• Definisca il candidato il concetto di bisogno, ponendo l'accento sui bisogni formativi degli alunni ed esplicitando la modalità di rilevazione. • Declini il candidato i bisogni educativi speciali e quali interventi possano essere attivati per rispondere a tali specifiche esigenze. • Definisca il candidato cosa si intenda per Piano Educativo Individualizzato e quali soggetti siano chiamati a redigerlo: stendere uno schema di redazione di un Pei. • Definisca il candidato cosa si intenda per Disturbi Specifici dell'Apprendimento e descriva quali siano i momenti opportuni per tale rilevazione, individuando le frasi cruciali. I BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI con particolare attenzione alle disabilità ai disturbi specifici dell’apprendimento ai bisogni educativi speciali (anche all’interno di classi multiculturali) BISOGNO = necessità dal latino bisonium contiene SOMNIUM, (nella legge salica) CURA, SOLLECITUDINE e ATTENZIONE emerge il legame tra cura e necessità, di ciò che è indispensabile BISOGNI PRIMARI BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI = EDUCATIVI Sono bisogni dettati dal proprio profilo bio-psico-sociale. es.: accettazione, appartenenza, identità, sicurezza, valorizzazione, bisogno di sviluppare competenze... caratteristiche: CONTESTUALIZZAZIONE evidenzia il contesto partecipativo (per evitare la deriva individualista della personalizzazione dei percorsi formativi). PROCESSUALITA’ non possono essere uguali per tutto il percorso educativo. CIRCOLARITA’ si ripresentano ma si sviluppano. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Sono situazioni di difficoltà che richiedono interventi individualizzati. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono in una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo. Queste situazioni causano direttamente o indirettamente difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento. Possono essere globali e pervasive oppure più specifiche, settoriali, gravi o leggere, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi (bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare, di “speciale”. Tutti gli alunni, con qualunque tipo di Bisogno Educativo Speciale, hanno diritto a risposte adeguate alla loro situazione perché non è giusto “far parti uguali tra disuguali” (don Milani) Alunni con Bisogni Educativi Speciali CON diagnosi psicologica e/o medica Alunni con Bisogni Educativi Speciali SENZA diagnosi psicologica e/o medica: Per quanto riguarda le categorie diagnostiche principali, le classificazioni più in uso fanno riferimento al DSMIV/Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell’American Psychiatric Association(1992): Con normale capacità di apprendimento ma ostacolati da: •Ritardo mentale •Disturbi generalizzati dello sviluppo •Disturbi dell’apprendimento, del linguaggio, della motricità •Disturbi del comportamento •Patologie della motricità, sensoriali, neurologiche o riferibili ad altri disturbi organici • Svantaggio e deprivazione sociale • Provenienza e bagaglio linguistico e • culturale diverso • Scarsa dotazione dei mezzi di • apprendimento o connotati da • risposte psicologiche e/o • comportamentali eccessive e • disadattanti Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la situazione di salute di una persona è la risultante globale delle reciproche influenze tra le condizioni fisiche ed i fattori contestuali. Una scuola attenta all’individualizzazione riesce a tracciare una prima mappa generale dei bisogni, di quelle situazioni che richiedono interventi individualizzati. Alcuni di questi interventi prenderanno la forma di veri e propri Piani educativi individualizzati, altri invece potranno essere, molto più informalmente, semplici accorgimenti facilitanti. In quest’ottica, si deve superare la vecchia logica di emarginazione della coppia “disabile-insegnante di sostegno” ma le attività di sostegno devono integrarsi in una più globale “funzione di sostegno” attivata dalla comunità scolastica nel suo insieme. Alla base di un’integrazione scolastica efficace vi è comunque sempre l’attivazione di un buon Piano educativo individualizzato, come risulta anche dalla prima ricerca sistematica sulla qualità dei processi dell’integrazione. LA NORMATIVA SCOLASTICA PER LE POLITICHE INCLUSIVE ED INTEGRATIVE I fondamenti si trovano nel dettato Costituzionale: in applicazione del principio di eguaglianza (art. 3) diritto allo studio (art. 34) diritto alla salute (art. 32) diritto all’educazione (artt. 30 e 38) assistenza e avviamento professionale (art. 38) DALLE SCUOLE SPECIALI ALLE RIFORME DEGLI ANNI SETTANTA 1971 – Legge n. 118 diritto all’inserimento scolastico nella scuola elementare e media 1977 – Legge n. 517 E’ una legge che non parla tanto dell’Handicap, ma della scuola e di come può diventare inclusiva per TUTTI Una Legge può cambiare il modo di fare scuola? La Legge 517 è stata frutto di una stagione intensa di cambiamenti economici, sociali e culturali nel paese e, quindi, di riflessioni e confronto nel mondo dell’istruzione. Le due principali correnti di pensiero pedagogico riuscirono a trovare sintesi in un’idea di scuola che mettesse al centro la persona e si ispirasse a principi alti di uguaglianza e solidarietà. La differenza vera, tuttavia, l’ha fatta un corpo docente motivato e aperto al cambiamento. Questa Legge smantella una serie di TOTEM della scuola tradizionale: • l’insegnante che lavora da solo • la classe come unico riferimento • l’aula come contenitore rigido • la valutazione soprattutto sommativa Si passa dal piano di lavoro individuale alla programmazione curricolare. Si afferma la necessità di una forte corresponsabilità culturale degli operatori scolastici. Si passa dall’inserimento all’integrazione, che è possibile solo se si realizza la riorganizzazione complessiva del fare scuola, che riguarda TUTTI GLI ALUNNI La Legge 104 del 1992 è il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all’intero orizzonte esistenziale della persona disabile (dall’asilo alla vecchiaia); di cui l’ ex art.12 recita: “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione”. Le norme con specifico riferimento al sistema d’istruzione sono state riprese nel D.Lgs. 297/94, T.U. ( capo IV artt. 312318). Art. 314° sgg. Diritto all'educazione ed all'istruzione 1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. 4. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico/ funzionale, ai fini della formulazione di un Piano Educativo Individualizzato. La scuola negli anni Novanta riferimenti più stretti alle politiche UE in materia di istruzione Un nuovo paradigma: passare dalla scuola dell’insegnamento a quella dell’apprendimento Libro bianco sull’istruzione e la formazione di Edith Cresson del 1995 L’apprendimento come nuova disciplina, anzi come METADISCIPLINA INSEGNARE AD APPRENDERE rapporto internazionale di Jacques Delors del 1996 «Nell’educazione, un tesoro» Legge 15 marzo 1997 capo IV, art. 21- Autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale Si afferma l’autonomia progettuale delle scuole con due strumenti fondamentali, il POF e, all’interno del POF, il curricolo didattico. UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA dalla cultura dell’atto dalla logica dell’adempimento burocratico dalla logica dei programmi a quella del risultato a quella della progettualità a quella degli apprendimenti DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche Oltre a dettare criteri e modalità per l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale, dà indicazioni su come ciascuna istituzione scolastica deve definire il proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF). Art. 4 . Autonomia didattica c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104. L’autonomia scolastica si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l’obiettivo prioritario del successo scolastico di tutti gli alunni, come potenziale strategico operativo per l’approccio ai bisogni educativi speciali. Può essere strumento e risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali nella realizzazione dei piani dell’offerta formativa a soddisfare bisogni, esigenze e vocazioni di ciascun alunno. Consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l’integrazione, anche attraverso il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture e l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative. LE LINEE GUIDA DEL MIUR SULL’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 4 agosto 2009, prot. n. 4274 Contengono un forte richiamo al lavoro comune di tutti i docenti per l’inclusione e pongono l’accento sulle strategie didattiche e gli strumenti: “La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici”. Mettono in evidenza come a favorire l’integrazione concorrano in grande misura anche scelte di tipo organizzativo e gestionale che interessano l’intera scuola. Invitano a far riferimento fondamentale all’elaborazione del progetto di vita per il soggetto disabile e individuano nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) il momento concreto in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità. IL PEI (art. 5 DPR 24.02.1994) “E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica”. Al PEI provvede il gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno, il GLH Operativo. E’ redatto all’inizio di ogni anno scolastico e deve coordinare i progetti