Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte VII – Norme comuni LE OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONE ¨ ratio riforma • riconoscere come diritto comune i casi di trasformazione eterogenea e ammettere che la continuazione nei rapporti giuridici si estenda ai rapporti processuali, sulla base del presupposto che la trasformazione possa tradursi in un vantaggio per l’impresa, così come per i suoi creditori nozione • fenomeno giuridico che consente l’evoluzione di un ente da una a un’altra forma organizzativa collettiva sottoposta a un differente regime giuridico, pur nell’identità del soggetto, così da evitare di dovere procedere alla sua estinzione e alla susseguente costituzione di un ente diverso forma • atto pubblico, contenente le indicazioni prescritte per il tipo adottato pubblicità • è reso necessario effettuare la pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione art. 2500 • effetti trasformazione decorrono dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari à limite temporale della revocabilità della trasformazione stessa cause d’invalidità ¨ ratio riforma • eseguita la pubblicità, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può art. 2500essere bis • pronunciata privilegiare la tutela della certezza dei rapporti giuridici tra la società e i terzi rispetto alla tutela dei soci o dei partecipanti dell’ente in via di trasformazione e dei terzi danneggiati dalla trasformazione illegittima 1 Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte VII – Norme comuni LE OPERAZIONI STRAORDINARIE TRAS F O R MAZ I O N E – S O C . D I CAPITALI / D I PE R S O N E trasformazione evolutiva prima della riforma dopo la riforma • in mancanza di apposita pattuizione del principio maggioritario, si considerava operante la regola unanimistica normalmente inerente alle modifiche del contratto sociale • trasformazione ammessa con il solo consenso della maggioranza dei soci secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili relazione di stima • accolta la tesi per cui da essa deve risultare il capitale della società che risulti dalla trasformazione come determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo art. 2500ter responsa= bilità • non cambiamenti di rilievo rispetto a disciplina previgente: soci a respons. illimitata non liberati se non risulta che creditori consentono a trasformazione art. 2500quinquies trasformazione regressiva PRIMA, non prevista espressamente DOPO, ammessa e deliberabile con maggioranze per modifica statuto recesso • il socio assente, dissenziente o astenutosi può recedere à richiesto comunque il consenso dei soci che assumono resp. illimitata relazione amministr. • illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione • depositata nei trenta giorni precedenti la riunione assembleare 2 artt. 2437 e 2473 art. 2500sexies Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte VII – Norme comuni LE OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE ¨ ratio riforma • utilizzare la trasformazione dell’impresa collettiva come possibile strumento di risoluzione dei conflitti tra i partecipanti à delega utilizzata in senso restrittivo, ammettendo la trasformazione eterogenea solo laddove si trasformi o risulti dalla trasformazione una società di capitali, con condizioni art. 2500 septies, comma 1 una società di capitali può trasformarsi in... • consorzio • società consortile • società cooperativa • comunione di azienda • associazione non riconosciuta • fondazione à con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto à con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata Ü i soci che assumono resp. illimitata rispondono anche di obbligazioni anteriori alla trasformazione Ü nei 30 gg. prima di riunione assembleare, ciascun socio può prendere visione di relazione amministratori opposizione creditori • effetti decorrono dopo 60 gg. dall’ultimo adempimento pubblicitario à sospensione a meno che sia infondato pericolo pregiudizio, o garanzia 3 art. 2500 novies Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte VII – Norme comuni LE OPERAZIONI STRAORDINARIE F U S I O N E – CARATTE R I G E N E RALI fusione per unione fusione per incorporazione • le società confluiscono e si estinguono in una società di nuova costituzione • la società incorporante assorbe la società incorporata (o le società incorporate) fusione diretta fusione inversa • la società incorporante è socia della società incorporanda • incorporante è la società controllata dalla società incorporanda fusione omogenea fusione eterogenea • tra società dello stesso tipo effetti della fusione • tra società di tipo diverso • riduzione a unità dei patrimoni delle singole società • confluenza dei rispettivi soci in un’unica struttura organizzativa • società incorporante (o che risulta da fusione) assume diritti e obblighi delle società estinte • coloro che posseggono una partecipazione nelle società che si estinguono diventano soci della incorporante o della nuova società e ricevono in cambio quote o azioni in base a un predeterminato rapporto di cambio 4 Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte VII – Norme comuni LE OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE – PROCEDIMENTO progetto di fusione delibera di fusione atto di fusione contenuti del progetto approvazione forma 1. tipo, denominazione o ragione sociale, sedi delle s. partecipanti 2. a. c. della nuova società o di s. incorporante (con modifiche) 3. rapporto di cambio (concambio) deposito per iscrizione • trenta giorni prima di decisione à salvo soci, unanimi, rinuncino situazione patrimoniale • fornisce ai creditori informazioni aggiornate per fare opposizione relazione esperti • sulla congruità del concambio, + parere sulla adeguatezza dei metodi seguiti per determinarlo deposito dei documenti • dei relativi progetti, secondo modalità diverse dati i tipi soc. modifiche al progetto • solo quelle che non incidono sui diritti di soci e di terzi à innovazione significativa: non è più necessario rifare il procedimento, nel caso siano apportate modifiche recesso • nelle fusioni eterogenee, dei soci assenti e dei dissenzienti opposizione creditori • tribunale dispone fusione se infondato pericolo di danno o se viene prestata una garanzia à eccezioni limitanti l’opposiz. 5 • deve risultare da atto pubblico, da depositarsi presso i registri delle imprese delle società partecipanti à efficacia giuridica della fusione continuità dei valori • gli amministratori devono iscrivere attività/passività delle s. partecipanti ai valori risultanti da scritture contabili alla data di efficacia della fusione à ammesso il c.d. riallineamento dei valori della società incorporata invalidità della fusione • una volta eseguite le iscrizioni dell’atto, l’invalidità non può essere più pronunciata à tutela di soci e terzi danneggiati affidata al solo diritto al risarcimento Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte VII – Norme comuni LE OPERAZIONI STRAORDINARIE SCISSIONE scissione integrale scissione parziale • una società assegna l’intero suo patrimonio a più società • l’assegnazione ha ad oggetto solo parte del patrim. della società, a beneficio di una o più altre società à la società scissa si estingue senza liquidazione: non vi è cessazione, ma traslazione, dell’attività à la società scissa resta in vita ma è dotata di minore patrimonio, e può proseguire l’attività beneficiarie della scissione • società di nuova costituzione, create per effetto della scissione procedi= mento • una, o più, società pre-esistenti • è modellato su quello previsto per la fusione à oltre agli elementi del progetto di fusione, il progetto di scissione indica: art. 2506 bis a) esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a beneficiarie b) criteri di distribuzione ai soci delle azioni o quote delle società beneficiarie • nella scissione integrale le attività di incerta attribuzione sono ripartite in proporzione a quote patrimonio - di passività rispondono in solido le s. benef. • non è prescritta la c.d. scissione proporzionale (ma garantiti dissenzienti) effetti • a partire dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto nel registro delle imprese à ciascuna delle società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto dei debiti non soddisfatti 6 comma 2 comma 4