Regno Unito Linee-guida per la costituzione di una societá L’ICE, con la propria rete di Uffici nel mondo e con le attività di promozione e di assistenza, costituisce un osservatorio sui mercati internazionali al servizio delle imprese italiane. La presente pubblicazione rientra nel programma editoriale dell’Istituto – collana “INDAGINI - PRODOTTO/MERCATO” - ed è stata realizzata dall’Ufficio ICE di Londra. Il programma editoriale è curato dall’Area Prodotti Informativi – Editoria Elettronica. Copyright ICE Agenzia - Aprile 2012 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE All’interno dell’Unione Europea il Regno Unito é sicuramente uno dei piú grandi mercati economici (accanto alla Germania, alla Francia e all’Italia). Inoltre, il Regno Unito oltre ad essere parte dell’EFTA (European Free Trade Association) é membro del WTO (World Trade Organization) ovvero della piú grande associazione commericale del mondo. L’appartenenza all’Unione Europea (che mira a regolare i rapporti commerciali tra gli Stati membri) determina una libertá di movimento commerciale all’interno della stessa (anche mediante l’abolizione delle tariffe interne), pur nel rispetto delle comuni regole commerciali. Per maggiori dettagli vedi www.europa.eu. Pur tenendo in considerazione il riconoscimento (da parte dell’European Attractiveness Survey) che il Regno Unito, per il 12° anno consecutivo, é la migliore destinazione europea per gli investimenti stranieri diretti (Foreign Direct Investment), la decisione su quale opzione scegliere dovrá essere adeguatamente valutata (caso per caso) e ponderata alla luce di diversi fattori (natura dell’attività che si intende intraprendere, dimensioni dell’impresa, durata della attivitá, volontà di avvalersi di una struttura a responsabilità limitata o illimitata, considerazioni di natura fiscale, etc.). Le considerazioni fiscali e legali, pertanto, varieranno al variare del modello societario optato. Si noti, al riguardo, che anche i Gruppi di Interesse Economico Europeo (EEIG) – con sede ufficiale o stabilimento nel Regno Unito – devono, per potere operare sul territorio britannico, registrarsi presso una delle competenti Companies House. Inoltre, se é vero che la legislazione inglese in materia di commercio risulta particolarmente “flessibile” (si pensi alle possibilitá di ottenere un finanziamento per Ricerche e Sviluppi imprenditoriali, contributi in conto capitale per le industrie manufatturiere, sgravi sino al 100% per investimenti in determinati settori come quelli per i piani energetici, etc.), dall’altro il Paese presenta un rigido sistema normativo volto al controllo delle attivitá imprenditoriali (si pensi alla normativa in materia di lotta al riciclaggio, alla lotta contro la corruzione, la tutela dei dati personali, la lotta alle pratiche concorrenziali scorrette, alla protezione dei consumatori, alla protezione dei marchi, etc.). Da ultimo, e prima di inoltrarsi nella specifica legislazione in materia, é opportuno ricordare che operano nel Regno Unito, cosí come in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, due complementari sistemi legali: il primo é costituito dal sistema legislativo nazionale (nel caso di specie il sistema di Common Law; il secondo sistema é, invece, costituito dalla complessa e articolata produzione normativa comunemente chiamata Diritto Europeo (o Diritto dell’Unione Europea). Mentre il sistema legale di Common Law racchiude un insieme di norme predisposte dal Parlamento Britannico e dalle Corti Inglesi, il sistema legale di Diritto Comunitario é costituito dalle Direttive (che per essere attuate in un determinato Stato Membro devono da questo essere convertite in Leggi nazionali) e dai Regolamenti (che, invece, sono direttamente ed immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri). Esporre, seppur succintamente, l’articolata normativa europea in material di commercio non é attivitá semplice. Basterá, in questa sede, ricordare che la proficua attivitá del Parlamento Europeo investe pressoché tutti i settori (dall’utilizzo e diffusione dei dati personali alla normativa in materia di commercio elettronico, dalla vendita a distanza ai contratti di franchising, dalla stringente normativa in materia di appalti pubblici sopra soglia per la fornitura di beni e servizi, alla normativa sulla protezione dei consumatori, etc.). Accanto alla normativa di derivazione comunitaria troviamo, come sopra accennato, la normativa nazionale. Cosí, ad esempio, in materia di lotta alle pratiche anticoncorrenziali, il Regno Unito prevede uno dei piú efficienti (a livello europeo e non solo) sistemi legali. Al riguardo, premesso che la normativa Anti-Trust trova le sue fondamenta nel diritto europeo, occorre ricordare che il settore é, altresí, regolato dall’OFT (Office of Fair Trading), una sorta di organismo a tutela dei consumatori. Alla luce della combinata regolamentazione possiamo ricondurre la disciplina in materia a due principali filoni: a) la normativa in materia di lotta agli accordi anti-competitivi e/o anticoncorrenziali; b) la normativa in materia di lotta agli abusi di “posizione dominante”. Il Regno Unito ha, inoltre, uno dei sistemi normativi piú stringenti al mondo in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Esiste infatti un doppio controllo sulla provenienza del denaro investito o da investire nel Regno Unito. Ad un primo livello, i professionisti (quali avvocati, commercialisti, banche, etc.) sono