CENTRI PER L’IMPIEGO SERVIZI PER LE IMPRESE E VADEMECUM PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE DI LAVORATORI – ANNO 2012 LA TUA AZIENDA DI PUNTA 1 Sommario PORTA FUTURO Lavoro e formazione, a Roma porte aperte al futuro ........................................... 5 I CENTRI PER L’IMPIEGO……………………………………………..………………………………………………………………7 I CENTRI PER L’IMPIEGO – DOVE SIAMO ......................................................................................... 8 CONSULENZA TELEFONICA E TELEMATICA, ..................................................................................... 9 CALL CENTER – CONTACT CENTER ................................................................................................... 9 SERVIZIO DI PRESELEZIONE ............................................................................................................ 10 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO .............................................................................. 12 SERVIZI AZIENDALI ON LINE ........................................................................................................... 15 STRUMENTI GENERALI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI SVANTAGGIATI ......... 18 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI CASSAINTEGRATI O DISOCCUPATI DA 24 MESI. .................................................. 18 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO ANCHE A TEMPO PARZIALE LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 ....................... 19 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 ..................................................................... 20 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 ............................................................................................... 22 CONTRIBUTO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO ANCHE NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO .......................................................................................................................... 23 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 ..................................................................... 25 2 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 ..................................................................... 26 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 ............................................................................................... 28 BENEFICIO CONTRIBUTIVO E INCENTIVO ECONOMICO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO LAVORATORI IN CIGS ....................................................... 29 SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’ O PARENTALE ................................................................................................................................................... 31 INCENTIVO ECONOMICO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI DESTINATARI (NEGLI ANNI 2009 – 2012) DI TRATTAMENTI IN DEROGA ..................................................................... 33 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI CON CONTRATTI DI INSERIMENTO - REINSERIMENTO .............................................................................................. 34 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO DONNE DI QUALSIASI ETÀ ....... 38 CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A SEGUITO CONVENZIONE COI SERVIZI PER L’IMPIEGO (CONVENZIONI A PARTIRE DAL 01/01/2008) ...... 39 CREDITO D’IMPOSTA PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO NEL SUD ITALIA ......................................................................................................................................... 41 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI “GIOVANI GENITORI” .......................................... 43 ASSUNZIONE DI SOGGETTO OVER 50 ANNI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE……………………………………………………………………………….……………………………..…46 ASSUNZIONE DI SOGGETTO OVER ............................................................................................. 47 ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS. N.167/2011………………………………………………………..………………………………….……………………………..47 3 TRASFORMAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI APPRENDISTATI QUALIFICATI …………………………………………………………………………………………………….51 4 PORTA FUTURO - Lavoro e formazione A Roma porte aperte al futuro Nel cuore di Roma, a Testaccio, dedicato al mondo del lavoro e della formazione, è sorta il 5 luglio 2011 una moderna struttura - chiamata Porta Futuro - di 1800 metri quadri sufficienti a ospitare ogni attività che favorisca in concreto l’incontro tra domanda e offerta di lavoro della provincia romana. Per sostenere soprattutto le piccole e medie imprese è stato siglato un accordo tra Provincia di Roma e Camera di Commercio capitolina che impegnerà i due enti, per un anno, a lavorare sugli stessi obiettivi di sviluppo economico locale, della formazione e dell’inserimento al lavoro. Ma il suddetto protocollo d’intesa non è l’unico: di particolare importanza – oltre a quelli con gruppi industriali operanti nel settore del trasporto ferroviario e della crocieristica – è quello con SKY, finalizzato ad avvicinare i ragazzi al mondo dell’audiovisivo e della comunicazione (in tal senso, è strategico il coinvolgimento di SKY nella formazione degli allievi della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté e dell’Istituto di Stato per la Cinematografia e la TV “Roberto Rossellini”. Porta Futuro dispone di aule didattiche e postazioni in auto consultazione da cui si possono visionare e valutare le offerte di lavoro attive su tutto il territorio provinciale, grazie ad un innovativo software che è in grado di interrogare tutti i database della Provincia e contemporaneamente di profilare le propensioni e le esigenze professionali espresse dal lavoratore. L’area è dotata di una biblioteca multimediale in cui è situato un Centro per l'Impiego con funzioni specialistiche di consulenza in tema di lavoro, orientamento professionale, formazione, ecc. Le Imprese, in questo spazio funzionale possono trovare consulenza gratuita in materia di lavoro di cui necessitano ed utili indicazioni su come accedere alle agevolazioni e agli incentivi per i datori di lavoro che assumono personale. Le aziende possono incontrare in questi stessi spazi i candidati 5 alle posizioni lavorative aperte, potendo così contare sul supporto logistico della struttura e sul servizio di inserimento richieste / preselezione oggi disponibile anche on-line, al fine di una maggiore velocità di risposta. Entrando nel dettaglio dei Servizi offerti all’utente, la giornata tipo a Porta Futuro può essere riassunta nel modo seguente: ACCOGLIENZA: Prima accoglienza Analisi del fabbisogno dell’utente Invio dell’utente ai servizi dedicati Assistenza nelle attività di autoconsultazione del portale di Porta Futuro ORIENTAMENTO: Informativo Formativo Professionale PLACEMENT: Supporto alla ricerca attiva del lavoro Web portal di Porta Futuro Quanto, invece, ai Servizi offerti alle aziende, le attività sono le seguenti: Banca delle Competenze Ricerca e preselezione dei candidati Consulenza giuslavoristica – attivazione stage Consulenza per lo star up e l’internazionalizzazione delle imprese Media e comunicazione (mettendo a disposizione delle aziende i seguenti strumenti: PopUp , Box, Pagina Parter) Particolare attenzione, poi, è data all’EMPLOYER