TIPOLOGIE CONTRATTUALI MANODOPERA E UTILIZZO FLESSIBILE DELLA QUADRO EUROPEO Contratti a tempo determinato La Direttiva di riferimento è la 99/70, il cui obiettivo primario è garantire ai dipendenti a tempo determinato le stesse condizioni di impiego dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, a meno che non ci siano condizioni oggettive e ragionevoli che giustifichino una differenziazione. I vincoli diretti imposti da questa direttiva ai singoli paesi sono piuttosto deboli: devono sussistere motivazioni oggettive per il rinnovo del contratto a scadenza, non deve essere superato un tetto massimo di durata ed esiste un numero massimo possibile di rinnovi. L’Unione lascia insomma una discrezionalità sostanziale ai singoli paesi in tema di lavoro a tempo determinato, senza impostare un progetto di armonizzazione veloce e radicale. Contratti part-time La Direttiva di riferimento è la 97/81, impostata secondo la stessa logica della 99/70: lo scopo è assicurare ai dipendenti part-time le stesse condizioni di impiego dei lavoratori a tempo pieno, pro quota e per quanto compatibile. Viene anche fortemente incentivato il passaggio, nelle due direzioni, tra part-time e tempo pieno, per meglio rispondere alle esigenze di flessibilità anche dei lavoratori (oltre che dell’impresa). Contratti temporanei La direttiva di riferimento è la 91/383, che pone solo vincoli generalissimi in tema di informazione e responsabilità. In particolare, dopo aver sottolineato come gli oneri relativi a salute e sicurezza del lavoratore durante le mansioni siano di competenza dell’impresa utilizzatrice, la Direttiva impone all’agenzia di informare il lavoratore delle capacità professionali richieste dall’impresa utilizzatrice e delle caratteristiche dell’attività che dovrà essere svolta, e di indicare chiaramente di chi sia la responsabilità della retribuzione (se della stessa agenzia o dell’utilizzatrice). AUSTRIA Contratti part-time Il part-time è un’opzione che le parti possono decidere all’inizio del rapporto o successivamente. Sono i contratti collettivi la principale fonte regolativa di questa tipologia contrattuale. Se il monte ore settimanale è inferiore alle 8 ore (più precisamente: se è inferiore a 1/5 dell’orario standard, tipicamente 40 ore settimanali) il lavoratore part-time non ha diritto ad alcuna forma di protezione dell’impiego; oltre questa soglia, viceversa, il prestatore part-time ha, pro quota, gli stessi diritti del lavoratore standard (soprattutto per quanto riguarda il minimo retributivo pro quota rispetto al minimo stabilito dalla contrattazione collettiva per le attività a tempo pieno). Contratti a tempo determinato La regolamentazione di questa fattispecie è estremamente limitata, considerato che non è necessario indicare le ragioni dell’apposizione del termine e che non esistono limiti alla durata del contratto. Tuttavia il rinnovo è possibile solo se motivato da particolari circostanze. Contratti temporanei Il lavoro temporaneo è possibile sia per periodi di durata definita che indefinita, con la differenza che solo in questo secondo caso il ricorso a questa fattispecie deve essere differenza che solo in questo secondo caso il ricorso a questa fattispecie deve essere motivato da ragioni oggettive precise. Nonostante appunto non vi siano limiti alla durata massima dei contratti, il rinnovo, se non giustificato da circostanze diverse quelle che hanno portato al primo contratto, non è possibile. GERMANIA Contratti a tempo determinato L’intera disciplina è stata riformata di recente (2001), con l’obiettivo di regolamentare meglio il ricorso al lavoro a tempo determinato, particolarmente vantaggioso per le imprese perché non soggetto alla normativa in tema di licenziamento ingiustificato. In particolare il termine può essere superiore ai due anni solo se l’apposizione risponde ad un’esigenza solo temporanea dell’impresa, se segue ad un contratto di formazione o se l’attività per cui viene utilizzata è per sua natura limitata nel tempo. Possono esserci al massimo tre rinnovi (che rispettino nel complesso il limite di due anni se necessario per le condizioni appena descritte) e la prosecuzione alla scadenza tende ad essere considerata simbolo di un rapporto a tempo indeterminato. Contratti part-time Il monte ore del part-time rispetto al tempo pieno è solitamente definito dalla contrattazione collettiva prima e della cogestione in azienda; laddove