Primo capitolo

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Primo capitolo
Testi di:
Vincenzo Codispoti, Mario Conclave, Pasquale Cristiano, Tamara Lelievre,
Angelo Minucci, Stefania Prattico, Anna Savanelli, Paola Vulterini.
Si ringraziano per i contributi
Franco De Riu e Gianfranco Marocchi.
Coordinamento editoriale
Alessandro Vaccari
«
Spinn - Servizi per l’impiego network nazionale - è il progetto
che Italia Lavoro realizza, nell’ambito del PON 2000 - 2006,
per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
»
COOPERAZIONE SOCIALE
E SERVIZI PER L’IMPIEGO
PER L’INSERIMENTO
LAVORATIVO DEI DISABILI
a cura di Mario Conclave e Paola Vulterini
13
»Indice«
Introduzione
1
La legislazione di riferimento
1.1 Legge 381/91. La nascita giuridica
delle cooperative sociali
1.1.1 I requisiti che differenziano le cooperative
sociali dalle altre cooperative
1.1.2 I connotati giuridici della cooperativa sociale
1.1.3 Agevolazioni da parte dell’ordinamento
1.2 La Legge 68/99. Il collocamento mirato
1.2.1 La convenzione come modalità
di collaborazione
1.2.2 Le difficoltà di applicazione dell’art. 12,
Legge 68/99
1.2.3 La cooperativa sociale come destinataria
di esternalizzazione di servizi per
l’Inserimento Lavorativo dei Disabili
1.3 L’inclusione sociale ed il ruolo della
cooperativa sociale. L’art. 14 del
Decreto legislativo 276/2003
1.4 La Legge 328/00
2
Le modalità di intervento della
Cooperazione Sociale
2.1 Modelli organizzativi e piani operativi
2.1.1 Processo di selezione/assunzione
2.1.2 Processo di integrazione
2.1.3 Processo di formazione
2.2 Come i Servizi per l’impiego possono
utilizzare le cooperative sociali, quali
strumenti efficaci per l’Inserimento
lavorativo dei Disabili
9
25
27
27
30
32
33
34
36
37
39
44
48
50
50
52
53
54
[ 5]
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
[ 6]
I “punti forti” della Cooperazione Sociale
I rischi della Cooperazione Sociale
Criteri di scelta delle cooperative sociali
Creare una nuova cooperativa per
l’inserimento lavorativo
Piano d’impresa
L’iter formale
La compagine sociale
Tipologie di attività produttive
54
56
58
62
65
67
69
74
Appendice A - Schede legislative
Appendice B - Approfondimenti
Appendice C - Esperienze
76
88
122
Bibliografia
159
Primo capitolo
Prendete
Prendete tre chicchi di grano
Buttateli nell’acqua
Marciranno
Prendete tre grani di mais
Buttateli sul fuoco
Scoppieranno
Prendete tre grani di sesamo
Buttateli nell’aria
Spariranno
Del grano non saprete più che fare, del mais per un minuto potrete sorridere.
E del sesamo? Aspettate, aspettate, forse una stagione, forse un anno.
Buone cose.
Flavio Cocanari
Primo capitolo
»Introduzione«
Uno degli strumenti più efficaci per l’inserimento lavorativo delle persone disabili (ILD) è costituito dalla Cooperazione Sociale (CS).
Scopo della presente monografia è quello di descriverne le caratteristiche, le modalità di intervento, le forme di collaborazione con tutti gli altri
soggetti preposti all’inserimento lavorativo dei disabili. Collaborazione
che risulta di fondamentale importanza in quanto le cooperative sociali:
• sono esperte in materia;
• hanno una rete territoriale;
• sono vicine ai disabili più dei Servizi per l’impiego;
• sono imprese reali e democratiche;
• hanno una legislazine che le sorregge;
• avviano processi di sviluppo territoriale.
Questa pubblicazione si rivolge prevalentemente a:
attori pubblici dedicati all’ILD. Questi possono essere individuati
nelle amministrazioni regionali e provinciali, nei membri del Comitato
tecnico (titolari di competenze tecniche e valutative in molti atti relativi
all’ILD significativi per la Cooperazione Sociale), nel personale dei Centri
per l’impiego, istituzionalmente preposto a tale funzione;
agenti dell’incontro domanda e offerta di lavoro, pubblici e privati, che il decreto legislativo 276 del 2003 ha attivato anche sul terreno
dell’ILD: agenzie del lavoro, di intermediazione, università, camere di
commercio, enti bilaterali.
Si vuole mettere a disposizione uno strumento conoscitivo delle potenzialità della CS in modo da comporre progressivamente il lavoro di rete,
necessario, sia nella specifica azione territoriale dell’ILD, sia nella prospettiva della qualificazione della Borsa Continua Nazionale del Lavoro1 all’ILD;
1 Per un approfondimento sulla Borsa Continua Nazionale del Lavoro, v. scheda in appendice.
[ 9]
Introduzione
aziende, perché, nel quadro di una logica di inclusione sociale collegata
allo sviluppo territoriale, esplorino le possibilità di collaborazione con la
CS, in modo particolare per l’ILD, approfondendo le potenzialità del
ricorso agli strumenti innovativi introdotti dalle recenti norme;
persone disabili stesse e le loro associazioni, in quanto protagoniste delle politiche attive del lavoro che le riguardano. Già da tempo c’è
un’interazione tra associazionismo delle persone disabili o dei loro familiari, e CS (molte cooperative sociali sono emanazione di associazioni);
attori socio sanitari, perché in parte utilizzano la CS nell’ILD a completamento di trattamenti sanitari o in una logica di workfare, spesso separata dalla necessità di costruire la rete territoriale integrata dei servizi dell’inclusione sociale e lavorativa, in cui tutti i segmenti delle competenze istituzionali e professionali sono interattivamente presenti (dall’assistenza
sociale alla salute, dall’istruzione e formazione al lavoro);
mondo della Cooperazione Sociale, perchè nello sviluppo costante
degli ultimi anni ha sperimentato nell’ILD il lavoro di rete con i servizi formativi, sociali e sanitari del territorio. Ma soprattutto perché, pur facendo
esperienza nell’ILD e interloquendo ampiamente con gli attori dell’assistenza, della salute, della formazione professionale, non ha sviluppato
un’azione sistematica con il sistema preposto alla politica del lavoro, nel
campo specifico dell’ILD.
L’attività di inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate da parte della
CS2 si è sviluppata in tre ambiti delle politiche del lavoro:
• la creazione di occupazione aggiuntiva. Si tratta di attività, legate alle
cooperative di tipo A, connesse alla crescente domanda di servizi da parte
delle famiglie (dovute all’allungamento delle attese di vita, al ruolo delle
donne nel mercato del lavoro, all’evoluzione dei modelli familiari);
• l’offerta di Servizi per l’impiego. Da parte di cooperative di tipo A o di
consorzi, si è sviluppata la gestione in forma privata di alcune attività
dei Servizi per l’impiego, quali:
2 Per questa parte v. G. Marocchi, L’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, in Comunità
cooperative, Terzo rapporto sulla Cooperazione Sociale in Italia, 2003.
[
10
]
Introduzione
• la gestione di sportelli per disoccupati;
• la gestione di servizi per la ricollocazione di lavoratori svantaggiati in
imprese profit;
• la partecipazione a progetti con altri partner, per azioni finalizzate a
favorire l’occupazione di soggetti deboli attraverso reti con imprese
profit (servizi di counseling, banche dati, modelli di intervento, ecc.);
• la gestione di attività di formazione professionale e pre professionale;
• l’inserimento temporaneo presso le proprie strutture di persone
appartenenti alle fasce deboli attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle politiche attive del lavoro (lavori socialmente utili, tirocini, ecc);
• l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. È l’attività tipica
delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo B) che occupano lavoratori svantaggiati in attività artigianali, industriali, agricole e di
servizio. I lavoratori svantaggiati costituiscono almeno il 30% della forza
lavoro delle cooperative sociali, per un totale di più di 20 mila persone
oggi inserite in Italia. Si può stimare che per circa la metà di loro, la condizione di svantaggio sia la disabilità (fisica, psichica o sensoriale), mentre l’altra metà si trova in condizioni di svantaggio diverse (dipendenza
da sostanze, detenzione, disagio mentale).
Il rapporto tra Servizi per l’impiego e la Cooperazione Sociale
Lo sviluppo dei rapporti tra Servizi per l’impiego (SPI) e CS deve tener
conto di alcuni condizioni di base. Innanzitutto che la riorganizzazione dei
servizi pubblici è relativamente recente. La qualificazione di questi al collocamento mirato e all’ILD procede comunque in modo positivo. Da quanto
contenuto nella Seconda Relazione al Parlamento sullo Stato di
Attuazione della Legge n. 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”, che riporta i dati del monitoraggio operato dall’ISFOL, circa
l’81% dei Centri per l’impiego ha avviato specifici servizi per tale fascia di
popolazione, gestiti in proprio o tramite esternalizzazione, con una significativa differenza tra ambiti territoriali del Nord, del Centro e del Sud. Tali
strutture si stanno affacciando ora al concetto di politiche attive del lavoro,
e alla prospettiva dell’ILD3, con un livello di attuazione differenziato.
3 La Seconda relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 2002/2003, parla di “passaggio dalla gestione di una
mera pratica amministrativa alla progettazione di un processo di inclusione”, e componenti
[
11
]
Introduzione
Il loro ruolo presuppone, oltre a un’accurata conoscenza dei lavoratori
e del fabbisogno di manodopera in un determinato territorio, anche la
disponibilità di soggetti con esperienza.
In tale cammino di acquisizione di conoscenze e di costruzione di reti, i
SPI possono trovare un valido sostegno nella CS.
» Grafico 1 - Attivazione del collocamento obbligatorio presso i Centri per l’impiego.
Confronto anni 2002 e 2003 per area geografica (v.%) «
97,7
97,4
100,0
86,0
81,1
81,8
80,9
80,0
66,7
65,8
62,1
60,0
40,3
40,0
20,0
0,0
Nord-Ovest
2002
Nord-Est
Centro
Sud
Italia
2003
Fonte: Isfol - Monitoraggio SPI 2003 dei Servizi per il collocamento mirato dei disabili.
Il ruolo della CS nell’ILD si è sviluppato prima e in gran parte asincronicamente rispetto ai Servizi per l’impiego.
Dall’esame dell’anzianità delle CS emerge che al momento dell’entrata in
vigore della legge istitutiva (1991), circa il 40% delle cooperative censite
nel 2001 era già costituito e che in quello stesso anno, che può considerarsi come quello dell’entrata in vigore della legge sul diritto al lavoro dei
disabili, erano attive 5.515 cooperative di cui 1.827 di tipo B (quelle di
inserimento lavorativo) e 232 di tipo misto (A+B).
Ormai tutta la normativa spinge per un superamento di questa situazione, vista la strumentazione in campo da verificare ed attuare, il ruolo stesso dei servizi e gli ambiti di coinvolgimento della CS.
essenziali della filiera organizzativa del collocamento mirato”, quali “…valutazione della
compatibilità fra le varie tipologie di disabilità e le caratteristiche delle posizioni lavorative
disponibili… Verifica costante del rapporto fra lavoratore disabile e ambiente produttivo…
formazione iniziale e continua del lavoratore disabile”.
[
12
]
Introduzione
I SPI per l’ILD devono essere messi nelle condizioni di poter approfondire ed acquisire la strumentazione, le condizioni e le potenzialità del ricorso alla CS.
La stessa CS deve arricchire la sua rete di interlocutori al fine di continuare a svolgere positivamente la sua funzione nell’ILD.
» Grafico 2 - Livello di attuazione del collocamento obbligatorio in Italia (v.%)* «
Avanzato
33,3%
Di base
45,1%
Medio
21,6%
* I dati riportati si riferiscono all’80% dei CPI, per i quali sono state registrate risposte valide.
Fonte: Isfol - Monitoraggio SPI 2003 dei servizi per il collocamento mirato dei disabili
» Grafico 3 - Cooperative sociali per periodo di costituzione.
Anno 2001 (v. %, totale = 100) «
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1997-2001
1992-1996
1987-1991
1982-1996
Prima del 1992
Fonte: “Le cooperative sociali in Italia”. Censimento ISTAT 2001.
[
13
]
Introduzione
Il rapporto pubblico-privato nell’inserimento lavorativo
dei disabili
La Cooperazione Sociale, già prima della legge istitutiva, ha collaborato con
il pubblico nel campo dell’ILD, soprattutto nei settori della salute e dell’assistenza. In tali ambiti vi sono state, in prevalenza, le prime esperienze che
poi hanno portato al riconoscimento legislativo. Si è trattato di esperienze
in cui la parte legata alla sfera lavorativa si configurava spesso come fase di
interventi riabilitativi (soprattutto nel campo della salute) e di inclusione
(campo dell’assistenza). Dopo la legge sulla Cooperazione Sociale
(L.381/91), che ha legittimato il ruolo della CS nell’ILD, prevedendo uno
specifico regime giuridico per le cooperative di tipo B), vi sono stati diversi passaggi normativi che testimoniano il progressivo riconoscimento della
Cooperazione Sociale come attore importante dell’ILD. La previsione di un
ruolo specifico nella gestione di tirocini formativi (Legge 196/97) e poi nella
gestione dei lavori socialmente utili (D.Lgs 469/97) testimonia l’acquisizione di un ruolo proprio delle cooperative sociali all’interno delle politiche
attive del lavoro; quindi la Legge 68/99 ha costituito un’ulteriore importante tappa, prevedendo all’articolo 12 la partecipazione delle cooperative
sociali nell’ambito del collocamento obbligatorio dei disabili. Al di là dei
problemi di effettiva implementazione della norma, la Legge 68/99 prima e
il D.Lgs 276/03, applicativo della Legge 30/03, in tempi più recenti, hanno
evidenziato uno specifico contributo delle cooperative sociali nell’ambito
dei servizi volti a favorire l’occupazione dei cittadini disabili e dunque
hanno richiesto un loro pieno inserimento nel sistema di servizi che i
Centri per l’impiego sono chiamati ad attivare.
Con il collocamento mirato si ha un trasferimento alla filiera territoriale
dell’ILD delle metodologie messe a punto dalla CS grazie alla maturazione
in altri contesti. Si può affermare che, assieme alle esperienze dei Servizi
Inserimento Lavorativo (SIL) delle ASL, nonché quelle espresse da vari centri di formazione professionale e associazioni, la Legge 68 tende a assimilare
le esperienze di ILD della CS. La recente riforma del mercato del lavoro consolida e sviluppa l’importanza della collaborazione tra soggetti pubblici e privati prefigurando nella CS un ruolo di snodo nel sistema territoriale dell’inclusione sociale e dell’ILD, con le previsioni dell’articolo 14. La Legge
328/00 sull’assistenza prevede un sistema integrato di servizi sociali, e
interattivo con la sfera del lavoro e della formazione, individuando i disabili tra i target destinatari di azioni specifiche. Tale provvedimento enfatiz-
[
14
]
Introduzione
za il ruolo programmatorio oltre che gestionale del Terzo Settore, assumendo il principio della sussidiarietà orizzontale. La CS in questo è un attore che,
oltre all’esperienza, può vantare rispetto agli altri una maggiore configurazione di impresa. Inoltre, proprio per il consolidato rapporto in campo socio
sanitario e il lavoro di rete che ha qui instaurato, la CS, può svolgere un’importante opera di mediazione con i SPI e di erogazione di prestazioni integrate. Si tratta di configurare i Servizi per l’impiego in una logica di rete, valorizzando le potenzialità della Cooperazione Sociale stessa analogamente a
quanto avvenuto nell’ambito socio-assistenziale, dove si è passati dal concetto di “servizi sociali” a quello di “sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” di cui la Cooperazione Sociale è parte.
Cenni sulla Cooperazione Sociale di tipo B
Quanto finora esposto introduce la necessità di considerare alcuni elementi dell’offerta della CS, ai fini di valutarne le corrispondenze alle
necessità di interlocuzione con i SPI nell’ILD.
Le cooperative sociali, in base alla Legge 381 del 1991, si distinguono in
tre tipologie (tralasciando la forma consortile):
• cooperative di tipo A. Svolgono attività finalizzate all’offerta di servizi
socio-sanitari ed educativi;
• cooperative di tipo B. Svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate4;
• cooperative ad oggetto misto (A+B). Svolgono entrambe le tipologie
di attività citate.
Prendiamo in esame, avvalendoci dei dati ISTAT5, alcune caratteristiche
delle CS di tipo B e di tipo misto, quali: presenza territoriale, dimensione
per addetti, alcuni indicatori di carattere economico, fonti di finanziamento, caratteristiche delle persone svantaggiate.
La presenza territoriale6. La localizzazione principale della CS di tipo B
è nel Nord. È molto forte in Lombardia, seguono il Lazio, il Piemonte, il
Veneto e l’Emilia Romagna, tutti con valori più o meno dimezzati. Tale
4 Per la definizione di “lavoratore svantaggiato” v. scheda sulla l 381/1991 e la definizione
secondo l’art 2 del regolamento CE 2204/2002, in appendice.
5 Altri prendono in esame i dati INPS. Cfr. G. Marocchi, op. cit. Rispetto agli stessi fenomeni presi
in esame e nell’economia della nostra trattazione, non ci sembra che esistono rilevanti differenze.
6 V. tabella 1, Cooperative sociali per tipologia e Regione, in ISTAT, Statistiche in Breve, La
Cooperazione Sociale, 2003.
[
15
]
Introduzione
» Tabella 1 - Cooperative sociali per tipologia e Regione - Anno 2001 «
TIPOLOGIA
REGIONI
tipo A
tipo B
Oggetto
misto (A+B)
Consorzio
Totale
Piemonte
241
168
6
19
434
Valle d’Aosta
20
11
1
2
34
Lombardia
603
362
9
36
1.010
Trentino Alto Adige
75
38
-
5
118
Bolzano-Bozen
25
21
-
3
49
Trento
50
17
-
2
69
Veneto
273
158
11
20
462
Friuli Venezia Giulia
51
54
6
9
120
Liguria
77
73
3
10
163
Emilia Romagna
249
142
34
19
444
Toscana
162
103
5
19
289
Umbria
51
46
1
1
99
Marche
78
59
5
6
148
Lazio
190
186
65
13
454
Abruzzo
87
42
-
6
135
Molise
54
16
7
2
79
Campania
91
43
27
7
168
Puglia
236
131
11
9
387
Basilicata
64
15
2
2
83
Calabria
101
54
6
2
163
Sicilia
307
88
28
8
431
Sardegna
249
38
5
2
294
Italia
3.259
1.827
232
197
5.515
Nord-ovest
941
614
19
67
1.641
Nord-est
648
392
51
53
1.144
Centro
481
394
76
39
990
Mezzogiorno
1.189
427
86
38
1.740
Fonte: “Le cooperative sociali in Italia”. Censimento ISTAT 2001.
[
16
]
Introduzione
» Tabella 2 - Cooperative sociali per classi di valori della produzione,
secondo la tipologia e la ripartizione territoriale - Anno 2001
Tipologie
«
Classi di valore della produzione (in migliaia di euro)*
Ripartizioni territoriali
fino
a 20
da 20
a 50
da 50
a 100
da 100 da 250 da 500 da 1000
a 250 a 500 a 1000 a 2000
2000
e più
Tipo A
190
268
335
760
590
482
Totale
374
260
Tipo B
115
149
252
485
353
3.259
294
130
49
Oggetto misto (A+B)
18
32
15
62
1.827
50
34
16
5
Consorzio
24
9
11
232
23
26
23
23
58
Totale
347
458
197
613
1.330
1.019
833
543
372
5.515
Nord-ovest
45
Nord-est
49
93
134
392
320
302
207
148
1.641
50
105
214
235
238
144
109
Centro
1.144
77
79
113
211
168
149
107
86
990
Mezzogiorno
176
236
261
513
296
144
85
29
1.740
Italia
347
458
613
1.330
1.019
833
543
372
5.515
*Le classi comprendono l’estremo inferiore ed escludono quello superiore
Fonte: “Le cooperative sociali in Italia”. Censimento ISTAT 2001.
andamento non è perturbato dai numeri delle cooperative miste. Questa
distribuzione territoriale pone la questione della possibilità di trovare corrispondenza negli ambiti territoriali tra Servizi per l’impiego e CS.
Il valore della produzione7. Definito come risultato della somma algebrica
di ricavi delle vendite e delle prestazioni, variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, variazione dei lavori in corso su ordinazione,
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ed altri ricavi, vede un
importo medio molto più basso della CS di tipo B rispetto a quella di tipo A.
Il maggior numero di imprese di tipo B (485) appartiene a classi di valori di produzione tra 100 e 250 mila euro. Seguono classi da 250 – 500
mila euro (353), da 500 mila – 1.000.000 euro (294). Sopra ai 2.000.000
euro si collocano solo 49 imprese.
Fonti di finanziamento8. Il finanziamento pubblico è prevalente rispetto
a quello privato, soprattutto per la CS di tipo A. Tale andamento è più equilibrato per quanto riguarda la CS di tipo B. Ciò è spiegabile per la diversa
sfera di attività produttiva tra i due tipi di cooperazione. Denota comunque
un certo livello di rapporti della CS di tipo B con l’imprenditoria profit.
7 V. tabella 2. Cooperative sociali per classi di valori della produzione.
8 V. tabella 3. Cooperative sociali per fonte prevalente di finanziamento.
[
17
]
Introduzione
La presenza dei disabili9 nelle cooperative di tipo B, rappresenta oltre il
50% del totale degli svantaggiati; è collocata prevalentemente nel Nordovest (6.026), e, a scalare, nel Nord-est (5.178), Centro (4.076),
Mezzogiorno (3.411).
» Tabella 3 - Cooperative sociali per fonte prevalente di finanziamento secondo
la tipologia e la ripartizione territoriale - Anno 2001 «
Tipologie
Ripartizioni territoriali
Fonte
prevalentemente
pubblica
Fonte
prevalentemente
privata
Totale
Tipo A
2.298
961
3.259
Tipo B
958
869
1.827
Oggetto misto (A+B)
146
86
232
Consorzio
123
74
197
Totale
3.525
1.990
5.515
Nord-ovest
975
666
1.641
Nord-est
682
462
1.144
Centro
604
386
990
Mezzogiorno
1.264
476
1.740
Italia
3.525
1.990
5.515
Fonte: “Le cooperative sociali in Italia”. Censimento ISTAT 2001.
L’inserimento lavorativo dei disabili in una prospettiva di
sviluppo territoriale
Pur considerando il trend di crescita del fenomeno della CS, che si sta
estendendo anche nelle aree del Mezzogiorno, e un crescente impegno nei
confronti delle fasce svantaggiate, una via che deve essere sempre di più
percorsa per “aggredire” significativamente la disoccupazione di tantissime
persone disabili10 è quella di collocare l’ILD delle fasce svantaggiate dentro
le politiche di sviluppo di un territorio. Quest’ultimo va inteso come spazio
sociale, politico ed economico, elemento fondante per allargare la base
produttiva, valorizzare le risorse e le vocazioni locali, diffondere le iniziative legislative, organizzare la domanda di beni e servizi, individuare e susci9 V. tabella 4. Persone svantaggiate presenti nelle cooperative di tipo B.
10 V. statistiche rapporto monitoraggio ISFOL: “96.028 posti a disposizione (al lordo di eventuali
scoperture) per un totale di 546.602 richiedenti (di cui i disabili costituiscono l’89,7%).
[
18
]
Introduzione
tare risorse e potenzialità per la creazione di nuovo lavoro e di nuove
imprese. Uno dei modelli di riferimento che può essere indicato è quello
dei Piani di Azione Locale11. Questa riflessione va avviata partendo dalla consapevolezza che con gli attuali livelli di incontro tra offerta di disabili e
domanda dei datori di lavoro soggetti all’obbligo, non sarà facile raggiungere l’obbiettivo dell’esigibilità del diritto al lavoro dei disabili. Il collocamento obbligatorio, pur depurato dei dati relativi alle categorie protette dell’articolo 18 della L. 68/99, che non sono disabili, è in grado di garantire solo
in limitati ambiti territoriali un esauriente incontro quantitativo tra domanda ed offerta in campo di disabilità, considerando per offerta gli iscritti alle
liste uniche provinciali e come domanda le richieste di assolvimento dell’obbligo da parte delle imprese12, tenendo anche conto degli attuali flussi
d’iscrizione nelle liste speciali.
» Tabella 4 - Persone svantaggiate presenti nelle cooperative di tipo B (v. %)
Anno 2001 «
Tipo B
Svantaggiati
Italia
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Mezzogiorno
1,5
Alcolisti
4,0
4,0
7,2
1,8
Detenuti ed ex detenuti
7,4
6,4
8,0
8,5
7,1
Disabili fisici, psichici e sensoriali
50,3
48,0
39,1
61,2
58,5
Minori
1,3
0,8
0,8
0,3
4,1
Pazienti psichiatrici
14,5
17,5
15,7
11,8
10,5
Tossicodipendenti
18,2
21,0
21,5
14,4
12,8
Altro
4,3
2,4
7,6
2,0
5,4
Totale
18.692
6.026
5.179
4.076
3.411
Fonte: “Le cooperative sociali in Italia”. Censimento ISTAT 2001.
È allora lungimirante una prospettiva di integrazione di varie iniziative e
risorse in un determinato territorio, e la previsione di strumenti che facilitino la possibilità dell’inclusione sociale dentro le politiche di sviluppo
territoriale in un rapporto proficuo tra profit e no profit, incoraggiato
dalle norme e da pratiche di concertazione sociale territoriale.
11 V. Quaderno SPINN n.7.
12 Il precedente monitoraggio dell’ISFOL registrava più dettagliatamente un fenomeno di mancato
incontro su base territoriale tra domanda ed offerta nel collocamento obbligatorio dei disabili. Cfr
“Servizi per l’impiego. Monitoraggio 2002. Il collocamento delle persone disabili”, ISFOL.
[
19
]
Introduzione
Tali strumenti sono ad esempio quelli dell’articolo 12 della 68/99, che non
ha avuto grandi sviluppi e sul quale bisogna effettuare una riflessione, e
quelli dell’articolo 14 del decreto legislativo 276/03 di cui occorre promuovere l’attuazione sperimentale.
» Tabella 5 - Iscritti all’elenco del collocamento obbligatorio ex L. 68/99
Dicembre 2003 (v.a.) «
N° iscritti disabili
Maschi
Femmine
Totale
218.758
232.014
450.772
N° iscritti ex art. 18
24.219
21.674
45.893
N° iscritti
242.977
253.688
496.665
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
» Tabella 6 - Iscritti agli elenchi unici provinciali per area geografica e sesso (v.a) «
NORD-OVEST
Maschi
Femmine
Totale
N° iscritti disabili
33794
34413
68207
N° iscritti ex art. 18
769
1253
2022
N° iscritti
34563
35666
70229
NORD-EST
Maschi
Femmine
Totale
35991
N° iscritti disabili
20687
15304
N° iscritti ex art. 18
675
673
1348
N° iscritti
21362
15977
37339
CENTRO
Maschi
Femmine
Totale
N° iscritti disabili
45869
53225
99094
N° iscritti ex art. 18
4659
6206
10865
N° iscritti
50528
59431
109959
SUD
Maschi
Femmine
Totale
N° iscritti disabili
118408
129072
247480
N° iscritti ex art. 18
18116
13542
31658
N° iscritti
136524
142614
279138
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
[
20
]
Introduzione
» Grafico 4 - Iscritti all’elenco del collocamento obbligatorio ex L. 68/99
Dicembre 2003. Per area geografica (v.%) «
Nord-Ovest
15,1%
Nord-Est
8,0%
Sud
54,9%
Centro
22,0%
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
» Tabella 7 - Quota di riserva e posti scoperti a dicembre 2003
per le imprese obbligate «
Somma
Province
Rispondenti
Quota di riserva in imprese da 15 a 35 dipendenti
21.653
70
di cui posti scoperti
10.096
66
Quota di riserva in imprese da 36 a 50 dipendenti
10.913
70
di cui posti scoperti
4.523
66
Quota di riserva in imprese oltre i 50 dipendenti
108.488
68
di cui posti scoperti
49.781
66
149.648*
72
84.462
74
Totale quota di riserva
di cui posti scoperti
*Tale valore non corrisponde alla somma dei precedenti perché non coincide il
numero delle Province rispondenti alle diverse voci.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A tal riguardo assume ruolo fondamentale la promozione a livello locale
della Responsabilità sociale delle imprese (RSI), intesa come “l’integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre parti”13.
L’Italia vanta il maggior numero di imprese che hanno conseguito la certificazione etica SA 8000. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
13 Cfr. Commissione delle Comunità Europee Bruxelles, 18.7.2001 COM (2001) 366 def “LIBRO
VERDE. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”.
[
21
]
Introduzione
avviato un progetto di RSI e firmato protocolli con vari soggetti14. Tra gli strumenti di diffusione della RSI15, i marchi di qualità sociale rivestono una
particolare importanza. Secondo la Commissione europea, “si tratta di un
incentivo basato sui meccanismi di mercato (piuttosto che sull’azione di
autorità regolamentari) che può contribuire ad un cambio sociale positivo
tra le imprese, i dettaglianti e i consumatori”16.
Occorre chiarire che i marchi, come qualsiasi informazione destinata ai consumatori circa i prodotti e i servizi di un’impresa, possono avere diverse
fonti: dichiarazioni dei produttori, dati forniti dalle organizzazioni dei consumatori o etichette controllate da terzi.
Vale la pena citare almeno tre esempi nel nostro paese e uno nel Regno
Unito, che testimoniano la propensione non discriminatoria dell’imprenditoria profit e che permettono quindi il riconoscimento della meritevolezza sociale nell’affidamento dei lavori da parte delle istituzioni appaltanti pubbliche nonché la preferenza da parte dei consumatori.
1) Con il marchio “Valore dalla differenza. Impresa a gestione etica del
personale”17, rilasciato da enti no profit, si è voluto indicare la politica di
non discriminazione non come punto di arrivo di un processo, ma come
punto di partenza. In questo senso il pay off “azienda a gestione etica del
personale” non fa esclusivamente riferimento alla tutela delle categorie
svantaggiate, ma vuole indicare qualcosa di più ampio, che comprende
tutto il personale dell’impresa, sia esso svantaggiato o meno.
In altre parole, il rischio che si è voluto evitare, sin dalla progettazione del
logo, è quello di arrivare al punto estremo di discriminazione “al contra-
14 V. i protocolli stabiliti con Assolombarda, Unioncamere e CSR.
15 V. anche le norme volontarie (standard di riferimento, condivisi a livello nazionale o
internazionale, che possono essere applicati dalle imprese per introdurre nuovi approcci gestionali.
Relativamente alla responsabilità sociale è stata emanata nel 1997 la Norma SA8000) e i codici di
buona prassi e i codici etici (strumenti che garantiscono la gestione equa delle transazioni e delle
relazioni umane, migliorando la reputazione dalle imprese); negli Stati Uniti l’85% delle imprese
ha adottato quest’ultimo strumento.
16 V. Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee relativa alla “Responsabilità
sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile”. 2.7.2002 COM
(2002) 347 def.
17 Tale marchio è stato elaborato nell’ambito del progetto transnazionale “The non
discriminating firm”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e promosso dalla Comunità
Capodarco di Roma - ONLUS.
[
22
]
Introduzione
rio” (che in qualche modo svantaggia i non svantaggiati nelle politiche del
personale), ben poco frequente in verità ma molto temuto dalle aziende
e dalla business community.
2) Il marchio “Una persona, un percorso”, nato nell’ambito del progetto
europeo “Solidyouth”18 rivolto a minori di area penale, è anch’esso uno
strumento studiato per favorire l’integrazione lavorativa di persone che
abbisognano di un’opera di mediazione, e ha quattro finalità:
• riconoscere alle aziende che realizzano gli inserimenti lavorativi l’impegno pratico in questa attività;
• promuovere attraverso il marchio la filosofia e la metodologia che
sostiene l’attività di inserimenti lavorativi ;
• fornire visibilità alle organizzazioni del Terzo Settore che partecipano e
gestiscono gli inserimenti lavorativi;
• promuovere e incentivare l’adesione delle aziende al progetto in qualità di risorsa attraverso modalità di comunicazione che rendono visibile
sui media la loro partecipazione e impegno.
Si tratta quindi della certificazione di un’esperienza collettiva, e non solo
aziendale, e attesta il contributo e l’impegno di più attori.
3) Il marchio nazionale più recente è quello proposto e utilizzato sui propri prodotti da Coop Italia “No alle discriminazioni”, nato successivamente all’adesione dell’azienda alla norma SA8000.
Da citare infine il marchio inglese “Positive about disabled”, come esempio di iniziativa promossa dalle istituzioni.
Dal 1995 al Gennaio del 2003, erano più di 5000 le imprese che avevano
adottato il logo della disabilità dell’Ufficio del lavoro “Positive about disabled people”, impegnandosi a svolgere azioni positive per quanto riguarda la selezione, l’assunzione, il mantenimento del posto di lavoro delle
persone disabili nonché la sensibilizzazione degli altri lavoratori.
18 Consorzio DROM - Cooperativa Animazione Valdocco: Progetto europeo “Solidyouthstart.
Una persona Un percorso”.
[
23
]
Primo capitolo
»1 La legislazione
di riferimento«
l fine di descrivere l’ampia gamma di opportunità di collaborazione con la Cooperazione Sociale (CS) da parte dei SPI per
l’inserimento lavorativo delle persone disabili, verranno illustrati alcuni testi legislativi di livello nazionale, che, nell’arco di
12 anni (1991 – 2003) hanno fortemente contribuito a tracciare le linee di
azione delle cooperative sociali nel nostro ordinamento - soprattutto per
quanto riguarda l’inserimento lavorativo dei disabili - e hanno fatto da
cornice alla produzione della normativa regionale o sub regionale (provinciale o anche comunale), la quale ha un ruolo sia nel perfezionamento attuativo della norma istitutiva nazionale sia nel formulare agevolazioni aggiuntive alla CS. Si tratta:
• della Legge n. 381/91, che ha istituito le cooperative sociali, sulla base
dell’esperienza di quelle di solidarietà sociale e quelle di inserimento
lavorativo;
• della Legge n. 68 del 1999, per il diritto al lavoro dei disabili, che ha
riformato la normativa sul collocamento obbligatorio, vecchia di 30
anni (Legge 482/68), e ha promosso il sistema di servizi del collocamento mirato per le persone disabili. Questo testo riconosce in ben
A
[
25
]
Primo capitolo
due articoli il ruolo della Cooperazione Sociale per l’ILD, attraverso lo
strumento delle convenzioni;
• della Legge Quadro, Legge n.328/00, per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali, definita del welfare locale che,
secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, ossia in una prospettiva di responsabilità condivisa, prevede vari livelli di governo (Comuni,
Province, Regioni, Stato centrale) e la partecipazione di molti soggetti
alla programmazione, all’organizzazione e alla gestione del sistema integrato. Tra questi, la Cooperazione Sociale viene citata espressamente più
volte all’interno dei soggetti del Terzo Settore (Fondazioni, Associazioni,
CS). Tale legge è importante perché, nell’inserimento delle fasce deboli, conferma a livello territoriale l’approccio integrato tra assistenza
sociale, sanitaria, formazione e politica attiva del lavoro, e rafforza la
spinta dinamica dall’assistenza verso il lavoro (le politiche di workfare),
politiche in cui la CS ha effettuato molte esperienze;
• del Decreto Legislativo n. 276/2003 che, in attuazione della Legge
30/03 di riforma del mercato del lavoro, ha previsto un’ulteriore possibilità di intervento della CS per l’inclusione delle fasce deboli del mercato del lavoro. In particolare si tratta dei disabili, tramite convenzione
tra Servizi per l’impiego e altri attori dell’inserimento lavorativo (cooperative sociali, o loro consorzi e associazioni di rappresentanza, sindacati
dei lavoratori, associazioni datoriali).
