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IPSASB
Principio contabile internazionale (IPSAS) 29
Strumenti finanziari – Rilevazione e valutazione
Febbraio 2015
Exposure Draft
October 2011
Comments due: February 29, 2012
International Public Sector Accounting Standards
Board
Principio
contabile
internazionale per il settore
pubblico (IPSAS) 29
Strumenti finanziari –
Rilevazione e valutazione
TRADUZIONE A CURA DEL CNDCEC
DAL TESTO ORIGINALE INGLESE PUBBLICATO DA IPSASB
1
Traduzione dall’inglese
Eugenio Virguti
Dottore Commercialista
Supervisione della traduzione dall’inglese
Mariarita Cafulli
Ufficio traduzioni CNDCEC
Elena Florimo
Ufficio traduzioni CNDCEC
Matteo Pozzoli
Ricercatore CNDCEC
Elisa Sartori
Ricercatore IRDCEC
Consiglieri CNDCEC Delegati Area Internazionale
Giovanni Gerardo Parente
Ugo Mario Pollice
Il presente documento è stato pubblicato dall’International Federation of
Accountants (IFAC). L’IFAC è un’organizzazione internazionale al servizio del
pubblico interesse, la sua missione è quella di rafforzare la professione contabile in
ogni parte del mondo e di contribuire allo sviluppo di economie internazionali forti
mediante la definizione e la promozione di standard professionali di elevata qualità,
favorendo la convergenza a livello internazionale su tali standard e contribuendo al
dibattito sulle questioni di interesse pubblico nelle quali le competenze professionali
sono maggiormente rilevanti. È possibile scaricare la pubblicazione in lingua inglese
gratuitamente, esclusivamente per uso personale, sul sito dell’IPSASB
www.ipsasb.org.
International Public Sector Accounting Standards, Exposure Drafts, Consultation
Papers, e altre pubblicazioni dell’IPSASB sono pubblicate dall’IFAC cui appartiene
il copyright delle stesse. Il testo approvato di tutte le pubblicazioni dell’IFAC è
quello pubblicato dall’IFAC nella versione originale inglese.
IPSASB e IFAC declinano ogni responsabilità diretta o indiretta per le conseguenze
derivanti dall’uso e dall’applicazione della presente pubblicazione, siano esse
causate da negligenza o altro.
I loghi IPSASB, ‘International Public Sector Accounting Standards Board’,
‘IPSASB’, ‘International Public Sector Accounting Standards’ ‘IPSAS’, i loghi
IFAC, ‘International Federation of Accountants’, e ‘IFAC’ sono marchi registrati
dell’IFAC.
Copyright © giugno 2013 dell’International Federation of Accountants (IFAC). Tutti
i diritti riservati. È necessario il permesso di IFAC per riprodurre, custodire o
trasmettere il presente documento, eccetto per quanto consentito dalla legge. A tal
fine è possibile contattare: [email protected].
ISBN: 978-1-60815-151-6
1025
IPSAS 29
SETTORE PUBBLICO
International Federation of Accountants®
529 Fifth Avenue, 6th Floor
New York, New York 10017 USA
Il presente principio “Strumenti finanziari - Rilevazione e valutazione”
dell’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) è stato
pubblicato in lingua inglese dall’International Federation of Accountants (IFAC)
all’interno dell’Handbook of International Public Sector Accounting
Pronouncements nel giugno 2013. È stato tradotto in italiano dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2014 e riprodotto
con il permesso dell’IFAC. Il processo di traduzione dell’Handbook of International
Public Sector Accounting Pronouncements è stato approvato dall’IFAC e la
traduzione è stata svolta in conformità al “Policy Statement—Policy for Translating
and Reproducing Standards Published by IFAC.” Il testo approvato dell’Handbook
of International Public Sector Accounting Pronouncements è quello pubblicato
dall’IFAC in lingua inglese.
Testo in lingua inglese dell’IPSAS 29 “Financial Instruments: Recognition and
Measurement” © 2013 International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti
riservati.
Testo in lingua italiana dell’IPSAS 29 “Strumenti finanziari - Rilevazione e
valutazione” © 2014 International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti
riservati.
Titolo originale IPSAS 29: Financial Instruments: Recognition and MeasurementISBN 978-1-60815-151-6
IPSAS 29
1026
Riconoscimenti
Il presente Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) è
tratto principalmente dall’International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti
finanziari - Rilevazione e valutazione, dall’Interpretazione n. 9 (IFRIC 9)
Rideterminazione del valore dei derivati incorporati dell’International Financial
Reporting Interpretations Committee e dall’Interpretazione n. 16 (IFRIC 16)
Coperture dell’investimento netto in una gestione estera dell’IFRIC pubblicate
dall’International Accounting Standards Board (IASB). Parti dello IAS 39,
dell’IFRIC n. 9 e dell’IFRIC n. 16 sono riprodotte in questa pubblicazione
dell’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) della
International Federation of Accountants (IFAC) con il consenso dell’International
Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).
Il testo approvato degli International Financial Reporting Standards (IFRS) è
quello pubblicato dallo IASB in lingua inglese; le copie si possono ottenere
direttamente presso l’IFRS Publications Department, primo piano, 30 Cannon
Street, Londra EC4M 6XH, Regno Unito.
E-mail: [email protected]
Sito internet: www.ifrs.org
Gli IFRS, gli IAS, le Exposure Draft e le altre pubblicazioni IASB sono protetti da
diritti d’autore appartenenti alla IFRS Foundation.
“IFRS”, “IAS”, “IASB”, “IFRS Foundation”, “International Accounting
Standards” e “International Financial Reporting Standards” sono marchi registrati
della IFRS Foundation e non possono essere utilizzati senza il consenso della IFRS
Foundation.
1027
IPSAS 29
SETTORE PUBBLICO
IPSAS 29 – STRUMENTI FINANZIARI:
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
IPSAS 29 – STRUMENTI FINANZIARI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Storia dell’IPSAS
La presente versione include i cambiamenti risultanti dagli IPSAS emessi fino al
15 gennaio 2012.
L’IPSAS 29 Strumenti finanziari - Rilevazione e valutazione è stato pubblicato a
gennaio 2010.
Da allora, l’IPSAS 29 è stato modificato dai seguenti IPSAS:

IPSAS 32 Accordi per servizi in concessione: Concedente (pubblicato a
ottobre 2011)

Miglioramenti agli IPSAS 2011 (pubblicato a ottobre 2011)
Tabella dei paragrafi modificati nell’IPSAS 29
Paragrafo modificato
Tipo di modifica
Modificato da
Introduzione
Eliminato
Miglioramenti agli
IPSAS ottobre 2011
2
Modificato
IPSAS 32 ottobre 2011
125A
Nuovo
IPSAS 32 ottobre 2011
IPSAS 29
1028
IPSAS 29 – STRUMENTI FINANZIARI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
SOMMARIO
Paragrafo
Finalità ........................................................................................................
1
Ambito di applicazione ...............................................................................
2–8
Definizioni ..................................................................................................
9–10
Derivati incorporati
.................................................................................
11–15
Rilevazione ed eliminazione contabile .......................................................
16–44
Rilevazione iniziale .............................................................................
16
Eliminazione contabile di un’attività finanziaria .................................
17–37
Trasferimenti che soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile26–30
Trasferimenti che non soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile 31
Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite ............................
32–37
Tutti i trasferimenti .......................................................................
38–39
Acquisti e vendite standardizzati di un’attività finanziaria ..................
40
Eliminazione contabile di una passività finanziaria .............................
41–44
Valutazione .................................................................................................
45–79
Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie .........................
45–46
Valutazione successiva di attività finanziarie ......................................
47–48
Valutazione successiva di passività finanziarie ...................................
49
Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value ......................
50–52
Riclassificazioni ...................................................................................
53–63
Utili e perdite
.................................................................................
64–66
Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie ................
67–79
Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato ........................
72–74
Attività finanziarie iscritte al costo ...............................................
75
1029
IPSAS 29
SETTORE PUBBLICO
Gennaio 2010
FINANCIAL INSTRUMENTS: RECOGNITION AND MEASUREMENT
Attività finanziarie disponibili per la vendita ...............................
76–79
Coperture ....................................................................................................
80–113
Strumenti di copertura .........................................................................
81–86
Strumenti di copertura qualificabili ..............................................
81–82
Designazione di strumenti di copertura ........................................
83–86
Elementi coperti ...................................................................................
87–94
Elementi che soddisfano le condizioni per la designazione ..........
87–89
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti .........
90–91
Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti ..
92
Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti ..........
93–94
Contabilizzazione delle operazioni di copertura ..................................
95–113
Coperture di fair value .................................................................
99–105
Coperture di flussi finanziari ........................................................
106–112
Coperture di un investimento netto ...............................................
113
Disposizioni transitorie ...............................................................................
114–123
Data di entrata in vigore ..............................................................................
124–126
Appendice A: Guida operativa
Appendice B: Rideterminazione del valore dei derivati incorporati
Appendice C: Coperture di un investimento netto in una gestione estera
Appendice D: Modifiche ad altri IPSAS
Motivazioni per le conclusioni
Guida applicativa
Esempi illustrativi
Confronto con lo IAS 39
IPSAS 29
1030
Il Principio contabile internazionale per il settore pubblico IPSAS 29 Strumenti
finanziari: Rilevazione e valutazione è illustrato nei paragrafi 1-126. Tutti i
paragrafi hanno pari autorità. L’IPSAS 29 dovrebbe essere letto nel contesto della
sua Finalità, delle Motivazioni per le conclusioni e della Prefazione ai Principi
contabili internazionali per il settore pubblico. L’IPSAS 3 Principi contabili,
cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per la scelta e
l’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.
Finalità
1.
La finalità del presente Principio è stabilire i principi per la rilevazione e
valutazione delle attività e passività finanziarie e di alcuni contratti per
l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari. Per quanto riguarda la
presentazione degli strumenti finanziari, le disposizioni sono contenute
nell’IPSAS 28 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio. Per quanto
riguarda invece la relativa informativa, le disposizioni sono contenute
nell’IPSAS 30 Strumenti finanziari: Informazioni integrative.
Ambito di applicazione
2.
Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutte le
tipologie di strumenti finanziari, fatta eccezione per:
a) le partecipazioni in entità controllate, collegate e joint venture che sono
contabilizzate secondo le disposizioni dell’IPSAS 6 Bilancio
consolidato e separato, dell’IPSAS 7 Partecipazioni in società
collegate o dell’IPSAS 8 Partecipazioni in joint venture. Tuttavia, le
entità devono applicare il presente Principio a una partecipazione
in un’entità controllata, collegata o joint venture che, in conformità
a quanto previsto dall’IPSAS 6, dall’IPSAS 7 o dall’IPSAS 8, è
contabilizzata secondo il presente Principio. Le entità devono
inoltre applicare il presente Principio ai derivati su un’interessenza
in un’entità controllata, collegata o joint venture, a meno che il
derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di
capitale dell’entità di cui all’IPSAS 28;
b)i diritti e le obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica
l’IPSAS 13 Leasing. . Tuttavia:
i) i crediti derivanti da contratti di leasing rilevati da un locatore
sono soggetti alle disposizioni sull’eliminazione e sulla
riduzione di valore contenute nel presente Principio (vedere
1031
IPSAS 29
SETTORE PUBBLICO
FINANCIAL INSTRUMENTS: RECOGNITION AND MEASUREMENT
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
paragrafi 17-39, 67, 68, 72 e Appendice A, paragrafi AG51AG67 e AG117-AG126);
ii) i debiti derivanti da contratti di leasing finanziario rilevati da
un locatario sono soggetti alle disposizioni sull’eliminazione
contenute nel presente Principio (vedere paragrafi 41-44 e
Appendice A paragrafi AG72-AG80), e
iii) i derivati che sono incorporati in leasing sono soggetti alle
disposizioni sui derivati incorporati contenute nel presente
Principio (vedere paragrafi 11-15 e Appendice A paragrafi
AG40-AG46);
c) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani di
benefici per i dipendenti, ai quali si applica l’IPSAS 25 Benefici per
i dipendenti;
d)gli strumenti finanziari emessi dall’entità che soddisfano la definizione
di strumento rappresentativo di capitale contenuta nell’IPSAS 28
(incluse le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come
strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 15 e 16
o dei paragrafi 17 e 18 dell’IPSAS 28. Tuttavia il possessore di tali
strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente
Principio a tali strumenti, a meno che questi soddisfino l’eccezione
di cui al precedente punto a).
e) diritti e obbligazioni che sorgono ai sensi di:
i) un contratto assicurativo, diversi dai diritti e dalle obbligazioni
di un emittente che sorgono da un contratto assicurativo che
risponde alla definizione di contratto di garanzia finanziaria
del paragrafo 10, o
ii) un contratto che rientra nell’ambito di applicazione del
principio contabile nazionale o internazionale di riferimento
che tratta i contratti assicurativi, in quanto contiene un
elemento di partecipazione discrezionale.
Il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un
contratto assicurativo se il derivato non costituisce esso stesso un
contratto assicurativo (vedere i paragrafi 11-15 e l’Appendice A
paragrafi AG40-AG46 del presente Principio). Un’entità deve
applicare il presente Principio ai contratti di garanzia finanziaria,
ma deve applicare il principio contabile nazionale o internazionale
di riferimento che tratta i contratti assicurativi se l'emittente
decide di applicare tale principio al momento della loro rilevazione
e valutazione. Malgrado il punto i) di cui sopra, l’entità può
applicare il presente Principio a contratti assicurativi che
implichino il trasferimento di rischi finanziari;
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1032
f) qualsiasi contratto forward stipulato tra un acquirente e un venditore al
fine di acquistare o vendere un’entità acquisita che in una data
futura risulterà in un’aggregazione di entità. La durata del
contratto forward non deve superare il periodo ragionevole
normalmente necessario per ottenere le approvazioni richieste e
condurre a termine l'operazione;
g) impegni all’erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel
paragrafo 4. Un emittente di impegni all’erogazione di
finanziamenti deve applicare l’IPSAS 19 Accantonamenti, passività
e attività potenziali agli impegni all’erogazione di finanziamenti che
non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio.
Tuttavia, tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti sono
soggetti alle disposizioni sull’eliminazione del presente Principio
(vedere paragrafi 17-44 e Appendice A paragrafi AG51-AG80);
h) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni
con pagamento basato su azioni ai quali si applica il principio
nazionale o internazionale di riferimento che tratta i pagamenti
basati su azioni, ad eccezione dei contratti rientranti nell’ambito
applicativo dei paragrafi 4-6 del presente Principio, ai quali si
applica il presente Principio;
i) i diritti dell’entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere
per regolare una passività rilevata come accantonamento in
conformità all’IPSAS 19, o per la quale ha rilevato un
accantonamento in un periodo precedente, secondo quanto previsto
dall’IPSAS 19;
j) la rilevazione e la valutazione iniziali di diritti e obbligazioni risultanti
da operazioni senza corrispettivo equivalente che generano
proventi, a cui si applica l’IPSAS 23 Proventi da operazioni senza
corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti);
k) diritti e obbligazioni derivanti da accordi per servizi in concessione a
cui si applica l'IPSAS 32 Attività relative a servizi in concessione:
Concedente; Tuttavia, le passività finanziarie rilevate da un
concedente secondo il modello della passività finanziaria sono
soggette alle disposizioni sull’eliminazione contenute nel presente
Principio (vedere paragrafi 41-44 e Appendice A, paragrafi AG72AG80).
3.
I seguenti impegni all’erogazione di finanziamenti rientrano nell’ambito
di applicazione del presente Principio:
a) impegni all’erogazione di finanziamenti che l’entità designa come
passività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo
di esercizio. Un’entità che ha una prassi consolidata a vendere le
1033
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
attività che derivano dagli impegni all’erogazione di finanziamenti
poco dopo l’erogazione, deve applicare il presente Principio a tutti
gli impegni all’erogazione di finanziamenti della stessa categoria;
b)impegni all’erogazione di finanziamenti che possono essere regolati al
netto in disponibilità liquide ovvero consegnando o emettendo un
altro strumento finanziario. Questi impegni all’erogazione di
finanziamenti sono dei derivati. Un impegno all’erogazione di
finanziamenti non è considerato estinto semplicemente perché il
finanziamento è ripagato a rate (per esempio, un mutuo ipotecario
edilizio che è erogato a rate con l’avanzamento della costruzione);
c) impegni all’erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse
inferiore a quello di mercato. Il paragrafo 49 d) specifica la
valutazione successiva delle passività generate da questi impegni
all’erogazione di finanziamenti.
4.
Il presente Principio deve essere applicato a quei contratti per l’acquisto
o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati
tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando
strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, ad
eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere
posseduti per la ricezione o la consegna di un elemento non finanziario
secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall’entità.
5.
Vi sono diversi modi in cui un contratto per l’acquisto o la vendita di un
elemento non finanziario può essere regolato tramite disponibilità liquide o
altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi
includono:
a) quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo
tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando
strumenti finanziari;
b)quando la possibilità di estinguere tramite disponibilità liquide o altro
strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è
esplicita nei termini del contratto, ma l’entità ha una prassi a estinguere
contratti simili tramite disponibilità liquide o altro strumento
finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con una controparte,
sottoscrivendo contratti che si compensano o vendendo il contratto
prima che ne sia esercitato o ne decada il diritto);
c) quando, per simili contratti, l’entità ha una prassi a consegnare il sottostante
e a venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di
generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal
margine di profitto dell’operatore, e
d)quando un elemento non finanziario che è l’oggetto del contratto è
prontamente convertibile in disponibilità liquide.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1034
Un contratto a cui b) o c) sono applicabili, non sottoscritto al fine di ricevere o
consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto,
vendita o uso previste dall’entità rientra, conseguentemente, nell’ambito di
applicazione del presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il
paragrafo 4 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e
continuino a essere posseduti per la ricezione o la consegna di un elemento
non finanziario secondo quanto previsto dalle esigenze di acquisto, vendita, o
uso e, conseguentemente, se rientrino nell’ambito di applicazione del presente
Principio.
6.
Un’opzione emessa per acquistare o vendere un elemento non finanziario che
può essere estinto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o
scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 5 a) o
d) rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto
non può essere sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare un elemento non
finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall’entità.
7.
Il presente Principio si applica a tutte le entità del settore pubblico
diverse dalle Imprese a controllo pubblico.
8.
La Prefazione ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico
pubblicata dall’IPSASB spiega che le Imprese a controllo pubblico (ICP)
applicano gli IFRS pubblicati dallo IASB. La definizione di ICP è riportata
nell’IPSAS 1 Presentazione del bilancio.
Definizioni
9.
I termini definiti nell’IPSAS 28 sono utilizzati nel presente Principio con i
significati specificati nel paragrafo 9 dell’IPSAS 28. L’IPSAS 28 definisce i
seguenti termini:

strumento finanziario;

attività finanziaria;

passività finanziaria;

strumento rappresentativo di capitale;
e fornisce indicazioni per l’applicazione di tali definizioni.
10.
I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati
indicati:
Definizione di derivato
Derivato (Derivative) - Uno strumento finanziario o altro contratto che
rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio (vedere i
paragrafi 2-6) con le tre seguenti caratteristiche:
1035
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un
determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari,
prezzo di una commodity, tasso di cambio, indice di prezzo o di
tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a
condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale
variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a
volte chiamato il sottostante);
b)non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento
netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri
tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a
cambiamenti dei fattori di mercato;
c) è regolato a una data futura.
Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari
Attività o Passività finanziaria al fair value rilevato nell'avanzo o
disavanzo di esercizio (Financial asset or financial liability at fair value
through surplus or deficit) - Attività o passività finanziaria che soddisfa
una delle seguenti condizioni.
a) È classificata come posseduta per negoziazione. Un’attività o una
passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione
se:
i)
è acquisita o sostenuta principalmente al fine di
venderla o riacquistarla a breve;
ii)
in sede di prima rilevazione è parte di un
portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono
gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed
effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel
breve periodo;
iii)
è un derivato (fatta eccezione per un derivato che
sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed
efficace strumento di copertura).
b)Al momento della rilevazione iniziale viene designata dall’entità al fair
value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Una entità può
utilizzare tale designazione soltanto nei casi consentiti dal
paragrafo 13 o quando ciò consente di ottenere informazioni più
significative perché:
i)
elimina o riduce significativamente una mancanza
di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (talvolta
definita come “asimmetria contabile”) che altrimenti
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1036
risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla
rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse;
ii)
un gruppo di attività finanziarie, di passività
finanziarie o di entrambe è gestito e il suo rendimento è
valutato in base al fair value, secondo una strategia di
gestione del rischio o d’investimento documentata, e le
informazioni relative al gruppo sono fornite internamente su
tali basi al personale in posizioni chiave (secondo la
definizione dello IPSAS 20 Informativa di bilancio sulle
operazioni con parti correlate), ad esempio il consiglio di
amministrazione o l’amministratore delegato di una entità.
Nell’IPSAS 30, i paragrafi 11-13 e AG4 stabiliscono che l’entità deve
fornire informazioni integrative in merito alle attività e alle passività
finanziarie designate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio, e relativamente al modo in cui essa ha soddisfatto tali
condizioni. Per quanto riguarda gli strumenti che possiedono i requisiti di
cui al punto ii) sopra, tali informazioni integrative comprendono una
descrizione generale di come la designazione al fair value rilevato
nell’avanzo o disavanzo di esercizio sia coerente con la strategia di
gestione del rischio o d’investimento documentata dell’entità.
Gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno
un prezzo quotato su un mercato attivo e il cui fair value non può essere
valutato in modo attendibile (vedere paragrafo 48 c) e i paragrafi AG113
e AG114 dell’Appendice A) non devono essere designati al fair value
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
Si evidenzia che i paragrafi 50, 51 e 52 e i paragrafi AG101-AG115
dell’Appendice A, che prevedono le disposizioni per una valutazione
attendibile del fair value di una attività o di una passività finanziaria, si
applicano ugualmente a tutti gli elementi valutati al fair value, sia per
designazione che diversamente, o il cui fair value è indicato.
Gli investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività finanziarie non
derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un’entità
ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza (vedere
Appendice A paragrafi AG29-AG38) a eccezione di quelli:
a) che l’entità designa al momento della rilevazione iniziale al fair value
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio;
b)che l’entità designa come disponibili per la vendita, e
c) che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti.
Un’entità non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta
sino alla scadenza se ha, nel corso dell’esercizio corrente o dei due
1037
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
precedenti, venduto o riclassificato un importo non irrilevante di
investimenti posseduti sino alla scadenza prima della loro scadenza (non
irrilevante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla
scadenza), salvo le vendite o riclassificazioni che:
a) siano così prossime alla scadenza o alla data dell’opzione dell’attività
finanziaria (per esempio, meno di tre mesi prima della scadenza)
che le oscillazioni del tasso di interesse del mercato non avrebbero
un effetto significativo sul fair value dell’attività finanziaria;
b)si verifichino dopo che l’entità ha incassato sostanzialmente tutto il
capitale originario dell’attività finanziaria attraverso pagamenti
ordinari programmati o anticipati, o
c) siano attribuibili a un evento isolato non sotto il controllo dell’entità,
che non sia ricorrente e non potrebbe essere ragionevolmente
previsto dall’entità.