manchino però previsioni in materia, si considera di 10 ore settimanali. Il dipendente part-time ha diritto, pro quota, a tutti i diritti che spettano al prestatore standard. La legislazione favorisce i passaggi tra lavoro a tempo pieno e parziale e viceversa, anche se resta il datore a poter decidere in materia. Contratti temporanei Non esistono di fatto limiti al ricorso al lavoro interinale in termini di motivazioni, ma la legislazione pone invece numerosi vincoli ai rinnovi e per quanto riguarda la durata massima del contratto (12 mesi). Non è inoltre possibile utilizzare questa tipologia contrattuale nel settore edilizio. Altre tipologie di contratti flessibili I contratti a tempo determinato possono essere anche legati all’esecuzione di un progetto e esistono forme di lavoro ripartito. SVEZIA Contratti a tempo determinato L’apposizione del termine è lecita di norma solo in particolari circostanze, definite per legge e/o dai contratti collettivi, tra cui le principali sono: lo svolgimento di un’attività di durata predefinita, il verificarsi di picchi di domanda (inattesi o stagionali), i programmi di formazione, la sostituzione di prestatori con diritto alla conservazione del posto. Se nemmeno una di queste circostanze si verifica, il contratto a scadenza è lecito solo se utilizzato per massimo cinque dipendenti. La durata minima è di un mese e la massima dipende dalle circostanze che portano all’apposizione del termine, ma il rinnovo è sostanzialmente sempre possibile. Contratti temporanei Il ricorso al lavoro temporaneo non è praticamente soggetto ad alcuna limitazione per quanto riguarda i settori che possono utilizzarlo, mentre le agenzie fornitrici sono sottoposte a controlli amministrativi sia in fase di avvio della loro attività che successivamente. I contratti possono essere sia a tempo determinato che indeterminato e, nel primo caso, la loro durata massima è di dodici mesi. Importante anche in questo ambito il ruolo della contrattazione collettiva. ambito il ruolo della contrattazione collettiva. ITALIA Contratti a tempo determinato Il testo legislativo di riferimento è Decreto Legislativo 368/01, che ha abolito l’intera normativa precedente e che stabilisce innanzitutto l’obbligo per il datore alla parità di trattamento tra dipendenti a tempo determinato e non, e la possibilità di apporre il termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. Gli unici vincoli esplicitamente imposti dal Decreto Legislativo 368/01 sono relativi al divieto di assumere a termine se si sono verificati licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti (salvo diversa indicazioni dei contratti collettivi), se ci sono dipendenti sottoposti al regime di orario ridotto e conseguente integrazione salariale e se si tratta di sostituire lavoratori in sciopero. La proroga è ammessa, ovviamente con il consenso del lavoratore, solo per una sola volta, se si riferisce alle stesse mansioni concordate nel contratto originario, se, tra contratto originario e proroga, non vengono superati i tre anni e se è giustificata da ragioni oggettive. La continuazione della prestazione lavorativa alla scadenza comporta l’obbligo di un aumento della retribuzione del venti per cento fino al decimo giorno e del quaranta per cento successivamente, mentre la riassunzione rende il rapporto a tempo indeterminato dall’inizio solo se avviene entro dieci o venti giorni dalla scadenza a seconda che la durata fosse inferiore o superiore ai sei mesi. I contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi possono poi stabilire tetti alla presenza di assunti a tempo determinato, non applicabili però nella fase di avvio di nuove attività, nel caso le assunzioni siano motivate da sostituzione, stagionalità e intensificazione del carico di lavoro o da spettacoli teatrali, televisivi e radiofonici e se infine hanno luogo in aree geografiche svantaggiate e con alti tassi di disoccupazione. Contratti part-time Il part-time è stato oggetto di una recentissima revisione, con la Legge 30/03 e il Decreto Legislativo 276/03. Innanzitutto il Decreto 276/03 ha stabilito la possibilità di richiedere lo straordinario anche ai lavoratori a tempo parziale, possibilità regolata dalla contrattazione collettiva. Vengono poi ridefiniti i concetti di clausole “flessibili” e di clausole “elastiche”: le prime consentono la variazione della collocazione temporale delle prestazioni lavorative, mentre le secondo