obbligati a verificare l’identità degli individui con cui essi si relazionano. Nel caso di società, gli stessi dovranno verificare l’esistenza della stessa società oltre che l’identità dei direttori, degli azionisti e dei legali rapprensentanti della stessa. Ad un secondo livello, gli stessi professionisti sono obbligati a verificare la provenienza dei fondi usati nell’attività d’impresa (al fine di evitare l’uso, diretto o indiretto, in tale attività di fondi provenienti da un crimine) ed in caso di semplice sospetto ad informare le competenti Autorità per i provvedimenti del caso. Alla luce di quanto sopra premesso, una Società italiana che volesse creare o estendere il proprio business nel Regno Unito può creare direttamente una nuova società o creare/acquisire una società inglese già esistente e operativa come veicolo per l’estensione del proprio business. CENNI SUL DIRITTO COMMERCIALE BRITANNICO Prima di iniziare la trattazione, é utile accennare che l’attivitá imprenditoriale in Italia puó essere esercitata in diverse forme societarie: - Società di capitali (alla quale categoria appartengono le società per azioni, la società a responsabilita’ limitata, la società in accomandita per azioni); - Società di persone (alla quale categoria appartengono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice); - Società Cooperative e Società di mutua associazione. Il sistema britannico, a differenza del sistema italiano, non opera alcuna distinzione tra societá di persone e societá di capitali, distinguendo le societá semplicemente tra incorporated e unincorporated. In linea semplificativa possiamo dire che l’incorporation é il riconoscimento di personalitá giuridica distinta alla societá. Lo status di persona giuridica implica che la societá venga considerata come entitá distinta e autonoma rispetto alle persone che ne fanno parte. Alla luce di ció, gli imprenditori italiani - intenzionati ad “aprire” una propria attivitá imprenditoriale o estendere la stessa nel Regno Unito - possono scegliere una tra le diverse alternative imprenditoriali offerte dalla normativa europea e/o dalla normativa nazionale. In particolare, l’imprenditore italiano puó scegliere di: - registrare la propria Società (già esistente e operativa in Italia) presso la Companies House (corrispondente al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio); - costituire una nuova Società conformemente alla legislazione britannica vigente; - operare nel Regno Unito come Sole Trader (Imprenditore individuale); - costituire una Partnership (Società Semplice) con una o piú societá inglesi; - costituire un Place of Business or Branch (Ufficio di Rappresentanza o Filiale) nel Regno Unito; stipulare un accordo di Joint Venture (Accordo di Cooperazione) con altro imprenditore o società giá inserita nel mercato inglese. Secondo le vigenti disposizioni in materia, nel Regno Unito, possiamo individuare tre principali compagini societarie: A) Private Company Limited (Società private a responsabilità limitata); B) Private Unlimited Company (Società private a responsabilità illimitata); C) Public Limited Company (Società pubbliche a responsabilità limitata). Si badi che con il termine “pubbliche” non ci si riferisce a societá statali, bensí alle societá ad azionariato diffuse. La Private Company Limited (Società a responsabilità limitata) a loro volta possono essere classificate in: a) Private Company Limited by guarantee (vedi infra); b) Private Company Limited by shares (vedi infra). Le societá registrate nel Regno Unito devono conformarsi a determinati requisiti finanziari e legali, tra i quali: La preparazione e redazione di un conto economico gestito da un soggetto autorizzato; Tali conti devono essere depositati presso i competenti uffici del Registro delle Imprese; Tutte le societá obbligate a corrispondere la tassa societaria (corporation tax), dovranno compilare le proprie dichiarazioni dei redditi on-line; É inoltre previsto l’obbligo di indire, almeno una volta l’anno, un’assemblea generale degli azionisti. Le societá private possono rinunciare a tale obbligo; É inoltre previsto l’obbligo di depositare, presso gli uffici competenti, un report annuale relativo alla compagine societaria (quali: agenti della societá, azionisti, eventuali trasferimenti di quote azionarie). Occorre tener presente che, secondo il diritto societario inglese, la societá ed i suoi azionisti sono soggetti diversi aventi personalitá giuridica separate, con la ovvia conseguenza che una societá inglese ha propri diritti e obblighi, indipendenti da quelli riconducibili ai singoli azionisti e/o direttori, e come tale puó stare e agire in giudizio in proprio nome. COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÁ NEL REGNO UNITO Dal 1 ottobre 2009 le società straniere, con presenza stabile nel Regno Unito, devono registrarsi presso la Companies House (organizzazione governativa chiave che coordina l’amministrazione e la gestione delle societá in Inghilterra, in Scozia e nel Galles). La registrazione (UK establishment) é obbligatoria in tutti i casi in cui una società opera nel Regno Unito, stipula contratti con agenti e/o consumatori in tale Paese, assume personale direttamente nel Regno Unito, e comunque in tutti i casi in cui l’attività imprenditoriale é svolta in modo stabile in tale Paese. La procedura per la costituzione di una società nel Regno Unito é semplice e rapida. La costituzione