f confsal Anno XVII - numero Confederazione E u r o p e a dei Sindacati Indipendenti Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB Roma Euro 0,90 Abbonamento annuale Euro 26,00 La copia si può anche acquistare nelle nostre sedi Confsal in tutta Italia 1 Documenti Mercoledì 4 gennaio 2012 SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE Società Cultura Lavoro CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI Sito Internet: www.confsal.it E-mail: [email protected] ratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la eserciti- Assegno di disoccupazione e invalidità: diritto di opzione INPS L’assicurato deve dichiarare all’Ente la sua scelta P er un corretto esercizio del diritto di opzione tra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupa- zione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità. Lo specifica l’Inps con la circolare 26 ottobre 2011, n. 138 contenente chiarimenti in merito alla sentenza 22 luglio 2011, n. 234 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme nella parte Assoggettamento all’Irpef di titolari di più pensioni INPDAP Modalità di applicazione della ritenuta fiscale Applicazione per l’anno 2011 dell’art.8 del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in materia di assoggettamento all’Irpef di titolari di più trattamenti pensionistici. In caso di corresponsione di due o più trattamenti pensionistici assoggettabili ad Irpef, erogati dallo stesso e da Enti diversi, la disposizione di cui all’oggetto ha disciplinato le modalità di applicazione della relativa ritenuta fiscale. Nel richiamare le di- C ome noto, i regolamenti dei Fondi di sostegno di settore, istituiti presso l’Inps ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della Legge n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario: il diritto all’assegno di sostegno al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria. Il diritto a pensione del lavoratore deve essere pertanto verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti pensionistici che saranno in vigore alla data di uscita dal Fondo di sostegno. sposizioni impartite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 in materia di tassazione Irpef sulle pensioni per i titolari di più trattamenti (cfr. circolare Inpdap n. 13 del 27/2/2004), si informa che l’Inps, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a comunicare alla Direzione Centrale Sistemi Informativi le risultanze delle proprie elaborazioni, A PAGINA 2 in cui esse non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Nel caso in cui i lavo- Roma, sede Inps A PAGINA 3 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È Le indicazioni per la gestione delle contestazioni e dei rapporti non esauriti stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre scorso, la circolare n.9/2011 “Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale-presupposti- rivalutazione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella Legge n. 133 del 2008”. Dall’entrata in vigore della Legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato-Lavoro), sono pervenute diverse segnalazioni di contenzioso relative alla norma che, in via transitoria, ha previsto la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di sottoporre a nuova valutazione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Dalle denunce emergono casi di errata interpretazione della norma con pregiudizio per le lavoratrici donne, spesso impegnate nella cura dei figli e dei familiari bisognosi di assistenza. La circolare fornisce delle indicazioni alle Amministrazioni, al fine di orientarle nella gestione del contenzioso e nella definizione dei rapporti ancora non esauriti, tenendo presente che le norme di legge (art. 7, comma 6, Decreto legislativo n. 165 del 2001; art. 12bis Decreto legislativo n. 61 del 2000; art. 6 Legge n. 170 del 2010) e le clausole dei contratti collettivi che disciplinano la materia, accordano particolari forme di tutela ai lavoratori per la cura dei figli o per situazioni di disagio personale o familiare. Il Decreto-legge n. 112 del 2008 apporta le seguenti novità: elimina ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è subordinato alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione interessata; sopprime la mera possibilità per l’Amministrazione di differire la trasformazione del rapporto sino al termine dei sei mesi nel caso di gra- Domanda di assegno straordinario. Adeguamento pensioni vecchiaia delle lavoratrici INPS Le domande vanno modificate o integrate in relazione alla nuova disciplina In particolare, per le lavoratrici ammesse alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia deve essere verificato in funzione della nuova disciplina dettata dall’articolo 1, comma 20, della Legge n. 148 del 14 settembre 2011. La norma richiamata anticipa al 2014 (anziché dal 2020) il progressivo aumento del requisito anagrafico Iscrizione per trattamento di fine servizio del personale non di ruolo INPDAP Nota operativa n. 34/2011 A PAGINA 3 delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo; l’entrata a regime della disciplina è anticipato al 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032). Ne consegue che le domande di assegno straordinario devono essere modificate, o integrate, ai sensi della citata nuova disposizione A PAGINA 2 normativa. Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell’assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina, la Sede Inps competente segnala la circostanza all’azienda esodante, la quale deve provvedere alla presentazione di un’altra domanda, ovvero di un’integrazione della precedente, sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore, con l’indicazione della nuova scadenza. Resta ferma la disciplina sulle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre), come da messaggio Inps n. 21171 del 12 agosto 2010). ❐ MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2012 2/DALLA PRIMA PAGINA ➧ ve pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione stessa; introduce la possibilità di rigettare l’istanza di trasformazione del rapporto presentata dal dipendente nel caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione; indica la destinazione dei risparmi derivanti dalle trasformazioni, prevedendo che una quota sino al 70% degli stessi possa essere destinata interamente all’incentivazione della mobilità, per le Amministrazioni che dimostrino di aver proceduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione di personale da una sede all’altra. L’art. 16 della Legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato-Lavoro) ha introdotto in via transitoria un potere speciale per l’Amministrazione, prevedendo la facoltà di una nuova valutazione sulle situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già realizzatesi alla data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 112 del 2008. In base alla norma vigente, all’istanza del lavoratore interessato, l’Amministrazione non ha un obbligo di accoglimento, né la trasformazione avviene in maniera automatica. La disposizione prevede, infatti, che la trasformazione può essere concessa entro sessanta giorni dalla domanda, riferendo comunque di particolari impedimenti alla trasformazione, specificandone le cause che precludono l’accoglimento della domanda. Quindi, in presenza del posto nel contingente e in mancanza di condizioni preclusive (che riguardano il perseguimento dell’interesse istituzionale e il buon funzionamento dell’Amministrazione) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell’Amministrazione relativamente alla congruità del regime orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti. La valutazione dell’istanza, verificata l’accoglibilità dal punto di vista soggettivo, si basa su tre elementi: 1) la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica; ➧ sulla base delle quali, con effetto dalla rata scadente nel mese di ottobre 2011 e con riferimento alle pensioni in pagamento con il sistema GPP Web, si darà corso, con procedura centralizzata, agli adempimenti di competenza dell’Inpdap. • Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio – 30 settembre 2011, le differenze tra l’Irpef già trattenute sulla pensione e quella ricalcolata in virtù dell’art. 8 del D.lgs. n. 314/1997 saranno regolarizzate in sede di conguaglio fiscale. • Per tutti i trattamenti elaborati sarà aggiornata l’aliquota media presente in banca-dati, qualora risulti inferiore a quella comunicata dal Casellario. Non sono state elaborate centralmente le posizioni di coloro che hanno un trattamento pensionistico assoggettato ad aliquota fissa. L’elen- Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2) l’oggetto dell’attività, che non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente; 3) l’impatto organizzativo della trasformazione. In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera. Se l’Amministrazione ritiene di accogliere la domanda del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, nel perfezionare l’accordo, è necessario che l’interessato manifesti di nuovo il suo consenso. La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e deve essere effettuata con riferimento al momento in cui la trasformazione dovrebbe aver luogo in base alla domanda del dipendente. Nel caso in cui il numero delle domande risulti eccedente rispetto ai posti di contingente, la valutazione sull’accoglimento deve tenere in considerazione l’interesse al funzionamento dell’Amministrazione, e la particolare situazione del dipendente, il quale, ricorrendo determinate circostanze, può essere titolare di un interesse protetto, di un titolo di precedenza o di un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto. Il diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto sono individuati nell’art. 12-bis del Decretolegislativo n. 61 del 2000, come modi- ficato dall’art. 1 della Legge n. 247 del 2007. In particolare, il comma 1 di questo articolo stabilisce che hanno diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori del settore pubblico e di quello privato affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica. Tali lavoratori hanno poi anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno a seguito della richiesta. Il comma 2 ed il comma 3 disciplinano, invece, i titoli di precedenza nella trasformazione a favore di: 1) lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche; 2) lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, con riconoscimento di un’invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; 3) lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni; 4) lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave. Altra situazione tutelata è quella dei familiari di studenti che presentano la sindrome Dsa (Disturbi specifici di apprendimento). Nel caso di titolarità del diritto alla trasformazione (lavoratori affetti da pa- tologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa), una