CONTRATTI SPORTIVI PROFESSIONISTI

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CONTRATTI SPORTIVI PROFESSIONISTI ‐
ASPETTI TEORICO
ASPETTI
TEORICO‐PRATICI
PRATICI DEL RAPPORTO DEL RAPPORTO
DI LAVORO NELLO SPORT
1
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ORDINARIO
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO
Art. 2094 c.c. ‐
Art. 2 l.n. 91/81
PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO
PROFESSIONISMO SPORTIVO
“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle
dipendenze
e
sotto
la
direzione
dell’imprenditore”.
“Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono
sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i
direttori tecnico‐sportivi
tecnico sportivi ed i preparatori atletici,
atletici che
esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con
carattere di continuità nell'ambito delle discipline
regolamentate dal CONI e che conseguono la
qualificazione dalle federazioni sportive nazionali,
secondo le norme emanate dalle federazioni stesse,
con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI
per la distinzione dell'attività dilettantistica da
p
quella professionistica”.
“I prestatori di lavoro subordinato si distinguono Ad oggi, il professionismo sportivo è riconosciuto
in dirigenti,
g
, q
quadri,, impiegati
p g
ed operai”
p
((art. dal CONI solo per 6 Federazioni Sportive Nazionali:
calcio, pallacanestro, ciclismo, motociclismo,
2095 c.c.).
pugilato e golf.
Non esistono specifiche categorie assimilabili
all’inquadramento
all
inquadramento tipico del lavoratore subordinato
ordinario.
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ORDINARIO
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO
Forma comune: TEMPO INDETERMINATO
Forma comune: TEMPO DETERMINATO
Salva l’ipotesi del cd. contratto causale, l'apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato è consentita a fronte di ragioni
g
di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro (art. 1
D.Lgs. 368/2001).
‐ Art. 5, L.n. 91/81: il contratto di prestazione sportiva può
contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non
superiore
p
a cinque
q anni dalla data di inizio del rapporto.
pp
‐ Calciatori: l’art. 2 dell’Accordo Collettivo tra FIGC, Lega
Nazionale Serie A, Serie B, Lega Pro e AIC, prevede che la
durata non sia superiore a quella prevista dalla legge.
‐ In deroga al principio di cui all’art.5 L.91/81 e dell’art. 28,
comma 2, Norme Organizzative interne della FIGC (NOIF)
l’art. 33 n. 4 delle NOIF con riferimento ai tesserati cd.
“giovani di serie”, prevede che, in caso di stipula del primo
contratto professionistico, la durata massima sia di tre anni;
‐ Giocatori di pallacanestro: in base all’art. 10 Accordo
Collettivo Giocatori Professionisti di pallacanestro Serie A e
Lega 2, la durata massima è di cinque anni, salvo l’ipotesi dei
calciatori “giovani di serie” che stipulano il primo contratto
professionistico
f i i ti la
l cuii la
l durata
d t massima
i è 4 anni;i
‐ Direttori sportivi: l’art. 2 dell’Accordo Collettivo tra FIGC,
Lega Nazionale Professionisti Serie B e l’Associazione dei
Direttori e Segretari delle Società Sportive (A.DI.SE) prevede
la durata massima quinquennale.
quinquennale
E’ consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato, purché di durata non superiore a cinque
anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere
da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione
dell'articolo 2118 c.c. (art. 10, comma 4, D.Lgs. 368/2001).
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (D.LGS. 152/97)
Assunzione ordinaria diretta.
Contenuto minimo del contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.:
a) l'identità delle parti; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è
occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione
sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di
pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione
delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
l) i termini del preavviso in caso di recesso (art. 1, comma 1, D.Lgs. 152/1997).
L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1, può essere effettuata
mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore (art. 1, comma 4, D.Lgs.
152/1997).
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA
Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta, con la
stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle
prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto dalle Federazioni Sportive Nazionali (art. 4 l.n.
91/81).
Il contratto deve essere depositato presso la Lega di appartenenza della società sportiva che provvederà a
trasmetterlo alla Federazione per la relativa approvazione.
Non è prevista l’apposizione al contratto di alcun patto di prova.
