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(SCHEMA DI CONTRATTO)
REPUBBLICA ITALIANA
Contratto per la fornitura di servizi di assistenza tecnico-informatica e
consulenziale a sostegno organizzativo e procedurale al Ministero el Lavoro
delle Politiche Sociali, UC.O.F.P.L., per la gestione dell’Iniziativa
Comunitaria EQUAL
L’anno ___, il giorno __. del mese di ______, in Roma, presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali
- Ufficio Centrale per l’Orientamento e la Formazione Professionale, davanti a me,
dott. ____ _____ Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro, nominato
con decreto ______, sono presenti:
________, nata/o a _______ il _______ in rappresentanza (in virtù del
decreto _______) del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali - Dipartimento
delle Politiche Sociali e Previdenziali - Ufficio Centrale per l’Orientamento e la
Formazione Professionale, nel contesto del presente atto indicato per brevità come
“UCOFPL”, codice fiscale 80237250586, corrente in Roma Via Fornovo n. 8;
E
__________, nato/a a _______ il __/__/__, nella sua qualità di ___________ e
legale rappresentante della Società ___________, con sede in _____, cod. fisc. e
P.I. ______, _________, capitale sociale _________, iscritta al Registro delle
Imprese presso la CCIAA di ______ con il numero ____, nel contesto del
presente atto indicata per brevità come “SOCIETÀ”, la quale a tutti gli effetti del
presente atto elegge domicilio in Roma _______.
Detti comparenti,
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premesso
• che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnicoamministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso
anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che la
SOCIETÀ dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre,
accettare integralmente:
- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla G.U.C.E. del __/__/__ ,
supplemento n. __ e relativo capitolato speciale redatto dall’UCOFPL;
- offerte tecnica ed economica di gara, trasmesse dalla SOCIETÀ
all’UCOFPL all’interno del plico di gara in data __/__/__;
- verbale delle operazioni di gara e decreto direttoriale di aggiudicazione del
__/__/__ n. ___;
• che la SOCIETÀ, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti
sopraindividuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ed
ha altresì prestato la cauzione definitiva prescritta;
Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale
Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Norme regolatrici
L’esecuzione del presente contratto è regolata in via gradata:
a] dalle clausole del presente atto e dei suoi allegati, che costituiscono la
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle
attività e prestazioni contrattuali;
b] in quanto applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.P.C.M. n. 452 del
6 agosto 1997, nonchè nel Capitolato d’oneri generali per le forniture ed i
servizi approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 28 ottobre
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1985 e dal Capitolato d'oneri per gli acquisti e la locazione di
apparecchiature e di prodotti diversi, e per la prestazione di servizi in
materia d'informatica, eseguiti nell'ambito dell'Amministrazione statale,
approvato con Decreto del Ministro del Tesoro dell’8 febbraio 1986, dei
quali tutti la SOCIETÀ dichiara di avere esatta conoscenza;
c] dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione e dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato;
d] dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che
verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non
regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti
dall’UCOFPL presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dalla
SOCIETÀ, i primi prevarranno sui secondi, fatta solamente eccezione per eventuali
proposte migliorative formulate dalla SOCIETÀ ed accettate dall’UCOFPL.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
In base al presente contratto, la SOCIETÀ si impegna a fornire nel periodo di
validità del medesimo tutto quanto previsto nelle offerte tecnica ed economica in
premessa individuate, secondo quanto indicato nel capitolato d’oneri e con le
specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.
Salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato di gara, la Società dovrà in
particolare fornire:
- il servizio di housing e conduzione tecnica dei sistemi di cui al paragrafo 2.1 del
capitolato di gara;
-
il servizio di manutenzione di cui al paragrafo 2.2 del capitolato di gara;
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-
il servizio per la gestione e il funzionamento di cui al paragrafo 2.3 del capitolato
di gara;
- i servizi di assistenza di consulenza gestionale-procedurale di cui al paragrafo 2.4
del capitolato di gara.
Salvo solamente che non ciò comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo
uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che la SOCIETÀ dovrà adeguarsi alle
indicazioni che fornirà in merito l’UCOFPL, al quale è affidato il compito di
coordinamento dell’intera iniziativa.
