inpdap - Confsal

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f
confsal
Anno XVII - numero
Confederazione
E u r o p e a
dei Sindacati
Indipendenti
Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 - DCB Roma
Euro 0,90
Abbonamento annuale Euro 26,00
La copia si può anche acquistare
nelle nostre sedi Confsal in tutta Italia
1
Documenti
Mercoledì 4 gennaio 2012
SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE
Società
Cultura
Lavoro
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI
Sito Internet: www.confsal.it
E-mail: [email protected]
ratori diventino titolari di
assegno ordinario di invalidità successivamente
alla presentazione della
domanda di indennità di
disoccupazione o durante il periodo di fruizione
dell’indennità medesima
gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di
opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla
data in cui è stato notificato il provvedimento di
accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino
tale opzione o la eserciti-
Assegno di disoccupazione
e invalidità: diritto di opzione
INPS
L’assicurato deve dichiarare all’Ente la sua scelta
P
er un corretto esercizio del diritto di opzione tra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione è condizione
indefettibile che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere
l’indennità di disoccupa-
zione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità.
Lo specifica l’Inps con
la circolare 26 ottobre
2011, n. 138 contenente
chiarimenti in merito alla sentenza 22 luglio
2011, n. 234 con la quale la Corte costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme nella parte
Assoggettamento all’Irpef
di titolari di più pensioni
INPDAP
Modalità di applicazione della ritenuta fiscale
Applicazione per l’anno 2011 dell’art.8 del
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in
materia di assoggettamento all’Irpef di titolari
di più trattamenti pensionistici.
In caso di corresponsione di due o più trattamenti pensionistici assoggettabili ad Irpef, erogati dallo stesso e da
Enti diversi, la disposizione di cui all’oggetto
ha disciplinato le modalità di applicazione della
relativa ritenuta fiscale.
Nel richiamare le di-
C
ome noto, i regolamenti dei Fondi di
sostegno di settore, istituiti presso l’Inps ai sensi
dell’articolo 2, comma 28,
della Legge n. 662/1996,
non individuano requisiti
specifici per l’accesso all’assegno straordinario: il
diritto all’assegno di sostegno al reddito è subordinato al conseguimento
della prestazione pensionistica al momento della
cessazione della prestazione straordinaria. Il diritto a pensione del lavoratore deve essere pertanto verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai
requisiti pensionistici che
saranno in vigore alla data di uscita dal Fondo di
sostegno.
sposizioni impartite dall’Agenzia delle Entrate
con circolare n. 57 del
22 dicembre 2003 in
materia di tassazione Irpef sulle pensioni per i
titolari di più trattamenti (cfr. circolare Inpdap
n. 13 del 27/2/2004), si
informa che l’Inps, quale
gestore del Casellario
centrale dei pensionati,
ha provveduto a comunicare alla Direzione
Centrale Sistemi Informativi le risultanze delle
proprie elaborazioni,
A PAGINA 2
in cui esse non prevedono, per i lavoratori che
fruiscono di assegno o
pensione di invalidità,
nel caso si trovino ad
avere diritto ai trattamenti di disoccupazione,
il diritto di optare tra tali
trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al
periodo di disoccupazione indennizzato.
Nel caso in cui i lavo-
Roma, sede Inps
A PAGINA 3
Trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
È
Le indicazioni per la gestione delle contestazioni e dei rapporti non esauriti
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre scorso, la circolare n.9/2011
“Trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo
parziale-presupposti- rivalutazione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data di entrata in vigore del Decreto-legge n.
112 del 2008, convertito nella
Legge n. 133 del 2008”.
Dall’entrata in vigore della Legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato-Lavoro), sono pervenute diverse segnalazioni di contenzioso relative alla norma che, in via transitoria, ha previsto la possibilità
per le Pubbliche Amministrazioni
di sottoporre a nuova valutazione
le situazioni di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale.