BRANDING E RECRUITMENT, attraverso: Presentazione aziendale: incontri per conoscere concretamente i diversi ambiti professionali e lavorativi con rappresentanti di aziende, organizzazioni e professionisti; Recruitment day: le imprese che affidano a Porta Futuro il reclutamento di profili professionali incontrano i candidati preselezionati dal personale di Porta Futuro Testimonial day: Case History di successo presentati a Porta Futuro da professionisti, docenti, imprenditori e manager; Career Day: l’evento di Porta Futuro dedicato alla relazione fra imprese e candidati 6 PORTA FUTURO E’ APERTA DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’, DALLE 9:00 ALLE 19:00; IL VENERDI’ DALLE 9:00 ALLE 22:00 ED IL SABATO DALLE 10:00 ALLE 22:00. I CENTRI PER L’IMPIEGO COSA SONO La funzione principale dei Centri per l’Impiego è far incontrare chi cerca lavoro con chi lo offre. I Centri per l’Impiego inoltre operano in rete con gli altri servizi presenti sul territorio, Comuni, Centri di Orientamento al Lavoro, Università, etc, al fine di programmare politiche attive del lavoro e potenziare la qualità e la quantità dei servizi personalizzati e di accompagnamento. Per garantire pari opportunità alle fasce deboli che hanno necessità di assistenza per entrare o rientrare nel mercato del lavoro (giovani, disoccupati di lunga durata, donne, immigrati, persone con disabilità etc) sono predisposte attività progettuali rivolte a specifici target di utenti. I Centri per l’Impiego della Provincia di Roma sono certificati ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001: 2008. Al Forum PA della Pubblica amministrazione 2011 la Provincia di Roma ha ricevuto dall’ex Ministro dell’innovazione Renato Brunetta, il 'Premio qualità , nella categoria 'Regioni, Province, e città metropolitane'. Al presidente Nicola Zingaretti è stato consegnata anche la Menzione Speciale dei Consumatori ''per la qualità dei servizi ai cittadini'' A CHI RIVOLGERSI Al CPI competente per territorio rispetto alla propria residenza o domicilio per i lavoratori e alla propria sede legale per le aziende. DOVE SONO Nel territorio della Provincia di Roma sono presenti 25 Centri per l’Impiego: 6 nella città di Roma, 3 all’interno delle Università di Roma e 16 nel territorio provinciale ORARI DI APERTURA Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 -12.30 - Martedì e giovedì dalle 14.45 alle 16.45 Per gli orari dei CPI universitari contattare il Numero Verde Lavoro 800818282 INFO WEB www.provincia.roma.it 7 I CENTRI PER L’IMPIEGO – DOVE SIAMO CPI Roma Cinecittà Viale Rolando Vignali, 14 - 00173 , Roma Tel. 06 67668278 [email protected] CPI Civitavecchia Via Lepanto, 13 - 00053 , Civitavecchia Tel 0766547025 [email protected] CPI Roma Ostia Via Domenico Baffigo, 145 - 0012 , Ostia Tel. 0667663510 [email protected] CPI di Colleferro Via Carpinetana Sud, 144 - 00034 , Colleferro Tel. 0697235000 [email protected] CPI Roma Primavalle Via Decio Azzolino, 7 - 00167 , Roma Tel. 0661662682 [email protected] CPI Frascati Piazzale Aldo Moro snc- 00044 , Frascati Tel. 0694015468 [email protected] CPI Roma Tiburtino Via Scorticabove, 77 - 00156 , Roma Tel. 0645614901 [email protected] CPI Guidonia Montecelio Via Roma, 192 - 00012 , Guidonia Montecelio Tel. 0774300831 [email protected] CPI Roma Torre Angela Via Jacopo Torriti, 7 - 00133 , Roma Tel. 062017542 [email protected] CPI Marino Corso Vittoria Colonna, snc - 00047 , Marino Tel. 0693801054 [email protected] CPI Roma Porta Futuro Piazza Giustiniani / via Galvani - 00153, Roma Tel. CPI 0667664864 / 0667668363 Tel. Assistenza 0667664868 [email protected] CPI Monterotondo Via Val di Fassa, 1/c - 00015 , Monterotondo Tel. 069004918 [email protected] CPI Morlupo Via San Michele, 87/89 - 00060 , Morlupo Tel. 069072763 [email protected] CPI Sapienza Via Cesare de Lollis 22, Roma [email protected] CPI Palestrina Via degli Arcioni, 15 - 00036 , Palestrina Tel.0695311091 [email protected] CPI Roma Tre via Ostiense 169, Roma [email protected] CPI Pomezia Via Pontina Vecchia, 13 - 00040 , Pomezia Tel. 0691801050 [email protected] CPI Tor Vergata Via Orazio Raimondo, 18 Roma [email protected] CPI Subiaco Piazza 15 Martiri - loc. Madonna della Pace - 00020 Agosta Tel. 0774809131 [email protected] CPI Albano Laziale Via San Francesco, 28 - 00041 , Albano Laziale Tel. 0693262006 [email protected] CPI Tivoli Via Empolitana, 234/236 - 00019 , Tivoli Tel. 0774334984 [email protected] CPI Anzio Via Lussemburgo snc - 00042 , Anzio Tel. 0667663766/64/70 [email protected] CPI Velletri C.so della Repubblica 241- 00049 , Velletri Tel. 069640372 [email protected] CPI Bracciano Via di Valle Foresta, 6 - 00062 , Bracciano Tel. 0698268000 [email protected] CPI Cerveteri Largo di Villa Olio, 9/10 - 00052 , Cerveteri Tel. 0699552849 [email protected] Numero Verde Lavoro: 800.81.82.82 E-mail: [email protected] 8 CONSULENZA TELEFONICA E TELEMATICA, CALL CENTER – CONTACT CENTER CHE COS’E’ Il servizio fornisce informazioni generali sui servizi disponibili presso i Centri per l’Impiego, sulle procedure amministrative e le modalità per espletare gli adempimenti aziendali. Inoltre le aziende possono usufruire di un servizio di consulenza specializzato e gratuito sulle varie tipologie di contratti di lavoro e sui relativi sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente. Oltre che recandosi personalmente presso i Centri per l’Impiego si può utilizzare il servizio attraverso il telefono, la posta elettronica e la consultazione del sito internet. A CHI E’ RIVOLTO A tutte le imprese presenti nel territorio della Provincia di Roma o che desiderano assumere personale residente nella provincia di Roma Alle associazioni di categoria COME FUNZIONA E CHI CONTATTARE Oltre a recarsi personalmente presso una delle sedi dei Centri per l’Impiego, si può contattare: Il numero verde lavoro Il numero fax L’indirizzo e-mail: 800.81.82.82 dalle 9,00 alle 17,00 06 97241209 per richieste complesse che saranno evase entro 3 gg [email protected] consultare il sito o anche www.provincia.roma.it, (cliccando sul link dei Centri per l’Impiego) 9 SERVIZIO DI PRESELEZIONE CHE COS’E’ E’ un servizio altamente specializzato di “incrocio” tra domanda e offerta di lavoro. Le aziende che desiderano assumere personale o inserire tirocinanti possono contattare i Centri per l’Impiego e ricevere i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti indicati. Dal 15 luglio 2011 le imprese possono inserire le proprie richieste direttamente on line. A CHI E’ RIVOLTO A tutte le imprese presenti sul territorio della Provincia di Roma; A tutte le imprese che desiderano assumere personale residente nel territorio della Provincia di Roma. A tutte le imprese che desiderano inserire tirocinanti. COME FUNZIONA Gli operatori dei Centri per l’Impiego raccolgono le richieste delle aziende in cui si indica il profilo, il numero dei posti, la tipologia contrattuale proposta, la durata del rapporto di lavoro e i requisiti che devono possedere i candidati. Le richieste vengono pubblicizzate, chi desidera può aderire, sostenendo un colloquio con un’intervista mirata, per accertare il possesso dei requisiti richiesti dall’azienda e la disponibilità effettiva ad accettare le condizioni di lavoro offerte. I nominativi dei candidati ritenuti idonei vengono trasmessi all’azienda. 