La nuova disciplina dell’aiuto attivo a morire e del suicidio assistito clinicamente nei Paesi Bassi Di Paolo Conci (Bassano) e André Janssen (Münster)1 I. Introduzione Quando il 28 novembre 2000 la Seconda Camera del Parlamento dei Paesi Bassi ha approvato il progetto presentato congiuntamente dal Ministro della Giustizia Korthals e dal Ministro della Sanità Borst della “Legge per il controllo della conclusione della vita a richiesta e aiuto in caso di suicidio ” (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding) con 104 voti favorevoli e 40 contrari, è diventato certo che i Paesi Bassi abbiano di nuovo infranto un tabù.2 Come primo paese del mondo regolano legislativamente l’aiuto alla morte. Il fatto che ciò possa suscitare allo stesso tempo elogi e terrore in tutto il mondo, non meraviglia d’altra parte nessuno. Mentre associazioni per l’aiuto volontario a morire in Germania, Gran Bretagna e America hanno parlato di un “passo coraggioso”, molti governi si sono sollevati contro la presunta “licenza di uccidere”.3 L’unicità della legge come anche il particolare interesse pubblico e sociale che ha ricevuto sembrano essere perciò motivo sufficiente per occuparsi più specificamente della novità legislativa olandese.4 II. Situazione giuridica precedente nei Paesi Bassi Fino all’introduzione della nuova legge, l’uccisione su richiesta in base all’art.293 del Codice Penale Olandese (Wetboek van Strafrecht)5 e lo stesso aiuto al suicidio (art.294)6 erano punibili. Le pene massime ammontavano rispettivamente a 12 e 3 anni di detenzione. Entrambe le forme di reato possono sussistere l’una accanto all’altra strettamente; il passaggio dall’una all’altra è facile. Come regola generale vale che in caso di eutanasia il medico somministra al paziente il farmaco letale, in caso di aiuto al suicidio il paziente stesso assume i farmaci preparati dal medico. L’ultima ipotesi richiede dunque un concorso più attivo da parte del paziente.7 Affinchè si abbia aiuto al suicidio secondo l’art.294 del Codice Penale Olandese non basta tuttavia che il medico su preghiera del paziente lo informi su metodi e mezzi letali o solamente sia presente in occasione del suicidio offrendo un supporto morale.8 Nel corso degli ultimmi tre decenni ha avuto luogo un mutamento nella società olandese in relazione all’eutanasia e all’aiuto al suicidio. Si è via via ritenuto come auspicabile in determinati casi un’impunità del medico curante. Con l’inizio degli anni ’70 la giurisprudenza ha tenuto conto del fatto che era ammissibile per il medico un richiamo ad uno stato di necessità psichico (c.d. overmacht in base all’art.40 del Codice Penale Olandese9) e di qui la sua impunità.10 Furono quindi sviluppati criteri per individuare sotto quali presupposti possa venire in considerazione una tale overmacht e conseguentemente l’impunità del medico curante. Questi criteri di diligenza da tener presente da parte del medico sono: Deve esistere una richiesta responsabile e libera del paziente, ben ponderata e costante, Il paziente deve accusare una sofferenza, in base all’opinione medica maggioritaria, senza speranza e insopportabile, Il medico curante deve consultare almeno un altro medico indipendente e l’eutanasia deve venire condotta in maniera clinicamente precisa. Per il controllo sociale formale dell’eutanasia o dell’aiuto al suicidio esiste dal 1990 una procedura di denuncia. Per decreto entrato in vigore il 1° giungo 1994, la procedura di denuncia dell’eutanasia è stata per la prima volta statuita legislativamente nella Legge sulla sepoltura (Wet op de Lijkbezorging).11 Il medico era tenuto a denunciare l’eutanasia o l’aiuto al suicidio all’ispettore mortuario del comune e trasmettergli un rapporto dettagliato. Questi a sua volta indirizzava le informazioni al pubblico ministero competente per il controllo e per la decisione sul procedimento. Presto tuttavia