1) Il prezzo posto a base di gara non è congruo in base alle

COMUNE DI GELA
Provincia di Caltanissetta
1) Il prezzo posto a base di gara non è congruo in base alle prestazioni richieste.
Questo assunto può facilmente essere appurato dall'amministrazione appaltante semplicemente
mettendo in atto quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 279, comma 1, lett. c) e d), del
D.P.R. 207/2010 (Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti), che richiede “al fine di
identificare l’oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto
contiene: … c) il calcolo della spesa per l ’acquisizione del bene o del servizio con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso… d) il prospetto economico degli oneri
complessivi necessari per l’acquisizione del bene o del servizio…", e dell’art. 23, comma 15, del
D.Lgs. 50/2006 (Nuovo Codice dei contratti), secondo cui “Per quanto attiene agli appalti di
servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e' inserito il
servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per
l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato
speciale descrittivo e prestazionale ..…”
Invero, negli atti di gara (cfr. Relazione Tecnica e art. 4 del C.S.A.) è stato fornito solamente uno
specchietto esplicativo della composizione del prezzo a base d’asta, ma non è stata data alcuna
spiegazione sul criterio utilizzato per l’individuazione dei singoli componenti di prezzo. Nè
soccorre l’uso del termine “Costo” per ciascuna delle componenti in cui è stato dettagliato il prezzo
a base d’asta complessivo, giacchè il Legislatore, nel richiedere l’individuazione dei costi dei
servizi da acquisire, ha inteso prescrivere che la stazione appaltante stimasse i costi (da sostenere da
parte dell’appaltatore) per l’esecuzione dell’appalto, tra cui, in particolar modo, quello relativo al
costo del lavoro ed agli oneri per la sicurezza.
Particolarmente utile è quanto esplicato, a tal proposito, nelle “Linee guida su programmazione,
progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”, approvate con la
Determinazione n. 5 del 06.11.2013 dell’A.V.C.P., ove, al paragrafo 3, viene espressamente
indicata la necessità di una progettazione dettagliata così come previsto dall’art. 279 del
Regolamento di Attuazione - in particolare è scritto: “Ai sensi dell’art. 279 del Regolamento, la
progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello e si propone di
identificare, nel maggior dettaglio possibile, l’oggetto della prestazione del servizio o della
fornitura”; poi, al paragrafo 3.1 è scritto: “Con riferimento al contenuto della progettazione si
osserva che, da un punto di vista funzionale, la predisposizione di un progetto preciso e di
dettaglio, atto a descrivere in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare specifici
fabbisogni della stazione appaltante, appare come uno strumento indispensabile …. Nel dettaglio,
i contenuti del progetto sono definiti dall’art. 279 del Regolamento ed elencati come segue: ……..
c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b); d) il prospetto economico degli oneri
complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio; …..Una stima dettagliata del
costo del servizio e dei tempi di svolgimento è utile sia per la determinazione degli oneri per la
sicurezza sia come parametro di confronto per una corretta verifica di congruità”.
Orbene, nel caso di specie, la mancata applicazione di tali criteri ha comportato l’individuazione di
un prezzo a base d’asta che non copre i costi effettivi necessari per l’espletamento delle prestazioni
richieste, nè, men che meno, garantisce alcun utile d’impresa; sicchè l’impresa partecipante
dovrebbe eseguire l’appalto di che trattasi sottocosto.
Sicchè è necessario che codesta stazione appaltante provveda a rideterminare il prezzo a base
d’asta, previa adeguata individuazione dei costi necessari per l’espletamento delle prestazioni. A tal
uopo, potrebbe essere di aiuto lo studio scientifico, realizzato dall’Università di Catania Dipartimento Economia e Impresa, intitolato “Analisi del ciclo operativo dei servizi di locazione e
pulizia/spurgo dei servizi igienici mobili a funzione chimica e analisi dei costi ad esso correlati ”,
visionabile al seguente indirizzo URL: ……………………………./, con il quale sono stati
individuati i costi standard diretti per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto. In particolar modo,
tale studio, consentendo la determinazione, volta per volta, dei costi diretti (manodopera, trasporti
etc.) per l’esecuzione del servizio di locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili, permette alle
stazioni appaltanti pubbliche di potere agevolmente soddisfare le previsioni della normativa sul
Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione.
