banca popolare di roma spa - Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara

BANCA POPOLARE DI ROMA S.P.A.
Capitale Sociale Euro 48.637.592,00 i.v.
Sede legale in Roma,Via Leonida Bissolati 40
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04245811007
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5215 e appartenente al
“Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara”
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di “Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.”
AVVISO AGLI AZIONISTI
Modalità e termini di esercizio del diritto vendita ai sensi dell’art. 2505-bis del cod.civ.
Si informa che, nell’ambito del progetto di riorganizzazione societaria del “Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di
Ferrara”, l’Assemblea straordinaria di Banca Popolare di Roma S.p.A. (“Incorporanda” o “Banca”), riunitasi in prima
convocazione il 24 luglio 2012, ha approvato la fusione per incorporazione della Banca nella Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. (“Incorporante” o “Carife”).
L’operazione di fusione comporterà l’annullamento delle azioni dell’Incorporanda e l’assegnazione in concambio, ai
relativi azionisti di minoranza, di azioni Carife, in conformità al rapporto di cambio definito nel progetto di fusione.
L’operazione di fusione è realizzata secondo le forme semplificate previste dall’art. 2505-bis del cod.civ. per le ipotesi di
incorporazione di società possedute almeno al 90%. Pertanto, in conformità a quanto previsto dal menzionato articolo,
è concesso ai soci di minoranza della Banca il diritto di cedere all’Incorporante, in tutto o in parte, le azioni ordinarie di
propria titolarità, secondo i termini e alle condizioni di seguito precisati.
Valore di liquidazione
Il valore di liquidazione di ciascuna azione – determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca sentito il Collegio
Sindacale e la società incaricata della revisione legale dei conti, in conformità all’art. 2437-ter del cod.civ. – è stato
fissato nell’importo di Euro 0,77.
Nessun onere sarà posto a carico degli azionisti dell’Incorporanda per le operazioni di vendita effettuate ai sensi dell’art.
2505-bis del cod.civ..
Modalità di esercizio del diritto di vendita
Ciascun azionista potrà esercitare il diritto di vendita tramite apposita comunicazione all’Incorporante (la “Dichiarazione
di Vendita”), da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, entro 15 giorni dall’iscrizione della menzionata delibera
assembleare presso il registro delle Imprese.
Blocco delle azioni oggetto di vendita versamento del corrispettivo
Per effetto dell’esercizio del diritto di vendita, le azioni oggetto della Dichiarazione di Vendita non potranno essere
più concambiate con le azioni Carife, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2505-bis e 2504-ter del cod.civ. e
l’Incorporante sarà tenuta al pagamento del relativo corrispettivo.
A tal fine, le somme corrispondenti all’importo dovuto saranno tenute a disposizione – a partire dal giorno
dell’iscrizione della delibera di approvazione del progetto di fusione – presso la sede dell’Incorporante. Le azioni
oggetto della Dichiarazione di Vendita devono essere depositate presso una qualunque filiale di Carife, che provvederà
contestualmente al pagamento del corrispettivo.
Roma, 25 luglio 2012
per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Daniele Forin