si pervenne alla convinzione che molti medici continuavano a temere le denuncia, poiché l’esame spettava esclusivamente alla procura di stato. Perciò si decise nel 1998 di far eseguire l’esame del rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza alle c.d. commissioni di controllo regionali, da costituire ex novo secondo una logica multidisciplinare (regionale toetsingscommissies).12 Queste commissioni trasmettono la propria decisione circa il rispetto dei criteri di diligenza da parte del medico13 alla procura di stato in ogni caso (cioè indipendentemente se la loro decisione sia positiva o negativa). Questa decide poi se la procedura deve essere accolta o no. Le decisioni delle cinque commissioni regionali hanno pertanto in via di principio solo carattere consultivo per la procura di stato, anche se hanno nella prassi una rilevante valenza indicativa.14 III. Introduzione di una speciale causa di non punibilità per i medici Con l’art.20 della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio viene ora aggiunta alle ipotesi di reato in relazione all’uccisione su richiesta o all’aiuto al suicidio (art.293, 294 del Codice Penale Olandese) di volta in volta una identica speciale causa di non punibilità.15 Pertanto un medico non va punito in base ad entrambe le leggi penali nella misura in cui egli adempie sufficientemente i requisiti di diligenza definiti nella Legge sulla verifica della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio e denuncia il suo atto all’ispettore mortuario del comune conformemente alle disposizioni della Legge sulle sepolture. Tutte le altre forme di uccisione su richiesta o di aiuto al suicidio (per esempio da parte di un’infermiera) rimangono pertanto punibili. La nuova legge non rappresenta dunque, al contrario di quanto è stato detto, una generale legalizzazione di queste due forme di reato.16 Ovviamente va da sé che il medico non è obbligato a venire incontro ad una richiesta di uccisione del paziente.17 1. I requisiti del dovere di diligenza I requisiti di diligenza che il medico deve adempiere ai fini della non punibilità sono fissati nell’art.2 comma 1° lett. a – f della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio. Essi rappresentano il nucleo della nuova legge. Solo nella misura in cui questi criteri siano rispettati si può giungere ad una non punibilità del medico. Riguardo ai requisiti non ci si può meravigliare che questi siano pressochè identici ai criteri già elaborati dalla giurisprudenza. Essi sono, come anche il commento a questa legge fa capire, praticamente la codificazione della giurisprudenza sull’eutanasia degli ultimi trent’anni nei Paesi Bassi.18 In particolare, il medico deve adempiere sei presupposti indipendenti l’uno dall’altro.19 Egli pertando deve essere giunto alla certezza che sussista una libera e ponderata richiesta del paziente, essere giunto alla certezza che sussista una sofferenza senza speranza e insopportabile, informare il paziente circa la sua situazione e le sue prospettive, essere giunto col paziente alla certezza che per lui non ci sia nella sua situazione altra soluzione, aver consultato almeno un altro medico indipendente che abbia visitato il paziente e che sia pervenuto ad una decisione in base ai suddetti requisiti di diligenza, aver eseguito in modo clinicamente diligente la cessazione della vita o l’aiuto al suicidio. 