GIUNTA REGIONE MARCHE Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro P.F. Servizi per l’Impiego e Mercato del lavoro LAVORATORI SUBORDINATI APPRENDISTI E INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER SOSPENSIONE - ANNO 2010Nella riunione con le parti sociali di giovedì 8 aprile 2010 è stata sollevata e discussa la questione relativa agli apprendisti che si vedono respingere dall’INPS la domanda di disoccupazione con requisiti normali per sospensione – per crisi aziendali o occupazionali - pur in presenza della integrazione da parte dell’Ente Bilaterale prevista dall’art.19 della legge n. 2/2009. Il motivo addotto dall’INPS , riguarda l’assenza dei requisiti soggettivi del lavoratore – cioè la qualificazione del rapporto di lavoro come apprendista - alla data 29 novembre 2008 ( entrata in vigore del D.L. n. 185 del 29/11/2009 convertito con modifiche nella L. n.2/2009 ) L’art.19 comma 1 lett. c) testualmente recita : in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all 'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista: Le modalità applicative erano demandate all’emanazione di un Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’economia . Lo stesso, emanato in data 19/5/2009 n. 46441 all’art.5 lett. a) prevede che i beneficiari devono essere in possesso della qualifica di apprendista ma non indicando – come invece dispone la legge - una data minima. La non perfetta sovrapponibilità tra le norme citate ha generato elementi di incertezza e di interpretazione. Pertanto per questa tipologia di lavoratori ( apprendisti in carenza dei requisiti soggettivi ) che hanno inoltrato domanda di disoccupazione ordinaria per sospensione e successivamente respinta dall’INPS per le motivazioni sopra riportate possono accedere alla CIG in deroga limitatamente ai periodi respinti, e comunque entro il limite massimo delle 90 giornate per tutto il periodo di apprendistato. Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA – Tel.: 071/8063894 – Fax.: 071/8063220 Sito web: www.formazionelavoro.marche.it posta elettronica [email protected] MODALITA’ PROCEDURALI Le aziende interessate dovranno: - presentare istanza in forma telematica e cartacea così come descritto nel punto che segue - entro il 30 giugno 2010. - all’istanza dovrà essere allegato l’ accordo sindacale dove si specificano le cause della crisi aziendale e la necessità di ricorrere alla sospensione lavorativa, - il periodo di sospensione per cui si è chiesta l’indennità di disoccupazione deve essere compreso tra il 1/1/2010 e il 31/5/2010 - allegato indispensabile è costituito dalla copia della lettera di reiezione da parte dell’INPS dove vengono specificati i periodi di sospensione richiesta e le motivazioni del non accoglimento. - Le ore autorizzate – max 519 corrispondenti a 90 giornate- sono conteggiate all’interno del massimale orario previsto per il 2010 ( 1038 ore ) - la Regione Marche autorizzerà l’azienda alla CIG in deroga limitatamente ai periodi di sospensione richiesti e non concessi dall’INPS e alla condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti sopra richiesti e quelli di cui all’intesa istituzionale territoriale del 14 gennaio 2010. MODIFICHE ALLA PROCEDURA TELEMATICA Al fine di rendere compatibile la procedura telematica per comprendere la fattispecie in questione , è stata realizzata una modifica che introduce un nuovo campo nella maschera principale delle informazioni dell'azienda, dove si può specificare se la domanda che si sta compilando è una domanda d'indennità di disoccupazione respinta dall'INPS e convertita in domanda di CIGS in deroga. Il campo in questione è un quadratino da selezionare con la scritta "Compensazione indennità di disoccupazione" e collocato subito sotto la descrizione "Selezionare solo in caso di domanda d'indennità di disoccupazione respinta dall'INPS e convertita in domanda di CIGS in deroga". Quando viene selezionato, permette l'inserimento del periodo della domanda antecedente alla data di compilazione e in particolare, in base a quanto sopra specificato, dal 1 gennaio 2010 fino al 31 maggio 2010. La possibilità di inserimento di questa tipologia di domande sarà possibile fino al 30 giugno 2010 poi sarà automaticamente ripristinata la funzionalità standard. Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA – Tel.: 071/8061 – Fax.: 071/8063018 www.formazionelavoro.marche.it –E-Mail: [email protected]