HR Update 2015 Roma 24 marzo 2015 Founded and produced by Maurizio Cicciù Senior Manager ► Le novità fiscali in materia di redditi di lavoro dipendente Residenza fiscale: i «non residenti Schumacker» La Legge europea 2013-bis (Legge n.161/2014) ha apportato importanti modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti c.d. “non residenti Schumacker”. Con tale definizione si individuano quei soggetti: che risiedono in uno Stato dell’Unione Europea o in uno aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, e che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del loro reddito complessivo. A partire dal periodo d’imposta 2014, i predetti contribuenti potranno usufruire delle medesime deduzioni e detrazioni dall’Irpef previste per i soggetti che si qualificano come fiscalmente residenti in Italia. Ad esempio: Contributi alle forme pensionistiche complementari, Contributi versati ai fondi sanitari integrativi, Spese sanitarie, Assicurazioni vita. . 4 | HR Update 2015 Stock Options: Recente posizione AdE (2014) Recente posizione dell’Agenzia delle Entrate (non pubblica) sulla tassazione del reddito di lavoro dipendente in situazioni cross-border in caso di esercizio di Stock Option (Retribuzione Convenzionale vs. Effettiva) 3 casi analizzati ► Vesting: presenza fisica e residenza fiscale in IT, Exercise date all’estero con residenza in IT ► Vesting : presenza fisica e residenza fiscale in IT; Exercise date all’estero con residenza all’estero ► Vesting: presenza fisica e residenza fiscale all’estero; Exercise date: presenza fisica e residenza fiscale in IT 5 | HR Update 2015 HR Update 2015 Stock Options: Alcune riflessioni ► Rivalutare (eventualmente) gli approcci sulla tassazione delle SO alla luce dell’interpello non pubblicato del 2014 ► Retribuzione convenzionale (Art. 51, c. 8-bis, TUIR) vs. Retribuzione effettiva (Art. 51, cc. 1-8, TUIR) ► Nonostante l’interpello non pubblicato sia riferito alle SO, le medesime considerazioni potrebbero essere estese anche alle retribuzioni differite (MBO, deferred bonus in denaro) ► Valutare la possibilità di ravvedere eventuali omissioni alla luce delle nuove disposizioni in tema di ravvedimento operoso e di voluntary disclosure 6 | HR Update 2015 Credito di imposta per i redditi prodotti all’estero ► Rimedio contro la doppia imposizione giuridica (articolo 165 comma 1 del TUIR) ► Limiti nella determinazione del credito di imposta estero ► Concorso parziale alla formazione del reddito imponibile (Risoluzione 48/E del 8 luglio 2013): Reddito convenzionale ex art. 51, comma 8-bis TUIR x Imposte pagate all’estero Reddito determinato ex art. 51, commi 1-8 TUIR ► Circolare del 5 marzo 2015, n. 9/E: ► Non possono considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per cui è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale () ► Le imposte suscettibili di parziale rimborso possono essere comunque detratte, al netto del rimborso, sempre che si possa considerare certo il relativo ammontare ► Documentazione da conservare (prospetto di calcolo, copia dichiarazione dei redditi estera e dei versamenti, eventuale certificazione datore estero) 7 | HR Update 2015 La DIRETTIVA 2011/16/UE: Cooperazione amministrativa nel settore fiscale La DIRETTIVA 2011/16/UE prevede norme più chiare e precise che disciplinano la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri per contrasto all’evasione fiscale internazionale Ambito oggettivo - si applica alle imposte di qualsiasi tipo; - non si applica ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato Membri, all’IVA, ai dazi doganali o alle accise, ai diritti quali quelli per documenti rilasciati da autorità pubbliche e alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi Ambito soggettivo - Persone fisiche, persone giuridiche e associazioni di persone. Sono inclusi anche i trust, le fondazioni e i fondi di investimento 8 | HR Update 2015 Le forme di scambio di informazioni secondo la Direttiva n. 2011/16/UE ► SCAMBIO SU RICHIESTA (Art. 5) Su richiesta dell’autorità competente di uno S.M., l’autorità competente dello S.M. trasmette le informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte ► SCAMBIO AUTOMATICO (Art. 8) – regola generale Mediante scambio automatico le autorità fiscali scambieranno le informazioni disponibili sui periodi di imposta dal 1° gennaio 2014, riguardanti: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, assicurazioni sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni, pensioni e redditi immobiliari ► SCAMBIO SPONTANEO (Art. 9): Opera, tra le varie ipotesi, quando vi è fondato motivo di presumere una perdita di gettito fiscale nell’altro S.M. o una riduzione di imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi di imprese 9 | HR Update 2015 Recepimento della direttiva 2011/16/UE e proposte di modifica ► Molti Stati Membri hanno attivamente già recepito la Direttiva introducendo una serie di ulteriori obblighi amministrativi per i sostituti d’imposta (ad es. obblighi specifici nella dichiarazione dei sostituti d’imposta in Lussemburgo) ► L’Italia ha subito una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea per il mancato recepimento della Direttiva e solo recentemente ne ha previsto l’attuazione con D. Lgs. n. 29 del 4 marzo 2014 ► Proposte di modifica (accordo politico dell’ECOFIN del 14 ottobre 2014) inclusione, nell’elenco delle categorie di reddito soggette allo scambio automatico di informazioni nell’Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2015, di ulteriori elementi quali dividendi, plusvalenze, tutte le altre categorie di redditi finanziari e i saldi dei conti correnti 10 | HR Update 2015 Volontary disclosure nazionale: un’opportunità anche per i sostituti d’imposta La nuova versione della norma introdotta il 15 dicembre 2014 consente l’accesso alla procedura di regolarizzazione delle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta commesse fino al 30 settembre 2014. Esempi: l’errata base imponibile (convenzionale vs effettiva) o errato status di residenza fiscale il mancato assoggettamento fiscale e/o contributivo di importi legati a piani di deferred compensation (bonus, piani di azionariato aziendale, forme di incentivazione assimilabili) l’omessa effettuazione delle ritenute fiscali e/o contributive su redditi di lavoro dipendente erogati (ovvero il cui costo è stato sostenuto) da stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri; A decorrere dal 1 gennaio 2015, al sostituto d’imposta è parimenti offerto lo strumento del nuovo ravvedimento operoso, con particolari vantaggi in termini di riduzione delle sanzioni ed ampliamento delle annualità regolarizzabili. 11 | HR Update 2015 HR Update 2015 Roma 24 marzo 2015 Founded and produced by Le principali novità del Jobs Act HR Update 24 marzo 2015 Avv. Stefania Radoccia Avv. Maria Teresa Iannella Avv. Cristina Colangelo Avv. Matteo Pollaroli Avv. Michele Faioli ► Contratto a tutele crescenti e nuova disciplina dei licenziamenti Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 ► Con il D.Lgs. approvato dal CdM il 20 febbraio 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, e pubblicato in G.U. il 6 marzo 2015, si è dato il via alle nuove regole disciplinanti il licenziamento (cd. contratto a tutele crescenti) Cosa cambia? 15 | HR Update 2015 Regime dei licenziamenti impugnazioni e decadenze Revoca del licenziamento Offerta di conciliazione 16 | HR Update 2015 Ambito soggettivo di applicazione Operai, impiegati o quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato, dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 23/2015, ovvero dal 7 marzo 2015; lavoratori con contratto a tempo determinato o con contratto di apprendistato, anche assunti in precedenza, nel caso in cui il contratto venga convertito a tempo indeterminato; lavoratori, anche assunti in precedenza, la cui azienda integri, successivamente all’entrata in vigore del decreto, il requisito occupazionale di cui all’art. 18, ottavo e nono comma (più di 15 dipendenti/5 dipendenti se imprenditore agricolo); datori di lavoro non imprenditori, qualora svolgano senza fini di lucro attività politica, sindacale, culturale, religiosa o di istruzione. 17 | HR Update 2015 ► Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Definizione Articolo 3 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 definisce oggettivo il licenziamento determinato «da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è intimato in relazione ad una situazione obiettiva, ad esempio, per riorganizzazione dell’attività lavorativa in azienda, per riassetto organizzativo, per motivi inerenti l’attività produttiva – innovazione tecnologiche, variazione dei cicli produttivi – ovvero in caso di crisi aziendale. 19 | HR Update 2015 Prima del Jobs Act: il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la DTL ex art. 7 l. 604/1966 L’art. 7 l. 604/1966, come riformato dall’art. 1 comma 40 della l. 92/2012 (cd. Legge Fornero), dispone che, per le imprese rientranti nei requisiti numerici di cui all’articolo 18 Stat. lav., «[…] il licenziamento per giustificato motivo oggettivo […] deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla DTL […] e trasmessa per conoscenza al lavoratore» 20 | HR Update 2015 La procedura ex art. 7, l. 604/1966 Dalla data di ricezione della comunicazione trasmessa alla DTL si intende avviata la procedura La DTL deve trasmettere alle parti, entro il termine perentorio di 7 giorni, la comunicazione contenente la convocazione L’incontro si svolge presso la Commissione provinciale di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c., e mira a ricomporre le volontà delle parti cercando soluzioni alternative al recesso La Commissione è composta da un funzionario DTL delegato dal presidente, un rappresentate di parte datoriale e uno di parte sindacale Le parti possono essere assistite dalle OO.SS., RSA/RSU, da avvocati o da consulenti del lavoro La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione per l’incontro, salvo proroga concordata dalle parti o sospensione - fino a 15 giorni - in caso di impedimento del lavoratore. 21 | HR Update 2015 I possibili esiti della procedura ex art. 7 Le parti, conciliando, possono accordarsi per: La risoluzione consensuale del rapporto, con eventuale Incentivo all’esodo Ammissione ai trattamenti indennitari di disoccupazione; Soluzioni alternative al licenziamento (ad esempio, demansionamento, parttime, trasferimento del lavoratore,…) In caso di esito negativo, il datore di lavoro può intimare il licenziamento al lavoratore, ma: il licenziamento produce effetto dal giorno della ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di avvio della procedura (art. 1, comma 41 legge 92/2012), salvo l’effetto sospensivo nel caso di infortunio, matrimonio, gravidanza o primo anno di vita della prole; l’eventuale periodo lavorato vale come preavviso lavorato. 22 | HR Update 2015 Prima del Jobs Act: conseguenze sanzionatorie del licenziamento per GMO dichiarato illegittimo Per le imprese fino a 15 dipendenti: risarcimento da un minimo di 2,5 a 6 mensilità, ovvero la riassunzione qualora il licenziamento risulti illegittimo; Per le imprese oltre i 15 dipendenti: in assenza di giustificato motivo oggettivo si riconosce un’indennità da 12 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; per manifesta insussistenza del fatto è prevista la reintegrazione corredata da un risarcimento fino a 12 mensilità. Tale regime resta applicabile a tutti i rapporti di lavoro costituiti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (eccezioni: art.1, commi 2 e 3) 23 | HR Update 2015 Con il Jobs Act: nuova disciplina sanzionatoria Per le imprese fino a 15 dipendenti: indennità crescente pari a una mensilità per ogni anno di servizio (min. 2 – max. 6), qualora sia accertata l’illegittimità del licenziamento; Per le imprese oltre i 15 dipendenti: qualora non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e condanna l’azienda al pagamento di un’indennità crescente, di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (min 4 – max 24 mensilità) Per i lavoratori rientranti nel regime delle «tutele crescenti» NON è più necessario esperire il previo tentativo di conciliazione presso la DTL ex art. 7 l. 604/1966 24 | HR Update 2015 ► Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo Definizione Giusta causa: Art. 2119 c.c.: prevede che le parti possano recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza necessità di preavviso (cd. licenziamento in tronco), qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto medesimo, comportando una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario Giustificato motivo soggettivo: Art. 3, l. n. 604/1966: si ha in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore ivi compresi tutti gli obblighi nascenti dal contratto di lavoro: dall’obbligazione lavorativa ad ulteriori obblighi gravanti sul lavoratore, quali quelli connessi all’obbligo di fedeltà, di diligenza e di obbedienza. 