1 Verifica Ispettiva di Campionamento ed Analisi dei

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Bollettino ECEPA
N° 6
In questo numero
1 VERIFICA ISPETTIVA DI CAMPIONAMENTO
ED ANALISI DEI PRODOTTI DOP
2 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DOP.
2.1. Marchi di conformità ECEPA
2.2. Marchio Comunitario DOP
2.3. Apposizione del marchio comunitario e del
marchio ECEPA sui prodotti: Coppa
piacentina, Pancetta piacentina e Salame
piacentino.
3 DIRITTI E LIMITAZIONI NELL’USO DEL
MARCHIO DI CONFORMITÀ DA PARTE
DELL’ AZIENDA
4 UTILIZZO NON CORRETTO DEL MARCHIO
DI CONFORMITÀ ECEPA
ECEPA
P.zza Cavalli, 35
29100 – Piacenza (PC)
Italia
tel. 0523/386256
fax 0523/334367
0523/599159
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C
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ddeeii pprrooddoottttii D
DO
OPP
Il campionamento eseguito da ECEPA al fine di
controllare il rispetto dei parametri stabiliti
dall’articolo sei del Disciplinare di produzione.
Dopo l’emissione del certificato, le aziende, in
funzioni delle decisioni prese dal C.d.C.,
possono richiedere anche il campionamento sulle
partite di prodotto in lavorazione durante l’iter di
certificazione. Questo campionamento è quindi
finalizzato a mettere in commercio le
denominazioni certificate prodotte prima
dell’emissione dell’attestato rilasciato da
ECEPA.
Il prelievo del campione da sottoporre ad analisi
chimico/fisiche ed organolettiche è preceduto da
una verifica ispettiva documentale che assicuri i
principali requisiti di provenienza delle materie
prime e di stagionatura.
L’analisi della rintracciabilità è fatta in questo
caso su tutte le partite segnalate dall’azienda
come possibili lotti destinati a marchiatura. Alla
fine della verifica documentale è prelevato un
campione ogni 1000 pezzi di Pancetta Piacentina
DOP o di Coppa Piacentina DOP, mentre si
preleva un campione di Salame Piacentino DOP
ogni 2000 pezzi dello stesso.
Tale procedura è invece semplificata nel caso di
campionamenti su partite prodotte a regime di
certificazione. In questo caso, infatti, la
rintracciabilità non è verificata per tutte le partite
destinate a marchiatura DOP, ma solo su quella
scelta, con sistema di selezione casuale, da cui
prelevare il campione per l’analisi.
Dopo aver scelto la partita da sottoporre a
campionamento si procede, sempre attraverso
tabella di numeri casuali all’individuazione del
pezzo da campionare.
Il campione prelevato è numerato e codificato
sul posto dal personale di ECEPA incaricato,
quindi registrato su appositi moduli ove vengono
indicati: l’azienda in cui è stato fatto il
campionamento, la data, il peso, la partita di
provenienza e la tipologia di prodotto.
I campioni, consegnati alla segreteria di ECEPA,
sono quindi trasmessi al laboratorio incaricato
dall’ente stesso. Tale laboratorio ha il compito di
effettuare
le
valutazioni
delle
analisi
chimico/fisiche ed organolettiche.
I risultati delle analisi sono sottoposti a
valutazione da parte di un Ispettore ECEPA,
incaricato dal DG, il quale individua le eventuali
Non Conformità confrontando i risultati delle
analisi con i valori dei parametri stabiliti dal
disciplinare di produzione.
Alla fine della valutazione, l’Ispettore incaricato
predispone un rapporto della Verifica Ispettiva
di
Campionamento/Analisi
(ECEPA/RapportoCamp),
allegando
la
descrizione delle Non Conformità riscontrate
(ECEPA/NC-AC) e il resoconto dei risultati
delle analisi effettuate dal laboratorio. Tale
rapporto è verificato ed approvato dal DG di
ECEPA e quindi comunicato all’azienda.
3
Nel caso di numerose e rilevanti Non
Conformità l’azienda dovrà proporre le
Azioni Correttive da intraprendere per
migliorare la propria produzione, il DG
e l’Ispettore incaricato decideranno, in
funzione delle Non Conformità rilevate:
ü se non concedere l’uso del marchio
per
la
partita
oggetto
di
campionamento;
ü se sospendere l’uso del marchio
all’azienda e far ritirare il prodotto
già
commercializzato
fino
a
successiva verifica;
l’efficacia delle Azioni Correttive
intraprese dall’azienda sarà valutata
tramite
una
Verifica
di
Campionamento/Analisi suppletiva.
Sulla base dei risultati della visita e delle analisi
fatte sui campioni raccolti, sentito il parere degli
ispettori incaricati, il Direttore Generale ECEPA
può intraprendere le seguenti azioni:
1
Nel caso di esito positivo l’azienda è
autorizzata a proseguire nell’uso del
marchio DOP per la produzione oggetto
di Verifica.