Dalle denunce emergono casi
di errata interpretazione della norma con pregiudizio per le lavoratrici donne, spesso impegnate nella cura dei figli e dei familiari bisognosi di assistenza.
La circolare fornisce delle indicazioni alle Amministrazioni, al fine di orientarle nella gestione del
contenzioso e nella definizione dei
rapporti ancora non esauriti, tenendo presente che le norme di
legge (art. 7, comma 6, Decreto legislativo n. 165 del 2001; art. 12bis Decreto legislativo n. 61 del
2000; art. 6 Legge n. 170 del
2010) e le clausole dei contratti
collettivi che disciplinano la materia, accordano particolari forme di
tutela ai lavoratori per la cura dei
figli o per situazioni di disagio personale o familiare.
Il Decreto-legge n. 112 del
2008 apporta le seguenti novità:
elimina ogni automatismo nella
trasformazione del rapporto, che
attualmente è subordinato alla
valutazione discrezionale dell’Amministrazione interessata; sopprime la mera possibilità per l’Amministrazione di differire la trasformazione del rapporto sino al termine dei sei mesi nel caso di gra-
Domanda di assegno straordinario.
Adeguamento pensioni vecchiaia delle lavoratrici
INPS
Le domande vanno modificate o integrate in relazione alla nuova disciplina
In particolare, per le
lavoratrici ammesse alla
prestazione straordinaria
a decorrere dal 1° ottobre
2011, il diritto alla pensione di vecchiaia deve
essere verificato in funzione della nuova disciplina dettata dall’articolo
1, comma 20, della Legge n. 148 del 14 settembre 2011. La norma richiamata anticipa al
2014 (anziché dal 2020)
il progressivo aumento
del requisito anagrafico
Iscrizione per trattamento
di fine servizio
del personale non di ruolo
INPDAP
Nota operativa n. 34/2011
A PAGINA 3
delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il
trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema
contributivo; l’entrata a
regime della disciplina è
anticipato al 1° gennaio
2026 (anziché il 1° gennaio 2032). Ne consegue
che le domande di assegno straordinario devono
essere modificate, o integrate, ai sensi della citata nuova disposizione
A PAGINA 2
normativa. Infatti, nei
casi in cui la data di
scadenza dell’assegno
straordinario indicata
nella domanda non tenga
conto della nuova disciplina, la Sede Inps competente segnala la circostanza all’azienda esodante, la quale deve provvedere alla presentazione
di un’altra domanda, ovvero di un’integrazione
della precedente, sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore, con
l’indicazione della nuova
scadenza.
Resta ferma la disciplina sulle decorrenze
iniziali dei trattamenti
pensionistici (cosiddette
finestre), come da messaggio Inps n. 21171 del
12 agosto 2010). ❐
MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2012
2/DALLA PRIMA PAGINA
➧ ve pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione stessa; introduce la
possibilità di rigettare l’istanza di trasformazione del rapporto presentata
dal dipendente nel caso di sussistenza
di un pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione; indica la destinazione dei risparmi derivanti dalle trasformazioni, prevedendo che una quota sino al 70% degli stessi possa essere destinata interamente all’incentivazione della mobilità, per le Amministrazioni che dimostrino di aver proceduto ad attivare piani di mobilità e di
riallocazione di personale da una sede
all’altra.
L’art. 16 della Legge n. 183 del
2010 (c.d. Collegato-Lavoro) ha introdotto in via transitoria un potere speciale per l’Amministrazione, prevedendo la facoltà di una nuova valutazione
sulle situazioni di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale già realizzatesi alla data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 112 del 2008.
In base alla norma vigente, all’istanza del lavoratore interessato, l’Amministrazione non ha un obbligo di accoglimento, né la trasformazione avviene in maniera automatica. La disposizione prevede, infatti, che la trasformazione può essere concessa entro
sessanta giorni dalla domanda, riferendo comunque di particolari impedimenti alla trasformazione, specificandone le cause che precludono l’accoglimento della domanda.