10 MODALITÀ DI RICHIESTA ON LINE Dal 15 luglio 2011, l’azienda interessata al servizio di preselezione, in alternativa alle modalità tradizionali, può inserire direttamente on line le proprie richieste utilizzando il software “Bussola”, accedendo con le stesse user-id e password usate per le comunicazioni obbligatorie (CO). Con questa modalità, le aziende (ovvero, i soggetti abilitati) possono inserire nel sistema le c.d. locandine di preselezione del personale e ottenerne l’immediata pubblicazione. Dalla stessa data è attivo un servizio on line per coloro che desiderano autocandidarsi per una posizione di lavoro pubblicata. La procedura mira a contrarre i tempi di risposta per l’azienda che potrà comunque contare sul supporto del Centro per l’Impiego competente. A CHI RIVOLGERSI Le aziende con sede nella Provincia di Roma possono contattare il Centro per l’Impiego competente per territorio. Le aziende con sede in altra provincia possono contattare: Ufficio A.A.G.G. Affari Generali, Gestione Risorse Umane; Dipartimento III Servizio 1 “ Politiche del Lavoro e Servizi per l’Impiego” Via Raimondo Scintu,106 00173 Roma. Per informazioni contattare il NUMERO VERDE LAVORO 800.81.82.82 TEMPI Dalla richiesta di personale pervenuta dall’azienda all’invio a questa dei nominati preselezionati trascorrono da 5 a 15 giorni ( l’arco temporale varia in base al profilo richiesto, al numero dei posti, alle adesioni pervenute). 11 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CHE COS’È E’ uno strumento finalizzato ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. I Centri per l’Impiego promuovono e progettano tirocini in qualità di soggetti promotori. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non comporta alcuna retribuzione, né versamento di contributi previdenziali. A discrezione dell’azienda può essere prevista l’erogazione di un rimborso spese. L’impresa inserisce il tirocinante in un percorso formativo che si svolge in azienda al fine di acquisire specifiche competenze professionali e una conoscenza effettiva del mondo del lavoro. 12 La durata del tirocinio formativo e di orientamento è di massimo 6 mesi1. A CHI È RIVOLTO A tutte le imprese presenti sul territorio della Provincia di Roma. Ai giovani neo-diplomati e neo-laureati entro un anno dal conseguimento del titolo di studio COME FUNZIONA Qualora l’azienda non abbia già il nominativo del tirocinante che desidera inserire in azienda, gli operatori dei Centri per l’Impiego raccolgono le disponibilità delle persone interessate allo svolgimento di uno stage. Il tirocinio si attiva stipulando una convenzione tra il CPI e l’azienda che redige e si impegna a rispettare un progetto formativo, individuando obiettivi, modalità di svolgimento e durata del tirocinio. L’azienda è tenuta inoltre agli adempimenti assicurativi previsti dalla L.196/97. L’azienda fornisce al tirocinante l’assistenza di un tutor a cui quest’ultimo potrà rivolgersi per qualsiasi difficoltà che dovesse emergere durante lo svolgimento del tirocinio . Oltre al tutor aziendale il tirocinante è seguito da un tutor fornito dal Centro per l’Impiego che effettua visite periodiche in azienda e si adopera per facilitare il corretto e proficuo svolgimento del tirocinio. A CHI RIVOLGERSI 1 Oltre ai tirocini Formativi e di Orientamento, espressamente rivolti ai giovani neodiplomati/neo-laureati, possono essere attivati tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro di disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità (della durata massima di 6 mesi), tirocini per tossicodipendenti, detenuti, immigrati e soggetti svantaggiati (fino a 12 mesi), tirocini per portatori di handicap (fino a 24 mesi). Inoltre possono essere attivati tirocini curriculari a complemento di percorsi di studi anche nei corsi svolti da CFP accreditati. Per queste tipologie di tirocinio è necessario fare riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di tirocinio e apprendistato e consultare il proprio CPI. 13 Presso il Centro per l’Impiego dove ha sede l’azienda. TEMPI Dal primo contatto con l’azienda all’appuntamento per la stipula della convenzione con il tirocinante può trascorrere da 1 a 7 giorni. Se l’erogazione del servizio prevede l’attivazione del servizio di preselezione, i tempi sono quelli indicati nella rispettiva scheda illustrativa. La stipula della convenzione richiede dai 20 ai 30 minuti compreso il colloquio con il tirocinante. RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 196/97; Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 142/98; Art. 11 del Decreto Legge 138/2011 del 13/08/11; Circolare n.24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, Prot. N. A0039/002/RE del 12/09/2011. 14 SERVIZI AZIENDALI ON LINE CHE COS’È Il Servizio consente ai datori di lavoro di effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’Impiego (assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei rapporti di lavoro). Dal 1° marzo 2008 tali comunicazioni devono essere effettuate obbligatoriamente on-line. Le comunicazioni sono pluriefficaci, nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali2. A CHI E’ RIVOLTO A tutti i datori di lavoro (ad eccezione dei datori di lavoro domestico che non sono più tenuti ad effettuare alcuna comunicazione ai Centri per l’impiego, ma solamente all’INPS) che: Assumono Trasformano, prorogano o interrompono un rapporto di lavoro Variano ragione sociale, trasferiscono l’azienda per cessione o per fusione, cedono un ramo d’azienda o un contratto che coinvolge uno o più lavoratori. 2 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Nota del 28 novembre 2011, prot. n. 4773 – ha reso noto che, a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione. Pertanto, per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario, sarà sufficiente l’inoltro del modello “Unificato Lav”. 15 COME FUNZIONA Per le aziende già convenzionate con il vecchio sistema DOMINO/SAOL il passaggio al nuovo sistema è automatico e possono accedere al servizio continuando ad utilizzare la password di cui sono in possesso. Per le altre aziende occorre stipulare una convenzione con il Centro per l’Impiego competente per territorio. E’ necessario recarsi presso il Centro per l’Impiego competente per territorio previo appuntamento con: due copie della convenzione scaricabile dal portale www.provincia.roma.it firmate entrambe in originale dal titolare o dal legale rappresentante; una fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario. E’ accettata anche delega firmata in originale con fotocopia del documento del delegato. I consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati ai sensi della L.12/79, devono presentare anche una fotocopia del tesserino di iscrizione all’albo. I datori di lavoro in possesso di firma digitale possono convenzionarsi on line collegandosi al sito www.provincia.roma.it Stipulata la convenzione, l’azienda riceve una user-id e una password immediatamente utilizzabili per poter effettuare le comunicazioni. Il sistema rilascia una ricevuta con un codice di identificazione relativa alla trasmissione effettuate che dovrà essere conservata a cura del datore di lavoro. Prima della scadenza del termine stabilito per legge le comunicazioni inviate possono essere annullate o rettificate. Nel caso in cui la comunicazione contenga indicazioni errate si può operare una rettifica a seguito di iniziativa di chi l’ha effettuata oppure d’ufficio. Il sistema rilascia una nuova ricevuta con un nuovo codice unico di identificazione. 16 I PRINCIPI GENERALI FISSATI DALL’ART. 4, C. 12, LEGGE N. 92/2012 Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. 