bollettino - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
BOLLETTINO
SETTIMANALE
ANNO IX - N. 19
31 maggio 1999
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
SOMMARIO
Pag.
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
5
Provvedimento n. 7194
( C3468 )
ACE/INA
5
Provvedimento n. 7195
( C3469 )
SCHWEIZERISCHE
LEBENSVERSICHERUNGS- UND
RENTENANSTALT/BANCA DEL
GOTTARDO
7
9
Provvedimento n. 7196
( C3500 )
UNES MAXI/VARIE SOCIETA'
Provvedimento n. 7197
( C3504 )
PARTESA/DE POLI IMPORT
13
Provvedimento n. 7198
( C3505 )
CSC COMPUTER SCIENCES
ITALIA/GRUPPO PROGRES
16
PUBBLICITA' INGANNEVOLE
19
Provvedimento n. 7199
( PI2295 )
REDUCE FAT FAST
19
Provvedimento n. 7200
( PI2323 )
SI.CRO. RILEVATORI GAS
25
Provvedimento n. 7201
( PI2325 )
PRESTIGE IMPORTS
31
Provvedimento n. 7202
( PI2352 )
INFORMATICS SCHOOL
34
Provvedimento n. 7203
( PI2378 )
BEVERLY HILLS CARS
37
Provvedimento n. 7204
( PI2390 )
COPERTURA GSM OMNITEL
40
Provvedimento n. 7205
( PI2411 )
DOUBLE FORCED MATRIX I&T
44
Provvedimento n. 7206
( PI2416 )
COPERTURA GSM TIM
51
Provvedimento n. 7207
( PI2449 )
TEOREMA TOUR TUNISIA
54
Provvedimento n. 7208
( PI2455 )
TELEPIÙ CALCIO
57
VARIE
63
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI DIVIETI
63
PRATICANTATO PRESSO L’AUTORITA’
64
ERRATA CORRIGE
65
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Provvedimento n. 7194 ( C3468 )
ACE/INA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società ACE Limited, pervenuto in data 24 marzo 1999;
VISTO il parere dell'ISVAP, rilasciato in data 29 aprile 1999, secondo il quale non esistono elementi ostativi
in merito all'operazione comunicata;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
ACE Limited (di seguito ACE) è una società per azioni avente sede legale nelle isole Bermuda, posta al
vertice di un gruppo di società operanti nel settore assicurativo, nessuna delle quali è presente direttamente in Italia.
Nel 1998 il gruppo ha realizzato un fatturato complessivo di oltre 2.000 miliardi di lire, di cui circa 9 miliardi in
Italia realizzati in libertà di prestazione di servizi.
INA Corporation (di seguito INA) è una società di diritto statunitense controllata da Cigna Corporation e
Cigna Holdings Inc., posta al vertice di un gruppo di imprese di assicurazione. In particolare, INA controlla,
direttamente o indirettamente, la società Cigna Insurance Company of Europe Sa-Nv, impresa attiva nei rami danni
in Europa, nonché in regime di stabilimento in Italia. Il fatturato complessivo realizzato dal gruppo INA nel 1998 è
stato superiore ai 7.000 miliardi di lire, di cui oltre 100 miliardi per vendite effettuate in Italia.
2. Descrizione dell’operazione
L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di INA, nonché delle società da
quest’ultima controllate, da parte di ACE.
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
5
6
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa acquisita risulta superiore a 69 miliardi di lire.
4. Valutazione della concentrazione
I mercati interessati dalla concentrazione sono quelli dei singoli rami danni nei quali sono attive le imprese
partecipanti all’operazione. In particolare, risultano interessati i seguenti rami assicurativi: aeronautica,
responsabilità civile diversi, responsabilità civile auto, incendio, assicurazione marittima e infortuni.
La dimensione geografica dei mercati risulta tendenzialmente nazionale, a eccezione dei rami
dell’assicurazione aereonautica e marittima, relativamente ai quali, per i grandi vettori, il mercato geografico
assume dimensione sovranazionale.
In ciascuno dei mercati interessati le parti detengono quote di mercato marginali, raggiungendo al massimo
una quota complessiva pari all’1,8% nel mercato italiano delle assicurazioni marittime. In tutti i mercati interessati
esistono numerosi e qualificati operatori concorrenti, quali Generali, Assitalia e RAS.
Considerate le ridotte quote di mercato detenute dalle parti e la presenza di importanti concorrenti,
l’operazione in esame non appare idonea a modificare in modo consistente l’assetto concorrenziale in alcuno dei
mercati interessati.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
Provvedimento n. 7195 ( C3469 )
SCHWEIZERISCHE
LEBENSVERSICHERUNGS- UND
RENTENANSTALT/BANCA DEL GOTTARDO
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto della società Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt Ag, pervenuto in data 24
marzo 1999;
VISTO il parere dell’ISVAP, pervenuto in data 29 aprile 1999, secondo il quale non esistono elementi
ostativi alla realizzazione dell’operazione;
RITENUTA la propria competenza;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt Ag (in seguito SLR) è una compagnia
d’assicurazione con sede in Svizzera operante, in particolare, nel ramo dell’assicurazione vita. Nel 1997 essa ha
realizzato premi lordi per circa 16.669 milioni di franchi svizzeri (pari a circa 20.000 miliardi di lire). Essa è attiva
in Italia attraverso le proprie controllate Swiss Life (Italia) Spa e Swiss Life (Italia) Infortuni e Malattie Spa che
complessivamente realizzano premi per 54,9 miliardi di lire.
Il capitale azionario di SLR, società quotata presso la Borsa di Zurigo, è detenuto da investitori istituzionali e
piccoli risparmiatori con l’eccezione della quota del 25% posseduta dalla Union Bank of Switzerland (UBS) che,
entro il 31 marzo di quest’anno, perfezionerà il trasferimento del proprio pacchetto azionario a terzi.
BANCA DEL GOTTARDO Sa (in seguito Banca del Gottardo) è un istituto bancario con sede in Svizzera,
che non dispone di agenzie in Italia né esercita direttamente attività bancarie sul territorio italiano. Essa ha
realizzato nel 1997 un attivo globale di oltre 10.557 milioni di franchi svizzeri (pari a circa 12.828 miliardi di lire).
Nello stesso anno, il fatturato della Banca del Gottardo, da considerare ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, ovvero un
decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale realizzato in Italia, è stato di circa 1.495 miliardi di lire.
La Banca del Gottardo è controllata dalla società The Sumitomo Bank Limited, con sede in Giappone,
attraverso una partecipazione del 53,5% del capitale sociale.
2. Descrizione dell’operazione
L’operazione notificata consiste nell’acquisizione del controllo della Banca del Gottardo da parte di SLR,
attraverso l’acquisto della partecipazione del 53,5% del capitale detenuta dalla Sumitomo Bank nella prima.
Successivamente SLR realizzerà, in Svizzera, un’offerta pubblica di acquisto del residuo capitale azionario della
Banca del Gottardo.
Il 10 marzo 1999 l’operazione ha ottenuto l’autorizzazione dell’Autorità antitrust elvetica.
7
8
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di una impresa, costituisce una concentrazione
ai sensi dell’art. 5, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo
di comunicazione preventiva di cui all’art. 16, comma 1, della legge citata, in quanto il fatturato totale realizzato
nel 1997 a livello nazionale dall’impresa di cui si acquisisce il controllo è stato superiore a 69 miliardi di lire.
4. Valutazione della concentrazione
L'operazione di concentrazione comunicata interessa, oltre ai mercati bancari della raccolta e degli impieghi,
il settore assicurativo e, in particolare, i mercati della produzione e distribuzione delle polizze vita.
La delimitazione geografica del mercato della produzione assicurativa può essere effettuata con riferimento
all'intero territorio nazionale, all'interno del quale le condizioni di concorrenza sono omogenee. A livello
distributivo, invece, l'ambito geografico di riferimento è necessariamente limitato, in virtù dell'importanza attribuita
dalla domanda al "servizio di prossimità" che il distributore può accordare.
L’operazione comunicata non è in grado di produrre effetti sul mercato della produzione assicurativa. Infatti,
il gruppo acquirente detiene una quota assolutamente marginale (largamente inferiore all’1%) nel mercato della
produzione delle polizze vita, mentre la società acquisita non è presente in Italia su tale mercato. D’altro canto,
considerato che la Banca del Gottardo non dispone di sportelli sul territorio italiano, l’operazione non è idonea a
realizzare effetti anche sul mercato della distribuzione di prodotti assicurativi vita.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
Provvedimento n. 7196 ( C3500 )
UNES MAXI/VARIE SOCIETA'
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999 ;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto della società UNES MAXI Srl, pervenuto in data 20 aprile 1999;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
UNES MAXI Srl (di seguito UNES), con sede legale a Milano, è una società attiva, sia direttamente sia
attraverso diverse società controllate, nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e per l’igiene della
persona e della casa secondo le formule della distribuzione moderna. UNES opera in Lombardia, Piemonte ed
Emilia-Romagna attraverso 37 punti vendita gestiti sotto l’insegna Unes.
UNES aderisce al gruppo d’acquisto Intermedia 90.
Il capitale sociale di UNES è controllato da persone fisiche. Circa il 70% delle quote sociali è intestato
fiduciariamente a Sorfid Srl, società attiva nella assistenza legale, contabile e finanziaria nonché nella gestione
fiduciaria di beni per conto terzi.
Il fatturato consolidato realizzato da UNES nel 1997 è stato di 650 miliardi di lire.
FOSSATI FRANCO Srl e PARE Srl, con sede legale a Pozzolo Formigaro (AL), e NOVISOLA Srl e FO.PI.
Srl, con sede legale a Novi Ligure (AL), sono società attive prevalentemente nella distribuzione al dettaglio di
prodotti alimentari e per l’igiene della persona e della casa secondo le formule della distribuzione moderna.
Esse fanno parte di un gruppo di società, il “Gruppo Fossati”, controllate dalle medesime persone fisiche, che
opera sia nella distribuzione al dettaglio di generi alimentari e di largo e generale consumo nelle provincie di
Alessandria e Pavia attraverso punti vendita a insegna A&O e Famila, sia nella distribuzione all’ingrosso.
FOSSATI FRANCO, PARE, NOVISOLA e FO.PI. hanno realizzato nel 1997 fatturati rispettivamente di
6,6, 9,6, 16 e 11 miliardi di lire.
FOSSATI Srl, con sede legale a Pozzolo Formigaro (AL), è una società attiva nel commercio all’ingrosso di
prodotti alimentari.
FOSSATI fa parte del Gruppo Fossati e svolge funzioni di centrale d’acquisto per le società del gruppo
attraverso un proprio Centro di Distribuzione sito in Pozzolo Formigaro (AL). Essa aderisce a sua volta al gruppo di
acquisto Euromadis.
FOSSATI ha realizzato nel 1997 un fatturato di 48,6 miliardi di lire.
GLOBAL Sas, con sede legale a Pozzolo Formigaro (AL), è una società del Gruppo Fossati che svolge
attività amministrativa a favore delle società del Gruppo.
GLOBAL ha realizzato nel 1997 un fatturato di 1,3 miliardi di lire.
9
10
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
2. Descrizione dell'operazione
L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di UNES di tredici rami d’azienda costituiti da
altrettanti punti vendita al dettaglio di proprietà del Gruppo Fossati, nonché del ramo d’azienda di FOSSATI
costituito dal Centro di Distribuzione merci e del ramo d’azienda di GLOBAL che fornisce servizi amministrativi ai
punti vendita acquistati.
In particolare, UNES acquisterà i seguenti punti vendita al dettaglio:
(a) da FOSSATI FRANCO: (i) un ipermercato a insegna Famila sito in Basaluzzo (AL), (ii) 5 supermercati
di dimensioni inferiori ai 1.500 mq siti in Tortona (AL), Arquata (AL), Alessandria (tre), (iii) due superette, site in
Serravalle Scrivia (AL) e Alessandria;
(b) da NOVISOLA: un supermercato di 692 mq sito a Novi Ligure (AL) nonché il ramo d’azienda che
gestisce le vendite non-food (elettrodomestici, prodotti di abbigliamento, ecc.) presso l’ipermercato di Basaluzzo
(AL);
(c) da FO.PI.: un supermercato di 850 mq. sito in Novi Ligure (AL);
(d) da PARE: un supermercato di 1.190 mq sito in Varzi (PV).
Inoltre UNES prenderà in affitto da FOSSATI FRANCO un ipermercato a insegna Famila ubicato a Pozzolo
Formigaro (AL).
L’operazione prevede inoltre un patto di non concorrenza di durata quinquennale a carico delle imprese
cedenti, limitato alle provincie in cui hanno sede i punti vendita acquisiti.
3. Qualificazione dell'operazione
L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di imprese, costituisce una
concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16 comma 1 della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi
di lire.
Il patto di non concorrenza costituisce una restrizione accessoria all’operazione in quanto volto a tutelare il
valore dei rami d’azienda acquisiti.
4. Valutazione della concentrazione
Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti
alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, nel quale le imprese parti dell’operazione sono attive
attraverso tre tipologie di punti vendita, segnatamente ipermercati, supermercati e superette.
Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti
venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei
punti vendita.
All’interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita che si
differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo,
l’ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti.
Secondo quanto stabilito dall’Autorità nel caso Schemaventuno-Promodès/Gruppo GS1 , la diversità nella
qualità e nel livello di servizi offerti dalle tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di
sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui.
Tra le diverse categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle superette,
con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena.
Ai fini della individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto occorre pertanto partire da
ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare a ciascuna di esse i segmenti immediatamente contigui.
1 Provv. 6113 (C3037), Schemaventuno-Promodès/Gruppo GS, in Boll. 25/98.
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
11
Nell’operazione in esame oggetto di acquisizione sono superettes, supermercati di dimensione inferiore ai
1.500 mq e ipermercati. I mercati del prodotto rilevanti per la presente operazione sono perciò:
(a) il mercato delle superettes, formato da superettes e supermercati di dimensione inferiore ai 1.500 mq;
(b) il mercato dei supermercati, comprendente superettes, supermercati e ipermercati;
(c) il mercato degli ipermercati, comprendente supermercati di dimensione superiore ai 1.500 mq e
ipermercati.
Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione senza dubbio locale, in considerazione dei
comportamenti di acquisto dei consumatori e dell’importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita.
L’esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati, corrispondente al massimo con i confini
amministrativi provinciali, deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei
singoli punti vendita, delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione.
L’unica area in cui le attività delle parti si sovrappongono è la provincia di Alessandria. Il mercato
geografico rilevante sarà perciò costituito da una porzione appropriata del territorio di tale provincia.
L’estensione delle zone entro le quali i consumatori sono disposti a spostarsi per effettuare gli acquisti varia
in funzione di una serie di fattori quali la tipologia di prodotto ricercata (acquisti di piccole o grandi quantità di
prodotti), le infrastrutture commerciali associate, le vie di comunicazione, l’ampiezza delle famiglie, il tempo libero
di cui dispongono e la loro capacità di spostamento. La distanza che i consumatori sono disposti a percorrere per
effettuare gli acquisti delimita il bacino d’utenza dei singoli punti vendita.
Per delimitare il mercato geografico nella fattispecie in esame, è utile tenere conto, come già avvenuto nel
caso S21-Promodès/Gruppo Gs, delle “Indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale per la redazione
dei piani commerciali e per la programmazione delle grandi strutture di vendita” elaborate dal Consiglio Regionale
del Piemonte per impostare la propria politica di programmazione commerciale. Tali indicazioni programmatiche
contemplano una suddivisione in aree di tutta la regione Piemonte effettuata sulla base della dotazione complessiva
dei servizi (commerciali e non), del sistema del traffico, delle abitudini manifestate dai consumatori, nonché dei
flussi di pendolarismo per ragioni di lavoro o di studio.
Sulla base di tali “Indicazioni programmatiche” è possibile distinguere all’interno della provincia di
Alessandria una serie di “aree di attrazione dominante” che possono essere considerate distinti mercati geografici. I
punti vendita oggetto di acquisizione sono concentrati all’interno delle “aree di attrazione dominante” di Tortona,
di Novi Ligure e di Alessandria. In considerazione del bacino d’utenza dei punti vendita, tali aree verranno
considerate tre distinti mercati geografici ai fini della valutazione dell’operazione nei mercati del prodotto relativi
ai supermercati e alle superettes. Per quanto riguarda il mercato degli ipermercati, in considerazione dell’ampiezza
del bacino d’utenza dei punti vendita superiori ai 1.500 mq tali aree verranno considerate un unico mercato
geografico.
UNES non è presente né nell’area di Tortona né nell’area di Novi Ligure. Il Gruppo Fossati è invece
presente (i) nel mercato dei supermercati nell’area di Tortona, con una quota minore del 10%, (ii) nel mercato delle
superettes nell’area di Novi Ligure, dove ha una quota del 22,7%, (iii) nel mercato dei supermercati nell’area di
Novi Ligure, con una quota del 30%.
In tali mercati, l’acquisizione si risolverà dunque nella mera sostituzione di un operatore con un altro.
Nel mercato dei supermercati nell’area di Alessandria UNES detiene una quota di mercato pari a circa il
21,5%, mentre i rami d’azienda di proprietà del Gruppo Fossati acquisiti rappresentano nel complesso una quota di
mercato del 6,3%. Nel mercato operano numerosi concorrenti sia locali che nazionali, i maggiori tra i quali sono
Coop Italia e Esselunga, entrambi con una quota di mercato pari al 14% circa.
L’operazione, pur permettendo a UNES di consolidare la sua posizione di primo operatore, non appare
dunque in grado di alterare sostanzialmente le condizioni concorrenziali presenti sul mercato.
Nel mercato delle superettes nell’area di Alessandria UNES detiene una quota di mercato pari a circa il 35%,
mentre i rami d’azienda di proprietà del Gruppo Fossati acquisiti rappresentano nel complesso una quota di mercato
del 10,3%. Nel mercato operano numerosi concorrenti, con quote intorno al 10%.
L’operazione, pur permettendo a UNES di consolidare la sua posizione di primo operatore, non appare
dunque in grado di costituire una posizione dominante capace di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole
la concorrenza sul mercato, in considerazione della facilità di entrata in questo mercato, a seguito della
liberalizzazione conseguente alla fine del periodo transitorio della riforma del commercio e della possibilità per i
consumatori di utilizzare categorie diverse di punti vendita.
Per quanto riguarda infine il mercato degli ipermercati nella provincia di Alessandria, UNES non è presente
in tale mercato, mentre la quota del Gruppo Fossati è pari al 16% circa. Tale quota salirebbe al 36% se si
considerasse come mercato rilevante l’area di Novi Ligure, nella quale entrambi gli ipermercati sono situati.
12
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
In tale mercato, l’acquisizione si risolverà dunque nella mera sostituzione di un operatore con un altro.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/80.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
Provvedimento n. 7197 ( C3504 )
13
PARTESA/DE POLI IMPORT
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società PARTESA Srl, pervenuto in data 23 aprile 1999;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
PARTESA Srl, con sede legale a Milano, è una holding di controllo di una rete di società operanti nella
distribuzione all’ingrosso di bevande. Partesa è controllata, attraverso Heineken Italia, da Heineken NV, società di
diritto olandese a capo dell’omonimo gruppo.
Il fatturato realizzato da PARTESA nel 1998 è stato di circa 299,5 miliardi di lire.
Il fatturato realizzato da Heineken Italia nel 1997 è stato di 747 miliardi di lire.
DE POLI IMPORT Srl, con sede legale a Porcia (PN), è una società attiva nella distribuzione all’ingrosso di
bevande nelle provincie di Pordenone, Udine, Padova, Treviso e Trento.
Essa è controllata da persone fisiche.
Il fatturato realizzato da DE POLI nel 1997 è stato di circa 6,5 miliardi di lire.
