Bollettino ECEPA N° 6 In questo numero 1 VERIFICA ISPETTIVA DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI PRODOTTI DOP 2 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DOP. 2.1. Marchi di conformità ECEPA 2.2. Marchio Comunitario DOP 2.3. Apposizione del marchio comunitario e del marchio ECEPA sui prodotti: Coppa piacentina, Pancetta piacentina e Salame piacentino. 3 DIRITTI E LIMITAZIONI NELL’USO DEL MARCHIO DI CONFORMITÀ DA PARTE DELL’ AZIENDA 4 UTILIZZO NON CORRETTO DEL MARCHIO DI CONFORMITÀ ECEPA ECEPA P.zza Cavalli, 35 29100 – Piacenza (PC) Italia tel. 0523/386256 fax 0523/334367 0523/599159 11 V Veerriiffiiccaa IIssppeettttiivvaa ddii C Caam mppiioonnaam meennttoo eedd A Annaalliissii ddeeii pprrooddoottttii D DO OPP Il campionamento eseguito da ECEPA al fine di controllare il rispetto dei parametri stabiliti dall’articolo sei del Disciplinare di produzione. Dopo l’emissione del certificato, le aziende, in funzioni delle decisioni prese dal C.d.C., possono richiedere anche il campionamento sulle partite di prodotto in lavorazione durante l’iter di certificazione. Questo campionamento è quindi finalizzato a mettere in commercio le denominazioni certificate prodotte prima dell’emissione dell’attestato rilasciato da ECEPA. Il prelievo del campione da sottoporre ad analisi chimico/fisiche ed organolettiche è preceduto da una verifica ispettiva documentale che assicuri i principali requisiti di provenienza delle materie prime e di stagionatura. L’analisi della rintracciabilità è fatta in questo caso su tutte le partite segnalate dall’azienda come possibili lotti destinati a marchiatura. Alla fine della verifica documentale è prelevato un campione ogni 1000 pezzi di Pancetta Piacentina DOP o di Coppa Piacentina DOP, mentre si preleva un campione di Salame Piacentino DOP ogni 2000 pezzi dello stesso. Tale procedura è invece semplificata nel caso di campionamenti su partite prodotte a regime di certificazione. In questo caso, infatti, la rintracciabilità non è verificata per tutte le partite destinate a marchiatura DOP, ma solo su quella scelta, con sistema di selezione casuale, da cui prelevare il campione per l’analisi. Dopo aver scelto la partita da sottoporre a campionamento si procede, sempre attraverso tabella di numeri casuali all’individuazione del pezzo da campionare. Il campione prelevato è numerato e codificato sul posto dal personale di ECEPA incaricato, quindi registrato su appositi moduli ove vengono indicati: l’azienda in cui è stato fatto il campionamento, la data, il peso, la partita di provenienza e la tipologia di prodotto. I campioni, consegnati alla segreteria di ECEPA, sono quindi trasmessi al laboratorio incaricato dall’ente stesso. Tale laboratorio ha il compito di effettuare le valutazioni delle analisi chimico/fisiche ed organolettiche. I risultati delle analisi sono sottoposti a valutazione da parte di un Ispettore ECEPA, incaricato dal DG, il quale individua le eventuali Non Conformità confrontando i risultati delle analisi con i valori dei parametri stabiliti dal disciplinare di produzione. Alla fine della valutazione, l’Ispettore incaricato predispone un rapporto della Verifica Ispettiva di Campionamento/Analisi (ECEPA/RapportoCamp), allegando la descrizione delle Non Conformità riscontrate (ECEPA/NC-AC) e il resoconto dei risultati delle analisi effettuate dal laboratorio. Tale rapporto è verificato ed approvato dal DG di ECEPA e quindi comunicato all’azienda. 3 Nel caso di numerose e rilevanti Non Conformità l’azienda dovrà proporre le Azioni Correttive da intraprendere per migliorare la propria produzione, il DG e l’Ispettore incaricato decideranno, in funzione delle Non Conformità rilevate: ü se non concedere l’uso del marchio per la partita oggetto di campionamento; ü se sospendere l’uso del marchio all’azienda e far ritirare il prodotto già commercializzato fino a successiva verifica; l’efficacia delle Azioni Correttive intraprese dall’azienda sarà valutata tramite una Verifica di Campionamento/Analisi suppletiva. Sulla base dei risultati della visita e delle analisi fatte sui campioni raccolti, sentito il parere degli ispettori incaricati, il Direttore Generale ECEPA può intraprendere le seguenti azioni: 1 Nel caso di esito positivo l’azienda è autorizzata a proseguire nell’uso del marchio DOP per la produzione oggetto di Verifica. 