Il telelavoro in Europa a cura dello Staff di Statistica Studi e Ricerche sul Mercato del Lavoro - SSRMdL INDICE INTRODUZIONE .......................................................................................................... 3 LE NORME DI REGOLAZIONE DEL LAVORO DA CASA ................................................... 4 CASI DI APPLICAZIONE NELLE AZIENDE .................................................................. 19 REGOLAMENTAZIONE INTERNA .................................................................................. SPECIFICITÀ NELL’APPLICAZIONE .............................................................................. PROCEDURA ............................................................................................................ REQUISITI DEI LAVORATORI ...................................................................................... IMPLICAZIONI GESTIONALI E ORGANIZZATIVE ............................................................ RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE ............................................................................... REGOLAMENTAZIONE, PROCEDURA, REQUISITI, IMPLICAZIONE GESTIONALE ORGANIZZATIVA ...................................................................................................... RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE ............................................................................... 25 31 31 32 33 34 E 38 42 OSTACOLI/RESISTENZE/FATTORI DI OPPORTUNITÀ ............................................... 44 RICOGNIZIONE SUGLI ELEMENTI DI OSTACOLO E LE RESISTENZE DOCUMENTATE DA RICERCHE E ANALISI SULL’ADOZIONE DI TALI MISURE ................................................. 44 RICOGNIZIONE SUI FATTORI DI FACILITAZIONE E SULLE OPPORTUNITÀ CHE TALI MISURE CONSENTONO DI SVILUPPARE ................................................................................... 52 a cura di Alberto Cuevas. nell’elaborazione delle schede paese hanno collaborato: • • • • • • • Andrea Fontanesi – Italia; Marco Vittore Capitini – Regno Unito; Jonathan Eskinazi – Francia, Spagna; Gianni Arrigo – Germania; Enrico Limardo – Belgio; Paolo Botta – Danimarca, Paesi Bassi; Gabriele Olini – Svezia. Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.2 BENCHMARKING SUL TELELAVORO INTRODUZIONE Un’analisi condotta dalla Fondazione Europea sulle Condizioni di Vita e di Lavoro riporta i risultati di un’indagine commissionata dal Governo tedesco, che ha analizzato le politiche family-friendly condotte a livello d’impresa in sei paesi europei. L’obiettivo era monitorare gli strumenti praticati a livello aziendale di lavoro flessibile e supporto alle esigenze familiari. L’indagine è stata condotta attraverso interviste telefoniche a 5.000 tra alti dirigenti e responsabili delle risorse umane delle imprese con almeno cinque dipendenti di sei paesi europei (Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Svezia), che rappresentano oltre il 60% della popolazione e quasi il 70% del PIL dell’Unione Europea alla fine del 2009. Tra i temi investigati vi è anche l’offerta di opportunità di telelavoro ai propri dipendenti1. Dalla tavola emerge che la Svezia ha la più ampia offerta di orario flessibile praticamente per l’intero range degli strumenti considerati. In particolare per quanto riguarda il telelavoro, secondo l’indagine della Fondazione di Dublino, il 41% delle imprese svedesi offre quest’opportunità almeno a una parte dei suoi addetti; si tratta della percentuale più elevata, raffrontabile soltanto alla percentuale in Gran Bretagna, che è pari al 38%. Le opportunità di lavorare a distanza sono decisamente più basse in Italia (5%) e Polonia (7%), ma anche in Francia (14%) e nella stessa Germania (22%) prevalgono modalità organizzative più accentrate nei locali aziendali. 1 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2013), EU employers take familyfriendly working seriously, www.eurofound.europa.eu Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.3 LE NORME DI REGOLAZIONE DEL LAVORO DA CASA BELGIO In Belgio il Lavoro a domicilio è considerato una forma di lavoro tradizionale, seppur declinato in maniera particolare per alcuni settori ben determinati (confezioni, calzature, o similari). È da notare come in alcuni casi, soprattutto nella lingua parlata, il termine “lavoro a domicilio” venga utilizzato quale sinonimo di telelavoro, in altri confuso con questo, in altri ancora considerato differente. La legislazione, tuttavia, considera i due istituti in maniera distinta. Anzi, a leggere le relazioni che hanno accompagnato all’inizio del secolo l’introduzione del telelavoro in Belgio in seguito all’accordo europeo, si può notare come il telelavoro venisse considerato l’istituto in grado di dare un notevole impulso al lavoro a domicilio, riducendo al contempo in alcuni casi i problemi di mobilità di determinati soggetti. In via generale è possibile affermare che i lavoratori a domicilio che operano alle dipendenze di un datore di lavoro sono soggetti alla normativa lavoristica e di sicurezza sociale. Il “Contratto di lavoro dei lavoratori a domicilio”, infatti, è oggetto di un capitolo specifico all’interno della legge generale sui contratti di lavoro (precisamente, dall’art. 119.1 all’art. 119.12 della legge del 3 luglio 1978). Per i lavoratori a domicilio sono previste in alcuni casi disposizioni specifiche, applicabili anche ai soggetti che prestano la propria opera professionale parte in domicilio e parte all’interno dei locali dell’impresa. Innanzitutto il contratto di lavoro per tali lavoratori deve avere forma scritta e, tra le indicazioni particolari che devono essere necessariamente contenute, assume rilevanza la previsione delle modalità di rimborso delle spese inerenti il lavoro domicilio. In mancanza di tali previsioni, il lavoratore può interrompere il contratto senza alcun preavviso e senza penali; la legge, inoltre, prevede che qualora tali spese non siano regolate dal contratto di lavoro o dal contratto collettivo di settore, venga riconosciuto a titolo di rimborso spese al lavoratore, un forfait pari almeno al 10% della retribuzione prevista dal contratto. A questo si aggiunga che, essendo il contratto un “documento sociale” ai sensi dell’Arrêté Royal n.5 del 23 ottobre del 1978, le irregolarità sono passibili di sanzioni penali. Per contro, al lavoratore a domicilio non si applicano le regole sulla sospensione dei contratti di lavoro previste per la generalità dei lavoratori in caso di intemperie o di incidente tecnico e la disposizione relativa “alla retribuzione per giornata di lavoro iniziata”, si applica solo in caso di retribuzione forfettaria. Ancora, per coloro che non sono retribuiti a forfait, sono previste regole particolari per l’incapacità di prestare l’obbligazione lavorativa; in particolare: il salario garantito è calcolato sulla base di 1/7 della retribuzione settimanale determinata secondo la legislazione sul lavoro nei giorni feriali e la possibilità di modificare il numero dei giorni di carenza, in caso di Arrêté Royal emanato su proposta della commissione paritaria. Infine, le regole sul diritto di assentarsi dal lavoro per ricercare un’altra occupazione durante il periodo di preavviso non sono applicabili ai lavoratori a domicilio, ai quali, tuttavia, deve essere data la priorità in caso di nuove assunzioni da parte dell’impresa da cui dipendono. Nel contesto appena descritto di regole procedure, viene definito telelavoro una forma di organizzazione o di realizzazione del lavoro effettuata mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche effettuata all’esterno dei locali dell’impresa. Già dalla definizione appare chiaro come tale forma di organizzazione del lavoro possa essere realizzata, in via teorica, anche nel quadro legislativo previsto per il lavoro a domicilio. Non è tuttavia, la forma più utilizzata, potendo nella prassi realizzativa, contare la maggior parte di telelavoratori inquadrati secondo la più nota formula del contratto di lavoro ordinario. I principi essenziali del rapporto in telelavoro sono fissati dalla Convenzione (Accordo) Collettiva di Lavoro (CCT) n. 85 del 9 novembre del 2005, emanata dal Consiglio Nazionale del Lavoro in recepimento del noto accordo quadro europeo sul telelavoro siglato nel luglio del 2002 dalla parti sociali comunitarie. Tale accordo, poi, come spesso accade in Belgio è stato reso obbligatorio per tutti i settori mediante un decreto reale emanato il 13 giugno del 2006; nel novembre dello stesso anno è stato esteso ai dipendenti pubblici. Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.4 In via di principio occorre subito premettere che la regolamentazione prevista dall’Accordo belga sul telelavoro si applica a quelle prestazioni che potrebbero essere effettuate anche all’interno dei locali dell’impresa. Per loro natura, infatti, alcune attività professionali possono essere esercitate esclusivamente all’esterno dell’impresa: si pensi ad esempio ai rappresentanti di commercio, ai riparatori di grandi elettrodomestici o coloro che prestano cure di lunga durata a domicilio. Questa tipologia di prestazione non è contemplata dalla legislazione belga sul telelavoro, in quanto le nuove tecnologie possono ridurre i tempi di permanenza fisica all’interno dell’impresa (fatturazione, rapporti sulle lavorazioni, ecc) ma non sostituire completamente le modalità di effettuazione della prestazione. La normativa, inoltre, si applica ai telelavoratori abituali e non occasionali, escludendo, naturalmente, coloro che usano le nuove tecnologie per restare in contatto con l’impresa o in occasioni di missioni specifiche. Ulteriore condizione da rispettare per rientrare nel campo di applicazione della Convenzione n. 85 è quella di effettuare la prestazione lavorativa al domicilio del lavoratore o in un luogo scelto da quest’ultimo, escludendo di fatto tutti i casi in cui la prestazione si esercita in locali messi a disposizione dell’imprenditore, anche se al di fuori dell’impresa. Più in particolare, i principi sanciti dalla Convenzione n. 85 sono i seguenti: • • • • il telelavoro è volontario sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Non può essere attuato se non è previsto esplicitamente dalla descrizione del profilo professionale nel contratto di lavoro che si va ad instaurare o se non sono d’accordo entrambi le parti; il “contratto” di telelavoro deve avere forma scritta e deve prevedere quantomeno la frequenza del telelavoro, i momenti in cui il telelavoratore deve essere raggiungibile e con quali mezzi, i momenti in cui il telelavoratore può disporre di un supporto tecnico, le modalità con cui il datore di lavoro rimborsa eventuali spese sostenute dal lavoratore a distanza e, infine, le condizioni di “rientro” all’interno dei locali dell’impresa. In assenza di accordo scritto, il telelavoratore ha il diritto di essere integrato (o in alcuni casi reintegrato) all’interno dei locali dell’impresa; la parità di trattamento tra telelavoratori e gli “altri” lavoratori dell’impresa, anche attraverso opportune previsioni in merito ai tempi e ai carichi di lavoro, all’accesso alle informazioni, ai contatti con i colleghi, alla salute e sicurezza, alla formazione ed alle possibilità di carriera, alle modalità di fruizione dei diritti collettivi e sindacali; l’equipaggiamento e gli strumenti tecnici necessari al telelavoratore per effettuare la prestazione, compreso le modalità di gestione delle eventuali riparazioni, dei conseguenti problemi e delle spese da sostenere in tali casi. DANIMARCA Il telelavoro è una forma di impegno lavorativo in un luogo esterno all’abitazione del lavoratore che si avvale dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), che non solo rendono possibile la raccolta e l’elaborazione delle informazioni, a prescindere dalla collocazione spaziale dell'operatore, ma che consentono una costante comunicazione con il datore di lavoro, con i colleghi e i dirigenti di riferimento. Il telelavoro, annullando o riducendo i tempi da dedicare al viaggio per raggiungere il posto di lavoro può, inoltre, favorire una conciliazione tra le esigenze dell’organizzazione del lavoro e quelle individuali e familiari, come ad esempio badare alla cura dei figli o della casa. Partendo da questa definizione generale è possibile individuare diverse tipologie di telelavoro. Innanzi tutto il telelavoro può essere sia off line, nel caso in cui il lavoratore si limita a svolgervi il proprio lavoro in autonomia, come nel vecchio lavoro a domicilio, sia on line, se è prevista una connessione a internet e un collegamento con l’azienda. Il telelavoro a domicilio, che si svolge prevalentemente a casa con l’ausilio delle tecnologie informatiche, è la forma più diffusa di telelavoro. Più di recente è andato sviluppandosi anche il telelavoro mobile, che è realizzato da coloro che, utilizzando un computer portatile o altri dispositivi elettronici, possono svolgere le loro attività a prescindere dalla localizzazione spaziale. Il telelavoro può essere svolto inoltre nei cosiddetti telecentri, detti anche telecottage, una sorta di filiali dell’azienda nelle quali sono concentrati i telelavoratori, spesso utilizzando tecnologie cloud computing, videoconferenze e simili. Questi telecentri, essendo a volte localizzati nelle periferie urbane, evitano ai lavoratori di recarsi ogni giorno nel centro cittadino con riflessi benefici a livello di riduzione di dispendio di energia e di Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.5 tempo. Un’altra modalità di svolgimento del telelavoro è data dall’azienda virtuale, caratterizzata da un decentramento delle attività che sfrutta una rete di computer e altri dispositivi di comunicazione anche in realtà periferiche, in cui il costo del lavoro è minore, per vari motivi, come ad esempio il fatto che vi lavorano part-timer maggiormente propensi a lavorare in luoghi non distanti dal proprio domicilio. Sono numerose le attività che sarebbe possibile svolgere in telelavoro, ma in generale possiamo affermare che questo si attaglia innanzitutto al lavoro intellettuale e impiegatizio, che si identifica con il trattamento digitale delle informazioni e che non richiede una presenza fisica nel luogo di lavoro, ma anche ad altre attività come la vendita, la consulenza, la programmazione software, la grafica, l'insegnamento (si pensi all'e-learning), studi e ricerca, call center, ecc.. Sono notevoli i vantaggi derivanti da un ricorso al telelavoro e sono riassumibili, dal punto di vista del lavoratore, in un potenziale miglioramento della qualità della vita e della prestazione lavorativa perché esso non solo riduce la faticosità degli spostamenti quotidiani, ma fornisce a un tempo la possibilità di autogestire il proprio tempo con effetti benefici sui livelli di autorizzazione nel lavoro, e su un ridimensionamento dello stress. Ma forse l'aspetto più importante, dal punto di vista della sua dimensione sociale, è da riscontrare nel fatto che il telelavoro rappresenta l'occasione per una migliore conciliazione tra lavoro, esigenze individuali e familiari e del tempo libero, soprattutto quando si hanno ancora figli piccoli che richiedono particolare assistenza. Esistono, inoltre, anche vantaggi di carattere sistemico, che sono una conseguenza del superamento del pendolarismo derivante dall'attuazione del telelavoro, come la riduzione dell'inquinamento dovuto a un ridimensionamento del traffico, ma anche la liberazione dalle problematiche legate ai trasporti e ai loro costi sociali Il telework (così nell’accezione inglese) può avere delle conseguenze positive sulla produttività e sull'efficienza del lavoro in seguito a un miglioramento delle condizioni di lavoro. L'azienda può di conseguenza godere non solo di un risparmio nei costi dovuto a minori esigenze di acquistare o prendere in affitto immobili, in cui concentrare la forza lavoro, come accade nel lavoro tradizionale, ma anche di una maggiore produttività del lavoratore, determinata da un elevamento della qualità del lavoro. Nella UE il telelavoro è meno diffuso rispetto agli Stati Uniti e appare più presente in forme non regolari ma saltuarie, tra i maschi, tra le persone con più alti livelli di istruzione e di professionalità, e nei paesi scandinavi o del nord Europa. I settori in cui il telelavoro appare più diffuso sono quello immobiliare, finanziario, dell’intermediazione e quello educativo. A livello europeo il telework è stato regolamentato dall'Accordo Quadro Europeo tra le parti sociali del 2002. Nella UE gli accordi conclusi dalle parti sociali possono avere dei percorsi differenziati. Il primo consiste nella loro applicazione in conformità con le prassi e le procedure che adottano i contraenti. In questo caso l'accordo sottoscritto dalle parti sociali viene definito autonomo. Anche se non inserito in una direttiva questo accordo determina un obbligo contrattuale per le organizzazioni affiliate. La seconda opzione consiste nel richiedere una decisione al Consiglio dei ministri. Le parti sociali, in particolare la CES sul versante dei lavoratori e la CEEP e la UEAPME sul versante dei datori di lavoro, hanno concluso diversi accordi quadro, tra cui quello relativo al telelavoro che è assimilabile ad un contratto autonomo e che si traduce in diverse forme di attuazione. Un accordo autonomo, che è sottoscritto dalle parti sociali anche se non è inserito in una direttiva, comunque determina un obbligo a livello contrattuale per le organizzazioni interessate, anche se non esistono forme di esecuzione legale. Infatti, in questo caso non sono previsti meccanismi di attuazione basati sulla così detta hard law, ossia su veri e propri dispositivi legislativi, come nel caso dell'emanazione di una direttiva che poi viene recepita nell'ordinamento nazionale. Per il telelavoro è stato invece preferito in molti casi porre in essere meccanismi assimilabili alla così detta soft law, una forma di regolamentazione non vincolante sul piano formale, ma fondata su linee guida o indirizzi che possono rappresentare dei punti di riferimento per l'attuazione di norme o regolamenti a livello nazionale. Gli accordi confederali o settoriali possono avere un carattere vincolante ma non sono da considerare in senso stretto hard law perché non necessariamente si concretizzano in dispositivi legislativi. Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.6 Nel caso della Danimarca si è preferito optare per una procedura autonoma fondata sulle prassi e le procedure tipiche della parti sociali, ossia per un percorso di attuazione fondato sulla sottoscrizione di un accordo quadro tra le parti sociali rappresentative a livello europeo, che poi è stato in qualche modo recepito sempre da accordi sindacali operativi a livello nazionale. Ma gli accordi collettivi di cui si è parlato, poiché non hanno coperto l’intera forza lavoro, sono da considerare in questo caso una forma soft di esecuzione rispetto ai contratti collettivi che si estendono a tutti i lavoratori. L’accordo quadro non è stato, infatti, recepito da tutte le confederazioni e da tutte le categorie settoriali. Non avendo quindi una valenza complessiva, può essere assimilato alla soft law, perché la settorializzazione non favorisce forti vincoli sistemici. In Danimarca ci troviamo di fronte all’esistenza di normative che, pur non essendo totalmente assimilabili all’hard law, sono da considerare una via di mezzo rispetto alla soft law che invece caratterizza in modo più diretto i Paesi Bassi. Infatti, si può dire che l’applicazione attraverso accordi, pur non concretizzandosi in una legislazione giuridicamente vincolante, si esprime in forme contrattuali che rappresentano in qualche modo dei vincoli nel processo di attuazione. Focus L'Accordo Quadro europeo sul telelavoro è stato stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES (il sindacato europeo), UNICE (la Confindustria europea), UEAPME (Associazione europea artigianato e PMI) e CEEP (Associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale). Esso riguarda solo i lavoratori dipendenti, nonostante il fatto che la percentuale di telelavoratori autonomi sia abbastanza alta nella maggior parte dei paesi europei. L'input originario proviene dal Consiglio europeo, nell’ambito della Strategia europea dell’occupazione e dalla Commissione che ha invitato le parti sociali ad avviare negoziati e a procedere con accordi finalizzati a una modernizzazione dell'organizzazione che comprendessero l'introduzione di nuove forme di flessibilità, ma anche la produttività e la competitività delle imprese, in un contesto in cui sia garantito un equilibrio tra flessibilità e sicurezza. L’accordo quadro disciplina questioni quali l’occupazione e le condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei telelavoratori. Questo accordo non deve essere attuato tramite una direttiva europea, come è accaduto ad esempio per il part-time e il lavoro a tempo determinato, ma deve essere recepito sulla base delle normali prassi relazionali in essere tra le parti sociali. Queste ultime hanno deciso di attivare questo meccanismo di recepimento negli anni successivi alla stipula dell'accordo e nel giugno 2008 la Commissione europea ha emesso una relazione comune sull’argomento. Il recepimento dell’accordo quadro europeo è stato lento e non omogeneo nei metodi adottati nei diversi paesi, in cui sono state utilizzate leggi vere e proprie oppure la contrattazione collettiva oppure linee guida. Secondo la definizione formulata nell'Accordo Quadro europeo, il telelavoro è una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che utilizza le tecnologie dell'informazione nell'ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato in cui il lavoro viene svolto al di fuori dei locali dell'azienda di appartenenza. Le parti sociali considerano il telelavoro come uno strumento per modernizzare l'organizzazione del lavoro, per conciliare il lavoro con la vita sociale, garantendo maggiore autonomia nello svolgimento del lavoro. In questo accordo si afferma un principio fondamentale su cui deve basarsi il telelavoro: la volontarietà, sia da parte del datore di lavoro sia da parte dei lavoratori, senza che questo inoltre comporti un riduzione del livello delle garanzie del lavoro. Altro aspetto importante è dato dalla reversibilità della scelta del telelavoro sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori. Le modalità con cui realizzare la reversibilità (la decisione di passare al telelavoro può essere in ogni momento revocata) sono stabilite nel contratto collettivo o individuale di riferimento. In ogni caso il rifiuto dell’opzione del telelavoro non deve giustificare un licenziamento né cambiare i termini del contratto. Inoltre esso deve garantire le condizioni di sicurezza e le tutele per i telelavoratori. Il datore di lavoro deve rispettare la privacy del telelavoratore e il sistema di monitoraggio deve essere sempre corrispondente all’obiettivo e nel rispetto della normativa sulla salute che caratterizza la direttiva 90/270, relativa alla sicurezza ed alla salute nell’attività lavorativa su attrezzature munite di videoterminali. Il carico di lavoro del telelavoratore deve essere equivalente a quello degli altri lavoratori, anche se la gestione dell’orario di lavoro spetta al telelavoratore. I dati su cui lavora il telelavoratore devono essere protetti attraverso software pag.7 appropriato fornito dal datore lavoro, che deve informare il dipendente su tutte le norme di legge e le regole Benchmarking sul telelavoro in di Europa aziendali esistenti che il telelavoratore è tenuto a rispettare. Il datore di lavoro deve tener conto del diritto alla riservatezza del telelavoratore. Ogni installazione di strumenti di controllo deve essere proporzionata all'obiettivo e comunque rispettare la citata direttiva 90/270/CEE. Il datore di lavoro deve fornire, installare e curare la manutenzione degli strumenti di lavoro, a meno che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri. Egli deve anche accollarsi i costi di comunicazione derivanti dal lavoro e deve nel contempo garantire il rispetto della direttiva 89/391/CEE relativa alla tutela della salute, ma anche di altre norme nazionali o contrattuali. I carichi di lavoro devono essere equivalenti a quelli degli altri lavoratori, ma soprattutto il datore di lavoro deve evitare l'isolamento del telelavoratore attraverso misure appropriate che siano finalizzate alla possibilità di incontrarsi regolarmente con gli altri colleghi e di accedere alle informazioni aziendali. I telelavoratori devono fruire delle stesse possibilità di formazione e di sviluppare la propria carriera. D'altra parte, il datore di lavoro deve garantire al telelavoratore, ma anche ai suoi supervisori, una formazione specifica dedicata all'uso delle ICT. I telelavoratori sono soggetti alle stesse politiche di valutazione che riguardano gli altri lavoratori. Essi hanno gli stessi diritti dei colleghi e devono poter comunicare con i rappresentanti dei lavoratori e poter prendere parte ai meccanismi di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le rappresentanze sindacali. I rappresentanti dei lavoratori devono essere consultati in merito all'introduzione del telelavoro in coerenza con la legislazione europea e i contratti collettivi in essere. L'Accordo prevedeva, inoltre, la possibilità di realizzare nei singoli paesi accordi integrativi allo scopo di tener conto di specifiche esigenze esistenti a livello locale. L'Accordo Quadro europeo, che rappresenta un punto di riferimento ancora oggi valido per l'attuazione del telelavoro, è stato recepito tramite la contrattazione collettiva a livello nazionale e settoriale, ma anche attraverso misure volontarie come orientamenti comuni, codici e raccomandazioni. In Danimarca, l'Accordo Quadro europeo rimane il punto di riferimento principale per il processo di attuazione, lento ma graduale, che si è verificato negli anni successivi. La Danimarca, che presenta la più alta percentuale di telelavoratori tra i paesi della UE a 27, aveva già regolamentato il telelavoro in accordi sindacali precedenti alla formulazione dell'accordo del 2002. In questo paese la forma più diffusa di telelavoro è quella part-time, ossia in alternanza con il lavoro tradizionale, e si inserisce nell'ampia area della flessibilità del lavoro. Ma mentre i lavoratori autonomi tendono a lavorare regolarmente a casa, i dipendenti tendono a farlo in maniera più occasionale. Pochissime sono state le aziende che hanno recepito l'accordo: solo otto dei 18 affiliati LO, il principale sindacato dei lavoratori, e riguardano soprattutto il pubblico impiego. Focus in cifre Da dati Eurofound relativi al 2006 si evince che oltre il 25% dei lavoratori danesi sono impegnati in qualche misura nel telelavoro da casa, ma se consideriamo la frequenza dell’esperienza notiamo che coloro che lo svolgono regolarmente sono solo il 4%, mentre ben il 21,7% lo fanno solo occasionalmente. Inoltre, il fenomeno è molto più presente tra i lavoratori di sesso maschile (15,1%) rispetto alle donne (10,6%). Numero di persone che lavorano da casa, per frequenza, 15-66 fascia di età, 2006 (% della forza lavoro totale) Totale Uomini Donne Lavorano da casa 25.7 15.1 10.6 Di cui: regolarmente 4.0 1.9 2.1 Di cui: occasionalmente 21.7 13.2 8.5 Fonte: Statistics Denmark, 2006 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.8 Sempre da dati Eurofound relativi al 2006 si evince che il telelavoro da casa è molto più presente tra i lavoratori appartenenti alla classe di età centrale, mentre appare poco diffuso tra i più giovani e tra i meno giovani. Si conferma inoltre la maggiore presenza di telework tra i maschi in tutte le classi di età, tranne il caso dei più giovani, in cui la presenza di telelavoratori regolari appare uguale tra i due sessi, benché sia molto bassa. Numero di persone che lavorano da casa, per frequenza e classe di età, 2006 (% della forza lavoro totale) 15–29 anni 30–54 anni 55–66 anni Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Lavorano da casa 1.7 1.1 10.6 7.9 2.9 1.6 Di cui: regolarmente 0.1 0.1 1.2 1.5 0.6 0.4 Di