consentono l’aumento della estensione temporale della prestazione lavorativa dedotta in contratto. Di fatto oggi è possibile che datore e prestatore modifichino la durata e la collocazione temporale delle prestazioni, con un intervento più limitato della contrattazione collettiva, a fronte di un preavviso e di specifici compensi. E’ stato eliminato il c.d. di precedenza posto a favore dei lavoratori part-time in caso di assunzione di personale a tempo pieno, salvo diverso accordo fra le parti . Viene abolito l’obbligo per il datore di lavoro di motivare, su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto opposto dal primo alla domanda di trasformazione a tempo parziale del rapporto a tempo pieno in caso di assunzione di personale a tempo parziale. Contratti temporanei (somministrazione di lavoro). Il Decreto Legislativo 276/03 è intervenuto radicalmente anche in tema di lavoro interinale, introducendo la somministrazione di manodopera sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo – anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, e quindi prive di qualsiasi connotato di temporaneità, straordinarietà, eccezionalità, imprevedibilità e simili – cioè per le stesse ragioni che, secondo l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, legittimano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato. La legge indica le fattispecie in presenza delle quali è ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. L’elencazione, che comprende una articolata e “nominata” serie di attività (comma 3 dell’art. 20, lettere da a) ad h ), termina con un rinvio a “tutti gli altri casi” previsti dai contratti collettivi di lavoro, nazionali o territoriali, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. E’ fatto divieto ricorrere alla somministrazione di lavoro: a) per sostituire lavoratori in sciopero; b) quando, nell’unità produttiva, si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c) quando, nell’unità produttiva, è in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994. Altre tipologie di contratti flessibili Il Decreto Legislativo 276/03 ha introdotto anche nuove forme di contratti flessibili: lavoro a progetto, occasionale, intermittente e ripartito. Quanto al lavoro a progetto, la nuova disposizione normativa prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa. Questa fattispecie dovrebbe progressivamente sostituire la collaborazione coordinata e continuativa; da questa tipologia sono però distinte le “prestazioni occasionali” e le “prestazioni occasionali di tipo accessorio”. Con “lavoro intermittente” si fa riferimento ad un contratto in cui il lavoratore, a fronte di un’indennità di disponibilità, mette la sua prestazione a disposizione del datore, che può utilizzarla quando ne ha bisogno. La regolazione della materia è sostanzialmente rinviata alla contrattazione collettiva. Il “lavoro ripartito” consente a due prestatori di assumersi in solido lo svolgimento di una sola obbligazione lavorativa. OLANDA Contratti a tempo determinato I contratti a termine possono essere stipulati fondamentalmente in presenza di un progetto a scadenza che li giustifichi o per attività stagionali. Sono legittimi anche all’inizio del rapporto di lavoro come periodo di prova. In ogni caso la prestazione non può superare le 26 settimane di durata e sono possibili al massimo tre rinnovi. Contratti temporanei Introdotto nel 1982, l’interinale è stato progressivamente liberilazzato (oggi, per esempio, non è più necessario che le agenzie siano registrate). Attualmente il rapporto tra lavoratore e agenzia è interamente regolato dalla contrattazione collettiva e può avere, esattamente come il contratto a tempo determinato, una durata massima di 26 settimane. Il ricorso a questa fattispecie è di fatto possibile per tutti i settori dell’economia e sono possibili solamente due rinnovi. Contratti part-time Il part-time è un’opzione diffusa e la sua regolamentazione è decisamente favorevole al Il part-time è un’opzione diffusa e la sua regolamentazione è decisamente favorevole al lavoratore. In particolare il prestatore ha, proquota, tutti i diritti dei colleghi a tempo pieno e può decidere di modulare gli orari della sua attività a seconda delle sue esigenze. Il datore può rifiutare le proposte del lavoratore solo qualora siano coinvolti interessi fondamentali dell’impresa. REGNO UNITO Contratti a tempo determinato La disciplina del lavoro