R-25-02 (PDF, 908 kB, 02.05.2017)

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Spiegazioni relative alle caratteristiche di rilevamento dei dati della statistica del commercio estero
Merci commerciabili / merci non commerciabili ................................................................................ 3
Concetto di rilevamento .................................................................................................................... 3
Commercio speciale / commercio generale ..................................................................................... 3
Territorio oggetto del rilevamento statistico ...................................................................................... 3
Oggetto del rilevamento .................................................................................................................... 3
Procedure ......................................................................................................................................... 4
Rilevamento centralizzato dei dati .................................................................................................... 4
Ripresa dei dati ................................................................................................................................. 4
Fonti di informazione ........................................................................................................................ 4
Modo di procedere ............................................................................................................................ 4
Schema di flusso .............................................................................................................................. 5
Dati statistici ...................................................................................................................................... 5
Importatore........................................................................................................................................ 5
Destinatario ....................................................................................................................................... 5
Esportatore / speditore ..................................................................................................................... 5
Paese ................................................................................................................................................ 5
Paese d'origine ................................................................................................................................. 5
Paese di spedizione .......................................................................................................................... 6
Aiuto per la dichiarazioni del paese .................................................................................................. 6
Paese di destinazione ....................................................................................................................... 7
Paese d'origine di diamanti grezzi .................................................................................................... 7
Merci per cui il Paese di spedizione e quello di destinazione non è univoco ................................... 7
Codice dei Paesi ............................................................................................................................... 7
Imballaggio / mezzo di trasporto ....................................................................................................... 8
Designazione della merce / testo della dichiarazione ...................................................................... 8
Numero delle merci........................................................................................................................... 9
Invii misti ........................................................................................................................................... 9
Dichiarazione di invii misti assoggettati al dazio doganale (importazione) ...................................... 9
Dichiarazione di invii misti in franchigia (importazione) o di invii misti all’ esportazione ................10
Dichiarazione (conteggio) di unità di misura particolari ..................................................................10
Numeri convenzionali di statistica ..................................................................................................10
Massa lorda ....................................................................................................................................10
Quantità doganale ..........................................................................................................................10
Massa netta ....................................................................................................................................11
Unità di misura particolari ...............................................................................................................11
Valore statistico ..............................................................................................................................12
Valuta di fatturazione ......................................................................................................................12
Corso del cambio ............................................................................................................................13
Prezzi medi .....................................................................................................................................13
Particularita .....................................................................................................................................14
Aliquota di dazio .............................................................................................................................14
Importo del dazio ............................................................................................................................15
Codice „mezzo di trasporto“............................................................................................................15
Paese d'immatricolazione ...............................................................................................................16
Numero postale d'avviamento ........................................................................................................16
Numero d'identificazione delle imprese (IDI) ..................................................................................16
Merci commerciabili / non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni ..................................17
Merci commerciabili ........................................................................................................................17
Merci non commerciabili .................................................................................................................17
Merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni semplificato .......................................17
Elenco delle esclusioni ...................................................................................................................19
Esclusioni secondo l'allegato I del regolamento (UE) n. 113/2010 ................................................19
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Ulteriori esclusioni ...........................................................................................................................21
Particolarità concernenti le merci commerciabili e quelle non commerciabili ................................23
Forniture di sostituzione e forniture successive..............................................................................23
Fatture pro forma ............................................................................................................................23
Merci di commissione e di consegna ..............................................................................................23
Rifiuti ...............................................................................................................................................23
Rilevamento statistico di aerei ........................................................................................................24
Rilevamento statistico di software / programmi per computer ........................................................24
Negozi in zona franca di tasse (tax-free-shop) ...............................................................................25
Traffico turistico ..............................................................................................................................25
Spese d’assemblagio e di sviluppo ................................................................................................26
Esempi di merci commerciabili o non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni ................26
Spiegazioni dei codici .....................................................................................................................28
Codice d'imposizione = CI Importazione ........................................................................................28
Codice d'imposizione = CI Esportazione ........................................................................................29
Codici delle merci non commerciabili (MNC) ..................................................................................31
Codificazione per casi speciali, importazione (aggiornato al aprile 2016) .....................................32
Codificazione per casi speciali, esportazione (aggiornato al aprile 2016) .....................................34
Consegna di documenti ..................................................................................................................36
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Spiegazioni relative alle caratteristiche di rilevamento dei dati della statistica del commercio
estero Merci commerciabili / merci non commerciabili
Concetto di rilevamento
Commercio speciale / commercio generale
La statistica svizzera del commercio estero è allestita in base al concetto del commercio speciale.
Secondo quest'ultimo, l'importazione comprende tutte le merci che dopo l'imposizione sono in libera
pratica. L'esportazione comprende le merci asportate dal territorio doganale provenienti dalla libera
circolazione in Svizzera.
Il commercio speciale comprende altresì il traffico di perfezionamento.
Ne è invece escluso le merci destinate alla / dopo la riparazione.
Sono escluse dal commercio speciale anche le merci non commerciabili secondo l'elenco delle
esclusioni (cifra 2.4.4) e parti del traffico nella zona di confine.
Lo stesso vale per il transito e il traffico di deposito (sempre che le merci non siano state messe in
libera pratica dopo la loro imposizione all'importazione). Il transito, il traffico di deposito e il commercio speciale formano il commercio generale.
Territorio oggetto del rilevamento statistico
Il territorio doganale svizzero comprende la Svizzera, il Principato del Liechtenstein nonché le enclavi di Büsingen e Campione d'Italia, i depositi franchi doganali come pure i depositi doganali aperti.
Ne sono escluse le enclavi doganali di Samnaun e Sampuoir.
Il territorio considerato per la statistica del commercio estero coincide con il territorio doganale, ad
eccezione dei depositi franchi doganali e dei depositi doganali aperti.
Oggetto del rilevamento
Commercio speciale
Nella misura in cui non si tratti di merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni, l'importazione comprende,
 tutte le merci esportate, in particolare:
o l'energia elettrica;
o il traffico di confine (senza il traffico agricolo / forestale di confine, i prodotti del bestiame da
alpeggio e da svernamento, nonché il traffico delle merci in piccole quantità ammesse in franchigia di dazio);
 acquisto di imbarcazioni o velivoli (al di fuori territorio doganale svizzero) da parte di persone domiciliate o aziende con sede in Svizzera;
 il traffico di perfezionamento ad eccezione di quello destinato alla / dopo la riparazione;
 tutte le merci introdotte nel territorio doganale da punti franchi e depositi doganali aperti;,
 le merci svizzere di ritorno.
Nella misura in cui non si tratti di merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni, l'esportazione comprende,
 tutte le merci esportate, in particolare:
o l'energia elettrica;
o il traffico di confine (senza il traffico agricolo / forestale di confine, i prodotti del bestiame da
alpeggio e da svernamento, nonché il traffico delle merci in piccole quantità ammesse in franchigia di dazio);
o tutte le merci introdotte nei depositi franchi doganali o nei depositi doganali aperti;
 vendita di imbarcazioni o velivoli (al di fuori territorio doganale svizzero) a persone domiciliate o
aziende con sede all'estero;
 le merci nazionalizzate, ossia le merci di origine estera che sono state importate e che sono riesportate all'estero tal quali o dopo essere state sottoposte a lavorazione;
 il traffico di perfezionamento ad eccezione di quello destinato alla / dopo la riparazione;
 le merci estere di ritorno.
Merci commerciabili non comprese nel commercio speciale:
 le merci che costituiscono l'oggetto di procedure particolari, ad esempio:
o merce in origine o a destinazione di Samnaun e Sampuoir (cifra 3.4.7)
(Dichiarazioni doganale d'esportazione in NCTS ed e-dec Esportazione, vedi NCTS Info);
o il traffico di mercato (cifra 3.4.1);
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o il traffico di confine di piccole quantità di merci in franchigia di dazio (cifra 3.4.6);
o le merci commerciabili in piccole quantità imposte occasionalmente nel traffico turistico su dichiarazione orale (cifra 4.1 del D-102*);
o le esportazioni di piccole quantità di merce (meno di 100 kg) di valore insignificante (inferiore a
CHF 1000.–), per cui può essere compilata una dichiarazione doganale d'esportazione semplificata invece di quella elettronica o scritta (cifra 2.1.1.2.2 del D-10*);
o e-dec easy: Dichiarazione doganale d'importazione semplificata per piccoli invii nella procedura DA (vedi Internet AFD: e-dec easy).
*Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione doganale.
Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: [email protected]
Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Procedure
Le indicazioni relative ai dati rilevanti sotto il profilo della statistica del commercio estero sono inserite in una banca dati (banca dati dettagliata). I dati da rilevare provengono da varie applicazioni con
fonti diverse (Flusso dei dati / Rilevamento dei dati).
Tutti i dati devono soddisfare gli stessi requisiti qualitativi e sono oggetto di controlli periodici orientati
al rischio (Controllo dei dati / Trattamento dei dati).
Nel quadro del controllo dei dati, la sezione Controllo dei dati della Direzione generale delle dogane (DGD) si occupa da un lato di rettificare i dati figuranti nelle liste degli errori e dei valori improbabili e dall'altro di verificare i dati statistici con test a campione e orientati al rischio con l'obiettivo di
ottenere una statistica del commercio estero possibilmente precisa.
Nell'ambito del rilevamento dei dati si distingue tra la raccolta dei dati centralizzata (cifra 2.2.1) e la
ripresa dei dati (cifra 2.2.2).
Il trattamento elettronico dei dati comprende l'attribuzione di codici, i controlli di plausibilità e la
rettifica manuale dei valori riportati nella banca dati dettagliata della statistica del commercio estero.
Rilevamento centralizzato dei dati
Per rilevamento centralizzato dei dati s'intende il rilevamento presso la DGD dei dati dei documenti
consegnati per la statistica del commercio estero.
Ripresa dei dati
Come tale s'intende la ripresa dei dati per la statistica del commercio estero nella banca dati dettagliata. Le applicazioni da cui provengono i dati sono elencate alla cifra 2.2.2.1.
Fonti di informazione
Importazione:
 dichiarazioni d'importazione elettroniche:
o e-dec Import
o e-dec Web Import
 tabacco (TABI)
Esportazione:
 nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS Esportazione)
 dichiarazioni d'esportazione elettroniche:
o e-dec Export
o e-dec Web Export
 tabacco (TABI)
Modo di procedere
 Trasmissione elettronica dei dati tramite l'interfaccia UFIT (e-dec, NCTS).
 Test di plausibilità ed elaborazione delle liste di errori e di valori improbabili.
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Schema di flusso
Rappresentazione schematica del flusso dei dati durante l’acquisizione dei dati
Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o ufficio doganale
Dichiarazione doganale scritta
Procedura d'imposizione doganale secondo
le cifre 1.1* o 2.1 del D-10* (NCTS, e-dec)
Dichiarazione doganale / decisione di tassazione istituita.
DGD Controllo dei dati
Rilevamento
UFIT
Liste
degli
errori


Test di plausibilità
Elaborazione intermedia
Record corretti, improbabili e
MNC
DGD Controllo dei dati



Stampa delle liste degli errori e dei valori improbabili
Elaborazione delle liste degli errori
Elaborazione delle liste dei valori improbabili: rettifiche nella banca dati dettagliata
Banca dati dei risultati della
statistica del commercio estero
/ Swiss-Impex
Banca dati dettagliata della
statistica del commercio
estero


Invii automatici dei dati
Richieste ad hoc
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Dati statistici
Importatore
art. 6 cpv. 1 OStat
Destinatario
art. 6 cpv. 1 OStat
Esportatore / speditore
art. 6 cpv. 2 OStat
Paese
art. 10 OStat
Paese d'origine
Art. 10 cpv. 2 OStat
Paese pubblicato nei risultati della statistica del commercio estero.
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È considerato Paese d’origine quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta o nel quale è
stata effettuata l’ultima trasformazione sostanziale.
Nel caso di imposizioni preferenziali, esso corrisponde al paese indicato come Paese d’origine sul
certificato d’origine.
