Regno Unito Linee-guida per la costituzione di

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Regno Unito
Linee-guida per la
costituzione di una societá
L’ICE, con la propria rete di Uffici nel mondo e con le attività di promozione e di
assistenza, costituisce un osservatorio sui mercati internazionali al servizio delle
imprese italiane.
La presente pubblicazione rientra nel programma editoriale dell’Istituto – collana
“INDAGINI - PRODOTTO/MERCATO” - ed è stata realizzata dall’Ufficio ICE di
Londra.
Il programma editoriale è curato dall’Area Prodotti Informativi – Editoria
Elettronica.
Copyright ICE - Aprile 2012
INFORMAZIONI INTRODUTTIVE
All’interno dell’Unione Europea il Regno Unito é sicuramente uno dei piú grandi mercati
economici (accanto alla Germania, alla Francia e all’Italia). Inoltre, il Regno Unito oltre ad
essere parte dell’EFTA (European Free Trade Association) é membro del WTO (World Trade
Organization) ovvero della piú grande associazione commericale del mondo.
L’appartenenza all’Unione Europea (che mira a regolare i rapporti commerciali tra gli
Stati membri) determina una libertá di movimento commerciale all’interno della stessa
(anche mediante l’abolizione delle tariffe interne), pur nel rispetto delle comuni regole
commerciali. Per maggiori dettagli vedi www.europa.eu.
Pur tenendo in considerazione il riconoscimento (da parte dell’European Attractiveness
Survey) che il Regno Unito, per il 12° anno consecutivo, é la migliore destinazione europea
per gli investimenti stranieri diretti (Foreign Direct Investment), la decisione su quale opzione
scegliere dovrá essere adeguatamente valutata (caso per caso) e ponderata alla luce di diversi
fattori (natura dell’attività che si intende intraprendere, dimensioni dell’impresa, durata della
attivitá, volontà di avvalersi di una struttura a responsabilità limitata o illimitata,
considerazioni di natura fiscale, etc.). Le considerazioni fiscali e legali, pertanto, varieranno al
variare del modello societario optato.
Si noti, al riguardo, che anche i Gruppi di Interesse Economico Europeo (EEIG) – con sede
ufficiale o stabilimento nel Regno Unito – devono, per potere operare sul territorio britannico,
registrarsi presso una delle competenti Companies House.
Inoltre, se é vero che la legislazione inglese in materia di commercio risulta particolarmente
“flessibile” (si pensi alle possibilitá di ottenere un finanziamento per Ricerche e Sviluppi
imprenditoriali, contributi in conto capitale per le industrie manufatturiere, sgravi sino al
100% per investimenti in determinati settori come quelli per i piani energetici, etc.), dall’altro
il Paese presenta un rigido sistema normativo volto al controllo delle attivitá imprenditoriali
(si pensi alla normativa in materia di lotta al riciclaggio, alla lotta contro la corruzione, la
tutela dei dati personali, la lotta alle pratiche concorrenziali scorrette, alla protezione dei
consumatori, alla protezione dei marchi, etc.).
Da ultimo, e prima di inoltrarsi nella specifica legislazione in materia, é opportuno ricordare
che operano nel Regno Unito, cosí come in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, due
complementari sistemi legali: il primo é costituito dal sistema legislativo nazionale (nel caso
di specie il sistema di Common Law; il secondo sistema é, invece, costituito dalla complessa
e articolata produzione normativa comunemente chiamata Diritto Europeo (o Diritto
dell’Unione Europea).
Mentre il sistema legale di Common Law racchiude un insieme di norme predisposte dal
Parlamento Britannico e dalle Corti Inglesi, il sistema legale di Diritto Comunitario é
costituito dalle Direttive (che per essere attuate in un determinato Stato Membro devono da
questo essere convertite in Leggi nazionali) e dai Regolamenti (che, invece, sono direttamente
ed immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri). Esporre, seppur succintamente,
l’articolata normativa europea in material di commercio non é attivitá semplice. Basterá, in
questa sede, ricordare che la proficua attivitá del Parlamento Europeo investe pressoché tutti i
settori (dall’utilizzo e diffusione dei dati personali alla normativa in materia di commercio
elettronico, dalla vendita a distanza ai contratti di franchising, dalla stringente normativa in
materia di appalti pubblici sopra soglia per la fornitura di beni e servizi, alla normativa sulla
protezione dei consumatori, etc.).
Accanto alla normativa di derivazione comunitaria troviamo, come sopra accennato, la
normativa nazionale. Cosí, ad esempio, in materia di lotta alle pratiche anticoncorrenziali, il
Regno Unito prevede uno dei piú efficienti (a livello europeo e non solo) sistemi legali. Al
riguardo, premesso che la normativa Anti-Trust trova le sue fondamenta nel diritto europeo,
occorre ricordare che il settore é, altresí, regolato dall’OFT (Office of Fair Trading), una sorta
di organismo a tutela dei consumatori. Alla luce della combinata regolamentazione possiamo
ricondurre la disciplina in materia a due principali filoni:
a) la normativa in materia di lotta agli accordi anti-competitivi e/o anticoncorrenziali;
b) la normativa in materia di lotta agli abusi di “posizione dominante”.
