Note per coordinatori_bes

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Note per l’individuazione degli alunni con B.E.S.
Le problematiche relative agli alunni con BES sono state affrontate dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012
“Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”.
L’obiettivo è fornire tutela agli alunni con disturbi clinicamente fondati e diagnosticabili che non rientrano né nella
Legge 104/92 né nella legge 170/2010.
L’area dei Bisogni Educativi Speciali, comprende tre grandi categorie:
1. l’area disabilità (Legge 104/92);
2. l’area dei disturbi evolutivi specifici;
3. l’area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
1. La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità delle misure di sostegno e
di integrazione. Per la disabilità siamo, dunque, in presenza di una certificazione rilasciata ai sensi della L 104/92.
Per questi alunni è prevista l’elaborazione di un PEI. Il PEI - Piano Educativo Individualizzato - è il documento nel
quale sono riportati gli interventi mirati per l'integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile. Nel testo della
legge104/92, art. 12, comma 5 viene espressa a chiare lettere la necessità che la sua stesura debba avvenire a seguito di
una Diagnosi Funzionale (DF) e di un Profilo Dinamico Funzionale (PDF), che dunque ne sono parte integrante.
Il PEI può prevedere o una programmazione curricolare con obiettivi minimi o una programmazione differenziata.
Il Piano Educativo Individualizzato curricolare è indicato per studenti che non hanno una situazione di handicap
importante e permette il raggiungimento di un diploma che ha lo stesso valore legale di quello degli studenti che non
hanno l'insegnante di sostegno.
Con il PEI curricolare lo studente certificato segue lo stesso programma dei suoi compagni di classe che viene
semplificato dall'insegnante di sostegno e, per avere la sufficienza, deve raggiungere gli obiettivi minimi che sono
indicati obbligatoriamente nel programma stilato da ogni docente curricolare. L'allievo può usufruire di più tempo per
affrontare le verifiche, di ausili tecnologici, di strategie didattiche specifiche, dell'aiuto dell'insegnante di sostegno, di
test di verifica con gli stessi argomenti dei compagni ma con quesiti ridotti o formulati in maniera semplificata. Gli
studenti con il PEI curricolare possono essere bocciati o rimandati se non raggiungono gli obiettivi minimi che sono
stati indicati dai loro professori.
Il Piano Educativo differenziato è indicato per gli studenti che vivono una situazione di handicap tale da non permettere
loro di seguire la stessa programmazione indicata per i compagni. Con il PEI differenziato non si può acquisire il
diploma e non si può essere bocciati. I professori non possono mettere dei voti insufficienti agli studenti che hanno un
PEI differenziato. Il programma che viene seguito dagli allievi con il PEI differenziato, come dice la parola, è diverso
da quello seguito dal resto della classe. Questi studenti, oltre che dell'ausilio degli insegnanti di sostegno, di OSS, di
figure indicate dalla ULSS, possono usufruire dell'aula di sostegno, di materiale didattico specifico, di pause per
riposarsi e possono frequentare la scuola con un orario ridotto qualora se ne presenti l'esigenza.
2. All’interno dei Disturbi Evolutivi Specifici, con competenze intellettive nella norma, rientrano:
1 alunni con DSA (con certificazione ai sensi della Legge 170/2010). Il DSA può costituire un disturbo
settoriale (Disturbo Specifico di Lettura (dislessia); Disturbo Specifico di Scrittura (disortografia) ;
1
Disturbo Specifico del Calcolo e Numeri (discalculia); Disturbo Specifico di Apprendimento (misto))
o una difficoltà significativa nell’acquisizione del controllo del codice scritto (lettura, scrittura,
calcolo) che interferisce con il funzionamento adattivo1 in presenza di normodotazione intellettiva, di
adeguate opportunità di apprendimento e in assenza di disturbi neuromotori o sensoriali o disturbi
psicopatologici (pre-esistenti).
