AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN DEROGA
2010
Introduzione:
Le presenti Linee guida disciplinano la realizzazione di misure di politica
attiva, attraverso le risorse del Fondo sociale europeo - FSE, per l’attuazione
dell’accordo siglato dal Governo e dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 12 febbraio 2009 e sostenere i lavoratori colpiti dalla
crisi economica in atto destinatari di ammortizzatori sociali in deroga in
CIG/CIGS e mobilità nel periodo 2009/2010.
Quadro sinottico degli istituti di sostegno al
reddito in alcuni Paesi Europei
ITALIA
Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria
(CIGO)
Cassa Integrazione
Guadagni
Straordinaria (CIGS)
FRANCIA
REGNO
UNITO
GERMANIA
Sistema
d’assicurazione
contro la
disoccupazione
(Assurance
chômaque)
Indennità di
disoccupazione
basata sui contributi
(Contribution-based
Jobseeker’s
Allowence)
Indennità di
disoccupazione I
(Arbeitslosengeld I)
Indennità di Mobilità
Cigs e Mobilità in
deroga alla
normativa ordinaria
Indennità di
disoccupazione
Ordinaria
Indennità di
disoccupazione a
requisiti ridotti
Indennità di
disoccupazione
Sussidio di
disoccupazione
Indennità di
disoccupazione II
(Arbeitslosengeld II)
Regime di solidarietà
(Régime de
solidarité)
Indennità di
disoccupazione
basata sul reddito
(Incombe-based
Jobseekr’s
Allowence).
SPAGNA
Sussidio sociale
(Sozialgeld)
Rendita attiva di
inserimento.
Riferimenti normativi:
Art. 2, comma 36 della legge 203/2008:
prevede possano essere concessi trattamenti di sostegno al
reddito in deroga alla vigente normativa, sulla base di accordi
con le Regioni e le Province Autonome;
Art. 19, della Legge 2/2009:
stabilisce che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori
sociali in deroga alla vigente normativa, possano essere utilizzati
con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato,
compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione
Accordo Stato- Regioni e P.A. del 12 febbraio 2009:
Definisce le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali e le
competenze degli enti locali in materia.
DGR
1560 del 9 novembre 2009: Programma degli
interventi per la gestione degli ammortizzatori sociali in
deroga.
Cassa Integrazione in deroga
CIG in deroga: imprese beneficiarie
• Aziende appartenenti a qualsiasi settore produttivo escluse dall’utilizzo
degli strumenti ordinari di sostegno al reddito.
• In particolare:
– Aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti.
– Aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti subordinatamente all’esaurimento
degli strumenti ordinari.
– Imprese cooperative
– Aziende e associazioni del terziario e dei servizi
– Aziende del commercio con meno di 50 dipendenti
– Studi professionali
Destinatari
Sono beneficiari del trattamento:
 TUTTI I LAVORATORI SUBORDINATI, a tempo indeterminato o
determinato;
 gli APPRENDISTI;
 i LAVORATORI SOMMINISTRATI,
 i SOCI LAVORATORI SUBORDINATI DI COOPERATIVE;
i LAVORATORI /le LAVORATRICI A DOMICILIO;
i
Requisiti
• Anzianità lavorativa aziendale di almeno 90 giornate presso l’azienda che
presenta la richiesta.
Durata della prestazione
• il trattamento viene concesso un periodo di massimo individuale di n. 6
mesi (pari a 1.038 pro capite per il tempo pieno).
N.B.
 Per i lavoratori TD la durata della CIG non può andare oltre la
scadenza del contratto.
 Per gli apprendisti la durata della CIG è limitata alla durata del
rapporto (nel caso in cui lo stesso non sia trasformato)
Misura della prestazione
• L’importo della prestazione corrisponde all’80% della retribuzione
globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
• Limiti massimi mensile per il 2010:
€. 840.81 (Importo netto)
€ 1.010,57(Importo netto)*
• I periodi in cui è percepita l’integrazione salariale sono coperti da
contribuzione figurativa e, pertanto, sono utili per il diritto alla pensione
* Come statuito dalla Circolare Inps n. 18 del 05/02/2010, si tratta di
importi al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della L.
41/1986 in caso di retribuzione mensile superiore a €. 1.931,86.