Il Regno Unito ha, inoltre, uno dei sistemi normativi piú stringenti al mondo in materia di
lotta al riciclaggio di denaro. Esiste infatti un doppio controllo sulla provenienza del denaro
investito o da investire nel Regno Unito. Ad un primo livello, i professionisti (quali avvocati,
commercialisti, banche, etc.) sono obbligati a verificare l’identità degli individui con cui essi
si relazionano. Nel caso di società, gli stessi dovranno verificare l’esistenza della stessa
società oltre che l’identità dei direttori, degli azionisti e dei legali rapprensentanti della stessa.
Ad un secondo livello, gli stessi professionisti sono obbligati a verificare la provenienza dei
fondi usati nell’attività d’impresa (al fine di evitare l’uso, diretto o indiretto, in tale attività di
fondi provenienti da un crimine) ed in caso di semplice sospetto ad informare le competenti
Autorità per i provvedimenti del caso.
Alla luce di quanto sopra premesso, una Società italiana che volesse creare o estendere il
proprio business nel Regno Unito può creare direttamente una nuova società o
creare/acquisire una società inglese già esistente e operativa come veicolo per l’estensione del
proprio business.
CENNI SUL DIRITTO COMMERCIALE BRITANNICO
Prima di iniziare la trattazione, é utile accennare che l’attivitá imprenditoriale in Italia puó
essere esercitata in diverse forme societarie:
- Società di capitali (alla quale categoria appartengono le società per azioni, la società a
responsabilita’ limitata, la società in accomandita per azioni);
- Società di persone (alla quale categoria appartengono la società semplice, la società in
nome collettivo e la società in accomandita semplice);
- Società Cooperative e Società di mutua associazione.
Il sistema britannico, a differenza del sistema italiano, non opera alcuna distinzione tra societá
di persone e societá di capitali, distinguendo le societá semplicemente tra incorporated e
unincorporated.
In linea semplificativa possiamo dire che l’incorporation é il riconoscimento di personalitá
giuridica distinta alla societá. Lo status di persona giuridica implica che la societá venga
considerata come entitá distinta e autonoma rispetto alle persone che ne fanno parte.
Alla luce di ció, gli imprenditori italiani - intenzionati ad “aprire” una propria attivitá
imprenditoriale o estendere la stessa nel Regno Unito - possono scegliere una tra le diverse
alternative imprenditoriali offerte dalla normativa europea e/o dalla normativa nazionale.
In particolare, l’imprenditore italiano puó scegliere di:
- registrare la propria Società (già esistente e operativa in Italia) presso la Companies
House (corrispondente al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio);
- costituire una nuova Società conformemente alla legislazione britannica vigente;
- operare nel Regno Unito come Sole Trader (Imprenditore individuale);
- costituire una Partnership (Società Semplice) con una o piú societá inglesi;
-
costituire un Place of Business or Branch (Ufficio di Rappresentanza o Filiale) nel
Regno Unito;
stipulare un accordo di Joint Venture (Accordo di Cooperazione) con altro
imprenditore o società giá inserita nel mercato inglese.
Secondo le vigenti disposizioni in materia, nel Regno Unito, possiamo individuare tre
principali compagini societarie:
A) Private Company Limited (Società private a responsabilità limitata);
B) Private Unlimited Company (Società private a responsabilità illimitata);
C) Public Limited Company (Società pubbliche a responsabilità limitata). Si badi che
con il termine “pubbliche” non ci si riferisce a societá statali, bensí alle societá ad
azionariato diffuse.
La Private Company Limited (Società a responsabilità limitata) a loro volta possono essere
classificate in:
a) Private Company Limited by guarantee (vedi infra);
b) Private Company Limited by shares (vedi infra).
Le societá registrate nel Regno Unito devono conformarsi a determinati requisiti finanziari e
legali, tra i quali:
• La preparazione e redazione di un conto economico gestito da un soggetto
autorizzato;
• Tali conti devono essere depositati presso i competenti uffici del Registro delle
Imprese;
• Tutte le societá obbligate a corrispondere la tassa societaria (corporation tax),
dovranno compilare le proprie dichiarazioni dei redditi on-line;
• É inoltre previsto l’obbligo di indire, almeno una volta l’anno, un’assemblea generale
degli azionisti. Le societá private possono rinunciare a tale obbligo;
• É inoltre previsto l’obbligo di depositare, presso gli uffici competenti, un report
annuale relativo alla compagine societaria (quali: agenti della societá, azionisti,
eventuali trasferimenti di quote azionarie).
Occorre tener presente che, secondo il diritto societario inglese, la societá ed i suoi azionisti
sono soggetti diversi aventi personalitá giuridica separate, con la ovvia conseguenza che una
societá inglese ha propri diritti e obblighi, indipendenti da quelli riconducibili ai singoli
azionisti e/o direttori, e come tale puó stare e agire in giudizio in proprio nome.
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÁ NEL REGNO UNITO
Dal 1 ottobre 2009 le società straniere, con presenza stabile nel Regno Unito, devono
registrarsi presso la Companies House (organizzazione governativa chiave che coordina
l’amministrazione e la gestione delle societá in Inghilterra, in Scozia e nel Galles). La
registrazione (UK establishment) é obbligatoria in tutti i casi in cui una società opera nel
Regno Unito, stipula contratti con agenti e/o consumatori in tale Paese, assume personale
direttamente nel Regno Unito, e comunque in tutti i casi in cui l’attività imprenditoriale é
svolta in modo stabile in tale Paese.
La procedura per la costituzione di una società nel Regno Unito é semplice e rapida. La
costituzione della società si effettua attraverso la registrazione presso la Companies House
(divisione del Ministero del Commercio e dell’Industria che svolge funzioni analoghe al
registro nazionale del sistema camerale italiano).
