L`assunzione di un obligatio avviene non soltanto per

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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO- PROF MAGANZANI
CONTESTO STORICO IMPERO D’ORIENTE E IDEOLOGIA POTERE IMPERIALE= La sede degli imperatori d’Oriente era Bisanzio.
L’impero era diviso in due parti: pars orientis (1123 anni di un forte impero) e pars occidentis (grave crisi economica, collasso della
struttura amministrativa). Nell’XI secolo Costantinopoli era centro di diplomazia, amministrativo, polis per eccellezza e la nuova
Roma. Con la vittoria di Costantino su Licinio, nel 324, si passa ad un’era e ad una cultura cristiana. Il declino di Roma, città del
paganesimo, porta all’ascesa di Bisanzio. Gli imperatori vogliono ricostruire un’unità. Sale al trono Giustiniano nel 527. Egli nasce a
Tauresium, in Dardania, nel 482 d.C. e giunge a Roma con suo zio Giustino II, prima guardia imperiale poi imperatore. Grazie a lui,
viene immesso nel mondo della politica. Alla morte di Eufemia, moglie di Giustino, sposerà Teodora, un’etera, poiché c’era una
norma che vietava il matrimonio tra le attrice e i membri del senato. Egli si impegna sia in campo religioso, sia nel diritto. In campo
religioso, cerca di coinciliare, con il concilio di Costantinopoli del 563 d.C., i MONOFISTI (che credevano nella sola natura divina di
Cristo) con i DUOFISTI (doppia natura di C): è in realtà una vittoria apparente.
IL PRIMO CODICE= Nel 528, con la COSTITUTIO HEAC QUAE NECESSARIO, G. , rivolgendosi al senato, rende nota la pubblicazione del
codex. Questo è la base del diritto, costituito di leges certae et brevi sermones conscriptae. Redatto da una commissione (formata
da Giovanni ex quaestor sacri palatii, 6 funzionari, comes del consistorum imperiale, 2 togati, il prof Teofilo), viene pubblicato nel
529 con la COSTITUTIO SUMMA REI PUBBLICAE, in vigore dopo 9 giorni.
I DIGESTA = sono testi o frammenti di giusti classici, non anonimi ma dotati di un inscriptio indicante l autore. In epoca post classica
infatti queste opere sono diritto vigente ed utilizzabile. Nel 530, con la CONSTITUTIO DEO AUCTORE, G. vuole “mostrare i volumina
di tanti auctores racchiusi in un solo codex”. La commissione, presieduta da Triboniano, con Costantino comes sacraru, largitionum
e 4 prof di diritto (Teofilo, Cratino,Doroteo,Anatolio) e 11 avvocati, ha lo scopo di realizzare un SANCTISSIMUM TEMPLUM
IUSTITIAE che comprende TOTUM IUS ANTIQUUM. Nel 533 con la constituzione bilingue , pubblica i 50 libri che possono essere
utilizzati in giudizio.
LE ISTITUTIONES= è un opera di diritto per gli studenti, pubblicati nel 533. Gli autori sono Teofilo, Triboniano e Doroteo. Il manuale
ha carattere istituzionale e valore normativo, ha inotre digressioni storiche e frammenti sconosciuti al diritto classico. Ogni titolo,
ha paragrafi numerati (inseriti dopo dai glossatori, nei manoscritti più antichi non esisteva), tranne il principium.
IL CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS= pubblicato nel 534 con la CONSTITUTIO CORDI. La commissione era presieduta da
Triboniano,Doroteo, 3 avvocati (Mena, Giovanni,Costantino). Raccoglie nuove costituzioni emandate, dotate di un inscriptio e una
subscriptio, e divisa in capitula. Sono 12 libri, divisi in titoli con un apposita rubrica.
LE NOVELLAE=costituzioni più ampie mai raccolte ufficialmente. Possono essere divise in OPTIMA (testi di Giustiniano,3 leges di
Giustino II,3 di Tiberio II,3 disposizioni del prefetto del pretorio), AUTHENTICUM (134 novelle), EPITOME IULIANI(124- significa
taglio. È stata redatta perché a Costantinopoli andavano a studiare anche studenti latini, da qui l’esigenza di una traduzione
riassuntiva latina). Sono quasi tutte in greco perché Giustiniano scrive da Costantinopoli dove si parlava il greco.
I DIGESTA IUSTINIANI AUGUSTI=Non sono accettazione passiva del diritto passato, poiché questo viene modificato in base alle
esigenze del tempo. Fra il II e il III sec a.C. il diritto diventa anche conosciuto dalla nobilitas che comincia una letteratura specifica
(funzione consultiva+attività di riflessione teorica). Nei digesta vi sono inoltre: RESPONSA, QUAESTIONES, AD Q.MUCIUM, AD
SABINUM, COMMENTI ALLO IUS HONORARIUM, OPERE DI INSEGNAMENTO SPECIFICO O DI BASE, MONOGRAFIE SU ARGOMENTI
SPECIFICI. Pag.392 divisione in libri, titolo (I), rubrica (de edendo), inscriptio (voluta proprio da Giustiniano).
IUS CIVILE = coincideva con i mores (norme consuetudinarie relative a diritto privato, penale, sistema processuale romano, sono
orali, formali, solenni, pochi) , regole consuetudinarie che costituiscono il patrimonio giuridico originario di Roma legato a credenze
magico religiose, infatti esso prima del III sec a.C. è monopolio dei pontefici che sono aristocratici, figli di coppie sposatesi con la
confarreatio.
A Roma esistono 3 caste sacerdotali:
•
AUGURI che danno indicazioni per volere degli dei, se si rompe la pax deorum, questi si vendicavano, essi infatti avevano
un grande potere ed è un sistema che proviene dall' etruria
•
FEZIALI che si occupavano di tutti i rapporti internazionali
•
PONTEFICI sono un gruppo di 20 al cui vertice si trova il pontefice massimo e in epoca antichissima sono gli unici
conoscitori dei mores che sono ancora orali e sono dia diritto sostanziale che processule.
I "riti della giurisprudenza" inizialmente sono solenni e formali, nel senso che bisogna porre in essere dei precisi rituali, inoltre sono
conosciuti solo dai pontefici. Inizialmente infatti il diritto è lagato alla religio e predomina l' elemento formale, alla formula infatti
sono ricollegati determinati effetti giuridici, la formula è più importante della volontà delle parti. Dunque i cittadini privati fino al IV
secolo devono rivolgersi ai pontefici sia per i formulari delle LEGES ACTIONES sia per i riti negoziali fissi che però con il tempo si
evolvono per essere adattati alle nuove esigenze sociali.
MANCIPATIO: Per es questo è un istituto antichissimo di IUS CIVILE riservato ai soli cittadini romani che serviva per
trasferire la proprietà di fondi italici, di animali o schiavi. Originariamente si svolgeva nel modo seguente: alla presenza di
cinque testimoni, tutti cittadini romani e puberi, e un pesatore pubblico (libripens), l'acquirente (mancipio accipiens), tenendo tra
le mani un pezzo di bronzo (l'aes rude, ma dapprima si usava il rame), che in epoca premonetaria si utilizzava come corrispettivo,
dichiarava solennemente che la cosa oggetto della mancipatio gli apparteneva. Successivamente, posava sulla bilancia del pesatore
il bronzo, che veniva pesato e consegnato all'alienante (mancipio dans) quale prezzo dello scambio.
Questo è un atto liberale perchè effettuato con la bilancia o "aes et libram".
Poi la mancipatio viene adottata a scopo di testamento e viene chiamata MANCIPATIO FAMILIAE, dunque il pater familias che
voleva fare testamento trasferiva attraverso mancipatio il suo patrimonio al familae emptor, pregandolo alla sua morte di trasferire
tutto ai suoi eredi. Dunque si tratta di una compravendita fittizia della famiglia attraverso una dichiarazione orale una ONCUPATIO.
Non si tratta come nella mancipatio normale di un passaggio reale di proprietà ma il trasferimento della famiglia è fiduciario, non
immediato.
Il matrimonio invece si chiama COENTIO, la figlia deve passare dal potere del pater familias al marito o al pater familias del marito si
tratta dunque di una emancipatio familae.
EMANCIPATIONE deriva sempre dalla mancipatio, comporta l' uscita dal potere del pater familias ed è un rito creato proprio dai
pontefici diverso per i maschi e per le donne che potevano essere emancipate. Il padre "vendeva" il figlio, faceva una mancipatio,
infatti il figlio diventava una persona in mancipio, una condizione intermedia tra schiavo e uomo libero e poi il figlio doveva essere
liberato attraverso la MANOMISSIO, dunque doveva ritornare dal pater familias dunque erano necessarie 3 manomissiones e 3
emancipationes, mentre per le donne e per i nipoti ne occorreva solo 1, questa differenza è dovuta al fatto che i maschi
diventavano pater familas. LA VINDICATIO è invece l' azione in cui il pater familias agisce in giudizio verso un terzo per far valere i
suoi poteri assoluti e la cui pretesa deve essere fatta valere davanti al re.
Una parte dei mores fu messa per iscritto tra il 451-450 si tratta della legge delle XII TAVOLE che positivizza le regole giuridiche più
importanti nel campo del diritto di famiglia, della proprietà, dell' eredità, del processo civile e penale. Essa costituisce la base del
diritto romano, ma il testo originale è parzialmente ricostruibile grazie a citazioni letterarie ( Plauto e Terenzio), infatti andò
bruciata nel 390 e non esisteva un vero e proprio testo scritto in quanto andavano imparate a memoria. Publio Papiro invece è una
sorta di fiugura mitologica vissuta all' epoca dei re che avrebbe raccolto leggi di questa epoca, ma di lui non sappiamo quasi nulla.
Nel 304 a.C. Gneo Flavio, liberto di Appio Cieco Claudio, discendente di Appio Claudio presidente della commissione per la
redazione delle XII tavole, pubblica il CALENDARIO GIUDIZIARIO, che indicava i giorni fasti in cui gli dei consetivano il normale
svolgimento delle attività e i giorni nefasti in cui non si potevano celebrare processi e fare adunanze, insieme al LIBRO DELLE AZIONI
che riportava le formule delle LEGES ACTIONES importantissime in quanto anche solo sbagliando la formula si poteva perdere il
processo. Così iniza la cd IURISPRUDENTIA LAICA prerogativa della nobilitas, in quanto queste formule non erano più segrete. La
iurisprudentia è l' attività dei giuristi che sinteticamente Cicerone descrive come RESPONDERE, CAVERE E AGERE, ovvero dare
responsi, svolgere attività cautelare, creare nuovi istituti giuridici per rispondere a nuove esigenze ed infine definire e formulare
correttamente la pretesa giuridica da utilizzare in giudizio.
Un altro momento fondamentale è la rivolta della plebe contro i patrizi, in quanto il diritto era una diventata una prerogrativa della
classe aristocratica ma già nel 280 a.C questa richiesta è soddisfatta infatti Tiberio Cruncano è il primo pontefice plebeo, infatti ha
solo 2 nomi a differenza dei nobili, egli da responsi in pubblico ai privati ed è l' epoca in cui nascono le prime scuole di diritto,
Cruncano era infatti una sorta di maestro che i giovani andavano ad ascoltare per apprendere il diritto che è un sistema aperto.
Dunque in questa epoca la giurisprudenza e laica e a Roma si forma un nuovo ceto che è quello degli homini novi, che posso
accedere alle magistrature anche se di umili origini
LEGES ROGATAE= deliberazioni normative del popolo (riunito o in comitia centuriata- 193 centurie- o comitia tributa-35 tribù-) su
sollecitazione del magistrato e conferma del sentato. Con la lex hortensia, 286 a.C., vennero emesse dai plebisciti norme vincolanti
per il popolo. Le deliberazioni della plebe nei concilia plebis tributa furono equiparati alle leges rogatae. Quest ultime da non
confondere con le LEGES DATAE (emanate dal magistrato delegato dal popolo). Dopo il principato di Augusto, i comitia e i concilia
plebis saranno sostituiti dal senato e dal principe.
Dal III sec, nasce lo IUS GENTIUM, dato lo sviluppo commerciale di Roma. Sono norme che regolano controversie sia per i cives
romani sia per i peregrini. Cosi accanto al praetor urbanus (che si occupa delle controversie trai cittadini romani), nasce il praetor
peregrinus (242 a.C.).
SENATUSCONSULTUM= pareri del senato verso i magistrati e i pretori dotati di iurisdictio, inizialmente privi di contenuto
normativo, poi funzione normativa in materia privatistica e penalistica. Nel III sec la fonte produttiva del diritto divenne l’oratio
principis in senatus habita il senato si limitava ad approvare.
DIVERSE ACCEZIONI DI IUS CIVILE :Dunque lo ius civile è un concetto in espansione, che dalle XII tavole e i mores si espande fino
alla giurisprudenza e altre fonti.
- ius civile-lex, un diritto non basato su fonti scritte in opposizione al diritto scritto della legge
-ius civile-ius honorarium, il diritto proveniente da fonti diverse dagli editti magistraturali
-ius civile-ius gentium il diritto applicabile ai soli cives romani in contrapposizione a quello applicabile ai peregrini
IUS GENTIUM, ha sfumature diverse, per esempio per Ulpiano, giurista del II sec dC dell' età dei Severi, esso è un insieme di principi
comuni alle gentes humanae in contrapposizione allo ius naturale, comune a tutti gli esseri viventi compresi gli animali. Per Gaio,
giurusta del II sec dC, lo ius si compone di ius civile, prodotto autonomo di ogni civitas e di ius gentium fondato sulla naturalis ratio
che coincide con lo ius naturale.
IUS HONORARIUM= regole giuridiche scaturite dall’attività di pretori e magistrati (questi non possono creare ius civile, ma solo
contribuire a questo) dotati di iurisdictio, attraverso a pubblicazine degli edicta (perpetua, tralaticium, repentina). Negli edicta
c’erano formule,ovvero azioni civili in rem (esercitabili da legittimato attivo a passivo) e in personam (contro una persona titolare di
un oportere, ovvero a compiere una certa prestazione). Per chiarire bisogna capire i meccanismi del processo formulare romano,
bastato sulle LEGIS ACTIONES:
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LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN REM: esercitata dal pater familias, dall’erede, dal dominus, dal titolare di diritti reali,
da chi rivendica un diritto di libertà. Derivano da questa la PETITIO HEREDITATIS, la REIVINDICATIO, la VINDICATIO
USUSFRUCTUS. È un diritto reale, che vale ERGA OMNES.
PER MANUS INIECTIONEM: contro lo iudicatus, il confessus, taluni debitori speciali. Il sottoposto a manus iniectio poteva
essere sottratto dal giudizio se un terzo (vindex) dichiarava l’esercizio ingiustificato il creditore agiva contro di lui,
l’azione prendeva il nome di LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN PERSONAM (azione personale- rapporto creditore, ha il
diritto ad ottenere una prestazione, e debitore, titolare dell’obbligo). Quello dei due che non ha ragione dovrà pagare
all’erario nel tempio di Saturno nei fori.
PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM: è per la divisione dell’eredità e delle cose comuni o per i vincoli derivanti da
sponsio. ACTIO FAMILIAE HERCISCUNDAE (divisione dell’eredità), ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO (divisione della cosa
comune), ACTIO FILIUM REGUNDORUM (divisione dei confini). Si parla di “iurgium” attore e convenuto sullo stesso
piano. La sentenza del giudice può essere favorevole all’uno o all altro.
PER CONDICTIONEM: è una legge astratta del III sec d.C,introdotta dalla lex Silla per i crediti di somma certa di denaro o di
cosa determinata. Da questa deriva la CONDICTIO CERTAE PECUNIAE. È una legge più agile perché l’obbligo di dare verrà
specificato in seguito dal giudice.
PER PIGNORIS CAPIONEM: legge istitutiva, ha un potere di pignoramento sui beni del debitore. Il debitore dà i propri beni
al creditore. Tali beni gli verranno restituiti solo quando il debitore avrà adempiuto l’obbligazione.
PROCESSO PER FORMULAS= fondato sull’imperium del magistrato che redigeva un documento(formula) e lo consegnava alle parti.
Con la LITIS CONTESTATIO, le parti si accordavano sulla formula e si impegnavano a sottostare alla decisione del giudice privato. Se
la formula era sbagliata, l’attore perdeva la causa e il convenuto era assolto. Questo processo coesistette per un periodo con il
processo per legis actiones, il quale fu soppresso con la lex Iulia iudiciorum privatorum di Augusto. Tale processo è arbitrario. Il
privato nel giorno d’udienza si reca dal pretore con l’aiuto del giurista, che dà l’indicazione tecnica su quale formula corrisponde
alla pretesa (funzione AGERE). Il pretore richiama il convenuto davanti al tribunale del pretore in una data prefissata. Le fasi sono 2:
IN IURE (si imposta la controversia si nomina il giudice), IN IUDICIS ( si presentano fatti, testimonianze e prove davanti al giudice,
soggetto maggiore di 17 anni). LA LEX AEBUTIA :Secondo le Istituzioni di Gaio, intorno al 130 a.C. con l' emanazione della lex
Aebutia, il processo formulare incominciò ad essere utilizzato per controversie esclusive delle legis actiones, in realtà vi è un lacuna
del manoscritto che riguarda questo passo.
La dottrina su questo argomento si divide, due sono le teorie prinicipali:
La più coerente è quella che fa capo a Wlassak, il quale sostiene che i cittadini romani avevano la possibilità di scegliere se agire in
modo tradizionale con una legis actio o con la procedura per formulas, dunque le pretese mutano nella forma, ma non nella
sostanza. La conseguenza fu che le legis actiones vennero sempre meno utilizzate.
Mentre Kaser e Biscardi la legge Aebutia sopresse soltanto la legis actio per condicionem, sostituita con la condicio certae rei e
cartae pecuniae formulare.
Sappiamo per certo che nel 17 a.C. la LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM di Augusto (Giulia perché A prende il prenomen di
Cesare) sopresse le legis actiones ( ma non è un' abrogazione della forma processuale precedente), attribuendo ai processi
formulari che avevano i requisiti richiesti dalle legis actiones ( cittadinanza romana delle parti e del giudice, svolgimento del
processo a Roma entro un miglio dal pomerium) gli stessi effetti di queste.
Dunque si fa una distinzione tra:

