- Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche

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DIRITTO ROMANO
IV-V-VI lezione
-Origini di Roma
- Il Regnum
5.6.7 ottobre 2015
Panoramica
Premessa.
Il diritto è espressione della società, non è possibile immaginare di
comprendere lo strumento regolatore di una comunità senza conoscerne le
trame politiche, il modello sociale e le istituzioni. Studiare la storia di
Roma, delle sue istituzioni e del suo diritto ci permette -per i tempi lunghi
(circa tredici secoli) in cui matura la sua esperienza politica- di tracciare un
percorso esauriente per cogliere il senso della relazione tra forma civitatis e
modello di produzione del diritto. La comprensione di tali relazioni assume
particolare rilevanza non soltanto perché l’Europa fu a lungo regolata da
norme che da quel diritto provengono, ma anche perché parte dei caratteri
di quell’ordinamento è mutuata nelle nostre esperienze giuridiche, prima
fra tutte la distinzione tra regole giuridiche e l’insieme di altre regole quali,
ad esempio, quelle morali e religiose.
Origini di Roma
Ma come ha origine tutto questo?

La ricostruzione della fase arcaica presenta difficoltà interpretative dovute
alla quasi inesistenza di fonti coeve e, soprattutto, all’atteggiamento critico
tenuto dagli studiosi moderni rispetto alle opere della storiografia grecoromana che narrano le vicende politiche costitutive dell’urbs e della civitas.

Roma nasce alla metà dell’VIII a.C.. La sua formazione è fonte di
discussione (fondazione o aggregazione [sinecismo]?). Il processo di
nascita influenza anche l’interpretazione della sua struttura istituzionale e
le funzioni costituzionali dei suoi organi. Sicuro è che vi sia stata una
prima fase (fino al 509) in cui vi era una guida monarchica (rex), un
collegio degli anziani (forse già deniminato senatus) e un’assemblea dei
cittadini (comitia curiata).
[origini di Roma- il Regnum]
Materiali
A. CORBINO, Diritto privato romano.
Contesti, fondamenti discipline3 ,
(Cedam,2014) pp.4-22; 186-192.
Altre risorse
Fonti letterarie

Liv. 1

Dion. 1.85 – 5.1

Cic. de rep. 1.25.39
Cartine ricostruttive
Slides
.
1
L’organizzazione sociale

Come tutte le società antiche anche in Roma la distinzione tra gli ordini
sociali fu rigida. I patricii erano -secondo il racconto tradizionale- i
discendenti dai patres che avevano fondato la città con Romolo. Essi
avevano un’organizzazione complessa, le famiglie patrizie erano suddivise
in gentes. La gens era un organismo sociale che aveva una sua identità
anche di natura politica e religiosa, le gentes, infatti, avevano propri culti
religiosi, propri mores, addirittura una propria organizzazione militare, al
loro interno si definivano rappresentanze e indirizzi di governo. Tale
organizzazione conformava la stessa Res Publica. La struttura gentilizia
con tutta probabilità costituiva un modello sociale già diffuso nella parte
centrale della penisola italica, ciò permise di assorbire in Roma gentes
provenienti da altri territori. La plebe – il ceto subordinato- secondo la
definizione degli storici romani (Livio) gentes non habet . La distinzione tra
ordini prima ancora che economica riposa sul modello di organizzazione
sociale e perciò stesso essa fu in origine insuperabile.
Le istituzioni del regnum

Il rex ha funzioni di direzione religiosa, politica e militare. La creatio del
rex avviene attraverso un istituto proprio dei romani detto interregnum.
Nella sua funzione di direzione politica egli assolve anche la funzione di
interpretazione e di applicazione del diritto. Egli ha l’interpretatio e la
iurisdictio. La interpretatio è in questa fase è fortemente condizionata dal
rapporto con le divinità per tale ragione il rex viene coadiuvato dal collegio
pontificale.

