RISPARMIO ENERGETICO da Il Sole 24 ORE

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#CASA #CONDOMINIO #FISCO #TECNICHE
FOCUS
NORME
E TRIBUTI
n.
9
Mercoledì 24 Aprile 2013
www.ilsole24ore.com/focus
Risparmio
energetico
LAGUIDA
Eliminare
gli sprechi
è questione
di civiltà
di Saverio Fossati
Supplemento al numero odierno del Sole 24 Ore - Poste Italiane sped. in A.p. - D.l. 353/ 2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c.1, Dcb Milano
N
on è solo una questione di
risparmio. Controllare
l’uso dell’energia ed
eliminare gli sprechi sono ragioni
di civiltà. Questa guida non è,
quindi, solo lo strumento
indispensabile per chi intende
razionalizzare l’uso del
riscaldamento in casa propria e nel
condominio ma un passo in più per
affrancarsi dai luoghi comuni
sull’inesauribilità delle risorse.
Si parte quindi dalla diagnosi
edilizia, di cui gli interventi sul
corpo edilizio devono tenere
conto: un’analisi tecnica della
situazione e delle prospettive
conseguenti ai lavori da effettuare.
Con un approfondimento sulle
pratiche per ottenere i benefici
fiscali della detrazione del 36%,
50% e 55% delle spese sostenute.
Non manca uno spazio dedicato
agli accorgimenti che si possono
mettere in atto senza lavori edilizi,
dalla valutazione sulle tariffe
energetiche, che vanno tarate sulle
reali esigenze del consumatore,
all’attenzione da porre nella
programmazione del
cronotermostato.
Nella seconda parte della guida
sono affrontati i problemi
normativi: anzitutto sotto il
profilo del condominio, per gli
interventi sulle parti e sugli
impianti comuni o quando si tratti
di chiedere l’approvazione
dell’assemblea per lavori nel
proprio appartamento, anche alla
luce della legge di riforma che
entrerà in vigore il 18 giugno.
Segue un’analisi dell’obbligo di
dotarsi della certificazione
energetica per vendere o affittare
casa, e infine il quadro completo di
tutte le norme regionali sul
risparmio energetico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Napoletano
CAPOREDATTORE
Salvatore Padula
INSERTO A CURA DI
CristianoDell’Oste e Saverio Fossati
IN REDAZIONE
Giacomo Bagnasco e Valeria Uva
LEGGI E BUONE PRATICHE
Bolletta leggera
in dieci mosse
8 Dai pannelli alle lampadine
le scelte possibili
8 Le norme statali
e quelle regionali
8 La vendita e l’affitto
con l’attestato energetico
ALL’INTERNO
I PRIMI PASSI
LO STILE DI VITA
LE SCADENZE
GLI INCENTIVI
No al fai da te
Risparmi senza opere
Con il tecnico la diagnosi dalle lampadine
dei consumi
allo slalom tra le offerte
Ancora due mesi
per il super-sconto
concesso dal fisco
Ultimo sprint
per le tariffe agevolate
del Conto energia
Rezzonico e Voci u pagina 3
Curiat u pagine 4-5
Giovagnoli e Re u pagine 6 e 7
Acquaro u pagina 10
LA NOVITÀ
IL CONDOMINIO
LE AUTORIZZAZIONI
LA FINE LAVORI
La bussola dei permessi
Procedure semplici
per i piccoli impianti
Il certificato energetico:
a cosa serve,
quando è indispensabile
Debutta il conto termico Termoregolazione,
La procedura
a chi conviene
e il confronto tra i bonus davvero
u Servizi alle pagine 11, 12 e 13
Della Ratta u pagina 15
Antonucci u pagine 18 e 19
u Servizi alle pagine 20, 21 e 22
2
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
Le soluzioni
IL DECALOGO DEL RISPARMIO
La bolletta energetica:
guida ai tagli in dieci mosse
Le regole
per sfruttare
la tecnologia
e gli incentivi
per le case «verdi»
1
L’opzione zero: si parte
dai comportamenti
virtuosi
Anche chi non intende investire e
avviare lavori in casa può risparmiare tagliando i consumi: dalla
sostituzione delle lampadine con
quelle a minor consumo allo spegnimento dei dispositivi in stand
by. Per le tariffe, prima di scegliere tra le offerte commerciali serve
una stima accurata delle medie di
consumo.
2
Prima di iniziare
individuare
i punti deboli
Le strade per ottenere un risparmio in bolletta sono tante e con costi molto diversificati. Prima di selezionare un intervento è opportuna una valutazione complessiva
dell’immobile, ovvero la diagnosi
energetica che oltre a individuare
l’intervento più adatto deve stimare i costi e l’ammortamento.
3
Non fermarsi ai costi:
decisivo è il tempo
di rientro dalle spese
Una diagnosi energetica non può
dirsi accurata se oltre a identificare i possibili interventi e i costi non
mette a confronto anche i tempi di
rientro grazie ai risparmi ottenibili.A volte lavori di per sé onerosi si
ripagano in tempi molto brevi.
4
Non esiste l’incentivo
più forte: di ognuno
valutare pro e contro
Interventi quali i pannelli solari o
la sostituzione di vecchie caldaie
con impianto dotati di pompe di
calore sono agevolabili attraverso più canali, in competizione tra
loro. Ma non esiste un incentivo
migliore di un altro: la scelta va
sempre fatta «su misura», tenendo conto di molti fattori.
5
Attenzione
al fattore tempo:
ricordare le scadenze
Per alcuni incentivi non è rimasto
molto tempo: per le detrazioni fiscali elevate al 50% e 55% la data
limite è il 30 giugno 2013 (fa fede la
data del pagamento). Dopo si scende al meno conveniente 36 per
cento. C’è ancora meno tempo per
il Conto energia per il fotovoltaico: le tariffe agevolate saranno
esaurite nel giro di 30-40 giorni.
6
nalizzare gli inquilini dei primi e
ultimi piani.
8
Più difficili le scelte per il ri-
Per gli incentivi
ricordarsi di pagare
in modo tracciabile
PAROLA
CHIAVE
Stop ai pagamenti «in nero». Abolito anche il contante. La regola basilare per accedere agli incentivi
per il risparmio energetico negli
immobili è sempre la stessa: i versamenti vanno saldati con i cosiddetti bonifici «parlanti» con alcuni dati obbligatori, compreso il richiamo alle disposizioni di agevolazione.
7
Per i condomini
passaggio stretto
tra riforma e scadenze
a 9
Certificato
energetico
Èundocumentochesintetizzai
consumienergeticidell’immobile.
IlterminecorrettoèAce:attestato
dicerticazioneenergetica.
Ilcertificatodeveesserredattoda
untecnicoabilitatoedeve
indicarelaclasseenergeticaincui
sicollocal’immbileasecondadei
consumi,inunascalachepartedal
basso(classeG)epuòarrivarealla
classeA,lamigliore.La
certificazioneenergeticadegli
edificiprevedeunasezioneperla
classediisolamentotermico
eunaperlaqualità
dell’impiantisticaadalta
efficienzaenergetica.
Riscaldamento
centralizzato:
le scelte da fare
Un deciso taglio alla bolletta del
condominio
può
arrivare
dall’adozione di sistemi di termoregolazione che conteggiano l’effettivo calore consumato dai singoli caloriferi. L’intervento non è
molto oneroso, ma potrebbe pe-
sparmio energetico nel caso dei
condomini: da un lato converrebbe attendere il 18 giugno,
quando la riforma rende più facili le scelte, abbassando i quorum necessari, dall’altro però
già il 30 giugno le detrazioni fiscali del 50 e del 55% scendono
al 36 per cento.
Certificato energetico:
i casi in cui
serve davvero
Se si vuole vendere o affittare un
immobile anche non residenziale
non c’è scampo: il certificato energetico va fatto, a cura di un tecnico abilitato. L’autocertificazione
dei consumi, anche per le case
«colabrodo» da posizionare
nell’ultima classe energetica non
è più possibile.
10
Permessi edilizi:
non sottovalutare
le norme locali
Prima di partire con i lavori non
basta consultare le norme statali
su permessi e abilitazioni: su questa materia anche la Regione e persino il Comune con il regolamento edilizio possono dire la loro. Da
valutare con attenzione anche i
vincoli ambientali.
Le offerte del Sole 24 Ore. Focus sul riscaldamento nella Guida pratica del consulente immobiliare. E domani su Casa24 Plus l’impatto delle rinnovabili
Gli altri approfondimenti in edicola
A
lla giusta pianificazione
del risparmio energetico,
ai pro e contro di ogni
scelta, è dedicata anche la Guida
«Il risparmio energetico»
realizzata dalla rivista del Sole 24
Ore «Il Consulente immobiliare»
e disponibile in edicola. E
domani, Su Casa24 Plus, sarà
disponile un focus sull’impatto
delle energie rinnovabili nel
residenziale: costi e benefici a
cronfronto di quattro fonti
alternative - fotovoltaico, solare
termico, biomasse (caldaia a
pellet) e geotermia (pompa di
calore) - per capire quale
conviene installare in casa
propria. La cover story analizza
l’impatto in bolletta e il
conseguente risparmio
economico in seguito
all’installazione di un impianto
su una villetta monofamiliare e su
un condominio di 15 famiglie, al
Nord e al Sud Italia. Inoltre, in
particolare il teleriscaldamento
sta prendendo piede in Italia,
crescono le installazioni al
servizio del residenziale.
La guida del Consulente
immobiliare ha invece lo scopo di
dare veramente un grosso taglio
alle bollette con un occhio
attento al rapporto costi/benefici
e alle agevolazioni fiscali
esistenti, ma senza farsi troppo
incantare dalle sirene delle
soluzioni alternative o troppo
tecnologicamente avanzate. Sul
risparmio energetico, infatti, gli
interventi definiti come
"miracolosi" si sprecano ma ci si
preoccupa poco di trovare quali
siano le carenze e i difetti delle
nostra case. [/BAFFO]Conteso
tra mode e realtà concreta, il
risparmio energetico è un tema
ritornato prepotentemente in
primo piano anche a causa della
crisi economica. Il cittadino è
però travolto da una massa
esagerata di informazioni, che
mettono sullo stesso piano il
consumo di una lampadina con
quello di un impianto di
riscaldamento.
Questo ci porta al problema di
fondo: la diagnosi energetica. Si
tratta, in sostanza, di incaricare
un esperto termotecnico perché
analizzi prima il fabbricato nel
suo complesso, poi le sue singole
parti (gli appartamenti e i locali),
per trovare le soluzioni adeguate
per migliorare l’efficienza
energetica.
In tempi di crisi economica
parlare di risparmio è banale, ma
non bisogna dimenticare che gli
interventi sugli impianti e le
strutture costano e, quindi, per
risparmiare occorre investire e
farlo al meglio, essendo certi del
buon rapporto costi-benefici di
ogni intervento. Solo a queste
condizioni non è una chimera
attendersi tagli dei consumi di
energia del 50% e oltre con la
certezza di rientrare negli
investimenti fatti in pochi anni,
per poi dare un deciso taglio alle
spese in bolletta.
I contenuti
L’analisi costi-benefici
Altri consigli per gli interventi di
efficienza energetica sono contenuti
nella Guida al risparmio energetico in
edicolacon il Sole 24 Ore a 9,90 euro
eaggiornata online.
Temi centrali della Guida (in
edicola con il quotidiano a 9,90
euro) sono i due impianti
maggiormente energivori, quello
di climatizzazione invernale e
quello di raffrescamento estivo,
nonché il nodo della
coibentazione delle strutture
edili e degli infissi. Un’attenzione
particolare è riservata alle fonti
alternative di maggior diffusione
e più dimensionate per i bisogni
familiari e condominiali: solare
termico e fotovoltaico, nonché
riscaldamento a legna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
3
Le soluzioni
L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI ENERGETICA
TIPS
Il cantiere
non apre
senza check up
Nell’analisi
sulle dispersioni
entrano anche
gli interventi
da realizzare
Silvio Rezzonico
Maria Chiara Voci
Meglio pianificare prima di
partire con qualsiasi lavoro. Ogni
intervento di risparmio energetico su un immobile dovrebbe essere preceduto da una valutazione
tecnica, cioè una diagnosi energetica. Per utilizzare una metafora,
si può dire che la diagnosi energetica altro non è che un check-up
completo, con tanto di esami clinici approfonditi, corredato dall’indicazione della terapia. Il paziente
è l’edificio esistente, la "malattia"
è la dispersione di calore.
A spingere per la diagnosi è la
stessa norma che recepisce le direttive europee per l’efficienza
energetica e introduce, anche in
Italia, l’obbligo di dotare di un attestato di certificazione dei consumi (Ace) tutti gli immobili nuovi,
soggetti a importanti ristrutturazioni o le unità oggetto di compravendita. L’esame dello "stato di salute", infatti, dovrebbe essere il
primo prerequisito per il rilascio
dell’attestato, anche se spesso questa condizione non viene rispettata. Del resto, per effettuare un con-
PAROLA
CHIAVE
a
Diagnosi
energetica
Ladiagnosienergeticaè
l'elaboratotecnicochedocumenta
lostatodisalutedelsistema
edificio-impianto.Individuae
classificaledispersioni
energetichedell'involucro
edilizio:lapercentualedispersa
dalsoffitto,dalpavimento,dalle
pareti,dallefinestre,daivanisotto
finestraodaaltrestrutturediun
fabbricato.Neldocumentosi
ipotizzanoipossibiliinterventiesi
effettuanosimulazioniper
valutareaprioriirapporti
costi/beneficidiciascun
interventoestilareuna
graduatoriadipriorità.
trollo efficace, occorre ricorrere a
una termografia, analisi (spesso
troppo costosa per chi deve ottenere un Ace) che, grazie agli infrarossi, visualizza il "gradiente termico" (ossia la temperatura) delle
facciate degli edifici, evidenziando le dispersioni di calore.
È inoltre necessario ricorrere a
una diagnosi energetica anche nelle fasi di partenza di una ristrutturazione di un fabbricato esistente
o per il calcolo della componente
fissa di spesa nella contabilizzazione del calore per la ripartizione
della quota a millesimi.
L’audit energetico può essere effettuato da un professionista iscritto a un albo o collegio e abilitato
alla progettazione di edifici e impianti. A differenza del rilascio degli Ace non è richiesta la terzietà,
ovvero la non partecipazione alle
fasi di progettazione e/o direzione dei lavori dell’immobile. Per
quanto riguarda i costi, per la diagnosi di un edificio con una quindicina di alloggi il prezzo medio si
aggira intorno ai 4mila euro, ma
può variare da 500 fino a 7mila euro in base alle dimensioni dell’immobile e al clima del luogo.
«Una volta individuate le parti
malate di un immobile e ipotizzate
le possibili cure – spiega però Renato Cremonesi, titolare della Cremonesi Consulenze –, compito del
tecnico è anche quello di effettuare simulazioni per valutare a priori il rapporto costo/benefici di ciascun intervento. Spesso, in questa
fase, il cliente scopre che l’isolamento di un sottotetto si può ripagare addirittura in una sola stagione di riscaldamento». Cremonesi
fa un esempio: «Nel caso di un condominio in centro a Roma, con 106
appartamenti, a fronte di un investimento di 250mila euro per una
nuova caldaia a condensazione, il
risparmio in bolletta è di 35.360 euro l’anno e l’investimento si ripaga
in sette anni». Più interessante il
risultato se sono combinati più interventi. «Prendiamo una villetta
di 220 mq – conclude l’esperto – in
cui siano eseguiti interventi di coibentazione, installato del fotovoltaico e impiantata una pompa di calore. Il risparmio in bolletta arriva
anche al 71%».
Questo è il motivo per cui conviene, nella scelta di un consulente per la diagnosi, affidarsi a una
società specializzata o a una Esco.
Soprattutto quando il committente non è un privato singolo, ma un
intero condominio e sono necessarie competenze approfondite per
identificare gli interventi migliori
e più remunerativi da affrontare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Costi e benefici
Esempitipodi consumiprimaedopogliinterventietempidiammortamentodellespese
LA VILLA
Abitazione dell’alto veronese, composta da villa isolata di 220metri quadri, costruzione in pietrame, non
isolata, con bolletta annua di 7.500 euro.
Intervento
Investimento
Copertura
INTERVENTI
SINGOLI
Cappotto
Isolamento
interno
INTERVENTI
COMBINATI
Risparmio sul totale
Nuova
bolletta
Rientro
(anni)
7.392 / 9.609
18%
1.350,00
6.150,00
6,4 / 7,6
16.343 / 21.247
24%
1.800,00
5.700,00
8,9 / 10
2.640
9%
675,00
6.825,00
4,7
71%
5.325,00
2.175,00
8,8
Coibentazioni
23.735
Impianto di
F(6kWp)
14.100
Pompa di
calore
15.000
IL SUPER CONDOMINIO
Condominio in centro a Roma, 106 appartamenti da 150metri quadri, bolletta annua 136.000 euro per
riscaldamento centralizzato a gas
Intervento
Investimento
Risparmio sul totale
Nuova
Rientro con
bolletta
detrazione
fiscale
CONDENSAZIONE
403.374,39
26%
35.360,00
100.640,00
7
L’INDUSTRIA
Azienda metalmeccanica del mantovano, con lavorazione lamiere e semilavorati in acciaio, 50.000mq di
capannoni, 565.000 euro di bolletta elettrica annua
Divisione
Intervento
Riparazione
perdite aria
compressa
Investimento
Risparmio sul totale
Nuova
bolletta
Rientro
(anni)
6.600
1,4%
7.700
557.300
0,9
1.341
0,1%
313
564.687
4,3
55.787
5,0%
28.384
536.616
2,0
141.294
3,2%
18.120
546.880
7,8
5.072
0,2%
1.324
563.676
3,8
72.693
1,6%
8.993
556.007
8,1
Riparazione
perdite aria
compressa
6.600
1,0%
5.900
559.100
1,1
CAPANNONE 3 Sostituzione
motori
elettrici
4.668
0,2%
1.078
563.922
4,3
Illuminazione
Led
234.178
5,0%
28.353
536.647
8,3
Illuminazione
Led
2.520
0,1%
305
564.695
8,3
530.753
17,8%
100.470
464.530
–
Sostituzione
motori
CAPANNONE 1 elettrici
Applicazione
inverter su
aspiratori
Illuminazione
Led
Sostituzione
motori
CAPANNONE 2 elettrici
Illuminazione
Led
UFFICI
TOTALE
4
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
Le soluzioni
LA RASSEGNA DELLE TECNOLOGIE
L’efficienza
va «tarata»
sull’immobile
Nel rapporto
costi-benefici
incidono molto
età e autonomia
dell’unità abitativa
PAGINE A CURA DI
Andrea Curiat
Ogni appartamento, ogni condominio, ogni villino rappresenta una storia a sé. Anno di costruzione, materiali, caratteristiche,
impianti, locazione: tutto concorre a rendere unica la casa di ciascuna famiglia. Il sistema di certificazione in classi, però, aiuta a
collocare gli appartamenti in una
scala quantitativa e qualitativa
utile per conoscere il loro grado
di rendimento energetica. E svela
che spesso le differenze non incidono sull’efficienza del sistema
involucro-impianto.
Valgano per tutti i dati della
Lombardia. Secondo le statistiche
pubblicate sul sito del Cened, l’organismo regionale, il 50,9% delle
pagelle energetiche ricade nella
classe «G», la meno efficiente. E
se si conteggiano anche le classi
«F» ed «E» si arriva a più del 70%
degli immobili. Di fatto, gli edifici
in classe «A» e «A+» sono appena
lo 0,8% del totale e quelli in classe
B meno del 5 per cento.
Un quadro che dimostra come
il grosso delle case degli italiani
sia costituito da edifici altamente
inefficienti, con larghissimi margini di miglioramento (e di riduzione delle bollette energetiche).
L’analisi caso per caso
Poiché ogni appartamento rappresenta un caso a sé stante, il rapporto tra costi e benefici va valutato di volta in volta. Gli edifici costruiti prima degli anni 70-80, in
particolare, richiedono operazioni complesse e costose per mostrare un miglioramento sensibile nei rendimenti energetici. E, ovviamente, decidere quali interventi effettuare è molto più semplice nel caso di una costruzione
monofamiliare piuttosto che in
un condominio che ospita numerosi appartamenti.
Comunque, ci sono alcune operazioni molto semplici che è possibile effettuare autonomamente, anche nel singolo appartamento, andando incontro a spese contenute e con tempi di ammortamento relativamente brevi. Se
non lo si è già fatto, il primo passo
consiste certamente nel cambiare le lampadine tradizionali con
nuovi apparecchi a led o a fluorescenza. Fino a pochi anni fa si trattava di una soluzione poco amata
per via della luce fredda o dei tempi di accensione. Oggi, però, si trovano sul mercato soluzioni avanzate sempre più simili a quelle a
incandescenza. Il risparmio, in
rapporto ai consumi totali dell’appartamento, non è molto elevato;
ma così la spesa, che difficilmente supera i 200 euro per 100 metri
quadrati e che si ammortizza nel
giro di 3-4 anni.
Tra gli elettrodomestici, particolare attenzione al sistema di
condizionamento: scegliere la taglia giusta di condizionatore, e posizionare correttamente le unità,
può far risparmiare fino al 50%
sul consumo di elettricità per il
raffreddamento.
Gli interventi in condominio
Guardando a tutto il condominio, gli interventi assumono una
portata diversa. «Troppo spesso
la domanda che ci si pone non è
"quanto risparmierò", ma "quanto mi costa"», commenta Valeria
Erba, presidente dell’Anit, Associazione nazionale isolamento
termico. «Anche per questo, uno
dei primi interventi che si propone in condominio è la sostituzione della caldaia con una a condensazione, o il passaggio dal
gas al metano. Operazioni limitate che arrecano poco disturbo ai
condomini e hanno un impatto
economico contenuto rispetto
ad altri interventi».
Se è vero che serve a poco puntare sull’impiantistica se l’edificio è un "colabrodo" termico che
lascia uscire il calore d’inverno e
si surriscalda d’estate, anche procedere con costosi interventi di
isolamento alla cieca è controproducente. Anzi, coibentare il sottotetto senza aver bilanciato l’impianto termico con la termoregolazione può essere persino controproducente, in certi casi.