IUDICIA LEGITIMA, che corrispondono alle vecchie legis actiones,(che hanno gli stessi requisiti richiesti dalle legis
actiones) il cui fondamento civilistico sono MORES e legge
•
IUDICIA IMPERIO CONTINENTIA, fondati sull' imperium del pretore, che non hanno i requisiti delle vecchie legis actiones,
le parti non sono romane, si svolgono in provincia e i rapporti giuridici fanno capo allo IUS GENTIUM.
LE COGNITIONES EXTRA ORDINEM: Inoltre con con Augusto nel 17 a.C viene introdotta una nuova forma di processo privato, detto
EXTRA ORDINEM, cioè fuori dall' ordine dei giudici privati, infatti esso era imperneato sui magistrati-funzionari nominati dall'
imperatore, dunque essi traggono il loro potere dall' imperatore stesso. Questi processi vengono detti COGNITIONES o IUDICA
EXTRA ORDINEM, e nascono con carattere di straordinarietà rispetto alle tradizionali prassi giudiziarie, coesistendo a lungo con il
processo formulare, inoltre a differenza di questo non si articolano più nella fase IN IURE E APUD IUDICEM, la sentenza veniva
infatti pronunciata dal magistrato-funzionario che istruisce la lite.
Le preghiere non erano un obbligo giuridico, aumentano i casi in cui Augusto interpone il suo potere personale con pretori
fidecommissari, da fedecomesso che significa preghiera, nominati dall' imperatore. Questa forma di processo rimane fino al III
secolo, mentre dal IV secolo in poi viene eliminato il processo formulare.
Dunque è la lex iulia iudiciorum privatorum a far cadere in desuetudine il processo formulare, salvo alcuni casi come LA QUERELA
INOFFICIOSI TESTAMENTI, che non è un' actio, si tratta del testamento del pater familias inofficiosum, contrario al dovere morale di
un padre, infatti tutti i figli vengono destituiti, la legis actio da esperire in questo caso è la petitonem in cui è necessaria una giuria
di 100 uomini per contestare il testamento.
L' EDITTO DEL PRETORE: La magistratura del pretore viene introdotta a Roma nel 367 accanto ai consoli che avevano poteri militari
e competenza nell' amministrazione cittadina, mentre il pretor urbanus, amministrava la giustizia(tra cives romani).
A Roma erano titolari di IURISDICTIO e di IMPERIUM( che dava poteri coattivi), il pretore urbano, peregrino e gli edili curuli (edili
patrizi così chiamati per la sella curule, la sedia simbolo del potere patrizio)limitatamente alle liti sorte nei mercati, in occasione
delle vendite di schiavi o animali, le lesioni corporali causate da animali in luogo pubblico.
Mentre nelle provincie,(dopo la prima guerra punica furono conquistate nuove regioni come la Sicilia e la Sardegna) la iurisictio era
esercitata dal governatore provinciale.
Il magistrato, dopo essere stato eletto nei comizi, all' inizio del suo mandato redigeva un editto nel quale indicava il suo programma
e le modalità per risolvere una controversie, elencando moltissime formule. Alla fine del mandato l' editto perdeva efficacia, e
quindi il successivo magistrato doveva redigere un nuovo mandato, In realtà le clausole che si dimostrarono utili alla disciplina dei
rapporti giuridici rimanevano immutate, il nuovo pretore poteva fare delle aggiunte o delle modifiche, così si formò un nucleo
tralaticio di formule e clausole, comune a tutti gli edicta perpetua ( che rimanevano in vigore per un anno) si trattava del cd EDITTO
TRALATICIO O PERPETUO, affisso nel foro che tutti potevano consultare.
Il magistrato poteva emettere EDICTA REPENTINA, editti speciali per fattispecie speciali non previste dall' editto perpetuo.
Nel 130 d.C. l' imperatore Adriano diede l' incarico al giurista Salvo Giuliano di riordinare e fissare il contenuto degli edicta dei
pretori e degli edili curuli.
Il Digesto riporta numerosi frammenti della redazione giulianea dell' editto del pretore urbano e degli edili curuli tale che è
possibile ricostruire l' ordine delle materie e gran parte del contenuto, fondamentale è stata la ricostruzione di Otto Lenel che
riporta le clausole degli editti introduttivi e propone la ricostruzione della relativa formula.
Nell' editto del pretore erano riportate le formule che erano state elaborate sulla base delle legis actiones, si tratta dunque della
trasposizione , nel nuovo sistema processuale, delle antiche legis actiones. Si tratta di azioni civili, cioè fondate sullo ius civile, di cui
vengono riportate solo le formule, senza riportarne le modalità di esercizio come avveniva per quelle pretorie. Queste azioni
potevano essere in rem, esperibili da titolari di diritti reali su una cosa (legittimato attivo) contro chi ledesse tale diritto (legittimato
passivo), per ottenere il riconoscimento dello ius, e la condanna pecuniaria. Oppure in personam, dunque esercitabili contro una
determinata persona titolare di un dovere civilistico, di un oportere nei confronti dell' attore, che mirava al riconoscimento del suo
diritto di credito e alla condanna pecuniaria dell' inadempiente.
Un' esempio di azione formulare in rem è la PETITIO HEREDITATIS, esercitata da chi si affermava erede nei confronti del possessore
dei beni ereditari, per ottenere il riconoscimento della propria qualità di erede e, o la restituzione volontaria dei beni ereditari da
parte del convenuto che in tal caso veniva assolto(in pendenza di giudizio), o la condanna pecuniaria a una somma pari al valore
dell' eredità. pag 26. Lo schema è fisso, si ha in primis la nomina del giudice " C. Aquilius iudex esto" poi la pretesa in cui l' attore fa
valere il titolo di erede " se sembra al giudice che l' eredità di Publio Mevio sia di Aulo Agerio in base al diritto dei Quiriti"...
FORMULA DELLA REIVENDICATIO: Caio Aquilio sia giudice. Se sembra al giudice che la cosa per cui si agisce sia di Aulo Agerio in
base al diritto dei Quriti e questa cosa non sarà restituita ad Aulo Agerio in base all' invito del giudice a restituire, il giudice
condanni Numerio Negidio a favore di Aulo Agerio a tanto denaro quanto sarà il valore della cosa, se non gli sembra lo assolva.
Lo schema della formula è fisso, vi è sempre la nomina del giudice, mentre Aulo Agerio è sempre l' attore e Numerio Negidio, il
convenuto. Nella seconda parte c'è l' indicazione della pretesa da far valere davanti al giudice, la cd INTENTIO O PETITUM, ciò che si
vuole dimostrare davanti al giudice, ciò per cui si agisce.
FORMULA DELLA VINDICATIO USUFRUCTUS, azione esercitata da chi si afferma titolare di un diritto di un diritto reale di usufrutto,
diritto di usare e godere di una cosa altrui e di percepirne i frutti, pur mantenendone la destinazione economica, nei confronti di chi
gliene impedisce l' esercizio:
Caio Aquilio sia giudice. Se sembra al giudice che Aulo Agerio abbia diritto di usare il fondo di cui si tratta e percepirne i frutti e
questa cosa non sarà restituita ad Aulo Agerio in base all' invito del giudice a restituire, il giudice condanni Numerio Negidio a
favore di Aulo Agerio a tanto denaro quanto sarà il valore della cosa, se non gli sembra lo assolva.
Dunque ciò che l' attore vuole è che il giudice lo affermi dominus di un diritto reale, non la condanna, bensì l' affermazione della
pretesa come fondata.
Se l' attore riesce a dimostrare di essere dominus ex iure quiritium, il convenuto sarà condannato, ma l' ostacolo maggiore è
proprio quello della prova della proprietà, la cd PROBATIO DIABOLICA, per essere dominus infatti non basta aver acquistato un
bene, ma bisogna risalire all' acquisto a titolo originario, solitamente ciò avveniva attraverso usucapione che è un acquisto a titolo
originario. Nella seconda fase dunque bisogna dimostrare di essere dominus per usucapione, ma il bene è nel possesso del
convenuto.
Il giudice emana la condanna che a Roma è sempre pecuniaria perchè il pretore non aveva una forza di polizia capace di obbligare
la restituzione del bene, dunque è il giudice stesso a determinare il valore della condanna in termini monetari in base al valore della
cosa. La cosa dunque non viene restituita da Numerio Negidio ma anzi egli ne acquista il titolo di proprietà a titolo originario.
Però vi è sempre nella formula la CLAUSOLA RESTITUTORIA O ARBITRARIA, cioè il giudice da' sempre la possibilità al convenuto di
restituire la cosa in pendenza di giudizio e dunque essere assolto.
Nel caso della PETITO HEREDITATIS, (eredità è intesa come una serie di rapporti giuridici attivi e passivi) qualcun altro si comporta
da erede, e dunque l' erede deve provare di essere erede davanti al giudice, dopo la prova il convenuto ha sempre 2 scelte:
rilasciare l' eredità ed essere assolto o non rilasciarla ed essere condannato ad una pena pecuniaria pari al valore dell' eredità.
Mentre nella VINDICATIO USUSFRUCTUS l' attore afferma di essere titolare di un diritto reale di usufrutto di cui non può godere in
quanto il convenuto glielo impedisce. Infatti il DIRITTO DI USUFRUTTO è un diritto reale che vale ERGA OMNES, anche qui ci sono le
due possibilità, di far cessare le turbative ed essere assolto, altrimenti si poteva far emettere dal pretore un provvedimento d'
urgenza, un interdetto, per ordinare di liberare il terreno.
Le tre formule derivano tutte dalla LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN REM, adattata dal magistrato per dare protezione giuridica
alle più disparate pretese, infatti vi è sicuramente un' identità di struttura formulare.
Mentre dalla LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN PERSONAM deriva la CONDICTIO CERTAE PECUNIAE, azione esercitata per far
valere un diritto di credito per somma di denaro certa, sorto in seguito a STIPULATIO, contratto verbale, mentre se derivava da
MUTUO, assumeva il nome di ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE, che però aveva la stessa struttura:
C. Aquilius iudex esto. Si paret Numerium Negiudium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere, iudex Numerium
Negiudium Aulo Agerio sesteritum decem mila condemnato; si non paret absolvito.
La formula è la trasposizione della LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM, relativa ai crediti di somma certa di danaro, introdotta dalla
lex Silia nel III sec a.C, in cui l' attore dinnanzi al magistrato, nella fase in iure del processo, esordiva dicendo: "Aio te mihi
sestertiorum X milia dare oportere”, il termine oportere, qualifica nel processo formulare, tutte le formule civili in personam,
indicando la sussistenza a carico del convenuto, di un obbligo civilistico , che era il significato originario della legis actio.
IUDICIA BONAE FIDEI: azione civile, giudizi fondati sulla buona fede per quanto concerne i rapporti commerciali, tutelati dal praetor
peregrinus. Esempi: ACTIO VENDITI-EMPI; ACTIO LOCATI-CONDUCTI.
AZIONI PRETORIE: con cui il pretore integrava lo ius civile sono:
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ACTIO IN FACTUM : si tiene conto di un fatto verificato. es. mancata restituzione dolosa del bene depositato. Non sorge
l’oportere (che nasce solo dallo ius civile). Ma il frequente uso dell’actio depositi in factum ha fatto si che si considerasse
un obbligo civilistico e si inserisse tale azione nei iudicia bona fidei. Si guardava al comportamento basato sulla buona
fede. Il deposito diventa contratto pretorio con obblighi. A p.30 in basso c’è la formula adattata alla buona fede, con
differenza nella demonstratio.
ACTIO FICTICIA : si usava lo strumento della “fictio”, ad es, ad aver posseduto una cosa per un anno per cui vale l acquisto
della proprietà per usucapione. Es. ACTIO PUBLICIANA. Un soggetto che ha acquistato una cosa a non domino o una res
mancipi tramite traditio, nel caso in cui un terzo gliela sottragga, può fare valere il suo diritto , fingendo che abbia
posseduto la cosa per 2 anni: acquisto per usucapione.
CON TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI: quando uno schiavo o un filius familias stipula un contratto. Incapaci di stare in
giudizio, l azione era contro il pater/dominus: egli rispondeva per intero se aveva preposto egli stesso il sottoposto ad un
attività, es marittima/terrestre (formula institoria), o nei limiti del peculio del sottoposto se questi non erano stati
preposti. L’atto di un sottoposto col tempo verrà definito claudicante (l’atto veniva considerato solo se portava
vantaggio). Es.actio institoria = esercitata dall’emptor nei confronti dello schiavo.
Il pretore correggeva lo ius civile con:
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LA DENEGATIO ACTIONIS: il pretore rifiutava di concedere un azione considerata infondata.
LE EXCEPTIONES: sono clausole edittali che si possono inserire nella formula per provare un fatto che avrebbe bloccato la
pretesa dell’attore. Es. EXCEPTIO PACTI con cui il convenuto testimoniava di aver stretto un patto precedente con
l’attore.
Il pretore integrava lo ius civile con le CAUTIONES (STIPULATIONES PRAETORIAE): il pretore sollecitava dei soggetti a concludere il
contratto di stipulatio (contratto per eccellenza, consiste in un interrogazione orale dal reo stipulandi al reo promittendi o
promissor circa una prestazione) in modo tale da poter tutelare situazioni sfornite di tutela con un ACTIO EX STIPULATU. Poiché
questo contratto dipende dalla volontà delle parti, contro chi si rifiutava di collaborare il pretore agiva con una MISSIO IN BONA o
IN POSSESSIONEM, ovvero dava i beni a colui a cui avrebbe dovuto la promessa. Es. CAUTIO DAMNI INFECTI : promessa che il
proprietario dell’ aedes ruinose di risarcire il danno se si verificasse. Se egli non avesse mantenuto la promessa il pretore avrebbe
agito con la MISSIO IN POSSESSIONEM EX PRIMO DECRETO (il proprietario del fondo minacciato veniva immesso nella detenzione –
possessio naturalis- dell immobile pericolante) e poi con la MISSIO IN POSSESSIONEM EX SECUNDO DECRETO (l’immesso
acquistava la proprietà per usucapione- possessio civilis o ad ususcapionem). Altro caso in cui avviene la M.IN.P. è ad es. quello del
convenuto che manda in giudizio un vindex-> dunque l’attore prima si immette nel patrimonio del chiamato in giudizio, poi lo
vende.
INTERDICTA= ordini di fare o non fare emessi dal magistrato su richiesta delle parti. Potevano essere:
-
PROHIBITORIA: divieto di comportamenti violenti. Es. “uti possidetis” il possessore veniva tutelato contro
comportamenti di terzi volto a disturbarlo. Chiamati anche I.RETINAENDAE POSSESSIONIS.
RESTITUTORI : ordine al convenuto di restituire un bene. Es. “unde vi” Sono i.de vi (senza armi) e i.de vi armata (spoglio
del possesso con armi). Chiamti anche I.RECUPERANDA POSSESSIONIS.
EXHIBITORIA :ordine di presentare in iure una persona o una cosa mobile su domanda del sog interessato.
Es.”interdictum de tabulis exhibendis” nei confronti del possessore di tavolette testamentarie. Se questo non le dava, l
erede agiva cn un actio ex depositi.
IURISPRUDENTIA = Pomponio in un frammento del liberi singularis enchiridi (libro su un argomento solo-manuale) traccia un
profilo storico degli esponenti principali (giuristi=ambiente ristretto= foro) del II sec a.C. PAG 36 = abbiamo TIBERIO CORUNCANIO
(ha nome e prenome, non la gens è il primo pontefice massimo plebeo nel 280 a.C.), PUBLIO PAPIRIO (raccolse le leggi regie). La
giurisprudenza comincia a comporre opere letterarie con i TRIPERTITA (divisi in XII tavole, interpretatio, formulari della legis
actiones) di SESTO ELIO. I giuristi che lo seguono, riportando solo i responsi sono PUBLIO MUCIO, BRUTO, MANILIO. Si pensa che
questi abbiano fondato il diritto civile, abbiamo però solo citazioni. Segue QUINTO MUCIO (ultimo pontefice+giurista) che scriverà i
18 libri di diritto civile (in seguito solo Sabino, giurista del I sec, scriverà un opera di ius civile in 3 libri. Gli altri scriveranno opere di
commento a quelle di Mucio o Sabino stesso). Quello che ebbe maggiore successo “presso il popolo” fu AQUILIO GALLO (praetor
peregrinus nel 66 a.C.). Suo allievo sarà SERVIO SULPICIO RUFO, che supererà Q.M. in bravura. Infine, i giuristi si susseguono
indicando il maestro di ciascuno.
RAPPORTO AUGUSTO-GIURISTI= i potenti hanno bisogno dei giuristi che sono dei tecnici. Epoca di guerre civili e di confusione.
Augusto voleva controllare i giuristi perciò concesse lo IUS RESPONDENDI EX AUCTORITATE PRINCIPIS (diritto di emettere responsi
rafforzato dall’auctoritas del principe, naturalmente egli influenzava le decisioni). In seguito venne introdotto lo IUS PUBLICE
RESPONDENDI (diritto di dare responsi in pubblico). Risale a quest epoca lo scontro tra CAPITONE ( giurista filoaugusteo) e
LABEONE (antiimperiale). Il primo, nella scuola dei Sabiniani, si occupava di diritto pubblico e sacro. Il secondo, nella scuola dei
Proculiani, di diritto privato. La scuola è intesa come un circolo di intellettuali separati, non luogo di insegnamento.
Altri nomi di giuristi sono: MASURIO SABINO, a cui l’imperatore Tiberio Cesare diede lo IUS RESPONDENDI. LONGINO, suo
successore. PROCULO, fondatore della scuola dei Proculiani. Tutti questi giuristi fanno parte del CONSILIUM PRINCIPIS (che sotto
Claudio indicava un gruppo informale di amici, e sotto Adriano divenne organo al vertice del potere imperiale).
LA TRADIZIONE DEI TESTI DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA DAL III SEC D.C. A GIUSTINIANO = La g. classica si esaurisce nel III sec
d.C. i prudentes vengono sostituiti con la cancelleria imperiale. Ci sono inoltre giunte opere di giuristi post classici che riportano
frammenti giurispr/ costituzioni imperiali : PAOLO ( PAULI SENTENTIAE), ULPIANO (TITORE EX CORPORI ULPIANI), GAIO (EPITOME
GAI). Ci si è posti il problema di come i testi fossero tramandati dall’età classica a quella giustinianea (tesi di WIEACKER). Infatti,
prima della stampa (xv sec) si copiava a mano, per tale motivo tutto dipendeva dall approccio ai testi in quel determinato periodo
storico. Tra il III e il IV sec d.C si è passato dal rotolo di papiro ai foglio di pergamena (pelle di agnello, pecora, capra essiccati).
Nell’età flavia, vediamo infatti per i codices l’uso di pergamena. Ciò non si estese alla letteratura tradizionale che continuava ad
essere scritta in VOLUMINA, ma si estese alla letteratura cristiana. Nel III e nel IV sec si avrà la trascrizione di tutti i testi in codices,
intendendo il libro come qualcosa di sacro. Il diritto divenne meno tecnico, più popolare. I testi in questo periodo vengono
parafrasati, rimaneggiati, modificati : ad es. Costantino elimina le note di Ulpiano e Papiniano e sottolinea la validità delle Pauli
Sententiae.
METODO DI COMPILAZIONE DEL DIGESTO = I compiltori di Giustiniano, organizzati in una commissione presieuduta da Triboniano,
riorganizzarono, con estrema difficoltà, i Digesta, scegliendo i frammenti dei migliori giuristi. Si è pensato che i compilatori
giustinianei fossero divise in 3 sottocommissioni e ad ognuna di queste fosse affidato il compito di prendere in esame un gruppo
determinato di opere. Ogni gruppo si chiama “MASSA”. Queste sono di diverso tipo:
-
M. SABINIANA opere di diritto civile, con prevalenza dei commentari ad Sabinum
-
M.EDITTALE commentari all’editto pretorio
M.PAPINIANEA opere casistiche, responsa, quaestiones.
APPENDIX testi il cui spoglio cominciò quando i lavori erano già avanzati. Ecco perché alcuni frammenti si trovano in
coda ai titoli e non all inizio.
Esempi:


TITOLO 41.1 = “sull’acquisto della proprietà delle cose” comincia con : 40 frammenti massa sabiniana, 18 frammenti
massa edittale, 5 massa papinianena, 6 appendix.
TITOLO 41.2= sull’acquisto o sulla perdita del possesso” comincia con: 28 frammenti massa edittale, Fr 29-42 massa
sabiniana, 44-50 massa papinianena,Fr.41 massa edittale, Fr.52-53 dell’appendix.
METODO SEGUITO DAI COMPILATORI (BLUHME)
1)
2)
I compilatori, divisi in 3 comitati diversi, divisero in 3 parti tutti gli scritti. Quest ultimi venivano confrontati col Codice
Giustinianeo e ciò che veniva estratto veniva messo sotto una rubrica. Si eliminavano ripetizioni, contraddizioni, e si
facevano trasposizioni.
La ripartizione dei frammenti nei titoli del Digesto sarebbe avvenuta in questa seconda fase. Si sarebbero poi aggiunte
disposizioni, massime generali e supplementi.
METODO SEGUITO DAI COMPILATORI (HOFMANN) = Secondo Hoffman, 3 anni per la redazione di una tale opera erano troppo
pochi. La sua tesi venne denominata tesi del “Predigesto”, accolta poi da altri studiosi. Essi consideravano l’esistenza di
compilazioni post-classiche pratiche o scolastiche che avrebbero facilitato il lavoro dei compilatori , evitando lo spoglio. Tale tesi è
negata o ridimensionata da studiosi che si sono occuapati ex professo del tema, come Mantovani.
METODO SEGUITO DAI COMPILATORI (HONORè)= Questo romanista inglese , partendo dalla partizione in masse di Bluhme, ipotizza
come ognuna delle tre commissioni era formata da 2 commissari stabili, a loro venivano accostati, di volta in volta, 11 avvocati.
Tesi confutata da OLSER nel 1965.
METODO SEGUITO DAI COMPILATORI (MANTOVANI)= I compilatori consultarono prima le opere di carattere generale, in modo da
formare una struttura di base. La restante bibliografia fu completata con opere omogenee. In realta, non si trattò di una lettura “ad
esaurimento”, ma di una lettura “pilotata”, a seconda delle materie che la commissione approfondiva.
LE INTERPOLAZIONI GIUSTINIANEE = Sono alterazioni dei testi della giurisprudenza classica da parte dei compilatori giustinianei
per adeguare il conenuto alla realtà giuridica del VI sec. A.C. e per eleminare ripetizioni, contraddizioni, parole superflue. Tutti
coloro che nei secoli a venire usarono il Corpus Iuris Civilis furono indifferenti alla distinzione tra diritto classico e quello del VI
secolo.
GRANDENWITZ, “INTERPOLAZIONI NELLE PANDETTE”= Unico metodo di studio delle fondi giustinianee, tra il 1910 e 1935, fu quello
di approcciare ai testi con acribia filologica. L’intento era quello di appiattire la realtà giuridica multiforme e il ius controversum in
un monolitico diritto classico, considerato uniforme e costante nel tempo.
GUARNIERI CITATI, “L’INDICE DELLE PAROLE,FRASI E COSTRUTTI RITENUTI INDIZIO DI INTEROLAZIONE NEI TESTI GIURIDICI
ROMANI”= Metodo critico: riporta in ordine alfabetico le parole. Tale metodo non tiene conto che il linguaggio classico è semplice
ed elegante , a differenza di quello giustinianeo che risulta essere ridontante.
Occorre invece affidarsi ai CONFRONTI TESTUALI. (p59)
ADROGATIO un pater familias si assoggettava volontariamente , con i suoi sottoposti, alla patria potestas di un altro pater
familias.
-
In eutà classica, come testimoniano le istituzioni di Gaio, l’approvazione di questa spettava, su sollecitazione di un potifex
maximus, al popolo riunito nei comitia centuriata.
Con Giustiniano, abbiamo invece l adrogatio principis auctoritate, che aveva luogo per disposizione imperiale.
ADOPTIO un filius familias passava dalla patria potestas di un pater a quella di un altro.
OTTO LENEL, PALINGENESIA IURIS CIVILIS : CRITERIO PALINGENETICO collocare il frammento nell’opera originaria , rilevabile nella
sua inscriptio. Tale metodo era utile nel caso in cui un istituto giuridico classico cadeva in desuetudine. Ad esempio, la c.d. fiducia
cum creditore. In questa il debitore trasferiva tramite mancipatio un bene a creditore, bene che gli sarebbe stato restituito solo in
caso di adempimento dell’obbligazione. Stesso scopo poteva essere raggiunto con l’istituto del pegno, con cui il debitore trasferiva
al creditore non la proprietà del bene, ma la disponibilità materiale (possesso). In età post-classica, i compilatori sotituirono la
parola mancipatio e poi la parola fiducia con la parola pegno. Termini che indicavano istituti diversi in età classica.
BASILICI= Compilazione bizantina del IX sec che , in 60 libri, riassume il contenuto del Digesto, del Codice, delle Novelle e delle
Istituzioni. Nel X secolo , fu corredato di SCOLII, ovvero commenti con valore ufficiale tratti dalle compilazioni giustinianee del VI-VII
sec. Queste spiegano la RATIO di riforme giustinianee e conseguono di distinguere il testo originario dalle glosse dei maestri postclassici.
LA TRADIZIONE MANOSCRITTA DEL DIGESTO = Il Digesto ci è pervenuto attraverso:
LA LITTERA FLORENTINA  manoscritto del VI secolo, definita anche LITTERA PISANA, poiché secondo
la tradizione questa si trova a Pisa quando Rogerio, un giurista della scuola di Bologna, in un frammento
fa riferimento ad una “vetus litera”. Questa rimane a Pisa fino al 1406, dopo verrà trasportata a Firenze
, custodita nel Palazzo Vecchio, come bottino di guerra. Nel 1786 verrà trasferit nella Biblioteca
Laurenziana. Il manoscritto è custodito in due cassette di cipresso, una terza cassetta contiene la
rilegatura del 400.
Come è strutturata?