Contenuto del contratto tipo
Contenuto del contratto tipo::
 Calciatori (FIGC)/giocatori di pallacanestro (FIP):
‐ durata
‐ retribuzione:
b
parte fissa
f
e variabile
bl
‐ richiamo alle norme degli accordi collettivi di categoria
‐ clausola compromissoria
‐ FIGC: obbligo a osservare e rispettare le norme dello Statuto, quelle federali, nonché di accettare e rispettare
tutte le
l decisioni
d
adottate
d
d ll FIGC, dai
dalla
d suoi organi e soggetti delegati
d l
nelle
ll materie comunque attinenti
all’attività sportiva
‐ FIP: obbligo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi
agonistici (previsione già inclusa nella L.n. 91/81).
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 Allenatori: (FIGC)
‐ Qualifica (ex art. 16 Regolamento del settore tecnico): direttore tecnico, allenatore professionista di prima o seconda
g
, allenatore di base
categoria,
‐ durata: in presenza di contratto pluriennale gli accordi collettivi di categoria prescrivono che la società sia tenuta a
presentare entro il 30° giorno successivo all’inizio della stagione sportiva la richiesta di tesseramento
‐ retribuzione: parte fissa e variabile
p
‐ clausola compromissoria
‐ richiamo alle norme degli accordi collettivi di categoria
‐ obbligo a osservare e rispettare le norme dello Statuto, quelle federali, nonché di accettare tutte le decisioni adottate
dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva.
Direttori sportivi: (FIGC)
‐ qualifica: direttore area tecnica, direttore sportivo, altri incarichi direttivi, segretario generale, segretario sportivo o
responsabile di settore
gg
dell’attività: attività concernenti l’assetto organizzativo
g
e/o amministrativo della società ivi
‐ indicazione dell’oggetto
compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali tra società e calciatori o tecnici e la conduzione di
trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori – art. 1, comma 2, Reg. dell’Elenco
Speciale dei direttori sportivi
‐ durata
‐ retribuzione: fissa e variabile
‐ clausola compromissoria
‐ richiamo alle norme degli accordi collettivi di categoria
‐ FIGC: obbligo a osservare e rispettare le norme dello Statuto, quelle federali, nonché di accettare tutte le decisioni
adottate dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva.
IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente a garantire a sé e
alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art.
36 Cost.).
Calciatori: in conformità agli accordi collettivi di
categoria la retribuzione può essere fissa o composta di
una parte fissa e di una variabile (legata ai risultati
sportivi individuali o collettivi della squadra o, per i soli
calciatori di Serie A e B anche a risultati non sportivi
p
l’assenza di
individuali del calciatore,, ad esempio
provvedimenti disciplinari);
Direttori Sportivi: l’accordo collettivo di categoria
prevede che la retribuzione sia costituita da una parte
fissa e una parte variabile (legata al raggiungimento
degli obiettivi sportivi e gestionali, organizzativi e
finanziari);
Giocatori di pallacanestro: gli accordi collettivi di
categoria
i prevedono
d
che
h la
l retribuzione
ib i
possa essere sia
i
fissa che variabile, nonché costituita da somme in denaro
e da benefits;
Allenatori: l’accordo collettivo di categoria prevede che
la retribuzione sia composta da una parte fissa e una
variabile.
“RETRIBUZIONE
MINIMA”:
secondo
la
giurisprudenza, essa si può determinare facendo
riferimento alla retribuzione base (c.d. minimi
tabellari) prevista dai c.c.n.l.
ccnl
VOCI RETRIBUTIVE ULTERIORI:
Fonte legale
Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno,
festivo, ecc.; tredicesima mensilità
Fonte contrattuale
p
indennità
supplementari
pp
Superminimi,
(quattordicesima mensilità, ecc.), indennità,
premi, gratifiche, fringe benefits.
g
dei lavoratori sportivi
p
sopra
p
Per tutte le categorie
menzionati è previsto un minimo retributivo a seconda
dell’età (solo per gli atleti) e dell’appartenenza della
società alla lega di competenza.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DEL LAVORATORE
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DEL LAVORATORE SPORTIVO
SUBORDINATO ORDINARIO
PROFESSIONISTA
 OBBLIGO DI DILIGENZA (art. 2104 CO. 1 C.C.)
Il prestatore
t t
di lavoro
l
d
deve
usare la
l diligenza
dili
richiesta
 dalla natura della prestazione dovuta
 dall’interesse dell’impresa
p
 [dall’interesse superiore della produzione
nazionale].