2. L’obbligo di denuncia all’ispettore cimiteriale Affinchè il medico possa giungere alla non punibilità, egli deve – come già detto – non solo adempiere i requisiti di diligenza dell’art.2 comma 1° della Legge sul controllo della cessazione della vita e sull’aiuto al suicidio, ma effettuare anche una denuncia di ciò all’ispettore mortuario del comune in base al nuovo art.7 comma 2° della Legge sulle sepolture.20 In base a ciò il medico deve consegnare all’ispettore due cose: un formulario compilato relativo alla causa (innaturale) della morte e un rapporto dettagliato circa il rispetto dei requisiti di diligenza. La forma e l’esatto contenuto del formulario di denuncia e del rapporto in base all’art.9 comma 2° della Legge sulle sepolture viene specificata in un regolamento di attuazione. Dopo che l’ispettore ha ricevuto dal medico curante tanto la denuncia quanto il rapporto, ne porta a conoscenza secondo l’art.10 comma 2° della Legge sulle sepolture immediatamente una delle commissioni regionali di controllo allegando il rapporto del medico. IV. Le commissioni regionali di controllo Il vero esame della cessazione della vita su richiesta o dell’aiuto al suicidio spetta oggi alla commissione regionale di controllo.21 Essa deve decidere sulla scorta del rapporto del medico trasmessole dall’ispettore mortuario se il primo abbia adempiuto i requisiti di diligenza come sono stabiliti nell’art.2 comma 1° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio.22 Se le dichiarazioni riportate nel rapporto non sono sufficienti per la decisione del caso, il medico curante, l’ispettore mortuario o il medico consultato possono essere richiesti di fornire ulteriori informazioni, oralmente o per iscritto.23 La commissione informa il medico entro sei settimane dal ricevimento del suo rapporto in base all’art.9 comma 1° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio sul risultato dell’esame.24 Se si è del parere che il medico si sia comportato diligentemente, allora il caso si considera chiuso. La commissione non è più tenuta pertanto a presentare la sua decisione in questi casi – diversamente rispetto alla vecchia situazione – alla procura di stato per la vera e propria decisione.25 Alle commissioni regionali di controllo non spetta più dunque, in base alla nuova legge, una funzione meramente consultiva, ma adesso esse decidono autonomamente in base ad una propria competenza per materia. Se invece si è del parere che il medico abbia violato i requisiti di diligenza, allora è necessario presentare il caso alla procura di stato.26 Questa decide se deve essere sollevata un’accusa contro il medico. Naturalmente la procura anche in caso di una decisione conclusiva della commissione rimane autorizzata ad attivarsi sulla base di proprie (nuove) conoscenze (per esempio in caso di ulteriori informazioni fornite da un terzo).27 Le cinque commissioni regionali sono costituite da un numero dispari di componenti, comunque da almeno tre persone28 e decidono a maggioranza assoluta.29 In ogni caso devono farvi parte un giurista come presidente, un medico e un esperto di etica. I membri della commissione sono nominati dal ministro di giustizia e della sanità per sei anni. È possibile la rinomina per una sola volta.30 Al fine di assicurare una misura di giudizio uniforme da parte delle singole commissioni, sono previsti regolari incontri (almeno due all’anno) dei presidenti delle commissioni in presenza di rappresentanti della procura di stato e dell’ispezione sanitaria statale.31 È infine compito delle commissioni regionali pubblicare una volta all’anno un rapporto annuale che deve dimostrare, certo in forma anonima ma con il massino grado di sincerità, come le commissioni abbiano lavorato (in particolare il numero dei casi denunciati, il tipo di casi, le decisioni prese e le considerazioni fatte).32 I rapporti annuali devono contribuire all’approfondimento del sapere generale circa l’aiuto attivo a morire, l’assistenza medica al suicidio e il suo controllo e infine anche alla promozione del comportamento responsabile dei medici. Già in base alla situazione giuridica vigente finora le commissioni di controllo erano tenute alla pubblicazione di tali rapporti. Così il rapporto del 1999 mostra che vi erano 2216 denunce di eutanasia o aiuto al suicidio. Il 90 % dei pazienti soffriva di una forma di cancro. In 1842 casi la cessazione della vita ebbe