Inizialmente 2 volumi

Traduzioni latine di testi greci nel XIV secolo

Il codice è in pergamena

La scrittura è in due colonne di 44 o 45 linee

Scrittua onciale ( continua e rotondeggiante)

101 fascicoli, numerati con cifre romani apposte sul recto della prima pag nell’angolo inferiore interno

La prima lettera di una colonna è di regola la più ampia

Abbreviazioni pressochè inesistenti

Alla fine di ogni libro si trovano motivi ornamentali o scritte, definiti colophon (cima, compimento)
Da chi è stata redatta?

TESI DI MOMMSEN : la l.f. è opera di 12 amanuensi e 2 correttori, forse giuristi, a cui era affidata la revisione (
18 libri + 32 libri). Mommsen, sostenendo che la l.f. sia stata copiata a Costantinopoli, riteneva che sia gli
amanuensi sia i correttori fossero greci. Agli emendatori spettava la vera revisione della copia. Nell’apparato
critico della sua edizione di Digesto, Mommsen usa diverse sigle:
 Fa : indica la primitiva scrittura
 Fb : emendazione
 F1 : scrittura primitiva corretta da una seconda mano
 F2: correzione degli emendatori ordinari
 F3 : correzione di un antico diverso dal corretore ordinario
 F : correzione in età recente con la scuola di Bologna.
1)
-
-
Secondo Mommsen, i correttori erano 2 perché:




Hanno una “grafia diversa” ( prima elegante, poi più precisa)
Le rubriche dei primi 18 libri numerate con lettere dell’alfabeto greco. Le rubriche seguenti con quelle
latine.
 Gli aggettivi numerali in esimus sono scritti con la n fino al libro 18 titolo V. Dal titolo VI del libro 18 la n
viene espugnata.
TESI DI KANTOROWICZ: i copisti erano 13, di cui uno greco. I due correttori erano greci. Il codice era stato
scritto in Italia.
TESI DI LOWE: egli abbandono i problemi dei predecessori, ma si soffermo sulla presunta esistenza di un centro
di copia bizantino capace di produrre codici con le caratteristiche della Florentina. Per tale motivo egli analizzo
frammenti del V e VI secolo, in cui poteva trovare “greek syntoms”. Egli affermava che il centro di copia fosse
Costantinopoli, perché?
 La presenza della formula del colophon dell’XI libro, tipica dell’ambiente greco : CON BUONA
FORTUNA A CHI SCRIVE QUESTO LIBRO (EUTUKOE TO GRAPSANTI TOUTO TO BIBLION).
 I simboli greci per indicare l’omissione di un passo e la ripresa di questo a margine
 L’uso del segno > per indicare una citazione sul margine sinistro

La divisione sillabica greca per andare a capo
Lowe cosi accetta la tesi di Mommsen, ma non è d’accordo sulla datazione: secondo lui infatti il digesto è stato copiato
subito dopo il 16 dicembre 533, anno di promulgazione del Digesto.


-
TESI DI CAVALLO E MAGISTRALE: i prodotti librari in onciale B-R non furnon sono a Costantinopoli, come
sosteneva Lowe, ma anche all’Egitto, alla Palestina e altre regione dell’oriente greco.
TESI DI NORR: la Fiorentina fosse un “non ancora perfezionato esemplato dei Digesta” appartenente alla
fase della loro redazione. Questa tesi si sposa con la tesi di Lowe che la littera sia stata redatta a
Costantinopoli.
2) VULGATA o LITTERA BONONIENSIS :
Come era strutturato?

Le inscriptiones dei frammenti si trovano solo in modo completo nei codici più antichi.

Spesso l’inscriptio è ridotta al nome del giurista.

Mancano le costituzioni giustinianee e lìindice dei titoli

I termini greci sono tradotti in latino

La divisione in paragrafi non è ancora definita
Il Dihesto è diviso in : Digesto Vetus, Infortiatum (+ tres partes), Novus.
-
Cos’è la vulgata , da dove deriva?

TESI DI AUGUSTìN E TORELLI: la Vulgata derivava direttamente o indirettamente dalla littera florentina, per
tale motivo ogni variante veniva intesa come un errore da parte dei copisti.

TESI DI CUJAS: sosteneva che la Vulgata derivasse da un manoscritto diverso dalla Florentina

TESI DI ALTRI: Solo le tres partes e il digestum novum derivavano dalla Florentina.

TESI DEL SAVIGNY: Sosteneva che le varianti non derivassero da errori dei copisti, dato che sembravano
“Lezioni migliori”. Per tale motivo, egli sostenne l’idea per cui i glossatori bolognesi sostenessero piu
manoscritti sul digesto, i c.d. littera vetus o communis. La Vulgata divena cosi tradizione manoscritta ottenuta
dai glossatori corregendo la L.F. con questa littera vetus. Questa diventerà testo ufficiale della scuola con la
Glossa Magna di Accursio. La littera vetus perse importanza in seguito e fu smarrita.

TESI DEL MOMMSEN: i codici della Vulgata derivano da un manoscritto completo e diviso in 3 parti, il c.d.
CODEX SECUNDUS (S). egli indica i codici della vulgata a noi pervenuti con le sigle S1 e S2.

TESI DI MIQUEL: l’origine di S può essere individuata nel monastero di Montecassino , 1070.

TESI DEL KANTOROWICZ: sosteneva che le intelligenti emendazioni del S provenissero da Irnerio. Ciò significa
equivalentra tra riscoperta del Digesto e rinascita bolognese.

TESI DI MOR: S proveniva, non dalla Florentina, ma da un archetipo della fine dell’VIII.