17 STRUMENTI GENERALI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI SVANTAGGIATI LAVORATORI CASSAINTEGRATI O DISOCCUPATI DA 24 MESI BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI CASSAINTEGRATI O DISOCCUPATI DA 24 MESI. Fonte legislativa Art. 8, c. 9, legge n. 407/1990; art. 1, c 1175 e 1176, legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007. A chi si rivolge Contenuti Aziende sia pubbliche che private come nel seguito precisato; Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi; lavoratori sospesi e beneficiari da almeno 24 mesi. Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi. Chi può assumere Enti pubblici economici; datori di lavoro privati, compresi i professionisti; cooperative che instaurano con soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio culturali, sportive; fondazioni, enti pubblici di ricerca. Condizioni di accesso Per godere dell’agevolazione, l’assunzione deve essere a tempo indeterminato, anche part time, sin dall’origine e non deve essere effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa impresa e per qualsiasi causa licenziati o sospesi nei 6 mesi precedenti. Agevolazioni contributive Ai datori di lavoro in genere spetta, per un periodo di 36 mesi, una riduzione del 50% dell’onere contributivo a proprio carico. Alle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno (ex DPR n. 218/1978) ed alle imprese 18 artigiane ovunque ubicate si applica, per il medesimo periodo, l’esenzione totale dei contributi datoriali. In tutti i casi è dovuta l’intera contribuzione a carico del lavoratore. LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO ANCHE A TEMPO PARZIALE LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 Fonte legislativa Art. 25, c. 9, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007. A chi si rivolge Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Contenuti Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato – anche part time – lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Esclusioni Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. 19 Agevolazioni contributive Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n. 110/2004. I datori di lavoro, per 18 mesi, verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a carico del lavoratore. LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 Fonte legislativa Art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007. A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo determinato – anche part time – lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Il contratto deve avere una durata non superiore a 12 mesi; detto limite può essere raggiunto anche con più contratti di durata inferiore. Nell’ambito della durata massima del rapporto (12 mesi), la proroga del termine è esercitabile, con il consenso del lavoratore, una sola volta e per un periodo anche superiore a quello iniziale. Permanendo le condizioni soggettive (iscrizione nelle liste 20 di mobilità) che hanno reso legittima l’originaria stipula, la proroga del contratto a termine si ritiene lecita a prescindere dalla sussistenza delle ragioni oggettive inerenti all’azienda. Sempre nel limite complessivo dei 12 mesi è possibile la reiterazione del contratto con la stessa azienda (decorsi i termini di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi). La stessa azienda non può procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se è già esaurito il periodo di 12 mesi. Chi può assumere Esclusioni Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n. 110/2004. Agevolazioni contributive I datori di lavoro per il periodo di assunzione (max 12 mesi), verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a carico del lavoratore. 21 LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 Fonte legislativa Art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007. A chi si rivolge Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Contenuti e caratteristiche Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che trasformano - a tempo indeterminato – rapporti di lavoro a termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. La trasformazione deve avvenire nel periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche l’ultimo giorno). Il beneficio è di durata pari a 12 mesi, ulteriori rispetto al periodo di assunzione a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato, ai datori di lavoro compete anche l’ulteriore contributo mensile ex art. 8, c. 4 della legge n. 223/1991 (vedi tabella successiva). Chi può assumere Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Esclusioni Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di 22 collegamento o controllo. Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n. 110/2004. Agevolazioni contributive Per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo determinato, i datori di lavoro verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a carico del lavoratore. LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO CONTRIBUTO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO ANCHE NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO Fonte legislativa Art. 8, c. 2 e 4, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007. A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come in seguito precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 aventi titolo al relativo trattamento. Beneficio economico in favore di datori di lavoro che, SENZA ESSERVI TENUTI, assumono a tempo indeterminato, ovvero trasformano - a tempo pieno ed indeterminato – rapporti di lavoro a termine instaurati con 23 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 aventi diritto all’indennità di mobilità. La trasformazione deve avvenire nel periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche l’ultimo giorno). Il beneficio consiste in un contributo mensile, pari al 50% dell’indennità che sarebbe toccata al lavoratore, parametrato su un arco temporale di spettanza individualizzato con riferimento all’età anagrafica del lavoratore medesimo ed alle zone economico-territoriali nelle quali egli era occupato. DURATA DESTINATARI A chi compete Esclusioni 12 mesi lavoratori fino a 50 anni di età 24 mesi 36 mesi lavoratori con più di 50 anni di età aziende che operano nelle aree ex DPR n. 218/1978 ed in circoscrizioni con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, c. 41, legge n. 223/1991). Il contributo spetta soltanto per i periodi di effettiva corresponsione della retribuzione al lavoratore. A tal fine si considerano retribuite anche le giornate in cui sono erogati gli emolumenti ridotti. Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n. 110/2004. 24 LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 Fonte legislativa Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 25, c. 9, legge n. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n. 220/2010 A chi si rivolge Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993 e s.m.i. (c.d. piccola mobilità). Si tratta di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti anche inferiore a 15 unità. Contenuti Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato – anche part time – lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Esclusioni Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n. 223/1991, comma aggiunto dall’art. 2, legge n. 451/1994). 