Una valutazione d’insieme tramite una diagnosi energetica è
indispensabile. Inoltre, è bene
ragionare ad ampio raggio anche quando si valuta il costo degli interventi. L’isolamento
dell’edificio tramite cappotto
termico, ad esempio, ha costi elevati e richiede l’installazione di
impalcature: se si ha già in programma di restaurare le facciate
del condominio, allora meglio
approfittarne e unire le due operazioni in una per risparmiare
anche cifre importanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gli interventi a confronto
MARKA
SOSTITUZIONE
LAMPADINE
MARKA
SOSTITUZIONE
FINESTRE
TIPS
TERMOREGOLAZIONE
E CONTABILIZZAZIONE
COME FUNZIONA
Levecchielampadinea
incandescenzasonogiàfuori
produzione,masipossonoancora
trovareinmolte caseitaliane.Per
unappartamentodacirca85metri
quadrati,conunaspesacompresa tra
100e200eurosi possonosostituire
lelampadinetradizionali, oquelle
aincandescenzamigliorata,
connuovisistemiapiùaltaefficienza
energetica,basatisutecnologia
Ledo afluorescenza
COME FUNZIONA
L’elevatatrasmittanzadellefinestre
avetrosingolodetermina
unagrandedispersionedicalore.
Sostituiregliinfissitradizionali
conidoppivetripermettediridurre
iconsumiperriscaldamentoanche
del15%l’anno,incondizioniottimali.
Moltodipendedamateriali
eperformance,ma–comestima
dimassima–sipuòcalcolare
uncostodi400europermetro
quadratodisuperficietrasparente
PRO E CONTRO
Ilperiododiammortamentoèmolto
breveenonsuperai3-4anni.
Traicontrovisonoitempidi
accensione,chenelcasodelle
lampadea fluorescenzasonoancora
leggermentepiùlunghirispettoa
quellidellelampadinetradizionali, e
laqualitàdellaluce,leggermentepiù
fredda.Maentrambiquestiaspetti
sonoincostantemiglioramento
conlosviluppodelleduetecnologie
PRO E CONTRO
L’operazionedicambiodellefinestreè
moltosempliceepuòessereconclusa
intempirapidi.Inoltre,dàdirittoalla
detrazionedel55%sullaspesa(il36%
dopoil30giugno2013).Ilproblemaè
cheirisultatidipendonoinlargamisura
dallecondizionidelrestodell’edificio.
Inassenzadiunabuonacoibentazione
delleparetiedeltetto,ilcambio
dellefinestrenonincide
sulleperformanceenergetiche
PRO E CONTRO
Pagareinbaseaiconsumieffettivi
responsabilizzagliabitantidei
condomini,incoraggiandoadabbassare
latemperaturaimpostataquando
nonveneèbisogno.Ilrisparmiodovuto
allatermoregolazionedipendedalle
condizionipreesistentidell’impianto,
mapuòarrivareal20%,aparità
dicaldaia.Quellodovutoallescelte
individuali,invece,dipendedallostile
diconsumo(epuòesserenulloper
famiglieconanzianiobambini).Valvole
emisuratoridicalorepossonoaverela
detrazionedel55%solosel’installazione
èabbinataalcambiodicaldaia
MARKA
MARKA
MARKA
CAPPOTTO
TERMICO
COME FUNZIONA
L’isolamentodelleparetipermette
diridurreledispersionitermiche
ininvernoedimantenerepiùfresca
lacasainestate.Ilcostoparteda5mila
euro(o50euroalmetroquadrato
circa)eiltempodi ammortamento
puòandaredaiquattroagliottoanni,
asecondadeicasi,anchesepuòessere
piùlungoasecondadeicasi
PRO E CONTRO
Èunodegliinterventipiùefficaci
permigliorarel’efficienzatermica
diunedificio,maancheunodeipiù
costosi,perchérichiedel’installazione
diimpalcatureesterne.Ècoperto
dalledetrazioniIrpefdel50odel55%
deicosti, ma–inognicaso–è
consigliabilevalutarnelarealizzazione
inabbinamentoconaltrilavoriedilizi
giàprogrammati,perammortizzare
icosti.Inoltre,cosìcome
perilsottotetto,l’efficaciava
massimizzataintervenendo
sull’edificioconunottica globale
PANNELLI SOLARI
TERMICI
COME FUNZIONA
Ilsolaretermicorappresentauna
validaalternativaperchivuoleridurre
lespeseperilriscaldamentoel’acqua
caldasanitaria.Operasfruttando
ilcaloredelsole,conuninvestimento
inizialedicirca800-1.500euro
permetroquadrato
(inbaseallaqualitàdell’impianto)
PRO E CONTRO
Ilsolaretermicousufruiscedegli
incentividelcontotermico,pari
a170euroalmetroquadratoall’anno
perdueannipergliimpiantidi
dimensioniinferiori ai50metri
quadrati.Inalternativa,finoal30
giugnoc’èladetrazionefiscaledel
55%,destinataascendereal36%
dal1˚luglio.Ilsolare termicoèuna
delletecnologiepiùrodatee affidabili.
L’installazioneincondominio,però,
puòesserecomplicataquandositratta
diinterveniresulleparticomuni
ediraccordarel’impiantoeilserbatoio
conquellodelsingoloalloggio
COME FUNZIONA
Installareunsistemadi
termoregolazionepermettedibilanciare
megliol’erogazionedelcalore,riducendo
glisprechi.Lacontabilizzazione
delcalore,invece,consentedicalcolare
iconsumidiogniunitàimmobiliare
edipagarequindiinproporzione
aessi,tranneunaquotafissa
PANNELLI SOLARI
FOTOVOLTAICI
COME FUNZIONA
Unimpiantofotovoltaicoresidenziale
da3kWcostaoggicirca7milaeuro
chiaviinmano(inclusal’Ivadel10%).
Inassenzadelcontoenergia,invia
diesaurimento,econlapossibilità
diusufruirediunadetrazionedel50%
(36%dal1˚luglio)edelloscambio
sulpostodienergiaconlareteelettrica,
l’investimentosiammortizza
mediamentenelgirodiotto-noveanni
PRO E CONTRO
Dalpuntodivistafinanziariodelsingolo
proprietario,ivantaggidiunimpianto
fotovoltaicosonodue:l’erogazione
degliincentivielariduzionedellaspesa
inbolletta(unavocequest’ultima,
ingeneremenopesantedellaprima).
Lariduzionedegliincentivi,laloro
sostituzioneconledetrazionifiscali
elaprospettivadellagridparity(cioè
dellaconvenienzaeconomicaanche
senzaincentivi)imporrannoaitecnici
eaiproprietaridi"rifareiconti"
primadideciderel’installazione
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
MARKA
NUOVA CALDAIA
A CONDENSAZIONE
MARKA
RISCALDAMENTO
CON POMPA DI CALORE
COME FUNZIONA
Lepompedicaloresibasanosuuna
tecnologiasimileaquelladiunnormale
frigorifero,trasformandol’energia
solarepresentenell’ambientesotto
formadicalore,chenormalmente
andrebbedispersa,inenergia
utilizzabileperilriscaldamento
elaproduzionediacquacalda.
Ilcostodiinstallazionedipende
daltipoditecnologia(aria-aria
oaria-acqua)eoscillatrai100ei200
europermetroquadratodell’abitazione
PRO E CONTRO
Unacaldaiaacondensazionepermette
direcuperareancheil15%delcalore
dispersodaquelletradizionali,
conunrisparmiochepuòessereancora
maggiore,seilvecchioimpianto
eraparticolarmenteinefficiente
esesiabbinal’installazione
allacontabilizzazionedelcalore.
Inoltresipuòusufruiredelladetrazione
del55%finoaunmassimodi30mila
eurofinoal30giugno(dopo,il36%)
PRO E CONTRO
Ilrisparmiopuòarrivareancheal50%
delcostodeisistemitradizionalidi
riscaldamento.Inoltre,sipuòusufruire
delladetrazionefiscaledel55%oppure
degliincentividelcontotermico(conuna
quotadicoperturadellaspesavariabile
ancheinbaseallazonaclimatica,si
vedanolepagineseguenti).Funzionano
almeglioconimpiantidiriscaldamento
radiantiabassatemperatura
erendonomenoconinormaliradiatori
MARKA
MARKA
SCHERMATURE
SOLARI
COME FUNZIONA
Isistemifrangisolepermettono
diproteggeregliedifici
dall’irraggiamentodiretto
dellalucesolare.Possono
essereinterni,esterniointegrati
nell’edificio;atendaoalamella;
fissiomobili.Ilcostosiaggira
intornoai3mila euro(mapuòsalire
asecondadellecaratteristiche
dell’edificioedell’impianto) eitempi
diammortamentovannoda4 a8anni
PRO E CONTRO
Èunsistemadirettoedefficace
perridurreicosti di
condizionamento.Tuttavia,
l’installazionedelleschermature
inuncondominiopuòessere
complessa.Gliimpianti, inoltre,
possonomodificareanche
drasticamentel’aspettodella facciata
dell’edificio.Nel casodischermature
mobilibisognamettere inconto
ancheilcostodell’energia richiesta
perisistemidiautomazione
MARKA
COIBENTAZIONE
DEL SOTTOTETTO
COME FUNZIONA
Sitrattadiimpianticherecuperano
l’energiaaltrimentidispersaattraverso
ifumidicombustioneeilvapore
acqueo.Laspesaperacquistaree
installareunacaldaiaacondensazione
èpiùaltarispettoaquellanecessaria
perl’acquistodiunimpianto
tradizionaleesiattestaintorno
ai4milaeuroperunappartamento
singoloea15milaeuroperl’intero
condominio(iltotaledipende
dallapotenza).
SISTEMI
DI TELERISCALDAMENTO
COME FUNZIONA
Sitrattadiunsistemadidistribuzione
diacquacaldaprodottainmaniera
centralizzataanzichédelocalizzata.
Unagrandecentraleriscaldal’acqua,
chevienepoitrasmessanellecase
attraversotubature lungheanche
chilometri.Degliscambiatori
dicaloretrasmettonol’energia
termicaaisingoli utenti.Laspesadi
installazioneeallacciamentoallarete
delteleriscaldamentopuòcostare,per
unappartamentodi 100metriquadrati
incondominio,circa1.500-2.500euro
PRO E CONTRO
Unodeipiùgrandilimitidel
teleriscaldamentoèchepossono
accedervisoltantogliedificiserviti
dalleretiapposite.Incompenso,
ilrisparmiovadal10al20%circa
rispettoallebollettetradizionali.
Elacentralediriscaldamentoèmolto
piùefficienterispettoallesingole
caldaielocali,garantendoanche
unminoreimpatto ambientale
5
Le strategie. Come tagliare senza spendere
COME FUNZIONA
Isottotettidegliedificidivecchia
costruzionenonpermettonounbuon
isolamentotermico.Unnuovo
interventodicoibentazione
rappresentaunasoluzionevalida
perridurreiconsumiperil
riscaldamento/raffreddamento.
Ilrisparmiopuòraggiungereanche
il30%rispettoallasituazione
precedenteafrontediuncosto
di2mila-4milaeurocirca
PRO E CONTRO
L’interventoèefficacesoprattuttosugli
edificideglianni60e70.Iltempodi
ammortamentopuòandaredaicinque
ainoveanniasecondadellasituazione
dipartenzaedellasoluzionedi
coibentazione.Èpossibileusufruire
delladetrazioneIrpefdel55percento.
L’efficaciadell’interventopuò
massimizzareglieffettidiunabuona
termoregolazione,ma–dicontro–può
esserepiuttostobassasel’impianto
termicoèmolto"sbilanciato"
MARKA
POMPE DI CALORE
GEOTERMICHE
COME FUNZIONA
Vengonoinstallatedellesondeche
attingonodalserbatoiotermicodel
sottosuolo,arrivandofinoa100metri
diprofondità.Lepompedicalore
immagazzinanoediffondonoilcalore
negliappartamenti.Inquestomodo,
labollettapuòdiminuireanche
del70percento.Ilcosto?
Circa150europermetroquadrato
PRO E CONTRO
Traivantaggiprincipaliviè
ladisponibilitàdellafontedienergia
che,diversamentedaaltrerinnovabili,
èstabileecontinua.Mailavori
diperforazionedellesondepossono
esserecomplicatidaltipodisuolo
sottostanteerichiedonounattento
sopralluogopreliminaredaparte
diinstallatoriesperti.Leoperazioni
vannosvoltearegolad’arteperevitare
crepeoanchelafuoriuscita
digaspresentinelsottosuolo.
L’installazioneèpiùcomplessa
nelcasodiuncondominio
Risparmio, prima
dei lavori c’è la tariffa
Non sempre è possibile effettuare interventi per migliorare l’efficienza energetica del proprio appartamento. Se le bollette sono
particolarmente salate e l’assemblea di condominio non approva i
lavori di isolamento termico, si
può comunque risparmiare sui
conti di fine mese. Come? Scegliendo il giusto contratto di fornitura
di luce e gas, e adottando comportamenti virtuosi per l’ambiente e
per il portafoglio.
La prima più importante decisione da prendere è se sottoscrivere una tariffa bioraria o monoraria. Nel primo caso, si paga un prezzo dell’energia o del gas più elevato nelle ore diurne dei giorni settimanali, dalle 8 del mattino alle 19.
In compenso, si risparmia sui consumi nelle ore serali e nei giorni
festivi. La tariffa monoraria, invece, non fa alcuna distinzione di
prezzo in base agli orari. La bioraria conviene a chi riesce ad avviare gli elettrodomestici e il riscaldamento nelle fasce a prezzo ridotto.
Per ottenere un risparmio, però, bisogna concentrare almeno il 60%
dei consumi di sera o nel
weekend. Un’alternativa praticabile per chi lavora dall’ufficio, un
po’ meno per chi trascorre gran
parte della giornata in casa.
Quale che sia la tariffa selezionata, è consigliabile valutare attentamente le formule commerciali offerte. Chi ha dimestichezza con
l’online ha buon gioco a risparmiare scegliendo di gestire la fornitura
via web. Le offerte online, infatti,
sono in assoluto le più convenienti
e permettono di risparmiare fino al
20% rispetto a quelle tradizionali.
Chi decide di cambiare fornitore, o deve allacciare una nuova
utenza, può approfittare delle offerte a prezzo fisso o bloccato per i primi mesi di contratto. Per attrarre
nuovi clienti, infatti, le società promettono spesso di mantenere invariato il costo della componente
energia (che determina in media il
50% della spesa finale in bolletta)
anche in presenza di rincari del
prezzo del gas o dell’elettricità. Le
offerte, però, durano per uno o due
anni, dopodiché la tariffa si riallinea al prezzo di mercato.
Infine, ci sono le offerte all inclu-
sive, più complesse. Il cliente, infatti, deve calcolare attentamente i
propri consumi medi sulla base delle bollette degli anni precedenti.
Dopo questa stima preliminare,
l’utente seleziona una "taglia" di
consumi che gli permetterà di usufruire, per un prezzo fisso, di un
quantitativo massimo di gas o luce
al mese o all’anno. Finché la famiglia si mantiene entro il tetto, la bolletta è senza sorprese. Se però i consumi sforano, bisogna pagare un importo aggiuntivo per ogni kWh o
metro cubo di gas consumato.
C’è poi chi si trova bene con il
proprio fornitore o non vuole cambiare bolletta. In tal caso, l’unica soluzione per risparmiare consiste
nell’adottare comportamenti di risparmio energetico che, spesso, implicano solo un po’ di attenzione.
Per il riscaldamento, ad esempio, è
bene ricordare che ogni grado aggiuntivo impostato in termostato
oltre i 19 gradi comporta un aumento dei consumi pari al 7% circa. Far
controllare periodicamente la caldaia permette di allungarne la vita
e migliorare i rendimenti. Sul fronte dell’elettricità valgono invece
dei consigli di buon senso: spegnere del tutto i dispositivi in standby
(responsabili in media del 10% dei
consumi energetici di una famiglia), staccare le prese di notte, utilizzare la lavastoviglie solo a pieno
carico e senza asciugatura automatica, impostare la lavatrice a basse
temperature (40-50 gradi).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
PAROLA
CHIAVE
a
Tariffa
bioraria
Latariffabiorariadiversifica
ilcostodell’energiaaseconda
dell’orariodiconsumo,: ilprezzo
èpiùelevatoneigiorniferiali
dalle8alle19.Convieneachi
riesceaconcentrarelamaggior
partedeiconsuminelfine
settimanaenelleorenotturne.
6
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
Gli sconti fiscali
LE DETRAZIONI SU BENI E LAVORI
Solo due mesi per sfruttare
il tandem del 50-55 per cento
Se si vuol usufruire
del bonus più alto
i pagamenti
vanno completati
entro il 30 giugno
PAGINA A CURA DI
Siro Giovagnoli
Emanuele Re
Poco più di due mesi per beneficiaredeibonus del50%per leristrutturazioni e del 55% per il risparmio
energetico. Solo sulle spese di recuperoedilizio sostenutefinoal 30giugno 2013, infatti, è possibile ottenere
le detrazioni ad aliquota maggiorata
al 50% su una spesa massima fino a
96mila euro per unità immobiliare
residenziale.Per gliinterventisaldati dal 1º luglio 2013, invece, (e salvo
proroghe dell’ultimora) tornerà la
classica detrazione del 36%, con un
plafond di spesa di 48mila euro per
ciascuna unità. Dalla stessa data,
inoltre,il bonus del55% saràsostituito dalla detrazione fiscale del 36%
prevista per le ristrutturazioni.
Gli adempimenti per il 50%
Per fruire della detrazione per gli
interventi di recupero edilizio è necessario effettuare il pagamento
delle spese, a pena di decadenza
dall’agevolazione, con bonifico
bancario o postale "parlante" (si
veda l’altro articolo in pagina). Venuto meno l’obbligo dell’invio del-
la comunicazione di inizio lavori
al Centro operativo di Pescara, i
contribuenti devono riportare
l’agevolazione nella dichiarazione
dei redditi, indicando ad esempio i
dati catastali identificativi dell’immobile, nonché conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti giustificativi della spesa. È
anche previsto l’invio, qualora obbligatorio, di una comunicazione
alla Aslcompetente con le informazioni sull’intervento da realizzare.
A partire dal 2012, il bonus deve
essere diviso in dieci quote annuali
di pari importo, anche per i contribuenti dai 75 anni in su. Sono interessati i soggetti Irpef che possiedono l’immobile sul quale sono stati
effettuati gli interventi e che hanno
sostenutole relative spese. Lo sconto spetta, pertanto, non solo al proprietario o al nudo proprietario
dell’immobile ma anche al titolare
di un diritto reale di godimento sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione o superficie), nonché al locatario o al comodatario. Anche il familiare convivente del possessore o
detentore dell’immobile sul quale
vengono effettuati i lavori, che ha
sostenuto le relative spese, può godere del beneficio, purché siano a
lui intestati bonifici e fatture. Possono godere del beneficio anche i
soci di cooperative divise e indivise,le società semplici, le imprese familiari, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali per gli immobili patrimoniali.
In ogni caso, quando gli interventi
di ristrutturazione sono realizzati
su immobiliresidenziali adibiti pro-
miscuamente all’esercizio di un’attività commerciale o professionale, la detrazione spetta nella misura
ridotta del 50 per cento.
Il risparmio energetico
Il bonus del 55% della spesa per la
riqualificazione energetica sostenuta entro il 30 giugno 2013, nei diversi
limiti quantitativi per tipologia di intervento, è fruibile anche dai soggetti Ires e deve essere ripartito anch’esso in dieci quote annuali di pari
importo. Possonogodere dellosconto tutti i contribuenti residenti e
non residenti, anche se titolari di
reddito d’impresa, che utilizzano a
qualsiasi titolo l’immobile oggetto
di intervento, di qualunque categoria catastale, anche se rurale. Per
sfruttare il bonus del 55%, entro 90
giorni dalla fine dei lavori, occorre
trasmettere in via telematica
all’Enea copia della documentazione tecnica relativa all’intervento (in
via generale, l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica
e la scheda informativa). Inoltre,
quando i lavori proseguono oltre un
periodo d’imposta, deve essere inviata telematicamente un’apposita
comunicazione all’agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla fine
dell’anno. È necessario acquisire,
inoltre, l’asseverazione di conformità ai requisiti tecnici richiesti e conservare tutta la documentazione da
esibire, in caso di richiesta, all’Amministrazione finanziaria. Anche in
questo caso, i pagamenti dei contribuenti non titolari di reddito di impresa devono essere effettuati con
bonifico bancario o postale con le
stesse caratteristiche previste dal
bonus ristrutturazioni. Le imprese,
invece, possono provare le spese
con altra idonea documentazione.
Il caso della cessione
PAROLA
CHIAVE
a
Capienza
fiscale
Lacapienzaèlacapacitàdel
contribuentediabbatterel’imposta
conledetrazioni.Èunaspettoche
condizionalaconvenienzadei
bonus:sel’impostaè100euroela
detrazione150,cisono50euroche
nontrovanocapienzanell’imposta
evanno,difatto,sprecati.
Incaso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati
gli interventi di recupero edilizio o
di riqualificazione energetica, leparti possono accordarsi stabilendo
che la detrazione ancora non goduta possa continuare ad essere fruita
dal venditore; in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, l’agevolazione si considera
trasferita all’acquirente. Anche
nell’ipotesi di cessazione della locazione o del comodato, l’inquilino o il
comodatario che hanno effettuato
gli interventi non perdono il diritto
alla detrazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il versamento. Ammessi il canale bancario e quello postale, secondo metodi tradizionali oppure online
Richiesto un bonifico «parlante»
I contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni
per il recupero edilizio e per la
riqualificazione energetica degli edifici devono pagare gli interventi con bonifico. È ammesso sia il bonifico bancario che
quello postale, con la duplice
modalità tradizionale e online
(risoluzione 353/E/2008).
Si tratta di un bonifico "parlante", dal quale devono risultare,
cioè, la causale del versamento, il
codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di
partita Iva del beneficiario del pagamento. Ciò anche al fine di consentire alle banche e alle poste di
operare, al momento del pagamento del bonifico, la ritenuta a ti-
tolo di acconto introdotta dall’articolo 25 del Dl 78/2010, attualmente pari al 4 per cento.
Quando vi sono più soggetti
che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il
bonifico deve riportare il numero
di codice fiscale delle persone interessate al beneficio. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni
condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore
o di un altro condomino che effettua il pagamento.
Gli errori nel perfezionamento
del bonifico potrebbero compromettere l’ottenimento del bonus.
Mentre in passato le Entrate si sono mostrate tolleranti, dall’intro-
duzione dell’obbligo della ritenuta si è registrata un’inversione di
tendenza. Infatti, in presenza di
un bonifico bancario/postale carente dei requisiti indicati dalla
norma, tale da impedire a banche
e poste che accreditano il pagamento di operare la ritenuta stessa, la detrazione non viene riconosciuta. L’unico modo per "salvare" il bonus è quello di procedere
alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti. Naturalmente, nell’ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato (risoluzione 55/E/2012).