La SOCIETÀ si impegna inoltre a fornire inoltre tutti servizi ulteriori ed accessori
previsti nell’offerta tecnica dalla medesima presentati.
Articolo 3 - Durata
Il presente contratto ha la durata di mesi sessanta (60) a decorrere dalla data di
stipulazione del medesimo.
Articolo 4 - Oneri ed incombenze a carico della Società
Faranno carico alla Società, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al
successivo articolo 8, tutti gli oneri ed i rischi relativi e connessi alle attività, alle
acquisizioni ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione dell’oggetto
contrattuale.
La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne l’UCOFPL da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni
tecniche e di sicurezza vigenti.
La SOCIETÀ si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all’UCOFPL di
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Negli ultimi quattro mesi di validità del contratto è in facoltà dell’UCOFPL di
richiedere alla SOCIETÀ di provvedere al trasferimento - in favore del personale
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dell’UCOFPL o di terzi da quest’ultima indicati, il trasferimento del know-how sulle
attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più
efficace possibile.
Tale periodo di affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare, e
potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni,
etc..
Articolo 5 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
La SOCIETÀ si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a
perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi
allegati.
È in facoltà dell’UCOFPL di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a
questo effetto la SOCIETÀ si impegna prestare ogni necessaria collaborazione a
riguardo.
E in facoltà dell’UCOFPL di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto
alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall’UCOFPL medesimo in via
obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò
comporti alcun aggravio di costi per l’UCOFPL.
Articolo 6 - Pianificazione e consuntivazione delle attività
L’aggiudicatario dovrà formulare, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, un
Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal
capitolato e proposto nell’offerta tecnica, saranno nello specifico illustrati tutti gli
interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse umane e tecnologiche per
tutti i singoli adempimenti relativi alla gestione dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL.
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Sulla scorta di tale piano generale saranno predisposti piani semestrali di attività
concordati con la Direzione lavori e/o, se non nominata, con l’Amministrazione, i
quali costituiranno il riferimento di controllo dell’efficacia ed efficienza del servizio
fornito.
Il servizio, ancorché definito quantitativamente e qualitativamente nell’offerta tecnica
e nel contratto che sarà sottoscritto, dovrà essere erogato con la necessaria
flessibilità operativa a seguito di necessità e/o esigenze non pianificabili alla data
dall’UCOFPL, e che saranno all’occasione concordate in sede di piano semestrale.
Per quanto concerne la pianificazione dell’attività di manutenzione evolutiva ed i
termini della medesima, valgono in particolare le disposizioni di cui al paragrafo
2.2.1 del capitolato di gara.
Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dalla SOCIETÀ in
apposito documento di “Stato Avanzamento Lavori”, riportante l’impegno in
giorni / persona per figura professionale, distintamente per ogni intervento, e le
attività realizzate. e ogni altra specifica relativa alle forniture eseguite ed ai servizi
resi.
Tali S.A.L. dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’UCOFPL entro
quindici giorni dall’inizio del mese successivo.
Articolo 7 - Termini e modalità di fornitura per il servizio di manutenzione
hardware
La Società dovrà fornire per l'intera durata del contratto la manutenzione di tutte le
componenti hardware del sistema informativo di cui trattasi, individuate al paragrafo
“Architettura del sistema informativo” del capitolato di gara, tenendo conto delle
scadenze delle garanzie ad oggi in essere (in virtù di precedenti contratti) al detto
paragrafo esplicitata.
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Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti dalla SOCIETÀ nel più breve tempo
possibile dalla loro richiesta, e comunque non oltre la giornata lavorativa successiva
a quella di ricezione della richiesta di intervento.
In caso di guasti verificatisi in giorni lavorativi per l’UCOFPL, ma non per la
SOCIETÀ, quest’ultima si impegna ad intervenire il proprio primo giorno lavorativo
successivo a quello in cui è stato segnalato il guasto, purché la richiesta gli pervenga
entro le ore 10.00 del suddetto giorno lavorativo, salvo che per la giornata di
venerdì, nella quale tali richieste si riterranno utilmente inoltrate se pervenute entro le
ore 13.00.
