UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI SCUOLA DOTTORALE IN DIRITTO ED ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI INDIRIZZO GIURIDICO – XXVII CICLO TESI DI DOTTORATO IL CONCORSO DI RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NEL TRASPORTO Coordinatore Chiar.mo Prof. Michele M. Comenale Pinto Tutor Chiar.mo Prof. Michele M. Comenale Pinto Tesi di dottorato di Dr.ssa Maria Teresa Nurra Anno accademico 2013/2014 La presente tesi è stata prodotta nell‟ambito della scuola di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi dell‟Università degli Studi di Sassari, a.a. 2011/2012 – XXVII ciclo, con il supporto di una borsa di studio finanziata con le risorse del P.O.R. SARDEGNA F.S.E. 2007-2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV Capitale umano, Linea di Attività l.3.1. Un sentito e sincero ringraziamento al Prof. Michele M. Comenale Pinto, per avermi traghettato nel Diritto della Navigazione, per i suoi insegnamenti e il suo supporto. Un profondo ringraziamento al Prof. Giovanni Maria Uda, mio maestro, per la fiducia dimostratami, per i suoi consigli e per la sua preziosa guida. Un ringraziamento particolare al Centre de droit maritime et ocèanique dell'Université de Nantes, al Prof. Patrick Chaumette, al Prof. Martin Ndende e al Prof. François Mandin. Ringrazio, infine, il dott. Raimondo Motroni, per le utilissime riflessioni, e il dott. Piergiuseppe Lai, per i preziosi suggerimenti in materia processuale CAPITOLO I RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE TRA NOZIONE UNITARIA DI RESPONSABILITÀ E DIFFERENZE DISCIPLINARI ................................................................................ 3 I.1. La nozione generale di responsabilità. ............................................................................................. 3 I.2. Il concetto di illecito come trasgressione ad un comando o dovere. ................................................. 9 I.3. La nozione unitaria di illecito contrattuale ed extracontrattuale. ................................................... 12 I.3.1. La posizione della dottrina sotto il codice civile del 1865 con particolare riguardo al pensiero di G. P. Chironi. ........................................................................................................................................... 12 I.3.2. La dottrina contemporanea. ......................................................................................................... 19 I.3.3 Le critiche dottrinarie al dovere di neminem laedere come dovere generico di non arrecare danno agli altri. ...................................................................................................................................... 22 I.4. L’illecito come violazione dell’obbligo di risarcimento del danno. .................................................. 25 I.5. La responsabilità extracontrattuale da reazione all’illecito a reazione verso il danno ingiusto. ...... 28 I.6. Differenze e unità disciplinari tra responsabilità contrattuale ed aquiliana. ................................... 31 I.6.1. La colpa. ........................................................................................................................................ 31 I.6.2. Presunzione di colpa e ripartizione dell'onere probatorio in campo contrattuale ed extracontrattuale. .................................................................................................................................. 43 I.6.3. L'applicabilità dell'articolo 1225 cod. civ. alla responsabilità extracontrattuale. .......................... 46 I.6.4. La costituzione in mora e la prescrizione dell'azione. ................................................................... 50 CAPITOLO II RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED AQUILIANA IN CONCORSO. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROBLEMA ................. 52 II.1. La necessità di mantenere ferma la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. ................................................................................................................................ 52 II.2. La possibile sovrapposizione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e il rimedio del concorso. ............................................................................................................................................. 55 II.3. Il concorso e cumulo di responsabilità: definizioni problematiche. ............................................... 58 II.4. I presupposti giuridici del concorso di responsabilità secondo la dottrina favorevole. .................. 66 II.5. Teorie che escludono o limitano il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. . 71 II.5.1. La responsabilità contrattuale: teoria della prevalenza e teoria dell'assorbimento. ................... 71 II.5.2. L'ammissione del concorso solo nell'ipotesi di reato. .................................................................. 77 II.5.3. La tesi di Heinitz. Obblighi contrattuali tipici ed atipici. ............................................................... 80 II.6. La tesi dottrinale che distingue tra concorso proprio e concorso improprio. ................................. 82 II.7. La giurisprudenza e l'ammissibilità del concorso in caso di lesione di diritti assoluti. .................... 85 II.7.1. La posizione oscillante dei Giudici sotto il codice civile abrogato. ............................................... 86 II.7.2. L'orientamento della giurisprudenza a partire dagli anni cinquanta. .......................................... 89 II.7.3. L'evoluzione del concetto di ingiustizia del danno e la lesione dei diritti assoluti quale presupposto del concorso di responsabilità. ......................................................................................... 91 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 1 II.8. Cenni sui profili processuali del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana. ................ 100 CAPITOLO III IL CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NEL TRASPORTO .................................................... 105 III.1. Premesse. Il contratto di trasporto e le sue species: il trasporto di persone. .............................. 105 III.2. L’obbligo di protezione del passeggero. ..................................................................................... 111 III.2.1. L’obbligo di protezione e la buona fede contrattuale. .............................................................. 111 III.2.2. L’obbligo di tutelare l’incolumità del passeggero. .................................................................... 115 III.3. La responsabilità del vettore per infortunio del passeggero. ...................................................... 123 III.3.1. La responsabilità del vettore secondo il codice civile. .............................................................. 123 III.3.2. La responsabilità del vettore nel trasporto marittimo. ............................................................. 130 III.3.3. La responsabilità del vettore per sinistri al passeggero nel trasporto aereo. ........................... 139 III.4. Termine di estinzione dell’azione e concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto............................................................................................................................................ 154 III.5. La natura contrattuale della responsabilità del vettore. L’esclusione del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana da parte della dottrina maggioritaria. ........................................................ 158 III.6. La qualificazione extracontrattuale della responsabilità del vettore e l’esclusione del concorso. L’orientamento minoritario. .............................................................................................................. 162 III.7. L’invocabilità dell’articolo 2054 cod. civ. da parte del trasportato. ............................................. 166 III.8. La responsabilità aquiliana del vettore nel trasporto amichevole. ............................................. 173 III.9. Il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto marittimo di cose. ............ 179 III.9.1. Un quadro sintetico sulla responsabilità del vettore marittimo per perdita e avaria delle cose trasportate. .......................................................................................................................................... 179 III.9.2. La responsabilità extracontrattuale del vettore marittimo di cose. Esclusione del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana. ............................................................................................ 187 III.10. L’ “inutilità” del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto regolato dalle convenzioni internazionali di diritto uniforme. .................................................................................. 196 III.11. Il rapporto tra il passeggero/mittente e l’actual carrier nelle convenzioni di diritto uniforme. Responsabilità contrattuale o responsabilità aquiliana dell’actual carrier? ........................................ 200 III.12. Il caso “Superga” . ................................................................................................................... 206 III.13. Il danno non patrimoniale da inadempimento. ........................................................................ 215 III.13.1. Breve excursus sull’evoluzione del concetto di danno non patrimoniale. L’interpretazione adeguatrice alla Costituzione dell’art. 2059 cod. civ............................................................................ 215 III.13.2. La risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale. I rimedi per far fronte alla lacuna legislativa. ............................................................................................................... 222 III.13.3. La risarcibilità del danno non patrimoniale nel trasporto aereo. ........................................... 233 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 242 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 2 CAPITOLO I RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE TRA NOZIONE UNITARIA DI RESPONSABILITÀ E DIFFERENZE DISCIPLINARI I.1. La nozione generale di responsabilità. La parola responsabilità deriva dal tardo latino respondere, che viene concepito come il «movimento inverso del verbo spondere» 1 , che indica la formazione di un equilibrio, di un ordine caratterizzato da una certa solennità2. L’origine della parola responsabilità deve essere ricercata nelle formule sacramentali inerenti la stipulatio del diritto romano. Questo istituto era caratterizzato dallo scambio verbale delle formule “spondesne ? spondeo”, che determinavano il sorgere dell’obbligazione in capo al soggetto interpellato3. Gli antichi giureconsulti attraverso la parola respondere intendevano indicare la reazione ad un ordine o ad un equilibrio violato4. Questo verbo evoca, quindi, l’idea di una risposta riparatrice5. Anche nella risposta, però, deve essere mantenuto il carattere di solennità, di ritualità, che allude all’antico significato di sponsio 6. 1 C.MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, Milano, 1990. C.MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, cit.,13. 3 F. PELLEGRINI, voce Responsabilità, in Nuovo dig. it., XI, Torino, 1939, 438. Il termine responsabilitas è assente nel latino antico e medievale; le sue origini si ritrovano nel verbo respondeo, che deriva a sua volta dal verbo spondeo. Il significato giuridico del verbo spondeo è il seguente: «portarsi garante in giustizia, dare la propria cauzione personale per qualcuno». Questo verbo compare nelle formule sacramentali del matrimonio riprodotte da Plauto, Trinummus, 1157, 1162: «sponden (=spondesne)… tuam gnatam uxorem mihi?spondeo; filiam tuam sponden mihi uxorem dari?sponde» (É. BENVENISTE, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, II, Potere, diritto, religione, trad. it., Torino, 2001, p. 446 – 447). Attraverso la formula respondeo, che contiene in sé il termine spondeo, il soggetto si impegna a fronte di una promessa altrui; si verifica, quindi, uno scambio di garanzie reciproche. Sul significato specifico di respondeo e sul rapporto con spondeo v. la ricostruzione di S. SCHIPANI, Lex Aquilia culpa responsabilità, in F. MILAZZO (a cura di), Illecito e pena privata in età repubblicana, Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 4-7 giugno 1990, Napoli, 1992 161 ss. e di É. BENVENISTE, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, II, Potere, diritto, religione, cit., 447 (l’Autore cita un dialogo tra Ergasilo e Egione tratto dalla commedia i “Captivi”di Plauto). 4 M. FRANZONI, L’illecito, in M. FRANZONI (diretto da), Tratt. resp. civ., I, II ed., Milano, 2010, 5. 5 C.MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, cit., 13. 6 C.MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, cit., 13: «Va perciò considerato che, nella fenomenologia della responsabilità, quando più o meno si mantiene quel carattere di ritualità e di solennità che è proprio dell’antico significato di sponsio. Non è, infatti, una qualunque “risposta”, ma è una risposta solenne, ed espressa con una certa ritualità, quella che segue alla rottura dell’equilibrio, tenuto conto che l’evento cui segue la risposta riequilibratrice è un qualcosa cui è relativo un giudizio su di un piano di valori di particolare rilevanza». 2 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 3 Nel linguaggio comune il termine responsabilità si rispecchia nel dovere proprio di ciascun consociato di determinare la propria condotta a seconda delle regole e precetti. Si prescinde in questa prima visione dalla violazione della regola di condotta e si ha riguardo all’atteggiamento del singolo soggetto di fronte ai rischi degli eventi7. Il dover rispondere delle conseguenze del proprio comportamento (che è poi il significato concreto della responsabilità) fa diventare la responsabilità il metro da seguire nell’orientare la propria condotta8. Quando, comunemente, si dice che un soggetto ha la responsabilità, si allude alla condizione per cui ciascuno misura preventivamente la propria condotta in base alle conseguenze che potrebbero derivarne9. Per inciso, quindi, la responsabilità si presenta, rispetto alla libertà di agire, come un «correlato imprescindibile», perché, in mancanza, la libertà di scelta dell’uomo sconfinerebbe nell’arbitrio10. Accanto a questo significato comune di responsabilità, vi è un’accezione più tipica e pregnante. Si tratta della responsabilità intesa come «dover rispondere davanti ad un qualsiasi soggetto, per la già avvenuta violazione imputabile della qualsiasi norma, precedente e presupposta di condotta, e di subirne le prestabilite sanzioni» 11. La responsabilità può assumere contenuto e significati differenti a seconda dei valori e delle leggi, che si prendono in considerazione. Se viene violata una norma morale o religiosa, si avrà rispettivamente una responsabilità di fronte a Dio e ai suoi ministri terreni oppure di fronte all’opinione pubblica 12 . La responsabilità derivante dalla violazione di una norma morale è sicuramente quella più ancorata alla natura dell’agire 7 F. PELLEGRINI, voce Responsabilità, cit., 438: «Sotto un primo aspetto e specie nel linguaggio comune essa riguarda il potere e l’indissociabile dovere di determinare la propria condotta secondo norme e precetti, che per la insita fallibilità del presupposto giudizio, importano una più o meno perfetta osservanza ed esecuzione. Fin qui la responsabilità prescinde dalla violazione già avvenuta della regola di condotta, e consiste nell’impegno e nel conseguente rischio personale che corre ogni soggetto operante in rapporto agli eventi più o meno ponderabili, secondo la legge di causalità». 8 F. PELLEGRINI, voce Responsabilità, cit., 439. 9 F. PELLEGRINI, voce Responsabilità, cit., 439: «Il dover rispondere, all’esito , del fallo più o meno imputabile, cioè la responsabilità in senso proprio, concreta e conseguente, entra come elemento di calcolo per la direzione della nostra condotta e costituisce il nostro punto di ogni istante e insieme il nostro merito più grande». 10 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità civile, in Novissimo dig. it., XIV, Torino, 1957, 633: «In linea di principio la nozione esprime, giova ribadirlo, un momento essenziale della natura dell’uomo: manifestazione e ad un tempo correlato indispensabile della sua libertà di agire, che si attua ed altrimenti sconfinerebbe nell’arbitrio, secondo regole ben determinate, volte a disciplinarne i modi e le conseguenze». 11 F. PELLEGRINI, voce Responsabilità, cit., 439. 12 F. PELLEGRINI, voce Responsabilità, cit., 439. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 4 umano13. Nell’ambito morale le azioni vengono valutate sulla base della coscienza universale e le regole sono espressione di imperativi categorici, che impongono l’obbedienza al di sopra di ogni considerazione di convenienza14. A questo proposito, è opportuno sottolineare come in ambito giuridico e sociale l’esistenza della norma presuppone la possibilità di violarla15. Il fondamento della legge e delle sanzioni è connesso a questa possibilità. Nell’ipotesi in cui ciò venga meno, si perderebbe l’utilità e la ragione di essere della norma giuridica16. La libertà di scelta tra rispettare o meno la norma rappresenta, infatti, un presupposto funzionale dell’ordinamento giuridico. La funzione delle regole giuridiche ed etico - sociali presuppone una libertà di scelta del singolo, che non può essere ristretta a puro determinismo17. La libertà di scelta non può essere valutata a livello scientifico e teoretico sul piano dei rapporti causa – effetto18. Seguendo questa linea si apre un discorso filosofico sulla responsabilità, che vede come «apriori dommatico» la norma – comando, la cui violazione determina una sanzione a carico del soggetto agente19. Le considerazioni sopra svolte potrebbero riassumersi nel seguente ragionamento: non c’è ordinamento senza regole, non ci sono regole senza violazione, se non ci sono violazioni non ci sono regole e senza regole non esiste ordinamento20. Secondo un’altra dottrina, la responsabilità civile indica la soggezione del patrimonio di una persona alla soddisfazione di una pretesa altrui 21 . Esiste un collegamento stretto tra la responsabilità, che deve essere intesa come fatto produttivo di 13 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità civile, cit., 633. R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità civile, cit., 633. 15 L. BAGOLINI, Responsabilità e analisi del linguaggio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, 596. 16 L. BAGOLINI, Responsabilità e analisi del linguaggio, cit., 596. 17 L. BAGOLINI, Responsabilità e analisi del linguaggio, cit., 596. 18 L. BAGOLINI, Responsabilità e analisi del linguaggio, cit., 596 ss.: «(…) in quanto funzionalmente postulata dall’ordinamento giuridico, la libertà di scelta non è un elemento che si possa porre e risolvere sul piano di una considerazione teoretica e scientifica. La libertà di scelta è sì implicata imprescindibilmente nella complessità causale delle situazioni in cui si manifesta, ma vi è implicata come in sé irriducibile alla considerazione scientifica, causale, ed anche probabilistica, di tali situazioni. La considerazione scientifica può solo postulare la libertà di scelta come in ciò in sé e per sé appartiene ad un livello di consapevolezza che fuoriesce dalla sfera della razionalità scientifica in senso specifico». 19 C.MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, cit., 22. 20 C.MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, cit., 22: «La sequenza (…) è ciò che si dice un ragionamento circolare tipicamente dommatico». 21 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 6. 14 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 5 obbligazione e le conseguenze sul patrimonio di un determinato soggetto22. Questa concezione della responsabilità riguarda sia il fatto illecito di cui all’articolo 2043 cod. civ., sia l’illecito che deriva dall’inadempimento dell’obbligazione23. Nelle due ipotesi c’è sempre un soggetto obbligato al risarcimento del danno, ciò che differisce è il presupposto della responsabilità. In particolare, nel primo caso si verifica un fatto produttivo di danno risarcibile che coincide con il sorgere della responsabilità; nel secondo caso, invece, la responsabilità è conseguenza dell’inadempimento24. Il nesso tra responsabilità e patrimonio potrebbe far pensare ad un’analogia tra la responsabilità civile e la responsabilità patrimoniale di cui all’articolo 2740 cod. civ. La responsabilità patrimoniale, infatti, si presenta come una situazione del tutto autonoma rispetto al rapporto obbligatorio da cui trae origine. Non è una fase necessaria ed attuale dell’obbligazione25. Invece, nell’ipotesi di cui agli articoli 1218 cod. civ. e 2043 cod. civ. la responsabilità è connaturata all’obbligazione e la individua sotto due aspetti: identifica il soggetto responsabile e la rende esistente26. La diversità tra le due forme di responsabilità trova conferma anche nel fatto che possono coesistere in un’unica fattispecie27. 22 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 6. La relazione tra responsabilità e patrimonio, sostenuta da M. FRANZONI, si ritrova, limitatamente all’ambito contrattuale, nel pensiero illustre di F. CARNELUTTI, Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni, in Studi di diritto processuale, II, Padova, 1928, 283: «(…) se il debitore non adempie non perde più il suo corpo, cioè la libertà o la vita, ma tutto il suo patrimonio» e 289 ss.: «L’elemento comune tra le due responsabilità sta in ciò che l’una e l’altra significano soggezione alla sanzione; che la sanzione, sia civile o penale, riguarda appunto la differentia specifica tra le due forme di un unico genus (…) La sanzione colpisce la persona in un suo bene, che può essere il corpo o una cosa» e E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Struttura dei rapporti d’obbligazione, Milano, 1953, 28 ss. e in particolare 36 ss., che definisce la responsabilità come «(…) quella particolare posizione giuridica di una persona che risulta dalla destinazione giuridica di un bene ad essa pertinente, a servire di soddisfazione a un’altra persona per un evento da questa atteso o temuto: destinazione indipendente dalla volontà del titolare del bene e individualizzata così dal bene stesso come dall’evento». M. FRANZONI, però, muovendo da questa impostazione, individua un’unica nozione di responsabilità, valida in ambito contrattuale ed aquiliano. 23 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 6. 24 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 6: «Ciò che distingue le due norme non si misura sul piano degli effetti, bensì il relazione al loro presupposto: in un caso si è in presenza di un fatto produttivo di un danno risarcibile che nasce proprio con la responsabilità (art. 1173 c.c.), nell’altro la responsabilità è conseguente ad una inattuazione di un rapporto qualificabile come inadempimento. In entrambe, peraltro, c’è sempre un soggetto tenuto a rispondere con l’obbligazione risarcitoria». 25 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 7. 26 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 7. 27 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 7: «Si consideri l’ipotesi di chi subisce un grave danno, a causa del fatto di MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 6 La distinzione più marcata riguarda, però, la funzione. Infatti, la responsabilità civile è «una tecnica per collegare ad un soggetto un evento dannoso, con l’ausilio di un criterio di imputazione (…) sussistendo il rapporto di causalità» 28 . Al contempo, costituisce il modo attraverso cui diventa rilevante l’evento dannoso nella forma del danno ingiusto e del danno risarcibile 29 . Al contrario la responsabilità patrimoniale garantisce la soddisfazione del creditore30. Il risarcimento del danno, pur ponendosi in un rapporto di causa – effetto rispetto alla responsabilità civile 31 , deve essere rigorosamente distinto. Infatti, attraverso il risarcimento si stima l’entità del danno subito dal danneggiato e si individuano le modalità della riparazione32. Il carattere di attualità o potenzialità della responsabilità (sopra accennato in riferimento al rapporto con la responsabilità patrimoniale) è stato al centro di un’analisi, che ha riguardato tutte le situazioni di responsabilità previste dal codice civile. Attraverso le disposizioni normative la dottrina è riuscita a catalogare quattro diverse ipotesi di responsabilità. Nel primo gruppo, di cui l’articolo 2740 cod. civ. è l’esempio tipico, la responsabilità è il mezzo di tutela del diritto del creditore Si tratta della responsabilità patrimoniale, che è lo strumento per la realizzazione coattiva del diritto di credito e una delle sanzioni previste per l’inadempimento33. Nella responsabilità patrimoniale manca il carattere dell’attualità e potenzialità, perché vi sono i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, che sono preordinati un terzo e che, in seguito al fatto, incomincia un giudizio volto ad accertarne la responsabilità civile. Si ipotizzi che dopo l’inizio della controversia il terzo, temendo le conseguenze sfavorevoli di una condanna, si spogli dei beni del suo patrimonio, così compromettendo la garanzia di solvibilità nei confronti del danneggiato. Quest’ultimo, nelle more del giudizio di responsabilità civile, potrà chiedere un sequestro conservativo nei confronti del danneggiante sul presupposto del venir meno della sua responsabilità patrimoniale». 28 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 7. 29 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 8. 30 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 7. 31 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 8: «Dall’accertamento della responsabilità nasce il diritto al risarcimento del danno, sicché si può affermare che l’una è causa dell’altro». 32 M. FRANZONI, L’illecito, cit., 8: «La funzione del risarcimento del danno, invece, consiste nel risolvere il problema del quanto e del modo in cui compensare il danneggiato. Quanto, nel senso che occorre stimare e liquidare l’entità del pregiudizio inflitto alla vittima (art. 2056 c.c.); modo, nel senso che la riparazione può avvenire per equivalente, com’è nella normalità delle ipotesi, oppure mediante reintegrazione in forma specifica, nei limiti dell’art. 2058 c.c.». 33 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, 44 ss.: MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 7 alla tutela della responsabilità34. L’elemento dell’eventualità caratterizza, invece, il secondo gruppo di disposizioni. Si tratta dei casi in cui il sorgere della responsabilità è subordinato alla violazione di obblighi specifici da parte di determinati soggetti35. Il terzo gruppo di norme è rappresentato dalle disposizioni in materia di responsabilità extracontrattuale artt. 2043 cod. civ.- 2059 cod. civ. La responsabilità extracontrattuale è sempre una situazione attuale e mai potenziale. Non ha il carattere della strumentalità, cioè non è subordinata al verificarsi di una situazione ulteriore. Inoltre è un criterio di collegamento del fatto al soggetto e al contempo un elemento di qualificazione del fatto stesso36. Infine, il quarto gruppo è rappresentato dall’articolo 1218 cod. civ, in materia di responsabilità contrattuale. Le differenze rispetto all’articolo 2043 sono riconducibili al criterio di individuazione del soggetto responsabile. Nell’articolo 1218 cod. civ., infatti, la legge ha già provveduto ad indicare il soggetto responsabile37. Una volta raggruppate le disposizioni normative nelle quattro categorie descritte, 34 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 45: «Non c’è bisogno di sottolineare che questa responsabilità patrimoniale del debitore non si realizza unicamente nel momento della eventualità o potenzialità, poiché viene immediatamente in essere tutta una serie di strumenti a loro volta coordinati alla tutela della stessa situazione di responsabilità (mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale)». 35 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 45 ss.: «Il carattere della eventualità o potenzialità è, invece, dominante nella seconda serie di casi che si incontrano passando in rassegna le disposizioni del codice. Casi in cui si fan gravare su di un soggetto obblighi specifici, di volta in volta determinati in base ad una situazione o ad un rapporto concretamente assunti, ed alla violazione di essi si ricollega il sorgere della responsabilità: dal caso di soggetti investiti di una specifica funzione (…) a quello dell’assunzione di obblighi conseguenti ad un certo rapporto (…) od allo svolgimento di una determinata attività (…). Gli elementi comuni a queste varie ipotesi non sono difficili da scorgere, consistendo appunto nella mancanza di una situazione attuale di responsabilità e, quindi, di ogni attribuzione di potere in soggetti diversi dal potenziale responsabile nel tempo precedente la violazione dell’obbligo». 36 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 48 ss. Come si vedrà nel proseguo, l’Autore distingue la responsabilità contrattuale e quella aquiliana dal punto di vista strutturale, non sulla base dello stato attuale o potenziale della responsabilità. In particolare, è opportuno mettere in evidenza, che la responsabilità contrattuale, a differenza di quella aquiliana, non viene definita in termini di potenzialità o attualità (la concezione della responsabilità contrattuale come stato potenziale è, invece, affermata in maniera netta da E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Struttura dei rapporti d’obbligazione, cit., 35: «(…) la responsabilità è uno stato potenziale (stato di pericolo pel responsabile): uno stato cioè in cui le conseguenze giuridiche non sono realizzabili, senz’altro, immediatamente dal suo sorgere». 37 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 46 ss.: «(…) nell’ipotesi prevista dall’art. 1218 la legge, prendendo le mosse dall’inadempimento ha già compiutamente definito il criterio d’individuazione del soggetto responsabile; mentre, nell’altra ipotesi la diversa rilevanza giuridica della situazione di partenza (evento dannoso) fa si che sia proprio la definizione generale del criterio, in base al quale far gravare su di un soggetto determinato le conseguenze, a costituire il problema preliminare». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 8 la dottrina ha tracciato la distinzione dal punto di vista funzionale38. Nel primo gruppo, rappresentato dall’articolo 2740 cod. civ., la responsabilità è autonoma rispetto al rapporto obbligatorio ed è quindi attuale. Nel secondo gruppo, al contrario, deve essere esclusa la responsabilità, perché si tratta di obblighi. Tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale vi è, invece, una diversità strutturale, che riguarda i criteri di individuazione del responsabile39. I.2. Il concetto di illecito come trasgressione ad un comando o dovere. La concezione della responsabilità come reazione dell’ordinamento alla violazione di una norma di condotta è connessa all’idea dell’illecito come trasgressione ad un comando o ad un dovere. Gli atti compiuti dall’uomo possono presentarsi del tutto indifferenti rispetto all’ordinamento giuridico, prendendo la denominazione di “agiuridici” oppure possono essere rilevanti. In quest’ultimo caso l’elemento di relazione tra l’atto e l’ordinamento giuridico è rappresentato dalla norma. Nel momento in cui si pone in rapporto con la norma giuridica l’atto può presentarsi come giuridico o antigiuridico40. Non si tratta di elementi strutturali connaturati all’atto stesso, ma di qualifiche contigenti41. La condizione di antigiuridicità può essere intesa in due modi, in un significato che potremmo dire soggettivo oppure da un punto di vista oggettivo42. Procediamo, quindi, ad analizzare il termine secondo la prima accezione. Quando si parla di antigiuridicità in senso soggettivo si indica una situazione di contrarietà od opposizione rispetto all’ordinamento giuridico. Questo contrasto si specifica come contrarietà dell’atto rispetto alla norma giuridica. L’antigiuridicità si pone, nello specifico, come «criterio di valutazione tra ciò che è e ciò che deve essere»43. 38 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 50: «(…) l’indagine funzionale costituisce la via metodologicamente più corretta per cogliere il significato di alcuni complessi normativi e che, lungi dal travisarne la realtà strutturale riesce piuttosto a coglierne gli indici più significativi». 39 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 50. 40 G. SCADUTO, D. RUBINO, voce Illecito (atto) (diritto moderno), in Nuovo dig. it., VI, Torino, 1939, 703. 41 G. SCADUTO, D. RUBINO, voce Illecito (atto) (diritto moderno), cit., 703, nota n. 2: «(…) la giuridicità, in senso lato e in senso stretto, e la antigiuridicità non sono, anche di fronte al diritto positivo, qualifiche ontologiche dell’atto (…), sibbene solo qualifiche contigenti». 42 G. SCADUTO, D. RUBINO, voce Illecito (atto) (diritto moderno), cit., 703. 43 G. SCADUTO, D. RUBINO, voce Illecito (atto) (diritto moderno), cit., 703. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 9 Fatta questa premessa, antigiuridico può essere solamente un comportamento dell’uomo, che sia in grado di intendere e di volere. Solo in questo caso potrà verificarsi il contrasto sopra delineato. Antigiuridicità, torto e atto illecito diventano quindi sinonimi44. Atto illecito sia esso reato oppure illecito civile trova, infatti, il suo fulcro nella trasgressione della norma giuridica, a prescindere dalle conseguenze previste dall’ordinamento, che rileveranno, invece, in tema di antigiuridicità obiettiva45. Con quest’ultima accezione si indica la reazione che l’ordinamento giuridico appresta di fronte all’atto e che si esprime nella rimozione della situazione creata oppure nella previsione di misure finalizzate a ripristinare l’equilibrio turbato. Non viene compiuta alcuna valutazione in ordine alla relazione tra atto e ordinamento giuridico, ma viene considerato l’atto in sé e per sé nella sua obiettività, senza analizzare in quale modo si rapporta al soggetto agente. Si parla, infatti, in questo caso di fatto antigiuridico46. È opportuno soffermarsi su quale sia il ruolo del danno secondo la nozione di antigiuridicità intesa nei due sensi sopra individuati. L’atto illecito o il fatto antigiuridico possono determinare uno stato di fatto, che di riflesso determina la lesione di un diritto soggettivo. Lesione che deve essere intesa come estinzione o impossibilità che il diritto possa esplicarsi in maniera piena, così come avveniva in precedenza alla sua lesione47. Il concetto di danno è circoscritto alle ipotesi in cui si verifichino degli effetti irremovibili in conseguenza dell’atto o fatto antigiuridico. L’ordinamento può intervenire, apprestando delle misure, che determinano degli effetti contrari o uguali, in equivalenza 44 G. SCADUTO, D. RUBINO, voce Illecito (atto) (diritto moderno), cit., 703. G. SCADUTO, D. RUBINO, voce Illecito (atto) (diritto moderno), cit., 703. 46 G. SCADUTO, D. RUBINO, voce Illecito (atto) (diritto moderno), cit., 703: «(…) la antigiuridicità può assumersi come espressione di una particolare rilevanza giuridica di un atto, per denotare che ad esso l’ordinamento giuridico reagisce, rimuovendo la situazione creata per ripristinare la preesistente situazione, o apprestando comunque misure uguali o contrarie, per ripristinare l’equilibrio turbato dall’ordinamento stesso. (…) la reazione dell’ordinamento giuridico (…) assume l’atto nella sua mera entità obiettiva, prescindendo da ogni rapporto di causalità con il soggetto agente; considera l’atto come fatto (in senso stretto)». 47 G. SCADUTO, D. RUBINO, voce Illecito (atto) (diritto moderno), cit., 706: «(…) l’atto illecito o il fatto antigiuridico determinano uno stato di fatto che, di riflesso, la estinzione del diritto o comunque la impossibilità che il diritto sia rimesso in grado di esplicarsi, per il futuro, così come prima della sua violazione: la distruzione della cosa produce l’estinzione del diritto di proprietà; la sua efficace alienazione da parte del non proprietario (…) produce la perdita del diritto per il proprietario (…)». 45 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 10 o compensazione con gli effetti precedenti48. Nel momento in cui si verifica un danno giuridicamente rilevante (laddove la lesione del diritto sia presa in considerazione dall’ordinamento giuridico) la reazione apprestata dall’ordinamento è quella del risarcimento49. Il rapporto tra danno e atto illecito è il seguente. Il danno non è un requisito sufficiente e neppure necessario dell’atto illecito. L’ordinamento giuridico, infatti, può intervenire attraverso il ripristino dello status quo, in modo tale da evitare il verificarsi stesso della lesione e quindi il sorgere del danno50. La definizione di atto illecito come violazione della norma giuridica trova le proprie basi nella concezione “imperativistica” della norma. Questa teoria è propria delle dottrine illuministiche e razionalistiche del XVIII secolo, che sono state recepite in Germania dal movimento pandettistico, in particolare nella fase di introduzione del sistema dommatico51. Si tratta di una posizione (recepita anche in Italia in ambito romanistico e privatistico) incentrata sull’idea di norma come comando imposto a tutti i cittadini dalla voluntas legis. L’iniuria viene definita come atto illecito a partire da una concezione di licere, inteso come obbedienza al comando52. Il comando è una manifestazione di volontà, che è finalizzata ad ottenere dal destinatario una determinata condotta53. 48 G. SCADUTO, D. RUBINO, voce Illecito (atto) (diritto moderno), cit., 707: «(…) restando circoscritto agli effetti irremovibili dell’atto o fatto antigiuridico, per cui all’ordinamento non rimane che apprestare misure, le quali determinano effetti contrari e (possibilmente uguali), in equivalenza o (almeno)in compensazione con i precedenti effetti». 49 G. SCADUTO, D. RUBINO, voce Illecito (atto) (diritto moderno), cit., 707. Gli Autori evidenziano ulteriormente che, laddove il danno giuridicamente rilevante, sia derivato da un fatto obiettivamente antigiuridico, è preferibile parlare di indennità e non di risarcimento. Questo perché la reazione apprestata dall’ordinamento giuridico è indifferente ad ogni elemento volitivo e di conseguenza la reazione dell’ordinamento è commisurata unicamente all’entità obiettiva del danno. 50 G. SCADUTO, D. RUBINO, voce Illecito (atto) (diritto moderno), cit., 707: «(…) il danno, non è (…) requisito sufficiente, neanche è requisito necessario dell’atto illecito: la rimessione delle cose nel primiero stato può essere reazione sufficiente, perché gli effetti irremovibili dell’atto possono, nella infinita varietà delle vicende umane, neanche presentare quella lesione di interesse, quel danno economico, o meglio materiale, che è pur sempre presupposto necessario del danno giuridicamente rilevante. In tema di non esatto adempimento di obbligazioni, si consideri il caso del ritardo di una fornitura di merci ad un commerciante, ove nel frattempo sia sopravvenuto un aumento nei prezzi: il commerciante avrà azione per la risoluzione del contratto, ma non per il risarcimento dei danni (…)». Sul punto v. anche W. CESARINI SFORZA, Risarcimento e sanzione, in Scritti giuridici per Santi Romano, I, Padova, 1940, 149. 51 Per un ricostruzione esaustiva di questa teoria: C. MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, cit., 272. 52 C. MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, cit., 272. 53 G. CIAN, Antigiuridicità e colpevolezza, Padova, 1966, 352: «(…) per comando intendo una MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 11 Elemento imprescindibile per l’esistenza di un comando è la sanzione, che ha un effetto di stimolo sulla psiche del destinatario54. La sanzione deve essere intesa in generale come una conseguenza sfavorevole per il trasgressore55. L’idea dell’illiceità come contrarietà alla norma giuridica è ancora oggi sostenuta da autorevolissima dottrina. L’illiceità è la violazione di una norma, la cui sanzione è rappresentata dal risarcimento del danno 56 . Non viene fatta alcuna distinzione tra le due categorie dell’antigiuridicità obiettiva e soggettiva, ma viene formulata una nozione generale di antigiuridicità che coincide con quella di illiceità57. Questa impostazione trova compiuta rispondenza nelle fonti romane. L’ “iniuria” è il fatto non autorizzato dall’ordinamento giuridico e non sussiste laddove manchi dolo o colpa del soggetto agente58. Il rapporto di identità, che si viene a creare tra illiceità e antigiuridicità, è stato criticato alla luce di una nozione generale di antigiuridicità, che indica «qualsiasi fatto o situazione che non sia conforme a diritto»59. All’interno di questa categoria rientrerebbero fattispecie molto diverse tra di loro come l’arricchimento senza causa e il danno arrecato con un atto lecito, che sia fonte di responsabilità 60 . Si tratterebbe di fatti e situazione differenti, che non sarebbe utile accostare all’atto illecito61. I.3. La nozione extracontrattuale. unitaria di illecito contrattuale ed I.3.1. La posizione della dottrina sotto il codice civile del 1865 con particolare manifestazione di volontà diretta ad ottenere da una persona una determinata condotta, sia che costei desideri sia che non desideri soddisfare chi la richiede». 54 G. CIAN, Antigiuridicità e colpevolezza, cit., 358 ss. Il fatto che la sanzione minacciata venga attuata, è secondo l’Autore, del tutto irrilevante rispetto all’esistenza del singolo comando violato. 55 G. CIAN, Antigiuridicità e colpevolezza, cit., 358, nota n. 15. 56 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, II ed., Milano, 2012, 545. 57 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 557. 58 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 557, nota n. 38: «Su questo fatto possono essere intese le fonti romane, le quali identificano la iniuria nel fatto non autorizzato dall’ordinamento giuridico (Iustianiani Inst., 4.3.2: iniuria autem occidere intellegitur, qui nullo iure occidit), e dall’altro la escludono se manca il dolo o la colpa (Gai Inst., 3.211: is iniuria autem occidere intellegitur, cuius dolo aut culpa id acciderit)». 59 P. TRIMARCHI, voce Illecito (dir. priv), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 94. 60 P. TRIMARCHI, voce Illecito (dir. priv), cit., 94. 61 P. TRIMARCHI, voce Illecito (dir. priv), cit., 94. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 12 riguardo al pensiero di G. P. Chironi. Uno dei maggiori esponenti della teoria della responsabilità come sanzione per la violazione di un dovere giuridico è stato G. P. Chironi nei primi anni del 1900. Chironi afferma che «qualunque fatto inducente la violazione di un dovere, che abbia la sua ragione di essere nella volontà o nella legge, è fatto illecito; e l’agente deve risponderne per via di rapporto speciale, quando all’elemento oggettivo, ch’è l’atto commesso ingiustamente (non iure), sia unito il soggettivo, lo stato cioè particolare dell’animo suo in relazione all’iniuria data» 62. Il fatto illecito è costituito dal concorrere di un elemento oggettivo, rappresentato dalla violazione di una norma giuridica, che determina un’offesa al diritto altrui63, e di un elemento soggettivo, che riguarda lo stato d’animo in relazione all’atto ingiurioso64. Il fatto può essere posto in essere dall’agente con la diretta intenzione di recare un nocumento e allora sarà compiuto con dolo, oppure, laddove tale volontà manchi, si avrà la colpa del soggetto agente65. Il sorgere della responsabilità in capo al soggetto agente è dunque subordinata al concorre dei due elementi di cui si compone il fatto illecito: la lesione ingiustamente inferta al diritto e il dolo o la colpa dell’agente, accomunati sotto l’espressione “illiceità soggettiva”66. Nella sua opera l’illustre giurista utilizza il concetto di colpa secondo due modalità. Ne individua un’accezione che potrebbe definirsi astratta e che indica la violazione della regola di condotta imputabile all’agente 67 . In un secondo significato, che potrebbe definirsi tecnico, esprime, invece, il particolare stato d’animo, che rappresenta l’elemento soggettivo del fatto illecito68. 62 G. P. CHIRONI La colpa nel diritto civile odierno, La colpa contrattuale, II ed. interamente rifatta, Torino, 1925, 1 ss. Il Chironi parla di fatto illecito, senza compiere alcuna distinzione tra atto illecito e fatto illecito (differenza specificata nel paragrafo precedente). 63 G. P. CHIRONI La colpa contrattuale, cit., 1, nota n. 1. Sui due elementi del fatto illecito v. anche G. P. CHIRONI e L. ABELLO, Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1904, 510 ss. 64 G. P. CHIRONI La colpa contrattuale, cit., 4. 65 G. P. CHIRONI La colpa contrattuale, cit., 4 ss, specifica che: «Quando l’atto come ingiurioso, e perché tale non sia voluto dall’agente; oppure s’è voluto l’atto, non ingiurioso per sé, ma non se ne vollero le conseguenze, perché non prevedute, o perché se pur prevedute n’è parso impossibile l’avverarsi, si dirà che l’agente è in colpa, che l’azione è colposa«». 66 G. P. CHIRONI e L. ABELLO, Trattato di diritto civile italiano, cit., 515 ss. 67 G. P. CHIRONI La colpa contrattuale, cit., 1, nota n. 1. 68 G. P. CHIRONI La colpa contrattuale, cit., 4 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 13 Il concetto di colpa può essere individuato nella violazione della regola di condotta, ma può anche essere indicato come violazione imputabile del diritto altrui69. Il diritto può trovare origine sia nell’obbligazione contratta dalle parti sia nella legge in generale. Nel primo caso si tratterà di colpa contrattuale, nel secondo si parlerà, invece, di colpa extracontrattuale70. Il fatto che l’offesa sia perpetrata nell’esecuzione di un rapporto obbligatorio oppure al di fuori di ogni vincolo tra le parti non influisce sull’entità della colpa, ma solamente sul modo di valutarne l’estensione e la quantità di danno risarcibile71. Muovendo, quindi, dalla nozione unitaria di colpa, che si è delineata, la responsabilità civile è la conseguenza della colpa sia essa contrattuale o extracontrattuale. Di conseguenza, Chironi rifiuta la nozione di responsabilità civile relegata ai soli delitti e quasi delitti72. Posto, infatti, che la responsabilità discende dalla colpa e che la 69 G. P. CHIRONI La colpa contrattuale, cit., 1, nota n. 1: «La nozione posta qui a fondamento della colpa, riferisce la violazione, ch’è sostrato del rapporto (…) al dovere giuridico gravante sul debitore: certamente i testi e la concezione stessa sulla quale è intessuto il presente studio riferiscono la colpa all’ingiuria, alla violazione del diritto (…), ma siccome la sostanza dei due modi di costruire il concetto non è diversa (…) Questa violazione di condotta induce offesa al diritto di altri (…)». 70 G. P. CHIRONI La colpa nel diritto civile odierno, I, La colpa extra - contrattuale, II ed. interamente rifatta, Torino, 1903, 1 ss. 71 G. P. CHIRONI La colpa extra - contrattuale, cit., 1 ss: «La colposa lesione del diritto altrui, induce la responsabilità: ecco il principio: che l’offesa sia data nell’esecuzione di un rapporto obbligatorio preesistente, oppure all’infuori di esso o all’infuori di qualsiasi rapporto obbligatorio, non importa, poiché l’esistenza di questo vincolo non influisce modificando l’entità della colpa, ma soltanto nel modo di valutarne l’estensione e di determinare la quantità di danno risarcibile». 72 Per comprendere la distinzione tra delitti e quasi delitti è necessario ripercorrere l’evoluzione nella classificazione delle fonti delle obbligazioni. La prima summa divisio delle obbligazioni venne compiuta da Gaio nelle sue Institutiones «omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto» (Gai. 3, 88). L’inserimento del delitto (fatto illecito di diritto privato punito con sanzione penale privata) tra le fonti delle obbligazioni rappresentò la novità più significativa della ripartizione gaiana. Nella classificazione effettuata da Gaio non venivano, però, indicati i casi in cui l’obbligazione nasce in re ipsa, cioè senza il concorso di una volontà umana conforme o difforme. Nella sua opera successiva Res cottidianae Gaio corresse la divisione sopra indicata, adottando una tripartizione delle fonti: «obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex delicto aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris» (D. 44.7.1 pr.). La categoria di obbligazioni nascenti da ex variis causarum figuris era di tipo residuale, perché comprendeva tutti i casi non classificabili come contratto o delitto. Successivamente nelle Institutiones imperiali la tripartizione gaiana venne sostituita da una quadripartizione delle fonti (I. 3.13.1.): «ex contractu au quasi ex contractu aut ex maleficio aut ex quasi maleficio». La distinzione tra delitti e quasi delitti (aut ex maleficio aut ex quasi maleficio), che compare nell’opera giustinianea (l’utilizzo dei termini specifici “delicti et quasi delicti”è di epoca bizantina), è di difficile individuazione. L’unico dato certo è che nei delitti ricorrono esclusivamente le azioni civili, mentre nei quasi delitti le azioni pretorie (per una ricostruzione delle fonti nel diritto romano: C. FERRINI, voce Illecito (in genere), in Nuovo dig. it., VI, Torino, 1938, p. 657 ss.; G. FORMICA, voce Delitti e quasi delitti (lat. Obligationes quae ex delicto vel quasi ex delicto nascuntur: fr. délits et quasi – délits) art. 1151 – 1156 Cod. civ., in Diz. prat. dir. priv., II, Milano, s. d., p. 589 ss.; M. TALAMANCA, Elementi di diritto privato romano, II ed., Milano, 2013, 258 ss. e 311 ss.). La quadripartizione delle fonti di origine giustinianea venne ripresa dai due grandi ispiratori del code civil: J. DOMAT (Des dommages, & c. Tit. IX. Sec. IV. 131, Des autres especes de dommages causés par des fautes MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 14 colpa può essere sia contrattuale sia extracontrattuale, così la responsabilità civile può derivare da colpa contrattuale ed extracontrattuale73. Chironi rifiuta, quindi, l’idea elaborata dalla dottrina d’Oltralpe, per cui la colpa contrattuale darebbe origine a una condizione di garanzia e non di responsabilità, a differenza di quanto avvenga in ambito extracontrattuale. La garanzia, infatti, secondo la visione dell’Autore, è l’effetto dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede anteriormente alla costituzione del vincolo obbligatorio74. La violazione di questo obbligo darebbe origine alla cosiddetta culpa in contraendo75. Per effetto della colpa contrattuale l’obbligato risponde del proprio inadempimento, che è fatto od omissione che lede il diritto. In ambito extracontrattuale, invece, si verifica un danno ingiusto e quindi anche in questo caso vi è una violazione del sans crime ni délit, in Les loix civiles dans leur ordre naturel, II, II éd., Paris, 1697), che fornì una definizione generale di illecito, «Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce qu’on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu’elles puissent être, doivent être réparées par celui dont l’imprudence ou autre faute y a donné lieu», ripresa successivamente dall’art. 1382 del Code civ («Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»); e R. J. POTHIER nella sua opera Traité des obligations, (in Oeuvres de Pothier contenant les traités du droit français. Dissertation sur Pothier. Traité des obligations, Nouvelle édition mise en meilleur ordre et publiée par les soins de M. DUPIN, augmentée d'une dissertation sur la vie et les ouvrages de ce célèbre jurisconsulte par le même, I, Paris, 1924, 3 e 62 ss.), che distinse i delitti dai quasi delitti in base all’elemento soggettivo. Nei delitti si parla di dolo e malevolenza, i quasi delitti, sono, invece, caratterizzati dal requisito dell’imprudenza: «Les délits sont la troisième cause qui produit les obligations, et les quasi-délits la quatrième.On appelle délit le fait par lequel une personne, par dol ou malignité , cause du dommage ou quelque tort à une autre. Le quasi-délit est le fait par lequel une personne, sans mali- » gnité, mais par une imprudence qui n'est pas excusable, cause quelque tort à un autre. Les délits ou quasi-délits diffèrent des quasi-contrats, en ce que le fait, d'où résulte le quasi-contrat, est un fait permis j par les lois ; au lieu que le fait, qui forme le délit ou quasi-délit y est un fait condamnable» (per un’analisi della concezione di delitti e quasi delitti nella concezione romana e in quella francese, v. G. DEMOLOMBE, Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, in Traité des engagements qui se forment sans convention, VIII, Paris, 1882, 390 ss.). Anche le teorizzazioni di Pothier influenzarono l’elaborazione del Code civil del 1804, in particolare nell’art. 1383, secondo il quale: «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence». Le influenze d’Oltralpe si riversarono anche nel codice civile italiano del 1865 all’articolo 1197, che riprendeva espressamente la quadripartizione delle fonti: contratto, quasi contratto, delitto e quasi delitto. La dottrina italiana, in particolare G. P. CHIRONI, La colpa extra - contrattuale, cit., 48 ss., motivava la distinzione tra delitti e quasi delitti in base all’elemento soggettivo: il dolo nel primo caso, la colpa nei quasi delitti (un’analisi esaustiva dei vari passaggi storici è compiuta da C. A. CANNATA, Sulle fonti delle obbligazioni, in G. VISINTINI (diretto da), Tratt. resp. contr., I, Inadempimento e rimedi, Milano, 2009, 32 ss.). 73 G. P. CHIRONI, La colpa extra - contrattuale, cit., 13. 74 G. P. CHIRONI, La colpa extra - contrattuale, cit., 9. 75 G. P. CHIRONI, La colpa extra - contrattuale, cit., 9; vedi in particolare anche 8: «La “garanzia” non nasce da “colpa”, non la presuppone quale suo termine costitutivo, e dichiara soltanto l’obbligo imposto, a chi concorre a costituire un negozio giuridico, di accertare l’esistenza reale dei termini giustificanti il suo concorso, perché la serietà delle contrattazioni la presuppone necessariamente (…)». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 15 diritto, un fare contra ius, ma non l’inesecuzione di un rapporto obbligatorio76. La norma di riferimento, in quest’ultima ipotesi, è l’articolo 1151 cod. civ. prev., che esprime la nozione ampia di colpa sopra delineata. Questa disposizione stabilisce che «Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno». È la colpa a determinare la responsabilità del soggetto agente e il conseguente obbligo di risarcimento. Infatti, il fulcro della norma non si ritrova nell’espressione «qualunque fatto», ma nella colpa stessa, che permette di individuare i fatti illeciti che danno origine a responsabilità del soggetto agente77. Nell’ipotesi di colpa contrattuale l’agente viola direttamente «la legge del contratto», che adotta, restringendone oppure ampliandone la portata, la stessa norma generale che vieta di commettere l’iniuria78. Questa norma avrebbe un’applicazione residuale, perché si applicherebbe in tutti i casi in cui si verifichi un fatto ingiurioso imputabile al soggetto agente, al di fuori di qualsiasi rapporto obbligatorio79. Si deve necessariamente parlare di rapporto obbligatorio preesistente e non di rapporto contrattuale, perché, come sottolinea Polacco, i principi in materia di colpa contrattuale vanno ad applicarsi anche in caso di obbligazioni derivanti da un quasi contratto80. Ciò è esatto, anche se, come sottolinea il Polacco, molte differenze disciplinari paiono plausibili solo nel caso in cui l’obbligazione preesistente sia di natura contrattuale81. L’esistenza del rapporto obbligatorio come elemento di discrimine tra colpa 76 G. P. CHIRONI, La colpa extra - contrattuale, cit., 11. G. P. CHIRONI, La colpa extra - contrattuale, cit., 36: «La dottrina pone giustamente in rilievo questo ch’è concetto fondamentale dell’istituto, avvertendo che la voce “colpa” nella disposizione ricordata, è spiccata caratteristica del fatto illecito. Che cioè la virtù della norma non si contiene nell’espressione “qualunque fatto”, sibbene nell’altra di “colpa”, che limitando l’ampiezza della voce “qualunque”, designa quali fatti illeciti diano nascita alla responsabilità». 78 G. P. CHIRONI, La colpa extra - contrattuale, cit., 13. 79 G. P. CHIRONI, La colpa extra - contrattuale, cit., 13. 80 V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto italiano, I, II ed. riveduta ed ampliata, Roma, 1915, 393: «Fondamentale in siffatta materia (…) è parsa la distinzione della colpa in contrattuale e colpa extracontrattuale (…). La prima presuppone esistente un’obbligazione ed incorsa una colpa in riguardo ad essa. E badisi che dico preesistente un’obbligazione e non un contratto, perché questo concetto e questo nome (…) si applicano anche se l’obbligazione esistente proviene da un'altra fonte, per esempio da un quasi contratto». 81 V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto italiano, cit., 393. 77 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 16 contrattuale ed extracontrattuale ha una varietà di conseguenze a livello disciplinare, finalizzate ad adattare il concetto unitario di colpa alla presenza del vincolo obbligatorio, che riguardano in particolare la cosiddetta graduabilità della colpa e l’onere probatorio82 (oggetto di approfondimento nel capitolo II). Ciò comporta la non fungibilità delle norme disciplinanti colpa contrattuale ed extracontrattuale, proprio in virtù dell’elemento speciale che caratterizza la colpa contrattuale83. Passiamo ad analizzare il rapporto tra la colpa così delineata e l’obbligazione di risarcimento, in cui prende forma la responsabilità del soggetto agente. A questo proposito Vittorio Polacco ha messo in evidenza la distinzione che intercorre, da questo punto di vista, tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale. La colpa contrattuale darà vita alla prestazione di risarcimento dei danni, che si presenta aggiuntiva e successiva rispetto a quella dovuta in base all’obbligazione preesistente (regolata dagli articoli 1224, 1227 e 1228 cod. civ. prev.). In ambito extracontrattuale, invece, la colpa si presenta come la fonte primaria di una nuova obbligazione tra danneggiato e danneggiante. I due soggetti, infatti, si presentano inizialmente estranei l’uno rispetto all’altro e sono legati solamente dal generico dovere del neminem laedere84, che lega tutti i consociati (regolata dagli articoli 1151 e seguenti cod. civ. prev.). La colpa va, dunque, a creare un nuovo nesso obbligatorio tra due soggetti85. In questo senso si può dire che la colpa può modificare il rapporto tra persone già legate da un vincolo obbligatorio per effetto della nuova obbligazione di risarcimento; oppure può creare l’obbligazione stessa di risarcimento mettendo in diretto rapporto il danneggiato e il danneggiante86. 82 G. P. CHIRONI, La colpa extra - contrattuale, cit., 53 ss. G. P. CHIRONI La colpa extra - contrattuale, cit., 56. 84 V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto italiano, cit., 394: «L’altra si ha quando si reca danno ad una persona verso la quale non si è legati da alcuna speciale obbligazione, oltre a quel dovere generico che si ha verso tutti del neminem laedere». 85 V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto italiano, cit., 394: «Nella prima dunque siamo sul terreno di un’obbligazione che già esiste ed è quella pertanto che ora qui ci interessa: la colpa genererà bensì un’obbligazione, quella del risarcimento dei danni, ma quale prestazione succedanea o accessoria a quella che già si doveva. Nella seconda la colpa è essa la fonte prima di un nesso obbligatorio fra le due persone del danneggiato e del danneggiante prima estranee fra di loro». 86 P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, in Riv. dir. comm., 1922, I, 264: «(…) la colpa si comporta sempre in uno di questi modi: o modifica un rapporto tra persone note 83 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 17 Partendo dall’idea che il concetto di colpa è unico87, il Pacchioni ha spostato la propria indagine sul piano degli interessi che vengono concretamente lesi per effetto della colpa contrattuale ed extracontrattuale. Nel primo caso la colpa causa l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale e cagiona un danno al terzo. Il danno colpisce i vantaggi che il soggetto attendeva dall’esecuzione del contratto, validamente concluso tra le parti 88 . La colpa extracontrattuale, invece, colpisce i vantaggi che il terzo era in grado di conseguire dai propri beni e dalla propria integrità personale al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale89. Nel pensiero di Pacchioni si potrebbe individuare una delimitazione della colpa contrattuale al solo settore dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. In realtà, come è chiaro nel contesto della sua opera, questa impostazione è propedeutica rispetto al problema del concorso o cumulo di colpa contrattuale ed extracontrattuale (oggetto di analisi successiva)90. A partire da questa analisi è possibile compiere le seguenti considerazioni. La posizione degli Autori muove da un unico concetto di illecito inteso come violazione di un dovere giuridico. Elemento imprescindibile dell’iniuria è l’offesa al diritto soggettivo tutelato dalla norma violata. Il verificarsi del danno è necessario perché nell’obbligazione succedanea del risarcimento (colpa contrattuale) o crea l’obbligazione del risarcimento, mettendo in diretto rapporto il danneggiante col danneggiato (colpa aquiliana). Sono i due modi di essere della colpa che per la loro portata generale non possono confondersi ed hanno esigenze pratiche differenti». 87 G. PACCHIONI, Colpa contrattuale e colpa aquiliana, nota a Cass. Roma, 27 settembre 1904, in Riv. dir. comm., 1905, I, 262: «La colpa per sé stessa non è né contrattuale né extracontrattuale, giacché è qualcosa di negativo, cioè è mancanza di diligenza». Nelle sua opera intitolata Diritto civile italiano, parte seconda, Diritto delle obbligazioni, IV, Dei delitti e dei quasi delitti, Padova, 1940, 159, G. PACCHIONI precisa che la mancanza di diligenza consiste nella «violazione del dovere di tenere un certo contegno doveroso». 88 G. PACCHIONI, Colpa contrattuale e colpa aquiliana, cit., 262: «Essa viene detta contrattuale quando causa l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale e arreca un danno ad un terzo in relazione ai vantaggi che questo terzo aveva ragione di attendersi dalla esecuzione del contratto da lui validamente conchiuso». 89 G. PACCHIONI, Colpa contrattuale e colpa aquiliana, cit., 262: «Viene invece detta extracontrattuale quando arreca un danno ad un terzo in relazione ai vantaggi che egli ha ragione di ritrarre dai suoi beni e dalla sua propria integrità personale indipendentemente da qualsiasi rapporto contrattuale». 90 Vedi in particolare Dei delitti e dei quasi delitti, cit., 159 dove G. PACCHIONI segue la stessa linea sopra delineata, per cui la colpa contrattuale nasce dalla violazione dell’obbligo specifico sorto in virtù del contratto o di qualsiasi altro rapporto obbligatorio tra le parti, la colpa extracontrattuale, invece, si verifica dalla lesione dell’obbligo generico rivolto a tutti i consociati di “neminem laedere, honeste vivere e suum quique tribuere”. Sulla differente natura degli obblighi violati v. G. ROTONDI, Dalla lex aquilia all’articolo 1151 cod. civ, in Riv. dir. comm., 1917, I, 286: «In realtà ciò che caratterizza la responsabilità contrattuale di fronte alla extracontrattuale è la diversa natura del dovere giuridico violato, ossia la diversa natura dell’elemento oggetto dell’iniuria: dovere positivo e specifico nel primo caso, generico nel secondo». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 18 all’atto illecito consegua l’obbligazione di risarcimento in capo al soggetto agente91. La violazione del diritto costituisce, infatti, come sottolineato da Chironi, l’elemento materiale dell’illecito 92 . La materialità della lesione ingiuriosa sussiste sia nell’ipotesi in cui il fatto sia illecito in sé, cioè contenga in sé la violazione suddetta, sia nel caso in cui la lesione sia una sua conseguenza (e quindi l’atto sia di per sé lecito)93. I.3.2. La dottrina contemporanea. Le premesse poste dalla dottrina sopra analizzata hanno trovato autorevoli sostenitori anche successivamente all’emanazione del codice civile del 1942. Il dato di fondo che accomuna responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale è la nozione di responsabilità intesa come sanzione per la violazione di un dovere sancito da una norma giuridica94. La diversità, però, risiede nella differente tipologia di doveri violati (così già sostenuto da Rotondi95): obbligo specifico in ambito contrattuale e dovere generico in campo extracontrattuale. Si tratta del dovere di rispetto altrui nella vita di relazione96. Il fatto che anche l’illecito civile (così denominato l’illecito extracontrattuale nel codice civile) consista nella trasgressione di una norma giuridica trova una propria giustificazione a livello normativo nell’articolo 1173 cod. civ. In questa disposizione, che disciplina le fonti delle obbligazioni, il fatto illecito è contrapposto alle fattispecie legali, cioè agli atti o fatti idonei a produrre effetti obbligatori in conformità all’ordinamento giuridico97. 91 G. ROTONDI, Dalla lex aquilia all’articolo 1151 cod. civ., cit., 286. G. P. CHIRONI, La colpa contrattuale, cit., 2, nota n. 1: «La violazione del diritto, qualunque sia la forma con la quale questo ha esistenza, si riferisca cioè ad un ordinamento d’interesse giuridico particolare o ad un precetto, d’interesse generale, costituisce la materialità dell’iniuria: su tale concetto in cui non si tiene calcolo della diversità delle conseguenze giustamente differenziate secondo l’entità della norma giuridica violata, si può costruire l’idea generale dell’ingiuria nel diritto penale e nel privato». 93 G. P. CHIRONI, La colpa contrattuale, cit., 3, nota n. 1: «(…) la distinzione tra il caso che il fatto sia illecito in sé, contenendo per la ragion stessa di sua esistenza, la violazione del diritto altrui, e l’altro che tale violazione sia contenuta soltanto nella conseguenza di un fatto di per sé lecito. La materialità dell’iniuria, la lesione ingiuriosa, esiste in ambi i casi, e la distinzione accennata può avere notevole rilievo nel porre i criteri di prova dell’elemento soggettivo, per cui l’atto ingiurioso è colposo, (…) e induce con ciò la responsabilità dell’agente: se nel primo caso la colpa inest in re ipsa (…), nel secondo la prova dev’essere fatta in modo più specifico». 94 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 559. 95 G. ROTONDI, Dalla lex aquilia all’articolo 1151 cod. civ., cit., 286. 96 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 559. 97 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 545. 92 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 19 Di conseguenza, l’illecito extracontrattuale è un fatto posto in essere in contrasto con l’ordinamento giuridico, quindi in violazione di una norma98. Nella categoria dei fatti illeciti rientrano, quindi, sia l’inadempimento imputabile sia il fatto illecito extracontrattuale99. L’accezione di responsabilità, come sopra delineata, spiega perché le due figure abbiano in comune il rimedio principale, cioè il risarcimento del danno e altri istituti riguardanti le cause di esonero di responsabilità, come ad esempio la forza maggiore e lo stato di necessità100. L’attribuzione della qualifica di “illecito” al comportamento lesivo si atteggia diversamente all’interno e al fuori di un rapporto obbligatorio. Nel primo caso il comportamento lesivo del soggetto agente trae la propria qualifica di illecito da un fatto, l’inadempimento, che attiene al rapporto obbligatorio stesso 101 . Nell’obbligazione che deriva da fatto illecito extracontrattuale, invece, precede il sorgere del rapporto obbligatorio tra le parti. La qualifica di fatto illecito viene, infatti, fornita direttamente dalla legge o da qualsiasi altra fonte autoritativa102. Nell’obbligazione da contratto, e in generale nelle obbligazioni da fatto lecito, l’illecito consiste nell’inadempimento dell’obbligazione contratta. Affinché si possa verificare il fatto illecito è necessario che si realizzi il fatto fonte dell’obbligazione violata. Nell’obbligazione da fatto illecito, invece, l’illecito coincide con la realizzazione del fatto da cui deriva l’obbligazione stessa103. 98 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 545. L'idea di una nozione unica di responsabilità si ritrova anche nella dottrina d'oltralpe, in particolare nel pensiero di P. ESMEIN, Le fondement de la responsabilité contractuelle rapprochée de la responsabilité délictuelle, in Rev. trim. dr. civ., 1933, 692: «La responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle sont rationellement, régies, par le memes principes, parceque l'ideé de la responsabilité est une. Elle est la sanction de la faute, qui consiste à n'avoir pas rempli une obligation». 99 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 2 ss. A questo proposito l’Autore afferma che l’inadempimento non imputabile è un fatto obiettivamente antigiuridico. I rimedi apprestati dall’ordinamento giuridico sono dei rimedi obiettivi, finalizzati a «preservare la posizione creditoria contro l’alterazione dell’equilibrio contrattuale». Sulla stessa linea v. anche U. BRECCIA, Le obbligazioni, in G. IUDICA e ZATTI (a cura di), Tratt. dir. priv., Milano, 1991, 666: «(…) gli aspetti d’identità (….) sono legati alla finalità quale si manifesta nella reazione dell’ordinamento ad un comportamento dannoso (che è illecito sia quando si attui per il tramite della violazione di uno specifico obbligo sia quando ne prescinda ma pur sempre si risolva nella lesione antigiuridica di un interesse altrui tutelato dall’ordinamento)». 100 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 559. 101 C. A. CANNATA, Sulle fonti delle obbligazioni, cit., 67. 102 C. A. CANNATA, Sulle fonti delle obbligazioni, cit., 67 103 C. A. CANNATA, Sulle fonti delle obbligazioni, cit., 67. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 20 Questo aspetto necessità di un’ulteriore specificazione. Prendendo in considerazione nello specifico l’obbligazione contrattuale, è possibile individuare due momenti in cui si articola la vicenda obbligatoria. Un primo momento è quello della conclusione del contratto, in cui si verifica il fatto fonte dell’obbligazione, si forma l’obbligazione e sorge contemporaneamente l’azione contrattuale. In un secondo momento, in caso di inadempimento dell’obbligazione contrattuale, si verifica il fatto illecito ed è esperibile l’azione contrattuale104. Al contrario dell’obbligazione contrattuale, la vicenda relativa all’obbligazione da fatto illecito extracontrattuale si esaurisce in un unico momento. Con il realizzarsi del fatto fonte dell’obbligazione, che coincide con il fatto illecito, si ha la nascita dell’obbligazione, dell’azione a tutela del soggetto danneggiato e della sua esperibilità nei confronti del danneggiante105. Il conceto di inadempimento come fatto illecito è stato oggetto di critica. Innanzitutto, si è affermato che si tratterebbe di un libero atto di scelta da parte del debitore 106 . Quest’ultimo effettua, infatti, un’opzione tra due possibilità: prestare il quantum dedotto nel rapporto obbligatorio oppure il quanti ea res est, ovvero l’equivalente della res debita-credita107. Nel momento in cui il debitore decide di non adempiere la propria obbligazione compie un atto volontario, ovvero sceglie liberamente di non adempiere la propria obbligazione108. Quando si parla di volontarietà dell’inadempimento da parte del debitore 104 C. A. CANNATA, Sulle fonti delle obbligazioni, cit., 67: «Da tutto ciò possiamo desumere che la vicenda di un’obbligazione contrattuale è composta dai seguenti due momenti (a-b): a) il momento della conclusione del contratto, il quale è il momento (1) del verificarsi del fatto fonte d’obbligazione e (2) del formarsi dell’obbligazione, nonché (3) del sorgere dell’azione contrattuale a tutela di tale obbligazione; b) il momento dell’inadempimento, il quale è il momento (1) del fatto illecito consistente nella violazione dell’obbligazione formatasi in a2 e (2) nel quale diviene esperibile l’azione sorta in a3”. (L’Autore alla nota n. 63 specifica che quanto sostenuto in materia di obbligazioni da contratto vale per qualunque obbligazione da fatto lecito)». 105 C. A. CANNATA, Sulle fonti delle obbligazioni, cit., 67.: «Consideriamo adesso un’obbligazione da fatto illecito extracontrattuale, per esempio l’obbligazione del danneggiante D che ha dato fuoco per colpa ad un veicolo che appartiene al proprietario P, e pertanto risulta obbligato a risarcire il danno a In questo caso P potrà direttamente chiamare in giudizio D con l’azione da fatto illecito. Dal che si desume che la vicenda dell’obbligazione da fatto illecito extracontrattuale si riduce ad un solo momento, il quale è insieme quello del verificarsi del fatto fonte d’obbligazione (che coincide con la realizzazione dell’illecito), della nascita dell’obbligazione, del sorgere dell’azione a tutela di tale obbligazione e dell’esperibilità dell’azione stessa». 106 C. MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, cit., 436. 107 C. MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, cit., 436. 108 C. MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, cit., 436. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 21 non deve però confondersi con la volontà del dolo di cui all’articolo 1225 cod. civ. Si tratterebbe in questo caso del dolus incidens, che non è un elemento strutturale del rapporto obbligatorio109. Uguali critiche sono state rivolte al rapporto di causa effetto (ma anche di identificazione) tra illecito e responsabilità extracontrattuale (denominata anche “responsabilità civile”). Il riferimento al concetto di illecito (inteso come trasgressione di un dovere) è stato ritenuto improprio. Infatti, vi sono casi in cui un danno deve necessariamente accadere e di conseguenza non sussiste, in capo al responsabile, un dovere di tenere indenne un altro soggetto110. In ipotesi di questo genere, l’illecito non potrebbe costituire l’origine della responsabilità, a meno che in tali fattispecie si escluda la responsabilità stessa111. Si è contestata, inoltre, la funzione afflittiva della responsabilità civile, di riprovazione della condotta, che è alla base della teoria criticata. L’accentuazione di questa finalità non sarebbe in linea con gli sviluppi della responsabilità all’interno del nostro ordinamento. L’orientamento funzionale non è, infatti, più concentrato solo sulla condotta del soggetto agente112. I.3.3 Le critiche dottrinarie al dovere di neminem laedere come dovere generico di non arrecare danno agli altri. La concezione della responsabilità extracontrattuale come reazione alla violazione del dovere generico di neminem laedere (o meglio alterum non laedere) è stata oggetto di fortissime critiche già dalla sua elaborazione iniziale. 109 C. MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, cit., 436. S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 51. 111 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 52. 112 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 54 ss.: «Non è soltanto ad un equivoco costruttivo che deve essere ricondotta l’identificazione corrente di responsabilità ed illecito civile (o la loro costruzione come effetto e causa): essa è frutto dell’accentuazione di un particolare profilo funzionale, dal quale si continuano a desumere ragioni sistematiche, anche quando risulta evidente l’impossibilità di considerarlo riferimento esclusivo nella nuova situazione legislativa. Non per questo si dovrà dire che un profilo afflittivo, una riprovazione della condotta, debba comunque ritenersi incompatibile con la disciplina della responsabilità civile: esso potrà ben dimostrarsi coerente con un sistema diverso da quello vigente in Italia, il quale testimonia, invece, un orientamento funzionale non più riferibile alla considerazione della sola posizione dell’autore del danno. Quando (…) si mantiene immutato l’antico punto di vista, non soltanto risulta travisato il senso dell’ordinamento attuale della responsabilità civile, ma pure preclusa la possibilità di una compiuta sistemazione della materia, destinata a perdersi in tanti rivoli quanti sono i criteri di responsabilità (…)». 110 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 22 L’origine del neminem laedere deve essere ricondotta al noto passo di Ulpiano (D. 1,1,10.1.): Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere, (Questi sono i precetti del diritto: vivere onestamente, non offendere nessuno, dare a ciascuno il suo). Il passo di Ulpiano fu recuperato durante il giusnaturalismo. I giusnaturalisti indagarono i tratti comuni alle varie fattispecie di illecito e riuscirono a ricondurle ad un principio comune: il neminem laedere. Questo principio si è poi concretizzato in varie codificazioni europee e anche nel nostro ordinamento con l’articolo 2043 cod. civ113. Si può dire che il neminem laedere riassume in sé la clausola generale di cui all’articolo 2043 cod. civ., stabilendo sia una regola di comportamento, sia un precetto la cui violazione determina una sanzione114. Francesco Carnelutti è stato tra i primi ad aver dubitato dell’esistenza del neminem laedere come dovere generico nei confronti di tutti i consociati. Egli ha accettato l’idea (elaborata da Polacco) che la colpa contrattuale (intesa sempre come violazione di un obbligo, accompagnata dall’elemento soggettivo dell’intenzionalità o negligenza115) debba essere allargata al di fuori del contratto116 in base all’articolo 1097 cod. civ. prev 117 . Carnelutti,. però, non ammette che l’elemento di discrimine tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale risieda nella violazione di un obbligo specifico o del dovere generico di neminem laedere118. L’Autore ha qualificato il neminem laedere come una “Fata Morgana”, che ha 113 M. SELLA, Sub art. 2043, in P. CENDON (a cura di), in Comm. cod. civ., artt. 2043 – 2053, Fatti illeciti, I: generalità, responsabilità per fatto altrui, attività pericolose, danni da cose, da animali, da rovina di edificio, Milano, 2008, 9; sul punto vedi la ricostruzione storica di P. STANZIONE, La responsabilità civile: principi generali, in P. STANZIONE (diretto da), Tratt. resp. civ., I, Responsabilità contrattuale, Padova, 2012, 16. 114 G. ALPA, La responsabilità civile. Parte generale, Torino, 2010, 220. 115 F. CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, nota a App. Venezia, 5 luglio 1912, in Riv. dir. comm., 1912, II, 744: «(...) secondo che si intenda o non per colpa il fatto stesso della violazione, non altro è che la violazione di quell’obbligo qualificato da un certo stato suriettivo del violatore (intenzionalità o negligenza)». 116 F. CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, cit., 743: «(…) un’obbligazione non preesiste tra le parti solo per causa di contratto (…). Impostata dunque la distinzione così, bisogna allargare la colpa contrattuale fuori dal contratto. Il Polacco stesso lo riconosce con piena sincerità (…)». 117 Art. 1097 cod. civ. prev.: «Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi contratto, da delitto o quasi delitto». 118 F. CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, cit., 744 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 23 illuso e continua ad illudere i giuristi119. Non si tratta, infatti, di un dovere generico, bensì della sintesi di tutti i doveri specifici imposti a ciascun consociato. Non si può essere in grado di sapere se l’atto viola un dovere generico senza essere a conoscenza della lesione di un obbligo specifico120. Secondo Carnelutti, la colpa non può esistere senza violazione di un obbligo specifico da parte del soggetto agente e ciò troverebbe conferma nella stessa nozione di fatto illecito. Il primo elemento che contraddistingue l’illecito è, infatti, la violazione della norma giuridica, cioè l’inadempimento dell’obbligo imposto da quella norma121. La colpa contrattuale e quella extracontrattuale, di conseguenza, consistono entrambe nella violazione di un obbligo preesistente imputabile all’agente122. Il fatto che l’articolo 1151 cod. civ. prev. non fosse chiaro su questo punto sarebbe stato un elemento positivo per Carnelutti, perché avrebbe consentito un’opera di continuo rinnovamento giuridico123. In conseguenza di questo, la colpa extracontrattuale (quindi anche quella contrattuale) non avrebbe creato un nuovo rapporto tra le parti, così come sostenuto da Polacco, ma avrebbe modificato il rapporto già esistente. Il rapporto originario viene trasformato in un rapporto secondario. Si surroga all’obbligo primitivo l’obbligo di risarcimento. L’unica differenza è che, nel caso di colpa contrattuale, questa trasformazione risulterebbe più visibile rispetto a quanto avvenga in ambito extracontrattuale124. 119 F. CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, cit., 744. F. CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, cit., 744.: «Non si può dunque decidere che un atto aliquem laedit, se non si stabilisce che chi lo compie iure suo non utitur, e non si può stabilir questo senza stabilire se egli ha o non ha l’obbligo di astenersene; cioè non si può decidere se l’atto viola il dovere generico senza sapere se infrange un dovere specifico!». 121 F. CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, cit., 744: «Colpa senza preesistenza di un obbligo speciale non esiste, non può esistere; il che in sostanza è ammesso da tutti quanti insegnano che primo elemento del fatto illecito è la contraddizione allo ius, cioè la violazione di una norma giuridica, cioè l’inadempimento dell’obbligo imposto da quella norma; che poi la violazione si intenda della colpa o del danno, è semplice questione di costruzione e perfino di terminologia scientifica». 122 F. CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, cit., 744. 123 F. CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, cit., 745: «L’imperfezione di quel testo e l’errore o almeno la incompletezza del concetto di colpa extracontrattuale che esso, a vicenda, rispecchia ed agevola gli permette di essere una fonte di rinnovamento giuridico. E se Polacco ha efficacemente additato nell’articolo 1124 del cod. civ. un organo respiratorio del diritto, io direi che l’articolo 1151 gli fa il paio e costituisce il secondo polmone del nostro codice. Pochi errori hanno tante benemerenze quanto quel trasparentissimo dovere generico del neminem laedere!». 124 F. CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, cit., 745: «La colpa contrattuale o non contrattuale, non crea, ma modifica il rapporto; trasforma il rapporto originario in un 120 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 24 Questa conclusione di Carnelutti si basa espressamente sulla natura sanzionatoria dell’articolo 1151 cod. civ. prev., che si limiterebbe a determinare la sanzione di tutti i fatti illeciti125 (questo tema sarà oggetto di analisi successiva). Le argomentazioni sono state riprese anche dopo la codificazione del 1942. In particolare, si è affermato che i doveri specifici, di cui il principio di neminem laedere è una sintesi terminologica, sono quelli connessi ai fatti costitutivi dei diritti assoluti126. Inoltre, i doveri di non ingerenza che incombono su ciascun consociato hanno un contenuto differenziato a seconda dei diritti assoluti di cui sono il riflesso127. I.4. L’illecito come violazione dell’obbligo di risarcimento del danno. La teoria che individua l’illecito nella violazione dell’obbligo di risarcimento dei danni muove innanzitutto dal concetto di “sanzione”. La sanzione è il rimedio all’antigiuridicità di un determinato comportamento128. rapporto secondario; surroga all’obbligo primitivo l’obbligo di risarcimento. Vi è solo questo, in materia di contratti e in genere di diritti personali: che l’obbligo originario è più visibile e la trasformazione ha maggior rilievo. Se io licenzio illegittimamente il mio servitore, la modificazione dell’obbligo di tenerlo al mio servizio e pagargli la mercede in denaro o in natura, nell’obbligo di pagargli una somma a forfait per risarcimento del danno è marcatissima. Se io lo bastono, la sostituzione del mio obbligo di non ledere la sua integrità personale con l’obbligo di rifondergli il quanti interest passa quasi inosservata, perché l’obbligo negativo inerente ai diritti assoluti si avverte poco, anzi può dirsi che sia avvertito solo attraverso quell’obbligo secondario, in cui si trasforma e si deforma la sua violazione». 125 F. CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, cit., 746: «La differenza è dunque tutta esteriore a attiene solo alla struttura delle norme mediante le quali l’obbligo è imposto e il diritto riconosciuto; vi sono obblighi posti da una norma e sanzionati da un’altra; vi sono obblighi presupposti dalla norma stessa che li sanziona. (…) l’articolo 1151, non considerando illeciti dati fatti e determinandone le sanzioni, ma limitandosi a determinar la sanzione di tutti i fatti illeciti, esige logicamente una previa statuizione sulla illiceità del dato fatto, e questa non può ricadere se non da una norma diversa». 126 L. MENGONI, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, nota a Cass. Civ., 5 maggio 1955, n. 1259, in Riv. dir. comm., 1956, II, 361 ss. 127 L. MENGONI, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., 362: «L’assoggettamento dei beni di appartenenza altrui alla concreta possibilità di danneggiamento da parte nostra è solo una condizione di fatto della violazione dei corrispondenti doveri (assoluti) di non ingerenza che a noi incombono: non è né un presupposto costitutivo di essi, né un criterio di determinazione del loro contenuto, che è già, fin dall’origine, individuato e differenziato in relazione al vario contenuto dei diritti assoluti di cui questi doveri sono il riflesso». Negli stessi termini vedi anche R. SCOGNAMIGLIO, In tema di risarcibilità di danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione, in Riv. dir. civ. 1963, I, 157, da tali considerazioni l’Autore prende le mosse per la costruzione della teoria dell’illecito come danno ingiusto. 128 W. CESARINI SFORZA, Risarcimento e sanzione, cit., 150: «(…) la sanzione concepita unitariamente non è altro che il rimedio all’antigiuridicità di un umano comportamento, cioè al verificarsi di un torto, di un comportamento contrario a quella che la norma giuridica prevede o impone». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 25 Un comportamento si può definire antigiuridico (cosiddetto torto) in caso di contrarietà a ciò che la norma giuridica impone oppure vieta129. Mentre le conseguenze derivanti dall’atto antigiuridico possono essere irrimediabili, all’atto antigiuridico è possibile porre un rimedio, volto a ristabilire l’impero della giustizia130. Questo rimedio è rappresentato dalle sanzioni. Le sanzioni, siano esse civili oppure penali, hanno la funzione di ripristinare la giustizia. Ad esempio, in ambito civile, l’esecuzione del creditore sui beni del debitore, riequilibra quel rapporto tra gli interessi di ognuno, che il debitore aveva cercato di alterare con il proprio inadempimento. Si ricrea, quindi, l’equilibrio infranto attraverso la violazione del dovere giuridico131. La differenza tra le sanzioni civili e le sanzioni penali è che le prime intervengono in caso di violazione di un dovere volontario, mentre le seconde vengono applicate laddove il dovere violato sia necessario132. Ciò ha dei riflessi sul modo di operare concreto della sanzione. Infatti, nel primo caso la sanzione non agisce sulla volontà dell’obbligato, che è libera. Nel caso in cui, invece, venga applicata una sanzione penale, questa condiziona la volontà del destinatario133. Una volta che sia stata applicata la sanzione (sia essa civile o penale) e ristabilita la giustizia, può essere necessario intervenire per eliminare le conseguenze del torto (cioè del comportamento antigiuridico) che si presentano rimediabili attraverso il risarcimento del danno134. Il risarcimento e la sanzione operano su piani diversi, nel senso che svolgono delle funzioni differenti. Nello specifico, il risarcimento è un rimedio alle conseguenze dannose 129 W. CESARINI SFORZA, Risarcimento e sanzione,cit., 150. W. CESARINI SFORZA, Risarcimento e sanzione,cit., 150. 131 W. CESARINI SFORZA, Risarcimento e sanzione,cit., 151. In ambito penale ugualmente la pena è finalizzata a ripristinare l’equilibrio infranto, in particolare l’Autore sostiene che: «(…) la legge della giustizia correttiva (…) è soddisfatta quando con l’infliggere un male al reo si parifica la situazione di costui a quella della vittima, mentre quella legge sarebbe offesa soltanto se la vittima dovesse soffrire». 132 W. CESARINI SFORZA, Risarcimento e sanzione,cit., 151. 133 W. CESARINI SFORZA, Risarcimento e sanzione,cit., 152. L’Autore mette in evidenza che, in caso di dovere volontario, un vincolo all’obbligato può derivare solo da una causa estrinseca come ad esempio la fede religiosa. Nello specifico l’Autore sostiene che: «(…) il soggetto può ritenersi veramente impegnato a non mutare la sua volontà, solo quando ha chiamato Dio o gli dei a testimoni e depositari dell’impegno che ha assunto. In questo caso si comprende come l’impegno dell’obbligato sembri voluto non da costui, ma dalla divinità (…)». 134 W. CESARINI SFORZA, Risarcimento e sanzione,cit., 151. 130 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 26 dell’atto illecito, laddove l’atto leda un interesse di natura morale o patrimoniale135. Da quanto sopra esposto, deriva che illecito è la fattispecie che dà origine all’applicazione della sanzione e l’illecito è civile o penale in conseguenza della sanzione che viene applicata. Un’ipotesi di illecito civile è quella che prevede come sanzione il prelevamento coatto, dal patrimonio di un soggetto, di un’utilità patrimoniale, equivalente all’ammontare di una prestazione inadempiuta. Questa prestazione ha ad oggetto il risarcimento dei danni136. L’obbligo di risarcimento dei danni può essere imposto direttamente dalla legge in virtù dell’articolo 2043 cod. civ. oppure come conseguenza dell’inadempimento di un’obbligazione preesistente ex art. 1218 cod. civ137. L’illecito sia contrattuale che extracontrattuale consisterebbe nella violazione di questo obbligo. L’illecito non corrisponderebbe, quindi, al verificarsi della fattispecie da cui deriva l’obbligazione di risarcimento, che non è una sanzione138. Quest’ impostazione ha provocato reazioni divergenti nella dottrina. Da un lato è stata definita come «il più coerente tentativo di identificazione dei due tipi di responsabilità»139, dall’altro lato è stata considerata come una soluzione non risolutiva nell’identificazione dell’illecito140. Infatti, nel caso in cui venga violato il diritto al risarcimento del danno, viene leso un diritto soggettivo, così come avviene in caso di inadempimento o di violazione del neminem laedere. Detto ciò, secondo i critici, non avrebbe senso qualificare come illecito l’inadempimento all’obbligo risarcitorio ed escludere questa connotazione negli altri casi141. 135 W. CESARINI SFORZA, Risarcimento e sanzione,cit., 158: «Se ora si considera la funzione cui adempie il risarcimento, si vede che nulla ha a che fare con quella che caratterizza le sanzioni. Non alla illiceità il risarcimento è rimedio, ma alle dannose conseguenze dell’atto illecito, ove questo leda un interesse patrimoniale patrimoniale o morale. Risarcimento e sanzioni operano di piani diversi». 136 E. CASETTA, L’illecito degli enti pubblici, Torino, 1953, 84 ss. 137 E. CASETTA, L’illecito degli enti pubblici, cit., 85: «Tale prestazione potrà essere imposta direttamente dalla legge es art. 2043 cod. civ. quanto derivare da fonte diversa, ossia dall’inadempimento di un’obbligazione preesistente es. art. 1218 cod. civ.: onde la fondamentale unità dogmatica dell’illecito contrattuale ed extracontrattuale». 138 E. CASETTA, L’illecito degli enti pubblici, cit., 85. 139 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, 47, nota n. 15. 140 M. S. GIANNINI, Recensione a E. CASETTA, L’illecito degli enti pubblici, Torino, 1953, in Riv. trim. dir. pubbl., 1954, 874. 141 M. S. GIANNINI, Recensione a E. CASETTA, cit., 874: «E non vi è alcuna ragione plausibile per isolare tale accadimento da tutti gli altri che presentano gli stessi identici caratteri – es. se non altro da qualsiasi altro inadempimento di obbligazione -, e riservare solo ad esso la denominazione (che a non più di un nomen si ridurrebbe) di illecito». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 27 I.5. La responsabilità extracontrattuale da reazione all’illecito a reazione verso il danno ingiusto. Il capostipite della teoria che afferma la responsabilità extracontrattuale come sanzione per la violazione di un danno ingiusto è stato Renato Scognamiglio. Scognamiglio rifiuta l’idea per cui chi arreca danno ad altri commette un illecito, perché viola il dovere generico del neminem laedere142 e di conseguenza la sua comunanza con la responsabilità contrattuale, conseguente alla violazione di un obbligo143. Egli dubita dell’esistenza di un dovere di neminem laedere in capo ai singoli consociati. Questo dovere corrisponderebbe ad una tendenza ideale dell’ordinamento giuridico e non avrebbe la natura e l’efficacia di una norma di condotta144. Appoggia a questo proposito il pensiero di Carnelutti, per cui il neminem laedere sarebbe una finzione ricostruttiva145. L’infondatezza (da lui sostenuta) della teoria che riconduce la responsabilità extracontrattuale a sanzione dell’illecito viene spiegata alla luce della disciplina codistica. Vi sono, infatti, delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale (come ad esempio la responsabilità per fatto altrui e per rovina di edificio), in cui il risarcimento del danno non dipende dal compimento di un atto antigiuridico, bensì dal rapporto con la cosa, l’animale o l’edificio produttivo del danno146. Passando, quindi, all’analisi del rapporto tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale Scognamiglio ne sottolinea la differenza nei fondamenti e nella funzione. La responsabilità contrattuale trova la propria origine nel concetto di obbligazione, che in caso di inadempimento del debitore si riafferma nella prestazione risarcitoria (ove non sia possibile l’esecuzione in forma specifica)147. Viene in questo modo soddisfatto 142 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, 671. 143 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 671: «Ci si vuole riferire alla teoria (…) secondo cui chi arreca danno ad altri commette un illecito ed incorre nella relativa responsabilità in quanto viola il dovere generico del neminem laedere. Sulla quale si poggia il criterio di distinzione, che offre la seduzione di una sicura quanto elegante simmetria, secondo cui la responsabilità cosiddetta contrattuale, al contrario, si fonda e si commisura sull’inadempimento di una preesistente obbligazione». 144 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità civile, cit., 637. 145 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 671. 146 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità civile., cit., 638. 147 R. SCOGNAMIGLIO,voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 672: «(…) la responsabilità cosiddetta contrattuale rinviene la sua scaturigine nella stessa nozione di obbligazione; che MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 28 l’interesse, dedotto in obbligazione e pregiudicato dalla mancata cooperazione del debitore, e al tempo stesso il creditore viene ristorato delle conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’inadempimento. In questo modo si ristabilisce la forza fattuale del vincolo obbligatorio (previsto dal contratto o dalla legge) in seguito all’inadempimento del debitore148. Nella responsabilità extracontrattuale, invece, l’elemento pregnante è rappresentato dal verificarsi del danno ingiusto, a cui si commisura l’obbligazione di risarcimento del danno in capo al soggetto agente 149 . Affinché possa sorgere l’obbligazione di risarcimento, è necessario che ricorrano le altre componenti della fattispecie, culminante nel danno, quali i presupposti soggettivi, il nesso di causalità e l’evento pregiudizievole150. Si viene a creare un nuovo rapporto obbligatorio tra il danneggiante e il danneggiato, che è finalizzato a comporre il conflitto ispirandosi ad una nuova solidarietà tra i due soggetti151. In definitiva è possibile che le qualifiche di lecito ed illecito, permesso o vietato siano totalmente estranee alla responsabilità extracontrattuale152. La funzione della norme che disciplinano la responsabilità extracontrattuale non consiste nel permettere o vietare un determinato comportamento. La loro finalità è quella di stabilire i criteri di traslazione del danno derivante da un determinato fatto153. Gli artt. 2043 e seguenti del codice civile non sanzionano, quindi, le condotte lesive del principio di neminem laedere, ma in caso di inadempimento ha modo di riaffermare la sua caratteristica essenza di vincolo, perpetuantesi nella pretesa risarcitoria, ove non sia possibile procedere addirittura alla sua realizzazione in forma specifica (esecuzione forzata)». 148 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 673. 149 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 673. «Laddove preesista un rapporto obbligatorio, che derivi dall’autonomia contrattuale o dalla stessa legge, questa costituisce la stregua su cui si realizza l’assetto degli interessi delle parti (coinvolte nel rapporto); e la responsabilità viene in considerazione solo per la inosservanza del vincolo e come mezzo succedaneo per ristabilirne la forza fattuale». 150 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità civile, cit., 638. 151 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 673: «Se si verifica invece un danno ingiusto e ricorrono tutti gli altri presupposti di legge perché sia accollato ad altri, si produce, con la statuizione di responsabilità, l’obbligazione avente ad oggetto il ristoro di tutti i danni rilevanti (giuridicamente), secondo l’esigenza e per il fine di comporre, nei termini di una nuova solidarietà, il conflitto di interessi tra leso e danneggiante». 152 C. SALVI, La responsabilità civile, in G. IUDICA e ZATTI (a cura di), Tratt. dir. priv., II ed., Milano, 2005, 6. 153 C. SALVI, La responsabilità civile, cit., 6. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 29 assicurano il risarcimento del danno ingiusto154. Il pensiero di Scognamiglio ha costituito le basi per la «demarcazione funzionale» 155 tra le obbligazioni derivanti da contratto e quelle aventi fonte diversa 156 . Questa posizione si basa su una lettura non formalistica del sistema delle fonti, incentrata sull’analisi della funzione svolta dalle obbligazioni157. L’obbligazione contrattuale successiva all’inadempimento si caratterizza per un contenuto programmatico. Ciò si manifesta nel fatto che l’obbligazione è in grado di garantire la spettanza di un bene della vita158. L’obbligazione contrattuale, a differenza delle obbligazioni restitutorie e quelle derivanti da fatto illecito, ha una funzione dinamica, avente ad oggetto la distribuzione di ricchezza159. Le obbligazioni restitutorie o da fatto illecito, infatti, hanno una funzione meramente correttiva di ricchezza160. L’origine di questa differenza tra le due tipologie di obbligazioni va ricercata nel diverso interesse sotteso al contratto. In particolare, l’interesse giuridicamente protetto dal contratto consiste nell’aspettativa di determinati beni ed utilità di ordine economico. L’obbligazione contrattuale, è, infatti, diretta a proteggere questo interesse 161 . La sua finalità è quella di porre il soggetto nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato eseguito162. 154 C. SALVI, La responsabilità civile, cit., 6: «Gli articoli 2043 ss. non definiscono la forma generale di protezione del diritto dei privati, diretta a sanzionare le violazioni colpevoli del principio di neminem laedere, ma prevedono una. Tra le tecniche di tutela civile degli interessi: quella che ha il compito specifico di assicurare, ricorrendone i presupposti normativi, la riparazione del danno ingiusto». 155 C. ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in G. ALPA e M. BESSONE (diretta da), La responsabilità civile, una rassegna di dottrina e giurisprudenza, in W. BIGIAVI (fondata da), Giur. sist. dir. civ. comm. Torino, 1987, 298. 156 A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, artt. 1173- 1176, in F. GALGANO (a cura di), Comm. cod. civ. Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1988, 244. 157 A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, artt. 1173- 1176, cit., 244. 158 A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, artt. 1173- 1176, cit., 244 ss.: «(…) il contratto in quanto promessa o sintesi di promesse vincolanti, genera aspettative di beni o utilità. L’interesse dunque giuridicamente protetto dal contratto è l’aspettativa di beni o di concrete utilità di carattere economico. L’obbligazione che si definisce contrattuale è dunque fondamentalmente volta a proteggere questo interesse. Essa, vista nel suo aspetto coercitivo, ossia di concreto rimedio contro l’inadempimento, è diretta a porre il soggetto (non inadempiente) nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato eseguito. (…) il rimedio contrattuale per definizione è quello diretto a far conseguire al soggetto non inadempiente lo stesso bene od utilità che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto». 159 A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, artt. 1173- 1176, cit., 244. 160 A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, artt. 1173- 1176, cit., 244. 161 A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, artt. 1173- 1176, cit., 245: «Il contratto, in quanto promessa o sintesi di promesse vincolanti, genera aspettative di beni o di utilità. L’interesse dunque giuridicamente protetto dal contratto è l’aspettativa di beni o di concrete utilità di carattere economico. L’obbligazione, che si definisce contrattuale è dunque fondamentalmente volta a proteggere questo interesse». 162 A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, artt. 1173- 1176, cit., 245. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 30 Laddove ciò non sia possibile, interviene il risarcimento del danno, che comprende non solo le aspettative non realizzate, ma anche il danno economico subito per aver confidato nell’adempimento del contratto163. Lo scopo fondamentale cui tende, invece, qualsiasi obbligazione da fatto illecito è quello di porre il soggetto danneggiato nella condizione anteriore al verificarsi del danno In questa prospettiva, quindi, viene tutelato il mantenimento dello statu quo Il soggetto danneggiato si trova nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato164. I.6. Differenze e unità disciplinari tra responsabilità contrattuale ed aquiliana. I.6.1. La colpa. La distinzione tra la colpa contrattuale ed extracontrattuale rappresentava uno dei capisaldi del pensiero dottrinale sotto il codice civile abrogato. La dottrina muoveva dall'idea per cui la colpa sia in senso contrattuale sia in senso extracontrattuale consisteva nella violazione di un obbligo giuridico165. Nonostante la base comune, venivano individuate delle differenze tra le due colpe collegate alla loro struttura originaria. Infatti, nel primo caso l'obbligazione violata nasce da un contratto e quindi presuppone un accordo tra le parti. Questo patto riguarda la natura e l'estensione dell'obbligazione e in alcuni casi determina anche l'estensione della colpa. Da ciò nasce l'esigenza di determinare delle regole relative alla graduazione della colpa stessa166. In ambito extracontrattuale, invece, manca un accordo tra i soggetti, posto che alla base della responsabilità, come visto nel precedente capitolo, vi è la violazione del 163 A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, artt. 1173- 1176, cit., 245. A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, artt. 1173- 1176, cit., 246: «(…) ad essere tutelato dunque da tale obbligazione non è il conseguimento di aspettative ma il mantenimento dello statu quo, ossia delle condizioni, personali e patrimoniali del soggetto, preesistenti all’illecito». 165 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, V, Firenze, 1926, 219. 166 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, cit., 219: «Tanto la colpa contrattuale (…), quanto quella fuori di contratto sono violazioni di un obbligo giuridico. Ma differiscono nell'obietto. L'obbligazione violata con la prima nasce da un contratto e presuppone perciò un patto preesistente che determina la natura particolare e l'estensione dell'obbligazione, e talvolta gradua la colpa. Quindi la necessità di regole relative alla gradazione della colpa contrattuale». 164 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 31 principio di neminem laedere. Di conseguenza, non vi alcun accordo in ordine alla graduazione della colpa e per questo motivo interviene la legge, che supplisce per l'appunto alla mancanza di regole poste dalle parti167. La prima differenza riguarda, quindi, il grado della colpa, o meglio la diversa entità della colpa extracontrattuale rispetto a quella contrattuale. Mentre nella responsabilità contrattuale l'entità della colpa viene regolata dalle parti, seppur con dei limiti, in ambito extracontrattuale, invece, nell'individuazione del grado di colpa (in assenza dell'indicazione legislativa) si fa ricorso al noto brocardo «in lex Aquilia et levissima culpa venit»168. Ulteriori differenze, oltre l'entità della colpa, venivano individuate, nella misura del risarcimento, nella diversità dei soggetti danneggianti e delle parti lese, in tema di onere della prova, ma soprattutto in materia di valutazione della colpa stessa. Si parla a questo proposito della nota distinzione tra culpa in concreto e culpa in abstracto. La colpa contrattuale doveva essere intesa in senso oggettivo, paragonandola ad un modello astratto di condotta che doveva essere tenuto. La colpa extracontrattuale, invece, veniva concepita sotto una chiave prettamente psicologica e concreta169 proprio per giustificare la responsabilità anche in materia di culpa levissima170. La distinzione tra colpa contrattuale ed extracontrattuale inizia a scemare lentamente, quando, con l'entrata in vigore del codice civile del 1942, si ha chiaramente l'affermazione di un unico parametro di valutazione, facendo così venir meno le diverse graduazioni della colpa. Ciò è espresso chiaramente nella relazione al Codice civile del 1942, precisamente al n. 794. Il legislatore esprime la volontà di utilizzare un unico criterio misuratore nella 167 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, cit., 219: «Tuttociò non avviene, quando manca il contratto, e la colpa promana ex nunc da una violazione dell'obbligo sociale di non ledere. Mancando il patto, esula la possibilità di una graduazione concordata fra le parti, o almeno, richiesta dalla particolare natura di certi contratti. Ed ecco perciò fra regole comuni a tutte le colpe contrattuali o non contrattuali, si conoscono delle regole particolarmente ristrette alla colpa contrattuale». 168 G. P. CHIRONI Colpa extra - contrattuale, cit., 139: « (…) qualsiasi mancanza di diligenza nel prevedere le conseguenze del fatto che si compie dà origine al q. delitto, in corrispondenza così alla massima in lex Aquilia et levissima culpa venit (...)». 169 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, cit., 151. 170 M. FRANZONI, L'illecito, cit., 1090: «La teoria dei diversi gradi (di rilevanza) della colpa (…) nasce come corollario della concezione tradizionale che assegna alla colpa il contenuto esclusivamente soggettivo di uno stato d'animo riprovevole (...)»; cita A. DE CUPIS, Il danno: teoria generale della responsabilità civile, I, III ed, Milano, 1979, 183. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 32 valutazione della colpa contrattuale ed extracontrattuale. Il metro di valutazione è rappresentato dalla diligenza del buon padre di famiglia di cui all'articolo 1176 cod. civ. Nella relazione si specifica che si tratta di un criterio generale e oggettivo, che richiama «il modello del cittadino e del produttore che a ciascuno è offerto dalla società in cui vive» e che va comunque commisurato al tipo speciale di rapporto, come previsto dal secondo comma dell'articolo 1176 cod. civ.171. Si afferma così un unico metro di valutazione valido in ambito contrattuale ed extracontrattuale. In entrambi i casi la colpa scaturisce dalla violazione del medesimo dovere giuridico: quello di adottare nei rapporti con chiunque (art 2043 cod. civ.) o nei confronti del creditore (art. 1176 cod. civ.) la condotta cauta e corretta dell'uomo normale172. L'individuazione di unico standard di valutazione per la colpa contrattuale ed extracontrattuale porta ad abbandonare la concezione soggettiva della colpa aquiliana a cui si ancora l'idea della graduabilità173. Tuttavia una parte della dottrina ha continuato a sostenere la necessità di una valutazione soggettiva della colpa sia mantenendo l'unicità del criterio misuratore174, sia appoggiando nuovamente la graduabilità della colpa175. É stata altresì elaborata una linea di pensiero, che potremmo definire intermedia rispetto alla teoria oggettiva e soggettiva della responsabilità. La colpa presenta due 171 Relazione del ministro guardasigilli (Grandi) alla maestà del re imperatore, presentata nell’udienza del 16 marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del codice civile, n. 794: «(…) Nel nuovo codice si è tenuta presente l’unità del criterio misuratore della colpa, sia contrattuale, sia extracontrattuale. Per entrambe si ha riguardo al comportamento dell’uomo di media o normale diligenza e cioè del buon padre di famiglia, che va adeguato, come si è detto (n. 559), alla natura del rapporto cui si ricollega il dovere di condotta». 172 L. BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1948, 16. 173 M. FRANZONI, L'illecito, cit., 1090: «La c. d. concezione oggettiva della colpa, si rifà all'esigenza – sollevata dalla stessa Relazione al codice in antitesi alla “teoria della graduabilità”- di affermare l'unità del criterio misuratore della colpa sia contrattuale sia extracontrattuale avendo riguardo al comportamento dell'uomo di media e normale diligenza, cioè del “buon padre di famiglia”». 174 A. DE CUPIS, Il danno, cit., 183. 175 D. BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, II, Obbligazioni e contratti, VI ed. riveduta e aumentata, Torino, 1965, 60 ss: « La ragione del distinguere c'è e può essere così indicata: quando un soggetto entra in rapporto, contrattuale, con un altro, sceglie il proprio debitore, così come quest'altro sceglie il proprio creditore (…). Nell'altra ipotesi non c'è scelta: l'obbligo di non ledere grava indistintamente su tutti e per tutti(...). Così, mentre nel primo caso (…) il creditore è minacciato da una data persona (…) e può difendersi ovviando, se avverte un manco di diligenza, con l'aumentare la propria vigilanza, nel secondo caso ciascuno è minacciato da tutti e non c'è aumento di accortezza che possa difenderlo adeguatamente, se tutti non mettono dal canto loro la massima diligenza nell'evitare ogni offesa. É giusto perciò che la legge – e in questo caso credo che risieda la saggezza dell'antica massima- faccia carico a ciascuno anche della colpa lievissima». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 33 componenti: un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. L'elemento soggettivo è rappresentato dalla coscienza e volontà della condotta posta in essere da un soggetto capace di intendere e volere (le disposizioni di riferimento sono: l'articolo 42, comma 1, cod. pen., 85 cod. pen. e 2046 cod. civ.). La componente oggettiva corrisponde alla necessità di valutare la condotta in termini di negligenza ed imprudenza. Si tratta di una valutazione che non può in ogni caso prescindere da una concretizzazione del giudizio, necessaria perché la colpa mantenga la sua connotazione psicologica e soggettiva176. Sulla necessità di mantenere il criterio di graduabilità della colpa aquiliana, è opportuno segnalare l'opinione della Visintini, per la ricchezza dell'analisi effettuata. In particolare, l'Autrice critica l'indagine basata su formalismo e concettualismo, che ha allontana gli interpreti dalla reale intenzione del legislatore. Intenzione che coincide con la volontà di mantenere ampi spazi ed evitare dunque interpretazioni restrittive, permettendo, quindi di estendere l'applicazione dell'articolo 2043 cod. civ. a qualsiasi tipo di imprudenza anche non previamente codificata177. Il fatto di modellare un modello unitario di colpa valido in entrambi i campi viene concepito dall'Autrice come privo di qualsiasi fondamento razionale, sopratutto a livello dei dati legislativi e delle prospettive storiche. La volontà di ridurre ad unità il concetto di colpa porta, secondo la Visintini, ad una pluralità di conseguenze negative; prima tra tutte la ricerca di un obbligo giuridico violato, cioè di un comportamento antigiuridico da cui far scaturire la colpa. Da ciò deriverebbe la tipizzazione degli illeciti in base all'elemento soggettivo e la combinazione tra elemento soggettivo e oggettivo, che appare lontana dagli obiettivi previsti dal legislatore178. L'interpretazione che la Visintini offre dell'articolo 2043 cod. civ. in armonia con quanto detto finora è la seguente: «se dalle proprie azioni deriva un danno ad altri, si 176 M. FRANZONI, L'illecito, cit., 1090: «Vi è innanzitutto una imprescindibile componente soggettiva (…) che si concretizza nell'imputabilità di una condotta posta in essere da un soggetto capace di intendere e di volere (…). Sulla componente soggettiva si innesta una componente oggettiva, insita in un giudizio, che è non di mera riprovevolezza, ma che mira a qualificare come negligente e imprudente (…) la condotta del soggetto stesso». 177 G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile., III ed., Padova, 2005, 62 ss. 178 G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 65: «Infatti l'esasperato concettualismo e lo sforzo di ridurre ad unità il concetto di colpa comporta la ricerca della violazione di un obbligo preciso da cui far scaturire l'antigiuridicità della condotta danneggiante e avvia un processo di tipizzazione degli illeciti con riferimento all'elemento soggettivo, e alla combinazione tra elemento soggettivo e oggettivo, palesemente in contrasto con la direttiva legislativa». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 34 deve risarcirlo anche se non si è voluto causarlo e se l'azione è improntata ad una minima leggerezza o trascuratezza» 179. L'opinione espressa strenuamente dalla Visintini non ha, però, alcun riscontro normativo e nemmeno risponde ad esigenze di razionalità. Non vi è alcuna ragione razionale per far gravare su un soggetto un obbligo di diligenza nella vita di relazione, maggiore rispetto a quello richiesto nei rapporti obbligatori180. Inoltre, è opportuno chiarire che la normale diligenza è sempre una diligenza di grado elevato. Il riferimento al buon padre di famiglia e nei rapporti professionali al buon professionista (ex art. 1176, comma 2 cod. civ.) è uno standard che può essere assunto a modello di condotta, che è ben lontano dall'idea di mediocrità181. Il ruolo della colpa nella responsabilità contrattuale tra teorie oggettive e soggettive. Nell'atto illecito sia esso contrattuale o extracontrattuale l'elemento soggettivo è rappresentato principalmente dalla colpa e a volte dal dolo. La colpa è considerata, infatti, sufficiente a perfezionare l'atto illecito, mentre il dolo rileva solamente in materia di illecito contrattuale per ciò che concerne il risarcimento dei danni imprevedibili (art. 1225 cod. civ.)182. In ambito contrattuale, però, si sono formate diverse opinioni dottrinali sul ruolo della colpa nell'imputazione della responsabilità, dando vita a teorie oggettive e soggettive della responsabilità. Secondo l'articolo 1218 cod. civ. «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». Questa disposizione stabilisce la regola di imputazione dell’inadempimento. La fattispecie dell’inadempimento ha, infatti, una diversa rilevanza giuridica a seconda che sia o meno imputabile al debitore. L’imputabilità, secondo quanto stabilito dall’articolo 1218 cod. civ., determina la responsabilità del debitore, che è obbligato al risarcimento al 179 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore. Artt. 1218-1222, in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto), F.D. BUSNELLI (continuato da), Cod. civ. com., Milano, 2006, 166. 180 C. M. BIANCA, La responsabilità, cit., 582. 181 C. M. BIANCA, La responsabilità, cit., 582. 182 P. FORCHIELLI, (voce) Colpa 1), in Enc. giur. Trecc., VI, Milano, 1988, 1. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 35 danno. Laddove, invece, l’inadempimento non sia imputabile, il soggetto obbligato non è responsabile ed è liberato dall’obbligazione, ma non può godere dei vantaggi connessi all’esatta esecuzione della prestazione183. Il fondatore della teoria oggettiva della responsabilità è stato Osti. L’Autore sotto il codice civile abrogato affermava che «La responsabilità per inadempienza delle obbligazioni non ha per fondamento la colpa, bensì è immediatamente collegata al momento oggettivo dell'inadempienza, ed è esclusa solo dall'impossibilità obiettiva ed assoluta di adempiere che non sia imputabile a colpa dell'obbligato» 184. Finché la prestazione è possibile in senso obiettivo ed assoluto, il debitore è responsabile per il solo fatto dell'inadempimento. Nel caso, invece, in cui la prestazione divenga oggettivamente e assolutamente impossibile, il debitore non è responsabile, a meno che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non gli sia imputabile per colpa185. L'impossibilità è idonea a determinare il caso fortuito, laddove presenti i requisiti di assolutezza e oggettività. Ciò significa che gli impedimenti di natura soggettiva e le semplici difficoltà di esecuzione non hanno alcuna efficacia liberatoria a favore del debitore186. Il ruolo della colpa è limitato alla responsabilità per impossibilità sopravvenuta della prestazione, che deve essere necessariamente oggettiva ed assoluta. L'elemento soggettivo non svolge, di conseguenza, alcun ruolo nell'ambito della responsabilità per inadempienza187. Un ruolo preponderante viene, invece, svolto dalla colpa nell’ambito della responsabilità extracontrattuale. Qui la colpa è effettivamente, secondo Osti, il 183 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 13. G. OSTI, Revisione critica della teoria sull'impossibilità della prestazione, in Riv. dir. civ. 1918, 469. Nel codice civile abrogato le disposizioni di riferimento in materia di responsabilità debitoria erano gli articoli 1224 ss. cod. civ. 185 G. OSTI, Revisione critica della teoria sull'impossibilità della prestazione, cit., 344. 186 G. OSTI, Revisione critica della teoria sull'impossibilità della prestazione, cit., 343: «Che poi l'impossibilità sia ritenuta idonea a costituire il fortuito solo in quanto sia obiettiva ed assoluta e che quindi non abbiano efficacia liberatoria gli impedimenti di carattere subiettivo né le semplici difficoltà di prestazione che non costituiscano impossibilità se non in senso relativo (…) il più delle volte è esplicitamente affermato come principio corrispondente alla communis opinio». 187 G. OSTI, Revisione critica della teoria sull'impossibilità della prestazione, cit., 344: «Ciò significa che il realtà la colpa è ritenuta fondamento non della responsabilità per inadempienza, bensì della responsabilità per sopravvenuta impossibilità (obiettiva ed assoluta) della prestazione; e l'equivoco dottrinale, al quale più sopra accennavo, dipende da ciò, che là dove l'inadempienza è determinata da impedimenti che non danno luogo a impossibilità assoluta ed obiettiva della prestazione, si introduce una mera finzione di colpa». 184 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 36 fondamento della responsabilità. In campo extracontrattuale il dovere generico di neminem laedere comporta che ogni persona debba regolare la propria condotta, in modo da evitare lesioni all’autonomia patrimoniale e personale degli altri soggetti. Per affermare la responsabilità di un soggetto non è, però, sufficiente, constatare la lesione all’integrità altrui, bensì è necessario analizzare intrinsecamente il comportamento dannoso per constatarne l’imputabilità o meno all’agente188. La posizione di Osti è stata recepita chiaramente nella nuova formulazione del codice civile (articoli 1218 cod. civ. e 1256 cod. civ.), con riferimento particolare al collegamento tra impossibilità sopravvenuta obiettiva ed assoluta della prestazione e responsabilità del debitore. Ciò si evince chiaramente dalla relazione al codice civile del Ministro Guardasigilli189 e viene ribadito da Osti nei contributi successivi190. Deve essere, quindi, fatta una distinzione tra responsabilità derivante da inadempimento e la responsabilità del debitore causata da impossibilità sopravvenuta oggettiva ed assoluta della prestazione. In un primo caso, l'inadempimento riguarda un'obbligazione, che sia obiettivamente possibile, nel secondo caso, invece, la prestazione è divenuta obiettivamente impossibile. La colpa può essere un presupposto soggettivo imprescindibile solo nella misura in cui sia sopravvenuta un'impossibilità oggettiva della prestazione191. Inoltre, l'inosservanza della diligenza, prevista dall'articolo 1176 cod. civ., costituisce elemento integrante dell'inesatto adempimento e non un presupposto soggettivo della responsabilità. Ciò significa che la mancanza della normale diligenza determina l'inesatto adempimento e di conseguenza l'applicazione dell'articolo 1218192. 188 G. OSTI, Revisione critica sulla teoria dell’impossibilità della prestazione, 121. Relazione del ministro guardasigilli (Grandi) alla maestà del re imperatore, presentata nell’udienza del 16 marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del codice civile, n. 571: «Ora l'articolo 1218, logicamente connesso all'articolo 1256 che disciplina l'estinguersi dell'obbligazione per impossibilità sopravveniente della prestazione, subordinando l'esonero da responsabilità alla condizione che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione in sé e per sé considerata. (…) non può, agli effetti liberatorii, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano obiettivamente collegate alla prestazione dovuta; mentre d'altra parte, anche gli impedimenti che si verifichino nella persona o nell'economia del debitore dovranno vere rilievo quando incidano sulla prestazione considerata in sé e per sé, nella sua sostanza o nei suoi obiettivi presupposti (…)». 190 G. OSTI, Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 603. 191 G. OSTI, Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, cit., 603. 192 G. OSTI, Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, cit., 603: «(…) l'inosservanza della diligenza prescritta dall'articolo 1176 nel compimento del facere che sia in 189 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 37 Seguendo la tesi di Osti, quindi, la causa di impossibilità della prestazione è imputabile nella misura in cui venga a mancare la diligenza del buon padre di famiglia. Di conseguenza non si può rapportare la responsabilità contrattuale e la colpa contrattuale in un rapporto di causa - effetto. A partire dalla formulazione di Osti sono state elaborate diverse teorie, che appaiono finalizzate a mitigare in qualche misura la rigidità dell'impostazione oggettivistica. Si è ad esempio affermato che l'impossibilità che esonera il debitore da responsabilità è oggettiva, ma è relativa in relazione al rapporto obbligatorio cui si riferisce. Ogni rapporto obbligatorio esige, infatti, un'intensità di sforzo da parte del debitore differente a seconda della tipologia. L'unica ipotesi di impossibilità assoluta riguarda le obbligazioni per le quali viene richiesto uno sforzo maggiore, come nelle obbligazioni generiche 193 . Detto ciò, l'impossibilità oggettiva è l'impossibilità di adempimento in relazione all'impegno di cooperazione richiesto dalla natura del rapporto obbligatorio194. In questa linea di pensiero manca, però, l'individuazione del criterio in base al quale valutare l'impegno di cooperazione, che è il limite al sacrificio del debitore195. Altri, invece, muovendo da una concezione oggettiva della responsabilità contrattuale, hanno elaborato l'equiparazione tra impossibilità ed inesigibilità della prestazione in base al giudizio di buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. Nello specifico, è contrario al principio di buona fede e correttezza il comportamento del creditore, che esiga dal debitore l'adempimento con mezzi eccezionali o con uno sforzo non compatibile obligatione costituisce inesatto adempimento: ma la “colpa del debitore”, intesa appunto come mancanza della diligenza dovuta, in questa ipotesi in cui la prestazione è in tutto o in parte costituita proprio da attività del debitore, è né più né meno che un elemento integrante dell'inesatto adempimento, vale a dire del presupposto obiettivo della responsabilità, non una condizione soggettiva che al presupposto obiettivo si aggiunga a costituire il fondamento di quella. (…) la violazione dell'articolo 1176 apre l'adito all'applicazione dell'art. 1218 (…) in quanto ne pone in essere la condizione obiettiva, inesatto adempimento, soggetto alla sanzione della stessa responsabilità che è collegata al totale inadempimento, salva naturalmente l'eventuale diversa estensione della medesima (…)». 193 E. BETTI, Teoria generale dell'obbligazione, I, Prolegomeni: funzione economico – sociale dei rapporti d’obbligazione, Milano, 1953, 112 ss. 194 E. BETTI, Teoria generale dell'obbligazione, I, cit., 112: «(...) l'impossibilità giuridicamente rilevante in confronto del creditore è solo quella oggettiva; ma essa è essenzialmente relativa al rapporto obbligatorio di cui si tratta. (…) tali rapporti richiedono una intensità di sforzo, di impegno, che varia secondo il tipo cui appartengono». 195 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 17. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 38 con il contenuto e la natura dell'obbligo assunto196. Accanto alla teoria oggettiva sopra delineata, si colloca la teoria soggettiva della responsabilità debitoria. Al suo interno rientrano le varie linee di pensiero caratterizzate dall'individuazione di un nesso tra la colpa – negligenza e la responsabilità per inadempimento197. Giorgianni, la cui elaborazione è stata la più significativa, afferma che l'intero sistema della responsabilità in capo al debitore è fondato (salvo alcune specifiche eccezioni) sulla violazione di una regola di condotta. Questa regola impone al debitore di porre in essere l'attività idonea al soddisfacimento dell'interesse creditorio e di mantenere la possibilità della prestazione198. Nel primo caso la regola di condotta trova una propria regolamentazione nell'articolo 1176 cod. civ., mentre nel secondo caso la norma di riferimento è l'articolo 1218 cod. civ. Giorgianni, sulla base della duplice funzione della regola di condotta, effettua una distinzione tra due tipologie di obbligazioni. Nelle prime (obbligazioni di consegnare o trasferire una cosa determinata) l'inadempimento si sostanzia nel perimento o deterioramento della cosa oggetto della prestazione, quindi, il debitore deve adoperarsi per conservare la possibilità della prestazione. Negli altri casi, invece, è maggiormente rilevante il soddisfacimento dell'interesse creditorio199. Il pensiero di Giorgianni viene, però, rielaborato dal suo allievo C. M. Bianca, il quale formula la regola generale per cui il dolo e la colpa rappresentano il fondamento della responsabilità debitoria. Il dolo è caratterizzato dall'intenzionalità del debitore rispetto alla volontà di non adempiere oppure di adempiere inesattamente la prestazione. La colpa, invece, è individuata sotto l'aspetto oggettivo, come inosservanza della normale diligenza, cioè dello sforzo tecnico e volitivo adeguato al soddisfacimento dell'interesse creditorio200. Si tratta in particolare della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 cod. civ., ossia della diligenza improntata al canone della normalità, ovvero normalmente 196 G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 184 ss. Già prima: L. MENGONI, (voce) Responsabilità contrattuale (dir. vig.), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1988, 1089. 197 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 121. 198 M. GIORGIANNI, L'inadempimento. Corso di diritto civile, III ed. riveduta, Milano, 1975, 290. 199 M. GIORGIANNI, L'inadempimento, 290 ss.; C. M. BIANCA, La responsabilità, cit., 15, colloca la teoria di M. GIORGIANNI come intermedia tra l'impostazione soggettiva e quella oggettiva della responsabilità. 200 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 23 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 39 adeguata al fine201. Può essere più precisamente definita come «l'impiego normalmente adeguato delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse del creditore»202. Inoltre, la diligenza professionale di cui parla il secondo comma dell'articolo 1176 comma 2, cod. civ., è pur sempre la diligenza media della categoria professionale cui il debitore, che assume l'obbligazione, appartiene o deve appartenere203. La diligenza diventa così nel pensiero di Bianca sia criterio di determinazione della prestazione, sia criterio di responsabilità. Nella prima accezione la diligenza indica un modello di precisione e abilità tecnica, che il debitore deve seguire nell'adempiere l'obbligazione. Nella seconda definizione, invece, esprime lo sforzo che il debitore deve affrontare, per evitare di incorrere nella responsabilità conseguente alla mancata o inesatta esecuzione della prestazione204. La teoria soggettiva elaborata da Bianca è stata criticata da una parte della dottrina in merito alla metodologia adottata e ai risultati ottenuti. In particolare, Bianca, così come il suo maestro, ha effettuato, secondo i critici, una sovrapposizione tra due problematiche completamente distinte: la nozione di impossibilità della prestazione e il concetto di causa non imputabile (cosiddetto fortuito)205. Bianca, infatti, evidenzia, secondo la critica, la posizione giurisprudenziale secondo cui l'impossibilità sopravvenuta è l'impegno non prevedibile né evitabile con la dovuta diligenza206. Il secondo punto di critica riguarda l'analisi giurisprudenziale compiuta da Bianca. In particolar modo si contesta la scelta di attribuire maggiore rilevanza al dato giurisprudenziale rispetto al dato normativo e l'insufficiente analisi delle motivazioni alla base di questa scelta, soprattutto in considerazione del modo di formulazione delle massime giurisprudenziali207. Il ruolo attuale della colpa nella responsabilità extracontrattuale. 201 C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1994, 91. C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 90. 203 C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 91. 204 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 24, nota n. 2: «La diligenza (…) è insieme criterio di determinazione della prestazione obbligatoria e criterio di responsabilità. Come criterio di determinazione della prestazione essa indica il modello di precisione e di abilità tecnica cui il comportamento deve conformarsi; come criterio di responsabilità la diligenza indica lo sforzo che il debitore deve impiegare per evitare l'inadempimento o l'inesattezza dell'adempimento (...)». 205 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 143. 206 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit, 25 (v. note n. 45 e seguenti per la giurisprudenza di riferimento). 207 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, 144 ss. 202 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 40 A partire dagli anni sessanta del secolo scorso una parte della dottrina ha incominciato ad interrogarsi sul ruolo da attribuire alla colpa nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Si è parlato, appunto, di un ridimensionamento del ruolo della colpa nel sistema della responsabilità aquiliana, finalizzato ad un superamento del principio per cui non vi può essere responsabilità senza colpa del soggetto agente208. Una prima posizione si caratterizza per l'elaborazione di un sistema di responsabilità oggettiva accanto al sistema di responsabilità per colpa. Questa linea di pensiero venne elaborata da Trimarchi nella sua nota monografia intitolata “Rischio e responsabilità oggettiva”. L'Autore prende atto, innanzitutto, della posizione espressa dal legislatore italiano nella Relazione al Codice Civile, dove si esprime chiaramente a favore della responsabilità di stampo soggettivo. Tuttavia, agli obiettivi teorici espressi da parte del legislatore non corrispondono le linee concrete su cui la normativa del codice è stata costruita. In particolare, Trimarchi afferma che vi sono casi specifici in cui l'imprenditore risponde oggettivamente del rischio di impresa. Gli esempi forniti sono rappresentati dagli articoli 2049 cod. civ. in materia di responsabilità di padroni e di committenti per danni causati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze e 2051 cod. civ. per quanto concerne i danni causati da cose in custodia209. È proprio l'articolo 2049 cod. civ. a costituire uno dei cardini del sistema di “responsabilità per rischio di impresa”. L'Autore rivolge alcune critiche rispetto all'operato del legislatore, in relazione al fatto che non è stata compiuta una scelta chiara e netta tra la responsabilità per colpa, di cui il legislatore si fa propugnatore e la responsabilità oggettiva210. Passiamo, quindi, brevemente ad analizzare la funzione svolta da questo sistema di responsabilità e il suo ambito di applicabilità. La sua finalità principale è quella di ridurre il rischio che si verifichino dei danni nell'esercizio dell'attività. Infatti, imputare la responsabilità a chi ha un maggior controllo delle condizioni generali del rischio si rivela molto più efficace per ridurre i danni rispetto a imputare la responsabilità per colpa. Questo sistema di responsabilità concerne unicamente le attività economiche e mai quelle biologiche, salvo alcune eccezioni. Le attività biologiche sono, infatti, attività 208 F. D. BUSNELLI – S. PATTI, Danno e responsabilità civile, III ed., Torino, 2013, 152 ss. P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 1 ss. 210 P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., 3. 209 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 41 necessarie e, inoltre, è raro il fenomeno del rischio permesso. Nel senso che, una volta adottata la dovuta diligenza, il rischio che si verifichino dei danni è raro rispetto a quanto avvenga in ambito economico211. In quest'ottica l'ambito di applicazione dell'articolo 2043 cod. civ. viene ridotto al settore biologico dell'attività umana, escludendo totalmente quello economico212. Fatta questa premessa, si potrebbe affermare che, nell'ambito delle attività economiche di impresa, la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale si fondino in un'identità di presupposti e di discipline213. Contemporaneo alla costruzione dottrinale, elaborata da Trimarchi, si colloca il pensiero di Rodotà, volto anch'esso ad una nuova collocazione della colpa nel sistema della responsabilità aquiliana. Rodotà rifiuta l'idea che alla colpa spetti un ruolo particolare nell'ambito del sistema della responsabilità civile, tale da considerare gli altri criteri come delle eccezioni del criterio generale. Tutti i criteri di imputazione del danno (la colpa e i criteri di imputazione oggettiva di cui agli articoli 2049 ss.) hanno il medesimo effetto: quello di imputare un evento determinato, cioè il fatto dannoso, ad un soggetto. La valutazione circa la sussistenza della colpa, così come di tutti gli altri criteri di imputazione, determina il sorgere dell'obbligazione di risarcimento214. Rodotà costruisce, quindi, un sistema unitario, in cui i diversi criteri di imputazione sono collocati sullo stesso piano, perché operano nello stesso modo per la produzione dell'effetto giuridico suddetto215. Questa soluzione è apparsa ai commentatori odierni coerente rispetto all'evoluzione del sistema odierno della responsabilità civile. Il quadro elaborato da Rodotà si basa sull'unitarietà del fatto dannoso, accompagnato dalla pluralità dei criteri di imputazione. Ciò apparirebbe, secondo i suoi sostenitori, conforme alla realtà odierna, perché sono molteplici le ragioni per le quali l'ordinamento garantisce la traslazione del danno da un soggetto ad un altro e presceglie il destinatario216. 211 P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., 43. F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Significato attuale di una distinzione tradizionale, Milano, 1993, 53. 213 F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Significato attuale di una distinzione tradizionale, cit., 56. 214 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, 151. 215 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, 150. 216 C. SALVI, La responsabilità civile, cit., 154. 212 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 42 Vi è, infine, un'altra linea di pensiero, che individua il sistema della responsabilità civile fondato su una regola generale dell'imputazione per colpa di cui all'articolo 2043 cod. civ. e delle ipotesi normative speciali contenute sia nel codice civile sia in apposite leggi. Si tratta di un criterio di imputazione che trova applicazione tutte le volte in cui il fatto non sia collocabile all'interno delle disposizioni di legge speciale217. I.6.2. Presunzione di colpa e ripartizione dell'onere probatorio in campo contrattuale ed extracontrattuale. La divergenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio riguarda esclusivamente l'elemento soggettivo della responsabilità. Inoltre, le costruzioni dottrinali in materia di onere probatorio contrattuale riflettono le diverse concezioni oggettive e soggettive della responsabilità contrattuale sopra descritte. Bisogna, anzitutto, premettere che le ipotesi di responsabilità richiamano la ripartizione dell'onere probatorio sancito dalla regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ. Il danneggiato deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. In materia di responsabilità extracontrattuale, quindi, l'attore deve dimostrare il fatto dannoso, il nesso di causalità e la colpa218. Per quanto riguarda l'onere probatorio in ambito contrattuale, invece, il discorso è complicato dalla sussistenza di diverse posizioni, che riflettono la concezione oggettiva o soggettiva della responsabilità sopra analizzata. Una prima teoria ritiene che con l'articolo 1218 cod. civ. si realizzi un'inversione dell'onere probatorio rispetto alla regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ. Questa inversione è realizzata attraverso la presunzione di colpa219. Per tutti gli altri elementi continuerebbe ad applicarsi la regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ.220 Che cosa comporta la presunzione di colpa? Il creditore deve solamente dimostrare l'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore. Sul debitore ricade, invece, l'onere di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. Il debitore deve 217 M. FRANZONI, L'illecito, cit., 1191. F. GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 90. 219 C. M. BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni, cit., 166. 220 S. PATTI, Le prove. Parte generale, in G. IUDICA – P. ZATTI (a cura di), Tratt dir. priv., Milano, 2010, 155 ss. 218 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 43 quindi provare che l'inadempimento è stato causato da un evento non prevedibile né evitabile con la dovuta diligenza. Ciò significa che il debitore dovrà dimostrare l'assenza di colpa221. Alla base della presunzione di colpa vi è la constatazione che la lesione è il risultato di un comportamento negligente da parte dell'obbligato e che solo in casi eccezionali la diligenza non porta al risultato sperato222. Si tratta di una presunzione impropria, nel senso che l'articolo 1218 cod. civ. si limita a ripartire l'onere probatorio tra creditore e debitore, prescindendo da qualsiasi illazione legislativa tra fatto noto (inadempimento) e fatto ignoto (colpa)223. Il debitore, inoltre, non è tenuto a dimostrare la causa specifica del non adempimento per andare esente da responsabilità. L'obbligato deve semplicemente provare la non imputabilità dell'inadempimento, anche quando la causa non sia identificabile224. Vi sono, però delle eccezioni rispetto al principio sancito dall'articolo 1218 cod. civ., che riguardano alcune tipologie di rapporti contrattuali, tra cui il trasporto (il tema specifico sarà oggetto di apposita trattazione nel capitolo IV) e la custodia. In questi casi, il debitore per non incorrere in responsabilità deve dimostrare il fatto specifico che ha causato l'inadempimento. Si tratta di eccezioni alla regola generale di cui all'articolo 1218 cod. civ., per le quali il debitore è responsabile anche per causa ignota225. Secondo questa impostazione, la colpa in ambito extracontrattuale deve sempre essere oggetto di prova da parte del danneggiato, perché rappresenta un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno e non un impedimento alla responsabilità226. Alcuni sostenitori della teoria oggettiva della responsabilità ritengono, invece, che 221 C. M. BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni, cit., 166, contra L. BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, III, 348. 222 C. M. BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni, cit., 166: «(…) il fondamento della regola probatoria sembra doversi ravvisare in una massima di comune esperienza: che cioè la lesione dell'altrui diritto è di regola il risultato di un comportamento negligente e che solo eccezionalmente l'applicazione della dovuta diligenza non raggiunge l'effetto previsto per il verificarsi di un impedimento inevitabile». 223 F. D. BUSNELLI - S. PATTI, Danno e responsabilità, cit., 212. 224 S. PATTI, Le prove. Parte generale, cit., 157. 225 S. PATTI, Le prove. Parte generale, cit., 157. Per un'analisi delle singole ipotesi in cui la responsabilità del debitore è aggravata dall'onere di provare la causa specifica dell'inadempimento v. M. GIORGIANNI, L'inadempimento, cit., 254 ss. 226 F. D. BUSNELLI - S. PATTI, Danno e responsabilità, cit., 213. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 44 la diversità di regime probatorio tra le due forme di responsabilità nasca da un vero e proprio equivoco terminologico227. Quest'idea discende dalle basi della teoria oggettiva per cui la colpa contrattuale deve essere concepita in termini di inadempimento e non di negligenza. Da ciò consegue che sia in ambito contrattuale sia in ambito extracontrattuale è sempre l'attore (creditore o danneggiato) a dovere dimostrare la colpa, intesa come condotta o attività non conforme a quella dovuta228. La differenza tra le due tipologie di responsabilità attiene unicamente il concetto stesso di colpa, nel senso che la colpa extracontrattuale conserva una connotazione di tipo psicologico e di conseguenza comporta un giudizio individualizzato; al contrario la colpa contrattuale rileva in relazione ad un modello di astratto di condotta. Si tratta semplicemente di una differenza strutturale e non normativa tra le due responsabilità, perché in entrambi i casi il soggetto leso deve provare il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno229. Il fatto costitutivo che il soggetto danneggiato deve provare in giudizio coincide con l'antigiuridicità della condotta tenuta dal convenuto230. Dal punto di vista dell'onere probatorio in capo al convenuto, si è, inoltre, affermato che la prova contraria finalizzata a vincere la presunzione, di cui i sostenitori della teoria soggettiva parlano, non ha ad oggetto l'assenza di colpa in capo al convenuto. Quest'ultimo, infatti, per andare esente da responsabilità deve dimostrare l'esistenza di un caso fortuito, fatto del terzo, o dello stesso creditore, che ha determinato l'interruzione del nesso di causalità231. Di conseguenza, laddove il creditore abbia dimostrato l'inadempimento da parte del debitore, quest'ultimo potrà esonerarsi da responsabilità provando che l'impossibilità della prestazione è dipesa da causa a lui non imputabile, che deve essere intesa non come assenza di colpa, ma come estraneità del fatto alla sfera di controllo del debitore232. 227 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 43. G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 43; G. VISINTINI, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Enc. giur. Treccani, XXVI, Milano, 1990, 3. Sulla stessa linea v. U. BRECCIA, Le obbligazioni, cit., 666. 229 G. VISINTINI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Rass. dir. civ., 1983, 1082. 230 G. VISINTINI, Due note in tema di responsabilità. Colpa contrattuale: un falso concetto?, in Contratto impr., 2004, 26. 231 F. GALGANO, Trattato di diritto civile, II, Padova, 2010, 816. 232 M. FRANZONI, L'illecito, cit., 1290. 228 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 45 Unica eccezione è rappresentata dalle obbligazioni di mezzi 233 . Solamente in questo caso si potrà parlare correttamente di presunzione di colpa234. Nell'ipotesi suddetta, infatti, dal mancato raggiungimento del risultato si presume la colpa del debitore. Il debitore non è obbligato al raggiungimento di un determinato risultato e ciò implica che, per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente, quindi non colposo235. Come si è visto, l'onere probatorio in ambito contrattuale varia in relazione al ruolo che alla colpa può attribuirsi nella struttura del fatto costitutivo o estintivo della responsabilità. In questo modo, sulla base della nozione di causa non imputabile come evento esterno alla cerchia di attività del debitore ed inevitabile con tutte le misure economicamente e ragionevolmente possibili, si verifica un avvicinamento tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Quest'assimilazione riguarda i casi in cui è prevista una concezione oggettiva del caso fortuito e in particolare, le ipotesi di presunzione di imputabilità del danno correlate alla qualità dei soggetti oppure al tipo di attività che viene esercitata236. I.6.3. L'applicabilità dell'articolo 1225 cod. civ. alla responsabilità extracontrattuale. Il nostro sistema giuridico si caratterizza per la mancata elaborazione di una disciplina generale in materia di delimitazione del danno risarcibile, a differenza di quanto 233 Nelle obbligazioni di mezzi il debitore è tenuto a svolgere un’attività a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato. Un esempio tipico è rappresentato dall’attività del medico, che è obbligato a prestare la propria opera e non a guarire il paziente (C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1993, 71 ss.; le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato saranno oggetto di approfondimento specifico nel paragrafo III.2.2.). 234 F. GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 816: «Si fa un uso appropriato del concetto di presunzione (…) quando la colpa viene presunta dai giudici, laddove, come nel caso delle obbligazioni di mezzi, è davvero il presupposto della responsabilità contrattuale (…). Qui la prova contraria verte effettivamente sull'assenza di colpa (…); qui correttamente si parla di presunzioni (…)». 235 M. FRANZONI, Dei fatti illeciti: art. 2043-2049, in F. GALGANO (a cura di), Comm. Cod. Civ. ScialojaBranca: Libro IV, Delle Obbligazioni, Bologna-Roma, 1993, 147: «L'unico caso in cui l'inadempimento del debitore può effettivamente essere misurato in termini di colpa riguarda le prestazioni di fare consistenti in prestazioni di mezzi. Qui effettivamente dal mancato raggiungimento del risultato si presume l'inadempimento del debitore, il quale, proprio perché il risultato non è dovuto, può esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando la propria diligenza, dunque il proprio adempimento». Analogamente v. F. GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 816. 236 G. VISINTINI, Due note in tema di responsabilità. Colpa contrattuale: un falso concetto?, cit., p.26. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 46 avvenuto nel sistema tedesco con gli § 249 e seguenti del BGB. Il legislatore ha preferito dettare norme specifiche in materia di responsabilità contrattuale: gli articoli 1223 – 1229 del codice civile. Alcune di queste disposizioni, gli articoli 1223, 1226 e 1227, sono applicabili anche alla responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo operato dall'articolo 2056 cod. civ. Da ciò risulta che, ad eccezione delle disposizioni indicate, vi sono delle norme che si applicano esclusivamente all'una o all'altra responsabilità237. Dal testo normativo emerge che gli articoli 1224, 1225, 1228 e 1229 cod. civ. non troverebbero applicazione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. In merito all'esclusione dell'articolo 1224 cod. civ. non sono sorti particolari dubbi dottrinali e giurisprudenziali. La non estensione all'ambito extracontrattuale si spiega, perché gli interessi di mora e la condanna al risarcimento del maggior danno possono conseguire solamente all'inadempimento di un debito di valuta238. I problemi maggiori sono, invece, sorti in ordine all'applicabilità dell'articolo 1225, che sancisce il criterio della prevedibilità del danno, e dell'articolo 1229 cod. civ. in materia di clausole di esonero da responsabilità, posto che l'articolo 1228 che riguarda responsabilità per fatto degli ausiliari trova il suo corrispondente in ambito extracontrattuale nell'articolo 2049 cod. civ. In particolare, l’articolo 1225 cod. civ. stabilisce che: «Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione». Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate a lungo sulla possibilità o meno di estendere l'applicazione della norma anche alla responsabilità extracontrattuale. Per poter dare una risposta al problema è necessario innanzitutto analizzare quali siano i presupposti e sopratutto i principi e le ragioni che ne hanno ispirato l'elaborazione. La migliore dottrina, oggi, afferma che, alla base del principio di prevedibilità del danno, vi è l'idea che «il vincolo obbligatorio importa l'assunzione di un sacrificio contenuto entro limiti di normalità» 239 . Applicando il limite della prevedibilità, si circoscrive l'entità del risarcimento entro il normale significato di utilità che la prestazione 237 238 F. D. BUSNELLI – S. PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 25 ss. M. FRANZONI, Il danno risarcibile, in M. FRANZONI (diretto da), Tratt. resp. civ., II, II. ed., Milano, 2010, 11. 239 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 172. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 47 ha per il creditore 240. Laddove, però, l'inadempimento sia connotato dal dolo del debitore, viene meno il fondamento della norma e quindi l'esigenza di proporzionare il risarcimento alla normale utilità della prestazione241. La maggioranza della dottrina, seguita dalla giurisprudenza242, si è pronunciata contro l'estensibilità dell'articolo 1225 cod. civ. anche alla responsabilità extracontrattuale 243 . Il primo argomento viene tratto dalla Relazione al Re sul testo definitivo del Codice Civile al n. 801244: «L'articolo 2056 regola la valutazione dei danni con gli stessi criteri stabiliti nel caso di inadempimento di un'obbligazione preesistente. Il mancato richiamo dell'articolo 1225 crea però una differenza ed è questa: se l'inadempimento è colposo non debbono essere risarciti i danni non prevedibili; invece, se il fatto illecito è doloso o colposo, il danno (…) deve essere risarcito per intero, sempre che tra fatto e danno corra il nesso di causalità. Non si è accolto così il principio di commisurare il risarcimento al grado di colpa». Inoltre, la riconducibilità dell'articolo 1225 cod. civ. esclusivamente allo schema strutturale dell'obbligazione si basa su due argomenti. Il primo è rappresentato dalla 240 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 172. Sulla stessa linea recentemente: A. G. CIANCI, Sub art. 1225 c.c., in V. CUFFARO (a cura di), Delle obbligazioni, II, artt. 1218-1276 c.c., in E. GABRIELLI (cura di), Comm. cod. civ., Torino, 2013, 239; V. DI GRAVIO, Prevedibilità del danno e inadempimento doloso, Roma, 1999, 98; M. FRANZONI, Il danno risarcibile, cit., 11; contra D. BARBERO, Sistema del diritto privato, cit., 68: « (…) non si può non rintracciare in una base di equità, nel senso che esso mira ad attenuare la responsabilità del debitore inadempiente (che non sia in dolo o in mala fede), considerando, con indulgenza, che se gli eventi, che aggravano il contenuto della responsabilità, fossero stati prevedibili, quand'ha assunto l'obbligazione l'avrebbero forse trattenuto dall'assumere un impegno, al cui impegno, al cui inadempimento, anche per colpa leggera, fosse connesso un tal rischio di responsabilità»; P. TRIMARCHI, Causalità giuridica e danno, in G. VISINTINI (a cura di), Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1984, 5: «Maggiore rilevanza pratica ha il problema di adeguare il peso della responsabilità alla gravità dell'inadempimento. Qui la legge stabilisce che il debitore, alvo il caso di inadempimento doloso, non è responsabile delle conseguenze imprevedibili al momento in cui ha assunto l'obbligazione» 241 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 172. 242 Tra le altre: Cass. Civ., 28 aprile 1979, n. 2488, in Giust. civ., 1979, I, 2131; Cass. Civ., 15 ottobre 1999, n. 11629, in Danno resp., 2000, 257, con commento di O. TROIANO, Responsabilità della banca per inadempimento di un ordine di bonifico e problema dei danni risarcibili; Cass. Civ., 30 marzo 2005, n. 6725, in Danno resp., 2005, 792; Cass. Civ., 31 maggio 2005, n. 11609, in Foro amm. CDS, 2005, 2499; Cass. Civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, in Corr. giur., 2008, 35, con nota di M. BONA, Causalità civile: il decalogo della Cassazione “a due dimensioni di analisi”; Cass. Civ., 11 gennaio 2008, n. 576, in Giust. civ., 2009, I, 2533; Cass. Civ., 3 settembre 2010, n. 19045, in Danno resp., 2011, 96; Trib. Reggio Emilia 28 gennaio 2008, in Pluris Utet Cedam, 2008. 243 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 560. 244 A. DE CUPIS, Il danno, I, cit., 289; l'Autore critica, però, la scelta legislativa: «(...) come noi riteniamo, che l'influenza della colpa sul danno sia saldamente fondata sull'equità, non può che concludersi, de iure condendo, per un'estensione di tale influenza alla sfera extracontrattuale». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 48 qualità di debitore in capo al soggetto danneggiante, che rappresenta un elemento distintivo rispetto all'elemento soggettivo della colpa che unisce la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale. Ciò non deve far pensare ad una scelta legislativa orientata in un ottica di protezione del debitore. Questo perché non devono compararsi le due posizioni di debitore e di creditore, ma le due fattispecie dell'inadempimento dell'obbligazione e della responsabilità extracontrattuale245. Il secondo elemento su cui si motiva la non estensibilità dell'articolo 1225 cod. civ. attiene, invece, al profilo temporale rispetto al quale deve essere effettuato il giudizio di prevedibilità. La norma, infatti, stabilisce che il «(…) il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione». Questa scelta legislativa rafforza l'idea della doverosità del soddisfacimento dell'interesse creditorio, anche in caso di risarcimento del danno (in assenza di dolo nell'inadempimento)246. Ciò significa, che, seguendo un discorso prettamente tecnico, nell'illecito aquiliano manca la volontà di costituire un vincolo obbligatorio cui riferire temporalmente il giudizio di prevedibilità del danno247. La relazione tra le parti, inoltre, si determina con il verificarsi dell'evento dannoso a seguito del giudizio di imputazione e quindi non si avverte l'esigenza di limitare il risarcimento del danno collegato al torto248. Agli argomenti tecnici e letterali sopra evidenziati si sono opposte le seguenti considerazioni. Innanzitutto, la stessa formula legislativa «al tempo in cui è sorta l'obbligazione» farebbe propendere per un'estensione della disposizione all'illecito extracontrattuale e all'inadempimento di obbligazioni ex lege249. Inoltre, a livello storico il dolo del debitore veniva inteso come fatto illecito e di conseguenza, seguendo questa linea, il riferimento al dolo determina il rinvio alle norme in materia di illecito250. 245 A. G. CIANCI, Sub art. 1225 c.c., cit., 244 ss. A. G. CIANCI, Sub art. 1225 c.c., cit., 245. 247 M. FRANZONI, Il danno risarcibile, cit., 11. In linea con le considerazioni precedenti v. già C. TURCO, Brevi considerazioni sul principio di prevedibilità del danno come profilo distintivo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 104 ss. 248 F. D. BUSNELLI – S. PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 28. 249 G. VISINTINI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (una distinzione in crisi?), in Rass. dir. civ., 1983, 1084. 250 G. VISINTINI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (una distinzione in crisi?), cit., 1084: «(...) la responsabilità aggravata ex art. 1225 per i danni imprevedibili si giustifica proprio con la particolare gravità della condotta tale da integrare un illecito doloso. E a quale illecito si riferisce? Evidentemente a quei raggiri, false dichiarazioni e a, ogni attività ingannatoria perpetrati al tempo in cui sorge l'obbligazione e tali da influire sul rapporto obbligatorio». 246 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 49 Questa differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale risulta però attenuata se si considera la teoria della causalità adeguata nella valutazione del nesso di causalità. Si tratta di un criterio che limita il risarcimento a quei danni che siano conseguenze normali dell'illecito 251 . Per meglio specificare, il criterio della causalità adeguata esclude dal risarcimento quelle conseguenze, che non rientrino nella portata della media prevedibilità umana252. L'applicazione del criterio della regolarità causale ha come conseguenza l'applicazione del criterio di prevedibilità anche in materia extracontrattuale253. I.6.4. La costituzione in mora e la prescrizione dell'azione. Gli ultimi due elementi di differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale riguardano l'onere di costituzione in mora e i termini prescrizionali per l'esercizio dell'azione. Ai sensi dell'articolo 1219, comma 1, cod. civ. non è necessaria la costituzione in mora quando il debito deriva da fatto illecito. Si presume inammissibile, infatti, che il danneggiato tolleri il ritardo del danneggiante nel riparare l'ingiusta lesione. Alla base di questa previsione vi è lo sfavore sociale, che colpisce il fatto illecito e che, quindi, si traduce nella mora a carico del soggetto danneggiato fin dal momento in cui si verifica la lesione254. Per quanto concerne la prescrizione dell'azione, in generale, il termine di prescrizione risulta più favorevole per il danneggiato in ambito contrattuale. Infatti, l'azione contrattuale è soggetta al regime ordinario di prescrizionale decennale ex art. 251 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 144. C. M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni: art. 1218-1219, in Comm. cod. civ. ScialojaBranca, II ed., Bologna-Roma, 1979, 373. 253 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 144. Nel senso, invece, che non vi è differenza tra l'articolo 1223 cod. civ. (risarcibilità danni immediati e diretti) che si applica alla responsabilità extracontrattuale e l'articolo 1225 cod. civ. che ne sarebbe escluso v.: P. CENDON, Danno imprevedibile ed illecito doloso, in G. VISINTINI (a cura di), Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1984, 26: « (…) a me sembra che questa esclusione nell'articolo 2056 dell'art. 1225 non abbia un grosso significato (…) non è affatto vero che nell'ambito extracontrattuale il danneggiante risponda in modo diverso, cioè non è vero che debba rispondere sempre anche nel caso di danni imprevedibili; in realtà non risponde dei danni imprevedibili, perché sono danni indiretti e perciò non ne risponde neanche a livello di colpa. Non vi è perciò differenza di trattamento rispetto all'inadempiente doloso». 254 C. M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, cit., 208. 252 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 50 2946 cod. civ., mentre l'azione extracontrattuale si prescrive nel termine di 5 anni secondo quanto previsto dall'articolo 2947, comma 2, cod. civ. In materia di trasporto sono, però, stabiliti dei termini prescrizionali più brevi. Si è detto a tal proposito che «la regola generale è sovvertita dal gioco delle eccezioni» 255. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2951 cod. civ., i diritti derivanti dal trasporto, regolato dalle norme del codice, si prescrivono in un anno oppure in diciotto mesi nel caso in cui il trasporto abbia inizio o termini fuori d'Europa. Ugualmente brevi sono i termini stabiliti dal codice della navigazione. In materia di trasporto marittimo di passeggeri, secondo l'articolo 418 cod. nav., i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e dei bagagli non registrati si prescrivono in sei mesi dall'arrivo del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare, salva l'ipotesi in cui si tratti di trasporti che hanno inizio o termine fuori dall'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. In quest'ultimo caso la prescrizione si compie con decorso di un anno. La diversità dei termini prescrizionali è stata ricondotta alla struttura disciplinare che caratterizza il diritto al risarcimento dei danni in campo contrattuale ed extracontrattuale. Infatti, in ambito contrattuale il diritto al risarcimento del danno risentirebbe della disciplina stabilita dalle parti per la prestazione dovuta. Al contrario, in ambito aquiliano ciò non avviene, perché il diritto al risarcimento presenterebbe una regolamentazione autonoma rispetto al diritto violato256. Si è affermato, inoltre, che la diversità dei termini prescrizionali non rispecchia il diverso fondamento dei due ordini di responsabilità, così come gli altri elementi di distinzione. I diversi termini prescrizionali non sarebbero altro che «meri accidenti normativi», fonti di distorsioni interpretative e del ricorso ad espedienti dottrinali non giustificabili257. 255 F. GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 91. U. MAJELLO, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, in Rass. dir. civ., 1988, 119 ss.: «La differenza concernente il termine prescrizionale è giustificata per tanto dal fatto che nella responsabilità contrattuale il diritto al risarcimento del danno risente della disciplina prevista per la prestazione originariamente dovuta, mentre invece nella responsabilità aquiliana il corrispondente diritto al risarcimento ha disciplina autonoma dal diritto leso. Si tratta quindi di una differenza normativa che attiene esclusivamente al fatto che il diritto al risarcimento del danno aquiliano è autonomo rispetto al diritto leso, mentre il diritto al risarcimento del danno contrattuale è la riproduzione – con oggetto diversodell'originario diritto alla prestazione dovuta». 257 F. GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 92. 256 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 51 CAPITOLO II RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED AQUILIANA IN CONCORSO. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROBLEMA II.1. La necessità di mantenere ferma la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Come analizzato nel capitolo precedente, il punto in comune tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale risiede, secondo la migliore dottrina, nella nozione stessa di responsabilità intesa come violazione di un dovere giuridico. In particolare, alla base della responsabilità contrattuale vi è la violazione dell'obbligo posto in capo al debitore nell'interesse del creditore, mentre la responsabilità aquiliana scaturisce dalla violazione del dovere di alterum non laedere di origine romanistica. Il tipo di analisi sul rapporto tra le due forme di responsabilità all'interno dell'ordinamento italiano è influenzato dalla valutazione delle esperienze estere e dalle prospettive europee in tema di responsabilità civile 258 , che sono caratterizzate da una considerazione unitaria del danno e che sembrano estranee da differenziazioni di natura metodologica. L'influenza della normativa europea di settore porta gli Autori ad interrogarsi sulla necessità di adeguare il settore interno della responsabilità civile al sistema europeo, che appare meno articolato e frammentato rispetto al nostro259. Già a partire dagli anni settanta del secolo scorso era stata affermata la possibilità di trattare congiuntamente la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale. I due sistemi, infatti, si consideravano costruiti in maniera speculare. Ciò dimostrava l'elaborazione di un sistema di responsabilità in cui ad esigenze comuni si davano eguali risposte260. Gli esempi forniti riguardavano diversi profili: dall'elemento soggettivo della responsabilità di cui agli articoli 1176 cod. civ. e 2043 cod. civ. alla responsabilità per l'operato degli ausiliari ex artt. 2049 e 1228 cod. civ., fino all'esercizio di attività 258 Su tale tematica v. tra gli altri: G. ALPA, La responsabilità civile, cit., 1028 ss. e F. D. BUSNELLI – S. PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 221 ss. 259 F. GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in G. VISINTINI (diretto da), Tratt. resp. contr.,I; Inadempimento e rimedi, Padova, 2009, 74. 260 G. SBISÀ, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Realtà contrapposte o convergenza di presupposti o di scopi?, in Resp. civ. prev., 1977, 724. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 52 pericolose e alla responsabilità da cose in custodia, dove veniva individuata la simmetria tra gli articoli 2050 e 1681 cod. civ. da un lato e gli artt. 2051, 2052 cod. civ. e 1693, 1784 e 1839 cod. civ. dall'altro261. Sulla base delle similitudini individuate il settore della responsabilità civile avrebbe dovuto avere una trattazione unitaria. Ciò avrebbe trovato giustificazione anche alla luce di alcune fattispecie, come ad esempio la responsabilità del produttore, che potevano essere trattate su base contrattuale oppure aquiliana262. Sempre in quegli anni una parte della dottrina si era spinta fino ad elaborare l'idea di una categoria generale di responsabilità 263 , derivante dall'inadempimento di un'obbligazione o dalla lesione di un diritto assoluto ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. La costruzione di una categoria unitaria di responsabilità ha delle conseguenze di grande rilievo. Innanzitutto viene individuata una disciplina di base, che nemmeno l'autonomia dei privati è in grado di modificare. Allo stesso tempo viene consentita un'integrazione della disciplina legislativa, a condizione che non vengano intaccati i principi fondamentali su cui si basa la normativa unica264. Il fondamento di questa linea di pensiero risiederebbe nell'analisi della disciplina elaborata per le due forme di responsabilità. La normativa sarebbe completamente unitaria a parte delle piccole sconnessioni dettate dalle specificità strutturali. Unica vera 261 G. SBISÀ, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 724. G. SBISÀ, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 727: « (...) vi sono temi di grande rilevanza pratica che vengono affrontati in entrambe le prospettive. Un esempio è offerto proprio dalla responsabilità del produttore (….) che viene impostato e risolto sia su base contrattuale (…) sia su base extracontrattuale: il che sembra confermare la fungibilità o complementarietà dei due rami della responsabilità civile». 263 In Francia una concezione unitaria della responsabilità si formò a partire dalla fine del XIX secolo e venne poi abbandonata negli anni trenta del 1900 per abbracciare la teoria dualistica; per l'indirizzo unitario v. J. GRANDMOULIN, Nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles, Rennes, 1892, 7: «L'analyse et l'histoire démontrent donc l'identité de nature de la loi et du contrat. Aussi, légales ou contractuelles, les obligations ne présentent aucune différence essentielles ni dans leurs subjets, ni dans leurs objet, ni dans leur force obligatoire (…). La contravention au contrat équivaut à la contravention à la loi. (…). L'unité de principe de la loi et du contrat, de l'obligation, soit contractuelle, soit légale, conduit donc à l'unité de responsabilité» e M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil conforme aux programme officiel de faculté de droit, IX ed., Paris, 1922, 281 ss., secondo il quale colpa contrattuale ed extracontrattuale sono accomunate dalla medesima natura. Sulla tesi dualistica v. A. BRUN, Rapports et domaines de responsabilité contractuelle et délictuelle, thèse de doctorat, Lyon, 1931, 93 ss.; in generale sul tema e per una ricostruzione del rapporto tra le due responsabilità v. R. O DALCQ, Traité de la responsabilité civile, I, Les causes de responsabilité, Bruxelles, 1967, p. 113 ss. 264 A. RAVAZZONI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, in Studi in memoria di Guido Donatuti, II, 1973, 989. 262 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 53 differenza sarebbe rappresentata dal termine di prescrizione dell'azione265. In ogni caso, la diversa collocazione delle norme prevista dal legislatore non costituirebbe ostacolo alla considerazione unitaria della responsabilità266. La necessità di elaborare una nozione unitaria di responsabilità dal punto di vista disciplinare ha trovato eco anche nella dottrina recente, pur se in maniera non particolarmente approfondita. Secondo questa dottrina, l'elaborazione di principi comuni alle due aree, pur mantenendo la diversità disciplinare, potrebbe condurre all'unificazione o all'armonizzazione delle regole di responsabilità267. Si dovrebbe passare, secondo questa posizione, dalla distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a quella tra responsabilità per colpa e oggettiva, a cui vanno ad aggiungersi i modelli intermedi di “presunzione di responsabilità”268. Inoltre, l'emergere di zone di confine tra le due responsabilità, cioè di ipotesi difficilmente collocabili in una o nell'altra area, ha condotto a due diversi atteggiamenti da parte della dottrina attuale. Il problema riguarderebbe quei rapporti i cui interessi non sono catalogabili in maniera netta come contrattuali o extracontrattuali. In queste ipotesi si è affermata, innanzitutto, la necessità di un'assimilazione tra le due normative, per rendere meno vistoso il fenomeno dello straripamento di una disciplina verso l'altra269. Dall'altro lato, invece, la dottrina sostiene la necessità di mantenere ferma la distinzione anche riguardo a questi casi, alla luce della diversità disciplinare e della stessa 265 A. RAVAZZONI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 988: «Dall'esame dei vari, pretesi punti di rilevanza di tale distinzione si può trarre tranquillamente il risultato della inesistenza di differenziazioni di particolare rilievo; suscettibili, cioè, di caratterizzare in un certo modo le due apparentemente contrapposte nozioni di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. (…) la disciplina (…) sia sostanzialmente uniforme, con l'avvertenza che la loro differenziazione strutturale può importare nell'applicazione della (ripeto)identica disciplina alcune sconnessioni non altrimenti rilevanti. (…) un reale differenza normativa (…): quella relativa al diverso termine prescrizionale (...)». 266 A. RAVAZZONI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 990. 267 A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. FEOLA, La responsabilità civile, Torino, 2008, 15. 268 A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. FEOLA, La responsabilità civile, cit., 15: «Piuttosto che continuare a suddividere il campo della responsabilità civile in due modelli, rigorosamente non comunicanti, ispirati al dato formale delle fonti, può farsi strada l'idea che in entrambi gli ambiti la partizione ordinante sia quella tra responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva, pur nella consapevolezza di modelli intermedi caratterizzati da “presunzioni di responsabilità”». 269 A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, Torino, 2009, 122: «(...) l'applicazione di regole contrattuali o extracontrattuali di responsabilità corre lungo un confine mobile. A seconda delle esigenze si assiste allo “straripamento” di regole contrattuali di tutela in settori che hanno riguardo ad interessi che non possono dirsi strictu senso contrattuali o viceversa. Il che potrebbe dimostrare come sovente, almeno per talune categorie di interessi, le “fonti” possano essere quasi fungibili. Potrebbe allora raccomandarsi che le diverse discipline abbiano ad avvicinarsi per rendere meno vistoso l'effetto di “straripamento” dell'una (disciplina) verso l'altra». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 54 quadripartizione delle fonti, che caratterizzano il nostro ordinamento giuridico270. La contrapposizione tra le due forme di responsabilità appartiene, infatti, a tutte le esperienze giuridiche contemporanee, oltre che al dato normativo e alla tradizione giuridica, e non può considerarsi odiernamente superata, per ragioni di carattere formale e sostanziale271. Il primo elemento che induce a mantenere la distinzione è sempre il dato normativo, quindi le differenze disciplinari, analizzate nel capitolo precedente. Il secondo ordine di ragioni emergerebbe dalla diversità strutturale, che caratterizza, secondo una parte della dottrina, le due forme di responsabilità: l'esistenza o meno di un obbligo preesistente in capo al danneggiante272. II.2. La possibile sovrapposizione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e il rimedio del concorso. Ferma restando la distinzione tra le due forme di responsabilità contrattuale ed aquiliana, vi sono dei casi in cui si verifica la “sovrapposizione” tra illecito aquiliano e inadempimento e delle altre ipotesi, che costituiscono di per sé illecito civile, ma che vengono qualificate come illecito contrattuale273. Nella prima ipotesi rientrano le obbligazioni contrattuali in cui la prestazione coinvolge direttamente «come luogo di applicazione» la persona o i beni del creditore. Si 270 G. ALPA, La responsabilità civile, cit., 126: «Le differenze più rilevanti, sorrette dal testo normativo, riguardano oggi il regime della prova e la nozione di caso fortuito, oltre che il regime della prescrizione. D’altra parte, anche la quadripartizione delle fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c. (legge, contratto, altri atti o fatti) depone a favore della distinzione tra la responsabilità che nasce dalla violazione di un obbligo contrattuale e la responsabilità che nasce da atto illecito. La circostanza che si riscontrino nella prassi ipotesi di confine o catalogabili nell’una o nell’altra area non impedisce di considerarle ancora distinte. Si tratta di ipotesi di cui si tratterà specificamente in seguito che ineriscono alla responsabilità da prospetto, alla responsabilità del prestatore di servizi, alla responsabilità della banca, e così via, collocate, come si e` detto in termini suggestivi, in una ‘‘terra di nessuno’’». 271 C. SALVI, La responsabilità civile, cit., 11. 272 C. SALVI, La responsabilità civile, cit., 12: «La distinzione tra le due figure di responsabilità non può in effetti considerarsi superata, anzitutto per le differenze di regime giuridico (ancorché non tutte incontrovertibili) previste dalla legge (…). ma quella distinzione (e del resto almeno una parte di differenze di disciplina ora ricordate)discende anche da ragioni più sostanziali, connesse alla differente qualità funzionale della protezione dell'interesse. (…) una volta abbandonata la ricostruzione di entrambe le figure di responsabilità intorno allo schema di illecito,emerge una diversità di struttura e di funzioni, corrispondente al carattere proprio dell'istituto aquiliano, di ordinamento dei casi in cui un contatto sociale avviene al di fuori di un precedente “progetto” tra le parti. La qualificazione ex post del fatto ne copre così l'intera dimensione, aprendo al giudizio di responsabilità spazi sempre più nuovi estranei all'altra figura, nella quale l'obbligo risarcitorio sorge sempre come specificazione di un obbligo preesistente». 273 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, III ed., Milano, 2006, 565 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 55 tratta ad esempio del rapporto medico – paziente e del trasporto di persone o cose. In questo caso l'inadempimento del debitore (rispetto all'obbligo contrattuale di tutelare l'integrità personale del creditore o i suoi beni) configura la violazione di una situazione soggettiva, rilevante a prescindere dall'esistenza del rapporto obbligatorio274. Il secondo caso riguarda, invece, le fattispecie in cui la condotta posta in essere dal debitore violi interessi del creditore, che siano differenti rispetto all'oggetto della prestazione. In queste fattispecie l'esistenza del contratto costituisce la conditio sine qua non della lesione. Ciò significa che la violazione di quel determinato interesse non si sarebbe verificata in assenza del vincolo contrattuale tra danneggiante e danneggiato. Per questi motivi la lesione, che normalmente ricadrebbe sotto l'art. 2043 cod. civ., dà luogo ad una responsabilità di natura contrattuale275. In alcuni casi è la stessa legge a prevederlo esplicitamente. Ciò avviene ad esempio nell'ambito dei rapporti di lavoro in caso di violazione dell'art. 2087 cod. civ, ovvero nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia adottato le misure volte a tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore276. In altri, invece, la riconduzione di questi tipi di illecito all'area contrattuale è possibile attraverso il ricorso alla categoria di origine tedesca dei doveri di protezione 274 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., 566: «In via di principio (…) l'inadempimento non può essere qualificato fatto illecito; se ciò fosse possibile la distinzione fondamentale tra responsabilità contrattuale ed extra – contrattuale non avrebbe senso. C'è, però, una specie di obbligazioni, nelle quali la condotta del debitore comporta la violazione di una situazione soggettiva che è rilevante a prescidere dall'esistenza di un rapporto obbligatorio. Questo rende la medesima condotat suscettibile di qualificazione sia dalla prospettiva del rapporto obbligatorio sia da quella della tutela per così dire generale della sfera soggettiva: è in questo caso che si verifica una coincidenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana. Il caso tipico è quello in cui la prestazione ha come suo luogo di applicazione la persona o i beni del creditore, come accade nelle cure mediche o nei contratti di trasporto o di deposito o ancora nel contratto d'opera che debba essere eseguito esercitando l'arte su una cosa o sulla persona del creditore». 275 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., 567: «La seconda modalità in cui le due responsabilità si presentano come idonee a qualificare uno stesso fatto è quella (...) nella quale la condotta del debitore viola interessi del creditore altri da quello della prestazione, i quali sarebbero tutelati anche al di fuori del rapporto obbligatorio, dando luogo ad un illecito. In tali ipotesi, la questione non è quella di una possibile sovrapposizione della responsabilità extracontrattuale a quela contrattuale, ma al contrario riguarda la possibilità di adottare il modello contrattuale, realtivamente a fatti che di per sé costituiscono illecito, fondando la responsabilità su un rapporto preesistente tra danneggiante e danneggiato. (…) se si accetta quella che ormai in Italia è un'idea acquisita: che interessi diversi dalla prestazione possano essere tutelati sul piano contrattuale adottando la categoria delle Schutzpflichten, risulta in re ipsa la qualificazione contrattuale. Ci deve essere però una ragione sufficiente al di là della pura e semplice relazione di obbligazione (…) Tale ragione può essere ricavata da una speciale qualificazione del fatto nei termini seguenti: che la violazione dell'interesse protetto, la quale di per sé ammonterebbe a fatto illecito, si verifica a causa dell'esistenza di un rapporto obbligatorio, la cui attuazione, più precisamente, costituisca conditio sine qua non della lesione. Facendo rilevare questo aspetto, talora la legge provvede a fissare espressamente come contrattuale la responsabilità. Un esempio chiaro in questo senso è costituito dall'art. 2087 (...)». 276 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., 568. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 56 (Schutzpflichten) 277 , che sarà oggetto di approfondimento specifico al paragrafo III.2. L'origine degli obblighi di protezione è da ricondurre al principio di buona fede oggettiva, che deve essere inteso come «canone di condotta leale e corretta, che deve caratterizzare le prestazioni di due soggetti posti formalmente sullo stesso piano»278. Le ipotesi considerate rappresentano le fattispecie tipiche in cui opera il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana279. Il concorso si verifica, infatti, in caso di lesione degli obblighi di protezione, che dovrebbe ricadere nell'ambito della tutela contrattuale e non aquiliana280. L'obiettivo centrale dell'istituto appare esclusivamente quello di accrescere la tutela nei confronti del soggetto danneggiato. Il concorso (e il cumulo intesi nel significato sotto analizzato) mirerebbe ad evitare il rischio che il danneggiato subisca una disparità di trattamento nelle fattispecie di incerta qualificazione sotto l'una o l'altra forma di responsabilità281. La disparità di trattamento è originata dalle differenze disciplinari (in particolare in materia di onere probatorio e di prescrizione), che caratterizzano l'una e l'altra responsabilità e che una parte della dottrina ha giudicato incoerenti e frutto di scelte legislative arbitrarie282. In questo senso si può affermare che la necessità di accostare le due figure e di conseguenza la loro disciplina nasce dalla particolarità del bene, che viene leso nelle ipotesi tipiche di concorso: l'integrità fisica e morale della persona. Si è detto, infatti, che le esigenze di protezione esigono delle soluzioni di carattere equitativo e pratico, qual è per l'appunto il rimedio del concorso283. L'obiettivo di tutelare al massimo il danneggiato è particolarmente evidente nel contratto di trasporto, per ciò che concerne il termine prescrizionale. Per le azioni 277 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., 567 ss. G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore (artt. 1218-1222), cit., 274. Il principio di buona fede oggettiva è sancito dall'articolo 1175 del codice civile, secondo il quale il debitore e il creditore devono comportarsi secondo correttezza, e viene ribadito come canone di comportamento in sede di esecuzione del contratto dall'articolo 1375 cod. civ. 279 G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 264 ss. 280 G. VISINTINI, La lesione del credito da parte di terzi e il concorso di azioni, in G. VISINTINI (diretto da), Tratt. resp. contr., Inadempimento e rimedi, Padova, 2009, 728. 281 F. GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 171. 282 F. GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit. 172. 283 G. PONZANELLI, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto, in Resp. civ. prev.,, 1984, 45, che riprende sul punto l'espressione di A. TOSCANO, Responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 1956, II, 268: «(...) considerazioni di carattere equitativo e pratico (...)». 278 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 57 contrattuali derivanti ex art. 1681 cod. civ. viene stabilito un termine prescrizionale di un anno (2951 cod. civ.) Attraverso il concorso il danneggiato ha la possibilità di godere di una maggiore protezione, perché può esercitare l'azione aquiliana nel più ampio termine prescrizionale di cinque anni284. II.3. Il concorso e cumulo di responsabilità: definizioni problematiche. Sotto il codice civile abrogato del 1865 Gabba fornisce una definizione di concorso e cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale285. Prima di analizzare il pensiero dell'illustre Autore, bisogna premettere (ciò vale anche gli altri indirizzi che verranno analizzati) che, sebbene si parli di azioni, la materia è pur sempre inquadrata in ambito sostanziale e non processuale. Come è stato correttamente rilevato, infatti, il problema del concorso è di natura sostanziale. Si tratta di verificare se da un unico fatto lesivo consistente nella violazione dell'obbligo contrattuale possa sorgere, oltre il diritto al risarcimento del danno fondato su questa obbligazione, anche il diritto al risarcimento ex art. 2043 cod. civ. Si tratta, quindi, di attestare se dall'unico fatto dannoso possano sorgere due diritti al risarcimento del danno e di conseguenza due distinte azioni286. 284 G. PONZANELLI, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto, cit., 45. E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, II, Torino, 1906, 280 ss. 286 R. RUSSO, Concorso dell'azione aquiliana con la contrattuale nel contratto di trasporto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, 965; l'Autore riprende sul punto il pensiero di E. T. LIEBMANN, Azioni concorrenti, in Studi in memoria di V. Ratti, Milano, 1934, 668: « Deriva da queste premesse che il concursus actionum si presenta in diritto moderno, almeno nel suo nucleo centrale, sub specie di un concorso di diritti. La sensibilità propria dei nostri tempi per la precisione dei concetti e della loro formulazione anche verbale vuole dunque che si determini con esattezza se accanto ad esse possa ancora parlarsi di un concorso di azioni. Ma a me pare chiaro che la distinzione tra diritto ed azione può avere come massima conseguenza quella di duplicare la figura primitiva, perché ad ogni concorso di diritti corrisponderà un concorso di azioni. E se è vero che, per le ragioni indicate, le azioni concorrenti subiranno la sorte dei diritti cui corrispondono, ciò non toglie che esse possano presentare, ed effettivamente presentino, alcuni loro problemi non privi di particolare interesse». Sulla natura squisitamente sostanziale e non processuale del problema v. anche E. HEINITZ, Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, nota a Cass. Regno, 17 giugno 1936, n. 2107, in Foro it., 1936, 1562: «Non si deve perdere di vista che il processo rappresenta soltanto una delle forme nelle quali si compie l'attuazione del diritto. La maggior parte dei rapporti giuridici si sviluppa ed è condotta regolarmente a termine senza portare alla necessità di una lite temeraria. I diritti e gli obblighi reciproci delle parti debbono essere suscettibili di essere fissati al di fuori di un processo ed indipendentemente da esso. La questione principale e fondamentale è sempre quella, quali rapporti intercorrano tra le parti in base al diritto sostanziale. Sotto quali presupposti e in quali forme poi il titolare di un diritto possa agire in via giudiziaria contro colui che lo violi o non adempia ad un suo obbligo, è un problema diverso (...)». 285 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 58 Non deve trarre in inganno l'improprietà del linguaggio utilizzato, che spesso parla di concorso di azione contrattuale ed extracontrattuale. Si tratta, infatti, non di azione ma di diritto soggettivo sostanziale287. Gabba muove le proprie considerazioni da una nozione astratta di concorso di azioni, inteso come pretesa di una medesima prestazione sulla base di titoli differenti. Si tratta di un'ipotesi che, secondo Gabba, si verifica in due casi diversi288. In primo luogo, si può parlare di concorso di azioni quando un identico fatto o rapporto giuridico può essere considerato da più punti di vista e di conseguenza essere inquadrato sotto diversi aspetti giuridici. Il secondo caso, invece, l'ipotesi in cui vi siano una pluralità di fatti o rapporti giuridici differenti, che danno luogo ad un solo diritto289. Nel primo caso considerato rientrerebbero, secondo l'illustre Autore, quelle fattispecie in cui un identico diritto o divieto viene inquadrato da due distinte leggi. Di conseguenza, è possibile per l'avente diritto agire in giudizio invocando l'una o l'altra disciplina290. Il rapporto tra responsabilità contrattuale ed aquiliana può essere inserito in questa tipologia di concorso: uno stesso fatto dannoso presenta due duplici aspetti, contrattuale ed extracontrattuale, che ricadono ciascuno nella normativa specifica di riferimento291. Il cumulo di azioni riguarderebbe, invece, la possibilità di cumulare i vantaggi dell'una e dell'altra azione o di esperirne una successivamente all'altra, per far valere uno stesso diritto. Ciò può avvenire sia nel caso in cui le due azioni provengano da un medesimo titolo oppure da titoli differenti292. Altri Autori hanno specificato la nozione di concorso di azioni arrivando ad 287 E. HEINITZ, Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, cit., 1563. E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, 279. 289 E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, cit., 279: «In linea astratta può dirsi che si ha concorso di azioni tutte le volte che per diversi titoli richiedesi una prestazione medesima in qualità e quantità. E ciò può accadere sia perché un medesimo fatto o rapporto giuridico possa essere considerato da più punti di vista, sotto più aspetti giuridici differenti, sia perché fatti e rapporti giuridici distinti e diversi ingenerino tuttavia un solo e medesimo diritto, con un solo e medesimo oggetto». 290 E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, cit., 279. 291 E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, cit., 284: «(...) questo concorso appartiene alla prima categoria da me notata sopra, cioè ha aspetto di duplicità di azioni nascenti da un medesimo fatto, il quale avrebbe due aspetti e quindi sotto due distinte leggi e canoni giuridici cadrebbe: aspetto contrattuale, cadente sotto la legge regolatrice del danno contrattuale; aspetto delittuoso o aquiliano,cadente sotto la legge regolatrice del danno aquiliano». 292 E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, cit., 282 – 283. 288 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 59 affermare il «concorso elettivo»293. Si parla di concorso elettivo quando il soggetto danneggiato può esperire più azioni per la tutela di uno stesso diritto leso. Il danneggiato, però, deve scegliere se esperire l'una o l'altra azione. Una volta effettuata la scelta, non è più possibile esercitare la seconda azione294. Si è parlato di concorso elettivo in riferimento al concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana. In una nozione generale di azioni concorrenti, infatti, è prevista la possibilità di scelta tra le due azioni (proponendole in via principale e in via subordinata) oppure l'eventualità di esperirle contemporaneamente nel medesimo giudizio, cioè di cumularle295. Nella dottrina processualistica è importante, inoltre, accennare al pensiero di Chiovenda, che è stato ripreso da alcuni civilisti sotto l'egida del nuovo codice civile. Chiovenda nella sua opera intitolata “Principi di diritto processuale civile” enuncia il principio per cui nel rapporto tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si può parlare esclusivamente di concorso apparente di azioni o meglio di concorso di norme 296 . Lo stesso fatto cade sotto l'applicazione di norme differenti. L'azione è una sola, perché tende al risarcimento dei danni e ha come causa il fatto dannoso, che può essere qualificato dal punto di vista contrattuale o aquiliano. La responsabilità è unica e deriva dal fatto, che può avere una duplice qualificazione. Il risarcimento del danno non può, quindi, perseguirsi con due distinti giudizi, a seconda del tipo di qualificazione che viene effettuato in senso contrattuale o meno297. 293 P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, cit., 266. P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, cit., 265: « Si suol dire che si verifica concorso di azioni quando esistono più azioni spettanti ad una sola persona per la tutela del medesimo diritto e tali che l'esercizio dell'una impedisca in tutto o in parte quello dell'altra. Se, cioè, da uno stesso fatto giuridico derivano più azioni capaci dei medesimi effetti, avviene che è in facoltà del danneggiato di perseguire l'una o l'altra delle azioni, ma l'esercizio dell'una influisce sull'esistenza dell'altra, estinguendola». 295 P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, cit., 265 – 266: «Le azioni concorrenti possono essere alternative – electa una via non datur recursus ad alteram – o tali che ne sia possibile l'esercizio: proponendole: l'una in via in principale, l'altra in via subordinata o anche cumulandole, cioè sperimentandole tutte nel medesimo giudizio, in modo da ricavare dall'una il maggior vantaggio non avuto dall'altra. Esempi di azioni, che esistono contemporaneamente, per lo stesso obietto, si hanno nel nostro diritto positivo, nel caso del venditore, cui non sia stata pagata la cosa venduta (una per la risoluzione del contratto, l'altra per pagamento del prezzo); del compratore per i vizi occulti della cosa acquistata (...)». 296 G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Le azioni . Il processo di cognizione, Ristampa inalterata con prefazione di V. ANDRIOLI, Napoli, 1965, 288. 297 G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Le azioni. Il processo di cognizione, cit., 288: 294 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 60 Sebbene il pensiero di Chiovenda si riferisse al profilo strettamente processuale, la dottrina civilistica ha criticato le sue posizioni. Si è affermato che uno stesso fatto non può mai ricadere sotto l'ambito di applicazione sia della disciplina contrattuale sia di quella extracontrattuale298. In uguale posizione critica, si è successivamente sostenuto che l’elaborazione di Chiovenda non risolve il problema, ma lo sposta unicamente su un altro piano. Il fulcro della problematica in materia di concorso e cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non è quello di individuare quale normativa sia applicabile rispetto ad un determinato fatto lesivo. Il nucleo centrale del dibattito è, invece, quello di sapere se accanto alla normativa in materia di responsabilità contrattuale è possibile invocare alternativamente o cumulativamente quella extracontrattuale299. Inoltre, secondo questa critica, le due azioni si differenziano in base alla causa petendi. Infatti, anche se vi è identità nel fatto lesivo, i diritti soggettivi lesi sono distinti: obbligo contrattuale e generico dovere di neminem laedere300. «Concorso di sole norme si ha quando lo stesso fatto può cadere sotto diverse norme e si tratta di vedere qual è la norma applicabile, ciò che incombe in ogni caso di decidere al giudice (…); tale è il caso, dell'apparente concorso, ad esempio, dell'azione aquiliana colle azioni contrattuali, quando pure il vincolo obbligatorio importi diverse responsabilità (…). L'azione è qui una sola: essa tende al risarcimento dei danni ed ha per causa il fatto dannoso: questo può essere qualificato dal vincolo contrattuale, ma la responsabilità è una sola, quella derivante dal fatto qualificato., e non può perseguirsi con due successivi giudizii, sol perché in uno si affermi la qualifica, nell'altro no». 298 P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, cit., 266: «(...) questo processualmente è esatto; ma dal punto di vista del diritto sostantivo mi sembra da escludere che lo stesso fatto possa cadere tanto nella sfera delle norme che regolano la colpa contrattuale quanto in quella delle norme che regolano la colpa aquiliana». 299 R. RUSSO, Concorso dell'azione aquiliana con la contrattuale nel contratto di trasporto, cit., 965: «. Il rilievo è esatto, ma non risolve il problema: semplicemente lo sposta. Giacché il problema non è vedere quale norma sin applicabile n quel fatto lesivo; il problema è sapere se un fatto lesivo, cui è applicabile una norma (la. contrattuale), possa essere applicata (cumulativamente o alternativamente) l'altra(la extracontrattuale). Si tratta di sapere in sostanza se, respinta la mia domanda in base ad una norma, possa riproporla in base all'altra norma. E allora perché non continuare a parlare di concorso di azioni?». 300 R. RUSSO, Concorso dell'azione aquiliana con la contrattuale nel contratto di trasporto, cit., 965: «A ben guardare, infatti, appare evidente che nell'una e nell'altro. ipotesi ci si trovi in presenza di una diversa causa petendi e che proprio di azioni diverse si debba parlare. È vero che le due cause hanno un elemento comune (il fatto lesivo), ma è diverso in esse il diritto soggettivo leso, in base al quale si invoca il risarcimento (obbligo contrattuale nell'una. ipotesi; dovere generico nell'altra). Né si può dire. a mio sommesso avviso, che Il fatto lesivo sia l'elemento comune che conferisca individualità all'azione. Per affermare ciò sarebbe necessario dimostrare. come da altri autori è stato tentato di fare. che tra responsabilità contrattuale e e responsabilità extracontrattuale non corra, nel sistema positivo, alcuna differenza». RUSSO riprende la posizione espressa circa dieci anni prima da E. HEINITZ, Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, cit., 1568: « (…) fra i due diritti, quello derivante dalla violazione del vincolo contrattuale e quello derivante da illecito civile corrano numeroso differenze, anche qualora essi mirino allo stesso scopo economico. Ciò si rispecchia nell'ambito del diritto processuale di modo che è escluso confondere comunque le due azioni o ritenere sussistente una sola pretesa processuale, quando siano fatti valere ambedue i diritti. (…) Non è possibile a nostro avviso ritenere sussistente concorso di sole norme quando siano fatti valere diritti sostanziali distinti e diversi». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 61 Nonostante ciò, una parte della dottrina successiva, ha coniato l'accezione formulata dal Chiovenda. In particolare si è affermato che si tratterebbe di un concorso di norme, inteso come concorso di norme violate e delle norme regolatrici della responsabilità301. Si parla di concorso di norme violate in riferimento alle diverse norme volte a proteggere lo stesso interesse: in ambito obbligatorio e nell'ambito di applicazione del neminem laedere. Oltre che concorso di norme violate, si ha concorso delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in riferimento ai diversi campi in cui l'interesse stesso viene tutelato302. Il fatto che le norme siano concorrenti tra di loro, nella duplice veste sopra accennata, si riflette sulla nozione stessa di concorso. Infatti, la concorrenza delle norme porta alla necessità di optare tra le une e le altre303. Il danneggiato, quindi, deve necessariamente scegliere se invocare le norme in materia di responsabilità contrattuale o quelle che regolano la responsabilità extracontrattuale. La scelta, ovviamente, è rimessa unicamente al danneggiato, che dovrà effettuare delle valutazioni in termini di maggiore o minore convenienza. É esclusa, quindi, la possibilità di cumulare le norme, cioè di applicarle entrambe senza effettuare la scelta suddetta304. Il potere di scelta di cui si è detto può essere esercitato in tutti e tre i gradi del giudizio. Ciò comporta che il danneggiato può, in appello, invocare le norme in materia di responsabilità contrattuale, diversamente da quanto effettuato nel primo grado di giudizio305. 301 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Ann. dir. comp., 1963, 253. 302 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 253. 303 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 255: « (…) intendiamo ribadire che è più esatto parlare di concorso, che di cumulo, della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale. Riferendo il discorso alle norme , va chiarito che norme diverse, concorrenti, possono essere invocate dal soggetto danneggiato: che tali norme siano concorrenti significa che spetta al soggetto (danneggiato) scegliere alternativamente quelle tra di esse di cui si vuole l'applicazione – vale a dire quelle concernenti la responsabilità contrattuale, ovvero, rispettivamente, quelle concernenti la responsabilità extracontrattuale». 