2. Descrizione dell’operazione
L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di PARTESA, o di altra società da questa
controllata, dell’azienda di proprietà di DE POLI esercente attività di commercio all’ingrosso di bevande.
Parte integrante dell’operazione sono inoltre tre patti di non concorrenza della durata di due anni a carico
dei due soci proprietari di DE POLI e di un dipendente, in ragione del contributo essenziale da questi apportato alla
attività sociale. Tali patti sono limitati alle provincie in cui opera DE POLI e al solo commercio all’ingrosso di
bevande.
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi
di lire.
I patti di non concorrenza costituiscono restrizioni accessorie all’operazione, in quanto appaiono
strettamente funzionali alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita.
14
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
4. Valutazione della concentrazione
Il settore interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione di bevande, ove operano sia
PARTESA, sia DE POLI.
L’attività di distribuzione di bevande può essere svolta dalle imprese produttrici attraverso la vendita diretta
alle imprese della grande distribuzione organizzata, il cosiddetto “canale breve”, oppure può essere svolta attraverso
grossisti che distribuiscono il prodotto a bar, ristoranti, pizzerie (cosiddetto horeca), esercizi alimentari tradizionali
o a libero servizio indipendenti, società di catering, distributori porta a porta, nonché a esercizi collegati alla
distribuzione organizzata e alla grande distribuzione che non siano serviti da centri di distribuzione della catena di
riferimento, il cosiddetto “canale lungo”. Data la specifica tipologia dei clienti cui gli operatori del canale lungo si
rivolgono, e data anche la peculiarità del servizio che essi offrono, tale canale distributivo può essere considerato un
mercato a sé stante.
In considerazione del fatto che le parti operano esclusivamente nel canale lungo, il mercato del prodotto è
quello della distribuzione di bevande attraverso il canale lungo.
Con riferimento alla dimensione dell’area servita dagli operatori, il mercato geografico rilevante si può
assumere di dimensione provinciale.
L’azienda acquisita è attiva nelle provincie di Padova, Treviso, Pordenone, Trento e Udine. Ai fini della
presente valutazione si considereranno perciò gli effetti dell’operazione in tali aree geografiche.
PARTESA non è presente nelle provincie di Pordenone, Padova e Treviso; in tali provincie DE POLI ha una
quota di mercato nella distribuzione di bevande attraverso il canale lungo pari al 5,6% nella provincia di Pordenone
e inferiore all’1% in ciascuna delle altre due provincie. In tali province l’operazione si risolverà perciò nella mera
sostituzione di un operatore con un altro e comunque non permetterà a PARTESA di assumere una posizione di
rilievo nel mercato interessato.
Nella provincia di Trento PARTESA detiene una quota di mercato pari al 12,8%, tramite le società
TRENTINO DISTRIBUZIONE e BIBITE RIZZOLI, mentre DE POLI ha una quota pari a circa lo 0,6%.
L’operazione comunicata procurerà dunque un incremento marginale della quota di PARTESA e non modificherà
la struttura concorrenziale del mercato interessato.
L’operazione produrrà i suoi maggiori effetti nella provincia di Udine. In tale provincia PARTESA opera
attraverso due società: la controllata La Mercantile Moretti Srl, che detiene una quota di mercato pari a circa il
9,5%, e la partecipata Tessaro Srl, che ha una quota di mercato del 10% circa. PARTESA detiene una
partecipazione di minoranza del 30% in Tessaro ed è in trattative per acquisirne il controllo.
DE POLI detiene invece una quota di mercato pari al 2,4% nella distribuzione di bevande attraverso il canale
lungo nella provincia di Udine; circa l’80% del fatturato di DE POLI proviene dalla vendita di birre, in larga parte
birre di importazione tra le quali la birra Guinness, che rappresenta più della metà degli acquisti della ditta.
L’acquisizione comunicata, pur consolidando la posizione di mercato di PARTESA, non appare in grado di
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, tenuto conto della presenza di numerosi operatori, diversi dei
quali con quote comprese tra il 9% e l’11%, in grado di offrire una gamma di bevande, e in particolare di birre,
alternative a quella di PARTESA.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16 comma 4, della legge n. 287/80.
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
15
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
16
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 7198 ( C3505 )
CSC COMPUTER SCIENCES
ITALIA/GRUPPO PROGRES
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società CSC COMPUTER SCIENCES ITALIA Spa, pervenuto in data 23 aprile 1999;
VISTE le informazioni della società CSC COMPUTER SCIENCES ITALIA Spa, trasmesse in data 28 aprile
1999;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
CSC COMPUTER SCIENCES ITALIA Spa (di seguito CSC COMPUTER SCIENCES ITALIA),
appartenente all’omonimo gruppo CSC, opera nel campo dei servizi informatici, della vendita di prodotti hardware
e software, della manutenzione e dell’outsourcing di sistemi informatici.
Il gruppo CSC è attivo nel settore dei servizi informatici, in particolare nell’outsourcing (analisi dei sistemi,
sviluppo dei sistemi applicativi, operazioni di rete, desktop computing, gestione ed elaborazione dati), nell’attività
c.d. di system integration, consistente nella progettazione, sviluppo, applicazione e integrazione di sistemi
informatici, e infine nella consulenza alla clientela per l’acquisto e l’utilizzazione strategica delle tecnologie
informatiche e per la ristrutturazione dei processi aziendali.
Il gruppo CSC è presente in Italia attraverso la controllata CSC COMPUTER SCIENCES ITALIA, il cui
capitale sociale è detenuto al 99,5% dalla società statunitense Computer Sciences Corporation, e allo 0,5% dalla
società di diritto inglese CSC Computer Sciences Ltd.. Il gruppo ha inoltre acquisito il 23 marzo 1999 la società
italiana Informatica Spa, una holding operativa nel campo dei servizi informatici.
Nel 1998, il fatturato consolidato a livello mondiale del gruppo CSC è stato di circa 11.500 miliardi di lire,
di cui circa 55 miliardi di lire per vendite effettuate in Italia.
Il GRUPPO PROGRES Spa (di seguito PROGRES) opera nella prestazione di servizi informatici, nella
vendita di prodotti hardware e software, nella manutenzione e nell’outsourcing di sistemi informatici.
Il capitale sociale di PROGRES è detenuto per una parte da due società fiduciarie, in quote rispettivamente
del 17,3% del capitale per la Fiduciaria Banknord Spa e del 6,1% per la Unione Fiduciaria Spa, mentre la restante
parte è ripartita tra azionisti privati in varie quote, di cui due, ciascuna del 21,5% del capitale, e le altre pari o
inferiori al 6% del capitale.
Nell’esercizio 1998, PROGRES ha realizzato un fatturato globale di circa 147 miliardi di lire,
esclusivamente per vendite effettuate in Italia.
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
17
2. Descrizione dell’operazione
L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo della società PROGRES da parte di CSC
COMPUTER SCIENCES ITALIA.
In base agli accordi contenuti nel contratto di compravendita di azioni sottoscritto dalle parti il 23 marzo
1999, CSC COMPUTER SCIENCES ITALIA acquisisce immediatamente una partecipazione di circa il 52,8% del
capitale sociale di PROGRES, mentre una parte pari a circa il 44% del capitale di PROGRES è oggetto di: (i) una
call option conferita dai venditori a CSC COMPUTER SCIENCES ITALIA, esercitabile per la prima tranche nel
periodo tra tre e quattro mesi dall’acquisizione del controllo di PROGRES, per la seconda tranche nel periodo tra
quindici e sedici mesi dopo tale data; (ii) una put option, conferita da CSC COMPUTER SCIENCES ITALIA ai
venditori, esercitabile per la prima tranche nel periodo tra quattro e cinque mesi dall’acquisizione del controllo di
PROGRES, per la seconda tranche nel periodo tra sedici e diciassette mesi dopo tale data.
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’impresa acquisita è superiore a 69 miliardi di lire.
4. Valutazione della concentrazione
L’operazione interessa i mercati della vendita di hardware e di software e il mercato dell’outsourcing delle
attività di analisi dei sistemi informatici e di sviluppo dei sistemi applicativi, e delle operazioni di rete e gestione ed
elaborazione dati.
Relativamente alla dimensione geografica dei mercati interessati, si ritiene possibile valutare la
concentrazione con riferimento al mercato nazionale, non essendo necessario approfondire, ai fini della valutazione
della presente operazione, l’eventuale esistenza di una dimensione concorrenziale più vasta.
Il mercato italiano della vendita di sistemi hardware è caratterizzato da numerosi operatori di dimensione
mondiale. Il valore complessivo del mercato nel 1998 è stato stimato dalle parti in circa 12.000 miliardi di lire.
I principali concorrenti di PROGRES a livello nazionale sul mercato dei sistemi hardware sono: HewlettPackard, con una quota di mercato di circa il 9%, IBM Italia, con una quota di circa l’8%, Compaq e Olivetti Wang
Global, singolarmente presenti con quote di circa il 5% (fonte International Data Corporation, Il mercato dei servizi
IT 1996-2001, assetto competitivo e scenari di mercato in Italia, 13 aprile 1998).
Entrambe le società PROGRES e CSC sono presenti sul mercato in questione con quote inferiori all’1%.
Anche il mercato della vendita di prodotti software è caratterizzato in Italia dalla presenza di numerosi
operatori di dimensione mondiale.
Il valore complessivo del mercato nel 1998 è stimato dalle parti in circa 8.000 miliardi di lire.
I principali concorrenti di PROGRES sul mercato in questione sono: IBM Italia, con una quota di circa il
9%, Finsiel, con una quota di circa l’8%, Olivetti Wang Global e Elsag Bailey Automazione e Gestione Servizi,
singolarmente presenti con quote di circa il 3% (fonte International Data Corporation, cit.).
Sulla base delle stime fornite dalle parti, PROGRES è presente sul mercato dei prodotti software con una
quota di poco superiore all’1%, mentre la quota di mercato detenuta da CSC è inferiore all’1%.
Per quanto concerne il mercato dell’outsourcing, l’offerta in Italia risulta globalmente più frastagliata,
ancorché la domanda sia rappresentata principalmente da imprese di grandi dimensioni e pubbliche
amministrazioni che tendono a cedere le proprie risorse informatiche a società terze.
Il valore complessivo del mercato dei servizi di elaborazione dati in outsourcing è stato stimato in circa
5.500 miliardi di lire nel 1998.
18
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Sul mercato sono presenti vari e importanti operatori tra cui IBM Italia, con una quota di circa il 9%,
Finsiel, con una quota di circa l’8%, Olivetti Wang Global e Elsag Bailey Automazione e Gestione Servizi,
singolarmente presenti con quote di circa il 3% (fonte International Data Corporation, cit.).
Entrambe le parti detengono sul mercato in questione una quota inferiore all’1%.
L’operazione non risulta idonea a modificare l’equilibrio concorrenziale sui mercati interessati in vista della
quota di mercato complessivamente detenuta dalle parti e della presenza di qualificati concorrenti.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
19
PUBBLICITA' INGANNEVOLE
Provvedimento n. 7199 ( PI2295 )
REDUCE FAT FAST
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta d’intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 15 ottobre 1998, successivamente integrata in data 4 novembre
1998, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di due
messaggi pubblicitari, diffusi dalla società Shopping America Srl, riguardanti un prodotto distribuito dalla stessa
società e denominato Reduce Fat Fast, il primo apparso in un opuscolo distribuito tramite posta nel mese di ottobre
1998, il secondo consistente nella televendita trasmessa sulla rete Cinquestelle Sardegna nell’ultima settimana del
mese di maggio 1998.
Nella segnalazione si evidenzia che i messaggi sono idonei a indurre i consumatori in errore relativamente
alle caratteristiche del prodotto e ai risultati che è possibile ottenere con l’utilizzo dello stesso.
2. Messaggi
Il primo messaggio segnalato, contenuto nell’opuscolo, afferma, nella parte relativa al prodotto in questione:
“Prodotto dietetico rivoluzionario per ottenere e mantenere il peso ideale in modo sano ed equilibrato. Contiene
ingredienti naturali che stimolano il metabolismo e riducono i chili in eccesso. Brucia i grassi e riduce l’appetito”.
Il secondo messaggo consiste nella televendita durante la quale si ascoltano le opinioni di alcuni personaggi
del mondo dello spettacolo e della cultura, nonché una voce fuoricampo che esalta le caratteristiche del prodotto. Si
segnalano, tra le altre, le seguenti espressioni:
- “Questo prodotto naturale vi aiuterà a perdere peso, controllando il vostro appetito e stimolando il vostro
metabolismo in modo naturale. [...] dimagrire senza digiunare e senza esercizi”.
- “Gli studi che abbiamo portato avanti sul cromo picolinato erano finalizzati a scoprire come questo
prodotto aiutasse a ridurre il grasso in eccesso. Aiuta veramente a bruciare il grasso e a mantenere la linea [...]
aumentando la quantità di cromo picolinato corrispondeva una maggiore capacità del loro metabolismo di ridurre
20
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
i grassi [...] Una volta che comincerete a prendere Reduce Fat Fast comincerete a perdere peso, vi sentirete
meglio, più belli, riducendo così i vostri problemi di salute”.
- “[...] la testimonianza di più di 60.000 persone soddisfatte del risultato ottenuto rappresentano una
garanzia per voi”.
- “E’ una combinazione di sette prodotti naturali di primissima qualità che stimola il vostro metabolismo e
agisce direttamente sui grassi [...] diminuisce l’appetito [...] i risultati saranno visibili nel giro di pochi giorni o
settimane, non di mesi”.
3. Comunicazione alle parti
In data 15 gennaio e 5 febbraio 1999 è stato comunicato al segnalante e alla Shopping America Srl, in
qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata con
riguardo alla circostanza che gli stessi possano indurre in errore relativamente alle caratteristiche del prodotto.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione d’avvio del procedimento del 15 gennaio 1999 è stato richiesto alla
Shopping America Srl, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni circa
le caratteristiche e le proprietà del prodotto Reduce Fat Fast con particolare riferimento alla circostanza che esso
contenga “ingredienti naturali che stimolano il metabolismo e riducono i chili in eccesso”, nonché che esso bruci “i
grassi” e riduca “l’appetito”. Inoltre, è stato richiesto al Ministero della Sanità di fornire ogni informazione relativa
al prodotto anche al fine di chiarire se le vantate caratteristiche del prodotto abbiano o meno fondamento scientifico.
Con nota pervenuta in data 25 gennaio 1999, l’operatore pubblicitario rileva che lo stesso avrebbe ricevuto
oltre 100 attestati da parte di clienti italiani che hanno affermato di essere pienamente soddisfatti con l’ottima resa
del prodotto.
A tale nota è allegata copia di una scheda nella quale sono descritti la composizione del prodotto e i suoi
ingredienti, dalla quale emerge che il prodotto è composto di te’ verde, te’ di Java, L-metionina, lecitina di soia,
fucus vesiculosis, aceto di mele, inositolo, colina, vitamina B6, lievito contenente cromo. Reduce Fat Fast viene
definito come “un prodotto completamente innovativo nel settore degli integratori alimentari. Reduce Fat Fast aiuta
a perdere peso diminuendo l’appetito e, grazie ai suoi ingredienti naturali accuratamente selezionati, agisce
sull’organismo favorendone la depurazione, eliminando i grassi in eccesso e le tossine; aiuta ad abbassare il livello
del colesterolo, stimolando l’attività del fegato e garantendo, inoltre, un costante rapporto di proteine e carboidrati”.
Con riguardo ai singoli ingredienti del prodotto nella medesima scheda si rileva:
la metionina è un amminoacido che aiuta il fegato a svolgere le sue funzioni (epato-protettore) ed evita
l’accumulo dei grassi nel fegato, favorendone la mobilità (sostanza lipotropa);
la colina favorisce la mobilitazione dei grassi e del colesterolo ed elimina le sostanze tossiche dal fegato
(sostanza lipotropa);
l’inositolo metabolizza i grassi e il colesterolo (sostanza lipotropa);
la lecitina di soia abbassa il livello del colesterolo ed elimina i grassi (emulsionante naturale);
la vitamina B6 favorisce il metabolismo dei grassi evitando che essi si depositino;
il cromo picolinato favorisce l’utilizzazione del glucosio e il trasporto delle proteine.
In data 26 gennaio 1999 è pervenuta una nota del Ministero della Sanità nella quale si precisa che:
la colina esplica azioni sul sistema nervoso e probabilmente nel metabolismo dei grassi;
per quanto concerne l’inositolo, da parte di alcuni si è ipotizzato un effetto sul metabolismo dei grassi e sul
colesterolo;
il ruolo biologico del cromo non è ancora definito con esattezza; è stato riportato un contributo positivo nella
gestione delle reazioni iperglicemiche e ipoglicemiche nei confronti dei carichi di glucosio; tuttavia, il suo impiego
nel trattamento dei pazienti diabetici non ha dato risultati incoraggianti, creando scetticismo sulla sua funzionalità;
il cromo potrebbe avere un ruolo nel metabolismo dei grassi.
Il Ministero conclude che, pur ammettendo che l’associazione degli ingredienti presenti nel prodotto possa
interferire in qualche modo sul metabolismo lipidico, il claim contenuto nell’opuscolo, sulla base delle attuali
conoscenze, è privo di contenuti scientifici e quindi inaccettabile. In particolare, non trova alcuna giustificazione il
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
21
riferimento al mantenimento del peso ideale (questo si ottiene soltanto con un’alimentazione corretta); tale
riferimento è fuorviante ai fini dell’educazione alimentare.
In data 15 febbraio 1999 è pervenuta una nota sottoscritta dal dott. Antonio Sacchetti, titolare del laboratorio
“Rimedi Naturali”, che produce, per conto terzi, prodotti cosmetici e dietetici (“Rimedi Naturali”) il quale avrebbe
ricevuto, per via informale, un incarico da parte della Shopping America Srl, per la formulazione di un parere sul
prodotto.
Nella nota si ribadiscono le caratteristiche degli ingredienti, così come indicate nella nota pervenuta in data
25 gennaio 1999 e si conclude che l’intera formulazione è fortemente indirizzata alla mobilitazione dei grassi e al
loro allontanamento dagli abituali depositi. Si precisa che, poiché i grassi vengono metabolizzati (bruciati) nel
fegato il quale sarebbe quindi sottoposto, durante le diete, a un lavoro doppio, nella formulazione del prodotto
sarebbe stata data molta importanza ai fattori epatoprotettori. Per quanto concerne la proprietà di ridurre l’appetito,
questa sarebbe ottenuta con l’inositolo, un leggero sedativo che alza la soglia della fame ansiosa, componente non
trascurabile dell’obesità.
In assenza di elementi probatori che consentivano di valutare la veridicità delle affermazioni contenute nei
messaggi segnalati, in data 5 marzo 1999 è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 7, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 74/92, di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nei messaggi
relativamente alle caratteristiche e all’efficacia del prodotto pubblicizzato. In particolare, è stato richiesto di provare
la capacità di Reduce Fat Fast di ridurre i grassi, fornendo la documentazione dalla quale risultasse la tipologia e lo
svolgimento della sperimentazione scientifica effettuata che avrebbe dimostrato tale efficacia, i risultati raggiunti,
nonché la competenza e indipendenza delle persone incaricate dello svolgimento di tali test. E’ stato inoltre
richiesto di dimostrare la veridicità dell’affermazione relativa al numero di persone per le quali il prodotto è
risultato efficace e che gli effetti dell’assunzione del prodotto sono visibili in breve tempo.
L’operatore pubblicitario, in data 26 marzo 1999, ha prodotto la seguente documentazione:
una nota del già menzionato dott. Antonio Sacchetti nella quale si legge tra l’altro: “Nei paesi in cui la
fitoterapia e la ricerca sulle piante sono praticate da più tempo e con un approccio più scientifico rispetto all’Italia,
sono state codificate con maggiore rigore le proprietà delle erbe con test di laboratorio che dimostrano e confermano
quanto già tramandato dall’esperienza e dall’uso comune. In sostanza le proprietà, i principi attivi e fitoterapici dei
prodotti si basano non soltanto su sperimentazioni di laboratorio, ma anche sulla base di cognizioni di pratica e uso
comune, consolidatesi nel tempo. I prodotti scelti dalla Shopping America sono stati scelti in assoluta buona fede
poiché consigliati da esperti statunitensi sulla base delle sperimentazioni risultanti dall’uso comune della formula.
