#CASA #CONDOMINIO #FISCO #TECNICHE FOCUS NORME E TRIBUTI n. 9 Mercoledì 24 Aprile 2013 www.ilsole24ore.com/focus Risparmio energetico LAGUIDA Eliminare gli sprechi è questione di civiltà di Saverio Fossati Supplemento al numero odierno del Sole 24 Ore - Poste Italiane sped. in A.p. - D.l. 353/ 2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c.1, Dcb Milano N on è solo una questione di risparmio. Controllare l’uso dell’energia ed eliminare gli sprechi sono ragioni di civiltà. Questa guida non è, quindi, solo lo strumento indispensabile per chi intende razionalizzare l’uso del riscaldamento in casa propria e nel condominio ma un passo in più per affrancarsi dai luoghi comuni sull’inesauribilità delle risorse. Si parte quindi dalla diagnosi edilizia, di cui gli interventi sul corpo edilizio devono tenere conto: un’analisi tecnica della situazione e delle prospettive conseguenti ai lavori da effettuare. Con un approfondimento sulle pratiche per ottenere i benefici fiscali della detrazione del 36%, 50% e 55% delle spese sostenute. Non manca uno spazio dedicato agli accorgimenti che si possono mettere in atto senza lavori edilizi, dalla valutazione sulle tariffe energetiche, che vanno tarate sulle reali esigenze del consumatore, all’attenzione da porre nella programmazione del cronotermostato. Nella seconda parte della guida sono affrontati i problemi normativi: anzitutto sotto il profilo del condominio, per gli interventi sulle parti e sugli impianti comuni o quando si tratti di chiedere l’approvazione dell’assemblea per lavori nel proprio appartamento, anche alla luce della legge di riforma che entrerà in vigore il 18 giugno. Segue un’analisi dell’obbligo di dotarsi della certificazione energetica per vendere o affittare casa, e infine il quadro completo di tutte le norme regionali sul risparmio energetico. © RIPRODUZIONE RISERVATA DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Napoletano CAPOREDATTORE Salvatore Padula INSERTO A CURA DI CristianoDell’Oste e Saverio Fossati IN REDAZIONE Giacomo Bagnasco e Valeria Uva LEGGI E BUONE PRATICHE Bolletta leggera in dieci mosse 8 Dai pannelli alle lampadine le scelte possibili 8 Le norme statali e quelle regionali 8 La vendita e l’affitto con l’attestato energetico ALL’INTERNO I PRIMI PASSI LO STILE DI VITA LE SCADENZE GLI INCENTIVI No al fai da te Risparmi senza opere Con il tecnico la diagnosi dalle lampadine dei consumi allo slalom tra le offerte Ancora due mesi per il super-sconto concesso dal fisco Ultimo sprint per le tariffe agevolate del Conto energia Rezzonico e Voci u pagina 3 Curiat u pagine 4-5 Giovagnoli e Re u pagine 6 e 7 Acquaro u pagina 10 LA NOVITÀ IL CONDOMINIO LE AUTORIZZAZIONI LA FINE LAVORI La bussola dei permessi Procedure semplici per i piccoli impianti Il certificato energetico: a cosa serve, quando è indispensabile Debutta il conto termico Termoregolazione, La procedura a chi conviene e il confronto tra i bonus davvero u Servizi alle pagine 11, 12 e 13 Della Ratta u pagina 15 Antonucci u pagine 18 e 19 u Servizi alle pagine 20, 21 e 22 2 Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico Le soluzioni IL DECALOGO DEL RISPARMIO La bolletta energetica: guida ai tagli in dieci mosse Le regole per sfruttare la tecnologia e gli incentivi per le case «verdi» 1 L’opzione zero: si parte dai comportamenti virtuosi Anche chi non intende investire e avviare lavori in casa può risparmiare tagliando i consumi: dalla sostituzione delle lampadine con quelle a minor consumo allo spegnimento dei dispositivi in stand by. Per le tariffe, prima di scegliere tra le offerte commerciali serve una stima accurata delle medie di consumo. 2 Prima di iniziare individuare i punti deboli Le strade per ottenere un risparmio in bolletta sono tante e con costi molto diversificati. Prima di selezionare un intervento è opportuna una valutazione complessiva dell’immobile, ovvero la diagnosi energetica che oltre a individuare l’intervento più adatto deve stimare i costi e l’ammortamento. 3 Non fermarsi ai costi: decisivo è il tempo di rientro dalle spese Una diagnosi energetica non può dirsi accurata se oltre a identificare i possibili interventi e i costi non mette a confronto anche i tempi di rientro grazie ai risparmi ottenibili.A volte lavori di per sé onerosi si ripagano in tempi molto brevi. 4 Non esiste l’incentivo più forte: di ognuno valutare pro e contro Interventi quali i pannelli solari o la sostituzione di vecchie caldaie con impianto dotati di pompe di calore sono agevolabili attraverso più canali, in competizione tra loro. Ma non esiste un incentivo migliore di un altro: la scelta va sempre fatta «su misura», tenendo conto di molti fattori. 5 Attenzione al fattore tempo: ricordare le scadenze Per alcuni incentivi non è rimasto molto tempo: per le detrazioni fiscali elevate al 50% e 55% la data limite è il 30 giugno 2013 (fa fede la data del pagamento). Dopo si scende al meno conveniente 36 per cento. C’è ancora meno tempo per il Conto energia per il fotovoltaico: le tariffe agevolate saranno esaurite nel giro di 30-40 giorni. 6 nalizzare gli inquilini dei primi e ultimi piani. 8 Più difficili le scelte per il ri- Per gli incentivi ricordarsi di pagare in modo tracciabile PAROLA CHIAVE Stop ai pagamenti «in nero». Abolito anche il contante. La regola basilare per accedere agli incentivi per il risparmio energetico negli immobili è sempre la stessa: i versamenti vanno saldati con i cosiddetti bonifici «parlanti» con alcuni dati obbligatori, compreso il richiamo alle disposizioni di agevolazione. 7 Per i condomini passaggio stretto tra riforma e scadenze a 9 Certificato energetico Èundocumentochesintetizzai consumienergeticidell’immobile. IlterminecorrettoèAce:attestato dicerticazioneenergetica. Ilcertificatodeveesserredattoda untecnicoabilitatoedeve indicarelaclasseenergeticaincui sicollocal’immbileasecondadei consumi,inunascalachepartedal basso(classeG)epuòarrivarealla classeA,lamigliore.La certificazioneenergeticadegli edificiprevedeunasezioneperla classediisolamentotermico eunaperlaqualità dell’impiantisticaadalta efficienzaenergetica. Riscaldamento centralizzato: le scelte da fare Un deciso taglio alla bolletta del condominio può arrivare dall’adozione di sistemi di termoregolazione che conteggiano l’effettivo calore consumato dai singoli caloriferi. L’intervento non è molto oneroso, ma potrebbe pe- sparmio energetico nel caso dei condomini: da un lato converrebbe attendere il 18 giugno, quando la riforma rende più facili le scelte, abbassando i quorum necessari, dall’altro però già il 30 giugno le detrazioni fiscali del 50 e del 55% scendono al 36 per cento. Certificato energetico: i casi in cui serve davvero Se si vuole vendere o affittare un immobile anche non residenziale non c’è scampo: il certificato energetico va fatto, a cura di un tecnico abilitato. L’autocertificazione dei consumi, anche per le case «colabrodo» da posizionare nell’ultima classe energetica non è più possibile. 10 Permessi edilizi: non sottovalutare le norme locali Prima di partire con i lavori non basta consultare le norme statali su permessi e abilitazioni: su questa materia anche la Regione e persino il Comune con il regolamento edilizio possono dire la loro. Da valutare con attenzione anche i vincoli ambientali. Le offerte del Sole 24 Ore. Focus sul riscaldamento nella Guida pratica del consulente immobiliare. E domani su Casa24 Plus l’impatto delle rinnovabili Gli altri approfondimenti in edicola A lla giusta pianificazione del risparmio energetico, ai pro e contro di ogni scelta, è dedicata anche la Guida «Il risparmio energetico» realizzata dalla rivista del Sole 24 Ore «Il Consulente immobiliare» e disponibile in edicola. E domani, Su Casa24 Plus, sarà disponile un focus sull’impatto delle energie rinnovabili nel residenziale: costi e benefici a cronfronto di quattro fonti alternative - fotovoltaico, solare termico, biomasse (caldaia a pellet) e geotermia (pompa di calore) - per capire quale conviene installare in casa propria. La cover story analizza l’impatto in bolletta e il conseguente risparmio economico in seguito all’installazione di un impianto su una villetta monofamiliare e su un condominio di 15 famiglie, al Nord e al Sud Italia. Inoltre, in particolare il teleriscaldamento sta prendendo piede in Italia, crescono le installazioni al servizio del residenziale. La guida del Consulente immobiliare ha invece lo scopo di dare veramente un grosso taglio alle bollette con un occhio attento al rapporto costi/benefici e alle agevolazioni fiscali esistenti, ma senza farsi troppo incantare dalle sirene delle soluzioni alternative o troppo tecnologicamente avanzate. Sul risparmio energetico, infatti, gli interventi definiti come "miracolosi" si sprecano ma ci si preoccupa poco di trovare quali siano le carenze e i difetti delle nostra case. [/BAFFO]Conteso tra mode e realtà concreta, il risparmio energetico è un tema ritornato prepotentemente in primo piano anche a causa della crisi economica. Il cittadino è però travolto da una massa esagerata di informazioni, che mettono sullo stesso piano il consumo di una lampadina con quello di un impianto di riscaldamento. Questo ci porta al problema di fondo: la diagnosi energetica. Si tratta, in sostanza, di incaricare un esperto termotecnico perché analizzi prima il fabbricato nel suo complesso, poi le sue singole parti (gli appartamenti e i locali), per trovare le soluzioni adeguate per migliorare l’efficienza energetica. In tempi di crisi economica parlare di risparmio è banale, ma non bisogna dimenticare che gli interventi sugli impianti e le strutture costano e, quindi, per risparmiare occorre investire e farlo al meglio, essendo certi del buon rapporto costi-benefici di ogni intervento. Solo a queste condizioni non è una chimera attendersi tagli dei consumi di energia del 50% e oltre con la certezza di rientrare negli investimenti fatti in pochi anni, per poi dare un deciso taglio alle spese in bolletta. I contenuti L’analisi costi-benefici Altri consigli per gli interventi di efficienza energetica sono contenuti nella Guida al risparmio energetico in edicolacon il Sole 24 Ore a 9,90 euro eaggiornata online. Temi centrali della Guida (in edicola con il quotidiano a 9,90 euro) sono i due impianti maggiormente energivori, quello di climatizzazione invernale e quello di raffrescamento estivo, nonché il nodo della coibentazione delle strutture edili e degli infissi. Un’attenzione particolare è riservata alle fonti alternative di maggior diffusione e più dimensionate per i bisogni familiari e condominiali: solare termico e fotovoltaico, nonché riscaldamento a legna. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico 3 Le soluzioni L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI ENERGETICA TIPS Il cantiere non apre senza check up Nell’analisi sulle dispersioni entrano anche gli interventi da realizzare Silvio Rezzonico Maria Chiara Voci Meglio pianificare prima di partire con qualsiasi lavoro. Ogni intervento di risparmio energetico su un immobile dovrebbe essere preceduto da una valutazione tecnica, cioè una diagnosi energetica. Per utilizzare una metafora, si può dire che la diagnosi energetica altro non è che un check-up completo, con tanto di esami clinici approfonditi, corredato dall’indicazione della terapia. Il paziente è l’edificio esistente, la "malattia" è la dispersione di calore. A spingere per la diagnosi è la stessa norma che recepisce le direttive europee per l’efficienza energetica e introduce, anche in Italia, l’obbligo di dotare di un attestato di certificazione dei consumi (Ace) tutti gli immobili nuovi, soggetti a importanti ristrutturazioni o le unità oggetto di compravendita. L’esame dello "stato di salute", infatti, dovrebbe essere il primo prerequisito per il rilascio dell’attestato, anche se spesso questa condizione non viene rispettata. Del resto, per effettuare un con- PAROLA CHIAVE a Diagnosi energetica Ladiagnosienergeticaè l'elaboratotecnicochedocumenta lostatodisalutedelsistema edificio-impianto.Individuae classificaledispersioni energetichedell'involucro edilizio:lapercentualedispersa dalsoffitto,dalpavimento,dalle pareti,dallefinestre,daivanisotto finestraodaaltrestrutturediun fabbricato.Neldocumentosi ipotizzanoipossibiliinterventiesi effettuanosimulazioniper valutareaprioriirapporti costi/beneficidiciascun interventoestilareuna graduatoriadipriorità. trollo efficace, occorre ricorrere a una termografia, analisi (spesso troppo costosa per chi deve ottenere un Ace) che, grazie agli infrarossi, visualizza il "gradiente termico" (ossia la temperatura) delle facciate degli edifici, evidenziando le dispersioni di calore. È inoltre necessario ricorrere a una diagnosi energetica anche nelle fasi di partenza di una ristrutturazione di un fabbricato esistente o per il calcolo della componente fissa di spesa nella contabilizzazione del calore per la ripartizione della quota a millesimi. L’audit energetico può essere effettuato da un professionista iscritto a un albo o collegio e abilitato alla progettazione di edifici e impianti. A differenza del rilascio degli Ace non è richiesta la terzietà, ovvero la non partecipazione alle fasi di progettazione e/o direzione dei lavori dell’immobile. Per quanto riguarda i costi, per la diagnosi di un edificio con una quindicina di alloggi il prezzo medio si aggira intorno ai 4mila euro, ma può variare da 500 fino a 7mila euro in base alle dimensioni dell’immobile e al clima del luogo. «Una volta individuate le parti malate di un immobile e ipotizzate le possibili cure – spiega però Renato Cremonesi, titolare della Cremonesi Consulenze –, compito del tecnico è anche quello di effettuare simulazioni per valutare a priori il rapporto costo/benefici di ciascun intervento. Spesso, in questa fase, il cliente scopre che l’isolamento di un sottotetto si può ripagare addirittura in una sola stagione di riscaldamento». Cremonesi fa un esempio: «Nel caso di un condominio in centro a Roma, con 106 appartamenti, a fronte di un investimento di 250mila euro per una nuova caldaia a condensazione, il risparmio in bolletta è di 35.360 euro l’anno e l’investimento si ripaga in sette anni». Più interessante il risultato se sono combinati più interventi. «Prendiamo una villetta di 220 mq – conclude l’esperto – in cui siano eseguiti interventi di coibentazione, installato del fotovoltaico e impiantata una pompa di calore. Il risparmio in bolletta arriva anche al 71%». Questo è il motivo per cui conviene, nella scelta di un consulente per la diagnosi, affidarsi a una società specializzata o a una Esco. Soprattutto quando il committente non è un privato singolo, ma un intero condominio e sono necessarie competenze approfondite per identificare gli interventi migliori e più remunerativi da affrontare. © RIPRODUZIONE RISERVATA Costi e benefici Esempitipodi consumiprimaedopogliinterventietempidiammortamentodellespese LA VILLA Abitazione dell’alto veronese, composta da villa isolata di 220metri quadri, costruzione in pietrame, non isolata, con bolletta annua di 7.500 euro. Intervento Investimento Copertura INTERVENTI SINGOLI Cappotto Isolamento interno INTERVENTI COMBINATI Risparmio sul totale Nuova bolletta Rientro (anni) 7.392 / 9.609 18% 1.350,00 6.150,00 6,4 / 7,6 16.343 / 21.247 24% 1.800,00 5.700,00 8,9 / 10 2.640 9% 675,00 6.825,00 4,7 71% 5.325,00 2.175,00 8,8 Coibentazioni 23.735 Impianto di F(6kWp) 14.100 Pompa di calore 15.000 IL SUPER CONDOMINIO Condominio in centro a Roma, 106 appartamenti da 150metri quadri, bolletta annua 136.000 euro per riscaldamento centralizzato a gas Intervento Investimento Risparmio sul totale Nuova Rientro con bolletta detrazione fiscale CONDENSAZIONE 403.374,39 26% 35.360,00 100.640,00 7 L’INDUSTRIA Azienda metalmeccanica del mantovano, con lavorazione lamiere e semilavorati in acciaio, 50.000mq di capannoni, 565.000 euro di bolletta elettrica annua Divisione Intervento Riparazione perdite aria compressa Investimento Risparmio sul totale Nuova bolletta Rientro (anni) 6.600 1,4% 7.700 557.300 0,9 1.341 0,1% 313 564.687 4,3 55.787 5,0% 28.384 536.616 2,0 141.294 3,2% 18.120 546.880 7,8 5.072 0,2% 1.324 563.676 3,8 72.693 1,6% 8.993 556.007 8,1 Riparazione perdite aria compressa 6.600 1,0% 5.900 559.100 1,1 CAPANNONE 3 Sostituzione motori elettrici 4.668 0,2% 1.078 563.922 4,3 Illuminazione Led 234.178 5,0% 28.353 536.647 8,3 Illuminazione Led 2.520 0,1% 305 564.695 8,3 530.753 17,8% 100.470 464.530 – Sostituzione motori CAPANNONE 1 elettrici Applicazione inverter su aspiratori Illuminazione Led Sostituzione motori CAPANNONE 2 elettrici Illuminazione Led UFFICI TOTALE 4 Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico Le soluzioni LA RASSEGNA DELLE TECNOLOGIE L’efficienza va «tarata» sull’immobile Nel rapporto costi-benefici incidono molto età e autonomia dell’unità abitativa PAGINE A CURA DI Andrea Curiat Ogni appartamento, ogni condominio, ogni villino rappresenta una storia a sé. Anno di costruzione, materiali, caratteristiche, impianti, locazione: tutto concorre a rendere unica la casa di ciascuna famiglia. Il sistema di certificazione in classi, però, aiuta a collocare gli appartamenti in una scala quantitativa e qualitativa utile per conoscere il loro grado di rendimento energetica. E svela che spesso le differenze non incidono sull’efficienza del sistema involucro-impianto. Valgano per tutti i dati della Lombardia. Secondo le statistiche pubblicate sul sito del Cened, l’organismo regionale, il 50,9% delle pagelle energetiche ricade nella classe «G», la meno efficiente. E se si conteggiano anche le classi «F» ed «E» si arriva a più del 70% degli immobili. Di fatto, gli edifici in classe «A» e «A+» sono appena lo 0,8% del totale e quelli in classe B meno del 5 per cento. Un quadro che dimostra come il grosso delle case degli italiani sia costituito da edifici altamente inefficienti, con larghissimi margini di miglioramento (e di riduzione delle bollette energetiche). L’analisi caso per caso Poiché ogni appartamento rappresenta un caso a sé stante, il rapporto tra costi e benefici va valutato di volta in volta. Gli edifici costruiti prima degli anni 70-80, in particolare, richiedono operazioni complesse e costose per mostrare un miglioramento sensibile nei rendimenti energetici. E, ovviamente, decidere quali interventi effettuare è molto più semplice nel caso di una costruzione monofamiliare piuttosto che in un condominio che ospita numerosi appartamenti. Comunque, ci sono alcune operazioni molto semplici che è possibile effettuare autonomamente, anche nel singolo appartamento, andando incontro a spese contenute e con tempi di ammortamento relativamente brevi. Se non lo si è già fatto, il primo passo consiste certamente nel cambiare le lampadine tradizionali con nuovi apparecchi a led o a fluorescenza. Fino a pochi anni fa si trattava di una soluzione poco amata per via della luce fredda o dei tempi di accensione. Oggi, però, si trovano sul mercato soluzioni avanzate sempre più simili a quelle a incandescenza. Il risparmio, in rapporto ai consumi totali dell’appartamento, non è molto elevato; ma così la spesa, che difficilmente supera i 200 euro per 100 metri quadrati e che si ammortizza nel giro di 3-4 anni. Tra gli elettrodomestici, particolare attenzione al sistema di condizionamento: scegliere la taglia giusta di condizionatore, e posizionare correttamente le unità, può far risparmiare fino al 50% sul consumo di elettricità per il raffreddamento. Gli interventi in condominio Guardando a tutto il condominio, gli interventi assumono una portata diversa. «Troppo spesso la domanda che ci si pone non è "quanto risparmierò", ma "quanto mi costa"», commenta Valeria Erba, presidente dell’Anit, Associazione nazionale isolamento termico. «Anche per questo, uno dei primi interventi che si propone in condominio è la sostituzione della caldaia con una a condensazione, o il passaggio dal gas al metano. Operazioni limitate che arrecano poco disturbo ai condomini e hanno un impatto economico contenuto rispetto ad altri interventi». Se è vero che serve a poco puntare sull’impiantistica se l’edificio è un "colabrodo" termico che lascia uscire il calore d’inverno e si surriscalda d’estate, anche procedere con costosi interventi di isolamento alla cieca è controproducente. Anzi, coibentare il sottotetto senza aver bilanciato l’impianto termico con la termoregolazione può essere persino controproducente, in certi casi. Una valutazione d’insieme tramite una diagnosi energetica è indispensabile. Inoltre, è bene ragionare ad ampio raggio anche quando si valuta il costo degli interventi. L’isolamento dell’edificio tramite cappotto termico, ad esempio, ha costi elevati e richiede l’installazione di impalcature: se si ha già in programma di restaurare le facciate del condominio, allora meglio approfittarne e unire le due operazioni in una per risparmiare anche cifre importanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA Gli interventi a confronto MARKA SOSTITUZIONE LAMPADINE MARKA SOSTITUZIONE FINESTRE TIPS TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE COME FUNZIONA Levecchielampadinea incandescenzasonogiàfuori produzione,masipossonoancora trovareinmolte caseitaliane.Per unappartamentodacirca85metri quadrati,conunaspesacompresa tra 100e200eurosi possonosostituire lelampadinetradizionali, oquelle aincandescenzamigliorata, connuovisistemiapiùaltaefficienza energetica,basatisutecnologia Ledo afluorescenza COME FUNZIONA L’elevatatrasmittanzadellefinestre avetrosingolodetermina unagrandedispersionedicalore. Sostituiregliinfissitradizionali conidoppivetripermettediridurre iconsumiperriscaldamentoanche del15%l’anno,incondizioniottimali. Moltodipendedamateriali eperformance,ma–comestima dimassima–sipuòcalcolare uncostodi400europermetro quadratodisuperficietrasparente PRO E CONTRO Ilperiododiammortamentoèmolto breveenonsuperai3-4anni. Traicontrovisonoitempidi accensione,chenelcasodelle lampadea fluorescenzasonoancora leggermentepiùlunghirispettoa quellidellelampadinetradizionali, e laqualitàdellaluce,leggermentepiù fredda.Maentrambiquestiaspetti sonoincostantemiglioramento conlosviluppodelleduetecnologie PRO E CONTRO L’operazionedicambiodellefinestreè moltosempliceepuòessereconclusa intempirapidi.Inoltre,dàdirittoalla detrazionedel55%sullaspesa(il36% dopoil30giugno2013).Ilproblemaè cheirisultatidipendonoinlargamisura dallecondizionidelrestodell’edificio. Inassenzadiunabuonacoibentazione delleparetiedeltetto,ilcambio dellefinestrenonincide sulleperformanceenergetiche PRO E CONTRO Pagareinbaseaiconsumieffettivi responsabilizzagliabitantidei condomini,incoraggiandoadabbassare latemperaturaimpostataquando nonveneèbisogno.Ilrisparmiodovuto allatermoregolazionedipendedalle condizionipreesistentidell’impianto, mapuòarrivareal20%,aparità dicaldaia.Quellodovutoallescelte individuali,invece,dipendedallostile diconsumo(epuòesserenulloper famiglieconanzianiobambini).Valvole emisuratoridicalorepossonoaverela detrazionedel55%solosel’installazione èabbinataalcambiodicaldaia MARKA MARKA MARKA CAPPOTTO TERMICO COME FUNZIONA L’isolamentodelleparetipermette diridurreledispersionitermiche ininvernoedimantenerepiùfresca lacasainestate.Ilcostoparteda5mila euro(o50euroalmetroquadrato circa)eiltempodi ammortamento puòandaredaiquattroagliottoanni, asecondadeicasi,anchesepuòessere piùlungoasecondadeicasi PRO E CONTRO Èunodegliinterventipiùefficaci permigliorarel’efficienzatermica diunedificio,maancheunodeipiù costosi,perchérichiedel’installazione diimpalcatureesterne.