2
Nel caso di Non Conformità lievi
l’azienda dovrà proporre le Azioni
Correttive
da
intraprendere
per
migliorare la propria produzione, il DG
e l’Ispettore incaricato decideranno se la
partita oggetto di campionamento può o
non può essere marchiata; l’efficacia
delle Azioni Correttive intraprese
dall’azienda
sarà
valutata
nella
successiva
Verifica
di
Campionamento/Analisi programmata.
. . . . . . . . . .. . . . .
. .
2
22 E
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D
DO
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Maarrcchhiioo C
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DO
OP
P
Il marchio comunitario può essere indicato in:
•
forma estesa
•
con il logo
•
con le sigle
22..11.. M
Maarrcchhii ddii ccoonnffoorrm
miittàà
E
EC
CE
EP
PA
A
Il marchio di conformità ECEPA è conforme ai
criteri delle norme UNI CEI 70006 e 70009.
Tale marchio presenta i seguente attributi:
Ø
è
di
proprietà
dell’organismo
di
certificazione, che esercita una protezione
legale per quanto attiene la sua composizione,
il suo controllo ed il suo uso;
Ø
è codificato e progettato in modo da
facilitare il rilevamento delle contraffazioni o
di altre forme di impiego abusivo;
Ø
Ø
non è trasferibile da un prodotto all’altro;
è apposto direttamente su ciascun’unità di
prodotto, eccetto quando le dimensioni fisiche
o il tipo di prodotto non lo permettono. In tal
caso il marchio deve essere applicato sul più
piccolo involucro nel quale l’unità di prodotto
è messa in commercio.
Sono utilizzate inoltre indicazioni aggiuntive
associate al marchi di conformità, quali:
nome della classificazione del prodotto
(DOP, IGP o STG)
Ø
indicazioni delle norme in conformità alle
quali il prodotto è fabbricato.
Ø
. . . . . . . . . .. . . . .
Il marchio deve essere sempre riportato su
documenti o etichette o imballaggi che indicano
anche il nome del prodotto a denominazione
registrata (quella per cui è stata concessa la
protezione comunitaria e la registrazione del
marchio), tranne nel caso di stampigliatura del
marchio direttamente sul prodotto.
Accanto al marchio comunitario è necessario
indicare anche il N° e data del regolamento
comunitario con il quale è stata riconosciuta la
denominazione o indicazione di quel prodotto.
È ammessa qualsiasi dimensione della dicitura
“Denominazione di origine protetta” purché sia
sempre possibile la lettura delle parole e dei
numeri ad essa affiancati, per quanto riguarda il
logo deve avere un diametro non inferiore ai 15
mm.
. .
3
22..33.. A
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maarrcchhiioo
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CE
EP
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C
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P
Paanncceettttaa ppiiaacceennttiinnaa ee
S
Saallaam
mee ppiiaacceennttiinnoo..
Figura 1: Marchio
Coppa piacentina
per
C OPPA
Questo sistema di marchiatura e numerazione
premetterà ad ECEPA, di rintracciare i prodotti
fino ai punti vendita e di controllare, e
successivamente comunicare al Ministero per le
Politiche Agricole, la quantità di prodotti DOP
commercializzata.
P IA C E N T I N A
Reg.CE
1263/96
C OPPA
P IA C E N T I N A
N° 001/A/0000001
Reg.CE
1263/96
Figura 2: Marchio
Pancetta piacentina.
per
prodotto
DOP
PANCETTA PIACENTINA
N° 001/A/0000001
Reg.CE
1263/96
PANCETTA
PIACENTINA
N° 001/A/0000001
Reg.CE
1263/96
. . . . . . . . . .. . . . .
DOP
N° 001/A/0000001
Per regolare ed uniformare la marchiatura di
questi prodotti DOP ECEPA, in accordo con il
Consiglio Direttivo del Consorzio Salumi Tipici
Piacentini, propone un marchio da riportare su
tutte le etichette di questi prodotti (figure 1, 2 e 3
riportate di seguito).
Tale marchio è costituito dal logo comunitario,
dal logo ECEPA, dall'indicazione del
regolamento CEE di approvazione del prodotto
DOP, dal nome del prodotto e da un numero
identificativo del pezzo. Quest'ultimo è
suddiviso in tre parti; le prime tre cifre indicano
l'azienda produttrice (numero di certificato
ECEPA dell'azienda), la sigla indica l'anno di
produzione (aumenta progressivamente di anno
in anno) ed in fine un numero progressivo
specifico per ogni singolo pezzo.
prodotto
. .
4
Figura 3: Marchio
Salame piacentino.
per
SALAME
prodotto
DOP
PIACENTINO
N° 001/A/0000001
Reg.CE
1263/96
S ALAME
PIACENTINO
N° 001/A/0000001
Reg.CE
1263/96
La stampa delle etichette sarà responsabilità di
ciascuna azienda, sotto il controllo del Consorzio
e di ECEPA. Per rendere possibile il controllo da
parte dell'Ente del numero di etichette stampate,
il Consorzio indicherà un numero limitato di
tipografie alle quali le aziende potranno
rivolgersi. La stampa delle etichette deve essere
sempre autorizza dal Consorzio e da ECEPA a
seguito di specifica richiesta scritta fatta
dall'Azienda, con indicazione di:
a
Tipologia di etichetta (e allegando copia del
bozzetto di stampa)
b Numero di esemplari stampati
c
Tipo di prodotto
d Inizio e fine della numerazione apposta
ECEPA ed il Consorzio potranno svolgere in
ogni momento controlli sul corretto uso delle
etichette sia presso le tipografie che presso le
Aziende.