Casi speciali:
Merci originarie di un’Unione doganale
Se il Paese d’origine è conosciuto, sarà quest’ultimo ad essere dichiarato.
Nel caso contrario, è il paese a partire dal quale le merci sono state spedite direttamente in Svizzera
che dev’essere dichiarato come Paese d’origine. In tal caso corrisponde al Paese di spedizione (vedi
cifra 2.3.4.2).
Merci classificate nella medesima voce di tariffa con Paesi d’origine diversi
Per gli invii di merci provenienti dalla libera circolazione di un determinato Paese di spedizione, per i
quali dovrebbero essere dichiarati diversi Paesi d’origine, è possibile dichiarare, per ogni dichiarazione doganale, il Paese d’origine nella seguente maniera semplificata:
 una sola posizione (linea tariffale) per voce di tariffa
 Paese d’origine = il Paese d’origine con la più alta percentuale all’interno dell’invio (in valore: valore statistico in CHF) per voce di tariffa.
Le merci non ripartite non devono superare i CHF 5'000 per voce di tariffa. Da questa semplificazione sono escluse le merci assoggettate a disposti federali di natura non doganale (DNND) nonché
quelle con richiesta dell’aliquota preferenziale.
Merce dei capitoli 71 e 97
A causa del carattere particolare di queste merci e non essendoci indicazioni chiare, il Paese di spedizione può essere dichiarato come Paese d’origine per:
 oro, argento e altri metalli preziosi definiti nelle Regole generali per l’interpretazione del Sistema
armonizzato, sotto forma semilavorata e i prodotti di tali materie del capitolo 71 della Tariffa doganale.
 oggetti d’arte, da collezione e di antichità del capitolo 97 della Tariffa delle dogane.
Paese di spedizione
art. 10 cpv. 3 OStat
È considerato Paese di spedizione l’ultimo paese a partire dal quale una merce è stata inviata direttamente in Svizzera, indipendentemente se hanno avuto luogo o meno transazioni commerciali o
operazioni atte a modificarne lo statuo legale in questo paese.
Casi speciali:
Nel caso di imposizioni preferenziali, per le quali dev’essere rispettata la regola del trasporto diretto,
si dovrà indicare il Paese d’origine come Paese di spedizione.
Aiuto per la dichiarazioni del paese
Dichiarazione del Paese d’origine
Imposizione normale o preferenziale
Origine secondo il documento
d’accompagnamento
Unione doganale e paese indeterminata
Paese di provenienza
=
Paese di spedizione
Paese d’origine giusta l’art.10 cpv. 2 OStat
oppure
secondo il certificato d’origine
Altro
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Paese da dichiarare
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Dichiarazione del Paese di spedizione
Genere d’imposizione
Paese da dichiarare
Imposizione normale
Ultimo paese a partire dal quale una merce
è stata inviata direttamente in Svizzera
Imposizione preferenziale senza regola del trasporto diretto
Ultimo paese a partire dal quale una merce
è stata inviata direttamente in Svizzera
Imposizione preferenziale richiedente il trasporto
diretto
Secondo la regolamentazione dell’accordo
in vigore
Esempi d’imposizione:
invio di manghi di origine peruviana asportati dal porto di Rotterdam da un commerciante francese:
 I manghi restano sotto custodia doganale e sono spediti con un documento T1 in Svizzera. L’invio non è accompagnato da una prova dell’origine. Il fornitore francese allestisce una nuova fattura per il cliente svizzero:
Paese d’origine = Perù, Paese di spedizione = Paesi Bassi
 I manghi vengono spediti in Svizzera con T1. La merce è accompagnata da una prova d’origine
valida; quest’ultima è restata permanentemente sotto la custodia doganale:
Paese d’origine = Perù, Paese di spedizione = Perù
 I manghi vengono spediti con T1 in Germania per poi essere sdoganati e depositati. In seguito la
merce viene asportata in Svizzera con una nuova fattura del fornitore francese:
Paese d’origine = Perù, Paese di spedizione = Germania
Paese di destinazione
art. 10 cpv. 1 let. b) e cpv. 3 OStat
Paese in cui la merce è spedita per il consumo o per esservi perfezionata.
Paese d'origine di diamanti grezzi
RS 946.231.11
All’atto dell’importazione di diamanti greggi delle voci di tariffa 7102.1000, 7102.2100 e 7102.3100,
va sempre dichiarato il Paese d’origine, che permette l’allestimento della statistica secondo l’origine
dei diamanti greggi e corrisponde al Paese in cui sono stati estratti dal suolo.
Altre informazioni sul commercio di diamanti grezzi vedi: Intranet AFD - Commercio di diamanti
grezzi*
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Merci per cui il Paese di spedizione e quello di destinazione non è univoco
Nel caso di merci per cui è necessario indicare più di un Paese di spedizione o di destinazione, ma
che non è possibile attribuire in modo univoco a tali Paesi (se sono p.es. state conservate in un deposito all'estero o in Svizzera), è possibile:
 assegnare proporzionalmente le quantità imposte ai diversi Paesi.
 Le merci soggette a dazio e quelle soggette a disposti di natura non doganale sono escluse da
questa regolamentazione.
Codice dei Paesi
art. 10 cpv. 5 OStat
Nelle dichiarazioni doganali il Paese va indicato secondo il codice ISO alfa-2 del repertorio dei Paesi
per la statistica del commercio estero della Svizzera contenuto nel Tares. Non sono contestabili le
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indicazioni supplementari di chiavi numeriche di Paesi che continueranno ad essere utilizzate nelle
pubblicazioni statistiche ufficiali, né le menzioni di Paesi in tutte lettere.
Nel traffico di deposito è determinante il repertorio dei Paesi in vigore al momento dell'uscita della
merce dal deposito.
Imballaggio / mezzo di trasporto
Merci imballate
Indicare riferimenti, numeri, quantità e genere dei colli.
Merci non imballate
Indicare il numero di pezzi o „alla rinfusa“.
Merci trasportate in contenitori
Indicare il numero del(i) contenitore(i).
Designazione della merce / testo della dichiarazione
art. 7 OStat
La dichiarazione d'importazione e d'esportazione deve contenere la designazione tecnica o quella in
uso nel commercio, più esatta possibile. Come tale s'intende una descrizione corrispondente a
quelle indicate in prospetti e simili; ad esempio computer (e non apparecchio elettronico), viti per il
legno (e non articoli di ferro). Nella maggior parte dei casi, tale designazione - importante anche ai
fini della codificazione statistica - è sufficiente. Spesso una designazione esatta della merce permette inoltre di semplificare il testo della dichiarazione, rendendo superflua una descrizione più
estesa. Allorché un invio contiene più merci della stessa voce di tariffa, è sufficiente l'indicazione del
termine generico della rispettiva voce (si veda anche Circolare D-10 - Dichiarazione doganale: designazione della merce chiara e corretta).
Rifiuti (cifra 2.4.5.4)
Occorre dichiarare lo scopo d'impiego.
Esempio:
Per l’utilizzazione energetica, per l’utilizzazione materiale, per il deposito e via di seguito.
Prodotti chimici (medicamenti, adesivi, insetticidi ecc.)
marca o designazione di fantasia e genere
Importazione di carrelli elevatori, autoveicoli e roulotte
Nelle dichiarazioni doganali è necessario indicare la marca e la chiave-marca (elenco nel Tares, Osservazioni, Disposizioni inerenti alla statistica del commercio) nel testo della dichiarazione; in e-dec
Importazione solo la marca.
Deposito pagato per le bottiglie (cifra 2.3.14.4)
Il deposito pagato per le bottiglie deve essere dichiarato separatamente nella rubrica Testo della dichiarazione.
Telai/sovrastrutture di autocarri (cifra 3.7.1)
Indicazioni particolari se viene allestita una dichiarazione doganale separata.
Invii misti (cifra 2.3.8.1)
Indicazione „senza ripartizione“
Merci non commerciabili
Indicare il genere di merce non commerciabile secondo l'elenco delle esclusioni (cifra 2.4.2).
Merci di ritorno
Le merci di ritorno vanno dichiarate come tali nelle dichiarazioni.
Traffici speciali (p. es. traffico di perfezionamento, di riparazione o nella zona di confine) (cifre
3 segg.)
Invii parziali (cifra 2.3.13)
Gli invii parziali devono essere menzionati come tali nella rubrica „Designazione della merce“ (p. es.
Invio parziale „2/6“ o „2 su 6“).
Derrate alimentari composte
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Marca o designazione di fantasia e genere.
Altri requisiti per la designazione della merce / il testo della dichiarazione vedi cifra 1.1.1.4.4
del D-10*
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Numero delle merci
art. 7 OStat
Il numero delle merci per la statistica del commercio estero corrisponde alla voce di tariffa secondo il
Tares.
Invii misti
Gli invii1) che includono merci con voci di tariffa diverse possono essere dichiarati senza ripartizione ossia secondo una sola voce di tariffa - se le merci non ripartite provengono dallo stesso paese di
spedizione (importazione), risp. sono spedite nello stesso paese di destinazione (esportazione) della
merce dichiarata alla propria voce e non superano i limiti seguenti:
 valore statistico e massa netta per voce di tariffa:
→ 1000 franchi e 1000 kg rispettivamente 1000 unità o 10 pezzi per il capitolo 91
 valore e massa netta complessivi delle merci non ripartite per invio:
→ complessivamente 5000 franchi e 5000 kg
La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione appone, nel testo della dichiarazione, l'osservazione
„senza ripartizione“ („si rinuncia alla ripartizione delle merci meno gravate“, rispettivamente „delle
merci aventi un valore più basso“ e le condizioni relative alla ripartizione del paese d'origine sono
osservate).
Da questa semplificazione sono escluse le merci:
 assoggettate a disposti federali di natura non doganale.
 d' origine fuori UE, dichiarate con merci derivate dalla libera circolazione di l' UE secondo
cifra 2.3.4.1
Eventuali unità supplementari (p. es. pezzi) sono da dichiarare (conteggiare) secondo la
cifra 2.3.8.1.3 seguente.
1) dal punto di vista della statistica del commercio estero vale il principio „un invio = una dichiarazione doganale“.
Dichiarazione di invii misti assoggettati al dazio doganale (importazione)
Le merci assoggettate al pagamento del dazio e che adempiono le suesposte condizioni, possono
essere dichiarate senza ripartizione secondo un'altra voce di tariffa, sempre che l'aliquota di dazio di
quest'ultima è uguale o superiore a quella prevista per le merci non ripartite.
Esempio:
Un invio è composto di:
Voce di tariffa
Massa netta
Valore
Aliquota normale
Unità part.
Stivali di gomma
6401.9200
122 kg
1'020.-
56.-
50 (Paare)
Rasoi elettrici
8510.1000
32 kg
6'080.-
91.-
100 (Stück)
CD (musica)
8523.4900
14 kg
980.-
27.-
250 (Stück)
Voce di tariffa
Massa netta
Valore
Aliquota normale
Unità part.
Stivali di gomma
6401.9200
136 kg
2'000.-
56.-
50 (Paare)
Rasoi elettrici
8510.1000
32 kg
6'080.-
91.-
100 (Stück)
è dichiarato come segue:
Il numero di parti dei CD non è attribuito (non apparentati)
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Dichiarazione di invii misti in franchigia (importazione) o di invii misti all’ esportazione
Le merci non ripartite vengono dichiarate secondo la voce di tariffa della merce con il valore più alto.
Dichiarazione (conteggio) di unità di misura particolari
Unità di misura particolari, massa netta e valore statistico: attribuzioni ad altre voci di tariffa:
 Le attribuzioni di unità di misura particolari devono essere effettuate solo in seno a gruppi di voci
di tariffa comprendenti merci dello stesso genere. L'uguaglianza di genere si limita, di regola, alle
voci di tariffa a quattro cifre. Tuttavia, anche merci simili e aventi una funzione simile possono
essere definite dello stesso genere.