luogo in casa, in 275 casi in ospedale, in 82 casi in case di cura o in pensionati e in 18 casi altrove (ad esempio in un ricovero di emergenza).33 In quasi tutti i casi le commissioni giunsero al risultato che il medico avesse agito con la necessaria diligenza.34 V. Cessazione della vita in caso di minori L’art 2 comma 3° e 4° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio si occupano del desiderio dei minori volto a porre fine alla vita o all’aiuto al suicidio. Si è del parere che in via di principio anche i minori abbiano sufficiente capacità di comprensione per richiedere responsabilmente e ponderatamente la cessazione della vita.35 Riguardo alla suddivisione delle categorie di età il legislatore segue le disposizioni vigenti in relazione al trattamento medico in caso di minori come sono sancite nel Burgerlijk Wetboek, il Codice Civile Olandese. Sedicenni e diciassettenni possono in via di principio decidere autonomamente. I genitori o il tutore devono solo venire coinvolti nel processo di decisione sulla cessazione della vita o sull’aiuto al suicidio.36 Dai dodici fino ai sedici anni è in via di principio necessaria l’approvazione della persona responsabile dell’educazione del minore o del tutore.37 Se tuttavia i genitori o un genitore oppure il tutore non acconsentono, allora il medico può nondimeno venire incontro alla richiesta del minore, nella misura in cui egli sia del convincimento che un grave danno possa essere con ciò evitato.38 Per impedimento di un grave danno può ad esempio essere inteso l’evitare del protrarsi di una sofferenza senza speranza e insopportabile del paziente. 39 La nuova legge non trova applicazione in caso di pazienti al di sotto dei dodici anni. In relazione a ciò si è del parere che non sussista la necessaria capacità di comprensione. Misure volte a porre cessazione alla vita devono per questi pazienti essere esaminate secondo la procedura per la cessazione della vita senza richiesta.40 VI. Dichiarazione scritta di eutanasia di pazienti non più capaci di comunicare L’art.2 comma 2° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e aiuto al suicidio si occupa della dichiarazione scritta di eutanasia dei pazienti non più in grado di comunicare. Il medico può tuttavia disporre per queste persone – nella misura in cui vengano adempiute gli ulteriori abituali requisiti di diligenza (comma 1°) – la cessazione della vita, se il paziente ha dichiarato per iscritto la richiesta di cessazione della vita e in quel momento era in uno stato idoneo a valutare ragionevolmente le sue esigenze.41 La dichiarazione scritta del paziente deve essere formulata chiaramente e essere provvista del nome, della data e della firma.42 Nonostante l’adempimento dei requisiti per la validità di una dichiarazione scritta, il medico può o deve non considerare la cessazione della vita nella misura in cui sussistano motivi gravi. Tali motivi possono ad esempio essere progressi della medicina o della tecnica medica rispetto al momento della dichiarazione (ad esempio rilevanti effetti collaterali di medicinali possono essere evitati).43 Nella pratica si consiglia perciò anche per questa ragione di rinnovare periodicamente la dichiarazione di eutanasia per quanto ciò sia possibile al paziente.44E’vista come cosa sensata ai fine della formazione della dichiarazione che il paziente e il medico, purchè possibile, ne discutano insieme il contenuto. Così diviene più chiaro ciò che il redattore della dichiarazione desidera. Il medico ha poi da parte sua l’occasione di spiegare al paziente quali siano al momento le condizioni per un’accettazione del desiderio di porre cessazione alla vita messo per iscritto. VI. Conclusioni Con la nuova legge olandese viene – con eccezione del conclusivo potere decisionale delle commissioni regionali di controllo – codificata nei particolari la prassi finora già praticata e così si procura