Nell’ambito della politica del lavoro la CS già è stata destinataria di altri
interventi esaltanti le finalità solidaristiche e la capacità di intervento sulle
fasce disagiate del mercato del lavoro. Ricordiamo almeno tre discipline:
• quella sui lavori socialmente utili, che la vede come soggetto del privato sociale in qualità di ente utilizzatore di lavoratori socialmente utili
ai fini della loro riqualificazione e stabilizzazione lavorativa;
• quella relativa ai tirocini formativi e di orientamento professionale (ai
sensi dell’articolo 18 della Legge 196/97), che la individuano come
soggetto promotore di progetti di tirocinio (anche in questo caso vi è
da stipulare una specifica convenzione tra cooperativa sociale e datore di lavoro ospitante)19;
19 Lo strumento del tirocinio formativo e di orientamento, utilizzabile dalla CS è sufficientemente
noto. Per eventuali approfondimenti vedi Ricciardi, Conclave, Corrente, Lai, Guida alla tutela del
lavoratore, Edizioni Lavoro, 2005. Informazioni si trovano anche nei siti del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e di Italia Lavoro. V. appendice.
[
26
]
Primo capitolo
• quella relativa al lavoro dei detenuti, che prevede agevolazioni alla
cooperative sociali che offrano opportunità occupazionali a soggetti in
stato di detenzione (Legge 22 giugno 2000, n.193)20.
La legislazione 1991-2003 sulla Cooperazione Sociale
Istituzione delle cooperative sociali (1991)
Istituzione del collocamento mirato (1999)
• Convenzioni di programma per l’inserimento lavorativo
• Convenzioni per l’integrazione lavorativa
La legge sull’assistenza (2000)
Le convenzioni quadro territoriali (2003)
*
1.1 Legge 381/91. La nascita giuridica
delle cooperative sociali
Esperienze di intervento della cooperazione nell’ambito del “sociale”, come
accennato, sono state già avviate in Italia prima della legge istitutiva. La
Legge 381/91 ne istituzionalizza il profilo e ne promuove ulteriormente il
ruolo, attraverso alcune previsioni particolari. Gli attori pubblici e privati
dell’ILD avranno a disposizione uno strumento operativo - quale quello della
CS - congeniale nella definizione legislativa per scopi, compagine sociale, in
grado di collegare direttamente intervento diretto alle fasce svantaggiate con
attività imprenditoriale svincolata da interventi di carattere assistenziale.
*
1.1.1 I requisiti che differenziano le cooperative sociali dalle altre cooperative
La CS rientra nei requisiti generali della cooperazione, condividendone i
principi generali indicati nella scheda seguente, ed è uno dei tipi di cooperazione previsti dalla legislazione italiana.
20 Le agevolazioni di tipo economico sono riportate in Appendice.
[
27
]
Primo capitolo
I principi cooperativi
I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in
pratica i propri valori.
Adesione libera e volontaria
Le cooperative sono organizzazioni volontarie e aperte a tutti gli individui
capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità
connesse all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica e religiosa.
Controllo democratico da parte dei soci
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri
soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti
sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo
grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto) e anche le
cooperative di grado più alto sono ugualmente organizzate in modo
democratico.
Partecipazione economica dei soci
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo
controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di
norma di proprietà comune della cooperativa.
Autonomia e indipendenza
Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (inclusi i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte
dei soci e a mantenere l’autonomia della cooperativa stessa.
Educazione, formazione ed informazione
Le cooperative s’impegnano a educare e a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager e il personale in modo che questi siano in
grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società
cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione
allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, particolarmente i gio-
[
28
]
Primo capitolo
vani e gli opinionisti di maggior fama, sulla natura e i benefici della
cooperazione.
Cooperazione tra cooperative
Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano
il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, religiose e internazionali.
Interesse verso la comunità
Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.
Fonte: Ministero delle Attività Produttive
D.G. per gli Enti Cooperativi, Div. III, “Appunti cooperativi”.
Altre tipologie di cooperative rispetto a quelle sociali
Cooperative edilizie
Rispondono all’esigenza di soddisfare un bisogno abitativo delle
persone realizzando complessi edilizi, assegnati poi ai soci in proprietà, se la cooperativa è a proprietà “divisa”, o in diritto di godimento se la proprietà è “indivisa”.
Cooperative
di produzione e lavoro
Si costituiscono tra lavoratori esercenti l’arte o il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa, con lo scopo di consentire ai
soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia da un punto di
vista qualitativo sia economico, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia
nella produzione diretta dei beni sia nella fornitura dei servizi.
Esempi di cooperative di P/L più diffuse sono: quelle tra muratori,
falegnami, facchini,ecc.
Cooperative di pesca
Costituite da soci pescatori svolgono un’attività con un impegno
diretto dei soci o un’attività di servizio ai propri associati, quali l’acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, la commercializzazione dei prodotti ittici, la loro trasformazione.
Cooperative di trasporto
Cooperative per trasporto di cose o persone, carico e scarico delle
merci, spedizioni.
Cooperative di consumo
Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la
fornitura di beni, sia di consumo sia durevoli, a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo realizzano punti vendita ai quali possono accedere i soci e, previo rilascio
dell’apposita licenza di vendita, anche i non soci.
[
29
]
Primo capitolo
Cooperative agricole
Sono costituite tra agricoltori o lavoratori agricoli per lavorare la
terra, per produrre, trasformare e conservare ed alienare prodotti
agricoli, per acquistare o gestire in comune macchine o impianti per
lavorare la terra e per distribuire prodotti agricoli, sementi, concimi
e prodotti utili all’agricoltura, prodotti e sottoprodotti del suolo
conferiti dai soci. Si tratta, quindi, sia di attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei
prodotti agricoli conferiti dai soci.
Banche
di credito cooperativo
Si differenziano dalle altre cooperative non tanto per la loro natura
quanto per la loro particolare funzione di operatori del credito. Tali
banche sono cooperative di credito che seguono sempre i principi
dell’”aiuto reciproco”, ma che poggiano sulle garanzie date dai
soci, vicendevolmente, a favore di quanti hanno bisogno di un prestito.
Cooperative miste
Sono comprese in queste tipologie tutte le cooperative, che non
rientrano nei settori prima richiamati e che svolgono attività diversificate, quali le cooperative culturali, le cooperative di garanzie che
prestano fideiussioni o piccoli prestiti ai propri associati e cooperative che associano gli esercenti di attività commerciali.
*
1.1.2 I connotati giuridici
della cooperativa sociale
I connotati giuridici che distinguono la CS dalle altre cooperative sono
soprattutto due: lo scopo e la composizione della compagine sociale.
Lo scopo
Tutte le società cooperative hanno come scopo il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci. Si
tratta del cosiddetto scopo mutualistico, illustrato qui di seguito.
Mutualità.
Tendenza associazionistica promossa dalla necessità di una reciproca
garanzia di tutela ed assistenza.
Scopo mutualistico
• Caratteristica costitutiva della cooperativa anche di quella non protetta.
• Non definizione esplicita nella normativa.
• Distinzione tra mutualità prevalente e altre.
[
30
]
Primo capitolo
Aspetti della mutualità
• Interna: collaborazione tra i soci al fine di fornire beni e servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle esterne.
• Esterna: indissolubilità del patrimonio sociale, destinazione degli utili
ai fondi mutualistici
• Le cooperative a mutualità prevalente devono possedere le clausole
mutualistiche e il requisito della prevalenza mutualistica. In virtù di tali
caratteristiche godono di un trattamento fiscale più favorevole.
La Cooperazione Sociale è per definizione giuridica a mutualità prevalente.
La Cooperazione Sociale persegue uno scopo solidaristico. Le
cooperative sociali infatti, a differenza delle altre, sono imprese che hanno
“lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. Esse perseguono non
solo l’interesse dei propri soci ma anche quello generale della comunità.
Per perseguire il loro scopo sociale, tali cooperative possono operare:
a) nel campo della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (le
cosiddette cooperative sociali di tipo A);
b) nello svolgimento di attività diverse (agricola, industriale, commerciale o altri servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate (le cosiddette cooperative sociali di tipo B).
La composizione della compagine sociale
La presenza di soci volontari
A differenza delle altre, le cooperative sociali possono prevedere nel loro
statuto la presenza di soci volontari21. Ciò rappresenta la principale peculiarità della CS. Il ricorso ai volontari è un fenomeno abbastanza diffuso.
Rafforza la vocazione solidaristica della CS e rappresenta l’apporto di
risorse umane e professionali che amplia le possibilità di intervento della
CS. La norma caratterizza i soggetti, gli ambiti e le modalità di partecipazione dei volontari alla cooperativa. I volontari, possono essere solo persone fisiche in un quantità tale da non superare la metà del numero com21 Per una descrizione dei vari tipi di soci della CS, v. scheda apposita, nel capitolo sulla
promozione di una cooperativa sociale.
[
31
]
Primo capitolo
plessivo dei soci; devono prestare la loro attività a titolo gratuito (vengono riconosciuti soltanto l’assicurazione contro gli infortuni e il rimborso
delle spese); per le prestazioni nei servizi socio sanitari ed educativi (nelle
cooperative sociali di tipo A) l’opera dei volontari può essere utilizzata in
misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d’impiego
di operatori professionali previsti dalle leggi.
I lavoratori svantaggiati come soci
La cooperativa sociale di tipo B, quella di inserimento lavorativo, deve
annoverare almeno il 30% di lavoratori svantaggiati rispetto al numero
del totale dei lavoratori. Tra le persone svantaggiate sono contemplati
gli invalidi fisici, psichici e sensoriali. Altre categorie previste sono gli
ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni
di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione previste dalle specifiche norme (la Legge 354 del 26 luglio
1975 e le successive modifiche; la già citata Legge 193/2000 che ha
ampliato notevolmente le possibilità di inserimento in questo settore),
altri soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Soci persone giuridiche
Una caratteristica della CS è la previsione dell’ammissibilità a soci di persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Questa possibilità, le cui potenzialità non sono state del tutto esplorate, può esaltare il
ruolo della CS all’interno del rapporto tra servizi pubblici e privato
sociale in interventi che abbiano finalità di utilità sociale.
*
1.1.3 Agevolazioni da parte
dell’ordinamento
In considerazione del fatto che le cooperative sociali di inserimento
lavorativo, quelle di tipo B, si propongono la duplice sfida di abilitare
al lavoro soggetti svantaggiati e di produrre beni e servizi collocabili sul
mercato, la Legge 381/91 prevede per esse alcune agevolazioni:
[
32
]
Primo capitolo
• gli enti pubblici possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le
cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi
da quelli socio-sanitari ed educativi. La deroga alle norme di evidenza pubblica fissate dalla Unione Europea sussistono, attualmente, per
le commesse di entità fino ai 200 mila euro. La possibilità di affidamento in deroga si può esercitare attraverso modalità particolari22;
• le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali,
relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate,
sono ridotte a zero.
*
1.2 La Legge 68/99.
Il collocamento mirato
Con la Legge 68 del 1999, “Diritto al lavoro dei disabili”, si sono introdotte profonde modifiche alla precedente disciplina (Legge 482 del 1968).
Le principali modifiche consistono:
• nel parziale superamento della precedente categorializzazione dei soggetti beneficiari;
• nell’allargamento dei datori interessati alle quote di assunzioni obbligatorie di disabili e nella rimodulazione delle percentuali nell’assoggettamento all’obbligo di assunzione a seconda della fascia dimensionale
dell’azienda;
• nell’approccio integrato sociale assistenziale formativo e lavoristico;
• nel principio del collocamento mirato, sinteticamente definito come
quel sistema che pone “la persona giusta al posto giusto”;
• nella qualificazione dei servizi per le persone disabili pur all’interno del
sistema dell’incontro domanda offerta di lavoro;
• nelle agevolazioni per l’inserimento lavorativo riguardanti aspetti del
costo del lavoro o di riorganizzazione dell’azienda;
• nei metodi di assunzione, non riconducibili perentoriamente al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Si supera la mera logica impositiva della precedente legislazione e si
introduce la necessità di incontro tra esigenze dei lavoratori disabili e
22 V. Appendice: “Affidamento di commesse da parte di enti pubblici”.
[
33
]
Primo capitolo
dei datori di lavoro attraverso un sistema combinato, che mantiene
alcuni elementi di deterrenza nel sistema sanzionatorio (quota di obbligo; impossibilità di ricorrere ad appalti o a finanziamenti pubblici, in
caso di non ottemperanza) ma introduce la necessità di strumenti
informativi, di interventi attivi di sostegno, di agevolazioni. Non ci si
limita, inoltre, all’ambiente di lavoro, ma si introducono aspetti più
ampi della vita quotidiana connessi al lavoro, ma non a questi confinati23. In questa trattazione si vuole mettere in evidenza la funzione che la
CS è chiamata a svolgere, le condizioni e gli strumenti giuridici messi a
disposizione per lo svolgimento di questo ruolo.
*
1.2.1 La convenzione come modalità
di collaborazione
La CS di tipo B, allo scopo di realizzare un percorso formativo in situazione lavorativa, che consenta al lavoratore disabile di sviluppare le
competenze necessarie al suo impiego, viene interpellata per:
• mettere in campo le proprie peculiarità nell’avviamento lavorativo di disabili che presentino “particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario” tramite convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11, comma 4), bilaterali stipulate con i servizi competenti e caratterizzate da particolari condizioni24. Il legislatore non ha citato
esplicitamente a riguardo la CS. È piuttosto quest’ultima che può offrirsi
in base alla propria esperienza maturata nel corso degli anni. Nella stessa
direzione i Servizi per l’impiego, a fronte del riscontro territoriale di fenomeni di difficoltà nell’inserimento lavorativo di alcune fasce di disabili,
possono verificare nel territorio modalità di collaborazione con la CS qualificata elaborando progetti comuni. Si tenga presente che la CS è spesso
impegnata in iniziative di inserimento di disabili psichici e ha maturato in
molte realtà territoriali una competenza a riguardo;
•contribuire ad attuare tutte le iniziative utili a favorire l’ILD (articolo
11, comma 5) in base a convenzioni bilaterali con i Servizi per l’impie23 Il ruolo dei Servizi per l’impiego nel collocamento privato è stato ampiamente trattato in uno
specifico quaderno SPINN (il numero 5) a cui si rimanda per l’approfondimento degli aspetti
relativi ai disabili beneficiari della legge, all’assetto organizzativo, al rapporto tra servizi e soggetti
disabili, alle modalità operative dei servizi.
24 V. schede sulle esperienze delle Province di Brescia, Vicenza e Nuoro.
[
34
]
Primo capitolo
go (altri soggetti di tipo privato interessati sono le organizzazioni di
volontariato ed altri soggetti idonei). In questo caso il legislatore ha
citato esplicitamente, assieme ad soggetti dedicati, la CS;
•svolgere una funzione particolare di inserimento lavorativo transitorio,
in assolvimento dell’obbligo per conto di un altro datore di lavoro
attraverso la stipula di convenzioni trilaterali (Servizi per l’impiego,
CS, datori di lavoro interessati) che prevedano un insieme di condizioni: il datore di lavoro soggetto all’obbligo, dopo aver assunto il
disabile lo affida alla cooperativa fornendo a questa una commessa di
lavoro a copertura dei costi dell’inserimento del soggetto disabile
(articolo 12)25. Tale previsione è riservata dal legislatore esclusivamente, per quanto riguarda le imprese, alla CS di tipo B (il meccanismo
viene infatti previsto ulteriormente solo per i professionisti disabili).
In tutti i casi precedenti, pur con percorsi differenti, con lo strumento
della convenzione, vengono stabiliti tempi e modalità secondo cui il lavoratore sarà avviato al lavoro. Pertanto l’inserimento in azienda cessa di
essere un riflesso automatico del collocamento obbligatorio e diviene un
processo personalizzato sia al lavoratore che all’impresa. Si può provvedere così, ad azioni di tipo formativo, strumenti di supporto, riorganizzazione del posto di lavoro, attuazione di percorsi di accoglienza. La convenzione diventa lo strumento di pianificazione delle azioni necessarie in
rapporto al particolare soggetto e ambiente di lavoro, visto come sistema
socio tecnico, all’individuazione dei soggetti responsabili delle misure
previste, degli strumenti di monitoraggio delle varie fasi e degli interventi eventualmente correttivi. Risulta chiaro che per realizzare questo è
necessario l’impegno e la responsabilità di tutti gli attori coinvolti, in mancanza dei quali si rischia di ridurre le convenzioni ad una mera programmazione delle scadenze formali piuttosto che costruire piani personalizzati di inserimento lavorativo. Allo stato attuale “l’appeal” delle precedenti convenzioni è estremamente diversificato. Mentre aumenta complessivamente il numero delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11,
quelle relative all’articolo 12 stentano a procedere per una serie di motivi che ne rendono impraticabile la attuazione.
25 V. in appendice l’esperienza della Provincia di Roma e lo schema proposto dalla Provincia di
Bologna.
[
35
]
Primo capitolo
» Tabella 1 - Convenzioni richieste e stipulate ex art. 11 L. 68/99
per area geografica (v.a. e %) «
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
ITALIA
Totale
% totale
richieste
3781
32,8
stipulate
3740
43,1
di cui finanziate
1298
41,8
richieste
5767
50,0
stipulate
2849
32,8
di cui finanziate
997
32,1
richieste
1311
11,4
stipulate
1613
18,6
di cui finanziate
672
21,7
richieste
670
5,8
stipulate
478
5,5
di cui finanziate
135
4,4
richieste
11529
100,0
stipulate
8680
100,0
di cui finanziate
3102
100,0
fonte: Ministero del Lavoro
*
1.2.2 Le difficoltà di applicazione
dell’art. 12, Legge 68/99
A conferma del limitato ricorso a questo tipo di convenzione, emergono varie
difficoltà, anche da parte dei soggetti più interessati, quali le cooperative e le
imprese. Le principali possono essere sintetizzate nel modo seguente.
Per le imprese
• Obbligo di assunzione contestuale a tempo indeterminato alla firma
della convenzione. Si tratterebbe di assumere ancor prima di poter
valutare la persona “in situazione”;
• difficoltà nel trasferire il percorso proposto ed elaborato in cooperativa
in una normale realtà aziendale;
[
36
]
Primo capitolo
• l’azienda può preferire di gestirsi da sola il rapporto con le cooperative
senza “perdere” due anni, a causa della convenzione.
Per le cooperative
• Lo scambio commesse/assunzioni si configura come riduttivo del ruolo
delle cooperative. Queste ultime dovrebbero essere messe in grado di
sostenere l’impresa nell’elaborazione e sperimentazione di percorsi di
sostegno, di inserimento mirato, di costruzione della rete territoriale,
nell’espletamento delle funzioni di formazione e accompagnamento
all’interno dell’impresa;
• si rischia di “partire” dalla commessa e non da un vero e proprio progetto sulla persona;
• ruolo sostitutivo e non integrativo della CS rispetto alle aziende, per l’adempimento della normativa sull’inserimento;
• risorse insufficienti per la formazione o comunque non tutte contemplabili nell’ammontare della commessa;
• indeterminatezza dell’atto conclusivo del tirocinio. Non può esservi una
valutazione finale della cooperativa, pur nella necessità di fornire delle
garanzie della qualità del percorso all’impresa che riaccoglie il disabile;
• il rapporto tra CS e imprese rischia di essere eccessivamente rigido:
non permette un andirivieni più elastico, a seconda delle esigenze;
• due anni possono non essere sufficienti per completare il percorso formativo delle persone con gravi difficoltà. Si rischia di dover interrompere il lavoro avviato.
*
1.2.3 La cooperativa sociale come
destinataria di esternalizzazione
di servizi per l’Inserimento
Lavorativo dei Disabili
Quanto esposto nei paragrafi precedenti riguarda il ruolo che la legge attribuisce alla CS. Vi è un’ulteriore potenzialità che va attentamente vagliata da
parte soprattutto delle amministrazioni pubbliche competenti all’organizzazione dei servizi: è quella dell’esternalizzazione di alcune attività alla
Cooperazione Sociale. L’esistenza del fenomeno della esternalizzazione dei
servizi è registrata dall’ISFOL nel suo periodico rapporto di monitoraggio,
[
37
]
Primo capitolo
anche se attualmente la sua entità non è quantitativamente significativa.
Comunque un esteso rapporto tra pubblico e privato qualificato è una prospettiva da prendere in esame tenendo presente la necessità di attivare servizi di inserimento mirato qualificati a fronte dei limiti di risorse esistenti e
dei vincoli all’assunzione di personale dipendente pubblico; percorrere una
politica integrata sociale sanitario assistenziale formativa lavoristica con la
conseguente costruzione ed attivazioni di reti territoriali di servizi.
In questa prospettiva la CS può essere un interlocutore significativo vista la
capacità espressa, la diffusione ampia e comunque i suoi modelli di trasferibilità territoriale, la capacità di mettersi in rete con servizi locali afferenti i
diversi ambiti dell’inclusione sociale, la capacità di proporre una gamma
molto ampia di servizi nell’ambito della filiera territoriale dell’inserimento
lavorativo (fonte: SCO – Progetto Sviluppo territoriale ed inclusione sociale,
sull’applicazione dell’art 12 l n 68/99).
» Tabella 2 - Ruoli e funzioni assegnati a soggetti interni all’amministrazione
provinciale, per area geografica (v. %) «
Ruoli e funzioni
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud e Isole
Italia
Gestione prospetti informativi e
richieste di avviamento
-
-
-
-
-
Gestione della disciplina
degli esoneri
-
-
14,3
5,6
5,1
Verifica del rispetto dell’obbligo
di assunzione e rilasci della
certificazione di ottemperanza
-
-
-
-
-
Redazione e gestione delle schede individuali
13,0
18,2
4,8
-
8,2
Colloquio di orientamento e
sviluppo percorso formativo
13,0
9,1
14,3
8,3
11,2
Gestione delle liste uniche
-
4,5
4,8
-
2,0
Incontro
domanda/offerta di lavoro
-
4,5
4,8
-
2,0
Gestione delle convenzioni
-
-
9,5
-
2,0
Fonte: monitoraggio Spi 2002 - Servizi per il collocamento mirato dei disabili.
[
38
]
Primo capitolo
*
1.3 L’inclusione sociale ed il ruolo della
cooperativa sociale. L’art. 14 del
Decreto legislativo 276/2003
Il Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, dettato in attuazione
dei primi 7 articoli della legge delega, è di gran lunga la più significativa
normativa che ha introdotto cambiamenti diffusi nelle regole del mercato
e del rapporto di lavoro26. Per la CS di tipo B è fortemente significativo
quanto previsto dall’articolo 14, per il riferimento specifico a questa realtà
imprenditoriale. Infatti vengono previsti finalità e compiti specifici, strumenti operativi peculiari. Con l’art.14 del decreto legislativo 276/2003, si è
introdotto infatti uno strumento normativo aggiuntivo per l’inserimento
lavorativo delle fasce svantaggiate27. Con questo articolo viene prevista la
possibilità che “al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori disabili” i Servizi per l’impiego stipulano con
gli attori del mercato del lavoro (associazioni imprenditoriali e sindacati) e
con le cooperative sociali di tipo B, convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle
cooperative sociali da parte delle imprese. Qualora l’inserimento riguardi
lavoratori disabili che presentino particolari “difficoltà di inserimento nel
ciclo lavorativo ordinario”, in base alla esclusiva valutazione del “Comitato
tecnico” “lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di
riserva” a cui ogni datore di lavoro con almeno quindici dipendenti è tenuto. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è determinato sulla
base dell’ammontare annuo delle commesse conferite.
Questa norma non modifica l’articolo 12 della Legge 68/99, che rimane in
vigore e da cui si distingue per una serie di connotati:
• i soggetti destinatari (lavoratori svantaggiati in genere, disabili con particolari difficoltà di inserimento);
• il sistema istituzionale delle procedure;
• la composizione quantitativa e qualitativa dei partner nelle convenzioni;
26 Rispetto all’inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate, tra cui i disabili, il decreto presenta
vari istituti. Oltre al contratto di inserimento che per i disabili gravi allunga il periodo di durata
fino a 36 mesi (invece che i 18 ordinari), da segnalare principalmente l’articolo 13 che prevede un
modello di inserimento basato su agenzie sociali, interventi supportati, misure agevolative. Per
una ricognizione delle normativa e dello stato di attuazione rimandiamo al portale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali e a quello di Italia Lavoro, i cui indirizzi web sono riportati in
appendice.
27 Per lavoratore svantaggiato ci si riferisce alla Regolamentazione comunitaria. V. appendice.
[
39
]
Primo capitolo
• i contenuti delle convenzioni;
• modalità di assolvimento dell’obbligo in caso di disabili (esistenza o meno
del rapporto diretto tra datore di lavoro e disabile da inserire, ruolo della
Cooperazione Sociale).
La norma è a carattere sperimentale e ne è prevista una durata di diciotto mesi. Tale previsione legislativa si è collegata alla riflessione relativa al
citato articolo 12, la cui utilizzazione, come abbiamo visto, è stata numericamente limitata28.
Allo stato attuale è sostenibile la tesi della coesistenza almeno giuridica
dei due strumenti (art. 12, L. 68 e art. 14, D.lgs. 276). In termini interpretativi, vista la novità del dispositivo legislativo, l’articolo 14 del decreto
276/03 disciplina una fattispecie che riguarda due ambiti normativi che
ruotano attorno all’inclusione delle fasce svantaggiate il cui inserimento
lavorativo fa capo al sistema normativo del “collocamento obbligatorio”
ridisegnato dalla Legge 68/99, e alla disciplina di riconoscimento delle
cooperative sociali “finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”, quelle di tipo B.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi al collocamento obbligatorio dei
disabili, visto che la norma riguarda anche altre fasce di svantaggio, nel
sistema disciplinato dall’art.14 non c’è - da parte del datore di lavoro soggetto all’obbligo - il vincolo dell’assunzione contestuale e a tempo indeterminato del disabile avente diritto all’avviamento obbligatorio e inserito nella cooperativa sociale, in quanto quest’obbligo viene assorbito nell’affidamento di commesse di lavoro alle cooperative sociali.
Insorge così una sorta di equivalenza funzionale tra l’assunzione da parte
dell’impresa conferente e l’assunzione da parte della cooperativa sociale
destinataria di congrue commesse di lavoro.
L’ammontare “delle commesse di lavoro conferite” alle cooperative socia28 Il monitoraggio effettuato dall’ISFOL nel settembre 2002 ha indicato in 45 le convenzioni
effettuate con il ricorso all’articolo 12. Numero limitatissimo se si considerano le assunzioni effettuate
con le altre misure: le convenzioni ai sensi dell’art.11, le numeriche, le chiamate nominative. Per
quanto riguarda il 2003 vengono registrate dall’ISFOL 20 nuove convenzioni in base alla stessa
norma. La causa è da indicare in alcuni dei dispositivi previsti dall’art.12, (assunzione immediata da
parte del datore di lavoro soggetto all’obbligo, trattamento economico e normativo del disabile
inserito, durata della convenzione). Queste cause sono confermate dalle esperienze di chi ha tentato
di applicare la norma. Si è sviluppato a riguardo un dibattito circa la necessità di una sua eliminazione
ovvero revisione ovvero possibilità di provvedimenti a carattere amministrativo. Di questo dibattito
si trovano tracce negli atti della Conferenza sulla Disabilità di Bari, tenutasi lo scorso anno, in cui,
l’orientamento ministeriale era quello del ricorso ad un’interpretazione amministrativa rinnovata.
[
40
]
Primo capitolo
li, ovvero il corrispettivo dell’appalto di servizi stipulato con dette cooperative, dovrà essere almeno sufficiente a coprire i costi sostenuti dalle
cooperative in relazione ai rapporti di lavoro instaurati coi lavoratori disabili figurativamente imputabili all’impresa ordinaria soggetta all’obbligo e
invece inseriti nella cooperativa medesima.
La disciplina dell’articolo 14 affida alla “convenzione quadro” la disciplina
dettagliata delle modalità di correlazione tra l’ammontare del corrispettivo
e il numero dei soggetti svantaggiati (i disabili con difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario) da inserire in cooperativa e corrispondentemente da imputare alla quota d’obbligo a carico del committente. La suddetta convenzione infatti disciplinerà le “modalità di attestazione del valore
complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in
cooperativa”e determinerà il “coefficiente di calcolo del valore unitario
delle commesse, ai fini del computo, secondo i criteri di congruità con i
costi del lavoro derivanti dai contratti collettivi di categoria applicati dalle
cooperative sociali”. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è
dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso
per uno specifico coefficiente.
I cambiamenti apportati vanno letti non tanto in termini di alleggerimento
degli oneri (diretti, in termini di calcolo del corrispettivo, e indiretti, in termini di calcolo della quota equivalente di disabili da scomputare) a carico
delle imprese conferenti, quanto all’esigenza di inserire l’istituto nella logica
di un rapporto non “assistenzialistico” tra le cooperative sociali e le imprese
lucrative ma anzi in un rapporto economicamente sano. Il disabile nell’art.
14 vede soddisfatto il proprio diritto al lavoro attraverso l’inserimento lavorativo nella cooperativa sociale con cui si instaura un rapporto contrattuale
diretto ed esclusivo, se non addirittura di tipo societario. È importante valutare il ruolo della “convenzione quadro”29.
Essa deve essere stipulata dai Servizi per l’impiego dei disabili sentito il competente organismo collegiale istituito dal D.Lgs. n. 469/1997 e integrato dal
comitato tecnico introdotto dall’art. 6 della Legge 68/99, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, e dalle associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, della
29 In appendice si trovano uno schema e una convenzione ex art 14, della Provincia di Treviso.
[
41
]
Primo capitolo
Legge 381/91. I singoli datori di lavoro e le cooperative sociali sono i meri
destinatari delle convenzioni quadro, alla cui stipulazione concorrono invece le rispettive rappresentative collettive, unitamente a quelle dei lavoratori.
Le parti fondamentali della convenzione ex art. 14 sono dunque oltre ai
Servizi per l’impiego dei disabili i soggetti collettivi afferenti ai tre centri di
interesse coinvolti:
• le organizzazioni sindacali dei lavoratori, destinatari delle misure di inserimento lavorativo;
• le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, soggetti conferenti e, nel
caso dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio, obbligati ad
assumere tali lavoratori nei limiti della quota d’obbligo;
• le associazioni e i consorzi di cooperative sociali, quali soggetti recettori sia
di lavoratori svantaggiati che dei lavori conferiti dalle imprese ordinarie.
L’avviamento del soggetto svantaggiato presso l’impresa conferente è sostituito da un’ordinaria assunzione da parte della cooperativa sociale. La convenzione quadro ex art. 14 piuttosto detta le condizioni e le modalità di
attuazione dei contratti che tali soggetti stipuleranno successivamente. In
sintesi è un accordo normativo che detta le regole e le condizioni alle quali
dovranno attenersi i contratti che verranno successivamente stipulati tra le
“imprese associate o aderenti” e le “cooperative sociali associate”. La convenzione quadro di cui all’art. 14 è diretta ad assecondare la naturale vocazione delle cooperative sociali d’inserimento lavorativo, allestendo una rete
di regole miranti ad avvicinare il mondo della Cooperazione Sociale a quello delle imprese ordinarie. Per concludere, resta chiaro il ruolo della convenzione quadro come “cornice regolatoria” dell’attività istituzionale delle
cooperative sociali.
Le potenzialità dell’articolo 14, proprio per il carattere di sperimentazione
del dispositivo vanno accompagnate da un’azione promozionale e di monitoraggio dello stato di attuazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in coerenza con queste
necessità ha assegnato il compito di monitoraggio all’ISFOL e di azione progettuale promozionale ad Italia Lavoro. In questa direzione sono proposti
alcuni orientamenti che sono alla base del percorso progettuale di Italia
Lavoro30, già riconosciuto attraverso un decreto direttoriale.
30 In appendice una scheda illustrativa di tale progetto.
[
42
]
Primo capitolo
» Tabella 3 - Le convenzioni ex art 12 della l 68/99 e art 14
del D.lgs 276/03. Confronto «
Aspetti della convenzione
Art 12 ex L. 68/99.
Art 14 ex D.lgs 276/03.
Attori della convenzione
Uffici competenti, cooperative sociali/disabili liberi professionisti, datori di lavoro.
Uffici competenti, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
più rappresentative, associazioni delle cooperative, consorzi di cooperative.
Scopo/ambito
della convenzione
Inserimento temporaneo persone disabili, di cui all’art 1
della stessa legge.
Convenzione quadro su base
territoriale.
Validazione
-
Da parte delle Regioni
(sentiti gli organismi
di concertazione).
Popolazione svantaggiata
di riferimento
Persone disabili di cui all’art 1
della stessa legge.
Lavoratori svantaggiati
e lavoratori disabili.
Ripetibilità della convenzione
No
-
Nr. soggetti svantaggiati
1, per aziende <50 dipendenti 30% (disabili (ex art 3) se
azienda >50 dipendenti.
-
Durata
12 mesi, prorogabili
di altrettanti.
-
Requisiti della convenzione
Contestuale assunzione a
tempo indeterminato del
disabile da parte del datore
di lavoro.
Copertura dell’aliquota d’obbligo.
Oneri a carico della cooperativa/disabile professionista.
-
[
43
]
Primo capitolo
Contenuti necessari
della convenzione
Disposizioni per disabili con
particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento
(secondo valutazione dei servizi)
*
Ammontare della commessa
che consenta comunque di
coprire tutti i costi relativi
all’inserimento
(compresi gli oneri di legge).
Nominativi dei soggetti
da inserire.
Indicazione del percorso
formativo individualizzato.
Modalità di adesione da parte
delle aziende.
Criteri di individuazione dei
lavoratori svantaggiati, a cura
dei servizi.
Modalità di attestazione
del lavoro conferito annualmente da ciascuna impresa
e numero di lavoratori svantaggiati inseriti.
Coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse.
Promozione e sviluppo delle
commesse di lavoro alle
cooperative sociali.
Struttura tecnico-operativa
senza scopo di lucro a supporto della convenzione.
Percentuale massima di
copertura della quota d’obbligo attraverso la convenzione.
-
Inserimento lavorativo utile ai
fini della copertura della
quota di riserva.
Applicazione della norma
subordinata all’adempimento
degli obblighi di assunzione
1.4 La Legge 328/00
La Legge 328/00, Legge quadro per la realizzazione dei sistema
integrato di interventi e servizi sociali, innova il sistema dei servizi
sociali in Italia, ponendo come orizzonte di fondo l’effettività e la conseguibilità dei risultati qualitativi, di soddisfacimento personale e sociale,
che la prestazione deve essere in grado di assicurare. Uno dei punti
principali di questa disciplina consiste nella flessibilità e nella diversificazione degli strumenti con cui i Comuni assicurano i servizi essenziali
ai propri cittadini in base al principio della pluralità dell’offerta, garantendo loro il diritto di scelta fra gli stessi servizi.