Utilizzando, quindi, tale studio, sarà agevole per codesta stazione appaltante individuare i costi
necessari all’acquisizione del servizio; dopo di che, basterà applicare un coefficiente di ricarico
convenzionale per imputare i costi indiretti ed un ulteriore coefficiente quale margine di utile,
ottenendo, quindi, il prezzo congruo per l'esecuzione del servizio, per come richiesto dalla
normativa citata.
2) La Relazione Tecnica e l'art. 2) del Capitolato Speciale di Appalto allegati alla gara, prevede che
l’affidatario dovrà essere iscritto “all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1
Classe F…”.
Invero, l’Allegato 1a al bando EVENTI 2010, al paragrafo 5.4.7.2, comma 2, lettera H),
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - OBBLIGHI DEL FORNITORE, richiede, invece, l’iscrizione alla
Categoria 4, classe F o superiori.
La Categoria 4, come noto, è prevista per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
prodotti da terzi; L’allegato 1a citato, ha previsto l’iscrizione a tale categoria poiché i liquami che si
producono con l’uso dei bagni mobili sono rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di
servizio(art. 184, comma 3, lett. f), D.Lgs. 152/2006), e riconducibili al codice C.E.R. (Catalogo
Europeo dei Rifiuti) 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche). La Categoria 1, invece, è prevista solo
per i rifiuti urbani. Talchè si chiede di chiarire se il requisito previsto nei citati documenti allegati
alla gara de qua debba intendersi nel senso che l’operatore economico partecipante alla RDO (e
quindi anche l’affidatario dell’appalto) debba essere iscritto “all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la Categoria 4, Classe F o superiore” .
3) L’articolo 3) del Capitolato Tecnico prescrive che i bagni mobili debbano essere muniti anche di
“lavamano”. Si chiede di chiarire se è ritenuto equipollente l'erogatore di disinfettante per le mani.
4) L’articolo 3), quarto comma, del Capitolato Tecnico richiede che i bagni mobili siano provvisti di
"serbatoi con chiusura ermetica per lo stoccaggio delle deiezioni”.
Si chiede di chiarire se si debba intendere che i serbatoi debbono essere a tenuta stagna, tale da non
consentire la dispersione dei liquami, come assicurato dai bagni rientranti nelle tipologie riportate al
punto 5.1.2.1 delle norme UNI EN 16194:2012, alla cui conformità fa rimando il Capitolato
Tecnico , paragrafo 5.4.7.1 dell’ALLEGATO 1a del bando EVENTI 2010 del MEPA
5) L’art. 6), comma 2, del Capitolato Tecnico di appalto allegato alla gara, prevede che la ditta
aggiudicataria “dovrà disporre di una sede operativa nei pressi del territorio comunale, onde
consentire una maggiore efficienza nella gestione del servizio”.
Orbene, atteso che la scrivente società ha sede legale ed operativa in Leonforte (EN), ma opera in
tutto il territorio regionale siciliano (ed anche oltre), senza che l’efficienza dei servizi erogati abbia
mai subito alcuna incrinazione, e tenuto conto che abbiamo eseguito, per conto di codesto spettabile
Comune di Gela, numerosi appalti identici nel corso degli ultimi quattro lustri, senza che siano mai
intercorsi problemi di sorta, si chiede di chiarire se, oltre alla sede operativa nei pressi del territorio
comunale, possa essere ammessa “una sede operativa anche nei pressi del territorio di altro
Comune siciliano, purchè la ditta aggiudicataria possa assicurare i tempi di collocazione e
rimozione dei bagni richiesti nel capitolato”.
Peraltro, si fa notare che per l’esecuzione dell’appalto di che trattasi, oltre a rilevare la vicinanza o
meno della sede di rimessaggio dei bagni e dei veicoli, importa pure la disponibilità e vicinanza
dell’impianto di smaltimento ove conferire i liquami prelevati, a fine di ogni giornata di mercato.