della società si effettua attraverso la registrazione presso la Companies House (divisione del Ministero del Commercio e dell’Industria che svolge funzioni analoghe al registro nazionale del sistema camerale italiano). La registrazione puó essere effettuata in poche ore e (in base a quanto previsto e disposto nella sezione 9 del Companies Act del 2006, cosi’ come modificato dalle Regulations del 1 Ottobre 2009), richiede la presentazione dei sottoindicati documenti: copia autenticata in inglese dell’Atto costitutivo (Articles of Association) e dello Statuto sociale (c.d. Memorandum of Association o Articles of Incorporation). Mentre il deposito dell’atto costitutivo é obbligatorio per tutti i tipi di societá, lo statuto sociale é obbligatorio solo per le unlimited companies e le companies limited by guarantee; elenco degli amministratori della società e, se esiste, il nome del primo segretario; elenco delle persone residenti e autorizzate a ricevere notifiche legali per conto della società; dichiarazione che certifichi la data in cui è stata stabilita la sede della filiale o dell’ufficio di rappresentanza. Occorre, inoltre, presentare un certificato attestante la regolaritá della societá con il versamento del capitale azionario minimo previsto dalla legge. L’atto costitutivo della societá deve indicare chiaramente: a) la denominazione o ragione sociale della societá; b) la sede legale della stessa; c) l’oggetto sociale della societá; d) il tipo di responsabilitá (della societá e/o dei singoli soci); e) il valore del capitale nominale. La costituzione di società attive nei settori della difesa, dell’esplorazioni petrolifere, e della finanza puó richiedere procedure piú complesse. PROCEDURE DI COSTITUZIONE SOCIETARIA a) Private Limited Company (Società privata a responsabilitá limitata). La costituzione di una società a responsabilità limitata permette ai soci di creare una entità giuridica distinta dalla personalità dei singoli soci. Si parla, pertanto, di societá incorporated. La conseguenza di quanto sopra é che la responsabilitá per le obbligazioni assunte dalla società gravano esclusivamente sulla Società (ed in particolare sui beni societari) e non dunque sulla persona degli amministratori e/o azionisti. Le Società private a responsabilità limitata: non possono richiedere la quotazione in borsa; hanno bisogno di un solo amministratore; non hanno l’obbligo di depositare un bilancio provvisorio per convalidare una proposta di pagamento di un acconto sui dividendi; possono essere autorizzate a depositare una contabilità semplificata presso il Registro delle Società; sono soggette ad un numero più ristretto di regole sulla pubblicità degli acquirenti delle proprie azioni; di norma appartengono a pochi soci che non intendono offrire al grande pubblico la possibilità di sottoscrivere parte del capitale o di acquistare azioni. Poiché raramente è necessaria l’emissione di azioni da parte di una società di proprietà straniera, a meno che non esista la volontà/necessità di attribuire un alto profilo all’impresa, la società privata a responsabilità limitata è la formula preferita dagli investitori esteri. Come già sopra anticipato, la Private Company Limited può essere di due tipi: A) Private Company Limited by shares; B) Private Company Limited by guarantee. Nella Private Company Limited by shares (Società a responsabilità limitata da azioni), gli azionisti sono responsabili per l’ammontare nominale di tali azioni e tale ammontare è normalmente da loro interamente versato al momento dell’emissione delle stesse. Di conseguenza se la società viene messa in liquidazione - e soprattutto nel caso di insolvenza la stessa risponderà dei debiti contratti con il patrimonio sociale. Si osservi, altresí, che tali società sono tenute per legge a rendere pubbliche e disponibili determinate informazioni per ispezione pubblica. Nella Private Company Limited by guarantee (Società a responsabilità limitata da garanzia), la responsabilità dei singoli soci è limitata all’ammontare della garanzia prestata. Assumono generalmente tale forma societaria - responsabilità limitata da garanzia - le società senza fini di lucro. Tale struttura viene scelta quando i soci non vogliono versare sin dall’inizio l’ammontare delle azioni sottoscritte e sono disposti a rinunciare alla distribuzione di utili. La costituzione di una società può essere attuata in due modi: 1. Nel primo, i documenti richiesti per la costituzione della persona giuridica vengono predisposti e depositati presso il Registro delle Società insieme al pagamento della tassa di iscrizione. Dalla data in cui questi documenti vengono depositati passa circa una settimana prima che il Registro delle Società dia notizia dell’accettazione della richiesta di iscrizione e della denominazione sociale scelta. 