AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPONSORIZZAZIONI 1. PREMESSA 2. FINALITÀ pag. 2 pag. 3 3. RIFERIMENTI NORMATIVI, AMBITI DI APPLICAZIONE E GESTIONE pag. 5 4. NORMATIVA DISCIPLINANTE LE ATTIVITA’ FORMATIVE SPONSORIZZATE pag. 8 a) PUBBLICITÀ, SPONSORIZZAZIONI E CONFLITTO D’INTERESSI pag. 8 b) PUBBLICITÀ pag. 8 c) SPONSORIZZAZIONI pag. 9 d) CONFLITTO D’INTERESSI pag. 11 e) ORGANIZZATORI/PROVIDER pag. 11 f) RELATORI/MODERATORI/FORMATORI pag. 12 pag. 13 6. pag. 15 7. SPAZI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE pag. 16 a) LUOGHI ESCLUSI pag. 17 8. PROGETTO E PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE pag. 18 9. DIRITTO DI RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI pag. 19 10. UTILIZZO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI pag. 20 11.TUTELA DEI MARCHI pag. 21 12.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 21 13.RISERVA ORGANIZZATIVA pag. 22 14. PROCEDURE DI SPONSORIZZAZIONE pag. 23 5. COMITATO DI GARANZIA LINEE GENERALI SULLA SPONSORIZZAZIONE 1 1. PREMESSA In riferimento al Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 ed in attesa di una nuova determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nasce la necessità di procedere alla definizione di un Regolamento per la gestione delle attività relative a “Pubblicità, Sponsorizzazioni e Conflitto d’interessi” in quanto le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali. Recentemente sono state varate le nuove regole sulla possibilità in particolare del coinvolgimento degli sponsor nelle attività ECM che riguardano l’acquisizione di crediti da parte del personale sanitario invitato ad eventi di formazione da parte delle aziende farmaceutiche e biomedicali fino ad un terzo del totale triennale (2014-2016) e l’apertura di uno sportello dedicato (call center, consulenze amministrative, ecmfeedback regionale) ai provider presso l’Age.Na.S., nonché le disposizioni in merito al reclutamento dei discenti che per gli eventi residenziali può essere diretto da parte dello sponsor (con il provider che deve dichiarare in modo esplicito lo sponsor commerciale, le modalità d’inserimento dell’evento sul piano formativo, sul contratto di sponsorizzazione e sul materiale informativo, raccogliere le autorizzazioni delle ASL ed Enti di appartenenza dei discenti che saranno reclutati, dichiarare al CO.GE.A.P.S. - Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie - in fase di rendicontazione dell’evento lo sponsor commerciale per ogni singolo partecipante). 2 2. FINALITÀ Il presente regolamento disciplina le attività di spoonsorizzazione da parte di terzi in base alle disposizioni legislative succitate e si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all’Azienda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza ed in osservanza del principio di esclusione di conflitti d’interesse tra l’attività pubbloica e quella privata. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione dell’organizzazione e a realizzare maggiori economie o maggiori entrate, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati e a titolo esemplificativo: Rendere più confortevole l’ambiente sanitario, attraverso l’ammodernamento degli arredi e degli spazi destinati all’assistenza; Realizzare progetti di umanizzazione; Facilitare l’accesso alle strutture sanitarie ed alle prestazioni; Finanziare corsi di formazione per l’aggiornamento del personale a tempo indeterminato1; Contribuire alla realizzazione di eventi; Finanziare assegni di ricerca e/o borse di studio (?) Realizzare progetti di ricerca sanitaria; (?) Finanziare la partecipazione di dipendenti ASL ad eventi esterni. Finanziare campagne di comunicazione, prevenzione ed informazione rivolte ai cittadini; Finanziare l’acquisizione di nuove tecnologie informatiche o di nuove attrezzature sanitarie. 1 Le iniziative formative devono rispondere ad alcune condizioni: avere carattere di coerenza rispetto ai bisogni formativi individuati nel piano di formazione e/o rispetto agli obiettivi sanitari nazionali e regionali, nonché 3 strategici aziendali o, comunque, devono essere ritenute prioritarie dalla Direzione Aziendale, a fronte di sopravvenute esigenze di innovazione scientifica o legislative; avere preferibilmente ottenuto o perlomeno richiesto, ove previsto, i crediti formativi ECM; avere ottenuto l’autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 219/2006, art. 124, laddove prevista. Esulano dalla disciplina del presente regolamento le donazioni e più in generale, tutti gli atti di liberalità, in qualunque forma realizzati. 