cui: occasionalmente 1.5 1 9.4 6.4 2.3 1.2 Fonte: Statistics Denmark, 2006 Per quanto riguarda la distribuzione settoriale dei telelavoratori nel 2007, emerge che in media, circa il 26% dei dipendenti del settore pubblico e il 25% dei dipendenti nel settore privato lavorano da casa. I principali settori di attività economica in cui è presente il lavoro da casa sono l'agricoltura, la pesca, estrazione di minerali, ma anche il settore finanziario, mentre il telework risulta meno diffuso nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio e in quello degli alberghi e dei ristoranti. FRANCIA Le disposizioni regolamentari specifiche per il lavoro a domicilio sono disciplinate nel codice del lavoro con gli articoli L. 7411-1 a L. 7424-4 e R. 7413-1 a R. 7424-2. Il telelavoro, apparso più recentemente, è considerato come una forma di lavoro a domicilio. Le parti sociali hanno firmato un accordo-quadro europeo il 16 luglio 2002, trascritto in diritto nazionale con l'accordo nazionale intercategoriale del 19 luglio 2005, il quale è stato ampliato erga omnes con il Decreto del 30 maggio 2006. L'accordo nazionale interprofessionale del 19 luglio 2005 definisce il telelavoro come una forma di organizzazione del lavoro e tratta in particolare i punti seguenti: • • • • • • • carattere volontario e reversibile della decisione per il telelavoratore ed il datore di lavoro, fornitura e finanziamento delle attrezzature e dell'assistenza tecnica; responsabilità del datore di lavoro riguardo la salute e la sicurezza del telelavoratore; condizioni d'accesso al domicilio per il controllo delle regole d'igiene e di sicurezza da parte del datore di lavoro, dei rappresentanti del personale e delle autorità competenti; organizzazione del lavoro in modo da garantire un carico di lavoro simile al carico dei lavoratori dipendenti con posti equivalenti nell'impresa; misure di prevenzione dell'isolamento del telelavoratore; formazione sulle attrezzature utilizzate; rispetto dei diritti collettivi e dei vantaggi convenzionali. La condizione di lavoratore a domicilio è disciplinata dal codice del lavoro (articolo L. 7412-1). Il lavoratore è considerato come una persona che sta effettuando sola o con il suo coniuge, per uno o più stabilimenti, un lavoro che gli è affidato, direttamente o da un intermediario, in cambio di una retribuzione forfettaria. La stessa definizione si applica anche se il materiale o il locale appartengono al lavoratore e senza che ci sia necessariamente l'esistenza di un legame di subordinazione giuridica tra il lavoratore a domicilio ed il datore di lavoro. Questa definizione non si applica nell’ambito dei servizi a domicilio effettuati per singoli privati. La giurisprudenza sottolinea che la situazione di lavoratore a domicilio è basata sulla libera scelta del lavoratore, a meno che sia stata prevista fin dalla sottoscrizione del contratto (Camera Sociale della Corte di Cassazione, 2 ottobre 2001, appello n° 99-42727). Il datore di lavoro è responsabile dell'igiene e della sicurezza dei suoi lavoratori dipendenti e deve in particolare: Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.9 • • • • • procedere alla valutazione dei rischi legati all’attività professionale; monitorare le attrezzature di lavoro e assicurarne il mantenimento; verificare gli impianti elettrici e all'ambiente di lavoro (rumore, illuminazione, aerazione); fornire informazioni sui rischi legati al posto di lavoro ed una formazione alla sicurezza delle attrezzature preferibilmente prima dell’avvio del telelavoro; fornire se necessario gli equipaggiamenti di protezione individuale. Inoltre, per lavori che comportino prolungato uso di monitor, il datore di lavoro deve conformarsi alle disposizioni degli articoli R. 4542-1 a R. 4542-19 del codice del lavoro che prevede delle pause o dei cambiamenti d'attività. GERMANIA In Germania l’individuazione delle norme di legge e/o contrattuali sul telelavoro è strettamente connessa ai seguenti aspetti: la qualificazione giuridica del telelavoro; le sue forme e modalità organizzative; la struttura federale dell’ordinamento tedesco, rilevante sul piano delle competenze dell’Ente federale (Bund) e degli Stati federati (Laender) e pertanto della normativa applicabile. Secondo il Ministero federale dell’Economia, è telelavoro “ogni attività basata su tecnologie di informazione e comunicazione svolta in modo esclusivo o alternato fuori dell’azienda (per esempio, in abitazione privata, ufficio di vicinato, uffici satellite, telelavoro da casa, posto di lavoro mobile), collegata alla sede aziendale centrale per mezzo di strumenti di comunicazione elettronici”. In Germania, come in altri Paesi, il telelavoro può essere svolto con rapporto di lavoro subordinato, autonomo e a domicilio. In questa sede si considera solo il telelavoro prestato nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Le imprese tedesche, come quelle di altri Paesi, applicano, in misura diversa, le seguenti forme di telelavoro: • • • • • Heimbasierte Telearbeit (corrispondente all’Home Office). La prestazione di lavoro si svolge esclusivamente presso l’abitazione del dipendente. In questo caso il telelavoro si confonde talora con il (o viene reso in forma di) lavoro a domicilio; Alternierende Telearbeit. Nel telelavoro alternato, che è la forma più diffusa in Germania (per il 42%, circa, contro il 22% del telelavoro fisso; la parte restante è svolta in forma autonoma) i dipendenti prestano attività in parte nella loro abitazione e in parte nei locali dell’impresa (in genere un giorno alla settimana). Il telelavoro alternato offre maggiori possibilità di comunicazione tra prestatore e datore di lavoro rispetto al telelavoro a casa a tempo pieno; Mobile Telearbeit. Il Telelavoro mobile viene svolto in luoghi diversi (ad es. presso un cliente o un fornitore) utilizzando strumenti portatili (come PC, modem fax, telefono cellulare, stampante portatile) connessi alla rete aziendale. È diffuso nel campo della vendita e della distribuzione, della manutenzione o dell’assistenza tecnica e presso i consulenti free-lance; On-Site-Telearbeit. Nel Telework on-site l’attività è svolta direttamente nella sede del cliente o del fornitore. Il lavoratore resta in collegamento telematico con la propria azienda o con il committente. Questa forma di telelavoro è praticata in particolare da consulenti esterni (ad es., sviluppatori di software o specialisti di sistema che lavorano su un progetto basato sulla posizione del cliente); Telecenter. Nei telecentri, strutture, strumenti come connessioni di rete veloci, fax, ecc., e servizi qualificati di assistenza e supporto agli utenti sono messi a disposizione di più soggetti: dipendenti di aziende diverse, lavoratori autonomi, professionisti, o piccoli imprenditori. La logica dei telecentri è duplice: a) ripartizione dei costi e creazione di uno spazio comunitario di lavoro che rende disponibili anche dei servizi collettivi per gli utenti (per esempio: sale riunioni o conferenze, servizi mensa, asili nido, ecc.) Sono varianti del telecentro, a seconda delle logiche organizzative o dell’utenza potenziale: - i Satellitenbüros. Il dipendente svolge la prestazione lavorativa negli Uffici satellite, locali situati fuori dell’azienda: essi favoriscono l’interesse dell’azienda e dei lavoratori: Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.10 - - la prima ottiene vantaggi legati ad esigenze strategiche aziendali, gestionali ed operative mentre i dipendenti sono agevolati nel recarsi al lavoro, poiché spesso gli uffici satelliti sono situati presso le loro abitazioni; i Nachbarschaftsbüros (lett. “uffici di vicinato”). Sono simili ai primi e analoghi ai “centri di quartiere”: localizzati in zone di residenza, consentono di ridurre i costi e i tempi di spostamento nei tragitti casa-lavoro e conciliare esigenze individuali (come la cura dei figli) con l’interesse dell’impresa alla produttività; i Teleservicecenter. L’agenzia di teleservizi (o teleimpresa) organizza un’offerta a distanza di prodotti o servizi basato sulle tecnologie dell’informazione: la produzione e la fornitura vengono realizzate per clienti localizzati a distanza, tramite reti di comunicazione; essa consente di raggiungere un maggior numero di clienti, anche in mercati precedentemente preclusi. Nel diritto tedesco manca una specifica disciplina di legge sul telelavoro. Esso è regolato esclusivamente da contratti collettivi di settore e/o accordi aziendali, tanto nelle imprese private che nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali. Molti accordi sono stati stipulati negli anni Novanta, prima della firma dell’accordo quadro europeo del 2002 (che non è stato applicato in Germania con norme di legge). Tuttavia il telelavoratore subordinato gode della stessa tutela legale del lavoratore adibito a mansioni equivalenti nei locali dell’impresa. Si applicano, in particolare, i principi di non discriminazione e le norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro. Poiché il telelavoro non è un contratto atipico ma una modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, il telelavoro può essere pattuito al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto. In base ai principi di non discriminazione, analoghi al part-time, il telelavoratore può chiedere di tornare a svolgere la sua attività lavorativa nei locali dell’impresa (reversibilità del telelavoro), compatibilmente con le esigenze aziendali, come previsto dai contratti collettivi applicabili. Il telelavoro deve essere volontario: il rifiuto del lavoratore non giustifica il licenziamento né una modifica delle condizioni contrattuali. Anche se il telelavoratore ha maggiore autonomia nell’organizzazione del tempo di lavoro, l’orario di lavoro e la retribuzione devono essere uguali a quelli di un lavoratore adibito alle stesse mansioni nei locali dell’impresa; il telelavoratore ha diritto alla stessa progressione di carriera e deve poter accedere agli stessi percorsi formativi; inoltre, ha diritto a una formazione specifica che gli consenta di utilizzare quanto meglio gli strumenti tipici del telelavoro. Il datore di lavoro deve fornire al telelavoratore ogni informazione sul contratto collettivo applicato, sulle mansioni, sull’unità cui fare riferimento e sul diretto superiore gerarchico. Il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria al fine di evitare che il telelavoratore si senta o diventi isolato ed escluso dalla vita aziendale, a tal fine garantendo occasioni d’incontro con i colleghi e l’accesso alle informazioni dovute ai lavoratori secondo la legge, gli accordi e i regolamenti aziendali. Datore e prestatore di lavoro devono osservare le norme di legge e contrattuali in materia di salute e sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della salute del telelavoratore subordinato; deve illustrargli i criteri di sicurezza applicati in ufficio e le politiche aziendali in tale materia, cui il lavoratore deve attenersi anche dall’abitazione o dal luogo in cui svolge l’attività lavorativa. Il datore di lavoro può accedere al posto di telelavoro ma, se esso è situato nell’abitazione del telelavoratore, è necessario il consenso di quest’ultimo, nei modi indicati dai contratti collettivi. Anche il lavoratore può chiedere l’esecuzione di ispezioni da parte del datore. Le nome generali di tutela del lavoro subordinato applicabili al telelavoro prevedono: • • §§ 6 e 7 della Legge sul lavoro part-time e a termine (Teilzeit- und BefristungsgesetzTzBfG:): ogni rapporto di lavoro (dunque, anche il telelavoro) può essere svolto a tempo parziale se compatibile con le esigenze aziendali; il telelavoro deve essere consentito anche per mansioni e qualifiche direttive; §§ 4.1 e 5 del TzBfG, che vietano trattamenti discriminatori e di minor favore dei telelavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori comparabili che prestano lavoro nei locali dell’impresa; Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.11 • • • § 8, commi 1, 4 e 7 del TzBfG: se non ostano ragioni aziendali, un/una dipendente di un’impresa che impieghi almeno 15 lavoratori con anzianità superiore a sei mesi ha diritto a svolgere la sua prestazione con telelavoro; i diritti e obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute: - § 3 della legge sulla tutela del lavoro (Arbeitsschutzgesetz-ArbSchG) prescrive al datore di lavoro di adottare le disposizioni necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei telelavoratori e le misure organizzative necessarie a metterle in opera. Per garantire un’appropriata organizzazione del telelavoro, il datore deve ricorrere alla consulenza di esperti in materia di sicurezza sul lavoro e di medicina aziendale conformemente alla Legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Arbeitssicherheitsgesetz-ASiG) e alle prescrizioni antinfortunistiche; - § 15 dell’ArbSchG: il telelavoratore deve aver cura della propria sicurezza ed eseguire le prescrizioni del datore di lavoro in materia di sicurezza; i diritti di informazione, consultazione e codecisione dei rappresentanti dei lavoratori (nelle imprese private: Consiglio d’azienda-Betriebsrat; nel pubblico impiego: Rappresentanza del personale- Personalvertretung), anche se non esplicitamente riferiti al telelavoro, trovano applicazione: - nelle imprese private: secondo i §§ 80, 87, 90, 91, 95, 96-99, 102, 106, 111 e 112 della Legge sullo statuto aziendale (Betriebsverfassungsgesetz-BetrVG), il Betriebsrat deve essere previamente informato e consultato in caso di: -introduzione di nuove tecnologie, in particolare quelle ICT che consentono un controllo dell’efficienza lavorativa, formazione continua; cambiamenti nell’orario di lavoro; introduzione di sistemi retributivi incentivanti; selezione di lavoratori per il telelavoro laddove muti il contenuto del contratto di lavoro; - diritti analoghi spettano alle Rappresentanze dei lavoratori nel pubblico impiego, secondo la Legge federale (BPersonalvertretungsgesetz-BPersVG: §§ 75 and 76); - il Consiglio d’azienda e la Rappresentanza dei lavoratori nel pubblico impiego devono essere informati e consultati in materia di sicurezza sul lavoro, e pertanto anche delle condizioni del telelavoro (si v., in particolare, i § 80.1 e § 68, PersoVG, sul monitoraggio del rispetto delle norme sulla sicurezza nel lavoro ai videoterminali). Essi hanno il diritto di codecisione sulle misure atte a prevenire le malattie professionali, garantire i requisiti di legge ed evitare infortuni sul lavoro (§ 87.1, BetrVG; § 75.3, PersoVG); - la legge e la contrattazione collettiva garantiscono ai telelavoratori l’esercizio dei diritti sindacali, il diritto di partecipare regolarmente alle assemblee dei lavoratori e la possibilità di riunirsi periodicamente con i loro colleghi. L’effettività delle norme suddette deve misurarsi con il carattere specifico del telelavoro, che può limitare il tradizionale potere del Consiglio d’azienda sui luoghi di lavoro, e il suo coinvolgimento nella scelta dell’hardware e del software, sulle materie ergonomiche, le assemblee dei lavoratori, il numero di rappresentanti dei lavoratori per ogni unità lavorativa. Ciò per ragioni oggettive e organizzative, trattandosi di luoghi e orari di lavoro diversi, minore contatto sociale, ridotto numero di dipendenti nell’unità di lavoro. In Germania il telelavoro è stato disciplinato con accordi aziendali sin dalla seconda metà degli anni Novanta, dunque prima della firma dell’accordo europeo sul telelavoro tra EuroBusiness, CES e CEEP (2002). Quest’accordo è stato attuato esclusivamente con la contrattazione collettiva di Land e di settore nonché attraverso accordi aziendali. Ciò per ragioni connesse al difetto di legittimazione contrattuale delle Parti sociali federali. L’implementazione al livello di settore avviene nell’ambito dei negoziati dei Manteltarifvertraege, che disciplinano i labour standards e le condizioni di lavoro. La fonte tipica della disciplina del telelavoro è costituita dagli accordi aziendali (Betriebsvereinbarungen, Firmentarifvertrage), che hanno forza di legge tra le parti firmatarie. Il primo accordo, stipulato tra il Sindacato dei lavoratori delle Poste (Deutsche Postgewerkschaft- DPG) e Deutsche Telekom AG, risale all’ottobre del 1995,. Negli anni successivi hanno stipulato accordi aziendali sul telelavoro grandi imprese, quali: T-Mobile, Allianz, Bosch, Dresdner Bank, Ford, Hypovereinsbank, LVM, Schering, Schott e Siemens. Anche la Coca-Cola AG Berlin ha stipulato un accordo sul telelavoro con il sindacato tedesco Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.12 degli alimentaristi. Questi accordi contengono spesso previsioni più specifiche rispetto all’Accordo-quadro europeo, adattandole alle caratteristiche delle imprese. Le Parti sociali ritengono che una regolazione decentrata del telelavoro consenta di gestirne meglio l’applicazione nelle imprese e che non sia necessaria una legislazione specifica in materia, dato che norme generali di tutela del lavoro provvedono a un’efficace tutela dei telelavoratori. Al telelavoro, come già anticipato, si applicano le norme di legge sulla tutela della salute e della sicurezza, sulle condizioni di lavoro, sull’orario di lavoro, così come quelle sulla privacy e la protezione dei dati. Si applicano al telelavoro anche i diritti di informazione, consultazione e codeterminazione dei rappresentanti dei lavoratori, sia nelle imprese private che nelle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, non è chiaro se le previsioni dell’accordo quadro sulla natura volontaria del telelavoro, sulla reversibilità e sugli strumenti e attrezzature trovino adeguata rispondenza nella legislazione tedesca del lavoro. Se i vantaggi di questo approccio consistono nel basso costo di adattamento e nell’applicazione condivisa del telelavoro, i suoi limiti sono costituiti dalla non completa copertura normativa, che non comprende importanti settori produttivi e professioni. In ambito federale (Bund), la Confederazione sindacale dei lavoratori (Deutscher Gewerkschaftsbund-DGB) e la Confederazione dei datori di lavoro (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände- BDA), hanno firmato una dichiarazione congiunta il 16 luglio 2002, con la quale incoraggiano i loro iscritti a implementare l’accordo europeo a livello settoriale e aziendale; esse hanno anche pubblicato un opuscolo con le linee guida per le buone pratiche. Insieme alla Confederazione degli artigiani (Zentralverband des Deutschen Handwerks-ZDH) hanno organizzato una Conferenza internazionale nel 2003 per la disseminazione dell’Accordo e lo scambio di buone prassi. La scelta minimalista delle Confederazioni federali dipende, oltre che dal difetto di legittimazione contrattuale, dalla natura non vincolante dell’accordo europeo, che rimette all’autonomia delle Parti forme e modi di attuazione, nonché dalla convinzione che il contenuto dell’accordo europeo trovasse già apposita disciplina negli accordi collettivi e nelle leggi vigenti. Pertanto, le linee guida erano la sola via praticabile a livello federale. La loro adozione congiunta ha innovato il dialogo sociale federale tra BDA e DGB, che non erano solite adottare documenti e linee politiche comuni. La Confederazione degli artigiani (ZDH) e la Confederazione dei datori pubblici locali (VKA: Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände/), si sono limitate ad inviare ai loro iscritti circolari e materiale informativo sull’accordo europeo. Le Organizzazioni federali del settore pubblico non hanno ritenuto di attuare l’accordo europeo perché prive della legittimazione a stipulare contratti collettivi. Il sindacato federale del pubblico impiego (Deutscher Beamtenbund: DBB) non ha dato formale attuazione all’accordo europeo poiché, non essendo membro della Confederazione europea dei sindacati (soggetto stipulante l’accordo-quadro), non si riteneva obbligato a tal fine; tuttavia ha elaborato delle linee guide per le trattative locali. Le Parti sociali datoriali (BDA, ZDH, VKA: Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände: Rppresentanza degli enti locali) e sindacali hanno adottato una dichiarazione comune per incoraggiare il telelavoro nelle imprese TLC, chimiche e minerarie. L’attuazione dell’accordo europeo non è avvenuta in modo omogeneo nei vari settori e comparti, pubblici e provati. Nel settore privato, non tutti i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro hanno dato formale attuazione all’accordo. Un’eccezione di rilievo è costituita dalla Gesamtmetall, Federazione delle imprese metalmeccaniche affiliate alla BDA, che, insieme all’IG Metall (Federazione dei lavoratori metalmeccanici) ha elaborato linee guida a livello federale e stipulato accordi a livello locale; l’IGMetall ha altresì elaborato modelli d’accordo per i settori ingegneristico, IT e televisivo. L'accordo del settore metalmeccanico contiene previsioni in linea con l'accordo quadro. Particolare attenzione è data alla definizione di telelavoro, al carattere volontario, alla protezione dei dati, alla responsabilità del datore di lavoro per l'installazione, la manutenzione e la disponibilità di attrezzature e strumenti di Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.13 comunicazione, nonché in materia di salute e sicurezza, orario di lavoro, sviluppo di carriera, misure di formazione, partecipazione alle elezioni del Consiglio di azienda. Nel settore chimico, le Parti sociali hanno adottato una raccomandazione congiunta sul telelavoro, al fine di incoraggiarne l’applicazione, che recepisce gli elementi chiave dell’accordo quadro europeo. Nel settore degli enti locali, le Parti sociali hanno siglato accordi che coprono una parte dei lavoratori. In Germania la normativa di riferimento del telelavoro a domicilio risiede nella Legge sul lavoro a domicilio (Heimarbeitsgesetz: HAG) emanata nel 1951 e modificata nel 2006 e nel 2009, che tutela chi presti attività lavorativa direttamente dalla sua abitazione. Questa normativa speciale pone diritti e doveri del lavoratore, considerato (come in altri ordinamenti) un lavoratore subordinato, in particolare materia di retribuzione, orario di lavoro, sicurezza sul luogo di lavoro. In materia di sicurezza e salute il § 13 dell’HAG attribuisce al Governo Federale la competenza ad adottare appositi regolamenti previo consenso del Senato federale (Bundesrat); questi regolamenti disciplinano singoli settori o alcuni tipi di lavoro a domicilio; a tal fine il Governo può vietare (con decreto e previo parere favorevole del Bundesrat) il lavoro a domicilio quando comporti gravi rischi e minacce alla vita o alla salute psicofisica del lavoratore. ITALIA Jack M. Nilles, il “padre” del telelavoro, definisce “teleworking” ogni forma di sostituzione degli spostamenti di lavoro con tecnologie dell’informazione (telecomunicazioni e computer). In Italia il telelavoro non è un autonomo contratto di lavoro, ma può costituire l’oggetto di: • • • un contratto di lavoro autonomo tout court ex art. 2222 c.c. quando la prestazione sia effettuata in piena autonomia rispetto al committente ed in modo prevalentemente personale, con un supporto solo ausiliario di manodopera esterna; un contratto di lavoro parasubordinato, come tale caratterizzato dalla presenza di continuità, coordinazione e prevalente personalità della prestazione, sia ex art. 409, n. 3, c.p.c., sia ex art. 61 ss. DLgs 10 settembre 2003, n. 276 (lavoro a progetto); un contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. ove la prestazione sia rigorosamente individuale, senza alcun aiuto esterno e qualora non vi sia la minima organizzazione di mezzi e di attrezzature, essendovi inoltre la possibilità di un controllo diretto e la verificabilità, in senso lato, di un orario di lavoro. Il telelavoro può essere instaurato in fase di assunzione o durante il rapporto di lavoro. La disciplina è la stessa, ma nel secondo caso, opera il principio di reversibilità in base al quale, per iniziativa dell’Azienda o del lavoratore, la prestazione lavorativa può tornare ad essere svolta presso la sede dell’impresa. Il nostro ordinamento prevede una disciplina specifica del telelavoro solo con riferimento al contratto di lavoro subordinato e si differenzia, inoltre, a seconda che il datore di lavoro sia la Pubblica Amministrazione (PA), oppure un privato. Nel primo caso la disciplina si ricava dall’art. 4 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 (Bassanini-ter), dal DPR 8 marzo 1999, n. 70 (Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle PA), dalla Deliberazione 31 maggio 2001, n. 16/2001, dell’Autorità per l’informatica nella PA, dall’Accordo collettivo nazionale Quadro sottoscritto il 23 marzo 2000 (Accordo Quadro nazionale sul telelavoro nelle PA) e dai successivi contratti collettivi di comparto. Per il lavoro privato invece, la regolamentazione di base è solo negoziale e si ricava dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 con il quale è stato recepito l’Accordo Quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE, UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a seguito dell’invito rivolto alle Parti Sociali dalla Commissione delle Comunità europee ad avviare negoziati in tema di telelavoro. Nel settore della PA, il DPR n. 70/99 definisce telelavoro la prestazione eseguita “in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’Amministrazione cui la prestazione stessa inerisce”. Nel settore privato, l’Accordo del 9 giugno Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.14 2004, definisce il telelavoro come “una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”2 . PAESI BASSI Il modo più diffuso di applicare l’accordo quadro europeo sul telelavoro è stato quello di ricorrere a contratti collettivi, ma nei Paesi Bassi è prevalsa la metodologia della soft law. In questo paese l’accordo quadro europeo è stato attuato tramite accordi volontari, codici di condotta o di orientamento. L’obiettivo di questi strumenti, che non sono vincolanti ma sono invece di carattere volontario, è stato quello di fornire informazioni sul telelavoro, alla luce della normativa nazionale, al fine di facilitare l’applicazione dell’accordo quadro europeo. Va però aggiunto che nei Paesi Bassi questi strumenti di soft law esistenti a livello nazionale sono stati integrati da contratti collettivi vincolanti a livello settoriale. In generale nei Paesi Bassi i telelavoratori sono protetti da una clausola di discriminazione che è applicabile a tutti i lavoratori, ma non sono protetti sotto una clausola specifica in qualità di telelavoratori. A differenza della Danimarca, che ha preferito optare per una procedura autonoma fondata sulle prassi e le procedure tipiche della parti sociali, ossia per un percorso di attuazione basato sulla sottoscrizione di un accordo quadro tra le parti sociali rappresentative a livello europeo, che poi è stato in qualche modo recepito sempre da accordi sindacali operativi a livello nazionale, nei Paesi Bassi è prevalsa la logica tipica della soft law. Per quanto riguarda le modalità di implementazione del telelavoro, va sottolineato il fatto che non esiste una legislazione specifica sul telelavoro, prevalendo linee guida o orientamenti per l’azione, anche se nei Paesi Bassi, come in Danimarca, molti accordi collettivi sul telelavoro risalgono agli anni ’90. Esistono invece forme soft di implementazione del telework. È il caso dell’iniziativa della Fondazione per il lavoro (Foundation of Labour, STAR, organismo cooperativo di sindacati e datori di lavoro), che ha raccomandato nel 2003 una piattaforma negoziale nazionale, in cui è allegato il testo integrale dell’accordo europeo. La raccomandazione STAR è abbastanza generica e non affronta questioni specifiche per la situazione olandese che è caratterizzata da un’alta presenza di lavoro part-time e di lavoro flessibile. La tendenza è di affrontare le questioni nei contratti collettivi a livello locale assieme ai consigli di fabbrica. Secondo lo STAR, il telelavoro potrebbe essere utilizzato come strumento di reinserimento per incoraggiare i dipendenti con disabilità al lavoro. Questo processo