2. Nel secondo, una società già precedentemente costituita può essere acquistata tramite agenti specializzati. I documenti che i fondatori della società devono preparare per essere presentati al Registro delle Società sono: il Memorandum of Association o Atto costitutivo e l’Articles of Association o Statuto sociale. L’Atto costitutivo descrive gli elementi essenziali della società: l’oggetto sociale, la denominazione, la sede legale della società specificando se in Inghilterra, Galles o Scozia, se la responsabilità dei membri è limitata (in quest’ultimo caso deve essere specificato se da azioni o da garanzia), l’ammontare e la classificazione del capitale azionario, la dichiarazione che ciascun membro contribuirà all’attivo della società qualora venga messa in liquidazione, se pertinente, che si tratta di una società pubblica. Nel caso di molti azionisti, ai documenti sopra indicate può accompagnarsi un Shareholders’Agreement (una sorta di Accordo privato tra gli Azionisti), con il quale gli azionisti dispongono della gestione e amministrazione della società cosí come prevedono possibili strategie di ingresso di nuovi soci o l’uscita di vecchi). La denominazione della società non deve essere uguale a nessuna delle società già registrate presso il Registro delle imprese, né dare l’impressione che la società sia legata ad autorità governative o locali, o includere denominazioni che siano vietate dalla legge. Una volta che una società ha scelto la propria denominazione, questa dovrà essere esposta in tutte le sedi ed indicata in tutti i documenti commerciali, corrispondenza e mezzi di pagamento. Lo Statuto stabilisce il modo in cui la società deve essere amministrata e contiene precise disposizioni riguardanti: i poteri degli amministratori e degli azionisti; le modalità per l’emissione ed il trasferimento di azioni; lo svolgimento delle riunioni degli azionisti, e degli amministratori; le funzioni del segretario della società; determinate questioni finanziarie come: i dividendi, la contabilità, la capitalizzazione degli utili e la procedura riguardante la liquidazione della società. Oltre all’Atto costitutivo ed allo Statuto è, inoltre, necessario compilare dei moduli riguardanti i primi amministratori, il segretario, l’indirizzo della proposta sede legale che verrà utilizzato dalla società a costituzione avvenuta, nonché una Dichiarazione statutaria (Statutory Declaration) e una Dichiarazione di conformità (Declaration of Compliance) entro 8/10 giorni lavorativi dalla richiesta di registrazione. Gli azionisti o i loro consulenti devono consegnare detti documenti unitamente ad una quota di presentazione di £40 al Registro delle imprese, che rilascerà un Certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche (Certificate of Incorporation). É possibile ottenere la registrazione in giornata, dietro versamento di £100 presentando la domanda entro le 15:00 p.m. b) Private Unlimited Company (Società privata a responsabilitá illimitata). In una società a responsabilità illimitata tutti i soci sono responsabili personalmente per qualsiasi debito contratto dalla società. A parte alcune eccezioni, una società di questo tipo non è tenuta a presentare alcuna contabilità al Registro delle Società, ma deve presentare I rendiconti annuali nel caso in cui si tratti di una società affiliata o di una controllante (holding) di una società a responsabilità limitata. La maggioranza delle società straniere che possiedono affiliate nel Regno Unito ha responsabilità limitata nel proprio paese. Nel caso in cui tali società costituiscano una società a responsabilità illimitata nel Regno Unito dovranno presentare i propri libri contabili al Registro delle Società. La procedura per costituire una società a responsabilità illimitata è simile a quella vigente per le Private Company Limited (Società a responsabilità limitata), sebbene tale struttura societaria è raramente usata nella pratica imprenditoriale. c) Public Limited Company (Societá per azioni a responsabilità limitata). In tali forme societarie, assimilabili alle società per azioni previste nell’ordinamento italiano, i titoli sono negoziati in borsa (c.d. quotazione in borsa) e possono essere acquistati e/o venduti. Questa é, senza dubbio, la principale differenza tra tale forma societaria e la società privata a responsabilità limitata. Per potere essere qualificate Public Limited Companies e poter, dunque, operare, come tali, le società devono prima ottenere una autorizzazione ad operare (che prevede il versamento di un capitale minimo di £ 50.000). Le disposizioni di legge che regolano tale forma societaria, per tale motivo, risultano essere più rigide di quelle previste per la Società private. ALTRE FORME DI INSERIMENTO IMPRENDITORIALE Come sopra accennato, le altre forme di inserimento professionale nel tessuto del Regno Unito sono: i) Registrazione presso la Companies House della propria Società (giá esistente e operativa in Italia) presso; ii) Sole Trader (Imprenditore individuale); iii) Costituzione di Partnership (Società Semplice); iv) Place of Business or Branch (Ufficio di Rappresentanza o Filiale); v) Joint Venture (Accordo di Cooperazione) con altro imprenditore; vi) Trust (Creazione di un “mandato fiduciario”). i) Registrazione presso la Companies House (vedi sopra). ii) Imprenditore individuale (sole trader). La forma più semplice, per le piccole imprese, è quella dell’imprenditore individuale, responsabile, in modo personale, degli impegni e delle obbligazioni assunte in nome e per conto della società. Riprendendo la sopra menzionata distinzione tra incorporation e unincorporation, il sole trader é un esempio chiaro di unincorporation. Infatti, questa forma di impresa non prevede il riconoscimento della personalitá giuridica in capo all’impresa, con la conseguenza che l’imprenditore non gode di alcuna limitazione della responsabilitá. Tale forma societaria comporta una “fusione” tra debiti contratti dal sole trader, durante l’esercizio della propria attività imprenditoriale, ed i debiti contratti al di fuori di tale attività. Nel