Il ripristino della funzionalità dei singoli componenti sui quali la SOCIETÀ sarà
intervenuta dovrà avvenire entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della
richiesta di intervento.
Dal tempo di fermo di macchina saranno esclusi i fermi dovuti a:
•
installazione di modifiche tecniche che dovranno eseguirsi di norma al di fuori
dell’orario di lavoro;
•
guasti causati da dolo o negligenza nell’uso delle Macchine da parte degli utenti
del sistema; la prova di tali cause è a carico della SOCIETÀ.
•
manutenzione preventiva delle Macchine nelle ore e nei giorni concordati;
•
fermi Macchine per guasti, qualora l’UCOFPL accetti di usare le
apparecchiature sostitutive offerte dalla SOCIETÀ;
•
indisponibilità delle apparecchiature, determinata da esigenze dell’UCOFPL.
Il Servizio di manutenzione sopra descritto comprende inoltre:
•
la fornitura di tutte le parti di ricambio nonché dei materiali di consumo da
utilizzarsi nell’ambito del servizio stesso. Le parti sostituite diventano di
proprietà dell’UCOFPL.
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•
l’effettuazione delle modifiche e dei miglioramenti tecnici che siano resi
disponibili in modo gratuito per la SOCIETÀ o dalla stessa predisposti al fine di
elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature, ovvero per consentire o
facilitare l’impiego su di esse degli aggiornamenti dei programmi:
•
la fornitura dei materiali accessori e/o di esercizio (carta, CD dischetti, toner,
etc.) entro i limiti di budget indicati per i materiali di consumo nell’allegato __.
Art. 8 Materiali di consumo e trasferte
I materiali di consumo saranno approvvigionati dalla SOCIETÀ nei termini e
secondo le modalità previsti al paragrafo 2.1.1.1 del capitolato di gara..
Per quanto concerne i viaggi
e le trasferte nazionali ed internazionali che
risulteranno necessari nell’ambito del presente contratto.valgono le previsioni di cui
al paragrafo 3.5 del capitolato di gara.
Articolo 9 - Verifiche, collaudi e garanzie
Salva ogni diversa modalità di verifica che l’UCOFPL intenderà disporre in corso
d’opera, le prestazione della Società saranno oggetto delle seguenti tipologie di
verifica:
-
controllo amministrativo, per tutte le forniture ed in particolare per quelle a
consumo (risorse umane, materiali e trasferte), condotto in primo luogo sulla base
dei SAL mensilmente predisposti dalla Società e della documentazione relativa alle
attività ivi consuntivate;
-
collaudi tecnici, per le nuove procedure software sviluppate (o modificate) in
manutenzione evolutiva, nonchè per i prodotti hw e sw di mercato eventualmente
forniti dalla Società;
-
verifica dei livelli di servizio, relativamente ai servizi di conduzione tecnica dei
sistemi e di assistenza tecnico informatica.
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In particolare, salvo diverso accordo tra le parti risultante nel Piano di lavoro di cui
all’articolo precedente, le nuove procedure software prodotte o sostanzialmente
modificate dalla SOCIETÀ saranno sottoposte a collaudo da una commissione
nominata dall’UCOFPL ed alla presenza di incaricati della SOCIETÀ, con inizio
delle operazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data della formale
consegna.
Delle operazioni di collaudo verrà redatto verbale.
In caso di esito negativo del collaudo, la SOCIETÀ resta obbligata a provvedere,
senza oneri aggiuntivi per l’UCOFPL, all’eliminazione dei vizi e delle difformità
riscontrati, ferma restando l’applicabilità delle penali di cui al successivo articolo 13.
In tale ipotesi si procederà a nuovo collaudo entro il termine fissato dalla
Commissione di collaudo e che sarà indicato nel verbale di esito negativo.
La stessa procedura verrà adottata sino all’esito positivo del collaudo.
