Numero 21 novembre 2012 dal 1981 Il primo quindicinale italiano indipendente di informazione, attualità, economia, cultura dedicato al condominio e al patrimonio immobiliare Direzione e redazione: 10125 Torino, Via E. Thesauro, 2 - Tel. 011.6523611 r.a. - Fax 011.6523690 - Anno XV - t 3,50 • Spedizione in A.P. • 45% • Art. 2 comma 20/b legge 662/96 • Filiale di Torino • Autorizzazione Direzione P.T. di Torino - Stampa: Agagrafica - Cuneo CONDOMINIO SEMPLIFICAZIONI ESTIMI SENTENZE CASSAZIONE Al Senato è cominciato il dibattito sulla riforma I modelli fiscali parlano più chiaro Catasto La Camera dà via libera alla riforma Niente permesso per opere interne Amministratore legittimato a resistere in giudizio I prezzi delle case nei diversi quartieri Pag. 2 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 25 Pag. 29 Pag. 33 TORINO Imu: in vista un nuovo aumento? Sfratti, è in arrivo un’altra proroga? T S L’allarme lanciato dalla Corte dei Conti. I sindaci Anci attaccano il Governo ra le cattive notizie che incombono sui contribuenti italiani ce n’è anche una che riguarda l’Imu. Infatti, secondo il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, “c’è il rischio di un aumento dell’imposta sulla casa e delle tariffe comunali per compensare i tagli di spesa e i nuovi aggravi derivanti dalla legge di stabilità che riguardano le amministrazioni locali. Secondo la Corte, inoltre, il mix “meno Irpef e più Iva”, previsto alla legge di stabilità e propagandato dal Governo Monti come una panacea per i mali degli italiani meno facoltosi, appare invece sfavorevole proprio per i contribuenti Irpef collocati nelle più basse classi di reddito. Intanto, sul versante dell’Imu, nell’ambito dell’assemblea nazionale dell’Anci i sindaci hanno lanciato una sorta di ultimatum all’Esecutivo. Il presidente Delrio ha chiarito di fronte ad esponenti del governo che “è venuto il momento di contare su obiettivi reali, nella necessità di avere risposte concrete su Imu, Patto Stabilità e risorse”. Pronta la risposta dei principali ministri economici del governo, Grilli e Passera, che hanno offerto la disponibilità dell’Esecutivo a prendere in esame le richieste dei primi cittadini, nonostante “gli spazi stretti imposti dall’Ue”. Più forti del solito, in ogni caso, sono stati i toni usati dal leader dei sindaci Graziano Delrio: “Noi siamo dalla stessa parte della barricata, dateci degli obiettivi con poche e semplici regole ma poi lasciateci l’autonomia di decidere come raggiungerli”, ha chiesto di fronte alla platea degli amministratori italiani, ai ministri dell’Economia e dello Sviluppo economico, Vittorio Grilli e Corrado Passera. Entrando nel merito delle questioni ancora aperte con il Governo, Delrio ha in comunque salutato con favore le aperture sull’Imu fatte nei giorni scorsi da Grilli: “Per noi l’Imu ai comuni al 100% è un orizzonte irrinunciabile. Per parte nostra siamo pronti a discutere insieme un ragionamento sul fondo perequativo per fare in modo che i comuni con minor capacità fiscale vengano sostenuti e accompagnati, così come vogliamo ragionare su alcuni degli effetti distorsivi dell’imposta”. Ma sempre a proposito di Imu, una pesante offensiva è stata sferrata anche da Gianni Alemanno, sindaco di Roma e presidente del Consiglio nazionale dell’Anci: “I sindaci devono essere liberi di scegliere e calibrare aliquote e detrazioni. Così facendo riusciremmo a fare meglio dello Stato, garantendo l’invarianza dei saldi”. Alemanno infine ha chiesto di garantire ai Comuni maggiore liquidità: “Troppo spesso i finanziamenti destinati ai Comuni si fermano a livello statale o regionale, come è accaduto ad esempio sui fondi per il trasporto pubblico locale”. Truffa alla Totò: vendono case all’insaputa dei proprietari Proponevano a ignari acquirenti appartamenti che non erano di loro proprietà. Incassavano i soldi della caparra o in alcuni casi l’intero importo e poi sparivano. Una truffa immobiliare “alla Totò” quella scoperta dai carabinieri di Roma, che hanno individuato uno specializzato sodalizio criminale. Si tratta di 6 soggetti, di nazionalità italiana, a cui i carabinieri hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed al falso documentale, aggravata, continuata ed in concorso. Gli arresti e decine di perquisizioni sono in corso tra il Lazio, la Campania e l’Emilia Romagna. Gli indagati, operando principalmente nel quartiere Parioli a Roma, stipulavano con identità fittizie e documenti contraffatti, contratti di affitto con i legittimi proprietari di alcune abitazioni. Una volta in possesso dell’immobile, utilizzavano, con documenti falsi, le generalità dei suddetti proprietari per vendere gli appartamenti a terze persone in buona fede, poi con i soldi sparivano nel nulla. Il ministro Clini risponde alle critiche di Legambiente e Verdi sul permesso di costruire Via il “silenzio rifiuto”. Cosa c’è dietro? I i susseguono notizie secondo cui il Governo è impegnato a sfornare una nuova proroga degli sfratti, comprendente anche quelli per morosità. Il Coordinamento Unitario dei Proprietari Immobiliari (Federproprietà-Arpe, Uppi, Confappi) stigmatizza tale improprio modo di procedere che elude qualsiasi pur necessaria forma di partecipazione delle categorie interessate riaffermando la propria contrarietà a qualsiasi procedimento di tal genere che penalizza fortemente la proprietà edilizia già gravata da una iniqua tassazione; aggiunge che la salvaguardia dei morosi indurrebbe ogni inquilino a non corrispondere più i canoni. Se il Governo prorogherà oltre agli sfratti per finita locazione anche quelli per morosità, Il coordinamento chiederà ai piccoli proprietari di fare “lo sciopero fiscale”; perché si dovrebbero pagare oltre all’Imu le tasse Irpef sui canoni non percepiti? Il Coordinamento è radicalmente contrario alle continue proroghe degli sfratti e alla tassazione sulla casa ormai al limite dell’esproprio. l ddl sulle semplificazioni non nascon- autorizzazione. Quali le critiche degli ambientalisti? de alcun condono edilizio. Lo ha affermato il Ministro dell’Ambiente Corrado Legambiente ha bollato come “follia” la Clini, che ha risposto ad alcune critiche sostituzione del silenzio rifiuto con il sollevate da Legambiente e Verdi sull’eli- silenzio assenso e il provvedimento come minazione del permesso rifiuto per il rila- “pericoloso”, soprattutto a causa dello “stato di abbandono e di disorganizzazioscio del permesso di costruire. Cosa prevede il pacchetto semplifica- ne in cui versano tante soprintendenze”. Per i Verdi, l’esigenza di garantire temzioni? Il ddl per lo snellimento delle procedure elimina il silenzio rifiuto per il rila- pi certi per il rilascio dei permessi non scio del permesso di costruire nel caso in dovrebbe implicare il rischio di abusi edicui siano presenti vincoli ambientali, lizi. Secondo il presidente Angelo Bonelli, la norma “è un attacco senza precedenpaesaggistici o culturali. Per l’autorizzazione paesaggistica, inol- ti all’ambiente perché molte costruzioni tre il testo prevede che, una volta decorso inammissibili otterranno comunque il il termine di quarantacinque giorni per permesso dato che gli uffici tecnici, a la pronuncia da parte del soprintenden- corto di personale non riusciranno ad te, l’amministrazione competente ha evadere le pratiche nei termini previsti”. Rispondendo alle osservazioni di Lel’obbligo di provvedere sulla domanda di gambiente e Verdi, il Ministro Clini ha affermato che nel ddl sulle semplificazioni non è presente nessun condono, sconto o attacco all’ambiente. Allo stesso tempo, la norma non apre alla speculazione sui territori protetti e di pregio. Al contrario, secondo Clini con l’approvazione delle semplificazioni il Governo ha voluto risolvere una distorsione e confermare il principio del diritto in base al quale il cittadino che inoltra un’istanza deve poter avere una risposta in positivo o in negativo. Per Clini, infatti, il silenzio rifiuto deresponsabilizza l’amministrazione pubblica e consente di non rispondere alle domande dei cittadini, innescando i fenomeni di inerzia, che spesso hanno costituito un alibi per l’abusivismo. Altro servizio a pag. 8. La normativa antisismica Alle pagg. 17-23 I nuovi 500 quesiti risolti del Condominio Per proprietari e amministratori immobiliari Pag. 256 - h 28,00 Tel. 011 6523611 Fax 011 6523690 [email protected] 2 ATTUALITÀ N.21 NOVEMBRE 2012 La Commissione Giustizia del Senato ha iniziato la discussione sul provvedimento; eventuali emendamenti entro il 6 novembre Riforma del condominio: il nodo maggiore sembra il possesso di animali da compagnia Il primo dibattito si è concentrato sull art. 16 in materia di cani e gatti D a un lato la consapevolezza che il tempo scarseggia. Dall’altro le remore ad accettare senza condizioni il testo approvato dalla Camera. È con questo spirito che martedì 23 ottobre la Commissione Giustizia del Senato, riunita in sede deliberante, ha dato inizio al dibattito sulla Riforma del condominio, fissando poi per martedì 6 novembre il termine ultimo per la presentazione degli eventuali emendamenti. La seduta (di cui si riporta un ampio stralcio) si è aperta con la relazione del senatore Franco Mugnai (Pdl), che ha sintetizzato i contenuti del disegno di legge approvato da Montecitorio ponendo l’accento sulle modifiche apportate dalla Camera al testo inviatole dal Senato. In particolare, Mugnai ha chiamato in causa i nodi più delicati della misura: dalla definizione delle parti comuni alle maggioranze per la modifica delle destinazioni d’uso; dalla disciplina degli interventi per la sicurezza in condominio alle mansioni e alla durata dell’incarico dell’amministratore condominiale, fino alla norma sul possesso di animali da compagnia. Quindi è intervenuto il correlatore Galperti (Pd) che ha concordato nel valutare che l’altro ramo del Parlamento, pur apportando modifiche significative, ha sostanzialmente aderito all’impostazione seguita dal Senato, in particolare nel senso di non aderire alla tesi che intende attribuire al condominio stesso la personalità giuridica. Secondo Galperti, è indubbio che “il testo approvato dall’altro ramo del Parlamento attenua molte delle innovazioni apportate dal Senato, in particolare in merito alla riduzione del quorum. Più in generale, si può dire che il testo della Camera dei deputati attenua, in un’ottica che sembra privilegiare la tutela della privacy e una concezione più tradizionale della proprietà, alcuni ampliamenti dei poteri dell’amministratore di condominio”. DISCUSSIONE GENERALE Il senatore Giovanardi (Pdl) esprime vive perplessità per le modifiche introdotte dall’articolo 16 all’articolo 1138 del Codice civile, nella parte in cui introduce un divieto assoluto di inserire nel regolamento di condominio il divieto di detenere animali domestici. Egli deplora il carattere ideologico di tale disposizione che, mentre riduce fortemente l’autonomia dei condòmini - che potrebbero in ipotesi stabilire tale divieto all’unanimità, salvo non poter poi opporlo a un proprietario o anche un conduttore subentrante - non tiene conto di esigenze particolari che dovrebbero essere considerate meritevoli di tutela come quelle dei soggetti allergici. In proposito, poi, egli fa presente che qualora si volesse venire incontro alla preoccupazione, pur giustificata, manifestata dai relatori circa il carattere impreciso e potenzialmente restrittivo della definizione “animali domestici” si potrebbe aprire la strada a conseguenze alquanto paradossali e preoccupanti, dal momento che un’interpretazione estensiva di tale espressione priverebbe i condòmini di qualsiasi difesa contro chi volesse detenere in casa animali inusitati e pericolosi. Il senatore Casson (Pd) ritiene, alla luce delle relazioni dei senatori Mugnai e Galperti, che si possa convenire sul fatto che gli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, pur ampiamente modificativi del testo approvato da questo ramo del Parlamento, non ne alterano in maniera sostanziale la portata innovativa rispetto all’ordinamento vigente. Considerando che sarebbe opportuno evitare che la conclusione della legislatura faccia perdere l’occasione di una riforma di così vasta portata, egli ritiene opportuno che i relatori, per le vie brevi, saggino la disponibilità della Commissione giustizia della Camera dei deputati ad accogliere qualche modifica che questa Commissione ritenesse di dover apportare, in modo da consentire la definitiva approvazione, magari in sede legislativa, del provvedimento da parte dell’altro ramo del Parlamento. In mancanza di tale disponibilità sarebbe probabilmente opportuno procedere comunque all’approvazione del disegno di legge, salva la possibilità di introdurre correttivi nella prossima legislatura. La senatrice Alberti Casellati (Pdl) esprime l’opinione che sarebbe invece preferibile approvare il testo così come trasmesso dalla Camera dei deputati, semmai consegnando ad una serie di ordini del giorno le indicazioni per la prossima legislatura sugli emendamenti che possono essere eventualmente apportati, e ciò al fine di non vanificare l’importante lavoro riformatore svolto da questo ramo del Parlamento e che non è stato messo in discussione dai sia pur rilevanti interventi dell’altro ramo del Parlamento. Il sottosegretario Mazzamuto concorda con le valutazioni espresse dalla senatrice Alberti Casellati. In proposito egli fa presente che il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenta il massimo punto di mediazione tra due concezioni per più versi alternative della disciplina del condominio che, in buona misura in maniera trasversale rispetto agli schieramenti politici hanno caratterizzato il dibattito nelle Commissioni giustizia nei due rami del Parlamento, caratterizzandosi l’orientamento prevalente in senso alla seconda Commissione della Camera dei deputati in senso più conservatore rispetto a quella del Senato, posizione del resto che deve essere per alcuni versi apprezzata in quanto diretta a moderare l’evoluzione della disciplina del condominio nel senso di una maggiore attenzione agli aspetti personalistici e legati al valore d’uso piuttosto che quelli orientati in direzione del mercato. Ad esempio, all’articolo 2, l’elevazione ai quattro quinti dei partecipanti del condominio e dei valori dell’edificio della maggioranza con la quale si possono disporre le modificazioni delle destinazioni d’uso di cui al preposto articolo 1117-ter del Codice civile, rappresenta un difficile compromesso rispetto all’originario orientamento dell’altro ramo del Parlamento di consentire tali modifiche solo con voto unanime. La senatrice Allegrini (Pdl) rileva come una volta di più il Senato venga messo davanti al fatto compiuto di dover accettare testi approvati dall’altro ramo del Parlamento e presentati come frutto di una mediazione non ulteriormente negoziabile, rinunciando ad approvare modifiche della cui necessità i senatori sono pure convinti. Nel caso presente, la senatrice vede il rischio di approvare un testo che, invece di semplificare la vita dei cittadini, rischia di aumentare la litigiosità. Si pensi ad una norma a suo parere chiaramente illiberale come quella recata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16, che modifica l’articolo 1138 del Codice civile introducendo un comma che limita l’autonomia dei condomini impedendo l’approvazione di clausole regolamentari contro la detenzione o il possesso di animali domestici; tale disposizione lascia senza difesa, ad esempio, dei condòmini, magari fra loro parenti, che avendo condiviso all’unanimità il rifiuto di avere animali nell’edificio comune, non avranno nessuno strumento per selezionare, in caso di vendita o locazione di uno degli appartamenti, il proprietario o il conduttore subentrante in modo da preservare il carattere che essi hanno voluto attribuire all’edificio comune. La senatrice Alberti Casellati ritiene che una lettura sistematica dell’articolo 1138 del Codice civile così come risulterebbe dalla novella proposta dimostra che questa ha un carattere innovativo meno dirompente di quanto si immagini, dal momento che l’articolo in questione già stabilisce che le norme del regolamento non possano in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino; resta peraltro inteso che anche con la nuova disciplina e quindi con la menzione esplicita, nell’ambito della generale limitazione dell’autonomia contrattuale indicata dal quarto comma, della nullità del divieto di tenere animali, il regolamento può essere sempre fatto valere quando vengano violate le norme per la tutela del decoro dell’edificio che, come da primo comma dell’articolo 1138, rappresenta uno degli oggetti del regolamento condominiale. Il relatore Mugnai concorda con le osservazioni della senatrice Alberti Casellati, facendo peraltro presente che la norma in questione, a suo parere, trova applicazione esclusivamente con riferimento al regolamento approvato dall’assemblea, e non nei confronti dei regolamenti contrattuali, predisposti dal costruttore o dai primi proprietari dell’immobile e che risultano inclusi negli eventuali atti di acquisto; in questo senso la stessa modifica approvata dalla Camera dei deputati non sembra particolarmente innovativa, dal momento che il quarto comma dell’articolo 1138 già oggi stabilisce che il regolamento condominiale non può limitare i diritti dei condomini come risultanti dagli atti di acquisto. Dissentono da tale interpretazione il senatore Giovanardi e il senatore Caliendo (Pdl) il quale osserva che la limitazione dell’autonomia contrattuale prefigurata dall’articolo 16 lettera b) come approvata dalla Camera dei deputati, deve ritenersi applicabile anche ai regolamenti di tipo contrattuale, configurandosi come norma imperativa la cui violazione da parte di una clausola contrattuale è nulla. Infine, il presidente Berselli dichiara chiusa la discussione e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di martedì 6 novembre. NOVEMBRE ATTUALITÀ 3 2012 N.21 L’Agenzia del Territorio illustra le novità introdotte dal decreto “semplificazioni tributarie”. Visure gratuite anche per i proprietari ratuito l’accesso alle banche dati ipoteG carie e catastali, a fini istituzionali, per Banca dati ipotecaria e catastale la Pubblica amministrazione. Gratuite anche le visure e le ispezioni cosiddette “personali”, quelle, cioè, richieste dallo stesso intestatario del bene. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dal Territorio, con la circolare n. 4 del 28 settembre, a seguito delle novità introdotte dal decreto “semplificazioni tributarie” n. 16/2012. ACCESSI GRATUITI Per quanto riguarda la consultazione dei dati ipotecari e catastali da parte della P.A. e degli agenti della riscossione, la circolare precisa che tali soggetti accedono in esenzione da tributi e oneri. Una novità di rilievo è la gratuità delle visure e delle ispezioni “personali” se sono richieste “presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento”, previsione immediatamente operativa dal 29 aprile scorso (con la conversione in legge del Dl 16/2012) per le ispezioni ipotecarie, esecutiva dal 1° ottobre, invece, per le consultazioni degli atti catastali. È prevista, inoltre, la riduzione del 10% del tributo nel caso di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale. TABELLA DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI Scontano l’imposta catastale gli atti carta- Le tariffe sono state aggiornate cei (registri di partita, tipi di frazionamento, eccetera) gli atti disponibili nella banca dati censuaria (visura per immobili e per soggetto, attuale e storica, per partita ed elenco immobili), la mappa catastale informatizzata. Gli importi per ogni consultazione, a partire dal 1° ottobre, sono: ◆ per la visura degli atti cartacei, 5 euro per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione; ◆ per la visura per immobile degli atti censuari e della cartografia da base informativa, 1 euro per ogni identificativo catastale richiesto; ◆ per ogni altro documento, compresa la visura per soggetto, 1 euro ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10; ◆ per ogni visura negativa stampata, 1 euro. La circolare, inoltre, precisa che se la richiesta di visura si riferisce al foglio di mappa si applica il tributo speciale catastale di 1 euro per ciascuna particella richiesta. Per la visura dei registri e delle schede di partita, acquisiti nel data base e consultabili per numero di partita, il tributo si applica sulla base della tariffa di 1 euro ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10 presenti nel documento prodotto. Per i prontuari di numero di mappa informatizzati, il costo è di 1 euro per ogni particella richiesta. Nessun tributo, invece, in caso di navigazione a video sui sistemi informativi se non viene richiesta la produzione del documento visualizzato, per il servizio di consultazione delle rendite catastali disponibile sul sito del Territorio e per il servizio di ricerca dati catastali per codice fiscale accessibile dal sito delle Entrate. TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE Sempre a partire dal 1° ottobre 2012, per la “trasmissione telematica dell’elenco dei soggetti”, sono dovuti 0,15 euro per ogni soggetto (si tratta dell’elenco delle persone e della tipologia di atto in cui compaiono, come trascrizione, iscrizione o annotazione). Al riguardo, la circolare segnala che la trasmissione telematica di detto elenco è stata attivata con il provvedimento del 26 settembre scorso. solo se la ricerca concerne beni immobili di proprietà, o altro diritto reale di godimento, del richiedente (articolo 6, comma 5-quater, del Dl 16/2012). L’esenzione - precisa la circolare - non riguarda i titolari di diritti reali di garanzia. Tutti gli altri soggetti (escluso, come già ricordato, gli enti pubblici) scontano i tributi. La circolare precisa, infine, che sugli acquisti effettuati in comunione legale dei CONSULTAZIONI beni, ciascun coniuge può effettuare visure o PERSONALI ispezioni catastali e ipotecarie, anche se non Sono esentate dal tributo. L’accesso alle aveva preso parte all’atto. Patrizia De Juliis (FiscoOggi) banche dati ipotecaria e catastale è gratuito 4 ATTUALITÀ N.21 NOVEMBRE 2012 Dovevano rivoluzionare le bollette eliminando conguagli e autoletture. E invece “non comunicano”. Colpa dell’ostruzionismo delle società Quei contatori elettronici che restano muti R icordate i contatori elettronici? Avrebbero dovuto rivoluzionare le nostre bollette, e invece? Invece siamo ancora alle prese con i consumi presunti che regnano nelle nostre bollette dell’energia e del gas. La questione è ritornata d’attualità perché l’Antitrust, in una recente segnalazione inviata al Parlamento, invita a “prevedere che le bollette siano stabilmente basate sui consumi reali e non su quelli presunti: si tratta della pre-condizione necessaria per indurre i consumatori finali a una maggiore sensibilità verso offerte concorrenziali”. Promesse non mantenute Ma, i contatori elettronici dell’energia non sarebbero dovuti servire, tra l’altro, a trasmettere agli operatori i nostri consumi reali? In teoria sì, ma nella pratica le cose stanno diversamente. Andiamo con ordine cercando di ricostruire vita, morte e miracoli (presunti) dei misuratori intelligenti. Dopo la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, il cui pre-requisito è stata la separazione tra distributori e venditori, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha reso obbligatoria per i distributori di energia l’installazione dei nuovi contatori dell’energia elettrica, presso le famiglie e le imprese in bassa tensione. Le operazioni di sostituzione sono durate dal 2008 al 2011. I nuovi contatori avrebbero dovuto portare - e in molti casi è stato così - una serie di benefici ai consumatori: calcolo della bolletta sui consumi effettivi (eliminando conguagli e autoletture), tariffe personalizzate, monitoraggio costante del funzionamento della rete e via dicendo. L’intervento dell’Antitrust Qualcosa, però, si è inceppato tanto da indurre il presidente dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella, a indicare in questa anomalia un ostacolo alla concorrenza. L’inceppo è nascosto nei meandri dei rapporti tra distributori e venditori di energia che non sempre coincidono nello stesso soggetto. In altre parole, non basta solo che il distributore abbia installato e attivato la scatoletta bian- ca in ciascuna abitazione, occorre anche che invii per tempo le informazioni corrette al venditore, che deve emettere la fattura. E questo non sempre accade. L’Antitrust, tra l’altro, è già intervenuta sulla questione nel 2010 concludendo un’istruttoria avviata a seguito di una segnalazione di Sorgenia (che è appunto un venditore). L’Autorità, nel provvedimento con cui ha accettato gli impegni di A2A (uno dei distributori di Sorgenia, che cambiano a seconda del territorio), spiegava: “Il distributore di energia elettrica e gas è il fulcro dei rapporti contrattuali che assicurano l’esecuzione della fornitura di energia elettrica e gas ai clienti finali e ha, quindi, la responsabilità di gestire i cambi di fornitore, le nuove attivazioni e le cessazioni. Inoltre, in quanto responsabile del servizio di misura, svolge una funzione essenziale ai fini di un corretto rapporto tra venditore e cliente finale, nonché ai fini dell’individuazione degli eventuali sbilanciamenti in prelievo che abbiano richiesto interventi correttivi da parte del gestore della rete di trasporto. Infine, (…) i clienti finali hanno come unica interfaccia sistemica il venditore”. In altre parole, il venditore “ci mette la faccia” ma il suo lavoro dipende da un altro che resta nelle retrovie. E l’ostruzionismo del distributore è un comportamento scorretto che di fatto ostacola l’affermazione del libero mercato: i consumatori non sanno quali sono effettivamente i loro consumi e non sono in grado di valutare le offerte commerciali di altri venditori. La questione è tutta lì. di vendita affinché questa possa, a sua volta, conteggiare correttamente i consumi in bolletta”, spiega il direttore generale di Sorgenia, Riccardo Bani aggiungendo che “i consumatori che hanno pagato in questi anni i nuovi contatori che consentono di verificare i consumi con una qualità elevata, devono godere, attraverso l’impegno della società di distribuzione, di una fattura corretta”. “Ancora oggi a più di 12 anni dall’avvio della liberalizzazione i distributori non hanno alcun obbligo di fornire alle aziende di vendita letture a consuntivo né tantomeno indennizzi o penalità in caso di errori. Auspichiamo un intervento di Aeeg”, conclude Bani. E per il gas resta un miraggio Nella segnalazione l’Antitrust fa riferimento alle bollette sia dell’energia che del gas. Se nel primo caso l’Italia è stata uno dei primi paesi europei a prevedere l’installazione dei contatori intelligenti, più complessa la questione della misurazione del gas e della telelettura. Con la recente delibera 28/2012/R/gas, l’Aeeg ha previsto una sola scadenza al 2018 per l’installazione dei misuratori elettronici - senza più tappe intermedie - e l’obbligo di sostituzione al 60% (rispetto all’80%). Altre novità riguardano l’avvio della sperimentazione di sistemi con capacità di telegestione multiservizio per la clientela residenziale e l’anticipazione al prossimo 29 febbraio della data dalla quale i nuovi misuratori installati devono essere predisposti per la telelettura; ciò consentirà ai distributori di arrivare alla scadenza degli obblighi con un “Penalizzati noi e i clienti” Sorgenia è stato uno dei primi operatori numero minimo di apparecchi da dismettere non integrati a sollevare la questione circa prima dell’esaurimento della vita utile. l’incompletezza della regolamentazione di settore. “Sarebbe sufficiente, così come i “Da gennaio 2013 salto venditori hanno degli obblighi verso i con- di qualità delle bollette” sumatori finali sulla qualità del servizio, che “Il tema delle bollette basate sui consumi anche i distributori, sempre nell’interesse dei reali è importante e, nel settore elettrico, consumatori finali, fossero obbligati a fornire sono stati fatti passi in avanti significativi ogni mese i dati reali a consumo di tutti i con- grazie all’obbligo di installazione dei contatatori che sono nella titolarità di una società tori elettronici presso la quasi totalità dei Con la nuova valvola di regolazione Cocon QTZ di Oventrop è tutto sotto controllo Bilanciamento e regolazione dei sistemi HVAC idronici P er garantire il bilanciamento idraulico e il controllo della temperatura nella maggior parte degli impianti HVAC idronici, Oventrop propone agli operatori la più ampia gamma di valvole di regolazione, tra cui spicca la nuova Cocon QTZ: una valvola che combina un regolatore automatico di portata ed una valvola di regolazione. Le nuove valvole Cocon QTZ possono essere utilizzate in qualsiasi tipo di impianto, sia che si tratti di impianti di riscaldamento monotubo/bitubo, a fan coil o a termoconvettori, sia nei sistemi ad induzione, come impianti radianti di riscaldamento e raffrescamento a soffitto o a pavimento. La valvola Cocon QTZ può essere equipaggiata con diverse tipologie di servomotori elettrici ed elettrotermici, con regolatori di temperatura e termostati ambiente abbinati ad attuatori a 2 punti, proporzionali o integrabili con sistemi di regolazione con bus europeo o Lonworks. La Cocon QTZ è disponibile nelle misure dal DN 15 al DN 32 nelle versioni con o senza prese di pressione. Oltre a combinare il funzionamento di tre diverse valvole, che mantengono costante la pressione differenziale al diaframma anche quando si verificano elevate variazioni tra pressione d’ingresso e pressione d’uscita (il diaframma integrato agisce come un regolatore differenziale attraverso una valvola di regolazione, attivata mediante l’attuatore o il regolatore di temperatura, e una valvola di bilanciamento regolabile manualmente), la valvola di regolazione Cocon QTZ di Oventrop si distingue per i materiali utilizzati (corpo in ottone resistente alla dezincificazione con guarnizioni in EPDM o PTFE, stelo della valvola in acciaio inossidabile) e per le sue dimensioni compatte. Una manopola di facile accesso, protetta tuttavia da azionamenti non autorizzati gra- zie ad un sistema di aggancio automatico e/o piombatura dell’anello di bloccaggio, consente di impostare e controllare il valore nominale di portata desiderato anche con il servomotore installato. La scala dei valori, impressa su due superfici oblique (45°) della manopola, è ben visibile ed espressa in l/h, mentre il campo di regolazione nominale della valvola è indicato sulla maniglia in posizione prominente. La valvola di regolazione Cocon QTZ può essere inoltre associata ad un regolatore di temperatura e si rivela particolarmente vantaggiosa in combinazione ad attuatori elettrotermici o elettrici con corsa di tipo lineare. E’ inoltre in fase di ultimazione l’ampliamento della gamma con i modelli DN 40 e DN 50 in bronzo filettati (Cocon QTR) e dal DN 40 al DN 150 in ghisa flangiati (Cocon QFC). clienti domestici, previsto dall’Autorità per l’energia”. Federico Boschi, direttore Mercati dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, raccoglie e rilancia l’invito Antitrust. E spiega: “Un ulteriore ‘salto di qualità’ arriverà con la futura attivazione del Sistema Informativo Integrato, istituito dalla legge 129/10 con l’obiettivo di consentire una gestione innovativa dei flussi informativi necessari per dar corso ai rapporti contrattuali del mercato libero. Infatti, l’adozione di un sistema centralizzato, realizzato dall’Acquirente unico e basato su una banca dati accessibile a tutti gli operatori, consentirà uno scambio di informazioni molto più efficace fra tutti i soggetti del mercato, favorendo la concorrenza. Anche i dati sui consumi saranno gestiti tramite questo sistema e ciò determinerà notevoli vantaggi in termini di puntualità nella messa a disposizione dei dati sui consumi: le imprese distributrici saranno più facilmente monitorate e i dati saranno messi a disposizione dei venditori (per la fatturazione) in modo standardizzato. Questo avrà importanti riflessi anche sui consumatori che saranno facilitati nei cambi di fornitore e potranno ricevere bollette sempre più aderenti ai loro consumi”. E nel frattempo? Nel frattempo, l’Autorità è già intervenuta con un recente provvedimento (delibera 65/2012/R/EEL) che definisce standard precisi per la messa a disposizione dei dati sui consumi da parte delle imprese distributrici, in modo da facilitare i venditori nel loro utilizzo anche per la fatturazione ai consumatori. Questo provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Resta il problema delle fatturazioni del gas. Per il gas il problema è più complesso per la presenza di misuratori storicamente installati in luoghi non direttamente accessibili al personale che deve rilevare i consumi; di conseguenza si ricorre frequentemente alla stima. Anche qui, però, l’Autorità è intervenuta con diversi provvedimenti per l’introduzione dei contatori “intelligenti”, ovvero i misuratori elettronici che consentono di rilevare da remoto il consumo del cliente finale e che saranno progressivamente installati a sostituzione dei vecchi contatori. Ecco un esempio applicativo della valvola Cocon QTZ Regolazione soffitto radiante La valvola di regolazione “Cocon QTZ” è usata in sistemi radianti a soffitto per il bilanciamento idraulico e per il controllo della temperatura ambiente. Mediante l’utilizzo delle valvole “Cocon QTZ” è anche possibile parzializzare il sistema senza alterarne i benefici. Nell’esempio di applicazione, la valvola di regolazione “Cocon QTZ” è installata nella tubazione di ritorno. La tubazione di andata può essere intercettata usando una valvola a sfera “Optibal” Oventrop. Termostati ambiente Oventrop e servomotori vengono utilizzati per il controllo della temperatura ambiente. NOVEMBRE ATTUALITÀ 5 2012 N.21 Fra i 65 atti “semplificati” molti riguardano tributi immobiliari. Fra essi anche la richiesta di registrazione dei contratti di locazione I modelli fiscali parlano un linguaggio più chiaro L 3. Istanza per consenso a cancellazione ipoteca 4. Richiesta di rimborso delle imposte di registro/ipotecarie/catastali 5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà/copia conforme all’originale 6. Richiesta di annullamento della cartella di pagamento per le tasse automobilistiche 7. Richiesta di certificato di partita Iva 8. Istanza per il rilascio del mod.240 relativo alla dichiarazione di successione 9. Richiesta copia della dichiarazione dei redditi 10. Richiesta certificato di iscrizione all’Anagrafe tributaria 11. Richiesta certificazione situazione reddituale 12. Certificazione reddito percepito per adozione internazionale 13. Richiesta di esercizio dell’autotutela 14. Richiesta di autorizzazione alla rivendita e stampa di documenti fiscali 15. Richiesta di certificato di residenza fiscale inguaggio più chiaro e istruzioni più semplici nelle lettere del Fisco e nei modelli maggiormente utilizzati dai contribuenti. L’Agenzia delle Entrate ha riscritto 65 documenti, tra cui, ad esempio, la domanda di rimborso Irpef, quella per ottenere una copia della dichiarazione dei redditi e la richiesta di annullamento degli atti non fondati. Comunicazioni con linguaggio semplificato anche per la nuova mediazione tributaria, gli avvisi di accertamento, la lettera per la comunicazione dell’Iban per gli enti beneficiari del 5 per mille e per il modello utilizzato per chiedere la registrazione dei contratti di locazione. L’iniziativa parte dal presupposto che un linguaggio più semplice agevola gli adempimenti da parte dei contribuenti. La semplificazione del linguaggio integra l’attività di riduzione degli adempimenti attualmente in corso. L’elenco degli atti semplificati: 1. Istanza di annullamento modello F24 a saldo zero 2. Domanda di rimborso delle imposte dirette 16. Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà 17. Revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio 18. Controllo repertori 19. Atto accertamento tasse auto 20. Lettera mancata presentazione modello studi di settore 21. Invito a comparire 22. Questionario locazione 23. Invito a comparire imposta di registro 24. Questionario richiesta informazioni 25. Questionario registro 26. Avvertenze cartella di pagamento 27. Atto accertamento telefonia mobile 28. Ricevuta telematica anomalia studi di settore 29. Lettera sintetico 30. Avvertenze diniego rimborso Iva e altre imposte indirette 31. Secondo invio comunicazione di irregolarità 36 bis - elementi sopravvenuti 32. Avvertenze comunicazione irregolarità 36 bis 33. Lettera Iban accredito 5 per mille l contratto preliminare per la vendita di un immobile è valido anche se non sono indicati i dati catastali. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 154242012. Secondo la Cassazione, il preliminare consiste nel fatto che le parti si obbligano a concludere il contratto definitivo. Il suo oggetto non è quindi la compravendita in sé. Perché il preliminare sia valido non è quindi necessario che siano indicati tutti gli elementi del contratto definitivo che si andrà a stipulare in seguito. Ad essere indispensabile è infatti solo l’accordo delle parti sugli elementi essenziali. Per quanto riguarda la compravendita di un immobile, deve essere certo il bene cui le parti si riferiscono, ricorrendo anche ad elementi esterni. Per il resto, possono invece mancare altri elementi distintivi, come i dati catastali. Ricordiamo che l’obbligo di inserimento dei dati catastali nei contratti per la locazione e il trasferimento dei diritti reali sugli immobili è stato introdotto dal DL 78/2010. Oltre ai dati catastali, tra gli obblighi previsti dalla norma c’è il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto. Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari. Corrado Sforza Fogliani presidente Confedilizia N el 2011 sono calati rispetto al 2010, per le case di abitazione, sia i provvedimenti di sfratto che gli sfratti eseguiti. Lo ha sottolineato la Confedilizia sulla base dell’analisi degli ultimi dati resi noti dal Ministero dell’interno. In particolare, i provvedimenti di sfratto emessi sono stati nel 2011 63.846, rispetto ai 65.664 del 2010. Di questi, 832 sono basati su necessità del locatore, 7.471 su finite locazioni e 55.543 su “morosità o altra causa” (secondo la dizione esatta del Ministero). Nel 2010, invece, i Quindicinale di informazione, attualità, economia, cultura della casa E D I Z I O N I C O N D O M I N I O I TA L I A Copie arretrate 8 4,00 provvedimenti emessi per necessità del locatore erano stati 900, quelli per finite locazioni 8.495 e quelli per “morosità o altra causa” 56.269. Dal canto loro, gli sfratti eseguiti sono stati nel 2011 28.641, rispetto ai 29.889 del 2010. È quindi anche qua in diminuzione oltre che, in entrambi gli anni, rappresentando neppure la metà dei provvedimenti di sfratto emessi. L’unico dato in aumento è quello delle richieste di esecuzione (123.914 nel 2011 contro le 111.260 del 2010) che, risultando di numero doppio rispetto ai provvedimenti emessi, si riferiscono evidentemente ad anni passati o sono state presentate dal 1981 dal 1981 Direttore responsabile: Pier Franco Ghisleni In redazione: Gianluca Palladino Collaboratori: Daniele Apolloni, Ermengildo Mario Appiano, Gabriele Bruyère, Francesco Burrelli, Emanuele Caldarone, Giorgio Cambruzzi, Fausta Coppo, Nunzio Costa, Rodolfo Cusano, Maurizio De Tilla, Rossella Ferrari, Andrea Garbo, Leandro Gatto, Paolo Gatto, Walter Guazzo, Gabriele Lenzi, Andrea Merello, Franco Pagani, Giuseppe Pecoraro, Matteo Rezzonico, Silvio Rezzonico, Paolo Ribero, Gian Vincenzo Tortorici, Centro Studi Condominiali. Segretaria di redazione: Marisa Izzillo Ufficio grafico: Daniela Stea Redazione: Via E. Thesauro, 2 - 10125 Torino Tel. 011.6523611 - Fax 011.6523690 Impaginazione e informatica: Ufficio grafico CondominioItalia Stampa: Agagrafica - Cuneo Pubblicità: Condominio Italia, Via E. Thesauro, 2 - 10125 Torino - Tel. 011.6523611 r.a. Autorizzazione Tribunale di Torino n° 4754 del 27/01/1995 53. Prospetto dei crediti allegato alla comunicazione per maggior credito 54. Prospetto con esito a debito e contestuale maggior credito 55. Comunicazione Unico PF irregolare con F24 e relative avvertenze 56. Comunicazione scadenza per annualità successiva contratto di locazione e relative avvertenze 57.Modello comunicazione del domicilio per la notifica degli atti e relative istruzioni 58. Certificato iscrizione/cancellazione partita Iva rilasciata telematicamente dalla Direzione centrale Servizi ai contribuenti 59. Certificato iscrizione/cancellazione partita Iva rilasciata direttamente al contribuente dalla Direzione provinciale - Ufficio territoriale 60. Attestazione di certezza e liquidità dei crediti Iva trimestrale, annuale e relative istruzioni 61. Avviso di riconoscimento rimborso in favore del contribuente 62. Avviso di riconoscimento rimborso in favore di un soggetto diverso dal beneficiario 63. Avviso di accertamento imposte dirette e Iva con formula esecutiva 64. Avvisi di accertamento automatizzati 65. Comunicazione da inviare ai grandi contribuenti per l’attivazione casella Pec dedicata Sfratti, è un carico pesante ma ora sono in diminuzione Preliminare di vendita valido anche senza i dati catastali I 34. Avvertenze F24 semplificato 35. Avvertenze mediazione avviso accertamento ordinario 36. Avvertenze mediazione avviso accertamento parziale 37. Lettera di comunicazione per l’acquisizione Iban 5x1000 - anni 20102012 38. Modello Rli - registrazione locazioni immobili 39. Invito al contraddittorio - mediazione 40. Richiesta documenti - mediazione 41. Richiesta recapiti - mediazione 42. Istanza annullamento F24 43. Istanza correzione F24 44. Comunicazione improponibilità istanza con autotutela - mediazione 45. Comunicazione improponibilità istanza - mediazione 46. Accoglimento integrale mediazione 47. Accoglimento parziale mediazione 48. Atto liquidazione a titolo definitivo - sentenza 49. Diniego secco - mediazione 50.Mediazione 100% 51. Testo e avvertenze avvisi di accertamento automatizzati - 41 bis esecutivo redditi di lavoro dipendente 52. Testo e avvertenze avvisi di accertamento automatizzati - 41 bis esecutivo redditi di fabbricati AL SERVIZIO DEL CONDOMINIO + più volte per una stessa esecuzione. A giudizio della Confedilizia (che ha comunque rilevato che questi dati non vengono, stranamente ma non troppo, ripresi dalla gran parte dei giornali) il carico degli sfratti, pur in diminuzione, rimane comunque pesante e appare in gran parte dovuto al fatto che, pressati dal forte carico fiscale, i proprietari che decidono per questa ragione di vendere le loro unità immobiliari si preoccupano prima di tutto di renderle libere da inquilini (e questo, anche portando ad esecuzione i provvedimenti di sfratto per morosità il più presto possibile). Contattare i propri clienti è facile! Basta telefonare al numero: 011.65.23.611 e-mail Per la Vostra posta elettronica ECCO LE NOSTRE e-mail: SEGRETERIA: [email protected] DIRETTORE: [email protected] UFFICIO GRAFICO: [email protected] UFFICIO COMMERCIALE: [email protected] UFFICIO ABBONAMENTI: [email protected] REDAZIONE: [email protected] 6 ATTUALITÀ N.21 NOVEMBRE 2012 Il contribuente non potrà fare verificare gli estimi da un giudice Pannelli fotovoltaici sui tetti per ricavare energia elettrica pulita Con la nuova riforma del Catasto le tariffe diventano incontrollabili Corrado Sforza Fogliani presidente Confedilizia L a Commissione Finanze della Camera ha respinto, a maggioranza, le proposte formulate dalla Confedilizia in audizione e che tendevano a dare la possibilità ai contribuenti interessati di far controllare da un giudice la congruità delle tariffe d’estimo (che, applicate alla consistenza di case, negozi e uffici, ne determinano la rendita ai fini fiscali). Il vulnus ai diritti dei contribuenti (e allo Stato di diritto) è colossale e inaccettabile, anche da un punto di vista costituzionale: impedire il controllo giurisdizionale delle tariffe d’estimo equivale ad impedire che un contribuente possa ricorrere contro un accertamento tributario. Oltretutto, il contenzioso sarebbe minimo e limitato a casi eclatanti, per l’alto costo che comporta oggi, come noto, il ricorso alla giustizia, specie amministrativa. Il nuovo Catasto, che già si vorrebbe fondato non su rilevazioni obiettive di dati e valori sul territorio ma sui risultati che sortirebbero dall’applicazione di algoritmi messi a punto al di fuori degli standard internazionali, avrebbe dunque anche la caratteristica di non poter essere sottoposto al controllo di congruità dei giudici. L’opposizione dell’Agenzia del territorio, e con essa del Governo, al controllo giurisdizionale delle tariffe meraviglia e rivendica all’Agenzia stessa un ruolo insindacabile, in contrasto con i principi di una democrazia liberale e di un fisco civile. La previsione, poi, di far validare le funzioni statistiche dalle Commissioni censuarie (che sono organi amministrativi, e non giurisdizionali, di collaborazione con l’amministrazione, piene zeppe di rappresentanti degli enti tassatori ma non di rappresentanti dei contribuenti) è solo la cartina di tornasole dell’esistenza del problema, che non si vuole però risolvere in modo trasparente ed affidabile. Altrettanto dicasi per la norma sulla futura invarianza di gettito: una clausola già utilizzata e che gli italiani sanno, dalle tasse che pagano, trattarsi di una mera espressione di stile. I proprietari di casa sono già stati colpiti da un’imposizione, patrimoniale e non, superiore a quella di ogni altra categoria e non possono accettare di essere privati addirittura anche della possibilità di ricorrere alla giustizia. Ora in Toscana le case popolari diventano green I n Toscana le case popolari diventano “green”. Il progetto della Regione, infatti, permetterà di rimuovere l’eternit sui tetti della case popolari, sostituendolo con pannelli fotovoltaici. E non solo. Il progetto permette anche di ricavare energia elettrica “pulita” e di generare un ritorno economico, che copre i costi. L’iniziativa, che è già stata attuata su 26 edifici (24 nell’area fiorentina e 2 in quella di Massa e Carrara) coinvolgerà ora un altro centinaio di stabili appartenenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica della Toscana. L’assessore alla casa della Regione Toscana, Eugenio Baronti spiega che, “affinché il quantitativo di energia prodotto sia congruo per ARCHITETTI: ECCO LE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA SULLA PROFESSIONE D i seguito un vademecum per riassumere l’iter e le principali tematiche connesse allo sviluppo della riforma delle professioni, al fine di chiarire, in modo sintetico, le principali conseguenze che la stessa avrà sullo sviluppo della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore. Cos’è il DPR di riforma delle professioni? È una iniziativa partita con il Governo Berlusconi, con il D.L. 138/2011, e attuata dal Governo Monti, con cui sono stati fissati principi per tutte le professioni regolamentate. La riforma delle professioni è legge? Sì, il DPR 7 agosto 2012 , n. 137 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012. Si applica subito? Sì, il DPR è entrato in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, e si applica a partire dal 15 agosto 2012. La riforma considera l’attività professionale di architetto come una qualunque attività economica? No. Il DPR afferma che l’accesso alla professione è libero e lo è il suo esercizio, fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La professione di architetto, pur essendo considerata dal Trattato europeo come un’attività d’impresa, mantiene una sua specificità perché considerato un mestiere in cui deve essere salvaguardato l’in- teresse pubblico. Cosa cambia per l’albo professionale? Poco rispetto a prima: la gestione dell’albo rimane di competenza esclusiva del Consiglio dell’Ordine; è stato aggiunto che nell’albo deve essere prevista l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti. È possibile farsi pubblicità? Sì, viene chiamata “pubblicità informativa”, viene ammessa con ogni mezzo e può avere ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni. Ci sono dei limiti per la pubblicità informativa? Si, la pubblicità deve necessariamente essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di questi limiti costituisce illecito disciplinare e violazione del c.d. Codice del Consumo, e può essere richiesto l’intervento dell’Autorità Garante della concorrenza per inibire forme di pubblicità scorretta ed ingannevole. È stato prorogato l’obbligo di assicurazione? Sì, in base a questo DPR tale obbligo è stato prorogato e partirà dal 15 agosto 2013, per consentire di poter negoziare convenzioni collettive da parte del Consi- glio Nazionale. In tal modo è stata cambiata la normativa relativamente all’obbligo di copertura assicurativa, in precedenza fissato nel D.L. 138/2011 al 13 agosto 2012 e successivamente anticipato nel D.L. 1/2012 al 24 gennaio 2012, con una data esplicita di entrata in vigore, non chiarita nei precedenti D.L. L’assicurazione sarà obbligatoria per gli iscritti all’Albo? Sì. Dal 15 agosto 2013 il professionista dovrà obbligatoriamente rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale ed ogni variazione successiva della polizza; al momento tali indicazioni sono facoltative, essendo comunque previste nel D.L. 1/2012 all’art. 9. La violazione di tali disposizioni costituirà illecito disciplinare. Con la riforma delle professioni è ancora necessario laurearsi e fare l’esame di Stato? Sì, la riforma conferma che è necessario laurearsi e fare l’Esame di Stato, essendo sancito dalla Costituzione italiana all’art. 33, “… per l’abilitazione all’esercizio professionale”. I neolaureati dovranno effettuare un tirocinio per poter fare l’Esame di Stato? No, viene prevista l’obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano. Per la professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la normativa vi- ammortizzare i costi occorre che il tetto dell’edificio abbia una dimensione sufficiente e che l’irraggiamento solare sia adeguato. Circa 130 edifici per una copertura complessiva di 130 mila mq, sono stati giudicati idonei. Tenuto conto che su 26 edifici gli interventi sono già partiti, l’intervento in questa fase, verrà attuato su 90 mila mq di coperture, con l’istallazione di pannelli solari per 60 mila metri quadri. L’arco temporale è di tre anni”. L’intervento permetterà di produrre 5,5 milioni di kilowattora annui, pari al consumo di 1800 famiglie. È l’equivalente della popolazione di Barberino Val d’Elsa, o di Montalcino. Si risparmierà l’emissione di 3500 tonnellate di Co 2 al- gente non la prevede. Con la riforma è entrato in vigore un obbligo formativo? Ancora no. Il Consiglio Nazionale dovrà disciplinare con regolamento, entro il 15 agosto 2013, e previo parere del Ministero, le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti. Fino alla pubblicazione di tale regolamento, pertanto, non vi sarà alcun obbligo formativo per gli iscritti. La formazione sarà obbligatoria? Sì. A seguito del regolamento che verrà disciplinato entro il 15 agosto 2013, si prevede con il DPR l’obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, stabilendo che la violazione di tale obbligo costituirà illecito disciplinare. Per i procedimenti disciplinari ci sono nuove regole? Sì, presso gli ordini territoriali verranno istituiti consigli di disciplina territoriali. Vi saranno quindi due organi, uno amministrativo (il Consiglio dell’Ordine) e uno disciplinare (il Collegio di Disciplina). Come vengono scelti i componenti del Collegio di Disciplina? La composizione è effettuata mediante nomina del Presidente del Tribunale del circondario, attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale Consiglio dell’Ordine. Con regolamento che verrà adottato entro il 15 novembre 2012 dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del ministro vigilan- l’anno e di 1375 tonnellate di petrolio, pari a 8650 barili all’anno. I protagonisti del progetto saranno i gestori di edilizia residenziale pubblica sul territorio. Si stima che i costi di questo programma ammontino complessivamente a 55 milioni di euro. La resa economica, in un arco di 20 anni, della vendita di energia e degli incentivi previsti dal governo (Decreto Ministeriale 10-22007 per l’istallazione di pannelli fotovoltaici) sarà di circa 64 milioni di euro. Ne risulta un utile di 9 milioni di euro che va a coprire i costi di rimozione e smaltimento dell’amianto delle coperture eternit. In Toscana esistono circa 50 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica. te, verranno individuati i criteri in base ai quali i Consigli dell’Ordine avanzano la proposta ed il Presidente del Tribunale effettua la scelta. Le nuove regole disciplinari partono da subito? No, da dopo il 15 novembre 2012 e fino all’insediamento dei Consigli di Disciplina. Fino ad allora, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti. È possibile formare società tra professionisti? Ancora no. L’art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012, ha introdotto la possibilità di costituire delle Società tra Professionisti (S.T.P.), e ne prevede una regolamentazione con un Decreto Ministeriale per l’iscrizione a una sezione speciale dell’Albo e la sottoposizione alle Norme Deontologiche, che non è stato ancora pubblicato dal Governo. In assenza di tali norme applicative, non è ancora possibile la costituzione di tali forme societarie. Le tariffe rimangono abrogate? Sì. Rimane fermo quanto previsto all’art. 9 del DL 1/2012. Il compenso per le prestazioni professionali deve pattuirsi per iscritto con il cliente al momento del conferimento dell’incarico professionale. Ognuno può liberamente riferirsi ad un sistema di calcolo che ritiene congruo, sia esso tradizionale o personale, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto il grado di complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili. Fonte: Ordine Architetti Provincia Palermo NOVEMBRE CATASTO 7 2012 N.21 Immobili valutati in base a superficie, corrette le distorsioni introdotte con l’Imu. E una circolare fa il punto sulle case di valore “culturale” Catasto, via libera alla riforma Immobili, irrilevante l’interesse storico La Camera approva la fiducia l riconoscimento dell’interesse cultuV di un immobile non influisce sul Isuorale classamento catastale. Lo ha spiegaia libera della Camera alla riforma del Catasto. Dopo l’avvio della discussione a metà settembre in Commissione Finanze, l’Aula ha votato la fiducia sul ddl contenente la delega fiscale, che pone le basi per un nuovo sistema di valutazione e attribuzione della rendita agli immobili. Il testo, passato senza accogliere gli emendamenti presentati, mira a correggere il sistema di quantificazione delle rendite, che saranno allineate ai valori di mercato, e a risolvere le distorsioni verificatesi dopo l’introduzione della disciplina sull’Imu, che ha rivalutato tutti i coefficienti creando un disallineamento tra l’imposta pagata, l’effettivo valore dell’immobile e le condizioni economiche del nucleo familiare. Come già anticipato, saranno la superficie espressa in metri quadri, la localizzazione e le caratteristiche edilizie a determinare il valore dell’immobile. Sarà quindi superato il sistema delle categorie e delle classi, nonché la valutazione in base al numero di vani. Per gli immobili urbani dovranno essere seguire delle direttive, come la definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare, il riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato in un arco temporale triennale antecedente alla nuova determinazione, la rideterminazione delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali e la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario. La rendita media ordinaria sarà valutata in base ai valori di mercato, ma sono previsti anche meccanismi di adeguamento periodico. Nelle unità immobiliari di interesse storico, il procedimen- to estimativo dovrà tenere presenti i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione e al restauro, Nelle linee guida dettate dalla delega fiscale c’è anche una rassicurazione sul temuto aggravio del carico fiscale, ipotizzato in seguito alla revisione delle rendite. Per evitarlo, saranno infatti ritoccate le aliquote ed eventualmente previste deduzioni. Il testo prevede anche una serie di tutele in base alle quali il contribuente, nella fase di revisione del Catasto, può richiedere una rettifica delle nuove rendite attribuite con obbligo di risposta entro sessanta giorni. Il modello Ei 605 di Oilcontrol garantisce sicurezza ed affidabilità I rilevatori di fumo salvano la vita Ei Electronics con il modello Ei605ilcontrol fornisce e installa tutta la TYC-D offre un rilevatore di fumo dotato gamma di rilevatori di fumo e CO O di una batteria al litio della durata di 10 anni, della EiElectronics, che è leader Europeo nel settore dei rilevatori di fumo in abitazioni private, garantendo la massima qualità del prodotto ed una insuperabile affidabilità. I FATTI Ogni anno a causa di incendi, muoiono centinaia di persone, la maggior parte delle quali in case private. Di notte il pericolo è maggiore, poiché nel sonno l’olfatto è “attutito”. E, sebbene solo un terzo degli incendi accada durante la notte, circa tre quarti delle persone infortunate sono vittime di incendi notturni. La maggior parte delle persone muore per intossicazione da fumo, non per le ustioni. Già dopo tre respiri in un ambiente intossicato da fumo si sviene, mentre dieci respiri sono mortali. I bambini sono i più esposti al pericolo: in caso d’incendio, infatti, essi si comportano diversamente dagli adulti e tendono a nascondersi dalle fiamme o a stare immobili, invece di tentare la fuga. MASSIMA PROTEZIONE I rilevatori di fumo avvertono anticipatamente di un incendio, e possono salvare la vita. È però fondamentale la scelta del prodotto giusto. Innanzitutto è necessaria un’alimentazione affidabile. Dalle statistiche, infatti, emerge che la causa maggiore del mancato funzionamento dei rilevatori di fumo in caso è la mancanza della batteria. Spesso le batterie vengono rimosse per essere adoperate in altri apparecchi, come telecomandi o giocattoli. che non è rimuovibile. Con questo non solo si aumenta notevolmente la sicurezza personale, ma si evitano ogni anno anche costose sostituzioni delle batterie. A livello di operatività e controllo, inoltre, tutti i rilevatori di fumo della Ei Electronics hanno un grande pulsante “EasyPress” sul fronte, che può essere azionato facilmente dal pavimento (ad es. con il manico della scopa). Così si può ad esempio testare facilmente il funzionamento dell’allarme. Lo stesso pulsante funziona anche per silenziare l’apparecchio nel caso di falsi allarmi. In quest’ultimo caso il rilevatore ritorna di nuovo nel modo attivo dopo 10 minuti. LA RETE WIRELESS L’allarme di un rilevatore di fumo ha una potenza di almeno 85 decibel (dB). La porta chiusa di una stanza diminuisce questo suono di circa 20 dB. Questo significa che dopo due porte di camera chiuse, il suono dell’allarme ha solo 40-45 dB: uguale ad una radio a basso volume. Molte persone nel sonno non avvertono più questo tipo di suono. Per appartamenti più grandi, cioè per case monofamiliari e per famiglie con bambini, si consiglia quindi di mettere in rete i diversi rilevatori. Ciò può essere fatto anche in un secondo momento, poiché basterà inserire il modulo ad onde radio nei modelli Ei605C-D e Ei605TYC-D. Il modulo ad onde radio poi permetterà al rilevatore che per primo avverte l’allarme di poterlo inoltrare a tutti gli altri installati in rete, che incominceranno così a suonare. to l’Agenzia del Territorio con la circolare 5/2012 emanata nei giorni scorsi. Secondo quanto emerge dal testo della circolare, la categoria catastale viene attribuita basandosi unicamente sulla destinazione dell’unità immobiliare, sulle sue caratteristiche e sul contesto territoriale e urbanistico. Dal momento che l’interesse storicoculturale e la presenza di vincoli incidono invece sul regime tributario, il proprietario dell’immobile può chiedere, attraverso una domanda di annotazione, che il carattere di bene culturale risulti anche in Catasto e nei registri immobiliari. Il chiarimento dell’Agenzia del Territorio si è reso necessario in seguito ai dubbi, manifestati da numerosi contribuenti, sulla possibilità di attribuire agli immobili di interesse storico la categoria catastale A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. L’Agenzia del Territorio ha ricordato che la disciplina sul patrimonio culturale è contenuta nel D. lgs. 42/2004 e che il riconoscimento dell’interesse culturale avviene con l’adozione di una verifica o di una dichiarazione, a seconda che la proprietà dell’immobile faccia capo a pubbliche amministrazioni o a privati. Dopo l’accertamento, l’immobile è sottoposto a tutela e devono essere rispettati una serie di vincoli, che danno luogo a diverse agevolazioni fiscali. Il classamento dell’immobile segue invece le regole del Dpr 1142/1949, che sono indipendenti dalle modalità con cui è accertato il suo l’interesse culturale. La categoria A/9 non è quindi quella di riferimento per gli edifici di interesse storico, che in base alla zona censuaria e all’utilizzo possono trovarsi anche in altre categorie catastali. L’inquadramento nella categoria A/9, si legge nella circolare del Territorio, dipende esclusivamente dalle caratteristiche costruttive e tipologiche. 8 EDILIZIA N.21 NOVEMBRE 2012 Il contrasto tra i due ordini professionali è sempre sul concetto di “modesta dimensione” delle costruzioni ibadiamo il nostro parere assoluta“ Rmente contrario al ddl 1865 attualmente in discussione al Senato che, senza fondamento alcuno, estende indebitamente le competenze progettuali dei geometri e dei periti, consentendo loro di occuparsi anche di progettazione architettonica”. È tranchant il commento di Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sul disegno di legge 1865 relativo alle competenze professionali dei geometri, al centro della mobilitazione degli ultimi giorni. Nel corso dell’audizione sul ddl 1865 in Commissione Lavori Pubblici del Senato, Freyrie ha dichiarato: “Nel momento in cui la crisi ci spinge ad essere ancora più competitivi in termini di qualità dei servizi offerti ai cittadini, favorendo, tra l’altro, la cooperazione tra i professionisti, ci sembra del tutto anacronistico proporre norme che, contro le indicazioni comunitarie, estendono le competenze di una categoria a danno di un’altra”. “Così come anacronistici e del tutto inu- Tra architetti e geometri è guerra tili - ha aggiunto il presidente del Cnappc si sono dimostrati tutti i tentativi di forzare la definizione di ‘modesta dimensione’ di una costruzione: negli ultimi 50 anni tutto ciò ha prodotto, da un lato, un enorme spreco di giurisprudenza, dall’altro non pochi scempi edilizi. Altrettanto evidente è poi la non ‘economicità legislativa’ di un intervento come quello proposto, che entra nello specifico di materie propriamente tecniche che dovrebbero, invece, essere risolte in tavoli di concertazione inter-professionali”. Una netta opposizione, dunque, alla proposta di legge che è stata rimessa all’ordine del giorno della Commissione Lavori Pubblici del Senato proprio dopo la mobilitazione del geometri. E a nulla pare essere servita l’apertura dei senatori, dichiaratisi disponibili ad apportare al disegno di legge le modifiche utili per renderlo condivisibile dagli Ordini professionali di ingegneri e architetti. “Le nuove competenze che si vorrebbero estendere a geometri e periti - ha proseguito Freyrie - non hanno riscontro in alcun paese dell’Unione Europea, poiché gli interventi riguardanti l’architettura e il paesaggio (e le direttive comunitarie su questo aspetto sono chiarissime) devono essere realizzati da professionisti che abbiano svolto idonei studi universitari. Ed è proprio la normativa europea ad attribuire agli architetti, formati negli specifici settori e in maniera adeguata, le attività professionali relative alla progettazione architettonica, strutturale, paesaggistica, conservativa ed urbanistica”. A tutto questo, Freyrie ha aggiunto che “il recepimento e l’attuazione di nuovi titoli professionali - in contrasto con le competenze previste per la categoria professionale degli architetti - provocherebbero un aperto contrasto tra la normativa nazionale e quella europea”. La strada da percorrere, secondo gli architetti italiani, è quella indi- cata dal Dpr 137/2012 attuativo della Riforma delle Professioni che “supera il problema delle competenze e promuove, invece, l’integrazione professionale e interprofessionale con l’istituzione di nuove forme societarie”. Per tutti questi motivi il Consiglio nazionale degli Architetti propone di emendare il disegno di legge sostituendolo con un unico articolo che istituisca, presso il Ministero della Giustizia e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, un “Tavolo delle Competenze” a cui partecipino i rappresentanti dei Consigli nazionali delle Professioni dell’area tecnica. Tavolo che, al 31 dicembre di ogni anno, rediga delle linee guida di interpretazione e di aggiornamento delle competenze professionali anche sulla base delle novità legislative intervenute - nel rispetto delle Direttive e politiche comunitarie che dovrebbero poi essere emanate mediante Decreto Ministeriale. Decreto “semplificazioni”. Il CdM rimanda la discussione di molte norme in materia di edilizia. Ma la bozza è già conosciuta Al palo il “silenzio rifiuto” sul permesso di costruire R imandata dal Consiglio dei Ministri la discussione sul pacchetto semplificazioni predisposto dal Governo per contribuire al rilancio della crescita. Silenzio rifiuto, Durc, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, riutilizzo delle terre e rocce da scavo, ma anche snellimenti procedurali in materia di sicurezza sul lavoro sono i contenuti salienti della norma che potrebbero essere portati all’ordine del giorno a breve. SILENZIO RIFIUTO La bozza prevede di eliminare il silenzio rifiuto sul rilascio del permesso di costruire in presenza di vincoli. La proposta di modifica al Dpr 380/2001, Testo unico dell’edilizia, si basa sul presupposto che il silenzio non abbia valore di provvedimento di diniego. Per conoscere l’esito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo in presenza di un vincolo, è quindi necessario che l’Amministrazione competente esprima un parere in modo esplicito. Il testo supera inoltre l’attuale distinzione tra l’ipotesi in cui l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela competa o meno alla stessa Amministrazione comunale. Secondo le norme attualmente vigenti, infatti, se il Comune non è responsabile della tutela del vincolo è tenuto alla convocazione di una Conferenza di servizi. Procedura che implica un allungamento dei termini e che il pacchetto semplificazioni intende rimuovere, pur giorni dalla ricezione degli atti. Dopo quarantacinque giorni, inoltre, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, che si pronuncia entro quindici giorni. Il potere decisorio torna DURC all’amministrazione e vengono acRaddoppia la durata del Durc, corciati i tempi per il rilascio delle Documento unico di regolarità autorizzazioni. contributiva. Il testo prevede infatti che si passi dall’attuale validità di IMPATTO tre mesi a 180 giorni. I criteri comAMBIENTALE pensativi, in base ai quali le imprese con debiti contributivi possono Per evitare l’allungamento dei comunque ottenere il Durc se di- tempi, il testo mira a cancellare mostrano di vantare un credito di l’obbligo di pubblicare il provvediimposto pari o superiore con la mento di valutazione di impatto Pubblica Amministrazione, po- ambientale sulla Gazzetta Ufficiale tranno applicarsi anche al rilascio o sul Bollettino della Regione intedel Durc per la partecipazione ad ressata dalla realizzazione dell’opeappalti pubblici o appalti privati ra. nel settore edile. Nella precedente Come spiegato nella relazione versione, invece, l’agevolazione era illustrativa, l’informazione del pubammessa solo per fruire di benefici blico potrebbe essere garantita normativi e contributivi. dalla pubblicazione su siti informatici, individuando anche un unico portale telematico cui fare riferiAUTORIZZAZIONI mento. In questo modo, i termini PAESAGGISTICHE per eventuali ricorsi decorrerebbeIl pacchetto semplificazioni as- ro dalla pubblicazione sul portale, segna all’amministrazione com- più immediata di quella in Gazzetpetente il potere di decidere sulle ta Ufficiale. Il testo propone anche di evitare domande di autorizzazione in caso di mancata pronuncia da parte la duplicazione dei procedimenti della Soprintendenza, andando in due distinti uffici del Ministero quindi a modificare il D. lgs. 42- dell’Ambiente, cioè la direzione generale per le valutazioni ambien2004. Secondo la normativa attuale, tali e la direzione generale per la invece, se gli strumenti urbanistici protezione della natura e del mare. si sono adeguati alle prescrizioni dei piani paesaggistici, il parere del soTERRE E ROCCE printendente è obbligatorio e non DA SCAVO vincolante e si considera favorevoLa norma si prefigge di dare le se non è stato reso entro novanta riconoscendo al Comune il potere di convocare la Conferenza di servizi nei casi in cui lo ritenga opportuno. attuazione al Decreto legislativo 152/2006, Testo Unico ambientale, in base al quale nei cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non supera i 6 mila metri cubi di materiale, le materie estratte possono essere trattate come sottoprodotti se ricorrono una serie di condizioni, che possono anche essere autocertificate dal produttore. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni tramite una dichiarazione resa alla Provincia territorialmente competente, precisando le quantità destinate all’utilizzo e i tempi previsti per l’utilizzo e il deposito. Ad ogni modo, dalla produzione al reimpiego non può passare un periodo superiore ad un anno. SICUREZZA Favorire la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle imprese, limitando l’utilizzo di risorse aziendali per adempimenti meramente formali, è un altro obiettivo del testo sulle semplificazioni. Per questo, se la prestazione del lavoratore presuppone una permanenza di breve durata in azienda, si propone di evitare la ripetizione degli adempimenti in materia di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, che sono già stati portati a termine dallo stesso o da altri datori di lavoro. Analogamente, il testo propone la semplificazione dei contenuti della cartella sanitaria e di rischio, in modo che siano di semplice elaborazione e lettura. Proposta anche la semplificazione delle comunicazioni riguardanti la denuncia degli infortuni da parte del datore di lavoro, che già ai sensi della normativa in vigore sono effettuati con una comunicazione telematica. Secondo la bozza, la comunicazione telematica servirà ad assolvere anche la denuncia alle autorità locali di pubblica sicurezza e alle autorità portuali o consolari nel caso di infortuni mortali o con prognosi superiore ai trenta giorni. Allo stesso tempo, le autorità hanno diretto ed immediato accesso ai dati attraverso un’applicazione informatica. VALUTAZIONE DEI RISCHI Nella norma, l’obbligo di redigere il documento unico di valutazione delle interferenze può essere sostituito dall’individuazione di un responsabile che vigili sulle attività appaltate o affidate a lavoratori autonomi. L’individuazione del responsabile deve essere messa in evidenza nel contratto di appalto o d’opera. Sono esenti da questo obbligo solo i lavori di modesta entità che non presentino rischi particolari. Alle aziende che operano in settori ritenuti a basso rischio infortunistico viene consentito di redigere un documento di valutazione dei rischi semplificato. Una agevolazione di cui le imprese di nuova costituzione possono usufruire solo dopo il primo biennio di attività. ATTREZZATURE DI LAVORO Per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, la proposta di modifica equipara gli enti pubblici e i soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti, che consentono di ricorrere ai soggetti privati abilitati solo alla fine del percorso. NOVEMBRE EDILIZIA 9 2012 N.21 Oltre che della qualità del prodotto, tiene conto anche della fase di messa in posa. Ma in Italia mancano scuole per posatori Uni, è nata la norma italiana sulle piastrellature ceramiche na norma innovativa”. È “ UGiorgio Timellini, coordinatore del Gruppo di Lavoro “Pavimenti di ceramica e adesivi per rivestimenti ceramici” della Commissione tecnica “Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio”, ad esprimere con queste parole la soddisfazione per la conclusione dei lavori del progetto “Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete – Istruzioni per la progettazione, l’installazione e la manutenzione”. Si tratta infatti della prima norma nazionale in materia, che colma un vuoto sinora solo parzialmente coperto dal CEN/TR 13548 (“Regole generali per la progettazione e l’installazione delle piastrellature di ceramica”), recepito da UNI nel 2006. “I lavori si sono svolti in un clima di grande collaborazione e il testo che ne è scaturito può ritenersi all’avanguardia sotto molti aspetti”, precisa Timellini. Sebbene in Italia il panorama dei produttori e degli installatori di piastrelle in ceramica sia tra i più im- portanti in Europa, sino ad oggi il nostro Paese non si era dotato di una norma nazionale. Il progetto ora è concluso e quanto prima entrerà a far parte del corpus normativo UNI. “Il testo è articolato e affronta alcuni aspetti nuovi, sinora non trattati da altre analoghe norme europee, ma di grande importanza come lo scambio di informazioni tra tutte le parti coinvolte nella progettazione e installazione delle piastrellature o le fasi di collaudo e accettazione. Non è stato semplice inserire questi temi nel testo di norma, ma abbiamo ritenuto opportuno farlo perché la normazione tecnica, di per sé, deve sempre gettare la palla un po’ in avanti”, chiarisce Timellini. È, quest’ultimo, un aspetto mai sufficientemente sottolineato, pur rappresentando in termini generali uno dei punti di forza della normazione tecnica e dell’attività che ad essa fa capo: la normazione rappresenta infatti il punto più avanzato dello status quo tecnico e scientifico. Partecipare alla normazione tecnica significa quindi anche avere accesso alle conoscenze e al know-how frutto della ricerca e dello sviluppo più aggiornati rispetto allo stato dell’arte. Se ad oggi non è stato possibile giungere a una norma EN nell’ambito della progettazione e dell’installazione delle piastrellature di ceramica, ciò è dovuto alle peculiarità del settore e cioè alle profonde differenze che sussistono da Paese a Paese. Tradizioni, esperienze, ma anche climi e materiali molto differenti tra loro hanno portato al consolidarsi di tecniche e approcci alla materia molto diversificati, che difficilmente avrebbero potuto trovare in breve una sintesi efficace in un documento unitario su scala europea. Ciò nondimeno l’esigenza di sviluppare norme tecniche in materia è sempre stata viva, tanto più in Italia che, come già accennato, per quanto riguarda la fabbricazione e i prodotti della ceramica ha da sempre ricoperto un ruolo di leadership nel mondo, sia dal punto di vista tecnologico che del design. Certo negli anni si è assistito a un graduale cambio di “filosofia” che ha inciso in maniera significativa sul modo di interpretare le norme tecniche di settore. Se un tempo la qualità ruotava attorno al prodotto in sé, cioè la piastrella in ceramica, in tempi più recenti si è sempre più affermata la consapevolezza che la fase di messa in posa, quindi di installazione, sia altrettanto determinante. La nuova norma va proprio in questa direzione, enfatizzando le competenze e il ruolo centrale tanto dei progettisti quanto dei posatori. “All’estero esistono scuole per posatori. In Italia no – ribadisce Timellini –. In questo senso questa norma può essere anche un punto di partenza per la formazione di una categoria di posatori ampia e qualificata”. Ora che i lavori a livello nazionale possono dirsi conclusi, i riflettori si spostano su scenari internazionali. A novembre è infatti prevista, in Giappone, una riunione dell’ISO/TC 189 “Ceramic tile”. L’obiettivo è quello di portare in ISO i lavori sviluppati in ambito CEN, cioè impostando quelle regole generali di progettazione che sono la naturale conseguenza dell’unificazione dei diversi materiali in uso nel settore. Fonte: UNI Il costruttore ha la possibilità di dare immediato inizio all’attività, fermo restando l’esercizio dei poteri inibitori da parte della P.A. C on il DL 78/2010 si è introdotta la procedura semplificata (SCIA), estesa anche al settore edile. Ciò ha inciso non solo sulle norme nazionali, ma anche su quelle regionali, ponendo il dubbio di un conflitto di competenze, e di un ipotetico disaccordo col principio costituzionale di leale collaborazione. Facendo riferimento alla sentenza del CdS, n. 164/2012, si ricorda che la “segnalazione certificata d’inizio attività” (SCIA) si pone in rapporto di continuità con l’istituto della DIA, che dalla prima è stato sostituito. La DIA (“denuncia di inizio attività”) fu invece introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 19 della legge n. 241 del 1990, inserito nel capo IV di detta legge, dedicato alla SCIA IN EDILIZIA: ECCO COME OPERA “Semplificazione dell’azione amministrativa”. Successivamente, con l’entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato, nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, essa assunse la denominazione di “dichiarazione di inizio attività”. Scopo dell’istituto era quello di rendere più semplici le Distanze minime, quando la deroga diventa possibile Se consente di superare le barriere architettoniche Le deroghe alle distanze minime sono ammesse solo in alcuni casi, come quando servono all’installazione di un impianto utile al superamento delle barriere architettoniche presenti in un edificio. È questo l’orientamento della Corte di Cassazione, che con la sentenza 14096/2012 si è espressa sulla controversia sorta in un condominio per l’installazione di un ascensore nel cortile condominiale. Contro la condomina che aveva effettuato l’intervento, altri tre condòmini avevano presentato ricorso, contestando il mancato rispetto delle distanze minime dalle vedute degli altri proprietari. Il Tribunale di primo grado aveva dato ragione alla proprietaria che aveva fatto installare l’ascensore, ritenendo che questo non ledesse il decoro architettonico dell’edificio, non alterasse la destinazione del cortile e fosse utile a migliorare l’abitabilità dell’edificio. La pronuncia, seguita da un nuovo ricorso, ha portato la Corte d’Appello a conclusioni opposte, basate sul rispetto delle norme in materia di distanze minime. A detta della Corte d’Appello, inoltre, tra gli impianti indispensabili all’abitabilità degli edifici possono essere inclusi solo quelli della luce, dell’acqua e per il riscaldamento. La situazione è stata nuovamente ribaltata dalla Cassazione, che ha ricordato come le deroghe alle norme sulle distanze minime siano consentite nel caso in cui siano utili al superamento delle barriere architettoniche. Nonostante ciò, la Cassazione ha affermato che è sempre obbligatorio il rispetto del Codice Civile, in base al quale le innovazioni e le nuove installazioni non possono rendere inservibili le parti comuni agli altri condòmini. procedure amministrative indicate nella norma, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino. In questo quadro s’iscrive anche la SCIA, del pari finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all’esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione. Il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell’ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell’azione amministrativa (sentenze n. 282 del 2009 e n. 336 del 2005). Tale principio quindi riconduce la SCIA alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e, dunque, individua nella legge statale la sola fonte competente ad intervenire in tema di SCIA. Nella stessa sentenza sopracitata, la n. 164/2012, il CdS - premettendo che l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di “prestazione” della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati - definisce come la normativa preveda che gli utenti interessati all’utilizzo dello strumento SCIA, in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, possano iniziare una determinata attività (rientrante nell’ambito del citato comma 4-bis), previa segnalazione all’amministrazione competente. Con la presentazione di tale segnalazione, tali soggetti possono dare quindi inizio all’attività, men- tre l’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta giorni nel caso di SCIA in materia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salva la possibilità che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione. Al soggetto interessato, dunque, si riconosce la possibilità di dare immediato inizio all’attività (è questo il principale novum della disciplina in questione), fermo restando l’esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi. Secondo la Corte Costituzionale le norme sulla Scia si riferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni e rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. La restrizione delle competenze regionali è giustificata con dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione. Il CdS ha aggiunto inoltre che le esigenze di semplificazione, soddisfatte dalla Scia, valgono anche per l’edilizia nonostante questa materia rientri nel governo del territorio, che è di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. La Scia infatti non si sostituisce al permesso di costruire e non implica una riduzione dei controlli, ma solo la parte iniziale del procedimento, che consente di avviare i lavori nello stesso giorno in cui viene presentata l’istanza. Fonte: Ance Brescia 10 NUOVE ENERGIE N.21 NOVEMBRE 2012 In un confronto con il conto energia sembra più vantaggioso il bonus fiscale. Ma il quadro normativo è ancora troppo incerto Fotovoltaico: l’alternativa della detrazione del 50% I l fotovoltaico realizzato senza il sostegno delle agevolazioni garantite dal conto energia ma approfittando delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie conviene comunque? Parrebbe di sì, pur con tutte le incertezze di un quadro normativo che necessita di chiarimenti ufficiali. La simulazione pubblicata nella tabella a fianco, rapportata a un impianto di piccola taglia (2,88 kW), alla fine del ciclo venticinquennale di vita dell’impianto stima un guadagno di quasi 25mila euro per il proprietario che ha scelto il conto energia e di circa 22.500 per chi ha scelto la detrazione fiscale del 50 per cento. Il calcolo è basato sul presupposto che la detrazione sia abbinabile allo scambio sul posto, che non sarebbe un incentivo, ma una forma di remunerazione dell’energia ceduta alla rete. Non dovesse essere così, la convenienza della detrazione si ridurrebbe di circa 9mila euro. Le tariffe incentivanti, infatti, non sono indicizzate all’inflazione, lo scambio sul posto consente al proprietario di monetizzare almeno in parte l’effetto di incremento dei prezzi, compensando per così dire l’energia ceduta alla rete (e non consumata) con quella prelevata dalla rete (e pagata con le bollette elettriche). Inoltre mentre la detrazione del 50% si gode in 10 anni, le tariffe sono spalmate su 20 anni e quindi risentono maggiormente dell’inflazione. Altro plus della detrazione 50% è la possibilità di realizzare impianti sopra i 12,5 kW con le agevolazioni, evitando il relativo registro, il cui primo bando ha ormai peraltro chiuso i battenti. Tra l’altro se lo stesso confronto conto energia-detrazione fosse fatto con impianti di taglia maggiore ai 3kW, o con un impianto più costoso perché realizzato con componentistica particolarmente pregiata o perché dotato di un sistema domotico di gestione automatica dei consumi in relazione alla produzione fotovoltaica, la convenienza della detrazione salirebbe e potrebbe superare quella del conto energia. “A questo punto – afferma Tiziano Dones, della T&G Sistemi – sarebbe ipotizzabile anche il potenziamento dimensionamento dell’impianto fotovoltaico su potenze superiori ai tradizionali 3 kW, rapportati alle necessità tradizionali di energia elettrica di una famiglia, per tagliare la bolletta del metano sfruttando a fondo le pompe di calore elettriche per la gestione di un impianto di riscaldamento radiante a pavimento, che necessita di basse temperature del flusso riscaldante, o eliminare del tutto la fornitura di gas adottando una cucina elettrica con piastre a induzione e boiler ad accumulo in pompa di calore. Per esempio una villetta per una famiglia di quattro persone in classe energetica C, di 140 mq di superficie, potrebbe tranquillamente trasformarsi in una ‘casa sola- Fv nei centri storici Ok se non c’è impatto Ok all’installazione degli impianti fotovoltaici nei centri storici se non producono un impatto sul contesto architettonico. Lo ha deciso il Tar Puglia con la sentenza 1241/2012. Il Tribunale Amministrativo si è pronunciato sul ricorso presentato da un cittadino che, dopo aver presentato la Dia per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul terrazzo di un’abitazione situata nel centro storico e classificata di notevole interesse ambientale, si era visto rigettare la domanda. Dato l’interesse ambientale, l’immobile era soggetto alla NTA, con l’obbligo di sottoporre i progetti al parere della Soprintendenza, il cui parere negativo aveva fatto rigettare la domanda al Comune. Il ricorso presentato dal cittadino è stato considerato fondato dal Tar, che ha giudicato contraddittorie le motivazioni della Pubblica Amministrazione. Secondo il Tar, il diniego si è limitato a definire l’impianto non compatibile con il fabbricato esistente e con il contesto architettonico, anche se dalla documentazione risultava che i pannelli non erano visibili dall’esterno e non avevano quindi un effetto impattante. L’IMPIANTO Impianto da 2,88 kWp su tetto, situato in Italia settentrionale, con una producibilità annua di 1.200 kWh/kWp anno. Costo impianto: 8.900 euro Iva compresa IL CONTO ENERGIA LA DETRAZIONE DEL 50% Il titolare dell’impianto applica il quinto conto energia per i primi 20 anni, incassando gli incentivi per la produzione e l’autoconsumo di energia. Dal 21˚anno passa allo scambio sul posto. A queste remunerazioni va aggiunto il risparmio in bolletta In questa seconda ipotesi, il titolare dell’impianto beneficia della detrazione del 50% peri primi dieci anni di vita dell’impianto. Inoltre, ha lo scambio sul posto che consente di ricevere dal Gse una somma a titolo di "corrispettivo" dell’energia ceduta alla rete dall’impianto e che, nella tabella,incrementa il valore del risparmio in bolletta Guadagno Risparmio Guadagno totale: Bolletta con Detraz. totale: Tariffa lo scambio IRPEF risparmio autoconsumo risparmio + 50% sul posto + incentivo (€) detrazione (€) (0,15 (€) (€) €/kwh) Energia prodotta (kWh/ anno) Risparmio Bolletta (€) Tariffa omnicomp. (€) Dopo 5 anni 17.177 1.404 2.546 878 4.827 2.734 2.230 4.963 Dopo 10 anni 34.097 3.007 5.055 1.742 9.803 5.857 4.460 10.315 Dopo 15 anni 50.767 4.838 7.526 2.593 14.955 9.424 4.460 13.882 Dopo 20 anni 67.187 6.929 9.960 3.432 20.318 13.498 4.460 17.956 Dopo 25 anni 83.360 9.317 12.079 3.432 24.825 18.150 4.460 22.608 re’ con un impianto fotovoltaico di circa 9 kW di potenza a copertura dell’intero fabbisogno per riscaldamento, acqua calda sanitaria e usi domestici”. Certo, quando la detrazione del 50% ritornerà al 36% – dal 1° luglio del 2013 – i conti non saranno più gli stessi. E comunque qualsiasi committente, prima di decidere l’investimento, avrebbe bisogno di maggiori certezze normative. A cura di COSA È LO SCAMBIO SUL POSTO È un meccanismo per valorizzare ulteriormente l’ energia prodotta dall’impianto. Ulteriormente perché, ricordiamolo, la prima e più significativa fonte di valorizzazione dell’energia prodotta è l’autoconsumo immediato, istantaneo. Viceversa quella non autoconsumata subito viene immessa in rete. L’utente dell’impianto ha però la possibilità di usare la rete elettrica locale come se fosse un “serbatoio di stoccaggio” in cui depositare le eccedenze e da cui riprelevare al momento del bisogno a condizioni vantaggiose. L’utente paga come di consueto la bolletta ad Enel (o ad altro gestore) per tutta l’energia prelevata quando l’impianto non funziona (per esempio di notte). Per queste bollette pagate riceve un rimborso parziale dal Gse, attraverso acconti trimestrali e conguagli annuali. Il rimborso è però nei limiti della quantità di energia precedentemente immessa. A fine anno, tutta l’energia immessa in rete in più rispetto a quella riprelevata per i propri con- sumi, dà origine a dei crediti che verranno ulteriormente remunerati dal Gse. Questa remunerazione si configura fiscalmente come se fosse una vendita e tecnicamente si chiama “liquidazione economica delle eccedenze“. Il contributo in conto scambio dello scambio sul posto fotovoltaico si basa in definitiva su tre elementi: il debito/credito di energia elettrica scambiata con la rete, il valore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete ed il costo dell’energia prelevata dalla rete. Le quantità di energia immessa e prelevata, misurate dai due contatori installati (contatore di produzione e contatore di scambio), sono sufficienti per determinare l’entità del contributo in conto scambio e la liquidazione economica delle eventuali eccedenze. Per tutti gli impianti fotovoltaici installati a partire dal 2008 il limite di dimensionamento per accedere al meccanismo dello scambio sul posto è di 200 kWp. Il numero di impianti raddoppia ogni anno; con le nuove installazioni +8% rispetto al 2010 Rinnovabili, la crescita continua S i mantiene elevata la crescita degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il Gse, Gestore dei servizi energetici, ha pubblicato il rapporto statistico che descrive l’evoluzione delle energie rinnovabili nel 2011 in termini di consistenza, potenza installata e produzione elettrica. Come si legge nel documento, negli ultimi sei anni il numero di impianti è sempre raddoppiato rispetto all’anno precedente raggiungendo nel 2011 una consistenza pari a 335.151 impianti. La potenza installata nel 2011 è risultata pari a 41.399 MW, cioè oltre il doppio dei 18.335 MW del 2000. Una simile crescita è dovuta prevalentemente ai nuovi parchi eolici, agli impianti alimentati con bioenergie e soprattutto ai fotovoltaici. Grazie al contributo delle nuove installazioni, infatti, la produzione di energia da fonti rinnovabili ha raggiunto gli 82.961 GWh, l’8% in più rispetto al 2010. Nel 2011 l’Italia ha superato l’obiettivo nel settore elettrico del 19,6% indicato nel Piano di Azione Nazionale, raggiungendo il 23,5%. Di conseguenza, l’obiettivo al 2020 del 26,4% dovrà essere rivisto al rialzo tenuto conto soprattutto della significativa crescita del fotovoltaico. Su scala europea, l’Italia è il quarto Paese per produzione da fonti rinnovabili. Mentre il primato continua ad essere detenuto da Germania, Spagna e Svezia, l’Italia ha tenuto testa e sopravanzato la Francia. Nonostante nei due Paesi si sia verificata una riduzione della produzione idraulica, il vantaggio dell’Italia è stato determinato dal fotovoltaico. Tutta la giurisprudenza e le normative sul patrimonio immobiliare Per effettuare tutte le tue ricerche storiche Dal 1981 il primo quindicinale dedicato al condominio ABBONAMENTO 2012 Offerta aggiornamento globale ITALIA CASA E IMMOBILIARE NEwS 24 numeri Euro 70,00 Euro 60,00 + IL CONDOMINIO GIURIDICO trimestrale = TOT. 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La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. (4) Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. (2) 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie 1122-ter. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136. (2) Avvertenza: in neretto sono riportate le norme sostituite, aggiunte o modificate CODICE CIVILE LIBRO III Della proprietà TITOLO VII Della comunione CAPO II Del condominio negli edifici 1117. Parti comuni dell’edificio Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. (1) stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. (2) 1117-quater. Tutela delle destinazioni d’uso In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136. (2) 1118. Diritti dei partecipanti sulle parti comuni Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. (1) 1119. Indivisibilità Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. (3) 1117-bis. Ambito di applicabilità Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117. (2) 1117-ter. Modificazione delle destinazioni d’uso Per soddisfare esigenze d’interesse condominiale l’assemblea con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla 1120. Innovazioni I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole uten- 1122. Opere su parti di proprietà o uso individuale Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. (1) 1122-bis. Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà 1123. Ripartizione delle spese Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori (5) Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. (6) Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune. 1125. Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Segue a pag. 13 NOVEMBRE LA RIFORMA 13 2012 N.21 Continua da pag. 12 1126. Lastrici solari di uso esclusivo Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. 1127. Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare. 1128. Perimento totale o parziale dell’edificio Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini. 1129. Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del IL CONDOMINIO DIVENTERÀ COSÌ suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore. L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizione per l’attuazione del presente codice. L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma, del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; 5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica. (1) 1130. Attribuzioni dell’amministratore L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio; 5) eseguire gli adempimenti fiscali; 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministrazio- ne acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio; 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni. (1) 1130-bis. Rendiconto condominiale Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo. (2) 1131. Rappresentanza Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. (7) Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti Segue a pag. 14 14 LA RIFORMA N.21 NOVEMBRE 2012 Continua da pag. 13 dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. 1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. 1133. Provvedimenti presi dall’amministratore I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137. 1134. Gestione di iniziativa individuale Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. (1) 1135. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; 2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. (6) L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. (4) 1136. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni L’assemblea in prima convocazione è rego- IL CONDOMINIO DIVENTERÀ COSÌ larmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore. (1) 1137. Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile. (1) 1138. Regolamento di condominio Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107. (6) Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. (4) 1139. Rinvio alle norme sulla comunione Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 61. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione. 62. La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’articolo 1117 del codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso. 63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamen- to dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. (1) 64. Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione. (1) 65. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite. 66. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. (6) L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. (4) L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi. (4) 67. Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, Segue a pag. 15 14 NOVEMBRE LA RIFORMA 15 2012 N.21 Continua da pag. 14 che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario. Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale. (1) 68. Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare. (1) 69. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori propor- IL CONDOMINIO DIVENTERÀ COSÌ zionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali. (1) 70. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. (1) 71. Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal terzo comma dell’articolo 1138 del codice è tenuto presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati. 71-bis. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica. (2) 71-ter. Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini. (2) 71-quater. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare. (2) 72. I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69. 155-bis. L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice. (2) CODICE CIVILE LIBRO VI Della tutela dei diritti TITOLO I Della trascrizione CAPO I Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale; (8) 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme, o l’autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza; 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall’articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest’ultima disposizione. Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto. CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I Disposizioni generali TITOLO I Degli organi giudiziari CAPO I Del giudice SEZIONE III Della competenza per territorio 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (9) Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione. LEGISLAZIONE SPECIALE ❖ L. 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati 2659. Nota di trascrizione Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, Art. 2 (estratto) 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici priva- Segue a pag. 16 14 16 LA RIFORMA N.21 NOVEMBRE 2012 Continua da pag. 15 ti, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile. (10) ❖ L. 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia Art. 26 Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti (estratto) 2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui NOTE (1) Articolo sostituito. (2) Articolo aggiunto. (3) Comma modificato. In particolare, sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio». (4) Comma aggiunto. (5) Rubrica sostituita. (6) Comma sostituito. (7)Comma modificato. In particolare, è stato sostituito l’inciso «dall’articolo precedente» con l’inciso «dall’articolo 1130». (8) Comma modificato. In particolare al n. 1) sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale». IL CONDOMINIO DIVENTERÀ COSÌ all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. (11) 5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile. (12) ❖ D.L. 23 gennaio 2001 n. 5, convertito, (9) Comma modificato. In particolare, dopo le parole «per le cause tra condomini» sono state aggiunte le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,». (10) Comma modificato. In particolare, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono state sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile». (11) Comma modificato. In particolare, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono state sostituite con le seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio». (12) Comma modificato. In particolare, le parole: con modificazioni, dalla L. 20 marzo 2001, n. 66 - Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi 2-bis Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda (estratto) 13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono state sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.». (13) Comma modificato. In particolare, le parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono state sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice». N.B.: Le disposizioni di cui agli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c., nonché agli articoli 63, 66, 67 e 69 disp. att. c.c. sono inderogabili. Fonte: Confedilizia impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefìci fiscali. (13) ULTERIORI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TESTO DI RIFORMA DEL CONDOMINIO Art. 30 1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali. Art. 32 1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale. NOVEMBRE 17 2012 N.21 Quasi 11 milioni di abitazioni sorgono su aree ad alto rischio sismico e spesso sono ospitate da edifici in cattivo stato di conservazione Terremoti: una spada di Damocle sulle case degli italiani U n territorio ad elevato rischio sismico e un patrimonio edilizio inadeguato ad affrontare gli effetti dei terremoti. Sono gli ingredienti alla base dei tanti disastri succedutisi in Italia a partire dal dopoguerra, ultimo dei quali quello che nei mesi scorsi ha flagellato l’Emilia Romagna. Alcuni dati, contenuti nel rapporto pubblicato nei giorni scorsi da Ance e Cresme, fotografano una situazione preoccupante. Innanzitutto: nella parte del territorio nazionale a più elevato rischio sismico si stima che ricadano 10,7 milioni di abitazioni e 5,4 milioni di edifici. Tra questi, gli edifici prevalentemente residenziali corrispondono all’86%, mentre quelli non residenziali (scuole, ospedali, alberghi, chiese, centri commerciali) o inutilizzati rappresentano il 14%. Ora, osservando gli eventi di dissesto emerge come la loro pericolosità sia amplificata dall’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano. Elementi sull’effettivo stato di conservazione del patrimonio edilizio nazionale non sono noti, ma un’analisi qualitativa si può avviare partendo dall’epoca di costruzione degli edifici. In Italia il 60% degli edifici è stato costruito prima del 1971 (pari a 7 milioni di edifici) e i restanti 4 milioni di edifici sono stati costruiti negli ultimi 30 anni. In particolare, tra il 1972 e 1981 sono stati realizzati 1,9 milioni di edifici, tra il 1982 e il 1991 sono stati costruiti 1,3 milioni, tra il 1991 e il 2001 si contano 791 mila edifici. La vetustà del patrimonio non necessariamente implica un cattivo stato di conservazione delle strutture, ma sicuramente è indicativo rispetto alla tecnica costruttiva e all’utilizzo di tecnologie antisismiche. A questo proposito si deve ricordare che la normativa antisismica per le nuove costruzioni è entrata in vi- gore nel 1974 (Legge n.64/1974), quindi gli edifici realizzati precedentemente a questa data non sono stati costruiti secondo questi accorgimenti tecnici. Inoltre, anche gli edifici costruiti successivamente al 1974, pur essendo in regola rispetto alla legge vigente al momento della realizzazione, potrebbero non essere conformi alla attuale normativa sismica, poiché in questi anni la mappa della pericolosità sismica è stata modificata più volte, includendo sempre più comuni nelle zone di rischio più elevato. Ciò significa che, per gran parte del patrimonio, comprese infrastrutture pubbliche di importanza strategica, sarebbe necessario un ulteriore approfondimento finalizzato a verificare l’effettiva esposizione al rischio. A livello regionale, sebbene la Lombardia abbia 866 mila edifici ad uso abitativo realizzati prima del 1972, è la Sicilia a presentare la situazione più critica, con oltre 806 mila edifici realizzati prima del 1972 e una quota consistente di territorio esposta ad un elevato rischio sismico. Tra le altre regioni in cui il rischio è elevato emergono la Campania (che presenta una situazione analoga a quella siciliana, con oltre 455 mila edifici ante 1972) e la Calabria (dove la situazione di rischio si presenta elevata, con oltre 364 mila edifici la cui costruzione è precedente al 1972 e la totalità del territorio classificato come rischio sismico elevato). Sulla base dei dati rilevati attraverso il censimento emerge, poi, che in Italia sono oltre 2,5 milioni gli edifici ad uso residenziale in pessimo o mediocre stato di conservazione. Di questi, oltre 2,1 milioni gli edifici sono stati costruiti prima dell’introduzione della normativa sismica. Sarebbe interessante incrociare questi dati con quelli sul rischio sismico ma non sono disponibili a scala provinciale. 18 N.21 NOVEMBRE 2012 A partire dalla prima legge, datata 1964, i provvedimenti hanno cercato di aumentare la sicurezza nelle costruzioni Ecco come si è evoluta la normativa antisismica N el primo rapporto sullo stato del territorio italiano, pubblicato nei giorni scorsi, Ance e Cresme affrontano anche il tema dell’evoluzione normativa in materia di costruzioni. Le principali leggi sono le seguenti: L. 64/1974:provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; D.M. 40/1975: disposizioni concernenti l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di edifici nelle zone classificate sismiche; D.M. LLPP 16 gennaio 1996: norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche; D.P.R. 380/2001 Capo IV (articoli 83106): provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Norme per le costruzioni in zone sismiche; D.M.14 gennaio 2008: approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC); Consiglio Superiore del lavori pubblici n. 617/2009: istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. La prima norma che ha innovato fortemente la costruzione in zona sismica risale al 1974, legge n.64 che rinvia alla disciplina di specifiche norme tecniche da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici e da aggiornarsi ogni qual volta sia necessario, in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici. Vengono però stabiliti dalla legge stessa gli argomenti che dovranno essere disciplinati dalle norme tecniche, e vengono fornite indicazioni di carattere generale. L’anno seguente viene emanato il Decreto Ministeriale n.40/1975, “Disposizioni concernenti l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, di attuazione delle prescrizioni. Tale normativa è importante poiché introduce il concetto di analisi dinamica delle strutture e contiene prescrizioni rispetto all’altezza e larghezza degli edifici ubicati in zone sismiche. Successivamente, il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 ha dettato le “Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche”, da ultimo integralmente sostituito con Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996. Questo provvedimento è importante in quanto ha introdotto il metodo di verifica agli stati limite in aggiunta a quello delle tensioni ammissibili. Vengono poi introdotti ulteriori limiti di altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, pur senza incidere sul numero di piani previsti. Norme più complete, inserite in modo strutturato nell’ambito più ampio della disciplina del settore delle costruzioni, vengono introdotte nel 2001 con il D.P.R. n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (G.U. n.245 del 20 ottobre 2001). In particolare, le costruzioni in zona sismica vengono affrontate dal Capo IV (articoli 83-106), dedicato a “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Norme per le costruzioni in zone sismiche”. Il provvedimento normativo stabilisce che tutte le co- struzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche sono disciplinate da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministero delle Infrastrutture, come del resto anche la definizione dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità. Sono state poi aggiornate le norme tecniche per la costruzione di edifici nelle zone classificate sismiche, con l’approvazione del Testo Unico “Nuove norme tecniche per le costruzioni” (DM/14 settembre 2005), che è stato completamente sostituito dal successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni – Ntc” (G.U. n.29 del 4 febbraio 2008). Questo provvedimento normativo, riorganizzando e concentrando in un unico testo – il più possibile coerente – tutta la normativa italiana preesistente relativa alla realizzazione delle costruzioni, definisce un nuovo quadro di riferimento per quanto riguarda, in particolare, la valutazione della pericolosità sismica del territorio nazionale e le esigenze di una moderna progettazione sismo-resistente delle costruzioni da realizzare o da ristrutturare. Le nuove Ntc si applicano indistintamente a tutte le costruzioni, indipendentemente dalla zona di classificazione sismica in cui sono realizzate. Il testo normativo, redatto dal Consiglio dei Lavori Pubblici e dalla Protezione Civile – secondo un’impostazione coerente con l’Eurocodice 8 – risulta ispirato più al criterio “prestazionale” (il progettista deve assicurare la sicurezza della struttura nei riguardi del collasso, e un buon funzionamento dell’opera nel corso della sua vita utile, dichiarando gli obiettivi della progettazione assieme alla giustificazione dei metodi che vengono utilizzati a tale scopo) piuttosto che al criterio “prescrittivo” (il progettista ritiene di poter garantire la sicurezza delle costruzioni seguendo norme già preordinate a tal fine). In particolare, le nuove Ntc hanno introdotto una nuova metodologia sia per definire la pericolosità sismica di un sito, sia per definire le azioni sismiche di progetto per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti. Con l’entrata in vigore delle nuove norme, in sostanza, viene introdotto un valore di pericolosità di base, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. La precedente classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane vigente solo a fini amministrativi. Infine, per quanto riguarda l’applicazione delle nuove Ntc, è stato previsto inizialmente un periodo transitorio di 18 mesi, prorogato più volte al fine di permettere una fase di sperimentazione delle norme stesse. Ma dopo il sisma in Abruzzo, l’entrata in vigore delle Ntc è stata anticipata al 1 luglio 2009. Una Circolare del Consiglio Superiore dei lavori pubblici n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008” (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009) detta le Linee Guida per l’applicazione delle nuove Ntc. NOVEMBRE 19 2012 N.21 Gli enti locali adeguano la proprio normativa alle prescrizioni nazionali. Cambiano anche autorizzazioni e verifiche Antisismica: le nuove leggi regionali I n materia di normativa antisismica applicata al settore delle costruzioni, residenziali e non, sulla base delle indicazioni derivanti dalla legislazione nazionale le Regioni hanno proceduto ad aggiornare la loro regolamentazione. Nell’ambito del quadro regionale di sintesi (pubblicato nella tabella) sono particolarmente interessanti le norme approvate recentemente da alcune Regioni. Ecco una rapida carrellata. ABRUZZO Con l’approvazione della legge regionale n. 28 dell’11 agosto 2011 relativa alla riduzione del rischio sismico e alle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in sismiche, sono state introdotte alcune novità. Viene applicata la microzonizzazione sismica di tutti i comuni abruzzesi, che riceveranno contributi statali e regionali per sostenerne i costi; sono previste le autorizzazioni preventive per gli edifici da realizzare nelle zone ad alto rischio sismico (livello 1 e 2), mentre per le costruzioni a rischio meno elevato (livello 3 e 4) resta in vigore l’attuale normativa che prevede il controllo a campione sui manufatti realizzati. La nuova legge entrerà in vigore il 31 dicembre 2012, in modo da consentire agli enti locali di superare le difficoltà organizzative legate all’immediata applicazione della norma. Inoltre, la Giunta regionale ha approvato due delibere che danno attuazione alla legge regionale di cui sopra: la delibera 837 del 28 novembre 2011, che definisce i contributi per l’esercizio delle funzioni regionali e dei diritti e le spese per l’esercizio delle funzioni provinciali per l’espletamento delle attività relative all’autorizzazione sismica; la delibera 838 del 28 novembre 2011, che è composta di 3 allegati che regolamentano la procedura per il rilascio dell’autorizzazione sismica e l’attestazione di deposito sismico, nonché i contenuti della relazione sintetica del progetto strutturale. CALABRIA Il Consiglio regionale ha recentemente approvato le modifiche alla precedente legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009, relativa al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorga- nizzazione delle strutture tecniche competenti e alla disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Le modifiche, contenute nella legge regionale n. 25 del 15 giugno 2012, estendono la verifica preliminare di conformità ai progetti di tutte le opere classificate come edifici, ponti e a tutte le classi d’uso. La Giunta regionale ha, inoltre, approvato il 28 giugno 2012 il nuovo Regolamento regionale relativo alle procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica. LAZIO La Giunta Regionale ha approvato il 7 febbraio 2012 il Regolamento regionale relativo a “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”. Le nuove norme antisismiche, adottate con la delibera della Giunta regionale n.10 del 13 gennaio 2012, disciplinano: le procedure di presentazione dei progetti di costruzioni in zona sismica; i criteri per l’autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale; le modalità per l’adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica. La nuova disciplina prevede anche uno snellimento delle procedure attraverso un sistema informatizzato (Sitas - Sistema informatico per la trasparenza delle autorizzazioni sismiche), il quale agevola la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti e sportello unico per l’edilizia, per la gestione delle richiesta di autorizzazione sismica. PIEMONTE Con la delibera della Giunta regionale n. 4/3084 del 12 dicembre 2011 è stato approvato l’aggiornamento e l’adeguamento delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico - edilizie ai fini della prevenzione dei rischio sismico. Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate per le costruzioni in zone sismiche, su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia o denuncia di varian- Abruzzo Legge Regionale Delibera Giunta regionale Delibera Giunta Regionale n. 28 n. 837 n. 838 11/08/11 28/11/11 28/11/11 Basilicata Legge Regionale Delibera Giunta regionale n. 38 n. 739 6/08/97 12/06/12 Calabria Legge Regionale Legge Regionale Regolamento Regionale n. 35 n. 25 n. 7 19/10/09 15/06/12 28/06/12 Campania Legge Regionale Regolamento Regionale Legge Regionale n. 19 n. 4 n. 1 28/12/09 11/02/10 5/01/11 Emilia Romagna Legge Regionale n. 19 30/10/08 F. Venezia Giulia Legge Regionale n. 16 11/08/09 Lazio Delibera Giunta regionale Regolamento Regionale n. 10 n. 2 13/01/12 7/02/12 Liguria Legge Regionale Legge Regionale n. 29 n. 29 21/07/83 20/10/06 Lombardia Delibera Giunta Regionale Delibera Giunta Regionale n. 8/7374 n. 2616 28/05/08 30/11/11 Marche Delibera Giunta Regionale n. 1168 26/07/10 Molise Legge Regionale n. 25 9/09/11 Piemonte Delibera Giunta Regionale n. 4/3084 12/12/11 Puglia Delibera Giunta Regionale Delibera Giunta Regionale n. 1626 n. 1309 15/09/09 3/06/10 Sardegna Delibera Giunta Regionale Delibera Consiglio Regionale (bozza) n. 15/31 n. 396 30/03/04 20/06/12 Sicilia Decreto Dirigenziale n. 3 15/01/04 Toscana Legge Regionale Legge Regionale n. 58 n. 4 16/10/09 31/01/12 Trentino Alto Adige Bolzano Decreto Presidente Provincia n. 33 21/07/09 Trentino Alto Adige Trento Delibera Giunta Provincia n. 1351 30/05/08 Umbria Legge Regionale Delibera Giunta Regionale n. 165, 166, 167 168, 169, 171 20/02/12 Veneto Deliberazione Giunta Regionale n. 3308 4/11/08 Valle d’Aosta Delibera Giunta Regionale (bozza) ... 15/06/12 Fonte: Ance-Cresme te prima dell’inizio dei lavori. La delibera, che è in vigore dal primo gennaio 2012, attua anche una nuova classificazione sismica del territorio, e stabilisce che, sulla base dei diversi ambiti territoriali e della classificazione sismica delle zone, saranno uniformate le procedure di autorizzazione e i controlli a campione. TOSCANA La Regione, con la recente legge regionale n. 4 del 31 gennaio 2012, ha modificato la precedente normativa regionale in materia di governo del territorio e di prevenzione del rischio sismico. Vengono, infatti, aggiornati, conformemente alle nuove Ntc, i criteri di progettazione e di costruzione in zone sismiche. La nuova disciplina recepisce le indicazioni della normativa nazionale con l’abbandono del concetto di classificazione sismica su base comunale a favore della classificazione puntuale. Sono previste, inoltre, nuove procedure per il controllo e la vigilanza dell’attività edilizia nel territorio regionale, ed una nuova regolamentazione dei procedimenti di sanatoria per le opere strutturali eseguite senza titolo o in difformità nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. UMBRIA Sono state approvate il 20 febbraio 2012 diverse delibere con cui la Giunta regionale ha definito le nuove procedure per la semplificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli uffici provinciali e per la vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche. I provvedimenti, che attuano la legge regionale n.5 del 27 gennaio 2010, velocizzano le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sismiche senza nulla togliere alla sicurezza garantita, per tutti gli interventi, dal rispetto in fase progettuale ed esecutiva della normativa tecnica vigente in materia sismica. È stato ampliato l’elenco delle opere “prive di rilevanza”, per il quale non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione (cioè il deposito dei progetti presso le province competenti). Inoltre, è stato introdotto l’elenco dei lavori di “minore rilevanza” per la pubblica incolumità ai fini sismici, per i quali sono previsti invece il controllo a campione sia del progetto preventivamente depositato, sia dell’esecuzione delle opere. 20 N.21 Servirà a certificare le dotazioni antisismiche dei condomini NOVEMBRE 2012 Un salone anche dedicato all’emergenza sismica Terremoti: Made Expo lancia Saie: “ricostruire l’Italia” la carta d’identità degli edifici con efficienza e sicurezza M U na Carta di Identità degli Edifici: la cosiddetta “Cie”. È questa la proposta di Made Expo e Federcostruzioni per rilanciare il sistema delle costruzioni e mettere in sicurezza gli edifici. Sono queste, infatti, le priorità emerse nell’ambito della fiera svoltasi dal 17 al 20 ottobre a Rho. Un piano di assoluta necessità. Legato sicuramente al bisogno di adeguare gli edifici alle norme attuali legate all’efficienza energetica e alla valorizzazione funzionale. Ma anche alla necessità di far fronte alle emergenze sismiche prevenendole, in modo che non possano più ripetersi (almeno in quelle proporzioni), le tragedie che anno colpito L’Aquila e, in tempi più recenti, l’Emilia Romagna. Riqualificazione urbana e piano città si configurano, quindi, come gli strumenti su cui lavorare per sostenere un processo di crescita economica e sociale del sistema Paese. Secondo quanto analizzato nel corso di Made Expo, concentrare una parte consistente delle risorse pubbliche disponibili e avviare un processo virtuoso di incentivazione nei confronti delle famiglie e delle imprese affinché investano nella riqualificazione e nella messa in sicurezza del patrimonio immobiliare sono obiettivi essenziali per dare vita a un nuovo orizzonte. In quest’ottica, Made Expo e Federcostruzioni credono fortemente in una politica fiscale diversificata, che premi i proprietari di immobili dotati di caratteristiche strutturali antisismiche e che presentano una valutazione certa sul piano dei consumi energetici. “La priorità è quella di riconoscere un valore a chi investe in questi due campi: sicurezza e risparmio energetico – commenta Andrea Negri, presidente di Made Expo eventi srl –. Infatti, un valore che si concretizza in una riduzione della pressione fiscale può condurre il Paese a fare un salto di civiltà che è mancato in questi decenni”. Per attuare concretamente le misure necessarie in materia di sicurezza, prevenzione, efficienza diventa essenziale dotarsi di uno strumento trasparente ed identificativo che possa attestare le caratteristiche di ogni edificio. Diventa necessario operare, anche in linea con il piano di digitalizzazione del sistema informativo del Paese, attraverso una vera e propria Carta di Identità che contenga tutte le informazioni utili per valutare la qualità e la sostenibilità dell’immobile di riferimento. Sulla Cie, che in questi termini si configura, quindi, come una sorta di evoluzione del libretto del fabbricato, si prospetta inoltre di indicare le necessarie certificazioni energetiche per portare l’edificio a rispondere alle richieste di riduzione dei consumi e delle emissioni, e aderire, così, alle direttive della Commissione Europea. Oltre a supportare questa proposta, essenziale per promuovere un nuovo concetto di gestione del patrimonio immobiliare, Made Expo ha garantito, poi, il proprio impegno a sostenere l’utilizzo di tecnologie innovative e di materiali altamente performanti, per sviluppare progetti di riqualificazione e di costruzioni sicure. Da un lato Made Expo si impegna quindi in un’opera di sensibilizzazione verso amministratori pubblici e imprese per promuovere la rivalorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso incentivi e iniziative che possano sgravare e agevolare la ristrutturazione di edifici; dall’altro punta a formare personale qualificato in grado di rispondere alle nuove sfide del costruire sostenibile e sicuro e fronteggiare il cambiamento già in atto. a i temi della ricostruzione, dell’innovazione e della sicurezza abitativa sono stati al centro anche di un’altra fiera internazionale: il Saie 2012, il salone internazionale sull’edilizia svoltosi sotto i padiglioni della Fiera di Bologna da giovedì 18 a domenica 21 ottobre, e che per questa edizione aveva come titolo appunto lo slogan “Ricostruiamo l’Italia”. Inevitabile il riferimento al tragico sisma che ha colpito principalmente l’Emilia-Romagna prima dell’estate: “Dobbiamo imparare da ciò che è accaduto per costruire un discorso nuovo nella politica edilizia di questo Paese”, ha confermato, non a caso, il presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli. Un orizzonte e un auspicio che parte da Bologna con l’obiettivo di coinvolgere tutta l’Italia, se è vero che oltre sei milioni di edifici si trovano in zone ad alto rischio sismico e altri due in aree a rischio geologico. Per non parlare del 55% del patrimonio edilizio esistente che ha più di 40 anni ed è ormai vetusto anche dal punto di vista del risparmio energetico, mentre l’Ue sta puntando forte nella direzione opposta: quella di ridurre i consumi degli edifici (pubblici e residenziali) per ottenere benefici dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Serve una svolta, insomma. Ed è an- che per questo che il Saie 2012 ha voluto rinnovarsi, come testimoniano alcuni numeri dell’evento: circa 700 gli espositori, 200 dei quali all’esordio, per oltre 50.000 metri quadri di superficie. Ad aprire la kermesse è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà, insieme a sindaci che hanno visto in faccia gli effetti del terremoto, come Fernando Ferioli, di Finale Emilia, e Massimo Cialente dell’Aquila (il Saie 2012 è stato organizzato, infatti, in collaborazione con il salone della Ricostruzione nel capoluogo abruzzese). Le innovazioni in materia di prevenzione sismica sono state esposte nel forum dal titolo “Ricostruiamo l’Italia”, mentre l’area “Green Habitat”, a cura di Norbert Lantschner, è stata dedicata alle tematiche dell’ecosostenibilità, con un occhio di riguardo, ovviamente, al comparto edilizio. Ma il fitto programma degli eventi ha offerto anche sette mostre e uno spazio sull’impiantistica sportiva, nato dall’incontro della Fiera con la Figc. Tra i fiori all’occhiello dell’edizione 2012 del Saie, infine, la costruzione in tempo reale di un prototipo di edificio antisismico in scala 1:1 e la prima uscita ufficiale di “Med in Italy”, la casa bioenergetica sviluppata da tre università italiane e premiata al Solar Decathlon Europe 2012. NOVEMBRE 21 2012 N.21 Anche se spesso si tratta di costruzioni recenti, in Italia sono questi gli edifici maggiormente soggetti a crolli e danneggiamenti S e per quanto riguarda le abitazioni il rischio di crolli o danneggiamenti causati dagli eventi sismici è elevato e preoccupante, va ancora peggio quando si passa ad esaminare la situazione degli edifici non residenziali, primi fra tutti i capannoni industriali. Un tema che spesso viene sottovalutato, ma che, come si può facilmente immaginare, rappresenta un pericolo per i milioni di italiani che all’interno di tali strutture, quotidianamente lavorano. Anche in questo caso, il rapporto realizzato da Ance e Cresme è prezioso per fotografare la situazione. Secondo i dati raccolti nel 2011, sul territorio nazionale 325.427 capannoni ad esclusivo o prevalente uso produttivo. Il 20% di tali edifici è concentrato nelle prime 5 province: nell’ordine, Milano, Ber- Terremoti: i capannoni rischiano più delle case gamo, Torino, Brescia e Padova. Oltre la metà si distribuisce nelle prime 20 province. Complessivamente, si tratta di edifici di recente o recentissima costruzione: appena il 7,5% è stato costruito prima del 1950, il 24,5% tra 1950 e 1970 e il restante 68% dopo il 1970. Ben 4 capannoni su 10 sono stati realizzati tra il 1971 e il 1990, per un totale di 133mila edifici, e quasi 3 su 10 sono stati costruiti dopo il 1990. La maggiore concentrazione di strutture si ha al nord: 102mila edifici nelle regioni del nord-ovest e 92mila nel nord-est, mentre il restante 40% si distribuisce tra il centro (dove sono presenti 56.216 edifici riconducibili a questa tipologia), il sud (con 54.039 edifici) e le isole (con 21.306 edifici). Ora, intersecando le aree esposte ad elevato rischio naturale con quelle dove sorgono gli edifici produttivi a livello provinciale, si può determinare la quota di patrimonio potenzialmente esposta a rischio naturale elevato. Ebbene: nelle aree di elevato rischio sismico rientrano oltre 95 mila strutture, pari al 29% del totale. La Campania presenta il maggior numero di strutture nelle aree a rischio (oltre 15.900 edifici), seguita dalla Sicilia con 12.600 capannoni, e dall’Emilia Romagna, con 12.300. Relativamente al rischio idrogeologico, complessivamente in Italia le strutture presenti nelle aree più pericolose sono oltre 34mila, pari al 10,5% del totale. L’Emilia Romagna è sicuramente la regione più colpita dal fenomeno: si stima che ben 7.941 capannoni si trovino nelle aree di elevato rischio idrogeologico. Seguono la Lombardia e il Veneto, regioni con una quota consistente di capannoni e di territorio esposto a rischio. In Lombardia gli edifici presenti nelle aree di elevato rischio sono 4.125, il 6% degli edifici presenti nella regione. In Veneto le strutture presenti nelle aree di elevato rischio sono 3.961, quasi l’11% del totale regionale. Dopo gli eventi sismici di maggio, il più alto tasso di inagibilità si è riscontrato nel settore degli immobili non residenziali Il caso dell’Emilia: allarme rosso per uffici e stabilimenti industriali P er comprendere quanto sia elevato il rischio sismico a danno degli edifici non residenziali, è sufficiente prendere in considerazione quanto accaduto in occasione del terremoto più recente: quello che il 20 e 29 maggio ha colpito una vasta porzione della Pianura Padana, abbattendosi su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia e funestando in particolare le province di Ferrara, Modena, Mantova, Bologna e Rovigo. Le informazioni in merito al patrimonio edilizio esistente e alla reazione alle scosse si basano, oggi, su quanto rilevato nella fase di verifica di agibilità delle strutture. Ora, nelle aree colpite dal sisma le tipologie edilizie presenti sono rappresentate da: 1) edifici tradizionali, con pareti portanti in mattoni (solitamente pieni) dalle volumetrie più disparate, diffusi soprattutto nei centri storici e nelle campagne (classi di vulnerabilità A e B); 2) costruzioni residenziali recenti, anch’esse solitamente realizzate in mattoni (pieni, semipieni e forati) e cemento armato o interamente in cemento armato, prevalentemente di 1-2 piani, distribuiti nelle periferie dei centri abitati (classi di vulnerabilità B e C). Nel primo caso si tratta generalmente di edifici antichi o comunque precedenti l’ultima guerra, nei quali si è evidenziata la quasi totale assenza di elementi di collegamento e/o rinforzo tra le varie parti strutturali, come cordoli, cantonali, ammorsamenti tra pareti o catene e tiranti. Questi accorgimenti, solitamente adottati in altre aree italiane caratterizzate da una sismicità più spiccata, sembrano non appartenere alla tradizione costruttiva dell’area in oggetto. Nel secondo caso, alcuni edifici residenziali recenti presentano solai e tetti in cemento armato, insistenti su una struttura portante in muratura. Nella maggior parte delle località esaminate, l’edificato recente (area di espansione) è numericamente prevalente sulla parte di edilizia storica. Ma nelle aree periferiche dei centri abitati sono talvolta presenti anche concentrazioni di edifici ad uso industriale, come capannoni, magazzini e laboratori. In tutta l’area, inoltre, è da segnalare la presenza di numerosi cascinali, fienili e altri edifici ad uso agricolo, alcuni in stato di abbandono. Questa tipologia di strutture si trova spesso in insediamenti isolati dal contesto urbanistico e, pertanto, pur avendo riportato in molti casi gravissimi danni, non rientra nelle stime di intensità delle singole località. Inoltre si deve sottolineare che anche l’edilizia cosiddetta speciale e monumentale, come chiese, torri, campanili e capannoni industriali, non è considerata propriamente rappresentativa per la scala macrosismica europea. Ebbene: dai rilievi fatti emerge che la maggior parte dei crolli totali o quasi totali si sono verificati nell’edilizia produttiva (capannoni industriali, cascinali, fienili), e in quella monumentale. Sul totale del patrimonio abitativo i crolli sono stati, invece, numericamente limitati. Il danno all’edilizia monumentale è risultato essere gravissimo, soprattutto per quanto riguarda chiese, campanili e torri. La maggior parte di questi edifici è costruita in mattoni, quasi mai rinforzati da catene come comunemente ci si sarebbe aspettato per strutture di tali dimensioni e geometrie. L’edilizia residenziale recente ha sofferto generalmente in modo contenuto, mentre nei centri storici il danno è risultato più diffuso e più grave. L’edilizia residenziale ha resistito bene all’evento del 20 maggio, mentre l’evento del 29 ha fatto registrare danni più consistenti a causa della vicinanza dell’epicentro con i centri abitati. I DANNI In particolare, in tre mesi la Protezione Civile e l’Enea hanno effettuato circa 42.000 sopralluoghi presso le strutture colpite dal sisma (aggiornamento del 6 agosto 2012). Di questi sopralluoghi, 24.055 hanno riguardato edifici ad uso abitativo, 11.116 ad uso deposito, 2.588 ad uso commerciale, 2.052 ad uso produttivo, 1.103 uffici, 921 scuole e 168 alberghi. Dal momento che la maggior parte dei danni è stata rilevata in provincia di Modena, è qui che si sono concentrate le verifiche. In particolare, oltre il 63% sopralluoghi è stato fatto in questa provincia, il 23% a Ferrara, l’8,8% a Bologna e il 5,2% a Reggio Emilia. Complessivamente, il 36% degli edifici visionati (pari a 13.588 unità) è risultato agibile (classe A), il 22% è risultato temporaneamente o parzialmente inagibile (classe B e C) ma agibile (pari a 8.154 unità), e il restante 42% (pari a 15.733 unità) è risultato invece inagibile (classe D, E, F). Sulla base dei dati pubblicati dalla Regione Emilia Romagna, emerge che il settore residenziale complessivamente ha reagito bene al sisma, con il 37% degli edifici dichiarati inagibili (direttamente per cause esterne). La percentuale di inagibilità si riduce al 32% se si considera la superficie delle abitazioni e al 26% se si ragiona in termini di abitazioni. Il settore non residenziale, invece, ha fatto rilevare i problemi maggiori. In particolare, dei 2.052 sopralluoghi fatti sugli edifici privati ad uso produttivo a seguito dei terremoti, soltanto il 27% è risultato agibile, mentre ben il 50% è stato giudicato totalmente inagibile sia per lo stato dell’edificio sia per cause esterne all’edificio stesso. Si consideri, poi, che dei 1.006 edifici giudicati inagibili ben 741 ricadono nella provincia di Modena. Una situazione analoga si rileva per gli edifici adibiti a deposito: di 11.116 sopralluoghi fatti, quasi il 60% degli edifici è stato giudicato totalmente inagibile. In questo panorama, che come si vede è estremamente penalizzante per gli edifici non residenziali, gli immobili dei settori commerciale e terziario hanno avuto reazioni simili: il 34,9% degli edifici commerciali visionati è stato dichiarato inagibile e così è stato anche per il 31,9% degli edifici ad uso ufficio. Per gli alberghi la percentuale di edifici non agibili ha superato il 36% di quelli visionati, pari a 61 unità. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, per fortuna, le verifiche hanno dato esiti appena migliori, con il 43,8% degli edifici giudicati agibili (pari a 403 unità) e il 28,4% agibile con provvedimenti di pronto intervento (pari a 262 unità). Ecco la guida alla progettazione antisismica A proposito di prevenzione nella costruzione di edifici non residenziali, recentemente sono state presentate le “Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici”. Il documento è stato redatto dal gruppo di lavoro “Agibilità sismica dei capannoni industriali”, composto da rappresentanti di Protezione Civile, Reluis, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Assobeton, in collaborazione con la Federazione regionale Ordini ingegneri dell’Emilia Romagna. Il documento – come si legge nella premessa – ha la finalità di fornire le conoscenze più avanzate e indicare un percorso operativo per combinare l’esigenza di sicurezza a breve termine (agibilità sismica) con quella a medio lungo termine (miglioramento e/o adeguamento sismico) nel rispetto delle Ntc 2008 e della relativa Circolare 617 del 2 febbraio 2009. Esso mira a rappresentare, quindi, un supporto per i tecnici operanti sul patrimonio costruito prefabbricato nell’impostazione – nel pieno e assoluto rispetto dell’autonomia e della titolarità delle scelte progettuali – di un percorso coe- rente con il quadro normativo vigente e finalizzato a restituire alla collettività piani di intervento sostenibili sotto il profilo economico e sociale, nonché compatibili con le esigenze di sicurezza e di operatività in una fase di emergenza sismica. Alla presentazione, del documento sono intervenuti il Presidente di Reluis, Gaetano Manfredi, il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, il direttore dell’Ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico della Protezione Civile, Mauro Dolce, il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano. Proprio quest’ultimo, ha specificato: “Si tratta di provvedimenti necessari per evitare il ribaltamento delle fondazioni, per incrementare la resistenza delle sezioni di base, garantire la tenuta delle azioni sismiche dell’accoppiamento trave-pilastro, assicurare il mantenimento in servizio dei pannelli di tamponamento, garantire la stabilità delle scaffalature. Un contributo, quindi, non esaustivo né prescrittivo all’azione del progettista, chiamato a risolvere una serie di problemi”. Quindi, alcuni dati forniti da Fabio Bonfà, vice presidente del Cni: “Su 12 milioni di edifici, di cui 11 milioni e 200mila residenziali e 800mila con altre destinazioni, solo 1 milione e 300mila rispettano i criteri antisismici, come prescrive la norma 32742003”. Da qui la proposta degli ingegneri di dotarsi, per un’efficiente politica antisismica, del Fascicolo del fabbricato, una vera e propria carta d’identità del nostro patrimonio urbanistico. “Prima ancora di una scelta politica - ha aggiunto Bonfà - si tratta di un fattore culturale. Se si considera che negli ultimi quarant’anni sono stati spesi 145 miliardi di euro per le varie ricostruzioni, senza tenere conto dei costi indiretti in termini di mancata produttività, infortuni, inabilità e quant’altro, siamo di fronte a risorse che sarebbero potute essere utilizzate per la prevenzione piuttosto che per la ricostruzione”. Ed il valore della prevenzione è stato sottolineato anche da Felice Monaco, coordinatore della Federazione degli ingegneri dell’Emilia Romagna: “Questa deve diventare la stella polare per quanto riguarda l’affermazione di una cultura del terremoto”. 22 N.21 NOVEMBRE 2012 L’Italia è suddivisa in zone, e ad ogni area di rischio corrispondono parametri di sicurezza da applicare alle costruzioni Terremoti: quattro classi di pericolo on il termine “normativa antisismica” si intende sia la classificazione sismica del territorio nazionale, con la definizioC ne delle zone sismiche, sia la normativa tecnica, con i criteri progettuali e costruttivi per gli edifici specifici per ciascuna zona sismica. Classificazione del territorio Per ridurre gli effetti dei terremoti, il territorio è stato classificato secondo classi di rischio, in base all’intensità e alla frequenza dei terremoti avvenuti in passato, e all’applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche. Tutto inizia con la legge n.64 del 2 febbraio 1974, con la quale si stabilisce che la classificazione sismica debba essere realizzata sulla base di comprovate motivazioni tecnico-scientifiche, attraverso decreti del Ministro per i Lavori Pubblici. Nel 1981 viene adottata la proposta di riclassificazione del territorio nazionale in tre categorie sismiche predisposta dal Cnr. Quindi, con appositi decreti ministeriali, tra il 1981 ed il 1984 il 45% del territorio nazionale risulta classificato ed è obbligatorio il rispetto di specifiche norme per le costruzioni. Metà del Paese, tuttavia, continua a non essere soggetta a questo obbligo. Successivamente, la competenza ai fini dell’individuazione delle zone sismiche, attribuita fino al 1998 al Ministero dei lavori pubblici, è trasferita alle Regioni, con l’approvazione del Decreto legislativo n.112/1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, mentre rimane di competenza del Ministero dei lavori pubblici la definizione dei relativi criteri generali, compito passato nel 2001 al Dipartimento della Protezione Civile. Una classificazione più sistematica del territorio arriva soltanto nel 2003, quando tutto il territorio nazionale viene classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Il documento di riferimento è l’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (pubblicato sulla G. U. n. 105 dell’8 maggio 2003) in cui vengono emanati i criteri di una nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di magnitudo. Inoltre, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, scompare il territorio “non classificato” (che veniva di fatto interpretato come “non sismico”). Sulla base di tali valutazioni, ad ogni Comune viene attribuita una zona sismica sulla base della seguente pericolosità: Zona 1- sismicità alta:è la zona più pericolosa, dove in passato si sono avuti danni gravissimi a causa di forti terremoti. Zona 2 - sismicità media: nei comuni inseriti in questa zona in passato si sono avuti danni rilevanti a causa di terremoti abbastanza forti. Zona 3 - sismicità bassa: i comuni inseriti in questa zona hanno avuto in passato pochi danni. Si possono avere scuotimenti comunque in grado di produrre danni significativi. Zona 4 - sismicità molto bassa:è la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse. Progettazione edilizia Nelle prime tre zone della nuova classificazione è prevista l’applicazione della progettazione sismica con livelli differenziati di severità. Per la zona 4 viene data, invece, facoltà alle Regioni di imporre o meno l’obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione. Oltre ai criteri per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone (contenuti nell’allegato 1), l’O.P.C.M. n. 3274/2003 ha approvato anche alcune norme tecniche che riguardano la quasi totalità di tipologie di costruzioni: ❖norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici, che disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, oltre alla valutazione della sicurezza e agli interventi di adeguamento di edifici esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni; ❖ norme tecniche per il progetto sismico dei ponti; ❖norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni, che disciplinano la progettazione di opere di fondazione e di sostegno dei terreni soggette ad azioni sismiche, oltre ai requisiti cui devono soddisfare i siti di costruzione e i terreni di fondazione in presenza di tali azioni. L’O.P.C.M. n. 3274/2003, nella sua premessa, specifica che si tratta di una prima e transitoria disciplina della materia, in attesa dell’emanazione di specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Un ulteriore importante aggiornamento dei criteri relativi alla pericolosità sismica sul territorio nazionale è stato adottato successivamente, con l’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (pubblicato sulla G.U. n. 108 dell’11 maggio 2006). L’O.P.C.M. n. 3519/2006 detta i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. All’Ordinanza è allegata una nuova mappa nazionale di ripartizione della pericolosità sismica, che riprende la suddivisione (introdotta dall’O.P.C.M. 3274/2003) del territorio italiano in quattro zone, introducendo degli intervalli di accelerazione, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. Il risultato è la suddivisione del territorio in dodici fasce, che perfezionano la vecchia classificazione dell’O.P.C.M. 3274/2003. A tale atto ha fatto seguito il recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome. Sono le regioni dove è maggiore il numero degli edifici – residenziali e produttivi – esposti al pericolo di eventi sismici Campania, Sicilia e Calabria: le abitazioni tremano ulla base delle classificazioni nazionali si S può affermare che l’elevato rischio sismico interessa tutta l’Italia, ma le zone in cui si concentra sono quelle della fascia appenninica e del sud. In particolare, tra le regioni maggiormente sottoposte al pericolo di terremoti c’è la Campania, dove ben 5,3 milioni di persone vivono nei 489 comuni a rischio sismico elevato; seguono la Sicilia, con 4,7 milioni di persone distribuite in 356 comuni, e la Calabria, dove tutti i comuni sono coinvolti, per un totale di circa 2 milioni di persone. In altre tre regioni d’Italia il fenomeno è rilevante, con oltre 1 milione di persone esposte a rischio potenziale elevato. La prima è il Lazio, dove circa 1,9 milioni di persone vivono nei 301 comuni classificati a “rischio elevato”. La seconda è le Marche, con quasi 1,5 milioni di persone esposte; la terza è l’Emilia Romagna con quasi 1,4 milioni di persone residenti nei comuni a rischio elevato. Edifici ed abitazioni a rischio sismico Le regioni a maggiore rischio sismico sono anche quelle dove è più alta l’esposizione del patrimonio edilizio al pericolo di terremoti. In testa alla graduatoria c’è la Sicilia, dove esistono quasi 2,5 milioni di abitazioni nelle aree di rischio più elevato. Gli edifici ricadenti in queste aree sono quasi 1,5 milioni, di cui oltre 1,2 milioni ad uso prevalentemente residenziale. Gli edifici ad uso commerciale nelle aree di rischio sono quasi 15mila, mentre quelli ad uso produttivo circa 12mila. Situazione grave anche in Campania, dove si stima che 785 mila edifici si trovino nei comuni a rischio potenzialmente elevato, per un totale di circa 2,1 milioni di abitazioni. Anche rispetto al settore non residenziale la regione è tra le più colpite, con oltre 118mila edifici esistenti nelle aree di potenziale rischio maggiore, di cui quasi 16mila sono capannoni per uso produttivo e oltre 18mila gli edifici com- merciali ad uso esclusivo. Consistente è anche la quota di patrimonio calabrese esposto a rischio:1,2 milioni di abitazioni, 610mila edifici ad uso prevalentemente residenziale e 116mila edifici non residenziali o inutilizzati. In particolare, in Calabria sono ben 9mila i capannoni presenti nelle aree di elevato rischio e più di 6mila gli edifici commerciali ad uso esclusivo. Rilevante risulta il numero di edifici ad uso produttivo esposti ad un elevato rischio sismico anche in altre due regioni: Emilia Romagna (ben 12.302 unità) e Marche (10.519 unità) quote strettamente connesse al consistente tessuto produttivo presente nelle due regioni. Alcune tipologie di edifici non residenziali sono particolarmente vulnerabili rispetto agli eventi calamitosi, tra cui rientrano i fabbricati produttivi e gli edifici commerciali. Si stima che nel 2011 i capannoni industriali in Italia siano 325.400: quasi il 30% di questi edifici (pari a 95.044 unità) rientra nelle aree di elevato rischio sismico. Gli edifici commerciali sono circa 233mila e ben 79mila in aree di elevato rischio. Il patrimonio edilizio ad elevato rischio sismico nelle regioni italiane - 2011 Piemonte Valle d’Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna ITALIA di cui: Abitazioni Edifici residenziali Edifici non residenziali e inutilizzabili capannoni ad uso produttivo commerciali ad uso esclusivo 82.276 280.295 370.384 659.043 279.371 352.930 707.957 923.272 421.953 158.812 2.148.364 405.022 264.108 1.206.600 2.479.957 - 31.271 134.435 174.861 236.732 124.884 157.111 286.236 351.964 202.598 88.928 784.478 150.794 136.109 610.087 1.262.139 - 4.525 18.925 25.029 32.762 16.843 23.881 40.471 51.050 43.793 17.056 118.286 20.467 22.925 116.465 205.673 - 1.527 3.477 6.175 12.302 4.693 4.244 10.519 4.894 4.633 1.270 15.913 2.152 1.570 9.059 12.616 - 562 2.227 2.851 6.716 2.394 2.945 6.545 6.127 3.806 1.334 18.083 2.570 1.443 6.591 14.987 - 10.740.344 4.732.629 758.150 95.044 79.182 Fonte: elaborazione e stima Cresme su dati ISTAT e Dipartimento di Protezione Civile 2012 NOVEMBRE 23 2012 N.21 Come reagiscono le abitazioni ai terremoti? L’Anidis valuta pregi, difetti ed evoluzioni tecniche dei materiali da costruzione Muratura e cemento armato Le potenzialità antisismiche C ❖ conseguire un aumento della resistenza a flessione ❖evitare collassi successivi alla fessurazione e mantenere l’integrità della parete nel campo post-elastico; ❖contenere fessurazioni indesiderate in condizioni di esercizio, dovute a concentrazioni di tensione. La possibilità, infine, di utilizzare sistemi di armatura collaborante con gli elementi murari, permette di migliorare decisamente il comportamento della costruzione muraria. ome reagiscono i diversi materiali da costruzione agli eventi sismici? Quali sono pregi e difetti dei singoli materiali e come si sono evolute, nel tempo, le tecniche adottate in fase di edificazione degli stabili? Sono argomenti che stanno molto a cuore all’Anidis (Associazione nazionale italiana di ingegneria sismica), che li ha più volte affrontati. primo luogo bisogna “conoscere” bene l’edificio nel quale viviamo; quale è realmente, sotto all’intonaco o al bel rivestimento, la sua vera “sostanza”: tipologia e qualità della muratura, presenza ed efficacia dei collegamenti, interazioni con gli eventuali edifici contigui. Quindi, una volta individuati i difetti più gravi, occorre eliminarli. EDIFICI IN MURATURA ESISTENTI NUOVE COSTRUZIONI EDIFICI ESISTENTI IN CALCESTRUZZO Il carattere di una costruzione antisismica in muratura portante va trovato anzitutto nel funzionamento statico dell’elemento murario, poco adatto a sopportare sollecitazioni flessionali. Pertanto la capacità dell’intero edificio di resistere alle azioni sismiche è garantita dal fatto che i singoli elementi portanti siano organizzati in un sistema complesso che risponde attraverso la mutua collaborazione tra parti. In tal modo si aggirano stati tensionali sfavorevoli, evitando di sollecitare la struttura lì dove essa è più debole. Un buon progetto deve partire anzitutto dalla forma: l’edificio, quanto più è compatto, semplice e regolare, tanto meglio si comporta. Inoltre, la sua sicurezza è garantita dalla buona qualità dei paramenti murari e dall’esistenza di connessioni efficaci. La realizzazione, tra l’altro, di orizzontamenti il più possibile rigidi nel loro piano e ben ammorsati ai maschi, rende efficace la trasmissione degli sforzi tra i diversi elementi verticali. Le funzioni del rinforzo permettono così di: L’impiego del cemento armato nell’edilizia corrente, ha sempre risolto problemi di economicità, velocità e semplicità di esecuzione, igienicità e declinazione alle applicazioni più varie. L’apice del successo è stato raggiunto a partire dagli anni 50 del secolo scorso: le antiche costruzioni vengono sistematicamente abbandonate a favore di un modello abitativo e costruttivo più sicuro e funzionale. Purtroppo, però, proprio in questa troppo rapida ascesa vanno in parte ricercate anche le ragioni di un parziale fallimento: la frenesia speculativa, unita ad una eccessiva fiducia nella standardizzazione del processo costruttivo, hanno portato in effetti a disattendere la qualità ed accuratezza dell’opera, riducendo così prestazioni e durevolezza dei manufatti. Gli aspetti in cui sono da ricercare le cause della vulnerabilità di un edificio esistente in c.a. sono molteplici e non tutti facilmente individuabili. Essi sono anzitutto nascosti nella scarsa qualità dei calcestruzzi impiegati La muratura, in particolare quella del passato, è un vero e proprio prodotto artigianale, realizzato con materiali, tecniche e sapienza costruttiva anche molto differenti da zona a zona e da edificio a edificio. Da qui la grande varietà qualitativa delle costruzioni murarie: dai manufatti realizzati con buoni materiali e seguendo le “regole dell’arte” alle murature fatte con pietre irregolari, di piccole dimensioni, messe in opera con malta di scarsa qualità e senza curarsi dei collegamenti tra i vari elementi strutturali. Oggi sappiamo quali sono le zone a maggior rischio sismico e anche quali sono gli edifici più vulnerabili (proprio quelli con le murature più carenti). Sappiamo anche che lo strumento principale per limitare tragedie e lutti futuri è la prevenzione, fatta in tempo di pace, cioè prima che avvenga un sisma, migliorando e rinforzando le costruzioni nelle quali viviamo. Per l’edilizia privata la prevenzione interessa, prima di tutti, noi stessi. Ma come fare? In nelle costruzioni civili, specie con riferimento all’edilizia corrente. Indagini svolte in tal senso hanno sempre purtroppo rivelato una realtà impietosa, che alle volte dà ragione di alcuni crolli altrimenti ritenuti inspiegabili. Ma la principale causa dell’elevata vulnerabilità dell’edilizia esistente in calcestruzzo è da ricercare proprio nella stessa progettazione strutturale, fondata nella maggior parte dei casi su una concezione non adeguata a resistere all’azione sismica. Infatti, spesso gli edifici presentano un’orditura resistente di telai in una sola direzione, con totale assenza di strutture controventanti in direzione ortogonale. Tale circostanza, derivante da una concezione resistente unicamente alle azioni verticali, rende particolarmente vulnerabile all’azione sismica questa categoria di edifici. Infine, il problema della distribuzione plano-altimetrica delle tamponature, le quali, specie se realizzate con materiali pesanti possono fortemente condizionare la risposta alle azioni sismiche. L’assenza di tamponature in corrispondenza di un intero piano (come nei piani pilotis) ha causato in passato numerosi crolli per meccanismo di piano debole. Le azioni che possono essere compiute nella direzione della riduzione della vulnerabilità strutturale hanno ormai raggiunto elevatissimi livelli di efficacia. Le tecniche e le tecnologie moderne possono aiutare il proprietario ad affrontare correttamente ed a risolvere tutti i problemi derivanti da una scarsa efficienza strutturale nei confronti del sisma. L’impiego di materiali innovativi può rendere poco invasivi e altamente efficaci gli interventi di recupero/consolidamento di elementi strutturali o di intere parti dell’edificio. 