25 Agevolazioni contributive I datori di lavoro, per 18 mesi, verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a carico del lavoratore. LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 Fonte legislativa Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n. 220/2010. A chi si rivolge Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993 e s.m.i. (c.d. piccola mobilità). Si tratta di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti anche inferiore a 15 unità. Contenuti e caratteristiche Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo determinato – anche part time – lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993 e s.m.i.. Il contratto deve avere una durata non superiore a 12 mesi; detto limite può essere raggiunto anche con più contratti di durata inferiore. Nell’ambito della durata massima del rapporto (12 mesi), la proroga del termine è esercitabile, con il consenso del lavoratore, una sola volta 26 e per un periodo anche superiore a quello iniziale. Permanendo le condizioni soggettive (iscrizione di mobilità) che hanno reso legittima l’originaria proroga del contratto a termine si ritiene prescindere dalla sussistenza delle ragioni inerenti all’azienda. nelle liste stipula, la lecita a oggettive Sempre nel limite complessivo dei 12 mesi è possibile la reiterazione del contratto con la stessa azienda (decorsi i termini di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi). La stessa azienda non può procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se è già esaurito il periodo di 12 mesi. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Esclusioni Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n. 223/1991, comma aggiunto dall’art. 2, legge n. 451/1994). Agevolazioni contributive Per il periodo di assunzione (max 12 mesi), i datori di lavoro verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a carico del lavoratore. 27 LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 Fonte legislativa Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n. 220/2010. A chi si rivolge Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993 e s.m.i. (c.d. piccola mobilità). Si tratta di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti anche inferiore a 15 unità. Contenuti e caratteristiche Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che trasformano - a tempo indeterminato – rapporti di lavoro a termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993. La trasformazione deve avvenire nel periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche l’ultimo giorno). Il beneficio è di durata pari a 12 mesi, ulteriori rispetto al periodo di assunzione a tempo determinato. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Esclusioni Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari 28 sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n. 223/1991, comma aggiunto dall’art. 2, legge n. 451/1994). Agevolazioni contributive Per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo determinato, i datori di lavoro verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a carico del lavoratore. LAVORATORI IN CIGS BENEFICIO CONTRIBUTIVO E INCENTIVO ECONOMICO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO LAVORATORI IN CIGS Fonte legislativa Art. 4, c. 2, DL n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993; art. 1, c 1175 e 1176, legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; Circ. INPS. N. 22/2007 Tutti i datori di lavoro ad eccezione della P.A. e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori che fruiscono della CIGS da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da aziende in CIGS da almeno 6 mesi. A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche L’assunzione deve essere a tempo pieno ed indeterminato ed i lavoratori devono essere in fruizione del trattamento CIGS al momento dell’assunzione. I datori di lavoro non devono aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, né devono avere sospensioni in atto, ex art. 1 legge n. 223/1991, salvo che l’assunzione non avvenga 29 per professionalità diverse rispetto a quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro, ad eccezione delle PA; dall’11 marzo 1993 anche le Cooperative di produzione e lavoro che ammettono i cassaintegrati come soci lavoratori. Esclusioni Lavoratori collocati in CIGS, nei 6 mesi precedenti, da imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n. 223/1991, comma aggiunto dall’art. 2, legge n. 451/1994). Per 12 mesi i datori di lavoro verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (Aliq. ctr. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a carico del lavoratore. Agevolazioni contributive E’ previsto, inoltre, un altro incentivo: si tratta di un contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che il lavoratore – ove licenziato alla fine del periodo di CIGS – avrebbe percepito se non fosse stato assunto (sostanzialmente si tratta dei benefici, già previsti dall’art. 8, c. 4, legge n. 223/1991, ridotti di 3 mesi sulla base dell’età del lavoratore, dalla data di assunzione e della zona economico territoriale nella quale opera il datore di lavoro che provvede all’assunzione. DURATA DESTINATARI Max 9 mesi lavoratori fino a 50 anni di età Max 21 mesi lavoratori con più di 50 anni di età Max 33 mesi aziende che operano nelle aree ex DPR n. 218/1978 ed in circoscrizioni 30 con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, c. 41, legge n. 223/1991). Il contributo - spettante soltanto per i periodi retribuiti – non può essere superiore all’importo della retribuzione, comprese le competenze ultramensili, corrisposta al lavoratore nello stesso mese. Giacché il contributo è commisurato al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, occorre che quest’ultimo ne abbia diritto, sia per anzianità aziendale che per settore economico di appartenenza dell’azienda che lo ha sospeso. Il beneficio non può superare la durata dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore e, comunque, cessa alla data in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia. SOSTITUZIONE DI LAVORATORI MATERNITA’ O PARENTALE. IN CONGEDO DI SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’ O PARENTALE Fonte legislativa Art. 10, legge n. 53/2000; art. 4, c. 3 del Dlgs. n. 151/2001; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007. A chi si rivolge Contenuti e Aziende di tutti i settori con meno di 20 dipendenti come più avanti precisato; Tutti i lavoratori. Sgravio contributivo – in misura pari al 50% della 31 caratteristiche contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro – previsto a favore dei soggetti che assumono, in sostituzione di lavoratori in congedo, personale con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione di lavoro. Il beneficio contributivo si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se l’assunzione in sostituzione avviene con contratto di somministrazione di lavoro, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. L’assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo. I CCNL possono prevedere anche anticipi di durata maggiore. Aziende, anche in somministrazione, con meno di 20 dipendenti. Aziende in cui operano lavoratrici autonome, ex lege n. 546/1987. Chi può assumere Le aziende, appartenenti a qualsiasi settore, possono avere o meno la caratteristica di imprese. Il requisito occupazionale è quello esistente al momento dell’assunzione. Nelle ipotesi di ricorso a lavoratori somministrati, per la determinazione del requisito occupazionale, occorre far riferimento alla base occupazionale dell’azienda “utilizzatrice”, non assumendo rilievo la consistenza organica dell’impresa di somministrazione. 