Riforma Biagi del mercato del lavoro Liliana Valente RIFORMA BIAGI DEL MERCATO DEL LAVORO (Legge 4 febbraio 2003, n.30) La legge 30/2003, contente la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, per essere pienamente operativa ha bisogno di una serie di decreti legislativi, che, secondo il ministro del Lavoro Roberto Maroni, potrebbero essere pronti entro giugno, almeno per quanto riguarda i decreti più significativi come quelli sul collocamento e sulle nuove tipologie contrattuali. Tale rivoluzione del lavoro è già stata anticipata dal decreto legislativo 297/02, entrato in vigore il 30 gennaio 2003, che ha già iniziato il cambiamento delle regole. Numerose sono le novità introdotte dalla legge Biagi (frutto del libro bianco di Marco Biagi) ma vediamo qui di seguito quelle più significative. COLLOCAMENTO OUTSOURCING NUOVE FORME CONTRATTUALI STAFF LEASING La delega apre ai privati l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Pertanto per trovare lavoro ci si potrà rivolgere oltre che ai servizi pubblici per l’impiego anche alle agenzie private, ai consulenti del lavoro e alle università. I servizi pubblici e privati saranno, inoltre, collegati in rete attraverso il SIL (servizio informativo lavoro): una banca dati on line che raccoglierà, su tutto il territorio nazionale, i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione. Per le imprese in fase di riorganizzazione verranno introdotte nuove norme sull’esternalizzazione e sul trasferimento del ramo d’azienda. Per dare in outsourcing un’attività occorre dimostrare che, al momento del trasferimento, esista una reale autonomia funzionale del ramo da esternalizzare. JOB ON CALL (o stand-by workers) Tipologia contrattuale che permette a un’impresa di chiamare in qualunque momento un lavoratore a seconda delle esigenze produttive. Il lavoratore percepirà, oltre alla retribuzione ordinaria, anche una congrua “indennità di disponibilità”. Il lavoratore non sarà obbligato a rispondere alla chiamata da parte del datore di lavoro ma ciò comporterà la perdita del diritto all’indennità. JOB SHARING Istituto nato negli Stati Uniti alla fine degli anni 60, si tratta di un contratto di lavoro subordinato stipulato tra datore di lavoro e due o più lavoratori che si assumono in solido l’obbligazione di eseguire un’unica prestazione lavorativa restando liberi di dividersi l’orario di lavoro. Ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione. Simile al contratto di lavoro part-time si differenzia sostanzialmente per il fatto che esiste un unico contratto di lavoro subordinato. La retribuzione sarà proporzionata alle ore effettivamente lavorate da ciascun lavoratore. Le aziende possono affittare manodopera (come nel caso del lavoro interinale) anche a tempo indeterminato, presso aziende specializzate. L’affitto FiscoItalia.com SRL - Via Benedetto Marcello - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) WEB: www.fiscoitalia.com e-mail: [email protected] Riforma Biagi del mercato del lavoro Liliana Valente PART-TIME RIORDINO DEI CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO SOCIO LAVORATORE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE CERTIFICAZIONE però dovrà essere giustificato da ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzative individuate dalla legge o dai contratti collettivi. Ambito più ampio rispetto a quello che caratterizza il ricorso la lavoro interinale. Il ricorso all’affitto di manodopera sarà consentito non solo quando si verificheranno esigenze momentanee, ma anche per attività aventi carattere permanente, legate al ciclo produttivo aziendale. Tuttavia il lavoratore non è alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice ma dell’agenzia. La noma intende adeguare l’attuale disciplina del tempo parziale (d.lgs. 61/2000) alla normativa comunitaria , in modo da renderla più elastica. L’obbiettivo è quello di diffondere questo istituto per incrementare il tasso di disoccupazione delle donne, dei giovani e dei soggetti di età superiore ai 55 anni. In particolare diventa più facile il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale e il ricorso a forme flessibili ed elastiche nel part-time verticale emisto. Sarà quindi più semplice cambiare la fascia oraria senza i vincoli di oggi. Confermata la vigenza dei due contratti a causa mista: apprendistato e contratto di formazione e lavoro, con due distinte finalità, quale strumento formativo e di inserimento o reinserimento del lavoratore in azienda. Viene rivisitata la figura del socio lavoratore dando preminenza al vincolo associativo piuttosto che al rapporto di lavoro. Il contratto di collaborazione viene ricondotto ad un progetto o a un programma di lavoro. Dovrà essere redatto in forma scritta, dovrà riportare l’indicazione della durata e del corrispettivo. Il contratto dovrà avere una durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare, oppure un compenso complessivo superiore a 5 mila euro. Saranno esclusi dall’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative i rapporti di lavoro intrattenuti con lo stesso committente, per non oltre 30 giorni complessivi nell’anno solare, a meno che il compenso corrisposto non superi i 5 mila euro. Al fine di ridurre il contenzioso, viene introdotta la certificazione per una corretta qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro. Potranno svolgere questa funzione gli enti bilaterali costituiti su iniziativa di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, ovvero strutture pubbliche aventi competenza in materia o anche università. Tale certificazione consentirà di attribuire piena forza legale al contratto, escludendo la possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge che ledono interessi legittimi. FiscoItalia.com SRL - Via Benedetto Marcello - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) WEB: www.fiscoitalia.com e-mail: [email protected]