26 | HR Update 2015 Prima del Jobs Act: conseguenze sanzionatorie del licenziamento per GC o per GMS dichiarato illegittimo Per le imprese fino a 15 dipendenti: risarcimento da 2,5 a 6 mensilità ovvero la riassunzione qualora il licenziamento risulti illegittimo; Per le imprese oltre i 15 dipendenti: Tutela forte: in caso di accertata insussistenza del fatto contestato o qualora la violazione sia punita con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva, l’azienda dovrà provvedere alla reintegrazione corredata da risarcimento fino a 12 mensilità Tutela debole: nelle altre ipotesi in cui si accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, si dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e si condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità. Tale regime resta applicabile a tutti i rapporti di lavoro costituiti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (eccezioni: art.1, commi 2 e 3) 27 | HR Update 2015 Con il Jobs Act: nuova disciplina sanzionatoria Per le imprese fino a 15 dipendenti: risarcimento pari a una mensilità per ogni anno di servizio (min. 2 – max. 6), qualora sia accertata l’illegittimità del licenziamento Per le imprese oltre i 15 dipendenti: Tutela forte: solo nel caso in cui sia dimostrato in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, reintegrazione (salva la facoltà del lavoratore di chiedere, in alternativa alla reintegrazione, un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione) corredata da risarcimento (max. 12 mensilità) Tutela debole: qualora si accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l’azienda è invece condannata al pagamento di un’indennità crescente, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (min. 4 – max 24 mensilità) La reintegrazione sopravvive solo in limitati casi e come rimedio eccezionale 28 | HR Update 2015 Focus: Tutela forte – tutela debole Indirizzi giurisprudenziali • La l. Fornero prevede l’applicazione della tutela forte qualora sia dimostrata in giudizio la «manifesta insussistenza» del fatto posto alla base del recesso • Indirizzo giurisprudenziale ha fatto riferimento al concetto di «fatto giuridico» (si v. App. Bologna 11 aprile 2013, n. 604 e Trib. Ravenna, 18 marzo 2013) • Per «fatto giuridico» si intende il fatto globalmente accertato, nell'unicum della sua componente oggettiva e soggettiva 29 | HR Update 2015 Focus: Tutela forte – tutela debole Mutamento di impostazione • Mutamento di impostazione giurisprudenziale: • Cass., 6 novembre 2014, n. 23669 «la reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto (…) da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato • Jobs Act: la cd. «tutela forte» si applica ogniqualvolta «sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale risulta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento» 30 | HR Update 2015 ► Licenziamento in violazione dei requisiti formali Prima del Jobs Act: conseguenze sanzionatorie Nel caso di licenziamento intimato senza: Specificazione dei motivi che lo hanno determinato, in violazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 2 l. 604/1966; Rispettare la procedura della conciliazione obbligatoria presso la DTL, ex art. 7 l. 604/1966, qualora si tratti di licenziamento per GMO; Rispettare la procedura per l’irrogazione della sanzione disciplinare, ex art. 7 l. 300/1970 le conseguenze sanzionatorie sono: Sentenza dichiarativa della risoluzione del rapporto di lavoro; Condanna del datore ad un’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra le 6 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale regime resta applicabile a tutti i rapporti di lavoro costituiti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (eccezioni: art. 1, commi 2 e 3) 32 | HR Update 2015 Con il Jobs Act: conseguenze sanzionatorie Nel caso di licenziamento intimato senza: Specificazione dei motivi che lo hanno determinato, ex art. 2 comma 2 l. 604/1966; Rispettare la procedura per l’irrogazione della sanzione disciplinare, ex art. 7 l. 300/1970; le conseguenze sanzionatorie sono costituite da: Sanzione dichiarativa della risoluzione del rapporto di lavoro; Condanna dell’azienda al pagamento di un’indennità crescente di importo pari a: 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (min 2 – max 12 mensilità), se integra i requisiti dimensionali ex art. 18 Stat. lav. ½ mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio (min 1 – max 6 mensilità), ove il datore di lavoro non raggiunga i suddetti requisiti dimensionali. 33 | HR Update 2015 ► Licenziamento nullo Licenziamento discriminatorio Il licenziamento è discriminatorio, e pertanto nullo, se intimato sulla base di ragioni legate: ad indirizzi politici o al credo religioso; al genere, all’identità o all’orientamento sessuale; allo svolgimento di attività sindacale; alla nazionalità, etnia, lingua, provenienza; all’età del lavoratore; a disabilità. 35 | HR Update 2015 Licenziamento nullo Con riferimento ai casi espressamente previsti dalla legge, va considerato nullo il licenziamento intimato: In concomitanza del matrimonio; In violazione dei divieti posti a tutela della maternità; Sulla base di un motivo illecito determinante. A tali ipotesi vanno aggiunti casi di licenziamento: Inefficace perché intimato in forma orale; Per il quale venga accertato il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore. 36 | HR Update 2015 Prima del Jobs Act: conseguenze sanzionatorie del licenziamento nullo Art. 18 Stat. lav. come modificato dalla l. 92/2012 Il giudice dispone la reintegrazione corredata dal risarcimento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (minimo di 5 mensilità), dedotto l’aliunde perceptum; salva la facoltà del lavoratore di chiedere, in alternativa alla reintegrazione, un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall’invito del datore a riprendere servizio, se anteriore alla comunicazione. 37 | HR Update 2015 Con il Jobs Act: disciplina sanzionatoria Art. 2 D.Lgs 23/2015 Per tutte le imprese In tali fattispecie, il regime rimane sostanzialmente immutato rispetto a quello Statutario Il giudice dispone la reintegrazione corredata dal risarcimento di un'indennità commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (minimo di 5 mensilità), dedotto l’aliunde perceptum; salva la facoltà del lavoratore di chiedere, in alternativa alla reintegrazione, un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall’invito del datore a riprendere servizio, se anteriore alla comunicazione. 38 | HR Update 2015 ► Licenziamenti collettivi Prima del Jobs Act: conseguenze sanzionatorie Art. 5, Legge 23 luglio 1991, n. 223 Licenziamento intimato senza l’osservanza della forma scritta: reintegrazione (salva la richiesta del lavoratore per un’indennità alternativa alla reintegra pari a 15 mensilità) corredata dal risarcimento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (minimo di 5 mensilità) Violazione dei criteri di scelta, contrattuali o legali: reintegrazione corredata da indennità fino a 12 mensilità Violazione delle procedure ex art. 4 l. 223/1991: indennità risarcitoria onnicomprensiva, da 12 a 24 mensilità; 40 | HR Update 2015 Con il Jobs Act: conseguenze sanzionatorie Art. 10 D.Lgs. 23/2015 Licenziamento intimato senza l’osservanza della forma scritta: reintegrazione (salva la richiesta del lavoratore per un’indennità alternativa alla reintegra pari a 15 mensilità) corredata dal risarcimento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (minimo di 5 mensilità) Violazione delle procedure ex art. 4 l. 223/1991 o dei criteri di scelta, contrattuali o legali: pagamento di un’indennità crescente, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (min 4 – max 24 mensilità) 41 | HR Update 2015 ► Offerta di conciliazione I presupposti per un nuovo modello di ADR Art. 6 D.Lgs. 23/2015 La nuova procedura di conciliazione è esplicitamente predisposta «al fine di evitare il giudizio», ma non gode di alcun vincolo di esclusività, restando ferma «la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge»; L’offerta deve svolgersi in una delle sedi «protette» ex art. 2113 c.c. (Commissione di conciliazione, Commissioni di certificazione, sedi sindacali, Direzione Territoriale del Lavoro); A differenza della procedura ex art 7, l. 604/1966, l’offerta conciliativa è facoltativa ed è riservata alla mera iniziativa del datore di lavoro; L’offerta è esperibile nei soli casi di licenziamento, e con riguardo ai soli lavoratori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 23/2015. 43 | HR Update 2015 L’offerta e i suoi effetti Entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni dalla comunicazione), il datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo: mediante assegno circolare, che non costituisce reddito imponibile IRPEF né è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari ad una mensilità per ogni anno di servizio e compreso tra un minimo di due ed un massimo di 18 mensilità, se integra i requisiti dimensionali ex art. 18 Stat. lav. -o- di ammontare pari a mezza mensilità per ogni anno di servizio e compreso tra un minimo di una ed un massimo di 6 mensilità, se non integra i requisiti dimensionali di cui sopra Eventuali ulteriori importi a titolo transattivo risultano soggetti al regime fiscale ordinario L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data di licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche laddove già proposta. 44 | HR Update 2015 ► D.Lgs. 23/2015: un sunto Aspetti operativi Computo dell’anzianità negli appalti • Nel caso di passaggio alle dipendenze dell’impresa subentrante, si computa tutto il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività oggetto di appalto Frazioni di anno • Riparametrazione degli importi su base mensile (ogni frazione di mese uguale o superiore a 15 gg. si computa come mese intero) 46 | HR Update 2015 Jobs Act: cosa rimane della reintegra Per riassumere La reintegra (oppure risoluzione con 15 mensilità) corredata da indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (min. 5 mensilità). ► ► ► ► ► ► ► Licenziamento nullo perché discriminatorio; Licenziamento nullo perché intimato per motivo illecito determinante; Licenziamento nullo perché intimato in concomitanza di matrimonio; Licenziamento nullo perché intimato in violazione dei divieti posti a tutela della maternità; Licenziamento inefficace perché intimato in forma orale; Licenziamento privo di G.M.O. consistente nell’inidoneità psico – fisica del lavoratore; Licenziamento collettivo senza l’osservanza della forma scritta. 47 | HR Update 2015 Jobs Act: cosa rimane della reintegra Per riassumere La reintegra (oppure risoluzione con 15 mensilità) corredata da indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione (max. di 12 mensilità) ► ► Insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore con licenziamento per giustificato motivo soggettivo; Insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore con licenziamento per giusta causa. 48 | HR Update 2015 Jobs Act: le cd. tutele crescenti Per riassumere Estinzione del rapporto corredato da indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (min. 4 – max. 24 mensilità) Licenziamento privo di giustificato motivo oggettivo; ► Licenziamento privo di giustificato motivo soggettivo. ► 49 | HR Update 2015 Jobs Act: le cd. tutele crescenti Per riassumere Estinzione rapporto corredato da indennità di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (min. 2 – max. 12 mensilità) ► ► Mancata comunicazione dei motivi del licenziamento in conformità all’art. 2, comma 2, l. 604/1966; Mancato rispetto della procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari in conformità all’art. 7 St. lav. 50 | HR Update 2015 Jobs Act: il superamento della Legge Fornero Si ricorda che: A tutti i licenziamenti dei lavoratori interessati dal Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 non si applica: La conciliazione obbligatoria pre-licenziamento per GMO ai sensi dell’art. 7, l. 604/1966; La disciplina per l’impugnazione dei licenziamenti prevista dai commi 48 a 68 dell’art.1 della cd. Legge Fornero. I nuovi assunti dovranno utilizzare, anche per le controversie in materia di licenziamento, il rito ordinario previsto per tutte le cause di lavoro dagli art. 409 e seguenti c.p.c. 51 | HR Update 2015 ► Nuove regole sul mutamento di mansioni Art. 2103 c.c. e nozione di “equivalenza” contrattuale delle mansioni Art. 2103 c.c. «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo». 