32 LAVORATORI DESTINATARI (NEGLI ANNI 2009 – 2012) DI TRATTAMENTI IN DEROGA INCENTIVO ECONOMICO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI DESTINATARI – NEGLI ANNI 2009 2010 2011 2012 - DI TRATTAMENTI IN DEROGA Fonte legislativa A chi si rivolge Art. 7, c. 7, legge n: 33/2009; art. 1, c.31, legge n. 220/2010; Circ. INPS n. 5/2010, Circ. INPS n. 40/2011; legge n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012), Circ. INPS n. 49/2012 Tutti i datori di lavoro come più avanti precisato; Lavoratori destinatari – negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 - di trattamenti in deroga. Contenuti Incentivo economico in favore di datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di trattamenti in deroga. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro a patto che, al momento dell’instaurazione del rapporto, non siano interessati da interventi di integrazione salariale straordinaria. Condizioni di accesso I datori di lavoro devono assumere, senza esservi obbligati, lavoratori destinatari di trattamenti in deroga. Tali lavoratori devono essere stati licenziati o sospesi per cessazione di attività totale o parziale o per intervento di procedura concorsuale, da parte di imprese che operano in settori in cui non può trovare applicazione la disciplina prevista per CIGS. Non è possibile accedere al beneficio se esistono assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (collegamento controllo) tra chi assume e l’impresa di provenienza del lavoratore. 33 Agevolazioni I datori di lavoro hanno diritto ad un contributo economico corrispondente al trattamento in deroga che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse intervenuta la sua assunzione. L’incentivo è concesso nel limite di spesa autorizzato; l’ammontare del contributo a favore del datore di lavoro è al netto del costo sopportato per il riconoscimento figurativo del periodo ai fini pensionistici. In caso di assunzione di lavoratori in mobilità in deroga, alle suddette agevolazioni economiche dovranno aggiungersi quelle di natura contributiva già trattate in precedenza (aliquota ctr. c/azie pari al 10%). BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI CON CONTRATTI DI INSERIMENTO REINSERIMENTO Fonte legislativa Artt. 54-59, Dlgs. n. 276/2003; art. 1, commi 773, 1175 e 1176, legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; art. 22, comma 3, legge n. 183/2011. LEGGE n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) A chi si rivolge Tutti i datori di lavoro come di seguito precisato; Persone che rientrano nelle seguenti categorie: lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni; disoccupati di lunga durata (almeno dodici mesi, secondo l’interpretazione comunitaria) fino a trentadue anni; lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro; lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; 34 Contenuti e caratteristiche donne di qualsiasi età – prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi - residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; persone affette da grave handicap mentale, fisico o psichico, il cui grado di invalidità sia superiore al 45%. Rapporto di lavoro con il quale si intende realizzare – attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo – l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti. Il contratto deve essere stipulato “ad substantiam” in forma scritta. Quanto alla durata, non deve essere inferiore a 9 mesi, né superiore ai 18 (tale limite è elevabile a 36 mesi in caso di assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Chi può assumere I datori di lavoro che possono stipulare contratti di inserimento sono: gli Enti pubblici economici, le imprese ed i loro consorzi; i gruppi di imprese; associazioni professionali, socio – culturali e quelle sportive; le fondazioni; gli Enti di ricerca, pubblici e privati. Sono esclusi gli studi professionali, anche se costituiti in forma associata. Benefici normativi Tutti i lavoratori assunti con contratto di inserimento possono essere inquadrati “in deminutio” fino a due livelli inferiori a quello previsto in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti a 35 quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento dei lavoratori. Il sotto inquadramento non trova applicazione per le lavoratrici indicate nella lettera e) dell’art. 54, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003, salvo che non si rinvenga una diversa previsione nella contrattazione nazionale o territoriale. Molti contratti collettivi, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale, hanno stabilito un solo livello di sotto inquadramento o, in altri casi, un percorso “cadenzato” nei diciotto mesi complessivi che porta, dopo un certo periodo a passare da due ad un solo livello in meno. Sulla materia e sui contenuti del progetto formativo si rinvia ai vari contratti nazionali o, in mancanza, all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004. Benefici contributivi Per tutti gli assunti con contratto di inserimento (ad eccezione dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni – art. 54, comma 1, lettera a) viene riconosciuto un abbattimento della contribuzione a carico del datore di lavoro, pari al 25%: la concessione della contribuzione agevolata comporta anche la rispondenza ai requisiti del Regolamento CE n. 800/2008 sulle persone svantaggiate. Diverso è il discorso per le donne di qualsiasi età individuate dalla lettera e) del comma 1, dell’art. 54. In assenza del Decreto Ministeriale che, ogni anno, individua le zone per le quali in virtù delle condizioni è possibile una agevolazione totale della contribuzione, non sarà possibile stipulare il suddetto contratto, né beneficiare dello sgravio contributivo minimo (25%). La trasformazione anticipata del contratto di inserimento (prima dei diciotto mesi massimi cui si può giungere attraverso più proroghe) non consente la continuazione nel “godimento” del beneficio contributivo secondo una interpretazione “per relationem” con quanto previsto per l’apprendistato. Infatti, il Ministero del Lavoro con la 36 risposta n. 14/2009 ad un interpello del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha precisato che non può essere riconosciuto, pur nel caso in cui prosegua lo svolgimento dell’attività formativa. LEGGE n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) Il contratto d’inserimento viene abrogato a decorrere dal 01 gennaio 2013: pertanto, da tale data, non sarà più possibile l’utilizzo del suddetto istituto contrattuale. Rimarranno, invece, “in vita” (e per la durata ordinaria del contratto) tutti quei rapporti instaurati entro il 31 dicembre 2012. 37 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO DONNE DI QUALSIASI ETA’ Fonte legislativa A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche Regolamento (CE) n. 800/2008; art. 4, comma 11, legge n. 92/2012 – decorrenza dal 01/01/2013 Tutti i datori di lavoro Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito dal almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lett. e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del MLPS, di concerto con il MEF, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Assunzione a tempo determinato (12 mesi), ovvero a tempo indeterminato Il beneficio contributivo pari alla riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. Natura incentivi Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi. Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. 