LE OFFERTE ONLINE
www.ilsole24ore.com/guidepiu
Le Guide+
Interventi agevolati,
sul sito
l’elenco integrale
Cisonoancoraduemesiditempo
perristrutturarecasaconla
possibilitàdidetrarreil50%
dellespese:leregolecontenute
nell’articolo11deldecretolegge
83/2012valgonofinoal30giugno
del2013.Dalprimolugliolosconto
torneràinfattial36percento.Chiha
intenzionediservirsidellosconto
del50%,maicosìaltoinprecedenza,
deveaffrettarsiapensareacosa
vuolefare,chiedereleautorizzazioni
edilizieecontattareleimprese.Nella
Guida+«Ristrutturarecasaconlo
scontodel50%»ingegneri,architetti
egeometri,impresedelsettoree
proprietaripotrannotrovaretutte
leinformazioninecessarieper
goderedelladetrazioneeorientarsi
tragliinterventiammessi–dicui
vieneriportatol’elencocompleto–,
leproceduredaseguireegli
adempimentidarispettare.
Uncapitoloèdedicatoaimateriali
ealgodimentodelladetrazioneper
chiacquistadirettamenteibenida
utilizzarenell’intervento.LaGuida+
mettepoiaconfrontogliscontiin
ediliziaegliincentividel55%
perilrisparmioenergetico.Ilquadro
aggiornatoecompletodelPiano
casanellediverseRegioniche,
negliultimimesi,hannoprorogato
lescadenzeconsenteinfine
dicapirequalisonoibonus
volumetricipergliampliamenti
dicuisipuòusufruire.
Per alcune particolari tipologie
di spesa non è richiesto il pagamento tramite bonifico. Si tratta,
ad esempio, delle ritenute fiscali
sulle parcelle dei professionisti,
degli oneri di urbanizzazione, dei
diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori e dell’imposta di bollo. Inoltre, non c’è obbligo di bonifico per
quelle spese che vengono normalmente saldate con altre forme di
pagamento tracciabili, come nel
caso di acquisto di immobili ristrutturati, nonché per i pagamenti fatti da coloro che operano in regime d’impresa per i quali fa fede
il principio di competenza e non
quello di cassa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Prezzo: 7 euro
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
7
Gli sconti fiscali
SPESE «A CAVALLO» DI METÀ ANNO
Dal 1˚ luglio la convenienza
si abbassa al 36 per cento
In calo da 96mila
a 48mila euro
il plafond
della spesa
che si può scontare
Siro Giovagnoli
Emanuele Re
Detrazione variabile sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica realizzati nel 2012 e nel 2013. Solo sulle
spese sostenute fino al 30 giugno
2013 (si veda anche la pagina precedente), è possibile ottenere il
bonus ad aliquota maggiorata,
mentre dal 1º luglio 2013 spetterà
la detrazione ridotta pari al 36
per cento.
Da un bonus all’altro
L’articolo 11 del Dl 83/2012 ha ridisegnato il funzionamento di queste agevolazioni prevedendo:
1 l’incremento dello sconto per il
recupero del patrimonio edilizio
dal 36% al 50% con riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno
2012 (data di entrata in vigore del
decreto) al 30 giugno 2013, con un
limite massimo della spesa di
96mila euro;
1 la proroga del bonus del 55%
per gli interventi di riqualificazione energetica fino alla stessa
data del 30 giugno 2013.
Dal 1˚luglio 2013, salvo ulteriori modifiche o proroghe, queste
agevolazioni saranno sostituite
dalla detrazione Irpef del 36% su
una spesa massima di 48mila euro, come previsto dall’articolo
16-bis del Tuir. Si tratta di una disposizione a regime in vigore dal
1º˚ gennaio 2012, con la conseguenza che la stessa si applica anche agli interventi di efficientamento energetico effettuati da
questa data.
La data fissa la detrazione
Come si fa a individuare la detrazione spettante? Per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, enti non commerciali, esercenti arti e profes-
sioni eccetera) vale il principio
di cassa, per cui le detrazioni del
50-55% spettano sui pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30
giugno 2013, mentre sulle spese
sostenute da luglio in avanti viene riconosciuto il bonus ridotto.
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o
postale "parlante" (si veda, anche in questo caso, l’articolo alla
pagina precedente). Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, assume rilevanza
il bonifico dell’amministrazione
del condominio. In questo caso,
la detrazione spetta al singolo
condomino nel limite della quota
a lui imputabile, a condizione
che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio
entro i termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi.
La cifra massima
Un ulteriore aspetto da monitorare è quello del tetto massimo
della spesa detraibile, che è fissato a 96mila euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30
giugno 2013 mentre scende a
ATTENTI A...
!
Senza le «pezze giustificative»
si decade dall’agevolazione
Icontribuenticheriportanoin
dichiarazioneledetrazioniper
ilrecuperodelpatrimonioedilizio
equelledel55%pergliinterventi
diefficientamentoenergetico
devonoconservare
idocumentigiustificativi
dellespesesostenute
edeipagamentieffettuati.
Infatti,il bonusnonè
riconosciuto,el’importo
eventualmentefruitoviene
recuperatodagliuffici,quando
nonvengonoesibitelefatture
olericevutechedimostrano
lespeseeffettuatenonché,peri
contribuentinontitolaridireddito
d’impresa,lericevutedeibonifici.
Inoltre,sidecade
dall’agevolazionequando
laricevutaèintestata
aunsoggettodiversodaquello
chechiedeladetrazione.
48mila dal 1º luglio 2013. Questo
doppio binario impone ai contribuenti di programmare i pagamenti degli interventi realizzati
sugli edifici, al fine di ottimizzare il beneficio fiscale.
È il caso, ad esempio, di coloro
che alla data del 30 giugno 2013
hanno già sostenuto una spesa
per la ristrutturazione dell’abitazione superiore ai 48mila euro.
In questa ipotesi, gli ulteriori interventi pagati dal 1º luglio 2013
non danno diritto all’ulteriore detrazione del 36 per cento.
Le imprese
L’aspetto finanziario non interessa, invece, le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni. Per questi soggetti si applica il principio di competenza, secondo il quale il momento di imputazione dei costi si verifica,
per i servizi, alla data in cui sono
ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o
spedizione, salvo che sia diversa
e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.
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8
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
Gli sconti fiscali
RISPARMIO ENERGETICO
MARKA
Maxi bonus
con procedure
più complesse
Le tipologie di intervento
L’asseverazione
del tecnico
abilitato
va sempre
conservata
PAGINA A CURA DI
Dario Aquaro
Per sfruttare il bonus del 55%
occorre muoversi all’interno di
precise categorie di lavori, con
differenti valori massimi di detrazione: riqualificazioni energetiche globali degli edifici (detrazione fino a 100mila euro); interventi su strutture opache orizzontali
o verticali (inclusi i cappotti termici, i solai, tutte le coperture di
un fabbricato) e sostituzione degli infissi (60mila euro); installazione di pannelli solari termici,
per la produzione di acqua calda
(60mila euro); sostituzione di impianti di riscaldamento: con caldaie a condensazione, con pompe
di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia
(30mila euro).
Oltre agli importi massimi detraibili, a seconda del tipo di intervento cambiano però anche le
procedure da seguire, i documenti da acquisire e quelli da trasmettere in via telematica all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Documenti da conservare
Tra i documenti da conservare
c’è sempre l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, per dimostrare che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici fissati.
In alcuni casi può essere rimpiazzata dalla certificazione del produttore (dell’infisso, della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia
termica, con potenza termica inferiore a 100 kW, della pompa di
calore, in impianti di potenza elettrica nominale inferiore a
100kW) oppure dalla dichiarazione del direttore dei lavori (sostituzione dell’impianto termico
con caldaia a condensazione o
pompa di calore ad alta efficienza; coibentazione di pareti verticali, tetti, solai).
L’asseverazione va dunque tenuta insieme alle fatture delle spese sostenute, alla ricevuta del bonifico e a quella dell’invio fatto
all’Enea (codice Cpid, che si genera al termine della procedura online e identifica la pratica), nonché
all’attestato di certificazione
energetica, quando previsto.
Quest’ultimo non è necessario
per la sostituzione di impianti di
riscaldamento con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, per l’installazione di pannelli solari termici
per la produzione di acqua calda,
per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità immobiliari
(serve invece se, ad esempio, riguarda parti condominiali).
È però obbligatorio in caso di
opere di coibentazione su pareti,
tetti o solai, e di riqualificazione
energetica globale degli edifici:
cioè su qualsiasi intervento che incida sulla prestazione energetica,
per ottenere maggior efficienza.
Per questi ultimi lavori, dunque, l’Ace va conservato – insieme con l’asseverazione di conformità – e le spese per la sua redazione, a cura del tecnico abilitato,
rientrano in quelle detraibili.
Documenti da inviare all’Enea
La trasmissione all’Enea va eseguita nell’arco di 90 giorni dalla
fine dei lavori, cioè dal collaudo
delle opere, compilando alcuni
documenti: in particolare la scheda descrittiva degli interventi e –
ove previsto – l’attestato di qualificazione energetica.
La scheda informativa va redatta secondo lo schema riportato
all’allegato E del Dm 19 febbraio
2007 ("decreto edifici") o all’allegato F, se l’intervento riguarda la
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda può anche
essere compilata dallo stesso
utente. Deve contenere i dati
identificativi del soggetto che ha
sostenuto le spese e dell’edificio
sul quale sono stati eseguiti i lavori, la tipologia di intervento e il risparmio energetico conseguito, i
costi, precisando l’importo per le
spese professionali e quello usato
per il calcolo della detrazione.
L’attestato di qualificazione
energetica comprende i dati relativi all’efficienza dell’edificio
post-intervento, in base allo schema dell’allegato A del decreto edifici. Non costituisce attestato di
certificazione energetica, che va
intanto conservato a parte.
Per le spese pagate con bonifico dopo il prossimo 30 giugno,
questi obblighi di trasmissione
all’Enea cadranno, perché le agevolazioni andranno a confluire
nel bonus del 36 per cento.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DEGLI EDIFICI
Intervento e parametri da rispettare
Gliinterventidiriqualificazioneenergeticadegliedificiesistenti
sonoquellichepermettonodiraggiungere
unindicediprestazioneenergeticaperlaclimatizzazione
invernalenonsuperioreaivaloridefinitidall’allegatoAdelDm
11marzo2008.Nonsonostabilitileopereogliimpiantida
realizzareperraggiungereiparametriindicati:ècompreso
qualsiasiintervento,oinsiemesistematicodiinterventi,che
raggiungalamaggiorefficienzarichiestadallanorma
La spesa agevolata
Ilvaloremassimodelladetrazioneèdi100milaeuro
(spesamassimaagevolabiledi181.818 euro)
I documenti tecnici da conservare
8 Asseverazionediuntecnicoabilitato,
cheattestiilrispettodeirequisiti*
8 Attestatodicertificazioneenergetica
8 Ricevutadell’invioeffettuatoall’Enea
(codiceCpid)
I documenti da inviare all’Enea
8 Schedainformativa,allegatoE**
8 Attestatodiqualificazioneenergetica,redatto
dauntecnicoabilitatoconidatidicuiall’allegatoA
COIBENTAZIONE E SOSTITUZIONE DI INFISSI
Intervento e parametri da rispettare
Gliinterventisugliinvolucridegliedificisonoquelli
riguardantistruttureopacheorizzontali(coperture,
pavimenti),verticali(paretigeneralmenteesterne),
finestrecomprensivediinfissi,delimitantiilvolume
riscaldato,versol’esternooversovaninonriscaldati,
cherispettanoirequisitiditrasmittanza
definitidallatabella2delDm26gennaio2010
La spesa agevolata
Ilvaloremassimodelladetrazioneèdi60milaeuro
(spesamassimaagevolabiledi109.091euro).
I documenti tecnici da conservare
8 Asseverazionediuntecnicoabilitato,dovesiindica
ilvaloreditrasmittanzaeilrispettodeivalori
previstidallenorme(inalternativa,
certificazionedelproduttoredell’infisso)
8 Documentocheattestiilvalore
ditrasmittanzadeivecchiinfissi
8 Attestatodicertificazioneenergetica(percoibentazioni)
8 Ricevutadell’invioeffettuatoall’Enea(codiceCpid)
I documenti da inviare all’Enea
8 Schedainformativa,allegatoF(solopersostituzione
diinfissiinsingoleunitàimmobiliari)**
8 Schedainformativa,allegatoE**,eattestatodi
qualificazioneenergetica,allegatoA(percoibentazioni
einterventicheriguardanofinestrecondominiali)
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI
Intervento e parametri da rispettare
Gliinterventidiinstallazionedipannellisolarisono
rivoltiallaproduzione diacquacaldaperusidomestici
oindustrialieperlacoperturadelfabbisognodiacqua
caldainpiscine,strutturesportive,casediricoveroecura,
istitutiscolasticieuniversità.Perl’asseverazione
dell’interventosonorichiestiuntermineminimo
digaranzia(cinqueanniperipannellieibollitori,
dueannipergliaccessori)elaconformitàallenorme
UniEn12975oUniEn12976,certificatedall’organismo
diunPaeseUe edellaSvizzera.Sonoassimilabili
aipannellisolariisistemitermodinamiciaconcentrazione
solareutilizzatiperlasolaproduzionediacquacalda
La spesa agevolata
Ilvaloremassimodelladetrazioneèdi60milaeuro
(spesamassimaagevolabiledi109.091euro)
I documenti da conservare
8 Asseverazionediuntecnicoabilitato,
cheattestiilrispettodeirequisiti
8 Ricevutadell’invioeffettuatoall’Enea(codiceCpid)
I documenti da inviare all’Enea
Schedainformativa,allegatoF**
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Intervento e parametri da rispettare
Ilavoridisostituzionediimpiantidiclimatizzazione
invernale,integraleoparziale,devonoprevedere
l’installazionedicaldaieacondensazioneecontestuale
messaapuntodelsistemadidistribuzione,inconformità
all’articolo9delDm19/2/2007(finoa100kWdipotenza
nominale)odelDpr59/2009(oltre100kW),oppure
l’installazionedipompedicaloreadaltaefficienza,
oimpiantigeotermiciabassaentalpia
(conprestazionidefinitenell’allegato H).
Nonèagevolabilel’installazionedi sistemi
diriscaldamentoinedificicheneeranosprovvisti
La spesa agevolata
Ilvaloremassimodelladetrazionefiscaleèdi30milaeuro
(spesamassimaagevolabiledi54.545euro)
I documenti da conservare
8 Asseverazionediuntecnicoabilitato,cheattestiil
rispettodeirequisiti.Inalternativa,certificazionedel
produttoredellacaldaiaacondensazione(conpotenza
inferiorea100kW)odellapompadicalore(perimpianti
dipotenzaelettricanominaleinferiorea100kW)
8 Ricevutadell’invioeffettuatoall’Enea(codiceCpid)
I documenti da inviare all’Enea
Schedainformativa,allegatoE**
(*)Sostituibile da quella resa dal direttore lavori sulla conformitàal progetto delle opere realizzate o dalla relazione
cheattesta la rispondenza delle opere ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 10/1991;
(**) compilata anche dall’utente
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
9
Gli sconti fiscali
RIQUALIFICAZIONE
Slalom tra agevolazioni
per non perdere gli sconti
Chi sceglie
la detrazione
minore può contare
sulla sua durata
oltre giugno
PAGINA A CURA DI
Dario Aquaro
Le opere di risparmio energetico che rispettano i requisiti e le
tipologie per accedere al bonus
del 55% possono, in alternativa, godere del 50% sul recupero del patrimonio edilizio e sulla riqualificazione energetica degli edifici
(36% dal 1˚ luglio 2013). Quando
gli interventi ricadono in entrambe le agevolazioni (fino a tutto giugno 2013, dunque), la scelta può dipendere da fattori tecnici, economici, fiscali. È opportuno pesare
l’opzione più favorevole.
Il 55% è gravato, ad esempio,
dall’obbligo di rispettare determinati standard di rendimento energetico e di trasmettere la documentazione tecnica all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori
(anche se in molti casi si tratta di
una scheda informativa dell’intervento che può essere compilata
dall’utente). E quel 5% in più di detrazione può essere azzerato dal
maggiore costo delle prestazioni
professionali. Ad ogni modo, il
50% sarebbe preferibile se si vuol
evitare questa procedura, specie
per quelle opere di coibentazione
o di riqualificazione energetica
globale dell’edificio che richiedono anche l’attestato di certificazione energetica (e la compilazione
dell’attestato di qualificazione
energetica sul sito dell’Enea). La
detrazione del 50% vede, di contro, un tetto di spesa agevolabile
per unità immobiliare pari a 96mila euro, fino al 30 giugno (48mila
dal 1˚luglio, quando il bonus scenderà al 36 per cento, si vedano anche gli articoli nelle pagine precedenti). E quindi il 55% può convenire se gli interventi hanno costi
elevati e non si intende erodere il
plafond del 50 per cento. O può essere l’unica scelta possibile quando il proprietario dell’immobile è
per esempio una società di capitali, perché il 55% è una detrazione
Ires (e non solo Irpef).
Esempi di competizione
Le ragioni possono essere varie.
Se si intende sostituire le finestre
in un alloggio, si può fruire del 50
o del 55 per cento. Nel primo caso
si possono installare vetri e infissi
qualsiasi, purché con tipo, colore
e materiale diverso (altrimenti
non sarebbe manutenzione straordinaria). Nel secondo caso bisogna rispettare i livelli di trasmittanza definiti dal Dm 26 gennaio
2010. Che fare? Le finestre ad alto
rendimento offrono risparmi in
bolletta (certo, tenuto pur conto
dell’isolamento termico del tetto
e delle pareti), isolamento acustico e una riqualificazione dell’immobile. Il 5% di bonus in più può
coprire la parcella per la pratica
con l’Enea, spesso eseguita dalla
ditta installatrice, ma può andare
in tasca se lo stesso proprietario
compila online la scheda (allegato F), conservando la certificazione del produttore dei nuovi infissi
e il documento che stima la trasmittanza di quelli vecchi. La competizione tra i bonus potrebbe
dunque essere influenzata da prospettive di risparmio energetico.
Prospettive che possono aprirsi anche per la sostituzione della
caldaia, un’opera di manutenzione straordinaria agevolabile al 50
per cento. Se si decide di installare una caldaia a condensazione, infatti, la detrazione può essere del
55 per cento. Su una spesa di 10mila euro, la differenza del "ritorno"
sarebbe minima (500 euro): se però si considera la riduzione della
spesa per il riscaldamento, il conto si ammortizza in pochi anni, anche calcolando il maggiore costo
dell’apparecchiatura più efficiente. E anche qui la pratica con
l’Enea può essere eseguita direttamente dal privato, conservando il
certificato del produttore e compilando online la scheda descrittiva (allegato E).
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PIÙ
E MENO
+
1 Burocrazia semplificata
Il principale vantaggio di usare il
bonus del 50% al posto del 55% è
che non serve rispettare alcun
parametro di rendimento, né fare
la pratica con l’Enea
1 Rendimento migliore
Il 55% è vantaggioso per chi
spende cifre elevate (così non
intacca il plafond del 50 per
cento), per le imprese (il 55% è
anche detrazione Ires) e per chi
vuole comunque sfruttare le
migliori performance energetiche
Strada obbligata
01 | BONUS SOLO PER IL 50%
Ci sono interventi che, pur
segnando un incremento
dell’efficienza energetica, ricadono
solo nella detrazione del 50 per
cento, che quindi copre una gamma
di lavori più ampia rispetto
al 55 per cento. Ecco alcuni esempi
02 | DALLE CALDAIE AGLI INFISSI
Sostituzione delle caldaie con altre
non a condensazione, ma con
rendimenti comunque migliori;
cambio degli infissi con altri di tipo,
colore e/o materiale diverso
(che non raggiungono le
trasmittanze previste dal 55 per
cento); installazione di caldaie
a biomassa (come legna o pellet)
che non preveda la riqualificazione
energetica dell’intero edificio,
di pompe di calore a servizio
di condizionatori d’aria, di impianti
minieolici o microidraulici
non connessi in rete, di impianti
fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica (senza fruire
del conto energia)
03 | ISOLAMENTO TERMICO
Coibentazioni che non sono
adeguate ai requisiti di
trasmittanza termica previsti dal
Dm 26 gennaio 2010 per il 55 per
cento, connessione di addolcitori
dell’acqua, per eliminare il calcare
e incrementare efficienza e durata
di caldaie, lavastoviglie, lavatrici;
posa di schermature solari sulle
finestre e porte finestre (tendoni,
pellicole filtranti), per facilitare
il raffrescamento estivo dei locali
Il chiarimento. Le Entrate hanno sgombrato i dubbi residui
Benefici anche per il fotovoltaico
A sgombrare definitivamente
ogni dubbio residuo, il 2 aprile è arrivata la risoluzione 22/E dell’agenzia delle Entrate. Gli impianti fotovoltaiciresidenziali rientrano a pienotitolotragli interventi agevolabilial50 per cento.Lalinea interpretativa era emersa ancora di recente
con i pareri espressi in risposta al
Gse (dicembre 2012) e all’Anie
(marzo 2013), e in realtà sembrava
già chiara in base all’articolo 16-bis
delTuir, che ha reso strutturale l’incentivo per interventi di recupero
delpatrimonio edilizioedi riqualificazioneenergeticadegli edifici. Dove si legge (comma 1, lettera h) che
alla detrazione sono ammessi gli interventi «relativi alla realizzazione
di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con
particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego
delle fonti rinnovabili di energia».
Le obiezioni vertevano su un punto:
gliimpianti fotovoltaicisono finalizzati alla produzione di energia e
non al conseguimento di risparmi
energetici.Ma il ministero delloSviluppo economico ha spiegato che il
risparmio energetico sta proprio
nella riduzione dei consumi da fonte fossile.Le disposizioni comunitarie stabiliscono infatti che maggiore è la quota di energia rinnovabile,
più basso è l’indice di prestazione
energetica(energiaprimaria consu-
mata per mq all’anno), migliore è la
classe energetica dell’edificio.
Il fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica può dunque accedere al bonus fiscale del 36 per
cento (con un tetto massimo di detrazione pari a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare), che per
le spese sostenute fino al 30 giugno
2013 è invece del 50 per cento (con
tetto pari a 96mila euro).
Non è necessario dimostrare la
riduzione dei consumi con attestati di certificazione energetica. Per
IL PALETTO
Scatta il divieto di cumulo
con il conto energia
Ma nulla vieta la «combinazione»
con lo scambio sul posto
e il ritiro dedicato
un impianto a fonte rinnovabile –
ha chiarito il Ministero – qualsiasi
certificazionenon potrebbe cheattestare un risparmio energetico.