[
44
]
Primo capitolo
Gli obiettivi della legge configurano una complementarietà con gli interventi di politica attiva del lavoro per le fasce svantaggiate in quanto tendono a disciplinare la realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, alle persone e alle famiglie per garantire la qualità della vita,
assicurare le pari opportunità, rimuovere le discriminazioni, prevenire,
eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio.
Gli attori territoriali dell’inserimento lavorativo devono necessariamente
integrare la propria rete con gli attori della politica sociale come definiti
dalla disciplina del welfare locale.
I destinatari degli interventi sono tutti cittadini italiani e degli Stati
appartenenti all’Unione europea. Prioritariamente sono soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e
psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro. Sono anche contemplati i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati
dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Già nella definizione dei destinatari c’è non solo la previsione dei disabili tra i prioritari, ma viene configurato un nesso tra stato di povertà e
difficoltà d’inserimento nel mercato del lavoro. Tale nesso comporta inevitabilmente un collegamento tra i servizi dei due ambiti (politica sociale e politica del lavoro) e dei piani di intervento.
Viene previsto un sistema integrato di servizi: la programmazione e
l’organizzazione delle reti di servizi compete sia ai soggetti del pubblico
sia del privato sociale, il Terzo Settore, tra cui è esplicitamente individuata la CS, oltre a fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni
e gli enti di promozione sociale, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro. Gli interventi sono programmati secondo
principi di coordinamento, integrazione, concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali.
È esplicitamente affermato che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali riconoscono, promuovono, agevolano il sostegno e la qualificazione alle
organizzazioni del Terzo Settore, in qualità di soggetti attivi nella proget-
[
45
]
Primo capitolo
tazione e realizzazione della gestione e offerta dei servizi sociali. Le
Regioni, sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo,
adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti Locali e
Terzo Settore, in particolare rispetto ai sistemi di affidamento e di erogazione dei servizi alla persona. Sono previsti Piani di azione specifici
per disabili (art.14), anziani (art.15), famiglia (art.16).
Tra gli strumenti per favorire il riordino del sistema integrato d’interventi e servizi sociali a livello territoriale è previsto il Piano di Zona, predisposto dai Comuni associati in ambiti territoriali, d’intesa con le aziende sanitarie locali e gli attori del Terzo Settore.
Il piano individua gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti per realizzarli; favorisce la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili; definisce criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune; prevede iniziative di aggiornamento e formazione degli operatori.
Viene adottato attraverso un accordo di programma ai sensi dell’art. 34
del D. lgs. 267/00.
Il Sistema informativo dei servizi sociali (art.21) è posto in essere
da Stato, Regioni, Province e Comuni per poter disporre tempestivamente di dati e informazioni. A riguardo occorre muoversi nella direzione di
collegare, prevedendo tutti i necessari passaggi procedurali, il sistema
della Borsa Continua Nazionale del Lavoro con la realizzazione del
sistema informativo dei servizi sociali.
Il sistema integrato di interventi e di servizi sociali si realizza attraverso
politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori con eventuali misure
economiche e percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse. In
modo particolare viene specificato:
• il coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di
reinserimento al lavoro;
• la concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo Settore, che partecipano con proprie risorse
alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie
[
46
]
Primo capitolo
locali per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria
comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
In sintesi, la Cooperazione Sociale:
• viene riconosciuta come soggetto che partecipa alla programmazione e
gestione dei servizi, ai vari livelli istituzionali e fasi attuative;
• le vengono offerte condizioni per poter affermare la propria capacità di
gestione integrata tra sociale e lavoristico nell’inclusione sociale ed in
specifico nell’inserimento lavorativo, realizzando politiche di workfare;
• le vengono offerte condizioni di accreditamento e percorsi, anche se
non esplicitati, per agevolare la possibilità di acquisire commesse pubbliche e private.
È da rilevare che lo stato di attuazione della legge in esame, anche in rapporto alle modifiche degli assetti istituzionali in corso, presenta ritardi
soprattutto per quanto riguarda le realizzazioni territoriali.
Il Piano nazionale contro la povertà e l’esclusione sociale 2003 – 2005,
pubblicato nel n.7 dei quaderni SPINN, pp. 141- 147, riporta lo stato di
attuazione della L.328/0031.
31 Per l’analisi più dettagliata confronta il rapporto del FORMEZ, rintracciabile all’indirizzo web
www.welfare.formez.it, nelle voci Azione di sistema e monografie.
[
47
]
Primo capitolo
»2 Le modalità
di intervento
della Cooperazione
Sociale«
n questo capitolo, partendo dalle concrete modalità operative per
l’assunzione dei disabili, vengono illustrate alcune modalità di inserimento da valorizzare nell’ambito della Cooperazione Sociale.
L’attuale ordinamento prevede che l’inserimento lavorativo delle
persone disabili tra il personale delle cooperative sociali possa avvenire
secondo due principali modalità operative:
• avviamento da parte dei Servizi per l’impiego (su base numerica dell’elenco provinciale o per chiamata nominativa), in questo caso come
un qualsiasi datore di lavoro;
• stipula di convenzioni effettuata in quanto datore interessato all’inserimento lavorativo, ovvero in base a funzioni collegate al ruolo
definito dalle norme sul collocamento mirato (soprattutto nel caso
di CS di tipo B).
I
Va comunque tenuto presente che, come verrà detto in seguito, è in ogni
caso necessario adottare anche da parte della CS di tipo B modelli organizzativi e piani operativi che rientrino nella prospettiva dell’inserimento
mirato, così come definito dalla Legge 68/99.
[
48
]
Secondo capitolo
» Tabella 4 - Avviamenti al lavoro per area geografica e modalità (v.a. e %) «
Numerico
Maschi
Femmine
Totale
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%
Nord-Ovest
161
9,81
114
12,03
275
10,62
Nord-Est
207
12,61
168
17,72
375
14,48
Centro
358
21,8
224
23,63
582
22,47
Sud
916
55,79
442
46,62
1358
52,43
Italia
1642
948
2590
Nominativo
Maschi
Femmine
Totale
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%
Nord-Ovest
2100
23,73
1319
29,59
3419
25,69
Nord-Est
2380
26,89
1360
30,51
3740
28,10
Centro
1942
21,94
924
20,73
2866
21,54
Sud
2428
27,44
855
19,18
3283
24,67
Italia
8850
4458
13308
Convenzione
Maschi
Femmine
Totale
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%
Nord-Ovest
3051
41,94
1879
45,09
4930
43,09
Nord-Est
1804
24,80
1127
27,05
2931
25,62
Centro
1928
26,51
965
23,16
2893
25,29
Sud
491
6,75
196
4,70
687
6,00
Italia
7274
4167
11441
Totale
Maschi
Femmine
Totale
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%
Nord-Ovest
5312
30,97
3312
34,46
8624
32,23
Nord-Est
4152
24,21
2546
26,49
6698
25,03
Centro
3852
22,46
2259
23,51
6111
22,84
Sud
3834
22,36
1493
15,54
5327
19,91
Italia
17150
9610
26760
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[
49
]
Secondo capitolo
*
2.1 Modelli organizzativi e piani operativi
Quello che segue è un primo tentativo di ricostruire un quadro metodologico relativo all’ILD, da parte della CS.
Si tratta di una ricostruzione delle varie fasi, definite come processi, che
sono messe in relazione al ruolo dei SPI.
Nell’inserimento in cooperativa, temporaneo o definitivo, le cooperative
sociali vanno ad adottare modelli organizzativi che tendono a facilitare
l’ingresso, l’integrazione e – nei casi previsti – l’uscita della persona disabile in/dalla azienda.
Nel mondo della Cooperazione Sociale si cominciano a promuovere le
pratiche della qualità sociale e della relativa certificazione32.
In questa prospettiva i modelli organizzativi si andranno a sviluppare tramite processi gestionali33, che, in maniera ottimale, coinvolgano tutta l’organizzazione aziendale – intesa come sistema - e non solo le parti di questa interessate dall’inserimento di lavoratori svantaggiati.
Tale prospettiva sistemica valorizza la dimensione interna della responsabilità sociale d’impresa (RSI), in quanto supporta le scelte aziendali in termini di gestione di tutte le risorse umane favorendo il miglioramento del
clima aziendale; valorizza la dimensione esterna in quanto la sua diffusione, nel tempo, potrebbe contribuire in modo significativo alla riduzione
del problema dell’emarginazione sociale.
*
2.1.1 Processo di selezione/assunzione
L’ingresso di una persona disabile in una cooperativa sociale, nell’esperienza finora consolidata, avviene solitamente per canali informali, oppure per
presentazione da parte dei servizi del territorio (sanitari, sociali, formativi
o dell’impiego). In ogni caso, va curata sia la pubblicizzazione dell’offerta
32 “Uno degli strumenti che incide sul livello organizzativo delle imprese sociali e che può favorire
l’avvio di percorsi specifici volti al miglioramento della qualità delle prestazioni, dei risultati e dei
processi è proprio la certificazione ISO” La certificazione:un’opportunità per il consolidamento
organizzativo”, in” Qualità come strategia per l’impresa sociale di comunità” a cura di G Scaratti
e G Farinotti. Ed UNICOPLI, 2003
33 Tale impostazione (descrivere l’integrazione in azienda attraverso un insieme di processi gestionali
per la non discriminazione, sulla base di quelli per la certificazione di qualità) è stata elaborata dalla
cattedra di “Teoria e tecnica della qualità” della Facoltà di Economia dell’Università Roma TRE,
nell’ambito del progetto europeo transnazionale “The non discriminating firm”, già citato.
[
50
]
Secondo capitolo
di lavoro sia la fase di ingresso e accoglienza. Le prestazioni della selezione possono essere affidate alla CS, pur essendo proprie degli SPI34.
Fasi principali
• Nel caso di gestione da parte della cooperativa c’è la necessità della
pubblicizzazione dell’offerta di lavoro, in modo da raggiungere il maggior numero di persone disabili.
• Procedure di selezione formulate nel rispetto delle specifiche condizioni di ciascun lavoratore disabile. In certi casi ci si può servire del processo di preselezione – da parte dei Servizi per l’impiego o altre agenzie autorizzate – che garantisce all’impresa cooperativa - come a qualsiasi altra una rosa di candidati, all’interno della quale scegliere il lavoratore più idoneo all’offerta di lavoro specifica.
• Orientamento, counseling e bilancio di competenze:
• in collegamento con servizi territoriali esperti, essendo competenza
degli SPI;
• ovvero ad opera di risorse interne, qualora concordato con i servizi.
In questo caso è necessaria la disponibilità di personale specializzato.
• elaborazione di un progetto individualizzato di accoglienza, Integrazione
(tutoraggio, formazione, monitoraggio e valutazione in situazione).
• Accoglienza, se necessario, gestita in collaborazione tra il personale dei
servizi territoriali (dell’impiego ma anche,di quelli sociali, sanitari e formativi, a seconda dei casi) e quello della cooperativa. La prima fase è
caratterizzata dalla conoscenza reciproca tra lavoratore e colleghi, dall’adattamento della persona all’ambiente di lavoro e viceversa ed infine
dalla socializzazione. È il momento in cui eventuali distorsioni ed errori
non rilevati immediatamente e corretti facilmente possono condurre al
fallimento dell’esperienza. La figura di riferimento quindi, sia essa ester-
34 Considerare l’inserimento come un processo è ormai acquisizione consolidata nella cultura del
Terzo Settore. Secondo la Coop sociale Orizzonti, di Empoli, “Nel processo di Inserimento
Lavorativo abbiamo solitamente tre fasi: la selezione, l’ingresso, l’uscita…”, ”…La selezione: è
fondamentale condurre la selezione in modo da scegliere coloro che hanno le maggiori possibilità
di portare a termine con successo il progetto individuale, al fine di poter garantire la massima
efficienza ed efficacia del processo di Inserimento lavorativo. L’ostacolo principale nell’elaborazione
di un percorso di inserimento lavorativo consiste nell’identificazione di un impiego adatto che
permetta al soggetto svantaggiato di utilizzare le abilità possedute, acquisendo quelle mancanti.
L’ingresso: in questa fase viene elaborato il Progetto Personalizzato, che deve essere pensato e
stilato in rapporto all’utente ma sulla base di alcuni elementi essenziali quali: la socializzazione
…l’acquisizione della dimensione lavorativa globale…; e la percezione del contesto lavorativo, …
l’apprendimento dei compiti…; la professionalità…; l’autonomia e organizzazione del lavoro…
L’uscita: in questa fase si valutano, per quanto possibile, i risultati dell’azione lavorativa e dei
[
51
]
Secondo capitolo
na o interna allo staff, riveste in questo momento un ruolo cruciale. Per
quanto riguarda l’apprendimento delle mansioni, è utile seguire il principio della “progressività” del percorso di “entrata” nell’attività, con un
costante monitoraggio.
*
2.1.2 Processo di integrazione
In base alle esperienze in atto, si possono indicare le seguenti modalità
per il compito di tutoraggio:
• nomina da parte della cooperativa di un responsabile interno;
• affidamento di tale compito al responsabile per le risorse umane, o al
responsabile del reparto;
• in qualche realtà si sostiene di non affidarlo a nessuno, in quanto si
ritiene di poter fronteggiare l’eventuale emergenza, nel momento in
cui essa si presenti. È una situazione da valutare attentamente all’interno del progetto di inserimento individualizzato;
• altre cooperative mantengono un filo diretto con i servizi territoriali e
gli operatori che eventualmente seguivano la persona, dal punto di
vista socio sanitario o formativo.
L’integrazione deve riguardare gli aspetti socio tecnici e professionali del
lavoratore disabile. L’adattamento del posto di lavoro va inteso in senso lato,
nel senso che l’integrazione può essere condizionata da aspetti tangibili,
quali barriere architettoniche o inadeguatezza delle mansioni attribuite al
lavoratore mentre si rivelano intangibili, ma non meno decisive, le difficoltà
legate alle relazioni interpersonali con gli altri lavoratori35.
Il processo di integrazione è a sua volta fortemente influenzato dagli accorgimenti che sono stati intrapresi in fase di ingresso della persona in coopecambiamenti della persona in seguito all’intervento e al progetto su di lui per ciò che concerne
l’aspetto lavorativo la ricaduta dell’intervento sulla persona, le dinamiche di cambiamento.
http://www.terzosettore.it/orizzonti/index.htm
Si vedano anche Linee guida per l’integrazione dei disabili in azienda “da obbligo a risorsa”, ad
opera di ASPHI (Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per gli Handicappati) e della
Fondazione IBM Italia). In particolare la sezione: linee di intervento (Assunzione del personale
disabile: Gli annunci, Il colloquio di selezione. L’ambiente di lavoro: Sicurezza, Accessibilità, Azioni
di sensibilizzazione 3. Il disabile al lavoro: un inserimento mirato. Le linee guida possono essere
consultate presso il sito web dell’ASPHI: www.asphi.it
35 Per quanto riguarda la questione dell’accessibilità alle imprese vedi: SCO. Atti del convegno
Accessibilità e Lavoro. Roma.Dicembre 2003. In via di pubblicazione. Vedi anche Regione
Lombardia.
[
52
]
Secondo capitolo
rativa. È importante per esempio che il lavoratore in questione abbia raggiunto obiettivi di base rispetto alle autonomie e alle competenze socio-relazionali prima dell’ingresso in azienda, come ad esempio la capacità di spostarsi in modo autonomo e una discreta capacità di “stare con l’altro”. Tali
aspetti possono essere rafforzati, se necessario, con un periodo di tirocinio
in azienda. Il monitoraggio esterno o interno ma comunque periodico, riveste un ruolo basilare nella gestione dell’inserimento prima e dell’integrazione piena poi. Da ricordare infine che la cooperativa decide se e quanto essere coinvolta nella gestione dei bisogni di integrazione sociale della persona
anche al di fuori dell’ambito lavorativo, sia che si tratti di riabilitazione sia dei
trasporti o della socializzazione extra lavorativa. Come affermato in precedenza, per alcuni lavoratori l’inserimento in cooperativa può costituire una
fase transitoria del loro processo di integrazione professionale. In questo
caso, occorre pensare alla fase di “uscita”36, preparando il lavoratore con
un’opportuna attività di formazione, di acquisizione di abilità sociali e predisponendo un processo di transizione e inserimento individualizzato verso
altra realtà produttiva, anche con periodi di alternanza e in collaborazione
con i servizi territoriali.
*
2.1.3 Processo di formazione
Tenendo presente che per le persone disabili è generalmente più difficile
riuscire a tenersi aggiornate sugli sviluppi e innovazioni a livello professionale come anche in ambiti più generali, va posta molta attenzione sulla
pianificazione, predisposizione e organizzazione della formazione.
Quest’ultima andrebbe quindi pianificata in base a:
• informazioni provenienti dal bilancio di competenze;
• informazioni fornite dal tutor;
• informazioni emergenti dalle richieste del lavoratore stesso;
• informazioni provenienti dall’azienda che ha assunto il lavoratore disabile, in inserimento temporaneo presso la cooperativa, nel caso di una
convenzione ai sensi dell’art 12 della Legge 68/99;
• informazioni contenute nella convenzione ex co 5 art 11 della Legge
36 V. parere del Consorzio CGM nel focus group del 24.09.03. organizzato da SCO, circa la
necessità manifestata da parecchie cooperative associate, di agevolare l’uscita dei lavoratori
disabili dalla cooperativa, considerata come una “bella famigliola”, con funzioni eccessivamente
protettive.
[
53
]
Secondo capitolo
68/99, con i Servizi per l’impiego, ai fini della realizzazione degli obiettivi della legge stessa.
Dovrebbe quindi trattare di acquisizione di abilità e atteggiamenti lavorativi in
generale, come anche essere legata alle mansioni svolte in cooperativa.
Particolare attenzione va rivolta al progetto di fuoriuscita dalla cooperativa, nel caso di inserimento transitorio verso un’azienda profit.
*
2.2 Come i Servizi per l’impiego possono
utilizzare le cooperative sociali, quali
strumenti efficaci per l’Inserimento
Lavorativo dei Disabili37
I SPI dovrebbero garantire servizi di accoglienza, orientamento, incrocio
domanda-offerta, avvio e accompagnamento al lavoro, monitoraggio e
consulenza. La gestione concreta di tali servizi può avvenire ad opera di
risorse interne oppure tramite l’esternalizzazione degli stessi: Le stesse
cooperative sociali, o i loro consorzi possono agire non solo in qualità di
datori di lavoro temporaneo o definitivo delle persone disabili ma anche
– come già avviene in alcune realtà – come gestori del collocamento
mirato, in convenzione con i Centri per l’impiego. Il rapporto tra i Servizi
per l’impiego e le cooperative sociali dovrebbe quindi essere improntato
alla collaborazione e all’integrazione delle competenze/funzioni, in una
prospettiva sistemica con gli altri servizi presenti sul territorio. Da utilizzare lo strumento delle convenzioni, come anche prevedere un protocollo per la verifica degli inserimenti lavorativi.
*
2.3 I “punti forti” della Cooperazione
Sociale
Se sono innegabili i risultati della Cooperazione Sociale come canale di
inserimento professionale di lavoratori disabili, come di altre fasce di
svantaggio, occorre operare una distinzione tra le caratteristiche inerenti
alla natura stessa delle cooperative di tipo B e quindi presenti in ogni
37 Si veda in proposito “Servizi per l’impiego e collocamento mirato delle persone con disabilità”,
Quaderni SPINN n. 5
[
54
]
Secondo capitolo
impresa di questo genere e altre che dipendono invece dalle scelte operate nel tempo dalle singole imprese. Si ritiene che tali fattori possano
rivelarsi positivi ai fini dell’ILD.
» Modalità di collaborazione tra Servizi per l’impiego e CS, ai fini dell’ILD «
Che cosa può fare in
specifico la CS
Quale strumento giuridico?
Vantaggi/Caratteristiche
Ogni iniziativa utile a favorire
l’inserimento lavorativo dei
disabili (orientamento, formazione, monitoraggio inserimenti ecc)
Convenzione ex art 11 co 5
Può servire da servizio “ausiliario” di quelli dell’impiego fino
ad offrire esperienza e attrezzature per sperimentare con la
persona l’orientamento e la
formazione on the job, in un
reale ambiente lavorativo.
Inserimento temporaneo
Convenzione ex art 12 68/99
CS: forma la persona alle mansioni che quest’ultima svolgerà
in azienda al termine del la
convenzione
Convenzione per
l’esternalizzazione
CS: offre, oltre alle specifiche
competenze, una buona rete
territoriale con i servizi sociali e
sanitari, conoscenza dei destinatari del servizio e garantire
servizi di “consulenza tra pari”
(V. in appendice, una scheda
con l’esperienza di Parma)
Gestione di attività del servizio
di collocamento mirato
Oltre ai vantaggi delle altre
Inserimento temporaneo o
modalità, si agisce qui in una
definitivo in assolvimento del- Convenzione quadro territoriaprospettiva di sviluppo territol’obbligo di un datore di lavoro
le ex art 14 del 276/2003
riale e di intervento su altre
conferente commesse
fasce di lavoratori svantaggiati
Caratteri comuni delle cooperative sociali di tipo B38
• Rispetto alle imprese profit od anche al settore pubblico, le cooperative sociali di tipo B, proprio grazie al riconoscimento della loro funzione di inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate, godono di una
38 Secondo Marocchi, op.cit,: la Cooperazione Sociale possiede alcune “peculiarità che
difficilmente altri soggetti possono racchiudere insieme: l’essere realtà produttiva e non unità di
erogazione dei servizi, la particolare sensibilità ed esperienza nell’inserimento di fasce deboli, la
capacità di integrarsi sul territorio in strutture quali i consorzi, che assicurano l’offerta integrata di
una molteplicità di questi servizi”.
[
55
]
Secondo capitolo
buona normativa di sostegno, a carattere nazionale, regionale e locale.
• Rispetto ai laboratori protetti, associazioni e altri soggetti del Terzo
Settore, si tratta di imprese reali, a confronto con il mercato, in concorrenza con altri.
• Il carattere cooperativistico ne fa comunque delle imprese autogestite,
dove risulta più agevole la partecipazione democratica alle decisioni e
la consapevolezza dell’intero ciclo produttivo.
• Sono imprese a carattere mutualistico, che implicano quindi una forma
di aiuto scambievole tra lavoratori.
• Hanno una buona immagine esterna: il solo fatto di esistere come
cooperativa sociale fa si che l’impresa goda di regola di una immagine
positiva, almeno presso i soggetti sociali.
• Presentano una forte identità della struttura: collegamento tra la condotta aziendale e i valori della sua “mission” ed inoltre convergenza di
tutti i soci sui valori di base.
• Presentano una buona propensione alla costituzione di reti territoriali
in termini di capacità di collegamento con i bisogni territoriali e di rapporto con i servizi sociali-assistenziali-sanitari.
• Presentano propensione alle reti consortili, in modo da integrarsi funzionalmente in strutture operative congeniali.
*
2.4 I rischi della Cooperazione Sociale
Carenze nella formazione e nella motivazione del management.
Vi sono due rischi relativi alla provenienza e capacità del management.
Soprattutto negli anni passati, la maggior parte delle cooperative sociali
nasceva nel mondo del “sociale” e chi si trovava ad avviarle e a dirigerle,
seppur ben motivato, spesso non possedeva le conoscenze e abilità
necessarie di management. L’esperienza recente riporta il rischio opposto: dato che l’economia sociale ha costituito negli ultimi anni uno dei
pochi bacini di impiego, un numero sempre maggiore di persone sceglie
la Cooperazione Sociale non per “vocazione” ma per esclusione. Un indicatore di tale situazione può essere rappresentato dall’incremento della
conflittualità interna nelle cooperative sociali.
Carente organizzazione del lavoro. Le differenti componenti della
forza lavoro, gli eventuali problemi di produttività dei lavoratori disabili, il
[
56
]
Secondo capitolo
doppio ruolo (economico e sociale) dell’impresa, pongono specifici problemi di organizzazione della produzione. A ciò si aggiungano il rischio di
uno scarso senso del ruolo e delle mansioni, dovuto – alle volte - a una
democraticità, se non troppo accentuata, non del tutto responsabilizzata
al concetto di funzionamento complessivo dell’impresa, che appiattisce
e/o a una organizzazione per progetti che divide la base sociale in più
gruppi chiusi.
Scarso utilizzo delle tecniche di marketing. Spesso i problemi di
organizzazione della produzione e la sopravvivenza stessa della cooperativa non permettono ai manager sociali di concentrarsi adeguatamente sulla
commercializzazione dei prodotti/servizi e il marketing dei servizi offerti
dalla cooperativa. Ciò nasce anche dalla mancata previsione e realizzazione di un piano di impresa. Tale carenza si estende anche, a volte, al cosiddetto marketing sociale, ed in special modo alla gestione dei volontari e
alla comunicazione con questi ultimi, che vengono spesso trascurate.
Eccessiva dipendenza da un unico ente pubblico, principale o unica
committenza, la quale aggiudica commesse di lavoro alle cooperative tramite procedure di trattativa privata, appalto, convenzione, contributo,
sussidio o sovvenzione, voucher. Vi sono rischi concreti di dipendenza
economica e quindi di sopravvivenza nell’evenienza del cambio del ciclo
politico o amministrativo, soprattutto per le cooperative di tipo A.
Problemi di indebitamento. Le cooperative sociali incontrano problemi finanziari dovuti a scarsa liquidità, a condizioni di pagamento insostenibili da parte delle pubbliche amministrazioni, tra i più frequenti committenti. Altri problemi economici sono dovuti a: bassi margini che caratterizzano i settori normali di attività; bassi standard di contributo delle
pubbliche amministrazioni; lavoro per progetti che non garantisce sufficiente stabilità e possibilità di programmare.
Carente gestione delle risorse umane. A causa di un lavoro spesso
non sufficientemente riconosciuto e poco attraente, può verificarsi un
eccessivo turn over di soci lavoratori come anche di volontari. Spesso nel
Terzo Settore non si cura abbastanza la motivazione di quanti vi si impegnano in modo sia volontario sia retribuito. A volte si pensa erroneamente che il solo fatto di operare per “una giusta causa” sia sufficiente a compensare uno stipendio, spesso basso e percepito in maniera discontinua,
condizioni lavorative non sempre agevoli, precarietà e scarse prospettive
professionali.
[
57
]
Secondo capitolo
*
2.5 Criteri di scelta delle cooperative
sociali
Il ricorso a cooperative sociali di tipo B al fine dell’ILD deve essere impostato secondo alcuni criteri in modo da non incorrere in fallimenti. Nell’ambito
della cooperazione, infatti, come per tutte le altre forme giuridiche di impresa, si possono trovare situazioni che contraddicono le finalità a cui sono istituzionalmente preposte ovvero non sono nelle condizioni di assolvere ai
compiti che possono derivare da quanto previsto dalle norme o dalle intenzioni degli attori pubblici.
Aspetti relativi alla “governance”
La cooperativa sociale può avere una composizione ampia della sua compagine sociale (multistakeholders). Ciò può presentare elementi di garanzia rispetto alle finalità sociali proprie della “mission”, vista la presenza di
portatori di vari interessi, tra cui quelli dei soggetti disabili. Nello stesso
tempo una non omogeneità nella cultura e nel perseguimento degli obiettivi strategici dell’impresa può comportare incertezza ai vari livelli decisionali.
Si tenga conto che in generale la CS, dopo la fase di alta motivazione, propria dello “statu nascenti” sta entrando in un ciclo diverso di consolidamento e sviluppo che trasforma alcune caratteristiche iniziali. Tale ciclo è proprio
del fenomeno “macro” della CS in quanto area socio produttiva, ma anche
di quello “micro” delle singole cooperative o strutture consortili39. La questione della governance incide sulla stessa dimensione organizzativa con il
rischio di ricadere sulla successiva erogazione dei servizi. È questione quindi che va attentamente valutata. Rispetto a quest’area tematica l’antidoto
“all’isoformismo”, cioè la tendenza a diventare omogenei alle imprese profit, sono le attività di ricerca e formazione continua, lo scambio di esperienze, in merito all’attualizzazione delle motivazioni e peculiarità della CS.
Aspetti di solidità economica di sistema
Lo svolgimento dei compiti relativi all’inserimento lavorativo presuppone
alcune condizioni di solidità economica che diano certezza di continuità
39 Il fenomeno del passaggio da movimenti ad assetti istituzionali è stato ampiamente tipicizzato
dalla sociologia politica. Lo specifico ciclo di vita delle cooperative è stato approfondito da studiosi
che ne hanno tracciato pur se per tratti diversi alcuni lineamenti con caratteristiche analoghe.
[
58
]
Secondo capitolo
di funzionamento, di remunerazione degli addetti e di erogazione delle
prestazioni. La cooperativa deve avere così una solidità finanziaria in grado
di affrontare gli eventuali ritardi dei pagamenti da parte dei committenti,
deve avere un portafoglio di commesse diversificato soprattutto per committenti onde evitare i rischi della monocommittenza, deve essere in grado
di dimostrare un fatturato consolidato nell’arco di un sufficiente periodo di
tempo e un fatturato specifico nelle attività che sono oggetto dello specifico
incarico nell’ILD. Questo non presuppone una consistenza della singola
cooperativa sociale che può comunque trovare risposte ai vari criteri di solidità all’interno della rete consortile.
Aspetti organizzativi
Ampio è lo spettro degli aspetti organizzativi da tenere in considerazione.
Collegamento in rete con attori pubblici e privati del territorio in
modo da poter far fronte ai vari aspetti dell’inserimento lavorativo e sociale. Ciò significa la possibilità di operare un monitoraggio continuo dei
bisogni delle persone disabili ma anche che sono in rete con altri servizi
pubblici, privati e del non profit. Si tratta sia di servizi socio sanitari (ai fini
di eventuali interventi riabilitativi o di supporto per i soci disabili oppure
per l’erogazione dei servizi ad utenza svantaggiata), sia di servizi per la
formazione e l’impiego. Tale funzione può essere espletata dalla cooperativa di piccole dimensioni anche attraverso l’adesione ad un consorzio o
comunque al mantenimento dei legami con un’organizzazione garante,
(per origine e/o adesione): che sia un’associazione di utenti o di familiari, oppure un ente portatore di interessi in un determinato settore.
Facilità di rapporti interpersonali tra i soci e lavoratori e garanzia
di un processo decisionale partecipato e di una immediata circolarità dei
flussi di comunicazione. Ovviamente ciò è più facile nelle imprese di piccole dimensioni ma è una caratteristica da ricercare in tutte le cooperative sociali.
Gestione delle risorse umane. Deve tener conto della complementarietà dell’apporto delle differenti componenti dell’impresa: i lavoratori
dipendenti, i soci lavoratori, disabili e non, e i volontari; ognuno con
caratteristiche e aspettative diverse40. Anche se in misura differente,
40 A scelta “multistakeholder”, che normalmente si traduce nell’inclusione di volontari all’interno
dello staff, implica punti di forza e di debolezza, come sottolinea F Zandonai in “Multistakeholder
e proprietà delle organizzazioni sociali”: facilitare l’accesso ai servizi sociali da parte di soggetti in
condizione di particolare debolezza; evitare che la cooperativa tenda a perpetuare il bisogno degli
utenti; favorire un miglior clima relazionale interno; facilitare le occasioni di interscambio con il
[
59
]
Secondo capitolo
secondo le scelte e la “storia” della cooperativa, si tratta di organizzazioni
formate spesso da soggetti appartenenti a categorie diverse (“multistakeholder”). In particolare, occorre saper gestire la diversità come risorsa:
certamente la Cooperazione Sociale ha una maggiore esperienza di
gestione delle risorse umane appartenenti alle fasce deboli, rispetto alle
altre imprese. Tuttavia, deve spesso confrontarsi con modelli organizzativi che permettano di “assorbire”, oltre che le fasi di accoglienza e di addestramento, un’eventuale produttività non allineata con i tempi e metodi
di altri prestatori o comunque non standardizzabile. Criterio fondamentale a riguardo è la clausola del rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e delle norme di sicurezza, assicurative e previdenziali. È questo un
punto da valutare attentamente per i differenziali di costo del lavoro che
possono essere introdotti in modo non giustificato dai piani di ILD. Molta
della CS “spuria” fa leva su questa variabile per l’abbattimento dei costi ed
espone il settore al giudizio negativo della concorrenza sleale.
Elevato livello di soddisfazione dei lavoratori e buona fidelizzazione
degli stessi. La componente volontaria e la provenienza ideologico/ideale
almeno della cerchia iniziale di promotori, costituiscono sicuramente ottimi punti di partenza. Al fine di motivare i propri collaboratori, si osserva
come la CS possa contare su un insieme di incentivi, il cui mix non è
riscontrabile per alcun altro tipo di impresa: retribuzione (anche se rischia
di essere uno dei fattori più deboli, in quanto, rispetto ad altre imprese, è
inferiore alla media); flessibilità e formazione (come qualsiasi altra impresa,); interesse per i risvolti sociali del lavoro (in comune con il resto del
settore non profit); coinvolgimento diretto dei lavoratori nelle decisioni
dell’impresa e maggiore equità delle strutture retributive (in comune con
le altre imprese cooperative).
Le indagini riguardo il livello di soddisfazione nella Cooperazione
Sociale attestano risultati positivi41.
Differenziazione delle attività: la scelta di differenziare le attività e i
servizi proposti, se da una parte permette di gestire servizi più o meno
territorio. Punti di debolezza: difficile conciliazione dei diversi interessi di cui sono portatrici le
differenti componenti della cooperativa; la presenza di diversi stakeholder pone comunque alcuni
problemi complessi, riguardanti gli assetti proprietari e il sistema di governo; i processi produttivi
(strutturazione e gestione); rendicontazione e redistribuzione degli incentivi.
41 Paragrafo sulla soddisfazione in “peculiarità e modelli delle cooperative sociali” di C Borzaga e
S. Depedri, in “Comunità cooperative” op.cit.
[
60
]
Secondo capitolo
remunerativi e di avere più committenti, dall’altra rischia, quando eccessiva, di far perdere la specializzazione della cooperativa e di indurne
dimensioni non più funzionali al modello di cooperativa sociale.
Aspetti professionali
Gli aspetti professionali da prendere in considerazione sono principalmente:
• aver gestito commesse di analoga natura ed entità nell’ILD, ovvero
poter fruire di un sistema di tutoraggio aziendale da parte di cooperative esperte ovvero di esponenti consortili qualificati;
• avere a disposizione all’interno della cooperativa o attraverso il ricorso
alla mutualità consortile delle risorse professionali sufficienti e con provata esperienza, secondo le necessità dell’espletamento dei compiti
previsti dai contratti o dalle convenzioni.
[
61
]
Primo capitolo
»3 Creare una nuova
cooperativa per
l’inserimento
lavorativo«
uesto capitolo illustra i principali passi da svolgere per costituire una nuova cooperativa ma si ritiene che i SPI dovrebbero in
prima istanza verificare che cosa esiste già sul territorio di riferimento e la sua capacità di risposta qualitativa e quantitativa al
fenomeno della disoccupazione delle persone disabili.
La CS che deve interloquire con i SPI per l’ILD deve essere solida, qualificata, o per caratteristiche di singola impresa o per appartenenza a sistemi
consortili. Ciò vale soprattutto per le piccole e medie cooperative.
