DIRITTO ROMANO IV-V-VI lezione -Origini di Roma - Il Regnum 5.6.7 ottobre 2015 Panoramica Premessa. Il diritto è espressione della società, non è possibile immaginare di comprendere lo strumento regolatore di una comunità senza conoscerne le trame politiche, il modello sociale e le istituzioni. Studiare la storia di Roma, delle sue istituzioni e del suo diritto ci permette -per i tempi lunghi (circa tredici secoli) in cui matura la sua esperienza politica- di tracciare un percorso esauriente per cogliere il senso della relazione tra forma civitatis e modello di produzione del diritto. La comprensione di tali relazioni assume particolare rilevanza non soltanto perché l’Europa fu a lungo regolata da norme che da quel diritto provengono, ma anche perché parte dei caratteri di quell’ordinamento è mutuata nelle nostre esperienze giuridiche, prima fra tutte la distinzione tra regole giuridiche e l’insieme di altre regole quali, ad esempio, quelle morali e religiose. Origini di Roma Ma come ha origine tutto questo? La ricostruzione della fase arcaica presenta difficoltà interpretative dovute alla quasi inesistenza di fonti coeve e, soprattutto, all’atteggiamento critico tenuto dagli studiosi moderni rispetto alle opere della storiografia grecoromana che narrano le vicende politiche costitutive dell’urbs e della civitas. Roma nasce alla metà dell’VIII a.C.. La sua formazione è fonte di discussione (fondazione o aggregazione [sinecismo]?). Il processo di nascita influenza anche l’interpretazione della sua struttura istituzionale e le funzioni costituzionali dei suoi organi. Sicuro è che vi sia stata una prima fase (fino al 509) in cui vi era una guida monarchica (rex), un collegio degli anziani (forse già deniminato senatus) e un’assemblea dei cittadini (comitia curiata). [origini di Roma- il Regnum] Materiali A. CORBINO, Diritto privato romano. Contesti, fondamenti discipline3 , (Cedam,2014) pp.4-22; 186-192. Altre risorse Fonti letterarie Liv. 1 Dion. 1.85 – 5.1 Cic. de rep. 1.25.39 Cartine ricostruttive Slides . 1 L’organizzazione sociale Come tutte le società antiche anche in Roma la distinzione tra gli ordini sociali fu rigida. I patricii erano -secondo il racconto tradizionale- i discendenti dai patres che avevano fondato la città con Romolo. Essi avevano un’organizzazione complessa, le famiglie patrizie erano suddivise in gentes. La gens era un organismo sociale che aveva una sua identità anche di natura politica e religiosa, le gentes, infatti, avevano propri culti religiosi, propri mores, addirittura una propria organizzazione militare, al loro interno si definivano rappresentanze e indirizzi di governo. Tale organizzazione conformava la stessa Res Publica. La struttura gentilizia con tutta probabilità costituiva un modello sociale già diffuso nella parte centrale della penisola italica, ciò permise di assorbire in Roma gentes provenienti da altri territori. La plebe – il ceto subordinato- secondo la definizione degli storici romani (Livio) gentes non habet . La distinzione tra ordini prima ancora che economica riposa sul modello di organizzazione sociale e perciò stesso essa fu in origine insuperabile. Le istituzioni del regnum Il rex ha funzioni di direzione religiosa, politica e militare. La creatio del rex avviene attraverso un istituto proprio dei romani detto interregnum. Nella sua funzione di direzione politica egli assolve anche la funzione di interpretazione e di applicazione del diritto. Egli ha l’interpretatio e la iurisdictio. La interpretatio è in questa fase è fortemente condizionata dal rapporto con le divinità per tale ragione il rex viene coadiuvato dal collegio pontificale. L’interpretatio iuris ben presto si stacca dal rex e diventa esclusiva competenza dei pontefici. Nell’ambito del collegio si produce la prima forma di sapere giurisprudenziale e si maturano tutti quei caratteri che si svilupperanno nella fase della c.d. giurisprudenza laica, (interpretatio di leges e mores intesa come funzione creativa del diritto). Il collegio pontificale deterrà il “monopolio” dell’attività giurisprudenziale almeno fino alla fine del IV sec. A.C. L’interpretatio iuris