è facilitato ulteriormente dalla concessione di una riduzione dei contributi sociali dei disabili. La raccomandazione sul telelavoro stimola le aziende, nei vari settori industriali, a tener conto dell’esistenza dell’accordo quadro europeo. In questa raccomandazione si ritiene che gli accordi debbano essere realizzati attraverso negoziati decentrati. Sia la raccomandazione, che contiene suggerimenti su come includere il telelavoro nei contratti collettivi, sia i diversi contratti di lavoro, rafforzano la dimensione volontaria del telelavoro. La raccomandazione STAR faceva parte degli strumenti soft che sono stati utilizzati nei Paesi Bassi ed aveva l’obiettivo di dare delle indicazioni per la contrattazione collettiva a livello settoriale e aziendale, nella quale viene ribadito il fatto che i telelavoratori hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori. Focus in cifre Nei Paesi Bassi si riscontrano percentuali di lavoratori che utilizzano il telelavoro da casa tra le più alte nell’EU a 27. Secondo uno studio di Eurofound i settori in cui nel 2004 era maggiormente presente il telelavoro erano i servizi informatici, la fornitura di energia, altri servizi commerciali, i trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. Il lavoro a casa è la forma più diffusa di telelavoro nella Pubblica amministrazione, ma anche nel settore istruzione e in quello dei 2 Telelavoro fra cultura e tecnologia. Unindustria, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Sindacato Romano servizi finanziari. Dirigenti Industriali Secondo Aziende dati Eurofound la percentuale di telelavoratori (tra cui è alto il livello di istruzione) sul totale dei lavoratori era nel 2007 del 14%, tra i più alti nella UE. I telelavoratori dei Paesi Bassi sono in maggioranza impegnati a part-time Benchmarking sul telelavoro in Europalavoro in presenza con il telework, e hanno un livello relativamente pag.15 nel telelavoro, nel senso che alternano alto di istruzione. REGNO UNITO L’articolo 2 dell’Accordo europeo sul telelavoro del 2002 definisce l’istituto come una modalità organizzativa del lavoro che consente, grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e, in osservanza del contratto di lavoro, di svolgere la propria mansione nell’ambito del proprio domicilio su base regolare. Nel Regno Unito il recepimento di tale Accordo è avvenuto senza un criterio legale o giuridicamente vincolante, bensì attraverso meccanismi a carattere volontario, quali accordi, codici di condotta o di orientamento. Tra questi, il più importante è costituito dalla Guida predisposta nel 2003 dalla Associazione delle Imprese Britanniche (CBI), l’Associazione dei Datori di Lavoro pubblici (CEEP) e la Confederazione delle Organizzazioni Sindacali (TUC)3. Successivamente pubblicata dal Dipartimento per le Imprese, le Innovazioni e le Competenze (BIS), la Guida sul telelavoro ha rappresentato un passo significativo nel sistema delle relazioni industriali vigenti nel Paese, anche se l’efficacia legale di tale documento è da sempre risultata oggetto di duplice interpretazione: per le Organizzazioni di Categoria non ha mai avuto efficacia vincolante; per le Parti sociali invece si è trattato fin dall’inizio di un accordo specifico. Obiettivo condiviso del documento è comunque la volontà di fornire un quadro interpretativo di riferimento circa il telelavoro, evidenziando le modalità con cui l’Accordo europeo può adattarsi al contesto occupazionale del Regno Unito. Il diritto a richiedere forme flessibili di lavoro, comprendendo quindi il “teleworking”, è comunque garantito, a partire dal 2003, dalla Legge di disciplina del mercato del lavoro (Employment Act), contenente le raccomandazioni formulate da un Gruppo appositamente costituito sul tema dal Dipartimento per le Imprese e le cui indicazioni sono state recepite, nella maggior parte dei casi, nel testo legislativo4. Va comunque sottolineato come, data la copertura decentrata e limitata circa gli accordi di contrattazione collettiva nel Paese, la capacità e le modalità di adozione del telelavoro appaiono differenti5. I destinatari possono essere infatti lavoratori occupati a tempo pieno o a tempo parziale, in aggiunta a coloro che svolgono la prestazione professionale tra casa e ufficio e a quelli che si servono del proprio domicilio come sede “amministrativa” in relazione a specifici incarichi. Dal punto di vista statistico, l’adozione del telelavoro risulta in costante aumento nel Regno Unito: secondo i dati forniti dalla Confederazione delle Organizzazioni Sindacali (TUC), sono ormai sette milioni i lavoratori che svolgono la propria mansione secondo tale modalità6. SPAGNA La riforma del mercato del lavoro del 2012 ha introdotto cambiamenti nella disciplina del lavoro a domicilio che viene denominato lavoro a distanza. Le principali innovazioni riguardano le garanzie date ai telelavoratori in materia di diritti alla formazione professionale, retribuzioni, rappresentanze sindacali, salute e sicurezza. Il Decreto Legge 3/2012 del 10 febbraio, costituisce un punto di riferimento importante, in quanto regolamenta per la prima volta il fenomeno del telelavoro, con una nuova redazione dell'articolo 13 dello statuto dei lavoratori che apporta le seguenti precisazioni: • • • 3 4 5 6 rientrano nell’ambito del telelavoro le attività professionali realizzate su base volontaria principalmente presso il proprio domicilio o in un luogo alternativo alla sede di lavoro; la modalità di telelavoro deve essere formalizzata per iscritto sia quando lo prevede il contratto iniziale che in caso di accordo successivo; i telelavoratori godono degli stessi diritti dei lavoratori in sede, anche rispetto alla retribuzione che deve corrispondere a quella della qualifica professionale di riferimento; Telework Guidance, 2002 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dti.gov.uk/er/FlexConsultation.pdf “Telework in the European Union”, Eurofound 2011 http://www.tuc.org.uk/ Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.16 • • • l’azienda deve garantire ai telelavoratori l’accesso effettivo alla formazione professionale e informare gli stessi delle opportunità di mobilità interna; in materia di sicurezza, si applicano le disposizioni della Legge 31/1995 relativa alla prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro; i telelavoratori godono dei diritti di rappresentanza collettiva. A questo scopo il datore di lavoro deve assegnare ad ogni telelavoratore una sede di lavoro di riferimento per l’esercizio dei diritti sindacali. SVEZIA Il Telelavoro, in svedese Distansarbete, è la prestazione lavorativa svolta nel domicilio del lavoratore o in un altro luogo distante dai locali del datore di lavoro. Va nettamente distinto dal lavoro a domicilio tradizionale, che nella Svezia di oggi non esiste più. Il termine Telelavoro è riferito essenzialmente al lavoro svolto attraverso le tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. Per questo in Scandinavia si parla anche di E-work. D’altra parte il concetto di Telelavoro può essere più o meno ampio; oggi si tende ad estenderne il significato al “remote working”, cioè al lavoro a distanza. In Svezia il Telelavoro è molto diffuso; oltre la metà delle imprese con almeno 10 dipendenti ha personale che lavora, almeno occasionalmente, con questa modalità. Si ritiene che il Telelavoro sia un’opportunità per aumentare la produttività e la qualità della vita lavorativa, conciliare vita familiare e lavoro e generalmente affrontare meglio il lavoro. Consente risparmi nei tempi e nei costi di trasporto tra dove si lavora e dove si vive. Tali vantaggi privati hanno generalmente una ricaduta collettiva, traducendosi in minor traffico, inquinamento ed CO2, determinati dalla necessità di spostarsi. Focus in cifre In Svezia l’incidenza del Telelavoro è cresciuta negli anni Novanta e il suo sviluppo si è spostato dalle aree rurali, dove era iniziata, a quelle urbane, con l’aumento della percentuale di uomini coinvolti, particolarmente colletti bianchi tra i 35 e i 45 anni. Un’indagine del 1998 stabiliva che il 9% dei dipendenti in Svezia lavorava da casa in modo regolare o occasionale, ma la stragrande maggioranza solo per una parte del tempo lavorativo. A causa della natura del loro impegno, i telelavoratori incontrano spesso problemi, riguardanti le condizioni di lavoro, diversi da quelli dei dipendenti “normali”. Per evitare discriminazioni nei loro confronti, il 16 luglio 2002 fu definito a livello europeo un Accordo Quadro sul Telelavoro, che stabiliva il quadro generale della disciplina, lasciando ampio spazio di intervento alla contrattazione, collettiva e individuale. L’Intesa riconosceva e garantiva la libertà di scelta di questa modalità di lavoro sia al datore di lavoro sia al lavoratore interessato. Assicurava parità di diritti nelle condizioni di lavoro, di opportunità nella formazione e nello sviluppo di carriera, stessi diritti collettivi. L’Accordo Quadro assicurava ai telelavoratori, in materia di salute e sicurezza, gli stessi diritti e le stesse tutele di chi svolge l'attività lavorativa tradizionale. L’Intesa sul Telelavoro innovava rispetto agli altri precedenti accordi europei, perché era destinata ad essere implementata non attraverso una direttiva europea, ma con modalità differenziate nei diversi Stati membri e con un ampio ruolo delle Parti sociali. Questo appariva molto più vicino al modello svedese di relazioni industriali, decisamente più orientato alla negoziazione. In effetti, alcuni paesi, si veda Fig. 1, hanno recepito l’Accordo Quadro Europeo attraverso la legislazione; altri tramite i contratti collettivi a livello nazionale (è il caso italiano, ma anche spagnolo e danese) o decentrato (quello tedesco). La Svezia si colloca tra quei paesi (come Finlandia, Olanda e Gran Bretagna) dove il recepimento è avvenuto, invece, generalmente nelle forme proprie della “soft law”, con varie Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.17 tipologie di misure volontarie, come orientamenti comuni, linee guida, codici di condotta e raccomandazioni, che prendono a riferimento le previsioni dell’Accordo Europeo. L’obiettivo di questi strumenti è di fornire informazioni ed orientamenti sul Telelavoro per facilitare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo Quadro Europeo. L’iniziativa è stata, in Svezia, bilaterale ed autonoma delle parti sociali, mentre altrove c’è stato un coinvolgimento più o meno ampio del Governo (Regno Unito). Fig. 1 Fonte: Eurofound (2010) Nel maggio 2003, infatti, le parti sociali svedesi hanno siglato un testo di linee guida congiunte di applicazione. Il documento adotta l’Accordo Europeo ed i suoi contenuti come riferimento per le intese sull’argomento in Svezia. Nella maggioranza dei casi questo è servito come linea guida da rispettare negli accordi individuali di Telelavoro con l’applicazione delle prescrizioni europee, anche senza specifiche particolari nei contratti collettivi. In alcuni settori, invece, sono state introdotte, nei contratti collettivi via via rinnovati, modifiche maggiormente vincolanti. Come previsto nell’Accordo Europeo, in Svezia i telelavoratori godono degli stessi diritti collettivi degli altri dipendenti, hanno la stessa protezione e gli stessi obblighi. Vengono applicate regole uguali a prescindere che il lavoro sia svolto in azienda o a domicilio. Non vi è, pertanto, alcuna specifica legislazione per il Telelavoro; vengono generalmente applicate le norme ordinarie del diritto del lavoro. Le Linee Guida Comuni definite dalle Parti Sociali hanno precisato che, per tener conto di eventuali particolarità del Telelavoro, possono essere necessari specifici accordi integrativi, collettivi o individuali. Comunque nella legislazione una regola peculiare applicabile è stata introdotta nel 2001 con riferimento all’Employment Protection Act del 1982 (Lagen om Anställningsskydd, in sigla LAS), per le situazioni di esubero per ragioni legate all’attività. In linea generale il datore di lavoro in Svezia è strettamente vincolato nella scelta dei dipendenti da licenziare e deve rispettare la regola del “last in, first out”; l’ultimo assunto di una certa area professionale, cioè, è il primo ad essere licenziato in caso di riduzione dell’organico per mancanza di lavoro. Tale scelta viene di solito definita attraverso una selezione per ogni stabilimento e per ogni specifica area contrattuale, ad esempio distinguendo tra operai ed impiegati. All’interno di tali liste, a parità di anzianità di servizio, resta chi è più anziano per età anagrafica. Il concetto di stabilimento è Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.18 principalmente determinato in termini geografici, ma l’Atto specifica che in caso di lavoro a domicilio, questo non implica che l’abitazione costituisca uno stabilimento. Tale previsione tende ad evitare che il datore di lavoro abbia autonomia nel definire chi licenziare e tutela, quindi, il telelavoratore dalla possibilità di essere discriminato, lavorando a domicilio. La questione non appare, però, del tutto appianata a livello di contenzioso. In termini di principio i telelavoratori sono protetti nel loro ambiente di lavoro allo stesso modo degli altri dipendenti; il Work Environment Act richiede ai datori di lavoro di tenere conto dei particolari rischi di malattia ed infortunio cui sono esposti coloro che lavorano da soli. Il diritto di usufruire di permessi retribuiti garantito ai rappresentanti per la sicurezza è più ampio per la tutela di chi lavora da solo e gli obblighi del datore di lavoro per la sorveglianza interna in materia di salute e sicurezza coprono anche i telelavoratori. L’Agenzia per la Salute e la Sicurezza ha emesso una circolare sul Telelavoro e vi sono un certo numero di regolamenti per il lavoro a domicilio non previsti dalla legge. La sorveglianza sull’ambiente lavorativo da parte del datore di lavoro, del rappresentante alla sicurezza e dell’Agenzia è limitata dal fatto che il dipendente non è obbligato a consentire l’accesso alla sua abitazione. Tale permesso può, però, essere previsto in una clausola del contratto che permette al dipendente di lavorare da casa. In Svezia non ci sono contratti collettivi generali sul Telelavoro, ma è stato concluso in materia un gran numero di direttive e di dichiarazioni congiunte tra associazioni imprenditoriali e sindacati. C’è un ampio consenso che il Telelavoro sia materia di accordo volontario e debba essere regolato da uno specifico contratto tra datore di lavoro e singolo telelavoratore. Sono stati redatti contratti tipo, che riflettono la preoccupazione sindacale a che i telelavoratori possano continuare a godere di una forte protezione ed evitare il rischio di deterioramento delle condizioni di lavoro. Le clausole specifiche vengono fissate negli accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore Va precisato che il lavoro svolto tramite call center (bokningscentraler), che possono essere localizzati in ogni parte del globo, collocati fuori dagli stabilimenti del datore di lavoro e lontani dal mercato servito, non sono considerati una forma di Telelavoro. CASI DI APPLICAZIONE NELLE AZIENDE BELGIO Pur essendo stato regolamentato con apposita disciplina, solo in seguito all’accordo quadro europeo, il telelavoro è presente nel dibattito pubblico nazionale belga già da qualche anno prima. Dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, infatti, numerose imprese avevano già sperimentato qualche forma riconducibile, seppur a grandi linee, al telelavoro. Questa modalità organizzativa iniziò a riscuotere maggiori attenzioni anche grazie ad una più vasta copertura da parte dei media. Il primo telecentro del Belgio divenne operativo nella città di Geel, presso la società Innotek, con quindici postazioni di lavoro per lavoratori dipendenti o autonomi. Nel 1996 Belgacom aprì un primo ufficio satellite a Gand, utilizzando novanta dipendenti della sede centrale di Bruxelles. I quadri intermedi disponevano di linea ISDN e di personal computer a casa. L’associazione belga del telelavoro (BTA), fondata alla fine del 1994, due anni dopo contava già centodieci membri, tra i quali vi erano importanti società come Alcatel, Bell, Belgacom, Bull, Canon, Digital, IBM, Philips e Unisys, nonché istituzioni universitarie come la Libera Università di Bruxelles. Con la legislazione attualmente in vigore numerose grandi imprese, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni e della finanza, hanno negoziato e concluso accordi di telelavoro. Interessante sembra il caso della DEXIA Belgio che ha esteso la possibilità di lavorare a distanze a tutti i dipendenti, compresi coloro che svolgono funzioni più operative, prevedendo un piano finanziario per la strutturazione delle postazioni. Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.19 Per quanto riguarda le particolarità dal punto di vista gestionale o organizzativo è bene evidenziare come in Belgio si presti molta attenzione alla particolare situazione del telelavoratore. Ad esempio, per quel che riguarda la partita di trattamento la legislazione belga prevede una clausola di non discriminazione, imponendo al datore di lavoro l'obbligo di sostenere i costi connessi con il telelavoro ed equiparando le ore di lavoro dei telelavoratori a quelle degli altri lavoratori. Alla stessa stregua devono essere interpretate le norme che prevedono che i lavoratori a distanza beneficino di condizioni di lavoro comparabili a quelli degli altri lavoratori, in particolare riguardo alla descrizione del lavoro da svolgere, al reparto della società a cui sono collegati, all’identificazione del superiore e delle altre persone a cui possono rivolgersi per questioni personali o professionali, alle modalità di comunicazione delle segnalazioni necessarie alla effettuazione della prestazione lavorativa. I telelavoratori, inoltre, godono degli stessi diritti in termini di formazione, opportunità di carriera, politiche di valutazione e diritti collettivi degli altri lavoratori. Valutare il ruolo della contrattazione o più in generale del sindacato nell’esperienza belga sul telelavoro è alquanto complesso. Dipende molto dalla dimensione aziendale e dal grado di formalizzazione dell’utilizzo del telelavoro. Più questi due elementi sono maggiori, più il ruolo dei comitati presenti all’interno dell’impresa è rilevante nell’organizzazione delle modalità di effettuazione della prestazione. I rappresenti dei lavoratori devono, comunque, essere informati e consultati sulle conseguenze sociali dell’introduzione del telelavoro, in particolare sulle conseguenze sull’occupazione e sull’organizzazione del lavoro, prima che venga interdotto il telelavoro all’interno di una impresa. Tale momento di confronto deve aver luogo all’interno degli organismi deputati (Consiglio d’impresa o, in assenza, delegazione sindacale) nelle imprese con almeno 50 dipendenti. Il comitato di prevenzione e protezione, inoltre, deve essere consultato su tutte le questioni relative alla sicurezza ed al benessere lavorativo. In sostanza, non è obbligatorio sottoscrivere un accordo a livello d’impresa prima di introdurre il telelavoro. La pratica delle relazioni sindacali belghe, tuttavia, evidenzia come un accordo del genere può essere fondamentale per la riuscita del progetto, potendosi notare come dove il telelavoro è stato introdotto con la collaborazione del sindacato (anche in virtù dell’altissimo tasso di sindacalizzazione riscontrabile nel paese) si sono meglio conciliate le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro con notevoli risultati dal punto di vista non solo quantitativo ma anche qualitativo. È il caso di ricordare che anche i telelavoratori devono essere conteggiati per i numeri necessari alla creazione dei consigli d’impresa o dei comitati per la prevenzione, disponendo, inoltre, delle prerogative elettorali (attive e passive) in entrambi gli organismi. Accanto a tali forme strutturate di telelavoro, esistono altre forme di “telelavoro” non contemplate dalla normativa e dalle statistiche ufficiali ma che, tuttavia, anche in relazione alle cifre di lavoratori interessati, riportate da alcuni istituiti di ricerca, meritano di essere menzionate. La più importante tra queste è sicuramente il telelavoro “informale o occasionale”, vale a dire la possibilità offerta ai lavoratori di eseguire alcune prestazioni a domicilio, in particolare la gestione della posta elettronica o la redazione di documenti. Numerose imprese offrono questa possibilità ai lavoratori senza, tuttavia, stipulare alcun contratto di telelavoro o anche considerarli telelavoratori. Secondo un recente studio condotto dall’AWT (Agence Wallonne des Télécommunications) il 20% delle imprese della Vallonia (con percentuali pari all’80% tra le grandi imprese) autorizzerebbero i propri dipendenti a praticare tale forma di telelavoro, pagando anche loro nel 14% dei casi una connessione ad internet e guadagnando in disponibilità, flessibilità e diminuzioni dei costi. Una seconda forma, per alcuni versi molto vicina alla precedente, è il c.d. telelavoro “mobile”, ovvero quello realizzato dai lavoratori che, pur non essendo considerati itineranti ai sensi della legislazione vigente, eseguono la loro prestazione in telelavoro all’interno di riunioni o attività Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.20 similari dal proprio domicilio o comunque dall’esterno dell’impresa. Secondo la BTA il 2.8% dei lavoratori belgi rientrano in tale casistica. La terza forma da prendere in considerazione è il cosiddetto telelavoro “grigio”, ovvero quello strutturato ma privo di inquadramento giuridico per volontà del datore di lavoro o del lavoratore. DANIMARCA In Danimarca già alla fine degli anni ‘90 i contratti collettivi regolamentavano il telework. Risalgono, infatti, al ’97 i primi accordi danesi relativi al commercio e all’industria. Tuttavia le parti sociali hanno applicato, sia pure lentamente, l'Accordo europeo del 2002, attraverso la contrattazione collettiva ai vari livelli, senza l’ausilio della legge e neppure della soft law in senso stretto. Infatti, il governo danese ha lasciato alle parti sociali l’attuazione dell’Accordo europeo, che è stato recepito attraverso un accordo quadro nel 2006 e che è stato implementato attraverso contratti collettivi vincolanti a livello confederale e settoriale. A livello confederale la maggior parte dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro di settore non sempre sono riusciti ad attuare l’Accordo Quadro europeo, sebbene il processo abbia avuto attuazione nei due settori principali, quello dell’industria manifatturiera e quello dei servizi commerciali. In questi due casi l’Accordo è stato recepito nei relativi contratti collettivi. Il motivo per cui non sempre si è verificato un successo è da riscontrare nel fatto che il telelavoro era già stato in precedenza regolato e di conseguenza si riteneva che fosse irrilevante ritornare sull’argomento. I sindacati e le associazioni dei datori di lavoro hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta in merito all’applicazione del telelavoro e comunque hanno fatto appello alla natura volontaria del contratto. Gli accordi posti in essere non coprono l’intera forza lavoro e sono perciò considerati una forma per così dire soft di esecuzione rispetto ai contratti collettivi che si estendono a tutti i lavoratori. Inoltre, pur avendo accettato l'Accordo Quadro europeo i contratti successivi si sono in parte discostati da questo. La maggior parte delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro hanno ritardato nell'attuazione dell'Accordo Quadro europeo. La maggior parte degli affiliati al sindacato principale e delle confederazioni dei datori di lavoro non hanno recepito l’accordo sul telelavoro in contratti collettivi settoriali e locali. Solo uno dei 13 affiliati alla Confederazione degli imprenditori danesi (DA) ha implementato l’accordo sul telelavoro attraverso accordi collettivi, mentre due affiliati hanno utilizzato linee guida per la buona pratica. Allo stesso modo solo otto delle 18 filiali della Confederazione danese dei sindacati (LO) hanno recepito l’accordo sul telelavoro in contratti collettivi. A livello settoriale la maggior parte dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro di settore non hanno attuato l’Accordo Quadro europeo. Tuttavia il processo di attuazione è riuscito in settori importanti come quello dell’industria manifatturiera, quello finanziario, quello dei servizi commerciali e degli enti locali. In questi casi l’accordo europeo è stato inserito nei contratti collettivi già esistenti. Inoltre, va rilevato che la Confederazione degli imprenditori danesi (DA) e la Confederazione danese del lavoro (LO) hanno concluso un accordo sul telelavoro che copre i dipendenti esclusi da accordi settoriali. Tra le ragioni della non applicazione generalizzata dell’accordo sono da segnalare il fatto che la contrattazione aveva già in precedenza regolato il telelavoro (già dalla fine degli anni ’90) e del resto la convinzione che la natura volontaria dell’utilizzo del telelavoro non avrebbe costituito un obbligo per i sindacati nell’attuazione dell’accordo. Nei contratti del settore industriale e finanziario si parla esplicitamente di protezione dei dati e di diritto alla privacy dei telelavoratori. Il datore di lavoro deve garantire la protezione dei dati utilizzati e su cui lavora il telelavoratore, e deve informare quest'ultimo su tutte le leggi e le regole dell’azienda che riguardano la protezione dei dati, mettendolo al corrente delle eventuali restrizioni all’uso delle ICT e delle sanzioni in caso di inadempienza. Il telelavoratore deve aderire responsabilmente a queste norme. I datori di lavoro hanno diritto all'accesso Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.21 all'abitazione del telelavoratore solo per monitorare la normativa sulla salute e comunque sempre con il permesso del lavoratore. Il contratto danese nel settore dei servizi finanziari non prevede un salario aggiuntivo relativamente all’organizzazione del lavoro dei telelavoratori. Questo contratto elenca una serie di tematiche che devono essere prese in considerazione in caso di accordi locali o individuali, come: l'attività di lavoro; i quadri di riferimento per il periodo di telelavoro; sistemi di registrazione del tempo; ufficio di progettazione, installazione e servizio; procedure e questioni in merito alla salute e alla sicurezza; valutazione del datore di lavoro del telelavoratore; flusso di informazioni tra il datore di lavoro e il lavoratore e viceversa; contatti tra il telelavoratore e il rappresentante dei lavoratori, della salute e della sicurezza; compensazione per i costi di esercizio come affitto, riscaldamento, elettricità e telefono; postazione di lavoro occupata presso l'azienda; periodo di avviso per determinare l'accordo locale o individuale. Altre problematiche riguardano: il tipo di lavoro; ore e regole per la disponibilità al lavoro; attrezzature del telelavoratore; il design della stazione di lavoro dove è collocato il telelavoratore; regole e procedure per la salute e la sicurezza. In generale il telelavoro è inteso come lavoro svolto a casa del dipendente, non includendo altre forme di telelavoro come quello che si svolge in viaggio o in una sede remota dell'azienda, oppure il lavoro mobile che si può svolgere in luoghi mutevoli, anche se è possibile inserire quest’ultimo in accordi quadro. Il telelavoro viene definito come il lavoro che si svolge a distanza dal luogo di lavoro utilizzando un computer, un collegamento elettronico o altri dispositivi forniti dal datore di lavoro. Per quanto si tenda ad utilizzare la definizione di telelavoro formulata nell'Accordo Quadro europeo, tuttavia gli accordi successivi al 2002 tendono a discostarsi dalla suddetta definizione, avendo i contratti di lavoro precedenti già regole e procedure in tema di telelavoro e di altre forme di lavoro a domicilio. Nonostante questa situazione variegata, l'accordo sul telelavoro può essere legalmente applicato e le eventuali violazioni possono essere portate davanti a un giudice. Ma gli