Finanziamenti e crediti (Loans and receivables) - Attività finanziarie non
derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un
mercato attivo ad eccezione di:
a) quelli che l’entità intende vendere immediatamente o a breve, che
devono essere classificati come posseduti per negoziazione, e quelli
che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa al fair
value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio;
b)quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa come
disponibili per la vendita, o
c) quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto
l’investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito,
che devono essere classificati come disponibili per la vendita.
Un’interessenza acquisita in un complesso di attività che non sono
finanziamenti o crediti (per esempio, un’interessenza in un fondo comune
o in un fondo simile) non è un finanziamento o un credito.
Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available-for-sale financial
assets) - Attività finanziarie non derivate che sono designate come
disponibili per la vendita o non sono classificate come a) finanziamenti e
crediti, b) investimenti posseduti sino alla scadenza o c) attività
finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
Definizione di contratto di garanzia finanziaria
Contratto di garanzia finanziaria (Financial guarantee contract) Contratto che prevede che l’emittente effettui dei pagamenti prestabiliti
al fine di risarcire l’assicurato di una perdita subita per inadempienza di
un determinato debitore al pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1038
base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di
debito.
Definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione
Costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (Amortized cost
of a financial asset or financial liability) - Il valore a cui è stata misurata al
momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al
netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento
complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi
differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi
riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento)
a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
Criterio dell’interesse effettivo (Effective interest method) - Metodo di
calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o
gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi
attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il
tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati
lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un
periodo più breve, al valore contabile netto dell’attività o passività
finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’entità deve
valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini
contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento
anticipato, un’opzione call e simili), ma non deve considerare perdite
future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o
ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di
interesse effettivo (vedere IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di
scambio), i costi di transazione, e tutti gli altri premi o sconti. Si presume
che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari
similari possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari
casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi
finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di
strumenti finanziari), l’entità deve utilizzare i flussi finanziari
contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario
(o gruppo di strumenti finanziari).
Eliminazione contabile (Derecognition) - Cancellazione dal prospetto
della situazione patrimoniale-finanziaria di un’entità di un’attività o
passività finanziaria rilevata precedentemente.
Acquisto o vendita standardizzato (Regular way purchase or sale ) Acquisto o vendita di un’attività finanziaria secondo un contratto i cui
termini richiedono la consegna dell’attività entro un arco di tempo
stabilito generalmente dal regolamento o da convenzioni del mercato
interessato.
1039
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Costi di transazione (Transaction costs) - Costi marginali direttamente
attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività
o di una passività finanziaria (vedere Appendice A paragrafo AG26). Un
costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non
avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.
Definizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura
Impegno irrevocabile (Firm commitment) - Accordo vincolante per lo
scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito
ad una data o a date future prestabilite.
Operazione programmata (Forecast transaction)- Operazione futura
programmata per la quale non vi è un impegno.
Strumento di copertura (Hedging instrument) - Derivato designato o
(limitatamente ad una operazione di copertura del rischio di variazioni
nei tassi di cambio di una valuta estera) una designata attività o passività
finanziaria non derivata il cui fair value o flussi finanziari ci si aspetta
compensino le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari di un
designato elemento coperto (i paragrafi 81-86 e l’Appendice A paragrafi
AG127-AG130 sviluppano la definizione di uno strumento di copertura).
Elemento coperto (Hedged item) - Attività, passività, impegno
irrevocabile, operazione programmata altamente probabile o
investimento netto in una gestione estera che a) espone l’entità al rischio
di variazioni nel fair value o nei flussi finanziari futuri e b) è designato
come coperto (i paragrafi 87-94 e l’Appendice A paragrafi AG131-AG141
sviluppano la definizione di elementi coperti).
Efficacia della copertura (Hedge effectiveness)- - Livello a cui le
variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell’elemento coperto che
sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel
fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura (vedere
Appendice A paragrafi AG145-AG156).
I termini definiti in altri IPSAS sono utilizzati nel presente Principio con
lo stesso significato loro attribuito negli altri Principi, e sono riportati nel
Glossario dei Termini pubblicato separatamente.
Derivati incorporati
11.
Un derivato incorporato è una componente di uno strumento ibrido
(combinato) che include anche un contratto primario non-derivato – con
l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in
maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante. Un derivato
incorporato determina una modifica di alcuni o tutti i flussi finanziari che
altrimenti il contratto avrebbe richiesto, con riferimento a un prestabilito tasso
di interesse, a un prezzo di uno strumento finanziario, a un prezzo di
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1040
commodity, a un tasso di cambio di una valuta estera, a un indice di prezzi o di
tassi, al merito di credito (rating) o indice di credito o ad altra variabile, a
condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia
specifica di una delle parti contrattuali. Un derivato che sia associato a uno
strumento finanziario, ma sia contrattualmente trasferibile indipendentemente
da quello strumento, o abbia una controparte diversa da quello strumento, non
è un derivato incorporato, ma uno strumento finanziario separato.
12.
Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e
contabilizzato come un derivato secondo il presente Principio se, e
soltanto se:
a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non
sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai
rischi del contratto primario (vedere Appendice A paragrafi AG43
e AG46);
b)uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato
incorporato soddisferebbe la definizione di derivato, e
c) lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value con le
variazioni del fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di
esercizio (ossia un derivato che sia incorporato in una attività o
passività finanziaria al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo
di esercizio non è separabile).
Se un derivato incorporato è separato, il contratto primario deve essere
contabilizzato secondo le disposizioni del presente Principio se questo è
uno strumento finanziario, e in conformità agli altri Principi se non è uno
strumento finanziario. Il presente Principio non disciplina se un derivato
incorporato deve essere presentato separatamente nel prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria.
13.
Nonostante le indicazioni del paragrafo 12, se un contratto contiene uno o
più derivati incorporati, una entità può designare l’intero contratto
ibrido (combinato) come una attività o una passività finanziaria al fair
value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, a meno che:
a) il(i) derivato(i) incorporato(i) non modifica(no) significativamente i
flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti dal contratto, o
b)sia chiaro, con poca o nessuna analisi, al momento della prima
valutazione di uno strumento ibrido similare (combinato), che la
separazione del(i) derivato(i) incorporato(i) non è consentita, come
nel caso di un’opzione di rimborso anticipato su un finanziamento
che consente al prenditore di rimborsare anticipatamente il
finanziamento per un valore pari approssimativamente al costo
ammortizzato.
1041
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
14.
Se un’entità è obbligata dal presente Principio a scindere un derivato
incorporato dal suo contratto primario, ma non è in grado di valutare
distintamente il derivato incorporato all’acquisizione o alla data di
chiusura di un esercizio successivo, deve designare l’intero contratto
ibrido (combinato) al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio. Analogamente, se l’entità non è in grado di valutare
separatamente il derivato incorporato che dovrebbe essere separato al
momento della riclassifica di un contratto ibrido (combinato) dalla
categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, tale
riclassifica non è consentita. In tali circostanze il contratto ibrido
(combinato) resta classificato al fair value rilevato interamente
nell’avanzo o disavanzo di esercizio nella sua interezza.
15.
Se un’entità non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value di
un derivato incorporato sulla base dei suoi termini e condizioni (per esempio,
perché il derivato incorporato si basa su uno strumento rappresentativo di
capitale non quotato), il fair value del derivato incorporato è la differenza tra
il fair value dello strumento ibrido (combinato) e il fair value del contratto
primario, se questi possono essere determinati secondo quanto previsto dal
presente Principio. Se l’entità non è in grado di determinare il fair value del
derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 14 e lo
strumento ibrido (combinato) è designato al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio.
Rilevazione ed eliminazione contabile
Rilevazione iniziale
16.
Un’entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria un’attività o una passività finanziaria quando, e
solo quando, l’entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello
strumento. (Vedere paragrafo 40 con riferimento agli acquisti
standardizzati di attività finanziarie.)
Eliminazione contabile di un’attività finanziaria
17.
Nei bilanci consolidati, i paragrafi 18-25 e l’Appendice A paragrafi
AG49-AG67 sono applicati a livello consolidato. Quindi, un’entità prima
consolida tutte le entità controllate in conformità all’IPSAS 6 e ai principi
contabili nazionali o internazionali di riferimento, o all’Interpretazione
che tratta il consolidamento delle entità a destinazione specifica, e poi
applica i paragrafi 18-25 e l’Appendice A paragrafi AG49–AG67 al
gruppo che ne deriva.
18.
Prima di valutare se, e in quale misura, l’eliminazione è appropriata
secondo i paragrafi 19-25, un’entità determina se quei paragrafi debbano
essere applicati a una parte dell’attività finanziaria (o una parte di un
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1042
gruppo di attività finanziarie similari) o a un’attività finanziaria (o un
gruppo di attività finanziarie similari) nella sua totalità, come segue.
a) I paragrafi 19-25 sono applicati a una parte di un’attività finanziaria (o
una parte di un gruppo di attività finanziarie similari) se, e soltanto
se, la parte presa in considerazione per l’eliminazione soddisfa una
delle seguenti tre condizioni:
i) la parte comprende soltanto flussi finanziari identificati
specificamente da attività finanziarie (o da un gruppo di
attività finanziarie similari). Per esempio, se un’entità
sottoscrive uno strip su tasso di interesse per mezzo del quale
la controparte ottiene il diritto ai flussi finanziari relativi
agli interessi, ma non ai flussi finanziari relativi al capitale
da uno strumento di debito, i paragrafi 19-25 si applicano ai
flussi finanziari relativi all’interesse.
ii) La parte comprende soltanto una quota interamente
proporzionale (pro rata) dei flussi finanziari da un’attività
finanziaria (o da un gruppo di attività finanziarie similari).
Per esempio, se un’entità sottoscrive un accordo tramite il
quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per
cento di tutti i flussi finanziari di uno strumento di debito, si
applicano i paragrafi 19-25 al 90 per cento di tali flussi
finanziari. Se esiste più di una controparte, ogni controparte
non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi
finanziari a patto che l’entità cedente disponga di una quota
interamente proporzionale.
iii) La parte comprende soltanto una quota interamente
proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente
da un’attività finanziaria (o da un gruppo di attività
finanziarie similari). Per esempio, se un’entità sottoscrive un
accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una
quota del 90 per cento dei flussi finanziari relativi agli
interessi derivanti da un’attività finanziaria, si applicano i
paragrafi 19-25 al 90 per cento di tali flussi finanziari
relativi a interessi. Se esiste più di una controparte, ogni
controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale
dei flussi finanziari identificati specificamente a patto che
l’entità trasferente disponga di una quota interamente
proporzionale.
b)In tutti gli altri casi, i paragrafi 19-25 si applicano interamente
all’attività finanziaria (o interamente al gruppo di attività
finanziarie similari).
c) Per esempio, se un’entità trasferisce i) i diritti al primo o all’ultimo 90
per cento dell’incasso di disponibilità liquide da un’attività
1043
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
finanziaria (o da un gruppo di attività finanziarie), o ii) i diritti al
90 per cento dei flussi finanziari da un gruppo di crediti, ma
prevede una garanzia per compensare l’acquirente per qualsiasi
perdita su crediti fino all’8 per cento dell’importo capitale del
credito, i paragrafi 19-25 si applicano interamente all’attività
finanziaria (o a un gruppo di attività finanziarie similari).
Nei paragrafi 19-28, il termine “attività finanziaria” fa riferimento a una
parte di un’attività finanziaria, (o a una parte di un gruppo di attività
finanziarie similari) come identificato in a) sopra, ovvero, diversamente, a
un’attività finanziaria (o ad un gruppo di attività finanziarie similari)
nella sua interezza.
19.
Un’entità deve eliminare un’attività finanziaria quando, e soltanto
quando:
a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività
finanziarie scadono o sono stati oggetto di rinuncia, o
b)l’entità trasferisce l’attività finanziaria come illustrato nei paragrafi 20
e 21 e il trasferimento si qualifica per l’eliminazione secondo
quanto previsto dal paragrafo 22.
(Vedere paragrafo 40 per vendite standardizzate di attività finanziarie.)
20.
Un’entità trasferisce un’attività finanziaria se e soltanto se:
a) trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività
finanziaria, o
b)mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività
finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i
flussi finanziari a uno o più beneficiari in un accordo che soddisfa
le condizioni nel paragrafo 21.
21.
Quando un’entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi
finanziari di un’attività finanziaria (la “attività originale”), ma assume
un’obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a una o più
entità (i “beneficiari finali”), l’entità tratta la transazione come un
trasferimento di un’attività finanziaria se, e soltanto se, tutte le tre
condizioni seguenti sono soddisfatte:
a) l’entità non ha un’obbligazione a corrispondere importi ai beneficiari
finali a meno che non incassi importi equivalenti dall’attività
originale. Non violano questa condizione le anticipazioni a breve
termine da parte dell’entità con il diritto al recupero totale
dell’importo prestato più gli interessi rilevati secondo i tassi di
mercato;
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1044
b)le condizioni del contratto di trasferimento impediscono all’entità di
vendere o di impegnare le attività originali salvo quando queste
sono a garanzia dell’obbligazione a corrispondere flussi finanziari
ai beneficiari finali;
c) l’entità ha una obbligazione a trasferire qualsiasi flusso finanziario che
incassa per conto dei beneficiari finali senza un ritardo rilevante.
Inoltre, l’entità non ha diritto a reinvestire tali flussi finanziari, se
non per investimenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti
(come definito nell’IPSAS 2 Rendiconto finanziario) durante il
breve periodo di regolamento dalla data di incasso alla data del
dovuto pagamento ai beneficiari finali, e gli interessi attivi su tali
investimenti vengono trasferiti ai beneficiari finali.
22.
Quando un’entità trasferisce un’attività finanziaria (vedere paragrafo
20), deve valutare la misura in cui essa mantiene i rischi e i benefici
derivanti dall’essere proprietaria dell’attività finanziaria. In questo caso:
a) se l’entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti
dall’essere proprietaria dell’attività finanziaria, deve eliminare
l’attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o
passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con
il trasferimento;
b)se l’entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti
dall’essere proprietaria dell’attività finanziaria, deve continuare a
rilevare l’attività finanziaria;
c) se l’entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e
benefici derivanti dall’essere proprietaria dell’attività finanziaria,
deve determinare se ha mantenuto il controllo dell’attività
finanziaria. In questo caso:
i) se l’entità non ha mantenuto il controllo, deve eliminare
l’attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o
passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o
mantenuti nel trasferimento;
ii) se l’entità ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare
l’attività finanziaria nella misura del coinvolgimento residuo
nell’attività finanziaria (vedere paragrafo 32).
23.
Il trasferimento dei rischi e dei benefici (vedere paragrafo 22) è valutato
confrontando l’esposizione dell’entità, prima e dopo il trasferimento, con la
variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti
dell’attività trasferita. Un’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i
benefici derivanti dall’essere proprietaria di un’attività finanziaria se la sua
esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti
dell’attività finanziaria non cambia in modo significativo come risultato del
1045
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
trasferimento (per esempio perché l’entità ha venduto un’attività finanziaria
soggetta a un accordo di riacquisto a un determinato prezzo o al prezzo di
vendita più il rendimento del finanziatore). Un’entità ha trasferito
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria di
un’attività finanziaria se la sua esposizione a tale variabilità non è più
significativa in relazione alla variabilità totale nel valore attuale dei futuri
flussi finanziari netti associati all’attività finanziaria (per esempio perché
l’entità ha venduto un’attività finanziaria soggetta solo a un’opzione di
riacquisto al suo fair value al momento del riacquisto o ha trasferito una quota
interamente proporzionale dei flussi finanziari da una più ampia attività
finanziaria in un accordo quale una subpartecipazione a un finanziamento che
soddisfa le condizioni del paragrafo 21).
24.
Spesso sarà evidente se l’entità ha trasferito o mantenuto sostanzialmente tutti
i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria e non ci sarà alcun
bisogno di svolgere alcun calcolo. In altri casi, sarà necessario calcolare e
confrontare l’esposizione dell’entità alla variabilità nel valore attuale dei
futuri flussi finanziari netti prima e dopo il trasferimento. Il calcolo e il
confronto vengono svolti utilizzando come tasso di sconto un adeguato tasso
di interesse corrente di mercato. Viene presa in considerazione qualsiasi
variabilità ragionevolmente possibile nei flussi finanziari netti dando maggior
peso a quei risultati che è più probabile che si verifichino.
25.
La circostanza che l’entità abbia mantenuto il controllo (vedere paragrafo 22
c) dell’attività trasferita dipende dall’abilità del cessionario di vendere
l’attività. Se il cessionario è in grado di vendere l’attività nella sua interezza a
una terza parte non correlata ed è in grado di esercitare tale capacità
unilateralmente e senza il bisogno di imporre ulteriori restrizioni sul
trasferimento, l’entità non ha mantenuto il controllo. In tutti gli altri casi,
l’entità ha mantenuto il controllo.
I trasferimenti che soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile (vedere
paragrafo 22 a) e c) i))
26.
Se un’entità trasferisce un’attività finanziaria in un trasferimento che
soddisfa le condizioni per l’eliminazione nella sua totalità e mantiene il
diritto a rendere servizi all’attività finanziaria in cambio di un compenso,
essa deve rilevare un’attività o una passività originata dal servizio per
quel contratto di servizio. Se si ritiene che il compenso che deve essere
ricevuto non remunererà l’entità in modo adeguato per lo svolgimento
del servizio, una passività originata dall’obbligazione del servizio deve
essere rilevata al suo fair value. Se si ritiene che il compenso che deve
essere ricevuto costituisca una retribuzione adeguata per il servizio,
un’attività originata dal servizio deve essere rilevata per il diritto di
servizio a un importo determinato sulla base di una ripartizione del
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1046
valore contabile della più ampia attività finanziaria secondo quanto
previsto dal paragrafo 29.
27.
Se, come risultato di un trasferimento, un’attività finanziaria è eliminata
nella sua totalità, ma ne consegue che l’entità ottiene una nuova attività
finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, o una passività
originata dal servizio, l’entità deve rilevare la nuova attività finanziaria,
passività finanziaria o passività originata dal servizio al fair value.
28.
Al momento dell’eliminazione di un’attività finanziaria nella sua totalità,
la differenza tra:
a) il valore contabile, e
b)la somma tra i) il corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività
ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta) e ii) qualsiasi utile
o perdita complessivo che è stato rilevato direttamente nell’attivo
netto/ patrimonio netto (vedere paragrafo 64 b))
deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
29.
Se l’attività trasferita è parte di una più ampia attività finanziaria (per
esempio quando un’entità trasferisce i flussi finanziari relativi agli
interessi che sono parte di uno strumento di debito, vedere paragrafo 18
a)) e la parte trasferita soddisfa interamente le condizioni per
l’eliminazione, il valore contabile precedente della più ampia attività
finanziaria deve essere ripartito tra la parte che continua a essere rilevata
e la parte che è eliminata, sulla base dei relativi fair value di quelle parti
alla data del trasferimento. A questo fine, un’attività di servizio
mantenuta deve essere trattata come una parte che continua a essere
rilevata. La differenza tra:
a) il valore contabile attribuito alla parte eliminata e
b)la somma i) del corrispettivo ricevuto per la parte eliminata (inclusa
qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività
assunta) e ii) di qualsiasi utile o perdita complessivo attribuito ad
essa che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio
netto (vedere paragrafo 64 b));
deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Un utile o
perdita complessivo che è stato rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto
è ripartito tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è
eliminata, in base ai relativi fair value.
30.
Quando un’entità ripartisce il valore contabile precedente di una più ampia
attività finanziaria tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che è
eliminata, è necessario determinare il fair value della parte che continua a
essere rilevata. Quando un’entità ha una storia di vendita di parti simili alla
parte che continua ad essere rilevata o esistono altre transazioni di mercato per
1047
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
tali parti, i prezzi recenti di effettive operazioni forniscono la stima migliore
del suo fair value. Quando non sussistono prezzi quotati o operazioni di
mercato recenti a sostegno del fair value della parte che continua a essere
rilevata in un’operazione di scambio, la migliore stima del fair value è la
differenza tra il fair value dell’attività finanziaria più ampia nel suo complesso
e il corrispettivo ricevuto dal cessionario per la parte eliminata.
Trasferimenti che non soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile (vedere
paragrafo 22 b))
31.
Se un trasferimento non comporta un’eliminazione perché l’entità ha
mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere
proprietaria dell’attività trasferita, l’entità deve continuare a riconoscere
l’attività trasferita nella sua totalità e deve riconoscere una passività
finanziaria per il corrispettivo ricevuto. Negli esercizi successivi, l’entità
deve rilevare qualsiasi provento dell’attività trasferita e qualsiasi onere
sostenuto con la passività finanziaria.
Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite (vedere paragrafo 22 c) ii))
32.
Se un’entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i
benefici derivanti dall’essere proprietaria di un’attività trasferita, e
mantiene il controllo dell’attività trasferita, l’entità continua a rilevare
l’attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo. La misura
del coinvolgimento residuo dell’entità nell’attività trasferita corrisponde
alla misura in cui essa si espone alle variazioni del valore dell’attività
trasferita. Per esempio:
a) quando il coinvolgimento residuo dell’entità è una garanzia sull’attività
trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell’entità è il
minore tra i) l’importo dell’attività e ii) l’importo massimo del
corrispettivo ricevuto che l’entità potrebbe dover ripagare
(“l’importo della garanzia”);
b)quando il coinvolgimento residuo è un’opzione venduta o acquistata (o
entrambe) sull’attività trasferita, la misura del coinvolgimento
residuo dell’entità è l’importo dell’attività trasferita che l’entità
può riacquistare. Tuttavia, in caso di un’opzione put emessa su
un’attività che è valutata al fair value, la misura del coinvolgimento
residuo dell’entità è limitata al minore tra il fair value dell’attività
trasferita e il prezzo di esercizio dell’opzione (vedere paragrafo
AG63);
c) quando il coinvolgimento residuo dell’entità è un’opzione regolata in
disponibilità liquide o termini simili sull’attività trasferita, la
misura del coinvolgimento residuo dell’entità viene valutata nello
stesso modo di quello che risulta da opzioni non regolate con
disponibilità liquide come illustrato al punto b) sopra.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1048
33.
Quando un’entità continua a rilevare un’attività nella misura del suo
coinvolgimento residuo, l’entità rileva anche una passività associata.
Nonostante le altre disposizioni di valutazione contenute nel presente
Principio, l’attività trasferita e la passività associata sono valutate su una
base che riflette i diritti e le obbligazioni che l’entità ha mantenuto. La
passività associata è valutata in modo tale che il valore contabile netto
dell’attività trasferita e della passività associata è:
a) il costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti
dall’entità, se l’attività trasferita è valutata al costo ammortizzato,
o
b)pari al fair value dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall’entità
valutati su base autonoma, se l’attività trasferita è valutata al fair
value.
34.
L’entità deve continuare a rilevare qualsiasi provento derivante
dall’attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo e deve
rilevare qualsiasi onere sostenuto con la passività associata.
35.
Al fine della valutazione successiva, le variazioni rilevate nel fair value
dell’attività trasferita e della passività associata sono contabilizzate
coerentemente l’una con l’altra secondo quanto previsto dal paragrafo
64, e non devono essere compensate.