53 | HR Update 2015 Art. 2103 c.c. e nozione di “equivalenza” contrattuale delle mansioni Principio della contrattualità delle mansioni La prestazione lavorativa deve essere convenuta dalle parti al momento della instaurazione del rapporto di lavoro; onere a carico del datore di lavoro di far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell ’assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto (art. 96 disp. att. c.c.); facoltà del datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni equivalenti alle ultime svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione jus variandi orizzontale 54 | HR Update 2015 Art. 2103 c.c. e nozione di “equivalenza” contrattuale delle mansioni Mansione Non esiste una definizione legale della «mansione»; in dottrina si è affermato che le mansioni «identificano i compiti e le attività che il lavoratore è chiamato ad eseguire in adempimento dell’obbligazione contrattuale» (G. Giugni, in Enc. dir., Milano 1975) Oggetto dell’obbligazione di lavoro funzionale al processo di inquadramento del prestatore nelle categorie ex art. 2095 (dirigenti, quadri, impiegati e operai) e nel livello previsto dai contratti collettivi in relazione al tipo di attività assegnata dal datore 55 | HR Update 2015 Art. 2103 c.c. e nozione di “equivalenza” contrattuale delle mansioni Equivalenza delle mansioni Nell’esercizio dello jus variandi il datore di lavoro non può assegnare al lavoratore se non mansioni «equivalenti alle ultime effettivamente svolte» L’equivalenza deve sussistere ed essere dimostrata in concreto attraverso l’accertamento che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e l’accrescimento delle capacità professionali (Cass., Sez. lav. n. 8527/2011; Cass., Sez. lav.,n. 425/2006;) Tutela la professionalità del lavoratore, intesa come insieme di nozioni, esperienze, cognizioni tecniche ed abilità operativa precedentemente acquisite, di cui deve essere salvaguardata la possibilità di ulteriore utilizzazione ed affinamento 56 | HR Update 2015 Art. 2103 c.c. e nozione di “equivalenza” contrattuale delle mansioni Il limite dell’equivalenza delle mansioni Il lavoratore adibito, temporaneamente ovvero in modo permanente, a mansioni il cui contenuto e la cui qualità e quantità sia inferiore rispetto a quelle precedentemente svolte Illegittimo demansionamento corrispondente ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro idoneo a determinare un danno patrimoniale e non patrimoniale in capo al lavoratore 57 | HR Update 2015 ► Deroghe all’art. 2013 c.c. Ipotesi lecite di demansionamento Il c.d. «patto di demansionamento» ► Art. 4, comma 11, L. 223/1991: accordi sindacali stipulati nel corso di procedure di mobilità, al fine di garantire il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire l’assegnazione dei lavoratori esuberanti «in deroga al secondo comma dell’art. 2103 c,c.», a mansioni diverse e quindi anche inferiori, al fine di evitare il licenziamento; ► Art. 4, comma 4, L. 68/1999: ammette l’adibizione a mansioni inferiori per il lavoratore divenuto inabile a seguito di infortunio o malattia, nonché per quello esposto ad agenti di rischio (fisici, chimici, biologici: art. 8, L. 277/1991); ► Art. 7, D.lgs. 151/2001: ammette l’adibizione a mansioni inferiori della lavoratrice in gravidanza nel caso in cui quelle di assunzione siano ricomprese tra le mansioni a rischio o comunque interdette in relazione allo stato interessante della lavoratrice. Circostanze ed ipotesi del tutto eccezionali e chiaramente indicate quali deroghe all’art. 2103 c.c. 59 | HR Update 2015 Ipotesi lecite di demansionamento in giurisprudenza Spostamento a mansioni non professionalmente equivalenti e variazione in peius delle mansioni Cass., Sez. lav. n. 4301/2013: «è legittima l'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza. L'espletamento di mansioni inferiori che implichi un impiego di energie lavorative di breve durata non incide sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza». Cass., Sez. lav. n. 2375/2005: «La limitazione dello "ius variandi" prevista dall'art. 2103 c.c. mira ad impedire la modifica "in pejus" delle mansioni del lavoratore contro la sua volontà ed in suo danno, salvo venga provato in fatto che il demansionamento sia disposto con il consenso del lavoratore finalizzato ad evitare il licenziamento reso necessario da una situazione di crisi aziendale.» (di tal avviso: Cass., Sez lav. n. 2024/2004; Cass., Sez. lav. 10339/2000). 60 | HR Update 2015 Ipotesi lecite di demansionamento in giurisprudenza Spostamento a mansioni non professionalmente equivalenti e variazione in peius delle mansioni Cass., S.U. n. 7755/1998: «In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (art. 1 e 3 l. n. 604 del 1966 e art. 1463 e 1464 c.c.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore». 61 | HR Update 2015 Ipotesi lecite di demansionamento Il c.d. «patto di dequalificazione» come unico mezzo per conservare il posto di lavoro; non costituisce una deroga diretta alla norma che disciplina l’utilizzo dello ius variandi del datore di lavoro, «ma di adeguamento del contratto ad una nuova situazione di fatto sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore» (Cass., Sez. lav. n. 10339/2000) ; il datore di lavoro ha l’onere di provare l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti; Il lavoratore ha l’onere di allegazione in merito all’esistenza di concrete possibilità di trovare una diversa collocazione (Cass., Sez. lav. n. 23926/2010; Cass., Sez. lav. n. 18387/2009), di verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori 62 | HR Update 2015 ► Art. 2103 c.c.: ipotesi di modifica secondo lo schema di decreto attuativo del Jobs Act Art. 55 D.lgs. approvato in CdM il 20.2.2015 in attuazione della legge 10.12.2014, n. 183 «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. 64 | HR Update 2015 Art. 55 D.lgs. approvato in CdM il 20.2.2015 in attuazione della legge 10.12.2014, n. 183 …Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo». 65 | HR Update 2015 Art. 55 D.lgs. approvato in CdM il 20.2.2015 in attuazione della legge 10.12.2014, n. 183 Mutamenti delle mansioni Ammessa l’adibizione del lavoratore a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte eliminato il limite al potere unilaterale del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore costituito dalla nozione di «equivalenza» Si sacrifica l’esigenza della tutela della professionalità del lavoratore di fronte alle richieste di maggiore flessibilità da parte delle imprese. 66 | HR Update 2015 Art. 55 D.lgs. approvato in CdM il 20.2.2015 in attuazione della legge 10.12.2014, n. 183 Mutamenti delle mansioni Ammessa la modifica peggiorativa unilaterale delle mansioni nei casi di: modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore; ipotesi specificatamente individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale In tal caso il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo percepito, ad eccezione degli elementi ricollegati a particolari modalità di svolgimento dell’attività. 67 | HR Update 2015 Art. 55 D.lgs. approvato in CdM il 20.2.2015 in attuazione della legge 10.12.2014, n. 183 Mutamenti delle mansioni Ammessa la modifica peggiorativa pattizia delle mansioni da pattuire in sede protetta Direzione Territoriale del Lavoro; in sede sindacale; in sede giudiziale; presso le commissioni di certificazione. 68 | HR Update 2015 Art. 55 D.lgs. approvato in CdM il 20.2.2015 in attuazione della legge 10.12.2014, n. 183 Mutamenti delle mansioni La modifica peggiorativa pattizia delle mansioni può avere ad oggetto: Modifica delle mansioni; livello di inquadramento; retribuzione. 69 | HR Update 2015 Art. 55 D.lgs. approvato in CdM il 20.2.2015 in attuazione della legge 10.12.2014, n. 183 Mutamenti delle mansioni In caso di modifica peggiorativa pattizia delle mansioni dev’essere sotteso un interesse del lavoratore: alla conservazione del posto del lavoro; all’acquisizione di una diversa professionalità; al miglioramento delle condizioni di vita. 70 | HR Update 2015 Art. 55 D.lgs. approvato in CdM il 20.2.2015 in attuazione della legge 10.12.2014, n. 183 Mutamenti delle mansioni Assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva laddove sia protratta: oltre il periodo previsto dalla contrattazione collettiva, anche aziendale; In mancanza di disciplina collettiva, oltre la durata di 6 mesi continuativi «salva diversa volontà del lavoratore» 71 | HR Update 2015 ► Contratto di ricollocazione Jobs Act: Contratto di ricollocazione Grazie all’incremento del Fondo per le politiche attive del lavoro di una somma pari a 32 mln € per il 2015, i soggetti in stato di disoccupazione hanno diritto ad una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati al fine di ricevere dai servizi pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del «profilo personale di occupabilità» 73 | HR Update 2015 Jobs Act: Contratto di ricollocazione Con la stipula del contratto di ricollocazione, il soggetto in stato di disoccupazione assume: Il diritto ad un’assistenza appropriata, programmata e strutturata nella ricerca della nuova occupazione; Il dovere di attivarsi con riguardo alle possibili proposte di lavoro; Il diritto – dovere di partecipare alle iniziative di addestramento e riqualificazione. 74 | HR Update 2015 HR Update 2015 Roma 24 marzo 2015 Founded and produced by Fabrizio Cimino Paolo Santarelli Partners – Human Capital Policy di mobilità internazionale: criticità, spunti di riflessione e trends Agenda Le sfide della mobilità internazionale 78 | HR Update 2015 Strategia, policy e processi La policy di mobilità internazionale: Perchè è così importanza e criticità Framework: tipologie di policy, pacchetto retributivo e politiche fiscali A possible journey forward… Le sfide della mobilità internazionale Supporto al business • Supportare tempestivamente le necessità del business • Rapida ed efficiente distribuzione delle risorse interne • Attrazione di talenti Efficienza operativa • Gestione efficiente delle attività amministrative • Supervisione e controllo Costi competitivi • Monitoraggio e comprensione di tutte le variabili di costo • Indennità e benefit idonei al tipo di mobilità/esigenze aziendali • Benchmarking Compliance • Quadro normativo di riferimento in continua evoluzione • Reputazione e brand 79 | HR Update 2015 Le sfide della mobilità internazionale Risultati needs ►Business Esigenze di business • • • Labor dynamics labour ► Dinamiche Tempestività nelle soluzioni • • • Strategy Strategia Competition ► Concorrenza ►Emerging Mercatimarkets emergenti • • • • • • Process Processi ►Economic Quadro economico environment • • • Legislative ► Talenti developments Globally Mobile Workforce • • • Trasparenza dei costi Struttura Structure Riduzione dei rischi e salvaguardia della reputazione Policy Policy ►Regulatory Quadroscrutiny normativo ► • • • Public perception Percezione esterna 80 | HR Update 2015 • • • Percezione positiva da parte dei dipendenti Strategia, policy, processi 76% Strategia del campione ha rivisto la propria policy di mobilità internazionale nell’ultimo anno delle società ha rivisto la propria policy di global mobility nell’ultimo anno apportando alcune modifiche 81 | HR Update 2015 52% 42% Policy Processi delle società ha rivisto la propria policy di global mobility nell’ultimo anno apportando modifiche importanti La policy di mobilità internazionale: Perchè è così importante? Control Controllo dei costi Gestione della compliance 82 | HR Update 2015 Perfomance Allineamento con la strategia Chiarezza degli obiettivi Workforce Equità dei trattamenti Trasparenza dei criteri Principali criticità ► Non allineamento con la strategia ed il business della Società Incorretta segmentazione Erronea gestione dei processi Maggiori costi ► Presenza di casistiche non disciplinate e insufficiente livello di dettaglio Dipendenti insoddisfatti Insufficiente controllo dei costi Trattamenti ad personam 83 | HR Update 2015 Framework: tipologie di policy, pacchetto retributivo e politiche fiscali Tipologie di policy Pacchetto Politiche fiscali 84 | HR Update 2015 Long term, short term, Commuters, Managerial roles, technicians, sales and local market development, Graduate program Cash allowance Fringe benefit Welfare Development Tax protection Tax equalization Netto garantito Framework Tipologie di policy Crescita professionale ‘’one size fits all?’’ Program 1: Program 2: Developmental Executive mobility (role-based mobility (future leadership, high potentials) assignments) Program 3: Junior mobility Program 4: Tactical mobility (young professionals, generation Y) (project-based assignments) Ritorno per il business (short term) 85 | HR Update 2015 Framework Tipologie di policy 90% del campione relativo alle società con CASAMADRE Italiana si è dotata di una policy long term (da 1 a 5 anni) 18% 40% 22% 10% 86 | HR Update 2015 ha solo policy long term (da 1 a 5 anni) ha anche policy short-term (meno di 12 mesi) ha anche policy c.d. «Commuters» ha anche policy c.d. «Graduate program» Framework Tipologie di policy 86,21% del campione invia dipendenti all’estero con ruoli manageriali/di allineamento con HQ guidelines (top executives, CFO, CEO, ecc. ) 87 | HR Update 2015 Framework Pacchetto retributivo COMPENSATION BENEFITS Foreign indemnity Foreign service premium Relocation allowance COLA Housing Company Car DEVELOPMENT WELFARE Carrer opportunities Learning & development Processo di valutazione Family support Heath & Wellness Experimental 88 | HR Update 2015 Personal Company Financial Pacchetto retributivo Fringe benefit – welfare – sviluppo 67% non del campione prevede alcun meccanismo di assistenza per il coniuge, esempio (job search assistance). In alcuni casi il supporto viene fornito in termini di allowance/cash. 58% 96% non del campione prevede alcun Career development briefing 89 | HR Update 2015 non del campione prevede alcun training culturale al proprio personale in mobilità internazionale 54% non del campione prevede nessun supporto addizionale per i dipendenti che si spostano senza la famiglia Framework – Politiche fiscali Tax equalization Tax protection Il dipendente non deve subire né svantaggi né vantaggi dall’assegnazione internazionale Il dipendente subisce l’onere impositivo minore tra Home ed Host Country Politiche fiscali Da un compenso lordo si deducono le imposte sui redditi teoricamente dovute (nella Home o della Host country a seconda del metodo) per giungere ad un importo netto Netto garantito 90 | HR Update 2015 Framework – Politiche fiscali 4 3 2 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 38% 60% 52% 28% 8% 12% ha una policy c.d. di «tax equalization» ha una policy c.d. «tax protection» ha una policy c.d. «netto garantito» non ha una policy fiscale (c.d. «lassaizfaire») 75% del campione ha implementato una policy che prevede la del campione ha implementato una policy che prevede la tax equalization e predispone una tax equalization soltanto sui redditi di lavoro riconciliazione finale 91 | HR Update 2015 dipendente A possible journey forward… Fase 1 Definizione della strategia della mobilità internazionale Focus group / interviste ai vari stakeholder 92 | HR Update 2015 Fase 2 Fase 3 Benchmarking Identificazione delle nuove tipologie di policy applicabili e review di quelle esistenti (scrittura) Definizione delle procedure Piano di comunicazione interna ai vari stakeholder Definizione dei servizi da esternalizzare e scelta dei relativi provider HR Update 2015 Executive Compensation, trend di settore e LTIP Roma 24 marzo 2015 Founded and produced by Guido Cutillo Med Area Leader of Talent & Reward Agenda ► Premessa ► Studio FTSE MIB ► Top Executive Italia 2015 ► Tipologia di piani di lungo termine ► Architettura dei piani di lungo termine Premessa I compensi dei Top Executive Novità regolamentari e richieste del mercato ► ► ► CRDIV, UCITSV, AIFMD, Disposizioni di Bankit…. Borsa Italiana, Proxy Advisor…. Consob….. Convergenza di principi Applicazione del principio Compliance ed Efficacia Ribilanciamento dei compensi tra diversi settori ► ► Progressivo riavvicinamento delle retribuzioni del settore finanziario e di quello non finanziario (da imputare alla consistente perdita di redditività del settore bancario). Gap crescente tra retribuzioni teoriche e reali. Necessità di riprogettare i sistemi di incentivazione ► Sistemi di variabile che non erogano mai sono negativi quanto quelli che erogano sempre. ► ► ► Recuperare il potere motivazionale e di indirizzo strategico. Interiorizzare i processi di risk assessment e risk management. Assicurare una visione di lungo periodo e l’allineamento degli interessi. 96 | HR Update 2015 Premessa Cosa ne pensano gli azionisti? Voting Dissent by Resolution in Europe Fonte: Shareholder activism in Italy and Europe (AGM season 2014) - Georgeson 97 | HR Update 2015 Studio FTSE MIB ► Studio realizzato in collaborazione con l’Osservatorio LUISS su Executive Compensation e Corporate Governance. Panel: 40 società italiane a maggiore capitalizzazione. ► Di seguito, alcune evidenze: ► Dinamica decrescente emolumenti dei presidenti → negli ultimi due anni riduzione mediana del 30%. ► Gli Nel settore finanziario italiano, Banca d’Italia: 98 | HR Update 2015 Il compenso del Presidente non può essere superiore al fisso corrisposto all’AD. Studio FTSE MIB Trend più recenti sui compensi del Presidente Dinamica Compensi Presidenti non esecutivi FTSE Mib (€ .000)* Q3 Mediana Q1 * Fonte: Elaborazione EY su dati OECCG 99 | HR Update 2015 2011 940 650 500 2012 852 588 375 2013 562 400 205 2014 588 300 143 Studio FTSE MIB Trend più recenti sui compensi del Capo Azienda ► Stabilizzazione compensi per AD → con tendenza alla decrescita del fisso e ripresa dei bonus erogati. ► Negli ultimi anni → nuovo AD ha ricevuto pacchetto (teorico) inferiore al predecessore. Compensi Fissi in €.000 Incentivo di Breve Termine (IBT) in €.000 Nono Decile Terzo Quartile Mediana Primo Quartile Primo Decile Emolumenti Emolumenti ∆ 2014/2013 Holding Holding e Controllate Emolumenti Holding 1.859 2.376 -2% 1.439 1.648 -2% 1.008 1.049 0% 810 859 7% 600 794 3% IBT Holding Nono Decile Terzo Quartile Mediana Primo Quartile Primo Decile Fonte. Studio sui compensi del Board della FTSE MIB, EY, 2014 100 | HR Update 2015 1.887 1.409 911 355 42 IBT Holding e Controllate 1.895 1.412 1.169 402 44 Top Executive Italia 2015 ► Indagine retributiva realizzata in collaborazione con l’Osservatorio LUISS su Executive Compensation e Corporate Governance, finalizzata a monitorare i compensi del Top Management di un campione di Società italiane fortemente rappresentativo nel panorama nazionale Restituisce risultati in termini di : Raccoglie quali dati retributivi: ► remunerazione fissa ► ruolo (circa 30 ruoli standard) ► variabile di breve ► dimensione aziendale ► variabile di medio-lungo termine ► peso della posizione Finanziario Il campione: ► 1.429 persone ► 43 società Utility & Energy Altri 30% 39% 47% 53% 12% 19% 101 | HR Update 2015 Chimico-farmaceutico Società quotate Società non quotate Top Executive Italia 2015 Alcune evidenze ► Sistemi di incentivazione di lungo termine (ILT) presenti nel 66% delle aziende del campione. ► Piano più diffuso → Il differimento (48%) ► Piano meno diffuso → L’opzionario (6%) ► Percentuale di donne sul totale del campione → 14%. ► ► ► Numero di donne insufficiente statistiche oltre l’EY Level 21 per elaborazioni I ruoli più pagati, oltre ad AD e DG → Chief Financial Officer e Direttore Operation I ruoli meno pagati→ Direttore Compliance e Direttore Sistemi Informativi. * L’EY Level 21 identifica dei ruoli nella fascia medio-alta dei dirigenti (es. Direttore R&D, Direttore Marketing, Direttore Vendite). 102 | HR Update 2015 Top Executive Italia 2015 Alcuni ruoli Più pagati Meno pagati Chief Financial Officer Direttore Operation Rem. Fissa Rem. Fissa RGA Erogata Q3 € 376.131 € 524.226 Q3 € 395.077 € 869.079 Mediana € 279.901 € 338.483 Mediana € 303.095 € 337.155 Q1 € 215.018 € 272.481 Q1 € 150.000 € 160.625 Direttore Compliance Direttore Sistemi Informativi Rem. Fissa Rem. Fissa RGA Erogata RGA Erogata Q3 € 186.689 € 209.182 Q3 € 191.857 € 244.906 Mediana € 140.267 € 165.590 Mediana € 160.347 € 165.597 Q1 € 125.920 € 147.442 Q1 € 131.811 € 146.744 Dimensioni del campione 103 | HR Update 2015 RGA Erogata Market Cap (.000€) Terzo Quartile Mediana Primo Quartile Totale Ricavi (.000€) Numero Dipendenti 18.659.409 3.824.303 18.176 3.354.577 1.600.000 6.643 2.169.944 739.250 2.514 Trend dei piani di lungo termine – Equity, Equity Based e Cash Nel corso degli anni in Italia → riduzione degli incentivi di lungo termine equity: ► ► Le banche sono passate a sistemi di breve con il differimento Le controllate del tesoro non hanno implementato i suddetti strumenti per passate indicazioni del Ministero dell’Economia Dalle nostre indagini si prevede un ritorno a tali strumenti anche grazie ad un maggiore peso degli investitori istituzionali. ► ► ► Piani che erogano Azioni Piani che erogano Cash Stock Option Phantom Option Restricted Share Restricted Unit Performance Share Performance Unit Più facili da spiegare al mercato Maggiore trasparenza Migliore trattamento fiscale in termini contributivi 104 | HR Update 2015 ► ► Mancata diluizione del capitale e/o necessità di reperire gli strumenti Ridotta comunicazione ai fini delle parti correlate in bilancio Tipologia di piani di lungo termine - Co Co bond Obbligazione trasformabile in capitale ordinario Se non si verifica un trigger event Il beneficiario è obbligazionista Cedola Se si verifica un trigger event predeterminato Il beneficiario da obbligazionista diventa azionista Dividendo EY ha analizzato l’utilizzo dei Contingent Convertible Bonds come strumento di incentivazione a lungo termine nel panorama delle più grandi aziende europee. ► Nonostante le richieste degli enti regolatori nel settore finanziario, rimane uno strumento ancora poco diffuso. ► Chi lo utilizza se ne avvale per una parte minoritaria dei sistemi incentivanti e sempre in combinazione con altre tipologie di strumenti. ► Nel momento di trigger event, il piano va under water e non paga (per cui tendenzialmente la reale trasformazione da obbligazione ad azione → non avviene). 105 | HR Update 2015 Architettura dei piani di lungo termine – Malus e Clawack ► ► ► ► ► Il tema delle Claw Back è in Italia relativamente giovane e non esiste quindi una giurisprudenza consolidata sulla loro applicazione. Sino ad oggi le banche e le società quotate hanno affrontato il tema essenzialmente dal punto di vista della governance prevedendo in politica frasi più o meno generiche sulla presenza di una clausola in tal senso. È stato quasi completamente trascurato l’aspetto giuslavoristico. Questa situazione rende altamente inefficaci le clausole di claw back così come sono state scritte sino ad oggi e rendono incerte le procedure e gli attori coinvolti nella loro attivazione. Molti player stanno rivedendo le clausole da un punto di vista sostanziale. Ambito 2 Procedura 1 soggettivo Definizione procedura per consentire l’attivazione delle clausole 106 | HR Update 2015 Definizione ambito soggettivo di applicazione delle clausole di claw back Chi? Individuazione degli organi responsabili dell’attivazione 3 Come? 4 Modalità concrete per procedere all’attivazione delle clausole Quando? 