24 PROFESSIONE N.21 NOVEMBRE 2012 Conferiscono A ....................................................................................................................... LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE SEMPRE “AGGIORNATO” IN QUANTO ASSIDUO LETTORE DI P E R I O D I C I T E C N I C O - L E G I S L A T I V O - G I U R I D I C I, ITALIA CASA E CONDOMINIO GIURIDICO, UTILI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE. Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 DAL 1981 IL 1° QUINDICINALE ITALIANO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE & Periodici indispensabili per la formazione continua e la cultura condominiale Abbonatevi a Il Condominio giuridico Egregio Abbonato, è con piacere che teniamo a comunicarLe che le nostre riviste ITALIA CASA dal 1981 e CONDOMINIO GIURIDICO intendono certificare, per l’anno 2012, i propri abbonati rilasciando un attestato idoneo a referenziare il lettore dei nostri periodici i quali, per il loro taglio normativo-giuridico, costituiscono qualificati strumenti di aggiornamento per la formazione professionale dell’amministratore di condominio. Vogliamo che i nostri assidui e fedeli lettori si possano distinguere nella fascia dei professionisti. In collaborazione con il nostro CENTRO STUDI CONDOMINIALI, rilasceremo annualmente, in base alle schede pervenuteci, alcuni crediti formativi che andranno ad integrare il diploma di qualifica “AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO SEMPRE AGGIORNATO”. Lei, carissimo abbonato, potrà fregiarsi di una qualifica che sarà rilasciata solo ed unicamente agli abbonati di ITALIA CASA dal 1981 e di CONDOMINIO GIURIDICO. Ciò rappresenterà, anche per i Suoi amministrati, un’ulteriore garanzia, la certezza di avere a che fare con un professionista attento e capace di operare nell’interesse dei condòmini e dell’efficienza del condominio stesso. Al rinnovo del Suo abbonamento, con il primo numero successivo, Lei riceverà gratuitamente l’attestato di amministratore di condominio ed il regolamento per ottenere i crediti formativi. Le ricordiamo anche che il nostro Centro Studi Condominiali collabora attivamente con i nostri abbonati nella risoluzione di quesiti; anche in questo senso restiamo sempre a Sua completa disposizione. Intendiamo intanto ringraziarLa per la sua coerenza e fedeltà ai nostri periodici e con l’occasione Le porgiamo i più cordiali saluti ed auguri per la Sua professione. professionale dell’amministratore Anno 2020 ITALIA CASA ufficio abbonamenti Tel. 011-6523611 e-mail: [email protected] È un trimestrale che si occupa eslusivamente di norme e di giurisprudenza, sentenze di merito, Cassazione, dottrina, ecc. commentate dai migliori giuristi italiani che si occupano di condominio, autori di libri del settore Telefonare a Condominio Italia Editrice: 011.652.3611 LEGGI & SENTENZE 25 2012 N.21 CORTE CASSAZIONE Sez. feriale pen., sent. 4 settembre 1 ottobre 2012, n. 37713 RILEVATO IN FATTO E DIRITTO Con sentenza, deliberata il 3 febbraio 2012 e depositata 2 marzo 2012, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di quella stessa sede - Sezione distaccata di Gallipoli, 25 marzo 2011, di condanna, nel concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena di cinque mesi di arresto e Euro 23.000 di ammenda a carico di M.C., imputato del reato di cui agli articoli 44, comma 1, lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per aver eseguito, senza permesso di costruzione, lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in (omissis). 1. Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato: la polizia giudiziaria ha constatato e documentato la realizzazione, all’interno dei preesistenti manufatti, di un bagno e di una cucina, nel primo corpo di fabbrica, e di sette stanze (ciascuna da trenta metri quadrati) nel secondo corpo di fabbrica; la preesistenza dell’edificio non esentava l’appellante dal permesso di costruzione, in quanto il giudicabile ha creato all’interno degli immobili “stanze e strutture chiuse ex novo”, così ponendo in essere “un intervento di nuova costruzione”; è, poi, irrilevante l’accertamento del concreto “impatto negativo” sul paesaggio; anche nel caso di demolizione e ricostruzione del medesimo immobile è necessaria la autorizzazione paesaggistica; e nella specie le opere hanno comportato l’aumento della volumetria; quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, il primo giudice ha contenuto la pena base nei minimi edittali e la ha ridotta per effetto delle Opere interne senza aumento di volume? Non è necessario il permesso di costruire circostanze attenuanti generiche, sicché la dosimetria della pena non appare afflittiva. 2. Ricorre l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocata …, mediante atto recante la data del 23 maggio 2012, col quale sviluppa due motivi con i quali dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 3, 10, 22, 37 e 44 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, cit. (primo motivo) e in relazione agli articoli 149 e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (secondo motivo); nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo della formale violazione degli articoli 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (con entrambi i mezzi di impugnazione). 2.1. Col primo motivo il difensore deduce: non è stato realizzato alcun “aumento volumetrico degli immobili”; il teste esaminato non ha indicato consistenza e entità del preteso incremento, supposto conseguente alla “diversa tipologia” dei materiali impiegati nella ricostruzione (conci di tufo delle pareti e muri di attico); irrilevante - peraltro in carenza di emergenze dibattimentali in proposito - è la realizzazione “all’interno [delle costruzioni] di più ambienti rispetto a quelli preesistenti”; le c.d. “opere interne” non sono sottoposte a concessione o autorizzazione amministrativa; e tanto ribadisce l’articolo 9 del Regolamento edilizio del comune di Gallipoli; nella specie, comunque, la superficie utile è rimasta inalterata; le opere realizzate rientrano nella “manutenzione straordinaria”, nel “restauro o risanamento conservativo” o, tutt’al più, nella ristrutturazione c.d. “leggera”, per la quale Non risultano sottoposti al permesso di costruzione gli interventi di ristrutturazione leggera o manutenzione è sufficiente la sola denunzia di inizio dei lavori. 2.2. Col secondo motivo il difensore oppone: il precedente di legittimità invocato dalla Corte territoriale non è pertinente; nella specie, infatti, si è trattato non della “totale demolizione e ricostruzione” del fabbricato, bensì del “rifacimento” dei vetusti solai; non sono variate né la volumetria, né le superfici utili; sotto nessun profilo risulta leso il bene giuridico protetto; la previsione della possibilità della sanzione accessoria della rimessione in pristino esclude che possa ritenersi punibile “la mera disobbedienza” in difetto della offensività della condotta. 3. Il ricorso merita accoglimento. 3.1. Secondo la rappresentazione della Corte territoriale, circa l’accertamento operato nel dibattimento, la condotta del ricorrente si è esaurita in interventi, di vario tipo, tutti all’interno dei fabbricati e le opere realizzate non hanno comportato alcun ampliamento del perimetro esterno dei manufatti, né la elevazione delle rispettive altezze. È, bensì, vero che (innovando rispetto al precedente indirizzo, che escludeva, in assoluto, la possibilità di configurare la contravvenzione in relazione a tutte le ristrutturazioni interne che lasciavano inalterata la sagoma della costruzione) la più recente giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale le cosiddette opere Inquilino folgorato per assenza di salvavita Proprietario e amministratore responsabili (omissis) Errano i ricorrenti nel sostenere che la Corte territoriale sia incorsa in vizio motivazionale, in questa sede censurabile, nel fare applicazione dei principio di causalità. Senza che occorra conoscere se l’impianto elettrico dell’abitazione fosse dotato, come la legge richiede, di interruttore differenziale, è certo che ove fosse stato regolarmente posto in essere strumento efficiente di tal fatta il tragico evento non si sarebbe dato, perché l’immediata disattivazione elettrica avrebbe impedito la folgorazione. In ogni caso il giudice del merito, sul punto non smentito, attraverso ragionamento pienamente condivisibile ha chiarito, anche sulla base degli accertamenti tecnici svolti, che il modo d’essere degli impianti (peraltro l’intero gruppo pompa-autoclave appariva assemblato in modo rudimentale e alquanto approssimativo) e la loro allocazione facevano escludere che al predetto impianto elettrico (cioè quello che adduceva l’energia elettrica al gruppo) fosse assicurata protezione mediante il c.d. salvavita. Nessuna condotta, peraltro, estranea all’id quod plerumque accidit, può attribuirsi alla vittima, la quale, percepita la scarica elettrica mentre era sotto la doccia, salì sul terrazzo, evidentemente di libero accesso (e nulla rileva che in questa sede i ricorrenti asseriscano che la vittima non avesse titolo civilistico al fine}, per accertarsi della ragione della dispersione. Ivi, come, non smentita, ha precisato la Corte d’Appello di Catania, l’uomo, senza che avesse in alcun modo armeggiato rischiosamente con i fili elettrici, venne attinto dalla mortale scarica per avere contemporaneamen- “ straordinaria che comportino ridistribuzione degli spazi interni di edificio preesistente senza aumento della “ NOVEMBRE te toccato il tubo conduttore dell’elettricità all’autoclave e l’inferriata a potenziale elettrico zero. In definitiva, anche a riconoscere un modesto concorso colposo della stessa vittima, quantificato dal giudice del merito nel 20%, correttamente è stato escluso che l’evento sia stato autonomamente procurato da questa. Del pari infondato risulta il secondo motivo. Anche in questo caso, infatti, vengono mossi rilievi che attengono al merito della motivazione, in questa sede non censurabile. Sul punto, invero, la motivazione del giudice del merito appare logica ed esaustiva, dovendosi, inoltre, escludere l’ipotizzato travisamento. Correttamente la Corte di Catania ha evidenziato l’irrilevanza della formale residenza o meno in loco di …, il quale, peraltro, parlando dell’abitazione di via …, la indica come …, ammettendo di trattenervisi spesso a dormire, anche in assenza dell’anziana madre; egli si occupava, invece della genitrice, di riscuotere i canoni, rilasciandone ricevuta; egli si occupò, dopo l’evento, di fare mettere a norma l’impianto. In definitiva, come, peraltro, appare conforme a quel che solitamente avviene in simili casi, assunse il ruolo di amministratore di fatto, vicariando la madre, oramai in età piuttosto avanzata. Ovviamente, si tratta d’una assunzione di responsabilità e garanzia che non richiedeva formalità di sorta, a comprovare la quale è risultato soddisfacente il vaglio istruttorio (escussione testimoniale), apoditticamente avversato in ricorso, senza l’apporto di alcuna specifica allegazione che concretamente lo abbia posto in dubbio. ☛ Cassazione, sez. IV pen., sent. 10/10/2012 n. 40050. superficie calpestabile, né realizzazioni di nuove unità immobiliari o mutamento di destinazione d’uso. interne, non più previste nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero mutamento di destinazione d’uso rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruire (v., da ultimo, Sez. III, n. 47438 del 2411-2011). Nella specie, tuttavia, appare innanzi tutto fuori discussione - neppure forma oggetto di contestazione - il mutamento della destinazione di uso dei fabbricati. Quanto all’aumento volumetrico, genericamente supposto dalla Corte territoriale, l’assunto relativo (al di là del rilevo dell’omessa quantificazione della cubatura realizzata in eccedenza) è resistito dal riconoscimento della stessa Corte di merito che la “superficie iniziale” della costruzione era rimasta, in esito ai lavori eseguiti, affatto “inalterata”. Epperò - contrariamente all’assunto del giudice a quo - è da escludersi che integri “aumento volumetrico”, il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestatale, salvo, beninteso il caso - non ricorrente nella specie - della realizzazione di “unità immobiliari” autonome (v, in proposito, Sez. 3, n. 20350 del 16/03/2010). 3.2. Neppure è configurabile il residuo reato di cui all’articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Fermo il principio che la contravvenzione “ha natura di reato di pericolo e non richiede per la sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l’ambiente”, pur tuttavia devono escludersi “dal novero delle condotte penalmente rilevanti [..] quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici” (Sez. 3, n. 34764 del 21/06/2011). E tale è, per l’appunto, alla luce delle considerazioni illustrate nel paragrafo che precede, il caso oggetto del presente scrutinio di legittimità. Mentre - è appena il caso di aggiungere - non è assolutamente pertinente il precedente evocato dalla Corte territoriale (Sez. 3, n. 45072 del 24/10/2008), trattandosi di arresto concernente la edificazione di “opera nuova [la quale] non aveva niente a che vedere con quella preesistente demolita” sicché costituiva “un organismo edilizio completamente diverso”. 3.3. Consegue l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 26 LEGGI & SENTENZE N.21 Quando il sottotetto risulta parte comune dell’edificio Sez. VI – 2 civ., ordin. 19 giugno – 23 luglio 2012, n. 12840 FATTO E DIRITTO Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 20 marzo 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Con citazione notificata nel 2003, il sig. T.F.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Monza la signora V.G. e la s.a.s. O.Q., aggiudicataria a seguito di procedura esecutiva promossa dalla creditrice s.p.a. Cariplo a carico dell’attore e dell’altra convenuta dell’unità immobiliare sita al 1° piano dell’edificio di (omissis), e composta di tre locali e servizi con sovrastante sottotetto non abitabile e terrazzo, chiedendo l’accertamento della natura condominiale del sottotetto e della terrazza, sovrastanti l’appartamento oggetto dell’aggiudicazione, e della conseguente invalidità ed inefficacia del titolo traslativo della proprietà di tali porzioni condominiali. Nella costituzione della sola convenuta s.a.s. O.Q. (che, oltre ad opporsi all’accoglimento della formulata azione, proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per l’ottenimento del risarcimento dei danni causati all’immobile successivamente all’aggiudicazione), il Tribunale adito, con sentenza n. 2962 del 2005, rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale, condannando l’attore al risarcimento dei danni nella misura di Euro 2.000, oltre accessori ed al pagamento delle spese giudiziali. Interposto appello da parte del T. e nella resistenza della sola appellata s.a.s. O.Q., la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 201 del 2010, rigettava il gravame e, nel confermare la sentenza impugnata, condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado. Nei confronti della richiamata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 25 marzo 2010 e depositato il 1 aprile 2010) il T.F.M., basato su due distinti motivi. Si è costituita in questa fase con controricorso la sola intimata s.a.s. O.Q.. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 491, 555, 569 e 586 c.p.c, nonché degli artt. 2919, 2727, 1117 e 817 c.c., congiuntamente al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi, con riferimento alla ritenuta inclusione - nella sentenza impugnata - del locale sottotetto tra le porzioni immobiliari prima pignorate e poi trasferite all’aggiudicataria e alla negata natura di bene di proprietà comune del locale sottotetto, erroneamente considerato pertinenza dell’alloggio sottostante. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 65 e 67 c.p.c., nonché degli artt. 2727, 2729 e 2043 c.c, oltre che l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi, avuto riguardo all’accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. Rileva il relatore che entrambi i motivi svolti dal ricorrente possano ritenersi manifestamente infondati, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione anche all’ari 360 bis, n. 1, c.p.c.. Con riguardo alla prima doglianza va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione adeguata e “ La titolarità del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale. “ CORTE DI CASSAZIONE fondata su presupposti di fatto idoneamente acquisiti e valutati, ha verificato che il giudice di primo grado aveva univocamente accertato che l’immobile oggetto dell’aggiudicazione in favore della s.a.s. O.Q. si estendeva anche all’annesso sovrastante sottotetto non abitabile e al pertinente terrazzo (come, del resto, rimasto appurato anche in sede di c.t.u. e dagli esiti della prova orale, in conseguenza della quale era stato riscontrato il collegamento interno tra l’appartamento ed il sottotetto tramite scala interna, senza che ad esso potessi accedersi attraverso altro ingresso) e tale era stato definito nel relativo decreto del giudice dell’esecuzione, senza che, peraltro, lo stesso sig. T. avesse, in sostanza, contestato tali risultanze. Conseguentemente, senza che sia incorsa nella denunciate violazioni di legge e compiendo un apprezzamento di fatto adeguatamente giustificato sul piano del percorso logico seguito (e, perciò, insindacabile nella presente sede di legittimità), la Corte meneghina ha appurato che, in assenza di appositi riscontri oggettivamente rilevabili dai titoli costitutivi di provenienza e risultando obiettivamente e concretamente esclusa ogni destinazione del sottotetto all’uso comune (in virtù delle effettive caratteristiche strutturali e funzionali), poteva giungersi alla conclusione di ritenere smentita la tesi dell’appellante che rivendicava la sussistenza di detta utilizzazione e, quindi, l’esclusione dell’appartenenza del vano sottotetto alla proprietà individuale oggetto dell’aggiudicazione. In tal senso, perciò, il giudice di appello si è uniformato all’orientamento assolutamente predominante di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 6027 del 2000; Cass. n. 8968 del 2002 e, da ultimo, Cass. n. 17249 del 2011, ord.), secondo cui l’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nei novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale (condizione, questa, che la Corte territoriale ha escluso, essendo, invece, pervenuta, sulla scorta dei riscontri oggettivamente rilevati e valorizzati, alla conclusione dell’appartenenza all’immobile oggetto di aggiudicazione). Con riferimento alla seconda doglianza la Corte territoriale, con motivazione logica e sufficiente, ha dato conto dell’intervenuto accertamento (tramite le univoche risultanze della prova orale), fin dal giudizio di primo grado, che l’impianto elettrico riguardante l’immobile oggetto di pignoramento era perfettamente funzionante prima dell’aggiudicazione, mentre, successivamente all’emanazione del decreto di aggiudicazione e all’atto del rilascio eseguito con l’intervento dell’ufficiale giudizia- rio, era risultato danneggiato (con fili staccati ed asportati), imputando, in via presuntiva, la responsabilità per detta condotta al detentore dell’immobile anteriormente all’aggiudicazione stessa, non emergendo, peraltro, che, in sede di appello, fosse stata offerta prova contraria di tale circostanza ovvero che l’imputabilità di tale danno potesse essere ascritta a soggetti terzi (ivi compreso il custode, peraltro escusso in sede prova testimoniale, senza che, a suo carico, potesse ritenersi emergente una ipotesi propria di incapacità testimoniare). Del resto, è risaputo che in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (come nella specie). In virtù delle esposte argomentazioni, avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto dedotte con il ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che siano stati offerti elementi per mutare il pregresso orientamento (cfr. Cass., S.U., ord., n.19051/2010) ed essendo rimasta esclusa la configurazione dei dedotti vizi motivazionali, si deve ritenere, in definitiva, che sembrano emergere le condizioni, in relazione al disposto dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c., per poter pervenire al possibile rigetto totale del proposto ricorso per sua manifesta infondatezza”. Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, senza che, con la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, si possa ritenere che siano stati aggiunti ulteriori argomenti illustrativi determinanti rispetto a quelli già sostanzialmente dedotti in ricorso con riferimento alla sentenza impugnata che, invece, come detto, è risultata logica ed adeguata in ordine agli affrontati aspetti di merito, oltre a conformarsi ai principi giurisprudenziali evidenziati nella suddetta relazione ex art. 380 bis c.p.c.; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, nei confronti della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo. Non occorre, invece, adottare, alcuna statuizione in punto spese in ordine al rapporto processuale tra il ricorrente e l’altra intimata V.G., che non ha svolto attività difensiva in questa fase. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge. NOVEMBRE 2012 ULTIME SENTENZE DELLA CASSAZIONE QUANDO SI CONFIGURA IL SUPERCONDOMINIO Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. cod. civ., anche il c.d. supercondominio viene in essere “ipso iure et facto”, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti “pro quota” ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati. ☛ Cassazione, sent. n. 17332/2011. TETTOIA SENZA PARETI E DISTANZE LEGALI Costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria, e pertanto la misura delle distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso. Nella specie il ricorrente ha ottenuto la condanna alla rimozione di una struttura metallica con tettoia realizzata in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno provocato sul muro di confine dall’ancoraggio della predetta struttura. ☛ Cass., sez. VI civ., ordin. 2/10/ 2012, n. 16776. IMMOBILE LOCATO DA UN SOLO COMPROPRIETARIO La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, fra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c., sicché nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l’operato del gestore, e, ai sensi dell’art. 1705, comma II, c.c., applicabile per effetto del richiamo al mandato, contenuto nel citato art. 2032 c.c., potrà esigere dal conduttore, nel contraddittorio col comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondenti alla proprietà indivisa. ☛ Cass. civ., sez. un., sent. n. 11136 del 4/7/2012. IMMOBILE DIFFORME DALLA CONCESSIONE La sanzione di nullità del contratto di compravendita immobiliare non è prevista per la difformità della costruzione rispetto alla concessione, salvo il caso di totale difformità e solo in tale ipotesi è inibita (in mancanza di sanatoria o di presentazione della domanda nei termini e con le modalità di legge) la pronuncia di sentenza di trasferimento coattivo dell’immobile ex art. 2932 c.c.. In materia di contratto preliminare immobiliare, la norma che impone l’indicazione degli estremi della concessione in sanatoria riguarda non solo le ipotesi di immobili senza concessione o con concessione decaduta o inefficace, ma anche gli immobili realizzati in totale difformità dalla concessione e che, quindi, hanno necessità della sanatoria di cui all’art. 31. La sanatoria richiamata nel II comma dell’art. 40 si riferisce ad immobili realizzati oltreché in assenza di concessione, “in totale difformità della concessione” e pertanto non ad immobili realizzati in parziale difformità. ☛ Cass., sez. II civ., sent. n. 3892 del 12/3/2012. Il testo integrale di queste sentenze sarà pubblicato su “Il Condominio Giuridico” non appena esse saranno rese note. NOVEMBRE LEGGI & SENTENZE 27 2012 N.21 Diversamente il proprietario dell’ultimo piano può maturare l’usucapione Per opporsi alla sopraelevazione del condominio ci sono vent’anni Non vi è dubbio che i condòmini si possano opporre a che il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio elevi nuovi piani che alterino il decoro architettonico, sempre che non risulti altrimenti dal titolo, e tale diritto ben può essere esercitato anche dopo che la soprelevazione sia stata effettuata, con facoltà di domandare, in questa seconda ipotesi, la riduzione in pristino ed il risarcimento del danno. Tuttavia è da rilevare che, stante il carattere dispositivo della norma e la posizione di diritto soggettivo dei condòmini e del Condomino a far valere l’illegittimità della soprelevazione, l’azione intesa ad opporvisi si estingue per prescrizione ove nessuno dei titolari l’abbia esercitata per il tempo determinato dalla legge non potendo, ovviamente, far assurgere il diritto del condomino ad opporsi alla soprelevazione che pregiudichi l’aspetto architettonico dell’edificio, in mancanza di una espressa previsione legislativa, a diritto indisponibile, che si ha quando di esso il titolare non può privarsi con un proprio atto di volontà, e come tale imprescrittibile. Nel caso di soprelevazione che altera il decoro architettonico - contrariamente a quanto avviene per l’ipotesi in cui le condizioni statiche dell’edificio non consentono la soprelevazione dacché in tal caso non vi è un limite all’esercizio del diritto di sopraelevare, ma manca il presupposto della sua stessa esistenza, sicché l’eventuale azione di accertamento negativo in quanto tendente a far valere l’inesistenza del diritto è imprescrittibile - il proprietario esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello è titolare del diritto a sopraelevare ed i condòmini ove intendano limitare tale diritto entro i confini del decoro o aspetto architettonico dell’intero immobile, possono opporsi, perché a loro volta titolari del diritto, spettante a ciascuno di loro quali comproprietari, a non vedere pregiudicata la caratteristica architettonica dell’immobile comune, ma l’opposizione deve avvenire nei termini della prescrizione ventennale. In sintesi, il diritto del proprietario esclusivo del lastrico solare ad elevare “nuove fabbriche”, riconosciutogli dall’art. 1127 c.c., trova la sua limitazione nel concorrente diritto dei condòmini, in quanto tali, a non vedere turbate le linee architettoniche dell’edificio condominiale, sicché possono ottenere il rimedio della esecuzione in forma specifica mediante l’azione reale della restitutio in integrum a tutela della proprietà comune; ma se non esercitano tale azione nei limiti tempora- li entro i quali il proprietario della nuova fabbrica ha maturato il diritto a mantenerla e con la limitazione esistente del diritto altrui, l’opposizione, che è discrezionale, non può più proporsi. Nel caso, infatti, il diritto reale ad opporsi, concretandosi in una limitazione del diritto di proprietà altrui, non può che estinguersi, al pari delle servitù, per prescrizione ventennale in caso di mancato esercizio e, di contro, non possono non essere salvi gli effetti dell’usucapione in conseguenza del possesso dell’immobile conformemente alle modalità in cui lo si è esercitato per il tempo necessario all’acquisto. Nella specie, raggiunta la prova richiesta dal ricorrente incidentale tendente a dimostrare che siffatta prescrizione si sia verificata, stante l’accoglimento da parte della corte distrettuale della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai R., ed accertato che alcun pregiudizio estetico e statico era determinato dalla sopraelevazione de qua (essendo stato rigettato nel merito l’appello incidentale dello stesso B.), non sussistono i presupposti per una astratta non usucapibilità del diritto. ☛ Cassazione, sez. II civ., sent. 5 ottobre 2012, n. 17035. Iva nazionale per le prestazioni sugli immobili situati in Italia hiamata a pronunciar- dello Stato, e quindi impo- ne, eccetera). per il campeggio, la concessioC si sui criteri di localiz- nibili in Italia, le prestazioni Come noto, i principi di ne di diritti di utilizzazione di zazione delle prestazioni di di servizi: a) rese da sogget- territorialità delle operazio- un bene immobile e le prestaservizi Iva, la Corte di cassazione è intervenuta, con la sentenza n. 14068/2012, sulle operazioni relative a beni immobili individuate, in base alla normativa vigente ai fatti di causa, dall’articolo 9, n. 2, lettera a), della sesta direttiva del Consiglio e dall’articolo 4, comma 4, del Dpr n. 633 del 1972. Ai sensi della richiamata normativa, il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, è quello dove è situato il bene immobile medesimo; conseguentemente, l’operazione dovrà essere assoggetta a imposta in base alle disposizioni Iva vigenti nel Paese in cui si trova l’immobile. A tal proposito, la Suprema corte, richiamando un suo precedente orientamento, ha ricordato come “secondo il sistema tracciato dal legislatore, si considerano effettuate nel territorio ti che hanno il domicilio nel territorio italiano o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero (collegamento soggettivo attivo); b) relative a beni immobili situati in Italia (collegamento oggettivo); c) rese a soggetti domiciliati o residenti in Italia, salvo che non siano utilizzate fuori dell’UE (collegamento soggetto passivo) (Cassazione n. 12834/2012). Secondo la Corte, la fattispecie sub iudice rientra a pieno titolo nella previsione di cui alla precedente lettera b) (criterio oggettivo), essendo stato accertato dai giudici di prime cure che la ditta individuale forniva supporto logistico in Sardegna per la clientela tedesca di due società estere per l’approntamento e la consegna degli alloggi dati in locazione turistica ai clienti tedeschi (pulizia, manutenzione, riparazio- ni Iva sono stati oggetto di un’importante riforma a opera della direttiva n. 2008/8/Ce, recepita nella legislazione nazionale. A seguito di dette modifiche, tuttavia, la territorialità delle prestazioni relative a beni immobili, di cui alla pronuncia in epigrafe, non è mutata, continuando a operare un criterio oggettivo di collegamento al territorio, in deroga ai criteri generali di territorialità disciplinati dagli articoli 44 e 45 della direttiva 2006112-Ce e articoli 7-bis e 7ter del Dpr n. 633/1972. In particolare, ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/112/Ce, nel testo attualmente vigente, “il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati zioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”. Analogamente, anche la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7-quater del Dpr n. 633/1972, dispone che “Si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”. Fonte: Assonime GIURISPRUDENZA DI MERITO RIFACIMENTO DEL TETTO DI SCALA CONDOMINIALE Per i lavori di rifacimento dell’intero tetto di una scala di condominio a seguito di infiltrazioni di acque provenienti da esso, dai comignoli e dalle fioriere su lastrico solare in uso esclusivo ad un condomino, la spesa va suddivisa in base ai millesimi di proprietà individuale della scala stessa, posto che un criterio diverso potrebbe adottarsi solo su accordo unanime dei condòmini. ☛ Trib. Milano, sez. XIII civ., sent. 3/2/2012, n. 1388. PULIZIE CONDOMINIALI SOSPENSIONE ILLEGITTIMA È illegittima e va di conseguenza sospesa la delibera con cui venga decisa la sospensione di un servizio essenziale per la regolarità della gestione delle cose comuni, qual è quello di pulizia delle scale, in quanto eccede dai poteri discrezionali dell’assemblea condominiale, violando diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere. Inoltre all’assemblea condominiale è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l’obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore. Nel caso venga assunta una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condòmini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere ☛ Trib. civ.Padova, sent. 25/7/2012. LOCATORE CHE TRATTIENE IL DEPOSITO CAUZIONALE Il momento in cui l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale diviene esigibile è individuabile al momento del rilascio dello stabile. Laddove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione in tutto o in parte della stessa a copertura di specifici danni subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per oggetto un credito liquido ed esigibile, che legittima il conduttore ad ottenere decreto ingiuntivo. Peraltro, in caso di cessione del contratto di locazione, è il conduttore cessionario ad essere legittimato alla restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato. ☛ Trib. Modena, sez. II civ., sent. 9/3/2012. REVOCA DI AMMINISTRATORE SU ISTANZA DI CONDÒMINI Strutturandosi il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio, su istanza di uno o di alcuni soltanto dei condòmini, ai sensi dell’art. 1129, comma 3, c.c., come un giudizio di risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condòmini e l’amministratore, trova applicazione, in tema di prova, il principio generale operante in materia di inadempimento di una obbligazione, sicché il condomino che agisca per la risoluzione del mandato intercorrente con l’amministratore deve soltanto provare la fonte del suo diritto a conseguire dall’amministratore l’adempimento dell’obbligo gestorio, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre l’amministratore convenuto rimane gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della pretesa di revoca, costituito dall’avvenuto adempimento ai suoi obblighi di gestione. Nella specie mancanza di resa della gestione per due anni, non avendo incontestamente l’amministratore presentato il rendiconto in assemblea, né comunque sottoposto ai condòmini una relazione contabile evidenziante, mediante indicazione delle entrate ed uscite, una chiara situazione della gestione condominiale. ☛ Trib. Salerno, sez. I civ., sent. 12/4/2011. AMMINISTRATORE CHE RITARDA DI PRESENTARE IL RENDICONTO Costituisce grave irregolarità, tale da determinare la revoca dell’incarico, il comportamento dell’amministratore di condominio che omette o trascura o ritarda per lungo tempo la presentazione del rendiconto della gestione, anche se limitatamente a singoli aspetti o settori o parti di essa (ad esempio, per consumi di acqua). ☛ Trib. civ.Messina, sent. 15/11/2011. 