36.
Se il coinvolgimento residuo di un’entità interessa soltanto una parte di
un’attività finanziaria (per es. quando un’entità mantiene un’opzione di
riacquisto di parte di un’attività trasferita, o mantiene un’interessenza
residua che non comporta sostanzialmente il mantenimento di tutti i
rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria e l’entità mantiene il
controllo), l’entità ripartisce il precedente valore contabile dell’attività
finanziaria tra la parte che essa continua a rilevare a seguito del
coinvolgimento residuo, e la parte che non rileva più sulla base dei
relativi fair value alla data del trasferimento. A tal fine, si applicano le
disposizioni del paragrafo 30. La differenza tra:
a) il valore contabile attribuito alla parte che non è più rilevata, e
b)la somma tra i) il corrispettivo ricevuto per la parte che non è più
rilevata e ii) qualsiasi utile o perdita complessivo attribuito ad essa
che è stato rilevato direttamente in attivo netto/patrimonio netto
(vedere paragrafo 64 b)
deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Un utile o
perdita complessivo che è stato rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto
è ripartito tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che non è
più rilevata, in base ai relativi fair value.
1049
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
37.
Se l’attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, l’opzione prevista nel
presente Principio di designare una passività finanziaria come al fair value
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio non è applicabile alla passività
associata.
Tutti i trasferimenti
38.
Se un’attività trasferita continua a essere rilevata, l’attività e la passività
associate non devono essere compensate. Analogamente, l’entità non deve
compensare proventi derivanti dall’attività trasferita con oneri sostenuti
con la passività associata (vedere IPSAS 28 paragrafo 47).
39.
Se un cedente fornisce una garanzia non in disponibilità liquide (quali
strumenti di debito o rappresentativi di capitale) al cessionario, la
contabilizzazione della garanzia da parte del cedente e del cessionario
dipende dal fatto se il cessionario ha il diritto di vendere o impegnare a
sua volta la garanzia e se il cedente è inadempiente. Il cedente e il
cessionario devono contabilizzare la garanzia come segue:
a) se il cessionario ha diritto, per contratto o per consuetudine, di vendere
o impegnare nuovamente la garanzia, allora il cedente deve
riclassificare tale attività nel suo prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria separatamente da altre attività (per es.
come un’attività data in prestito, strumenti rappresentativi di
capitali dati in pegno o credito riacquistato);
b)se il cessionario vende la garanzia ricevuta in pegno, questo deve
rilevare il corrispettivo di vendita e una passività misurata al fair
value per la sua obbligazione a restituire la garanzia;
c) se il cedente non adempie ai termini del contratto e non ha più diritto a
riscattare la garanzia, questo deve eliminare la garanzia e il
cessionario deve rilevare la garanzia come una sua attività
misurata inizialmente al fair value o, se ha già venduto la garanzia,
eliminare la propria obbligazione a restituire la garanzia;
d)a eccezione di quanto disposto in c), il cedente deve continuare a
riportare la garanzia come una sua attività, e il cessionario non
deve rilevare la garanzia come un’attività.
Acquisti e vendite standardizzati di un’attività finanziaria
40.
Un acquisto o una vendita standardizzato di attività finanziarie deve
essere rilevato ed eliminato, come applicabile, come contabilizzato alla
data di negoziazione o alla data di regolamento (vedere Appendice A
paragrafi AG68-AG71).
Eliminazione contabile di una passività finanziaria
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1050
41.
L’entità deve eliminare una passività finanziaria (o una parte di una
passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimonialefinanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta – ovvero, quando
l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, soppressa, cancellata
oppure scaduta.
42.
Uno scambio tra colui che acquista e colui che cede in prestito strumenti
di debito con termini contrattuali sostanzialmente diversi, deve essere
contabilizzato come un’estinzione della passività finanziaria originaria e
la rilevazione di una nuova passività finanziaria. Analogamente una
variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o
di una parte di essa (che sia o meno attribuibile alla difficoltà finanziaria
del debitore) deve essere contabilizzata come un’estinzione dell’originaria
passività finanziaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria.
43.
La differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria (o parte
di una passività finanziaria) estinta o trasferita a un’altra parte e il
corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o
passività non monetaria assunta, deve essere rilevata nell’avanzo o
disavanzo di esercizio. Quando un’obbligazione è soppressa dal
finanziatore o assunta da un terzo nell’ambito di un’operazione senza
corrispettivo equivalente, l’entità applica l’IPSAS 23.
44.
Se un’entità riacquista una parte di una passività finanziaria, l’entità deve
suddividere il precedente valore contabile della passività finanziaria tra la
parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata in base ai
relativi fair value alla data del riacquisto. La differenza tra a) il valore
contabile attribuito alla parte stornata e b) il corrispettivo pagato, inclusa
qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta,
per la parte eliminata deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di
esercizio.
Valutazione
Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie
45.
Quando un’attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata,
un’entità deve misurarla al suo fair value più, nel caso di un’attività o
passività finanziaria non al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili
all’acquisizione o all’emissione di attività o passività finanziarie.
46.
Quando un’entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per
un’attività che è successivamente valutata al costo o al costo ammortizzato,
l’attività è rilevata inizialmente al suo fair value alla data di negoziazione
(vedere Appendice A paragrafi AG68-AG71).
1051
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Valutazione successiva di attività finanziarie
47.
Ai fini della valutazione di un’attività finanziaria successiva alla rilevazione
iniziale, il presente Principio classifica le attività finanziarie nelle seguenti
quattro categorie definite nel paragrafo 10:
a) attività finanziarie valutate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio;
b)investimenti posseduti sino alla scadenza;
c) finanziamenti e crediti, e
d)attività finanziarie disponibili per la vendita.
Queste categorie si applicano alla valutazione e alla rilevazione nell’avanzo o
disavanzo di esercizio secondo il presente Principio. L’entità può utilizzare
altre descrizioni per queste categorie o altre categorizzazioni nel presentare le
informazioni in bilancio?. L’entità deve indicare nelle note l’informativa
richiesta dall’IPSAS 30.
48.
Dopo la rilevazione iniziale, l’entità deve valutare le attività finanziarie,
inclusi i derivati che costituiscono attività, ai loro fair value, senza alcuna
deduzione per i costi di transazione che possono essere sostenuti nella
vendita o altra dismissione, eccezion fatta per le seguenti attività
finanziarie:
a) finanziamenti e crediti come definiti nel paragrafo 10, che devono
essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio
dell’interesse effettivo;
b)investimenti posseduti sino alla scadenza come definiti nel paragrafo
10, che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo, e
c) investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un
prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value
non può essere misurato attendibilmente, e i derivati che vi sono
correlati e che devono essere regolati con la consegna di tali
strumenti rappresentativi di capitale non quotati, che devono
essere valutati al costo (vedere Appendice A paragrafi AG113 e
AG114).
Le attività finanziarie che sono designate come elementi coperti sono
soggette alla valutazione secondo quanto previsto dalle disposizioni sulla
contabilizzazione delle operazioni di copertura nei paragrafi 99-113.
Tutte le attività finanziarie eccetto quelle valutate al fair value rilevato
nell’avanzo o disavanzo di esercizio sono soggette a una verifica per
riduzione di valore in conformità ai paragrafi 67-79 e all’Appendice A
paragrafi AG117-AG126.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1052
Valutazione successiva di passività finanziarie
49.
Dopo la rilevazione iniziale, un’entità deve valutare tutte le passività
finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo, ad eccezione di:
a) passività finanziarie valutate al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio. Tali passività, inclusi i derivati che sono
passività, devono essere valutate al fair value eccetto un derivato
che è una passività ed è correlato e deve essere regolato con la
consegna di uno strumento non quotato rappresentativo di capitale
il cui fair value non può essere valutato attendibilmente, che deve
essere valutato al costo;
b)passività finanziarie che si originano quando un trasferimento di
un’attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l’eliminazione
o quando si applica l’approccio del coinvolgimento residuo. I
paragrafi 31 e 33 si applicano alla valutazione di tali passività
finanziarie;
c) contratti di garanzia finanziaria definiti nel paragrafo 10. Dopo la
rilevazione iniziale, l’emittente di un tale contratto deve (a meno
che non si applichi il paragrafo 49 a) o b)) valutarlo al valore
maggiore tra:
i) l’importo determinato secondo l’IPSAS 19; e
ii) l’importo rilevato inizialmente (vedere paragrafo 45) meno,
ove applicabile, l’ammortamento accumulato rilevato in
conformità all’IPSAS 9;
d)impegni all’erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse
inferiore a quello di mercato. Dopo la rilevazione iniziale,
l’emittente di un tale impegno deve (a meno che non si applichi il
paragrafo 49 a)) valutarlo al valore maggiore tra:
i) l’importo determinato secondo l’IPSAS 19; e
ii) l’importo rilevato inizialmente (vedere paragrafo 45) meno,
ove applicabile, l’ammortamento accumulato rilevato in
conformità all’IPSAS 9.
Le passività finanziarie che sono designate come elementi coperti sono
soggette alla valutazione in base alle disposizioni sulla contabilizzazione
delle operazioni di copertura contenute nei paragrafi 99-113.
Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value
50.
Nella determinazione del fair value di un’attività finanziaria o di una
passività finanziaria al fine di applicare il presente Principio, l’IPSAS 28
1053
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
o l’IPSAS 30, un’entità deve applicare i paragrafi AG101-AG115
dell’Appendice A.
51.
La migliore evidenza del fair value è l’esistenza di quotazioni ufficiali in un
mercato attivo. Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo,
un’entità determina il fair value utilizzando una tecnica di valutazione. La
finalità dell’utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo
avrebbe avuto l’operazione alla data di valutazione in un libero scambio
motivato da normali considerazioni di carattere operativo. Le tecniche di
valutazione includono l’utilizzo di recenti operazioni eseguite a condizioni
normali di mercato tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il
riferimento al fair value corrente di un altro strumento che è sostanzialmente
lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle
opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro
che partecipano al mercato per dare un prezzo allo strumento e tale tecnica ha
dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni
correnti di mercato, l’entità utilizza tale tecnica. La tecnica di valutazione
scelta utilizza al massimo i fattori di mercato mentre si affida il meno
possibile a fattori specifici dell’entità. Essa incorpora tutti i fattori che i
partecipanti al mercato considererebbero nel fissare un prezzo ed è coerente
con le metodologie economiche accettate per prezzare gli strumenti finanziari.
Periodicamente, un’entità calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la
validità utilizzando prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato nello
stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o
basati su qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile.
52.
Il fair value di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a
richiesta (per esempio un deposito a vista), non è inferiore all’importo
esigibile a richiesta, attualizzato a partire dalla prima data in cui ne potrebbe
essere richiesto il pagamento.
Riclassificazioni
53.
Un'entità:
a)
non deve riclassificare un derivato dalla categoria del fair
value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio mentre è
posseduto o emesso;
b)
non deve riclassificare alcuno strumento finanziario dalla
categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio
se al momento della rilevazione iniziale è stato designato dall'entità
al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio;
c)
se un'attività finanziaria non è più posseduta al fine di
venderla o riacquistarla a breve (sebbene l'attività finanziaria
possa essere stata acquisita o sostenuta principalmente al fine di
venderla o riacquistarla a breve), può riclassificare tale attività
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1054
finanziaria dalla categoria del fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio se sono soddisfatti i requisiti di cui al
paragrafo 55 o 57.
Un'entità non deve riclassificare alcuno strumento finanziario nella
categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio dopo
la rilevazione iniziale.
54.
I seguenti cambiamenti di circostanze non sono riclassificazioni ai fini del
paragrafo 53:
a)
un derivato che era in precedenza uno strumento di copertura
designato ed efficace in una copertura dei flussi finanziari o di un
investimento netto non presenta più tali caratteristiche, e
b)
un derivato che diventa uno strumento di copertura designato ed
efficace in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento
netto.
55.
Un'attività finanziaria alla quale si applica il paragrafo 53 c) (ad eccezione di
un'attività finanziaria del tipo descritto al paragrafo 57) può essere
riclassificata dalla categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio solo in rare circostanze.
56.
Se un'entità riclassifica un'attività finanziaria dalla categoria del fair value
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio conformemente al paragrafo 55,
l'attività finanziaria deve essere riclassificata al suo fair value alla data della
riclassificazione. L'utile o la perdita già rilevati nell’avanzo o disavanzo di
esercizio non devono essere ripristinati. Il fair value dell'attività finanziaria
alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo o costo
ammortizzato a seconda dei casi.
57.
Un'attività finanziaria alla quale si applica il paragrafo 53 c) che avrebbe
soddisfatto la definizione di finanziamenti e crediti (se l'attività finanziaria
non avesse dovuto essere classificata come posseduta per la negoziazione alla
rilevazione iniziale) può essere riclassificata dalla categoria del fair value
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio se l'entità ha l'intenzione e la
capacità di possedere l'attività finanziaria nel prevedibile futuro o fino a
scadenza.
58.
Un'attività finanziaria classificata come disponibile per la vendita che avrebbe
soddisfatto la definizione di finanziamenti e crediti (se non fosse stata
designata come disponibile per la vendita) può essere riclassificata dalla
categoria "disponibile per la vendita" nella categoria "finanziamenti e crediti"
se l'entità ha l'intenzione e la capacità di possedere l'attività finanziaria nel
prevedibile futuro o fino a scadenza.
59.
Se un'entità non riclassifica un'attività finanziaria nella categoria del fair value
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio in conformità al paragrafo 57, o
1055
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
nella categoria disponibile per la vendita in conformità al paragrafo 58, essa
deve riclassificare l'attività finanziaria al fair value alla data della
riclassificazione. Per un'attività finanziaria riclassificata conformemente al
paragrafo 57, l'utile o la perdita già rilevati nell’avanzo o disavanzo di
esercizio non devono essere ripristinati. Il fair value dell'attività finanziaria
alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo o costo
ammortizzato a seconda dei casi. Per un'attività finanziaria riclassificata dalla
categoria "disponibile per la vendita" conformemente al paragrafo 58, l'utile o
la perdita precedenti su tale attività che sono stati rilevati direttamente
nell’attivo netto/patrimonio netto conformemente al paragrafo 64 b) devono
essere contabilizzati conformemente al paragrafo 63.
60.
Se in seguito ad un cambiamento di volontà o capacità, non è più
appropriato classificare un investimento come posseduto sino alla
scadenza, esso deve essere riclassificato come disponibile per la vendita e
rimisurato al fair value, e la differenza tra il suo valore contabile e il fair
value deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 64
b).
61.
Ogni qualvolta le vendite o le riclassificazioni di un importo non
irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza non soddisfano
alcuna delle condizioni di cui al paragrafo 10, qualsiasi investimento
posseduto sino alla scadenza che residua deve essere riclassificato come
disponibile per la vendita. Al momento di tali riclassificazioni, la
differenza tra il loro valore contabile e il fair value deve essere
contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 64 b).
62.
Se una valutazione attendibile si rende disponibile per un’attività o una
passività finanziaria per la quale tale valutazione non era
precedentemente disponibile, e per l’attività o passività è richiesta la
valutazione al fair value qualora sia disponibile una valutazione
attendibile (vedere paragrafi 48 c) e 49), l’attività o passività deve essere
rimisurata al fair value, e la differenza tra il suo valore contabile e il fair
value deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo
64.
63.
Se, in seguito a un cambiamento di volontà o capacità di detenere
l’attività sino alla scadenza o nelle rare circostanze in cui una valutazione
attendibile del fair value non sia più disponibile (vedere paragrafi 48 c) e
49) o poiché sono trascorsi i “due esercizi precedenti” di cui al paragrafo
10, diviene appropriato iscrivere un’attività finanziaria o una passività
finanziaria al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al fair value; il
valore al fair value dell’attività o passività finanziaria contabilizzato a
quella data diviene il suo nuovo costo o costo ammortizzato, come
applicabile. Qualsiasi precedente utile o perdita su tale attività che è stato
rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto in conformità alle
disposizioni del paragrafo 64 b) deve essere contabilizzato come segue:
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1056
a) nel caso di un’attività finanziaria con una scadenza fissa, l’utile o la
perdita deve essere ammortizzato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio lungo il corso della vita utile residua dell’investimento
posseduto sino alla scadenza utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo. Qualsiasi differenza tra il nuovo costo ammortizzato e
l’importo a scadenza deve inoltre essere ammortizzata lungo il
corso della vita utile residua dell’attività finanziaria utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo, in modo similare all’ammortamento
di un premio e di uno sconto. Se l’attività finanziaria subisce
successivamente una riduzione di valore, qualsiasi utile o perdita
che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto
è rilevato nell'avanzo o disavanzo di esercizio secondo quanto
previsto dal paragrafo 76;
b)nel caso di un’attività finanziaria che non ha una scadenza fissa, l’utile
o la perdita deve essere rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto
fin quando l’attività finanziaria non viene venduta o diversamente
alienata, e allora sarà rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
Se l’attività finanziaria subisce successivamente una riduzione di
valore, qualsiasi utile o perdita che è stato rilevato direttamente
nell’attivo netto/patrimonio netto è rilevato nell'avanzo o
disavanzo di esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 76.
Utili e perdite
64.
Un utile o una perdita derivante da una variazione di fair value di
un’attività o di una passività finanziaria che non costituisce parte di una
relazione di copertura (vedere paragrafi 99–113) deve essere rilevato
come segue.
a) Un utile o una perdita relativo a un’attività o passività finanziaria
classificata al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio;
b)un utile o una perdita su un’attività finanziaria disponibile per la
vendita
deve
essere
rilevato
direttamente
nell’attivo
netto/patrimonio netto attraverso il prospetto delle variazioni
dell’attivo netto/patrimonio netto (vedere IPSAS 1), ad eccezione
delle perdite per riduzione di valore (vedere paragrafi 76-79) e
degli utili e perdite su cambi (vedere Appendice A paragrafo
AG116), fino a quando l’attività finanziaria non è eliminata
contabilmente, e quindi l’utile o la perdita complessivo
precedentemente rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto sarà
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Tuttavia, l’interesse
calcolato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo (vedere
paragrafo 10) viene rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio
(vedere IPSAS 9); i dividendi o le distribuzioni similari su uno
1057
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita
sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando sorge il
diritto dell’entità a ricevere il pagamento (vedere IPSAS 9).
65.
Per quanto riguarda le attività e passività finanziarie iscritte al costo
ammortizzato (vedere paragrafi 48 e 49), un utile o una perdita è rilevato
nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando l’attività o la passività
finanziaria è eliminata o quando ha subito una riduzione di valore, e
attraverso l’ammortamento. Tuttavia, per le attività o passività
finanziarie che sono elementi coperti (vedere i paragrafi 87-94 e
Appendice A paragrafi AG131-AG141) la contabilizzazione dell’utile o
della perdita deve avvenire in base ai paragrafi 99-113.
66.
Se un’entità rileva le attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione
alla data del regolamento (vedere paragrafo 40 e Appendice A paragrafi
AG68 e AG71), qualsiasi variazione di fair value dell’attività che deve
essere ricevuta nel periodo tra la data della negoziazione e la data di
regolamento non è rilevata per le attività iscritte al costo o al costo
ammortizzato (ad eccezione delle perdite per riduzione di valore). Per le
attività iscritte al fair value, tuttavia, la variazione di fair value deve
essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio o nell’attivo
netto/patrimonio netto, a seconda del trattamento più appropriato in
conformità al paragrafo 64.
Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie
67.
L’entità deve valutare alla data di chiusura di ciascun esercizio se vi è
qualche obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di
attività finanziarie ha subito una riduzione di valore. Se esiste una tale
evidenza, l’entità deve applicare il paragrafo 72 (per le attività
finanziarie iscritte al costo ammortizzato), il paragrafo 75 (per le attività
finanziarie iscritte al costo) o il paragrafo 76 (per le attività finanziarie
disponibili per la vendita) per determinare l’importo di eventuali perdite
per riduzione di valore.
68.
Un’attività o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di
valore e le perdite per riduzione di valore sono sostenute se, e soltanto se,
vi è l’obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più
eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività (un
“evento di perdita”) e tale evento (o eventi) di perdita ha un impatto sui
futuri flussi finanziari stimati dell’attività finanziaria o gruppo di attività
finanziarie che possono essere stimati attendibilmente. Può non essere
possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la
riduzione di valore. Invece è l’effetto combinato di diversi eventi che può
avere causato la riduzione di valore. Le perdite attese come risultato di
eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate.
L’obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività ha
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1058
subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono
all’attenzione del possessore dell’attività in merito ai seguenti eventi di
perdita:
a) significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;
b)una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato
pagamento degli interessi o del capitale;
c) il finanziatore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà
finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che
il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d)sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre
procedure di ristrutturazione finanziaria;
e) la scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a
difficoltà finanziarie;
f) dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei
futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie sin
dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la
diminuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività
finanziarie nel gruppo, ivi inclusi:
i)
cambiamenti sfavorevoli nello stato dei pagamenti dei beneficiari
nel gruppo (per esempio un numero maggiore di pagamenti in
ritardo), o
ii) condizioni economiche locali o nazionali che sono correlate alle
inadempienze relative alle attività all’interno del gruppo (per
esempio, un aumento del tasso di disoccupazione nell’area
geografica dei beneficiari, una diminuzione dei prezzi del
petrolio per attività date in prestito a produttori di petrolio, o
cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni del settore che
ricadono sui beneficiari nel gruppo).
69.
La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti finanziari
dell’entità non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una
riduzione di valore. Un declassamento nel merito di credito di un’entità non
costituisce, di per sé, una evidenza di una riduzione di valore, sebbene ciò
possa essere indicativo di una riduzione di valore se considerato
congiuntamente ad altre informazioni disponibili. Una diminuzione di fair
value dell’attività finanziaria al di sotto del suo costo o costo ammortizzato
non è necessariamente indicazione di riduzione di valore (per esempio, una
diminuzione di fair value di un investimento in uno strumento di debito che
risulti da un aumento nel tasso di interesse privo di rischio).
70.
In aggiunta ai tipi di evento nel paragrafo 68, l’obiettiva evidenza di riduzione
di valore per un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale
1059
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
include informazioni circa importanti cambiamenti con un effetto avverso che
si sono verificati nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in
cui l’emittente opera, e indica che il costo dell’investimento in uno strumento
rappresentativo di capitale può non essere recuperato. Una diminuzione
significativa o prolungata di fair value di un investimento in uno strumento
rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è inoltre un’evidenza
obiettiva di riduzione di valore.
71.
In alcuni casi i dati osservabili necessari per valutare l’importo di una
riduzione di valore su un’attività finanziaria possono essere limitati, o non più
del tutto rilevanti, per le circostanze attuali. Per esempio, questo può
succedere quando un beneficiario è in difficoltà finanziaria e ci sono pochi
dati storici disponibili relativi a beneficiari similari. In tali casi, un’entità
utilizza la sua esperienza valutativa nello stimare l’importo di eventuali
perdite per riduzione di valore. Analogamente, un’entità utilizza la propria
esperienza valutativa per adeguare i dati osservabili per un gruppo di attività
finanziarie alle circostanze attuali (vedere paragrafo AG122). L’impiego di
stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne
intacca l’attendibilità.
Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato
72.