Quindi, in presenza del posto nel
contingente e in mancanza di condizioni preclusive (che riguardano il perseguimento dell’interesse istituzionale
e il buon funzionamento dell’Amministrazione) il dipendente è titolare di un
interesse tutelato alla trasformazione
del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell’Amministrazione relativamente alla congruità del regime
orario ed alla collocazione temporale
della prestazione lavorativa proposti.
La valutazione dell’istanza, verificata l’accoglibilità dal punto di vista soggettivo, si basa su tre elementi:
1) la capienza dei contingenti fissati
dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;
➧ sulla base delle quali,
con effetto dalla rata
scadente nel mese di ottobre 2011 e con riferimento alle pensioni in
pagamento con il sistema GPP Web, si darà
corso, con procedura
centralizzata, agli adempimenti di competenza
dell’Inpdap.
• Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio
– 30 settembre 2011, le
differenze tra l’Irpef già
trattenute sulla pensione e quella ricalcolata in
virtù dell’art. 8 del D.lgs.
n. 314/1997 saranno
regolarizzate in sede di
conguaglio fiscale.
• Per tutti i trattamenti elaborati sarà aggiornata l’aliquota media
presente in banca-dati,
qualora risulti inferiore a
quella comunicata dal
Casellario.
Non sono state elaborate centralmente le posizioni di coloro che hanno un trattamento pensionistico assoggettato
ad aliquota fissa. L’elen-
Trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2) l’oggetto
dell’attività,
che non deve
comportare
una situazione
di conflitto di
interessi rispetto
alla
specifica attività di servizio
svolta dal dipendente;
3) l’impatto
organizzativo
della trasformazione.
In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del
diniego, per permettere al dipendente
di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera.
Se l’Amministrazione ritiene di accogliere la domanda del dipendente
ma con diverse modalità rispetto a
quelle prospettate, nel perfezionare
l’accordo, è necessario che l’interessato
manifesti di nuovo il suo consenso.
La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e deve
essere effettuata con riferimento al
momento in cui la trasformazione dovrebbe aver luogo in base alla domanda del dipendente. Nel caso in cui il
numero delle domande risulti eccedente rispetto ai posti di contingente, la
valutazione sull’accoglimento deve tenere in considerazione l’interesse al
funzionamento dell’Amministrazione, e
la particolare situazione del dipendente, il quale, ricorrendo determinate circostanze, può essere titolare di un interesse protetto, di un titolo di precedenza o di un vero e proprio diritto alla
trasformazione del rapporto.
Il diritto o un titolo di precedenza
nella trasformazione del rapporto sono
individuati nell’art. 12-bis del Decretolegislativo n. 61 del 2000, come modi-
ficato dall’art.
1 della Legge
n. 247 del
2007. In particolare, il comma 1 di questo articolo
stabilisce che
hanno diritto
alla trasformazione del
rapporto i lavoratori del
settore pubblico e di quello privato affetti da patologie oncologiche per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, anche a
causa di terapie salvavita, accertata
dalla competente commissione medica. Tali lavoratori hanno poi anche diritto alla successiva trasformazione del
rapporto da tempo parziale a tempo
pieno a seguito della richiesta.
Il comma 2 ed il comma 3 disciplinano, invece, i titoli di precedenza nella trasformazione a favore di:
1) lavoratori il cui coniuge, figli o
genitori siano affetti da patologie oncologiche;
2) lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia
connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104
del 1992, con riconoscimento di un’invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in
grado di compiere gli atti quotidiani
della vita;
3) lavoratori con figli conviventi di
età non superiore a tredici anni;
4) lavoratori con figli conviventi in
situazione di handicap grave. Altra situazione tutelata è quella dei familiari
di studenti che presentano la sindrome Dsa (Disturbi specifici di apprendimento).
Nel caso di titolarità del diritto alla
trasformazione (lavoratori affetti da pa-
tologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa), una volta ricevuta l’istanza dell’interessato, l’Amministrazione non può negare la trasformazione del rapporto, trovandosi in una situazione di soggezione. Nel caso di titolarità di un diritto di precedenza, la
domanda dell’interessato deve essere
valutata con priorità rispetto a quella
degli altri dipendenti concorrenti.