Sulla base dei principi attivi e delle proprietà fitoterapiche riconosciute alle sostanze, la Shopping America
utilizzandoli in maniera concentrata si propone di raggiungere la medesima efficacia. […] In sostanza le proprietà,
i principi attivi e fitoterapici dei prodotti si basano non soltanto su sperimentazioni di laboratorio, ma anche sulla
base di cognizioni di pratica e uso comune, consolidatesi nel tempo”;
una relazione prodotta su carta intestata di un laboratorio francese denominato “Laboratoire L.H.S” nella
quale si descrivono alcuni studi:
uno studio relativo alla Camelia siensis (te’ verde) realizzato con il metodo del “doppio cieco” su un gruppo
di 60 donne, metà delle quali avrebbe ricevuto il principio attivo, l’altra metà il placebo (le pazienti avrebbero
seguito una dieta di circa 1800 calorie al giorno); i risultati di tale studio avrebbero evidenziato che nel gruppo che
ha assunto il placebo le donne avrebbero perso circa 0,95 kg in trenta giorni, mentre nel gruppo che ha assunto il
principio attivo la perdita di peso sarebbe stata di circa 2,9 kg nello stesso periodo; pertanto, la perdita di peso
significativa sarebbe stata dovuta all’azione specifica del te’ verde, principio attivo di Reduce Fat Fast;
uno studio, condotto su circa 1440 persone a cui è stato somministrato il prodotto stesso (nella misura di 6
capsule al giorno), avrebbe evidenziato una perdita di peso di circa 2,9 kg dopo un mese di trattamento;
uno studio condotto su 421 pazienti: dopo due mesi di assunzione del prodotto (nella misura di 6 capsule al
giorno), durante i quali i pazienti avrebbero seguito anche una dieta alimentare, sarebbe risultata una perdita di
peso di circa 4,9 kg;
due studi (uno in vivo, l’altro in vitro) condotti su animali (topi), dai quali è risultato che il Reduce Fat Fast
ha provocato un aumento del metabolismo degli animali a riposo;
due note, entrambe redatte dal “Chromium Information Bureau”:
la prima, del 23 giugno 1998, riporta molto sinteticamente uno studio condotto su 122 persone leggermente
sovrappeso con il metodo del “doppio cieco”: a metà di queste sono stati somministrati 400 mcg di cromo
picolinato, all’altra metà 400 mcg di placebo; dopo tre mesi di trattamento si sarebbe rilevata una significativa
riduzione del peso di coloro che hanno preso il cromo picolinato;
22
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
la seconda ha ad oggetto un “International Symposium on the Health Effects of Dietary Chromium” nella
quale si riprende lo studio da ultimo citato, riguardo al quale si indica la quantità di peso perduta (2,8 kg) e si
precisa che è apparso che il cromo picolinato avrebbe aumentato il metabolismo, piuttosto che diminuire l’appetito;
sarebbero, tuttavia, state riscontrate delle incongruenze negli studi sul cromo picolinato.
In data 29 marzo 1999 è stato comunicato al richiedente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, del
D.P.R. n. 627/96, l’esito dell’incombente istruttorio.
Con nota pervenuta in data 1° aprile 1999, il consumatore rileva che la documentazione fornita
dall’operatore pubblicitario è inidonea a dimostrare la vantata efficacia del prodotto Reduce Fat Fast, alla luce di
quanto segue:
in una delle relazioni prodotte si legge che il trattamento ha avuto successo perché coadiuvato da un regime
alimentare di 1.800 calorie al giorno: particolare del tutto trascurato nel messaggio pubblicitario;
la perdita di peso riscontrata è di circa 3 kg dopo un mese di trattamento, mentre nella televendita si
affermava che essa sarebbe stata di 4-5 kg;
nelle relazioni si riporta che il prodotto in alcuni casi ha determinato degli effetti indesiderati e collaterali
(tra l’altro, non ben specificati); tali effetti non sono mai citati nei messaggi pubblicitari segnalati.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché uno dei messaggi oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso un’emittente
televisiva, in data 29 marzo 1999 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai
sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 23 aprile 1999 detta Autorità ha ritenuto il messaggio in questione ingannevole.
In particolare, in seguito all’attribuzione dell’onere della prova a carico dell’operatore pubblicitario, quest’ultimo
non ha fornito documentazione idonea a provare l’esattezza materiale delle affermazioni contenute nel messaggio
segnalato, bensì soltanto documenti, non di carattere oggettivo e scientifico, atti a illustrare l’azione dei principi
attivi provenienti da sostanze vegetali. Ritenuto, pertanto, che le affermazioni pubblicitarie sulle quali verteva
l’onere probatorio devono essere considerate inesatte e, in quanto tali, idonee a trarre in inganno i consumatori circa
le reali caratteristiche e i risultati del prodotto pubblicizzato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha
espresso il parere nel senso che il messaggio diffuso nel corso della televendita sia in contrasto con quanto disposto
dagli art. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.
6. Valutazioni conclusive
I messaggi oggetto delle richieste di intervento, per le affermazioni in essi contenute, prospettano che Reduce
Fat Fast sia un prodotto dietetico che stimola il metabolismo, che riduce i grassi in eccesso, che esso sia risultato
efficace per un elevato numero di persone e che sia stato oggetto di approfonditi studi e ricerche che ne avrebbero
dimostrato l’efficacia dimagrante. I messaggi, quindi, lasciano intendere che attraverso l’assunzione di tale
prodotto, senza che sia necessario seguire una dieta particolare o svolgere attività fisica, sia possibile ottenere buoni
risultati in termini di perdita di peso in un breve periodo di tempo.
Tale decodifica è confermata dalla ricorrenza di espressioni che enfatizzano l’efficacia del prodotto e la
facilità con cui può perdersi peso attraverso la sola assunzione del medesimo, quali “Prodotto dietetico
rivoluzionario per ottenere e mantenere il peso ideale in modo sano ed equilibrato. Contiene ingredienti naturali
che stimolano il metabolismo e riducono i chili in eccesso. Brucia i grassi e riduce l’appetito” (nell’opuscolo);
“Questo prodotto naturale vi aiuterà a perdere peso, controllando il vostro appetito e stimolando il vostro
metabolismo in modo naturale. [...] dimagrire senza digiunare e senza esercizi [...] Una volta che comincerete a
prendere Reduce Fat Fast comincerete a perdere peso, vi sentirete meglio, più belli, riducendo così i vostri
problemi di salute. [...] la testimonianza di più di 60.000 persone soddisfatte del risultato ottenuto rappresentano
una garanzia per voi. E’ una combinazione di sette prodotti naturali di primissima qualità che stimola il vostro
metabolismo e agisce direttamente sui grassi [...] diminuisce l’appetito [...] i risultati saranno visibili nel giro di
pochi giorni o settimane, non di mesi” (durante la televendita).
Con provvedimento adottato dall’Autorità in data 25 febbraio 1999, è stato richiesto all’operatore
pubblicitario di dimostrare l’esattezza materiale delle affermazioni contenute nei messaggi relativamente alle
caratteristiche e all’efficacia del prodotto pubblicizzato. In particolare, è stato richiesto di provare la capacità di
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
23
Reduce Fat Fast di ridurre i grassi, fornendo la documentazione dalla quale risultasse la tipologia e lo svolgimento
della sperimentazione scientifica effettuata che avrebbe dimostrato tale efficacia, i risultati raggiunti, nonché la
competenza e indipendenza delle persone incaricate dello svolgimento di tali test. E’ stato inoltre richiesto di
dimostrare la veridicità dell’affermazione relativa al numero di persone per le quali il prodotto è risultato efficace e
che gli effetti dell’assunzione del prodotto sono visibili in breve tempo.
Con riguardo alla vantata efficacia dimagrante del prodotto, parte della documentazione prodotta
dall’operatore pubblicitario in risposta all’attribuzione dell’onere della prova, ha ad oggetto studi condotti su singoli
componenti del Reduce Fat Fast, il te’ verde e il cromo picolinato, i quali peraltro sono in esso presenti in quantità
trascurabili. Per tali ragioni, anche prescindendo da ogni valutazione sull’eventuale competenza e indipendenza dei
soggetti che hanno svolto tali test, si rileva che tale documentazione non sia sufficiente a dimostrare l’esattezza
delle affermazioni in oggetto.
Per quanto concerne invece la parte di documentazione relativa agli studi condotti sugli effetti
dell’assunzione di Reduce Fat Fast, deve considerarsi che essa non risulta sufficiente a dimostrare l’effettiva
capacità del prodotto di far diminuire il peso corporeo. Infatti, in primo luogo, dalla documentazione depositata,
sebbene sia menzionato che ai pazienti partecipanti ai test siano stati dati consigli dietetici, non si precisa quale sia
stato il regime alimentare effettivamente seguito o quale attività fisica sia stata compiuta. In secondo luogo, la
documentazione non ha evidenziato l’effettivo svolgimento di tali esperimenti, né la competenza o l’indipendenza
del laboratorio presso il quale sono stati realizzati. Pertanto, essa è del tutto inidonea a dimostrare quanto affermato
nei messaggi non solo con riguardo alla presunta efficacia dimagrante del prodotto, ma anche con riguardo alla
circostanza per cui un elevato numero di persone avrebbe tratto beneficio dall’assunzione dello stesso (“60.000”).
Peraltro, si osserva che a differenza dei test condotti sui singoli ingredienti, quelli aventi ad oggetto il Reduce Fat
Fast non sono stati condotti con il metodo del “doppio cieco”.
Infine con particolare riguardo al fatto che nei messaggi si prospetta il dimagrimento come dipendente
esclusivamente dall’assunzione del prodotto, si precisa che dalla menzionata documentazione si evince che durante
lo svolgimento degli studi descritti è stato consigliato ai pazienti di seguire una dieta; ne consegue che le
affermazioni contenute nei messaggi relative alla presunta facilità con la quale possono ottenersi risultati visibili in
termini di perdita di peso non sono confortate dalle risultanze istruttorie.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che le informazioni prodotte dalla società Shopping
America Srl in seguito all’attribuzione dell’onere della prova non sono idonee a dimostrare l’esattezza di quanto
sostenuto nei messaggi. Tali inesattezze riguardando le caratteristiche e l’efficacia del prodotto pubblicizzato,
assumono notevole rilievo per il consumatore e, pertanto, sono suscettibili di influenzarne il processo decisionale e
pregiudicarne il comportamento economico.
RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sono idonei a indurre
in errore i consumatori e a pregiudicarne il comportamento economico nella parte in cui lasciano intendere che il
Reduce Fat Fast sia in grado di ridurre i grassi, che lo stesso sia risultato efficace per un elevato numero di persone
e che sia stato oggetto di approfonditi studi e ricerche che ne avrebbero dimostrato l’efficacia dimagrante;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Shopping
America Srl, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
24
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
Provvedimento n. 7200 ( PI2323 )
25
SI.CRO. RILEVATORI GAS
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta il 16 novembre 1998, successivamente integrata in data 3 dicembre
1998, un’associazione di consumatori, Comitato Consumatori Altro Consumo, ha segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di una comunicazione pubblicitaria diffusa, nell’inverno
1997 dalla società SI.CRO., mediante affissione nell’atrio degli edifici per abitazione per promuovere la vendita di
un rivelatore gas metano, GPL.
L’associazione segnalante lamenta che il contenuto dell’avviso, per la sua genericità, la sua formulazione e i
suoi equivoci riferimenti, è tale da creare nei consumatori dei dubbi interpretativi sulla natura propriamente
commerciale dell’iniziativa. L’avviso in questione risulta, inoltre, confondibile con quello utilizzato dall’azienda
del gas di Milano per le dimensioni, i colori e la configurazione grafica utilizzati, creando nei destinatari incertezza
sulla provenienza dell’avviso.
Infine, il ricorso a modalità grafiche differenziate, con l’evidenziazione della parola “obbligatoria” è idoneo
a indurre in errore i destinatari facendo loro credere che sia obbligatoria l’installazione dell’apparecchio e non la
marcatura del rivelatore.
2. Messaggio
Il messaggio, rappresentato da un foglio affisso presso le portinerie dei palazzi, risultato diffuso a partire
dalla fine del 1997 e ancora attualmente utilizzato, presenta graficamente due bande gialle nella parte superiore e
inferiore e un corpo centrale bianco.
Nella banda gialla superiore si legge, con caratteri di notevole evidenza grafica:
“AVVISO IMPORTANTE”
Nel corpo centrale si legge:
“Ns. agenti muniti di tessera di riconoscimento passeranno dal giorno [è riportata una casella in cui inserire
il giorno] al giorno [altra casella] per il rivelatore del GAS METANO, GPL a normativa uni cig (Comitato Italiano
Gas) 700 28.
Si rende noto che in conformità alla Direttiva Comunitaria, i nostri rilevatori gas soddisfano i requisiti di
legge relativi alla circolare ministeriale ind. 161892 del 27-07-94 e la direttiva 89/336/CEE per la marcatura
OBBLIGATORIA con il simbolo ‘CE’ ”.
Nella banda gialla inferiore è riportato in una prima colonna:
“SI.CRO. Sas
26
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Sistemi di sicurezza - Divisione Gas
Sede legale e amministrativa: Via Roma, 10 - 24066 Pedrengo (BG)
Tel. e Fax 035/66.90.63 - P. Iva 02528680164
Milano - Via Gran S. Bernardo, 4”.
Nella seconda colonna è riportato:
“N.B. Si informa inoltre che la nostra iniziativa, non è soggetta a nessun obbligo di legge, ne ha alcun
legame con il municipio o ditte produttrici e/o distributrici di gas”.
3. Comunicazione alle parti
In data 21 dicembre 1998 è stato comunicato all’associazione segnalante e alla Sicro Sas di Persico
Ottavio & C., con sede in Pedrengo (BG), in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del
Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della
richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo,
in relazione a quanto esplicitamente dichiarato nello stesso e a quanto desumibile dai consumatori. In particolare, si
comunicava che avrebbe costituito oggetto di valutazione se la natura pubblicitaria del messaggio fosse chiaramente
riconoscibile come tale, nonché se quanto riportato nel messaggio potesse ingenerare confusione circa l’identità
dell’operatore pubblicitario e circa l’obbligatorietà ai sensi di legge del rivelatore gas.
In data 29 marzo 1999 è stato comunicato alla Sicro Snc di Persico Ottavio & C., con sede in Pedrengo
(BG), che nel corso del procedimento è risultata essere corresponsabile della diffusione del messaggio segnalato,
l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento del 21 dicembre 1998 è stato richiesto alla
Sicro Sas di Persico Ottavio & C., ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96:
di precisare la natura della tessera di riconoscimento (citata nel messaggio), esibita dagli agenti SI.CRO.
durante le visite a domicilio;
di fornire indicazioni circa il calendario delle visite effettuate e da effettuare nei prossimi mesi da parte degli
agenti della SI.CRO.;
di chiarire il quadro normativo di riferimento entro il quale la SI.CRO. si trova ad operare, con particolare
riferimento alle normative direttamente richiamate nel messaggio.
La medesima richiesta di informazioni è stata successivamente formulata, in data 29 marzo 1999, alla Sicro
Snc di Persico Ottavio & C., cui è stato chiesto di precisare anche il calendario di diffusione del messaggio dal mese
di dicembre 1997 a tutt’oggi.
In data 18 gennaio 1999 è pervenuta una comunicazione, a firma del signor Persico Ottavio, unico socio
accomandatario della Sicro Sas di Persico Ottavio & C., nella quale è stato evidenziato quanto segue:
la Sicro Sas di Persico Ottavio & C. è stata, in data 1° dicembre 1998, sciolta senza liquidazione e con effetto
immediato (come risulta da copia del certificato allegato), prima di poter essere a conoscenza del procedimento in
oggetto;
il procedimento avviato nei suoi confronti deve, pertanto, necessariamente estinguersi per carenza di
interesse a procedere; infatti, l’eventuale provvedimento di inibizione della ulteriore diffusione della pubblicità in
questione, non avrebbe ragion di essere nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente.
In data 10 marzo 1999 è pervenuta una comunicazione del Centro Tutela Concorrenza e Mercato della
Guardia di Finanza, in risposta a due richieste di informazioni del 26 gennaio 1999 e 1° febbraio 1999, nella quale
si evidenziava che, in esito alla consultazione delle banche dati del Corpo e a seguito delle informazioni ricevute dal
signor Persico Ottavio, era emerso quanto segue:
la SI.CRO. Snc di Persico Ottavio & C., costituita in data 24 settembre 1997, risulta avere il medesimo
oggetto sociale della cessata SI.CRO. Sas di Persico Ottavio & C.;
i messaggi pubblicitari diffusi dalla SI.CRO. Snc, per effettuare la vendita porta a porta, consistono in avvisi
affissi nelle portinerie 24 ore prima del passaggio dei propri incaricati. Tali avvisi - secondo quanto dichiarato dal
signor Persico - sono gli stessi utilizzati precedentemente dalla SI.CRO. Sas (“a tal proposito preciso che
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
27
attualmente, per la pubblicità della SI.CRO. Snc vengono utilizzati i vecchi volantini della SI.CRO. Sas, ancora
presenti in magazzino in numero rilevante, opportunamente corretti con la nuova denominazione sociale”);
il signor Persico ha, altresì, evidenziato che “gli avvisi, affissi nelle portinerie per la vendita porta a porta
sono da me utilizzati, da circa due anni, in tutte le città in cui esercito la mia attività e, comunque, prima che i suoi
colori fossero adottati dall’azienda del Gas di Milano, la quale in precedenza utilizzava i colori blu e bianco”.
La SI.CRO. Snc di Persico Ottavio & C., a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ad essa
indirizzata il 29 marzo 1999, ha fatto pervenire in data 13 aprile 1999 una comunicazione nella quale ha
evidenziato di non avere altro da aggiungere rispetto a quanto personalmente dichiarato presso il Centro Tutela
Concorrenza e mercato della Guardia di Finanza in Roma.
5. Valutazioni conclusive
Preliminarmente si osserva che la eccepita carenza di interesse all’emanazione di un eventuale
provvedimento di inibizione della ulteriore diffusione della pubblicità oggetto del presente procedimento, motivata
dal fatto che la SI.CRO. Sas di Persico Ottavio & C. ha cessato la propria attività, risulta insussistente, in quanto
detta pubblicità è stata, e risulta tuttora diffusa anche dalla società SI.CRO. Snc di Persico Ottavio & C., la quale
svolge la medesima attività di vendita.
Nel merito, la pubblicità in esame si presenta graficamente non dissimile dagli avvisi normalmente affissi
negli atri dei palazzi dalle società ed enti incaricati della erogazione di acqua, luce e gas, dei quali ripropone le
tipiche caselle vuote nelle quali vengono successivamente inserite a penna i giorni in cui passerà un incaricato per
la lettura dei contatori. Di particolare evidenza grafica risultano essenzialmente il titolo “AVVISO
IMPORTANTE”, l’argomento trattato “GAS METANO, GPL” e l’indicazione “OBBLIGATORIA”. Si consideri,
peraltro, che i colori utilizzati, il bianco e il giallo, coincidono con quelli della società AEM, società del gas di
Milano (città in cui è avvenuta la diffusione del messaggio segnalato).
Degli avvisi di lettura contatore il messaggio in questione ripropone anche le modalità di diffusione tramite
affissione presso le portinerie.
Sulla base di quanto rappresentato il messaggio in questione può determinare nei destinatari una decodifica
su differenti livelli.
