Le società cooperative Le società di persone e le società di capitali sono società lucrative, ossia società che si propongono come fine primario l’esercizio di un’attività allo scopo di fare conseguire alla società stessa un utile. Lo scopo delle cooperative, invece, non è il guadagno della società in quanto tale, ma lo scopo mutualistico, che consiste nel miglioramento della condizione economica dei soci. Questi ultimi hanno la possibilità di godere di beni/servizi prodotti e/o di beneficiare di occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. L’eventuale utile deve essere reinvestito nella cooperativa, per rafforzarla e ampliarne l’attività. I soci possono essere lavoratori che si associano per conseguire condizioni migliori di quelle disponibili sul mercato: in questo caso si parla di cooperative di produzione e lavoro. In altri casi i soci sono agricoltori (cooperative agricole), pescatori (cooperative di pescatori), autotrasportatori (cooperative di trasporto), consumatori (cooperative di consumo), persone che si uniscono per costruire insieme una casa (cooperative di abitazione). Fra le cooperative di produzione e lavoro vi sono le cooperative sociali. Il tratto fondamentale di questo tipo di cooperativa è rappresentato dalla “solidarietà sociale”, nel senso che le attività svolte all’interno della cooperativa hanno come scopo prevalente il perseguimento dell’interesse collettivo alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Le cooperative sociali intervengono dunque per lo più nel sistema dei servizi di interesse sociale, in campo assistenziale, in ambito sanitario ed educativo e nei casi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Le cooperative si distinguono in cooperative di Tipo A e di Tipo B. Le prime forniscono servizi socio-assistenziali, le seconde hanno come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e sono formate almeno al 30% da persone di questo tipo. Per la costituzione di una cooperativa è necessario che i soci siano almeno tre. Ogni socio versa una quota che deve avere un valore minimo di 25 euro. La quota verrà restituita al socio al momento della cessazione del rapporto, rivalutata in base all’indice ISTAT che tiene conto dell’inflazione. A differenza da quanto avviene nelle Spa e nelle Srl la quota non può essere ceduta a terzi, ma solo restituita alla cooperativa. All’interno della cooperativa tutti i soci, in assemblea, hanno lo stesso peso. L’assemblea elegge un consiglio di amministrazione, che al suo interno nomina un presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti. L’istituzione del collegio sindacale è obbligatoria. Fiscalmente, le cooperative rientrano sotto il regime IRES, con aliquote ridotte (soprattutto per le cooperative sociali) in ragione delle loro finalità, tutelate dalla stessa Costituzione (art. 45). La società cooperativa si costituisce per atto pubblico redatto davanti ad un notaio. L’atto costitutivo deve essere poi depositato entro 30 giorni per l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Le società cooperative si possono suddividere in: società cooperative a responsabilità illimitata; società cooperative a responsabilità limitata. SOCIETÀ COOPERATIVE A RESPONSABILITÀ LIMITATA In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, la cooperativa risponde delle obbligazioni sociali soltanto con il proprio patrimonio. Sono di gran lunga le più diffuse. SOCIETÀ COOPERATIVE A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, la cooperativa risponde per le obbligazioni sociali con il proprio patrimonio mentre i soci ne rispondono, in seconda battuta, con le proprie quote. Sono molto rare.