All’utente basta, quindi, conservare i documenti relativi all’acquisto
e all’installazione del fotovoltaico
a servizio dell’edificio residenziale, senza obbligo di altre specifiche attestazioni.
Se si fruisce del bonus fiscale del
36-50per cento,l’elettricità prodot-
ta non può però essere incentivata
attraverso il quinto conto energia,
previsto dal Dm 5 luglio 2012. Le finalità sono infatti diverse, come
avevano già chiarito le Entrate (risoluzione 207/E/2008). Il conto
energia, tramite la tariffa incentivante che ha la natura di contributo
a fondo perduto, favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici per
la produzione di energia da fonte
rinnovabile. L’agevolazione fiscale
del 36-50 per cento, invece, «mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta per le spese di
riqualificazionedegliedifici, favorisce il contenimento dei consumi».
Ma nulla vieta di cumulare questa detrazione con lo scambio sul
posto e il ritiro dedicato: l’importante è che l’impianto sia messo direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente, per far fronte ai bisogni energetici. Con lo scambio sul
posto,l’energia prodottaenonautoconsumata viene immessa in rete,
ricevendo crediti da utilizzare in
un momento diverso da quello della produzione (ad esempio, durante le ore notturne). Se a fine anno i
prelievi superano le immissioni, il
saldo negativo è addebitato in bolletta. Se il saldo è positivo, il Gse riconosce una compensazione pari
al valore economico dell’energia
elettrica in eccesso.
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Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
10 Risparmio energetico
Gli incentivi
IL CONTO ENERGIA PER IL FOTOVOLTAICO
Al rush finale la corsa
alle tariffe agevolate
Ultimi giorni
per beneficiare
dei premi
i costi di cessione
del l’energia
Dario Aquaro
Il quinto conto energia è il sistema di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici, introdotto con il decreto del 5 luglio 2012 dal ministero dello Sviluppo economico ed
entrato in vigore il 27 agosto. A
differenza del quarto conto energia, che premiava tutta l’energia
prodotta, questo sistema prevede
incentivi solo per l’energia prodotta e autoconsumata. Per quella prodotta e immessa in rete, riconosce invece una tariffa che in sostanza rappresenta il prezzo di
cessione dell’energia.
Per gli impianti di potenza inferiore a 1 Mw, quindi, il Gestore
dei servizi energetici (Gse) eroga due incentivi, cumulabili fra
loro. Uno riferito alla quota di
produzione netta di energia elettrica consumata in loco dal titolare dell’impianto, retribuita con
una "tariffa premio autoconsumo". E un altro riferito alla quota
di energia prodotta e immessa in
rete, retribuita con una "tariffa
onnicomprensiva".
Il tetto di spesa
Il quinto conto energia si applica
per vent’anni, a partire dall’entrata in esercizio, a tutti gli impianti
che ne beneficiano: al di là del fatto che il plafond stia per esaurirsi
e che pochi impianti possano ancora essere ammessi. Il tetto di
spesa cumulativo annuo è limitato a 6,7 miliardi di euro e siamo
molto vicini a raggiungerlo. «Secondo il contatore del Gse, abbiamo superato i 6,6 miliardi: restano meno di 100 milioni di euro»,
spiega Valerio Natalizia, presidente di Gifi, l’associazione delle
imprese del fotovoltaico aderente ad Anie. «I fondi saranno verosimilmente esauriti entro fine
maggio. Nei 30 giorni successivi
al raggiungimento del limite, saranno valutate solo le richieste di
incentivazione relative a impianti già entrati in esercizio o iscritti
a registro in posizione utile». L’accesso alle tariffe stabilite dal decreto può avvenire infatti o in via
diretta o previa iscrizione al registro. Gli impianti fino a 12 kW, in
cui rientrano quelli di taglia domestica, accedono direttamente.
Le richieste
La richiesta di concessione della
tariffa incentivante va trasmessa
al Gse entro 15 giorni dalla data
di entrata in esercizio (relativa
al primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema
elettrico, come risulta dal sistema Gaudì), presentando una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà con le informazioni
e i documenti previsti: dal certificato sulla conformità dei moduli
fotovoltaici ai requisiti delle normative tecniche, all’attestato di
adesione del produttore a un sistema o consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli stessi. Per gli im-
pianti "su edifici" è necessario
anche un attestato di certificazione energetica dell’immobile, in
corso di validità.
Nel presentare la richiesta, il
soggetto responsabile è tenuto a
pagare un contributo alle spese di
istruttoria pari a 3 euro per ogni
kW di potenza, per impianti fino
a 20 kW. La trasmissione di tutta
la documentazione avviene solo
per via telematica, sul portale
Gse dove occorre registrarsi. Il
Gestore, verificati i requisiti, eroga la tariffa entro 90 giorni dalla
richiesta. Dopo la prima erogazione, liquida gli importi mensilmente sulla base delle misurazioni inviate dai gestori di rete.
Dal 1˚gennaio scorso, per la copertura degli oneri di gestione,
verifica e controllo, bisogna corrispondere al Gse un contributo
ATTENTI A...
!
Inassenzadelcontoenergia,
econlapossibilitàdiusufruire
delladetrazionedel50%edello
scambiosulposto,l’investimento
siammortizza nelgirodi8-9anni,
conunrendimentoannuo
superioreal10percento.Itempi
diammortamentosiallungano
didueannicircarispettoaquelli
degliimpianticheusufruiscono
degliincentiviattuali.Masitratta
diunamediachenonescludecasi
dimaggioreominorconvenienza,
asecondadeiconsumi,
dell’energiaprodottaedelle
conseguentiquestionifiscali
di 0,05 euro per ogni kWh di energia incentivata (sia produzione
netta immessa in rete che energia autoconsumata).
Tariffe e futuro
La tariffa riconosciuta è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante
(in moneta corrente) per tutto il
periodo dell’incentivazione. Le
tariffe subiscono una progressiva
riduzione, con cadenza semestrale: l’accesso nel secondo semestre, quindi, è meno conveniente
rispetto al primo. Questo secondo semestre, cominciato il 27 febbraio 2013, sarà anche l’ultimo perché coinciderà con il raggiungimento del tetto di spesa concesso. Cosa accadrà in seguito? Vedremo un sesto conto energia?
«Le voci circolano liberamente.
Ma il problema è capire se ci sarà
un Governo con una visione strategica sulle rinnovabili», afferma
Natalizia. «In realtà, la nostra speranza è che del conto energia se
ne possa fare a meno.
E aggiunge: «Per gli impianti
domestici la detrazione fiscale
del 50%, sommata allo scambio
sul posto, può essere davvero efficace (soprattutto se si evita
che l’agevolazione scenda al
36%) e va nella giusta direzione
del risparmio energetico. Per gli
impianti di taglia media, fino a
qualche centinaio di kW, come
quelli di centri commerciali o
medie imprese, la soluzione potrebbero essere i Seu (Sistemi efficienti di utenza, ndr), che permettono di vendere al cliente
non l’impianto ma l’energia pulita, senza oneri di sistema».
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La simulazione del ritorno
Redditività di un impianto fotovoltaico da 3 kWp (12 moduli Europei da 250 Wp ciascuno) e relativo inverter. Costo totale chiavi in mano 7mila euro(Iva inclusa)
Anno
1
4
8
12
16
20
21
25
Energia prodotta
(kWh/anno)
3.600
3.568
3.525
3.483
3.441
3.400
3.390
3.350
Risparmio CO2 Risparmio bolletta
(0,22 €/kWh)
(Kg/anno)
2.430
2.408
2.379
2.351
2.323
2.295
2.288
2.261
277
300
334
371
413
459
471
524
Incentivo tariffa
onnicomprensiva
(0,202 €/kWh)
Incentivo tariffa
autoconsumo
(0,12 €/kWh)
Risparmio +
incentivo totale
% sul capitale
investito
473
468
463
457
452
446
418
465
151
150
148
146
145
143
0
0
901
3.638
7.377
11.230
15.213
19.346
20.236
24.041
12,9
13,1
13,5
13,9
14,4
15,0
12,7
14,1
Nota: sono specificati il valore dell’energia pertipologia di consumo e il valore degli incentivi II Semestre V Conto Energia. L’ipotesi di autoconsumo è ordinaria: 35% dell’energia prodotta. La
producibilità stimata dell’impianto è 1.200 kWh/kWp anno. Nell’ultima colonna è indicata la resa percentuale annua lorda sul capitaleinvestito, Iva10% compresa (senza attualizzazione del
capitale, chevisto il target privato risulterebbe complicato). Si è ipotizzato un decadimento delle resedello 0,3% all’anno e un aggiornamento Istat del costo dell’energia del 3per cento. Dal 21˚
al25˚anno subentra lo scambio sul posto
Fonte: Consorzio Seyes (www.seyes.it)
I fattori chiave
01 | I COSTI
Il quinto conto energia è
incompatibile sia con lo
scambio sul posto sia con la
detrazione del 50% (36% dal
1˚luglio 2013). Il bonus fiscale
e lo scambio sul posto sono
invece cumulabili: insieme
costituiscono una valida
alternativa alle tariffe
incentivanti per il fotovoltaico.
E saranno l’unica scelta
disponibile quando (presto,
forse entro maggio) si esaurirà
il plafond del conto energia.
Secondo alcune stime
dell’Associazione produttori
energia da fonti rinnovabili
(Aper), un impianto
residenziale da 3 kW (per una
famiglia di tre persone con
consumi di 2.700 kW/h annui)
costa oggi circa 7mila euro,
Iva inclusa e chiavi in mano
02 | LA TASSAZIONE
L’agenzia delle Entrate,
rispondendo a dicembre a un
interpello del Gse, ha esteso
alla "tariffa premio per
autoconsumo" prevista dal
quinto conto energia i criteri
di tassazione identificati
dalla circolare 46/E/2007
e riconosciuti al precedente
meccanismo di incentivazione,
cioè la tariffa indicata
dall’articolo 7, comma 2,
del Dlgs 387/2003.
Con la stessa circolare
l’Agenzia aveva inoltre
precisato che, per gli impianti
di potenza fino a 20 kW posti
a servizio dell’abitazione
o della sede dell’ente non
commerciale, la produzione
di energia elettrica da fonte
fotovoltaica non configura lo
svolgimento di un’attività
commerciale, perché serve
principalmente a soddisfare i
bisogni domestici. La tariffa
di autoconsumo non è quindi
soggetta alla ritenuta del 4%
e ai fini delle imposte non
costituisce reddito (articolo 6
del Tuir). La tariffa
omnicomprensiva, nel caso
di impianti fino a 20 kW,
si configura invece come un
reddito diverso (articolo 67
del Tuir), perché rappresenta
in sostanza il prezzo di
cessione dell’energia (come
nel meccanismo dello scambio
sul posto): concorre quindi a
determinare la base imponibile
ai fini delle imposte sui redditi
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
11
Gli incentivi
IL CONTO TERMICO
Per gli ecoimpianti
in arrivo i contributi diretti
Rimborsabile
una quota
fino al 40%
delle spese
di installazione
Silvio Rezzonico
Maria Chiara Voci
Coibentazioni, sostituzione di
serramenti e installazione di schermature solari; rinnovo degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi efficienti, che usano
pompe di calore; installazione di
collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling
(raffrescamento mediante energia solare); in ultimo – novità importante – copertura delle spese
per la diagnosi e la certificazione
energetica di un edificio.
Il conto termico, introdotto con
il decreto dei ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente del
28 dicembre 2012 e pubblicato sulla
«Gazzetta Ufficiale» del 2 gennaio
scorso, è la nuova risposta a sostegno dei piccoli interventi di miglioramento energetico degli immobili
pubblici e privati.
e Da quando è operativo. Lo
strumento – che pure è in vigore da
settimane, ma per cui è stata necessaria una fase di confronto per la definizione delle norme applicative –
sarà operativo dal mese di maggio.
Per questa data il Gse aprirà gli accessi al portale dove potranno essere inviate in forma telematica le richieste di incentivo. Nei giorni
scorsi sono inoltre state rese pubbliche le regole applicative (pubblicate sul sito www.gse.it).
r A chi è destinato. Per utilizzare gli incentivi del conto termico,
possono presentare domanda sia
le amministrazioni pubbliche sia i
privati (non solo persone fisiche,
ma anche condomini o soggetti titolari di reddito d’impresa o agrario): per la realizzazione degli interventi, è possibile avvalersi poi
del supporto di una Esco (Energy
Service Company).
t Quali sono gli interventi finanziati. Gli interventi ammessi a
contributo sono di due categorie.
La prima, riservata alla sola Pa,
comprende azioni per l’incremento dell’efficienza energetica di edifici esistenti. Fra questi, ad esempio, la sostituzione di infissi o di
vecchi impianti per la climatizzazione invernale con generatori a
condensazione. La seconda, aperta
anche ai privati, guarda ai piccoli in-
terventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili o
tramite sistemi ad alta efficienza.
Sono ricomprese in questo comparto, ad esempio, la sostituzione del
riscaldamento con impianti che utilizzano pompe di calore, l’installazione di collettori solari termici abbinati al solar cooling (raffreddamento tramite energia solare) o la
sostituzione di scaldacqua elettrici
con scaldacqua a pompa di calore.
u A quanto ammontano gli incentivi. La somma a disposizione
per i diversi interventi è, al momento, di 900 milioni. Di questi,
200 milioni sono destinati a coprire gli interventi di categoria 1 (Pa)
mentre 700 milioni andranno a incentivare le azioni comprese nella
categoria 2 (privati). Il rimborso
sarà corrisposto fino a esaurimento fondi. Il rimborso medio, secondo le proiezioni del ministero dello Sviluppo, è calcolato intorno al
40% delle spese sostenute, compresa la diagnosi e la certificazione energetica: ma le percentuali reali possono essere valutate solo caso per caso. L’incidenza dell’incentivo dipende infatti dall’ammontare dei costi d’installazione e dalle
prestazioni finali dell’impianto,
differenti – ad esempio per le pompe di calore – a seconda della zona
climatica in cui ci si trova.
i A cosa è alternativo il conto
termico. Il nuovo strumento completa il panorama degli incentivi
per l’efficienza e si affianca al meccanismo della detrazione fiscale
del 50% per le ristrutturazioni (che
sarà nuovamente declassato al
36% dal prossimo 1˚ luglio) e del
55% per chi fa efficienza (prorogato solo fino al prossimo 30 giugno)
e s’inserisce sul solco già tracciato
dal conto energia, che però riguarda solo l’installazione di impianti
di solare fotovoltaico.
A differenza di 50 e 55% – che sono detrazioni dall’imposta lorda –
il conto termico prevede il rimborso su conto corrente, da parte del
Gse, di un contributo in rate annuali costanti, per un minimo di due fino a un massimo di cinque anni, a
seconda del tipo di intervento.
Il meccanismo del conto termico ricalca, in parte, quello del conto energia utilizzato per il solare
fotovoltaico, anche perché tende
a premiare le soluzioni realmente
produttive ed efficaci. Tuttavia,
se nel primo caso viene pagato l’incentivo solo sull’energia elettrica
effettivamente generata dai pannelli fotovoltaici, nel secondo, invece, si stimano le produzioni annue (o i risparmi) di alcune tipologie di intervento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gli esempi
L'ammontaredell'incentivoerogatoinalcunicasi-tipo
SOLARE
TERMICO
01 | TIPO INTERVENTO
Installazione di collettori solari
per produzione di acqua calda
sanitaria. Collettori solari piani.
Superficie lorda dei collettori:
4 metri quadri
02 | INCENTIVO SPETTANTE
8 Due rate annuali da 680 euro
POMPA
GEOTERMICA
STUFA
A PELLET
01 | TIPO INTERVENTO
Sostituzione di stufa a legna con
stufa a pellet. Installato generatore
con potenza termica nominale utile
di 10 kW ed emissioni in atmosfera
entro i limiti del decreto ma non tali
da accedere ai premi previsti
02 | INCENTIVO SPETTANTE
8 Due rate annuali da
524 euro se in zona climatica E
(ad esempio Torino)
8 431 euro se in zona climatica D
(ad esempio Roma)
8 339 euro se in zona climatica C
(ad esempio Bari)
01 | TIPO INTERVENTO
Sostituzione di caldaia con pompa
di calore geotermica. Installata
pompa di calore elettrica
salamoia/acqua COP: 4,5. Potenza
termica nominale utile: 25 kW
02 | INCENTIVO SPETTANTE
8 Due rate annuali da
2.380 euro se in zona climatica E
(ad esempio Torino)
8 1.960 euro se in zona climatica D
(ad esempio Roma)
8 1.540 euro se in zona climatica C
(ad esempio Bari)
Nota: I valori riportati negli esempi sono al lordo dei corrispettivi richiesti per la gestione del meccanismo di incentivazione (1% del valore
dell'incentivo, con un massimo di 150 euro)
Fonte: Gse
I criteri. Il contributo è erogato al risparmio presunto e alla collocazione dell’impianto
Premiato l’intervento più efficiente
Due categorie per il conto termico. L’una diretta agli interventi
d’incremento dell’efficienza di edifici esistenti. L’altra per azioni di
piccole dimensioni, finalizzate a installare in un fabbricato impianti
per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile. La prima
destinata ai soli enti pubblici. La seconda aperta anche ai privati. La
prima, finanziata con un sostegno
di 200 milioni fino a esaurimento
fondi. La seconda di 700 milioni.
Ma con quali criteri vengono stabiliti i rimborsi? Per ciò che riguarda la categoria 1, l’incentivo è calcolato in funzione della spesa sostenuta dal soggetto responsabile dell’intervento fino a un massimo del
40% dei costi ammissibili e dipende anche dalla zona climatica in cui
è inserito l’immobile. Traduciamo
il tutto in un esempio. Prendiamo il
caso della sostituzione di infissi
per una superficie pari a circa 100
mq in un fabbricato pubblico, ubicato a Torino, in zona climatica E
(dove il massimo di contributo erogabile ammonta a 450 euro al mq).
A fronte di un costo sostenuto di
40mila euro (cioè circa 400 euro al
mq), l’incentivo sarà di 16mila euro. Che, spalmato in 5 rate costanti,
fa 3.200 euro l’anno. Ma se l’investimento dovesse salire a 70mila euro
(700 euro al mq), il contributo (visto il tetto dei 450 euro al mq per la
zona climatica) non salirà in proporzione e si fermerà a 5 rate da
3.600 euro cadauna.
Passiamo ora alla categoria 2. In
questo caso, le variabili per definire il contributo sono molte di più. Si
va dalla tipologia di tecnologia impiegata, ai coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta (indicati nelle tabelle del decreto) alla producibilità presunta di energia termica del sistema installato, in funzione della taglia e della zona climati-
ATTENTI A...
!
Il calcolo reale
Lastimadiuncontributomedio
parial40%dellespesesostenute
perinuoviimpiantièunvalore
dimassima.Ilcalcolorealesibasa
sunumerosevariabili,tracui
lazonaclimaticadiinstallazione
elatecnologiaimpiegata.
ca. Infine, ma solo per i generatori
di calore alimentati a biomassa, è
necessario anche tenere conto dei
coefficienti di sostenibilità ambientale (emissioni di polveri). Ne deriva che, ad esempio, per la sostituzione di una caldaia con una pompa di
calore elettrica geotermica con potenza di 25 kW e Cop (coefficienze
di prestazione) di 4,5, la quota effettiva di rimborso da conto termico
in due anni sarà pari a 2.380 euro a
rata nel caso di un’abitazione a Torino, in zona climatica E; di 1.960 euro a rata a Roma, in zona D; di 1.540
euro a rata a Bari, in zona C. La spiegazione è che il conto termico, a differenza di altre misure utilizzate in
passato, punta a premiare davvero
l’investimento che rende di più, in
termini di risparmio energetico.
Lo stesso principio, infatti, lo ritroviamo applicato anche in altri
casi. Ad esempio, per l’installazione dei collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria. In
questo caso, l’incentivo è calcolato
sulla base della superficie lorda dei
collettori. Per un impianto-tipo di
4 mq vengono restituite due rate annuali, pari a 680 euro cadauna.
M.C.V.
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Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
12 Risparmio energetico
Gli incentivi
LA PROCEDURA
Per i rimborsi del Gse
domande soltanto online
Tre le strade
per il contributo:
l’accesso diretto,
la prenotazione
o il Registro
Clara Attene
Silvio Rezzonico
Sono tre le modalità con cui
si può accedere agli incentivi del
conto termico. Il percorso è delineato dall’articolo 7 del Dm 28 del
dicembre 2012 e dalle regole applicative emanate dal Gse lo scorso
9 aprile. I contributi sono riservati alle pubbliche amministrazioni
(esclusi gli enti pubblici economici e le società a regime privatistico) e ai privati quali persone fisiche, condomini e titolari di redditi di impresa e agrari.
La prima modalità di accesso è
quella diretta, prevista per gli interventi già realizzati. I primi due
commi dell’articolo 7 prescrivo-
no che il soggetto responsabile,
cioè chi ha sostenuto le spese per
i lavori oggetto della domanda di
incentivo, deve compilare la scheda domanda, scaricabile sul «Portaltermico« del Gestore servizi
energetici (Gse), entro 60 giorni
dalla data in cui sono stati effettuati o si sono conclusi i lavori.
Gli interventi, conclusi tra il 3
gennaio di quest’anno e l’attivazione del portale stesso, che rispettino i parametri tecnici fissati dal decreto, sono comunque
ammessi al beneficio, purché la
domanda sia presentata entro 60
giorni dal momento in cui il modulo per inoltrare la domanda sarà disponibile online.
Le Pa possono seguire questa
procedura o optare per la prenotazione degli incentivi, usando in
questo caso la scheda domanda a
preventivo. La richiesta può essere avviata nel momento in cui è
definito il contratto di rendimento energetico con la Esco (da allegare). Inoltre, nella domanda deve essere indicato l’impegno a
eseguire i lavori entro i termini
temporali fissati dal contratto.
Per evitare la decadenza dall’incentivo, bisogna poi rispettare anche alcune clausole, come la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro 60 giorni dall’accettazione della prenotazione e, entro un anno
dallo stesso momento, l’autocertificazione della conclusione dei lavori. I fondi saranno erogati solo
al termine dei lavori, ma il Gse deve impegnare le somme dovute
fin dal momento in cui riceve la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In tutto, è previsto
un contingente annuo pari a 100
milioni per gli enti pubblici.
La terza modalità consiste
nell’iscrizione ai Registri, obbligatoria sia per i privati sia per gli
enti pubblici, per l’installazione
di impianti di potenza compresa
tra i 500 e i mille kW. Il fondo complessivo a disposizione della pubblica amministrazione previsto
per questo tipo di incentivi è pari
a sette milioni.