TESI DEL PESCANI: la L.F. e la Vulgata derivano da un comune archetipo, copiati sotto dettatura nel VI-VII sec.
LE ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO E I METODI DI INSEGNAMENTO DEL DIRITTO DELL’Età TARDO-REPUBBLICANA A QUELLA
GIUSTINIANEA
L’EDUCAZIONE SCOLASTICA: è l’unico tramite attraverso cui si mantiene la cultura giuridica classica, quando Roma fu invasa dai
barbari. “è un sistema rigido di valori morali, di riflessi sicuri, uno stile di vita”. Il giovane aristocratico:
-
-
Fino a 7 anni educato all’interno della famiglia, prima dalla madre , poi dal padre, il quale gli insegna gli ideali di vita e le
regole fondate sul mos maiorum. I costumi degli antenati sono un insegnamento che si estende a tutti gli aspetti della vita
umana.
Dai 7 ai 16 anni il giovane indossa la toga praetexta (di porpora) e seguiva il padre in tutte le occasioni sociali, religiose
ed in senato.
A 16 anni il giovane indossa la toga virile e viene affidata ad un cittadino per il tirocinium fori. Dopo comincerà il
tirocinium militae. Abbiamo come esempio la vita di Cicerone, da lui stessa raccontata, il quale racconta di aver inseguito
Muzio Scevola Augure.
Nel III-II sec. a.C. la parte filo-ellenica del ceto senatorio ha portato a Roma alla formazione di scuole di tipo ellenistico, rette da
privati e aperte al pubblico. Si dividono in:



LA SCUOLA PRIMARIA : del ludi magister: egli insegnava ai bambini e alle bambine, dai 7 agli 11 anni, a leggere e scrivere.
Con la LEX METALLI VIPASCENSIS (epigrafe trovata nel 1876 a Lisbona), stabilisce l’immunità fiscale per i maestri
impegnati nell’educazione dei bambini. Ciò significava quanto era importante a Roma la diffusione dell’istruzione.
LA SCUOLA SECONDARIA: del grammaticus: egli insegnava la grammatica e la letteratura ai ragazzi e alle ragazze dai 12 e
15 anni, prima soloin greco, poi anche in latino. Fra i greci, si studiava Omero, i tragici, Esopo, i comici, i lirici. Fra i latini, si
studiava Livio Andronico, Ennio, Terenzio, Virgilio e Cicerone. Dai 16 anni in poi, l’educazione era solo per i ragazzi: a loro
veniva insegnata la retorica, in vista dell’attività politica, giudiziaria e amministrativo.
LA SCUOLA SUPERIORE: del rethor: l’ insegnamento retorico, inizialmente in greco, grazie all’editto di Enobarbo e Lucio
Licinio Crasso del 92 a.C., venne poi insegnato anche in latino. L’oligarchia senatoria, tuttavia, bloccava sul nascere
l’insegnamento ai giovani che non avessero studiato il greco.
Come veniva impartito l’insegnamento?
Il maestro leggeva ad alta voce il testo agli allievi, spiegando gli aspetti grammaticali e contenutistici dal
grammaticus e poi giudicato esteticamente. La storia, la musica e la geografia vengono inseriti di volta in volta
nelle spiegazioni, poiché non sono oggetti di trattazioni. Dopo aver imparato l’arte della retorica, il giovane
andava nelle arringhe pubbliche, imparando l’arte della declamazione, sia nella forma delle suasoriae (retorica
su questioni fittizie) e delle controversiae (difese fittizie).
Il sistema didattico romano, anche se seguiva quello greco, aveva tratti peculiari ed originali. Ricordiamo il passo di Pomponio nel
LIBER SINGULARIS ENCHIRIDII, in cui spiegava come il maestro interagiva con i propri auditores e come , attraverso quaestiones, si
passasse dalla teoria alla pratica nelle diverse situazioni giuridiche. Cicerone , nella sua opera intitolata “de oratore”, ci spiega la
tecnica diaretica o divisoria, promossa da Aristotele. Secondo questa tecnica si divide per genera e species, tecnica che si sviluppa
anche nell’attività dei responsa dei giuristi romani. Inoltre, Cicerone sottolinea l’esigenza di unire ad un insegnamento pratico un
insegnamento istitutivo. Vedi pag.73-74. La divisione nelle Istituzioni di Gaio nelle materie giuridiche in personae, res e actiones
rimase importante in età post-classica e giustinianea. Il diritto civile viene spiegato semplicemente e con chiarezza. Nel II sec d.C.
Gellio testimonia la presenza di scuole in cui si svolgeva l’attività respondente: l’insegnamento veniva impartita attraverso
trattazioni istituzionali sia attraverso l’esegesi di testi giurisprudenziali. In quel tempo a Roma, non c’erano sistemi che garantivano
l’autenticità dei testi giurisprudenziali: infatti, circolavano “edizioni pirata” che attribuivano a giuristi opere che non erano loro.
Non si sa nemmeno se queste scuole fossero finanziate dalle casse dell’impero: è certo che gli imperatori promuovessero
l’educazione scolastica. Cosi anche nell’età delle invasioni la cultura romana non si perse. La prova del radicamento di tale sistema
si ha con il CRISTIANESIMO che prima rifiutò tale metodo, poi lo usò per comunicare i valori del cristianesimo. L’impero proteggeva
la scuola per garantire l’apparato burocratico dello stato: nel IV secolo ci furono incrementi dei privilegi ad insegnanti e fioritura di
scuole di retorica e filosofia. In seguito alla divisione dell’impero nella pars orientis e pars occidentis: ad occidente, la letteratura
greca comincia a declinare dalle città periferiche, ma la tradizione classica rimane fino al VI-VII sec; ad oriente si studiava il latino e
il greco nelle grandi scuole. A CARTAGINE la tradizione dura fino alla presa degli arabi (642). Nel 533, giustiniano qui restitui
carattere ufficiale alle scuole. In ITALIA, abbiamo la deposizione di Romolo Augustolo e la conseguente caduta dell’impero nel 476
d.C. il generale Odoacre manda le insigne imperiali a Zenone, imperatore d’Oriente, il quale non fidandosi invita Teodorico, re degli
Ostrogoti, ad invadere le città d’italia. Ma la civiltà romana non crolla perché gli stessi barbari sono assorbiti in questa.
CASSIODORO nei 12 libri delle VARIAE testimonia la sua attività di amministratore del diritto, inoltre fonda un monastero (di
viviarum) dove si dedicò a trascrivere i testi classici. BOEZIO, ricordato per la sua attività politca contro Teodorico il quale lo
condannò a morte, persegui un intento di restaurazione della filosofia classica. Con la PRAGMATICA PRO PETITIONE VIGILII,
Giustiniano estese la codificazione ad oriente e ordinò pagamenti di stipendi a medici, grammatici, retori. Nel 568, con l’invasione
dei LONGOBARDI, abbiamo un periodo di “magra culturale”. Il diritto torna ad essere studiato nei monasteri, tramandato
attraverso lo studio delle 7 arti liberali. Le uniche opere pervenuteci sono gli SCHOLIA SINAITICA (per l impero d’oriente) e i
FRAGMENTA AUGUSTUDUNENSIA (per l’impero d’occidente).
IL CODEX GIUSTINIANEO E LE COSTITUZIONI IMPERIALI = Raccolta di costituzioni imperiali (pregiustinianee) dal II sec al VI sec. il
codex fu pubblicato la prima volta nel 534 con la costitutio Cordi e in seguito ad innovazioni nel 539 con la costitutio summa rei
publicae. E’ divisa in 12 libri , ripartiti in titoli, in cui le costituzioni imperiali sono riportate in ordine cronologico. Bisogna ritornare
alla NASCITA DEL PRINCIPATO, per comprendere le fonti del diritto. Fondamento giuridico della potestà normativa imperiale = i
poteri che Ottaviano da al senato. Permettono a Roma la nascita del nuovo sistema processuale della cognitio extra ordinem , che
scaccia via il processo formulare. 44 a.C. = morte di Cesare e divisione in anticesariani e cesariani. I primi avevano come ideale la
concordia ordinum garantita da un princeps senatus. Il continuatore della politica cesariana fu Marco Antonio, ex luogotenente,
che offri l’amnistia ai congiurati per mantenere in vigore la legislazione. Tutti i piani di Marco Antonio furono sbaragliati dall’arrivo
di Gaio Ottavio, pronipote di Cesare. Egli riusci a prendere l’appoggio del popolo eseguendo a sue spese disposizioni testamentarie
di Cesare a favore del popolo. Inoltre, la sua posizione era dalla parte del senato e quindi contro Antonio. Nella Gallia Cisalpina,
c’era Decimo Bruto che venne difeso da un attacco di Antonio , a Modena, da Ottaviano, nonostante la “legge sulla ridistribuzione”
che attribuiva ad Antonio Gallia Cisalpina e Transalpina. Antonio e il suo alleato Lepido, sconfitti, si rifugiarono nella Gallia
Narbonense. Intanto Ottaviano , dopo aver marciato su Roma, venne eletto consul suffectus (sostituto del console ordinario per
morte, malattia o dimissioni). 43 a.C = secondo triumvirato tra Antonio, Lepido e Ottaviano. Con questo si conferi la legittimazione
costituzionale per 5 anni e la funzione di riordinare lo Stato. Seguirono la ripartizione dell’impero fra i tresviri e in seguito, dopo
l’esautorizzazione di Lepido nel 38 a.C., lo scontro tra Antonio e Ottaviano. 32 a.C. = allo scadere del II quinquennio triumvirale,
Ottaviano chiede al popolo un giuramento di fedeltà nella lotta contro Antonio. Pur rispettando le istituzioni repubblicane, egli
dimostrava al popolo quanto fosse importante il loro intervento. 31 a.C. = Battaglia navale di Azio in cui vinse Ottaviano. Tornato a
Roma, diede inizio al nuovo impero, traducendo in norme il suo potere. 30 a.C.= promulgazione atti costituzionali a favore di
Ottaviano. 27 a.C. = in una celebre seduta senatoria, Ottaviano rimanda tutti i poteri agli organi di governo repubblicani. Cosi
facendo, egli assunse il titolo di Augusto e un imperium decennale su tutte le province non ancora pacificate. Ritroviamo tale
avvenimento in un passo delle RES GESTAE, ovvero nel riepilogo autobiografico sulla sua attività politica. P.89. 23 a.C. = i poteri
imperiali vennero ridefiniti. Ottaviano ottenne:


La tribunicia potestas nella sfera civile comporta: Lo ius intercessionis (diritto di porre il veto contro atti di assemblee e
magistrati), Lo ius coercitionis (diritto di usare la forza per l’obbedienza), Lo ius agendi cum plebe e cum senatu (diritto di
adunare e presiedere le assemblee), La sacrosanctitas : l’inviolabilità.Grazie a questo, Augusto coordina il potere del
senato, delle magistrature e del tribunato della plebe. Si supera cosi il dualismo tra potere aristocratico e potere
tribunizio.
L’imperium proconsolare maius et infinitum nella sfera militare. Grazie a questo potere, Augusto coordina le prerogative
delle funzioni dei governatori provinciali. Si supera cosi la divisione fra l’ordinamento cittadino e gli ordinamenti
provinciali.
-come veniva definito Ottaviano? Tale titolatura venne assegnata da qui in poi a tutti i suoi successori.