 Trattandosi di attribuzioni straordinarie e in piccole quantità a gruppi di voci di tariffa comprendenti merci di natura diversa, si riporterà solo la massa netta - sempre che sia richiesta nel Tares
- e il valore statistico.
Esempio 1:
Attribuzione di unità di misura particolari. Calzature delle voci da 6402.1200 a 6402.9100: riprendere
la quantità di paia.
Esempio 2:
Le sveglie della voce 9105.1100 dovrebbero essere attribuite alle macchine fresatrici della voce
8459.6130. Non riprendere la quantità di sveglie.
Eccezioni:
Uguaglianza di genere tra più voci di tariffa a quattro cifre
Nei capitoli 61 e 62 l'uguaglianza di genere può estendersi a più voci di tariffa a quattro cifre: ad
esempio ai cappotti del capitolo 61 e ai cappotti del capitolo 62 o alle camicie (6105) e alle camicette
(6106).
Uguaglianza di genere tra voci di tariffa a sei cifre
Per alcune voci di tariffa dei capitoli 84 e 85 l'uguaglianza di genere deve essere limitata alla voce di
tariffa a sei cifre: ad esempio per le macchine della voce di tariffa 8479.10 o della voce di tariffa
8479.60.
Numeri convenzionali di statistica
art. 16 cpv. 4 OStat
Secondo il Tares determinate voci di tariffa richiedono un numero convenzionale di statistica.
Questa ulteriore „articolazione“ è necessaria in particolare per quei numeri con un ampio raggio di
validità e contribuisce ad aumentare la rappresentatività dei risultati e a controllare specifici flussi di
merci (p.es. merci contingentate, materiale bellico).
Sotto il profilo della statistica del commercio estero i numeri convenzionali di statistica sono equiparati alle voci di tariffa.
Massa lorda
art. 8 cpv. 1 OStat
La massa lorda corrisponde al peso lordo. Essa è composta del peso effettivo della merce e del
peso di tutti gli involucri, della riempitura e dei supporti su cui è accomodata la merce.
Non fanno parte della massa lorda i mezzi di trasporto propriamente detti, quali i contenitori per il
trasporto, i mezzi di trasporto ausiliari riutilizzabili (palette), i dispositivi di ancoramento e via di seguito. Ai sensi di una semplificazione, in occasione dell'esportazione l'AFD accetta sia i documenti
doganali nei quali l'indicazione del peso comprende questi mezzi ausiliari sia quelli nei quali tali
mezzi non sono compresi. In questo caso è importante che il peso dell'invio sia verificabile.
Quantità doganale
La quantità doganale è la quantità determinante per il calcolo dell'importo di dazio. Secondo la voce
di tariffa e la preferenza (nel Tares) sono possibili le seguenti quantità:
Aliquota per numero di unità supplementari
(p.es. pezzo):
quantità doganale = unità supplementari
Aliquota per 100 kg peso lordo:
quantità doganale = massa lorda o peso
netto + tara addizionale (art. 5 ordinanza
sulla tara)
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Aliquota per 100 kg massa netta:
quantità doganale = massa netta
Quando l'aliquota è stabilita per 100 kg, la quantità doganale dichiarata deve sempre essere arrotondata ai 100 g seguenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LTD.
Massa netta
art. 8 cpv. 1 OStat
La massa netta corrisponde al peso effettivo della merce, senza nessun involucro, né riempitura, né
supporto. Le scatole di conserva, le bottiglie, i tubi, le bobine, i supporti e via di seguito non ne fanno
parte. Per le merci imballate si dichiareranno le quantità menzionate sugli imballaggi. La massa netta
non deve perciò essere confusa con il peso netto secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza
sulla tara.
Prodotti alimentari in qualsiasi tipo di contenitore
I liquidi che servono esclusivamente a conservare la merce (p.es. salamoia, aceto) non sono compresi nella massa netta indipendentemente dal fatto che siano consumati con la merce imballata o
no. Se il liquido contiene invece anche altri ingredienti oltre a quelli necessari alla conservazione
(p.es. succo di frutta, salse) ed è parte integrante della pietanza, esso fa parte della massa netta.
Imposizione secondo il peso netto
La massa netta deve essere dichiarata anche all'atto dell'imposizione secondo il peso netto.
Indicazione della massa netta
In generale la massa netta va indicata in chilogrammi con tre decimali dopo la virgola (p.es. 5 g =
0,005 kg; 50 g = 0,050 kg; 1100 g = 1,100 kg).
Unità di misura particolari
art. 5 cpv. 2 e art. 8 cpv. 1 OStat
Per determinate merci, invece della massa netta o in aggiunta a quest'ultima è necessario dichiarare
unità particolari come pezzi, litri, metri o paia (v. Tares, Mostrare dettagli).
Se è richiesto il numero di pezzi, esso deve riferirsi ad articoli interi. Per le parti non sono necessarie
indicazioni suppletorie, a meno che ciò sia espressamente previsto (p.es. orologi). Per gli invii misti è
applicabile la cifra 2.3.8.1.
Le merci trasportate allo stato smontato non sono considerate come parti.
Per gli invii parziali l'unità di misura deve essere dichiarata una sola volta, e cioè possibilmente
all'atto della fornitura principale. Per gli altri invii parziali si indicherà - per motivi tecnici di EED - la
cifra „0“ nel rispettivo campo.
Gli invii parziali devono essere menzionati come tali nella rubrica „Designazione della merce“ (p. es.
Invio parziale „2/6“ o „2 su 6“).
Elenco del peso medio degli animali per il calcolo della massa netta / lorda
Specie
Voce di tariffa
Peso medio in kg
1. Cavalli, asini, muli e bardotti
0101.2110 / 2190
0101.2911 / 2997
0101.2110 / 2190
0101.2911 / 2997
0101.3011 / 3096
0101.9010 / 9099
Cavalli
Puledri
Asini
Muli e bardotti
530
260
135
360
2. Bovini
Giovani animali
Manzi
Tori
Vacche
Buoi
Bufali
0102.2110 / 9098
0102.2110 / 2999
0102.2110 / 2999
0102.2110 / 2999
0102.2110 / 2999
0102.3110 / 3999
250
430
550
560
610
525
0103.1010 / 9290
0104.1010 / 1090
110
40
3. Altri animali domestici e da reddito
Animali della specie suina
Animali della specie ovina
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Specie
Voce di tariffa
Animali della specie caprina
Cani
Gatti
Conigli
Apiari
0104.2010 / 2090
0106.1900
0106.1900
0106.1900
0106.9000
Peso medio in kg
40
10
4
3
5
4. Altri animali
Animali da maneggio e da parco
Elefanti
Rinoceronti, ippopotami
Dromedari, giraffe, cammelli
Antilopi, zebre
Leoni, tigri
Orsi
Coccodrilli
Pantere, ghepardi, puma
Gorilla
Canguri
Scimmie
0106.1900
0106.1900
0106.1900
0106.1900
0106.1900
0106.1900
0106.2000
0106.1900
0106.1100
0106.1900
0106.1100, 0106.1900
Animali da pelliccia
0106.1900
Volpi, linci, nutrie
Procioni lavatori
3000
2000
500
250
220
150
150
70
60
50
15
10
6
Selvaggina di pelo
0106.1900
Cervi
Cinghiali
Camosci
Caprioli
Marmotte
Lepri
Scoiattoli e tamie
60
40
30
18
7
3
0.100
Valore statistico
art. 9 OStat
Il valore statistico deve essere indicato in franchi interi. Esso comprende il prezzo o il valore della
merce al luogo di spedizione più le spese di trasporto, d'assicurazione e altre spese, dedotti i ribassi
e gli sconti, sino al confine svizzero (senza i tributi all'importazione). Incoterms, vedi cifra 27.2 del D69*.
Quale base di calcolo per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto non viene per contro utilizzato il valore statistico franco confine svizzero, ma il prezzo o il valore dei beni più le spese accessorie, come le spese di commissione, d'imballaggio, di trasporto e d'assicurazione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, aumentati dei tributi all'importazione senza IVA.
Se i documenti comprovanti il valore statistico mancano o sono inattendibili, vanno seguite le istruzioni speciali concernenti i singoli casi.
*Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione doganale.
Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: [email protected]
Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Valuta di fatturazione
La valuta di fatturazione va dichiarata sia all'importazione sia all'esportazione. Di seguito i codici previsti:
1. franco svizzero (CHF)
2. euro (EUR)
3. altre valute dell'UE (p. es. GBP, DKK)
4. dollaro USA (USD)
5. altre valute (p. es. YPY, CNY, CAD)
Se la dichiarazione doganale si riferisce a più fatture con valute differenti, occorre indicare il codice
della moneta con l'importo più elevato.
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Esempio:
Fattura 1:
Fattura 2:
Fattura 3:
Dichiarazione:
Valuta e codice
CHF -> 1
GBP -> 3
DKK -> 3
altre valute UE (3)
Valore in CHF
1000.500.600.2100.-
Attenzione: il valore dell'invio deve sempre essere indicato in franchi svizzeri, indipendentemente dalla valuta di fatturazione dichiarata.
Corso del cambio
Corso del cambio cifra 9.2 del D-69*
Per la conversione in franchi svizzeri del prezzo in valuta estera è determinante il corso delle divise
dell'ultimo giorno di borsa prima della nascita dell'obbligo di pagare l'imposta. I singoli corsi sono disponibili elettronicamente su Internet alla rubrica Informazioni doganali per le ditte, Corsi dei cambi
(vendita).
Questo principio corrisponde alla prassi applicata su scala mondiale, basata su raccomandazioni
dell'ONU ed è applicabile per dichiarazioni doganali d'ambedue le direzioni di traffico (importazione
ed esportazione).
Per la conversione in caso di esportazione è possibile ricorrere anche ai corsi dei cambi seguenti:
 Corsi medi mensili pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (OIVA; RS
641.201);
 Le imprese che fanno parte di un gruppo possono, sotto le condizioni qui di seguito, applicare per
la conversione il corso interno utilizzato dal gruppo:
o L'impresa deve essere registrata alla sezione Metodi e assicurazione qualità (formulario d'avviso);
o Il corso di cambio applicato e tutta la documentazione relativa al suo calcolo devono, su domanda, essere messi immediatamente a disposizioni delle autorità doganali.
Un repertorio delle imprese registrate* è messo a disposizione per impiego interno alla AFD.
*Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione doganale.
Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: [email protected]
Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Prezzi medi
Come tali non s'intendono i prezzi desunti dai documenti di scorta presentati all'atto dell'imposizione
doganale, bensì quelli stimati in base ad altri documenti.
Se non sono fornite indicazioni attendibili sul valore statistico, si procederà conformemente alle istruzioni del D-69*:
 Autoveicoli cifra 26.1*;
 Aeromobili e loro manutenzione cifra 26.2*;
 Cani cifra 26.3*;
 Trofei di caccia cifra 26.4*;
 Prodotti a base di oli minerali cifra 26.5*;
 Cavalli cifra 26.6*;
 Natanti cifra 26.7*;
 Pellicole cinematografiche cifra 26.8*;
 Tappeti cifra 26.9*;
 Stampati pubblicitari cifra 26.10*;
 Selvaggina, salmone e ippoglosso cifra 26.11*.
Altri:
in base ai valori medi all'importazione / medi all'esportazione dei dati più recenti del commercio
estero della Svizzera pubblicati (Swiss-impex).
*Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione doganale.
Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: [email protected]
Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
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Particularita
Imposizioni all'importazione dal regime di transito
In linea di massima, nella dichiarazione per il regime di transito va ripreso il valore statistico in franchi svizzeri dichiarato.
Imposizioni all'importazione a partire da depositi franchi doganali
Indicare il valore determinante al momento dell'uscita dal deposito (valore della merce più costi di
deposito).
Valore statistico per la birra e le acque minerali
Per queste bevande occorre considerare che il valore delle bottiglie, delle lattine e di contenitori analoghi fa parte del valore statistico.
Per quanto concerne le bottiglie, è irrilevante se si tratta di bottiglie riutilizzabili o no. Per contro, il
valore dei fusti e delle casse non costituisce parte integrante del valore statistico.
