LA CONTRAFFAZIONE
Con il termine contraffazione, intesa nella sua accezione più ampia, ci si intende riferire a
tutta una serie di fenomenologie essenzialmente riconducibili alla:
a. produzione e commercializzazione di merci che recano - illecitamente - un marchio identico
ad un marchio registrato;
b. produzioni di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright fenomeno meglio conosciuto con il nome di “pirateria” - modelli o disegni.
Dall’altro canto il significato proprio del termine “contraffare” è riconducibile all’attività di chi
riproduce qualcosa in modo tale che possa essere scambiata per l’originale. In questa sede,
quindi, si tratterà della contraffazione con riferimento a tutti quei comportamenti posti in
essere in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d’impresa ed
altri segni distintivi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, industrial design, indicazioni
geografiche, denominazioni di origine, diritti d’autore, ecc.), anche se, come noto, le modalità
con cui il fenomeno illecito si manifesta sono molto diverse ed altrettanto diverse sono le
conseguenze non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico e sociale.
Del resto, lo stesso articolo 2 sub 1 lettera a) del Regolamento (CE) n.1383 del Consiglio del
22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di
violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che
violano tali diritti, fornisce una nozione dettagliata di “merci contraffatte” e di “merci
usurpative” che, in linea di massima, appare riconducibile alla definizione di contraffazione
testé data.
Più in particolare, ai sensi del citato regolamento comunitario:
per “merci contraffatte” si intendono:
le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto - senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli
stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale
marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio
in questione;
qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo etc.. ), anche presentato
separatamente, che si trovi nella stessa situazione innanzi descritta;
gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente, che si
trovino nella stessa situazione di cui sopra;
per “merci usurpative” le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate
senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti
relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, ovvero di una
persona da questi autorizzata nel Paese di produzione.
Inoltre, vengono considerate “merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale” quelle che nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento
dell’Autorità doganale, ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo
complementare, alla privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali, alle denominazioni
di origine o alle indicazioni geografiche, alle denominazioni geografiche ai sensi del
regolamento (CE) n. 1576/89. Accanto a queste due forme nette di violazione, esistono poi
tutta una serie di condotte che, seppur non penalmente sanzionabili (almeno direttamente),
producono gli stessi effetti negativi delle prime.
Si intende far riferimento a:
sovrapproduzioni illegittime approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi
smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di
licenza;
produzioni destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da
licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;
produzione di beni che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in
maniera tendenziosa l’aspetto determinando confusione nel mercato, ecc..