accordi adottati a livello confederale e settoriale riguardano solo i dipendenti membri delle organizzazioni delle parti firmatarie a meno che non sia diversamente specificato nel contratto. Benché gli accordi collettivi riguardino il 75% dei posti di lavoro, la maggior parte delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori non ha ancora attuato pienamente gli accordi sul telelavoro. Tuttavia il governo non ha intenzione di emanare una normativa per dare copertura a coloro che non sono coperti da un contratto collettivo, partendo dall'assunto che l'adesione al telelavoro è volontaria e che sono le parti sociali responsabili della sua attuazione. Altre motivazioni riguardano il fatto che, prima del 2002, già esistevano delle linee guida per l'applicazione del telelavoro in buone pratiche. FRANCIA La legge non prevede un formalismo particolare per la predisposizione del telelavoro nell'impresa. La conclusione di un accordo collettivo non è obbligatoria, tuttavia, accordi convenzionali applicabili all'impresa possono prevedere disposizioni riguardo questo punto. Le modalità relative all’applicazione delle disposizioni regolamentari per i lavoratori non fisicamente presenti nell'impresa, sono generalmente precisate negli accordi integrativi sindacali. Per controllare il rispetto delle regole di igiene e di sicurezza presso il domicilio del lavoratore dipendente, il datore di lavoro dovrà, a causa del principio d'inviolabilità del domicilio, ottenere il suo consenso preliminare. La stessa regola vale per la Commissione di igiene e sicurezza al lavoro e anche per l'ispettore del lavoro. L'ispettore del lavoro può tuttavia esercitare il suo controllo a partire dei documenti che il datore di lavoro deve fornire (articoli L. 7413-3, L. 7421-1). Quando il lavoro a domicilio corrisponde ad un cambiamento di organizzazione del lavoro che modifica le condizioni di igiene e sicurezza o le condizioni di lavoro, il datore di lavoro deve Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.22 consultare la Commissione di igiene e sicurezza al lavoro o, in alternativa, i delegati del personale (articolo L. 4612-8). In assenza di delegati del personale, se si tratta di telelavoro, si consultano i lavoratori dipendenti. I lavoratori a domicilio devono beneficiare delle stesse disposizioni normative e dispositive degli altri dipendenti dello stabilimento e delle disposizioni convenzionali che lo legano al datore di lavoro, salvo stipulazioni contrarie (articolo L. 7413-2). I lavoratori a domicilio devono rispettare le regole di igiene e di sicurezza e come gli altri dipendenti dello stabilimento, beneficiano di un controllo medico (articolo L. 7424-4) e delle misure protettive in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro. I lavoratori a domicilio, facendo parte della forza di lavoro dell'impresa, sono eleggibili e partecipano alle elezioni dei rappresentanti del personale, tuttavia, il voto per mezzo dei nuovi mezzi di telecomunicazione non è legale poiché contrario alle regole elettorali (Camera Sociale della Corte di Cassazione, il 20 ottobre 1999, appello n° 98-60359). GERMANIA In Germania il telelavoro è stato introdotto in varie imprese con accordi aziendali sin dalla metà degli anni Novanta. Nel 1995 Deutsche Telekom AG e il sindacato dei lavoratori delle poste Deutsche Postgewerkschaft hanno avviato una fase pilota di telelavoro alternato (alternanza fra lavoro in azienda e telelavoro) con relativa normativa salariale. Il tempo di lavoro era diviso tra orario fisso, aziendale, e orario "auto-regolato". Erano escluse le indennità per lavoro straordinario non concordato. Il telelavoro alternato in IBM Deutschland La IBM Deutschland ha sperimentato accordi aziendali per l’istituzione di “posti di lavoro esterni all’azienda” (Ausserbetriebliche Arbeitstatten) sin dal 1988, con tre “progetti pilota” nei settori sviluppo, gestione e controllo del centro computer, per i quali vinse nel 1991 l’"Innovationspreis der deutschen Wirtschaft" (premio per l'innovazione dell’economia tedesca). Nel 1996 la IBM Deutschland e il Betriebsrat (Consiglio d’azienda) hanno stipulato un primo accordo sul telelavoro, rinnovato negli anni seguenti. Il Betriebsrat ha partecipato alla programmazione dell'orario di lavoro, diviso, come detto, in orario fisso, stabilito dall'azienda, e orario "auto-regolato" dal lavoratore. Principi fondamentali dell'accordo sono la volontarietà e la reversibilità del telelavoro in qualsiasi momento: ciò significa che l’impresa è tenuta a reinserire il telelavoratore nel suo posto di lavoro o in mansioni equivalenti; la IBM sperava di risparmiare spazi negli uffici nel lungo periodo; al momento questo non è un obiettivo esplicito dell'accordo sul telelavoro. Il telelavoratore deve recarsi in azienda almeno una volta la settimana, in modo da poter restare in contatto con i colleghi e confrontarsi con il proprio line manager, il quale è assistito da un coordinatore che tratta gli aspetti amministrativi della gestione dei luoghi di lavoro esterni all'azienda. Il coordinatore garantisce il collegamento tra l'amministrazione dell’azienda e i suoi telelavoratori. La dotazione tecnica necessaria (hardware, software e data links) e l'arredamento sono forniti dalla IBM. Una società esterna effettua il controllo sulla sicurezza e, se necessario, installa i nuovi collegamenti richiesti. Quanto alla formazione, poiché i dipendenti IBM hanno in genere sufficienti nozioni ed esperienze informatiche, e poiché i processi lavorativi non cambiano con l'adibizione al lavoro fuori sede, non viene svolta una formazione suppletiva iniziale ai dipendenti che aderiscono al telelavoro. L’accordo riconosce ai dipendenti già in servizio il diritto di optare per il telelavoro ma non ne garantisce l’automatico accoglimento. Quanto ai poteri del Consiglio d’azienda, esso non può intervenire sugli accordi individuali tra i line manager e i dipendenti ma solo sulla formulazione dell'accordo collettivo aziendale e sulla sua rinegoziazione. Sull'orario di lavoro, il Consiglio d’azienda esercita limitati diritti di codecisione e controllo. Le ore di lavoro svolte in azienda e a casa sono registrate in un programma settimanale per garantire la disponibilità del lavoratore, mentre le ore non comprese nell'orario di lavoro fisso Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.23 sono gestibili in forma autonoma, e flessibile sotto la responsabilità del telelavoratore. Tuttavia, poiché il Consiglio d’azienda può controllare solo l’orario di lavoro definito contrattualmente, possono sorgere questioni circa la flessibilità e modulazione del tempo di lavoro settimanale, in particolare sul lavoro prestato di domenica, poiché i lavoratori temono che esso possa essere considerato “normale”, giacché l’azienda afferma che i telelavoratori godono di ampi margini di autonomia nel gestire l’orario di lavoro. Sugli standard ergonomici e sulla sicurezza si applicano al telelavoro le stesse norme per il lavoro svolto all’interno dell’azienda. I rappresentanti dei lavoratori e la direzione aziendale possono accedere all’abitazione del telelavoratore solo con il suo consenso. Non vi sono disposizioni specifiche sulla sicurezza dei dati. Le trattative con i Consigli d’azienda e gli incontri con i sindacati hanno contribuito all’accoglimento di alcune proposte del sindacato nei rinnovi dell’Accordo IBM sul telelavoro, che ha consentito di mantenere canali comunicativi efficienti tra Azienda e dipendenti e di garantire una qualità del lavoro corrispondente alle previsioni di legge. Il telelavoro alternato in Integrata AG Integrata AG opera nel campo delle tecnologie dell’Informazione, della progettazione e sviluppo del software e della consulenza in campo informatico e della formazione. Ha sede in Stoccarda e uffici in 15 città della Germania; ha imprese consociate in Svizzera e Austria. Integrata è stata uno dei pionieri del telelavoro in Germania, avendo avviato progetti pilota di telelavoro a Muenster e Tuebingen nella prima metà degli anni Ottanta. L'accordo individuale sul telelavoro (sia contestuale all’assunzione che successivo) deve essere stipulato per iscritto; il relativo verbale è allegato alla scheda del personale. L’accordo deve rispettare i seguenti principi: il telelavoro non pregiudica lo status giuridico dei dipendenti; i telelavoratori sono lavoratori subordinati; il telelavoro deve essere volontario; le modalità della prestazione sono concordate tra il dipendente e il suo line manager; il telelavoratore non può conservare o portare nella sua abitazione dati riservati. La direzione afferma che i dipendenti hanno la possibilità di bilanciare tempi di lavoro e di vita privata, e non desiderano regole rigide sull'orario di lavoro. Orario di lavoro e organizzazione dei telelavoratori. Integrata applica il "telelavoro alternato". I telelavoratori operano mediamente dalla loro abitazione per 8 ore e mezzo la settimana, con picchi, per alcuni telelavoratori, di 30 ore la settimana. I telelavoratori sono tenuti a recarsi in azienda almeno il venerdì, giorno riservato a comunicazioni interne e riunioni. I gruppi di lavoro impegnati su un medesimo progetto non lavorano necessariamente da una stessa postazione di lavoro. Un direttore di progetto è responsabile del coordinamento del lavoro dei singoli telelavoratori, con l'aiuto di un programma elaborato all'inizio di ogni nuovo progetto. Tutti i telelavoratori ricevono rapporti settimanali; tutti i dipendenti attivamente impegnati nella progettazione si riuniscono una volta la settimana nella sede della società. La programmazione del lavoro negli ultimi anni si è basata meno sul telelavoro. Il personale amministrativo è meno coinvolto nel telelavoro (circa il 13%), sia perché questo tipo di lavoro è difficilmente gestibile dall’abitazione del dipendente, sia perché la presenza fisica del personale amministrativo in azienda è spesso necessaria per gestire questioni impreviste, sia per ragioni connesse alla sicurezza e riservatezza dei dati dell’azienda. Il personale direttivo ricorre molto al telelavoro (nella misura del 54% ): trattasi in particolare dei manager e degli addetti alle vendite (33%). In ogni caso, i dirigenti garantiscono una certa presenza in ufficio, anche per ragioni di leadership. L’introduzione del telelavoro non ha indotto cambiamenti notevoli nell’organizzazione del lavoro nell'azienda. Il telelavoro è adottato nei tre dipartimenti: a) attività di formazione professionale (30-35% del fatturato): i telelavoratori possono occuparsi della progettazione e della preparazione dei corsi; b) consulenza alla gestione (30-35% del fatturato): i telelavoratori possono svolgere attività di programmazione degli orari, stesura di progetti, preparazione di ricerche, valutazione di interviste, progetti di sistema e redazione di contratti; Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.24 c) sviluppo di software (30-35% del fatturato): programmazione tradizionale di software, lavoro su misura del cliente. La "gestione per obiettivi" caratterizza l'attività della società. I dipendenti godono da sempre di un alto grado di autonomia e di responsabilità. grazie ad un sistema di lavoro di gruppo e di attenzione al cliente, e sistemi di controllo di gestione sul posto. Questi sistemi erano molto adatti anche per gestire il telelavoro. Ciò spiega perché la sua introduzione non ha prodotto grandi cambiamenti nell’organizzazione dell’impresa. Una discreta parte dell’attività veniva già svolta al di fuori dell'azienda. La qualità dei servizi è in parte controllata attraverso un processo di feedback da parte dei clienti. Le ore di lavoro dei telelavoratori sono verificate anche attraverso agende elettroniche, che indicano il tempo assegnato ad un particolare progetto. Le agende sono esaminate e firmate dai line manager. I dipendenti devono informare l'ufficio dei propri movimenti e di come possono essere raggiunti nei giorni infrasettimanali nella fascia compresa tra le ore 9 e le 15.30 (reperibilità). Sono previsti incontri annuali tra i direttori dell'azienda e i dipendenti per valutare il raggiungimento degli obiettivi, risolvere questioni legate all'organizzazione del lavoro, alla formazione professionale e ai livelli retributivi, ed anche per rinnovare l’accordo sul telelavoro. I verbali degli incontri sono a disposizione dei dipendenti. Integrata AG ha tentato di costruire un quadro di regole per gestire il suo programma di telelavoro, ma il Consiglio di azienda si è opposto temendo di perdere quote del suo potere di controllo. Tuttavia, Integrata non considera prioritaria una specifica regolamentazione aziendale, ritenendo che i suoi dipendenti siano capaci di organizzare il proprio lavoro e di gestire l’orario di lavoro. I problemi vengono affrontati e risolti su base individuale. Tra questi sono frequenti quelli concernenti la comunicazione interna e la trasmissione di informazioni. A tal fine non sembra sufficiente il “giorno della comunicazione” settimanale. Il senso d’isolamento, ma anche problemi connessi alla ridotta distinzione e separazione tra vita privata e vita lavorativa, hanno determinato alcuni dipendenti a tornare a lavorare in ufficio (opzione di reversibilità). Altri problemi ricorrenti riguardano l'assegnazione al telelavoro dei dipendenti neoassunti, per i quali sia la direzione sia i dipendenti ritengono opportune apposite regolamentazioni. Il telelavoro mobile alla DAIMLER AG Nel settembre del 2009 la Società Daimler ha stipulato un accordo con il Consiglio d’azienda sul telelavoro mobile per incoraggiarne l’uso su base volontaria e con diritto alla reversibilità. L’accordo precisa che l’orario del telelavorare mobile è soggetto alle vigenti norme di legge, contrattuali e aziendali. Nella scelta dei dipendenti da adibire a questa forma di lavoro sono preferiti i lavoratori che svolgono mansioni “appropriate” (attività di concetto, ricerca, analisi, programmi, ecc.) nonché tutte le attività per le quali non è necessaria la permanenza o la reperibilità all’interno dell’azienda. I telelavoratori sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e i rischi contratti durante l’attività lavorativa, indipendentemente dal luogo in cui viene effettuata la prestazione lavorativa. REGOLAMENTAZIONE INTERNA ITALIA Per il lavoro privato la regolamentazione di base è solo negoziale e si ricava dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, con il quale le principali associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, hanno recepito l’Accordo Quadro europeo sul telelavoro. L’Accordo del 2004 stabilisce solo dei principi e quindi lascia ampio spazio di intervento alla contrattazione. È stato sottolineato che in questo contesto è utile fare riferimento anche alle indicazioni dell’INPS contenute nella Circolare del 22 luglio 2008, n. 80 (Disposizioni attuative dell’Accordo Nazionale sul progetto di telelavoro domiciliare), che pur essendo dirette solo ai propri Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.25 dipendenti, hanno una funzione esemplificativa di come si possono affrontare e risolvere i problemi connessi con l’uso del telelavoro7. PAESI BASSI L’atteggiamento dei sindacati olandesi nei confronti del telework è complesso. Da un lato, essi considerano il telelavoro come un pericolo sia per le posizioni di potere sia di lavoro dei propri iscritti, e temono che il telelavoro possa essere utilizzato per evitare un contratto di lavoro. Dall’altro, hanno un atteggiamento positivo nei riguardi del telework. I sindacati olandesi hanno, infatti, formulato dei dubbi o delle critiche nei riguardi del telelavoro ed hanno delineato delle condizioni per la sua realizzazione. Tra queste essi sottolineano il fatto che il telelavoro deve essere una scelta e non un obbligo e che i telelavoratori devono mantenere tutti i diritti degli altri lavoratori e non essere trasformati in subappaltatori indipendenti. Inoltre, il telelavoro deve avvenire in un locale separato in casa, che deve essere ispezionato da esperti di sicurezza e salute, anche se ciò non deve violare la privacy del telelavoratore. Anche se si ritiene che il telelavoro può favorire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, a un tempo si pensa che esso non debba diventare un sostituto per la custodia dei bambini. Inoltre, i telelavoratori non devono perdere il senso delle relazioni sociali sul posto di lavoro e il telework non deve essere occasione di isolamento o di depressione per la mancanza di rapporti sociali face to face. Si sostiene, inoltre, che i telelavoratori non devono diventare maniaci del lavoro: come tutti gli altri lavoratori, essi, infatti, hanno diritto ad una vita privata e quindi non devono sempre essere a disposizione del datore di lavoro. A tal fine i telelavoratori e i loro dirigenti devono prendere accordi precisi a livello di definizione della produzione per unità di tempo. Infine, i responsabili dei telelavoratori devono curare la comunicazione e il telelavoro non deve diventare un privilegio per funzioni elevate poiché invece esso deve essere una forma di lavoro possibile in molti ruoli. Focus Secondo una ricerca dell’Università di Amsterdam sul telelavoro, i settori maggiormente interessati al telework sono quello commerciale e quello dei servizi; una più alta concentrazione di telelavoratori si trova nella aziende con più di 1000 dipendenti. Solo una piccola quantità di imprese ha una politica specifica in relazione al telelavoro. In genere la penetrazione di e-work è molto alta nelle aziende olandesi. Il telelavoro è in aumento nei Paesi Bassi. Nello studio citato si fanno alcuni interessanti esempi di aziende che lo applicano. È il caso, ad esempio, della compagnia di assicurazione Interpolis, che per la nuova sede ha previsto solo 1000 posti di lavoro a fronte di un personale complessivo di 1500. Tra le iniziative di questa compagnia il fatto che i telelavoratori si riuniscono periodicamente per scambiare o condividere le loro conoscenze oppure sono convocati in laboratori in cui imparano ad organizzare il proprio lavoro. Comunque molte aziende (più della metà, secondo il citato studio) che hanno introdotto il telelavoro hanno dichiarato di aver avuto un incremento della produttività in seguito alla sua introduzione. Tra le iniziative a favore del telework nei Paesi Bassi va ricordato l’accordo firmato nel 2000 tra KPN, società specializzata nei servizi telefonici, traffici internet, call center e media services, con i sindacati olandesi per sviluppare il telelavoro da casa. Questi i punti fondamentali dell’accordo: il datore di lavoro definisce in anticipo in ogni settore quali sono le funzioni “telelavorabili”; i lavoratori a tempo indeterminato possono chiedere di passare al telework, il telelavoro deve essere controllato: i dati su cui il telelavoratore lavora devono essere coerenti con il tipo di attività svolta. Il lavoro deve essere eseguito autonomamente, le sue attività devono essere pianificate; il datore di lavoro deve fornire le tecnologie da utilizzare, comprese quelle telefoniche. 7 M. Di Pace: Le indicazioni dell’INPS in materia di telelavoro. PMI n. 11/09 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.26 L’organizzazione più grande dei datori di lavoro nei Paesi Bassi è uno dei promotori della Fondazione sull’e-work (VNO-NCW), che ha l’obiettivo di incoraggiare il telelavoro, portandolo all’attenzione del governo, dei datori di lavoro e dei dipendenti e fornendo informazioni su questo argomento. Secondo un documento di questa fondazione il telelavoro fornisce opportunità per coloro che vi sono coinvolti, ma i datori di lavoro devono valutare se i vantaggi superano gli svantaggi nelle diverse circostanze. In generale si può dire che i Paesi Bassi, essendo il paese della flessibilità, considera il telelavoro come uno strumento per comunicare e utilizzare al meglio strumenti preesistenti come il part-time, il job sharing, il tempo determinato, ecc. Il lavoro a casa è la forma più diffusa di telelavoro nella Pubblica amministrazione, ma anche nel settore istruzione e in quello dei servizi finanziari. Anche se la politica del governo olandese sul telelavoro si concentra soprattutto sul lavoro a casa, esistono iniziative volte allo sviluppo di telecentri. Da citare il caso della banca ING che, al fine di aggirare il problema del traffico, ha offerto ai suoi dipendenti luoghi di lavoro lontano dall’ufficio centrale. Nel 2003 la banca ha aperto un ufficio satellite, che dispone di scrivanie, computer e sale riunioni per quasi tutti i dipendenti della banca. I lavoratori si alternano in questo telecentro per partecipare a riunioni, alcuni vi lavorano solo la mattina per evitare il traffico, altri per alcuni giorni a settimana in maniera regolare. I telecentri possono offrire delle opportunità soprattutto per quei lavoratori che vivono in quartieri periferici, in cui preferiscono restare lavorando a casa, per evitare gli ingorghi quotidiani per raggiungere il posto di lavoro nel centro della città. REGNO UNITO Nel Regno Unito il telelavoro è un accordo su base volontaria tra lavoratore e datore di lavoro e può essere concordato antecedentemente alla stipula del contratto, oppure successivamente. Può essere comunque modificato o integrato solo per mutuo consenso o accordo collettivo, e per questo motivo un dipendente non può essere obbligato a svolgere da casa propria la mansione, se non espressamente previsto all’atto della stipula del rapporto di lavoro. Va in ogni caso osservato che, nella maggior parte dei casi, il “teleworking” è considerato una tipologia contrattuale di tipo subordinato, mentre rientra nella sfera di quello autonomo se il libero professionista decide di prestare la maggior parte dell’attività professionale dal proprio domicilio. A partire dal 2003, i genitori con figli disabili o comunque in età inferiore ai sei anni, hanno diritto a chiedere al proprio datore forme maggiormente flessibili per lo svolgimento della prestazione contrattuale, tra le quali spicca il telelavoro. Al datore di lavoro compete il diritto d’informazione al lavoratore in ottemperanza con quanto previsto dalla direttiva europea di riferimento n. 533/91/CE, nello specifico gli eventuali accordi collettivi applicabili circa la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, entro e non oltre due mesi dall’inizio del telelavoro. Non sono comunque previste modifiche o cambiamenti sostanziali ai diritti del lavoratore: il rifiuto da parte di quest’ultimo al telelavoro non pregiudica, in alcun modo, il diritto alla conclusione anticipata del rapporto di lavoro o all’introduzione di clausole vessatorie peggiorative. La natura del contratto tra datore di lavoro e lavoratore determina inoltre lo status occupazionale e i diritti riconosciuti per legge; nella maggior parte dei casi, l’adozione del telelavoro non incide sulle condizioni in esso contenute, costituendo una differente modalità di esecuzione della prestazione: di norma, il datore di lavoro ha il dovere di informare il destinatario del provvedimento circa la sua intenzione di non modificare lo status previgente; tuttavia, è possibile che in alcune circostanze il telelavoro possa produrre modifiche sostanziali al contratto tali da modificarne la natura iniziale, con il consenso delle parti. Se il telelavoro comporta una serie di cambiamenti inizialmente non previsti, può essere oggetto di diniego sia individualmente che attraverso la contrattazione collettiva, da ambo le parti. Sulla base del principio generale per il quale nessuno deve essere obbligato al telelavoro, Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.27 coloro che vi aderiscono hanno facoltà di recedere in caso di condizioni non soddisfacenti, ad esempio, può essere promosso dal datore di lavoro in caso di calo di produttività o di rendimento da parte del telelavorante. Vi sono comunque alcune circostanze che impediscono alle parti modifiche successive alla stipula contrattuale o che non consentono il cambiamento di idea, una volta aderito al telelavoro, ed è il caso dell’incremento dei costi in caso di ripristino della postazione lavorativa presso la sede aziendale. Le circostanze nelle quali la decisione sul telelavoro non può essere modificata devono comunque essere chiare fin dall’inizio e contenute nel contratto individuale o esplicitate dalla negoziazione collettiva. SPAGNA La recente introduzione del telelavoro nello statuto dei lavoratori non ha impedito l’integrazione di questa forma di lavoro nelle relazioni industriali. Sebbene l’Accordo Quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002 non presentasse alcun vincolo normativo, lo stesso è servito come base di discussione nell’ambito della conclusione di contratti nazionali di lavoro. L’allegato all’Accordo Interconfederale relativo alla negoziazione collettiva del 2003, al capitolo VII, conferma l’adesione delle organizzazioni sindacali spagnole all’Accordo Quadro europeo. Successivamente l’Accordo per la negoziazione collettiva firmato per gli anni 2010, 2011, 2012, fa riferimento al telelavoro come una modalità moderna di organizzazione del lavoro. Le stesse Comunità Autonome hanno integrato il telelavoro nei contratti collettivi, per esempio l’Accordo Intercategoriale della Catalogna per gli anni 2005-2007, dove si indica la necessità di inserire i termini dell’Accordo Quadro europeo sul telelavoro nell’ambito della negoziazione collettiva. A livello amministrativo non esistono regole specifiche applicabili al telelavoro. Come già menzionato, il datore di lavoro deve formalizzare per iscritto la conclusione di un contratto di telelavoro e inoltrarne una copia entro dieci giorni dalla sua firma ai servizi pubblici per l’impiego e ai rappresentanti sindacali. La normativa spagnola lascia quindi ampio spazio alle aziende e ai lavoratori in materia di organizzazione del telelavoro. Di fatto, esiste una grande diversità di pratiche di telelavoro e, nel limite del rispetto della normativa, ogni azienda stabilisce le proprie modalità organizzative. A titolo di esempio si descrivono di seguito quattro casi di applicazione di telelavoro in aziende spagnole. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Questa banca ha avviato l’implementazione del telelavoro nel 2010. Il personale che accede al telelavoro può svolgere le proprie attività lavorative fino al 90% dell’orario lavorato al di fuori della sede di appartenenza. Il 10% del tempo rimanente, si realizza all’interno dell’impresa. Il dipendente che sceglie questa modalità lavorativa deve farne richiesta al proprio responsabile. Il cambiamento viene formalizzato per iscritto e congiuntamente viene rilasciato al lavoratore un documento relativo alle raccomandazioni in materia di salute al telelavoro. Inoltre l’azienda, su richiesta del lavoratore, fornisce le eventuali attrezzature necessarie all’attività professionale. L’insieme delle condizioni applicabili al telelavoro sono definite, oltre che nel contratto collettivo nazionale se presente, anche nel contratto integrativo di impresa. Endesa Questa multinazionale del settore energetico ha integrato la modalità del telelavoro nel 2010. Il telelavoro viene applicato secondo due modalità: giornaliera (1 o 2 giorni a settimana) oppure oraria (2 ore al giorno all’inizio o alla fine della giornata lavorativa) ed è sempre reversibile. Oltre alla disponibilità del lavoratore, l’accesso al telelavoro richiede l’approvazione della Direzione e del servizio risorse umane. Nel concedere il telelavoro l’azienda prende in considerazione tre fattori: la capacità del dipendente di lavorare autonomamente, la compatibilità delle attività svolte col telelavoro e la tecnologia disponibile per la realizzazione delle attività. Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.28 L’azienda, inoltre, ha sviluppato un sistema di monitoraggio del telelavoro che prevede riunioni semestrali dei manager con i telelavoratori, per valutare, in funzione dei risultati, se possono continuare a usufruire di questa modalità di lavoro. Iberdrola Questa impresa del settore energetico ha avviato l’implementazione del telelavoro nel 2008. Il modello di telelavoro adottato è qualificato come misto, flessibile, reversibile e volontario. I lavoratori che accedono al telelavoro sviluppano la loro attività professionale in parte a casa e in parte nella sede di lavoro. Le giornate telelavorate sono concordate tra il responsabile e il dipendente e scritte nell’addendum al contratto di lavoro firmato tra le parti. È ammessa una certa flessibilità nella gestione dei giorni di lavoro a casa o in azienda, sia su richiesta dell’impresa che del lavoratore. Le regole applicate al telelavoro sono pubblicate nell’intranet della società. Línea Directa Aseguradora Questa compagnia del settore assicurativo ha introdotto il telelavoro nel 2007. Il dipendente effettua la richiesta di telelavoro utilizzando il sistema di gestione delle risorse umane. Il responsabile riceve la richiesta e la valuta in funzione di criteri predefiniti. Uno dei criteri più importanti per accedere al telelavoro risiede nell’analisi delle mansioni del posto di lavoro per il quale viene sollecitato il telelavoro. Il 40% di queste mansioni deve essere realizzabile in modalità telelavoro. Per concedere il telelavoro a un dipendente, è necessario che questi possegga una conoscenza approfondita delle proprie funzioni e sia completamente autonomo nell’effettuarle, in modo da non incrementare il carico di lavoro dei colleghi. Per i primi due anni, il monitoraggio del dipendente si realizza semestralmente con valutazioni specifiche mirate all’analisi della produttività e dell’adattamento al telelavoro. A partire del terzo anno, le valutazioni sono annuali. Il telelavoro è reversibile e si sospende se il lavoratore non rientra più nelle condizioni necessarie per telelavorare (es. cambio di posto di lavoro non adatto al telelavoro). L’introduzione del telelavoro è stato oggetto di un piano di comunicazione diretto ai dipendenti. Sono state organizzate giornate di sensibilizzazione e formazione al telelavoro nell’ambito delle quali sono stati illustrati i processi interni applicati al telelavoro e l’utilizzo degli strumenti aziendali messi a disposizione dei telelavoratori. Anche se brevemente descritti, questi quattro casi consentono di evidenziare fattori comuni per l’introduzione del telelavoro: • • • • • • • il telelavoro viene introdotto come parte di un piano aziendale di gestione delle risorse umane; l’introduzione del telelavoro richiede lo sviluppo di procedure e strumenti specifici; l’analisi delle mansioni del posto di lavoro condiziona l’accesso al telelavoro; il telelavoro comporta sempre una parte variabile di presenza in azienda; il profilo personale del dipendente viene preso in considerazione in particolare per quanto riguarda la sua autonomia e organizzazione; il monitoraggio e la valutazione dei telelavoratori si realizza attraverso procedure e strumenti specifici; la comunicazione aziendale e la formazione sono sempre associate all’implementazione del telelavoro. Focus in cifre Le indagini sulle condizioni di lavoro in Spagna forniscono scarse informazioni sul telelavoro. I dati citati nel Libro Bianco sul telelavoro indicano che il 26% degli spagnoli lavora in parte da casa, mentre in Europa la media è pari al 35%. Secondo la stessa fonte, sarebbero tra il 7 e l’8% i dipendenti spagnoli che telelavorano per lo meno il 25% della settimana lavorativa, mentre il 16,2% delle imprese hanno dipendenti che telelavorano almeno mezza giornata a settimana collegandosi ai sistemi di informazione della loro impresa tramite reti telematiche esterne. Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.29 SVEZIA Una delle prime esperienze di ampia applicazione del Telelavoro si è avuta con la STEM (Swedish National Energy Administration), allora l’Autorità per la gestione dell’energia. Nel 1999 il Governo, all’interno di una strategia di rilocalizzazione delle Autorità centrali fuori della capitale, decise di portare gli uffici della STEM con i suoi 165 dipendenti in un piccolo paese a 110 km a Sud Ovest di Stoccolma. Si trattava di una scelta impopolare; il management dell’Autorità temeva che una parte importante dei dipendenti non avrebbe accettato questa opzione. Dopo i colloqui con i dipendenti ed i sindacati, fu deciso di concedere a tutti, compresi i neo assunti, l’accesso al Telelavoro dalle proprie abitazioni, nella maggior parte dei casi a Stoccolma. Furono decisi quali compiti sarebbero stati svolti fuori dall’ufficio. Per coloro che potevano lavorare da casa fu fatto un contratto individuale sulla base di un modello concordato con le organizzazioni sindacali, che prevedeva l’impiego per due giorni a settimana con il Telelavoro. Furono definiti gli obblighi per i dipendenti in termini di reperibilità telefonica, obbligo di incontri settimanali di lavoro e la possibilità per il datore di lavoro e il rappresentate alla sicurezza di accedere al posto di lavoro in casa. L’Autorità provvedeva alla dotazione dei computer ed alla verifica della congruità del posto di lavoro. L’esperienza è stata considerata molto positiva e non ha portato ad una caduta dell’impegno e dell’efficienza. Si è visto allora che il problema era quello di ristrutturare, con nuove regole, l’organizzazione del lavoro e di integrare il Telelavoro all’interno dell’organizzazione. È emerso un punto critico nei rapporti tra il personale in Telelavoro ed il resto dello staff; coloro che avevano continuato a lavorare in ufficio a tempo pieno ritenevano di essere stati svantaggiati nella ripartizione dei compiti con coloro che telelavoravano. Ancora oggi, in un numero non trascurabile di casi, in Svezia l’accordo tra datore di lavoro e telelavoratore non avviene in forma scritta. Nei casi, invece, più strutturati l’applicazione nelle imprese del Telelavoro si compie attraverso contratti individuali redatti su modelli o linee guida concordati con i sindacati e adattati alle singole situazioni. In generale tali contratti scritti prevedono: • • • • • • • • • • • la definizione di Telelavoro come lavoro svolto dai dipendenti, per periodi brevi o lunghi, dalla propria casa o da un altro luogo concordato specificamente; la volontarietà ed il consenso dell’addetto e del datore di lavoro per attivare lo strumento, dato che nessuno può essere obbligato a svolgere il Telelavoro; l’applicazione al telelavoratore delle norme relative agli orari di lavoro (comprese le ferie, la distribuzione dell’orario e lo straordinario), che si applicano agli altri dipendenti nel posto di lavoro ordinario; l’impegno del telelavoratore a definire con i propri responsabili la tipologia e la quantità dei compiti da svolgere e le eventuali esclusioni; la percentuale massima di Telelavoro praticabile (o reciprocamente la percentuale minima da svolgere nel posto di lavoro ordinario) sul totale delle ore da lavorare, anche al fine di favorire i contatti con i colleghi e lo sviluppo delle competenze e della carriera; l’impegno a definire con il superiore responsabile gli orari in cui il telelavoratore è raggiungibile, tenuto conto da un lato dell’efficienza e dall’altro dalla possibilità di conciliare lavoro e vita familiare; l’obbligo per il dipendente di comunicare ogni eventuale assenza (malattia, cura dei figli, visita presso i clienti) secondo le procedure ordinarie; le rispettive responsabilità del datore di lavoro e del telelavoratore riguardo all’apparecchiatura data in dotazione, con le relative coperture assicurative anche in relazione ai terzi (figli, altri familiari del telelavoratore); la responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, a prescindere dal luogo in cui lavora il dipendente, e la possibilità di accedere al posto di lavoro a distanza. In caso di infortunio nel domicilio occorre provare l’esistenza di un contratto di Telelavoro; la ripartizione dei costi di esercizio (telefonici, energia, pulizia) e l’eventuale compenso per lo spazio fisico messo a disposizione nella casa; le rispettive responsabilità del datore di lavoro e del telelavoratore per garantire la privacy e la sicurezza dei dati; Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.30 • • • la durata, indeterminata o, più di frequente, a tempo (di solito un anno) del contratto di Telelavoro e la sua periodica rivedibilità anche al fine di evidenziare eventuali problematiche; la previsione dell’informazione alle organizzazioni sindacali; le modalità di cessazione del Telelavoro, che può avvenire su richiesta di una delle parti con un preavviso temporale stabilito (in linea di massima tra uno e quattro settimane) e conseguente spostamento della prestazione lavorativa nella sede di lavoro principale. SPECIFICITÀ NELL’APPLICAZIONE ITALIA L’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, dispone che il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, incluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all’unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore. REGNO UNITO In riferimento ai principali dati relativi al telelavoro, la rilevazione condotta dall’Ufficio Nazionale di Statistica (ONS) ha evidenziato che nel 2011 sono oltre 3,4 milioni le persone che lavorano principalmente presso il proprio domicilio (l’11,7% della popolazione attiva), 1,8 milioni delle quali impiegate in telelavoro (il 6,4%). In riferimento all’esistenza di determinati requisiti, ad esempio per quanto concerne il monte ore o vincoli di orario, nel Regno Unito esiste una marcata flessibilità, purché l’arco temporale venga ricompreso nei limiti della Legge sull’Orario di lavoro del 1998 (48 ore settimanali)8 e venga comunque previsto il rispetto di fasce orarie di garanzia all’interno delle quali il lavoratore può essere contattato. Il datore di lavoro ha poi l’obbligo non solo di fornire al lavoratore tutta la dotazione necessaria per lo svolgimento del telelavoro, nello specifico personal computer e linee telefoniche per la trasmissione di dati web ad alta velocità, ma anche di verificare l’adeguatezza e la sicurezza dei locali abitativi del beneficiario. A tale proposito, è prevista un’assicurazione infortuni supplementare a garanzia della dotazione accessoria presente presso il domicilio del lavoratore, così come il pagamento forfettario delle spese relative all’utilizzo dell’energia elettrica e del telefono per l’esercizio della prestazione professionale. PROCEDURA ITALIA Le modalità di svolgimento della prestazione di telelavoro, individuata nel progetto di struttura vengono concordate nel contratto individuale di telelavoro. Il telelavoratore è libero di autoorganizzare, nel contesto del limite massimo delle 36 ore settimanali o di quello inferiore se il suo rapporto è a tempo parziale, i tempi e i modi di realizzazione del risultato previsto nel progetto individuale. Il telelavoratore è tenuto, sotto la propria responsabilità, a dichiarare l’orario di lavoro settimanale effettivamente svolto compilando l’apposita modulistica. Il contratto di telelavoro prevede due fasce giornaliere di reperibilità di un’ora ciascuna durante 8 Cfr. Benchmarking sull’orario di Lavoro in Europa. Scheda Regno Unito, Italia Lavoro, 2013 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.31 le quali deve essere garantita la ricezione di comunicazioni telefoniche o telematiche da parte dell’Amministrazione. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro non sono riconosciute prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che diano luogo a maggiorazioni retributive, né brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in telelavoro non spetta il buono pasto. Resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità, e dei permessi giornalieri previsti dalla normativa contrattuale e da specifiche disposizioni di legge9. REGNO UNITO Nello specifico, la procedura di richiesta del telelavoro prevede la richiesta scritta formulata dal lavoratore una sola volta all’anno, l’accettazione della quale comporta un cambiamento permanente delle modalità e delle condizioni di lavoro, salvo diversi accordi tra le parti previgenti. È pertanto importante che, prima della richiesta, il dipendente presti particolare attenzione alla modalità di svolgimento della prestazione professionale, assieme alle implicazioni finanziarie che potrebbero derivare dalla minore retribuzione percepita per via del telelavoro, oltre agli effetti che potrebbero ricadere sull’impresa. Entro 28 giorni dal ricevimento della richiesta, il datore di lavoro deve fissare un incontro con il lavoratore, al fine di analizzare nel dettaglio le opportunità presenti nella rimodulazione dello svolgimento lavorativo e come queste possono essere risolta al meglio. Il confronto poi è in grado di ridefinire eventuali rimodulazioni circa lo svolgimento del telelavoro, oltre a risolvere gli ostacoli o difficoltà di carattere logistico contenute nella richiesta del lavoratore. Entro 14 giorni dallo svolgimento dell’incontro, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare per iscritto la propria adesione alla richiesta di telelavoro, fissando la data d’inizio; oppure di fornire motivazioni sostanziali per il quale esso non può essere accolto, le relative circostanze impeditive, assieme ai criteri per ricorrere in appello contro tale decisione. Va comunque sottolineato che i limiti temporali di cui sopra possono essere oggetto di rimodulazione in caso di accordo tra le parti. Il ricorso da parte del lavoratore può essere promosso entro 14 giorni dalla comunicazione di mancata accettazione del telelavoro e viene promosso per cercare di dirimere la controversia, incoraggiando le parti a raggiungere un accordo soddisfacente. Nella minoranza dei casi, alcuni lavoratori possono essere sostenuti nella loro richiesta dal supporto di terze parti; per fare si che ciò accada, essi devono rivolgersi sia alla Commissione di Arbitrato ACAS, che ad un Tribunale del lavoro, oppure utilizzando qualsiasi altra modalità di risoluzione della controversia. Sono comunque poche e specifiche le circostanze per cui un lavoratore può servirsi di tali modalità, prevedendo comunque l’inversione dell’onere della prova nei confronti del datore di lavoro circa il corretto rispetto procedurale10. REQUISITI DEI LAVORATORI ITALIA Come indicato nella Circolare INPS n. 80/08, l’accesso al progetto di telelavoro avviene a richiesta del dipendente. Possono presentare la domanda di telelavoro i dipendenti in servizio a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno o parziale, che si trovano nella necessità di dover conciliare il tempo di lavoro con le proprie condizioni di salute o dei familiari. Presso ogni struttura sperimentale, qualora il numero delle domande superi il numero di 9 Circolare INPS 22 luglio 2008, n. 80 e R. La Costa e V. Marchitelli. Guida al TeleLavoro ANCL e Centro Studi ANCL 10 Department for Business, Innovation & Skills, Employment Relations Directorate Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.32 posizioni disponibili individuate nel progetto sperimentale di telelavoro, si formeranno le relative graduatorie per le quali si applicano i seguenti criteri di priorità: • • • • • • • disabilità psicofisica del dipendente certificata da struttura pubblica competente 6 pt; assistenza a parenti o affini entro il 3° grado e conviventi in situazione di handicap accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 Legge n. 104/92 - 5 pt; figli in età 0/3 anni - 5 pt; figli in età 4/8 anni - 4 pt; figli in età 9/14 anni - 3 pt; genitore solo - 3 pt; distanza tra abitazione e sede di lavoro superiore a 10 km - 1 pt. I punteggi indicati sono fra loro cumulabili. Il numero delle posizioni disponibili per il telelavoro sarà individuato da ciascuna Direzione in modo da garantire la funzionalità delle strutture e comunque nel limite minimo di una unità lavorativa per ogni struttura, fino al limite massimo del 5% del personale in forza nell’ambito della stessa11. REGNO UNITO La natura volontaria del telelavoro implica la sua introduzione dietro mutuo accordo tra le parti. Di conseguenza, non esiste alcun diritto a tale modalità di esecuzione della prestazione professionale, né obbligatorietà. L’Accordo quadro europeo sul telelavoro, recepito nel Regno Unito attraverso la Guida citata nei capitoli precedenti, assicura inoltre la possibilità sia per il lavoratore che per il datore di lavoro di terminare il suo svolgimento senza alcun pregiudizio circa le condizioni di lavoro stesse. Per richiedere il telelavoro, oltre alla volontarietà dell’atto, le parti devono comunque attenersi a quanto previsto dalle disposizioni sugli impieghi flessibili, contenute nella Legge che regola il mercato del lavoro del 2003, nello specifico il lavoratore deve essere in possesso di una serie di requisiti, tra i quali: • • • • • essere titolare di un contratto di lavoro privo di vizi di forma e di sostanza; avere un figlio di età inferiore a sei anni, oppure entro i 18 anni in caso di minore disabile; avere lavorato presso lo stesso datore di lavoro con soluzione continuativa nelle 26 settimane antecedenti la richiesta di telelavoro; avere effettuato una sola richiesta negli ultimi dodici mesi; non essere un lavoratore somministrato. IMPLICAZIONI GESTIONALI E ORGANIZZATIVE ITALIA Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri. Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Il 11 Ibidem nota n. 3 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.33 carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda (incontri con i colleghi e accesso alle informazioni aziendali)12. REGNO UNITO Per quanto concerne le implicazioni prodotte dal telelavoro sulla salute e sicurezza del lavoratore, i datori di lavoro sono ritenuti responsabili sia che la risorsa sia occupata in ufficio che presso il proprio domicilio, ai sensi della Legge del 1974 sulla Tutela e la Salute dei luoghi di lavoro e del successivo Regolamento del 1992. È pertanto necessaria la valutazione dei rischi potenziali che possono scaturire dalle attività in telelavoro, contestualmente alla prassi ormai diffusa nel Regno Unito dell’autovalutazione su questo da parte del lavoratore. In aggiunta poi ai rischi specifici relativi all’equipaggiamento videoterminale utilizzato per il telelavoro, ulteriori implicazioni gestionali devono essere prese in considerazione, tra cui: • • • riduzione del rischio derivante dall’utilizzo di apparecchiature potenzialmente pericolose, utilizzate dal lavoratore; garanzia di adeguatezza dell’equipaggiamento concesso, in relazione alle esigenze di lavoro; erogazione della formazione necessaria allo svolgimento della mansione dal proprio domicilio. Va poi sottolineato che al fine di verificare il corretto rispetto delle disposizioni circa l’organizzazione e quelle sulla salute e sicurezza, è concesso al datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori e agli Enti pubblici preposti, di avere accesso al domicilio nel quale il telelavoro viene svolto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione nazionale e da quanto eventualmente definito in sede di contrattazione collettiva. Il lavoratore ha diritto sia alla notifica preventiva circa la comunicazione dell’ispezione, che a richiedere lui stesso la visita di controllo. Circa l’organizzazione del lavoro, la Guida sul telelavoro del 2002 stabilisce che, nel quadro della legislazione eventualmente applicabile, degli accordi aziendali e di quelli collettivi, il telelavorante è responsabile della relativa pianificazione13. In merito ai diritti di informazione, essi sono gli stessi di coloro che lavorano presso la sede dell’impresa, grazie alla realizzazione di strumenti di interazione a mezzo di posta elettronica, internet, “conference calls” o forum intranet aziendali. RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE ITALIA Il ruolo della contrattazione è basilare, dato che per il lavoro privato la regolamentazione di base è solo negoziale e si ricava dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, che lascia ampio spazio di intervento alla contrattazione, collettiva ed individuale. Il Ccnl Telecomunicazioni è il primo Ccnl nel quale viene disciplinato il telelavoro in Italia (Accordo del 9 settembre 1996). Nel Ccnl del 3 dicembre 2005 viene interamente recepito l’Accordo 9 Giugno 2004. Chimici: Il Ccnl Chimici del 4 giugno 1998 istituisce una specifica sezione dell’Osservatorio nazionale che ha anche tra i suoi obiettivi quello di "approfondire, alla luce di esperienze realizzate anche in altri settori, le problematiche e le eventuali opportunità e possibilità di sviluppo del telelavoro in ambito settoriale". Nel settore Energia e petrolio il Ccnl del 23 luglio 1998 prevede l’istituzione di una Commissione mista nazionale per lo studio del 12 Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, per il recepimento dell’Accordo Quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra INICE/UEPME, CEEP e CES 13 “Telework Guidance”, 2002, pag. 22 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.34 telelavoro. Nel Contratto del 14 marzo 2002 vengono predisposte delle Linee Guida (art. 6), le quali ribadiscono l’obbligo del lavoratore di consentire l’accesso al proprio domicilio agli Organi istituzionali esterni e ai rappresentanti dell’Azienda, per motivi di sicurezza e l’applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per chi svolge attività lavorativa in azienda. Tessile: anche il Ccnl del 24 aprile 2004 del settore tessile prevede un articolo sul Telelavoro. Il testo ha molti punti in comune con il testo dell’Accordo europeo del 2002, recepito nel 2004. Poste Italiane: con il CCNL dell’11 luglio 2007 (art. 30) l’istituto del Telelavoro viene introdotto e disciplinato anche in Poste Italiane, in coerenza con gli accordi europei ed interconfederali in materia14. Il Ccnl telecomunicazioni del 23 ottobre 2009, dedica al telelavoro, l’art. 22 (15 commi), con il quale viene data attuazione all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004. Le Parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le Parti convengono inoltre che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro. Nell’Accordo del 1° febbraio 2013 di rinnovo del contratto TLC, all’art. 22 (rimanendo invariati i commi da 1 a 15), viene aggiunta un’importante parte relativa all’istituzione dell’Osservatorio Nazionale sul Telelavoro. Questo istituto bilaterale costituisce la sede di analisi, confronto e proposta tra le Parti, con lo scopo anche di creare un “centro di competenze” aperto a tutti coloro che intendono confrontarsi sulle tematiche relative all’utilizzo delle più moderne tecnologie dell’ICT nello svolgimento dell’attività lavorativa. Sono oggetto dell’Osservatorio tutti i temi collegati al telelavoro. I risultati delle attività saranno messi a disposizione del mondo del lavoro e delle imprese. È composto da 12 rappresentanti, 6 per la parte sindacale e 6 per gli imprenditori. Ove ritenuto opportuno le Parti potranno esprimere, all’unanimità dei componenti, un “avviso comune” da sottoporre all’attenzione di Enti e Istituzioni pubbliche, con le modalità che saranno caso per caso individuate15. REGNO UNITO Il sistema delle relazioni industriali nel Regno Unito prevede, in particolare nel settore privato, forme di negoziazione riguardo alcuni aspetti del lavoro (orario, retribuzione, sicurezza) prevalentemente a livello aziendale; in quello pubblico sono invece concluse intese a livello settoriale. Per quanto concerne il ruolo delle parti sociali nel recepimento dell’accordo europeo sul telelavoro del 2002, va sottolineato il valore aggiunto offerto dal dibattito avviato a livello nazionale tra il BIS (il Dipartimento del Commercio e dell’Industria), l’Associazione delle Imprese Britanniche (CBI) e la Confederazione delle Organizzazioni Sindacali (TUC). Anche se il Dipartimento non ha partecipato direttamente al negoziato, ha tuttavia facilitato il dialogo e influito le parti sociali ad accettare tale documento, ritenuto lo strumento più adeguato. Tuttavia, non esiste uniformità di vedute in relazione alla modalità con cui a livello nazionale, il telelavoro è stato recepito. Per il sindacato dei lavoratori delle Telecomunicazioni, la guida infatti costituisce un valido punto di partenza per quelle imprese del settore che intendono introdurre l’istituto con un minimo di requisiti previsti. Ciononostante è proprio il carattere “minimalista” della guida a costituire elemento di critica, poiché non assicura il necessario approfondimento di dettaglio. Altre osservazioni provenienti dalle Parti sociali sottolineano come la Guida in recepimento dell’Accordo europeo sul telelavoro può costituire uno strumento 14 15 Ibidem nota 1 G. Mele: “Il futuro del telelavoro in Italia” e “Telelavoro, una modalità che non decolla” Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.35 valido in sede di giudizio, presso il Tribunale del lavoro, in quanto contiene i requisiti minimi a cui un datore di lavoro dovrebbe attenersi, ma comunque non è in grado di assicurare alcuna tutela, proprio per i suoi contenuti generali e poco approfonditi. Per quanto concerne il ruolo della contrattazione nell’applicazione del telelavoro, le Parti sociali firmatarie hanno fin dall’inizio sostenuto la necessità di una più efficace introduzione attraverso il consenso. Per questo motivo sono state avviate fin dall’inizio una serie di attività di informazione allo scopo di una maggiore consapevolezza circa l’accordo quadro e la relativa guida “attuativa”, tra lavoratori e datori di lavoro, quali la scheda divulgativa sul telelavoro della Confederazione delle Organizzazioni Sindacali (TUC)16 e la nota informativa predisposta dal CIPD, l’Associazione privata europea per la gestione delle risorse umane. CASI DI APPLICAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE BELGIO Esistono casi interessanti di invito da parte delle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti a utilizzare il telelavoro per eseguire la prestazione lavorativa. D’altronde è opportuno ricordare come l’utilizzo del telelavoro nel settore pubblico sia stato oggetto di un apposito decreto reale del novembre del 2006. Tuttavia, l’introduzione del telelavoro nelle amministrazioni pubbliche si inserisce in una strategia globale di modernizzazione della funzione pubblica più che una riorganizzazione omogenea e centralizzata delle diverse amministrazioni. Per l’impatto che ha avuto nell’opinione pubblica è il caso di citare l’esempio del Servizio Pubblico federale del Lavoro (SPF) che ha lanciato ai proprio dipendenti la “sfida” del telelavoro con una Brochure dal titolo accattivante (Telelavoro, una possibilità per Voi?). Non sono ancora disponibili i numeri sulle adesioni che la proposta ha ricevuto, tuttavia, è possibile riportare i tratti salienti della stessa. In via di principio, ai sensi della guida informativa, è possibile per tutti i lavoratori del SPF richiedere la modalità organizzativa in telelavoro, con esclusione di coloro che, per le funzioni attribuitegli, sono costretti a svolgere la propria prestazione lavorativa in mobilità o in maniera itineranti (ad esempio controllori o ispettori). La presentazione della domanda, tuttavia, non attribuisce alcun diritto al lavoratore, essendo necessario l’assenso della Direzione a cui afferisce i lavoratore e di quella del personale. Le ore di lavoro che è possibile espletare in telelavoro sono pari al massimo a 3/5 dell’orario di lavoro risultante dal contratto del singolo lavoratore. In caso di accoglimento della domanda sarà necessario sottoscrivere un nuovo contratto di contratto di lavoro (o un accordo) che preveda tutte le regole imposte dalla legislazione sul telelavoro (identiche a quelle descritte per il settore privato). È appena il caso di sottolineare che in caso di telelavoro il lavoratore non può farsi riconoscere ore di lavoro supplementari rispetto a quelle fissate contrattualmente. Regole similari sono fissate per il servizio pubblico federale della programmazione (SSP) e per il ministero della difesa (OIP). A conferma che il dibattito sul telelavoro in Belgio nel settore pubblico continua ad essere vivace è intervenuto recentemente un nuovo decreto reale che ha parzialmente modificato quello del 2006. Tale decreto, del 7 ottobre 2011, introduce nell’ordinamento belga la possibilità per i dipendenti pubblici di fare ricorso al telelavoro “occasionale”, senza più l’obbligo, dunque, di dovervi ricorrere in maniera “abituale”. Questo importante passo in avanti della legislazione è dovuto alle difficoltà che alcuni dei lavoratori belgi stanno incontrando nel raggiungere i luoghi di lavoro, dovuti in parte alla crisi (aumento dei costi di trasporto e contestuale blocco delle retribuzioni) ed al continuo peggioramento delle condizioni meteorologiche. 