304 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 255: «Non può cumularsi l'applicazione delle une e delle altre. Il concorso comporta semplicemente un potere di scelta alternativa spettante al soggetto dell'interesse leso (danneggiato), il quale è arbitro di valutare se gli convenga maggiormente invocare le norme sulla responsabilità contrattuale ovvero quelle sulla responsabilità extracontrattuale» 305 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 255: « Vale a dire che, essendo unica l'azione, non è vietato al danneggiato di invocare, in successivo grado di MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 62 La definizione di concorso di norme deve essere, quindi, intesa secondo questo indirizzo, come possibilità per l'attore di invocare, secondo la propria volontà, le norme in materia di responsabilità contrattuale oppure quelle che riguardano la responsabilità aquiliana306. Si parla, invece, di cumulo, detto anche concorso di azioni, al fine di indicare l'ipotesi opposta, ovvero la situazione in cui il danneggiato non è tenuto ad effettuare la scelta e di conseguenza può invocare contemporaneamente entrambe le disposizioni suddette307. Questa distinzione tra concorso e cumulo di responsabilità è stata interpretata come coincidente a quella tra concorso di norme e concorso di azioni, che risulterebbe di stampo più prettamente processualistico308. Nel pensiero di altri Autori in merito alla distinzione tra concorso e cumulo di responsabilità è, invece, possibile ravvisare l'influenza della dottrina d'Oltralpe, sviluppatasi negli anni trenta del secolo scorso. Secondo questo indirizzo, a mio avviso più chiaro rispetto a quelli precedenti, nel concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana vi è la possibilità per il danneggiato di optare tra le norme in materia di responsabilità contrattuale e quelle che disciplinano la responsabilità extracontrattuale. Nel caso del cumulo, invece, il danneggiato ha la possibilità di esercitare contemporaneamente le due azioni309. Il concorso di responsabilità deve essere inteso correttamente come opzione tra le due forme di responsabilità. Il creditore/danneggiato non può, quindi, cumulare i vantaggi delle due azioni, ma ha solo due strade percorribili, e deve necessariamente esprimere quale delle due intenda seguire310. giudizio, una norma diversa da quella di cui egli ha precedentemente chiesto l'applicazione (...)». 306 R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, in G. VISINTINI (a cura di) Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1984, 155. 307 R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, cit., 155: « Si adopera (…) invece il termine cumulo, o concorso di azioni, per indicare la soluzione per cui l'attore può intentare tanto l'una quanto l'altra azione, anche successivamente l'una all'altra (così ad esempio se prima è respinta per prescrizione, mentre la seconda non è ancora prescritta). 308 C. ROSSELLO, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Nuova giur. civ. comm. 1985, II, 317. D. FRENDA, Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, II ed., Padova, 2013, 19, nota n. 32, critica le conclusioni di Rossello: « (…) anche muovendo dalla teoria del concorso di norme è possibile al danneggiato di avvalersi, una dopo l'altra, di entrambe le discipline, anche se detta operazione è ammessa limitatamente allo stesso giudizio, tra il primo e il secondo grado (…) non è nemmeno vero che il concorso di responsabilità rispecchi necessariamente lo schema del concorso di norme (…). 309 A. TOSCANO, Responsabilità civile,cit. 251. 310 G. PONZANELLI, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto, cit., 36: «Più che di cumulo, a ben vedere, si dovrebbe correttamente parlare di concorso di responsabilità, o, meglio MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 63 Questa impostazione si ritrova nel pensiero degli illustri Autori francesi Esmein e Brun. Secondo i due autori, in virtù dell'opzione suddetta, la vittima di un danno potrà scegliere se presentarsi come contraente o come cittadino qualunque, avvalendosi delle disposizioni in materia contrattuale oppure extracontrattuale 311 . Inoltre, i due Autori portano avanti l'idea per cui l'accezione di cumulo, nel senso di opzione tra le due responsabilità, sarebbe il frutto di un errore terminologico. La definizione più corretta sarebbe quella di concorso, che non evoca, al contrario del cumulo, l'idea di sommare i vantaggi e benefici previsti in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale312. Secondo un altro indirizzo seguito dalla dottrina recente, i due momenti del concorso e del cumulo di responsabilità sono accomunati dallo stesso presupposto: vi è un'area comune in cui il fatto illecito presenta il duplice carattere di inadempimento e di illecito extracontrattuale 313 . Nello specifico, alla base del concorso e del cumulo di responsabilità, vi è un'unica condotta che lede un interesse tutelato sia in ambito contrattuale sia in ambito extracontrattuale314. In questo caso al danneggiato viene data la possibilità di scegliere la normativa a lui più favorevole (concorso di azioni) oppure di perseguire un beneficio che con l'esercizio di una delle due azioni non è stato possibile raggiungere (cumulo di azioni)315. ancora, di opzione fra le due forme di responsabilità: il creditore non può, cioè, cumulare il beneficio delle due azioni, ha solo due strade potenzialmente percorribili, tra le quali gli è concessa una potenziale scelta che deve necessariamente manifestare». 311 A. BRUN, Rapports et domaines de responsabilité contractuelle et délictuelle, cit., 137: «(...) l'école de l'incompatibilité reconnait au demandeur de l'action en indemnité le droit d'option. Tout en respectant les conditions requises pour l'exercise de l'action délictuelle ou de l'action contractuelle, , la victime pourra choisir à sa guise. Il lui sera loisible de se prevaloirdes régles du règime contractuel ou de faire abstraction de la convention intevenue et de se placer sous la protection du régime délictuel (…).En d'autres termes, selon son intérêt, la victime pourra se présenter, en face de son co – contractant comme contractant ou changer a qualité et faire figure d'un citoyen quelconque (…)». 312 P. ESMEIN, Trois problèmes de responsabilité civile. Causalité – concours de responsabilité – conventions d'irresponsabilité, in Rev. trim. dr. civ.,1934, 339: «La thèorie qui l'y admet est dénommée thèorie du cumul de responsabilité. Il vaut mieux dire concours de responsabiliés, car on est d'accord pour dire que le crèancier ne peut cumuler le bénéfice pécuniare de deux actions au déla de la réparation du prejudice total que la dispotion la plus favorable lui permet d'invoquer. Le mot concours suggère moins que l'autre idée d'un cumul de bénéfices»; A. BRUN, Rapports et domaines de responsabilité contractuelle et délictuelle, cit., 137: «Par suite d'une analyse superficielle due problème des domaines de deux responsabilité on a confondu “cumul” et “option”». 313 G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 264: «La regola presuppone l'esistenza di un'area comune, un'area cioè in cui lo stesso fatto può presentare il duplice carattere di inadempimento e e fatto illecito (...)». 314 F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Significato attuale di una distinzione tradizionale, cit., 162. 315 G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 264: « (…) comporta la facoltà per il danneggiato di scegliere in via alternativa la normativa che gli è più favorevole (e allora si parla MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 64 In realtà la denominazione di cumulo di azioni non risponde a canoni terminologici precisi. Con l'espressione cumulo non si indica, infatti, la possibilità di sommare le due richieste risarcitorie. È solamente prevista la possibilità di scegliere se agire in via contrattuale o extracontrattuale oppure agire successivamente con la seconda azione316. Seguendo questa linea, si è specificato che concorso e cumulo si collocano in due momenti temporalmente differenti. Il concorso si verifica in una prima fase, in cui è ancora possibile per il danneggiato scegliere quale delle due forme di responsabilità invocare in giudizio. Il cumulo, invece, si colloca in una fase successiva, che viene definita come eventuale. Si può, infatti, verificare in due casi: quando è rimasta un'unica azione esperibile oppure quando l'esercizio precedente di una delle due azioni non abbia permesso al danneggiato di conseguire il risultato sperato317. È stata così coniata l'idea per cui esiste un principio generale denominato concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, a cui si richiamano i due istituti del concorso e del cumulo di responsabilità, inteso nell'accezione sopra indicata318. Passiamo quindi ad analizzare la terminologia utilizzata in sede giurisprudenziale. Nella giurisprudenza vi è la tendenza a non distinguere tra concorso e cumulo di responsabilità contrattuale ed aquiliana. A prescindere dai presupposti applicativi, oggetto di analisi successiva, la nozione di concorso viene utilizzata indistintamente per indicare sia la facoltà di scelta tra le due forme di responsabilità319, sia la possibilità di esercitare preferibilmente di concorso di azioni) o di perseguire un vantaggio che con una delle due azioni non è stato raggiunto (ed allora si si parla preferibilmente di cumulo di azioni). 316 G. VISINTINI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (una distinzione in crisi?), cit., 1077: « la giurisprudenza e la dottrina parlano, impropriamente, di concorso o cumulo delle azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Dico 'impropriamente' perché in realtà, in questi casi, la giurisprudenza può accordare la legittimazione ad agire in via alternativa a titolo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, e in conseguenza di ciò il danneggiato .sceglierà fra le due la via più vantaggiosa, oppure potrà agire in via successiva con la seconda azione per perseguire un bene che non ha ottenuto con la prima azione, ma non potrà ovviamente cumularle». Questa posizione della Visintini non appare in linea con quanto sostenuto nelle sue opere successive (v. nota precedente) dove la stessa autrice continua ad utilizzare la denominazione di concorso e di cumulo di azioni. 317 D. FRENDA, Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 22: che riprende approfondendolo in pensiero di F. GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 9 318 La terminologia è di D. FRENDA, Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 1. 319 Nella giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ., 25 settembre 2002, n. 13942, in Arch. civ.., 2003, 820; Cass. Civ., 29 settembre 2004, n. 19560, in Danno resp., 2005, 213, Nel merito: Trib. Reggio Calabria 30 ottobre 2003, in Pluris Utet Cedam;2003 Trib. Roma, 8 aprile 2011, in Pluris Utet Cedaam, 2011. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 65 la seconda azione nell'ipotesi in cui sia venuta meno l'altra, come ad esempio nel caso di prescrizione320. La terminologia da preferire tra quelle descritte è, a mio avviso, quella adottata dalla giurisprudenza. Con l'accezione di concorso di responsabilità si va ad indicare sia la facoltà di scelta in capo al danneggiato tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sia la possibilità di proporre l'altra azione laddove la prima sia venuta meno321 II.4. I presupposti giuridici del concorso di responsabilità secondo la dottrina favorevole. I due maggiori esponenti dell'indirizzo favorevole al concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sono Pacchioni, per la dottrina anteriore al codice civile del 1942 e De Cupis per il periodo successivo. La particolarità dei due Autori è stata quella di individuare i presupposti della responsabilità contrattuale ed aquiliana, per poi delineare le condizioni specifiche in cui può verificarsi il concorso delle due responsabilità. Innanzitutto Pacchioni rifiuta l'idea per cui l'individuazione delle due forme di responsabilità passa attraverso il rapporto tra l'atto lesivo e il contratto322. Se l'atto colposo viene commesso in occasione del contratto, come modalità di esplicazione del contratto 320 Cass. Civ., 13 ottobre 1953 n. 3340; Cass. Civ., 16 ottobre 1957, n. 3860, in Temi nap., I, 146; Cass. Civ., 20 febbraio 1958, n. 554, in Resp. civ. prev.,, 1958, 70 ss.; Cass. Civ., 5 dicembre1975, n. 4032, in Mass. foro it. 1975, 961; Cass. Civ., 9 gennaio 1979, n. 119, in Arch. civ., 1979, 330; Cass. SS. UU., 14 maggio 1987, n. 4441, in Giust. civ., 1987, I, 1628: «La configurabilità del concorso dell'azione extracontrattuale e di quella contrattuale - quando si tratti del medesimo fatto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto del "neminem laedere" sia diritti che scaturiscano da un contratto o comunque da un particolare vincolo giuridico - costituisce ormai un affermato principio della giurisprudenza di questa Suprema Corte che ne ha tratto le relative conseguenze giuridiche considerando in particolare che, venuta meno una delle due azioni per ragioni ad essa relative quale la prescrizione, rimane ferma l'altra azione fondata sui medesimi presupposti di fatto e parimenti diretta a conseguire il risarcimento del danno e che è soggetta al suo proprio correlativo termine prescrizionale»; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 giugno 1994, n. 6064, in Giur. it., 1995, I, 412; Cass. Civ., Sez. Lav., 5 ottobre 1994, n. 8090, in Dir. prat. lav., 1995, 453 e in Danno resp., 1996, 614 con nota di R. SIMONE, Concorso di responsabilità: a proposito di un ritorno alla tipicità dei fatti illeciti - commento; nel merito: App. Milano, 16 aprile .1954, in Foro it., 1354, I, 1312; App. Napoli, 2 settembre .2009, in Pluris Utet Cedam, 2009. 321 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 565 ss. L'Autore elabora la propria definizione proprio a partire dalla valutazione del dato giurisprudenziale, che è stata precedentemente analizzata. 322 G. PACCHIONI, Colpa contrattuale e colpa aquiliana, cit., 262: « In questa ricerca, si è partiti spesso da un criterio che mi sembra fallace, cioè dal rapporto in cui il fatto colposo trovasi in riguardo all'adempimento del contratto». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 66 stesso, allora la responsabilità è di tipo contrattuale e non extracontrattuale. In tutti gli altri casi, il danneggiante incorre, invece, nella responsabilità aquiliana323. Le motivazioni, che spingono il Pacchioni a rifiutare questa tesi, sono le seguenti. Vi possono essere dei fatti dannosi, che sono estranei al contratto, ma che danno luogo a responsabilità contrattuale, perché il danneggiato/obbligato non è più nelle condizioni di eseguire la propria prestazione. L'esempio è rappresentato dall'uccisione del passeggero da parte del vettore. In questo caso l'omicidio del viaggiatore rende impossibile l'esecuzione stessa del contratto. Al contempo, laddove la lesione dell’integrità fisica dipenda dall’esecuzione di un contratto, il danneggiante potrà essere ritenuto responsabile a titolo extracontrattuale324. Fatte queste considerazioni, Pacchioni elabora una propria teoria, che si basa sulla tipologia di interessi lesi attraverso l'atto colposo. Si avrà responsabilità contrattuale, laddove gli interessi siano collocati sotto la tutela contrattuale. Se, invece, ciò non si verifica, perché gli interessi non ricadono esclusivamente in ambito contrattuale, allora il danneggiante incorrerà nella duplice responsabilità: aquiliana e contrattuale325. L’esempio utilizzato da Pacchioni per spiegare la suddetta teoria è il seguente. Un pittore spedisce un proprio quadro per un’esposizione. Laddove il quadro venga consegnato in ritardo, il vettore sarà solamente responsabile a titolo contrattuale. Se il quadro, consegnato in ritardo, presenta anche dei danni, il vettore sarà responsabile a titolo contrattuale ed extracontrattuale326. Proprio questo esempio è stato oggetto di analisi da parte degli oppositori del concorso. Si è affermato che: «(...) quando il pittore spedisce un quadro sa, e deve sapere, che il suo lavoro corre il pericolo di smarrirsi di deteriorarsi, di arrivare in ritardo; se ciò non ostante addiviene alla spedizione, cioè stipula il contratto, non può nei confronti del vettore, suo contraente, far valere altri diritti oltre quelli nascenti dalla legge del contratto (...)»327. 323 G. PACCHIONI, Colpa contrattuale e colpa aquiliana, cit., 262 ss. G. PACCHIONI, Colpa contrattuale e colpa aquiliana, cit., 263. 325 G. PACCHIONI, Colpa contrattuale e colpa aquiliana, cit., 263: «Se sono stati lesi esclusivamente quegli interessi che la parte danneggiata aveva posto sotto la tutela contrattuale, l'azione di risarcimento è la contrattuale. Se sono stati lesi anche interessi comunque non posti principaliter sotto la tutela contrattuale, sorge anche e concorre l'azione aquiliana». 326 G. PACCHIONI, Colpa contrattuale e colpa aquiliana, cit., 263 327 P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, cit., 276. 324 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 67 Ciò significa, secondo i critici, che il danno trova la propria origine e il proprio fondamento solamente nel contratto e non potrà mai essere invocata la tutela aquiliana328. Riprendendo il pensiero di Pacchioni, l'azione aquiliana è posta a tutela generale dell'individuo contro ogni illecito altrui, che produca un danno. Si tratta di un principio di ordine pubblico, che va ad applicarsi ogni qual volta si verifichi un illecito, anche in caso di violazione di un obbligo contrattuale o legale. Il concorso si verifica, quindi, in quelle ipotesi in cui il contratto abbia imposto alla parte un dovere, che può essere già considerato esistente indipendentemente dal contratto stesso329. Il fatto lesivo è unico dal punto di vista materiale, ma lede due distinti diritti – doveri e di conseguenza dà luogo a due distinte responsabilità: contrattuale ed extracontrattuale. Riprendendo il classico esempio del vettore, che ha distrutto il quadro, si può affermare che con il suo comportamento ha leso due distinti diritti, quello contrattuale di tutelare l'integrità del bene trasportato e quello generico (aquiliano) di rispettare la proprietà materiale ed artistica altrui330. Pacchioni ammette, così, la necessità del concorso, che definisce cumulativo. Il significato da attribuire a questo aggettivo è il seguente. In caso di prescrizione dell'azione contrattuale, il danneggiato potrà altresì agire in via extracontrattuale e anche se abbia ottenuto il risarcimento ex contractu, potrà sempre agire in via aquiliana per ottenere la differenza. Fatte queste premesse, solo il concorso cumulativo può tutelare seriamente il contraente danneggiato331. Quest'ultima affermazione è stata considerata eccessiva da parte della dottrina successiva, perché il fine delle due azioni è sempre la reintegrazione del danno subito e 328 P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, cit., 276. G. PACCHIONI, Dei delitti e dei quasi delitti, cit., 162 ss.: «Per diritto moderno infatti l'azione dell'art. 1151 cod. civ. è data come difesa e tutela generale dell'individuo (…).Esso sancisce un principio che i compilatori del code civil consideravano di diritto pubblico (…). Dato ciò, ove un danno venga da alcuno arrecato ad altri in violazione dell'art. 1151 cod. civ., la relativa azione sorge anche se l'atto, illecito a termini dell'art. 1151 cod. civ., sia tale anche per violare uno speciale dovere assunto contrattualmente o quasi contrattualmente, o imposto dalla legge. (…) ma ove contrattualmente venga imposto un dovere, che già può essere considerato esistente indipendentemente dal contratto, questo in sostanza non fa ripeterlo e confermarlo, onde non saprebbe vedersi perché la violazione del medesimo, non avesse, ad un tempo, a dar nascita contemporaneamente e concorrentemente alle due azioni (...)». 330 G. PACCHIONI, Dei delitti e dei quasi delitti, cit., 164: «Il fatto dannoso, nella sua materialità, è uno: ma lede due diversi e distinti doveri, e costituisce la base di due azioni, una contrattuale, l'altra extra contrattuale, azioni che si sovrappongono e si sommano senza confondersi. Il vettore, che per dolo o incuria distrugge un quadro che avrebbe dovuto trasportare e consegnare ad una esposizione, non solo viola il suo dovere contrattuale, ma viola anche il dovere suo generico di rispettare la proprietà patrimoniale ed artistica altrui». 331 G. PACCHIONI, Dei delitti e dei quasi delitti, cit., 164. 329 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 68 nessun principio di diritto impone che il danno debba essere sempre risarcito332. Passiamo, quindi, ad analizzare il pensiero del De Cupis che, a differenza di Pacchioni, fornisce una chiave di lettura del problema più analitica e forse più settoriale. La prima considerazione di De Cupis è che il problema del concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si fonda, innanzitutto, sulla differenza disciplinare e strutturale tra le due forme di responsabilità. Laddove, infatti, la distinzione venisse superata, il dibattito sul concorso cesserebbe di esistere333. Il divario tra le due responsabilità si riscontra innanzitutto a livello strutturale. Il rapporto obbligatorio sussiste già prima che vi verifichi l'inadempimento, quindi la violazione dell'obbligo contrattuale. Nella fase antecedente al verificarsi dell'inadempimento esiste già la figura del debitore, obbligato all'esecuzione della prestazione. In presenza di qualsiasi altro illecito, invece, vi è un numero indefinito di soggetti tenuti al rispetto del dovere di neminem laedere334. É proprio a partire da questa differenza strutturale, che si costruisce la diversità normativa, disciplinare tra le due forme di responsabilità335. Il concorso delle due forme di responsabilità sussiste nelle ipotesi in cui il diritto all'integrità fisica, così come il diritto alla vita, assuma una connotazione peculiare all'interno di determinati rapporti obbligatori336. 332 R. RUSSO, Concorso dell'azione aquiliana con la contrattuale nel contratto di trasporto, cit., 976: «Se poi si vuole dire che al danneggiato possa spettare anche un'azione, quando la crede a lui più favorevole, oppure quando non abbia abbia esperimentato infruttuosamente la prima, mi sembra che io costituisca un'estensione pericolosa all'ammissibilità delle due azioni, non essendovi motivo per negarla in tutto il campo delle responsabilità, unico essendo, come si è detto, il fondamento di questa. Dire che negando ciò, si potrebbe mancare al fine cui sono intese le due azioni, sembra poi per lo meno eccessivo, giacché si dimentica proprio che fine cui esse tendono è unico, precisamente la reintegrazione del danno subito, e nessun principio di diritto impone che i1 danno debba essere risarcito in ogni caso. Il sistema positivo, anzi, detta particolari condizioni, che sono diverse a seconda del particolar modo in cui i1 danno è stato prodotto». 333 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 249. Le stesse considerazioni vengono svolte successivamente dall'Autore in A. DE CUPIS, Il danno, I, cit., 113 ss. 334 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 251: « (…) pur non dovendosi esagerare la differenza strutturale tra illecito – inadempimento e illecito diverso dall'inadempimento, il divario rimane. Prima dell'inadempimento, già v'è il debitore, esso, specificatamente esso, astretto dall'obbligo la cui esecuzione è produttiva di responsabilità (contrattuale); prima, invece, di ogni altro illecito, non v'è ancora debitore, ma una indefinita generalità di soggetti tenuti a non ledere l'altrui diritto: parlare di debitore sarà possibile solo nell'ambito dell'insorgente responsabilità (extracontrattuale)». 335 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 251. 336 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 252: « (…) il diritto all'integrità fisica, al pari del diritto alla vita, oltre che essere un diritto assoluto esigente il rispetto di tutti, può assumere anche una direzione particolare e determinata in quanto si inserisca in certi rapporti obbligatori, come il rapporto derivante dal contratto di trasporto di persone, il rapporto attinente MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 69 Infatti il diritto all'incolumità fisica è un diritto unico, perché è unico il bene oggetto di tutela, ma può essere sottoposto ad una duplice protezione. Viene, innanzitutto, tutelato in via generale, in virtù del dovere generico di neminem laedere. Allo stesso tempo, però, può inserirsi in particolari rapporti contrattuali, dove diventa un obbligo tutelato positivamente. In particolare, la legge impone l'adozione di determinate misure, volte ad evitare il verificarsi di una lesione in relazione all'ambiente e alle specifiche condizioni in cui i rapporti trovano origine337. I rapporti cui De Cupis si riferisce sono quello relativo al contratto di trasporto, il rapporto tra il medico e il paziente, che deriva dal contratto d'opera, e infine il rapporto di lavoro. Il danno che il vettore, il medico o il datore di lavoro cagionano al passeggero, al paziente e al proprio dipendente è lesivo dell'obbligo contrattuale e allo stesso tempo del diritto assoluto alla vita e all'integrità fisica. Posto che la responsabilità deriva dalla violazione dell'obbligo contrattuale e del dovere generale di neminem laedere, è sia contrattuale sia extracontrattuale338. Il concorso è finalizzato, secondo De Cupis, ad accrescere, a rafforzare e ad integrare la tutela del diritto all'integrità fisica. Il fatto che le parti abbiano stipulato un contratto non significa che il creditore abbia inteso rinunciare alla difesa generale, che gli spetta come consociato. Questa posizione rispecchia la stessa volontà del legislatore, che ha costruito una tutela specifica di determinati diritti, attribuendo al danneggiato uno strumento ulteriore di difesa in via contrattuale339. Se, quindi, esiste un'unica fattispecie che presenta entrambi i presupposti della responsabilità contrattuale e di quella aquiliana, la vittima deve poter scegliere tra la propria pretesa come creditore e l'azione che la legge gli attribuisce (indipendentemente allo svolgimento dell'attività sanitaria sul paziente, e il rapporto di lavoro». 337 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 254. 338 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 252: «Il danno, dunque, che tali soggetti cagionano, deriva da un fatto che costituisce violazione di un obbligo contrattuale: ma il medesimo fatto è anche lesivo del diritto assoluto alla vita o all'integrità fisica. E quindi, sembrerebbe anche qui doversi concludere per il concorso della responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale»339 A. DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 254; la stessa posizione viene ripresa da R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 678: « Qui invece ci si trova di fronte alla coincidenza e convergenza allo stesso oggetto di due rimedi, ciascuno spettante alla stregua dei suoi autonomi requisiti; cosicché nessuna ragione sussiste per cui, in mancanza di una statuizione di tale contenuto, l'un rimedio dovrebbe escludere l'altro (...)»MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 70 dal vincolo obbligatorio) per aver subito un danno ingiusto340. La posizione di De Cupis riflette il suo pensiero in ordine alla distinzione tra danno contrattuale e danno extracontrattuale. Il danno contrattuale si verifica, secondo l'Autore, nell'ipotesi in cui vengano lesi dei diritti relativi; al contrario, il danno extracontrattuale si verifica in seguito alla violazione di diritti assoluti341. Il danno contrattuale è un danno antigiuridico, che colpisce l'interesse del creditore. L'inadempimento determina la violazione della norma, da cui trae forza l'obbligo giuridico, e di conseguenza si verifica la lesione del diritto soggettivo relativo (di credito), di cui è titolare il creditore342. Nel danno extracontrattuale, invece, l'antigiuridicità si esplica come contrarietà rispetto al diritto soggettivo assoluto, tutelato dalla norma violata343. La particolarità del pensiero di De Cupis è che, sebbene espanda la tutela aquiliana a tutti i diritti assoluti compreso il diritto di proprietà, limita di fatto l'applicabilità del concorso alla violazione del diritto all'incolumità fisica. Probabilmente la sua posizione trova origine dallo stessa applicazione del concorso in sede giurisprudenziale. II.5. Teorie che escludono o limitano il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. II.5.1. La responsabilità contrattuale: teoria della prevalenza e teoria dell'assorbimento. L'opinione dottrinale contraria all'idea del concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale344 vede al suo interno due diversi filoni: la teoria della prevalenza e 340 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, 678, che riprende la posizione di A. DE CUPIS, v. in particolare la nota n. 3. 341 A. DE CUPIS, Il danno, cit., 73 ss.; 342 A. DE CUPIS, Il danno, cit., 77. 343 A. DE CUPIS, Il danno, cit., 78 ss. La problematica della tutela aquiliana dei diritti assoluti verrà affrontata nei paragrafi successivi, in merito alla posizione della giurisprudenza rispetto al concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana. 344 Si denota in generale la vicinanza della dottrina italiana contraria al concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana con il pensiero formatesi nella dottrina d'oltralpe a partire dalla fine del XIX secolo. In particolare tra i primi assertori del non – cumul de responsabilité contractuelle et délituelle , v. E. BONNET, Responsabilité délictuelle et contrat, in Rev. crit. lég. jur., 1912, 433: «L'obligation pour chaque individu de ne pas agir méchamment envers les autres est érigée par le droit, ce n'est pas douteux, en une règle absolue, parce qu'elle est nécessaire à la paix sociale. Mais, pour assurer le respect de celle obligation dans le domaine du contrat, il n'est aucunement nécessaire on ne l'a peut-être pas toujours remarqué de faire appel à la notion de délit. La responsabilité contractuelle n'a jamais besoin d'être complétée par la MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 71 la teoria dell'assorbimento. Il carattere distintivo tra i due indirizzi è rappresentato dalla coesistenza o meno delle due forme di responsabilità a partire da un medesimo fatto dannoso. L'elemento comune è rappresentato, invece, dalla prevalenza della volontà delle parti e dell'autonomia privata345 rispetto a quanto stabilito in via generale dal legislatore. La premessa da cui muovono le due posizioni (coesistenza o no delle due responsabilità) è, dunque, differente, mentre sono identiche le conclusioni cui pervengono gli Autori. Proprio per questi motivi si è scelto di trattarle congiuntamente. Secondo il primo filone dottrinale che sostiene l'unicità della responsabilità: «La violazione del contratto dà luogo ad una sola azione, che è di danno contrattuale. Quella aquiliana non ha origine, perché tutto ciò che il contraente fa o non fa nell'esecuzione del contratto è sempre ed esclusivamente regolato dalla legge che le parti liberamente prescelsero per i loro rapporti. Anche nel caso più grave, che è quello in cui il fatto costituisce reato, le due azioni non coesistono (...)»346. La conclusione di un contratto implica che le parti assumano le diverse garanzie stabilite dalla disposizioni in materia contrattuale. Di conseguenza, le parti, in caso di violazione dell'obbligo contrattuale, restano soggette alla responsabilità prevista in seno al contratto. Se così non fosse, tutti i danni rientrerebbero nella responsabilità aquiliana e il regime contrattuale si applicherebbe solo in presenza di danni, che non colpiscano l'incolumità della persona oppure la proprietà del soggetto danneggiato347. Alla base di queste considerazioni vi è l'idea per il cui il regolamento contrattuale si sostituisce alla legge generale, ampliando o restringendo la portata di quanto stabilito in via generale dal legislatore. Il rinvio alla clausola generale di buona fede, nonché agli délictuelle pour la répression du dol dans le domaine du contrat»; Successivamente tra gli altri: H. LALOU, La responsabilité civile : principes élémentaires et applications pratique, Paris, 1932, 338 E. MAZEAUD, Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, in Rev. trim. droit. civ., 1929, 550; L. JOSSERAND, note a Cours d'Anger, 13 mai 1929, in D.P., 1929, 162 . 345 L'espressione utilizzata è di C. ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in G. ALPA e M. BESSONE (diretta da), La responsabilità civile, una rassegna di dottrina e giurisprudenza, cit., 322. 346 P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, cit., 276. Su questa linea in giurisprudenza: Cass. Torino, 23 settembre 1886, in Giur. it., 1886, I, 580. 347 P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, cit., 270: « Assumere in una parola patti contrattuali equivale ad assumere tutte le garanzie che la legge del contratto contiene e non occorre quindi cercare fuori del contratto il fondamento di una responsabilità di natura diversa: se così non fosse, si arriverebbe alla paradossale, ma ineluttabile conseguenza di far rientrare quasi ogni danno colposo nella tutela dell'art. 1151 e di ammettere la colpa contrattuale praticamente possibile nel solo caso in cui non si rechi danno alla persona o alla cosa di proprietà del danneggiato». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 72 usi e all'equità implica il sorgere di determinati doveri in capo ai soggetti contraenti, imposti «dalla morale e dall'universale sentimento di giustizia»348. Inoltre, nel rapporto contrattuale le parti hanno la possibilità di valutare le reciproche posizioni e in virtù del consenso manifestato assumono unicamente la responsabilità inerente il tipo di contratto che hanno posto in essere349. Una volta che le parti abbiano affermato contrattualmente la propria responsabilità in un dato rapporto contrattuale, non è mai ammesso l'intervento della responsabilità aquiliana, che viene concepito come una vera e propria violazione del patto contrattuale350. Sebbene il dovere di neminem laedere si esplichi nel regolamento contrattuale e imponga di non violare l'obbligo contrattuale, il contenuto di quest'ultimo è comunque rimesso totalmente alla volontà delle parti, che ne disciplinano modalità dell'adempimento e conseguenze della violazione351. 348 P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, cit., 271: «(...) se un contratto deve eseguirsi in buona fede, ciò implica che deve usarsi tutta la diligenza e accuratezza possibile; se obbliga non solo a quanto è in esso espresso, ma a tutte le conseguenze che secondo l'uso e l'equità ne derivano, ciò importa che la legge e l'equità concorrono a determinare il contenuto del contratto, non escludendo la responsabilità contrattuale, ma sottoponendo al regime di essa fatti che, se non esistesse il contratto costituirebbero un damnum iniuria datum». 349 D. R. PERETTI GRIVA, Sul concorso della responsabilità contrattuale ed extra – contrattuale del medico, nota a Cass. Civ., 15 giugno 1954, n. 2016, in Giur. it., 1955, 275: «In linea di principio, può sempre considerarsi che, quando sussiste un rapporto volontario, anche quando non sia prospettabile un sinalagmattismo fondato sul do ut des, sul do ut facias o sul facio ut des o sul facio ut dacias; il solo fatto che la esclusione bilaterale sia consentita, crea automaticamente il rapporto contrattuale, essendo questo per esclusione, il rapporto non voluto. Nel rapporto consentito le parti hanno modo di valutare le reciproche posizioni e, a cagione del consenso dato, assumono, quindi, tutta e sola la responsabilità inerente al tipo di contratto posto in essere». 350 G. P. CHIRONI, Ancora sul concorso della colpa contrattuale con la extra – contrattuale, nota a Cass. Torino, 21 novembre 1916 e Cass. Torino, 3 marzo 1917, in Giur. it., 1917, 1020. La sua posizione viene accolta espressamente nella dottrina d'oltralpe da R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, I, t. V., Paris, 1925, 554. 351 G. P. CHIRONI, Colpa extra - contrattuale, cit., 62 ss.: « (…) ma è appunto questo dovere, secondo è a lui imposto nella valida legge contrattuale, che non gli può permettere di violare il diritto dell'obbligato a a che non sia aggravata l'obbligazione che s'è assunto. Questo “dovere comune” è cioè determinato da norme speciali al vincolo contrattuale rispetto a cui viene fissato e misurato: disamina e misura fatta espressamente dagli interessati, o per via di tacito riferimento loro alla legge, dichiarante quale sia la diligenza dovuta nell'adempimento dell'obbligazione , e la cui inosservanza designa perciò quando si abbia iniuria». Sulla stessa linea: G. GUICCIARDI, - Contratto di trasporto – responsabilità del vettore per sinistro – Azione per colpa contrattuale o extracontrattuale, in Foro it., 1958, 242: «Libere, liberissime le parti di vincolarsi o meno; ma che, una volta fermati contrattualmente in un dato rapporto, i termini della responsabilità, le premesse e le conseguenze possano subire alterazioni a causa dell'inserimento di altro ordinamento estraneo al contratto, è processo manifestamente illegittimo; (…) consentire la violazione del patto significa sconvolgere gli ordinamenti sulla colpa e sulla responsabilità alla cui base risiede l'ineluttabile principio che, quando l'obbligazione nascente da una lesione attiene direttamente ad un rapporto consensuale, ad esse non sia consentito attribuire altro carattere che quello contrattuale, ed alla relativa responsabilità altra veste che quella contrattuale». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 73 Nello specifico si è affermato che il dovere generico di neminem laedere è già insito nel contratto, proprio perché le parti fanno riferimento (anche se non espressamente) alla disposizione legislativa che impone di osservare la dovuta diligenza nell'esecuzione del contratto352. Si potrebbe, quindi, parlare, di un rapporto di derivazione tra il dovere di diligenza e quello di neminem laedere. In realtà, sul rapporto tra il dovere generico e l'obbligo assunto in via contrattuale appare più corretta la posizione adottata dall'Asquini, uno dei maggiori esponenti dell'indirizzo in esame (nell'ambito del diritto dei trasporti). Asquini muove dalla premessa per cui la responsabilità aquiliana ha un'applicazione residuale. Il danno rientra nell'ambito aquiliano tutte le volte in cui il dovere di neminem laedere non inerisca a particolari rapporti contrattuali o legali353. L'esempio fornito è relativo al dovere di custodia. L'illustre Autore afferma a questo proposito che l'obbligo di non danneggiare la cosa altrui rientra nel dovere generico alla base della responsabilità aquiliana. Nell'ipotesi in cui questo dovere venga imposto in virtù di un rapporto contrattuale, allora il dovere generico del neminem laedere si trasforma in un obbligo contrattuale di custodia e di conseguenza la sua violazione darà luogo a responsabilità contrattuale e non aquiliana354. Si è, inoltre, affermato che le due categorie di doveri, l'obbligo contrattuale e il dovere di neminem laedere, non possono mai coesistere nello stesso caso concreto e tra le stesse parti 355 . Ciò potrebbe accadere solamente nell'ipotesi in cui il soggetto 352 G. GUICCIARDI, - Contratto di trasporto – responsabilità del vettore per sinistro – Azione per colpa contrattuale o extracontrattuale, cit., 244: «In favore della dottrina propugnante la indipendenza delle due forme di responsabilità si è osservato che, per quanto non si possa misconoscere la esistenza del dovere comune di non offendere, tuttavia è da rilevare che siffatto dovere comune è già previsto nel contratto, anche se non espressamente, per il tacito riferimento delle parti alla disposizione legislativa circa la diligenza da porre nell'esecuzione della obbligazione». 353 A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, nota a Cass. Roma, 14 novembre 1918, in Riv. dir. com., 1919, II ., 358. 354 A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, cit., 358: «Il principio generale del neminem laedere su cui riposa immediatamente la responsabilità extracontrattuale comprende naturalmente l'obbligo di non danneggiare la cosa altrui. Ma qualora si tratti non di una cosa altrui qualsiasi, ma di una cosa altrui di cui si abbia la detenzione in forza di un particolare rapporto con altri, l'obbligo generico di neminem laedere si trasforma in un particolare obbligo contrattuale di custodia e la generica responsabilità extra – contrattuale per danneggiamento si trasforma in responsabilità contrattuale per custodia». 355 L. BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Milano, 1948, 674: «Nonostante l'identità concettuale, o fors'anche per questa quelle due categorie di doveri non possono coesistere nel medesimo caso concreto e tra le stesse parti». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 74 danneggiante fosse un terzo rispetto alle parti del rapporto contrattuale. Un esempio è quello del terzo che abbia indotto una delle parti a stipulare un contratto non vantaggioso. In questo caso il contraente potrà agire in via extracontrattuale nei confronti del cattivo consigliere 356 . In questo caso il terzo incorrerà nella responsabilità da informazioni inesatte357. Nella teoria dell'assorbimento le due responsabilità ipoteticamente vengono a coesistere 358 . La presenza del contratto esclude, però, il sorgere della forma di responsabilità aquiliana in capo ai soggetti contraenti. Le ragioni sono da ricercare nel fatto che il contratto sposta i limiti dei diritti primari o meglio disciplina in maniera più 356 L. BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, II, 674. La configurazione della responsabilità da informazioni inesatte in termini aquiliani è argomento di particolare interesse. Ormai costantemente la giurisprudenza afferma la risarcibilità del danno aquiliano in capo al soggetto che, occupando una posizione particolarmente qualificata, abbia ingenerato nel terzo un affidamento incolpevole con il proprio comportamento imprudente e negligente. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui la banca fornisca informazioni inesatte circa la solvibilità di un proprio cliente (v. in generale sull’argomento, tra le altre: Cass. Civ., 28 febbraio 2012, n. 3003, in CED Cass., 2013, n. 621538; Cass. Civ., 25 settembre 2008, n. 24084, in Resp. civ. prev.,, 2008, 1042; Cass. Civ., 9 giugno 1998, n. 5659, in Foro it., 1999, I, 660 con nota di L. LAMBO, Informazioni inesatte e responsabilità civile della banca). Il danno prodotto al contraente a causa delle informazioni inesatte è un danno meramente patrimoniale, che non presenta un preciso riferimento ad una situazione giuridica soggettiva. Al fine di giustificare la risarcibilità in via aquiliana di questa tipologia di danno, la giurisprudenza ha, così, individuato un diritto dal contenuto generalissimo, quale «il diritto a determinarsi liberamente nello svolgimento dell’attività negoziale relativa al patrimonio» (F. D. BUSNELLI, S. PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 321 ss., F. GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 79 ss.). Un primo riconoscimento di questo diritto riguarda il noto caso “De Chirico” del 1982. Il famoso pittore aveva apposto la propria firma su un dipinto non autentico. Una volta accortosi della falsità del quadro, l’acquirente agì in giudizio nei confronti del maestro per ottenere il risarcimento del danno. Con la pronuncia del 4 maggio 1982, n. 2765 la Corte di Cassazione riconobbe come danno ingiusto, risarcibile ex art. 2043 cod. civ., anche il danno al «diritto all’integrità del patrimonio», cioè al «diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell’attività negoziale relativa al patrimonio» (Giust. civ., 1982, 1745 ss., con nota di A. DI MAJO, Ingiustizia del danno e diritti non nominati; in Giust. civ., 1982, 3102 ss., con nota di A. DE CUPIS, Il diritto di libertà negoziale; in Giur. it., 1983, I, 783; analogamente v. Cass. Civ., 25 luglio 1986, n. 4755, in Nuova giur. civ. comm., 1986, con nota di M. LIBERTINI). L’interesse, che viene tutelato, ha ad oggetto la libera determinazione nello svolgimento di un’attività negoziale, laddove tale attività abbia delle conseguenze a livello patrimoniale (sul tema v. la ricostruzione in chiave comparatista di B. GARDELLA TEDESCHI, L’interferenza del terzo nei rapporti contrattuali. Un’indagine comparatistica, Milano, 2008, 309 ss. e in posizione critica, F. GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contratto impr., 1985, I, 10 ss. e più recente M. MAGGIOLO, Il risarcimento della pura perdita patrimoniale, Milano, 2003, p. 61 ss.). Nel diritto della navigazione una responsabilità da informazioni inesatte potrebbe riconoscersi in capo alle società di classificazione, relativamente ai danni subiti dai terzi sulla base delle informazioni contenute nei certificati di classe; sul tema specifico v. l’indagine condotta da M. M. COMENALE PINTO, La responsabilità delle società di classificazione delle navi, in Dir. mar., 2003, 3 ss. 358 Sulla coesistenza delle due responsabilità v. quanto sostenuto criticamente da E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, cit., 285: «Dov'è danno contrattuale, non vi ha danno aquiliano, né quindi può questo venire assorbito da quello» e da P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, cit., 276: «La violazione del contratto dà luogo ad una sola azione che è di danno contrattuale. Quella aquiliana non ha origine (...)». 357 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 75 esauriente i rapporti tra le parti contrattuali359. L'esistenza di un accordo contrattuale, quindi, elimina totalmente la possibilità di una sovrapposizione della legge rispetto a quanto voluto dalle parti360. Sarebbe, infatti, illogico e antigiuridico che un soggetto, vincolato contrattualmente e quindi sottoposto ad una determinata tutela giuridica, non potesse godere di nessuna protezione in virtù della sovrapposizione di altre forme di protezione (mezzi di tutela previsti in via generica al di fuori e indipendentemente dall'accordo contrattuale)361. Seguendo quanto detto finora, si può affermare validamente per entrambi gli indirizzi che non è ammesso nessun tipo di commistione tra le norme in materia di responsabilità contrattuale e quelle che regolano la responsabilità extracontrattuale. Se così non fosse, infatti, il regolamento contrattuale non avrebbe più alcuna influenza tra le parti362. La motivazione per cui a differenza del diritto romano, il diritto moderno non può ammettere il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che viene fornita dagli oppositori al concorso è la seguente. Nel diritto romano la lex aquilia, sia nella sua formulazione sia nell'interpretazione fornita dai Giudici, disciplinava in maniera unitaria il danno illecito in generale. Non veniva, dunque, fatta nessuna distinzione a seconda che il danno si fosse verificato o meno nell'ambito di un contratto. Nel diritto moderno, invece, i due concetti 359 L. BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, II, 65, v. in particolare nota n. 1. Barassi si fa portavoce della teoria dell'assorbimento, ma in realtà è dell'idea per cui le due responsabilità non possano mai coesistere, contrariamente all'interpretazione della suddetta teoria fornita da E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, II, 285 e da P. CARADONNA, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale, cit., 276 (v. sul punto nota n. 325). 360 F. BIANCHI, nota a Cass. Torino, 14 febbraio 1896, in Giur. it., 1896, 647: «(…) pei danni di inadempimento contrattuale le parti possono prevedere e provvedere come meglio credono (norme di legge meramente suppletive), mentre per le obbligazioni derivanti da fatto illecito si diventa creditori senza volerlo, epperò la legge deve in altro modo tutelare il danneggiato; da ciò l'idea che quando vi è convenzione la volontà delle parti debba essere guida necessaria e sufficiente cioè esclusiva». Vedi sul punto la critica di G. PACCHIONI, Colpa contrattuale e colpa aquiliana, cit., 260: «Dire che in questi casi la colpa contrattuale assorbisce quella aquiliana (…) gli è cadere in un circolo vizioso di argomentazione, giacché appunto su ciò verte la discussione, se il contratto abbia implicato la rinunzia alla tutela dell'art. 1151». 361 G. GUICCIARDI, - Contratto di trasporto – responsabilità del vettore per sinistro – Azione per colpa contrattuale o extracontrattuale, cit., 242: «Sarebbe illogico e antigiuridico che colui, il quale ha inteso assicurarsi contrattualmente una particolare tutela giuridica, debba domani rimanere allo scoperto per la sovrapposizione di altra specie di tutela che la legge accorda in via generica, al di fuori ed indipendentemente dal vincolo pattizio, la cui esistenza, invece, e la per la cogente inderogabilità del rapporto posto a delimitare i confini di protezione dei rispettivi interessi ne avrebbe postulato la disapplicazione». 362 G. P. CHIRONI, Colpa extra - contrattuale, cit., 64. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 76 di danno contrattuale ed extracontrattuale sono ben chiari e distinti363. II.5.2. L'ammissione del concorso solo nell'ipotesi di reato. Accanto agli indirizzi che negano la possibilità di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in base alla prevalenza della volontà delle parti e dell'autonomia privata, si colloca un secondo indirizzo minoritario, che ammette il concorso di responsabilità solo nel caso in cui l'inadempimento integri un reato. Il duplice carattere contrattuale o extracontrattuale della responsabilità può aversi solamente nell'ipotesi in cui l'inadempimento dell'obbligo contrattuale consista in un reato, che sia perseguibile a querela di parte oppure d'ufficio364. Laddove l'inadempimento non presenti questa caratteristica, allora le due forme della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale saranno completamente distinte. Il discrimine è sempre rappresentato dal tipo di obbligo che viene violato, contrattuale o non contrattuale365. Le motivazioni formulate originariamente si basano sulla scelta compiuta dal legislatore. Si afferma, infatti, che se il legislatore ha attribuito ad un inadempimento contrattuale il carattere di reato, lo ha valutato e considerato in maniera particolarmente 363 E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, II, 285; sulla stessa linea G. ROTONDI, Dalla lex aquilia all’articolo 1151 cod. civ., cit., 286: «Senza dire poi che il disposto dell'art. 1151 è così generale che che anche il danno cagionato dalla violazione d'impegni contrattuali finirebbe per rientrarvi, se la collocazione sistematica non imponesse un'interpretazione più ristretta e se d'altra parte il regolamento specifico dettato dal legislatore per la responsabilità contrattuale non mostrasse la necessità di distinguere»; contra G. PACCHIONI, Colpa contrattuale e colpa aquiliana, cit., 259: «La più marcata distinzione che si suole fare in diritto moderno fra danno aquiliano e danno contrattuale non ha (...)che un'importanza sistematica: e quindi non mi sembra possibile fondare su di essa una dottrina di tanta importanza pratica quale è quella sostenuta dal Gabba (…). Nel diritto romano infatti l'actio legis aquiliae era sempre fondata sopra un diritto reale spettante all'attore sulla cosa danneggiata: la sua sfera di applicazione era assai ristretta e in sostanza si sarebbe compreso che i giuristi romani escludessero il suo concorso con l'azione contrattuale in quanto ben più a proposito che ciò non sia per il diritto moderno essi avrebbero potuto ragionare che, colui, il quale aveva affidate le sue cose ad un terzo contrattualmente, doveva poi contentarsi di ripeterla e difenderla contro gli atti dannosi di costui con la sola azione contrattuale. Ma per il diritto moderno ove l'actio legis Aquiliae ha assunto il carattere di un'azione di indole e portata generalissima a difesa dei più svariati interessi dell'individuo non sa facilmente vedersi come essa possa venirgli meno in seguito alla conclusione di un singolo contratto riguardante certe specialissime determinazioni della propria persona, come ad esempio il trasporto della medesima da un luogo all'altro». 364 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, cit., 225: « Il doppio carattere contrattuale ed extracontrattuale può concorrere nella colpa, quando l'inadempimento del contratto costituisce un reato punibile, sia a querela pubblica, sia a querela di parte». 365 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, cit., 225 ss: «Se il fatto colposo non costituisce reato, non può mai rivestire duplice carattere. È colpa contrattuale, qualora consista nell'inadempimento di qualche obbligo contrattuale, sebbene corrispondente ad un'obbligazione di non violare diritti o doveri già preesistenti; è colpa Aquiliana, qualora non costituisce inadempimento contrattuale, quantunque sia stata commessa in occasione del contratto». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 77 grave. Fatta questa premessa, non è razionale pensare che una volta attribuita la qualifica di reato all'inadempimento, il contraente leso non possa più utilizzare gli altri strumenti previsti dalla legge a sua tutela366. Questa posizione ha, però, necessità di ulteriori specificazioni. Secondo la teoria in esame, il duplice carattere contrattuale ed extracontrattuale coesiste in presenza di un'unica fattispecie, quando l'inadempimento del contratto è previsto come reato. Infatti, il delitto penale comprende in sé il delitto civile e il titolo per l'esercizio dell'azione è rappresentato dalla violazione della norma penale, che dà luogo ad un'azione di indennizzo367. Anche in questo caso, però, la concezione di concorso non muta, perché il danneggiato ha sempre la necessità di optare tra l'azione ex delicto oppure l'azione ex contractu. Una volta che abbia ottenuto il risarcimento, non può agire proponendo la seconda azione368. L'unica ipotesi in cui viene ammessa la possibilità di presentare una nuova domanda riguarda il caso in cui l'azione esperita non abbia trovato accoglimento369. Laddove l'inadempimento costituisca al contempo un reato, le conseguenze civili della responsabilità penale concorrono con gli effetti conseguenti alla violazione degli obblighi contrattuali. Ciò avviene perché le sanzioni civili, che sono connesse ai reati, 366 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, cit., 226: «Quando il legislatore considera tanto grave un dato inadempimento contrattuale da colpirlo di pena, gli imprime il carattere di un delitto penale, che a fortiori comprende il delitto civile. E sarebbe irragionevole pensare che con ciò abbia inteso privare il creditore degli altri diritti assicuratigli dal contratto». Gli esempi forniti dall'Autore sono numerosi tra questi: l'incendio dolosamente appiccato dall'inquilino di casa; la truffa o la frode commessa dal venditore; qualunque tipologia di lesione personale e l'omicidio che vengano commessi nell'esecuzione di un contratto di trasporto. 367 U. BRASIELLO, In tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nota contraria a Cass. Civ., 16 aprile 1951, n. 933, in Giur. compl. cass. civ., 1952, II, 76: «Un'importante eccezione devesi riconoscere, e diciamo eccezione adoperando un'accezione impropria, perché di eccezione invero non può parlarsi, ben diverso essendo il principio su cui si fonda l'ammissibilità dell'azione aquiliana. Quando un fatto violatore del contratto viola altresì una norma dettata da una legge penale devesi riconsocere consentito al danneggiato contraente di esperire l'azione civile derivante da delitto penalmente perseguibile, trovi questo il fondamento nel dolo, lo trovi nell'imprudenza o negligenza come considerate dalla legge penale (…). In altri termini, il carattere di contrattuale ed extra contrattuale concorre nella colpa quando l'inadempimento del contratto costituisce un reato punibile, sia d'ufficio, sia ad istanza di parte. Il delitto penale comprende e riassume in sé il delitto civile, e il titolo per l'azione è costituito non dall'inadempienza contrattuale, ma dalla violazione della norma penale, che genera e produce sempre, quando danno si è verificato, un'azione di indennizzo». 368 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, cit., 226. 369 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, cit., 227: «Se per altro l'azione sperimentata non abbia trovato accoglimento, perché nel dubbio il giudice ha trovato che non concorrevano gli estremi (...)». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 78 sono norme di diritto pubblico e per questo motivo prevalgono sulle pattuizioni private370. Questa fattispecie riguarda i casi in cui l'inadempimento leda non solo l'interesse in capo al creditore, ma altresì un interesse penalmente tutelato. La teoria analizzata, di limitata applicazione a livello giurisprudenziale371, ricalca quanto sostenuto da René Savatier nel suo Traité de la responsabilité civile372. Savatier individua una serie di condizioni, che devono essere presenti, affinché il soggetto danneggiato possa scegliere se esercitare l'azione contrattuale o quella aquiliana. Secondo Savatier l'inadempimento deve dipendere da dolo, colpa grave oppure deve integrare gli estremi di un reato. In tutte queste ipotesi si verifica la violazione di un dovere legale indipendente dalla semplice esecuzione del contratto. Il mancato rispetto di tale dovere determina il sorgere della responsabilità extracontrattuale in capo al contraente373. 370 E. BONASI BENUCCI, La responsabilità civile, Milano, 1955, 13: « In verità quando l'inadempimento costituisce anche reato si può ammettere che le conseguenze civili della responsabilità penale concorrano con gli effetti della mera violazione contrattuale, in vista dei principi di ordine pubblico che presiedono alla formulazione delle sanzioni civili connesse agli illeciti penali, sanzioni che possono sicuramente sostituirsi o prevalere rispetto alla regolamentazione privata del rapporto»; riprende sul punto App. Milano, 16 aprile 1954, in Foro it., 1954, I, 1312. Analogamente: U. BRASIELLO, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale. Svalutazione monetaria. Trasporto merci, in Giur. compl. cass. civ., 1952, 300. 371 Le pronunce che applicano questo indirizzo sono piuttosto risalenti nel tempo, v.: Trib. Nicastro, 26 giugno.1952, in Foro pad,., 1953, I, 1189 e in Dir. giur., 1953, 385: « (…) l'illecito penale, che si inserisce in un rapporto contrattuale, viene a creare un nuovo ed indipendente titolo per l'indennizzo, con la regolamentazione propria più o meno ampia della responsabilità extranegoziale conseguente alla violazione di norme di ordine pubblico. É naturalmente necessario che, nel momento in cui il contraente danneggiato invochi tale forma di responsabilità sussista un accertamento dell'illecito penale, doloso o colposo, di guisa che il titolo dell'azione risulti identificabile e non solo ipotetico. Nel caso invece in cui non sia configurabile il fatto reato, l'obbligo generico (...) va ricondotto tra le persone vincolate da un negozio giuridico alla colpa contrattuale, a cui le parti si sono volontariamente assoggettate attraverso la stipulazione» e Trib. Reggio Emilia, 12 febbraio 1959, in Foro pad., 1960, 640, con nota di D. R. PERETTI GRIVA. L’orientamento più recente della giurisprudenza è quello di inserire l’ipotesi esaminata (l’inadempimento che costituisca al contempo un reato) tra i casi di ammissibilità del concorso, non considerandola più come una fattispecie esclusiva, v. Cass. Civ., 22 settembre 1983, n. 5638, in Mass. giur. it., 1983, 1499, (in merito all'azione risarcitoria proposta dalla P.A. nei confronti di un appaltatore relativamente a degli illeciti commessi nel trasporto di detenuti; si trattava nello specifico dell'alterazione dei documenti e dei chilometraggi effettuati); Cass. SS. UU., 14 maggio 1987, n. 4441, in Giust. civ., 1987, I, 1628, in Foro it.,1988, I, 2685 e in Foro amm., 1987, 2516. Quest’ultimo caso riguardava un'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore dipendente. Il datore di lavoro non aveva rispettato le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui violazione integra gli estremi di un illecito penale. La tutela delle condizioni di lavoro è, quindi, oggetto di un obbligo contrattualmente assunto in forza dell'articolo 2087 cod. civ. ed è sanzionato penalmente. La violazione di questo obbligo determina la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro in concorso tra loro. La condizione per cui l'inadempimento del datore di lavoro costituisce altresì un reato non muta, così, l'applicazione del principio generale in tema di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 372 R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile en droit français. Préface de G. RIPERT, I, Les sources de la responsabilité civile, Paris, 1939, 201. 373 R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile en droit français. Préface de G. RIPERT, I, Les sources de MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 79 A quanto detto, si è obiettato che la qualificazione di illecito penale può essere attribuita sia ad un inadempimento contrattuale sia ad un illecito ex art. 2043 cod. civ.. Questo perché l'ordinamento penale e quello civile effettuano delle valutazioni diverse di un determinato fatto. Ciò comporta che non sempre un illecito penale integra un illecito rilevante in sede aquiliana374. II.5.3. La tesi di Heinitz. Obblighi contrattuali tipici ed atipici. Una tesi che viene definita intermedia 375 tra ammissione ed esclusione del concorso è quella che è stata formulata da Ernesto Heinitz. L'Autore effettua una distinzione tra i diversi obblighi contrattuali, che derivano dal dovere generale di neminem laedere. Tali obblighi possono essere distinti in accessori e atipici e in tipici e principali rispetto al contenuto del contratto 376. Vi sono cioè degli obblighi principali che caratterizzano e differenziano il tipo contrattuale, altri, invece, che si presentano come secondari. Si tratta in quest'ultimo caso di quegli obblighi che, pur essendo impliciti, non costituiscono il contenuto tipico del contratto e non lo la responsabilité civile, cit., 201: «Si le dol consiste simplement dans la mauvaise volonté apportée par un contractant à executer ces engagements, il s'engendre, croyons – nous, qu'une responsabilité contractuelle. A fortiori en est-il de même de la faute lourde. Mais si l'acte dolosif comprend un élément qui eût constitué un mensonge, une violence, ou un fait de méchanceté contarie à un devoir existant indépendamment même du contrat, la violation de ce devoir devient une source de responsabiité délictuelle, pourvu qu'elle ait engendré un dommage indépendant de simple inexécution du contrat. Quant à l'existence d'une infraction pénale, elle suppose, par elle même , la violation d'un devoir légal indépendent. Cette violation est un principe de responsabilité délictuelle, pouvru qu'elle ait entraîné un dommage distinct de la simple inéxecution du contrat». 374 G. PONZANELLI, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto, cit., 42 ss.: «In altri termini, la qualificazione in termini di illecito penale - rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale - può essere attribuita sia ad un inadempimento contrattuale sia ad un fatto illecito ex art. 2043 c.c. perché i due ordinamenti giuridici, penale e civile, possono qualificare anche in modo autonomo e, quindi, apparentemente confliggente fra loro, gli stessi fatti antigiuridici. Non è quindi detto che un fatto che costituisca un illecito rilevante in sede penale integri, in modo perfettamente simmetrico, un fatto illecito di natura aquiliana». 375 C. ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 376 E. HEINITZ, Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, cit., (la sentenza annotata riguarda la responsabilità medica, in particolare viene riconosciuto il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel caso di negligenza ed imperizia addebitate al medico curante e tali da integrare gli estremi di un delitto colposo): «Bisogna esaminare, quindi, cautamente se la legge col dettare una norma sulla responsabilità contrattuale abbia voluto escludere con ciò il concorso della responsabilità aquiliana. Tale illazione sarà esclusa tutte le volte in cui l'obbligo di aver cura dei beni elencati nell'art. 1151 non costituisca l'unico e principale contenuto dell'obbligazione. (…) obbligo accessorio e non tipico, in un certo senso secondario: non di importanza si capisce, ma in confronto al contenuto principale che determina il carattere specifico del contratto e che lo differenzia da altri contratti nei quali sussiste lo stesso obbligo contrattuale di un contraente di assicurare l'incolumità dell'altro». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 80 contraddistinguono rispetto alle altre tipologie377. I tipi contrattuali in cui gli obblighi derivanti dal dovere generico di neminem laedere costituiscono il contenuto tipico del contratto sono i seguenti: tra medico e paziente; tra depositante e depositario e tra vettore e passeggero378. Heinitz afferma che, in presenza di tale tipologia di obblighi contrattuali, non si potrà verificare il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. In questi casi, infatti, la legge interviene al fine di regolamentare le conseguenze della violazione, i presupposti della responsabilità e le modalità di esercizio dell'azione, per quanto concerne ad esempio la diligenza richiesta e la prescrizione dell'azione379. Per questo motivo, ammettendo la possibilità di un concorso, si vanificherebbe lo scopo perseguito dal legislatore attraverso i limiti e le condizioni di responsabilità previsti per quel tipo contrattuale380. La situazione muta totalmente nell'ipotesi opposta, ovvero in presenza di obblighi atipici ed accessori rispetto al contenuto del contratto381. In questo caso il concorso delle due responsabilità viene ammesso e quindi la sfera di protezione della legge aquiliana viene estesa anche ai contraenti382. 377 E. HEINITZ, Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, cit., 1567. E. HEINITZ, Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, cit., 1567. 379 E. HEINITZ, Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, cit., 1567. 380 E. HEINITZ, Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, cit., 1567 ss.: «La regola del concorso cumulativo dei due diritti, ciascuno dei quali segue esclusivamente la propria legge, soffre eccezione soltanto nei casi in cui così sarebbe reso illusorio lo scopo perseguito dalla legge coll'apportare una determinata restrizione, e soltanto a misura dello scopo medesimo». 381 E. HEINITZ, Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, cit., 1567 «esiste certamente l'obbligo di provvedere all'incolumità fisica degli spettatori, ma si tratta intanto di un obbligo accessorio e non tipico, in un certo senso secondario (...)». Il riferimento è a quanto sostenuto da A. SACCO, Colpa contrattuale e aquiliana: concorso o incompatibilità, in Mon. trib., 1926, 802 ss., che individua alcune ipotesi in cui è chiaro quale tipo di responsabilità incorra nella violazione del diritto all'incolumità personale: «Chi prende il biglietto del teatro non stipula di uscire senza bombe; ma stipula di godere di uno spettacolo. Chi sale nel tram non ha ancora il biglietto e non ha quindi ancora il contratto; ma se lo sbattono già ha l'azione aquiliana?». Gli esempi forniti da E. Heinitz, sono stati oggetto di critica da parte di G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. (Analisi comparata di un problema), Padova, 1989, 156,( v. anche nota n. 100) che afferma: «Naturalmente rispetto a queste tesi si mostra sempre come sia labile, troppo labile, il confine tra contratto e responsabilità delittuale. Un autore francese avrebbe visto magari in tale esempio un caso di danno recato “in occasione” dell'inadempimento e perciò l'avrebbe qualificato non come un caso di cumulo, ma proprio come un caso di applicazione della sola responsabilità aquiliana. (…) e le parti avessero esplicitamente in inserito tale pericolo nel contratto, esso non sarebbe perciò forse divenuto tipico e principale? O meglio, non è forse vero che solo in quel caso esso avrebbe rappresentato l'oggetto di una volizione contrattuale?». 382 E. HEINITZ, Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, cit., 1568: «Così si evitano i due estremi, ugualmente da respingere, né si rende illusoria per ragioni aprioristiche, la volontà chiara della legge, quand'essa in rapporti obbligatorii metta alcune restrizioni alla responsabilità, né d'altra parte si toglie 378 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 81 L'inquadramento fornito da Heinitz non ha avuto alcuna fortuna tra i giuristi successivi, che hanno affrontato il problema del concorso. In particolare la distinzione tra le due tipologie di obblighi è stata considerata piuttosto labile. Non si comprende perché l'obbligo di tutelare l'incolumità fisica venga qualificato come tipico nel trasporto e invece atipico nel contratto di compravendita. Il secondo punto che viene criticato riguarda l'estensione della regolamentazione contrattuale sostenuta da Heinitz nell'ipotesi in cui il fatto possa considerarsi illecito indipendentemente dall'esistenza o meno del contratto383. Questo tipo di argomentazione varrebbe ad escludere qualsiasi dibattito sul concorso, perché le due azioni porterebbero di fatto a gli stessi risultati384. Inoltre, la distinzione tra obblighi tipici e atipici proposta da Heinitz finirebbe per ricondurre la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale all'esclusiva volontà dell'interprete. A quest'ultimo, infatti, viene affidato il compito di individuare quali obblighi possano essere inseriti all'interno dell'area contrattuale e quali, invece, possano essere ricondotti esclusivamente in ambito aquiliano385 In questo modo si finisce per allontanarsi dalla reale volontà delle parti, manifestata ed esplicitata nel regolamento contrattuale, provocando quello che è stato definito «un conflitto tra questo ambito e quello aquiliano» 386. II.6. La tesi dottrinale che distingue tra concorso proprio e concorso improprio. La definizione di concorso proprio e in senso stretto è esclusivamente frutto senza ragione valida la protezione della legge aquiliana, aperta a tutti, a colui che ha stipulato il contratto». 383 R. RUSSO, Concorso dell'azione aquiliana con la contrattuale nel contratto di trasporto, cit., 985. 384 A. TOSCANO, Responsabilità civile, cit., 254 ss., secondo il quale: «(…) si tratterebbe solo di qualificare con un nome diverso la azione contrattuale, che unica, entrerebbe effettivamente in applicazione». 385 G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. (Analisi comparata di un problema), cit., 156 ss.: «In sostanza o si restringe l'area del contratto al voluto esplicito, concreto, storicamente accertabile delle parti, ed allora il confine con l'area aquiliana può avere qualche certezza; o si vogliono ricondurre al contratto anche altri contenuti, obblighi imposti dalla legge, ricostruiti dagli interpreti, inventati dai giudici, ed allora il confine tra i due ambiti diviene sempre più incerto, nel senso di dipendere sempre più dalle preferenze dell'interprete. Evidentemente tali preferenze dominano la scena proprio se si mira a ricostruire quali sono gli obblighi tipici e propri rispetto a quelli atipici ed impropri. La necessità di ricorrere alle nozioni contrattuali delle parti, provoca necessariamente un conflitto tra questo ambito e quello aquiliano». 386 G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. (Analisi comparata di un problema), cit., 157. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 82 dell'elaborazione dottrinale, che si è basata sul dato giurisprudenziale. In particolare, la terminologia si deve a Rossello, che individua il concorso proprio e in senso stretto nel caso in cui «dal punto di vista oggettivo un unico fatto lesivo (proveniente dal medesimo autore) si configuri al contempo come inadempimento dell'obbligazione e come illecito aquiliano, con perfetta coincidenza - sotto il profilo soggettivo - fra le figure di autore del danno/debitore da un lato e danneggiato/creditore dall'altro»387. La distinzione tra concorso proprio e concorso improprio è imperniata sulla situazione di eguaglianza tra l’autore del danno e il debitore dell’obbligazione contrattuale da un lato e tra danneggiato e creditore dall’altro388. Alla base di tale assunto vi è la sentenza della Corte di Cassazione n. 2773 del 1979389. Secondo i Giudici, il primo presupposto perché possa parlarsi di concorso di responsabilità è rappresentato dall'esistenza di una relazione obbligatoria tra i due soggetti. Il comportamento del debitore in caso di concorso presenta una duplice qualificazione dal punto di vista giuridico: inadempimento dell'obbligo contrattuale ed atto illecito, riconducibile se considerato separatamente nell'ambito di tutela aquiliana390. 387 C. ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, in Contratto impr., 1996, 659 e già prima: C. ROSSELLO, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 317 ss. Secondo R. RUSSO, Concorso dell'azione aquiliana con la contrattuale nel contratto di trasporto, cit., 90 ss., che è contrario al concorso, l'identità di cui parla Rossello determinerebbe l'applicazione della responsabilità contrattuale, laddove il danno fosse conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ad un obbligo contrattuale. Affinché si abbia responsabilità contrattuale devono, infatti, essere presenti entrambe le condizioni, soggettiva ed obiettiva. La loro mancanza determina, invece, l'ambito di applicazione della responsabilità aquiliana». 388 Similarmente, nel diritto dei trasporti, la dottrina italiana, ispirandosi alla scuola tedesca, ha elaborato la distinzione tra le pretese parallele e pretese non parallele. Il primo caso riguarda le azioni extracontrattuali fatte valere nei confronti del vettore da parte dell’avente diritto; la seconda ipotesi concerne, invece, l’esercizio dell’azione aquiliana da parte di un terzo estraneo al contratto di trasporto; v. G. FERRARINI, In particolare nel settore dei trasporti internazionali, in G. VISINTINI, (a cura di) Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1984, 171. 389 Cass. Civ., 14 maggio 1979, n. 2773, in Giust. civ. 1979, I, 1899 e in Resp. civ. e prev., 1980, 403. 390 «Sotto il profilo dell'effetto, la bivalenza si manifesta quale duplice responsabilità, nell'aspetto contrattuale e nell'aspetto extracontrattuale. Sotto il profilo dell'atto, cioè del comportamento soggettivo, questo, pur essendo unica individualità nella realtà concreta, nella qualificazione giuridica si sdoppia in due entità ontologicamente diversificate. Il comportamento soggettivo è tenuto, e va perciò anzitutto qualificato, nell'ambito della fattispecie obbligatoria esistente fra due soggetti determinati. Fattispecie, questa, caratterizzata da un rapporto che lega i due soggetti ed in virtù del quale l'un soggetto è obbligato verso l'altro soggetto all'esecuzione di una prestazione: obbligazione dell'uno alla quale è correlato il diritto di credito dell'altro, aventi per contenuto un comportamento, commissivo od omissivo, del debitore costituente appunto la prestazione, la cui esecuzione fa conseguire una utilità al creditore. E fattispecie nell'ambito della quale il comportamento del debitore, contrario a quello cui era vincolato, si qualifica come inadempimento». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 83 L'analisi svolta nella pronuncia in esame porta ad individuare come elemento fondamentale del concorso proprio l'identità di cui si è parlato precedentemente Si può parlare di concorso, quindi, solo nell'ipotesi in cui il comportamento dannoso, avente la duplice qualificazione di cui si è parlato (cd. sdoppiamento in due entità ontologicamente diversificate391) venga arrecato dal debitore al creditore. L'elemento distintivo tra concorso proprio e concorso improprio viene fatto risalire dal Rossello alla presenza o meno dell'identità soggettiva descritta. Accanto alla definizione basata sull'interpretazione del dato giurisprudenziale, si colloca una differente terminologia, che pare richiamare esclusivamente il dato processuale e non quello sostanziale. Questa differente impostazione è riconducibile a Monateri. L'Autore, che opera soprattutto nell'ambito del diritto comparato, identifica il concorso in quelle situazioni in cui il petitum sostanziale delle azioni sia il medesimo. Si avrebbe, invece, concorso improprio nelle ipotesi in cui le azioni nascono da un unico fatto, ma propongono dei petita differenti392. Quest'ultima affermazione elaborata da Monateri è stata giudicata poco chiara e fonte di fraintendimenti393. Innanzitutto, non viene considerata la possibilità, in caso di cumulo improprio, che vi siano più condotte e non solo una. In secondo luogo, anche in caso di concorso proprio le due domande risarcitorie potrebbero non coincidere. Ciò può avvenire, ad esempio in relazione alla risarcibilità dei danni imprevedibili ammessa sempre in via aquiliana394. Vi è, infine, un’ultima tesi, che fa leva sulla duplicità – unicità degli interessi lesi395. 391 «Siffatto comportamento può essere bivalente, cioè, pur essendo unica individualità nella realtà concreta, nella qualificazione giuridica può sdoppiarsi in due entità ontologicamente diversificate, quando sia strutturalmente configurabile anche come atto illecito». 392 G. MONATERI, Le fonti delle obbligazioni, 3, La responsabilità civile, in R. SACCO (diretto da), Tratt. dir. civ., Torino, 1998, 683 ss. 393 D. FRENDA, Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 25. 394 D. FRENDA, Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 25: «Se, invero, essa presenta il pregio di consentire un'immediata valutazione della differenza tra le nozioni di cumulo proprio e cumulo improprio, così espressa è tuttavia imprecisa in primo luogo perché, se l'espressione “unico fatto” indica il concetto di”unico fatto lesivo” e, quindi, di “unica condotta”, essa trascura il dato, che, in alcuni casi di cumulo improprio, le condotta (…) possono essere più di una (…); non considera che l'oggetto della domanda risarcitoria potrebbe non essere esattamente lo stesso neppure nel caso di concorso o cumulo cd. proprio (…). Al riguardo, si pensi, ancora una volta, all'esempio della differenza tra il risarcimento ottenibile per via aquiliana e quello ottenibile per via contrattuale nell'ipotesi di pregiudizio commesso con colpa del danneggiante – debitore, con riferimento al parametro del danno imprevedibile di cui all'art. 1225 cod. civ. (...)». 395 D. FRENDA, Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 25 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 84 Secondo questa teoria, che appare priva di forti argomentazioni. il cumulo proprio si verifica nel caso in cui venga leso un unico interesse. Il titolare di tale interesse può assumere la qualifica di creditore o quello di danneggiato in generale a seconda del diritto che viene leso; in caso di cumulo improprio, invece, vengono lesi più interessi, che possono ricondursi ad unico titolare oppure ad una pluralità di soggetti396. Passiamo, quindi, ad analizzare brevemente le varie fattispecie, che appaiono, secondo Rossello, riconducibili al cd. concorso improprio di responsabilità, per le quali si è parlato di «situazioni affini di interferenza tra le due responsabilità» 397. Queste ipotesi possono essere distinte in due categorie principali. Nella prima fattispecie rientrano i casi in cui il debitore abbia cagionato un danno contrattuale al creditore e un danno extracontrattuale ad un soggetto terzo estraneo al rapporto obbligatorio398. La seconda categoria di concorso improprio riguarda le varie fattispecie in cui al creditore sia stato cagionato un danno di cui rispondono a diverso titolo soggetti diversi399. Si tratta, quindi, di tutti i casi in cui il fatto dannoso è imputabile a più persone, ciascuna responsabile ad un titolo diverso. Ipotesi fondamentale che rientra, secondo Rossello, nella categoria considerata, riguarda il danno al paziente cagionato da un errore terapeutico oppure diagnostico da parte di un medico dipendente di un ente ospedaliero400. II.7. La giurisprudenza e l'ammissibilità del concorso in caso di 396 D. FRENDA, Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 25 – 26: «(...) nella prima ipotesi, ad essere leso, è un unico interesse facente capo ad un soggetto che assume, per la particolarità del caso, sia la qualifica di creditore, sia quella di un qualsiasi danneggiato (e dunque si vede violato sia un diritto di credito, sia un diritto assoluto o un interesse di fatto tutelato dall'ordinamento come il possesso), nella seconda, invece, ad essere lesi sono più interessi meritevoli di tutela (e che a seconda delle circostanze, sono riferibili ciascuno ad un diverso soggetto, ovvero tutti al medesimo)». 397 C. ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, cit., 659. 398 C. ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, cit., 659. Ipotesi classiche, che Rossello riconduce a questa categoria, riguardano prettamente il diritto societario: mala gestio degli amministratori di società, che rispondono a titolo contrattuale verso i soci e a titolo extracontrattuale verso i creditori sociali e nei confronti dei terzi direttamente danneggiati dagli atti degli amministratore; responsabilità dell'istituto di vigilanza in caso di furto delle cassette di sicurezza avvenuto con la complicità della guardie addette alla vigilanza; responsabilità delle società di revisione contabile. 399 C. ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, cit., 659. 400 Sul concorso improprio di responsabilità in ambito sanitario v. tra gli altri: C. CASSANO, L'obbligo di informazione, relazione medico-paziente, difficoltà della prestazione e concorso di responsabilità commento a Cass. Civ., 16 maggio 2000, n. 6318, in Danno resp., 2001, 154; R. DE MATTEIS, Il cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: una regola di formazione giurisprudenziale, in G. VISINTINI (a cura di), Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1999, 413 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 85 lesione di diritti assoluti. II.7.1. La posizione oscillante dei Giudici sotto il codice civile abrogato. Come analizzato nei paragrafi precedenti, l'orientamento dottrinario originario è nettamente contrario al concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per i motivi precedentemente analizzati. In giurisprudenza, invece, dopo varie posizioni altalenanti tra l'ammissibilità e l'inammissibilità, si è giunti, soprattutto a partire dai primi anni cinquanta del secolo scorso, ad un atteggiamento di totale favore nei confronti di questo istituto. Innanzitutto analizziamo brevemente la pronunce contrarie al concorso. Una delle pronunce più note è quella della Cassazione, pronunciata il 16 gennaio del 1926401. Si era verificata la morte per asfissia di tutti i passeggeri di un biplano durante un raid aereo dimostrativo Milano - Venezia, che era stato organizzato dalla Società per lo sviluppo dell'aviazione, costruttrice del biplano. Gli eredi dei viaggiatori defunti presentarono richiesta di risarcimento, che venne accolta sia in primo sia in secondo grado. La Corte di Cassazione accolse il ricorso presentato dalla società, enunciando diversi importanti principi in materia di concorso. Il presupposto per l'operatività del concorso tra «colpa aquiliana» e «colpa contrattuale» è la diversità dei fatti lesivi. Affinché tra le stesse persone possano concorrere le due responsabilità, è, quindi, necessario che i fatti lesivi siano diversi. Non può, perciò, ammettersi il concorso quando il fatto sia unico. La presenza del vincolo contrattuale si contrappone al rapporto generale tra consociati e gli obblighi che ne derivano sono speciali rispetto al dovere generico di neminem laedere. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi fa sorgere unicamente la responsabilità contrattuale in capo al debitore e mai quella aquiliana, anche se gli obblighi violati potrebbero sussistere indipendentemente dall'esistenza del contratto402. 401 In Foro it., 1926, 42. Mentre nel diritto italiano la giurisprudenza fino al 1949 mostra una posizione oscillante tra l'ammissibilità e non ammissibilità del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, nel diritto francese ciò non si verifica. La posizione dei Giudici a partire dal 1890 è di chiara preferenza per il cd. principio del non – cumul, v. in particolare: Civ. 21 janvier 1890, in D. P., 1891, I, 380, Civ. 11 janvier 1922, in D.P., 1922, I, 16; Civ. 6 avril 1927, in S., 1927, 201, note de M. MAZEAUD. 402 «Ma quando unico è il fatto, tale concorso non può essere ammesso: se questo fatto si riferisce alle obbligazioni nascenti dallo speciale rapporto che per mutuo consenso o per disposizione di legge si è tra le parti costituito, non può parlarsi che di colpa contrattuale, anche quando si tratti di obblighi che per MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 86 Nel caso specifico, la Suprema Corte aveva per l'appunto ravvisato l'unicità del fatto lesivo addebitato alla società: la cattiva esecuzione del rapporto contrattuale, che comprende sia la fase preparatoria, sia le fasi successive compiute per mezzo dei propri dipendenti. Con la stipula del contratto la società si era impegnata a fornire un mezzo idoneo al trasporto e a tutelare l'integrità dei passeggeri, facendo in modo che giungessero incolumi a destinazione. In conseguenza della violazione degli impegni contrattuali la società era responsabile contrattualmente verso le vittime e i loro eredi.403. Così argomentando, la Suprema Corte cassò la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, che si era schierata a favore del concorso basandosi sulla duplicità del fatto lesivo. Si trattava, infatti, secondo i Giudici d'appello, di due diversi fatti: la negligenza della società nella preparazione del raid (colpa contrattuale) e al contempo la negligenza dei dipendenti nell'esecuzione del trasporto (colpa aquiliana ex artt. 1152 e 1153 cod. civ. abrog.). La Suprema Corte seguì - approfondendolo dal punto di vista del rapporto tra obblighi contrattuali e dovere di neminem laedere- l'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione di Roma nella sentenza del 3 marzo 1914. Le SS.UU. avevano, così, statuito: «Se unico è il fatto generatore del danno, esso non può avere che un'unica figura giuridica. Sarà un delitto punito dalla legge penale; sarà un delitto e quasi delitto generatore di azione di risarcimento a norma degli art. 1151 e segg. cod. civ; sarà un inadempimento contrattuale; ma quando le parti lo hanno considerato sotto quest'ultimo aspetto, non si può più invocare l'azione conferita dalla legge per il ristoro del danno aquiliano»404. avventura avrebbero nella loro essenza sussistere senza il detto rapporto»; sulla stessa linea si era espressa qualche giorno prima la Cassazione del Regno con la sentenza del 12 gennaio del 1926, in Foro it., 1926, I, 325, (incaglio del piroscafo Serafino) che riguardava anch'essa il danno subito dal passeggero e dalle merci nel corso del trasporto: « (…) l'affermazione che il principio di neminem laedere è al di fuori e al di sopra del contratto, è vuota di contenuto giuridico, perché non vi è norma né principio di r agione che valga a far attribuire la dedotta prevalenza legislativa sulla legge del contratto». Per un'analisi dettagliata ed esaustiva di queste pronunce anche in rapporto tra loro v. G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. (Analisi comparata di un problema), cit., 143 ss. 403 « Ma il fatto alla società addebitato non è che uno: mala esecuzione del rapporto da lei creato con gli infelici che rimasero vittime del luttuoso avvenimento, con all'ammetterli da lei organizzato, mala esecuzione, che comprende tanto i preparativi, a cui da lei direttamente si attese, quanto le opere da lei poi compiute per mezzo dei suoi dipendenti (…). Se a tale obbligazione la Società venne in qualche modo a mancare, incorre in confronto delle vittime e con coloro che dalla loro morte pretendono derivare qualche diritto, in una colpa contrattuale (...)». 404 SS. UU. Cass. Roma, 14 marzo .1914, in Foro it., 1914, 915 contra Cass. Napoli, 25 aprile 1912, in Foro it., 1912 precedenti pronunce, 1523. Tra le contrarie al concorso v.: Cass. Napoli, 29 agosto 1894, in MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 87 La posizione delle SS.UU. si basava anch'essa sulla prevalenza della volontà contrattuale e sull'applicazione esclusiva del regolamento pattizio in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali405. Allo stesso tempo la pronuncia del 1926 rovesciò totalmente quanto sostenuto in altre sentenze precedenti, in cui l'ammissibilità del concorso faceva leva sull'unicità del fatto lesivo, senza indugiare sulla prevalenza o meno del regolamento contrattuale rispetto al dovere generico di neminem laedere. I Giudici con la pronuncia del 1926 non avvertirono più la necessità di tutelare massimamente il diritto all'incolumità fisica, che era stato oggetto di grande preoccupazione nel periodo precedente. A questo proposito le Corti di Cassazione avevano affermato che il diritto all'integrità fisica è fondato su un un principio di ragione naturale, preesistente a qualsiasi pattuizione contrattuale. La natura di questo diritto impone la massima tutela, a prescindere dal fatto che «il fatto dannoso contenga ad un tempo violazione di un contratto e colposa infrazione di altri rapporti di diritto» 406 .La tutela del diritto Foro it., 1894, 1228 (caso naufraghi dell'Utopia); Cass. Napoli, 25 maggio 1895, in Foro it., 1895, 618. 405 «Il contratto è legge fra le parti, ed esclusivamente esso, in quanto non offende l'ordine pubblico, i buoni costumi o la legge generale, deve regolare le conseguenze dell'inadempimento ai patti che vi furono stabiliti». 406 Cass. Torino, 07 aprile 1911, in Foro it., 1911, 1000: «Fondato, com'è su principio di ragione naturale, preesiste e sussiste indipendentemente da qualsivoglia stipulazione (…). Trattandosi di danno vitando, giustizia e ragione concordano nel ritenere che debba sopportare il danno quegli che con la sua colpa vi ha dato causa, e non potrebbe valere ad esimerlo (nemmeno in parte) la circostanza che il fatto il dannoso contenga ad un tempo violazione di un contratto e colposa infrazione di altri rapporti di diritto»; sulla stessa linea, ma priva di simili argomentazioni: Cass. Napoli, 25 aprile 1912, cit.: «(...) non può punto disconoscersi che in certi fatti possono concorrere due ragioni, pur dando luogo ad una sola azione (…) nell'unico fatto concorrevano due ragioni, l'una che sorgeva dalla violazione del contratto di trasporto per essersi in dipendenza dello stesso verificatesi le lesioni in persona (…); e l'altra ragione la sentenza medesima la riscontrava in una colpa aquiliana, perché osservò che per colpa dei dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, di cui essa doveva rispondere, l'urtò si verificò (...)»; già prima Cass. Torino, 17 dicembre 1898, in Foro it., 1899, 926, (si trattava di un contratto di compravendita, in cui il venditore aveva consegnato al compratore acqua colorata al posto del vino e dei liquori pattuiti) nota contraria di C. F. GABBA,: «(...) i patti e le garanzie generali sanciti per assicurare l'esecuzione di un contratto, non possono interpretarsi come rinuncia od esclusione alle garanzie generali date a chi sia stato danneggiato da azione delittuosa, comunque commessa. La possibile coesistenza ed efficacia di diverse azioni per conseguire un medesimo obietto non fu mai contestata: «si is cui commodata res erat fortum ipsius admisit, agi cum eo et furti et commodati potest» diceva già il giureconsulto romano»; successivamente alla pronuncia delle SS.UU. del 1914, v. tra le altre Cass. Torino, 21 novembre1916 e Cass. Torino, 3 marzo 1917, in Giur. it., 1917, 1012, con nota contraria di G. P. CHIRONI, Ancora sul concorso della colpa contrattuale con la extra – contrattuale. In queste ultime pronunce la Cassazione di Torino si era espressa a favore del concorso delle due responsabilità nell'ambito del contratto di locazione. Nello specifico si era trattato dei danni cagionati al conduttore e subconduttore dalla rovina dell'edificio. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 88 all'incolumità non può, quindi, venir meno, quando il diritto sia stato leso in occasione dell'esecuzione di un contratto. In caso di lesione, l'indennizzo deve essere idoneo a risarcire in maniera adeguata il danno che è stato arrecato407. A differenza della Corte di Suprema di Cassazione, nelle pronunce di merito non si registrò l'oscillazione tra posizione a favore e posizioni contrarie al concorso di responsabilità, perché quasi unanimemente le Corti d'Appello si erano pronunciate per la sua ammissibilità. Si era affermato che l'azione posta a tutela generale del neminem laedere non può venire in nessun caso soffocata dall'azione contrattuale. I contraenti, infatti, non rinunciano ai maggiori diritti, che possono derivare indipendentemente dal contratto, ma che sono sorti in occasione o nello svolgimento del contratto stesso 408 . Ovviamente anche in sede di appello venne mantenuta l'idea, salvo rare eccezioni409, che il creditore/danneggiato deve scegliere se esercitare l'azione ex delicto oppure ex contractu410. In linea generale, si deve, inoltre, ravvisare la tendenza dei Giudici ad escludere l'operatività del concorso in caso di infortunio del lavoratore. Tale rapporto veniva, infatti, inquadrato all'interno della locatio operis, di cui all'art. 1570 cod. civ. abrog. e pertanto, in virtù di questa disposizione, il conduttore non aveva l'obbligo di tutelare la vita e l'incolumità personale dell'operaio addetto. Di conseguenza, l'operaio/locatore poteva agire solamente ex delicto o ex quasi delicto nei confronti del conduttore411. II.7.2. L'orientamento della giurisprudenza a partire dagli anni cinquanta. Nel periodo a cavallo tra gli anni e quaranta del secolo scorso sono pochissime le pronunce che si occupano del concorso in senso favorevole e sfavorevole. Solamente a 407 «I suoi effetti si traducono in una ragione di indennizzazione per quegli a cui detrimento venne leso. E tale indennizzo per rispondere alla funzione sua dev'essere atto ad adeguatamente risarcire il danno che è destinato a riparare». 408 App. Genova, 30 maggio 1905, in Temi gen., 1905, 626 ss; già prima: App. Genova, 31 ottobre 1898, in Temi gen., 1899, 649; App. Genova, 4 novembre 1901, in Temi gen., 1901, 600. 409 App. Palermo, 28 agosto 1896 («Possono cumularsi e coesistere l'indennizzo dei danno derivanti dalla colpa e di quelli derivanti dall'inadempimento dell'obbligazione»). 410 App. Genova, 23 dicembre 1907, in Temi gen., 1908, 27: « (…) il principio che la colpa aquiliana può innestarsi anche nell'esecuzione di un contratto diguisaché è in facoltà della parte attrice di scegliere, secondoché più gli conviene, o l'una o l'altra azione»; sulla stessa linea precedentemente: App. Bologna, 9 febbraio 1907; App. Bologna, 5 luglio 1907, in Temi gen., 1907, 470. 411 Cass. Firenze, 26 marzo 1896, in Foro it., 1896, 608; Cass. Firenze, 16. Novembre 1897, in Foro it., 1897, c. 81; Cass. Palermo, 26 luglio 1900, in Foro sic., 1900, 507. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 89 partire dall'inizio degli anni cinquanta si assiste ad una moltiplicazione delle decisioni all'interno dei massimari. Da questo momento in poi la giurisprudenza si schiera in maniera pressoché unanime a favore del concorso. La massima è stato ripetuta dai Giudici in un numero elevato di pronunce e ciò ha determinato, secondo alcuni interpreti, il sorgere di una vera e propria massima normativa, considerata come giurisprudenza costante in tutti i gradi di giudizio412. Il ruolo del precedente in relazione al concorso di responsabilità, è stato, invece, fortemente criticato dal Peretti Griva, il quale parla addirittura di “idolatria” da parte dei Giudici413. Già nel 1955 Peretti Griva contesta il perseverare dei Giudici nel ripetere asetticamente la regola in materia di concorso. Il precedente, infatti, non sempre è frutto di un'attenta riflessione, ma spesso deriva da un'analisi parziale di una questione, che alle volte non è neppure essenziale rispetto alla soluzione della controversia stessa. Il sistema dell'intoccabilità del precedente viene considerato come «inintelligente e antievoluzionista» 414. La prime pronunce hanno ad oggetto il concorso della responsabilità contrattuale ex art. 1681 cod. civ. e della responsabilità aquiliana ex art. 2049 cod. civ. (responsabilità dei padroni e dei committenti) in capo al vettore per danni arrecati al passeggero. Il principio che viene espresso è il seguente: «Il concorso è ammissibile quando si tratti di un medesimo fatto che violi, non solo i diritti derivanti dal contratto, ma anche diritti che alla persona offesa spettino indipendentemente dal contratto stesso. Invero, se il fatto produttivo del danno ed unico nella sua genesi, costituisca tuttavia violazione di un duplice e distinto diritto, quello particolare derivante dall'accordo contrattuale e quello generale derivante dalla protezione di un bene garantito dall'ordine giuridico, non si comprerebbe logicamente in tali ipotesi, l'assorbimento e la consumazione di un'azione 412 R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, cit., 157: «Non potendo sempre conoscere a quali fatti siano state applicate queste decisioni, ritengo che una massima ripetuta in un numero così elevato di casi diventi veramente normativa per il modo stesso com'è formulata, e che un giudice di merito e lo stesso giudice della Corte Suprema, di fronte ad una massima oramai etichettata come giurisprudenza costante, non esisterebbe ad applicare questa massima per tutto quanto il contenuto che le sue parole importano». 413 D. R. PERETTI GRIVA, A proposito di “massimario” e di concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nota contraria a Cass. Civ., 15 giugno 1954, n. 2016, in Foro pad., 1955, 152. 414 D. R. PERETTI GRIVA, A proposito di “massimario” e di concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 153. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 90 nell'altra. Si tratta, invece, di azioni da considerare diverse e distinte, come sono diversi e distinti i diritti, in relazione ai quali sono accordate, e si tratta, altresì di azioni regolate ciascuna da norme giuridiche e da discipline proprie; per cui va escluso che venuta meno l'una azione per cause particolari ad essa inerenti, non permanga l'efficacia dell'altra»415. A detta della Corte, l'operatività del concorso non trova neppure ostacoli per ciò che concerne l'elemento soggettivo della responsabilità. Infatti, il codice civile vigente fissa un unico criterio misuratore della colpa: la diligenza del buon padre di famiglia, che deve essere rapportata al tipo di rapporto contrattuale cui si applica. L'unicità del criterio misuratore della colpa evita il pericolo che, con l'esercizio dell'azione aquiliana, il danneggiato possa pretendere un grado di diligenza maggiore rispetto a quella richiesta in sede contrattuale416. L'operare del principio del concorso così delineato è limitato inizialmente a quelle ipotesi in cui si sia verificata una lesione all'integrità personale del debitore/danneggiato. Infatti, si afferma il concorso anche in riferimento al rapporto medico – paziente. La Suprema Corte sostiene, a questo proposito, che l'integrità personale e la salute sono protette non solo contrattualmente, ma anche da tutte le disposizioni sanitarie, nonché dalla legge penale, quindi non si può dubitare che esistano le ragioni logiche e giuridiche per ammettere il concorso417. II.7.3. L'evoluzione del concetto di ingiustizia del danno e la lesione dei diritti assoluti quale presupposto del concorso di responsabilità. É interessante analizzare quali siano i presupposti specifici, cui le pronunce subordinano l'operatività del concorso dal punto di vista della tutela aquiliana. Questo discorso si incrocia, infatti in maniera significativa con il dibattito sull'ingiustizia del 415 Cass. Civ., 16 aprile 1951, n. 933, in Foro it., 1951, 1190, con nota contraria di R. RUSSO, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e fatto illecito dei commessi. Questa pronuncia richiama espressamente Cass. Civ., 23 dicembre 1949. n. 2630, in Foro it. rep., 1949, voce Trasporto n. 50; Cass. Civ. 18 marzo 1950, n. 740, in Resp. civ. prev.,, 1950, 313, con nota di G. GENTILE, La prescrizione nel trasporto di persone – Concorso di norme e non di azioni; sulla stessa linea in tema di responsabilità del vettore: Cass. Civ., 16 marzo 1953, n. 633, in Riv. giur. circ. trasp., 1953, 825, in Riv. giur. circ. trasp., 1953, con nota contraria di M. MASSARI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore ordinario e ferroviario per i danni subiti dal viaggiatore nel corso del trasporto; nel merito: App. Firenze, 08 settembre 1954, in Giur. tosc. 1954, 770. 