Il libro unico e le modifiche all`orario di lavoro previsti dalla

Il libro unico e le modifiche all’orario di lavoro
previsti dalla Manovra d’estate
di Alberto Bortoletto – Consulente del lavoro
RIF. NORMATIVI
D.L. 112/2008, convertito in
Legge 133/2008
Secondo
e
conclusivo
approfondimento
sui
provvedimenti che il D.L. 112/2008, ora convertito nella
legge 133/2008, ha emanato in materia di lavoro.
Dopo aver analizzato i contratti a tempo determinato, il
lavoro accessorio e l’apprendistato, è il momento di
occuparsi degli altri istituti riformati, a cominciare dalla
grande novità del libro unico del lavoro
D.Lgs. 66/2003
D.Lgs. 276/2003
Legge 247/2007
PER APPROFONDIRE
“Le novità in materia di
lavoro introdotte dal D.L.
112/2008”, su
L’informatore INAZ n.
16/2008, p. 7
Proseguiamo con la seconda parte della lettura e della valutazione del decreto legge n. 112 del 25
giugno 2008, convertito nella legge 133/2008 che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo
scorso 21 agosto.
Il libro unico del lavoro
L’art. 39 del D.L. 112/2008 ha abrogato una serie di normative riguardanti l’istituzione e la tenuta
del libro matricola, del libro paga e del libro presenze per tutti i datori di lavoro del settore privato;
al loro posto è stato disposto un unico libro del lavoro, in modo da rendere più semplice e veloce la
tenuta di questa tipologia di documentazione. Da questa novità sono stati esclusi i datori di lavoro
domestico, dato che essi anche in precedenza non erano soggetti alla tenuta di alcun libro.
Sul nuovo libro unico del lavoro devono obbligatoriamente essere registrati non solo i lavoratori
subordinati, ma anche i seguenti soggetti:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- collaboratori coordinati e continuativi a progetto;
- mini co.co.co;
Tratto da L’informatore INAZ 17/2008
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-
associati in partecipazione con apporto di lavoro oppure con apporto misto, vale a dire
capitale e lavoro;
- soci di società cooperative, nel caso in cui instaurino con la cooperativa un distinto rapporto
di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Esiste poi un elenco dei soggetti che sono esclusi dalla registrazione sul libro unico:
- collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
- coadiutori delle imprese commerciali;
- soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria, compresi quindi
anche i soci artigiani.
Fino ad ora i soggetti appena sopra elencati sono stati sempre inseriti nei libri obbligatori; la loro
registrazione ha consentito agli organi di controllo di verificare le posizioni dei lavoratori autonomi
in funzione della loro presenza al lavoro. La novità è rappresentata dal fatto che per questi soggetti
non sarà più obbligatoria la registrazione nei documenti aziendali (ora diventato libro unico); d’ora
in poi il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze il coniuge, i figli (anche naturali o
adottivi), gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati e che prestino con o senza retribuzione
opera manuale o non manuale, “qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore
nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicando altresì il trattamento
retributivo ove previsto” (primo periodo dell’art. 23 del D.P.R. 1124/1965, così come riformulato
dall’art. 39, comma 8 del D.L. 112/2008).
I contenuti del libro unico sono indicati negli articoli suddetti e nel decreto ministeriale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il 18 agosto scorso. In merito agli aspetti contenutistici del libro, non si
registrano grosse novità: si annoterà il nome e cognome, il codice fiscale e, dove ricorrano, la
qualifica, il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio e le relative posizioni assicurative, le
prestazioni di lavoro ordinarie e straordinarie, riepilogando una serie di dati che fino ad oggi sono
stati registrati nel libro paga (sezione paga e presenze) e nel libro matricola.
Il libro unico del lavoro va compilato per il mese di riferimento entro il giorno 16 del mese
successivo. Esso può avere essenzialmente tre sistemi per la tenuta e la conservazione:
- elaborazione e stampa in modo meccanografico su fogli mobili a ciclo continuo; prima della
messa in uso, ogni pagina deve obbligatoriamente essere numerata e vidimata;
- stampa laser, che necessita di una preventiva autorizzazione rilasciata dall’Inail con
generazione della numerazione automatica;
- su supporti informatici; con la possibilità di non trasferire i dati su supporto cartaceo, non
sono necessarie preventive autorizzazioni, ma è sufficiente inviare preventivamente una
comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, anche
a mezzo fax o e-mail, indicando dettagliatamente le caratteristiche tecniche del sistema
utilizzato.
Per quanto riguarda il luogo di tenuta del libro, l’art. 40 del D.L. 112/2008 dispone un importante
cambiamento, soprattutto in considerazione degli interventi di carattere sanzionatorio.