Princeps : si fonda sull’auctoritas riconosciuta a Ottaviano. Si sottolinea cosi il suo primato sugli organi costituzionali.
Imperator: è in età repubblicana il titolo onorifico che viene assunto dal generale dopo una rilevante vittoria. L’idea di
vittoria militare e di prestigio c’era in tutto l’impero. Egli assunse tale denominazione come prenome.
Augustus : connesso alla radice di augeo, auctor, innalzava la figura di Ottaviano al sopra degli altri. Assunse tale
denominazione come cognome, accanto al nomen di Cesare.
LEX DE IMPERIO  anche i poteri costituzionali attribuitigli venivano conferiti ai suoi successori. Sia Gaio che Ulpiano ricordarono,
nelle loro istituzioni, i singoli tipi di costituzioni imperiali come atti normativi dotati di valore legislativo. All’inizio del principato,
occorre ricordare che i singoli tipi di costituzioni avevano fondamento giurdico autonomo in base alle proprie peculiarità.
COSTITUZIONI IMPERIALI A CARATTERE GENERALE
-
EDICTA : costituzione imperiale a carattere generale di diverso contenuto e destinatario. Erano, in origine,
fondato sullo ius edicendi ( facoltà dei magistrati di comunicare ufficialmente al popolo notizie inerenti al
proprio ufficio). Il principe era titolare dell’imperium proconsolare maius et infinitum. Potevano: Introdurre
innovazioni giuridiche,dare comunicazioni di interesse pubblico, disciplinare l’organizzazione amministrativa e
finanziaria dello Stato. Raramente introducevano innovazioni privatistiche. Dal II secolo, gli edicta vennero
equiparati agli editti magistrali e potevano cosi indicidere in ambito privatistico costruendo un sistema parallelo
al diritto civile, che modificasse , come il diritto onorario, solo indirettamente. Inizialmente si costitui lo IUS
EXTRAORDINARIUM : qui rientravano gli istituti riconosciuti e protetti dall’imperatore nel nuovo sistema
processuale della cognitio extra ordinem.
Esempio: Fedecommessi : erano preghiere del de cuius. Erano prive di tutela giurisdizionale nel processo formulare a
favore del beneficiario. Venivano però riconosciute dall’imperatore che aveva istituito il praetor fideicommissarius.
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MANDATA : altro tipo di costituzione imperiale a carattere generale. Erano istruzioni fondate sull’imperium
proconsolare maius et infinitum, rivolto ai funzionari e ai governatori delle province. Il loro contenuto veniva
riunita nei corpora mandatorum: ad esempio indicavano ai nuovi funzionari le competenze richieste riguardo la
loro attività.
Esempi: Gnomon dell’Idioslogos : conserva i mandati rivolti al procurator idioslogi egiziano per quanto riguarda
l’amministrazione del patrimonio privato dell’imperatore.
COSTITUZIONI IMPERIALI A CARATTERE PARTICOLARE
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DECRETA : vuol dire “sentenze” pronunciate dal princeps (giudice), in primo grado o in appello, in un qualsiasi
giudizio, pro tribunali (in una cognitio ufficiale) o de plano (fuori dal tribunale), in presenza del consilium
principis. Sono soluzioni di controversie private. Con una Legge del 30 a.C. = l’imperatore poteva giudicare su
richiesta di parte. Risalgono all’età augustea.
EPISTULAE: risposte scritte del princeps su richiesta di domande scritte di privati. Queste venivano preparate
dall’ufficio ab epistulis e redatte in forma indipendente. L’imperatore agiva risolvendo la questione secondo la
prospettazione del caso fatta dal funzionario o magistrato interessato. Es. Plinio il giovane mandava lettere a
Traiano.
RESCRIPTA: risposte scritte del princeps su una determinata questione giuridica relativa ad un caso concreto,
emesse in seguito a richieste di privati, di magistrati o funzionari imperiali.. Il processo poteva essere civile,
criminale, fiscale ecc. il privato poteva presentare istanza in un giorno d’udienza e chiedere personalmente
all’imperatore chiarificazioni su una questione. La risposta del giudice viene scritta in calce e poi affissa.
N.B. questi 3 tipi di costituzione vengono equiparate alle costituzioni generali in quanto sono fonte di produzione di diritto civile.
Le epistulae e i rescripta si sono sviluppati nel II sec d.C. soprattutto sotto Adriano, quando questo decise di riorganizzare gli uffici
della cancelleria imperiale, affidati ai funzionari di rango equestre, non più ai liberti. Ricordiamo : a cognitionibus forniva il
materiale necessario per trattare le cause d’appello che si celebravano in presenza del princeps. ab epistulissi occupava della
corrispondenza del princeps e preparava le epistulae. a libellipreparando i rescripta, rispondeva alla preces dei privati rivolte agli
imperatori. Il funzionari d’ufficio si informava prima di redigere un testo sulle legislazioni precedenti e poi faceva firmare il testo dal
princeps. Nei casi nuovi da regolare, si discuteva nel consilium principis, in presenza dell’imperatore : questo era formato da giuristi
di epoca adrianea che assistevano l’imperatore nella redazione delle costituzioni. Nel regolare casi concreti  il consilium principis
e gli uffici di cancelleria imperiale portarono alla sostituzione dei rescripta e delle epistaluae ai responsi giurisprudenziali.
2 metà III sec d.C.  costituzioni imperiali = unica fonte produttiva di diritto nuovo.
Con Diocleziano e Costantino  le costituzioni imperiali predilette solo gli edicta, mentre cadono in disuso i mandata  la
soluzione delle controversie viene delegata ai funzionari imperiali e sono rare le decisioni dell’imperatore.
Fine III sec d.C.  si vuole riordinare in una raccolta unitaria le costituzioni imperiali. In questo periodo prendeva sempre più piede
la forma librearia del codex. Con il termine codices si identificavano tutte le leges allora realizzate. Abbiamo 3 raccolte: CODICE
GREGORIANO, ERMOGENIANO, TEODOSIANO.
Costituzione del 429  promuoveva la compilazione di due raccolte:
1)
2)
La prima destinata alla scienza. Comprende costituzioni a partire da Costantino.
La seconda destinata alla pratica. Comprende costituzioni in vigore integrate con interpretazioni giurisprudenziali.
Si fece strada un progetto meno ambizioso : compilazione di una raccolta di costituzioni imperiali a integrazione dei Codici
Gregoriano e Ermogeniano, con destinazione sia pratica che scientifica.
Mentre in oriente rimane in vigore il codice teodosiano, ricordiamo le invasioni dei barbari: Visigoti, Burgunti. Entrambe
promulgano leggi:
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Lex romana wisigotorum  lex wisigotorum
Lex romana burgudiorum lex burgundiorum
Anche se il popolo romano venne invaso da popoli stranieri, in caso di controversia , in base al principio della personalità della
legge, utilizzavano in giudizio norme di diritto romano.
Frammenti scelti
n.21 p.282-283 paragrafo 2. Ci sono due carri trainati da mule, il primo retrocede e urta il secondo carro. Caso: muore uno
schiavo, il padrone di questo si rivolge al pretore per chiede contro chi dovesse agire. Se i mulattieri che sostenevano il primo carro
si sono allontanati senza giustificazione, contro di loro si potrà agire con la Lex Aquilia, ma non si può agire con l’ACTIO DE
PAUPERIES (azione contro l’atto corporale provocato dall’animale) contro il proprietario delle mule anteriori. Se i mulattieri si sono
spaventati in seguito all’agitazione delle mule, contro di loro non ci sarà nessuna azione, ma contro il proprietario delle mule l’actio
de pauperies. Se, invece, le mule e i mulattiere non hanno sostenuto il peso del carro, non ci sarà azione ne contro i mulattieri né
contro il proprietario delle mule. Il caso viene definito fortuito: dunque, la cosa certa è che non c’è alcun tipo di azione contro il
proprietario delle mule posteriori poiché queste sono state urtate dalle prime.
n.25 p. 285 formula decretale. Due soggetti passeggiano sul Tevere e uno di questo mostra l’anello su richiesta dell’altro: l’anello
cade. Contro colui che ha richiesto l’anello non si potrà agire con la lex aquilia, poiché manca l’ingiuria e il danno corpore corpori.
Ma si potrà agire con un azione in factum, poiché tra i due soggetti non esiste nessun obbligo.
n.40 p.292 sono i digesta di Celso, giurista del II sec d.C. Con che cosa identifichiamo un “suppellettile”? nel primo paragrafo
viene riportata l’opinione di Tuberone: egli guarda alla categoria delle cose anziché alla materia. Dunque, al significato oggettivo
della parola. Servio, invece, introduce l’intenzione, esplicato nel rapporto VOX-MENTE. Tutti infatti formulano parole nella propria
mente prima di parlare. Celso, concordando con Servio, sostiene che bisogna far prevalere la cox perché chi usa la parola, la usa nel
suo uso più comune.
n.58 p303 compravendita o locatio-conductio? Se Tizio va dall’orefice Caio e gli ordina di fare degli anelli con il proprio oro (di
Caio) dietro pagamento di 200 denari, allora sarà una compravendita. Se invece Tizio va da Caio con oro proprio (di Tizio) e gli
chiede di fare degli anelli dietro pagamento di una mercede (COMPENSO), allora sarà un contratto di locazione-conduzione.
n.76 p.312 frammento di Giavoleno, giurista esponente della scuola dei Serviani. In tale passe passo troviamo una dichiarazione
ambigua che richiede un indagine extratestamentaria. Il testatore lascia alla moglie un legato costitutivo del diritto di proprietà la
moglie acquista la proprietà dello schiavo. Ma di chi? Flacco il lavandaio o Filonico il fornaio? Se infatti si accerta che il testatore
non conoscesse i nomi degli schiavi , è da ritenere legato , in questo caso, il fornaio e considerare il nome come se gli fosse stato
aggiunto in seguito.
n.80 p.315 quinto libro delle membrane (foglio di pergamena) di Nerazio Prisco. Il contratto di compravendita può contenere
delle clausole (a Roma chiamate lex). Se il nel caso di vendita di un fondo, il compratore non abbia pagato il prezzo , il fondo risulta
non comprato. Ma per quanto concerne i frutti percepiti nel frattempo dal compratore? Il venditore può agire contro il compratore
con un’ ACTIO VENDITI , richiedendo una somma pari al valore dei frutti percepiti dal compratore.
n.114 p.334 si parla di OCCUPAZIONE, uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario. Ci si chiede quale sia il
momento perfezionativo dell’acquisto. Per Trebazio, giurista dell’età di Cesare, si considera l’animale selvatico nostro quando
ancora lo inseguiamo. Altri giuristi, la cui opinione prevalse, sostenevano invece che il momento dell acquisto consisteva nell’atto di
presa dell’animale.
n.128 p.342 frammento dei digesta di Scevola. Si tratta di una contratto di locazione di un fondo. Un colono (conduttore di un
fondo) pianta delle vigne sul fondo: il canone di locazione dunque aumenta. Il dominus del fondo lo manda via poiché non paga il
canone di locazione (PENTIO). Il conduttore può rispondere con un’eccezione di dolo dato che ha apportato miglioramenti al
fondo? Si, il colono sarà assolto se non lo rimborsa delle modifiche apportate.
n.166 p.369 paragrafo 1. Il giurista ha davanti a sé giudizi di buona fede. Quando c’è un inadempimento dell’oportere ex fide
bona? Egli fa dei casi.
- quando il conduttore non può godere della cosa locata (ad esempio. Della casa colonica)
- quando non venga eseguita una prestazione , convenuta con il contratto in una lex conductionis (clausola del contratto di
locazione-conduzione).
GIUSTINIANO : ISTITUZIONI
-533 COSTITUTIO IMPERATORIAM : con le istituzioni, intende fornire un manuale ai giovani per l’apprendimento del diritto, comprensivo del
diritto ormai inusuale. Esso è ripartito in quarto libri, sulla base della formazione del testo di Gaio. Autori : triboniano, teofilo e doroteo. Il testo
assume valore normativo.
- 533 COSTITUTIO OMNEM : riforma del metodo di insegnamento del diritto. Le istituzioni, sono fondamentali per affrontare lo studio dei digesta
e delle costituzioni imperiali.
Difetti precedenti : si studiavano sei volumi (istituzioni di gaio + 4 libri singoli su dote, successioni, legati,tutela)
I anno : studio confuso e prolisso +cose utitili e inutili
II anno: parte generale del diritto + alcuni titoli del de iudiicis e del de rebus
III anno : altre parti del de iudicis +de rebus  per la preparazione ai responsa di papiniano
IV : testi di paolo (responsa)
Riforma
I anno : istitutiones + parte prima del digesto
II anno : o i 7 libri del de iudicis o gli 8 del de rebus +4 libri singoli  studio ordinato, logico e completo
III anno : o parte del de iudicis o parte de de rebus + 3 libri singoli (azione ipotecaria/editto edilizio) + responsa/quaestiones/definitiones di
Papiniano
IV anno : dieci libri del digesto per raggiungere i 36 su 50 scelti
V anno : lettura codice costituzioni
E’ vietato l’insegnamento al di fuori delle sedi imperiali, il ricorso ad abbreviazioni, il compimento di giochi indegni verso i professori. E’ cura del
prefetto di Costantinopoli curarare la corretta amministrazione, il tutto sarà aiutato dall’ credere in dio . queste disposizioni sono valide per
sempre ed applicate a tutti!
LIBRO PRIMO : Della giustizia e del diritto La giustizia è volontà costante di riconoscere a ciascuno il suo diritto; la giurisprudenza è la conoscenza
delle cose divine ed umane. I precetti fondamentali del diritto sono : vivere onestamente, non danneggiare gli altri, riconoscere a ciascuno il suo.
Gli ambiti di studio sono due : diritto pubblico e diritto privato. Il diritto privato si compone di precetti naturali, delle genti e civili. L’opera sarà
realizzata esponendo una parte di concetti generali e procedendo alla spiegazione dei singoli istituti con un linguaggio semplice e chiaro.
Del diritto naturale, delle genti e civili Il diritto naturale è quel diritto insegnato dalla natura a tutto il genere umano, provvisto di precetti che
rimangono fissi ed immutabili. Il diritto civile è formato da leggi e consuetudini, mutuabili, creato da un popolo per la sua regolamentazione. Il
diritto delle genti è comune a tutte le genti, è provvisto di istituti che regolano comunemente tutti i popoli, per esigenze pratiche ed umane. Il
diritto si tripartisce in : persone, cose,azioni.