La circolare raccomanda, inoltre, di
inserire nell’ambito dei contratti individuali, una clausola che stabilisce che
le parti si impegnano, trascorso un
certo periodo di tempo, ad incontrarsi,
per rivalutare la situazione, in considerazione delle esigenze di funzionamento dell’Amministrazione, delle esigenze
personali del lavoratore in part-time e
di quelle degli altri lavoratori, che nel
frattempo possono essere mutate.
Questo per consentire al maggior numero possibile di dipendenti la possibilità di richiedere la trasformazione
del proprio rapporto di lavoro in presenza di obiettive esigenze legate ai
primi anni di vita dei figli ovvero per la
cura di genitori e/o altri familiari, così
come è previsto anche nell’Intesa tra
Governo e Parti sociali sottoscritta il 7
marzo 2011.
Per quanto riguarda le situazioni di
possibile conflitto di interesse, la relativa valutazione va svolta al momento
della trasformazione e, successivamente, durante tutto il corso del rapporto.
Nell’operare una possibile revoca al
tempo parziale, l’interesse del dipendente al mantenimento del rapporto
part-time deve essere tenuto in considerazione anche verificando soluzioni
alternative (ad esempio, valutando la
possibilità di spostamento dei dipendenti tra servizi in modo da soddisfare
il fabbisogno dell’Amministrazione e le
esigenze degli interessati).
Infine, il rispetto dei principi di
buona fede e correttezza richiede che,
allorquando sia stata effettuata una
valutazione di revisione del rapporto,
venga comunque accordato in favore
del dipendente un congruo periodo di
tempo prima della trasformazione, in
modo che questi possa intraprendere
le iniziative più idonee per l’organizzazione della vita personale e familiare.
Assoggettamento all’Irpef di titolari di più pensioni
INPDAP
co dei nominativi dei
pensionati interessati e
le relative disposizioni
operative saranno successivamente indicate a
codeste Sedi dalla D.C.
Sistemi Informativi.
Si precisa che le
informazioni, segnalate,
dall’Inps, prese in considerazione al fine di determinare l’aliquota proporzionale da applicare
ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2011
sono esclusivamente gli
imponibili relativi alle
pensioni erogate da altri
Istituti previdenziali e le
detrazioni di cui all’art.
13 del Tuir mentre le detrazioni per familiari a
carico di cui all’art. 12
del Tuir sono state prese
dalle informazioni esistenti nell’applicativo
Detra 2011.
I risultati delle operazioni compiute dalla
SOCIETÀ CULTURA LAVORO
Confederazione generale
Sindacati Autonomi Lavoratori
Settimanale di politica e informazione sindacale
Direttore MARCO PAOLO NIGI
Direttore responsabile FEDERICO DE LELLA
Comitato di redazione:
Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli - Barbara Cappiello
DIREZIONE: Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
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Sito internet www.confsal.it
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La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250
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L’organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero
tuttavia non essere integralmente accolte. Non si
pubblicano articoli già comparsi su altri giornali.
Associato
all’Unione
Stampa
Periodica
Italiana
D.C. Sistemi Informativi
saranno resi disponibili
nella sezione prospetto
erogazione pensioni –tabulati e prospetti vari in
tre elenchi; nei primi
due saranno compresi i
cumuli tra una pensione
gestita dall’Inpdap e una
o più pensioni erogate
da altri Enti, distinti rispettivamente in Cassa
Stato e Casse Pensioni
gestite dagli ex IIPP,
mentre nel terzo saranno elencati i cumuli tra
più pensioni a carico
dell’Inpdap e uno o più
trattamenti pensionistici
gestiti da altri Enti.
Negli elaborati, per
ciascuna partita di pensione, saranno riportati
gli elementi che compongono la nuova rata continuativa, integrati con i
dati forniti dall’Inps.