28 LEGGI & SENTENZE N.21 NOVEMBRE 2012 Il trasferimento di fatto o lo spostamento dopo la compravendita della sede di lavoro nel comune dell’immobile non salvano dalla decadenza Niente agevolazioni prima casa senza la residenza anagrafica I n caso di mancato spostamento della residenza nel comune di ubicazione del nuovo appartamento en-tro diciotto mesi dal rogito, le lungaggini burocratiche e l’esercizio dell’attività professionale nell’abitazione acquistata non legittimano la fruizione delle agevolazioni prima casa. È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 17597 del 12 ottobre. IL FATTO La vicenda riguarda il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’agevolazione fiscale sull’imposta di registro spettante per l’acquisto della “prima casa” (3% in luogo del 7%) e delle imposte ipotecaria e catastale (in misura fissa invece delle proporzionali del 2 e dell’1%), a causa del mancato trasferimento della residenza, da parte di un contribuente, nel Comune di ubicazione dell’immobile oggetto dell’acquisto entro il termine di decadenza di diciotto mesi, come previsto dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986. In particolare, l’acquirente non era riuscito a trasferire la residenza presso la nuova abitazione, dove già viveva e svolgeva l’attività professionale di consulente teatrale, a causa delle lungaggini burocratiche dovute al fatto che si trattava di cittadino extracomunitario. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della richiamata tariffa, l’agevolazione compete per gli atti a titolo oneroso che comportino il trasferimento della proprietà di case di abitazione non aventi le caratteristiche di immobili di lusso, secondo quanto previsto dal Dm 2 agosto 1969. La Commissione tributaria provinciale adita rigetta il ricorso, il cui esito viene confermato anche in secondo grado, ove il giudice d’appello, nel legittimare l’operato dell’ente impositore, ha osservato che, al momento dell’acquisto, il contribuente non svolgeva ancora la propria attività nel Comune dell’immobile comperato e che il trasferimento di fatto nell’alloggio, in assenza del trasferimento della residenza anagrafica, non costituisce condizione idonea a impedire la decadenza e, quindi, la revoca dei be- nefici fiscali goduti al momento dell’acquisizione del bene. Il contribuente ricorre per cassazione, sostenendo in primo luogo che anche il trasferimento della mera residenza di fatto nell’immobile è idoneo alla fruizione del beneficio di cui trattasi e, in secondo luogo, che ai medesimi fini, è sufficiente che il richiedente abbia stabilito, nel termine di diciotto mesi dal rogito, la sede della propria attività nel comune in cui si trova l’abitazione. LA DECISIONE Nulla da fare per il contribuente anche in sede di legittimità, in quanto, a declassare a parametro di serie “B” la mera residenza di fatto o il domicilio dell’acquirente, è la sentenza 17597/2012, con la quale la Corte di cassazione ha disatteso le richieste di parte. Il ricorrente chiedeva la conferma del beneficio nonostante non fosse né residente né lavorasse, al momento dell’acquisto, nel comune dove era ubicato l’immobile. Insomma, per la Cassazione le pratiche lente non giustificano ritardi del trasferimento. Al riguardo, il giudice di legittimità spiega che, ai sensi dell’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte I, annessa al Tur (che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nell’articolo 2 del Dl 12/1985, convertito dalla legge 118/1985), il beneficio fiscale previsto per l’acquisto della “prima casa” compete soltanto se l’immobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente “ha” la propria residenza o ve la “stabilisca” entro diciotto mesi dalla data dell’acquisto ovvero se l’immobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente “svolge” la propria attività. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all’eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto (Cassazione, sentenza 14399/2010). Lo stesso vale per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Nel caso in cui il trasferimento dell’attività dell’acquirente nel comune dell’immobile avvenga in un momento successivo all’acquisto, non sussiste il requisito per usufruire del beneficio, è ciò in forza dello stesso tenore del dato normativo, da intendersi come disposizione che va interpretata “restrittivamente” quanto ai presupposti (Cassazione, sentenze 6234/2012, 5970/2011 e 5270/2009). Si può invece usufruire dello sconto allorché il trasferimento della propria attività lavorativa nel comune dell’immobile sia avvenuto anteriormente all’acquisto del bene. Occorre, infatti, considerare che costituisce assunto consolidato in tema d’imposta di registro, che ai fini della fruizione dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, assume rilievo esclusivo la residenza anagrafica dell’acquirente (già stabilita o da trasferire, nel termine prescritto, nel comune dell’immobile acquistato), ciò anche in rapporto alle ineludibili esigenze di celerità e certezza nell’applicazione dell’agevolazione. Questo principio è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto (Cassazione, sentenza 1530/2012). Perciò, è elusione fiscale beneficiare delle agevolazioni prima casa senza possedere la residenza anagrafica o il lavoro nel Comune dove è ubicato l’immobile. Salvatore Servidio (FiscoOggi) REGISTRO DEI VERBALI DI ASSEMBLEA DEI CONDOMINI Un registro di prestampati, utile per tenere i verbali delle assemblee di condominio, presenta al fondo un allegato per la miglior gestione dei condomini, rendendo così molto più semplice lo svolgimento delle assemblee. Indispensabile per l’amministratore immobiliare (90 pagine - Prima e seconda convocazione). PER GLI ABBONATI DI ITALIA CASA E/O CONDOMINIO GIURIDICO DA OGGI COMINCIA LA CONVENIENZA N. 10 Registri N. 20 Registri Euro 130,00 Euro 220,00 compresa spedizione compresa spedizione OFFERTA ECCEZIONALE per gli abbonati di Italia Casa N. 10 Registri N. 20 Registri Euro 105,00 Euro 195,00 compresa spedizione compresa spedizione Per ordinazioni inviare il seguente coupon a CondominioItalia Editrice - Via E. 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Avrebbe errato il Tribunale, secondo il ricorrente: a) intanto per non avere accertato, prioritariamente - così come vorrebbe l’art. 276, 2 comma, c.p.c., l’esistenza in capo all’attore della legittimazione ad processum e ad causam; b) comunque, per aver ritenuto l’attore - odierno ricorrente - carente di legittimazione ad processum e ad causam perché, nonostante il ricorrente non avesse un titolo formale di proprietà, il condominio per facta concludentia lo ha sempre ritenuto a tutti gli effetti condomino; c) nell’aver sostenuto che l’attore avrebbe proposto una più ampia domanda avente ad oggetto l’accertamento del fatto che egli fosse titolare della quota di 7,66 millesimi di proprietà nel predetto condominio. Tale convincimento è frutto, sostiene, ancora, il ricorrente, di un’errata interpretazione delle richieste conclusive dell’atto di citazione introduttivo nelle quali al punto A) l’attore chiedeva “di ritenere e dichiarare il Dott. Proc. A.S.S. titolare della quota di 7,66 millesimi di proprietà del condominio”. Epperò, l’attore chiedeva emettersi una sentenza dichiarativa in relazione ad un’esistente tabella che lo stesso fosse titolare della quota di 7,66 riportata in tabella e non di quella di 9,34 applicata dall’amministratore condominiale e, neppure, presente nella tabella. 1.1. Le censure, singolarmente e nella loro interezza, sono fondate e vanno accolte per le ragioni di cui si dirà. L’attuale ricorrente aveva affermato di aver posseduto il vano soffitta per più di un ventennio, e dunque di averlo acquistato per usucapione. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto accertare, comunque, anche in via incidentale - e non sembra lo abbia fatto - se A.S.S. fosse proprietario del vano soffitta, e in mancanza di altro titolo di acquisto, se lo stesso lo avesse acquistato per usucapione. L’amministratore può resistere in giudizio nelle cause che riguardano le parti comuni Anche senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale D’altra parte, come pure ha evidenziato lo stesso Tribunale di Chieti, nelle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione e successivamente, confermate definitivamente, all’udienza del 3 ottobre 2002, l’attore (attuale ricorrente) non aveva richiesto il mero accertamento dell’errore materiale, ma una ben più ampia domanda avente ad oggetto l’accertamento del fatto che egli fosse titolare di una quota pari a 7,66 millesimi di proprietà, e, dunque, avrebbe chiesto un accertamento di proprietà. Né l’affermazione del condominio, resa nell’atto di costituzione in giudizio, di aver precedentemente rivendicato la proprietà del vano soffitta con una causa promossa davanti al Tribunale di Chieti, probabilmente non ancora conclusasi, poteva sollevare il Giudice del merito dall’accertare la proprietà dell’attuale ricorrente in ordine al vano soffitta. Lo stesso accertamento in ordine alla carenza di legitimatio ad processum e ad causam dell’attore, non poteva che essere subordinato all’accertamento del titolo di proprietà, mentre, invece, sembra che il Tribunale di Chieti abbia escluso la legitimatio ad causam, dando per dimostrato quel che l’attore chiedeva venisse accertato e dichiarato. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 102, 2 comma c.p.c.. Avrebbe errato il Tribunale, secondo il ricorrente, per non aver considerato che il Condominio e per esso l’amministratore condominiale, non è soggetto estraneo in una causa riguardante parti comuni, ma è parte attiva, così come lo sono tutti i condomini. Ove il Tribunale avesse ritenuto che il Condominio fosse parte attiva nel giudizio di cui si dice, aveva l’obbligo di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, 2 comma, c.p.c.. 2.1. Anche questo motivo è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art. 1131 secondo comma cod. civ., la legittimazione passiva dell’am- Ai sensi dell’art. 1131 secondo comma cod. civ., la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in “ ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l’amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non “ NOVEMBRE ministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l’amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo prospettato dalle parti. Secondo il ricorrente, l’affermazione del Tribunale secondo la quale “l’attore non ha impugnato le delibere con le quali l’assemblea ha approvato i rendiconti annuali” sarebbe ultronea perché il condominio non avrebbe eccepito tale mancanza di impugnazione nel giudizio di primo grado, ma solo in appello e, pertanto, violando l’art. 345 c.p.c.. Sicché, ritiene il ricorrente, il Giudice di appello non avrebbe potuto ritenere che la domanda di restituzione delle somme non fosse accoglibile per non avere il ricorrente impugnato le delibere condominiali. Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato, anche, per aver ritenuto che nulla sarebbe spettato a S., essendo questo moroso incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condòmini. nel pagamento delle quote condominiali, perché: a) il decreto ingiuntivo che sarebbe indicato a fondamento della morosità dello S. non era stato mai azionato; b) nessuna azione riconvenzionale era stata proposta dal Condominio e, pertanto, il Giudice di appello non avrebbe potuto ritenere non dovuto il richiesto dall’attore, odierno ricorrente, sulla base di presunti crediti non proposti con riconvenzionale. 3.1. Tale censura rimane assorbita dall’accoglimento del primo e del secondo motivo e/o, comunque, l’accoglimento del primo e del secondo motivo priva di utilità giuridica l’esame di questo secondo motivo tale che si può prescindere dall’esaminarlo. In definitiva, va accolto il primo e il secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata per quanto in motivazione e la causa rinviata al Tribunale di Chieti in persona di altro Magistrato, al quale è rimesso, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., il regolamento delle spese anche per il presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Chieti in persona di altro magistrato al quale rimette ai sensi dell’art. 385 cpc, il regolamento delle spese anche per il presente giudizio di cassazione. Parcheggio in condominio È nulla la clausola che prevede e manovre di passaggio l’aumento del canone nel tempo In mancanza di norme limitative della destinazione e dell’uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento che sia stato approvato da tutti i condòmini, la norma dell’art. 1122 c.c. non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro, purché non siano compiute opere che possano danneggiare lo parti comuni dell’edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune. Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che l’uso dell’area scoperta antistante il fabbricato, destinata a parcheggio, dovesse avvenire in modo da lasciare agli attori proprietari dei magazzinigarages lo spazio per le manovre di ingresso e regresso in relazione ai loro magazzini, non assumendo rilievo in contrario il mutamento di destinazione a garage operato dagli stessi attori e il fatto che il condominio convenuto sosteneva che l’area in cui erano ubicati gli immobili degli attori era stata dal costruttore destinata a parcheggio e dal condominio erano stati assegnati i posti auto. ☛ Cassazione, sez. II civ., sent. 27/10/2011, n. 22428. Per effetto del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve dirsi legittima la clausola con cui si convenga una determinazione del canone in misura differenziata, crescente per frazioni successive del tempo nell’arco del rapporto, purché sia ancorata ad elementi predeterminati (idonei ad influire sull’equilibrio economico del sinallagma contrattuale e del tutto indipendenti dalle eventuali variazioni annuali del potere di acquisto della moneta), risultando altrimenti una sot- tostante volontà delle parti volta, in realtà, a perseguire surrettiziamente lo scopo di neutralizzare esclusivamente gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo, così, i limiti quantitativi posti dall’art. 32 della legge cosiddetta “sull’equo canone” (sia nella formulazione originaria che in quella novellata dall’art. 1 comma nono sexies, della legge n. 118 del 1985), ed incorrendo, conseguentemente, nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79 della legge predetta. Nel caso di specie, un canone pattuito per periodi successivi in ☛ Corte di Cassazione, sez. VI civ. 3, ordinamza 1/10/2012, n. 16717. misura crescente e disancorata da elementi predeterminati in grado di influire nel tempo sul sinallagma contrattuale non è affatto una lecita determinazione di un plurimo o articolato canone, ma, per l’unitarietà del rapporto contrattuale, integra - come con motivazione congrua e logica rileva la corte territoriale - una non consentita elusione della norma sull’immutabilità - salvi i soli aggiornamenti Istat - del canone per tutta la durata del rapporto: correttamente da sanzionare con la nullità prevista dall’art. 79 legge 392 del 1978. 30 QUESITI N.21 NOVEMBRE 2012 FISCO & IMMOBILI, RISPONDE L’AGENZIA DELLE ENTRATE Registrazione telematica dei contratti di locazione D. Vorrei chiedere conferma del fatto che l’obbligo di registrazione per via telematica di un contratto di locazione scatti qualora il richiedente la registrazione sia in possesso di almeno dieci immobili sul territorio italiano, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute dagli altri contraenti inseriti in contratto. R. La procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione è obbligatoria per chi possiede almeno 10 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti. Tale forma di registrazione consente il contestuale pagamento on-line delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e sanzioni. La registrazione, in questi casi, può essere effettuata direttamente dal contribuente, abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure tramite un intermediario abilitato (commercialisti, Caf, agenzie immobiliari, organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, consulenti del lavoro, ecc.). Immobile ubicato in area d’interesse pubblico D. L’atto di trasferimento di un immobile collocato in area di interesse pubblico è assoggettabile all’applicazione dell’imposta di registro agevolata? R. L’atto di trasferimento dell’immobile è assoggettabile a imposta di registro proporzionale con aliquota del 3%, ai sensi dell’articolo 1, Tariffa parte prima, punto 4, Dpr n. 1311986, se l’immobile è espressamente dichiarato di notevole interesse pubblico dalle autorità competenti. Il D. lgs n. 42/2004 stabilisce la procedura che la Regione deve seguire per il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili (artt. 134, 136, 137,138, 139, 140, 141). Secondo quanto previsto in nota all’articolo 1, Tariffa parte prima, del Tur: “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento la parte acquirente: a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. […]”. Ai fini della fruizione della agevolazione è necessario il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanato dall’autorità competente, di cui è prevista la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 140, comma 4, del D. lgs n. 42/2004. Alla richiesta di registrazione, gli interessati devono esibire la dichiarazione di notevole interesse pubblico o comunque l’avvio del relativo procedimento, come richiesto dal citato articolo 1, Tariffa parte prima, del Tur, nelle lettere a) e b). Locazione di immobile strumentale D. L’affitto di un immobile strumentale (categoria A/10) ad un privato da parte del proprietario professionista è soggetto a fatturazione? R. L’affitto dell’immobile non costituisce operazione rientrante nell’attività di lavoro autonomo e, pertanto, i canoni di locazione percepiti dal professionista, essendo esclusi dall’Iva, non devono essere fatturati. I canoni, infatti, si configurano, ai sensi dell’articolo 36 del Tuir, come redditi di fabbricati. La norma richiamata prevede che costituisce reddito di fabbricati il reddito medio ordinario ritraibile dalle unità immobiliari urbane. Il red- dito medio ordinario è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe. D. Nel periodo estivo affitto il mio appartamento solo settimanalmente con regolare contratto. Tali contratti possono essere comunque registrati? R. I contratti di locazione di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno non sono soggetti all’obbligo di registrazione. Questi contratti, se non stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere registrati soltanto “in caso d’uso”. Gli atti si registrano “in caso d’uso” quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l’applicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo. Devono comunque essere registrati in caso d’uso (se stipulati per scrittura privata non autenticata), i contratti soggetti a Iva, se tutte le pattuizioni contenute nel contratto sono soggette a tale imposta. L’obbligo della registrazione compete : - ai notai, nel caso di contratti di locazione redatti in forma pubblica o per scrittura autenticata; - alle parti contraenti (proprietario e inquilino), in caso di scrittura privata non autenticata (in tal caso, indipendentemente dalla residenza del proprietario e dell’inquilino, o dalla ubicazione dell’immobile dato in locazione, qualsiasi ufficio delle Entrate può ricevere l’atto per la registrazione). Per i contratti di locazione posti in essere con scrittura privata, sia la richiesta di registrazione sia il versamento dell’imposta possono essere eseguiti da una delle parti contraenti. Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ovvero in base a quanto dagli stessi stabilito nel contratto, ma en- R. Sì. Il contratto di locazione di una cantina è regolato, infatti, dal codice civile (artt. 1571 e seguenti), con la D. Abito in un edificio condominiale il cui tetto – che conseguenza che le parti sono libere di ripartire le spese serve da copertura a tutte le unità immobiliari del fab- di registrazione della locazione nel modo che ritengono bricato – deve essere rifatto. Come va ripartita la relati- più opportuno. va spesa? Preciso che nulla è previsto in proposito nel SPESE URGENTI regolamento di condominio. RICOSTRUZIONE DEL TETTO COMUNE FATTE DA CONDOMINO R. La spesa in questione deve essere ripartita tra tutti i D. L’art. 1134 del codice civile prevede che il condomicondòmini in proporzione ai rispettivi millesimi di no che abbia fatto spese per le cose comuni senza autoproprietà (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 5064 del 29-4- rizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha 1993). diritto al rimborso, salvo che si tratti di “spesa urgente”. Cosa si intende con tale espressione? LOCAZIONE DI CANTINA E SPESE REGISTRAZIONE Trascrizione degli atti Quali termini? Affitto stagionale dell’appartamento AFFITTI & CONDOMINIO CONFEDILIZIA RISPONDE R. Al quesito ha risposto la Cassazione secondo cui il “concetto di spese urgenti cui si riferisce l’art. 1134 del D. Nel contratto di locazione di una cantina si può inserire una clausola che ponga ad esclusivo carico dell’in- codice civile deve interpretarsi nel senso di comprendervi tutte quelle spese che comunque appaiono, secondo il quilino le relative spese di registrazione? trambi rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione. D. Entro quali termini deve essere richiesta la trascrizione degli atti? I termini sono gli stessi anche per gli atti autenticati all’estero? R. I notai e gli altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione o presso i quali è stato depositato l’atto ricevuto o autenticato all’estero hanno l’obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell’atto o del deposito. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta. Nel caso in cui si tratti di trascrizione del certificato di successione, questa va richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l’indicazione degli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta ipotecaria. Usufrutto di terreno non edificabile D. L’atto di trasferimento di un diritto di usufrutto su un terreno non edificabile è soggetto a Iva? R. Gli atti di costituzione o trasferimento di diritti reali aventi a oggetto terreni che non sono suscettibili di utilizzazione edificatoria non sono soggetti a Iva. Tali atti, infatti, non sono considerati, a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera c), del Dpr n. 633/1972, cessioni ai fini Iva. Pertanto, da chiunque posti in essere, scontano l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489 criterio di un bonus pater familias, indifferibili allo scopo di evitare un possibile anche se non certo nocumento” alla cosa comune (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 475 del 182-1972). LOCAZIONE DI VILLA QUALE LA DURATA? D. Sono proprietario di un immobile accatastato A/8 (villa). Posso concederlo in locazione senza rispettare quanto previsto dalla legge n. 431 del 1998 con riferimento, in particolare, alla durata del rapporto contrattuale? R. Certamente. La locazione di cui trattasi, infatti, è regolata dal codice civile, così come prevede la stessa legge n. 431/1998 (art. 1, comma 2, lett. a), con la conseguenza che la durata del rapporto contrattuale può essere liberamente stabilita dalle parti. NOVEMBRE 31 2012 N.21 Le informazioni più complete sul patrimonio immobiliare iorni Ogni 15 g Indagine del portale Idealista: nel terzo trimestre 2012 dal crollo dei prezzi nelle grandi città di è salvata soltanto Napoli Anche le case usate costano meno I l calo dei prezzi degli immobili, collegato alla situazione di crisi, non riguarda soltanto le case nuove, ma anche le abitazioni di seconda mano. A sostenerlo è idealista.it, che ha effettuato uno studio su un campione di 42.895 annunci pubblicati sul portale e relativi a 47 città capoluogo. Dall’indagine emerge che in un contesto influenzato da un forte clima d’incertezza sul futuro, si sta facendo strada una netta tendenza ribassista, a dimostrazione che i proprietari hanno preso coscienza che le case con prezzi fuori mercato possono rimanere invendute per mesi. Le città maggiori mostrano complessivamente una tenuta migliore degli altri centri, anche se nel terzo trimestre 2012 ribassi si segnalano a Cagliari (-5,7%), Bari (-1,4%) e Torino (-0,5). In sostanziale stallo Palermo e Padova (-0,1%), mentre sono riuscite a mantenere i loro prezzi in terreno positivo città quali Bologna (0,3%), Venezia (2,2%), Genova (2,7%) e Firenze (3,3). Delle altre città capoluogo, Bergamo è quella che maggiormente sconta l’effetto repricing, con quotazioni giù del 5,8%. Anche a Perugia e Varese i proprietari hanno dovuto abbassare di molto le loro pretese per cercare di vendere casa, con decrementi, rispettivamente, del 5,3% e del 4,7%. Per la prima volta da quando idealista.it rileva i prezzi nelle grandi città, Milano e Roma segnano un calo secco, rispettivamente del 3,2% e del 2,6%, mentre Napoli ristagna (-0,1%), ma veniva da due trimestri consecutivi in rosso. Secondo Vincenzo De Tommaso, responsabile dello studio condotto da idealista.it, “è il segnale che l’interesse a vendere da parte ei proprietari è diventato più pressante negli ultimi mesi, quindi si cerca di assecondare la domanda abbassando le pretese, senza aspettare che le banche riaprano i rubinetti, cosa che non avverrà a breve. In questo contesto l’aspetto positivo è che il mercato è diventato più elastico”. MILANO Il rallentamento sul fronte delle compravendite nella prima metà dell’anno si abbatte sui prezzi delle case a Milano, che sperimentano la prima decisa contrazione proprio allo scadere del terzo trimestre (-3,2%). È quanto emerge dall’andamento dei prezzi di listino di 7.668 abitazioni di seconda mano nel capoluogo meneghino, dove il prezzo medio attualmente si attesta a 4.141 euro/mq. Dopo l’estate il repricing è una tendenza diffusa anche sotto la Madonnina, e non riguarda solo i quartieri periferici della città, ma coinvolge tutti quei proprietari che, con l’intensificarsi della crisi, hanno preso coscienza che le case con prezzi fuori mercato possono rimanere invendute per mesi. Aspettando che le banche riaprano i rubinetti del credito, i proprietari provano ad assecondare la domanda abbassando le pretese. Per questo la discesa verso valutazioni più “reali” può subire una sensibile accelerazione in periferia. Vitalba – Gallaratese, ad esempio (2.354 euro/mq; -4,5%) sperimenta i ribassi maggiori. Ma il calo travolge anche le zone centrali di Garibaldi – Porta Venezia (5.417 euro/mq; -4,2%). Un’inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto nelle prima metà dell’anno, porta in terreno negativo pure i valori di Forlanini (3.515; -3,6% euro/mq) e del centro storico (7.802 euro/mq; -3,4%), dove le quotazioni vanno sotto la soglia degli 8mila euro, ma restano le più alte della città. Tra i quartieri di pregio si segnala inoltre la netta contrazione di San Siro (4.958 euro/mq; -3,1%). Diminuzioni sotto la media del capoluogo accomunano invece altri sei quartieri: Corvetto – Rogoredo (2.781 euro/mq; 2,4%), Chiesa Rossa – Gratosoglio (3.072 euro/mq; -1,3%) e Porta Vittoria (4.886 euro/mq; -1,2%), quest’ultima la zona che è cresciuta di più nel raffronto anno su anno. Modesti ribassi per Città Studi – Lambrate (3.374 euro/mq;-0,8%), Fiera – De Angeli (5.284 euro/mq; -0,6%) e Famagosta – Barona (3.129 euro/mq;-0,6%) ancorata ai valori di dodici mesi fa. Invariati i prezzi in Lorenteggio – Bande Nere (3.427 euro/mq), mentre registrano lievi progressi Certosa (2.736 euro/mq; 0,2%), Greco Turro (3.017 euro/mq; 0,8%) e Navigli – Bocconi (5.101 euro/mq; 1,2%). Baggio, infine (2.546 euro/mq; 2,5%) dopo l’estate è tornato sui valori dell’anno scorso. Quanto ai comuni dell’hinterland milanese fanno eco alle sofferenze del capoluogo, e nel terzo trimestre 2012 accumulano una contrazione complessiva pari al 5,7%. Dei comuni della provincia analizzati da idealista.it, dieci segnano un sostanziale discesa dei prezzi: in special modo Corsico (-4,7%; 2.195 euro/mq), Pioltello (1.898 euro/mq; -4,0%) e Cinisello Balsamo (2.114 euro/mq; -2,9%), che ha lasciato sul campo il 9,7% in un anno. Nonostante il trimestre in rosso, Segrate (3.205 euro/mq; 1,6%) si conferma invece il comune alle porte della città con i prezzi più alti; sul fronte opposto Legnano (1.858 euro/mq; 1,7%) che è quello con i prezzi più bassi, mentre la maggiore crescita del trimestre è quella di San giuliano Milanese (2.278; 3,8%). Uscendo dalla provincia del capoluogo, il mercato monzese è in bilico tra opposte tendenze. Da una parte il profondo rosso di comuni come Lissone (2.183 euro/mq; -4 %) e Desio (1.901 euro/mq; -3,6 %); dall’altra la performance positiva di Monza (2.713; 6,6%). La città capoluogo, in particolare, registra un incremento dei prezzi legato all’aumento dell’offerta qualificata. ROMA Dopo due trimestri di segnali di stanchezza, per il mattone della capitale i prezzi segnano una prima netta battuta d’arresto, con quotazioni giù del 2,6%, alla media di 4.426 euro/mq. L’analisi effettuata su un campione di 8.601 abitazioni evidenzia, infatti, la prevalenza del trend ribassista in ben 13 quartieri della capitale sui 19 monitorati. La congiuntura penalizza chi non ha avuto fretta di vendere, e adesso deve fare i conti con un mercato in retromarcia nel quale spicca la tendenza discendente di Fomentano – San Lorenzo (5.024 euro/mq; -6,8 %), che sconta più di altri quartieri l’euforia da investimento degli anni del credito facile, con prezzi saliti a livelli di bolla e ora in rapida discesa (-10,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Dopo l’estate cali sopra la media del periodo da nord a sud della capitale interessano Cassia – Flaminia (4.544 euro/mq; -4,3%), Monte Mario (3.935 euro/mq; -4%) e Appia Antica (4.480 euro/mq; -3,7%;). Accentuano la caduta anche Ostia – Infernetto – Casal Palocco (-3%; 3.218 euro/mq) e Monte Sacro (4.162 euro/mq; -2,8%). Segnali di normalizzazione per le zone Aurelia (-1,5%; 4.092 euro/mq), Casilino – Centocelle (3.352 euro/mq; -1,4%;) e Prenestino (3.658 euro/mq; -1%), mentre Parioli (6.844 euro/mq; -0,9%), Eur (4.173 euro/mq; -0,7%;), Appio Latino (4.770 euro/mq;-0,4%) e Colle Aniene – Collatino (3.623 euro/mq;-0,4%) vivono un trimestre di sostanziale stagnazione. In terreno positivo resistono Monte Verde (0,2%; 4.792 euro/mq), Roma est – Autostrade (0,2%; 2.663 euro/mq) e Cinecittà (0,3%; 3.547 euro/mq) per quanto riguarda la fascia medio-bassa di prezzo. Gli incrementi maggiori si sono invece verificati nei quartieri dove le case costano di più, con il Centro Storico (7.507 euro/mq; 1,3%) che rimane di gran lunga il quartiere più caro della città, seguito da Prati (6.567 euro/mq; 2,7%) con una crescita addirittura superiore al tasso d’inflazione, se si prendono come riferimento i listini di un anno fa. Ma il mattone crolla in provincia. L’estate ha aumentato le difficoltà di chi vende immobili fuori città: lo testimonia la sforbiciata generalizzata dei prezzi in tutti i comuni monitorati. Si va dal meno 5,5% di Ardea al modesto 0,7% di Guidonia Montecelio, con cali addirittura a due cifre su base annua e punte fino al -12,4% proprio nella cittadina del litorale sud di Roma. Il terzo trimestre dell’anno riserva ribassi tra il 3 e il 4% a 7 dei 13 comuni dell’analisi. Fra questi, nonostante un calo delle quotazioni nell’ordine del 3,3%, Fiumicino rimane il centro alle porte di Roma con i prezzi più elevati (2.954 euro/mq), mentre Cerveteri (2.330 euro/mq; -0,9%;) è quello con la maggiore tenuta dallo scorso anno a oggi NAPOLI In controtendenza rispetto a quanto si è osservato a Roma e Milano, il prezzo delle case di seconda mano a Napoli ritorna in terreno positivo nel terzo trimestre, segnando un lieve incremento delle quotazioni dello 0,1%, a una media di 3.256 euro/mq. Emerge dall’analisi di un campione di 1.973 abitazioni presenti sul portale idealista.it tra giugno e settembre. La performance migliore del periodo si registra nell’area del lungomare (2,1%; 5.649 euro/mq), che racchiude le zone di maggior pregio della città, mentre dalla parte opposta della classifica, Miano Secondigliano evidenzia un chiaro trend ribassista, con un calo del 4,3% che situa i prezzi sotto la soglia dei 2mila euro al metro quadro. Tra le due opposte spinte del mercato, tengono Bagnoli – Fuorigrotta (3.417 euro/mq; 0,3%) e le aree collinari di Capodimonte – Materdei – San Carlo – Arena (2.966 euro/mq; 1,2%) entrambe nella fascia media dei prezzi cittadini. Il trend discendente, nel trimestre appena trascorso, accomuna comunque tutte le aree periferiche, da Marianella – Scampia (2.057 euro/mq; -2,4%), a Soccavo – Pianura (2.416 euro/mq; 1,8%), fino a Ponticelli – San Giovanni (2.033 euro/mq; -0,9%). La crisi non fa distinzioni tra la città bassa e il Vomero, dove con una contrazione dell’1,1% i prezzi raggiungono i 4.878 euro al metro quadro, restando comunque tra i più alti della città. Decisamente più economico per i napoletani acquistare casa nel centro storico (2.810 euro/mq; 1,6%) o nella limitrofa zona popolare di Piazza Garibaldi (2.364 euro/mq; -2,1%) dove 2mila euro possono bastare per un appartamento all’Arenaccia, mentre con 3mila si può puntare al centro direzionale. 