Le norme sono regole poste dallo Stato. Ci sono due tipi di norme: Sociali e Giuridiche. Norme Sociali: Insiemi di regole non pubblicate e non sanzionabili che fanno parte dell’educazione Le Norme Giuridiche: norme alle quali ci sottopone lo Stato in cui viviamo (non rubo perché altrimenti subirò una condanna) È l’insieme delle norme giuridiche esistenti in uno stato in un determinato momento. È il potere di un soggetto di esercitare determinate facoltà con la protezione dell’ordinamento giuridico. È l’insieme delle norme che esistono in uno stato in un determinato momento; esso coincide con il diritto oggettivo. È invece l’insieme dei diritti fondamentali propri della natura umana, quali il diritto alla vita, il diritto al rispetto della dignità e delle libertà. Comprende le norme giuridiche che disciplinano l’ organizzazione dello stato e che regalano i rapporti tra lo Stato, o un altro ente pubblico , e i cittadini. Diritto Costituzionale, cui appartengono le norme relative alla struttura dello Stato e quelle che regalano i diritti e i doveri dei cittadini. Diritto Amministrativo, che disciplina l’attività della Pubblica amministrazione, cioè dell’ insieme di organi o difficili che si occupano della realizzazione pratica delle decisioni prese a livello politico dal Parlamento e dal Governo. Diritto Penale, che si occupa dei reati e dei sanzioni a essi correlate. Diritto Processuale, di cui fanno parte le norme che disciplinano l’organizzazione della giustizia e lo svolgimento dei processi. Diritto Tributario, che regola l’attività con cui lo Stato impone e riscuote i tributi (tasse e imposte). Le norme giuridiche si distinguono dalle altre per la loro coattività, vale a dire che, se non rispettiamo tali norme,verremo sottoposti da parte dello Stato a una sanzione, cioè a una punizione. Le sanzioni possono avere funzione punitiva, preventiva o restrittiva, Hanno una funzione punitiva quando si propongono di punire la persona che ha trasgredito una norma; cioè si verifica quando si viola non solo un interesse individuale, ma anche un interesse collettivo. Possiamo definire la coattività come il potere delle norme giuridiche di stimolare i cittadini a determinati comportamenti, dietro la minaccia di una sanzione. Le norme giuridiche, una volta emanate agli organi competenti, devono essere portate a conoscenza di tutti i cittadini , trascorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione, dopo di che si presume che tutti ne siano a conoscenza. Una volta entrate in vigore le nome si caratterizzano per la loro irretroattività cioè valgono solo per l’avvenire e non per il passato. Una volta entrata in vigore, una norma è efficace fino al momento in cui non venga annullata o abrogata. L’annullamento di una legge può essere disposto da una sentenza della Corte costituzionale, qualora essa risulti incompatibile con i principi della Costituzione. Le norme giuridiche sono generate da determinati atti o fatti che prendono il nome di fonti del diritto. Nel diritto esistono fonti di produzione, la cui funzione è appunto quella di produrre le norme giuridiche. Esse si distinguono in fonti fatto e in fonti atto : le fonti fatto consistono in comportamenti spontanei di una collettività, ripetuti nel tempo, e si sostanziano negli usi o consuetudini; le fonti atto sono invece norme scritte emanate da appositi organi secondo particolari procedure. La costituzione è la raccolta delle norme fondamentali dello stato Il testo della costituzione fu scritto da un’ apposita assemblea eletta dal popolo nel 1946: L’assemblea costituente. Le Leggi Costituzionali: sono norme che integrano il testo costituzionale, mentre le leggi di revisione costituzionale sono norme che apportano modifiche a uno o più articoli della costituzione. I regolamenti comunitari sono leggi emesse dall’Unione europea. Le Leggi Ordinarie: sono leggi emanate dal Parlamento, l’organo titolare del potere legislativo. Le Leggi Sostanziali: sono leggi emanate, ansi che dal Parlamento, dal Governo al ricorrere di particolari circostanze. Le Leggi Regionali: sono leggi che ogni Regione, attraverso il Consiglio regionale, può emanare con validità limitata al proprio territorio. I regolamenti: sono norme emanate dal Governo, Generalmente con la funzione di chiarire i criteri di applicazione delle leggi ordinarie e sostanziali, soprattutto quelle più complesse. Gli usi o consuetudini: consistono in comportamenti ripetuti nel tempo da una determinata collettività con la convinzione che essi siano giuridicamente obbligatori. La Giurisprudenza consiste nell’insieme delle sentenze che, nel tempo, vengono emanate dai giudici. Nel mondo primitivo non esistevano gli Stati. Le persone erano organizzate prevalentemente in villaggi e in tribù. Si tratta quindi di un diritto consuetudine, basato esclusivamente sulla tradizione orale. Non c’era un diritto adeguato a garantire pienamente i diritti delle persone. Il Diritto presso i Babilonesi: Una tappa dell’evoluzione del diritto corrispose al passaggio dalle norme consuetudinarie a quelle scritte, sicuramente più idonee a garantire la certezza del diritto e quindi la giustizia verso i componenti della società. Un Rapporto Giuridico: è qualsiasi rapporto tra due o più parti regolato dal diritto. I Diritti Personali: Tra i diritti nascono da un rapporto giuridico hanno particolare rilievo quelli di natura personale. Prendiamone in considerazione alcuni