CONTRATTI SPORTIVI PROFESSIONISTI ‐ ASPETTI TEORICO ASPETTI TEORICO‐PRATICI PRATICI DEL RAPPORTO DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPORT 1 RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ORDINARIO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO Art. 2094 c.c. ‐ Art. 2 l.n. 91/81 PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO PROFESSIONISMO SPORTIVO “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. “Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico‐sportivi tecnico sportivi ed i preparatori atletici, atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da p quella professionistica”. “I prestatori di lavoro subordinato si distinguono Ad oggi, il professionismo sportivo è riconosciuto in dirigenti, g , q quadri,, impiegati p g ed operai” p ((art. dal CONI solo per 6 Federazioni Sportive Nazionali: calcio, pallacanestro, ciclismo, motociclismo, 2095 c.c.). pugilato e golf. Non esistono specifiche categorie assimilabili all’inquadramento all inquadramento tipico del lavoratore subordinato ordinario. RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ORDINARIO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO Forma comune: TEMPO INDETERMINATO Forma comune: TEMPO DETERMINATO Salva l’ipotesi del cd. contratto causale, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni g di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro (art. 1 D.Lgs. 368/2001). ‐ Art. 5, L.n. 91/81: il contratto di prestazione sportiva può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore p a cinque q anni dalla data di inizio del rapporto. pp ‐ Calciatori: l’art. 2 dell’Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Nazionale Serie A, Serie B, Lega Pro e AIC, prevede che la durata non sia superiore a quella prevista dalla legge. ‐ In deroga al principio di cui all’art.5 L.91/81 e dell’art. 28, comma 2, Norme Organizzative interne della FIGC (NOIF) l’art. 33 n. 4 delle NOIF con riferimento ai tesserati cd. “giovani di serie”, prevede che, in caso di stipula del primo contratto professionistico, la durata massima sia di tre anni; ‐ Giocatori di pallacanestro: in base all’art. 10 Accordo Collettivo Giocatori Professionisti di pallacanestro Serie A e Lega 2, la durata massima è di cinque anni, salvo l’ipotesi dei calciatori “giovani di serie” che stipulano il primo contratto professionistico f i i ti la l cuii la l durata d t massima i è 4 anni;i ‐ Direttori sportivi: l’art. 2 dell’Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti Serie B e l’Associazione dei Direttori e Segretari delle Società Sportive (A.DI.SE) prevede la durata massima quinquennale. quinquennale E’ consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 c.c. (art. 10, comma 4, D.Lgs. 368/2001). COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (D.LGS. 152/97) Assunzione ordinaria diretta. Contenuto minimo del contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.: a) l'identità delle parti; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro; c) la data di inizio del rapporto di lavoro; d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; e) la durata del periodo di prova se previsto; f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento; h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; i) l'orario di lavoro; l) i termini del preavviso in caso di recesso (art. 1, comma 1, D.Lgs. 152/1997). L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore (art. 1, comma 4, D.Lgs. 152/1997). COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta, con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto dalle Federazioni Sportive Nazionali (art. 4 l.n. 91/81). Il contratto deve essere depositato presso la Lega di appartenenza della società sportiva che provvederà a trasmetterlo alla Federazione per la relativa approvazione. Non è prevista l’apposizione al contratto di alcun patto di prova. Contenuto del contratto tipo Contenuto del contratto tipo:: Calciatori (FIGC)/giocatori di pallacanestro (FIP): ‐ durata ‐ retribuzione: b parte fissa f e variabile bl ‐ richiamo alle norme degli accordi collettivi di categoria ‐ clausola compromissoria ‐ FIGC: obbligo a osservare e rispettare le norme dello Statuto, quelle federali, nonché di accettare e rispettare tutte le l decisioni d adottate d d ll FIGC, dai dalla d suoi organi e soggetti delegati d l nelle ll materie comunque attinenti all’attività sportiva ‐ FIP: obbligo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (previsione già inclusa nella L.n. 91/81). COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Allenatori: (FIGC) ‐ Qualifica (ex art. 16 Regolamento del settore tecnico): direttore tecnico, allenatore professionista di prima o seconda g , allenatore di base categoria, ‐ durata: in presenza di contratto pluriennale gli accordi collettivi di