Il deposito pagato per le bottiglie deve essere dichiarato separatamente nella rubrica Designazione
delle merci. Se il deposito pagato non è indicato, si calcolano 40 centesimi per bottiglia.
Leasing (caso particolare leasing di aerei cifra 8.10 del D-69*)
L'ordinamento che segue concerne esclusivamente le operazioni di leasing transfrontaliere.
Si distingue tra leasing finanziario e noleggio.
Leasing finanziario:
di regola, trasferimento di proprietà (noleggio / acquisto).
Il valore statistico della merce deve figurare nella statistica del commercio estero unitamente agli altri dati statistici.
I costi del leasing (interessi, tasse) non fanno parte del valore statistico, essendo essi rilevati separatamente nella bilancia dei pagamenti.
Noleggio:
messa a disposizione di una merce in vista del suo impiego, per
una durata determinata e dietro pagamento di una tariffa, senza
successivo trasferimento di proprietà.
Se la durata dell'impiego temporaneo non supera i 24 mesi, le
merci prese a nolo non sono rilevate nella statistica del commercio
estero (elenco delle esclusioni, lett. c). Nella bilancia dei pagamenti
figurano alla voce „Altre prestazioni di servizio“.
Fatture pro forma
Come tali s'intendono tutte le fatture che non hanno carattere definitivo o che non costituiscono la
base di un credito da saldare (p.es. fatture stese unicamente per scopi doganali).
Il calcolo e il controllo del valore statistico di merci corredate di fatture pro forma si fondano sulle disposizioni generali menzionate all'inizio di questa cifra.
Le fatture pro forma contengono spesso preziose indicazioni sul genere di transazione (merci di ritorno, merci destinate alla / dopo la riparazione, forniture di sostituzione ecc.).
Il trattamento delle merci commerciabili / non commerciabili così fatturate è spiegato alla cifra 2.4.
Software
Il valore statistico comprende il valore del programma franco frontiera svizzera, il valore del supporto
di dati e il valore di eventuali diritti di licenza (cifra 2.4.5.6).
Invii di messaggeria
Per le importazioni di invii di messaggeria deve essere dichiarato quale valore statistico il valore determinante per l'IVA.
Traffico di perfezionamento, merci destinate alla / dopo la riparazione, merci di ritorno
Vedi cifra 2.5.4 (importazione) rispettivamente 2.5.5 (esportazione)
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Aliquota di dazio
Per le imposizioni rilevate centralmente presso la DGD deve essere dichiarata l'aliquota del dazio
per ogni linea tariffale (anche se si tratta delle stesse voci di tariffa).
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Importo del dazio
Per le imposizioni rilevate centralmente presso la DGD deve essere dichiarato l'importo di dazio per
ogni linea tariffale (anche se si tratta delle stesse voci di tariffa).
Tale prescrizione è applicabile anche per il codice d'imposizione (CI) 9 presso i centri di trattamento.
Codice „mezzo di trasporto“
È considerato mezzo di trasporto, il mezzo effettivo utilizzato in occasione del passaggio fisico della
frontiera.
Moduli recanti il campo per l'indicazione dei mezzi di trasporto:
contrassegnare con una crocetta le caselle prestampate.
Altri:
secondo i mezzi di trasporto, iscrivere i seguenti codici
traffico ferroviario
20
traffico stradale
30
traffico aereo
40
pipeline
70
traffico navale
80
propulsione propria
90
Vanno distinti i seguenti casi speciali:
Traffico postale
Le vecchie disposizioni applicabili al traffico postale sono abrogate. Per eventuali domande,
contattare direttamente la DGD, sezione Esecuzione dei compiti ([email protected]).
Trasporto combinato strada-rotaia
Se il passaggio del confine avviene per ferrovia occorre indicare il codice del modo di trasporto previsto per il traffico ferroviario.
Carichi aerei vincolati a manifesto
Sono reputati carichi aerei anche se il passaggio del confine è effettuato su strada, visto che al momento dell'imposizione doganale non è sempre noto quale mezzo di trasporto verrà utilizzato per
varcare il confine (v. cifra 1.1.6.2.2 del D-14*).
Pipeline
Sono considerate pipeline tutte le condutture installate in modo definitivo, indipendentemente dal
fatto che servano per il trasporto di gas, petrolio, acqua, gas liquido e via di seguito.
Gli impianti fissi, come i nastri trasportatori per la sabbia, la ghiaia e via di seguito nonché le linee
elettriche sono parificati alle pipeline.
Trasbordo
Il trasbordo propriamente detto, effettuato all'interno dell'area doganale per raggiungere il mezzo di
trasporto previsto per il passaggio del confine, non è tenuto in considerazione.
Propulsione propria
Devono essere dichiarati come mezzi a propulsione propria ai sensi del codice „mezzo di trasporto“
90:
i veicoli di ogni genere (traffico stradale, aereo, ferroviario e fluviale) che per l'imposizione attraversano il confine di propria forza.
Esempi:
 l'acquirente di un veicolo privato nuovo acquistato in Germania attraversa il confine a bordo del
veicolo per l'imposizione;
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 un autocarro svizzero è dichiarato per l'imposizione all'esportazione in Italia per la costruzione di
un impianto di miscelazione di cemento. Un impiegato del proprietario del veicolo lo porta oltre il
confine;
 un aereo proveniente dagli Stati Uniti acquistato da una compagnia aerea svizzera attraversa il
confine per via aerea ed è imposto all'importazione dall'aeroporto di Zurigo.
*Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione doganale.
Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: [email protected]
Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Paese d'immatricolazione
Nel traffico stradale, la nazionalità del mezzo di trasporto deve essere indicata nelle apposite rubriche, secondo il codice dei Paesi ISO alfa-2. Poiché per il momento i codici d'immatricolazione nei
traffici aereo e per via d'acqua non sono rilevati statisticamente, non se ne contesterà l'indicazione o
la mancanza.
Il veicolo trattore e il rimorchio sono muniti di targhe di controllo di Stati diversi:
per la dichiarazione del Paese si fa riferimento alle targhe di controllo del veicolo trattore.
Il veicolo è provvisto di targhe di controllo del Principato del Liechtenstein:
deve essere iscritto il codice ISO alfa-2 della Svizzera.
Numero postale d'avviamento
All'importazione il numero postale d'avviamento deve essere indicato secondo l'indirizzo del destinatario, mentre all'esportazione secondo l'indirizzo dell'esportatore (speditore). Per i dichiarazioni
doganale collettivi spediti a più destinatari va indicato il numero postale d'avviamento del destinatario
cui è destinata la maggior quantità di merce. Per le merci, in particolare quelle di gran consumo, che
non sono inviate all'indirizzo del destinatario ma in altro luogo, ad esempio per l'immissione in deposito, va indicato il numero postale d'avviamento di quest'ultimo. All'esportazione fa stato il numero
postale d'avviamento del luogo di spedizione effettivo e non quello della sede aziendale.
Esempio:
Un invio contenente 2000 kg di prodotti chimici è dichiarato per l'imposizione all'importazione definitiva. L'importatore è la Chimie en Gros SA di 1204 Ginevra. La merce è tuttavia destinata alla filiale
Grosschemie AG di 3186 Düdingen. Quale destinatario deve dunque essere indicata la filiale di
Düdingen.
Numero d'identificazione delle imprese (IDI)
art. 6 OStat
Il numero d’identificazione delle imprese (IDI) deve essere indicato nelle rubriche „Importatore“ e
„Destinatario“ (e-dec Import) nonché nella rubrica „Mittente“ (e-dec Export e NCTS Export) (vedi Bollettino informativo IDI).
In generale, l’IDI deve essere conforme all’indirizzo dell’importatore, del destinatario e rispettivamente del mittente secondo il registro IDI (https://www.uid.admin.ch/).
Eccezioni:
Quando il luogo di destinazione/spedizione secondo cifre 2.3.19 non è identico all’indirizzo del destinatario/mittente, l’IDI e l’indirizzo del destinatario / del mittente devono essere indicati come segue:
Importazione
Il destinatario ultimo non è conosciuto al momento della compilazione della dichiarazione di dogana
(ad es. deposito di merci):
 Destinatario: indirizzo dell’importatore, indirizzo e NPA del primo luogo di destinazione nel c/o
nella parte inferiore dell’indirizzo
 IDI dell’importatore
Esempio:
Versandhaus AG
8500 Frauenfeld
c/o Lager Ostschweiz
9000 St. Gallen
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IDI di Versandhaus AG, 8500 Frauenfeld
Il destinatario è conosciuto al momento della compilazione della dichiarazione di dogana; il primo
luogo di destinazione è un deposito, un cantiere, ecc.:
 Destinatario: indirizzo del destinatario, indirizzo e NPA del primo luogo di destinazione nel c/o
nella parte inferiore dell’indirizzo
 IDI del destinatario se esso esiste, altrimenti l’IDI dell’importatore
Esempio:
Beuret Constructions
2800 Delémont
c/o Dépôt Central
2560 Nidau
IDI di Beuret Constructions, 2800 Delémont
Diversi destinatari in Svizzera (dichiarazioni di dogana collettive):
 Destinatario: indirizzo del destinatario al quale è destinata la quantità (peso lordo) più grande di
merce
 IDI del destinatario al quale è destinata la quantità più grande di merce
Esempio:
Diversi destinatori
Totosport SA
6900 Lugano
IDI di Totosport SA, 6900 Lugano
Esportazione
Esportazioni di merci a partire da un deposito:
 Mittente: indirizzo del mittente, indirizzo del deposito e NPA del luogo di spedizione effettiva nel
c/o nella parte inferiore dell’indirizzo
 IDI del mittente
Esempio:
Robert-Pharma SA
Route de Genève 3, 1260 Nyon
c/o Lager Muttenz
4132 Muttenz
IDI di Robert-Pharma SA, 1260 Nyon
Merci commerciabili / non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni
Merci commerciabili
La statistica del commercio estero (commercio speciale) include tutte le merci imposte all'importazione o all'esportazione che non figurano sull'elenco delle esclusioni e non sono pertanto esplicitamente tralasciate.
Merci non commerciabili
Non sono incluse nella statistica del commercio estero (commercio speciale) le merci che figurano
sull'elenco delle esclusioni.
Questo tipo di merci deve essere contrassegnato quale merce non commerciabile. Il motivo deve
essere esplicitato con una parola chiave nel testo della dichiarazione (parola chiave secondo la
cifra 2.4.3). Per le merci destinate alla / dopo la riparazione è necessario indicare il tipo di riparazione nel campo „Tipo di perfezionamento / riparazione“.
Merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni semplificato
L'elenco ufficiale delle esclusioni figura alla cifra 2.4.4. L'elenco semplificato qui appresso intende
facilitare il lavoro dei partner della dogana e del personale doganale. Le merci / categorie di merci
considerate non commerciabili sono elencate in ordine alfabetico (la parola chiave è sottolineata).
Quelle più importanti sono evidenziate in grassetto. Alla fine di ogni capoverso si rimanda in corsivo
all'elenco delle esclusioni della cifra 2.4.4.
 Oggetti in circolazione nell’ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria; y).
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 Bare con defunti; n).
 Bene noleggiato, se la durata dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; c).
 Beni umanitari di soccorso, sempre che si tratti di donazioni e forniture gratuite da parte di enti
caritatevoli comprendenti merci di diverso genere (p.es. derrate alimentari, tessili, scarpe, giochi
ecc.) e per cui secondo la voce di tariffa rilevante non esistono specifiche indicazioni di peso
(unità supplementari) e valore; u).
 Prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento; v).
 Saggi, campioni di merci e campionari, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; g).
 Corredi da sposa, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; m).
 Merci destinate a prove, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; g).
 Documenti commerciali; r).
 Doni a capi di Stato, membri del governo o del parlamento; q).
 Effetti di diplomatici; d).
 Equipaggiamento professionale, se la durata dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;
c).
 Fascette per scopi fiscali, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; b).