Ècoperto dalledetrazioniIrpefdel50odel55% deicosti, ma–inognicaso–è consigliabilevalutarnelarealizzazione inabbinamentoconaltrilavoriedilizi giàprogrammati,perammortizzare icosti.Inoltre,cosìcome perilsottotetto,l’efficaciava massimizzataintervenendo sull’edificioconunottica globale PANNELLI SOLARI TERMICI COME FUNZIONA Ilsolaretermicorappresentauna validaalternativaperchivuoleridurre lespeseperilriscaldamentoel’acqua caldasanitaria.Operasfruttando ilcaloredelsole,conuninvestimento inizialedicirca800-1.500euro permetroquadrato (inbaseallaqualitàdell’impianto) PRO E CONTRO Ilsolaretermicousufruiscedegli incentividelcontotermico,pari a170euroalmetroquadratoall’anno perdueannipergliimpiantidi dimensioniinferiori ai50metri quadrati.Inalternativa,finoal30 giugnoc’èladetrazionefiscaledel 55%,destinataascendereal36% dal1˚luglio.Ilsolare termicoèuna delletecnologiepiùrodatee affidabili. L’installazioneincondominio,però, puòesserecomplicataquandositratta diinterveniresulleparticomuni ediraccordarel’impiantoeilserbatoio conquellodelsingoloalloggio COME FUNZIONA Installareunsistemadi termoregolazionepermettedibilanciare megliol’erogazionedelcalore,riducendo glisprechi.Lacontabilizzazione delcalore,invece,consentedicalcolare iconsumidiogniunitàimmobiliare edipagarequindiinproporzione aessi,tranneunaquotafissa PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI COME FUNZIONA Unimpiantofotovoltaicoresidenziale da3kWcostaoggicirca7milaeuro chiaviinmano(inclusal’Ivadel10%). Inassenzadelcontoenergia,invia diesaurimento,econlapossibilità diusufruirediunadetrazionedel50% (36%dal1˚luglio)edelloscambio sulpostodienergiaconlareteelettrica, l’investimentosiammortizza mediamentenelgirodiotto-noveanni PRO E CONTRO Dalpuntodivistafinanziariodelsingolo proprietario,ivantaggidiunimpianto fotovoltaicosonodue:l’erogazione degliincentivielariduzionedellaspesa inbolletta(unavocequest’ultima, ingeneremenopesantedellaprima). Lariduzionedegliincentivi,laloro sostituzioneconledetrazionifiscali elaprospettivadellagridparity(cioè dellaconvenienzaeconomicaanche senzaincentivi)imporrannoaitecnici eaiproprietaridi"rifareiconti" primadideciderel’installazione Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico MARKA NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE MARKA RISCALDAMENTO CON POMPA DI CALORE COME FUNZIONA Lepompedicaloresibasanosuuna tecnologiasimileaquelladiunnormale frigorifero,trasformandol’energia solarepresentenell’ambientesotto formadicalore,chenormalmente andrebbedispersa,inenergia utilizzabileperilriscaldamento elaproduzionediacquacalda. Ilcostodiinstallazionedipende daltipoditecnologia(aria-aria oaria-acqua)eoscillatrai100ei200 europermetroquadratodell’abitazione PRO E CONTRO Unacaldaiaacondensazionepermette direcuperareancheil15%delcalore dispersodaquelletradizionali, conunrisparmiochepuòessereancora maggiore,seilvecchioimpianto eraparticolarmenteinefficiente esesiabbinal’installazione allacontabilizzazionedelcalore. Inoltresipuòusufruiredelladetrazione del55%finoaunmassimodi30mila eurofinoal30giugno(dopo,il36%) PRO E CONTRO Ilrisparmiopuòarrivareancheal50% delcostodeisistemitradizionalidi riscaldamento.Inoltre,sipuòusufruire delladetrazionefiscaledel55%oppure degliincentividelcontotermico(conuna quotadicoperturadellaspesavariabile ancheinbaseallazonaclimatica,si vedanolepagineseguenti).Funzionano almeglioconimpiantidiriscaldamento radiantiabassatemperatura erendonomenoconinormaliradiatori MARKA MARKA SCHERMATURE SOLARI COME FUNZIONA Isistemifrangisolepermettono diproteggeregliedifici dall’irraggiamentodiretto dellalucesolare.Possono essereinterni,esterniointegrati nell’edificio;atendaoalamella; fissiomobili.Ilcostosiaggira intornoai3mila euro(mapuòsalire asecondadellecaratteristiche dell’edificioedell’impianto) eitempi diammortamentovannoda4 a8anni PRO E CONTRO Èunsistemadirettoedefficace perridurreicosti di condizionamento.Tuttavia, l’installazionedelleschermature inuncondominiopuòessere complessa.Gliimpianti, inoltre, possonomodificareanche drasticamentel’aspettodella facciata dell’edificio.Nel casodischermature mobilibisognamettere inconto ancheilcostodell’energia richiesta perisistemidiautomazione MARKA COIBENTAZIONE DEL SOTTOTETTO COME FUNZIONA Sitrattadiimpianticherecuperano l’energiaaltrimentidispersaattraverso ifumidicombustioneeilvapore acqueo.Laspesaperacquistaree installareunacaldaiaacondensazione èpiùaltarispettoaquellanecessaria perl’acquistodiunimpianto tradizionaleesiattestaintorno ai4milaeuroperunappartamento singoloea15milaeuroperl’intero condominio(iltotaledipende dallapotenza). SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO COME FUNZIONA Sitrattadiunsistemadidistribuzione diacquacaldaprodottainmaniera centralizzataanzichédelocalizzata. Unagrandecentraleriscaldal’acqua, chevienepoitrasmessanellecase attraversotubature lungheanche chilometri.Degliscambiatori dicaloretrasmettonol’energia termicaaisingoli utenti.Laspesadi installazioneeallacciamentoallarete delteleriscaldamentopuòcostare,per unappartamentodi 100metriquadrati incondominio,circa1.500-2.500euro PRO E CONTRO Unodeipiùgrandilimitidel teleriscaldamentoèchepossono accedervisoltantogliedificiserviti dalleretiapposite.Incompenso, ilrisparmiovadal10al20%circa rispettoallebollettetradizionali. Elacentralediriscaldamentoèmolto piùefficienterispettoallesingole caldaielocali,garantendoanche unminoreimpatto ambientale 5 Le strategie. Come tagliare senza spendere COME FUNZIONA Isottotettidegliedificidivecchia costruzionenonpermettonounbuon isolamentotermico.Unnuovo interventodicoibentazione rappresentaunasoluzionevalida perridurreiconsumiperil riscaldamento/raffreddamento. Ilrisparmiopuòraggiungereanche il30%rispettoallasituazione precedenteafrontediuncosto di2mila-4milaeurocirca PRO E CONTRO L’interventoèefficacesoprattuttosugli edificideglianni60e70.Iltempodi ammortamentopuòandaredaicinque ainoveanniasecondadellasituazione dipartenzaedellasoluzionedi coibentazione.Èpossibileusufruire delladetrazioneIrpefdel55percento. L’efficaciadell’interventopuò massimizzareglieffettidiunabuona termoregolazione,ma–dicontro–può esserepiuttostobassasel’impianto termicoèmolto"sbilanciato" MARKA POMPE DI CALORE GEOTERMICHE COME FUNZIONA Vengonoinstallatedellesondeche attingonodalserbatoiotermicodel sottosuolo,arrivandofinoa100metri diprofondità.Lepompedicalore immagazzinanoediffondonoilcalore negliappartamenti.Inquestomodo, labollettapuòdiminuireanche del70percento.Ilcosto? Circa150europermetroquadrato PRO E CONTRO Traivantaggiprincipaliviè ladisponibilitàdellafontedienergia che,diversamentedaaltrerinnovabili, èstabileecontinua.Mailavori diperforazionedellesondepossono esserecomplicatidaltipodisuolo sottostanteerichiedonounattento sopralluogopreliminaredaparte diinstallatoriesperti.Leoperazioni vannosvoltearegolad’arteperevitare crepeoanchelafuoriuscita digaspresentinelsottosuolo. L’installazioneèpiùcomplessa nelcasodiuncondominio Risparmio, prima dei lavori c’è la tariffa Non sempre è possibile effettuare interventi per migliorare l’efficienza energetica del proprio appartamento. Se le bollette sono particolarmente salate e l’assemblea di condominio non approva i lavori di isolamento termico, si può comunque risparmiare sui conti di fine mese. Come? Scegliendo il giusto contratto di fornitura di luce e gas, e adottando comportamenti virtuosi per l’ambiente e per il portafoglio. La prima più importante decisione da prendere è se sottoscrivere una tariffa bioraria o monoraria. Nel primo caso, si paga un prezzo dell’energia o del gas più elevato nelle ore diurne dei giorni settimanali, dalle 8 del mattino alle 19. In compenso, si risparmia sui consumi nelle ore serali e nei giorni festivi. La tariffa monoraria, invece, non fa alcuna distinzione di prezzo in base agli orari. La bioraria conviene a chi riesce ad avviare gli elettrodomestici e il riscaldamento nelle fasce a prezzo ridotto. Per ottenere un risparmio, però, bisogna concentrare almeno il 60% dei consumi di sera o nel weekend. Un’alternativa praticabile per chi lavora dall’ufficio, un po’ meno per chi trascorre gran parte della giornata in casa. Quale che sia la tariffa selezionata, è consigliabile valutare attentamente le formule commerciali offerte. Chi ha dimestichezza con l’online ha buon gioco a risparmiare scegliendo di gestire la fornitura via web. Le offerte online, infatti, sono in assoluto le più convenienti e permettono di risparmiare fino al 20% rispetto a quelle tradizionali. Chi decide di cambiare fornitore, o deve allacciare una nuova utenza, può approfittare delle offerte a prezzo fisso o bloccato per i primi mesi di contratto. Per attrarre nuovi clienti, infatti, le società promettono spesso di mantenere invariato il costo della componente energia (che determina in media il 50% della spesa finale in bolletta) anche in presenza di rincari del prezzo del gas o dell’elettricità. Le offerte, però, durano per uno o due anni, dopodiché la tariffa si riallinea al prezzo di mercato. Infine, ci sono le offerte all inclu- sive, più complesse. Il cliente, infatti, deve calcolare attentamente i propri consumi medi sulla base delle bollette degli anni precedenti. Dopo questa stima preliminare, l’utente seleziona una "taglia" di consumi che gli permetterà di usufruire, per un prezzo fisso, di un quantitativo massimo di gas o luce al mese o all’anno. Finché la famiglia si mantiene entro il tetto, la bolletta è senza sorprese. Se però i consumi sforano, bisogna pagare un importo aggiuntivo per ogni kWh o metro cubo di gas consumato. C’è poi chi si trova bene con il proprio fornitore o non vuole cambiare bolletta. In tal caso, l’unica soluzione per risparmiare consiste nell’adottare comportamenti di risparmio energetico che, spesso, implicano solo un po’ di attenzione. Per il riscaldamento, ad esempio, è bene ricordare che ogni grado aggiuntivo impostato in termostato oltre i 19 gradi comporta un aumento dei consumi pari al 7% circa. Far controllare periodicamente la caldaia permette di allungarne la vita e migliorare i rendimenti. Sul fronte dell’elettricità valgono invece dei consigli di buon senso: spegnere del tutto i dispositivi in standby (responsabili in media del 10% dei consumi energetici di una famiglia), staccare le prese di notte, utilizzare la lavastoviglie solo a pieno carico e senza asciugatura automatica, impostare la lavatrice a basse temperature (40-50 gradi). © RIPRODUZIONE RISERVATA PAROLA CHIAVE a Tariffa bioraria Latariffabiorariadiversifica ilcostodell’energiaaseconda dell’orariodiconsumo,: ilprezzo èpiùelevatoneigiorniferiali dalle8alle19.Convieneachi riesceaconcentrarelamaggior partedeiconsuminelfine settimanaenelleorenotturne. 6 Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico Gli sconti fiscali LE DETRAZIONI SU BENI E LAVORI Solo due mesi per sfruttare il tandem del 50-55 per cento Se si vuol usufruire del bonus più alto i pagamenti vanno completati entro il 30 giugno PAGINA A CURA DI Siro Giovagnoli Emanuele Re Poco più di due mesi per beneficiaredeibonus del50%per leristrutturazioni e del 55% per il risparmio energetico. Solo sulle spese di recuperoedilizio sostenutefinoal 30giugno 2013, infatti, è possibile ottenere le detrazioni ad aliquota maggiorata al 50% su una spesa massima fino a 96mila euro per unità immobiliare residenziale.Per gliinterventisaldati dal 1º luglio 2013, invece, (e salvo proroghe dell’ultimora) tornerà la classica detrazione del 36%, con un plafond di spesa di 48mila euro per ciascuna unità. Dalla stessa data, inoltre,il bonus del55% saràsostituito dalla detrazione fiscale del 36% prevista per le ristrutturazioni. Gli adempimenti per il 50% Per fruire della detrazione per gli interventi di recupero edilizio è necessario effettuare il pagamento delle spese, a pena di decadenza dall’agevolazione, con bonifico bancario o postale "parlante" (si veda l’altro articolo in pagina). Venuto meno l’obbligo dell’invio del- la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, i contribuenti devono riportare l’agevolazione nella dichiarazione dei redditi, indicando ad esempio i dati catastali identificativi dell’immobile, nonché conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti giustificativi della spesa. È anche previsto l’invio, qualora obbligatorio, di una comunicazione alla Aslcompetente con le informazioni sull’intervento da realizzare. A partire dal 2012, il bonus deve essere diviso in dieci quote annuali di pari importo, anche per i contribuenti dai 75 anni in su. Sono interessati i soggetti Irpef che possiedono l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno sostenutole relative spese. Lo sconto spetta, pertanto, non solo al proprietario o al nudo proprietario dell’immobile ma anche al titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione o superficie), nonché al locatario o al comodatario. Anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, che ha sostenuto le relative spese, può godere del beneficio, purché siano a lui intestati bonifici e fatture. Possono godere del beneficio anche i soci di cooperative divise e indivise,le società semplici, le imprese familiari, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali per gli immobili patrimoniali. In ogni caso, quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobiliresidenziali adibiti pro- miscuamente all’esercizio di un’attività commerciale o professionale, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50 per cento. Il risparmio energetico Il bonus del 55% della spesa per la riqualificazione energetica sostenuta entro il 30 giugno 2013, nei diversi limiti quantitativi per tipologia di intervento, è fruibile anche dai soggetti Ires e deve essere ripartito anch’esso in dieci quote annuali di pari importo. Possonogodere dellosconto tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che utilizzano a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento, di qualunque categoria catastale, anche se rurale. Per sfruttare il bonus del 55%, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorre trasmettere in via telematica all’Enea copia della documentazione tecnica relativa all’intervento (in via generale, l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa). Inoltre, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta, deve essere inviata telematicamente un’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla fine dell’anno. È necessario acquisire, inoltre, l’asseverazione di conformità ai requisiti tecnici richiesti e conservare tutta la documentazione da esibire, in caso di richiesta, all’Amministrazione finanziaria. Anche in questo caso, i pagamenti dei contribuenti non titolari di reddito di impresa devono essere effettuati con bonifico bancario o postale con le stesse caratteristiche previste dal bonus ristrutturazioni. Le imprese, invece, possono provare le spese con altra idonea documentazione. Il caso della cessione PAROLA CHIAVE a Capienza fiscale Lacapienzaèlacapacitàdel contribuentediabbatterel’imposta conledetrazioni.Èunaspettoche condizionalaconvenienzadei bonus:sel’impostaè100euroela detrazione150,cisono50euroche nontrovanocapienzanell’imposta evanno,difatto,sprecati. Incaso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, leparti possono accordarsi stabilendo che la detrazione ancora non goduta possa continuare ad essere fruita dal venditore; in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, l’agevolazione si considera trasferita all’acquirente. Anche nell’ipotesi di cessazione della locazione o del comodato, l’inquilino o il comodatario che hanno effettuato gli interventi non perdono il diritto alla detrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il versamento. Ammessi il canale bancario e quello postale, secondo metodi tradizionali oppure online Richiesto un bonifico «parlante» I contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici devono pagare gli interventi con bonifico. È ammesso sia il bonifico bancario che quello postale, con la duplice modalità tradizionale e online (risoluzione 353/E/2008). Si tratta di un bonifico "parlante", dal quale devono risultare, cioè, la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Ciò anche al fine di consentire alle banche e alle poste di operare, al momento del pagamento del bonifico, la ritenuta a ti- tolo di acconto introdotta dall’articolo 25 del Dl 78/2010, attualmente pari al 4 per cento. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di un altro condomino che effettua il pagamento. Gli errori nel perfezionamento del bonifico potrebbero compromettere l’ottenimento del bonus. Mentre in passato le Entrate si sono mostrate tolleranti, dall’intro- duzione dell’obbligo della ritenuta si è registrata un’inversione di tendenza. Infatti, in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti indicati dalla norma, tale da impedire a banche e poste che accreditano il pagamento di operare la ritenuta stessa, la detrazione non viene riconosciuta. L’unico modo per "salvare" il bonus è quello di procedere alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti. Naturalmente, nell’ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato (risoluzione 55/E/2012). LE OFFERTE ONLINE www.ilsole24ore.com/guidepiu Le Guide+ Interventi agevolati, sul sito l’elenco integrale Cisonoancoraduemesiditempo perristrutturarecasaconla possibilitàdidetrarreil50% dellespese:leregolecontenute nell’articolo11deldecretolegge 83/2012valgonofinoal30giugno del2013.Dalprimolugliolosconto torneràinfattial36percento.Chiha intenzionediservirsidellosconto del50%,maicosìaltoinprecedenza, deveaffrettarsiapensareacosa vuolefare,chiedereleautorizzazioni edilizieecontattareleimprese.Nella Guida+«Ristrutturarecasaconlo scontodel50%»ingegneri,architetti egeometri,impresedelsettoree proprietaripotrannotrovaretutte leinformazioninecessarieper goderedelladetrazioneeorientarsi tragliinterventiammessi–dicui vieneriportatol’elencocompleto–, leproceduredaseguireegli adempimentidarispettare. Uncapitoloèdedicatoaimateriali ealgodimentodelladetrazioneper chiacquistadirettamenteibenida utilizzarenell’intervento.LaGuida+ mettepoiaconfrontogliscontiin ediliziaegliincentividel55% perilrisparmioenergetico.Ilquadro aggiornatoecompletodelPiano casanellediverseRegioniche, negliultimimesi,hannoprorogato lescadenzeconsenteinfine dicapirequalisonoibonus volumetricipergliampliamenti dicuisipuòusufruire. Per alcune particolari tipologie di spesa non è richiesto il pagamento tramite bonifico. Si tratta, ad esempio, delle ritenute fiscali sulle parcelle dei professionisti, degli oneri di urbanizzazione, dei diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori e dell’imposta di bollo. Inoltre, non c’è obbligo di bonifico per quelle spese che vengono normalmente saldate con altre forme di pagamento tracciabili, come nel caso di acquisto di immobili ristrutturati, nonché per i pagamenti fatti da coloro che operano in regime d’impresa per i quali fa fede il principio di competenza e non quello di cassa. © RIPRODUZIONE RISERVATA Prezzo: 7 euro Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico 7 Gli sconti fiscali SPESE «A CAVALLO» DI METÀ ANNO Dal 1˚ luglio la convenienza si abbassa al 36 per cento In calo da 96mila a 48mila euro il plafond della spesa che si può scontare Siro Giovagnoli Emanuele Re Detrazione variabile sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica realizzati nel 2012 e nel 2013. Solo sulle spese sostenute fino al 30 giugno 2013 (si veda anche la pagina precedente), è possibile ottenere il bonus ad aliquota maggiorata, mentre dal 1º luglio 2013 spetterà la detrazione ridotta pari al 36 per cento. Da un bonus all’altro L’articolo 11 del Dl 83/2012 ha ridisegnato il funzionamento di queste agevolazioni prevedendo: 1 l’incremento dello sconto per il recupero del patrimonio edilizio dal 36% al 50% con riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno 2013, con un limite massimo della spesa di 96mila euro; 1 la proroga del bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica fino alla stessa data del 30 giugno 2013. Dal 1˚luglio 2013, salvo ulteriori modifiche o proroghe, queste agevolazioni saranno sostituite dalla detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di 48mila euro, come previsto dall’articolo 16-bis del Tuir. Si tratta di una disposizione a regime in vigore dal 1º˚ gennaio 2012, con la conseguenza che la stessa si applica anche agli interventi di efficientamento energetico effettuati da questa data. La data fissa la detrazione Come si fa a individuare la detrazione spettante? Per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, enti non commerciali, esercenti arti e profes- sioni eccetera) vale il principio di cassa, per cui le detrazioni del 50-55% spettano sui pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, mentre sulle spese sostenute da luglio in avanti viene riconosciuto il bonus ridotto. I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale "parlante" (si veda, anche in questo caso, l’articolo alla pagina precedente). Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, assume rilevanza il bonifico dell’amministrazione del condominio. In questo caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. La cifra massima Un ulteriore aspetto da monitorare è quello del tetto massimo della spesa detraibile, che è fissato a 96mila euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 mentre scende a ATTENTI A... ! Senza le «pezze giustificative» si decade dall’agevolazione Icontribuenticheriportanoin dichiarazioneledetrazioniper ilrecuperodelpatrimonioedilizio equelledel55%pergliinterventi diefficientamentoenergetico devonoconservare idocumentigiustificativi dellespesesostenute edeipagamentieffettuati. Infatti,il bonusnonè riconosciuto,el’importo eventualmentefruitoviene recuperatodagliuffici,quando nonvengonoesibitelefatture olericevutechedimostrano lespeseeffettuatenonché,peri contribuentinontitolaridireddito d’impresa,lericevutedeibonifici. Inoltre,sidecade dall’agevolazionequando laricevutaèintestata aunsoggettodiversodaquello chechiedeladetrazione. 48mila dal 1º luglio 2013. Questo doppio binario impone ai contribuenti di programmare i pagamenti degli interventi realizzati sugli edifici, al fine di ottimizzare il beneficio fiscale. È il caso, ad esempio, di coloro che alla data del 30 giugno 2013 hanno già sostenuto una spesa per la ristrutturazione dell’abitazione superiore ai 48mila euro. In questa ipotesi, gli ulteriori interventi pagati dal 1º luglio 2013 non danno diritto all’ulteriore detrazione del 36 per cento. Le imprese L’aspetto finanziario non interessa, invece, le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni. Per questi soggetti si applica il principio di competenza, secondo il quale il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA 8 Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico Gli sconti fiscali RISPARMIO ENERGETICO MARKA Maxi bonus con procedure più complesse Le tipologie di intervento L’asseverazione del tecnico abilitato va sempre conservata PAGINA A CURA DI Dario Aquaro Per sfruttare il bonus del 55% occorre muoversi all’interno di precise categorie di lavori, con differenti valori massimi di detrazione: riqualificazioni energetiche globali degli edifici (detrazione fino a 100mila euro); interventi su strutture opache orizzontali o verticali (inclusi i cappotti termici, i solai, tutte le coperture di un fabbricato) e sostituzione degli infissi (60mila euro); installazione di pannelli solari termici, per la produzione di acqua calda (60mila euro); sostituzione di impianti di riscaldamento: con caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia (30mila euro). Oltre agli importi massimi detraibili, a seconda del tipo di intervento cambiano però anche le procedure da seguire, i documenti da acquisire e quelli da trasmettere in via telematica all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Documenti da conservare Tra i documenti da conservare c’è sempre l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, per dimostrare che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici fissati. In alcuni casi può essere rimpiazzata dalla certificazione del produttore (dell’infisso, della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, con potenza termica inferiore a 100 kW, della pompa di calore, in impianti di potenza elettrica nominale inferiore a 100kW) oppure dalla dichiarazione del direttore dei lavori (sostituzione dell’impianto termico con caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza; coibentazione di pareti verticali, tetti, solai). L’asseverazione va dunque tenuta insieme alle fatture delle spese sostenute, alla ricevuta del bonifico e a quella dell’invio fatto all’Enea (codice Cpid, che si genera al termine della procedura online e identifica la pratica), nonché all’attestato di certificazione energetica, quando previsto. Quest’ultimo non è necessario per la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, per l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità immobiliari (serve invece se, ad esempio, riguarda parti condominiali). È però obbligatorio in caso di opere di coibentazione su pareti, tetti o solai, e di riqualificazione energetica globale degli edifici: cioè su qualsiasi intervento che incida sulla prestazione energetica, per ottenere maggior efficienza. Per questi ultimi lavori, dunque, l’Ace va conservato – insieme con l’asseverazione di conformità – e le spese per la sua redazione, a cura del tecnico abilitato, rientrano in quelle detraibili. Documenti da inviare all’Enea La trasmissione all’Enea va eseguita nell’arco di 90 giorni dalla fine dei lavori, cioè dal collaudo delle opere, compilando alcuni documenti: in particolare la scheda descrittiva degli interventi e – ove previsto – l’attestato di qualificazione energetica. La scheda informativa va redatta secondo lo schema riportato all’allegato E del Dm 19 febbraio 2007 ("decreto edifici") o all’allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda può anche essere compilata dallo stesso utente. Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio sul quale sono stati eseguiti i lavori, la tipologia di intervento e il risparmio energetico conseguito, i costi, precisando l’importo per le spese professionali e quello usato per il calcolo della detrazione. L’attestato di qualificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza dell’edificio post-intervento, in base allo schema dell’allegato A del decreto edifici. Non costituisce attestato di certificazione energetica, che va intanto conservato a parte. Per le spese pagate con bonifico dopo il prossimo 30 giugno, questi obblighi di trasmissione all’Enea cadranno, perché le agevolazioni andranno a confluire nel bonus del 36 per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DEGLI EDIFICI Intervento e parametri da rispettare Gliinterventidiriqualificazioneenergeticadegliedificiesistenti sonoquellichepermettonodiraggiungere unindicediprestazioneenergeticaperlaclimatizzazione invernalenonsuperioreaivaloridefinitidall’allegatoAdelDm 11marzo2008.Nonsonostabilitileopereogliimpiantida realizzareperraggiungereiparametriindicati:ècompreso qualsiasiintervento,oinsiemesistematicodiinterventi,che raggiungalamaggiorefficienzarichiestadallanorma La spesa agevolata Ilvaloremassimodelladetrazioneèdi100milaeuro (spesamassimaagevolabiledi181.818 euro) I documenti tecnici da conservare 8 Asseverazionediuntecnicoabilitato, cheattestiilrispettodeirequisiti* 8 Attestatodicertificazioneenergetica 8 Ricevutadell’invioeffettuatoall’Enea (codiceCpid) I documenti da inviare all’Enea 8 Schedainformativa,allegatoE** 8 Attestatodiqualificazioneenergetica,redatto dauntecnicoabilitatoconidatidicuiall’allegatoA COIBENTAZIONE E SOSTITUZIONE DI INFISSI Intervento e parametri da rispettare Gliinterventisugliinvolucridegliedificisonoquelli riguardantistruttureopacheorizzontali(coperture, pavimenti),verticali(paretigeneralmenteesterne), finestrecomprensivediinfissi,delimitantiilvolume riscaldato,versol’esternooversovaninonriscaldati, cherispettanoirequisitiditrasmittanza definitidallatabella2delDm26gennaio2010 La spesa agevolata Ilvaloremassimodelladetrazioneèdi60milaeuro (spesamassimaagevolabiledi109.091euro). I documenti tecnici da conservare 8 Asseverazionediuntecnicoabilitato,dovesiindica ilvaloreditrasmittanzaeilrispettodeivalori previstidallenorme(inalternativa, certificazionedelproduttoredell’infisso) 8 Documentocheattestiilvalore ditrasmittanzadeivecchiinfissi 8 Attestatodicertificazioneenergetica(percoibentazioni) 8 Ricevutadell’invioeffettuatoall’Enea(codiceCpid) I documenti da inviare all’Enea 8 Schedainformativa,allegatoF(solopersostituzione diinfissiinsingoleunitàimmobiliari)** 8 Schedainformativa,allegatoE**,eattestatodi qualificazioneenergetica,allegatoA(percoibentazioni einterventicheriguardanofinestrecondominiali) INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Intervento e parametri da rispettare Gliinterventidiinstallazionedipannellisolarisono rivoltiallaproduzione diacquacaldaperusidomestici oindustrialieperlacoperturadelfabbisognodiacqua caldainpiscine,strutturesportive,casediricoveroecura, istitutiscolasticieuniversità.Perl’asseverazione dell’interventosonorichiestiuntermineminimo digaranzia(cinqueanniperipannellieibollitori, dueannipergliaccessori)elaconformitàallenorme UniEn12975oUniEn12976,certificatedall’organismo diunPaeseUe edellaSvizzera.Sonoassimilabili aipannellisolariisistemitermodinamiciaconcentrazione solareutilizzatiperlasolaproduzionediacquacalda La spesa agevolata Ilvaloremassimodelladetrazioneèdi60milaeuro (spesamassimaagevolabiledi109.091euro) I documenti da conservare 8 Asseverazionediuntecnicoabilitato, cheattestiilrispettodeirequisiti 8 Ricevutadell’invioeffettuatoall’Enea(codiceCpid) I documenti da inviare all’Enea Schedainformativa,allegatoF** SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Intervento e parametri da rispettare Ilavoridisostituzionediimpiantidiclimatizzazione invernale,integraleoparziale,devonoprevedere l’installazionedicaldaieacondensazioneecontestuale messaapuntodelsistemadidistribuzione,inconformità all’articolo9delDm19/2/2007(finoa100kWdipotenza nominale)odelDpr59/2009(oltre100kW),oppure l’installazionedipompedicaloreadaltaefficienza, oimpiantigeotermiciabassaentalpia (conprestazionidefinitenell’allegato H). Nonèagevolabilel’installazionedi sistemi diriscaldamentoinedificicheneeranosprovvisti La spesa agevolata Ilvaloremassimodelladetrazionefiscaleèdi30milaeuro (spesamassimaagevolabiledi54.545euro) I documenti da conservare 8 Asseverazionediuntecnicoabilitato,cheattestiil rispettodeirequisiti.Inalternativa,certificazionedel produttoredellacaldaiaacondensazione(conpotenza inferiorea100kW)odellapompadicalore(perimpianti dipotenzaelettricanominaleinferiorea100kW) 8 Ricevutadell’invioeffettuatoall’Enea(codiceCpid) I documenti da inviare all’Enea Schedainformativa,allegatoE** (*)Sostituibile da quella resa dal direttore lavori sulla conformitàal progetto delle opere realizzate o dalla relazione cheattesta la rispondenza delle opere ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 10/1991; (**) compilata anche dall’utente Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico 9 Gli sconti fiscali RIQUALIFICAZIONE Slalom tra agevolazioni per non perdere gli sconti Chi sceglie la detrazione minore può contare sulla sua durata oltre giugno PAGINA A CURA DI Dario Aquaro Le opere di risparmio energetico che rispettano i requisiti e le tipologie per accedere al bonus del 55% possono, in alternativa, godere del 50% sul recupero del patrimonio edilizio e sulla riqualificazione energetica degli edifici (36% dal 1˚ luglio 2013). Quando gli interventi ricadono in entrambe le agevolazioni (fino a tutto giugno 2013, dunque), la scelta può dipendere da fattori tecnici, economici, fiscali. È opportuno pesare l’opzione più favorevole. Il 55% è gravato, ad esempio, dall’obbligo di rispettare determinati standard di rendimento energetico e di trasmettere la documentazione tecnica all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (anche se in molti casi si tratta di una scheda informativa dell’intervento che può essere compilata dall’utente). E quel 5% in più di detrazione può essere azzerato dal maggiore costo delle prestazioni professionali. Ad ogni modo, il 50% sarebbe preferibile se si vuol evitare questa procedura, specie per quelle opere di coibentazione o di riqualificazione energetica globale dell’edificio che richiedono anche l’attestato di certificazione energetica (e la compilazione dell’attestato di qualificazione energetica sul sito dell’Enea). La detrazione del 50% vede, di contro, un tetto di spesa agevolabile per unità immobiliare pari a 96mila euro, fino al 30 giugno (48mila dal 1˚luglio, quando il bonus scenderà al 36 per cento, si vedano anche gli articoli nelle pagine precedenti). E quindi il 55% può convenire se gli interventi hanno costi elevati e non si intende erodere il plafond del 50 per cento. O può essere l’unica scelta possibile quando il proprietario dell’immobile è per esempio una società di capitali, perché il 55% è una detrazione Ires (e non solo Irpef). Esempi di competizione Le ragioni possono essere varie. Se si intende sostituire le finestre in un alloggio, si può fruire del 50 o del 55 per cento. Nel primo caso si possono installare vetri e infissi qualsiasi, purché con tipo, colore e materiale diverso (altrimenti non sarebbe manutenzione straordinaria). Nel secondo caso bisogna rispettare i livelli di trasmittanza definiti dal Dm 26 gennaio 2010. Che fare? Le finestre ad alto rendimento offrono risparmi in bolletta (certo, tenuto pur conto dell’isolamento termico del tetto e delle pareti), isolamento acustico e una riqualificazione dell’immobile. Il 5% di bonus in più può coprire la parcella per la pratica con l’Enea, spesso eseguita dalla ditta installatrice, ma può andare in tasca se lo stesso proprietario compila online la scheda (allegato F), conservando la certificazione del produttore dei nuovi infissi e il documento che stima la trasmittanza di quelli vecchi. La competizione tra i bonus potrebbe dunque essere influenzata da prospettive di risparmio energetico. Prospettive che possono aprirsi anche per la sostituzione della caldaia, un’opera di manutenzione straordinaria agevolabile al 50 per cento. Se si decide di installare una caldaia a condensazione, infatti, la detrazione può essere del 55 per cento. Su una spesa di 10mila euro, la differenza del "ritorno" sarebbe minima (500 euro): se però si considera la riduzione della spesa per il riscaldamento, il conto si ammortizza in pochi anni, anche calcolando il maggiore costo dell’apparecchiatura più efficiente. E anche qui la pratica con l’Enea può essere eseguita direttamente dal privato, conservando il certificato del produttore e compilando online la scheda descrittiva (allegato E). © RIPRODUZIONE RISERVATA PIÙ E MENO + 1 Burocrazia semplificata Il principale vantaggio di usare il bonus del 50% al posto del 55% è che non serve rispettare alcun parametro di rendimento, né fare la pratica con l’Enea 1 Rendimento migliore Il 55% è vantaggioso per chi spende cifre elevate (così non intacca il plafond del 50 per cento), per le imprese (il 55% è anche detrazione Ires) e per chi vuole comunque sfruttare le migliori performance energetiche Strada obbligata 01 | BONUS SOLO PER IL 50% Ci sono interventi che, pur segnando un incremento dell’efficienza energetica, ricadono solo nella detrazione del 50 per cento, che quindi copre una gamma di lavori più ampia rispetto al 55 per cento. Ecco alcuni esempi 02 | DALLE CALDAIE AGLI INFISSI Sostituzione delle caldaie con altre non a condensazione, ma con rendimenti comunque migliori; cambio degli infissi con altri di tipo, colore e/o materiale diverso (che non raggiungono le trasmittanze previste dal 55 per cento); installazione di caldaie a biomassa (come legna o pellet) che non preveda la riqualificazione energetica dell’intero edificio, di pompe di calore a servizio di condizionatori d’aria, di impianti minieolici o microidraulici non connessi in rete, di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (senza fruire del conto energia) 03 | ISOLAMENTO TERMICO Coibentazioni che non sono adeguate ai requisiti di trasmittanza termica previsti dal Dm 26 gennaio 2010 per il 55 per cento, connessione di addolcitori dell’acqua, per eliminare il calcare e incrementare efficienza e durata di caldaie, lavastoviglie, lavatrici; posa di schermature solari sulle finestre e porte finestre (tendoni, pellicole filtranti), per facilitare il raffrescamento estivo dei locali Il chiarimento. Le Entrate hanno sgombrato i dubbi residui Benefici anche per il fotovoltaico A sgombrare definitivamente ogni dubbio residuo, il 2 aprile è arrivata la risoluzione 22/E dell’agenzia delle Entrate. Gli impianti fotovoltaiciresidenziali rientrano a pienotitolotragli interventi agevolabilial50 per cento.Lalinea interpretativa era emersa ancora di recente con i pareri espressi in risposta al Gse (dicembre 2012) e all’Anie (marzo 2013), e in realtà sembrava già chiara in base all’articolo 16-bis delTuir, che ha reso strutturale l’incentivo per interventi di recupero delpatrimonio edilizioedi riqualificazioneenergeticadegli edifici. Dove si legge (comma 1, lettera h) che alla detrazione sono ammessi gli interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia». Le obiezioni vertevano su un punto: gliimpianti fotovoltaicisono finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici.Ma il ministero delloSviluppo economico ha spiegato che il risparmio energetico sta proprio nella riduzione dei consumi da fonte fossile.Le disposizioni comunitarie stabiliscono infatti che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica(energiaprimaria consu- mata per mq all’anno), migliore è la classe energetica dell’edificio. Il fotovoltaico per la produzione di energia elettrica può dunque accedere al bonus fiscale del 36 per cento (con un tetto massimo di detrazione pari a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare), che per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 è invece del 50 per cento (con tetto pari a 96mila euro). Non è necessario dimostrare la riduzione dei consumi con attestati di certificazione energetica. Per IL PALETTO Scatta il divieto di cumulo con il conto energia Ma nulla vieta la «combinazione» con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato un impianto a fonte rinnovabile – ha chiarito il Ministero – qualsiasi certificazionenon potrebbe cheattestare un risparmio energetico. All’utente basta, quindi, conservare i documenti relativi all’acquisto e all’installazione del fotovoltaico a servizio dell’edificio residenziale, senza obbligo di altre specifiche attestazioni. Se si fruisce del bonus fiscale del 36-50per cento,l’elettricità prodot- ta non può però essere incentivata attraverso il quinto conto energia, previsto dal Dm 5 luglio 2012. Le finalità sono infatti diverse, come avevano già chiarito le Entrate (risoluzione 207/E/2008). Il conto energia, tramite la tariffa incentivante che ha la natura di contributo a fondo perduto, favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile. L’agevolazione fiscale del 36-50 per cento, invece, «mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta per le spese di riqualificazionedegliedifici, favorisce il contenimento dei consumi». Ma nulla vieta di cumulare questa detrazione con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato: l’importante è che l’impianto sia messo direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente, per far fronte ai bisogni energetici. Con lo scambio sul posto,l’energia prodottaenonautoconsumata viene immessa in rete, ricevendo crediti da utilizzare in un momento diverso da quello della produzione (ad esempio, durante le ore notturne). Se a fine anno i prelievi superano le immissioni, il saldo negativo è addebitato in bolletta. Se il saldo è positivo, il Gse riconosce una compensazione pari al valore economico dell’energia elettrica in eccesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 10 Risparmio energetico Gli incentivi IL CONTO ENERGIA PER IL FOTOVOLTAICO Al rush finale la corsa alle tariffe agevolate Ultimi giorni per beneficiare dei premi i costi di cessione del l’energia Dario Aquaro Il quinto conto energia è il sistema di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, introdotto con il decreto del 5 luglio 2012 dal ministero dello Sviluppo economico ed entrato in vigore il 27 agosto. A differenza del quarto conto energia, che premiava tutta l’energia prodotta, questo sistema prevede incentivi solo per l’energia prodotta e autoconsumata. Per quella prodotta e immessa in rete, riconosce invece una tariffa che in sostanza rappresenta il prezzo di cessione dell’energia. Per gli impianti di potenza inferiore a 1 Mw, quindi, il Gestore dei servizi energetici (Gse) eroga due incentivi, cumulabili fra loro. Uno riferito alla quota di produzione netta di energia elettrica consumata in loco dal titolare dell’impianto, retribuita con una "tariffa premio autoconsumo". E un altro riferito alla quota di energia prodotta e immessa in rete, retribuita con una "tariffa onnicomprensiva". Il tetto di spesa Il quinto conto energia si applica per vent’anni, a