la finanza in tempo di crisi

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24.5.2013
LA FINANZA IN TEMPO DI CRISI: QUANDO L’AZIENDA “BRUCIA” CASSA MA VUOLE
“CONTINUARE” AD ESISTERE
di Andrea Ferri, commercialista
Sommario: 1. I sintomi: non sempre vengono riconosciuti dall’organo amministrativo - 2. La finanza in
tempo di crisi - 3. Metodi di approccio alla ristrutturazione del debito - 4. Ipotesi di ristrutturazione del
debito bancario a medio lungo termine - 5. Nuovi strumenti legislativi per la gestione giudiziaria delle crisi
aziendali, anche alla luce delle recenti disposizioni (Decreto Sviluppo n. 83/2012) - 6. Linee operative per la
continuità delle imprese in crisi - 7. Elementi caratteristici dei finanziamenti ex art. 182-quinquies - 8.
Possibili linee d’azione per la concessione di finanziamenti
1. I sintomi: non sempre vengono riconosciuti dall’organo amministrativo
Molto spesso la storia delle crisi aziendali è caratterizzata da una serie di percezioni
errate da parte di chi gestisce l’azienda, che sottovaluta i segnali di crisi o li nega,
coscientemente o inconsciamente, sperando che le soluzioni arrivino da una ripresa
del mercato o da qualche evento esterno (una nuova “banca” interessata a
finanziare l’impresa ad es.).
Spesso mi sento chiedere dai colleghi che svolgono a “tempo pieno” il ruolo di
revisore legale nelle PMI , quale è il metodo o il criterio scientifico per monitorare la
“continuità aziendale”, al fine di certificarne la cessazione e non incappare, così, in
azioni risarcitorie di responsabilità in caso di successivo fallimento.
La risposta che mi sento di fornire è la seguente: innanzi tutto bisogna
costantemente monitorare il “patrimonio netto” inteso come sommatoria degli
elementi del capitale netto contabile: capitale sociale, riserve, versamenti in conto
capitale ecc.; il revisore virtuoso effettua un check e un monitoraggio continuo degli
assets patrimoniali (soprattutto se si tratta di intangibles al fine di certificarne
eventuali, troppo disinvolte, mancate svalutazioni che possano incidere
negativamente sul valore del patrimonio netto - sino ad arrivare all’eccedenza delle
passività sulle attività).
Una volta tranquillizzato l’Organo di controllo circa la consistenza del patrimonio
netto ci si deve porre una serie di brevi e semplici domande: l’azienda è ancora
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vitale? I contratti, i clienti principali, le maestranze più efficienti, i manager capaci,
la rete di vendita…..insomma gli elementi di forza sono ancora attivi ? Ed infine: fino
a quando avrò disponibilità di cassa?
Ecco, la deadline è rappresentata proprio dalla cassa: quando il direttore
amministrativo non sarà più in grado di pagare gli stipendi, probabilmente nessun
concordato in bianco, concordato in continuità o accordi ex art. 182-bis potranno
salvare l’impresa. E la continuità sarà estinta.
Vediamo come non arrivare a questo limite o, quanto meno, come monitorare
questo punto “di non ritorno”.
1.1 I sintomi che allarmano le banche e determinano la “restrizione” degli
affidamenti
Possono così concretizzarsi nel tempo:
1.
Saturazione delle linee di credito
2.
Episodiche irregolarità di pagamenti di forniture
3.
Frequenti sconfinamenti di fido
4.
Strutturali irregolarità di pagamenti di forniture
5.
Revoche negli affidamenti e richieste di rientro
6.
Irregolarità nei pagamenti vs/erario e dipendenti
7.
Segnalazione «a revoca» in centrale rischi
8.
Segnalazione “a sofferenza” in centrale rischi
9.
Azioni ingiuntive ed esecutive
2. La finanza in tempo di crisi
In realtà la difficoltà finanziaria è solo un “rivelatore” di crisi, giammai la causa;
l’analista del bilancio può interpretare in negativo anche ratios finanziari che
rappresentano politiche di governance virtuose, soprattutto se ragiona nel contesto
Italia ove, in economia, regnano recessione e inflazione, cioè stagflazione. La
contrazione del fatturato e l’aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime e
dei servizi rappresentano gli “elementi scatenanti” che trascinano l’impresa
nell’insolvenza.
Mai, comunque, da sola, la tesoreria implica criticità a meno che non si tratti di
distrazioni o sottrazioni; utilizzando un’efficace eufemismo del Dott. Panizza
(esperto risanatore specializzato nella redazione del piano industriale) “ci si ammala
di Conto Economico ma si muore di Stato Patrimoniale” (nel concreto la patologia
finanziaria nasce dalla mancanza di marginalità che è conseguenza, a sua volta, di
carenze manageriali nella governance ).