Se sussistono evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per
riduzione di valore su finanziamenti e crediti o investimenti posseduti
sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato, l’importo della perdita
viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività e il
valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati (escludendo perdite su
crediti futuri che non sono state sostenute) scontato al tasso di interesse
effettivo originale dell’attività finanziaria (ossia il tasso di interesse
effettivo calcolato alla rilevazione iniziale). Il valore contabile dell’attività
deve essere ridotto direttamente o tramite l’uso di un accantonamento.
L’importo della perdita deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio.
73.
Un’entità prima valuta se l’evidenza obiettiva della riduzione di valore esiste
individualmente per attività finanziarie che sono individualmente
significative, e individualmente o collettivamente per attività finanziarie che
non sono significative individualmente (vedere paragrafo 68). Se un’entità
determina che non esiste alcuna evidenza obiettiva di riduzione di valore per
un’attività finanziaria valutata individualmente, sia essa significativa o meno,
essa include le attività in un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche
similari di rischio di credito e le valuta collettivamente per verificare se esiste
una riduzione di valore. Le attività che sono valutate individualmente per
riduzione di valore e per le quali una perdita per riduzione di valore è rilevata
o continua ad essere rilevata, non sono incluse in una valutazione collettiva di
riduzione di valore.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1060
74.
Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di
valore diminuisce e la diminuzione può essere oggettivamente collegata a
un evento che si è verificato dopo che la riduzione di valore è stata
rilevata (quale un miglioramento nella solvibilità finanziaria del
debitore), la perdita per riduzione di valore rilevata precedentemente
deve essere stornata direttamente o attraverso la rettifica
dell’accantonamento. Il ripristino di valore non deve determinare, alla
data in cui il valore originario dell’attività finanziaria è ripristinato, un
valore contabile dell’attività finanziaria superiore al costo ammortizzato
che si sarebbe avuto alla data in cui la perdita per riduzione di valore
viene stornata nel caso in cui la perdita per riduzione di valore non fosse
stata rilevata. L’importo della perdita deve essere rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio.
Attività finanziarie iscritte al costo
75.
Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita
per riduzione di valore su uno strumento rappresentativo di capitale non
quotato e che non è valutato al fair value perché il suo fair value non può
essere valutato attendibilmente, o su un’attività derivata che è collegata a,
e deve essere regolata con, la consegna di tale strumento non quotato
rappresentativo di capitale, l’importo della perdita per riduzione di
valore viene misurato come la differenza tra il valore contabile
dell’attività finanziaria e il valore attuale dei flussi finanziari futuri
stimati e attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per
un’attività finanziaria similare (vedere il paragrafo 48 c) e l’Appendice
A, paragrafi AG113 e AG114). Tali perdite per riduzione di valore non
devono essere ripristinate.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
76. Quando è stata rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto una riduzione
di fair value di un’attività finanziaria disponibile per la vendita e
sussistono evidenze obiettive che l’attività ha subito una riduzione di
valore (vedere paragrafo 68), la perdita cumulativa che è stata rilevata
direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto deve essere eliminata
dall’attivo netto/patrimonio netto e rilevata nell'avanzo o disavanzo di
esercizio anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata.
77.
L’ammontare della perdita complessiva che viene riclassificata dall’attivo
netto/patrimonio netto ed è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio
conformemente al paragrafo 76, sarà pari alla differenza tra il costo di
acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso della quota capitale e
dell’ammortamento) e il fair value corrente, dedotta qualsiasi perdita per
riduzione di valore di quell’attività finanziaria precedentemente rilevata
nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
1061
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
78.
Le perdite per riduzione di valore rilevate nell’avanzo o disavanzo di
esercizio e relative a un investimento in uno strumento rappresentativo di
capitale classificato come disponibile per la vendita, non devono essere
stornate con effetto rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
79.
Se, in un periodo successivo, il fair value di uno strumento di debito
classificato come disponibile per la vendita aumenta e l’incremento può
essere correlato oggettivamente a un evento che si verifica dopo che la
perdita per riduzione di valore era stata rilevata nell’avanzo o disavanzo
di esercizio, la perdita per riduzione di valore deve essere eliminata, con
l’importo stornato rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
Coperture
80.
Qualora esista una designata relazione di copertura tra uno strumento di
copertura e un elemento coperto come descritto nei paragrafi 95-98 e
nell’Appendice A, paragrafi AG142-AG144, la contabilizzazione dell’utile
o perdita sullo strumento di copertura e sull’elemento coperto deve
attenersi ai paragrafi 99-113.
Strumenti di copertura
Strumenti che soddisfano le condizioni per essere designate
81.
Il presente Principio, ad eccezione dell’ipotesi di alcune opzioni vendute, non
limita le circostanze in cui un derivato può essere designato come uno
strumento di copertura, se sono soddisfatte le condizioni di copertura del
paragrafo 98 (vedere Appendice A paragrafo AG127). Tuttavia, un’attività o
una passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di
copertura solo per una copertura di un rischio di cambio in valuta estera.
82.
Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto
strumenti che riguardano una parte esterna all’entità che redige il bilancio
(ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio)
possono essere designati come strumenti di copertura. Sebbene singole entità
di un gruppo o singole divisioni di una entità possano stipulare operazioni di
copertura con altre entità del gruppo o altre divisioni dell’entità, tali
operazioni infragruppo sono totalmente eliminate in sede di consolidamento.
Quindi, tali operazioni di copertura non soddisfano le condizioni necessarie
per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato del gruppo.
Tuttavia, queste possono soddisfare le condizioni per essere contabilizzate
come copertura nel bilancio individuale o bilancio separato di singole entità
all’interno del gruppo, a patto che siano esterne alla singola entità cui si
riferisce il bilancio.
Designazione di strumenti di copertura
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1062
83.
Solitamente esiste un’unica valutazione al fair value per uno strumento di
copertura nel suo insieme e i fattori che causano variazioni di fair value sono
interdipendenti. Perciò, una relazione di copertura è designata da un’entità per
uno strumento di copertura nel suo insieme. Le sole eccezioni consentite sono:
a) separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione
e designare come strumento di copertura soltanto il cambiamento nel
valore intrinseco di un’opzione ed escludere la variazione nel suo
valore temporale, e
b)separare l’elemento interesse e il prezzo a pronti di un contratto forward.
Queste eccezioni sono consentite perché il valore intrinseco dell’opzione ed il
premio sul contratto forward generalmente possono essere valutati
distintamente. Una strategia di copertura dinamica che valuta sia il valore
intrinseco sia quello temporale di un contratto di opzione può essere
classificata come strumento di copertura.
84.
Una proporzione dell’intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per
cento del valore nozionale, può essere designata come strumento di copertura
in una relazione di copertura. Tuttavia, una relazione di copertura non può
essere designata solo per una parte del periodo di tempo per cui uno strumento
di copertura è in circolazione.
85.
Un singolo strumento di copertura può essere designato come una copertura di
più di un tipo di rischio, a condizione che a) i rischi coperti possano essere
identificati chiaramente; b) l’efficacia della copertura possa essere dimostrata
e c) sia possibile assicurare che ci sia una designazione specifica dello
strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio.
86.
Due o più derivati o loro proporzioni (o nel caso di una copertura di un rischio
di valuta, due o più strumenti non derivati o loro proporzioni, o una
combinazione di strumenti derivati e non derivati o loro proporzioni) possono
essere visti in combinazione e unitamente designati come strumento di
copertura incluso quando il(i) rischio(i) derivante(i) da alcuni derivati
compensa(no) quelli derivanti da altri. Tuttavia, un collar su tasso di interesse
o altro strumento derivato che abbini un’opzione emessa e un’opzione
acquistata non si qualifica come uno strumento di copertura se esso è, in
effetti, un’opzione venduta netta (ossia, per la quale viene ricevuto un premio
netto). Analogamente, due o più strumenti (o loro proporzioni) possono essere
designati come strumenti di copertura soltanto se nessuno di questi è
un’opzione venduta o un’opzione venduta netta.
Elementi coperti
Elementi che soddisfano le condizioni per la designazione
87.
Un elemento coperto può essere un’attività o una passività rilevata, un
impegno irrevocabile non rilevato, un’operazione programmata altamente
1063
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
probabile o un investimento netto in una gestione estera. L’elemento coperto
può essere a) una singola attività, passività, impegno irrevocabile,
un’operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in
una gestione estera, b) un gruppo di attività, passività, impegni irrevocabili,
operazioni programmate altamente probabili o investimenti netti in gestioni
estere con caratteristiche di rischio similari o c) in una copertura di un
portafoglio di rischio di tasso di interesse soltanto, una parte del portafoglio di
attività o passività finanziarie che condividono il rischio coperto.
88.
A differenza dei finanziamenti e dei crediti, un investimento posseduto sino
alla scadenza non può essere un elemento coperto in riferimento al rischio di
tasso di interesse o al rischio di pagamento anticipato, perché la designazione
di un investimento posseduto sino alla scadenza richiede l’intenzione di
possedere l’investimento sino alla scadenza senza alcuna relazione alle
variazioni del fair value o ai flussi finanziari di tale investimento attribuibili ai
cambiamenti nei tassi di interesse. Tuttavia, un investimento posseduto sino
alla scadenza può essere un elemento coperto con riferimento ai rischi
derivanti da variazioni dei tassi di cambio delle valute estere e del rischio di
credito.
89.
Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività,
passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili
che coinvolgono una parte esterna all’entità possono essere designati come
elementi coperti. Ne consegue che la contabilizzazione delle operazioni di
copertura può essere applicata alle operazioni tra entità nello stesso gruppo
soltanto nei bilanci individuali o nei bilanci separati di quelle entità e non nei
bilanci consolidati del gruppo. Come eccezione, il rischio di valuta estera di
un elemento monetario infragruppo (per esempio, un debito/credito tra due
entità controllate) può soddisfare le condizioni per essere contabilizzato come
un elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un’esposizione agli
utili o alle perdite su cambi che non sono stati eliminati completamente in
sede di consolidamento secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 Effetti delle
variazioni dei cambi delle valute estere. Secondo quanto previsto dall’IPSAS
4, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono
completamente eliminati nell’operazione di consolidamento quando
l’elemento monetario viene negoziato tra due entità del gruppo che hanno
diverse valute funzionali. Inoltre, il rischio di cambio di una operazione
infragruppo programmata altamente probabile può soddisfare le condizioni
per essere contabilizzato come un elemento coperto nel bilancio consolidato a
condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta
funzionale della entità che effettua l’operazione e che il rischio di cambio
abbia un effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato.
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1064
90.
Se l’elemento coperto è un’attività o una passività finanziaria, esso può essere
un elemento coperto in riferimento ai rischi associati soltanto a una parte dei
flussi finanziari o fair value (quali uno o più flussi finanziari contrattuali
selezionati o parti di questi o una percentuale del fair value) a patto che si
possa valutarne l’efficacia. Per esempio, una parte identificabile e
separatamente valutabile dell’esposizione al tasso di interesse di un’attività o
passività fruttifera di interessi può essere designata come il rischio coperto
(quale un tasso di interesse privo di rischio o un tasso di interesse di
riferimento come componente dell’esposizione totale al tasso di interesse di
uno strumento finanziario coperto).
91.
In un’operazione di copertura di fair value dell’esposizione al tasso di
interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in tale
copertura), la parte coperta può essere designata in termini di un importo in
valuta (ossia un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come
singola attività (o passività). Sebbene il portafoglio, ai fini della gestione del
rischio, possa includere attività e passività, l’importo designato è un importo
di attività o un importo di passività. La designazione di un importo netto che
includa attività e passività non è consentita. L’entità può coprire una parte del
rischio di tasso di interesse associato a questo importo designato. Per esempio,
nel caso di una copertura di un portafoglio che contenga attività rimborsabili
anticipatamente, l’entità può coprire la variazione di fair value che è
attribuibile a un cambiamento nel tasso di interesse coperto sulla base delle
date di revisione dei prezzi attese, invece che su quelle contrattuali. Quando la
parte coperta si basa sulle date di revisione dei prezzi attese, l’effetto che i
cambiamenti in un tasso di interesse coperto hanno su tali date attese di
revisione dei prezzi, deve essere incluso nella determinazione della variazione
di fair value dell’elemento coperto. Di conseguenza, se un portafoglio che
contiene elementi rimborsabili anticipatamente è coperto con un derivato non
rimborsabile anticipatamente, insorge l’inefficacia qualora siano riviste le date
in cui ci si attende che gli elementi del portafoglio coperto siano rimborsabili
anticipatamente, o le date dell’effettivo pagamento anticipato differiscano da
quelle previste.
Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti
92.
Se l’elemento coperto è un’attività o una passività non finanziaria, esso
deve essere designato come elemento coperto a) per i rischi di cambio o b)
nel suo insieme per tutti i rischi , a causa della difficoltà di isolare e
valutare la parte appropriata delle variazioni dei flussi finanziari o fair
value attribuibile a specifici rischi, diversi dal rischio di cambio.
Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti
93.
Attività o passività similari devono essere aggregate e coperte come un
gruppo, soltanto se le singole attività o le singole passività che compongono il
gruppo condividono l’esposizione al rischio che è designato come coperto.
1065
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Inoltre, si suppone che la variazione di fair value attribuibile al rischio coperto
di ciascun singolo elemento del gruppo deve risultare approssimativamente
proporzionale alla variazione complessiva di fair value attribuibile al rischio
coperto del gruppo di elementi.
94.
Poiché un’entità accerta l’efficacia della copertura tramite la comparazione tra
la variazione di fair value o di flussi finanziari di uno strumento di copertura
(o di un gruppo di strumenti di copertura similari) e quella di un elemento
coperto (o di un gruppo di elementi coperti similari), la comparazione di uno
strumento di copertura con la posizione netta complessiva (per esempio, il
risultato netto di tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili),
piuttosto che con uno specifico elemento coperto, non si qualifica come
contabilizzazione di copertura.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
95.
La contabilizzazione delle operazioni di copertura rileva gli effetti di
compensazione sull’avanzo o disavanzo di esercizio derivanti dalle variazioni
di fair value dello strumento di copertura e dello strumento coperto.
96.
Le relazioni di copertura sono di tre tipi:
a) copertura di fair value: una copertura dell’esposizione alle variazioni di
fair value di un’attività o passività rilevata o di un impegno
irrevocabile non rilevato, o di una parte identificata di tale attività,
passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio
particolare e che potrebbe influire sull’avanzo o disavanzo di
esercizio;
b)copertura di un flusso finanziario: una copertura dell’esposizione alla
variabilità dei flussi finanziari che i) è attribuibile a un particolare
rischio associato a una attività o passività rilevata (quali tutti o una
parte dei pagamenti per interessi futuri su un debito a tasso
variabile) o a un’operazione programmata altamente probabile e
che ii) potrebbe influire sull’avanzo o disavanzo di esercizio;
c) copertura di un investimento netto in una gestione estera come definito
nell’IPSAS 4.
97.
Una copertura del rischio di valuta estera di un impegno irrevocabile può
essere contabilizzata come una copertura di fair value o come una copertura di
flusso finanziario.
98.
Una relazione di copertura soddisfa le condizioni per essere qualificata
come operazione di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 99113 se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte.
a) All’inizio della copertura vi è una designazione e documentazione
formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell’entità nella
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1066
gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura.
Tale documentazione deve includere l’identificazione dello
strumento di copertura, l’elemento o l’operazione coperta, la
natura del rischio coperto e come l’entità valuterà l’efficacia dello
strumento di copertura nel compensare l’esposizione alle
variazioni di fair value o dei flussi finanziari dell’elemento coperto
attribuibili al rischio coperto;
b)ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace (vedere Appendice
A paragrafi AG145-156) nel realizzare la compensazione delle
variazioni di fair value o dei flussi finanziari attribuibili al rischio
coperto, in modo coerente alla strategia di gestione del rischio
originariamente documentata per quella particolare relazione di
copertura;
c) per le coperture di flussi finanziari, un’operazione programmata che è
oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve
presentare un’esposizione alle variazioni di flussi finanziari che
potrebbe in definitiva incidere sull’avanzo o disavanzo di esercizio;
d)l’efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata, ossia è
possibile valutare attendibilmente il fair value o i flussi finanziari
dell’elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto,
nonché il fair value dello strumento di copertura (vedere paragrafi
48 e 49 e Appendice A paragrafi AG113 e AG114 per indicazioni
supplementari sulla determinazione del fair value);
e) la copertura è valutata su base continuativa e si è determinato
effettivamente che è stata altamente efficace per tutti gli esercizi di
riferimento per cui la copertura era stata designata.
Coperture di fair value
99.
Se una copertura di fair value soddisfa le condizioni del paragrafo 98 nel
corso dell’esercizio, deve essere contabilizzata come segue:
a) l’utile o la perdita risultante dalla rivalutazione dello strumento di
copertura al fair value (per uno strumento derivato di copertura) o
il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato
secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 (per uno strumento non
derivato di copertura) deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo
di esercizio, e
b)l’utile o la perdita sull’elemento coperto attribuibile al rischio coperto
deve rettificare il valore contabile dell’elemento coperto e deve
essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Questa
disposizione si applica anche se l’elemento coperto è invece
valutato al costo. La rilevazione dell’utile o della perdita
1067
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
attribuibile al rischio coperto nell’avanzo o disavanzo di esercizio
si applica anche se l’elemento coperto è un’attività finanziaria
disponibile per la vendita.
100. Per una copertura di fair value dell’esposizione al tasso di interesse di una
parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in una tale
copertura), la disposizione nel paragrafo 99 b) può essere soddisfatta
presentando l’utile o la perdita attribuibile all’elemento coperto:
a) in una singola voce distinta all’interno dell’attivo, per quei periodi di
revisione dei prezzi per cui l’elemento coperto è un’attività, o
b)in una singola voce distinta all’interno del passivo, per quei periodi di
revisione dei prezzi per cui l’elemento coperto è una passività.
Le voci distinte a cui si fa riferimento in a) e b) devono essere presentate
immediatamente dopo le attività o passività finanziarie. Gli importi inclusi in
queste voci devono essere rimossi dal prospetto della situazione patrimonialefinanziaria quando le attività o passività a cui fanno riferimento sono
eliminate contabilmente.
101. Se sono coperti solo alcuni rischi particolari attribuibili a un elemento coperto,
le variazioni rilevate nel fair value dell’elemento coperto non correlate alla
copertura sono iscritte secondo le disposizioni del paragrafo 64.
102. Un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura
specificata nel paragrafo 99 se:
a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o
esercitato (a questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno
strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è
una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è
parte della strategia documentata di copertura dell’entità);
b)la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di
copertura del paragrafo 98, o
c) l’entità revoca la designazione.
103. Qualsiasi rettifica derivante dal paragrafo 99 b) al valore contabile di uno
strumento finanziario coperto per il quale è utilizzato il criterio
dell’interesse effettivo (o, nel caso di una copertura del portafoglio del
rischio di tassi di interesse, alla voce distinta del prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria descritta nel paragrafo 100) deve
essere ammortizzata nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
L’ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve
iniziare non più tardi di quando l’elemento coperto cessa di essere
rettificato per le variazioni del suo fair value attribuibili al rischio
coperto. La rettifica si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato
alla data in cui ha inizio l’ammortamento. Tuttavia, se, nel caso della
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1068
copertura di fair value dell’esposizione al tasso di interesse di un
portafoglio di attività finanziarie o passività finanziarie (e soltanto in una
tale copertura), l’ammortamento utilizzando un tasso di interesse
effettivo ricalcolato non è fattibile, la rettifica deve essere ammortizzata
utilizzando un metodo a quote costanti. La rettifica deve essere
completamente ammortizzata alla scadenza dello strumento finanziario o,
nel caso di copertura di un portafoglio dal rischio di tasso di interesse,
alla scadenza del relativo periodo di revisione dei prezzi.
104. Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come un elemento
coperto, la variazione complessiva successiva del fair value dell’impegno
irrevocabile attribuibile al rischio coperto è rilevata come un’attività o una
passività con l’utile o perdita corrispondente rilevato nell’avanzo o disavanzo
di esercizio (vedere paragrafo 99 b)). Anche le variazioni di fair value dello
strumento di copertura sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
105. Quando un’entità sottoscrive un impegno irrevocabile ad acquistare un’attività
o assumere una passività che è un elemento coperto in una copertura di fair
value, il valore contabile iniziale dell’attività o passività che risulta
dall’adempimento dell’impegno irrevocabile è rettificato per includere la
variazione complessiva nel fair value dell’impegno irrevocabile attribuibile al
rischio coperto che è stato rilevato nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria.
Coperture di flussi finanziari
106. Se una copertura di flussi finanziari soddisfa le condizioni del paragrafo
98 nel corso dell’esercizio, essa deve essere contabilizzata come segue:
a) la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta
essere una copertura efficace (vedere paragrafo 98) deve essere
rilevata direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto attraverso
il prospetto delle variazioni dell’attivo netto/patrimonio netto, e
b)la parte inefficace dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura
deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
107. Più specificatamente, la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata
come segue:
a) la componente separata dell’attivo netto/patrimonio netto associata
all’elemento coperto è rettificata al minore importo tra i seguenti (in
termini assoluti):
i)
l’utile o la perdita complessiva sullo strumento di copertura
dall’inizio della copertura, e
1069
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
ii) la variazione complessiva nel fair value (al valore attuale) dei
flussi finanziari futuri attesi sull’elemento coperto dall’inizio
della copertura;
b)l’eventuale utile o perdita residui sullo strumento di copertura o un
componente designato di questo (che non è una copertura efficace) è
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, e
c) se la strategia documentata di gestione del rischio adottata da un’entità per
una particolare relazione di copertura esclude dalla valutazione
dell’efficacia della copertura una specifica componente dell’utile o
della perdita o i flussi finanziari correlati dello strumento di copertura
(vedere paragrafi 83, 84, e 98 a)), tale componente esclusa dell’utile o
della perdita è rilevata in conformità alle disposizioni del paragrafo 64.
108. Se una copertura di un’operazione programmata successivamente
comporta la rilevazione di un’attività o di una passività finanziaria, gli
utili o le perdite associati che erano stati rilevati direttamente nell’attivo
netto/patrimonio netto secondo quanto stabilito dal paragrafo 106,
devono essere riclassificati nello stesso periodo o negli stessi periodi nei
quali i flussi finanziari coperti previsti incidono sull’avanzo o sul
disavanzo di esercizio (come nei periodi in cui sono rilevati gli interessi
attivi o passivi). Tuttavia, se l’entità prevede che una perdita, o una parte
di essa, rilevata direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto non sarà
recuperata in uno o più periodi futuri, deve riclassificare nell’avanzo o
disavanzo di esercizio l’importo che prevede di non recuperare.