partire dall’entrata in esercizio, a tutti gli impianti che ne beneficiano: al di là del fatto che il plafond stia per esaurirsi e che pochi impianti possano ancora essere ammessi. Il tetto di spesa cumulativo annuo è limitato a 6,7 miliardi di euro e siamo molto vicini a raggiungerlo. «Secondo il contatore del Gse, abbiamo superato i 6,6 miliardi: restano meno di 100 milioni di euro», spiega Valerio Natalizia, presidente di Gifi, l’associazione delle imprese del fotovoltaico aderente ad Anie. «I fondi saranno verosimilmente esauriti entro fine maggio. Nei 30 giorni successivi al raggiungimento del limite, saranno valutate solo le richieste di incentivazione relative a impianti già entrati in esercizio o iscritti a registro in posizione utile». L’accesso alle tariffe stabilite dal decreto può avvenire infatti o in via diretta o previa iscrizione al registro. Gli impianti fino a 12 kW, in cui rientrano quelli di taglia domestica, accedono direttamente. Le richieste La richiesta di concessione della tariffa incentivante va trasmessa al Gse entro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio (relativa al primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, come risulta dal sistema Gaudì), presentando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con le informazioni e i documenti previsti: dal certificato sulla conformità dei moduli fotovoltaici ai requisiti delle normative tecniche, all’attestato di adesione del produttore a un sistema o consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli stessi. Per gli im- pianti "su edifici" è necessario anche un attestato di certificazione energetica dell’immobile, in corso di validità. Nel presentare la richiesta, il soggetto responsabile è tenuto a pagare un contributo alle spese di istruttoria pari a 3 euro per ogni kW di potenza, per impianti fino a 20 kW. La trasmissione di tutta la documentazione avviene solo per via telematica, sul portale Gse dove occorre registrarsi. Il Gestore, verificati i requisiti, eroga la tariffa entro 90 giorni dalla richiesta. Dopo la prima erogazione, liquida gli importi mensilmente sulla base delle misurazioni inviate dai gestori di rete. Dal 1˚gennaio scorso, per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo, bisogna corrispondere al Gse un contributo ATTENTI A... ! Inassenzadelcontoenergia, econlapossibilitàdiusufruire delladetrazionedel50%edello scambiosulposto,l’investimento siammortizza nelgirodi8-9anni, conunrendimentoannuo superioreal10percento.Itempi diammortamentosiallungano didueannicircarispettoaquelli degliimpianticheusufruiscono degliincentiviattuali.Masitratta diunamediachenonescludecasi dimaggioreominorconvenienza, asecondadeiconsumi, dell’energiaprodottaedelle conseguentiquestionifiscali di 0,05 euro per ogni kWh di energia incentivata (sia produzione netta immessa in rete che energia autoconsumata). Tariffe e futuro La tariffa riconosciuta è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante (in moneta corrente) per tutto il periodo dell’incentivazione. Le tariffe subiscono una progressiva riduzione, con cadenza semestrale: l’accesso nel secondo semestre, quindi, è meno conveniente rispetto al primo. Questo secondo semestre, cominciato il 27 febbraio 2013, sarà anche l’ultimo perché coinciderà con il raggiungimento del tetto di spesa concesso. Cosa accadrà in seguito? Vedremo un sesto conto energia? «Le voci circolano liberamente. Ma il problema è capire se ci sarà un Governo con una visione strategica sulle rinnovabili», afferma Natalizia. «In realtà, la nostra speranza è che del conto energia se ne possa fare a meno. E aggiunge: «Per gli impianti domestici la detrazione fiscale del 50%, sommata allo scambio sul posto, può essere davvero efficace (soprattutto se si evita che l’agevolazione scenda al 36%) e va nella giusta direzione del risparmio energetico. Per gli impianti di taglia media, fino a qualche centinaio di kW, come quelli di centri commerciali o medie imprese, la soluzione potrebbero essere i Seu (Sistemi efficienti di utenza, ndr), che permettono di vendere al cliente non l’impianto ma l’energia pulita, senza oneri di sistema». © RIPRODUZIONE RISERVATA La simulazione del ritorno Redditività di un impianto fotovoltaico da 3 kWp (12 moduli Europei da 250 Wp ciascuno) e relativo inverter. Costo totale chiavi in mano 7mila euro(Iva inclusa) Anno 1 4 8 12 16 20 21 25 Energia prodotta (kWh/anno) 3.600 3.568 3.525 3.483 3.441 3.400 3.390 3.350 Risparmio CO2 Risparmio bolletta (0,22 €/kWh) (Kg/anno) 2.430 2.408 2.379 2.351 2.323 2.295 2.288 2.261 277 300 334 371 413 459 471 524 Incentivo tariffa onnicomprensiva (0,202 €/kWh) Incentivo tariffa autoconsumo (0,12 €/kWh) Risparmio + incentivo totale % sul capitale investito 473 468 463 457 452 446 418 465 151 150 148 146 145 143 0 0 901 3.638 7.377 11.230 15.213 19.346 20.236 24.041 12,9 13,1 13,5 13,9 14,4 15,0 12,7 14,1 Nota: sono specificati il valore dell’energia pertipologia di consumo e il valore degli incentivi II Semestre V Conto Energia. L’ipotesi di autoconsumo è ordinaria: 35% dell’energia prodotta. La producibilità stimata dell’impianto è 1.200 kWh/kWp anno. Nell’ultima colonna è indicata la resa percentuale annua lorda sul capitaleinvestito, Iva10% compresa (senza attualizzazione del capitale, chevisto il target privato risulterebbe complicato). Si è ipotizzato un decadimento delle resedello 0,3% all’anno e un aggiornamento Istat del costo dell’energia del 3per cento. Dal 21˚ al25˚anno subentra lo scambio sul posto Fonte: Consorzio Seyes (www.seyes.it) I fattori chiave 01 | I COSTI Il quinto conto energia è incompatibile sia con lo scambio sul posto sia con la detrazione del 50% (36% dal 1˚luglio 2013). Il bonus fiscale e lo scambio sul posto sono invece cumulabili: insieme costituiscono una valida alternativa alle tariffe incentivanti per il fotovoltaico. E saranno l’unica scelta disponibile quando (presto, forse entro maggio) si esaurirà il plafond del conto energia. Secondo alcune stime dell’Associazione produttori energia da fonti rinnovabili (Aper), un impianto residenziale da 3 kW (per una famiglia di tre persone con consumi di 2.700 kW/h annui) costa oggi circa 7mila euro, Iva inclusa e chiavi in mano 02 | LA TASSAZIONE L’agenzia delle Entrate, rispondendo a dicembre a un interpello del Gse, ha esteso alla "tariffa premio per autoconsumo" prevista dal quinto conto energia i criteri di tassazione identificati dalla circolare 46/E/2007 e riconosciuti al precedente meccanismo di incentivazione, cioè la tariffa indicata dall’articolo 7, comma 2, del Dlgs 387/2003. Con la stessa circolare l’Agenzia aveva inoltre precisato che, per gli impianti di potenza fino a 20 kW posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale, la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non configura lo svolgimento di un’attività commerciale, perché serve principalmente a soddisfare i bisogni domestici. La tariffa di autoconsumo non è quindi soggetta alla ritenuta del 4% e ai fini delle imposte non costituisce reddito (articolo 6 del Tuir). La tariffa omnicomprensiva, nel caso di impianti fino a 20 kW, si configura invece come un reddito diverso (articolo 67 del Tuir), perché rappresenta in sostanza il prezzo di cessione dell’energia (come nel meccanismo dello scambio sul posto): concorre quindi a determinare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico 11 Gli incentivi IL CONTO TERMICO Per gli ecoimpianti in arrivo i contributi diretti Rimborsabile una quota fino al 40% delle spese di installazione Silvio Rezzonico Maria Chiara Voci Coibentazioni, sostituzione di serramenti e installazione di schermature solari; rinnovo degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi efficienti, che usano pompe di calore; installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (raffrescamento mediante energia solare); in ultimo – novità importante – copertura delle spese per la diagnosi e la certificazione energetica di un edificio. Il conto termico, introdotto con il decreto dei ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente del 28 dicembre 2012 e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 2 gennaio scorso, è la nuova risposta a sostegno dei piccoli interventi di miglioramento energetico degli immobili pubblici e privati. e Da quando è operativo. Lo strumento – che pure è in vigore da settimane, ma per cui è stata necessaria una fase di confronto per la definizione delle norme applicative – sarà operativo dal mese di maggio. Per questa data il Gse aprirà gli accessi al portale dove potranno essere inviate in forma telematica le richieste di incentivo. Nei giorni scorsi sono inoltre state rese pubbliche le regole applicative (pubblicate sul sito www.gse.it). r A chi è destinato. Per utilizzare gli incentivi del conto termico, possono presentare domanda sia le amministrazioni pubbliche sia i privati (non solo persone fisiche, ma anche condomini o soggetti titolari di reddito d’impresa o agrario): per la realizzazione degli interventi, è possibile avvalersi poi del supporto di una Esco (Energy Service Company). t Quali sono gli interventi finanziati. Gli interventi ammessi a contributo sono di due categorie. La prima, riservata alla sola Pa, comprende azioni per l’incremento dell’efficienza energetica di edifici esistenti. Fra questi, ad esempio, la sostituzione di infissi o di vecchi impianti per la climatizzazione invernale con generatori a condensazione. La seconda, aperta anche ai privati, guarda ai piccoli in- terventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili o tramite sistemi ad alta efficienza. Sono ricomprese in questo comparto, ad esempio, la sostituzione del riscaldamento con impianti che utilizzano pompe di calore, l’installazione di collettori solari termici abbinati al solar cooling (raffreddamento tramite energia solare) o la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. u A quanto ammontano gli incentivi. La somma a disposizione per i diversi interventi è, al momento, di 900 milioni. Di questi, 200 milioni sono destinati a coprire gli interventi di categoria 1 (Pa) mentre 700 milioni andranno a incentivare le azioni comprese nella categoria 2 (privati). Il rimborso sarà corrisposto fino a esaurimento fondi. Il rimborso medio, secondo le proiezioni del ministero dello Sviluppo, è calcolato intorno al 40% delle spese sostenute, compresa la diagnosi e la certificazione energetica: ma le percentuali reali possono essere valutate solo caso per caso. L’incidenza dell’incentivo dipende infatti dall’ammontare dei costi d’installazione e dalle prestazioni finali dell’impianto, differenti – ad esempio per le pompe di calore – a seconda della zona climatica in cui ci si trova. i A cosa è alternativo il conto termico. Il nuovo strumento completa il panorama degli incentivi per l’efficienza e si affianca al meccanismo della detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni (che sarà nuovamente declassato al 36% dal prossimo 1˚ luglio) e del 55% per chi fa efficienza (prorogato solo fino al prossimo 30 giugno) e s’inserisce sul solco già tracciato dal conto energia, che però riguarda solo l’installazione di impianti di solare fotovoltaico. A differenza di 50 e 55% – che sono detrazioni dall’imposta lorda – il conto termico prevede il rimborso su conto corrente, da parte del Gse, di un contributo in rate annuali costanti, per un minimo di due fino a un massimo di cinque anni, a seconda del tipo di intervento. Il meccanismo del conto termico ricalca, in parte, quello del conto energia utilizzato per il solare fotovoltaico, anche perché tende a premiare le soluzioni realmente produttive ed efficaci. Tuttavia, se nel primo caso viene pagato l’incentivo solo sull’energia elettrica effettivamente generata dai pannelli fotovoltaici, nel secondo, invece, si stimano le produzioni annue (o i risparmi) di alcune tipologie di intervento. © RIPRODUZIONE RISERVATA Gli esempi L'ammontaredell'incentivoerogatoinalcunicasi-tipo SOLARE TERMICO 01 | TIPO INTERVENTO Installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria. Collettori solari piani. Superficie lorda dei collettori: 4 metri quadri 02 | INCENTIVO SPETTANTE 8 Due rate annuali da 680 euro POMPA GEOTERMICA STUFA A PELLET 01 | TIPO INTERVENTO Sostituzione di stufa a legna con stufa a pellet. Installato generatore con potenza termica nominale utile di 10 kW ed emissioni in atmosfera entro i limiti del decreto ma non tali da accedere ai premi previsti 02 | INCENTIVO SPETTANTE 8 Due rate annuali da 524 euro se in zona climatica E (ad esempio Torino) 8 431 euro se in zona climatica D (ad esempio Roma) 8 339 euro se in zona climatica C (ad esempio Bari) 01 | TIPO INTERVENTO Sostituzione di caldaia con pompa di calore geotermica. Installata pompa di calore elettrica salamoia/acqua COP: 4,5. Potenza termica nominale utile: 25 kW 02 | INCENTIVO SPETTANTE 8 Due rate annuali da 2.380 euro se in zona climatica E (ad esempio Torino) 8 1.960 euro se in zona climatica D (ad esempio Roma) 8 1.540 euro se in zona climatica C (ad esempio Bari) Nota: I valori riportati negli esempi sono al lordo dei corrispettivi richiesti per la gestione del meccanismo di incentivazione (1% del valore dell'incentivo, con un massimo di 150 euro) Fonte: Gse I criteri. Il contributo è erogato al risparmio presunto e alla collocazione dell’impianto Premiato l’intervento più efficiente Due categorie per il conto termico. L’una diretta agli interventi d’incremento dell’efficienza di edifici esistenti. L’altra per azioni di piccole dimensioni, finalizzate a installare in un fabbricato impianti per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile. La prima destinata ai soli enti pubblici. La seconda aperta anche ai privati. La prima, finanziata con un sostegno di 200 milioni fino a esaurimento fondi. La seconda di 700 milioni. Ma con quali criteri vengono stabiliti i rimborsi? Per ciò che riguarda la categoria 1, l’incentivo è calcolato in funzione della spesa sostenuta dal soggetto responsabile dell’intervento fino a un massimo del 40% dei costi ammissibili e dipende anche dalla zona climatica in cui è inserito l’immobile. Traduciamo il tutto in un esempio. Prendiamo il caso della sostituzione di infissi per una superficie pari a circa 100 mq in un fabbricato pubblico, ubicato a Torino, in zona climatica E (dove il massimo di contributo erogabile ammonta a 450 euro al mq). A fronte di un costo sostenuto di 40mila euro (cioè circa 400 euro al mq), l’incentivo sarà di 16mila euro. Che, spalmato in 5 rate costanti, fa 3.200 euro l’anno. Ma se l’investimento dovesse salire a 70mila euro (700 euro al mq), il contributo (visto il tetto dei 450 euro al mq per la zona climatica) non salirà in proporzione e si fermerà a 5 rate da 3.600 euro cadauna. Passiamo ora alla categoria 2. In questo caso, le variabili per definire il contributo sono molte di più. Si va dalla tipologia di tecnologia impiegata, ai coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta (indicati nelle tabelle del decreto) alla producibilità presunta di energia termica del sistema installato, in funzione della taglia e della zona climati- ATTENTI A... ! Il calcolo reale Lastimadiuncontributomedio parial40%dellespesesostenute perinuoviimpiantièunvalore dimassima.Ilcalcolorealesibasa sunumerosevariabili,tracui lazonaclimaticadiinstallazione elatecnologiaimpiegata. ca. Infine, ma solo per i generatori di calore alimentati a biomassa, è necessario anche tenere conto dei coefficienti di sostenibilità ambientale (emissioni di polveri). Ne deriva che, ad esempio, per la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore elettrica geotermica con potenza di 25 kW e Cop (coefficienze di prestazione) di 4,5, la quota effettiva di rimborso da conto termico in due anni sarà pari a 2.380 euro a rata nel caso di un’abitazione a Torino, in zona climatica E; di 1.960 euro a rata a Roma, in zona D; di 1.540 euro a rata a Bari, in zona C. La spiegazione è che il conto termico, a differenza di altre misure utilizzate in passato, punta a premiare davvero l’investimento che rende di più, in termini di risparmio energetico. Lo stesso principio, infatti, lo ritroviamo applicato anche in altri casi. Ad esempio, per l’installazione dei collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria. In questo caso, l’incentivo è calcolato sulla base della superficie lorda dei collettori. Per un impianto-tipo di 4 mq vengono restituite due rate annuali, pari a 680 euro cadauna. M.C.V. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 12 Risparmio energetico Gli incentivi LA PROCEDURA Per i rimborsi del Gse domande soltanto online Tre le strade per il contributo: l’accesso diretto, la prenotazione o il Registro Clara Attene Silvio Rezzonico Sono tre le modalità con cui si può accedere agli incentivi del conto termico. Il percorso è delineato dall’articolo 7 del Dm 28 del dicembre 2012 e dalle regole applicative emanate dal Gse lo scorso 9 aprile. I contributi sono riservati alle pubbliche amministrazioni (esclusi gli enti pubblici economici e le società a regime privatistico) e ai privati quali persone fisiche, condomini e titolari di redditi di impresa e agrari. La prima modalità di accesso è quella diretta, prevista per gli interventi già realizzati. I primi due commi dell’articolo 7 prescrivo- no che il soggetto responsabile, cioè chi ha sostenuto le spese per i lavori oggetto della domanda di incentivo, deve compilare la scheda domanda, scaricabile sul «Portaltermico« del Gestore servizi energetici (Gse), entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati o si sono conclusi i lavori. Gli interventi, conclusi tra il 3 gennaio di quest’anno e l’attivazione del portale stesso, che rispettino i parametri tecnici fissati dal decreto, sono comunque ammessi al beneficio, purché la domanda sia presentata entro 60 giorni dal momento in cui il modulo per inoltrare la domanda sarà disponibile online. Le Pa possono seguire questa procedura o optare per la prenotazione degli incentivi, usando in questo caso la scheda domanda a preventivo. La richiesta può essere avviata nel momento in cui è definito il contratto di rendimento energetico con la Esco (da allegare). Inoltre, nella domanda deve essere indicato l’impegno a eseguire i lavori entro i termini temporali fissati dal contratto. Per evitare la decadenza dall’incentivo, bisogna poi rispettare anche alcune clausole, come la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro 60 giorni dall’accettazione della prenotazione e, entro un anno dallo stesso momento, l’autocertificazione della conclusione dei lavori. I fondi saranno erogati solo al termine dei lavori, ma il Gse deve impegnare le somme dovute fin dal momento in cui riceve la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In tutto, è previsto un contingente annuo pari a 100 milioni per gli enti pubblici. La terza modalità consiste nell’iscrizione ai Registri, obbligatoria sia per i privati sia per gli enti pubblici, per l’installazione di impianti di potenza compresa tra i 500 e i mille kW. Il fondo complessivo a disposizione della pubblica amministrazione previsto per questo tipo di incentivi è pari a sette milioni. La documentazione Oltre a indicare chiaramente nella domanda che tipo di inter- di Fabio Iraldo - Michela Melis Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità € 29,00 - Pagg 208 DISPONIBILE NELLE MIGLIORI LIBRERIE Acquistalo anche su shopping24.it vento è stato o sarà effettuato e la spesa totale ammissibile a consuntivo, la richiesta, come prevede il comma 6 dell’articolo 7, deve essere corredata da una serie di documenti, quali ad esempio la certificazione e la diagnosi energetica, le schede tecniche degli impianti fornite dal produttore che dimostrino l’osservanza dei requisiti di efficienza prescritti, le fatture e i bonifici per le spese sostenute, l’ottenimento del titolo autorizzativo se necessario e, nel caso in cui il soggetto responsabile sia una Esco, copia del contratto che testimonia l’avvenuto finanziamento da parte di terzi o copia del contratto di rendimento energetico nel quale sia possibile individuare le spese relative all’intervento. Per quanto riguarda l’erogazione, questa è effettuata tramite bonifico dal Gse al titolare della richiesta e la tempistica, che oscilla tra un minimo di due e un massimo di cinque anni, è determinata dal tipo di intervento realizzato: più breve nel caso dell’installazio- ne di impianti, più lungo per gli interventi sulla struttura degli edifici. In generale, l’importo complessivo può arrivare fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili e se non supera il tetto dei 600 euro, il Gse può versarlo in un’unica soluzione. Le regole applicative prevedono, inoltre, che per i costi delle verifiche tecnico-amministrative, svolte dal Gse e dall’Enea, il soggetto responsabile deve corrispondere un corrispettivo pari all’1% del valore del contributo ricevuto, con un massimale fino a 150 euro di imponibile. È importante ricordare, infine, che l’utente che presenta la domanda di incentivo deve conservare per tutto il periodo di durata dell’incentivo stesso e per i cinque anni successivi dal momento in cui ha ricevuto l’ultimo importo tutti i documenti collegati alla pratica, comprese le fatture e le ricevute dei bonifici, anche quelli relativi all’acquisto delle biomasse con cui sono alimentati gli impianti incentivati. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico 13 Gli incentivi L’ALTERNATIVA TRA CONTO TERMICO E DETRAZIONI La variabile reddito è decisiva per preferire i bonus fiscali TIPS Tempi di rientro più lunghi se si sceglie lo sgravio del 55 per cento Clara Attene Silvio Rezzonico È il reddito, a parità di interventi, la principale discriminante attorno alla quale ruota la convenienza della scelta tra il conto termico e le detrazioni fiscali al 55 per cento. I punti di contatto tra le due forme di incentivazione, entrambe volte a favorire interventi per l’installazione di impianti di piccola taglia per la produzione di energie rinnovabili e più ampiamente di risparmio energetico, sono in realtà piuttosto ben definiti. «L’unico caso in cui si può porre il problema di dover scegliere tra l’una o l’altra modalità di incentivo - spiega Daniela Petrone, vicepresidente dell’Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico (Anit) che ha stilato una guida dedicata al conto termico - è quando si procede alla sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore, impianti a biomasse o solare termico». Diverso il discorso se invece gli interventi riguardano l’involucro: «In questo caso - prosegue Petrone -, se si realizzano contemporaneamente lavori relativi agli impianti e all’isolamento della struttura, è auspicabile che la scelta tenda verso le detrazioni al 55%, in mo- PIÙ E MENO + 1 Recupero in cinque anni Il conto termico permette un rientro dalle spese entro un massimo di cinque anni ed è indipendente dalla variabile reddito, decisiva invece per il 55% 1 Trasmittanza più severa Tra i possibili limiti, vanno considerati i vincoli sulle trasmittanze, più severi rispetto all’alternativa forma di incentivo, specie se l’oggetto è un edificio che appartiene alla pubblica amministrazione do da evitare le possibili complicazioni legate alla gestione di due pratiche diverse presso enti diversi, quali il Gse per il conto termico e l’Enea per la detrazione fiscale». Il discrimine pratico è dato appunto dal reddito e prima di procedere è bene fare due calcoli: «Con l’assetto attuale, che impone di spalmare le detrazioni in dieci anni – dichiara Petrone – è bene valutare correttamente qual è la quota detraibile annuale. Allo stesso modo, è chiaro che la differenza è rilevante a seconda che il soggetto che è interessato agli incentivi disponga di un reddito stabile o meno». Sotto il profilo dei tempi di rientro, il conto termico, che dispone di un monte risorse complessivo di 900 milioni di euro, di cui 200 destinati alle pubbliche amministrazioni e il resto ai privati, invece varia a seconda dei tipi di intervento realizzati. L’oscillazione spazia tra una media di cinque anni nel caso in cui si tratti di lavori per migliorare le prestazioni dell’involucro ai due anni, nel caso di impianti. La percentuale di ritorno, in entrambi i casi, è fissata fino a un importo massimo pari al 40% del totale delle spese sostenute. Infine, almeno fino al 30 giugno di quest’anno, per tutte le modifiche relative alla riqualificazione energetica della struttura di un immobile le detrazioni fiscali restano comunque la scelta più vantaggiosa, in attesa di capire se il legislatore modificherà le previsioni attuali, che al momento stabiliscono che dal 1˚luglio il 55% sia sostituito dal 36 per cento. Considerato che l’obiettivo era evitare una sovrapposizione tra le due forme di incentivo, il pregio più importante del conto termico è quello di aver ammesso agli incentivi anche gli edifici della pubblica amministrazione. «Questa è una grande occasione per il settore pubblico - afferma Petrone - per risanare e migliorare l’efficienza del proprio patrimonio». Ad esempio, tra gli interventi ammessi c’è l’isolamento termico di superfici opache, la sostituzione di infissi, di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili. Non bisogna dimenticare, infine, che il conto termico prevede anche dei limiti più incisivi riguardo alle trasmittanze rispetto alle detrazioni al 55%, che si fanno ancora più severi, con un limite ulteriormente più basso del 10%, per quel che riguarda gli interventi su edifici pubblici. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il confronto A CURA DI Dario Bellatreccia Lecaratteristichedelnuovocontotermicoedelladetrazionefiscaledel55% CONTO TERMICO DETRAZIONE 55% CALCOLO INCENTIVO Percentuale dei costi sostenuti, corretta in base ad alcuni indici prestazionali. Il recupero stimato dallo Sviluppo economico è nell’ordine del 40%, in alcuni casi superiore, in altri inferiore Percentuale dei costi sostenuti (compresa la progettazione e le certificazioni) pari al 55 per cento. Da ripartire in dieci quote annuali INDICI PRESTAZIONALI DELL’INTERVENTO Rendimento degli impianti (ad esempio Cop delle pompe di calore), limite alle emissioni, zone climatiche Non presenti: se l’intervento è incluso tra quelli ammissibili, la detrazione è identica a prescindere dalle prestazioni dell’intervento stesso DURATA INCENTIVO Due o cinque anni a seconda delle dimensioni dell’intervento Sempre in dieci anni, in base alla capienza fiscale SOGGETTI AMMESSI Privati (anche condomini, imprese e titolari di redditi agrari) Titolari di redditi soggetti a Irpef o Ires EROGAZIONE DELL’INCENTIVO Erogazione diretta dal Gse, attraverso bonifici annuali su conto corrente Detrazione fiscale, compatibilmente con la posizione fiscale: l’incentivo non può superare il totale dell’imposta lorda FINANZIAMENTO DELL’INCENTIVO Lievi incrementi alla tariffa gas (2%) Fiscalità generale ENTI CHE GOVERNANO L’AGEVOLAZIONE Ministero dello Enea e ministero dello Sviluppo; Sviluppo economico e Gestore servizi ministero dell’Economia elettrici ed Entrate per la parte fiscale LIMITE ALLE DOMANDE TETTO DI SPESA Definito dal ministero dello Sviluppo economico. A disposizione ci sono 200 milioni per le Pa e 700 per i privati Previsti limiti di spesa per i singoli interventi, ma non c’è un plafond complessivo Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 14 Risparmio energetico In condominio LE DELIBERE La riforma aumenta i quorum per gli interventi Maggioranze variabili ma comunque più elevate di quella attuale Edoardo Riccio Fino al 17 giugno 2013 tutti gli interventi diretti al risparmio energetico – se fondati su diagnosi energetica o attestato di certificazione energetica (Ace) – potranno essere deliberati con la maggioranza prevista dall’articolo 26, comma 2, della legge 10/1991: la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea, senza considerare, quindi, il numero di votanti. Le nuove regole Molto cambierà dal 18 giugno in poi. È stato innanzitutto modificato (innalzandolo) il quorum previsto dall’articolo 26, comma 2. Se le opere – di qualunque tipo, che siano innovazioni o manutenzioni straordinarie – sono fondate su una diagnosi energetica o una certificazione energetica, esse potranno essere deliberate con la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (cioè la maggioranza prevista per le deliberazioni in seconda convocazione). I due documenti devono sussistere già al momento della delibera. Nel caso in cui si tratti di manutenzione straordinaria o di innovazioni, ma non ci sia diagnosi né Ace, la maggioranza è quella prevista dall’articolo 1136, comma 4, e dal nuovo articolo 1120, comma 2, del Codice civile (riguardante le cosiddette "innovazioni virtuose"). I quorum dei due articoli coincidono: la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (prima della riforma, per le innovazioni senza diagnosi o Ace sarebbe richiesto il quorum dei 2/3 dei millesimi). Il problema è che, in assenza di uno dei due documenti, non è facile capire quali interventi effettiva- mente perseguano l’obbiettivo del contenimento dei consumi energetici. Occorrerà almeno una relazione di un tecnico. Risulta evidente l’intento del legislatore di incentivare e favorire la redazione della diagnosi, importante e utile strumento di lavoro e di programmazione. Poiché alcune opere potranno non interessare tutti i condomini – alla luce del principio del cosiddetto "condominio parziale" di cui all’articolo 1123, comma 3, del Codice civile – alle votazioni parteciperà solo il gruppo di condomini che trae utilità dal bene oggetto dell’intervento. Ad esempio, per la riqualificazione della centrale termica non voteranno i proprietari dei box. Per il cappotto termico, invece, voteranno (e pagheranno) anche quei condomini le cui unità immobiliari non sono interessate dall’intervento in facciata, in quanto questa appartiene a tutti. L’intreccio con le «valvole» La riforma non ha però uniformato gli interventi sugli impianti fondati su diagnosi energetica o Ace, così come disciplinati dall’articolo 26, comma 2, della legge 10/1991, con le delibere aventi a oggetto l’adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. In questo secondo caso, infatti, il quorum è decisamente più alto, essendo necessaria almeno la metà dei millesimi, oltre alla maggioranza degli intervenuti. Nel caso di interventi sulla caldaia con contestuale adozione della termoregolazione, occorreranno due delibere per accertare la sussistenza dei due diversi quorum. Potrebbe quindi capitare che vi sia la maggioranza per l’intervento sulla centrale termica (quello più costoso) e non per il secondo. In questo caso l’intera opera potrebbe risentirne, in quanto la termoregolazione va a incidere anche sul funzionamento della caldaia. Sarebbe più opportuno che l’assemblea sospendesse anche l’altra delibera. In assenza di termoregolazione, infatti, deve necessariamente cambiare l’intervento e, con esso, il progetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA In assemblea Lemaggioranzerichiestesecondoiltipodiintervento Oggetto della delibera Prima convocazione (necessaria la presenza di ½ + 1 dei condomini con 2/3 dei millesimi) Condomini Valore Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni intervenuti 1/2 1/2 + 1 Riparazioni straordinarie di notevole entità intervenuti (articolo 1136, comma 4, Codice civile) Innovazioni per il miglioramento o l’uso più comodo o per ottenere un migliore rendimento delle cose comuni riguardanti le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici, per la produzione di energia mediante l’uso di impianti di cogenerazione o fonti rinnovabili da parte del condominio o di terzi che ottengano a titolo oneroso un diritto 1/2 +1 reale o personale di godimento sul lastrico solare o un’altra superficie 1intervenuti comune (articolo 1120, comma 2, Codice civile) Trasformazione per contenimento energetico (legge 10/91 ,articolo 26, comma 2). Impianti di cogenerazione se fondati su diagnosi energetica o attestato di certificazione energetica Coibentazioni termiche, installazione di fonti rinnovabili, riqualificazione 1/2 +1 cenrale termica, sostituzione generatore di calore se fondati su diagnosi intervenuti energetica o attestato di certificazione energetica (legge 10/91,articolo 26, comma 2) Installazione di fonti rinnovabili se fondati su diagnosi energetica o attestato di certificazione energetica(legge 10/9, articolo 26, comma 2) Termoregolazione o contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese di riscaldamento tra i condomini dell’impianto contabilizzato (legge 1/2+1 intervenuti 10/91, articolo 26, comma 5) Regolamentazione delle modalità con cui può essere realizzata l’installazione di fonti rinnovabili, ripartizione per tale uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, richiesta di garanzia per i 1/2+1 intervenuti danni eventuali (articolo 1122-bis Codice civile) Almeno 1/2 + 1 Almeno 1/2 Almeno 1/2 Almeno 1/3 Almeno 1/2 Almeno 2/3 I prodotti del Sole CONDOMINIO La nuova guida per amministratori e condomini L’instant non è solo una Guida alla riforma del condominio ma, piuttosto, una Guida al nuovo condominio, che confronta le norme vecchie con quelle nuove, distinguendole e integrandole in modo chiaro. La Guida è disponibile in versione Pdf da subito a soli 5,00 euro Iva su Shopping24 e su Pagina24 (autori: Silvio Rezzonico, Giovanni Tucci) www.shopping24.ilsole24ore. com Seconda convocazione (necessaria la presenza di 1/3 dei condomini con 1/3 dei millesimi) Condomini Valore 1/2 + 1 Almeno intervenuti 1/3 1/2 + 1 Almeno intervenuti 1/2 1/2 + 1 Almeno intervenuti 1/2 1/2 +1 Almeno intervenuti 1/3 1/2 +1 Almeno intervenuti 1/2 1/2 +1 Almeno intervenuti 2/3 LARIFORMADELCONDOMINIO Ilvolumeanalizzatuttelenovità invigoredalprossimo18giugno, leconfrontaconlagiurisprudenza piùrecenteenesottolinealucie ombre,dallenuoveresponsabilità dell’amministratoreallamodifica delledestinazionid’uso.Illibroè acquistabilesuShopping24in versionecartaceaa25euro. (autori:AugustoCirla, GiacomoRota) Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico 15 In condominio RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO La valvola premia chi non spreca La scelta della termoregolazione risolve i conflitti tra chi ha esigenze diverse Eleonora Della Ratta C’è chi non riesce a scaldare a sufficienza la propria abitazione e chi anche in inverno è costretto ad aprire la finestra: i vecchi impianti centralizzati comportano spesso uno spreco di spesa ed energia, spesso senza riuscire ad accontentare tutti. Un rimedio a questa situazione può arrivare dalla termoregolazione con contabilizzazione del calore. Una soluzione che unisce i vantaggidi unriscaldamento centralizzato (più economico perché sfrutta le economie di scala della caldaia più grande, senza canne fumarie individuali e con controlli più facili da programmare), con quelli degli impianti autonomi (possibilità di regolare la temperatura e spesa legata all’uso effettivo). La normativa nazionale (legge 10/1991) ha introdotto l’obbligo di adottare sistemi di termoregolazione locale e di contabilizzazione individuale del calore per le abitazioni in edifici di nuova costruzione. In Lombardia e Piemonte, poi, le leggi regionali prevedono l’obbligo anche per gli edifici esistenti (si veda la pagina seguente). Anche dove non arriva la legge, però, è possibile eseguire l’intervento per migliorare la prestazioni. Per un intervento efficace è necessario affidarsi a un professionista abilitato che deve indicare il sistema più idoneo per una determinata tipologia di impianto termico centralizzato, progettare l’installazione e proporre un nuovo metodo di ripartizione delle spese. «I casi più diffusi sono quelli dei vecchi condomini che hanno un impianto di riscaldamento centralizzato a colonne montanti, cioè costituito da un anello che percorre la base dell’edificio, da cui si dipartono le colonne che alimentano i radiatori posti sulla stessa verticale ai vari piani dell’edificio - spiega Fabio Bonalumi, presidente dell’Apim (Associazione periti industriali Milano) -. Per installare i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore è sufficiente applicare su ogni radiatore il ripartitore di calore, che registra la quantità di calore emessa dal corpo scaldante, e una valvola termostatica per regolare la temperatura ambiente locale per locale. Un’operazione che costa circa 120 euro a calorifero ma che permette un grande risparmio». Tuttavia sono necessari interventi sull’intero impianto per permettere il corretto funzionamento dei nuovi sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, come la sostituzione delle pompe con nuovi modelli a giri variabili per adattare il proprio funzionamento alla variazione della portata d’acqua nell’impianto, o l’installazione dei sistemi di filtrazione e addolcimento dell’acqua. Questi interventi, magari da sommarsi alla necessità di sostituire il generatore di calore, possono comportare una spesa complessiva di alcune migliaia di euro per ogni nucleo familiare. Il calore utilizzato dai singoli condomini viene contabilizzato dal ripartitore di calore installato su ogni singolo radiatore. Il ripartitore, che non può essere manomesso, è dotato di un dispositivo di autodiagnosi che ne verifica il buon funzionamento, segnalando eventuali guasti o manomissioni, e di un display a cristalli liquidi che consente la lettura dei dati relativi alla quantità di calore utilizzata. Negli edifici che hanno un impianto di riscaldamento a zone o orizzontali (a ogni appartamento è dedicata una porzione dell’impianto), invece, può essere installato un contatore di calore di tipo a lettura diretta dell’energia consumata da ciascuna unità immobiliare. Il vantaggio in termini di risparmio rischia però di non essere uguale per tutti: a guadagnarci di più sono soprattutto gli alloggi dei piani intermedi, mentre potrebbero essere penalizzati gli appartamenti che si trovano alle estremità dell’edificio, gli alloggi al primo piano con pavimento rivolto verso l’esterno o verso spazio non riscaldato o quelli all’ultimo piano: «Le correzioni da individuare nell’ambito della determinazione del metodo equo di suddivisione delle spese potrebbero non essere condivise o idonee allo scopo - sottolinea Fabio Bonalumi -. Per questo sarebbe opportuno prevedere un capitolo di spesa dedicato, ove possibile, alla coibentazione delle strutture disperdenti di queste unità immobiliari, così da abbassarne il fabbisogno di calore». © RIPRODUZIONE RISERVATA Passo per passo 1 VALUTARE LE MODIFICHE ALL'IMPIANTO Perunabuonatermoregolazioneèbeneaffidarsiaunprogettistacompetente chedevevalutaretuttigliinterventinecessari.Nonbastainfattimetterele valvoletermostatiche:inalcunicasisidevonoconsiderareidiversifabbisogni dipotenzadellesingole unitàimmobiliari.Pergarantirelasilenziositàed evitarechesiintasinolesediidrauliche(lesezionidipassaggiodell’acqua nellevalvolesonoparticolarmentepiccole)èimportanteinstallare elettropompeadeguateeinstallaresistemidifiltrazionedell’acqua PER LA DIVISIONE DELLE SPESE Lacontabilizzazioneprevedeladivisione dellespeseinunaparte proporzionaleaiconsumieffettiviperogniabitazione,einunaquotafissa.È importantetenerecontoanchedeicoefficientichepermettonouna suddivisionepiùequa,valutandoimaggioriconsumi chegravanosui proprietarideglialloggiapianoterraeall’ultimopiano.LanormaUni10200 fissaalcunicriteridaseguireperdeterminarelasuddivisione dellespesefisse CORRETTAMENTE LE VALVOLE Èimportantesceglierevalvolesullequalièpossibile farelamanutenzione senzadoversvuotarel’impiantoechesianopreregolabiliperevitareche l’acquacircolisoloneiradiatoripiùfavoriti.Levalvoletermostatichedevono essereimpostateunasolavoltaallatemperaturadesiderata(piùaltanella zonagiornoediqualchegradoinferiorenellazonanotte)enondevonoessere copertedamobiliotendaggi(altrimentinonvienerilevatacorrettamentela temperaturadell’ambiente) IL RISPARMIO REALE Èbenevalutareilrisparmioeffettivosupiùanni,considerandoduefattori:primo, lariduzionedeglisprechilegataalmigliorbilanciamentodell’impiantoconla termoregolazione(tantomaggiorequantopiùera"sbilanciato"inprecedenzail sistema);secondo,lariduzionedeiconsumiderivantedalfattocheconla contabilizzazioneiproprietarisonoincentivatiausaresoloilcaloredicuihanno bisogno(chedipendeanchedal"tipo"diresidenti;inuncondominioconmolti anzianiomoltibambinipiccoli,questacomponentepuòesserepiùcontenuta) SOTTOTETTO E PAVIMENTO Conlatermoregolazioneelacontabilizzazionetuttigliappartamentipostiagli estremirischianodiavereuncontopiùsalato-ocomunquepiùcariintermini relativi-acausadellamaggioredispersionedicalore.Perquestoèimportante valutareancheunaltrocapitolodi spesa,quelloperlacoibentazionedeltettoo delsoffittodell’ultimopianoedelpavimentodelpianoterra.Seilbudgetlo consenteèquindiconsigliatounprogettochetengacontoanchediqueste dispersioni 2 FISSARE I CRITERI 3 UTILIZZARE 4 VALUTARE 5 COIBENTARE Senza autorizzazione. Due le condizioni richieste Distaccarsi, adesso si può Edoardo Riccio Prima della riforma, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato non era oggetto di una specifica previsione di legge. La Cassazione si è tuttavia più volte espressa nel senso che il condomino può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini (Cassazione, sentenza 5331/2012). Il distaccato era tenuto a contribuire alla spese per la conservazione del bene e, anche, alla sua eventuale sostituzione (Cassazione 770/2007). Era invece esonerato dall’obbligo delle spese occorrenti per la sua gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolveva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini (Cassazione 5331/2012). Dal 18 giugno 2013, la riforma del condominio (articolo 1118, comma 4 delle legge 220/2012) indica quali sono le condizioni affinché tale diritto possa essere esercitato: a) l’assenza di notevoli squilibri di funzionamento; b) l’assenza di aggravi di spesa per gli altri condomini. Se non sussiste anche uno solo dei casi sopra prospettati, il distacco non può essere effettuato. Non è previsto l’obbligo di preventiva informazione all’amministratore o all’assemblea. Pertanto, sussistendo i requisiti, il condomino potrà distaccarsi. Nel caso in cui l’amministratore ne sia però informato (anche se indirettamente), a tutela del bene e del servizio PIÙ E MENO + 1 La tentazione di far da sé Quando l’impianto centralizzato funziona male o costa troppo e non si riesce a deliberare un miglioramento, fa capolino la tentazione di staccarsi e passare al riscaldamento autonomo 1 Spese ed economie di scala Il distacco è contrario alle norme sul risparmio energetico, ma – soprattutto – non azzera le spese a carico del proprietario e impedisce di sfruttare le economie di scala e la maggior sicurezza dell’impianto centrale comune, dovrà attivarsi presso il condomino. Potrà essere legittimamente richiesta una relazione tecnica che dimostri la sussistenza delle condizioni. Nel caso in cui si accertasse, anche dopo l’intervento, che uno dei due requisiti non è rispettato, il condomino dovrà riallacciarsi. Lo squilibrio di funzionamento non va inteso in termini di differenza di calore tra le unità immobiliari, ma in termini impiantistici. L’aggettivo "notevole" lascia indeterminato il limite della condizione, che va accertato caso per caso in riferimento all’impianto. Deve però ritenersi ammesso lo squilibrio lieve. Successivamente al distacco, il rinunciante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Non deve quindi pagare le spese per il godimento del servizio. Il regolamento di condominio (sia esso assembleare o contrattuale) può vietare il distacco. Infatti l’articolo 1138 comma 4 del Codice civile indica quali articoli non possono essere derogati dal regolamento: tra questi non vi è il comma 4 dell’articolo 1118. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 16 Risparmio energetico In condominio L’ADOZIONE DI NUOVI SISTEMI Per la termoregolazione servono almeno 500 millesimi Indispensabile anche il «sì» del 50 per cento degli intervenuti in assemblea Edoardo Riccio La riforma del condominio è intervenuta anche in materia di adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore facendo (finalmente) chiarezza sul quorum necessario. La precedente formulazione dell’articolo 26, comma 5, della legge 10/1991 prevedeva che «l’assemblea decide a maggioranza». Alcuni tribunali avevano ritenuto che si trattasse della sola maggioranza dei partecipanti all’assemblea. Altri ritenevano che occorressero almeno 1/3 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi. La nuova maggioranza Dal 18 giugno 2013 la delibera sarà invece validamente assunta con il voto favorevole della metà degli intervenuti e con almeno la metà dei millesimi, considerando, però, solo i millesimi di coloro che sono serviti dall’impianto di riscaldamento. Tra questi andranno considerati anche coloro che si sono distaccati, in quanto continuano a restare proprietari dell’impianto. Non si dimenti- chi, infatti, che occorre effettuare interventi anche in centrale termica. Ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 10/1991, è obbligatoria anche la realizzazione di un progetto, in modo tale da contenere al massimo i consumi, in relazione al progresso della tecnica. Il progetto dovrà essere depositato in Comune pena una sanzione amministrativa non inferiore a 516,45 e non superiore a 2.582,28 euro. La divisione della spesa Successivamente all’adozione di tali sistemi, dovrà anche essere cambiato il criterio della ripartizione della spesa per il riscaldamento. L’articolo 26, comma 5 (norma inderogabile), impone che la nuova ripartizione sia effettuata sulla base dei consumi effettivi. In merito, è stata recentemente pubblicata la revisione della norma UNI-CTI 10200. Essa prevede che la spesa sia composta da due voci: 1) la quota a consumo sulla base dei dati rilevati da ciascun contabilizzatore installato su ogni termosifone; 2) la "quota fissa", principalmente composta dalla spesa per consumo involontario di energia termica (dispersioni di calore nella rete) e dalla spesa per la conduzione e la manutenzione ordinaria dell’impianto termico centralizzato. Data l’inderogabilità della disposizione che impone la riparti- ATTENTI A... ! Meglio informare i condòmini Èsoprattuttosulladivisione dellespeseche èimportanteuna buonacomunicazionedaparte dell’installatore,delprogettista edell’amministratore. Conilpassaggioalnuovo sistemadiriscaldamento,però,è ancheimportantechei condominisianoinformati a propositodelcorretto funzionamentodellevalvole termostatiche.Conilnuovo impianto,peresempio,i termosifoninonsono tutti uniformementecaldi allastessa temperatura,masiscaldanoa secondadelbisogno,oltrea esseregeneralmentefreddinella parteinferiore.Levalvole termostatiche,poi,devono essereimpostatealla temperaturaidealeperla stanza dovesitrovano,senzabisognodi sistemarleognivolta.È importanteanche noncoprirele valvoleconmobili, copritermosifonioaltrioggetti perchélatesta termosensibile, avvertendounatemperatura maggiorepereffetto dell’accumulodicalore, interrompeilflussodiacqua caldanelcaloriferoanchese nell’ambientenonè stata raggiuntala temperatura programmata. zione sulla base dei consumi effettivi, si ritengono nulle (impugnabili in ogni tempo) quelle deliberazione che introducono correttivi o stabiliscano a forfait la "quota fissa". L’approvazione del nuovo criterio di ripartizione della spesa dovrà essere assunta con la medesima maggioranza indicata. Dovrà quindi essere cambiato il regolamento di condominio. Non è di ostacolo a tale delibera nemmeno la presenza di un diverso criterio di ripartizione eventualmente contenuto in un regolamento contrattuale. Infatti, nel contrasto tra l’interesse particolare del condomino a non vedere modificati i criteri di riparto previsti dal regolamento, o dalla legge, e l’interesse generale a favorire il risparmio energetico, il legislatore si è orientato nel senso di attribuire prevalenza all’interesse più aderente al concetto di utilità sociale, giungendo, per tal motivo, a modificare e abbassare i quorum assembleari per delibere per le quali, secondo le norme del Codice civile, sarebbe stata necessaria l’unanimità. Si è, quindi, ritenuto che le disposizioni di cui alla legge citata, per il loro carattere pubblicistico, prevalgano sulla disciplina privatistica. Pertanto, anche il regolamento contrattuale potrà essere modificato dalla delibera assembleare (Tribunale di Roma, sezione V civile, 29 aprile 2010). © RIPRODUZIONE RISERVATA Regioni apripista. Ma il termine è stato posticipato al 2014 L’obbligo in Piemonte e Lombardia Barbara D’Amico Silvio Rezzonico Piemonte e Lombardia hanno fatto da apripista imponendo l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore anche per gli edifici esistenti. Un anno fa, però, le giunte delle due Regioni hanno prorogato il termine fino al 2014, anche per tenere conto della crisi economica che sta gravando sui conti delle famiglie. In Piemonte la scadenza per il montaggio delle valvole e dei ripartitori, che inizialmente venne fissata al 2012, è stata posticipata al 1˚settembre 2014: ciò implica che tutti gli edifici dotati di impianto centralizzato la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18 luglio 1991 devono essere sottoposti, ove tecnicamente possibile, a interventi di termoregolazione e contabilizzazione del calore in ogni singola unità abitativa. La legge impone le valvole (per la regolazione del calore) e i ripartitori (per la contabilizzazione) nel caso di nuova installazione di impianto termico, di ristrutturazione del vecchio o di sostituzione del generatore di calore, compreso l’allacciamento a una rete di teleriscaldamento. Le proroghe, tuttavia, non si applicano in caso di lavori di ri- strutturazione che obbligano a installare contestualmente le valvole: chi effettua interventi adesso, pertanto, dovrà adeguarsi subito senza poter beneficiare della posticipazione. In Lombardia la proroga dell’installazione coinvolge circa 4,7 milioni di cittadini ma, a differenza del Piemonte, la scadenza non è fissata per tutti gli impianti al 2014. La delibera di giunta adottata a luglio 2012 prevede, infatti, la messa in regola entro il 1˚ agosto 2013 per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato alimentati a gas con presenza termica superiore a 350 kW e installati prima del 1˚agosto 1997. Entro lo stesso periodo dovranno essere adeguati gli impianti con potenza maggiore o uguale a 116,4 kW e installati prima del 1˚ agosto 1998. C’è tempo, invece, fino al 1˚agosto 2014 per intervenire in merito agli impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1˚ agosto 1997, nonché sugli impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1˚agosto 1997 e su quelli per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario. Per tutti gli altri impianti, che invece non rientrano tra quelli elencati, vale la scadenza del 1˚agosto 2014. © RIPRODUZIONE RISERVATA LE OFFERTE ONLINE www.ilsole24ore.com/offerte Le Guide pratiche Come rendere abitabili sottotetti e seminterrati Le regole per recuperare e rendere abitabile un sottotetto sono regionali e assai diverse tra loro. Le disparità toccano questioni di rilievo come l’altezza media richiesta per l’agibilità. Questa Guida+ disegna la mappa completa di tutte le norme, consultabili dalla banca dati del Sole 24 Ore, illustra con tabelle e grafici i requisiti per gli interventi e i costi da sostenere. In vendita a 6,99 euro su www.ilsole24ore.com/guidepiu Gestire l’energia negli edifici dall’Ace al solare termico È la soluzione semplice, completa e professionale per la gestione del problema energetico negli edifici, dal calcolo delle prestazioni termiche a quello energetico solare termico e solare fotovoltaico, alla compilazione e stampa dell’Ace. Con i moduli per il rilascio delle certificazioni energetiche regionali. Info: www.24oresoftware.it, www.str.it, n˚verde: 800.462.223 Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico 17 In condominio ENERGY SERVICE COMPANY Con le Esco impianti più efficienti a costo zero Le compagnie si ripagano gli interventi dividendo i risparmi con gli utenti PAGINA A CURA DI Andrea Curiat Sichiamanoenergyservicecompany, ma sono più note con la sigla Esco. Si tratta di società che effettuanointerventisugli edificipermigliorarnel’efficienzaenergetica:sostituzione di impianti di riscaldamento, lavori di isolamento, installazione di impianti solari e fotovoltaiciealtro ancora.Il clientenon deve metter mano al portafogli per finanziaregli investimenti. Ci pensano le Esco, con capitale proprio o grazie a prestiti bancari. Cosa ci guadagnano? Il risparmio in bollettavieneripartito,secondovarie formulecommerciali, tra l’utentefinale e la Esco stessa. L’esempio Prendiamo ad esempio il caso di una Esco che effettui interventi di efficientamento tali da ridurre i consumi di energia all’80% del li- vello precedente in un dato appartamento. Di quel 20% di risparmio, il 10% potrebbe andare all’utente, che pagherebbe da subito una bolletta più bassa senza avere speso nulla per migliorare l’isolamento o gli impianti di casa. E il 10% andrebbe alla Esco, che si ripagherebbe così dell’investimento iniziale guadagnandoci sopra. Cosa accade se l’intervento non ottiene il 20% di risparmio promesso? Semplice: è la Esco a pagare la differenza, come una vera e propria penale. In altre parole, le energy company fanno da garanti del successo degli interventi. Una formula in cui tutti guadagnano: il risparmiatore, con bollette più basse e un comfort maggiore nell’abitazione; l’Esco, che per un certo periodo di tempo intasca una parte del risparmio a fronte dei rischi di finanziamento e di organizzazione sostenuti; e l’ambiente, grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 dovute ai minori consumi domestici. Due categorie In Italia, le energy service company sono regolate dal Dlgs 115/2008. Alessandro Porta, sales executive energy solutions e building efficiency di Johnson Controls, commenta così lo scenario italiano: «A livello pratico ci sono due categorie di Esco. Le prime sono le società che hanno ottenuto almeno un certificato bianco e sono iscritte all’apposito albo tenuto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas». Questo gruppo include circa 300-400 soggetti, ma non tutti hanno effettivamente le qualità per offrire un servizio di risparmio energetico garantito. «Sono aziende di vario tipo, che hanno semplicemente effettuato almeno un intervento di efficientamento energetico. La seconda categoria, invece, include le società che hanno conseguito la certificazione Uni Cei 11352, attestante una reale capacità di offrire i servizi tipici delle Esco. Questo gruppo, però, è molto più ristretto. In Italia le aziende certificate sono circa 40». Sviluppo frenato Il settore italiano delle Esco, quindi, è ancora arretrato rispetto ai Paesi anglosassoni. Ci sono almeno due fattori che ne limitano lo sviluppo. Il primo è di tipo contrattuale: «Nel Dlgs 115/2008 viene chiarito cos’è un servizio energetico, oggetto dell’attivitàdelleEsco,conunadefinizione abbastanza generica», spiega Porta. Qui nasce il primo fattore diconfusione,che èbene conoscere se si pensa di rivolgersi a una energy service company. A livello internazionale, infatti, il contratto tipico Le simulazioni Un’analisiAnacisimulailcasodi 14condominichedebbano ridurreleemissionidiCO2 dovute. Con186milaeurodiinvestimento diretto,econtinuandoapagarele spesecondominiali,sigeneraun risparmiodi84milaeuro nell’arcodi7,6anni,piùil55%di detrazione,paria102milaeuro, peruntotaleammortamentodel costoiniziale.Disponendoinvece diunautofinanziamentoper 15.700euro,diunfinanziamento bancariodi89milaeuroal5%in5 anniediuncontrattoenergiacon unaEscoda82milaeuro(al5%in noveanni),l’ammortamento avverrebbein9anni.Con 172.115euro siripagherebbe la Escoper l’investimentoe il servizioenergia, mentre i 102milaeuro derivanti dalla detrazionedel 55% ripagherebberolabanca. Infine, con18.700 eurodi autofinanziamento,si stipula uncontratto energiacon Esco da 168milaeuro. L’ammortamentoè a 10anni:il risparmiosui consumiè di 191milaeuro, più102mila di detrazionial 55%(entrambe le sommeripaganolaEsco). delle Esco è ben definito e si tratta dell’energy performance contract: la società si impegna a diminuire la richiesta di energia di un edificio, finanziandosi grazie ai risparmi futuri. «In allegato al decreto 115 – aggiungePorta–vieneindicatounmodello che fa riferimento al contratto di servizio di energia, molto diffuso in Italia ma ben diverso dall’energy performance contracting». La differenza tra i due contratti è sostanziale, perché il primo non agisce riducendo la domanda di energia, ma massimizzandoirendimentidell’offerta. «Con il contratto di servizio dienergia,ilfornitoreacquistaenergia, la trasforma nel modo più efficiente possibile e la rivende agli utenti finali, ad esempio bruciando gas per ottenere calore ed elettricità». Ma il vero problema è legato alla scarsa reperibilità di finanziamenti, dovuta allo scetticismo delle banche dinanzi al modello del risparmio garantito. «Certo – conclude l’esperto – le Esco possono utilizzare capitale proprio per dare il via agli interventi di efficientamento. Ma se sono molto piccole esauriscono le risorse dopo un paio di interventi; se sono grandi, preferiscono non immobilizzare tutti gli asset per evitare di appesantire il bilancio». © RIPRODUZIONE RISERVATA Esperienze pilota. Un progetto che affronta anche il nodo dell’accesso al credito A Genova è scesa in campo la Provincia Il modello delle Esco, in Italia, stenta ad affermarsi. Ma una maggiore consapevolezza privata delle sue potenzialità, e alcune iniziative pubbliche, possono aiutare. Sulla sinergia con le Esco punta molto il progetto "Condomìni intelligenti", varato dalla Provincia di Genova nell’aprile del 2011 come parte del progetto Ue Ensure. Nelle intenzioni dell’amministrazione locale, le Esco dovrebbero fare da intermediarie tra gli istituti di credito e i condomìni, che più difficilmente riescono a ottenere mutui per finalità di efficientamento energetico. Possono aderire al progetto "Condomìni intelligenti" gli immobili siti sul territorio della provincia, con una morosità degli ultimi cinque anni inferiore al 3% e dotati, ovviamente, di sistemi di produzione e contenimento del calore inefficienti, migliorabili grazie ad interventi ad hoc. Gli edifici che rispondono a questi criteri sono quindi sottoposti a diagnosi energetica per analizzare gli interventi tecnici più opportuni per ridurre gli sprechi e contenere i consumi. La diagnosi è proposta all’assemblea, che a sua volta delibera l’esecuzione delle opere e incarica le Esco di procedere ai lavori attraverso un contratto di risparmio energetico. Il problema che si ripresenta è sempre quello dell’accesso al credito, anche da parte delle Esco. Ed è qui che interviene il supporto della Provincia, grazie al programma "Impresapiù": un sistema di garanzie private e controgaranzie pubbliche concesse alle aziende sul territorio attraverso un fondo di garanzia istituito dalla Provincia e dalla Camera di commercio di Genova. I limiti di finanziamento consistono in un importo minimo di 10mila euro, un massimo di 500mila euro per finanziamenti chirografari di durata compresa tra 18 e 96 mesi, e un massimo di un milione di euro per mutui ipotecari di durata fino a 20 anni. Grazie a "Condomìni intelligenti", anche le Esco possono accedere al fondo e ottenere così un credito bancario sufficiente a finanziare gli interventi di efficientamento energetico. Il progetto della Provincia è già in fase operativa: dopo un "condominio zero" da 3.600 metri quadrati sottoposto a riqualificazione energetica nel 2011, nel luglio del 2012 sono stati individuati altri 16 immobili su cui intervenire in questi mesi. Certo, le ricadute del programma sono necessariamente limitate al territorio genovese. Ma la sensibilizzazione dei cittadini può favorire ulteriormente la diffusione delle Esco, e in generale l’efficienza energetica degli immobili residenziali, su tutto il territorio italiano. Su questo fronte è da tempo impegnata l’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (Anaci). La sezione di Padova ha presentato recentemente nove case study di ristrutturazioni in altrettanti condomini locali. Il piano clima del Comune di Padova prevede infatti la riduzione delle emissioni di CO2 del 21% tra il 2013 e il 2020. Il settore residenziale pesa per un terzo del totale e richiede un taglio pari a 131mila tonnellate equivalenti di CO2. Il che significa che sarà necessario realizzare ogni anno, per i prossimi 10 anni, interventi di ristrutturazione energetica sul 4,6% di tutti gli edifici, tali da generare il 50% di risparmi. Secondo l’Anaci, il Comune può intervenire facendo crescere la sensibilizzazione e la certificazione energetica volontaria tra i cittadini, ma anche promuovendo accordi con istituti bancari per la creazio- ne di un fondo rotatorio, e rendendo obbligatoria per tutti gli impianti centralizzati l’installazione di valvole termostatiche e sistemi di contabilizzazione, come già stabilito dalla Regione Piemonte. «Ad esempio – spiega il presidente Anaci di Padova, Giorgio Cambruzzi – il Comune di Padova ha stabilito con ordinanza del 12 dicembre scorso che nei fabbricati con riscaldamento centralizzato la temperatura massima del riscaldamento sia impostata a 19 gradi, per ridurre i consumi che salgono del 7% per ogni grado al di sopra di questa soglia». Nell’analisi Anaci (si veda il box sopra) , il ricorso alle Esco riduce i rischi finanziari per i condomini (perché la società stessa si assume le conseguenza di un’analisi energetica errata) e permette di portare avanti gli interventi anche in mancanza di risorse economiche del condominio. «Si tratta di interventi a costo zero, nel senso che l’investimento iniziale è finanziato grazie alla riduzione dei consumi stessi», ribadisce Cambruzzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 18 Risparmio energetico I permessi edilizi LE REGOLE Nel puzzle delle procedure tre strade per il via libera Per gli impianti domestici sufficiente la comunicazione al Comune Donato Antonucci Un complicato mosaico di norme nazionali e regionali accompagna la disciplina delle autorizzazioni e abilitazioni necessarie per gli impianti alimentati da energia rinnovabile. Ma, in estrema sintesi, le procedure di autorizzazione, graduate in base alla tipologia e alla potenza dell’impianto sono tre: l’autorizzazione unica, la Pas (procedura abilitativa semplificata), la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera per gli impianti minori. Alle tre procedure abilitative vanno aggiunte le ipotesi di comunicazione, accompagnate o meno da relazione e progetto, contemplate dall’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Per le rinnovabili la fonte normativa principale è il Dlgs 387/2003, che all’articolo 2 definisce e individua le «fonti energetiche rinnovabili» e all’articolo 12 disciplina l’autorizzazione unica per la costruzione, la modifica o il rifacimento degli impianti e la loro messa in esercizio, prevedendo anche le ipotesi in cui questo titolo abilitativo poteva essere sostituito dalla Dia. Altri interventi legislativi hanno poi riguardato specifiche tipologie di impianti: il Dlgs 115/2008 (articolo 11, comma 3) per quelli eolici, solari termici e fotovoltaici e la legge 99/2009 (articolo 27, comma 27) per quelli di cogenerazione. L’articolo 12 del Dlgs 387/2003 ha anche previsto l’elaborazione di linee guida nazionali, emanate con il Dm 10 settembre 2010. In questo decreto sono contenute prescrizioni relative al regime autorizzatorio, che vanno ad integrare quelle del Testo unico dell’edilizia, anche per ciò che attiene agli interventi riconducibili all’attività edilizia libera, indicati dall’articolo 6 del Dpr 380/2001. Il quadro normativo è stato ulteriomente ampliato dal Dlgs 28/2011, che ha in parte modificato le procedure autorizzative esistenti e ha introdotto la Pas, individuando inoltre le ipotesi e i limiti in cui la disciplina nazionale può essere integrata dalle Regioni e dalle Province autonome. Queste possono comunque individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Il Dlgs 28/2011 non ricomprende l’intero assetto autorizzatorio, parte del quale va ancora ricavato dal Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), ma, quantomeno, fissa un criterio di proporzionalità rispetto al quale viene parametrata l’entità dell’impianto e il correlato regime autorizzatorio. All’articolo 123 del Testo unico va fatto riferimento anche per ciò che riguarda il generale obbligo di rispetto della normativa urbanistica e di quelle sulla tutela storicoartistico, paesaggistica e ambientale, cui si aggiungono specifiche limitazioni