Quali sono i modelli predittivi dei flussi di cassa da adottare a cura della direzione
amministrativa?
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Eccoli:
 Valutazione del ciclo di tesoreria collegato con le singole componenti del
CCN (attività correnti-passività correnti).
 Misurazione dell'EBIDTA (generato e prospettico): per la garanzia di
sostegno di qualsiasi piano di ristrutturazione del debito si vada ad
ipotizzare, nella logica di un adeguato indice di copertura delle passività,
l'EBIDTA dovrebbe avere un valore di 1,3-1,5 rispetto al DSCR (Debt Service
Coverage Ratio). Tale rapporto utilizza il servizio del debito quale capacità di
rimborso delle quote di capitale a breve e a medio lungo, e la totalità degli
interessi pagati sulle passività aziendali; questo nell'assunto che vi sia
adeguata capacità di copertura a breve con l'autoliquidante.
 Il Debt Service Cover Ratio (DSCR) è pari al rapporto, calcolato per ogni
periodo dell’orizzonte temporale previsto per la durata dei finanziamenti, fra
il flusso di cassa operativo dell’impresa (per semplificazione assimilato al
valore EBITDA) ed il servizio del debito comprensivo di quota capitale e
quota interessi.
 DSCR = FCO / DFt + It
Dove:
FCO = flusso di cassa operativo relativo all’esercizio t-esimo
DFt = quota capitale da rimborsare nell’esercizio t-esimo
It = quota interessi da corrispondere nell’esercizio t-esimo 1
Il valore esuberante, rispetto a 1, auspicabile intorno all’1,3/1,5 permette,
per la differenza, il pagamento dei dividendi agli azionisti.
3. Metodi di approccio alla ristrutturazione del debito
Il debitore si trova di fronte ad un bivio:
a) Trattativa diretta con i singoli soggetti creditori in via stragiudiziale (Fornitori
e Banche in Primis)
b) Trattativa mediata da professionisti avvalendosi, o meno, delle procedure
concorsuali previste (dalle più semplici alle più invasive).
L'obiettivo, in ogni caso, deve essere quello di poter effettuare una valutazione
economica dell'azienda (ante manovra di ristrutturazione) che dovrà essere
migliorata alla fine del processo di ristrutturazione al netto dei costi sostenuti per
attuarlo.
Sarà necessario elaborare una strategia che identifichi tre distinti momenti
dell'intero piano di risanamento e, paradossalmente, sarà tanto più credibile per il
sistema dei creditori quanto più sarà conservativo ed impegnativo per l'Azienda.
Andranno, quindi, elaborate le valutazioni per la messa in sicurezza dei futuri flussi
di cassa lavorando su un concreto sviluppo del Cash Flow atteso e, quindi,
1
Fonte: Prof. R. Moro Visconti, Cover Ratio e altri indici di bancabilità, L’Impresa 5/2006).
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redigendo un severo piano industriale di recovery eventualmente avvalendosi delle
tecniche aziendalistiche agendo, in termini strutturali, anche con operazioni
straordinarie : conferimenti - affitto rami d'azienda - creazione di società operative
snelle (NewCo che permettono una rapida vendibilità), ecc..
Sinteticamente le tre fasi sono:
 emergenza => finalizzata alla sopravvivenza per far riemergere flussi di cassa
positivi
 assestamento => ritorno all'equilibrio finanziario ed all'autofinanziamento
 sviluppo => si rientra in una logica di business plan con nuovi sbocchi di
mercato ecc.
Quali potrebbero essere le azioni “efficaci” e quali strumenti utilizzare?
 Ipotesi di ristrutturazione del debito bancario a medio lungo termine
 Ipotesi di riorganizzazione del debito bancario a breve
 Ipotesi di riorganizzazione del debito verso fornitori
4. Ipotesi di ristrutturazione del debito bancario a medio lungo termine
Può avvenire avvalendosi della moratoria (recupero flussi cassa per blocco rimborso
capitale) secondo la convenzione ABI-MEF del 28.2.2012 (ultima versione
prorogata).
In caso di non applicabilità della convenzione ABI-MEF occorre sempre valutare la
convenienza dell’operazione in termini di:
 Incremento del tasso per il periodo interessato dalla moratoria
 Incremento del tasso complessivo dell’operazione
 Incremento dell’ammontare delle garanzie richieste al debitore
 rinegoziazione del debito allungando i termini di scadenza e riducendo
l'impatto di cassa annuale per il rimborso dello stesso (in questo caso molto
utile sarà l'appoggio di un consorzio di garanzia che condivida il rischio con la
banca); si rammenta che nei casi di intervento di nuovi soggetti terzi
finanziatori o garanti, si rende necessario accedere alla protezione di cui
all’art. 67 l. fall. contro i rischi di revocatoria.