5 Fattispecie al verificarsi delle quali consegue l’attivazione Architettura dei piani di lungo termine – Bonus pool e performance relativa Assoluta Vs Budget Bonus Pool Performance Performance netta Relativa Vs Mercato Sempre più frequentemente i sistemi presentano un doppio livello di “sfida”: assoluta (vs budget) e relativa (vs il mercato) 107 | HR Update 2015 Performance relativa vs mercato Performance assoluta vs Budget <70 70-85 85-100 100-115 115-130 1° 0 85 100 115 130 2° 0 70 85 100 115 3° 0 50 70 85 100 4/5° 0 30 50 70 85 6/7° 0 0 0 0 0 Architettura dei piani di lungo termine – Frequenza e Vesting Non - Rolling Rolling Cliff Vesting Installment Vesting Frequenza del piano 2014 Tipologia di Vesting 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X Piano 2014 - 2016 X Piano 2014 - 2016 X X 108 | HR Update 2015 HR Update 2015 Roma 24 marzo 2015 Founded and produced by Paolo Santarelli Partner Human Capital Santi Calderone Senior Human Capital ► Piani di incentivazione, retribuzioni differite e retribuzioni convenzionali Aspetti operativi e posizioni dell’Amministrazione finanziaria Agenda ► Piani di incentivazione: Cosa sono ► Piani di incentivazione: Trattamento fiscale e contributivo ► Stock Options: Trattamento fiscale secondo l’AdE ► Retribuzioni differite e Retribuzione convenzionale (Art. 51, c. 8-bis TUIR) 113 | HR Update 2015 Piani di incentivazione Cosa sono ► Sono forme di retribuzione che dipendono da specifici parametri: performance individuale/aziendale, permanenza in azienda, risultati finanziari, ecc.) ► Sono basati spesso sull’utilizzo di azioni e strumenti partecipativi (azioni speciali, diritti di opzione, strumenti ibridi) ► Si distinguono per ► gli obiettivi che perseguono ► per le fasce di popolazione a cui sono rivolti ► per tipologia di strumento offerto 114 | HR Update 2015 Piani di incentivazione Obiettivi ► Attrarre, incentivare e fidelizzare le risorse - per tale motivo sono generalmente caratterizzati dal differimento dell’erogazione rispetto al momento di svolgimento dell’attività lavorativa ► Ridurre il conflitto di interessi tra proprietà e dipendenti Allineamento alla strategia dell’azienda Promozione dell’identità aziendale Leva contrattuale in fase di recruiting 115 | HR Update 2015 Piani di incentivazione - Stock Option Plan e Non Option Stock Plan Stock Option Plan ► Assegnano al beneficiario l’opzione di acquistare o di sottoscrivere delle azioni Non Option Stock Plan ► Attribuiscono al prestatore di lavoro un premio costituito da azioni dell’impresa o da denaro in contanti ► Diritti di opzione cedibili ► Phantom Stock Plan ► Diritti di opzione NON cedibili ► Stock Appreciation rights ► Deferred Compensation Plan ► Performance Shares Plans ► Restricted Stock Units (RSU) ► Other plans 116 | HR Update 2015 Piani di incentivazione - Stock Option Plan ► Prevedono l’assegnazione di diritti per l’acquisto ad un prezzo predefinito di azioni della società a decorrere da una data prestabilita ► Opportunità di guadagno attraverso la rivendita delle azioni o l’esercizio delle opzioni ► Possono rappresentare la parte variabile della retribuzione alternativa al classico bonus in cash ► Solitamente offerti al management, ma possono essere offerti a tutti i dipendenti dell’impresa (piani generalizzati) 117 | HR Update 2015 Piani di incentivazione - Non Option Stock Plan ► ► Phantom Stock Plan ► Premio in denaro corrispondente all'aumento di valore delle azioni della società ► In genere non è previsto il pagamento di un prezzo di esercizio da parte del dipendente ► Importo corrispondente al dividendo che si sarebbe percepito ove ci si fosse qualificati come azionisti sin dall'assegnazione del diritto Restricted Stock Units (RSU) ► Diritto di acquisizione di un numero di azioni in un momento futuro ► Permanenza all’interno dell’impresa, pena perdita del diritto ► Si possono prevedere condizioni legate alle performance 118 | HR Update 2015 Piani di incentivazione Definizioni Option Call Assegnazione gratuita di stock option da parte dell’impresa ai suoi dipendenti Strike/exercis e Price Prezzo predeterminato, dalla società, al quale i dipendenti possono acquistare le azioni esercitando il proprio diritto (anche option price o exercise price) Grant Fase dove l’impresa concede ai propri dipendenti il diritto ad acquistare un certo numero di azioni in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato Vesting Period Periodo che intercorre dall’offerta della stock option, all’inizio del periodo per l’esercizio del diritto di opzione, ossia il periodo di maturazione del diritto Exercise Date Data di esercizio di opzione. In generale le stock option saranno esercitate se il prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente Sale Date Data in cui le azioni sono vendute Expiration Date Data entro la quale occorre esercitare l’opzione 119 | HR Update 2015 Piani di incentivazione - Trattamento fiscale Stock Option Plan (1/2) Fiscalità dei Piani di Incentivazione Trattamento Fiscale Regimi fiscali Riferimenti normativi Condizioni di applicabilità 120 | HR Update 2015 Regime di favore per «Piani di azionariato diffuso» Art. 51, comma 2 lett. G, TUIR a) azioni offerte alla generalità dei dipendenti; b) azioni emesse dalla stessa società in cui il dipendente lavora, o da società madri, o da «consorelle»; Regime ordinario Abrogato il regime di tassazione agevolata delle Stock Option (abrogato art. 51, c.2 lett. g-bis, TUIR) c) l’importo esente nel periodo d’imposta: € 2.065,83; d) no riacquisto dalla società emittente o cessione prima di 3 anni dalla percezione 1. Redditi di lavoro dipendente (art. 51, c. 3 e art.9 c.4 TUIR); 2. Redditi da capitale (art.44, c.1, lett. e) TUIR); 3. Redditi diversi (art. 67, c.1 lett. c) e c-bis), TUIR) 1. Esercizio Opzione; 2. Possesso azione; 3. Vendita azione. Piani di incentivazione - Trattamento fiscale Stock Option Plan (2/2) Determinazione del reddito Vendita Azione Possesso Azione Esercizio Opzione REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE REDDITI DA CAPITALE REDDITI DIVERSI V. Normale azioni all’esercizio - P. d’esercizio = REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE Dividendi da aziende residenti percepiti per il possesso di partecipazioni non qualificate = REDDITO DA CAPITALE P. di cessione V. Normale azioni all’esercizio = REDDITO • TASSAZIONE: Aliquote progressive*. Esclusione dal reddito del valore delle azioni se: • TASSAZIONE: ritenuta definitivo al 26% generalità dei dipendenti azioni emesse dalla stessa società in cui il dipendente lavora, o da co, o da società madri, o da «consorelle»; importo non superiore a € 2.065,83 no riacquisto o cessione dalla società emittente o dal datore di lavoro prima che siano trascorsi tre anni dalla percezione. * Come precisato con Circ. Ag. Entr. n. 54/E del 9 settembre 2008 ** Per dividendi percepiti a decorrere dal 1 luglio 2014 121 | HR Update 2015 a DIVERSO • TASSAZIONE: Due regimi alternativi titolo a) tassato come capital gain al 26% o, b) Esentato come minusvalenza Piani di incentivazione - Trattamento contributivo (1/2) ► Piani Stock Option ► ► ► Esclusione dalla base imponibile previdenziale dei “redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option” (Art. 82, c. 24-bis, D.L. n. 112/2008) per le azioni acquisite dal 25 giugno 2008, indipendentemente dalla data di delibera del piano Piani Azionari non generalizzati (Circ. INPS 11 dicembre 2009 n.123) Non esiste nella legislazione italiana una definizione giuridica di stock option Il regime di esenzione si applica previo rispetto di determinate condizioni: Assegnazione non generalizzata ma a categorie di dipendenti Assegnazione a titolo gratuito delle azioni Subordinare l'attribuzione delle azioni al verificarsi delle condizioni previste dal piano (es. raggiungimento di determinati livelli di performance aziendale) L’esenzione non si applica ai piani che prevedono l’elargizione di denaro o piani di tipo «misto» 122 | HR Update 2015 Piani di incentivazione - Trattamento contributivo (2/2) ► Piani Azionari generalizzati Vale il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale per cui l’esenzione contributiva di 2.065,83 euro è applicabile alle condizioni previste dall’art. 51, c.2 lett. g) del TUIR Le condizioni previste dalla normativa sono molto rigidi e richiedono il monitoraggio, da parte del datore di lavoro, delle eventuali cessioni delle azioni L’agevolazione in questione è alternativa a quella generalizzata prevista dalla citata normativa previdenziale 123 | HR Update 2015 Piani di incentivazione - Trattamento fiscale delle Stock Option a livello internazionale ► Principio Commentario OCSE Art. 15, Par. 2, punto 12.14: ► ► Quando il reddito da SO è stato prodotto in più Stati, il reddito derivante dal piano di SO sarà considerato prodotto in ciascuno Stato in relazione ai giorni lavorativi ivi trascorsi ed utili ai fini del diritto ad esercitare l’opzione (ripartizione del beneficio complessivo). L’attività prestata deve essere considerata con riferimento al periodo intercorrente tra il grant date ed il vesting period Tale principio consente di eliminare alla fonte fenomeni di doppia imposizione, attribuendo a ciascuno Stato la potestà impositiva limitatamente alla quota di reddito prodotto sul proprio territorio 124 | HR Update 2015 Stock Option: Trattamento fiscale secondo l’AdE - Ris. 92/E del 2009 (1/3) ► Caso analizzato ► Assegnazioni gratuite di azioni al termine del vesting period (03/03/08) se il beneficiario è dipendente del Gruppo ► Il diritto a ricevere le azioni (28/02/05) non è rivolto alla generalità dei dipendenti, non è trasferibile ed è attribuito senza corrispettivo ► Durante il vesting period il beneficiario ha svolto parte dell’attività in UK (28/02/05 - 30/09/07) e parte in Italia (01/10/07 - 03/03/08) ► Fino al 30/09/07 il beneficiario è fiscalmente residente in UK; nel 2008 è fiscalmente residente in Italia 125 | HR Update 2015 Stock Option: Trattamento fiscale secondo l’AdE - Ris. 92/E del 2009 (2/3) ► Soluzione istante ► All’exercise moment (03/03/08) il beneficiario è fiscalmente residente in Italia ► Tassazione pro-rata in base all’orientamento OCSE su Stock Option ► No tassazione per il periodo svolto UK in quanto il reddito è incluso nella retribuzione convenzionale ex art. 51, c. 8-bis, TUIR ► Tassazione ordinaria per il periodo svolto in Italia ex art. 51, cc. 1-8, TUIR 126 | HR Update 2015 Stock Option: Trattamento fiscale secondo l’AdE - Ris. 92/E del 2009 (3/3) ► Soluzione Agenzia Entrate ► All’exercise moment (03/03/08) il beneficiario è fiscalmente residente in Italia ► Tassazione ordinaria per il periodo svolto sia in UK che in Italia ex art. 51, cc. 1-8, TUIR (no retribuzione convenzionale) ► Credito d’imposta in Italia per recupero doppia imposizione 127 | HR Update 2015 Stock Option: Trattamento fiscale secondo l’AdE - Interpello 2014 non pubblicato (1/2) Casi interpello analizzati ► Caso 1: ► Vesting period: IT ► Exercise moment: Estero con residenza in IT Valore imponibile Salario corrente tassato ex art 51, 8.bis ma SO = (VN - PE) ► ► Caso 2: ► Vesting period: IT ► Exercise moment: Estero con residenza estero Caso 3: ► Vesting period: Estero e resid. estero ► Exercise moment: IT con residenza IT 128 | HR Update 2015 SO = (VN - PE) Salario corrente tassato art 51,c. da1 - 8 e SO = (VN – PE) Stock Option: Trattamento fiscale secondo l’AdE - Interpello 2014 non pubblicato (2/2) In base a tali principi dovrebbero essere veri anche i seguenti corollari: ► Corollario 1 ► Vesting period: Estero ► Exercise moment: IT con residenza estero Ad es dipendente che rientra il 31/10 Corollario 2 ► Vesting period: Estero (51 c. 8bis) ► Exercise moment: Estero con residenza in IT RC durante maturazione e esercizio Valore imponibile SO non imponibili SO assorbite dalla convenzionale anni prec. Redd. Lav. Dip. su effettiva ► Corollario 3 ► Vesting period: Estero (51c. 8-bis) ► Exercise moment: IT con residenza IT 129 | HR Update 2015 e SO assorbite da convenzionale anni prec. Considerazioni finali ► Rivalutare (eventualmente) gli approcci sulla tassazione delle SO alla luce dell’interpello non pubblicato del 2014 (principio di cassa vs. principio di competenza) ► Retribuzione convenzionale (Art. 51, c. 8-bis, TUIR) vs. Retribuzione effettiva (Art. 51, cc. 1-8, TUIR) ► Nonostante l’interpello non pubblicato sia riferito alle SO, la valutazione sulla tassazione deve estendersi anche alle retribuzioni differite (MBO, deferred compensation, bonus in denaro) ► Valutare la possibilità di ravvedere eventuali omissioni alla luce delle nuovi disposizioni fiscali sul ravvedimento e sulla voluntary disclosure 130 | HR Update 2015 Domande? HR Update 2015 Roma 24 marzo 2015 Founded and produced by Barbara Damin – Senior Manager Luca Guiducci - Manager ► Credito di imposta per i redditi prodotti all’estero Credito di imposta per i redditi prodotti all’estero ► Rimedio contro la doppia imposizione giuridica che viene a crearsi in presenza di redditi transnazionali assoggetti a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza. ► L’articolo 165 comma 1 del TUIR detta le condizioni di applicabilità del credito, prevedendo che «se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta». ► Condizioni richieste dalla disposizione in commento: ► Produzione di un reddito estero; ► Concorso di quel reddito alla formazione del reddito complessivo del contribuente; ► Pagamento delle imposte estere a titolo definitivo. 