e divieti, variabili a seconda della tipologia di impianto da realizzare. L’attività in edilizia libera L’articolo 6 del Dlgs 28/2011 fa rinvio ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida anche per ciò che riguarda la comunicazione da inviare al Comune, anche in via telematica, per le attività riconducibili all’edilizia libera. In particolare è considerata edilizia libera la realizzazione di impianti fotovoltaici e di pannelli solari termici: 1 aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; 1 la cui superficie non supera quel- la del tetto su cui viene realizzato; 1 posti su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; 1 con una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (fino ai 200 Kwp); 1 realizzati al di fuori dei centri storici (cosiddetta zona A). In questi casi basta la comunicazione preventiva al Comune (anche per via telematica, se il Comune è attrezzato) di inizio lavori. IL QUADRO Decreti, Testi unici e linee guida: una babele di norme sulle autorizzazioni si è ormai stratificata nel campo delle rinnovabili Alle Regioni e alle Province autonome viene lasciata la facoltà di estendere il regime ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di Via (valutazione di impatto ambientale) e di tutela delle risorse idriche. La comunicazione con progetto La comunicazione preventiva accompagnata da relazione tecni- ca asseverata ed elaborati grafici riguarda invece le ipotesi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), per cui, in forza del richiamo ivi contenuto all’articolo 3, comma 1, lettera b), si applica a tutti i casi in cui gli interventi sono assimilati alla manutenzione straordinaria. Tra questi rientrano innanzitutto gli interventi indicati nell’articolo 123, comma 1, del Testo unico, cioè quelli relativi all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici e impianti industriali. Anche in questo caso il paragrafo 11.7 delle linee guida ha chiarito che la previsione riguarda solo «quegli interventi in edifici e impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul posto». L’articolo 123 richiama anche l’articolo 17, commi 3 e 4, del Dpr 380/2001, con conseguente esclusione o riduzione del contributo di costruzione. In forza del richiamo alla manutenzione straordinaria, potranno inoltre essere realizzati tutti gli interventi che: 1 non riguardino le parti strutturali dell’edificio; 1 non comportino aumento del numero delle unità immobiliari; 1 non implichino incremento La mappa dei titoli abilitativi in edilizia LE DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI INTERVENTI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA Nessuna procedura per: 8 manutenzione ordinaria; 8 eliminazione di barriere architettoniche senza realizzazione di rampe, di ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 8 opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato, di carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi; 8 movimenti di terra legati all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 8 serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola INTERVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE Attività edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori: 8 opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e da rimuovere al cessare della necessità, comunque, entro novanta giorni; 8 pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 8 pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici; 8 aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 8 modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa e modifiche della destinazione d’uso dei capannoni LAVORI SOGGETTI A COMUNICAZIONE ASSEVERATA Attività edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori, trasmissione dei dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori e relazione tecnica, con elaborati progettuali, asseverante la conformità a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi e la non necessità di titolo abilitativo: 8 manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardi parti strutturali dell’edificio, non aumenti il numero delle unità immobiliari e non incrementi i parametri urbanistici; 8 modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa e modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa (con dichiarazione di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese, su sussistenza requisiti); INTERVENTI SOGGETTI A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 8 Manutenzione straordinaria «pesante»; 8 restauroe risanamento conservativo; 8 ristrutturazione edilizia «leggera» (compresa demolizione e ricostruzione, con rispetto di volumi, sagoma, prospetti e destinazione d’uso nei centri storici); 8 Varianti minori ai permessi di costruire INTERVENTI SOGGETTI A DIA 8 Ristrutturazione edilizia «pesante» 8 nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica in piani attuativi; 8 nuova costruzione in Prg con previsioni di dettaglio; 8 Dia regionali INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE 8 Nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico 30 dei parametri urbanistici. Alla comunicazione devono essere allegati i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e accompagnata da opportuni elaborati progettuali. La relazione deve essere redatta da un tecnico abilitato, che deve dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa o con il committente e asseverare, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, dichiarando che per gli interventi non è previso il rilascio del permesso di costruire. La Pas L’articolo 6 del Dlgs 28/2011 ha introdotto la Pas in sostituzione della Dia (denuncia di inizio attività), già prevista dal Dlgs 387/2003, per gli impianti e opere di connessione alla rete elettrica indicati nel paragrafo 12 delle linee guida. Questa procedura specifica per le rinnovabili è ad esempio necessaria per gli impianti fotovoltaici posizionati a terra, di potenza fino a 20 kW. Così come per i pannelli fotovoltaici o quelli solari da installare in immobili vincolati. In generale, la Pas è richiesta in via residuale per gli impianti Giorni di attesa Con la Pas (procedura abilitativa semplificata) per il fotovoltaico è necessario aspettare un mese per le osservazioni del Comune prima di avviare i lavori che non possono essere realizzati con la semplice comunicazione di inizio lavori o per quelli più complessi, soggetti ad autorizzazione unica. La procedura per la Pas prevede che almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, il proprietario o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, deve presentare al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali. La relazione dovrà attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione andranno allegati anche gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Con il decorso del termine l’attività si intende tacitamente assentita, a meno che il Comune, prima dei 30 giorni, non riscontri l’assenza di una o più delle condizioni per l’esecuzione dell’intervento e non notifichi all’interessato un motivato ordine a non effettuarlo. Per gli interventi da eseguirsi su aree o immobili interessati da vincoli ambientali, storico-artistici o paesaggistici e nei casi in cui sia necessario acquisire concessioni di derivazioni a uso idroelettrico, le autorizzazioni e nulla osta dovranno essere preventivamente acquisite dall’interessato e allegate alla dichiarazione, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. La realizzazione dell’intervento va completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura e, per la parte eventualmente non ultimata, deve presentarsi una nuova dichiarazione. A opera ultimata, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, attestante la conformità dell’opera al progetto presentato con la dichiarazione. Il certificato deve essere trasmesso al Comune unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, oppure della dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. L’autorizzazione unica L’autorizzazione unica è disciplinata dall’articolo 5 del Dlgs 28/2011 e riguarda la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione dei medesimi impianti, nonché le opere connesse e le relative infrastrutture, che per potenza e tipologia non possono essere assentiti con la Pas o con le varie tipologie di comunicazione. LA CHIUSURA Per gli interventi avviati con la Pas il progettista deve rilasciare un certificato di collaudo che va inviato al Comune L’autorizzazione unica viene rilasciata dalla Regione o dalle Province da questa delegate, nel rispetto delle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storicoartistico, e può essere concessa anche in variante allo strumento urbanistico. L’autorizzazione è rilasciata a conclusione di un procedimento unico, nell’ambito del quale la Regione convoca una conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Per la realizzazione di impianti fotovoltaici e alimentati a biomassa, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima del rilascio dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui l’impianto sarà realizzato. La durata del procedimento non può essere superiore ai 90 giorni, al netto dei tempi necessari per il provvedimento di Via (valutazione impatto ambientale), ove previsto. I paragrafi 13 e 14 del Dm 10 settembre 2010 definisconoi contenutiminimi dell’istanza edell’autorizzazione unica, nonché le modalità diavvio edi svolgimentodelprocedimento unico per il rilascio, che dovranno essere seguiti in attesa dell’emanazione delle relative disposizioni da parte delle Regioni e delle Province autonome. Le sanzioni Sempre ispirato a criteri di proporzionalità è anche il sistema sanzionatorio contenuto nell’articolo 44 del Dlgs 28/2011, nell’ambito del quale, fermo restando sempre il ripristino dello stato dei luoghi, l’entità della sanzione è correlata alla assenza o difformità rispetto all’atto autorizzatorio necessario per quella tipologia di intervento (autorizzazione unica, Pas, comunicazione). © RIPRODUZIONE RISERVATA LE REGOLE AD HOC PER IL RISPARMIO ENERGETICO COMUNICAZIONE SENZA RELAZIONE ASSEVERATA 01 | PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Fino a 200 kW di potenza su edifici esistenti e su loro pertinenze, fuori dalle zone A (centri storici e ambiti a loro assimilati), o, senza questi limiti di potenza, aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda (salvo vincoli culturali e paesaggistici) 02 | PANNELLI SOLARI TERMICI Aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici e la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto, purché 19 non siano nelle zone A e assimilate e non siano su edifici vincolati ai sensi del Dlgs n. 42/2004 03 | IMPIANTI A BIOMASSE, GAS DI DISCARICA O RESIDUATI Impianti per la produzione di energia elettrica fino a 50 kW che operano in assetto cogenerativi delle pareti verticali esterne agli edifici,anche su edifici vincolati (dietro assenso Soprintendenza) che non ricadano nel campo applicazione della Comunicazione senza relazione asseverata e siano TIPS 04 | GENERATORI EOLICI Singoli generatori eolici sui tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro (salvo vincoli culturali e paesaggistici) Comunicazione al Comune 02 | IMPIANTI PER ENERGIA TERMICA Impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da pannelli solari termici e impianti geotermici, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei medesimi edifici 03 | BIOMASSE ED EOLICO 8 Impianti a biomassa, gas di discarica, gas residuati da 50 kW a 1 MW che operano in assetto cogenerativo 8 Altri impianti a biomassa fino a 200 kW 8 Altri impianti a gas di discarica, gas residuati fino a 250 kW 8 Impianti da fonte idraulica fino a 100 kW 8 Impianti eolici fino a 60 kW che non ricadano nel campo della Comunicazione PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA 01 | PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Fino a 20 Kw di potenza a terra o nelle zone A, o senza limiti di potenza, che non sporgano dal tetto COMUNICAZIONE CON RELAZIONE ASSEVERATA 01 | PANNELLI SOLARI TERMICI Collocati su edifici esistenti o su loro pertinenze, inclusi i rivestimenti fuori dalle zone A e assimilate Fotovoltaico integrato 02 | PANNELLI SOLARI TERMICI Impianti per i quali non basta la AUTORIZZAZIONE UNICA 01 | GLI ALTRI IMPIANTI Tutti gli altri impianti c on fonti rinnovabili non citati nelle righe precedenti Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 20 Risparmio energetico La pagella verde QUANDO È RICHIESTA La certificazione energetica è obbligatoria per vendere Il documento va allegato a tutte le cessioni a titolo oneroso, anche alla permuta PAGINA A CURA DI Clara Attene Silvio Rezzonico Si vende, ma solo con attestato di certificazione energetica alla mano. Senza più scappatoie, o meglio autocertificazioni, anche nel caso in cui l’immobile sia effettivamente poco efficiente sotto il profilo del risparmio energetico. Dopo che l’Italia ha subito una procedura di infrazione per l’incompleta attuazione della direttiva europea 2002/91/Ce, dal 28 dicembre scorso – a seguito del Dm 22 novembre 2012 – la legislazione italiana si è adeguata agli obblighi stabiliti da Bruxelles, eliminando la possibilità per il venditore di dichiarare che il proprio immobile ricade in classe «G» (la peggiore) per evitare di predisporre la pagella verde. La possibilità dell’autocertificazione era stata introdotta dalle linee guida nazionali (Dm 26 giugno 2009) e, anche se in diverse regioni settentrionali era vietata dalle normative locali, aveva frenato moltissimo il decollo della certificazione energetica nel nostro Paese. Le norme statali Oggi per la legge statale l’obbli- go è quello di «dotare» della certificazione energetica tutti gli immobili in caso di trasferimento a titolo oneroso (non solo vendita, quindi, ma anche – ad esempio – permuta). Fanno eccezione box auto, cantine, autorimesse, depositi, ruderi e immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè senza pareti verticali esterne, o al rustico, cioè senza le rifiniture e gli impianti tecnologici (devo essere qualificati così anche nell’atto notarile). In questi casi, l’assenza dell’impianto di riscaldamento, rende da un lato impossibile e dall’altro superfluo valutare le prestazioni energetiche del fabbricato. In precedenza, la legge nazionale prevedeva l’allegazione dell’attestato di certificazione energetica (Ace) al rogito e comminava la nullità dell’atto in caso di mancanza. Ora l’allegazione è chiesta solo in alcune Regioni, che prevedono anche sanzioni pecuniarie (si veda la pagina seguente). Anche nel quadro normativo attuale la validità dell’atto non può più essere messa in discussione, resta il fatto che un immobile privo di attestato non può circolare e il notaio deve informare le parti sulle regole vigenti. L’obbligo di dotare l’immobile dell’attestato ricade sul venditore, ma le parti possono accordarsi perché l’acquirente sostenga il costo relativo. D’altra parte, l’acquirente non può rinunciare alla certificazione. I fabbricati di nuova costruzione Caso a sé, invece, è quello in cui siano oggetto della compravendi- ta immobili nuovi, appena costruiti: in questa situazione, infatti, l’obbligo di fornire l’Ace è sempre a carico del costruttore che deve consegnare il documento insieme con le chiavi dell’edificio. Una procedura, peraltro, indispensabile anche per ottenere l’agibilità della nuova costruzione. Gli annunci immobiliari C’è inoltre un ulteriore step da non trascurare: il decreto legislativo 28/2011, che recepisce la direttiva europea sulla promozione delle energie rinnovabili, la n. 2009/28/Ce, impone infatti a partire dal 1˚gennaio 2012 di indicare negli annunci di vendita di un edificio l’indice di prestazione ener- PAROLA CHIAVE a Indice di prestazione energetica (Ipe) L’indice di prestazione energetica è un parametro architettonico che serve per valutare l’efficienza energetica di un edificio. In particolare, l’Ipe sintetizza il rapporto tra l’energia necessaria per riscaldare un ambiente fino alla temperatura di 18 gradi e la sua superficie netta calpestabile. L’indice è espresso come il rapporto tra kWh per metri quadrati o kWh per metri cubi, nel caso di edifici non destinati all’uso residenziale. getica (Ipe). La regola vale indipendentemente dal fatto che gli annunci siano diffusi tramite stampa, internet o affissioni nelle vetrine delle agenzie immobiliari o direttamente sugli edifici. È un un elemento che dovrebbe servire al potenziale acquirente per capire quali sono i costi di gestione sotto il profilo energetico di un nuovo appartamento, in relazione a certe condizioni climatiche e a determinati standard di utilizzo. Peraltro, va detto che non si tratta di un indice così immediato come potrebbe essere l’indicazione della classe energetica (che invece non è richiesta) e quindi l’idea che questo elemento possa condizionare il prezzo degli immobili già nella fase della trattativa si rivela piuttosto aleatoria. Anche perché il grosso dei fabbricati si trova nelle classi energetiche meno efficienti e questo tende ad allineare allo stesso livello i prezzi di mercato. L’obbligo, oltretutto, non è sanzionato a livello nazionale ed è quindi largamente violato. Fa eccezione la Lombardia, che prevede multe da mille a 5mila euro per unità immobiliare nel caso di annunci privi dell’indicazione. Le detrazioni fiscali È bene ricordare che la certificazione energetica è utile anche per accedere agli incentivi fiscali per i lavori eseguiti su edifici già esistenti con il fine di migliorarne l’efficienza. L’Ace, infatti, è obbligatorio ad esempio nel caso di coibentazione di pareti, tetti e solai o ancora per la riqualificazione energetica globale. © RIPRODUZIONE RISERVATA Locazioni. L’obbligo di indicare la classe di appartenenza scatta già dall’annuncio per trovare l’inquilino Affitto doc solo con l’attestato Se l’attestato di certificazione energetica è un documento indispensabile per la compravendita di un immobile, non meno lo è per quel che riguarda i contratti di affitto. Anche in questi casi, infatti, è obbligatorio innanzi tutto che sugli annunci sia indicata la classe energetica dell’unità che si vuole affittare. La documentazione, inoltre, deve accompagnare sia i nuovi contratti sia quelli rinnovati tacitamente. All’atto pratico, secondo quanto prescrive il Dlgs 28/2011, nei contratti di locazione deve essere inserita una clausola con cui il conduttore afferma di aver ricevuto tutte le informazioni e il relativo attestato di certificazione energetica, se l’immobile in affitto era già dotato di Ace. È venuto meno, invece, l’obbligo di consegna del certificato e la conseguente nullità del contratto in caso di mancata consegna, anche se, per scrupolo, è meglio fornire sempre copia dell’Ace. L’obbligo di redigere l’Ace riguarda tutti gli immobili nuovi e quelli oggetto di ristrutturazione, mentre ne sono esclusi, ad esempio, i fabbricati industriali, agricoli e non residenziali. Alle norme nazionali, si affiancano in alcune regioni del Centro e SANZIONI Per chi omette di consegnare il documento in Lombardia scatta una multa da 2.500 a 10.000 euro, in Friuli V.G. da 500 a 3.000 euro LE OFFERTE ONLINE www.ilsole24ore.com/offerte Le Guide+ Il manuale pratico per entrare tra i nuovi professionisti Ingegneri,architetti, geometri e periti,ma anche laureati in matematica, chimica,fisica, scienze della natura e diplomati in istituti tecnici.