La registrazione puó essere effettuata in poche ore e (in base a quanto previsto e disposto
nella sezione 9 del Companies Act del 2006, cosi’ come modificato dalle Regulations del 1
Ottobre 2009), richiede la presentazione dei sottoindicati documenti:
• copia autenticata in inglese dell’Atto costitutivo (Articles of Association) e dello Statuto
sociale (c.d. Memorandum of Association o Articles of Incorporation). Mentre il deposito
dell’atto costitutivo é obbligatorio per tutti i tipi di societá, lo statuto sociale é obbligatorio
solo per le unlimited companies e le companies limited by guarantee;
• elenco degli amministratori della società e, se esiste, il nome del primo segretario;
• elenco delle persone residenti e autorizzate a ricevere notifiche legali per conto della
società;
• dichiarazione che certifichi la data in cui è stata stabilita la sede della filiale o dell’ufficio di
rappresentanza.
Occorre, inoltre, presentare un certificato attestante la regolaritá della societá con il
versamento del capitale azionario minimo previsto dalla legge.
L’atto costitutivo della societá deve indicare chiaramente:
a) la denominazione o ragione sociale della societá;
b) la sede legale della stessa;
c) l’oggetto sociale della societá;
d) il tipo di responsabilitá (della societá e/o dei singoli soci);
e) il valore del capitale nominale.
La costituzione di società attive nei settori della difesa, dell’esplorazioni petrolifere, e della
finanza puó richiedere procedure piú complesse.
PROCEDURE DI COSTITUZIONE SOCIETARIA
a) Private Limited Company (Società privata a responsabilitá limitata).
La costituzione di una società a responsabilità limitata permette ai soci di creare una entità
giuridica distinta dalla personalità dei singoli soci. Si parla, pertanto, di societá incorporated.
La conseguenza di quanto sopra é che la responsabilitá per le obbligazioni assunte dalla
società gravano esclusivamente sulla Società (ed in particolare sui beni societari) e non
dunque sulla persona degli amministratori e/o azionisti.
Le Società private a responsabilità limitata:
• non possono richiedere la quotazione in borsa;
• hanno bisogno di un solo amministratore;
• non hanno l’obbligo di depositare un bilancio provvisorio per convalidare una proposta di
pagamento di un acconto sui dividendi;
• possono essere autorizzate a depositare una contabilità semplificata presso il Registro delle
Società;
• sono soggette ad un numero più ristretto di regole sulla pubblicità degli acquirenti delle
proprie azioni;
• di norma appartengono a pochi soci che non intendono offrire al grande pubblico la
possibilità di sottoscrivere parte del capitale o di acquistare azioni.
Poiché raramente è necessaria l’emissione di azioni da parte di una società di proprietà
straniera, a meno che non esista la volontà/necessità di attribuire un alto profilo all’impresa, la
società privata a responsabilità limitata è la formula preferita dagli investitori esteri.
Come già sopra anticipato, la Private Company Limited può essere di due tipi:
A) Private Company Limited by shares;
B) Private Company Limited by guarantee.
Nella Private Company Limited by shares (Società a responsabilità limitata da azioni), gli
azionisti sono responsabili per l’ammontare nominale di tali azioni e tale ammontare è
normalmente da loro interamente versato al momento dell’emissione delle stesse. Di
conseguenza se la società viene messa in liquidazione - e soprattutto nel caso di insolvenza la stessa risponderà dei debiti contratti con il patrimonio sociale. Si osservi, altresí, che tali
società sono tenute per legge a rendere pubbliche e disponibili determinate informazioni per
ispezione pubblica.
Nella Private Company Limited by guarantee (Società a responsabilità limitata da garanzia),
la responsabilità dei singoli soci è limitata all’ammontare della garanzia prestata. Assumono
generalmente tale forma societaria - responsabilità limitata da garanzia - le società senza fini
di lucro. Tale struttura viene scelta quando i soci non vogliono versare sin dall’inizio
l’ammontare delle azioni sottoscritte e sono disposti a rinunciare alla distribuzione di utili.
La costituzione di una società può essere attuata in due modi:
1. Nel primo, i documenti richiesti per la costituzione della persona giuridica vengono
predisposti e depositati presso il Registro delle Società insieme al pagamento della tassa di
iscrizione. Dalla data in cui questi documenti vengono depositati passa circa una settimana
prima che il Registro delle Società dia notizia dell’accettazione della richiesta di iscrizione e
della denominazione sociale scelta.
2. Nel secondo, una società già precedentemente costituita può essere acquistata tramite
agenti specializzati. I documenti che i fondatori della società devono preparare per essere
presentati al Registro delle Società sono: il Memorandum of Association o Atto costitutivo e
l’Articles of Association o Statuto sociale.
L’Atto costitutivo descrive gli elementi essenziali della società: l’oggetto sociale, la
denominazione, la sede legale della società specificando se in Inghilterra, Galles o Scozia, se
la responsabilità dei membri è limitata (in quest’ultimo caso deve essere specificato se da
azioni o da garanzia), l’ammontare e la classificazione del capitale azionario, la dichiarazione
che ciascun membro contribuirà all’attivo della società qualora venga messa in liquidazione,
se pertinente, che si tratta di una società pubblica.
Nel caso di molti azionisti, ai documenti sopra indicate può accompagnarsi un
Shareholders’Agreement (una sorta di Accordo privato tra gli Azionisti), con il quale gli
azionisti dispongono della gestione e amministrazione della società cosí come prevedono
possibili strategie di ingresso di nuovi soci o l’uscita di vecchi).