volta ricevuta l’istanza dell’interessato, l’Amministrazione non può negare la trasformazione del rapporto, trovandosi in una situazione di soggezione. Nel caso di titolarità di un diritto di precedenza, la domanda dell’interessato deve essere valutata con priorità rispetto a quella degli altri dipendenti concorrenti. La circolare raccomanda, inoltre, di inserire nell’ambito dei contratti individuali, una clausola che stabilisce che le parti si impegnano, trascorso un certo periodo di tempo, ad incontrarsi, per rivalutare la situazione, in considerazione delle esigenze di funzionamento dell’Amministrazione, delle esigenze personali del lavoratore in part-time e di quelle degli altri lavoratori, che nel frattempo possono essere mutate. Questo per consentire al maggior numero possibile di dipendenti la possibilità di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in presenza di obiettive esigenze legate ai primi anni di vita dei figli ovvero per la cura di genitori e/o altri familiari, così come è previsto anche nell’Intesa tra Governo e Parti sociali sottoscritta il 7 marzo 2011. Per quanto riguarda le situazioni di possibile conflitto di interesse, la relativa valutazione va svolta al momento della trasformazione e, successivamente, durante tutto il corso del rapporto. Nell’operare una possibile revoca al tempo parziale, l’interesse del dipendente al mantenimento del rapporto part-time deve essere tenuto in considerazione anche verificando soluzioni alternative (ad esempio, valutando la possibilità di spostamento dei dipendenti tra servizi in modo da soddisfare il fabbisogno dell’Amministrazione e le esigenze degli interessati). Infine, il rispetto dei principi di buona fede e correttezza richiede che, allorquando sia stata effettuata una valutazione di revisione del rapporto, venga comunque accordato in favore del dipendente un congruo periodo di tempo prima della trasformazione, in modo che questi possa intraprendere le iniziative più idonee per l’organizzazione della vita personale e familiare. Assoggettamento all’Irpef di titolari di più pensioni INPDAP co dei nominativi dei pensionati interessati e le relative disposizioni operative saranno successivamente indicate a codeste Sedi dalla D.C. Sistemi Informativi. Si precisa che le informazioni, segnalate, dall’Inps, prese in considerazione al fine di determinare l’aliquota proporzionale da applicare ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2011 sono esclusivamente gli imponibili relativi alle pensioni erogate da altri Istituti previdenziali e le detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir mentre le detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del Tuir sono state prese dalle informazioni esistenti nell’applicativo Detra 2011. I risultati delle operazioni compiute dalla SOCIETÀ CULTURA LAVORO Confederazione generale Sindacati Autonomi Lavoratori Settimanale di politica e informazione sindacale Direttore MARCO PAOLO NIGI Direttore responsabile FEDERICO DE LELLA Comitato di redazione: Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli - Barbara Cappiello DIREZIONE: Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma Tel. 06.55342123 - 06.55342118 - 06.5585726 - 06.55300474 e-mail: [email protected] - [email protected] AMMINISTRAZIONE: Viale Trastevere, 60 - 00153 Roma Sito internet www.confsal.it Gestione editoriale: Società Cooperativa Editoriale Cultura Lavoro s.r.l. Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma - iscritta al R.O.C. al n. 9453 ORGANIZZAZIONE EDITORIALE: Italo Meschini La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250 Registrato Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996 Sped. A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma I DCB Roma Stampa: Eurolit srl - Via Bitetto, 39 - 00133 Roma L’organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero tuttavia non essere integralmente accolte. Non si pubblicano articoli già comparsi su altri giornali. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana D.C. Sistemi Informativi saranno resi disponibili nella sezione prospetto erogazione pensioni –tabulati e prospetti vari in tre elenchi; nei primi due saranno compresi i cumuli tra una pensione gestita dall’Inpdap e una o più pensioni erogate da altri Enti, distinti rispettivamente in Cassa Stato e Casse Pensioni gestite dagli ex IIPP, mentre nel terzo saranno elencati i cumuli tra più pensioni a carico dell’Inpdap e uno o più trattamenti pensionistici gestiti da altri Enti. Negli elaborati, per ciascuna partita di pensione, saranno riportati gli elementi che compongono la nuova rata continuativa, integrati con i dati forniti dall’Inps. Verranno inoltre indicati il codice dell’Ente erogatore, il numero di iscrizione e l’imponibile dell’altra o delle altre pensioni, dal cumulo delle quali è stata rideterminata la nuova aliquota di tassazione. Ove le Sedi dovessero riscontrare eventuali anomalie dovranno provvedere immediatamente alla regolarizzazione dei relativi trattamenti pensionistici, secondo le consuete modalità operative previste nel sistema di pagamento GPP Web, e contestualmente segnalare tale regolarizzazione mediante l’apertura di uno specifico ticket al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza [email protected] specificando, nell’oggetto della e-mail, la seguente locuzione “regolarizzazioni posizioni al Casellario centrale dei pensionati”. La presente nota operativa è diramata d’intesa con