Verranno inoltre indicati il codice dell’Ente
erogatore, il numero di
iscrizione e l’imponibile
dell’altra o delle altre
pensioni, dal cumulo
delle quali è stata rideterminata la nuova aliquota di tassazione.
Ove le Sedi dovessero
riscontrare eventuali
anomalie
dovranno
provvedere immediatamente alla regolarizzazione dei relativi trattamenti pensionistici, secondo le consuete modalità operative previste nel
sistema di pagamento
GPP Web, e contestualmente segnalare tale regolarizzazione mediante
l’apertura di uno specifico ticket al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza [email protected] specificando, nell’oggetto della
e-mail, la seguente locuzione “regolarizzazioni
posizioni al Casellario
centrale dei pensionati”.
La presente nota operativa è diramata d’intesa con la D.C. Sistemi
Informativi.
DALLA PRIMA PAGINA/3
MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2012
P
ervengono a questa Direzione quesiti relativi alla decorrenza dell’iscrizione ai fini dell’indennità premio
di servizio o dell’indennità di buonuscita (d’ora in poi Tfs) del personale
assunto in posizione non di ruolo.
Al riguardo si deve premettere che le
ipotesi di seguito indicate attengono
esclusivamente al personale in regime
Tfs e, pertanto, non riguardano il personale c.d. contrattualizzato assunto nella
Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 ovvero
in servizio nella Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000
che rientra nel regime di trattamento di
fine rapporto; in questi casi occorre fare
riferimento alla circolare n. 11 del 12
marzo 2001 ed alle sue modifiche ed integrazioni successive.
Si ricorda che è in regime Tfs il personale contrattualizzato assunto a
tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 nonché il personale in
regime di diritto pubblico 1 previsto
dall’art. 3 del D.lgs. 30 marzo 2011 n.
165 e da altre disposizioni a carattere
speciale, qualunque sia la data di assunzione.
Tanto premesso, si precisa quanto
segue.
Il personale di ruolo consegue il diritto al Tfs dopo almeno un anno di
iscrizione all’ex Enpas od all’ex
Inadel2.
Il personale di ruolo è obbligatoriamente iscritto all’Inpdap ai fini del Tfs
dal primo giorno di servizio (decorrenza economica). Più servizi, ciascuno
inferiore ad un anno, se resi in posizione di ruolo, ancorché non continuativi, fanno sorgere l’obbligo di iscrizione all’ex Enpas od all’ex Inadel e qualora cumulativamente ammontino ad
un anno o più danno diritto al Tfs all’atto della risoluzione del rapporto di
lavoro.
Per il personale non di ruolo esistono regole diverse a seconda che si
tratti di personale iscritto all’ex Enpas
o all’ex Inadel che sono di seguito riepilogate.
➧ no in ritardo, l’importo
dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve
essere oggetto di compensazione/recupero sui
pagamenti relativi all’assegno di invalidità.
In ogni caso di opzione a favore dell’indennità
di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta
sospesa per tutto il periodo di fruizione della
predetta indennità.
I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di
opzione per l’indennità di
disoccupazione, possono
rinunciare all’indennità
in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del
pagamento dell’assegno
di invalidità.
Circolare
26 ottobre 2011, n. 138
Premessa
La sentenza della
Corte costituzionale 1922 luglio 2011 n. 234 ha
dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito,
Iscrizione per trattamento fine servizio
INPDAP
Personale in posizione non di ruolo
iscritto all’ex Enpas e destinatario
dell’indennità di buonuscita
La Legge 6 dicembre 1966, n. 1077,
ha esteso ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le
norme sul trattamento di quiescenza e
previdenza all’epoca vigenti per i dipendenti di ruolo, escludendo nel contempo
l’applicabilità di quelle disposizioni nei
confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo
inferiore ad un anno.
L’art. 2 del D.p.r. n. 1032/1973 ribadisce quanto già disposto dalla Legge n.