16 TUC Worksmart information on telework, http://www.worksmart.org.uk/rights/viewquestion.php?eny=626 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.36 Il Governo della Vallonia, che fissa per ciascun anno i posti disponibili in telelavoro, ha deciso nel mese di giugno di quest’anno, in virtù dei risultati positivi delle sperimentazioni effettuate negli anni precedenti, di raddoppiare i posti disponibili per i propri funzionari, portandoli da 340 a 740 per coloro che lavorano presso il Servizio pubblico vallone e da 230 a 405 per gli impiegati del ministero della Federazione regionale. DANIMARCA A livello confederale, il Ministero delle Finanze e la KL, che rappresenta i lavoratori degli enti locali, hanno deciso di includere un riferimento all’Accordo Quadro europeo in quello già esistente sul telework e sull’homework. Questa decisione è stata presa perché il telelavoro era già regolato nel settore pubblico danese. In generale gli accordi nel settore pubblico sono più propensi a prendere in considerazione norme sul telelavoro: circa 67 delle 98 organizzazioni della confederazione dei lavoratori dipendenti e dei funzionati pubblici (FTF) hanno recepito l’Accordo Quadro europeo. Infatti, i telelavoratori nel settore pubblico hanno quasi il doppio delle probabilità di essere impegnati in un'esperienza di telework. La definizione di telelavoro proposta dall'associazione degli enti locali pubblici è simile a quella già evidenziata nel settore finanziario: si tratta di un lavoro a distanza dal normale luogo di lavoro che si svolge attraverso l'uso di un computer o di altro materiale elettronico che viene messo a disposizione del lavoratore. Va rilevato che il contratto del Ministero delle Finanze esclude il lavoro mobile, coloro che hanno compiti di vendita e coloro che svolgono il lavoro in luoghi mutevoli, ma anche quello svolto durante i viaggi di lavoro. Il Ministero delle Finanze esclude dal contratto anche gli insegnanti. FRANCIA La Legge Sauvadet del 12 marzo 2012 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro dei funzionari nella pubblica amministrazione, apre il campo del telelavoro (articolo 133). I funzionari pubblici esercitano il telelavoro secondo le disposizioni del primo capoverso dell'articolo L. 1222-9 del codice del lavoro, in questo senso sono sottoposti alle stesse regole e normativa vigenti nel settore privato. L’accesso al telelavoro è consentito al funzionario che ne fa la domanda previo accordo del responsabile di servizio. I funzionari telelavoratori beneficiano degli stessi diritti previsti dalla legislazione, applicabili agli agenti che esercitano le loro funzioni nelle sedi dell’amministrazione di appartenenza. GERMANIA La disciplina del telelavoro nella Pubblica Amministrazione tedesca ha molti punti in comune con la regolamentazione del telelavoro nelle imprese private. Al Ministero per la Ricerca e la Tecnologia la sperimentazione avviata qualche anno fa è terminata per problemi connessi al controllo delle performance, alla sicurezza dati, a controversie legali, e a causa dell’atteggiamento negativo dei dipendenti più anziani. La sperimentazione prosegue nella Città di Amburgo e presso il Ministero dei Trasporti (con telelavoro alternato con fascia oraria di 4 ore di reperibilità e su accordi individuali). L’Agenzia federale per l’amministrazione (BVA) ha proposto ai suoi dipendenti il telelavoro, lasciando loro la scelta del luogo dove lavorare, collegandosi alla rete con accesso diretto ai documenti necessari presenti in Intranet. L’unica previsione prescrittiva riguarda l’obbligo di garantire, per i servizi al pubblico, una copertura dalle 08.00 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 16.30 (ServiceZeit), anche attraverso turni definiti su base volontaria. I riscontri positivi di queste innovazioni, che costituiscono la realizzazione di un progetto compreso nel programma “Stato Moderno-Amministrazione Moderna”, hanno convinto dell’opportunità di raddoppiare il numero di posti di telelavoro nella Pubblica Amministrazione. Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.37 Accordo sindacale sul telelavoro alternato, mobile e negli uffici satellite, con l’Amministrazione del Land Niedersachsen (Bassa Sassonia). Le basi legali risiedono nell’accordo stipulato nel 2004 (e poi rinnovato), dal Governo del Land con i sindacati di categoria conformemente al § 81 della Legge sulla Rappresentanza del personale del Land Bassa Sassonia. L’accordo contiene la normativa quadro del telelavoro. 2.1. Obiettivi. L’accordo sindacale disciplina il telelavoro alternato, il telelavoro negli uffici satellite e il telelavoro mobile. In particolare, col telelavoro alternato l’Amministrazione intende conseguire i seguenti obiettivi: migliore conciliazione di vita familiare e lavoro; aumento dell’efficienza e delle motivazioni; crescita della produttività; amministrazione per obiettivi e risultati; risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento. Esso si applica a tutti i dipendenti dell’Amministrazione del Land. fatta eccezione per il personale del Parlamento e della Corte dei Conti. Il telelavoro si basa sui seguenti principi: volontarietà; reversibilità; partecipazione die lavoratori attraverso lo scambio di esperienze; formazione e specializzazione. La scelta dei telelavoratori tiene conto di aspetti sociali quali l’invalidità, carichi e cure familiari e distanza dall’azienda. Restano invariate le condizioni di lavoro e previdenziali Il trattamento per ferie e malattia è uguale a quello degli altri impiegati. Il telelavoro non pregiudica la progressione in carriera. Le norme sull’orario di lavoro sono le stesse applicate agli altri dipendenti pubblici del Land (dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 20.00) La ripartizione tra orario di lavoro da casa e in ufficio è regolato da accordi individuali, redatti in forma scritta. Nel telelavoro alternato il dipendente deve garantire almeno un giorno di presenza in ufficio ogni settimana, a meno che non ostino gravi e urgenti motivi. Il datore di lavoro provvede a dotare l’abitazione o il posto di telelavoro dell’attrezzatura tecnica e dei mobili necessari, nonché alla loro cura e manutenzione, nel rispetto delle norme di legge sui fattori ergonomici; sono a suo carico i costi del collegamento per uso ufficio e altri costi di connessione. È vietato l’uso provato degli strumenti tecnici. Gli incidenti sul posto di lavoro, a casa e in "uffici satellite", nonché gli incidenti nel telelavoro mobile sono tutelati in base alla legge sulla protezione contro gli infortuni. Il telelavoratore non deve consentire a terzi non autorizzati di accedere ai dati. L’eliminazione dei file deve essere effettuata in ufficio. L’assegnazione al telelavoro alternato a tempo indeterminato o a termine (in tal caso, inizialmente fissato a tre anni). In caso di telelavoro a tempo indeterminato, devono essere garantiti i contati sociali con i colleghi di lavoro. I telelavoratori possono chiedere in qualsiasi momento, con preavviso di un mese, di tornare a svolgere il loro lavoro negli uffici per gravi motivi. Il datore di lavoro può revocare l'istituzione del telelavoro solo per giustificati motivi e con la partecipazione della Rappresentanza del personale in forma scritta. Prima di accettare il telelavoro i potenziali telelavoratori e i loro preposti devono essere adeguatamente informati sulle sue conseguenze e sui diritti e le esigenze dei lavoratori, in particolare sull’auto-organizzazione, la privacy, l’utilizzo dei programmi e degli strumenti di formazione e riqualificazione. Analoga alla precedente è la normativa sul telelavoro (alternato e mobile) predisposta dall’Amministrazione del Saarland (13 febbraio 2012). REGOLAMENTAZIONE, ORGANIZZATIVA PROCEDURA, REQUISITI, IMPLICAZIONE GESTIONALE E ITALIA Il legislatore ha previsto per la prima volta nel nostro Paese la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di far ricorso al telelavoro con il disposto dell'art. 4 della Legge 16 giugno 1998, n.191 (Bassanini ter). Sulla scorta dei rinvii operati da tale Legge, è stato emanato un Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.38 regolamento (il DPR 8 marzo 1999, n.70), è stato concluso un Accordo Collettivo Quadro, bocciato una prima volta dalla Corte dei conti e siglato definitivamente il 23 marzo 2000, e c'è stata poi una Delibera dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione del 31 maggio 2001, che ha fissato le regole tecniche del telelavoro17. Il DPR 8 marzo 1999, n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle PA”, ha definito le norme per la concreta operatività dell’istituto, disponendo quanto segue. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le PA possono avvalersi di forme di lavoro a distanza secondo le modalità organizzative disciplinate nel DPR n. 70/99 stesso. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di ciascuna Amministrazione individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo princìpi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefìci, diretti e indiretti. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo. Il progetto è approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro e può prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro. L'Amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva. La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'Amministrazione abbia preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche. Il dipendente addetto al telelavoro può richiedere per iscritto all'Amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell'Amministrazione interessata, sulla quale gravano inoltre la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi. I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'Amministrazione interessata, sulla quale gravano inoltre tutte le spese di gestione e di manutenzione. La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro. Il progetto determina i criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro. La verifica dell'adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti parametri18. Si deve inoltre considerare il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, che prevede che nell'ambito dei progetti di telelavoro l'Amministrazione procederà con le modalità all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni, l'Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta: 17 18 Formez. Guida Utile Normativa sul telelavoro nella PA - intervista al prof. Lorenzo Gaeta Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, a norma dell’art. 4, comma 3, della Legge 16 giugno 1998, 191” Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.39 a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro; b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate; c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede. È garantito l’esercizio dei diritti sindacali. Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri satellite, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, comprese quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione “a distanza”, diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato. Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalità attuative del progetto, allo scopo anche di valorizzare l'autonomia nella gestione del tempo e dell'attività lavorativa, la prestazione del telelavoro è orientata a modelli innovativi di distribuzione dell'orario di lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede. PAESI BASSI Dagli inizi degli anni '90 il governo ha incoraggiato l’uso del telelavoro con l’introduzione di agevolazioni fiscali ed una riduzione dei contributi previdenziali per i datori di lavoro tese a facilitare tale lavoro, anche se queste agevolazioni sono state ridotte negli anni 2000. Per il governo il telelavoro può contribuire a ridurre le problematiche del traffico, e quindi le emissioni di anidride carbonica, in seguito al fatto che si riduce il numero delle persone che devono raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro. Il telelavoro agisce come un meccanismo di sostegno per coloro che hanno la responsabilità di doversi prendere cura dei bambini e degli anziani. Esso può, inoltre, servire come meccanismo di reinserimento dei lavoratori con disabilità e può incoraggiare e intensificare l’uso delle ICT e di nuove forme di ework. Lo stesso governo nel 2001 ha emesso un accordo quadro sul telelavoro per i dipendenti pubblici e solo relativamente al lavoro a casa, da svolgere con l’ausilio delle ICT, non quindi nei telecentri. Ogni dipendente pubblico può presentare una richiesta al proprio superiore per accedere al telelavoro per uno o più giorni a settimana. L’accordo quadro sul telelavoro per i dipendenti pubblici, così come la raccomandazione STAR e i diversi contratti di lavoro, rafforzano la natura volontaria del telelavoro. Nel 2006 il Parlamento olandese ha approvato una rinuncia alla tassazione sui pagamenti, effettuati dai datori di lavoro, di internet e del telefono in caso di attivazione del telelavoro. Lavorare da casa è la forma più diffusa di telelavoro nella Pubblica amministrazione, anche se presso il Ministero dei Trasporti prosegue un’esperienza di telecentri, oltre che di telelavoro domiciliare. REGNO UNITO Nel Regno Unito (dati Eurofound 2008), il 92% dei destinatari del telelavoro è occupato nel settore privato. Ne consegue che, per quanto concerne la Pubblica Amministrazione, le esperienze in merito sono rare e legate soprattutto a progetti sperimentali. Tra questi uno dei più importanti è quello promosso dalla Contea del Cambridgeshire che, a partire dal 2009, ha introdotto forme di lavoro flessibile per i dipendenti della Pubblica amministrazione locale, tra cui il telelavoro19, al fine di migliorare la produttività dei lavoratori e favorire un migliore equilibrio tra la vita professionale e quella familiare. In generale comunque, l’utilizzo del telelavoro nella Pubblica Amministrazione nel Regno Unito viene promosso soprattutto a livello 19 http://www.cambridgeshire.gov.uk/NR/rdonlyres/C89036C9-C743-43BD-9AAACC1214B6A207/0/AccommodationStrategyJune2006.pdf Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.40 locale, da quei Comuni di Contea che intendono in questo modo ridurre il turnover e l’assenteismo, migliorando la qualità del lavoro dei propri dipendenti. Oltre al caso precedentemente menzionato, altre esperienze di rilievo possono essere quelle promosse nel 2006 dalla Contea di Hertfordshire con il programma settennale “The Way We Work” che, conclusosi nel 2012, ha inteso massimizzare i costi del personale riducendo e razionalizzando la relativa organizzazione attraverso la facilitazione di forme flessibili del lavoro, in primo luogo il telelavoro. Analogo processo quello avviato dalla Contea di East Reading che ha sostenuto una combinazione di telelavoro, decentramento del personale e orario di lavoro compresso in nove giornate su due settimane. L’adozione del telelavoro ha permesso, appunto, di migliorare la produttività per dipendente del 20%. Il Comune di Salford ha anch’esso aderito alla modalità di “teleworking” in un’ottica di modernizzazione dei servizi offerti, di riduzione dell’impatto ambientale e di maggiore rendimento del personale. Con un progetto pilota avviato nel 2008, i principali risultati finora conseguiti vedono la riduzione delle assenze annuali del 75%, assieme ad un incremento di produttività che, per dipendente, risulta compreso tra il 15% e il 20%. Nel 2009 il Municipio di Islington, facente parte dell’area metropolitana di Londra, ha avviato un’iniziativa, denominata “SMART Working”, per una maggiore flessibilità lavorativa; le misure in esso ricomprese riguardano un più capillare utilizzo delle tecnologie ICT, per assicurare ai dipendenti di lavorare anche da casa con lo stesso rendimento conseguibile in ufficio20. SPAGNA La prima esperienza di telelavoro nella pubblica amministrazione spagnola è stata realizzata nell’ambito del “plan Concilla”21 nel 2005 con un progetto pilota di tre mesi che ha coinvolto trenta funzionari pubblici. La conclusione positiva di questa esperienza ha dato luogo successivamente alla pubblicazione di una direttiva22 mirata a promuovere l’introduzione del telelavoro nelle amministrazioni dello stato e all’elaborazione di una guida23 per la predisposizione di progetti di telelavoro. La Direttiva nazionale e, in modo generale l’adesione delle parti sociali all’introduzione del telelavoro nella pubblica amministrazione, ha dato il via a varie iniziative di telelavoro che si sono sviluppate nell’ambito dell’amministrazione pubblica delle Comunità Autonome. Progressivamente, i Governi locali stanno integrando nella loro normativa le disposizioni previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali. Nel 2011, Il Governo Basco, ha avviato un'esperienza pilota di telelavoro nel dipartimento di Giustizia e amministrazione pubblica. Il progetto ha coinvolto inizialmente trenta funzionari volontari per quattro mesi. L’esperienza è stata poi estesa a 330 funzionari. Il 7 giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto 92/2012, che rende applicabili ai funzionari della Comunità Autonoma le disposizioni dell’accordo collettivo sulle condizioni di lavoro dei funzionari pubblici. Questo Decreto disciplina le condizioni di accesso al telelavoro, la tipologia di funzioni alle quali questa modalità di lavoro può essere applicata e le procedure per il monitoraggio e la valutazione dei telelavoratori. Questo decreto riporta le seguenti indicazioni operative: • 20 il telelavoro è aperto ai funzionari con almeno 2 anni di anzianità e che sviluppano la loro attività professionale in mansioni come la redazione di relazioni e documenti, traduzioni e/o gestione di sistemi di informazione; “Flexible Working: Summary Report for Project NOMAD”, Wisework 2009, ppgg. 3-5 21 Si tratta di un piano integrato di misure per la conciliazione della vita personale e de lavoro nell'amministrazione generale dello Stato 22 ORDEN APU/1981/2006, de 21 de junio. 23 Manual para la implantación de programas piloto de teletrabajo en la Administración general del Estado Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.41 • • • • il tempo di telelavoro è di tre giorni a settimana mentre il resto dell’orario si effettua in ufficio; la durata massima continuativa del telelavoro non può superare un anno. Alla conclusione di questo periodo, il lavoratore viene reintegrato nel suo posto di lavoro secondo la modalità ordinaria per almeno sei mesi; nel caso in cui nello stesso ufficio si dovessero presentare contemporaneamente varie richieste di telelavoro e non fosse possibile, per motivi organizzativi, accettarle tutte, si dà precedenza ai funzionari portatori di handicap o con figli minori a carico. Si prende anche in considerazione la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro; l’amministrazione fornisce ai funzionari un computer portatile e una linea ADSL. Un progetto simile è stato sviluppato nella Comunità Autonoma di Castilla-La Mancha dove trenta funzionari volontari con profili professionali in ambito legale e informatico hanno sviluppato una parte del loro lavoro da casa. La Giunta ha autorizzato l’apertura di una casella di posta elettronica specifica, la dotazione di un telefono, la creazione di un servizio di video conferenza e un sistema di scrivania remota che consente al lavoratore di accedere da casa al computer dell’ufficio. Nel 2011 la Comunità Autonoma di Castiglia e Leon ha varato un Decreto per disciplinare il telelavoro riprendendo la stessa formulazione del Decreto di Castilla-La Mancha. SVEZIA In Svezia per gli Enti locali, già prima della firma dell’Accordo Quadro Europeo, era vigente un’intesa sul Telelavoro. Oggi è diffusa la consapevolezza che una buona percentuale dei dipendenti del settore ha compiti che potrebbero essere eseguiti da casa. Il contributo che questo potrebbe dare al risparmio energetico ed alla riduzione dei costi ambientali ha portato l’Agenzia Svedese per l’Energia a concedere dal 1° gennaio 2010, nell’ambito di una strategia per l’efficienza energetica, incentivi agli Enti locali per l’introduzione del Telelavoro e di soluzioni IT per i propri dipendenti. L’applicazione del Telelavoro nella Pubblica amministrazione risponde, dunque, a motivazioni che vanno oltre il merito dell’efficienza del servizio e della possibilità per il dipendente di conciliare lavoro e vita familiare, ma attengono anche ad un ruolo di indirizzo e responsabilità più generale. Nel settore statale l’Accordo Quadro Europeo è stato recepito nel round contrattuale del 2005 attraverso accordi collettivi su linee guida. Un’indagine stima che il 21% dei dipendenti statali potrebbe svolgere i propri compiti attraverso il Telelavoro. Questo è ancora più vero con l’ampliamento delle opportunità di uso del telefono e delle videoconferenze per gli incontri di lavoro. È possibile in questo modo risparmiare tempo, costi economici e danni ambientali. È stato calcolato, ad esempio, che il ricorso ad una videoconferenza riduca l’emissione di 40 Kg di anidride carbonica. RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE ITALIA Con riferimento al ruolo della contrattazione collettiva, si deve considerare, in primo luogo, la Legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 4 (Telelavoro), c. 5. Questo comma prevede che la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle Amministrazioni interessate, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, dandone Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.42 comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica24. Il DPR n. 70/99, articolo 4 (Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria), dispone, al 1° comma, che l’Amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l’altro, consentono di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro. Il successivo articolo 8 (Trattamento economico e normativo), stabilisce, ai commi 1 e 2, che la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, un’adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro. La contrattazione collettiva definisce le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione25. Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, dispone poi all’articolo 3 (Relazioni sindacali), commi 4 e 5, che a livello di Amministrazione, la contrattazione integrativa determina gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni della prestazione. Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà d'iniziativa. Nell'àmbito di ciascun comparto, la contrattazione potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare: a) criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione; b) criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità telematica; c) forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso; d) iniziative di formazione legate alla specificità del comparto. Il successivo articolo 6 (Diritti ed obblighi del lavoratore) c. 4, dispone quanto segue. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata, che si applica ai lavoratori del comparto. Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori del comparto26. REGNO UNITO La più grande organizzazione sindacale di riferimento del Paese è l’UNISON, con oltre 1,3 milioni di iscritti nella PA, strutturata in un’organizzazione centrale e 12 uffici regionali27. Per quanto riguarda il ruolo delle Parti sociali nell’applicazione del telelavoro nella Pubblica amministrazione, si tratta di un comparto in cui le intese sono concluse nella maggior parte dei casi, a livello settoriale e non aziendale, come nel settore privato. Va sottolineato che, nel pubblico impiego, il sindacato è stato oggetto di una profonda trasformazione nell’ultimo ventennio, che ha visto l’attuazione di una serie di aggregazioni tra le diverse sigle, al fine di compensare la diminuzione degli iscritti ed evitare la dispersione degli associati. Questa ristrutturazione ha avuto un impatto anche nella organizzazione interna sindacale e nei rapporti degli associati, con la sempre più crescente importanza dei rappresentanti interni ai luoghi di lavoro. In occasione dell’abolizione degli accordi di contrattazione nazionale negli anni Novanta del secolo scorso, i rappresentanti interni hanno ampliato il proprio ruolo al fine di partecipare alla negoziazione decentrata28. 24 Legge 16 giugno 1998, n. 191 “Modifiche ed integrazioni alle Legge 15 marzo 1997, n. 59, e Legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle PA …” 25 Ibidem nota 9 26 Contratto Collettivo Nazionale Quadro sottoscritto il 23 marzo 2000 “Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro nelle PA, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della Legge 16 giugno 1998, n. 191” 27 http://www.unison.org.uk/about/about.asp 28 Le relazioni sindacali nel pubblico impiego in Europa, Formez, 2007 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.43 In relazione al ruolo svolto nella promozione del telelavoro nella PA, lo stesso UNISON ha predisposto una guida nel 2002, contenente i possibili ambiti di intervento, i relativi punti di forza e di debolezza e soprattutto gli aspetti principali su cui negoziare, per favorirne l’applicazione29. OSTACOLI/RESISTENZE/FATTORI DI OPPORTUNITÀ RICOGNIZIONE SUGLI ELEMENTI DI OSTACOLO E LE RESISTENZE DOCUMENTATE DA RICERCHE E ANALISI SULL’ADOZIONE DI TALI MISURE BELGIO Le regole previste per il lavoro a distanza sono mirate a garantire, in via generale, una parità di trattamento tra le diverse tipologie di lavoratori. Quanto previsto in materia di salute e sicurezza, retribuzione in caso di malattia o infortunio, rimborsi spese, intende favorire dunque l’utilizzo del telelavoro. Non risultano di facile individuazione dati molto recenti sullo sviluppo del telelavoro in Belgio. Anche la più recente analisi sulla situazione del mercato del lavoro, prodotta come ogni anno dal ministero federale per l’occupazione, non fa alcun riferimento all’’utilizzo del telelavoro. L’ultima ricerca comparata della Fondazione Europea di Dublino (2010) sull’incidenza del telelavoro, stimava al 13% i lavoratori che utilizzavano per almeno un quarto del loro orario di lavoro tale forma organizzativa, ed al 2,2% coloro che la utilizzavano per quasi tutto il tempo di esecuzione della prestazione lavorativa. Tuttavia i dati disponibili tracciano il quadro di coloro che utilizzano in telelavoro in Belgio. A tal proposito è possibile evidenziare come la maggior parte dei telelavoratori siano uomini, con un alto titolo di studio e che lavorano nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, occupando spesso una posizione manageriale. Inoltre, il telelavoratore tipico, vive in aree urbane e non è disposto a perdere tempo per spostarsi per pendolarismo. Studi non recentissimi, inoltre, riportano come la maggior parte delle aziende che offrono telelavoro siano aziende con più di 49 addetti (45%) e fanno parte del non-profit - o cosiddetto terzo - settore (46%). Circa il 53% delle aziende che offrono modalità di telelavoro si trovano a Bruxelles e il 42% nelle Fiandre. Altri studi, infine, sostengono che storicamente il telelavoro “informale” era una pratica comune tra le aziende belghe, realizzato attraverso un tacito accordo tra lavoratore e datore di lavoro e che in alcuni casi, nonostante le normative emanate nel 2005/2006, determinati rapporti proseguano su tale scia. Tra i punti negativi del telelavoro assume rilevanza la diminuzione brusca dei contatti sociali che interviene per coloro che utilizzano tale forma organizzativa. Nonostante gli apprezzamenti positivi sull’applicazione del telelavoro, specialmente dove alla base vi è un accordo siglato con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, i dubbi su alcune pratiche di utilizzo dello stesso non sono ancora del tutto dissipati. Alcune imprese, infatti, “impongono” di fatto progetti di telelavoro per accompagnare ristrutturazioni interne. I lavoratori, infatti, in tali casi sono costretti ad accettare il telelavoro come alternativa alle procedure di mobilità o licenziamento. In simili contesti, aumentati nel numero in virtù della crisi economica, le dimensioni di volontarietà e autonomia nella scelta, che sono alla base di una maggiore diffusione del telelavoro si vedono seriamente minacciate. 