KIT DI GENERE NORMATIVA DI PARITÀ L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO Un ordinamento giuridico è l'insieme di regole che disciplinano l'attività dei singoli membri di un gruppo e la loro convivenza. L’ordinamento giuridico è un complesso di norme imposte e fatte valere da uno Stato. Lo Stato ha il compito di emanare le norme giuridiche e di farle rispettare. La norma giuridica è il comportamento che deve essere assicurato da tutti i consociati/membri. La violazione di una norma giuridica comporta una sanzione. Caratteri della norma giuridica: ! Obbligatorietà: la norma, una volta emanata ed entrata in vigore, vincola indistintamente tutti i consociati o particolari categorie di essi. ! Generalità: le norme abbracciano una generalità di casi e si rivolgono alla generalità degli individui. ! Astrattezza: le norme prendono in considerazione casi astratti. ! Esteriorità: oggetto della disciplina normativa è l'azione che il soggetto manifesta all'esterno. ! Positività: le norme giuridiche, per operare, devono essere poste in essere espressamente dal legislatore. ! Novità: ogni norma regola una situazione o un comportamento non disciplinati precedentemente, o disciplinati in modo diverso. ! Effettività: il grado di funzionalità dell'ordinamento giuridico si misura in base all'effettività delle norme che vengono osservate. Si distingue tra ! Norme promozionali e precettive, quando la Costituzione fa un'enunciazione di principio. ! Norme programmatiche che comprendono i programmi che lo Stato si prefigge di attuare (sono di applicazione differita e non di immediata applicazione). Caratteristiche del diritto Il diritto positivo è l'insieme di norme giuridiche vigenti in un dato momento nello Stato. Il diritto naturale è il diritto che risiede nella coscienza di ogni individuo e induce a comportamenti morali e giuridici. La violazione del diritto naturale comporta delle sanzioni sociali. Il diritto oggettivo è il complesso di regole oggettivamente esistenti, che disciplinano l'esistenza del gruppo. Si distingue in diritto pubblico e privato. Il diritto soggettivo è il potere di agire riconosciuto al soggetto dall'ordinamento giuridico. Il diritto pubblico regola l'organizzazione dello Stato. Il diritto privato disciplina i rapporti tra i privati, o tra i privati e lo Stato. Il diritto pubblico internazionale riguarda i rapporti tra lo Stato e gli altri Stati. 2 Il diritto comunitario europeo regola i rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Le fonti del diritto Le fonti del diritto sono quegli atti riconosciuti idonei a produrre norme giuridiche. Le "fonti di cognizione" indicano i mezzi materiali che concorrono a far conoscere il diritto, quindi sono atti e documenti in cui le norme giuridiche sono contenute es. codici, testi unici ecc. Le "fonti di produzione" sono gli organi che creano le norme giuridiche, es. Parlamento. Fonti scritte sono la Costituzione, le leggi, i regolamenti, gli atti giurisdizionali, ecc. Fonti non scritte sono rappresentate dalla consuetudine che consiste in un comportamento idoneo a produrre conseguenze giuridiche. In sintesi le fonti del diritto sono costituite da: ! Costituzione e leggi costituzionali. ! Atti di legislazione ordinaria primaria di 1° grado: leggi ordinarie dello Stato (Parlamento), decreti legge del governo, statuti delle Regioni a statuto ordinario, statuti delle Regioni a statuto speciale, leggi regionali, norme comunitarie, codici; ! Atti di legislazione ordinaria primaria di 2° grado: leggi regionali delegate dallo Stato, decreti legislativi. ! Atti di normazione secondaria: regolamenti, ordinanze, statuti di enti minori. ! Consuetudini o usi. La Costituzione italiana La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, contiene le norme e i principi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento dello Stato. La Costituzione italiana è entrata in vigore il primo gennaio 1948. La Costituzione italiana è votata in quanto adottata volontariamente e liberamente dal popolo, attraverso un apposito organo (assemblea costituente). La Costituzione italiana è rigida, cioè modificabile soltanto per mezzo di leggi emanate con procedimento particolare (procedimento di revisione costituzionale). La Costituzione italiana è scritta in quanto è consacrata in un documento formale (una Costituzione è “non scritta” quando è fondata su principi tramandati consuetudinariamente, es. Costituzione Inglese). La Costituzione italiana è lunga in quanto oltre alle norme sull'organizzazione statale contempla anche i principi fondamentali dello Stato e i diritti/doveri dei cittadini. Le leggi La legge è una norma di condotta emanata dagli organi competenti (in via ordinaria il Parlamento, in determinati casi il Governo). Le leggi ordinarie del Parlamento costituiscono la fonte del diritto per eccellenza, per importanza e per frequenza di applicazione, sono atti complessi perché risultanti dalla volontà di entrambe le camere (Camera dei Deputati – Camera del Senato). I decreti legge sono norme emanate dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza. Se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni essi decadono del tutto. I decreti legislativi sono emanati dal Governo su delega del Parlamento per regolare materie particolarmente complesse. 3 Le leggi regionali sono le leggi emanate dalle Regioni, in esercizio della potestà legislativa riconosciuta loro dalla Costituzione. I regolamenti sono norme di portata minore, possono essere emanati dal Governo o dagli enti locali territoriali. I regolamenti di esecuzione sono quelli necessari per l'esecuzione di leggi di cui completano il dettato. I regolamenti indipendenti disciplinano le materie attribuite alla competenza della Pubblica Amministrazione e presuppongono una legge che attribuisca alla P.A. la competenza generale ad emanarli. Lo Statuto è la Carta fondamentale di una Regione ed è approvato dall'organo costituzionale. Gli usi o consuetudini sono norme giuridiche non scritte, risultanti dalla costante ripetizione di un comportamento da parte della collettività con la convinzione di ubbidire ad un preciso precetto giuridico. Constano di due elementi: uno oggettivo costituito dall'uniformità e continuità temporale di comportamenti tenuti dalla generalità dei componenti la società, ed uno soggettivo o psicologico rappresentato dalla convinzione di doversi assoggettare ad un obbligo giuridico. Il codice civile è una legge, un insieme di norme di diritto sostanziale che regola i comportamenti dei cittadini in una fattispecie astratta. La Costituzione italiana si compone di due parti: -­‐ 1) riguarda i diritti e i doveri dei cittadini. E’ composta da 54 articoli che trattano dei rapporti tra i cittadini e lo Stato; -­‐ 2) riguarda il funzionamento degli organi costituzionali. 4