Ad un primo livello la presentazione grafica e le modalità di diffusione del messaggio assumono un ruolo
centrale nell’impatto su quella parte di destinatari, che, in virtù della presunzione di conoscenza dei suoi contenuti
(tale presupposizione si determina in chi è aduso ai consimili avvisi di lettura gas) e della sua collocazione (un
luogo di transito, ma non di sosta, quale l’atrio di un palazzo), può essere indotta a incentrare l’attenzione
essenzialmente ai giorni in cui gli addetti effettueranno il loro giro porta a porta, ignorando il restante contenuto del
messaggio. Tale circostanza non può essere imputata a negligenza dei consumatori, dal momento che la pubblicità
deve, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, risultare chiaramente riconoscibile come tale, mentre, nel caso in
questione, non vi è dubbio che il cartello si presenti visivamente come un avviso di lettura gas. Tale conclusione è
avvalorata da una analisi strutturale degli elementi tipici del messaggio pubblicitario, che, nel comunicato in
questione, non è dato riscontrare. La pubblicità segnalata, infatti, non presenta un vero titolo, ma la dicitura
“AVVISO IMPORTANTE”, e in nulla riproduce la struttura e l’enfasi di un messaggio pubblicitario (assenza di
immagini o accorgimenti grafici atti a evidenziare il prodotto venduto, assenza di claim e pay off), presentando,
invece, l’impostazione formale e laconica tipica di una comunicazione di servizio. L’analisi del testo rivela, infine,
che, anche dal punto di vista dei contenuti, il messaggio, anziché essere rivolto a sottolineare pregi e caratteristiche
del bene venduto, tende a evidenziare aspetti giuridico-formali (si veda, ad esempio, il riferimento alla normativa
UNI CIG 700 28, alla circolare ministeriale ind. 161892, alla direttiva 89/336/CEE), con uno stile tipicamente
burocratico (“Ns. agenti muniti di tessera di riconoscimento passeranno [...]” - “Si rende noto che in conformità
[...]”).
Nel contesto sopra rappresentato, il fatto che nella parte inferiore del messaggio sia indicato il nome
dell’operatore pubblicitario e sia precisato, in caratteri ridotti, che non vi è alcun legame con il municipio o ditte
produttrici e/o distributrici di gas non vale a eliminare la portata ingannatoria del messaggio ai sensi dell’art. 4,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.
L’analisi dei contenuti introduce il secondo possibile livello di decodifica del messaggio in questione
effettuato da quei destinatari che, avendo proceduto a una lettura attenta dell’intero messaggio, abbiano realizzato
che si tratta della pubblicità di una vendita di rivelatori del gas metano. Rileva, a tal proposito, il profilo confusorio
ingenerato dall’aver introdotto, nel contesto giuridico formale del messaggio, l’elemento della obbligatorietà (la
28
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
parola “OBBLIGATORIA” risulta isolatamente evidenziata nel messaggio) della marcatura “CE”. Tale “obbligo”,
che investe il produttore e non riguarda il destinatario della comunicazione (che, ragionevolmente, può essere
interessato all’informazione che il prodotto sia marcato “CE”, ma non alla sussistenza di un obbligo per il
produttore in tal senso), ingenera confusione circa il fatto che l’obbligatorietà ai sensi della vigente normativa possa
essere riferita all’installazione stessa del prodotto. Tale erronea presupposizione non è attenuata dalla avvertenza
riportata in fondo alla pagina (“N.B. Si informa inoltre che la nostra iniziativa non è soggetta a nessun obbligo di
legge”), considerato che la stessa non precisa chiaramente che l’installazione del rivelatore non è imposta per legge.
La suddetta avvertenza, tuttavia, unitamente all’indicazione della ragione sociale, risulta idonea a segnalare
chiaramente l’identità e le qualifiche dell’operatore pubblicitario esplicitando che quest’ultimo non ha “alcun
legame con il municipio o ditte produttrici e/o distributrici di gas”.
Il messaggio in questione, in conclusione, risulta ingannevole, da un lato, in quanto non rivela chiaramente
la propria natura pubblicitaria e, dall’altro, in quanto suscettibile di indurre i consumatori all’acquisto del prodotto
venduto, sul falso presupposto che la sua installazione sia obbligatoria ai sensi della vigente normativa.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori circa la non
chiara riconoscibilità della sua natura pubblicitaria e circa le caratteristiche di obbligatorietà del prodotto venduto;
RITENUTO, altresì, che i soggetti indotti all’acquisto del rilevatore di gas sul falso presupposto della
obbligatorietà della sua installazione potrebbero voler decidere, se correttamente informati, di recedere nei termini
previsti dal Decreto Legislativo n. 50/92; che, inoltre, tali soggetti potrebbero ritenere di non provvedere alla
riparazione degli eventuali guasti o all’ordinaria manutenzione dell’apparecchio; che, pertanto, il messaggio
pubblicitario potrebbe continuare a produrre effetti pregiudizievoli;
RITENUTO, quindi, che tale circostanza renda necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa,
ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, in modo da evitare che la pubblicità ingannevole
continui a produrre effetti;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla SI.CRO. Sas
di Persico Ottavio & C., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92;
b) che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla SI.CRO. Snc
di Persico Ottavio & C., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore
diffusione.
DISPONE
a) che la società SI.CRO. Snc di Persico Ottavio & C. pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione
rettificativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, secondo le seguenti modalità:
1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per una volta, entro quarantacinque giorni
dall’avvenuta comunicazione del presente provvedimento, all’interno del supplemento al Corriere della Sera
“ViviMilano”, in uno spazio pari a 4 mezze colonne (mm. 170 x 180);
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa
allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al
precedente punto 2) e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli
effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
29
nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della
dichiarazione rettificativa stessa o che, comunque, tendano ad attenuarne la portata e il significato;
b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione
all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di
una copia originale del giornale contenente la comunicazione rettificativa pubblicata.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
30
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Allegato al provvedimento n. 7200 ( PI2323 )
SI.CRO. RILEVATORI GAS
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
******
La società SI.CRO. S.n.c.
ha diffuso presso alcune abitazioni nel Comune di Milano
un messaggio ritenuto dall’Autorità
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE.
IN REALTÀ
si trattava di un
IL MESSAGGIO SI PRESENTAVA
COME UN AVVISO DI LETTURA GAS,
per la sua complessiva impostazione grafica,
MESSAGGIO PUBBLICITARIO
E INDUCEVA A RITENERE
per promuovere la vendita di un RILEVATORE DI
che l’installazione del rilevatore di gas posto in
vendita fosse obbligatorio ai sensi della vigente
normativa.
la cui installazione
GAS
NON È OBBLIGATORIA.
L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'Adunanza del 12 maggio 1999, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92)
***
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
Provvedimento n. 7201 ( PI2325 )
31
PRESTIGE IMPORTS
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta d’intervento pervenuta in data 12 novembre 1998, il Centro Tutela Concorrenza e Mercato
della Guardia di Finanza ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del
messaggio pubblicitario relativo alla vendita di alcune autovetture a condizioni particolari, diffuso dalla società
Prestige Imports Srl mediante pubblicazione sul periodico Porta Portese del 2 ottobre 1998 (pagina 77).
Nella richiesta d’intervento si evidenzia che il messaggio potrebbe indurre in errore i destinatari, in quanto
l’affermazione lascerebbe intendere, contrariamente al vero, che sulle auto in campagna promozionale si possano
ottenere finanziamenti da 3.000.000 a 30.000.000 a tasso zero.
2. Messaggio
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento, sotto l’intestazione Prestige Imports Srl, con l’indirizzo e
il numero di telefono, reca, tra l’altro, l’affermazione “sulle nostre auto in campagna promozionale sono compresi:
[...] • da 3.000.000 a 30.000.000 di finanziamento a tasso í”, seguita dall’elencazione dettagliata di una serie di
autovetture usate di varie case automobilistiche distinte per tipologia (convertibili, coupé, station wagon, berline,
utilitarie, fuoristrada).
3. Comunicazione alle parti
In data 3 dicembre 1998 è stato comunicato al richiedente e alla società Prestige Imports Srl, in qualità di
operatore pubblicitario (di seguito, anche Prestige Imports), l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto
Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario in esame sarebbe stata
valutata ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle
condizioni, ai requisiti e alle caratteristiche dell’offerta promozionale e del finanziamento pubblicizzato, nonché
alla rilevanza delle omissioni informative riscontrabili nel messaggio.
32
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Prestige Imports,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni riguardanti le condizioni, le
caratteristiche e il periodo di validità della campagna promozionale pubblicizzata, con particolare riguardo al
finanziamento proposto nell’ambito della stessa.
Nella memoria pervenuta in data 21 dicembre 1998, l’operatore pubblicitario ha rilevato, in sintesi, che:
la campagna promozionale era relativa alla possibilità offerta ai propri clienti di acquistare autovetture nuove
usufruendo, per suo tramite, delle agevolazioni finanziarie proposte da alcune case automobilistiche (ad esempio:
Fiat, Daewoo, Nissan), comprensive di finanziamenti a tasso zero;
con riguardo alle autovetture usate presenti presso il punto vendita, “per alcuni tipi di veicoli” sarebbe stato
possibile usufruire di “finanziamenti erogati da primarie società finanziarie a tasso zero”, come da tabella allegata
alla memoria;
non era indicato il periodo di validità della promozione perché su alcuni veicoli “di lunga giacenza”
l’operatore pubblicitario è sempre in grado di applicare tabelle finanziarie “particolarmente interessanti”, come
quella a tasso zero della GFItalia-Groupe Finoga, allegata alla memoria.
Infine, l’operatore pubblicitario ha riconosciuto la “lacunosità” del messaggio, impegnandosi a prendere
tutte le iniziative necessarie per evitare la reiterazione del fatto contestato.
Con provvedimento adottato in data 21 gennaio 1999 è stato richiesto alla società Prestige Imports, ai sensi
dell'art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, di provare l’esattezza materiale delle affermazioni contenute
nel messaggio denunciato. In particolare, con riferimento all’affermazione “sulle nostre auto in campagna
promozionale sono compresi: [...] • da 3.000.000 a 30.000.000 di finanziamento a tasso í”, è stato richiesto di
dimostrare l’effettiva applicazione o applicabilità del finanziamento proposto, nonché la specificazione delle
autovetture ricomprese nella campagna promozionale e i criteri per la loro individuazione.
L’operatore pubblicitario non ha ottemperato alla richiesta nei termini indicati nel provvedimento, pur
risultando lo stesso regolarmente comunicato.
È stato , pertanto, comunicato al richiedente l’esito negativo dell’incombente istruttorio, ai sensi dell’art. 11,
comma 2, del D.P.R. n. 627/96.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 26 marzo
1999 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 23 aprile 1999 si sostiene che il messaggio pubblicitario segnalato è in
contrasto con quanto disposto dagli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto le affermazioni
pubblicitarie relative alle caratteristiche dell’offerta promozionale e del finanziamento proposto debbono essere
considerate inesatte, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, non avendo l’operatore
pubblicitario soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico.
6. Valutazioni conclusive
Il messaggio in esame, attraverso l’affermazione “sulle nostre auto in campagna promozionale sono
compresi: [...] • da 3.000.000 a 30.000.000 di finanziamento a tasso í”, seguita dall’elencazione di una serie di
autovetture usate, prospetta ai destinatari la possibilità di ottenere un finanziamento a tasso zero per l’acquisto delle
stesse. Infatti, in assenza di specificazioni, il destinatario del messaggio è indotto a ritenere, ragionevolmente, che
tutte le auto elencate nella lista sottostante l’affermazione rientrino nella campagna promozionale.
Per quanto attiene ai profili contestati, relativi alla veridicità dell’affermazione riferita al finanziamento e
alle autovetture ricomprese nella campagna promozionale, la società Prestige Imports, a seguito di specifica
richiesta avanzata dall’Autorità, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, non ha dimostrato
l’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel citato messaggio. L’operatore pubblicitario infatti, pur avendo
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
33
ricevuto il provvedimento di attribuzione dell’onere della prova in data 29 gennaio 1999, non ha prodotto, entro i
termini stabiliti, alcuna documentazione probatoria.
Da ciò consegue che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del citato Decreto Legislativo, le indicazioni relative alle
caratteristiche e alle condizioni di concessione del finanziamento pubblicizzati debbono considerarsi inesatte. Tali
inesattezze, riguardando caratteristiche e condizioni fondamentali della suddetta operazione finanziaria, assumono
una rilevanza determinante nella decodifica del messaggio da parte del consumatore, nel senso sopra prospettato,
potendone condizionare significativamente il processo di scelta.
Il consumatore, infatti, può essere indotto a scegliere l’operatore pubblicitario, tra i diversi operatori presenti
sul mercato, sul presupposto, in realtà non dimostrato, che lo stesso sia in grado di offrire le condizioni prospettate
nel messaggio; solo in un secondo momento -- dopo essersi recato presso il punto vendita o comunque dopo aver
contattato personalmente lo stesso operatore -- il consumatore può avvedersi che tali condizioni non sono realmente
applicate.
RITENUTO, pertanto, in base a quanto sopra esposto, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore
i consumatori in merito alle caratteristiche e alle condizioni di concessione del finanziamento pubblicizzato, nonché
all’ambito di applicazione dello stesso;
DELIBERA
che il messaggio descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Prestige Imports Srl,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
34
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 7202 ( PI2352 )
INFORMATICS SCHOOL
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 26 novembre 1998, la società Soluzioni di Informatica e
Computer - S.I.C. Srl, in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 74/92, del messaggio promozionale dei “Corsi Professionali di Informatica” organizzati dalla
Informatics School, diffuso sul quotidiano “L’Unione Sarda” in diverse date nel corso del 1998, nonché sul
settimanale “Il Baratto” del 15 settembre e del 10 novembre 1998.
La richiesta di intervento ipotizza l’ingannevolezza del suindicato messaggio, nella parte in cui afferma
come la scuola in questione sia “autorizzata al rilascio del diploma ECDL (European Computer Driving Licence),
riconosciuto dall’Unione Europea”, mentre, in realtà, la stessa sarebbe unicamente sede di esame, in alcun modo
autorizzata a rilasciare direttamente il diploma ECDL, che viene rilasciato dalla Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), presso cui la Informatics School sarebbe accreditata.
2. Messaggio
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento, pubblicato sul quotidiano “L’Unione Sarda” del 30 agosto,
13 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 1° novembre , 8 novembre e 15 novembre 1998, nonché sul settimanale “Il
Baratto” del 15 settembre e del 10 novembre 1998, è costituito da un riquadro nel quale sono riportate le seguenti
affermazioni: “ Corsi Professionali di Informatica... Informatics School Networking... La prima scuola di
informatica che, oltre ai tradizionali sistemi didattici, offre una formazione completa con applicazioni di tecnologie
avanzate [...)]La 1° Scuola Test Center UFFICIALE, autorizzata al rilascio del diploma ECDL, riconosciuto
dall’Unione Europea”. A lato di tali affermazioni è riportata l’immagine di un ragazzo e una ragazza che lavorano
al computer. Seguono l’indicazione dei corsi organizzati con l’indicazione di un numero verde, la dicitura “SONO
APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI 98/99” e, infine, indicazione della Informatics School con relativo logo,
nonché indirizzo e recapiti telefonici.
3. Comunicazione alle parti
In data 27 novembre 1998 è stato comunicato al richiedente e alla società Informatics School di Roberto
Alba, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
35
stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, con particolare riferimento all’effettivo
rilascio del diploma da parte dell’operatore pubblicitario, nonché alla rilevanza di eventuali omissioni informative.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all’operatore pubblicitario,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire documentazione in merito alle modalità di
rilascio del diploma ECDL, a seguito della frequenza dei corsi organizzati dalla stessa scuola. Si chiedeva inoltre di
produrre la programmazione del messaggio in esame, specificando mezzi e date di diffusione.
Con memoria pervenuta in data 18 dicembre 1998, l’operatore pubblicitario ha, in sintesi, esposto quanto
segue:
- la Informatics School è una scuola di informatica convenzionata direttamente con l’Associazione Italiana
per il Calcolo e l’Automazione (di seguito solo AICA), producendo agli atti del procedimento la relativa
documentazione;
- l’AICA aderisce a sua volta al Council of European Professional Informatics Societies (di seguito solo
CEPIS) che ha quale obiettivo la promozione di un’iniziativa europea tesa a diffondere l’alfabetizzazione
informatica (ECDL European Computer Driving Licence) attraverso la qualificazione e determinazione del livello
di capacità nell’uso delle funzioni base del computer;
- l’AICA, per la gestione del programma ECDL, secondo le direttive CEPIS, ha realizzato una struttura
operativa costituita da enti convenzionati che gestiscono in proprio gli esami ECDL, c.d. Test Center, e da altri enti
che operano come postazioni d’esame, c.d. Test Point, e soggiacciono alle direttive dei Test Center, che se ne
avvalgono quali ramificazioni territoriali;
- in tale contesto la Informatics School opera quale Test Center, mentre la società richiedente, S.I.C.Soluzioni di Informatica e Computer, si qualifica quale Test Point. Per tale ragione si contesta la legittimazione
attiva della richiedente, in quanto non sarebbe operatore concorrente della Informatics School, operando a un livello
diverso e, pertanto, in un segmento di mercato differente;
- sulla base di una circolare AICA, prodotta agli atti del procedimento, è data facoltà ai Test Center, in
qualità di licenziatari ECDL, di aprire sedi d’esame in cui l’ente titolare della sede fornisce le aule e le attrezzature
(Test Point), ma il personale e la conduzione degli esami di abilitazione sono riservati esclusivamente ai Test
Center che erogano i test per la valutazione dei corsisti e provvedono alla raccolta e valutazione dei risultati;
- pertanto, coloro che abbiano frequentato i corsi della Informatics School, ove ritenuti idonei dal personale
docente e dalla commissione d’esame, otterranno automaticamente il diploma ECDL;
- dalla stessa documentazione risulta che l’AICA compila il diploma nella sua consistenza materiale, senza
alcun margine di discrezionalità rispetto a quanto valutato dai Test Center licenziatari. Pertanto il ruolo dell’AICA
è meramente quello di ratificare l’operato delle scuole Test Center.
Infine, l’operatore pubblicitario ha dichiarato di aver interrotto la pubblicazione del messaggio in questione,
sottolineando, tuttavia, come tale decisione non possa essere intesa quale un’ammissione di responsabilità.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 11 marzo
1999 è stato richiesto il parere alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 19 aprile 1999, detta Autorità ha ritenuto non veritiera e, pertanto, ingannevole
ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, l’affermazione secondo cui la Informatics School
sarebbe la prima scuola Test Center ufficiale autorizzata al rilascio del diploma ECDL, in quanto lo stesso diploma
risulta essere materialmente compilato dall’AICA, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultima non goda
di alcun margine di discrezionalità nel rilascio dello stesso.
36
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
6. Valutazioni conclusive
Preliminarmente si osserva come la tesi sostenuta dall’operatore pubblicitario, secondo cui nella fattispecie
in esame non si riscontrerebbero gli estremi della legittimazione attiva del richiedente, non possa essere condivisa.
Infatti, la circostanza che le due società operino a titolo diverso (Test Center e/o Test Point) non vale a far ritenere
che le stesse siano presenti su due distinti mercati di riferimento, dal momento che entrambe organizzano corsi
professionali di informatica, rivolti ai medesimi destinatari.
Nel merito, si osserva che il messaggio in questione, così come formulato, lascia intendere come la
Informatics School abbia ricevuto un riconoscimento da parte dell’organismo di controllo del settore, nel caso di
specie l’AICA, e che, pertanto, frequentando i corsi organizzati dalla stessa e superando il relativo esame finale, si
consegua il diploma ECDL.