Il libro unico, infatti, non dovrà più essere tenuto nella sede operativa dell’azienda, come era
previsto dall’abrogato art. 21 del D.P.R. 1124/1965, ma potrà anche essere tenuto:
- presso la sede legale dell’impresa, da intendersi come la sede in cui è presente il centro degli
interessi amministrativi dell’azienda;
- presso lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato;
Tratto da L’informatore INAZ 17/2008
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-
presso i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane
e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa (art. 1, comma 4 della legge
12/1979 e art. 39, comma 6 del D.L. 112/2008).
In caso di accesso ispettivo all’interno di un’azienda con più sedi operative, il datore di lavoro deve
tempestivamente esibire il libro unico anche a mezzo fax o a mezzo posta elettronica. Anche in
questo caso, con uno spirito di innovazione, il legislatore ha già previsto una disposizione
particolare a favore di quelle attività mobili o itineranti che per natura sono caratterizzate dalla
mobilità dei lavoratori sul territorio: in questi casi il libro unico del lavoro deve essere esibito dal
datore di lavoro (o dal professionista che lo conserva) entro i termini assegnati a verbale dagli
organi di vigilanza.
Il consulente del lavoro e gli altri professionisti sono punibili, nell’ipotesi che non ottemperino
all’obbligo di esibire e portare in visione il libro unico del lavoro che è tenuto e conservato presso di
loro, qualora siano decorsi quindici giorni e non siano in grado di opporre un giustificato motivo di
tipo ostativo o impeditivo.
La mancata istituzione e tenuta del libro unico del lavoro comporta una sanzione pecuniaria
amministrativa compresa tra 500 e 2.500 euro. Più precisamente:
- l’omessa esibizione del libro unico del lavoro è punita con una sanzione amministrativa
compresa tra 200 e 2.000 euro;
- la mancata ottemperanza, entro quindici giorni e senza giustificato motivo, alla richiesta di
documentazione da parte del personale addetto alla vigilanza, commessa dai professionisti
individuati dalla legge 12/1979 è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 250 e
2.000 euro, che in caso di recidiva sale da 500 a 3.000 euro;
- l’omessa o infedele registrazione, nell’ipotesi in cui dalla stessa discendano differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con una sanzione amministrativa
compresa tra 150 e 1.500 euro, e se i lavoratori sono più di dieci la sanzione sale da 500 a
3.000 euro; si ricorda che l’omessa e infedele registrazione è punita soltanto se da ciò
derivano danni e non per il solo fatto che non è stato fatto un adempimento materiale;
- la mancata compilazione entro il giorno 16 del mese successivo è punita con una sanzione
amministrativa compresa tra 100 e 600 euro, che aumenta da 150 a 1.500 euro se riguarda
più di dieci lavoratori;
- la mancata conservazione del libro unico del lavoro è punita con una sanzione
amministrativa compresa tra 100 e 600 euro.
Il decreto ministeriale prevede che il libro unico ufficiale verrà adottato con riferimento al periodo
di paga gennaio 2009 (registrazione entro il 16 febbraio 2009). Fino al periodo di paga relativo al
mese di dicembre 2008, i datori di lavoro hanno la facoltà di adempiere agli obblighi di istituzione e
tenuta del libro unico mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e
presenze, ovvero del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoratori a
domicilio.
Dall’entrata in vigore del decreto ministeriale il libro matricola è da intendersi abrogato. Sarà
ancora obbligatoria la sua conservazione per una durata di cinque anni, ma non saranno più
obbligatori né nuove registrazioni né aggiornamenti.
Il contratto a chiamata
La legge 247/2007 era intervenuta in maniera netta e risoluta sul contratto a chiamata (detto anche
job on call), abrogando gli artt. 33 e ss. del D.Lgs. 276/2003.
Tratto da L’informatore INAZ 17/2008
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All’art. 39, comma 11 del D.L 112/2008 si dispone che “dalla data di entrata in vigore del presente
decreto (25 giugno 2008, ndr) trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni”. In altri
termini, il legislatore ha abrogato la norma che escludeva la possibilità di far ricorso al contratto a
chiamata, riportandolo perfettamente alle previsioni del D.Lgs. 276/2003 e successive
modificazioni.
Il contratto a chiamata è caratterizzato da una elevata flessibilità, dal momento che il lavoratore è
chiamato a prestare la sua attività lavorativa a seconda delle esigenze aziendali. Questo tipo di
contratto, inoltre, può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, a prescindere dalle
obbligatorie motivazioni aziendali. Un’altra caratteristica è che non vi è obbligo tra le due parti di
richiedere la prestazione e di assolvere quindi alla chiamata, la qual cosa può essere però richiesta
da una specifica disposizione oppure dalla “disponibilità garantita”, che vincola il lavoratore a non
poter rifiutare di prestare l’attività richiesta.