 Francobolli della voce di tariffa 9704, destinati all’ammissione temporanea, provenienti da tale
regime o destinati allo scambio, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale;
s).
 Invii-regalo, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; q).
 Masserizie di trasloco, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; m).
 Materiale per imprese, se la durata dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; c).
 Merci destinate a test, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; g).
 Merci destinate al perfezionamento, per le quali è necessario presentare una nuova dichiarazione doganale secondo la cifra 7.9.1.2 del D-10* (non è fatto riferimento all'elenco delle esclusioni ufficiali 2.4.4 poiché si tratta di una specificità nazionale); k).
 Merci noleggiate, se la durata dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; c).
 Merci destinate a missioni dell'Esercito svizzero all'estero; d).
 Merci destinate ai o provenienti dai negozi tax-free svizzeri; w) si veda anche la cifra 2.4.5.7.
 Noleggio (operate-leasing), se la durata dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; c).
 Oggetti di arredo funerario e oggetti destinati alla manutenzione di tombe e monumenti funebri,
sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; n).
 Oggetti di equipaggiamento per ambasciate svizzere all'estero, esportati mediante corriere diplomatico per ordine del DFAE; d).
 Oggetti provenienti da eredità, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale;
m).
 Materiale, provviste e oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati ad uso e consumo
personale, che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore (oggetti personali d'uso)
sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; m).
 Merci del traffico di confine di piccole quantità di merci; v).
 Premi, onorificenze, ordini, medaglie e insegne commemorative, sempre che non siano oggetto
di una transazione commerciale; o).
 Prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali, sempre che
non siano oggetto di una transazione commerciale; p).
 Contenitori e recipienti per il trasporto riutilizzabili, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; t).
 Merci diventate inutilizzabili e non utilizzabili industrialmente (rifiuti non riciclabili), destinate allo
smaltimento mediante distruzione, immagazzinamento definitivo o altre operazioni, sempre che
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non siano oggetto di una transazione commerciale (esse non vengono utilizzate come materie
prime secondarie per il recupero di materie prime primarie, per la fabbricazione di nuovi prodotti o
per il recupero energetico) si veda anche la cifra 2.4.5.4; x).
 Merci destinate alla / dopo la riparazione (compresi i costi della riparazione e il materiale nuovo);
h) v. anche la cifra 3.2.2.
 Provviste per servizi di buffet di bordo; w).
 Software individuali (realizzati in base alle esigenze di un cliente; non trattasi di un prodotto
standardizzato); e) si veda anche la cifra 2.4.5.6
 Stampati pubblicitari, istruzioni per l’uso, listini dei prezzi e altri articoli pubblicitari, sempre che
non siano oggetto di una transazione commerciale; g).
 Strumenti di pagamento aventi corso legale (banconote, assegni), se non si tratta di ristampe;
b).
 Merci del libero traffico di mercato; v).
 Traffico rurale e forestale di confine; v).
 Prodotti impiegati nel quadro di azioni comuni eccezionali ai fini della tutela delle persone o
dell’ambiente; u).
 Urne funerarie con le ceneri dei defunti; n).
 Le merci destinate all'uso o al consumo da parte di un capo di Stato estero durante il suo soggiorno in Svizzera; d)
 Merci destinate all’uso ufficiale di missioni permanenti presso organizzazioni internazionali aventi
la loro sede in Svizzera* o aventi la loro sede all’estero*; d).
 Valori aventi corso legale (azioni, obbligazioni ecc.), se non si tratta di ristampe; b).
 Veicoli trattori di veicoli spaziali; i).
*Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione doganale.
Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: [email protected]
Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Elenco delle esclusioni
L'elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalla statistica del commercio estero si fonda sui regolamenti dell'UE e sulle direttive dell'ONU. Esso consta di due parti:
 le merci e i movimenti esclusi dalla statistica del commercio estero secondo l'allegato I del regolamento (UE) n. 113/2010;
 le merci e i movimenti esclusi in base a un altro regolamento dell'UE, alle direttive dell'ONU o alle
prassi nazionali.
Le esclusioni si applicano sia all'importazione sia all'esportazione.
Esclusioni secondo l'allegato I del regolamento (UE) n. 113/2010
Norme redazionali:
 la numerazione e le denominazioni contenute nelle prescrizioni dell'UE compaiono in grassetto;
 le precisazioni utili per la prassi sono indicate in corsivo;
 la prassi in uso in Svizzera è riportata all'interno di riquadri quando diverge dalle direttive dell'UE.
Secondo l'accordo bilaterale, il regolamento (UE) n. 113/2010 si applica alla statistica del commercio
estero della Svizzera. L'allegato I di questo regolamento definisce le esclusioni di cui ai punti a)-k).
a) Oro detto monetario.
Merci della VT 7108.2000
L'oro, l'argento e le monete delle VT 7106.9100, 7108.1200, 7118.1000, 7118.9010,
7118.9020 e 7118.9030 devono essere dichiarati come merci commerciali.
b) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi i pagamenti per servizi quali
l'affrancatura, le imposte o i canoni (ovvero i tributi).
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Banconote, assegni, azioni, obbligazioni, fascette per scopi fiscali e via di seguito aventi corso
legale; valori postali per l'affrancatura, al massimo al valore facciale.
Le ristampe vanno per contro rilevate.
c) Merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui ovvero prestiti, leasing operativi), purché siano rispettate cumulativamente le seguenti condizioni:
 non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione;
 la durata prevista dell'uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi;
 non è stato effettuato alcun cambio di proprietà né si prevede che avvenga.
Ne fanno parte:
o il leasing operativo;
o la locazione e le merci in locazione;
o l'equipaggiamento professionale e il materiale aziendale, reimportati o riesportati dopo l'uso
temporaneo.
Il leasing finanziario va per contro rilevato. Il leasing di aeromobili costituisce un caso
particolare (vedi cifra 2.4.5.5).
d) Merci che circolano tra:
 lo Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri paesi terzi, e
 lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri paesi terzi o di organizzazioni internazionali.
Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine.
Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica e consolare o simile;
Ne fanno parte:
o gli effetti dei diplomatici;
o gli oggetti di equipaggiamento per ambasciate svizzere all'estero, esportati mediante corriere
diplomatico per ordine del DFAE;
o le merci destinate all'uso ufficiale di missioni permanenti presso organizzazioni internazionali
aventi la loro sede in Svizzera* o all'estero*;
o le merci destinate all'uso o al consumo da parte di un capo di Stato estero durante il suo soggiorno in Svizzera;
o le merci destinate agli impieghi dell'esercito svizzero all'estero (truppe di pace svizzere sotto il
comando dell'ONU come i caschi blu, la Swisscoy ecc.).
e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso.
Ne fanno parte:
o i software individuali (ovvero realizzati in base alle esigenze dei clienti) su un supporto di dati
varcante il confine.
Vanno per contro rilevati i software standard varcanti il confine.
Si tratta di prodotti concepiti e commercializzati per un ampio pubblico.
f) Software scaricato da Internet.
g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali1), sempre
che siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:
 materiale pubblicitario;
 campioni commerciali.
Ne fanno anche parte:
o i listini dei prezzi correnti, le istruzioni per l'uso e i manuali;
o le merci per prove e test, i campioni di merci e i campionari.
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1)
Per transazione commerciale s'intende un'attività professionale o un'operazione a scopo di lucro per la quale viene
effettuato o è previsto un pagamento oppure un altro genere di conteggio.
h) Beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione, i pezzi di ricambio inclusi nella riparazione e i pezzi difettosi sostituiti.
La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria senza
alternarne la natura.
Vanno per contro rilevati i beni posti sotto il regime di perfezionamento e le merci di ritorno.
i) Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.
j) Beni dichiarati oralmente alle autorità doganali, sia di natura commerciale, purché il loro
valore non superi la soglia statistica di 1000 CHF o 1000 chilogrammi, sia di natura non
commerciale.
Ne fanno anche parte le merci imposte con una dichiarazione semplificata, manoscritta o elettronica (p. es. con la voce di tariffa 9999.9999).
k) Beni immessi in libera pratica dopo essere posti sotto il regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale.
*Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione doganale.
Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: [email protected]
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Ulteriori esclusioni
Le esclusioni sottostanti si fondano sull'articolo 3 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 471/2009 e
sulle direttive dell'ONU, oppure dipendono dalla prassi nazionale.
l) Materiale, provviste e oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi destinati ad uso e
consumo personale che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore 1).
m) Corredi nuziali, masserizie di trasloco oppure oggetti ereditati, nonché le masserizie domestiche usate destinate all'arredamento di un'abitazione secondaria 1).
n) Bare, urne funerarie e accessori funebri1).
o) Ordini, onorificenze, premi d'onore, medaglie e oggetti ricordo 1).
p) Prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali, destinati all'uso personale oppure all'interno di un'associazione o di una squadra1).
q) Invii-regalo1).
r) Piani di costruzione, manoscritti, documenti commerciali, documenti e titoli privi di valore
collezionistico1).
s) Francobolli della VT 9704, tuttavia soltanto se destinati all'ammissione temporanea o provenienti da tale regime oppure se destinati allo scambio, compresi i relativi album 1).
t) Contenitori e recipienti di trasporto riutilizzabili1).
u) Soccorsi di urgenza a regioni sinistrate.
Ne fanno parte:
o i beni umanitari di soccorso, sempre che si tratti di donazioni e forniture gratuite da parte di
enti assistenziali, comprendenti merci di diverso genere, classificate a diverse VT, (p. es. derrate alimentari, tessili, calzature, giocattoli ecc.), per le quali non esistono specifiche indicazioni di peso e di valore.
Vanno per contro rilevati:
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 le merci destinate all'aiuto umanitario per programmi di enti assistenziali pubblici o
privati;
 le forniture di beni nuovi o usati con valore d'investimento (p. es. veicoli, macchine,
edifici prefabbricati);
 gli invii di merci di un solo genere (p. es. latte in polvere, vestiti usati, animali, medicamenti);
 gli invii di beni umanitari di soccorso (donazioni e forniture gratuite) da parte di enti
assistenziali, comprendenti merci di diverso genere, classificate a diverse VT, per le
quali esistono specifiche indicazioni di peso (unità supplementari) e di valore.
v) Merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone di confine
(traffico di confine); prodotti ottenuti da parte di agricoltori su terreni situati all'esterno, ma
in prossimità, del territorio statistico nel quale ha sede la loro azienda.
Ne fanno parte:
o il traffico rurale e forestale di confine;
o i prodotti del bestiame da alpeggio e svernamento;
o il traffico di mercato;
o il traffico di confine per piccole quantità di merci.
Vanno per contro rilevati:
 il traffico forestale di confine con la Francia;
 il traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex;
 gli altri traffici di confine che beneficiano della franchigia di dazio o di agevolazioni
doganali.
w) Provviste per ristoranti di bordo e merci da o per negozi in zona franca di tasse svizzeri.
Vanno per contro rilevate:
 le merci per i servizi di bordo (cifra 2.2.2 cpv. 5 del D-16*), per compagnie aeree,
acquistate all'estero da compagnie svizzere o acquistate in Svizzera da compagnie
estere;
 le merci per i negozi in zona franca di tasse esteri (incl. Basilea-Mulhouse).
x) Merci diventate inutilizzabili o merci non utilizzabili industrialmente.
Ne fanno parte:
o i rifiuti non riciclabili smaltiti mediante distruzione, immagazzinamento definitivo o altre operazioni. Il flusso dei beni e quello finanziario scorrono pertanto nella medesima direzione.
Vanno per contro rilevati i rifiuti riciclabili. Essi sono infatti utilizzati come materie prime
secondarie (fabbricazione di nuovi prodotti, produzione di energia).
y) Oggetti in circolazione nell'ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria e della cooperazione con altri Stati.
