LAVORATORI SUBORDINATI APPRENDISTI E INDENNITA` DI

GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro
P.F. Servizi per l’Impiego e Mercato del lavoro
LAVORATORI
SUBORDINATI APPRENDISTI E INDENNITA’ DI
DISOCCUPAZIONE PER SOSPENSIONE - ANNO 2010Nella riunione con le parti sociali di giovedì 8 aprile 2010 è stata sollevata e discussa
la questione relativa agli apprendisti che si vedono respingere dall’INPS la
domanda di disoccupazione con requisiti normali per sospensione – per crisi
aziendali o occupazionali - pur in presenza della integrazione da parte dell’Ente
Bilaterale prevista dall’art.19 della legge n. 2/2009.
Il motivo addotto dall’INPS , riguarda l’assenza dei requisiti soggettivi del lavoratore
– cioè la qualificazione del rapporto di lavoro come apprendista - alla data 29
novembre 2008 ( entrata in vigore del D.L. n. 185 del 29/11/2009 convertito con
modifiche nella L. n.2/2009 ) L’art.19 comma 1 lett. c) testualmente recita :
in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e
subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura
del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per
crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari
all 'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per
i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di
entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di
servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata
massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del
contratto di apprendista:
Le modalità applicative erano demandate all’emanazione di un Decreto del
Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’economia .
Lo stesso, emanato in data 19/5/2009 n. 46441 all’art.5 lett. a) prevede che i
beneficiari devono essere in possesso della qualifica di apprendista ma non
indicando – come invece dispone la legge - una data minima. La non perfetta
sovrapponibilità tra le norme citate ha generato elementi di incertezza e di
interpretazione.
Pertanto per questa tipologia di lavoratori ( apprendisti in carenza dei requisiti
soggettivi ) che hanno inoltrato domanda di disoccupazione ordinaria per sospensione
e successivamente respinta dall’INPS per le motivazioni sopra riportate possono
accedere alla CIG in deroga limitatamente ai periodi respinti, e comunque entro il
limite massimo delle 90 giornate per tutto il periodo di apprendistato.
Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA – Tel.: 071/8063894 – Fax.: 071/8063220
Sito web: www.formazionelavoro.marche.it posta elettronica [email protected]
MODALITA’
PROCEDURALI
Le aziende interessate dovranno:
- presentare istanza in forma telematica e cartacea così come descritto nel punto
che segue - entro il 30 giugno 2010.
- all’istanza dovrà essere allegato l’ accordo sindacale dove si specificano le
cause della crisi aziendale e la necessità di ricorrere alla sospensione
lavorativa,
- il periodo di sospensione per cui si è chiesta l’indennità di disoccupazione deve
essere compreso tra il 1/1/2010 e il 31/5/2010
- allegato indispensabile è costituito dalla copia della lettera di reiezione da parte
dell’INPS dove vengono specificati i periodi di sospensione richiesta e le
motivazioni del non accoglimento.
- Le ore autorizzate – max 519 corrispondenti a 90 giornate- sono conteggiate
all’interno del massimale orario previsto per il 2010 ( 1038 ore )
- la Regione Marche autorizzerà l’azienda alla CIG in deroga limitatamente ai
periodi di sospensione richiesti e non concessi dall’INPS e alla condizione che
siano soddisfatti tutti i requisiti sopra richiesti e quelli di cui all’intesa
istituzionale territoriale del 14 gennaio 2010.
MODIFICHE ALLA PROCEDURA TELEMATICA
Al fine di rendere compatibile la procedura telematica per comprendere la fattispecie
in questione , è stata realizzata una modifica che introduce un nuovo campo nella
maschera principale delle informazioni dell'azienda, dove si può specificare se la
domanda che si sta compilando è una domanda d'indennità di disoccupazione respinta
dall'INPS e convertita in domanda di CIGS in deroga.
Il campo in questione è un quadratino da selezionare con la scritta "Compensazione
indennità di disoccupazione" e collocato subito sotto la descrizione "Selezionare solo
in caso di domanda d'indennità di disoccupazione respinta dall'INPS e convertita in
domanda di CIGS in deroga".
Quando viene selezionato, permette l'inserimento del periodo della domanda
antecedente alla data di compilazione e in particolare, in base a quanto sopra
specificato, dal 1 gennaio 2010 fino al 31 maggio 2010.
La possibilità di inserimento di questa tipologia di domande sarà possibile fino al 30
giugno 2010 poi sarà automaticamente ripristinata la funzionalità standard.
Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA – Tel.: 071/8061 – Fax.: 071/8063018
www.formazionelavoro.marche.it –E-Mail: [email protected]