Gli effetti della Brexit sui contratti cosa occorre sapere per

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cosa occorre sapere per...
a cura dello Studio Legale Cocuzza & Associati di Milano
Gli effetti della Brexit sui contratti
l 23 giugno 2016, i cittadini inglesi hanno votato per l’uscita
del Regno Unito dall’Unione Europea. I negoziati fra l’UE ed
il Regno Unito non saranno certamente brevi e il relativo
esito è ancora tutto da definire. È opportuno tuttavia che sin
da subito gli operatori italiani che hanno rapporti commerciali
con partner operanti nel Regno Unito inizino a prefigurarsi i
possibili scenari al fine di introdurre - ove possibile - gli opportuni
correttivi nei contratti esistenti e impostare con maggiore
cautela i rapporti futuri.
I
In che modo potrebbero essere influenzati i contratti
in corso e quelli futuri da questo evento?
La risposta a questa domanda dipende per lo più dai futuri
accordi che la Gran Bretagna concluderà con l’Unione Europea
e di ciò si dovrà tenere conto. Tuttavia, è possibile sin d’ora affermare che con molta probabilità la legge inglese in materia di
contratti non sarà particolarmente influenzata dalla Brexit,
posto che la materia contrattuale è principalmente governata
dai principi di common law e dal principio cardine che vige nel
Regno Unito del “freedom of contract”, che dà la prevalenza all’accordo raggiunto dalle parti.
Alcuni aspetti del contratto verranno tuttavia inevitabilmente
inficiati dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea come
ad esempio nell’ipotesi in cui le parti abbiano impostato il contratto facendo particolare affidamento su una determinata legislazione Europea, sebbene sia poco probabile che nel breve periodo vengano eliminate tutte quelle norme emanate a livello
dell’Unione Europea e incorporate nelle norme inglesi.
In questa sede ci limiteremo ad analizzare brevemente alcuni
profili del rapporto che rivestono maggiore importanza:
- Clausole relative alla legge applicabile al contratto
I Regolamenti Roma I (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) e Roma II (legge applicabile alle obbligazioni non derivanti
da contratto), che impongono al giudice di un qualsiasi Stato
membro di rispettare la scelta della legge applicabile al contratto
effettuata dalle parti, saranno inevitabilmente disapplicati.
Per quanto riguarda la legge applicabile ad obbligazioni contrattuali, non dovrebbero esserci tuttavia significativi cambiamenti,
posto che i principi stabiliti dal common law inglese in materia
sono molto simili a quelli presenti nel Regolamento Roma I.
Diverso discorso deve invece farsi per la responsabilità extracontrattuale, in quanto la common law inglese in materia diverge
molto dal Regolamento Roma II.
In particolare, non viene ritenuto possibile per le parti negoziare
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retail&food - settembre 2016
la legge applicabile a questo tipo
di responsabilità, a differenza di
quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento Roma II.
- Clausole che indicano l’Unione
Europea come campo di applicazione del contratto
Tali clausole dovranno necessariamente essere rimodulate scorporando il Regno Unito dall’Unione Europea. Ciò è particolarmente importante per quei contratti quali il franchising, la distribuzione e l’agenzia nei quali solitamente l’indicazione dell’ambito di applicazione rappresenta un aspetto essenziale.
Inoltre, in tali contratti dovranno essere rivalutati anche i costi
relativi agli spostamenti delle persone e di beni, dal momento
che il Regno Unito non farà più parte dello spazio di libera circolazione delle persone, delle merci, servizi e capitali.
- Clausole di proroga della giurisdizione a favore di un
giudice inglese
Come noto fra gli Stati dell’Unione europea è attualmente in
vigore il Regolamento Bruxelles 1bis che prevede un regime di
pieno riconoscimento e libera circolazione delle sentenze
ottenute in uno Stato dell’UE in tutti gli altri Stati che ne
fanno parte. Una importante conseguenza dell’uscita del
Regno Unito dall’Unione Europea sarà dunque che le parti di
un contratto non potranno fare più affidamento su tale regime
(salvo ovviamente un diverso accordo nella negoziazione in
uscita). Così, chi abbia concluso un accordo di giurisdizione in
favore del giudice inglese, gallese, scozzese e nord irlandese,
contando sulla validità ed efficacia dell'accordo, nonché sulla
circolazione della sentenza eventualmente emanata dal giudice
del Regno Unito, sarà costretto a riconsiderare l'opportunità
della sua scelta.
- Nuovi contratti
Infine sarà necessario stipulare con grande attenzione nuovi
contratti, in quanto, come sopra sottolineato, vi sono diverse
incertezze per il futuro, delle quali bisogna tenere conto già in
sede di stipulazione. In particolare, è possibile che la normativa
inglese e quella europea finiscano per divergere in materie
fondamentali, quali le norme in materia di concorrenza, di
privacy e trattamento dei dati personali, di protezione del consumatore, di antiriciclaggio.
Avv. Giulia Comparini
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