2 alunni con deficit del linguaggio;
3 alunni con deficit delle abilità non verbali (coordinazione motoria, disprassia);
4 alunni con deficit dello spettro autistico lieve, disturbo caratterizzato da disabiltà di gravità lieve nell’ambito
delle capacità comunicative e dell’interazione sociale, nonché da modelli di comportamento ristretti,
ripetitivi e stereotipati.
5 alunni con deficit dell’attenzione e dell’iperattività A.D.H.D non grave
6 alunni Borderline o con funzionamento intellettivo limite o misto (F83) con QI maggiore di 70 e minore di
85 e non presenta elementi di specificità in assenza di comorbillità (Il “disturbo borderline” o
“personalità borderline” è una condizione psichiatrica particolarmente complessa; molti pazienti con
questo disturbo presentano non solo sintomi come depressione, ansia, ossessioni o fobie, per i quali
l’aiuto è tipicamente richiesto, ma anche uno scarso controllo delle emozioni e dell’aggressività,
un'insufficiente comprensione di sé e una scarsa tolleranza per il processo del trattamento).
Per questi alunni la legge prevede che si programmino le opportune metodologie e strategie di intervento, proprio per
garantirne l’inclusività nel sistema scolastico.
Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir
certificate ai sensi della legge 104/92, e, conseguentemente, non danno diritto alle provvidenze ed alle misure previste
dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.
Per gli alunni con DSA è prevista l’elaborazione di un PDP (La Legge 170/2010, le Linee guida sui D.S.A). Il PDP Piano Didattico Personalizzato è uno strumento di personalizzazione della didattica, previsto prima dalle linee guida in
attuazione della legge 170/2010 sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e poi dalla Direttiva Ministeriale 27
dicembre 2012 "Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”. In questi casi non è prevista la figura dell'insegnante di sostegno e l'elaborazione dovrebbe
avvenire collegialmente all'interno del consiglio di classe. Per questo il PDP è strutturato in maniera tale da evidenziare
gli strumenti compensativi2 e le misure dispensative3 che rendono accessibili all'alunno i contenuti dei diversi saperi
curricolari, mettendolo in condizioni di raggiungere gli stessi traguardi dei suoi compagni.
1
Il funzionamento adattivo fa riferimento all'efficacia con cui i soggetti fanno fronte alle esigenze comuni della vita e al
grado di adeguamento agli standard di autonomia personale previsti per la loro particolare fascia di età, retroterra
socioculturale, e contesto ambientale
2
Rientrano tra gli strumenti compensativi l’uso di: tabelle, mappe concettuali, tavola pitagorica, tabella delle misure e
delle formule geometriche, calcolatrice, registratore, dizionario elettronico, Smart Pen (penna “intelligente” che registra,
e recupera la voce del docente, digitando una parola) etc
3
Le misure dispensative richiedono di evitare: la lettura ad alta voce, la stesura di appunti, la ricopiatura di testi (meglio
usare appunti scritti da altri), i dettati, le domande di difficile interpretazione o con doppia negazione, alcune tipologie
di esercizi (per esempio la traduzione dall’italiano in inglese, la trasformazione di frasi, la semplice applicazione
meccanica della struttura grammaticale); non gli si chiedono definizioni grammaticali teoriche.
2
(Per gli alunni con DSA in attesa di certificazione. Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA
rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture
sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il
C.d.C. ravvisino e riscontrino, sulla base di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente
riconducibili al disturbo).
Con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, il Ministero fornisce indicazioni organizzative anche sull’inclusione
di quegli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che abbiano difficoltà di apprendimento
dovute a svantaggio personale certificate, diagnosticate o deliberate dal CdC. Anche per questi alunni è necessario
elaborare un percorso individualizzato e personalizzato, eventualmente attraverso la redazione di un Piano Didattico
Personalizzato (PDP), individuale o anche riferito a tutti gli alunni della classe con BES.
3. Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
• alunni da individuare sulla base di elementi oggettivi (es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali),
ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche;
• alunni con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana.