È molto ampia la gammadei titoliche permettono di accedere allaprofessione di certificatore energetico, e includepraticamente tuttele lauree e i diplomi a carattere tecnico-scientifico.Il 15 febbraio scorso il Governo,con un decreto attesoda molti anni, ha dettato i requisiti che consentonodi svolgere questaattività. Ma non varranno su tutto il territorio nazionale: riguarderannoinfatti solole Regioni chenon hanno già disciplinato la materia. Nellealtre (e non sono pochepoiché annoverano quasi tuttela Autonomie del Centro-Nord piùla Puglia)si applicanoinvece le normelocali, che prevedono percorsi diformazione talvolta anche molto distantiuno dall’altro. Unquadro variegato che questa Guida+multimediale rappresenta nel dettaglio, specificando quali sono i requisiti previsti dalla normativastatale e dove si applicano.Ad ogni Regioneviene inoltrededicato un approfondimentospecifico che spiega leregole locali,con grafici, video e tabelle esplicative.Nella Guid+ è raccoltatutta lanormativa statalee regionale e spiega, come è possibile,essendo accreditati in una Regione, esercitarequesta professioneanche nelle altre. del Nord Italia, legislazioni locali che disciplinano in maniera puntuale come comportarsi con l’Ace nell’ambito di un contratto di affitto. È il caso, per esempio, della Lombardia, che stabilisce una multa dai 2.500 ai 10mila euro per chi non consegna all’affittuario la documentazione. Il Friuli Venezia Giulia, invece, prevede dal gennaio 2012 che la certificazione Vea sia consegnata al momento della firma del contratto, pena una sanzione tra i 500 e i tremila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA Prezzo: 7 euro Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico 21 La pagella verde LE REGOLE LOCALI Leggi regionali in ordine sparso sui certificatori Notevoli diversità anche sulla scelta delle modalità di raccolta dei dati necessari per l’Ace Barbara D’Amico Silvio Rezzonico Molte Regioni hanno giocato d’anticipo sul fronte della certificazione energetica degli edifici, attuando più tempestivamente dello Stato le direttive europee sulla riduzione dei consumi e l’uso di fonti alternative (tra le ultime la 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e la 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell’edilizia). Un comportamento ispirato dalle migliori intenzioni, che però, come rileva il Comitato termotecnico italiano, ha dato vita a una proliferazione normativa, sia per quanto riguarda i criteri di individuazione dei certificatori sia per le modalità di raccolta e analisi dei dati necessari alla stesura dell’Ace, l’attestato di certificazione energetica obbligatoria per gli edifici. Il quadro è riportato nella tabella qui accanto. Proprio il documento richiesto dalla normativa europea e nazionale è oggetto di sistemi a volte completamente disomogenei. La Provincia di Bolzano, tra gli enti pionieri nella stesura di regole organiche, ha un meccanismo a sé stante. Il sistema CasaClima, infatti, fissa criteri molto più rigidi per il calcolo dell’indice di prestazione energetica, rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale. «A differenza di quanto stabilito dai consueti protocolli di calcolo, il nostro sistema tiene conto di elementi ulteriori», spiega l’ingegnere di CasaClima, Ulrich Klammsteiner. Bolzano, infatti, utilizza indicatori più numerosi e complessi dei normali criteri di misurazione (basati in quasi tutte le Regioni sul protocollo Uni/Ts 11300). «Il meccanismo CasaClima tiene conto dell’efficienza dell’involucro oltre che del sistema impiantistico, quindi è importante far rientrare tra gli indicatori anche la climatizzazione», conclude Klammsteiner. Parametri altrettanto rigidi sono stati fissati dalla Provincia di Trento e dalla Valle d’Aosta in cui vige il sistema Beauclimat. Le peculiarità regionali emergono anche dai diversi criteri per la formazione e l’accreditamento dei certificatori. Quasi tutte le Regioni impongono corsi obbligatori con il superamento di un esame finale per chi non possa provare la propria competenza o esperienza nel settore della certificazione. Faceva eccezione la Liguria che imponeva la formazione anche ai professionisti. Obbligo non più sussistente a seguito di un positivo ricorso al Tar promosso dall’Ordine degli ingegneri di Genova, contrario al ritorno sui banchi di chi avesse già sostenuto l’esame di Stato. La vera sperequazione, tuttavia, riguarda i titoli di studio che da un territorio all’altro consentono o meno di diventare certificatore. Chi ha una laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie ad esempio, può esercitare come tecnico a Milano ma non a Trento. Inoltre, non tutte le Regioni hanno un elenco certificatori, strumento essenziale per costruttori, locatari e proprietari di immobili alla ricerca di un esperto qualificato. È il caso dell’Abruzzo e del Veneto, sprovvisti di un elenco ufficiale istituito invece in realtà come quelle siciliana e piemontese. Differenze altrettanto grandi, invece, non si ravvisano sul tema dei costi dell’Ace il cui prezzo (compreso in genere tra i 250 e i 450 euro) è completamente rimesso alle regole di mercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA PIÙ E MENO + 1 Attuazione più rapida Le Regioni attuano prima dello Stato le direttive europee sul risparmio energetico. Le regole regionali stabiliscono criteri che meglio si adattano alle necessità del territorio 1 La Babele dei requisiti La libertà lasciata alle Regioni ha dato vita a sistemi di certificazione troppo diversi che creano confusione nel consumatore, disorientato da regole così disomogenee. I requisiti per i certificatori cambiano da Regione a Regione creando forti disuguaglianze: titoli di studio che a Genova abilitano alla certificazione non sono ritenuti validi a Trento La mappa Le norme nazionali sulla certificazione energetica e le eccezioni locali. Nelle Regioni in cui non c’è una normativa specifica, vale quella statale Legislazione di base Quando è richiesto l’Ace STATO Dlgs 192/2005 Dlgs 311/2006 Dpr 59/2009 Dm 26/06/ 2009 Sistema di calcolo Sanzioniperprivatieprofessionisti Specifica tecnica e nuova costruzione e UNI/TS11300 ristrutturazione; r compravendita edificio o singola unità (obbligo di consegna e non di allegazione al rogito); t incentivi o agevolazioni 30% della parcella per il certificatore perAce rilasciata senza rispetto della metodologia; 80% se Ace non veritiera e segnalazione collegio o ordine; 50% della parcella per direttore lavori per mancata allegazione Ace alla pratica di fine lavori; fino a 5mila euro se Ace è falso PROVINCIA DI BOLZANO Lp 13/1997 Dpp 34/2004 Dgr 939/2012 e certificato Casaclima obbligatorio per nuova costruzione e ristrutturazione integrale; r Ace per compravendita e locazione di edifici, viene rilasciato per il singolo alloggio solo in caso di nuova costruzione Casaclima (ilsistema si differenziain modo sostanziale da quello nazionale e si basa sull’efficienza dell’involucro oltre chedel sistema impiantistico) In caso di omessa certificazione Casaclima per le nuove costruzioni e ristrutturazioni, la sanzione è l’inagibilità dell’edificio EMILIA ROMAGNA Dal 156/2008 Dgr 1050/2008 Dgr 1754/2008 Dgr 1390/2009 Dal 255/2009 Dgr 1362/2010 Dgr 1366/2011 Dgr 429/2012 e nuova costruzione, demolizione Specifica tecnica UNI/TS11300 e ricostruzione, ristrutturazione integrale edifici oltre i 1.000 mq; r compravendita e locazione di edifici o singole unità; t incentivi o agevolazioni 30% della parcella per il certificatore perAce rilasciata senza rispetto dei criteri; 80% se Ace non veritiera e segnalazione collegio o ordin.; 50% della parcella per direttore lavori permancata allegazione Ace alla pratica di fine lavori; fino a 5mila euro se Ace è falso e nuova costruzione, ristrutturazione per edifici oltre i 1.000 mq; r compravendita e locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari (non è obbligatoria la allegazione, ma solo la consegna); t sgravi fiscali o incentivi; u piano Casa Specifica tecnica UNI/TS11300 con integrazioni regionali Da mille a 3mila euro per direttore lavori, ridotte della metà per il committente per Ace errato.Da mille a 3mila euro per itecnici abilitati + in caso di Ace falso + comunicazione all’ordine/collegio di appartenenza e sospensione dall’elenco certificatori da tre mesi a due anni e nuova costruzione o ampliamento oltre 20% volume riscaldato, ristrutturazione oltre 25% superficie involucro; r compravendita o locazione edificio o singola unità, con allegazione al rogito o al contratto; t sgravi fiscali o incentivi; u contratti di servizio energia e di gestione impianti con committente pubblico; i piano Casa; o edifici pubblici oltre 1.000 mq Cened+. Eph regionale (solo riscaldamento) ma parametri più severi per la determinazione delle classi Da 5mila a 20mila euro per committente che cede senza Ace a titolo oneroso. Da 2.500 a 10mila euro al locatore per contratti senza Ace. Da 500 a 2mila euro per aggiudicatario contratti Servizio Energia senza Ace LIGURIA Lr 22/2007 e smi Rr 1/2009 Dgr 1601/2008 Dgr 1254/2009 Lr 23/2012 Rr 6/2012 LOMBARDIA Lr 24/2006 e smi Dgr VII/5018/ 2007 Dgr VIII/8745/ 2008 Dgr 4416/2012 PIEMONTE Lr 13/2007 e smi Dgr 43-11965/ 2009 Dgr 1-12374/ 2009 Dgr 11-330/ 2010 Lr 5/2012 e nuova costruzione, Specifica tecnica ristrutturazione degli edifici; UNI/TS11300 r compravendita e locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, con obbligo di allegazione agli atti; t sgravi fiscali o incentivi; u piano Casa Da 150 a 1.500 euro se certificatore non rispetta criteri regionali e fino al doppio costo Ace per classi non veritiere. Cancellazione elenco regionale per 10 Ace non veritieri in un anno. Da mille a 10mila euro se assente nelle cessioni. Da 500 a 5mila euro se assente nella locazione PROVINCIA DI TRENTO Lp 1/2008 Dpp 11-13/ Leg./2009 Dgp 2446/2009 Dgp 3110/2009 Dgp 1429/2010 Dpr 11/2009 Dpr 5-80/2012 e nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento dei volumi superiori del 20% del volume esistente, ristrutturazione integrale, in caso di superficie utile maggioredi 500 mq; r compravendita; t locazione (se c’è annunciodi locazione obbligatorio in realtà solo esporre indice consumi) Protocollo Trentino (Specifica tecnica UNI/TS11300), ma parametri minimi più severi 30% dellaparcellaperilcertificatore perAcerilasciatasenzarispettodella metodologia; 80% seAcenonveritiera esegnalazionecollegiooordine; 50% dellaparcellaperdirettorelavori permancataallegazioneAcealla praticadifinelavori;finoa 5milaeuro seAceèfalso e nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia; r compravendita e locazione (se disponibile) di un intero immobile o di singole unità immobiliari, senza obbligo di allegazione; t contributieincentivi; u edifici di proprietà pubblica Beauclimat (compresa climatizzazione estiva e per non residenziale illuminazione) Per il certificatore, dopo tre certificati errati, sospensione e sanzione di 6mila euro. Sanzione di 300 euro al proprietario che non deposita Ace in Comune VALLE D’AOSTA Lr 21/2008 Lr 8/2010 Dgr 1448/2010 Dgr 2236/2010 Dgr 1062/2011 Dgr 1606/2011 Lr 26/2012 Dgr 2401/2012 Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 22 Risparmio energetico La pagella verde CHI RILASCIA L’ATTESTAZIONE Attenzione ai requisiti e ai costi del professionista Non esiste un albo statale della categoria ma ci sono elenchi regionali Barbara D’Amico Silvio Rezzonico Figura centrale nell’analisi delle prestazioni energetiche di case ed edifici, il certificatore è un tecnico non sempre di facile individuazione. Non esiste, infatti, un albo statale per questa particolare categoria di professionisti. È però possibile consultare sia gli elenchi regionali – dove istituiti - sia il database dell’ente nazionale di accreditamento per orientarsi tra nomi di società e singole figure di esperti del settore. Un’indicazione utile, purtroppo non replicata per i costi e le modalità di intervento: elementi stabiliti di volta in vol- ta tra cliente e consulente. Chi è il certificatore... Il certificatore è il soggetto competente nello stilare la diagnosi energetica di un immobile (calcolandone, ad esempio, la dispersione termica o l’effettivo consumo di elettricità) e nell’attestare a quale classe energetica appartenga. In genere si tratta di un professionista con preparazione tecnico-scientifica, come confermato anche dallo schema del Dpr sulle linee guida per la formazione dei certificatori. La normativa – approvata lo scorso febbraio ma non ancora in vigore – ricomprende tra le classi di lauree e diplomi abilitanti per l’esercizio dell’attività ingegneria, architettura, agraria, fisica, chimica, matematica nonché i diplomi di perito chimico e geometra. Oltre ai singoli professionisti, la legislazione nazionale ammette tra gli esperti anche gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia, purché nell’organico abbiano alme- no un tecnico abilitato alla certificazione. Lo stesso vale per le Esco, le società di servizi energetici, e per quegli organismi privati che svolgono ispezioni nel settore delle costruzioni edili e su opere di ingegneria civile e i loro impianti, purché qualificati dall’organismo nazionale italiano di accreditamento. ... e cosa fa il Il primo passo è il sopralluogo nella casa o nell’edificio che si vuole certificare. In questa fase vengono rilevate le dimensioni dell’immobile, compresi gli oggetti e i cosiddetti "ombreggiamenti". Si passa poi alla raccolta dei dati (spesso contenuti nella pianta catastale e nella planimetria), sull’impianto di riscaldamento, la caldaia, il tipo di combustione, l’anno di installazione e il rendimento. Fondamentale anche il controllo delle vetrate e degli infissi per calcolare l’esatta dispersione termica. Effettuato il sopralluogo, il certificatore impiega circa due ore per i calcoli, effettuati con un software, e la stesura della relazione tecnica. I requisiti Fatti salvi i criteri adottati dalle singole Regioni, a livello nazionale i requisiti di base per diventare certificatore energetico sono: essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle linee guida; essere iscritti in un albo professionale; essere in possesso di un certificato (rilasciato dal proprio ordine o collegio di appartenenza) che comprovi la propria competenza ed esperienza; infine, ma solo nei casi previsti dalla normativa, aver frequentato un corso di formazione sulla certificazione energetica e aver superato l’esame finale. A differenza di quanto imposto dalle linee guida, la Liguria ha per ora abrogato l’obbligo di formazione per chi ha già sostenuto l’esame di Stato nel proprio settore di competenza. La Provincia di Bolzano gode invece di un sistema a sé, CasaClima: l’ente, accreditato come certificatore, è il solo organismo legittimato a impartire la formazione (obbligatoria) e l’organizzazione de- gli esami finali per i propri tecnici (detti auditori). In Italia sono le singole Regioni a istituire un elenco dei soggetti certificatori. L’elenco, però, non è obbligatorio. Per evitare di rivolgersi a finti esperti è sempre possibile consultare la banca dati dell’ente nazionale di accreditamento italiano, Accredia. La sezione "figure professionali abilitate" contiene i nomi delle persone fisiche qualificate per settore e competenza. I costi dell’Ace Trattandosi di una consulenza specialistica, il costo per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica varia a seconda della quantità di elementi da ispezionare, della metratura e della qualità dell’edificio su cui si interviene. E anche a seconda che l’analisi delle prestazioni riguardi l’intero complesso o le singole unità immobiliari. In Italia il prezzo medio si aggira attorno ai 250 euro, con punte di 450 in Veneto e 340 in Sicilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 Risparmio energetico 23 Il vocabolario LE VOCI CHE INTERESSANO Dall’Ace al Tee la guida al labirinto di sigle e definizioni PAGINA A CURA DI Eleonora Della Ratta A ACE L’attestato di certificazione energetica (Ace), valido 10 anni, è un documento che stabilisce il livello di consumo dell’immobile inserendolo in una classe di appartenenza. È costituito da una scala identificata da lettere dell’alfabeto (A-G): più è bassa la lettera associata all’edificio, maggiore è il suo consumo energetico. Il certificato redatto da un tecnico abilitato è obbligatorio per i nuovi edifici o in caso di ristrutturazione e per i vecchi edifici in caso di compravendita e di affitto. B BEAUCLIMAT È il software utilizzato in Valle d’Aosta per la certificazione energetica degli edifici che considera parametri più stringenti rispetto alla normativa nazionale, misurando l’energia necessaria per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, per l’illuminazione negli edifici non residenziali. tecnologie forestali) o un diploma (geometra, perito industriale o agrario), iscritto a un ordine o collegio professionale competente, o aver conseguito l’attestato di frequenza degli specifici corsi di formazione organizzati da enti accreditati. I requisiti dettagliati sono dettati dal nuovo Dpr nazionale o, dove presenti, dalle norme regionali. Non può coincidere con il proprietario, l’amministratore, il costruttore, il progettista o il manutentore di impianti dell’edificio per cui deve rilasciare la certificazione. COMUNICAZIONE PREVENTIVA Per la maggior parte degli impianti fotovoltaici di taglia domestica non servono particolari autorizzazioni. Per l’installazione di impianti su edifici esistenti al di fuori del centro storico è sufficiente una comunicazione preventiva del proprietario dell’edificio, che nella maggior parte dei casi, non deve essere asseverata da un tecnico. CASACLIMA L’agenzia Klimahaus di Bolzano è una struttura pubblica che si occupa della certificazione energetica degli edifici, di formazione per gli operatori del settore, di ricerca sull’efficienza energetica e sviluppo delle rinnovabili. Rilascia il certificato energetico Casaclima, obbligatorio a Bolzano ma utilizzato anche altrove, che si basa su parametri severi che tengono conto anche l’isolamento termico dell’edificio. CERTIFICATORE ENERGETICO È un professionista abilitato autorizzato a rilasciare l’Ace. Deve essere in possesso di una laurea (ingegneria, architettura, scienze ambientali, chimica, consumo di energia in un anno per produrre l’acqua calda sanitaria per ogni metro quadro della casa. Il suo valore dipende soprattutto dal modo con cui l’acqua calda viene prodotta, ossia se con caldaia autonoma, boiler a gas, boiler elettrico o altro. DIAGNOSI ENERGETICA La somma dei due indici Epi ed Epacs dà l’indice energia primaria globale che permette la collocazione dell’edificio in una delle classi di efficienza energetica da A a G. È un procedimento che permette di evidenziare i problemi energetici di un edificio. I tecnici abilitati eseguono test come l’analisi termografica per individuare i difetti dell’immobile che comportano alti consumi. Vengono analizzati i diversi aspetti, dalla coibentazione all’efficienza dell’impianto di riscaldamento. Il costo della diagnosi energetica è detraibile al 55% o, a certe condizioni, agevolabile dal conto termico. DLGS 192/2005 CONTO ENERGIA È un meccanismo di incentivazione dedicato agli impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica. Questo sistema è stato introdotto in Italia nel 2005 ed è attualmente regolato dal cosiddetto Quinto conto energia (Dm del 5 luglio 2012). CONTO TERMICO C detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Gli interventi danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires. Dal 1˚luglio 2013 questi incentivi saranno sostituiti con la detrazione Irpef del 36% già prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. Previsto dal Dm 28 dicembre 2012 permette l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I privati – persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario – possono farne richiesta solo per la sostituzione o installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling). D DETRAZIONI FISCALI Sono stati prorogati fino al 30 giugno 2013 i meccanismi di È il decreto che recepisce la direttiva europea sul rendimento energetico nell’edilizia (direttiva 2002/91/Ce) e stabilisce i criteri, le condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. È considerato il testo base della legislazione da integrare con le specifiche normative regionali là dove esistenti. E EPI È l’Indice energia primaria per il riscaldamento invernale e rappresenta l’energia che si consuma in un anno per riscaldare un metro quadro dell’appartamento. È espressa in kWh/m2anno e permette di confrontare la prestazione energetica del riscaldamento di due diversi immobili a prescindere dalle loro dimensioni. EPACS È l’acronimo di Energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria, un indice per misurare il EPGL tecnico. In particolare la Uni/Ts 11300 è nata con l’obiettivo di definire una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Essa valuta il fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale, il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento, l’acqua calda sanitaria, la climatizzazione estiva e l’uso di energie rinnovabili. P G GSE Il Gestore dei servizi energetici (Gse) è una società per azioni controllata al 100% dal ministero dell’Economia e ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso l’erogazione di incentivi e la promozione di campagne di informazione per un consumo sostenibile dell’energia. L LEED PROTOCOLLO ITACA Il protocollo Itaca, adottato su base volontaria da diverse Regioni, permette di stimare il livello di qualità ambientale di un edificio in fase di progetto, misurandone la prestazione rispetto ad alcuni criteri che considerano il consumo delle risorse (contenimento dei consumi energetici, illuminazione naturale, eccetera) e i carichi ambientali (emissione di rifiuti). In base a ogni prestazione, l’edificio riceve un punteggio da -1 a +5. T TEE È una certificazione volontaria basata sugli standard Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), un protocollo sviluppato dal U.S. Green Building Council, che valuta per un edificio efficienza energetica, impatto ambientale e salubrità. Tra le altre cose, tiene conto del risparmio energetico e idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, l’uso di materiali riciclati e riciclabili, il controllo delle fonti inquinanti e del comfort degli ambienti. N NORMA UNI È una norma volontaria, di tipo I Titoli di efficienza energetica, o certificati bianchi, certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. TRASMITTANZA TERMICA La trasmittanza termica è l’unità di misura delle dispersioni di calore. Indica il flusso di calore medio che passa, per metro quadrato di superficie, ad esempio, attraverso una finestra tra due ambienti a temperatura diversa (ad esempio uno riscaldato e uno non riscaldato). L'unità di misura della trasmittanza termica è il W/m² K. Per misurare l’efficacia degli interventi di efficienza energetica l’indicatore è, appunto, la trasmittanza. Il Sole 24 Ore Mercoledì 24 Aprile 2013 24 CONTRO GLI SPRECHI ENERGETICI, FAI UNA SCELTA INTELLIGENTE! CON AGGIORNAMENTO ON LINE! - Come migliorare l’efficienza energetica - Quali interventi si possono eseguire - Le detrazioni previste e tanto altro ancora Su Risparmio Energetico trovi le informazioni, i consigli e le modalità per ristrutturare la tua abitazione con lo scopo di abbattere gli sprechi. Prima di iniziare a ristrutturare, affidati a questa guida utile e pratica. Risparmio Energetico è un prodotto garantito da Il Sole 24 ORE. IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90! 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