Nei contesti territoriali in cui operano i SPI, tale caratteristiche possono
non essere presenti, così pure possono non essere del tutto disponibili
cooperative sociali.
Il problema si può affrontare e risolvere o attraverso l’interpello di realtà
fuori territorio che possano localizzare la propria attività ovvero svolgere
un’azione di assistenza, tutoraggio nei confronti di cooperative che abbiano possibilità di consolidamento o sviluppo.
La costituzione ex novo di cooperative va incoraggiata solo in caso di
effettiva mancanza di strutture preesistenti nel territorio e di un percorso
che sia assistito da attori qualificati e non improvvisati.
Q
[
62
]
Terzo capitolo
Condizioni indispensabili da attivare prima di costituire formalmente una
CS sono:
• individuazione dei bisogni, delle aspettative e degli interessi di chi inizia il percorso;
• spirito di iniziativa, voglia di mettersi in gioco, condivisione di valori
(democrazia – partecipazione – intraprendenza);
• flessibilità (sia in termini di ruoli da ricoprire che di obiettivi da raggiungere);
• disponibilità alla collaborazione e alla condivisione delle decisioni
• capacità di assumersi responsabilità individuali;
• disponibilità ad acquisire nuove modalità di rapportarsi nell’ambito nel
gruppo;
• disponibilità ad acquisire un’adeguata cultura organizzativa, economica
e manageriale;
• acquisizione di informazioni ed analisi sul mercato (o segmento di mercato) attinente alle acquisizioni professionali.
Con questi presupposti si affronteranno gli aspetti economico finanziari,
gli aspetti organizzativi e professionali, l’iter formale di costituzione e
gestione della cooperativa sociale in una prospettiva che sia quella di non
improvvisazione secondo i criteri che abbiamo evidenziato in precedenza.
Nei paragrafi seguenti ne vengono riportati sinteticamente i nodi principali tenendo sempre presente la necessità di poter contare su un sistema
di assistenza che può essere rappresentato:
• dalle strutture territoriali delle Centrali cooperative42;
• nel sistema Italia Lavoro, da SCO Sviluppo Cooperazione e
Occupazione, Società Consortile a partecipazione azionaria.
SCO
SCO è una società controllata da Italia Lavoro, nata nel 1998 con l’obiettivo di
promuovere l’occupazione di fasce deboli di lavoratori, assistendoli nel costituirsi in società cooperative o nell’ associarsi a cooperative già attive laddove
si individuino possibilità occupazionali stabili.
Destinatari degli interventi sono principalmente:
42 In appendice una scheda sulle Centrali cooperative.
[
63
]
Terzo capitolo
• impiegati in LSU/LPU;
• disoccupati da oltre un anno;
• disoccupati delle aree interessate da patti o accordi territoriali;
• persone disabili;
• immigrati;
• donne;
• detenuti;
• persone con problemi di dipendenza da sostanze.
Al riguardo interviene promuovendo l’associazione dei soggetti in cooperative o imprese sociali oppure inserendoli come dipendenti in imprese,
cooperative.
L’assetto di SCO, consente di utilizzare una articolata rete sistemica di
imprese consortili con comprovata esperienza gestionale ed elevati standard operativi. SCO ha esperienza di interventi in molti settori di attività
e in molti ambiti territoriali
SCO opera su due fronti:
• supporta la formazione imprenditoriale dei futuri soci-lavoratori assistendo la neo cooperativa nella fase di costituzione, start-up e tutoraggio;
• si pone come soggetto di assistenza tecnica verso gli Enti Locali offrendo supporto tecnico e legale.
Per conseguire i propri obiettivi e fornire un reale sostegno, SCO eroga i
seguenti servizi:
• supporto informativo ai lavoratori e alle amministrazioni interessate ad
esternalizzazione dei servizi;
• redazione degli studi di fattibilità economico-finanziaria e tecnica;
• assistenza nella fase di costituzione delle società cooperative;
• assistenza nella definizione dei contenuti statutari ed organizzativi funzionali alla costituzione di imprese cooperative;
• assistenza nelle fasi di start-up;
• formazione e tutoraggio nella fase di avvio e sviluppo successivo;
• orientamento all’assistenza nelle esigenze relative al marketing;
• orientamento al supporto finanziario;
• assistenza nell’accesso a misure legislative di sostegno europee, nazionali, regionali e locali;
[
64
]
Terzo capitolo
• assistenza nella stipula di convenzioni di affidamento dei servizi;
• monitoraggio e valutazione sullo stato di avanzamento dei progetti.
SCO - Sviluppo Cooperazione e Occupazione
00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 60
Tel 06/80.244.556 o 06/80.244.555 - Fax 06/80.691.831
www.sco-scpa.it mail: [email protected]
*
3.1 Piano d’impresa
Il piano d’impresa o business plan (B.P.) è il progetto che motiva, analizza, valuta e riassume l’attività che si desidera intraprendere.
Esprime quindi:
• le linee di pianificazione strategica degli aspetti gestionali (organizzativi, produttivi e commerciali);
• la strategia per individuare gli obiettivi di tipo economico, finanziario e
patrimoniale.
È importante perché consente di:
• autovalutare il progetto;
• mettere a punto le linee guida per realizzare il progetto;
• prendere le decisioni fondamentali per la realizzazione del progetto in
conformità alla mission.
Adotta strategie che individuano:
• i possibili finanziamenti;
• il coinvolgimento dei soci;
• la formula imprenditoriale;
• l’interazione tra specifico ambiente di aggregazione e mondo del lavoro: la
realizzazione del B.P. comporta una disamina del mercato circostante, con
particolare riferimento al settore inerente all’attività della cooperativa.
La cooperativa sociale - come qualsiasi altra impresa - deve redigere quindi
un piano d’impresa, che rappresenta una delle fasi del processo di creazione di impresa43. Tale piano dovrebbe contemplare almeno le seguenti fasi:
• la definizione dell’idea imprenditoriale;
43 V. Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per gli Enti Cooperativi Divisione III
“La nuova imprenditorialità cooperativa. Guida alla pianificazione d’impresa. Suggerimenti per la
[
65
]
Terzo capitolo
• il coinvolgimento di eventuali soci;
• la ricerca delle possibili fonti di supporto alla creazione di impresa;
• l’acquisizione delle informazioni sulle procedure legali e fiscali riguardanti la costituzione e l’avvio di un’impresa;
• l’ideazione di un progetto di impresa;
• lo studio della fattibilità del progetto dal punto di vista economico e
finanziario;
• la redazione del piano d’impresa;
• la realizzazione degli investimenti;
• l’avvio della gestione e il raggiungimento del regime.
Per quanto riguarda in particolare la redazione del piano d’impresa,
esso deve tenere conto di varie prospettive, tutte ugualmente importanti. A titolo di esempio, si indicano le sei principali componenti di
tale operazione44.
Attraverso il Piano commerciale si definiscono gli obiettivi di vendita, la
politica dei prezzi e la quantificazione dei costi commerciali.
Occorre fare attenzione alla eccessiva dipendenza della PA, come cliente
unico o prevalente. Come già accennato, le condizioni di pagamento della
PA sono spesso dilazionate nel tempo, non stabili e comunque condizionate all’orientamento politico della amministrazione al potere
Il Piano di comunicazione definisce i mezzi di comunicazione, i messaggi, la tempistica delle diverse azioni e ne quantifica i costi di attuazione.
È bene calibrare il messaggio della “mission” e dei servizi offerti dalla
cooperativa secondo il profilo dei destinatari: potenziali clienti e/o consumatori, evidenziando i fattori critici di successo della cooperativa stessa.
Il Piano tecnico è il piano di produzione. Indica in modo dettagliato le
risorse, le modalità e i tempi necessari per l’erogazione dei servizi, secondo gli obiettivi di fatturato e le linee tracciate dal piano commerciale.
trasformazione dell’idea imprenditoriale nel piano d’impresa”. V. anche “Business plan per le
cooperative sociali”, nel sito della Compagnia Finanziaria Industriale (CFI) - www.cfi.it.
44 V. nel sito di FORMAPER (azienda speciale della camera di commercio di Milano):
“Imprenditrice e innovatrice - guida multimediale al business plan” - www.formaper.it, e il corso
on line “Fare impresa nel sociale”.
[
66
]
Terzo capitolo
Con il Piano degli investimenti viene calcolato il fabbisogno di attrezzature e macchinari per l’erogazione dei servizi e per il funzionamento
dell’impresa. Occorre tener conto non solo delle attrezzature che serviranno per lo svolgimento dell’attività di “produzione” ma anche delle
altre attrezzature necessarie per il buon andamento dell’impresa e delle
condizioni di pagamento dei fornitori.
Attraverso il Piano delle fonti di finanziamento si stima il mix di mezzi
finanziari necessario per le spese di investimento e gestione.
Il Piano organizzativo serve a definire la forma giuridica dell’impresa,
le competenze e il ruolo delle risorse e la loro remunerazione. Quantifica
costi per il personale e quelli amministrativi/generali.
La gestione delle risorse umane nell’ambito delle cooperative sociali deve
affrontare dei fattori di rischio non presenti in imprese for profit: “il doppio prodotto/scopo: sociale ed economico”; la compresenza di portatori
di interessi molto diversi tra loro nella forza lavoro; un turn over spesso
molto alto di personale. Occorre prestare particolare cura al mix tra fondi
propri, prestiti bancari (alle volte si possono ottenere migliori condizioni,
grazie all’intermediazione dei consorzi) e contributi del pubblico.
Si tenga presente che nell’accesso ai finanziamenti, pubblici o non, è
spesso richiesta la compilazione di specifici piani di impresa, secondo
modelli predefiniti45.
*
3.2 L’iter formale
La cooperativa va costituita per atto pubblico, redatto dal notaio.
Ulteriori adempimenti:
• iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di Commercio
(CCIAA) ed il deposito dell’atto costitutivo entro dieci giorni dalla costituzione in CCIAA;
• apertura partita IVA da richiedersi agli Uffici delle Entrate;
• iscrizione all’albo regionale /provinciale (condizione per poter stipulare
convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni).
45 In appendice, schede sulle strutture di supporto all’avvio e al management della CS nonché
materiali sui fondi di sviluppo delle centrali cooperative.
[
67
]
Terzo capitolo
L’atto costitutivo deve contenere i requisiti previsti dalla legge ed è il contratto con cui i soci fondatori decidono di dare vita alla società e ne regolano il
funzionamento. Al momento della costituzione è bene immaginare che la
società potrà evolversi e sviluppare altre attività, cercando di prevedere tutto
il possibile nello Statuto. Elementi necessari dell’atto costitutivo:
• l’indicazione dei soci fondatori;
• la denominazione e la sede della società ed eventuali sedi secondarie;
• l’oggetto sociale che deve essere definito in coerenza con lo scopo mutualistico, con l’indicazione dei motivi che hanno determinato i soci fondatori ad associarsi. Nell’oggetto sociale si devono indicare tutte quelle attività che i soci ritengono di dover svolgere per il perseguimento dello scopo
sociale. Sono da includersi quindi tutte quelle attività d’impresa che permettono lo sviluppo patrimoniale, economico e mutualistico;
• le quote di capitale sottoscritte dai soci, i versamenti già eseguiti ed, eventualmente, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
• le modalità ed i requisiti di ammissione dei soci, l’obbligatorietà del loro
rispetto;
• le cause di recesso e di esclusione dei soci;
• le norme di destinazione degli utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni;
• le modalità di convocazione dell’assemblea;
• il numero degli amministratori e l’indicazione di quelli forniti della rappresentanza sociale;
• il numero dei componenti del collegio sindacale;
• la nomina dei primi amministratori e sindaci;
• l’importo globale delle spese di costituzione.
Il numero dei soci deve essere di almeno nove, eccezione fatta per la
costituzione di un ente con almeno tre soci purché siano persone fisiche
(la piccola cooperativa). Il capitale può essere ripartito in quote o azioni.
La quota è unica per ciascun socio, può essere diversa da socio a socio ed
è compresa tra il minimo e il massimo valore stabilito dalla legge, mentre
invece le azioni hanno tutte lo stesso valore e ciascun socio ne può possedere una o più fino a raggiungere il limite massimo stabilito dalla legge.
L’atto costitutivo e lo statuto vanno depositati nel registro imprese. Altri
atti e fatti soggetti a pubblicità legale:
• successive modifiche statutarie;
• composizione degli organi sociali;
• bilancio d’esercizio.
[
68
]
Terzo capitolo
I libri sociali previsti dalla legge sono i seguenti:
• libro dei soci;
• libro delle decisioni dei soci;
• il libro delle decisioni degli amministratori;
• il libro delle decisioni del Collegio sindacale e del revisore unico (obbligatorio solo in caso di presenza dell’organo di controllo) deve essere tenuto a cura del presidente del collegio sindacale o dal revisore unico.
A questi libri obbligatori si aggiungono le scritture contabili, che possono
essere divise in generalmente obbligatorie e relativamente obbligatorie:
• le prime sono obbligatorie per tutti e costituiscono il contenuto minimo
dell’obbligo della tenuta della contabilità (libro giornale, libro inventari,
fascicolo della corrispondenza);
• le seconde sono obbligatorie solo per alcuni soggetti, secondo la natura e
le dimensioni dell’impresa”. Le più frequenti scritture di questo tipo sono:
il libro mastro, il libro di cassa, il libro magazzino.
Le cooperative che hanno alle loro dipendenze dei lavoratori, soci o
non soci, sono obbligate dalla legislazione sul lavoro e sulla previdenza
sociale alla tenuta dei seguenti libri: libro matricola, libro paga, libro
degli infortuni.
*
3.3 La compagine sociale
I soci di una cooperativa possono avere ruoli differenti: lavoratori, ordinari, prestatori, onorari, tecnico amministrativi, finanziatori, in formazione.
Per quanto riguarda la cooperativa sociale, è importante approfondire il
concetto di socio lavoratore e quello di socio volontario, dato che quest’ultima figura è presente solamente in questo tipo di azienda.
Soci ordinari
Ogni cooperativa, nel proprio statuto, può regolamentare le caratteristiche
che ciascun socio deve avere per poter partecipare allo scambio mutualistico. I soci ordinari hanno diritto di partecipare alla assemblea, hanno un
voto, indipendentemente dal valore della quota di capitale sottoscritta, possono essere eletti al Consiglio di Amministrazione. I soci possono possede-
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69
]
Terzo capitolo
re una quota pari ad un minimo di euro venticinque e un massimo di euro
cinquecento. I soci sono soggetti che partecipano all’attività mutualistica.
Soci prestatori
I soci prestatori, che svolgono attività lavorativa retribuita, fanno parte
della base sociale della cooperativa e sono coloro che hanno un’utilità
economica correlata alla prestazione che forniscono. Tra di loro c’è:
• il socio lavoratore (che è colui che conferisce alle cooperative il proprio
lavoro, ricevendone in cambio un corrispettivo in denaro);
• i soci collaboratori retribuiti (prestatori d’opera professionale quale il
medico, lo psicologo, il consulente,ecc.) per la cui attività sono previsti
dei corrispettivi;
• le persone che ricevono prestazioni in natura (vitto, alloggio), vivendo
in strutture comunitarie;
• il socio lavoratore svantaggiato.
Soci lavoratori46
Il Regolamento della cooperativa deve disciplinare quale tipo di rapporto
di lavoro si instaura: lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato.(vedi
la Legge n.142 del 2001 e successive modifiche).
Il socio lavoratore:
• mette a disposizione le proprie capacità professionali;
• concorre alla gestione dell’impresa;
• partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi;
• contribuisce alla formazione del capitale sociale.
Soci volontari
I soci volontari lavorano in modo spontaneo e gratuito e sono presenti
esclusivamente nell’ambito delle cooperative sociali. Sono dunque persone che rinunciano a qualsiasi tipo di compenso pur avendo un’attività di
collaborazione con un’impresa.
Perseguono anch’esse insieme agli altri il raggiungimento di uno scopo
sociale attraverso il loro apporto lavorativo. Ai soci volontari può essere
solo corrisposto il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e docu46 Per un approfondimento sul socio lavoratore ed il regolamento di tale figura ai sensi della
L.142/2001 sui rapporti di lavoro, v. il paragrafo sulle agevolazioni previdenziali nel capitolo sulle
agevolazioni economiche, in appendice.
[
70
]
Terzo capitolo
mentate, sulla base dei parametri normalmente stabiliti dalla cooperativa
per tutti quanti i soci. Tale rimborso deve essere adeguatamente documentato. L’elenco dei soci volontari viene iscritto in un’apposita sezione
del libro dei soci; dal momento dell’iscrizione hanno gli stessi diritti e
doveri degli altri soci ordinari, compatibilmente con la loro particolare
posizione; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le
norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Il legislatore ha precisato che la prestazione del socio volontario va ad aggiungersi con carattere di complementarietà a quella del socio ordinario senza che questo possa essere, nella
sua prestazione, sostituito dal volontario che non è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza.
Soci onorari
I soci onorari (art. 4, ultimo comma, del r.d. 278/1911) non godono di
diritti amministrativi nè di quelli patrimoniali; le azioni e i conferimenti
del socio onorario sono a fondo perduto e non attribuiscono diritti sugli
utili nè alla eleggibilità alle cariche amministrative.
Soci tecnico-amministrativi
I soci tecnici amministrativi costituiscono una categoria che riguarda le
cooperative agricole di lavoro e quelle di produzione e lavoro (art. 23
legge Basevi). Il legislatore ha ritenuto di poter porre dei limiti a questa
categoria, sulla base della concezione di “mestiere della cooperazione”,
considerando che possono essere ammessi solo i soci che svolgono l’arte o il mestiere corrispondente all’attività caratteristica della società (ad
esempio muratori, manovali in una cooperativa edilizia. Si è riconosciuta
però la possibilità di allargare la base sociale a quei soggetti che svolgono
un’attività strumentale (contabili, amministrativi, progettisti) all’oggetto
sociale e si è stabilito un limite numerico strettamente necessario al buon
funzionamento della cooperativa. (art. 14 della Legge 59/1992).
Vi sono i soci persone giuridiche a cui possono essere attribuiti più voti
ma non oltre cinque, in proporzione al capitale conferito alla cooperativa.
Le persone giuridiche possono essere soci, anche ordinari, di cooperative. La loro presenza si riscontra soprattutto nel settore dell’edilizia.
[
71
]
Terzo capitolo
Soci fruitori
I soci fruitori sono coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa e fanno parte della base sociale.
Sono la categoria di soci tipica delle cooperative di consumo, costituite
tra soci il cui fine principale è quello di fornire ai medesimi, ai loro familiari o ai terzi, generi, servizi di consumo o ricreativi o culturali. Tale tipologia di soci è utilizzata soprattutto nelle cooperative sociali di tipo A,
dove vi è una forte presenza nella compagine sociale di utenti o loro familiari e/o membri di associazioni portatrici di interessi specifici.
Nelle cooperative sociali di tipo B sono soci fruitori le persone svantaggiate al cui inserimento lavorativo è diretta l’attività della cooperativa
Soci finanziatori
Con la Legge 59/92 sono state introdotte due figure di soci finanziatori: i
soci sovventori, previsti dall’art. 4 Legge 59/92, e gli azionisti di partecipazione cooperativa (art. 5 e art. 6) con lo scopo di potenziare le forme di
finanziamento delle cooperative. Tali figure conferendo capitale di
rischio, perseguono uno scopo di remunerazione del capitale investito.
L’introduzione di queste due categorie di soci mira alla risoluzione dei
problemi di finanziamento e di sottocapitalizzazione di queste società
comprese quelle sociali.
Per avvalersi di tale tipologia di sociale cooperative devono prevedere nei
loro statuti la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma devono
essere meno della metà dei componenti del Consiglio di
Amministrazione. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore
dei soci sovventori nella ripartizione degli utili e per la liquidazione delle
azioni. I soci sovventori hanno diritto di voto in assemblea e possono
essergli attribuiti un massimo di 5 voti, fino ad un terzo dei voti complessivi spettanti all’assemblea.
Qualora si verifichi il mancato rispetto del limite legale del terzo, la
cooperativa deve sollecitamente ristabilire la proporzione tra voti esprimibili tra i soci cooperatori e voti dei soci sovventori. Nelle cooperative
sociali non è, generalmente, previsto alcun dividendo per i soci sovventori e un solo voto: l’unica agevolazione statutaria è la prelazione rispetto ai
soci ordinari in seguito a liquidazione della cooperativa. Per questo la
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72
]
Terzo capitolo
figura del socio sovventore è molto particolare: è un socio finanziatore
ma senza altro ritorno se non la soddisfazione di aiutare a crescere una
cooperativa. Non a caso è la figura più utilizzata soprattutto dalle cooperative sociali, associazioni e fondazioni che interviene nella compagine
sociale di una cooperativa con finalità di aiuto e sostegno. La distribuzione dell’utile può essere realizzata alla stregua della remunerazione del
capitale sociale per i soci ordinari con una maggiorazione massima del
2%. Lo statuto può prevedere diversi tipi di categorie di azioni di socio
sovventore, più o meno privilegiate, ad esempio, nella distribuzione dell’utile e nella postergazione delle perdite. L’azionista di partecipazione
cooperativa (apc) ricerca esclusivamente il fine di lucro, si affida totalmente alla gestione delle categorie di soci precedentemente indicate, conferendo le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo dell’impresa cooperativa. Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate per quello che attiene sia alla distribuzione del dividendo sia al godimento di un
diritto di prelazione nel rimborso del capitale in caso di scioglimento sia
di postergazione in caso di perdite. Gli apc non hanno diritto di voto in
assemblea, ma si possono riunire in assemblee speciali con nomina di un
rappresentante comune che assiste alle assemblee della cooperativa, può
esaminare i libri sociali e promuoverne azioni di impugnazione delle delibere dell’assemblea che siano pregiudizievoli per i detentori di apc.
I soci finanziatori, quindi, non partecipano allo scambio mutualistico,
ma sono unicamente interessati alla remunerazione del capitale conferito. Si tratta di un finanziamento di rischio e non di debito finalizzato al
consolidamento del capitale sociale: pertanto ad essi è attribuito lo status di socio.
Soci in formazione
Una figura nuova prevista dalla riforma del diritto societario, introdotta
con il decreto legislativo n°6 del 17 gennaio 2003, è quella del socio in formazione, che entro il termine massimo di cinque anni deve diventare
socio a tutti gli effetti. Il numero dei soci non può essere superiore ad un
terzo del totale dei soci cooperatori. Nello statuto vengono determinati i
diritti e gli obblighi di tali soggetti. Dopo tale periodo il socio, a meno che
non receda o sia escluso, avrà diritto a essere considerato socio a pieno
titolo. Tale figura è stata prevista in ragione dell’interesse alla sua formazione, ovvero al suo inserimento nell’impresa.
[
73
]
Terzo capitolo
*
3.4 Tipologie di attività produttive
Le cooperative sociali di tipo B, come già accennato, sono cooperative di
inserimento lavorativo che forniscono occasioni di lavoro e di crescita
professionale e personale a persone svantaggiate, al fine di favorire l’integrazione sociale.
Possono quindi svolgere qualsiasi attività d’impresa (agricola, industriale,
artigianale, commerciale, di servizi) con l’obbligo di riservare una parte
dei posti di lavoro così creati, almeno il 30%, a persone altrimenti escluse
dal mercato del lavoro.
Attività produttive delle cooperative sociali di tipo B47
Da un punto di vista settoriale emerge che le cooperative sociali pur
manifestando una grande vocazione terziaria sono presenti sia nell’agricoltura sia nell’industria e nei servizi. Si ha una significativa presenza della
Cooperazione Sociale all’interno del settore secondario, in particolare
nell’ambito edile (manutenzioni edilizie) e manifatturiero (imprese concentrate nell’attività di stampa e rilegatoria). Inoltre ci sono delle imprese operanti nell’ambito dei componenti per l’industria meccanica ed elettronica. Appare utile precisare che predominano quelle attività di tipo
artigianale dove prevalgono i piccoli lotti di produzione, eccezion fatta
solamente per la componentistica in cui invece predomina l’aspetto della
ripetitività del lavoro e quello di una forte standardizzazione. Rimanendo
sempre all’interno delle attività manifatturiere svolte dalla cooperative
sociali di tipo B, possiamo rilevare come esse riescano a cogliere tutte le
occasioni presenti sul mercato siano esse caratterizzate da un apprezzabile contenuto di valore aggiunto (come in genere le attività legate alla
stampa e alla rilegatoria) che da un minor contenuto di valore aggiunto
(come la componentistica non specializzata) e sia che le attività vengano
svolte per conto terzi (componentistica) o costituiscano la specifica missione produttiva dell’impresa.
Dal punto di vista merceologico, nell’ambito del settore primario le
cooperative sociali di tipo B si sostanziano prevalentemente nelle attività
47 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue,
Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli-Venezia Giulia, “La foto di famiglia, indagine
sulle cooperative sociali di tipo B”, 1996.
[
74
]
Terzo capitolo
di manutenzione del verde (manutenzione dei parchi e giardini) e interventi ad esse correlati, nel settore terziario ci sono i servizi alle imprese
come ad esempio le pulizie, i trasporti, facchinaggio. Vi sono anche attività connesse ai servizi informatici quali inserimento dati, elaborazione dei
testi. Negli ultimi anni c’è stato un decremento di cooperative sociali con
attività inerenti ai parcheggi, alla gestione di bar e allevamento.
Abbastanza stabili sono le attività quali lavanderia, lavorazione del cuoio e
pelletteria, gestione di mense. Vi sono poi una serie di cooperative di servizi vari tra cui la gestione degli impianti sportivi, le biblioteche, archivi, la
distribuzione di materiale pubblicitario.
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75
]
Primo capitolo
»Appendice A«
Schede legislative
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76
]
Appendice A
Leggi regionali recenti sulla Cooperazione Sociale
REGIONE ABRUZZO L R N. 85 DEL 8-11-1994. Norme per la promozione e lo
sviluppo della Cooperazione Sociale.
REGIONE BASILICATA L R N. 39 DEL 20-07-1993. Norme di attuazione per la
disciplina delle Cooperative Sociali.
REGIONE CALABRIA L R N. 5 DEL 3 MARZO 2000. Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale. Attuazione Legge 381/1991.
REGIONE EMILIA ROMAGNA L R N. 7 DEL 04-02-1994. Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale, attuazione della Legge 8
Novembre 1991, n. 381.
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA L R N. 7 DEL 7-02-1992. Disciplina ed
incentivazione in materia di Cooperazione Sociale.
REGIONE LAZIO L R N. 24 DEL 27-06-1996. Disciplina delle cooperative
sociali.
REGIONE LIGURIA L R N. 23 DEL 01-06-1993. Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale.
REGIONE LOMBARDIA L R N. 16 DEL 01-06-1993. Attuazione dell’art. 9 della
Legge 8 novembre 1991, nº 381, Disciplina delle cooperative sociali.
REGIONE LOMBARDIA L R N. 42 DEL 15-12-1993. Modifiche ed integrazioni
alla lr 1 giugno 1993, n. 16 Attuazione dell’art. 9 della Legge 8 novembre 1991,
nº 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e alla lr 9 agosto 1993, n. 24.
REGIONE MARCHE L R N. 50 DEL 13-04-1995. Norme di attuazione per la
promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale.
REGIONE MOLISE L R N. 6 DEL 13-02-1995. Interventi a favore della cooperazione.
REGIONE PIEMONTE L R N. 48 DEL 16-08-1989. Norme in materia di
Cooperazione Sociale.
REGIONE PIEMONTE L R REGIONALE N. 18 DEL 09-06-1994. Norme di
attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali.
REGIONE PUGLIA L R N. 21 DEL 01-09-1993. Iniziative regionali a sostegno
delle cooperative sociali e norme attuative della Legge 8-11-91, n. 381
“Disciplina delle cooperative sociali”.
REGIONE SARDEGNA L R N. 16 DEL 22-04-1997. Norme per la promozione
e lo sviluppo della Cooperazione Sociale.
REGIONE TOSCANA L R N. 13 DEL 28-01-1994. Disciplina dei rapporti tra le
[
77
]
Appendice A
Cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale.
REGIONE TOSCANA L R N. 87 DEL 24-11-1997. Disciplina dei rapporti tra le
cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale.
REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE L R N. 24 DEL 22-10-1988. Norme in
materia di cooperazione di solidarietà sociale.
REGIONE TRENTINO AA L R n. 15 1 novembre 1993. Modifiche alle leggi
vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative.
REGIONE UMBRIA L R N. 12 DEL 02-11-1993. Norme di attuazione della
Legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali.
REGIONE VALLE D’AOSTA L R N. 20 DEL 26-04-1993. Norme di attuazione
della Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante Disciplina delle cooperative
sociali e modificazioni della Legge regionale 1o giugno 1984, n. 16, concernente. Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi.
REGIONE VENETO L R N. 24 DEL 05-07-1994. Norme in materia di
Cooperazione Sociale.
Legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali
[
78
]
Art. 1
Definizione
Con l’art. 1 vengono definite le cooperative sociali; si precisa che lo
scopo sociale è quello di perseguire l’interesse generale della collettività alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Per
ottenere tale scopo gli enti cooperativi gestiscono servizi di carattere
socio-sanitario ed educativo (ad esempio ammalati,anziani,handicappati,ecc.) cooperative di tipo a, ovvero possono svolgere attività di natura agricola, industriale, commerciale o di servizi purchè finalizzate all’inserimento lavorativo di persone definite come “svantaggiate”, cooperative di tipo b. Nella denominazione sociale deve essere contenuta la
dizione “cooperativa sociale”.
Art. 2
Soci volontari
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di “soci volontari”che prestano la loro attività gratuitamente. Tali soci devono essere iscritti in una
apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la
metà del numero complessivo di tutti i soci.
Art. 3
Obblighi e divieti
Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti
mutualistici (non possono essere distribuiti dividendi superiori all’interesse legale; vi è divieto di distribuire le riserve durante la vita sociale;
l’intero capitale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi maturati, va devoluto a scopi di mutualità e pubblica utilità in caso di scioglimento). Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere
di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla speciale “sezione
Cooperazione Sociale”. Nel caso delle predette modifiche statutarie, la
cooperativa sarà pure cancellata dallo speciale Albo regionale delle
cooperative sociali. Per le cooperative sociali le ispezioni avranno luogo
ogni anno.
Appendice A
Art. 4
Persone svantaggiate
Per persone svantaggiate si intendono gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dalla Legge 354 del 26 luglio 1975. Le
persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori
della cooperativa.
Art. 5
Convenzioni
Le cooperative sociali di tipo b possono stipulare convenzioni, in deroga alle norme di evidenza pubblica, con enti pubblici anche economici
per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educative anche di tipo diverso purchè finalizzati a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate.
(In appendice vengono riportate le varie modalità di affidamento da
parte degli Enti Locali alle CS).
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577
Le ispezioni rientrano nel quadro della vigilanza ordinaria che il
Ministero delle attività produttive o le Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo (per quelle loro aderenti)
esercitano nei confronti delle cooperative, comprese quindi le cooperative sociali.
Art. 7
Regime tributario
Sono previste agevolazioni tributarie: per i trasferimenti di beni per successione o donazione, agevolazioni in materia di IVA e la riduzione ad
un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della
stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad
immobili destinati all’esercizio dell’attività sociale.
Art. 8
Consorzi
È possibile per i consorzi di cooperative sociali comprendere come soci
sia le cooperative sociali con attività socio-sanitaria ed educativa sia
quelle di inserimento lavorativo.
Art. 9
Normativa regionale
Le Regioni sono tenute ad emanare le norme di attuazione ed, a tal
fine, oltre ad istituire il suddetto “Albo regionale delle cooperative
sociali”dovranno determinare le modalità di raccordo con l’attività dei
servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione. Le Regioni sono tenute altresì ad
adottare convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le
amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della Regione prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e
l’applicazione delle norme contrattuali vigenti. Le Regioni inoltre, sono
tenute ad emanare norme volte alla promozione, al sostegno e allo
sviluppo della Cooperazione Sociale.
È superare il vincolo dell’inammissibilità a qualsiasi forma societaria
Art. 10
per l’esercizio delle professioni protette, il cui esercizio è subordinato
Partecipazione alle cooperative sociali
all’iscrizione in appositi albi professionali. Si prevede infatti la possibilidelle persone esercenti attività di
tà, per i professionisti, di partecipare direttamente come socio all’attiassistenza e di consulenza
vità di cooperative sociali.
Art. 11
Partecipazione delle
persone giuridiche
Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone
giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Occorre un
espresso riferimento, nello statuto, alle persone giuridiche.
Art. 12
Disciplina transitoria
In quanto disciplina transitoria e passati i due anni dalla promulgazione della legge, tale articolo ha esaurito la sua funzione.
[
79
]
Appendice A
Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili
Art. 1
Beneficiari
- Persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e intellettiva: con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone non vedenti: cecità assoluta o parziale (residuo visivo non
superiore a un decimo ad entrambi gli occhi);
- persone sordomute: sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento
della lingua parlata;
- persone invalide del lavoro: con grado di invalidità superiore al 33%;
- persone invalide di guerra, civili di guerra e per servizio: con minorazioni comprese dalla I alla VIII categoria, di cui al DPR n. 915/78 e
successive modifiche;
In base alle varie tipologie di inabilità esistono diversi organismi certificanti: Commissione medica, Commissione militare, INAIL.
Art. 2
Definizione di
Collocamento
Mirato
Il “collocamento mirato” è definito quale serie di strumenti tecnici e di
supporto che permettono un’adeguata valutazione delle potenzialità
della persona disabile, ovvero delle sue capacità professionali, tali da
poterla inserire nel posto adatto. A tale scopo ci si avvale di analisi dei
posti di lavoro, dell’ambiente, e di forme di sostegno necessarie per realizzare un inserimento proficuo nel contesto produttivo.
Art. 3
Quote di riserva per le assunzioni
obbligatorie
Art. 4
Criteri di computo della quota
di riserva
Art. 5
Esclusioni, esoneri parziali
e contributi esonerativi
[
80
]
L’obbligo di assunzione è previsto:
- da 15 a 35 dipendenti: 1 disabile;
- da 36 a 50 dipendenti: 2 disabili;
- oltre 50 dipendenti: 7% dei lavoratori occupati.
Ai fini della determinazione dei soggetti disabili da assumere non sono
computabili tra i dipendenti:
- i disabili occupati;
- i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi (per i lavoratori stagionali i 9 mesi si calcolano sulla base
delle giornate lavorative effettivamente prestate nell’anno solare;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori part-time a tempo indeterminato occupati per un orario di
lavoro pari o inferiore allo 0,50% del normale orario contrattuale;
- gli apprendisti;
- i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori assunti;
- i lavoratori divenuti inabili durante lo svolgimento del rapporto di
lavoro se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o se l’inabilità è conseguenza di inosservanza del datore alle
norme di sicurezza.
Sono esonerati dall’obbligo di assunzione:
- i datori di lavoro pubblici e privati operanti nel settore del trasporto
aereo, marittimo e terrestre;
- i datori di lavoro che gestiscono impianti a fune, relativamente al personale operativo.
Sono esonerati parzialmente:
- i datori di lavoro pubblici e privati che per le speciali condizioni della
loro attività non possono occupare l’intera percentuale di persone
disabili. L’esonero è concesso a fronte di un pagamento al Fondo
Regionale per l’occupazione dei disabili.