per il medico curante più certezza giuridica. Inoltre viene assicurata, attraverso i rapporti annuali delle commissioni regionali, un’alta misura di trasparenza relativamente ai casi denunciati di cessazione della vita o aiuto al suicidio. Non può essere taciuto tuttavia che questa trasparenza possa riferirsi solo ai casi denunciati alla commissione. Cifre del 1995 hanno mostrato che solo nel 41% dei casi era stata fatta denuncia alle commissioni, dunque quasi il 60% dei casi non erano pervenuti al controllo statale.45 Sulla base della supposizione che non vengano denunciati soprattutto i casi problematici, sussiste il pericolo che nei Pesi Bassi esista un’immagine di una prassi dell’eutanasia “perfetta”. 46 I rapporti annuali potranno adempiere la loro funzione solo se si perverrà ad un incremento significativo delle denunce. Per affermare che un tale incremento vada di pari passo con la nuova legge e l’accresciuta certezza giuridica per il medico si dovrà attendere. Si dovrà attendere anche per verificare se e come i tribunali riusciranno a concretizzare i requisiti di diligenza che il medico curante deve rispettare. Un segno estremamente preoccupante è venuto purtroppo il 30 ottobre 2000 dal Rechtbank Haarlem47 (con riguardo alla vecchia situazione normativa) che, nel caso di un paziente di ottantasei anni che si considerava meramente senza prospettive di vita ma che non era gravemente malato né fisicamente né psichicamente, ha ritenuto sussistere una sofferenza senza speranza e insopportabile e pertanto ha sancito l’impunità del medico per l’aiuto al suicidio prestato. Gli autori sono membri del progetto di Ricerca „Common Principles of European Private Law“, che viene finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma TMR (Training and Mobility of Researchers). Sono partner del Progetto le Università di Barcelona (Central), Berlin (Humboldt), Lyon, Münster, Nijmegen, Oxford e Torinon. Questo contributo è già apparso nella Zeitschrift für Rechtspolitik. 2 Il disegno di legge deve ora passare al vaglio della Prima Camera, cosa che accadrà prevedibilmente nel corso dell’anno 2000 senza particolari complicazioni. 3 Anche il Vaticano ha parlato di una “profanazione della dignità umana ”. 4 Nel dibattito si sono affrontate sia da parte dei fautori come anche dei detrattori inesattezze concettuali e in parte ignoranze relativamente al progetto di legge olandese. Così era ad esempio inesatto il discorso di una Legalizzazione dell’aiuto attivo alla morte, di un dovere all’esecuzione dell’eutanasia da parte del medico o dell’inapplicabilità del nuovo progetto di legge ai minori. 5 L’art. 293 del codice penale olandese afferma: “Chi priva un altro della vita su sua richiesta espressa e seria, è punito con la pena detentiva fino a 12 anni o con l’ammenda di quinta categoria (al massino 25.000 Gulden).” 6 L’art. 294 del codice penale olandese afferma: “Chi determina intenzionalmente un altro al suicidio, gli è in ciò di aiuto o gli procura i mezzi a tal fine necessari viene punito, se ne deriva il suicidio, con la pena detentiva fino a tre anni o l’ammenda di quarta categoria (massino 10.000 Gulden).” 7 Cfr. in generale sulla dibattito in Olanda relativamente all’eutanasia e l’aiuto al suicidio Bosma/van der Wal, Medisch Contact 1997, S. 245 ff.; Hubben, Nederlands Juristenblad 2000, 1148 s.; Hubben, Nederlands Juristenblad 2000, 2000 s.; Klijn/Griffiths, Nederlands Juristenblad 2000, 1486 ss.; Vos, Nederlands Juristenblad 2000, 1335 s.; Sorgdrager, Nederlands Juristenblad 2000, 1145 ss.; Sorgdrager, Nederlands Juristenblad 2000, 1336. 8 Cfr. Hoge Raad, Nederlandse Jurisprudentie 1996, Nr. 322. 9 Il termine “overmacht” si può tradurre solo approssimativamente. Letteralmente tradotto l’art. 40 del codice penale olandese afferma: “Chi compie un’azione, cui è costretto da una forza maggiore, non viene punito.” 