Dalla documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria del procedimento è emerso che la Informatics
School risulta essere effettivamente accreditata presso l’AICA in qualità di licenziatario ECDL-Test Center. Tale
qualifica comporta l’assunzione del compito di valutare direttamente i candidati, inviando persone proprie alle
sessioni di esame anche nelle sedi delle scuole presso cui gli esami possono essere sostenuti (c.d. Test Point).
Pertanto, risulta che effettivamente coloro che abbiano frequentato i corsi della Informatics School e abbiano
superato il relativo esame finale, conseguono il diploma ECDL che, sebbene materialmente compilato dall’AICA, è
rilasciato sulla base delle valutazioni autonomamente svolte dalla Informatics School in qualità di licenziatario
ECDL, rispetto alle quali l’AICA non gode di alcun margine di intervento. Conseguentemente, il messaggio
segnalato non appare contenere elementi di ingannevolezza in ordine all’effettiva possibilità di conseguire il
diploma ECDL a seguito della frequenza ai corsi organizzati dalla Informatics School e non è, quindi, suscettibile
di indurre in errore i destinatari.
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio pubblicitario segnalato non è suscettibile di indurre in errore i destinatari;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società
Informatics School di Roberto Alba, non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
Provvedimento n. 7203 ( PI2378 )
37
BEVERLY HILLS CARS
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 10 dicembre 1998, il Centro Tutela Concorrenza e Mercato
della Guardia di Finanza ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un
messaggio pubblicitario diffuso dalla società Beverly Hills Cars Srl, apparso sul periodico “Porta Portese” del 20
ottobre e del 24 novembre 1998, relativo alla possibilità di ottenere finanziamenti “Fino a 20 milioni a interessi 0 su
auto nuove di qualsiasi marca e sul nostro usato garantito anche con auto in permuta”.
Nella richiesta si lamenta che il suindicato messaggio sarebbe idoneo a ingannare i consumatori, in quanto,
contrariamente a quanto pubblicizzato, i finanziamenti a interessi zero non sarebbero fruibili, né in caso di acquisto
di un auto usata, né in caso di permuta.
2. Messaggio
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito da un rettangolo in cui nella parte alta, tra i
marchi della Mercedes e della BMW, si legge: “Beverly Hills Cars. Fino a 20.000.000 a interessi “0” su auto
nuove di qualsiasi marca e sul nostro usato garantito anche con auto in permuta”. Al centro del rettangolo sotto la
scritta: “USATO GARANTITO”, vi è l’indicazione di una serie di autovetture, di differenti marche e modelli, con
l’evidenziazione dell’anno di immatricolazione, del colore, della presenza di optional e del prezzo di acquisto. Nella
parte bassa si legge: “GARANZIA EUROPEA 6/12 MESI N.Sa Auto Nuove Di Tutte Le Marche In Pronta
Consegna. Dovete vendere il vostro usato? Contattateci. Vi aiuteremo a stabilirne il valore, anticiperemo le
eventuali spese di ripristino, vi faremo realizzare al meglio in tempi brevissimi, garantendo sia voi che il futuro
acquirente. Il nostro guadagno? Dal 2% al 4% sul prezzo di vendita e se vi occorre un’auto nuova o usata che sia
sapete dove rivolgervi”.
3. Comunicazione alle parti
In data 23 dicembre 1998 è stato comunicato al richiedente e alla società Beverly Hills Cars Srl, in qualità di
operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche e condizioni di applicazione dei
finanziamenti pubblicizzati.
38
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla succitata comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Beverly
Hills Cars Srl, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. 627/96, di
fornire informazioni in merito alle caratteristiche e condizioni di applicazione delle pubblicizzate ipotesi di
finanziamento in relazione all’acquisto di autovetture sia nuove che usate.
In data 12 gennaio 1999 la società Beverly Hills Cars Srl ha presentato una breve memoria di difesa nella
quale sostiene di concedere i finanziamenti pubblicizzati tramite le società Linea Spa e Top Dealers auto. Allegato
alla memoria è stato depositato un prospetto, su cui appare il logo della società Linea, relativo a possibili ipotesi di
finanziamenti annuali a tasso zero, a partire da lire 2 milioni fino a lire 20 milioni.
In data 22 gennaio 1999 l'Autorità, al fine di acquisire ulteriori informazioni in merito alla promozione
pubblicizzata, ha richiesto alla Beverly Hills Cars, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. 627/96, di
fornire alcune precisazioni in relazione:
ai rapporti tra la Beverly Hills Cars e le società Linea Spa e Top Dealers Auto ai fini dell’applicazione della
formula di finanziamento pubblicizzata nel messaggio;
copia di eventuali contratti tra la Beverly Hills Car Srl e altre società finanziarie ai fini dell’applicazione
della formula di finanziamento pubblicizzata;
elementi documentali (copia di contratti o altro) dai quali si potesse evincere l’effettiva applicazione del
finanziamento pubblicizzato in relazione alle auto usate, garantite, citate espressamente nel messaggio in esame;
e, infine, chiarimenti concernenti le modalità di applicazione del finanziamento pubblicizzato nelle ipotesi di
richiesta di permuta sia per l’acquisto di auto nuove che usate.
La società Beverly Hills Cars non ha dato alcun riscontro alla citata richiesta di informazioni.
Con provvedimento del 25 febbraio 1999 è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 7,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicità con specifico riferimento all’affermazione “Fino a 20.000.000 a interessi “0” su auto nuove di qualsiasi
marca e sul nostro usato garantito anche con auto in permuta”, con riguardo a tutte le auto riportate nell’elenco di
cui al messaggio e definite con il termine “usato garantito” e alle auto acquistate effettuando una permuta.
L'operatore pubblicitario non ha dato alcun seguito a tale richiesta.
Il denunciante, al quale in data 29 marzo 1999 sono state comunicate, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del
D.P.R. 627/96, le risultanze dell’incombente istruttorio, non ha presentato controdeduzioni.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio pubblicitario oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data
1° aprile 1999 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere, pervenuto in data 4 maggio 1999, si sostiene che il messaggio è in contrasto con gli artt. 1, 2, e 3
del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni: l’operatore pubblicitario non ha
soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico con il provvedimento del 25 febbraio 1999, non avendo prodotto
alcuna documentazione in esito allo stesso. Da ciò discende che le affermazioni pubblicitarie su cui verteva il
suindicato onere devono essere considerate inesatte, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92,
e che esse, in quanto tali, sono idonee a indurre il consumatore in errore, con riguardo alla corrispondenza al vero
delle caratteristiche dell’offerta pubblicitaria in esame e del finanziamento proposto nell’ambito della stessa, in
modo tale da pregiudicarne il comportamento economico e ledere, altresì, gli interessi delle imprese concorrenti.
6. Valutazioni conclusive
La comunicazione pubblicitaria in esame è rivolta a informare i destinatari della circostanza che la
concessionaria Beverly Hills Cars propone in vendita delle autovetture, sia nuove, che usate, di varie marche, con la
possibilità di acquisto con auto in permuta e usufruendo di finanziamenti fino a 20 milioni di lire a interessi zero.
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
39
Per quanto attiene ai profili contestati, relativi alla veridicità dell’affermazione riferita al finanziamento e
alle autovetture ricomprese nella campagna promozionale, la società Beverly Hills Cars, a seguito di specifica
richiesta avanzata dall’Autorità, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, non ha dimostrato
l’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel citato messaggio. L’operatore pubblicitario infatti, pur avendo
ricevuto il provvedimento di attribuzione dell’onere della prova in data 4 marzo 1999, non ha prodotto, entro i
termini stabiliti, alcuna documentazione probatoria.
Da ciò consegue che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del citato Decreto Legislativo, le indicazioni relative alle
caratteristiche e alle condizioni di concessione dei finanziamenti pubblicizzati debbono considerarsi inesatte. Tali
inesattezze, riguardando caratteristiche e condizioni fondamentali della suddetta operazione finanziaria, assumono
una rilevanza determinante nella decodifica del messaggio da parte del consumatore, nel senso sopra prospettato,
potendone condizionare significativamente il processo di scelta.
Il consumatore, infatti, può essere indotto a scegliere l’operatore pubblicitario, tra i diversi operatori presenti
sul mercato, sul presupposto, in realtà non dimostrato, che lo stesso sia in grado di offrire le condizioni prospettate
nel messaggio; solo in un secondo momento -- dopo essersi recato presso il punto vendita o comunque dopo aver
contattato personalmente lo stesso operatore -- il consumatore può avvedersi che tali condizioni non sono realmente
applicate.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche e alle condizioni di
concessione dei finanziamenti pubblicizzati, nonché all’ambito di applicazione, potendo per tale motivo
pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Beverly
Hills Cars Srl costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole
ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
40
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 7204 ( PI2390 )
COPERTURA GSM OMNITEL
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta d’intervento pervenuta in data 2 dicembre 1998 un consumatore ha segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del pieghevole dal titolo “La rete di copertura Omnitel in
Italia”, diffuso dalla società Omnitel Pronto Italia Spa, nel mese di febbraio 1998, con il quale si illustra la
copertura GSM Omnitel sul territorio nazionale.
Nella richiesta d’intervento si evidenzia che dalla rappresentazione grafica delle aree raggiunte dal segnale
GSM Omnitel, riportata nell’opuscolo, si evince che l’isola di Ventotene (LT) rientri nell’area di copertura, mentre
in realtà, a tutto luglio 1998, il segnale non sarebbe ancora stato attivato. Analoga situazione si riscontrerebbe per i
comuni di S. Agata sui due Golfi, Marina del Cantone, Torca (NA).
2. Messaggio
Il messaggio oggetto del presente provvedimento è rappresentato da un pieghevole dal titolo “La rete di
copertura Omnitel in Italia”. Nelle pagine interne è riportata una mappa del territorio nazionale italiano suddiviso
nelle aree di Centro Nord e Centro Sud e isole. Come si può evincere dalla “legenda”, le aree colorate in verde
scuro sono riferite alla “Copertura Omnitel per telefoni GSM palmari”, mentre le aree colorate in verde chiaro sono
riferite alla “Copertura Omnitel fluttuante per telefoni GSM palmari*”. L’asterisco rimanda a una nota nella quale
si legge: “In questa area il livello di servizio è superiore utilizzando un amplificatore di segnale (booster) ed
antenna esterna o con l’utilizzo di telefoni GSM veicolari”.
Su altri due fogli del pieghevole sono riportati due paragrafi il primo riferito a “La copertura Omnitel” (“La
rete di telefonia cellulare Omnitel è in continuo e progressivo sviluppo per migliorare sempre la qualità e la
disponibilità del servizio. La copertura (calcolata applicando il Modello Nazionale) al 31/12/97 è pari al 98%
della popolazione e all’83% del territorio nazionale.”) e il secondo riguardante una “Introduzione al sistema
GSM”.
Sull’ultima pagina del pieghevole sono indicati i numeri verdi cui telefonare per maggiori informazioni e
l’indirizzo del sito Internet ed è riportata, in caratteri molto ridotti, la scritta “Copertura italiana della rete GSM
Omnitel al 31/12/97 (calcolata applicando il Modello Nazionale): 98% della popolazione, 83% del territorio”.
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
41
3. Comunicazione alle parti
In data 24 dicembre 1998 è stato comunicato al segnalante e alla Omnitel Pronto Italia Spa, in qualità di
operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai
sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione a quanto esso lascia intendere ai consumatori
circa le caratteristiche e l’estensione della copertura assicurata dalla rete GSM Omnitel.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all’operatore pubblicitario,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96:
di fornire informazioni, eventualmente supportate da riscontri documentali, circa la copertura della rete
Omnitel nell’isola di Ventotene (LT) e nei comuni di S. Agata sui due Golfi, Marina del Cantone, Torca (NA);
di precisare l’esatto significato della definizione “copertura fluttuante per telefoni GSM” contenuta
nell’opuscolo illustrativo.
In data 29 gennaio 1999 è pervenuta una memoria da parte di Omnitel Pronto Italia Spa nella quale è stato
evidenziato quanto segue:
la cartina geografica evidenzia solo i maggiori centri abitati del territorio italiano e non si estende al di là di
una determinata scala rappresentativa. Ne consegue che i centri di S. Agata dei due Golfi, Marina di Cantone e
Torca (NA), non vengono indicati nella cartina, né potrebbero esserlo, date le esigue estensioni del loro abitato. Per
informazioni particolareggiate di questo tipo il messaggio contiene il rinvio al numero verde del customer care di
Omnitel;
la copertura della rete GSM Omnitel nella zona di Ventotene risulta assicurata tramite una stazione radio
base installata sull’isola di Ischia (è allegata una dichiarazione del vice direttore di rete Omnitel che attesta alla
data del 26 gennaio 1999 che “la copertura della località in oggetto è attualmente garantita da una stazione radio
base installata sull’isola di Ischia ed operante in modalità extended cell”). Anche S. Agata dei due Golfi, Marina
di Cantone e Torca risultano coperte da stazioni radio installate nei pressi di tali centri (è allegata una pianta
particolareggiata della copertura di tale zona);
la cartina geografica oggetto del presente procedimento, relativa alla copertura nazionale della rete GSM
Omnitel, è il risultato di un modello di previsione della copertura del territorio di tipo statistico (il c.d. Modello
Nazionale, elaborato da una commissione di esperti e approvato dal Ministero delle Comunicazioni), indicativo
della probabilità di ricezione del segnale cellulare in una determinata zona;
il pieghevole in questione precisa che la copertura Omnitel è stata calcolata applicando il Modello
Nazionale. Conseguentemente, il consumatore è avvertito del fatto che la cartina geografica, indicativa della
copertura del territorio nazionale, è ottenuta mediante simulazione al computer con modello statistico. Tra le
specifiche di questo modello, vi è, tra l’altro, l’indicazione che, all’interno delle aree stimate coperte, il 10% dei
punti può effettivamente avere un segnale di ampiezza inferiore alla soglia di ricezione degli apparati mobili;
le particolari condizioni orografiche possono far sì che il segnale risulti completamente schermato, benché
presente. Ciò è particolarmente ricorrente nel caso di zone in prossimità di promontori o in zone comunque
particolarmente impervie, come quelle in questione, in cui l’utente riceverà un segnale non perfetto,
indipendentemente dalla copertura di quella porzione del territorio da parte di Omnitel1 .
Considerando che le informazioni fornite dall’operatore pubblicitario non erano in grado di consentire una
valutazione esaustiva della veridicità della fattispecie pubblicitaria segnalata, l’Autorità ha deliberato,
nell’adunanza del 26 marzo 1999, di richiedere allo stesso, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativa
n. 74/92, l’invio di prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità al fine di documentare
in maniera dettagliata l’effettiva possibilità di poter chiamare con un telefono palmare GSM sull’isola di Ventotene,
e a S. Agata sui due Golfi, Marina del Cantone, Torca, zone indicate sulla piantina come coperte dal segnale GSM
Omnitel (attraverso, ad esempio, l’esito di rilevamenti certificati effettuati in loco, dai quali risulti la possibilità di
chiamare o ricevere con telefoni palmari GSM nelle zone sopra citate).
In data 27 aprile 1999 la Omnitel Pronto Italia, a seguito dell’attribuzione dell’onere della prova, ha
trasmesso una memoria con allegata documentazione nella quale:
1 Cfr. provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 6065 del 4 giugno 1998 e n. 6127 del 18 giugno 1998.
42
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
è stato evidenziato che, in generale, una rappresentazione grafica in scala 1:1850000, quale quella del
messaggio oggetto di valutazione, presuppone un grado di approssimazione che costituisce una caratteristica
ineliminabile della cartina stessa, la quale, pertanto, nel dettaglio, non può che fornire informazioni indicative. Ciò
è maggiormente vero per zone minuscole che non siano omogenee, in quanto presentino sia tratti a copertura, sia
tratti a copertura fluttuante, sia tratti senza copertura, come è il caso dei piccoli centri di S. Agata sui due Golfi,
Marina di Cantone e Torca (NA), che non sono indicati nella mappa;
dalla relazione tecnica sulle misure di rete effettuate, redatta dal Responsabile Ingegneria Cellulare di
Omnitel e dal parere tecnico sui rilevamenti effettuati relativamente alla possibilità di chiamare o ricevere con
telefoni palmari GSM nelle zone sopra citate, redatto dal prof. Paolo Mandarini, risulta che la copertura nella zona
di Ventotene viene attualmente assicurata tramite l’extended cell (che consente di estendere il servizio di una cella
GSM dai 35 KM standard fino a circa 64 km) che serve tale area. Dal momento che sul “canale esteso” si rileva la
presenza di traffico, questo non può che raccogliere il solo traffico dall’isola di Ventotene (più l’eventuale traffico
generato dai telefoni mobili a bordo delle imbarcazioni nel tratto di mare antistante, per esperienza trascurabile
come volume), peraltro caratterizzato da una buona qualità delle conversazioni. Relativamente alle località di S.
Agata dei due Golfi; Marina del Cantone e Torca, vista l’impossibilità tecnica di procedere a una misurazione
analoga a quella di Ventotene, l’analisi è limitata al livello di segnale ricevuto tramite misure effettuate in transito,
in macchina. L’analisi ha rilevato una grande variabilità di livello; alcuni tratti risultano a tutti gli effetti scoperti
altri coperti con buona intensità di segnale.
In data 27 aprile 1999, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. n. 627/96, è stato comunicato al
segnalante quanto prodotto dall’operatore pubblicitario in ottemperanza all’onere probatorio.
In data 7 maggio 1999 il segnalante ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nelle quali ha evidenziato
quanto segue:
- la documentazione prodotta da Omnitel è riferita a un periodo successivo a quello di diffusione del
pieghevole pubblicitario (febbraio 1998);
- in precedenti edizioni del pieghevole, le zone di Ventotene, S. Agata sui due Golfi; Torca e Marina del
Cantone risultavano correttamente indicate come prive di copertura, senza alcuna approssimazione relativa alle
caratteristiche della mappa;
- nella relazione tecnica, la trascurabilità del traffico generato sul canale 107 da radiomobili a bordo di
imbarcazioni in navigazione nel braccio di mare tra Forio d’Ischia e Ventotene è asserita, ma non provata;
- in una verifica telefonica effettuata in data 1° maggio 1999, il Servizio Clienti Omnitel (190) ha
confermato l’assenza di copertura Omnitel sull’isola di Ventotene al momento attuale e in prospettiva futura.
5. Valutazioni conclusive
Relativamente alla copertura GSM Omnitel dell’isola di Ventotene, località che risulta interamente colorata
in verde scuro e il cui nome viene riportato sulla mappa, la documentazione prodotta da Omnitel Pronto Italia Spa
in ottemperanza al provvedimento di attribuzione dell’onere della prova ha evidenziato la presenza di traffico
telefonico GSM proveniente dall’isola. Tale circostanza (anche prescindendo dal fatto che né in tale
documentazione, né in quella precedentemente prodotta in data 29 gennaio 1999, risultino certificazioni attestanti
che il ripetitore di Ischia in modalità extended cell fosse attivo già alla data di diffusione della pubblicità) non serve,
tuttavia, a comprovare la presenza del segnale su tutto il suo territorio e non può, dunque, escludere che in larga
parte dell’isola la copertura GSM manchi totalmente, come sostenuto dal segnalante.
La copertura GSM sull’intera isola di Ventotene, così come risulta dalla mappa diffusa da Omnitel, deve
essere, pertanto, considerata inesatta ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92. Tale mancata
copertura su una parte consistente dell’isola eccede il limite, connaturato alla telefonia cellulare, e generalmente
noto ai consumatori, secondo cui anche all’interno di zone coperte dal segnale, possono esistere limitate zone
d’ombra2 . In questo caso, infatti, non si tratta della impossibilità di ricevere il segnale alle immediate pendici di un
monte o in prossimità di un edificio particolarmente alto, ma di una schermatura permanente su porzioni
considerevoli di territorio che pure vengono segnalate agli utenti come “coperte”. D’altronde, una copertura
parziale del territorio dell’isola ben poteva essere rappresentata sulla mappa, non diversamente da quanto avviene
sulla cartina in questione per la vicina isola di Ponza.
