Il rating di legalità

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Discussion Paper
Il rating di legalità
Numero 6 - Luglio 2013
RAFFAELE MAZZEO
Discussion Paper n.6 (Luglio 2013)
Il rating di legalità
1, 2, 3 stelle per avere il rating di legalità ma ancora non funziona
Ai fini di promuovere e introdurre principi di comportamento etico in ambito aziendale, nel 2012 è
stato introdotto per le imprese italiane il rating di legalità, tramite l’assegnazione di un giudizio sul
rispetto della legalità da parte delle imprese e sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione
del business.
Il D.L. 23/2012: la disciplina è contenuta nel Decreto Legge 29/2012, convertito con modificazione
dalla legge 62/2012 e identifica i requisiti che le imprese devono possedere per accedere al rating di
legalità.
Possono chiedere il rating di legalità tutte le imprese italiane che abbiano ottenuto un fatturato
maggiore di due milioni di euro nell’ultimo esercizio e che siano iscritte nel registro delle imprese da
almeno due anni.
Le domande da inoltrare: È compito dell’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato - attribuire il rating e le corrispondenti stelline.
A Giugno 2013 sono circa 80 le domande giunte all’Antitrust per l’accesso al rating di legalità,
mentre le imprese già inserite nell’elenco sono 26.
Dal database del garante della Concorrenza è possibile tracciare un quadro più completo delle
richieste fin ora pervenute.
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Il rating di legalità
Benefici: il rating rappresenta un sistema di incentivazione alla legalità. Il beneficio per l’impresa
consiste in una serie di vantaggi nella concessione di finanziamenti pubblici e nell’accesso al credito,
secondo le modalità che dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle
Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico.
Le Resistenze: tuttavia dal sistema creditizio giungono segnali di resistenze e di condizioni a senso
unico che ritardano il varo definitivo del rating di legalità. Quando, nel 2012, Confindustria ha
proposto l’idea di un rating che avvantaggiasse le imprese virtuose nell’accesso al credito e agli
appalti pubblici, il consenso fu caldo ed unanime. Ma la costruzione del regolamento per
l’attribuzione delle stellette e la definizione del quadro di riferimento normativo, si sono rivelati
percorsi molto faticosi e non ancora conclusi. Tra le cause, vi è la resistenza del mondo bancario a
cedere la sovranità nella valutazione del rapporto tra rating e merito del credito; si coglie il rischio,
dunque, di vanificare il senso stesso della proposta premiale, limitando i benefici alla fissazione di un
tempo massimo per lo svolgimento dell’istruttoria e di uno sconto variabile sulle spese
dell’istruttoria stessa.
Il Correttivo: nella bozza di regolamento ministeriale, al fine in incentivare l’accesso al rating e
renderlo uno strumento per efficace sia per le banche sia per le imprese, vengono indicate alcune
modifiche da apportare all’articolato e, sottolineata l’attuale stretta creditizia, suggerisce di integrare
la norma con un comma che contempli alla Banca d’Italia delle funzioni di controllo circa
l’osservanza da parte delle banche delle disposizioni del regolamento stesso. Un invito che esorta le
banche a non perdere tempo né a tergiversare in fase di esecutività.
Vantaggi: tra i vantaggi di cui potrebbero godere le imprese che accedono al rating c’è anche un
fattore reputazionale da considerare: infatti, per competere sui mercati internazionali, la buona
reputazione è un requisito di base. E una buona reputazione parte dal rispetto per le regole; il rating
di legalità attraverso l’attribuzione delle stelle va in questa direzione.
L’attribuzione del rating – 1 Stella: affinché l’impresa possa ottenere almeno il rating di base, cioè
una stella, l’impresa:
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non deve essere soggetta a misure di prevenzione personale o patrimoniale; misure cautelari
personali o patrimoniali per gli amministratori e soci;
non deve essere soggetta a provvedimenti di condanna dell’AGCM e della Commissione
Europea per illeciti antitrust;
non devono essere riscontrate in azienda violazioni in materia retributiva, contributiva,
assicurativa e fiscale;
utilizza sistemi di tracciabilità per i pagamenti;
non è destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata
beneficiaria.
