CONCORRENZA
MODELLO IDEALE
Concorrenza perfetta che spinga alla riduzione
dei costi di produzione e di vendita.
I prezzi non sono condizionabili dalle imprese e
le imprese meno competitive vengono
naturalmente espulse dal mercato
MODELLO REALE
Molteplici fattori limitano la libertà di accesso al
mercato di nuove imprese e spingono le imprese
esistenti all’aumento delle dimensioni, alle
concentrazioni e alle intese.
Tendenziale riduzione del numero delle imprese
che creano prodotti industriali di massa e
aumento delle dimensioni.
ALTERAZIONE DEL REGIME
CONCORRENZIALE DEL MERCATO
Oligopolio Monopolio di fatto/quasi
monopolio: situazioni negative.
Intese - Concentrazioni e pratiche limitative:
Situazioni non sempre contrastanti con la libera
concorrenza. Non si può fissare un divieto assoluto ed a
priori di queste figure limitative della concorrenza,
dovendosi orientare piuttosto nel senso di un loro
controllo per evitare la degenerazione in situazioni di
monopolio.
SISTEMA NORMATIVO ITALIANO
Art. 41 cost.
principio di libera concorrenza
Art. 41, comma 3, cost.
Limitazioni legali alla libertà d’impresa per fini di
utilità sociale
Art. 2596 c.c.
Limitazioni negoziali alla concorrenza condizionate
Artt. 2598-2601
Repressione degli atti di concorrenza sleale
INIZIALE MANCANZA DI UNA
NORMATIVA ANTIMONOPOLISTICA
1990 – L. 287/90 istituzione dell’ AGCM (Antitrust)
1992 – contrasto pubblicità ingannevole delle
aziende
2007-2012 – D.L. 146/2007 Tutela del consumatore
e delle microimprese dalle pratiche commerciali
scorrette
2012 – tutela amministrativa contro le clausole
vessatorie inserite nei contratti con i consumatori
LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA
COMUNITARIA
NAZIONALE (residuale)
ART. 81 E 82 TRATTATO CE
DIRITTO COMUNITARIO DELLA
CONCORRENZA
Carattere generale e
prevalente rispetto alla
disciplina dei singoli paesi
L. 287/1990 – fissa la disciplina
antimonopolistica generale
nazionale, tendendo a:
- preservare il regime
concorrenziale e a
- reprimere i comportamenti
anticoncorrenziali che
incidono sul mercato
italiano
FENOMENI REGOLATI
INTESE RESTRITTIVE – art. 2 L. 287/90
comportamenti concordati fra imprese anche
attraverso strutture comuni, vietate quando
abbiano come oggetto/effetto di impedire o
restringere o falsare la concorrenza in maniera
consistente, all’interno del mercato (nazionale o
comunitario) o in una sua parte rilevante.
Nullità delle intese vietate. Rimozione effetti.
FENOMENI REGOLATI (segue)
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE – art. 3
Non è vietata l’acquisizione di una posizione
dominante in sé ma lo sfruttamento abusivo di
questa in funzione di :
• prezzi o condizioni contrattuali gravose
• divieti o limiti alla produzione o distribuzione
• condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE – art. 3
DIVIETO ASSOLUTO
L’Autority
impone la cessazione potendo
arrivare a disporre la sospensione dell’attività.
ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA
Fenomeno collegato, in cui in determinate
situazioni nei rapporti tra imprese vi è un
eccessivo squilibrio di diritti e obblighi.
Possibile nullità degli accordi e risarcimento del
danno.
FENOMENI REGOLATI (segue)
CONCENTRAZIONI TRA IMPRESE
- concentrazione giuridica (es. fusione)
- concentrazione economica (controllo
/collegamento 2359 c.c. ss.)
- impresa societaria comune
Si arriva sempre ad una riduzione del numero delle
imprese indipendenti sul mercato. Diventano
illecite nelle ipotesi di più rilevante dimensione in
cui alterino il regime concorrenziale.
SI CONTROLLANO SUL PIANO DIMENSIONALE
DELLE SOGLIE DI FATTURATO NAZIONALE
/COMUNITARIO
- obbligo di comunicazione preventiva
all’Autorità italiana o alla Commissione CE
- possibilità di vietare la concentrazione se
comporta la costituzione o il rafforzamento di
una posizione dominante con effetti distorsivi
per la concorrenza stabili e durevoli.
- sanzioni pecuniarie
LIMITAZIONI PUBBLICISTICHE DELLA
CONCORRENZA
INTERESSE GENERALE (art. 41, 2° e 3° co. cost.)