109. Se una copertura di un’operazione programmata comporta
successivamente l’iscrizione di un’attività o una passività non finanziaria,
o un’operazione programmata per un’attività o passività non finanziaria
diventa un impegno irrevocabile per il quale si applica la
contabilizzazione di copertura di fair value, allora l’entità deve applicare
a) o b) riportati di seguito:
a) riclassificare gli utili e le perdite associati che erano stati rilevati
direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto
stabilito dal paragrafo 106, nell'avanzo o disavanzo di esercizio
dello stesso periodo o degli stessi periodi nei quali l’attività
acquisita o la passività assunta incide sull’avanzo o sul disavanzo di
esercizio (come nei periodi in cui l’ammortamento o le rimanenze
sono rilevati come un costo). Tuttavia, se l’entità prevede che tutta
la perdita, o una parte di essa, rilevata direttamente nell’attivo
netto/patrimonio netto non sarà recuperata in uno o più periodi
futuri, deve riclassificare dall’attivo netto/patrimonio netto
nell’avanzo o disavanzo di esercizio l’importo che prevede di non
recuperare;
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1070
b)eliminare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati direttamente
nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto previsto dal
paragrafo 106, e includerli nel costo iniziale o altro valore contabile
dell’attività o della passività.
110. Un’entità deve adottare come suo principio contabile a) o b) del
paragrafo 109 e applicarlo uniformemente a tutte le coperture a cui il
paragrafo 109 fa riferimento.
111. Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate nei
paragrafi 108 e 109, gli importi che erano stati rilevati direttamente
nell’attivo netto/patrimonio netto devono essere rilevati nell’avanzo o
disavanzo di esercizio dello stesso periodo o degli stessi periodi in cui i
flussi finanziari attesi coperti incidono sull’avanzo o disavanzo di
esercizio (per esempio, quando si verifica una vendita attesa).
112. In ciascuna delle seguenti circostanze un’entità deve cessare
prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nei
paragrafi 106-111:
a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o
esercitato (a questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno
strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è
una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è
parte della strategia di copertura documentata dell’entità). In tal
caso, l’utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura
che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto
a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace (vedere
paragrafo 106 a)) deve restare separato nell’attivo
netto/patrimonio netto sino a quando si verifica l’operazione
programmata. Quando l’operazione si verifica, si applicano i
paragrafi 108, 109 o 111;
b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione delle
operazioni di copertura di cui al paragrafo 98. In tal caso, l’utile o
la perdita complessivi dello strumento di copertura che è stato
rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto a partire
dall’esercizio in cui la copertura era efficace (vedere paragrafo 106
a)) deve restare rilevato separatamente nell’attivo netto/patrimonio
netto sino a quando si verifica l’operazione attesa. Quando
l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 108, 109 o 111;
c) ci si attende che l’operazione programmata non debba più aver luogo,
nel qual caso qualsiasi utile o perdita complessivo correlato sullo
strumento di copertura che è stato rilevato direttamente nell’attivo
netto/patrimonio netto dall’esercizio in cui la copertura era efficace
(vedere paragrafo 106 a) deve essere rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio. Si può prevedere che una operazione
1071
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programmata si verifichi anche se non è più altamente probabile
(vedere paragrafo 98 c);
d)
l’entità revoca la designazione. Per le coperture di una operazione
programmata, l’utile o la perdita complessivi dello strumento di
copertura che è stato rilevato direttamente nell’attivo
netto/patrimonio netto a partire dall’esercizio in cui la copertura
era efficace (vedere paragrafo 106 a)) deve restare rilevato
separatamente nell’attivo netto/patrimonio netto sino a quando
l’operazione programmata si verifica o ci si attende non debba più
avere luogo. Quando l’operazione si verifica, si applicano i
paragrafi 108, 109 o 111. Se non ci si attende più che l’operazione
abbia luogo, l’utile o la perdita cumulativo che era stato rilevato
direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto deve essere rilevato
nell'avanzo o disavanzo di esercizio.
Coperture di un investimento netto
113. Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa la
copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come una
parte dell’investimento netto (vedere IPSAS 4), devono essere
contabilizzate in modo similare alle coperture di flussi finanziari:
a) la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta
essere una copertura efficace (vedere paragrafo 98) deve essere
rilevata direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto attraverso
il prospetto delle variazioni dell’attivo netto/patrimonio netto
(vedere IPSAS 1), e
b)la parte non efficace deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di
esercizio.
L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte
efficace della copertura che è stata rilevata direttamente nell’attivo
netto/patrimonio netto deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio conformemente ai paragrafi 56–57 dell’IPSAS 4 al momento
della dismissione della gestione estera.
Disposizioni transitorie
114. Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente a eccezione di
quanto specificato nei paragrafi 115-123. Il saldo di apertura degli avanzi
e disavanzi di gestione cumulativi per il primo esercizio precedente
presentato a fini comparativi e tutti gli altri importi comparativi devono
essere rettificati come se il presente Principio fosse sempre stato applicato
salvo che non sia fattibile fare una rideterminazione. Qualora la
rideterminazione non sia fattibile, l’entità deve fornire informazioni al
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1072
riguardo e indicare la misura in cui le informazioni erano state
rideterminate.
115. All’atto della prima applicazione del presente Principio, una entità può
designare una attività finanziaria come disponibile per la vendita, incluse
quelle che possono essere state precedentemente rilevate. Per una
qualsiasi di tali attività finanziarie, l’entità deve rilevare tutte le
variazioni cumulative nel fair value in una componente distinta dell’attivo
netto/patrimonio netto fino all’eliminazione contabile o alla riduzione di
valore successivi, quando l’entità trasferirà tale utile o perdita
cumulativo nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Per le attività finanziarie
rilevate precedentemente, l’entità deve anche:
a)
rideterminare il valore dell’attività finanziaria utilizzando la nuova
designazione nei bilanci comparativi, e
b)
indicare il fair value delle attività finanziarie alla data di
designazione e la loro classificazione e il valore contabile nei bilanci
precedenti.
116. All’atto della prima applicazione del presente Principio, una entità può
designare una attività o una passività finanziaria, incluse quelle
eventualmente rilevate in precedenza, al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio a condizione che soddisfino i criteri per la
designazione di cui ai paragrafi 10, 13, 14, 15, 51, AG7–AG16, AG47 e
AG48. Nel caso in cui l’entità abbia precedentemente rilevato attività e
passività finanziarie, si applica quanto segue:
a)
nonostante il disposto del paragrafo 111, qualsiasi attività e
passività finanziaria designata al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio in conformità al presente sottoparagrafo e
che era stata precedentemente designata come elemento coperto
nella contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value,
deve essere riclassificata nel momento in cui è designata al fair
value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio;
b)
deve indicare il fair value di qualsiasi attività o passività finanziaria
designata in conformità al sottoparagrafo a) alla data di
designazione oltre alla classificazione e al valore contabile riportati
nel bilancio precedente;
c)
deve riclassificare qualsiasi attività o passività finanziaria
precedentemente designata al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio se non soddisfa le condizioni per tale
designazione in conformità a questi paragrafi. Quando una attività
o passività finanziaria è valutata al costo ammortizzato dopo la
riclassificazione, la data di riclassificazione è assunta come data
della sua rilevazione iniziale;
1073
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
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d)
deve indicare il fair value di qualsiasi attività o passività finanziaria
riclassificata in conformità al sottoparagrafo c) alla data di
riclassificazione e la nuova classificazione.
117. L’entità deve rideterminare i bilanci comparativi utilizzando le nuove
designazioni ai sensi del paragrafo 116 a condizione che, nel caso di una
attività finanziaria, di una passività finanziaria o di un gruppo di attività
finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe, designati al fair value
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, tali elementi o gruppi
soddisfino i criteri specificati nei paragrafi 10 b) i), 10 b) ii) o 13 all’inizio
del periodo comparativo o, se acquisiti successivamente all’inizio del
periodo comparativo, soddisfino i criteri specificati nei paragrafi 10 b) i),
10 b) ii) o 13 alla data della rilevazione iniziale.
118. A eccezione di quanto consentito dal paragrafo 119, un’entità deve
applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile dei paragrafi 17-39 e
dell’Appendice A paragrafi AG51-AG67 prospetticamente. Se un’entità
ha eliminato contabilmente attività finanziarie secondo un diverso
criterio contabile, quale risultato di un’operazione antecedente
all’adozione del presente Principio e, in base al presente Principio, tali
attività non avrebbero dovuto essere eliminate, l’entità non deve
rilevarle.
119. Nonostante il disposto del paragrafo 118, un’entità può applicare le
disposizioni sull’eliminazione contabile dei paragrafi 17-39 e
dell’Appendice A paragrafi AG51-AG67 retroattivamente da una data a
sua scelta, a condizione che le informazioni necessarie per applicare il
presente Principio alle attività e passività eliminate in seguito a
operazioni passate fossero state ottenute al momento della
contabilizzazione iniziale di tali operazioni.
120. Nonostante il disposto del paragrafo 114, un’entità può applicare le
disposizioni previste dall’ultima frase del paragrafo AG108 e dal
paragrafo AG109 in uno dei seguenti modi:
a) prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo l’adozione del
presente Principio, o
b) retroattivamente, da una data a sua scelta, a condizione che le
informazioni necessarie per applicare il presente Principio alle
attività e passività risultanti da operazioni passate siano state
ottenute al momento della contabilizzazione iniziale di tali
operazioni.
121. Un’entità non deve rettificare il valore contabile di attività e passività non
finanziarie per escludere gli utili e le perdite correlati alle coperture di
flussi finanziari che erano stati inclusi nel valore contabile prima
dell’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1074
prima volta. All’inizio dell’esercizio in cui si applica il presente Principio
per la prima volta, qualsiasi importo rilevato direttamente nell’attivo
netto/patrimonio netto per una copertura di un impegno irrevocabile che,
secondo quanto previsto dal presente Principio, è contabilizzata come una
copertura di fair value, deve essere riclassificato come una attività o una
passività, a eccezione di una copertura di un rischio di cambio su valuta
estera che continua a essere trattata come una copertura di flussi
finanziari.
122. Se un’entità ha designato come elemento coperto un’operazione
programmata con terzi che
a) è denominata nella valuta funzionale dell’entità che effettua
l’operazione;
b)determina un’esposizione che avrà un impatto sull’avanzo o disavanzo
di esercizio consolidato (ossia, è denominata in una valuta diversa
dalla moneta di presentazione del gruppo), e
c) avrebbe posseduto i requisiti per essere soggetta a una
contabilizzazione di copertura se non fosse stata denominata nella
valuta funzionale dell’entità che la effettua,
allora può essere applicata una contabilizzazione di copertura nel
bilancio consolidato dell’esercizio o degli esercizi antecedenti alla data di
prima applicazione dell’ultima frase del paragrafo 89 e dei paragrafi
AG133 e AG134.
123. Un’entità non deve necessariamente applicare il paragrafo AG134 alle
informazioni comparative relative agli esercizi precedenti alla data di
applicazione dell’ultima frase del paragrafo 89 e del paragrafo AG133.
Data di entrata in vigore
124. Un’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli
esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Si
consiglia una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente
Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2013, tale
fatto deve essere indicato.
125. L’entità non deve applicare il presente Principio prima del 1° gennaio
2013, a meno che non applichi anche l’IPSAS 28 e l’IPSAS 30.
125A. Il paragrafo 2 è stato modificato dall’IPSAS 32 Accordi per servizi in
concessione: Concedente (pubblicato a ottobre 2011). Un’entità deve
applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio
dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. Si consiglia una applicazione
anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio
antecedente al 1° gennaio 2014, deve indicare tale fatto e
1075
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
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STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
contemporaneamente applicare l’IPSAS 32, le modifiche ai paragrafi 6 e
42A dell’IPSAS 5, le modifiche ai paragrafi 25-27 e 85B dell’IPSAS 13, le
modifiche ai paragrafi 5, 7 e 107C dell’IPSAS 17 e le modifiche ai
paragrafi 6 e 132A dell’IPSAS 31.
126. Quando, ai fini del bilancio, un'entità adotta il principio della competenza
economica definito dagli IPSAS successivamente a tale data di entrata in
vigore, il presente Principio si applica ai bilanci degli esercizi che hanno
inizio dalla data di adozione o da data successiva.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1076
Appendice A
Guida operativa
La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IPSAS 29.
Ambito di applicazione (paragrafi 2-8)
AG1.
Il presente Principio non cambia le disposizioni relative ai piani di
benefici per i dipendenti in conformità ai principi contabili nazionali o
internazionali di riferimento che trattano la contabilizzazione e
l’esposizione dei fondi pensione e accordi di royalty basati sul volume
delle vendite o dei proventi da servizi che sono disciplinati dall’IPSAS 9.
Partecipazioni in entità controllate, collegate e joint venture
AG2.
Talvolta, l’entità effettua quello che concepisce come un “investimento
strategico” in strumenti rappresentativi di capitale emessi da un’altra
entità, con l’intenzione di stabilire o mantenere una relazione operativa di
lungo periodo con l’entità nella quale l’investimento è effettuato. L’entità
che investe utilizza l’IPSAS 7 per determinare se il metodo di
contabilizzazione del patrimonio netto sia appropriato per tale
investimento. Analogamente, l’entità che investe utilizza l’IPSAS 8 per
stabilire se per tale investimento sia più appropriata la contabilizzazione
con il consolidamento proporzionale o con il metodo del patrimonio netto.
Se né il metodo del patrimonio netto, né il consolidamento proporzionale
risultano appropriati, l’entità applica il presente Principio per la
contabilizzazione dell’investimento strategico.
Contratti assicurativi
AG3.
Il presente Principio si applica alle attività e passività finanziarie degli
assicuratori ad eccezione di diritti e obbligazioni esclusi ai sensi del
paragrafo 2 e) in quanto derivanti da contratti assicurativi. Tuttavia,
un’entità applica il presente Principio a:

contratti di garanzia finanziaria, a eccezione del caso in cui
l’emittente scelga di considerare tali contratti come contratti
assicurativi secondo quanto stabilito dall'IPSAS 28, e

derivati incorporati inclusi in contratti assicurativi.
Un’entità può, ma non necessariamente deve, applicare il presente
Principio ad altri contratti assicurativi che implichino il trasferimento di
rischi finanziari.
AG4.
I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme
giuridiche, come una garanzia, una lettera di credito, un contratto di
1077
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
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default del credito o un contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile
non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il
trattamento contabile appropriato (vedere paragrafo 2 e)):
a)
b)
sebbene un contratto di garanzia finanziaria soddisfi la definizione
di contratto assicurativo se il rischio trasferito è rilevante,
l’emittente applica il presente Principio. Tuttavia, un’entità può
scegliere, in alcune circostanze, di trattare i contratti di garanzia
finanziaria come contratti assicurativi di strumenti finanziari
applicando l’IPSAS 28. Se l’emittente ha precedentemente adottato
un principio contabile che trattava i contratti di garanzia finanziaria
come contratti assicurativi e ha adottato i criteri contabili relativi ai
contratti assicurativi, essa può scegliere di applicare a tali contratti
di garanzia finanziaria il presente Principio o i principi contabili
nazionali o internazionali di riferimento che trattano i contratti
assicurativi. Se si applica il presente Principio, il paragrafo 45
richiede all’emittente di rilevare un contratto di garanzia finanziaria
inizialmente al fair value. Se il contratto di garanzia finanziaria era
stato emesso nei confronti di un soggetto terzo in una transazione
libera e autonoma, il suo fair value al momento dell’emissione sarà
probabilmente uguale al premio ricevuto, a meno di evidenze
contrarie. Successivamente, a meno che il contratto di garanzia
finanziaria non sia stato designato al momento dell’emissione al
fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio o a meno
che non si applichino i paragrafi 31-39 e AG62-AG67 (nel caso in
cui il trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfi le
condizioni per l’eliminazione contabile oppure si applichi
l’approccio del coinvolgimento residuo), l’emittente lo valuta al
maggiore tra:
i)
l’importo determinato secondo quanto previsto dall’IPSAS
19, e
ii)
l’importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile,
l’ammortamento accumulato rilevato in conformità
all’IPSAS 9 (vedere paragrafo 49 c));
alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione
preliminare per il pagamento, che il possessore sia esposto
all’inadempienza del debitore nell’effettuare i pagamenti relativi
all’attività garantita alla scadenza e subisca una perdita
conseguente. Un esempio di tale garanzia è rappresentato dai
contratti che prevedono pagamenti in caso di variazioni del merito
di credito (rating) o indice di credito prestabilito. Tali garanzie non
rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la
definizione del presente Principio, e non sono contratti assicurativi.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1078
Queste garanzie sono dei derivati e l’emittente applica il presente
Principio;
c)
se un contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione
alla vendita di merci, l’emittente applica l’IPSAS 9 nel determinare
il momento in cui rilevare i proventi derivanti dalla garanzia e dalla
vendita di merci.
AG5.
Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili
climatiche, geologiche o fisiche. (Quelli basati su variabili climatiche
sono a volte detti “derivati climatici”.) Se tali contratti non sono contratti
assicurativi, rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio.
Diritti e obbligazioni risultanti da operazioni senza corrispettivo equivalente che
generano proventi
AG6.
I diritti e le obbligazioni (attività e passività) possono derivare da
operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi, per
esempio, un’entità può ricevere disponibilità liquide da un organismo
multilaterale per lo svolgimento di determinate attività. Se lo svolgimento
di tali attività è soggetto a condizioni, si rilevano contemporaneamente
un’attività e una passività. Se l’attività è un’attività finanziaria, essa è
rilevata secondo le disposizioni dell’IPSAS 23 e valutata inizialmente in
conformità all'IPSAS 23 e al presente Principio. Una passività rilevata
inizialmente a seguito di condizioni applicate all’utilizzo di un’attività non
rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio ed è trattata
nell'IPSAS 23. Dopo la rilevazione iniziale, se le circostanze indicano che
non è più appropriato rilevare una passività secondo l’IPSAS 23, l’entità
valuta se rilevare una passività finanziaria in conformità al presente
Principio Altre passività che possono derivare da operazioni senza
corrispettivo equivalente che generano proventi sono rilevate e valutate
secondo il presente Principio se soddisfano la definizione di passività
finanziaria di cui all’IPSAS 28.
Definizioni (paragrafi 9 e 10)
Designazione al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio
AG7.
Il paragrafo 10 del presente Principio permette a una entità di designare
una attività finanziaria, una passività finanziaria o un gruppo di strumenti
finanziari (attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe) al fair
value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, a condizione che
questo consenta di ottenere informazioni più rilevanti.
AG8.
La decisione di una entità di designare una attività o una passività
finanziaria al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio è
simile alla scelta di principio contabile (sebbene, a differenza della scelta
di principio contabile, non sia necessario applicarla uniformemente a tutte
le operazioni similari). Quando un’entità ha tale possibilità di scelta, il
1079
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
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paragrafo 17 b) dell’IPSAS 3 Principi contabili, cambiamenti nelle stime
contabili ed errori stabilisce che il principio contabile prescelto fornisca
informazioni attendibili e più rilevanti in bilancio in merito agli effetti
delle operazioni, di altri eventi e condizioni sulla situazione patrimoniale finanziaria, sull’andamento economico o sui flussi finanziari dell’entità.
Nel caso della designazione al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo
di esercizio, il paragrafo 10 indica le due circostanze in cui viene
adempiuta la condizione che richiede informazioni più rilevanti. . Di
conseguenza, per poter scegliere tale designazione in conformità al
paragrafo 10, l’entità ha bisogno di dimostrare di rientrare in una delle due
suddette circostanze (o in entrambe).
Paragrafo 10 b) i): La designazione elimina o riduce
significativamente la mancanza di uniformità di una valutazione o di
una rilevazione che altrimenti ne deriverebbe
AG9.
Secondo l’IPSAS 29, la valutazione di una attività o passività finanziaria e
la classificazione delle variazioni di valore rilevate sono determinate dalla
classificazione dell’elemento e dal fatto che l’elemento sia o meno parte
di una relazione di copertura designata. Tali disposizioni possono creare
una mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione (talvolta
definita “asimmetria contabile”) quando, per esempio, in assenza di una
designazione al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio,
una attività finanziaria è classificata come disponibile per la vendita (con
la maggior parte delle variazioni del fair value rilevate nell’attivo
netto/patrimonio netto) e una passività che l’entità considera correlata è
invece valutata al costo ammortizzato (con le variazioni del fair value non
rilevate). In tali circostanze, un’entità può concludere che il proprio
bilancio fornirebbe informazioni più rilevanti se sia l’attività che la
passività fossero classificate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo
di esercizio.
AG10.
Gli esempi seguenti illustrano le circostanze in cui tale condizione
potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un’entità può utilizzare questa
condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio soltanto se essa soddisfa il
principio di cui al paragrafo 10 b) i).
a)
Un’entità ha delle passività i cui flussi finanziari sono
contrattualmente basati sull’andamento economico di attività che
sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita.
Per esempio, un assicuratore può avere delle passività contenenti
un elemento di partecipazione discrezionale che riconosce dei
benefici in base ai rendimenti degli investimenti realizzati e/o non
realizzati di un determinato gruppo di attività dell’assicuratore. Se
la valutazione di tali passività riflette i prezzi di mercato correnti, la
classificazione di tali attività al fair value rilevato nell’avanzo o
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1080
disavanzo di esercizio implica che le variazioni del fair value delle
attività finanziarie siano rilevate nell’avanzo o disavanzo di
esercizio nello stesso periodo delle relative variazioni di valore
delle passività;
b)
una entità ha delle passività derivanti da contratti assicurativi la cui
valutazione incorpora delle informazioni correnti e delle attività
finanziarie che considera correlate, che sarebbero state altrimenti
classificate come disponibili per la vendita o valutate al costo
ammortizzato;
c)
una entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o
entrambe che condividono un rischio, come un rischio di tasso
d’interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del fair
value che tendono a compensarsi. Tuttavia, soltanto alcuni degli
strumenti sarebbero valutati al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio (ossia i derivati, o quelli classificati come
posseduti per negoziazione). Potrebbe anche verificarsi che non
siano soddisfatte le disposizioni per la contabilizzazione delle
operazioni di copertura, ad esempio in quanto le disposizioni per
l’efficacia di cui al paragrafo 98 non sono adempiute;
d)
una entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o
entrambe che condividono un rischio, come un rischio di tasso di
interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del fair
value che tendono a compensarsi e l’entità non le qualifica come
operazioni di contabilizzazione di copertura in quanto nessuno
degli strumenti è un derivato. Inoltre, in assenza di
contabilizzazione delle operazioni di copertura esiste una
significativa mancanza di uniformità nella rilevazione degli utili e
delle perdite. Per esempio:
i)
l’entità ha finanziato un portafoglio di attività a tasso fisso
che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la
vendita con obbligazioni a tasso fisso le cui variazioni di fair
value tendono a compensarsi. La rilevazione delle attività e
delle obbligazioni al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio corregge la mancanza di uniformità
che altrimenti deriverebbe dalla valutazione delle attività al
fair value, con le variazioni rilevate nell’attivo
netto/patrimonio netto, e delle obbligazioni al costo
ammortizzato;
ii)
l’entità ha finanziato un gruppo specifico di finanziamenti
attraverso l’emissione di obbligazioni negoziate le cui
variazioni di fair value tendono a compensarsi. Se, inoltre,
l’entità acquista e vende regolarmente le obbligazioni ma
1081
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
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STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
mai o raramente acquista e vende i finanziamenti, iscrivendo
sia i finanziamenti, sia le obbligazioni al fair value rilevato
nell’avanzo o disavanzo di esercizio, essa elimina la
mancanza di uniformità tra i tempi di rilevazione degli utili e
delle perdite che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di
entrambi al costo ammortizzato e dalla rilevazione di un
utile o di una perdita ogni qualvolta che l’obbligazione è
riacquistata.