Il messaggio risulta, in tal modo, idoneo a indurre in errore circa l’effettiva possibilità per il consumatore di
effettuare o ricevere telefonate su rete GSM Omnitel nell’isola di Ventotene, e risulta, pertanto, in grado di
2 Cfr. provv. n. 6065 del 4 giugno 1998.
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
43
pregiudicare il comportamento economico di chi si determini a sottoscrivere un abbonamento o ad acquistare una
carta ricaricabile, a seguito delle informazioni acquisite dal pieghevole stesso (circostanza non improbabile per
località meta di vacanze).
Sulla base di tale pregiudizio economico deve, inoltre, rilevarsi che il messaggio in questione risulta
ingannevole anche in relazione a un profilo omissivo. Si consideri, infatti, che le metodologie attualmente utilizzate
dai gestori di telefonia radiomobile, sia italiani che esteri, per definire l’area di copertura di rete sono i c.d. “modelli
di previsione di copertura” (nel caso di Omnitel il cosiddetto “Modello Nazionale”). Tali modelli, pur garantendo
la migliore approssimazione possibile, forniscono, tuttavia, semplicemente uno schema simulato dell’effettiva
ricevibilità del segnale nelle diverse parti del territorio nazionale. Conseguentemente, la copertura indicata nelle
mappe può in vari casi non coincidere con la copertura effettiva della rete GSM sul territorio (“all’interno delle
aree stimate coperte, il 10% dei punti può effettivamente avere un segnale di ampiezza inferiore alla soglia di
ricezione degli apparati mobili”).
Di tale possibile discrepanza, non viene fornita alcuna esplicita avvertenza nel messaggio in questione che,
anzi, si accredita al consumatore come in grado di fornire informazioni con un accuratissimo grado di dettaglio,
segnalando in verde scuro le aree di copertura per telefoni GSM palmari e in verde chiaro le aree di copertura
fluttuante per i medesimi apparecchi.
A tal proposito, si osserva che il messaggio riporta un paragrafo dedicato a “La copertura Omnitel”, nel
quale viene segnalato che la stessa è calcolata applicando il Modello Nazionale. Tale indicazione, tuttavia, essendo
riferita alla determinazione delle percentuali di territorio coperto e di popolazione raggiunta, non è idonea a
preallertare i consumatori sul fatto che la mappa, essendo frutto di un modello previsionale, potrebbe non
rappresentare con precisione l’effettiva presenza del segnale.
In conclusione, dunque, l’operatore pubblicitario, essendosi determinato a utilizzare un modello di
previsione di copertura, non può omettere di indicare con chiarezza che le mappe riprodotte sono frutto di una
elaborazione virtuale e che in concreto potrebbero riscontrarsi possibili difformità. Tale omissione, infatti, lascia
intendere ai destinatari che vi sia una effettiva copertura in tutte le zone indicate con una particolare colorazione
sulla mappa.
Nell’ambito dell’ingannevolezza per il profilo omissivo sopra evidenziato deve essere ritenuta assorbita la
valutazione del rilievo mosso dal segnalante circa il grado di copertura nelle località di S. Agata dei due Golfi,
Marina del Cantone e Torca, stante la copertura discontinua del segnale rilevata in loco.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori circa le
caratteristiche e l’estensione della copertura assicurata dalla rete GSM Omnitel;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla Omnitel Pronto
Italia Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli artt. 1, 2 e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
44
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 7205 ( PI2411 )
DOUBLE FORCED MATRIX I&T
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 9 novembre 1998, l’associazione di consumatori
Federconsumatori Puglia ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un
articolo dal titolo “I&T Internet & Telecomunication” apparso sul periodico “Millionaire” n. 9 del mese di
settembre 1998, a pag. 12 e ss..
Nella richiesta si evidenzia che detto articolo ingenererebbe nei consumatori l’errato convincimento che la
società I&T sia esclusiva distributrice dei contratti Infostrada, mentre in realtà, non esisterebbe alcuna esclusiva in
favore di tale società, restando liberi i potenziali utenti di rivolgersi al servizio 155 per la sottoscrizione dei
contratti.
2. Messaggio
L’articolo segnalato, dal titolo “I&T Internet & Telecomunication”, il cui occhiello di apertura riporta
”guadagnare sulle telefonate degli italiani: un sogno che ora è realtà. A partire dal 12 settembre. Ecco come
entrare nel business del prossimo secolo”, accenna alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni e
all’entrata in tale mercato di nuove imprese italiane ed estere. Esso descrive il sistema denominato “Double Forced
Matrix”, distribuito in Italia dalla società I&T Spa, definito come un “rivoluzionario sistema di guadagni”,
“irresistibile anche per chi non ama il network marketing”.
Nell’articolo si precisa che “L’innovativo Double Forced Matrix è un sistema che [consente] da un lato di
finanziarsi l’attività con una prima fonte di guadagno (velocissima), capace di rendere dieci volte la quota iniziale
con una duplicazione minima realizzabile veramente da chiunque. E dall’altra di poter generare una matrice con
guadagni di rendita esponenziali, basata sui consumi crescenti” quindi “basta con i guadagni solo per pochi. Qui
l’opportunità è uguale, identica ed addirittura aiutata per tutti: i primi 1.050 (quasi due milioni di lire) si possono
guadagnare in poco tempo: anche una settimana se uno è veloce”; “da questi guadagni scattano le duplicazioni
automatiche: sugli iscritti al training si parte da 500 dollari e si arriva a un guadagno di oltre cinquemila per poi
salire a 30 mila oltre 50 mila”. “con solo 100 dollari” per poter aderire a tale iniziativa è necessario acquistare
“prodotti o servizi di telefonia [...]”. Si “può a quel punto ottenere senza, alcuna fee, il mandato a distribuire ogni
prodotto o servizio della I&T diventando indipendent advisor beneficiando di guadagni multipli, secondo il sistema
Double Forced Matrix. Non ci sono minimi garantiti da rispettare [...], quote di pareggio per l’ottenimento dei
guadagni”.
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
45
Il testo in questione, inserito nella rubrica intitolata “Idee & Opportunità” indicata tra l’altro nel sommario
della rivista, è stampato con le medesime modalità grafiche utilizzate negli articoli pubblicati in tale periodico;
inoltre, le pagine che ospitano detto articolo sono numerate.
L’articolo in questione è stato realizzato riproponendo la stessa veste grafica e impaginazione impiegata
usualmente nella rivista, che si caratterizza per l’utilizzazione di numerose riproduzioni fotografiche di diverso
tipo, e per un impatto grafico dinamico, aggressivo e accattivante. I caratteri tipografici utilizzati nel testo, nelle
didascalie e negli occhielli, corrispondono a quelli impiegati negli altri articoli del rivista.
3. Comunicazioni alle parti
In data 11 gennaio e 9 febbraio 1999 è stato comunicato al segnalante, alla società Editrend Srl (di seguito
Editrend), in qualità di coautore del presunto messaggio e alle società Infostrada Spa (di seguito Infostrada) e I&T
Spa (di seguito I&T), in qualità di presunte committenti, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del testo oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata
valutata ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), 3, e 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo
alla non riconoscibilità dell’eventuale natura pubblicitaria del medesimo; ed eventualmente, con riguardo alle
caratteristiche della proposta pubblicizzata.
Si è provveduto inoltre a effettuare, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 627/96, la pubblicazione
dell’avviso di avvio del procedimento sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 10
del 23 marzo 1999. Nella comunicazione è stato precisato che detto accertamento avrebbe riguardato la
riconoscibilità della natura pubblicitaria dell’articolo segnalato ed eventualmente la veridicità di quanto affermato
circa le caratteristiche dell’iniziativa in esso illustrata.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio, è stato richiesto agli operatori pubblicitari, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni riguardanti l’esistenza di un eventuale accordo
pubblicitario relativo al testo segnalato, il numero degli spazi pubblicitari eventualmente acquistati nel corso del
1998 da I&T e Infostrada sul periodico “Millionaire” e sulle altre pubblicazioni di Editrend; la natura e le
caratteristiche dell’iniziativa commerciale di I&T fondata sul sistema “Double Force Matrix” descritta nell’articolo;
le modalità di acquisizione dei dati, contenuti nell’articolo segnalato, relativi all’iniziativa commerciale suddetta.
Infostrada, nella memoria pervenuta in data 1° febbraio 1999, ha affermato in sintesi quanto segue:
- la società suddetta non ha mai concluso accordi pubblicitari con l’editore Editrend;
- la medesima ha stipulato, in data 27 luglio 1997, un contratto di agenzia con I&T per la distribuzione da
parte di quest’ultima di servizi di telefonia di Infostrada; nel medesimo contratto è stato previsto un patto di
esclusiva avente ad oggetto il canale di distribuzione dei servizi suddetti mediante il sistema network marketing,
definito nell’art. 3 del contratto come “struttura commerciale articolata su più di quattro livelli”.
Con provvedimento del 18 febbraio 1999 è stato richiesto a I&T, in qualità di operatore pubblicitario, ai
sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di
fatto, contenuti nel messaggio oggetto della richiesta di intervento, relativi alla natura e alle caratteristiche
dell’iniziativa commerciale pubblicizzata da I&T Spa. In particolare, è stato richiesto di provare la veridicità delle
affermazioni relative al sistema denominato “Double Forced Matrix”, che consentirebbe di realizzare rapidamente
guadagni dieci volte superiori agli investimenti effettuati inizialmente.
I&T, a seguito dell’attribuzione dell’onere della prova, con memoria pervenuta in data 12 marzo 1999, ha
affermando quanto segue:
- il sistema di guadagno “Double Forced Matrix”, fondato sulla struttura piramidale del network marketing
consistente in una forma di commercializzazione, articolata su più livelli, di prodotti e servizi, si attua attraverso la
distribuzione di contratti di telefonia fissa residenziale dell’operatore Infostrada mediante l’utilizzazione di advisor,
i quali vengono incaricati da I&T di distribuire contratti Infostrada;
- per diventare advisor di I&T è sufficiente acquistare il materiale necessario per lo svolgimento di tale
attività, venduto al prezzo di lire 180.000, 990.000, 9.000.000 da quest’ultima;
46
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- coloro che sottoscrivono un contratto di telefonia fissa Infostrada tramite la mediazione di un advisor
possono anche acquistare i prodotti e servizi suindicati al fine di diventare essi stessi advisor, in modo da proseguire
e allargare la rete distributiva di I&T avente ad oggetto i contratti Infostrada;
- gli advisor ricevono da I&T provvigioni, che vengono corrisposte in base alla posizione raggiunta da
ciascuno nella scala piramidale; posizione che l’advisor può ottenere a seconda dei contratti distribuiti e del
materiale venduto, nonché del traffico telefonico degli utenti della rete di Infostrada;
- il periodico “Millionaire” è una rivista specializzata nel settore delle nuove professioni; il lettore di tale
rivista è pertanto interessato a conoscere quali siano le nuove occasioni offerte dal mercato;
- l’indicare i numeri telefonici e gli indirizzi, cui rivolgersi per avere notizie specifiche circa le iniziative
illustrate è prassi della rivista.
Nella medesima memoria, I&T ha altresì fornito documentazione consistente in alcune copie di “ordini 3 x
3” non sottoscritti, nonché diversi estratti rilasciati, dalla medesima società, nei mesi da ottobre 1998 a febbraio
1999, con riferimento a ventiquattro advisor. Dalle copie degli estratti risulta che il calcolo delle provvigioni ivi
riportato è dieci volte superiore all’ammontare della somma di denaro inizialmente investita da ciascun advisor.
Editrend, nelle memorie pervenute nelle date 1° e 8 aprile 1999, ha affermato in sintesi quanto segue:
- relativamente all’articolo segnalato, nessun accordo è stato concluso fra Editrend, I&T e Infostrada;
- per la realizzazione dell’articolo in questione, avente ad oggetto il settore delle telecomunicazioni, sono
state utilizzate informazioni ricavate “dalla copiosa letteratura statunitense e internazionale, senza ricevere alcun
contributo di I&T”. Per quanto riguarda, invece, la parte dell’articolo concernente I&T, le informazioni riguardanti
quest’ultima sono state acquisite direttamente dalla società stessa;
- I&T e Infostrada nel corso del 1998 non hanno acquistato alcuno spazio pubblicitario né su Millionaire né
su altra rivista edita da Editrend;
- nell’articolo in questione non si afferma che l’accordo di distribuzione intercorso tra I&T e Infostrada sia
in esclusiva: nel testo si parla invece di “esclusivo contratto di distribuzione”, intendendo con ciò significare
l’unicità ed eccezionalità di tale accordo;
- tale contratto prevede un patto di esclusiva a favore di I&T soltanto con riferimento “al canale commerciale
del network marketing”;
- la redazione ha deciso di inserire l’affermazione, secondo la quale “ogni giudizio espresso in queste pagine
è decisamente di parte, dettato dall’entusiasmo per il progetto e per aver contribuito a realizzare questa
straordinaria iniziativa commerciale”, al fine di rispondere a “un’esigenza di trasparenza nei confronti dei propri
lettori”, e di scusarsi per l’utilizzazione di espressioni “enfatiche”;
- la rivista “Millionaire” si contraddistingue per fornire ai propri lettori informazioni riguardanti le nuove
opportunità imprenditoriali che si caratterizzano per un investimento economico medio-basso. Per questa ragione la
redazione ha ritenuto che l’iniziativa di I&T, consistente nella distribuzione mediante il sistema network marketing
dei contratti telefonici di Infostrada, sarebbe stata di sicuro interesse per i lettori della rivista;
- l’articolo in questione si limita a informare il lettore dell’esistenza di nuove opportunità imprenditoriali nel
settore delle telecomunicazioni; per questo motivo sono stati riportati in riquadri separati i numeri telefonici cui è
possibile rivolgersi per partecipare alle presentazioni dell’iniziativa;
- l’indicazione di tali numeri telefonici e degli indirizzi, cui rivolgersi per avere notizie inerenti all’iniziativa
di I&T, rientra nella prassi della rivista “Millionaire”, ed è finalizzata a offrire un’informazione completa.
In risposta alle risultanze dell’incombente istruttorio, la Federconsumatori Puglia, nella memoria pervenuta
in data 6 aprile 1999, ha rilevato la assoluta genericità della documentazione prodotta da I&T.
Infostrada, con successiva memoria pervenuta in data 12 aprile 1999, ha esposto in sintesi quanto segue:
- i rapporti commerciali tra Infostrada e I&T sono regolati da un contratto di agenzia, sottoscritto in data 27
luglio 1997, il cui art. 5, ai commi 1 e 2, prevede che I&T, in qualità di agente, organizzi e gestisca autonomamente
la propria rete di vendita;
- I&T, in base a tale accordo, commercializza il servizio telefonico dell’operatore Infostrada mediante il
sistema network marketing contraddistinto dal marchio “Double Forced Matrix”.
Si precisa infine che dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, quale, in particolare la
visura delle banche dati della Camera di Commercio, è risultato quanto segue:
- I&T detiene l’intero capitale sociale di Editrend, editore della rivista “Millionaire”;
- l’amministratore delegato di I&T, nonché socio di maggioranza della medesima, è amministratore unico di
Editrend.
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
47
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 13 aprile
1999 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 74/92.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non si è espressa nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
6. Valutazioni conclusive
Nel caso in esame, l’Autorità si avvale della facoltà di procedere indipendentemente dall’acquisizione del
parere, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 627/96.
6.1 La natura pubblicitaria
Gli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92 prescrivono che i messaggi pubblicitari
debbano essere palesi e chiaramente riconoscibili come tali. Finalità del dettato normativo è quella di evitare che la
comunicazione pubblicitaria possa essere confusa con quella di tipo informativo. Il consumatore, infatti, solo
percependo il carattere meramente pubblicitario di quanto illustrato ha modo di attivare un'adeguata reazione
critica.
Per valutare la "riconoscibilità" della pubblicità, occorre preliminarmente accertare la specifica natura
promozionale del testo, non essendo sufficiente il semplice "effetto" pubblicitario indirettamente determinato a
favore di prodotti e servizi nello stesso citati.
Nel caso in esame, I&T ed Editrend, in qualità di proprietario del mezzo di diffusione, hanno negato la
natura pubblicitaria dell’articolo oggetto della richiesta di intervento.
Secondo il costante orientamento dell'Autorità, ai fini della qualificazione di un testo come pubblicità ai
sensi dell'art. 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, è indispensabile, in mancanza di un dichiarato rapporto
di committenza, accertare se una diretta finalità promozionale, relativa alla diffusione sul mercato di beni o servizi,
sia desumibile in base a elementi presuntivi, che devono essere gravi, precisi e concordanti. L'accertamento e
l’analisi della sussistenza di tali elementi deve essere condotta con prudenza, da un lato, per salvaguardare i
consumatori dalla pubblicità non palese e, dall’altro, per garantire il diritto alla libertà di manifestazione del
pensiero.
Il testo in esame illustra il sistema di guadagno proposto da I&T e denominato “Double Forced Matrix”; tale
metodo, fondato sulla struttura piramidale del network marketing, viene utilizzato da I&T per la
commercializzazione di servizi telefonici dell’operatore Infostrada. Nel testo viene presentata la possibilità di
aderire a tale iniziativa commerciale, illustrando le caratteristiche di essa solo in termini positivi e utilizzando,
senza alcun rilievo critico, toni enfatici ed elogiativi; e vengono sottolineate esclusivamente le straordinarie
opportunità di guadagno che tale iniziativa permetterebbe di realizzare, senza alcun accenno ai possibili rischi
connessi a tale attività. Esaminato nel dettaglio, l’articolo in questione impiega espressioni elogiative, quali “il
sistema Double Forced Matrix è una novità assoluta. Ha una forza intrinseca fuori dal comune”, perché “è un
sistema di guadagni concepito per distribuire i proventi a beneficio di tutti, nessuno escluso. Il più rapidamente
possibile. Con infinite possibilità di duplicazione”; “più che un sogno, una grande realtà economica”,
“l’opportunità è unica, irripetibile”.
Dagli accertamenti istruttori svolti è emerso che il capitale sociale di Editrend, editore della rivista
“Millionaire”, è totalmente detenuto da I&T, distributore, mediante il sistema Double Forced Matrix, dei servizi
telefonici di Infostrada; è risultato inoltre che l’amministratore delegato di I&T è amministratore unico di Editrend,
nonché socio di maggioranza di I&T.
Con riferimento al testo in esame, pertanto, la presenza degli elementi sopraevidenziati, consistenti nel tono
enfatico ed elogiativo, unitamente ai rapporti di carattere societario descritti, costituiscono elementi presuntivi che,
in modo concordante, inducono a rilevare l’esistenza di una diretta finalità promozionale dell’articolo in questione,
volto a pubblicizzare il canale di distribuzione di I&T, basato sul sistema network marketing denominato “Double
Forced Matrix”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, il fatto che l’articolo in esame illustri un’iniziativa
commerciale, che può interessare anche per il suo carattere di novità i lettori della rivista, non rende tale testo
48
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
qualificabile come servizio informativo, nella specie del giornalismo di servizio. Nella redazione dello stesso,
infatti, è stato utilizzato lo stile fortemente elogiativo tipico della comunicazione pubblicitaria, intriso di toni
magnificanti.
In tal senso, anche l’asserita assenza di investimenti pubblicitari presso le riviste edite da Editrend da parte
di I&T non costituisce un elemento idoneo a escludere la diretta finalità promozionale del testo in esame.
Accertata in via presuntiva la diretta finalità promozionale del messaggio in esame, è necessario verificare la
sussistenza di modalità grafiche di immediata percezione che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo
n. 74/92, rendano palese tale natura pubblicitaria.