416 Cass. Civ., 13 ottobre 1953, n. 3340, in Riv. giur. circ. trasp., 1953, 103, con nota redazionale. 417 Cass. Civ., 15 giugno 1954, n. 2016, in Giur. it., 1955, 275, con nota contraria di D. R. PERETTI GRIVA, Sul concorso della responsabilità contrattuale ed extra contrattuale del medico. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 91 danno, che costituisce una delle quattro componenti dell'illecito aquiliano418. Per poter analizzare correttamente le condizioni di applicabilità del concorso, è necessario compiere una breve analisi sull'evoluzione del concetto di ingiustizia a livello dottrinale e disciplinare. Questo elemento è stata inserito ex novo nella formulazione dell'art. 2043 cod. civ. e non è possibile rinvenire delle formulazioni analoghe negli altri ordinamenti giuridici419. La volontà del legislatore, espressa nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, al n. 267, è stata quella di sottolineare la distinzione tra culpa e iniuria. La responsabilità, infatti, sorge quando il fatto o l'omissione siano connotati da dolo o colpa del soggetto agente e venga cagionata la lesione dell'altrui sfera giuridica420. Vi sono due indirizzi principali sulla concezione di ingiustizia del danno. Un primo indirizzo identifica l'ingiustizia nell'antigiuridicità (illiceità) 421 . Se l'atto è antigiuridico, cioè compiuto in violazione del diritto, allora il danno che ne deriva è anch'esso antigiuridico (ingiusto). L'ingiustizia è, quindi, la contrarietà al diritto, intesa come violazione della norma giuridica e dell'obbligo, finalizzati alla protezione di un determinato interesse422. Il fatto può essere lesivo sia della norma giuridica, sia del diritto soggettivo, quando l'interesse viene tutelato dalla norma nella forma del diritto soggettivo. Si può trattare solamente di diritti soggettivi assoluti. Il fatto illecito contrattuale, è, invece, lesivo del diritto di credito (diritto relativo)423. 418 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 584. Gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono: il fatto, il dolo o la colpa, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra il fatto e il danno. 419 G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 425 ss. Secondo l'Autrice, il fatto che il requisito dell'ingiustizia non sia riscontrabile all'interno dell'ordinamento tedesco e francese, non esclude, però, un parallelismo tra il sistema italiano e quello francese e delle similitudini rispetto a quello tedesco (sul punto v. 422 ss.). 420 «Perché il fatto doloso o colposo sia fonte di responsabilità occorre che esso produca un danno ingiusto. Si precisa così, conferendo maggior chiarezza alla norma dell'art. 1151 cod. civ. del 1865, che la culpa e la iniuria sono concetti distinti; quindi si esige che il fatto o l' omissione: per essere fonte di responsabilità debba essere doloso o colposo (omissis) e debba inoltre essere compiuto mediante la lesione dell'altrui sfera giuridica» . V. sul punto G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 427. 421 Sull'identità tra i concetti di illiceità e antigiuridicità sostenuta da una parte della dottrina v. il primo capitolo della presenta trattazione. 422 A. DE CUPIS, Dei fatti illeciti, Art. 2043 – 2059, in Comm. cod. civ. Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1971, 4 ss.: «Illiceità del fatto e ingiustizia del danno sono termini correlativi: se un fatto è illecito (contra ius), il danno che ne deriva è ingiusto, in quanto colpisce l'interesse protetto dalla norma violata». 423 A. DE CUPIS, Dei fatti illeciti, Art. 2043 – 2059, cit., 12: «Il fatto illecito può esser lesivo, oltra che della norma giuridica, anche del diritto soggettivo: ciò si verifica quando l'interesse è tutelato dalla norma nella forma del diritto soggettivo. (…) il fatto illecito extracontrattuale, in quanto lesivo di un diritto soggettivo, può essere soltanto lesivo di un diritto soggettivo assoluto, ossia rivolto verso la generalità dei soggettiva; laddove il fatto illecito contrattuale (inadempimento) è lesivo di diritto soggettivo relativo (diritto di MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 92 A ciò si oppone l'idea per cui il principio di neminem laedere di cui all'art. 2043 cod. civ. ha una portata generale, perché volto a tutelare tutta la sfera giuridica di una persona, non solo dei suoi diritti, assoluti o relativi, ma anche delle sue capacità, posizioni, qualità ed interessi giuridici 424 . Il passaggio da una tutela aquiliana ristretta ad un ampliamento della sfera di protezione passa attraverso una diversa concezione dell'ingiustizia, intesa non più in riferimento alla condotta, ma in relazione al danno. Il danno ingiusto diventa così secondo questa dottrina la lesione di un interesse del danneggiato425. I criteri formulati da questo indirizzo al fine di individuare gli interessi protetti in via aquiliana sono diversi426. Ad esempio si è fatto riferimento al principio di solidarietà, nel senso che «il danno sarà rilevante attraverso la comparazione del modo in cui la situazione si sarebbe presentata senza violazione del principio di solidarietà e quello in cui si trova a violazione avvenuta»427. Altri hanno limitato la risarcibilità aquiliana alle ipotesi in cui il danno si sia verificato non iure, ovvero in assenza di un diritto del danneggiante al compimento dell'atto428. La tesi preferibile è, però, quella che identifica gli interessi protetti in quelli giuridicamente tutelati nella vita di relazione429. Questo tipo di valutazione impone un'analisi del diritto effettivo, concretamente attuato nell'ambito delle pronunce giurisprudenziali430. L'orientamento tradizionale che configura l'ingiustizia del danno in termini di antigiuridicità, limitando la tutela ai diritti assoluti, ha trovato eco nella nostra credito)». 424 F. D. BUSNELLI, Lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964. 425 Questa posizione è sostenuta tra gli altri da: S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 45; R. SACCO, L'ingiustizia di cui all'art. 2043, in Foro pad., 1960, I, c. 1422; G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 434; 426 Per una panoramica di questi criteri in posizione critica v. C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 586 ss. e F. D. BUSNELLI – S. PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 153 ss. 427 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 113. 428 P. SCHLESINGER, La «ingiustizia» del danno nell'illecito civile, in Jus, 1960, 342 – 343. 429 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 587. 430 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 587: «Quali siano questi interessi va pertanto accertato prescindendo dalla ipotesi di soluzioni astrattamente preferibili. Occorre piuttosto verificare le soluzioni del diritto vigente nella realtà del suo operare, cioè del diritto effettivo, come si manifesta principalmente negli orientamenti giurisprudenziali. Gli interessi tutelati nella vita di relazione risultano in primo luogo essere anzitutto gli interessi concernenti la persona e la proprietà. Questi interessi sono giuridicamente qualificati nei diritti fondamentali e nei diritti reali, sicché la loro tutela si immedesima nella tutela di tali diritti, potendosi parlare indifferentemente di danno ingiusto come lesione dell'interesse o del diritto». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 93 giurisprudenza fino agli settanta. L'esempio giurisprudenziale maggiormente significativo di questo indirizzo è rappresentato dalle pronunce riguardanti il disastro aereo di Superga. Nel 1949 l'intera squadra calcistica del Torino, di ritorno da una trasferta in Portogallo, perse la vita in un incidente aereo. La società calcistica del Torino aveva agito in via aquiliana nei confronti della compagnia aerea, per il risarcimento del danno derivante dalla perdita dei diciotto giocatori, dei dirigenti e dei tecnici. Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Torino respinse la richiesta di risarcimento sulla base delle seguenti argomentazioni 431 . Il rapporto tra la società e i singoli calciatori era un contratto di prestazione d'opera, in forza del quale i calciatori si erano impegnati a svolgere una determinata attività per un determinato lasso di tempo. La morte dei giocatori, ascrivibile a colpa del terzo, non aveva cagionato la violazione di un diritto di natura reale in capo alla società attrice. Il giocatore non può essere considerato un bene di proprietà della società calcistica e la sua posizione non si diversifica da quella di qualsiasi altro prestatore d'opera432. La richiesta di risarcimento del danno venne ugualmente rigettata in sede di appello433. La Corte d'Appello di Torino rifiutò la qualificazione della squadra come bene giuridico unitario, indicato sotto il profilo giuridico come azienda. Il pregiudizio sofferto dal Torino, quindi, non era rappresentato dalla perdita dell'azienda, bensì dall'impossibilità evidente di ottenere le prestazioni sportive da parte dei propri giocatori. 431 Trib. Torino, 15 settembre 1950, in Foro it., I, 1950, 1280. La vicenda relativa al disastro aereo di Superga sarà oggetto di analisi specifica nel capitolo III, dedicato al concorso di responsabilità nell'ambito del trasporto. In questo paragrafo ci si limiterà ad analizzare i risvolti delle pronunce dal punto di vista della tutela in via aquiliana dei diritti di credito. 432 « Il contratto che legava la società calcistica ai calciatori (e naturalmente, anche all'allenatore e al direttore tecnico) era un contratto di prestazione d'opera. Esso può essere assimilato al contratto tra l'impresario teatrale e in genere di pubblici spettacoli e gli artisti “scritturati” (…). La permanenza in vita dei giocatori, così come la lor integrità personale, non era stata dedotta in contratto, ma era soltanto un presupposto fisica dell'esercizio di quella particolare attività sportiva, su cui la Società faceva assegnamento, e che costituiva l'unica res volontariamente messa a disposizione dell'Associazione. (…) il diritto del Torino (…) dipendeva dalla volontà, non dalla vita dei giocatori. (…) il giocatore non diventa una res dell'associazione né giuridicamente la sua posizione si diversifica da quella di ogni altro prestatore d'opera (…). Ma altro essi non sono di fronte all'associazione che prestatori d'opera (…) la loro loro uccisione per colpa di un terzo, non costituisce, pertanto, una diretta violazione della sfera giuridica dell'assuntore di questa loro attività. Nessun bene dell'attrice è stato leso direttamente dalla convenuta. Soltanto i calciatori, non i piloti dell'A.l.i., potevano violare i diritti patrimoniali del Torino; poiché nessun vincoli all'infuori di quella della prestazione d'operali legava e il preteso collaterale rapporto di appartenenza non ha la consistenza di un diritto reale valevole erga omnes (...)». 433 App. Torino, 23 gennaio 1952, in Foro it., 1952, I, 219. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 94 Pregiudizio, che non poteva essere risarcito in via aquiliana434. Non trovarono accoglimento le posizioni dirette a superare la dicotomia diritti assoluti – diritti relativi435, espresse da diversi giuristi nei pareri pro veritate presentati dal Torino Calcio436. Con uguali argomentazioni la Corte di Cassazione rigettò il ricorso presentato dall'A. C. Torino, continuando a far proprio il principio tradizionale di irrisarcibilità in via aquiliana dei danni relativi437. Quasi vent'anni dopo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite mutò la propria posizione, aprendo la strada alla tutela aquiliana dei diritti di credito. Anche in questo caso la parte attrice è la società calcistica del Torino: Luigi Meroni, un giocatore del Torino, perse la vita in seguito ad un incidente automobilistico438. Secondo le Sezioni Unite il danno per poter essere qualificato come ingiusto deve essere non ius e contra iure, cioè il fatto produttivo del danno non deve essere giustificato 434 «(...) perché vi sia un'azienda in senso tecnico e siano invocabili i particolari principi che per essa sono dettati, è necessario che vi sia un'impresa e alla qualificazione di questa si richiede (…) il fine di lucro. (…) Tale caratteristica (…) appare dubbia nelle società calcistiche (…) non si può affermare che nel disastro di Superga sia stata distrutta l'azienda dell'A. C. Torino (...)». 435 «Il riconoscimento di questo generico dovere; cui viene per l'appunto assegnato una fonte positiva nell'art. 2043 cod.. civ., non possa essere così esteso da annullare nella sua portata effettiva la stessa differenziazione strutturale che il nostro sistema giuridico ha stabilito fra i diritti assoluti e quelli. relativi. Quel generico dovere cioè non può non specificarsi e individuarsi in obbligo di rispetto dei diritti altrui, diversamente, a seconda delle situazioni giuridiche che incontra, governate dall'una o dall'altra categorie di diritti». 436 D. BARBERO, Responsabilità aquiliana per lesione di rapporto personale, in Foro pad., 1951, III, 157: « (…) il credito è come il rapporto reale come ogni rapporto direttamente protetto, un rapporto anch'esso assoluto, assoluto non nel senso che tutti i terzi siano chiamati ad adempierlo, ma nel senso che tutti i terzi sono chiamati a rispettarlo (...)»; W. BIGIAVI, L'Associazione Calcio Torino e il disastro di Superga, in Giur. it., 1951, IV, 83: «(...) la violazione da parte di un terzo di un diritto altrui può risolvesi (secondo qualcuno) nella violazione di un diritto assoluto altrui, e precisamente nella violazione del diritto alla libera esplicazione della propria attività (…) se come ammette la difesa dell' A.l.i. La violazione di ogni diritto assoluto, come il diritto all'onore e quello alla libertà personale in genere, legittima la richiesta di emenda a carico del terzo violatore, come non potrà legittimarla quella richiesta, la violazione del più specifico diritto alla libera esplicazione della propria attività?»; GRECO, Se un'associazione calcistica ha diritto al risarcimento del danno aquiliano per la perdita della sua squadra avvenuta durante un trasporto aereo, in Riv. dir. comm., 1951, I, 422; E. REDENTI, Aspetti giuridici della tragedia di Superga (perimento della squadra dell'A. C. Torino), in Giur. it., 1951, IV, 49; (contra per la società A.l.i.: E. BETTI, Sui limiti giuridici della responsabilità aquiliana, in Nuova Riv. dir. comm., 1951, 143). 437 Cass. Civ., 04 luglio 1953, n. 2085, in Giust. civ., 1953, I, 2225; 438 Cass. SS.UU., 26 gennaio 1971, n. 174, in Giur. it., 1971, I, 680, con nota di G. VISINTINI, In margine al caso "Meroni", in Foro it., 1971, I, 1284 con note di A. C. JEMOLO, Allargamento di responsabilità per colpa aquiliana, e F. D. BUSNELLI, Un clamoroso "révirement" della Corte di Cassazione: dal caso "Superga" al caso "Meroni", e in Giust. civ., 1971, I, 199, con nota di F. SANTOSUOSSO, La nuova frontiera della tutela aquiliana del credito; vedi anche tra gli altri: G. CIAN, La virata della Cassazione sulla tutela aquiliana del credito. Dal caso di Superga al caso Meroni, in Riv. dir. civ. 1971, II, 199, G. FERRANDO, La lesione del diritto di credito da parte di terzi, in Nuova giur. civ. comm., 1985, II, 332. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 95 dall'ordinamento e al contempo deve ledere una situazione riconosciuta e tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo in generale, senza alcuna discriminazione tra le due categorie. Si giunge, quindi, ad affermare il seguente principio di diritto «Chi con il suo fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora quella morte abbia determinato l’estinzione del credito ed una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo». Un'ulteriore tappa fondamentale nella definizione di danno ingiusto è segnata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 500 del 1999 439 . I Giudici della Corte Suprema sostennero che il danno è contra ius non solo quando deriva da una violazione di un diritto soggettivo, ma anche quando si verifichi la lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento giuridico (in questo modo venne affermata la tutela aquiliana degli interessi legittimi). Di conseguenza, la norma sulla responsabilità aquiliana non è una norma secondaria, che ha una finalità sanzionatoria, bensì una norma primaria volta ad «apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto per effetto dell'attività altrui»440. Passiamo ad analizzare i presupposti per l'operatività del concorso individuati dalla giurisprudenza. In alcune pronunce successive al revirement della Cassazione operato con la sentenza Meroni, i Giudici adottano una formula che rispecchia una concezione ampia e non restrittiva dell'ambito di tutela coperto dal neminem laedere : «è pienamente ammissibile il concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale, quando si tratti di un medesimo fatto che violi contemporaneamente sia diritti che alla persona spettano indipendentemente da un contratto o da un rapporto giuridico preesistente, sia diritti che derivano da un contratto o comunque da un vinculum iuris già esistente, ed in tal caso la pretesa del danneggiato può trovare il suo 439 Cass. Civ., SS. UU., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro amm., 1999, 1990 ss., con nota di B. DELFINO, La fine del dogma dell'irrisarcibilità dei danni per lesione di interessi legittimi : luci ed ombre di una svolta storica: nota a Cass., sez.un., 22 luglio 1999 n. 500; in Contratti, 1999, 869, con nota di V. MOSCARINI, Appunti su una 'svolta epocale' in merito ad un'interpretazione costituzionalmente orientata sulla pari dignità tra diritto soggettivo ed interesse legittimo: una decisione a futura memoria : nota a Cass., sez.un., 22 luglio 1999 n. 500; in Foro amm., 2000, 305, con nota di G. SORICELLI, Appunti su una 'svolta epocale' in merito ad un'interpretazione costituzionalmente orientata sulla pari dignità tra diritto soggettivo ed interesse legittimo: una decisione a futura memoria : nota a Cass., sez.un., 22 luglio 1999 n. 500. 440 Per un'analisi critica dei vari punti toccati dalle Sezioni Unite v. F. D. BUSNELLI – S. PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 287 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 96 fondamento, oltre che nel generale precetto del neminem laedere, anche nel contratto, con la conseguenza che, venuta meno una delle due azioni per ragioni ad essa relative, come per prescrizione, rimane ferma l'altra azione, fondata è sui medesimi presupposti di fatto e parimenti diretta a conseguire il risarcimento del danno, soggetta al proprio correlativo termine prescrizionale (...)» 441. In altre decisioni, anche recenti, viene ristretto l'ambito di applicazione del concorso ai casi in cui l'inadempimento dell'obbligo contrattuale costituisca al contempo violazione di un diritto primario, tutelato dall'ordinamento in maniera assoluta, quali il diritto di proprietà, il diritto alla vita, alla salute ecc.442. Nella metà degli anni ottanta una parte della dottrina aveva evidenziato il contrasto tra l'ambito di tutela aquiliana non più ristretto ai diritti soggettivi assoluti e i presupposti di operatività del concorso limitati alla lesione dei diritti primari. Rodolfo Sacco ha dedicato un saggio a questa problematica, mostrando profonda perplessità verso l'atteggiamento bivalente delle giurisprudenza, che in caso di concorso non applica i principi generali acquisiti in materia aquiliana443. Nonostante un'analisi che potrebbe apparire a tratti critica, Sacco arriva alla conclusione che non può essere abbandonata la limitazione del concorso (di azioni detto anche cumulo dall'Autore) alla sola violazione dei diritti assoluti. Le motivazioni fornite 441 Cass. Civ., 5 dicembre 1975, n. 4032, in Mass. foro it., 1975, 961; per le pronunce successive al caso Meroni: Cass. Civ., 9 gennaio 1979, n. 119, in Arch. civ., 1979, n. 330; Cass. Civ. 22 settembre 1983, n. 5638, cit.; Cass. Civ. 26 ottobre 1995, n. 11120, in Mass. giur. it., 1995, 10; Cass. Civ. 19 gennaio 1996, n. 418, in Danno resp., 1996, 611, con nota di R. SIMONE, Concorso di responsabilità: a proposito di un ritorno alla tipicità dei fatti illeciti; Cass. Civ., 20 giugno 2001, n. 8331, in Danno resp., 2001, 111; Cass. Civ. 18 marzo 2003, n. 3980, in Guida dir., 21, 52; nel merito: Trib. Roma, 8 aprile 2011, in Pluris Utet Cedam, 2011; Trib. Novara, 22 settembre 2011, in sito internet NovaraIUS.it; 442 Cass. Civ. 7 agosto 1962, n. 2441, in Foro it. 1962, I, 1644; Cass. Civ., 17 giugno 1967, n. 1430, in Mass. giur. it., 1967, 549, Cass. Civ., 21 dicembre 1968, n. 4043, Giust. civ. mass., 1968, 2125 (responsabilità dell'albergatore per danni accorsi ai propri clienti); Cass. Civ., 28 gennaio 1972, n. 226, in Giur. it., 1972, I, 1797; Cass. Civ., 30 aprile 1980, n. 1696, in Mass. foro it. 1980, 334; Cass. Civ. 28 luglio 1986, n. 4833, in Mass. foro it. 1986, 858; Cass, Civ., 6 marzo 1995, n. 2577, in Dir. ind., 1995, con nota di M. ANDREOLINI, Concorso di responsabilità e decorrenza degli interessi; Cass. Civ. 11 febbraio 2014, n. 3021, in CED Cassazione, 2014, n. 629958 . Nel merito: App. Napoli, 1° ottobre 1952, in Foro it.,1952, I, 1708; Trib. Roma, 30 aprile 1986, in Giust. civ.,1987, I, 1847; Trib. Torino, 16 febbraio 1998, in Giur. it., 2000, 320; Trib. Vicenza, 27 gennaio 1990, in Nuova giur. civ. comm. 1990, I, 734 con nota di V. DI GREGORIO, Questioni in tema di responsabilita' civile del medico e delle P. A. 443 R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, cit., 159. L'Autore si pone in una posizione interlocutoria nei confronti dei Giudici, formulando il seguente quesito: «Quando voi parlate di cumulo delle due responsabilità, la responsabilità delittuale è governata dai normali principi che governano la responsabilità delittuale; e allora come fate, in questi casi, a predicare che non scatta la responsabilità delittuale se non c'è stata lesione del diritto soggettivo della vittima e poi a prescidenre da questa regola in tutte le altre controversie in tema di responsabilità?». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 97 dall'Autore sono le seguenti. Il debitore inadempiente rispetto all'obbligo contrattuale non incorre in responsabilità aquiliana, laddove non abbia violato un diritto assoluto del creditore. Nell'ipotesi in cui non operasse la limitazione del concorso suddetta, allora il debitore inadempiente incorrerebbe sempre nella responsabilità aquiliana 444 . Per maggior chiarezza di tale assunto Sacco afferma che: «(...) se noi svincoliamo la responsabilità aquiliana dal requisito della lesione del diritto soggettivo assoluto della vittima (e ammettiamo il cumulo), troveremo sempre che quando il debitore non adempie l'obbligazione egli cagiona contemporaneamente un danno ingiusto e deve rispondere ex art. 2043»445. Ammettendo la nozione di concorso al di fuori della lesione dei diritti assoluti, l'inadempimento allo stato puro non esisterebbe più446. Lo scollamento tra l'ambito di tutela aquiliana e l'operatività del concorso non può, quindi, essere superato, se non a condizione di negare il concorso stesso, limitare la tutela aquiliana ai diritti assoluti oppure estenderla a tutti i diritti di credito indistintamente. Queste soluzioni sono inammissibili nella realtà concreta447. Dall'analisi del dato giurisprudenziale emergono ulteriori profili, che hanno destato profonde perplessità da parte della dottrina attuale. L'applicazione del concorso risulta limitata a settori ben ristretti448, quali la responsabilità medica, la responsabilità del 444 R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, cit., 160: «Là dove la responsabilità aquiliana è limitata alla lesione del diritto soggettivo assoluto, il debitore inadempiente non incappa nella responsabilità aquiliana per fatto stesso che non ha violato un diritto soggettivo assoluto della vittima. Ma se non si può affermare che incappa nella responsabilità per questo motivo, e si ammette il principio del cumulo, non troveremo mai un debitore inadempiente che non sia nello stesso tempo responsabile per lesione aquiliana»; C. ROSSELLO, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 322, riprende espressamente sul punto quanto sostenuto da R. SACCO. 445 R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, cit., 160. 446 R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, cit., 160 447 G. PONZANELLI, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto, cit., 42: «Se si volesse operare un raccordo tra i nuovi confini della responsabilità extracontrattuale e le affermazioni favorevoli all'operatività del cumulo, si dovrebbe conseguentemente negare uno dei due punti di riferimento: o la responsabilità extracontrattuale tornerà a tutelare i soli diritti soggettivi assoluti (rendendosi coerente il richiamo delle sue norme in materia di cumulo) oppu- re si dovrà — in omaggio ad un principio di coerenza dell'ordinamento — negare il cumulo. Entrambe le soluzioni non sembrano essere dotate di sufficiente realismo: esse, infatti, non sembrano in grado di determinare un'inversione di rotta della corrente giurisprudenziale ormai consolidata nel ritenere ammissibile quanto la lesione aquiliana di un diritto di credito, tanto il concorso delle due forme di responsabilità (12-bis). Allo stesso modo poco attuabile, e caldamente da evitare, pena un'inammissibile incertezza dei traffici giuridici, sarebbe una terza soluzione per la quale il cumulo dovrebbe essere applicato ad ogni lesione di diritti contrattuali». 448 R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, cit., 157; sullo stesso punto v. anche MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 98 vettore e gli infortuni sul lavoro. Ciò contrasta con la formula fornita dalla giurisprudenza che, come abbiamo visto nell'analisi delle massime, potrebbe avere un'applicazione generalizzata449. Allo stesso tempo il concorso emerge come rimedio in caso di prescrizione di una delle azioni450. Ciò ha portato una parte della dottrina, poco fiduciosa nel ruolo svolto dal concorso, ad affermare che: «(...)i danni alla persona subiti dai contraenti sono conseguenti alla violazione di obblighi di protezione della persona del contraente e, quindi, dovrebbero essere soggetti al regime contrattuale, ma i giudici, muovendo da un generico favore verso il danneggiato, ricorrono alla regola del cumulo delle azioni per consentire il risarcimento che altrimenti sarebbe prescritto. Si può dunque supporre che, se fossero eliminate legislativamente le differenze di regime in tema di prescrizione, il problema in esame sarebbe destinato a perdere di importanza»451. La diversità prescrizionale sarebbe secondo questi Autori il solo motivo, che G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 264 ss. 449 Un'ipotesi non ricompresa tra quelle indicate per via della sua minore applicazione riguarda la responsabilità del venditore per difetti della cosa venduta: Cass. Civ., 13 marzo 1980, n. 1696, cit.; «Il principio della possibilità del concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in relazione ad un evento dannoso, unico nella sua genesi soggettiva e risalente ad un unico comportamento del medesimo autore, che leda non solo i diritti specifici derivanti dal contraente delle clausole contrattuali ma anche i diritti assoluti (concernenti l'onere, l'incolumità, la proprietà) del contraente medesimo, e operante anche in tema di responsabilità per i vizi della cosa venduta, giacché il raggio di applicazione del comma 2 dell'art. 1494 c.c. non è comprensivo di qualsiasi danno giuridicamente rilevante derivato dai vizi della cosa, ma riguarda pur sempre la lesione di interessi connessi col vincolo negoziale (e, cioè, a titolo esemplificativo, il danno derivante dal minor valore obiettivo del bene o dalla sua distruzione o dalla mancata realizzazione del lucro nella rivendita del bene stesso), con esclusione, quindi, del pregiudizio (quale la distruzione o il deterioramento di cose diverse da quella acquistata, il danno alla salute del compratore e simili) arrecato ad interessi del compratore nati e svolgentisi al di fuori del contratto ed aventi, perciò, la consistenza di diritti assoluti» e Cass. Civ., 28 luglio 1986, n. 4833, in Mass. foro it., 858: «Il principio del concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in relazione a un evento dannoso che, unico nella sua genesi soggettiva e risalente allo stesso comportamento del suo autore, leda, oltre ai diritti acquisiti dalla parte in base al contratto, anche i diritti assoluti della medesima, è operante pure in tema di responsabilità per i vizi della cosa venduta, giacché il 2° comma dell'art. 1494 c. c. non riguarda qualsiasi danno giuridicamente rilevante causato dai vizi della cosa, ma si riferisce alla sola lesione degli interessi connessi con il vincolo negoziale e con esclusione, quindi, del pregiudizio arrecato agli interessi del compratore che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti»; tra le pronunce recenti: Cass. Civ. 11 febbraio .2014, n. 3021, cit.; Trib. Novara, 22 settembre 2011, cit. Un'ipotesi ulteriore riguarda la responsabilità dell'albergatore per danni cagionati agli ospiti struttura, v. recenti: Trib. Roma, 1° luglio 2011, in Pluris Utet Cedam, 2011, (il caso riguardava la responsabilità dell'albergatore per danni ai villeggianti cagionati dall'omessa manutenzione della struttura sportive). 450 Tra le altre: Cass. Civ., 9 gennaio 1979, n. 119, cit.; Cass. Civ. 22 settembre 1983, n. 5638, cit.; Cass. Civ. SS.UU., 14 maggio1987, n. 4441, cit., Cass. Civ., Sez. lavoro, 5 ottobre1994, n. 8090, cit.; App. Napoli, 2 settembre .2009, cit. 451 G. VISINTINI, La lesione del credito da parte di terzi e il concorso di azioni, cit., 728. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 99 spinge i Giudici ad applicare i concorso452. Questa posizione è connessa ad un'idea di base, secondo la quale l'istituto in esame non può superare le incoerenti ed arbitrarie differenze tra i due regimi di responsabilità, ma può solamente attenuarle453. Sempre nell'ambito di questo indirizzo, è stato proposta una razionalizzazione della giurisprudenza in materia di concorso. Nello specifico, è stato ipotizzato il riconoscimento della responsabilità aquiliana nelle fattispecie ricondotte normativamente in ambito contrattuale, con la conseguente applicazione dei termini di prescrizione previsti in materia aquiliana454. Questa soluzione, però, avrebbe come conseguenza l'abbandono forzato della teoria degli obblighi di protezione ormai radicata all'interno del nostro ordinamento. II.8. Cenni sui profili processuali del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana. Per completare l'analisi generale in materia di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è necessario analizzare alcuni aspetti, che attengono all'ambito prettamente processuale. Bisogna, anzitutto, premettere che l'oggetto del processo è rappresentato dal diritto materiale dedotto in giudizio455. Per ciò che concerne l'individuazione del diritto sostanziale, la migliore dottrina ha superato il criterio tradizionale, soggetti, petitum e 452 F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 162 ss. e F. GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 92: «A ben vedere, la diversità dei termini di prescrizione costituisce la ragione che meglio spiega la « contrattualizzazione » di vaste aree di responsabilità, nonché la creazione della regola giurisprudenziale del concorso di responsabilità, che consente al danneggiato di scegliere tra i due regimi il più favorevole oppure, quando una delle due azioni sia preclusa, di ricorrere all’altra». 453 F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 162: «L'ammissibilità o meno del concorso o cumulo di azioni risarcitorie può evitare le conseguenze inique dell'arbitraria diversità di regime, ma non può sanare, quando esiste, l'incoerenza delle soluzioni normative; soprattutto non può offrire rigore a distinzioni (come quella in tema di prescrizione) che ne risultano del tutto prive». 454 G. VISINTINI, La lesione del credito da parte di terzi e il concorso di azioni, cit., 728: «Come si può notare, la casistica principale qui riportata, riguarda l’area dei contratti in cui la persona fisica di uno dei contraenti è particolarmente coinvolta nell’esecuzione del contratto (trasporto, lavoro, cura e albergo) e, quindi, si conferma che la regola del cumulo ha una portata solamente settoriale. Tale giurisprudenza, inoltre, potrebbe essere razionalizzata nel senso del riconoscimento della natura aquiliana della responsabilità in gioco nonostante la previ sione della fattispecie nella sede della disciplina specifica dei contratti e con la conseguente applicazione del regime sulla prescrizione concernente la responsabilità extracontrattuale, e non di quello dettato specificamente per le azioni contrattuali, le azioni cioè volte a porre rimedio agli squilibri contrattuali e a risarcire il danno tipicamente contrattuale». 455 C. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, in Dig. disc. priv., sez. civ., VII, Torino, 1991, 71. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 100 causa petendi, ma ha optato per un'identificazione diretta del diritto affermato456. Nell'ipotesi dei diritti eterodeterminati 457 l'individuazione della situazione giuridica sostanziale avviene attraverso l'enucleazione del fatto storico costitutivo458. Il diritto viene considerato l'effetto giuridico del fatto generatore459, quindi è lo «strumento di assicurazione del bene della vita ricercato»460. L'attore attraverso la proposizione della domanda deduce il fatto costitutivo del diritto, che può essere inquadrato all'interno di una molteplicità di fattispecie normative. Il problema che si pone è quello di verificare se, pur in presenza di una molteplicità di fattispecie normative, sia individuabile un unico fatto generatore e di conseguenza un unico diritto, ovvero «(...) se la presenza di più fattispecie non escluda che unico sia il bene della vita cui possono aspirare le parti»461. Ciò dipende dal modo in cui le norme si rapportano tra loro e ci verifica in tre casi: relazione di esclusione, relazione di specialità e sussidiarietà e relazione di assorbimento462. Il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana è riconducibile al secondo caso indicato. La moderna dottrina processuale ha, però, distinto a seconda che gli obblighi contrattuali violati formino o meno oggetto di norme speciali, disciplinanti la responsabilità contrattuale. Nel primo caso (es. responsabilità del vettore ex art. 1681 cod. 456 C. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 71:«Nella tradizione sistematica, (…) l'azione, e quindi ora meglio diremmo il diritto sostanziale fatto valere, si identifica in riferimento ai noti «tria»: soggetti, causa petendi e petitum; quest'ultimo a sua volta poi articolato in mediato- bene della vita oggetto di aspirazione – o immediato – il proveddimento giudiziale richiesto. La più recente elaborazione ha di fatto superato una simile ricostruzione, tuttora utile sul piano scolastico o nella prassi curiale, e si incentra piuttosto per via diretta sulla individuazione del diritto sostantivo, secondo le linee appresso richiamate». 457 Un diritto è autodeterminato, quando la sua individuazione non può prescindere dalla specificazione dei fatti costitutivi. Si tratta, infatti, di diritti che possono ripetersi in un numero indefinito di casi, come il diritto al pagamento di una somma di denaro. L’attore potrà far valere questo diritto ad esempio in virtù di un contratto di mutuo o come corrispettivo di un contratto di locazione. In queste ipotesi, quindi, la modificazione del fatto costitutivo determina la deduzione in giudizio di un diritto diverso. Si parla, invece, di diritti autodeterminati nell’ipotesi opposta, e cioè quando per la loro identificazione è sufficiente l’indicazione del petitum, come ad esempio avviene per il diritto di proprietà. In presenza di tali diritti il variare dei fatti costitutivi non incide sull’identità dei diritti stessi (G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, I principi, Torino, 2014, 82 ss.). 458 C. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 73. 459 C. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 73. 460 C. GAMBA, Domande senza risposta. Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile, Padova, 2008, 19. 461 C. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 74. 462 S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato, Milano, 1987, 248 ss.; il tema viene successivamente ripreso da S. MENCHINI, Il giudicato civile, II ed., con la collaborazione di C. CARIGLIA, in A. PROTO PISANI (diretta da), Giur. sist. dir. civ. comm. dir. proc. civ., Torino, 2002, 129; lo riprende poi C. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 75. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 101 civ.) sussiste un rapporto di specialità tra le norme contrattuali e l'art. 2043 cod. civ. e ciò escluderebbe la sussistenza di più pretese risarcitorie463. Nell'ipotesi opposta si tratta esclusivamente della relazione tra l'art. 1218 cod. civ. e l'art. 2043 cod. civ. L'art. 2043 cod. civ. detta una disciplina sussidiaria e subordinata rispetto a quella che regola i rapporti contrattuali. Si applica, quindi, in tutti i casi in cui l'interesse del soggetto danneggiato non sia diversamente tutelato464. In entrambe le fattispecie individuate non sussiste il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, perché si andrebbe ad applicare solamente la disciplina contrattuale (l'art 1218 cod. civ. o le disposizioni di legge speciale). Detto ciò: «(...) una soltanto è la fattispecie applicabile all'accadimento storico, il quale sia idoneo a soddisfare contemporaneamente gli estremi della responsabilità aquiliana e di quella ex contractu, ed unico è, di conseguenza, il diritto al risarcimento che sorge, ossia quello contrattuale»465. L'esistenza di un unico diritto comporta l'esistenza di una sola azione a favore del danneggiato. Ciò determina la possibilità sia per le parti, sia per il Giudice, di passare da una all'altra figura in corso di causa466. Passiamo ad analizzare la posizione della giurisprudenza in merito alla qualificazione dei fatti e alla sua eventuale modificazione nel corso del procedimento. Nell’ambito del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, la Corte di Cassazione ha affermato che il debitore risponde a duplice titolo, contrattuale ed extracontrattuale. Si verifica, inoltre, l'identità degli elementi di fatto oggettivi (condotta antigiuridica e danno) e soggettivi (dolo o colpa), che hanno determinato le due responsabilità. Da queste considerazioni deriva che la pretesa risarcitoria, essendo fondata sulla stessa causa petendi, è unica per entrambe le azioni La deduzione degli elementi oggettivi e soggettivi è sufficiente ad indicare la causa petendi per far valere entrambe le 463 S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato, cit., 256 ss. S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato, cit., 257 ss. 465 S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato, cit., 256 ss. 466 C. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 76, S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato, cit., 263 ss., : «(...) all'unico diritto corrisponde anche una sola azione a favore del danneggiato per far valere la pretesa risarcitoria; da ciò segue che non soltanto è possibile per le parti il mutamento del titolo di responsabilità in corso di causa e per il giudice accogliere la domanda fondata, ad esempio, sull'illecito contrattuale, facendo leva su quello aquiliano, ma soprattutto il giudicato formatosi sul diritto al risarcimento esclude la riproponibilità dell'azione, anche se basata su una fattispecie diversa da quella dedotta in precedenza». v. anche C. GAMBA, Domande senza risposta, cit., 22. 464 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 102 azioni. In caso di impugnazione della sentenza che abbia rigettato la domanda di risarcimento, è sufficiente la deduzione degli elementi di fatto e l'invocazione delle norme codicistiche, che riguardano entrambe le responsabilità, «per evitare che il giudizio del gravame resti limitato ad una sola delle due forme di responsabilità»467. Merita particolare approfondimento un profilo ulteriore, connesso al concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, che riguarda la qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice. Se una parte ha dedotto dei fatti, che possono determinare entrambe le forme di responsabilità, e allo stesso tempo si sia riferita alle disposizioni in materia di responsabilità aquiliana, il riferimento non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. L'unica condizione è che i fatti rimangano inalterati e che non vengano in rilievo elementi disciplinari delle due responsabilità, che non siano stati oggetto di contraddittorio468. La giurisprudenza ha, inoltre, individuato delle regole peculiari inerenti la qualificazione giuridica dell’azione di responsabilità proposta dal dipendente pubblico nei confronti del proprio datore di lavoro. Secondo l’orientamento costante delle Sezioni Unite469, è irrilevante la qualificazione formale in termini contrattuali o extracontrattuali, 467 Cass. Civ., sez. lav., 23 giugno 1994, n. 6064, in Foro it., 1995, I, 201 e Giur. it., 1995, I, 412; Cass. Civ. 5 ottobre 1994, n. 8090, in Mass. foro it. 1994, 764; Dir. prat. lav., 1995, 453; Cass. Civ. 19 settembre 2004, n. 19560, in Danno resp., 2005, 213; Cass. Civ., 11 maggio 2007, n. 10830, in Giust. civ. mass., 2007, 4602. 468 Cass. Civ., 8 febbraio 2007, n. 2746, in Giust. civ. mass., 2007, 2, e in CED Cass., 2007, n. 596386; Cass. Civ., 31 marzo 2007, n. 8067, in Foro it., 2007, I, 3468; Cass. Civ., 11 maggio 2007, n. 10830, cit.; Cass. Civ., 18 luglio 2008, n. 19938, in CED Cass., 2008, n. 604563; Cass. Civ., 11 giugno 2012, n. 9437, in Resp. civ. on line, 2012; Trib. Salerno, 24 settembre 2009, in Pluris Utet Cedam, 2009; App. Firenze, 12 febbraio 2013, in Danno resp., 2013, 444; Trib. Salerno, 23 gennaio 2013, Pluris Utet Cedam, 2013; Trib. Salerno, 21 febbraio 2014, Pluris Utet Cedam, 2014. 469 V. tra le altre: Cass. Civ., SS. UU., 14 dicembre 1999, n. 900, in Danno resp., 2000, 436: «(…) stante la autonoma e prioritaria tutela del diritto assoluto alla vita ed all'integrità fisica, si deve ritenere proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale; quindi, ad esempio, quando il danneggiato invochi la responsabilità aquilana, oppure chieda, genericamente, il risarcimento del danno alla propria integrità fisica, il che implica la mancata deduzione di una specifica obbligazione contrattuale.Correlativamente, si può ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale, sol quando la domanda di risarcimento danni sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale. (…) Peraltro, la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dettato dall'art. 2087 Cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente, non depone in modo univoco per la proposizione dell'azione contrattuale, in quanto tale prospettazione, di per sè sola considerata, è intrinsecamente neutra, potendo essere stata effettuata in funzione esclusiva della dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e della configurabilità del fatto come illecito extracontrattuale (…)»; Cass. Civ., SS. UU., 12 marzo 2001, n. 99, in Danno resp., 2001, 380, con nota di M. BONA, Malattia professionale del pubblico dipendente e successivo decesso: giurisdizione e competenza nelle azioni risarcitorie promosse iure proprio e iure successionis; Cass. Civ., MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 103 fornita dal danneggiato anche attraverso il riferimento alle disposizioni legislative (art. 2087 o art. 2043 cod. civ.). Il Giudice deve effettuare un’indagine specifica sull’elemento materiale dell’illecito, che il lavoratore danneggiato ha posto alla base della domanda risarcitoria. Nello specifico, il giudice deve verificare se la condotta denunciata dal lavoratore consista nella violazione del dovere generico di neminem laedere, oppure nella violazione degli obblighi specifici inerenti il rapporto di lavoro. Nel primo caso la responsabilità del datore di lavoro avrà natura extracontrattuale; nel secondo caso, si tratterà, invece, di responsabilità contrattuale. Il Giudice potrà qualificare come extracontrattuale l’azione di responsabilità proposta dal lavoratore, solo nel caso in cui l’indagine suddetta non conduca ad una sua precisa identificazione. SS. UU., ord., 5 agosto 2002, n. 11756, in Arch. civ., 2003, 673; Cass. Civ., SS.UU., 8 luglio 2008, n. 18623; in CED Cass., n. 606184; Cass. Civ., SS.UU., 27 gennaio 2011, n. 1875, in CED Cass., 2011, n. 616206; Cass. Civ., SS. UU., 29 luglio 2011, n. 16630; Cass. Civ., SS. UU., 19 novembre 2012, n. 20224; Cass. Civ., SS.UU., 27 febbraio 2013, n. 4850, CED Cass., 2013, n. 625163; Cass. Civ., SS. UU., 17 maggio 2013, n. 12103, in CED Cass., 2013, n. 626193; Cass. Civ., SS. UU., ord., 5 maggio 2014, n. 9573; sulla stessa linea delle Sezioni Unite v. tra le altre: Cass. Civ., 17 aprile 2013, n. 9240, in CED Cass., 2013, n. 626040; Cass. Civ., 18 luglio 2013, n. 17579, in Pluris Utet Cedam, 2013; Trib. Milano, 9 gennaio 2010, in Pluris Utet Cedam, 2010; Trib. Perugia, sez. lavoro, 14 luglio 2010, in Pluris Utet Cedam, 2010. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 104 CAPITOLO III IL CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NEL TRASPORTO PARTE I: L’OBBLIGO DI PROTEZIONE DEL PASSEGGERO E LE CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE. III.1. Premesse. Il contratto di trasporto e le sue species: il trasporto di persone. Il contratto di trasporto si caratterizza per la prestazione del vettore, avente ad oggetto il trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro. Questa contratto presenta carattere unitario, perché comprende qualunque tipo di trasferimento a prescindere dall’oggetto, che può essere una persona o una cosa, e dal tipo di veicolo impiegato dal vettore 470 . Seguendo una tendenza già esistente nella precedente codificazione, il legislatore ha ridotto ad unità le varie forme di trasporto, nel senso che non integrano delle figure contrattuali autonome, ma sono species di un unico genus contrattuale471. Il legislatore ha realizzato l’obiettivo di creare un unico tipo contrattuale attraverso tre diversi strumenti definiti «unificanti» 472. Innanzitutto l’articolo 1678 cod. civ. fornisce una definizione scarna ed essenziale di contratto di trasporto («Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro»), che si adatta a qualsiasi forma di trasporto con qualunque mezzo 470 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone. Nozione e disciplina, Ristampa, Milano, 1966, 10. G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 9 ss.; sulla stessa linea: A. FIORENTINO, I contratti navali, Napoli, 1959, 35. Più recentemente: S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone, in V. FRANCESCHELLI , F. MORANDI, Manuale di diritto del turismo, IV ed., coordinato da G. TASSONI, Torino, 2010, 171; M. M. COMENALE PINTO, Il trasporto marittimo di passeggeri: disciplina attuale e prospettive, in U. LA TORRE, G. MOSCHELLA, F. PELLEGRINO, M. RIZZO, G. VERMIGLIO (a cura di), Studi in memoria di Elio Fanara, II, Milano, 2008, 63; U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, Napoli, 2000, 154; S. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, Milano, 2008, 145; S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (già diretto da), P. SCHLESINGER (continuato da), Tratt. dir. civ. comm., Milano, 2012, 5; in disaccordo con la teoria maggioritaria: D. GAETA, Del trasporto in generale, in Dir. trasp., 1993, I, 7. 472 U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, Napoli, 2000, 155. 471 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 105 venga eseguita 473. Il secondo strumento utilizzato dal legislatore è rappresentato dalla normativa in materia di trasporto pubblico di linea, contenuta nell’articolo 1679 cod. civ.474, che è volta a tutelare gli interessi degli utenti e ad attenuare i privilegi del vettore monopolista. Si tratta di una disposizione di portata generale e non limitata al settore del trasporto terrestre in cui è contenuta. Il legislatore, infatti, di fronte all’emergere del trasporto come fenomeno di massa ha dettato alcune regole a tutela del passeggero, che è la parte debole del rapporto contrattuale. Ultimo mezzo di unificazione è la norma di raccordo, contenuta nell’articolo 1680 cod. civ., secondo il quale: «Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali»475. Attraverso l’articolo 1680 cod. civ. la normativa del codice civile può essere considerata il diritto comune del contratto di trasporto, ma nel rispetto della disciplina speciale prevista per le singole species. In questo modo si costruisce uno «stabile collegamento fra il “centro” (il trasporto) e la “rete periferica” (i trasporti)»476. La dottrina si è a lungo interrogata sul rapporto tra l’art. 1680 cod. civ. e l’art. 1 cod. nav.: «In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea si applicano il presente codice, le leggi i regolamenti e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano applicabili per analogia, si applica il diritto civile». Secondo un primo indirizzo interpretativo il rinvio al codice della navigazione, 473 U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 155 ss. L’Autore specifica che le discipline del trasporto aereo e di quello marittimo contenute nel codice della navigazione non contengono la definizione del contratto di trasporto. Si ritiene, quindi, valida la definizione generale adottata dall’articolo 1678 cod. civ. Su questo punto v. anche S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, II ed., Padova, 2013, 286. 474 Articolo 1679 cod. civ.: «Coloro che per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (2951). I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla (1421 e seguenti), e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1419)». 475 U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit., 158. L’opinione dottrinale, che individua nell’articolo 1680 cod. civ. uno degli strumenti «unificanti» utilizzati dal legislatore, si basa sull’idea per cui la disposizione in esame è una norma di diritto della navigazione, con le conseguenze, che verranno trattate in proseguo. 476 U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 158; sul punto già: G. ROMANELLI, I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, in L. TULLIO e M. DEIANA (a cura di), Il cinquantenario del codice della navigazione (Cagliari 28-30 marzo 1992), Cagliari, 1993, 226 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 106 che è contenuto nell’articolo 1680 cod. civ., si riferisce anche all’articolo 1 del codice della navigazione e, di conseguenza, al sistema delle fonti previsto da questa disposizione. Prima di applicare le norme di diritto comune, si dovrà verificare l’esistenza di norme di diritto della navigazione, che siano applicabili in via analogica. In ogni caso le disposizioni previste dal codice civile non dovranno contrastare né direttamente né indirettamente con le norme di diritto della navigazione, che regolano il rapporto 477. In conclusione l’articolo 1680 cod. civ. non integra la disciplina del trasporto marittimo ed aereo, ma semplicemente delimita l’ambito di applicazione delle norme di diritto comune478. Altri, invece, qualificano l’articolo 1680 cod. civ. come una norma di diritto della navigazione. Di conseguenza le disposizioni contenute nel codice civile si collocano al primo posto nella gerarchia delle fonti, prevista dall’articolo 1 del codice della navigazione. La disciplina di diritto comune prevale, secondo questo indirizzo, sulle fonti consuetudinarie e regolamentari e sull’applicazione analogica prevista dall’articolo 1 cod. nav.479. Attualmente si assiste al recepimento nel diritto interno della navigazione di interi complessi normativi di fonte internazionale. Ciò sottolinea il carattere di specialità del diritto della navigazione, che viene sostenuto dal primo indirizzo dottrinale esaminato. Alla luce delle tendenze attuali il ricorso al diritto comune del trasporto in caso di lacune normative sarebbe insoddisfacente. Appare, infatti, preferibile far ricorso all’applicazione analogica delle norme di diritto della navigazione, che fanno parte dello stesso substrato 477 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 140 ss. M. GRIGOLI, Il trasporto, in P. RESCIGNO (diretto da), in Tratt. dir. priv., XI, Obbligazioni e contratti, Milano, 1984, 754; sulla stessa linea recente: S. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 132: «Prima di procedere all’applicabilità delle norme del codice civile, si dovrà fare ricorso (…) al principio dell’analogia “prioritaria”, e se ciò, nondimeno, la lacuna dovesse permanere dovrà farsi ricorso alle norme del codice civile sul contratto di trasporto in generale (…) e sul trasporto di persone (…)». 479 La dottrina a sostegno di questo indirizzo interpretativo può considerarsi maggioritaria, v. tra gli altri: F. M. DOMINEDÒ, Principi del diritto della navigazione, I, Padova, 1957, 101; S. FERRARINI, I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Roma, 1947, 71; D. FIORENTINO, I contratti navali, cit., 56; nella dottrina tra gli altri: U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 161 ss., che ha esaustivamente trattato gli argomenti a sostegno della tesi esposta; in particolare l’Autore afferma che: «(…) unità (intesa come unità dei trasporti) sarebbe infranta se nel momento stesso in cui è costituita, dovesse restare subordinata in modo così drastico all’autonomia del diritto della navigazione intesa nel senso della più chiusa separatezza dall’ordinamento di cui pur fa parte (…); E. G. ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, Milano, 2007, 193 ss.; L. TULLIO, Contratto di noleggio, Milano. 2006, 380. 478 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 107 giuridico in cui sono nate le norme di diritto uniforme, che sono entrate a far parte del diritto interno480. In ogni caso l’adesione all’uno o all’altro degli indirizzi interpretativi descritti non fa venir meno la funzione dell’articolo 1680 cod. civ. La finalità legislativa è stata quella di «assicurare alla complessa disciplina dei trasporti l’unità del sistema e (…) evitare che ogni particolare ramo della disciplina dei trasporti formi un vaso chiuso, a sé stante»481. Da quanto si evince dalla definizione generale fornita dall’art. 1678 cod. civ., il contratto di trasporto è un contratto a prestazioni corrispettive, in forza del quale una parte si obbliga al versamento di una somma di denaro, mentre l’altra si impegna a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. La prestazione di trasferimento eseguita dal vettore caratterizza questa tipologia contrattuale. Non assume nessuna rilevanza l’entità fisica ed economica dell’oggetto trasportato e nemmeno la lunghezza e la complessità del trasferimento482. Inoltre, il luogo del trasferimento può coincidere con il luogo di partenza. Il trasferimento, infatti, implica lo spostamento fisico e materiale da un luogo ad un altro, ma non il ritorno allo stesso luogo483. Il contratto di trasporto assume, però, aspetti peculiari a seconda che il trasferimento abbia ad oggetto persone o cose, del mezzo di trasporto utilizzato da parte del vettore e dell’ambiente in cui viene effettuato484. L’oggetto trasportato e il tipo di veicolo utilizzato per il trasferimento determinano l’individuazione di specifici sottotipi del contratto di trasporto, cui si è già accennato (es. trasporto marittimo, aereo, ferroviario)485. 480 S. ZUNARELLI, C. ALVISI, Trasporto, in G. DE NOVA (a cura di), Comm. cod. civ. Scialoja- BrancaGalgano, Libro quarto: Obbligazioni, art. 1678 – 1702, Bologna, 2014, 76 ss. 481 A. ASQUINI, voce Trasporto (in genere), in Noviss. dig. it., XIX, Torino, 1973, 566. 482 M. RIGUZZI, Il contratto di trasporto, M. BESSONE (diretto da), Tratt. dir. priv., XIV, Torino, 2006, 3; sul punto anche S. ZUNARELLI, C. ALVISI, Trasporto, cit., 2 ss. Gli Autori fanno proprie le considerazioni di G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 6. 483 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 5 ss. Sulla nozione di trasporto nella dottrina d’oltralpe v. per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali: C. PAULIN, Contrat de transport, in Jurisclasseur Transport, fasc. 610, n. 5/2008 e anche P. LE TOURNEAU, Contrat de transport, in RCiv. Dalloz, avril 2007; B. MERCADAL, Contrat de transport, Rec. V transport terrestres, in RCom. Dalloz, octobre 1995. 484 M. RIGUZZI, Il contratto di trasporto, cit., 7. 485 S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone, cit., 170- 171: «È poi il veicolo impiegato per la materiale esecuzione di tale prestazione a caratterizzare il negozio in oggetto all'interno del tipo «contratto di trasporto», e non l'elemento fisico-naturale in o su cui si viene a trovare la persona o cosa trasportata. In altri termini, nella considerazione sociale è proprio il particolare veicolo impiegato a caratterizzare o sottotipizzare il rapporto in questione nell'ambito del generale contratto di trasporto». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 108 Sotto il primo aspetto (oggetto del trasporto) si collocano il trasporto di persone e il trasporto di cose. Nel trasporto di persone viene trasferita una persona fisica, cioè un soggetto di diritti e non un oggetto inerte. Deve trattarsi di una persona fisica, che sia dotata di capacità giuridica. Deve essere una persona vivente e non un cadavere (il cui trasferimento rientra nel trasporto di cose) 486. Non è, però, necessario, che la persona trasportata sia dotata della capacità d’agire, posta la possibilità di trasportare persone totalmente incapaci come ad esempio i minori e gli interdetti487. Nel trasporto di cose, la peculiarità dell’oggetto trasportato si riflette sulla struttura soggettiva del contratto. Infatti, il contratto presenta una struttura trilaterale, composta dai due contraenti, vettore e mittente, e da un terzo soggetto, che è il destinatario della merce488. Secondo l’indirizzo prevalente, se il mittente è una persona differente dal destinatario della merce e non è stato emesso un titolo rappresentativo della merce, il trasporto di cose può configurarsi con un contratto a favore di terzo489. Il contratto di trasporto conserva la stessa natura giuridica sia nel trasporto di persone sia nel trasporto di cose. La causa del contratto è identica in entrambi i casi e consiste nel trasferimento di una persona o di una cosa da un luogo ad un altro490. La 486 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 41 ss.; riprendono questa nozione tra gli altri: S. BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, in A. CICU, F. MESSINEO (già diretto da), L. MENGONI, (continuato da) P. SCHLESINGER, Tratt. dir. civ.. comm. Milano, 2007, 168; F. MORANDI, S. VERNIZZI, Il trasporto e i contratti affini, in V. FRANCESCHELLI. F. MORANDI, AA. VV., M. MALO, G. TASSONI (coordinato da), Manuale di diritto del turismo, V ed. Torino, 2013, 236; S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 302. Sull’oggetto del trasporto v. anche A. FIORENTINO, Diritto della navigazione , cit., 179 : «Non è, quindi, esatta l’affermazione che nel trasporto di cose manchi la cosa, oggetto del trasporto, perché solo si può dire che oggetto del trasporto non è una cosa in senso giuridico, ma un oggetto di esso esiste per sempre»; conclusioni identiche in F. M. DOMINEDÒ, Saggi di diritto della navigazione, cit., 252. 487 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 42. 488 Nel trasporto di cose, a differenza del trasporto di persone, avviene una «scissione», in seno alla figura del creditore, tra mittente e destinatario; v. G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 52 ss. 489 A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, in L. BOLAFFIO, A. ROCCO, C. VIVANTE (a cura di), Il codice di commercio commentato, Torino, 1925, 128 ss.; S. BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 115 ss.; G. CATURANI – A. SENSALE, Il trasporto, Napoli, 1960, 121 ss. A. LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, XIII ed., Milano, 2013, 504 ss.; G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone. Nozione e disciplina, cit., 52 ss.; E. G. ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, cit., 337 ss.; contra: G. SILINGARDI, Contratto di trasporto e diritti del destinatario, Milano, 1980, 81 ss., secondo il quale il contratto di trasporto di cose sarebbe una delegazione di pagamento; sul tema v. la ricostruzione di C. ALVISI, Il trasferimento dei diritti nel contratto di trasporto di cose, Bologna, 2008, 5 ss. e in generale: L. V. MOSCARINI, Il contratto a favore di terzi, Artt. 1411 – 1413, in P. SCHLESINGER (fondato da), F. D. BUSNELLI (diretto da), Cod. civ. comm., II ed., Milano, 2012, 49 ss. 490 A. FIORENTINO, Diritto della navigazione, Napoli, 1954, 179; v. anche F. M. DOMINEDÒ, Saggi di diritto della navigazione, Padova, 1951, 252: «(…) questo divario non concerne ancora l’oggetto negoziale in senso tecnico, dal momento che la prestazione resta, come tale, giuridicamente identica (opera materiale ed MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 109 diversità dell’oggetto trasportato determina diverse conseguenze. Innanzitutto nel trasporto di cose il rapporto tra il vettore e il bene che viene trasportato è un rapporto di detenzione, che si instaura tra un soggetto e un oggetto di diritto. Viceversa nell’ambito del trasporto di persone, il rapporto tra il vettore e il passeggero è un rapporto giuridico tra due soggetti di diritto491. Inoltre, nel trasporto di persone, al contrario di quanto avviene nel trasporto di cose, il creditore verifica la correttezza della prestazione contestualmente alla sua esecuzione. In virtù di questa situazione il passeggero deve cooperare con il vettore nell’esecuzione del trasferimento e non solo nel momento iniziale e finale, come avviene nel trasporto di cose con la consegna e riconsegna delle merci492. La distinzione tra le due specie di trasporto dal punto di vista dell’oggetto trasportato si ripercuote anche sull’esecuzione della prestazione principale e sulle prestazioni accessorie al trasferimento. Per quanto concerne il primo punto, nel trasporto di cose i beni vengono consegnati dal mittente al vettore. L’esecuzione della consegna, sebbene non sia prevista come inderogabile ed essenziale, costituisce il presupposto della disciplina del trasporto di cose sia nel codice civile, sia nelle disposizioni del codice della navigazione e nelle leggi speciali493. In questo modo il vettore acquista la detenzione dei beni e al contempo assume l’obbligo di custodia. La consegna dei beni è un elemento distintivo fondamentale tra i due sottotipi, che non è concepibile nel trasporto di persone e che si ripercuote sul regime di responsabilità in capo al vettore494. A questo proposito indivisibile del trasporto), quale che sia il diverso corpo cui si riferisca (trasporto di cose o di persone) (…)» e M. STOLFI, Appalto- trasporto, in GIUSEPPE GRASSO e FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI (diretto da), Tratt. dir. civ., II ed., Milano, 1966, 82. 491 A. ASQUINI, Il contratto di trasporto terrestre di persone: parte generale, Padova, 1915, 118. 492 A. ASQUINI, Il contratto di trasporto terrestre di persone: parte generale, cit., 120: «Mentre nel contratto di trasporto di cose la prestazione del trasporto viene ricevuta e controllata dal creditore del trasporto, al luogo d’arrivo delle cose e al momento della riconsegna, nel contratto di trasporto di persone la prestazione di trasporto viene ricevuta e controllata dal creditore del trasporto in modo continuativo e contemporaneamente alla sua produzione. Onde due importanti corollari: 1) Nel trasporto di persone la cooperazione del creditore del trasporto nell’adempimento della prestazione del trasporto è necessaria, in modo uniforme e continuato, durante tutta l’esecuzione del trasporto (presenza nella vettura) e non solo al momento iniziale e terminale del trasporto (consegna e riconsegna delle merci) come nel contratto di trasporto di cose. 2) Nel trasporto di persone spariscono le due posizioni del creditore del trasporto come mittente e come destinatario della merce, caratteristiche del contratto di trasporto di cose». 493 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 44. L’Autore specifica come la consegna delle cose possa in alcuni casi mancare nell’esecuzione del contratto. Ciò avviene ad esempio nel trasporto di cosa custodita da creditore del trasporto o da un suo preposto (v. in particolare note n. 14 e 15). 494 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 44. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 110 un’autorevole dottrina ha affermato che: «il viaggiatore è presente durante il viaggio con la sua intelligenza e con la sua volontà e resta sempre consegnato anzitutto a sé stesso»495. Il tratto distintivo della consegna delle merci si riflette sul momento di decorrenza della responsabilità in capo al vettore. Nel trasporto di cose il momento della consegna coincide con l’assunzione della responsabilità; nel trasporto di persone è, invece, il passeggero che deve presentarsi all’imbarco e la responsabilità del vettore si esplica dall’inizio delle operazioni di imbarco fino allo sbarco del viaggiatore496. Uguali considerazioni possono essere compiute per quanto riguarda le prestazioni accessorie del trasporto di persone, come ad esempio il vitto, l’assistenza sanitaria, l’utilizzo dei locali comuni, che non sono concepibili e non trovano nessun equivalente nel trasporto di cose497. III.2. L’obbligo di protezione del passeggero. III.2.1. L’obbligo di protezione e la buona fede contrattuale. Alla base degli obblighi di protezione vi è il concetto di buona fede. La buona fede indica «un atteggiamento di cooperazione, rivolto ad adempiere in modo positivo l’aspettativa dell’altra parte»498. Si tratta di un contegno generale che ciascun contraente deve osservare nei confronti dell’altro499. I riferimenti normativi alla buona fede sono contenuti nell’art. 1175 cod. civ. per la disciplina generale delle obbligazioni500, e negli articoli 1337, 1358, 1366 e 1375 cod. civ. per quanto concerne le obbligazioni contrattuali501. La buona fede riguarda tutte le fasi in cui si articola la vicenda contrattuale: le trattative, la pendenza della condizione, 495 A. ASQUINI, voce Trasporto di persone (contratto di), in Noviss. dig. it., XIX, Torino, 1973, 613. S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 303. 497 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 43. 498 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, 93. Per una panoramica dottrinale sugli obblighi di protezione vedi L. LAMBO, Obblighi di protezione, Padova, 2007, 63 ss. 499 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 92. 500 Art. 1175: «Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza». I concetti di buona fede oggettiva e di correttezza possono essere considerati dei sinonimi v. sul punto tra gli altri: C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 86, nota n. 28; contra E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 68: «La differenza fra l’uno e l’altro criterio consiste soprattutto in ciò: la correttezza impone normalmente solo doveri di carattere negativo; la buona fede impone degli obblighi di carattere negativo. (…) è da tener presente (…) che il criterio della correttezza non si identifica con quel criterio della buona fede (…)». 501 Art. 1375 cod. civ.: «Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede». 496 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 111 l’interpretazione e l’esecuzione del contratto502. Si concretizza in sede di esecuzione del contratto come affidamento, fedeltà, impegno, capacità di sacrificio, prontezza nel soccorso della controparte. In sede di formazione del contratto la buona fede implica, invece, l’impegno a comportarsi secondo lealtà e veridicità verso la controparte503. Si tratta della buona fede oggettiva504, che è espressione del principio solidaristico, sancito a livello costituzionale 505 e inteso come superamento degli interessi individualistici all’interno del contratto506. La buona fede ha, quindi, una connotazione peculiare, che la pone come uno strumento di salvaguardia del contratto e dell’interesse della controparte507. In ossequio al principio di buona fede il debitore dovrà fare tutto il necessario per assicurare alla controparte l'utilità della prestazione508. Allo stesso tempo la buona fede vieta al creditore di abusare del proprio diritto e gli impone di attivarsi nell’interesse del debitore, per evitare o limitare le conseguenze derivanti dall’inadempimento della prestazione509. Dato il suo ruolo, la buona fede oggettiva opera come fonte di integrazione del contratto, imponendo alle parti obblighi accessori, che sono volti al perseguimento delle finalità sopra indicate. La buona fede svolge, dunque, la funzione di integrare gli obblighi contrattuali 510 , ricoprendo una parte attiva nella determinazione del regolamento contrattuale511. Gli obblighi integrativi possono essere distinti a seconda della minore o 502 C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1994, 87. E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 92. 504 La buona fede oggettiva non deve essere confusa con la buona fede soggettiva, che è l’ignoranza di ledere l’altrui diritto (v. sul punto C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 87, nota n. 30). 505 C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 86. 506 G. M. UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, Torino, 2004, 46 ss. 507 G. M. UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, cit., 67 ss. 508 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 94 ss; C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 87 ss.; sul punto G. M. UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, cit., 84 ss. 509 C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 87: «La buona fede incide sulla posizione del creditore vietandogli di abusare del suo diritto e obbligandolo ad attivarsi nell’interesse del debitore al fine di evitare o contenere gli imprevisti aggravi della prestazione o le conseguenze dell’inadempimento»; contra la funzione integrativa della buona fede: U. NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio, I, Il comportamento del creditore, Milano, 1974, 24 ss. e 35 ss., in particolare v. 27: «(…) le regole della correttezza e della buona fede ex artt. 1175 e 1375 esplicano la loro rilevanza soltanto nella fase di attuazione del rapporto obbligatorio, influendo sulle modalità concrete di essa e, più, specificatamente, imponendo al giudice di valutare il comportamento delle parti non soltanto sulla base del mero criterio formale offerto dalla regula iuris applicabile alla fattispecie, ma anche sotto l’angolo visuale della sua congruità rispetto a certe esigenze, che le circostanze del caso possono rilevare». 510 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 94. 511 G. M. UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, cit., 92 ss. 503 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 112 maggiore vicinanza rispetto agli obblighi principali stabiliti nel contratto512. In posizione maggiormente ravvicinata si collocano gli obblighi di custodia e di cura, che integrano in maniera immediata e diretta gli obblighi principali 513 . Tra gli obblighi integrativi gli obblighi di protezione sono, invece, quelli più distanti dall’obbligo principale. Si tratta di obblighi volti a conservare in via generale l’interesse della controparte. Nello specifico essi sono finalizzati a prevenire e allontanare i danni dalla sfera di interessi dell’altro contraente. L’esistenza dell’obbligazione determina, infatti, la possibilità di pregiudicare l’altrui sfera giuridica514. Gli obblighi di protezione si affiancano all’obbligo principale di prestazione nella determinazione del contenuto del contratto. Il rapporto obbligatorio presenta una struttura complessa, che è formata dalle due tipologie di obblighi515. In questo modo viene superata la concezione tradizionale di obbligazione, avente ad oggetto solamente la prestazione dedotta in contratto516. La violazione degli obblighi di protezione dà luogo alla responsabilità del debitore per danni ex art. 1218 cod. civ. Il sistema della responsabilità per danni di cui alla disposizione citata è costruito sul concetto di inadempimento. Presupposto per l’applicazione dell’articolo 1218 cod. civ. è, infatti, la violazione dell’obbligazione in qualunque forma e rispetto a qualunque obbligo di manifesti517. A questo proposito è stato affermato che la funzione propria degli obblighi di protezione è analoga a quella svolta dal principio generale di alterum non laedere. Gli obblighi di protezione, infatti, estendono la tutela contrattuale alla sfera soggettiva della parte nel suo complesso. Di conseguenza la violazione di un obbligo di protezione è un 512 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 99: «Secondo un terzo criterio della civilistica tedesca (…) gli obblighi integrativi che derivano come corollari dal principio della buona fede vengono differenziati secondo il criterio della maggiore o minore vicinanza in cui essi si trovano rispetto agli obblighi principali cui si riferiscono. La contiguità può essere maggiore o minore». 513 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 99. 514 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 99: «(…) nella posizione più distanziata dall’obbligo principale alla prestazione vi sono obblighi generali di conservazione dell’interesse della controparte, che si chiamano con una espressione ormai tecnica obblighi di protezione (…) e sono rivolti a prevenire ed allontanare danni dalla sfera di interessi della controparte; giacché per il solo fatto che esiste un rapporto di obbligazione l’una parte viene a contatto con la sfera giuridica dell’altra e ha la possibilità di pregiudicarla». 515 C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione, in Enc. giur. Treccani, XXI, Milano, 1991, 4. 516 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 34. 517 L. MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, in Riv. dir. comm., 1954, I, 374; ripreso anche da C. CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979, 502 ss. Su questo tema, in particolare sulla ripartizione dell’onere probatorio in caso di lesione degli obblighi di protezione, v. recente: L. LAMBO, Responsabilità civile e obblighi di protezione, in Danno resp., 2008, 137 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 113 illecito sottratto all’ambito di responsabilità aquiliana, che diventa perciò oggetto di tutela contrattuale518. L’inserimento della clausola generale di buona fede nel diritto delle obbligazioni (art. 1175 cod. civ.) ha il compito di integrare il contenuto del contratto attraverso gli obblighi di protezione. Il contratto non costituisce, dunque, l’occasione per il compimento di illeciti commessi dai contraenti a danno gli uni degli altri519. Attraverso gli obblighi di protezione viene assicurata la tutela contrattuale anche ad interessi non contrattuali oppure non dedotti nel contratto, che proteggono la persona e i suoi beni520. In base a queste ultime considerazioni la tutela offerta attraverso gli obblighi di protezione non può estendersi fino a quei casi in cui esiste un nesso di mera occasionalità tra l’esecuzione del contratto e il danno521. Gli obblighi di protezione possono essere distinti in quattro categorie: obblighi d’informazione accessori a prestazioni di natura diversa; obblighi di custodia e di conservazione; obblighi di salvataggio e infine obblighi di sicurezza522. Alcuni di questi sono previsti espressamente dalla legge e l’ipotesi tipica è l’art. 1681 cod. civ. in materia di trasporto di persone523. In altri casi, invece, il riconoscimento degli obblighi integrativi di buona fede avviene attraverso l’opera interpretativa dei giudici a partire dall’art. 1175 518 C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione, cit., 4: «Se gli obblighi di protezione estendono la tutela contrattuale alla sfera soggettiva delle parti nel suo complesso, la loro funzione è analoga a quella svolta dallo stesso principio di alterum non laedere che presiede alla responsabilità aquiliana. Ne deriva che la violazione degli obblighi di protezione è un illecito sottratto al regime di quest’ultima e ascritto all’ambito della responsabilità contrattuale, proprio perché mediato dalla violazione di un obbligo. Che tale violazione costituisca il pendant contrattuale dell’illecito extracontrattuale, è confermato da un’ulteriore lettura delle norme che sono state poste ad ampliare lo spettro del rapporto obbligatorio». 519 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 35: «(…) un comportamento che viola gli obblighi integrativi di buona fede, anche se può presentare affinità con i fatti illeciti, va qualificato fonte di responsabilità contrattuale perché l’inserzione nel nostro sistema del diritto generale delle obbligazioni della clausola della buona fede non può avere altro significato che quello di una integrazione dell’autonomia dei privati. Il rapporto contrattuale si arricchisce nella sua stessa struttura della presenza di questi obblighi e non costituisce soltanto l’occasione per il compimento di illeciti in danno dell’uno o dell’altro contraente». 520 A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit., 120 ss. 521 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 676. 522 F. BENATTI, Osservazioni in materia di «doveri di protezione», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, II, 476. 523 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 34. Altri casi previsti dalla legge sono ad esempio: l’art. 2087 cod. civ., che statuisce l’obbligo di tutelare l’incolumità del dipendente da parte del datore di lavoro; l’art. 1693 in materia di trasporto di cose, l’art. 1718, comma 1, cod. civ., in materia di mandato; v. sul punto R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 676: «Dal che si può argomentare nel senso dell’estensione di obblighi siffatti di salvaguardia dei beni, e dunque, della responsabilità contrattuale, a tutti i casi in cui la natura del contrato, e l’oggetto dell’obbligazione postulano l’ingresso della persona nei locali o la sua inserzione in organizzazioni di attività, servizi ecc., predisposti da chi deve effettuare o anche ricevere la prestazione; ovvero la sistemazione nei suoi locali, ed il relativo affidamento a lui delle proprie cose». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 114 cod. civ. Nell’individuazione degli obblighi, i Giudici tengono conto di alcuni fattori ancillari, quali la natura della prestazione principale, gli usi sociali, e possono fare altresì ricorso ai criteri di analogia in riferimento alle disposizioni specifiche previste per i contratti tipici524. III.2.2. L’obbligo di tutelare l’incolumità del passeggero. All’interno del nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di protezione del passeggero è stabilito dalla legge. La previsione normativa è contenuta negli articoli 1681 cod. civ. per il trasporto terrestre525, 409 cod. nav. in materia di trasporto marittimo526 e, infine, nell’art. 942 cod. nav., per la navigazione aerea, nella formulazione antecedente all’emanazione dei decreti legislativi n. 96/2005 e 151/2006 527 . La previsione legale dell’obbligo di protezione del viaggiatore è stata spiegata alla luce del coinvolgimento diretto della persona e della sua integrità fisica nell’esecuzione del contratto. La particolare natura del bene, coinvolto nell’adempimento del contratto, giustifica l’intervento della legge nella determinazione del regolamento contrattuale528. 524 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 35: «Ne consegue (…) l’estensione della disciplina della responsabilità contrattuale non solo a ipotesi di inadempimento a obblighi di correttezza previsti esplicitamente da norme specifiche di legge, ma anche a quelle individuate dai giudici sulla base della clausola generale dell’art. 1175, che trascende per la sua collocazione i rapporti contrattuali, ma che, in relazione ad essi, funziona da fonte di integrazione del regolamento contrattuale, Il che avviene attraverso un ampliamento delle obbligazioni ex lege ad opera dei giudici (…)». 525 Art. 1681 cod. civ.: «Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita e dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno». 526 Art. 409 cod. nav.: «Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco fino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile». 527 Art. 942 cod. nav. formulazione originaria: «Il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno». A tale disposizione, nel testo vigente, corrisponde la formula di rinvio alle disposizioni di diritto internazionale e comunitario in vigore nella Repubblica di cui all’art. 941 cod. nav., come modificato a seguito della riforma della parte aeronautica del codice della navigazione. 528 G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, Padova, 1994, 10: «Il possibile coinvolgimento diretto dell’integrità fisica della persona nell’esecuzione del contratto, e pertanto la particolare rilevanza dell’interesse da tutelare (integrità della persona umana, giustificano la singolare forza che assume il controllo legale sul contenuto del contratto di trasporto di persone. Un penetrante controllo legale il quale fa sì che il fondamentale obbligo di protezione, di natura contrattuale a carico del vettore di persone, goda di una esplicita e cogente previsione legale (si può richiamare soprattutto l’art. 1681 c. civ., ma anche l’art. 409 c. nav. è rilevante in merito». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 115 L’obbligo di protezione del viaggiatore viene inserito legalmente nel contenuto del contratto, estendendo l’obbligazione dovuta dal vettore, e si configura come una vera e propria prestazione contrattuale. L’obbligo di tutelare l’incolumità del passeggero acquisisce in questo modo una tutela maggiore rispetto a quella di cui godono gli altri obblighi di protezione. Il legislatore, infatti, non solo ha attribuito una tutela di natura contrattuale, ma ha anche previsto una sanzione specifica nel caso in cui venga violato l’obbligo suddetto529. In capo al vettore sussistono così due differenti obblighi: un obbligo di prestazione, che ha ad oggetto l’obbligazione principale di trasferimento del passeggero da un luogo ad un altro, e un obbligo di protezione, che consiste nel tutelare il trasportato da danni e da qualsiasi pregiudizio durante l’esecuzione del trasferimento530. Alcuni sostengono l’equiparazione tra l’obbligo di protezione del passeggero e l’obbligo di custodia, che incombe sul vettore nel trasporto di cose. Entrambi sarebbero espressione dell’obbligo di vigilanza del vettore, che è una prestazione essenziale di qualunque trasporto531. Il vettore deve adoperarsi affinché l’oggetto trasportato (persone o cose) giunga incolume a destinazione. Se ciò non avvenisse, il trasporto diventerebbe una fonte di danno e non soddisferebbe alcun interesse del creditore532. Secondo questa teoria, l’obbligo di vigilanza assume caratteri diversi a seconda che si tratti di trasporto di persone oppure di cose. Nel trasporto di persone e in quello di cose non consegnate, l’obbligo in esame si presenta «allo stato puro». Al contrario, nel trasporto di cose consegnate l’obbligo di vigilare si trova unito e assorbito nell’obbligazione accessoria della custodia533. L’obbligo di vigilanza e quello di custodia 529 A. ZAMPONE, Il rischio dell’impossibilità nel contratto di passaggio, Napoli, 2008, 36 ss. L’Autore mette in luce il fatto che alcuni obblighi di protezione, seppure siano previsti in disposizioni di legge mancano di una sanzione specifica. A tal proposito l’Autore indica il danno alla salute del prestatore del lavoro, inizialmente inquadrato in termini extracontrattuali in quanto lesione di un diritto assoluto, e successivamente ricondotto in ambito contrattuale attraverso il riferimento all’art. 2087 cod. civ. (per riferimenti giurisprudenziali v. note n. 62 e 63). 530 S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 112. 531 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 45. Sulla stessa linea A. Lefebvre D’Ovidio – G. Pescatore – L. Tullio, Manuale di diritto della navigazione, cit., 452 ss.; prima: F. M. DOMINEDÒ, Saggi di diritto della navigazione, cit., 252. 532 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 46: «(…) è ben ovvio invero che al creditore del trasporto interessa non solo il trasferimento dell’oggetto trasportato ma anche, e soprattutto (…) l’arrivo del medesimo a destinazione in stato di assoluta integrità; chi trasporta deve trasferire incolume a destinazione l’oggetto trasportato divenendo altrimenti il trasporto fonte di danno anziché di vantaggio per il creditore del trasporto stesso. Si tratta perciò di un’obbligazione essenziale (…)». 533 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 46. L’Autore specifica come l’obbligo di custodia del MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 116 sono considerati unitariamente dalla legge e costituiscono così un’unica obbligazione, che dà luogo a responsabilità ex recepto del vettore534. Sebbene l’obbligo di protezione sia stato previsto espressamente dalla legge, la dottrina continua a dibattere sulla natura autonoma oppure accessoria di quest’obbligo in rapporto all’obbligo principale di trasferimento. Secondo il primo indirizzo citato535, la violazione dell’obbligo di protezione determina la responsabilità del vettore a prescindere dalle modalità di esecuzione del trasferimento 536 . L’autonomia non esclude, però, il rapporto di connessione o strumentalità tra l’obbligo di protezione e l’obbligo di trasferimento537. L’obbligo di tutelare l’incolumità del passeggero, infatti, concorre con l'obbligo di trasferimento a realizzare lo scopo complessivo del rapporto obbligatorio538. In particolare, l’obbligo di trasferimento si colloca in posizione di complementarietà rispetto all'obbligo di protezione, rappresentando «il limite spazio - temporale del coefficiente di doverosità» 539 . A sostegno dell’autonomia dell’obbligo di protezione interviene anche la disposizione di cui all’art. 1681 cod. civ., comma 2, cod. civ., che vettore supera i limiti della vera e propria custodia, come ad esempio avviene in caso di deposito. Il vettore, infatti, deve fare viaggiare la merce e deve proteggerla da tutti i rischi del trasporto. 534 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 47. 535 G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 83: «Risulta in sintesi ammissibile la configurazione inderogabile ex lege di un autonomo obbligo di protezione a carico del vettore di persone di cui è da negare recisamente l’accessorietà» e analogamente G. MASTRANDREA, Il trasporto marittimo di persone, in (coordinato da) A. ANTONINI, Trattato breve di diritto marittimo, II, Contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Milano, 2008, 67 ss.; v. sul punto l’analisi esaustiva a favore dell’autonomia dell’obbligo di protezione di S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 106 ss.; recente: G. TAGLIARINI, M. CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, Responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di persone, in Le sanzioni in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada, Torino, 2012, 138. 536 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 34; sull’argomento anche G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 83. D. GAETA, Recensione a G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., in Dir. trasp., 1994, 763, critica fortemente le argomentazioni svolte da Mastrandrea per spiegare l’autonomia dell’obbligo di protezione. Gaeta ritiene che, in caso di previsione legislativa dell’obbligo di protezione suddetto (come nel caso in esame), la buona fede non possa svolgere alcuna funzione integrativa degli obblighi contrattuali. L’autonomia dell’obbligo di protezione non può, quindi, trovare alcun fondamento nella predetta clausola generale; per un’analisi generale sulla tematica degli obblighi di protezione nel trasporto e in particolare su quest’aspetto v. L. TULLIO, L’obbligazione di protezione nel trasporto marittimo ed aereo, in Dir. trasp.,2013, II, 389 ss. 537 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 34. Connessione e strumentalità sono termini analoghi come si deduce da G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit. 62: «(...) si può in conclusione affermare l'esistenza di un nesso di mera connessione tra la protezione e la prestazione tipica e tra gli obblighi ad esse relativi, nel senso che costituiscono strumenti per un adempimento del rapporto inteso in senso complessivo». 538 G. RIGHETTI, Per un inquadramento sistematico della responsabilità del vettore, cit., 62. 539 A. ZAMPONE, Il contratto di trasporto marittimo di persone, in L. TULLIO, M. DEIANA, Codice dei trasporti, Milano, 2011, 485. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 117 prevede la nullità delle clausole limitative di responsabilità del vettore per sinistri ai passeggeri. Se non si ammettesse l’autonomia dell’obbligo di protezione, la disposizione suddetta non avrebbe alcun significato concreto 540 . È possibile, inoltre, pervenire ad identiche conclusioni considerando l’art. 415 cod. nav., che sancisce l’inderogabilità dell’art. 409 cod. nav. in materia di infortuni del passeggero541. La natura autonoma dell’obbligo di protezione è stata riconosciuta in sede giurisprudenziale. A questo proposito è importante citare la nota sentenza del Tribunale di Napoli del 19 novembre 1959. Questa pronuncia è stata la prima ad ammettere espressamente l’esistenza dei due obblighi in capo al vettore: obblighi di prestazione e obblighi di protezione. I primi comprendono l’obbligo di trasportare e gli obblighi correlativi di alloggio e vitto; i secondi «si riferiscono essenzialmente alla prevenzione dei danni che derivano dalla particolare incidenza che si verifica nella sfera giuridica altrui in occasione della preparazione e dell’esecuzione del trasporto»542. I sostenitori della natura accessoria seguono, invece, il pensiero formulato da Alberto Asquini, anteriormente all’emanazione del codice civile del 1942 e dunque in assenza di un’esplicita previsione legislativa dell’obbligo di protezione543. Alla base di questa posizione vi è il principio generale per cui il debitore di un’obbligazione è tenuto ad eseguire tutte le obbligazioni accessorie, che «(…) rappresentano il mezzo necessario per il raggiungimento dello scopo economico dell’obbligazione principale» 544 . Le argomentazioni a sostegno di tale assunto sono le seguenti. Innanzitutto il contratto di trasporto è un contratto di locazione d’opera. In questa tipologia contrattuale il conduttore deve compiere tutte le prestazioni necessarie, affinché l’opus abbia l’utilità voluta. Nel trasporto di persone l’opus consiste in una modificazione del modo di essere della persona 540 C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, 146; sulle stesse posizioni v. anche C. VIGNALI, Il trasporto terrestre verso una responsabilità oggettiva, cit., 78; A. ZAMPONE, Il rischio dell’impossibilità nel contratto di passaggio, cit., 40. 541 Art. 415 cod. nav.: «Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; da 412 a 414». 542 Trib. Napoli, 19 novembre 1959, con nota di M. CAPODANNO, In tema di responsabilità del vettore marittimo di persone, in Riv. dir. nav., 1960, II, 230 ss. 543 A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, nota a Cass. Roma, 14 novembre 1918, in Riv. dir. comm., 1919, II, 359. In quel particolare momento storico il problema della responsabilità del vettore nasceva dalla mancanza di una disciplina specifica in materia di trasporto terrestre di persone, a parte alcune norme in materia di trasporto ferroviario (questa problematica sarà oggetto di approfondimento successivo). In particolare sul punto v. A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, cit., 351 ss.). 544 A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, cit., 359. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 118 umana (il suo trasferimento) e perché questa modificazione sia utile è necessario che non venga intaccata l’incolumità della persona545. Di conseguenza il vettore è obbligato ad eseguire il trasporto in modo da fare arrivare incolume il viaggiatore al luogo di destinazione546. A ciò si è obiettato che l’incolumità non può costituire l’oggetto di un’obbligazione, perché può solamente rappresentare il fine pratico della prestazione dovuta. Se si identifica l’incolumità con l’oggetto dell’obbligazione, si confonde lo scopo dell’obbligazione con l’oggetto e il fine con il mezzo predisposto per realizzarlo. Si dovrebbe di conseguenza parlare, non di un obbligo di rendere incolume il viaggiatore, ma di un obbligo di vigilanza, che è finalizzato a preservare l’incolumità del passeggero547. Applicando la teoria dell’accessorietà, il vettore avrebbe l'obbligo di trasportare il viaggiatore a destinazione senza alcun danno alla sua persona548. La previsione di una responsabilità del vettore per danni ai passeggeri, distinta da quella per inesecuzione o ritardo del trasferimento, non farebbe venir meno il contenuto unitario della prestazione549. 545 A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, cit., 359 - 360: «Il conduttore di opera in particolare è tenuto a tutte le obbligazioni accessorie, che rappresentano il mezzo indispensabile per l’opus compiuto abbia l’utilità voluta. Così nei contratti di locazione d’opera , nei quali l’opus promesso consiste in una modificazione di una cosa materiale, il conduttore di opera è obbligato alla conservazione della cosa materiale (…). Ora, perché dovrebbe aversi una diversa situazione nei contratti di locazione d’opera nei quali l’opus consiste in una modificazione attinente alla persona umana (cura medica, insegnamento, trasporto, ecc.)? Anche in questi contratti il conduttore deve considerarsi onerato dalla legge di quelle obbligazioni accessorie che rappresentano il mezzo indispensabile, perché l’opus promesso abbia l’utilità voluta. E, poiché l’opus promesso consiste in una data modificazione del modo di essere della persona umana, modificazione che in tanto è utile e in tanto può essere voluta dalle parti in quanto la persona umana esca incolume dal rapporto, le obbligazioni accessorie cui si allude, devono essenzialmente comprendere l’obbligazione di curare l’incolumità della persona umana, durante l’intero svolgimento del trasporto». 546 A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, cit., 359 - 360: 547 A MAJELLO, Custodia e deposito, Napoli, 1958, 126 – 127. Descrive compiutamente le due posizioni, in posizione critica verso Majello: F. BENATTI, Osservazioni in materia di «doveri di protezione», cit., 481. 548 U. NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio, I, Il comportamento del creditore, Milano, 1964, 18 ss; I. ABBATE, Questioni in tema di ripartizione dell'onere della prova nel contratto di passaggio, nota a Cass. Civ., 7 febbraio 1962, n. 244, in Dir. mar., 1962, 557. In posizione critica rispetto alla teoria prevalente anche S. BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 837: «(...) il dovere di protezione è soltanto funzionale all'esecuzione dell'obbligazione, tipica ed unica, di realizzare tale trasferimento, traendo origine dal contratto in questione e restando in quella assorbito» e O. CAGNASSO, C. COTTINO, I contratti commerciali, II ed., in O. CAGNASSO, C. COTTINO (diretto da) , Tratt. dir. comm., IX, Padova, 2009, 411: «Trasportare indenni fa parte della prestazione dovuta in base ad un contratto di trasporto; è il risultato promesso con la sua stipulazione dal vettore. Sicché può apparire superfluo e un poco astratto l’interrogativo se considerarla una prestazione accessoria a quella principale di trasportare oppure (…) l’oggetto (…) di un dovere di protezione (…)». 549 U. NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio, I, cit., 19: «Si tratta, piuttosto, dei diversi aspetti dell'inadempimento, della medesima obbligazione, che, per comodità di analisi, possono anche essere distinti, ma che non valgono a spezzare il contenuto unitario della prestazione». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 119 Seguendo la teoria elaborata da Asquini, l'azione del passeggero danneggiato verrebbe esclusa, laddove il vettore abbia compiutamente realizzato l'obbligo di trasferimento. La legittimazione ad agire del danneggiato sarebbe, così, limitata ai danni derivanti da inadempimento della prestazione di trasferimento 550 . Questa soluzione ricostruttiva, non rispondente alla previsione legislativa, sarebbe inadeguata rispetto ad «una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo»551. Esistono opinioni dottrinali contrapposte in merito alla qualificazione dell’obbligo di protezione del passeggero come obbligazione di mezzi oppure come obbligazione di risultato. Le due tipologie di obbligazioni, la cui elaborazione in Italia è da attribuire a Luigi Mengoni552, si distinguono per il loro contenuto. In particolare, nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde dall’esito positivo dell’attività del debitore, e di conseguenza il debitore adempie esattamente la propria prestazione se svolge l’attività dovuta nel modo stabilito. Nella seconda tipologia di obbligazioni, invece, è dovuto un determinato risultato e l’adempimento esatto della prestazione coincide con il raggiungimento di quel risultato553. La distinzione tra le due categorie di obbligazioni si riflette sul regime di responsabilità applicabile. Nelle obbligazioni di mezzi si applica il regime di responsabilità per colpa. Il debitore di conseguenza non è responsabile se dimostra di essersi comportato diligentemente. Al contrario, l’inadempimento delle obbligazioni di risultato è regolato dalla responsabilità oggettiva: il debitore è responsabile se non ha raggiunto il risultato dedotto nel contratto. Questa distinzione è errata alla radice della sua formulazione. Innanzitutto, non esistono delle obbligazioni in cui sia dovuto esclusivamente il risultato e non lo sforzo necessario per conseguirlo. Al contempo l’articolo 1176 cod. civ., che sancisce la regola della diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, è una regola generale, che deve essere applicata per tutte le obbligazioni. Inoltre, l’obbligo di realizzare il risultato implica sempre l’esecuzione di un’attività preparatoria, che rappresenta un momento inseparabile della prestazione554. 550 S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 111 ss.; sul punto vedi anche G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 73. 551 S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 112. 552 L. MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, cit., 280 ss. 553 C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 72. 