1077/66 citata stabilendo che l’indennità di buonuscita non spetta “al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un
anno”. Ne consegue che i dipendenti civili in servizio presso le Amministrazioni
dello Stato assunti temporaneamente
per periodi inferiori ad un anno non
hanno diritto all’iscrizione all’ex Enpas.
In linea generale e salve le eccezioni previste da disposizioni specifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1967, per effetto della Legge n. 1077/1966, il diritto all’iscrizione all’ex Enpas per i dipendenti civili
non di ruolo dello Stato sorge esclusivamente dopo un anno di servizio continuativo ed in tal caso l’iscrizione retroagisce alla data di inizio del rapporto di
lavoro.
Si precisa che più rapporti di lavoro,
ciascuno di durata inferiore ad un anno
continuativo, prestati senza soluzione di
continuità con la stessa Amministrazione o con Amministrazioni statali diverse
(essendo lo Stato unico datore di lavoro),
resi in posizione non di ruolo, danno diritto all’iscrizione all’ex Enpas ed alla liquidazione del Tfs se la loro durata complessiva è pari o superiore all’anno.
Diversamente, più rapporti di lavoro,
ciascuno di durata inferiore ad un anno,
prestati anche con un solo giorno di in-
con modificazioni, dalla
Legge 19 luglio 1993, n.
236, nonché dell’articolo
1 della stessa Legge n.
236 del 1993, nella parte
in cui tali norme non
prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si
trovino ad avere diritto ai
trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e
quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Le predette norme, dichiarate costituzionalmente illegittime - laddove esse non prevedevano
in favore dell’assicurato il
diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione - pertanto, hanno
cessato di avere efficacia
e non possono trovare
applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta (Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale
- Corte costituzionale n.
32 del 27-7-2011).
Tale decisione riconosce all’assicurato il diritto di scegliere tra l’asse-
terruzione tra l’uno e l’altro non fanno
sorgere il diritto né all’iscrizione né alla
liquidazione del Tfs anche se la loro durata complessiva supera l’anno.
Personale in posizione non di ruolo
iscritto all’ex Inadel e destinatario
dell’indennità premio di servizio
A decorrere dal 2 aprile 1968, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 152/1968, il
personale non di ruolo è iscritto all’ex
Inadel “purché abbia almeno un anno di
servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente”; al compiersi dell’anno di servizio continuativo
l’obbligo di contribuzione e l’iscrizione
hanno effetto retroattivo, così come disposto dall’art. 11 della stessa Legge n.
152/68.
Il personale non di ruolo però, a differenza di quanto sopra precisato per gli
iscritti all’ex Enpas, non matura il diritto
all’iscrizione all’ex Inadel qualora i servizi
1. Elenchiamo le principali categorie (non tutte
iscritte all’Inpdap ai fini
del Tfs) di pubblici dipendenti, sottratte alla generale disciplina del lavoro
pubblico “contrattualizzato”:
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari;
- componenti della Corte
costituzionale;
- avvocati e procuratori
dello Stato;
- personale militare e delle
Forze di polizia;
- personale delle carriere
diplomatica e prefettizia;
- dipendenti degli Enti
che svolgono la loro attività
nell’ambito delle materie
contemplate dal D.lgs.C.P.S.
691/1947 (risparmio e fun-
Assegno
di disoccupazione
INPS
gno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l’incumulabilità delle due
prestazioni.
Istruzioni operative
Si forniscono di seguito le istruzioni operative in attuazione di
quanto in premessa.
• Per un corretto
esercizio del diritto di
opzione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in
modo non equivoco la
propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo
dell’assegno ordinario di
invalidità. A tal fine è in
corso di implementazione la procedura di pre-
sentazione della domanda di indennità di disoccupazione attraverso le
modalità telematiche direttamente da cittadino tramite Web, Contact
center integrato, Patronati/Intermediari dell’Istituto - affinché consentano di manifestare la
suddetta opzione avente
valore di domanda amministrativa. Nelle more
l’opzione in argomento
sarà esercitata con apposita richiesta scritta
presentata alla Struttura
Inps territorialmente
competente.
• Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari
di assegno ordinario di
invalidità successivamente alla presentazione
della domanda di indennità di disoccupazione o
durante il periodo di
fruizione dell’indennità
medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta,
siano stati resi presso Enti datori di lavoro diversi, anche se i medesimi servizi
siano stati svolti in maniera continuativa
ed ammontino complessivamente ad un
anno continuativo. In tal caso non sorge
infatti nei confronti di alcuno di questi
l’obbligo del versamento contributivo.
Si rammenta, infine, che solo con deliberazione n. 528 del 20 giugno 1988 il
Consiglio di Amministrazione dell’allora
Inadel ha stabilito l’obbligatorietà di
iscrizione all’Ente del personale assunto
a tempo determinato a decorrere dalla
data della deliberazione stessa, sempre
che questo abbia almeno un anno di
servizio continuativo.
Ne consegue che servizi resi con contratto a tempo determinato - anche di
durata pari o superiore all’anno continuativo - prima della citata data del 20
giugno 1988 non hanno fatto sorgere il
diritto all’iscrizione all’ex Inadel. Pertanto
un contratto di lavoro a tempo determinato, antecedente al 20 giugno 1988,
anche se seguito da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la stessa Amministrazione, non è utile ai fini
IPS, non sussistendo per il primo servizio l’obbligo di iscrizione.
Note
zioni creditizia e valutaria) e
dalle Leggi n. 281/1985 (tutela del risparmio e valori
mobiliari) n. 287/1990 (tutela della concorrenza e del
mercato) e quindi Banca d’Italia, Consob e Autorità garante della concorrenza e
del mercato;
- dipendenti dell’Isvap;
- dipendenti dell’Autorità
di regolazione dei servizi di
pubblica utilità per l’energia
elettrica ed il gas;
- dipendenti dell’Autorità
garante nelle comunicazioni;
- dipendenti del Garante
per la protezione dei dati
personali;
- personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
(volontari esclusi);
- personale della carriera
dirigenziale penitenziaria;
- professori e ricercatori
universitari;
- dipendenti della Camera e del Senato;
- dipendenti della Corte
costituzionale;
- dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
2. Si veda in merito
l’art. 7, comma 1, della
Legge 29 aprile 1976, n.
177 (che ha modificato
l’art. 3, comma 1, del
D.p.r. 29 dicembre 1973,
n. 1032) e l’art. 22 del Decreto-legge 31 agosto
1987 n. 359 convertito,
con modificazioni, nella
Legge 29 ottobre 1987 n.
440 (che ha introdotto
una deroga all’art. 2 della
Legge n. 8 marzo 1968, n.
152).
la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60
giorni dalla data in cui è
stato notificato il provvedimento di accoglimento
della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non
esercitino tale opzione o
la esercitino in ritardo,
l’importo dell’indennità
di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno
di invalidità.
• In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione,
l’erogazione dell’assegno
ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il
periodo di fruizione della
predetta indennità.
• I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare
all’indennità in qualsiasi
momento ottenendo il ripristino del pagamento
dell’assegno di invalidità.
La rinuncia, che ha
valore dalla data in cui
viene effettuata, ha ca-
rattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere
ammesso a percepire la
parte residua di disoccupazione.
Con l’occasione si
precisa che la sentenza
della Corte costituzionale estende i suoi effetti
esclusivamente ai rapporti ancora pendenti
tra l’assicurato e l’Inps a
decorrere dal giorno della sua pubblicazione.
La statuizione della
Consulta non produce,
invece, più alcun effetto
nei confronti dei rapporti
ormai irreversibilmente
esauriti anteriormente a
detta pronuncia di illegittimità costituzionale, per
effetto di intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso
concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata
intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale oppure all’avveramento della decadenza
sostanziale, istituti sanzionatori entrambi riconducibili all’inerzia del titolare del relativo diritto.
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