29 “Homeworking And Teleworking - A Negotiators' Guide”, UNISON 2002 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.44 DANIMARCA Nonostante le parti sociali abbiano una concezione abbastanza positiva del telelavoro, che del resto era regolamentato già prima dell'Accordo Quadro europeo del 2002, il telelavoro rimane ancora poco diffuso per la permanenza di pregiudizi e di un'organizzazione del lavoro che mal si adatta a questa forma flessibile di lavoro che richiederebbe una diversa programmazione del lavoro. Esistono poi delle remore dovute alla natura intrinseca del telelavoro, che possono riassumersi nei seguenti fattori: la paura dell'isolamento rispetto ai colleghi che restano in azienda, sia in relazione alle possibilità di progressione di carriera sia in relazione alle possibilità di partecipare alla vita sindacale ed alle forme di democrazia interna; il timore di non riuscire, soprattutto a livello di spartizione dello spazio all'interno dell'appartamento in cui si abita, a conciliare ambito lavorativo e familiare, che poi è uno degli obiettivi fondamentali del telelavoro. Esistono dei problemi nell'adozione del telelavoro che possono essere alla base del fatto che il fenomeno appare ancora poco diffuso, anche se è certamente, sia pur lentamente, in crescita negli ultimi anni. Sono numerosi i motivi per cui il telelavoro non è stato attuato. Certamente problemi di natura organizzativa, ma anche interpretativa in relazione al carattere volontario del telelavoro, ma anche alla scarsa chiarezza delle regole da applicare. Tutto ciò ha determinato problemi di attuazione soprattutto nel settore privato. Alcune organizzazioni affermano che il telelavoro non è ritenuto importante per i loro lavoratori, mentre altre sostengono che, esistendo già delle linee guida per la sua attuazione e per la realizzazione di buone pratiche, non hanno ritenuto opportuno recepire l'accordo europeo nei loro contratti di lavoro. Comunque esistono delle restrizioni alla diffusione del telelavoro nel fatto che viene escluso dal suo ambito il lavoro mobile o il lavoro durante i viaggi di lavoro oppure nel fatto che ne vengono tenuti fuori gli insegnanti o che esista un obbligo a lavorare in parte nei locali dell'azienda e in parte in telelavoro. FRANCIA Il Commissariato Generale per la Strategia e Prospettiva, ha pubblicato nel 2009 un rapporto sullo sviluppo del telelavoro nella società digitale di domani30. In questo documento sono evidenziati i principali ostacoli e le opportunità legate allo sviluppo del telelavoro. Le tre principali categorie di ostacoli allo sviluppo del telelavoro riguardano: Aspetti normativi e fiscali La cattiva conoscenza delle responsabilità, le ambiguità del quadro giuridico e la mancanza di agevolazioni fiscali sono i principali freni di natura giuridica e politica. Le indagini realizzate dal Commissariato Generale per la Strategia e Prospettiva confermano la necessità di un quadro giuridico più chiaro e più pragmatico, permettendo agli attori di non essere sottoposti alla giurisprudenza. L'incertezza generata dalle lacune della legge costringe le imprese a realizzare sforzi supplementari per prevenire casi potenzialmente controversi. Tre punti in particolare restano poco chiari e generano incertezze per i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro: • • • la ripartizione delle responsabilità in caso d'infortunio sul lavoro presso il domicilio; il limite tra utilizzo personale e professionale delle attrezzature messe a disposizione; il controllo effettivo dell’orario di lavoro per i lavoratori dipendenti. 30 Le développement du télétravail dans la société numérique de demain" Centre d’analyse stratégique.- Novembre 2009 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.45 A ciò si aggiunge l'assenza di definizione di questa caratteristica del lavoratore dipendente, che può rivelarsi problematica nei casi in cui si è al limite dell’esternalizzazione o della somministrazione. Inoltre la situazione del telelavoratore autonomo non è esaminata in alcun testo. La legge è d'altra parte percepita come costrittiva dalle imprese che praticano il telelavoro da tempo, in particolare con la clausola di reversibilità su richiesta del lavoratore. L'assenza di chiarezza del quadro giuridico non ha favorito un incremento rapido del telelavoro in Francia. L'ampliamento erga omnes dell’accordo nazionale sul telelavoro rende la sua applicazione vincolante per l’insieme delle imprese. La tradizione francese, tuttavia, dà al legislatore un ruolo preponderante in materia di diritto del lavoro e le parti sociali hanno spesso richiesto ai veri Governi di convertire l’accordo nazionale in legge. Un altro freno importante alla diffusione del telelavoro riguarda l'assenza di politica fiscale realmente incentivante, come avviene ad esempio in altri paesi come la Svezia o la Danimarca, che propongono, tra l’altro, di rimborsare una parte delle spese per l’abitazione legate alla pratica professionale del telelavoratore. Aspetti sociali e culturali Alla scarsa conoscenza e deprezzamento sociale del telelavoro, si sovrappone per il lavoratore, il timore di lavorare di più senza ricevere alcuna contropartita. La realtà e le sfide del telelavoro sono generalmente trascurate e i suoi vantaggi sociali (aumento della produttività, miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori, diminuzione dei costi immobiliari) sono sottovalutati dai dipendenti, datori di lavoro e dalle autorità. Dal punto di vista organizzativo, il telelavoro gode di una fama generalmente negativa non essendo ancora considerato dai lavoratori come una forma di lavoro a tutti gli effetti (il telelavoro è assimilato a un'assenza come ad es. congedi, malattia o disoccupazione). Chi ne usufruisce preferisce spesso parlare di mobilità. Un tele-lavoratore a domicilio insiste sulla necessità di recarsi in ufficio regolarmente per non trasmettere l’immagine di una persona disoccupata. L'assenza di gestione per obiettivi, la paura dei dirigenti di perdere il potere ed il timore d'abuso sono i principali freni legati all'organizzazione ed alla gestione aziendale. Il telelavoro, che sottintende nella maggior parte dei casi una flessibilità nel controllo dell'esecuzione dei compiti, richiede una gestione per obiettivi. Questa organizzazione moderna del lavoro non si applica in tutte le imprese, e alcuni manager sono reticenti di fronte a ciò che considerano come una perdita di potere. Il telelavoro accordato in modo informale ad alcuni lavoratori è spesso percepito dal manager come un vantaggio concesso, piuttosto che come una normale modalità organizzativa. In modo generale, il peso della gestione tradizionale oppone in alcune organizzazioni un'inerzia considerevole all'introduzione del telelavoro. D'altra parte, i lavoratori dipendenti temono anche di essere trattati come dipendenti di seconda categoria in quanto si sentono isolati e fuori dalle relazioni aziendali. Nell'ambito dell'amministrazione pubblica, la concessione del telelavoro viene spesso percepita come un vantaggio accordato a privilegiati. L'assenza di direttive ufficiali favorisce l'eterogeneità delle pratiche e una forma d'immobilismo e infine, l'amministrazione pubblica dimostra una certa difficoltà ad adottare la gestione per obiettivi (punto fondamentale nell'organizzazione del telelavoro). A titolo di raffronto è interessante notare il caso delle amministrazioni federali tedesche, dove il tasso di telelavoro oscilla tra il 4 e 10% all’interno dei team di lavoro. Aspetti legati alle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza dei dati Esiste una forte correlazione tra l'esistenza di infrastrutture che permettono il collegamento a Internet ad alta velocità su un territorio e lo sviluppo del telelavoro per il quale questa tecnologia è indispensabile. Un ritardo tecnologico esiste tuttora in alcuni territori rurali Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.46 francesi o zone urbane tuttavia già inserite in un piano di sviluppo prioritario. Tra l’altro, se la diffusione delle TLC e la crescita degli investimenti nelle infrastrutture è una realtà, in Francia il 35% degli individui dai 16 ai 74 anni non ha familiarità con l’utilizzo di Internet. La protezione della riservatezza dei dati, sulla postazione di lavoro del lavoratore a domicilio, nelle trasmissioni con la rete interna dell'impresa, risulta essere un fattore critico per le aziende. GERMANIA Svantaggi del telelavoro secondo i lavoratori: • • • • il lavoro è troppo slegato dalla vita aziendale; è difficile separare l’orario di lavoro dal tempo libero; pochi contatti sociali; si lavora anche quando si è malati. Svantaggi del telelavoro secondo i datori di lavoro: • • • • • • • • • problemi connessi alla sicurezza dei dati; aumento delle responsabilità; alti e aggiuntivi costi di investimento (hardware/software); commissioni e costi di connessione e trasmissione dati; ulteriori costi per formazione del personale; ulteriore sforzo organizzativo: ristrutturazione dei processi aziendali; problemi di comunicazione tra telelavoratori e dipendenti interni all'azienda, essenziale per molti flussi di lavoro; resistenza dei dirigenti, perché devono cambiare e imparare nuovo stile e pratica di gestione: i problemi connessi al controllo delle presenze, compensati dal management by objectives. Come superare le difficoltà connesse al telelavoro: • • • • • • • • • • tener conto delle fasi di assuefazione al telelavoro; maggiori esigenze in materia di gestione; maggiore necessità di coordinamento; mantenere attivo il flusso di informazioni; integrazione tra telelavoratori e impiegati interni all’azienda. Rafforzare il lavoro di squadra e la collaborazione dei telelavoratori e dei colleghi degli uffici; meno decisioni "ad hoc" possibili; maggiore autodisciplina di tutti lavoratori; definire e migliorare i regolamenti per la sicurezza sul lavoro; maggiore disponibilità di dati e più corrente flusso di informazioni; prevenire il rischio di isolamento sociale, minore nel telelavoro alternato. La sensazione di isolamento sociale spesso nasce quando sono rari o nulli i contatti con i colleghi. Curare il mantenimento dei contatti sociali dei telelavoratori. ITALIA Le cause dello scarso utilizzo del telelavoro in Italia (3,9% degli occupati, penultima in Europa) sono di natura diversa. Abbiamo un sistema economico fatto quasi esclusivamente da piccolissime aziende (il telelavoro è molto diffuso, oltre il 40%, nelle aziende oltre i 250 dipendenti e pochissimo, 0,5% in quelle sotto i 50). Abbiamo un notevole ritardo tecnologico rispetto al resto d'Europa dove siamo al ventesimo posto sia per quanto riguarda il possesso di Internet da casa (la penetrazione tra le famiglie è del 59%, rispetto alla media europea del 70%) sia per l'accesso mediante banda larga (la penetrazione è del 49%, rispetto alla media europea del 61%). Ma soprattutto subiamo un ritardo in merito agli aspetti normativi e Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.47 culturali. Implementare il telelavoro significa infatti abbracciare una nuova cultura aziendale e organizzativa, che si fonda, non sul controllo e la gerarchia, ma sulla responsabilità diffusa, il decentramento, l’autonomia e la gestione delle persone su obiettivi e risultati raggiunti e quindi, “sul tanto abusato, ma pochissimo praticato, merito”. Non esiste inoltre una normativa nazionale ne esistono leggi che normino e spingano all’applicazione del telelavoro, che è pressoché ignorato anche a livello di relazioni industriali e di contrattazione collettiva e aziendale. Non esistono incentivi che favoriscano l’utilizzo di questa forma di lavoro a distanza, incentivi che potrebbero essere a costo zero considerando i risparmi che si avvertirebbero solo in termini di diminuzione del traffico, dell’inquinamento, degli incidenti ecc. Da interviste a dirigenti effettuate da Manageritalia nel marzo 2010, emerge che tra gli svantaggi per il lavoratore troviamo: isolamento dai colleghi (42%), rischio di un assorbimento eccessivo da parte del lavoro (34,4%), scarsa possibilità di confronto e/o aiuto nel lavoro (28,8%), perdita di conoscenza della routine aziendale (26,9%), diminuzione della visibilità professionale e delle possibilità di carriera (20,3%). Tra gli svantaggi per le imprese abbiamo: minore capacità di interagire con i colleghi (63,7%), minor controllo nello svolgimento delle mansioni del collaboratore (55,7%), minore identificazione con l’azienda del lavoratore (43,4%). Anche il management non è immune da responsabilità. Tant’è che il top management è ritenuto il meno favorevole al telelavoro (52,9%, users 46,7% e non users 55,5%), seguito dai dirigenti (45,1%, users 33% e non users 50,3%) e dal personale dell’area amministrativa (45,4%). Mentre tra i più favorevoli troviamo gli impiegati (72,7%), il personale dell’area ICT (57,8%), i quadri (50,4%, users 70,3% e non users 42,1%). Viene sottolineato che però chi lo utilizza già vede molto meno dei colleghi una forte avversione all’utilizzo del telavoro da parte del top management e della dirigenza. Insomma - conclude l'indagine Manageritalia – “pare di capire che tutti, top management e dirigenza in primis, più lo conoscono e lo utilizzano, più lo amano. A questo punto sono soprattutto i manager a dover aiutare il telelavoro a decollare”31. PAESI BASSI Le resistenze maggiori all’attuazione del telelavoro derivano soprattutto dall’atteggiamento critico dei sindacati di cui si è parlato, che riguardano soprattutto il timore che l’autonomia dei telelavoratori possa configurare un superamento del contratto come dipendente. D’altra parte, si teme che il telelavoro possa rivelarsi come un inopportuno surrogato dell’assistenza ai figli e agli anziani, che ricadrebbe sui telelavoratori. Ma soprattutto si teme che il telework possa oggettivamente favorire un isolamento dal resto dei colleghi che restano nella sede di lavoro e che possa trasformarsi in un’occasione di superlavoro per i telelavoratori dovuto alla possibile rarefazione dei confini tra vita di lavoro e vita privata derivante dall’applicazione del telelavoro come dimensione autonoma di realizzazione del lavoro. Inoltre, secondo i sindacati il telelavoro non deve diventare un privilegio per pochi ma al contrario deve riguardare molti ruoli. L’accordo quadro nella Pubblica amministrazione del 2001 dà la possibilità ai dipendenti pubblici di fare richiesta di telework per uno più giorni a settimana. In questo accordo quadro sono regolati tutti gli aspetti più importanti del telelavoro, come ad esempio i servizi che il datore di lavoro deve fornire ai telelavoratori. REGNO UNITO In riferimento agli elementi impeditivi allo sviluppo del telelavoro nel Regno Unito, una ricerca condotta nel 2008, sottolinea tra i principali fattori quello relativo all’isolamento sociale, percepito da alcuni lavoratori come ostacolo, soprattutto in relazione alle mansioni di medio e basso profilo32. 31 32 Manageritalia Italia e lavoro, così non va. Ultimi in Europa per occupazione e telelavoro (21 marzo 2011) “Investigation into telecommuting and its impact on innovation”, 2008 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.48 Un altro elemento negativo è costituito dalla minore fiducia riposta dal datore di lavoro sul dipendente in telelavoro, soprattutto per quanto concerne i poteri di controllo e di valutazione circa le attività svolte. Ricerche condotte da società private operanti nel settore delle risorse umane hanno però evidenziato come il problema non riguardi l’integrità professionale del telelavoratore, bensì la capacità di gestione del personale da parte dei dirigenti responsabili. A tale scopo una possibile soluzione è quella, recentemente introdotta, della gestione per obiettivi (MBO), attraverso la quale si gestisce la performance individuale sulla base dei risultati concordati, piuttosto che sul tempo o lo sforzo profuso nel raggiungerli. Ulteriore elemento di resistenza è rappresentato dalla difficoltà di mantenere un giusto equilibrio tra vita lavorativa e familiare una volta impiegati con il telelavoro: la mancanza di una distinzione “fisica” tra ufficio e domicilio può confondere i due confini dimensionali. Occorre pertanto stabilire limiti, anche temporali, nello svolgimento della mansione, per assicurare tale equilibrio33. SPAGNA La principale resistenza allo sviluppo del telelavoro proviene dalla scarsa conoscenza e dai pregiudizi che le persone e le organizzazioni hanno riguardo al telelavoro. Spesso, il telelavoro viene assimilato a una perdita di controllo del lavoro del collaboratore, dall’altra parte, i dipendenti temono l’isolamento e l’assenza di prospettive per lo sviluppo della carriera. L’assenza di un gestione basata sugli obiettivi non consente la valutazione dei risultati ottenuti dai collaboratori che telelavorano e infine le implicazioni normative e legali possono rivelarsi complesse nel momento di introdurre il telelavoro in azienda. SVEZIA Da parte del management vi è spesso una forte resistenza al telelavoro. Indagini della Commissione Europea evidenziano che un ostacolo alla diffusione del telelavoro sta nella sicurezza delle connessioni. Le imprese temono che il proprio software e le comunicazioni possano essere spiate e che dati sensibili possano cadere nelle mani di spregiudicati concorrenti. Vi sono, inoltre, alcune problematiche legate ai costi. Nel telelavoro questi includono, oltre che possibili duplicazioni logistiche, di computer e di telefonia, l’aumento delle responsabilità organizzative e amministrative ed una valutazione più difficile della produttività degli addetti. Il Telelavoro può ridurre la copertura del servizio da parte del personale e può rendere più difficile programmare gli incontri. Un’altra ragione delle resistenze del management è data, comunque, dal timore di perdere il controllo sulle attività dei dipendenti. Il telelavoro richiede cambiamenti nelle pratiche organizzative, che riducano il bisogno di avere gli addetti fisicamente insieme nello stesso momento; occorre un management più orientato al risultato. In questo caso la valutazione degli addetti si sposta dalla quantità di tempo, in cui essi sono seduti alla scrivania, alla loro effettiva performance. In letteratura il successo nell’organizzazione del telelavoro richiede la costruzione di un rapporto fiduciario tra le parti ed una comunicazione costante, sia in via diretta, sia per via elettronica. Modificare i metodi e le pratiche di “comando e controllo” può essere difficile. Altre resistenze vengono dagli addetti che non praticano il telelavoro. Essi possono, infatti, sentirsi tagliati fuori o gravati dai compiti dei colleghi che telelavorano. Se in un’organizzazione ci sono dubbi irrisolti sull’introduzione del Telelavoro può essere utile iniziare con un progetto – pilota. 33 http://ways2work.bitc.org.uk/howtodoit/rethinkingbusinesstravel/reducingbusinesstravel/issuestobeovercome/worklife balance Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.49 In generale si valuta che una parte notevole del tempo di lavoro di una quota elevata degli occupati potrebbe essere impiegata con il lavoro a distanza (fino al 50%); l’incidenza effettiva, però, appare molto più bassa. Molti lavori necessitano di particolari attrezzature e/o materiali o di frequenti incontri diretti, face-to-face, anche se l’informazione può essere trasmessa per via elettronica. Molti esperti dubitano dell’efficacia della comunicazione mediata rispetto a quella diretta, magari davanti alla macchinetta del caffè. Soprattutto la distanza incide sull’interazione e sulla creatività collettiva. Non tutti gli addetti, inoltre, vogliono accedere al telelavoro; non tutti hanno alloggi adatti o sono produttivi lavorando da soli. Molti trovano il telelavoro più difficile ed isolante; preferiscono, perciò, interazioni sociali dirette. Altri fattori critici riguardano i rapporti di lavoro degli addetti. A causa della natura della loro attività, i telelavoratori incontrano spesso problemi riguardanti le condizioni di lavoro, diverse da quelle dei dipendenti “normali”; si tratta, ad esempio, della discriminazione rispetto alle condizioni di lavoro, agli standard sul posto di lavoro o all’accesso alla formazione, oltre i problemi di isolamento sociale e una demarcazione meno netta tra lavoro e vita privata. L’orario di lavoro può superare quello normale e svolgersi anche fuori dalle fasce previste, di sera e nei fine settimana, spesso per l’ansia di essere poco produttivi. I telelavoratori possono, da parte loro, avere più difficoltà ad aggiornare le proprie competenze ed a essere informati; corrono il rischio di essere discriminati rispetto agli altri addetti nelle prospettive di carriera. Questo è più probabile per chi fa telelavoro a tempo pieno. In effetti, sia dal lato dell’impresa, che da quello dei dipendenti, il modello svedese di telelavoro è il più adatto a rendere minime le problematiche dell’isolamento, poiché raramente prevede un’attività completamente a distanza; punta a che il lavoratore mantenga rapporti diretti con l’impresa e con gli altri colleghi; prevede un elevato grado di tutela. Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.50 Paese Ostacoli/resistenze al telelavoro Da parte del lavoratore: • brusca diminuzione dei contatti sociali Belgio Da parte del lavoratore: • timore di isolamento; • timore di non riuscire a conciliare ambito lavorativo e familiare Danimarca Problemi di natura organizzativa Scarsa chiarezza delle regole da applicare Da parte del lavoratore: • timore di lavorare di più senza ricevere alcuna contropartita Francia Da parte del datore di lavoro: • timore di perdere il potere; timore di abuso Ambiguità del quadro giuridico Mancanza di agevolazioni fiscali Scarsa conoscenza e deprezzamento sociale del telelavoro Assenza di gestione per obiettivi Ritardo tecnologico Germania Da parte del lavoratore: • il lavoro è troppo slegato dalla vita aziendale; • è difficile separare l’orario di lavoro dal tempo libero; • pochi contatti sociali; • si lavora anche quando si è malati Da parte del datore di lavoro: • problemi connessi alla sicurezza dei dati; • aumento delle responsabilità; • alti e aggiuntivi costi di investimento (hardware/software); • commissioni e costi di connessione e trasmissione dati; • ulteriori costi per formazione del personale; • ulteriore sforzo organizzativo: ristrutturazione dei processi aziendali; • problemi di comunicazione tra telelavoratori e dipendenti interni all'azienda, essenziale per molti flussi di lavoro; • resistenza dei dirigenti, perché devono cambiare e imparare nuovo stile e pratica di gestione: • i problemi connessi al controllo delle presenze, compensati dal management by objectives. • Italia Da parte del lavoratore: • timore di isolamento; • rischio di assorbimento eccessivo da parte del lavoro; • scarsa possibilità di confronto/aiuto nel lavoro; • diminuzione di visibilità professionale e possibilità di carriera Da parte del datore di lavoro: • minore possibilità di interagire con il dipendente; • minor controllo nello svolgimento delle mansioni del dipendente; • minore identificazione con l’azienda del lavoratore Ritardo tecnologico Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.51 Mancanza di incentivi Mancanza di normativa Da parte del lavoratore: • timore di isolamento; • timore di lavorare di più Paesi Bassi Regno Unito Da parte del lavoratore: • timore di isolamento; • difficoltà di mantenere un giusto equilibrio tra vita lavorativa e familiare; • mancanza di distinzione fisica tra ufficio e domicilio può confondere i due confini dimensionali Minore fiducia riposta dal datore di lavoro nei confronti del dipendente in telelavoro Da parte del lavoratore: • timore di isolamento; • assenza di prospettive per lo sviluppo della carriera Spagna Svezia Scarsa conoscenza del telelavoro Assenza di una gestione basata per obiettivi Da parte del lavoratore: • timore di isolamento; • timore di lavorare di più; • demarcazione meno netta tra lavoro e vita privata Da parte del datore di lavoro: • problematiche legate ai costi; • aumento delle responsabilità organizzative e amministrative; • valutazione più difficile della produttività degli addetti; • difficoltà nel programmare li incontri; • timore di perdere il controllo sulle attività dei dipendenti RICOGNIZIONE SUI FATTORI DI FACILITAZIONE E SULLE OPPORTUNITÀ CHE TALI MISURE CONSENTONO DI SVILUPPARE BELGIO Dal 1994 è attiva su tutto il territorio nazionale la BTA (Belgian Teleworking Association), un’associazione senza fini di lucro che ha come scopo quello di costituire una piattaforma dove, tutte le parti interessate alle nuove forme di organizzazione del lavoro, possono incontrarsi e discutere sulle modalità di diffusione di tali pratiche. L’interesse principale è lo studio del telelavoro attraverso un centro studi indipendente che organizza numerosi momenti di incontro e dibattito, compresa la giornata nazionale del telelavoro a cui aderiscono numerose aziende e lavoratori impiegati attraverso questa forma organizzativa. Proprio in occasione dell’ultima giornata sul telelavoro del novembre del 2012, sono stati presentati recenti studi sui punti di forza e di debolezza che dal punto di vista giuridico e sociologico si riverberano sulla diffusione del telelavoro. Innanzitutto secondo i dati della BTA il 64% dei lavoratori belgi esprime un interesse di massima per il telelavoro, con dei dati occupazionali che stimano al 3,3% i lavoratori che lo praticano regolarmente (almeno un giorno alla settimana) e al 9,6% coloro che lo praticano in maniera occasionale. Secondo tali ricerche i motivi che spingono i lavoratori a scegliere il telelavoro sono riconducibili ai seguenti: migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale (66% dei casi), Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.52 una maggiore concentrazione sull’attività lavorativa (66%), minori spostamenti (65%). Interrogati su quali miglioramenti vedono nella loro vita professionale i soggetti interessati puntano sulla produttività (50%), la qualità del lavoro (48%), la creatività (39%). DANIMARCA Tra le opportunità e i fattori di facilitazione del telelavoro è da segnalare il fatto che i telelavoratori hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori, come l'accesso alla formazione o la protezione in materia di salute e sicurezza, anche se non ricevono un salario supplementare se organizzano il loro lavoro al di fuori delle ore previste dal contratto di lavoro. I contratti collettivi prevedono che negli accordi locali debbano essere tenuti in considerazione vari e importanti aspetti, che pure rappresentano delle opportunità: attività e quadri di riferimento, sistemi per la registrazione del tempo, un ufficio di progettazione e installazione del servizio, questioni relative alla salute e alla sicurezza, la valutazione del datore di lavoro del telelavoratore, il flusso di informazione tra quest'ultimo e il datore di lavoro, il contatto tra il telelavoratore e il rappresentante sindacale e della salute e della sicurezza, elementi di valutazione, compensazione per i costi di esercizio, incluso affitto, riscaldamento, elettricità e telefono, la postazione del telelavoratore presso l'azienda, il periodo di preavviso per firmare l'accordo. Nei singoli accordi devono essere inclusi i seguenti punti: appartenenza all'organizzazione, tipo