Regolamento per la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi

annuncio pubblicitario
REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E
DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
(Deliberazione C.C. n. 8 del 7.2.2003)
Art.1
1) Il Comune di Caselle Torinese intende avvalersi degli istituti di sponsorizzazione nonché
degli accordi di collaborazione e convenzioni al fine di incentivare e promuovere una più
spiccata innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori
economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno, nonché per migliorare la
qualità e quantità dei servizi prestati
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente
locale (sponsee) offre ad un terzo ( sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati
spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo,marchio o prodotti a fronte
dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo
2) Il comune ricorre a titolo esemplificativo a forme di sponsorizzazione in relazione
- ad attività culturali di differente tipologia,
- ad attività sportive,
- ad attività di promozione turistica
- ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano
- residualmente ad ogni iniziativa, progetto e attività comunali di rilevante interesse
pubblico
3) La sponsorizzazione può avere ad oggetto:
- la fornitura di materiali /attrezzature
- la gestione di un’opera / area
- la realizzazione di un’opera
- la prestazione di servizi,
- la fornitura di un contributo in denaro. A tal fine sarà individuato un apposito
capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate
esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione.
Art.2
1) Con il Piano esecutivo di gestione, eventualmente integrato nel corso dell’anno, la Giunta
Comunale autorizza in via generale, le attività per la cui realizzazione è possibile il ricorso
al finanziamento tramite sponsorizzazione.
2) Analogamente si procede per i cosiddetti accordi di collaborazione.
3) Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di
interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e
quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
4) Tutte le fasi attuative inerenti alle iniziative di cui sopra sono demandate alla competenza
del responsabile preposto al settore interessato (o maggiormente interessato) che vi
provvede attraverso apposite determinazioni.
Art.3
1) La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell’Amministrazione, cui deve essere
assicurata idonea pubblicità, o dall’iniziativa di soggetti privati, valutata con riferimento alle
componenti economiche qualitative ed organizzative proposte.
2) Sono in ogni caso esclusi da accordi di collaborazione e di sponsorizzazione quei soggetti
privati, ditte, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie o conflitti di
natura giuridica con il Comune di Caselle T.se.
3) Le sponsorizzazioni e gli strumenti attuativi delle stesse devono essere consone e
compatibili con l’immagine del Comune e non essere in contrasto con prescrizioni di legge o
regolamenti.
4) Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa o manifestazione.
Art.4
1) Possono assumere la veste di sponsor o di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
-
-
qualsiasi persona fisica , purchè in possesso dei requisiti di legge per contrattare con
la pubblica amministrazione.
qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali,
quali le società di persone di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e
consorzi imprenditoriali.
Le associazioni senza fine di lucro
Art.5
1) Lamministrazione comunale promuove la correlazione tra le attività sponsorizzate e quelle
da sponsorizzare e , a suo insindacabile giudizio si riserva di rifiutare sponsorizzazioni
proposte qualora:
- ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella
privata;
-
ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua
immagine o alle proprie iniziative;
la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale
2) Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti :
-
propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti
alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale
messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia
Art.6
1) La scelta degli sponsor non deve essere in contrasto con i principi generali contenuti nello Statuto
della Città e nei regolamenti comunali.
2) Le proposte di sponsorizzazione di iniziativa privata sono approvate dalla Giunta Comunale,
previa istruttoria del Capo Settore interessato il quale interviene in rappresentanza del Comune nella
stipula del relativo contratto o accordo di collaborazione.
3) L’individuazione degli sponsor nel caso di iniziativa spontanea dell’amministrazione deve di
norma,correlarsi ad una sub-fase procedurale che si ispira all’evidenza pubblica e che comporta:

L’attivazione con una determinazione a contrarre, che deve indicare:
-

il fine che il contratto di sponsorizzazione intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente.
La formazione di un bando, con la definizione dei criteri per la valutazione delle proposte.
Art.7
1) La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel
quale verranno stabiliti:
-
il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva”
delle manifestazioni;
le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
la durata del contratto di sponsorizzazione;
il corrispettivo per la sponsorizzazione
le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze
2) Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, per i contratti
aventi durata annuale deve essere effettuato prima della firma del contratto, mentre per i
contratti di durata pluriennale il pagamento deve essere effettuato annualmente in
formaanticipata Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza,
ipso iure, dell’affidamento.
3) Anche se la prestazione dello sponsor è, in genere, tradotta in corrispettivo economico, può
anche tradursi in fornitura di beni e servizi.
4) La prestazione dello sponsee (soggetto sponsorizzato) è una prestazione di mezzi,
consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor nei modi previsti dal
contratto, in cui in ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine
a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di
utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.
5) Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario
sperato.
Art.8
1) le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del settore comunale
competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i
contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2) Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo
sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di
sponsorizzazione.
Art.9
1) L’Amministrazione può assumere la veste di sponsor in relazione a:

particolari manifestazioni od iniziative culturali, inerenti alla promozione e la valorizzazione
di attività e beni culturali;

attività sportive individuate nelle società sportive locali con un consistente numero di
iscritti, in particolare nel settore giovanile, che promuovono sport di squadra, che gestiscono
impianti sportivi di proprietà comunale o provinciale, che hanno conseguito risultati
rilevanti almeno a livello regionale in ambito federale, e che si impegnano a veicolare
campagne promozionali a carattere sociale e educativo;
atleti casellesi in attività che hanno conseguito importanti risultati a livello regionale,
nazionale o internazionale che testimonino, attraverso la partecipazione ad incontri e a
manifestazioni sportive rivolte ai giovani e alle scuole, la valenza educativa dello sport.

Art.10
1) I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di
sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo
decentrato sono destinate ad incentivi al personale mentre per la restante parte sono
destinate ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi.
Art.11
1) I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2) I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’articolo 13 della
legge 31.12.1996 n 675
3) I dati possono essere oggetto di comunicazione / diffusione a soggetti pubblici o privati in
relazione alle finalità del regolamento.
Art.12
1)
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune
2) E’ tuttavia facoltà del comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo
organizzativo, economico e funzionale affidare in convenzione l’incarico per il reperimento
delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art.13
1) Il contratto potrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura
privata.
Art.14
1)
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che
l’approva.
--------------------------------------------------------
Scarica