Per quanto riguarda il suo campo di applicazione, il job on call può essere concluso anche con
persone di età inferiore a 25 anni o superiore a 45, altresì pensionate.
Le modifiche all’orario di lavoro
L’art. 41 del D.L. 112/2008 ha modificato in diversi punti le disposizioni previste dal D.Lgs
66/2003, creando un regime dell’orario di lavoro più flessibile rispetto al precedente, in linea con le
finalità della norma, intesa ad incrementare la produttività del lavoro.
La prima modifica riguarda la definizione di “lavoratore notturno”. Secondo la nuova disposizione,
è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno,
per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno, in assenza di disciplina collettiva. In questo
modo, una larga parte dei lavoratori ritenuti fino ad ora “notturni” cessa di essere considerata tale,
riducendo così gli oneri aziendali conseguenti a comunicazioni, visite mediche preventive e
periodiche, ecc.
La seconda modifica riguarda la definizione di “lavoratore mobile”, che viene estesa a “qualsiasi
lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che
effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada,
per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario”. Rispetto alla situazione
precedente, che vede un restringimento dei soggetti considerati notturni, in questo caso si ha invece
un allargamento rispetto alle previsioni contenute nel D.Lgs. 234/2007, che definiva lavoratore
mobile solo colui che effettuava le attività di trasporto per conto di terzi.
Un’altra novità riguarda la modifica dell’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 sul riposo giornaliero. Esso
dispone che “il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore” e che
il “riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati durante la giornata”. La novità introdotta dal D.L. 112/2008 consiste in
un’ulteriore deroga rispetto alla consecutività delle undici ore di riposo giornaliero, ossia quando il
lavoratore presta attività “in regime di reperibilità”. In sostanza, prima dell’intervento legislativo il
periodo di riposo giornaliero decorreva nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa
derivante dalla chiamata per reperibilità, mentre ora occorre rispettare il solo limite minimo di
undici ore di riposo giornaliero, anche non consecutive.
Ma le novità sull’orario di lavoro non sono terminate. A proposito del riposo settimanale, infatti, il
D.L. 112/2008 stabilisce che il lavoratore, per ogni periodo di sette giorni, ha diritto al riposo di
almeno ventiquattro ore consecutive, che può essere calcolato come media in un periodo non
superiore a quattordici giorni. In questo caso viene affrontato un tema molto delicato, specialmente
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per le aziende che non adottano uno schema orario definito sulla settimana corta. Nell’arco di due
settimane, spettano al lavoratore almeno quarantotto ore di riposo, indipendentemente dal fatto che
vi siano più di sei giorni lavorati consecutivi.
Si sottolinea, infine, che:
- è stato modificato l’art. 14, comma 1 e comma 4, lett. b) del D.Lgs. 81/2008; in pratica, gli
organi di vigilanza del Ministero del lavoro non potranno adottare il provvedimento di
sospensione di un’attività imprenditoriale per reiterate violazioni della disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;
- è stato abrogato l’art. 4, comma 5 del D.Lgs. 66/2003 (e con esso le sanzioni previste
dall’art. 18-bis, comma 5), che prevedeva l’obbligo, in caso di superamento delle 48 ore di
lavoro settimanale attraverso prestazioni di lavoro straordinario e solo per il datore di lavoro
che avesse avuto unità produttive che occupavano più di dieci dipendenti, di informare, alla
scadenza del periodo di riferimento, la Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio;
- è stato abrogato l’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 66/2003, che prevedeva l’obbligo in capo al
datore di lavoro di informare per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del
lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, dell’esecuzione di lavoro notturno
svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.
La razionalizzazione dei processi del lavoro
L’art. 53 del D.L. 112/2008 ha modificato il primo comma dell’art. 429 c.p.c. al fine di
semplificare, razionalizzare e ridurre i tempi dei processi del lavoro. Attraverso questa modifica si
stabilisce che il giudice del lavoro, dopo aver pronunciato la sentenza, deve anche motivare le
ragioni che hanno portato alla stessa. Se il fatto accaduto è troppo complesso, si concede la facoltà
di posticipare la motivazione per al massimo di sessanta giorni, dandone comunicazione nel
dispositivo.
L’art. 56 del D.L. 112/2008 precisa che tale disposizione trova applicazione nei processi instaurati a
partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge.
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