LA CONTRAFFAZIONE Con il termine contraffazione, intesa nella sua accezione più ampia, ci si intende riferire a tutta una serie di fenomenologie essenzialmente riconducibili alla: a. produzione e commercializzazione di merci che recano - illecitamente - un marchio identico ad un marchio registrato; b. produzioni di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright fenomeno meglio conosciuto con il nome di “pirateria” - modelli o disegni. Dall’altro canto il significato proprio del termine “contraffare” è riconducibile all’attività di chi riproduce qualcosa in modo tale che possa essere scambiata per l’originale. In questa sede, quindi, si tratterà della contraffazione con riferimento a tutti quei comportamenti posti in essere in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d’impresa ed altri segni distintivi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, industrial design, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, diritti d’autore, ecc.), anche se, come noto, le modalità con cui il fenomeno illecito si manifesta sono molto diverse ed altrettanto diverse sono le conseguenze non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico e sociale. Del resto, lo stesso articolo 2 sub 1 lettera a) del Regolamento (CE) n.1383 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, fornisce una nozione dettagliata di “merci contraffatte” e di “merci usurpative” che, in linea di massima, appare riconducibile alla definizione di contraffazione testé data. Più in particolare, ai sensi del citato regolamento comunitario: per “merci contraffatte” si intendono: le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto - senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione; qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo etc.. ), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione innanzi descritta; gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione di cui sopra; per “merci usurpative” le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, ovvero di una persona da questi autorizzata nel Paese di produzione. Inoltre, vengono considerate “merci che violano un diritto di proprietà intellettuale” quelle che nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento dell’Autorità doganale, ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo complementare, alla privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali, alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche, alle denominazioni geografiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1576/89. Accanto a queste due forme nette di violazione, esistono poi tutta una serie di condotte che, seppur non penalmente sanzionabili (almeno direttamente), producono gli stessi effetti negativi delle prime. Si intende far riferimento a: sovrapproduzioni illegittime approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza; produzioni destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza; produzione di beni che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa l’aspetto determinando confusione nel mercato, ecc..