La denominazione della società non deve essere uguale a nessuna delle società già registrate
presso il Registro delle imprese, né dare l’impressione che la società sia legata ad autorità
governative o locali, o includere denominazioni che siano vietate dalla legge.
Una volta che una società ha scelto la propria denominazione, questa dovrà essere esposta in
tutte le sedi ed indicata in tutti i documenti commerciali, corrispondenza e mezzi di
pagamento.
Lo Statuto stabilisce il modo in cui la società deve essere amministrata e contiene precise
disposizioni riguardanti:
• i poteri degli amministratori e degli azionisti;
• le modalità per l’emissione ed il trasferimento di azioni;
• lo svolgimento delle riunioni degli azionisti, e degli amministratori;
• le funzioni del segretario della società;
• determinate questioni finanziarie come: i dividendi, la contabilità, la capitalizzazione degli
utili e la procedura riguardante la liquidazione della società.
Oltre all’Atto costitutivo ed allo Statuto è, inoltre, necessario compilare dei moduli
riguardanti i primi amministratori, il segretario, l’indirizzo della proposta sede legale che
verrà utilizzato dalla società a costituzione avvenuta, nonché una Dichiarazione statutaria
(Statutory Declaration) e una Dichiarazione di conformità (Declaration of Compliance) entro
8/10 giorni lavorativi dalla richiesta di registrazione.
Gli azionisti o i loro consulenti devono consegnare detti documenti unitamente ad una quota
di presentazione di £20 al Registro delle imprese, che rilascerà un Certificato di iscrizione al
registro delle persone giuridiche (Certificate of Incorporation). É possibile ottenere la
registrazione in giornata, dietro versamento di £50, presentando la domanda entro le 15:00
p.m.
b) Private Unlimited Company (Società privata a responsabilitá illimitata).
In una società a responsabilità illimitata tutti i soci sono responsabili personalmente per
qualsiasi debito contratto dalla società. A parte alcune eccezioni, una società di questo tipo
non è tenuta a presentare alcuna contabilità al Registro delle Società, ma deve presentare I
rendiconti annuali nel caso in cui si tratti di una società affiliata o di una controllante
(holding) di una società a responsabilità limitata.
La maggioranza delle società straniere che possiedono affiliate nel Regno Unito ha
responsabilità limitata nel proprio paese. Nel caso in cui tali società costituiscano una società
a responsabilità illimitata nel Regno Unito dovranno presentare i propri libri contabili al
Registro delle Società.
La procedura per costituire una società a responsabilità illimitata è simile a quella vigente per
le Private Company Limited (Società a responsabilità limitata), sebbene tale struttura
societaria è raramente usata nella pratica imprenditoriale.
c) Public Limited Company (Societá per azioni a responsabilità limitata).
In tali forme societarie, assimilabili alle società per azioni previste nell’ordinamento italiano, i
titoli sono negoziati in borsa (c.d. quotazione in borsa) e possono essere acquistati e/o
venduti. Questa é, senza dubbio, la principale differenza tra tale forma societaria e la società
privata a responsabilità limitata.
Per potere essere qualificate Public Limited Companies e poter, dunque, operare, come tali, le
società devono prima ottenere una autorizzazione ad operare (che prevede il versamento di un
capitale minimo di £ 50.000).
Le disposizioni di legge che regolano tale forma societaria, per tale motivo, risultano essere
più rigide di quelle previste per la Società private.
ALTRE FORME DI INSERIMENTO IMPRENDITORIALE
Come sopra accennato, le altre forme di inserimento professionale nel tessuto del Regno
Unito sono:
i) Registrazione presso la Companies House della propria Società (giá esistente e
operativa in Italia) presso;
ii) Sole Trader (Imprenditore individuale);
iii) Costituzione di Partnership (Società Semplice);
iv) Place of Business or Branch (Ufficio di Rappresentanza o Filiale);
v) Joint Venture (Accordo di Cooperazione) con altro imprenditore;
vi) Trust (Creazione di un “mandato fiduciario”).
i) Registrazione presso la Companies House (vedi sopra).
ii) Imprenditore individuale (sole trader).
La forma più semplice, per le piccole imprese, è quella dell’imprenditore individuale,
responsabile, in modo personale, degli impegni e delle obbligazioni assunte in nome e per
conto della società. Riprendendo la sopra menzionata distinzione tra incorporation e
unincorporation, il sole trader é un esempio chiaro di unincorporation. Infatti, questa forma di
impresa non prevede il riconoscimento della personalitá giuridica in capo all’impresa, con la
conseguenza che l’imprenditore non gode di alcuna limitazione della responsabilitá. Tale
forma societaria comporta una “fusione” tra debiti contratti dal sole trader, durante l’esercizio
della propria attività imprenditoriale, ed i debiti contratti al di fuori di tale attività.
Nel Regno Unito tutte le persone fisiche, e non solo gli imprenditori, possono essere soggette
a fallimento (bankruptcy). Il sole trader percepisce gli utili derivanti dalla propria attività
d’impresa ed al contempo garantisce con il proprio patrimonio tutte le obbligazioni assunte in
relazione a tale attività. Gli utili d’impresa sono soggetti alla medesima tassazione dei redditi
delle persone fisiche.