4 3. RIFERIMENTI NORMATIVI, AMBITI DI APPLICAZIONE E GESTIONE La Legge 449/1997 art.43: “le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”. (Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra disposizione speciale in materia. …omissis…. 5 L’ Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009: definisce i requisiti minimi e i relativi standard ritenuti necessari per l’accreditamento istituzionale di soggetti pubblici e privati (indicati come “provider”) che intendono organizzare programmi ed eventi educazionali per l’ECM dei professionisti della Sanità in Italia. Nello specifico, il comma 2.7, sancisce che il Provider può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che l’informazione e l’attività educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti. Il Provider deve inoltre garantire che non intervengano situazioni di Conflitto di interessi. La Delibera regionale n.394 del 5/03/2012 individua come elemento imprescindibile del rapporto di partenariato tra Asl e sponsor la tutela assoluta della correttezza delle informazioni utilizzate, in modo da non configurare l’attività formativa come un veicolo pubblicitario palese od occulto, così come indicato nel documento sulle Linee di Indirizzo Regionale sull’attività di formazione nelle aziende sanitarie. La Determina della CNFC del 18/01/2011 relativa al divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli Sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali). Allegato 1, limite del reclutamento diretto da parte degli sponsor (massimo un terzo). Il D.Lg.vo del 24/04/2006 art. 124: nell’ambito del Decreto attuativo della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, l’art. 124 individua e regolamenta convegni, congressi e altri incontri di imprese farmaceutiche riguardanti la commercializzazione di medicinali e gli oneri per la partecipazione degli operatori. Il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 38 chiarisce chi sono i soggetti che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 6 concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti. La Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181 e il REGOLAMENTO REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 17 Regolamento per le attività di informazione scientifica sul farmaco, art. 48 commi 21,22,23,24 della l. 24.11.2003 n. 326 disciplinano le modalità di partecipazione dei dipendenti ad eventi ECM sponsorizzati 7 4. NORMATIVA DISCIPLINANTE LE ATTIVITA’ FORMATIVE SPONSORIZZATE 4.a PUBBLICITÀ, SPONSORIZZAZIONI E CONFLITTO D’INTERESSI (da Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5/11/2009) Il Provider garantisce che la formazione ECM sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali nel settore della Sanità. Per questo motivo è documentata la correttezza di tutte le attività che portano a programmi ECM con scopi esclusivamente formativi e di aggiornamento e la trasparenza delle attività di finanziamento e amministrative (contratti, regolamenti, dichiarazione ed attestati formali). 4.b Pubblicità La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere (inclusi quindi pasti, attività sociali, altro) non devono interferire né disturbare sotto qualsiasi forma l’attività ECM. E’ vietata la pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, etc.) nelle sedi di attività ECM (residenziale) e nei materiali durevoli (FAD). E’ consentito che attività di pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi prodotti da aziende pubbliche e private possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate all’ECM, ma non nel materiale durevole FAD e nei depliant e programmi di attività ECM (residenziali e FAD). 