554 C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 74 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 120 La dottrina trasportistica ha, però, accolto la distinzione elaborata da Mengoni e l’ha applicata anche all’obbligo di protezione del passeggero555. Alcuni hanno qualificato l’obbligo di tutelare l’incolumità del viaggiatore come un’obbligazione di risultato. Affinché il vettore possa esonerarsi da responsabilità non è, dunque, sufficiente che dimostri di aver utilizzato la dovuta diligenza nell’adempimento dell’obbligazione 556 . Secondo questo indirizzo, il criterio della diligenza non può essere utilizzato per valutare la condotta del vettore. L’inadempimento del vettore può essere dimostrato provando l’esistenza oggettiva del danno avvenuto durante il trasporto e il nesso di causalità557. Una dottrina recente ha appoggiato questa interpretazione, basandosi sulla concezione unitaria della prestazione dovuta dal vettore, che non può essere scissa in obbligazioni principali ed accessorie. Il vettore è tenuto a trasportare il passeggero incolume sino al luogo di destinazione e questa prestazione costituisce sempre un’obbligazione di risultato558. Queste considerazioni non possono essere accettate, perché è indubbio che l’obbligo generale di protezione del passeggero non fa gravare sul vettore il risultato di condurlo incolume a destinazione. L’oggetto dell’obbligo di protezione consiste nell’adozione di un determinato comportamento da parte del vettore ovvero nell’adozione 555 Sul tema specifico v.: G. RIGHETTI, Per un inquadramento sistematico della responsabilità del vettore, cit., 70 e G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 29; anche S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (già diretto da), (continuato da) SCHLESINGER, Tratt. dir. civ. comm., Milano, 2001, 162 e più recente: S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone su strada, in F. MORANDI (diretto da), I contratti del trasporto, Dottrina, Casi, Sistemi, II, Nautica da diporto, trasporto terrestre e ferroviario, Bologna, 2013, 1073 ss.; per una ricostruzione generale della problematica: S. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 147 ss.; S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 270 ss.; Nella dottrina d’Oltralpe, sulla natura dell’obligation de sécurité: B. MERCADAL, Droit de transports terrestres et aériens, Paris, 1996; J. DE LA GARDE, Existe-t-il toujours une obligation de sécurité incombant à la SNCF à l'égard des usagers empruntant une gare et ses installations ? Dans l'affirmative, quelle en serait la nature?, in Sem. jur. éd. gén., 2002, II, 100032; Y. LAMBERT – FAIVRE, Fondement et régime de l’obligation de sécurité, in Rec. dalloz, 1994, 81 ss.; P. JOURDAIN, Obligation de sécurité: la valse hésitation de la Cour de cassation, in RTDCivil, 1998, 116; C. MASCALA, Accidents de gare: le « déraillement » de l'obligation de sécurité , in Rec. Dalloz, 1991, 80; G. VACHET, Obligation de sécurité: quelles consequences?, in Le cahiers du DRH, 2011, n. 178, S. PECH LE GAC, De l'obligation de sécurité du transporteur aérien, durant une escale, après les opérations de débarquement, in Rec. dalloz, 2000, 283. 556 E. BETTI, Teoria generale dell'obbligazione, I, cit., 129. 557 L. MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, cit., 380; l’Autore mette in luce la differente formulazione degli artt. 412, comma 3, e 944, comma 1, cod. nav. rispetto all’art. 1681 cod. civ. Queste disposizioni in cui si confonde, secondo Mengoni, la prova della diligenza con la prova della colpa, modificano il principio stabilito dall’articolo 1681 cod. civ. per cui l’obbligo di protezione del passeggero è un obbligo di risultato. 558 S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 162 e analogamente: S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone su strada, cit., 1073 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 121 di tutte le misure idonee ad evitare il danno559. L’esistenza dell’obbligo di protezione in capo al vettore non esclude la necessità che il passeggero svolga un ruolo attivo nella protezione della propria incolumità. Si afferma a questo proposito l’esistenza di un dovere di autoprotezione del trasportato560, che viene riconosciuto anche in sede giurisprudenziale come dovere minimo di prudenza e di senso di responsabilità561. I due obblighi di protezione e autoprotezione sono però concorrenti e non si escludono a vicenda, essendo entrambi finalizzati a tutelare l’incolumità della persona562. La configurazione dell’obbligo di autoprotezione porta alla luce il «principio di autoresponsabilità», che implica l’esistenza di un onere, nel senso che il comportamento del soggetto, omissivo o commissivo, si ripercuote in maniera negativa sulla propria sfera giuridica563. Il viaggiatore ha l’onere di agire e di attivarsi a 559 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 29, in particolare nota n. 27. La prestazione di trasferimento, al contrario dell’obbligo di protezione del passeggero, può essere considerata come un’obbligazione di risultato; sulla stessa linea: G. RIGHETTI, Per un inquadramento sistematico della responsabilità del vettore, cit., 70. 560 S. CICCARELLO, Dovere di protezione e valore della persona, Milano, 1988, 109. 561 Cass. Civ., 19 giugno 1950, 1561, in Riv. giur. circ. trasp., 1951, 685; Cass. Civ., 16 luglio 1950, n. 1964, in Giur. it., I, 1951, 429; Cass. Civ., 29 marzo 1979, n. 1803, in Giur. it. 1980, I,1, 688; più recente v. Cass. Civ., 1° marzo 1994, n. 2020, in Ass., 1995, II, 9; Cass. Civ., 15 febbraio 2006, n. 3285, in Dir. trasp., 2007, II, 507, con nota di W. PAGLIEI, La colpa del passeggero nel trasporto aereo: « (…) la presunzione di responsabilità a carico del vettore, ai sensi dell'art. 1681 c.c. e art. 409 c.n., opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto, restando esclusa quando sia accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il predetto sinistro sia dovuto al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità»; Cass. Civ., 25 febbraio 2009, n. 4482, in Dir. trasp., 2010, I, 207 (s.m). 562 S. CICCARELLO, Dovere di protezione e valore della persona, cit., 109: «Nel trasporto il viaggiatore rimane sostanzialmente padrone di sé stesso, in grado di assicurarsi una certa tutela e quindi è tenuto a concorrere alla protezione della sua persona. Con ciò in certo modo si crea un particolare collegamento tra il dovere di protezione del vettore che si pone in termini di responsabilità e il conseguente dovere di autoprotezione, che opera nella dimensione della responsabilità: l’uno comincia dove finisce l’altro e insieme concorrono ad assicurare il valore fondamentale di tutela della persona»; sulla stessa linea già prima G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 560; M. RIGUZZI, Il contratto di trasporto, in M. BESSONE (diretto da), Tratt. dir. priv., XIV, Torino, 2006, 59. Sulla definizione del principio di “autoresponsabilità” v.: S. PUGLIATTI, voce Autoresponsabilità, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 454: «Si deve insistere, per evitare confusioni, nel sottolineare il presupposto essenziale in base al quale il concetto di “autoresponsabilità” può presentarsi come concetto autonomo, rispetto a quello di responsabilità verso terzi (o, si può dire, seguendo un criterio terminologico diffuso, «eteroresponsabilità»): cioè che deve trattarsi di conseguenza di un comportamento che non incida nella tutela di un interesse alieno o di un interesse generale. La distinzione, dunque, si fonda con riferimento al rapporto tra il comportamento e l'interesse tutelato, e non già sulle conseguenze del comportamento medesimo. Così non si parlerà di autoresponsabilità nelle ipotesi nelle quali, anziché una lesione attuale di diritti subbiettivi altrui, e quindi una violazione del precetto finale posto a loro tutela, si ha soltanto un pericolo di lesione o di danno, per cui si può fare ricorso ai rimedi preventivi o cautelativi. Qui si tratta, infatti, di responsabilità verso altri, in ordine al pericolo (attuale) o al danno possibile». 563 S. CICCARELLO, Dovere di protezione e valore della persona, cit., 110; parla di onere anche S. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 122 tutela della propria integrità. Il mancato assolvimento di quest’onere si riflette sull’accertamento della responsabilità del vettore in caso di sinistro 564 . Infatti, il comportamento del passeggero, che si ponga come causa esclusiva o concorrente del danno, può incidere sulla responsabilità del vettore, secondo il principio generale di cui all’art. 1227, comma 2, cod. civ.: «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza»565. III.3. La responsabilità del vettore per infortunio del passeggero. III.3.1. La responsabilità del vettore secondo il codice civile. L’articolo 1681 cod. civ. dispone che: «Salva la responsabilità per l’inadempimento e per il ritardo nell’esecuzione del contratto di trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e delle perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si applicano anche nei contratti di trasporto gratuito». L’articolo 1681 cod. civ. ha la finalità di tutelare e garantire l’integrità del passeggero ed individua a carico del vettore una presunzione iuris tantum di responsabilità per i sinistri, che colpiscono il passeggero durante il trasporto566. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 163. L’inquadramento dell’autoresponsabilità nella categoria giuridica dell’onere si deve a S. PUGLIATTI, voce Autoresponsabilità, cit., 455: «L'autoresponsabilità, come è stata caratterizzata, si circoscrive nella sfera degli interessi del soggetto agente. Così che appare più proprio il richiamo al concetto di onere, che non implica l'idea di un vinculum iuris verso altri, ma, se mai, quella di una valutazione in lato senso economica della opportunità di tenere un determinato comportamento per il conseguimento di un dato risultato». Per una ricostruzione del concetto di autoresponsabilità e della sua valenza come principio generale dell’ordinamento v.: V. CAREDDA, Autoresponsabilità e autonomia privata, Milano, 2004, in particolare (in riferimento agli argomenti trattati nel testo) 44 ss. e 85 ss. 564 S. CICCARELLO, Dovere di protezione e valore della persona, cit., 110 ss. 565 S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone, cit., 193; S. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, 163; M. RIGUZZI, Il contratto di trasporto, cit., 71; in giurisprudenza v. ad esempio Cass. Civ., 1° marzo 1994, n. 2020, cit., (riguardava il caso dei passeggeri di un autobus, che avevano subito un danno nel tentativo di salire sull’automezzo), in cui viene accertata la responsabilità della parte danneggiata. Sulla tematica per riferimenti giurisprudenziali e dottrinali v. l’analisi di M. COLAGRANDE, Condizioni e limiti della tutela risarcitoria del passeggero vittima di sinistro durante il trasporto stradale, in Dir. trasp., 2011, 408 ss. 566 S. ZUNARELLI, C. ALVISI, Trasporto, in G. DE NOVA (a cura di), Comm. cod. civ. Scialoja- BrancaGalgano, Libro quarto: Obbligazioni, art. 1678 – 1702, Bologna, 2014, 86. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 123 La responsabilità del vettore si estrinseca per tutto il tempo in cui il passeggero affida la propria persona al vettore, affinché questi ponga in essere la prestazione di trasferimento, la esegua e la porti a termine regolarmente567. Il lasso di tempo descritto ha inizio dal momento in cui il passeggero sale sul mezzo di trasporto fino al momento in cui scende dal mezzo, «compresi i pochi passi necessari per superare l’effetto inerziale di tale movimento». In questo arco temporale è compreso, ovviamente, il periodo in cui il trasportato si trova all’interno del mezzo, anche solo per occupare il posto o sistemare il proprio bagaglio568. L’impostazione dottrinale delineata ha consentito di estendere la responsabilità del vettore anche alle operazioni preparatorie ed accessorie rispetto all’attività di trasporto569. La giurisprudenza ha fornito in alcuni casi un elenco delle suddette attività: la salita o la discesa dal mezzo, il carico dei bagagli, l'obliterazione del titolo di viaggio che avvenga sul veicolo, l'apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini, lo spostamento all'interno del mezzo, la sistemazione ai posti, ma non la discesa sulla scala di accesso alla stazione metropolitana570. L’elencazione fornita dalla giurisprudenza non deve, però, essere indicata come tassativa. Nel termine viaggio, che viene utilizzato dall’art. 1681 cod. civ., devono essere ricomprese anche le soste del veicolo, a condizione che il passeggero rimanga a bordo dello stesso, e in generale rientrano tutte le attività compiute dal passeggero, che integrino, anche in senso lato, il trasferimento della propria persone 567 G. ROMANELLI.- G. SILINGARDI, voce Trasporto terrestre, in Enc. giur., XXI, Roma, 1994, 10. S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone su strada, in F. MORANDI (diretto da), I contratti del trasporto, Dottrina, Casi, Sistemi, II, Nautica da diporto, trasporto terrestre e ferroviario, Bologna, 2013, 1083. 569 F. ROMANELLI. G. SILINGARDI, voce Trasporto terrestre, cit., 10; su questa tematica v. nella dottrina d’Oltralpe: P. MALAURIE, Accident de quai: obligation de sécurité pendant le transport, in Rec. Dalloz, 1991, 1 ss; C. PAULIN, Champ d’application de l’obligation de sécurité, in Rev. dr. tr., n. 4, 2007, comm. 80. (in entrambi i casi si tratta di sentenze attinenti il trasporto ferroviario di persone) e nello specifico per il trasporto marittimo di persone e bagagli v. Y. TASSY, A propos du transport de passagers, in Dr. mar. fr., 1998, 883 ss. 570 Sul punto v.: Cass. Civ., 17 luglio 2003, n. 11194 in Danno resp, 2003, 1187, con nota di A. GIORDO, Operazioni accessorie al trasporto e responsabilità del vettore; Cass. Civ., 3 agosto 2004, n. 14812, in Danno resp., 2005, 369, con commento di M. FLICK, Responsabilità del vettore nel trasporto per seggiovia, (questo caso riguardava un sinistro occorso ad un sciatore nel trasferimento mediante seggiovia, posto che il contratto di risalita in seggiovia viene inquadrato nell’ambito del contratto di trasferimento di persone; la responsabilità del vettore decorre in questa fattispecie dal momento del “primo contatto” del passeggero con il mezzo in movimento); Cass. Civ., 20 luglio 2010, n. 16893, in CED Cassazione, 2010, n. 614409; Cass. Civ. 30 aprile 2011, ord., in CED Cassazione, 2011, n. 9593, n. 618007; nel merito: G. Pace Napoli, 14 gennaio 2005, in Pluris Utet Cedam, 2005; Trib. Ivrea, 26 maggio 2010, in Pluris Utet Cedam, 2010; Trib. Milano 13 maggio 2011, in Pluris Utet Cedam, 2011. 568 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 124 o del bagaglio al seguito571. Con la nozione di sinistro, invece, il legislatore ha inteso indicare qualunque evento inusuale, che «dall’esterno colpisce e danneggia (…) il viaggiatore» e che non deve presentare necessariamente gli elementi della repentinità ed imprevedibilità 572 . Il sinistro non deve dipendere necessariamente da anomalie o malfunzionamento dell’attività di trasporto, ma comprende anche gli eventi lesivi dovuti a carenze organizzative ed esecutive da parte del vettore573. Per quanto concerne l’onere probatorio richiesto al vettore per escludere la propria responsabilità nel caso di sinistro del viaggiatore, l’articolo 1681 cod. civ. è ispirato all’articolo 20, comma 1, della Convenzione di Varsavia del 1929 (Convention pour l'unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 Octobre 1929), secondo il quale: «Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre» 574 . Dalla formulazione dell’articolo 1681 cod. civ., così come nell’articolo 20 della Convenzione di Varsavia, del 1929, si evince il mancato riferimento al criterio della diligenza vettoriale. Questo riferimento era, invece, presente nell’articolo 942 cod. civ. in materia di trasporto aereo nella versione antecedente alla riforma della parte aeronautica del codice della navigazione, attuata con i due decreti legislativi n. 96/2005 e n. 151/2006. Ciò ha destato diverse perplessità in ordine alla portata del carico probatorio del vettore terrestre rispetto alla disciplina generale posta dall’articolo 1218 cod. civ. in materia di responsabilità debitoria575. Secondo una parte della dottrina l’articolo 1681 cod. civ. imporrebbe al vettore la dimostrazione di aver utilizzato tutte le misure atte in concreto ad evitare il danno. Ciò significa che il vettore deve provare di aver apprestato le misure idonee ad evitare il danno in relazione non solo alle norme regolamentari di sicurezza, imposte per il servizio 571 S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone su strada, cit., 1083. S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone su strada, cit., 1084: «(…) fattori che altrimenti dovrebbero essere dimostrati dal danneggiato, mentre, invece, entrano nel gioco della prova che il vettore è chiamato a fornire per superare la presunzione di responsabilità a proprio carico (…)». 573 S. ZUNARELLI, C. ALVISI, Trasporto, cit., 86; sulla stessa linea S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone su strada, 1084 e già F. ROMANELLI. G. SILINGARDI, voce Trasporto terrestre, 8; contra M. IANNUZZI, Del trasporto, cit., 89. 574 M. STOLFI, Appalto- trasporto, cit., 112; S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit, 313 575 S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit, 313 572 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 125 prestato, ma anche quelle imposte dal caso concreto 576 . Secondo questo indirizzo la previsione in esame non richiederebbe da parte del vettore la prova della diligenza del buon padre di famiglia e neppure l'identificazione della causa del sinistro. Il vettore dovrà dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il danno, facendo riferimento alla natura e alla pericolosità dell'attività esercitata577. Si tratterebbe, quindi, di un regime di responsabilità in cui sono aggravati i doveri e gli oneri in capo al vettore578. Questa interpretazione dell’art. 1681 cod. civ. conduce ad un parallelismo con l’art. 2050 cod. civ., che disciplina la responsabilità extracontrattuale derivante dall’esercizio di attività pericolose. In entrambi i casi l’interprete non deve accertare se la misura adottata sia conforme alla diligenza del buon padre di famiglia, ma deve verificare che essa sia intrinsecamente idonea ad evitare il prodursi del danno. Seguendo questa impostazione, si arriverebbe quasi ad una responsabilità oggettiva del vettore per infortunio del viaggiatore, o meglio ad una responsabilità per rischio di impresa579. La seconda linea di pensiero si basa, invece, sulla necessità di delimitare l'articolo 1681 cod. civ. in base al principio generale di diligenza, di cui all'articolo 1176 cod. civ., che al secondo comma opera una graduazione della diligenza in base all'attività 576 A. ASQUINI, Del trasporto, 424; G. CATURANI – A. SENSALE, Il trasporto, cit., 44 ss. G. COTTINO, Impossibilità sopravvenuta della prestazione e responsabilità del debitore, Milano, 1955, 332; in questo senso come riferisce l’Autore si era espressa anche la Relazione al Codice Civile del 1942, in particolare nn. 571 e 795. In giurisprudenza v. analogamente: Cass. Civ., 27 ottobre 1993, n. 10680, in Mass. foro it., 1993, 971; Trib. Milano, 20 luglio 2000, in Pluris Utet – Cedam, 2000. 578 G. COTTINO, Impossibilità sopravvenuta della prestazione e responsabilità del debitore, cit. 335, in particolare, v. nota n. 311. Sulla stessa linea: G. CATURANI – A. SENSALE, Il trasporto, cit., 44 ss; di recente v. anche F. M. PAOLUCCI, Il trasporto di persone, in W. BIGIAVI (fondata da), Giur. sist. dir. civ. comm., II ed., Torino, 1999, 158: « La formula adottata è meno rigorosa di quella del receptum prevista nel trasporto di cose (…), ma è sensibilmente più rigorosa di quella di cui all'articolo 1218: (…) infatti secondo quest'ultimo, il debitore è liberato quando prova di adottato le misure normali per evitare il danno, mentre, per l'art. 1681, il vettore per essere liberato deve provare di aver adottato tutte le misure atte in concreto ad evitare il danno, cioè non soltanto le misure idonee in relazione alle norme regolamentari di sicurezza del tipo di servizio prestato, ma anche le misure idonee in relazione alle circostanze specifiche di ogni singolo caso». Sulla sussistenza di una responsabilità aggravata v.: P. GONNELLI, G. MIRABELLI, voce Trasporto (contratto) (dir. priv.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 1156. 579 G. COTTINO, Impossibilità sopravvenuta della prestazione e responsabilità del debitore, cit. 334; ribadisce questa posizione successivamente in O. CAGNASSO, C. COTTINO, I contratti commerciali, cit., 453. Sulla stessa linea v. anche M. COMPORTI, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. (artt. 2049 – 2053)in (diretto da) SCHLESINGER, Cod. civ. comm., Milano, 2009, 237: «Analogamente all’art. 2050, l’art. 1681 rientra nel sistema della responsabilità oggettiva intesa in senso lato». In linea con una concezione oggettiva della responsabilità: C. DE MARCO, La responsabilità civile nel trasporto di persone e di cose, Milano, 1985, 182, che ha elaborato la teoria della cd. responsabilità oggettiva relativa in capo al vettore. In forza di questa teoria il vettore per liberarsi da responsabilità deve dimostrare il caso fortuito, cioè un fatto estraneo alla sfera della propria attività, che ha determinato l’interruzione del nesso eziologico; riprende la sua posizione C. VIGNALI, Il trasporto terrestre verso una responsabilità oggettiva, cit., 78. 577 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 126 professionale svolta 580 . La diligenza, infatti, presenta il carattere della relatività e ciò comporta che la sua valutazione debba tenere in considerazione il tipo di rapporto, la natura dell'attività esercitata e le circostanze concrete in cui la prestazione viene o deve essere eseguita581. Secondo la giurisprudenza, invece, l’articolo 1681 cod. civ. pone una presunzione di responsabilità del vettore nell’ipotesi in cui venga dimostrata l’esistenza di un nesso eziologico tra il sinistro e l’attività di trasporto. Il nesso di causalità non sussiste e di conseguenza non opera la presunzione di responsabilità, in caso in cui venga accertata l’origine del sinistro da fatto del terzo o dello stesso danneggiato582. La prova liberatoria richiesta al vettore – l’aver utilizzato tutte le misure idonee ad evitare il danno – può derivare anche indirettamente dalla prova che il sinistro è ascrivibile a fatto del terzo o del trasportato, facendo venir meno il nesso di causalità suddetto 583 . In ogni caso al danneggiato non è richiesta la prova dell’anormalità dell’attività di trasporto svolta dal vettore584. La tesi contraria, che esige dal passeggero la prova dell’anormalità dell’attività e che viene appoggiata dalla giurisprudenza di merito 585 , non trova alcun riscontro normativo e rappresenta una vera e propria restrizione nell’interpretazione e applicazione 580 M. IANNUZZI, Del trasporto, cit., 85. U. NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio, II, Il comportamento del debitore, Milano. 1984, 98. Sulla stessa linea: L. MENGONI, (voce) Responsabilità contrattuale, (diritto vigente), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1098: «(…) spetta al vettore, che nega di essere responsabile, dimostrare «di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno», ossia il caso fortuito nel senso (soggettivo) dell'art. 1218 integrato dall'art. 1176. Il parametro della “normale diligenza”, espressamente richiamato dall'art. 942 c. nav. in tema di responsabilità del vettore nel trasporto aereo di persone, è dalla giurisprudenza costante ritenuto implicito anche nell'art. 1681 c.c. Questa interpretazione è confermata dall'art. 1 l. 7 ottobre 1977, n. 754, la quale, volendo riportare la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria sotto la regola del codice civile, indica l'onere di prova a carico del vettore con la medesima formula dell'art. 1218». In giurisprudenza seguono questa linea tra le altre: Cass. Civ., 1° marzo 1994, n. 2020, cit.: Trib. Bari, 6 ottobre 2008, in Pluris Utet Cedam, 2008. 582 Tra le altre: Cass. Civ., 25 febbraio 2009, n. 4482, cit.; Cass. Civ., 23 settembre 2009, n. 4343, in Arch. giur. circ. sin., 2009, 1001; Cass. Civ., 15 febbraio 2006, n. 3285, in Dir. trasp., 2007, II; 507 (s.m.), con nota di W. PAGLIERI; La colpa del passeggero nel trasporto aereo; Cass. Civ., 17 luglio 2003, n. 11194 , in Danno resp, 2003, 1187, con nota di A. GIORDO, Operazioni accessorie al trasporto e responsabilità del vettore; Cass. Civ., 15 gennaio 2001, n. 491, in Dir. trasp., 2003, III, 1077; nel merito: Trib. Milano, 11 marzo 2009, in Pluris Utet Cedam, 2009; Trib. Ivrea, 26 maggio 2010, in Pluris Utet Cedam, 2010. 583 Cass. Civ., 19 maggio 2008, n. 12694, in Dir. trasp., 2009, II, 553 (s.m); contra Cass. Civ., 12 novembre 1997, n. 11161, in Dir. mar., 1998, 693. 584 Cass. Civ., 13 luglio 1999, n. 7423, in Contratti, 2000, 243, con commento di C. SEVERONI, Onere probatorio in capo al danneggiato nel trasporto stradale di persone. Nella dottrina: G. CATURANI – A. SENSALE, Il trasporto, cit., 37; R. ROVELLI, Il trasporto di persone, cit., 11. 585 Trib Bari. 2 giugno 2013, in Pluris Utet Cedam, 2013; Trib. Firenze, 6 giugno 2013, in Pluris Utet Cedam, 2013; contra Trib. Genova, 18 gennaio 2006, in Pluris Utet Cedam. 2006. 581 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 127 dell’articolo 1681 cod. civ. Le origini di questo indirizzo sono da ricercare nella disciplina attinente il trasporto ferroviario, in particolare nell’art. 13 delle Condizioni e Tariffe ferroviarie, prima della modifica attuata con la legge del 7 ottobre del 1977 n. 754586. Questa disposizione limitava, infatti, la responsabilità del vettore ai danni derivanti da anormalità del servizio587. Imputando al passeggero la prova inerente l’anormalità del servizio, lo si costringerebbe a valutare il comportamento del vettore dal punto di vista soggettivo. Ciò contrasterebbe con la presunzione di colpa del vettore sancita dall’articolo 1681 cod. civ. Da ciò consegue che il passeggero deve solamente dimostrare l’esistenza del sinistro e il nesso di causalità tra sinistro e attività del vettore, che deve essere intesa in termini prettamente oggettivi588. Anche nell’ambito del trasporto terrestre, oltre che nel trasporto marittimo589, la giurisprudenza ha elaborato la distinzione tra “danni a causa del trasporto” e “danni in occasione del trasporto” (oggetto di approfondimento nella parte dedicata alla responsabilità del vettore marittimo). I “danni a causa del trasporto” sono i sinistri che derivano direttamente dall’attività di trasporto. In queste ipotesi il passeggero deve dimostrare non solo l’esistenza di un nesso eziologico tra il danno e l’attività di trasporto, ma anche la causa specifica del danno stesso. La prova liberatoria del vettore consiste, invece, nel provare l’inevitabilità e imprevedibilità dell’evento dannoso secondo l’ordinaria diligenza 590 . Seguendo questa interpretazione si finirebbe per richiedere al 586 Art. 13, par. 4 R. D. 11 ottobre 1934, n. 1948, Nuovo testo delle condizioni e tariffe per trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911: «Se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore»; versione successiva alla modifica apportata con legge 7 ottobre 1977, n. 754: «Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile». 587 Sull’applicabilità giurisprudenziale dell’art. 13 suddetto anche nel trasporto stradale di persone, v. O. CAGNASSO, C. COTTINO, I contratti commerciali, cit., 451. 588 C. DE MARCO, La responsabilità civile nel trasporto di persone e di cose, cit, 186 ss. 589 L’orientamento giurisprudenziale, che distingue tra danni a causa e danni in occasione del trasporto trova la propria origine nell’ambito del trasporto marittimo di persone e viene successivamente ripreso anche nell’applicazione dell’articolo 1681 cod. civ. (sull’influenza della giurisprudenza marittimistica nel trasporto terrestre v. A. ZAMPONE, Il contratto di trasporto marittimo di persone, in L. TULLIO, M. DEIANA, Codice dei trasporti, Milano, 2011, 495 ss.). 590 Cass. Civ., 20 luglio 2010, n. 16893, con nota di A. TAMBURRO, L’onere della prova del nesso eziologico tra sinistro ed attività del vettore nel trasporto stradale, in Dir. mar., 2010, 601 ss.; Cass. Civ., 17 luglio 2003, n. 11194, cit.; App. Roma, 14 giugno 2011, con nota di A. TAMBURRO, Sull’onere probatorio a carico del passeggero nel trasporto stradale di persone, in Dir. trasp., 2012, I, 227 ss; Trib. Bari, 6 ottobre 2008, cit. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 128 danneggiato di dimostrare il fatto “anormale” del vettore o addirittura la colpevolezza della controparte. In questo modo si legittimerebbe la prova dell’“anomalia del servizio” , di cui si è parlato, stravolgendo la portata applicativa dell’articolo 1681 cod. civ.591 I diritti derivanti dal contratto di trasporto sono soggetti al termine prescrizionale stabilito dall’articolo 2951 cod. civ. Il termine prescrizionale è di un anno e viene elevato a diciotto mesi per i trasporti, che abbiano inizio o termine fuori d’Europa. Il momento di decorrenza del termine coincide con l’arrivo a destinazione della persona, o in caso di sinistro dal giorno in cui la persona sarebbe dovuta arrivare oppure sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Sulla disciplina in materia di responsabilità del vettore prevista dal codice civile incide, seppur in maniera non rilevante, il Reg. (UE) n. 181/2011 del 16 febbraio del 2011, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di trasporti effettuati con autobus, rientranti nel campo di applicazione previsto dall’art. 2 del Regolamento. Nelle premesse introduttive il legislatore europeo individua gli obiettivi cui è finalizzata l’emanazione del regolamento. Il legislatore persegue anzitutto la finalità di migliorare la condizione dei passeggeri, che utilizzano questo mezzo di trasporto, equiparandola alle disposizioni previste a tutela del passeggero per le altre tipologie di trasporto e tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono il settore. Si tiene, inoltre, in considerazione la debolezza contrattuale che caratterizza il passeggero nel contratto di trasporto con autobus592. Rientrano nell’ambito di tutela europea i passeggeri che viaggiano «con servizi regolari per categorie di passeggeri non determinate il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km»593. La responsabilità del vettore in caso di incidente del passeggero è disciplinata 591 O. CAGNASSO, C. COTTINO, I contratti commerciali, cit., 451. Reg. (UE) n. 181/2011: «1) L’azione dell’Unione nel settore del trasporto con autobus dovrebbe mirare, tra l’altro, a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, comparabile a quello offerto da altri modi di trasporto, qualunque sia la loro destinazione. Occorre inoltre tenere in debita considerazione le esigenze relative alla protezione dei consumatori in generale. 2) Dal momento che il passeggero che viaggia con autobus è la parte più debole nel contratto di trasporto, è opportuno garantirgli un livello minimo di protezione. 3) Le misure dell’Unione volte a migliorare i diritti dei passeggeri nel settore del trasporto con autobus dovrebbero tener conto delle caratteristiche specifiche di tale settore, che è costituito essenzialmente da piccole e medie imprese (…)». 593 Per un’analisi della normativa in esame: S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone su strada, cit., 1050 ss.; e anche A. CLARONI, La tutela del passeggero nel trasporto effettuato con autobus nell’ambito del Reg. (UE) n. 181/2011 del 16 febbraio 2011, in Dir. trasp., 2011, II, 508 ss. 592 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 129 dall’articolo 7 del Reg. (UE) n. 181/2011. Il diritto al risarcimento del danno per morte e lesioni del passeggero è azionato secondo il diritto nazionale. Sebbene l’importo del risarcimento vada calcolato secondo il diritto interno, vengono previsti dei limiti quantitativi che devono essere rispettati pari a 220.000 euro per passeggero e 1.200 per bagaglio, con la particolarità in quest’ultimo caso che, laddove si tratti di sedie a rotelle o di attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, l’importo del risarcimento è sempre pari all’attrezzatura danneggiata oppure perduta. Inoltre, analogamente a quanto previsto in materia di trasporto aereo dall’articolo 28 della Convenzione di Montreal del 1999594, l’articolo 8 del regolamento disciplina il dovere di assistenza nei confronti del passeggero595. L’assistenza comprende la sistemazione, la fornitura di cibo, di indumenti, il trasporto e l’agevolazione della prima assistenza596. Per ciò che concerne i limiti minimi di risarcimento previsti dall’articolo 7, è opportuno rilevare che all’interno del nostro codice civile non viene previsto alcun limite risarcitorio per ciò che concerne la responsabilità del vettore597. Il regolamento, quindi, non incide in maniera significativa sulla responsabilità del vettore per sinistro al passeggero, come regolata dal codice civile598. III.3.2. La responsabilità del vettore nel trasporto marittimo. I trasporti marittimi regolati dal codice della navigazione. Nell’ordinamento italiano il contratto di trasporto marittimo di persone è regolato dalle norme del codice della navigazione, articoli 396-418, e dal diritto internazionale uniforme. Il Reg. (CE) n. 392/2009 (applicabile dal 31 dicembre 2012) richiama, infatti, 594 Art. 28 della Convenzione di Montreal del 1999: «In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento». 595 S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 316. 596 A. CLARONI, La tutela del passeggero nel trasporto effettuato con autobus nell’ambito del Reg. (UE) n. 181/2011 del 16 febbraio 2011, cit., 513, mette in evidenza come nella formulazione dell’articolo 8 manchi l’esplicazione del concetto di incidente al contrario dell’articolo 7 e ne sottolinea a questo proposito le difficoltà interpretative. 597 Sul punto v. S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 316 e anche A. CLARONI, La tutela del passeggero nel trasporto effettuato con autobus nell’ambito del Reg. (UE) n. 181/2011 del 16 febbraio 2011, cit., 512. 598 S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 316. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 130 in materia di responsabilità nei confronti dei passeggeri, del bagaglio e dei veicoli, assicurazione e garanzie finanziarie, alcune disposizioni della Convenzione di Atene del 1974599, così come modificata dal Protocollo di Londra del 2002, nonché gli orientamenti IMO del 2006 per l'attuazione della Convenzione di Atene600. Il Reg. (CE) n. 392/2009, inoltre, estende l'applicazione delle disposizioni indicate anche ai trasporti interni degli stati membri in presenza di determinati presupposti601. In seguito alla sua entrata in vigore le norme del codice della navigazione hanno un'applicazione del tutto residuale 602 . Dall’analisi dell'articolo 2 del regolamento 603 , emerge, infatti, che solamente i trasporti eseguiti con navi delle categorie C e D (che effettuano il trasporto ad una distanza inferiore alle 5 miglia dalla costa)604 trovano la loro fonte normativa principale nel diritto nazionale 605 . In virtù di tale disciplina, alcune 599 La Convenzione di Atene del 1974 non è mai stata ratificata da parte dell’Italia. A. DANI, La Convenzione di Atene del 1974 sul trasporto marittimo di passeggeri e di bagaglio, in Trasporti, 1976, 8, 112, afferma che le ragioni della mancata ratifica da parte dell'Italia sarebbero legate alla posizione di favore, che viene riservata al vettore dal punto di vista dell'imputazione di responsabilità e dei limiti di indennizzo. 600 Art. 3, Reg. CE n. 392/2009: «1.Il regime di responsabilità nei confronti dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli e le norme in materia di assicurazione e altre garanzie finanziarie sono disciplinate dal presente regolamento, dagli articoli 1 e 1bis, dall'articolo 2, paragrafo 2, dagli articoli da 3 a 16 e dagli articoli 18, 20 e 21 della Convenzione di Atene figurante nell'allegato I e dalle disposizioni degli orientamenti IMO figuranti nell'allegato II. 2. Gli orientamenti IMO figuranti nell'allegato II sono vincolanti». 601 Art 1, comma 2, Reg. CE n. 392/2009: «Inoltre, il presente regolamento estende l'ambito di applicazione di tali disposizioni al trasporto di passeggeri via mare effettuato all'interno di un singolo Stato bordo di navi appartenenti alle classi A e B ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE e stabilisce taluni requisiti supplementari». 602 M. M. COMENALE PINTO, Le tendenze unificatrici nella disciplina del trasporto di persone, in Scritti in onore di Francesco Berlingieri, I, Genova, 2010, 393 ss.; S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 378 ss. Secondo gli Autori dovrebbe ammettersi una persistente vigenza delle previsioni, dettate dal codice della navigazione, in materia di ritardo e di mutamento di itinerario, di cui agli articoli 408 e 403 cod. nav. Si tratta, infatti, di aspetti non trattati dalla Convenzione di Atene del 1974. Secondo M. LOPEZ DE GONZALO, La responsabilità del vettore marittimo di persone dal Codice della Navigazione al Regolamento (CE) 392/2009, in Dir. mar., 2012, 756, ciò confermerebbe il diritto della navigazione come un «polisistema caratterizzato dal sovrapporsi di una pluralità di livelli normativi». 603 Art. 2, Reg. CE. n. 392/2009: «Il presente regolamento si applica a qualsiasi trasporto internazionale ai sensi dell'articolo 1, punto 9, della Convenzione di Atene e al trasporto via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro a bordo di navi appartenenti alle classi A e B ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE, se: a) la nave batte bandiera di uno Stato membro o è registrata in uno Stato membro; b) il contratto di trasporto è stato concluso in uno Stato membro; o c) il luogo di partenza o di destinazione, in base al contratto di trasporto, è situato in uno Stato membro. Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento a ogni trasporto via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro». 604 Vedi art. 4, della Direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, in GU L 144 del 15 maggio 1998, 1. 605 M. M. COMENALE PINTO, Le tendenze unificatrici nella disciplina del trasporto di persone, cit., 393 ss.; S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 378 ss. Sul punto anche E. FOGLIANI, Trasporto marittimo di persone: le semplici norme comunitarie a tutela dei MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 131 tipologie di trasporti nazionali sono regolate dal diritto interno, mentre altre sono disciplinate dalle norme UE e di diritto uniforme. L’uniformità normativa nel trasporto marittimo di persone potrebbe essere realizzata con l’introduzione di una disposizione analoga all'articolo 941 cod. nav. in materia di trasporto aereo, come modificata in seguito alla riforma della parte aeronautica del codice della navigazione attuata con i D. lgs. n. 96/2005 e n. 151/2006 (di cui si tratterà diffusamente nel paragrafo successivo)606. Per quanto riguarda i trasporti regolati dal diritto interno, l’articolo 409 cod. nav. pone il principio della presunzione di colpa del vettore, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1218 cod. civ., in materia di responsabilità generale del debitore 607 . Ciò significa che il verificarsi del sinistro, entro il lasso di tempo indicato dalla norma, fa presumere la responsabilità del vettore. Questa presunzione è superabile, provando che la causa del sinistro è riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad eventi non evitabili o prevedibili da parte del vettore, e dei suoi dipendenti e preposti. Il vettore deve dimostrare la ricorrenza di una causa specifica, estranea alla propria condotta, che abbia reso impossibile l'esecuzione della prestazione. La maggioranza della giurisprudenza 608 , allontanandosi dal dato normativo, distingue i “danni in occasione del trasporto” dai “danni a causa del trasporto”, attribuendo al vettore un diverso onere probatorio a seconda dei casi 609. Le origini di passeggeri, in Dir. trasp., 2012, III, 689. 606 M. M. COMENALE PINTO, Le tendenze unificatrici nella disciplina del trasporto di persone, cit., 393 ss.; M. LOPEZ DE GONZALO, La responsabilità del vettore marittimo di persone dal Codice della Navigazione al Regolamento (CE) 392/2009, cit., 758. 607 A. LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, cit., 471 ss.; S. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 180 ss.; S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., 367. G. ROMANELLI, In tema di responsabilità del vettore per danni alla persona, cit., 270, ritiene, invece, che l'articolo 409 cod. nav, abbia una portata identica agli articoli 1681 cod. civ. e 942 cod. nav. Di conseguenza, il vettore può andare indenne da responsabilità, fornendo la prova della propria diligenza; contra recentemente: S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 367. 608 Cass., 7 febbraio 1962, n. 244, in Riv. dir. nav., 1962, II, 15 ss. e in Dir. mar., 1962, 557, con nota di I. ABBATE, Questioni in tema di ripartizione dell'onere della prova nel contratto di passaggio; Cass., 9 agosto 1972, n. 2685, in Dir. mar., 1974, 137; Cass., 3 luglio 1978, n. 3285, in Porti mare terr., 1979, 119, con nota di E. TURCO BULGHERINI, Sinistri a causa e sinistri in occasione del trasporto marittimo; Cass., 29 marzo 1979, n. 1803, in Giur. it., 1980, I, 688; Cass., 29 marzo 1980, in Resp. civ. prev., 1980, 88; nel merito: App. Napoli, 27 febbraio 1981, in Dir. mar., 1981, 385, con nota di A. DANI, Sulla distribuzione dell'onere della prova nel contratto di trasporto di persone; Trib. Napoli, 7 maggio 1983, in Dir. mar., 1984, 896 ss.; Trib. Genova, 17 ottobre 2002, in Dir. mar., 2004, 515 ss.; Trib. Genova, 9 novembre 2005, in Dir. trasp, 2007, II, 626.; sull’evoluzione della giurisprudenza in materia di onere probatorio ex art. 409 cod. nav. v. L. TULLIO, La tutela del passeggero nel contratto di trasporto marittimo, in G. SILINGARDI e V. ZENO – ZENCOVICH (a cura di), La tutela del turista, Milano, 1992, 226 ss. 609 S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 271. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 132 questo orientamento risalgono ad una dottrina piuttosto risalente, elaborata da Adriano Fiorentino610. La teoria elaborata da Fiorentino muove dalla disciplina ormai superata in materia di trasporto ferroviario, l’art. 11 R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, a cui si è accennato nei paragrafi precedenti, che limitava la responsabilità dell’amministrazione ferroviaria ai danni, che fossero avvenuti in occasione di un'anormalità nell'esercizio ferroviario, salvo le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore611. Nei “danni a causa del trasporto” sono compresi gli eventi connessi all'attività del vettore o dei suoi dirigenti e preposti. Si tratta dei cosiddetti “accidenti di trasporto”. L'evento lesivo deriva direttamente dall'inesecuzione dell'obbligo di protezione da parte del vettore, che non è responsabile nel caso di imprevedibilità o inevitabilità dell'evento612. Il vettore è tenuto a dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito oppure forza maggiore. I “danni in occasione del trasporto” sono, invece, gli eventi lesivi originati da una causa estranea al vettore, collegati al fatto del danneggiato o di un terzo estraneo al rapporto contrattuale. In questo caso la prova liberatoria ha ad oggetto l'assenza di colpa del vettore stesso, ovvero l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno secondo la diligenza del buon padre di famiglia613. L’ onere probatorio del passeggero risulta, però, aggravato, perché deve dimostrare non solo l'esistenza del sinistro, ma anche la causa specifica dello stesso, riconducibile ad un’anomalia del trasporto 614 . Il vettore non è, 610 A. FIORENTINO, Il contratto di passaggio marittimo, Firenze, 1940, 116 - 117 e poi in termini analoghi A. FIORENTINO, I contratti navali, Napoli, 1959, 56. 611 Come già accennato nel paragrafo dedicato al trasporto stradale di persone, il r.d.l. 10 novembre 1934, n. 1948, convertito con l. 4 aprile 1935, n. 911, stabiliva originariamente le condizioni generali e le tariffe relative al trasporto ferroviario di persone. Queste disposizioni sono state successivamente modificate dalla l. 7 ottobre 1977, n. 754. In seguito alla riforma legislativa è venuta meno la previsione di cui all’articolo 11 citato, che imponeva al danneggiato di dimostrare l’anomalia del servizio ferroviario quale causa del danno subito. Nonostante l’avvenuta modifica legislativa, la giurisprudenza continua in alcuni casi ad applicare la regola probatoria ormai superata (su questo punto specifico: G. MASTRANDREA, L’anormalità del servizio nel trasporto ferroviario di persone: un addio sofferto, nota a Cass. 14 luglio 1989, n. 3303, in Dir. trasp., 1991, 158, e in generale sull’evoluzione della disciplina normativa in materia di trasporto ferroviario di persone: S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., 333 ss.). In seguito alla riforma, le lesioni o la morte del passeggero, conseguenti ad un incidente avvenuto all’interno della carrozza o nella fasi di salita o discesa dal mezzo, sono imputate presuntivamente al vettore (S. BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 807, in particolare nota 37). 612 A. FIORENTINO, Il contratto di passaggio marittimo, cit., 117 e A. FIORENTINO, I contratti navali, cit., 56. 613 A. FIORENTINO, Il contratto di passaggio marittimo, cit., 116. L'autore cita il caso del passeggero che cade in mare. In questo caso il vettore potrà andare esente da responsabilità, laddove riesca a dimostrare che il parapetto della nave era in buono stato di manutenzione, in conformità alle regole dell'ordinaria esperienza e buona tecnica e alle eventuali norme legislative e regolamentari. 614 Sul punto: A. ZAMPONE, Il trasporto marittimo di persone, in F. MORANDI (a cura di), I contratti del trasporto, I; Trasporto aereo e marittimo, Bologna, 2013, 468. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 133 quindi, responsabile per tutti i sinistri derivanti da causa ignota615. La maggioranza della dottrina non accoglie questa distinzione soprattutto perché non rispondente al dato normativo. Nell'articolo 409 cod. nav. non viene fatto alcun riferimento alle due diverse categorie di danni sopra delineate616. Inoltre, attribuendo al passeggero l'onere di provare la causa dell'infortunio, si finirebbe per aggravare nettamente la sua posizione. Infatti, nell'ipotesi in cui il danneggiato non riesca ad individuare la causa dell'infortunio, non potrebbe dimostrare il nesso di causalità e rimarrebbe privo di tutela risarcitoria617. Si avrebbe, di conseguenza, una seria contrazione dell'ambito di responsabilità vettoriale con «ampliamento del settore dell'inattuazione non imputabile» 618 . L’orientamento della giurisprudenza rende particolarmente difficoltosa la tutela del passeggero rispetto a quella del vettore, che rimane esente da ogni responsabilità anche per i sinistri da causa ignota619. Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di trasporto marittimo di persone, che sono sottoposti al diritto nazionale, è regolato dall’articolo 418 cod. nav. Questa disposizione stabilisce un termine prescrizionale più breve rispetto a quanto previsto per i trasporti regolati dal codice civile. Infatti: i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e dei bagagli non registrati si prescrivono in sei mesi dall'arrivo del 615 Sulla necessità di esimere in questi casi il vettore dalla prova sinistro (anche se non muta la sua posizione critica): S. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 192. 616 LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, cit., 471, nota n. 131; S. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 192 (anche se con alcune remore dal punto di vista della posizione del vettore); A. ZUNARELLI, voce Trasporto marittimo (contratto di), in Enc. dir., XLIX, Torino, 1992, 1204. 617 A. ZAMPONE, Il trasporto marittimo di persone, cit., 468: «Il passeggero, pertanto, si trova esposto al rischio di dovere sopportare il danno subito alla propria persona nel caso in cui non riesca a governare positivamente l'onere di individuazione della causa del danno stesso. Il danneggiato, pertanto, sopporterebbe il rischio dell'individuazione del nesso tra causa e danno. Mancando l'individuazione della prima, gli rimarrà preclusa la dimostrazione del medesimo rapporto causale con la lesione subita e di accedere all'accertamento della responsabilità del vettore ed alle conseguenti misure risarcitorie». Probabilmente alla base di tale teoria vi è stato proprio l'intento di favorire il vettore nell'assolvimento del proprio onere probatorio per quanto riguarda i sinistri in occasione del trasporto, dove il nesso di causalità è meno evidenziabile (su questo punto v. M. SCARDIGLI, Sinistri “a causa” e sinistri “in occasione” del trasporto di persone, in Riv. trim. proc. civ., 1963, 1727). Non sono mancate, però posizioni favorevoli all'orientamento giurisprudenziale delineato: G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, Milano, 1990, 434, parla di "giurisprudenza evolutiva", anche se non consiglia l'adozione definitiva della soluzione accolta dalla giurisprudenza, perché penalizzerebbe il passeggero italiano rispetto a quanto stabilito dal diritto uniforme; in totale accordo con la posizione giurisprudenziale, perché conforme a quanto stabilito dal diritto internazionale uniforme: S. FERRARINI, G. RIGHETTI, Appunti di diritto della navigazione (diritto marittimo), Parte speciale, I, I contratti di utilizzazione della nave, Torino, 1991, 48. 618 A. ZAMPONE, Il trasporto marittimo di persone, cit., 468. 619 S. POLLASTRELLI, Rassegna di giurisprudenza in tema di trasporto marittimo di persone (1960- 2010), Estratto da Riv. dir. nav., 2011, I, 252. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 134 passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare, salva l'ipotesi in cui si tratti di trasporti che hanno inizio o termine fuori dall'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. In quest'ultimo caso la prescrizione si compie con decorso di un anno620. L’articolo in esame si applica unicamente ai diritti derivanti dal contratto di trasporto. I diritti derivanti dal trasporto amichevole, che è privo dell’elemento negoziale, saranno sottoposti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 2947, comma 1, cod. civ. in materia di responsabilità aquiliana, salvo che il fatto non costituisca reato e per esso venga prevista una prescrizione più lunga621. I trasporti regolati dal diritto internazionale uniforme. Secondo alcuni autori, il regime di responsabilità, delineato dalla giurisprudenza nazionale in materia di trasporto marittimo di persone, non si discosta da quanto previsto dalla Convenzione di Atene del 1974 nel suo impianto originario622. L’articolo 3 della Convenzione, nella sua formulazione originaria623, prevedeva che la responsabilità del 620 Una delle imprecisioni rilevate dalla dottrina nella formulazione dell’articolo 418 cod. nav. riguarda la disciplina del bagaglio. In particolare il legislatore sembrerebbe aver equiparato il bagaglio registrato a quello consegnato e il bagaglio non registrato a quello con consegnato. Le due definizioni, invece, non sono coincidenti, perché parte del bagaglio registrato può anche rimanere presso il passeggero, mentre parte del bagaglio non registrato può essere consegnato al vettore. Sul punto e il generale sulla prescrizione regolata dall’articolo 418 cod. nav. v. E. FOGLIANI, Prescrizione e decadenza nel trasporto marittimo, in (coordinato da) A. ANTONINI, Trattato breve di diritto marittimo, III, Le obbligazioni e le responsabilità nella navigazione marittima, Milano, 484 ss e anche E. FOGLIANI, La prescrizione dell’azione risarcitoria, in "Atti del convegno su "La responsabilità del vettore di persone. Trasporto marittimo ed aereo a confronto", Lecce, 15 - 16 giugno 2012, in Dir. trasp., 2012, III, 662 ss.; in generale sul tema v. anche E. TURCO BULGHERINI, voce Prescrizione marittima ed aeronautica, in Dig. disc. priv. sez. comm., XI, Torino, 1994. 621 L’esclusione del trasporto amichevole marittimo di persone dall’ambito di applicazione dell’articolo 418 cod. nav. è stata specificata da parte della giurisprudenza; v. App. Trieste, 16 gennaio 1964, in Arch. giur. circ., 1964, 120; Trib. Roma 9 luglio 1970, in Riv. dir. nav., 1970, II, 270 (sul punto ZUNARELLI S., COMENALE PINTO M. M., Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti cit., 30, in particolare nota n. 29; 622 Sul punto: M. M. COMENALE PINTO, Il passaggio marittimo fra codice della navigazione, convenzioni non ratificate e prospettive comunitarie, cit., 68 ss.; F. PERSANO, Problematiche concernenti l'incorporazione della Convenzione di Atene del 2002 in materia di responsabilità dei vettori marittimi di persone nel diritto comunitario, in Dir. comm. intern., 2007, 221-222; vedi anche: A. ANTONINI, Considerazioni conclusive, in Atti del convegno su "La responsabilità del vettore di persone. trasporto marittimo ed aereo a confronto", Lecce, 15 - 16 giugno 2012, in Dir. trasp., 2012, III, 679 ss.; in posizione critica: M. LOPEZ DE GONZALO, La responsabilità del vettore marittimo di persone dal Codice della Navigazione al Regolamento (CE) 392/2009, cit., 760 ss. e L. TULLIO, Responsabilità civile e diritto della navigazione, in Scritti in onore di Francesco Berlingieri, II, Genova, 2010, 1089 ss. 623 Art. 3, Convenzione di Atene 1974 (formulazione originaria): «.1. The carrier shall be liable for the damage suffered as a result of the death of or personal injury to a passenger and the loss of or damage to luggage if the incident which caused the damage so suffered occurred in the course of the carriage and was due to the fault or neglect of the carrier or of his servants or agents acting within the scope of their employment. 2. The burden of proving that the incident which caused the loss or damage occurred in the MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 135 vettore fosse basata sulla colpa, che veniva presunta in caso di danni derivanti da difetto di navigabilità̀ e in cinque ipotesi tratte dalla prassi assicurativa: naufragio, collisione, incendio, esplosione, arenamento (danni a causa del trasporto)624. Invece, negli altri casi (danni in occasione del trasporto) era il passeggero a dover dimostrare la colpa del vettore625. Si ha così un doppio sistema di responsabilità: contrattuale per i danni a causa del trasporto («Fault or neglect of the carrier or of his servants or agents acting within the scope of their employment shall be presumed, unless the contrary is proved, if the death of or personal injury to the passenger or the loss of or damage to cabin luggage arose from or in connexion with the shipwreck, collision, stranding, explosion or fire, or defect in the ship») e extracontrattuale per i danni in occasione del trasporto («In all other cases the burden of proving fault or neglect shall lie with the claimant»)626. course of the carriage, and the extent of the loss or damage, shall lie with the claimant. 3. Fault or neglect of the carrier or of his servants or agents acting within the scope of their employment shall be presumed, unless the contrary is proved, if the death of or personal injury to the passenger or the loss of or damage to cabin luggage arose from or in connexion with the shipwreck, collision, stranding, explosion or fire, or defect in the ship. In respect of loss of or damage to other luggage, such fault or neglect shall be presumed, unless the contrary is proved, irrespective of the nature of the incident which caused the loss or damage. In all other cases the burden of proving fault or neglect shall lie with the claimant». In generale per un’analisi della Convenzione di Atene del 1974 anteriormente alle modifiche v.: C. LEGENDRE, La convention d’Athen relatif au transport par mer des passagers et de leurs bagages, in Dr. mar. fr., 1976, 451 ss.; D. J. MARKIANOS, The Athens Convention relating to the carriage of passengers and thier luggage by the sea, 1974, in Dir. mar., 1975, 135 ss.; F. X. PIERRONNET, Transport maritime de passagers et de leurs bagages, in JurisClasseur Transport, Fasc, 1278, n. 3/2012 (che analizza in maniera esaustiva tutta la normativa); anche la Francia non ha ratificato la Convenzione di Atene del 1974 e il trasporto di passeggeri veniva regolamentato dalla loi 18 juin 1966 (art. 33 à 49), che presenta dei punti di contatto con la disciplina posta dalla Convenzione di Atene del 1974, sul punto v, gli approfondimenti di F. X. PIERRONNET, A. LUQUIAU, L’indemnisations de dommages subis par les passagers par mer: de nouvelles voies possibles?, in ADMO, 2000, 265 ss. 624 Art. 3, comma 3, Convenzione di Atene del 1974: «Fault or neglect of the carrier or of his servants or agents acting within the scope of their employment shall be presumed, unless the contrary is proved, if the death of or personal injury to the passenger or the loss of or damage to cabin luggage arose from or in connexion with the shipwreck, collision, stranding, explosion or fire, or defect in the ship. In respect of loss of or damage to other luggage, such fault or neglect shall be presumed, unless the contrary is proved, irrespective of the nature of the incident which caused the loss or damage (…)». 625 Art. 3, comma 3, Convenzione di Atene del 1974: «(…) In all other cases the burden of proving fault or neglect shall lie with the claimant».M. M. COMENALE PINTO, Il trasporto marittimo di passeggeri: disciplina attuale e prospettive, cit., 68 ss. Fortemente critici su questo punto: G. MASTANDREA, Il trasporto marittimo di persone, in Trattato breve di diritto marittimo, cit., 81: «Un'occasione che poteva essere utile per ricondurre ad omogeneità il regime di responsabilità contrattuale presunta del vettore marittimo di passeggeri per violazione dell'obbligo di protezione, evitando l'applicazione di regole e principi ormai antiquati e di distinzione, come quella tra i sinistri a causa od in occasione del trasporto, di ben complessa attuabilità concreta», e M. LOPEZ DE GONZALO, La responsabilità del vettore marittimo di persone dal Codice della Navigazione al Regolamento (CE) 392/2009, cit., 760, «Ciò che avrebbe dovuto uscire dalla porta di un’interpretazione coerente con il dato letterale dell’art. 409 cod. nav. rientra così dalla finestra con l’autorevole sigillo della normativa di origine internazionale - comunitaria». 626 A. DANI, La Convenzione di Atene del 1974 sul trasporto marittimo di passeggeri e di bagaglio, cit. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 136 Anche in seguito alle modifiche apportate con il protocollo di Londra del 2002 è rimasta ferma la distinzione tra danni “in occasione del trasporto” (caused by a shipping incident) e danni “a causa del trasporto”, (not caused by a shipping incident). Tuttavia, sono state introdotte alcune modifiche significative al sistema di responsabilità originario 627 . Nella nozione di shipping incident è stata inserita l'ulteriore ipotesi del capovolgimento della nave (capsizing), ma soprattutto è stato formulato un regime probatorio particolare per i danni “a causa del trasporto”. Con il protocollo del 2002, è stato, infatti, adottato un regime di responsabilità su due livelli 628 ispirato alla Convenzione di Montreal del 1999629, che sarà oggetto di approfondimento nel paragrafo successivo. Fino a 250.000 DSP il vettore può esonerarsi da responsabilità, provando la ricorrenza di una delle due categorie di eventi anomali previsti dall'articolo 3 § 1. Per quanto riguarda, invece, i danni non derivanti da un l'onere probatorio ricade sul soggetto trasportato630, così come quello per i danni che eccedono i 400.000 D.S.P. La prescrizione dei diritti derivanti dai trasporti nazionali sottoposti al diritto 107. 627 Sul punto vedi: F. BERLINGIERI, Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, Milano, 2009, 1145 ss.; M. M. COMENALE PINTO, Il trasporto marittimo di passeggeri: disciplina attuale e prospettive, cit., 67 ss. 628 Art. 3, comma 1, Convenzione di Atene del 1974 come emendato dal protocollo di Londra del 2002: « 1. For the loss suffered as a result of the death of or personal injury to a passenger caused by a shipping incident, the carrier shall be liable to the extent that such loss in respect of that passenger on each distinct occasion does not exceed 250,000 units of account, unless the carrier proves that the incident: (a) resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; or (b) was wholly caused by an act or omission done with the intent to cause the incident by a third party. If and to the extent that the loss exceeds the above limit, the carrier shall be further liable unless the carrier proves that the incident which caused the loss occurred without the fault or neglect of the carrier». 629 Per quanto concerne il doppio livello di responsabilità, in rapporto alla Convenzione di Montreal del 1999: C. PERRELLA, Convenzione di Atene e Regolamento (CE) 392/2009: alcune questioni aperte in materia di risarcimento del danno alla persona, in Dir. mar., 2012, 813 ss.; A. ZAMPONE, Il doppio livello di responsabilità per morte o lesioni del passeggero, in "Atti del convegno su "La responsabilità del vettore di persone. trasporto marittimo ed aereo a confronto", Lecce, 15 - 16 giugno 2012, in Dir. trasp., 2012, III, 630 ss. 630 Secondo alcuni, in quest'ultimo caso, vi sarebbe una deroga rispetto ai principi generali in materia di obbligazioni. Infatti, si avrebbe una responsabilità del vettore senza inversione dell'onere probatorio: il creditore della prestazione dovrebbe dimostrare la colpa del debitore (A. ANTONINI, Considerazioni conclusive, cit., 680; L. TULLIO, Responsabilità civile e diritto della navigazione, cit., 1090, secondo il quale la responsabilità del vettore andrebbe qualificata come extracontrattuale). Questa deroga è stata definita come una vera e propria peculiarità del diritto della navigazione, che non trova alcun riscontro nell'ordinamento generale (A. ANTONINI, Considerazioni conclusive, cit., 680: «Esso segnala, nuovamente, il diritto della navigazione per la sua assoluta peculiarità, che abbiamo espresso e ribadiamo in termini di autonomia»). MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 137 uniforme è regolata dall’articolo 16 della Convenzione di Atene del 1974631. È previsto un termine di prescrizione di durata biennale per l’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni derivanti da morte o lesioni personali del passeggero oppure da perdita ed avaria dei bagagli (art. 16, punto 1). È piuttosto articolato il sistema previsto dalla disposizione per il calcolo del termine di prescrizione. Nell’ipotesi in cui il passeggero abbia subito delle lesioni personali il termine viene calcolato dalla data dello sbarco. In caso di morte del passeggero il termine iniziale è differente a seconda che la morte sia avvenuta durante il trasporto o dopo lo sbarco. Nel primo caso il termine decorre dalla data in cui il passeggero sarebbe dovuto sbarcare. È, infatti, in questo momento (se non prima) che i suoi aventi causa vengono informati delle morte. Se la morte è sopraggiunta dopo lo sbarco a causa delle lesioni personali subite durante il trasporto, il termine biennale decorre a partire dalla data della morte, purché questa abbia avuto luogo entro il termine di un anno dallo sbarco del passeggero. In questa ultima fattispecie la durata massima della prescrizione è di tre anni. Infine, in caso di perdita o di danno ai bagagli il calcolo del termine ha inizio dal momento dello sbarco o se successivo dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire lo sbarco. Nell’ultima ipotesi la decorrenza del termine è unica, ma non è chiaro se il legislatore abbia voluto riferirsi allo sbarco del passeggero oppure allo sbarco del proprio bagaglio (art. 16, punto 2)632. La Convenzione di Atene introduce però, un ulteriore sbarramento temporale. Viene, infatti, previsto che il termine massimo per l’esercizio dell’azione non può superare per effetto di sospensione ed interruzioni (regolati dalla lex fori; v. art. 16 punto 3) il termine massimo di cinque anni, che decorrono dalla data dello sbarco o dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire lo sbarco con preferenza per la data posteriore tra le due (v. art. 16 punto 3 lett. a). Nell’ipotesi in cui l’avente diritto abbia avuto conoscenza o 631 La natura giuridica del termine previsto per l’esercizio dell’azione ha natura prescrizionale, sia perché questo termine è utilizzato dalla disposizione, sia perché prevede un rinvio alla lex fori per quanto concerne gli istituti della interruzione e della sospensione, che sono propri della prescrizione e non della decadenza (sul punto F. BERLINGIERI, Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, cit., 1179; v. anche E. FOGLIANI, Prescrizione e decadenza nel trasporto marittimo, cit., 485, che mette in evidenza le problematiche qualificatorie derivanti dall’utilizzo del termine prescrizione nel testo francese, e decadenza, invece, in quello inglese, optando, però, per la prima accezione). Il fatto che venga inquadrato come un termine prescrizionale esclude la possibilità di concorrenza con l’articolo 418 del codice della navigazione ( E. FOGLIANI, Prescrizione e decadenza nel trasporto marittimo, cit., 486). 632 F. BERLINGIERI, Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, cit., 1181. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 138 avrebbe potuto avere ragionevole conoscenza delle perdite, lesioni o danni causati dall’incidente dopo lo sbarco (o dalla data in cui sarebbe dovuto sbarcare) e prima del termine quinquennale, avrà diritto ad esercitare l’azione in un termine eccedente rispetto a quello quinquennale, ma non superiore ai tre anni dal momento in cui l’avente diritto abbia avuto conoscenza (o avrebbe avuto conoscenza) delle perdite, lesioni o danni di cui si è detto (v. art. 16, punto 3, lett. b)633. È, infine, prevista la possibilità di proroga del termine di prescrizione sia attraverso un accordo bilaterale tra le parti, sia attraverso una dichiarazione scritta del vettore (art. 16, punto 4)634. III.3.3. La responsabilità del vettore per sinistri al passeggero nel trasporto aereo. Con l’articolo 2 della l. 9 novembre 2004 n. 265 il governo è stato delegato a riformare la parte aeronautica del codice della navigazione. La riforma, secondo quanto traspare dall’articolo 2, comma 1, citato, aveva la finalità principale di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e al contempo di razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare nel settore dell’aviazione civile e della gestione aeroportuale635. In attuazione della legge delega sono stati promulgati i decreti legislativi 9 maggio 2005 n. 96 “Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione” e il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge delega636). Nell’ambito 633 Per ulteriori approfondimenti su questo punto: F. BERLINGIERI, Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, cit., 1182. Si tratta, secondo E. FOGLIANI, La prescrizione dell’azione risarcitoria, cit., 665, di termini di natura decadenziale e non prescrizionale. Ciò viene dedotto esclusivamente dall’interpretazione letterale del testo. 634 E. FOGLIANI, La prescrizione dell’azione risarcitoria, cit., 665, mette in evidenza che anche il termine quinquennale finale, che egli considera come previsto a pena di decadenza, possa essere oggetto di proroga. Afferma l’Autore, che, sebbene forzata dal punto di vista letterale, questa interpretazione è conforme ad altre analoghe norme di diritto internazionale dei trasporti. 635 Articolo 2, comma 1, l. n. 265/2004: «Al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare nel settore dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione»; sulle finalità legislative v. in particolare E. G. ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, cit., 20 ss. 636 Art.2, comma 3, legge n. 265/2004: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 139 della riforma riveste particolare importanza il nuovo regime di responsabilità del vettore aereo di persone e di bagagli, che risulta allineato a quello previsto a livello internazionale dalla Convenzione di Montreal del 1999 (resa esecutiva in Italia con la l. 10 gennaio 2004, n. 12). La Convenzione di Montreal era, in realtà, già operante sia a livello comunitario sia a livello interno per effetto del Reg. (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997, come modificato dal Reg. (CE) n. 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002637. Il nuovo articolo 941 cod. nav. individua così la normativa applicabile al trasporto aereo di persone e di bagagli: «Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme internazionali e comunitarie in vigore nella Repubblica. Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l’art. 953»638. La tecnica utilizzata dal legislatore per regolare la materia del trasporto di persone e di bagagli è il rinvio alle norme internazionali e comunitarie in vigore nella Repubblica. Si tratta di un rinvio “dinamico” alla normativa internazionale. Ciò significa che la disciplina interna, nel cui ambito opera il rinvio, verrà automativamente aggiornata, laddove venga introdotto all’interno dell’ordinamento nazionale un nuovo strumento di di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi». 637 La Comunità Europea, successivamente all’approvazione della Convenzione di Montreal del 1999 da parte della Conferenza diplomatica, ha revisionato il Reg. (CE) n. 2027/97, con il Reg. (CE) n. 889/2002 del Parlamento e del Consiglio del 13 maggio 2002, la cui operatività è stata subordinata all’entrata in vigore della Convenzione di Montreal del 1999 (entrata in vigore sul piano internazionale nel novembre 2003 con il deposito della trentesima ratifica da parte del Camerun e in Italia il 28 giugno 2004); sul tema v. tra gli altri: L. PIERALLINI, Il nuovo intervento normativo verso l’omogeneizzazione della responsabilità del vettore aereo, in Nuove leggi civ. comm., 2002, 699; F. TAMBURRINI, Le novità introdotte dal Reg. (CE) n. 889/2002 e le ragioni connesse ad una sua adozione, in Dir. trasp., 2003, I, 231 ss. e per ulteriori riferimenti dottrinali sul problema del coordinamento tra la Convenzione di Montreal del 1999 e il Reg. (CE) n. 889/2002: E. G. ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, cit., 11, nota n. 21. 638 Sul punto e in generale sulla riforma v. l’esposizione esaustiva di E. TURCO BULGHERINI, La riforma del codice della navigazione parte aerea, in Nuove leg. civ. comm., 2006, 1341 ss. e in particolare v. 1361 ss.; v. anche G. MASTRANDREA, L. TULLIO, Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione, in Dir. mar.. 2005, 1201 ss. e G. MASTRANDREA, L. TULLIO, Il compimento della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, in Dir. mar., 2006, 699 ss.; S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 431, sottolineano che la tecnica del rinvio non è originale. Vi sono, infatti, altri ordinamenti in cui sono state promulgate norme di estensione della Convenzione di Varsavia del 1929 anche a trasporti privi dei requisiti indicati dalla Convenzione. Una situazione analoga si è verificata, inoltre, negli ordinamenti degli stati comunitari per effetto del Reg. CE n. 2027/1997, come modificato dal Reg. CE n. 889/2002 con cui si estesa l’applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 a tutti i trasporti effettuati da vettori comunitari, inclusi i trasporti interni, limitatamente alla responsabilità del vettore nel trasporto di persone e di bagagli. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 140 diritto uniforme, che regola la materia cui il rinvio si riferisce. La tecnica del rinvio “dinamico” impedisce che si verifichi uno “sfasamento” tra una previsione di diritto interno e la disciplina convenzionale, che è soggetta a provvedimenti modificativi639. Un analogo rinvio è effettuato dal legislatore anche per il trasporto aereo di cose ai sensi dell’articolo 951 cod. nav.640: “Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolata dalla norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria”. Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 941 cod. nav., la Convenzione di Montreal del 1999 si applica anche ai trasporti interni di persone e di bagagli e non esclusivamente ai trasporti internazionali, che siano assunti a titolo oneroso o, se gratuiti, siano eseguiti da un’impresa di trasporto aereo (v. art. 1, par. 1 della Convenzione di Montreal del 1999: «La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo»). La Convenzione di Varsavia del 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 19 maggio 1932 n. 841) ed i successivi accordi modificativi continua, invece, ad applicarsi ai trasporti internazionali, per i quali non sia applicabile la Convenzione di Montreal del 1999641. Il testo originario della Convenzione di Varsavia del 1929 prevedeva un sistema di responsabilità del vettore aereo per danni alla persona del passeggero642: soggettiva, basata sulla presunzione di colpa in capo al vettore, limitata ed inderogabile. Il carattere soggettivo della responsabilità era collegato ad una scelta compiuta in occasione del 639 E. G. ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, cit., 24 ss. E. G. ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, cit., 26 ss.; v. a tal proposito anche l’art. 965 cod. nav. in materia di responsabilità dell’esercente per danni a terzi sulla superficie («La responsabilità dell’esercente per i danni causati dall’aeromobile a persone ed acose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia. La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di stato ed a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746»). 641 S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 427. Ciò può avvenire in due casi: gli Stati oppure lo Stato in cui avviene il trasporto sono parti della Convenzione di Varsavia del 1929 oppure almeno uno non è parte della Convenzione di Montreal del 1999. 642 La norma di riferimento della responsabilità del vettore per infortunio o morte del passeggero è l’art. 17 della Convenzione di Varsavia del 1929: «Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de débarquement». 640 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 141 primo Congresso di diritto aeronautico internazionale tenutosi a Parigi del 1925 643. A differenza della responsabilità oggettiva per danni a terzi in superficie venne previsto un sistema di responsabilità soggettiva, ma presunta con onere della prova liberatoria in capo al vettore644. L’onere probatorio del vettore consisteva nel dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, secondo quanto stabilito dall’art. 20 645 . La responsabilità del vettore era sottoposta ad un limite, pari originariamente a 125.000 DSP646 (art. 22). Il vettore, però, sarebbe decaduto dal beneficio del termine nell’ipotesi 643 MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, FRANCE, Conférence internationale de droit privé aérien (27 octobre-6 novembre 1925), Paris, 1926, 55 ss.: «L'opinion générale est que, tandis que la responsabilité civile à l'égard des tiers, doit comporter l'application de la théorie du risque, en revanche, dans la responsabilité du transporteur à l'égard des passagers et des marchandises, il faut admettre la théorie de la faute. Ce premier point acquis, on peut se demander à qui incombe le fardeau de la preuve; il a paru équitable de ne pas imposer cette lourde charge au lésé et tfon a admis la présomption de faute à la charge du transporteur. Mais comme ce n'est qu'une présomption, le transporteur à évidemment le droit de rapporter la preuve contraire et l'on doit alors établir nettement la limite de la faute; où commence celleci ? Que peut-on exiger du transport aérien? Une organisation normale de son exploitation, un choix judicieux de son personnel, une surveillance constante dé ses agents et préposés, un contrôle sérieux de ses appareils accessoires et des matières employées. Il faut bien admettre que celui qui utilise un aéronef n'ignore pas les risques inhérents à un mode de circulation qui n'a pas encore atteint le point de perfection que cent années ont donné aux chemins de fer. Il est donc juste de ne pas imposer au transporteur une responsabilité absolue et de le dégager de toute responsabilité lorsqu'il a pris les mesures raisonnables et normales pour éviter le dommage ; c'est la diligence que l'on peut exiger du bon père de famille. Dans l'état actuel de l'aéronautique il semble indiqué de s'en tenir là, tout en prévoyant pour un avenir peut-être lointain, une assimilation possible avec la responsabilité du chemin de fer». 644 L’art. 3, comma 2, della Convenzione di Varsavia del 1929 stabilisce che: «L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré un billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité». Su questo punto: G. ROMANELLI, Il regime di responsabilità de vettore per infortunio del passeggero in base al Regolamento CE del Consiglio n. 2027, in Studi in memoria di Maria Luisa Corbino, Milano, 1999, 752 ss.; v. prima G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 185 ss. 645 Art. 20 della Convenzione di Varsavia del 1929: «Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. 2. Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n'est pas responsable, s'il prouve que le dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite de l'aéronef ou de navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage». 646 Art. 22 della Convenzione di Varsavia del 1929: «1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme de cent vingt cinq mille francs. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. 2. Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison. 3. En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à cinq mille francs par voyageur. 4. Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées comme se rapportant au franc français constitué par MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 142 di illecito proprio o dei propri dipendente e preposti e commesso con dolo o colpa equivalente secondo il Giudice adito647 (art. 25). Ugualmente al vettore era preclusa la possibilità di avvalersi del beneficio del termine nell’ipotesi di mancata o irregolare emissione del biglietto (art. 3, comma 2). La formulazione dell’articolo 20 della Convenzione di Varsavia del 1929, che disciplina la responsabilità del vettore aereo, ispirò il nostro legislatore interno nella stesura degli articoli 942 e 951 cod. nav. (nella forma antecedente alla riforma della parte aeronautica del codice della navigazione) e nell’elaborazione dell’articolo 1681 cod. civ., analizzato precedentemente, che disciplina la responsabilità del vettore terrestre di persone648. In particolare l’articolo 942 cod. nav. aveva sintetizzato in un’unica formula gli articoli 17, 18 e 19 della Convenzione di Varsavia del 1929649. La Convenzione venne successivamente emendata dal Protocollo dell’Aja del 1955, che, però, non venne ratificato dagli Stati Uniti d’America. Con questo intervento legislativo (art. XI Protocollo dell’Aja) venne modificato l’art. 22 della Convenzione di Varsavia, raddoppiando il limite risarcitorio a 250.000 franchi oro Poincaré 650 e tra le soixante-cinq et demi milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds». 647 Art, 25 della Convenzione di Varsavia del 1929: «Le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalente au dol. 2. Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé dans les mêmes conditions par un de ses préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions». 648 Sul punto M. M COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 74, che riprende sul punto G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 226; v. anche C. M. BIANCA, La responsabilità aeronautica: convergenze e divergenze rispetto ai principi civilistici, in Dir. trasp., I, 1992, 2 ss. L’Autore rileva che la non coincidenza delle disposizioni del codice della navigazione (artt 942 e 951) con le norme sulla responsabilità debitoria sia apparente. Infatti, l’articolo 1218 cod. civ. viene interpretato dai Giudici, ravvisando l’impossibilità della prestazione nell’utilizzo da parte del debitore di tutte le misure idonee ad evitare il danno secondo la normale diligenza. 649 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 226. 650 Art. 22 della Convenzione di Varsavia del 1929, come emendata dal protocollo dell’Aja del 1955: «Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.b. En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 143 cause di decadenza dal beneficio del termine previste dall’art. 25, il dolo e la colpa equiparata al dolo vennero sostituiti con la nozione di colpa temeraria e consapevole651 del vettore e dei suo dipendenti. Inoltre, il protocollo dell’Aja del 1955 inserì come ipotesi specifica di decadenza dal beneficio del termine il mancato richiamo del sistema di responsabilità e dei limiti risarcitori nel documento di trasporto652. In questo modo l’utente considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à cinq mille francs par passager. 4. Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai. 5. Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement». 651 Art. 25 della Convenzione di Varsavia del 1929 (con le modifiche attuate con il Protocollo dell’Aja del 1955): «Les limites de responsabilité prévues à l’art. 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions». La nozione di “colpa temeraria e consapevole” ha presentato diverse difficoltà di inquadramento, Vengono, infattim descritti atteggiamenti psicologici particolarmente complessi, che non sono riconducibili direttamente alla bipartizione di origine romanistica tra dolo e colpa. Si tratta di nozioni che possono essere più facilmente collocate nell’area della semintenzionalità, conosciuta nei paesi di common law. L’articolo 25, ai fini della decadenza dal beneficio del limite, impone la sussistenza di un elemento psicologico, la consapevolezza della probabile causazione di un danno e un elementooggetttivo, la temerarietà. È possibile valutare la sussistenza della condotta descritta da un punro di vista oggettivo e soggettivo; l’opzione per la valutazione di natura soggettiva è maggiormente favorevole al danneggiato nell’ambito del trasporto di persone: v. A. ZAMPONE, La condotta temeraria e consapevole, in Studi in onore di Gustavo Romanelli, cit., 1287 ss. e in maniera più approfondita A. ZAMPONE, La condotta temeraria e consapevole nel diritto uniforme dei trasporti (ipotesi di illecito tra dolo e colpa), Padova, 1999, 25 ss; v. sul punto anche una recente sentenza: United States Court of Appeal, Eleventh Circuit, 15 giugno 1999, con nota di A. ZAMPONE, Sulla nozione di wilful misconduct nella giurisprudenza statunitense alla luce dell’entrata in vigore del protocollo di Montreal n. 4, in Dir. trasp., 2001, I, 215 ss.; per una descrizione delle due teorie interpretative della nozione di condotta temeraria e consapevole: oggettiva (che rapporta la condotta del vettore ad un determinato standard) e soggettiva (che valuta la rappresentazione della realtà e la volizione concreta del soggetto agente) v. M. M COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 83. 652 Art. 3 della Convenzione di Varsavia del 1929 (dopo le modifiche apportate con il protocollo dell’Aja del 1955): «Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant:a. ’indication des points de départ et de destination; b. Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales. c. Un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 144 del trasporto aveva la possibilità di conoscere effettivamente il regime di responsabilità applicabile ed eventualmente di avvalersi di un sistema assicurativo653. Successivamente venne emanata la Convenzione di Guadalajara del 1961 (che sarà oggetto di approfondimento successivo), che estese il regime di responsabilità previsto per il vettore contrattuale al vettore di fatto654. L’evoluzione successiva della Convenzione di Varsavia del 1929 fu caratterizzata da una forte disomogeneità delle ratifiche relative al Protocollo di Guatemala City del 1961 e ai successivi quattro protocolli di Montreal del 25 settembre 1975. La previsione maggiormente contestata della Convenzione di Varsavia del 1929 riguardò il limite risarcitorio previsto in caso di responsabilità vettoriale. In particolare la previsione di un limite di risarcimento si scontrava con la necessità di garantire un adeguato ristoro dei pregiudizi arrecati alla salute e all’integrità fisica dei passeggeri, che rappresentano i diritti fondamentali dell’individuo655. Il limite risarcitorio, stabilito dall’articolo 22 della Convenzione di Varsavia del 1929, era connesso alla necessità di contemperare gli equilibri tra le due parti contrattuali. Sebbene la limitazione debitoria fosse stata vista con qualche riluttanza dai redattori, perché in contrasto con le norme interne di alcuni Paesi che prevedevano il risarcimento integrale del danno, alla fine venne accettata soprattutto per ragioni di opportunità economica656. Alcune di queste erano legate alle ridotte dimensioni del traffico aereo di transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie des bagages.2. Le billet de passage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit à l’al. 1c du présente article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’art. 22». 653 M. M COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 79. 654 Per un’evoluzione del quadro dalla Convenzione di Varsavia del 1929 fino alla Convenzione di Montreal del 1999 v. G. CANNIZZARO, Il risarcimento del danno nel trasporto aereo, Milano, 1980, 16 ss.; A. ZAMPONE, Le nuove norme sulla responsabilità del vettore nel trasporto aereo internazionale di passeggeri, in Dir. trasp., I, 2000, 10 ss.; v. anche A. ANTONINI, Il risarcimento del danno alla persona nel trasporto aereo: contenuto e soggetti dell’obbligazione risarcitoria, in Trasp., 2000, n. 81, 19 ss. 655 A. ZAMPONE, La limitazione del debito del vettore, (a cura di) L. TULLIO, La nuova disciplina del trasporto aereo. Commento alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, Napoli, 2006, 188 ss. 656 U. LA TORRE, Trasporto aereo di persone e responsabilità del vettore, in R. TRANQUILLI LEALI E R. ROSAFIO (a cura di), Il trasporto aereo tra normativa comunitaria ed uniforme, cit., 3 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 145 quelli anni e all’elevato livello di rischio nell’esercizio dell’attività657. Nell’applicazione concreta il sistema della limitazione del debito non era accompagnato da un meccanismo di adeguamento all’inflazione e al livello reale di reddito. Infatti, l’esiguità del limite risarcitorio era ovviamente più avvertita nei paesi ad elevato tenore di vita, come ad esempio gli Stati Uniti d’America658. Un meccanismo di adeguamento probabilmente non era nemmeno pensabile data la diversità sul piano economico dei paesi ratificanti 659. Il limite risarcitorio si presentava, quindi, come un elemento che minava «(…) il fondamentale elemento dell’uniformità della Convenzione di Varsavia, che doveva applicarsi in modo omogeneo in tutti i paesi che ne facevano parte»660. In virtù di questa situazione a partire dagli anni sessanta si verificò una vera e propria crisi del sistema di Varsavia, che culminò con la denuncia della Convenzione di Varsavia del 1929 da parte degli USA661. Gli Stati Uniti acconsentirono al ritiro della denuncia solo successivamente al Montreal Agreement del 1966 662 . Si trattava di un accordo tra le compagnie aeree operanti negli Usa e il Civil Aeronautical Board, avente ad oggetto l’elevazione dei limiti risarcitori in caso di morte e lesioni dei passeggeri663. In risposta a questa esigenza venne innanzitutto emanato il protocollo di Guatemala City del 1971. Con questa convenzione veniva introdotto definitivamente un regime di responsabilità oggettiva in caso di morte e lesioni del passeggero e un limite risarcitorio invalicabile pari a 1.500.000 franchi oro. La Convenzione mantenne, però, la 657 G. ROMANELLI, La responsabilità del vettore per infortunio del passeggero, cit., 754. G. ROMANELLI, Il regime di responsabilità del vettore per infortunio al passeggero in base al Regolamento Ce del Consiglio n. 2027/97, cit., 755. 659 U. LA TORRE, Trasporto aereo di persone e responsabilità del vettore, cit., 84 ss.; in particolare l’Autore afferma che: «Tutta la storia della Convenzione di Varsavia ruota intorno alla necessità di trovare un punto d’incontro tra le istanze delle nazioni più ricche, dirette ad ottenere un più elevato ristoro in caso di danno ai passeggeri e le resistenze opposte dai paesi più poveri, preoccupati di salvaguardare gli interessi economici delle compagnie aeree da costi forse insostenibili». 660 U. LA TORRE, Trasporto aereo di persone e responsabilità del vettore, cit., 85. 661 Sulla crisi del “sistema di Varsavia” v. L. M. BENTIVOGLIO, La crisi del sistema di Varsavia ed il problema della responsabilità del vettore aereo, in Annali dell’istituto di diritto aeronautico, I, Milano, 1969, in particolare sul problema dei massimali v. 16 ss. 662 M. M COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 90 ss. 663 Con questo accordo le compagnie aeree si impegnavano per i voli in partenza, sosta o arrivo negli Usa ad innalzare spontaneamente il limite di responsabilità fino a 75.000 dollari e rinunciavano ad avvalersi dei mezzi di difesa previsti dall’art. 20 della Convenzione di Varsavia. Il principio della presunzione di colpa veniva quindi sostituito da una responsabilità di tipo oggettivo: v. G. CANNIZZARO, Il risarcimento del danno nel trasporto aereo, cit., 21 ss. 658 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 146 possibilità per ciascuno stato di introdurre dei meccanismi complementari di indennizzo, che dovevano rispondere a diversi requisiti. Innanzitutto non dovevano aggravare la responsabilità del vettore e dei suoi agenti e preposti; in secondo luogo non potevano imporre al vettore ulteriori oneri finanziari o amministrativi oltre quello di provvedere a raccogliere i contributi dei passeggeri e infine non potevano prevedere alcuna discriminazione tra i passeggeri e al contempo dovevano essere previsti anche a favore delle persone, che avessero subito dei danni a causa della morte o delle lesioni personali subite dal passeggero664. In questo modo veniva scardinato l’attaccamento al concetto di responsabilità per colpa presunta, che era stato difeso precedentemente (Convenzione di Varsavia del 1929, Protocollo dell’Aja del 1955 e Montreal Agreement del 1966). Nonostante il carattere innovativo a favore dei cittadini dei Paesi con più alto tenore di vita, il protocollo non entrò mai in vigore per opposizione degli USA665 . L’ICAO successivamente prese atto di un generale consenso degli Stati ad una modifica del regime uniforme di responsabilità del vettore ed elaborò i quattro protocolli di Montreal del 1975. I primi tre riproducono rispettivamente il testo della Convenzione di Varsavia nel testo originario, quello successivo alla modifica con il Protocollo dell’Aja del 1955 e il testo della Convenzione modificato dal protocollo di Guatemala City del 1971. Infine il quarto protocollo disciplina la responsabilità del vettore aereo per trasporto di merci, improntata a criteri di tipo oggettivo. In concreto ciascuno Stato avrebbe dovuto scegliere il testo della Convenzine più conforme alle proprie esigenze, ma l’obiettivo non venne realizzato per la riluttanza mostrata dagli Stati alla limitazione del debito 664 Art. 35 A Convenzione di Varsavia, come modificato dal Protocollo di Guatemala City del 1971: « No provision contained in this Convention shall prevent a State from establishing and operating within its territory a system to supplement the compensation payable to claimants under the Convention in respect of death, or personal injury, of passengers. Such a system shall fulfil the following conditions: (a) it shall not in any circumstances impose upon the carrier, his servants or agents, any liability in addition to that provided under this Convention; (b) it shall not impose upon the carrier any financial or administrative burden other than collecting in that State contributions from passengers if required so to do; c) it shall not give rise to any discrimination between carriers with regard to the passengers concerned and the benefits available to the said passengers under the system shall be extended to them regardless of the carrier whose services they have used; (d) if a passenger has contributed to the system, any person suffering damage as a consequence of death or personal injury of such passenger shall be entitled to the benefits of the system». 665 G. CANNIZZARO, Il risarcimento del danno nel trasporto aereo, cit., 24 ss. E. TURCO BULGHERINI, Il limite risarcitorio nell’esperienza aeronautica, cit., 334, mette in luce la funzione prettamente risarcitoria riconosciuta alla responsabilità civile dalle suddette modifiche legislative; sul punto anche G. ROMANELLI, Il regime di responsabilità del vettore per infortunio al passeggero in base al Regolamento Ce del Consiglio n. 2027/97, cit., 756. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 147 risarcitorio a favore del vettore666. In generale la limitazione del debito, prevista dall’articolo 22 della Convenzione di Varsavia, modificata successivamente dal Protocollo dell’Aja del 1955, introduce una deroga al principio di diritto comune per cui il debitore e il responsabile civile rispondono rispettivamente del proprio debito e del danno cagionato con tutto il loro patrimonio667. All’interno del nostro ordinamento la Corte Costituzionale ha vagliato la legittimità costituzionale dell’art. 22 della Convenzione di Varsavia del 1929 rispetto all’art. 2 della Costituzione. La Corte nella sentenza n. 132/1985668 affermò che il limite risarcitorio è pienamente legittimo nella misura in cui soddisfi i requisiti di certezza e di adeguatezza in riferimento alle garanzie riconosciute in sede di diritto uniforme e non entrate in vigore. I Giudici, però, non riconobbero l’esistenza di questi requisiti nel limite previsto dall’articolo 22 della Convenzione di Varsavia. Per questo motivo pronunciarono la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni interne, che avevano recepito la Convenzione di Varsavia del 1929 e il successivo protocollo dell’Aja del 1955, rispetto all’articolo 2 della Costituzione669. Con la successiva emanazione della legge n. 666 G. ROMANELLI, Il regime di responsabilità del vettore per infortunio al passeggero in base al Regolamento Ce del Consiglio n. 2027/97 , cit., 757. 667 G. ROMANELLI, La limitazione nella giurisprudenza costituzionale, 28 ss. 668 Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 132, in Foro it., 1985, I, 1585 con nota di R. PARDOLESI; in Nuove leg. civ. comm., 1985, 887, con nota di T. BALLARINO, Limiti di responsabilità del vettore aereo; in Dir. mar., 1985, 722, con nota di E. FOGLIANI, La limitazione della responsabilità del vettore aereo internazionale di persone nel giudizio della Corte Costituzionale; in Giust. civ., 1985, I, 2240, con nota di M. GRIGOLI, Luci ed ombre della sentenza della Corte Costituzionale sulla parziale illegittimità della legge di esecuzione della Convenzione di Varsavia e del Protocollo dell’Aja relativi al trasporto aereo internazionale; 669 « 6. Le osservazioni fin qui svolte sugli sviluppi della normativa pattizia e della nostra legislazione interna conducono al seguente risultato: la limitazione della responsabilità del vettore si appalesa giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate garanzie di certezza od adeguatezza per il ristoro del danno. Questo requisito è, dunque, ormai considerato come irrinunziabile nella cerchia dei soggetti che concorrono alla produzione della disciplina uniforme del trasporto aereo; esso deve allora, secondo i criteri sopra posti (si veda sopra n. 4.3), risultare soddisfatto anche ai fini della presente decisione. La scelta dei mezzi meglio adatti allo scopo è rimessa, beninteso, alla determinazione delle competenti fonti normative. Nella specie, però, difetta del tutto la tutela del danneggiato che poteva, e doveva, comunque esser prevista. La disciplina censurata, come si è detto, non è più sorretta dalle ragioni sottostanti all'originario assetto della Convenzione di Varsavia, e non è, d'altra parte, compensata, o accompagnata, da alcuna misura del tipo dianzi ricordato, in punto di salvaguardia della pretesa risarcitoria. Nei termini in cui essa è configurata, la norma che di fronte alle lesioni corporee - e addirittura, come qui accade, di fronte alla perdita della vita umana - esclude il ristoro integrale del danno non è assistita da un idoneo titolo giustificativo. Occorre quindi concludere che essa lede la garanzia eretta dall'art. 2 Cost. a presidio inviolabile della persona. Con ciò resta assorbito ogni residuo profilo della questione. La pronuncia della Corte concerne, si deve infine precisare, esclusivamente le disposizioni di legge che hanno conferito efficacia interna alle clausole pattizie in esame. Va dunque dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 maggio 1932 n. 841 e dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1962 n. 1832, nella parte in cui danno esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia, come sostituito dall'art. XI del Protocollo MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 148 274/1988 venne reintrodotto il limite risarcitorio secondo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale. In particolare venne elevato il limite risarcitorio a 100.000 DSP e venne previsto l’obbligo assicurativo per il vettore pari alla somma limite. In realtà il tipo di tutela introdotta differì rispetto al sistema di responsabilità oggettiva prospettato dalla Corte Costituzionale. In ogni caso, se l’Italia non avesse elaborato tale legge, sarebbe stata costretta a denunziare la Convenzione di Varsavia, perché non poteva più assicurarne l’applicazione670. La revisione a livello mondiale della Convenzione di Varsavia del 1929 apparivain quegli anni particolarmente difficoltosa. Questa constatazione, unita alla crescente attenzione verso le esigenze e la protezione del consumatore, che è parte debole del rapporto contrattuale, condusse all’emanazione del Reg. (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997671. La disciplina elaborata in sede comunitaria era innovativa su quattro punti: abolizione del limite risarcitorio per i danni subiti dal passeggero (art. 3, n. 1, lett. a); responsabilità oggettiva per i danni fino a concorrenza di un importo pari all’equivalente in ECU di 100.000 DSP (art. 3, n. 2); obbligo di copertura assicurativa (art. 3, n. 1, lett. b); obbligo di versamento di un anticipo in denaro, cioè la c.d. lump sum (art. 5)672. Con la successiva Convenzione di Montreal del 1999 si è proceduto all’eliminazione del limite di responsabilità che fino a quel momento caratterizzava il trasporto aereo di persone e si è costruito un sistema di responsabilità del vettore basato, dell'Aja». Un’analisi accurata della sentenza e delle pronunce successive in materia di limitazione del debito è svolta da T. BALLARINO, La limitazione del debito del vettore marittimo ed aereo, in (a cura di) L. TULLIO e M. DEIANA, Il cinquantenario del codice della navigazione (Cagliari 28-30 marzo 1992), Cagliari, 1993, 226 ss. Sulla tematica in generale della legittimità costituzionale delle disposizioni internazionali sulla responsabilità del vettore aereo v. G. CANNIZZARO, Disciplina internazionale del vettore aereo e Costituzione, in Riv. dir. int., 1984, 249 ss. 670 G. ROMANELLI, La limitazione nella giurisprudenza costituzionale, cit., 31 ss. Favorevole al mantenimento dei limiti risarcitori si era espresso C. MEDINA, In difesa della limitazione di responsabilità, 289 ss., ma soprattutto 291 ss., che indica a sostegno della propria tesi la funzione deterrente svolta dal limite risarcitorio. 671 Reg. (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997, successivamente modificato dal Reg. (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002. In particolare l’art. 3.1. del Reg. (CE) n. 2027/1997 ha previsto che: «La responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal». 