FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Durata del rapporto di lavoro e disdettaIl rapporto di lavoro può essere stipulato per una durata determinata o indeterminata.Il
rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta al termine indicato nel contratto e non può essere disdetto
unilateralmente tranne che per una causa grave. Tuttavia, il contratto di lavoro di durata determinata stipulato per un periodo
superiore a dieci anni può essere disdetto da ciascuna delle parti per la fine di un mese con preavviso di sei mesi. Inoltre, se il
rapporto di lavoro continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, il contratto di lavoro è tramutato in contratto di
durata indeterminata.Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto per un termine di disdetta stabilito dalla
legge o dal contratto. Tale termine deve essere uguale per entrambe le parti: ove vengano stipulati termini differenti, vale per
entrambe le parti il termine più lungo.Salvo diverso accordo scritto, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un
mese: (i) nel primo anno di servizio con preavviso di un mese; (ii) dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di
due mesi; (iii) dopo il nono anno di servizio con preavviso di tre mesi. La durata del preavviso non può tuttavia essere inferiore
a un mese, a meno che lo preveda un contratto collettivo di lavoro e solo per il primo anno di lavoro.Tuttavia, durante il tempo
di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni, ovvero con preavviso di un
giorno, o immediatamente, se tale deroga è convenuta per iscritto. Il primo mese di lavoro è in genere considerato tempo di
prova.Ad ogni modo, un tempo di prova fino a tre mesi può essere convenuto per iscritto.Dopo il tempo di prova, la disdetta
data dal datore di lavoro in determinati periodi cosiddetti “tempi inopportuni” (ad esempio durante la gravidanza e nelle sedici
settimane dopo il parto, quattro settimane prima e dopo un servizio militare di più di undici giorni, nei periodi in cui il lavoratore
non può lavorare causa malattia o infortunio non imputabili a sua colpa) è nulla.Forma della disdettaLa forma della disdetta va
definita nel contratto di lavoro. Salvo accordo contrario, vale anche la disdetta orale. Ai fini della prova è opportuno ricorrere alla
forma scritta (lettera raccomandata o controfirma della controparte).In ogni caso, la parte che dà la disdetta deve motivarla per
iscritto se così richiesto dall’altra parte.Disdetta abusivaLa disdetta è abusiva se viene data per motivi che non sono degni di
protezione.Il Codice delle Obbligazioni svizzero fornisce una lista di casi di disdetta abusiva, ad esempio se viene data perché il
destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro, ovvero per l’appartenenza del lavoratore ad
un’associazione di lavoratori, ovvero per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore.La parte che
termina abusivamente il rapporto di lavoro deve versare all’altra parte un’indennità nella misura stabilita dal giudice, tenuto
conto di tutte le circostanze, ma che non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore.Disdetta per cause
graviLe parti possono in ogni tempo disdire con efficacia immediata il rapporto di lavoro per “cause gravi”. Tale concetto va
apprezzato, di volta in volta, tenendo conto delle specificità del caso concreto ed è interpretato in modo restrittivo dalla
giurisprudenza.In linea di massima è considerata causa grave ogni circostanza che non permette, per ragioni di buona fede,di
continuare il rapporto contrattuale (ad esempio, quando il lavoratore ha rubato dei soldi al datore di lavoro).Se vi sono dubbi
circa la gravità della causa, la disdetta dovrà essere preceduta da un “ammonimento” da effettuarsi in forma scritta ai fini della
prova (ad esempio, in caso di mancato rispetto degli orari di lavoro).Ad ogni modo, non può assolutamente essere considerata
causa grave il fatto che il lavoratore sia impedito, senza sua colpa, di lavorare.Il lavoratore licenziato con efficacia immediata
senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine
di disdetta. Inoltre, il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità, stabilita dal giudice stesso,
che non può superare l’equivalente di sei mesi di salario.Licenziamento collettivoRientrano nella nozione di licenziamento
collettivo le disdette date dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni se il numero dei licenziamenti effettuati in un’azienda
è (i) almeno pari a 10 negli stabilimenti (si noti che l’azienda può avere più stabilimenti) che occupano abitualmente più di 20 e
meno di 100 lavoratori; (ii) almeno pari al 10% del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno
100 e meno di 300 lavoratori; o (iii) almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.Il
datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in
mancanza, i lavoratori medesimi.Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a notificare per iscritto all’ufficio cantonale del lavoro ogni
progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi,
una copia di tale notifica.L’ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo
prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentare proprie osservazioni.
Il datore di lavoro non è però tenuto ad accettare tali proposte e osservazioni.A cura di:ALTENBURGER LTD legal
+taxAggiornato il: 27 maggio 2014