News cosa occorre sapere per... a cura dello Studio Legale Cocuzza & Associati di Milano Gli effetti della Brexit sui contratti l 23 giugno 2016, i cittadini inglesi hanno votato per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. I negoziati fra l’UE ed il Regno Unito non saranno certamente brevi e il relativo esito è ancora tutto da definire. È opportuno tuttavia che sin da subito gli operatori italiani che hanno rapporti commerciali con partner operanti nel Regno Unito inizino a prefigurarsi i possibili scenari al fine di introdurre - ove possibile - gli opportuni correttivi nei contratti esistenti e impostare con maggiore cautela i rapporti futuri. I In che modo potrebbero essere influenzati i contratti in corso e quelli futuri da questo evento? La risposta a questa domanda dipende per lo più dai futuri accordi che la Gran Bretagna concluderà con l’Unione Europea e di ciò si dovrà tenere conto. Tuttavia, è possibile sin d’ora affermare che con molta probabilità la legge inglese in materia di contratti non sarà particolarmente influenzata dalla Brexit, posto che la materia contrattuale è principalmente governata dai principi di common law e dal principio cardine che vige nel Regno Unito del “freedom of contract”, che dà la prevalenza all’accordo raggiunto dalle parti. Alcuni aspetti del contratto verranno tuttavia inevitabilmente inficiati dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea come ad esempio nell’ipotesi in cui le parti abbiano impostato il contratto facendo particolare affidamento su una determinata legislazione Europea, sebbene sia poco probabile che nel breve periodo vengano eliminate tutte quelle norme emanate a livello dell’Unione Europea e incorporate nelle norme inglesi. In questa sede ci limiteremo ad analizzare brevemente alcuni profili del rapporto che rivestono maggiore importanza: - Clausole relative alla legge applicabile al contratto I Regolamenti Roma I (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) e Roma II (legge applicabile alle obbligazioni non derivanti da contratto), che impongono al giudice di un qualsiasi Stato membro di rispettare la scelta della legge applicabile al contratto effettuata dalle parti, saranno inevitabilmente disapplicati. Per quanto riguarda la legge applicabile ad obbligazioni contrattuali, non dovrebbero esserci tuttavia significativi cambiamenti, posto che i principi stabiliti dal common law inglese in materia sono molto simili a quelli presenti nel Regolamento Roma I. Diverso discorso deve invece farsi per la responsabilità extracontrattuale, in quanto la common law inglese in materia diverge molto dal Regolamento Roma II. In particolare, non viene ritenuto possibile per le parti negoziare 12 retail&food - settembre 2016 la legge applicabile a questo tipo di responsabilità, a differenza di quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento Roma II. - Clausole che indicano l’Unione Europea come campo di applicazione del contratto Tali clausole dovranno necessariamente essere rimodulate scorporando il Regno Unito dall’Unione Europea. Ciò è particolarmente importante per quei contratti quali il franchising, la distribuzione e l’agenzia nei quali solitamente l’indicazione dell’ambito di applicazione rappresenta un aspetto essenziale. Inoltre, in tali contratti dovranno essere rivalutati anche i costi relativi agli spostamenti delle persone e di beni, dal momento che il Regno Unito non farà più parte dello spazio di libera circolazione delle persone, delle merci, servizi e capitali. - Clausole di proroga della giurisdizione a favore di un giudice inglese Come noto fra gli Stati dell’Unione europea è attualmente in vigore il Regolamento Bruxelles 1bis che prevede un regime di pieno riconoscimento e libera circolazione delle sentenze ottenute in uno Stato dell’UE in tutti gli altri Stati che ne fanno parte. Una importante conseguenza dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea sarà dunque che le parti di un contratto non potranno fare più affidamento su tale regime (salvo ovviamente un diverso accordo nella negoziazione in uscita). Così, chi abbia concluso un accordo di giurisdizione in favore del giudice inglese, gallese, scozzese e nord irlandese, contando sulla validità ed efficacia dell'accordo, nonché sulla circolazione della sentenza eventualmente emanata dal giudice del Regno Unito, sarà costretto a riconsiderare l'opportunità della sua scelta. - Nuovi contratti Infine sarà necessario stipulare con grande attenzione nuovi contratti, in quanto, come sopra sottolineato, vi sono diverse incertezze per il futuro, delle quali bisogna tenere conto già in sede di stipulazione. In particolare, è possibile che la normativa inglese e quella europea finiscano per divergere in materie fondamentali, quali le norme in materia di concorrenza, di privacy e trattamento dei dati personali, di protezione del consumatore, di antiriciclaggio. Avv. Giulia Comparini