2 Nel caso di Non Conformità lievi l’azienda dovrà proporre le Azioni Correttive da intraprendere per migliorare la propria produzione, il DG e l’Ispettore incaricato decideranno se la partita oggetto di campionamento può o non può essere marchiata; l’efficacia delle Azioni Correttive intraprese dall’azienda sarà valutata nella successiva Verifica di Campionamento/Analisi programmata. . . . . . . . . . .. . . . . . . 2 22 E Ettiicchheettttaattuurraa ddeeii pprrooddoottttii D DO OPP.. 22..22.. M Maarrcchhiioo C Coom muunniittaarriioo D DO OP P Il marchio comunitario può essere indicato in: • forma estesa • con il logo • con le sigle 22..11.. M Maarrcchhii ddii ccoonnffoorrm miittàà E EC CE EP PA A Il marchio di conformità ECEPA è conforme ai criteri delle norme UNI CEI 70006 e 70009. Tale marchio presenta i seguente attributi: Ø è di proprietà dell’organismo di certificazione, che esercita una protezione legale per quanto attiene la sua composizione, il suo controllo ed il suo uso; Ø è codificato e progettato in modo da facilitare il rilevamento delle contraffazioni o di altre forme di impiego abusivo; Ø Ø non è trasferibile da un prodotto all’altro; è apposto direttamente su ciascun’unità di prodotto, eccetto quando le dimensioni fisiche o il tipo di prodotto non lo permettono. In tal caso il marchio deve essere applicato sul più piccolo involucro nel quale l’unità di prodotto è messa in commercio. Sono utilizzate inoltre indicazioni aggiuntive associate al marchi di conformità, quali: nome della classificazione del prodotto (DOP, IGP o STG) Ø indicazioni delle norme in conformità alle quali il prodotto è fabbricato. Ø . . . . . . . . . .. . . . . Il marchio deve essere sempre riportato su documenti o etichette o imballaggi che indicano anche il nome del prodotto a denominazione registrata (quella per cui è stata concessa la protezione comunitaria e la registrazione del marchio), tranne nel caso di stampigliatura del marchio direttamente sul prodotto. Accanto al marchio comunitario è necessario indicare anche il N° e data del regolamento comunitario con il quale è stata riconosciuta la denominazione o indicazione di quel prodotto. È ammessa qualsiasi dimensione della dicitura “Denominazione di origine protetta” purché sia sempre possibile la lettura delle parole e dei numeri ad essa affiancati, per quanto riguarda il logo deve avere un diametro non inferiore ai 15 mm. . . 3 22..33.. A Appppoossiizziioonnee ddeell m maarrcchhiioo ccoom muunniittaarriioo ee ddeell m maarrcchhiioo E EC CE EP PA A ssuuii pprrooddoottttii:: C Cooppppaa ppiiaacceennttiinnaa,, P Paanncceettttaa ppiiaacceennttiinnaa ee S Saallaam mee ppiiaacceennttiinnoo.. Figura 1: Marchio Coppa piacentina per C OPPA Questo sistema di marchiatura e numerazione premetterà ad ECEPA, di rintracciare i prodotti fino ai punti vendita e di controllare, e successivamente comunicare al Ministero per le Politiche Agricole, la quantità di prodotti DOP commercializzata. P IA C E N T I N A Reg.CE 1263/96 C OPPA P IA C E N T I N A N° 001/A/0000001 Reg.CE 1263/96 Figura 2: Marchio Pancetta piacentina. per prodotto DOP PANCETTA PIACENTINA N° 001/A/0000001 Reg.CE 1263/96 PANCETTA PIACENTINA N° 001/A/0000001 Reg.CE 1263/96 . . . . . . . . . .. . . . . DOP N° 001/A/0000001 Per regolare ed uniformare la marchiatura di questi prodotti DOP ECEPA, in accordo con il Consiglio Direttivo del Consorzio Salumi Tipici Piacentini, propone un marchio da riportare su tutte le etichette di questi prodotti (figure 1, 2 e 3 riportate di seguito). Tale marchio è costituito dal logo comunitario, dal logo ECEPA, dall'indicazione del regolamento CEE di approvazione del prodotto DOP, dal nome del prodotto e da un numero identificativo del pezzo. Quest'ultimo è suddiviso in tre parti; le prime tre cifre indicano l'azienda produttrice (numero di certificato ECEPA dell'azienda), la sigla indica l'anno di produzione (aumenta progressivamente di anno in anno) ed in fine un numero progressivo specifico per ogni singolo pezzo. prodotto . . 4 Figura 3: Marchio Salame piacentino. per SALAME prodotto DOP PIACENTINO N° 001/A/0000001 Reg.CE 1263/96 S ALAME PIACENTINO N° 001/A/0000001 Reg.CE 1263/96 La stampa delle etichette sarà responsabilità di ciascuna azienda, sotto il controllo del Consorzio e di ECEPA. Per rendere possibile il controllo da parte dell'Ente del numero di etichette stampate, il Consorzio indicherà un numero limitato di tipografie alle quali le aziende potranno rivolgersi. La stampa delle etichette deve essere sempre autorizza dal Consorzio e da ECEPA a seguito di specifica richiesta scritta fatta dall'Azienda, con indicazione di: a Tipologia di etichetta (e allegando copia del bozzetto di stampa) b Numero di esemplari stampati c Tipo di prodotto d Inizio e fine della numerazione apposta ECEPA ed il Consorzio potranno svolgere in ogni momento controlli sul corretto uso delle etichette sia presso le tipografie che presso le Aziende. 