la D.C. Sistemi Informativi. DALLA PRIMA PAGINA/3 MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2012 P ervengono a questa Direzione quesiti relativi alla decorrenza dell’iscrizione ai fini dell’indennità premio di servizio o dell’indennità di buonuscita (d’ora in poi Tfs) del personale assunto in posizione non di ruolo. Al riguardo si deve premettere che le ipotesi di seguito indicate attengono esclusivamente al personale in regime Tfs e, pertanto, non riguardano il personale c.d. contrattualizzato assunto nella Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 ovvero in servizio nella Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000 che rientra nel regime di trattamento di fine rapporto; in questi casi occorre fare riferimento alla circolare n. 11 del 12 marzo 2001 ed alle sue modifiche ed integrazioni successive. Si ricorda che è in regime Tfs il personale contrattualizzato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 nonché il personale in regime di diritto pubblico 1 previsto dall’art. 3 del D.lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e da altre disposizioni a carattere speciale, qualunque sia la data di assunzione. Tanto premesso, si precisa quanto segue. Il personale di ruolo consegue il diritto al Tfs dopo almeno un anno di iscrizione all’ex Enpas od all’ex Inadel2. Il personale di ruolo è obbligatoriamente iscritto all’Inpdap ai fini del Tfs dal primo giorno di servizio (decorrenza economica). Più servizi, ciascuno inferiore ad un anno, se resi in posizione di ruolo, ancorché non continuativi, fanno sorgere l’obbligo di iscrizione all’ex Enpas od all’ex Inadel e qualora cumulativamente ammontino ad un anno o più danno diritto al Tfs all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Per il personale non di ruolo esistono regole diverse a seconda che si tratti di personale iscritto all’ex Enpas o all’ex Inadel che sono di seguito riepilogate. ➧ no in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità. In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità. I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. Circolare 26 ottobre 2011, n. 138 Premessa La sentenza della Corte costituzionale 1922 luglio 2011 n. 234 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, Iscrizione per trattamento fine servizio INPDAP Personale in posizione non di ruolo iscritto all’ex Enpas e destinatario dell’indennità di buonuscita La Legge 6 dicembre 1966, n. 1077, ha esteso ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le norme sul trattamento di quiescenza e previdenza all’epoca vigenti per i dipendenti di ruolo, escludendo nel contempo l’applicabilità di quelle disposizioni nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno. L’art. 2 del D.p.r. n. 1032/1973 ribadisce quanto già disposto dalla Legge n. 1077/66 citata stabilendo che l’indennità di buonuscita non spetta “al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno”. Ne consegue che i dipendenti civili in servizio presso le Amministrazioni dello Stato assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno non hanno diritto all’iscrizione all’ex Enpas. In linea generale e salve le eccezioni previste da disposizioni specifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1967, per effetto della Legge n. 1077/1966, il diritto all’iscrizione all’ex Enpas per i dipendenti civili non di ruolo dello Stato sorge esclusivamente dopo un anno di servizio continuativo ed in tal caso l’iscrizione retroagisce alla data di inizio del rapporto di lavoro. Si precisa che più rapporti di lavoro, ciascuno di durata inferiore ad un anno continuativo, prestati senza soluzione di continuità con la stessa Amministrazione o con Amministrazioni statali diverse (essendo lo Stato unico datore di lavoro), resi in posizione non di ruolo, danno diritto all’iscrizione all’ex Enpas ed alla liquidazione del Tfs se la loro durata complessiva è pari o superiore all’anno. Diversamente, più rapporti di lavoro, ciascuno di durata inferiore ad un anno, prestati anche con un solo giorno di in- con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Le predette norme, dichiarate costituzionalmente illegittime - laddove esse non prevedevano in favore dell’assicurato il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione - pertanto, hanno cessato di avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta (Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte costituzionale n. 32 del 27-7-2011). Tale decisione riconosce all’assicurato il diritto di scegliere tra l’asse- terruzione tra l’uno e l’altro non fanno sorgere il diritto né all’iscrizione né alla liquidazione del Tfs anche se la loro durata complessiva supera l’anno. Personale in posizione non di ruolo iscritto all’ex Inadel e destinatario dell’indennità premio di servizio A decorrere dal 2 aprile 1968, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 152/1968, il personale non di ruolo è iscritto all’ex Inadel “purché abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente”; al compiersi dell’anno di servizio continuativo l’obbligo di contribuzione e l’iscrizione hanno effetto retroattivo, così come disposto dall’art. 11 della stessa Legge n. 152/68. Il personale non di ruolo però, a differenza di quanto sopra precisato per gli iscritti all’ex Enpas, non matura il diritto all’iscrizione all’ex Inadel qualora i servizi 1. Elenchiamo le principali categorie (non tutte iscritte all’Inpdap ai fini del Tfs) di pubblici dipendenti, sottratte