4.1 Ipotesi di riorganizzazione del debito bancario a breve

valutazione dell'adeguatezza delle linee a disposizione con privilegio per le
linee di anticipo fatture e/o sbf che dovranno essere utilizzate
coerentemente con lo scopo per cui sono state erogate (flussi mercantili)
avendo bene a mente che un utilizzo disinvolto di tali linee che non trovi
coerenza fra l'anticipo e la estinzione dello stesso con incassi commerciali
avrà delle ripercussioni negative in Centrale Rischi tali da amplificare il
4


fattore negativo sulle valutazione che le banche esprimono dell'azienda
(RATING).
in presenza di un magazzino sovradimensionato (ma vendibile) sia esso
composto da materie prime piuttosto che prodotti finiti, sarà possibile
eventualmente negoziare una linea di cassa a breve (un anno) utile ad
anticiparne i “ritorni” finanziari
in presenza di un portafoglio ordini adeguato o di commesse acquisite con
stati di avanzamento lavori futuri , potranno essere negoziate altresì forme
di finanziamento per cassa su contratto in cui, a mano a mano che saranno
emesse le fatture, verranno traslate nelle normali linee di SBF o anticipo
fatture.
4.2 Ipotesi di riorganizzazione del debito verso i fornitori
Il controllo del fabbisogno di circolante è drammaticamente imperativo nelle fasi di
crisi ed è per tale ragione che andrebbe sottoscritto un accordo selettivo, fornitore
per fornitore, finalizzato a minimizzare il rischio di azzerare la cassa .
Dal punto di vista operativo viene elaborata un'analisi evidenziando gli aspetti
quantitativi, l'anzianità del debito e la presenza di solleciti e/o azioni legali - decreti
ingiuntivi e/o azioni esecutive (che vanno transatte e rateizzate nell’immediato).
Dal punto di vista qualitativo va attentamente misurata la strategicità del fornitore
e la sua “confidence” verso l'azienda redigendo, quindi, una gradualità di
“pressione” cui far fronte.
Una volta svolta questa analisi i fornitori vengono divisi in gruppi cui sarà
presentato, con livelli di dettaglio diversamente articolati, e comunque non nella
forma presentata al sistema banche, un piano di ristrutturazione e di sviluppo allo
scopo di raggiungere un accordo sui piani di rientro.
Tali piani dovranno tenere rigorosamente conto delle effettive disponibilità di cassa
su cui si potrà contare valutando, anche, il non pieno accoglimento di quanto
chiesto al sistema creditizio.
Vi potranno essere, poi, fra le relazioni di carattere commerciale (clienti e fornitori)
dei soggetti che potrebbero ritenere utile un processo di integrazione con l'azienda
e, quindi, si aprirebbe ad ipotesi di carattere straordinario come le M & A, volte a
permettere al competitors di “mettere piede” dentro ad una società per mirare al
suo controllo.
5. Nuovi strumenti legislativi per la gestione giudiziaria delle crisi aziendali, anche
alla luce delle recenti disposizioni (Decreto Sviluppo n. 83/2012)
Il pre-concordato ex art. 161, comma 6, l. fall. costituisce senz’altro la novità del
momento grazie all’immediata tutela e protezione del debitore (automatic stay)
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non appena trascritto dal Tribunale, a registro imprese, il decreto di ammissione; se
la proposta accorpa già all’interno del fascicolo una pre-attestazione, il piano
industriale e vengono stipulate prima del deposito le operazioni straordinarie
prodromiche alla continuità (ad es. gli atti d’affitto d’azienda con obbligo di acquisto
prevedendo però lo scioglimento immediato “ad nutum” da parte del Tribunale),
allora grazie alla “previsione di cassa” (piano industriale e piano finanziario) sarà
possibile negoziare con gli Istituti bancari coinvolti “nuova finanza” necessaria per
far “ripartire” l’azienda soprattutto se la proposta viene presentata quale
“prenotativa” di un concordato ex art. 186-bis (c. in continuità).
Il piano di ristrutturazione e risanamento deve essere attestato secondo le
disposizioni dell’art. 67, comma 3, lettera d), l.fall. circa l’astratta idoneità a
consentire il risanamento dell’impresa e la concreta realizzabilità secondo le
circostanze in cui si trova l’impresa stessa.