Regno Unito tutte le persone fisiche, e non solo gli imprenditori, possono essere soggette a fallimento (bankruptcy). Il sole trader percepisce gli utili derivanti dalla propria attività d’impresa ed al contempo garantisce con il proprio patrimonio tutte le obbligazioni assunte in relazione a tale attività. Gli utili d’impresa sono soggetti alla medesima tassazione dei redditi delle persone fisiche. I vantaggi di questa tipologia d’impresa sono: La contabilità del sole trader non è soggetta a pubblicità a differenza di quanto avviene per le persone giuridiche; È previsto un minore prelievo fiscale in relazione alle spese sostenute nel corso dell’attività imprenditoriale; Non viene limitato il numero delle risorse umane impiegate; La direzione, e dunque la gestione, dell’impresa è interamente nelle mani del sole trader. iii) Costituzione di una Partnership (Società semplice). La Partnership é un tipo di società, costituita da due o più persone, con il fine di esercitare congiuntamente - un’attività economica. Tale forma imprenditoriale non prevede particolari adempimenti burocratici relativamente alla registrazione e pubblicità della stessa. Tale forma societaria é disciplinata contrattualmente e regolamentata dal “Partnership Act” del 1890 (che definisce, altresí, i diritti e gli obblighi dei partners). È consigliabile che ad integrazione della disciplina normativa venga predisposto un formale contratto tra i soci. Si badi bene che tale forma societaria é disciplinata differentemente dal diritto inglese e dal diritto scozzese. Il diritto inglese non riconosce alla partnership, infatti, una personalitá giuridica distinta e separata da quella dei singoli partners (si parla, anche in questo caso di societá unincorporated). Secondo, invece, il diritto scozzese la partnership ha – a tutti gli effetti di legge – propria personalità giuridica (e sará pertanto qualificabile come societá incorporated). In entrambi gli ordinamenti, tuttavia, viene concesso alla partnership di essere proprietaria di beni immobili così come di citare terzi ed essere citata in giudizio in nome proprio (pur non essendo considerata un’entità giuridica distinta e autonoma rispetto ai singoli partners). Il trattamento fiscale e legale, riservato ad una partnership, è molto simile a quello riservato al sole trader con la differenza che i diritti e le obbligazioni della partnership fanno capo ai partners che ne rispondono solidalmente. Questo spiega per quale ragione nel Regno Unito non si ricorra frequentemente alla partnership. Accanto alla costituzione base di una partnership (c.d. ordinary or unlimited partnership), di cui sopra, esiste un’altra forma di partenrship, usualmente scelta dalle associazioni di professionisti. In particolare le associazioni tra avvocati e/o tra commercialisti si avvalgono delle Limited Liability Partnerships (c.d. limited partnership) per associare i vantaggi delle societá semplici (segretezza dello statuto, convergenza di ruoli tra gestione e proprietá) con la limitazione della responsabilità. Tali società, regolate dal Limited Liability Partnership Act del 2000, devono soddisfare in tutto e per tutto i requisiti normativi generali previsti per le società inglesi. Tale modello societario, molto simile per certi aspetti al modello italiano delle societá in accomandita semplice, prevede una distinzione dei soci tra: general partners (illimitatamente responsabili della gestione della societá) e limited partners (che pur essendo obbligati a versare una parte del capitale sociale, non assumono alcuna responsabilitá nella gestione della societá). Con riferimento a questi ultimi, tale societá viene riconosciuta come entitá legale separata dai suoi membri. Da un punto di vista squisitamente fiscale, i membri sono soggetti al pagamento delle imposte come qualsiasi altra unlimited partnership. Sebbene non sia previsto nell’Atto, molte partnerships preferiscono optare per un accordo scritto per regolare i rapporti tra i membri della stessa. In assenza di tale accordo, ci si rifá a quanto espressamente previsto nell’Atto. Esiste, infine, un ulteriore tipo di partnership (c.d. sub-partnership) che si ha nei casi in cui la societá associa a sé, nella divisione dei profitti e/o nelle perdite, un soggetto terzo (che tuttavia rimane esterno alla compagine societaria stessa). iv) Creare un Place of business or branch (Ufficio di rappresentanza o filiale di una società estera). Se una società estera ha l’esigenza di avere una presenza nel Regno Unito può, senza difficoltà e senza ivi costituire necessariamente una nuova società, costituire una filiale o un ufficio di rappresentanza. Al riguardo, occorre precisare che conformemente a quanto previsto dal Companies Act del 2006, entro un mese dallo stabilimento della sede di rappresentanza della società straniera in UK (in modo stabile e/o permanente), essa dovrà provvedere alla registrazione - presso il Registro delle Società - della stessa come ufficio di rappresentanza o come filiale. Occorre, tuttavia, evidenziare come mentre un ufficio di rappresentanza nel Regno Unito può effettuare solo quelle attività di mero supporto o coincidenti con quelle svolte dalla medesima società nel paese d’origine; la costituzione di una filiale, invece, comporta lo svolgimento nel Regno Unito – di una attività diretta (con la conseguenza che i clienti della filiale possono intrattenere rapporti commerciali direttamente con la stessa invece che