33 D Diirriittttii ee lliim miittaazziioonnii nneellll’’uussoo ddeell m maarrcchhiioo ddii ccoonnffoorrm miittàà ddaa ppaarrttee ddeellll’’aazziieennddaa Il ricevimento da parte dell'Azienda del Certificato attestante l'avvenuto ottenimento della certificazione di prodotto e il successivo utilizzo del marchio, sono successivi al pagamento a ECEPA delle prime due rate indicate nel piano di certificazione. L’azienda ha il diritto di rendere pubblica la notizia di aver ottenuto l’autorizzazione ad utilizzare il marchio di conformità per i prodotti ai quali si riferisce la licenza. In ogni caso l’Azienda deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti certificati e quelli non certificati. Il marchio comunitario, indicato in forma estesa o con la sigla DOP o con il logo, può essere utilizzato dal produttore nella propria documentazione tecnica o pubblicitaria e sul prodotto (anche in modo indelebile) o sull’imballaggio primario e secondario del prodotto certificato. La certificazione rilasciata all’azienda è limitata ad un determinato prodotto o processo indicato nel certificato stesso e non è trasferibile o estensibile salvo autorizzazione di ECEPA rilasciata dopo opportuna richiesta scritta all’Ente stesso. Nelle informazioni destinate all’utilizzatore, il licenziatario deve astenersi dall’indicare funzioni, dal fare illazioni, tali che possono indurre l’utilizzatore stesso a ritenere che le prestazioni di un prodotto o il suo marchio siano coperti da certificazione quando in effetti non lo siano. In ogni caso il licenziatario deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti certificati e quelli non certificati. La certificazione non assolve l’azienda dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi, . . . . . . . . . .. . . . . . . 5 servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. In particolare nessuna responsabilità può essere imputata all’ente per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall’azienda a terzi, nei casi contemplati dai DPR 24 Maggio 1988 n. 224 e Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti non allineati a Leggi e/o Regolamenti. L’azienda in possesso di certificazione si deve impegnare a: Ø mantenere la propria organizzazione rispondente ai requisiti del sistema di gestione e di produzione scelto come riferimento; Ø attenersi alle norme relative ai prodotti D.O.P.; Ø mantenere la propria produzione rispondente ai requisiti del disciplinare di produzione scelto come riferimento; Ø Ø accettare, a proprie spese, le visite di valutazione che si rendessero necessarie per mantenere valida la certificazione a seguito di modifiche organizzative rilevanti intervenute dopo la data di rilascio della certificazione o dell’ultima visita di sorveglianza; tenere una registrazione di tutti i reclami dei propri clienti e delle relative azioni correttive e preventive intraprese. 44 U Uttiilliizzzzoo nnoonn ccoorrrreettttoo ddeell m maarrcchhiioo ddii ccoonnffoorrm miittàà E EC CE EPPA A L’ECEPA nello svolgere il suo programma di ispezioni, effettua un adeguato controllo del modo con il quale sono utilizzati i certificati e/o marchi di conformità da esso rilasciati. L’uso scorretto del marchio o un riferimento errato al sistema di certificazione, riscontrati nella pubblicità, nei cataloghi, ecc. darà luogo in un primo momento al rilievo di una non conformità che, se non risolta nel tempo indicato, porterà alla sospensione della licenza. Se l’azienda persiste nell’utilizzo scorretto del marchio, ECEPA intraprenderà azioni legali contro di essa. In particolare modo è considerato scorretto l’utilizzo del marchio quando: Ø non sia ancora stato rilasciato; Ø qualora sia stato fatto decadere dall’azienda; Ø sia divulgato in modo tale da essere interpretato come certificato marchio di sistema; Ø siano inosservati i requisiti e le prescrizioni derivanti dall’applicazione del presente regolamento. L’azienda in possesso di certificazione si impegna a consentire l’accesso ai propri locali agli ispettori ECEPA ed ai suoi rappresentanti autorizzati, ad assisterli durante le visite di sorveglianza ed ad attuare le azioni correttive e preventive al proprio sistema a seguito degli scostamenti rilevati. . . . . . . . . . .. . . . . . . 6