Chiarimenti agli atti di gara - Ministero dell`Economia e delle Finanze

Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 358/92 e successive modifiche, per la fornitura di
ambulanze e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e
dell’art. 58 legge n. 388/2000
Risposta ai chiarimenti
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.tesoro.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in
Corso
1) Domanda
E’ giusto interpretare che due Aziende possano partecipare in RTI ai lotti solo se almeno una di esse non possiede i
requisiti (nella fattispecie il fatturato specifico minimo richiesto) per partecipare da sola al lotto più grande fra quelli
di appalto?
Risposta
Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS2511 del 31 gennaio 2003
(Bollettino n. 5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I. da individuarsi nell’ampliamento del
novero dei partecipanti alla gara, al solo scopo di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è
ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti
economici richiesti per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.
Se, ad esempio, di un RTI fanno parte tre imprese e due di esse (o tutte e tre), ciascuna per proprio conto, possiedono il
requisito di fatturato specifico richiesto per il lotto più grande, l’RTI sarà escluso dalla gara; se, invece, una sola delle
tre imprese avrà tale requisito, la partecipazione dell’RTI sarà legittima, come anche nel caso in cui l’RTI possieda
cumulativamente tale requisito.
2) Domanda
I requisiti delle voci opzionali devono intendersi “di massima”? Per meglio esemplificare, laddove venga richiesto, per
esempio, che il defibrillatore sia in grado di poter generare livelli di energia compresi fra 50 e 360 Joule con
protocollo bifasico sarà ammissibile poter offrire un apparecchio che arrivi al massimo a 270 Joule?
Risposta
Come espressamente previsto nel Capitolato tecnico, par. 3.2.1. (Opzioni relative alla configurazione dell’ambulanza
per i lotti 1, 2, 3 e 4), tra le caratteristiche funzionali del defibrillatore di cui al punto 29, è richiesto un range minimo
per i livelli di energia selezionabili compreso tra 5 e 200 joule. Pertanto, l’opzione in questione dovrà avere un livello
minimo di energia non superiore a 5 joule e un livello massimo di energia non inferiore a 200 joule.
3) Domanda
Gli accessori opzionali saranno oggetto di assegnazione di punteggio tecnico? In quale misura?
Risposta
Le "Opzioni" non saranno oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione dell’Offerta Tecnica (Busta “B”).
4) Domanda
Gli stessi accessori saranno oggetto di valutazione per l’assegnazione del punteggio relativo al prezzo offerto?
Risposta
Le "Opzioni", come definite dal paragrafo 3.2. del Capitolato Tecnico, saranno oggetto di attribuzione di punteggio in
sede di valutazione delle offerte economiche (Busta “C”) in relazione al prezzo offerto, secondo quanto definito nel
Disciplinare di Gara, paragrafo 6 (pag. 31) e secondo le indicazioni delle tabelle di cui alle pagg. 32 e seguenti.
5) Domanda
Con riferimento all’Allegato 6 “Capitolato Tecnico” dove, in conformità alla normativa Europea EN 1789/2003, si
chiede che i vari sistemi di supporto/ancoraggio resistano alla accelerazione di 10 g in tutte le direzioni; si richiede
secondo quali modalità deve essere certificato quanto richiesto.
Con una semplice autocertificazione oppure con la certificazione di un Ente terzo riconosciuto a livello europeo che
attesta come la autoambulanza realizzata e fornita al Cliente finale, risponda a questi requisiti?
Chi avrà il compito di verificare che l’ambulanza fornita è effettivamente conforme ai contenuti dell’ambulanza
offerta?
Risposta
La resistenza dei vari sistemi di supporto/ancoraggio all'accelerazione di 10 g in tutte le direzioni dovrà essere garantita
dall’impresa partecipante alla gara mediante atti, documenti o dichiarazioni a ciò idonei. La verifica della conformità
del bene oggetto della fornitura alle prescrizioni di gara è di competenza delle singole amministrazioni e/o enti
contraenti.
6) Domanda
Con riferimento all’Allegato 6 “Capitolato Tecnico”, paragrafo 3.1.2 e 3.1.3 punto 94 barella autocaricante che cosa
si intende per “…..dispositivi paracolpi per le gambe dell’operatore….”?
Risposta
Per "dispositivi paracolpi per le gambe dell'operatore" si intendono quei dispositivi (a titolo esemplificativo: presenza di
un rivestimento sulle gambe anteriori e posteriori che protegga da graffi ed urti) previsti al fine di adeguare la barella
autocaricante ai sensi della normativa EN 1865.
Distinti saluti