La documentazione
Oltre a indicare chiaramente
nella domanda che tipo di inter-
di Fabio Iraldo - Michela Melis
Come evitare il greenwashing
comunicando al mercato
il valore della sostenibilità
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vento è stato o sarà effettuato e
la spesa totale ammissibile a
consuntivo, la richiesta, come
prevede il comma 6 dell’articolo 7, deve essere corredata da
una serie di documenti, quali
ad esempio la certificazione e
la diagnosi energetica, le schede tecniche degli impianti fornite dal produttore che dimostrino l’osservanza dei requisiti di
efficienza prescritti, le fatture
e i bonifici per le spese sostenute, l’ottenimento del titolo autorizzativo se necessario e, nel caso in cui il soggetto responsabile sia una Esco, copia del contratto che testimonia l’avvenuto finanziamento da parte di terzi o copia del contratto di rendimento energetico nel quale sia
possibile individuare le spese
relative all’intervento.
Per quanto riguarda l’erogazione, questa è effettuata tramite bonifico dal Gse al titolare della richiesta e la tempistica, che oscilla
tra un minimo di due e un massimo di cinque anni, è determinata
dal tipo di intervento realizzato:
più breve nel caso dell’installazio-
ne di impianti, più lungo per gli interventi sulla struttura degli edifici. In generale, l’importo complessivo può arrivare fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili e se non supera il tetto dei 600
euro, il Gse può versarlo in un’unica soluzione.
Le regole applicative prevedono, inoltre, che per i costi delle verifiche tecnico-amministrative,
svolte dal Gse e dall’Enea, il soggetto responsabile deve corrispondere un corrispettivo pari
all’1% del valore del contributo ricevuto, con un massimale fino a
150 euro di imponibile.
È importante ricordare, infine,
che l’utente che presenta la domanda di incentivo deve conservare per tutto il periodo di durata
dell’incentivo stesso e per i cinque anni successivi dal momento
in cui ha ricevuto l’ultimo importo tutti i documenti collegati alla
pratica, comprese le fatture e le
ricevute dei bonifici, anche quelli
relativi all’acquisto delle biomasse con cui sono alimentati gli impianti incentivati.
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Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
13
Gli incentivi
L’ALTERNATIVA TRA CONTO TERMICO E DETRAZIONI
La variabile reddito è decisiva
per preferire i bonus fiscali
TIPS
Tempi di rientro
più lunghi
se si sceglie
lo sgravio
del 55 per cento
Clara Attene
Silvio Rezzonico
È il reddito, a parità di interventi, la principale discriminante
attorno alla quale ruota la convenienza della scelta tra il conto termico e le detrazioni fiscali al 55
per cento.
I punti di contatto tra le due forme di incentivazione, entrambe
volte a favorire interventi per l’installazione di impianti di piccola
taglia per la produzione di energie
rinnovabili e più ampiamente di risparmio energetico, sono in realtà
piuttosto ben definiti. «L’unico caso in cui si può porre il problema
di dover scegliere tra l’una o l’altra
modalità di incentivo - spiega Daniela Petrone, vicepresidente
dell’Associazione nazionale per
l’isolamento termico e acustico
(Anit) che ha stilato una guida dedicata al conto termico - è quando
si procede alla sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore, impianti a biomasse o
solare termico».
Diverso il discorso se invece gli
interventi riguardano l’involucro:
«In questo caso - prosegue Petrone -, se si realizzano contemporaneamente lavori relativi agli impianti e all’isolamento della struttura, è auspicabile che la scelta tenda verso le detrazioni al 55%, in mo-
PIÙ
E MENO
+
1 Recupero in cinque anni
Il conto termico permette
un rientro dalle spese entro
un massimo di cinque anni
ed è indipendente
dalla variabile reddito,
decisiva invece per il 55%
1 Trasmittanza più severa
Tra i possibili limiti, vanno
considerati i vincoli sulle
trasmittanze, più severi
rispetto all’alternativa forma
di incentivo, specie se l’oggetto
è un edificio che appartiene
alla pubblica amministrazione
do da evitare le possibili complicazioni legate alla gestione di due
pratiche diverse presso enti diversi, quali il Gse per il conto termico
e l’Enea per la detrazione fiscale».
Il discrimine pratico è dato appunto dal reddito e prima di procedere è bene fare due calcoli:
«Con l’assetto attuale, che impone di spalmare le detrazioni in dieci anni – dichiara Petrone – è bene
valutare correttamente qual è la
quota detraibile annuale. Allo
stesso modo, è chiaro che la differenza è rilevante a seconda che il
soggetto che è interessato agli incentivi disponga di un reddito stabile o meno».
Sotto il profilo dei tempi di
rientro, il conto termico, che dispone di un monte risorse complessivo di 900 milioni di euro, di
cui 200 destinati alle pubbliche
amministrazioni e il resto ai privati, invece varia a seconda dei tipi di intervento realizzati. L’oscillazione spazia tra una media di
cinque anni nel caso in cui si tratti di lavori per migliorare le prestazioni dell’involucro ai due anni, nel caso di impianti. La percentuale di ritorno, in entrambi i casi, è fissata fino a un importo massimo pari al 40% del totale delle
spese sostenute.
Infine, almeno fino al 30 giugno
di quest’anno, per tutte le modifiche relative alla riqualificazione
energetica della struttura di un immobile le detrazioni fiscali restano comunque la scelta più vantaggiosa, in attesa di capire se il legislatore modificherà le previsioni
attuali, che al momento stabiliscono che dal 1˚luglio il 55% sia sostituito dal 36 per cento.
Considerato che l’obiettivo era
evitare una sovrapposizione tra le
due forme di incentivo, il pregio
più importante del conto termico
è quello di aver ammesso agli incentivi anche gli edifici della pubblica amministrazione. «Questa è
una grande occasione per il settore pubblico - afferma Petrone - per
risanare e migliorare l’efficienza
del proprio patrimonio». Ad esempio, tra gli interventi ammessi c’è
l’isolamento termico di superfici
opache, la sostituzione di infissi,
di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili.
Non bisogna dimenticare, infine, che il conto termico prevede
anche dei limiti più incisivi riguardo alle trasmittanze rispetto alle
detrazioni al 55%, che si fanno ancora più severi, con un limite ulteriormente più basso del 10%, per
quel che riguarda gli interventi su
edifici pubblici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il confronto
A CURA DI Dario Bellatreccia
Lecaratteristichedelnuovocontotermicoedelladetrazionefiscaledel55%
CONTO TERMICO
DETRAZIONE 55%
CALCOLO INCENTIVO
Percentuale dei costi sostenuti,
corretta in base ad alcuni indici
prestazionali. Il recupero stimato
dallo Sviluppo economico
è nell’ordine del 40%, in alcuni
casi superiore, in altri inferiore
Percentuale dei costi sostenuti
(compresa la progettazione
e le certificazioni) pari al
55 per cento. Da ripartire
in dieci quote annuali
INDICI PRESTAZIONALI
DELL’INTERVENTO
Rendimento degli impianti
(ad esempio Cop delle pompe
di calore), limite alle emissioni,
zone climatiche
Non presenti: se l’intervento è
incluso tra quelli ammissibili,
la detrazione è identica a
prescindere dalle prestazioni
dell’intervento stesso
DURATA
INCENTIVO
Due o cinque anni a seconda
delle dimensioni dell’intervento
Sempre in dieci anni, in base
alla capienza fiscale
SOGGETTI AMMESSI
Privati (anche condomini, imprese e
titolari di redditi agrari)
Titolari di redditi soggetti
a Irpef o Ires
EROGAZIONE
DELL’INCENTIVO
Erogazione diretta dal Gse,
attraverso bonifici annuali
su conto corrente
Detrazione fiscale, compatibilmente
con la posizione fiscale:
l’incentivo non può superare
il totale dell’imposta lorda
FINANZIAMENTO
DELL’INCENTIVO
Lievi incrementi
alla tariffa gas (2%)
Fiscalità generale
ENTI CHE GOVERNANO
L’AGEVOLAZIONE
Ministero dello
Enea e ministero dello Sviluppo;
Sviluppo economico e Gestore servizi ministero dell’Economia
elettrici
ed Entrate per la parte fiscale
LIMITE ALLE DOMANDE TETTO DI SPESA
Definito dal ministero
dello Sviluppo economico.
A disposizione ci sono
200 milioni per le Pa
e 700 per i privati
Previsti limiti di spesa per
i singoli interventi, ma non
c’è un plafond complessivo
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
14 Risparmio energetico
In condominio
LE DELIBERE
La riforma aumenta
i quorum per gli interventi
Maggioranze
variabili
ma comunque
più elevate
di quella attuale
Edoardo Riccio
Fino al 17 giugno 2013 tutti gli
interventi diretti al risparmio
energetico – se fondati su diagnosi energetica o attestato di certificazione energetica (Ace) – potranno essere deliberati con la
maggioranza prevista dall’articolo 26, comma 2, della legge
10/1991: la maggioranza semplice
delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea, senza considerare, quindi, il numero di votanti.
Le nuove regole
Molto cambierà dal 18 giugno in
poi. È stato innanzitutto modificato (innalzandolo) il quorum
previsto dall’articolo 26, comma
2. Se le opere – di qualunque tipo,
che siano innovazioni o manutenzioni straordinarie – sono fondate su una diagnosi energetica o
una certificazione energetica, esse potranno essere deliberate
con la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore
dell’edificio (cioè la maggioranza prevista per le deliberazioni in
seconda convocazione). I due documenti devono sussistere già al
momento della delibera.
Nel caso in cui si tratti di manutenzione straordinaria o di innovazioni, ma non ci sia diagnosi né
Ace, la maggioranza è quella prevista dall’articolo 1136, comma 4,
e dal nuovo articolo 1120, comma
2, del Codice civile (riguardante
le cosiddette "innovazioni virtuose"). I quorum dei due articoli
coincidono: la maggioranza degli
intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio
(prima della riforma, per le innovazioni senza diagnosi o Ace sarebbe richiesto il quorum dei 2/3
dei millesimi).
Il problema è che, in assenza di
uno dei due documenti, non è facile capire quali interventi effettiva-
mente perseguano l’obbiettivo
del contenimento dei consumi
energetici. Occorrerà almeno
una relazione di un tecnico. Risulta evidente l’intento del legislatore di incentivare e favorire la redazione della diagnosi, importante
e utile strumento di lavoro e di
programmazione.
Poiché alcune opere potranno
non interessare tutti i condomini
– alla luce del principio del cosiddetto "condominio parziale" di
cui all’articolo 1123, comma 3, del
Codice civile – alle votazioni parteciperà solo il gruppo di condomini che trae utilità dal bene oggetto dell’intervento. Ad esempio, per la riqualificazione della
centrale termica non voteranno i
proprietari dei box. Per il cappotto termico, invece, voteranno (e
pagheranno) anche quei condomini le cui unità immobiliari non
sono interessate dall’intervento
in facciata, in quanto questa appartiene a tutti.
L’intreccio con le «valvole»
La riforma non ha però uniformato gli interventi sugli impianti
fondati su diagnosi energetica o
Ace, così come disciplinati
dall’articolo 26, comma 2, della
legge 10/1991, con le delibere
aventi a oggetto l’adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. In questo secondo caso, infatti, il quorum è decisamente più alto, essendo necessaria almeno la metà
dei millesimi, oltre alla maggioranza degli intervenuti.
Nel caso di interventi sulla caldaia con contestuale adozione
della termoregolazione, occorreranno due delibere per accertare la sussistenza dei due diversi quorum. Potrebbe quindi capitare che vi sia la maggioranza
per l’intervento sulla centrale
termica (quello più costoso) e
non per il secondo. In questo caso l’intera opera potrebbe risentirne, in quanto la termoregolazione va a incidere anche sul funzionamento della caldaia. Sarebbe più opportuno che l’assemblea sospendesse anche l’altra
delibera. In assenza di termoregolazione, infatti, deve necessariamente cambiare l’intervento
e, con esso, il progetto.
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In assemblea
Lemaggioranzerichiestesecondoiltipodiintervento
Oggetto della delibera
Prima convocazione
(necessaria la presenza
di ½ + 1 dei condomini
con 2/3 dei millesimi)
Condomini
Valore
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni
intervenuti
1/2
1/2 + 1
Riparazioni straordinarie di notevole entità
intervenuti
(articolo 1136, comma 4, Codice civile)
Innovazioni per il miglioramento o l’uso più comodo o per ottenere un
migliore rendimento delle cose comuni riguardanti le opere e gli interventi
per il contenimento del consumo energetico degli edifici, per la produzione
di energia mediante l’uso di impianti di cogenerazione o fonti rinnovabili
da parte del condominio o di terzi che ottengano a titolo oneroso un diritto
1/2 +1
reale o personale di godimento sul lastrico solare o un’altra superficie
1intervenuti
comune (articolo 1120, comma 2, Codice civile)
Trasformazione per contenimento energetico
(legge 10/91 ,articolo 26, comma 2). Impianti di cogenerazione se fondati
su diagnosi energetica o attestato di certificazione energetica
Coibentazioni termiche, installazione di fonti rinnovabili, riqualificazione
1/2 +1
cenrale termica, sostituzione generatore di calore se fondati su diagnosi
intervenuti
energetica o attestato di certificazione energetica (legge 10/91,articolo
26, comma 2)
Installazione di fonti rinnovabili se fondati su diagnosi energetica o
attestato di certificazione energetica(legge 10/9, articolo 26, comma 2)
Termoregolazione o contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese
di riscaldamento tra i condomini dell’impianto contabilizzato (legge
1/2+1 intervenuti
10/91, articolo 26, comma 5)
Regolamentazione delle modalità con cui può essere realizzata
l’installazione di fonti rinnovabili, ripartizione per tale uso del lastrico
solare e delle altre superfici comuni, richiesta di garanzia per i
1/2+1 intervenuti
danni eventuali (articolo 1122-bis Codice civile)
Almeno
1/2 + 1
Almeno
1/2
Almeno
1/2
Almeno
1/3
Almeno
1/2
Almeno
2/3
I prodotti del Sole
CONDOMINIO
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amministratori e condomini
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(necessaria la presenza
di 1/3 dei condomini
con 1/3 dei millesimi)
Condomini
Valore
1/2 + 1
Almeno
intervenuti
1/3
1/2 + 1
Almeno
intervenuti
1/2
1/2 + 1
Almeno
intervenuti
1/2
1/2 +1
Almeno
intervenuti
1/3
1/2 +1
Almeno
intervenuti
1/2
1/2 +1
Almeno
intervenuti
2/3
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Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
15
In condominio
RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
La valvola
premia
chi non spreca
La scelta della
termoregolazione
risolve i conflitti
tra chi ha esigenze
diverse
Eleonora Della Ratta
C’è chi non riesce a scaldare a
sufficienza la propria abitazione e
chi anche in inverno è costretto
ad aprire la finestra: i vecchi impianti centralizzati comportano
spesso uno spreco di spesa ed
energia, spesso senza riuscire ad
accontentare tutti.
Un rimedio a questa situazione
può arrivare dalla termoregolazione con contabilizzazione del calore. Una soluzione che unisce i vantaggidi unriscaldamento centralizzato (più economico perché sfrutta le economie di scala della caldaia più grande, senza canne fumarie
individuali e con controlli più facili
da programmare), con quelli degli
impianti autonomi (possibilità di
regolare la temperatura e spesa legata all’uso effettivo).
La normativa nazionale (legge
10/1991) ha introdotto l’obbligo
di adottare sistemi di termoregolazione locale e di contabilizzazione individuale del calore per
le abitazioni in edifici di nuova costruzione. In Lombardia e Piemonte, poi, le leggi regionali prevedono l’obbligo anche per gli
edifici esistenti (si veda la pagina
seguente). Anche dove non arriva la legge, però, è possibile eseguire l’intervento per migliorare
la prestazioni.
Per un intervento efficace è necessario affidarsi a un professionista abilitato che deve indicare il sistema più idoneo per una determinata tipologia di impianto termico centralizzato, progettare l’installazione e proporre un nuovo
metodo di ripartizione delle spese. «I casi più diffusi sono quelli
dei vecchi condomini che hanno
un impianto di riscaldamento centralizzato a colonne montanti,
cioè costituito da un anello che
percorre la base dell’edificio, da
cui si dipartono le colonne che alimentano i radiatori posti sulla
stessa verticale ai vari piani
dell’edificio - spiega Fabio Bonalumi, presidente dell’Apim (Associazione periti industriali Milano) -. Per installare i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore è sufficiente applicare su ogni radiatore il ripartitore
di calore, che registra la quantità
di calore emessa dal corpo scaldante, e una valvola termostatica
per regolare la temperatura ambiente locale per locale. Un’operazione che costa circa 120 euro a calorifero ma che permette un grande risparmio».
Tuttavia sono necessari interventi sull’intero impianto per permettere il corretto funzionamento dei nuovi sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, come la sostituzione delle
pompe con nuovi modelli a giri variabili per adattare il proprio funzionamento alla variazione della
portata d’acqua nell’impianto, o
l’installazione dei sistemi di filtrazione e addolcimento dell’acqua.
Questi interventi, magari da sommarsi alla necessità di sostituire il
generatore di calore, possono
comportare una spesa complessiva di alcune migliaia di euro per
ogni nucleo familiare.
Il calore utilizzato dai singoli
condomini viene contabilizzato
dal ripartitore di calore installato
su ogni singolo radiatore. Il ripartitore, che non può essere manomesso, è dotato di un dispositivo
di autodiagnosi che ne verifica il
buon funzionamento, segnalando eventuali guasti o manomissioni, e di un display a cristalli liquidi che consente la lettura dei dati
relativi alla quantità di calore utilizzata. Negli edifici che hanno
un impianto di riscaldamento a
zone o orizzontali (a ogni appartamento è dedicata una porzione dell’impianto), invece, può essere installato un contatore di calore di tipo a lettura diretta dell’energia consumata da ciascuna
unità immobiliare.
Il vantaggio in termini di risparmio rischia però di non essere
uguale per tutti: a guadagnarci di
più sono soprattutto gli alloggi
dei piani intermedi, mentre potrebbero essere penalizzati gli appartamenti che si trovano alle
estremità dell’edificio, gli alloggi
al primo piano con pavimento rivolto verso l’esterno o verso spazio non riscaldato o quelli all’ultimo piano: «Le correzioni da individuare nell’ambito della determinazione del metodo equo di
suddivisione delle spese potrebbero non essere condivise o idonee allo scopo - sottolinea Fabio
Bonalumi -. Per questo sarebbe
opportuno prevedere un capitolo
di spesa dedicato, ove possibile,
alla coibentazione delle strutture
disperdenti di queste unità immobiliari, così da abbassarne il fabbisogno di calore».
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Passo per passo
1
VALUTARE
LE MODIFICHE
ALL'IMPIANTO
Perunabuonatermoregolazioneèbeneaffidarsiaunprogettistacompetente
chedevevalutaretuttigliinterventinecessari.Nonbastainfattimetterele
valvoletermostatiche:inalcunicasisidevonoconsiderareidiversifabbisogni
dipotenzadellesingole unitàimmobiliari.Pergarantirelasilenziositàed
evitarechesiintasinolesediidrauliche(lesezionidipassaggiodell’acqua
nellevalvolesonoparticolarmentepiccole)èimportanteinstallare
elettropompeadeguateeinstallaresistemidifiltrazionedell’acqua
PER LA DIVISIONE
DELLE SPESE
Lacontabilizzazioneprevedeladivisione dellespeseinunaparte
proporzionaleaiconsumieffettiviperogniabitazione,einunaquotafissa.È
importantetenerecontoanchedeicoefficientichepermettonouna
suddivisionepiùequa,valutandoimaggioriconsumi chegravanosui
proprietarideglialloggiapianoterraeall’ultimopiano.LanormaUni10200
fissaalcunicriteridaseguireperdeterminarelasuddivisione
dellespesefisse
CORRETTAMENTE
LE VALVOLE
Èimportantesceglierevalvolesullequalièpossibile farelamanutenzione
senzadoversvuotarel’impiantoechesianopreregolabiliperevitareche
l’acquacircolisoloneiradiatoripiùfavoriti.Levalvoletermostatichedevono
essereimpostateunasolavoltaallatemperaturadesiderata(piùaltanella
zonagiornoediqualchegradoinferiorenellazonanotte)enondevonoessere
copertedamobiliotendaggi(altrimentinonvienerilevatacorrettamentela
temperaturadell’ambiente)
IL RISPARMIO
REALE
Èbenevalutareilrisparmioeffettivosupiùanni,considerandoduefattori:primo,
lariduzionedeglisprechilegataalmigliorbilanciamentodell’impiantoconla
termoregolazione(tantomaggiorequantopiùera"sbilanciato"inprecedenzail
sistema);secondo,lariduzionedeiconsumiderivantedalfattocheconla
contabilizzazioneiproprietarisonoincentivatiausaresoloilcaloredicuihanno
bisogno(chedipendeanchedal"tipo"diresidenti;inuncondominioconmolti
anzianiomoltibambinipiccoli,questacomponentepuòesserepiùcontenuta)
SOTTOTETTO
E PAVIMENTO
Conlatermoregolazioneelacontabilizzazionetuttigliappartamentipostiagli
estremirischianodiavereuncontopiùsalato-ocomunquepiùcariintermini
relativi-acausadellamaggioredispersionedicalore.Perquestoèimportante
valutareancheunaltrocapitolodi spesa,quelloperlacoibentazionedeltettoo
delsoffittodell’ultimopianoedelpavimentodelpianoterra.Seilbudgetlo
consenteèquindiconsigliatounprogettochetengacontoanchediqueste
dispersioni
2
FISSARE I CRITERI
3
UTILIZZARE
4
VALUTARE
5
COIBENTARE
Senza autorizzazione. Due le condizioni richieste
Distaccarsi, adesso si può
Edoardo Riccio
Prima della riforma, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato non era oggetto
di una specifica previsione di legge. La Cassazione si è tuttavia più
volte espressa nel senso che il
condomino può legittimamente
rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare
le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico
comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli
altri condomini (Cassazione, sentenza 5331/2012).
Il distaccato era tenuto a contribuire alla spese per la conservazione del bene e, anche, alla sua
eventuale sostituzione (Cassazione 770/2007). Era invece esonerato dall’obbligo delle spese occorrenti per la sua gestione, se e nei
limiti in cui il suo distacco non si
risolveva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini (Cassazione 5331/2012).
Dal 18 giugno 2013, la riforma del
condominio (articolo 1118, comma
4 delle legge 220/2012) indica quali
sono le condizioni affinché tale diritto possa essere esercitato:
a) l’assenza di notevoli squilibri di
funzionamento;
b) l’assenza di aggravi di spesa per
gli altri condomini.