L’attribuzione del rating – II e III stella: Per ottenere due o tre stelle, il regolamento prevede
ulteriori sei requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio massimo di tre stellette.
Se ne verranno rispettati almeno 3 dei 6 requisiti si otterrà 1 stella aggiuntiva. In particolare i 6
requisiti prevedono che le aziende dovranno:
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rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da
Confindustria, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
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utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli
fissati dalla legge;
adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività
aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi
del d.lgs. 231/2001;
adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.
Istruttoria: il possesso dei requisiti che consentono di ottenere il rating è attestato mediante
autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Vengono applicate le norme che
sanzionano, anche penalmente, le dichiarazione false e mendaci. Il possesso del requisito del non
essere impresa destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità
è verificato dall’Autorità mediante consultazione della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia. Fino all’attuazione di tale banca dati, il possesso di tale requisito è
verificato attraverso il Ministero dell’Interno.
L’Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa, l’Autorità può compiere le
verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni
sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del rating di legalità.
L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l’Autorità inserisce
l’impresa nell’elenco pubblicato e tenuto costantemente aggiornato dall’Autorità stessa.
Il rating di legalità ha durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta. L’AGCM, in caso di perdita
dei requisiti base o dei requisiti avanzati, può disporre la riduzione del numero di stelle o la revoca
del rating. L’autorità, inoltre, manterrà aggiornato sul proprio sito l’elenco delle imprese cui è stato
già attribuito il rating.
Criticità: non è ancora stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico con il quale saranno disciplinate le modalità in base alle quali
banche e amministrazioni pubbliche dovranno tener conto del rating in sede di concessioni di
finanziamenti pubblici e di accesso al credito bancario. Dovesse infine risultare che le imprese che
avranno ottenuto un rating godranno di benefici molto modesti o che l’obbligo per le banche di
motivare alla Banca d’Italia la decisione di non tenere conto del rating stesso si risolverà in una
sostanziale formalità, le grandi aspettative che l’iniziativa ha generato andrebbero inevitabilmente
deluse.
Un’altra perplessità è stata suscitata dalla scelta di utilizzare un modello di autocertificazione del
possesso dei requisiti. Se infatti, da un lato, esso consente all’Autorità di espletare velocemente e
senza impiego di grandi risorse la pratica dell’attribuzione del rating, dall’altro presenta un aspetto di
rilevante criticità. Si tratta del fatto che, mentre le dichiarazioni per l’ottenimento del rating di base si
fondano su elementi oggettivi e immediatamente verificabili dall’Autorità, quelle necessarie per
accedere ad un punteggio superiore fanno riferimento a requisiti il cui effettivo possesso da parte
delle imprese, fondato su adempimenti di vario tipo, può essere in qualche misura opinabile.
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Un’altra perplessità è rappresentata dallo scarso peso attribuito ai modelli organizzativi ex D.Lgs.
231/2001. Nel Regolamento, in termini di punteggio assegnato, l’adozione di un modello 231 non
soltanto è equiparata alla presenza di altre condizioni oggettivamente minori ma è addirittura
alternativa all’adozione di una funzione compliance; sarebbe stato invece più opportuno tenere conto
della centralità che i sistemi 231 hanno ormai assunto nell’ambito della compliance d’impresa con
l’assegnazione di un punteggio superiore alle imprese che adottino e attuino un modello
organizzativo idoneo.
Naturalmente, la scelta di riconoscere ai sistemi 231 il rilievo che è loro proprio avrebbero
inevitabilmente comportato la rinuncia, almeno parziale, da parte dell’Autorità all’impostazione
dell’autocertificazione pura del possesso sei requisiti superiori, essendo arduo immaginare che
l’assegnazione di un punteggio anche rilevante si sarebbe potuto basare sulla semplice dichiarazione
di avvenuta adozione di un modello organizzativo; essa avrebbe invece quantomeno comportato per
l’impresa l’onere di trasmettere all’Autorità, e a questa quello di esaminare e valutare, almeno a
campione, appunto un’adeguata documentazione relativa al modello e alla sua adozione e attuazione.
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