con la società estera). Qualsiasi utile, proveniente direttamente e/o indirettamente da una filiale o ufficio di rappresentanza, é sottoposto alla stessa imposizione fiscale prevista - dalle autorità del Regno Unito - per le societá inglesi. É possibile uno sgravio in base alle regole previste dai trattati contro la doppia imposizione. v) Costituzione di una Joint venture (Impresa in partecipazione). Un’impresa straniera può stabilire una base nel Regno Unito mediante la costituzione di una joint venture con una società britannica. La Joint venture non é altro che un accordo di cooperazione su un determinato progetto tra due o più parti, con il quale le stesse concordano di dividere le entrate e le spese riconducibili alla messa in atto del progetto. Una joint venture può essere costituita sotto forma di società a responsabilità limitata o di società semplice, con la conseguenza che il Project Finance non puó in alcun modo essere trattato come una semplice Partnership. La scelta di stipulare un contratto di joint venture permette all’imprenditore di avere delle agevolazioni nell’affitto e/o vendita di sedi societarie, cosí come nella assunzione e gestione di manodopera locale e staff di supporto. vi) Trusts (Mandato fiduciario) Il trust è uno strumento giuridico attraverso il quale viene regolato il rapporto tra disponenete (che trasferisce la proprietà legale di un bene che possiede ad una altra persona) ed amministratore (che gestisce – sulla base delle indicazioni fornite dal disponente ed inserite nell’atto istitutivo – tale proprietá). La volontá del disponente si traduce in un atto (Atto di Trust), con il quale vengono regolamentate la gestione del patrimonio e il suo godimento da parte dei beneficiari. L’amministratore del Trust deve gestire lo stesso, nell’interesse dei beneficiary, e redigere un bilancio annuale sulla stessa gestione. Il trust si fonda, generalmente, su un triplice rapporto. Da un lato abbiamo il settlor (o disponente) che attribuisce al trustee (gestore del trust) la proprietà formale dei beni che assumono la veste di patrimonio separato, mentre la proprietà sostanziale spetta al beneficiary (o beneficiario). Spesso è prevista anche la figura del protector (o guardiano) che svolge funzioni di supervisore (o controllore) della gestione e dell’operato del trustee. Tale istituto, agile e flessibile, permette di perseguire diverse finalità economiche (quali, ad esempio, la mera intestazione dei beni al trustee, l’affidamento della semplice amministrazione o della gestione discrezionale, l’investimento di somme, l’affidamento di beni per fini successori, per finalità di garanzia patrimoniale etc.), con la conseguenza che possono costituirsi diversi tipi di trust: trust per il finanziamento di un particolare progetto; trust per operazioni societarie, anche straordinarie (quali patti parasociali, situazioni di conflitto di interessi, riorganizzazioni aziendali, usufrutto di azioni o quote, obbligazioni, etc.); trust di trasferimenti di patrimoni immobiliari, quote societarie, per la gestione di patrimoni mobiliari. FORME DI FINANZIAMENTO SOCIETARIO Esistono diverse forme di finanziamento societario. Le piú comuni sono: a) b) c) d) e) f) Equity finance (per finanziamenti di lungo periodo); Business Angels (per piccolo finanziamenti); Private equity (per finanziamenti di grossa portata); Flotation (vendita di quote azionarie su un mercato pubblico regolamentato); Vendor funding (finanziamento di acquisizioni); Debt funding (utilizzo di fondi esterni, senza alcuna perdita di controllo da parte della societá; g) Overdraft (prestito bancario); h) Term loans (prestiti a lungo termine, come acquisizioni); i) Mezzanine loans (prestiti partecipativi); j) Grants (prestiti). Le societá interessate a creare uffici di distribuzione in UK, devono essere consapevoli che sia a livello nazionale che a livello europeo, sono previste diversi schemi di grants utili a ridurre il costo di uno specifico investimento. NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO A differenza di altri Paesi Europei, le relazioni lavorative nel Regno Unito sono disciplinate da un complesso sistema di diritti e obbligazioni (molti dei quali di derivazione diretta dal Diritto Comunitario). In ogni caso, il sistema britannico é sicuramente piú flessibile rispetto ad altri Stati membri europei. Mentre non vi sono particolari limiti all’impiego di manodopera britannica e/o proveniente da un Paese Membro dell’Unione Europea, per quanto riguarda i lavoratori extra-comunitari occorre rivolgersi al Ministero degli Interni. Home Office UK Border Agency Immigration Enquiry Bureau Lunar House, Wellesley Road Croydon CR9 2BY Tel: (+44) 0800 606 7766 Email: [email protected] In linea generale, occorre sottolineare che vi é una stringata tutela dei lavoratori (che comincia ancora prima che il lavoratore cominci a prestare la propria attivitá lavorativa e si protrae anche dopo la cessazione del rapporto), tale per cui occorre prestare particolare attenzione – anche con il supporto di un consulente del lavoro – per l’assunzione e il licenziamento di lavoratori. Oltre ad esservi, come in altri Paesi dell’Unione Europea, Tribunali ad hoc per materie afferenti il Diritto del Lavoro, una regola generale nei Tribunali britannici é quella secondo la quale ciascuna parte processuale paga la propria difesa, a prescindere dal risultato del caso. Di vitale importanza, per chiunque decida di