-MSGR - 20_CITTA - 3 - 20/04/17-N:RCITTA' 3 Primo Piano Giovedì 20 Aprile 2017 www.ilmessaggero.it Le misure Cliniche Vincolati anche i centri privati Per i medici c’è l’obiezione di coscienza Il disegno di legge non esonera dagli obblighi le cliniche private. Infatti, il testo prevede che le cliniche private, anche quelle cattoliche, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non potranno chiedere alle regioni di essere esonerate dall’applicazione delle norme sul biotestamento. Anche se queste norme non sono rispondenti alla carta di valori su cui fondano i servizi della clinica. In questo modo, al paziente viene garantito il massimo rispetto delle proprie volontà, anche qualora queste richiedessero di sospendere i trattamenti essenziali che lo tengono in vita, comprese la nutrizione e l’idratazione. E anche l’interruzione dei macchinari che lo tengono in vita. In pratica, per le cliniche private non è prevista alcuna forma di obiezione di coscienza. Riconosciute le volontà anticipate di fine vita nel caso in cui sia impossibile esprimerle successivamente ` Eluana Englaro, morta nel 2009, e, a destra, Davide Trentini, portato in Svizzera per il suicidio assistito Il biotestamento è sempre stata una questione spinosa per il nostro paese. Diversi sono stati i tentativi di regolare la materia e molte le polemiche che ne sono scaturite. Oggi, a circa 8 anni di distanza dalla morte di Eluana Englaro, la giovane di Lecco considerata il simbolo della lotta per il biotestamento, ora si è vicini a una svolta. L’obiettivo del disegno di legge approvato dalla Camera è il riconoscimento che nessun trattamento Dottori Staccare la spina non è un obbligo L’attuale testo (che deve però passare al vaglio del Senato) prevede che il medico non ha obblighi professionali a fronte del rifiuto da parte del paziente di un trattamento sanitario. In pratica, ad esempio, di fronte alla richiesta di un paziente di sospendere le terapie fondamentali per la vita, come la nutrizione e l’idratazione, o addirittura l’interruzione dei macchinari che lo tengono in vita, il medico potrà rifiutarsi. Insomma viene riconosciuta la possibilità da parte del medico di appellarsi all’obiezione di coscienza. Questo non significa che non verranno rispettate le volontà del paziente. Infatti, la legge prevede la possibilità da parte de paziente di rivolgersi a un altro medico, nell’ambito della stessa struttura sanitaria, che possa rispettare le sue richieste di sospendere i trattamenti sanitari che lo tengono in vita. sanitario può essere iniziato o proseguito in assenza del consenso libero e informato della persona interessata. E il riconoscimento del valore legale della sottoscrizione, da parte di chiunque, di «direttive anticipate» di fine vita, qualora, in futuro, si venisse a trovare nell’impossibilità di dichiarare in prima persona le sue volontà sulle cure. Valentina Arcovio © RIPRODUZIONE RISERVATA Disposizioni Dovranno essere scritte davanti a testimoni Insieme al consenso informato, le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) rappresentano il cuore della legge sul biotestamento. Secondo il testo passato alla Camera dei Deputati, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso le DAT, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Può inoltre indicare una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le DAT devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione. Con la stessa forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, a seconda della volontà del paziente. Consenso Accanimento terapeutico introdotto il divieto Introdotto il principio del divieto dell’accanimento terapeutico. Il testo del disegno di legge dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito in assenza del consenso libero e informato della persona interessata. In questo senso, il consenso informato rappresenta nient’altro che l’atto fondante che promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il paziente e il medico. In questa relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, conviventi o compagni. Il consenso informato viene espresso in forma scritta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, può essere espresso mediante strumenti informatici di comunicazione. Infine, il paziente ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporta l’interruzione del trattamento. Nutrizione Si può esigere sempre che venga sospesa Ogni persona maggiorenne e che dimostri la capacità di intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Per trattamento sanitario non si intendono solo i farmaci o cure specifiche ma anche la nutrizione e l’idratazione artificiale, in quanto consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi. Proprio come successe per il caso di Eluana Englaro che esplose qualche anno fa. Inoltre, al paziente viene riconosciuto il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporta l’interruzione del trattamento di nutrizione e idratazione artificiali. -TRX IL:20/04/17 00:40-NOTE:RCITTA'