8 Per il materiale cartaceo (giornali, syllabus, pubblicazioni, etc.) nessuna pubblicità può essere presente nelle pagine dedicate all’attività ECM e neanche nelle pagine adiacenti al programma e/o agli strumenti didattici correlati (ad es: pagine dedicate alla valutazione). Per il materiale informatico e audio-visivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di “finestre”, videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma educativo. In entrambi i casi attività di pubblicità possono essere inseriti solo all’inizio o alla fine. Nelle attività formative ECM (RES, FAD) devono essere indicati i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi) e non può essere riportato alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato. E’ consentita la pubblicità per altre attività o programmi ECM, inclusa la presentazione e descrizione di corsi, congressi, materiali durevoli, ma sempre senza interferenze con l’attività didattica. 4.c Sponsorizzazione Sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider ECM mediante un contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante. L’industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici non può acquisire il ruolo di Provider FAD, ma può essere sponsor commerciale di Provider ECM a condizione che il supporto finanziario o di risorse sia dichiarato e non sia in alcun modo condizionante sulla organizzazione, i contenuti e/ la gestione della attività ECM (“unrestricted grant”). Lo Sponsor può essere indicato, in modo discreto, nell’ultima pagina di depliant e programmi di attività ECM residenziali e FAD ed anche all’inizio e/o alla fine del materiale durevole FAD. Non può essere indicato nelle diapositive né all’interno del materiale durevole FAD dedicato alla formazione. Per ogni evento o programma ECM sono resi disponibili a richiesta dell’Ente accreditante tutte le convenzioni ed i contratti di sponsorizzazione che indichino in 9 modo esplicito le obbligazioni di entrambi i contraenti. Oltre alla dichiarazione di ogni eventuale supporto economico, il Provider assicura, in ogni caso, la presenza di specifico questionario sulla qualità percepita in cui i discenti possano indicare se hanno percepito influenza di conflitto di interessi nel materiale ECM. La compilazione di tale questionario da parte di ognuno dei partecipanti è condizione indispensabile perché il Provider possa attestare, al discente che ha superato il test di valutazione, l’assegnazione dei crediti ECM. L’utilizzo lecito della sponsorizzazione richiede le seguenti regole di trasparenza di cui è responsabile il Provider: contratti formali (e resi disponibili per l’Ente accreditante) tra Provider e sponsor; pagamenti/rimborsi ai docenti/tutor effettuati dal Provider (non dallo sponsor) sulla base di un regolamento interno formalmente approvato (e disponibile per l’Ente accreditante). Nessun pagamento/supporto può essere assegnato a familiari di relatori o altre persone non direttamente coinvolte nell’attività ECM; trasparenza (dichiarazione formale sottoscritta) delle fonti di finanziamento negli ultimi 2 anni da parte di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono coinvolti nella organizzazione/gestione/erogazione di eventi ECM; reclutamento dei partecipanti/discenti senza interferenze dello sponsor. Il Provider garantisce la riservatezza degli elenchi e indirizzi dei partecipanti, che non possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali. Lo sponsor commerciale può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale ECM e del materiale durevole FAD. 10 4.d Conflitto di interessi Il conflitto di interessi è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell’uno sull’altro. Perché sussista la condizione di conflitto non è necessario che la possibilità possa effettivamente dar luogo all’interferenza. Il Provider può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che l’informazione e l’attività educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità, al fine di ottenere una migliore pratica clinico-tecnico-assistenziale, basata sulle più moderne conoscenze scientifiche ed evitando l’influenza di interessi commerciali nel campo della Sanità. Tutte le informazioni, indicazioni, linee guida e quant’altro costituisce il contenuto di un programma ECM deve essere basato sull’evidenza scientifica comunemente accettata e deve essere presentato in modo equilibrato. E’ pertanto necessario osservare le regole per evitare il conflitto di interessi per tutti coloro che sono coinvolti nell’attività ECM: 4.e Organizzatori/Provider Nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici può organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, eventi e programmi ECM. Queste regole valgono anche per i partner legati da contratto ai provider. I componenti degli organi direttivi ed i responsabili (scientifico, amministrativo, informatico) dei provider non possono avere interessi o cariche in aziende con interessi commerciali nel settore della Sanità. Al riguardo è necessaria esplicita dichiarazione del Provider. 