L`AUTONOMIA CONTRATTUALE DELLE PARTI Le parti possono

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L’AUTONOMIA CONTRATTUALE DELLE PARTI
Le parti possono convenire di inserire in un contratto una specifica clausola che preveda, in caso di
controversia sorta in occasione dello stesso, un tentativo di conciliazione finalizzato alla risoluzione
della lite1.
Con la clausola di conciliazione le parti, all’atto della stipula di un contratto, possono quindi
obbligarsi a percorrere una strada alternativa per la risoluzione delle eventuali controversie che
dovessero insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del contratto medesimo, prima di
rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria o ad arbitri.
Esse potranno del tutto liberamente ampliare o limitare l’ambito di efficacia della clausola de quo,
ad esempio prevedendo che soltanto per una certa tipologia di controversie ci sia l’obbligo di
tentare la conciliazione prima di adire il giudice ordinario, oppure per determinare in anticipo le
caratteristiche del procedimento di conciliazione, ad esempio stabilendo i criteri in base ai quali
individuare il conciliatore o le caratteristiche che lo stesso dovrà possedere o decidendo le
conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti alla sessione di conciliazione.
La clausola di conciliazione potrà essere contenuta nel corpo del contratto stesso oppure in un atto
separato che richiami in modo integrale il contenuto dell’atto cui si riferisce, inoltre,
non costituisce un patto accessorio al negozio sostanziale, ma un’autonoma dichiarazione di
volontà, con la conseguenza che eventuali vizi del contratto non potranno automaticamente
riverberarsi sull’efficacia della stessa
A livello internazionale, soprattutto nella contrattualistica di stampo anglosassone, sono molto
diffuse clausole di risoluzione delle controversie multi-tier, ossia clausole che contemplano la
possibilità di più fasi nel tentativo di risoluzione extragiudiziale della controversia, partendo da un
primo step informale di negoziazione (tra manager o amministratori della società), per poi passare,
in caso di insuccesso, a forme più strutturate di ADR sino ad arrivare, in ultima istanza,
all’arbitrato.
Dott.ssa Longo Maria Maddalena
1
La possibilità di prevedere nei contratti clausole di conciliazione/mediazione è stata riconosciuta anche dal d.lgs. n.
28/2010 che ha sancito il valore obbligatorio di tali previsioni.
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