Liliana Valente Riforma Biagi del mercato del lavoro

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Riforma Biagi del mercato del lavoro
Liliana Valente
RIFORMA BIAGI DEL MERCATO DEL LAVORO
(Legge 4 febbraio 2003, n.30)
La legge 30/2003, contente la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro,
per essere pienamente operativa ha bisogno di una serie di decreti legislativi, che, secondo il
ministro del Lavoro Roberto Maroni, potrebbero essere pronti entro giugno, almeno per quanto
riguarda i decreti più significativi come quelli sul collocamento e sulle nuove tipologie contrattuali.
Tale rivoluzione del lavoro è già stata anticipata dal decreto legislativo 297/02, entrato in vigore il
30 gennaio 2003, che ha già iniziato il cambiamento delle regole.
Numerose sono le novità introdotte dalla legge Biagi (frutto del libro bianco di Marco Biagi) ma
vediamo qui di seguito quelle più significative.
COLLOCAMENTO
OUTSOURCING
NUOVE FORME CONTRATTUALI
STAFF LEASING
La delega apre ai privati l’attività di intermediazione tra
domanda e offerta di lavoro. Pertanto per trovare
lavoro ci si potrà rivolgere oltre che ai servizi pubblici per
l’impiego anche alle agenzie private, ai consulenti del
lavoro e alle università. I servizi pubblici e privati
saranno, inoltre, collegati in rete attraverso il SIL (servizio
informativo lavoro): una banca dati on line che
raccoglierà, su tutto il territorio nazionale, i curricula dei
lavoratori in cerca di occupazione.
Per le imprese in fase di riorganizzazione verranno
introdotte nuove norme sull’esternalizzazione e sul
trasferimento del ramo d’azienda. Per dare in
outsourcing un’attività occorre dimostrare che, al
momento del trasferimento, esista una reale autonomia
funzionale del ramo da esternalizzare.
JOB ON CALL (o stand-by workers)
Tipologia contrattuale che permette a un’impresa di
chiamare in qualunque momento un lavoratore a
seconda delle esigenze produttive. Il lavoratore
percepirà, oltre alla retribuzione ordinaria, anche una
congrua “indennità di disponibilità”. Il lavoratore non
sarà obbligato a rispondere alla chiamata da parte del
datore di lavoro ma ciò comporterà la perdita del
diritto all’indennità.
JOB SHARING
Istituto nato negli Stati Uniti alla fine degli anni 60, si
tratta di un contratto di lavoro subordinato stipulato tra
datore di lavoro e due o più lavoratori che si assumono
in solido l’obbligazione di eseguire un’unica prestazione
lavorativa restando liberi di dividersi l’orario di lavoro.
Ogni lavoratore è personalmente e direttamente
responsabile
dell’adempimento
dell’intera
obbligazione. Simile al contratto di lavoro part-time si
differenzia sostanzialmente per il fatto che esiste un
unico contratto di lavoro subordinato. La retribuzione
sarà proporzionata alle ore effettivamente lavorate da
ciascun lavoratore.
Le aziende possono affittare manodopera (come nel
caso del lavoro interinale) anche a tempo
indeterminato, presso aziende specializzate. L’affitto
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WEB: www.fiscoitalia.com e-mail: [email protected]
Riforma Biagi del mercato del lavoro
Liliana Valente
PART-TIME
RIORDINO DEI CONTRATTI A CONTENUTO
FORMATIVO
SOCIO LAVORATORE
COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE
CERTIFICAZIONE
però dovrà essere giustificato da ragioni di carattere
tecnico, produttivo e organizzative individuate dalla
legge o dai contratti collettivi. Ambito più ampio
rispetto a quello che caratterizza il ricorso la lavoro
interinale. Il ricorso all’affitto di manodopera sarà
consentito non solo quando si verificheranno esigenze
momentanee, ma anche per attività aventi carattere
permanente, legate al ciclo produttivo aziendale.
Tuttavia il lavoratore non è alle dipendenze dell’impresa
utilizzatrice ma dell’agenzia.
La noma intende adeguare l’attuale disciplina del
tempo parziale (d.lgs. 61/2000) alla normativa
comunitaria , in modo da renderla più elastica.
L’obbiettivo è quello di diffondere questo istituto per
incrementare il tasso di disoccupazione delle donne,
dei giovani e dei soggetti di età superiore ai 55 anni. In
particolare diventa più facile il ricorso a prestazioni di
lavoro supplementare nel part-time orizzontale e il
ricorso a forme flessibili ed elastiche nel part-time
verticale emisto. Sarà quindi più semplice cambiare la
fascia oraria senza i vincoli di oggi.
Confermata la vigenza dei due contratti a causa mista:
apprendistato e contratto di formazione e lavoro, con
due distinte finalità, quale strumento formativo e di
inserimento o reinserimento del lavoratore in azienda.
Viene rivisitata la figura del socio lavoratore dando
preminenza al vincolo associativo piuttosto che al
rapporto di lavoro.
Il contratto di collaborazione viene ricondotto ad un
progetto o a un programma di lavoro. Dovrà essere
redatto in forma scritta, dovrà riportare l’indicazione
della durata e del corrispettivo. Il contratto dovrà avere
una durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso
dell’anno solare, oppure un compenso complessivo
superiore a 5 mila euro. Saranno esclusi dall’ambito
delle collaborazioni coordinate e continuative i rapporti
di lavoro intrattenuti con lo stesso committente, per non
oltre 30 giorni complessivi nell’anno solare, a meno che
il compenso corrisposto non superi i 5 mila euro.
Al fine di ridurre il contenzioso, viene introdotta la
certificazione per una corretta qualificazione giuridica
dei rapporti di lavoro. Potranno svolgere questa
funzione gli enti bilaterali costituiti su iniziativa di
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentativi, ovvero strutture
pubbliche aventi competenza in materia o anche
università. Tale certificazione consentirà di attribuire
piena forza legale al contratto, escludendo la possibilità
di ricorso in giudizio se non in caso di incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge che ledono
interessi legittimi.
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