I vantaggi di questa tipologia d’impresa sono:
• La contabilità del sole trader non è soggetta a pubblicità a differenza di quanto avviene per
le persone giuridiche;
• È previsto un minore prelievo fiscale in relazione alle spese sostenute nel corso dell’attività
imprenditoriale;
• Non viene limitato il numero delle risorse umane impiegate;
• La direzione, e dunque la gestione, dell’impresa è interamente nelle mani del sole trader.
iii) Costituzione di una Partnership (Società semplice).
La Partnership é un tipo di società, costituita da due o più persone, con il fine di esercitare congiuntamente - un’attività economica. Tale forma imprenditoriale non prevede particolari
adempimenti burocratici relativamente alla registrazione e pubblicità della stessa.
Tale forma societaria é disciplinata contrattualmente e regolamentata dal “Partnership Act”
del 1890 (che definisce, altresí, i diritti e gli obblighi dei partners). È consigliabile che ad
integrazione della disciplina normativa venga predisposto un formale contratto tra i soci.
Si badi bene che tale forma societaria é disciplinata differentemente dal diritto inglese e dal
diritto scozzese. Il diritto inglese non riconosce alla partnership, infatti, una personalitá
giuridica distinta e separata da quella dei singoli partners (si parla, anche in questo caso di
societá unincorporated). Secondo, invece, il diritto scozzese la partnership ha – a tutti gli
effetti di legge – propria personalità giuridica (e sará pertanto qualificabile come societá
incorporated).
In entrambi gli ordinamenti, tuttavia, viene concesso alla partnership di essere proprietaria di
beni immobili così come di citare terzi ed essere citata in giudizio in nome proprio (pur non
essendo considerata un’entità giuridica distinta e autonoma rispetto ai singoli partners).
Il trattamento fiscale e legale, riservato ad una partnership, è molto simile a quello riservato al
sole trader con la differenza che i diritti e le obbligazioni della partnership fanno capo ai
partners che ne rispondono solidalmente. Questo spiega per quale ragione nel Regno Unito
non si ricorra frequentemente alla partnership.
Accanto alla costituzione base di una partnership (c.d. ordinary or unlimited partnership), di
cui sopra, esiste un’altra forma di partenrship, usualmente scelta dalle associazioni di
professionisti. In particolare le associazioni tra avvocati e/o tra commercialisti si avvalgono
delle Limited Liability Partnerships (c.d. limited partnership) per associare i vantaggi delle
societá semplici (segretezza dello statuto, convergenza di ruoli tra gestione e proprietá) con la
limitazione della responsabilità.
Tali società, regolate dal Limited Liability Partnership Act del 2000, devono soddisfare in
tutto e per tutto i requisiti normativi generali previsti per le società inglesi. Tale modello
societario, molto simile per certi aspetti al modello italiano delle societá in accomandita
semplice, prevede una distinzione dei soci tra: general partners (illimitatamente responsabili
della gestione della societá) e limited partners (che pur essendo obbligati a versare una parte
del capitale sociale, non assumono alcuna responsabilitá nella gestione della societá).
Con riferimento a questi ultimi, tale societá viene riconosciuta come entitá legale separata dai
suoi membri. Da un punto di vista squisitamente fiscale, i membri sono soggetti al pagamento
delle imposte come qualsiasi altra unlimited partnership.
Sebbene non sia previsto nell’Atto, molte partnerships preferiscono optare per un accordo
scritto per regolare i rapporti tra i membri della stessa. In assenza di tale accordo, ci si rifá a
quanto espressamente previsto nell’Atto.
Esiste, infine, un ulteriore tipo di partnership (c.d. sub-partnership) che si ha nei casi in cui la
societá associa a sé, nella divisione dei profitti e/o nelle perdite, un soggetto terzo (che
tuttavia rimane esterno alla compagine societaria stessa).
iv) Creare un Place of business or branch (Ufficio di rappresentanza o filiale di una società
estera).
Se una società estera ha l’esigenza di avere una presenza nel Regno Unito può, senza
difficoltà e senza ivi costituire necessariamente una nuova società, costituire una filiale o un
ufficio di rappresentanza.
Al riguardo, occorre precisare che conformemente a quanto previsto dal Companies Act del
2006, entro un mese dallo stabilimento della sede di rappresentanza della società straniera in
UK (in modo stabile e/o permanente), essa dovrà provvedere alla registrazione - presso il
Registro delle Società - della stessa come ufficio di rappresentanza o come filiale.
Occorre, tuttavia, evidenziare come mentre un ufficio di rappresentanza nel Regno Unito può
effettuare solo quelle attività di mero supporto o coincidenti con quelle svolte dalla medesima
società nel paese d’origine; la costituzione di una filiale, invece, comporta lo svolgimento nel Regno Unito – di una attività diretta (con la conseguenza che i clienti della filiale possono
intrattenere rapporti commerciali direttamente con la stessa invece che con la società estera).
Qualsiasi utile, proveniente direttamente e/o indirettamente da una filiale o ufficio di
rappresentanza, é sottoposto alla stessa imposizione fiscale prevista - dalle autorità del Regno
Unito - per le societá inglesi. É possibile uno sgravio in base alle regole previste dai trattati
contro la doppia imposizione.
v) Costituzione di una Joint venture (Impresa in partecipazione).
Un’impresa straniera può stabilire una base nel Regno Unito mediante la costituzione di una
joint venture con una società britannica. La Joint venture non é altro che un accordo di cooperazione su un determinato progetto tra due o più parti, con il quale le stesse concordano di
dividere le entrate e le spese riconducibili alla messa in atto del progetto.
Una joint venture può essere costituita sotto forma di società a responsabilità limitata o di
società semplice, con la conseguenza che il Project Finance non puó in alcun modo essere
trattato come una semplice Partnership.