AG11.
Nei casi descritti al paragrafo precedente, la designazione al fair value
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, al momento della
rilevazione iniziale, di attività e passività finanziarie non altrimenti
valutate, può eliminare o ridurre significativamente la mancanza di
uniformità nella valutazione o rilevazione e produrre informazioni più
rilevanti. Ai fini pratici, l’entità non ha bisogno di negoziare
contemporaneamente tutte le attività e passività dando origine a una
mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione. È consentito
un ritardo ragionevole a condizione che ciascuna operazione sia designata
al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio al momento
della rilevazione iniziale e, allo stesso tempo, ci si aspetti che le restanti
operazioni si verifichino.
AG12.
Non sarebbe accettabile designare al fair value rilevato nell'avanzo o
disavanzo di esercizio soltanto alcune delle attività e passività finanziarie
che comportano una mancanza di uniformità, se così facendo non si
eliminasse o riducesse significativamente la mancanza di uniformità e
quindi non si ottenessero informazioni più rilevanti. Tuttavia, sarebbe
accettabile designare soltanto alcune tra un certo numero di attività o
passività finanziarie similari se ciò consentisse di ottenere una riduzione
significativa (e possibilmente una riduzione maggiore di quella che si
otterrebbe con altre designazioni consentite) della mancanza di
uniformità. Per esempio, si ipotizzi che una entità abbia un certo numero
di passività finanziarie similari che ammontano complessivamente a UM
1001 e un numero di attività finanziarie similari che ammontano
complessivamente a UM 50 ma che sono valutate diversamente. L’entità
può ridurre significativamente la mancanza di uniformità nella valutazione
designando, al momento della rilevazione iniziale, tutte le attività ma
soltanto alcune delle passività (per esempio, singole passività per un totale
composto di UM 45) al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio. Tuttavia, poiché la designazione al fair value rilevato
nell’avanzo o disavanzo di esercizio può essere applicata soltanto a uno
strumento finanziario nella sua interezza, l’entità in questo esempio deve
1
Nel presente Principio, gli importi monetari sono espressi in unità di moneta
(UM).
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1082
designare una o più passività nella loro interezza. Essa non potrebbe
designare una componente di una passività (per esempio, variazioni di
valore attribuibili soltanto a un fattore di rischio, come le variazioni di un
tasso di interesse di riferimento) o una quota parte (per esempio, una
percentuale) di una passività.
Paragrafo 10 b) ii): Un gruppo di attività finanziarie, di passività
finanziarie o di entrambe è gestito e il suo rendimento è valutato al
fair value, in base a una strategia di gestione del rischio o
d’investimento documentata
AG13.
Una entità può gestire e valutare l’andamento di un gruppo di attività
finanziarie, di passività finanziarie o di entrambi, in modo tale che la
valutazione di tale gruppo al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio consenta di ottenere informazioni più rilevanti. In questa
circostanza, l’attenzione si concentra sul modo in cui l’entità gestisce e
valuta l’andamento piuttosto che sulla natura dei suoi strumenti finanziari.
AG14.
Gli esempi seguenti illustrano le circostanze in cui tale condizione
potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un’entità può utilizzare questa
condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio soltanto se essa soddisfa il
principio di cui al paragrafo 10 b) ii).
a)
L’entità è una società d’investimento in capitale di rischio, un
fondo comune, un fondo d’investimento o una entità analoga che si
occupa di investimenti in attività finanziarie per trarre profitto dal
loro rendimento complessivo sotto forma di interessi, dividendi o
distribuzioni similari e variazioni del fair value. L’IPSAS 7 e
l’IPSAS 8 consentono che tali investimenti siano esclusi dal
proprio ambito di applicazione a condizione che essi siano valutati
al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Una
entità può applicare lo stesso principio contabile ad altri
investimenti gestiti in base al rendimento complessivo ma sui quali
non ha un’influenza sufficiente a farli rientrare nell’ambito di
applicazione dell’IPSAS 7 o dell’IPSAS 8;
b)
l’entità possiede attività e passività finanziarie che condividono
uno o più rischi e tali rischi sono gestiti e valutati in base al fair
value in conformità ad una politica documentata di gestione delle
attività e delle passività. Un esempio potrebbe essere quello di una
entità che abbia emesso dei “prodotti strutturati” contenenti più
derivati incorporati e che gestisca i rischi risultanti in base al fair
value utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non
derivati. Un esempio simile potrebbe essere una entità che concede
finanziamenti a tasso di interesse fisso e gestisce il rischio di tasso
1083
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
di interesse di riferimento utilizzando un insieme di strumenti
finanziari derivati e non derivati;
c)
l’entità è un assicuratore che possiede un portafoglio di attività
finanziarie, che gestisce in modo da massimizzarne il rendimento
complessivo (ossia, interessi, dividendi o distribuzioni similari e
variazioni di fair value) e ne valuta il risultato economico su tale
base. Il portafoglio può essere posseduto a garanzia di specifiche
passività, attivo netto/patrimonio netto o entrambi. Se il portafoglio
è posseduto a garanzia di passività specifiche, la condizione di cui
al paragrafo 10 b) ii) può essere soddisfatta per le attività a
prescindere dal fatto che l’assicuratore gestisca e valuti anche le
passività in base al fair value. La condizione del paragrafo 10 b) ii)
può essere soddisfatta quando la finalità dell’assicuratore è quella
di massimizzare il rendimento complessivo delle attività nel lungo
periodo, anche se gli importi corrisposti ai possessori di contratti di
partecipazione dipendono da altri fattori, quali l’ammontare degli
utili realizzati nel breve periodo (per esempio un anno) o se sono
soggetti alla discrezionalità dell’assicuratore.
AG15.
Come evidenziato in precedenza, questa condizione è basata sul modo in
cui l’entità gestisce e valuta l’andamento del gruppo di strumenti
finanziari in esame. Di conseguenza (a condizione che sia soddisfatto il
requisito della designazione al momento della rilevazione iniziale), una
entità che designa gli strumenti finanziari al fair value rilevato nell’avanzo
o disavanzo di esercizio in base a tale condizione, deve anche designare
tutti gli altri strumenti finanziari idonei che sono gestiti e valutati insieme.
AG16.
La documentazione della strategia della entità non deve essere
necessariamente esaustiva ma dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la
conformità al paragrafo 10 b) ii). Tale documentazione non è richiesta per
ogni singolo elemento, ma può essere presentata in base al portafoglio
complessivo. Per esempio, se il sistema di gestione della “performance” di
un’entità approvato dal personale in posizioni chiave dell’entità, dimostra
chiaramente che il suo andamento è valutato in base al rendimento
complessivo, non è richiesta altra documentazione per dimostrare la
conformità al paragrafo 10 b) ii).
Tasso di interesse effettivo
AG17.
In alcuni casi, le attività finanziarie sono acquisite con grossi sconti che
riflettono le perdite sostenute su crediti. Le entità includono tali perdite su
crediti nei flussi finanziari stimati nel calcolo del tasso di interesse
effettivo.
AG18.
Quando si applica il criterio dell’interesse effettivo, un’entità
generalmente ammortizza lungo la vita attesa dello strumento eventuali
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1084
commissioni, punti base corrisposti o ricevuti, costi sostenuti per
l’operazione e altri premi o sconti inclusi nel calcolo del tasso di interesse
effettivo. Tuttavia, si utilizza un periodo più breve se questo è il periodo a
cui sono riferiti commissioni, punti base pagati o ricevuti, costi sostenuti
per l’operazione, premi o sconti. Ciò potrà verificarsi quando la variabile
a cui le commissioni, i punti base pagati o ricevuti, le spese sostenute per
l’operazione, i premi o gli sconti sono riferiti subisce una variazione di
prezzo in base ai tassi del mercato prima della scadenza attesa dello
strumento. In tale caso, il periodo di ammortamento appropriato è il
periodo sino alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per esempio, se
un premio o uno sconto su uno strumento a tasso variabile riflette
l’interesse che è maturato sullo strumento da quando l’interesse è stato
pagato l’ultima volta, o le variazioni nei tassi di mercato da quando il
tasso di interesse variabile è stato rideterminato ai tassi di mercato, questo
sarà ammortizzato sino alla data successiva in cui il tasso di interesse
variabile è rideterminato ai tassi di mercato. Questo avviene perché il
premio o lo sconto fanno riferimento al periodo relativo sino alla data
successiva di rideterminazione dell’interesse, poiché in tale data, la
variabile a cui il premio o lo sconto fa riferimento (ossia i tassi di
interesse) è rideterminata ai tassi di mercato. Se, tuttavia, il premio o lo
sconto deriva da un cambiamento dello spread creditizio sul tasso
variabile specificato nello strumento, o da altre variabili che non sono
rideterminate ai tassi di mercato, il premio o lo sconto è ammortizzato
lungo la vita attesa dello strumento.
AG19.
Per le attività e passività finanziarie a tasso variabile, i flussi finanziari
sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di
interesse di mercato e ciò altera il tasso di interesse effettivo. Se
un’attività o una passività finanziaria a tasso variabile è rilevata
inizialmente a un valore equivalente al capitale dovuto o da ricevere a
scadenza, la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi
normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile
dell’attività o passività.
AG20.
Se un’entità rivede le proprie stime di riscossioni o pagamenti, l’entità
deve rettificare il valore contabile dell’attività o passività finanziaria (o
gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari stimati
effettivi e rideterminati. L’entità ricalcola il valore contabile calcolando il
valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al tasso di interesse
effettivo originario dello strumento finanziario o, laddove applicabile, al
tasso d’interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo
103. La rettifica è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio come
provento o costo. Se un'attività finanziaria è riclassificata conformemente
al paragrafo 55, 57 o 58 e l'entità aumenta successivamente le sue stime
degli incassi futuri a seguito del loro maggiore grado di recuperabilità,
l'effetto di tale aumento deve essere rilevato come rettifica del tasso di
1085
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
interesse effettivo dalla data del cambiamento della stima anziché come
rettifica del valore contabile dell'attività alla data del cambiamento della
stima.
Derivati
AG21.
Esempi tipici di contratti derivati sono i future, i contratti forward, gli
swap e le opzioni. Un derivato solitamente presenta un valore nominale,
rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di
unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia,
uno strumento derivato non richiede al possessore o all’emittente di
investire o di ricevere il valore nominale alla stipula del contratto.
Alternativamente, un derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o
un pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente
con una variazione dello strumento sottostante) come risultato di un
evento futuro che non è collegato ad un importo nozionale. Per esempio,
un contratto può richiedere un pagamento fisso di UM1.000 2 se il tasso
interbancario a sei mesi aumenta di 100 punti base. Tale contratto è un
derivato anche se non è specificato un importo nozionale.
AG22.
La definizione di derivato nel presente Principio include contratti che sono
regolati con la consegna dello strumento sottostante (ad esempio un
contratto forward di acquisto di uno strumento di debito a tasso fisso).
Un’entità può avere un contratto per acquistare o vendere un elemento
non finanziario che può essere regolato in disponibilità liquide o con altro
strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari (ad esempio un
contratto per l’acquisto o la vendita di una commodity a un prezzo fisso in
una data futura). Tale contratto rientra nell’ambito di applicazione del
presente Principio, a meno che esso sia stato sottoscritto e continui a
essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario
secondo le indicazioni d’acquisto, vendita o uso previste dell’entità
(vedere paragrafi 4-6).
AG23.
Una delle caratteristiche di un derivato è che richiede un investimento
netto iniziale minore rispetto ad altri tipi di contratti dai quali ci si aspetta
una analoga risposta alle variazioni dei fattori di mercato. Un contratto di
opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore
all’investimento che sarebbe necessario per ottenere lo strumento
finanziario sottostante al quale l’opzione è collegata. Un currency swap
che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari fair value
soddisfa la definizione perché richiede un investimento netto iniziale pari
a zero.
2
Nel presente Principio, gli importi monetari sono espressi in unità di moneta
UM.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1086
AG24.
Un acquisto o vendita standardizzato dà origine ad un impegno a pagare
un prezzo fisso tra la data di negoziazione e la data di regolamento che
soddisfa la definizione di derivato. Tuttavia, a causa della breve durata
dell’impegno contrattuale non è rilevato come uno strumento derivato.
Piuttosto, il presente Principio richiede un’apposita contabilizzazione per
tali contratti standardizzati (vedere paragrafi 40 e AG68-AG71).
AG25.
La definizione di derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che
non sono specifiche di una parte contrattuale. Queste includono un indice
delle perdite da terremoti in una particolare regione e un indice delle
temperature in una particolare città. Le variabili non finanziarie specifiche
di una parte contrattuale includono il verificarsi o meno di un incendio che
danneggi o distrugga una attività di tale parte contrattuale. Una variazione
del fair value di un’attività non finanziaria è specifica del proprietario se il
fair value riflette non soltanto le variazioni dei prezzi di mercato di tale
attività (variabile finanziaria) ma anche la condizione della specifica
attività non finanziaria posseduta (variabile non finanziaria). Per esempio,
se una garanzia del valore residuo di una particolare automobile espone il
garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell’auto stessa,
la variazione di tale valore residuo è specifica del proprietario dell’auto.
Costi di transazione
AG26.
I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati ad
agenti (inclusi i dipendenti che svolgono la funzione di agenti di
commercio), consulenti, mediatori e operatori, le imposte previste da
organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e gli oneri di
trasferimento. I costi di transazione non includono premi o sconti, costi di
finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione.
Attività e passività finanziarie possedute per negoziazione
AG27.
Generalmente la negoziazione riflette un’effettiva e frequente attività di
acquisto e vendita e gli strumenti finanziari posseduti per negoziazione
sono generalmente utilizzati al fine di generare un utile da fluttuazioni di
prezzo a breve termine o dal margine di profitto dell’operatore.
AG28.
Le passività finanziarie possedute per negoziazione includono:
a)
passività derivative che non sono contabilizzate come strumenti di
copertura;
b)
obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito da un
venditore allo scoperto (ossia un’entità che vende attività
finanziarie prese a prestito e non ancora possedute);
c)
passività finanziarie sostenute con l’intenzione di riacquistarle a
breve termine (ossia uno strumento di debito quotato che
1087
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
l’emittente può riacquistare a breve termine a seconda delle
variazioni del suo fair value), e
d)
passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti
finanziari identificati gestiti insieme e per i quali esistono evidenze
di un recente andamento di profitti nel breve periodo.
Il fatto che una passività sia utilizzata per finanziare attività di
negoziazione non qualifica di per sé la passività come posseduta per
negoziazione.
Investimenti posseduti sino alla scadenza
AG29.
AG30.
Un’entità non ha un manifesto interesse a possedere sino alla scadenza un
investimento in un’attività finanziaria con una scadenza fissa se:
a)
l’entità intende possedere l’attività finanziaria per un periodo
indefinito;
b)
l’entità è pronta a vendere l’attività finanziaria (a eccezione del
caso in cui si verifichi una situazione non ricorrente e che non
poteva essere ragionevolmente prevista dall’entità) a seguito di
variazioni dei tassi di interesse o rischi di mercato, necessità di
liquidità, variazioni nella disponibilità e nel rendimento di
investimenti alternativi, variazioni nelle fonti e nei termini di
finanziamento o variazioni nel rischio di cambio, o
c)
l’emittente ha il diritto di regolare l’attività finanziaria per un
importo significativamente inferiore al suo costo ammortizzato.
Uno strumento di debito con un tasso di interesse variabile può soddisfare
le condizioni previste per essere qualificato come investimento posseduto
sino alla scadenza. Gli strumenti rappresentativi di capitale non possono
essere considerati un investimento posseduto sino alla scadenza perché
non hanno una vita limitata nel tempo (come, per esempio, le azioni
ordinarie) o perché gli importi che il possessore può ricevere possono
variare in un modo non predeterminato (come, per esempio, opzioni,
warrant e simili diritti su azioni). Con riferimento alla definizione di
investimenti posseduti sino alla scadenza, i pagamenti fissi o
determinabili e la scadenza fissa presuppongono l’esistenza di un accordo
di natura contrattuale che definisca gli importi e le date in cui deve essere
effettuato un pagamento al possessore, quali pagamenti di interessi e di
capitale. Un rischio significativo di mancato pagamento non preclude la
classificazione di un’attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza
se i pagamenti contrattuali sono fissati o determinabili e se altri criteri per
tale classificazione sono soddisfatti. Se i termini di uno strumento di
debito perpetuo richiedono pagamenti di interessi per un periodo
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1088
indefinito, lo strumento non può essere classificato come posseduto sino
alla scadenza perché non c’è una data di scadenza.
AG31.
I criteri per classificare un investimento come posseduto sino alla
scadenza sono soddisfatti per un’attività finanziaria che è redimibile
dall’emittente se il possessore ha l’intenzione ed è in grado di possederla
sino a quando è richiamata dall’emittente o sino alla scadenza e il
possessore recupererà sostanzialmente tutto il suo valore contabile.
L’opzione call dell’emittente, qualora esercitata, accelera semplicemente
la scadenza dell’attività. Tuttavia, se l’attività finanziaria è redimibile
secondo un criterio per cui il possessore non recupererebbe
sostanzialmente tutto il suo valore contabile, l’attività finanziaria non può
essere qualificata come un investimento posseduto sino alla scadenza.
L’entità nel calcolare se il valore contabile è sostanzialmente recuperato
considera qualsiasi premio pagato e qualsiasi costo dell’operazione
capitalizzato.
AG32.
Un’attività finanziaria con opzione a vendere (ossia il possessore ha il
diritto di richiedere che l’emittente ripaghi o riscatti l’attività finanziaria
prima della scadenza) non può essere classificata come un investimento
posseduto sino alla scadenza perché il pagamento del premio per
un’opzione a vendere un’attività finanziaria non è coerente con
l’espressione della volontà di possedere l’attività sino alla scadenza.
AG33.
Per la maggior parte delle attività finanziarie, il fair value è una misura
più adeguata rispetto al costo ammortizzato. La classificazione “posseduta
sino alla scadenza” rappresenta un’eccezione ed è utilizzabile solo se
l’entità ha un’effettiva volontà e la capacità di mantenere l’investimento
sino alla scadenza. Quando i comportamenti dell’entità hanno generato
dubbi sull’intenzione e sulla capacità di possedere tali investimenti sino
alla scadenza, il paragrafo 10 preclude l’uso dell’eccezione per un
ragionevole periodo di tempo.
AG34.
Una “prospettiva disastrosa” che è soltanto remota, come una corsa al
prelievo dei depositi di una banca o una situazione similare che coinvolga
un assicuratore, non viene valutato da un’entità nel decidere se vi sia
l’effettiva intenzione e capacità di possedere un investimento sino alla
scadenza.
AG35.
Le vendite prima della scadenza potrebbero soddisfare la condizione del
paragrafo 10 – e, perciò, non far sorgere dubbi sull’intenzione dell’entità
di possedere altri investimenti sino alla scadenza – se esse sono attribuibili
a uno dei seguenti fattori:
a)
un significativo deterioramento dell’affidabilità di credito
dell’emittente. Per esempio, una vendita a seguito di un
declassamento del merito di credito da parte di un’agenzia di rating
esterna non farebbe necessariamente sorgere dubbi sull’intenzione
1089
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
dell’entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza
laddove il declassamento fornisca prove di un importante
deterioramento dell’affidabilità di credito dell’emittente stimato in
base al merito di credito al momento della rilevazione iniziale.
Analogamente, se un’entità usa indici di rating interni per la
valutazione delle esposizioni, le variazioni in quegli indici interni
possono aiutare ad identificare gli emittenti per i quali si è
verificato un deterioramento dell’affidabilità del credito, a
condizione che l’approccio dell’entità per l’assegnazione degli
indici interni e per le variazioni di tali indici fornisca una
valutazione uniforme, affidabile e obiettiva della qualità del credito
degli emittenti. Qualora vi sia prova che un’attività finanziaria ha
subito una riduzione di valore (vedere paragrafi 67 e 68), il
deterioramento dell’affidabilità del credito è spesso considerato
significativo;
b)
una variazione nella normativa tributaria che elimina o riduce
significativamente la condizione di esenzione dalle imposte degli
interessi sugli investimenti posseduti sino alla scadenza (ma non
una variazione nella normativa tributaria che modifica le aliquote
fiscali marginali applicabili agli interessi attivi);
c)
un’importante aggregazione di entità o un’importante dismissione
(quale può essere la vendita di un ramo aziendale) che necessita la
vendita o il trasferimento di investimenti posseduti sino alla
scadenza per mantenere l’esistente posizione di rischio sul tasso di
interesse o la politica di rischio di credito dell’entità (sebbene
l’aggregazione di entità di per sé sia un evento sotto il controllo
dell’entità, le variazioni nel suo portafoglio di investimenti per
mantenere una posizione di rischio sul tasso di interesse o la
politica di rischio di credito possono essere consequenziali invece
che previste con anticipo);
d)
una variazione nelle disposizioni normative o regolamentari che
modifica significativamente ciò che costituisce un investimento
consentito o il livello massimo di particolari tipi di investimento,
situazioni queste che spingono l’entità a dismettere un investimento
posseduto sino alla scadenza;
e)
un significativo incremento dei requisiti patrimoniali previsti per il
settore dagli organi di vigilanza, che inducono l’entità a un
ridimensionamento con la vendita degli investimenti posseduti sino
alla scadenza;
f)
un aumento significativo nella ponderazione dei rischi degli
investimenti posseduti sino alla scadenza ai fini dei requisiti
patrimoniali di vigilanza.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1090
AG36.
Un’entità non ha una dimostrata capacità di possedere sino alla scadenza
un investimento in un’attività finanziaria con una scadenza fissa se:
a)
non ha risorse finanziarie disponibili per continuare a sostenere
l’investimento sino alla scadenza, o
b)
è soggetta a una esistente restrizione legale o di altro tipo che
potrebbe vanificare l’intenzione di possedere l’attività finanziaria
sino alla scadenza. (Tuttavia, un’opzione call dell’emittente non
vanifica necessariamente l’intenzione di un’entità di possedere
un’attività finanziaria sino alla scadenza – vedere paragrafo AG31.)
AG37.
Circostanze diverse da quelle descritte nei paragrafi AG29-AG36 possono
indicare che l’entità non ha l’effettiva intenzione o capacità di possedere
un investimento sino alla scadenza.
AG38.
L’entità valuta la propria intenzione e capacità di possedere sino alla
scadenza i propri investimenti qualificati come posseduti sino alla
scadenza non solo quando tali attività finanziarie sono inizialmente
rilevate, ma anche alla data di chiusura di ogni esercizio successivo.
Finanziamenti e crediti
AG39.
Qualsiasi attività finanziaria non derivata con pagamenti fissi o
determinabili (inclusi finanziamenti attivi, crediti, investimenti in
strumenti di debito e depositi presso banche) potrebbe potenzialmente
soddisfare la definizione di finanziamenti e crediti. Tuttavia, un’attività
finanziaria che è quotata in un mercato attivo (come uno strumento di
debito quotato, vedere paragrafo AG103) non soddisfa le condizioni per la
classificazione come finanziamento o credito. Le attività finanziarie che
non soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti possono essere
classificate come investimenti posseduti sino alla scadenza se soddisfano
le condizioni per tale classificazione (vedere paragrafi 10 e AG29-AG38).
