CONCORRENZA MODELLO IDEALE Concorrenza perfetta che spinga alla riduzione dei costi di produzione e di vendita. I prezzi non sono condizionabili dalle imprese e le imprese meno competitive vengono naturalmente espulse dal mercato MODELLO REALE Molteplici fattori limitano la libertà di accesso al mercato di nuove imprese e spingono le imprese esistenti all’aumento delle dimensioni, alle concentrazioni e alle intese. Tendenziale riduzione del numero delle imprese che creano prodotti industriali di massa e aumento delle dimensioni. ALTERAZIONE DEL REGIME CONCORRENZIALE DEL MERCATO Oligopolio Monopolio di fatto/quasi monopolio: situazioni negative. Intese - Concentrazioni e pratiche limitative: Situazioni non sempre contrastanti con la libera concorrenza. Non si può fissare un divieto assoluto ed a priori di queste figure limitative della concorrenza, dovendosi orientare piuttosto nel senso di un loro controllo per evitare la degenerazione in situazioni di monopolio. SISTEMA NORMATIVO ITALIANO Art. 41 cost. principio di libera concorrenza Art. 41, comma 3, cost. Limitazioni legali alla libertà d’impresa per fini di utilità sociale Art. 2596 c.c. Limitazioni negoziali alla concorrenza condizionate Artt. 2598-2601 Repressione degli atti di concorrenza sleale INIZIALE MANCANZA DI UNA NORMATIVA ANTIMONOPOLISTICA 1990 – L. 287/90 istituzione dell’ AGCM (Antitrust) 1992 – contrasto pubblicità ingannevole delle aziende 2007-2012 – D.L. 146/2007 Tutela del consumatore e delle microimprese dalle pratiche commerciali scorrette 2012 – tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA COMUNITARIA NAZIONALE (residuale) ART. 81 E 82 TRATTATO CE DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA Carattere generale e prevalente rispetto alla disciplina dei singoli paesi L. 287/1990 – fissa la disciplina antimonopolistica generale nazionale, tendendo a: - preservare il regime concorrenziale e a - reprimere i comportamenti anticoncorrenziali che incidono sul mercato italiano FENOMENI REGOLATI INTESE RESTRITTIVE – art. 2 L. 287/90 comportamenti concordati fra imprese anche attraverso strutture comuni, vietate quando abbiano come oggetto/effetto di impedire o restringere o falsare la concorrenza in maniera consistente, all’interno del mercato (nazionale o comunitario) o in una sua parte rilevante. Nullità delle intese vietate. Rimozione effetti. FENOMENI REGOLATI (segue) ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE – art. 3 Non è vietata l’acquisizione di una posizione dominante in sé ma lo sfruttamento abusivo di questa in funzione di : • prezzi o condizioni contrattuali gravose • divieti o limiti alla produzione o distribuzione • condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE – art. 3 DIVIETO ASSOLUTO L’Autority impone la cessazione potendo arrivare a disporre la sospensione dell’attività. ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA Fenomeno collegato, in cui in determinate situazioni nei rapporti tra imprese vi è un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi. Possibile nullità degli accordi e risarcimento del danno. FENOMENI REGOLATI (segue) CONCENTRAZIONI TRA IMPRESE - concentrazione giuridica (es. fusione) - concentrazione economica (controllo /collegamento 2359 c.c. ss.) - impresa societaria comune Si arriva sempre ad una riduzione del numero delle imprese indipendenti sul mercato. Diventano illecite nelle ipotesi di più rilevante dimensione in cui alterino il regime concorrenziale. SI CONTROLLANO SUL PIANO DIMENSIONALE DELLE SOGLIE DI FATTURATO NAZIONALE /COMUNITARIO - obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità italiana o alla Commissione CE - possibilità di vietare la concentrazione se comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante con effetti distorsivi per la concorrenza stabili e durevoli. - sanzioni pecuniarie LIMITAZIONI PUBBLICISTICHE DELLA CONCORRENZA