La scelta di stipulare un contratto di joint venture permette all’imprenditore di avere delle
agevolazioni nell’affitto e/o vendita di sedi societarie, cosí come nella assunzione e gestione
di manodopera locale e staff di supporto.
vi) Trusts (Mandato fiduciario)
Il trust è uno strumento giuridico attraverso il quale viene regolato il rapporto tra disponenete
(che trasferisce la proprietà legale di un bene che possiede ad una altra persona) ed
amministratore (che gestisce – sulla base delle indicazioni fornite dal disponente ed inserite
nell’atto istitutivo – tale proprietá).
La volontá del disponente si traduce in un atto (Atto di Trust), con il quale vengono
regolamentate la gestione del patrimonio e il suo godimento da parte dei beneficiari.
L’amministratore del Trust deve gestire lo stesso, nell’interesse dei beneficiary, e redigere un
bilancio annuale sulla stessa gestione.
Il trust si fonda, generalmente, su un triplice rapporto. Da un lato abbiamo il settlor (o
disponente) che attribuisce al trustee (gestore del trust) la proprietà formale dei beni che
assumono la veste di patrimonio separato, mentre la proprietà sostanziale spetta al beneficiary
(o beneficiario). Spesso è prevista anche la figura del protector (o guardiano) che svolge
funzioni di supervisore (o controllore) della gestione e dell’operato del trustee.
Tale istituto, agile e flessibile, permette di perseguire diverse finalità economiche (quali, ad
esempio, la mera intestazione dei beni al trustee, l’affidamento della semplice
amministrazione o della gestione discrezionale, l’investimento di somme, l’affidamento di
beni per fini successori, per finalità di garanzia patrimoniale etc.), con la conseguenza che
possono costituirsi diversi tipi di trust:
•
•
•
trust per il finanziamento di un particolare progetto;
trust per operazioni societarie, anche straordinarie (quali patti parasociali, situazioni
di conflitto di interessi, riorganizzazioni aziendali, usufrutto di azioni o quote,
obbligazioni, etc.);
trust di trasferimenti di patrimoni immobiliari, quote societarie, per la gestione di
patrimoni mobiliari.
FORME DI FINANZIAMENTO SOCIETARIO
Esistono diverse forme di finanziamento societario. Le piú comuni sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Equity finance (per finanziamenti di lungo periodo);
Business Angels (per piccolo finanziamenti);
Private equity (per finanziamenti di grossa portata);
Flotation (vendita di quote azionarie su un mercato pubblico regolamentato);
Vendor funding (finanziamento di acquisizioni);
Debt funding (utilizzo di fondi esterni, senza alcuna perdita di controllo da parte della
societá;
g) Overdraft (prestito bancario);
h) Term loans (prestiti a lungo termine, come acquisizioni);
i) Mezzanine loans (prestiti partecipativi);
j) Grants (prestiti).
Le societá interessate a creare uffici di distribuzione in UK, devono essere consapevoli che sia
a livello nazionale che a livello europeo, sono previste diversi schemi di grants utili a ridurre
il costo di uno specifico investimento.
NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
A differenza di altri Paesi Europei, le relazioni lavorative nel Regno Unito sono disciplinate
da un complesso sistema di diritti e obbligazioni (molti dei quali di derivazione diretta dal
Diritto Comunitario). In ogni caso, il sistema britannico é sicuramente piú flessibile rispetto
ad altri Stati membri europei.
Mentre non vi sono particolari limiti all’impiego di manodopera britannica e/o proveniente da
un Paese Membro dell’Unione Europea, per quanto riguarda i lavoratori extra-comunitari
occorre rivolgersi al Ministero degli Interni.
Home Office
UK Border Agency
Immigration Enquiry Bureau
Lunar House, Wellesley Road
Croydon CR9 2BY
Tel: (+44) 0800 606 7766
Email: [email protected]
In linea generale, occorre sottolineare che vi é una stringata tutela dei lavoratori (che
comincia ancora prima che il lavoratore cominci a prestare la propria attivitá lavorativa e si
protrae anche dopo la cessazione del rapporto), tale per cui occorre prestare particolare
attenzione – anche con il supporto di un consulente del lavoro – per l’assunzione e il
licenziamento di lavoratori.
Oltre ad esservi, come in altri Paesi dell’Unione Europea, Tribunali ad hoc per materie
afferenti il Diritto del Lavoro, una regola generale nei Tribunali britannici é quella secondo la
quale ciascuna parte processuale paga la propria difesa, a prescindere dal risultato del caso.
Di vitale importanza, per chiunque decida di estendere il proprio business nel Regno Unito
(sia nel caso di acquisizione di una societá giá esistente, cosí come nel caso di creazione di
una Partnership o un Franchsing), sono i regolamenti relativi al trasferimento d’impresa
(meglio noti come TUPE). Tali regolamenti proteggono i diritti di quei lavoratori giá assunti
nella vecchia compagine societaria (che trasmigrano nella nuova compagine societaria alle
medesime condizioni godute nella precedente compagine societaria). Le implicazioni
possono, dunque, essere particolarmente importanti per gli imprenditori che volessero
acquisire una societá straniera.