In caso di procedure sviluppate che integrano sistemi più complessi, la SOCIETÀ
risponde anche del corretto assemblaggio di tutte le parti comprese in tali sistemi,
così come del corretto funzionamento dei sistemi stessi, se da quest’ultima
progettati od integrati.
La SOCIETÀ è tenuta a garantire, per tutta la durata contrattuale, l’eliminazione dei
malfunzionamenti del software realizzato in esecuzione del contratto stesso, nonché
l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere
aggiuntivo per l’UCOFPL.
I prodotti hardware e software di mercato eventualmente acquisiti e forniti
nell’ambito del presente contratto saranno sottoposti a collaudo con modalità
corrispondenti.
I servizi di conduzione tecnica dei sistemi nonchè quelli di assistenza tecnico-
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informatica, invece - fermo restando ogni diverso momento di controllo sui
medesimi - saranno sottoposti alla valutazione del livello di qualità sulla base dei
criteri e parametri previsti rispettivamente ai paragrafi 4.8.2 e 4.8.3 del capitolato di
gara
Articolo 10 - Corrispettivi
Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico
della SOCIETÀ è stabilito in Euro ------------, IVA esclusa.
Il dettaglio dei corrispettivi per ciascuna linea di costo è precisato nell’allegato __
(n.b.: da formarsi sulla bse dei documenti di gara) del presente contratto .
Per gli interventi per i quali è previsto un impegno a “tempo e spesa”, o
“a consumo” il corrispettivo è determinato sulla base di quanto risultante nei S.A.L.
approvati dall’UCOFPL e delle tariffe unitarie di cui agli Allegati al presente
contratto.
Tali tariffe sono accettate dalla Società in base ai propri calcoli ed alle proprie
stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi
imprevisto o eventualità.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola
d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
La SOCIETÀ non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o
aumenti del corrispettivo contrattuale.
Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti
La SOCIETÀ potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi
contrattuali di cui al precedente articolo secondo le seguenti modalità:
1) interventi di tipo “a canone” (servizi di manutenzione hardware e software,
MAC, conduzione tecnica, affitto locali e servizi vari):
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• ad avvenuta approvazione da parte dell’UCOFPL dei S.A.L. ove sono
rendicontati i servizi detti;
2) interventi di tipo “a tempo e spesa” o “a consumo” (risorse umane [servizi per la
gestione e il funzionamento e servizi di assistenza e consulenza gestionale e
procedurale], linee TLC, materiali di consumo, trasferte):
• in ragione delle prestazioni o delle forniture effettivamente erogate, quali risultanti
nei S.A.L. approvati dall’UCOFPL;
3)
interventi di manutenzione evolutiva:
• ad avvenuta accettazione del software prodotto, secondo quanto stabilito al
punto 2.2.1 del capitolato di gara; all’UCOFPL è comunque riconosciuta la
facoltà di trattenere il 10 % dell’importo di competenza, da svincolarsi da parte
dell’’UCOFPL medesimo entro 60 gg. dalla data di collaudo, salvo che in tale
periodo non emergano malfunzionamenti od altri motivi ostativi: l’esercizio o
meno di tale facoltà dovrà essere comunicato alla SOCIETÀ contestualmente
alla comunicazione di avvenuto collaudo o di nulla osta al pagamento relativo;
4)
Forniture di software (ed eventualmente hardware) di mercato:
• ad avvenuta accettazione del prodotto risultante da apposito verbale o
comunicazione UCOFPL equivalente.
Tutti i pagamenti di competenza della Società saranno effettuati a mezzo mandati di
pagamento intestati a _______________ da emettersi sul c/c n. ………….. CAB
………….. ABI ……….. Banca ……….., Agenzia n. .., Via ……… .
Le relative note di liquidazione verranno emesse dall’UCOFPL, in mancanza di
ragioni ostative imputabili alla Società, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della
relativa fattura.
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Articolo 12 - Incrementi o riduzioni delle prestazioni
All’UCOFPL è riconosciuta la facoltà di deliberare incrementi o riduzioni nella
misura delle prestazioni complessive oggetto del presente contratto fino alla
concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto.
In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo
complessivo previsto, si applicheranno i medesimi prezzi unitari applicati per il
presente contratto.