Se non sussiste anche uno solo
dei casi sopra prospettati, il distacco non può essere effettuato.
Non è previsto l’obbligo di preventiva informazione all’amministratore o all’assemblea. Pertanto,
sussistendo i requisiti, il condomino potrà distaccarsi. Nel caso in
cui l’amministratore ne sia però informato (anche se indirettamente), a tutela del bene e del servizio
PIÙ
E MENO
+
1 La tentazione di far da sé
Quando l’impianto centralizzato
funziona male o costa troppo e
non si riesce a deliberare un
miglioramento, fa capolino la
tentazione di staccarsi e passare
al riscaldamento autonomo
1 Spese ed economie di scala
Il distacco è contrario alle norme
sul risparmio energetico, ma –
soprattutto – non azzera le spese
a carico del proprietario e
impedisce di sfruttare le
economie di scala e la maggior
sicurezza dell’impianto centrale
comune, dovrà attivarsi presso il
condomino. Potrà essere legittimamente richiesta una relazione
tecnica che dimostri la sussistenza delle condizioni. Nel caso in cui
si accertasse, anche dopo l’intervento, che uno dei due requisiti
non è rispettato, il condomino dovrà riallacciarsi.
Lo squilibrio di funzionamento
non va inteso in termini di differenza di calore tra le unità immobiliari, ma in termini impiantistici. L’aggettivo "notevole" lascia
indeterminato il limite della condizione, che va accertato caso per
caso in riferimento all’impianto.
Deve però ritenersi ammesso lo
squilibrio lieve.
Successivamente al distacco, il
rinunciante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese
per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Non
deve quindi pagare le spese per il
godimento del servizio.
Il regolamento di condominio
(sia esso assembleare o contrattuale) può vietare il distacco. Infatti
l’articolo 1138 comma 4 del Codice
civile indica quali articoli non possono essere derogati dal regolamento: tra questi non vi è il comma 4 dell’articolo 1118.
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Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
16 Risparmio energetico
In condominio
L’ADOZIONE DI NUOVI SISTEMI
Per la termoregolazione
servono almeno 500 millesimi
Indispensabile
anche il «sì»
del 50 per cento
degli intervenuti
in assemblea
Edoardo Riccio
La riforma del condominio è
intervenuta anche in materia di
adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore facendo (finalmente)
chiarezza sul quorum necessario. La precedente formulazione
dell’articolo 26, comma 5, della
legge 10/1991 prevedeva che
«l’assemblea decide a maggioranza». Alcuni tribunali avevano ritenuto che si trattasse della
sola maggioranza dei partecipanti all’assemblea. Altri ritenevano
che occorressero almeno 1/3 dei
partecipanti e 1/3 dei millesimi.
La nuova maggioranza
Dal 18 giugno 2013 la delibera sarà invece validamente assunta
con il voto favorevole della metà
degli intervenuti e con almeno la
metà dei millesimi, considerando, però, solo i millesimi di coloro che sono serviti dall’impianto
di riscaldamento. Tra questi andranno considerati anche coloro
che si sono distaccati, in quanto
continuano a restare proprietari
dell’impianto. Non si dimenti-
chi, infatti, che occorre effettuare interventi anche in centrale
termica.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 10/1991, è obbligatoria anche la realizzazione di
un progetto, in modo tale da contenere al massimo i consumi, in
relazione al progresso della tecnica. Il progetto dovrà essere depositato in Comune pena una
sanzione amministrativa non inferiore a 516,45 e non superiore a
2.582,28 euro.
La divisione della spesa
Successivamente all’adozione di
tali sistemi, dovrà anche essere
cambiato il criterio della ripartizione della spesa per il riscaldamento. L’articolo 26, comma 5
(norma inderogabile), impone
che la nuova ripartizione sia effettuata sulla base dei consumi
effettivi. In merito, è stata recentemente pubblicata la revisione
della norma UNI-CTI 10200. Essa prevede che la spesa sia composta da due voci:
1) la quota a consumo sulla base dei dati rilevati da ciascun contabilizzatore installato su ogni
termosifone;
2) la "quota fissa", principalmente composta dalla spesa per
consumo involontario di energia termica (dispersioni di calore nella rete) e dalla spesa per la
conduzione e la manutenzione
ordinaria dell’impianto termico
centralizzato.
Data l’inderogabilità della disposizione che impone la riparti-
ATTENTI A...
!
Meglio informare i condòmini
Èsoprattuttosulladivisione
dellespeseche èimportanteuna
buonacomunicazionedaparte
dell’installatore,delprogettista
edell’amministratore.
Conilpassaggioalnuovo
sistemadiriscaldamento,però,è
ancheimportantechei
condominisianoinformati a
propositodelcorretto
funzionamentodellevalvole
termostatiche.Conilnuovo
impianto,peresempio,i
termosifoninonsono tutti
uniformementecaldi allastessa
temperatura,masiscaldanoa
secondadelbisogno,oltrea
esseregeneralmentefreddinella
parteinferiore.Levalvole
termostatiche,poi,devono
essereimpostatealla
temperaturaidealeperla stanza
dovesitrovano,senzabisognodi
sistemarleognivolta.È
importanteanche noncoprirele
valvoleconmobili,
copritermosifonioaltrioggetti
perchélatesta termosensibile,
avvertendounatemperatura
maggiorepereffetto
dell’accumulodicalore,
interrompeilflussodiacqua
caldanelcaloriferoanchese
nell’ambientenonè stata
raggiuntala temperatura
programmata.
zione sulla base dei consumi effettivi, si ritengono nulle (impugnabili in ogni tempo) quelle deliberazione che introducono correttivi o stabiliscano a forfait la
"quota fissa".
L’approvazione del nuovo criterio di ripartizione della spesa
dovrà essere assunta con la medesima maggioranza indicata.
Dovrà quindi essere cambiato il
regolamento di condominio.
Non è di ostacolo a tale delibera
nemmeno la presenza di un diverso criterio di ripartizione
eventualmente contenuto in un
regolamento contrattuale. Infatti, nel contrasto tra l’interesse
particolare del condomino a non
vedere modificati i criteri di riparto previsti dal regolamento, o
dalla legge, e l’interesse generale
a favorire il risparmio energetico, il legislatore si è orientato nel
senso di attribuire prevalenza
all’interesse più aderente al concetto di utilità sociale, giungendo, per tal motivo, a modificare e
abbassare i quorum assembleari
per delibere per le quali, secondo le norme del Codice civile, sarebbe stata necessaria l’unanimità. Si è, quindi, ritenuto che le disposizioni di cui alla legge citata,
per il loro carattere pubblicistico, prevalgano sulla disciplina
privatistica.
Pertanto, anche il regolamento contrattuale potrà essere modificato dalla delibera assembleare (Tribunale di Roma, sezione
V civile, 29 aprile 2010).
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Regioni apripista. Ma il termine è stato posticipato al 2014
L’obbligo in Piemonte e Lombardia
Barbara D’Amico
Silvio Rezzonico
Piemonte e Lombardia hanno fatto da apripista imponendo
l’obbligo di termoregolazione e
contabilizzazione del calore anche per gli edifici esistenti. Un
anno fa, però, le giunte delle due
Regioni hanno prorogato il termine fino al 2014, anche per tenere conto della crisi economica
che sta gravando sui conti delle
famiglie.
In Piemonte la scadenza per il
montaggio delle valvole e dei ripartitori, che inizialmente venne fissata al 2012, è stata posticipata al 1˚settembre 2014: ciò implica che tutti gli edifici dotati di
impianto centralizzato la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18 luglio 1991 devono essere sottoposti, ove tecnicamente
possibile, a interventi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore in ogni singola unità
abitativa.
La legge impone le valvole (per
la regolazione del calore) e i ripartitori (per la contabilizzazione) nel caso di nuova installazione di impianto termico, di ristrutturazione del vecchio o di
sostituzione del generatore di
calore, compreso l’allacciamento a una rete di teleriscaldamento. Le proroghe, tuttavia, non si
applicano in caso di lavori di ri-
strutturazione che obbligano a
installare contestualmente le
valvole: chi effettua interventi
adesso, pertanto, dovrà adeguarsi subito senza poter beneficiare
della posticipazione.
In Lombardia la proroga dell’installazione coinvolge circa 4,7
milioni di cittadini ma, a differenza del Piemonte, la scadenza
non è fissata per tutti gli impianti al 2014. La delibera di giunta
adottata a luglio 2012 prevede, infatti, la messa in regola entro il 1˚
agosto 2013 per tutti gli impianti
di riscaldamento centralizzato
alimentati a gas con presenza
termica superiore a 350 kW e installati prima del 1˚agosto 1997.
Entro lo stesso periodo dovranno essere adeguati gli impianti
con potenza maggiore o uguale
a 116,4 kW e installati prima del
1˚ agosto 1998. C’è tempo, invece, fino al 1˚agosto 2014 per intervenire in merito agli impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1˚
agosto 1997, nonché sugli impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento
dopo il 1˚agosto 1997 e su quelli
per i quali viene approvato un
progetto di ristrutturazione
complessiva che consenta un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario. Per tutti gli altri impianti, che invece non rientrano tra quelli elencati, vale la
scadenza del 1˚agosto 2014.
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Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
17
In condominio
ENERGY SERVICE COMPANY
Con le Esco impianti
più efficienti a costo zero
Le compagnie
si ripagano
gli interventi
dividendo i risparmi
con gli utenti
PAGINA A CURA DI
Andrea Curiat
Sichiamanoenergyservicecompany, ma sono più note con la sigla
Esco. Si tratta di società che effettuanointerventisugli edificipermigliorarnel’efficienzaenergetica:sostituzione di impianti di riscaldamento, lavori di isolamento, installazione di impianti solari e fotovoltaiciealtro ancora.Il clientenon deve metter mano al portafogli per finanziaregli investimenti. Ci pensano le Esco, con capitale proprio o
grazie a prestiti bancari. Cosa ci
guadagnano? Il risparmio in bollettavieneripartito,secondovarie formulecommerciali, tra l’utentefinale e la Esco stessa.
L’esempio
Prendiamo ad esempio il caso di
una Esco che effettui interventi di
efficientamento tali da ridurre i
consumi di energia all’80% del li-
vello precedente in un dato appartamento. Di quel 20% di risparmio, il 10% potrebbe andare
all’utente, che pagherebbe da subito una bolletta più bassa senza avere speso nulla per migliorare l’isolamento o gli impianti di casa. E il
10% andrebbe alla Esco, che si ripagherebbe così dell’investimento iniziale guadagnandoci sopra.
Cosa accade se l’intervento non
ottiene il 20% di risparmio promesso? Semplice: è la Esco a pagare la differenza, come una vera e
propria penale. In altre parole, le
energy company fanno da garanti
del successo degli interventi. Una
formula in cui tutti guadagnano: il
risparmiatore, con bollette più
basse e un comfort maggiore
nell’abitazione; l’Esco, che per un
certo periodo di tempo intasca
una parte del risparmio a fronte
dei rischi di finanziamento e di organizzazione sostenuti; e l’ambiente, grazie alla riduzione delle
emissioni di CO2 dovute ai minori
consumi domestici.
Due categorie
In Italia, le energy service company sono regolate dal Dlgs
115/2008. Alessandro Porta, sales
executive energy solutions e building efficiency di Johnson Controls, commenta così lo scenario
italiano: «A livello pratico ci sono
due categorie di Esco. Le prime sono le società che hanno ottenuto
almeno un certificato bianco e sono iscritte all’apposito albo tenuto
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas». Questo gruppo include circa 300-400 soggetti, ma non
tutti hanno effettivamente le qualità per offrire un servizio di risparmio energetico garantito. «Sono
aziende di vario tipo, che hanno
semplicemente effettuato almeno
un intervento di efficientamento
energetico. La seconda categoria,
invece, include le società che hanno conseguito la certificazione
Uni Cei 11352, attestante una reale
capacità di offrire i servizi tipici
delle Esco. Questo gruppo, però, è
molto più ristretto. In Italia le
aziende certificate sono circa 40».
Sviluppo frenato
Il settore italiano delle Esco, quindi,
è ancora arretrato rispetto ai Paesi
anglosassoni. Ci sono almeno due
fattori che ne limitano lo sviluppo.
Il primo è di tipo contrattuale: «Nel
Dlgs 115/2008 viene chiarito cos’è
un servizio energetico, oggetto
dell’attivitàdelleEsco,conunadefinizione abbastanza generica», spiega Porta. Qui nasce il primo fattore
diconfusione,che èbene conoscere
se si pensa di rivolgersi a una energy service company. A livello internazionale, infatti, il contratto tipico
Le simulazioni
Un’analisiAnacisimulailcasodi
14condominichedebbano
ridurreleemissionidiCO2 dovute.
Con186milaeurodiinvestimento
diretto,econtinuandoapagarele
spesecondominiali,sigeneraun
risparmiodi84milaeuro
nell’arcodi7,6anni,piùil55%di
detrazione,paria102milaeuro,
peruntotaleammortamentodel
costoiniziale.Disponendoinvece
diunautofinanziamentoper
15.700euro,diunfinanziamento
bancariodi89milaeuroal5%in5
anniediuncontrattoenergiacon
unaEscoda82milaeuro(al5%in
noveanni),l’ammortamento
avverrebbein9anni.Con
172.115euro siripagherebbe la
Escoper l’investimentoe il
servizioenergia, mentre i
102milaeuro derivanti dalla
detrazionedel 55%
ripagherebberolabanca. Infine,
con18.700 eurodi
autofinanziamento,si stipula
uncontratto energiacon Esco
da 168milaeuro.
L’ammortamentoè a 10anni:il
risparmiosui consumiè di
191milaeuro, più102mila di
detrazionial 55%(entrambe le
sommeripaganolaEsco).
delle Esco è ben definito e si tratta
dell’energy performance contract: la
società si impegna a diminuire la richiesta di energia di un edificio, finanziandosi grazie ai risparmi futuri. «In allegato al decreto 115 – aggiungePorta–vieneindicatounmodello che fa riferimento al contratto
di servizio di energia, molto diffuso
in Italia ma ben diverso dall’energy
performance contracting». La differenza tra i due contratti è sostanziale, perché il primo non agisce riducendo la domanda di energia, ma
massimizzandoirendimentidell’offerta. «Con il contratto di servizio
dienergia,ilfornitoreacquistaenergia, la trasforma nel modo più efficiente possibile e la rivende agli
utenti finali, ad esempio bruciando
gas per ottenere calore ed elettricità».
Ma il vero problema è legato alla
scarsa reperibilità di finanziamenti, dovuta allo scetticismo delle
banche dinanzi al modello del risparmio garantito. «Certo – conclude l’esperto – le Esco possono
utilizzare capitale proprio per dare il via agli interventi di efficientamento. Ma se sono molto piccole
esauriscono le risorse dopo un paio di interventi; se sono grandi, preferiscono non immobilizzare tutti
gli asset per evitare di appesantire
il bilancio».
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Esperienze pilota. Un progetto che affronta anche il nodo dell’accesso al credito
A Genova è scesa in campo la Provincia
Il modello delle Esco, in Italia,
stenta ad affermarsi. Ma una maggiore consapevolezza privata delle
sue potenzialità, e alcune iniziative
pubbliche, possono aiutare.
Sulla sinergia con le Esco punta
molto il progetto "Condomìni intelligenti", varato dalla Provincia di
Genova nell’aprile del 2011 come
parte del progetto Ue Ensure. Nelle intenzioni dell’amministrazione
locale, le Esco dovrebbero fare da
intermediarie tra gli istituti di credito e i condomìni, che più difficilmente riescono a ottenere mutui
per finalità di efficientamento energetico. Possono aderire al progetto
"Condomìni intelligenti" gli immobili siti sul territorio della provincia, con una morosità degli ultimi
cinque anni inferiore al 3% e dotati,
ovviamente, di sistemi di produzione e contenimento del calore inefficienti, migliorabili grazie ad interventi ad hoc.
Gli edifici che rispondono a questi
criteri sono quindi sottoposti a diagnosi energetica per analizzare gli
interventi tecnici più opportuni
per ridurre gli sprechi e contenere i
consumi. La diagnosi è proposta
all’assemblea, che a sua volta delibera l’esecuzione delle opere e incarica le Esco di procedere ai lavori attraverso un contratto di risparmio energetico.
Il problema che si ripresenta è sempre quello dell’accesso al credito,
anche da parte delle Esco. Ed è qui
che interviene il supporto della Provincia, grazie al programma "Impresapiù": un sistema di garanzie
private e controgaranzie pubbliche concesse alle aziende sul territorio attraverso un fondo di garanzia istituito dalla Provincia e dalla
Camera di commercio di Genova. I
limiti di finanziamento consistono
in un importo minimo di 10mila euro, un massimo di 500mila euro per
finanziamenti chirografari di durata compresa tra 18 e 96 mesi, e un
massimo di un milione di euro per
mutui ipotecari di durata fino a 20
anni. Grazie a "Condomìni intelligenti", anche le Esco possono accedere al fondo e ottenere così un credito bancario sufficiente a finanziare gli interventi di efficientamento
energetico.
Il progetto della Provincia è già in
fase operativa: dopo un "condominio zero" da 3.600 metri quadrati
sottoposto a riqualificazione energetica nel 2011, nel luglio del 2012 sono stati individuati altri 16 immobili su cui intervenire in questi mesi.
Certo, le ricadute del programma
sono necessariamente limitate al
territorio genovese. Ma la sensibilizzazione dei cittadini può favorire ulteriormente la diffusione delle
Esco, e in generale l’efficienza energetica degli immobili residenziali,
su tutto il territorio italiano.
Su questo fronte è da tempo impegnata l’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (Anaci). La sezione di Padova ha presentato recentemente nove case study di ristrutturazioni in
altrettanti condomini locali. Il piano clima del Comune di Padova prevede infatti la riduzione delle emissioni di CO2 del 21% tra il 2013 e il
2020. Il settore residenziale pesa
per un terzo del totale e richiede un
taglio pari a 131mila tonnellate equivalenti di CO2. Il che significa che
sarà necessario realizzare ogni anno, per i prossimi 10 anni, interventi di ristrutturazione energetica sul
4,6% di tutti gli edifici, tali da generare il 50% di risparmi.
Secondo l’Anaci, il Comune può intervenire facendo crescere la sensibilizzazione e la certificazione
energetica volontaria tra i cittadini, ma anche promuovendo accordi con istituti bancari per la creazio-
ne di un fondo rotatorio, e rendendo obbligatoria per tutti gli impianti centralizzati l’installazione di valvole termostatiche e sistemi di contabilizzazione, come già stabilito
dalla Regione Piemonte. «Ad esempio – spiega il presidente Anaci di
Padova, Giorgio Cambruzzi – il Comune di Padova ha stabilito con ordinanza del 12 dicembre scorso che
nei fabbricati con riscaldamento
centralizzato la temperatura massima del riscaldamento sia impostata a 19 gradi, per ridurre i consumi
che salgono del 7% per ogni grado
al di sopra di questa soglia».
Nell’analisi Anaci (si veda il box sopra) , il ricorso alle Esco riduce i rischi finanziari per i condomini
(perché la società stessa si assume
le conseguenza di un’analisi energetica errata) e permette di portare
avanti gli interventi anche in mancanza di risorse economiche del
condominio. «Si tratta di interventi a costo zero, nel senso che l’investimento iniziale è finanziato grazie alla riduzione dei consumi stessi», ribadisce Cambruzzi.
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Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
18 Risparmio energetico
I permessi edilizi
LE REGOLE
Nel puzzle delle procedure
tre strade per il via libera
Per gli impianti
domestici
sufficiente
la comunicazione
al Comune
Donato Antonucci
Un complicato mosaico di
norme nazionali e regionali accompagna la disciplina delle autorizzazioni e abilitazioni necessarie per gli impianti alimentati da
energia rinnovabile. Ma, in estrema sintesi, le procedure di autorizzazione, graduate in base alla tipologia e alla potenza dell’impianto
sono tre: l’autorizzazione unica,
la Pas (procedura abilitativa semplificata), la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera
per gli impianti minori. Alle tre
procedure abilitative vanno aggiunte le ipotesi di comunicazione, accompagnate o meno da relazione e progetto, contemplate
dall’articolo 6 del Testo unico
dell’edilizia (Dpr 380/2001).
Per le rinnovabili la fonte normativa principale è il Dlgs
387/2003, che all’articolo 2 definisce e individua le «fonti energetiche rinnovabili» e all’articolo 12
disciplina l’autorizzazione unica
per la costruzione, la modifica o il
rifacimento degli impianti e la loro messa in esercizio, prevedendo anche le ipotesi in cui questo
titolo abilitativo poteva essere sostituito dalla Dia.
Altri interventi legislativi hanno poi riguardato specifiche tipologie di impianti: il Dlgs
115/2008 (articolo 11, comma 3)
per quelli eolici, solari termici e
fotovoltaici e la legge 99/2009
(articolo 27, comma 27) per quelli di cogenerazione.
L’articolo 12 del Dlgs 387/2003
ha anche previsto l’elaborazione
di linee guida nazionali, emanate
con il Dm 10 settembre 2010. In
questo decreto sono contenute
prescrizioni relative al regime autorizzatorio, che vanno ad integrare quelle del Testo unico dell’edilizia, anche per ciò che attiene agli
interventi riconducibili all’attività edilizia libera, indicati dall’articolo 6 del Dpr 380/2001.
Il quadro normativo è stato ulteriomente ampliato dal Dlgs
28/2011, che ha in parte modificato le procedure autorizzative esistenti e ha introdotto la Pas, individuando inoltre le ipotesi e i limiti
in cui la disciplina nazionale può
essere integrata dalle Regioni e
dalle Province autonome. Queste
possono comunque individuare
aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
Il Dlgs 28/2011 non ricomprende
l’intero assetto autorizzatorio, parte del quale va ancora ricavato dal
Testo unico dell’edilizia (Dpr
380/2001), ma, quantomeno, fissa
un criterio di proporzionalità rispetto al quale viene parametrata
l’entità dell’impianto e il correlato
regime autorizzatorio.
All’articolo 123 del Testo unico
va fatto riferimento anche per ciò
che riguarda il generale obbligo di
rispetto della normativa urbanistica e di quelle sulla tutela storicoartistico, paesaggistica e ambientale, cui si aggiungono specifiche
limitazioni e divieti, variabili a seconda della tipologia di impianto
da realizzare.
L’attività in edilizia libera
L’articolo 6 del Dlgs 28/2011 fa rinvio ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida anche per ciò che riguarda
la comunicazione da inviare al Comune, anche in via telematica, per
le attività riconducibili all’edilizia libera.