INFORMAZIONI FINANZIARIE
Il Regno Unito é uno tra i paesi piú competitivi al mondo da un punto di vista fiscale, con
diversi vantaggi sia per le societá che per gli imprenditori. Il sistema britannico, infatti,
prevede: imposte societarie tra le piú basse a livello europeo; forti incentivi (sino al 100% di
deduzione) e/o agevolazioni per gli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo; un
efficiente sistema di controllo e applicazione dei trattati sulla doppia imposizione; tasse
personali competitive; una mimima contribuzione in materia di servizi sociali; la possibilitá di
ammortizzare i costi per beni capitali con i profitti tassabili.
Da un punto di vista squisitamente tecnico, il diritto inglese richiede alle societá di tenere le
scritture contabili in regola e di preparare, altresí, per ogni anno finanziario il conto
economico (che dovrá essere depositato presso la Companies House).
Mentre non vi sono particolari prescrizioni legali per le imprese individuali, per le partnership
é invece previsto l’obbligo di tenuta delle ricevute di tutti i pagamenti effettuati nell’acquisto
e vendita di beni. Le scritture contabili devono essere mantenute per almeno 6 anni.
Secondo il Companies Act del 2006, il rendiconto finanziario puó articolarsi in due strutture:
a) Scritture conformi al Companies Act (in tali ipotesi, il direttore della societá deve
preparare un bilancio ed un conto di entrate/uscite – in alcuni casi anche una
dichiarazione sul flusso di cassa – per ogni anno finanziario);
b) Scritture conformi all’International Accounting Standards – IAS – (in tali ipotesi, il
direttore della societá deve presentare un rendiconto finanziario conforme agli schemi
finanziari internazionali cosí come recepiti dall’Unione Europea).
Per le societá di medie e piccole dimensioni é prevista la possibilitá di presentazione di un
rendiconto semplificato.
Per tutte le societá, cosí come per le partnership, é altresí previsto l’obbligo di tenuta dei
documenti contabili che devono essere vidimati da un abilitato Audit (revisore) esterno alla
compagine societaria. Si badi bene che dal 2005, tutte le societá dell’Unione Europea quotate
in borsa, devono preparare i loro bilanci utilizzando i principi contabili internazionali (c.d.
International Financial Reporting Standards o International Accounting Standards).
Per quanto riguarda, invece, le tasse esistono due tipi di imposizioni fiscale:
A) Le direct taxes (tasse dirette);
B) Le indirect taxes (tasse indirette).
Le prime comprendono:
1) l’Income tax (tassa sul reddito);
2) la Corporation tax (tassa societaria);
3) l’Inheritance tax (tassa successoria);
4) la Capital gains tax (tassa sulle plusvalenze).
Le seconde comprendono:
1) il Value Added Tax – VAT (Iva);
2) la Stamp Duty (imposta di bollo);
3) la Stamp Duty Land Tax (imposta di bollo sulle proprietá);
4) i Customs duty (dazi doganali).
É importante evidenziare come, in ossequio ai generali principi internazionali e comunitari sul
divieto della doppia imposizione fiscale, i residenti in UK sono soggetti al pagamento delle
tasse personali sul complessivo reddito prodotto, mentre i soggetti non residenti in UK sono
soggetti alle imposte nel Regno Unito solo limitatamente al reddito quivi prodotto. Vige nel
Regno Unito, infatti, la regola della “fonte” (source rule) in base alla quale qualcosa viene
tassato solo se vi é una specifica disposizione di legge che ne prevede l’imputazione ad una
determinate imposta.
L’aliquota massima dell’imposta sul reddito é del 50% tagliata al 45% dal2013 per i redditi
superiori a £ 150,000 annui. I redditi sino a £ 35.000 sono soggetto alla aliquota del 20% , ed
al 40% da qesta cifra sino a 149.000.
Importante, ai nostri fini, é soffermarci sulla Corporation Tax (ovvero l’imposta gravante
sulle societá). Tale imposta grava sui profitti complessivi tassabili conseguiti dalla societá
residente in modo stabile nel Regno Unito e sui profitti conseguiti dalla societá nel Regno
Unito. L’imposta sulle societá grava, altresí, sulle societá che pur non essendo residenti nel
Regno Unito, presentano uno stabilimento permanente (permanent establishment) in tale
Paese.
Per permanent establishment si intende la societá che possiede una sede fissa (branch, office,
workshop or factory, building site o similari) in Uk o che nello stesso possiede un proprio
agente. Se la sede fissa, tuttavia, svolge attivitá meramente preparatorie o ausiliarie non si
avrá una permanent establishment.
Una societá sará pertanto soggetta a tassazione se risulta incorporata nel Regno Unito e/o se la
sua attivitá é principalmente svolta in tale Paese.
Si badi bene, che se la societá é contemporaneamente residente in UK ed in un altro Paese
europeo, in base al sopramenzionato principio del divieto della doppia imposizione, occorre
preliminarmente stabilire dove detta societá risulta avere la propria residenza. Resta salvo, in
ogni caso, il generale obbligo di contribuzione sulla parte di profitto realizzato in UK.
L’imposta sulle societá é approvata annualmente dal Parlamento britannico pena l’assenza di
legittimazione alla riscossione. L’imposta é applicata con riferimento al periodo contabile
della societá (che normalmente si estende in 12 mesi), e viene amministrata/riscossa dal
Servizio per la Riscossione e le Dogane di Sua Maestá (Her Majesty’s Revenue and Customs),
simile all’Agenzia delle Entrate italiana.