Anche per questi alunni è possibile elaborare un percorso individualizzato e personalizzato, eventualmente attraverso la
redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), individuale o anche riferito a tutti gli alunni della classe con
BES.
Alunni stranieri
In particolare per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana va specificato che essi necessitano
innanzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e, solo in via eccezionale, della
formalizzazione tramite un PDP (CM n. 8/2013). Ciò soprattutto per gli alunni:
• neo arrivati in Italia;
• ultratredicenni;
• provenienti da Paesi di lingua non latina;
• dove siano chiamate in causa altre problematiche.
Criteri proposti per l’individuazione dei BES
- svantaggio socio-economico (famiglie di basse fasce di reddito, ISEE, assenza di libri di testo e materiali
didattici);
- svantaggio linguistico (alunni nati all’estero, adottati; alunni che parlano italiano solo a scuola );
- svantaggio culturale (alunni con problematiche psicologiche: poco motivati, passivi, aggressivi, con scarsa
autostima, che non fanno compiti, non hanno materiale didattico/sportivo, alunni con genitori problematici:
non seguiti dalla famiglia, con genitori poco presenti/ depressi/ divorziandi/divorziati/separati);
- disturbi evolutivi specifici: questa è l’area più critica se lasciata al solo Consiglio di classe. Pertanto, in caso
di dubbi, sarà opportuno discutere caso per caso e lavorare con l’ausilio di esperti esterni e dei Centri
territoriali per l’inclusione.
Non rientrano nei bisogni educativi speciali coloro i quali hanno ordinarie difficoltà di apprendimento
(transitorie).
3
Come intervenire in presenza di alunni con BES?
1. È necessario elaborare un percorso individualizzato e personalizzato anche attraverso la redazione di un Piano
Didattico Personalizzato (PDP), individuale o anche riferito a tutti gli alunni della classe con BES, ma articolato, che
serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le
strategie di intervento programmate. (CM 8/2013). E’ facoltà dei Consigli di classe, esaminate le certificazioni, le
diagnosi4 o dopo aver individuato, sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche, gli allievi
con BES, individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi
specifici non ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili, per i quali sia possibile attivare percorsi di studio
individualizzato e personalizzato, formalizzati nel PDP (motivando e verbalizzando le misure adottate).
Ricordiamo che i termini individualizzato e personalizzato non sono da considerarsi sinonimi. L’azione formativa
individualizzata pone
obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le
metodologie in funzione delle caratteristiche individuali metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei
discenti.
L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le
proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente.
Soltanto, però, quando i CdC siano unanimemente concordi nel valutare l’efficacia di ulteriori strumenti ‐ in presenza
di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o nel
caso di difficoltà non meglio specificate ‐ questi potranno indurre l’uso di un PDP.
2. È possibile avvalersi anche di opportuni strumenti compensativi e di misure dispensative previste già dalla legge
170/2010. In ogni caso, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei
casi sopra richiamati, dovranno avere carattere transitorio e attinente ad aspetti didattici, privilegiando dunque le
strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che l’uso di strumenti compensativi e di misure
dispensative.
Classi terminali
Le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo. Inoltre la circolare n. 13/2013 sulle modalità
organizzative degli esami di Stato, nella parte relativa all’esame dei candidati con DSA, afferma "Per altre situazioni di
alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuata dal Consiglio di classe, devono essere
fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente
l’esame di Stato."
Il percorso proposto per giungere alla compilazione del PDP è il seguente:
• acquisizione della segnalazione specialistica o del CdC;
• incontro di presentazione tra: il coordinatore della classe, la famiglia dello studente, il Dirigente Scolastico e/o il
referente DSA per la raccolta delle informazioni. (verbalizzazione da parte del coordinatore);
• accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della modulistica da compilare;
4
Giudizio clinico rilasciato da un medico con competenza ulss e convenzionato.
4
• stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente).
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