135 | HR Update 2015 Determinazione del credito di imposta estero ► REGOLA GENERALE - art. 165 comma 1 del TUIR: Reddito prodotto all’estero x Imposta lorda italiana Reddito complessivo ► LIMITE 1: ► LIMITE 2: Imposta netta Dove: ► ► Reddito prodotto all’estero= reddito estero che ha concorso ha formare il reddito complessivo in Italia CONCORSO PARZIALE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE – art. 165 comma 10 del TUIR: ► LIMITE 3: 136 | HR Update 2015 Reddito prodotto all’estero convenzionale x Imposta lorda italiana Reddito prodotto all’estero effettivo Concorso parziale alla formazione del reddito imponibile – art. 165 comma 10 TUIR (1/2) ► Se il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l’imposta estera deve essere riproporzionata. ► Art. 36, comma 30, DL 223/2006: ► Norma di interpretazione autentica ► Il comma 10 dell’art. 165 del TUIR, inizialmente previsto per i redditi da dividendi, si intende riferito anche al reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero determinato su base convenzionale ► L’imposta estera dovrà essere riproporzionata in base al rapporto tra il reddito imponibile in Italia (reddito convenzionale) e il reddito effettivo 137 | HR Update 2015 Concorso parziale alla formazione del reddito imponibile – art. 165 comma 10 TUIR (2/2) ► Il lavoratore che viene tassato in Italia in base alla retribuzione convenzionale fruisce di un credito di imposta non pieno, ma proporzionale al reddito convenzionale. ► Imposta estera detraibile - (Risoluzione 48/E del 8 luglio 2013): Reddito convenzionale ex art. 51, comma 8-bis TUIR x Imposte pagate all’estero Reddito determinato ex art. 51, commi 1-8 TUIR ► In sostanza, l’imposta estera detraibile deve essere determinata rapportando il reddito convenzionale, non al reddito di lavoro dipendente tassato all’estero, ma al reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria in Italia. 138 | HR Update 2015 Definitività delle imposte pagate all’estero (1/2) ► La definitività dell’imposta pagata all’estero coincide con la sua «irripetibilità», ossia con la circostanza che essa non è più suscettibile di modificazione a favore del contribuente (Circolare del 12 giugno 2002, n. 50). ► L’imposta può essere considerata definitiva anche qualora il reddito sia ancora suscettibile di verifica nello Stato estero in cui viene prodotto (Circolare del 8 febbraio 1980, n. 3). ► Non possono considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per cui è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale (Circolare del 5 marzo 2015, n. 9/E). ► Le imposte suscettibili di parziale rimborso possono essere comunque detratte, al netto del rimborso, sempre che si possa considerare certo il relativo ammontare (Circolare del 5 marzo 2015, n. 9/E). 139 | HR Update 2015 Definitività delle imposte pagate all’estero (2/2) ► Al fine di provare la definitività dell’imposta pagata, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti (Circolare del 5 marzo 2015, n. 9/E): ► Prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva, la misura del credito spettante; ► Copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero; ► Ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero; ► Eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera; ► Eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi. 140 | HR Update 2015 HR Update 2015 Roma 24 marzo 2015 Founded and produced by Maurizio Cicciù EY Senior Manager Antonio Palermo EY Manager Obiettivo della breakout ► Quali sono gli adempimenti pratici da seguire nel caso di invio in distacco di personale all’estero? ► Quali sono i punti critici relativamente agli aspetti previdenziali e fiscali? ► Come deve essere gestito contabilmente il Fondo Hypo e il prestito al dipendente per anticipo imposte estere? ► Quali sono i punti critici nell’elaborazione del cedolino paga? 143 | HR Update 2015 Agenda ► Aspetti amministrativi: adempimenti del Datore di Lavoro ► Aspetti previdenziali: Il calcolo dei contributi in caso di distacco in paesi convenzionati e non convenzionati. ► Aspetti fiscali: la residenza fiscale, le politiche di protezione fiscale e il fondo hypotax ► Aspetti payroll: esempi di cedolino ► Aspetti contabili: contabilizzazione costo lavoro dipendente, riaddebito costo, restituzione del prestito 144 | HR Update 2015 I profili amministrativi 145 | HR Update 2015 Adempimenti pratici: Comunicazioni obbligatorie e annotazioni Libro Unico ► Comunicazione obbligatoria UNILAV: Il datore di lavoro che invia un proprio lavoratore in distacco dovrà effettuare una comunicazione al competente Centro per l’Impiego mediante modello UniLav entro 5 giorni successivi alla data di inizio del distacco ► Comunicazione Inail: occorre indicare le diverse attività che il lavoratore svolgerà all’estero, se comportano un diverso livello di rischio ► Libro Unico del Lavoro: con riferimento agli obblighi di iscrizione dei dati nel Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) il datore di lavoro distaccante dovrà provvedere ad annotare il periodo di distacco, eventuali interruzioni, il soggetto presso cui il dipendente lavorerà in detto periodo, estremi accordi integrativi del contratto di lavoro 146 | HR Update 2015 Distacco in Paesi extra-UE: Autorizzazione Ministeriale ► Autorizzazione Ministeriale all’espatrio: ai sensi dell’art. 2 della Legge 398/1987, vi è obbligo di richiesta di autorizzazione all’espatrio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ► Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione all’espatrio il lavoratore è considerato “in distacco”; per tutto il periodo precedente in cui il lavoratore è stato all’estero senza autorizzazione all’espatrio, viene considerato “in trasferta” e durante tale periodo i suoi contributi vengono regolarmente versati sulla normale matricola INPS ► La richiesta avviene tramite apposita procedura on line sul portale www.cliclavoro.gov.it 147 | HR Update 2015 Modelli A1 e S1 in caso di distacco in paesi UE ► Richiesta formulario A1: la società dovrà richiedere il modello A1 presso il polo INPS competente per il mantenimento del regime previdenziale italiano ► Richiesta formulario S1: la Società dovrà richiedere alla ASL il Modello S1 che attesta il diritto del lavoratore inviato all’estero di fruire delle prestazioni sanitarie 148 | HR Update 2015 I profili contributivi 149 | HR Update 2015 Principio di carattere generale: Principio di territorialità contributiva Paesi convenzionati Ad esempio Unione Europea, Paesi See, Svizzera 150 | HR Update 2015 Paesi parzialmente Convenzionati Ad esempio Argentina, Brasile, Canada e Quebec, USA Paesi non Convenzionati Ad esempio Singapore, India, Cina, Iraq, Russia 1. Distacco in Paesi convenzionati ► ► ► ► ► Il lavoratore può essere esentato da obblighi contributivi ed assicurativi nel Paese di destinazione a condizione che il mantenimento del regime domestico sia autorizzato mediante il rilascio di apposito "Certificato di copertura (CoC)" (o di distacco) - Distacco Previdenziale: regolamento comunitario 883/2004 – art. 12 – Circolare INPS n. 82 del 1 luglio 2010 Possibilità di mantenere la contribuzione nel sistema previdenziale italiano per 24 mesi Possibilità di proroghe del distacco oltre i 24 mesi (fino a 5 anni): art. 16 Regolamento comunitario – richiesto accordo tra le autorità previdenziali Per tutta la durata del distacco, una volta emesso un certificato di copertura, i versamenti al sistema previdenziale italiano sono effettuati secondo le norme comuni sia per quanto riguarda le modalità di versamento che la misura dei contributi (calcolati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta) La retribuzione imponibile è determinata sulla base dell’art.12 della L. n.153/69 e della circolare INPS 86/2001 151 | HR Update 2015 2. Distacco in Paesi con accordi parziali ► È necessario anche in questo caso ottenere un certificato di copertura che avrà ad oggetto solo i contributi coperti dall’accordo parziale ► Non tutte le convenzioni prevedono il distacco ► La base imponibile previdenziale sarà calcolata: ► ► Sul reddito effettivo per quanto riguarda i rischi coperti dall’accordo ► Sul reddito convenzionale per quanto riguarda i rischi non coperti dall’accordo Nel caso di accordi parziali, il datore di lavoro dovrà aprire presso l’Inps la posizione 4Z per il versamento dei contributi non coperti dall’accordo. 152 | HR Update 2015 3. Distacco in Paesi non convenzionati ► Principio di territorialità (lex loci laboris): il lavoratore è tenuto al pagamento dei contributi nel luogo in cui l’attività lavorativa viene svolta ► L’art. 1 comma 1 della Legge 398/1987 prevede l’obbligo per i datori di lavoro di effettuare i versamenti in Italia Art. 1.1: I lavoratori italiani e comunitari operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale: ► ► ► ► ► assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS); assicurazione contro la disoccupazione involontaria; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie; assicurazione di maternità. 153 | HR Update 2015 3. Distacco in Paesi non convenzionati ► La retribuzione imponibile è calcolata su base convenzionale ed è determinata annualmente con decreto interministeriale ► Per IVS e disoccupazione è prevista una riduzione delle aliquote dovute di 10 punti percentuali, per diminuire gli effetti della probabile doppia imposizione contributiva ► Per il versamento dei contributi in caso di invio di lavoratori in Paesi “non convenzionati” il datore di lavoro deve richiedere l’apertura di un’apposita posizione assicurativa contraddistinta dal codice di autorizzazione “4C”. 154 | HR Update 2015 Tabella riassuntiva calcolo base imponibile previdenziale PAESI CON CONVENZIONE TOTALE PAESI CON CONVENZIONE PARZIALE • Base imponibile calcolata sulla retribuzione effettiva (art. 51, commi da 1 a 8 del TUIR) • Base imponibile calcolata • sulla retribuzione effettiva per i rischi coperti dall’accordo Base imponibile calcolata sulle retribuzioni convenzionali • Non solo la retribuzione erogata dal datore di lavoro italiano ma anche i benefits erogati dalla società distaccataria • Base imponibile calcolata su retribuzione convenzionale per i rischi non coperti • Riduzione 10 punti percentuali aliquote IVS e Disoccupazione 155 | HR Update 2015 PAESI NON CONVENZIONATI Apertura posizione previdenziale Aziende straniere obbligate alla registrazione previdenziale in Italia 156 | HR Update 2015 Aziende che distaccano dipendenti da Paesi non convenzionati (ad es. Cina, India, Singapore, ecc.) sono obbligate al pagamento di tutti i contributi previdenziali in Italia in base alla legge 398/87 Aziende che distaccano dipendenti da Paesi Parzialmente convenzionati (ad es. Usa, Canada, Brasile, ecc.) sono obbligate al pagamento dei contributi minori in Italia (previo rilascio al dipendente di un regolare Certificato di copertura) Aziende, anche UE, che non ottengono un certificato di Copertura previdenziale per il dipendente in distacco in Italia Aziende straniere che assumono un dipendente Italiano Apertura posizione previdenziale Procedura di registrazione previdenziale di una società estera: ► Ottenimento codici fiscali (legale rappresentante e società) ► Ottenimento matricola INPS ► Ottenimento numero di assicurazione INAIL ► Nel caso di distacchi da Paesi parzialmente convenzionati, in presenza di certificato di copertura, è opportuno verificare quali contributi minori debbano essere versati in Italia ► Nel caso di distacchi da Paesi non convenzionati o da Paesi convenzionati ma in assenza di certificato di copertura, dovranno essere versati tutti i contributi previsti dalla legislazione italiana 157 | HR Update 2015 I profili fiscali 158 | HR Update 2015 La residenza fiscale La residenza fiscale del soggetto va individuata alla luce della normativa interna e, in caso di doppia residenza, alla luce della normativa internazionale Soggetti fiscalmente residenti in Italia Soggetti fiscalmente non residenti in Italia Worldwide taxation principle): tassazione sui redditi ovunque prodotti Tassazione solo sui redditi prodotti in Italia 159 | HR Update 2015 159 La Residenza fiscale in Italia – normativa interna Art. 2 Tuir ► Comma 2: Ai fini delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Per periodo di imposta si intende l’anno