didattici, educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati ed integrare attività scolastiche ed extrascolastiche. Condiziona e contiene la programmazione didattica ed educativa individualizzata di competenza di tutti i docenti della classe e di quello di sostegno, che va necessariamente integrata con i piani di intervento di carattere sanitario, sociale e familiare. Il PEI chiama in causa la responsabilità del Collegio dei docenti di programmare nel POF e di attuare iniziative individualizzate di recupero e sostegno. La costruzione del percorso individualizzato di apprendimento deve considerare: i livelli di partenza – la progressione di traguardi orientati da verificare in itinere – il traguardo di apprendimento, ma soprattutto un puntuale itinerario di insegnamento. Che cosa ci deve essere nel PEI? • organizzazione del lavoro • metodologia di interventi • definizione dei diversi ruoli • i tempi, le modalità, i criteri della valutazione intermedia e finale I DSA: la normativa di riferimento LA FASE DI INCERTEZZA NORMATIVA Per diversi anni, nonostante le sollecitazioni del mondo scientifico, della ricerca universitaria e delle associazioni, l’Amministrazione Scolastica ha mantenuto un atteggiamento «prudente», limitandosi a brevi note specie in relazione alle procedure di valutazione e di esame sui DSA. Spesso si sono determinati conflitti o tensioni tra scuola e famiglia. Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.2004 : Iniziative relative alla dislessia a firma del Direttore Generale M. Moioli E’ la prima nota emanata dal MIUR per studenti con DSA: in esposti presentati dai genitori emergeva il fatto che le difficoltà di apprendimento non erano tenute nella dovuta considerazione a scuola, con la conseguenza che soggetti dislessici avevano «lo stesso percorso formativo nonché la medesima valutazione degli altri alunni». Presenta la dislessia come DSA che riguarda il leggere e lo scrivere e che nasce da particolarità di funzionamento delle aree cerebrali deputate al processo di riconoscimento dei fonemi e alla traduzione di questi in grafemi nella forma scritta e, infine, alla lettura della parola scritta. Indica ai Docenti misure compensative e dispensative da adottare allo scopo di evitare ricadute negative da un punto di vista sia didattico che personale negli alunni (abbassamento dell’autostima, depressione o comportamenti oppositivi, con conseguente abbandono o scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità). Elenca una serie di tali misure, specificando che l’elenco non è esaustivo. Auspica che le istituzioni scolastiche attivino iniziative di formazione specifica in materia per il personale docente. Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.2004 Iniziative relative alla dislessia del Direttore Generale M. Moioli Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati: • Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri • Tavola pitagorica • Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche • Calcolatrice • Registratore • Computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e come strumenti dispensativi: • Dispensa della lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline • Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta • Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa • Organizzazione di interrogazioni programmate • Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma Nota prot. n. 26/A/4 del 5.01.2005 e Nota prot. n. 4798/A4 del 27.07.2005 Iniziative relative alla dislessia del Direttore Generale M. Moioli La nota è stata emanata allo scopo di specificare tre punti fondamentali: • la diagnosi di DSA può essere fatta da uno specialista sia privato che appartenente al Servizio Sanitario Nazionale • per l’applicazione delle misure dispensative e compensative può essere sufficiente la diagnosi specialistica di DSA ( o dislessia) consegnata a scuola • tali strumenti devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale (anche gli esami) Nota MIUR 4674 del 10.05.2007 Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative a firma del Direttore generale M.G. Dutto La nota riprende quanto proposto in occasioni precedenti e ricorda come il tema dei DSA sia oggetto di proposte di legge sostenute da tutti i gruppi parlamentari. Aggiunge indicazioni operative, precisando come gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, siano particolarmente adatti per la scuola primaria e nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti. Le misure dispensative possono avere un campo di applicazione più ampio ed essere rivolte anche studenti della scuola secondaria. Riconosce la particolare difficoltà per i dislessici delle prove scritte nelle