Ne fanno parte:
o le merci importate o esportate nell'ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria (procedimenti giudiziari volti a chiarire fattispecie penali), come le merci sequestrate di qualsiasi genere, dai laptop alle autovetture;
o gli oggetti di servizio che servono alle autorità;
o il materiale edile, gli strumenti di lavoro e gli altri oggetti di servizio per allacciamenti e installazioni ferroviarie, impianti doganali e postali a monte; gli edifici e gli strumenti di lavoro per le
installazioni pubbliche nella zona di confine limitrofa;
o il materiale edile e gli strumenti di lavoro per la riparazione di dighe, centrali elettriche, ponti,
strade e altre opere se edificati, gestiti o utilizzati da entrambe le parti del confine doganale.
Per principio, gli aspetti inerenti al diritto doganale sono disciplinati in un accordo internazionale separato.
1) Le merci qui menzionate non possono essere oggetto di una transazione commerciale.
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Particolarità concernenti le merci commerciabili e quelle non commerciabili
Forniture di sostituzione e forniture successive
Le forniture di sostituzione e le forniture successive che completano la fornitura principale devono
essere rilevate nella misura in cui non si tratti di merci incluse nell'elenco delle esclusioni, che sia
fatturata o non.
Fatture pro forma
Sono considerate tali tutte le fatture che non hanno carattere definitivo o che non costituiscono la
base di un credito da saldare (p.es. le fatture stese unicamente per scopi doganali).
Una fattura pro forma può essere stesa:
 per il traffico di perfezionamento
 per merce ceduta verso contratto di consegna o di commissione
 quando la fattura definitiva non è disponibile
 quando la fatturazione non è d'uso (invii-regalo)
 per forniture tra società madre e società affiliate
Trattamento:
 merci secondo l'elenco delle esclusioni (cifra 2.4.4): merci non commerciabili
 altre merci: merci commerciabili
Merci di commissione e di consegna
Le importazioni e le esportazioni di
 merci di commissione (merci trasferite dal committente al commissionario, vendute e fatturate
da quest'ultimo) oppure
 merci di consegna (forniture di merci in un deposito di consegna)
devono essere dichiarate come merci commerciabili, mentre le forniture di ritorno sono considerate
merci di ritorno.
Rifiuti
(Elenco delle esclusioni, cifra 2.4.4.2 x)
Per i rifiuti la tariffa doganale prevede le seguenti voci di tariffa:
 Ceneri e residui contenenti metalli (2619, 2620 e 2621)
 Rifiuti di prodotti di origine animale (diverse voci di tariffa del capitolo 5))
 Residui e rifiuti delle industrie alimentari (capitolo 23)
 Residui di oli (2710.9100/9900)
 Rifiuti farmaceutici (3006.9200)
 Rifiuti urbani, fanghi di depurazione, rifiuti clinici e altri rifiuti (3825)
 Cascami, ritagli e rottami di materie plastiche (3915)
 Rifiuti di gomma vulcanizzata (4004.0000, 4017.0010)
 Rifiuti di cuoio (4115.2000)
 Rifiuti, cascami e ritagli di pelli da pellicceria (4302.2000)
 Rifiuti di legno (4401.3100/3900, 4401.4000)
 Rifiuti di sughero (4501.9010)
 Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) (4707)
 Rifiuti di materiali tessili e di loro manufatti (diverse voci di tariffa del capitolo XI)
 Residui di vetreria e altri avanzi e rottami di vetro (7001.0000)
 Cascami e rottami di metalli preziosi (7112)
 Cascami e rottami di metalli comuni (diverse voci di tariffa del capitolo XV)
 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo (8548)
Definizione
Rifiuti riciclabili:
Essi servono da materie prime secondarie per la fabbricazione di nuove merci (utilizzazione della
materia). Rientrano in tale gruppo anche i rifiuti urbani, i residui shredder (RESH) e diversi oggetti
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usati da bruciare, come pneumatici, legna e via di seguito, i quali durante la loro distruzione producono energia (utilizzazione dell’energia).
Rifiuti non riciclabili:
Il passaggio del confine avviene innanzitutto a fini di smaltimento, sia mediante immagazzinamento
definitivo sia mediante altre operazioni. Queste merci si distinguono per il fatto che all’atto del passaggio del confine non hanno alcun valore commerciale in senso proprio. La loro eliminazione comporta anzi dei costi (il cosiddetto valore negativo). Le merci e il flusso finanziario scorrono pertanto
nella stessa direzione.
Trattamento
Rifiuti riciclabili:
 imposizione secondo le prescrizioni generali;
 sempre come merce commerciabile (anche in caso di valore negativo);
 valore statistico: in linea di massima il valore è determinato secondo le prescrizioni generali
(cifra 2.3.14). Se l'accertamento del valore richiede un onere lavorativo sproporzionato, se il
prezzo di mercato è sceso a zero oppure se il rifiuto riciclabile presenta un valore negativo si dichiarerà un valore simbolico di 1 franco per invio.
Rifiuti non riciclabili:
 imposizione secondo le prescrizioni generali;
 merce non commerciabile: nelle dichiarazioni doganali i dati statistici devono cionondimeno essere indicati integralmente e correttamente, per tale traffico è infatti allestita una statistica separata (consegna di documenti cifra 2.6);
 valore statistico: importo (cosiddetto valore negativo) che il fornitore della merce deve pagare al
destinatario per lo smaltimento della stessa.
Rilevamento statistico di aerei
Aerei
Acquisto, vendita:
L'importazione di aerei da parte di compagnie aeree con sede in Svizzera va rilevata dal punto di
vista della statistica del commercio estero indipendentemente dal fatto che gli aerei vengano acquistati o noleggiati (leasing o affitto per uso). A riguardo è irrilevante se le imprese di leasing hanno
sede in Svizzera o all'estero. Tali aerei devono essere rilevati all'esportazione in caso di successiva
vendita all’estero o di restituzione a causa della scadenza del contratto.
Noleggio:
Gli aerei noleggiati (affittati per uso) per superare un momento critico per un periodo inferiore a 24
mesi non devono essere rilevati dal punto di vista della statistica del commercio estero (né all'importazione né all'esportazione).
Manutenzione:
Gli aerei (nonché i loro motori) importati temporaneamente a fini di manutenzione (revisione, riparazione), con o senza autorizzazione, devono essere dichiarati come merce non commerciabile (riparazione) sia all'importazione sia alla riesportazione.
Perfezionamento:
Gli aerei importati temporaneamente a fini espliciti di perfezionamento (p.es. equipaggiamento interno) vanno imposti come merci commerciabili (senza autorizzazione = procedura normale; con autorizzazione = regime di perfezionamento).
Rilevamento statistico di software / programmi per computer
(Elenco delle esclusioni, cifra 2.4.4.1 e)
Definizione
Software standard:
Tale categoria comprende i prodotti software standardizzati, creati per la distribuzione presso una
più ampia cerchia di acquirenti. La loro commercializzazione può avvenire senza che vi sia un contatto personale tra il produttore e l'acquirente.
Software individuale:
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Si tratta di un software creato per un determinato cliente. Non si tratta di un prodotto standardizzato,
ma di una specifica prestazione di servizi. Tale caratteristica è in primo piano.
Diritti di licenza:
L’utilizzazione di software è in parte legata al pagamento di diritti di licenza, in particolare alla concessione del diritto d'installare il software su più computer.
Trattamento statistico
Software standard:
 merce commerciabile;
 valore statistico: valore del programma franco frontiera svizzera incluso il valore del supporto di
dati.
Software individuale:
 merce non commerciabile;
 valore statistico: valore del programma franco frontiera svizzera incluso il valore del supporto di
dati, se noto al momento dell’imposizione doganale. In caso contrario deve essere dichiarato un
valore statistico di 1 franco.
Diritti di licenza:
 Di principio i diritti di licenza sono parte integrante del valore statistico e devono essere assommati al valore della merce commercializzata. Per le licenze utilizzate da più utenti occorre aggiungere l’intera controprestazione contrattuale convenuta. Deve essere aggiunta l’effettiva tassa da
riscuotere, sempre che sia nota al momento dell’imposizione. Se la durata del contratto è indefinita e pluriennale, nel valore statistico va inclusa esclusivamente la tassa dovuta per l’anno
dell’imposizione.
 Le tasse pagate per le licenze accordate a posteriori nonché gli aggiornamenti gratuiti e i complementi dei programmi non vanno invece rilevati a livello di statistica del commercio estero.
Casi dubbi
Nella prassi, la delimitazione tra software standard e individuali può sollevare problemi. È infatti possibile che i software siano standardizzati solo in parte e contengano allo stesso tempo alcune opzioni
individuali. Se un software standard viene ampiamente „individualizzato“ per un determinato cliente,
deve essere classificato come software individuale. Vanno distinti i pacchetti comuni di programmi
(p.es. contabilità, acquisto, vendita, finanze ecc.) integrati in un sistema software secondo le esigenze del cliente, che vanno classificati come software standard.
I valori medi dei software sono disponibili alla rubrica „Valori software*“ (uso di servizio).
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Negozi in zona franca di tasse (tax-free-shop)
Esportazione di merci in un negozio in zona franca di tasse (tax-free-shop):
 Aeroporti svizzeri (Zurigo e Ginevra) = merci non commerciabili; indicare „CH“ come Paese di
destinazione.
 Altri aeroporti (incl. Basilea-Mulhouse) = merci commerciabili. Il Paese di destinazione è il
Paese in cui si trova il negozio, se noto. In caso contrario indicare il primo Paese in cui è importata la merce (p.es. deposito in Germania).
(Dichiarazioni doganali in NCTS ed e-dec, guardare NCTS Notizie)
Traffico turistico
Merci del traffico turistico (merci private) (D-102 cifra. 4.1.1*)
Per le merci private è sufficiente la dichiarazione verbale, anche se trattasi d’imposizioni secondo la
tariffa d'uso delle dogane.
Eccezione:
Le merci private di una certa grandezza (materiali da costruzione per la propria casa, ecc.) e quelle
per cui devono essere rilasciati certificati speciali (rapporto di perizia, mod. 13.20 A) vanno dichiarate
per iscritto.
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Con „merci ingombranti“ sono intese merci che non possono essere trasportate in un autovettura,
nel quel caso è necessario (ad esempio, un rimorchio o un autofurgone).
Di norma, le merci private nel traffico per cui è richiesta una dichiarazione scritta devono essere dichiarati come merci commerciali. Eccezione merci secondo l’elenco delle esclusioni.
Merci commerciabili (per il traffico turistico) (D-102 cifra 7.4*)
Le merci commerciabili devono essere dichiarate per iscritto.
Eccezioni:
 le piccole quantità di merci commerciabili introdotte nel territorio doganale occasionalmente;
 le parti di automobili montate all'estero, senza tener conto dell'ampiezza e del valore.
All’atto dell’importazione di merci commerciali nel traffico turistico, è nell’interesse del trasportatore
procurarsi una prova dello sdoganamento. Se vi rinuncia, gli sarà concesso di procedere a una dichiarazione orale, a condizione che non si tratti né di importazioni regolari né „merci ingombranti“ (v
paragrafo concernente le „merci nel traffico turistico“), indipendentemente dalla quantità e dal valore.
Le merci commerciali dichiarate oralmente non possono essere registrate dalla statistica del commercio e non sono comprese nel commercio speciale (cifra. 2.1.3)
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Spese d’assemblagio e di sviluppo
Si distinguone i seguenti casi:
 Le spese d’assemblaggio o di sviluppo sono rese note e fatturate al momento dello sdoganamento della merce: esse sono parte integrante del valore statistico (merce commerciale / non
commerciale secondo l’elenco delle esclusioni)
 Le spese d’assemblaggio o di sviluppo non sono dichiarate con le merce (dichiarazione doganale
soltanto per le spese o con carte d’affari): merce non commerciale
Esempi di merci commerciabili o non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni
N.