estendere il proprio business nel Regno Unito (sia nel caso di acquisizione di una societá giá esistente, cosí come nel caso di creazione di una Partnership o un Franchsing), sono i regolamenti relativi al trasferimento d’impresa (meglio noti come TUPE). Tali regolamenti proteggono i diritti di quei lavoratori giá assunti nella vecchia compagine societaria (che trasmigrano nella nuova compagine societaria alle medesime condizioni godute nella precedente compagine societaria). Le implicazioni possono, dunque, essere particolarmente importanti per gli imprenditori che volessero acquisire una societá straniera. INFORMAZIONI FINANZIARIE Il Regno Unito é uno tra i paesi piú competitivi al mondo da un punto di vista fiscale, con diversi vantaggi sia per le societá che per gli imprenditori. Il sistema britannico, infatti, prevede: imposte societarie tra le piú basse a livello europeo; forti incentivi (sino al 100% di deduzione) e/o agevolazioni per gli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo; un efficiente sistema di controllo e applicazione dei trattati sulla doppia imposizione; tasse personali competitive; una mimima contribuzione in materia di servizi sociali; la possibilitá di ammortizzare i costi per beni capitali con i profitti tassabili. Da un punto di vista squisitamente tecnico, il diritto inglese richiede alle societá di tenere le scritture contabili in regola e di preparare, altresí, per ogni anno finanziario il conto economico (che dovrá essere depositato presso la Companies House). Mentre non vi sono particolari prescrizioni legali per le imprese individuali, per le partnership é invece previsto l’obbligo di tenuta delle ricevute di tutti i pagamenti effettuati nell’acquisto e vendita di beni. Le scritture contabili devono essere mantenute per almeno 6 anni. Secondo il Companies Act del 2006, il rendiconto finanziario puó articolarsi in due strutture: a) Scritture conformi al Companies Act (in tali ipotesi, il direttore della societá deve preparare un bilancio ed un conto di entrate/uscite – in alcuni casi anche una dichiarazione sul flusso di cassa – per ogni anno finanziario); b) Scritture conformi all’International Accounting Standards – IAS – (in tali ipotesi, il direttore della societá deve presentare un rendiconto finanziario conforme agli schemi finanziari internazionali cosí come recepiti dall’Unione Europea). Per le societá di medie e piccole dimensioni é prevista la possibilitá di presentazione di un rendiconto semplificato. Per tutte le societá, cosí come per le partnership, é altresí previsto l’obbligo di tenuta dei documenti contabili che devono essere vidimati da un abilitato Audit (revisore) esterno alla compagine societaria. Si badi bene che dal 2005, tutte le societá dell’Unione Europea quotate in borsa, devono preparare i loro bilanci utilizzando i principi contabili internazionali (c.d. International Financial Reporting Standards o International Accounting Standards). Per quanto riguarda, invece, le tasse esistono due tipi di imposizioni fiscale: A) Le direct taxes (tasse dirette); B) Le indirect taxes (tasse indirette). Le prime comprendono: 1) l’Income tax (tassa sul reddito); 2) la Corporation tax (tassa societaria); 3) l’Inheritance tax (tassa successoria); 4) la Capital gains tax (tassa sulle plusvalenze). Le seconde comprendono: 1) il Value Added Tax – VAT (Iva); 2) la Stamp Duty (imposta di bollo); 3) la Stamp Duty Land Tax (imposta di bollo sulle proprietá); 4) i Customs duty (dazi doganali). É importante evidenziare come, in ossequio ai generali principi internazionali e comunitari sul divieto della doppia imposizione fiscale, i residenti in UK sono soggetti al pagamento delle tasse personali sul complessivo reddito prodotto, mentre i soggetti non residenti in UK sono soggetti alle imposte nel Regno Unito solo limitatamente al reddito quivi prodotto. Vige nel Regno Unito, infatti, la regola della “fonte” (source rule) in base alla quale qualcosa viene tassato solo se vi é una specifica disposizione di legge che ne prevede l’imputazione ad una determinate imposta. L’aliquota massima dell’imposta sul reddito é del 50% tagliata al 45% dal2013 per i redditi superiori a £ 150,000 annui. I redditi sino a £ 35.000 sono soggetto alla aliquota del 20% , ed al 40% da qesta cifra sino a 149.000. Importante, ai nostri fini, é soffermarci sulla Corporation Tax (ovvero l’imposta gravante sulle societá). Tale imposta grava sui profitti complessivi tassabili conseguiti dalla societá residente in modo stabile nel Regno Unito e sui profitti conseguiti dalla societá nel Regno Unito. L’imposta sulle societá grava, altresí, sulle societá che pur non essendo residenti nel Regno Unito, presentano uno stabilimento permanente (permanent establishment) in tale Paese. Per permanent establishment si intende la societá che possiede una sede fissa (branch, office, workshop or factory, building site o similari) in Uk o che nello stesso possiede un proprio agente. Se la sede fissa, tuttavia, svolge attivitá meramente preparatorie o ausiliarie non si avrá una permanent establishment. Una societá sará pertanto soggetta a tassazione se risulta incorporata nel Regno Unito e/o se la sua attivitá é principalmente svolta in tale Paese. Si badi bene, che se la societá é contemporaneamente residente in UK ed in un altro Paese europeo, in base al sopramenzionato principio del divieto della doppia imposizione, occorre preliminarmente stabilire dove detta