In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo
complessivo previsto in contratto, la SOCIETÀ non avrà diritto ad alcun compenso
o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente
eseguita.
Articolo 13 - Penali
1) Con riferimento ai termini di consegna del Piano di lavoro
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano di lavoro rispetto al
termine indicato nel precedente articolo 6, è in facoltà dell’UCOFPL, previa
contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte
pervenire dalla SOCIETÀ, di applicare una penale pari a Euro 200.
2) Con riferimento alle scadenze previste nel detto piano
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei prodotti o nel termine delle
attività rispetto alle scadenze indicate nel Piano di lavoro generale (o nei successivi
piani semestrali), è in facoltà dell’UCOFPL, previa contestazione dell’addebito e
valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dalla SOCIETÀ, di
applicare alla SOCIETÀ una penale così determinata:
• 1 % (uno per cento) del corrispettivo relativo al singolo prodotto o del
corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività, per ogni giorno di
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ritardo fino al quindicesimo giorno;
• 3 % (tre per cento) del medesimo corrispettivo, per ogni giorno di ritardo
successivo al quindicesimo giorno, fino ad un massimo pari al 50 % (cinquanta
per cento) del corrispettivo concordato per la realizzazione del prodotto o linea
di attività.
Le medesime penali saranno applicabili dall’UCOFPL nel caso in cui i collaudi di
cui al precedente articolo 9 non abbiano dato esito positivo.
3) Con riferimenti ai termini stabiliti per la manutenzione hardware
Qualora gli interventi di manutenzione hardware non avvengano nei termini
precedentemente descritti all’art. 7 e/o il guasto di una qualsiasi apparecchiatura
venga riparato in ritardo rispetto ai tempi ivi previsti, l’UCOFPL tratterà, per ogni
giornata lavorativa, o frazione, di ritardo un importo forfettariamente determinato in
Euro 100 per ciascuna apparecchiatura guasta nonchè per ogni altra comunque non
utilizzabile in conseguenza del guasto della prima, pur se virtualmente funzionante.
4) Con riferimento ai livelli di servizio
Fermo restando quanto sopra prescritto, i servizi di conduzione tecnica dei sistemi
nonchè quelli di assistenza tecnico-informatica saranno sottoposti alla valutazione
del livello di qualità e consulenziale sulla base dei criteri e parametri previsti
rispettivamente ai paragrafi 4.8.2 e 4.8.3 del capitolato di gara.
Per ogni punto in meno rispetto alla soglia minima richiesta (calcolato, sulla base di
rilevazioni trimestrali, in via cumulata per entrambe le linee di servizio suindicate),
verrà applicata una penale del 2 % dell’importo globale di competenza della
SOCIETÀ nel trimestre di riferimento relativamente alle risorse specialistiche
impegnate.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi,
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l’UCOFPL si riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod.
civ., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o
reiterato inadempimento.
Nel caso in cui la SOCIETÀ non adempia correttamente alle obbligazioni
contrattuali previste nel presente contratto, l’UCOFPL potrà inoltre anche
sospendere l’importo relativo all’azione contestata sino ad esatto adempimento
delle obbligazioni dette.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle
penali di cui ai precedenti commi verranno contestati alla SOCIETÀ dall’UCOFPL.
La SOCIETÀ potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine
massimo di giorni solari 7 (sette) dalla stessa contestazione.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo,
l’UCOFPL potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al
successivo articolo senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero
compensare il credito con quanto dovuto alla SOCIETÀ a qualsiasi titolo, quindi
anche per distinti corrispettivi maturati.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
nessun caso la SOCIETÀ dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è
resa inadempiente.
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all’UCOFPL la facoltà, previa
comunicazione alla SOCIETÀ, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o
servizi alternativi, addebitando alla SOCIETÀ i relativi costi sostenuti.
Articolo 14 - Cauzione
La cauzione di cui alle premesse, prestata dalla SOCIETÀ a garanzia di tutte le
obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante polizza
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n. ________, rep. n. _________ emessa dalla ______________, sarà svincolata
a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
In ogni caso la SOCIETÀ è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’UCOFPL si sia
avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 20
(venti) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’UCOFPL.