Nel caso di specie, le modalità grafiche adottate non rispondono alle prescrizioni della disposizione citata. In
particolare, la struttura e l’impostazione grafica del messaggio in esame non differiscono da quelle impiegate negli
articoli ospitati nella medesima rivista; esso infatti è stato realizzato riproponendo la veste grafica e impaginazione
impiegata usualmente nella rivista, la quale si caratterizza per un impatto grafico dinamico e aggressivo derivante
anche dall’impiego del colore. I caratteri tipografici utilizzati nel testo, nelle didascalie e negli occhielli
corrispondono a quelli impiegati negli altri articoli del rivista.
Altri elementi - quali l’indicazione del messaggio nel sommario della rivista, l’inserimento del medesimo
nella rubrica intitolata “Idee & Opportunità”, nonché la numerazione della pagine che ospitano il testo contribuiscono a confondere il lettore circa la reale natura pubblicitaria dello stesso.
Peraltro, le espressioni utilizzate negli occhielli e titoletti, quali “guadagnare in un settore rivoluzionario” e
“Telecomunicazioni: il settore giusto”, nonché la mancanza della firma di un giornalista, in presenza degli elementi
sopra indicati, non possono essere considerati elementi di per sé sufficienti a segnalare la natura promozionale del
messaggio in questione. Tali indicazioni, per il generale contesto in cui sono inserite, sono del tutto prive di
significatività, anche in considerazione del fatto che la rivista in esame ospita articoli di diverso contenuto.
Si sottolinea, infine, che il messaggio non presenta alcuna espressa dicitura o indicazione che ne renda
evidente la finalità promozionale perseguita.
Destinatario del presente provvedimento, come evidenziato al punto 3, è anche Editrend, in qualità di
coautore del messaggio. L’editore della rivista che ospita il messaggio, infatti, in quanto in concreto preposto alla
composizione tipografica e all’impaginazione della testata, è coinvolto nelle fasi concernenti la predisposizione
grafica e redazionale necessaria al confezionamento del prodotto editoriale. L’assenza di accorgimenti grafici
formali ovvero di chiare indicazioni, che rendano riconoscibile il carattere pubblicitario di messaggi diffusi a mezzo
stampa, è - secondo un indirizzo oramai consolidato dell’Autorità1 - un fatto imputabile anche allo stesso editore in
quanto soggetto che, curando la realizzazione del messaggio da un punto di vista grafico, ha contribuito alla
predisposizione del medesimo.
Infostrada non può invece ritenersi destinatario del presente provvedimento, in quanto la diretta finalità
promozionale del messaggio, come sopra evidenziato, non si riferisce ai contratti Infostrada, ma al sistema di
distribuzione dei medesimi utilizzato e pubblicizzato da I&T.
6.2 Valutazioni ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 74/92
Ritenuta la natura pubblicitaria del testo in esame, esso deve essere valutato anche, ai sensi dell’art. 3 del
Decreto Legislativo n. 74/92, con riguardo alla veridicità delle caratteristiche dell’iniziativa commerciale
pubblicizzata nel medesimo.
Il messaggio in esame, promuove l’adesione all’iniziativa commerciale avente ad oggetto la distribuzione dei
contratti telefonici di Infostrada - mediante affermazioni quali “qui il doppio guadagno è obbligato”, “l’innovativo
Double Forced Matrix è un sistema che [consente] da un lato di finanziarsi l’attività con una prima fonte di
guadagno (velocissima), capace di rendere dieci volte la quota iniziale con una duplicazione minima realizzabile
veramente da chiunque. E dall’altra di poter generare una matrice con guadagni di rendita esponenziali, basata
sui consumi crescenti”, “basta con i guadagni solo per pochi. Qui l’opportunità è uguale, identica ed addirittura
aiutata per tutti: i primi 1.050 (quasi due milioni di lire) si possono guadagnare in poco tempo: anche una
settimana se uno è veloce”; “con solo 100 dollari chiunque ha diritto di acquisire [...] prodotti o servizi di
telefonia [...]. Può a quel punto ottenere senza alcuna fee il mandato a distribuire ogni prodotto o servizio della
I&T diventando indipendent advisor beneficiando di guadagni multipli, secondo il sistema Double Forced Matrix.
Non ci sono minimi garantiti da rispettare [...], quote di pareggio per l’ottenimento dei guadagni”- lascia
intendere che l’attività di distribuzione di servizi telefonici e prodotti attraverso il sistema di network marketing
“Double Forced Matrix” sia un’attività lavorativa non a carattere subordinato (mandato a [...]), che permette di
1 Cfr. i provvedimenti n. 5570, n. 5571, n. 5572, pubblicati sul Bollettino n. 51/97, n. 6067 pubblicato sul Bollettino n. 23/98.
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
49
recuperare in poco tempo l’investimento iniziale richiesto (finanziarsi l’attività con una prima fonte di guadagno) e
di guadagnare anche consistenti somme di denaro. Il messaggio lascia intendere, inoltre, che l’attività lavorativa
consista nel promuovere la distribuzione di tutti i prodotti o servizi della I&T e che per poter ottenere l’incarico di
distributore per conto di I&T, sia sufficiente acquistare al prezzo di 100 dollari il materiale necessario a svolgere
tale incarico. La medesima pubblicità induce a ritenere che il rendimento di tale attività sia, oltre che rapido e
consistente anche sicuro (non ci sono minimi garantiti da rispettare [...], quote di pareggio per l’ottenimento dei
guadagni ).
L’operatore pubblicitario, cui è stato richiesto di provare l’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel
messaggio in esame, si è limitato a esporre quanto evidenziato nelle risultanze istruttorie. La prova fornita,
consistente nella copia di alcuni estratti relativi a ventiquattro advisor di I&T deve ritenersi del tutto insufficiente a
dimostrare l’esattezza materiale dei dati di fatto pubblicizzati nel messaggio in esame.
In primo luogo, il fatto che non venga evidenziato il rapporto esistente tra il totale dei contratti di mandato
conclusi da I&T e quelli prodotti in risposta all’onere, non consente di valutare l’attendibilità del dato fornito con
riferimento al pubblicizzato recupero dell’investimento iniziale. Inoltre, nessuna prova è stata fornita con riguardo
alle garanzie e certezze di guadagni prospettate nel messaggio.
Da ciò consegue che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, le indicazioni relative
alla proposta pubblicizzata e alle opportunità di guadagno offerte devono considerarsi inesatte. Tali inesattezze
riguardano caratteristiche fondamentali di quanto pubblicizzato, le quali assumono una rilevanza determinante per
il consumatore, potendo condizionare in modo significativo il processo di scelta.
Peraltro dagli accertamenti istruttori è emerso che il sistema “Double Forced Matrix” è un sistema a struttura
piramidale, in cui le provvigioni vengono, in realtà, corrisposte agli advisor in base alla posizione raggiunta da
ciascuno di essi nella scala piramidale.
Alla luce di tali elementi, quanto pubblicizzato nel messaggio in esame non risulta essere veritiero con
riferimento alle caratteristiche pubblicizzate dell’iniziativa commerciale e alle condizioni e modalità di
partecipazione alla stessa. Infatti, le possibilità di guadagno, realizzabili mediante l’attività di distribuzione con il
sistema “Double Forced Matrix”, non dipendono direttamente dal lavoro svolto dall’advisor, ma piuttosto
dall’aleatorio raggiungimento di una posizione di vertice nella piramide della rete distributiva, in merito alla
tempistica del quale tra l’altro non può essere effettuata alcuna previsione. In tal modo il messaggio può
condizionare sfavorevolmente il comportamento economico dei consumatori, potendo suscitare in questi ultimi
aspettative che non vengono soddisfatte.
In base alle suesposte considerazioni, il messaggio in esame è idoneo a trarre in inganno i destinatari,
inducendoli all’erroneo convincimento che l’attività di distribuzione mediante il sistema “Double Forced Matrix”
sia una attività lavorativa con possibilità di guadagno certe e conseguibili in breve tempo.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i destinatari, con riferimento
alla non riconoscibilità della sua natura pubblicitaria, nonché con riferimento alle caratteristiche dell’iniziativa
commerciale pubblicizzata, potendo per tale motivo pregiudicare il comportamento economico dei consumatori;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società I&T Spa
con sede in Milano, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore
diffusione.
50
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
Provvedimento n. 7206 ( PI2416 )
51
COPERTURA GSM TIM
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta d’intervento pervenuta in data 4 gennaio 1999, un consumatore ha segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del pieghevole dal titolo “Copertura GSM Italia”, diffuso
dalla società Telecom Italia Mobile Spa, edizione luglio 1998, con il quale si illustra la copertura GSM Telecom
Italia Mobile (di seguito TIM) sul territorio nazionale.
Nella richiesta d’intervento si evidenzia che dalla rappresentazione grafica delle aree raggiunte dal segnale
GSM TIM, riportata nell’opuscolo, si evince che l’isola di Ventotene (LT) rientri nell’area di copertura, mentre in
realtà, a tutto luglio 1998, il segnale non sarebbe ancora stato attivato.
2. Messaggio
Il messaggio oggetto del presente provvedimento è rappresentato da un pieghevole dal titolo “Copertura
GSM Italia”. Accanto a quest’ultimo si legge, in caratteri più ridotti, “Area di copertura della rete GSM in Italia”.
Nelle pagine interne è riportata una mappa del territorio nazionale italiano suddiviso nelle aree di Nord-Ovest,
Nord-Est, Centro, Centro-Sud, Sud, Sicilia, Sardegna. Come si può evincere dalla “legenda”, le aree colorate in
verde chiaro sono riferite alla “Area di copertura GSM per apparati veicolari e fluttuante per apparati portatili”,
mentre le aree colorate in verde scuro sono riferite alla “Area di copertura GSM per apparati portatili e veicolari”.
In caratteri molto ridotti è precisato che “per ulteriori informazioni si prega di telefonare al 119 Servizio
Assistenza Clienti TIM (gratuito)”.
3. Comunicazione alle parti
In data 15 gennaio 1999 è stato comunicato al segnalante e alla Telecom Italia Mobile Spa, in qualità di
operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai
sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione a quanto esso lascia intendere ai consumatori
circa le caratteristiche e l’estensione della copertura assicurata dalla rete GSM TIM.
52
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all’operatore pubblicitario,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96:
di fornire informazioni, supportate da riscontri documentali, circa la copertura, attuale e all’epoca di
diffusione del messaggio, della rete GSM TIM nell’isola di Ventotene (LT);
di precisare l’esatto significato della dizione copertura GSM fluttuante per apparati portatili contenuta
nell’opuscolo illustrativo.
In data 15 febbraio 1999 è pervenuta una memoria da parte di Telecom Italia Mobile Spa nella quale, in
risposta alla richiesta di informazioni, è stato evidenziato quanto segue:
la dizione “copertura GSM per apparati veicolari e fluttuante per apparati portatili”, definisce una zona
nella quale il segnale radioelettrico è omogeneo per gli apparti veicolari e non omogeneo, cioè non garantito con
continuità, per gli apparati portatili;
per quanto attiene la copertura radioelettrica del comune di Ventotene (LT) si evidenzia che tale zona era nel
luglio 1998, ed è attualmente, priva della copertura GSM. La sua posizione geografica, infatti, la situa, rispetto alla
costa e alle altre isole, a più di 35 km di distanza. Tale distanza costituisce il limite massimo di funzionamento del
sistema GSM. La sua particolare conformazione orografica, inoltre, rende impossibile la presenza del segnale
radiomobile, se non con l’installazione di una stazione radiobase in loco;
il pieghevole oggetto della segnalazione è una copia della vecchia edizione della mappa di copertura GSM in
Italia (luglio 1998). In tale edizione, l’errata colorazione dell’isola di Ventotene è stata causata da un errore
materiale avvenuto nella fase di stampa da parte del Touring Editore. Infatti le informazioni fornite da Tim alla
società che cura la realizzazione del pieghevole, relative alla copertura da riportare sulle carte geografiche con
riferimento al territorio dell’isola di Ventotene, erano esatte.
Con successiva comunicazione del 26 marzo 1999 si è chiesto alla Telecom Italia Mobile Spa di precisare
cosa debba intendersi per “Area di copertura della rete GSM in Italia”, con particolare riferimento alle effettive
modalità di fruizione del servizio per l’utente che utilizzi il proprio cellulare nelle aree colorate in verde scuro sulla
mappa. In particolare, si chiedeva di precisare se le aree colorate in verde scuro sulla mappa geografica dell’Italia
rappresentassero le aree in cui risulta effettivamente possibile chiamare o ricevere con telefoni palmari GSM oppure
se la colorazione della cartina geografica oggetto del presente procedimento, relativa alla copertura nazionale della
rete GSM TIM, fosse il risultato di un modello di previsione della copertura del territorio di tipo statistico (il c.d.
Modello Nazionale).
Con memoria pervenuta in data 12 aprile 1999 l’operatore pubblicitario ha precisato quanto segue:
salvo rarissime eccezioni, come nel caso delle reti di limitata estensione, l’unica metodologia utilizzata dai
gestori di telefonia radiomobile, sia italiani che esteri, sono i c.d. “modelli di previsione di copertura”. Tale
metodologia è il risultato di una elaborazione di un calcolatore in cui vengono inseriti una serie di dati (parametri
territoriali e ambientali), opportunamente ponderati, su cui basare i processi di simulazione delle aree di copertura;
la metodologia dei “modelli di previsione di copertura” consente la migliore approssimazione possibile della
reale copertura del territorio, non essendo praticabile per reti diffuse nell’intero territorio nazionale, un riscontro
empirico puntuale dell’effettiva possibilità di chiamata o ricezione, ciò principalmente per ragioni di carattere
economico, oltre che tecnico, condivise da tutti i gestori radiomobili;
Tim utilizza un modello di previsione di copertura messo a punto dal Centro Studi e Laboratori
Telecomunicazioni (CSELT). In pratica, le mappe di copertura radioelettrica utilizzate dalla Tim sono il risultato
finale dell’elaborazione di tutti i dati relativi ad ogni stazione radiobase presente sul territorio nazionale (altezza del
sito, orografia del territorio, urbanizzazione, potenza, direzione di propagazione, presenza di ostacoli etc.). La Tim
nel predisporre le mappe di copertura radioelettrica del territorio non utilizza, pertanto, il c.d. “modello nazionale”,
considerato dagli esperti meno affidabile in quanto sovrastima le coperture.
5. Valutazioni conclusive
Nel corso del procedimento, l’operatore pubblicitario ha riconosciuto che nell’isola di Ventotene la Tim non
garantisce la copertura GSM, né per apparati portatili, né per apparati veicolari, argomentando che l’errata
colorazione in verde dell’isola sulla cartina geografica fosse dovuta a un mero errore materiale, peraltro imputabile
all’editore che ne ha curato la stampa. Tale ricostruzione dei fatti, tuttavia, non vale a escludere l’imputabilità
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
53
dell’errore all’operatore pubblicitario, cui non era precluso un controllo del messaggio pubblicitario prima della sua
diffusione, ad esempio controllando la rispondenza delle bozze di stampa all’effettiva copertura assicurata dalla rete
GSM Tim.
Ciò premesso, si osserva che il pieghevole in questione è idoneo a indurre in errore circa l’effettiva copertura
della rete GSM Tim nell’isola di Ventotene, e risulta, pertanto, in grado di pregiudicare il comportamento
economico di chi si determini a sottoscrivere un abbonamento o ad acquistare una carta ricaricabile, a seguito delle
informazioni acquisite dal pieghevole stesso (circostanza non improbabile per località meta di vacanze).
Sulla base di tale pregiudizio economico deve, inoltre, rilevarsi che il messaggio in questione risulta
ingannevole anche in relazione a un profilo omissivo. Infatti, da quanto emerso nel corso del procedimento, le
metodologie attualmente utilizzate dai gestori di telefonia radiomobile, sia italiani che esteri, per definire l’area di
copertura di rete sono i c.d. “modelli di previsione di copertura”. Tali modelli, pur garantendo la migliore
approssimazione possibile, forniscono, tuttavia, semplicemente uno schema simulato dell’effettiva ricevibilità del
segnale nelle diverse parti del territorio nazionale. Conseguentemente, la copertura indicata nelle mappe può in vari
casi non coincidere con la copertura effettiva della rete GSM sul territorio (circostanza per la quale neanche
l’operatore pubblicitario dispone di informazioni più precise “non essendo praticabile per reti diffuse nell’intero
territorio nazionale, un riscontro empirico puntuale dell’effettiva possibilità di chiamata o ricezione”).
Di tale possibile discrepanza, non viene fornita alcuna avvertenza nel messaggio in questione che, non solo
non contiene alcun riferimento al fatto che la mappa è frutto di un modello previsionale, ma anzi, si accredita al
consumatore come in grado di fornire informazioni con un accuratissimo grado di dettaglio, segnalando in verde
scuro le aree di copertura per apparati portatili e veicolari e in verde chiaro le aree di copertura per apparati
veicolari e solo fluttuante per apparati portatili.
Nel caso di specie, dunque, l’operatore pubblicitario, essendosi determinato a utilizzare un modello di
previsione di copertura, non può omettere di indicare con chiarezza che le mappe riprodotte sono frutto di una
elaborazione virtuale e che in concreto potrebbero riscontrarsi possibili difformità. Tale omissione, infatti, lascia
intendere ai destinatari che vi sia una effettiva copertura in tutte le zone indicate con una particolare colorazione
sulla mappa.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori circa le
caratteristiche e l’estensione della copertura assicurata dalla rete GSM TIM;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla Telecom Italia
Mobile Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole
ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
54
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 7207 ( PI2449 )
TEOREMA TOUR TUNISIA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 25 gennaio 1999, l’Associazione di Consumatori e Utenti
Lombardia (di seguito ACU Lombardia), ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 74/92, di un messaggio pubblicitario diffuso dalla società Teorema Spa (di seguito società Teorema).
Nella richiesta d’intervento si evidenzia che l’immagine e le descrizioni riguardanti un pullman
granturismo, contenute nel messaggio, non corrispondono al vero, in quanto i partecipanti al viaggio hanno in
realtà effettuato il Tour reclamizzato su un mezzo di trasporto di ridotte dimensioni, con conseguenti disagi per gli
stessi viaggiatori e danni ai bagagli.
2. Messaggio
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è contenuto nella pagina 24 del catalogo turistico intitolato
“Mediterraneo Teorema Tour-Estate ‘98”, diffuso dalla società Teorema.
La pagina pubblicitaria del suindicato catalogo riporta la seguente intestazione; “Tour della Tunisia-circuito
in pullman granturismo con guida in lingua italiana”. Nella parte superiore della pagina pubblicitaria è riportata la
fotografia di un autopullman di grandi dimensioni e una cartina geografica relativa al giro turistico della Tunisia
oggetto dell’offerta. Segue il programma del viaggio reclamizzato con le descrizioni dei luoghi da visitare e le
indicazioni dei chilometri da percorrere in pullman, corrispondenti a circa 300 chilometri al giorno, per ogni
singola tappa giornaliera.
Alla fine delle descrizioni dell’itinerario turistico pubblicizzato, sono indicate le condizioni economiche del
viaggio proposto.
3. Comunicazione alle parti
In data 8 febbraio 1999 è stato comunicato al segnalante e alla società Teorema, in qualità di operatore
pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3
del Decreto Legislativo n. 74/92, con particolare riferimento alla possibile induzione in errore dei destinatari circa
le effettive caratteristiche dei mezzi di trasporto utilizzati dall’operatore pubblicitario per l’organizzazione del
“Circuito in pullman granturismo”.
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
55
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Teorema, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni e precisazioni in merito ai mezzi
di trasporto cui si riferiscono le descrizioni e le immagini riportate nella pubblicità contenuta nel catalogo
segnalato, con particolare riferimento alle dimensioni e alla disponibilità dei pullman messi a disposizione di coloro
che hanno prenotato il viaggio reclamizzato, al numero di pullman di cui l’operatore poteva disporre effettivamente,
allo standard qualitativo dei suindicati mezzi di trasporto, nonché all’esistenza di eventuali limiti o condizioni per
la partecipazione ai viaggi reclamizzati.