Appendice A
Art. 7
Modalità delle assunzioni
obbligatorie
Le assunzioni obbligatorie avvengono previa domanda da parte delle
imprese agli uffici competenti o attraverso la stipula delle apposite convenzioni previste ex art. 11. La richieste sono:
- nominative: per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da
essi promossi;
- una nominativa e una numerica: per le imprese da 36 a 50 dipendenti;
- per il 60% nominative: per le imprese superiori a 50 dipendenti;
- i datori di lavoro pubblici possono effettuare assunzioni numeriche o
attraverso convenzioni.
Art. 8
Elenchi e graduatorie
Per fruire dei benefici della Legge 68/99 i disabili disoccupati devono
iscriversi nell’apposito elenco dei lavoratori disabili, con un’unica graduatoria istituita presso i Servizi per l’Impiego della Provincia. L’elenco
è pubblico. Tale graduatoria serve per gli inserimenti numerici, indipendentemente dalle tipologie di disabilità, le cui modalità sono definite a
livello regionale sulla base dei criteri indicati dalle disposizioni di coordinamento disposte dal Presidente del Consiglio.
L’iscrizione è vincolata al possesso dei requisiti di accesso ai benefici
di legge.
Il Comitato tecnico (di cui ex D. lgs 469/97) provvederà alla stesura di
una scheda per ogni lavoratore relativa al profilo professionale, necessaria per l’avviamento mirato.
Art. 9
Richieste di avviamento
Datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di
assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati. In caso
di impossibilità di avviamento di lavoratori con la qualifica richiesta, gli
uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio, anche attraverso
la funzione delle cooperative sociali.
Art. 11-12
Convenzioni
La legge ha introdotto la possibilità, per i Servizi per l’impiego, di stipulare convenzioni con i datori di lavoro. Esistono tre tipologie di convenzione:
- ex art. 11, co°1 Convenzioni di programma: Vengono stipulate tra i
Servizi per l’impiego e i singoli datori di lavoro, previo parere della
Commissione provinciale per il lavoro. Lo scopo è quello di determinare tempi e modalità delle assunzioni che il datore di lavoro deve impegnarsi a realizzare. Tra le suddette modalità: la facoltà della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi;
- ex art. 11, co°4 Convenzioni di integrazione lavorativa: Riguardano
accordi per realizzare percorsi mirati ed individuali di inserimento lavorativo dei disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo;
- ex art. 12 Convenzioni di inserimento lavorativo: Consistono in accordi stipulati tra i Servizi per l’impiego, i datori di lavoro privati e le
cooperative sociali di tipo B o disabili liberi professionisti per impiegare in maniera temporanea il lavoratore disabile presso la cooperativa
sociale o il disabile libero professionista. Lo scopo è realizzare un percorso formativo in situazione lavorativa tale da consentire al disabile di
sviluppare le competenze necessarie al suo impiego presso il datore di
lavoro.
Art. 13
Agevolazioni
L’art. 13 stabilisce forme di incentivazione per le imprese che si rendano disponibili all’assunzione. Viene infatti attribuita la fiscalizzazione
degli oneri sociali proporzionata al grado di inabilità e si istituisce un
contributo per le spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro.
Per i disabili psichici è prevista la defiscalizzazione totale.
[
81
]
Appendice A
Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali
[
82
]
PRINCIPI E FINALITÀ
La legge si propone di:
- assicurare: alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- garantire: la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione ed i diritti di cittadinanza;
- di prevenire, eliminare o ridurre: le condizioni di disabilità, le condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia
Principio guida: SUSSIDIARIETÀ
- Verticale - Lo Stato delega ai livelli inferiori le funzioni che essi possono esercitare meglio a vantaggio dei cittadini, valorizzando e promuovendo la capacità delle comunità locali ad affrontare i propri
problemi, intervenendo dall’esterno quando è necessario attraverso
risorse aggiuntive (economiche e non) per incrementare le capacità
di risposta autonoma;
- Orizzontale - Strumento di promozione coordinamento e sostegno
che permette alle formazioni sociali (famiglie, associazioni, cooperazione, organizzazioni no profit in genere) di esprimere al meglio, o
con la piena garanzia di libertà di iniziativa, le diverse e specifiche
potenzialità
Principio guida:
DECENTRAMENTO
- Si ribalta la tradizionale impostazione dell’impianto normativo partendo dal basso nel definire i computi comunali, per poi risalire a livelli
istituzionali più rilevanti.
- L’assetto complessivo prevede che i Comuni siano titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interessi sociali svolti a livello locale
Principio guida:
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI
Elementi fondamentali per realizzazione degli interventi e dei servizi
sociali sono:
- La programmazione degli interventi e delle risorse attraverso: il coordinamento e l’integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione
nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di e di
reinserimento al lavoro; la concertazione e la cooperazione tra diversi
livelli istituzionali;
- L’operatività per progetti;
- La verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia
delle prestazioni
LE NUOVE POLITICHE SOCIALI
Sono universalistiche, perseguono obiettivi di benessere sociale ed utilizzano il sistema di integrato di interventi e servizi sociali.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante:
- Politiche e prestazioni nei diversi settori della vita sociale;
- Integrazione dei servizi alla persona ed al nucleo con eventuali misure economiche;
- Definizione di percorsi attivi, volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse;
- Superamento di sovrapposizioni di competenze e di settorializzazione
delle risposte.
Il sistema integrato in cui:
- Il cittadino non è il solo utente,
- Le famiglie non solo portatrici di bisogni,
- La rete non si rivolge solo agli ultimi
- L’assistenza non è solo sostegno economico
- L’approccio non è solo riparatorio
- Il disagio non è solo economico
- Il sapere non solo professionale
- Gli interventi sociali non sono opzionali
Appendice A
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
-
OBIETTIVI
I FILONI PRINCIPALI
DELL’INTERVENTO
Per promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone,
Incoraggiare le esperienze aggregative
Assicurare livelli essenziali in tutte le realtà territoriali
Potenziare i servizi alla persona
Favorire la diversificazione e la personalizzazione degli interventi,
Valorizzare le esperienze e le risorse esistenti,
Valorizzare le professioni sociali,
Valorizzare il sapere quotidiano,
Promuovere la progettualità verso le famiglie,
Prevedere un sistema allargato, più vicino alle persone
Diritto all’inserimento sociale,
- Politiche per promuovere l’inclusione sociale,
- Interventi rivolti alla persona e alle famiglie,
- Insieme integrato di interventi monetari e servizi in rete,
- Livelli essenziali su tutto il territorio nazionale,
- Prestazioni flessibili e diversificate basate su progetti personalizzati
1. Superamento del disagio economico
2. Valorizzazione del ruolo della famiglia
3. Reti per il reinserimento sociale.
GLI ATTORI DELLA RIFORMA
1.
2.
3.
4.
RESPONSABILITÀ CONDIVISE
- Coinvolgimento stabile dei soggetti sociali nella organizzazione dei
servizi in un rapporto di partnerariato attivo,
- Coinvolgimento dei cittadini come utenti e fruitori dei servizi, ma
anche di controllo della qualità,
- Promuovere risorse, capacità imprenditoriali e organizzazioni diretta
espressione della società civile,
- Coniugare la qualità con il principio della trasparenza, del pluralismo
e del confronto competitivo
POTERI E FUNZIONI
DEI SOGGETTI SOCIALI
Sistema di governo in cui le decisioni non sono più prese dal centro ma
co-decise da una rete di attori interdipendenti.
Accanto alla promozione e la regolazione pubblica convive la co-progettazione, un esercizio di responsabilità condivise, dei soggetti pubblici, privati e sociali, dei soggetti istituzionali e non
LIVELLI DELLA PIANIFICAZIONE
art. 9
STATO
-
Soggetti pubblici
Cooperazione sociale
Organizzazioni di volontariato
Fondazioni
Stato
Regione
Provincia
Comune
Indica le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni sociali, le priorità di
intervento, le modalità di attuazione del sistema di interventi, gli indirizzi, i parametri per valutare i risultati, le regole per la formazione e
l’aggiornamento del personale
[
83
]
Appendice A
[
84
]
art.8
REGIONE
- Determina gli ambiti locali e gli strumenti per la gestione unitaria del
sistema dei servizi,
- Definisce le politiche integrate per interventi sociali, sanità, scuola,
lavoro,
- Promuove e coordina l’assistenza tecnica necessaria agli Enti Locali,
- Sperimenta modelli innovativi di servizi per coordinare le risorse
finanziarie e umane,
- Studia strumenti di controllo per valutare l’efficienza e i risultati raggiunti,
- Fissa i criteri per autorizzare e accreditare strutture e servizi,
- Istituisce registri dei soggetti autorizzati a erogare servizi secondo
indicatori di qualità,
- Definisce i principi per la concessione dei titoli per l’acquisto dei servizi,
- Regola il trasferimento agli Enti Locali delle risorse,
- Stabilisce i criteri per definire le tariffe che i Comuni pagano ai soggetti accreditati
art. 7
PROVINCIA
- Raccoglie i dati sui bisogni e sulle risorse disponibili dei comuni e degli
altri soggetti
- Concorre all’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali,
- Analizza l’offerta assistenziale per focalizzare i fenomeni sociali più
rilevanti
- Promuove d’intesa con i comuni iniziative di formazione professionale
- Partecipa alla definizione all’attuazione dei piani
art. 6
COMUNE
- Sistema locale integrato di servizi sociali e interventi rivolti alla comunità;
- Sistema attivato con una logica di concertazione con le parti sociali ed
il Terzo Settore in una strategia di programmazione dei servizi per
costruire risposte territoriali complesse e di qualità ai bisogni dei cittadini, sistema incentrato sulle capacità professionali dell’operatore
sociale.
- Programmazione e progettazione e realizzazione del sistema locale
dei servizi a rete,
- Erogazione dei servizi sociali,
- Individuazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria,
- Valutazione delle condizioni che consentano l’accesso ai servizi,
- Diritto di partecipazione dei cittadini al controllo di qualità
- Promozione delle risorse locali,
- Coordinamento delle attività degli enti che operano nel territorio
- Consultazione dei soggetti interessati alla predisposizione della programmazione dei servizi
- Strumenti di semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione
OBIETTIVI DI PRIORITÀ SOCIALE
1. Valorizzare e sostenere le responsabilità (libera assunzione di responsabilità, le capacità genitoriali, le pari opportunità e la condivisione
delle responsabilità tra uomini e donne,una visione positiva della persona anziana
2. Rafforzare i diritti dei minori (consolidare risposte qualificate per l’infanzia e l’adoloscenza)
3. Potenziare gli interventi di contrasto alla povertà
4. Sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti
5. Altri obiettivi di rilevanza sociale (prevenzione dipendenze, inclusione degli immigrati)
Appendice A
QUALITÀ NEL PROCESSO
DI PIANIFICAZIONE
- Non deve essere visto in termini amministrativi (e di adempimento
formale), ma deve prevedere l’attivazione di azioni responsabilizzanti, concertative, comunicative che coinvolgano tutti i soggetti in
grado di dare apporti nelle varie fasi progettuali;
- L’attenzione va concentrata sui bisogni e sulle opportunità da
garantire e, solo in secondo luogo, sul sistema di interventi e servizi
da porre in essere;
- Valorizzare le risorse di ogni comunità locale al fine non solo di
aumentare l’efficacia degli interventi, ma anche di favorire la crescita delle risorse presenti nelle singole realtà;
- Attenzione alle fasi di valutazione di processo e di esito
IL LIVELLO ESSENZIALE
DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
Il diritto di star bene è il fondamento delle politiche sociali. Le aree di
intervento coinvolgono:
- Responsabilità familiari,
- Diritti dei minori,
- Persone anziane,
- Contrasto alla povertà,
- Disabili
IL LIVELLO ESSENZIALE
DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
Il diritto di star bene è il fondamento delle politiche sociali. Le aree di
intervento coinvolgono:
- Responsabilità familiari,
- Diritti dei minori,
- Persone anziane,
- Contrasto alla povertà,
- Disabili
TIPOLOGIE DI SERVIZI
Servizio sociale professionale e segretariato sociale per l’informazi ne e
consulenza al singolo e ai nuclei familiari,
- Servizio di intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e
familiari,
- Assistenza domiciliare,
- Strutture residenziali e semi-residenziali per i soggetti con fragilità
sociali,
- Centri di accoglienza
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
- La formazione, la qualificazione e l’esperienza professionale degli operatori coinvolti,
- L’esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento,
- Le Regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra i
comuni ed i soggetti del Terzo Settore nell’affidamento dei servizi alla
persona)
I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- Criterio del miglior rapporto qualita’/prezzo (modalità adottate per il
contenimento del turner over, strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, conoscenza di specifici problemi sociali del territorio e
delle risorse della comunità, rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenza)
- Elementi qualitativi per la scelta
- Modi per esprimere la progettualità
- Oggetto complesso del servizio
- Verifica del servizio
[
85
]
Appendice A
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 14
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei
lavoratori disabili, i servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della Legge 12
marzo 1999, n. 68, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosi’ come modificato dall’articolo 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n.381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge,convenzioni quadro su base territoriale, devono essere validate da parte delle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da
parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita’ di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l’individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui
all’articolo 6, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita’ di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei
lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria
applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f ) l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenziasocia le di cui
all’articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a
supporto delle attivita’ previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da
[
86
]
Appendice A
realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorché l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in
virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all’articolo 6,
comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai
fini della copertura della quota di riserva, di cui all’articolo 3 della stessa
legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture
per ciascuna impresa è dato dall’ammontare annuo delle commesse
dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera
d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita’
della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sara’ verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della
copertura della restante quota d’obbligo a loro carico determinata ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
[
87
]
Appendice A
»Appendice B«
Approfondimenti
[
88
]
Appendice B
In questa sezione sono inseriti alcuni approfondimenti su materie particolari, come le agevolazioni economiche, l’affidamento di commesse da parte di
enti pubblici alla CS, il contratto collettivo e l’articolo 14 del D.Lgs 276/2003,
un’ipotesi di fasi applicative e le linee progettuali di un intervento di sperimentazione del disposto dell’articolo stesso, previsto per il 2005-2006.
Articolo 14 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276
IPOTESI DI FASI APPLICATIVE
PRIMA FASE
ATTORI
- Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili (sentita la commissione tripartita e il relativo “comitato tecnico”);
- associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro;
- associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali (di tipo B);
- consorzi di Cooperazione Sociale.
OGGETTO
Convenzioni quadro su base territoriale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle
imprese associate o aderenti.
CONDIZIONI
Le convenzioni quadro devono essere validate da parte delle Regioni,
sentiti gli organismi di concertazione
La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al
lavoro in cooperativa; l’individuazione dei disabili sarà curata dai
servizi preposti alla gestione dell’inserimento lavorativo delle persone disabili;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo dei lavoratori disabili dalla cui assunzione diretta il datore di lavoro, per il periodo di vigenza della convenzione, è esentato, secondo criteri di congruità con i costi del
lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle
cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f) l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale, di
una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto
delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da
realizzare con lo strumento della convenzione.
ATTORI
- singole imprese;
- singole cooperative sociali (di tipo B) o loro consorzi;
- servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili (sentita la commissione
tripartita e il relativo “comitato tecnico”.
OGGETTO
atto di adesione da parte delle imprese e delle singole cooperative
sociali o loro consorzi;
realizzazione dei contenuti della convenzione quadro del meccanismo
di convenzione.
SECONDA FASE
[
89
]
Appendice B
PASSAGGI OPERATIVI
- conferimento della commessa da parte dell’azienda alla cooperativa
e determinazione del numero di lavoratori disabili “computabili”;
- individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire in cooperativa e
verifica delle effettive condizioni di difficoltà (servizi impiego, comitato tecnico);
- verifica della congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in
cooperativa sociale (Commissione provinciale del lavoro);
- verifica delle condizioni operative e delle capacità di integrazione
della cooperativa sociale convenzionata.
EFFETTI
Allorché l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in
virtù della convenzione, riguardi i lavoratori disabili che presentino
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e del comitato tecnico, lo stesso si considera
utile ai fini della copertura della quota di riserva, cui sono tenute le
imprese conferenti.
Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di calcolo e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti
delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti.
VINCOLI
L’applicazione della possibilità di computo dei lavoratori disabili presenti
in cooperativa sociale da parte del datore di lavoro obbligato è subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai
fini della copertura della restante quota d’obbligo a suo carico, determinata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Progetto
Sviluppo territoriale ed inclusione sociale.
La sperimentazione dell’inserimento lavorativo
con l’art. 14 del D.Lgs. 276/04.
Ente promotore
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ente attuatore
Italia Lavoro
Finalità:
1. La proposta progettuale tende ad effettuare la sperimentazione della
portata della norma in termini di sua capacità di funzionamento, efficacia, al fine di desumere dai risultati elementi di conferma ovvero di
[
90
]
Appendice B
modifica dei dispositivi adottati.
2. L’obiettivo generale che si intende raggiungere è la messa a fuoco
delle problematiche relative a:
• l’individuazione e la messa in atto di procedure e di prassi gestionali che, sulla base di quanto previsto del citato art.14, consentano di
procedere agli inserimenti lavorativi dei disabili;
• le condizioni di successo o di criticità relative all’applicazione delle
previsioni normative.
Obiettivi:
a. l’analisi dei contesti territoriali al fine di individuare e verificare l’esistenza nei diversi territori delle condizioni di sviluppo della sperimentazione;
b. esame comparato delle diverse previsioni normative e delle relative
procedure utilizzabili per l’obbligo di assunzione da parte delle imprese private,al fine di individuare convenienze sia economiche che organizzative;
c. Individuazione dei dieci territori di sperimentazione in base alla verifica delle condizioni.
d. ricerca di tipo quali-quantitativo sui disabili di difficile inserimento,
nelle aree territoriali su cui avviene la sperimentazione e sulla dimensione del fabbisogno in assolvimento dell’obbligo da parte delle
imprese;
e. piano di comunicazione ed informazione del progetto, propedeutico
all’attività di promozione;
f. realizzazione di un seminario nazionale per la valutazione dei risultati
dell’indagine e l’individuazione dei criteri di selezione delle aree territoriali sulle quali avviare le sperimentazioni;
g. elaborazione delle linee guida e dei criteri per la stesura delle convenzioni quadro da utilizzare nella sperimentazione nei territori;
h. attività di promozione: programmazione di tre seminari interregionali
(nord-centro-sud);
i. accertamento, nei territori prescelti, dell’interesse e della disponibilità
di tutti gli attori istituzionali e sociali presenti e della sussistenza di
tutte le condizioni per l’avvio della fase di implementazione della sperimentazione;
j. adeguamento del progetto di sperimentazione ad eventuali, specifi-
[
91
]
Appendice B
che condizioni ed esigenze locali;
k. la predisposizione di sei corsi di formazione sui territori prescelti per
la sperimentazione, rivolti a tutti gli attori da coinvolgere direttamente, sul quadro normativo,procedure,convenienze sociali ed economiche dello strumento di inserimento lavorativo dei disabili introdotto
dal citato art.14 ;
l. l’implementazione della sperimentazione territoriale attraverso la realizzazione nell’ambito di dieci territori – due del nord,due del centro
e due del sud – esperienze pilota,da un lato sulla capacità e le opportunità che le strutture della Cooperazione Sociale sono in grado di
offrire per la soluzione del problema dell’inserimento lavorativo dei
disabili in contesti lavorativi tradizionali, e dall’altro sull’interesse del
sistema delle imprese ad assolvere all’obbligo utilizzando lo strumento messo a disposizione dall’art.14;
m. convegno conclusivo a livello nazionale per la valutazione dell’intero
percorso di sperimentazione.
Durata:
Il progetto ha la durata di 18/24 mesi
Il lavoratore svantaggiato
Si definisce lavoratore “svantaggiato” la persona non in grado di inserirsi
nel mercato del lavoro senza specifica assistenza.
A tale categoria appartegono (art. 2, lettera f - del regolamento CE
n.2204/2002, del 12 Dicembre 20021):
• giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato la formazione a
tempo pieno da non più di due anni e che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
• lavoratori migranti che si spostino o si siano spostati all’interno della
Comunità, o divengano residenti nella Comunità per assumervi un lavoro;
• persone appartenenti ad una minoranza etnica di uno Stato membro
che debbano migliorare le proprie conoscenze linguistiche, la forma-
1 Recepito dal D.Lgs 10 settembre 2003, n.276 ”Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 2 lettera k)”
[
92
]
Appendice B
zione professionale o l’esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un’occupazione stabile;
• persone che desiderino intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per
almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il
lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
• persone adulte che vivano sole con uno o più figli a carico;
• persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore o
equivalente, prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
• persone di più di 50 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di
perderlo;
• disoccupati di lungo periodo, cioè senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di
25 anni;
• persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una
dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
• qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito
regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a
un’altra sanzione penale;
• donna di un’area geografica nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni e nella
quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di
disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre
anni precedenti;
• lavoratore disabile, cioè qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai
sensi della legislazione nazionale, o riconosciuta affetta da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.
Affidamento di commesse da parte di Enti pubblici alle
cooperative sociali
Per quanto riguarda le cooperative sociali di tipo B il sistema di convenzionamento con gli enti pubblici è previsto e disciplinato dall’art. 5
della Legge n. 381/1991 che predispone una disciplina di favore, in quanto ammette una deroga alla gara formale d’appalto, a condizione
che l’importo per la fornitura di beni e servizi sia inferiore alla c.d. “soglia
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93
]
Appendice B
comunitaria” (attualmente 200.000 Euro).
Vale a dire che agli enti pubblici è riservata la possibilità di stipulare convenzioni dirette per la fornitura di beni e servizi con cooperative di tipo
B, iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9, comma 1, della L. n. 381/1991,
derogando, per la scelta del soggetto a cui affidare i medesimi, allo strumento della gara pubblica.
Questa disciplina di favore è giustificata dall’esigenza di trovare un punto
di equilibrio tra interessi contrapposti e di diverso tenore:
• l’esigenza di rispettare i principi comunitari che regolano le procedure
di affidamento - non da ultimo il principio di concorrenza e di parità di
trattamento tra i concorrenti;
• la valorizzazione delle fondamentali istanze costituzionali che riconoscono a tutti i cittadini il diritto al lavoro e che sono finalizzate alla promozione delle condizioni idonee a rendere effettivo tale diritto.
Alla luce delle suddette considerazioni deve dunque ritenersi fondamentale il fine perseguito dalle cooperative sociali di tipo B consistente nell’inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate individuate all’art. 4.
Sempre con riferimento agli appalti c.d. sotto soglia, si ritiene che, fermo
restando la facoltà, per gli enti appaltanti, di procedere in via di affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B, gli stessi enti possono procedere altresì attraverso procedure concorsuali “riservate” alle sole
cooperative sociali di tipo B.
A tal proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 794 del 14 febbraio
2003, ha difatti affermato che “la facoltà concessa alle cooperative sociali di
tipo B di stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche nei limiti indicati, comporta anche la possibilità per l’amministrazione pubblica di
indire gare di appalto, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi, riservate alle cooperative di tipo B (…)”.
Dello stesso tenore la sentenza del Tar Basilicata – sentenza n. 1022 del
2003 – nella quale, con riferimento alla possibilità di limitare la partecipazione alla gara pubblica alle sole cooperative sociali, si legge che “Se al
fine di promuovere ed agevolare l’attività delle cooperative, anche se solo
di quelle della citata lettera b), si giunge a consentire alle pp.aa. di derogare, per la scelta del soggetto cui affidare i servizi pubblici, allo strumento della gara pubblica, a maggior ragione si deve ritenere possibile limita-
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94
]
Appendice B
re la partecipazione a dette gare alle sole cooperative, essendo queste
costituite allo scopo di perseguire l’interesse collettivo alla predisposizione di interventi di sostegno in favore dei soggetti più bisognosi” ed ancora che “al fine di agevolare le cooperative sociali aventi lo scopo di tutelare l’interesse dei cittadini in situazioni di bisogno, l’amministrazione
appaltante, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, determini preventivamente una limitazione delle categorie di soggetti da invitare ad
una procedura concorsuale”.
Per appalti di importi pari o superiori alla soglia comunitaria, fermo
restando il necessario esperimento di procedure concorsuali, l’art. 5,
comma 4, prevede la possibilità di inserire, nei bandi di gara e nei capitolati d’oneri, particolari condizioni di esecuzione che obblighino ad
eseguire il contratto impiegando le persone svantaggiate indicate all’art.
4, comma 1, e che permettano l’adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo.
Dovendosi, infatti, in tale ipotesi procedere all’esperimento di una gara
pubblica “aperta”, la Stazione appaltante può chiedere a tutti i soggetti
potenzialmente interessati, l’adozione di specifici programmi di inserimento dei soggetti svantaggiati, con obbligo di presentare conforme
piano di impresa e, per l’impresa aggiudicataria, di procedere all’assunzione dei predetti soggetti svantaggiati.
Del resto, l’inserimento di clausole c.d. sociali nell’ambito delle procedure d’appalto è legittimo nella misura in cui ciò non si risolva in una violazione della par condicio tra i concorrenti.
Soprattutto con riferimento alla fase di aggiudicazione dell’appalto – qualora il criterio di aggiudicazione che si intende applicare sia rappresentato dall’offerta economicamente più vantaggiosa – uno specifico criterio
valutativo di natura sociale può essere preso in considerazione solo nella
misura in cui sia ricollegabile ad altri criteri espressamente previsti e contribuisca così ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa in
quanto comporti un vantaggio economico diretto per l’amministrazione.
La Commissione europea, con la comunicazione interpretativa - COM
(2001) 566 def. – “Sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici”, afferma in tal
senso che, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello consistente nella maggiore vantaggiosità economica dell’offerta, “sarebbero
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95
]
Appendice B
incompatibili con le attuali direttive sugli appalti pubblici (…) i criteri
sociali fondati su una misura in base alla quale gli offerenti debbano assumere una certa categoria di persone o debbano varare un programma di
promozione delle pari opportunità, in altri termini per quei criteri totalmente sganciati dall’oggetto di un determinato appalto o alle sue condizioni di esecuzione”.
Ciò nella misura in cui un criterio di aggiudicazione di tale natura risulterebbe assolutamente discriminatorio, in quanto violerebbe il fondamentale principio della parità di trattamento dei concorrenti.
Da quanto detto emerge chiaramente che “criteri che prendano in considerazione aspetti sociali possono essere utilizzati ai fini dell’individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui essi comportino un vantaggio economico per l’amministrazione aggiudicatrice collegato
al prodotto o servizio oggetto dell’appalto”.
Contrariamente, si ritiene possa essere legittimamente prevista, all’interno del bando di gara della procedura ad evidenza pubblica, una apposita e specifica clausola di esecuzione che vincoli il futuro vincitore
della gara a procedere all’assunzione delle persone svantaggiate ex art. 4,
comma 1.
D’altronde, la possibilità di imporre, all’interno di una procedura ad evidenza pubblica, l’osservanza di una specifica clausola contrattuale relativa alla modalità di esecuzione del contratto, è confermata anche dalla
citata comunicazione interpretativa della Commissione europea, nella
quale si legge che “Obiettivi sociali possono essere perseguiti attraverso
l’applicazione di clausole contrattuali o di “condizioni di esecuzione dell’appalto”, nei limiti in cui tale applicazione venga effettuata nel rispetto
del diritto comunitario e, in particolare, la stessa non abbia un’incidenza
discriminatoria, diretta o indiretta, nei confronti degli offerenti di altri
Stati membri”.
Per quanto sopra esposto, una clausola di esecuzione volta a recepire e
soddisfare le esigenze di carattere sociale sarebbe assolutamente compatibile col diritto comunitario degli appalti nella misura in cui fosse
costruita come un obbligo di esecuzione del contratto, come tale subordinato all’accettazione del concorrente in sede di gara. In linea di massima è dunque sufficiente che gli offerenti si impegnino, all’atto della presentazione delle offerte, a soddisfare tale esigenza in caso di aggiudicazione dell’appalto.
[
96
]
Appendice B
Tale clausola di esecuzione, invero, posto che venga adeguatamente
pubblicizzata tramite una sua espressa menzione nel bando di gara,
non vìola alcuno dei principi che governano le procedure ad evidenza
pubblica.
Nonostante il legislatore, con la specifica indicazione normativa ex art. 5,
abbia limitato lo speciale regime delle convenzioni dirette, nonché la previsione di specifiche clausole di esecuzione nell’ipotesi di gara d’appalto
“sopra soglia”, alle sole società cooperative di tipo B, non si può non affermare tuttavia che la L. n. 381/1991 e la normativa regionale avente carattere applicativo, si propongono il dichiarato scopo di agevolare e tutelare
– non soltanto sotto il profilo fiscale – ambedue le tipologie di cooperativa sociale, attesa la comune rilevanza pubblica dell’attività dalle medesime svolta.
Le agevolazioni economiche alla Cooperazione Sociale
La crescente diffusione del così detto “Terzo Settore” nell’economia
nazionale ha sempre indotto il legislatore a prevedere forme di incentivazione a favore dei soggetti che normalmente operano in tale settore e, più
specificamente, a favore delle cooperative sociali.
Negli ultimi due decenni le cooperative sociali hanno assunto un ruolo di
rilievo tra le organizzazioni impegnate a fornire prestazioni di interesse
collettivo; esse rappresentano oggi una componente significativa dell’offerta di servizi sociali, che erogano in maniera più rispondente alle effettive esigenze delle comunità locali.
Grazie soprattutto alla funzione sociale che ormai da anni svolgono nel
nostro Paese, le cooperative sociali godono di un regime giuridico di favore ed usufruiscono di una serie di significative agevolazioni in campo
fiscale, previdenziale e finanziario.
Le predette agevolazioni sono oltremodo numerose. Inoltre, la disciplina
delle agevolazioni è alquanto complessa ed è caratterizzata da una continua variabilità di norme comunitarie e nazionali.
Per questi motivi, nella trattazione della materia si opererà un utile distinzione scolastica in normativa nazionale (con agevolazioni previdenziali,
fiscali e produttive) e regionale.
[
97
]
Appendice B
Agevolazioni nazionali
Le agevolazioni di carattere nazionale che interessano la Cooperazione
Sociale sono molteplici e di varia natura. Distinguiamo, in primo luogo tra:
• le agevolazioni di natura fiscale;
• le agevolazioni di natura previdenziale;
• le agevolazioni cosi dette “produttive”.
Inoltre, le agevolazioni di cui godono le cooperative sociali possono essere:
• agevolazioni di carattere generale riguardanti le cooperative (es.: intassabilità degli utili destinati a riserva indivisibile ecc.);
• agevolazioni specifiche, applicabili in relazione al settore in cui le
cooperative sociali operano (es: per le cooperative sociali iscritte anche
nella sezione del registro prefettizio fra le cooperative di produzione e
lavoro si applicano, qualora ricorrano le condizioni, le agevolazioni di
cui all’art. 11 del D.P.R. 601/73 riguardante la disciplina delle agevolazioni tributarie);
• agevolazioni specifiche, applicabili in relazione al settore in cui le
cooperative sociali operano (es: per le cooperative sociali iscritte anche
nella sezione del registro prefettizio fra le cooperative di produzione e
lavoro si applica, qualora ricorrano le condizioni, l’esenzione dall’imposta sui redditi delle persone giuridiche di cui all’art. 11 del D.P.R.
601/73).
Difatti, le cooperative sociali non operano esclusivamente nel settore
“sociale” ma possono svolgere molteplici attività, tanto che per le stesse è
prevista la possibilità della doppia iscrizione nel registro prefettizio (sia nel
settore sociale, sia nel settore di cui la cooperativa fa parte in base alla propria attività). Il regime di agevolazioni è pertanto di natura cumulativa.
Agevolazioni fiscali
La disciplina delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative è
stata profondamente modificata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, rubricato come “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società
cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001 n. 366”. Per effetto del
riordino del diritto societario, infatti, le cooperative sono state suddivise in
due distinte categorie:
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98
]
Appendice B
• le cooperative a mutualità prevalente, destinatarie di apposita disciplina;
• le altre società cooperative, equiparate per alcuni aspetti alle società di
capitali.
Così come previsto nel novellato disposto dell’art. 223-duodecies del R.D.
30 marzo 1942 n. 318, le agevolazioni tributarie per il settore cooperativo
spettano esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente: conserveranno le agevolazioni fiscali, cioè, solo quelle cooperative che adegueranno
i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le cooperative a mutualità
prevalente, entro il 31 dicembre 2004.
Inoltre la fiscalità delle società cooperative era già stata fortemente modificata dall’art. 6 del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, convertito in Legge 15 giugno
2002 n. 112, contenente disposizioni finanziarie urgenti in materia di riscossione. Ed anche in questo caso le agevolazioni venivano concesse alle sole
cooperative costituzionalmente riconosciute (ossia a mutualità prevalente).
A questo irrigidimento della normativa, che ha portato a forti limitazioni
delle agevolazioni fiscali, fanno eccezione le norme che riguardano le
cooperative sociali, le quali sono rimaste escluse dall’applicazione della
suddetta disciplina (in quanto considerate automaticamente a mutualità
prevalente) ed hanno continuato per tutto il periodo transitorio (2002,
2003) ad essere assoggettate al regime precedente.
L’esonero, analogamente a quanto previsto per la futura nuova imposizione, opera in modo automatico per tutte le cooperative sociali, tanto di
tipo A quanto di tipo B, indipendentemente da qualsiasi ulteriore requisito. Anche in questo settore, dunque, il legislatore ha voluto operare con
una normativa di favore nei confronti del fenomeno della Cooperazione
Sociale.
Le cooperative sociali, come anticipato, godono di specifiche agevolazioni fiscali. In particolare l’emanazione del decreto legislativo sul trattamento fiscale del cosiddetto Terzo Settore dell’economia (Dlgs 460/97), apre
nuovi spazi d’intervento per la cooperazione in generale e per quella
sociale in particolare, distinguendo questa ultima in termini sostanziali da
tutto il resto del mondo cooperativistico.
Le cooperative, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 460/97, possono essere qualificate Organizzazioni non lucrative d’utilità sociale. Al comma 8, l’art 10
prevede: “Sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro
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99
]
Appendice B
struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato…, le organizzazioni non governative… e le cooperative sociali di cui alla Legge 8
novembre1991 n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore
relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative
ed alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi…”.
A differenza delle altre cooperative, quelle sociali vengono ricomprese nel
novero delle Onlus sulla base di un automatismo formulato già nella legge
delega, che ne esclude una qualunque modificazione di “struttura e di
finalità”.
Per la corretta applicazione delle norme contenute nel citato decreto il
Ministero delle finanze ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 168/E del
26 giugno 1998, nella quale ha precisato che per le cooperative sociali,
ONLUS di diritto, non sussiste né l’obbligo di adeguare i propri statuti alle
disposizioni di cui all’art. 10 Dlgs 460/97, né quello di ottemperare alla
prescrizione di inserire nella denominazione sociale la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.
Imposte dirette
Non esistono regimi speciali per le cooperative sociali in materia di imposte dirette. Le agevolazioni applicabili sono quelle di carattere generale
riguardanti le cooperative.
L’art. 13 del D.Lgs. 460/97, però, prevede un particolare trattamento tributario delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS, stabilendo agevolazioni differenziate per la persone fisiche e per le persone giuridiche.