a tempo determinato è sostanzialmente affidata alla contrattazione individuale: gli unici interventi del legislatore sono relativi alla parità di trattamento rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato (che comunque va valutata nel complesso delle clausole contrattuali, non per ogni singolo istituto) e la definizione della durata massima di questa tipologia di contratto (quattro anni). Contratti temporanei La regolamentazione di questa fattispecie è minima e si sostanzia in progetti di monitoraggio del comportamento delle agenzie fornitrici, nell’obbligo per l’agenzia di indicare al prestatore quali servizi sono offerti gratuitamente e quali a pagamento, di specificare se sia la stessa agenzia o l’impresa utilizzatrice la figura di riferimento nei confronti del prestatore per quanto riguarda retribuzione e quant’altro. Contratti part-time L’unica regolamentazione di questa fattispecie deriva dall’intervento comunitario, che impone la parità di trattamento tra lavoratori part-time e a tempo pieno; per il resto la definizione delle modalità di prestazione è completamente affidata all’autonomia individuale. SPAGNA Contratti a tempo determinato L’apposizione del termine è lecita per esigenze temporanee dell’impresa estranee alla sua attività principale, connesse alla sua attività principale, per sostituire lavoratori con diritto alla conservazione del posto e, dal 2001, come contratti di inserimento. Nel primo caso non sono stabiliti limiti di durata, nel secondo spetta alla contrattazione collettiva definirli mentre per i periodi di prova il termine massimo è di tre mesi. Sono molto diffusi e particolarmente vantaggiosi se destinati a disoccupati e categorie deboli di lavoratori. Il rinnovo è di fatto sempre possibile Contratti part-time E’ considerata part-time un’attività che copra al massimo il 77% dell’orario standard. I contratti possono essere a tempo determinato (e in questo caso la loro durata massima è stabilita dalla contrattazione collettiva) o indeterminato. In ogni caso non è ammesso lo straordinario. Contratti temporanei Il lavoro temporaneo è stato introdotto solo nel 1994 ed è tuttora regolamentato in modo piuttosto rigido, così da incentivare il ricorso a questa fattispecie solo come strumento di ingresso nel mercato del lavoro o come soluzione per le aree a disoccupazione particolarmente alta. FRANCIA Contratti a tempo determinato Questa fattispecie è legittima solo per la sostituzione di un lavoratore con diritto alla conservazione del posto, per rispondere ai picchi di domanda e per le attività stagionali; può avere una durata massima di diciotto mesi, deve valere il principio di parità di può avere una durata massima di diciotto mesi, deve valere il principio di parità di trattamento tra dipendenti a tempo determinato e non, e della stipula di questi contratti devono essere informate le organizzazioni sindacali attive in azienda. A questi rapporti non si applica la disciplina (di tutela) dei licenziamenti individuali destinata ai rapporti a tempo indeterminato. Contratti part-time Il part-time è stato incoraggiato fin dal tempo della sua introduzione (1981) con una particolare attenzione alle esigenze del lavoratore oltre che a quelle del datore. Per questo la sua diffusione è stata crescente nel tempo. Si considera a orario ridotto qualsiasi attività di durata inferiore ai 4/5 dell’orario standard (39 ore) e il lavoratore assunto con questo contratto ha diritto esattamente allo stesso trattamento, proquota, del prestatore a tempo pieno. Contratti temporanei Il lavoro interinale è legittimo solo se a tempo determinato e se gestito dalle agenzie autorizzate. La fattispecie è stata introdotta nel 1972, e nel tempo la disciplina è stata progressivamente resa meno vincolante e penetrante. Le agenzie pubbliche offrono anche particolari contratti temporanei per i cosiddetti “lavori socialmente utili” pensati per il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati (disoccupati di lungo periodo, giovani..) Altre tipologie di contratti flessibili Esistono due tipologie di contratti flessibili particolarmente interessanti: quelli di lavoro intermittente, in cui il prestatore alterna periodi di lavoro e di inattività remunerata attraverso un’indennità di disponibilità, e quello attraverso cui un gruppo di piccole imprese assume un lavoratore che poi svolge la sua attività nelle diverse imprese a seconda delle loro esigenze.