Del diritto delle persone: Tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi. Schiavi si nasce dal parto delle ancelle o si diventa o in forza dello ius gentium
o in forza dello ius civile. Gli ingenui sono uomini già liberi. I liberti sono soggetti manomessi da schiavitù legale. La manomissione è atto di
disposizione che pone in essere il dominus e attribuisce al proprio schiavo lo status di libero e di cittadino. La manomissione puo essere Censu 
iscrizione dello schiavo nelle liste del censo (automaticamente libertà e cittadinanza)
Vindicta  finto processo di libertà, ricalcato sulla in iure cesso( ritirarsi nella fase in iure), finto prrocesso di rivendica con il quale si trasferisce la
proprietà. L’ Ad serto in libertatem (cittadino romano) si presenta davanti al magistrato (pretore) e con una bacchetta (vindicta), alla presenza del
dominus dello schiavo, (convenuto) dinnanzi al pretore, tocca lo schiavo e afferma che è un uomo libero . il convenuto non contesta
l’affermazione. Il magistrato pronuncia l’addictio libertatis, confermado la dichiarazione pronunciata dall’ ad serto. Entrerà in crisi a favore della
mancipatio.
Inter amicos/Per epistola/Testamento : attraverso dichiarazione orale o per fidecommesso
Gli schiavi manomessi possono diventare o cittadini romani, o latini iuliani (lex iunia nurbana) o dedicti (lex aelia sentia). I latini iuliani, dapprima
sono gli schiavi manomessi ma non nelle forme dello ius civile, a cui viene attribuita una cittadinanza non romana, sono considerati cittadini latini.
Successivamente ad essi venne affidata la cittadinanza romana; i dediciti vennero eliminati. La schiavitù è un istituto di diritto delle genti, poiché in
ossequi ai precetti naturali tutti gli uomini sono liberi.
In quali casi si può manomettere? Non si puo manomettere nel caso di : manomissio in frode ai creditori, per evitare di dare gli schiavi ai creditori,
venivano manomessi, ciò viene vietata da Augusto attraverso la lex Aelia Sentia  consilium fraudis eventus danni: cioè la volontà di frodare i
creditori; nel caso di minore di 20 anni ; nel caso di assenza di giusta causa alla manomissione
Sui iuris ed alieni iuris : le persone o sono giuridicamente autonome (sui iuris) o sono sottoposte alla potestas dei padroni (alieni iuris). Sui
sottoposti si vieta ogni forma di abuso o violenza. Sono in potestà dei padroni gli schiavi o i figli familias. Lo ius potestatis è tipico dei cittadini
romani che hanno in potestà i figli creati da giuste nozze.
In quali modi si estingue il diritto di potestà?Si estingue il diritto di potestà in caso di morte del padre, di emancipazione dei figli ( prima 3
manumissiones + 3 mancipationes, poi gli ascendenti si reacano dinnanzi al giudice che se ritenuto giusto li libera dalla potestà). Nel caso di ius
postliminium, la potestà non si estingue.
Libro secondo : della divisione delle cose
Le cose : in nostro patrimonio o extra nostro patrimonio . alcune sono comuni per diritto naturale ( acqua, aria,mare), altre sono pubbliche (fiumi,
porti) altre sono della collettività (teatri), altre sono res nullius ( sacre,sante,religiose), altre sono private ed acquistate dai singoli in vario modo. Le
cose sono acquistate o per diritto naturale, detto anche diritto delle genti o per diritto civile.
Secondo il diritto naturale la proprietà si acquista per :
Occupazione : presa di possesso di una res nullius (caccia o pesca). Alcuni sostengono che l’animale sevatico sia proprio dal momento in cui viene
ferito, altri, la cui opinione prevale, sostengono che lo sia al momento della cattura.
Accessione: “accessio” = aggiunta,accrescimento. Si verifica un accrescimento di una cosa a discapito di un’altra. I requisiti sono la configurazione
fisica di una cosa ad un’ altra + accessorietà di un bene rispetto ad un altro. Due beni si congiungono per fatto naturale o per volontà umana .
L’accessione può essere di bene mobile a mobile nel caso di :
Specificazione: trasformazione della materia, che per intervento dell’uomo muta. A chi appartiene tale oggetto? Se il prodotto può ricondursi alla
materia (originaria), il dominus risulta il proprietario; se non vi possa ricondurre, si intende dominus chi ne ha operato la trasformazione. Se una
specie è stata prodotta da materia in parte propria, in parte altrui il dominus è chi l’ha trasformato. Qualora il bene accessorio sia sottoposto a
furto, l’ex dominus del bene ormai incorporato potrà agire contro il ladro o qualsiasi altro possessore con la condictio e l’azione di furto. Non potrà
utilizzare la rei-vendicatio perché ormai il bene accessorio si è estinto ed è incorporato a quello principale.
Confusione unione di due materie che diventano un’unica massa, si nel caso che volontario. La massa risultante è comune ad entrambi i
proprietari.
Commistione unione di due materie che rimangono nella loro individualità. Se i proprietari hanno la volontà di formare un bene comune sono
comproprietari(actio comuni dividundo) altrimenti, in assenza di volontà, si eserciterà una reivendicatio.
Accessione di bene immobile a immobile nel caso di : Incrementi fluviali distinguibili in 
Alluvione : incremento alluvionale determinato da un movimento lento e latente di detriti. Essi appartengono al proprietario del fondo.
Avulsione : incremento alluvionale determinato da un movimento violento che ha trasportato con se una porzione di terreno. La porzione di
terreno rimane al proprietario del fondo da cui si è distaccata. Se su tale porzione gli alberi del vicino hanno messo le radici, la proprietà sarà
comune.
Isola : se nel mare nasce un isola essa diventa di chi la occupa. Se essa nasce nel mezzo di un fiume al cui perimetro ci sono due fondi, la proprietà
sarà comune la posizione ne determina la proprietà.
Tesoro : trovati in luogo proprio, sono propri. Trovati in luogo altrui, risultano spettanti per metà al ritrovatore e per metà al dominus del suolo
Possesso in buona fede
Acquisto dei frutti: il frutto è il prodotto di un bene. Esso si forma da uno precedente; si distinguono in beni naturali e beni civili. Se il proprietario
è diverso ovvero vi sono due soggetti ed uno gode del diritto reale erga omnes di usufrutto, ha diritto di godere del bene e di percepirne i frutti . Se
il nonno muore, ed i figli hanno la nuda proprietà del terreno mentre la moglie ha il diritto di usufrutto , e si formano delle mele sugli alberi la
proprietà di tali frutti è dei figli, poiché i frutti non hanno ancora la loro individualità , qualora essi si distacchino dalla cosa madre ne avrà la
proprietà la moglie
Inaedificatio : suolo: bene principale, edificio: bene accessorio. Se un soggetto edifica su suolo proprio con materiale altrui , il proprietario del
materiale può agire con l’actio de tigno iuncto e nel caso in cui l’edificio venga demolito potrà agire ad exhibendis. Se un soggetto su suolo altrui,
ha costruito con proprio materiale un edificio, quest ultimo risulta essere del proprietario del suolo. Ma se il costruttore ci ha poi vissuto in buona
fede, può rispondere con un exceptio doli mali.
Implanatio: la pianta piantata su suolo proprio è di nostra proprietà. Se piantata su suolo di Caio, è di Caio. Ma è essenziale che metta le radici.
Traditio conforme alla ratio naturalis di dare effetto alla volontà del dominus di trasferire ad altri il proprio bene. Talvolta anche senza consegna
materiale della cosa, il trasferimento della proprietà avviene in ossequio alla nuda volontà del dominus.
Alcune cose poi sono corporali e altre incorporali.
Servitù: Nel gruppo delle cose incorporali rientrano gli iura predio rum rusticorum ( iter, via, acqua, actus) e gli iura predio rum urbano rum (
sostenere il peso di un vicino). La denominazione predio rum, configura il requisito dell’esistenza di fondi. Per costituire un diritto di servitù si puo
farlo, mediante atti o stipulazioni o testamenti.
L’usufrutto è il diritto di usare cosa altrui e di percepirne i frutti. E’ un diritto che si applica su cosa materiale. Non è ammesso inizialmente su cosa
consumabile, ma successivamente si concepì il quasi usufrutto. E’ possibile costituirlo mediante atti e stipulazioni o per testamento. Esso si
estingue per morte del dominus e dell’usufruttuario, per cessione da parte dell’usufruttuario al dominus,del diritto o per acquisto della proprietà
da parte dell’usufruttuario(consolidazione) e infine per capitis deminutio media e massima.
Si acquista per diritto civile mediante usucapione, modo di acquisto della proprietà in ossequio ad un possesso continuato quantificabile come un
anno per le cose mobili e due anni per le cose immobili . Il diritto civile stabilisce che chi, in buona fede, avesse comprato una cosa da un non
dominus credendolo tale, oppure l’avesse ricevuta in donazione o qualche altro titolo (dote), l’avrebbe acquistata per usucapione. L’ Obiettivo è
risolvere l’incertezza del traffico giuridico. Esso è Legato all’Actio Publiciana. I requisiti sono:
Il possesso continuato, se bene mobile un anno, se immobile due anni ma soltanto sul suolo italico
Buona fede, l’acquirente doveva essere in buona fede ritenendo di aver ricevuto il bene dal dominus
Giusta causa rapporto che giustifica il trasferimento di proprietà (la compravendita di un fondo giustifica il trasferimento di proprietà; se consegno
un bene perché lo voglio prestare, comodato, è una causa ma non giusta in quanto non idonea al trasferimento di proprietà).
La disciplina cambia e Giustiniano sostiene l’esistenza di due limiti:
Il proprietario è privato troppo presto dei suoi beni.
Istituto di diritto civile di ius civile vetus, soltanto i terreni italici rientrano in questa norma dell’usucapione. Nel resto dei terreni valeva un altro
tipo di istituto = possesso di lungo periodo.
Si è per questo promulgata una costituzione nel codice in cui si dispone che i beni mobili si usucapiscano in un triennio, gli immobili con un
possesso di lungo periodo fra presenti in 10 anni, fra assenti in 20 anni.
Casi in cui non si può applicare l’usucapione:
Uomo libero, non si acquista mai il dominio, la cosa sacra e religiosa, lo schiavo fuggitivo, deve essere riportato al suo padrone, Cose rubate o
ottenute con violenza. Prevista da legge antica, Falsa supposizione dell’esistenza di una causa : se uno possiede credendo di aver comprato la cosa,
pur non essendoci stata una compravendita. Il computo del possesso continuato, prosegue anche a favore dell’erede e del buon possessore anche
se siano venuti a sapere che il fondo era altrui.
L’obligatio è un vincolo giuridico in forza del quale siamo tenuti a ricevere una prestazione secondo il diritto della nostra civica. Leo obbligazioni
possono essere civili o pretorie. Esse possono essere ex contracto, ex quasi contracto, ex delicto o ex quasi delicto. A differenza di quelle gaiane,
divise solo ex contracto ed ex delicto.
Le obbligazioni sorgenti da contratto si contraggono :
Re (mediante cosa): mutuo, deposito, comodato, pegno
Verbis (mediante parole): spontio, stipulatio
Consensu (mediante consenso): compravendita, locazione, società, mandato
Litteria (mediante scritti): nomen trascripticium singrafa e chirografa
Tutte le obbligazioni, possono essere garantite da fideiussori. Accade spesso che terzi chiamati fideiussori si obblighino al posto dei promittenti. Se
il fideiussore ha fatto un pagamento al posto del debitore, per recuperare il suo credito può esperire l’azione di mandato
L’assunzione di un obligatio avviene non soltanto per atti giuridici compiuti da noi stessi, ma acnhe per atti giuridici compiute dalle persone in
nostra potestà.
In quali modi si contrae mediante cosa
Il Mutuo : contratto reale in forza del quale una parte detta mutuante consegna una somma di denaro o una quantità di cose fungibili ad un’altra
detta mutuatario. Il mutuatario è tenuto a restituire una quantità equivalente di denaro o di beni dello stesso genere di quelli ricevuti. Il mutuo è
un contratto gratuito. La legis actio per condictionem e la condictio sono in due mezzi di tutela previsti, nel processo formulare si trasformeranno
in actio certae pecunie e condictio certa rei. Accanto all’oggetto specifico del mutuo, al mutuante sono corrisposti gli interessi. Ha come oggeto un
genus (beni generici, fungibili). Se l’oggetto perisce, il debitore deve sostituirlo (genus numquam perit).
Il comodato è un contratto reale in forza del quale un contraente trasferisce all’altro la detenzione di una cosa inconsumabile, affiche. colui che la
riceva ne faccia uso gratuitamente secondo lo scopo determinato e la restituisca alla scadenza del termine. L’actio comodati è posta a tutela del
contratto, ha due formule l’actio in factum volta a sanzionare la mancata restituzione della res ed ad ottenere la condanna al pagamento di una
somma equivalente, successivamente si ottenne una formula che si potesse utilizzare nel caso di deterioramento o di abuso. Il comodatario
risponde per dolo e per colpa.
Il deposito è un contratto reale , in forza del quale il depositante consegna una cosa al depositario, che si impegna a conservarla e a restituirla su
richiesta del depositante. E’ un contratto gratuito. Il depositante non puo usare la cosa. La mancata restituzione è tutelata da un actio in duplum,
cha ha il carattere di una riparazione penale. Il deposito è tutelato da un actio in facutm e da un iudica di bona fidei. Nel caso in cui i danni siano
imputabili al comodatario esso sarà esposto all’actio depositi directa da parte del depositante, con fissazione a suo carico dell’infamia. Il
depositario dispone di un contrariumn iudicium depositi per il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni. La responsabilità è limitata al dolo.
Il pegno è un contratto reale in forza del quale una persona mette una res a disposizione di qualcuno a garanzia di un debito proprio o altrui, il
creditore è il destinatario della dazione e si impegna a restituire la res una volta che sia stato adempiuto il debito garantito. A garanzia
dell’adempimento di questa si attua l’accepito pignoris. Il creditore deve prestare nella custodia la massima diligenza. Il creditore ottiene dunque il