In conformità all’art. 4 della l.n. 91/8 ed agli
accordi
di collettivi
ll tti i di categoria,
t
i
il lavoratore
l
t
sportivo deve adempiere la propria prestazione
sportiva nell’ambito:
 dell’organizzazione
g
predisposta
p
p
dalla società e
con l’osservanza delle istruzioni tecniche e
delle
altre
prescrizioni
impartite
per
conseguimento degli scopi agonistici.
“L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui
dipendono
p
gerarchicamente
g
i
suoi
collaboratori” (Art. 2086 c.c.)
 OBBLIGO DI OBBEDIENZA (Art. 2104 co. 2 c.c.)
“[Il prestatore di lavoro] Deve inoltre
osservare le disposizioni per l’esecuzione e per
la
disciplina
del
lavoro
impartite
dall’imprenditore
p
e dai collaboratori di q
questo
dai quali gerarchicamente dipende”.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DEL LAVORATORE
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DEL LAVORATORE
SUBORDINATO ORDINARIO
SPORTIVO PROFESSIONISTA
 OBBLIGO DI FEDELTA’ (Art. 2105 CO. 2 C.C.)
Il prestatore di lavoro non deve
 trattare affari, per conto proprio o di
terzi, in concorrenza con l’imprenditore
 divulgare
notizie
attinenti
all’organizzazione e ai metodi di
produzione dell’impresa, ovvero
 farne uso in modo da recare ad essa
pregiudizio.
DIVIETO
DI CONCORRENZA PER IL PERIODO
SUCCESSIVO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO (ART. 2125 C.C.).
Lo sportivo è tenuto ad osservare il “dovere
di fedeltà nei confronti della società”,
evitando comportamenti che arrechino
pregiudizio all’immagine della società
(disposizioni contenute nei rispettivi accordi
collettivi). Il lavoratore sportivo deve altresì
attenersi, laddove esistenti, alle regole
interne stabilite dalle società.
Il contratto non può contenere clausole di
non concorrenza o,
o comunque,
comunque limitative
della libertà professionale dello sportivo per
il periodo successivo alla risoluzione del
contratto stesso né può essere integrato,
durante lo svolgimento del rapporto, con tali
pattuizioni (art. 4, comma 6, l.n.91/81).
ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE
ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE
“L’inosservanza delle disposizioni contenute nei
due articoli precedenti (art. 2104 e 2105 –
diligenza e fedeltà) può dar luogo all
all’applicazione
applicazione
di sanzioni disciplinari, secondo la gravità
dell’infrazione” (art. 2106 c.c.)
Sanzioni:
 richiamo verbale
 ammonizione scritta
 multa
 sospensione
 licenziamento
Al tesserato che sia venuto meno ai suoi
obblighi contrattuali, ovvero agli obblighi
derivanti dai regolamenti federali,
federali statuti o
norme federali che siano integrative della
disciplina contrattuale, sono applicabili le
sanzioni disciplinari, graduate a seconda della
gravità dell’inadempimento:
 ammonizione, verbale o scritta
 multa
 riduzione della retribuzione
 sospensione dall’attività
risoluzione del contratto
licenziamento per giusta causa (Accordo
Collettivo Giocatori di pallacanestro).
PROCEDURA DISCIPLINARE EX ART. 7 L.N. 300/1970
Applicazione espressamente esclusa
dall’art 4,
dall’art.
4 comma 9,
9 della L.n.
L n 91/81
per le sanzioni disciplinari irrogate dagli
organi di giustizia sportiva delle
Federazioni Sportive Nazionali.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE
Giocatori di pallacanestro:
p
AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE
AFFISSIONE
DEL CODICE DISCIPLINARE E DELLE
PREVENTIVA CONTESTAZIONE
DELL’ADDEBITO
esistenti (ex art.
art 7 L.
L 300/1970)
DIRITTO DI DIFESA ‐ CONCESSIONE DEL
PREVENTIVA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI
NORME INTERNE DI COMPORTAMENTO se
TERMINE A DIFESA
DIRITTO DI DIFESA
GIUSTIFICAZIONI
GIUSTIFICAZIONI (ed eventuale difesa del
EVENTUALE IRROGAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
lavoratore
anche
rappresentante)
EVENTUALE
Proporzionalità sanzione (art. 2106 c.c.)