Al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria che
sarebbe altrimenti classificata come un finanziamento o un credito,
un’entità può designarla come un’attività finanziaria al fair value rilevato
nell’avanzo o disavanzo di esercizio, o disponibile per la vendita.
Derivati incorporati (paragrafi 11-13)
AG40.
Se un contratto primario non ha una scadenza stabilita o predeterminata e
rappresenta un’interessenza residua nell’attivo netto di un’entità, allora le
sue caratteristiche e rischi economici sono quelli di uno strumento
rappresentativo di capitale, e un derivato incorporato, per considerarsi
strettamente correlato, dovrebbe avere le caratteristiche dell’attivo
netto/patrimonio netto relative alla stessa entità. . Se il contratto primario
non è uno strumento rappresentativo di capitale e soddisfa la definizione
di strumento finanziario, allora le sue caratteristiche e rischi economici
sono quelli di uno strumento di debito.
1091
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
AG41.
Un derivato incorporato privo di opzioni (quale un contratto forward o
swap incorporato) è separato dal contratto primario sulla base delle
condizioni sostanziali stabilite o implicite, in modo che, alla rilevazione
iniziale, abbia un fair value pari a zero. . Un derivato incorporato basato
su opzioni (quali un’opzione incorporata put, call, cap, floor o swap) è
separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite
dell’elemento opzione. Il valore contabile iniziale dello strumento
primario corrisponde all’importo residuo dopo la separazione del derivato
incorporato.
AG42.
Generalmente, derivati incorporati multipli in uno strumento singolo sono
trattati come un singolo derivato incorporato composto. Tuttavia, i
derivati incorporati che sono classificati come strumenti rappresentativi di
capitale (vedere IPSAS 28) sono contabilizzati separatamente da quelli
classificati come attività o passività. Inoltre, se uno strumento ha più di un
derivato incorporato, e quei derivati si riferiscono a diverse esposizioni al
rischio e sono prontamente separabili e indipendenti l’uno dall’altro, essi
sono contabilizzati separatamente.
AG43.
Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non
sono strettamente correlati al contratto primario (paragrafo 12 a)) nei
seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano soddisfatte le
condizioni del paragrafo 12 b) e c), un’entità contabilizza il derivato
incorporato in maniera separata dal contratto primario.
a)
Un’opzione put incorporata in uno strumento che permette al
possessore di richiedere all’emittente di riacquistare lo strumento
per un importo di disponibilità liquide o altre attività che varia in
base alla variazione del prezzo di uno strumento rappresentativo di
capitale o di una commodity o di un indice non è strettamente
correlato allo strumento di debito primario.
b)
Un’opzione call incorporata in uno strumento rappresentativo di
capitale che permette all’emittente di riacquistare tale strumento
rappresentativo di capitale a un prezzo specificato non è
strettamente correlata allo strumento primario rappresentativo di
capitale nella prospettiva del possessore (dalla prospettiva
dell’emittente, l’opzione call è uno strumento rappresentativo di
capitale a condizione che soddisfi le condizioni per tale
classificazione secondo quanto previsto dall’IPSAS 28, nel qual
caso è esclusa dall’ambito di applicazione del presente Principio).
c)
Una opzione o una clausola automatica di estensione del termine
rimanente sino alla data di scadenza di uno strumento di debito non
è strettamente correlata allo strumento primario di debito a meno
che non vi sia un allineamento congiunto del tasso approssimativo
di interesse corrente di mercato al tempo dell’estensione. Se
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1092
un’entità emette uno strumento di debito e il possessore di tale
strumento di debito emette un’opzione call a favore di terzi su tale
strumento, l’emittente considera l’opzione call come un’estensione
della data di scadenza dello strumento di debito a condizione che si
possa richiedere all’emittente di partecipare o facilitare la
rinegoziazione dello strumento di debito come conseguenza
dell’aver esercitato l’opzione call.
d)
Interessi o quote capitale indicizzati allo strumento di capitale
incorporati in uno strumento di debito o contratto assicurativo
primario – tramite cui l’ammontare dell’interesse o della quota
capitale è indicizzato al valore degli strumenti rappresentativi di
capitale – non sono strettamente correlati allo strumento primario
poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato
incorporato non sono simili.
e)
Interessi o quote capitale indicizzati al valore della commodity
incorporati in uno strumento di debito o contratto assicurativo
primario – tramite cui l’ammontare dell’interesse o della quota
capitale è indicizzato al prezzo di una merce (quale il petrolio) –
non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i
rischi inerenti al contratto primario ed al derivato incorporato non
sono simili.
f)
Una modalità di conversione in capitale incorporata in uno
strumento di debito convertibile non è strettamente correlata allo
strumento primario di debito dalla prospettiva del possessore dello
strumento (dalla prospettiva dell’emittente, l’opzione di
conversione in capitale è uno strumento rappresentativo di capitale,
escluso dall’ambito di applicazione del presente Principio a
condizione che soddisfi le condizioni per tale classificazione
secondo quanto previsto dall’IPSAS 28).
g)
Un’opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un
contratto di debito o assicurativo sottostante non è strettamente
correlata al contratto sottostante, a meno che il prezzo di esercizio
dell’opzione non sia approssimativamente uguale, a ogni singola
data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito
sottostante o al valore contabile del contratto assicurativo
sottostante. Dal punto di vista dell’emittente di uno strumento di
debito convertibile con un’opzione call o put incorporata, la
valutazione secondo cui l’opzione call o put sia o meno
strettamente correlata al contratto di debito sottostante è effettuata
prima della separazione dell’elemento dell’attivo netto/patrimonio
netto ai sensi dell’IPSAS 28.
1093
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
h)
Derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento primario
di debito e che permettono a una delle parti (il “beneficiario”) di
trasferire il rischio di credito di un’attività di riferimento, che
potrebbe non possedere, a un’altra parte (il “garante”) non sono
strettamente correlati allo strumento primario di debito. Tali
derivati su crediti permettono al garante di assumere il rischio di
credito associato all’attività di riferimento senza possederla
direttamente.
AG44.
Un esempio di strumento ibrido è uno strumento finanziario che dà al
possessore un diritto a vendere lo strumento finanziario all’emittente in
cambio di un importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie
che varia sulla base delle variazioni nell’indice del valore dello strumento
di capitale o della commodity che può aumentare o diminuire (“strumento
con opzione a vendere”). A meno che l’emittente non indichi, al momento
della rilevazione iniziale, lo strumento con opzione a vendere come una
passività finanziaria al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio, è necessario separare un derivato incorporato (ossia la quota
capitale indicizzata) ai sensi del paragrafo 12, in quanto il contratto
primario è uno strumento di debito secondo quanto previsto dal paragrafo
AG40 e il pagamento della quota capitale indicizzata non è strettamente
correlato allo strumento primario di debito secondo quanto previsto dal
paragrafo AG43 a). Poiché il pagamento della quota capitale può
aumentare e diminuire, il derivato incorporato è un derivato privo di
opzione il cui valore è indicizzato alla variabile sottostante.
AG45.
Nel caso di uno strumento con opzione a vendere che può essere ceduto in
qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide pari alla quota
proporzionale del valore dell’attività netta di un’entità (quali le quote di
un fondo comune aperto o alcuni prodotti di investimento con quote
indicizzate), l’effetto della separazione di un derivato incorporato e la
contabilizzazione per ogni componente corrisponde alla valutazione dello
strumento composto all’importo di rimborso, pagabile alla data di
chiusura dell'esercizio di riferimento se il possessore esercita il diritto di
rivendere lo strumento all’emittente.
AG46.
Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono
strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del
contratto primario negli esempi a seguire. In questi esempi, l’entità non
contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.
a)
Un derivato incorporato, in cui il sottostante sia un tasso d’interesse
o un indice su tassi d’interesse che può modificare l’importo degli
interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di
sottostante contratto di debito fruttifero o contratto assicurativo, è
strettamente correlato al contratto sottostante tranne quando lo
strumento combinato può essere estinto in modo tale che
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1094
l’assicurato non recuperi tutto l’investimento contabilizzato o
quando il derivato incorporato può almeno raddoppiare il tasso di
rendimento iniziale del contratto sottostante e risultare in un tasso
di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato di un
contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto
sottostante.
b)
Un contratto floor o cap su tassi d’interesse incorporato in un
contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato
strettamente correlato al contratto sottostante, se il cap è uguale o
maggiore del tasso d’interesse di mercato e se il floor è uguale o
inferiore al tasso d’interesse di mercato quando il contratto è
emesso e il cap o il floor non ha un effetto leva (leverage) con
riferimento al contratto sottostante. Analogamente, le disposizioni
incluse in un contratto per l’acquisto o la vendita di un’attività (per
esempio, una commodity) che prevedono un cap e un floor sul
prezzo da corrispondere o ricevere per l’attività, sono strettamente
correlate al contratto primario se entrambi, il cap e il floor, erano
“out of the money” all’inizio e non hanno un effetto di leva
(leverage).
c)
Un derivato incorporato su una valuta estera che fornisce un flusso
di pagamenti di quote di capitale o di interessi che sono denominati
in una valuta estera ed è incorporato in uno strumento primario di
debito (per esempio un’obbligazione a duplice valuta) è
strettamente correlato allo strumento primario di debito. Un tale
derivato non è separato dallo strumento primario poiché l’IPSAS 4
richiede che gli utili e le perdite derivanti dalla conversione in
valuta estera degli elementi monetari siano rilevati nell’avanzo o
disavanzo di esercizio.
d)
Un derivato su cambi incorporato in un contratto sottostante che sia
un contratto assicurativo oppure non sia uno strumento finanziario
(come un contratto per l’acquisto o la vendita di un elemento non
finanziario in cui il prezzo sia denominato in una valuta estera) è
strettamente correlato al contratto sottostante se non ha un effetto
leva, se non contiene un’opzione e se i pagamenti devono essere
effettuati in una delle seguenti valute:
i)
la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale
rilevante;
ii)
la valuta in cui è normalmente espresso il prezzo del relativo
bene o servizio acquistato o consegnato in operazioni
commerciali internazionali (quali il dollaro USA per le
operazioni sul petrolio greggio), o
1095
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STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
iii)
una valuta comunemente utilizzata in contratti per l’acquisto
o la vendita di elementi non finanziari nell’ambiente
economico in cui avviene l’operazione (per esempio una
valuta relativamente stabile e liquida comunemente
utilizzata in operazioni locali o nel commercio esterno).
e)
Una opzione a rimborsare anticipatamente incorporata in uno strip
di soli interessi o sole quote capitale è strettamente correlata al
contratto primario se il contratto primario i) inizialmente è stato
prodotto dalla scissione del diritto a ricevere flussi finanziari
contrattuali di uno strumento finanziario che, per sua stessa natura,
non includeva un derivato incorporato e ii) non contiene termini
non presenti nell’originario contratto primario di debito.
f)
Un derivato incorporato in un contratto di leasing primario è
strettamente correlato al contratto primario se il derivato
incorporato è rappresentato da i) un indice collegato all’inflazione
quale l’indicizzazione dei pagamenti di leasing basato su di un
indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non
sia “leveraged” e l’indice sia collegato all’inflazione propria
dell’ambiente economico in cui l’entità opera), ii) canoni potenziali
che dipendono dalle vendite connesse, o iii) canoni potenziali
basati su tassi di interesse variabili.
g)
L’elemento valutativo in unità incorporato in uno strumento
finanziario sottostante o in un contratto assicurativo sottostante è
strettamente correlato allo strumento o al contratto sottostante se i
pagamenti denominati in unità sono misurati ai valori correnti delle
unità che riflettono i fair value delle attività del fondo. L’elemento
valutativo in unità è una clausola contrattuale che richiede
pagamenti denominati in unità di un fondo comune di investimento
interno o esterno.
h)
Un derivato incorporato in un contratto assicurativo è strettamente
correlato al contratto assicurativo sottostante se il derivato
incorporato e il contratto assicurativo sottostante sono talmente
interdipendenti da impedire a un’entità di valutare il derivato
incorporato separatamente (ossia, senza considerare il contratto
sottostante).
Strumenti che contengono derivati incorporati
AG47.
Quando una entità diventa parte di uno strumento ibrido (composto) che
contiene uno o più derivati incorporati, il paragrafo 12 dispone che l’entità
identifichi tale derivato incorporato, valuti se è necessario che sia separato
dal contratto primario e per quelli che devono essere separati, valuti i
derivati al fair value al momento della rilevazione iniziale e
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1096
successivamente. Tali disposizioni possono essere più complesse, o dare
luogo a valutazioni meno affidabili, rispetto alla valutazione dell’intero
strumento al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Per
tale ragione, il presente Principio consente di designare l’intero strumento
al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
AG48.
Tale designazione può essere utilizzata a prescindere dal fatto che il
paragrafo 12 disponga, o proibisca, di separare i derivati incorporati dal
contratto primario. Tuttavia, il paragrafo 13 non giustificherebbe la
designazione dello strumento ibrido (composto) al fair value rilevato
nell’avanzo o disavanzo di esercizio nei casi illustrati nei paragrafi 12 a) e
b), in quanto ciò non ridurrebbe la complessità, né aumenterebbe
l’affidabilità.
Rilevazione ed eliminazione contabile (paragrafi 16-44)
Rilevazione iniziale (paragrafo 16)
AG49.
Come conseguenza del principio di cui al paragrafo 16, un’entità rileva
tutti i diritti e le obbligazioni contrattuali relativi ai derivati nel prospetto
della situazione patrimoniale-finanziaria, rispettivamente come attività e
passività, eccetto per i derivati che impediscono che un trasferimento di
attività finanziarie sia contabilizzato come una vendita (vedere paragrafo
AG64). Se un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa le
condizioni per l’eliminazione contabile, il cessionario non rileva l’attività
trasferita come attività propria (vedere paragrafo AG65).
AG50.
Quelli che seguono sono esempi di applicazione del principio del
paragrafo 16:
a)
i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o
passività quando l’entità diviene parte del contratto e, come
conseguenza, ha un diritto legale a ricevere o un’obbligazione
legale a pagare in disponibilità liquide;
b)
le attività da acquistare e le passività da sostenere come
conseguenza di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere
beni o servizi generalmente non sono rilevate fino a quando almeno
una delle parti abbia fornito la propria prestazione secondo quanto
previsto dal contratto. Per esempio, un’entità che riceve un ordine
irrevocabile generalmente non rileva un’attività (e l’entità che
trasmette l’ordine non rileva una passività) al momento dell’ordine
ma, piuttosto, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi
ordinati sono stati spediti, consegnati o resi. Se un impegno
irrevocabile ad acquistare o a vendere elementi non finanziari
rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio secondo
quanto previsto dai paragrafi 4-6, il fair value netto è rilevato come
un’attività o una passività alla data dell’impegno (vedere c) di
1097
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
seguito). Inoltre, se un impegno irrevocabile precedentemente non
rilevato è designato come uno strumento coperto in una copertura
del fair value, ogni variazione nel fair value netto attribuibile al
rischio coperto è rilevata come un’attività o una passività dopo
l’inizio della copertura (vedere paragrafi 104 e 105);
c)
un contratto forward che rientri nell’ambito di applicazione del
presente Principio (vedere paragrafi 2-6) è rilevato come un’attività
o una passività alla data dell’impegno, piuttosto che alla data in cui
avviene il regolamento. Quando un’entità diventa una parte di un
contratto forward, i fair value del diritto e dell’obbligazione sono
spesso uguali, così che il fair value netto del contratto forward è
pari a zero. Se il fair value netto del diritto e dell’obbligazione non
è pari a zero, il contratto è rilevato come un’attività o una passività;
d)
i contratti di opzione che rientrano nell’ambito di applicazione del
presente Principio (vedere paragrafi 2-6) sono rilevati come attività
o passività quando il possessore o l’emittente diventa parte del
contratto;
e)
le operazioni future programmate, indipendentemente dalla
probabilità che abbiano luogo, non sono attività e passività perché
l’entità non ha ancora stipulato il contratto.
Eliminazione contabile di un’attività finanziaria (paragrafi 17-39)
AG51.
Il seguente diagramma di flusso illustra la valutazione di se e in quale
misura un’attività finanziaria è stornata.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1098
Consolidare tutte le entità controllate (incluse
eventuali entità a destinazione specifica-SPE)
[paragrafo 17]
Stabilire se i principi di eliminazione contabile
di cui sotto sono applicati a una parte o
all’intera attività (o gruppo di attività similari)
[paragrafo 18]
Sì
I diritti ai flussi finanziari
derivanti dall’attività sono
scaduti o sono stati oggetto di
rinuncia? [paragrafo 19 a)]
Eliminare l’attività
No
L’entità ha trasferito i propri diritti
di ricevere flussi finanziari
dall’attività? [paragrafo 20 a)]
No
Sì
L’entità ha assunto un’obbligazione a
pagare flussi finanziari dall’attività
che soddisfi le condizioni di cui al
paragrafo 21? [paragrado20 b)]
No
Continuare a rilevare
l’attività
No
Sì
L’entità ha trasferito
sostanzialmente tutti i rischi e
benefici? [paragrafo 22 a)]
Eliminare l’attività
No
Sì
L’entità ha mantenuto
sostanzialmente tutti i rischi e
benefici? [paragrafo 22 b)]
Continuare a rilevare
l’attività
No
No
L’entità ha mantenuto il
controllo dell’attività? [paragrafo
22 c)]
Eliminare l’attività
Sì
Continuare a rilevare l’attività nella misura del
coinvolgimento residuo dell’entità.
1099
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Accordi secondo i quali un’entità mantiene i diritti contrattuali a
ricevere i flussi finanziari di un’attività finanziaria, ma assume un
obbligo contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari
(paragrafo 20 b)
AG52.
La situazione descritta nel paragrafo 20 b) (quando un’entità mantiene i
diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma
assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o
più beneficiari) si verifica, per esempio, se l’entità è un’entità a
destinazione
specifica
(SPE,
Special
Purpose
Entity)
o
un’amministrazione fiduciaria ed emette interessenze a beneficio degli
investitori nelle attività finanziarie sottostanti che essa possiede, e fornisce
assistenza per tali attività finanziarie. In questo caso, le attività finanziarie
si qualificano per l’eliminazione se sono soddisfatte le condizioni nei
paragrafi 21 e 22.
AG53.
Nell’applicare il paragrafo 21, l’entità potrebbe essere, per esempio,
l’originatrice di un’attività finanziaria, oppure potrebbe essere un gruppo
che include un’entità a destinazione specifica consolidata che ha
acquistato l’attività finanziaria e passa i flussi finanziari a investitori terzi
non correlati.
Accertamento del trasferimento dei rischi e benefici derivanti dalla
proprietà (paragrafo 22)
AG54.
AG55.
Esempi di quando un’entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i
benefici derivanti dalla proprietà sono:
a)
una vendita incondizionata di un’attività finanziaria;
b)
una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione di
riacquisto dell’attività finanziaria al suo fair value al momento del
riacquisto, e
c)
una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione put o
call che è profondamente out of the money (ossia un’opzione che è
così out of the money che è altamente improbabile che diventi in
the money prima della scadenza).
Esempi di quando un’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i
benefici derivanti dalla proprietà sono:
a)
un’operazione di vendita e di riacquisto (retrocessione) dove il
prezzo di riacquisto è un prezzo fisso o è rappresentato dal prezzo
di vendita più il rendimento del finanziatore;
b)
un accordo di prestito di titoli;
c)
la vendita di un’attività finanziaria insieme a un “total return
swap” che trasferisca all’entità l’esposizione al rischio di mercato;
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1100
AG56.
d)
una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione put o
call che è profondamente in the money (ossia un’opzione che è così
in the money che è altamente improbabile diventi out of the money
prima della scadenza), e
e)
una vendita di crediti a breve termine in cui l’entità garantisca al
cessionario il rimborso delle perdite su crediti che è probabile si
verifichino.
Se un’entità stabilisce che a seguito del trasferimento, sono stati trasferiti
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria
dell’attività trasferita, non rileva nuovamente l’attività trasferita in un
esercizio futuro, tranne laddove riacquisti l’attività trasferita in una nuova
operazione.
Accertamento del trasferimento del controllo
AG57.
Un’entità non ha mantenuto il controllo di un’attività trasferita se il
cessionario è in grado di vendere l’attività trasferita. Un’entità ha
mantenuto il controllo di un’attività trasferita se il cessionario non è in
grado di vendere l’attività trasferita. Un cessionario è in grado di vendere
l’attività trasferita se è negoziata in un mercato attivo poiché il cessionario
potrebbe riacquistare l’attività trasferita sul mercato se necessita di
rendere l’attività all’entità. Per esempio, un cessionario può essere in
grado di vendere un’attività trasferita se l’attività trasferita è soggetta a
un’opzione che permette all’entità di riacquistarla, ma il cessionario può
ottenere prontamente l’attività trasferita sul mercato se l’opzione viene
esercitata. Un cessionario non è in grado di vendere l’attività trasferita se
l’entità mantiene tale opzione e il cessionario non può ottenere
prontamente l’attività trasferita sul mercato se l’entità esercita la propria
opzione.
AG58.
Il cessionario è in grado di vendere l’attività trasferita soltanto se può
vendere l’attività trasferita nella sua totalità a terzi non collegati ed è in
grado di farlo unilateralmente e senza l’imposizione di ulteriori restrizioni
al trasferimento. La domanda chiave è che cosa è nella sostanza in grado
di fare il cessionario, non di quali diritti contrattuali il cessionario goda in
merito a ciò che può fare con l’attività trasferita o quali restrizioni
contrattuali sussistono. In particolare:
a)
un diritto contrattuale di disporre dell’attività trasferita ha, nella
pratica, poco effetto se non sussiste un mercato per l’attività
trasferita, e
b)
la capacità di disporre dell’attività trasferita ha, nella pratica, poco
effetto se non può essere esercitata liberamente. Per tale ragione:
1101
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
AG59.
i)
la capacità del cessionario di disporre dell’attività trasferita
deve essere indipendente dalle azioni di altri (ossia deve
essere una capacità unilaterale), e
ii)
il cessionario deve essere in grado di disporre dell’attività
trasferita senza avere bisogno di applicare condizioni
restrittive o “vincoli” al trasferimento (per esempio
condizioni sulle modalità di assistenza di un’attività in
prestito o un’opzione che dia al cessionario il diritto di
riacquistare l’attività).
Il fatto che sia improbabile che il cessionario venda l’attività trasferita non
significa, di per sé, che il trasferente ne ha mantenuto il controllo.
Tuttavia, se un’opzione o una garanzia put impedisce al cessionario di
vendere l’attività trasferita, allora il trasferente ne ha mantenuto il
controllo. Per esempio, un’opzione o una garanzia put può avere un valore
tale da impedire al cessionario di vendere l’attività trasferita perché il
cessionario in pratica non venderebbe a terzi l’attività trasferita senza
applicare una opzione simile o altre condizioni restrittive. Invece il
cessionario manterrebbe l’attività trasferita in modo da conseguire i
pagamenti sulla base della garanzia o dell’opzione put. In queste
circostanze il trasferente ha mantenuto il controllo dell’attività trasferita.
Trasferimenti che soddisfano le condizioni per l’eliminazione
contabile
AG60.