Alle persone fisiche ed agli enti non commerciali, che erogano denaro alle
ONLUS, è consentito detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19%
delle erogazioni liberali fino ad un importo non superiore ad euro
2.065,83. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali
somme sia eseguito:
• tramite banca o ufficio postale;
• mediante gli altri sistemi di pagamento consentiti dall’art. 23 del
D.Lgs.241/97 (assegni bancari e circolari, carte di credito ecc.);
• secondo ulteriori modalità che consentano all’amministrazione finanziaria di effettuare controlli efficaci.
Le imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono dedurre dal reddito d’impresa un importo non superiore ad euro
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100
]
Appendice B
2.065,83 o, in alternativa, un importo non superiore al 2% del reddito
d’impresa dichiarato ai sensi dell’art. 100, lettera h, del Nuovo Testo
Unico Delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86 modificato dal D.Lgs 344/03
in vigore dal 1 gennaio 2004).
L’art. 100, comma 2, lettera I, del Nuovo Testo Unico Delle Imposte sui
Redditi dispone che sono deducibili dal reddito d’impresa le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di sevizi erogate a favore delle ONLUS, nel limite
del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le cooperative sociali che svolgono attività di cui alla lettera B dell’art. 1
della Legge n. 381/91 possono dedurre dalla base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) l’intero costo del lavoro delle
persone svantaggiate.
Le cooperative sociali che svolgono attività di cui alla lettera A dell’art. 1
della Legge n. 381/91 hanno potuto usufruire di detrazioni dalla base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal 1998
al 2000. A decorrere dall’anno 2001 la base imponibile è determinata in
maniera ordinaria. Va osservato, però, che, avvalendosi della potestà loro
concessa in materia, alcune Regioni hanno legiferato riconoscendo alle
cooperative un’aliquota ridotta (es.: la Regione Emilia Romagna ha fissato
l’aliquota IRAP al 3,5% per le cooperative sociali – di tipo A e B – a partire dal 1 gennaio 2002)2.
Imposte indirette
• Imposta di Bollo: ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 460/97, viene prevista
l’esenzione da bollo per atti, documenti, istanze contratti, certificazioni
dichiarazioni e attestazioni posta in essere o richiesti da ONLUS.
• Imposta di Registro: l’art. 22 del D.Lgs. n. 460/97 ha previsto che gli atti
costitutivi e le modifiche statutarie delle cooperative sociali sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa di euro 129,11.
2 NB: l’agevolazione per le cooperative di tipo B è vigente ed è di carattere nazionale. Il problema
si pone per quelle di tipo A. A decorrere dall’anno 2001, infatti, per la legislazione nazionale, la
base imponibile per queste cooperative è determinata in maniera ordinaria. Alcune Regioni
dunque hanno legiferato, lasciando in vigore l’esenzione anche per le cooperative di tipo A (es.
Lombardia); altre hanno riconosciuto l’aliquota ridotta (es. Emilia). Nell’appendice al modello
IRAP 2003 viene riportato un elenco completo delle disposizioni previste la riguardo nei
regolamenti delle diverse Regioni.
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101
]
Appendice B
• Tasse di Concessione Governative: esenzione per l’iscrizione nel registro
delle imprese degli atti costitutivi e degli atti soggetti a registrazione (art.
13 bis DPR 461/72, introdotto dal D.Lgs 460/97).
• Imposte Ipotecarie e catastali: riduzione ad un quarto per la stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati
all’esercizio dell’attività sociale (art. 7, comma 2, l. 381/91).
• Imposte di successione e donazione: l’esenzione totale dalle imposte di
successione e donazione dei trasferimenti di beni a favore delle cooperative sociali. Ciò deriva dallo specifico richiamo applicativo dell’art. 3 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, che esenta dalle imposte di successione e
donazione tutti i trasferimenti sia a favore dello Stato, fondazioni, associazioni ed ospedali senza fini di lucro, la ricerca, l’educazione, l’istruzione
od altre finalità di pubblica utilità, sia a favore di enti, fondazioni e associazioni diverse qualora siano stati disposti per le stesse finalità (art. 7,
comma 1, l. 381/91).
Iva
Premesso che le cooperative sociali sono considerate ONLUS di diritto,
alle stesse si applica l’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 10 n. 27-ter
del DPR 633/72.
Sono esenti da IVA, se effettuate dalle ONLUS, le seguenti prestazioni:
• i trasporti di malati o feriti con appositi veicoli;
• le prestazioni di ricovero sanitario;
• le prestazioni educative e di formazione professionale;
• le prestazioni socio sanitarie, assistenza domiciliare o ambulatoriale, in
comunità o simili a favore di: anziani, inabili adulti, tossicodipendenti,
malati di aids, handicappati psicofisici, minori coinvolti in situazioni di
devianza o disadattamento.
In particolar modo per queste ultime la disposizione richiamata si pone
quale espressa deroga della previsione di imponibilità prevista dal numero
41-bis) della tabella A, parte seconda, che determina nel 4% l’aliquota Iva
applicata alle medesime prestazioni svolte dalle cooperative in genere. Si
individua così per le cooperative sociali una restituzione al regime di esenzione già previsto dalla lettera a) del comma 9, dell’articolo 36, del D.L. 30
agosto 1993 n. 331 e poi abrogato con il successivo D.L. 564/1994. Per tutte
le attività svolte, anche se esenti, le cooperative dovranno continuare ad
[
102
]
Appendice B
emettere la fattura, tenuto conto che l’esclusione della certificazione viene
riservata esclusivamente ai corrispettivi che, in quanto tali, sono riferiti esclusivamente all’attività di commercio al minuto ed alle attività ad esso assimilate. Occorre tuttavia ricordare che è possibile, nel caso il regime sia più conveniente, assoggettare le sopra citate prestazione all’aliquota Iva del 4% (tab.
A parte II n. 41- ter - nota 12).
In pratica vige il regime di maggior favore: le cooperative sociali addebitando l’IVA nella percentuale minima del 4% sulle fatture emesse per prestazioni di carattere socio-sanitario e educativo, superano il divieto del diritto alla
detrazione dell’IVA imposto a chi sia totalmente esente dal regime dell’IVA.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 633/72, le operazioni gratuite di divulgazione pubblicitaria a favore di ONLUS non costituiscono prestazioni di servizi a i fini IVA. Inoltre, la C.M. n. 168/E del 26 giugno 1998 ha chiarito che le
cessioni gratuite di beni effettuate a favore di una ONLUS non sono esenti
ma vengono qualificate come escluse dal campo di applicazione IVA.
Agevolazioni previdenziali
Così come avviene per i lavoratori dipendenti, le forme assicurative che
attengono al socio lavoratore sono quelle relative agli infortuni sul lavoro,
alla malattia, alla tubercolosi, all’invalidità, alla vecchiaia e superstiti ed
agli assegni familiari. L’assicurazione per gli infortuni gestita dall’istituto
nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), mentre tutte le altre assicurazioni sono gestite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
La specificità della Cooperazione Sociale è quella di prevedere tre categorie di soci, e, di conseguenza, di essere sottoposta a tre regimi contributivi diversi, a seconda della tipologia di socio cui si fa riferimento. Nelle
cooperative sociali possiamo trovare:
• soci lavoratori
In linea di principio i soci lavoratori, ai fini previdenziali ed assistenziali, sono equiparati ai lavoratori subordinati. È necessario ricordare,
però, che la Legge 142/2001(legge di revisione del sistema cooperativistico, con particolare riferimento alla figura del socio lavoratore) è stata
modificata, anche se solo in parte, dalla Legge 30/2003 e dalla Legge
47/2004. In virtù di tali disposizioni il socio stabilisce con la cooperativa, congiuntamente al rapporto associativo anche un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi
[
103
]
Appendice B
compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano
i relativi effetti di natura previdenziale. Soltanto ove il rapporto di lavoro si svolga in forma subordinata, resta l’obbligo di assicurare i predetti lavoratori con le norme previste per i lavoratori dipendenti.
Viceversa, sempre che lo statuto lo prevedesse, potevano essere
instaurati fino al 23.10.2003, rapporti di co.co.co., ora collaborazioni
coordinate a progetto o co.co.pro.
Da quanto sopra esposto si evince che il rapporto di lavoro del socio
deve essere disciplinato dalle disposizioni previdenziali previste per il
particolare tipo di rapporto instaurato e per il settore specifico di attività in cui interviene la cooperativa stessa. Pertanto, se si porta ad
esempio il lavoro dipendente, si noterà che le aliquote contributive (a
carico del lavoratore ed a carico della cooperativa), le normative contrattuali e le prestazioni previdenziali ed assistenziali che si applicano
al socio dipendente sono identiche a quelle che si applicano al lavoratore dipendente comune. Ai sensi della Legge n. 389 del 1989, gli
oneri contributivi dovuti dalle cooperative sono calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fatta eccezione per alcune categorie
di soci, (facchini, tassisti, barbieri, ecc.), rientranti nel campo di applicazione del DPR 602/70. Per questi ultimi gli oneri contributivi sono
fissati sulla base di salari convenzionali predeterminati con decreto del
Ministero del Lavoro su base giornaliera e per un numero prefissato di
giorni nell’arco del mese, per un massimo di dodici mesi. L’art. 4 della
Legge n. 94/2001 ha, però, previsto che le norme contenute nel DPR
in questione debbano essere riviste nel senso di equiparare, con gradualità, nell’arco temporale di cinque anni, la contribuzione dei soci
lavoratori a quella dei lavoratori comuni. In conformità a tale previsione il D.lgs. n. 423/2001 ha dettato le norme da applicarsi nel periodo
transitorio che cesserà al 31.12.2006. Alla scadenza del quinquennio
previsto dal citato decreto si perverrà all’equiparazione della contribuzione versata per i lavoratori soci e quella prevista per i lavoratori
dipendenti da imprese in genere.
• Soci volontari
Per i soci volontari è prevista invece la sola assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri che la cooperativa stabi-
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104
]
Appendice B
lisce per la totalità dei soci.
• Soci persone svantaggiate
Per i soci persone svantaggiate (che devono costituire almeno il 30%
dell’intero organico occupato)esiste una normativa di particolare
favore introdotta dall’art. 4, comma 3, della Legge 8 novembre 1991
n. 381. I predetti soggetti, cui in ogni caso compete l’accredito dei
periodi di lavoro a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali, sono
esonerati da tutte le contribuzioni di legge, compresa la quota a carico del lavoratore.
La predetta agevolazione riguarda solo le cooperative che svolgono attività di tipo B, e si applica solo ai soci persone svantaggiate che costituiscano almeno il 30% dell’intero organico occupato. Ai soci non svantaggiati non compete alcun tipo d’esonero o riduzione.
Le cooperative di tipo A non beneficiano, pertanto, di tali agevolazioni.
Riportiamo in tabella la sintesi dell’agevolazione prevista dall’art. 4,
comma 3, Legge 8 novembre 1991 n. 381:
Le norme
Beneficiari
Agevolazione
Soggetti svantaggiati
Art. 4, comma 3,
Legge 8 novembre
1991 n. 381;
circ. ministero lavoro
9 ottobre 1992 n.
116;
circ. 29 dicembre
1992 n. 296;
circ. 11 maggio 1993
n. 109;
circ. 17 giugno 1994
n. 188;
mess. INPS 21 luglio
1994 n. 18378;
D.M. del 3 dicembre
1999;
circ. ministero del
lavoro 12 aprile 2000
n. 23.
Le cooperative sociali
che ai sensi dell’art.1
della Legge 8 novembre 1991 n.381,
hanno come scopo
quello di perseguire
l’interesse generale
della comunità alla
promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini.
In proposito, la Circ.
Min. Lav. 9 ottobre
1992, n° 116 ha precisato che le agevolazioni contributive
sono riservate esclusivamente alle cooperative finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
La legge stabilisce
che le aliquote della
contribuzione per
l’assicurazione obbligatoria previdenziale
ed assistenziale relativamente alle persone
svantaggiate, soci
della società o lavoratori dipendenti della
cooperativa (esclusi i
soci volontari), che
costituiscono almeno
il 30% dell’intero
organico occupato,
sono ridotte a zero.
- Invalidi fisici, psichici e sensoriali
- Ex degenti di istituti
psichiatrici
- Soggetti a trattamento psichiatrico
- Tossicodipendenti
ed alcolisti
- Minori in difficoltà
familiare
- Condannati ammessi a misure alternative alla detenzione
[
105
]
Appendice B
Agevolazioni produttive
La consapevolezza che le cooperative costituiscono ormai una realtà di
grande rilevanza in ogni settore produttivo, ha indotto il legislatore ad
emanare una serie di norme la cui finalità è proprio quella della promozione e dello sviluppo della cooperazione. Le normative nazionali di maggior rilievo che interessano la Cooperazione Sociale sono:
la Legge 49/85 (così come modificata dall’art. 12 della Legge n. 57/2001).
Nata per prevedere aiuti sotto forma di prestiti a favore delle cooperative
e provvedimenti per la tutela dell’occupazione, ha istituito due fondi:
Foncooper (fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione) e Fondo speciale.
Foncooper
Beneficiari delle agevolazioni sono:
• cooperative di produzione lavoro, anche nella forma della piccola
cooperativa, cooperative di tipo A e B e loro consorzi, iscritti nei registri prefettizi e con un numero di dipendenti non superiore a 250 e
soggette alla vigilanza;
• vengono escluse le cooperative per la creazione ed assegnazione di
alloggi per i propri soci.
Scopi degli incentivi finanziari sono:
• aumentare la produttività, l’occupazione, mediante l’incremento o
l’ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici,
commerciali ed amministrativi delle imprese;
• valorizzare i prodotti ai fini di una maggiore competitività sul mercato
anche mediante il miglioramento della qualità;
• razionalizzare il sistema distributivo per l’adeguamento alle esigenze
del commercio moderno;
• ristrutturare l’impresa attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l’aggiornamento tecnologico degli impianti, incluso, se necessario, il trasferimento dello stabilimento o della sede;
• riconvertire l’insieme delle produzioni o attività appartenenti a comparti merceologici diversi, attraverso la modificazione dei cicli produttivi o degli impianti;
• sostituire le passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti stessi.
[
106
]
Appendice B
Fondo speciale, finalizzato alla salvaguardia ed all’incremento dell’occupazione attraverso lo sviluppo di società cooperative con il concorso di
società finanziarie all’uopo costituite.
Beneficiari delle agevolazioni sono:
• cooperative, piccole società cooperative, cooperative sociali, appartenenti al settore di produzione e lavoro che siano ispirate ai principi di
mutualità, iscritte nei registri prefettizi e soggette alla vigilanza, costituite da non più di tre anni.
Le principali agevolazioni consistono in:
• Finanziamenti o agevolazioni finanziarie, concessi dalle società finanziarie, in conformità alla disciplina comunitaria in materia;
• Le società finanziarie, quali investitori istituzionali, possono assumere
partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative che
dovranno essere dismesse, a condizioni di mercato, entro e non oltre
10 anni dall’acquisizione.
I criteri adottati dalle società finanziarie nella valutazione dei progetti
d’impresa sono la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa
proposta, con specifico riferimento:
• alla credibilità dei soggetti proponenti;
• alle potenzialità del mercato di riferimento;
• alle scelte tecniche ipotizzate;
• alla redditività dell’iniziativa.
Si attribuisce una priorità a favore delle cooperative costituite prevalentemente:
• da lavoratori ammessi al trattamento della CIG;
• da lavoratori in mobilità;
• da dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali;
• da lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione
dai proprietari;
• nonché da lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati.
La Legge 95/95 ex Legge 44/86 ha la finalità di favorire società di giovani
imprenditori che intendono avviare attività economiche autonome in vari
[
107
]
Appendice B
campi quali agricoltura, artigianato, industria e servizi alle imprese, con l’obiettivo di ampliare la base produttiva ed occupazionale.
Beneficiari delle suddette agevolazioni sono nuove società o cooperative
costituite in maggioranza da giovani di età tra i 18 e i 29 anni o interamente da giovani tra i 18 e i 35 anni. I giovani devono essere residenti alla data
del 1° gennaio 1994 nei territori d’applicazione della legge. Nei medesimi
territori devono avere sede legale, amministrativa e operativa le neosocietà o cooperative.
La legge finanzia iniziative nei settori di:
• produzione di beni in industria e artigianato;
• produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
• fornitura di servizi alle imprese (sono pertanto esclusi i servizi prevalentemente rivolti alle persone, alle amministrazioni pubbliche e le iniziative nei settori del commercio, della formazione e assistenza).
Le cooperative così costituite possono godere delle agevolazioni seguenti:
• contributi in conto capitale per le spese d’impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60% delle spese stesse;
• assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative,
avvalendosi dell’opera di università di studi, enti e centri di ricerca,
enti pubblici anche economici, cooperative ed in genere organismi
pubblici o privati;
• mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30% del
tasso di riferimento e nella misura del 30% delle spese per l’impianto
e le attrezzature;
• contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis, pari a
100.000 euro.
Il limite massimo degli investimenti consentiti è pari a circa 2,5 milioni di euro.
La Legge 448/98 finanzia le cooperative sociali di tipo B, cioè quelle
caratterizzate per la presenza al loro interno di una quota pari almeno al
30% di soggetti svantaggiati (invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, ecc.).
Beneficiari delle agevolazioni sono:
• le nuove cooperative, nelle quali la componente non svantaggiata sia
[
108
]
Appendice B
composta in maggioranza da giovani di età tra i 18 ed i 29 anni (che
abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione) o interamente da giovani di età tra i 18 ed i 35 anni; (investimenti
consentiti fino a 500 mila euro);
• le cooperative già esistenti ed operative (investimenti consentiti fino a
250 mila euro).
I destinatari devono essere residenti alla data del 1° gennaio 1999 nei territori degli obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nonché nelle aree
ammesse alla deroga di cui all’art. 92, 3.c del Trattato di Roma. Negli stessi territori le cooperative devono avere la sede legale, amministrativa e
operativa.
La legge finanzia iniziative nei settori di:
• produzione di beni in industria e artigianato;
• fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi prevalentemente rivolti alle persone, alle amministrazioni pubbliche e le iniziative nei
settori del commercio, della formazione e assistenza);
• la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Le principali agevolazioni consistono in:
• finanziamenti per l’investimento: contributi a fondo perduto e mutui
a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dall’Unione Europea;
• finanziamenti per la gestione: contributi a fondo perduto nel rispetto
della soglia de minimis, pari a 100.000 euro, eventualmente aumentabili nei limiti concessi dalla Comunità Europea.
N. B.: Per quanto la disciplina degli aiuti alle imprese rimanga sostanzialmente invariata, modifiche si verificano frequentemente in relazione alla
disponibilità dei fondi, ai termini iniziali e finali per la presentazione
delle domande e alle modalità di accesso alla stessa. Si tenga presente che
tale delicata materia diventa ancor più complessa in presenza di provvedimenti agevolativi adottati dalle Regioni o da altri Enti Locali.
Agevolazioni regionali
Le Regioni italiane sono tenute (in base all’art. 9 della Legge 381/91) ad emanare norme di attuazione della Legge n. 381/91. Secondo i dettami del prov-
[
109
]
Appendice B
vedimento indicato, le Regioni sono tenute ad istituire l’albo regionale delle
cooperative sociali ed a determinare le modalità di raccordo con l’attività dei
servizi socio-sanitari e con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione. Le Regioni devono, inoltre, adottare convenzioni-tipo
per regolare i rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito della Regione, prevedendo i requisiti di professionalità degli
operatori e l’applicazione delle norme contrattuali vigenti e sono tenute,
altresì, a definire le misure di sostegno e sviluppo della Cooperazione
Sociale. L’art. 9 prevede anche il limite temporale per l’applicazione della
normativa da parte delle Regioni, indicando il termine di un anno dall’entrata in vigore del provvedimento stesso. In attuazione della L. 381/91, tutte le
Regioni italiane (con un’unica eccezione rappresentata dalla Regione
Campania), attraverso una serie di atti normativi in materia, hanno riconosciuto il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico, nell’interesse generale della comunità, per la promozione umana e
l’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ovvero con lo svolgimento di attività diverse agricole,
industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo ed
all’autonomia economica di persone svantaggiate. A distanza di anni dall’emanazione della normativa in oggetto, ricordiamo ad esempio: Regione
Marche: Legge n. 4/1999, “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della
cooperazione”; Regione Veneto: Legge regionale 5 luglio 1994, n. 24,
“Norme in materia di Cooperazione Sociale”; Regione Sardegna: Legge
regionale 22 aprile 1997, n. 16, “Norme per la promozione e lo sviluppo
della Cooperazione Sociale”; Regione Emilia Romagna: Legge regionale 4
febbraio 1994, n. 7, “Norme per la promozione e lo sviluppo della
Cooperazione Sociale”. Con la suddetta normativa, tutte le Regioni hanno
istituito l’albo regionale delle cooperative sociali ed hanno adottato convenzioni-tipo per regolare i rapporti tra le cooperative e le amministrazioni pubbliche; la normativa varia da Regione a Regione: alcune hanno trasferito alle
Province l’istituzione della sezione provinciale dell’albo delle cooperative
sociali, l’iscrizione e la cancellazione dall’albo stesso nonché i relativi adempimenti amministrativi. Altre hanno previsto interventi in favore degli investimenti materiali ed immateriali effettuati dalle cooperative; hanno
garantito il sostegno all’attività dei consorzi fidi regionali per agevolare
l’accesso al credito e all’azione delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative per progetti di promozione e assistenza; hanno eroga-
[
110
]
Appendice B
to contributi in conto occupazione e per particolari servizi, per l’acquisto
di particolari attrezzature e per l’adattamento dei posti di lavoro.
La normativa regionale è così diventata fondamentale per la vita e l’operatività delle cooperative sociali. Per comprenderne l’importanza ricordiamo, ad esempio, che l’iscrizione all’albo è condizione necessaria per:
• accedere a contributi specifici previsti dalla normativa regionale e
nazionale;
• stipulare convenzioni con gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici per la
gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative tipo A) e in
deroga alla disciplina in materia di contratti per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi (cooperative tipo B)
purché la fornitura sia destinata a creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate;
• fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 381 e dal D.lgs.
460/97. Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 460/97 le cooperative iscritte all’albo sono considerate ONLUS di diritto.
Per ulteriori informazioni sulla normativa esistente è possibile consultare
i siti o contattare gli Assessorati e i Servizi competenti (Servizi Sociali,
Agricoltura, Promozione della Cooperazione) delle singole Regioni e
Province italiane.
Strutture di supporto per I’avvio e i management delle
cooperative sociali
Compagnia Sviluppo Imprese Sociali S.p.A. Il 10 marzo del 1995
I’Ente Cassa di Risparmio di Roma (oggi Fondazione Cassa di Risparmio di
Roma) costituì la Compagnia Imprese Sociali S.p.A. (COSIS S.p.A.), con
l’obiettivo di supportare la nascita, la crescita e lo sviluppo dellimprenditoria sociale. La Compagnia Sviluppo Imprese Sociali S.p.A. - Società per
Azioni senza fini di lucro - si occupa di supportare e sostenere la nascita,
lo sviluppo e il consolidamento dell’imprenditoria sociale in ltalia, attraverso strumenti finanziari specializzati. COSIS S.p.A. ha per oggetto la realizzazione di progetti di sviluppo sociale attraverso finanziamenti prestazioni di servizi dedicati alle imprese sociali, al fine di promuoverne a diffusione e la crescita su tutto il territorio italiano. Con 474 progetti impren-
[
111
]
Appendice B
ditoriali finanziati in nove anni di attività, impiegando complessivamente
oltre 53 milioni di euro e prevedendo una ricaduta occupazionale di 2.211
nuovi occupati, di cui il 20% appartenenti a categorie svantaggiate.
COSIS S.p.A. Compagnia Sviluppo Imprese Sociali S.p.A.
Via Nazionale, 39-00184 Roma - Tel. 06 476.781 Fax 06 4741.117
e-mail: [email protected]
La Compagnia Finanziaria Industriale - CFI. La CFI è la società finanziaria di partecipazione che opera con le imprese cooperative di produzione lavoro di ogni settore compresi i servizi, con le piccole società
cooperative e con le cooperative sociali. CFI, costituita nel 1986 per iniziativa delle maggiori associazioni cooperative italiane, è essa stessa una
cooperativa, ispirata quindi ai criteri della mutualità, e che ha come obiettivo la promozione, il sostegno, lo sviluppo ed il consolidamento delle
imprese cooperative con particolare riferimento alla salvaguardia e incremento dei livelli occupazionali. CFI si pone come intermediario istituzionale delle agevolazioni e in questa veste si candida a rappresentare un
partner, quindi collaborativo e partecipe, per le cooperative - nuove o esistenti - che intendano accedere alle agevolazioni. In questa ottica, CFI si
propone di supportare i progetti cooperativi sia nella fase di “gestazione”
del progetto, sia nella fase di realizzazione e gestione dello stesso. Campi
di azione:
• promozione dello strumento agevolativo CFI mira alla massima divulgazione delle modalità e condizioni di accesso e fruizione del meccanismo agevolativo, ma soprattutto dei benefici ad esso associati;
• orientamento dell’imprenditorialità cooperativa CFI intende sviluppare
analisi settoriali che consentano di individuare le aree di business che,
compatibilmente con il modello cooperativo, risultano più “appetibili e
promettenti”;
• supporto al management delle cooperative CFI consolida e potenzia i
servizi di assistenza e consulenza a favore delle cooperative partecipate, al fine di contribuire ad ottimizzare la gestione del business.
Compagnia Finanziaria Industriale
Via Vicenza, 5 A. - Tel 06.4.440.284
[
112
]
Appendice B
I fondi di sviluppo dell centrali cooperative
Coopfond è la società che gestisce il fondo mutualistico per la promozione cooperativa alimentato dal 3% degli utili annuali di tutte le cooperative aderenti a Legacoop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) e dai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione. Nel 1993 il Fondo è stato
costituito sotto forma di società per azioni, con un capitale sociale di
104.000 euro. Il pacchetto azionario è interamente controllato da
Legacoop Nazionale che ne detiene ii 100%. La società è sottoposta alla
vigilanza del Ministero per le Attività Produttive.
Fondosviluppo S.p.A., costituito ii 25 febbraio 1993, è la società che
gestisce, a fini di promozione e sviluppo di imprenditorialità in forma
cooperativa, il Fondo Mutualistico. Il Fondo è alimentato dal 3% degli utili
di bilancio annuale delle cooperative aderenti alla Confederazione
Cooperative Italiane, nonché dai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione. Il Fondo è caratterizzato da un sistema di rotazione e non eroga
quindi contributi a fondo perduto. Fondosviluppo S.p.A. non ha finalità
speculative, in quanto i propri utili di gestione sono destinati ad incrementare il Fondo di rotazione. La Società interviene prioritariamente
nelle iniziative cooperative nelle aree meno sviluppate del Paese c/o nei
progetti che presentino caratteristiche di innovazione tecnologiche di
prodotto o di processo e incremento reale dell’occupazione.
Promozione finanziaria racchiude due società costituite dall’UNCI: il
Fondo per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione Promocoop
S.p.A., società di gestione del fondo mutualistico, il cui fine è quello di
promuovere attraverso piani di finanziamento nuove imprese e iniziative
di sviluppo della cooperazione e la Nuova Soficoop, sussidiaria, società
finanziaria promossa e costituita dall’UNCI ai sensi della L.49/85, che
opera per la concessione di agevolazioni finanziarie alle cooperative che
si costituiscono per salvaguardare posti di lavoro messi in pericolo dalla
crisi dell’impresa tradizionale.
General Fond S.p.A. è stata costituita in Roma il 28 aprile 1993,
dall’Associazione Generale Cooperative Italiane quale Società per la
gestione del Fondo mutualistico. La Società, che ha un capitale sociale di
200 milioni è partecipata per il 97,5% dall’Associazione Generale
[
113
]
Appendice B
Cooperative Italiane e per ii 2,5% dal Consorzio Assoforr - Società
Cooperativa a r.l. per la progettazione, la consulenza organizzativa e aziendale, la formazione e la ricerca.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle
cooperative sociali
La scheda è compilata sulla base dei seguenti testi:
• verbale di accordo preliminare al CCNL del 01/04/1995;
• CCNL delle cooperative sociali 8/06/2000;
• verbale di accordo per il rinnovo del CCNL del 26/05/2004, la cui stesura armonizzata non è ancora disponibile.
Soggetti stipulanti
ANCST-LegaCoop, Federsolidarietà-ConfCooperative e AGCI-Solidarietà,
in rappresentanza delle imprese cooperative, Federazioni di categoria
FISASCAT-CISL, FPS-CISL, Funzione Pubblica-CGIL e UIL-FPL in rappresentanza dei lavoratori del settore.
Ambito di applicazione
Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. È prevista esplicitamente l’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, realizzata attraverso la gestione di unità
produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo o commerciale.
Ai commi b) e c) si fa esplicito riferimento alle peculiarità dell’attività di
inserimento lavorativo. Tuttavia, per le cooperative sociali di tipo B, previa verifica aziendale, è prevista la possibilità di applicare il CCNL specifico del settore di attività produttiva effettivamente gestita.
Estensione dell’applicazione
Il CCNL si propone anche di rispondere, ad una duplice esigenza:
• quella dei lavoratori, di avere trattamenti omogenei, a parità di prestazioni;
• quella delle imprese, anche se cooperative sociali, di sviluppare sul
mercato le proprie potenzialità concorrenziali in base all’efficienza del
processo organizzativo ed alla qualità dei servizi e/o prodotti offerti e
non sui differenziali di costo del lavoro praticati.
[
114
]
Appendice B
Queste esigenze di costi omogenei, nel settore specifico, non risultano
ancora soddisfatte in modo apprezzabile. La disomogeneità riguarda
soprattutto due aspetti:
• il salario convenzionale, su cui si calcolano gli oneri contributivi, che
viene fissato a livello regionale in modo differenziato;
• la presenza consistente di cooperative sociali che non applicano il CCNL.
Per avviare la soluzione di questi problemi, le parti firmatarie del CCNL
avanzano due richieste:
• la fissazione di un salario convenzionale unico, a livello nazionale;
• la verifica, da parte della Pubblica Amministrazione, nei confronti delle
cooperative sociali con cui stabiliscano rapporti a contenuto economico a qualsiasi titolo, dell’applicazione del CCNL in tutte le sue parti.
L’individuazione del costo complessivo del lavoro può non essere operazione semplice, perché riguarda tutti gli istituti contrattuali che hanno,
anche indirettamente, ricadute economiche.
Pertanto è utile ricordare che, in base alla Legge 7 novembre 2000, n. 327,
recante “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto”, periodicamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
emana decreti che contengono le tabelle del costo del lavoro complessivo per settori di attività. Il più recente Decreto Ministeriale che riguarda
il settore in questione è del 15 settembre 2004.
Organismi paritetici specifici
I firmatari del CCNL per monitorare e governare il fenomeno dell’applicazione contrattuale hanno previsto la costituzione, sul territorio, di alcuni
organismi:
• gli Osservatori Regionali e/o territoriali, costituiti dalle associazioni
della Cooperazione Sociale e dalle OOSS, con la partecipazione delle
amministrazioni competenti;
• le Commissioni Paritetiche, di natura bilaterale, con l’obiettivo di
garantirne la crescita nella trasparenza.
Le Commissioni hanno competenza esclusiva sulle modalità di applicazione del CCNL in materia di persone svantaggiate.
Questi organismi non sono stati costituiti su tutti i territori. Tuttavia, là
[
115
]
Appendice B
dove sono operanti, possono risultare utili interlocutori nella gestione dei
percorsi di inserimento lavorativo.
Trattamento economico e normativo delle persone svantaggiate
(art. 2)
Si prevede che:
• alle persone svantaggiate venga corrisposto il trattamento contrattuale riferito alle mansioni effettivamente svolte (al comma a);
• d’intesa con i S.I. ed i Servizi delle ASL, possano essere adattati alla
situazione dei disabili specifici istituti contrattuali, a supporto di progetti di inserimento personalizzati (al comma b);
• per l’inserimento lavorativo possano essere di instaurati specifici rapporti, anche in deroga, sulla base di progetti personalizzati, concordati con la Pubblica Amministrazione (al comma c);
• l’adozione di procedure per adeguare le condizioni definite nei progetti personalizzati alla evoluzione delle condizioni psico-fisiche del
soggetto svantaggiato (ai commi d ed e).
Struttura retributiva
Oltre ai livelli retributivi secondo l’inquadramento professionale è previsto un Elemento Retributivo Territoriale, di cui va tenuto conto nella definizione del costo del lavoro.
Rapporti di lavoro flessibili (articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 )
Regolano le diverse tipologie di rapporto di lavoro, in grado di garantire
la necessaria flessibilità delle prestazioni in relazione alla specificità del
settore.
Provvedimenti disciplinari (articolo 42)
Per i soggetti svantaggiati, stabilisce che i provvedimenti disciplinari siano
armonizzati individualmente, in relazione al programma personalizzato.
Accordi di gradualità (articolo 76)
Prevede che le cooperative sociali che non applicano il CCNL, possono
stipulare accordi per il riallineamento graduale dei trattamenti economici
in essere a quelli previsti dal CCNL.
[
116
]
Appendice B
L’associazionismo della Cooperazione Sociale
Le associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativistico (debitamente riconosciute) hanno compiti di rappresentanza, tutela,
assistenza e revisione del movimento cooperativistico. Esse svolgono attività di promozione, sostegno, orientamento e di erogazione di servizi per
lo sviluppo delle imprese associate, per il potenziamento del movimento
cooperativo, per l’incremento dell’occupazione e dell’economia.
Dal 01/01/2004 il numero minimo di enti cooperativistici aderenti all’associazione di rappresentanza non può essere inferiore a 2000, distribuiti
in almeno 5 Regioni e tre sezioni definite sulla base del rapporto mutualistico. Le associazioni riconosciute dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale sono quattro:
• AGCI (Associazione generale cooperative italiane);
• CCI (Confederazione cooperative italiane);
• Lega Coop (lega cooperative e mutue);
• UNCI (Unione Generale cooperative italiane).
Le Associazioni Nazionali, che possono a loro volta articolarsi in
Associazioni di settore o Federazioni di livello territoriale, sono inoltre il
“luogo” naturale in cui vengono affrontati i temi collegati allo specifico dei
vari comparti di attività. Le Associazioni di settore o federazioni che riuniscono le cooperative sociali, operanti negli ambiti dei servizi socio sanitari e educativi e dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati delle
quattro Associazioni sono:
• AGCI SOLIDARIETÀ dell’AGCI;
• ANSCT della LEGACOOP;
• ANCOS dell’UNCI;
• FEDERSOLIDARIETÀ della CONFCOOPERATIVE.