categoria prescrivono che la società sia tenuta a presentare entro il 30° giorno successivo all’inizio della stagione sportiva la richiesta di tesseramento ‐ retribuzione: parte fissa e variabile p ‐ clausola compromissoria ‐ richiamo alle norme degli accordi collettivi di categoria ‐ obbligo a osservare e rispettare le norme dello Statuto, quelle federali, nonché di accettare tutte le decisioni adottate dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva. Direttori sportivi: (FIGC) ‐ qualifica: direttore area tecnica, direttore sportivo, altri incarichi direttivi, segretario generale, segretario sportivo o responsabile di settore gg dell’attività: attività concernenti l’assetto organizzativo g e/o amministrativo della società ivi ‐ indicazione dell’oggetto compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali tra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori – art. 1, comma 2, Reg. dell’Elenco Speciale dei direttori sportivi ‐ durata ‐ retribuzione: fissa e variabile ‐ clausola compromissoria ‐ richiamo alle norme degli accordi collettivi di categoria ‐ FIGC: obbligo a osservare e rispettare le norme dello Statuto, quelle federali, nonché di accettare tutte le decisioni adottate dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva. IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente a garantire a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.). Calciatori: in conformità agli accordi collettivi di categoria la retribuzione può essere fissa o composta di una parte fissa e di una variabile (legata ai risultati sportivi individuali o collettivi della squadra o, per i soli calciatori di Serie A e B anche a risultati non sportivi p l’assenza di individuali del calciatore,, ad esempio provvedimenti disciplinari); Direttori Sportivi: l’accordo collettivo di categoria prevede che la retribuzione sia costituita da una parte fissa e una parte variabile (legata al raggiungimento degli obiettivi sportivi e gestionali, organizzativi e finanziari); Giocatori di pallacanestro: gli accordi collettivi di categoria i prevedono d che h la l retribuzione ib i possa essere sia i fissa che variabile, nonché costituita da somme in denaro e da benefits; Allenatori: l’accordo collettivo di categoria prevede che la retribuzione sia composta da una parte fissa e una variabile. “RETRIBUZIONE MINIMA”: secondo la giurisprudenza, essa si può determinare facendo riferimento alla retribuzione base (c.d. minimi tabellari) prevista dai c.c.n.l. ccnl VOCI RETRIBUTIVE ULTERIORI: Fonte legale Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.; tredicesima mensilità Fonte contrattuale p indennità supplementari pp Superminimi, (quattordicesima mensilità, ecc.), indennità, premi, gratifiche, fringe benefits. g dei lavoratori sportivi p sopra p Per tutte le categorie menzionati è previsto un minimo retributivo a seconda dell’età (solo per gli atleti) e dell’appartenenza della società alla lega di competenza. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DEL LAVORATORE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DEL LAVORATORE SPORTIVO SUBORDINATO ORDINARIO PROFESSIONISTA OBBLIGO DI DILIGENZA (art. 2104 CO. 1 C.C.) Il prestatore t t di lavoro l d deve usare la l diligenza dili richiesta dalla natura della prestazione dovuta dall’interesse dell’impresa p [dall’interesse superiore della produzione nazionale]. In conformità all’art. 4 della l.n. 91/8 ed agli accordi di collettivi ll tti i di categoria, t i il lavoratore l t sportivo deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito: dell’organizzazione g predisposta p p dalla società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per conseguimento degli scopi agonistici. “L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono p gerarchicamente g i suoi collaboratori” (Art. 2086 c.c.) OBBLIGO DI OBBEDIENZA (Art. 2104 co. 2 c.c.) “[Il prestatore di lavoro] Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore p e dai collaboratori di q questo dai quali gerarchicamente dipende”. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DEL LAVORATORE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DEL LAVORATORE SUBORDINATO ORDINARIO SPORTIVO PROFESSIONISTA OBBLIGO DI FEDELTA’ (Art. 2105 CO. 2 C.C.) Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, ovvero farne uso in modo da recare ad essa pregiudizio. DIVIETO DI CONCORRENZA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 2125 C.C.). Lo sportivo è tenuto ad osservare il “dovere di fedeltà nei confronti della società”, evitando comportamenti che arrechino pregiudizio all’immagine della società (disposizioni contenute nei rispettivi accordi collettivi). Il lavoratore sportivo deve altresì attenersi, laddove esistenti, alle regole interne stabilite dalle società. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, o comunque, comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni (art. 4, comma 6, l.n.91/81). ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE “L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti (art. 2104 e 2105 – diligenza e fedeltà) può dar luogo all all’applicazione applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione” (art. 2106 c.c.) Sanzioni: richiamo verbale ammonizione scritta multa sospensione licenziamento Al tesserato che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali, ovvero agli obblighi derivanti dai regolamenti federali, federali statuti o norme federali che siano integrative della disciplina contrattuale, sono applicabili le sanzioni disciplinari, graduate a seconda della gravità dell’inadempimento: ammonizione, verbale o scritta multa riduzione della retribuzione sospensione dall’attività risoluzione del contratto licenziamento per giusta causa (Accordo Collettivo Giocatori di pallacanestro). PROCEDURA DISCIPLINARE EX ART. 7 L.N. 300/1970 Applicazione espressamente esclusa dall’art 4, dall’art. 4 comma 9, 9 della L.n. L n 91/81 per le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi di giustizia sportiva delle Federazioni Sportive Nazionali. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE Giocatori di pallacanestro: p AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE E DELLE PREVENTIVA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO esistenti (ex art. art 7 L. L 300/1970) DIRITTO DI DIFESA ‐ CONCESSIONE DEL PREVENTIVA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI NORME INTERNE DI COMPORTAMENTO se TERMINE A DIFESA DIRITTO DI DIFESA GIUSTIFICAZIONI GIUSTIFICAZIONI (ed eventuale difesa del EVENTUALE IRROGAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE lavoratore anche rappresentante) EVENTUALE Proporzionalità sanzione (art. 2106 c.c.) EVENTUALE IMPUGNAZIONE DELLA tramite IRROGAZIONE un DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE EVENTUALE IMPUGNAZIONE AL CPCA SANZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Calciatori/Direttori Sportivi/Allenatori – LNP Serie A e B: AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE PREVENTIVA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO DIRITTO DI DIFESA ‐ CONCESSIONE DEL TERMINE A DIFESA GIUSTIFICAZIONI EVENTUALE IRROGAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE AMMONIZIONE SCRITTA E MULTA FINO AL 5% (AL 10% PER DIRETTORI SPORTIVI E) DELL’IMPORTO LORDO DI UNA MENSILITÀ: PREVENTIVA CONTESTAZIONE SCRITTA DIRITTO DI DIFESA IRROGAZIONE DIRETTAMENTE DA PARTE DELLA SOCIETA’ OPPOSIZIONE AL COLLEGIO ARBITRALE Proporzionalità sanzione (art 2106 c c ) (art. 2106 c.c.) ALTRE SANZIONI PIÙ GRAVI: SOCIETÀ EVENTUALE IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE COLLEGIO ARBITRALE SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AGLI ACCORDI COLLETTIVI DI CATEGORIA in contraddittorio con il lavoratore MODIFICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO MODIFICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO MUTAMENTO DI MANSIONI (art. 2103 c.c., come sostituito dall’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori) La legge n. 91/81, all’art. 4, esclude espressamente l’applicazione dell’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori. TRASFERIMENTO (ART. 2103 C.C.) TRASFERTA DISTACCO TRASFERIMENTO EX ART. 2112 C.C. (ART. 96 DISP. ATT. C.C.)) “L’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell’assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto.” Art. 2103 c.c. ‐ Mansioni del lavoratore “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non p per comprovate p ragioni g tecniche, organizzative g ep produttive. Ogni patto contrario è nullo.” IUS VARIANDI DEL DATORE DI LAVORO Modificazione in verticale delle mansioni (senza limiti) Modificazione in orizzontale delle mansioni (nel rispetto dell’equivalenza professionale) Divieto di assegnazione a mansioni inferiori. I RISCHI DA EVITARE I RISCHI DA EVITARE DEMANSIONAMENTO: adibizione a mansioni inferiori rispetto p aq quelle concordate in sede di assunzione, se non a precise condizioni MOBBING: tutte quelle condotte vessatorie, reiterate it t e durature, d t i di id li o collettive, individuali ll tti rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici (mobbing verticale) e/o colleghi g ((mobbingg orizzontale)) MOBBING: in pratica, realizzabile nella forma del mobbingg di tipo p verticale. Nel rapporto di lavoro dell’atleta, l’esclusione dagli allenamenti con la prima squadra, d il cuii diritto di itt è sancito it dalle d ll norme degli accordi collettivi di categoria, ovvero l’esclusione dalle gare ufficiali della prima squadra q integra g una fattispecie p di mobbing? g Quali le fattispecie giuridicamente rilevanti? il i? CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO Ex art. 1406 c.c. Ciascuna p parte p può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta consenta. CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO Art. 5 l.n. 91/81 Calciatori ((Art. 95 NOIF)) Giocatori di pallacanestro È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza da una società sportiva ad un'altra, scadenza, un'altra purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali. L’accordo di trasferimento di un atleta deve essere redatto per iscritto mediante l’utilizzazione di moduli speciali predisposti dalle Leghe, a pena di nullità. La cessione di contratto può anche essere temporanea, in genere coincidente con una singola stagione sportiva, ovvero solo per i calciatori, può avere la formula del diritto di partecipazione ai soli effetti patrimioniali (ART.102 bis NOIF) La cessione può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito. Non configurabile per Direttori Sportivi e Allenatori. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DATORE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DATORE DI LAVORO LAVORO Art. 2119 c.c. (“Recesso per giusta causa”) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per ggiusta causa compete p l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell dell'azienda azienda. Ai sensi delle disposizioni di cui agli accordi collettivi dei giocatori di pallacanestro serie A e Lega 2 le ipotesi di licenziamento per giusta causa possono essere adottati nei seguenti casi tassativi: frode sportiva, doping, condanna a pena detentiva per reati non colposi passata in giudicato, infortunio o malattia dovuti a condotta sregolata dell’atleta, che dia luogo ad una inabilità superiore a 1 mese, squalifica q che superi p le 10 ggiornate di competizioni p ufficiali, assenza ingiustificata a più di una gara nel corso della stagione, grave e reiterato inadempimento agli obblighi discendenti dal contratto. Per le altre categorie di lavoro sportivo la risoluzione del contratto è determinata dal Collegio Arbitrale in tutte le ipotesi di inadempimento contrattuale, ovvero nell’ipotesi di inidoneità o inabilità per un periodo superiore ai sei mesi. mesi Allenatori (FIGC): “esonero” dal rendere la prestazione oggetto del contratto: in tal caso all’allenatore spettano tutti gli emolumenti pattuiti nonché, in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, ai premi pattuiti. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DATORE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DATORE DI LAVORO DI LAVORO LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO ‐ SOGGETTIVO ‐ OGGETTIVO > 15 dipendenti: Art. 18 Statuto dei Lavoratori. RECESSO AD NUTUM Qualora nel contratto sia inserita una cd “clausola di rescissione”, l’atleta potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dietro il pagamento della somma di denaro convenuta con en ta tra le parti. parti NO applicazione art. 18 Statuto dei Lavoratori (l.n. 91/81, art. 4). RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DEL LAVORATORE LAVORATORE ‐DIMISSIONI ‐DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLA SOCIETÀ Caso di morosità: il calciatore può diffidare la società i tà che h deve d ottemperare tt nell termine t i di 20 gg per evitare la risoluzione del contratto che viene dichiarata dal Collegio Arbitrale. In caso di esclusione dagli allenamenti con la prima squadra il calciatore diffida la società che deve provvedere a reintegrarlo entro 3 giorni i i per evitare it che h il medesimo d i possa avvalersi della facoltà di chiedere al Collegio Arbitrale o la reintegrazione agli allenamenti con la p prima squadra q ovvero la risoluzione del contratto. In entrambi i casi il calciatore ha diritto ad un risarcimento del danno. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DATORE DI LAVORO LICENZIAMENTI COLLETTIVI C CO Requisiti numerico‐temporali‐territoriali: l’impresa intende effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia. provincia Ambito di applicazione della procedura: esclusione dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili, delle attività stagionali o saltuarie, dei dirigenti, degli apprendisti. Le causali: ‐ carattere strutturale dell’esubero per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro (art. 24. c. 1, L. 223/1991); ‐ cessazione di attività ‐ imprese e privati datori di lavoro ‐ (art. 24. c. 2, L. 223/1991); ‐ impossibilità di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi in CIGS (art. 4. c. 1, L. 223/1991). Art. 3, c. 3 L. n. 223/1991: “Quando non sia possibile la continuazione dell dell'attività attività, anche tramite cessione dell dell'azienda azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all all'art art. 4, 4 c. c 6 (esame congiunto), congiunto) è ridotto a 30 gg.” Non è richiamabile ll’istituto istituto rapporto di lavoro sportivo. nel