EVENTUALE IMPUGNAZIONE DELLA
tramite
IRROGAZIONE
un
DEL
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
EVENTUALE IMPUGNAZIONE AL CPCA
SANZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Calciatori/Direttori Sportivi/Allenatori – LNP Serie A
e B:
AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE
PREVENTIVA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO
DIRITTO DI DIFESA ‐ CONCESSIONE DEL
TERMINE A DIFESA
GIUSTIFICAZIONI
EVENTUALE IRROGAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
AMMONIZIONE SCRITTA E MULTA FINO AL 5% (AL 10% PER
DIRETTORI SPORTIVI E) DELL’IMPORTO LORDO DI UNA
MENSILITÀ: PREVENTIVA CONTESTAZIONE SCRITTA
DIRITTO DI DIFESA
IRROGAZIONE DIRETTAMENTE DA PARTE DELLA
SOCIETA’
OPPOSIZIONE AL COLLEGIO ARBITRALE
Proporzionalità sanzione (art 2106 c c )
(art. 2106 c.c.)
ALTRE SANZIONI PIÙ GRAVI:
SOCIETÀ
EVENTUALE IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE
DA PARTE DEL LAVORATORE
COLLEGIO ARBITRALE SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AGLI
ACCORDI COLLETTIVI DI CATEGORIA in contraddittorio con il lavoratore
MODIFICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO
MODIFICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO
MUTAMENTO DI MANSIONI (art. 2103 c.c.,
come sostituito dall’art. 13 dello Statuto dei
Lavoratori)
La legge n. 91/81, all’art. 4, esclude
espressamente l’applicazione dell’art. 13
dello Statuto dei Lavoratori.
TRASFERIMENTO (ART. 2103 C.C.)
TRASFERTA
DISTACCO
TRASFERIMENTO EX ART. 2112 C.C.
(ART. 96 DISP. ATT. C.C.))
“L’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell’assunzione, la categoria e la
qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto.”
Art. 2103 c.c. ‐ Mansioni del lavoratore “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta,
e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se
non p
per comprovate
p
ragioni
g
tecniche, organizzative
g
ep
produttive.
Ogni patto contrario è nullo.”
IUS VARIANDI DEL DATORE DI LAVORO
 Modificazione in verticale delle mansioni (senza limiti)
 Modificazione in orizzontale delle mansioni (nel rispetto dell’equivalenza professionale)
 Divieto di assegnazione a mansioni inferiori.
I RISCHI DA EVITARE
I RISCHI DA EVITARE
 DEMANSIONAMENTO:
adibizione
a
mansioni inferiori rispetto
p
aq
quelle concordate
in sede di assunzione, se non a precise
condizioni
 MOBBING: tutte quelle condotte vessatorie,
reiterate
it t e durature,
d t
i di id li o collettive,
individuali
ll tti
rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera
di superiori gerarchici (mobbing verticale) e/o
colleghi
g ((mobbingg orizzontale))
MOBBING: in pratica, realizzabile nella
forma del mobbingg di tipo
p verticale.
Nel rapporto di lavoro dell’atleta,
l’esclusione dagli allenamenti con la prima
squadra,
d il cuii diritto
di itt è sancito
it dalle
d ll norme
degli accordi collettivi di categoria, ovvero
l’esclusione dalle gare ufficiali della prima
squadra
q
integra
g una fattispecie
p
di mobbing?
g
Quali le fattispecie giuridicamente rilevanti?
il
i?
CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
 Ex art. 1406 c.c.
Ciascuna p
parte p
può sostituire a sé un terzo
nei rapporti derivanti da un contratto con
prestazioni corrispettive, se queste non sono
state ancora eseguite, purché l'altra parte vi
consenta
consenta.
CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
Art. 5 l.n. 91/81
Calciatori ((Art. 95 NOIF))
Giocatori di pallacanestro
È ammessa la cessione del contratto, prima della
scadenza da una società sportiva ad un'altra,
scadenza,
un'altra
purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le
modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali.
L’accordo di trasferimento di un atleta deve essere
redatto per iscritto mediante l’utilizzazione di
moduli speciali predisposti dalle Leghe, a pena di
nullità.
La cessione di contratto può anche essere
temporanea, in genere coincidente con una singola
stagione sportiva, ovvero solo per i calciatori, può
avere la formula del diritto di partecipazione ai soli
effetti patrimioniali (ART.102 bis NOIF)
La cessione può essere a titolo oneroso o a titolo
gratuito.