10 Cfr. Rechtbank Leeuwarden, Nederlandse Jurisprudentie 1973, Nr. 183; Rechtbank Alkmaar, Nederlandse Jurisprudentie 1983, Nr. 407; Hof Amsterdam, Nederlandse Jurisprudentie 1984, Nr. 43; Hoge Raad, Nederlandse Jurisprudentie 1985, Nr. 106; Hoge Raad, TvGR 1984/26 und 1987, 607; Hoge Raad, Nederlandse Jurisprudentie 1989, Nr. 391; Hoge Raad, Nederlandse Jurisprudentie 1994, Nr. 656; Hof Leeuwarden, Nederlandse Jurisprudentie 1996, Nr. 61; Hoge Raad, Nederlandse Jurisprudentie 1996, Nr. 322; da ultimo Rechtbank Haarlem, decisione del 30 ottobre 2000, nel caso sensazionale Brongersma. Degno di nota è sicuramente il fatto che in Olanda finora non è mai stato condannato a pena detentiva 1 senza prova un medico che ha praticato l’eutanasia (nemmeno quando egli non abbia adempiuto i criteri di diligenza eleborati dalla giurisprudenza). 11 Cfr. risoluzione del 17.12.1993, Staatsblad 688. Vedi anche Sorgdrager, Nederlands Juristenblad 2000, 1145. 12 Risoluzione del 19.11.1997, Staatsblad 550 e risoluzione del 11.5.1998, Staatsblad 280. 13 I criteri di diligenza sviluppati dalla giurisprudenza ora menzionati erano scritti anche nell’art.9 del Regeling regionale toetsingscommissies euthanasie per le commissioni. Vedi anche Sorgdrager, Nederlands Juristenblad 2000, 1146. 14 Cfr. Klijn/Griffiths, Nederlands Juristenblad 2000, 1486. 15 Il nuovo art. 293 del codice penale olandese afferma ora: “(1) Chi pone fine alla vita di un altro su sua espressa e seria richiesta, viene punito con la pena detentiva fino a 12 anni o l’ammenda di quinta categoria (massino 25.000 Gulden). (2) Non è punibile il fatto se fu compiuto da un medico che abbia rispettato i requisiti di diligenza dell’art.2 della legge sul controllo della fine della vita su richiesta del paziente e sull’aiuto al suicidio e ne abbia fatto denuncia presso l’ispettore mortuario del comune in base all’art.7 comma 2° della legge sulle sepolture.” Il nuovo art. 294 del codice penale olandese afferma ora: “(1) Chi determina intenzionalmente un altro al suicidio viene punito, se segue il suicidio, con la pena detentiva fino a tre anni o l’ammenda di quarta categoria (massino10.000 Gulden). (2) Chi aiuta un altro intenzionalmente in caso di suicidio o gli fornisce i mezzi a ciò necessari viene punito, se segue il suicidio, con una pena detentivafino a tre anni o con l’ammenda di quarta categoria (massino10.000 Gulden). L’art.293 comma 2° trova corrispondente applicazione.” 16 Cfr. Memorie van Toelichting a questa legge, 5. 17 Cfr. con più approfondita motivazione Memorie van Toelichting a questa legge, 11. 18 Cfr. Memorie van Toelichting a questa legge, 8. 19 Per altre informazioni sull’elaborazione del contenuto di questi presupposti vedi Memorie van Toelichting a questa legge, 8 ss. 20 L’art. 7 comma 2° della legge sulle sepolture afferma: “Se la morte è conseguenza di un assassinio su richiesta o di un aiuto al suicidio conformemente all’art.293 comma 2° o art.294 comma 2° parte 2° del codice penale, il medico curante non consegna alcuna dichiarazione di morte ma fa immediatamente comunicazione tramite un formulario compilato relativamente alla causa della morte al o a uno degli ispettori mortuari del comune. Il medico aggiunge a questa comunicazione un rapporto fondato circa il rispetto dei requisiti di diligenza dell’art.2 della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio.” 21 Cfr. art. 3 comma 1° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio. 22 Cfr. art. 8 comma 1° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio. 23 Cfr. art. 8 comma 2° e 3° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio. 24 Il termine può in base all’art.9 comma 3° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio essere prolungato per una volta fino a sei settimane. La commissione eventualmente spiegherà al medico in un colloquio privato la propria decisione. Così si può accordare al medico osservazione nel processo decisionale e discutere con lui il suo modo di agire (cfr. art. 9 comma 4° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio). 