I riferimenti delle Istituzioni regionali relativi alla
Cooperazione Sociale
Per gli indirizzi ed i numeri di telefono degli assessorati competenti sarà
sufficiente consultare i siti ufficiali delle singole Regioni che riportiamo di
seguito:
[
117
]
Appendice B
Abruzzo
www.regione.abruzzo.it
Basilicata
www.regione.basilicata.it
Calabria
www.regione.calabria.it
Campania
www.regione.Campania.it
Emilia Romagna
www.regione.emiliaromagna.it
Friuli Venezia Giulia
www.regione.fvg.it
Lazio
www.regione.lazio.it
Liguria
www.regione.liguria.it
Lombardia
www.regione.lombardia.it
Marche
www.regione.marche.it
Molise
www.regione.molise.it
Piemonte
www.regione.piemonte.it
Puglia
www.regione.puglia.it
Sardegna
www.regione.sardegna.it
Sicilia
www.regione.sicilia.it
Trentino Alto Adige
www.regione.taa.it
www.provinz.bz.it
www.provincia.tn.it
Toscana
www.regione.toscana.it
Umbria
www.regione.umbria.it
Valle D’Aosta
www.regione.vda.it
Veneto
www.regione.veneto.it
ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
disabilità e della salute
Milioni di persone soffrono a causa di una condizione di salute che, in
un ambiente sfavorevole, diventa disabilità. Usare un linguaggio comune e cercare di affrontare i problemi della salute e della disabilità in
maniera multidisciplinare può essere un primo passo per cercare di
diminuire gli anni di vita persi a causa della disabilità. Nel maggio 2001
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato la “Classificazione
internazionale del funzionamento, della salute e disabilità”, l’ICF, che
191 Paesi riconoscono come la nuova norma per classificare salute e
disabilità. L’ICF è il risultato di 7 anni di un lavoro svoltosi in 65 Paesi,
ed è partito dalla revisione della vecchia classificazione ICIDH, pubblicata nel 1980 per prove sul campo.
Il messaggio chiave dell’ICF
L’ICF riconosce che ogni essere umano può avere un problema di salute e
chiarisce il ruolo fondamentale dell’ambiente nel determinare la disabilità.
Questo non è qualche cosa che capita solo a una minoranza, ma può capitare a chiunque. L’ICF quindi è uno strumento di riferimento per il mainstreaming dell’esperienza di disabilità e la riconosce come una esperienza umana universale. La Classificazione ICF rappresenta un’autentica rivoluzione nella definizione e quindi nella percezione della salute e della disabilità, ed è estremamente importante il fatto che, evidenziando l’importan-
[
118
]
Appendice B
za di un approccio integrato, per la prima volta, si tiene conto dei fattori
ambientali, classificandoli in maniera sistematica. La nuova classificazione
prende infatti in considerazione gli aspetti contestuali della persona, e permette la correlazione fra stato di salute e ambiente arrivando cosi alla definizione di disabilità come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole (per ulteriori approfondimenti consultare il sito di Italia Lavoro,
Progetto ICF e Politiche del Lavoro). Tale classificazione ed i relativi metodi
non sono automaticamente applicabili all’ILD e pertanto il progetto di Italia
Lavoro si propone una fase di sperimentazione per trasferire l’ICF nelle politiche attive del lavoro con riferimento a tre ambiti particolari: formazione,
sperimentazione, sistemi informativi.
Ambiti ed obiettivi del progetto ICF e Politiche del lavoro
Ambito della formazione
• Informare/formare ai contenuti dell’ICF oltre mille persone collocate
variamente nel sistema dell’inserimento lavorativo dei disabili (ILD) o
in realtà operative concorrenti nella logica integrata dei servizi formativi socio assistenziali lavoristici attraverso il corso di base.
• Formare circa 500 operatori della filiera dell’ILD dislocati nelle Regioni
e Province autonome ed inserirli in una rete di scambi informativi e di
monitoraggio per la durata del progetto, attraverso il corso avanzato.
• Ricercare interventi per pacchetti formativi (obiettivi, strumenti didattici,
esigenze di docenza, obiettivi e strumenti di verifica) al fine di rispondere ai fabbisogni formativi collegati alla diffusione dell’ICF in Italia.
Ambito delle sperimentazioni territoriali
Unificazione del linguaggio nelle singole filiere territoriali ILD (commissioni mediche, comitati tecnici, operatori SPI, attori privati e pubblici
dedicati all’ILD) in termini:
• di classificazione, codifica, decodifica;
• di prime ipotesi di combinazione tra elementi di diagnosi personale e
dei contesti di partecipazione relazionale e ambientale;
• di prime ipotesi di valutazione delle diagnosi al fine dell’ILD;
• valutazione del perseguimento dell’obiettivo dell’unificazione del linguaggio tra ruoli e competenze diverse);
• rilevazione del modello d’uso della classificazione e dei questionari
informativi;
[
119
]
Appendice B
• ipotesi di comparazione con gli strumenti informativi attualmente in
uso nell’ILD nelle varie situazioni.
La sperimentazione attualmente riguarda Torino-Cuneo, Teramo, Taranto.
Ambito dei sistemi informativi
Il modello ICF entra in relazione con l’insieme degli strumenti informativi utilizzati dai Servizi per l’impiego nell’ILD (alcuni previsti dalla legge,
altri elaborati ai fini del collocamento mirato) e con l’insieme delle interazioni comunicative tra i soggetti pubblici e privati interessati all’ILD (sia
direttamente, sia nella necessità di integrazione sociale sanitaria formativa lavorativa). Obiettivo del progetto è mettere a punto un’ipotesi di
sistema di informazione in realizzazione del modello ICF finalizzato
all’ILD, con ricadute sulla Borsa Continua Nazionale del Lavoro. Il sistema
è connotato da classificazione; codifica-decodifica; esplosione degli aspetti di partecipazione relazionale ed ambientale; prime ipotesi di valutazione in rapporto all’ILD verificate attraverso le azioni di formazione-intervento; utilizzo nelle aree di sperimentazione; ricorso a focus group di
esperti nella predisposizione, valutazione in progress, validazione finale
(per ulteriori informazioni guardare il sito del Progetto ICF nel portale di
Italia Lavoro.)
[
120
]
Appendice B
Borsa Continua Nazionale del Lavoro (ex Capo III, Titolo II
del D.Lgs. n 276/2003)
Definizione
Sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in
coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all’interno del quale cittadini, lavoratori,
disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e
dove i servizi sono liberamente scelti dall’utente.
Principi
Sistema alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse
liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste
di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da
tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati. Gli operatori
pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l’obbligo di conferire
alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell’articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l’ambito temporale e territoriale prescelto.
Ambito nazionale
• Definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di
scambio;
• interoperabilità dei sistemi regionali;
• definizione dell’insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Ambito regionale (nel quadro delle competenze proprie delle Regioni
di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro).
• Integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
• definizione e realizzazione del modello di servizi al lavoro;
• cooperazione alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
[
121
]
Appendice B
»Appendice C«
Esperienze
[
122
]
Appendice C
In questa sezione sono riportati schemi ed esperienze di convenzione
per l’inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate, in applicazione degli articoli 11 e 12 della Legge 68/99 e dell’art 14 del Dlgs
276/2003.
Il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia di
Parma: un’esperienza di integrazione tra pubblico e privato
sociale per il collocamento mirato dei disabili.
La collaborazione tra Amministrazione Provinciale di Parma e Consorzio
delle cooperative sociali di Parma per l’applicazione della Legge 68/99 ha
avuto inizio alla fine del 2000, attraverso l’acquisizione in appalto da parte
del Consorzio dei servizi di collocamento mirato per l’inserimento al lavoro
delle persone disabili. L’Amministrazione Provinciale mantiene, in materia di
collocamento dei lavoratori disabili, i compiti di direzione e di indirizzo sulle
strategie e sugli obiettivi ed esercita le attività amministrative, mentre il
Consorzio fornisce i servizi specialistici di collocamento mirato per i lavoratori e per i datori di lavoro soggetti all’obbligo, e in particolare:
• informazione, Analisi del bisogno, Orientamento al lavoro (per i lavoratori);
• informazione, Consulenza, Analisi ambientale per la definizione delle
mansioni (per i datori di lavoro);
• servizi di incrocio domanda offerta di lavoro (preselezione) con successivo monitoraggio in azienda degli inserimenti;
• formazione professionale (corsi di formazione professionale mirati
con stage in azienda);
• tirocini formativi (percorsi individualizzati di inserimento in contesti
aziendali con il supporto di figure di tutoring).
All’interno dei servizi svolti dal Consorzio è prevista una divisione organizzativa in 2 aree (Area servizi ai lavoratori e Area servizi alle aziende):
ogni singola area effettua la fase di conoscenza e consulenza con i propri interlocutori e poi, attraverso momenti di incrocio, vengono definiti i percorsi da attivare e le persone da inserire. Il SILD collabora in
modo strutturato con gli Enti di formazione professionale per l’attivazione dei corsi e dei tirocini formativi mirati alle esigenze del mercato
[
123
]
Appendice C
del lavoro locale e con i servizi degli enti (ausl, comuni, comunità montane) che storicamente esercitavano funzioni di collocamento dei lavoratori disabili al fine di condividere i singoli progetti di inserimento al lavoro.
Schema di Convenzione Integrazione Lavorativa ex art. 11,
Legge 12 marzo 1999, n. 68
MODELLO B1 – Impresa/Cooperativa sociale – Provincia di Brescia
PROT. UCM___________________del____________________
REP.INT__________
collegata alla Convenzione Modello B prot. UCM_____________
del___________rep.int______
intestata a _________________________________
CONVENZIONE INTEGRAZIONE LAVORATIVA ex art. 11 L. 12 marzo 1999 n. 68
MODELLO B1 – Impresa/Cooperativa sociale • la Provincia di Brescia, con sede in Brescia, Piazza Paolo VI, 29, rappresentata
dal Direttore del Settore Lavoro __________________________
nato a _____________________ il __________ che qui agisce per conto
e nell’interesse della Provincia;
• Il partner Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali InRete.it (che
agisce direttamente o per conto delle cooperative ad esso associate), in persona della sig.ra Rosa Maestrini quale Presidente, con sede in Rovato, via Bettini,
8 di seguito denominata “Cooperativa”, che ha sottoscritto in data 19/11/2003
la convenzione modello B prot. n. 16566 rep. int. ;
• l’Impresa____________ in persona del sig.__________________ quale
legale rappresentante pro-tempore, con sede in ____________
via_________________ di seguito denominata “Impresa”, la quale su base
nazionale appartiene alla seguente fascia d’obbligo:
più di 50 dipendenti
da 36 a 50 dipendenti
da 15 a 35 dipendenti
e la quota di riserva complessiva su base provinciale è di numero disabili n. _
[
124
]
Appendice C
oppure
non appartenente a nessuna delle citate categorie e, in quanto tale, non soggetta agli obblighi occupazionali di cui alla L. 68/99, in quanto la dotazione
organica attuale registra un numero di dipendenti inferiore a 15 dipendenti
computabili
premesso
• che l’art. 11 della Legge 12 marzo 1999 n.68 al comma 5 prevede che gli Uffici
competenti possano promuovere ed attuare “ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre
1991, n.381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge”;
• che la Provincia ha definito i Principi di riferimento generali per la definizione
delle Convenzioni ex artt. 11 e 12 L. 68/99, a cui si rimanda;
Vista la proposta di convenzione ex art. 11 della L. 68/99, presentata congiuntamente dalla Cooperativa sociale e dall’Impresa in data _____________, con la
quale l’Impresa intende adempiere agli obblighi occupazionali ex Legge 68/99
secondo l’allegato programma di copertura (parziale/totale) TOTALE della quota
di riserva;
tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’assunzione delle persone disabili da
parte dell’impresa al termine del percorso di addestramento e di assunzione a
tempo determinato o indeterminato in Cooperativa.
Art. 2– Adempimenti ed impegni a carico dell’Impresa
1. L’Impresa si impegna ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori disabili
per i quali la Cooperativa ha avviato o avvierà un progetto di addestramento
e/o di inserimento lavorativo sulla base della convenzione tra Provincia e
Cooperativa, secondo lo schema denominato “modello B”.
2. Gli impegni di assunzione dell’Impresa, nel rispetto di quanto stabilito nei
Principi Generali richiamati in premessa, sono a copertura (parziale/totale)
della quota di riserva e seguono il programma qui descritto:
[
125
]
Appendice C
Anni
N. Disabili
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
6° anno
7° anno
8° anno
9° anno
10° anno
Totale
La durata del programma dovrà necessariamente tenere conto della durata
della Convenzione Modello B a cui è direttamente collegata e, quindi, non
potrà superare complessivamente il numero di anni di vigenza di quest’ultima.
3. Per quel che concerne l’adempimento degli obblighi occupazionali scaturenti
dalla L. 68/99, l’impresa è ritenuta ottemperante per il numero di soggetti programmati in assunzione secondo lo schema al punto 2.
4. L’Impresa, si impegna a presentare immediata segnalazione alla Cooperativa
ed alla Provincia di eventuali difficoltà che possano alterare la scansione temporale degli impegni di assunzione programmati.
5. L’Impresa, per permettere l’addestramento mirato dei disabili, si impegna ad
affidare alla Cooperativa commesse di lavoro o, in caso di impossibilità ad
esternalizzare attività lavorative, un corrispettivo economico, il tutto da concordarsi tra Cooperativa e Impresa; copia di tale intesa, redatta nel rispetto
della normativa vigente in materia, dovrà essere trasmessa alla Provincia per
opportuna conoscenza. Il numero dei disabili in addestramento, a fronte dei
quali l’Impresa fornirà un corrispettivo economico, non può in ogni caso
superare i seguenti limiti:
• cooperative con non più di cinque dipendenti e/o soci lavoratori, un disabile;
• cooperative con un numero di dipendenti e/o soci lavoratori compreso tra
sei e diciannove, due disabili;
• cooperative con venti o più dipendenti e/o soci lavoratori, disabili in
misura non superiore al 10% (arrotondato in eccesso all’unità) dei
suddetti dipendenti e/o soci lavoratori contemporaneamente. Per la
quantificazione dell’ammontare della commessa lavorativa o del corrispettivo economico si farà riferimento ai seguenti parametri:
[
126
]
Appendice C
• capacità produttiva del soggetto;
• costo effettivo di un lavoratore assunto, rapportato al periodo di
addestramento e di monitoraggio;
• costo dell’operatore per l’addestramento del disabile;
• costi generali dell’impresa sociale.
Le parti si danno altresì atto che il predetto importo è tale da consentire alla Cooperativa lo svolgimento delle funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili.
Qualora il sopraccitato importo non risultasse idoneo al raggiungimento degli
obiettivi di cui sopra, l’Impresa si rende disponibile a verificare con la
Cooperativa la possibilità di integrazione delle commesse o del corrispettivo economico per il necessario ammontare. Nell’ipotesi che cooperativa e impresa raggiungano un’intesa diversa rispetto a quella assunta inizialmente, copia del testo
di quest’ultima dovrà essere inviata alla Provincia a cura della Cooperativa.
6. L’Impresa, nel consentire alla Cooperativa di svolgere le azioni di supporto e
monitoraggio ritenute utili per una buona integrazione del lavoratore disabile
presso la sede dell’azienda, si impegna a presentare immediata segnalazione
alla Cooperativa ed alla Provincia di eventuali difficoltà riscontrate, durante
tutto il primo anno di assunzione.
Art. 3 – Adempimenti a carico del partner Cooperativa
1. La Cooperativa si impegna ad inserire i disabili presso l’Impresa con un progetto di
inserimento lavorativo personalizzato (nel quale sono indicate le forme di sostegno, consulenza, monitoraggio, le mansioni e le modalità di svolgimento delle stesse) previsto al precedente punto 1 dell’art. 2 della presente convenzione.
2. La Cooperativa si impegna, per un anno dall’avvenuto passaggio nell’Impresa,
a monitorare, nei modi e tempi che riterrà opportuno, ed eventualmente
sostenere l’integrazione del lavoratore disabile nel nuovo contesto di lavoro.
3. Alla fine del primo anno di assunzione nell’Impresa, e comunque nel momento in cui insorgono problemi, la Cooperativa relazionerà alla Provincia sull’andamento dell’inserimento.
Art. 4 – Adempimenti a carico della Provincia
L’Ufficio provinciale competente, allo scopo di favorire l’attuazione del programma occupazionale oggetto della presente nello spirito della L. 68/99, è tenuto ai
seguenti adempimenti:
1. non procedere, in presenza di convenzioni a copertura totale, ad avviamenti
[
127
]
Appendice C
numerici di soggetti disabili, qualora sia dato regolare corso al programma graduale di assunzioni;
2. garantire la più ampia disponibilità per incontri di valutazione con i referenti
del datore di lavoro e con la Cooperativa;
3. valutare eventuali e motivate proposte di proroga della convenzione, presentate contestualmente a cura della Cooperativa e dell’Impresa, nonché di modifica del programma occupazionale con le modalità di cui al successivo art. 6,
all’ufficio provinciale e contemporaneamente al partner. A tale scopo, la
Provincia si riserva la facoltà di coinvolgere il comitato tecnico di cui all’art. 6,
comma 2, lettera b) della L. 68/99;
4. verificare, controllare e monitorare l’andamento della presente convenzione,
secondo le modalità descritte nel successivo art. 5.
Art. 5 – Verifiche, controllo, monitoraggio
La Provincia attua il monitoraggio sull’andamento della presente convenzione, attraverso la verifica dell’effettivo adempimento degli impegni assunti da ciascuna delle parti e
mediante l’acquisizione delle relazioni previste nell’art. 5 della Convenzione modello B
da cui questo atto discende, nonché garantendo la più ampia disponibilità per incontri di valutazione con i referenti del datore di lavoro e del partner. La Cooperativa e/o
l’Impresa, d’altra parte, si impegnano a presentare apposita segnalazione di eventuali
difficoltà che possano alterare la scansione temporale degli impegni di assunzione programmati o compromettere l’esito del/i percorso/i di inserimento.
Art. 6 – Variazioni e modifiche del programma occupazionale
Qualora l’organico dell’azienda dovesse ridursi in misura tale da determinare una
diminuzione del numero dei disabili da collocare, fermo restando la durata della presente convenzione, i tempi per la copertura di eventuali posti ancora da assegnare
potranno essere rinegoziati tra le parti. Nel caso in cui l’organico dell’azienda dovesse aumentare in misura tale da determinare un incremento del numero di disabili da
collocare, le parti si potranno accordare per procedere ad un’integrazione della presente convenzione, nei termini massimi stabiliti dalla durata della Convenzione
modello B, a cui è collegata. Analogamente, in caso di insorgenza di significative
variazioni inerenti l’organizzazione e le caratteristiche dell’Azienda durante il periodo di vigenza della convenzione, il datore di lavoro stesso può presentare, inviandone comunicazione anche al partner, una richiesta di modifica al programma occupazionale, supportata da analitica e circostanziata relazione da cui emergano con chiarezza le motivazioni e i presupposti che giustificano tale richiesta. La Provincia, valu-
[
128
]
Appendice C
tate le ragioni e sentito eventualmente il Comitato tecnico, di cui all’art. 6 della L.
68/99, può concordare con il datore di lavoro e il partner un nuovo programma.
Art. 7 – Sospensione degli obblighi
All’eventuale verificarsi di casi di sospensione degli obblighi occupazionali, di cui
all’art. 3.5 della L. 68/99, la presente convenzione viene parimenti sospesa negli stessi termini previsti dal provvedimento amministrativo, che ammette il datore di lavoro ad uno dei citati trattamenti. La convenzione è sospesa per il periodo pari alla
durata del trattamento autorizzato e con decorrenza dalla data della comunicazione
alla Provincia, cui è tenuto il datore di lavoro ai sensi dell’art. 4.1 del DPR 333/2000,
ovvero dalla data dell’eventuale provvedimento di autorizzazione temporanea emesso dalla Provincia ai sensi dell’art. 4.3 del DPR 333/2000. Decorso tale periodo la convenzione risulta nuovamente efficace e, ai fini della scadenza, automaticamente prorogata dello medesimo arco di tempo della citata sospensione.
Art. 8 – Ulteriori proposte di convenzione
Qualora il datore di lavoro e il partner cooperativa intendano presentare un’ulteriore proposta di convenzione, da attivarsi senza soluzione di continuità alla scadenza
della presente, dovranno inoltrare tale nuova proposta unitamente alla relazione
conclusiva, in questo caso, sessanta giorni prima della scadenza naturale della presente convenzione. La durata della nuova convenzione non potrà comunque superare la durata della convenzione “modello B” da cui essa discende.
Art. 9 – Inadempienze e sanzioni
Nel caso di mancato rispetto degli impegni di assunzione, il datore di lavoro è tenuto a comunicare i motivi all’Ufficio Collocamento Mirato della Provincia, entro 15 gg..
Qualora siano accertate cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, la
Provincia, acquisita formalmente dal partner cooperativa una valutazione in merito,
oltre a riservarsi l’accesso alla facoltà di cui al successivo art. 11, attiverà, nei confronti dello stesso datore di lavoro, la procedura di segnalazione all’organo competente
della Direzione provinciale del Lavoro, finalizzata all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15 della Legge 68/99, con decorrenza dalla data in cui il disabile è considerato in forza al datore di lavoro sulla base della presente convenzione.
Art. 10- A ziende non soggette alla Legge 68/99
Le aziende che, pur non soggette agli obblighi occupazionali di cui alla Legge
68/99, hanno sottoscritto la convenzione, rispettano tutti gli impegni assunti in
[
129
]
Appendice C
convenzione e nel programma occupazionale allegato. Nel caso di mancata/e
assunzione/i non incorreranno in alcuna sanzione.
Art. 11 – Facoltà di recesso delle parti
Durante l’applicazione del programma di assunzione di cui agli artt. 1 e 2, le parti
hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione.
• La Provincia può recedere in presenza di gravi inadempienze imputabili al datore di lavoro rilevate direttamente e/o puntualmente segnalate dal partner. Tali
eventuali inadempienze dovranno essere formalmente documentate mediante
contestazioni formali prodotte in itinere e la volontà di recedere dovrà essere
comunicata per iscritto ad entrambe le parti con almeno 30 giorni di anticipo
rispetto a ciascuna annualità.
• Il datore di lavoro può recedere al termine di ciascuna annualità nei seguenti casi:
1. in caso di inadempienza del partner rispetto alle prestazioni previste nella presente convenzione. Tali eventuali inadempienze dovranno essere formalmente documentate mediante contestazioni formali prodotte in itinere alla
Provincia e, per conoscenza, al partner stesso; la volontà di recedere dovrà
essere comunicata per iscritto ad entrambe le parti con almeno 30 giorni di
anticipo rispetto a ciascuna annualità.
2. in presenza di un programma occupazionale, di cui sia stata approvata la variazione con le modalità di cui al precedente art. 6, nonché subordinatamente
all’assolvimento della quota d’obbligo relativa alla più recente annualità di riferimento, oltre che a fronte di contestuale impegno formale a coprire la quota
di riserva residua utilizzando altre modalità.
In entrambi i casi, la comunicazione, da produrre nel rispetto di tempi e modalità di cui al comma precedente, dovrà esplicitare gli altri istituti ordinari, previsti
dalla L. 68/99, attraverso i quali lo stesso datore di lavoro intende ottemperare
all’obbligo residuo.
Il partner cooperativa può recedere nei seguenti casi:
1. in caso di inadempienza del datore di lavoro rispetto agli impegni previsti
nella presente convenzione. Tali eventuali inadempienze dovranno essere formalmente documentate mediante contestazioni formali prodotte in itinere
alla Provincia e, per conoscenza, al datore di lavoro stesso; la volontà di recedere dovrà essere comunicata per iscritto ad entrambe le parti con almeno 30
giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza del recesso stesso;
2. in caso di concreta impossibilità ad individuare candidati idonei alla mansione
[
130
]
Appendice C
rilevata presso l’azienda. Tale eventuale impossibilità dovrà essere formalmente documentata mediante apposita comunicazione da inoltrare ad entrambe
le parti con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza del
recesso stesso.
Qualora la volontà di recedere da parte di uno o di entrambi gli interlocutori
dovesse risultare non sufficientemente motivata, la Provincia, sentito eventualmente il Comitato tecnico, si farà parte diligente per avviare appositi incontri di
mediazione tra le parti.
Art. 12 - Agevolazioni
Qualora sussistano i presupposti contemplati dalla normativa vigente, la
Provincia potrà erogare i benefici previsti, compatibilmente con le risorse
disponibili e previa specifica richiesta del datore di lavoro “Impresa”. Le condizioni e le modalità di accesso sono definite nelle Linee operative per la concessione delle agevolazioni, emanate dalla Provincia. Tali benefici possono essere
richiesti anche da datori di lavoro non soggetti agli obblighi occupazionali di
cui alla Legge 68/99.
Art. 13 - Privacy
Le parti si impegnano ad utilizzare e trattare i dati personali, anche sensibili, relativi al lavoratore disabile, esclusivamente per le finalità connesse con l’attuazione
della presente convenzione, nonché nel rispetto e nei limiti consentiti dalla Legge
31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 14 – Variazioni della convenzione conseguenti a nuovi
provvedimenti normativi
Nel rispetto del programma di assunzione concordato, le parti si impegnano a
revisionare, in forma scritta, la presente convenzione, qualora norme di legge,
regolamentari o amministrative lo rendano opportuno e/o necessario.
Art. 15 – Decorrenza e durata
La durata della presente convenzione, nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione della Giunta provinciale n. 544 del 19 novembre 2001 di approvazione dei principi di riferimento e di quanto stabilito al precedente art. 2, è di n. _____ anno/i e
n. mesi _______, con decorrenza dal ______________________ (la data
viene indicata dalla Provincia e coincide con quella di sottoscrizione da parte della
Provincia stessa).
[
131
]
Appendice C
Art. 16 – Variazioni della convenzione conseguenti a nuovi provvedimenti normativi
Nel rispetto del programma di assunzione concordato, le parti si impegnano a
revisionare, in forma scritta, la presente convenzione, qualora norme di legge,
regolamentari o amministrative lo rendano opportuno e/o necessario.
Art. 17 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative
e regolamentari vigenti in materia, oltre a quelle amministrative adottate dagli
organi competenti provinciali, regionali e nazionali.
Art. 18 – Controversie
Eventuali controversie sono di competenza del Tribunale di Brescia.
Brescia, (la data deve essere apposta dalla Provincia) ___________________
Per la Provincia di Brescia _______________________________
Per la Cooperativa _____________________________
Per l’Impresa _______________________________
Esperienza di Convenzione ex art. 11, Legge 12 marzo 1999,
n. 68 nella Provincia di Brescia
CONSORZIO INRETE.IT
Ospitaletto - Brescia
[
132
]
Il Consorzio InRete.it nasce il 28 marzo 2001,
mediante un processo di spin-off dal Consorzio
Sol.co. Brescia, per promuovere i diritti sociali dei cittadini attraverso lo sviluppo di una rete di imprese
sociali fortemente radicate sul territorio dell’Ovest
bresciano. Attualmente vi aderiscono cooperative
sociali sia di tipo A che di tipo B presenti sul territorio
identificato. Le cooperative aderenti sono specializzate nella progettazione di numerose tipologie di
prodotto; nella realizzazione di una vasta gamma di
servizi; nell’inserimento lavorativo di persone in stato
di svantaggio; nella gestione di servizi socio-sanitari
per anziani, minori in difficoltà, tossicodipendenti, persone con disturbi psichiatrici, soggetti in stato di forte
emarginazione e disagio sociale.
In particolare InRete.it opera nella prospettiva di una
messa in comune delle percezioni del territorio e dei
bisogni che esprime, fungendo da banca dati agile a
disposizione delle cooperative; agisce quale centro in
grado di mappare le risposte offerte e di progettare
quelle da offrire.
Appendice C
continua tabella
APPLICAZIONE
Impresa ATP Norda Spa
(52 dipendenti – quota di riserva n.4 lavoratori – esonero 50% - rimanete quota di riserva n. 2 lavoratori
disabili di cui 1 già in organico e 1 da inserire)
L’impresa si rivolge al Consorzio InRete.it
con il quale si sottoscrive la
Convenzione Modello B1
(convenzione che copre per un anno la scopertura dell’impresa e impegna il Consorzio a inserire entro la scadenza della sottoscrizione della convenzione un lavoratore disabile ai sensi della 68/99).
La Convenzione, sottoscritta dal Consorzio viene registrata dalla Provincia.
AZIONI
Gli operatori del Consorzio InRete.it
A. fanno un’analisi del posto di lavoro;
B. definiscono il profilo del candidato;
C. attivano i responsabili sociali delle cooperative di
tipo B per individuare 1 o più persone disabili disponibili e idonee all’uscita dalla cooperativa;
D. convocano le persone disabili segnalate dai responsabili sociali per sostenere un colloquio;
E. le persone disabili sono presentate in azienda dove
sostengono altri colloqui
F. la persona disabile che l’azienda ha scelto tra quelle presentate viene inserita nell’organico a tempo
indeterminato (previo periodo di prova);
G. l’azienda ha ottemperato all’obbligo di inserimento
lavorativo;
H. la convenzione si chiude con esito positivo.
VALUTAZIONI
Le finalità della L. 68/99 invitano anche a sostenere
forme particolari di orientamento e formazione a favore dei lavoratori disabili, laddove le condizioni lo richiedano.
Un esempio concreto di formazione che si realizza
prima dell’inserimento lavorativo in azienda della persona disabile si concretizza quando:
• l’attività produttiva dell’impresa X é la medesima di
una delle cooperative di tipo B facenti parte del dato
Consorzio di Cooperative;
• il lavoratore ritenuto idoneo per la fase di uscita,
prima di essere inserito, svolge attività lavorativa
nella cooperativa (avente produzione simile a quella
dell’azienda);
• in questo modo si garantisce una collocazione mirata
ed una valorizzazione delle capacità del lavoratore.
La possibilità per la Cooperazione Sociale di stipulare
convenzioni (art. 11 –12) con le aziende, ha messo in
moto un processo di inserimento molto interessante,
nei confronti del quale si auspica sia da parte delle
cooperative sociali, e soprattutto da parte delle aziende una massima disponibilità ed apertura ad utilizzare
lo strumento della Legge 68/99.
[
133
]
Appendice C
Esperienza di Convenzione ex art. 11, Legge 12 marzo 1999,
n. 68 nella Provincia di Nuoro
La cooperativa sociale Progetto H nasce a Macomer
(Nu) nel 1983 dalla convinzione che il cittadino diversamente abile ha il diritto di partecipare attivamente
alla vita socio-culturale del proprio paese e ad esercitare nei modi possibili un’occupazione utile e produttiva.
L’attività della cooperativa, finalizzata all’inserimento
socio lavorativo delle persone diversamente abili,
risponde ai loro bisogni. Allo scopo di sostenerle nel
conseguire il massimo grado di autonomia possibile
nella vita individuale e di relazione, si articola in diversi settori produttivi:
• laboratori artigianali di: pelletteria, ceramica, oreficeria e di confezionamento ed imballaggio. In questi
laboratori oltre ai prodotti destinati alla vendita, visibili nel nostro show room (linkalo con un popup
dove c’è l’indirizzo), si realizzano riparazioni e lavorazioni su ordinazione;
• turismo sociale, soggiorni vacanza estivi per minori
diversamente abili e campi scuola;
• orienteering;
• servizio residenziale finalizzato all’inserimento lavorativo;
• manutenzione del verde pubblico;
• gestione mense;
• pulizie di uffici e condomini.
COOPERATIVA PROGETTO H
SOL.CO NUORO
La cooperativa, attraverso un laboratorio di espressività ed una equipe psicopedagogica, svolge un’attività
di orientamento per favorire un efficace inserimento
lavorativo.
Scopi perseguiti dalla cooperativa.
L’iniziativa combatte l’esclusione sociale permettendo
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Questa ha due risvolti principali: il primo riguarda l’individuo svantaggiato che attraverso l’attività può
acquistare, almeno in parte, quote di autonomia e di
inserirsi gradualmente nel contesto sociale; il secondo
riguarda i benefici sia economici che sociali riferiti
all’intera comunità.
APPLICAZIONE
Impresa CALZIFICIO QUEEN
CONVENZIONE DI INSERIMENTO
LAVORATIVO ART. 11
[
134
]
400 dipendenti
La convenzione stipulata tra Direzione Provinciale del
Lavoro, il SCICA, Servizio Circoscrizionale per
l’Impoiego, la Cooperativa socilae Progetto H, il
Calzificio Queen e il Consorzio per la Zona Industriale
Macomer, prevede l’integrazione nell’organico di sette
lavoratori disabili e per tanto l’affido di commesse alla
cooperativa a copertura dell’impiego.
Appendice C
continua tabella
AZIONI
Analisi dello stato di attuazione della L. 68/’99 sul territorio e successiove azioni di sensibilizzazione fra le
imprese.
Stipulazione dell’accordo con l’impresa Calzificio
Queen.
Analisi delle candidature da parte del Scica, circa 350
lavoratori disabili.
Inserimento lavoratori svantaggiati in cooperativa.
Regolari controlli della Direzione Proviciale del Lavoro.
VALUTAZIONI
La valutazione complessiva della convenzione è parzialmente positiva, oltre alle potenzialità maggiori che
potrebbero essere perseguite, anche all’interno dell’azienda, si è valutata anche la difficoltà da parte dell’azienda di mantenere costante le commesse consone
alla percorso per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati inseriti.
Esperienza di Convenzione ex art. 12 della Legge 12 marzo
1999, n. 68 nella Provincia di Roma.
Convenzione quadro tra Federlazio e consorzi COIN, SOL.CO
ROMA, SOLARIS. La Convenzione tra i Consorzi sociali COIN, SOL.CO
ROMA, SOLARIS, da una parte, e FEDERLAZIO – Federazione piccole e
medie imprese del Lazio, dall’altra, è stata stipulata il 28 settembre 2000 e
presentata pubblicamente il 16 novembre 2000 presso la Regione Lazio in
occasione del Convegno “l’Emporio Sociale per il Lavoro: una risposta
alle esigenze occupazionali delle persone in condizioni di svantaggio”.
L’accordo, teso a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, mira
a sperimentare le convenzioni introdotte dall’art. 12 della Legge n. 68/99
La Convenzione tra i Consorzi Sociali e Federlazio, dunque, si è proposta
come strumento di conoscenza reciproca tra due mondi, quello del “privato” e quello del “privato sociale” che molto possono apportare l’uno
all’altro per favorire la possibilità di incontro per l’attuazione di progetti
di inserimento di cui all’art. 12. L’esperienza della Cooperazione Sociale
infatti può esser di aiuto al privato per le necessità e le aspettative di integrazione e autonomia delle persone disabili nel mondo produttivo ma ha
bisogno di conoscere meglio le esigenze organizzative e produttive dell’impresa profit.
I Consorzi sociali coinvolti si sono impegnati a fornire a Federlazio tutte
le notizie utili a conoscere dislocazione, tipologia e qualità imprenditiva
[
135
]
Appendice C
delle attività svolte nel proprio ambito e in quello delle Cooperative ad
essi aderenti, nonché le professionalità di persone disabili disponibili
all’impiego presso le aziende e ad assicurare un supporto nella fase di
inserimento mettendo a disposizione le competenze sviluppate in tema
di disabilità e lavoro. Sul piano normativo è importante ricordare come
a più livelli si riconosce un ruolo fondamentale al Terzo Settore ed in
particolare alla Cooperazione Sociale. Proprio per la posizione istituzionalmente occupata dalle cooperative sociali di tipo B nell’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, il legislatore le ha riconosciute come i soggetti naturalmente indicati per favorire l’inserimento del lavoratore disabile in azienda. In tale contesto sembra potersi
individuare un loro determinante ruolo nella cura della riqualificazione
professionale di persone disabili assunte o da assumere e nell’addestramento della persona disabile priva della qualifica richiesta dal datore di
lavoro candidato ad assumerla.