solare ► Comma 2 bis: Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ► Si dovrà pertanto verificare che lo Stato di trasferimento non sia incluso nella lista dei paesi cd “White list” 160 | HR Update 2015 1 6 La residenza fiscale in Italia - normativa interna ► ► Domicilio (art. 43 cod. civ.): luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri interessi economici e sociali ► Elemento oggettivo: concentrazione degli affari e degli interessi; e ► Elemento soggettivo: intenzione di operare tale concentrazione in Italia, manifestata espressamente o desumibile dal comportamento secondo una comune valutazione sociale Residenza (art. 43 cod. civ.): luogo in cui la persona ha stabilito la propria dimora abituale ► Elemento oggettivo: stabile permanenza della persona in quel luogo ► Elemento soggettivo: intenzione della persona di rimanervi (e.g. mantenimento dell’abitazione, ritorno quando possibile e centro relazioni familiari e sociali) 161 | HR Update 2015 161 Modalità di tassazione Soggetto residente ► Se il lavoratore che presta la propria attività all'estero rimane fiscalmente residente in Italia, deve assolvere l'imposta nel nostro Paese ► Le modalità di tassazione variano a seconda del luogo di svolgimento, nonché della circostanza che l'attività svolta all'estero costituisca o meno l'oggetto esclusivo del contratto di lavoro e abbia una durata minima nel corso dell'anno ► Sono previste tre distinte modalità di tassazione, che si differenziano essenzialmente per l'individuazione della retribuzione imponibile: Compensi effettivamente percepiti, come avviene per i lavoratori occupati in Italia (art. 51, c. 1-8, DPR 917/86) In base a retribuzione convenzionale (art. 51, c. 8-bis, DPR 917/86) Sulla retribuzione eccedente una determinata soglia (art. 2, c. 11, L. 289/2002) nel caso di lavoratori frontalieri 162 | HR Update 2015 Regime convenzionale: definizione ► Art. 51, comma 8-bis del TUIR ► In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8 (determinazione analitica sulla base della retribuzione effettiva), il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 163 | HR Update 2015 163 Regime convenzionale requisiti ► Residenza fiscale in Italia ► Continuità: incarico non occasionale ma stabile ► Esclusività: esistenza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero (quindi no trasferta); non accessoria o strumentale rispetto all’attività svolta normalmente in Italia ► Soggiorno nello Stato estero maggiore di 183 gg nell’arco 12 mesi: nel calcolo dei giorni vanno incluse ferie, festività e riposi settimanali 164 | HR Update 2015 164 Retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale Principio generale: Retribuzione effettiva Art. 51, comma 1 TUIR: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” Principio di Onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente 165 | HR Update 2015 Deroga : le retribuzioni convenzionali Art. 51, comma 8-bis “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale Nella maggior parte dei casi l’imponibile convenzionale è più basso dell’effettivo in quanto non ricomprende le erogazioni per la prestazione di lavoro all’estero. Il calcolo delle retribuzioni convenzionali ► Per la determinazione delle retribuzioni convenzionali relative all’anno 2015 è necessario fare riferimento alle tabelle pubblicate con il Decreto Ministeriale del 14.01.2015. ► La suddivisione delle retribuzioni convenzionali ministeriali è effettuata secondo i seguenti criteri: • • • Il settore di appartenenza La qualifica del lavoratore La fascia di reddito 166 | HR Update 2015 1 6 nelle tabelle Il calcolo delle retribuzioni convenzionali 167 | HR Update 2015 1 6 Il calcolo delle retribuzioni convenzionali ► Per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero (circolare Inps n. 72 del 21 marzo 1990). ► L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi (circolare Inps n. 17 del 05.02.2013) 168 | HR Update 2015 1 6 Il calcolo delle retribuzioni convenzionali: esempio 1. Ipotesi: • • • Dirigente Settore industria Retribuzione annua = Euro120.000 Indennità estero= 60.000 euro 2. La determinazione della retribuzione convenzionale • Euro 120.000/12 = Euro 10.000. 3. La retribuzione convenzionale è pari a euro 10.227,49 contro una retribuzione effettiva pari a euro 15.000 (180000/12) 169 | HR Update 2015 1 6 Politiche di neutralità fiscale Tax equalization Tax protection Il dipendente non trae alcun vantaggio e non subisce alcun danno a seguito del distacco all’estero e del diverso regime fiscale del paese di destinazione Il dipendente non subisce alcun danno a seguito del distacco all’estero e Beneficia dell’eventuale differenza tra le imposte effettivamente pagate all’estero e l’imposta che avrebbe pagato in assenza di distacco La società opera una ritenuta (Hypotax) di un importo pari alle imposte che il dipendente avrebbe pagato se fosse rimasto nel Paese di origine Nel caso in cui le imposte ipotetiche siano superiori alle imposte effettive estere, il beneficio resta alla società L’importo trattenuto viene utilizzato per pagare le imposte all’estero La Società non effettua ritenute a titolo di hypotax Nel caso in cui le imposte effettivamente pagate all’estero siano inferiori alle imposte ipotetiche teoricamente dovute nella Home Country il beneficio spetta al dipendente 170 170 | HR Update 2015 Netto garantito La società concorda con il dipendente una retribuzione netta annua che viene riconosciuta mensilmente Tax Equalization Finalità e modalità operative Finalità: il lavoratore dipendente non deve sopportare alcun danno, né trarre alcun beneficio economico, a seguito della sua assegnazione all’estero e della conseguente applicazione di una legislazione fiscale diversa rispetto a quella del Paese di origine Hypotax: il datore di lavoro effettua una trattenuta ipotetica mensile a carico del dipendente in assegnazione internazionale pari alle imposte (ed eventualmente ai contributi previdenziali) che il dipendente avrebbe pagato, qualora fosse rimasto a lavorare nel Paese di origine Il pagamento delle imposte e dei contributi effettivi, nel Paese di origine e nel Paese di destinazione, avviene a carico della società La neutralità fiscale è generalmente garantita esclusivamente sui redditi da lavoro dipendente e non anche sui redditi personali. 171 | HR Update 2015 Tax equalization: riconciliazione ► L’azienda, al termine di ciascun anno fiscale calcolerà l’ammontare delle trattenute effettuate durante l’anno e l’hypotax effettivamente dovuta dal dipendente, tenendo conto di tutte le variazioni intervenute, sia da un punto di vista normativo che negli elementi retributivi ► Sulla prima retribuzione utile, l’azienda rimborserà/tratterrà le eventuali differenze 172 | HR Update 2015 1 7 La Tax protection: Finalità e modalità operative ► Il principio ispiratore della politica di Tax protection è che il lavoratore non sopporti alcun danno economico a seguito della sua assegnazione all’estero ► Con la Tax protection, il dipendente è tenuto a sostenere un onere fiscale che non potrà essere superiore a quello che avrebbe sostenuto se avesse continuato a lavorare in Italia ► Qualora il dipendente tragga un beneficio economico, quest’ultimo rimarrà a proprio vantaggio ► Qualora si sia optato per tale regime, la società non effettuerà alcuna trattenuta ipotetica sulla retribuzione mensile del dipendente 173 | HR Update 2015 173 La Tax protection: Finalità e modalità operative ► Successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel Paese di destinazione, viene effettuata una riconciliazione tra le imposte ipotetiche italiane e le imposte effettive nel Paese di destinazione ► L’eventuale differenza positiva tra le imposte pagate nel Paese di destinazione e le imposte ipotetiche italiane, viene rimborsata dalla società al dipendente 174 | HR Update 2015 174 Netto garantito ► Qualora si sia optato per un regime di Netto Garantito, la Società verserà al dipendente, in aggiunta alla retribuzione concordata al lordo delle eventuali imposte dovute al Paese di origine, una somma pari alle imposte dovute al Paese Ospitante o provvede al pagamento di tali ultime imposte. ► Il dipendente sarà tenuto a tutti gli obblighi fiscali previsti dalla normativa del Paese Ospitante 175 | HR Update 2015 1 7 I profili payroll – esempi di cedolino 176 | HR Update 2015 Modalità di tassazione Soggetto residente ► La qualifica di residente fiscale in Italia influenza il processo di costruzione del cedolino perché il datore di lavoro dovrà effettuare le ritenute Irpef (calcolate sulla retribuzione convenzionale se ricorrono i requisiti o sulla retribuzione effettiva) che si vanno ad aggiungere alle ritenute Hypotax ► Per far fronte al disagio finanziario che il dipendente subirebbe quale conseguenza di questa doppia trattenuta (imposte reali + Hypotax), la Società generalmente anticipa con un prestito le imposte dovute al dipendente, riservandosi la facoltà di recuperare l’anticipazione quando il lavoratore otterrà il credito di imposta per le imposte pagate all’estero. ► Il prestito costituisce per il dipendente una forma di finanziamento da parte dell’azienda per un ammontare pari alle ritenute IRPEF effettivamente dovute in Italia sul reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero ► Da un punto di vista operativo, al dipendente verrà erogata in busta paga una somma a titolo di prestito non assoggettata a imposte e contributi previdenziali ► Il prestito è assoggettato a tassazione secondo quanto previsto dall’art. 51 comma 4 lett. B) del TUIR 177 | HR Update 2015 Modalità di tassazione Soggetto residente ► Il prestito si estinguerà nel momento in cui il lavoratore recupererà, con il meccanismo del credito di imposta, in tutto o in parte le imposte pagate all’estero ► Nel caso in cui il credito d’imposta recuperato dal dipendente sia minore dell’ammontare delle imposte dovute in Italia, l’azienda può decidere: ► di richiedere esclusivamente la parte recuperata (in tal caso la differenza non richiesta al lavoratore costituirà retribuzione per il lavoratore da assoggettare a contribuzione e tassazione ed un costo per l’azienda) ► pretendere comunque dal lavoratore il rimborso di tutta la somma erogata a titolo di prestito, fino a concorrenza dell’Hypo Tax trattenuta 178 | HR Update 2015 Modalità di tassazione Soggetto non residente ► Se un lavoratore si qualifica come fiscalmente residente all’estero, sarà assoggettato a tassazione in Italia solamente sui redditi ivi prodotti e pertanto il reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero sarà esente dal punto di vista fiscale ► In tale ipotesi, l’azienda dovrà predisporre un cedolino con imponibile fiscale a zero ed effettuare solamente la trattenuta relativa ai contributi previdenziali a carico del dipendente, oltre all’Hypotax 179 | HR Update 2015 Gestione della busta paga: tre casi pratici 1. Distacco in Paese Convenzionato di soggetto fiscalmente residente in Italia quando si verificano tutte le condizioni di cui al comma 8bis dell’art.51 TUIR 2. Distacco in Paese Convenzionato di soggetto non fiscalmente residente in Italia 3. Distacco in Paese non convenzionato di soggetto fiscalmente residente in Italia per il quale si verificano le condizioni di cui al comma 8bis dell’art.51 TUIR 180 | HR Update 2015 1 8 Caso 1 Descrizione ► Distacco in Paese Convenzionato di soggetto fiscalmente residente in Italia quando si verificano tutte le condizioni di cui al comma 8 bis dell’art. 51 TUIR ► La retribuzione effettiva è pari a € 12.500 ► ► ► ► Retribuzione base Cola Indennità estera La retribuzione convenzionale è pari a € 10.500 181 | HR Update 2015 1 8 € 10.000 € 500 € 2.000 Caso 1 Cedolino paga 1. Distacco in Paese Convenzionato di soggetto fiscalmente residente in Italia I * * * * T * * * * * N * * * * * Marzo 2015 a. Retribuzione base b. COLA c. Indennità estera 10.000,00 500,00 2.000,00 - A. Totale retribuzione (a + b+ c) 12.500,00 B. IMPONIBILE PREVIDENZIALE 12.500,00 C. Contributi INPS (%*B) -1.250,00 D. Imponibile fiscale (E - C) 9.250,00 E. Retribuzione convenzionale € 10.500 * * * 182 | HR Update 2015 F. Ritenute Irpef (% * D) Hypotax (% * a) Anticipo Imposte (= F) -2.775,00 Netto 8.550,00 -2.700,00 2.775,00 Caso 2: descrizione ► Distacco in Paese Convenzionato di soggetto non fiscalmente residente in Italia ► La retribuzione effettiva è pari a 12.500,00 (come caso 1) ► Non si applica retribuzione convenzionale ai