societá risulta avere la propria residenza. Resta salvo, in ogni caso, il generale obbligo di contribuzione sulla parte di profitto realizzato in UK. L’imposta sulle societá é approvata annualmente dal Parlamento britannico pena l’assenza di legittimazione alla riscossione. L’imposta é applicata con riferimento al periodo contabile della societá (che normalmente si estende in 12 mesi), e viene amministrata/riscossa dal Servizio per la Riscossione e le Dogane di Sua Maestá (Her Majesty’s Revenue and Customs), simile all’Agenzia delle Entrate italiana. Per l’anno 1 Aprile 2012 – 31 marzo 2013 é del 24%, che si applica sia alle societá residenti che a quelle non-residenti nel Regno Unito. Dall’Aprile 2013 é prevista una riduzione progressiva di un punto percentuale per anno sino al 2014 sino ad arrivare in tale anno ad una imposizione fiscale societaria pari al 22%(che costituisce sicuramente una delle imposizioni piú basse a livello mondiale). Per profitti sotto £ 300000 l’imposta é del 20%. L’imposta, calcolata sull’intero profitto tassabile (nel caso sia superiore a £1,5 mil), puó essere frazionata nel caso di associazione di societá (e solo se la societá residente in UK controlli altre societá residenti o meno in UK). Nel caso di societá con piú residenze si applica la clausola del “tie-breaker” ovvero occorre fare riferimento alla residenza della sede direttiva effettiva (effective place of management), ovvero al luogo in cui vengono prese le principali decisioni di tipo gestionale e commerciale per la conduzione dell’insieme delle attivitá dell’impresa. Dal luglio 1999, é prevista la possibilitá di avvalersi dell’auto-accertamento mediante il quale la societá autocertifica, assumendosene la piena responsabilitá, i propri profitti. Come sopra accennato, eventuali errori (seppur meramente colposi) in tale attivitá sono passibili di pesanti sanzioni. La maggior parte delle societá sono tenute a pagare l’imposta nove mesi e un giorno dopo la fine del periodo contabile di riferimento. Per le societá di grandi dimensioni é prevista la possibilitá di rateizzare l’importo dovuto (in rate trimestrali). Per quanto riguarda l’IVA (VAT), esistono tre diverse fasce di imposizione: a) il 20% che si applica alla maggior parte dei beni; b) il 5% che si applica alle fonti energetiche domestiche; c) una esclusione totale per un limitato paniere di beni come ad esempio il vestiario per bambini ed I prodotti alimentari. INFORMAZIONI GENERALI La costituzione di una societá nel Regno Unito non richiede la figura del Notaio, a differenza di quanto previsto in altri Paesi dell’Unione Europea (e dal sistema italiano). Gli studi legali ed i commercialisti offrono la consulenza necessaria per gli operatori economici interessati alla costituzione di societá. Negli indirizzi utili si allegano i riferimenti degli ordini professionali forensi e contabili presenti nelle diverse aree del paese. INDIRIZZI UTILI The Registrar of Companies (Inghilterra e Galles) Companies House Crown Way Cardiff CF14 3UZ Tel: +44 (0) 870 3333636 Email: [email protected] Website: www.companieshouse.gov.uk Companies House Executive Agency 21 Bloomsbury Street London WC1B 3XD Tel: +44 (0) 870 3333636 Email: [email protected] Website: www.companieshouse.gov.uk The Registrar of Companies (Scozia) Edinburgh (Scotland) 37 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EB Tel: +44 (0) 870 3333636 Email: [email protected] Website: www.companieshouse.gov.uk Companies Registry (Irlanda del Nord) Waterfront Plaza 8 Laganbank Road Belfast BT1 3BS Tel: +44 (0)845 5604 8888 Fax: +44 (0) 28 9090 5291 Website: www.companiesregistry-ni.gov.uk Inghilterra e Galles The Law Society 113 Chancery Lane London WC2A 1PL Tel: +44 (0) 20 7242 1222 Fax: +44 (0) 20 7831 0344 Email: [email protected] Website: www.lawsociety.org.uk The Institute of Chartered Accountants In England and Wales Chartered Accountants Hall PO Box 433 Moorgate Place London EC2P 2BJ Tel: +44 (0) 20 7920 8100 Fax: +44 (0) 20 7920 0547 Email: [email protected] Website: www.icaew.co.uk The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 29 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3EE Tel: +44 (0)20 7059 5000 Fax: +44 (0)20 7059 5050 Email: [email protected] Website: www.accaglobal.com ACCA Connect 2 Central Quay 89 Hydepark Street Glasgow G£ 8BW Tel: +44 (0) 141 582 2000 Fax: +44 (0) 141 582 2222 General Enquiries: [email protected] Association of Company Registration Agents Ltd Temple House 20 Holywell Row London EC2A 4XH Tel: +44 (0) 20 7377 0381 Fax: +44 (0) 20 7377 6646 Email: [email protected] Web: www.chettleburghs.co.uk Scozia The Law Society of Scotland 26 Drumsheugh Gardens Edinburgh EH3 7YR Tel: +44 (0) 131 226 7411 Fax: +44 (0) 131 225 2934 E-mail: [email protected] Website: www.lawscot.org.uk The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) CA House 21 Haymarket Yards Edinburgh EH12 5BH Tel: + 44 (0) 131 347 0100 Fax: +44 (0) 131 347 0105 Email: [email protected] Website: www.icas.org.uk Irlanda del Nord The Law Society of Northern Ireland Normal Premises at 97 Victoria Street, Belfast, BT1 3JZ being refurbished 40 Linenhall Street Belfast BT2 8BA Northern Ireland Tel +44 (0)28 9023 1614 Fax +44 (0)28 9023 2606 Email: [email protected] Web: www.lawsoc-ni.org The Institute of Chartered Accountants in Ireland 11 Donegal Square South Belfast BT1 5JE Tel: +44 (0) 289 032 1600 Fax: +44 (0) 289 023 0071 Website: www.icai.ie