Consente di incidere sulla libertà di iniziativa
economica e di concorrenza, creando:
- Monopoli legali (pubblici) – art. 43 cost.
- Monopoli fiscali (assicurano entrate fiscali)
Obbligo di contrarre del monopolista
Obbligo della parità di trattamento
LIMITAZIONI CONVENZIONALI DELLA
CONCORRENZA
ACCORDI RESTRITTIVI (art. 2596 c.c.)
• obbligo di forma scritta;
• limitazione territoriale o di tipo di attività a pena
di nullità;
• limite temporale di 5 anni
Rientrano in tali fattispecie i cartelli ed i consorzi
anticoncorrenziali [di contingentamento della
produzione, di zona di distribuzione, di prezzo dei
prodotti]., le intese tra produttori e distributori.
CONCORRENZA SLEALE
atti di concorrenza lecita (leale) ≠atti di
concorrenza sleale
La disciplina risponde alla ratio di distinguere tra
comportamenti leciti e comportamenti illeciti,
ponendo il principio che la competizione tra
imprese debba avvenire rispettando il divieto di
servirsi di mezzi e tecniche non conformi ai
principi della correttezza professionale. Art.
2598 co. 3°.
Sono perciò atti di concorrenza sleale quelli che
violano tale regola
CATEGORIE TIPICHE DI CONCORRENZA
SLEALE
Atti di confusione - di denigrazione - di vanteria
repressi e sanzionati anche se compiuti senza
dolo o colpa (2600, 1° co.) e indipendentemente
da un danno concreto. Rileva il danno
potenziale, cioè che l’atto sia semplicemente
idoneo a danneggiare l’altrui azienda (2598 n. 3)
Sanzioni tipiche: azioni di:
- inibitoria alla continuazione
- rimozione degli effetti prodotti
- risarcimento dei danni (dolo/colpa e danno)
INTERESSI TUTELATI
DEGLI IMPRENDITORI
alla tutela delle possibilità di
guadagno contro alterazioni
dovute a comportamenti
sleali dei concorrenti
DEI CONSUMATORI
alla libertà di scelta contro
tentativi di inganno.
Mancanza di azione diretta.
Legittimati ad agire contro
gli atti di concorrenza sleale
sono solo gli imprenditori
concorrenti o le loro
associazioni di categoria.
TUTELA DIRETTA DEI CONSUMATORI
(d.Lgs. 74/1992 + d.lgs. 145/2007 + d.lgs. 146/2007)
attraverso la disciplina della disciplina statale della
pubblicità ingannevole e comparativa, attualmente
recepita nell’ambito del Codice del Consumo (artt. 1827).
Tutte le pratiche commerciali ingannevoli o aggressive,
non conformi alla diligenza professionale verso il
consumatore secondo correttezza e buona fede,
alterando le sue decisioni, legittima quest’ultimo
all’azione dinanzi all’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, con la richiesta di inibitoria ed
eliminazione degli effetti.
ATTI DI CONCORRENZA SLEALE
CONFUSIONE
Atti di inganno sulla provenienza dei prodotti e
sull’identità personale dell’imprenditore.
Si sfrutta illecitamente la reputazione e il nome di
un altro imprenditore per attrarre clientela
confondendo i prodotti.
CONFUSIONE ATTRAVERSO:
• Uso di nomi e segni distintivi che confondono
• Imitazione servile dei prodotti di un concorrente
DENIGRAZIONE E APPROPRIAZIONE DI PREGI
Diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull’attività di un concorrente idonei a determinarne il
discredito.
Appropriazione dei pregi di prodotti o dell’impresa di un
concorrente (vanteria).
Si realizzano attraverso la pubblicità, alterando il messaggio
inviato ai consumatori. Es. pubblicità iperbolica.
La pubblicità comparativa non è sleale se fondata su dati
veri e oggettivamente verificabili, non ingenera
confusione e non scredita/denigra il concorrente.
ALTRI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE - NORMA DI CHIUSURA
OGNI ALTRO MEZZO NON CONFORME AI PRINCIPI DELLA
CORRETTEZZA PROFESSIONALE E IDONEO A DANNEGGIARE
L’ALTRUI AZIENDA
• Pubblicità menzognera:
qualità o pregi falsi ai prodotti
• Concorrenza parassitaria
Sistematica imitazione servile delle altrui iniziative
imprenditoriali
• Sistematica vendita sotto costo (dumping)
• Sottrazione altrui dipendenti (storno)
Con mezzi scorretti , false notizie etc.