L’interpretatio iuris ben presto si stacca dal rex e diventa esclusiva
competenza dei pontefici. Nell’ambito del collegio si produce la prima
forma di sapere giurisprudenziale e si maturano tutti quei caratteri che si
svilupperanno nella fase della c.d. giurisprudenza laica, (interpretatio di
leges e mores intesa come funzione creativa del diritto). Il collegio
pontificale deterrà il “monopolio” dell’attività giurisprudenziale almeno
fino alla fine del IV sec. A.C. L’interpretatio iuris è riservata ai pontefici ed
al principio al rex perché solo essi potevano interpretare i signa divina e
individuare quali comportamenti umani non avrebbero turbato la pax
deorum. L’interpretazione di leges e mores si svolgeva con modalità
diverse: la lex -essendo un enunciato formale posto dagli organi della Res
Publica a ciò preposti- è per sua natura vincolante, i pontefici non ne
possono mettere in discussione la giuridicità, potevano condurre la loro
attività interpretativa nell’ambito delle parole usate nella rappresentazione
formale dell’enunciato stesso. L’interpretazione dei mores è assai più
libera perché sono gli stessi pontefici a stabilire se il comportamento dei
[origini di Roma- il Regnum]
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maiores è giuridicamente vincolante e perché, essendo un comportamento
e, quindi, percepibile attraverso l’esperienza, ha per sua natura un più
ampio margine d’interpretazione.

Il senatus è l’assemblea dei patres, voluta -secondo la tradizione- da
Romolo. È organo d’indirizzo politico, ha funzioni consultive (il senatus
consultum è lo strumento di relazione istituzionale tra il rex ed il senato),
è composto da patricii, espressione delle gentes, in numero fisso (100-150,
300 alla fine del regnum). È sede degli auspicia, ciò determina che alla
morte del rex si apra in senato l’interregnum, la procedura di successione
al regno propria dei romani. Gli atti dell’assemblea per essere efficaci
necessitavano dell’ auctoritas patrum, ciò determinava il controllo del
senato su ogni atto comiziale.

I comitia curiata sono l’assemblea dei cives . Le loro funzioni sono oggetto
di discussione, secondo le nostre fonti (storiografia greco-romana) i
comitia avevano funzioni elettive, legislative, elettorali. Queste
testimonianze sono state rimesse in dubbio da buona parte della
storiografia moderna. Davanti ai comitia convocati, ma non ordinati per il
voto (calata) si svolgevano atti importanti quali: l’inauguratio del rex e dei
sacerdoti, la detestatio sacrorum (dichiarazione con la quale si
estinguevano i culti gentilizi). Dalle curie si traevano sia la cavalleria che la
fanteria dell’esercito.
Le fasi della monarchia romana

La monarchia si caratterizza dalla divisione in due fasi: la prima latino –
sabina, la seconda etrusca. Nella seconda fase si pongono modificazioni
sociali (crescita del ceto plebeo), amministrative e politiche (riforma
dell’esercito, dell’assetto amministrativo e dei comitia.

La fase etrusca è caratterizzata da una forma d’investitura diversa dal
periodo latino-sabino.

Tarquinio Prisco opera la prima radicale riforma dell’esercito
(introduzione della falange oplitica)

Modifiche sostanziali sono date dalle riforme operate da Servio Tullio:
si introduce un assetto amministrativo con una nuova divisione del territorio
(si costituiscono 4 regioni urbane e un numero assai superiore di tribù rustiche,
nelle quali è diviso il contado); si modifica la leva dell’esercito che ha nuova
base nel distretto territoriale (tribus) dal quale si traggono le centurie che sono
inserite nella classis. Secondo la tradizione i cives abili alle armi sono divisi in
cinque classi di fanteria sulla base del censo; ogni classe ha un numero di
centurie divise tra seniores e iuniores. Le centurie della cavalleria continuano
ad essere composte con riferimento alle tribus originarie divise per curie.
Secondo la storiografia greco-romana il rex convoca i cives centuriatim anche
per assumere decisioni di ordine politico, per assolvere le funzioni proprie dei
comitia curiata.

Tarquinio il Superbo determina una svolta considerata dalla tradizione
di natura tirannica. Egli assume la guida della lega latina; Si deve a Lucio
Tarquinio la costruzione di grandi infrastrutture (la cloaca maxima; il circo
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massimo; la regia). Il suo atteggiamento anti aristocratico comporta la fine del
regime monarchico.
Obiettivi

Comprensione della fase costitutiva della civitas romana.

Conoscenza della struttura e del funzionamento degli organi
costituzionali.

Conoscenza dei caratteri della giurisprudenza pontificale e dei suoi
caratteri.

Attività

Lezione frontale
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