11 L’Industria dei farmaci e degli strumenti medicali può essere sponsor di un Provider o di un evento/programma ECM secondo regole e contratti trasparenti. Sotto la responsabilità del Provider devono essere indipendenti da interessi commerciali le seguenti fasi: rilievo dei fabbisogni formativi individuazione degli obiettivi formativi registrazione dei contenuti formativi definizione delle tipologie didattiche nomina dei docenti/tutor reclutamento dei partecipanti valutazione degli effetti della formazione (ricaduta formativa) 4.f Relatori/moderatori/formatori E’ richiesta la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario (dichiarazione esplicita dell’interessato relativa agli ultimi 2 anni). Rimborsi spese e compensi devono essere pagati dal Provider (secondo formale regolamento interno). Le verifiche di eventuali interferenze sulla scientificità ed equilibrio delle informazioni/formazioni ECM saranno ottenuti tramite: le verifiche dell’Ente accreditante in situ; le verifiche sul materiale durevole ex-post; le schede di valutazione della qualità percepita acquisite dai partecipanti. Tutta la documentazione relativa alle sponsorizzazioni ed al Conflitto di interessi deve essere conservata dal Provider per almeno 5 anni. Per i Provider/soggetti privati 12 NON erogatori di prestazioni sanitarie, l’indipendenza dei programmi ECM dal sistema di sponsorizzazione sarà verificata anche dal Comitato di Garanzia. 5. COMITATO DI GARANZIA L’ASL TA nell’obiettivo generale di garantire una efficace attività di tutela dell’indipendenza del Sistema ECM da interessi diversi da quelli formativi, ha stabilito di dotarsi come organo di supporto di un Comitato di Garanzia. Il Comitato di Garanzia ha il compito di assicurare l’indipendenza della formazione, rivolta ai professionisti operanti nell’ambito sanitario, dal sistema di sponsorizzazione e dagli interessi commerciali, così come previsto nell’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009. A tal fine compie l’analisi degli aspetti tecnicosanitari per l’individualizzazione di eventuali conflitti d’interesse in ordine ai prodotti e alle iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione. Destinatari dell’attività di controllo del Comitato di Garanzia sono i soggetti privati erogatori o non di prestazioni sanitarie, che si avvalgono di sponsorizzazione in favore della formazione continua, nonché l’attività dell’Ufficio Formazione. I compiti del Comitato di Garanzia riguardano attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, con particolare riferimento a: Monitoraggio dell’attività dei Provider con il controllo del piano formativo e dei singoli eventi formativi. Vigilanza sulla corretta applicazione del Manuale di Accreditamento dei Provider (Regolamento); Controllo dei report elaborati dal Provider, a margine dell’erogazione della formazione continua; 13 Attivazione dei procedimenti di contestazione nei confronti del Provider per riscontrare le attività non conformi al Regolamento e le relative proposte sanzionatorie. Il Comitato svolge le proprie attività con un livello opportuno di trasparenza, obiettività, responsabilità, riservatezza ed indipendenza. Rilascia pare vincolante sull’individuazione delle iniziative contenute nel bando, sulla valutazione delle offerte e sulla scelta degli sponsor nonché sull’eventuale diversa destinazione del contributo offerto, previa comunicazione allo sponsor. Il Comitato di Garanzia è costituito dal …………………… Il Comitato di Garanzia decide a seduta congiunta a maggioranza dei propri componenti; in caso d’impossibilità a partecipare al Comitato il componente può delegare la partecipazione ad altro Dirigente o Funzionario della propria Struttura. Il Comitato è altresì competente ad effettuare, a propria discrezione e se necessario, verifiche circa il rispetto degli accordi sottoscritti. Le ddormità eventualmente emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo Sponsor, la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione. La Segreteria del Comitato è assegnata ad un funzionario individuato nell’ambito della Struttura che si occupa di comunicazione e/o eventi. 