672 Un’analisi specifica della normativa comunitaria è fornita da: G. ROMANELLI, Il regime di responsabilità del vettore per infortunio al passeggero in base al Regolamento Ce del Consiglio n. 2027/97, cit., 757 ss. e G. SILINGARDI, Reg. (CE) 2027/97 e nuovo regime di responsabilità del vettore aereo di persone, in Dir. trasp., 1998, III, 623 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 149 così come il Reg. (CE) 2027/97, sulla two – tier liability. Salvo che il danno non sia dipeso da colpa del danneggiato, per i danni fino a 113.000 DSP (il valore originario era di 100.000 DSP, ma è stato innalzato a decorrere dal 30 dicembre 2009, in virtù dell’articolo 24 della Convenzione di Montreal del 1999) il vettore non può esimersi da responsabilità ai sensi dell’art. 21, par. 1 della Convenzione («For damages arising under paragraph 1 of Article 17 not exceeding 100,000 Special Drawing Rights for each passenger, the carrier shall not be able to exclude or limit its liability»); invece, per i danni che eccedono i 113.000 DSP il vettore può esonerarsi provando che «(a) such damage was not due to the negligence or other wrongful act or omission of the carrier or its servants or agents; or (b) such damage was solely due to the negligence or other wrongful act or omission of a third party» (art. 21, par.2) 673 . La prova liberatoria posta in capo al vettore viene formulata in termini negativi e non positivi a differenza di quanto avvenga in base all’articolo 19 della Convenzione per l’ipotesi di ritardo («The carrier is liable for damage occasioned by delay in the carriage by air of passengers, baggage or cargo. Nevertheless, the carrier shall not be liable for damage occasioned by delay if it proves that it and its servants and agents took all measures that could reasonably be required to avoid the damage or that it was impossible for it or them to take such measure»)674. Un’attenuazione del particolare rigore dell’imputazione della responsabilità in capo al vettore è rappresentato dalla previsione di cui all’art. 20 («If the carrier proves that the damage was caused or contributed to by the negligence or other wrongful act or omission of the person claiming compensation, or the person from whom he or she derives his or her rights, the carrier shall be wholly or partly exonerated from its liability to the claimant to the extent that such negligence or wrongful act or omission caused or contributed to the damage. When by reason of death or injury of a passenger compensation is claimed by a person other than the passenger, the carrier shall likewise be wholly or partly exonerated from its liability to the extent that it proves that the damage 673 Su questo punto vedi l’analisi di A. ZAMPONE, La responsabilità del debito del vettore, in Nuova disciplina del trasporto aereo, cit., 198 ss., secondo il quale la somma di 110.000 DSP (ora 113.000 DSP) rappresenta nel primo livello di responsabilità una vera e propria limitazione del rischio, ovvero della situazione potenziale del vettore di soggezione alle conseguenze risarcitorie. Nell’ambito del secondo livello di responsabilità, in caso di esonero di responsabilità, la somma limite assume la natura giuridica di un’indennità. 674 M. M. COMENALE PINTO, Riflessioni sulla nuova Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo, in Dir. mar., 2000, 823. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 150 was caused or contributed to by the negligence or other wrongful act or omission of that passenger. This Article applies to all the liability provisions in this Convention, including paragraph 1 of Article 21»). In forza di questa previsione il vettore può usufruire di una prova liberatoria di carattere generale, che si applica rispetto a qualsiasi imputazione risarcitoria prevista dalla Convenzione di Montreal del 1999 e che consiste nel dimostrare che il danno è stato cagionato in tutto o in parte da colpa del danneggiato 675. La responsabilità oggettiva del vettore fino alla soglia dei 113.000 DSP non è assoluta, perché si applica anche in questo caso l’articolo 20 citato, che prevede la causa di esonero generale del vettore da responsabilità nel caso in cui il danno sia stato provocato da negligenza, atto illecito od omissione del passeggero. Nei regimi di responsabilità oggettiva, come quello descritto, si rende necessaria la specificazione legislativa in ordine alla rilevanza o meno della colpa del danneggiato ai fini dell’imputazione di responsabilità. Al contrario nei regimi di responsabilità per colpa presunta la specificazione non è necessaria, perché intervengono norme di carattere generale come l’articolo 1227 cod. civ., che attribuiscono rilevanza alla condotta del soggetto danneggiato676. Il diritto al risarcimento dei danni si estingue, secondo l’art. 35, n. 1, della Convenzione di Montreal del 1999, decorsi due anni dal momento dello sbarco o dalla data in cui lo sbarco sarebbe dovuto avvenire o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto: «The right to damages shall be extinguished if an action is not brought within a period of two years, reckoned from the date of arrival at the destination, or from the date on which the aircraft ought to have arrived, or from the date on which the carriage stopped» (analogamente v. art. 29 Convenzione di Varsavia del 1929677). L’articolo 949 ter cod. nav., che è stato introdotto dall’art. 14, comma 1, D.lgs. n. 151/2006, stabilisce che: «I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’art. 941. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione». Dalla 675 S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 445. A. ZAMPONE, Le nuove norme sulla responsabilità del vettore nel trasporto aereo internazionale di passeggeri, cit., 22 ss. 677 Art. 29 della Convenzione di Varsavia del 1929: «L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compte de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi». 676 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 151 disposizione in esame si deduce che il termine previsto dal diritto internazionale uniforme, che il legislatore indica come decadenziale, si estende anche ai trasporti nazionali, e non solo a quelli internazionali previsti dall’art. 1 della Convenzione e riguarda, non solamente le azioni di responsabilità, ma qualsiasi diritto derivante dal contratto di trasporto, restando preclusa l’applicabilità dell’art. 418 cod. nav.678 In riferimento alla qualificazione del termine come decadenziale, operata dal legislatore nazionale, è opportuno evidenziare che già sotto il vigore dell’art. 29 della Convenzione di Varsavia del 1929 - che dispone in maniera analoga all’ 35 della Convenzione Montreal del 1999 - la dottrina e la giurisprudenza si erano interrogate a lungo sulla natura prescrizionale o decadenziale. Sebbene la giurisprudenza prevalente679 propendesse e propenda tuttora per la natura decadenziale, la qualificazione come prescrizionale appare la più corretta, anche di fronte all’indicazione fornita dal legislatore. Infatti, laddove si trattasse di un termine decadenziale la sua applicazione non escluderebbe il contemporaneo assoggettamento delle disposizioni di diritto interno in materia di prescrizione. Si tratterebbe di un caso raro di applicazione di un termine prescrizionale semestrale considerevolmente più breve rispetto al termine decadenziale di diritto uniforme680. 678 M. M. COMENALE PINTO, Il termine per l’esercizio dell’azione nel trasporto aereo fra prescrizione decadenza (e fra vecchio e nuovo testo del codice della navigazione), nota a Cass. Civ., 20 maggio 2009, n. 11104, in Giust. civ., 2010, 383 ss. 679 Cass. Civ., 21 giugno 1996, n. 5768, in Dir. mar., 1998, 785, con nota di S. POLLASTRELLI; Riflessioni sull’art. 26 della Convenzione di Varsavia nei casi di perdita parziale di merci; Cass. Civ., 25 settembre 2001, n. 12015, in Foro it, I, 2759; App. Roma, 17 dicembre 1986, in Dir. mar., 1988, 756, con nota di P. IVALDI, Approccio c. d. sistematico e “integrazione” della disciplina internazionale uniforme appliabile ai trasporti; Trib. Pisa, 6 agosto 2002, in Dir. trasp., 2004, I, 276; App. Roma, 25 settembre 2003, in Dir. trasp., 2004, 885, con nota adesiva di C. DE MARZI, Concorrenza di prescrizione del diritto e decadenza dall'azione nel trasporto aereo internazionale (nella sentenza viene affermato per la prima volta il principio di concorrenza del termine); Trib. Genova, 16 maggio 2005, in Pluris Utet Cedam, 2005; Trib. Genova, 22 febbraio 2006, in Pluris Utet Cedam, 2006; contra Cass. Civ., 12 novembre 2004, n. 21525, in Mass. foro it., 2004, 1600; propende per una qualificazione in termini prescrizionali e non decadenziali anche la giurisprudenza comunitaria (il riferimento è all’articolo 29 della Convenzione di Varsavia e all’articolo 35 della Convenzione di Montreal del 1999): Corte Giust. UE sez. II, 22 novembre 2012, n. 139/11, in Riv. dir. int. priv. proc., 2013, 193. 680 M. M. COMENALE PINTO, Il termine per l’esercizio dell’azione nel trasporto aereo fra prescrizione decadenza (e fra vecchio e nuovo testo del codice della navigazione), cit., 386 e per considerazioni analoghe: M. M. COMENALE PINTO, Spunti in tema di prescrizione dei diritti del trasporto aereo e specialità del diritto della navigazione, nota a Cass. Civ., 31 luglio 2006, n. 17444, in Giust. civ., 2007, 636 ss.; contra a favore della natura decadenziale e della concorrenza della prescrizione breve sancita dal codice della navigazione e della decadenza di cui all’art. 35 Convenzione di Montreal del 1999: E. FOGLIANI, La decadenza all’azione, in L. TULLIO (a cura di), La nuova disciplina del trasporto aereo. Commento alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, Napoli, 2006, 33 ss e in particolare 343 ss. L’applicabilità concorrente delle disposizioni sarebbe avvalorata dalla presenza di altre disposizioni di diritto internazionale (v. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 152 Di fronte alla possibilità di un’interpretazione della disposizione aperta alla concorrenza tra termine prescrizionale e termine decadenziale, il legislatore ha inteso ovviare attraverso la formulazione del secondo comma dell’art. 949 ter cod. nav., per cui i diritti assoggettati al termine decadenziale non sono sottoposti alle norme che regolano la prescrizione. Questa scelta legislativa ha comportato la creazione di una categoria sui generis di diritti relativi derivanti dal trasporto aereo, non suscettibili di prescrizione, che non trova precedenti nell’ordinamento giuridico681. Convenzione di Roma di Roma del 1952, sulla responsabilità del vettore per danni a terzi sulla superficie), in cui è previsto esplicitamente un termine prescrizionale più breve ed un termine più lungo di decadenza entro il quale il diritto deve essere azionato, anche se la prescrizione deve essere interrotta. È interessante notare che i sostenitori della qualificazione decadenziale del termine in riferimento all’art. 29 della Convenzione di Varsavia del 1929, rifiutassero la concorrenza dei due termini, ma parlassero di applicabilità alternativa v. sul punto E. TURCO BULGHERINI, voce Prescrizione marittima ed aeronautica, cit., 236. 681 M. M. COMENALE PINTO, Il termine per l’esercizio dell’azione nel trasporto aereo fra prescrizione decadenza (e fra vecchio e nuovo testo del codice della navigazione), cit., 386. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 153 PARTE II: IL CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED AQUILIANA NEL DIRITTO INTERNO E NELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI DIRITTO UNIFORME. III.4. Termine di estinzione dell’azione e concorso responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto. di Riprendendo le analisi effettuate nel capitolo II dedicato al concorso in generale, emerge che la differenza disciplinare più significativa tra responsabilità contrattuale ed aquiliana riguarda i termini di prescrizione dell’azione. L’azione contrattuale è generalmente soggetta all’ordinario termine decennale previsto dall’articolo 2946 cod. civ.682 Al contrario l’azione aquiliana deve essere esercitata entro il termine di cinque anni dal giorno il fatto si è verificato ai sensi dell’art. 2947, comma 1, cod. civ. Nell’ipotesi, invece, il cui il danno sia prodotto dalla circolazione dei veicoli, l’azione di risarcimento deve essere presentata entro un termine biennale. L’ultimo comma dell’art. 2947 cod. civ. disciplina l’ipotesi in cui il fatto illecito costituisca reato e stabilisce che: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”. Come accennato nella prima parte del presente capitolo, nel contratto di trasporto il rapporto cronologico tra responsabilità contrattuale ed aquiliana in materia di prescrizione si ribalta683. Ciò emerge chiaramente dagli articoli 2951 cod. civ. e 418 cod. nav., per i trasporti terrestri e quelli marittimi sottoposti al diritto interno, e dagli articoli 16 della Convenzione di Atene del 1974 e 35 della Convenzione di Montreal del 1999, per i trasporti marittimi e aerei, disciplinati dalla normativa di diritto uniforme. La dottrina ha sottolineato la rilevanza del termine prescrizionale in ordine all’ammissibilità del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel contratto di 682 Art. 2946 cod. civ.: «Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni». 683 G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 97. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 154 trasporto. È stata addirittura affermato che la teoria del concorso è unicamente finalizzata ad eludere i termini prescrizionali stabiliti dall’art. 2951 cod. civ.684. La brevità dei termini prescrizionali previsti per l’esercizio dell’azione contrattuale è connessa all’esigenza di evitare «speculazioni tardive sui sinistri»685. Infatti, una volta decorso il termine di un anno (o i termini diversi previsti per le varie specie di trasporto) sarebbe più difficile per il danneggiante fornire la prova liberatoria e una costrizione in tal senso porterebbe a una situazione di iniquità686. Seguendo questa linea, l’ammissione del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana e il conseguente termine quinquennale di prescrizione porterebbero ad un aggravamento della posizione del vettore. A ciò si aggiunge il fatto che le parti si troverebbero a sottostare ad una normativa che esula dal regolamento contrattuale e quindi dalla loro sovrana autonomia687. Alla base della diversità dei termini prescrizionali vi è una precisa ratio legislativa, che delegittima la teoria del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana. La possibilità per il danneggiato di esercitare l’azione aquiliana servirebbe solamente a «(…) premiare la colpa del viaggiatore di non aver provveduto a promuovere l’azione di danni nel termine stabilito dalla legge generale (…)»688. Si tratterebbe di una vera e propria restitutio in terminis per il passeggero, che poco diligentemente ha lasciato trascorrere il termine di prescrizione senza esercitare l’azione risarcitoria o compiere idonei atti interruttivi. Inoltre, ammettendo l’esperibilità dell’azione aquiliana una volta prescritta quella contrattuale, si lederebbe il principio di «certezza del diritto689. 684 Sul punto v. G. GUICCIARDI, Contratto di trasporto - Responsabilità del vettore per sinistro - Azione per colpa contrattuale o extracontrattuale, cit., c. 241; per una ricostruzione di questa problematica con ampi riferimenti giurisprudenziali v. M. LOPEZ DE GONZALO, La responsabilità extracontrattuale del vettore, in G. ALPA M. BESSONE, La responsabilità civile, IV, Torino, 1987, 37 ss. e anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali: G. SILINGARDI, Concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, in G. SILINGARDI (a cura di), Il contratto di trasporto, in Diritto privato. Casi e questioni. Collana diretta da M. BESSONE, Milano, 1997, 351 ss. Sul ruolo della prescrizione come reale motivazione della teoria del concorso v.: C. DE MARCO, La responsabilità civile nel trasporto di persone e di cose, cit, 156 ss. 685 A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, cit., 10 e A. TOSCANO, Responsabilità civile, cit., 266 ss. 686 A. TOSCANO, Responsabilità civile, cit., 267. 687 E. BONASI BENUCCI, La responsabilità civile, Milano, 1955, 13; v. in aderenza a quanto detto: M. IANNUZZI, Del trasporto, artt. 1678 -1702, in Comm. cod. civ. Scialoja – Branca,, Bologna - Roma, 1961, 88: « (…) la legge non può aver ammesso la possibilità dell’elusione di una così precisa limitazione attraverso la scappatoia dell’azione extracontrattuale». 688 M. MASSARI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore ordinario e ferroviario per i danni subiti dal viaggiatore nel corso del trasporto, nota a Cass. Civ., 16 marzo 1953, n. 633, in Riv. giur. circ. trasp., 1953, 826. 689 C. DE MARCO, La responsabilità civile nel trasporto di persone e di cose, cit, 159; contra G. CATURANI MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 155 La dottrina ha individuato un’unica ipotesi in cui sarebbe possibile ovviare alla brevità dei termini prescrizionali. Si tratta del caso in cui il fatto imputabile al vettore rivesta la qualifica di reato. In questa fattispecie sarebbe applicabile la disposizione di cui all’art. 2947, comma 3, cod. civ. La prescrizione più lunga prevista per il reato si estende, quindi, per ragioni di coordinamento anche all’azione civile sia nell’ipotesi in cui il danno derivi da delitto, sia nel caso in cui derivi da contratto690. In questo caso le conseguenze civili della responsabilità penale derogano alle regolamentazione privata del rapporto contrattuale, con la conseguenza che, una volta riconosciuta la responsabilità ex delicto, il termine di prescrizione è protratto per legge691. La giurisprudenza, nonostante le incertezze portate avanti dalla dottrina circa l’ammissibilità del concorso, si è inizialmente mostrata nettamente a favore dell’operatività di questo istituto692 con l’eccezione del trasporto marittimo di cose (che – A. SENSALE, Il trasporto, 63 ss (i due Autori qualificano il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana a partire dal differente termine di prescrizione previsto per l’esercizio elle due azioni); M. STOLFI, Appalto- trasporto, cit., 116; M. RIGUZZI, I contratti speciali. Il contratto di trasporto, cit., 72 ss.; l’Autore indica come termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione aquiliana quello biennale, previsto dall’art. 2947, comma 2, cod. civ. Si desume, quindi, il riferimento al concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana ex art. 2054 cod. civ. 690 A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, cit., 10; riprende G. AZZARITI, In tema di responsabilità contrattuale ed aquiliana, cit., 482 e E. BONASI BENUCCI, La responsabilità civile, cit., 13. L’estensione analogica dell’articolo 2947, comma 3, cod. civ. nell’ipotesi in cui l’illecito contrattuale costituisca anche un reato è espressa anche da Cass. Civ., 1° marzo 1994, n. 2012, in Giust. civ. mass., 2012, 154: «In base al comma 3 dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale. Tale disposizione va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale sia extracontrattuale, purchè sia considerato dalla legge come reato». 691 S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 443. 692 Nella giurisprudenza di legittimità: Cass., 18 aprile 1951, n. 933, in Giur. it., 1952, 290, con nota contraria di D. R. PERETTI GRIVA, Ancora sul concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; in Riv. giur. circ. trasp., 1951, 17, con nota contraria di G. ROSSO, Responsabilità del vettore per danni ai viaggiatori durante il trasporto; Cass. 16 marzo 1953, n. 633, in Giust. civ., 1953, 873; Cass., 7 agosto 1962, n. 2441, in Foro it., 1962, I, 1644; Cass., 17 marzo 1964, n. 614, in Giust. civ., 1964, I, 1615; Cass., 21 dicembre 1968, n. 4043, in Mon. trib., 1969, 499; Cass., 22 settembre 1968, n. 2925, in Resp. civ. prev., 1969, 473; Cass., 28 gennaio 1972, n. 226, in Giur. it., 1972, I, 1797; Cass., 5 dicembre 1975, n. 4032, cit.; Cass., 19 marzo 1979, n. 1593, in Arch. civ., 1979, 937; Cass., 9 giugno 1979, n. 119, in Arch. civ., 1979, 330; Cass., 27 febbraio 1980, n. 1376, in Giur. it., 1980, I., 1459; Cass., 29 marzo 1983, n. 2278, in Riv. giur. circ. trasp., 1983, 709; Cass., 20 aprile 1989, n. 1855, in Foro it., 1990, 1790 (con nota di L. CARBONE, Vettore per caso); Cass., 3 ottobre 1996, n. 8656, in Danno resp., 1997, 258. Nella giurisprudenza di merito: App. Milano, 12 gennaio 1951, in Giur. it., 1951, I, 290, (con nota di D. R. PERETTI GRIVA, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?); App. Venezia, 21 marzo 1952, in Corti Brescia e Venezia, 1952, 270; App. Napoli, 10 luglio 1952, in Dir. giur., 1952, 345 (s.m.); App. Napoli, 22 gennaio 1954, in Dir. giur., 1954, 67 (s.m); Trib. Milano, 24 febbraio 1972, in Giur. it., MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 156 sarà oggetto di approfondimento successivo). I Giudici, soprattutto nelle prime pronunce, motivano il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nell’ambito del trasporto, oltre che nella ragioni dogmatiche analizzate nella parte generale (fatto lesivo costituente al contempo inadempimento contrattuale e lesione del neminem laedere), nella necessità concreta di superare la prescrizione dell’azione contrattuale e consentire così al danneggiato di ottenere il risarcimento dal danno: «(…)il concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale è ammissibile quando si tratti di un medesimo fatto che violi non soltanto i diritti derivanti da contratto, ma anche i diritti che alla persona offesa spettano indipedentemente dal contratto stesso. Tale principio trova applicazione nell’ipotesi di danni che colpiscono la persona del viaggiatore o le sue cose, potendo, in tal caso, la pretesa del danneggiato, trovare il suo fondamento, oltre che nel contratto di trasporto, nel generale precetto di non recare danno ad alcuno, contenuto nell’art. 2043 c. c. Pertanto, in tale ipotesi, venuta meno l’azione contrattuale per cause particolari (es. prescrizione) rimane proponibile l’altra azione (…)693». 1973, I, 298; Trib. Milano, 26 gennaio 1995, in Danno resp., 1996, 612, con nota di R. SIMONE, Concorso di responsabilità: a proposito di un ritorno alla tipicità dei fatti illeciti. Nel trasporto marittimo di persone, vedi recenti: Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462, in Dir. trasp., 2007, III, 876, con nota di L. TULLIO, Responsabilità del vettore di persone in caso di mancata partenza; Trib. Reggio Calabria. 8 luglio 2006, in Dir. mar., 2008, 542, con nota di R. ABBATE, Profili di responsabilità del vettore marittimo nel trasporto passeggeri e danni risarcibili alla luce delle più recenti innovazioni legislative e regolamentari; Trib. Genova, 17 gennaio 2011, in Pluris Utet- Cedam, 2011. 693 Cass. Civ., 9 gennaio 1979, n. 119, in Arch. civ.., 1979, 330; Cass. Civ., 5 dicembre 1975, n. 4032, cit.; Cass. Civ., 28 febbraio 1966, n. 614, in Mass. foro it. 1966, 206 («L'azione di responsabilità contrattuale e quella di responsabilità extracontrattuale, pur in caso di concorso, restano soggette ciascuna alla propria disciplina, anche per quanto concerne la prescrizione; pertanto, il diritto al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale del vettore si prescrive se la relativa azione sia stata esercitata dopo la scadenza del termine annuale di cui all'art. 2951 c.c., nonostante che sia ancora proponibile l'azione di responsabilità extracontrattuale»); Cass. Civ., 13 ottobre 1953, n. 3340, in Riv. giur. circ. trasp., 106 ss.: «La maggiore convenienza che, agli effetti del più breve termine di consunzione, il vettore può avere all’esercizio nei suoi confronti dell’azione contrattuale – peraltro temperata dal maggior onere di prova- non può valere ad escludere il diritto del viaggiatore danneggiato di richiamarsi alla responsabilità aquiliana, che l’ordine giuridico gli garantisce al di fuori ed indipendentemente dal vincolo pattizio»; Cass. Civ., 16 marzo 1953, n. 633, in Riv. giur. circ. trasp. 1953, 825, cit.; Cass. Civ., 16 aprile 1951, n. 933, in Foro it., 1951, 1190, con nota contraria di R. RUSSO, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e fatto illecito dei commessi. Questa pronuncia richiama espressamente Cass. Civ., 23 dicembre 1949. n. 2630, in Foro it. rep., 1949, voce Trasporto n. 50; Cass. Civ., 18 marzo 1950, n. 740 in Riv. giur. circ. trasp., 1951, 16 ss., con nota di G. ROSSO, Responsabilità del vettore per i danni al viaggiatore durante il trasporto e in Resp. civ. prev., 1950, 313, con nota di G. GENTILE, La prescrizione nel trasporto di persone – Concorso di norme e non di azioni (sulla base dell’idea per cui il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana sia un concorso di norme e non di azioni, la Cassazione ha affermato che: «(…) la prescrizione applicabile sarà quella speciale o quella ordinaria, a seconda che la parte o il giudice riterranno di applicare le norme del contratto o quelle del fatto illecito. (…) Nella presente contestazione, la parte chiese e il magistrato applicò le norme sulla responsabilità per fatto illecito in quanto si era prescritta l’azione contrattuale. (…)»; nel merito: App. Firenze, 8 settembre 1954, in Giur. tosc. 1954, 770. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 157 III.5. La natura contrattuale della responsabilità del vettore. L’esclusione del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana da parte della dottrina maggioritaria. Il dibattito sulla qualificazione della responsabilità del vettore per infortuni del passeggero in termini contrattuali o aquiliani è sorto anteriormente alle codificazioni degli anni quaranta 694 . Il primo esponente per importanza della teoria contrattuale, a cui si 694 Nell'ordinamento francese la responsabilità per danni del vettore verso il passeggero viene inquadrata in termini contrattuali a partire dal 1911. Al contrario dell’ordinamento italiano, dove è previsto espressamente l’obbligo di protezione, in Francia l’obligation de sécurité è stata elaborata dai Giudici. Il primo riconoscimento dell’obbligo di tutelare l’incolumità del passeggero si deve ad una sentenza pronunciata dalla Cassazione Civile il 21 novembre del 1911 (Cass. civ., 21 novembre 1911, in D. P., 1913, I, 249 ss., note de L. SARRUT; in S., 1912, I, 73, note de C. LYON-CAEN). I Giudici ritennero che: «vu l'article 1134 du Code civile, l'exécution du contrat de transport comporte l'obligation de conduire sain et sauf le voyager à destination». Si tratta di un'obbligazione accessoria che i Giudici hanno incorporato nel regolamento contrattuale (E. D. MARTINE, L'option entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, Parigi, 1957, 37 ss.). L'inquadramento contrattuale della responsabilità del vettore per danni ai passeggeri ha avvantaggiato il viaggiatore nell'esercizio dell'azione (precedentemente si riteneva che la responsabilità del vettore nei confronti del viaggiatore fosse di tipo delittuale: Cass. Civ., 10 novembre 1884, D., 1885, I, 433, note de L. SARRUT; S. 1885, I, 129, note de M. LYON CAEN). Il trasportato, infatti, non dovrà dimostrare la colpa del vettore, poiché vige la presunzione di colpa per gli incidenti verificatisi «par l'effet et à l'occasion du transport» (M. H. MAZEAUD, Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, in Revue trim. droit civ., 1929, 614 ss; in generale sulle conseguenze della responsabilità contrattuale: L. JOSSERAND, Les transports en service intérieur et en service international, (transports ferroviaires, roulage, navigation intérieure et navigation aérienne), à l'exclusion des transports maritimes, Paris, 1926, 933 ss.). Pur essendo uno dei pilastri del diritto comune, la responsabilità contrattuale del vettore è stata oggetto di alcune critiche. In particolare, si è contestata l'assimilazione tra trasporto di merci e trasporto di persone alla base della definizione in termini contrattuali della responsabilità. Innanzitutto, persone e cose non possono essere trattate allo stesso modo, perché il viaggiatore non è un oggetto inerte consegnato al vettore. Inoltre, nel trasporto di persone non si può sapere a priori se il danno derivi da fatto del viaggiatore o del vettore. Infatti, laddove il passeggero sia ferito, non si può suppore che il danno si sia verificato nel corso del trasporto (per quanto concerne nello specifico il diritto marittimo: G. RIPERT, Droit maritime, quatrième édition, Tome II, Crédit maritime - Fortune de mer - Transports maritimes, Parigi, 1952, 82 ss.; contra R. RODIÈRE, Traité général de droit maritime, Affrétements et trasports, Tome III, acconage, consignation, transit, transports successifs et combinés, transports de passagers, remorquage, Paris, 1970, 71 ss.). Un quadro esaustivo dell’evoluzione di quest’obbligo è fornito da: P: BONASSIES e CHRISTIAN SCAPEL, Droit maritime, 2e édition, Paris, 2010, 860 ss.; F - X. PIERRONNET, Responsabilité civile et passagers maritimes, Tome I, Aix - en - Provence, 2004, 159 ss.). Tuttavia, in due significative pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, attinenti il trasporto marittimo, si ha un mutamento di rotta per ciò che concerne gli aventi diritti del passeggero deceduto. Si tratta dei casi conosciuti comunemente come "Lamoricière" (Cass. comm., 19 juin 1951, in D. 1951, 717, note de G. RIPERT; in JCP, 1951, 6426, note de E. BECQUÉ; in S., 1952, I, 89, note de R. NERSON; in DMF, 1952, 283, note de M. DE JUGLART, Les arrêts "Lamoricière") e "Champollion" (Cass. civ. 23 gennaio 1959, in D., 1959, 81, note de R. RODIÈRE, in D M F, 1959, 277, note de R. RODIÈRE e in JCP, 1959, II, 11002, note de M. DE JUGLART). Con queste due pronunce, i Giudici riconoscono agli aventi diritto del trasportato la possibilità di agire in via extracontrattuale. Viene, infatti, ammessa la possibilità di rinunciare alla stipulation pour autrui tacite, che consentiva loro di agire in via contrattuale. L'obiettivo è quello di sfuggire alle clauses de non - responsabilité ou limitatives de responsabilité, inserite nel contratto di trasporto. Questa previsione è stata aspramente criticata da parte della dottrina, perché creava delle condizioni di maggiore vantaggio per gli aventi diritto rispetto al passeggero ferito, che poteva agire solo in via contrattuale (G. RIPERT, Droit maritime, cit., 886 ss.; R. RODIÈRE, Traité général, cit., 273 ss.). Questo problema è stato risolto alla radice dall'articolo 42 loi n. 66MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 158 riferiscono gli Autori successivi, è stato Alberto Asquini. Bisogna anzitutto premettere che nel momento in cui si colloca la teoria di Asquini mancava un’espressa previsione legislativa in materia di trasporto terrestre di persone. Il Titolo XIII del libro I del Codice Commercio regolava solamente il trasporto di cose. Unici riferimenti al trasporto di persone erano contenuti negli articoli 3, n. 13 del Codice del Commercio, che lo inserisce tra gli atti del commercio (le imprese di trasporto di persone e di cose per terra o per acqua) e 1627, n. 2 del Codice Civile, che menzionava i «vetturini per terra, come per acqua che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose»695. La mancanza di una disciplina normativa spingeva l’Autore ad applicare le norme generali in materia di locazione d’opera, facendo salve le leggi speciali in materia di trasporto ferroviario e servizi pubblici automobilistici 696 . L’Autore rifiutava, in questo modo, l’applicazione analogica delle disposizioni inerenti la responsabilità per perdita ed avaria delle cose trasportate, sostenuta dalla maggior parte dei “contrattualisti”697. Le motivazioni fornite da Asquini attenevano al differente oggetto del trasporto che caratterizza i due sottotipi, che si riverbera nelle conseguenze analizzate in premessa al presente capitolo: rapporto di detenzione e obbligo di custodia nel trasporto di cose; ruolo attivo del passeggero nel verificare la corretta esecuzione del trasferimento e inesistenza della posizioni di mittente e destinatario nel trasporto di persone; differenti modalità di esecuzione del trasporto per entrambi i sottotipi698. La ricostruzione della responsabilità del vettore attraverso la disciplina generale della locatio operis portò l’Autore ad elaborare il concetto di obbligazione accessoria, di cui si è parlato nel paragrafo precedente. La tutela dell’incolumità del passeggero è 420 du 19 juin 1966 (che riproduce l'articolo 10, comma 1, della Convenzione di Bruxelles del 1961), secondo il quale: «Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites du présent chapitre» (sul punto: M. RÉMOND GOUILLOUD, Droit maritime, II ed., Paris, 1993, 419 ss.). 695 A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, in L. BOLAFFIO, A. ROCCO, C. VIVANTE (a cura di), Il codice di commercio commentato, Torino, 1925, 62 ss. 696 A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., 63. 697 A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, cit., 362. Sostengono l’applicazione delle disposizioni in materia di trasporto di cose e quindi la natura contrattuale della responsabilità, tra gli altri: G. CESAREO – CONSOLO, Trattato sul risarcimento del danno in materia di delitti e quasi delitti, Torino, 1908, 476: «(…) in ordine alla prova riteniamo altresì che ben possa invocarsi la presunzione stabilita negli articoli 1631 Codice Civile e 400 Codice Commerciale».; G. P. CHIRONI, La colpa contrattuale, cit., 415; E. VIDARI, Corso di diritto commerciale, IV ed., migliorata ed accresciuta, IV., Milano, 1895, 165 ss. 698 Si vedano i riferimenti contenuti nel paragrafo III.1. e anche A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., 65. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 159 finalizzata alla corretta esecuzione dell’obbligazione di trasferimento. L’obbligazione, sancita dalla legge sul presupposto di un particolare rapporto contrattuale e finalizzata all’esecuzione di questo rapporto, è a tutti gli effetti un’obbligazione di natura contrattuale699. Una volta inquadrata in ambito contrattuale la responsabilità del vettore per infortunio del passeggero, Alberto Asquini si mostrò fermamente contrario alla possibilità di un concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale del vettore in relazione ad un unico evento lesivo. Egli elaborò la teoria dell’assorbimento della responsabilità aquiliana in quella contrattuale, che portò avanti anche sotto il vigore del nuovo codice civile del 1942. La responsabilità del vettore verso il passeggero per violazione dell'obbligo di vigilanza si fonda sulla legge (articolo 1681 cod. civ., art. 409 cod. nav. per il trasporto marittimo di passeggeri), che integra il regolamento contrattuale ai sensi dell’articolo 1374 cod. civ.700 Il diritto soggettivo del contraente rientra nell'ambito di tutela contrattuale e al contempo nella sfera di applicazione del neminem laedere701. Il fatto generatore della responsabilità è identico sia in ambito contrattuale sia in ambito extracontrattuale (la violazione del diritto soggettivo del passeggero) e la fonte regolatrice è sempre la legge. Ciò detto, egli affermò il rapporto di complementarietà delle norme sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che esclude la coesistenza delle due forme di responsabilità702. Secondo questa teoria, tra vettore e passeggero può sorgere unicamente la responsabilità contrattuale, che assorbe quella extracontrattuale703. Il danno che si verifica nel rapporto 699 A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, cit., 359 – 360. In giurisprudenza sostengono la responsabilità contrattuale in generale: Cass. Firenze, 10 dicembre1896, in Giur. it., 1897, I, 121 ss. : «Fra gli obblighi che l’amministrazione ferroviaria si assume mediante il contratto di trasporto, oltre a quelli surricordati di trasportare cioè le persone nel tempo e col mezzo promesso, havvi pur quello di tutelare e conservare (…) la personale integrità del viaggiatore durante il viaggio. (…) ogniqualvolta un viaggiatore viene leso nel tragitto che percorre per un fatto comunque imputabile all’amministrazione ferroviaria, l’azione che ne deriva pel risarcimento del danno arrecato, trae sempre il suo fondamento dal contratto di trasporto (…); Cass. Firenze, 6 febbraio 1918 (che, però, sostiene l’applicabilità delle disposizioni in materia di trasporto di merci); Cass. Firenze, 25 marzo 1918, in Giur. it., I, c. 1027 ss.; App. Bologna, 13 gennaio 1913, con nota di U. SALTINI, L’onere della prova nell’azione in responsabilità contro il vettore per infortunio del viaggiatore, in Giur. it., 1913, 589; 700 A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, nota contraria a Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 1951, n. 933, e a Cass. Civ., sez. II, 13 ottobre 1951, n. 2635, in Riv. dir. comm., 1951, II, 2 ss. Il discorso di Asquini appare applicabile a tutte le sottospecie di trasporto. 701 A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, cit., 4. 702 A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, cit., 4. 703 A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, cit., 4: " (...) MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 160 tra due contraenti è solo contrattuale e non può essere mai considerato come fondamento dell'azione aquiliana704. Dall’analisi di questi principi risulta che l’articolo 2043 cod. civ. ha un’applicazione del tutto residuale. La norma generale in materia di responsabilità aquiliana andrebbe ad applicarsi nei casi in cui il principio del neminem laedere non sia stato concretizzato in una precisa obbligazione contrattuale o legale 705 . L’evento relativo alla morte o alla lesione del passeggero è regolato dalle norme particolari dettate in materia di trasporto. Sarebbe «(…) incongruo far rivivere il precetto generale dci neminem laedere e la generale disciplina che ad esso è connessa in un’ipotesi in cui la legge, adattando il precetto generale alle particolari esigenze del rapporto regolato, ha posto la sua specifica disciplina»706. È, quindi, inimmaginabile che, in presenza di un obbligo di protezione ex lege come nel contratto di trasporto, la normativa specifica possa essere derogata dall’art. 2043 cod. civ., che riguarda tutti gli illeciti civili. L’applicazione dell’articolo 2043 cod. civ. è, dunque, limitata a quei casi in cui manchi una specifica disposizione posta a tutela di un determinato diritto a prescidere dalla specifica natura (assoluto, relativo, reale od obbligatorio ecc.) 707. In conclusione si può affermare che la funzione svolta dall’art. 2043 cod. civ. (come già accennato nel testo) è di natura residuale, al pari di qualsiasi altra regola generale in relazione ad un oggetto che ricada nella disciplina posta dalla legge speciale Ciò non equivale a negare la natura pubblicistica della disposizione, ma rispetta il principio di prevalenza della volontà delle parti in ambito contrattuale 708 . A sostegno di questa posizione si è affermato che anche l’art. 1374 cod. civ., espressione del principio generale la responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, inserendosi nel contratto di trasporto non possa non acquistare la disciplina contrattuale, e come, per effetto di tale assorbimento non vi sia più luogo alla coesistenza tra i contraenti di una responsabilità extracontrattuale". Questi principi sono identici a quelli già espressi dall'Autore sotto i codici previgenti, in particolare A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, cit., 358 ss. 704 G. GUICCIARDI, Contratto di trasporto - Responsabilità del vettore per sinistro - Azione per colpa contrattuale o extracontrattuale, in Foro it., 1958, 241 ss. 705 R. RUSSO, Concorso dell'azione aquiliana con la contrattuale nel contratto di trasporto, cit., 990, v. in particolare nota n. 113. 706 F. VASSALLI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per morte del passeggero nel trasporto aereo, in Riv. dir. nav., 1952, I, 170 (il caso oggetto di analisi da parte dell’Autore riguarda la tragedia di Superga, che sarà oggetto di approfondimento successivo). 707 S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 555. 708 S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 555 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 161 pacta sunt servanda presenta il carattere di inderogabilità al pari dell’articolo 2043 cod. civ.709. La dottrina contraria al concorso ritiene, inoltre, che la possibilità per il danneggiato di agire in via contrattuale e in via aquiliana determinerebbe un forte squilibrio nell’assetto di interessi dei soggetti coinvolti, soprattutto dal punto di vista del vettore710. Queste considerazioni sono state oggetto di forti critiche. Si è, infatti, affermato, che il riconoscimento dell'azione extracontrattuale non altera la regolamentazione degli interessi, elaborata dalla legislazione speciale 711. Ciò troverebbe conferma nel diverso regime probatorio, che caratterizza l'azione extracontrattuale rispetto a quella contrattuale regolata dal codice della navigazione e dal codice civile. Il regime probatorio si presenta maggiormente rigoroso per il passeggero, laddove intenda agire in via aquiliana. La diversa ripartizione dell’onere probatorio giustificherebbe, secondo l’indirizzo in esame, l’ammissibilità del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana712. III.6. La qualificazione extracontrattuale della responsabilità del vettore e l’esclusione del concorso. L’orientamento minoritario. Per quanto riguarda la teoria aquiliana è utile analizzare il pensiero di Gabba. 709 D. MALTESE, Limitazione del debito e concorso fra azione contrattuale ed extracontrattuale, in Trasp., 1993, n. 61, 13. 710 L. TULLIO, Responsabilità civile e diritto della navigazione, cit., 1092. La situazione di squilibrio si vericherebbe, secondo l’Autore, in diverse ipotesi; ad esempio nel trasporto marittimo di cose (oggetto di analisi successiva) quando il danneggiato decida di agire in ex art. 2049 cod. civ. o in caso di vettore che sia anche armatore in virtù dell’art. 274 cod. civ. In questa fattispecie verrebbe vanificato il regime di favore previsto dal legislatore con la previsione dell’esonero da responsabilità per colpa nautica. Un altro caso descritto riguarda il creditore che si avvalga del termine quinquennale previsto per l’esercizio dell’azione aquiliana, laddove abbia lasciato decorrere il termine breve di prescrizione o decadenza previsto dal legislatore. 711 S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 368 ss. In particolare, l'Autore sostiene che: «(...) il riconoscimento dell'azione aquiliana, il cui esercizio nel nostro ordinamento presuppone l'assolvimento da parte dell'interessato di un onere probatorio ben più rigoroso rispetto a quello previsto dal codice della navigazione, non comporta di per sé un'alterazione dell'assetto di interessi prefigurati dal legislatore speciale, se non nella misura in cui lo stesso legislatore speciale abbia consentito il sorgere (o il permanere) di una diversa disciplina delle due azioni. Ciò appare evidente dal confronto con la normativa contenuta nelle convenzioni internazionali in materia, ove si stabilisce espressamente che l'azione risarcitoria esercita dal passeggero nei confronti del vettore è assoggettata alla disciplina di diritto uniforme "however founded"». Tra i sostenitori del concorso di responsabilità:; R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 670; G. SILINGARDI, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in ( a cura di) G. SILINGARDI, Il contratto di trasporto, Milano, 1997, 352. 712 S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 369. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 162 L’illustre autore muove dalle stesse premesse elaborate da Asquini, cioè l’inapplicabilità in via analogica delle disposizioni inerenti trasporto di merci, giungendo a risultati opposti. Egli affermò che solamente nel trasporto di cose è configurabile una responsabilità contrattuale del vettore derivante dalla perdita e avaria delle merci consegnate. Questa connotazione è motivata dal fatto che l’oggetto del trasporto è di natura esclusivamente patrimoniale e il vettore è nelle condizioni di poter risarcire il proprietario delle merci corrispondendo l’equivalente in danaro del danno subito 713 . Gabba afferma che il dovere di tutelare l’incolumità del viaggiatore è estraneo e anteriore a qualunque contratto e tutelato da sanzioni civili e penali, e la sua lesione non può mai essere integralmente riparata 714 . Il dovere di trasportare il passeggero incolume a destinazione è un dovere civile, di natura universale, che non può mai essere configurato in termini contrattuali. Il contratto di trasporto rappresenta semplicemente l’occasione per la violazione di questo dovere e il compimento di un delitto da parte del danneggiante715. Con l’introduzione della disposizione specifica in materia di responsabilità vettoriale (art. 1681 cod. civ.; art. 409 cod. nav. in materia di trasporto marittimo e infine art. 942 cod. nav., formulazione antecedente) i problemi derivanti dall’incerta qualificazione della responsabilità spariscono 716 . L’introduzione di queste norme riconduce, infatti, la responsabilità del vettore ai principi generali in materia di responsabilità contrattuale717. 713 E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, cit., 136, analogamente E GABBA, Se il danno risentito dai viaggiatori di un disastro ferroviario sia contrattuale, nota a App. Milano, 6 ottobre 1903, in Giur. it., 1904, I, 467 ss. (la sentenza nello specifico aveva statuito il concorso di responsabilità aquiliana e contrattuale); in particolare c. 472. Tra i sostenitori della responsabilità aquiliana, v. G. RISSETTI, nota a App.Roma, 10 giugno 1896, in Foro it., 1897, I, 310 (la pronuncia si riferiva a un sinistro, in cui era incorso un operaio della ferrovie nello svolgimento delle proprie mansioni, che i Giudici avevano qualificato in termini contrattuali; il commento negativo dell’autore si riferisce non solo al caso esaminato, ma anche a quello analogo inerente i sinistri del passeggero). Nella giurisprudenza per l’applicazione degli artt. 1151 e 1152 cod. civ. abrog. v: . Cass. Napoli, 13 luglio 1895, in Giur. it., 1895, I; 816; Cass. Firenze, 6 febbraio 1908, in Giur. it., 1908, 426 (nello specifico la Corte argomenta in ordine alla non applicabilità delle disposizioni in materia di trasporto di merci). 714 E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, cit., 137. 715 E GABBA, Nuove questioni di diritto civile, cit., 137: « (…) rispetto alla persona, invece, allorché questa stipula dal vettore l’obbligo di trasportarla incolume, intende appellarsi al dovere civile universale, non affatto contrattuale, incombente a qualsivoglia individuo, il quale è in grado e in potere di fare male all’altro, di non farlo e di porre ogni studio per non farlo. (…) il altri termini il vettore commette sempre un delitto». 716 S. ZUNARELLI, C. ALVISI, Trasporto, in G. DE NOVA (a cura di), Comm. cod. civ. Scialoja- BrancaGalgano, Libro quarto: Obbligazioni, art. 1678 – 1702, Bologna, 2014, 86. 717 A. ASQUINI, Del trasporto, in M. D'AMELIO e G. FINZI (diretto da), Comm. cod. civ., Libro delle Obbligazioni, Parte II, Firenze, 1942, 424; in realtà l’Autore si riferisce all’articolo 1681 cod. civ., ma un discorso analogo può essere compiuto per quanto concerne le disposizioni corrispondenti in materia di MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 163 La configurazione in termini contrattuali oggi è un dato assodato in dottrina e in giurisprudenza e non è più oggetto di discussione718. È possibile tuttavia individuare due uniche voci dissenzienti nel panorama dottrinale e giurisprudenziale. Per quanto concerne il primo punto, il solo assertore della teoria aquiliana è Rovelli, che critica in maniera piuttosto severa le posizioni espresse da Asquini nella sua opera Secondo Rovelli la responsabilità del vettore costituisce un’ipotesi particolare di responsabilità aquiliana espressa in ambito contrattuale. L’esistenza del rapporto contrattuale ha unicamente la funzione di qualificare il soggetto responsabile della lesione 719 . L’Autore esclude totalmente la configurabilità della responsabilità contrattuale, laddove vi sia la lesione di diritti indisponibili della personalità, quali per l’appunto il diritto all’integrità fisica720. Il passeggero non può sempre essere considerato un contraente e di conseguenza la responsabilità non può essere qualificata in termini contrattuali. Un esempio è offerto dall’ipotesi in cui l’interesse all’esecuzione del trasferimento non risieda nel soggetto trasportato, ma faccia capo ad un soggetto estraneo rispetto al rapporto obbligatorio. Ciò si verifica nel caso di contratto stipulato tra il datore di lavoro e il vettore, avente ad oggetto il trasferimento dei dipendenti da un luogo ad un altro. In questa fattispecie non si può configurare, secondo Rovelli, un contratto a favore di terzo, e vi è differenza tra il danno subito dal viaggiatore e il danno subito dal datore di lavoro721. Ulteriori argomentazioni poste da Rovelli e peraltro non particolarmente precise, riguardano il diritto internazionale uniforme, in particolare la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale. L’Autore si riferisce in particolare all’art. 24 della Convenzione (oggi corrispondente all’art. 29 della Convenzione di Montreal del 1999), secondo il quale: «Nei casi previsti agli art. 18 e 19 ogni azione per responsabilità, promossa per qualsiasi motivo, non può essere esercitata se non alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla presente Convenzione». Rovelli sostiene che, a fronte della difficoltà di inquadrare la responsabilità nell’una o nell’altra forma, il legislatore elaborò una trasporto marittimo e aereo. 718 Odiernamente la qualificazione in termini contrattuali della responsabilità vettoriale è un dato assodato sia in dottrina sia in giurisprudenza: M. IANNUZZI, Del trasporto, artt. 1678 -1702, cit., 83; F. M. PAOLUCCI, cit., 123 ss.; Cass., 22 aprile 1950, n. 1071, in Giur. compl. cass. civ., 1950, II, 366; Cass., 21 febbraio 1953, n. 427, in Foro it., 1953, I, 798. 719 R. ROVELLI, Il trasporto di persone, Torino, 1970, 8. 720 R. ROVELLI, Il trasporto di persone, cit., 9. 721 R. ROVELLI, Il trasporto di persone, cit., 9. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 164 disposizione che prescindesse dal titolo contrattuale o extracontrattuale. L’Autore prosegue le sue argomentazioni, affermando che il contratto di trasporto funge unicamente da presupposto per l’applicazione della presunzione di responsabilità in capo al vettore e non qualifica assolutamente la responsabilità come contrattuale722. Le argomentazioni di Rovelli per quanto concerne il diritto internazionale uniforme sono a mio avviso poco chiare. L’Autore non analizza fino in fondo i motivi per cui, a fronte di una mancata qualificazione legislativa, si dovrebbe optare per la responsabilità aquiliana. Le sue posizioni non hanno comunque trovato alcun eco nella dottrina attuale, neppure con riferimento alle disposizioni di diritto internazionale uniforme a cui si è riferito. Anche nella giurisprudenza è possibile rinvenire un’unica voce dissenziente, che è rappresentata dalla pronuncia del Tribunale di Venezia del 30 maggio 1959723. Secondo i Giudici vi è un errore di fondo alla base della teoria contrattuale: l’obbligo di far arrivare incolume il passeggero a destinazione non può far parte del regolamento contrattuale. La tutela dell’integrità fisica del passeggero, per la sua natura, non è deducibile in un contratto. Tale assunto trova riscontro nelle disposizioni penali, che configurano come reati gli atti volti a ledere questo diritto e altresì nell’art. 5 del codice civile, che sottrae il diritto all’integrità fisica dalla disponibilità dei loro titolari724. 722 R. ROVELLI, Il trasporto di persone, cit., 9: «(…) in tema di danni al passeggero nel trasporto aereo, in sede di convenzioni internazionali l’inquadramento della responsabilità del vettore non sembrò rientrare pacificamente nell’ambito della responsabilità contrattuale e si superò la questione con una disposizione che prescindesse dal titolo (contrattuale ed extracontrattuale della responsabilità) (…)». 723 Trib. Venezia, 30 maggio1959, in Foro pad., 1959, 1146 ss., con nota di D.M. PERETTI GRIVA, In tema di cumulabilità dell’azione extracontrattuale e contrattuale nel trasporto di persone. In realtà l’annotazione dell’Autore non affronta nello specifico il tema della qualificazione, bensì quello del concorso o cumulo di responsabilità contrattuale ed aquiliana, quindi la nota non può qualificarsi né come adesiva, né come contraria alla teoria fatta propria dai Giudici. 724 Trib. Venezia, 30 maggio 1959, cit.,: «In tema di trasporto di persone l’errore essenziale, su cui si è basata tutta intera la concezione contrattuale della responsabilità per danni alla persona del viaggiatore, è che il vettore sia tenuto per contratto a far arrivare incolume costui a destinazione, laddove è chiaro, per quanto può dedursi dal complesso del nostro ordinamento giuridico e dalle norme inderogabili in esso esistenti, che trattasi di un obbligo legale non deducibile per sua natura in un contratto, essendo esso la garanzia di un correlativo diritto soggettivo di cui lo stesso titolare può disporre. E invero, l’integrità della persona trova diretta ed immediata tutela in tutte le norme penali che configurano come reati i comportamenti dolosi o colposi atti a lederla in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, consenziente o meno la stessa persona; ed il divieto, in che si concreta ogni previsione criminosa, è ribadito ed eretto a principio generale nell’art. 5 c. c., che sottrae con esplicita chiarezza alla disponibilità dei soggetti la loro integrità fisica». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 165 III.7. L’invocabilità dell’articolo 2054 cod. civ. da parte del trasportato. L’articolo 2054 cod. civ. disciplina la responsabilità per danni da circolazione dei veicoli. Si tratta di una forma di responsabilità aggravata, che rappresenta una vera e propria novità rispetto al codice civile abrogato. L’origine di questa disposizione deve essere ricondotta al codice della strada del 1933, che è stato approvato con R.D. dell’ 8 dicembre 1933. L’articolo 120 del codice della strada faceva gravare sul conducente la colpa presunta nella guida e il rischio per difetto di manutenzione e di vizi nella costruzione del veicolo 725 . La ratio legis dell’articolo 2054 cod. civ. è la stessa dell’articolo 2050 cod. civ., che disciplina la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose («Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento»), se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Questa connessione traspare nella Relazione al Codice Civile (n. 796)726, in cui il legislatore configura l’articolo 2054 cod. civ. come un’applicazione del principio generale di cui all’art. 2050 cod. civ.727. L’applicazione dell’articolo 2054 cod. civ. è normativamente limitata ai soli veicoli senza guida di rotaie, cioè ai veicoli di trasporto terrestre a guida libera. Inoltre, la responsabilità in esame riguarda solamente i danni, che si siano verificati durante la circolazione dei veicoli, ovvero durante la circolazione nelle vie pubbliche o aperte al pubblico728. Secondo l’articolo 2054 cod. civ. la responsabilità per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ricade innanzitutto sul conducente del veicolo. La responsabilità del conducente è fondata alternativamente sulla colpa presunta e sul rischio. Il conducente 725 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 754. Relazione del ministro guardasigilli (Grandi) alla maestà del re imperatore, presentata nell’udienza del 16 marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del codice civile, n. 796: «Dettata dall’art. 2050 la regola generale sopra esposta, di essa si fa applicazione nell’art. 2054, ove si regola la responsabilità per circolazione dei veicoli, già disciplinata nell’art. 120 del codice della strada (…)». 727 Art. 2050 cod. civ.: «Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Sul tema e in generale sul rapporto tra l’articolo 2050 cod. civ. e l’articolo 2054 cod. civ. v. M. BONA, Sub art. 2054, in U. CARNEVALI (a cura di), Dei fatti illeciti, Artt. 2044 – 2059, in G. GABRIELLI (a cura di), Comm. cod. civ., Milano, 2013, 328 ss. 728 Sui presupposti applicativi dell’articolo 2054 cod. civ. v. per ampi richiami giurisprudenziali e dottrinali: M. SERRA, La circolazione dei veicoli, in P. STANZIONE (a cura di), Tratt. resp. civ., II, Responsabilità extracontrattuale, Padova, 2012, 948 ss. 726 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 166 risponde per colpa se il danno deriva da negligenza ed imperizia (art. 2054, comma 1, cod. civ.) mentre risponde oggettivamente se il danno deriva da difetto di costruzione o di manutenzione, così come il proprietario del veicolo, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma 4, cod. civ.) 729 . Il legislatore ha così dividuato un’area di rischio che grava sul conducente del veicolo in caso di vizio di costruzione o manutenzione del veicolo, al di fuori della quale vige il principio di responsabilità per colpa presunta. Il conducente potrà esimersi da responsabilità provando la mancanza di colpa nella guida del veicolo730. La presunzione di colpa sancita dall’articolo 2054, comma 1, cod. civ. accomuna la disposizione in esame di natura extracontrattuale con l’articolo 1681 cod. civ., che sanziona la responsabilità contrattuale del vettore per infortunio del passeggero. Il principio di presunzione della responsabilità in capo al vettore si ripercuote, infatti, sulla ripartizione dell’onere probatorio tra danneggiato e danneggiante. Il danneggiato deve unicamente dimostrare il danno e il nesso di causalità e, in caso di contratto di trasporto, egli dovrà provare anche il titolo731. Il successivo comma 2 della disposizione in esame riguarda unicamente l’ipotesi in cui si sia verificato uno scontro tra veicoli. In questo caso si presume che ciascun conducente abbia egualmente concorso alla causazione del danno. La presunzione riguarda la misura del concorso nella produzione del danno da parte dei conducenti 732. Il comma 3 prevede, invece, la responsabilità in solido del proprietario del veicolo (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio) con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la propria volontà. Si tratta, come nell’ipotesi di cui al quarto comma, di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, perché il proprietario risponde in caso in cui l’illecito venga imputato al conducente733. Fino alla nota sentenza della Cassazione n. 10698 del 1998, la giurisprudenza si 729 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 757; contra sulla qualificazione della responsabilità in termini oggettivi senza alcuna distinzione tra le due ipotesi indicate v. F. GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 218. 730 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 757. 731 M. BONA, Sub art. 2054, cit., 399 ss. 732 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 762. 733 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 757; v. anche l’analisi compiuta da R. MAZZON, Le azioni a tutela del danneggiato da circolazione stradale, Milano, 2011, 112. Quest’ultimo mette in luce l’eccezionalità della norma, che trova un’applicazione concreta anche per il locatario del veicolo in forza dell’art. 91, comma 2, del D.lgs. n. 285/1992. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 167 era espressa in maniera negativa rispetto alla possibilità di applicare l’articolo 2054 cod. civ. anche in favore dei terzi trasportati, a qualunque titolo, coinvolti in un incidente stradale. Nelle pronunce si affermava in maniera costante che la presunzione di colpa del conducente e anche del proprietario del veicolo prevista dall’art. 2054 cod. civ. non poteva applicarsi ai terzi trasportati. Alla base di questa impostazione vi era l’idea per cui i terzi trasportati non potevano essere assimilati ai terzi estranei alla circolazione del veicolo. Di conseguenza i terzi trasportati, danneggiati da un sinistro avvenuto nel corso della circolazione del veicolo, potevano solamente agire contrattualmente in virtù dell’articolo 1681 cod. civ. nell’ipotesi di trasporto a titolo oneroso o a titolo gratuito, mentre i trasportati a titolo di cortesia potevano unicamente invocare la tutela di cui all’articolo 2043 cod. civ.734. Questo orientamento trovò un’ulteriore legittimazione nella sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 1981. Con tale pronuncia i Giudici Costituzionali rigettarono la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2054, comma 3, cod. civ. rispetto all’art. 3 della Costituzione. L’interpretazione giudiziaria di questa disposizione, che non poteva essere invocata dai terzi trasportati, non poteva essere tacciata di illegittimità costituzionale. La Corte affermò, infatti, che la presunzione di responsabilità ex art. 2054 cod. civ. è finalizzata a garantire una maggiore tutela ai terzi danneggiati estranei alla circolazione stradale. Al contrario i terzi trasportati a qualunque titolo sono consapevoli dei rischi della circolazione e sono in grado di prevedere ed evitare il danno. Non è, quindi, riscontrabile nessuna condizione di omogeneità tra la situazione dei terzi estranei alla circolazione e quella dei terzi trasportati735. 734 Cass. Civ., 19 novembre 1978, n. 5355, in Arch. giur. circ. sin., 1979, 279; Cass. Civ. 25 gennaio 1979, n. 583, in Arch. giur. circ., 1979, 257; Cass. Civ. 25 marzo 1979, n. 1767, in Foro it., 1979, I, 912; Cass. Civ., 21. Luglio 1979, n. 4389, in Mass. foro it., 1979, 891; Cass. Civ., 11 gennaio 1988, n. 39, in Arch. giur. circ. sin., 1988, 423; Cass. Civ., 3 marzo 1995, n. 2471, in Giust. civ., 1995, p.; Cass. Civ., 12 novembre, n. 9874, in Riv. giur. circ. trasp., 1996, 954; Cass. Civ., 19 marzo 1997, n. 2424, in Danno Resp., 1997, 515; nel merito: Trib. Palermo, 27 luglio1987, in Ass., 1988, II, 44; Trib. Roma, 23 settembre 1981, in Riv. fin. loc., 1982, 584; Trib. Cagliari, 24 luglio 1985, in Riv. giur. sard., 1986, 391; Trib. Brindisi, 20 gennaio 1989, in Arch. giur. circ. sin., 1989, 487; App. Lecce, 26 maggio1993, in Arch. giur. circ. sin., 1993, 797.Trib. Reggio Emilia, 12 ottobre 1993, in Arch. giur. circ. sin., 1994, 865. 735 Corte Cost., 17 dicembre 1981, n. 192, in Foro it., 1982, I, 6; in Giur. it., 1982, I, 591; in Giur. Cost., 1981, I, 1904: «Giova premettere, che, come la dottrina e la giurisprudenza hanno costantemente riconosciuto, la presunzione di responsabilità ex art. 2054 cod. civ. in materia di circolazione dei veicoli è intesa ad offrire una particolare garanzia a favore dei terzi danneggiati che rimangono estranei alla circolazione del veicolo e che, come tali, non sono in condizioni di prevedere ed evitare il danno. L'operatività di tale particolare garanzia e stata invece esclusa per quanto riguarda i terzi trasportati a qualsiasi titolo, ivi compreso il trasporto di cortesia, in quanto costoro hanno modo, usando la ordinaria MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 168 Il trasportato veniva considerato maggiormente in grado di valutare i rischi derivanti dal contratto di trasporto e non poteva essere assimilato al terzo estraneo alla circolazione. Inoltre il terzo estraneo risultava avvantaggiato dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ., perché la dimostrazione dell’elemento soggettivo sarebbe stata per lui particolarmente difficoltosa736. Questa posizione giurisprudenziale aveva suscitato diverse problematiche, soprattutto rispetto al trasportato a titolo amichevole. In quest’ultimo caso, infatti, il passeggero si trovava in una condizione di maggior sfavore rispetto al trasportato a titolo contrattuale, perché poteva invocare solamente l’articolo 2043 cod. civ., che impone un onere probatorio più gravoso rispetto all’articolo 1681 cod. civ. in materia di responsabilità contrattuale. Tale esclusione determinava delle forti disparità di trattamento per il trasportato a titolo di cortesia, a seconda che nel sinistro fossero coinvolte due o più vetture o solamente quella in cui viaggiava il passeggero. Nei confronti del proprio vettore era, infatti, esperibile solamente l’azione extracontrattuale di cui all’art. 2043 cod. civ. Al contrario nei confronti del conducente e del proprietario dell’altro veicolo era possibile avvalersi delle presunzioni previste dall’art. 2054, perché rispetto a questi il trasportato poteva considerarsi terzo737. diligenza, di prevedere ed evitare il danno e, comunque, sanno che richiedendo o accettando il trasporto, possono andare incontro ai pericoli e danni derivanti dal fatto della circolazione del veicolo sul quale sono trasportati, ed affrontano quindi scientemente i rischi del trasporto (Corte Costituzionale sent. n. 55 del 1975). E la Corte, con la stessa sentenza, ha già avuto occasione di affermare, conseguentemente, che, non versando i terzi e le persone trasportate nella stessa situazione di vittime della strada e di danneggiati, non è irrazionale che le dette rispettive posizioni vengano considerate non uguali e differentemente disciplinate quanto al regime del risarcimento del danno». 736 Sul punto v. l’analisi di L. MASALA, Trasporto di cortesia e tutela del passeggero, nota a Cass. Civ., 26 ottobre 1998, n. 10629, cit., 370. 737 M. RIGUZZI, Il contratto di trasporto, cit., 65. La situazione del trasporto amichevole terrestre si caratterizzava, inoltre, per la mancanza di una disciplina specifica (al contrario del trasporto amichevole marittimo e del trasporto aereo). A questo proposito deve essere menzionata la problematica inerente l’applicazione analogica dell’art. 414 cod. nav., al trasporto terrestre a titolo amichevole. La Relazione Ministeriale al Codice Civile del 1942, forniva delle indicazioni in ordine ai principi applicabili per il trasporto a titolo di mera amicizia e di cortesia. In particolare, la relazione prevedeva la necessità di utilizzare criteri differenti in ordine all’imputazione della responsabilità in capo al vettore, in applicazione del principio ispiratore di cui all’art. 414 cod. nav. Questa indicazione è stata spesso travisata o mal interpretata da parte della dottrina e della giurisprudenza. Alcuni hanno dedotto da questa norma la possibilità di applicazione analogica dell’art. 414 cod. nav., che individua nel trasporto amichevole una sottospecie di rapporto extracontrattuale, caratterizzato da un’attenuazione della responsabilità, che risponde al senso comune di giustizia (A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, cit., 13 ss.; E. BRACCIANTI, Ancora sulla responsabilità del vettore nel trasporto amichevole di persone, nota a Trib. Bologna, 2 dicembre 1947, in Foro pad., 1948, 142 ss.; contra tra gli altri: G. CATURANI – A. SENSALE, Il trasporto, cit., 78 ss.; C. DE MARCO, La responsabilità civile nel trasporto di persone e di cose, cit, 100 ss.. Per un’analisi esaustiva v. L. MASALA, Trasporto gratuito e MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 169 Da questa esclusione risultava fortemente svantaggiato anche il trasportato a titolo contrattuale, che intendesse avvalersi dell’istituto del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana. In questa ipotesi, infatti, avrebbe ugualmente invocato l’articolo 2043 cod. civ., con le conseguenze previste in tema di onere probatorio. In virtù di questa previsione (come analizzato nel capitolo II) il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza dell’elemento soggettivo, al contrario sarebbe stato esonerato da tale prova laddove avesse agito in base all’art. 2054 cod. civ.738. Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 10629 del 1998739 si muta totalmente questo indirizzo, che pareva ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità e di merito. Con la sentenza citata la Corte ha emesso i seguenti principi: «In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli l’art. 2054 Codice civile esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito) Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 Codice civile - che stabilisce la responsabilità contrattuale del (solo) vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 Codice civile. Pertanto il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi trasporto amichevole: l'interesse alla compagnia quale elemento discriminante, in Dir. trasp., 1991, II, 121 ss.) 737 A. ZAMPONE, Riflessioni sul trasporto amichevole alla luce del ripensamento della Corte di Cassazione sull’applicabilità dell’art. 2054 alle persone trasportate, cit., 241 ss. 738 Affronta compiutamente questa tematica: D. FRENDA, Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 150 ss. 739 Cass. Civ., 26 ottobre 1998, n. 10629, in Resp. civ. prev., 1999, p.72; in Riv. giur. circ. trasp., 1998, 965; in Dir. ec. ass., 1999, 223, con nota di V. PETRONE, Il revirement della Cassazione in materia di risarcibilità di danni causati da trasporto; in Ass., 1999, III, 31, con nota di F. ROSSETTI, Trasporto di cortesia e presunzione di colpa del conducente: la Cassazione mette fine ad una cinquantennale ingiustizia; in Studium juris, 1999, 327; in Contratti, 1999, 361, con nota di L. MASALA; in Danno e Resp., 1999, 36 con nota di V. VIOLANTE, F. D’AQUINO, Trasporto di cortesia: dai rischi del “free rider” alla presunzione di responsabilità; in Dir. trasp., 1999, II, 233, con nota di A. ZAMPONE, Riflessioni sul trasporto amichevole alla luce del ripensamento della Corte di Cassazione sull’applicabilità dell’art. 2054 c.c. alle persone trasportate; seguono questo indirizzo tra le altre: Cass. Civ., 18 gennaio 2006, n. 834, in Arch. giur. circ., 2007, 84; Cass. Civ., 1° giugno 2006, n. 13130, in Danno resp., 2007, 291, con nota di C. SGANGA, La Cassazione e l’unitarietà del danno biologico, il commento; Cass. Civ., 24 ottobre 2007, n. 22336, in Arch. giur. circ., 2008, 682; Cass. Civ., 21 maggio 2014, n. 11270, in CED Cassazione, 2014, n. 631027, e in Quotidiano giuridico, 2014; nel merito: Trib. Milano, 20 dicembre 2011, in Pluris Utet Cedam, 2011; Trib. Salerno, 12 settembre 2011, Pluris Utet Cedam, 2012; Trib. Milano, 31 gennaio 2013, in Pluris Utet Cedam, 2013. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 170 della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell’affermazione della responsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell’art. 2054 è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all’art. 2054, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art. 2043 Codice civile), giacché l’estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato». In virtù del nuovo orientamento della Corte, viene ammessa la diretta applicabilità dell’articolo 2054 cod. civ. a tutti i soggetti trasportati a qualunque titolo, contrattuale (trasporto gratuito) o extracontrattuale (trasporto amichevole). Con questa nuova posizione tutti i soggetti trasportati godono di una tutela simile a prescindere dal titolo del trasporto. La Cassazione, inoltre, ammette espressamente la possibilità per il trasportato a titolo contrattuale di cumulare le due azioni contrattuale ex art. 1681 e ed extracontrattuale ex art. 2054 cod. civ.740. Questa nuova interpretazione dell’articolo 2054 cod. civ. è stata oggetto di forti critiche da una parte della dottrina. Le argomentazioni formulate sono le seguenti. Il danno al trasportato deriva solo indirettamente dalla circolazione del veicolo, ma direttamente dall’attività di trasporto. Inoltre, il trasportato, soprattutto se viaggia a titolo amichevole, potrebbe influire sulla condotta del conducente e concorrere indirettamente alla produzione del sinistro. Per questo motivo sarebbe assurdo far beneficiare il trasportato di una presunzione di responsabilità rispetto a un sinistro, che egli ha concorso a produrre741. Alcuni hanno criticato l’estensione dell’articolo 2054 cod. civ. a favore dei terzi trasportati a titolo oneroso e gratuito. Infatti, sebbene l’articolo 2054 cod. civ. si ponga 740 Sul punto specifico: «Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 Codice civile - che stabilisce la responsabilità contrattuale del (solo) vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 Codice civile». 741 S. BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, 842 ss.; riprende le medesime considerazioni in S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone su strada, cit., 1095. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 171 come una norma di favore nei confronti del trasportato a titolo amichevole, non altrettanto può dirsi per il trasportato a titolo contrattuale. Questa considerazione si basa sulla diversità di onere probatorio in capo al vettore, che contraddistingue l’articolo 1681 cod. civ. dall’articolo 2054 cod. civ. Nell’articolo 1681 cod. civ., secondo la dottrina in esame, si rasenta quasi una responsabilità di natura oggettiva in capo al vettore. Quest’ultimo, infatti, deve dimostrare di aver adottato tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza, prevenzione e organizzazione della propria attività, che chi esercita la professione deve essere in grado di adottare ed osservare. Nell’articolo 2054 cod. civ. il carico probatorio imposto al vettore è, invece, imperniato sul criterio soggettivo della diligenza ex art. 1176 cod. civ. Fatta questa premessa, si afferma che l’obiettivo dei Giudici dovrebbe essere quello di innalzare il livello di tutela per tutti i trasportati, e non quello di avvantaggiare alcune categorie a danno di altre742. Sebbene la Corte di Cassazione con la pronuncia del 1998 abbia espressamente sancito la possibilità per il trasportato a titolo contrattuale di esercitare le due azioni ex artt. 1681 cod. civ. e 2054 cod. civ., le pronunce giurisprudenziali in materia sono piuttosto esigue743. Il principio stabilito dalla Suprema Corte viene ripetuto dai Giudici in sede di statuizione, ma si potrebbe pensare che sul piano concreto l’articolo 2054 cod. civ. non venga quasi mai invocato dal trasportato a titolo contrattuale in concorrenza con l’articolo 1681 cod. civ. Probabilmente le ragioni potrebbero essere ricercate nell’eseguità del termine prescrizionale previsto per l’esercizio dell’azione di cui all’articolo 2054 cod. civ., che è di 2 anni secondo quanto previsto dall’articolo 2947, comma 2, cod. civ. Il trasportato danneggiato, laddove intenda invocare entrambe le responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, preferirebbe, quindi, esercitare l’azione ex art. 2043 cod. civ. soggetta ad un termine prescrizionale di 5 anni, anche se il regime probatorio risulterebbe a lui più sfavorevole rispetto a quanto previsto dall’articolo 2054 cod. civ. 742 O. CAGNASSO, C. COTTINO, I contratti commerciali, cit., 334 ss. Gli Autori citati, sebbene si mostrino critici rispetto all’orientamento delineato per le ragioni indicate, rifiutano l’idea che l’applicabilità dell’articolo 1681 cod. civ. possa di fatto venir meno a seguito dell’estensione applicativa dell’articolo 2054 cod. civ. Le due disposizioni hanno, infatti, come sostenuto dagli Autori, spettri applicativi e contenuti probatori differenti. 743 Tra le altre: Cass. Civ., 14 gennaio 2000, n. 366, in Danno resp., 2000, 991 ss., con nota di P. LAGHEZZA, Insidia e trabochetto nelle grotte di Castellana; Cass. Civ. 1° giugno, 2006, n. 13130, cit.; nel merito: Giud. Pace Napoli, 25 gennaio 1999, 518, in Arch. giur. circ. sin., 1999, 518. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 172 III.8. La responsabilità aquiliana del vettore nel trasporto amichevole. I rapporti di cortesia sono doveri sociali, che la vita di relazione impone nei vari momenti storici e culturali e che vengono qualificati in base a particolari intenti soggettivi delle parti come amicizia, benevolenza e convivenza 744 . Si tratta di rapporti che si collocano per loro natura al di fuori di ogni coazione normativa e la cui esecuzione è affidata esclusivamente all’onore, alla lealtà e ai corretti rapporti sociali745. La giuridicità di determinati rapporti può essere ricavata dall’elemento dell’onerosità. Tipicamente, infatti, un rapporto oneroso è un rapporto giuridico. Tuttavia non sempre è possibile riscontrare l’eguaglianza tra onerosità e giuridicità del rapporto. Anche i rapporti gratuiti possono presentare il requisito della giuridicità, laddove le parti siano mosse da un intento giuridico, che sia in grado di sostenere un contratto. Nell’ipotesi in cui l’intento delle parti non sia giuridico, ma sia dettato dalla buona convivenza sociale, il rapporto gratuito sarà un rapporto di cortesia746. La differenza tra rapporti gratuiti di mera cortesia e rapporti gratuiti aventi natura giuridica è di difficile individuazione nell’ambito del trasporto. Infatti, né la normativa interna né il diritto internazionale uniforme definiscono il trasporto gratuito e il trasporto amichevole o di cortesia747. Nel codice civile l’unico riferimento è contenuto nell’art. 1681, comma 3, cod. civ., che estende al trasporto gratuito le disposizioni in materia di responsabilità del vettore per infortunio del passeggero. Il codice della navigazione contiene, invece, due disposizioni concernenti le fattispecie del trasporto gratuito e del trasporto amichevole: l’art. 413 cod. nav.748, che dispone in maniera analoga all’art. 1681, comma 3, cod. civ., per i trasporti marittimi gratuiti, e l’art. 414 cod. nav., che disciplina in maniera specifica la responsabilità del vettore marittimo nel trasporto amichevole749. Per quanto riguarda il trasporto aereo disposizioni analoghe agli art. 413 cod. nav. e all’art. 744 G. GHEZZI, voce Cortesia (prestazioni di), in Enc. dir., vol. X, Milano, 1962, 1048 ss. V. PANUCCIO, voce Prestazioni di cortesia, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. XIV, Torino, 1996, 269 ss. 746 V. ROPPO, Il contratto di trasporto, in (a cura di) G. IUDICA e P. ZATTI ,Tratt. dir. priv. II ed., ,Milano, 2011, 12 ss. 747 Su questo problema specifico v.: S. BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 224 ss. 748 Art. 413 cod. nav.: «Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito». 749 Art. 414 cod. nav.: «Chi assume il trasporto di persone e di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti». 745 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 173 1681, comma 3, cod. civ. sono contenute nell’art. 1 della Convenzione di Montreal del 1999, che non prevede, però, alcun riferimento al trasporto amichevole750. Gli articoli sopra citati (art. 1681, comma 3, cod. nav.; art. 413 cod. nav. e art. 1 Convenzione di Montreal del 1999) prevedono l’applicazione al trasporto gratuito della disciplina prevista per il trasporto oneroso. La dottrina si è interrogata a lungo sull’inquadramento del trasporto gratuito come sottotipo del contratto di trasporto oppure come tipo contrattuale autonomo. La diversa qualificazione si ripercuote, infatti, sulla tipologia di norme applicabili per disciplinare gli aspetti negoziali diversi dalla responsabilità del vettore751. Bisogna, innanzitutto, premettere la differenza che esiste tra un contratto a titolo oneroso e un contratto a titolo gratuito. Un contratto può essere definito a titolo oneroso quando alla prestazione principale di una parte corrisponda una prestazione principale a carico dell’altra. Rientrano in questa categoria sia i contratti a prestazioni corrispettive, sia i contratti associativi. Un contratto è, invece, a titolo gratuito, quando conferisce un bene o un servizio senza che vi sia una corrispondente prestazione a carico della parte beneficiaria752. Fatta questa premessa, il contratto di trasporto gratuito si distingue dal contratto di trasporto a titolo oneroso per la mancanza di un corrispettivo. A seconda che il corrispettivo venga considerato un elemento essenziale o naturale del contratto di trasporto, il trasporto gratuito potrà configurarsi come un sottotipo del contratto di trasporto oppure come un contratto atipico753. Alcuni ritengono che il contratto di trasporto non sia necessariamente un contratto di scambio754. Ciò che rileva è unicamente la prestazione del vettore, avente ad oggetto il trasferimento di persone e cose da un luogo ad un altro. L’esistenza o meno del corrispettivo non determina il venir meno dell’unitarietà del tipo contrattuale di cui si è 750 Art. 1 Convenzione di Montreal del 1999: «La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo”; in termini analoghi dispone anche l’art. 1 della Convenzione di Varsavia del 1929: “La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile dietro rimunerazione. Essa si applica pure ai trasporti gratuiti effettuati con aeromobile da un’impresa di trasporti aerei». 751 V. BUSI, Il trasporto, in G. VISINTINI, Tratt. resp. contr., II, I singoli contratti, Milano, 2009, 266. 752 C. M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, 493 ss. 753 Sul confronto tra le varie teorie: U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit., 212 ss. 754 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 102 ss.; successivamente S. BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 227 ss.; A. FLAMINI, Il trasporto amichevole, Napoli. 1977, 126 ss.; S. SILINGARDI, voce Trasporto aereo (contratto di), in Enc. dir., XLIV, Milano. 1992, MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 174 parlato nelle premesse. La funzione del contratto di trasporto è esclusivamente quella di garantire ai mittenti o ai passeggeri il trasferimento di persone o di cose. Solamente la prestazione di trasferimento caratterizza il contenuto del contratto di trasporto755. Secondo questo indirizzo la previsione di cui all’art. 1681, comma 3, cod. civ. (e dell’art. 413 cod. nav.) confermerebbe quanto detto: il trasporto gratuito rientra nella tipologia unitaria del contratto di trasporto 756 . Il contratto di trasporto gratuito, pur essendo caratterizzato dall’assenza di corrispettivo, resta un vero e proprio contratto di trasporto, che è soggetto integralmente alla disciplina prevista per il trasporto oneroso757. La figura del contratto di trasporto gratuito di persone e (raramente di cose) si riscontra, laddove intervenga tra le parti un accordo avente ad oggetto la prestazione di trasferimento, ma venga escluso esplicitamente il pagamento di un corrispettivo a favore del vettore758. A questa posizione si oppone l’idea che il contratto di trasporto abbia natura essenzialmente onerosa e che di conseguenza il trasporto gratuito sia un contratto sui generis, soggetto in difetto di norme speciali alle norme generali sulle obbligazioni contrattuali759. Il contratto gratuito è considerato un contratto d’opera sui generis e la sua causa non è un’operazione di scambio, ma un intento di liberalità senza l’attribuzione patrimoniale della donazione 760 . Laddove il corrispettivo fosse configurato come elemento naturale e non essenziale del contratto di trasporto, non si spiegherebbero le previsioni di cui all’art. 1681, comma 3, cod. civ. (analogamente v. art. 413 cod. nav. e art. 1 Convenzione di Montreal del 1999). In assenza della disposizione citata, infatti, nessuna norma della disciplina in materia di trasporto oneroso è direttamente applicabile 755 S. BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 228; A. FLAMINI, Il trasporto amichevole, cit., 130: «Il contenuto essenziale del contratto di trasporto di persone (oneroso o gratuito) consiste nell’obbligazione assunta da un determinato soggetto (vettore) di trasferire persone o cose da un luogo all’altro, come si desume dall’art. 1678 cod. civ.». 756 S. BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 227. L’Autore spiega come la ratio delle due disposizioni citate sia quella di assoggettare ad un identico regime di responsabilità i soggetti, che effettuano un’attività di trasporto in forza di un contratto, indipendentemente dal fatto che percepiscano o meno un corrispettivo; si esprimono in termini analoghi anche S. ZUNARELLI, C. ALVISI, Trasporto, cit., 60. 757 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 126 ss. 758 S. ZUNARELLI, C. ALVISI, Trasporto, cit., 60. 759 A. ASQUINI, voce Trasporto di persone (contratto di), cit., 616: «Il contratto di trasporto di persone è un contratto essenzialmente oneroso. Tuttavia può configurarsi anche un contratto sui generis di trasporto gratuito, soggetto, in difetto di norme speciali (l’Autore si riferisce in nota agli art. 1681, terzo comma, cod. civ., 413 e 947 cod. nav.) alle norme generali sulle obbligazioni contrattuali». 760 A. ASQUINI, voce Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone,cit., 12. Sull’inquadramento del contratto di trasporto gratuito nello schema della donazione, che costituisce un’opinione isolata nel panorama dottrinale: v. M. IANNUZZI, Del trasporto, artt. 1678 -1702, cit., 41 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 175 a un trasporto gratuito761. Il trasporto gratuito e il trasporto amichevole sono accomunati dalla mancanza di un corrispettivo. Sebbene parte della giurisprudenza e dottrina dei primi anni cinquanta sostenesse il contrario762, è ormai dato assodato che il trasporto amichevole non abbia natura contrattuale come tutti i rapporti di cortesia763. Vi è, però, una posizione minoritaria, non riscontrabile in giurisprudenza, che configura un obbligo di protezione nel trasporto amichevole in base alla teoria del contatto sociale764. La responsabilità da contatto sociale riguarda i danni causati da un operatore nei confronti di un soggetto all’interno di una relazione qualificata, che non presenta, però, carattere contrattuale. Al fine di favorire la posizione del danneggiato la giurisprudenza ha riconosciuto l’esistenza di una responsabilità contrattuale del danneggiante, in forza della relazione qualificata esistente tra le parti, che prende la denominazione di “contatto 761 U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 217: «Questa previsione, che sarebbe del tutto superflua se fosse vera quella premessa, è un dato che depone contro e non a favore della tesi in esame, poiché la sua stessa presenza (…) sta a significare: da un lato che, ai fini del voluto effetto estensivo, una espressa disposizione di legge era necessaria; dall’altro e reciprocamente che, senza un’esplicita norma in deroga, l’estensione non ha luogo». 762 L’opinione suddetta è minoritaria e si ritrova espressa in dottrina da U. BRASIELLO, Trasporto a titolo gratuito, e trasporto amichevole o di cortesia, nota a App. Bologna, 4 febbraio 1954, in Giur. compl. cass. civ.,1954, I, 353 ss., secondo il quale il trasporto amichevole alla stessa stregua del trasporto gratuito, da cui all’applicazione anche in questo caso dell’art. 1681, comma 3, cod. civ. Questa posizione muove dall’idea per cui è gratuito tutto ciò che si dà, o si fa senza pagamento, per puro spirito di liberalità, per soddisfazione morale, per amicizia o per cortesia. Nel caso in cui intervenga un interesse economico e il trasporto faccia parte di un prezzo anche implicitamente, non si può configurare un trasporto gratuito. In questa fattispecie rientrano solamente le ipotesi del trasporto amichevole o di cortesia. Da ciò deriva che non esiste alcuna distinzione tra trasporto gratuito o trasporto amichevole o di cortesia. Si applica, inoltre, l’art. 1681, comma 3, cod. civ. e non l’art. 2043 cod. civ., perché nel trasporto di cortesia si crea sempre un vincolo giuridico tra chi trasporta amichevolmente e chi è trasportato. Uguali considerazioni sulla natura contrattuale del trasporto amichevole, ma in favore dell’applicabilità delle norme generali in tema di responsabilità v.: D. R. PERETTI GRIVA, Sul trasporto amichevole o di cortesia, in Riv. dir. comm., 1948, I, 409 e A. MONTEL, Ancora in tema di responsabilità per trasporto terrestre a titolo di cortesia, in Riv. dir. comm., 1948, I, 200; in giurisprudenza: Cass. Civ., 29 marzo 1950, in Foro it., 1950, I, 1010; Cass. Civ. 16 aprile 1951, in Giur. it., 1952, I, 290; nel merito tra le altre: Trib. Bologna, 10 dicembre 1946, in Foro pad., 1948, I, 201; Trib. Bologna, 18 dicembre1946, in Foro it., 1947, I, 415. 763 Cass. Civ., 13 ottobre 1951, n. 2635, cit., in Resp. civ. prev.,1951, 401 con nota di G. GENTILE, Sul trasporto amichevole; Cass. Civ., 14 giugno 1952, in Giur. compl. cass. civ., 1953, I, 28; Cass. Civ., 22 maggio 1953, n. 1492, in Giust. civ., 1953, I, 1693; recente: Cass. Civ., 8 febbraio 2009, n. 21389, in Giust. civ., 2010, I, 2209, con nota di M. M. COMENALE PINTO, Una decisione molto sintetica sulla responsabilità nel trasporto amichevole. 764 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., 443 ss.; nello specifico per il trasporto di cortesia C. CASTRONOVO, Le due specie della responsabilità civile e il problema del concorso, in Eur. dir. priv., 2004, 87 ss.; segue questa linea anche: V. VIOLANTE, Responsabilità del vettore in caso di trasporto aereo a titolo di cortesia, nota a Trib. Roma, 5 febbraio 1997, in Danno resp., 1998, 595 ss; contra S. BUSTI, Contratto di trasporto terrestre, 1096 ss., in particolare v. n. 653 e G. MASTRANDREA, L’obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, 282. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 176 sociale” 765 . Le fattispecie in cui si è applicato questo principio riguardano prevalentemente la responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente. L’esecuzione della prestazione di cura, sebbene non dovuta contrattualmente da parte del medico, stabilisce una relazione con il paziente, da cui scaturisce il dovere di protezione in capo al sanitario766. Il problema che si pone è di indicare un criterio che permetta di individuare l’esistenza di un contratto di trasporto nell’ipotesi in cui manchi il corrispettivo. La giurisprudenza afferma, ormai costantemente, che si ha trasporto gratuito quando è presente un interesse giuridicamente apprezzabile del vettore all’esecuzione del trasferimento, che sia suscettibile di valutazione economica 767. Non meritano, peraltro accoglimento le pronunce, che fanno coincidere l’esistenza di questo interesse con il godimento dell’altrui compagnia da parte del vettore 768 . Le conseguenze pratiche di questo orientamento sarebbero abnormi, perché le ipotesi di trasporto amichevole sarebbero limitate ai casi di passeggero sgradito e trasportato di mala voglia dal vettore769. Parte della dottrina ritiene, però, che la distinzione tra le due fattispecie non può unicamente basarsi sulla presenza o assenza dell’interesse suddetto. La presenza dell’interesse, infatti, non coincide sempre con l’obbligatorietà del vincolo, che si viene a creare tra due soggetti. Un atto di cortesia può essere determinato anche da un interesse economico della parte, mentre un atto di natura contrattuale, come ad esempio la donazione, può essere connotato da uno spirito di liberalità770. Secondo questa dottrina la distinzione tra trasporto di cortesia e trasporto amichevole si deve basare sull’esistenza della volontà delle parti di obbligarsi contrattualmente771. Si dovrà, quindi, verificare se 765 V. ROPPO, Il contratto di trasporto, cit., 18; in generale sulla teoria del contatto sociale, in particolare sulle origini e sulla sua applicazione S. ROSSI, Contatto sociale (fonte di obbligazione), in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. V., Torino, 2010, 346 ss. 766 F. GALGANO, Trattato di diritto civile, III, II ed., Padova, 2009, 301. 767 Nella giurisprudenza di legittimità tra le altre: Cass. Civ., 27 febbraio 1979, n. 1221, in Arch. giur. circ. sin., 1979, 337; Cass. Civ., 1° ottobre 1986, n. 4924, in Riv. giur. circ. trasp., 1987, 84; Cass. Civ., 20 aprile1989, n. 1855, in Riv. giur. circ. trasp., 1989, 571; nel merito tra le altre: Trib. Milano, 11 marzo 1985, in Foro pad., 1985, I, 218; App. Perugia, 28 maggio 1991, in Arch. giur. circ. sin., 1991, 758; Trib. Napoli, 25 ottobre 1997, in Riv. giur. cir. trasp., 1998, 726. 768 Cass. Civ., 15 settembre 1981, n. 5098, in Arch. giur. circ.sin. , 1981, 742; Cass. Civ., 5 luglio 1989, n. 3223, in Vita not., 1988, 1206; più recente: Trib. Napoli, 25 ottobre 1997, in Riv. giur. cir. Trasp., 1998, 726. 769 C. VIGNALI, Il trasporto terrestre verso una responsabilità oggettiva, cit., 144 ss. 770 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 111. 771 M. IANNUZZI, Del trasporto, artt. 1678 -1702, cit., 51; segue le considerazioni di IANNUZZI anche U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit., 226. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 177 le parti abbiano inteso attribuire alla propria volontà l’attitudine a produrre effetti giuridici772. Come già analizzato nel paragrafo precedente, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10629 del 1998, l’articolo 2054 cod. civ., che riguarda i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli è invocabile da tutti i terzi trasportati a qualunque titolo. Con il nuovo orientamento elaborato dalla Cassazione si affievolirebbe la distinzione tra trasporto gratuito e trasporto amichevole dal punto di vista della tutela accordata dall’ordinamento. Infatti, il trasporto a titolo di cortesia potrebbe proporre l’azione risarcitoria in base al criterio di imputazione previsto dall’articolo 2054 cod. civ., che è analogo a quello stabilito dall’articolo 1681 cod. civ. per il trasporto contrattuale oneroso e gratuito773. Questa “equiparazione” è riscontrabile solamente nel trasporto terrestre, perché per il trasporto marittimo a titolo amichevole continua ad applicarsi l’articolo 414 cod. nav. Secondo questa disposizione il vettore è responsabile, laddove dimostri il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti. L’onere probatorio richiesto al passeggero è in questo caso analogo a quello previsto per la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.774In questo modo il trasportato a titolo amichevole non può avvalersi del regime probatorio, basato sulla presunzione di colpa, che si applica ai trasportati a titolo contrattuale ai sensi dell’articolo 409 cod. nav.775 L’articolo 414 cod. nav. esclude di fatto la responsabilità del vettore per colpa lieve, mentre nell’articolo 409 cod. civ. in conformità ai principi generali in tema di responsabilità debitoria, la colpa viene sempre intesa in senso oggettivo come mancanza di diligenza, senza operare alcuna graduazione dal punto di vista soggettivo776. La dottrina ha evidenziato che l’ambito di applicazione dell’articolo 414 cod. nav. 772 M. IANNUZZI, Del trasporto, artt. 1678 -1702, cit., 51; sulla stessa linea anche G. CATURANI – A. SENSALE, Il trasporto. Esposizione critica di giurisprudenza e dottrina (Artt. 1678 – 1702 codice civile), Napoli, 1960. 73: «Allorché si esegua un trasporto senza corrispettivo s’impone quindi un’indagine sull’esistenza o meno di un animus obligandi da parte del vettore (…)». Di recente riprende le posizioni degli Autori citati: v. G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 282. 773 A. ZAMPONE, Riflessioni sul trasporto amichevole alla luce del ripensamento della Corte di Cassazione sull’applicabilità dell’art. 2054 c.c. alle persone trasportate, cit., 244. 774 A. ZAMPONE, Il contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 441. 775 S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 393. 776 A. ANTONINI, Il trasporto amichevole: lineamenti generali ed inadeguatezza del codice della navigazione, in Dir. trasp., 2004, I, 94. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 178 è limitato solamente alla navigazione mercantile e non riguarda il settore della nautica effettuata con unità da diporto. L’art. 40 del D.lgs. n. 171/2005, recante il “Codice della nautica da diporto” ha previsto, infatti, che in questo settore la responsabilità civile verso terzi sia regolata dall’articolo 2054 cod. civ.777. In virtù di questa previsione e in aderenza con quanto stabilito dalla Cassazione a partire dalla pronuncia n. 10629 del 1998, l’articolo 2054 cod. civ. può essere essere applicato anche ai terzi trasportati a bordo di imbarcazioni e natanti da diporto778. Si è anche auspicata l’eliminazione dell’articolo 414 cod. nav., sospettato di illegittimità costituzionale in virtù dell’ingiustificata disparità di trattamento e della compressione del diritto fondamentale all’integrità fisica, che consegue alla sua applicazione. L’art. 414 cod. nav. prevederebbe, infatti, un trattamento irragionevolmente ingiustificato rispetto a quanto previsto in materia di trasporto terrestre779. III.9. Il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto marittimo di cose. III.9.1. Un quadro sintetico sulla responsabilità del vettore marittimo per perdita e avaria delle cose trasportate. Prima di affrontare la problematica inerente il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto marittimo di cose, è opportuno analizzare brevemente la normativa cui è sottoposto tale trasporto all’interno del nostro ordinamento giuridico. In Italia la responsabilità del vettore marittimo di cose viene regolata, innanzitutto, dalle Regole dell’Aja – Visby. Con questa denominazione si indica il sistema 777 S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 393, n. 264. Art. 40 D.lgs. n. 171/2005 stabilisce che: «La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario» (analogamente già art. 47, l. 50/1971). 778 S. ZUNARELLI, M. M COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 266; in giurisprudenza: Cass. Civ., 19 novembre 2013, n. 25902, in Giur. it., 2014, 1353, con nota di V. CINTIO, L’operatività dell’art. 2054 nel trasporto amichevole da diporto. 779 A. ANTONINI, Il trasporto amichevole: lineamenti generali ed inadeguatezza del codice della navigazione, cit., 97. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 179 convenzionale uniforme di responsabilità, composto dalla Convention International pour l’unification de certains règles en matière de connaissement, sottoscritta a Bruxelles il 25 agosto 1924 e resa esecutiva in Italia con r.d.l. 6 gennaio 1928, n. 1958 (cd. Regole dell’Aja) e dai suoi protocolli modificativi del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979 (denominati comunemente Regole Aja- Visby), resi esecutivi nel nostro ordinamento rispettivamente con leggi n. 243 e 244 del 1984. Il legislatore italiano, seguendo una linea comune agli altri paesi ratificanti, recepì i principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 1924 all’interno del codice della navigazione. Ciò permise alle Regole dell’Aja e in buona parte anche ai suoi Protocolli di avere un’applicazione pressoché universale per lungo tempo780. Il quadro normativo di diritto uniforme è poi completato dalla United Nations Convention of the Carriage of the Goods by the sea, firmata ad Amburgo il 31 marzo 1978, che è entrata in vigore il 1° novembre del 1992, ma che ha tutt’oggi un’applicazione piuttosto limitata a causa dello scarso numero di ratifiche (anche l’Italia è tra i Paesi non ratificanti). Inoltre, a partire dal settembre del 2009, è stato aperto alla firma degli Stati un nuovo testo di diritto uniforme, cd. Rotterdam Rules, elaborato dall’UNCITRAL in collaborazione con il Comité Maritime International, che però non è ancora entrato in vigore781. Le Rotterdam Rules, pur ispirandosi ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 1924, hanno l’obiettivo di rendere la disciplina più organica e soprattutto in 780 S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, 404 ss.; analogamente v. S. ZUNARELLI, Trasporto marittimo di cose (responsabilità del vettore del), in M. DEIANA, Diritto della navigazione, in N. IRTI (promossi da), Dizionari del diritto privato, Milano, 2010, 513 ss. A. LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, cit., 540, afferma che il legislatore italiano ha recepito nella sostanza le norme contenute nella Convenzione di Bruxelles del 1924, ma ha adottato una formulazione differente. Ciò ha determinato delle discrasie, soprattutto in seguito all’emanazione delle Regole dell’Aja – Visby, a cui non è seguita la modifica del codice della navigazione. 781 Si tratta della Convenzione sul trasporto internazionale di merci totalmente o parzialmente marittimo, (United Nations Convention on contracts for the international carriage og goods wholly or partly by the sea) che è stata adottata in data 11 dicembre 2008 in seno all’attività della United Nations Conference on International Trade Law ed è stata aperta alla firma in data 23 settembre 2009 sulla base della risoluzione approvata l’11 dicembre 2008 dalla 67° sessione plenaria dell’Assemblea della Nazioni Unite. Per un’analisi della disciplina v.: F. BERLINGIERI, Il progetto UNCITRAL per la nuova regolazione del trasporto marittimo internazionale di merci: ambito applicativo e libertà contrattuale, in (coordinato da) A. ANTONINI, Trattato breve di diritto marittimo, II, Contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Milano, 2008, 209 ss.; F. BERLINGIERI, S. ZUNARELLI, C. ALVISI, La nuova convenzione UNCITRAL sul trasporto marittimo internazionale di merci «wholly or partly by the sea», in Dir. mar., 2008, 36 ss. e F. BERLINGIERI, Analisi comparata delle Regole dell’Aja – Visby e delle Regole di Rotterdam, Convegno AIDIM-CCIA Genova-A.L.C.E. Genova 19-20 ottobre 2009: Dalle regole dell’Aja- Visby alle Regole di Rotterdam effetti del cambiamento sul commercio marittimo, in www.aidim.org/documenti.html. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 180 linea con le evoluzioni del trasporto marittimo e del commercio internazionale782. Attualmente, in materia di responsabilità del vettore marittimo di merci non vi è una completa uniformità normativa. La materia è, infatti, regolata da due testi di diritto uniforme: la Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico con i due Protocolli modificativi del 1968 e del 1979 e la Convenzione di Amburgo del 1978, adottata prevalentemente dai Paesi in via di sviluppo. A ciò si aggiunge il fatto che vi sono tre testi della Convenzione di Bruxelles in vigore nei diversi Paesi: il testo originale del 1924 e i testi modificati dai due Protocolli indicati783. In base al quadro normativo delineato, in Italia la responsabilità del vettore marittimo di cose è regolata dal codice della navigazione e dalle Regole dell’Aja- Visby784, che presentano carattere di specialità. Il codice della navigazione assume, quindi, un’applicazione residuale, limitata ai casi in cui la legge italiana sia la legge regolatrice del rapporto secondo le norme di diritto internazionale privato785. L’elaborazione della Convenzione di Bruxelles del 1924 naque dall’esigenza di temperare il conflitto, esistente all’epoca, tra i caricatori e il ceto armatoriale. I caricatori erano considerati la parte debole del rapporto, esposta alla forza contrattuale dei gruppi armatoriali. Quest’ultimi avevano rafforzato la loro posizione in relazione all’aumento dei traffici marittimi e soprattutto in forza dell’atteggiamento delle corti inglesi, inclini a riconoscere la validità delle clausole di esonero da responsabilità. La Convenzione di Bruxelles cercò, quindi, di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze opposte delle 782 S. ZUNARELLI, Trasporto marittimo di cose (responsabilità del vettore del), cit., 514. F. BERLINGIERI, Verso un’ulteriore unificazione del diritto marittimo, in Dir. mar., 2010, 391. 784 L’applicazione delle Regole dell’Aja – Visby è limitata ai trasporti internazionali per i quali sia stato emessa una polizza di carico in presenza di determinate circostanze indicate nell’art. 10 e solamente ai danni per perdita o avaria della merce. Le Regole dell’Aja – Visby non si applicano: ai chaterparties (art. 5, comma 2), ma soltanto ai contratti di trasporto documentati da una polizza di carico, e qualora la polizza sia stata emessa in relazione ad un chaterparty, si applicano solamente ai rapporti tra il vettore e il terzo, portatore del documento (art. 1, lett. b) né ai trasporti di animali vivi o di merce caricata sopra coperta, a condizione che la caricazione sopra coperta sia indicata nel contratto (art. 1, lett. c). Per un’analisi esaustiva sui presupposti applicativi delle Regole dell’Aja – Visby v. F. BERLINGIERI, Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, Milano, 2009, 7 ss. 785 L. TULLIO, La responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose, in A. ANTONINI (coordinato da), Trattato breve di diritto marittimo, II, Contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Milano, 2008, 163. L’autore mette in luce che le disposizioni contenute nelle Regole dell’Aja – Visby si applicano con preferenza sul codice della navigazione non solo in virtù del principio di specialità, ma in relazione all’art. 117, comma 1, della Costituzione: «La potestà legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». 783 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 181 parti contrattuali. Il sistema di responsabilità delineato dai redattori si caratterizzò, infatti, per l’introduzione di clausole di esonero del vettore da responsabilità e per la limitazione del debito in caso di perdita e avaria della merce, e per l’inderogabilità della disciplina prevista in materia di responsabilità a tutela dei caricatori786. Nel regime di responsabilità delle regole dell’Aja- Visby, regolato dagli articoli IV e IV bis., vige il principio di presunzione di colpa. Ciò significa che il caricatore deve solamente dimostrare che le merci sono arrivate al luogo di destinazione in uno stato di conservazione oppure in una quantità differente rispetto al momento iniziale del trasporto, e che la perdita e l’avaria della merce così delineata si sia verificata nell’arco temporale compreso tra la ricezione delle merci da parte del vettore e la loro riconsegna al destinatario. L’esistenza del danno può essere dimostrata attraverso un confronto tra le condizioni di perdita e di avaria della merce al momento della consegna e le differenti condizioni di integrità o stato sano esistenti all’atto della riconsegna. Analoga presunzione è sancita all’interno del nostro ordinamento giuridico dell’art. 422, comma 1, cod. nav.: «Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarIe o del ritardo non è stata, nè in tutto nè in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti»787. La dimostrazione della responsabilità del vettore è piuttosto agevole, laddove sia stata emessa una polizza ricevuto per l’imbarco oppure una polizza di carico netta, che attestino le condizioni della merce rispettivamente al momento della consegna e al momento dell’imbarco788. Le perdite e l’avaria delle merci devono essere contestate, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante o del raccomandatario, all’atto della riconsegna se apparenti, oppure entro tre giorni se si tratta di avarie o perdite non apparenti. In mancanza della riserva scritta o della contestazione, si presume che la merce sia stata riconsegnata in una condizione di conformità rispetto a quanto indicato nel documento di trasporto (come previsto dall’art. 435 cod. nav. e dall’art. III, n. 6, delle 786 S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, 409 ss. S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, 410. 788 A. LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, cit., 545. 787 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 182 Regole dell’Aja – Visby 789 ). Ai sensi dell’art. IV.2. il vettore può esonerarsi da responsabilità se riesce a dimostrare che l’evento dannoso non è derivato da colpa sua o dei suoi agenti o preposti (art. IV.2. lett. q790) e sarà uguamente ritenuto irresponsabile in presenza dei cd. “pericoli eccettuati” elencati all’art. IV.2. lett. da a) a p)791, a meno che l’interessato al carico dimostri che il danno è derivato da colpa del vettore oppure da un evento diverso rispetto ai pericoli eccettuati792. Per quanto concerne i pericoli eccettuati è stato affermato che solamente le cause indicate alle lettere a) e b) costituiscono delle vere e proprie cause di esonero da responsabilità, che rappresentano un’eccezione rispetto alla 789 Art. 435 cod. nav.: «La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatarIo, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della Nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparentI, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indicazioni contenute nel documento del trasporto»; art. 3 n. 6 Regole dell’Aja – Visby: «Unless notice of loss or damage and the general nature of such loss or damage be given in writing to the carrier or his agent at the port of discharge before or at the time of the removal of the goods into the custody of the person entitled to delivery thereof under the contract of carriage, or, if the loss or damage be not apparent, within three days, such removal shall be prima facie evidence of the delivery by the carrier of the goods as described in the bill of lading. The notice in writing need not be given if the state of the goods has, at the time of their receipt, been the subject of joint survey or inspection. Subject to paragraph 6bis the carrier and the ship shall in any event be discharged from all liability whatsoever in respect of the goods, unless suit is brought within one year of their delivery or of the date when they should have been delivered. This period, may however, be extended if the parties so agree after the cause of action has arisen. In the case of any actual or apprehended loss or damage the carrier and the receiver shall give all reasonable facilities to each other for inspecting and tallying the goods» 790 Art. IV.2. lett. q): «Any other cause arising without the actual fault or privity of the carrier, or without the fault or neglect of the agents or servants of the carrier, but the burden of proof shall be on the person claiming the benefit of this exception to show that neither the actual fault or privity of the carrier nor the fault or neglect of the agents or servants of the carrier contributed to the loss or damage». 791 Art. IV.2. lett. da a) a p): «Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising or resulting from: (a) Act, neglect, or default of the master, mariner, pilot, or the servants of the carrier in the navigation or in the management of the shi (b) Fire, unless caused by the actual fault or privity of the carrier. (c) Perils, dangers and accidents of the sea or other navigable waters. (d) Act of God. (e) Act of war. (f) Act of public enemies.(g) Arrest or restraint of princes, rulers or people, or seizure under legal process.(h) Quarantine restrictions.(i) Act or omission of the shipper or owner of the goods, his agent or representative.(j) Strikes or lockouts or stoppage or restraint of labour from whatever cause, whether partial or general. (k) Riots and civil commotions.(l) Saving or attempting to save life or property at sea.(m) Wastage in bulk of weight or any other loss or damage arising from inherent defect, quality or vice of the goods. (n) Insufficiency of packing. (o) Insufficiency or inadequacy of marks. (p) Latent defects not discoverable by due diligence». Per un’analisi completa dei pericoli eccettuati v. G. RIGHETTI, La responsabilità del vettore marittimo nel sistema dei pericoli eccettuati, Padova, 1970, 79 ss. e anche F. BERLINGIERI, Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, cit., 70 ss. 792 M. CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti. II, la disciplina contrattuale, II ed.,, Milano, 2012, 283 ss., in particolare nota n. 215), evidenziano come la norma non abbia fornito una specificazione chiara in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio tra il vettore marittimo e l’avente diritto al carico. Su questo punto la giurisprudenza e la dottrina dei vari stati contraenti ha assunto delle posizioni differenti. Una prima tesi prevalente afferma che in presenza dei pericoli eccettuati sussiste la presunzione di irresponsabilità del vettore marittimo, che non è tenuto a dimostrare la propria assenza di colpa. Sarà, invece, l’avente diritto al carico a dovere dimostrare l’eventuale colpa del vettore nella produzione del danno. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 183 regola generale per cui il debitore risponde degli atti colposi dei suoi dipendenti. Le due categorie di cause presentano, però, una differenza sostanziale. Gli excepted perils indicati alla lett. a) riguardano i comportamenti dei preposti adottati in ambiti specifici della loro attività, quali navigation or management of the ship, mentre le cause indicate alla lett. b) (e analogamente anche i pericoli eccettuati elencati nelle lettere successive) si riferiscono ad eventi specifici, che possono verificarsi senza concorso del vettore e dei suoi preposti e possono, quindi, determinare la perdita o avaria delle merci senza il concorso di un’altra causa a loro imputabile793. L’art. 422 del codice della navigazione riproduce nella sostanza la disposizione di diritto uniforme, anche se adotta una formulazione differente794. Nell’art. 422, comma 1, cod. nav., assume rilievo preminente la fattispecie residuale indicata nell’art. IV.2. lett. q): «Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarIe o del ritardo non è stata, nè in tutto nè in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti». Il secondo comma dell’art. 422 cod. nav.795 contiene l’elencazione specifica dei pericoli eccettuati sostanzialmente corrispondente all’art. IV.2. delle Regole dell’Aja- Visby. La particolarità concerne la previsione della cd. prova di riscontro. L’interessato al carico, infatti, può dimostrare che la causa del danno è stata causato da 793 F. BERLINGIERI, Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, cit., 69 ss. 794 Relazione al Codice della navigazione presentata all’udienza del 30 marzo 1942 per l’approvazione del testo definitivo, n. 249: «Relativamente alla disciplina della responsabilità del vettore ho ritenuto opportuno seguire la Convenzione di Bruxelles del 1924. Ciò non tanto per l’esistenza di tale accordo internazionale, quanto perché i principi ivi consacrati sono ormai da tempo entrati nella prassi italiana, attraverso le clausole delle polizze per il Nordamerica, e costituiscono quindi già il nostro diritto vivente (…) Le clausole della Convenzione sono frammentarie e disorganiche, poiché derivano dalle cosidette “Regole dell’Aja” concepite secondo lo schema di una polizza tipo, redatto da pratici sulla base di usuali formulari. Ho quindi provveduto a raggruparle e fonderle in tre nuclei essenziali, che attengono rispettivamente al regime della responsabilità in senso stretto, alla limitazione del debito, al problema della derogabilità delle norme». 795 Art. 422, comma 2, cod. nav.: «Deve invece l’avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo è stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti, quando il danno è stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilità della nave non derivante da inadempimento agli obblighi di cui all’articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 184 colpa del vettore o da colpa commerciale dei suoi ausiliari. Questa previsione è stata inserita in ottemperanza a quanto previsto nel protocollo di firma delle Regole, dove è consentito agli Stati introdurre la prova di riscontro in presenza dei pericoli eccettuati di cui alle lett. c)- p. Il sistema di prova e di controprova delineato dal codice della navigazione comporta che i pericoli eccettuati si presentino come presunzioni legali di fortuito, superabili con la prova contraria fornita dall’interessato al carico796. L’obbligazione risarcitoria del vettore, che sia riconosciuto responsabile, è sottoposta ad una limitazione ex lege, che trova una propria regolamentazione negli art. IV. 5 delle Regole dell’Aja – Visby e 423 del codice della navigazione. Il sistema di limitazione delineato dal diritto uniforme si caratterizza per l’individuazione di un duplice criterio di riferimento: l’importo del risarcimento non può eccedere i 666,66 DSP per collo o altra unità ovvero i 2 DSP per ogni chilogrammo di peso della merce perduta o danneggiata. Nella scelta tra i due criteri di calcolo indicati si dovrà optare per quello che determina il limite maggiormente elevato797. A differenza di quanto stabilito nel codice della navigazione, l’art. IV.5 delle Regole dell’Aja – Visby prevede espressamente la decadenza del vettore dal beneficio del termine. Il soggetto danneggiato deve dimostrare che il danno è derivato da un atto oppure un omissione del vettore compiuto con l’intenzione di provocare un danno oppure temerariamente e con la coscienza che un danno si sarebbe probabilmente verificato (art. IV. 5 lett. e798). Il limite risarcitorio, che è previsto dall’art. 423 cod. nav., è pari all’importo 796 L. TULLIO, La responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose, cit., 182 ss. Art. IV.5., lett. a): «Unless the nature and value of such goods have been declared by the shipper before shipment and inserted in the bill of lading, neither the carrier nor the ship shall in any event be or become liable for any loss or damage to or in connection with the goods in an amount exceeding 666.67 units of account per package or unit or 2 units of account per kilogramme of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is the highe». Il testo originario della Convenzione di Bruxelles del 1924 prevedeva solamente il primo dei criteri indicati espressa in sterline (la misura non doveva eccedere le cento sterline per collo oppure per unità di carico. Il Protocollo di Visby del 1969 con l’art. 2 lett. a) ha sostituito il riferimento alla sterlina con il franco oro poincaré, definendo il franco come unità consistente in 65,5 milligrammi d’oro della finezza di novecento millesimi. Successivamente con il Protocollo di Bruxelles del 1979 è stato introdotto il sistema dei diritti speciali di prelievo, che hanno sostituio le sterline oro e il franco poincaré. In seguito a queste modifiche è stato, inoltre, fissato il limite risarcitorio in 666,67 DSP per collo o unità di carico o in due unità di conto per chilogrammo di merce danneggiata o perduta; v. per un’analisi esaustiva dell’argomento: 225 ss. 798 Art. IV, lett. e): «Neither the carrier nor the ship shall be entitled to the benefit of the limitation of liability provided for in this paragraph if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the carrier done with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result». 797 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 185 massimo di 103,29 euro per unità di carico ovvero pari alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all’imbarco. Questa somma limite nav. è stata oggetto di diverse pronunce della Corte Costituzionale. Fino al 2005 l’atteggiamento della giurisprudenza costituzionale era volto a difendere l’assetto tradizionale del diritto interno. Veniva attribuita una decisiva rilevanza alla dichiarazione di valore effettuata dal caricatore. Secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 401 del 1987, la dichiarazione di valore costituiva per il caricatore un efficace strumento di tutela all’interno del rapporto contrattuale799. Questa posizione non trovò nessun appoggio in ambito dottrinale. Secondo autorevole dottrina, l’importanza attribuita dalla Corte Costituzionale alla dichiarazione di valore determinava la nascita di due diversi regimi di responsabilità a carico del vettore a seconda della presenza o meno della dichiarazione di valore: nel primo caso si ha una responsabilità limitata che, l’esiguità del limite previsto normativamente, porta ad una sostanziale irresponsabilità dell’obbligato, mentre si ha una responsabilità piena del vettore nel secondo caso. Alla dichiarazione di valore, scarsamente utilizzata nella pratica, veniva, quindi, attribuito un ruolo essenziale nella discriminazione tra le due fattispecie di responsabilità vettoriale e ciò non poteva essere accettato800. Al contempo la Corte rifiutava ogni possibilità di comparazione tra le diverse 799 Corte Cost., 19 novembre 1987, n. 401 « (…) Le considerazioni fin qui svolte valgono a collocare in un quadro ben definito le censure di costituzionalità, mosse dall'ordinanza di rimessione al sistema risarcitorio ex art. 423 cod. nav..La mancata considerazione, nella determinazione del limite del risarcimento, "della diversa capacità di reddito, in dipendenza della diversità delle condizioni economiche dei creditori della prestazione di trasporto" non determina - al contrario di quanto ritiene il giudice "a quo" - violazione dell'art. 3 Cost..Non si realizza infatti la supposta ingiustificata disparità di trattamento delle categorie di caricatori, poiché la misura del risarcimento, anche in mancanza di limite, è sempre obiettivamente determinata e non rileva in alcun modo la diversità di condizione economica del caricatore; essa è estranea al meccanismo di formazione del nolo e di determinazione del risarcimento.Inoltre, il sistema di risarcimento congegnato dall'art. 423 cod. nav., lascia larga operatività all'autonomia dell'utente con riguardo all'interesse che egli "dichiari" di avere al carico, specificandone il valore, anteriormente all'imbarco. E, sotto questo aspetto, mentre risulta irrilevante la "diversa capacità di reddito, in dipendenza della diversità delle condizioni economiche dei creditori della prestazione di trasporto" - come, al contrario, assume il giudice "a quo" - la norma attribuisce un efficace strumento di tutela al soggetto del rapporto considerato più debole (caricatore). Quanto alla prospettata violazione dell'art. 42 Cost., è da osservare che le garanzie, poste da questa norma a tutela della proprietà privata, non si estendono alle obbligazioni pecuniarie (Corte cost. sent. n. 99 del 1976). Tanto meno l'estensione sarebbe giustificabile, nel caso di obbligazione risarcitoria del vettore marittimo, alla determinazione della quale abbia contribuito la volontà del creditore della prestazione, con un suo atto di autonomia(…)», in Dir. mar., 1988, 60, con nota di F. BERLINGIERI, Legittimità costituzionale dell’art. 423 cod. nav.; in Dir. trasp., 1988, II, 196, con nota di M. M. COMENALE PINTO, Brevi considerazioni sul limite del debito del vettore marittimo e sulla sua legittimità costituzionale; in Giur. cost.., 1987, I, c. 2832; in Giust. civ., 1988, I, 327; Impresa, 1988, 240, in Vita not.,1988, 301. 800 G. ROMANELLI, La limitazione nella giurisprudenza costituzionale, cit., 38 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 186 previsioni in materia di limitazione del debito previste per le diverse fattispecie di trasporto e l’art. 423, comma 1, cod. nav. Dopo successive pronunce di rigetto e di inamissibilità della questione di costituzionalità801, la Corte, con la sentenza n. 199 del 2005, rovesciò il suo originario indirizzo, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 422, comma 1, cod. nav., nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti, con irragionevole discriminazione rispetto alle altre ipotesi di limitazione risarcitoria previste dal legislatore nazionale in materia di trasporto di merci802. III.9.2. La responsabilità extracontrattuale del vettore marittimo di cose. 801 Si tratta delle seguenti pronunce: Corte Cost. (ord.) 10 gennaio 1991, n. 8, in Dir. mar., 1991, con nota di F. BERLINGIERI, Il limite del debito del vettore secondo il codice della navigazione e la Convenzione di Bruxlles a raffronto (in questa occasione la Corte afferma che: la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 cod. nav. fondata sulla particolare difficoltà per un utente privato occasionale di evitare l'applicazione del limite mediante dichiarazione di valore nonché sul minor favore per l'utente della disciplina interna rispetto a quella uniforme è manifestamente inammissibile, quando dall'ordinanza di rimessione, non risulta il carattere di utente privato occasionale del caricatore e la particolare difficoltà di dichiarare il valore della merce, nonché la maggior tutela che nella fattispecie concreta la normativa uniforme avrebbe accordato rispetto a quella di cui all'art. 423 cod. nav.) e Corte Cost., 14 marzo 2003 n. 71, in Dir. trasp., 2004, I, con nota di A. CUSMAI, La giusta.opportunità per l'utente-caricatone di esprimere liberamente la dichiarazione di valore come presupposto della legittimità costituzionale dell'art. 423 e. nav., che non solo riprende le argomentazioni precedenti, ma rifiuta al contempo la possibilità di qualsiasi comparazione tra la legge interna e il diritto internazionale privato («La questione, sotto il profilo della comparazione con il trasporto internazionale, appare manifestamente infondata per l'evidente diversità anche quanto alla fonte della disciplina - delle due situazioni e, in particolare, per non avere il rimettente considerato che anche nel trasporto internazionale - come in quello interno - il limite di responsabilità non è eliso dalla colpa grave, bensì soltanto «da un atto o da una omissione del vettore che ha avuto luogo sia con l'intenzione di provocare un danno sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe risultato» (art. 4, comma 5, lett. e), Convenzione di Bruxelles del 1924, come modificato dai Protocolli di Visby del 1968 e di Bruxelles del 1979»); per un’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale v. M. M. COMENALE PINTO, L’epilogo della querelle sulla rilevanza di dolo e colpa grave nella limitazione del vettore marittimo di cose, cit., 370 ss. 802 Corte Cost. del 26 maggio del 2005 n. 199 in Foro it., 2005, I, 2263;in Dir. tur., 2005, 364 ss. con nota di M. M. COMENALE PINTO, L’epilogo della querelle sulla rilevanza di dolo e colpa grave nella limitazione del vettore marittimo di cose (l’autore, pur aderendo alla pronuncia dei Giudici Costituzionali, auspica l’introduzione di un adeguamento del valore monetario previsto dall’art. 422, cod. nav., al fine di evitare l’eccessiva crescita del contenzioso); in Giust. civ., 2005, I, 1721, con nota di M. GRIGOLI, Sulla parziale illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 423 cod. nav. e in Dir. trasp., 2005, III, 964, con nota di E. FOGLIANI, Incostituzionale il limite di responsabilità del vettore marittimo nazionale di merci nel caso di dolo e colpa grave. Con questa pronuncia la Corte Costituzionale, come rileva puntualmente M. M. COMENALE PINTO, L’epilogo della querelle sulla rilevanza di dolo e colpa grave nella limitazione del vettore marittimo di cose, cit., 372, effettua un mutamento di rotta rispetto alle sue precedenti pronunce, in particolare la sentenza 71/2003. Con la sentenza n. 199 del 2005, infatti, la Corte effettua un’analisi comparata della disciplina prevista per le altre fattispecie di trasporto, in ossequio al principio di unitarietà del diritto dei trasporti elaborato da parte della dottrina. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 187 Esclusione del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana. Il caricatore in via ipotetica potrebbe decidere di agire in via aquiliana nei confronti del vettore, per ottenere il risarcimento derivante dalla perdita o avaria delle cose trasportate. Il danneggiato potrebbe agire ex art. 2043 cod. civ. in caso di responsabilità propria del vettore oppure, in base agli articoli 274 cod. nav. e 2049 cod. civ. (a seconda che il vettore sia o meno armatore), in caso di colpa dei dipendenti. La scelta da parte del caricatore porterebbe a notevoli vantaggi, perché l’azione non sarebbe soggetta ai limiti risarcitori e alle decadenze stabilite dal diritto uniforme, nonché agli esigui termini di prescrizione previsti dall’art. 438 cod. nav.803 e dall’art. III.6., comma 4 delle Regole dell’Aja – Visby804. Come ribadito in tutte le opere, che trattano la tematica del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto, la giurisprudenza nazionale ha pressoché costantemente escluso la possibilità per il danneggiato di esperire entrambe le azioni. Il punto focale della questione ha riguardato l’esperibilità da parte del danneggiato degli art. 274 cod. nav. e dell’art. 2049 cod. civ., che regolano le fattispecie di responsabilità aquiliana del vettore per colpa dei propri dipendenti, a seconda che il vettore sia o meno armatore. In forza della sua particolare posizione, l’armatore acquisisce su di sé il rischio di 803 Art. 438 cod. nav.: «I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell’articolo 456. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno». 804 L. TULLIO, La responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose, cit., 192. L’estinzione dell’azione di responsabilità delle Regole dell’Aja – Visby è regolata dall’art. III. 6, comma 4 delle Regole dell’Aja – Visby: «Unless notice of loss or damage and the general nature of such loss or damage be given in writing to the carrier or his agent at the port of discharge before or at the time of the removal of the goods into the custody of the person entitled to delivery thereof under the contract of carriage, or, if the loss or damage be not apparent, within three days, such removal shall be prima facie evidence of the delivery by the carrier of the goods as described in the bill of lading. The notice in writing need not be given if the state of the goods has, at the time of their receipt, been the subject of joint survey or inspection. Subject to paragraph 6bis the carrier and the ship shall in any event be discharged from all liability whatsoever in respect of the goods, unless suit is brought within one year of their delivery or of the date when they should have been delivered. This period, may however, be extended if the parties so agree after the cause of action has arisen.In the case of any actual or apprehended loss or damage the carrier and the receiver shall give all reasonable facilities to each other for inspecting and tallying the goods»Il regime di responsabilità dettato dalla disposizione delle Regole dell’Aja – Visby è molto più rigoroso rispetto all’analoga disposizione di cui all’art. 438 cod. nav. La disciplina prevista è assimilabile all’istituto della decadenza, perché qualunque obbligo risarcitorio del vettore viene meno laddove l’azione giudiziaria non venga avviata entro il termine di un anno (che può essere prorogato mediante accordo tra le parti) dalla data in cui le merci sono state consegnate o sarebbero dovute essere consegnate: S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 422 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 188 impresa. Questa condizione di riverbera sulla disciplina in materia di responsabilità regolata dall’art. 274, comma 1, cod. nav.: «L’armatore è responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione». La responsabilità dell’armatore è di natura oggettiva e si basa sullo stesso principio generale che soggiace all’articolo 2049 del codice civile: l’equilibrata distribuzione dei rischi e dei relativi costi. Di conseguenza l’armatore non risponde relativamente agli obblighi che il nostro ordinamento giuridico impone direttamente al comandante della nave o all’equipaggio, ai sensi dell’art. 274, comma 2, cod. nav.: «Tuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione»805. L’art. 274 cod. nav. costituisce, quindi, la trasposizione nel diritto della navigazione del principio generale di diritto civile, secondo cui «(…) il soggetto che pone in essere un’attività organizzata nel proprio interesse deve – altresì- rispondere delle possibili conseguenze sfavorevoli derivanti da tale attività»806. La formulazione delle due norme consente di collocare l’art. 274 cod. nav. in rapporto di specialità rispetto all’art. 2049 cod. civ., che individua il criterio di imputazione per padroni e committenti e non risulta, quindi, applicabile alla figura dell’armatore (e analogamente dell’esercente ex art. 878 cod. nav.). Non sussiste, invece, alcun rapporto di specialità rispetto agli articoli 2050 e 2051 cod. civ., che disciplinano rispettivamente la responsabilità per danni derivanti dall’esercizio di attività pericolose e per danni derivanti da cose in custodia807. L’articolo 274 cod. civ., infatti, come ha affermato la giurisprudenza, non esaurisce la disciplina in materia di responsabilità aquiliana del vettore, che per le ipotesi restanti è sottoposta alle disposizioni contenute nel codice civile808. 805 S. ZUNARELLI, E. ORRÙ, Le obbligazioni con fonte nel codice della navigazione, in (a cura di) M. FRANLe obbligazioni, III. Fatti ed atti fonti di obbligazioni, Torino, 2005, 712. 806 S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 164. 807 S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 164 e anche LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, cit., 313 ss.; in materia di navigazione aerea l’applicabilità dell’art. 2050 cod. civ. per attività pericolose non è pacifica, v. per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali: R. ROSAFIO, Rilievi critici circa la riconduzione della navigazione aerea nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2050 c.c., in R. TRANQUILLI – LEALI, E. ROSAFIO, Sicurezza, navigazione, trasporto, Milano, 2008, 249 ss. 808 Cass. Civ., 15 luglio 1976, n. 2796, in Foro it., 1977, IV, 1767; Coll. Arbitr., 10 agosto 1984, in Dir. mar., 1985, 853, con nota di C. ROSSELLO; Trib. Genova, 6 giugno 1990, in Dir. mar., 1990, 1102 (era stata prevista l’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. in capo all’armatore in relazione allo zavorramento di una ZONI, MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 189 Con la sentenza del 27 maggio 1960 n. 1378809, la Corte di Cassazione si espresse per la prima volta contro il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nell’ambito del trasporto marittimo di cose. Nelle sue motivazioni la Corte ammetteva in linea generale la possibilità di concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, nel caso in cui un unico fatto lesivo costituisse al contempo inadempimento contrattuale e lesione di un diritto assoluto quale il diritto di proprietà. Tuttavia, escluse la possibilità che il proprietario della merce potesse agire ex art. 274 cod. nav. nei confronti del vettore – armatore per un danno causato durante il trasporto da colpa nautica del comandante, avvalendosi del termine prescrizionale di cinque anni previsto per le azioni derivanti da fatto illecito. Le argomentazioni poste dalla Corte erano connesse alle origini dell’art. 422, comma 2, cod. nav. in materia di pericoli eccettuati, che riproduce le clausole della Convenzione di Bruxelles del 1924 «raggruppandole e fondendole». In particolare l’art. IV.2 lett. a) della Regole dell’Aja stabilisce espressamente che né il vettore, né la nave sono tenuti a rispondere per le colpe nautiche dell’equipaggio. L’esonero del vettore viene concesso per liberare dal rischio il vettore e chi agisce per lui, facendolo ricadere sul caricatore, e non per far ricadere la responsabilità sull’impresa di navigazione. La Corte affermò che «quando l’armatore ha compiuto il suo dovere riguardo alla navigabilità della nave non può essere tenuto per gli errori e le colpe nautiche del personale navigante, che egli non ha la possibilità di controllare e sorvegliare». L’armatore vettore rispondeva, quindi, nei confronti degli interessati al carico solamente in virtù degli artt. 422 cod. nav. e IV.2. della Convenzione di Bruxelles del 1924, efficaci anche in ambito aquiliano. La responsabilità dell’armatore – vettore era di conseguenza limitata ai danni verificatisi per colpa propria o per colpa commerciale dei propri dipendenti e preposti. Conseguentemente il vettore non era responsabile in via nave cisterna). 809 Cass. Civ., 27 maggio 1960, n. 1378, in Dir. mar., 1960, 401 ss., con nota di F. SOLVENI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto marittimo di cose; in Foro it., 1961, I, 95 ss., con nota di G. RICCARDELLI, In tema di responsabilità dell’armatore vettore; in Dir. mar., 1961, 569, con nota di G. RIGHETTI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore marittimo e del noleggiante; in Riv. dir. nav., 1961, II, 60, con nota di R. SULLAM, Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale nel trasporto marittimo di cose; su questa linea anteriormente alla pronuncia della Cass. Civ., 26 luglio 1983, n. 5121, in Giur. it., 1984, I, 260, v.: Cass. civ., 21 febbraio 1970, n. 402, in Riv. dir. nav., 1970, II, 23; Cass. civ., 14 maggio 1979, n. 2273, in Giust. civ., 1979, I, 1899; nel merito: App. Genova, 6 febbraio 1964, in Riv. dir. nav., 1964, II, 277, con nota di R. RUSSO, In tema di rimorchio - trasporto; App. Genova 14 marzo 1964, in Dir. mar., 1965, 439; Trib. Genova, 29 giugno 1967, in Dir. mar., 1967, 237. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 190 aquiliana, laddove il fatto commesso dai suoi dipendenti o preposti fosse causa di irresponsabilità sul piano contrattuale810. Furono mosse diverse critiche alle argomentazioni portate avanti dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame. Uno dei punti di dibattito riguardò il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, che la Corte aveva ammesso in maniera del tutto pacifica. In virtù di ciò il proprietario della merce avrebbe potuto agire in via aquiliana nei confronti del vettore in virtù dell’art. 2043 cod. civ., avvalendosi del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2947 cod. civ. Questa possibilità, a detta dei critici, avrebbe determinato di fatto l’inoperatività dell’art. 438 cod. nav. in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Con questa norma, che dispone in maniera più restrittiva rispetto al diritto uniforme a cui si ispira, si limita nel tempo l’accertamento della responsabilità vettoriale811. Altre critiche hanno riguardato il rapporto di uniformità individuato dalla Corte tra l’art. 422 cod. nav. e l’art. IV.2. della Convenzione di Bruxelles del 1924. Infatti, l’art. IV. 2. della Convenzione si riferisce espressamente sia al vettore sia all’armatore, mentre manca un’analoga indicazione nell’art. 422 cod. nav., che riguarderebbe unicamente al vettore. Non si può, quindi, parlare di identità di contenuto tra le due norme812. Circa vent’anni dopo la Cassazione pronunciò un’altra importante sentenza, la n. 5121 del 1983813, in materia di concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana in capo al vettore marittimo di cose. Con questa decisione, a differenza della precedente, la Cassazione escluse l’applicabilità del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto marittimo di cose. Questa esclusione veniva spiegata alla luce della disciplina specifica, che caratterizza tale tipologia contrattuale, in relazione alla limitazione del danno risarcibile per package or unit e all’esonero da responsabilità in 810 V. l’analisi di G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, cit., 425 ss. F. SOLVENI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto marittimo di cose, cit., 405: «Applicando i principi della Cassazione si assisterebbe, inoltre, all’assurdo che, pur esistendo in tutte le legislazioni del mondo nel campo dei trasporti mercantili marittimi termini di prescrizione e di decadenza brevi, generalmente non superiori ad un anno, nel nostro Paese l’autorità giudiziaria potrebbe riconoscere pienamente operante in materia un termine di prescrizione di ben cinque anni!». 812 R. SULLAM, Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale nel trasporto marittimo di cose, cit., 72 ss. 813 Cass. Civ., 26 luglio 1983, n. 5121, in Dir. mar., 1984, 845 ss., con nota di M. LOPEZ DE GONZALO, Orientamenti della giurisprudenza in tema di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto marittimo di cose; in Arch. giur. circ., 1983, 729; in Giur. it., 1984, I, 260; in Giust. civ., 1984, 841 ss., con nota di M. GRIGOLI, Sull’ammissibilità del concorso dell’azione contrattuale e di quella aquiliana contro il vettore marittimo di cose, che sia anche armatore della nave, utilizzata per il trasporto. 811 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 191 caso di pericoli eccettuati814. Queste considerazioni rimangono inalterate anche nell’ipotesi in cui l’azione venga diretta contro il vettore armatore. In base a quanto stabilito dall’art. I, lett. a) delle Regole dell’Aja il vettore può essere sia il proprietario armatore o l’armatore non proprietario della nave, sia il noleggiatore non proprietario e non armatore. In quanto possibili parti del contratto di trasporto con il caricatore nessuno dei due soggetti (proprietario armatore e armatore non proprietario) risponde dei pericoli eccettuati (art. IV.1. Regole dell’Aja) ed entrambi beneficiano della limitazione del debito di cui all’art. V. Queste considerazioni si basano principalmente sul fatto che la responsabilità del vettore in sede convenzionale è disciplinata in maniera unitaria ed esclusiva ed perciò esclusa qualsiasi concorrenza con le normative nazionali in materia aquiliana 815 . Da queste argomentazioni la Corte trae le seguenti conclusioni: «(…) l’armatore vettore risponde del fatto dei dipendenti e dei preposti secondo il regime contrattuale del trasporto marittimo di cose nei confronti del terzo creditore; risponde, invece, del medesimo fatto (o di altri colposi) nei confronti dei terzi estranei al trasporto, secondo il regime della responsabilità extracontrattuale dell’art. 274 cod. nav. (art. 2049 cod. civ.)». Secondo alcuni l’operatività dell’art. 274 cod. nav. non poteva essere ristretta all’ambito dei rapporti con i soggetti terzi, perché in questo modo veniva eliminata del tutto l’autonomia dell’impresa di navigazione rispetto all’impresa di trasporto facente capo al vettore. La coincidenza in capo ad un unico soggetto delle due qualità di vettore ed armatore non poteva escludere l’applicabilità della disciplina specifica prevista per ciascun tipo di rapporto 816 . A ciò si è ribadito che: «(…) l'appartenenza allo stesso soggetto della veste sia di armatore sia di vettore comporta (…) la responsabilità per il medesimo fatto secondo una diversa qualificazione giuridica nei confronti di soggetti diversi e per distinti titoli: inadempienza contrattuale nei confronti del caricatore, proprietario della merce; illecito aquiliano nei confronti del terzo estraneo al contratto, 814 Queste considerazioni sono state criticate da parte di C. ROSSELLO, Brevi rilievi sugli orientamenti della giruisprudenza italiana in materia di concorso, in Dir. mar., 1986, 609: «(…) si tratta di rilievo che accomuna qualsiasi ipotesi di concorso (…) che non prova nulla, oppure prova troppo, in quanto, laddove accertato dovrebbe condurre ad escludere in via generalizzata la possibilità di concorso». 815 In relazione a questa parte della motivazione v. C. ROSSELLO, Brevi rilievi sugli orientamenti della giruisprudenza italiana in materia di concorso, cit., 609 ss. 816 M. GRIGOLI, Sull’ammissibilità del concorso dell’azione contrattuale e di quella aquiliana contro il vettore marittimo di cose, che sia anche armatore della nave, utilizzata per il trasporto, cit., 846. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 192 eventualmente danneggiato dallo stesso comportamento colposo del vettore armatore o dei suoi dipendenti e preposti»817. Attualmente alcuni sostengono l’esistenza di un cambiamento di rotta della Corte di Cassazione successivo alla sentenza n. 5121 del 1983, che si è espressa per l’inammissibilità del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto marittimo di cose e che continua ad essere richiamata da parte della giurisprudenza di merito818. Il mutamento di orientamento viene ricondotto da alcuni Autori, sostenitori del concorso nel trasporto marittimo di cose819, ad una sentenza pronunciata dalla Suprema di Cassazione in data 21 gennaio 2005 n. 1312 820 . L’ammissibilità del concorso di 817 D. MALTESE, Limitazione del debito e concorso fra azione contrattuale ed extracontrattuale, in Trasp., 1993,n. 61, 9. L’Autore indaga, inoltre, sull’effettiva applicabilità del principio del concorso all’interno del nostro ordinamento giuridico, proponendosi di individuare degli ambiti di applicazione residuale di questo principio. Muovendo dall’idea per cui il concorso di responsabilità deve essere limitato alle ipotesi in cui l’inadempimento contrattuale costituisce reato, limita l’operatività del principio ai danni verificatisi nel trasporto di persone regolato dal diritto interno. Si tratta, quindi, di una regola di portata estremamente settoriale. 818 L’esclusione del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto marittimo di cose, sancita dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 5121/1983 è stata seguita dalla giurisprudenza di merito prevalente: App. Ancona, 9 marzo 2005, in Dir. trasp., 2006, 1012; App. Palermo 29 novembre 2003, in Dir. mar., 2005, 565, con nota di N. ROMANA, Su alcune questioni relative alla responsabilità del vettore marittimo di cose; Trib. Napoli, 2 febbraio 2000, in Giur. nap., 2001, 38; Trib. Genova, 3 dicembre 1994, in Dir. mar., 1996, 480; App. Genova, 22 gennaio 1992, in Dir. mar., 1993, 93; Trib. Livorno, 4 novembre 1987, in Dir. mar., 1989, 235, con nota di L. MODAFFARI, Sulla natura del termine previsto dall'art. 3 n. 6 della Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico, e in Dir. trasp., 1988, II, 277, con nota di G. LALLINI, Orientamenti sul concorso dell’azione contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto marittimo di cose; App. Genova, 28 febbraio 1985, in Dir. mar., 1986, 109; contra App. Napoli, 26 febbraio 1990, in Dir. mar., 1990, 1040 (con questa decisione i Giudici avevano riaffermato la possibilità di concorso dell’azione contrattuale ed aquiliana nei confronti dell’armatore – vettore, prevedendo al contempo l’estensione dell’art. 423 cod. nav. sui limiti di risarcimento anche all’azione aquiliana; per un’analisi fortemente critica di questa decisione v. L. TULLIO, Profili attuali della limitazione del debito del vettore marittimo, in (a cura di) E. TURCO BULGHERINI, Studi in onore di Antonio Lefebvre D’Ovidio in occasione dei cinquant’anni del diritto della navigazione, Milano, 1995, 1219 ss.: «La riesumazione del concorso delle due azioni riapre dunque un problema che ci si augurava ormai chiuso. Infatti, ammesso (ma non concesso) l'esperimento dell'azione extracontrattuale in un trasporto marittimo nazionale, non si può allo stesso tempo sostenere che si applichi il limite risarcitorio dell'art. 423. La riconosciuta e auspicabile esigenza di uniformità della disciplina interna con quella inter- nazionale può esprimersi soltanto a livello di interpretazione delle norme, ma non può spingersi a ravvisare esistenti norme che non lo sono». 819 A. ANTONINI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: il diritto dei trasporti banco di prova di una adeguata evoluzione del regime del concorso, in R. TRANQUILLI – LEALI, E. ROSAFIO (a cura di), Sicurezza, navigazione, trasporto, Milano, 2008, 33,: «(…) la soluzione non è condivisibile, perché l'esigenza di evitare l'applicazione del regime contrattuale non può di per sé giustificare l'esclusione di una azione (e del corrispondente diritto), se ne sussistono gli elementi (…)» e S. M. CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (già diretto da), P. SCHLESINGER , (continuato da) Tratt. dir. civ.. comm., II ed., interamente ampliata, riveduta ed aggiornata con la collaborazione di A. LA MATTINA, Milano, 2010, 216 820 Cass. Civ., 21 gennaio 2005, n. 1312, in Dir. mar., 2006, 162; in Dir. trasp., 2006, II, 543; in Arch. giur. cir. sin., 2005, 1115. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 193 responsabilità costituisce nella pronuncia indicata un vero e proprio obiter dictum, che agli occhi dei Giudici appare come un principio del tutto pacifico. La Cassazione non dà atto dell’orientamento contrario, che appare ormai consolidato nella giurisprudenza, e neppure lo contesta. I Giudici si riferiscono unicamente all’orientamento favorevole al concorso non riguardante l’ambito del trasporto marittimo di cose, ma solamente il trasporto terrestre 821 . A mio avviso, data la scarsità di argomentazioni contenute nella pronuncia indicata, la decisione non può essere qualificata come un mutamento di rotta da parte della Corte di Cassazione. A queste considerazioni si aggiunge il fatto che l’esclusione del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana troverebbe conferma nell’art. IV bis della Convenzione di Bruxelles del 1924 («The defences and limits of liability provided for in these Rules shall apply in any action against the carrier in respect of loss or damage to goods covered by a contract of carriage whether the action be founded in contract or in tort»), che è stato introdotto con il Protocollo di Bruxelles del 23 febbraio 1968. Questo articolo venne introdotto per impedire ai caricatori di “bypassare” il regime di responsabilità stabilito dalla Convenzione, soprattutto il limite annuale per l’esercizio dell’azione e il limite di responsabilità, agendo in via aquiliana nei confronti del vettore822. Il primo comma dell’art. IV bis, e analogamente l’art. 7 della Convenzione di Amburgo del 1978 e l’art. 4, comma 1, delle Rotterdam Rules823, rende inutile il concorso 821 A questo proposito v.: Cass. Civ., 16 aprile 1951, n. 933, cit.; cass. Civ., 9 aprile 1952, n. 966, in Foro pad., 1953, I, 1188; Cass. Civ., 13 ottobre 1953 n. 3340, in Foro it., 1954, I, 1441; Cass. Civ., 28 gennaio 1972, n. 226, in Giur. it., 1972, I, 1797; Cass. Civ.,11 novembre 1974, n. 3536, in Arch. giur. circ. sin., 1975, 305; Cass. Civ., 30 maggio 1980, n. 3565, in Riv. giur. circ. trasp., 1980, 1001; Cass. Civ., 27 marzo 1987, n. 2980, in Giust. civ., 1987, I, 1946, con nota di M. M. COMENALE PINTO, Responsabilità extracontrattuale del vettore per perdita della merce trasportata e legittimazione all’azione del vettore estraneo al contratto di trasporto; Cass. Civ., 25 maggio 1993, n. 5831, in Arch. giur. circ. trasp., 1993, 878; Cass. Civ., 19 gennaio 1996, n. 418, in Dir. trasp., 1997, I, 154, con nota di B. D’ORAZIO, In tema di responsabilità extracontrattuale dell’operatore di handling in solido col vettore aereo; Cass. Civ., 14 novembre 1996, n. 9984, in Foro it., 1997, I, 2569; Cass. Civ., 16 aprile 2003, n. 6099, in Dir. trasp., 2004, III, 99; nel merito: App. Firenze, 27 febbraio 1959, in Giur. tosc., 1959, 345; Pret. Roma, 23 marzo 1988, in Dir. mar., 1989, 1138. 822 F. BERLINGIERI, Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, cit., 111 ss.; sulla conformità tra le soluzioni giurisprudenziali e il diritto uniforme v. anche: S. M. CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, cit., 216 ss. e L. TULLIO, La responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose, cit., 192. 823 Art. 7, comma 1, della Convenzione di Amburgo del 1978 (United Nations Convention on the carriage of Goods by Sea (The Hamburg Rules): «The defences and limits of liability provided for in this Convention apply in any action against the carrier in respect of loss or damage to the goods covered by the contract of carriage by sea, as well as of delay in delivery whether the action is founded in contract, in tort or otherwise”, e art. 4, comma 1, Rotterdam Rules: “Any provision of this Convention that may provide a defence MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 194 di responsabilità contrattuale ed aquiliana, impedendo che l’applicazione delle normative nazionali in tema di responsabilità extracontrattuale vanifichi l’operatività della Convenzione. L’azione extracontrattuale viene sottoposta agli stessi limiti e condizioni previsti dalla Convenzione, e di conseguenza il suo esercizio da parte del caricatore non porta a nessun risultato utile824. Con l’elaborazione di questa disposizione si è fatto un vero passo in avanti verso l’uniformità della disciplina in materia di trasporti marittimi internazionali e verso l’omogeneità tra le diverse convenzioni di diritto internazionale uniforme in materia di trasporti (come verrà analizzato meglio nel paragrafo successivo). La Convenzione di Bruxelles del 1924 era, infatti, l’unica in quel momento storico a non disciplinare l’esercizio dell’azione aquiliana nei confronti del vettore825. Analoghe previsioni sono contenute nelle seguenti disposizioni di diritto internazionale uniforme: art. 28 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativamente al trasporto internazionale di merci su strada (CMR)826; art. 41 delle Regole CIM allegate alla Convenzione di Berna del 9 maggio 1980, come modificata dal Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999827; art. for, or limit the liability of, the carrier applies in any judicial or arbitral proceeding, whether founded in contract, in tort, or otherwise, that is instituted in respect of loss of, damage to, or delay in delivery of goods covered by a contract of carriage or for the breach of any other obligation under this Convention against: (a) The carrier or a maritime performing party; (b) The master, crew or any other person that performs services on board the ship; or (c) Employees of the carrier or a maritime performing party». 824 M. LOPEZ DE GONZALO, Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle Hague – Visby Rules e nelle altre convenzioni di diritto uniforme dei trasporti, cit., 611. Per la problematica del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto aereo di cose v. E. G. ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, cit., 176 ss., che sostiene l’esclusione del concorso in base al rinvio contenuto nell’art. 951 cod. nav. alle norme internazionali in vigore nella Repubblica. In forza di questa previsione le norme internazionali vengono estese anche al trasporto aereo di cose, a cui non si applicherrebbero per forza propria. In virtù di questo rinvio è operante all’interno del nostro ordinamento l’art. 29 della Convenzione di Montreal del 1999, che in maniera analoga all’art. IV bis delle Regole dell’Aja Visby, citato, dispone che: «Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente convenzione, fatta salva la determinazione delle persone». 825 M. LOPEZ DE GONZALO, Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle Hague – Visby Rules e nelle altre convenzioni di diritto uniforme dei trasporti, in Dir. mar., 1986, 611; ripreso da G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 128. 826 Art. 28 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR): «In cases where, under the law applicable, loss, damage or delay arising out of carriage under this Convention gives rise to an extracontractual claim, the carrier may avail himself of the provisions of this Convention which exclude his liability of which fix or limit the compensation due.2. In cases where the extra-contractual liability for loss, damage or delay of one of the persons for whom the carrier is responsible under the terms of article 3 is in issue, such person may also avail himself of the provisions of this Convention which exclude the liability of the carrier or which fix or limit the compensation due». 827 Art. 41 delle Regole CIM allegate alla Convenzione di Berna del 9 maggio 1980, come modificata dal MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 195 25 Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV), per il contratto di viaggio828 e art. 20 Convenzione di Ginevra del 23 maggio 1980, per il trasporto multimodale829. III.10. L’ “inutilità” del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto regolato dalle convenzioni internazionali di diritto uniforme. Il principio affermato nell’art. IV bis della Regole dell’Aja – Visby, analizzato nel paragrafo precedente, esprime una tendenza comune alla maggior parte della convenzioni di diritto internazionale uniforme in materia di trasporto. I testi di diritto uniforme sono accomunati dall’obiettivo di estendere il regime di responsabilità del vettore ad ogni forma di responsabilità del vettore stesso, compresa quella aquiliana, nonché ad estendere questo regime alla responsabilità di dipendenti e preposti del vettore e ad assoggettare allo stesso regime di responsabilità sia il vettore contrattuale sia il vettore di fatto830. La possibilità di assoggettare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore e degli altri soggetti interessati ad un unico regime venne stabilita per la prima Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999: «Autres actions - § 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes. § 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l’article 40». 828 Art. 25 Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV), per il contratto di viaggio: «Lorsque la responsabilité extra-contractuelle d’une des personnes dont l’organisateur de voyages ou l’intermédiaire de voyages répondent en vertu des articles 12 et 21 est mise en cause, cette personne peut également se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent la responsabilité de l’organisateur de voyages ou de l’intermédiaire de voyages ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues par eux, le montant total des indemnités dues ne pouvant en tout cas pas dépasser les limites établies en vertu de la présente Convention». 829 Art. 20 Convenzione di Ginevra del 23 maggio 1980, per il trasporto multimodale: «The defences and limits of liability provided for in this Convention shall apply in any action against the multimodal transport operator in respect of loss resulting from loss of or damage to the goods, as well as from delay in delivery, whether the action be founded in contract, in tort or otherwise. 2. If an action in respect of loss resulting from loss of or damage to the goods or from delay in delivery is brought against the servant or agent of the multimodal transport operator, if such servant or agent proves that he acted within the scope of his employment, or against any other person of whose services he makes use for the performance of the multimodal transport contract, if such other person proves that he acted within the performance of the contract, the servant or agent of such other person shall be entitled to avail himself of the defences and limits of liability which the multimodal transport operator is entitled to invoke under this Convention. 3. Except as provided in article 21, the aggregate of the amounts recoverable from the multimodal transport operator and from a servant or agent or any other person of whose services he makes use for the performance of the multimodal transport contract shall not exceed the limits of liability provided for in this Convention». 830 G. ROMANELLI, Principi comuni nelle convenzioni internazionali in materia di trasporto, in Dir. mar., Atti del Convegno del Centenario, Genova, 1999, 209. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 196 volta dalla Convenzione di Varsavia del 1929, in particolare all’art. 24 del testo originario: «Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention. 2. Dans les cas prévus à l'article 17, s'appliquent également les dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs». In sede di redazione della Convenzione di Varsavia del 1929, che regolava sia il trasporto di persone sia il trasporto di cose, si era acceso un dibattito sulla qualificazione della responsabilità vettoriale come contrattuale o come aquiliana. Al fine di superare questo impasse si decise, quindi, di introdurre l’art. 24, affermando il principio per cui: «il regime di responsabilità stabilita si applica a qualunque titolo essa sia, riguardando percià la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale». Questo principio venne accolto dall’art. 14 della Convenzione di Atene del 1974831, e riprodotto successivamente nelle Regole dell’Aja – Visby, in quelle di Amburgo e Rotterdam, analizzate precedentemente, e anche in materia di trasporto ferroviario con gli articoli 41 delle Regole CIM allegate alla Convenzione di Berna del 9 maggio 1980, come modificata dal Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, per il trasporto ferroviario di cose e 52 delle Regole CIV allegate alla Convenzione di Berna del 9 maggio 1980, come modificata dal Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, per il trasporto ferroviario di persone 832 . L’estensione di questo principio anche alle altre tipologie di trasporto testimonia la tendenza dei testi di diritto uniforme ad influenzarsi reciprocamente, creando un corpo speciale di norme, caratterizzato da principi comuni833. In merito all’operatività o meno del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana in relazione a queste disposizioni la posizione degli interpreti è divisa. Secondo autorevole dottrina, a cui ci si sente di aderire, le previsioni di diritto uniforme “escluderebbero di fatto” la possibilità di concorso (e anche di cumulo) tra azione contrattuale e azione aquiliana da parte del soggetto danneggiato. L’ “esclusione di fatto” del concorso ha la finalità di rafforzare l’applicabilità del diritto uniforme, che 831 Art. 14 della Convenzione di Atene del 1974: «No action for damages for the death of or personal injury to a passenger, or for the loss of or damage to luggage, shall be brought against a carrier or performing carrier otherwise than in accordance with this Convention». 832 G. ROMANELLI, Principi comuni nelle convenzioni internazionali in materia di trasporto, Relazione al convegno di Genova (22- 23 gennaio 1999) per il centenario della rivista “Il diritto marittimo”, in Dir. mar., 1999, 207 ss. e anche G. ROMANELLI, I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, cit., 233. 833 G. ROMANELLI, I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, cit., 232. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 197 verrebbe altrimenti minata soprattutto in quelli aspetti quali il limite risarcitorio, la prova liberatoria e il termine per l’esercizio dell’azione, che rappresentano un compromesso tra le diverse parti contrattuali 834 . In questo modo si impedisce che il danneggiato possa ottenere un risultato a lui più favorevole rispetto a quello previsto dal diritto convenzionale835. L’esistenza di una disciplina unitaria stabilita a livello convenzionale determina, quindi, l’impossibilità di invocare norma diverse a fondamento dell’azione di responsabilità intentata nei confronti del danneggiante836. Il problema del concorso continua ad essere rilevante per i trasporti sottoposti al diritto interno (in misura non significativa per effetto del Reg. CE n. 392/2009 per il trasporto marittimo di persone e per effetto del rinvio contenuto negli artt 941 e 951 cod. nav. per il trasporto aereo di persone e di cose). L’esigenza del concorso nel diritto interno è collegata alla mancanza di «una regola (di diritto interno) che assoggetti ad un’identica disciplina l’azione del (o dei) danneggiato (i), qual che ne sia il fondamento)»837. Altri, ritengono, invece, che la problematica del concorso sia ormai priva di rilevanza a livello giuridico. Le motivazioni alla base di questa posizione solo le seguenti. L’azione a qualsiasi titolo esercitata e a prescindere dal fatto che sia fondata sul contratto, sul fatto illecito o su altro titolo, è sempre sottoposta alle regole della convenzione applicabile alla determinata specie di trasporto cui si riferisce. L’azione risarcitoria e il diritto sostanziale fatto valere sono, quindi, sottoposti ad un’unica disciplina, quella 834 E. ROSAFIO, L’azione extracontrattuale, in L. TULLIO (a cura di), La nuova disciplina del trasporto aereo, Napoli, 2006, 257 ss.; riprende sul punto G. ROMANELLI, Principi comuni nelle convenzioni internazionali in materia di trasporto, cit., 233 e M. M COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 76 ss.; questa posizione è sostenuta anche da: S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 550 ss., secondo il quale le fonti convenzionali (il riferimento è al trasporto aereo) escludono il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana inteso in senso proprio, ma non escludono la possibilità di concorso inteso in senso improprio: «(…) solo il concorso in senso stretto trova appagamento nell’unità di disciplina, posta dalla normativa internazionaluniforme sul trasporto, che aggira con l’eliminazione del concorso di norme e l’assolita unicità delle regole applicabiliin tema di responsabilità del vettore, un problema invece concretamente rilevante nel diritto interno, in cui manca una regola che assoggetti ad un’identica disciplina l’azione del (o dei) danneggiato (i), qual che ne sia il fondamento) e da L. TULLIO, Responsabilità civile e diritto della navigazione, cit., 1092. 835 M. M COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 76 – 77. 836 S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 379. Si potrebbe ritenere che gli Autori sostengano un’esclusione “di fatto” del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, perché viene affermato che: «(…) pur potendosi ammettere il concorso tra la responsabilità contrattuale e quella aquiliana, l’esercizio dell’una o dell’altra azione da parte del passeggero non muta in alcun modo la posizione in cui questi (così come il vettore) venga a trovarsi». 837 S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 551. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 198 contrattuale, stabilita dal diritto internazionale uniforme. Il regime unitario di responsabilità, delineato dal diritto uniforme, consente di ovviare alla radice i problemi, che caratterizzano il nostro ordinamento giuridico e che rendono evidente il prevalere della forma, in riferimento al tipo di azione esercitata, sulla sostanza, cioè sul diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno. Attraverso il diritto convenzionale in materia di trasporto, la responsabilità civile acquisisce una nuova forma, in cui la tutela risarcitoria del danneggiato viene assicurata a prescindere dal tipo di strumento processuale utilizzato e dal tipo di diritto fatto valere 838 . Le regole unitarie di responsabilità, create in sede internazionale, si riferiscono alla responsabilità contrattuale, il cui regime si differenzia in relazione alla specie di trasporto regolata839. Sulla base di queste considerazioni il suddetto indirizzo dottrinale ritiene che il diritto dei trasporti possa considerarsi come banco di prova di nuove regole e nuovi istituti, che in esso si formano840. Altri Autori, richiamando i principi espressi da autorevole dottrina841, affermano che nel diritto uniforme si realizzerebbe l’assorbimento dell’azione aquiliana in quella contrattuale, che viene disciplinata ex lege in forma cogente. La responsabilità regolata dal diritto convenzionale uniforme è, secondo questa dottrina, una responsabilità di natura contrattuale. La responsabilità del vettore viene regolata uniformemente a prescindere dalla natura del soggetto responsabile e deriva dalla violazione di un autonomo obbligo di protezione, che viene espressamente codificato dalla legge ed inserito autoritativamente in ambito contrattuale842. In base alla dottrina suddetta le norme di diritto internazionale uniforme non escluderebbero il ricorso a rimedi di natura aquiliana, ma ridurrebbero l’interesse del 838 A. ANTONINI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: il diritto dei trasporti banco di prova di una adeguata evoluzione del regime del concorso, cit., 39. 839 A. ANTONINI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: il diritto dei trasporti banco di prova di una adeguata evoluzione del regime del concorso, cit., 40. 840 A. ANTONINI, Il concorso di responsabilità in materia di trasporto, in Resp. civ. prev., 2008, 8. 841 A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, cit., 359 ss.; per ulteriori riferimenti e approfondimenti si rimanda a quanto già esposto nel par. III.2. 842 G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 154; l’Autore riprende il pensiero di C. ROSSELLO, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 325: « Nel settore del trasporto regolato da convenzioni internazionali di dirino uniforme si rinvengono infatti norme esplicitamente rivolte a risolvere il problema del concorso di responsabilità nel senso di prevedere I'assorbimento della responsabilità aquiliana nella disciplina uniforme, e quindi l'applicazione, anche alla fattispecie di responsabilità exstracontratuale, del sistema dei c.d. “pericoli eccettuati” e dei limiti quantitativi di responsabilità vettoriale contemplati a proposito della responsabilità contrattuale (…)». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 199 danneggiato ad agire in via aquiliana. Ciò si verificherebbe a causa dell’assorbimento dell’azione aquiliana in quella contrattuale regolata dal diritto uniforme. La finalità del diritto internazionale uniforme sarebbe, secondo l’indirizzo in esame, quello di evitare che «il modello legale di distribuzione dei rischi del trasporto (previsto in maniera cogente) possa essere vanificato dal ricorso a rimedi di carattere extracontrattuale in quelli ordinamenti che ammettono il concorso di azioni per contratto e per delitto in materia di trasporto»843. III.11. Il rapporto tra il passeggero/mittente e l’actual carrier nelle convenzioni di diritto uniforme. Responsabilità contrattuale o responsabilità aquiliana dell’actual carrier? Nella definizione generale di trasporto la prestazione del vettore consiste in un facere, che ha per oggetto il risultato del trasporto con l’assunzione del relativo rischio Secondo l’interpretazione maggioritaria fornita da dottrina844, è irrilevante che il vettore esegua direttamente la prestazione di trasferimento oppure la faccia eseguire da altri845. Il vettore, infatti, può eseguire la propria obbligazione avente ad oggetto il trasferimento di persone o cose sia direttamente, con lavoro prevalentemente personale oppure avvalendosi di ausiliari, sia indirettamente attraverso l’operato di un subvettore, con il quale stipula un contratto di subtrasporto. In questo secondo caso si costituisce un nuovo rapporto giuridico contrattuale tra vettore e subvettore, che non coinvolge la posizione del creditore originario del trasferimento. Il creditore della prestazione originaria può, quindi, rivolgersi solo al vettore, con cui ha stipulato il contratto di trasporto. Il vettore originario è il solo legittimato passivo delle azioni, che possono essere proposte contro di lui da parte del passeggero o dall’avente diritto al carico846. Ciò si verifica non solamente 843 G. FERRARINI, In particolare nel settore dei trasporti internazionali, cit., 170. In particolare tra gli altri: A. ASQUINI, voce Trasporto di persone (contratto di), cit., 566; M. IANNUZZI, Del trasporto, cit., 14 ss.; M. RIGUZZI, Il contratto di trasporto, cit., 7; S. ZUNARELLI, C. ALVISI, Trasporto, cit., 18 ss.; contra G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 7 ss., secondo il quale la prestazione del vettore non è per sua natura fungibile, anche se vi sono alcuni contratti, come ad esempio i trasporti marittimi di cose, in cui la prassi riserva al vettore la possibilità di sostituire altri a sé nell’esecuzione del contratto, e sulla stessa linea S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone,cit., 1047. L’interpretazione maggioritaria è, secondo U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 206, conforme ai lavori preparatori al codice civile; ciò traspare in particolare dalla Relazione al Re sul libro delle obbligazioni, n. 175. 845 U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 205. 846 U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 206. Una delle eccezioni alla regola generale 844 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 200 nell’ipotesi in cui il vettore abbia stipulato un contratto di subtrasporto, ma tutte le volte in cui non vi sia coincidenza tra chi ha assunto l’obbligo del trasporto, cd. vettore contrattuale e chi, invece, esegue materialmente il trasferimento, cd. vettore di fatto. Si tratta di una regola generale, che però, subisce delle eccezioni847. Una di queste è rappresentata dal trasporto aereo internazionale, in cui è sancito il principio della responsabilità solidale tra vettore contrattuale (contracting carrier) e vettore di fatto (actual carrier), in base alla Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961, che ha integrato la Convenzione di Varsavia del 1929 (v. oggi artt. 39 – 48 della Convenzione di Montreal del 1999). La problematica inerente la ripartizione degli obblighi tra il vettore contrattuale e il vettore di fatto è sempre stata evidente nell’ambito del trasporto aereo a causa del frequente utilizzo di contratti di noleggio, locazione e charter di aeromobile, antesignani del wet – lease, code – sharing e franchising848. La Convenzione di Varsavia del 1929 non forniva alcuna indicazione per poter individuare la figura di transporteur sottoposto al regime di responsabilità delineato. Questa lacuna portava a delle discrasie evidenti tra paesi di common e civil law. Infatti, nei paesi dell’europa continentale l’azione di responsabilità è generalmente qualificata come contrattuale e di conseguenza il legittimato passivo è il soggetto contrattualmente obbligato. Nei paesi di civil law, invece, l’azione viene considerata in tort e dunque deve essere indirizzata nei confronti di chi esegue materialmente il trasporto849. si ravvisa nel trasporto di cose. In questo caso vi è coincidenza tra destinatario del contratto di trasporto originario e il destinatario del contratto di subtrasporto. Per questo motivo, in conseguenza dell’art. 1699, comma 1, cod. civ., sarà legittimato ad agire nei confronti del subvettore dopo la richiesta di riconsegna: S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 297. 847 U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 207, in particolare v. nota n. 387. 848 P. GIRARDI, Vettore contrattuale e vettore di fatto: chi risponde dei danni nel trasporto aereo?, in Dir. trasp., 1999, II, 537. 849 E. FANARA, Le assicurazioni aeronautiche, Reggio Calabria, 1976, 283 ss.; v. anche per una ricognizione del tema: S. ZUNARELLI, Le figure del contracting carrier e del performing carrier nelle convenzioni di Guadalajra, Atene ed Amburgo, in Dir. mar., 1986, 315 ss.; S. ZUNARELLI, La nozione di vettore, Milano, 1987, 142 e P. GIRARDI, Vettore contrattuale e vettore di fatto: chi risponde dei danni nel trasporto aereo?, cit., 538. Secondo la dottrina la Convenzione di Varsavia del 1929 recepì il sistema giuridico dei pesi di civil law. In virtù di ciò verosimilmente la nozione di transporteur doveva essere individuata nel soggetto obbligato contrattualmente all’esecuzione del trasporto; sul tema v. M. M COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 86; in particolare nota n. 45. L’Autore spiega che questa affermazione circa i presupposti di elaborazione della Convenzione di Varsavia del 1929, non può essere applicata alle altre convenzioni internazionali sul trasporto. Un esempio è offerto dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, che ha recepito le spinte evolutive manifestate prevalentemente nel diritto marittimo marittimo MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 201 La Convenzione di Guadalajara del 1961 intervenne a colmare la lacuna, lasciata intenzionalmente dalla Convenzione di Varsavia del 1929 in merito alla ripartizione delle responsabilità tra vettore di fatto e vettore contrattuale 850 . Secondo l’art. II della Convenzione di Guadalajara del 1961, la responsabilità del vettore di fatto, che su autorizzazione del vettore contrattuale esegue tutto o parte del trasporto stabilito,(v. art. III lett. c: «"actual carrier" means a person other than the contracting carrier, who, by virtue of authority from the contracting carrier, performs the whole or part of the carriage contemplated in paragraph (b) but who is not with respect to such part a successive carrier within the meaning of the Warsaw Convention. Such authority is presumed in the absence of proof to the contrary»), è soggetta alla disposizioni contenute nella Convenzione di Varsavia del 1929, nel testo originario o in quello emendato con il protocollo del 1955, limitatamente alla tratta che egli abbia eseguito851. A tal proposito è opportuno sottolineare che l’internazionalità del trasporto, che è necessaria ai fini dell’applicazione della Convenzione di Varsavia, deve essere valutata in base al trasporto assunto dal vettore contrattuale, e non in riferimento alla frazione del trasporto assunta dal vettore contrattuale852. Il vettore contrattuale, cioè il soggetto che stipula il contratto di trasporto con il passeggero o mittente, (art. II, lett. b: «"contracting carrier" means a person who as a principal makes an agreement for carriage governed by the Warsaw Convention with a passenger or consignor or with a person acting on behalf of the passenger or consignor») inglese e in quello nordamericano. 850 P. GIRARDI, Vettore contrattuale e vettore di fatto: chi risponde dei danni nel trasporto aereo?, cit., 538. Per completezza è opportuno sottolineare che la disciplina inerente la responsabilità del vettore di fatto, contenuta nel caV della Convenzione di Montreal del 1999 (artt. da 39 a 48) è rigorosamente mutuata da quella posta dalla Convenzione di Guadalajara del 1961; sul punto v. S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 529, nota n. 283. 851 Art. II della Convenzione di Guadalajara del 1961: «If an actual carrier performs the whole or part of carriage which, according to the agreement referred to in Article I, paragraph (b), is governed by the Warsaw Convention, both the contracting carrier and the actual carrier shall, except as otherwise provided in this Convention, be subject to the rules of the Warsaw Convention, the former for the whole of the carriage contemplated in the agreement, the latter solely for the carriage which he performs» 852 S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 521; S. ZUNARELLI, Le figure del contracting carrier e del performing carrier nelle convenzioni di Guadalajara, Atene ed Amburgo, cit., 323, riconduce l’applicabilità della Convenzione di Varsavia del 1929 alla posizione rivestita dal vettore di fatto nell’originario contract of carriage; contra T. BALLARINO, S. BUSTI, Diritto aeronautico e spaziale, Milano, 1988, 690: «(…) basterebbe por mente all’imperatività di tale disciplina per giustificare la predetta conseguenza senza dover andare alla ricerca di un complesso rapporto contrattuale tra mittente/passeggero, vettore di fatto e vettore contrattuale». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 202 è comunque responsabile per gli atti e le omissioni del vettore di fatto e dei suoi preposti ai sensi dell’ art. III della Convenzione853. Con la Convenzione di Guadalajara del 1961 sono, dunque, state individuate due nuove figure di soggetti responsabili del trasporto: contracting carrier e actual carrier; il primo sottoposto alla Convenzione di Varsavia del 1929 per la totalità del trasporto previsto contrattualmente, il secondo, invece, per la sola tratta da lui eseguita854. In base all’art. IV della Convenzione di Guadalajara del 1961855 il vettore contrattuale e il vettore di fatto sono entrambi legittimati passivi rispetto alle azioni proposte dal danneggiato, che può agire nei loro confronti alternativamente oppure cumulativamente. La legittimazione passiva del vettore di fatto rappresenta un’assoluta novità nel panorama del diritto internazionale uniforme856 . Questo principio è stato successivamente applicato in altre convenzioni di diritto uniforme: art. 10 della Convenzione di Amburgo del 1978; art. 4 della Convenzione di Atene del 1974857; artt. 39 – 41 della Convenzione di Montreal del 1999; art. 27 delle Uniform Rules CIM- COTIF del 1999; art. 4 della Convenzione di Budapest del 2000858. Uno dei maggiori problemi individuati dalla dottrina in merito alla Convenzione di Guadalajara del 1961 concerne il rapporto esistente tra il passeggero/mittente e l’actual 853 Art. III Convenzione di Guadalajara dal 1961: «The acts and omissions of the actual carrier and of his servants and agents acting within the scope of their employment shall, in relation to the carriage performed by the actual carrier, be deemed to be also those of the contracting carrier. 2 . The acts and omissions of the contracting carrier and of his servants and agents acting within the scope of their employment shall, in relation to the carriage performed by the actual carrier, be deemed to be also those of the actual carrier. Nevertheless, no such act or omission shall subject the actual carrier to liability exceeding the limits specified in Article 22 of the Warsaw Convention. Any special agreement under which the contracting carrier assumes obligations not imposed by the Warsaw Convention or any waiver of rights conferred by that Convention or any special declaration of interest in delivery at destination contemplated in Article 22 of the said Convention, shall not affect the actual carrier unless agreed to by him». 854 S. ZUNARELLI, Le figure del contracting carrier e del performing carrier nelle convenzioni di Guadalajra, Atene ed Amburgo, cit., 326. 855 Art. IV Convenzione di Guadalajara del 1961: «Any complaint to be made or order to be given under the Warsaw Convention to the carrier shall have the same effect whether addressed to the contracting carrier or to the actual carrier. Nevertheless, orders referred to in Article 12 of the Warsaw Convention shall only be effective if addressed to the contracting carrier» 856 M. M COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 88; in merito all’influenza della Convenzione di Guadalajara del 1961 sugli altri testi di diritto internazionale uniforme v. anche G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 153. 857 Per una comparazione tra l’art. 4 della Convenzione di Atene del 1974 e le disposizioni contenute nella Convenzione di Guadalajara del 1961 v. S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 312 ss. 858 N. ROMANA, Individuazione del vettore, cit., 136. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 203 carrier. Un indirizzo espresso dalla dottrina italiana propende per una qualificazione in termini contrattuali di questo rapporto. L’impostazione aquiliana è stata giudicata inidonea a spiegare il regime di responsabilità delineato dalla Convenzione di Guadalajara del 1961. Nello specifico l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale sarebbe in contrasto con la responsabilità solidale, che lega il contracting carrier e l’actual carrier. In forza di questo regime, infatti, il vettore di fatto è chiamato a rispondere per l’operato del vettore contrattuale, che abbia violato gli obblighi assunti contrattualmente 859 . All’interno della Convenzione di Guadalajara del 1961 è, inoltre, possibile individuare alcune previsioni normative a sostegno della contrattualità del rapporto tra passeggero/mittente e actual carrier. Il primo esempio in questo senso è offerto dall’art. I.2. della Convenzione, secondo il quale: «If an actual carrier performs the whole or part of carriage which, according to the agreement referred to in Article I, paragraph (b), is governed by the Warsaw Convention, both the contracting carrier and the actual carrier shall, except as otherwise provided in this Convention, be subject to the rules of the Warsaw Convention, the former for the whole of the carriage contemplated in the agreement, the latter solely for the carriage which he performs». Attraverso l’ultima parte della previsione indicata viene evitato che il vettore di fatto possa essere sottoposto ad un regime di responsabilità più gravoso rispetto a quello convenzionale, in conseguenza di pattuizioni contrattuali intervenute tra altri soggetti. Il fatto che il vettore di fatto possa aderire a queste pattuizioni, «rende evidente come tale qualifica non sia in alcun modo incompatibile con la qualifica di parte di un accordo contrattuale con il passeggero». Ulteriori argomenti a sostegno della contrattualità del rapporto tra actual carrier e utilizzatore del trasporto vengono tratti, secondo l’indirizzo analizzato, dall’interpretazione fornita all’art. II della Convenzione di Guadalajara, che legittima l’emissione da parte dell’actual carrier del documento di trasporto per la parte da lui eseguita, anche qualora vi avesse già provveduto il vettore contrattuale860. Un’altra dottrina di origine anglossassone identifica, invece, la figura del actual carrier come préposé del vettore contrattuale. Questa qualificazione, limitata 859 S. ZUNARELLI, La nozione di vettore, 164; contra la qualificazione in termini contrattuali del rapporto tra i due soggetti: T. BALLARINO, S. BUSTI, Diritto aeronautico e spaziale, 690 e G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, cit., 672; v. sul punto anche: E. FANARA, Le assicurazioni aeronautiche, cit., 346: «(…) per il passeggero, il rapporto interno tra vettore di fatto e quello contrattuale è res inter alios acta (…)». 860 S. ZUNARELLI, La nozione di vettore, Milano, 165 ss . MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 204 concretamente agli ordinamenti di civil law 861, ha suscitato diversi dubbi da parte dei commentatori italiani. Una qualificazione della nozione di préposé variabile a seconda della lex fori determina forti perplessità, perché dalla qualificazione dipende il regime di responsabilità applicabile e nello specifico i meccanismi di imputazione della responsabilità, che costituiscono il nucleo fondamentale del diritto convenzionale 862 . Inoltre, bisogna tener conto che l’articolo 25 A della Convenzione di Varsavia del 1929, introdotto dal protocollo dell’Aja del 1955, estende ai préposé solo il regime delle limitazioni di cui all’art. 22 della Convenzione di Varsavia. La Convenzione di Guadalajara, invece, applica al vettore di fatto tutto il regime della Convenzione di Varsavia del 1929863. L’identificazione del vettore di fatto con il preposto del vettore contrattuale vanificherebbe, inoltre, lo scopo stesso della Convenzione di Guadalajara del 1961. La finalità di queste disposizioni è essenzialmente quella di «consentire al vettore di fatto di avvalersi della limitazione di responsabilità prevista da per quello contrattuale». Laddove il vettore di fatto venisse qualificato come préposé, non avrebbe più ragione di esistere l’obiettivo posto dalla Convenzione, perché il Protocollo dell’Aja del 1955 ha, già, introdotto l’art. 25 A alla Convenzione di Varsavia del 1929864. In virtù di queste considerazioni, si è affermato che la figura del performing carrier, quale soggetto impegnato materialmente nell’esecuzione del trasporto, è una figura giuridica del tutto “nuova”, che non può essere assimilata non solo alla figura giuridica del preposto, di cui si è parlato, ma nemmeno a quella più generale di mandatario del vettore contrattuale, quale incaricato al compimento di una attività giuridica865. 861 R. H. MANKIEWICZ, From Warsaw to Montreal with certain intermediate stops; marginal note to Warsaw system, in AASS, Issue 6, 252. 862 M. M. COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore aereo dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 89, in particolare v. anche nota n. 53. 863 M. M. COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore aereo dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 90. 864 S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 523; M. M. COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore aereo dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 89, nota n. 53, non è convinto delle argomentazioni utilizzate dall’Autore: «Ma a perplessità induce anche la tesi (che vorrebbe definire l’ambito di applicazione della Convenzione di Varsavia sulla base di una disciplina successiva (…)». 865 S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 530. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 205 III.12. Il caso “Superga” . Come già analizzato nella parte generale, il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana si configura in senso “proprio”, quando il danneggiante e il danneggiato coincidano rispettivamente con il debitore e il creditore della prestazione. Sono riscontrabili due ipotesi in cui ciò non si verifica. Può accadere che il debitore cagioni un danno di natura contrattuale al creditore della prestazione e un danno di tipo extracontrattuale ad un terzo estraneo al rapporto contrattuale. In questo caso potranno configurarsi due situazioni diverse, a seconda che il terzo danneggiato vanti o meno diritti nei confronti del creditore del rapporto866. Nell’ipotesi in cui il terzo non sia titolare di diritti nei confronti del creditore, non vi sono particolari problemi interpretativi. Può essere fornito un esempio inerente il trasporto aereo. In un disastro aviatorio un aereo si schianta contro un edificio. Sul vettore - esercente sussisterà un duplice titolo di responsabilità: contrattuale nei confronti dei passeggeri, ed extracontrattuale nei confronti dei terzi danneggiati in base al diritto nazionale, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 972 cod. nav., secondo il quale: «Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilità per danni a terzi sulla superficie si applicano anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d’aria o altra causa analoga»867. Il secondo caso prospettato, in cui manca la “coincidenza”, che caratterizza il concorso inteso in senso “proprio”, riguarda l’ipotesi in cui A, debitore di B, cagioni un danno a C, che è creditore di B. Il problema in questa fattispecie particolare consiste nell’individuare il regime di responsabilità cui è sottoposta l’azione extracontrattuale del terzo nei confronti del vettore”868. Il caso “Superga”, analizzato precedentemente in relazione alla risarcibilità in via aquiliana dei diritti di credito, è uno dei casi giurisprudenziali più significativi di “concorso improprio” di responsabilità contrattuale verso il trasportato e di responsabilità extracontrattuale nei confronti del terzo estraneo al contratto di trasporto, ma creditore 866 R. ROSAFIO, Riflessioni in margine all’art. 29 della Convenzione di Montreal del 1999, in Dir. tur., 2006, 130 e analogamente R. ROSAFIO, L’azione extracontrattuale, in L. TULLIO, La nuova disciplina del trasporto aereo. Commento alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, Napoli, 2006, 271 ss. 867 R. ROSAFIO, Riflessioni in margine all’art. 29 della Convenzione di Montreal del 1999, cit., 130. 868 R. ROSAFIO, Riflessioni in margine all’art. 29 della Convenzione di Montreal del 1999, cit., 130. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 206 del passeggero danneggiato. La società calcistica del Torino agì in via extracontrattuale nei confronti della società A.l.i. Flotte Riunite. Il Torino Calcio domandò al vettore il risarcimento dei danni per lesione dei propri diritti nei confronti dei giocatori deceduti a causa dell’incidente. La soluzione al quesito è connessa all’interpretazione dell’art. 24 della Convenzione di Varsavia del 1929 fornita dai Giudici della Corte di Cassazione. Prima di analizzare la pronuncia, è opportuno premettere che l’art. 24 della Convenzione di Varsavia del 1929 non venne riprodotto nel codice della navigazione e ciò costituì una delle differenze più rilevanti dal punto di vista pratico tra il diritto interno e le norme convenzionali 869 . Questa disposizione venne, infatti, ritenuta eccedente le disposizioni in materia di responsabilità del vettore870. Il mancato inserimento di una disposizione corrispondente all’art. 24 all’interno del codice della navigazione determinò l’ammissibilità del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nei trasporti regolati dal diritto interno. In caso di concorso il vettore era, quindi, soggetto a responsabilità aquiliana, sottratta alle disposizioni in materia di prescrizione, decadenza, competenza, vigenti in materia contrattuale ed anche alla limitazione legale di responsabilità di cui all’art. 22 della Convenzione di Varsavia del 1929 e agli artt. 942, 944 e 952 cod. nav.871 869 G. ROMANELLI, Le norme regolatrici del trasporto aereo internazionale nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. nav., 1954, I, 172. 870 A. LEFEBVRE D’OVIDIO, Studi per il diritto della navigazione, Milano, 1951, 164: «Queste disposizioni, di alcune delle quali, come di quella dell’art. XXIV, non è neppure in tutto chiara la finalità precisa, o eccedono l’ambito della statuizione del regime di responsabilità del vettore aereo nell’ordinamento italiano ovvero sanciscono principii che sono per il nostro ordinamento ovvi e pacifici». 871 G. ROMANELLI, Le norme regolatrici del trasporto aereo internazionale nell’ordinamento italiano, cit., 172; un’ipotesi significativa di concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel trasporto aereo regolato dal diritto interno: Cass. Civ., 20 aprile 1989, n. 1855, cit., (per le pronunce relative ai primi due gradi di giudizio: Trib. Padova, 5 novembre 1982, in Trasp., 1982, 28, 173, con nota di E. FOGLIANI, e in Dir. aereo, 1983, 141, con nota contraria di D. GAETA, Responsabilità del vettore aereo e dell’impresa aeroportuale; App. Venezia, 19 aprile 1986, in Il diritto marittimo, 1988, 160 con nota di M. M. COMENALE PINTO, Brevi cenni intorno al vettore di fatto e alla colpa grave di pilotaggio), in cui venne riconosciuta la possibilità per i prossimi congiunti del defunto di agire in via aquiliana iure proprio nei confronti del vettore: «La individuazione, infatti, di un duplice e concorrente titolo odi responsabilità trova conforto, in linea generale, nell'indirizzo costantemente seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. nella motivazione Cass. n° 2773 del 1979) a tenore del quale la responsabilità extracontrattuale può aggiungersi a quella contrattuale allorché un evento dannoso, unico nella sua genesi soggettiva, risulti di per sé lesivo non solo dei diritti specifici derivanti al contraente delle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano, di non subire pregiudizio alla propria incolumità personale (o di altri diritti primari cfr. pure Cass. n° 261 del 1977 e n° 1953 del 1979). La possibilità, poi, che il vettore - sia oneroso o gratuito il trasporto aereo promesso - possa essere chiamato a rispondere dei danni anche a titolo di responsabilità extracontrattuale, riceve ulteriore e specifico avallo nella considerazione che i prossimi congiunti di una MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 207 A differenza di quanto avvenuto nei precedenti gradi del giudizio la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2085 del 1953872 si pronunciò per l’applicabilità al caso in esame della Convenzione di Varsavia del 1929. Nelle pronunce precedenti i Giudici, pur trovandosi di fronte ad un tipico caso di trasporto internazionale, rientrante nell’ambito di applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, avevano ragionato erroneamente in base alle norme del codice della navigazione873. La soluzione della controversia in ordine all’ammissibilità o meno dell’azione extracontrattuale nei confronti del vettore ruotò intorno all’interpretazione fornita dalla Corte rispetto all’articolo 24 della Convenzione di Varsavia. L’articolo 24 dispone che: «Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention. Dans le cas prévu à l’article 17, s’appliquent également les dispositions de l’alinéa précédent sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs». La Suprema Corte affermò che l’espressione «à quelque titre que ce soit» doveva essere interpretata secondo la ratio legis della norma. L’articolo 24 della Convenzione di Varsavia imponeva il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Convenzione per l’esercizio dell’azione di responsabilità sia in via contrattuale sia in via aquiliana. L’obiettivo della Convenzione di Varsavia era, infatti, quello di attuare una disciplina uniforme, armonizzando le disciplina legislative e le elaborazioni giurisprudenziali dei vari Paesi. Nell’elaborazione dell’art. 24 della Convenzione di Varsavia del 1929, secondo la Corte, si era tenuta in considerazione l’ammissibilità del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana all’interno di molti ordinamenti nazionali. L’articolo 24 non escludeva, quindi, la possibilità che il danneggiato potesse agire anche in via aquiliana persona istantaneamente deceduta (come nella specie) in un disastro aereo si presentano come titolari di una pretesa risarcitoria, derivante dall'evento letale non "jure hereditatis" bensì "jure proprio" (cfr. Cass. n° 1605 del 1972 nella motivazione) e come tali legittimati ad esperire azione da responsabilità "ex delicto" perché direttamente lesi dall'illecito, oltreché ad esperire azione da responsabilità contrattuale perché aventi causa da una delle parti del contratto». 872 Cass. Civ., 4 luglio 1953, n. 2085, in Giust. civ., 1953, I, 2225; in Ass., 1953, II, 116, con nota di S. MARINO, Il vettore aereo internazionale di fronte ai terzi; in Riv. dir. comm., 1954, II, 17 ss., con nota di M. FRAGALI, La responsabilità limitata del vettore aereo. 873 G. ROMANELLI, Le norme regolatrici del trasporto aereo internazionale nell’ordinamento italiano, cit., 167; l’Autore critica le affermazioni della Corte di Cassazione circa la sostanziale identità tra le disposizioni contenute nel codice della navigazione e quelle previste dalla Convenzione di Varsavia del 1929, tale da far ritenere poco rilevante l’applicabilità dell’una o dell’altra normativa. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 208 nei confronti del vettore. La Corte individuò, però, una lacuna nella formulazione legislativa. La Convenzione, infatti, non indicava i soggetti legittimati a proporre l’azione extracontrattuale nei confronti del vettore. Questa lacuna, secondo la Suprema Corte, poteva essere risolta ricorrendo alle disposizioni del diritto nazionale. Su questa base la Corte ritenne non ammissibile l’esercizio dell’azione aquiliana da parte del Torino Calcio, perché il danno subito dalla Società Calcistica non poteva ritenersi conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo ai sensi dell’articolo 1223 cod. civ., richiamato in ambito aquiliano dall’articolo 2056 cod. civ. La posizione assunta dai Giudici della Cassazione suscitò diverse critiche da parte della dottrina. Le premesse in ordine alla ratio legis della Convenzione di Varsavia vennero considerate esatte, al contrario delle conclusioni a favore dell’ammissibilità dell’actio aquiliana da parte dei terzi estranei al contratto. Il principio di armonizzazione delle discipline legislative di cui parla la Corte non si sarebbe potuto realizzare ammettendo l’esercizio dell’azione aquiliana, soggetta a presupposti e condizioni differenti rispetto a quanto previsto dalla Convenzione soprattutto in tema di prescrizione dell’azione (art. 2947 cod. civ.) e di risarcibilità dei danni prevedibili (in virtù del mancato richiamo dell’art. 1225 cod. civ. dall’art. 2056 cod. civ.)874. I Giudici, inoltre, non valutarono l’intera portata applicativa dell’articolo 24 della Convenzione di Varsavia. L’articolo 24, infatti, nell’identificazione delle azioni proponibili si riferisce espressamente agli articoli 17, 18 e 19 della Convenzione, che disciplinano rispettivamente la responsabilità del vettore per lesione del passeggero, per 874 S. MARINO, Il vettore aereo internazionale di fronte ai terzi, nota a Cass. Civ., 4 luglio 1953, n. 2085, in Ass., 1953, II, 116 ss.; per una valutazione dei precedenti gradi del giudizio da parte dello stesso Autore v. S. MARINO, Limiti e presupposti della responsabilità del vettore aereo nei confronti di terzi, in Ass., 1952, II, 40 ss., nota a App. Torino, 24 gennaio 1952; in questa sede l’Autore critica l’applicazione delle disposizioni di diritto interno da parte dei Giudici di appello. Dopo aver analizzato le disposizioni in materia di responsabilità del vettore per danno ai passeggeri, contenute nella Convenzione di Varsavia del 1929, giunge alle medesime conclusioni delineate in nota alla pronuncia della Corte di Cassazione: « (…) con questa disposizione si è voluto evitare che - laddove singole legislazioni nazionale ammettessero un concorso o cumulo di azioni nei confronti dello stesso soggetto danneggiato o una pluralità di azioni anche in favore di altri soggetti – che venisse frustrato il principio della limitazione di responsabilità»; anteriormente alla pronuncia della Corte di Cassazione, F. VASSALLI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per morte del passeggero nel trasporto aereo, in Riv. dir. nav., 1952, I, 169 ss., era giunto a medesime considerazioni, applicando, però, il diritto nazionale. Secondo questo Autore all’interno dell’ordinamento giuridico italiano vi erano solamente due ipotesi, in cui terzi estranei al rapporto contrattuale potevano agire in via aquiliana nei confronti del vettore: il danno ai terzi in superficie (artt. 964 – 973 cod. nav.) e il danno da urto (artt. 974 – 980 cod. nav.). MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 209 perdita, distruzione o avaria del bagaglio registrato o della merce e infine per il ritardo nel trasporto di passeggeri, bagagli o merci. Di conseguenza i soggetti legittimati ad agire contro il vettore (oltre il passeggero) sono coloro che hanno subito un danno, che sia collegato da un nesso di causalità con il danno subito dal passeggero. Possono, quindi, agire contro il vettore solamente i figli, il coniuge e gli altri congiunti del passeggero morto a causa di un sinistro aereo. I legittimati ad agire in via contrattuale sono cioè le persone legate al passeggero deceduto da una particolare condizione giuridica. La responsabilità del vettore nei confronti del passeggero si manifesta, infatti, come un illecito anche nei confronti dei soggetti indicati. I legittimati così individuati possono esercitare la medesima azione invocabile dal passeggero, nell’ipotesi in cui egli non sia morto, ma abbia subito delle lesioni875. In conclusione la dottrina critica afferma che l’articolo 24 della Convenzione di Varsavia esclude l’esercizio di qualsiasi azione da parte del terzo estraneo al rapporto contrattuale. La Convenzione ammette unicamente la possibilità per gli aventi diritto iure sanguinis o iure successionis di esercitare la medesima azione contrattuale, che sarebbe spettata al passeggero nel caso in cui non fosse morto, ma avesse subito unicamente delle lesioni in conseguenza del sinistro. Non esiste nessuna lacuna nella Convenzione per ciò che concerne l’individuazione dei soggetti legittimati ad agire in via aquiliana, proprio perché è esclusa alla radice la possibilità di esercitare l’azione extracontrattuale876. Non sono, però, mancate posizioni favorevoli all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione. Si è affermato che la Convenzione di Varsavia attraverso l’articolo 24 ha rinviato alla legge regolatrice del contratto (secondo i principi di diritto internazionale privato) l’individuazione dei soggetti legittimati a proporre l’azione. Il rinvio suddetto è espressione di tre punti cardine su cui si basa la Convenzione in materia di responsabilità del vettore. Innanzitutto il rinvio è espressione del fatto che la 875 S. MARINO, Il vettore aereo internazionale di fronte ai terzi, cit., 111 ss.: «In caso di morte del passeggero, fatto costitutivo della responsabilità del vettore rimane sempre di fronte a chiunque la di lui colpa contrattuale (…). Legittimati ad causam saranno soltanto quelle persone che, per le loro relazioni giuridiche con il passeggero, possano per la sua morte invocare quella colpa come un illecito nei loro confronti, ed assumere quindi la qualifica di aventi diritto al risarcimento, allo stesso titolo che avrebbe potuto invocare il passeggero, se solamente leso o ferito fosse rimasto in vita». 