Con memoria pervenuta in data 25 febbraio 1999, la società Teorema ha precisato quanto segue:
l’espressione “pullman granturismo” riportata nel messaggio è stata utilizzata a titolo esemplificativo per
indicare l’autoveicolo più adatto al trasporto dei turisti per le caratteristiche di confortevolezza e non per promettere
il servizio di un autoveicolo appartenente a una specifica categoria di autopullman turistico;
il minibus utilizzato per il “Tour della Tunisia”, a cui hanno partecipato i consumatori cui si riferisce la
denuncia, è dotato di tutti i requisiti di qualità, di comfort e di sicurezza propri del “pullman granturismo” ed è un
automezzo di recente fabbricazione, dotato di aria condizionata e microfono, 30 posti complessivi, di cui 22 fissi e 8
pieghevoli;
il numero dei passeggeri era ridotto a 15 partecipanti e hanno potuto usufruire di un mezzo di trasporto con
30 posti disponibili senza alcun pregiudizio per il comfort dei viaggiatori, ma anzi è possibile affermare che gli
stessi hanno viaggiato in condizioni pari se non migliori di quelle di un pullman definito “granturismo”.
Unitamente alla memoria difensiva l’operatore pubblicitario ha allegato: la fotografia del minibus utilizzato
per il “Tour della Tunisia”, dalla quale risulta che si tratta di un mezzo di trasporto di ridotte dimensioni, con un
portabagagli posizionato sul tetto dell’autoveicolo; una dichiarazione del corrispondente del luogo dalla quale
risulta che il pulmino utilizzato per il circuito in questione è un veicolo omologato e autorizzato dall’Autorità del
Turismo e dei Trasporti locale per effettuare le escursioni e i circuiti attraverso tutto il territorio tunisino, che
dispone di tutte le qualità necessarie (climatizzatore, comfort, microfono, porta bagagli ecc.) e che si tratta del
mezzo di trasporto normalmente utilizzato quando il numero dei viaggiatori non supera i 21 passeggeri.
5. Valutazioni conclusive
Il messaggio riporta l’immagine fotografica di un pullman granturismo, prospettando la possibilità di
effettuare un circuito turistico con un mezzo di trasporto di grandi dimensioni, dotato di strutture confortevoli e
adeguato al percorso turistico proposto.
Come riconosciuto dallo stesso operatore pubblicitario, il viaggio reclamizzato in realtà si è svolto con
l’utilizzo di un mini pullman normalmente utilizzato per effettuare le escursioni turistiche in territorio tunisino con
un numero di viaggiatori inferiore a 21 partecipanti.
Con riferimento a ciò, si ritiene che per le modalità grafiche e lessicali con le quali è strutturato il messaggio
pubblicitario, e in ragione della principale caratteristica del tour reclamizzato, un viaggio suddiviso per tappe di due
o tre ore al giorno percorrendo in totale più di 1.600 chilometri, il messaggio sia idoneo a indurre in errore i
consumatori.
In particolare, costituisce un’omissione significativa non avere indicato che per i gruppi al di sotto dei 21
partecipanti è previsto l’utilizzo di un minibus.
La significatività di tale omissione è data dal fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall’operatore
pubblicitario, e nonostante che il minibus utilizzato possedesse determinate caratteristiche di base (quali il
climatizzatore e il microfono), il pullman granturismo citato nel messaggio appartiene a un’altra categoria, sia in
relazione al grado di comfort, con riguardo, ad esempio, alla tenuta di strada, alla qualità degli ammortizzatori, alla
maggiore mobilità all’interno dell’abitacolo del mezzo di trasporto, che in relazione ad altri profili quali, ad
esempio, l’esistenza di un portabagagli interno più capiente e sicuro, l’altezza dei posti a sedere per favorire una
migliore visibilità dei luoghi turistici da visitare.
Sulla base delle suesposte considerazioni, si ritiene che il pregiudizio al comportamento economico consista
nel caso specifico nel fatto che i consumatori abbiano fruito di un servizio qualitativamente inferiore a quello
pubblicizzato.
56
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario è idoneo a indurre in errore i destinatari circa le
caratteristiche dell’offerta pubblicizzata;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario, descritto al punto 2, del presente provvedimento, diffuso dalla società
Teorema Spa costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole
ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
Provvedimento n. 7208 ( PI2455 )
57
TELEPIÙ CALCIO
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richieste di intervento pervenute in data 29 gennaio e 5 febbraio 1999, quest’ultima successivamente
integrata in data 17 febbraio 1999, la società Stream Spa, in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di alcuni messaggi pubblicitari diffusi dalla società
Telepiù Srl sul quotidiano “La Repubblica” del 15 gennaio 1999 e tramite cartellonistica stradale esposta in Roma,
presso i Km. 8-10 della Via Salaria, volti a promuovere la sottoscrizione di abbonamenti a Telepiù, che distribuisce
pacchetti di programmi televisivi via etere e via satellite.
Nella richiesta di intervento si lamenta l’ingannevolezza dei messaggi indicati, in quanto essi lascerebbero
intendere che l’emittente Telepiù possa trasmettere in esclusiva gli incontri del campionato di calcio italiano in
diretta, mentre in realtà, in forza di un contratto stipulato tra Telepiù e Stream Spa, alcuni pacchetti di programmi
diffusi via etere e via satellite dalla prima, tra cui quello in questione, possono essere diffusi da Stream via cavo.
2. Messaggi
I messaggi segnalati riproducono la raffigurazione pittorica di alcuni momenti di partite di calcio, con la
dicitura “Il calcio è arte. Il campionato in diretta è solo da noi” e il logo dell’operatore.
Il tabellare apparso su “La Repubblica” presenta un testo più articolato: “Il campionato in diretta è solo da
noi. Su Tele+ il calcio è amato e rispettato come un’arte. Un’arte del nostro tempo. Le partite più attese del week
end sono riprese e trasmesse in diretta e in esclusiva con un numero mai visto di telecamere e di microfoni
all’opera, per restituire intatta l’emozione di stare in campo. Si può vedere Tele+ via terrestre o via satellite
attraverso l’offerta digitale D+. Chi si abbona a Tele+ entro gennaio avrà in regalo due mesi di visione in più.”
3. Comunicazione alle parti
In data 3 marzo 1999 è stato comunicato al richiedente e alla società Telepiù Srl, in qualità di operatore
pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
ingannevolezza dei messaggi pubblicitari in esame sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera c), del
citato Decreto Legislativo, in relazione alla idoneità delle affermazioni in essi contenute a indurre i consumatori a
ritenere erroneamente che Telepiù sia il distributore esclusivo delle partite del campionato italiano di calcio in
diretta.
58
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Telepiù Srl, in
qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di far pervenire
documentazione contrattuale da cui discendano i diritti di distribuzione esclusiva all’utenza delle partite del
campionato di calcio italiano in diretta televisiva, via etere, via satellite e via cavo, in modalità in chiaro e criptata.
Inoltre, è stato richiesto alla società Telepiù Srl e alla società Stream Spa, in qualità di segnalante, di fornire la
documentazione contrattuale su cui si fondi il diritto di Stream Spa di distribuire gli incontri del campionato
italiano di calcio attraverso l’infrastruttura trasmissiva del cavo cablato.
In data 31 marzo 1999, la società Telepiù Srl faceva pervenire una memoria difensiva, nella quale si
precisava che:
Telepiù Srl è titolare in esclusiva dei diritti di trasmissione in diretta di tutte le partite del campionato di
calcio italiano di serie A e B. La società ha confezionato, sotto proprio marchio, diversi prodotti televisivi a
pagamento per consentire sia la visione di una singola partita a richiesta, sia abbonamenti stagionali a una singola
squadra, sia la visione di tutte la partite di tutte le squadre;
per la stagione 1998/99, Telepiù Srl è l’unica ed esclusiva titolare dei diritti di realizzazione, produzione e
confezionamento dei programmi, per la trasmissione televisiva in diretta, contenenti le partite del campionato
italiano di calcio, definendone il format, le modalità di ripresa e di regia;
i prodotti televisivi Telepiù vengono distribuiti dalla società Atena Servizi Spa, del gruppo Telepiù, per
quanto attiene alla distribuzione via etere e via satellite, e dalla società Stream Spa, per quanto riguarda la sola
distribuzione via cavo;
Stream Spa non può vantare alcun autonomo diritto riguardo alla titolarità della trasmissione delle partite
del campionato di calcio, limitandosi, per questo aspetto, alla mera commercializzazione via cavo di alcuni prodotti
Telepiù che le contengono; peraltro, i prodotti di cui Stream ha licenza di distribuzione devono essere diffusi via
cavo senza alcuna alterazione, riproducendo dunque il logo Telepiù;
i messaggi segnalati non fanno alcun riferimento a tali aspetti distributivi, essendo invece incentrati sul
vanto della qualità del prodotto televisivo;
ad ogni modo, la modalità di distribuzione via cavo risulta del tutto marginale nella diffusione dei prodotti
Telepiù.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 2 aprile 1999
è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 4 maggio 1999, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha considerato
che il messaggio in esame appare incentrato sul carattere di assoluta esclusività della disponibilità, tra i programmi
realizzati e diffusi dalle emittenti Tele+, delle partite del campionato di calcio in diretta, lasciando intendere che per
fruire di tali programmi sia necessario sottoscrivere l’abbonamento a Tele+.
Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che il messaggio diffuso a mezzo stampa sia suscettibile di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, inducendo a credere, contrariamente al vero, che non sussistano modalità
alternative rispetto alla diffusione via etere o via satellite per la ricezione in diretta televisiva delle partite del
campionato di calcio.
Per questi motivi, l’Autorità ha espresso parere nel senso che il messaggio pubblicitario non sia conforme al
disposto degli articoli 1, 2, e 3, lettera c), del Decreto Legislativo n. 74/92.
6. Valutazioni conclusive
Nel caso di specie, è circostanza concordemente rappresentata dalle parti che Telepiù Srl sia titolare, in forza
di due contratti stipulati in data 26 luglio 1996 con la Lega Nazionale Professionisti, del diritto di effettuare riprese
visive e sonore di tutte le partite dei campionati di calcio italiani, di serie A e B, nonché del diritto, conferito in via
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
59
esclusiva, di utilizzare dette riprese per le proprie trasmissioni in diretta tramite il mezzo della pay-per-view, via
satellite o via cavo, o in forma codificata (pay tv analogica e digitale) con qualsiasi mezzo tecnico trasmissivo.
E’ altresì pacifico che, sulla base della scrittura privata sottoscritta in data 8 agosto 1996, le società del
gruppo Telepiù titolari di tali diritti abbiano conferito alla società Stream Spa il diritto di distribuire via cavo, in via
esclusiva nel territorio italiano, i programmi da esse confezionati contenenti le partite del campionato di calcio di
serie A e B e i messaggi pubblicitari che le società hanno diritto di trasmettere in diretta in pay-per-view.
Pertanto, i consumatori che intendessero fruire delle trasmissioni televisive in parola potranno, qualora siano
dotati delle necessarie infrastrutture ricettive (via cavo), sottoscrivere un abbonamento o, nel caso della pay-perview, stipulare il contratto relativo alla singola partita, con Telepiù o con Stream.
Si ritiene che i messaggi pubblicitari diffusi da Telepiù Srl e oggetto del presente provvedimento non si
limitino a vantare l’incontestato diritto di esclusiva che il gruppo Telepiù può vantare rispetto alle riprese, alla
definizione editoriale e alla predisposizione dei programmi relativi alle partite del campionato di calcio. Al
contrario, l’espressione utilizzata “Il campionato in diretta è solo da noi” lascia intendere, contrariamente al vero,
che chi voglia ricevere in diretta le immagini delle partite di calcio dei campionati italiani debba necessariamente
stipulare un contratto con Telepiù.
La circostanza, invocata dall’operatore pubblicitario nelle proprie memorie, secondo cui Stream Spa non
potrebbe legittimamente alterare la qualità, il contenuto, le modalità tecniche e i tempi dei programmi trasmessi da
Telepiù per via satellitare o via etere, non potendo perciò vantare alcun diritto autonomo quanto alla
commercializzazione dei programmi forniti da Telepiù, non vale a escludere il rapporto di concorrenza tra le due
società sul mercato della distribuzione dei programmi, né la possibilità che i messaggi segnalati inducano in errore i
consumatori rispetto all’esistenza di tale rapporto, pregiudicandone per conseguenza il comportamento economico.
Neppure può accogliersi l’argomentazione, pure svolta dall’operatore pubblicitario, mirante a escludere
l’idoneità ingannatoria dei messaggi, in quanto essi non opererebbero alcun riferimento agli aspetti distributivi,
limitandosi a vantare la qualità dei programmi confezionati da Telepiù. A tale proposito, si rileva che, per quanto
concerne gli affissionali, il testo del messaggio non modula in alcun modo il portato dell’affermazione contestata;
anche nel caso del tabellare apparso su “La Repubblica”, l’affermazione acquista rilievo grafico assolutamente
preminente rispetto al corpo del messaggio, ricevendo peraltro da esso implicita conferma, laddove ad esempio il
messaggio riporta che “le partite più attese sono riprese e trasmesse in diretta e in esclusiva”.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, che i
messaggi pubblicitari in questione siano idonei a indurre nei consumatori l’erroneo convincimento che Telepiù sia
il solo distributore dei programmi contenenti le partite di calcio dei campionati italiani di serie A e B, nella stagione
1998/99, pregiudicandone il comportamento economico;
RITENUTO, inoltre, che in ragione della natura del servizio promosso attraverso i messaggi pubblicitari
segnalati, tali effetti pregiudizievoli possono continuare a prodursi, qualora ai consumatori non vengano fornite le
informazioni veritiere in base alle quali orientare consapevolmente le proprie scelte e valutare la relativa
convenienza dell’abbonamento sottoscritto; che, infine, tale circostanza rende necessaria la pubblicazione di una
dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, al fine di impedire che la
pubblicità in questione continui a produrre effetti;
DELIBERA
che i messaggi descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Telepiù Srl,
costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi
degli artt. 1, 2, e 3, lettera c), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
60
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
DISPONE
a) che la società Telepiù Srl pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, secondo le seguenti modalità:
1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per una volta, entro trenta giorni dall’avvenuta
comunicazione del presente provvedimento, sul quotidiano “La Repubblica”, in uno spazio corrispondente a 18
moduli (mm. 137 x 140);
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa
allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al
punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della
pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti
pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della dichiarazione
rettificativa stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;
b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione
all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di
una copia originale del quotidiano contenente la comunicazione rettificativa pubblicata.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
Allegato al provvedimento n. 7208 ( PI2455 )
TELEPIÙ CALCIO
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
******
La società Telepiù S.r.l.
ha diffuso sulla stampa e mediante affissioni,
nel mese di gennaio 1999, dei messaggi ritenuti dall’Autorità
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE,
con i quali promuoveva la sottoscrizione di abbonamenti a Tele+.
I MESSAGGI LASCIAVANO INTENDERE
che Telepiù fosse l’unico distributore dei
programmi contenenti le partite di calcio dei
campionati italiani di serie A e B nella stagione
1998/99.
IN REALTÀ
tali programmi, prodotti e confezionati da
Telepiù, vengono distribuiti da Telepiù via etere e
via satellite e dalla società Stream S.p.A., per
quanto riguarda la sola trasmissione via cavo.
L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'Adunanza del 12 maggio 1999, ai sensi del d. lgs. 74/92)
***
61
62
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
63
VARIE
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI DIVIETI
AUTORITA’ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Avviso ai sensi degli articoli 4 della legge n. 287/1990 e 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 217/98, in relazione alla richiesta di autorizzazione in deroga al divieto di intese restrittive
della concorrenza
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 19 marzo 1999 ha ricevuto dalla F.I.G.C. LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (LEGA) la richiesta, ai sensi dell’art. 4, legge n. 287/90, di
autorizzazione in deroga al divieto di intese restrittive della concorrenza previsto dall’art. 2, comma 2, legge n.
287/90. Tale istanza è stata da ultimo integrata in data 11 maggio 1999.
La richiesta di autorizzazione in deroga è relativa all’intesa avente ad oggetto le modalità di vendita dei
diritti televisivi degli highlights, dei diritti del Campionato di calcio di Serie A e B e di quelli della Coppa Italia per
un periodo di sei anni.
La richiesta di autorizzazione è stata presentata in via subordinata rispetto alla istanza di attestazione
negativa formulata dalla LEGA nell’ambito del procedimento istruttorio I362, attualmente pendente nei confronti
della LEGA stessa davanti all’Autorità.
I soggetti interessati potranno presentare le loro eventuali osservazioni presso la Direzione Attività Istruttoria
C dell’Autorità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Direzione Attività Istruttoria C - Via Liguria 26 - 00187 Roma
Tel: 06/481621
Fax: 06/48162456
64
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
PRATICANTATO PRESSO L’AUTORITA’
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato propone a giovani laureati con votazione di laurea non
inferiore a 110/110, età non superiore ai 28 anni alla data di spedizione della domanda, ed esperienze di studio
rilevanti per la propria attività istituzionale (tesi di laurea, corsi di specializzazione, esperienze di praticantato) un
periodo di praticantato non retribuito della durata massima di sei mesi da svolgersi presso le proprie Direzioni ed
Uffici.
I candidati dovranno indicare se preferiscono effettuare lo stage nelle materie della concorrenza o della
pubblicità ingannevole.
I candidati più meritevoli saranno chiamati ad un colloquio al fine di verificarne le attitudini e disponibilità.
La data di inizio del periodo di praticantato è prevista tra dicembre 1999 e gennaio 2000.
Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum all’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
Ufficio del Personale, Via Liguria 26, 00187 Roma.
***
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
65
ERRATA CORRIGE
Con riferimento al provvedimento n. 7112, (PI2507) REDUCE FAT FAST, pubblicato sul Bollettino n. 15
del 3 maggio 1999, la data dell’adunanza deve leggersi “15 aprile 1999” in luogo di “15 aprile 1998”.
***
Con riferimento al provvedimento n. 7121, (C3431) MANNESMANN/INFOSTRADA, pubblicato sul
Bollettino n. 16 del 10 maggio 1999, il fatturato realizzato in Italia dalla società Mannesmann AG nell’esercizio
1997 deve leggersi “1.319 miliardi di lire” in luogo di “131,9 miliardi di lire”.
***
66
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Bollettino n. 19 del 31 maggio 1999
67
68
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Bollettino Settimanale
Anno IX - N. 19 - 1999
Coordinamento redazionale
Lapo Berti
Redazione
Lucia Quadrini, Antonino D'Ambrosio, Laura Polese.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione Documentazione e Sistema Informativo
Via Liguria, 26 - 00187 Roma
Tel.: 06-481621
E-mail: [email protected]
Fax: 06-48162256
Web: http://www.agcm.it
Pubblicazione a cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Via Po, 14 - 00198 Roma - Tel. 06-85981
Direttore: Mauro Masi
Direttore responsabile
Mirella Boncompagni
Coordinamento editoriale
Giovanni Mazzà
Realizzazione grafica
Ufficio grafico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Prezzi
Fascicolo L. 6.000 (Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei
fascicoli che, stampati in unico volume, sostituiscono
altrettanti numeri della prevista periodicità settimanale)
Abbonamento L. 150.000
Stampa e diffusione
Conto corrente postale n. 387001
intestato a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Commerciale
Piazza Verdi, 10 - 00198 Roma
Telefoni:
-abbonamenti
tel. 85082221 - 85082149
-vendita al pubblico
tel. 85082147 - 85082440
-vendita per corrispondenza
tel. 85082276 - 85082207
I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere
richiesti, anche telefonicamente, all'Ufficio Vendite e
verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo
per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite
corriere.
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 712/91