38 PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A SEGUITO CONVENZIONE COI SERVIZI PER L’IMPIEGO (CONVENZIONI A PARTIRE DAL 01/01/2008) Fonte legislativa A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche legge n. 68/1999; DM n. 91/2000; art. 1, c. 37, legge n. 247/2007. Imprese private, organizzazioni di precisato; Soggetti diversamente abili – come definiti dall’art. 1, legge n. 68/1999 – con particolari gradi e tipologie di riduzione della capacità lavorativa. cooperative volontariato, sociali, consorzi, come di seguito Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, i datori di lavoro sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente servizio per l’impiego, presentando il programma diretto ad ottenere le agevolazioni spettanti. Il servizio autorizza i programmi approvati ad accedere ai benefici contributivi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna Regione dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Per ogni assunzione, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere – nei limiti delle risorse indicate nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – un contributo calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore nelle seguenti misure: non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore che, assunto attraverso le citate Convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, ovvero abbia un handicap intellettivo e psichico (indipendentemente 39 dalle percentuali di invalidità); non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore che, assunto attraverso le citate Convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%; per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile. Le assunzioni – a tempo indeterminato – devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento con cui vengono ripartite le somme tra le Regioni. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, del superamento del periodo di prova. Chi può assumere Datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione; le cooperative sociali ed i consorzi (art. 1, c. 1, lett. B e art. 8, legge n. 381/1991); le organizzazioni di volontariato, ex art. 11, c. 5, legge n. 68/1999. 40 CREDITO D’IMPOSTA PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO NEL SUD ITALIA Fonte legislativa Art. 2, Decreto Legge n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) A chi si rivolge Lavoratori definiti – ex art. 2, Regolamento CE n. 800/2008 – come “svantaggiati” e “molto svantaggiati”; nel primo caso, sono definiti tali i lavoratori: privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; abbiano superato i 50 anni d’età; vivano soli con una o più persone a carico; siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna; siano membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite dallo Stato membro. Nel secondo caso, invece, sono definiti tali tutti i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi. Contenuti e caratteristiche L’assunzione con diritto al credito d’imposta deve essere operata tra il 15/05/2011 ed il 15/05/2012 e deve generare un incremento del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato già presenti in azienda. Il credito d’imposta, dunque, è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati “nei 12 mesi precedenti all’arco temporale”. Pertanto, l’azienda dovrà verificare qual è il numero medio dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nel periodo 14/05/2010-14/05/2011 e verificare se una nuova assunzione a tempo indeterminato crea incremento occupazionale: in tal caso, potrà beneficiare del credito d’imposta. 41 Chi può assumere Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nelle seguenti Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). Benefici economici Per ogni nuovo lavoratore assunto a tempo indeterminato, i datori di lavoro potranno fruire di un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi “salariari”, a partire dalla data di assunzione e per un periodo massimo di 12 mesi (ovvero 24 mesi, in caso di lavoratori “molto svantaggiati”). Rientrano nei costi “salariali”: la retribuzione lorda prima delle imposte (la retribuzione imponibile ai fini Irpef); i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro. Decadenza del beneficio Il diritto a fruire del credito d’imposta decade: se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nel periodo 14/05/2010-14/05/2011; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso di PMI; nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali – sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente – per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore ad € 5000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. 42 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI “GIOVANI GENITORI” Fonte legislativa Art. 1, c. 72, legge n. 247/2007; art. 1, DM 10 novembre 2010; Circolare INPS del 05 settembre 2011, n. 115 Iscritti alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, istituita presso l’INPS. Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti: A chi si rivolge età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età); essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori; essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: - lavoro subordinato a tempo determinato lavoro in somministrazione lavoro intermittente lavoro ripartito contratto di inserimento collaborazione a progetto o occasionale lavoro accessorio collaborazione coordinata e continuativa. In alternativa al requisito di cui al III° punto, la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego. I giovani soggetti in possesso dei requisiti esposti in 43 precedenza possono iscriversi alla suddetta banca dati direttamente on line, tramite il sito internet dell’INPS e compilare il modulo contenente la domanda d’iscrizione. La procedura richiede il possesso del codice di identificazione personale (codice PIN), rilasciato dall’INPS: l’utente che ne sia sprovvisto può farne richiesta on line, ovvero tramite il numero verde 803.164. Incentivo economico pari ad € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte nella Banca dati stessa. Contenuti e caratteristiche Il datore di lavoro può richiedere il beneficio economico spettante, tramite il modulo telematico messo a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del cassetto previdenziale Aziende (denominata “Istanza on line”, sul sito internet www.inps.it) Una volta accertato che il soggetto da assumere a tempo indeterminato è iscritto nella propria Banca dati, l’INPS rilascerà l’autorizzazione al godimento dell’incentivo in commento, attraverso l’attribuzione automatica alla posizione contributiva dell’azienda, del Codice autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto. La fruizione dell’incentivo avverrà tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione UniEmens. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro e le società cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato: il beneficio spetta anche alle imprese sociali, ex Dlgs. n. 155/2006. Sono, invece, esclusi dall’incentivo in commento gli enti pubblici (economici e non economici) ed i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori, ex 2082 cod. civ. 44 I datori di lavoro non potranno beneficiare del suddetto incentivo qualora: l’assunzione derivi da un obbligo di legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale, ovvero sia dovuta ex lege n. 68/1999; il datore di lavoro abbia effettuato nei 6 mesi precedenti, licenziamenti per gmo o per riduzione di personale; il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro (es. CIGO/CIGS, ovvero contratti di solidarietà difensivi); il lavoratore assunto sia stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, dalla stessa azienda ovvero da impresa collegata o che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Esclusioni Incentivo economico pari ad € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte nella Banca dati stessa. Natura incentivo Tale incentivo - limitato a 5 assunzioni per ogni singola impresa (o società cooperativa) – è cumulabile con gli altri incentivi/agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente. 45 ASSUNZIONE DI SOGGETTO OVER 50 ANNI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Fonte legislativa Art. 2, legge n. 191/2009; art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006; Circolari Min. Lavoro n. 5/2008 e n. 34/2008; art. 33, comma 25, legge n. 183/2011; Circ. INPS n. 76/2012 A chi si rivolge Soggetti – over 50 anni d’età – beneficiari dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali Contenuti e caratteristiche Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), ovvero a tempo indeterminato. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro e le società cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato (in possesso del DURC e nel rispetto dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e, se esistente, da quella territoriale o aziendale). Il beneficio è analogo a quello previsto per l’assunzione dei lavoratori in mobilità (assunzione a termine per un massimo di 12 mesi, ovvero assunzione a tempo indeterminato, con “bonus” contributivo di 18 mesi), ex lege n. 223/1991. L’aliquota contributiva c/azie sarà pari al 10%. Natura incentivo La durata dell’incentivo è prolungata in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che godano del trattamento normale di disoccupazione con almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, fino al 31 dicembre 2012 (stante la natura sperimentale dello strumento in commento). 46 ASSUNZIONE DI SOGGETTO OVER 50 ANNI Fonte legislativa Art. 4, commi 8-10, legge n. 92/2012 – Decorrenza 01/01/2013 A chi si rivolge Soggetti di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi Contenuti e caratteristiche Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), ovvero a tempo indeterminato. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro Il beneficio contributivo pari alla riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. Natura incentivo Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi. Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS. N. 167/2011 Fonte legislativa TU APPRENDISTATO – DLGS N. 167/2011 CIRC. MIN. LAVORO N. 29/2011 LEGGE N. 183/2011, art. 22, comma 1 47 Tipologia apprendistato – Età: A chi si rivolge (1) per la qualifica e per il diploma professionale (tra i 15 ed i 26 anni non compiuti) se le Regioni – previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – abbiano regolamentato i profili formativi. Tipologia apprendistato – Età: A chi si rivolge (2) Professionalizzante o contratto di mestiere (tra i 18 ed i 30 non compiuti) se – a prescindere dal periodo transitorio – la nuova normativa sia stata recepita dai CCNL e dalle Regioni (relativamente all’offerta formativa pubblica). In caso di assenza della legge regionale, il suddetto contratto sarà applicabile sulla scorta di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Tipologia apprendistato – Età: A chi si rivolge (3) A chi si rivolge (4) Contenuti e di alta formazione e di ricerca (tra i 17 anni se in possesso di una qualifica professionale, altrimenti tra i 18 anni fino ai 30 anni non compiuti), se la Regione non abbia mai normato la previgente tipologia contrattuale (e, comunque, al termine del periodo transitorio); tale contratto sarà adottabile mediante la stipula di intese ad hoc tra il singolo datore di lavoro o l’istituzione formativa prescelta. Tipologia apprendistato – Età: lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (qualsiasi età). Rapporto di lavoro a prevalente contenuto formativo nel 48 caratteristiche quale il datore di lavoro, a fronte di una prestazione lavorativa, si obbliga a corrispondere all’apprendista non solo una contropartita economica (retribuzione), ma anche – direttamente o a mezzo terzi in possesso delle idonee conoscenze – gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell’alta formazione attraverso percorsi di formazione interna o esterna all’azienda. Può essere di tre tipi: per la qualifica e per il diploma professionale professionalizzante professionalizzante, o contratto di mestiere per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione o di ricerca Il contratto deve essere stipulato “ad substantiam” in forma scritta e deve contenere: 1. la qualifica da conseguire 2. la durata del rapporto 3. il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell’apprendista In merito alla durata del rapporto, si osserva che la stessa è demandata alla contrattazione collettiva, in ragione del dito di qualificazione da conseguire. Chi può assumere Datori di lavoro – pubblici e privati - appartenenti a tutti i settori di attività 49 Benefici normativi La categoria d’inquadramento dell’apprendista può essere inferiore, per non più di 2 livelli, a quella spettante (in applicazione del CCNL) ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Gli apprendisti, in genere, sono esclusi dal computo della forza lavorativa (fa eccezione la disposizione ex art. 1, c. 1, legge n. 223/1991) Dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016 Datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti fino a 9: Agevolazioni contributive I° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 0% II° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 0% III° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 0% Anni successivi al III°: aliq. ctr. c/Azie -> 10% Datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti maggiore di 9: ogni anno: aliq. ctr. 10% La contribuzione a carico dell’apprendista è fissata nella misura del 5,84%. Agevolazioni economiche Progetto AMVA "Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale" Per le aziende che assumeranno giovani con contratto di apprendistato sono previsti: 50 € 5.500 di contributo per ogni giovane, che abbia compiuto quindici anni e fino al venticinquesimo anno di età, assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (in tutti i settori di attività); € 4.700 di contributo per ogni giovane di età compresa tra i diciassette e i ventinove anni, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di attività). Il Progetto – iniziato il 03/08/2011 – terminerà il 31/01/2014. TRASFORMAZIONE CON RAPPORTO A INDETERMINATO DI APPRENDISTI QUALIFICATI Fonte legislativa TEMPO Art. 21, legge n. 56/1987; legge n. 25/1955; Dlgs. n. 276/2003; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007 TU APPRENDISTATO – DLGS N. 167/2011 A chi si rivolge Apprendisti qualificati Contenuti e caratteristiche Ai datori di lavoro, che trasformano il rapporto di apprendistato in un rapporto a tempo indeterminato è concesso, per i 12 mesi successivi alla trasformazione, di continuare a versare la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. ctr. 10%). Anche il contributo a carico del dipendente rimane quello previsto per gli apprendisti (5,84%). 51 Numero Verde Lavoro: 800.81.82.82 E-mail: [email protected] Info Web: www.provincia.roma.it www.portafuturo.it 52