25 Cfr. le osservazioni sub II. 26 Contro le decisioni delle commissioni regionali di controllo non sono possibili né appelli né impugnazioni. Ciò chiarisce il nuovo art. 1:6 della Legge generale sul diritto amministrativo (Algemene wet bestuursrecht) (cfr. Memorie van Toelichting alla legge qui discussa, 20 s. e art. 22 della legge sul controllo della fine della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio). 27 Se questo è il caso, allora la commissione è obbligata a presentare al procuratore di stato tutte le informazioni necessarie del procedimento di controllo (cfr. art. 10 della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio). 28 Nella prassi finora le commissioni regionali erano costituite esclusivamente da tre membri. 29 Cfr. art. 12 comma 1° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio. 30 Cfr. art. 4 comma 1° parte 2° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio. 31 Cfr. art. 13 della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio. 32 Cfr. art. 17 della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio e anche la Memorie van Toelichting a questa legge, 17. 33 Cfr. Eerste Jaarverslag Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, Nederlands Juristenblad 2000, 1046 ss. 34 Cfr. Eerste Jaarverslag Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, Nederlands Juristenblad 2000, 1046 ss. 35 Cfr. la Memorie van Toelichting a questa legge, 11. 36 L’art. 2 comma 3° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio afferma: “Se il paziente minore è tra i sedici e i diciotto anni ed è in grado di comprendere la propria situazione, il medico può far seguito alla richiesta di cessazione della vita o di aiuto al suicidio, dopo che è stato coinvolto il genitore o i genitori responsabili dell’educazione o il tutore nel processo decisionale.” 37 L’art. 2 comma 4° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio afferma: “Se il paziente minore è tra i dodici e i sedici anni ed è in grado di comprendere la propria situazione, il medico può, se il genitore o i genitori responsabili dell’educazione o il tutore concordano con lacessazione della vita o l’aiuto al suicidio, venire incontro alla richiesta del paziente. Il secondo comma trova corrispondente applicazione.” 38 Cfr. Memorie van Toelichting a questa legge, 12. 39 Cfr. Memorie van Toelichting a questa legge, 12. 40 Cfr. a tal riguardo Memorie van Toelichting a questa legge, 12. 41 Cfr. art. 2 comma 2° della Legge sul controllo della cessazione della vita su richiesta e sull’aiuto al suicidio: “Se un paziente di sedici anni o più vecchio non è più nella condizione di manifestare la propria volontà, ma prima era in grado di comprendere la propria condizione e ha depositato una dichiarazione scritta che contiene una richiesta di cessazione della vita, il medico può venire incontro a tale richiesta. I criteri di diligenza del primo comma trovano corrispondente applicazione.” 42 Memorie van Toelichting a questa legge, 11. 43 Memorie van Toelichting a questa legge, 11. 44 Memorie van Toelichting a questa legge, 11. Il legislatore prescinde espressamente da un determinato termine di validità relativamente alla dichiarazione di eutanasia (cfr. Memorie van Toelichting a questa legge, 11). 45 Cfr. Klijn/Griffith, Nederlands Juristenblad 2000, 1487; van der Wal/van der Maas, Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde, 110 s. Tuttavia sembra esserci un costante aumento delle denunce. Così sono stati denunciati solo il 18 % dei casi nel 1990 ???. 46 Così anche Hubben, Nederlands Juristenblad 2000, 1148; Klijn/Griffith, Nederlands Juristenblad 2000, 1487. 47 Per la critica a questa sentenza vedi anche Hubben, Nederlands Juristenblad 2000, 2000 s.