fini fiscali 183 | HR Update 2015 Caso 2 Cedolino paga 2. Distacco in Paese Convenzionato di soggetto non fiscalmente residente in Italia Marzo 2015 I * * * * T * * * * * N * * * * * a. Retribuzione b. COLA c. Indennità estera 10.000,00 500,00 2.000,00 - A. Totale retribuzione (a + b+ c) 12.500,00 B. IMPONIBILE PREVIDENZIALE 12.500,00 C. Contributi INPS -1.250,00 D. Imponibile fiscale 0,00 E. Retribuzione convenzionale – Non applicabile * * * 184 | HR Update 2015 0,00 F. Ritenute Irpef – Non applicabile Hypotax (% * a) Anticipo Imposte – Non applicabile -2.700,00 0,00 Netto 8.550,00 Caso 3 Descrizione ► Distacco in Paese non convenzionato di soggetto fiscalmente residente in Italia per il quale si verificano le condizioni di cui al comma 8bis dell’art. 51 TUIR ► La retribuzione effettiva è pari a 12.500,00 (come casi 1 e 2) ► La base imponibile previdenziale è calcolata su base convenzionale ► La base imponibile fiscale è calcolata su base convenzionale 185 | HR Update 2015 CASO 3 Cedolino paga 3. Dipendente fiscalmente residente in Italia in distacco in Paese non convenzionato I * * * * T * * * * * N * * * * * mar-15 a. Retribuzione b. COLA c. Indennità estera 10.000,00 500,00 2.000,00 - A. Totale retribuzione (a + b+ c) 12.500,00 B. IMPONIBILE PREVIDENZIALE (= E) 10.500,00 C. Contributi INPS (%*B) -1.050,00 D. Imponibile fiscale (E - C) 9.450,00 E. Retribuzione convenzionale € 10.500 * * * 186 | HR Update 2015 F. Ritenute Irpef (% * D) Hypotax (% * a) Anticipo Imposte (= F) -2.835,00 -2.700,00 2.835,00 Netto 8.750,00 I profili contabili – esempi di scritture contabili 187 | HR Update 2015 La gestione contabile nel caso di soggetto fiscalmente non residente ► Nell’esempio, il distaccato è un soggetto fiscalmente non residente, pertanto non viene trattenuta Irpef ► Al fine di comprendere il trattamento contabile relativo al caso in esame, consideriamo il seguente esempio: ► Retribuzione lorda effettivamente percepita dal lavoratore durante il distacco: 1.700 (1.200 di base salary + 500 di allowances/indennità estera) 188 | HR Update 2015 Step 1 – Rilevazione costo del personale ed applicazione Hypotax • Il costo del personale distaccato è calcolato considerando le ritenute hypo e i contributi Inps carico dipendente. Costo del Personale Retribuzione lorda a Diversi 1700 a Debiti v/Dip.te 1210 a Hypo c/ritenute 320 a Debito v/Inps 170 1700 1210 510 Hypo c/ritenute 320 a Debiti v/Inps 170 Hypo c/ritenute a 189 | HR Update 2015 Fondo Riserva Hypo 510 510 • Successivamente viene alimentato un Fondo Hypotax per un importo corrispondente all’hypo trattenuta (i.e. 320) 320 Debiti v/Inps 320 • Contestualmente viene rilevato il costo per oneri sociali (Inps) carico azienda Oneri Sociali Deb/dipendenti Fondo Riserva Hypo 320 Step 2 – Emissione della fattura relative al riaddebito dei costi sostenuti da Italia • Poiché la società distaccataria usufruisce dell’attività lavorativa del dipendente in distacco, il costo mensile è addebitato dalla distaccante alla distaccataria (generando un credito nei confronto della società distaccataria) • La società distaccante emette fattura rilevando il ricavo corrispondente al costo da riaddebitare alla società estera Credito V./distaccataria a diversi Ricavi da Riaddebito costo 1700 Ricavi da riaddebito oneri sociali 510 190 | HR Update 2015 a Debiti v/distaccataria Ricavi da Riaddebito all’estero 1700 2210 510 2210 • Per il finanziamento delle imposte estere viene utilizzato il fondo Hypo accendendo un debito verso la società estera per l’importo accantonato. Per effetto di tale operazione si ridurrà il credito nei confronti della società distaccataria. Fondo Riserva Hypo Credito V/ distaccataria 320 Debiti v/distaccataria 320 Fondo Riserva Hypo 320 320 Step 3 – Liquidazione delle fatture relative al riaddebito dei costi sostenuti da Italia Bozza • La fattura verrà poi liquidata con storno del debito nei confronti della distaccataria per l’hypotax trattenuta al dipendente Credito v/distaccataria 2210 Diversi a Debiti v/ distaccataria Banca Credito v/distaccataria 2210 2210 320 1890 Banca • Il credito nei confronti della società distaccataria pertanto si riduce di un importo pari all’hypotax che deve essere trasferita dalla distaccante • In tal modo la società estera rimborserà alla società italiana un importo pari al costo del dipendente al netto dell’Hypo tax. • Le posizioni creditorie e debitorie tra società distaccante e distaccataria sono compensate contabilmente e l’eventuale eccedenza regolata per cassa. • Nell’esempio, l’importo di distaccataria alla distaccante 191 | HR Update 2015 1890,00 sarà trasferito dalla 1890 Deb v/ distaccataria 320 320 La gestione contabile nel caso di soggetto fiscalmente residente ► In tale ipotesi, dobbiamo considerare anche le ritenute effettive IRPEF che il dipendente subisce sulla retribuzione, oltre al prestito volto a neutralizzare la doppia trattenuta (Irpef e hypotax) ► Al fine di comprendere il trattamento contabile relativo al caso in esame, consideriamo il seguente esempio: ► Retribuzione convenzionale: € 1.000 ► Retribuzione lorda effettivamente percepita dal lavoratore durante il distacco: 1.700 (1.200 di base salary + 500 di allowances/indennità estera); ► Credito di imposta recuperato in sede di dichiarazione dei redditi: € 180 192 | HR Update 2015 192 Step 1 – Rilevazione costo del personale e applicazione hypotax • Le rilevazioni in contabilità generale saranno le seguenti Diversi a Retribuzione lorda a Deb/dipendenti Costo del Personale Diversi 1700 1210 1700 510 Anticipo imposte estere (prestito al dipendente) a 270 a Debiti v/Dip.te 1210 a Hypo c/ritenute 320 a Erario c/ritenute 270 a Debito v/Inps 170 Hypo c/ritenute 320 Debiti v/Inps 320 170 510 • Contestualmente viene rilevato il costo per oneri sociali (Inps) carico azienda Oneri Sociali a Debiti v/Inps 510 Erario c/ritenute • Successivamente viene alimentato un Fondo Riserva Hypo per un importo corrispondente all’hypo trattenuta (i.e. 360) Hypo c/ritenute a 193 | HR Update 2015 Fondo Riserva Hypo 320 270 Anticipo imposta estera 270 Fondo Riserva Hypo 320 Step 2 – Emissione della fattura relative al riaddebito dei costi sostenuti da Italia • Viene accertato il ricavo emettendo fattura corrispondente al costo da riaddebitare alla società estera con riferimento al costo del personale distaccato per retribuzione (i.e. 1700) e contributi (i.e. 510) Credito V./distaccataria a diversi Ricavi da Riaddebito costo Ricavi da riaddebito oneri sociali 2210 Credito V/ distaccataria Ricavi da Riaddebito all’estero 1700 2210 510 1700 510 Debiti v/distaccataria • Per il finanziamento delle imposte estere viene utilizzato il fondo Hypo accendendo un debito verso la società estera per l’importo accantonato Fondo Riserva Hypo 194 | HR Update 2015 a Debiti v/distaccataria 320 320 Fondo Riserva Hypo 320 320 Step 3 – Liquidazione delle fatture relative al riaddebito dei costi sostenuti da Italia • La fattura verrà poi liquidata con storno del debito nei confronti della distaccataria per l’hypotax trattenuta al dipendente Credito v/distaccataria 2210 Diversi a Credito v/distaccataria Debiti v/ distaccataria Banca 2210 2210 320 Banca 1890 1890 • Le posizioni creditorie e debitorie tra società distaccante e distaccataria sono compensate contabilmente e l’eventuale eccedenza regolata per cassa. • Nell’esempio, l’importo di distaccataria alla distaccante 195 | HR Update 2015 1890,00 sarà trasferito dalla Deb v/ distaccataria 320 320 Step 4 – Recupero del credito di imposta e estinzione del prestito • Le rilevazioni in contabilità generale saranno le seguenti a Retribuzione lorda a 1200 1200 Rimborso credito imposta a 180 120 Diversi a Debiti v/Dip.te 760 a Trattenuta credito 180 a Erario c/ritenute 320 a Debito v/Inps 120 • La trattenuta di 180 euro va a ridurre il prestito per l’importo corrispondente; per la restante parte, il prestito viene chiuso o con restituzione da parte del dipendente o, più comunemente, se ne fa carico la società con una voce retributiva che costituisce benefit imponibile Retribuzione lorda a Deb/dipendenti Costo del Personale Diversi Anticipo imposta estera 120 760 Debiti v/Inps 120 Erario c/ritenute 180 320 Anticipo imposta estera 300 180 120 196 | HR Update 2015 Grazie !!!!! 197 | HR Update 2015 HR Update 2015 Roma 24 marzo 2015 Founded and produced by Immigration e International Social Security Adempimenti, vincoli e criticità Wim Cocquyt Executive Director Human Capital Beniamina Miccolupo Senior Immigration specialist Human Capital Ingressi fuori quota Art. 27 D.lgs 286/1998 (TUI) 201 | HR Update 2015 Procedura d’ingresso di lunga durata Fase 1 NULLA OSTA al LAVORO Fase 2 VISTO DI INGRESSO Fase 3 FIRMA del CONTRATTO di SOGGIORNO Fase 4 RICHIESTA del PERMESSO di SOGGIORNO Fase 5 OTTENIMENTO del PERMESSO di SOGGIORNO 202 | HR Update 2015 La Carta Blu ► ► ► Decreto legislativo n. 108 del 28 Giugno 2012 introduce la Carta Blu il 08 Agosto 2012 La direttiva comunitaria introduce nel TUI l’articolo 27quater e l’articolo 9ter Il lavoratore altamente qualificato può essere assunto localmente a condizione che si verifichino i seguenti requisiti: • • • • • Cittadino extra comunitario Titolo di istruzione superiore riconosciuto dal MIUR Requisiti previsti dal decreto legislativo 06 Novembre 2007 n. 206 Durata minima del contratto di lavoro: 12 mesi Contratto locale Stipendio annuale lordo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’estensione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circa EUR 25.000.00, da determinarsi di anno in anno) Con la Circolare Ministeriale del 17 Marzo 2014 il riconoscimento del titolo di Studio da parte del MIUR viene sostituito dalla Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Italiano all’Estero sul titolo di studio straniero. 203 | HR Update 2015 Hot Topics ► Preparazione e contenuto dei documenti Assignment letter ► Legalizzazione dei documenti Apostille e legalizzazione da parte delle autorità locali ► Ottenimento della Dichiarazione di Valore Documenti richiesti e tempi di rilascio ► Gestione dei rischi di viaggio Caratteristiche del visto e documenti validi per business trips 204 | HR Update 2015 Ingressi fuori quota Art. 27 D.lgs 286/1998 (TUI) Social Security 205 | HR Update 2015 Immigration Accordi di Sicurezza Sociale Accordi per il coordinamento dei regimi previdenziali atti a garantire i diritti previdenziali dei lavoratori e favorire così la mobilità internazionale degli stessi ► Paesi Convenzionati Accordi di Sicurezza Sociale Totali o Parziali ► Paesi Non Convenzionati Assenza di Accordi di Sicurezza Sociale 206 | HR Update 2015 Accordi di Sicurezza Sociale Ambito extra-UE ► Accordi bilaterali Argentina, Australia, Brasile, Canada/Quebec, Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Principato di Monaco, San Marino, Sud Corea, Tunisia, Turchia, Stati Uniti d’America, Paesi dell’ex Jugoslavia, Uruguay, Venezuela, Vaticano ► Accordi “under negotiation” Macedonia, Giappone, Filippine 207 | HR Update 2015 Accordi di Sicurezza Sociale 208 | HR Update 2015 Distacchi da Paesi Non Convenzionati In assenza di un accordo di sicurezza sociale o in presenza di un accordo parziale i contributi previdenziali devono essere interamente / parzialmente versati in Italia da parte del datore di lavoro giuridico APERTURA della RAPPRESENTANZA PREVIDENZIALE ► ► ► Identificazione della società estera all’interno del sistema italiano tramite ottenimento Codici Fiscali Registrazione della società all’INPS e all’INAIL Versamento dei contributi a nome della società estera attraverso la società italiana 209 | HR Update 2015 Hot Topics ► Ottenimento e dimostrazione del Certificato di copertura previdenziale o versamento dei contributi in Italia Difformità nel comportamento dell’Autorità d’Immigrazione (Roma VS Milano) ► Indicazione precisa della modalità di versamento dei contributi in caso di assenza di accordo di sicurezza sociale Documentazione di supporto ► Possibile soluzione per mantenere il lavoratore in forza: Localizzazione (a seguito di procedure ex art. 27, par.1, lettera a) 210 | HR Update 2015 Le Operazioni Straordinarie ► ► ► Cessione di Ramo d’Azienda Riassetto Azionario Fusioni FOCUS: • • • Mantenimento del legame societario Produzione documentazione attestante il nuovo assetto societario/eventuali nuove denominazioni Gestione del processo con l’Autorità d’Immigrazione competente 211 | HR Update 2015 Domande? Founded and produced by