Lezione 7 Le società con scopo mutualistico

Percorso B Le società
Lezione 7 Le società con scopo mutualistico
La società cooperativa europea
Il Consiglio dell’Unione europea, con decisione del 12 luglio 2002, ha approvato il regolamento per l’istituzione della società cooperativa europea (SCE).
Tale società, dotata di personalità giuridica, può essere costituita:
• da almeno 5 persone fisiche residenti in almeno due Stati membri;
• da almeno 5 persone fisiche e società di diritto pubblico o privato che abbiano la sede
sociale in almeno due Stati membri;
• da società e altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi;
• mediante fusione o trasformazione di cooperative.
Il capitale deve essere di almeno 30.000 euro ed è suscettibile di aumento, mediante
ulteriori conferimenti dei soci o ammissione di nuovi soci, e di diminuzione, mediante
rimborso totale o parziale dei conferimenti effettuati.
Possono essere ammessi soci sovventori, previa approvazione dell’assemblea generale,
qualora lo consenta la legislazione dello Stato membro o in cui la SCE ha la sede sociale.
La sede sociale può essere trasferita in un altro Stato membro senza dare luogo allo scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica.
Inoltre, il D.Lgs. 48/2007, per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, ha previsto
una serie di norme relative all’informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori in merito a questioni che riguardano la SCE.
In particolare, nei casi di società cooperative europee costituite da almeno due entità
giuridiche o mediante trasformazione, è prevista l’istituzione di una delegazione speciale
che, cooperando con gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti, ha come
compito quello di negoziare un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori
nella società cooperativa europea. Tale coinvolgimento non si riferisce a generiche relazioni di lavoro collaborative, ma riguarda l’influenza che i lavoratori possono esercitare
sulle decisioni d’impresa attraverso la presenza di rappresentanti dei lavoratori stessi
negli organi societari.
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