32 MERCATO REPORT TECNOCASA N.21 NOVEMBRE 2012 Nel primo semestre 2012 l’offerta aumenta più della domanda. A Torino quotazioni in calo del 4,4% Piemonte: dal crollo del mercato si salva solo Verbania I l primo effetto della crisi del comparto immobiliare è rappresentato dal calo delle quotazioni delle case: una tendenza dalla quale non è rimasto immune il Piemonte, dove, nei primi sei mesi del 2012, i capoluoghi di provincia hanno segnalato prezzi in diminuzione, ad eccezione di Verbania. È quanto emerge dal report diffuso nei giorni scorsi dal gruppo Tecnocasa, secondo cui, in Piemonte, la città con il ribasso maggiore dei prezzi è stata Vercelli (-7,7%); a seguire Novara (-4,5%), Asti (-3,5%), Biella (-3,3%) e Cuneo (-2,0%). Alessandria ha messo a segno una diminuzione delle quotazioni pari all’1%, mentre il capoluogo regionale, Torino, ha fatto segnare un decremento dei prezzi nell’ordine del 4,4%. TORINO Il calo dei prezzi degli alloggi registrato a Torino nel primo semestre del 2012 (-4,4%) si aggiunge a quelli segnati sotto la Mole nel 2008 (-5,6%), nel 2009 (-3,5%) e nel 2011 (-2,1%), mentre nel 2010 le quotazioni immobiliari avevano visto un rialzo dello 0,4%. Ad onor del vero, tuttavia, occorre segnalare che questa quarta diminuzione dei prezzi delle case negli ultimi 5 anni non bilancia che molto marginalmente i ben più significativi aumenti che si erano verificati tra il 2002 e il 2006. Inoltre, è sempre importante parametrare i dati con i numeri reali: su un alloggio quotato a fine 2011 200mila euro, un calo delle quotazioni del 4,4% si traduce, per il potenziale acquirente, in una riduzione del prezzo inferiore ai 10mila euro. È evidente, dunque, che, in un periodo di forte crisi economica ed occupazionale, e a fronte della pesantissima stretta creditizia attuata dalle banche, non si tratta certo di un valore così discriminante da stimolare un rilan- cio delle compravendite. Tornando, comunque, all’indagine condotta da Tecnocasa, appare chiaro come il calo delle quotazioni abbia avuto un impatto differente sulle varie aree cittadine. Le zone centrali, in particolare, hanno segnato una contrazione del 3,0%. Nel Centro Storico il primo semestre del 2012 evidenzia un aumento degli immobili in vendita: gli appartamenti restano sul mercato più a lungo, molti proprietari stanno decidendo di vendere soluzioni inutilizzate per tagliare le spese condominiali oppure per bisogno di liquidità. Sul mercato degli affitti si registra, invece, una buona domanda alimentata soprattutto da studenti e lavoratori fuori sede. Per un bilocale si chiedono mediamente intorno a 450-500 € al mese. La macroarea che ha segnalato il ribasso più forte è quella di Nizza – Lingotto – Mirafiori Sud (-6,2%). In questa zona anche il mercato delle locazioni segnala delle difficoltà. Infatti, per un bilocale si chiedono valori medi di 400-450 € al mese, ma i potenziali inquilini sono molto esigenti, cercano abitazioni con arredi di qualità. Si allungano quindi i tempi di ricerca del potenziale inquilino, che si aggirano tra i 3-4 mesi. Tra coloro che ricercano in zona appartamenti in affitto ci sono studenti universitari e lavoratori fuori sede. Le quotazioni delle abitazioni nella zona di Pozzo Strada – Piazza Rivoli sono in diminuzione. La motivazione è da ricercarsi nella difficoltà di accesso al credito e nell’abbondante offerta abitativa presente sul mercato. I valori degli immobili nella zona di Pozzo Strada – Viberti hanno registrato una contrazione. Qui la situazione sul mercato immobiliare appare molto confusa perché i potenziali acquirenti sono ancora indecisi e lo stesso vale per i venditori, che spesso non hanno stretta necessità di vendita, e quindi in alcuni casi preferiscono temporeggiare. Esiste poi una zona più popolare che si sviluppa non lontano da Parco Ruffini con immobili ex Iacp che si scambiano a prezzi medi di 1300-1400 € al mq. I piccoli tagli, dal valore compreso tra 75 e 80 mila €, si compravendono soprattutto per uso investimento. A cercare in affitto in zona sono giovani coppie e single che non riescono ad accedere al mercato del credito e persone anziane che hanno venduto l’abitazione per necessità. I proprietari sono molto selettivi ed esigenti. Per un bilocale si spendono intorno a 400-450 € al mese. Nel primo semestre del 2012 le abitazioni della macroarea Collina hanno segnalato una contrazione media pari al 4,5%, con valori che oscillano dallo 0% di Lomellina al -9,1% del quartiere Sassi. Data la vicinanza sia al centro di Torino che al quartiere Gran Madre, la zona Lomellina – Borgo Po ha riscontrato un elevato numero di richieste, per questo gli immobili hanno mantenuto il proprio valore. Al contrario, Sassi ha denotato il calo maggiore perché è un’area più economica, dove le difficoltà di accesso al credito si sono fatte sentire in modo particolare. L’area più ricercata è quindi quella di Lomellina – Borgo Po situata nella fascia precollinare ad est dell’omonimo fiume, che permette di avere una buona vista panoramica dalla maggior parte delle sue strade. Una soluzione dei primi anni del 1900, in buono stato di conservazione, si può acquistare ad un prezzo compreso tra 3800 e 4000 € al mq. La domanda di box e posti auto è alta nelle zone di Borgo Po e Madonna del Pilone, dove la prima tipologia costa 36 mila € e la seconda oscilla tra 14 e 15 mila €. Meno richieste sono pervenute per il quartiere Sassi, dove un box singolo si compravende a circa 20 mila €, mentre nell’area di Borgata Rosa la domanda è quasi inesistente, sia perché il posto per parcheggiare non manca, sia perché box e posti auto sono già venduti come pertinenze. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, nell’area che si sviluppa intorno alla Strada Comunale di Valpiana, nei pressi di Madonna del Pilone, si segnala l’imminente ultimazione di un cantiere, che prevede la riqualificazione di alcune ville del 1700 e la realizzazione di due nuove palazzine, una da 16 e l’altra da 5 unità abitative, tutte già dotate di ampio box auto. Tali soluzioni sono state realizzate in classe A, con cappotto termico, terrazzo vetrato (da cui si gode della vista panoramica sulla città e sulla Mole Antonelliana) e intorno a cui si estendono 14 mila mq di giardino, con annessi campi da tennis. Nonostante il contesto tranquillo in cui sono inserite, le abitazioni stanno soffrendo perché i prezzi a cui vengono proposte (6000-7000 € al mq) sono attualmente troppo alti per il grado di assorbimento del mercato. Nella macroarea di Borgo Vittoria – Barriera di Milanole quotazioni delle abitazioni sono diminuite del 3,8%. Nell’area di Aurora – Borgo Rossini – Regio Parco si segnala invece stabilità delle quotazioni e c’è anche un discreto fermento a livello immobiliare. In diminuzione del 2,7% i valori immobiliari della macroarea di Santa Rita – Mirafiori Nord. Quanto alla dimensione degli immobili, la concentrazione maggiore si riversa sui trilocali (33,7%). Da gennaio a luglio 2012 si è registrato, infatti, un aumento della concentrazione dei trilocali, ma anche dei quattro locali e dei cinque locali. Dal lato dell’offerta, invece, si ha un aumento della concentrazione soprattutto dei bilocali (+0,9%) e dei cinque locali (+0,9%). In diminuzione la percentuale dell’offerta delle altre tipologie. Per un effettivo rilancio del comparto occorre individuare parametri oggettivi, evitando di rincorrere valutazioni troppo elevate A proposito di prezzi degli immobili, a prescindere dalle proiezioni e dalle statistiche di settore la domanda è: ma in effetti, come si definiscono? Al quesito, piuttosto complesso, ha provato a rispondere Massimiliano Podestà, titolare di www.realpodestate.it, intervenendo sul portale idealista.it. Secondo Podestà, “in Italia si sta sviluppando un mercato immobiliare bifronte: uno attuale, in cui le case si vendono rapidamente, e uno assurdo, in cui le abitazioni viaggiano nel mondo dei sogni. Sulle valutazioni degli alloggi si riscontrano principalmente tre problemi: mancanza di indicatori affidabili, scarsezza di storico recente, indicatori alternativi assurdi. L’Italia presenta, infatti, una grave anomalia in campo immobiliare: la poca trasparenza che degenera in difficoltà a reperire dati chiari e certi. In altri Paesi, per ogni singolo immobile è disponibile uno storico completo ed ufficiale con date ed importi dei passaggi di proprietà, percentuali di mutuo, spese. Ed emerge con chiarezza il vantaggio derivante da una tale trasparenza: indicatori certi per valutazioni verosimili, con margine di errore od oscillazione soggettiva inferiore al 2%. In Italia, al contrario, abbiamo l’osservatorio del marcato immobiliare dell’Agenzia del Territorio che, per sua stessa ammissione, si basa per almeno il 40% sui dati provenienti da reali transazioni; il resto è dedotto da indagini, sondaggi, conoscenze personali”. Ma anche sulla percentuale di dati reali c’è incertezza. Come specifica ancora Podestà, “pure in quel 40% dei dati sono raramente indicate le superfici esatte. Da poco si è deciso di riportare le superfici, al posto dei vani, nelle schede catastali ed occorreranno decenni per adeguare ogni immo- Come si decide il prezzo di una casa? bile. Occorre infatti ammettere che, ricorrendo su ogni atto di trasferimento immobiliare (esclusi i terreni) la classica dicitura a corpo e non a misura, i presunti valori/mq rischiano di essere tirati ad indovinare aggiustando quelli precedenti in calo o rialzo a seconda della tendenza generale, per non parlare delle decine di uffici studi che analizzano i dati provenienti dai prezzi richiesti, dalle pubblicità, trascurando completamente il margine di trattativa, o da sondaggi a fronte di un calo del 40% di transazioni rispetto al picco del 2006/07. Uno dei parametri spesso utilizzati dagli agenti immobiliari è la propria esperienza personale, la conoscenza profonda del territorio e delle vendite; questo metodo ha fatto la fortuna delle agenzie storiche di zona che, avendo costantemente il polso della situazione, riuscivano ad essere molto più concrete ed affidabili delle concorrenti fuori casa. Negli ultimi tempi sono cambiate molte cose, ed anche le agenzie radicate nel proprio territorio si ritrovano le vetrine piene di case e le spese in aumento. L’unico parametro a disposizione è quello relativo agli annunci, costantemente in aumento, anche in zone e per tipologie da sempre parche di opportunità e l’eccesso di offerta attuale certo non aiuta il valutatore, che deve però assumersi le proprie responsabilità”. La sostanza del ragionamento è che, secondo Podestà, “gli agenti immobiliari devono smetterla di assecondare i venditori per divenire invece parte diligente nel repricing, più che mai necessario alla ripartenza del settore. Per mia esperienza, quotidianamente comunico valutazioni a ven- ditori che ne hanno già in testa altre, anche del 25% più alte, fornite da colleghi impreparati, incoscienti o, peggio ancora, in malafede. Invece occorre misurarsi sulle competenze, sulle metodologie di marketing e comunicazione, sull’esperienza maturata. Non si può continuare ad assecondare i sogni di chi è fuori dal mercato, e non fa altro che prendere tempo in attesa dell’amatore che sappia apprezzare la sua casa. In quanto immobiliaristi non siamo professionisti pagati a parcella, ma imprenditori che, pur fornendo un servizio professionale, investono le proprie risorse per vendere immobili di altri e percepiscono un compenso solo a risultato ottenuto. Quindi avere centinaia di immobili in portafoglio fermi da anni, oltre ad essere economicamente devastante si riverbera sul mercato falsando i valori, condizionando altri venditori e dando l’impressione agli acquirenti seri che nulla sia cambiato. I prezzi invece sono già calati ed anche in modo deciso in molte zone; peccato che gli immobili con i valori attuali si vendano rapidamente, senza nemmeno troppa pubblicità, e dunque in pochi se ne accorgano. Perché ciò che resta sono le centinaia di migliaia di case fuori mercato, ferme da mesi o anni. Una volta tanto, è necessario fare quadrato. E le associazioni di categoria devono fungere da volano di una nuova tendenza: quella di valutazioni reali e non negoziabili. Non serve tanto chiedere allo stato cosa possa fare per il mercato immobiliare, quanto piuttosto chiedersi cosa possano fare gli agenti immobiliari per indurre il rilancio del mercato”. NOVEMBRE BORSINI 33 2012 N.21 Le quotazioni degli appartamenti nuovi e usati, economici e signorili, nei quartieri del centro e della periferia del capoluogo piemontese Torino, prezzi in calo: patiscono anche centro e collina TORINO Signorile usato Medio usato Econom. usato Signorile nuovo Medio nuovo Econom. nuovo AURORA 1500 1300 1000 2300 1900 1300 BORGO DORA 2000 1500 800 3300 2200 1000 VIA MILANO 2700 2350 2200 3800 3200 2500 VIA ROMA 5000 4000 3000 5600 4500 3500 CENTRO STORICO 3300 2500 1900 4200 3000 2200 CROCETTA - SAN SECONDO 2400 2300 1500 3150 2700 2350 PIAZZA STATUTO 2300 2000 1200 3000 2600 1500 QUADRILATERO ROMANO 2700 2300 1700 3600 2650 2500 SAN SALVARIO - UNIVERSITÀ - VALENTINO 2500 2200 1600 3100 2600 2000 AURORA - BORGO ROSSINI - REGIO PARCO 2300 1900 1650 3300 2500 2200 AURORA - CORSO PALERMO - CORSO NOVARA 1800 1300 800 2000 1500 1000 BARCA - BERTOLLA 1800 1500 1200 2800 2200 1700 BARRIERA DI MILANO - VERCELLI - CRISPI 1400 1275 1100 1700 1550 1350 BORGO VITTORIA - CORSO GROSSETO - METRO 1850 1700 1475 2350 1875 1675 FALCHERA 1800 1600 1300 2200 1800 1600 GIULIO CESARE 1300 1200 900 2200 1500 1400 MADONNA DI CAMPAGNA - PIAZZA STAMPALIA 1800 1600 1500 2050 1900 1800 VANCHIGLIA - VIA ROSSINI 2400 1800 1600 2500 2100 2000 AERONAUTICA 2400 2000 1500 3100 2900 2700 BORGATA LESNA 2100 1800 1500 2400 2000 1700 CAMPIDOGLIO - CORSO SVIZZERA 2000 1800 1500 2700 2300 1900 CENISIA - ADRIANO - POLITECNICO 1900 1700 1200 3000 2300 Nd CIT TURIN 2900 2500 1900 3800 3500 PARELLA - TESORIERA 2200 2000 1300 2700 2200 1700 PARELLA - CAMPANELLA 2100 1700 1550 2500 1800 1700 PIAZZA BERNINI 2400 2000 1600 3000 2500 Nd POZZO STRADA - VIBERTI - PARCO RUFFINI 2600 2000 1500 3100 2500 2000 SAN DONATO - ZONA NUOVO IPERCOOP 2500 2200 1800 3200 2500 2200 SAN PAOLO - PIAZZA ROBILANT - SABOTINO 2050 1750 1450 2450 2000 1650 MIRAFIORI NORD - PIAZZA PITAGORA 2300 2000 1800 2800 2500 2000 SANTA RITA - LARGO ORBASSANO 2000 1800 1500 2600 2200 1900 SANTA RITA - STADIO OLIMPICO 2400 2100 1700 2800 2300 1900 VIA BARLETTA - CORSO SEBASTOPOLI 2300 1900 1500 2700 2300 1800 CORSO UNIONE SOVIETICA 2000 1200 1100 2500 2000 1200 LINGOTTO - BORGO FILADELFIA 2300 1800 1600 2700 2200 2000 MIRAFIORI - TRAIANO 2050 1850 1600 2600 2400 1900 MIRAFIORI SUD - VIA CANDIOLO 2000 1750 1100 2050 1900 1780 MOLINETTE - GENOVA 2300 1900 1500 2800 2200 1700 NIZZA - MILLEFONTI - LINGOTTO FIERE 2500 1800 1500 3000 2150 1800 NIZZA - MILLEFONTI - PIAZZA BENGASI 2400 1900 1500 3000 2100 1800 BORGATA ROSA 3000 2500 2000 3000 2500 2000 COLLINA 2400 2200 1900 2900 2600 2300 GRAN MADRE 4300 3800 3000 5000 4000 3700 LOMELLINA 3000 2600 2000 3700 3000 2000 MADONNA DEL PILONE 2650 2350 2050 3750 3150 2550 SASSI 2700 2250 1750 3600 2950 2400 Centro - San Salvario Borgo Vittoria - Barriera Milano Francia - San Paolo Santa Rita - Mirafiori Nord Nizza - Lingotto - Mirafiori Sud Collina Legenda: Nd=Non disponibile. I valori sono espressi in € al mq Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa 34 DALLE REGIONI N.21 NOVEMBRE 2012 Secondo l’indagine di Re/Max le due città sono accomunate da un mercato immobiliare in crisi anche nei prossimi mesi Padova e Firenze: poca domanda, i prezzi scendono tabile l’offerta, in calo la domanda e i prez- ne verso soluzioni immobiliari come bilocali Quanto ai parametri di scelta, un immobile S zi. Sono i dati che accomunano l’anda- non troppo centrali ma in zone comunque di nuova costruzione, un’ubicazione poco rumorosa, la vicinanza a negozi e centri commento del mercato immobiliare a Padova e ben servite. Firenze, secondo quanto emerge da un’indagine condotta da Re/Max Italia. PADOVA Per quanto riguarda Padova, secondo lo studio nei prossimi 6 mesi il mattone farà registrare una stabilità della domanda, dell’offerta e delle compravendita, ma con un’ulteriore diminuzione delle quotazioni degli alloggi. Nella città veneta l’acquisto dell’abitazione rispetto all’affitto continua ad essere la scelta privilegiata dalle coppie e dalle famiglie, mentre i single prediligono abitazioni in locazione di dimensioni più modeste ed in zone decentrate. Infatti, anche se a Padova si registra una discreta richiesta di immobili in locazione nella zona periferica della città soprattutto da parte dei single, le famiglie e le coppie focalizzano la loro ricerca di immobili da acquistare sia in zone semi-periferiche che in aree più centrali. Con un budget medio di circa 170.000 euro, le coppie scelgono trilocali e/o appartamenti, mentre le famiglie, con una superiore disponibilità economica, che si posiziona intorno ai 250.000 €, prediligono appartamenti o case con giardino. I giovani under 35 e i single che, a differenza degli altri rappresentanti della loro categoria più rivolti verso la locazione, scelgono di acquistare un immobile, avendo una disponibilità economica più limitata (che si aggira introno ai 120.000 €) focalizzano invece la loro attenzio- Se, infatti, i giovani tra i 20 e i 35 anni sono maggiormente interessati a bilocali nella periferia della città, la fascia media dai 35 ai 50 anni, scegliendo zone semi-perifiche dove vi è una più alta disponibilità di appartamenti (tri o più locali) o case indipendenti con giardino si avvicina al centro cittadino, zona prediletta dagli over 50 che scelgono soluzioni logisticamente più funzionali nel centro di Padova. Si registra inoltre una rivalutazione degli immobili situati nelle zone di Paltana e Mandria, mentre i prezzi scendono nelle zone della Stazione e di Arcella. merciali e a mezzi di trasporto agevoli verso il centro città, oltre alla disponibilità di parcheggio/garage e alla presenza di un giardino o un terrazzo o di un’area verde caratterizzano i principali “vorrei” espressi dai clienti di Re/Max Italia. FIRENZE Cambiando sponda e passando nel capoluogo toscano, il mercato immobiliare nella città di Firenze, nell’ultimo quadrimestre, ha registrato una stabilità dell’offerta, segnando però una diminuzione dei prezzi della doman- In riva all’Arno chi ha soldi investe Ma oltre a quella effettuata dal gruppo Re/Max c’è anche un’altra indagine che ha come oggetto il mercato immobiliare di Firenze: è quella curata dalla Fimaa – Confcommercio, secondo cui nel capoluogo toscano i prezzi di vendita degli appartamenti sono calati addirittura del 10% nel corso dell’ultimo anno, anche se negli ultimi mesi la tendenza è quella dell’investimento. Come ha dichiarato in una nota il presidente Arri- go Brandini, “Gli investimenti immobiliari si stanno concentrando soprattutto su unità abitative di dimensioni contenute, quali monolocali o bilocali, situate nelle aree più appetibili, come il centro storico, ma anche sull’Oltrarno e lungo la cerchia dei viali. Lo scopo, da parte di chi ha fondi a sufficienza per acquistare tali abitazioni, è quello di destinarle all’affitto, meglio se turistico”. Secondo la federazione degli agenti immobiliari, in un periodo in cui la disponibilità economica degli italiani non è elevata, e in cui le banche sono molto selettive nella concessione di finanziamenti per acquistare casa, ad investire sono prevalentemente imprenditori e professionisti, che in questo modo “entrano in possesso di beni destinati ad aumentare il loro valore nel tempo e che garantiscono una rendita fissa malgrado le tasse, visto che tutto sommato a Firenze non esiste un surplus di immobili”. da e del numero di compravendite. Nei prossimi 6 mesi si prevede un aumento dell’offerta, con stabilità della domanda e una ulteriore diminuzione delle compravendite e dei prezzi. Dall’elaborazione effettuata da Re/Max emerge che, al momento, sono i nuclei famigliari i più interessati all’acquisto di un immobile nel centro città o in collina, a differenza delle coppie e dei single (under 20 o over 50) che prediligono soluzioni in locazione di dimensioni più modeste, come mono e bilocali in zone centrali o semi-periferiche. Se infatti i giovani tra i 20 e i 35 anni sono maggiormente interessati a monolocali e bilocali nel centro del capoluogo toscano, avendo a disposizione un budget intorno ai 150.000 euro, le coppie e gli over 50 preferiscono decentrare la loro scelta orientandosi anche in zone semi-perifiche, avendo invece a disposizione un budget che si aggira introno ai 200.000 euro. Grazie ad una maggiore disponibilità economica – circa 500.000 € – le famiglie focalizzano la loro attenzione verso immobili di classe superione e maggiori dimensioni, come appartamenti con terrazzo e case con giardino, preferendo anche le zone collinari di Firenze. Anche in questo caso, un’ubicazione poco rumorosa, la vicinanza a mezzi di trasporto agevoli verso il centro città, oltre alla disponibilità di parcheggio/garage e alla presenza di un giardino o un terrazzo caratterizzano i principali “vorrei” espressi dai clienti, mentre nella ricerca di un immobile sembrerebbe non essere più di primaria importanza la recente costruzione dell’immobile o la presenza dei servizi di portierato. A Sassari, Cagliari e Nuoro le vendite sono in picchiata Un complesso abitativo e turistico scavato nella roccia Sardegna: quotazioni in forte calo Friuli: case di lusso nella cava L a crisi si fa sentire anche nel mercato immobiliare sardo, dove, stando ai risultati di un’indagine effettuata dal gruppo Tecnocasa, la ripresa ha il freno a mano tirato e nei primi mesi del 2012 si è registrata una diminuzione delle quotazioni delle abitazioni, in linea con l’andamento registrato anche nelle altre regioni italiane. Unica eccezione la provincia di Nuoro, dove si trovano valori stabili. Scendendo nel dettaglio territoriale, la città che ha registrato la contrazione dei prezzi più forte è quella di Carbonia (-10%), seguita da Sassari (6%) e da Cagliari (con il 3,6%). Seguono Tortolì, Iglesias e Oristano, città quest’ultima che chiude con un -0,5%. In sofferenza anche le compravendite, che segnano addirittura un -21,1% nell’Isola con il picco più alto a Sassari (-25,7%), seguita a ruota da Nuoro (-24,9%) e da Cagliari (-23,1%, ma -18,8% nella provincia, con una punta del 20% a Sestu). Fra gli altri capoluoghi di provincia spicca la controtendenza di Carbonai, che registra un +2,8%, mentre frena Tempio, con -13,8% (in questo caso, però, i dati si riferiscono al 2011). Nel capoluogo sardo, in particolare, il segno meno per la variazione dei prezzi nel primo semestre 2012 si sente più nei quartieri del centro (-4,3%), mentre nelle altre zone si assiste a un decremento medio del 2,5%, con un calo leggermente maggiore nelle periferie (2,9%). L’analisi della domanda vede una maggiore richiesta di trilocali e di bilocali, mentre le offerte riguardano trilocali e quadrilocali. Per la prima volta l’indagine comprende anche il settore non residenziale (locali commerciali e uffici) a Cagliari dove si assiste ad un decre- mento del 60% sulle attività produttive e del 24% sui locali commerciali. Riguardo ai mutui, nel primo trimestre 2012 le famiglie hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per un importo complessivo pari a 134,7 milioni di euro, con una contrazione del 44,64% rispetto allo stesso periodo 2011. Il calo maggiore si è verificato in provincia di Nuoro, con quasi il 70% in meno dei volumi, mentre Carbonia recupera il 32,18%. D ormire in una vecchia cava abbandonata ma comodamente seduti su un divano dinanzi a un tramonto sul mare. È la nuova frontiera del turismo che, a Sistiana, poco distante da Trieste, investe in ambiente e comfort. A Portopiccolo sono stati inaugurati i primi appartamenti del nuovo complesso che nascerà proprio nella bocca della vecchia cava: una “ferita che stava lì da decenni inutilizzata”, commenta il general manager del progetto, Carlo Oppici, presentando i primi gioielli del complesso immobiliare. È una scommessa economica da 245 milioni, tra le più cospicue nella Regione negli ultimi anni, e forse una mosca bianca in Italia, in questo momento di crisi, con una previsione di 250 posti di lavoro stabili. Ora sono 500 le persone che lavorano nel cantiere. “Il progetto - spiega il portavoce, Cesare Bulfon - nasce come recupero di un sito industriale degradato”. La storia è lunga e inizia nel 1992, mentre nel Potenza: 360 alloggi finanziati da comune e Legacoop A Potenza sorgeranno ben 360 nuovi alloggi in tre diverse zone della città Bucaletto, Francioso e Zona G - di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, e aree per parchi, impianti sportivi e di aggregazione sociale: il progetto complessivo rientra nel Piano nazionale delle città, cui l’amministrazione comunale ha aderito (per 22 milioni di euro), a cui si collega l’attività della Lega delle Cooperative (con un importo di 50 milioni di euro). Le iniziative sono state presentate a Potenza dal sindaco, Vito Santarsiero, e dall’assessore all’urbanistica, Pietro Campagna. Dei 360 alloggi, 80 sono di proprietà del Comune, da realizzare con i fondi del Piano delle Città – l’amministrazione comunale ha inviato il progetto al Ministero – per un importo di 12 milioni di euro; i restanti dieci milioni serviranno invece per le infrastrutture, in particolare a Bucaletto. Gli altri 50 milioni sono messi a disposizione dalla Lega delle Cooperative, che realizzerà 260 alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata su aree messe a disposizione dal Comune. Dei 360 alloggi, quindi, 60 saranno realizzati nella Zona G, altri 60 nel rione Francioso, e 240 a Bucaletto. Nel quartiere che ha ospitato i prefabbricati post-sisma del 1980, accanto alle nuove abitazioni è anche previsto un nuovo centro sportivo (con piscina e campi da tennis), un centro sociale, un area ludica per i bambini e parco urba- no, che sarà collegato agli altri spazi verdi di cui la città si sta dotando. “Ma, soprattutto, per Bucaletto – ha detto il sindaco – significa la spallata definitiva alla vicenda dei prefabbricati, cogliendo quindi un obiettivo che questa amministrazione si dava come prioritario. Infatti con la realizzazione di tutti gli alloggi nessuno deve più abitare in quelle strutture”. Santarsiero e Campagna hanno infine evidenziato “l’importanza di un progetto di questo tipo, che porta a 360 nuove case con una rete di iniziative fondamentali anche grazie all’apporto della Lega Cooperative, e a un nuovo volto della città in quelle aree che dovrà anche considerare la delocalizzazione di alcune industrie pesanti”. 2014 si conta di finire. “Abbiamo puntato sulla sostenibilità ambientale recuperando un sito già compromesso - sottolinea Oppici -. Le scelte sono state concordate con la soprintendenza. Un ruolo importante lo riveste anche la botanica, con 11mila piante di essenze autoctone, mentre dal punto di vista costruttivo, gli edifici sono di classe A. Il complesso è a emissioni zero, e sfrutta lo scambio termico con l’acqua del mare. Il riscaldamento è nel pavimento e il raffrescamento è distribuito all’interno dei controsoffitti. Di rilievo, inoltre, il cablaggio in fibra ottica”. Oltre alla casa al mare per il turismo di lusso, l’area si aprirà anche ai non proprietari con alberghi, ristoranti, una Spa da 6.000mq, negozi e aree attrezzate. Tutta l’area sarà off limits per le auto, per le quali ci sono 900 posti interrati mentre la piccola darsena potrà ospitare 110 posti barca fissi e una quindicina a rotazione. Per l’inaugurazione, in uno degli appartamenti è stata organizzata una cena con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, la presidente della Provincia, Maria Teresa Bassa Poropat, il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini e il sindaco di Duino, Vladimir Kukanja. Dal 1981 il primo quindicinale dedicato al condominio Tutta la giurisprudenza e le normative sul patrimonio immobiliare Per le tue ricerche storiche ITALIA CASA E IMMOBILIARE NEWS. Quindicinale di informazione sul condominio e sul mercato immobiliare ARCHIVIO DEL CONDOMINIO. On line, sul sito www.archiviodelcondominio.it, oltre 10.000 articoli, leggi, sentenze, quesiti, pubblicati su Italia Casa dal 2001 al 2011 CONDOMINIO ON LINE. Su www.italia-casa.com, le edizioni di Italia Casa in formato elettronico. Su www.condominioitala.biz, il primo TG nazionale del Condominio CONDOMINIO GIURIDICO. Trimestrale di approfondimento giuridico e legale IL REGISTRO DEI VERBALI . Registro di prestampati per la gestione delle assemblee condominiali LA BIBLIOTECA GIURIDICA. Il Condominio nel Codice civile - La disciplina della sopraelevazione negli edifici condominiali - La disciplina delle innovazioni nel Condominio - I nuovi 500 quesiti risolti del Condominio LA BIBLIOTECA TECNICA. 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In questo contesto, sono state due le iniziative di mobilitazione che il sindacato ha avviato (o alle quali ha aderito) a sostegno delle proprie richieste. La prima è stata la giornata internazionale degli inquilini, celebrata il primo lunedì di ottobre in tutto il mondo, per portare all’attenzione dei Governi la necessità di interventi che permettano concretamente di ridurre il livello dei prezzi troppo elevati degli affitti. Venerdì 26 ottobre, invece, il Sicet ha organizzato in tutte le principali città dei presidi sindacali davanti alle prefetture per sensibilizzare il Paese sulle difficili condizioni abitative che colpiscono 5 milioni di famiglie e 15 milioni di persone in affitto, e consegnare ai Prefetti le richieste da inoltrare al Governo. Infine, i sindacati degli inquilini si sono uniti nella lotta contro l’emergenza abitativa. Nei giorni scorsi, Sunia (Cgil), Sicet (Cisl) e Uniat (Uil) hanno presentato una piattaforma comune per affrontare entro la fine della legislatura le priorità del disagio abitativo nel Paese. Fiscalità, sfratti, piano città e politiche dell’intervento pubblico sono stati l’oggetto del confronto, nel quale si sono raggiunte forti convergenze non solo sugli interventi immediati, ma anche sulla necessità di un cambio culturale, che veda il sistema abitativo diventare una parte fondamentale della dotazione infrastrutturale del Paese, con ripercussioni positive in termini occupazionali e di riduzione del disagio abitativo. 2012 Marche: quando la casa diventa nido d’infanzia Sindacati uniti contro caro-affitti S D opo le notizie della forte crescita del mercato delle locazioni che si sono fatte strada nei giorni scorsi, il Sicet (Sindacato inquilini casa e territorio della Cisl) riporta l’attenzione sul settore, con l’obiettivo di migliorare la condizione degli inquilini e di sviluppare l’offerta dell’affitto pubblico e sostenibile per rilanciare occupazione ed economia. Come ricorda il sindacato, i dati relativi alle compravendite e ai mutui, riferiti al primo quadrimestre del 2012, segnano un arretramento del 25% sulle transazioni residenziali e del 50% sui prestiti bancari. Al contrario, la richiesta di immobili in locazione nello stesso periodo è cresciuta del 20%. Ebbene, secondo secondo Morgan Stanley, questo cambiamento del mercato immobiliare, dovuto alla crisi, è solo all’inizio, e porterà ad una rivoluzione radicale nel modo di vivere delle persone, che tenderanno nei prossimi anni a scegliere l’affitto rispetto alla casa in proprietà. Ma la notizia dell’ulteriore diminuzione dei volumi delle compravendite, con il contestuale ripiego della domanda verso l’affitto, addirittura con un raddoppio delle richieste di questa soluzione abitativa, non lascia sorpreso il Sicet. “Questo andamento del mercato noi abbiamo iniziato a rilevarlo nel 2008 ed ora è diventato evidente a tutti - commenta Guido Piran, segretario generale del sindacato -. In particolare, tra i giovani, gli immigrati, i separati, le famiglie in difficoltà economica, si è allargato a dismisura il numero dei soggetti migrati dalla compravendita alla locazione”. Per il segretario del sindacato inquilini della Cisl, “a questo punto il Governo deve urgentemente intervenire, prima della fine della legislatura, in una situazione che con la crisi economica e occupazionale è sempre più grave. Serve una sospensione degli sfratti dopo il 31 dicembre. Poi è necessario ampliare l’offerta di edilizia residenziale pubblica. La strada è l’immediata disponibilità per gli Iacp di 70 milioni di euro giacenti al Ministero delle Infrastrutture, per recuperare e rendere assegnabili circa 3000 alloggi oggi non agibili; il tutto aggiunto alla possibilità, per questi enti, di poter NOVEMBRE pesso è un’emergenza, ogni tanto diventa una risorsa. La casa, oggi, può essere anche il luogo giusto per dare un mano alle mamme e ai papà che si trovano a doversi dividere, spesso con difficoltà, tra famiglia e lavoro. E in quest’ottica è nato pure un nuovo profilo professionale: l’operatore di nidi domiciliari. L’approvazione di tale progetto da parte della giunta della Regione Marche, segue l’annuncio, fatto lo scorso luglio, dell’avvio della sperimentazione di questo servizio innovativo per la prima infanzia. L’operatore è una persona, appositamente formata, che accoglie nella propria casa uno o più bambini per accudirli e provvedere loro mentre i loro genitori sono al lavoro, come accade in un vero e proprio asilo. “Il nido domiciliare - spiega l’assessore regionale ai Servizi sociali e alla Famiglia, Luca Marconi - va incontro alle nuove esigenze delle famiglie, permette di ampliare in numero dei posti-bambino attualmente disponibili sul territorio regionale ed integra l’offerta degli asili nido pubblici e privati convenzionati, specie nei piccoli Comuni, dove non sono presenti nidi per l’infanzia tradizionali. Questo profilo professionale rappresenta una grande opportunità occupazionale per le tante donne che vogliono conciliare lavoro e famiglia, nonché una risorsa per tutte quelle famiglie che cercano servizi all’infanzia che rispondano ai propri bisogni. Inoltre, aspetto molto importante, crea opportunità di sviluppo e socializzazione adeguate all’età e al livello psicofisico del bambino, in collaborazione con i servizi socio-educativi di riferimento”. Il percorso formativo prevede 400 ore, al termine delle quali l’operatore avrà le competenze necessarie per offrire un servizio di qualità. I corsi si compongono di diversi moduli, divisi per aree di attività: giuridica, psicologico-sociale e tecnico-organizzativa. Entro l’anno dovrebbero prendere il via i primi moduli su elementi di primo soccorso e manipolazione dei cibi e sicurezza, ed entro i primi mesi del 2013 potrebbero essere avviati i primi nidi domiciliari. Lo standard professionale può essere raggiunto sia da persone non in possesso di conoscenze e capacità pregresse, sia da soggetti già inseriti nel settore di attività ma privi dei requisiti formali previsti. Possono essere riconosciuti crediti formativi, in relazione a precedenti attività lavorative documentate, i quali, comunque, non possono essere superiori al 40% delle ore totali di durata del corso. Il percorso formativo sarà certificato con il rilascio di un attestato di qualifica, dopo il superamento di un esame finale. Requisiti di accesso al percorso formativo sono: il diploma di scuola secondaria di secondo grado, età non inferiore ai 18 anni, selezione attitudinale per verificare l’idoneità a seguire gli specifici compiti assistenziali ed educativi richiesti dall’attività professionale. I corsi saranno realizzati dalle Province, sulla base dei criteri e delle modalità che saranno determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale. Accordo tra Regione e banche per aiutare le famiglie Contributi a fondo perduto stanziati a favore dei giovani Lombardia: ecco i mutui agevolati Toscana: un sostegno alle locazioni O ltre al fondo di solidarietà nazionale gestito da Consap, non mancano anche a livello regionale le iniziative a sostegno delle fasce più deboli, sia per favorire l’accesso ai mutui sia per renderne meno oneroso il rimborso. In quest’ottica, tra le regioni che si distinguono spicca la Lombardia, che ha stipulato specifici accordi con Intesa Sanpaolo, Unicredit e Finlombarda, la società finanziaria controllata dalla Regione stessa. L’accordo con Intesa Sanpaolo, definito salva mutui, è rivolto ai residenti nella regione che hanno acquistato la prima casa e si trovano in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo. In questo caso, è possibile sospendere il pagamento fino a un massimo di dodici mesi o dilazionarlo fino a 40 anni, di modo da ridurre l’importo della rata mensile. L’accesso alla misura è limitato a chi ha perso il lavoro, a chi ha subito sospensioni dallo stesso, riduzioni dell’orario per un periodo di almeno 30 giorni o che ha subito un decesso in famiglia o si trova in condizioni di non autosufficienza. I mutuatari di Unicredit in difficoltà economiche possono invece vendere la propria abitazione a Unicredit Management Immobiliare SpA e saldare il debito residuo del mutuo in essere con i proventi della vendita. Una volta venduto l’immobile, è possibile tuttavia rimanere a vivere nello stesso con un contratto di affitto 4+4 con canone agevolato. Dopo 5 o 8 anni dall’inizio del contratto di affitto, è possibile riacquistare l’immobile allo stesso prezzo al quale è stato venduto. L’accordo con Finlombarda, riservato alle giovani coppie di età non superiore ai 36 anni, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto che consente di abbassare il tasso del mutuo del 2% per i primi 5 anni del piano di rimborso. L’accesso al fondo è garantito alle coppie sposate tra il 1 giugno 2012 e il 31 maggio 2013, che hanno acquistato la prima casa a un prezzo massimo di 280.000 Euro e che hanno stipulato un mutuo con durata di almeno 20 anni con uno degli istituti convenzionati con Finlombarda. S i è aperta lo scorso 15 ottobre, in Toscana, la seconda tranche del bando del progetto “Giovanisì”, che permette di accedere a un contributo regionale per il pagamento dell’affitto per un importo tra 150 e 350 euro mensili per 3 anni, ovvero da 1800 a 4200 euro all’anno. L’iniziativa è rivolta a giovani tra i 25 e i 34 anni residen- ti in Toscana da almeno due anni, e rientra in un pacchetto di interventi per complessivi 45 milioni di euro, da erogare nel triennio 2011-2013. Il primo bando, chiuso il 31 gennaio, ha visto oltre mille domande presentate, per un totale di circa 700 contratti stipulati ed un ammontare di quasi 3 milioni di euro per tre anni. Entro la primavera la Re- Roma: polemica su case popolari “Nella nostra città l’amministrazione comunale aveva individuato, nel 2010, la necessità di 25.700 alloggi sociali, definendone il percorso attuativo. Ad oggi il fabbisogno è rimasto praticamente insoddisfatto”. Lo ha sostenuto il presidente dell’Acer, Eugenio Batelli, nel corso dell’assemblea annuale. “Dei 9.000 alloggi da realizzare nei Piani di Zona 167, solo il 50%, è stato localizzato, ma manca la convenzione necessaria per l’avvio dei lavori. Per la parte assistita da finanziamento pubblico, la Regione non ha ancora definito modalità ed entità di erogazione. Voglio sottolineare che par- liamo di un bando del 2004. Sono passati otto anni. La delibera che doveva approvare la densificazione dei vecchi piani di zona giace da mesi in Assemblea Capitolina”. Secondo l’Acer, il fabbisogno nazionale è stimato in circa 580.000 alloggi. “Dobbiamo dare risposte a questa esigenza - conclude Batelli - e soprattutto a quei cittadini, sempre più numerosi, che hanno bisogno di una casa ma non sono in condizioni di accedere al libero mercato. Mi riferisco all’housing sociale. La crisi ha esasperato l’esigenza di questa tipologia di alloggi. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza abitativa”. gione promuoverà, inoltre, una terza tranche di contributi. Il contributo varia in base al reddito, al numero di persone e alla eventuale presenza di figli nel caso di coppie, e verrà erogato in quote semestrali anticipate a seguito della presentazione di un regolare contratto di locazione. Non sono ammessi i contratti riguardanti gli appartamenti di lusso, quelli sottoscritti con parenti o affini, o per l’affitto di immobili realizzati con programmi di Erp. “Pensiamo di fare un bando ogni sei mesi - ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi - e di avere mediamente mille domande. Per ogni scaglione di bando contiamo di spendere 3 milioni di euro l’anno per tre anni. Non è un’iniziativa episodica, ma lavoriamo per dare stabilmente ai giovani dei punti di riferimento. In particolare, questo bando presenta maglie più larghe del precedente, in termini di requisiti di residenza, di età e di accesso”. NOVEMBRE PROFESSIONE 37 2012 N.21 A Roma e Milano è in affanno il mercato delle residenze esclusive, con prezzi “bassi” e sconti sempre più elevati Abitazioni di lusso: anche i ricchi piangono A nche i ricchi piangono. Si potrebbe prendere in prestito il titolo di una noto cult televisivo per fotografare quanto sta accadendo nel settore immobiliare delle case di lusso. Nel primo semestre del 2012, infatti, il mercato delle abitazioni esclusive a Roma è stato in forte affanno, a causa del ridimensionamento delle compravendite. E non è andata meglio a Milano, dove il numero di transazioni è risultato scarso: in 2 anni la percentuale di immobili venduti, sull’offerta totale, è scesa dal 24,9% al 7%. “Il mercato è immobile - spiega Marco Tirelli presentando l’Osservatorio residenze esclusive di Tirelli & partners e di Nomisma -. Molte richieste economiche sembrano ormai fuori portata, mentre la domanda è sempre più attendista e confida in un calo dei prezzi”. Il mercato della capitale si conferma, tuttavia, più dinamico, con una domanda ancora vivace, soprattutto quella proveniente dall’estero. Ciò si riflette sui tempi medi della trattativa, che all’ombra del Colosseo risultano più che dimezzati (5,6 mesi) rispetto a quanto accade a Milano, dove sono stati raggiunti addirittura i 14 mesi: quasi il doppio rispetto a due anni fa. Quanto all’anda- mento dei prezzi, le quotazioni degli immobili milanesi sono diminuite del 2,3% su base semestrale e del 3,2% su base annua, mentre a Roma il calo su base trimestrale è stato del 2% per l’usato e del 2,2% per il nuovo. In entrambe le città è cresciuta, inoltre, la percentuale di sconto: a Milano è passata dal 4,9% al 12,4%, mentre nella capitale si attesta in media al 18%. Fra le residenze cosiddette top price, ovvero quelle più esclusive, con oltre 250 metri quadrati e caratteristiche di unicità, il valore medio a Milano è sceso in tutte le zone, ad eccezione di Venezia-Duse, passando da 16.500 euro/mq agli attuali 14.700 euro/mq. A Roma, invece, si è mantenuto stabile, con una media di 15.300 euro al metro quadro. Più in generale, per comprare una residenza esclusiva a Milano si spendono minimo 8.700 euro/mq per il centro storico, fino a un massimo di 14.900 euro nel Quadrilatero, passando per Venezia-Duse (11.300 euro) e Magenta (9.000 euro). A Roma bisogna sborsare 8.700 euro/mq a Vigna Clara e alla Camilluccia, 9.280 euro/mq del in Prati fino a 12.600 euro/mq per il centro storico. Intanto, aldilà di quanto concerne il mercato delle residenze di lusso, c’è anche chi prospetta che i prezzi delle case possano tornare ai valori della lira. Un’ipotesi suggestiva, ma poco realistica. Almeno secondo Ivan Laffranchi, del portale Privatamente.it, secondo cui è vero che le quotazioni immobiliari hanno registrato il segno meno per il terzo trimestre consecutivo, ma non si tornerà ai valori pre-Euro. “La tendenza ribassista rientra in un ciclo undicennale che abbiamo già visto in passato, ma questa volta, a causa delle quotazioni molto elevate raggiunte nel 2010 e alla crisi socio-economica che non offre prospettive per gli anni futuri, i ribassi sono stati molto rapidi e violenti”. Secondo le analisi di Privatamente.it, i costi correlati alle materie prime, ai materiali per la costruzione e alle norme relative alla coibentazione termo-acustica, che offrono case di migliore qualità, manterranno prezzi sicuramente più alti delle quotazioni di mercato pre-Euro. In questo momento gli immobili che mantengono un elevato interesse sono quelli collocati nelle grandi città e con caratteristiche architettoniche e tecnologiche ricercate. Inoltre, secondo Ivan Laffranchi, molte delle difficoltà nel collocare gli immobili sono dovute a errate valutazioni da parte dei venditori “che non effettuano analisi precise delle metrature e dei prezzi di zona attuali: metrature gonfiate del 15-20% e riferimenti a prezzi non aggiornati portano a richieste errate anche del 40-50%. Inoltre, le indicazioni sulla classe energetica del fabbricato, ormai obbligatorie secondo le norme europee, rendono in modo sempre più evidente la differenza sostanziale in termini di costi di gestione tra case usate e fabbricati di nuova costruzione, accentuando ulteriormente le difficoltà dei proprietari”. Le proiezioni di Privatamente.it per il prossimo semestre sono ancora negative, in attesa di una possibile ripresa dopo le elezioni: migliori prospettive e una maggiore stabilità economica potranno, infatti, far stabilizzare il mercato verso l’autunno 2013 e consentire nuovi segni positivi nei primi mesi del 2014. Per coloro che, invece, desiderano vendere oggi, il portale fornisce alcuni consigli: “Affidarsi a professionisti di comprovata esperienza che possano assistere il venditore nella definizione del prezzo, misurare con precisione i reali spazi abitativi e applicare prezzi di mercato aggiornati e attuali, cercando di non farsi coinvolgere emotivamente dal valore affettivo nella definizione del prezzo”. Immobiliare.it: per utenti Acquistare sulla carta: ecco i vantaggi la mappa personalizzata “Habitaria”: La Ducale offre garanzie e planimetrie di ultima generazione L ’acquisto della casa è un passo importante: può rappresentare l’inizio di una nuova vita o il bisogno di soddisfare nuove esigenze familiari. Da tutti questi punti di vista, comprare una casa già costruita può dare sicurezza e ridurre il rischio di brutte sorprese relative, ad esempio, ai tempi di consegna, alle reali dimensioni, ai materiali utilizzati e alla qualità delle forniture. Anche acquistare sulla carta, tuttavia, presenta numerosi vantaggi. Comprare un appartamento ancora in costruzione rende possibile sviluppare la casa in base alle proprie esigenze. Si possono, infatti, suddividere gli spazi interni a seconda delle esigenze abitative e scegliere i materiali da utilizzare per le finiture (infissi, pavimenti, tipi di sanitari eccetera). Ma acquistare sulla carta è anche un’operazione da effettuare con la necessaria cautela, facendo molta attenzione ad alcuni elementi imprescindibili quali la serietà e l’affidabilità della società che costruisce. La Ducale Spa, società di sviluppo immobiliare del gruppo Tecnocasa, conoscendo le perplessità e i timori che possono affliggere, ragionevolmente, i potenziali acquirenti, punta sulla credibilità e sull’affidabilità. Innanzitutto, fornisce al cliente le garanzie di legge, come quella fideiussoria sui versamenti per acconti, quella assicurativa postuma decennale che consente di avere la pro- pria casa garantita in tutte le sue parti strutturali ed impiantistiche per 10 anni, e offre anche la consulenza di un architetto di cantiere che consigli i clienti nella personalizzazione del proprio immobile. A conferma di tale approccio verso le proprie costruzioni, La Ducale Spa sta ottenendo per Habitaria, cantiere ubicato a Paullo (in provincia di Milano), la certificazione volontaria Leed, collocando l’intervento tra i pochi edifici residenziali in Italia a conseguire tale riconoscimento. Attraverso un’analisi del progetto e dei materiali impiegati, Leed riconosce il valore aggiunto di tutti gli elementi che concorrono alla qualità e alla sostenibilità ambientale. A cantiere Collaborazione tra Bakeca e Tecnocasa Continua e si arricchisce la collaborazione tra Bakeca.it e il gruppo immobiliare Tecnocasa. La web company torinese e l’operatore di franchising immobiliare europeo hanno siglato un ulteriore accordo commerciale che prevede il posizionamento degli annunci Tecnocasa sul portale Bakeca allo scopo di rafforzare la propria posizione nel mercato on line ed offrire un servizio migliore agli utenti. Praticamente da fine settembre una parte degli annunci immobiliari presenti sul sito del gruppo Tecnocasa è stata pubblicata nella sezione “case” di Bakeca.it. Quest’operazione sta già permettendo agli utenti di Bakeca, oltre 5 milioni di utenti unici al mese, di avere a disposizione un maggiore patrimonio immobiliare per trovare la casa che stanno cercando, e contemporaneamente alle agenzie del gruppo Tecnocasa di dare una maggiore visibilità ai propri immobili. Per questa ragione Alessandro Rivetti, amministratore delegato di Bakeca.it, si dichiara soddisfatto del proseguimento degli accordi commerciali con Tecnocasa: una collaborazione “che permetterà indubbiamente ad entrambi di avere maggiori opportunità di business”. Dal canto suo, Marco Prosdocimini, responsabile dei servizi informativi del gruppo Tecnocasa, sostiene che “questa collaborazione permetterà al portale Tecnocasa, che già raggiunge circa 3 milioni di visite al mese, di crescere ulteriormente e diventare sempre più punto di riferimento per chi cerca casa sul web”. ultimato, tecnici specifici si occuperanno di monitorare per un anno e mezzo gli impianti del complesso, ad ulteriore riprova dell’attenzione nei confronti dei propri clienti. Quelle adottate dalla società sono formule di cui gli operatori del settore non possono più fare a meno, con le mutate esigenze dei clienti sempre più informati ed attenti alla qualità del prodotto. Ciò ha portato La Ducale a perfezionare le tecniche commerciali, evolvendole e ricercandone di nuove con l’obiettivo di poter fornire al cliente una descrizione non solo “planimetrica” dell’immobile in costruzione. In quest’ottica, è stato selezionato uno staff di consulenti commerciali con un’approfondita conoscenza del prodotto, per garantire una migliore illustrazione del complesso, ed è stato allestito un moderno ufficio vendite, denominato “Habitaria Point”, che riproduce fedelmente l’appartamento tipo con i relativi impianti, per dare l’opportunità di toccare con mano il prototipo di casa. All’interno del punto vendita, innovative tecniche di rendering e realtà virtuale (anche grazie all’ausilio di touch-screen) oltre un notevole capitolato dei materiali, potranno mettere il cliente nella condizione di configurare ed immaginare l’unità immobiliare desiderata con un altissimo grado di dettaglio. N ei mesi passati, con le sue applicazioni appositamente studiate e realizzate per i dispositivi di telefonia mobile e non solo, (iPhone ed iPad), il portale Immobiliare.it ha rivoluzionato il modo di cercare gli immobili, permettendo la selezione gli annunci tramite la selezione e il disegno della propria area di interesse, direttamente sulla mappa. Dato il successo riscosso dall’iniziativa, adesso questa modalità di ricerca è stata resa anche disponibile sul sito internet www.immobiliare.it. “Oggi il 72% di chi cerca gli annunci tramite le nostre applicazioni per iPhone e iPad lo fa utilizzando la ricerca sulla mappa – ha chiarito Carlo Giordano, amministratore delegato di gruppo Immobiliare.it –. Da qui abbiamo capito che dare la possibilità all’utente stesso di definire la propria area di ricerca rappresenta davvero un valore aggiunto; così abbiamo portato questa sofisticata funzionalità anche nel nostro portale immobiliare”. Immobiliare.it è il primo portale immobiliare in Italia ad introdurre la ricerca in un’area disegnata su mappa dall’utente, e anche in Europa i portali che hanno questa funzionalità si contano sulle dita di una mano. Con la nuova funzionalità, l’esperienza di ricerca è ulterior- mente migliorata ed il sistema è ancor più fruibile. “Chi cerca un immobile desidera averne una visione chiara e completa – spiega ancora Giordano –. Immobiliare.it da sempre considera fondamentale la qualità dell’informazione che rende disponibile ai suoi utenti: foto dell’immobile, localizzazione, prezzo e caratteristiche sono elementi indispensabili per una sua valutazione. Grazie a questa nostra attenzione, oggi più dell’80% delle proposte immobiliari sul sito sono collocate sulle mappe, il che significa che su Immobiliare.it si può effettuare una ricerca tra oltre 600.000 annunci immobiliari geolocalizzati”. Data la quantità di ricerche effettuate simultaneamente sul sito, è stato necessario sviluppare una nuova architettura tecnologica che permettesse di fornire i risultati corretti senza rallentare i tempi di risposta. Anzi, la nuova tecnologia, grazie ad un approccio modificato, offre una velocità superiore del 35% al sistema precedente. Altro beneficio di questa funzionalità è quello di generare un archivio di aree di interesse con una granularità e una precisione unica, potendo così fornire un nuovo strumento per la valutazione del mercato immobiliare. 38 MUTUI N.21 Secondo Bankitalia calano gli interessi, ma è sempre duro pagare le rate NOVEMBRE 2012 Legge Stabilità taglia detrazioni sui mutui Mutui: incubo per 300mila famiglie A D efinirla una buona notizia, francamente è eccessivo. In ogni caso, oggi chi intende acquistare l’abitazione ricorrendo ad un prestito, si potrà avvalere di un tasso d’interesse del 4,21%: lievemente più basso di quel 4,23%, che era stato registrato nel mese di agosto. A comunicarlo, nei giorni scorsi, è stata la Banca d’Italia nell’ambito della relazione sulle principali voci dei bilanci bancari. In chiave storica è bene ricordare che i tassi di interesse sui mutui a luglio 2011 si collocavano al 3,51% (taeg), mentre il dato più alto è stato registrato nel mese di febbraio 2012, con il 4,61%. Quello attuale è un leggero calo, che potrebbe essere un piccolo segnale di incoraggiamento per i futuri compratori. Può certamente infondere un po’ di ottimismo, dopo diversi mesi in cui era impossibile pensare all’acquisto di una casa. Simili segnali economici, infatti, vanno interpretati nella direzione giusta, poiché possono realmente favorire la ripresa delle vendite di abitazioni. Per quanto riguarda il tasso sul credito al consumo, quest’ultimo ad agosto 2012 si è collocato al 9,71% (era al 9,80 nel mese di giugno). Restando sui numeri delle grandezze bancarie, il tasso sui conti correnti ad agosto 2012 è sceso di poco: al 5,16% dal precedente 5,19% per quanto riguarda i prestiti, mentre sulla raccolta bancaria di denaro il tasso di interesse è in lieve rialzo, all’1,25% contro l’1,24% di luglio e l’1,23% di giugno. Quella sui mutui per l’acquisto della casa è senza dubbio una diminuzione contenuta dei tassi di interesse, ma è comunque basilare analizzare attentamente tutti gli andamenti economici, al fine di comprendere la situazione del mercato, compresa la sua evoluzione. Tutto ciò potrebbe favorire probabili acquirenti, incoraggiando l’economia del settore edilizio verso una timida ripresa delle vendite di abitazioni. Tuttavia, occorre fare i conti anche con un altro dato, diffuso sempre dalla Banca d’Italia, secondo la quale ammontano a circa 300mila le famiglie italiane che non riescono a saldare i propri debiti. È questa, in estrema sintesi, la situazione dello 0,6% dei nuclei familiari indebitati che, nonostante il crollo del mercato, non riescono ancora a ripagare i propri debiti. Anche in questo caso non manca, tuttavia, qualche debole segnale di ripresa. Aumentano, infatti, le somme depositate dagli italiani che hanno riacquistato fiducia nelle attività degli istituti di credito, così come sono diminuite le iscrizioni al Crif o alle centrali di rischio, segno che, a parte quello 0,6%, molte famiglie riescono ancora a risarcire i debiti contratti. Nel frattempo sono numerosi i provvedimenti adottati, anche a livello regionale, per aiutare i soggetti economicamente più deboli a pagare i propri debiti. Tra le iniziative avviate dalle Regioni per aiutare i mutuatari che non riescono a rimborsare le rate del mutuo si segnalano, ad esempio, quelle promosse dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna e dalla Campania per dare un supporto appunto alle famiglie alle prese con l’acquisto della prima casa. Tra le soluzioni possibili vi sono la sospensione delle rate del mutuo o l’accesso a contributi e fondi pubblici, ma anche la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni e tassi d’interesse particolarmente agevolati. proposito di novità sul versante dei mutui, sono certamente poco piacevoli quelle introdotte attraverso la Legge di Stabilità dal Governo Monti, che in complesso ha dato una forte sforbiciata alle detrazioni fiscali. La nuova direttiva impone sempre uno “sconto” del 19% sull’imposta ma, per i redditi lordi superiori a 15.000 euro annui, il tetto massimo complessivo sarà di 3.000 euro: in concreto significa che ogni contribuente può ricavare dalla sgravio non più di 570 € l’anno. Ora, tra le spese detraibili che concorrono a determinare il tetto di 3.000 euro rientrano anche gli interessi passivi pagati sul mutuo per l’acquisto della prima casa, che fino ad ora avevano uno sgravio dedicato con tetto massimo di 4.000 €. Inoltre, è stata introdotta una franchigia di 250 euro (per tutti i contribuenti, a prescindere dal reddito) al di sotto della quale non si potrà richiedere nessuna detrazione. Cambiano dunque le modalità di calcolo delle detrazioni già per la dichiarazione dei redditi del 2012, perché il taglio agli sgravi avrà valore retroattivo. In questo ennesimo quadro a tinte fosche, l’unica nota lieta è che, in caso di mutuo cointestato, ogni intestatario potrà eventualmente usufruire singolarmente della detrazione. Oltre alle spese sugli interessi passivi pagati sui mutui, la detrazione del 19% sull’Irpef coinvolge anche le spese sostenute per voci quali l’intermediazione immobiliare. Nessuna modifica rispetto alle detrazioni Irpef già in vigore, per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico, i veicoli per i disabili e le detrazioni per gli affitti agevolati. Nel 27% dei prestiti c’è il sostegno economico di un parente Il mutuo che ha contribuito a creare la crisi economica Acquistare casa con il garante Ecco come è nato il “subprime” N C on c’è mutuo senza garante. In un periodo in cui ottenere denaro per acquistare casa è davvero difficile a causa delle politiche fortemente restrittive messe in campo dalle banche, il ricorso a figure di garanzia e sostegno alla richiesta del finanziamento diventa una pratica consolidata. Anzi: secondo le analisi effettuate dal broker on line Mutui.it, addirittura il 27% dei mutui erogati negli ultimi sei mesi vedeva la presenza di un garante. L’indagine, condotta analizzando l’erogato del periodo compreso tra aprile e settembre del 2012, rivela la difficoltà di farcela da soli: se il 47% dei mutui che le banche hanno deciso di finanziare è cointestato a due soggetti, oltre un mutuo su quattro ha bisogno di una figura esterna che garantisca il costante pagamento delle rate. Interessante, poi, è che il 6% dei mutui concessi prevede tanto un garante, quanto un co-intestatario. “Soltanto cinque anni fa – spiega Lorenzo Bacca, responsabile di Mutui.it – persone relativamente vicine al mutuatario, come un amico, il datore di lavoro o il proprio partner (anche non convivente) potevano essere validi candidati ad assumere il ruolo di garante; oggi, invece, vengono riconosciuti come idonei solo soggetti con comprovati ed ufficiali legami di parentela. Nello specifico, come comprensibile le persone maggiormente coinvolte sono quasi sempre i genitori”. Analizzando nel dettaglio il mutuo con garante, il quadro che emerge è il seguente: la richiesta media è pari a 143.000 euro – quindi una cifra più elevata rispetto alla media dei mutui italiani (pari a poco più di 120.000 euro) – da restituire in 24 anni. Il loan to value, vale a dire la parte del costo dell’immobile che verrà pagata con il mutuo, è del 59%. Invece, l’età media del mutuatario è di 37 anni, mentre quella del garante è più elevata, e arriva a 51 anni. Nel 74% dei casi analizzati il finanziamento è legato all’acquisto della prima abitazione, mentre solo il 4% delle richieste riguarda la seconda casa: una riprova del fatto che si ricorre al coinvolgimento di una figura di garanzia soprattutto in caso di vera necessità, non di investimento. Sommando i mutui liquidità ai prestiti di rifinanziamento di mutui già esistenti, arriviamo a identificare circa il 18% del campione: una percentuale piuttosto elevata, espressione di una difficoltà che è sotto gli occhi di tutti. Il tasso più comune dei mutui con garante è indubbiamente quello variabile, scelto dal 60% del campione; il tasso fisso, invece, arriva solo al 34%. Interessante notare, infine, che mentre lo stipendio del primo intestatario si aggira attorno ai 1.400 euro, quello del garante è sensibilmente più elevato, arrivando a una media di 1.900 euro. Il garante è la figura che “rassicura” la banca circa la disponibilità del denaro nel caso di difficoltà economica del mutuatario: come tale, deve poter contare su una certa disponibilità economica, attraverso il suo reddito o le sue proprietà. Ma quali criteri applicano le banche per decidere in merito all’attendibilità del garante presentato? “Alla banca – spiega Bacca – spetta il compito di sondare la situazione finanziaria del garante, per capire se, in caso di dissesto, costui possa permettersi di sobbarcarsi le rate da pagare. L’assenza di ulteriori garanzie, vale a dire il non essere garante di altri finanziamenti in corso, rappresenta un elemento a favore del richiedente mutuo. Altro requisito da tenere a mente è l’età: nella maggior parte dei casi, non può superare gli 80 anni; in caso contrario per le banche il soggetto non è quasi mai ritenuto una valida garanzia”. he cosa sono i mutuisubprime? Perché devono far paura? E, soprattutto, che ruolo hanno avuto nello sviluppo della crisi economica statunitense ed internazionale? È la domanda alla quale ha provato a rispondere il sito Mutui.it, spiegando che Eric Schneidermann - procuratore capo di New York e numero uno della Residential Mortgage Backed Securities (la task force fortemente voluta dal presidente Usa, Barack Obama, che secondo i repubblicani è stata creata solo per far conquistare voti ai democratici) - ha fatto causa alla banca d’affari Jp Morgan per pratiche scorrette e frode nella vendita dei titoli tossici condotte dalla sua controllata Bear Stearns. Ora, se sarà merito della campagna elettorale americana poco importa. Quello che conta è la battaglia che Obama sta portando avanti per colpire e punire i responsabili del più grande scandalo finanziario dei tempi moderni: la crisi dei mutuisubprime, vale a dire i prestiti per la casa concessi agli statunitensi meno abbienti e pertanto con un elevatissimo rischio di mancato rimborso delle rate. Un sospetto poi divenuto realtà. L’accusa mossa è molto chiara: Bear Stearns, prima che Jp Morgan la rilevasse nel 2008, ha “imbrogliato” volontariamente i propri clienti, spingendoli ad acquistare prodotti cartolarizzati (inseriti cioè in obbligazioni, chiamati anche bond) di pessima qualità, ma venduti come sicuri, causando perdite per gli investitori di 22,5 miliardi di dollari. In realtà questi prodotti erano costruiti sui mutui che di lì a poco sarebbero diventati spazzatura, visto che i sottoscrittori, che li avevano ottenuti a prezzi bassissimi, non avrebbero potuto più ripagarli perché indigenti. L’epicentro di questa crisi si trova, quindi, nel sistema bancario americano schiac- ciato tra mutui immobiliari facili (con tassi d’interesse prossimi allo zero per invogliare la clientela) e il loro piazzamento in titoli derivati, diffusi negli altri mercati internazionali senza valide garanzie. Un vero e proprio effetto domino. I prestiti a stelle e strisce sono stati cartolarizzati. Successivamente questi titoli sono stati rivenduti sui mercati mondiali, dove a comprarli c’erano soprattutto gli investitori istituzionali come le banche che, a loro volta, hanno rimpacchettato le obbligazioni in nuove cartolarizzazioni che hanno preso forma di Cdo, vale a dire bond garantiti. Così, il mutuo subprime del cittadino americano è stato lavorato talmente tante volte da finire su tutti i mercati internazionali, con le perdite che hanno colpito anche le società che con questi prestiti immobiliari avevano ben poco a che fare. I vertici della Jp Morgan hanno fatto sapere di voler contestare le accuse mosse dalle autorità di New York, visto che le perdite si riferiscono ai titoli emessi e collocati da Bear Stearns tra il 2006 e il 2007, prima cioè che venisse acquisita. Ma va anche detto che se il colosso statunitense decidesse si patteggiare, la decisone potrebbe costargli fino a 3 miliardi di dollari. E questo è solo l’inizio. La task force non solo sta passando al setaccio tutte le società e gli istituti finanziari che prima del 2008 hanno truffato i loro clienti vendendo loro prodotti spazzatura, ma si è anche fissata l’obiettivo di recuperare e restituire i miliardi di dollari sottratti agli americani che hanno pagato a carissimo prezzo questa frode. Un appello che, tuttavia, si sta scontrando con la realtà: è da alcuni mesi che le famigerate cartolarizzazioni hanno ripreso a viaggiare dopo che la Fed (la Banca centrale americana) ha annunciato di tornare a comprarle per far ripartire l’economia. Fonte: Mutui.it NOVEMBRE MUTUI & ISTAT 39 2012 N.21 Con il prestito “last minute” rate più basse il primo anno Sondaggio di Altroconsumo. Ma molti italiani hanno paura Mutui: su internet meno problemi L a notizia si sta già facendo strada da alcuni mesi. Tuttavia, complici le politiche sempre più dure applicate dagli istituti di credito nella concessione dei mutui per comperare l’abitazione, quella che fino a poco tempo fa era ancora soltanto una tendenza marginale oggi è una solida realtà. In sostanza, se si vuole accendere un mutuo per l’acquisto dell’alloggio, le strade sono due. La prima è quella di armarsi di pazienza e determinazione ed intraprendere una trattativa dura ed estenuante con i vari istituti di credito. La seconda, è quella di optare per una banca on line: valida alternativa al metodo tradizionale face to face. A rivelarlo è un’indagine di Altroconsumo, secondo cui gli italiani promuovono quegli istituti che operano soltanto via internet. I motivi sono molteplici: meno costi sui conti correnti, niente commissione per prelevare nei banco- mat di altre banche, e meno spese aggiuntive per altre operazioni. Ma è sul fronte mutui che c’è la differenza maggiore. Se, infatti, il 17% degli intervistati ha trovato comunque problemi anche on line nell’accendere un mutuo, coloro che lo hanno fatto per vie tradizionali si sono trovati male addirittura in un caso su due. Come hanno spiegato gli interpellati, in cima alla classifica di gradimento, per quanto riguarda le condizioni applicate per l’accensione di un mutuo, ci sono istituti quali Ing Direct, Iwbank e Webank, che operano soltanto in rete. Però, anche i prodotti telematici hanno un neo: circa un terzo dei mutuatari intervistati, infatti, ha dovuto abbinare altri prodotti finanziari a fianco del mutuo, che siano esse polizze o altro. “Non è una sorpresa – spiegano da Altroconsumo –. Nella nostra ANNO Gen. I S TAT I N D I C I Giugno 2009 - Giugno 1978 +453,3% (75% = 339,97% con soppress. dell’aggiornamento 1984, disposto dalla Legge 377/84) VARIAZIONI BIENNALI RELATIVE AGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Nota: Per i contratti stipulati o rinnovati successivamente all’8 aprile 1985 l’aggiornamento è annuale e deve essere utilizzata la tabella precedente delle “variazioni percentuali mensile” Agosto 2009 - Agosto 2007 + 4,1 (75% = 3,075%) Settembre 2009 - Settembre 2007 + 3,8 (75% = 2,85%) INDICI (*) MESI MEDIA ANNUA 102,7 MEDIA PERCENTUALE 2,7 2012 ANNO Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre 104,4 104,8 105,2 105,7 105,6 105,8 105,9 106,4 106,4 Periodo riferimento Giugno 1985 Giugno 1986 Giugno 1987 Giugno 1988 Giugno 1989 Giugno 1990 Giugno 1991 Giugno 1992 Giugno 1993 Giugno 1994 Giugno 1995 Giugno 1996 Giugno 1997 Giugno 1998 Giugno 1999 Giugno 2000 Giugno 2001 Giugno 2002 Giugno 2003 Giugno 2004 Giugno 2005 Giugno 2006 Giugno 2007 Giugno 2008 Giugno 2009 1975 Senza soppressione aggiornamento 1384 (%) Con soppressione aggiornamento 1984 (%) + 127,05 + 139,725 + 148,575 + 159,525 + 175,875 + 189,9 + 208,275 + 106,725 + 118,05 + 126,075 + 135,975 + 150,675 + 163,2 + 179,775 + 193,8 + 205,1 + 215,55 + 232,575 + 244,65 + 249,225 +255,075 + 259,95 +268,875 +278,6 + 286,65 +294,975 +303,15 +309,37 +317,32 +323,47 +338,47 +339,97 INCREMENTI PERCENTUALI Su biennio prec. 100% Su anno prec. Su anno prec. 75% 5,4 5,6 5,8 5,9 5,8 6,0 5,7 5,9 6,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,0 3,1 2,9 3,1 3,1 2,4 2,475 2,4 2,4 2,25 2,325 2,175 2,325 2,325 Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Dic. Nov. 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 16,050 14,550 12,975 12,300 9,375 6,450 6,000 3,375 3,750 4,275 4,800 4,875 4,575 3,2 3,15 2,85 4,125 1,950 1,2 0,975 1,575 2,325 1,725 2,025 1,50 1,2 1,65 1,125 2,175 1,125 0,975 1,65 16,275 14,625 12,525 12,300 9,150 6,450 5,700 3,150 3,675 4,275 4,650 5,025 4,05 3,37 3,15 3,2 3,75 1,8 1,35 0,9 1,8 2,25 1,725 1,875 1,65 1,2 1,575 1,125 2,175 1,125 0,975 1,725 15,975 15,075 12,075 12,300 9,000 6,450 5,400 3,150 3,675 4,800 4,575 4,950 4,20 3,15 3,15 3,67 3,375 1,65 1,275 1,05 1,875 2,100 1,80 1,95 1,425 1,2 1,575 1,125 2,475 0,75 1,125 1,875 15,900 14,925 11,625 12,450 8,700 6,600 4,950 3,150 3,750 5,025 4,350 5,025 4,20 3,15 3,1 3,9 3,375 1,275 1,35 1,2 1,650 2,325 1,80 1,875 1,50 1,275 1,5 1,05 2,475 0,75 1,2 1,95 15,525 15,375 11,400 12,300 8,400 6,600 4,800 3,150 3,675 5,100 4,275 5,100 4,27 3,00 3,07 4,1 3,225 1,2 1,275 1,2 1,725 2,25 1,725 1,8 1,575 1,275 1,65 1,05 2,625 0,525 1,125 1,95 15,525 15,450 11,400 12,000 8,400 6,525 4,725 3,075 3,675 5,250 4,200 5,175 4,125 3,15 2,8 4,35 2,975 1,05 1,350 1,125 2,025 2,175 1,725 1,725 1,65 1,2 1,575 1,2 2,85 0,3 0,975 2,025 16,200 14,700 11,925 11,550 7,875 6,525 4,225 3,300 3,675 5,250 4,275 5,025 4,125 3,3 2,7 4,2 2,7 1,2 1,350 1,275 2,025 2,025 1,725 1,875 1,575 1,35 1575 1,2 3,0 -0,075 1,275 2,025 16,200 14,400 12,900 10,275 7,800 6,450 4,425 3,375 3,750 5,025 4,725 4,725 3,97 3,3 2,8 4,35 2,55 1,125 1,425 1,2 2,025 2,025 1,875 1,875 1,575 1,35 1,575 1,2 2,925 0,15 1,125 2,1 15,900 13,725 12,900 10,200 7,350 6,225 4,350 3,750 3,600 4,950 4,725 4,650 3,90 3,15 2,92 4,35 2,55 1,05 1,350 1,35 1,950 1,95 1,95 1,875 1,35 1,425 1,575 1,2 2,775 0,075 1,2 2,25 15,375 13,950 12,900 9,975 6,825 6,375 3,825 3,975 3,525 5,100 4,650 4,575 3,75 3,22 2,85 4,35 2,25 1,2 1,275 1,35 1,950 1,95 1,95 1,8 1,275 1,5 1,275 1,5 2,55 0,15 1,275 2,4 16,125 13,650 12,525 9,750 6,450 6,450 73525 3,900 3,975 4,800 4,875 4,658 3,7 3,15 2,77 4,5 1,950 1,2 1,125 1,5 2,025 1,725 2,025 1,8 1,275 1,350 1,275 1,725 1,95 0,525 1,275 2,4 15,825 13,425 12,225 9,600 6,600 6,450 3,225 3,825 4,125 4,875 4,800 4,50 3,6 3 3,1 4,35 1,950 1,125 1,125 1,575 1,950 1,725 2,025 1,725 1,275 1,425 1,275 1,950 1,5 0,75 1,425 2,4 PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DEL BIENNIO PRECEDENTE VARIAZIONI INTERESSI LEGALI NEL TEMPO Fino al 15/12/1990 Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Dal 01/01/2012 Feb. PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DELL’ANNO PRECEDENTE (*) Dal 23/02/2011 l’indice è calcolato con base di riferimento 2010=100 VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) RIFERITE AL GIUGNO 1978 = 100 DA APPLICARE SULL’EQUO CANONE DI BASE PER LE ABITAZIONI ULTIMATE ENTRO IL aspetti relativi alla richiesta di finanziamento per la casa: c’è un’ampia fetta di utenti che non vuole correre alcun tipo di rischio. Vuoi per propensione personale, vuoi perché non ci sono problemi se si va a pagare qualche euro in più, c’è chi per anni preferisce rimanere tranquillo e pagare sempre la stessa cifra. In gergo di settore, ci si immerge nel tasso fisso. Ma anche qui le offerte sono varie e molteplici. Tra di esse, come sottolineato da diversi siti internet di settore, una tra le più convenienti è la rinnovata formula “Last minute” di Banco Popolare. Il suo funzionamento è semplice. Il mutuo si chiama così perché i primi 12 mesi vanno ammortati, e proprio qui risiede la convenienza del prodotto. Ecco un esempio. Richiedendo il mutuo finalizzato all’acquisto di una prima casa con loan to va- lue massimo del 70%, per un importo totale pari a 140 mila euro da rimborsare in un arco di 20 anni, le prime dodici rate saranno di 904,71 euro, mentre la mensilità prevista per le restanti sarà di 941,77 euro: ecco, dunque, che per il primo anno il mutuatario si troverà a sborsare una cifra complessiva sui 12 mesi ben più bassa rispetto agli standard del mercato. Con un taeg del 5,69%, più basso rispetto alle medie italiane, l’altra fonte di risparmio è data dal bassissimo costo di 1,50 euro come commissione d’incasso rata, e 1,25 euro per ogni avviso mensile di pagamento, da corrispondere solo se non c’è l’addebito della rata sul conto corrente. Insomma, si tratta di un prodotto che, pur rimanendo nella sfera del tasso fisso, consente al mutuatario di limare qualche euro sull’ammontare complessivo grazie a spese varie e d’istruttoria più basse rispetto al trend bancario in essere. VARIAZIONI VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE RIFERITE AL GIUGNO 1978 DA APPLICARE SULL’EQUO CANONE DI BASE A N N O 2 0 11 uanto è emerso dall’indagine di Altroconsumo sull’accensione Q di mutui on line, vale anche per altri recente inchiesta, svolta in 185 filiali bancarie, abbiamo rilevato che se si sottoscrivono sempre meno contratti è anche perché le banche non rinunciano ai loro molteplici guadagni, applicando al tasso di riferimento (Euribor e Irs) uno spread elevato (fino al 4,5%), che è il loro guadagno più proficuo. Il tasso finale così innalza la rata, fino a renderla praticamente insostenibile per il cliente”. Ma i mutui on line hanno anche un altro limite, rappresentato dalla scarsa propensione al cambiamento degli italiani. Come puntualizza ancora Altroconsumo, infatti, “soprattutto tra gli over 50 solo uno su 10 ha dichiarato che se la sente di fare operazioni o di trattare per un mutuo via internet. E tale presa di posizione vale anche se l’alternativa è quella di rinunciare alla convenienza, pagando mensilmente rate più alte per il medesimo servizio”. 5 % 10% 5% 2,5% 3,5% 3% 2,5% 3% 1% 1,5% 2,5% 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 16,650 12,925 9,600 7,275 8,175 9,300 9,975 9,75 8,03 6,53 6,15 7,20 6,23 3,225 2,175 2,625 3,975 4,05 3,75 3,525 2,7 2,85 2,775 3,30 3,3 2,175 2,625 16,425 12,600 9,075 6,975 8,625 9,675 10,050 9,3 7,57 6,60 6,5 7,12 5,70 3,225 2,25 2,7 4,05 3,975 3,6 3,525 2,85 2,77 2,7 3,30 3,3 2,1 2,7 16,200 12,375 8,775 6,975 8,700 9,600 9,825 9,45 7,5 6,45 6,97 7,20 5,10 3,0 2,325 2,925 3,975 3,975 3,825 3,375 2,7 2,85 2,7 3,60 3,225 1,875 3,00 16,050 12,000 8,325 7,050 9,000 9,675 9,675 9,45 7,5 6,3 7,12 7,5 4,73 2,7 2,55 2,85 3,975 4,125 3,675 3,375 2,775 2,77 2,55 3,60 3,225 1,95 3,225 15,675 11,850 8,100 6,975 9,075 9,675 9,600 9,67 7,5 6,22 7,3 7,5 4,50 2,55 2,475 2,925 4,05 4,05 3,525 3,375 2,85 2,92 2,7 3,75 3,15 1,65 3,15 15,675 11,625 8,025 6,900 9,150 9,750 9,675 9,60 7,42 6,1 7,35 7,5 4,05 2,475 2,475 3,15 4,2 3,9 3,45 3,45 2,925 2,77 2,775 4,05 3,15 1,275 3,075 15,075 11,325 7,950 7,125 9,150 9,825 9,600 9,60 7,65 6,15 7,125 7,12 3,98 2,625 2,625 3,3 4,05 3,825 3,675 3,45 2,925 2,92 2,775 4,20 2,925 1,2 3,3 14,925 11,250 8,025 7,350 9,075 10,050 9,675 8,92 7,5 6,15 7,27 7,05 3,75 2,625 2,625 3,225 4,05 3,975 3,75 3,45 2,925 2,92 2,775 4,12 3,075 1,35 3,225 14,100 10,875 8,250 7,500 8,850 10,050 9,675 8,8 7,2 6,22 7,5 7,05 3,68 2,475 2,7 3,3 3,9 3,9 3,9 3,3 2,775 2,92 2,7 3,97 2,85 1,275 3,45 13,725 10,500 8,025 7,725 8,925 10,125 9,525 8,55 7,12 6,15 7,35 6,67 3,45 2,475 2,625 3,3 3,975 3,9 3,75 3,075 2,85 2,77 2,775 4,12 2,7 1,425 3,75 13,25 10,275 7,650 8,100 9,000 9,975 9,78 8,5 6,9 6 9,9 6,60 3,23 2,325 2,7 3,6 3,825 3,75 3,825 3,075 2,625 2,70 3,075 3,75 2,475 1,8 3,75 13,575 9,975 7,275 8,100 9,225 9,975 9,60 8,32 6,67 6,45 10,1 6,37 3,08 2,325 2,775 3,675 3,825 3,75 3,75 3,00 2,775 2,70 3,3 3,60 2,25 2,175 3,825 LA BIBLIOTECA DI CONDOMINIOITALIA EDITRICE MANUALI GIURIDICI Il Condominio nel Codice civile Le norme, l’interpretazione della dottrina, gli orientamenti della giurisprudenza Pag. 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