6) Nell'art. 9) del Capitolato Tecnico di appalto allegato alla gara, è previsto che le spese di stesura e
registrazione del contratto siano a carico dell’aggiudicatario. Invero, posto che l’appalto viene
affidato con il ricorso al MEPA, si fa rilevare che è esclusa l’applicazione dei diritti di rogito. Tant’è
vero che la procedura MEPA prevede la conclusione della gara con il "Documento di Stipula" che
tiene luogo del contratto. Peraltro, l’art. 14 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), prevede
che per gli appalti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto vada stipulato mediante
corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata.
Certi di un Vs. positivo e tempestivo riscontro, si porgono cordiali saluti.
In riferimento alla VS richiesta di chiarimenti, si specifica quanto segue.
1)
Si ritiene che il prezzo posto a base di gara è congruo per i motivi di seguito meglio specificati, forse
non splittato.
Infatti applicando lo studio scientifico, da Lei consigliato, realizzato dall’Università di Catania “Analisi del
ciclo operativo dei servizi di locazione e pulizia/spurgo dei servizi igienici mobili a funzione chimica ed
analisi dei costi ad esso correlati” e facendo riferimento ad una distanza chilometrica (considerato che è il
parametro che incide di più) di 100 Km, vengono fuori i seguenti costi:
Totale 1) Costi manodopera diretta attività non ripetitive (Preconsegna-consegna-ritiro)
Totale 2) Costi manodopera diretta attività ripetitive (Interventi di pulizia-spurgo)
Totale 3) Costi del trasporto per consegna, Pulizia-spurgo e ritiro
Totale 4) Costi per smaltimento
Totale 5) Costi aziendali per la sicurezza
Totale 6) Costi dei materiali di consumo
Totale 7) Costi fissi della struttura
Totale 8) ricarico aziendale
Totale 9) costo a base d’asta
€ 70,78
€ 259,60
€ 3.305,28
€ 249,92
€ 176,00
€ 118,80
€ 418,04
€ 418,04
€ 5.016,45
Alla luce di quanto sopra esposto appare chiaro che quanto rilevato al punto 1) della Vs richiesta di
chiarimenti venga meno il presupposto di non congruità della prestazione richiesta, considerato altresì, che
l’analisi è un atto interno della Stazione Appaltante e che non vada in visione agli operatori economici che si
apprestano a formulare la propria offerta.
Offerta che scaturisce da una analisi che l’offerente fa tenendo conto della propria organizzazione aziendale ,
nonché, dai costi contributivi e salariali in relazione al virtuosismo aziendale nell’ambito infortuni e/o
malattie del proprio personale dipendente.
2)
E’ inteso che tutte le ditte inserite in “eventi 2010” devono necessariamente avere l’iscrizione alla
categoria 4, classe F o superiore. Pertanto la richiesta di iscrizione alla categoria 1 classe F richiamate nella
relazione e nel capitolato speciale d’appalto sono semplicemente dei refusi;
3)
E’ ritenuto da questa Amministrazione, equipollente l’erogatore di “disinfettante per le mani” al
lavamano. Si chiarisce che l’erogatore di disinfettante per le mani deve essere integrante alla struttura.
4) I serbatoi di chiusura debbono essere a norma a quanto previsto al punto 5.1.2.1 delle normi UNI EN
16194:2012 già previste nel CSA , paragrafo 5.4.7.1 dell’allegato 1° del bando EVENTI 2010 del Mercato
elettronico.
5)
La ditta dovrà disporre di una sede operativa nei pressi del territorio comunale, onde consentire una
maggiore efficienza nel servizio di gestione.
Si chiarisce che il bando non è discriminatorio, ma per garantire l’ente da eventuali emergenze che si
potrebbero determinare nel corso del servizio, si richiede in caso di aggiudicazione una sede operativa in
vicinanza del territorio comunale di Gela, considerato, altresì, che per i costi di trasporto si è preso come
parametro la distanza di 100 km dalla sede di collocazioni dei bagnotti.
Nel Comune di Gela vi sono due impianti di depurazione acque reflue, ma , comunque si è tenuto conto di un
terzo impianto di depurazione a circa 40 Km dalla localizzazione ove saranno ubicati i bagnotti.
6)
Con il ricorso a MEPA sono esclusi i diritti di rogito, ma esclude la possibilità di una eventuale
registrazione del contratto presso l’agenzia delle entrate.
Gela 07/06/2016
f.to il RUP
ing. Roberto Capizzello