In particolare è considerata edilizia libera la realizzazione di impianti fotovoltaici e di pannelli solari termici:
1 aderenti o integrati nei tetti di
edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma
degli edifici stessi;
1 la cui superficie non supera quel-
la del tetto su cui viene realizzato;
1 posti su edifici esistenti o sulle
loro pertinenze;
1 con una capacità di generazione
compatibile con il regime di scambio sul posto (fino ai 200 Kwp);
1 realizzati al di fuori dei centri
storici (cosiddetta zona A).
In questi casi basta la comunicazione preventiva al Comune (anche per via telematica, se il Comune è attrezzato) di inizio lavori.
IL QUADRO
Decreti, Testi unici e linee guida:
una babele di norme
sulle autorizzazioni
si è ormai stratificata
nel campo delle rinnovabili
Alle Regioni e alle Province
autonome viene lasciata la facoltà di estendere il regime ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli
impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli
edifici, fatta salva la disciplina
in materia di Via (valutazione di
impatto ambientale) e di tutela
delle risorse idriche.
La comunicazione con progetto
La comunicazione preventiva accompagnata da relazione tecni-
ca asseverata ed elaborati grafici riguarda invece le ipotesi di
cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), per cui, in forza del richiamo ivi contenuto all’articolo 3,
comma 1, lettera b), si applica a
tutti i casi in cui gli interventi sono assimilati alla manutenzione
straordinaria.
Tra questi rientrano innanzitutto gli interventi indicati
nell’articolo 123, comma 1, del Testo unico, cioè quelli relativi
all’utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile in edifici e impianti
industriali.
Anche in questo caso il paragrafo 11.7 delle linee guida ha
chiarito che la previsione riguarda solo «quegli interventi in edifici e impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una
capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio
sul posto».
L’articolo 123 richiama anche
l’articolo 17, commi 3 e 4, del Dpr
380/2001, con conseguente
esclusione o riduzione del contributo di costruzione.
In forza del richiamo alla manutenzione straordinaria, potranno inoltre essere realizzati
tutti gli interventi che:
1 non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
1 non comportino aumento del
numero delle unità immobiliari;
1 non implichino incremento
La mappa dei titoli abilitativi in edilizia
LE DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI INTERVENTI
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
Nessuna procedura per:
8 manutenzione ordinaria;
8 eliminazione di barriere
architettoniche senza realizzazione
di rampe, di ascensori esterni o
altri manufatti che alterino la
sagoma dell’edificio;
8 opere temporanee per attività
di ricerca nel sottosuolo,
eseguite in aree esterne
al centro edificato, di carattere
geognostico, ad esclusione
di attività di ricerca di idrocarburi;
8 movimenti di terra legati
all’esercizio dell’attività agricola
e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi
su impianti idraulici agrari;
8 serre mobili stagionali,
sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola
INTERVENTI
SOGGETTI A COMUNICAZIONE
Attività edilizia libera previa
comunicazione di inizio lavori:
8 opere dirette a soddisfare
esigenze contingenti
e temporanee e da rimuovere
al cessare della necessità,
comunque, entro novanta giorni;
8 pavimentazione e finitura di
spazi esterni, anche per aree di
sosta, contenute entro l’indice di
permeabilità, ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale,
compresa la realizzazione di
intercapedini interamente
interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque,
locali tombati;
8 pannelli solari, fotovoltaici, a
servizio degli edifici, da realizzare
al di fuori dei centri storici;
8 aree ludiche senza fini di lucro
ed elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici;
8 modifiche interne di carattere
edilizio sulla superficie coperta
dei fabbricati adibiti ad esercizio
d’impresa e modifiche della
destinazione d’uso dei capannoni
LAVORI SOGGETTI A
COMUNICAZIONE ASSEVERATA
Attività edilizia libera previa
comunicazione di inizio lavori,
trasmissione dei dati identificativi
dell’impresa esecutrice dei lavori
e relazione tecnica, con elaborati
progettuali, asseverante la
conformità a strumenti urbanistici e
regolamenti edilizi e la non
necessità di titolo abilitativo:
8 manutenzione straordinaria,
compresa l’apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti
interne, che non riguardi parti
strutturali dell’edificio, non
aumenti il numero delle unità
immobiliari e non incrementi i
parametri urbanistici;
8 modifiche interne di carattere
edilizio sulla superficie coperta
dei fabbricati adibiti ad esercizio
d’impresa e modifiche della
destinazione d’uso dei locali
adibiti ad esercizio d’impresa
(con dichiarazione di conformità
da parte dell’Agenzia
per le imprese, su sussistenza
requisiti);
INTERVENTI SOGGETTI
A SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITÀ
8 Manutenzione straordinaria
«pesante»;
8 restauroe risanamento
conservativo;
8 ristrutturazione edilizia
«leggera» (compresa
demolizione e ricostruzione, con
rispetto di volumi, sagoma,
prospetti e destinazione d’uso
nei centri storici);
8 Varianti minori ai permessi
di costruire
INTERVENTI SOGGETTI A DIA
8 Ristrutturazione edilizia
«pesante»
8 nuova edificazione e
ristrutturazione urbanistica
in piani attuativi;
8 nuova costruzione in Prg
con previsioni di dettaglio;
8 Dia regionali
INTERVENTI SOGGETTI A
PERMESSO DI COSTRUIRE
8 Nuova edificazione e
ristrutturazione urbanistica
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
30
dei parametri urbanistici.
Alla comunicazione devono
essere allegati i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione
dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e accompagnata da opportuni elaborati progettuali. La relazione deve essere redatta da un tecnico
abilitato, che deve dichiarare di
non avere rapporti di dipendenza con l’impresa o con il committente e asseverare, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, dichiarando che per gli interventi non è previso il rilascio
del permesso di costruire.
La Pas
L’articolo 6 del Dlgs 28/2011 ha
introdotto la Pas in sostituzione
della Dia (denuncia di inizio attività), già prevista dal Dlgs
387/2003, per gli impianti e opere di connessione alla rete elettrica indicati nel paragrafo 12 delle linee guida. Questa procedura
specifica per le rinnovabili è ad
esempio necessaria per gli impianti fotovoltaici posizionati a
terra, di potenza fino a 20 kW.
Così come per i pannelli fotovoltaici o quelli solari da installare
in immobili vincolati.
In generale, la Pas è richiesta
in via residuale per gli impianti
Giorni di attesa
Con la Pas (procedura abilitativa
semplificata) per il fotovoltaico
è necessario aspettare un mese
per le osservazioni del Comune
prima di avviare i lavori
che non possono essere realizzati con la semplice comunicazione di inizio lavori o per quelli più
complessi, soggetti ad autorizzazione unica.
La procedura per la Pas prevede che almeno 30 giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori, il
proprietario o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere
connesse, deve presentare al Comune, in formato cartaceo o in
via telematica, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.
La relazione dovrà attestare la
compatibilità del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione andranno allegati anche gli elaborati
tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.
Con il decorso del termine l’attività si intende tacitamente assentita, a meno che il Comune, prima
dei 30 giorni, non riscontri l’assenza di una o più delle condizioni
per l’esecuzione dell’intervento e
non notifichi all’interessato un
motivato ordine a non effettuarlo.
Per gli interventi da eseguirsi
su aree o immobili interessati da
vincoli ambientali, storico-artistici o paesaggistici e nei casi in
cui sia necessario acquisire concessioni di derivazioni a uso
idroelettrico, le autorizzazioni e
nulla osta dovranno essere preventivamente acquisite dall’interessato e allegate alla dichiarazione, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di
sua competenza.
La realizzazione dell’intervento va completata entro tre
anni dal perfezionamento della
procedura e, per la parte eventualmente non ultimata, deve
presentarsi una nuova dichiarazione.
A opera ultimata, il progettista o un tecnico abilitato rilascia
un certificato di collaudo finale,
attestante
la
conformità
dell’opera al progetto presentato con la dichiarazione.
Il certificato deve essere trasmesso al Comune unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale
conseguente alle opere realizzate, oppure della dichiarazione che
le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento catastale.
L’autorizzazione unica
L’autorizzazione unica è disciplinata dall’articolo 5 del Dlgs
28/2011 e riguarda la costruzione
e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o
parziale e riattivazione dei medesimi impianti, nonché le opere connesse e le relative infrastrutture, che per potenza e tipologia non possono essere assentiti con la Pas o con le varie tipologie di comunicazione.
LA CHIUSURA
Per gli interventi avviati
con la Pas il progettista
deve rilasciare
un certificato di collaudo
che va inviato al Comune
L’autorizzazione unica viene rilasciata dalla Regione o dalle Province da questa delegate, nel rispetto delle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storicoartistico, e può essere concessa
anche in variante allo strumento
urbanistico.
L’autorizzazione è rilasciata a
conclusione di un procedimento
unico, nell’ambito del quale la Regione convoca una conferenza di
servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Per la realizzazione di impianti
fotovoltaici e alimentati a biomassa, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima del rilascio
dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui l’impianto sarà realizzato.
La durata del procedimento
non può essere superiore ai 90
giorni, al netto dei tempi necessari per il provvedimento di Via (valutazione impatto ambientale),
ove previsto.
I paragrafi 13 e 14 del Dm 10 settembre 2010 definisconoi contenutiminimi dell’istanza edell’autorizzazione unica, nonché le modalità
diavvio edi svolgimentodelprocedimento unico per il rilascio, che
dovranno essere seguiti in attesa
dell’emanazione delle relative disposizioni da parte delle Regioni e
delle Province autonome.
Le sanzioni
Sempre ispirato a criteri di proporzionalità è anche il sistema
sanzionatorio contenuto nell’articolo 44 del Dlgs 28/2011, nell’ambito del quale, fermo restando sempre il ripristino dello stato dei luoghi, l’entità della sanzione è correlata alla assenza o
difformità rispetto all’atto autorizzatorio necessario per quella
tipologia di intervento (autorizzazione unica, Pas, comunicazione).
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LE REGOLE AD HOC PER IL RISPARMIO ENERGETICO
COMUNICAZIONE SENZA
RELAZIONE ASSEVERATA
01 | PANNELLI SOLARI
FOTOVOLTAICI
Fino a 200 kW di potenza su edifici
esistenti e su loro pertinenze, fuori
dalle zone A (centri storici e ambiti a
loro assimilati), o, senza questi limiti
di potenza, aderenti
o integrati nei tetti di edifici esistenti
con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda (salvo
vincoli culturali e paesaggistici)
02 | PANNELLI SOLARI TERMICI
Aderenti o integrati nei tetti
di edifici esistenti con la stessa
inclinazione e lo stesso
orientamento della falda
e i cui componenti non modificano
la sagoma degli edifici e la cui
superficie complessiva non sia
superiore a quella del tetto, purché
19
non siano nelle zone A e assimilate
e non siano su edifici vincolati
ai sensi del Dlgs n. 42/2004
03 | IMPIANTI A BIOMASSE, GAS
DI DISCARICA O RESIDUATI
Impianti per la produzione di
energia elettrica fino a 50 kW che
operano in assetto cogenerativi
delle pareti verticali esterne agli
edifici,anche su edifici vincolati
(dietro assenso Soprintendenza)
che non ricadano nel campo
applicazione della Comunicazione
senza relazione asseverata e siano
TIPS
04 | GENERATORI EOLICI
Singoli generatori eolici sui tetti
di edifici esistenti con altezza
complessiva non superiore a 1,5
metri e diametro non superiore
a 1 metro (salvo vincoli culturali e
paesaggistici)
Comunicazione al Comune
02 | IMPIANTI
PER ENERGIA TERMICA
Impianti di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili diversi
da pannelli solari termici e impianti
geotermici, realizzati negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati
annessi e destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria
per l’utilizzo nei medesimi edifici
03 | BIOMASSE ED EOLICO
8 Impianti a biomassa, gas
di discarica, gas residuati da 50
kW a 1 MW che operano
in assetto cogenerativo
8 Altri impianti a biomassa
fino a 200 kW
8 Altri impianti a gas
di discarica, gas residuati
fino a 250 kW
8 Impianti da fonte idraulica
fino a 100 kW
8 Impianti eolici fino a 60 kW
che non ricadano nel campo
della Comunicazione
PROCEDURA ABILITATIVA
SEMPLIFICATA
01 | PANNELLI SOLARI
FOTOVOLTAICI
Fino a 20 Kw di potenza a terra
o nelle zone A, o senza limiti di
potenza, che non sporgano dal tetto
COMUNICAZIONE
CON RELAZIONE ASSEVERATA
01 | PANNELLI SOLARI TERMICI
Collocati su edifici esistenti o su loro
pertinenze, inclusi i rivestimenti
fuori dalle zone A e assimilate
Fotovoltaico integrato
02 | PANNELLI SOLARI TERMICI
Impianti per i quali non basta la
AUTORIZZAZIONE UNICA
01 | GLI ALTRI IMPIANTI
Tutti gli altri impianti c
on fonti rinnovabili non citati
nelle righe precedenti
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
20 Risparmio energetico
La pagella verde
QUANDO È RICHIESTA
La certificazione energetica
è obbligatoria per vendere
Il documento
va allegato
a tutte le cessioni
a titolo oneroso,
anche alla permuta
PAGINA A CURA DI
Clara Attene
Silvio Rezzonico
Si vende, ma solo con attestato di certificazione energetica alla
mano. Senza più scappatoie, o meglio autocertificazioni, anche nel
caso in cui l’immobile sia effettivamente poco efficiente sotto il profilo del risparmio energetico.
Dopo che l’Italia ha subito una
procedura di infrazione per l’incompleta attuazione della direttiva europea 2002/91/Ce, dal 28 dicembre scorso – a seguito del Dm
22 novembre 2012 – la legislazione
italiana si è adeguata agli obblighi
stabiliti da Bruxelles, eliminando
la possibilità per il venditore di dichiarare che il proprio immobile
ricade in classe «G» (la peggiore)
per evitare di predisporre la pagella verde.
La possibilità dell’autocertificazione era stata introdotta dalle linee guida nazionali (Dm 26 giugno 2009) e, anche se in diverse
regioni settentrionali era vietata
dalle normative locali, aveva frenato moltissimo il decollo della
certificazione energetica nel nostro Paese.
Le norme statali
Oggi per la legge statale l’obbli-
go è quello di «dotare» della certificazione energetica tutti gli immobili in caso di trasferimento a
titolo oneroso (non solo vendita,
quindi, ma anche – ad esempio –
permuta).
Fanno eccezione box auto, cantine, autorimesse, depositi, ruderi e immobili venduti nello stato
di "scheletro strutturale", cioè
senza pareti verticali esterne, o
al rustico, cioè senza le rifiniture
e gli impianti tecnologici (devo
essere qualificati così anche
nell’atto notarile). In questi casi,
l’assenza dell’impianto di riscaldamento, rende da un lato impossibile e dall’altro superfluo valutare le prestazioni energetiche
del fabbricato.
In precedenza, la legge nazionale prevedeva l’allegazione
dell’attestato di certificazione
energetica (Ace) al rogito e comminava la nullità dell’atto in caso
di mancanza. Ora l’allegazione è
chiesta solo in alcune Regioni,
che prevedono anche sanzioni
pecuniarie (si veda la pagina seguente). Anche nel quadro normativo attuale la validità dell’atto non può più essere messa in discussione, resta il fatto che un immobile privo di attestato non può
circolare e il notaio deve informare le parti sulle regole vigenti.
L’obbligo di dotare l’immobile
dell’attestato ricade sul venditore, ma le parti possono accordarsi perché l’acquirente sostenga il
costo relativo. D’altra parte, l’acquirente non può rinunciare alla
certificazione.
I fabbricati di nuova costruzione
Caso a sé, invece, è quello in cui
siano oggetto della compravendi-
ta immobili nuovi, appena costruiti: in questa situazione, infatti,
l’obbligo di fornire l’Ace è sempre
a carico del costruttore che deve
consegnare il documento insieme
con le chiavi dell’edificio. Una
procedura, peraltro, indispensabile anche per ottenere l’agibilità
della nuova costruzione.
Gli annunci immobiliari
C’è inoltre un ulteriore step da
non trascurare: il decreto legislativo 28/2011, che recepisce la direttiva europea sulla promozione delle energie rinnovabili, la n.
2009/28/Ce, impone infatti a partire dal 1˚gennaio 2012 di indicare
negli annunci di vendita di un edificio l’indice di prestazione ener-
PAROLA
CHIAVE
a
Indice di prestazione
energetica (Ipe)
L’indice di prestazione
energetica è un parametro
architettonico che serve per
valutare l’efficienza energetica
di un edificio. In particolare, l’Ipe
sintetizza il rapporto tra l’energia
necessaria per riscaldare un
ambiente fino alla temperatura di
18 gradi e la sua superficie netta
calpestabile.
L’indice è espresso come il
rapporto tra kWh per metri
quadrati o kWh per metri cubi, nel
caso di edifici non destinati
all’uso residenziale.
getica (Ipe). La regola vale indipendentemente dal fatto che gli
annunci siano diffusi tramite
stampa, internet o affissioni nelle vetrine delle agenzie immobiliari o direttamente sugli edifici.
È un un elemento che dovrebbe
servire al potenziale acquirente
per capire quali sono i costi di gestione sotto il profilo energetico
di un nuovo appartamento, in relazione a certe condizioni climatiche e a determinati standard di
utilizzo. Peraltro, va detto che
non si tratta di un indice così immediato come potrebbe essere
l’indicazione della classe energetica (che invece non è richiesta) e
quindi l’idea che questo elemento possa condizionare il prezzo
degli immobili già nella fase della
trattativa si rivela piuttosto aleatoria. Anche perché il grosso dei
fabbricati si trova nelle classi
energetiche meno efficienti e
questo tende ad allineare allo
stesso livello i prezzi di mercato.
L’obbligo, oltretutto, non è sanzionato a livello nazionale ed è
quindi largamente violato. Fa eccezione la Lombardia, che prevede multe da mille a 5mila euro per
unità immobiliare nel caso di annunci privi dell’indicazione.
Le detrazioni fiscali
È bene ricordare che la certificazione energetica è utile anche per
accedere agli incentivi fiscali per i
lavori eseguiti su edifici già esistenti con il fine di migliorarne
l’efficienza. L’Ace, infatti, è obbligatorio ad esempio nel caso di coibentazione di pareti, tetti e solai o
ancora per la riqualificazione
energetica globale.
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Locazioni. L’obbligo di indicare la classe di appartenenza scatta già dall’annuncio per trovare l’inquilino
Affitto doc solo con l’attestato
Se l’attestato di certificazione energetica è un documento
indispensabile per la compravendita di un immobile, non meno lo è per quel che riguarda i
contratti di affitto.
Anche in questi casi, infatti, è
obbligatorio innanzi tutto che
sugli annunci sia indicata la classe energetica dell’unità che si
vuole affittare. La documentazione, inoltre, deve accompagnare sia i nuovi contratti sia quelli
rinnovati tacitamente.
All’atto pratico, secondo quanto
prescrive il Dlgs 28/2011, nei contratti di locazione deve essere inserita una clausola con cui il conduttore afferma di aver ricevuto tutte
le informazioni e il relativo attestato di certificazione energetica, se
l’immobile in affitto era già dotato
di Ace. È venuto meno, invece, l’obbligo di consegna del certificato e
la conseguente nullità del contratto in caso di mancata consegna, anche se, per scrupolo, è meglio fornire sempre copia dell’Ace.
L’obbligo di redigere l’Ace riguarda tutti gli immobili nuovi e
quelli oggetto di ristrutturazione,
mentre ne sono esclusi, ad esempio, i fabbricati industriali, agricoli
e non residenziali.
Alle norme nazionali, si affiancano in alcune regioni del Centro e
SANZIONI
Per chi omette di consegnare
il documento in Lombardia
scatta una multa da 2.500
a 10.000 euro, in Friuli V.G.
da 500 a 3.000 euro
LE OFFERTE ONLINE
www.ilsole24ore.com/offerte
Le Guide+
Il manuale pratico
per entrare tra i nuovi
professionisti
Ingegneri,architetti, geometri e
periti,ma anche laureati in
matematica, chimica,fisica, scienze
della natura e diplomati in istituti
tecnici.È molto ampia la gammadei
titoliche permettono di accedere
allaprofessione di certificatore
energetico, e includepraticamente
tuttele lauree e i diplomi a carattere
tecnico-scientifico.Il 15 febbraio
scorso il Governo,con un decreto
attesoda molti anni, ha dettato i
requisiti che consentonodi svolgere
questaattività. Ma non varranno su
tutto il territorio nazionale:
riguarderannoinfatti solole Regioni
chenon hanno già disciplinato la
materia. Nellealtre (e non sono
pochepoiché annoverano quasi
tuttela Autonomie del Centro-Nord
piùla Puglia)si applicanoinvece le
normelocali, che prevedono
percorsi diformazione talvolta
anche molto distantiuno dall’altro.
Unquadro variegato che questa
Guida+multimediale rappresenta
nel dettaglio, specificando quali
sono i requisiti previsti dalla
normativastatale e dove si
applicano.Ad ogni Regioneviene
inoltrededicato un
approfondimentospecifico che
spiega leregole locali,con grafici,
video e tabelle esplicative.Nella
Guid+ è raccoltatutta lanormativa
statalee regionale e spiega, come è
possibile,essendo accreditati in una
Regione, esercitarequesta
professioneanche nelle altre.
del Nord Italia, legislazioni locali
che disciplinano in maniera puntuale come comportarsi con l’Ace
nell’ambito di un contratto di affitto. È il caso, per esempio, della
Lombardia, che stabilisce una multa dai 2.500 ai 10mila euro per chi
non consegna all’affittuario la documentazione. Il Friuli Venezia
Giulia, invece, prevede dal gennaio 2012 che la certificazione Vea sia
consegnata al momento della firma del contratto, pena una sanzione tra i 500 e i tremila euro.
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Prezzo: 7 euro
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
21
La pagella verde
LE REGOLE LOCALI
Leggi regionali
in ordine sparso
sui certificatori
Notevoli diversità
anche sulla scelta
delle modalità
di raccolta dei dati
necessari per l’Ace
Barbara D’Amico
Silvio Rezzonico
Molte Regioni hanno giocato
d’anticipo sul fronte della certificazione energetica degli edifici,
attuando più tempestivamente
dello Stato le direttive europee
sulla riduzione dei consumi e
l’uso di fonti alternative (tra le ultime la 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e la 2010/31/Ue sulla prestazione energetica
nell’edilizia). Un comportamento ispirato dalle migliori intenzioni, che però, come rileva il Comitato termotecnico italiano, ha dato vita a una proliferazione normativa, sia per quanto riguarda i
criteri di individuazione dei certificatori sia per le modalità di raccolta e analisi dei dati necessari
alla stesura dell’Ace, l’attestato
di certificazione energetica obbligatoria per gli edifici.