lingue non native, sia moderne che antiche. Precisa che gli alunni non possono essere dispensati dalla lingua straniera in forma scritta durante gli esami, ma sostiene che è necessario che essi possano usufruire di misure quali: • prolungamento del tempo della prova • valutazione della prova in base ai contenuti e non alla forma • maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali a compensazione della valutazione dello scritto Nota MIUR n. 5744 del 28.05.2009 - a. s. 2008/2009 Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento – DSA a firma M. G. Dutto Sottolinea che quando le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti dovranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive, nella pubblicizzazione degli esiti conclusivi degli esami, non dovrà esservi menzione delle misure compensative disposte nei confronti degli studenti affetti da DSA. Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 - NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO La Legge, dopo l’iter parlamentare, riempie finalmente un vuoto normativo e risponde ad esigenze avvertite fortemente dai genitori e da gran parte del mondo della scuola. Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. Art. 2 Finalità 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari. Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011 – Art. 2 Individuazione di alunni e studenti con DSA (...) le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della L. 170/2010. Art. 3 Linee guida Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, che sono parte integrante del presente decreto. LE LINEE GUIDA (allegate al DM del 12.07.2011) Un obiettivo fondamentale: la tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con DSA, attraverso la definizione anche in questo ambito dei livelli essenziali di prestazione del servizio di istruzione e formazione. Al centro dell’intervento si deve porre la persona, unica e irripetibile, con i suoi bisogni, la sua singolarità e complessità. Art. 4 Misure educative e didattiche 1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. 2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. (...) 5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Art. 5 Interventi didattici individualizzati e personalizzati Art. 6 Forme di verifica e di valutazione 1.La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogicodidattici di cui ai precedenti articoli. 2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. (...) LA QUESTIONE DELLE LINGUE STRANIERE Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione 4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. (...) 5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogicodidattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). Il ruolo centrale delle Regioni: -Sensibilizzazione -Formazione -Gestione del servizio sanitario -Supporto alle famiglie -Nell’ambito della L. 170, autonomia di scelte. REGIONE Lombardia Nota del 5.07.2011 - Direzione Generale della Sanità Certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA) Precisa che la diagnosi di DSA può essere effettuata • dalle UOMPIA delle strutture pubbliche e private accreditate • in alternativa, da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti. In entrambi i casi, essa deve avvenire secondo i criteri previsti dalle Linee di indirizzo regionale per la NPIA (DGR 6860/2008) e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007. Per la diagnosi di DSA sono necessari: • la presenza di un’equipe multiprofessionale con competenze specifiche, che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapista del linguaggio • l’utilizzo per la valutazione della testistica validata e standardizzata indicata dalla Consensus Conference esplorando le necessarie componenti cognitive, psicologiche, neurologiche, sensoriali e neuropsicologiche. Ai genitori va restituita una relazione clinica chiara e dettagliata, con allegata l’indicazione dei test effettuati e dei punteggi conseguiti. In caso di dubbio, l’ente che riceve la certificazione può richiedere un parere all’UOMPIA. Giacomo Cutrera - Demone Bianco • Presenti il candidato il quadro normativo, in cui si è sviluppato il processo d'integrazione degli alunni con disabilità. • I Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono stati riconosciuti di recente: indichi il percorso di riflessione pedagogica e culturale, che ha determinato il processo normativo. • Indichi il candidato le strategie inclusive, che devono essere attuate a favore degli alunni con bisogni educativi speciali. • Cosa si intende per misure dispensative e per strumenti compensativi, indichi il candidato le norme che li descrivono e quando devono essere applicati.