INTERESSE GENERALE (art. 41, 2° e 3° co. cost.) Consente di incidere sulla libertà di iniziativa economica e di concorrenza, creando: - Monopoli legali (pubblici) – art. 43 cost. - Monopoli fiscali (assicurano entrate fiscali) Obbligo di contrarre del monopolista Obbligo della parità di trattamento LIMITAZIONI CONVENZIONALI DELLA CONCORRENZA ACCORDI RESTRITTIVI (art. 2596 c.c.) • obbligo di forma scritta; • limitazione territoriale o di tipo di attività a pena di nullità; • limite temporale di 5 anni Rientrano in tali fattispecie i cartelli ed i consorzi anticoncorrenziali [di contingentamento della produzione, di zona di distribuzione, di prezzo dei prodotti]., le intese tra produttori e distributori. CONCORRENZA SLEALE atti di concorrenza lecita (leale) ≠atti di concorrenza sleale La disciplina risponde alla ratio di distinguere tra comportamenti leciti e comportamenti illeciti, ponendo il principio che la competizione tra imprese debba avvenire rispettando il divieto di servirsi di mezzi e tecniche non conformi ai principi della correttezza professionale. Art. 2598 co. 3°. Sono perciò atti di concorrenza sleale quelli che violano tale regola CATEGORIE TIPICHE DI CONCORRENZA SLEALE Atti di confusione - di denigrazione - di vanteria repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo o colpa (2600, 1° co.) e indipendentemente da un danno concreto. Rileva il danno potenziale, cioè che l’atto sia semplicemente idoneo a danneggiare l’altrui azienda (2598 n. 3) Sanzioni tipiche: azioni di: - inibitoria alla continuazione - rimozione degli effetti prodotti - risarcimento dei danni (dolo/colpa e danno) INTERESSI TUTELATI DEGLI IMPRENDITORI alla tutela delle possibilità di guadagno contro alterazioni dovute a comportamenti sleali dei concorrenti DEI CONSUMATORI alla libertà di scelta contro tentativi di inganno. Mancanza di azione diretta. Legittimati ad agire contro gli atti di concorrenza sleale sono solo gli imprenditori concorrenti o le loro associazioni di categoria. TUTELA DIRETTA DEI CONSUMATORI (d.Lgs. 74/1992 + d.lgs. 145/2007 + d.lgs. 146/2007) attraverso la disciplina della disciplina statale della pubblicità ingannevole e comparativa, attualmente recepita nell’ambito del Codice del Consumo (artt. 1827). Tutte le pratiche commerciali ingannevoli o aggressive, non conformi alla diligenza professionale verso il consumatore secondo correttezza e buona fede, alterando le sue decisioni, legittima quest’ultimo all’azione dinanzi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la richiesta di inibitoria ed eliminazione degli effetti. ATTI DI CONCORRENZA SLEALE CONFUSIONE Atti di inganno sulla provenienza dei prodotti e sull’identità personale dell’imprenditore. Si sfrutta illecitamente la reputazione e il nome di un altro imprenditore per attrarre clientela confondendo i prodotti. CONFUSIONE ATTRAVERSO: • Uso di nomi e segni distintivi che confondono • Imitazione servile dei prodotti di un concorrente DENIGRAZIONE E APPROPRIAZIONE DI PREGI Diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito. Appropriazione dei pregi di prodotti o dell’impresa di un concorrente (vanteria). Si realizzano attraverso la pubblicità, alterando il messaggio inviato ai consumatori. Es. pubblicità iperbolica. La pubblicità comparativa non è sleale se fondata su dati veri e oggettivamente verificabili, non ingenera confusione e non scredita/denigra il concorrente. ALTRI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE - NORMA DI CHIUSURA OGNI ALTRO MEZZO NON CONFORME AI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE E IDONEO A DANNEGGIARE L’ALTRUI AZIENDA • Pubblicità menzognera: qualità o pregi falsi ai prodotti • Concorrenza parassitaria Sistematica imitazione servile delle altrui iniziative imprenditoriali • Sistematica vendita sotto costo (dumping) • Sottrazione altrui dipendenti (storno) Con mezzi scorretti , false notizie etc.