14 6. LINEE GENERALI SULLA SPONSORIZZAZIONE Ai fini del presente regolamento si intende: per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a titolo oneroso mediante il quale l’ASL TA (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti o servizi in appositi e predefiniti spazi pubblicitari; per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine; per “sponsor”: il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’ASL TA; per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’ASL TA per la pubblicità dello sponsor. 15 7. SPAZI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE Gli spazi oggetto di possibile sponsorizzazione presso l’Azienda sono i seguenti: 1. spazi murali nelle aree di ingresso; 2. corridoi aperti al pubblico e sale di attesa presso tutte le strutture dell’Azienda; 3. atri, porte e interno degli ascensori; 4. spazi nell’ambito della cartellonistica di segnalazione al pubblico; 5. apposite bacheche aziendali 6. punti strategici della comunicazione al pubblico (bancomat, totem informativi, casse automatiche, telefoni, punti di ristorazione, distributori automatici di prodotti, spogliatoi dipendenti ecc.) 7. spazi sugli organi di informazione e pubblicazioni aziendali 8. spazi sulla carta dei servizi, depliants, locandine, manifesti relative a corsi, convegni o attività di comunicazione istituzionale inerenti. 9. banner sul Sito WEB 10. banner sul Sito INTRANET 11. banner su auto aziendali 12. monitors e rotors luminosi informativi 13. modulistica e materiale a stampa utilizzato dall’Azienda 14. totem o schermi multimediali pubblicitari 15. trasmissioni televisive, filmati, servizi fotografici Le iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione presso l’ASL AL sono le seguenti: 1. materiale informativo di eventi Aziendali, Conferenza dei Servizi, Corsi e Convegni scientifici e spazi sui relativi depliant; 2. offerte commerciali, finanziarie, bancarie, destinate ai dipendenti dell’Azienda; 16 3. arredi, abbellimenti, opere d’arte, piante per zone d’accoglienza e sale d’aspetto; 4. cessione all’Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture aziendali; 5. distribuzione di prodotti di prova; 6. giochi e arredi per l’infanzia 7. esecuzione, manutenzione e restauro di opere pubbliche in disponibilità dell’azienda, compresa l’attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo, ai sensi e nel rispetto dell’art. 26 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) 8. indagini scientifiche 9. eventi formativi 10. cessione all’Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture Aziendali L’Azienda si riserva l’eventuale utilizzo gratuito di una quota percentuale da definire degli spazi disponibili, da destinare a proprie campagne di pubblicità istituzionale. 7.a LUOGHI ESCLUSI Non sono consentite le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento nei seguenti luoghi: • Interno dei reparti e servizi sanitari ospedalieri, escluse le sale di attesa • Camere mortuarie e locali di servizio direttamente collegati e aperti al pubblico • Cappella e luoghi di culto • Auto di rappresentanza o destinate a compiti istituzionali di polizia giudiziaria, di verifica e controllo ispettivo. • Aree particolari escluse su richiesta motivata delle Direzioni di Presidio o Distretto 17 8. PROGETTO E PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE La sponsorizzazione può avere origine per: Iniziativa dell’Azienda attraverso un progetto di sponsorizzazione finalizzato all’acquisizione di risorse a sostegno delle attività di sviluppo delle proprie finalità istituzionali; Iniziative spontanee di terzi attraverso una proposta di sponsorizzazione. Il progetto di sponsorizzazione configura l’opportunità di presentare l’iniziativa ai potenziali sponsor; deve dunque comunicare chiaramente obiettivi, benefici e dovrà contenere le informazioni necessarie a creare interesse. Nello specifico il progetto dovrà contenere: analisi delle opportunità e del contesto; descrizione dell’iniziativa; indicazione dei destinatari; indicazione dei benefici per lo sponsee; indicazione delle opportunità per lo sponsor; indicazioni degli impegni dello sponsee gli impegni dello sponsor il diritto dello