è riservata ai pontefici ed al principio al rex perché solo essi potevano interpretare i signa divina e individuare quali comportamenti umani non avrebbero turbato la pax deorum. L’interpretazione di leges e mores si svolgeva con modalità diverse: la lex -essendo un enunciato formale posto dagli organi della Res Publica a ciò preposti- è per sua natura vincolante, i pontefici non ne possono mettere in discussione la giuridicità, potevano condurre la loro attività interpretativa nell’ambito delle parole usate nella rappresentazione formale dell’enunciato stesso. L’interpretazione dei mores è assai più libera perché sono gli stessi pontefici a stabilire se il comportamento dei [origini di Roma- il Regnum] 1 maiores è giuridicamente vincolante e perché, essendo un comportamento e, quindi, percepibile attraverso l’esperienza, ha per sua natura un più ampio margine d’interpretazione. Il senatus è l’assemblea dei patres, voluta -secondo la tradizione- da Romolo. È organo d’indirizzo politico, ha funzioni consultive (il senatus consultum è lo strumento di relazione istituzionale tra il rex ed il senato), è composto da patricii, espressione delle gentes, in numero fisso (100-150, 300 alla fine del regnum). È sede degli auspicia, ciò determina che alla morte del rex si apra in senato l’interregnum, la procedura di successione al regno propria dei romani. Gli atti dell’assemblea per essere efficaci necessitavano dell’ auctoritas patrum, ciò determinava il controllo del senato su ogni atto comiziale. I comitia curiata sono l’assemblea dei cives . Le loro funzioni sono oggetto di discussione, secondo le nostre fonti (storiografia greco-romana) i comitia avevano funzioni elettive, legislative, elettorali. Queste testimonianze sono state rimesse in dubbio da buona parte della storiografia moderna. Davanti ai comitia convocati, ma non ordinati per il voto (calata) si svolgevano atti importanti quali: l’inauguratio del rex e dei sacerdoti, la detestatio sacrorum (dichiarazione con la quale si estinguevano i culti gentilizi). Dalle curie si traevano sia la cavalleria che la fanteria dell’esercito. Le fasi della monarchia romana La monarchia si caratterizza dalla divisione in due fasi: la prima latino – sabina, la seconda etrusca. Nella seconda fase si pongono modificazioni sociali (crescita del ceto plebeo), amministrative e politiche (riforma dell’esercito, dell’assetto amministrativo e dei comitia. La fase etrusca è caratterizzata da una forma d’investitura diversa dal periodo latino-sabino. Tarquinio Prisco opera la prima radicale riforma dell’esercito (introduzione della falange oplitica) Modifiche sostanziali sono date dalle riforme operate da Servio Tullio: si introduce un assetto amministrativo con una nuova divisione del territorio (si costituiscono 4 regioni urbane e un numero assai superiore di tribù rustiche, nelle quali è diviso il contado); si modifica la leva dell’esercito che ha nuova base nel distretto territoriale (tribus) dal quale si traggono le centurie che sono inserite nella classis. Secondo la tradizione i cives abili alle armi sono divisi in cinque classi di fanteria sulla base del censo; ogni classe ha un numero di centurie divise tra seniores e iuniores. Le centurie della cavalleria continuano ad essere composte con riferimento alle tribus originarie divise per curie. Secondo la storiografia greco-romana il rex convoca i cives centuriatim anche per assumere decisioni di ordine politico, per assolvere le funzioni proprie dei comitia curiata. Tarquinio il Superbo determina una svolta considerata dalla tradizione di natura tirannica. Egli assume la guida della lega latina; Si deve a Lucio Tarquinio la costruzione di grandi infrastrutture (la cloaca maxima; il circo [origini di Roma- il Regnum] 1 massimo; la regia). Il suo atteggiamento anti aristocratico comporta la fine del regime monarchico. Obiettivi Comprensione della fase costitutiva della civitas romana. Conoscenza della struttura e del funzionamento degli organi costituzionali. Conoscenza dei caratteri della giurisprudenza pontificale e dei suoi caratteri. Attività Lezione frontale [origini di Roma- il Regnum] 1