alla generale disciplina del lavoro pubblico “contrattualizzato”: - magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari; - componenti della Corte costituzionale; - avvocati e procuratori dello Stato; - personale militare e delle Forze di polizia; - personale delle carriere diplomatica e prefettizia; - dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività nell’ambito delle materie contemplate dal D.lgs.C.P.S. 691/1947 (risparmio e fun- Assegno di disoccupazione INPS gno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni. Istruzioni operative Si forniscono di seguito le istruzioni operative in attuazione di quanto in premessa. • Per un corretto esercizio del diritto di opzione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità. A tal fine è in corso di implementazione la procedura di pre- sentazione della domanda di indennità di disoccupazione attraverso le modalità telematiche direttamente da cittadino tramite Web, Contact center integrato, Patronati/Intermediari dell’Istituto - affinché consentano di manifestare la suddetta opzione avente valore di domanda amministrativa. Nelle more l’opzione in argomento sarà esercitata con apposita richiesta scritta presentata alla Struttura Inps territorialmente competente. • Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, siano stati resi presso Enti datori di lavoro diversi, anche se i medesimi servizi siano stati svolti in maniera continuativa ed ammontino complessivamente ad un anno continuativo. In tal caso non sorge infatti nei confronti di alcuno di questi l’obbligo del versamento contributivo. Si rammenta, infine, che solo con deliberazione n. 528 del 20 giugno 1988 il Consiglio di Amministrazione dell’allora Inadel ha stabilito l’obbligatorietà di iscrizione all’Ente del personale assunto a tempo determinato a decorrere dalla data della deliberazione stessa, sempre che questo abbia almeno un anno di servizio continuativo. Ne consegue che servizi resi con contratto a tempo determinato - anche di durata pari o superiore all’anno continuativo - prima della citata data del 20 giugno 1988 non hanno fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’ex Inadel. Pertanto un contratto di lavoro a tempo determinato, antecedente al 20 giugno 1988, anche se seguito da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la stessa Amministrazione, non è utile ai fini IPS, non sussistendo per il primo servizio l’obbligo di iscrizione. Note zioni creditizia e valutaria) e dalle Leggi n. 281/1985 (tutela del risparmio e valori mobiliari) n. 287/1990 (tutela della concorrenza e del mercato) e quindi Banca d’Italia, Consob e Autorità garante della concorrenza e del mercato; - dipendenti dell’Isvap; - dipendenti dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità per l’energia elettrica ed il gas; - dipendenti dell’Autorità garante nelle comunicazioni; - dipendenti del Garante per la protezione dei dati personali; - personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (volontari esclusi); - personale della carriera dirigenziale penitenziaria; - professori e ricercatori universitari; - dipendenti della Camera e del Senato; - dipendenti della Corte costituzionale; - dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. 2. Si veda in merito l’art. 7, comma 1, della Legge 29 aprile 1976, n. 177 (che ha modificato l’art. 3, comma 1, del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032) e l’art. 22 del Decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359 convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1987 n. 440 (che ha introdotto una deroga all’art. 2 della Legge n. 8 marzo 1968, n. 152). la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità. • In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità. • I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha ca- rattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione. Con l’occasione si precisa che la sentenza della Corte costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. La statuizione della Consulta non produce, invece, più alcun effetto nei confronti dei rapporti ormai irreversibilmente esauriti anteriormente a detta pronuncia di illegittimità costituzionale, per effetto di intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale oppure all’avveramento della decadenza sostanziale, istituti sanzionatori entrambi riconducibili all’inerzia del titolare del relativo diritto. L’AGENZIA GENERALE ROMA CONFSAL, Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma (RM) - tel. 06/55342120/12/19 - Fax 06/55342127, grazie alla collaborazione con Società Cattolica di Assicurazione, può offrire a tutti gli iscritti alle Federazioni Confsal prodotti assicurativi personalizzati, completi e competitivi, adeguati a bisogni specifici con uno sconto del 35% sui prezzi di listino. Ogni prodotto è dotato di una documentazione informativa chiara, esaustiva, contenente l’espressione dettagliata delle coperture offerte e delle procedure liquidative. Assicurazione, fondata nel 1896, unica cooperativa del mercato assicurativo esprime fondazione una particolare attenzione alle persone, alle famiglie e alle imprese. Generale Roma Confsal Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma (RM) 2120/12/19 - fax 0655342127, grazie alla collaborazione con Cattolica , può ti gli iscritti Confsal prodotti assicurativi personalizzati, completi e competitivi, oro bisogni specifici. 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