Per l’anno 1 Aprile 2012 – 31 marzo 2013 é del 24%, che si applica sia alle societá residenti
che a quelle non-residenti nel Regno Unito. Dall’Aprile 2013 é prevista una riduzione
progressiva di un punto percentuale per anno sino al 2014 sino ad arrivare in tale anno ad una
imposizione fiscale societaria pari al 22%(che costituisce sicuramente una delle imposizioni
piú basse a livello mondiale). Per profitti sotto £ 300000 l’imposta é del 20%.
L’imposta, calcolata sull’intero profitto tassabile (nel caso sia superiore a £1,5 mil), puó
essere frazionata nel caso di associazione di societá (e solo se la societá residente in UK
controlli altre societá residenti o meno in UK).
Nel caso di societá con piú residenze si applica la clausola del “tie-breaker” ovvero occorre
fare riferimento alla residenza della sede direttiva effettiva (effective place of management),
ovvero al luogo in cui vengono prese le principali decisioni di tipo gestionale e commerciale
per la conduzione dell’insieme delle attivitá dell’impresa.
Dal luglio 1999, é prevista la possibilitá di avvalersi dell’auto-accertamento mediante il quale
la societá autocertifica, assumendosene la piena responsabilitá, i propri profitti. Come sopra
accennato, eventuali errori (seppur meramente colposi) in tale attivitá sono passibili di pesanti
sanzioni.
La maggior parte delle societá sono tenute a pagare l’imposta nove mesi e un giorno dopo la
fine del periodo contabile di riferimento. Per le societá di grandi dimensioni é prevista la
possibilitá di rateizzare l’importo dovuto (in rate trimestrali).
Per quanto riguarda l’IVA (VAT), esistono tre diverse fasce di imposizione: a) il 20% che si
applica alla maggior parte dei beni; b) il 5% che si applica alle fonti energetiche domestiche;
c) una esclusione totale per un limitato paniere di beni come ad esempio il vestiario per
bambini ed I prodotti alimentari.
INFORMAZIONI GENERALI
La costituzione di una societá nel Regno Unito non richiede la figura del Notaio, a differenza
di quanto previsto in altri Paesi dell’Unione Europea (e dal sistema italiano). Gli studi legali
ed i commercialisti offrono la consulenza necessaria per gli operatori economici interessati
alla costituzione di societá. Negli indirizzi utili si allegano i riferimenti degli ordini
professionali forensi e contabili presenti nelle diverse aree del paese.
INDIRIZZI UTILI
The Registrar of Companies (Inghilterra e Galles)
Companies House
Crown Way
Cardiff CF14 3UZ
Tel: +44 (0) 870 3333636
Email: [email protected]
Website: www.companieshouse.gov.uk
Companies House Executive Agency
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3XD
Tel: +44 (0) 870 3333636
Email: [email protected]
Website: www.companieshouse.gov.uk
The Registrar of Companies (Scozia)
Edinburgh (Scotland)
37 Castle Terrace
Edinburgh EH1 2EB
Tel: +44 (0) 870 3333636
Email: [email protected]
Website: www.companieshouse.gov.uk
Companies Registry (Irlanda del Nord)
Waterfront Plaza
8 Laganbank Road
Belfast
BT1 3BS
Tel: +44 (0)845 5604 8888
Fax: +44 (0) 28 9090 5291
Website: www.companiesregistry-ni.gov.uk
Inghilterra e Galles
The Law Society
113 Chancery Lane
London
WC2A 1PL
Tel: +44 (0) 20 7242 1222
Fax: +44 (0) 20 7831 0344
Email: [email protected]
Website: www.lawsociety.org.uk
The Institute of Chartered Accountants
In England and Wales
Chartered Accountants Hall
PO Box 433
Moorgate Place
London EC2P 2BJ
Tel: +44 (0) 20 7920 8100
Fax: +44 (0) 20 7920 0547
Email: [email protected]
Website: www.icaew.co.uk
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
29 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3EE
Tel: +44 (0)20 7059 5000
Fax: +44 (0)20 7059 5050
Email: [email protected]
Website: www.accaglobal.com
ACCA Connect
2 Central Quay
89 Hydepark Street
Glasgow
G£ 8BW
Tel: +44 (0) 141 582 2000
Fax: +44 (0) 141 582 2222
General Enquiries: [email protected]
Association of Company Registration Agents Ltd
Temple House
20 Holywell Row
London EC2A 4XH
Tel: +44 (0) 20 7377 0381
Fax: +44 (0) 20 7377 6646
Email: [email protected]
Web: www.chettleburghs.co.uk
Scozia
The Law Society of Scotland
26 Drumsheugh Gardens
Edinburgh EH3 7YR
Tel: +44 (0) 131 226 7411
Fax: +44 (0) 131 225 2934
E-mail: [email protected]
Website: www.lawscot.org.uk
The Institute of Chartered Accountants
of Scotland (ICAS)
CA House
21 Haymarket Yards
Edinburgh EH12 5BH
Tel: + 44 (0) 131 347 0100
Fax: +44 (0) 131 347 0105
Email: [email protected]
Website: www.icas.org.uk
Irlanda del Nord
The Law Society of Northern Ireland
Normal Premises at 97 Victoria Street, Belfast, BT1 3JZ being refurbished
40 Linenhall Street
Belfast
BT2 8BA
Northern Ireland
Tel +44 (0)28 9023 1614
Fax +44 (0)28 9023 2606
Email: [email protected]
Web: www.lawsoc-ni.org
The Institute of Chartered Accountants in Ireland
11 Donegal Square South
Belfast BT1 5JE
Tel: +44 (0) 289 032 1600
Fax: +44 (0) 289 023 0071
Website: www.icai.ie
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