LAVORATORI SUBORDINATI APPRENDISTI E INDENNITA` DI

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GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro
P.F. Servizi per l’Impiego e Mercato del lavoro
LAVORATORI
SUBORDINATI APPRENDISTI E INDENNITA’ DI
DISOCCUPAZIONE PER SOSPENSIONE - ANNO 2010Nella riunione con le parti sociali di giovedì 8 aprile 2010 è stata sollevata e discussa
la questione relativa agli apprendisti che si vedono respingere dall’INPS la
domanda di disoccupazione con requisiti normali per sospensione – per crisi
aziendali o occupazionali - pur in presenza della integrazione da parte dell’Ente
Bilaterale prevista dall’art.19 della legge n. 2/2009.
Il motivo addotto dall’INPS , riguarda l’assenza dei requisiti soggettivi del lavoratore
– cioè la qualificazione del rapporto di lavoro come apprendista - alla data 29
novembre 2008 ( entrata in vigore del D.L. n. 185 del 29/11/2009 convertito con
modifiche nella L. n.2/2009 ) L’art.19 comma 1 lett. c) testualmente recita :
in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e
subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura
del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per
crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari
all 'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per
i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di
entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di
servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata
massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del
contratto di apprendista:
Le modalità applicative erano demandate all’emanazione di un Decreto del
Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’economia .
Lo stesso, emanato in data 19/5/2009 n. 46441 all’art.5 lett. a) prevede che i
beneficiari devono essere in possesso della qualifica di apprendista ma non
indicando – come invece dispone la legge - una data minima. La non perfetta
sovrapponibilità tra le norme citate ha generato elementi di incertezza e di
interpretazione.
Pertanto per questa tipologia di lavoratori ( apprendisti in carenza dei requisiti
soggettivi ) che hanno inoltrato domanda di disoccupazione ordinaria per sospensione
e successivamente respinta dall’INPS per le motivazioni sopra riportate possono
accedere alla CIG in deroga limitatamente ai periodi respinti, e comunque entro il
limite massimo delle 90 giornate per tutto il periodo di apprendistato.
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MODALITA’
PROCEDURALI
Le aziende interessate dovranno:
- presentare istanza in forma telematica e cartacea così come descritto nel punto
che segue - entro il 30 giugno 2010.
- all’istanza dovrà essere allegato l’ accordo sindacale dove si specificano le
cause della crisi aziendale e la necessità di ricorrere alla sospensione
lavorativa,
- il periodo di sospensione per cui si è chiesta l’indennità di disoccupazione deve
essere compreso tra il 1/1/2010 e il 31/5/2010
- allegato indispensabile è costituito dalla copia della lettera di reiezione da parte
dell’INPS dove vengono specificati i periodi di sospensione richiesta e le
motivazioni del non accoglimento.
- Le ore autorizzate – max 519 corrispondenti a 90 giornate- sono conteggiate
all’interno del massimale orario previsto per il 2010 ( 1038 ore )
- la Regione Marche autorizzerà l’azienda alla CIG in deroga limitatamente ai
periodi di sospensione richiesti e non concessi dall’INPS e alla condizione che
siano soddisfatti tutti i requisiti sopra richiesti e quelli di cui all’intesa
istituzionale territoriale del 14 gennaio 2010.
MODIFICHE ALLA PROCEDURA TELEMATICA
Al fine di rendere compatibile la procedura telematica per comprendere la fattispecie
in questione , è stata realizzata una modifica che introduce un nuovo campo nella
maschera principale delle informazioni dell'azienda, dove si può specificare se la
domanda che si sta compilando è una domanda d'indennità di disoccupazione respinta
dall'INPS e convertita in domanda di CIGS in deroga.
Il campo in questione è un quadratino da selezionare con la scritta "Compensazione
indennità di disoccupazione" e collocato subito sotto la descrizione "Selezionare solo
in caso di domanda d'indennità di disoccupazione respinta dall'INPS e convertita in
domanda di CIGS in deroga".
Quando viene selezionato, permette l'inserimento del periodo della domanda
antecedente alla data di compilazione e in particolare, in base a quanto sopra
specificato, dal 1 gennaio 2010 fino al 31 maggio 2010.
La possibilità di inserimento di questa tipologia di domande sarà possibile fino al 30
giugno 2010 poi sarà automaticamente ripristinata la funzionalità standard.
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