In caso di inadempimento a tale obbligo l’UCOFPL ha facoltà di dichiarare risolto
di diritto il presente contratto.
Articolo 15 - Proprietà dei prodotti
L’UCOFPL acquisisce la titolarità di tutti i prodotti, documentazione e codici
realizzati in esecuzione del presente contratto, secondo quanto precisato al
paragrafo 4.7 del capitolato di gara.
Articolo 16 - Brevetti industriali e diritti d’autore
La SOCIETÀ assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in
genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’UCOFPL azione giudiziaria da parte di
terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, la SOCIETÀ assume a
proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute
per la difesa in giudizio.
L’UCOFPL si obbliga ad informare prontamente per scritto la SOCIETÀ delle
iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.
Articolo 17 - Obblighi di riservatezza
La SOCIETÀ ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga in possesso e, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
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farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
La SOCIETÀ è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e
dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza
anzidetti.
La SOCIETÀ si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e
dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
Articolo 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
La SOCIETÀ si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,
previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti
i relativi oneri.
La SOCIETÀ si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del
presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La SOCIETÀ si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma
precedenti vincolano la SOCIETÀ a anche nel caso in cui questa non aderisca alle
associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente
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contratto.
Articolo 19 - Responsabilità
La SOCIETÀ è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del
presente contratto.
La SOCIETÀ è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali,
diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei
dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, all’UCOFPL, al loro
personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in
locazione, nonché a terzi.
Articolo 20 - Risoluzione
In caso di inadempimento della SOCIETÀ anche a uno solo degli obblighi assunti
con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15
(quindici)
giorni,
che
verrà
assegnato
dall’UCOFPL
per
porre
fine
all’inadempimento, l’UCOFPL ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del
contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero
di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno
della SOCIETÀ.
Resta sempre salvo il diritto dell’UCOFPL al risarcimento dell’eventuale maggior
danno.
Articolo 21 - Subappalto
Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all’art. 18 della Legge n. 55/90.
Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali
della SOCIETÀ, che rimane per intero responsabile nei confronti dell’UCOFPL.
Articolo 22 - Controversie
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Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed
esecuzione del presente contratto saranno risolte secondo quanto previsto dal
Capitolo X del Capitolato Generale d’Oneri per le forniture ed i servizi del
Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 28 ottobre 1985.
Unico foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 23 - Allegati
Vengono uniti al presente contratto, per costituirne parte integrante, i seguenti
allegati:
• Allegato A: riepilogativo di ogni dato relativo alla fornitura di risorse umane;
• Allegato B, riepilogativo di ogni dato relativo alla fornitura di materiali di
consumo;
• Allegato C, riepilogativo di ogni dato relativo ai viaggi e alle trasferte;
• Allegato D, riepilogativo di ogni dato relativo alle linee TLC;
• Allegato E, riepilogativo di ogni dato disponibile circa gli interventi di
manutenzione evolutiva;
• Allegato F, riepilogativo di ogni dato disponibile relativo alla fornitura di prodotti
SW (ed eventualmente HW) di mercato.
• Allegato G, riepilogativo di ogni dato relativo ai corrispettivi di competenza per
ciascuna linea di costo.
Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della SOCIETÀ tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad
eccezione di quelli che fanno carico all’UCOFPL per legge.
La SOCIETÀ dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio
di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che
la SOCIETÀ è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72;
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conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro
in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a
carico della SOCIETÀ.
E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura
alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo
sottoscrivono.
Questo atto, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto
la mia vigilanza, si compone sin qui di n. __ facciate intere e di n. __ righe della
presente.
Letto, confermato e sottoscritto.
per la Società
per l’UCOFPL
l’Ufficiale Rogante
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., la SOCIETÀ dichiara di ben conoscere ed
approvare specificamente le condizioni di cui all’art. 22 primo capoverso (clausola
compromissoria) e secondo capoverso (deroga alla competenza territoriale).
per la SOCIETÀ
l’Ufficiale Rogante