Al Presidente dei Giudici di Pace di Bologna Mario Luigi Cocco e

Al Presidente dei Giudici di Pace di Bologna Mario Luigi Cocco e per conoscenza a tutti i giudici di
pace;
Signor Presidente,
lei è a capo di un ufficio istituito per alleggerire la mole di lavoro che affliggeva i Tribunali ordinari.
La competenza dei giudici di pace investe,come lei saprà meglio di noi,tutte quelle questioni di cui
la giurisdizione ordinaria non era in grado di occuparsi con sufficiente tempestività ed efficacia.
Tuttavia i reati demandati alla competenza dell’ ufficio che lei presiede abbracciano una serie di
ipotesi criminose che nel loro complesso esprimono una conflittualità minore,di carattere per lo più
privato.Si tratta del diritto per detto da “ballatoio” o “cortile”.
L’attribuzione di questi reati alla cognizione di un giudice onorario si è accompagnata alla
previsione di un rito la cui caratteristica fondamentale è di essere orientato non alla repressione del
conflitto evidenziato,ma alla sua composizione.
Alla condanna, quindi il giudice di pace perviene dunque come extrema ratio,quando le soluzioni
compositive siano fallite.
In nessun caso,comunque, i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace possono essere puniti
con pena detentiva.(Padovani).
Già queste prime considerazioni ci inducono a ritenere la competenza che vi è stata attribuita dal
decreto legge 241 del 2004, in materia di espulsione,trattenimento e fermo dei cittadini migranti,
una evidente forzatura.
Se a ciò aggiungiamo il fatto che la nostra costituzione nell’articolo 13,attribuisce tutte le misure
che incidono sulla libertà personale al controllo giurisdizionale da parte dell’autorità giudiziaria le
nostre preoccupazioni si fanno più consistenti.
Può il giudice di pace essere qualificato autorità giudiziaria?
possiede tutte quelle qualificazioni necessarie per stabilire la libertà o la reclusione di un
individuo,prima fra tutte l’indipendenza da ogni altro potere?
A nostro avviso no.
Veniamo all’articolo 3 della costituzione.
Nessun cittadino italiano si vedrà mai giudicare e conseguentemente condannare con una pena che
incide sulla sua libertà personale da un giudice di pace, perché ciò è stato espressamente escluso dal
legislatore.
Siamo di fronte ad un ingiustificato trattamento discriminatorio ai danni dello straniero,in sfregio
all’art.3 della nostra Costituzione.
Noi riteniamo che la scelta operata dal decreto 241 del 2004 vada contro alcuni principi generali del
nostro ordinamento.
Quello che tutti dobbiamo cercare di evitare è la crazione di un sistema di giudizio che individui un
GIUDICE dei cittadini ed uno ad hoc per non cittadini.Per questi motivi chiediamo ai Giudici di
Pace di Bologna un atto di responsabilità: si astengano dal servizio di convalida delle
espulsioni dei migranti ed avviino una discussione interna sulla legittimità del loro incarico
relativamente alla materia della libertà personale dei migranti, infine esigano un confronto
con gli attuali rappresentanti del Governo per esporre la grave incostituzionalità che ogni
giorno si verifica negli oltre diciassette CPT italiani.
Senza mancare di rispetto a nessuno,crediamo che essere chiamati a svolgere mansioni per le quali
non si ha la dovuta preparazione o competenza non sia una cosa giusta.Anche per voi. E soprattutto
nella misura in cui siete chiamati a decidere sulle vite,sulla libertà,sui sogni di centinaia di cittadini
migranti.Il legislatore non vi ha investito di questo potere,la Costituzione, a nostro avviso ve lo
preclude.