di lavoro, ore e regole per la disponibilità del lavoro, attrezzature sul luogo di lavoro, il design della postazione di lavoro del telelavoratore, le regole e le procedure per tutelare la salute e la sicurezza. Sono inoltre fissate regole per la privacy, come nel caso del contratto relativo all’industria. In alcuni accordi sono previste visite da parte dei datori di lavoro per accedere al domicilio del telelavoratore per verificare se le norme di salute e sicurezza sono applicate, ma queste visite devono essere realizzate previo accordo con il dipendente. Per quanto riguarda la protezione dei dati si applicano le stesse regole relative agli altri lavoratori. FRANCIA Il rapporto sullo sviluppo del telelavoro nella società digitale di domani pubblicato dal Commissariato Generale per la Strategia e Prospettiva identifica quali sono i principali fattori di facilitazione per lo sviluppo del telelavoro. • Realizzare azioni d’informazione e comunicazione sul Telelavoro dirette alle aziende e ai lavoratori. Il telelavoro soffre generalmente della discrepanza tra l'idea che ne hanno i lavoratori dipendenti e i manager e la realtà della sua applicazione. L’obiettivo delle azioni di comunicazione è di far conoscere il telelavoro e combatterne i pregiudizi. Aspetti chiave relativi alla comunicazione Prevedere feedback da parte dei telelavoratori relativi all’esperienza del telelavoro ed elaborare documentazione, opuscoli sul telelavoro in azienda e sui diritti e doveri del telelavoratore e del manager. • Promuovere il management per obiettivi Il telelavoro si inscrive in una logica manageriale per obiettivi che richiede un grado di autonomia per raggiungere gli stessi, quindi la fiducia e un contesto propizio agli scambi operativi sono necessari garantendo anche la presenza periodica dei telelavoratori in gruppi di lavoro e l'integrazione nella vita aziendale. Aspetti chiave relativi al management per obiettivi - Prevedere sistematicamente e pianificare in anticipo riunioni con i telelavoratori; - Sviluppare la fiducia reciproca tra manager e dipendenti; - Trovare un buon equilibrio tra i giorni di presenza in ufficio e i giorni di telelavoro; - Garantire la presenza del telelavoratore in occasione dei principali eventi/riunioni aziendali; Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.53 • Curare la valutazione del telelavoratore per evitare di penalizzarlo. Investire nelle attrezzature informatiche e nell’ergonomia della postazione di lavoro a domicilio. Per definizione, il telelavoro richiede l’utilizzo di strumenti informatici. Questi devono essere efficienti e affidabili per permettere di lavorare in condizioni soddisfacenti. Nei casi di lavoro a domicilio, l’azienda deve assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia conforme alla regolamentazione e agli standard normativi. Questa verifica permetterà al datore di lavoro, in caso d'incidente o di guasto, di essere coperto e di limitare il rischio giuridico. Mobili ergonomici e uno spazio dedicato durante le ore di lavoro all'attività professionale consentono al lavoratore “di sentirsi al lavoro”. Aspetti chiave relativi alle attrezzature informatiche e l’ergonomia della postazione di lavoro - Fornire Attrezzature adeguate; - Curare l’ergonomia della postazione di lavoro; - Verificare l’idoneità del domicilio per il telelavoro (salubrità e sicurezza del domicilio); - Realizzare un sopralluogo presso il domicilio (su richiesta del lavoratore); - Definire le condizioni di presa in carico delle spese legate al telelavoro. • Predisporre un quadro giuridico pragmatico La definizione di un quadro giuridico aziendale deve precisare in modo pragmatico i punti essenziali che possono costituire fonti d'incertezza, ad esempio il grado di responsabilità del datore di lavoro in caso d'infortunio sul lavoro o di sinistro a domicilio. L'attuazione del telelavoro è in gran parte facilitata, soprattutto per le piccole imprese, dalla disponibilità di strumenti chiari e facili da utilizzare che definiscono aspetti contrattuali (es. contratti tipo) o indicano elementi etici aziendali del telelavoro da tenere in conto. Aspetti chiave relativi alla definizione di quadro giuridico aziendale - Implementazione di strumenti semplici (contratti tipo); - Definizione di un quadro giuridico chiaro (limiti di responsabilità dell'impresa); - Negoziazione con le parti sociali; - Predisposizione di un codice etico del telelavoratore e del suo manager. • Identificare le attività e profili professionali adatti al telelavoro L'analisi dei profili e delle attività che possono essere telelavorate è essenziale per l’implementazione del telelavoro nell’organizzazione aziendale. Risulta necessario definire dei criteri applicabili alle attività telelavorate e identificare i dipendenti che hanno i profili e qualità richieste per questa modalità di lavoro (autonomia). Il passaggio al telelavoro deve essere accompagnato da una formazione, in particolare relativa alla protezione dei dati e, soprattutto, mirata a garantire i processi di integrazione e coordinazione con la sede. Aspetti chiave relativi all’identificazione delle attività e profili professionali adatti al telelavoro - Selezione dei profili professionali adatti al telelavoro (livello d'esperienza e d'anzianità, personalità); - Analisi delle funzioni e compiti adeguati al telelavoro; - Formazione/informazione adeguata ai telelavoratori. GERMANIA Vantaggi del telelavoro secondo i lavoratori: • • • maggiori motivazioni; libertà di determinare tempi di lavoro e tempo libero; migliore concentrazione in casa; Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.54 • • • maggiore autoresponsabilità e autodisciplina; minor tempo speso nel trasporto per e dal posto di lavoro, con conseguente risparmio di tempo e di denaro; possibilità di lavoro per le persone disabili o per chi attende a lavori di cura. Vantaggi del telelavoro secondo i datori di lavoro: • • • • • • • • • • • • riduzione dei costi; migliore organizzazione del lavoro nel suo complesso; migliore utilizzo di tutte le risorse (umane e materiali); i risultati qualitativamente migliori; lavoro più orientato ai risultati: profili professionali più moderni; maggiore possibilità dì trattenere alle dipendenze dell'azienda lavoratori con alte professionalità; nuove idee di business attraverso personale motivato; irrilevanza dei fusi orari per le società operanti a livello internazionale; maggiore flessibilità complessiva; migliore stile di gestione attraverso accordi sugli obiettivi;miglioramento della produttività. Le grandi imprese dichiarano aumenti di produttività tra il 10 e il 30 per cento; aumento della soddisfazione del cliente; maggiore competitività (soprattutto per le PMI). ITALIA Da quando l’Amministratrice Delegata di Yahoo, M. Mayer, ha vietato il lavoro da casa, si è sviluppato un ampio dibattito sul telelavoro. In un comunicato confidenziale interno, la Mayer dichiarava che la velocità, la qualità, la comunicazione e la collaborazione vengono spesso sacrificati quando il personale lavora a distanza, anche da casa. Secondo la Mayer, le migliori decisioni sono spesso adottate nel corso di riunioni informali sul luogo di lavoro. Vi è però una palese contraddizione in una azienda informatica che ritiene che le persone debbano essere fisicamente presenti per poter comunicare, specialmente da quando le tecnologia ICT hanno dato la possibilità a molti lavoratori di poter gestire bene il rapporto vita/professione lavorando a distanza. L'idea secondo la quale i lavoratori devono essere fisicamente presenti in un posto per poter essere in grado di collaborare efficacemente è insita in una interpretazione "vecchia scuola" della gestione dell’azienda, che si fonda in parte sull’assunto secondo il quale non ci si può fidare del personale che lavora da casa. Tuttavia, non mancano le prove che dimostrato che i telelavoratori tendono ad essere più produttivi e a lavorare più ore rispetto ai colleghi in ufficio. Secondo alcuni studi sul telelavoro, alcune importanti imprese (tra le quali Best Buy, British Telecom e Dow Chemical), riferiscono che i telelavoratori sono più produttivi del 35-40%. Esistono forti motivazioni economiche a favore del telelavoro che garantisce benefici sia ai lavoratori che ai datori di lavoro. In primo luogo, migliora il livello di soddisfazione dei lavoratori: liberi dai lunghi tragitti quotidiani, i telelavoratori possono più facilmente trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro. Il telelavoro riduce il ricambio del personale, il che significa risparmiare migliaia di dollari/euro per formare e assumere nuovi dipendenti. Inoltre, riduce sostanzialmente anche l’assenteismo, in media di circa il 63%. Una delle ragioni a favore sta nel fatto che molti lavoratori che prendono dei giorni per malattia non sono malati, ma lo fanno per questioni familiari, bisogni personali o stress. Orari flessibili danno ai lavoratori l’opportunità di gestire gli impegni familiari o pianificare gli appuntamenti senza perdere una giornata intera di lavoro. Inoltre, il telelavoro permette ai datori di lavoro di risparmiare in consumo di energia, beni immobili e costi di allocazione. Consente poi di risparmiare il tempo che si perde in riunioni non necessarie o male organizzate. Le teleconferenze hanno la tendenza ad essere pianificate in maniera migliore e ad essere più focalizzate sul tema. Probabilmente una degli argomenti principali a favore del telelavoro può riassumersi in una sola parola: diversità. Da sempre, la cura degli Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.55 altri ricade maggiormente sulle donne e molte di loro non sono parte della forza lavoro a causa delle responsabilità familiari, spesso perché non riescono a conciliare il lavoro con la cura dei bambini e dei parenti anziani. Il telelavoro offre opportunità anche alle persone disabili che trovano difficile spostarsi fino al posto di lavoro. Alcuni datori di lavoro, del tutto virtuali, assumono personale a distanza senza averlo effettivamente incontrato, riducendo eventuali discriminazioni per razza, religione o altre motivazioni. Questo, in cambio, arricchisce la riserva di talenti a disposizione dei datori di lavoro. Sebbene la tendenza sia verso una maggiore diffusione del telelavoro e molti dirigenti dichiarino di fidarsi dei propri dipendenti, un terzo di essi dichiara, invece, di preferire vedere il proprio personale, per essere certo che stia effettivamente lavorando. Questo evidenzia il bisogno di un cambiamento nella cultura aziendale, a favore di un approccio più moderno, che si basi sulla fiducia nei confronti dei lavoratori. I dipendenti che lavorano da casa hanno anche bisogno di autogestirsi, di aver uno spazio di lavoro ben definito e devono comprendere che il telelavoro non si sostituisce alla cura dei bambini o degli anziani, sebbene aiuti i genitori che lavorano a gestire le proprie responsabilità familiari. L’orario di lavoro deve essere pianificato attorno alle necessità della famiglia. C’è anche bisogno di politiche delle ferie flessibili e ben remunerate, così come di servizi sociali accessibili e di qualità, tanto per le donne, quanto per gli uomini. Alcuni lavoratori potrebbero preoccuparsi per il fatto di essere isolati o per il rischio di compromettere il loro avanzamento di carriera. Ma l’insieme delle innovazioni tecnologiche disponibili per le aziende, combinate al contatto diretto occasionale ed a sistemi di valutazione basati sul rendimento, rende gli argomenti a favore del telelavoro molto convincenti34. PAESI BASSI Gli studi svolti sui Paesi Bassi mostrano una certa propensione ad un collegamento tra telelavoro e qualità della vita. Il telelavoro è visto come un’opportunità a vari livelli. Esso può provocare, per quanto riguarda i vantaggi personali, una maggiore soddisfazione nel lavoro, una riduzione dello stress e migliori prestazioni lavorative. Un beneficio personale dall’adozione del telelevoro è da riscontrare nella riduzione del pendolarismo e dello stress correlato e della possibilità di poter trascorrere più tempo con i partner o con i figli. Una ricerca sul telelavoro nei Paesi Bassi, svolta dall’Università di Amsterdam, prende in considerazione gli atteggiamenti dei lavoratori olandesi nei riguardi del telework, in particolare le motivazioni, da cui è possibile ricavare in che misura questo impegno lavorativo è da considerare un’opportunità per i lavoratori. Sono tre le motivazioni principali secondo i lavoratori: la libertà e la flessibilità e la conseguente possibilità di organizzare il proprio orario di lavoro; la riduzione del pendolarismo; la tranquillità che favorisce la possibilità di concentrazione, che invece manca in molti uffici. Altre motivazioni riguardano la possibilità di conciliare lavoro e vita familiare. Infatti, i dipendenti con figli di età inferiore ai 4 anni sono più inclini al telework. Le opportunità fornite dal telelavoro sono sancite dall’accordo quadro nella Pubblica amministrazione, di cui si è parlato, che dà la possibilità ai dipendenti pubblici di fare richiesta di telework per uno più giorni a settimana e di godere dei servizi che il datore di lavoro deve fornire ai telelavoratori. Il Ministero del lavoro auspica una politica volta a un buon equilibrio tra lavoro e cura e partecipazione dei disabili. Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico sostiene che il telelavoro può stimolare e intensificare l’uso delle ICT e le nuove forme di e-work. La paura maggiore, allorquando ci si accinge ad applicare il telelavoro, è di incorrere nell’isolamento, poiché il senso di appartenenza e di attaccamento al contesto sono ritenuti 34 J. Messenger (ILO) L. Addati (ILO): I vantaggi del telelavoro. Unità responsabile: Ufficio ILO per l’Italia e San Marino (26 marzo 2013) Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.56 importanti per la soddisfazione del lavoro. D’altra parte, questa paura risulta attenuata dal fatto che l’e-work possa fare da stimolo per nuove pratiche relazionali on line. Secondo uno studio del Sustel risalente al 2004 il telelavoro può migliorare la qualità del lavoro. Le ragioni di questo possibile miglioramento sono da ricercare nei vantaggi personali che esso offre, e che sono da ricercare nella maggiore soddisfazione del lavoro e nella riduzione dello stress. Il telelavoro fornisce il beneficio psicologico che proviene da un maggior controllo del tempo personale, dalla riduzione dello stress e del pendolarismo e dalla crescita del tempo da trascorrere con il partner e con i figli. Benchè alcuni telelavoratori possano sentirsi isolati, un vantaggio importante del telelavoro è da ricercare nella capacità di concentrazione che esso può offrire. Si temeva che il telelavoro avesse ridotto l’intensità di lavoro, ma gli studi mostrano il contrario: i telelavoratori lavorano di più rispetto agli altri colleghi. Si può dire che il tempo guadagnato in pendolarismo viene utilizzano per migliorare la produttività. Ciò può essere una conseguenza del fatto che i telelavoratori possono adattare alle proprie esigenze l’orario di lavoro, ad esempio lavorando di più la sera o durante il weekend, adattandosi alle diverse esigenze individuali. Infatti, alcuni lavoratori possono preferire di lavorare di più in prima mattinata oppure in serata a seconda dei propri ritmi di vita. Il telelavoro può contribuire a ridurre le assenze per malattia, ma dà anche la possibilità a persone con dei problemi di salute di poter lavorare a casa. In generale il telelavoro ha effetti benefici sulla salute perché riduce o abolisce la faticosità dovuta al pendolarismo, che invece caratterizza il lavoro tradizionale, e può avere effetti positivi perfino sulla dieta del telelavoratore, e sulla riduzione dello stress perché dà una sensazione di controllo della propria attività lavorativa, favorendo più alti livelli di produttività. La stessa ricerca Sustel sottolinea l’importanza del telelavoro per lo sviluppo della vita di comunità poiché esso libera tempo per il territorio in cui si vive. I telelavoratori utilizzano di più i servizi locali della comunità di appartenenza e possono partecipare in maggior misura alla vita sociale. Ciò comporta la nascita di un nuovo spazio per le amicizie a livello locale e per favorire maggiori livelli di socialità nei quartieri, in cui la popolazione si incrementa per il fatto che i telelavoratori restano a casa senza lasciare ogni giorno il quartiere di residenza. REGNO UNITO Da una ricerca realizzata nel 2011 dalla rete di ricerca internazionale sul telelavoro, avente per oggetto la natura del telelavoro nel Regno Unito, è emersa la possibilità per ciascun datore di lavoro di risparmiare più di 3 mila sterline per ciascun addetto, in aggiunta ad un’accresciuta produttività, ridotte assenze per malattia e costi indiretti più contenuti. Per quanto concerne il lavoratore, calcolando una media di tre giornate settimanali lavorate presso il proprio domicilio, lo studio dimostra un contenimento annuale delle spese collegate all’attività di “commuting” (casa-lavoro) compreso tra 220 sterline (circa 258 euro) e 2.900 sterline (circa 3.400 euro)35. A sostegno poi del telelavoro, nel 2012 è stata avviata un’iniziativa, promossa dal Dipartimento dei Trasporti (DoT) in collaborazione con l’Università di Warwick e le principali imprese del Paese (tra cui Bentley, British Telecom, British Airports Authority – BAA, ecc…) che, denominata “Ways 2 Work”, mira a sostenerne i principali punti di forza e una maggiore diffusione a livello territoriale. Nello specifico, le opportunità principali risiedono nei vantaggi sui lavoratori per quanto concerne l’abolizione dei tempi di trasferimento casa-ufficio, con conseguente riduzione dell’inquinamento e dell’impatto ambientale, una migliore qualità del lavoro specie per chi si trova in uno stato di disabilità e può pertanto svolgere senza discriminazioni o ostacoli impeditivi le proprie mansioni professionali direttamente dal proprio domicilio, assieme ad una maggiore produttività generale36. 35 36 “The shifting nature of Work in the UK, bottom line benefits of telework”, di Kate Lister e Tom Harnish, 2011 http://ways2work.bitc.org.uk/ Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.57 Per quanto concerne altri casi di successo, va segnalato quello della British Telecom (BT), una dei principali pionieri del telelavoro, avendolo già promosso fin dal 1986 e attualmente con circa 15 “teleworkers” su un organico complessivo di 92 mila unità. La società sostiene che i telelavoratori possono assicurare risparmi annuali medi per circa 6 mila sterline (circa 7 mila euro), con un incremento di produttività di almeno il 20%. Va infine sottolineato che già nel 2006 sono stati realizzati i primi studi sugli elementi impeditivi prodotti dal telelavoro. Il Servizio per le Relazioni Industriali (IRS) ha infatti condotto un’indagine su un campione ristretto di imprese (circa 70 datori di lavoro) da cui è emerso che se da un lato una componente minoritaria ritiene il telelavoro inadatto allo svolgimento di specifiche professioni, il 78% di essi lo considera un istituto valido in termini di risultati attesi e di qualità dell’occupazione37. SPAGNA L’analisi dei casi di applicazione del telelavoro nel settore pubblico e privato evidenzia la necessità di posizionarlo come una strategia di gestione delle risorse umane. Di fatto, la maggior parte delle aziende che hanno introdotto questa modalità di lavoro, hanno realizzato dei progetti specifici e sviluppato una apposita strumentazione. Lo stile manageriale, una gestione aziendale per obiettivi nonché la tipologia di attività svolte dal personale, sono elementi da prendere in considerazione per l’introduzione del telelavoro sia in ambito pubblico che privato. SVEZIA In Svezia la prima diffusione del telelavoro è avvenuta per bilanciare le grandi distanze e la bassa densità della popolazione. Si tratta di un paese con 9 milioni di abitanti su una superficie molto più vasta di quella italiana. Inoltre, se due milioni e duecentomila persone vivono in aree urbane, tutte le altre abitano in aree divise da grandi distanze. Il ricorso alle nuove tecnologie informatiche è apparso obbligato e il telelavoro è stato visto come una possibilità di incoraggiare lo sviluppo economico delle aree marginali e distanti dai centri urbani. Successivamente lo strumento è stato utilizzato per rendere possibili strategie più complesse di decentramento, tendenti ad evitare sia la congestione urbana che quella del traffico; in alcuni casi l’introduzione del Telelavoro si è avuta in risposta alla delocalizzazione dalla capitale di attività produttive e direzionali, che diversamente avrebbero rafforzato il pendolarismo. Attualmente il Telelavoro si inserisce pienamente nella costruzione delle smart city, le città intelligenti, che, mirando allo sviluppo sostenibile, riescono a conciliare e soddisfare le esigenze dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni; ciò anche grazie all'impiego diffuso e innovativo delle ICT, in particolare nei campi della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente. Il ricorso al Telelavoro, viene, infatti, visto ed incentivato come una misura per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’inquinamento. In Svezia un altro importante fattore di spinta è stata l’attenzione alla conciliazione vita – lavoro ed alla ricerca di una maggiore autonomia del lavoratore che si è incontrata con la necessità dei datori di lavoro (privati e pubblici) di modernizzare e rendere più efficiente l’organizzazione del lavoro. Il bisogno di reagire velocemente ai cambiamenti di mercato, in un paese con alti salari, spinge ad aumentare la produttività e ridurre i costi. Lo spostamento delle attività in connessione virtuale limita i costi elevati degli uffici localizzati nelle zone centrali con le relative attrezzature. Alcune ricerche svolte a livello internazionale hanno evidenziato l’aumento di produttività per i telelavoratori. Si è visto che questi apprezzano la flessibilità che viene loro offerta, la riduzione dei tempi di spostamento, la possibilità di rispondere meglio alle esigenze personali e della famiglia; questo porta a ridurre l’assenteismo e a migliorare il legame con l’impresa. Appare un circuito virtuoso. La possibilità di praticare il Telelavoro rende più attraente l’azienda e, quindi, la favorisce nella scelta delle risorse umane. 37 “Telework in the European Union: United Kingdom”. Eurofound, 2010 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.58 Focus In Svezia il Telelavoro è molto diffuso; oltre la metà delle imprese con almeno 10 dipendenti ha personale che lavora, almeno una mezza giornata a settimana, al di fuori dei locali dell’azienda, con l'accesso ai sistemi IT aziendali. I dati disponibili dell’Istituto Svedese di Statistica si riferiscono alla percentuale di imprese interessate a questa modalità di lavoro, non al numero di dipendenti o all’ammontare di ore lavorate. La percentuale di imprese coinvolte sale con la dimensione media: sono l’86% per quelle con almeno 250 addetti ed il 35 % con un numero di dipendenti da 1 a 9. L’incidenza è più elevata nel settore dell’informazione e comunicazione (79%) ed in quello delle attività finanziarie (66%); minore negli alberghi e ristoranti (32%) e nei trasporti (37%). Tra i soggetti più coinvolti nel Telelavoro ci sono gli impiegati, i ricercatori, gli insegnanti ed i giornalisti, in generale soggetti con qualificazione e competenze medio alte. In Svezia l’incidenza del Telelavoro come pratica usuale è pressoché identica per uomini e donne (a livello europeo prevalgono le donne), mentre l’utilizzo occasionale è più diffuso tra gli uomini. In questo quadro il Telelavoro è anche un’opportunità per ridurre i condizionamenti e l’emarginazione delle persone con disabilità. Nuovi strumenti di IT possono dare a queste persone un maggiore grado di indipendenza; l’inclusione digitale è, infatti, un obiettivo importante della strategia in materia. Fattori di facilitazione che consentono un’ampia diffusione del Telelavoro in Svezia sono l’eccellente disponibilità di strumenti di tecnologie ICT, le elevate competenze di base e un ampio ricorso alle stesse tecnologie. Attualmente in Svezia circa l’86% della popolazione sopra i 16 anni ha in casa il computer ed il 78 % ha accesso alla Banda larga. La Svezia è uno dei paesi con la più alta percentuale di accessi ad Internet. Questo favorisce una mentalità predisposta alla Rete. Quota delle imprese svedesi dove gli occupati praticano regolarmente il Telelavoro Anni 2004 – 2006, 2009 – 2012, imprese con almeno 10 addetti; quota % Fig. 2 Fonte: Statistics Sweden Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.59 Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.60 Paese Fattori di facilitazione/opportunità del telelavoro Da parte del lavoratore: • stessi diritti degli altri lavoratori; Danimarca Francia Germania Da parte del management: • realizzare azioni di informazione e comunicazione sul telelavoro dirette alle aziende e ai lavoratori; • promuovere la gestione per obiettivi; • investire nelle attrezzature informatiche e nell’ergonomia della postazione di lavoro a domicilio • predisporre un quadro giuridico pragmatico; • identificare le attività e i profili professionali adatti al telelavoro Da parte del lavoratore: • maggiori motivazioni; • libertà di determinare tempi di lavoro e tempo libero; • migliore concentrazione in casa; • maggiore auto responsabilità e auto disciplina; • minor tempo speso nel trasporto per e dal posto di lavoro, con conseguente risparmio di tempo e di denaro; • possibilità di lavoro per le persone disabili o per chi attende a lavori di cura. Da parte del datore di lavoro: • riduzione dei costi; • migliore organizzazione del lavoro nel suo complesso; • migliore utilizzo di tutte le risorse (umane e materiali); • i risultati qualitativamente migliori; lavoro più orientato ai risultati: • profili professionali più moderni; • maggiore possibilità dì trattenere alle dipendenze dell'azienda lavoratori con alte professionalità; • nuove idee di business attraverso personale motivato; • irrilevanza dei fusi orari per le società operanti a livello internazionale; • maggiore flessibilità complessiva; • migliore stile di gestione attraverso accordi sugli obiettivi; • miglioramento della produttività. Le grandi imprese dichiarano aumenti di produttività tra il 10 e il 30 per cento; • aumento della soddisfazione del cliente; • maggiore competitività (soprattutto per le PMI). Da parte del lavoratore: • miglioramento del livello di soddisfazione • facilità nel trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro Italia Paesi Bassi Da parte del datore di lavoro: • riduzione dell’assenteismo; • risparmio in consumo di energia, beni immobili e costi di allocazione • risparmio di tempo in occasione di riunioni non necessarie o male organizzate Da parte del lavoratore: • maggiore libertà e flessibilità e conseguente possibilità di organizzare il proprio orario di lavoro; • riduzione del pendolarismo; • maggiore tranquillità e maggiore concentrazione Da parte del datore di lavoro: • riduzione dell’assenteismo Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.61 Riduzione dell’inquinamento e dell’impatto ambientale Da parte del lavoratore: • abolizione dei tempi di spostamento casa-ufficio; • migliore qualità di lavoro per chi si trova in una situzione di disabilità; Regno Unito Da parte del datore di lavoro: • riduzione dell’assenteismo; • risparmio sul personale; • maggiore produttività *********************************** Spagna Svezia Da parte del lavoratore: • maggiore conciliazione vita-lavoro; • riduzione dei tempi di spostamento; • possibilità di rispondere meglio alle esigenze personali della famiglia • riduzione degli spostamenti Da parte del datore di lavoro: • riduzione dell’assenteismo; • maggiore produttività Opportunità per ridurre i condizionamenti e l’emarginazione delle persone con disabilità Eccellente disponibilità nel Paese di tecnologie ICT ed elevate competenze di base Benchmarking sul telelavoro in Europa pag.62