876 S. MARINO, Il vettore aereo internazionale di fronte ai terzi, cit., 121: «Il problema di una lacuna, seppure si fosse presentato andava risolto nell’ambito dei principi dello specifico regolamento internazionale (…). Ma lacuna non v’era perché l’art. 24 sbarra la strada a qualsiasi azione di un terzo estraneo al rapporto contrattuale, salvo il caso degli aventi diritto iure sanguinis o iure successionis (…)». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 210 qualificazione del diritto come iure proprio o iure successionis è indifferente ai fini perseguiti dalla Convenzione. La Convenzione, inoltre, esprime la volontà di non regolare con norme uniformi l’entità concreta del diritto fatto valere e al contempo rimanda ai Giudici nazionali il problema dell’ammissibilità o meno dell’azione da parte di terzi estranei al contratto 877. Fatte queste considerazioni la valutazione sull’ammissibilità o meno dell’azione aquiliana deve essere compiuta in base al diritto interno. Anche in caso di ammissibilità del concorso debbono, però, essere rispettati i limiti e le condizioni previste dalla Convenzione. Se ciò non avvenisse, allora gli estranei al rapporto contrattuale godrebbero di un trattamento privilegiato rispetto al passeggero e ai suoi aventi diritto, che agissero in via contrattuale878. È opportuno, inoltre, sottolineare che i principi elaborati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2085 del 1953 trovarono espresso accoglimento in una pronuncia della Corte di Appello di Roma, di poco successiva. Si tratta della sentenza pronunciata in data 30 aprile 1954879. Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici d’appello era analogo a quello appena analizzato. Un aereo di linea, proveniente dall’India, che percorreva la tratta Il Cairo- Roma, si schiantò dopo aver provato un atterraggio forzato nel deserto. Nell’incidente morirono un ingegnere ed un carpentiere italiani, inviati in India dalla società per cui lavoravano. Questa società, che intendeva iniziare una nuova attività in India, agì in via aquiliana nei confronti del vettore. Venne presentata una richiesta di risarcimento dei danni, derivanti dalla perdita delle prestazioni lavorative dei due dipendenti, delle informazioni acquisite dall’ingegnere durante il viaggio di lavoro e delle carte e documenti contenuti nei bagagli dei due passeggeri deceduti. Anche in questo caso i Giudici partirono dall’errato presupposto, per cui il diritto internazionale uniforme, in particolare l’art. 24 della Convenzione di Varsavia, rinvia al 877 M. FRAGALI, La responsabilità limitata del vettore aereo, nota a Cass. Civ. 4 luglio 1953, n. 2085, in Riv. dir. comm., 1954, II, 179; analogamente: G. ROMANELLI, In tema di responsabilità extracontrattuale del vettore aereo, nota a App. Roma, 30 aprile 1954, in Riv. dir. nav., 1954, II, 237, ritiene che l’art. 24 della Convenzione di Varsavia del 1929 non arrivi a precludere l’esercizio dell’azione extracontrattuale, ma esige che l’eventuale azione aquiliana sia sottoposta ai limiti e alla condizioni stabilite dalla Convenzione stessa, in particolare all’art. 22. 878 M. FRAGALI, La responsabilità limitata del vettore aereo, cit., 181: «(…) è sempre la convenzione che inquadra le azioni speciali che una legge nazionale può ammettere oltre quelle derivanti dal contratto, a protezione del viaggiatore, dei suoi eredi e dei terzi, e il limite della responsabilità stabilito dal viaggiatore deve essere sempre rispettato». 879 App. Roma, 30 aprile 1954, cit., 230 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 211 diritto interno per l’individuazione dei soggetti, che possono presentare richiesta di risarcimento in via aquiliana nei confronti del vettore. In base a queste considerazioni potevano essere risarciti solamente i danni, che fossero una conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo. Per questo motivo, furono riconosciuti solamente i danni derivanti dalla perdita delle carte e dei documenti, contenuti nei bagagli dei due dipendenti. Solamente in questo caso la Corte ritenne sussistente il nesso di causalità tra il fatto lesivo e il danno cagionato alla società880. Questa pronuncia giurisprudenziale, così come la precedente, suscitò diverse critiche riguardanti soprattutto la mancata applicabilità del diritto internazionale, in particolare l’art. 24 della Convenzione di Varsavia del 1929, che richiama anche il trasporto di cose, regolato dall’art. 18. La Corte d’Appello giudicò, infatti, in base al diritto italiano, ammettendo la possibilità che il terzo potesse ottenere in via aquiliana il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita delle carte e dei documenti. Inoltre, come evidenziato da autorevole dottrina, la generale possibilità per il terzo danneggiato di agire in via aquiliana nei confronti del vettore, prospettata dalla Corte, esponeva di fatto l’obbligato al pericolo di un doppio risarcimento881. Una dottrina recente, che ha approfondito il problema in esame, ha fornito la seguente interpretazione dell’articolo 24 della Convenzione di Varsavia. Al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza esaminata, il regime convenzionale è limitato alle fattispecie di concorso “proprio” di responsabilità, caratterizzate dalla coincidenza tra danneggiante e danneggiato e le parti del rapporto contrattuale. In virtù della Convenzione, il danneggiato creditore poteva agire in via aquiliana, ma rispettando i limiti stabiliti dalla Convenzione882. Il danneggiato estraneo al rapporto contrattuale (in questo ipotesi la società calcistica del Torino) poteva agire solamente in via extracontrattuale secondo le norme di diritto interno. Ovviamente l’esercizio dell’azione aquiliana ex articolo 2043 cod. civ. risultava maggiormente favorevole rispetto alle condizioni e limiti cui era sottoposta 880 Nel precedente grado di giudizio, invece, il Tribunale di Roma con la sentenza del 18 agosto 1952 (Foro it., 1953, I, 593) aveva ammesso la risarcibilità dei danni derivanti dal mancato utilizzo delle informazioni acquisite dall’ingegniere durante il viaggio, v. sul punto l’analisi critica di S. MARINO, Il vettore aereo internazionale di fronte ai terzi, cit., 112. 881 G. ROMANELLI, In tema di responsabilità extracontrattuale del vettore aereo, cit., 236. 882 R. ROSAFIO, L’azione extracontrattuale,cit., 275. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 212 l’azione di responsabilità secondo la Convenzione di Varsavia, in particolare per quanto concerne i limiti del debito e il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione. Tuttavia l’attrazione anche dell’azione aquiliana da parte del terzo danneggiato all’interno della Convenzione avrebbe avuto delle conseguenze decisamente sfavorevoli per il danneggiato, data la concorrenza di più soggetti per il risarcimento del danno nei confronti del vettore883. Questa soluzione «sarebbe stata certamente illogica in quanto ne sarebbe risultato vulnerato il diritto assoluto del soggetto leso nella vita o nell'integrità personale ad ottenere, in via preferenziale ed esclusiva, il risarcimento del danno subito» 884 . In questo senso l’art. 24 della Convenzione di Varsavia del 1929 ammette solamente la possibilità di concorso “proprio” di responsabilità contrattuale ed aquiliana e circoscrive al diritto interno l’esercizio dell’azione aquiliana del terzo danneggiato. La valutazione della Convenzione di Montreal del 1999 su questo punto differisce su più fronti. Innanzitutto l’articolo 29 della Convenzione di Montreal del 1999 («In the carriage of passengers, baggage and cargo, any action for damages, however founded, whether under this Convention or in contract or in tort or otherwise, can only be brought subject to the conditions and such limits of liabilities are set out in this Convention without prejudice to the question as to who are the persons who have the right to bring suit and what are their respective rights. In any such action, punitive, exemplary or any other non-compensatory damages shall not be recoverable»). (corrispondente all’articolo 24 della Convenzione di Varsavia) deve essere letto in combinazione con l’articolo 20 («If the carrier proves that the damage was caused or contributed to by the negligence or other wrongful act or omission of the person claiming compensation, or the person from whom he or she derives his or her rights, the carrier shall be wholly or partly exonerated from its liability to the claimant to the extent that such negligence or wrongful act or omission caused or contributed to the damage. When by reason of death or injury of a passenger compensation is claimed by a person other than the passenger, the carrier shall 883 R. ROSAFIO, L’azione extracontrattuale,cit., 276: « L'opposta soluzione di attrarre ogni azione neila disciplina convenzionale, sicuramente più favorevole per il vettore, avrebbe, tuttavia, comportato una riduzione della possibilità per l'avente diritto al risarcimento di awalersi, in via esclusiva, sulla somma limite, sulla quale avrebbero potuto concorrere tutti i soggetti astrattamente danneggiati dal suo ferimento o decesso». 884 R. ROSAFIO, L’azione extracontrattuale,cit., 276. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 213 likewise be wholly or partly exonerated from its liability to the extent that it proves that the damage was caused or contributed to by the negligence or other wrongful act or omission of that passenger. This Article applies to all the liability provisions in this Convention, including paragraph 1 of Article 21»)885. Secondo quest’ultima disposizione il vettore può eccepire nei confronti dei terzi estranei al rapporto contrattuale la contributory negligence del passeggero. Il vettore per essere esonerato da responsabilità può dimostrare che il passeggero con la sua negligenza, atto illecito od omissione abbia contribuito a causare il danno. Ciò potrebbe dimostrare che anche le azioni proposte nei confronti del vettore da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale rientri nell’ambito di applicazione della Convenzione 886 . Bisogna, però, sottolineare che le disposizioni in materia di responsabilità previste dalla Convenzione di Montreal, al contrario della Convenzione di Varsavia, prevedono un regime più favorevole per il terzo rispetto a quanto stabilito dal diritto interno (eliminazione dei limiti di responsabilità con riferimento a morte e lesioni personali del passeggero e inasprimento del regime di responsabilità per i danni di valore uguale o eccedente i 110.000 DSP)887. Un altro indirizzo dottrinale, invece, richiama in qualche misura le posizioni già assunte dalla Corte di Cassazione della sentenza esaminata. Viene affermato che, sia nella Convenzione di Varsavia del 1929, sia nella Convenzione di Montreal del 1999, il legislatore ha inteso regolare in maniera unitaria le conseguenze del concorso di azioni, senza però indicare i casi possibili di concorso, che sono lasciati alla determinazione della lex fori888. Le norme di diritto internazionale uniforme risolvono in maniera unitaria le ipotesi di concorso “proprio”, nonché le cd. “pretese non parallele”, cioè le azioni intentate contro il vettore da un terzo estraneo al rapporto contrattuale (si tratta del concorso “improprio”), e le azioni proposte sia da terzi sia dal contraente nei confronti dei preposti del vettore e del vettore di fatto (v. nello specifico artt. 24 e 25 A della Convenzione di Varsavia del 1929). Il diritto uniforme lascia, però, al diritto interno il compito di individuare l’identità e il numero dei soggetti, che possono far valere queste 885 R. ROSAFIO, L’azione extracontrattuale,cit., 276 ss. R. ROSAFIO, L’azione extracontrattuale,cit., 278. 887 R. ROSAFIO, L’azione extracontrattuale,cit., 278. 888 S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 549 ss. 886 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 214 pretese889. III.13. Il danno non patrimoniale da inadempimento. III.13.1. Breve excursus sull’evoluzione del concetto di danno non patrimoniale. L’interpretazione adeguatrice alla Costituzione dell’art. 2059 cod. civ. Secondo la definizione più comune il danno non patrimoniale è «la lesione di interessi non economici, ossia la lesione di interessi che alla stregua della coscienza sociale sono insuscettibili di valutazione economica890». Il codice civile vigente, a differenza del codice civile del 1865, prevede il danno non patrimoniale, ma sancisce in linea generale la sua irrisarcibilità, perché l’art. 2059 cod. civ. in materia di responsabilità aquiliana ammette il risarcimento del danno non patrimoniale nei soli casi determinati dalla legge. Alla base di questa impostazione codicistica vi è la concezione tradizionale del diritto privato come ordinamento costituito a tutela di interessi economici, la c. d. “concezione paneconomica”. Di regola gli interessi non economici sono irrilevanti e la loro risarcibilità richiede un controllo normativo volto ad evitare abusi dello strumento risarcitorio891. Questa impostazione tradizionale del diritto privato è stata oggi superata e rispecchiava una particolare condizione della società moderna, in cui il denaro rappresentava lo strumento di misurazione dei beni – interessi della vita di natura economica e in cui non assumevano rilevanza giuridica i beni – interessi della persona umana. Con l’affermarsi dei principi di giustizia sociale questa situazione si è ribaltata e 889 S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, cit., 551 ss. C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 189. A. DE CUPIS, Il danno, cit., 61 ss. costruisce la nozione di danno non patrimoniale in senso negativo. I danni non patrimoniali sono tutti quei danni, che non rientrano nella nozione di danni patrimoniali, perché hanno per oggetto un interesse non patrimoniale, cioè un interesse relativo ad un bene non patrimoniale; sulle diverse posizioni in ordine alla definizione di danno non patrimoniale v. tra gli altri P. CENDON e R. ROSSI, Il quadro di riferimento, in P: CENDON, Il risarcimento del danno non patrimoniale. I: Parte generale. Danno biologico - Danno morale - Danno esistenziale, Torino, 2009, 38 ss., e anche M. ASTONE, Danni non patrimoniali. Art. 2059, in P. SCHLESINGER (fondato da) e F. D. BUSNELLI (diretto da) , Cod. civ. Comm., Milano, 2012, 37 ss.). 891 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 189 ss. In Francia, sebbene mancasse un’esplicita previsione normativa, una dottrina ormai risalente escludeva la risarcibilità del danno morale in ambito aquiliano (e anche contrattuale), in base alla finalità propria della responsabilità civile di “réparer le dommage”; sul punto v. H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçon de droit civil, II, prèmier volume, Obligations, thèorie général, IX édition par F. CHABAS, Les IV et V éditions sont assurées par M. DE JUGLART, Paris, 1998, 422 ss. 890 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 215 i beni – interessi della persona hanno acquisito finalmente una propria dimensione giuridica 892 . In particolare, la salvaguardia della persona umana è diventata «la stella polare cui improntare l’applicazione dei vari rimedi di carattere civilistico, secondo una prospettiva che ha visto affermarsi, in ossequio ai canoni costituzionali, un’indiscutibile preminenza delle situazioni di carattere personale rispetto a quelle aventi contenuto patrimoniale»893. Quest’evoluzione ha influenzato l’interpretazione dell’art. 2059 cod. civ., che era in origine piuttosto restrittiva e che è stata successivamente ampliata per garantire un adeguato ristoro alla persona danneggiata. Secondo la teoria tradizionale i danni non patrimoniali risarcibili erano solamente i danni morali. Con questa accezione si intendono le sofferenze morali o patemi d’animo, che colpiscono la persona in conseguenza di un evento dannoso. Questa tipologia di pregiudizi riguarda esclusivamente la sfera psichica del soggetto, cioè il complesso dei suoi sentimenti, affezioni, che vengono colpiti dal torto894. L’impostazione tradizionale circoscriveva, inoltre, la risarcibilità ai soli danni morali derivanti da reato ex art. 185, comma 2, c. p. (“Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”). Questa limitazione si basava sulla formulazione letterale dell’art. 2059 cod. civ., che limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai casi indicati espressamente dalla legge. L’articolo 185 cod. pen. rappresentava, quindi, secondo i commentatori, l’ipotesi principale di risarcibilità dei danni morali, avente una portata generale895. La coincidenza tra danno morale soggettivo e danno non patrimoniale ex art. 2059 892 R. SCOGNAMIGLIO, Danni alla persona e danno morale, in Riv. dir. priv., 2008, 675: «Nell’era moderna, caratterizzata dal progressivo superamento delle barriere tra i ceti sociali con l’affermazione del modello democratico della società e dell’economia di mercato, il denaro diviene il criterio fondamentale di misurazione dei beni-interessi della vita, che assumono pertanto una dimensione economica, dalla quale risultano esclusi ancora una volta i beni-interessi della persona umana. Soltanto ai nostri giorni i valori della persona vengono riconosciuti e si vanno consolidando attraverso l’affermazione degli ideali e la realizzazione degli obiettivi della democrazia, imperniata sulla giustizia sociale. (…) E sotto la spinta di questi principi e valori, si va affermando l’idea che i danni arrecati ai beni-interessi della persona assumano rilevanza giuridica nella forma, principalmente, dell’attribuzione a titolo di risarcimento di una somma di denaro, che per la difficoltà di individuare un parametro di equivalenza rispetto a beni-in- teressi non patrimoniali, deve essere stabilita dal giudice, secondo criteri di equità». 893 P. ZIVIZ, I danni non patrimoniali, Torino, 2012, 4. 894 R. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale, in Riv. dir. civ. 1957, 277 ss. 895 R. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale, cit., 277 ss.; sui presupposti di risarcibilità del danno morale derivante da reato v. C. SALVI, voce Risarcimento del danno, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1101. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 216 cod. civ. venne accolta anche dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 184 del 1986896. In quell’occasione la Corte venne chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 cod. civ. nella parte in cui prevedeva la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione d'un diritto costituzionalmente tutelato (salute) soltanto in conseguenza di reato. La questione di legittimità costituzionale venne dichiarata non fondata in base ad una valutazione del diritto vivente. L’art. 2059 cod. civ., come messo in evidenza dalla Consulta, si riferisce solamente ai danni morali soggettivi, ma non esclude che altre disposizioni stabiliscano la risarcibilità del danno biologico, inteso come menomazione dell’integrità psicofisica del soggetto e integrante una lesione del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione897. L’art. 2043 cod. civ., correlato per l’appunto all’art. 32 della Costituzione, comprende il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma riguarda tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana tra cui il danno biologico898. La sentenza della Corte Costituzionale, nota comunemente come “sentenza dell’Andro” dal nome del giudice relatore, rappresentò un’importante tappa verso l’estensione dei pregiudizi risarcibili. Muovendo dall’interpretazione restrittiva dell’art. 896 Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in Nuova giur. civ. comm. 1986, I, 534, con nota di G. ALPA, Danno biologico. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c.; in Foro it., 1986, I, 2976, con nota di G. MONATERI, La Costituzione e il diritto privato: il caso dell’art. 32 Cost. e del danno biologico; in Foro it., 1986, I, 2053, con nota di G. PONZANELLI, La Corte costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute; in Nuove leggi civ. comm., 1986, 6011, con nota di A. GIUSTI, Danno non patrimoniale e danno alla salute di fronte alla Corte costituzionale; in Resp. civ. prev., 1986, 520, con nota di G. SCALFI, Reminiscenze dogmatiche per il c.d. danno alla salute: un ripensamento della Corte Costituzionale; in Amm. it., 1986, 2010; in Giust. civ., 1986, I, 2324; in Riv. giur. circ. trasp., 1986, 1007. 897 «Poiché le ordinanze di rimessione chiedono la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute soltanto in conseguenza di reato; poiché qui si è preso atto del diritto vivente, per il quale l'art. 2059 c.c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità, in ogni caso, del danno biologico, per sé considerato; poiché lo stesso diritto vivente individua nell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 Cost., la disposizione che disciplina la risarcibilità, per sé, in ogni caso, del danno biologico; mentre va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata, dell'art. 2059 c.c., va dato atto che il combinato disposto dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2043 c.c., consente la risarcibilità, in ogni caso, del danno biologico». 898 «È il collegamento tra l'art. 32 Cost. e l'art. 2043 c.c. che ha permesso a questa Corte d'affermare che, dovendosi il diritto alla salute certamente ricomprendere tra le posizioni subiettive tutelate dalla Costituzione, «non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso». L'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono di rettamente dal collegamento tra l'art. 32, primo comma, Cost. e l'art. 2043 c.c.; più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 217 2059 cod. civ., limitata ai soli danni morali soggettivi, venne tracciato il seguente schema risarcitorio dei danni alla persona: danno biologico, inteso come danno – evento, danno patrimoniale e danno morale soggettivo, qualificati come danni – conseguenza. L’elemento di assoluta novità del modello risarcitorio descritto riguardava il riconoscimento della risarcibilità del danno alla salute ex art. 2043 cod. civ. e 32 Cost., che comprende qualsiasi violazione dell’integrità fisica della persona899. In base alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2043 cod. civ. vennero, quindi, inclusi tra i danni risarcibili anche quelli non aventi carattere patrimoniale, perché attinenti alla dimensione non reddittuale della persona, quali per l’appunto i danni biologici900. Il dato giurisprudenziale successivo si caratterizzò per il riconoscimento di pregiudizi che, seppur connessi al fare aredittuale del soggetto, si differenziavano nettamente dal danno morale soggettivo e dal danno biologico. In linea generale si trattava della diminuzione della possibilità del soggetto di esplicare normalmente la propria personalità nelle attività quotidiane. In base alla valutazione del dato giurisprudenziale la c. d. scuola triestina elaborò la figura del danno esistenziale901. 899 P. ZIVIZ, I danni non patrimoniali, cit., 72 ss. P. CENDON e R. ROSSI, Il nuovo danno alla persona, in P. CENDON, Il risarcimento del danno non patrimoniale. I: Parte generale. Danno biologico - Danno morale - Danno esistenziale, Torino, 2009, 9 ss.; il primo riconoscimento del danno biologico in sede giurisprudenziale si deve alle pronuncie emanate dal Tribunale di Genova alla fine degli anni settanta (v. in particolare Trib. Genova, 25 maggio 1974, in Giur. it., 1975, I, 54; Trib. Genova, 20 ottobre 1975, in Giur. it., 1976, I, 443; Trib Genova, 15 dicembre 1974, in Foro it., 1976, I, 1997). Le argomentazioni apprestate dai giudici genovesi sono analoghe a quelle fatte proprie dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 184 del 1986. Precedentemente a questa pronuncia, però, i giudici costituzionali, ancorarono la risarcibilità del danno biologico all’art. 2059 cod. civ., con le conseguenti limitazioni risarcitorie. Con la sentenza del 26 luglio 1979, n. 88 (in Giur. it., 1980, I, 9) la Consulta accolse una nozione ampia di danno non patrimoniale, comprendente il danno alla salute, limitandone però la risarcibilità ai casi previsti dalla legge, quindi all’ipotesi di danno derivante da reato ex art. 185 c. p.; sul progressivo riconoscimento del danno biologico e sull’interpretazione evolutiva della Corte Costituzionale e dei Giudici di merito v. R. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale mezzo secolo dopo, in Riv. dir. civ. 2010, 611 ss. (che mette in evidenza le possibili influenze tra l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza genovese e le argomentazioni contenute nel suo scritto del 1957); v. anche P. CENDON e R. ROSSI, Il nuovo danno alla persona,cit., 9 ss.; P. CENDON e R. FOFFA, Il danno esistenziale (1991 – 2008), in S. PATTI (diretto da ) e S. DELLE MONACHE (a cura di), Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, Torino, 2010, 289 ss.; P. ZIVIZ, I danni non patrimoniali, cit., 93 ss. 901 Il primo provvedimento giurisdizionale, che preannuncia la nascita della nuova categoria di danno sopra menzionata, è rappresentato da Cass. Civ., 11 novembre 1986, n. 6607, in Giust. civ., 1986. I, 3031. In questa decisione, sebbene non si parlasse ancora di danno esistenziale, venne riconosciuta la risarcibilità del danno lamentato da un marito, che in seguito ad un operazione della moglie, non aveva più potuto condurre la propria vita sessuale a causa delle lesioni all’apparato riproduttivo subite dalla moglie. L’elemento comune alle successive pronuncie individuato dalla dottrina, rappresentata dalla scuola triestina (i maggiori esponenti sono Paolo Cendon e Patrizia Ziviz), fu il riconoscimento di pregiudizi legati ad un 900 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 218 Si trattava di danni difficilmente qualificabili come patrimoniali o non patrimoniali, che la giurisprudenza inizialmente ricomprese nell’alveo dell’art. 2043 cod. civ., al fine di garantire in ogni caso il risarcimento 902 . Questa tendenza venne successivamente rovesciata con la pronuncia delle SS. UU. n. 6572 del 2006, in cui il danno esistenziale venne qualificato come danno non patrimoniale. La Cassazione fornì una definizione precisa di danno esistenziale, indicandolo come «ogni pregiudizio che l'illecito (…) provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed ulteriore (propria del danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso»903. Nonostante il riconoscimento del danno esistenziale come figura autonoma rispetto alle altre categorie di danno, molte pronuncie successive della Corte di peggioramento della propria esistenza quotidiana (v. sul punto P. CENDON, Il danno esistenziale, in P. CENDON, Il risarcimento del danno non patrimoniale. I: Parte generale. Danno biologico - Danno morale - Danno esistenziale, Torino, 2009, 74 ss.); contra la nascita di una nuova categoria di danno v. G. PONZANELLI, I limiti del danno esistenziale. Postfazione al convegno triestino, in Danno resp., 1999, 360 ss. 902 Sul punto in senso critico v. S. PATTI, Le Sezioni Unite e la parabola del danno esistenziale, in Corr. giur., 2009, 415 ss. e anche F. D. BUSNELLI, F. D. PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 90: «La tendenza in quegli anni, era quindi quella di travasare, (…), fattispecie di confine dall’ambito dell’art. 2059 c. c. in quello dell’art. 2043 c. c. o (…) mediante l’individuazione di un terzo genere di danno, o più semplicemente, qualificando come danno patrimoniale pregiudizi di dubbia qualificazione. Così, ad esempio in quella fase storica venne qualificato come danno patrimoniale il c. d. danno alla vita di relazione, al fine di dare in ogni caso risarcimento economico alle lesioni subite da interessi e valori attinenti la persona umana». 903 In questo caso specifico le Sezioni Unite erano state chiamate a giudicare su un caso di demansionamento o dequalificazione del lavoratore subordinato ed avevano riconosciuto la risarcibilità del danno professionale, sia biologico, sia esistenziale: Cass. Civ., SS. UU., 24 marzo 2006, n. 6572, in Corr. giur., 2006, 787, con nota di G. MONATERI, Danno esistenziale. Sezioni Unite: le nuove regole in tema di danno esistenziale e il futuro della responsabilità civile; in Foro it., 2006, I, 2334, con nota di P. CENDON, Voci lontane, sempre presenti sul danno esistenziale; in Riv. it. dir. lav., 2006, 796, con nota contraria di R. SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite sull’allegazione e la prova dei danni cagionati da demansionamento o dequalificazione («… mi sia consentito di dubitare della validità e/o opportunità della nozione di danno esistenziale che, a differenza del danno all'immagine e alla vita di relazione, non trova un valido riscontro nella esperienza reale»; tra le sentenze successive, successive, che individuano il danno esistenziale come categoria autonoma v. Cass. Civ., 12 giugno 2006, n. 13546, in Danno resp., 2006, 843, con nota contraria di G. PONZANELLI, Il danno esistenziale e la Corte di Cassazione – Il commento; Cass. Civ., 12 luglio 2006, n. 15760, in Resciv., 2007, 9, con nota contraria di A. SCALISI, Gli obiter dicta della Cassazione tutti contenuti in una stessa sentenza, in tema di danno esistenziale, danno tanalogico e cc.dd. Pacs. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 219 Cassazione non seguirono l’orientamento prospettato dalle Sezioni Unite904. Dall’altro lato, soprattutto nella giurisprudenza di merito, si diffuse la tendenza a ravvisare il danno esistenziale in ogni tipo di inconvenienti e disagi generati da disservizi e inadempienze altrui, allontanandosi in questo modo dai criteri valutativi prospettati dai giudici di Cassazione. Il riconoscimento del danno esistenziale aveva, quindi, condotto, in particolar modo tra i Giudici di Pace, alla proliferazione delle liti c. d. bagatellari905. In questo contesto si inserirono la sentenza n. 26972 e le pronuncie conformi n. 26973, 26974 e 26975, emanate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l’11 novembre 2008 906 . Le quattro sentenze delle Sezioni Unite, pur riguardando settori differenti della responsabilità civile (responsabilità medica, responsabilità da incidenti della circolazione stradale e responsabilità da immissioni intollerabile) si caratterizzarono 904 Tra le altre v.: Cass. Civ., 9 novembre 2006, n. 23918, in Resp. civ. prev., con nota di P. CENDON, Danno esistenziale e ossessioni negazioniste; in Giur. it., 2007, 1110, con nota contraria di P. ZIVIZ, La sindrome del vampiro («i giudici di legittimità nell'intento di affossare la categoria del danno esistenziale finiscono per confondere due piani del discorso che devono, invece, essere tenuti rigorosamente distinti: quello classificatorio, da un lato, e, sull'altro versante, quello riguardante la risarcibilità del danno non patrimoniale. Le critiche rivolte al danno esistenziale - essendo imperniate sulla congettura, del tutto infondata, secondo cui la qualificazione di una serie di conseguenze dannose nell'ambito di tale categoria ne implicherebbe l'automatica risarcibilità- si rivelano frutto di un'impropria commistione tra la definizione dei contenuti riconducili a tale figura e la rilevanza giu- ridica che alla stessa dovrà essere attribuita»). 905 Sul punto v. C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 200; F. D. BUSNELLI – S. PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 62 ss S. PATTI, Le Sezioni Unite e la parabola del danno esistenziale, cit., 417 ss. 906 Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975, in Danno resp., 2009, 19 ss., con nota di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un “de profundis” per il danno esistenziale, e S. LANDINI, Le Sezioni Unite fanno il punto sul “danno non patrimoniale” – danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008; in Danno resp., 2009, 3, 279, con nota di M. GAZZARA, Danno non patrimoniale da inadempimento. Le Sezioni Unite e le prime applicazioni nella giurisprudenza di merito – Il commento;in Dir. fam., 2009, 73, con nota di F. GAZZONI, Il danno esistenziale, cacciato, come meritava, dalla porta, rientrerà dalla finestra; in Fam. dir., 2009, 113, con nota di G. FACCI, Il danno non patrimoniale nelle relazioni familiari dopo le sentenze delle Sezioni Unite dell11 novembre 2008; in Foro it., 2009, I, c. 109 ss., con note di A. PALMIERI, La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione) e unitarietà, R. PARDOLESI, R. SIMONE, Danno esistenziale (e sistema fragile): «die hard», G. PONZANELLI, Sezioni unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale e E. NAVARRETA, II valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali; in Giur. it., 2009, 10, 2196, con nota di A. ANGIULI, La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del ''nuovo'' danno non patrimoniale; in Giur. it., 2009, 2, 317, con nota di V. TOMARCHIO, L'unitarietà del danno non patrimoniale nella prospettiva delle Sezioni unite; in Giur. it., 2009, 6, 1380, con nota di M. VIZIOLI, Il c.d. ''danno esistenziale'' ancora di fronte le Sezioni unite della suprema Corte di cassazione: in particolare la tutela della persona del lavoratore; in Nuova giur. civ. comm. 2009, II, 71 ss., con nota di altresì l’analisi fortemente critica di P. CENDON, L’urlo e la furia; in Nuova giur. civ. comm. 2009, 102, con nota di E. BARGELLI, Danno non patrimoniale: la messa a punto delle Sezioni Unite, e M. DI MARZIO, Danno non patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente; in Riv. dir. civ. 2009, II, 97, con nota di F. D. BUSNELLI, Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 220 per una premessa comune, quella di chiarire e di rispondere ai molteplici quesiti riguardanti il danno non patrimoniale, materia di forti dispute in sede dottrinale e giurisprudenziale. Il danno non patrimoniale, secondo il dictum delle Sezioni Unite, è il danno derivante dalla lesione di interessi, inerenti la persona umana, non connotati da rilevanza economica. Si tratta di una categoria unitaria, che non può essere suddivisa in sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva; in particolare non può farsi riferimento alla generica categoria di “danno esistenziale”, inteso come perdita del fare aredittuale di una persona. La risarcibilità del danno non patrimoniale è limitata ai soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un’ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale) e infine quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale. In quest’ultima ipotesi, la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario dei primi due casi, non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati di volta in volta dal giudice in relazione al caso concreto907. «Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.. L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008). 2.4. L'art. 2059 c.c., è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.2.5. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui"). 2.6. Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (L. n. 117 del 1998, art. 2: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; L. n. 675 del 1996, art. 29, comma 9: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44, comma 7: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; L. n. 89 del 2001, art. 2: mancato rispetto del termine ragionevole di durata 907 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 221 La lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 cod. civ. permette di ricostruire il sistema risarcitorio in senso bipolare: danno patrimoniale e danno non patrimoniale; il primo connotato da atipicità, perché consistente nella lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante; il secondo, invece, presenta il carattere di tipicità, poiché risarcibile nei soli casi determinati dalla legge e in caso di lesione dei diritti inviolabili della persona908. Infine, il problema dei danni bagatellari, a cui si è accennato precedentemente, viene risolto dalle Sezioni Unite attraverso l’introduzione di un ulteriore filtro ai danni risarcibili. La lesione deve, infatti, eccedere una certa soglia di offensività, «rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza». Si tratta, così come sottolineato dalla dottrina, «di escludere in negativo pretese capricciose legate ad offese minime che urtano solo l’ipersensibilità individuale, non colpiscono il nucleo inviolabile dell’interesse e sono inidonee a superare il limite della tollerabilità»909. III.13.2. La risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento del processo).2.7. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione». 908 «2.8. La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale ( art. 2059 c.c.) (sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006). Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto.Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perchè tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006)». Il profilo della tipicità e atipicità è stata oggetto di attento esame da parte di autorevole dottrina. In particolare, si è messo in evidenza come il concetto di tipicità non indichi un numero chiuso, ma evochi, al contrario, un processo di tipizzazione ad opera del diritto vivente. A ciò si aggiunge che il catalogo dei diritti tutelati in virtù dell’art. 2 della Costituzione, la cui interpretazione ha consentito la tutela di diversi interessi, seppur non previsti normativamente v.: F. D. BUSNELLI, Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale, cit., 107 ss. e successivamente in F. D. BUSNELLI – S. PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 92 ss.; sul problema della bipolarità del sistema risarcitorio v. F. D. BUSNELLI, … E venne l’estate di San Martino, in (a cura di) C. AMATO, Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S. U. n. 26972/3/4/5 del 11 novembre 2008, Milano, 2009, 94 ss. 909 E. NAVARRETTA, Danni non patrimoniali: il compimento della Drittwirkung e il declino delle antinomie, in Nuova giur. civ. comm. 2009, 84. Sul tema v. tra gli altri C. SCOGNAMIGLIO, Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite, in Resp. civ. prev., 2009, 267 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 222 contrattuale. I rimedi per far fronte alla lacuna legislativa. In materia di responsabilità contrattuale manca una disposizione analoga all’art. 2059 cod. civ., che, come già esaminato, sancisce la risarcibilità dei danni non patrimoniali in materia di responsabilità aquiliana. Sin dagli albori del nuovo codice civile la lacuna legislativa ha alimentato un forte dibattito dottrinale910. I contributi specifici in materia sono, però, piuttosto esigui fino agli anni duemila, caratterizzati da interventi giurisprudenziali particolarmente significativi. Una prima autorevole posizione venne espressa da Renato Scognamiglio nel suo contributo dedicato al danno morale risalente al 1957. L’illustre Autore muove dall’interpretazione restrittiva dell’art. 2059 cod. civ. precedentemente analizzata: la risarcibilità dei danni non patrimoniali è limitata ai danni morali derivanti da reato ex art. 185 cod. pen.911 Egli compie, però, un passo ulteriore, limitando la risarcibilità a quei danni, che derivino da reati contro i beni della personalità, quali ad esempio l’omicidio, le lesioni corporali, le offese alla libertà sessuale, la diffamazione e l’ingiuria. L’ambito di applicazione è abbastanza ampio, perché comprende «tutti gli eventi lesivi, in conseguenza dei quali, secondo la comune sensibilità sociale e le suggestioni della realtà giuridica, il danno morale merita di essere preso in considerazione» 912 . Fatte queste premesse, Scognamiglio esclude la rilevanza giuridica dei danni morali in ambito contrattuale e di conseguenza la risarcibilità di questi danni in caso di inadempimento del 910 Sotto il vigore del codice civile abrogato, l’opinione contraria alla risarcibilità dei danni morali in ambito contrattuale si basava sull’art. 1227 cod. civ.: «I danni sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e per guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso stabilite»; sul punto v. l’analisi critica di A. DALMARTELLO, Danni morali contrattuali, in Riv. dir. civ. 1933, 53 ss.; al contrario, sostiene l’esclusione di tali danni in ambito contrattuale: N. COVIELLO, L’art. 185 del codice penale e la risarcibilità dei danni morali in materia civile, in Riv. dir. civ. 1932, 317, nota n. 1: «Questo articolo è, (…), decisivo per escludere la risarcibilità del danno morale in materia contrattuale, che a torto è ammessa da MINOZZI, Danno non patrimoniale, parte VII, ca1, par. 12. Altra cosa è sapere se vi sia possibilità di concorso tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, se si ammette il concorso, i danni morali potranno chiedersi non in base alla prima, ma alla seconda». Per un’analisi dell’evoluzione dottrinaria in materia v. G. ALPA, Note sul danno contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 376 ss. e M. RABITTI, Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, in Studi in onore di Massimo Cesare Bianca, Milano, 2006, 664 ss. 911 R. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale, cit., 277 ss.; è opportuno sottolineare che l’Autore supera la dicotomia tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Egli, infatti, elabora la distinzione tra danno giuridicamente rilevante (patrimoniale o personale), come tali in ogni caso risarcibili, salvo i limiti derivanti dall’accertamento, e danni morali (non patrimoniali), che sono solo eccezionalmente rilevanti. I danni personali riguardano la lesione a beni ideali, spirituali, quali ad esempio l’integrità fisica, la libertà sessuale, la morale, l’onore, che devono essere risarciti ex art. 2043 cod. civ., così come avviene per qualsiasi bene di natura economica, a prescindere dal fatto che producano delle conseguenze di natura patrimoniale. 912 R. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale, cit., 316. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 223 debitore. I beni della personalità, infatti, non possono essere oggetto di obbligazioni913. L’Autore si sofferma successivamente sulle fattispecie normative in cui l’inesecuzione delle obbligazioni coincide con la lesione all’integrità fisica della persona. Quest’ipotesi riguarda ad esempio la responsabilità del vettore in caso di sinistro del passeggero. La lesione alla persona sembrerebbe coincidere con l’esistenza di un reato, ma non può, comunque, riconoscersi l’esistenza di danni morali conseguenti all’inadempimento di un’obbligazione. In questo caso, infatti, il danno morale, il cui accertamento è incontestabile, non dipende dalla mancata esecuzione della prestazione, ma dalla lesione all’integrità della persona, che ricade nell’art. 2043 cod. civ. Su queste basi è possibili giustificare il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, in cui il danno morale viene sempre riconosciuto su base extracontrattuale914. Un’altra parte della dottrina, superando le difficoltà inerenti la collocazione del’art. 2059 cod. civ., ha affermato l’applicabilità di questa disposizione anche in ambito contrattuale. Alla base di tale assunto vi sarebbe la volontà del legislatore di disciplinare in via generale la problematica del danno non patrimoniale, superando i dissidi dottrinali e giurisprudenziali precedenti. La previsione legislativa non potrebbe, quindi, essere circoscritta esclusivamente all’ambito aquiliano data l’importanza della materia regolata915. In ogni caso, però, il risarcimento del danno morale in ambito contrattuale è, secondo questa dottrina, piuttosto raro, perché sono poco frequenti i casi in cui l’inadempimento costituisca al tempo stesso un reato916. 913 R. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale, cit., 316: «La ragione è che i danni morali, in senso tecnico, non sono tutte le sensazioni dolorose, connesse al sacrificio di qualsiasi interesse giuridico protetto, ma, come altrove si è stabilito, solo i dolori, i patemi ecc., conseguenti ad una lesione ai beni della personalità, che, per loro natura, non sono configurabili come oggetto delle obbligazioni in senso proprio»; contra M FRANZONI, Il danno morale e il danno non patrimoniale da inadempimento, in Resp. civ., 2009, 582. 914 R. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale, cit., 316 ss.: «(…) qui si tratta a ben vedere di un equivoco che si lascia abbastanza agevolmente dissipare: il danno morale, qui incontestabile, non dipende in linea immediata dalla mancata esecuzione della prestazione ma dell’evento diverso, seppur connesso ed addirittura coincidente, della lesione all’integrità della persona. Sul piano della responsabilità, il complesso fenomeno si traduce nei termini del concorso tra colpa contrattuale ed aquiliana ed il danno morale nell’alternativa va riferito sempre a quest’ultima e ricade così nell’area della responsabilità extracontrattuale». Le argomentazioni dell’Autore vengono rafforzate sul piano del diritto positivo; in particolare Scognamiglio si basa sul raffronto tra l’art. 2056 cod. civ., che rinvia alle norme in tema di responsabilità contrattuale per la valutazione dei danni e l’art. 2059 che, al contrario, pone e risolve la questione dei danni morali, esclusivamente nella sfera della responsabilità aquiliana. 915 A. DE CUPIS, Il danno, I, cit., 133 ss.; sulla stessa linea anche A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, cit., 9; L. BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni,III, cit., 467 – 468. 916 A. DE CUPIS, Il danno, I, cit., 132 (L’Autore muove dall’interpretazione restrittiva dell’art. 2059 cod. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 224 L’applicazione estensiva dell’art. 2059 cod. civ. è stata criticata in base ad argomentazioni di carattere prettamente sistematico. In particolare si è fatto riferimento all’art. 2056 cod. civ., che richiama gli articoli 1223, 1226, 1227 del codice civile, per la quantificazione del danno extracontrattuale. L’art. 2056 cod. civ. esprime la volontà legislativa di regolare la valutazione del danno aquiliano, basandosi sulle disposizioni contrattuali citate. Fatta questa premessa, il legislatore, se avesse voluto considerare risarcibile anche il danno non patrimoniale da contratto, avrebbe inserito l’art. 2059 cod. civ. nel capo dedicato alla responsabilità contrattuale, e avrebbe richiamato tale disposizione nell’art. 2056 cod. civ.917. La riparabilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale potrebbe, invece, essere affermata a prescindere dall’art. 2059 cod. civ. attraverso un’analisi delle disposizioni in materia di responsabilità contrattuale. Infatti, una corretta interpretazione dell’art. 1223 cod. civ. («Il risarcimento del danno per l' inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta»), che potrebbe rappresentare apparentemente una norma di chiusura, aprirebbe la strada alla risarcibilità dei danni non patrimoniali nel contratto. Secondo questa dottrina, infatti, il concetto di perdita, di cui all’art. 1223 cod. civ., deve essere inteso in senso ampio, come «privazione di qualsiasi cosa o vantaggio, e perciò tanto di un bene che può valutarsi pecuniariamente in via oggettiva, quanto di un bene che sfugge a tale caratteristica perché non del mondo economico»918. Un’ulteriore via, elaborata dalla dottrina, per ammettere la risarcibilità dei danni non patrimoniali da inadempimento, si basa sull’art. 1174 cod. civ. Secondo questa disposizione la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del civ. comune a quel tempo e sottolinea come la coesistenza di un interesse pubblico penalmente tutelato rende possibile la protezione giuridica relativa ad un bene non patrimoniale); sulla stessa linea, ma contro la risarcibilità del danno morale contrattuale: A. RAVAZZONI, La riparazione del danno non patrimoniale, Milano, 1962, 222, che fornisce due esempi, quali l’art. 388 cod. pen., che regola la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, e l’art. 509 cod. pen., che sanziona l’inosservanza delle norme disciplinanti il rapporto di lavoro. Al di fuori di queste due ipotesi, sottolinea l’Autore, il risarcimento del danno non patrimoniale esula naturalmente dall’ambito contrattuale. 917 G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, 230. 918 G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, cit., 232. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 225 creditore 919 . L’articolo 1174 cod. civ. stabilisce il requisito della patrimonialità della prestazione e al contempo ammette che la prestazione possa soddisfare anche interessi di natura non patrimoniale. Questa previsione, seppur di portata generalissima, contiene tutti gli estremi per poter considerare rilevanti e risarcibili i danni non patrimoniali contrattuali. Se il debitore inadempiente è tenuto a riparare i danni, conseguenti in maniera diretta ed immediata dal suo comportamento, è impossibile respingere la domanda di riparazione del danno non patrimoniale, quando l’interesse è di natura morale e la perdita coincide con la sua mancata realizzazione920. L’articolo 1174 cod. civ., come analizzato, riconosce in via generale la risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da contratto, ma vi sono altre disposizioni analoghe, che riguardano specifici tipi contrattuali. Un esempio è rappresentato dagli articoli 2087 e 2105 cod. civ. (il primo già esaminato nella parte dedicata al concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana in generale), che prevedono rispettivamente l’obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie ad assicurare la salute fisica e l’integrità psico – fisica del lavoratore, e l’obbligo alla fedeltà da parte del lavoratore stesso. In questi due casi è chiaro l’emergere di interessi di natura morale alla base delle obbligazioni in capo al datore di lavoro e al dipendente. Di conseguenza l’inadempimento di questi obblighi dà luogo al risarcimento dei danni morali921. In via generale, al di fuori dei casi in cui sono tipizzati (come quelli analizzati), gli interessi non patrimoniali possono assumere rilevanza nel contratto, qualora non permangano nella sfera dei motivi, ma divengano 919 M. COSTANZA, Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 127 ss. L’Autrice intende espressamente superare l’impostazione tradizionale della dottrina, basata sulle capacità estensive dell’articolo 2059 cod. civ. o sull’individuazione di norme “di cerniera” fra le discipline della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (v. sul punto le note precedenti). 920 M. COSTANZA, Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale, cit., 128. M. MAGGIOLO, Il danno non patrimoniale da inadempimento, in S. PATTI (diretto da ) e S. DELLE MONACHE (a cura di), Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, Torino, 2010, 662, in particolare nota n. 16, afferma che la posizione espressa dall’Autrice sia stata fatta propria dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 11 novembre 2008, n. 26972, analizzata nel precedente paragrafo («4.2. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006»). 921 M. COSTANZA, Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale, cit., 129. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 226 oggetto della stipulazione922. Questa posizione si scontra, però, con quanto già espresso precedentemente dalla dottrina in ordine all’interpretazione dell’art. 1174 cod. civ. Affinché l’obbligazione possa costituire un valido vincolo giuridico, deve avere ad oggetto una prestazione patrimoniale. Alla base della prestazione vi è un interesse patrimoniale del creditore, la cui lesione determina il risarcimento di un danno patrimoniale. Laddove l’oggetto dell’obbligazione sia una prestazione non patrimoniale, manca un requisito stabilito normativamente e il danno prodotto in seguito all’inadempimento non sarà risarcibile. L’esistenza di un interesse non patrimoniale alla prestazione non esclude l’esistenza di un interesse patrimoniale, anche nel caso in cui l’interesse non patrimoniale sia stato l’unico motivo a contrarre. Solamente la lesione dell’interesse patrimoniale, però, dà luogo a risarcimento del danno923. In linea con queste ultime affermazioni, si può sostenere che, se la prestazione è suscettibile di valutazione economica, esiste sempre un interesse di natura patrimoniale in capo al creditore. Il significato corretto da attribuire all’art. 1174 cod. civ., sarebbe, quindi, il seguente: «per l’esistenza dell’obbligazione è richiesta la permanenza dell’interesse alla prestazione – sia questo interesse patrimoniale oppure non patrimoniale»924. Gli interpreti, oltre ai rimedi di natura sistematica fondati sull’interpretazione delle disposizioni in materia di responsabilità, hanno individuato ulteriori meccanismi, che, di fatto, consentono la risarcibilità dei danni non patrimoniali da inadempimento. Il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, oggetto della presente analisi, ha rappresentato, secondo un indirizzo dottrinale, un passaggio obbligato per consentire «l’aggancio tra il danno non patrimoniale ex art. 2059 c. c. e le regole in materia di risarcimento del danno da inadempimento del contratto, avuto riguardo alla 922 M. COSTANZA, Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale, cit., 131. L’Autrice si riferisce in maniera piuttosto generica anche al trasporto di persone e di cose, sostenendo che in questo caso agli interessi patrimoniali tipici possono aggiungersi anche interessi di indole non patrimoniale, che vengono lesi in caso di inadempimento. A partire dalla argomentazioni dell’Autrice, si potrebbe dedurre che anche in questo caso sia necessaria un’espressa pattuizione in tale senso e che quindi la legge (a differenza dei casi sopra menzionati) non disponga in questo senso. 923 A. DE CUPIS, Il danno, I, cit., 131 ss. 924 A. RAVAZZONI, La riparazione del danno non patrimoniale, cit., 234 ss. e in particolare per le considerazioni conclusive 239. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 227 natura dell’interesse leso»925. Attraverso il varco rappresentato dagli articoli 2043 e 2059 cod. civ. si consentiva la risarcibilità del danno biologico (come si è visto compreso inizialmente nell’ambito di tutela di cui all’art. 2043 cod. civ.) e del danno morale circoscritto alle sole ipotesi di reato926. Mediante il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana si sono, inoltre, raggiunti due obiettivi importanti: il ristoro dei danni non patrimoniali nelle ipotesi di pregiudizio ad interessi primari e il rispetto del principio della non irragionevole disparità di trattamento nei casi in cui sia stato leso il medesimo bene giuridico (violazione del neminem laedere e violazione di un obbligo specifico)927. Il rimedio del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana si è, però, affiancato ad una scarsa attenzione della dottrina e della giurisprudenza verso il problema del danno non patrimoniale contrattuale. Ciò ha facilitato, secondo una parte della dottrina, le opzioni interpretative, soprattutto giurisprudenziali, volte ad allargare la portata applicativa dell’art. 2043 cod. civ. ed a restringere conseguentemente l’ambito di applicazione dell’art. 2059 cod. civ.928 Il ruolo del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana come strumento volto a consentire il risarcimento dei danni non patrimoniali da contratto è destinato ad essere ridimensionato in seguito alle nuove interpretazioni dell’art. 2059 cod. civ., che sono state fornite dalla giurisprudenza di legittimità. Già nel 2003 la Corte di Cassazione aveva aperto la strada ad una nuova visione dell’articolo 2059 cod. civ. «agganciato alla tutela dei valori costituzionali per il tramite dell’art. 2 della Costituzione», rompendo «il tradizionale collegamento tra funzione punitivo – afflittiva e risarcibilità del solo danno non patrimoniale derivante da reato»929. Con le note sentenze n. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003930 , che trovarono pieno riscontro 925 C. AMATO, Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, in Dig. disc. priv. sez. civ., VI agg., Milano, 2011, 304 ss. Il meccanismo del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana per superare il limite della risarcibilità dei danni non patrimoniali era già stato individuato sotto il codice civile abrogato e viene criticato fermamente da A. DALMARTELLO, Danni morali contrattuali, cit., 60 ss., che riprende le posizioni di Chiovenda, per sostenere l’inammissibilità del concorso. 926 C. AMATO, Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, cit., 304 e già C. AMATO, Il danno non patrimoniale da contratto, in G. PONZANELLI (a cura di), Il “nuovo” danno non patrimoniale, Milano, 2004, 147. 927 C. AMATO, Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, cit., 304. 928 G. SAVORANI, Il danno non patrimoniale da inadempimento, in G. VISINTINI (a cura di), Tratt. resp. contr., III, Il risarcimento del danno contrattuale. La responsabilità per ritardo e e per fatto degli ausiliari, Milano, 2009, 258. 929 C. AMATO, Il danno non patrimoniale da contratto, cit., 149 ss. 930 Cass. Civ., 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass. Civ., 31 maggio 2003, n. 8828, in Danno resp., 2003, 816, MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 228 nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 233 del 11 luglio 2003931, la Suprema Corte afferma la necessità di interpretare l’art. 2059 cod. civ. in senso conforme alla Costituzione. Di conseguenza, laddove l’atto leda gli interessi di una persona, aventi valenza costituzionale, è ammessa la risarcibilità del danno non patrimoniale al di fuori dei limiti previsti dalla disposizione932. Nonostante il silenzio delle sentenze, la regola enunciata era apparsa potenzialmente in grado di adattarsi al contesto contrattuale 933. A partire dal 2003 cade, quindi, l’ultimo ostacolo all’applicazione analogica degli articoli 2043 e 2059 cod. civ. alle ipotesi di inadempimento contrattuale, anche se permanevano i rischi derivanti dall’inadeguatezza delle norme citate rispetto alle fattispecie di inadempimento934. I dubbi furono definitivamente dissipati con le pronuncie della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 (le sentenze “gemelle” di cui si è parlato nel paragrafo precedente), che si occupano specificatamente del danno non patrimoniale da inadempimento. È opportuno sottolineare come questo dictum delle Sezioni Unite non corrisponda a nessuna delle causae petendi e dei petitum delle cause presentate e al contempo presenta soluzioni coerenti con quanto accaduto in Germania in seguito alla riforma attuata con la legge del 25 luglio 2002,935 ed è altresì coerente con l’impianto dell’art. 7.4.2 dei Principi Unidroit con note di F. D. BUSNELLI, Chiaroscuri d’estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona, G. PONZANELLI, Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, L’art. 2059 va in paradiso. 931 Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Corr. giur., 2003, 1028, con nota di M. FRANZONI, Il danno non patrimoniale e il danno morale: una svolta per il danno alla persona – Il commento; in Danno resp., 2003, 939, con nota di M. BONA, Il danno esistenziale bussa alla porta e la Corte Costituzionale apre (verso il “nuovo” art. 2059), di G. CRISCENTI, Una diversa lettura dell’art. 2059 c. c., di G. PONZANELLI, La Corte Costituzionale si allinea con la Corte di Cassazione, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2003. 932 «Venendo ora alla questione cruciale del limite al quale l’art. 2059 del codice del 1942 assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale, mediante la riserva di legge, originariamente esplicata dal solo art. 185 c.(ma v. anche l’art. 89 c.p.c.), ritiene il Collegio che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patri- moniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesio- ne ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzional- mente protetto, la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non é assoggettabile a specifici limiti, poiché ci si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi». 933 E. NAVARRETTA e D. POLETTI, Il danno non patrimoniale e la responsabilità contrattuale, in di E. NAVARRETTA (a cura di), Il danno non patrimoniale: principi, regole e tabelle per la liquidazione, Milano, 2010, 53. 934 C. AMATO, Il danno non patrimoniale da contratto, cit., 150 (la riflessione è anteriore alla pronuncie delle Sezioni Unite citate). 935 Con la legge del 25 luglio 2002 è stato abrogato il § 847 del BGB («Nel caso di lesione corporea o della MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 229 dei contratti commerciali internazionali 2004936 e con l’art. 9:501 dei Principi di diritto europeo dei contratti937 (Codice Lando) 938. La Cassazione muove dall’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., per affermare espressamente la risarcibilità dei danni non patrimoniali da inadempimento. Laddove l’inadempimento dell’obbligazione determini la lesione di un diritto inviolabile del creditore, quest’ultimo potrà ottenere in via contrattuale il risarcimento dei danni non patrimoniali, senza dover far ricorso al cumulo di azioni939. Il cumulo di azioni (nell’accezione esaminata al capitolo II del presente lavoro) non è più un passaggio obbligato per il creditore, che voglia ottenere il pieno ristoro dei danni non patrimoniali subiti. Già cinque anni prima, un’attenta dottrina era giunta alle medesime considerazioni in base all’interpretazione costituzionalmente orientata, salute come anche nel caso di privazione della libertà il soggetto leso può pretendere un equo inden- nizzo in denaro anche per il danno non patrimoniale. (2) Uguale pretesa compete alla donna nei cui confronti sia stato commesso un reato o un illecito contro la moralità o che sia stata indotta a consentire ad un rapporto sessuale extraconiugale con inganno o minaccia o con abuso di una relazione di dipendenza») ed è stato introdotto un secondo comma al § 253 del BGB («Se deve essere risarcito un danno per una lesione del corpo, della salu- te, della libertà o dell’autodeterminazione sessuale, può essere chiesto un equo risarcimento in denaro anche per un danno non patrimoniale»). Sulla riforma del BGB v. G. CIAN, La riforma del BGB in materia di danni immateriale e di imputabilità dell’atto illecito, in Riv, dir. civ., 2003, 125 ss. 936 Art. 7.4.2. Principi Unidroit: «(1) Il creditore ha diritto al risarcimento integrale del danno subito in conseguenza dell’inadempimento. Il danno comprende sia ogni perdita sofferta che ogni mancato guadagno,tenuto conto dei vantaggi economici che il creditore ha ottenuto evitando spese e danni.(2) Il danno può essere di natura non pecuniaria e comprende, per esempio, la sofferenza fisica e morale». 937 Art. 9:501 Principi di diritto europeo dei contratti: «(2) La perdita di cui può essere domandato il risarcimento comprende: (a) il danno non patrimoniale; e (b) la perdita futura che è ragionevolmente prevedibile». 938 M. FRANZONI, Il danno morale e il danno non patrimoniale da inadempimento, cit., 588; sulle influenze del diritto europeo sulla tematica in esame v. C. SCOGNAMIGLIO, Il danno non patrimoniale contrattuale, in (a cura di) S. MAZZAMUTO, Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, Torino, 2002, 467 ss. 939 «4.1. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni». Secondo A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un “de profundis” per il danno esistenziale, nota a Cass. Civ., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975, del 2008, in Danno resp., 2009, 39, critica l’utilizzazione del criterio di ingiustizia in ambito contrattuale, perché si tratta di un giudizio di valore, che riguarda la sola responsabilità contrattuale; contra v. E. NAVARRETTA e D. POLETTI, Il danno non patrimoniale e la responsabilità contrattuale, cit., 71 ss., secondo le quali il criterio indicato non altera la fisionomia della responsabilità contrattuale. Laddove venga accertata una lesione ad un diritto inviolabile, ma manchi l’inadempimento, allora non vi sarà responsabilità contrattuale del debitore. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 230 dell’articolo 2059 cod. civ., che era stata prospettata dalla Cassazione con le sentenze del 2003. Una nuova interpretazione dell’art. 2059 cod. civ., che consentiva di ammettere la risarcibilità dei danni derivanti da inadempimento del contratto940. Secondo le Sezioni Unite la non patrimonialità dell’interesse è già giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 1174 cod. civ., quindi all’interprete spetta verificare in maniera concreta la sussistenza di questo interesse nella causa del contratto. Ciò riguarda i contratti finalizzati alla realizzazione di interessi non patrimoniali del soggetto, oppure quei casi in cui sia la legge stessa ad inserire tali interessi nel rapporto obbligatorio, come accade nel trasporto di persone e nel rapporto di lavoro subordinato941. Se l’interesse non patrimoniale del creditore è stato contrattualizzato dalla legge, il passaggio attraverso l’articolo 2059 cod. civ. non è necessario; diversamente, in assenza di specifiche disposizioni normative, l’interprete dovrà analizzare il contenuto del contratto, al fine di delimitare la portata dell’obbligo assunto dal debitore942. In questa prospettiva devono essere ritenuti legittimi, in virtù del principio di salvaguardia dell’autonomia contrattuale, gli accordi tra le parti volti a determinare l’ammontare dei danni non patrimoniali risarcibili in presenza o meno di una clausola penale943. Per quanto concerne nello specifico il contratto di trasporto, le Sezioni Unite evidenziano che la tutela dell’integrità fisica è prevista esplicitamente dalla legge e di conseguenza, il vettore, in caso di lesione del passeggero, sarà obbligato a risarcire in via contrattuale il danno biologico. Laddove l’inadempimento costituisca al contempo un reato (ad esempio lesioni colpose), sarà dato risarcimento al danno non patrimoniale nella sua ampia accezione944. 940 C. AMATO, Danno non patrimoniale da contratto, cit., 147 ss., in particolare v. nota n. 15. «(....) che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale. (...)L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge». 942 C. AMATO, Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, cit., 308. 943 F. D. BUSNELLI, Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale, cit., 112. 944 «4.6. Quanto al contratto di trasporto, la tutela dell'integrità fisica del trasportato è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio 941 MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 231 Il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento è regolato dalle disposizioni in materia di responsabilità contrattuale, che, però, come sottolineato dalle Sezioni Unite, devono essere lette in senso costituzionalmente orientato. Il riferimento è in particolare agli articoli 1218 cod. civ. e 1223 cod. civ. Ciò significa che il risarcimento del danno, cui è tenuto il debitore in caso di inadempimento, deve ritenersi comprensivo anche del danno non patrimoniale, qualora l’inadempimento abbia determinato la lesione di diritti inviolabili della persona. Inoltre, tra le perdite e le mancate utilità risarcibili, in quanto conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o ritardo del debitore, devono essere inseriti anche i pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla lesione di tali diritti. La tutela risarcitoria in materia contrattuale è comunque soggetta, in caso di lesione di diritti inviolabili, ai limiti di cui all’art. 1225 cod. civ., in materia di prevedibilità del danno945 (analizzato nel capitolo I). Seguendo i principi elaborati dalla Sezioni Unite, il creditore non dovrebbe più ricorrere al concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali. In quest’ambito il concorso di responsabilità non rappresenta più il passaggio obbligato per ottenere il pieno ristoro dei danni subiti. Tuttavia, ciò non esclude, secondo attenta dottrina, il ricorso al concorso in situazioni definite estreme, quale per esempio l’estinzione di una delle due azioni per prescrizione946. ( art. 1681 c.c.). Il vettore è quindi obbligato a risarcire a titolo di responsabilità contrattuale il danno biologico riportato nel sinistro dal viaggiatore. Ove ricorra ipotesi di inadempimento-reato (lesioni colpose), varranno i principi enunciati con riferimento all'ipotesi del danno non patrimoniale da reato, anche in relazione all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo, e sarà dato il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione». 945 «Nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato. L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti. D'altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi dall'inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite di cui all'art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo nell'art. 2056 c.c.), restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta». 946 Questi principi vengono espressi da C. AMATO, Il danno non patrimoniale da contratto, cit., p.148, in particolare nota n. 15. Queste considerazioni, seppur elaborate anteriormente alle sentenze “gemelle” del 2008, sono valide tutt’oggi, perché basate sull’interpretazioni costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. già prospettata dalla Corte di Cassazione nel 2003. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 232 Un problema, che è particolarmente evidente nell’ambito del trasporto di persone, come precedentemente esaminato. III.13.3. La risarcibilità del danno non patrimoniale nel trasporto aereo. L’art. 17, comma 1, della Convenzione di Montreal del 1999, stabilisce che: “The carrier is liable for damage sustained in case of death or bodily injury of a passenger upon condition only that the accident which caused the death or injury took place on board the aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking”. Questa disposizione subordina letteralmente l’applicabilità del regime di responsabilità del vettore aereo per danni al passeggero alla condizione che dall’accident siano seguite la morte o le lesioni personali del trasportato. Il problema fondamentale riguarda la possibilità di considerare risarcibili, secondo il diritto internazionale uniforme, i danni meramente psichici o psicosomatici. Questo dubbio era stato già oggetto di dibattito rispetto all’articolo 17 della Convenzione di Varsavia del 1929, secondo il quale: «Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de débarquement». Oggetto di discussione è stata la traduzione della nozione di “lésion corporelle” in “bodily injury”oppure “personal injury”. La prima espressione, sebbene più corretta dal punto di vista grammaticale, si presentava piuttosto restrittiva rispetto alla nozione di “personal injury”, nel cui ambito potevano essere ricompresi i danni di carattere fisico e le sofferenze psichiche. Sebbene in seno alla Conferenza preparatoria del Protocollo dell’Aja del 1955 la delegazione greca avesse proposto l’espressa estensione dell’art. 17 anche ai danni psichici, l’espressione “lésion corporelle” venne mantenuta anche nel Procollo dell’Aja del 1955 e nel successivo protocollo di Guatemala City nel 1971, mai entrato in vigore947. 947 G. MASTRANDREA, L’obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 176, nota n. 37; v. anche A. ZAMPONE, La risarcibilità del danno psichico nel trasporto aereo internazionale di persone, nota a House of Lords, 28 febbraio 2002, in Dir. trasp., 2003, III, 1010 ss. Il Protocollo di Guatemala City del 1971 nella versione in lingua inglese utilizza l’espressione generica ed equivoca di “personal injury”, letteralmente lesione personale. Questo termine veniva anche utilizzato dall’art. 1 del Reg. (CE) 97/2027 del Consiglio nel testo originario anteriore al Reg. (CE) n. 2002/889 ed attualmente viene riproposto anche MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 233 La qualificazione dei danni risarcibili in base alla Convenzione di Varsavia del 1929 è stata particolarmente dibattuta nella giurisprudenza statunitense. L’indirizzo prevalente, mantenuto anche successivamente all’entrata in vigore della Convenzione di Montreal del 1999, riconosce la risarcibilità dei danni psichici o psicosomatici solamente se legati a lesioni fisiche, secondo un rapporto di causalità individuato e condiviso dalla scienza medica. Di conseguenza i danni meramente psicologici esulano dall’ambito di risarcibilità secondo il diritto internazionale uniforme del trasporto aereo948. Nel noto caso El Al Israel Airlines, Ltd v. Tsui Yuan Tseng, che segue l’indirizzo restrittivo sopra delineato, i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America furono chiamati a giudicare sulla risarcibilità dei danni psichici (“emotional distress”) subiti dalla signora Tsui Yuan Tseng, in seguito alle perquisizioni effettuate dagli agenti di sicurezza prima dell’imbarco sul volo New York/Tel Aviv. In quell’occasione i Giudici, in base all’art. 24 della Convenzione di Varsavia del 1929, esclusero la possibilità che il danneggiato potesse agire secondo il diritto nazionale per ottenere il risarcimento dei dall’art. 941 cod. nav., così come modificato dall’art. 14, comma 5, del D. lgs. n. 151/2006 (“Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica”). Per un approfondimento sull’utilizzo dei diversi termini nei testi normativi v.: S. BUSTI, La responsabilità per danni alla persona nel trasporto aereo, in L. MASALA e E. G. ROSAFIO (a cura di), Trasporto aereo e tutela del passeggero nella prospettiva europea, Milano, 2006, 75 e A. ZAMPONE, La risarcibilità del danno psichico nel trasporto aereo internazionale di persone, cit., 1012, in particolare nota n. 2. 948 Tra le prime pronuncie che riconoscono la risarcibilità dei pregiudizi psichici, solamente se derivanti da lesioni corporali: Rosman v. Trans World Airlines Inc., N.Y. Ct. Ap(1974) e Burnett v. Trans World Airlines Inc., D. New Mex. (1973); successivamente tra le più significative: Eastern Airlines, Inc. v. Floyd, 499 U. S. 530, (1991): «We conclude that an air carrier cannot be held liable under Article 17 when an accident has not caused a passenger to suffer death, physical injury, or physical manifestation of injury. Although Article 17 renders air carriers liable for "damage sustained in the event of ("dommage survenu en cas de") such injuries, see 49 Stat. 3005, 3018, we express no view as to whether passengers can recover for mental injuries that are accompanied by physical injuries. That issue is not presented here because respondents do not allege physical injury or physical manifestation of injury»; segue la stessa linea El Al Israel Airlines, Ltd v. Tsui Yuan Tseng,525 U.S. 155 (1999), in Dir. trasp., 2000, I, 222, con nota contraria di E. G. ROSAFIO, In tema di ammissibilità di azioni risarcitorie da parte del passeggero al di fuori della Convenzione di Varsavia; la prima sentenza successiva all’entrata in vigore della Convenzione di Montreal del 1999: Meskill, Miner e Straub, Circuit Judges - Gary Ehrlich and Maryanne Ehrlich, v. American Airlines, Inc., American Eagle, Airlines, Inc. and Simmons Airlines, Inc., Unites States Court of Appeals, 2nd Circuit - n. 02-9462, (2004), cit. Per un’analisi approfondita dei due diversi orientamenti della giurisprudenza statunitense v. J. F. EASTON, J. E. TROCK, K. A. RADFORD, Post traumatic “lésion corporelle”: a continuum of bodily injury under the Warsaw Convention, in JALC, 2003, 665 ss.; A. MERCER, Liability of Air Carriers for Mental Injury under the Warsaw Convention, in AASL, 2003, 149 ss.; già G. MILLER, Compensable damages under article 17 of Warsaw Convention, in AASL, 1975, 210 ss.; sul punto specifico v. anche l’analisi di A. ZAMPONE, La risarcibilità del danno psichico nel trasporto aereo internazionale di persone, cit., 1016 e nella dottrina d’oltralpe G. LÉGIER, L’application de la Convention de Varsovie par le Juridictions Américaines: èvolution de la Jurisprudence, in Rev. fr. dr. aèr., 1993, 135 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 234 danni non contemplati dal diritto internazionale uniforme 949. L’interpretazione fornita dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America è stata criticata sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, muove dalla considerazione per cui la Convenzione di Varsavia del 1929 ha la finalità di escludere l’applicazione delle normative nazionali. In realtà, la normativa uniforme, al pari di altre convenzioni internazionali, non detta una disciplina esaustiva del contratto di trasporto aereo internazionale. Infatti, non tutti gli aspetti della responsabilità vettoriale ricadono nell’ambito di applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, come ad esempio l’integrale inesecuzione della prestazione da parte del vettore, regolata in base ai principi comuni in materia di inadempimento 950 . Ciò emerge, inoltre, dal titolo stesso della Convenzione: “unification de certaines règles relatives au transport aérien international”. L’utilizzo del termine “certaines” allude al fatto che la Convenzione fornisce solamente una disciplina minima in materia di trasporto internazionale, lasciando al diritto nazionale la regolamentazione degli aspetti non previsti dal diritto uniforme951. 949 El Al Israel Airlines, Ltd v. Tsui Yuan Tseng, 525 U.S. 155 (1999), cit.,: «For the reasons stated, we hold the the Warsaw Convention precludes a passangers from maintaining an action for personal injurury damages under local law when her claim does not satisfy the conditions for liability under the Convention. Accordingly, we reverse the judgement of The Second Circuit»; (per un’analisi della pronuncia e dell’evoluzione del concetto di “bodily injury” sotto la Convenzione di Varsavia del 1929, v. D. G. RUSHING e W. J. JANICKI, Treatment of posttraumatic stress disorder claims under the Warsaw Convention, in JALC, 2005, 435 ss.) Nello stesso periodo la Cassazione francese giunge a risultati opposti. Si tratta del famoso caso dei passeggeri francesi che, allo scoppio della guerra del Golfo, furono presi in ostaggio e detenuti dalla truppe irachene a Kuweit City. In quell’occasione i danni vantati dai passeggeri si erano verificati in un arco temporale non compreso nell’ambito di applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929 e la Cour de Cassation con la sentenza 15 luglio 1999 riconobbe l’applicazione del diritto nazionale (in particolare art. 1147 du code civil); la pronuncia è stata pubblicata in Dir. trasp., 2000, II, 531, con nota adesiva di E. G. ROSAFIO. 950 E. G. ROSAFIO, In tema di ammissibilità di azioni risarcitorie da parte del passeggero al di fuori della Convenzione di Varsavia, 225 cit.; l’Autrice argomenta le proprie posizioni in base a quanto precedentemente espresso in particolare da G. ROMANELLI, Uniform rules of air carriage, in Dir. mar., 1992, 1036: «The convention does not contain all of the rules governing these matters and leaves many aspect of air carriage to national law» e G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 230; T. BALLARINO, S. BUSTI, Diritto aeronautico e spaziale, cit., 688: «Poiché la normativa posta dalla Convenzione (…) ivi inclusa la limitazione quantitativa del debito da responsabilità del vettore (…), è applicabile soltanto alle materie che espressamente regola, se ne deve concludere che numerosi aspetti del trasporto aereo internazionale sono esclusi dall’ambito di applicazione del diritto uniforme, soprattutto riguardo al testo di Varsavia (…): per essi si pone pertanto l’esigenza dell’individuazione di un regime internazionalprivatistico, come avviene sempre per le fattispecie che abbiano certi elementi internazionali»; sul punto v. anche M. DE JUGLART, Traité de droit aérien, I, Paris, 1989, 1160. 951 M. M. COMENALE PINTO, Sindrome della classe economica, in Diritto@Storia, Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana, n. 9, 2010. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 235 Inoltre, l’interpretazione dell’art. 24 della Convenzione di Varsavia del 1929 fornita dai Giudici della Corte Suprema non appare condivisibile (c. d. “exclusivity of remedy”). Come già analizzato nei paragrafi precedenti, la disposizione in oggetto stabilisce l’inderogabilità dei limiti e delle condizioni qualunque sia il titolo in base al quale l’azione venga esperita e di fatto rende privo di utilità il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana. Tuttavia, la norma non esclude l’azione contro il vettore per il risarcimento di danni non contemplati dalla Convenzione stessa, come per l’appunto i danni psichici. Contrariamente alla lettura fornita dai Giudici, quindi, le domande di risarcimento per lesioni di interessi differenti rispetti a quelli contemplati nella Convenzione di Varsavia del 1929, non ricadono nell’ambito di applicabilità del diritto uniforme, ma sono regolati dal diritto nazionale952. Analogamente a quanto avvenuto per la Convenzione di Varsavia del 1929, la Convenzione di Montreal del 1999 all’art. 17, comma 1, non tiene in considerazione i danni meramente psichici o psicosomatici, subiti dal passeggero. In realtà delle indicazioni in questo senso erano state prospettate durante i lavori preparatori alla Convenzione di Montreal del 1999, ma si è comunque preferito non procedere ad un loro riconoscimento esplicito953. Secondo un’autorevole dottrina, la volontà legislativa, che emerge dai lavori preparatori954, è, comunque, quella di non interferire con la giurisprudenza di alcuni Stati, volta a riconoscere la risarcibilità dei danni psichici 955 . Nello specifico, il legislatore 952 E. G. ROSAFIO, In tema di ammissibilità di azioni risarcitorie da parte del passeggero al di fuori della Convenzione di Varsavia,cit., 227; l’Autrice sottolinea come questa interpretazione sia in linea con quanto affermato nei lavori preparatori alla Convenzione di Varsavia del 1929. In particolare, dalla loro analisi emerge la volontà di far coesistere il diritto nazionale accanto al diritto uniforme; sul punto v. M. M. COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore aereo dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 109, che richiama espressamente le posizioni assunte dall’Autrice nell’opera citata, e M. M. COMENALE PINTO, Sindrome della classe economica, cit. 953 M. M. COMENALE PINTO, Il risarcimento del danno psicologico: primo caso di applicazione della Convenzione di Montreal del 1999, nota a Unites States Court of Appeals, 2nd Circuit - Sentenza dell’8 marzo 2004, n. 02-9462, Meskill, Miner e Straub, Circuit Judges - Gary Ehrlich and Maryanne Ehrlich, v. American Airlines, Inc., American Eagle, Airlines, Inc. and Simmons Airlines, Inc., in Dir. tur., 2005, 61; sull’andamento dei lavori preparatori v. R. I. R. ABEYRATNE, Mental distress in aviation claims – emergent trends, in JALC, 2000, 257 ss. 954 Per i lavori preparatori v. A. GIANNINI, Nuovi saggi di diritto aeronautico, I, Milano, 1940, 73 ss. (sul punto specifico v. le proposte della delegazione tedesca, inglese e sovietica). 955 V. sull’argomento specifico l’accurato approfondimento di S. BUSTI, La responsabilità per danni alla persona nel trasporto aereo, cit., 89 ss. (l’Autore si riferisce nello specifico alla dichiarazione del Presidente della Conferenza di Montreal del maggio 1999); contra D. G. RUSHING e W. J. JANICKI, Treatment of posttraumatic stress disorder claims under the Warsaw Convention, cit., 464 ss.: «Article 17 of the Montreal MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 236 internazionale ha inteso indirizzare l’interprete nella determinazione del concetto di “bodily injury” in base alla nozione e alle regole della lex fori, non consentendo però la sua identificazione con il puro insulto psichico. La risarcibilità dei danni meramente psichici dipende, quindi, dall’ordinamento nazionale competente, che viene individuato in base alle norme di conflitto956. Di conseguenza, l’art. 29 della Convenzione di Montreal del 1999 (così come l’art. 24 della Convenzione di Varsavia) «(…) rende risarcibili i danni non coperti dalla Convenzione di Montreal applicando il diritto interno e consentendo l’azione o su base contrattuale, ove ne ricorrono gli estremi, o su base extracontrattuale»957. Recentemente la Corte di Giustizia europea si è espressa in merito alla risarcibilità dei danni non patrimoniali nell’ambito del trasporto aereo, regolato dal diritto internazionale uniforme. Si tratta delle pronunce del 6 maggio 2010, in causa C – 63/09, Axel Walz c. Clickair S. A.958, e del 13 ottobre 2011, in causa C- 83/10 Aurora Sousa Rodríguez e a. c. Air France SA. 959 Nella prima sentenza i giudici europei hanno affermato che la nozione di danno, di cui all’art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal del 1999 («In the carriage of baggage, the liability of the carrier in the case of destruction, loss, damage or delay is Convention uses the same “bodily injury” language as the English translation of the Warsaw Convention, and the expressed intent of the U. S. Senate in ratifyng the Montreal Convention was to leave unchanged the judicial precedents interpreting article 17 of the Warsaw Convention». 956 S. BUSTI, La responsabilità per danni alla persona nel trasporto aereo, cit., 89 ss. 957 E. G. ROSAFIO, Riflessioni in margine all’art. 29 della Convenzione di Montreal del 1999, 133. 958 Corte Giust. UE, 6 maggio 2010, in causa C-63/09, in Dir. mar., 2011, 421, con nota di M. BRIGNARDELLO, Il risarcimento limitato dei danni morali derivanti da perdita del bagaglio nel trasporto aereo; in Riv. dir. nav., 2011, 267, con nota di N. LIBERATORSCIOLI, Nel caso di perdita dei bagagli, il massimale di responsabilità del vettore aereo comprende i danni sia materiali sia morali; in Riv. it. dir. tur., 3/2011, 49 con nota di F. CASOLARI, La Corte di giustizia interpreta la nozione di danno rilevante a bagaglio nel trasporto aereo internazionale: un’occasione persa?, in Contratto impr. /Europa, 2010, n.2, 881, con nota di M. M. FRANCISETTI BROLIN, La Corte di giustizia riconosce (limitatamente) il danno morale per perdita del bagaglio nel trasporto aereo. Nello specifico, si trattava dei danni derivanti dalla perdita di un bagaglio consegnato dal passeggero al vettore nella tratta Barcellona/Oporto. Il passeggero aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti; la compagnia aerea, di fronte alla richiesta del danneggiato, aveva eccepito la violazione del limite di cui all’art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal del 1999. Il Giudice adito decise, quindi, di sospendere il giudizio e di rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. 959 Corte Giust. UE, 13 ottobre 2011, in causa C-83/10, in Foro it., 2011, IV, 550; in Nuova giur. civ. comm. 2012, 213, con nota di P.MANINETTI, Il vettore che cancella il volo risarisce anche i danni non patrimoniali: diagi e fastidi sono giuridicamente irrilevanti a Roma, ma non a Strasburgo; in Resp. civ. prev., 2012, 92, con nota di S. VERNIZZI, La Corte di Giustizia ed un caso di volo interrotto (secondo l’Autore la Corte di Giustizia riconduce di fatto la fattispecie inerente la cancellazione del volo ad un’ipotesi di ritardo, piuttosto che ad un caso di inadempimento del vettore non contemplato dalla Convenzione di Montreal del 1999). MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 237 limited to 1,131 Special Drawing Rights for each passenger unless the passenger has made, at the time when the checked baggage was handed over to the carrier, a special declaration of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum if the case so requires. In that case the carrier will be liable to pay a sum not exceeding the declared sum, unless it proves that the sum is greater than the passenger's actual interest in delivery at destination»), include tanto il danno materiale quanto il danno morale. Secondo i giudici europei, le differenti limitazioni del risarcimento, contenute nel capo III della Convenzione di Montreal del 1999, compresa quella di cui al suo art. 22, comma 2, devono essere applicate all'integralità del danno causato, indipendentemente dalla natura materiale o morale di quest'ultimo. La Corte di giustizia muove dalla considerazione per cui nella Convenzione di Montreal del 1999 il legislatore internazionale non ha fornito alcuna definizione dei termini “dommage” e “préjudice”, utilizzati per indicare i danni subiti dai passeggeri. Queste nozioni devono essere, quindi, interpretate in base alle regole del diritto internazionale generale, che si impongono all’Unione; nello specifico si ha riguardo all’art. 31, comma 1, della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati («Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo») e all’art. 31 n. 2, degli Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, elaborati dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite e dei quali l’Assemblea generale ha preso nota con la risoluzione n. 56/83 del 12 dicembre 2001, (“Il pregiudizio comprende ogni danno sia materiale che morale, cuastao dall’atto internazionalmente illecito di uno stato”). In virtù di ciò, la Corte di Giustizia ha ritenuto che i termini “dommage” e “préjudice” siano sinonimi e comprendano sia il danno morale, sia il danno materiale 960. 960 «Va anzitutto precisato che il termine «préjudice» figurante tanto nel titolo del capo III quanto nel n. 1 dell’art. 17 della convenzione di Montreal, nella sua versione francese, deve essere considerato, ai fini dell’interpretazione di tale convenzione, come sinonimo di «dommage», termine, quest’ultimo, menzionato nel titolo e nel n. 2 dell’art. 17 della detta convenzione. (…) Per quanto riguarda poi il contesto nel quale il termine «préjudice» viene menzionato dall’art. 17 della convenzione di Montreal si deve sottolineare, (…), che tale termine figura parimenti nel titolo stesso del capo III di tale convenzione di cui la detta disposizione fa parte. Di conseguenza, in mancanza di contrarie indicazioni figuranti in tale convenzione, il detto termine deve assumere un significato identico dovunque viene utilizzato in tale capo. 26. Inoltre, l’art. 22 della convenzione di Montreal, che fa pure parte del detto capo III e quindi del contesto pertinente, limita la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, il che implica che la MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 238 Nella seconda sentenza, pronunciata in data 13 ottobre 2011, (causa C- 83/10), i Giudici della Corte di Giustizia affermarono che: «La nozione di risarcimento supplementare, di cui all'art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di risarcimento supplementare quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell'inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di cui agli artt. 8 e 9 di tale regolamento». In base all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, l’art. 12 del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato961, consente ai giudici nazionali di concedere al passeggero il risarcimento del danno anche morale, derivante dall’inadempimento del contratto di trasporto, nel rispetto delle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal del 1999 o dal diritto nazionale. In particolare, per quanto concerne l’applicabilità della Convenzione di Montreal del 1999, natura del danno subito dal passeggero è a tal riguardo indifferente. 27. Infine, allo scopo di precisare il senso comune da attribuire ai termini «préjudice» e «dommage» in applicazione della regola interpretativa enunciata al punto 23 della presente sentenza, si deve ricordare che esiste effettivamente una nozione di danno, di origine non convenzionale, comune a tutti i sistemi di diritto internazionale. Infatti, secondo l’art. 31, n. 2, degli Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, elaborati dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite e dei quali l’Assemblea generale della detta organizzazione ha preso nota con la risoluzione 56/83 del 12 dicembre 2001, «Il pregiudizio comprende ogni danno sia materiale che morale (…)». 28 I due aspetti della nozione di danno, quali risultano dalla summenzionata disposizione, la quale a questo proposito è precisamente intesa a codificare lo stato attuale del diritto internazionale generale, possono essere intesi per tale ragione nel senso che esprimono congiuntamente il senso comune da attribuire a tale nozione nel diritto internazionale. Si deve inoltre rilevare che nulla nella convenzione di Montreal sta ad indicare che gli Stati contraenti abbiano inteso attribuire alla nozione di danno, nel contesto di un regime di responsabilità armonizzato del diritto internazionale privato aereo, un significato speciale e derogare al suo senso comune. Pertanto, la nozione di danno, quale deriva dal diritto internazionale generale, resta applicabile, conformemente all’art. 31, n. 3, lett. c), della citata convenzione sul diritto dei trattati nei rapporti tra le parti e la convenzione di Montreal». 961 Art. 12 del Reg. (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio: «Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento. 2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una prenotazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1». MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 239 la Corte ribadisce il proprio assunto, per cui le disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 261/2004 non escludono la possibilità che il danneggiato possa agire in base alle disposizioni di diritto internazionale uniforme, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in caso di inadempimento del vettore 962 Entrambe le pronunce esaminate trattano la problematica dei danni non patrimoniali derivanti dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Le argomentazioni dei Giudici, fornite nella prima sentenza (a cui si richiama espressamente la successiva), fanno trasparire la convinzione che i danni non patrimoniali siano contemplati dalla Convenzione di Montreal del 1999 e che rientrino pertanto nell’ambito applicativo dell’art. 22, comma 2. Ciò si evince, in particolare, dall’affermata equivalenza tra i concetti di “dommage” e di préjudice”, da intendersi nel senso che entrambe le nozioni comprendono sia il danno morale sia il danno materiale963 . Spostando l’analisi del problema sul piano prettamente nazionale, si registra l’interpretazione fornita da alcuni Autori all’articolo 941 cod. civ., che rinvia alle disposizioni internazionali e comunitarie in vigore nella Repubblica la disciplina della responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero. Posto che i danni non patrimoniali non sono contemplati dalla Convenzione di Montreal del 1999, l’articolo 941 cod. nav. avrebbe la funzione di estendere le norme di diritto internazionale uniforme 962 In merito all’applicabilità della Convenzione di Montreal del 1999, la Corte afferma che: «(…) le misure uniformi e immediate adottate ai sensi del regolamento n. 261/2004 non ostano di per sé a che i passeggeri interessati, nel caso in cui lo stesso inadempimento del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali causi loro anche danni che facciano sorgere un diritto a indennizzo, possano intentare comunque le azioni di risarcimento dei detti danni alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal (v., in tal senso, sentenza 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I-403, punto 47). In particolare, le disposizioni degli artt. 19, 22 e 29 della convenzione di Montreal, applicabili, in virtù dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2027/97, alla responsabilità di un vettore aereo stabilito sul territorio di uno Stato membro, precisano le condizioni in cui, successivamente al ritardo o alla cancellazione di un volo, i passeggeri interessati possono esperire le azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni su base individuale da parte dei vettori responsabili di un danno derivante dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo. A tal riguardo, occorre ricordare che, nella sua sentenza 6 maggio 2010, causa C-63/09, Walz (…), la Corte ha dichiarato che i termini préjudice e dommage, contemplati al capitolo III della convenzione di Montreal, nella sua versione francese, debbono essere intesi nel senso che includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di natura morale. Ne consegue che il danno suscettibile di risarcimento, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 261/2004, pu essere un danno di natura non solo materiale, ma anche morale». 963 E. G. ROSAFIO, Il danno non patrimoniale nel trasporto aereo di persone, in F. MORANDI, M. M. COMENALE PINTO, M. O. FOLCHI (a cura di), XXXIV jornadas latinoamericanas de derecho aeronàutico y espacial, Padova, 2010, 248; sulla nozione unica di danno di danno tratta dal diritto internazionale privato, di cui parla la Corte di Giustizia nella sentenza del 6 maggio 2010, causa C -63/09, v. in posizione fortemente critica: L. TULLIO, Il danno risarcibile nel trasporto aereo: il danno morale, in Dir. trasp., 2011, III, 783 ss., e in aderenza M. PIRAS, Il danno non patrimoniale nel trasporto aereo, in Dir. trasp., 2012, II, 389 ss. MARIA TERESA NURRA Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 240 anche ai danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro964. Di conseguenza, laddove la legge italiana sia la legge applicabile al contratto, la Convenzione di Montreal del 1999 si estende anche ai danni non patrimoniali subiti dal passeggero in virtù del richiamo di cui all’art. 941 cod. nav. 965 In quest’ultima ipotesi, l’art. 941 cod. nav. rappresenterebbe, quindi, «l’aggancio normativo» per applicare la Convenzione di Montreal del 1999 anche ai danni non patrimoniali966. L’analisi di questi dati ha condotto autorevole dottrina a formulare le seguenti considerazioni. Seguendo la posizione dottrinale sopra analizzata, la responsabilità del vettore per danni non patrimoniali derivanti da sinistro del passeggero non incontra alcun tipo di limitazioni. La situazione muta, invece, laddove il passeggero domandi il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da ritardo nel trasporto o da perdita del bagaglio, come sostenuto dalla Corte di Giustizia nelle due pronunce indicate. In questo caso la responsabilità del vettore è una responsabilità limitata e ciò ha dei notevoli riflessi dal punto di vista pratico. La somma del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale è, in questo caso, sottoposta al limite previsti dall’art. 22, comma 1 e 2 della Convenzione di Montreal del 1999. Di conseguenza, il passeggero danneggiato riceverebbe sempre la stessa somma, a prescindere dalla distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, che finisce, così, per avere una rilevanza solamente teorica967. 964 G. MASTRANDREA, L. TULLIO, Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione, cit., 1229 ss. e G. MASTRANDREA, L. TULLIO, Il compimento della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, cit., 728. Gli Autori affermano che la Convenzione di Montreal del 1999 presenta su questo aspetto una lacuna, che viene per l’appunto colmata attraverso la previsione di cui all’art. 941 cod. nav. 965 L. TULLIO, Il danno risarcibile nel trasporto aereo: il danno morale, cit., 779. 966 E. G. ROSAFIO, Il danno non patrimoniale nel trasporto aereo di persone,cit., 252. 967 E. G. ROSAFIO, Il danno non patrimoniale nel trasporto aereo di persone,cit., 252; sulla stessa linea, pur evidenziando l’intento pregevole della Corte di Giustizia di offrire un’interpretazione uniforme ed autonoma di danno, N. LIBERATORSCIOLI, Nel caso di perdita dei bagagli, il massimale di responsabilità del vettore aereo comprende i danni sia materiali sia morali, cit., 283. 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