possesso e il diritto reali, ma non diventa proprietario del bene.
In quali modi si contrae mediante la parola
Si contrae una obbligazione verbale mediante domanda e risposta. Da essa nascono due azioni la condictio se la stipulatio è certa, l’actio ex
stipulato se la cosa è incerta. La stipulatio prima era composta di parole e atti solenni, successivamente una costituzione eliminò il formalismo. Una
stipulazione è fatta o puramente e semplicemente o a termine o sotto condizione. Possono essere oggetto di stipulatio le cose e i fatti. L’atto di
stipulare può essere compiuto da due o più persone. La stipulazione può essere invalida se ha per oggetto un oggetto che non esiste, se è opposta
una condizione impossibili, se le parti non sono presenti, se vien mal formulata una risposta, se ha per oggetto una cosa sacra o religiosa.
In quali modi si contrae mediante consenso
La compravendita, alla base vi è la manifestazione della volontà unita nel consenso. Il venditore assume l’obbligo di trasmettere l’uso pacifico della
cosa e il compratore di corrisponderne il prezzo. La compravendita si perfeziona nel momento in cui si è raggiunto l’accordo sul prezzo, che deve
essere precisamente fissato e certo. Essa si differenzia dalla permuta per la precisa individuazione degli oggetti dello scambio : secondo i sabiniani
il corrispettivo può anche essere una cosa, secondo i proculiani perché vi sia vendita è necessario il denaro come prezzo. Oggetto della
compravendita possono essere beni presenti o futuri. E’ possibile che la determinazione del prezzo sia fatta da un terzo : i sabiniani in quasto caso
negano la validità della compravendita mentre i proculiani ne affermano il contrario. In questo caso il contratto si considera sottoposta alla
condizione che il terzo sarà pagato per l’estimatio effettuata : il compratore potra utilizzare l’azione ex empto e il venditore all’azione ex venditio.
Se invece il terzo non abbia più fissato il prezzo la compravendita deve considerarsi nulla. Il venditore è tenuto a garantire il godimento pacifico
della cosa; è tenuta alla responsabilità per evizione in funzione di garanzia, in questo caso egli deve promettere una somma di denaro nel caso in
cui il bene sia rivendicato dal terzo/vero dominus; deve garantire che la cosa non abbia vizi, ciò trova disciplina negli editti dei curuli con due azioni
actio redibitoria il venditore riprende la cosa e restituisce la somma di denaro ed estimatoria per ottenere la differenza di prezzo tra il prezzo
concordato e il minor valore della cosa. Entrambe comportano un onere probatorio definito e puntuale. La lex commissoria, considera la
compravendita non avvenuta se il compratore non corrisponde il prezzo. Il pactum displicentiae difende gli interessi del compratore rendendogli
possibile recedere dal contratto se entro un termine stabilito egli dichiari di non trovare la cosa di suo gradimento.
Il venditore trasmette il possesso, in quanto seconda la disciplina della compravendita non può trasmettere la proprietà cosa accessibile al dominio
dei quiriti e quindi non ai peregrini. Quando viene contratta una compravendita il rischio della cosa venduta passa subito al compratore anche se
la cosa non gli è stata ancora consegnata, infatti qualunque cosa accada senza colpa o dolo del venditore non gli puo essere imputata. La
compravendita si puo contrarre sia sotto condizione che puramente e semplicemente. E’ nulla compravendita che abbia come oggetto luoghi sacri
o religiosi.
La locazione-conduzione : il locatore è colui che colloca la cosa, il conduttore è colui che la utilizza. Essa si contrae nel momento in cui le parti si
accordano sulla mercede, che può anche essere messo alla fissazione di un terzo. Nel caso in cui la mercede non è fissata ma si rinvia la sua
definizione si parla invece di un actio praescriptis verbis. La locazione si distingue in
Locatio rei : il locatore mette a disposizione una res, il conduttore ne corrisponde la mercede
Locatio operarum : il locatore mette a disposizione il suo lavoro che lo mette a disposizione del conduttore che ne trae un corrispettivo
Locatio operis : il locatore mette a disposizione una res, il conduttore si obbliga ad eseguire un opera
Al locatore spetta l’actio locati, al conduttore l’actio conducti. Precedentemente era regolata secondo una obligatio verbis, successivamente dai
giudizi di buona fede. Il locatore è responsabile per dolo o per colpa se il conduttore non ha potuto impiegare la cosa locata. Il conduttore a sua
volta risponde dei comportamenti dolosi o colposi che hanno inciso negativamente sulla conservazione della cosa.
Società contratto consensuale con cui due o più persone convengono di gestire in comune i rispettivi beni. Essa coinvolge o l’intero patrimonio dei
soci, segue l’antico modello del consorzio che si costiutiva tra figli alla morte del padre, tutte le cose che sono dei contraenti diventano
immediatamente comuni ( societas omnium bonorum) o una singola attività economica ( societa alicuius negotiationis). Se nulla è stato pattuito, i
guadagni e le perdite si ripartiscono. Una società secondo servio sulpicio, si può costituire nel modo in cui un socio conferisca denaro e l’altro non
lo conferisca pur essendo comuni i guadagno, perché spesso l’opera di taluno ha lo stesso valore economico del denaro. La società perdura finché
vi sia la volontà di perseverare l’accordo. Si scioglie nel momento in cui un socio rinunci alla società, per morte di un socio, se è a termine e l’affare
è giunto a conclusione, per confisca dei beni. Un socio risponde nei confronti dell’altro per colpa e dolo ed è tenuto ad utilizzare la diligenza che
avrebbe utilizzato amministrando le sue cose. La società non è rilevante nei confronti del terzo a meno che non si tratti di societas publicanorum.
Il mandato è un contratto con cui il mandante incarica il mandatario di eseguire gratuitamente una attività materiale o giuridica,ha base nel
rapporti di amicizia tra i cittadini e nella giurisdizione del pretore urbano. L’atto si compie nell’interesse del mandate, di un terzo, di entrambi e
anche del mandatario. Il mandatario una volta assunto l’obbligo ha il dovere di adempierlo o rinunziarvi quanto prima di modo che il mandante
abbia la possibilità di provvedere. Non rinunziando infatti in un tempo utile, contro il mandatario si esperisce l’azione di mandato a meno che non
sia intervenuta una causa che impedito il mandatario di rinunziarvi nel tempo utile. L’utilità derivante dal mandatario viene trasferita al mandante
mediante un atto successivo. Benché se si corrisponda una mercede, il mandato diventa locazione conduzione, papiniano ritenne che al
mandatario era necessario corrispondere un salario monetizzazione costante alla attività del mandatario, richiesto in via giudiziaria attraverso una
cognitio extra ordinem, dapprima l’incarico venne preso come opus faciendum, in cambio di una mercede il tutto per far crescere i traffici. Il
mandatario puo servirsi del actio mandati per ottenere il rimborso delle somme ottenute
La società è un contratto reali in cui due o più persone si impegnano in un attività economica, dividendosi gli utili (guadagni e perdite). Veniva
chiamata dai greci “impresa comune” (coinoprassia). Inizialmente tutti i soci dividevano gli utili in parti uguali. In seguito venne introdotto il socio
d’opera , ovvero colui che viene considerato solo per le sue qualità , dunque partecipa ai guadagni, ma è esente dalle perdite. Questa è l’opinione
di Servio, che prevale. Il socio risponde prima solo per dolo, poi anche per colpa. La società si estingue : quando lo scopo viene raggiunto, per la
morte di un socio, quando un socio abbia rinunciato alla società, per confisca.
Le obbligazioni ex quasi contratto
Obbligazioni non derivanti né da contratto né da delitti
Negotiorum gestio è una trattazione di affari senza incarico : una persona il qualità di gestore compie spontaneamente un’attività giuridica o
materiale per conto di altri. Al nogtiorum gestor spetta la presentazione di un rendiconto della propria amministrazione con criteri di esattimissima
diligenza  caso del tutore e del pupillo. Altro esempio è il condominio (bene comune) in cui il vincolo obbligatorio che sorge si fa valere con
l’actio communi dividundo. Nel caso del legato invece quale è la fonte di questo rapporto? Il vincolo obbligatorio che nasce da testamento. Il
legatario ha l’actio ex testamento. Ultimo caso è l’obbligo di restituire il denaro a chi ha pagato più di quanto dovesse, l’azione è la condictio.
Le obbligazioni che nascono da delitto
Il delitto può essere furto, rapina, danneggiamento o ingiuria. I tipi di furto sono due: il furto manifesto che si configura nel caso in cui il reo è colto
in flagrante, chi viene sorpreso nel luogo in cui il furto è commesso, chi è visto con la cosa in mano in luogo pubblico o privato, sia stato catturato
dal padrone o da altri prima di giungere nel luogo dove aveva deciso di portare e deporre la cosa; nel caso contrario il furto è reputato non in
flagrante . il furto puo essere conceptum(nel momento in cui alla presenza di testimoni viene cercata e trovata la refurtiva), furto oblatum (nel
caso in cui qualuno ti offre la refurtiva e tu la tieni presso di te, a te è data l’azione furti oblati da esperire contro ci ti ha fatto quell’offerta). E’
presente anche l’actio furto prohibiti contro chi abbia vietato di cercare la refurtiva; l’editto del pretore stabilisce l’actio furti non exhibiti contro
chi non abbia esibito la refurtiva cercata e trovata presso di lui. Tutte queste azioni sono cadute in desuetudine. L’azione di furto compete a chi ha
interesse a che la cosa sia salva , anche se non è il dominus. La pena di furto manifesto, per lo schiavo o liberto è del quadruplo; della del furto non
manifesto è del doppio, ciò risponde alla comminazione di una pena, per riottenere la cosa il dominus può esercitarla o effettuare la condictio che
compete esclusivamente verso lo stesso ladro o il suo erede. Il furto si configura anche quando : la cosa è stata sottratta contro il tuo volere; chi si
serva delle cose comodate in modo diverso da quello per cui le aveva ricevute in uso, commette furto se sia consapevole di farlo contro la volontà
del dominus; chi abbia commesso furto di uomini liberi; chi (debitore) abbia sottratto il pegno al creditore, chi abbia effettuato la sottrazione
violenta di beni (rapina- azione vi honorum raptorum). Qualche volta risponde di furto anche chi non l’abbia personalmente commesso, nel caso in
cui ci sia una persona che con il suo consiglio e appoggio abbia determinato il porre in essere del furto. L’impubere che abbia commesso furto ne
risponde se è prossimo alla pubertà.
Della legge aquilia
Primo capo : chi abbia ucciso con iniuria uno schiavo altrui o un animale rientrante nel bestiame è condannato a dare al dominus una somma pari
al maggior valore che quella cosa ha raggiunto in quell’anno( è una azione penale) . Si ritiene che uccida con iniuria chi abbia ucciso senza averne
diritto. Non è tenuto a pagare chi abbia ucciso casualmente. E’ nella facoltà del padrone di perseguire il risarcimento del danno nel giudizio privato
o di accusare l’uccisione di crimine capitale.
Terzo capo : chi abbia ferito uno schiavo o qualsiasi tipo di animale, per chi abbia bruciato/rotto/infranto uno schiavo o un animale; contro chi
abbia provato danno col proprio corpo. Il reo è tenuto a pagare il valore che la cosa ha raggiunto negli ultimi trenta giorni precedenti. Contro
l’autore di un danno provato in un altro modo si danno solitamente azioni utili. Nel caso in cui il danno sono sia stato arrecato col proprio corpo, ne
si è nemmeno avuto una lesione corporale, si utilizza una azione in fatto.
Delle ingiurie : si definisce ingiuria ogni tipo di comportamento illegittimo. Nel caso di mutilazione (membrum ruptum) le dodici tavole
prevedevano il taglione, nel caso di una frattura di un osso erano previste pene pecuniarie , nel caso di os fractum una pena pecuniaria. Il pretore
ha concesso alle vittime di farne personalmente l’aestimatio, dove la stima cresce a seconda del grado di dignità e di onestà . la lex cornelia, tratta
delle ingiurie ed ha introdotto un actio iniuriam che compete nel caso in cui si dica di essere stati picchiati o flagelli o di aver subito una
intromissione violenta nella propria casa. La vittima di qualsiasi tipo di ingiuria può agire sia in via criminale si in via civile. Se agisce civilmente si
infligge una pena pecuniaria sulla base dell’estimatio della vittima, se invece si agisce in via criminale rientra nell’officio del giudice irrogare una
pena straordinaria.
Le obbligazioni quasi ex delicto: si trovano oggi nel cod.civ. francese. Sono obbligazioni nascenti da atti illeciti pretori non dolosi, ma giudicati
meno gravi rispetto ai delitti. Abbiamo due casi: EFFUSUM ET DEIECTUM: tutela delle persone o cose danneggiate da lanci dall’alto di abitazioni su
via pubblica. Si dava un actio in factum contro l’habitator. Altro caso è il POSITUM AUT SOSPENSUM: sempre azione in factum contro l’habitator
che avesse poggiato qualcosa sul tetto e abbia provocato danni a terzi. Ultimo caso è quello dell EXERCITOR di una nave, dell’OSTE o dello
STALLIERE che si considerano obbligati per ogni frode avvenuta a causa di uno degli aiutanti nella nave, nell’osteria o nello stallaggio.
Una obbligazione si estingue: con l’adempimento della prestazione dovuta, non importa chi adempia (SOLUTIO); per atto formale necessario per
liberare il debitore (ACCEPTILATIO), modellato sullo schema della stipulatio  mediante stipulatio aquiliana, per mezzo della quale si ottiene il
risultato di dedurre qualunque obbligazione in una stipulazione e da lì estinguerla per acceptilatio; per NOVAZIONE, poiché con l’introduzione di
una nuova persona (N.SOGGETTIVA) o con un nuovo oggetto (N. OGGETTIVA) sorge una nuova obbligazione; per CONSENSO CONTRARIO ( anche
per gli altri contratti consensuali).
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