Cause di esclusione dal diritto:
Il lavoratore sospeso in CIG in deroga decade dal trattamento qualora:
•
rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento
nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
•
non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza;
•
svolge, contemporaneamente, attività retribuita senza averla prima
comunicata alla Struttura INPS territorialmente competente.
CIRCOLARE INPS 15 FEBBRAIO 2007, N. 39
Richiesta estensione CIG in deroga
E’
possibile
richiedere
un’estensione
del
trattamento
di
cassa
integrazione guadagni in deroga di ulteriori mesi 6, pari ad ore 1038,
fino al 31/12/2010, qualora l’utilizzo della CIG già autorizzata con
provvedimento regionale abbia esaurito per almeno un lavoratore il
monte ore concesso (per 6 mesi 1038 ore).
NB. Le richieste di estensione vanno presentate entro il g. 20 del mese
successivo.
CIG IN DEROGA
Durata: Max 6 mesi (1038 ore anche non consecutive) nell’arco del 2010
Indennità lavoratore: sostegno al reddito pari 80% retribuzione(con massimali
definiti da INPS), finanziato per il 30% con FSE
Che fare per ottenerla
utilizzo
Al termine:
Lavoratore:DID preventiva Lavoratore: percepisce
presso l’azienda su SR105
indennità ed è obbligato a
politica attiva offerta da
CPI /Soggetto attuatore
1. Rientro al lavoro ( o
eventuale nuova CIG per
anno successivo)
Azienda:domanda di esame
congiunto e di
autorizzazione a Regione
Umbria
2. Cessazione del rapporto
di lavoro:
2.1 Disoccupazione
ordinaria o a requisiti
ridotti
2.2. (se non prevista 2.1)
Mobilità in deroga
Azienda: invia rendiconto
mensile ore non lavorate
dal singolo lavoratore e
richiesta pagamento
diretto a INPS (SR41) e
preventivo/consutivo a
regione Umbria
Circolare Inps n. 5 del 13 gennaio 2010
DATORI DI LAVORO AMMESSI ALL’INCENTIVO
L’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumano - a tempo pieno o
parziale, determinato o indeterminato - lavoratori destinatari per gli anni
2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga:
Trattamenti di CIG in deroga
 indennità di mobilità in deroga
Trattamenti disoccupazione speciale edile in deroga
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data
di entrata in vigore della legge di conversione del DL 5/2009;
La fruizione dell’incentivo è soggetta alla regolarità contributiva ex L.
296/2006- DURC interno
Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti
L. 2/2009
RICONOSCIMENTO TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE CON
REQUISITI NORMALI PER APPRENDISTI
QUANDO SPETTA:
 Il nuovo trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione è erogato
agli apprendisti già assunti alla data del 29.11.2008 (data di entrata in vigore
del decreto-legge)
 anzianità di servizio aziendale almeno pari a mesi tre
Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti
QUANDO SPETTA:
L’intervento è previsto nei casi
di sospensione dovuta a crisi
aziendale o occupazionale o di licenziamento.
 Vi sia l’intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20%
dell’indennità spettante, a carico degli Enti bilaterali;
L’indennità è concessa per un massimo di 90 giornate.
COME FARE PER OTTENERLA:
Il lavoratore deve presentare la relativa domanda entro 68 giorni dal
licenziamento alla competente sede INPS
Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti
I lavoratori interessati devono
rendere al competente Centro per l’Impiego la dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale
presentare domanda di disoccupazione alla locale sede INPS (mod. DS21)
La CIG si cumula col lavoro??
Circolare Inps N.130 del 4 ottobre 2010
LAVORO DIPENDENTE COMPLEMENTARE
Attività lavorativa collocata in altre ore del giorno o altri periodi dell’anno
ATTIVITA’ ACCESSORIE
Lavoro accessorio tramite voucher entro 3 mila euro annui
STIPENDIO RIDOTTO
Contratto a TD, con analogo ricalcolo della prestazione ed eventuale differenza
INTEGRAZIONE AL REDDITO
Nuova attività di lavoro autonomo
La CIG si cumula col lavoro??
Circolare Inps n. 130 del 4 ottobre 2010
L’incompatibilità dell’attività lavorativa con la CIG è stabilita da due norme
fondamentali:
•D. LGS 788/1945
•L. 86/1988
LAVORO FULL TIME
Il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale ha cominciato un nuovo rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.