Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3

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Atto Camera
Interrogazione a risposta orale 3-01446
presentato da
SBERNA Mario
testo di
Venerdì 17 aprile 2015, seduta n. 411
SBERNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle
finanze, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
gli alimenti a fini medici speciali (cosiddetti FMS), contemplati dalla direttiva
2009/39/CE, sono prodotti la cui composizione ed elaborazione sono studiate per
rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali vengono
essenzialmente destinati per ragioni mediche e si distinguono perciò nettamente dagli
alimenti di consumo corrente e dagli integratori alimentari;
gli alimenti a fini medici speciali sono prodotti dietetici, specialmente processati o
formulati che richiedono di essere utilizzati «sotto controllo medico» destinati
all'alimentazione completa o parziale di pazienti con una limitata, diminuita o
disturbata capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolizzazione o
escrezione degli alimenti di uso corrente o di alcuni nutrienti o metaboliti in essi
contenuti; sono destinati all'alimentazione completa o parziale di pazienti il cui
trattamento dietetico, inteso come dietary management, non può essere realizzato né
con una modifica della normale dieta, né impiegando altri prodotti dietetici, né
combinando alimenti di uso corrente con altri prodotti dietetici, rivestendo in casi
specifici il ruolo di veri e propri «salvavita»;
prima di essere commercializzati gli AFMS devono essere notificati al Ministero della
salute e inseriti in un apposito registro consultabile sul portale del Ministero; per
quanto possa sembrare semplificato il processo di notifica prevede un esame
consultivo di un'apposita commissione (CUDN) e il vaglio definitivo dell'ufficio
competente del Ministero della salute che ne certifica la conformità sia regolatoria che
scientifica in relazione alla legislazione vigente e alle linee guida rilasciate dallo
stesso Ministero;
il requisito distintivo di un AFMS sta nella capacità di sopperire in tutto o in parte alle
particolari esigenze nutrizionali imposte da una malattia, un disturbo o uno stato
patologico (nonché dalla conseguente malnutrizione), o comunque di facilitarne il
trattamento dietetico (come, ad esempio, prodotti «addensanti» destinati a facilitare
l'alimentazione di soggetti affetti da disfagia);
a causa del proporzionale aumento del numero di malati cronici e delle persone che
soffrono di una patologia o si trovano in una situazione particolare a causa della quale
devono alimentarsi in modo diverso dagli individui sani e, quindi, necessitano di
alimenti particolari, le spese sostenute per l'acquisto di tali prodotti, costituiscono una
voce crescente delle spese sanitarie sostenute dalle famiglie;
la profonda disomogeneità dell'assistenza integrativa delegata alle regioni evidenzia
che solo in alcune aree esiste una corretta appropriatezza prescrittiva e la
conseguente dispensazione a carico del servizio sanitario nazionale in altre invece
l'acquisto di tali prodotti rimane a totale carico del paziente, senza che possano
nemmeno avere la loro detraibilità fiscale;
il regime di detraibilità delle spese mediche, stabilito dal testo unico delle imposte sui
redditi, stabilisce che il 19 per cento delle spese sostenute per cure mediche e per
l'assistenza sanitaria possa essere detratto ai fini dell'Irpef. In particolare, in base
all'articolo 15 sono detraibili i farmaci (quei medicinali non rimborsabili dal servizio
sanitario nazionale, prodotti da banco, SOP, «classe c» in generale) e i dispositivi
medici (ad esempio lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, apparecchi acustici,
cerotti, bende, garze, siringhe, termometri e altro), mentre gli alimenti a fini medici
speciali non rientrano nella categoria dei prodotti detraibili –:
se il Governo intenda assumere iniziative per modificare l'articolo 15 del TUIR, al fine
di rendere detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali,
così da garantire in breve tempo lo stesso vantaggio fiscale per numerosi pazienti
affetti da problemi di salute, spesso cronici, che si trovano quindi a dover sostenere
spese economiche rilevanti. (3-01446)
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