Per i medici c`è l`obiezione di coscienza

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-MSGR - 20_CITTA - 3 - 20/04/17-N:RCITTA'
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Primo Piano
Giovedì 20 Aprile 2017
www.ilmessaggero.it
Le misure
Cliniche
Vincolati anche
i centri privati
Per i medici
c’è l’obiezione
di coscienza
Il disegno di legge non esonera dagli
obblighi le cliniche private. Infatti, il testo
prevede che le cliniche private, anche
quelle cattoliche, convenzionate con il
sistema sanitario nazionale, non
potranno chiedere alle regioni di essere
esonerate dall’applicazione delle norme
sul biotestamento. Anche se queste
norme non sono rispondenti alla carta di
valori su cui fondano i servizi della clinica.
In questo modo, al paziente viene
garantito il massimo rispetto delle proprie
volontà, anche qualora queste
richiedessero di sospendere i trattamenti
essenziali che lo tengono in vita,
comprese la nutrizione e l’idratazione. E
anche l’interruzione dei macchinari che
lo tengono in vita. In pratica, per le
cliniche private non è prevista alcuna
forma di obiezione di coscienza.
Riconosciute le volontà anticipate di fine vita nel caso
in cui sia impossibile esprimerle successivamente
`
Eluana
Englaro,
morta nel
2009, e, a
destra,
Davide
Trentini,
portato in
Svizzera per
il suicidio
assistito
Il biotestamento è sempre stata una
questione spinosa per il nostro paese.
Diversi sono stati i tentativi di regolare la
materia e molte le polemiche che ne sono
scaturite. Oggi, a circa 8 anni di distanza
dalla morte di Eluana Englaro, la giovane
di Lecco considerata il simbolo della lotta
per il biotestamento, ora si è vicini a una
svolta. L’obiettivo del disegno di legge
approvato dalla Camera è il
riconoscimento che nessun trattamento
Dottori
Staccare la spina
non è un obbligo
L’attuale testo (che deve però passare al
vaglio del Senato) prevede che il medico non
ha obblighi professionali a fronte del rifiuto
da parte del paziente di un trattamento
sanitario. In pratica, ad esempio, di fronte
alla richiesta di un paziente di sospendere le
terapie fondamentali per la vita, come la
nutrizione e l’idratazione, o addirittura
l’interruzione dei macchinari che lo
tengono in vita, il medico potrà rifiutarsi.
Insomma viene riconosciuta la possibilità
da parte del medico di appellarsi
all’obiezione di coscienza. Questo non
significa che non verranno rispettate le
volontà del paziente. Infatti, la legge
prevede la possibilità da parte de paziente di
rivolgersi a un altro medico, nell’ambito
della stessa struttura sanitaria, che possa
rispettare le sue richieste di sospendere i
trattamenti sanitari che lo tengono in vita.
sanitario può essere iniziato o proseguito
in assenza del consenso libero e
informato della persona interessata. E il
riconoscimento del valore legale della
sottoscrizione, da parte di chiunque, di
«direttive anticipate» di fine vita, qualora,
in futuro, si venisse a trovare
nell’impossibilità di dichiarare in prima
persona le sue volontà sulle cure.
Valentina Arcovio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Disposizioni
Dovranno essere scritte
davanti a testimoni
Insieme al consenso informato, le Disposizioni
anticipate di trattamento (DAT) rappresentano il cuore
della legge sul biotestamento. Secondo il testo passato
alla Camera dei Deputati, ogni persona maggiorenne e
capace di intendere e di volere, in previsione di una
propria futura incapacità di autodeterminarsi può,
attraverso le DAT, esprimere le proprie convinzioni e
preferenze in materia di trattamenti sanitari. Può
inoltre indicare una persona di sua fiducia che ne faccia
le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e
con le strutture sanitarie. Le DAT devono essere redatte
in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un
pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o
attraverso strumenti informatici di comunicazione.
Con la stessa forma sono rinnovabili, modificabili e
revocabili in ogni momento, a seconda della volontà del
paziente.
Consenso
Accanimento terapeutico
introdotto il divieto
Introdotto il principio del divieto dell’accanimento
terapeutico. Il testo del disegno di legge dispone che nessun
trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito in
assenza del consenso libero e informato della persona
interessata. In questo senso, il consenso informato
rappresenta nient’altro che l’atto fondante che promuove e
valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il paziente e il
medico. In questa relazione di cura sono coinvolti, se il
paziente lo desidera, anche i suoi familiari, conviventi o
compagni. Il consenso informato viene espresso in forma
scritta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non
lo consentano, può essere espresso mediante strumenti
informatici di comunicazione. Infine, il paziente ha diritto
di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato,
anche quando la revoca comporta l’interruzione del
trattamento.
Nutrizione
Si può esigere sempre
che venga sospesa
Ogni persona maggiorenne e che dimostri la capacità di
intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare
qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento
sanitario indicato dal medico per la sua patologia o
singoli atti del trattamento stesso. Per trattamento
sanitario non si intendono solo i farmaci o cure
specifiche ma anche la nutrizione e l’idratazione
artificiale, in quanto consistono nella
somministrazione su prescrizione medica di nutrienti
mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza,
possono essere rifiutati o sospesi. Proprio come
successe per il caso di Eluana Englaro che esplose
qualche anno fa. Inoltre, al paziente viene riconosciuto
il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso
prestato, anche quando la revoca comporta
l’interruzione del trattamento di nutrizione e
idratazione artificiali.
-TRX IL:20/04/17 00:40-NOTE:RCITTA'
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