L.R. n. 36 del 1993 - Consiglio regionale dell`Abruzzo

annuncio pubblicitario
L.R. 12 agosto 1993, n. 36 (1).
Sostituzione del titolo II della legge regionale n. 49 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni:
(cooperativa di garanzia dei commercianti). (2) (3)
Indice
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
[Art. 1
Il titolo II della L.R. n. 49 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni riguardante: “Contributi a
favore delle cooperative di Garanzia dei commercianti” è sostituito con gli articoli seguenti.
Art. 2
La Regione Abruzzo concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia dei
commercianti, operanti nel suo territorio con un numero di soci non inferiore a 100, con la concessione di
un contributo in misura massima pari a due volte, rispetto alle quote sociali effettivamente versate nel
corso dell’anno precedente a quello della domanda, dedotte quelle rimborsate nello stesso periodo, tenuto
conto dello stanziamento in bilancio.
In caso di aumento dell’entità delle quote sociali, la norma di cui al comma precedente si applica sulla
differenza tra le nuove e le vecchie quote sociali.
La percentuale del contributo deve, comunque, essere uguale per tutti i beneficiari.
Per la cooperativa di garanzia tra commercianti si intende quella costituita tra esercenti il commercio, in
sede fissa o ambulante, gruppi di acquisto, gruppi di vendita, rappresentanti di commercio e titolari di
esercizi pubblici.
La somma dei contributi non può, comunque, superare per ciascuna cooperativa lire L. 1.500.000.000
partendo, quale base iniziale per il calcolo, dal 1981 (4).
Gli interessi sui contributi sono utilizzati per le spese di gestione.
Art. 3
Le domande di concessione del contributo, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere
indirizzate al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate dei seguenti documenti:
a) copia dello Statuto se non fornito in precedenza o se modificato;
b) copia del bilancio consuntivo dell’esercizio decorso, regolarmente approvato dall’assemblea dei soci;
c) relazione del Collegio dei revisori dei conti;
d) dichiarazione indicante il numero complessivo dei soci;
e) elenco soci, con l’indicazione delle quote di capitale sociale effettivamente versate, di quelle
rimborsate e di quelle eventualmente adeguate alle variazioni dell’entità delle singole quote nell’anno
precedente;
f) certificazione antimafia.
La concessione e la liquidazione del contributo spettano alla Giunta regionale.
Art. 4
Le cooperative che intendono fruire dei contributi previsti dalla presente legge, devono prevedere, in
particolare, nei loro statuti, le seguenti norme:
a) ciascun socio deve sottoscrivere e versare una quota di almeno lire 50.000;
b) il Consiglio di amministrazione può avere una durata massima di anni 3;
c) il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti
previsto dalle norme vigenti. La stessa norma si applica alle società di partecipazione delle cooperative
(1) Pubblicata nel BURA 8 settembre 1993, n. 32.
(2) Vedi, anche, l’art. 165, L.R. n. 15/2004.
(3) La presente legge e le successive modifiche e integrazioni sono state abrogate dall'art. 9, comma 1, lett.
b), L.R. 2 agosto 2010, n. 37.
(4) Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 83 del 1994, che aveva fissato l’importo massimo dei
contributi in lire un miliardo, e poi nuovamente così sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 94 del 1998. Il testo
originario era così formulato: “La somma dei contributi annui, di cui ai commi precedenti, non puo',
comunque, superare, per ciascuna Cooperativa L. 600.000.000 partendo, quale base iniziale per il calcolo,
dal 1981.”.
(5);
d) in caso di scioglimento della Società, i fondi devono essere devoluti secondo le norme in materia di
società cooperative.
Le cooperative già esistenti, per continuare a godere dei benefici, devono uniformare i loro statuti a
quanto stabilito nell’art. 4 della L.R. n. 36 del 1993, modificato ed integrato dal presente articolo, entro il
30 settembre del 1995 (6).
Art. 5
Le disposizioni della presente legge saranno applicate a partire dall’esercizio finanziario 1994.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]
(5) Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. n. 83 del 1994. Il testo originario era così formulato: “c) il
Collegio Sindacale deve essere composto da membri iscritti nei registri dei revisori dei conti previsti dalle
norme vigenti. La stessa norma si applica alle Società di partecipazione delle Cooperative;”.
(6) Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 83 del 1994. Il testo originario era così formulato: “Le
Cooperative già esistenti, per godere dei benefici, devono uniformare i loro statuti quanto stabilito in questo
articolo, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.”.
Scarica