Testo della Convenzione
Il giorno 28 settembre 2000 tra la FEDERLAZIO – Federazione piccole e
medie imprese del Lazio – e i Consorzi sociali in appresso indicati CO.IN.,
SOLARIS e SOL.CO. ROMA.
Premesso
• che la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 ha profondamente innovato la
materia delle assunzioni obbligatorie introducendo sostanziali cambiamenti;
• che l’art. 12 della citata Legge consente, usufruendo anche di benefici
contributivi, di inserire temporaneamente presso cooperative sociali
alle quali l’Azienda abbia affidato commesse di lavoro, parte del numero delle persone appartenenti alle categorie protette che, per legge,
l’impresa è tenuta ad occupare;
• che tale normativa unitamente al decentramento del sistema del collocamento dei disabili introducono un’ampia autonomia nell’utilizzo di
strumenti già esistenti - quali la chiamata nominativa, il prolungamento
del periodo di prova, deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di
apprendistato e di formazione e lavoro;
[
136
]
Appendice C
• che nello spirito del criterio introdotto dalla Legge n. 68 di “un collocamento mirato” si può realizzare lo scopo dell’inserimento della persona
giusta al posto giusto;
• che in attesa di una più chiara definizione nell’attuazione della nuova normativa perché il quadro di riferimento non è ancora del tutto chiarito così
come è tuttora indefinito il panorama degli uffici competenti ed il collegamento funzionale tra servizi appartenenti a diverse amministrazioni;
• che i CONSORZI sociali e la FEDERLAZIO, consapevoli dell’apporto che
in particolare la Cooperazione Sociale ha dato e può dare nei confronti
delle necessità ed aspettative di integrazione e autonomia delle persone
disabili nel mondo produttivo e sociale;
• che la Legge 68/99 riconosce ed affida alle cooperative sociali un ruolo
peculiare ed una funzione importante per favorire l’inserimento mirato al
lavoro delle persone disabili;
• che un rafforzato impegno tende a favorire azioni e progetti innovativi
per una migliore e più ampia partecipazione delle persone disabili nel
mondo del lavoro e più in generale nella società, valorizzando e sostenendo la Cooperazione Sociale anche attraverso rinnovate modalità di
intervento nel campo della formazione, del tutoraggio e della promozione di impresa;
Ritenuto
• che alcune iniziative di supporto possano fornire un contributo utile
all’incontro fra domanda ed offerta nell’ambito anche di professionalità emergenti ad esempio nelle nuove tecnologie informatiche;
• che i Consorzi sociali CO.IN., SOLARIS, SOL.CO. ROMA ai quali aderiscono 140 Cooperative sociali operanti in vari campi di attività (produzione di beni e fornitura di servizi) hanno realizzato, in collaborazione
con importanti pubbliche istituzioni, qualificati progetti occupazionali
per le persone disabili;
• che la FEDERLAZIO, nell’ambito della sua attività istituzionale, ha sempre cercato di perseguire la migliore offerta di servizi alle imprese
associate;
• che i soggetti contraenti valutano la possibilità concreta di dar vita a servizi utili per i propri associati nel rispetto delle norme e delle specifiche
competenze previste dalla legge;
tutto ciò premesso e ritenuto
[
137
]
Appendice C
Si stipula
la presente convenzione in base alla quale verranno avviati progetti e convenzioni ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 68/99 tra imprese e cooperative
sociali. A tal riguardo i CONSORZI sociali si impegnano a fornire alla FEDERLAZIO tutte le notizie utili a conoscere dislocazione, tipologia e qualità
imprenditiva delle attività svolte nell’ambito dei CONSORZI e delle
Cooperative ad essi aderenti. L’incontro tra l’impresa Federlazio e l’impresa
Cooperativa avverrà tramite il Coordinamento dei Consorzi. I CONSORZI
sociali si impegnano a fornire alla FEDERLAZIO l’elenco delle professionalità di persone disabili disponibili all’impiego presso le aziende. La ricerca dei
curricula professionali e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro avverrà
tramite il Coordinamento dei Consorzi che potrà promuovere, in collaborazione con l’impresa, eventuali percorsi di affiancamento e/o accompagnamento all’inserimento lavorativo. Le informazioni provenienti dal
Coordinamento dei Consorzi verranno inserite in apposita banca dati. I
CONSORZI sociali (CO.IN., SOL.CO. ROMA, SOLARIS) e la FEDERLAZIO si
impegnano a cooperare per favorire lo sviluppo dell’inserimento lavorativo
delle persone disabili nelle piccole e medie imprese del Lazio, attraverso
l’organizzazione comune e/o in partenariato di iniziative, progetti e specifiche attività e servizi destinati a sensibilizzare, a facilitare, informare e a supportare gli imprenditori nell’applicazione della Legge n. 68/99, anche
mediante l’utilizzo di programmi e finanziamenti derivanti da risorse comunitarie, nazionali e locali. I CONSORZI sociali e FEDERLAZIO provvederanno ad informare gli associati con appositi momenti di incontro e comunicazioni inviate attraverso i propri strumenti di informazione, stampa locale e
nazionale, circa le opportunità offerte dalla presente convenzione. I CONSORZI sociali e FEDERLAZIO provvederanno a definire le modalità per un
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e degli enti pubblici interessati (Regione Lazio, Provincia di Roma, Uffici per l’Impiego); Per il coordinamento delle attività descritte vengono individuati i seguenti responsabili:
Sig.ra Alessandra Torregiani
(CONSORZI Sociali CO.IN., SOL.CO. ROMA, SOLARIS),
Sig. Carlo Cicogna (FEDERLAZIO).
Dott. Giovanni Quintieri Direttore Federlazio
Maurizio Marotta Presidente CO.IN.
Luigi Valà Presidente SOLARIS
Mario Monge Presidente SOL.CO. ROMA
[
138
]
Appendice C
Modello di convenzione
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART.12 Legge 68/99
Il giorno:
presso:
Tra
LA PROVINCIA DI:
CENTRO PER L’IMPIEGO DI:
SETTORE COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO:
NELLA PERSONA
E
L’AZIENDA
P.I
CF
SEDE LEGALE
TEL
VIA
FAX
E-mail
RAPPRESENTATA DA
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA di cui all’art.3 c.1 L.68/99
fino 50 dipendenti
più di 50 dipendenti
CON ORGANICO DI N.
UNITÀ COMPUTABILI
[
139
]
Appendice C
E
LA COOPERATIVA SOCIALE/IL LIBERO PROFESSIONISTA
ISCRITTO/A ALL’ALBO (DELLE COOP.SOCIALE/PROFESSIONALE) DAL:
SEDE
VIA
TEL
FAX
Visti
• La Legge n. 68/99 recante norme sul diritto al lavoro dei disabili;
• l’art. 12 della suddetta legge che regola le convenzioni di inserimento
tramite cooperative sociali o liberi professionisti;
• La circolare n. 4 del 17 gennaio 2000
Premesso
• Che la Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell’inserimento
lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);
• Che per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle
nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno,
azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli
strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e
di relazione (art.2)
• Che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’art. 3 con le cooperative sociali di cui
all’art. 1 c1 lett.b della 381/91, e successive modificazioni e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditte individuali, apposite
convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 presso le cooperative sociali stesse
ovvero presso i citati liberi professionisti ai quali i datori di lavoro si
[
140
]
Appendice C
impegnano ad affidare commesse di lavoro.
• Che tali convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo
diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2 lettera b dell’art. 6 della Legge 68/99, e non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30% dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’art. 3, se
il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti
Sentito
• il parere dell’organismo di cui all’art.6, co.3 del Dl.gs n.469/97, come
modificato dall’art.6 della Legge n.68/99
Si conviene quanto segue:
1) L’Azienda si impegna ad assumere
a tempo indeterminato
tempo pieno
A far data dalla presente convenzione, il sig
part time
Nome
Cognome
nato a
il
Indirizzo
Titolo di studio
esperienze formative
E al termine della convenzione o negli altri casi di rescissione del rapporto riguardante l’affidamento della commessa, ad assicurarne l’inserimento nell’organizzazione aziendale con mansioni equivalenti alla professionalità acquisita durante la fase di formazione svolta presso il soggetto
ospitante.
2) L’Azienda:
si impegna ad affidare alla cooperativa sociale:
o al disabile libero professionista sig:
la commessa di lavoro pari a euro
nei termini e nei modi stabiliti dal contratto di appalto ivi allegato, la cui
somma risulta comprensiva anche degli oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali riguardanti il rapporto di lavoro instaurato con il suddetto
lavoratore disabile.
[
141
]
Appendice C
3) Il soggetto ospitante (la cooperativa sociale o il disabile libero professionista) assume nei riguardi del lavoratore tutti i diritti e gli obblighi
spettanti al datore di lavoro nel rapporto di lavoro instaurato con il
soggetto disabile, che costituisce parte integrante della presente convenzione, ivi compresi quelli retributivi, previdenziali e assicurativi,
come da contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
4) Il soggetto ospitante, inoltre, si impegna ad inserire
il sig:
per la durata:
della presente convenzione, fissata in mesi:
a partire dalla data odierna, rispettando il seguente programma di inserimento personalizzato, il quale potrà svolgersi anche in attività diverse da
quelle oggetto della commessa, purchè orientate all’acquisizione, da
parte del lavoratore stesso di professionalità equivalenti a quelle possedute nonché adeguate alle mansioni che il medesimo sarà chiamato a svolgere presso il datore di lavoro che lo ha assunto, al termine della presente convenzione.
SCHEMA PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO
• settore di inserimento
• mansioni
• modalità di svolgimento (tempi, fasi e strumenti di lavoro)
[
142
]
Appendice C
• obiettivi formativi
• sono previste forme di:
sostegno
consulenza
tutoraggio
Specificarne modalità
Luogo e data della stipula
Firme
Provincia
Azienda
Cooperativa sociale/libero professionista
[
143
]
Appendice C
Schema di Convenzione ex art. 12 della Legge 12 marzo
1999 n. 68, proposto dalla Provincia di Bologna
Allegato alla delibera n. 15 del 21/1/2003
Convenzione per inserimento lavorativo delle persone disabili
con distacco temporaneo all’interno di cooperativa sociale
Art. 12, della Legge 12 marzo 1999 n.68
(modello approvato dalla Giunta Provinciale il 21/1/2003)
Premesso:
• che l’art.12 L.n.68/99 prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra
uffici competenti, cooperative sociali di cui all’art.1, comma 1, lett. b)
L.n.381/91, o disabili libero professionisti, e datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’art.3 L.n.68/99;
• che la convenzione è finalizzata all’inserimento temporaneo della persona disabile, di cui all’art.1 L. n.68/99, in cooperativa o presso il libero
professionista;
• che il/la sig./ra ………………è iscritto nell’apposito elenco previsto
dall’art.8 L.n.68/99;
• che l’Impresa, ……………… con sede in………………………
deve adempiere all’obbligo dell’assunzione previsto dall’art.3 l.n.68/99;
• che la Cooperativa sociale,………………con sede in
……………, è iscritta da almeno un anno nella sezione B dell’Albo
regionale delle cooperative sociali e che svolge altre attività oltre a quelle ottenute ex art.12 L.n.68/99; oppure (il disabile libero professionista), con studio in……….via……………. è iscritto da almeno un
anno al relativo albo professionale;
La Provincia di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni 13, nella persona della Dott.ssa Patrizia Paganini, Dirigente del Servizio Lavoro in qualità di rappresentante pro tempore, di seguito denominata “Provincia”;
La Cooperativa sociale,………………con sede in…………nella persona del suo legale rappresentante (generalità e ruolo), di seguito denominata “Cooperativa”, oppure (il disabile libero professionista), con studio in……….via………di seguito denominato “Libero professionista”;
[
144
]
Appendice C
L’Impresa, ……………… con sede in……………………… nella
persona del suo legale rappresentante (generalità e ruolo), di seguito
denominata “Impresa”.
Convengono quanto segue:
articolo 1
L’Impresa dichiara di assumere il sig./ra ……………..nato/a a……….
il………..abitante in…..…..….. via…………………, a tempo indeterminato a far data dal……….
con inquadramento al livello…… del CCNL………..
Con tale assunzione l’Impresa adempie all’obbligo previsto dall’art.3
Legge 12 marzo 1999 n.68.
articolo 2
Il/la sig./ra…………… è inserito temporaneamente per mesi…… (massimo 12) presso la/il Cooperativa/Libero professionista che si fa carico degli
obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali, ivi compresa l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL per il periodo sopra indicato.
articolo 3
Il periodo previsto dall’articolo precedente potrà essere prorogato dal
competente Ufficio della Provincia di ulteriori 12 mesi, su richiesta concorde delle parti, in relazione alle ulteriori esigenze formative e di inserimento lavorativo della persona disabile.
articolo 4
Ai sensi dell’art.12, coma 2, lett. d), punto 1 L.n.68/99, l’Impresa si impegna ad affidare alla Cooperativa/Libero professionista commesse di lavoro/esecuzione di servizi per un importo totale pari a EURO……….
(………………) secondo quanto specificato in accordo allegato alla
presente convenzione della quale costituisce parte integrante (Allegato A).
articolo 5
Le parti danno atto che l’importo indicato dall’articolo precedente è tale
da consentire alla Cooperativa/Libero professionista sia di adempiere alla
parte normativa, retributiva e contributiva del CCNL applicato al/alla lavo-
[
145
]
Appendice C
ratore/trice, così come risulta dall’art.3 dell’Allegato A alla presente convenzione, che di svolgere le altre funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disabile.
articolo 6
L’Impresa si impegna ad inserire la persona disabile al termine del percorso di inserimento lavorativo in Cooperativa/Libero professionista, nell’organizzazione aziendale con le seguenti mansioni……………………
articolo 7
La/il Cooperativa/Libero professionista si impegna ad inserire la persona
disabile con un progetto di inserimento lavorativo personalizzato che
costituisce parte integrante della presente convenzione (Allegato B).
articolo 8
La/il Cooperativa/Libero professionista nomina come referente del
percorso di inserimento lavorativo il/la sig./ra……………. in qualità di operatore di riferimento.
L’Impresa nomina come referente del percorso di inserimento lavorativo il/la sig./ra…………………… in qualità di tutor aziendale.
articolo 9
La/il Cooperativa/Libero professionista si impegna a dare comunicazione
semestrale alla Provincia dell’andamento del percorso di inserimento lavorativo della persona disabile tramite relazione scritta, contenente elementi utili
a valutare le metodologie adottate e i risultati raggiunti, al fine di monitorare in tempo reale il percorso formativo e il suo contesto di svolgimento.
articolo 10
Semestralmente è previsto, altresì, un incontro tra i referenti del percorso di inserimento lavorativo della Cooperativa/Libero professionista e
dell’Impresa al fine di confrontarsi su eventuali criticità nell’andamento
del percorso e valutare le possibilità di soluzione.
articolo 11
Al di fuori delle verifiche menzionate agli art. 9 e 10 la Provincia di Bologna,
tramite il competente Ufficio, si riserva di attivare in ogni momento even-
[
146
]
Appendice C
tuali verifiche sul corretto adempimento dei contenuti del presente accordo e, qualora ne riscontri l’inosservanza, può dichiarare decaduto l’accordo stesso, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.
articolo 12
Il recesso motivato prima della scadenza naturale della convenzione di
una delle parti comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte dell’Impresa e la contestuale
immissione in servizio della persona disabile così come previsto dall’art.10, comma 6, D.P.R. n.333/2000.
articolo 13
Le controversie relative alla presente convenzione dovranno essere risolte, in caso di mancato accordo, da un arbitrato di una Commissione di tre
membri, di cui uno nominato dalla Provincia, uno dall’Impresa, uno dalla
Cooperativa/Libero professionista.
articolo 14
Le parti si impegnano ad utilizzare i dati personali, anche sensibili, relativi alla persona disabile, esclusivamente per le finalità connesse con l’attuazione della presente convenzione nonché nel rispetto e nei limiti consentiti dalla L.n.675/96 e successive modificazioni o integrazioni.
articolo 15
La Cooperativa informa il lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi al’attività produttiva, lo forma e addestra all’uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre
1994 n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. La cooperativa
osserva nei confronti del lavoratore disabile tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per
la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai
contratti collettivi.
articolo 16
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente
convenzione.
[
147
]
Appendice C
articolo 17
La presente convenzione potrà essere ripetuta, oltre i termini previsti dall’art.3, nel caso in cui si renda opportuno un prolungamento del periodo
del percorso di inserimento lavorativo adeguato alle ulteriori esigenze
della persona disabile, così come previsto dall’art.10, comma 3, D.P.R. 10
ottobre 2000 n. 333, previo parere conforme del Comitato tecnico di cui
all’art.6, comma 2, lett. b), Legge n. 68/99.
articolo 18
Ogni eventuale variazione al presente accordo che intervenga successivamente alla stipula ed in corso di validità dello stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.
Allegati:
A) Affidamento di commessa di lavoro dell’Impresa alla
Cooperativa/Libero professionista
B) Progetto di inserimento lavorativo personalizzato della persona disabile in Cooperativa.
Visto, letto e sottoscritto
……………………. (data)…………………
La Provincia di Bologna…………………………………………
La/il Cooperativa/Libero professionista……………………………
L’Impresa………………………………………………………
Per accettazione, il Lavoratore……………………………………
[
148
]
Appendice C
ALLEGATO A
Accordo per l’affidamento di commesse
ai sensi dell’art.12 L.n.68/99
Tra
• L’impresa (ragione sociale), con sede in (città, cap, via, numero civico)
in persona del suo legale rappresentante (generalità e ruolo), di seguito denominata “Impresa”
• La cooperativa sociale (ragione sociale), con sede in (città, cap, via,
numero civico), in persona del suo legale rappresentante (generalità e
ruolo), di seguito denominata “Cooperativa”, o il/la disabile libero professionista…………………con studio in (città, cap, via, numero
civico) di seguito denominato/a “Libero professionista”
Premesso che:
• tra l’Impresa, la/il Cooperativa/Libero professionista e la Provincia di
Bologna è stata conclusa in data ………una convenzione ai sensi dell’art.12 L. n.68/99;
• il/la sig./ra ……………è assunto/a a tempo indeterminato presso
l’Impresa e risulta in inserimento temporaneo presso la/il
Cooperativa/Libero professionista.
si conviene e si stipula quanto segue
articolo 1
L’Impresa affida alla Cooperativa/Libero professionista l’esecuzione di
……….per le seguenti quantità……….per mesi……..
articolo 2
Le predette lavorazioni/servizi devono essere eseguite secondo le
seguenti modalità (indicare modalità, tempi di esecuzione o di consegna,
luogo di esecuzione)
articolo 3
L’Impresa si impegna a corrispondere mensilmente la somma di
[
149
]
Appendice C
EURO………per un totale di EURO……………Tale somma consente
l’adempimento, da parte della Cooperativa/Libero professionista, sia della
parte retributiva e contributiva del CCNL applicato al/alla lavoratore/trice
inquadrato come………….di…livello, che di svolgere le altre funzioni
finalizzate all’inserimento della persona disabile.
articolo 4
La/il Cooperativa/Libero professionista si impegna a eseguire l’opera o il
servizio con la propria organizzazione e nel rispetto dei tempi e delle
modalità previste dall’art.2.
articolo 5
La/il Cooperativa/Libero professionista si impegna a mantenere la riservatezza relativamente al prodotto lavorato, alle tecniche utilizzate e a quant’altro venga a conoscenza, attinente all’Impresa, a causa dell’affidamento
delle commesse di lavoro.
articolo 6
Il presente accordo costituisce parte integrante ed ha la medesima durata della convenzione cui è allegato.
articolo 7
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti
concordano di far riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
L’Impresa………………………………
La Cooperativa…………………………
Per accettazione dell’art.3, il Lavoratore…………………………
[
150
]
Appendice C
ALLEGATO B
Progetto personalizzato di inserimento lavorativo
A fronte dell’inserimento lavorativo temporaneo, ai sensi dell’art.12 L.
n.68/99 del/la sig/ra……………………… dipendente dell’Impresa
………………………, presso la/il Cooperativa sociale/Libero professionista ……………… per consentire il successivo inserimento presso l’organizzazione aziendale dell’Impresa., gli operatori in accordo con il
tutor aziendale, concordano il seguente progetto personalizzato di inserimento lavorativo, tenendo conto delle professionalità realmente possedute dal lavoratore/trice e di quelle da acquisire in previsione delle mansioni che ad esso/a verranno affidate in Impresa.
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Residenza
Obiettivi del progetto (lavorativi e relazionali)
Lavorativi
Relazionali
Durata:
inizio
fine:
[
151
]
Appendice C
Obiettivi di lavoro a breve, medio, lungo termine
Modalità formative
Competenze pratiche e teoriche che si intendono far acquisire
Modalità di affiancamento durante il percorso
Nome del responsabile dell’inserimento (operatore di riferimento in
cooperativa o presso il libero professionista)
Nome del tutor aziendale (riferimento in impresa)
[
152
]
Appendice C
Mansioni attribuite al lavoratore (tali mansioni possono anche essere differenti da quelle inerenti le commesse di lavoro affidate dall’impresa, così
come previsto dall’art.10, comma 5, D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333, purché
siano coerenti col percorso formativo e con l’inserimento futuro in
impresa)
Orario di lavoro:
Giorni
Dalle ore
alle ore
Luogo di lavoro
Valutazione dei risultati
Si prevede una relazione semestrale sull’andamento del progetto redatta
dal responsabile dell’inserimento. È previsto altresì un incontro semestrale tra il responsabile dell’inserimento, il tutor aziendale e l’eventuale operatore di riferimento dei servizi territoriali, di cui sarà redatto verbale.
Possono essere previste, altresì verifiche periodiche sull’andamento del
percorso lavorativo e sulla convenzione da parte degli uffici preposti
all’attività di sorveglianza e controllo.
La Cooperativa sociale o
il Libero professionista
Il Tutor aziendale
Il lavoratore
[
153
]
Appendice C
Convenzione Quadro deliberata dalla Provincia di Treviso
per l’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs n. 276/03
Stipulanti
Datori di Lavoro
che rientrano nella
Convenzione
Destinatari delle
commesse
154
]
• Datori di lavoro pubblici e privati soggetti all’obbligo di cui all’art. 3 della
L. 68/99;
• Datori di lavoro privati associati alle associazioni firmatarie;
• Datori di lavoro pubblici e privati che aderiscono alla Convenzione.
• Consorzi e/o coop. Soc. operanti sul territorio;
Condizioni per
l’acquisizione delle
commesse da parte
delle Coop. Soc.
• Iscrizione all’albo regionale ai sensi della L. 381/91;
• Applicazione del CCNL del settore di attività o delle Coop. Soc.;
• Assenza di procedure consorsuali;
• Assolvimento degli impegni di inserimento derivanti da precedenti convenzioni.
Modalità di attuazione
della Convenzione
• Richiesta del datore di lavoro ai Servizi per l’impiego, specificando:
• Caratteristiche, tipologia, valore e durata della commessa;
• La situazione rispetto agli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. 68/99;
• Sottoscrizione, o meno, di convenzione ai sensi dell’art. 11 della L. 68/99;
• Prospetto informativo di cui al comma 6, art.9 della L. 68/99.
Determinazione dei
coefficienti per il computo
dei disabili
[
• Azienda ULSS
• Le associazioni imprenditoriali
• Le centrali cooperative
• I Consorzi di Coop. Soc
• Le OOSS confederali
• Quota relativa ai costi d’impresa;
• Costo del tutoraggio;
• Costo dei lavoratori guida;
• Costo del lavoro del disabile sulla base del ccnl applicato.
Criteri di individuazione
dei disabili
• Lavoratori disabili che, in analogia a quanto definito dall’art. 11 della L.
68/99, comma b) e c), il Comitato Tecnico valuta presentino particolari difficoltà di inserimento lavorativo.
• Definizione di un progetto personalizzato di inserimento tra Servizi per
l’Impiego, con i SIL e le coop. Soc.
Percentuale di copertura
dell’obbligo con l’art. 14
del D.Lgs 276/03
• Massimo 30%, limitatamente ai datori di lavoro che abbiano stipulato una
convenzione di programma per la rimanente parte dell’obbligo.
Struttura tecnica
di supporto
• Costituita dai firmatari della Convenzione;
• Compiti:
• Promuovere l’utilizzazione dell’art. 14 del D.Lgs 276/03;
• Fornire assistenza tecnica per la stipula delle convenzioni tra imprese e coop.
Sociali.
Appendice C
Esperienza di collaborazione tra Cooperative Sociali e Servizi
di Integrazione Lavorativa nella Provincia di Vicenza: il consorzio “Prisma”
Il consorzio “Prisma”, costituitosi nel luglio del 1994, è formato da 49
cooperative di cui 18 di tipo B. Esso fornisce consulenze alle cooperative
associate, le aiuta a nascere, svolge funzioni di rappresentanza nei confronti degli Enti Locali, svolge attività di formazione, ha la convenzione
per gli obiettori di coscienza, svolge infine funzioni di marketing, raccolta di commesse. Un altro settore importante riguarda l’Inserimento
Lavorativo. In termini di forze impiegate e di fatturato l’inserimento lavorativo ha assunto una importanza prioritaria. Scopo finale dell’intervento
è collocare il disabile in un’azienda e non in una cooperativa, che viene
vista invece come luogo di transito e di formazione. Il consorzio rifiuta
l’impostazione che vede le cooperative come “binario morto” e dunque
come collocazione ultima del disabile. Occorre evitare che persone le
quali dispongono di risorse sufficienti per muoversi in autonomia sul mercato del lavoro rimangano assistite in cooperativa. Ciò implicherebbe tra
l’altro un eccessivo aumento del settore della cooperazione. Su questa
impostazione hanno il consenso degli Enti Locali. Il consorzio si avvale di
cinque persone (le cui ore lavorative corrispondono a due tempi pieni e
mezzo) per seguire gli inserimenti lavorativi.
Target
Il 90% delle persone seguite sono soggetti che rientrano nel collocamento
obbligatorio. Il Consorzio si occupa anche di altre categorie, come gli ex
detenuti o i minori seguiti da comuni che non hanno passato la delega alle
Ulss. Sarebbe negli obiettivi del “Prisma” occuparsi di inserimento lavorativo di tutti quei soggetti svantaggiati che non rientrano nel collocamento
obbligatorio. Ad esempio ritiene sarebbe utile occuparsi di tutti quei minori che sono seguiti dai Comuni, ma che non rientrano nell’area di competenza dei Sil. In questo senso il Consorzio sta attivamente lavorando.
Processo
Al consorzio si può rivolgere direttamente la famiglia del disabile. In questo
caso essa viene invitata a rivolgersi ad un servizio sociale di un comune.
Qualsiasi ente o azienda sanitaria che ha un incarico un utenza può rivolger-
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Appendice C
si al consorzio. I Sil dell’Ulss 4 e dell’Ulss 5 hanno istituzionalizzato la collaborazione sulla base di una convenzione. Mentre invece, avendo l’Ulss del
capoluogo un sil che si occupa esclusivamente di handicap (SILD) il consorzio ha una convenzione per i disabili, una con il SERT per i tossicodipendenti ed una con la psichiatria per i casi psichiatrici. Nell’alto vicentino i progetti individuali vengono decisi dalle UOD. Gli utenti possono essere inviati
direttamente anche da un Sert o da un servizio di psichiatria. In questo caso
viene comunque informata la direzione del settore sociale dell’Ulss, dato
che è quest’ultima ad accollarsi gli oneri finanziari. Questo può avvenire
anche nel caso il Sil interessato si occupi anche di casi psichiatrici e di tossicodipendenti. Può avvenire cioè che il servizio specifico sia interessato ad
avere un rapporto diretto con la cooperazione e non mediato dal Sil. Il consorzio nomina un tutor consortile ed individua la cooperativa dove svolgere
il tirocinio. In quest’ultima viene individuato un tutor aziendale. Si dà il via
al tirocinio, informandone la Direzione Provinciale del Lavoro. Il tirocinio
dura al massimo due anni. Avvengono poi verifiche mensili tra il tutor del
consorzio, quello aziendale e l’operatore del servizio che ha in carico il soggetto interessato. Viene valutato se il percorso può dirsi completato. Il consorzio svolge funzioni di monitoraggio e di verifica dell’inserimento. Viene
valutata, se del caso, l’opportunità di modificare la collocazione dell’interessato. Nel caso dell’Ulss 5 l’incontro avviene sempre con un operatore del Sil,
mentre nel caso dell’Ulss 5 (Alto Vicentino) il consorzio incontra più spesso
operatori di altri servizi con o senza l’operatore del Sil. Al di là di questa differenza le procedure seguite con le due Ulss sono molto simili. Alcune
cooperative utilizzano delle schede formalizzate di verifica. Il consorzio ha
organizzato un corso di formazione per tutor aziendali. E svolge un’azione
di consulenza alle cooperative più deboli. Un problema sta emergendo con
i CFP. Alcuni di questi usano condurre tirocini anche in cooperative sociali.
Alcuni di questi Centri di formazione sono preoccupati della spesa di tutoraggio, compito che prima facevano loro. Il consorzio sostiene che quello
che è cambiato non è il fatto che il consorzio vuole appropriarsi della funzione di tutoraggio. Quello che è cambiato è che le cooperative di tipo B del
Prisma hanno maturato l’idea che loro vendono un servizio. In passato questi tirocini venivano fatti gratis, adesso si richiede corrispettivo. Ci deve essere una ragione se si fa ricorso alle cooperative sociali e non ad una azienda
qualsiasi. Va tenuto presente che la cooperativa riceve per un progetto di
formazione un compenso che essa intende come il corrispettivo per il ser-
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Appendice C
vizio erogato. La cooperativa stacca una persona per seguire il soggetto in
questione. Vuole sia riconosciuto il servizio che svolge, e la mancata produttività. Nei rapporti con i Sil è stato a lungo in discussione un problema relativo alla condizione giuridica del tirocinante. Alcune cooperative vorrebbero
procedere anche con assunzioni a tempo determinato. L’aspetto formativo
dovrebbe rimanere. Si ritiene che ciò sia meglio per l’interessato. Le cooperative in certi casi sentono quasi di sfruttare una persona quando si tratta di
un soggetto che non è pronto per andare in azienda, ma è però già produttivo, mentre gli viene corrisposta solo la borsa lavoro. Il Sil è contrario, in
quanto un fallimento del tirocinio rimette l’interessato a carico del Sil il
quale si trova poi a dover mettere il soggetto nuovamente in condizione di
tirocinante non pagato, in altre aziende, con comprensibili problemi da
parte dell’interessato, che si trova in un certo senso ad arretrare di condizione e quindi svalutato. D’altra parte si obietta che sarebbe sbagliato per l’Ulss
dare un contributo alla cooperazione per una persona che viene assunta. Il
consorzio obietta che anche nel caso la persona venga assunta la cooperativa deve comunque staccare una persona per seguire il tirocinante. Questo
meccanismo non cambia se la persona viene assunta, cambia se la persona
non ha più bisogno di formazione. Di fatto l’impostazione del consorzio non
è passata, se non in casi del tutto eccezionali, decisi nell’esclusivo interesse
dell’interessato. Il Sil dell’Alto Vicentino riconosce tuttavia che il metodo dell’assunzione temporanea può andare bene per i soggetti psichiatrici e per i
tossicdipendenti. Un progetto presentato dal consorzio all’Ulss dell’alto
vicentino che prevedeva l’impegno da parte del consorzio ad occuparsi interamente di un certo numero di soggetti, fino all’inserimento lavorativo, non
limitatamente dunque ai progetti formativi nelle cooperative di tipo B, non
è stato accolto a causa dei costi ritenuti dall’Ulss troppo elevati.
Le convenzioni tra Ulss 4 – Ulss 5 e consorzio “Prisma”
I Sil sviluppano una collaborazione molto intensa con il consorzio di
cooperative sociali (Prisma) volto alla realizzazione di progetti formativi in
ambiente lavorativo a favore di soggetti che necessitano, prima di dare
eventualmente inizio ad un percorso di integrazione lavorativa, di sviluppare le proprie capacità lavorative e relazionali (persone handicappate,
con problemi psichiatrici o tossicodipendenti). Il consorzio svolge una
funzione di mediazione e di supervisione con le cooperative consorziate
nella realizzazione di questi progetti di formazione in situazione. I rappor-
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Appendice C
ti sono regolati da apposite convenzioni annuali.
• Il consorzio individua al proprio interno le cooperative che sono in
grado di ospitare questi progetti formativi.
• L’Ulss (di fatto il SIL sentiti i servizi che seguono l’interessato nel caso
dell’Ulss 5, la UOD nel caso dell’Ulss 4) individua le persone bisognose
del progetto di formazione in situazione e il Sil o la UOD predispongono i progetti personalizzati di formazione. La convenzione dell’Ulss 4
assegna la titolarità dei progetti di formazione al consorzio Prisma, nel
senso che questo è il garante dell’attuazione del progetto..
• La direzione sociale dell’Ulss nel caso dell’Ulss 5, l’operatore stabilito
dalla UOD nel caso dell’Ulss 4, ed il consorzio concordano l’avvio dei
singoli progetti, stabilendo le fasi, la durata, l’orario, ecc. La convenzione con l’Ulss 4 limita ad un massimo di trenta i casi di cui si occuperà il
consorzio.
• Il consorzio Prisma nomina un tutor consortile che collabora con gli
operatori del Sil per definire gli obiettivi da raggiungere nell’azienda e
per la verifica e provvede che in ogni azienda ove si sviluppano questi
progetti l’interessato venga affiancato da una persona con specifica formazione, definita tutor aziendale che collabora con il tutor consortile e
con gli operatori del Sil all’attuazione del programma stabilito.
• I progetti non possono superare i 24 mesi e l’eventuale trasformazione
del tirocinio in rapporto di lavoro è ammessa solo in casi del tutto eccezionali. La persona infatti deve rimanere in carico al SIL, i compiti assegnati devono essere esclusivamente finalizzati a finalità di tipo formativo e non vi deve essere retribuzione.
• Al termine gli operatori del Sil o la UOD, sentiti i tutor consortile ed
aziendale,verificano la possibilità di attuare un inserimento lavorativo
in cooperativa o nel sistema produttivo esterno. Il tutor consortile collabora per facilitare l’ingresso dell’interessato nel nuovo percorso che
verrà stabilito per lui.
• In cambio delle prestazioni offerte il consorzio riceve mensilmente un
compenso piuttosto consistente. Il consorzio provvede poi a stipulare
apposita assicurazione per il soggetto.
Consorzio Prisma
Strada Pasubio, 156 - 36100 Vicenza
tel. 0444 980154 - 0444 980540 - e-mail: [email protected]
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www.Regione.lombardia.it
www.Regione.marche.it
www.Regione.sicilia.it
www.Regione.taa.it
www.Regione.toscana.it
www.Regione.umbria.it
www.Regione.vda.it
www.Regione.veneto.it
Per una rapida consultazione
dei siti ufficiali delle Province italiane
www.upinet.it
2 Per informazioni sugli interventi relativi alle agevolazioni economiche o di altro tipo è possibile
consultare i siti o contattare gli Assessorati e i Servizi competenti (Servizi Sociali, Promozione della
Cooperazione) delle singole Regioni italiane.
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