La valutazione dell’esperto, circa la sussistenza dei due presupposti e la coerenza
degli atti indicati dal piano rispetto all’obiettivo del risanamento, fa scattare il
giudizio di fattibilità degli atti compiuti in esecuzione del piano, giudizio che resiste
anche nell’eventualità di insuccesso e di fallimento (nel quale gli atti in questione
resteranno comunque inattaccabili). Se le finalità sembrano chiare, la legge non
disciplina tuttavia alcun profilo relativamente al contenuto del piano. In particolare,
nulla si dice in ordine alla predisposizione del piano e quale debba essere il suo
contenuto per poter essere attestato dal professionista.
L’obiettivo è quello di redigere piani che abbiano la maggiore probabilità di successo
e che, in caso di insuccesso, proprio per la loro scientificità, possano proteggere gli
atti compiuti in loro esecuzione dall’azione revocatoria, anche di fronte ad un
sindacato del giudice giustamente rigoroso. L’insuccesso del piano, benché sia
sempre possibile, è un’eventualità che l’impresa ed i suoi advisors devono stimare
per evitarne le conseguenze.
Il piano di risanamento (comprensivo sia del piano finanziario che di quello
industriale) deve essere costruito utilizzando le prassi professionali per la redazione
dei business plan.
Il piano contiene l’esplicitazione delle ipotesi poste a base dell’analisi, delle fonti
informative utilizzate nonché tutti i riferimenti metodologici che consentono
all’attestatore e ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli posti in
essere per l’elaborazione quantitativa soprattutto finanziaria (quando finisce la
cassa ed il debitore necessita della finanza ponte e nuova finanza).
L’arco temporale del piano, entro il quale l’impresa deve raggiungere una
condizione di equilibrio economico-finanziario, non si deve estendere oltre i 3/5
anni, secondo le raccomandazioni di Assonime (v. Assonime, CNDCEC e Università di
Firenze, Linee-guida per il finanziamento delle imprese in crisi, prima edizione
2010).
Il piano contiene specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare la
solidità dei risultati economico-finanziari indicati.
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Il piano contiene un dettagliato diagramma di flusso di cassa con indicazioni
esplicite di specifiche “milestones” qualitative e quantitative anche volte a
consentire ai creditori un voto informato.
Il piano indica espressamente gli atti, i pagamenti e le garanzie che verranno posti
in essere in sua esecuzione.
E’ necessario che l’andamento del piano sia costantemente monitorato
dall’imprenditore per verificare il puntuale raggiungimento delle “milestones”.
Quando le condizioni giustifichino i relativi costi, può essere opportuno investire del
monitoraggio anche un soggetto terzo od un comitato tecnico costituito ad hoc, al
fine di fornire ai creditori e ai terzi interessati al successo del piano un adeguato
flusso informativo.
6. Linee operative per la continuità delle imprese in crisi
L’erogazione di finanziamenti, concessione di garanzie e in genere atti
potenzialmente revocabili devono essere effettuati nell’ambito di un piano
attestato ex art. 67 l. fall. o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l. fall.
L’arco temporale del piano, entro il quale l’impresa deve raggiungere una
condizione di equilibrio economico e finanziario non deve estendersi
preferibilmente oltre i 3 anni per il miglior grado di certezza possibile.
Il piano deve contenere specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare
la solidità dei risultati indicati (anche tramite la prospettazione di best case e worst
case e di stress test).
7. Elementi caratteristici dei finanziamenti ex art. 182-quinquies
Tutti i finanziamenti concessi all’impresa in crisi in esecuzione del concordato
preventivo omologato o autorizzati dal Tribunale nel periodo di pre-concordato
sono opponibili e non revocabili in caso di successivo fallimento, godendo anche
della prededucibilità ex art. 111-bis l. fall.
Il potenziale finanziatore gode dell’esenzione dalla falcidia fallimentare.
La finalità dei finanziamenti prededucibili dovrebbe essere indirizzata, nell’oggetto
della delibera bancaria, al finanziamento del capitale circolante, senza estendersi al
finanziamento di investimenti, se non quelli assolutamente indifferibili per la
prosecuzione dell’attività, e sempre che si tratti di spese di importo contenuto in
relazione al passivo accumulato.
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8. Possibili linee d’azione per la concessione di finanziamenti
Cessione di crediti, sia quelli anteriori non ceduti, sia quelli che matureranno in
corso di procedura, a scopo di garanzia e con l’espressa facoltà di compensare
quanto incassato con il finanziamento concesso.
Forme di asset-based financing, quali la creazione di una società-veicolo, di nuova
costituzione, cui cedere e far gestire il magazzino dell’impresa. Si offrirebbe così al
finanziatore il vantaggio di avere un debitore:
a) liberamente aggredibile;
b) non in procedura.
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