1
2
3
4
5
6
7
Esempio
Merce commerciabile
Biancheria da lavare
Il lavaggio è considerato alla stregua di una riparazione, vedi elenco delle esclusioni EE h)
Supporti per la merce da pulire
Il processo di pulizia è considerato alla stregua di una
riparazione, vedi EE h)
Computer e parti di computer difettosi vanno imposti
secondo lo scopo d'impiego:
 Destinati alla riparazione = riparazione, vedi EE h)
 smaltimento = rifiuti riciclabili, vedi EE x)
 sostituzione in garanzia = merce di ritorno
 se lo scopo d'impiego non è noto al momento
dell'imposizione all'esportazione = merce commerciabile
Licenze sotto forma di etichetta, senza software standard o individuale sono equiparate ai valori aventi
corso legale, vedi EE r)
Cocci di vetro, di ritorno al fornitore per il riutilizzo.
I rifiuti riciclabili sono sempre merci commerciabili, vedi
EE x)
Rifiuti urbani
Rifiuti urbani = rifiuti riciclabili. Lo smaltimento tramite
incenerimento genera calore, vedi EE x)
Teleriscaldamento in un ciclo idrologico chiuso, dal
calore della terra (cifra 3.3.2). Il calore è imposto come
energia e merce commerciabile (VT 2716.0000/913 ),
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Merce non
commerciabile
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X (calore)
X (acqua)
N.
8
9
10
11
12
13
14
Esempio
Merce commerciabile
poiché l'acqua è solo un supporto alla reimportazione
o all’esportazione è imposta come merce non commerciabile, vedi EE t)
Materiale dell'esercito, diversi articoli sportivi e materiale da cucina per Swisscoy.
Si tratta di merce destinata a forze armate stazionate
al di fuori del territorio statistico, vedi EE d)
Tubi fluorescenti difettosi interi = riciclaggio, classificati alla VT 3825.9090
Tubi fluorescenti inclusi coperchi e polvere fluorescente (p.es. con mercurio), vanno imposti secondo lo
scopo d'impiego:
 separati e riciclabili
 destinati al deposito definitivo (sotterraneo)
Esportazioni di taccuino TIR
L’union internationale des transports routiers (IRU)
esporta regolarmente formulari taccuino TIR alle autorità dei paesi partner. Queste spedizioni devono essere dichiarate come segue:
 Merce commerciale (escluso della EE d)
 No di tariffa 4823.9020
 Tasse normali
 Valore statistico = soltanto il valore dei taccuini.
L’ importo dei taccuini, che è anche fatturato, non fa
parte del valore statistico.
Smartbox
Alcune ditte (p. es. Manor SA) importano delle piccole
scatole in cartone stampato (Smartbox) contenenti ciascuna un buono regalo e un libretto illustrato nel quale
potete scegliere una destinazione o altre numerose
proposte presenti. Il prezzo di vendita della Smartbox
è approssimativamente di CHF. 80.00 (avventura) e di
CHF 650.00 (soggiorni esclusivi). Tali invii devono essere dichiarati nel modo seguente:
 Merce non commerciabile (vedi EE b)
 Voce di tariffa 4911.9990
 Valore statistico = valore totale fatturato
Merci destinate a test
Un'impresa farmaceutica della regione di Basilea importa prodotti chimici della Cina destinati a prove. Il valore secondo fattura proforma deve, per ragioni contabili, essere sottoposta all'IVA, ma non è pagato dall'importatore. Queste merci devono essere dichiarate
come segue:
 Benché sottoposta all'IVA, questa merce non sia
oggetto di una transazione commerciale
 Merce non commerciabile (vedi EE g)
Pellicole cinematografiche per proiezione importate a
titolo di prestito contro tassa di licenza:
 pellicole analogiche su celluloide (cap. 37)
 pellicole digitali su hard disk (cap. 84) o preannunci
su stick USB (cap. 85)
Le pellicole sono proprietà di una società estera (ad
esempio, Warner Bros o Pathé Films.) e vengono introdotte in Svizzera per essere proiettate nelle sale cinematografiche: dopo l’uso, le pellicole analogiche
vengono distrutte mentre gli hard disk e gli stick USB
formattati e rispediti.
Tali invii devono essere dichiarati nel modo seguente:
 merce non commerciale (per uso temporaneo non
superiore a 24 mesi) (vedi EE c)
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Merce non
commerciabile
X
X
X
X
X
X
X
X
15
Esportazione di carburante per aerei
Carburante per aerei per il rifornimento di quest'ultimi
appartenenti a una compagnia svizzera:



merce non commerciale
voci di tariffa: 2710.1211/1911 n.c. 911
paese di destinazione: CH
X
Caso particolare Basilea-Mulhouse
Per il rifornimento all'aeroporto di Basilea-Mulhouse
non è necessario allestire una dichiarazione d'esportazione.
Carburante per aerei per il rifornimento di quest'ultimi
appartenenti a una compagnia estera:



merce commerciale
voci di tariffa: 2710.1211/1911 n.c. 911
paese di destinazione: stato della sede della
compagnia aerea (se non può essere determinato: paese d'immatricolazione del velivolo).
Bisogna allestire una dichiarazione doganale
d'esportazione per paese di destinazione.
X
Caso particolare Basilea-Mulhouse
Per il rifornimento all'aeroporto di Basilea-Mulhouse
non è necessario allestire una dichiarazione d'esportazione.
16
Importazione di carburante per aerei destinato
all'utilizzo sull'aeroporto di Basilea-Mulhouse (settore CH)
Gli invii all'importazione di carburante per aerei destinato all'utilizzo nel settore CH dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse devono essere dichiarati come segue:


rifornimenti soggetti all'imposta sugli oli minerali: merce commerciale / CD 5
rifornimenti non soggetti all'imposta sugli oli
minerali: merce commerciale / CD 5 (sec. R09 cifra 4.7): merce non commerciale / CD 5
X (soggetti
all'imposta)
X (non soggetti
all'imposta)
Spiegazioni dei codici
Codice d'imposizione = CI Importazione
Nell'applicazione e-dec non esistono codici d'imposizione: l'interfaccia statistica del commercio
estero crea il CI corrispondente combinando le diverse caselle e-dec (tipo di imposizione, preferenza
ecc.).
L'indicazione nella colonna e-dec informa circa la possibilità di creare la combinazione corrispondente (ripartizione CI Allegato cifra 5.1).
CI
Descrizione
e-dec
Sigla
0
Merci non commerciabili in esenzione da tributi1)
X
MNC
1
Aliquota normale
X
2
Aliquota preferenziale
X
3
Agevolazione doganale, senza preferenza
X
4
Agevolazione doganale, con preferenza
X
ritorno2)
5
Merci di
8
Sdoganamenti in franchigia secondo l'art. 8 LD e l'accordo UNESCO
Capitolo_2_Versione_20170502.docx
X
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X
CI
Descrizione
e-dec
Sigla
13
Traffico di perfezionamento passivo proprio
(regime di non riscossione/regime di non riscossione semplificato)
X
TPPP
(RI/RIs)
14
Traffico di perfezionamento passivo a cottimo
(regime di non riscossione/regime di non riscossione semplificato)
X
TPPC
(RI/RIs)
15
Traffico di perfezionamento attivo proprio3)
(regime di non riscossione)
X
TPAP
(RI)
16
Traffico di perfezionamento attivo proprio3) (regime di restituzione
senza preferenza)
X
TPAP
(RE)
17
Traffico di perfezionamento attivo proprio3) (regime di restituzione
con preferenza)
X
TPAP
(RE)
18
Traffico di perfezionamento attivo a cottimo3)
(regime di non riscossione)
X
TPAC
(RI)
19
Traffico di perfezionamento attivo a cottimo3) (regime di restituzione
senza)
X
TPAC
(RE)
20
Traffico di perfezionamento attivo a cottimo3) (regime di restituzione
con preferenza)
X
TPAC
(RE)
60
Traffico forestale nella zona di confine con la Francia
X
61
Traffico con la zona francha dell’Alta Savoia
X
62
Traffico con la zona francha del Paese di Gex
X
63
Altro traffico nella zona di confine
X
66
Traffico con Samnaun
X
67
Prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo
X
68
Traffico di mercato
X
Spiegazioni
1) Merci non commerciabili, dichiarate mediante e-dec, in franchigia di tributi senza/con preferenza.
Merci che possono essere dichiarate per iscritto per mezzo della dichiarazione semplificata (doppio della lettera di vettura, copia della fattura ecc.), tra cui:
 valigie diplomatiche
 effetti personali
 documenti d'affari
 campioni di merce
2) Non sono considerate merci di ritorno le merci destinate alla / dopo la riparazione = trattamento
che rende nuovamente pronte per l'uso immediato le merci usate, danneggiate o sporche
(cifre da 2.4.3 a 2.4.5).
3) Fino alla realizzazione di una soluzione elettronica per l’imposizione all’atto di esportazione e di
importazione nell’ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo, l’imposizione
deve essere effettua-ta secondo il form. 47.84 (form. 11.71 et 11.72 risp. 11.86).
Codice d'imposizione = CI Esportazione
Nell'NCTS i codici d'imposizione vanno inseriti nella rubrica „CI“.
Nell’applicazione e-dec Esportazione non esistono codici d'imposizione: l'interfaccia statistica del
commercio estero crea il CI corrispondente combinando le diverse caselle e-dec Esportazione (tipo
d'imposizione ecc.).
L'indicazione nella colonna e-dec Esportazione informa circa la possibilità di creare la combinazione
corrispondente (ripartizione CI Allegato cifra 5.2).
CI
Testo
NCTS
e-dec
Esp.
Sigla
20
Invii che non devono essere rilevati dal profilo della statistica
del commercio1)
X
X
MNC
21
Altre merci, senza rimborso
X
X
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CI
Testo
NCTS
e-dec
Esp.
22
Merce di ritorno2) con domanda di restituzione dei tributi all'importazione
X
X
23
Merce di ritorno2) senza domanda di restituzione dei tributi
all'importazione
X
X
24
Merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni
X
X
25
Con domanda di restituzione della tassa d'incentivazione sui
COV
X
X
26
Con domanda di contributi all'esportazione per i prodotti agricoli di base
X
X
27
Con domanda per l'alcol
X
X
28
Con domanda per almeno 2 dei CI da 25 a 27
X
X
29
Con domanda di restituzione della tassa sulla birra
X
X
30
Traffico di perfezionamento attivo proprio3)
(regime di non riscossione)
X
X
TPAP
(RI)
31
Traffico di perfezionamento attivo a cottimo3)
(regime di non riscossione)
X
X
TPAC
(RI)
32
Traffico di perfezionamento attivo proprio3)
(regime di restituzione)
X
X
TPAP
(RE)
33
Traffico di perfezionamento attivo a cottimo3)
(regime di restituzione)
X
X
TPAC
(RE)
35
Traffico di perfezionamento attivo
(regime di restituzione speciale)
X
X
41
Traffico di perfezionamento passivo proprio
(regime di non riscossione)
X
X
TPPP
(RI)
42
Traffico di perfezionamento passivo a cottimo
(regime di non riscossione)
X
X
TPPC
(RI)
53
Traffico di perfezionamento passivo proprio
(regime di non riscossione semplificato)
X
X
TPPP
(RIs)
54
Traffico di perfezionamento passivo a cottimo
(regime di non riscossione semplificato)
X
X
TPPC
(RIs)
60
Traffico forestale nella zona di confine con la Francia
X
61
Traffico con la zona francha dell'Alta Savoia
X
62
Traffico con la zona francha del Paese di Gex
X
63
Altro traffico nella zona di confine
X
66
Traffico con Samnaun
67
Prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo
X
68
Traffico di mercato
X
X
Sigla
X
Spiegazioni
1) Merci che possono essere dichiarate per scritto per mezzo della dichiarazione semplificata (doppio della lettera di vettura, copia della fattura ecc.), tra cui:
 valigie diplomatiche
 effetti personali
 documenti d'affari
 campioni di merci
Le dichiarazioni doganali con CI 20 non possono recare altri CI.
2) Non sono considerate merci di ritorno le merci destinate alla / dopo la riparazione = trattamento
che rende nuovamente pronte per l'uso le merci usate, danneggiate o sporche (cifre 2.4.3 a
2.4.5).