33 D
Diirriittttii ee lliim
miittaazziioonnii nneellll’’uussoo
ddeell m
maarrcchhiioo ddii ccoonnffoorrm
miittàà
ddaa ppaarrttee ddeellll’’aazziieennddaa
Il ricevimento da parte dell'Azienda del
Certificato attestante l'avvenuto ottenimento
della certificazione di prodotto e il successivo
utilizzo del marchio, sono successivi al
pagamento a ECEPA delle prime due rate
indicate nel piano di certificazione.
L’azienda ha il diritto di rendere pubblica la
notizia di aver ottenuto l’autorizzazione ad
utilizzare il marchio di conformità per i prodotti
ai quali si riferisce la licenza.
In ogni caso l’Azienda deve prendere tutte le
precauzioni necessarie affinché nelle sue
pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca
confusione tra i prodotti certificati e quelli non
certificati.
Il marchio comunitario, indicato in forma estesa
o con la sigla DOP o con il logo, può essere
utilizzato dal produttore nella propria
documentazione tecnica o pubblicitaria e sul
prodotto (anche in modo indelebile) o
sull’imballaggio primario e secondario del
prodotto certificato.
La certificazione rilasciata all’azienda è limitata
ad un determinato prodotto o processo indicato
nel certificato stesso e non è trasferibile o
estensibile salvo autorizzazione di ECEPA
rilasciata dopo opportuna richiesta scritta
all’Ente stesso.
Nelle informazioni destinate all’utilizzatore, il
licenziatario deve astenersi dall’indicare
funzioni, dal fare illazioni, tali che possono
indurre l’utilizzatore stesso a ritenere che le
prestazioni di un prodotto o il suo marchio siano
coperti da certificazione quando in effetti non lo
siano. In ogni caso il licenziatario deve prendere
tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue
pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca
confusione tra i prodotti certificati e quelli non
certificati.
La certificazione non assolve l’azienda dagli
obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi,
. . . . . . . . . .. . . . .
. .
5
servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i
propri
clienti.
In
particolare
nessuna
responsabilità può essere imputata all’ente per
difetti di prodotti, processi e servizi forniti
dall’azienda a terzi, nei casi contemplati dai
DPR 24 Maggio 1988 n. 224 e Direttiva CEE
85/374, in materia di responsabilità per danno di
prodotti difettosi e per comportamenti non
allineati a Leggi e/o Regolamenti.
L’azienda in possesso di certificazione si deve
impegnare a:
Ø
mantenere la propria organizzazione
rispondente ai requisiti del sistema di gestione
e di produzione scelto come riferimento;
Ø
attenersi alle norme relative ai prodotti
D.O.P.;
Ø
mantenere la propria produzione rispondente
ai requisiti del disciplinare di produzione
scelto come riferimento;
Ø
Ø
accettare, a proprie spese, le visite di
valutazione che si rendessero necessarie per
mantenere valida la certificazione a seguito di
modifiche organizzative rilevanti intervenute
dopo la data di rilascio della certificazione o
dell’ultima visita di sorveglianza;
tenere una registrazione di tutti i reclami dei
propri clienti e delle relative azioni correttive
e preventive intraprese.
44 U
Uttiilliizzzzoo nnoonn ccoorrrreettttoo ddeell
m
maarrcchhiioo ddii ccoonnffoorrm
miittàà
E
EC
CE
EPPA
A
L’ECEPA nello svolgere il suo programma di
ispezioni, effettua un adeguato controllo del
modo con il quale sono utilizzati i certificati e/o
marchi di conformità da esso rilasciati.
L’uso scorretto del marchio o un riferimento
errato al sistema di certificazione, riscontrati
nella pubblicità, nei cataloghi, ecc. darà luogo in
un primo momento al rilievo di una non
conformità che, se non risolta nel tempo
indicato, porterà alla sospensione della licenza.
Se l’azienda persiste nell’utilizzo scorretto del
marchio, ECEPA intraprenderà azioni legali
contro di essa.
In particolare modo è considerato scorretto
l’utilizzo del marchio quando:
Ø
non sia ancora stato rilasciato;
Ø
qualora sia stato fatto decadere dall’azienda;
Ø
sia divulgato in modo tale da essere
interpretato come certificato marchio di
sistema;
Ø
siano inosservati i requisiti e le prescrizioni
derivanti dall’applicazione del presente
regolamento.
L’azienda in possesso di certificazione si
impegna a consentire l’accesso ai propri locali
agli ispettori ECEPA ed ai suoi rappresentanti
autorizzati, ad assisterli durante le visite di
sorveglianza ed ad attuare le azioni correttive e
preventive al proprio sistema a seguito degli
scostamenti rilevati.
. . . . . . . . . .. . . . .
. .
6
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