sponsor all’utilizzazione degli spazi pubblicitari e degli altri strumenti di veicolazione concessi dallo sponsee la determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni eventuali clausole di esclusiva la durata del contratto di sponsorizzazione verifiche contrattuali 18 le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze 9. DIRITTO DI RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI L’Azienda si riserva di risolvere il contratto di sponsorizzazione qualora, durante l’esecuzione del contratto, vengano meno i presupposti di cui all’art.43 comma 3 della Legge 449/1997, ovvero: L’Azienda si riserva altresì la facoltà di rifiutare le offerte di sponsorizzazione quando: ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con l’attività e gli scopi istituzionali dell’ente; ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine e/o del servizio sanitario o semplicemente la ritenga, per ragioni di interesse pubblico, inopportuna; la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o, semplicemente, per motivi di opportunità generale Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a) prodotti farmaceutici b) prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana c) servizi di onoranze funebri d) propaganda di natura politica, sindacale filosofica o religiosa; e) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo; f) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 19 g) in contrasto con le normative vigenti. Sono infine esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con l’ASL TA. E’ inoltre fatto divieto di promuovere prodotti o servizi negli spazi di competenza dell’ASL TA, senza preventiva autorizzazione. 10. UTILIZZO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI Le somme incassate dall’ASL Ta mediante i contratti di sponsorizzazione possono essere utilizzati per le seguenti finalità: Implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 46 del CCNL del Comparto del personale del servizio sanitario nazionale stipulato il 1° settembre 1995 e s.m.i., nonché del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza di cui all'art. 51 del CCNL del 12.112005 secondo i seguenti criteri: a) per sponsorizzazioni di importo inferiore o uguale a € 50.000,00 nella misura del 20%; b) per sponsorizzazioni di importo compreso fra € 50.000,00 e € 100.000,00 nella misura del 15%; c) per sponsorizzazioni di importo maggiore a € 100.000,00 nella misura del 10%; 20 La restante parte è destinata al finanziamento degli acquisti di beni durevoli secondo le indicazioni del programma pluriennale degli investimenti o delle attività di comunicazione/ informazione a favore dell’utenza, con l’intento di migliorare la qualità dei servizi prestati nonché a ridurre le spese rispetto agli stanziamenti disposti nel Bilancio Previsionale, alla stampa di locandine, dépliants e altro materiale inerente convegni o altre iniziative aziendali, spese di catering, di noleggio apparecchiature o sale, al conferimento di Borse di Studio o incarichi professionali semestrali o annuali, alle iniziative di comunicazione gestite direttamente dalla struttura stessa. attività di formazione in base al contratto di sponsorizzazione laddove vi è una clausola specifica di finalizzazione.. L'assegnazione della quota di risorse a favore dei Dirigenti e del Personale Dipendente sarà stabilita, di volta in volta, contestualmente alla determina di approvazione della sponsorizzazione. 11. TUTELA DEI MARCHI I contratti di sponsorizzazioni stipulati dall’ASL TA possono prevedere clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia. L’ASL TA può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 13 della Legge 31.12.1996, n. 665 e successive modificazioni. Titolare del trattamento dei dati è l’Asl TA in persona del suo Legale rappresentante 21 che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento. 13. RISERVA ORGANIZZATIVA La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’ASL TA secondo la disciplina del presente regolamento. È tuttavia facoltà del ASL, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario secondo le procedure per gli appalti di servizi previste dal D.lgs 163/06. La procedura per la ricerca degli sponsor viene avviata dall’Azienda mediante definizione di specifico avviso contenente le caratteristiche dell’incarico e la richiesta di presentazione di apposito progetto – offerta. L’Azienda si riserva la facoltà di articolare il punteggio da assegnare agli elementi progettuali piuttosto che a quelli economici, questi ultimi rappresentati dal compenso richiesto da esprimersi in termini percentuali sul fatturato delle sponsorizzazioni procacciate, in base alle tipologie delle iniziative oggetto del contratto di agenzia. 