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3) Fino alla realizzazione di una soluzione elettronica per l’imposizione all’atto di esportazione e di
importazione nell’ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo, l’imposizione
deve essere effettua-ta secondo il form. 47.84 (form. 11.71 et 11.72 risp. 11.86).
Codici delle merci non commerciabili (MNC)
Definizione di merci non commerciabili
Sono considerate MNC le merci che non fanno parte della statistica del commercio estero secondo
l'elenco delle esclusioni (cifra 2.4.4).
Indicazione delle merci non commerciabili (MNC) nelle dichiarazioni doganali
Dichiarazione d'importazione:
Documento unico (DU/FC)
=
campo 33, penultima colonna
0
e-dec Importazione
=
campo merce commerciabile
No
Documento unico (DU/FC)
=
campo 37 codice d'imposizione
24
Dichiarazione d'esportazione NCTS
=
campo CM (codice merci commerciabili)
2
e
campo CI (codice d'imposizione)
24
=
campo merce commerciabile
No
Dichiarazione d'esportazione:
e-dec Esportazione
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Codificazione per casi speciali, importazione (aggiornato al aprile 2016)
vedi anche Imposizione in casi speciali e-dec importazione
Perfezionamento attivo / passivo
Non nel regime di perfezionamento attivo / passivo.
Deve essere dichiarato nell’ambito della procedura normale secondo le prescrizioni generali.
Perfezionamento attivo
(senza riparazione)
Nell’ambito del regime di perfezionamento.
Art. 12 e 59 LD
Le merci nell’ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo devono essere dichiarate tramite il
form. 11.71 et 11.72.
Perfezionamento passivo
(senza riparazione)
Nell’ambito del regime di perfezionamento.
Art. 13 e 60 LD
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e-dec Importazione
Merce
commerciabile
Preferenza
Importazione nel territorio doganale svizzero a fini di perfezionamento (attivo) = Merce commerciabile
Sì
No / Sì
Valore della merce +
trasporto fino al confine
IVA D-69*
cifre 9.9 + 9.11 + 9.5
Reimportazione nel territorio doganale svizzero dopo il perfezionamento (passivo) = Merce commerciabile
Sì
No / Sì
Valore all'esportazione +
costo della manodopera /
perfezionamento +
valore del materiale nuovo +
trasporto fino al confine
IVA D-69*
cifre 8.17 + 9.8.3 + 20.2
Valore della merce +
trasporto fino al confine
IVA D-69*
cifre 9.5 + 9.11
Valore della merce +
trasporto fino al confine
IVA D-69*
cifre 9.9 + 9.11
Posizione 1
Valore all'esportazione +
costo della manodopera /
perfezionamento + trasporto
fino al confine
IVA D-69*
cifre 8.16 + 9.8.2 + 20.1
Tipo di perfezionamento
Procedura
Conteggio
proprio
Ordinaria
Regime di non
riscossione
Sì
No / Sì
Regime di restituzione
Sì
No / Sì
Regime di non
riscossione
Sì
No / Sì
Regime di restituzione
Sì
No / Sì
a cottimo
Ordinaria
proprio
Ordinaria
e
semplificata
Regime di non
riscossione
Sì
No / Sì
a cottimo
Ordinaria
e
semplificata
Regime di non
riscossione
Sì
No / Sì
Valore statistico
Posizione 2
Valore del materiale nuovo
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Valore IVA
Riparazione
Non nel regime di perfezionamento attivo / passivo.
Deve essere dichiarato nell’ambito della procedura
normale secondo le prescrizioni generali.
La direzione di traffico (attivo / passivo) deve sempre
essere indicata.
Riparazione nell’ambito del regime di
perfezionamento attivo
Importazione nel territorio doganale svizzero a fini di
riparazione (attivo) = Merce non commerciabile
No
No / Sì
Valore della merce +
trasporto fino al confine
IVA D-69*
cifre 9.9 + 9.11 + 9.5
Reimportazione nel territorio doganale svizzero dopo la
riparazione (passivo) con/senza materiale nuovo inclusa la
riparazione in garanzia = Merce non commerciabile
No
No / Sì
Valore all'esportazione +
costo della manodopera /
perfezionamento + valore
del materiale nuovo +
trasporto fino al confine
IVA D-69*
cifre 8.16 + 9.8.2 + 20.1
Valore della merce +
trasporto fino al confine
IVA D-69*
cifre 9.5 + 9.11
Valore della merce +
trasporto fino al confine
IVA D-69*
cifre 9.9 + 9.11
Posizione 1
Valore all'esportazione +
costo della manodopera /
perfezionamento +
trasporto fino al confine
IVA D-69*
cifre 8.16 + 9.8.2 + 20.1
Tipo di perfezionamento
Procedura
Conteggio
proprio
Ordinaria
Regime di non
riscossione
No
No / Sì
Regime di restituzione
No
No / Sì
Regime di non
riscossione
No
No / Sì
Regime di restituzione
No
No / Sì
Art. 12 e 59 LD
Le merci nell’ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo devono essere dichiarate tramite il
form. 11.71 et 11.72.
a cottimo
Riparazione nell’ambito del regime di
perfezionamento passivo
proprio
Ordinaria
e
semplificata
Regime di non
riscossione
No
No / Sì
a cottimo
Ordinaria
e
semplificata
Regime di non
riscossione
No
No / Sì
Art. 13 e 60 LD
Merce di ritorno
Ordinaria
Posizione 2
Valore del materiale nuovo
Merci svizzere di ritorno art. 10 e 48 LD
Sì
*Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione doganale.
Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: [email protected]
Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
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No / Sì
Valore all'esportazione +
trasporto fino al confine
IVA D-69*
cifre 9.9 + 9.11
Codificazione per casi speciali, esportazione (aggiornato al aprile 2016)
NCTS
e-dec
Esportazione
vedi anche Imposizione in casi speciali e-dec Esportazione
Perfezionamento passivo / attivo
Non nell’ambito del regime di perfezionamento attivo /
passivo. Deve essere dichiarato tramite procedura normale secondo le prescrizioni generali.
Perfezionamento attivo (senza riparazione)
Nell’ambito del regime di perfezionamento.
Art. 12 e 59 LD
Le merci nell’ambito della procedura semplificata del
perfezionamento attivo devono essere dichiarate tramite
il form. 11.86
Perfezionamento passivo
(senza riparazione)
Nell’ambito del regime di perfezionamento.
Art. 13 e 60 LD
Perfezionamento attivo
regime di restituzione speciale
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CM
CI
Merce
commerciabile
Riesportazione nel territorio doganale estero dopo il perfezionamento con/senza materiale nuovo (attivo) = Merce commerciabile
1
21
Sì
Valore all'importazione +
costo della manodopera / costo del
perfezionamento + valore del materiale
nuovo + trasporto fino al confine
Esportazione nel territorio doganale estero a fini di perfezionamento (passivo) = Merce commerciabile
1
21
Sì
Valore della merce + trasporto fino al
confine
Valore all'importazione +
costo della manodopera / perfezionamento / + valore del materiale nuovo +
trasporto fino al confine
Tipo di perfezionamento
Procedura
Conteggio
proprio
ordinaria
Regime di non
riscossione
1
30
Sì
Regime di restituzione
1
32
Sì
Regime di non
riscossione
1
31
Sì
Regime di restituzione
1
33
Sì
ordinaria
Regime di restituzione
1
41
Sì
semplificata
Regime di restituzione
1
53
Sì
ordinaria
Regime di restituzione
1
42
Sì
semplificata
Regime di restituzione
1
54
Sì
Il perfezionamento attivo secondo il regime di restituzione
speciale si limita ai prodotti agricoli di base elencati alla cifra
7.10 del D-10*
1
35
Sì
a cottimo
proprio
a cottimo
ordinaria
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Valore statistico
Valore della merce +
trasporto fino al confine
Valore della merce +
trasporto fino al confine
Riparazione
Non nel regime di perfezionamento attivo / passivo.
Deve essere dichiarato nell’ambito della procedura normale secondo le prescrizioni generali.
La direzione di traffico (attivo / passivo) deve sempre essere indicata.
Riparazione nell’ambito del regime di
perfezionamento attivo
Di ritorno sul territorio doganale dopo la riparazione (attivo)
con / senza nuovo materiale inclusa riparazione in garanzia =
merce non commerciabile
2
24
No
Valore all’importazione + costo della
manodopera + costo del perfezionamento
+ valore del materiale nuovo + trasporto
fino al confine
Destinata alla riparazione al di fuori del territorio doganale
(passivo) = merce non commerciale
2
24
No
Valore all’importazione +
trasporto fino al confine
Valore all'importazione +
costo della manodopera + costo del
perfezionamento + valore del materiale
nuovo + trasporto fino al confine
Tipo di perfezionamento
Procedura
Conteggio
proprio
ordinaria
Regime di non
riscossione
2
30
No
Regime di restituzione
2
32
No
a cottimo
ordinaria
Regime di non
riscossione
2
31
No
Regime di restituzione
2
33
No
ordinaria
Regime di non
riscossione
2
41
No
semplificata
Regime di non
riscossione
2
53
No
ordinaria
Regime di non
riscossione
2
42
No
semplificata
Regime di non
riscossione
2
54
No
Merce di ritorno estera con domanda di restituzione dei tributi
all'importazione
1
22
Sì
Valore all'importazione +
trasporto fino al confine
Merce di ritorno estera senza domanda di restituzione dei tributi all'importazione
1
23
Sì
Valore all'importazione +
trasporto fino al confine
Art. 12 e 59 LD
Le merci nell’ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo devono essere dichiarate tramite il
form. 11.86
Riparazione nell’ambito del regime di
perfezionamento passivo
proprio
Art. 13 e 60 LD
a cottimo
Merce di ritorno
Art. 11 e 61 LD
*Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione doganale.
Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: [email protected]
Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
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Valore della merce +
trasporto fino al confine
Consegna di documenti
Questa sintesi comprende:
 gli esemplari per la statistica del commercio estero rilevati centralmente;
 gli esemplari per la statistica del commercio estero e altri esemplari che non sono rilevati né centralmente né in modo decentralizzato, ma che devono essere inviati a un ufficio di comunicazione.
I moduli riportati nell'elenco qui appresso devono essere consegnati ai rispettivi destinatari secondo
le seguenti modalità:
Sintesi degli esemplari da consegnare
Mod. n.
Direzione
del traffico
11.010
11.011
Importazione
11.32
Definizione
Destinatario
7
Documento unico o
foglio complementare
DGD Controllo
dei dati
Importazione
B
Dichiarazione per l'importazione in franchigia di dazio ai sensi
dell'articolo 8 LD
DGD Controllo
dei dati
11.36
Importazione
B
Dichiarazione per l'importazione di materiale bellico in franchigia di dazio ai sensi
dell'articolo 14m LD
DGD Controllo
dei dati
11.44
Esportazione
A
Dichiarazione per
l'esportazione di
tabacchi greggi e
tabacchi manufatti
con rimborso
DGD Imposizione del tabacco e della
birra
11.51
Importazione
C
Bolletta di cauzione
con importo garantito
DGD Controllo
dei dati
11.73
Importazione
esportazione
C
Dichiarazione per
l'ammissione temporanea con importo garantito
DGD Controllo
dei dati
11.87
Importazione
esportazione
B
Dichiarazione per lo
scarico di dichiarazioni per l'ammissione
temporanea
DGD Controllo
dei dati
Importazione
esportazione
Copia
come sopra
DGD Imposizione del
tabacco e della
birra
Importazione
E
Rimborsi
DGD Contabilità
ufficio
Importazione
Copia
25.70
25.75
25.76
Esemplare
DGD Imposizione del
tabacco e della
birra
--
Importazione
esportazione
transito
Notifiche di rettifica
DGD Controllo
dei dati
--
Importazione
Riscossioni posticipate dei dazi
DGD Controllo
dei dati
Osservazione
Tabacco greggio e tabacchi
manufatti
- Tabacchi manufatti per cui è
stata restituita l'imposta sul
tabacco
- Birra per cui è stata restituita
l'imposta sulla birra
*Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione doganale.
Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: [email protected]
Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
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