Il quadro è riportato nella tabella qui accanto. Proprio il documento richiesto dalla normativa
europea e nazionale è oggetto di
sistemi a volte completamente disomogenei.
La Provincia di Bolzano, tra gli
enti pionieri nella stesura di regole organiche, ha un meccanismo
a sé stante. Il sistema CasaClima,
infatti, fissa criteri molto più rigidi per il calcolo dell’indice di prestazione energetica, rispetto a
quanto stabilito dalla normativa
nazionale. «A differenza di quanto stabilito dai consueti protocolli di calcolo, il nostro sistema tiene conto di elementi ulteriori»,
spiega l’ingegnere di CasaClima,
Ulrich Klammsteiner. Bolzano,
infatti, utilizza indicatori più numerosi e complessi dei normali
criteri di misurazione (basati in
quasi tutte le Regioni sul protocollo Uni/Ts 11300). «Il meccanismo CasaClima tiene conto
dell’efficienza dell’involucro oltre che del sistema impiantistico,
quindi è importante far rientrare
tra gli indicatori anche la climatizzazione», conclude Klammsteiner. Parametri altrettanto rigidi
sono stati fissati dalla Provincia
di Trento e dalla Valle d’Aosta in
cui vige il sistema Beauclimat.
Le peculiarità regionali emergono anche dai diversi criteri per
la formazione e l’accreditamento
dei certificatori. Quasi tutte le Regioni impongono corsi obbligatori con il superamento di un esame finale per chi non possa provare la propria competenza o
esperienza nel settore della certificazione. Faceva eccezione la Liguria che imponeva la formazione anche ai professionisti. Obbligo non più sussistente a seguito
di un positivo ricorso al Tar promosso dall’Ordine degli ingegneri di Genova, contrario al ritorno
sui banchi di chi avesse già sostenuto l’esame di Stato.
La vera sperequazione, tuttavia, riguarda i titoli di studio che
da un territorio all’altro consentono o meno di diventare certificatore. Chi ha una laurea magistrale in scienze e tecnologie
agrarie ad esempio, può esercitare come tecnico a Milano ma non
a Trento. Inoltre, non tutte le Regioni hanno un elenco certificatori, strumento essenziale per costruttori, locatari e proprietari di
immobili alla ricerca di un esperto qualificato. È il caso
dell’Abruzzo e del Veneto, sprovvisti di un elenco ufficiale istituito invece in realtà come quelle siciliana e piemontese. Differenze
altrettanto grandi, invece, non si
ravvisano sul tema dei costi
dell’Ace il cui prezzo (compreso
in genere tra i 250 e i 450 euro) è
completamente rimesso alle regole di mercato.
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PIÙ
E MENO
+
1 Attuazione più rapida
Le Regioni attuano prima dello
Stato le direttive europee sul
risparmio energetico. Le regole
regionali stabiliscono criteri
che meglio si adattano alle
necessità del territorio
1 La Babele dei requisiti
La libertà lasciata alle Regioni
ha dato vita a sistemi di
certificazione troppo diversi
che creano confusione nel
consumatore, disorientato
da regole così disomogenee.
I requisiti per i certificatori
cambiano da Regione a Regione
creando forti disuguaglianze:
titoli di studio che a Genova
abilitano alla certificazione
non sono ritenuti validi a Trento
La mappa
Le norme nazionali sulla certificazione energetica e le eccezioni locali. Nelle Regioni in cui non c’è una normativa
specifica, vale quella statale
Legislazione di base Quando è richiesto l’Ace
STATO
Dlgs 192/2005
Dlgs 311/2006
Dpr 59/2009
Dm 26/06/ 2009
Sistema di calcolo Sanzioniperprivatieprofessionisti
Specifica tecnica
e nuova costruzione e
UNI/TS11300
ristrutturazione;
r compravendita edificio o
singola unità (obbligo di consegna
e non di allegazione al rogito);
t incentivi o agevolazioni
30% della parcella per il certificatore
perAce rilasciata senza rispetto
della metodologia; 80% se Ace non
veritiera e segnalazione collegio
o ordine; 50% della parcella per
direttore lavori per mancata
allegazione Ace alla pratica di fine
lavori; fino a 5mila euro se Ace è falso
PROVINCIA DI BOLZANO
Lp 13/1997
Dpp 34/2004
Dgr 939/2012
e certificato Casaclima
obbligatorio per nuova costruzione
e ristrutturazione integrale;
r Ace per compravendita e
locazione di edifici, viene
rilasciato per il singolo alloggio
solo in caso di nuova costruzione
Casaclima
(ilsistema si
differenziain modo
sostanziale da
quello nazionale e si
basa sull’efficienza
dell’involucro oltre
chedel sistema
impiantistico)
In caso di omessa certificazione
Casaclima per le nuove costruzioni
e ristrutturazioni, la sanzione è
l’inagibilità dell’edificio
EMILIA ROMAGNA
Dal 156/2008
Dgr 1050/2008
Dgr 1754/2008
Dgr 1390/2009
Dal 255/2009
Dgr 1362/2010
Dgr 1366/2011
Dgr 429/2012
e nuova costruzione, demolizione Specifica tecnica
UNI/TS11300
e ricostruzione, ristrutturazione
integrale edifici oltre i 1.000 mq;
r compravendita e locazione
di edifici o singole unità;
t incentivi o agevolazioni
30% della parcella per il certificatore
perAce rilasciata senza rispetto dei
criteri; 80% se Ace non veritiera e
segnalazione collegio o ordin.;
50% della parcella per direttore lavori
permancata allegazione Ace alla
pratica di fine lavori; fino a 5mila euro
se Ace è falso
e nuova costruzione,
ristrutturazione per edifici oltre i
1.000 mq; r compravendita e
locazione di un intero immobile o
di singole unità immobiliari (non è
obbligatoria la allegazione, ma
solo la consegna); t sgravi fiscali
o incentivi; u piano Casa
Specifica tecnica
UNI/TS11300 con
integrazioni
regionali
Da mille a 3mila euro per direttore
lavori, ridotte della metà per il
committente per Ace errato.Da mille a
3mila euro per itecnici abilitati + in
caso di Ace falso + comunicazione
all’ordine/collegio di appartenenza e
sospensione dall’elenco certificatori
da tre mesi a due anni
e nuova costruzione o
ampliamento oltre 20% volume
riscaldato, ristrutturazione oltre
25% superficie involucro;
r compravendita o locazione
edificio o singola unità, con
allegazione al rogito o al contratto;
t sgravi fiscali o incentivi;
u contratti di servizio energia e di
gestione impianti con committente
pubblico; i piano Casa; o edifici
pubblici oltre 1.000 mq
Cened+. Eph
regionale (solo
riscaldamento)
ma parametri più
severi per la
determinazione
delle classi
Da 5mila a 20mila euro per
committente che cede senza
Ace a titolo oneroso.
Da 2.500 a 10mila euro al locatore per
contratti senza Ace.
Da 500 a 2mila euro per
aggiudicatario contratti Servizio
Energia senza Ace
LIGURIA
Lr 22/2007 e smi
Rr 1/2009
Dgr 1601/2008
Dgr 1254/2009
Lr 23/2012
Rr 6/2012
LOMBARDIA
Lr 24/2006 e smi
Dgr VII/5018/ 2007
Dgr VIII/8745/ 2008
Dgr 4416/2012
PIEMONTE
Lr 13/2007 e smi
Dgr 43-11965/ 2009
Dgr 1-12374/ 2009
Dgr 11-330/ 2010
Lr 5/2012
e nuova costruzione,
Specifica tecnica
ristrutturazione degli edifici;
UNI/TS11300
r compravendita e locazione di un
intero immobile o di singole unità
immobiliari, con obbligo di
allegazione agli atti; t sgravi
fiscali o incentivi; u piano Casa
Da 150 a 1.500 euro se certificatore
non rispetta criteri regionali e fino al
doppio costo Ace per classi non
veritiere. Cancellazione elenco
regionale per 10 Ace non veritieri in un
anno. Da mille a 10mila euro se assente
nelle cessioni. Da 500 a 5mila euro se
assente nella locazione
PROVINCIA DI TRENTO
Lp 1/2008
Dpp 11-13/
Leg./2009
Dgp 2446/2009
Dgp 3110/2009
Dgp 1429/2010
Dpr 11/2009
Dpr 5-80/2012
e nuova costruzione, demolizione
e ricostruzione, ampliamento dei
volumi superiori del 20% del
volume esistente, ristrutturazione
integrale, in caso di superficie utile
maggioredi 500 mq;
r compravendita; t locazione
(se c’è annunciodi locazione
obbligatorio in realtà solo esporre
indice consumi)
Protocollo Trentino
(Specifica tecnica
UNI/TS11300),
ma parametri
minimi più severi
30% dellaparcellaperilcertificatore
perAcerilasciatasenzarispettodella
metodologia; 80% seAcenonveritiera
esegnalazionecollegiooordine;
50% dellaparcellaperdirettorelavori
permancataallegazioneAcealla
praticadifinelavori;finoa 5milaeuro
seAceèfalso
e nuova costruzione, demolizione
e ricostruzione, ristrutturazione
edilizia; r compravendita e
locazione (se disponibile) di un
intero immobile o di singole unità
immobiliari, senza obbligo di
allegazione; t contributieincentivi;
u edifici di proprietà pubblica
Beauclimat
(compresa
climatizzazione
estiva e per non
residenziale
illuminazione)
Per il certificatore, dopo tre certificati
errati, sospensione e sanzione
di 6mila euro. Sanzione di 300 euro
al proprietario che non deposita
Ace in Comune
VALLE D’AOSTA
Lr 21/2008
Lr 8/2010
Dgr 1448/2010
Dgr 2236/2010
Dgr 1062/2011
Dgr 1606/2011
Lr 26/2012
Dgr 2401/2012
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
22 Risparmio energetico
La pagella verde
CHI RILASCIA L’ATTESTAZIONE
Attenzione ai requisiti
e ai costi del professionista
Non esiste
un albo statale
della categoria
ma ci sono
elenchi regionali
Barbara D’Amico
Silvio Rezzonico
Figura centrale nell’analisi
delle prestazioni energetiche di
case ed edifici, il certificatore è
un tecnico non sempre di facile
individuazione. Non esiste, infatti, un albo statale per questa
particolare categoria di professionisti. È però possibile consultare sia gli elenchi regionali – dove istituiti - sia il database
dell’ente nazionale di accreditamento per orientarsi tra nomi di
società e singole figure di esperti del settore. Un’indicazione utile, purtroppo non replicata per i
costi e le modalità di intervento:
elementi stabiliti di volta in vol-
ta tra cliente e consulente.
Chi è il certificatore...
Il certificatore è il soggetto competente nello stilare la diagnosi
energetica di un immobile (calcolandone, ad esempio, la dispersione termica o l’effettivo consumo
di elettricità) e nell’attestare a
quale classe energetica appartenga. In genere si tratta di un professionista con preparazione tecnico-scientifica, come confermato
anche dallo schema del Dpr sulle
linee guida per la formazione dei
certificatori. La normativa – approvata lo scorso febbraio ma
non ancora in vigore – ricomprende tra le classi di lauree e diplomi
abilitanti per l’esercizio dell’attività ingegneria, architettura, agraria, fisica, chimica, matematica
nonché i diplomi di perito chimico e geometra.
Oltre ai singoli professionisti,
la legislazione nazionale ammette tra gli esperti anche gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore
dell’energia e dell’edilizia, purché nell’organico abbiano alme-
no un tecnico abilitato alla certificazione. Lo stesso vale per le
Esco, le società di servizi energetici, e per quegli organismi privati
che svolgono ispezioni nel settore delle costruzioni edili e su opere di ingegneria civile e i loro impianti, purché qualificati dall’organismo nazionale italiano di accreditamento.
... e cosa fa il
Il primo passo è il sopralluogo
nella casa o nell’edificio che si
vuole certificare. In questa fase
vengono rilevate le dimensioni
dell’immobile, compresi gli oggetti e i cosiddetti "ombreggiamenti". Si passa poi alla raccolta
dei dati (spesso contenuti nella
pianta catastale e nella planimetria), sull’impianto di riscaldamento, la caldaia, il tipo di combustione, l’anno di installazione
e il rendimento. Fondamentale
anche il controllo delle vetrate e
degli infissi per calcolare l’esatta
dispersione termica. Effettuato il
sopralluogo, il certificatore impiega circa due ore per i calcoli,
effettuati con un software, e la
stesura della relazione tecnica.
I requisiti
Fatti salvi i criteri adottati dalle
singole Regioni, a livello nazionale i requisiti di base per diventare
certificatore energetico sono: essere in possesso di uno dei titoli
di studio indicati nelle linee guida; essere iscritti in un albo professionale; essere in possesso di
un certificato (rilasciato dal proprio ordine o collegio di appartenenza) che comprovi la propria
competenza ed esperienza; infine, ma solo nei casi previsti dalla
normativa, aver frequentato un
corso di formazione sulla certificazione energetica e aver superato l’esame finale. A differenza di
quanto imposto dalle linee guida,
la Liguria ha per ora abrogato l’obbligo di formazione per chi ha già
sostenuto l’esame di Stato nel proprio settore di competenza. La
Provincia di Bolzano gode invece
di un sistema a sé, CasaClima:
l’ente, accreditato come certificatore, è il solo organismo legittimato a impartire la formazione (obbligatoria) e l’organizzazione de-
gli esami finali per i propri tecnici
(detti auditori).
In Italia sono le singole Regioni
a istituire un elenco dei soggetti
certificatori. L’elenco, però, non
è obbligatorio. Per evitare di rivolgersi a finti esperti è sempre possibile consultare la banca dati
dell’ente nazionale di accreditamento italiano, Accredia. La sezione "figure professionali abilitate" contiene i nomi delle persone
fisiche qualificate per settore e
competenza.
I costi dell’Ace
Trattandosi di una consulenza
specialistica, il costo per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica varia a seconda
della quantità di elementi da
ispezionare, della metratura e
della qualità dell’edificio su cui
si interviene. E anche a seconda
che l’analisi delle prestazioni riguardi l’intero complesso o le
singole unità immobiliari. In Italia il prezzo medio si aggira attorno ai 250 euro, con punte di 450
in Veneto e 340 in Sicilia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
Risparmio energetico
23
Il vocabolario
LE VOCI CHE INTERESSANO
Dall’Ace al Tee la guida
al labirinto di sigle e definizioni
PAGINA A CURA DI
Eleonora Della Ratta
A
ACE
L’attestato di certificazione
energetica (Ace), valido 10 anni, è
un documento che stabilisce il
livello di consumo dell’immobile
inserendolo in una classe di
appartenenza. È costituito da una
scala identificata da lettere
dell’alfabeto (A-G): più è bassa la
lettera associata all’edificio,
maggiore è il suo consumo
energetico. Il certificato redatto da
un tecnico abilitato è obbligatorio
per i nuovi edifici o in caso di
ristrutturazione e per i vecchi
edifici in caso di compravendita e
di affitto.
B
BEAUCLIMAT
È il software utilizzato in Valle
d’Aosta per la certificazione
energetica degli edifici che
considera parametri più stringenti
rispetto alla normativa nazionale,
misurando l’energia necessaria
per il riscaldamento, la
produzione di acqua calda
sanitaria e, negli edifici non
residenziali, per l’illuminazione
negli edifici non residenziali.
tecnologie forestali) o un diploma
(geometra, perito industriale o
agrario), iscritto a un ordine o
collegio professionale
competente, o aver conseguito
l’attestato di frequenza degli
specifici corsi di formazione
organizzati da enti accreditati. I
requisiti dettagliati sono dettati
dal nuovo Dpr nazionale o, dove
presenti, dalle norme regionali.
Non può coincidere con il
proprietario, l’amministratore, il
costruttore, il progettista o il
manutentore di impianti
dell’edificio per cui deve rilasciare
la certificazione.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Per la maggior parte degli impianti
fotovoltaici di taglia domestica
non servono particolari
autorizzazioni. Per l’installazione
di impianti su edifici esistenti al di
fuori del centro storico è
sufficiente una comunicazione
preventiva del proprietario
dell’edificio, che nella maggior
parte dei casi, non deve essere
asseverata da un tecnico.
CASACLIMA
L’agenzia Klimahaus di Bolzano è
una struttura pubblica che si
occupa della certificazione
energetica degli edifici, di
formazione per gli operatori del
settore, di ricerca sull’efficienza
energetica e sviluppo delle
rinnovabili. Rilascia il certificato
energetico Casaclima,
obbligatorio a Bolzano ma
utilizzato anche altrove, che si
basa su parametri severi che
tengono conto anche l’isolamento
termico dell’edificio.
CERTIFICATORE ENERGETICO
È un professionista abilitato
autorizzato a rilasciare l’Ace.
Deve essere in possesso di una
laurea (ingegneria, architettura,
scienze ambientali, chimica,
consumo di energia in un anno
per produrre l’acqua calda
sanitaria per ogni metro
quadro della casa. Il suo valore
dipende soprattutto dal modo
con cui l’acqua calda viene
prodotta, ossia se con caldaia
autonoma, boiler a gas, boiler
elettrico o altro.
DIAGNOSI ENERGETICA
La somma dei due indici Epi
ed Epacs dà l’indice energia
primaria globale che permette
la collocazione dell’edificio
in una delle classi di efficienza
energetica da A a G.
È un procedimento che
permette di evidenziare i
problemi energetici di un
edificio. I tecnici abilitati
eseguono test come l’analisi
termografica per individuare i
difetti dell’immobile che
comportano alti consumi.
Vengono analizzati i diversi
aspetti, dalla coibentazione
all’efficienza dell’impianto di
riscaldamento. Il costo della
diagnosi energetica è detraibile
al 55% o, a certe condizioni,
agevolabile dal conto
termico.
DLGS 192/2005
CONTO ENERGIA
È un meccanismo di
incentivazione dedicato agli
impianti solari fotovoltaici
collegati alla rete elettrica. Questo
sistema è stato introdotto in Italia
nel 2005 ed è attualmente regolato
dal cosiddetto Quinto conto
energia (Dm del 5 luglio 2012).
CONTO TERMICO
C
detrazione fiscale del 55% per gli
interventi di riqualificazione
energetica degli edifici. Gli
interventi danno diritto a una
detrazione dall’imposta lorda che
può essere fatta valere sia
sull’Irpef che sull’Ires. Dal 1˚luglio
2013 questi incentivi saranno
sostituiti con la detrazione Irpef
del 36% già prevista per le spese di
ristrutturazioni edilizie.
Previsto dal Dm 28 dicembre 2012
permette l’incentivazione di
interventi di piccole dimensioni
per l’incremento dell’efficienza
energetica e per la produzione di
energia termica da fonti
rinnovabili. I privati – persone
fisiche, condomini e soggetti
titolari di reddito di impresa o di
reddito agrario – possono farne
richiesta solo per la sostituzione o
installazione di impianti
alimentati a fonti rinnovabili
(pompe di calore, caldaie, stufe e
camini a biomassa, impianti solari
termici anche abbinati a
tecnologia solar cooling).
D
DETRAZIONI FISCALI
Sono stati prorogati fino al 30
giugno 2013 i meccanismi di
È il decreto che recepisce la
direttiva europea sul
rendimento energetico
nell’edilizia (direttiva
2002/91/Ce) e stabilisce i criteri,
le condizioni e modalità per
migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici. È
considerato il testo base della
legislazione da integrare con le
specifiche normative regionali
là dove esistenti.
E
EPI
È l’Indice energia primaria per il
riscaldamento invernale e
rappresenta l’energia che si
consuma in un anno per
riscaldare un metro quadro
dell’appartamento. È espressa
in kWh/m2anno e permette di
confrontare la prestazione
energetica del riscaldamento
di due diversi immobili a
prescindere dalle loro
dimensioni.
EPACS
È l’acronimo di Energia
primaria per la produzione
di acqua calda sanitaria,
un indice per misurare il
EPGL
tecnico. In particolare la Uni/Ts
11300 è nata con l’obiettivo
di definire una metodologia
di calcolo univoca per la
determinazione delle
prestazioni energetiche degli
edifici. Essa valuta il fabbisogno
di energia termica dell’edificio
per la climatizzazione estiva
e invernale, il fabbisogno
di energia primaria
per il riscaldamento, l’acqua
calda sanitaria, la
climatizzazione estiva
e l’uso di energie rinnovabili.
P
G
GSE
Il Gestore dei servizi energetici
(Gse) è una società per azioni
controllata al 100% dal
ministero dell’Economia e ha
come scopo quello di
promuovere lo sviluppo delle
fonti rinnovabili attraverso
l’erogazione di incentivi e la
promozione di campagne di
informazione per un consumo
sostenibile dell’energia.
L
LEED
PROTOCOLLO ITACA
Il protocollo Itaca, adottato
su base volontaria da diverse
Regioni, permette di stimare
il livello di qualità ambientale
di un edificio in fase di progetto,
misurandone la prestazione
rispetto ad alcuni criteri che
considerano il consumo
delle risorse (contenimento
dei consumi energetici,
illuminazione naturale,
eccetera) e i carichi ambientali
(emissione di rifiuti). In base
a ogni prestazione, l’edificio
riceve un punteggio da -1 a +5.
T
TEE
È una certificazione volontaria
basata sugli standard Leed
(Leadership in Energy and
Environmental Design), un
protocollo sviluppato dal U.S.
Green Building Council, che
valuta per un edificio efficienza
energetica, impatto ambientale
e salubrità. Tra le altre cose,
tiene conto del risparmio
energetico e idrico, la riduzione
delle emissioni di CO2, il
miglioramento della qualità
ecologica degli interni, l’uso
di materiali riciclati e riciclabili,
il controllo delle fonti
inquinanti e del comfort
degli ambienti.
N
NORMA UNI
È una norma volontaria, di tipo
I Titoli di efficienza energetica,
o certificati bianchi, certificano
il conseguimento di risparmi
energetici negli usi finali
di energia attraverso
interventi e progetti
di incremento
di efficienza energetica.
TRASMITTANZA TERMICA
La trasmittanza termica è l’unità
di misura delle dispersioni di
calore. Indica il flusso di calore
medio che passa, per metro
quadrato di superficie, ad
esempio, attraverso una finestra
tra due ambienti a temperatura
diversa (ad esempio uno
riscaldato e uno non riscaldato).
L'unità di misura della
trasmittanza termica è il W/m²
K. Per misurare l’efficacia degli
interventi di efficienza
energetica l’indicatore è,
appunto, la trasmittanza.
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 24 Aprile 2013
24
CONTRO GLI SPRECHI
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