Non configurabile per Direttori Sportivi e Allenatori.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DATORE DI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DATORE DI
LAVORO
LAVORO
Art. 2119 c.c. (“Recesso per giusta causa”)
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se il contratto è a
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto
è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una
causa che non consenta la prosecuzione anche
provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo
indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per
ggiusta causa compete
p
l'indennità indicata nel secondo
comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto il fallimento dell'imprenditore o la
liquidazione coatta amministrativa dell
dell'azienda
azienda.
Ai sensi delle disposizioni di cui agli accordi collettivi
dei giocatori di pallacanestro serie A e Lega 2 le
ipotesi di licenziamento per giusta causa possono
essere adottati nei seguenti casi tassativi:
frode sportiva, doping, condanna a pena detentiva per
reati non colposi passata in giudicato, infortunio o
malattia dovuti a condotta sregolata dell’atleta, che
dia luogo ad una inabilità superiore a 1 mese,
squalifica
q
che superi
p
le 10 ggiornate di competizioni
p
ufficiali, assenza ingiustificata a più di una gara nel
corso della stagione, grave e reiterato inadempimento
agli obblighi discendenti dal contratto.
Per le altre categorie di lavoro sportivo la risoluzione
del contratto è determinata dal Collegio Arbitrale in
tutte le ipotesi di inadempimento contrattuale,
ovvero nell’ipotesi di inidoneità o inabilità per un
periodo superiore ai sei mesi.
mesi
Allenatori (FIGC): “esonero” dal rendere la
prestazione oggetto del contratto: in tal caso
all’allenatore spettano tutti gli emolumenti pattuiti
nonché, in misura proporzionale al periodo in cui il
rapporto ha avuto esecuzione, ai premi pattuiti.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DATORE
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL DATORE
DI LAVORO
DI LAVORO
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
‐ SOGGETTIVO
‐ OGGETTIVO
> 15 dipendenti: Art. 18 Statuto dei Lavoratori.
RECESSO AD NUTUM
Qualora nel contratto sia inserita una cd “clausola
di rescissione”, l’atleta potrà recedere dal contratto
in qualsiasi momento dietro il pagamento della
somma di denaro convenuta
con en ta tra le parti.
parti
NO applicazione art. 18 Statuto dei Lavoratori
(l.n. 91/81, art. 4).
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA DEL
DEL LAVORATORE
LAVORATORE
‐DIMISSIONI
‐DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLA SOCIETÀ
Caso di morosità: il calciatore può diffidare la
società
i tà che
h deve
d
ottemperare
tt
nell termine
t
i di
20 gg per evitare la risoluzione del contratto
che viene dichiarata dal Collegio Arbitrale.
In caso di esclusione dagli allenamenti con la
prima squadra il calciatore diffida la società
che deve provvedere a reintegrarlo entro 3
giorni
i i per evitare
it
che
h il medesimo
d i
possa
avvalersi della facoltà di chiedere al Collegio
Arbitrale o la reintegrazione agli allenamenti
con la p
prima squadra
q
ovvero la risoluzione del
contratto. In entrambi i casi il calciatore ha
diritto ad un risarcimento del danno.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SU INIZIATIVA
DEL DATORE DI LAVORO
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
C
CO
Requisiti numerico‐temporali‐territoriali: l’impresa
intende effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di
120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità
produttive nell’ambito della stessa provincia.
provincia
Ambito di applicazione della procedura: esclusione dei
rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle
costruzioni edili, delle attività stagionali o saltuarie, dei
dirigenti, degli apprendisti.
Le causali:
‐ carattere strutturale dell’esubero per riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro (art. 24. c. 1, L.
223/1991);
‐ cessazione di attività ‐ imprese e privati datori di lavoro
‐ (art. 24. c. 2, L. 223/1991);
‐ impossibilità di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori
sospesi in CIGS (art. 4. c. 1, L. 223/1991).
Art. 3, c. 3 L. n. 223/1991: “Quando non sia possibile la
continuazione dell
dell'attività
attività, anche tramite cessione dell
dell'azienda
azienda
o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere
salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il
commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi
dell'articolo 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali
casi il termine di cui all
all'art
art. 4,
4 c.
c 6 (esame congiunto),
congiunto) è ridotto
a 30 gg.”
Non è richiamabile ll’istituto
istituto
rapporto di lavoro sportivo.
nel
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