22 14. PROCEDURE DI SPONSORIZZAZIONE PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di uno specifico avviso. All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sul B.U.R.P e all’Albo dell’Azienda, inserimento nel sito internet www.asltaranto.it, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. L’avviso dovrà contenere in particolare, i seguenti dati: l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione; l’esatta determinazione dell’offerta per gli spazi pubblicitari; le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, dovrà indicare: il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare; l’offerta economica; l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione. L’offerta dovrà essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: Per le persone fisiche: 23 l’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e di ogni altra situazione considerata dalle legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia. Per le persone giuridiche: oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentate o dei legali rappresentanti. Il Direttore della Struttura Aziendale di riferimento per l’implementazione dell’iniziativa Sponsorizzata deve sempre rilasciare la dichiarazione propedeutica dell’ assenza di Conflitto di interesse tra la propria attività, quella della struttura diretta e lo Sponsor. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono indicati: oggetto della sponsorizzazione; descrizione della modalità di sponsorizzazione; durata del contratto; corrispettivo; modalità di veicolazione dell’immagine dello sponsor; responsabilità e impegni reciproci; possibili cause di risoluzione del contratto; 24 Sotto la responsabilità del Provider devono essere indipendenti da interessi commerciali: Rilievo dei fabbisogni formativi Individuazione degli obiettivi formativi Individuazione dei contenuti formativi Definizione delle tecniche didattiche Nomina dei docenti/tutor Reclutamento dei partecipanti Valutazione degli effetti della formazione Sono ammesse tre tipologie di sponsorizzazioni: Sponsorizzazioni destinate al Programma formativo Annuale. I contributi economici versati vanno a coprire una parte delle spese previste per l’attuazione del Programma di Formazione Annuale (PAF) dell’Azienda. E’ facoltà dell’azienda ricercare partnership e sponsorizzazioni sui piani aziendali attraverso la creazione di fondi generali per la formazione, che possono essere diretti a finanziare il PAF. Il finanziamento avviene “in cieco”, cioè l’industria non finanzia l’evento in cui si parla di una patologia o di una tecnologia per cui produce farmaci o dispositivi, ma una parte indistinta del piano di formazione, che è stato redatto dall’Azienda in modo autonomo. Sponsorizzazioni di singoli eventi/progetti formativi aziendali. Lo sponsor finanzia totalmente o in parte la realizzazione di un evento e progetto formativo inserito nel PAF. I professionisti ricollegabili, direttamente o 25 indirettamente allo sponsor, non possono svolgere attività formativa negli eventi dallo stesso finanziati. I responsabili scientifici degli eventi e progetti garantiscono l’obiettività scientifica delle informazioni e dei contenuti presentati. Sponsorizzazioni di iniziative formative individuali. Lo sponsor copre, interamente o parzialmente, le spese e gli oneri connessi alla partecipazione, in qualità di discente (protagonista destinatario dell’iniziativa formativa) o docente, tutor, relatore (protagonista attivo), ad un evento formativo organizzato da un ente esterno all’Azienda, di un dipendente della Asl TA nei limiti imposti dall’attuale legislazione relativamente al numero massimo di crediti permessi (1/3) e alle modalità informative all’Azienda. 26 BORSE DI STUDIO: VEDI ALLEGATO (SOLO UNIVERSITARIE?) TIROCINIO: INSERITO IN ALLEGATO RICHIESTA ATTIVAZIONE CORSI: ALLEGATO COMITATO DI GARANZIA DESTINAZIONE X FONDI PRODUTTIVITA’ FORMAZIONE FAD (???????) 27 INSERITO IN