Un’entità può mantenere il diritto a una parte dei pagamenti di interessi
sulle attività trasferite come corrispettivo del servizio di assistenza reso a
tali attività. La parte dei pagamenti di interessi a cui l’entità rinuncerebbe
al termine o al trasferimento del contratto di servizio è attribuita
all’attività o passività originata dal servizio. La parte dei pagamenti degli
interessi a cui l’entità non rinuncerebbe è un credito su un contratto strip
per i soli interessi. Per esempio, se al termine o al trasferimento del
contratto di servizio l’entità non rinunciasse ad alcun interesse, l’intero
spread d’interesse sarebbe un credito su un contratto strip per i soli
interessi. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 29, i fair value
dell’attività originata dal servizio e del credito su di un contratto strip per i
soli interessi sono utilizzati per ripartire il valore contabile del credito tra
la parte dell’attività che è stornata e la parte che continua a essere rilevata.
Se non esistono specifici corrispettivi per il servizio o non ci si attende
che il corrispettivo da ricevere compensi adeguatamente l’entità per la
gestione del servizio, è rilevata una passività al fair value per l’obbligo di
servizio.
AG61.
Per stimare il fair value della parte che continua a essere rilevata e quello
della parte che è stornata al fine di applicare il paragrafo 29, un’entità
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1102
applica le disposizioni per la valutazione del fair value di cui ai paragrafi
50-52 e ai paragrafi AG101-AG115 in aggiunta al paragrafo 30.
Trasferimenti che non soddisfano le condizioni per l’eliminazione
contabile
AG62.
Di seguito si riporta un’applicazione del principio esposto nel paragrafo
31. Se una garanzia fornita dall’entità per perdite per inadempienze
sull’attività trasferita impedisce che un’attività trasferita sia stornata come
conseguenza del fatto che l’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i
rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria dell’attività trasferita,
l’attività trasferita continua a essere rilevata nella sua totalità e il
corrispettivo ricevuto è rilevato come una passività.
Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite
AG63.
Gli esempi seguenti illustrano come un’entità valuta un’attività trasferita e
la passività associata secondo quanto previsto dal paragrafo 32.
Tutte le attività
a)
Se una garanzia fornita da un’entità di rimborsare perdite per
inadempienze su un’attività trasferita non consente che l’attività
trasferita sia stornata nella misura del coinvolgimento residuo,
l’attività trasferita alla data del trasferimento è valutata al minore
tra i) il valore contabile dell’attività e ii) l’importo massimo del
corrispettivo ricevuto nel trasferimento che si potrebbe richiedere
all’entità di rimborsare (“l’importo della garanzia”). La passività
associata è inizialmente valutata all’importo della garanzia più il
fair value della garanzia (che è normalmente il corrispettivo
ricevuto per la garanzia). Successivamente, il fair value iniziale
della garanzia è imputato nell’avanzo o disavanzo di esercizio
secondo un criterio temporale (vedere IPSAS 9) e il valore
contabile dell’attività è ridotto per le perdite di valore.
Attività valutate al costo ammortizzato
b)
Se un’obbligazione di un’opzione put emessa da un’entità o il
diritto di opzione call posseduto da un’entità non consente che
l’attività trasferita sia stornata e l’entità valuta l’attività trasferita al
costo ammortizzato, la passività associata è valutata al proprio
costo (ossia il corrispettivo ricevuto) rettificato per
l’ammortamento di eventuali differenze tra tale costo e il costo
ammortizzato dell’attività trasferita alla data di scadenza
dell’opzione. Per esempio si supponga che il costo ammortizzato e
il valore contabile dell’attività alla data del trasferimento sia pari a
UM98 e che il corrispettivo ricevuto sia UM95. Il costo
ammortizzato dell’attività alla data dell’esercizio dell’opzione sarà
1103
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
pari a UM100. Il valore contabile iniziale della passività associata è
di UM95 e la differenza tra UM95 e UM100 è rilevata nell’avanzo
o disavanzo di esercizio utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo. Se si esercita l’opzione, qualsiasi differenza tra il valore
contabile della passività associata e il prezzo di esercizio è rilevata
nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
Attività valutate al fair value
c)
Se il diritto dell’opzione call mantenuto da un’entità non consente
che l’attività trasferita sia stornata e l’entità valuta l’attività
trasferita al fair value, l’attività continua a essere valutata al fair
value. La passività associata è valutata i) al prezzo di esercizio
dell’opzione detratto il valore temporale dell’opzione se l’opzione
è in the money o at the money, o ii) al fair value dell’attività
trasferita detratto il valore temporale dell’opzione se l’opzione è
out of the money. La rettifica della valutazione della passività
associata assicura che il valore contabile netto dell’attività e della
passività associata corrisponda al fair value del diritto dell’opzione
call. Per esempio, se il fair value dell’attività sottostante è UM80,
il prezzo di esercizio dell’opzione è UM95 e il valore temporale
dell’opzione è UM5, il valore contabile della passività associata è
UM75 (UM80 – UM5) e il valore contabile dell’attività trasferita è
UM80 (ossia il suo fair value).
d)
Se un’opzione put emessa da un’entità non consente che l’attività
trasferita sia stornata e l’entità valuta l’attività trasferita al fair
value, la passività associata è valutata al prezzo di esercizio
dell’opzione più il valore temporale dell’opzione. La valutazione
dell’attività al fair value è limitata al minore tra il fair value e il
prezzo di esercizio dell’opzione poiché l’entità non ha diritto ad
aumenti nel fair value dell’attività trasferita che eccedono il prezzo
di esercizio dell’opzione. Questo assicura che il valore contabile
netto dell’attività e della passività associata sia il fair value
dell’obbligazione dell’opzione put. Per esempio, se il fair value
dell’attività sottostante è UM120, il prezzo di esercizio
dell’opzione è UM100 e il valore temporale dell’opzione è UM5, il
valore contabile della passività associata è UM105 (UM100 +
UM5) e il valore contabile dell’attività è UM100 (ossia il prezzo di
esercizio dell’opzione).
Se un collar nella forma di un’opzione call posseduta e un’opzione put
emessa, impedisce a un’attività trasferita di essere stornata e l’entità
valuta l’attività al fair value, essa continua a valutare l’attività al fair
value. La passività associata è valutata in base i) alla somma del prezzo di
esercizio dell’opzione call e del fair value dell’opzione put meno il valore
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1104
temporale dell’opzione call, se l’opzione call è in the money o at the
money, o ii) alla somma del fair value dell’attività e del fair value
dell’opzione put meno il valore temporale dell’opzione call se l’opzione
call è out of the money. La rettifica della passività associata assicura che il
valore contabile netto dell’attività e della passività associata corrisponda
al fair value delle opzioni possedute e emesse dall’entità. Per esempio, si
presuma che un’entità trasferisca un’attività finanziaria che è valutata al
fair value mentre simultaneamente acquista un’opzione call con un prezzo
di esercizio di UM120 ed emette un’opzione put con un prezzo di
esercizio pari a UM80. Si presuma anche che il fair value dell’attività sia
UM100 alla data del trasferimento. I valori temporali delle opzioni put e
call sono pari rispettivamente a UM1 e UM5. In questo caso, l’entità
rileva un’attività di UM100 (il fair value dell’attività) e una passività di
UM96 [(UM100 + UM1) – UM5]. Ne risulta un’attività netta del valore di
UM4 che è il fair value delle opzioni possedute e emesse dall’entità.
Tutti i trasferimenti
AG64.
Nella misura in cui un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa
le condizioni per l’eliminazione contabile, i diritti o obbligazioni
contrattuali del trasferente connessi al trasferimento non sono
contabilizzati separatamente come derivati se la rilevazione di entrambi i
derivati e l’attività trasferita, o la passività derivante dal trasferimento,
comporterebbe la rilevazione degli stessi diritti o obbligazioni due volte.
Per esempio, un’opzione call mantenuta dal trasferente può impedire che
un trasferimento di attività finanziarie sia contabilizzato come una
vendita. In tale caso, l’opzione call non è rilevata separatamente come
un’attività derivata.
AG65.
Nella misura in cui un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfi
le condizioni per l’eliminazione contabile, il cessionario di un’attività
finanziaria non rileva l’attività trasferita come attività propria. Il
cessionario storna la disponibilità liquida o altro corrispettivo pagato e
rileva un credito verso il trasferente. Se il trasferente ha sia un diritto sia
un’obbligazione a riacquistare il controllo dell’intera attività trasferita per
un importo fisso (come in un contratto di riacquisto), il cessionario può
contabilizzare il proprio credito come un finanziamento o un credito.
Esempi
AG66.
Gli esempi di seguito illustrano l’applicazione dei principi di eliminazione
contabile contenuti nel presente Principio.
a)
Accordi di riacquisto e prestito di titoli. Se un’attività finanziaria è
ceduta con un accordo per il suo riacquisto a un prezzo fisso o al
prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore o se è presa in
prestito con un accordo di restituzione al trasferente, non è stornata
1105
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poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i
benefici derivanti dall’essere proprietario. Se il cessionario ottiene
il diritto a vendere o a impegnare l’attività, il trasferente riclassifica
l’attività nel proprio prospetto della situazione patrimonialefinanziaria, per esempio, come un’attività data in prestito o un
credito per il riacquisto.
b)
Accordi di riacquisto e prestito di titoli – attività che sono
sostanzialmente le stesse. Se un’attività finanziaria è ceduta con un
accordo per il riacquisto della stessa attività, o di un’attività che sia
sostanzialmente la stessa, a un prezzo fisso o al prezzo di vendita
più il rendimento del finanziatore, ovvero se un’attività finanziaria
è presa in prestito o mutuata con un accordo che prevede di
restituire la stessa attività, o un’attività che sia sostanzialmente la
stessa al trasferente, questa non è stornata poiché il trasferente
mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti
dall’essere proprietario.
c)
Accordi di riacquisto e prestito di titoli – diritto di sostituzione. Se
un accordo di riacquisto a un prezzo stabilito o a un prezzo pari al
prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, o
un’operazione similare di prestito di titoli, fornisce al cessionario il
diritto di sostituire le attività che sono similari e di pari fair value
all’attività trasferita alla data di riacquisto, l’attività venduta o data
in prestito secondo un’operazione di riacquisto o di prestito di titoli
non è stornata perché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i
rischi e benefici derivanti dall’essere proprietario.
d)
Diritto di primo rifiuto al riacquisto al fair value. Se un’entità
vende un’attività finanziaria e mantiene soltanto un diritto di primo
rifiuto a riacquistare l’attività trasferita al fair value se il
cessionario successivamente dovesse venderla, l’entità storna
l’attività perché ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i
benefici derivanti dall’essere proprietaria.
e)
Operazione di vendita fittizia di titoli. Il riacquisto di un’attività
finanziaria poco dopo che è stata venduta è a volte detto vendita
fittizia di titoli. Tale riacquisto non impedisce l’eliminazione
contabile se l’operazione originale soddisfaceva le condizioni per
l’eliminazione. Tuttavia, se un accordo per la vendita di un’attività
finanziaria è sottoscritto simultaneamente a un accordo per il
riacquisto della stessa attività a un prezzo fisso o al prezzo di
vendita più il rendimento del finanziatore, allora l’attività non è
eliminata.
f)
Le opzioni put e le opzioni call che sono profondamente in the
money. Se un’attività finanziaria trasferita può essere richiamata
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1106
dal trasferente e l’opzione call è profondamente in the money, il
trasferimento non comporta l’eliminazione perché il trasferente ha
mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti
dall’essere proprietario. Analogamente, se l’attività finanziaria può
essere restituita dal cessionario e l’opzione put è profondamente in
the money, l’operazione non comporta l’eliminazione perché il
trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici
derivanti dall’essere proprietario.
g)
Le opzioni put e le opzioni call che sono profondamente out of the
money. Un’attività finanziaria che è trasferita soggetta soltanto a
un’opzione put profondamente out of the money posseduta dal
cessionario o a un’opzione call profondamente out of the money
posseduta dal trasferente, è stornata. Ciò in quanto il trasferente ha
trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti
dall’essere proprietario.
h)
Le attività prontamente reperibili soggette a un’opzione call che
non sono né profondamente in the money né profondamente out of
the money. Se un’entità possiede un’opzione call su un’attività che
è prontamente reperibile sul mercato e l’opzione non è né
profondamente in the money, né profondamente out of the money,
l’attività è stornata. Ciò in quanto l’entità i) non ha mantenuto né
trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti
dall’essere proprietaria, e ii) non ha mantenuto il controllo.
Tuttavia, se l’attività non è prontamente reperibile sul mercato,
l’eliminazione è esclusa nella misura dell’importo dell’attività che
è soggetta all’opzione call poiché l’entità ha mantenuto il controllo
dell’attività.
i)
Un’attività non prontamente reperibile soggetta a un’opzione put
emessa da un’entità che non è né profondamente in the money né
profondamente out of the money. Se un’entità trasferisce un’attività
finanziaria che non è prontamente reperibile sul mercato e emette
un’opzione put che non è profondamente out of the money, l’entità
non mantiene né trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i
benefici derivanti dall’essere proprietaria a causa dell’opzione put
emessa. L’entità mantiene il controllo dell’attività se l’opzione put
ha un valore sufficiente ad evitare che il cessionario venda
l’attività, nel qual caso l’attività continua ad essere rilevata nella
misura del coinvolgimento residuo (vedere paragrafo AG64).
L’entità trasferisce il controllo dell’attività se l’opzione put non ha
un valore sufficiente ad evitare che il cessionario venda l’attività,
nel qual caso l’attività viene eliminata.
j)
Le attività soggette all’opzione put o call al fair value o a un
accordo di riacquisto forward. Un trasferimento di un’attività
1107
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finanziaria che è soggetta soltanto a un’opzione put o call o a un
accordo di riacquisto forward che presenta un prezzo di esercizio o
di riacquisto pari al fair value dell’attività finanziaria al momento
del riacquisto comporta l’eliminazione come conseguenza del
trasferimento sostanzialmente di tutti i rischi e benefici derivanti
dalla proprietà.
k)
Opzioni call o opzioni put regolate in disponibilità liquide.
Un’entità valuta il trasferimento di un’attività finanziaria che è
soggetta a un’opzione put o call o a un accordo di riacquisto a
termine che sarà regolata al netto in disponibilità liquide per
determinare se ha mantenuto o trasferito sostanzialmente tutti i
rischi e benefici derivanti dall’essere proprietaria. Se un’entità non
ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti
dall’essere proprietaria dell’attività trasferita, determina se ha
mantenuto il controllo dell’attività trasferita. Il fatto che l’opzione
put o call o l’accordo di riacquisto forward sia regolato al netto in
disponibilità liquide non significa automaticamente che l’entità ha
trasferito il controllo (vedere paragrafi AG59 e le lettere g), h) e i)
sopra).
l)
Disposizione di annullamento. Una disposizione di annullamento è
un’opzione (call) ad acquistare incondizionata che dà a un’entità il
diritto di riottenere le attività trasferite, con alcune limitazioni. Se
tale opzione determina che l’entità non mantiene né trasferisce
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere
proprietaria, impedisce l’eliminazione soltanto nella misura
dell’importo soggetto al riacquisto (supponendo che il cessionario
non possa vendere le attività). Per esempio, se il valore contabile e
il corrispettivo derivante dal prestito delle attività sono pari a
UM100.000 e ogni singolo prestito potrebbe essere richiamato, ma
il valore complessivo dei prestiti che potrebbero essere richiamati
potrebbe non superare UM10.000, UM90.000 dei prestiti
soddisferebbero le condizioni per l’eliminazione.
m)
Richiamo delle attività. Un’entità che può essere un trasferente, che
fornisce l’assistenza alle attività trasferite può detenere un’azione
di richiamo generale delle attività cedute residuali qualora il valore
delle attività in essere sia talmente ridotto da rendere onerosa la
gestione in relazione ai proventi dell’assistenza. Se tale azione di
richiamo generale determina che un’entità non mantenga né ceda
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere
proprietaria e il cessionario non può vendere le attività, ciò
impedisce l’eliminazione soltanto nella misura dell’importo delle
attività che sono soggette all’opzione call.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1108
n)
Interessenze trattenute subordinate e garanzie di credito. Un’entità
può fornire al cessionario un supporto creditizio subordinando
alcune o tutte le proprie interessenze mantenute nell’attività ceduta.
Alternativamente, un’entità può fornire al cessionario un supporto
creditizio nella forma di una garanzia di credito che potrebbe essere
illimitata o limitata a un importo specificato. Se l’entità mantiene
sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività trasferita,
l’attività continua a essere rilevata nella sua totalità. Se l’entità
mantiene alcuni, ma sostanzialmente non tutti i rischi e i benefici
derivanti dall’essere proprietaria e ha mantenuto il controllo,
l’eliminazione è preclusa nella misura dell’importo di disponibilità
liquide o di altre attività che l’entità potrebbe dover corrispondere.
o)
Total return swap. Un’entità può vendere un’attività finanziaria a
un cessionario e sottoscrivere con questo un total return swap, per
mezzo del quale tutti i flussi finanziari di pagamento di interessi
derivanti dall’attività sottostante sono trasferiti all’entità in cambio
di un pagamento fisso o a tasso variabile ed eventuali aumenti o
diminuzioni del fair value dell’attività sottostante sono assorbiti
dall’entità. In tale caso, l’eliminazione di tutta l’attività è proibita.
p)
Interest rate swap. Un’entità può trasferire a un cessionario
un’attività finanziaria a tasso fisso e contrarre un interest rate swap
con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare
un tasso di interesse variabile basato su un importo nozionale pari
al valore capitale dell’attività finanziaria trasferita. L’interest rate
swap non preclude l’eliminazione dell’attività trasferita se i
pagamenti sullo swap non condizionano i pagamenti effettuati
sull’attività trasferita.
q)
Amortising interest rate swap. Un’entità può trasferire a un
cessionario un’attività finanziaria a tasso fisso che è liquidata nel
tempo, e sottoscrivere un amortizing interest rate swap con il
cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso
di interesse variabile su un importo nozionale. Se l’importo
nozionale dello swap si ammortizza così da essere uguale
all’importo capitale dell’attività finanziaria trasferita in essere in
qualsiasi momento, lo swap generalmente comporterebbe per
l’entità di mantenere il rischio sostanziale di pagamento anticipato,
nel qual caso l’entità continua a rilevare tutte le attività cedute
ovvero continua a rilevarle nella misura del proprio coinvolgimento
residuo. Per contro, se l’ammortamento dell’importo nozionale
dello swap non è correlato all’importo capitale in essere
dell’attività trasferita, tale swap non comporterebbe per l’entità di
mantenere il rischio di pagamento anticipato sull’attività. Quindi,
non preclude l’eliminazione dell’attività trasferita se i pagamenti
1109
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sullo swap non condizionano i pagamenti di interessi per l’attività
trasferita e lo swap non comporta per l’entità di mantenere alcun
altro rischio e beneficio significativo derivante dalla proprietà
dell’attività trasferita.
AG67.
Questo paragrafo illustra l’applicazione dell’approccio del coinvolgimento
residuo quando questo permane in una parte dell’attività finanziaria.
Si supponga che un’entità abbia un portafoglio di finanziamenti prepagabili la cui cedola
e tasso di interesse effettivo è il 10 per cento e il cui importo capitale e costo
ammortizzato è UM10.000. L’entità conclude un’operazione in cui, in cambio di un
pagamento di UM9.115, il cessionario ottiene il diritto a UM9.000 di eventuali
riscossioni di capitale più l’interesse al 9,5 per cento su tale importo. L’entità mantiene il
diritto a UM1.000 di eventuali riscossioni di capitale più il relativo interesse al 10 per
cento, più lo spread dello 0,5 per cento sul restante UM9.000 del capitale. Le riscossioni
di pagamenti anticipati sono ripartite tra l’entità e il cessionario proporzionalmente nel
rapporto di 1:9, ma eventuali inadempienze sono dedotte dalla quota dell’entità di
UM1.000 fino ad esaurimento della quota. Il fair value dei finanziamenti alla data
dell’operazione è UM10.100 e il fair value stimato dello spread di 0,5 per cento è UM40.
L’entità determina che ha trasferito alcuni significativi rischi e benefici derivanti
dall’essere proprietaria (per esempio, il rischio di pagamento anticipato) ma ha anche
mantenuto alcuni di questi (per la propria quota subordinata trattenuta) e ha mantenuto il
controllo. Essa quindi applica l’approccio del coinvolgimento residuo.
Per applicare il presente Principio, l’entità analizza l’operazione come a) un
mantenimento di una quota trattenuta di UM1.000 del tutto proporzionale, più b) la
subordinazione di tale quota trattenuta per ridurre il supporto creditizio del cessionario
per perdite su crediti.
L’entità calcola che UM9.090 (90 per cento × UM10.100) del corrispettivo ricevuto di
UM9.115 rappresenta il corrispettivo del tutto proporzionale per un 90 per cento della
quota. Ciò che rimane del corrispettivo ricevuto (UM25) rappresenta il corrispettivo
ricevuto per il subordinamento della propria quota trattenuta per fornire supporto
creditizio al cessionario per perdite su crediti. Inoltre, lo spread di 0,5 per cento
rappresenta il corrispettivo ricevuto per il supporto creditizio . Di conseguenza, il
corrispettivo totale ricevuto per il rischio di credito assunto è UM65 (UM25 + UM40).
L’entità calcola l’utile o la perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi
finanziari. Supponendo che i fair value della quota del 10 per cento trattenuta e del 90
per cento trasferita non sono disponibili alla data dell’operazione, l’entità ripartisce il
valore contabile dell’attività secondo quanto previsto dal paragrafo 30:
Fair value stimato
Percentuale
Valore contabile
ripartito
Quota trasferita
9.090
90%
9.000
Quota trattenuta
1.010
10%
1.000
Totale
10.100
10.000
L’entità calcola il proprio utile o perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei
flussi finanziari deducendo il valore contabile ripartito della quota trasferita dal
corrispettivo ricevuto, ossia UM90 (UM9.090 – UM9.000). Il valore contabile della
quota trattenuta dall’entità è UM1.000.
Inoltre, l’entità rileva il coinvolgimento residuo che risulta dalla subordinazione della
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1110
quota trattenuta per perdite su crediti. Di conseguenza, essa rileva un’attività di UM1.000
(l’importo massimo di flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla
subordinazione), e una passività associata di UM1.065 (che è l’importo massimo dei
flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione, ossia UM1.000 più il
fair value della subordinazione di UM65). L’entità utilizza tutte le informazioni di cui
sopra per contabilizzare l’operazione come segue:
Dare
Avere
–
9.000
Attività rilevata per la subordinazione o la
quota residuale
1.000
–
Attività per il corrispettivo ricevuto nella
forma di spread
40
–
Avanzo o disavanzo di esercizio (utile sul
trasferimento)
–
90
Passività
–
1.065
9.115
–
10.155
10.155
Attività originale
Disponibilità liquide riscosse
Totale
Immediatamente dopo l’operazione, il valore contabile dell’attività è UM2.040 incluso
UM1.000, che rappresenta il costo distribuito della quota trattenuta, e UM1.040, che
rappresenta l’ulteriore coinvolgimento residuo dell’entità dalla subordinazione della
propria quota trattenuta per perdite su crediti (che include la distribuzione dello spread di
UM40).
Negli esercizi successivi, l’entità rileva il corrispettivo ricevuto per il rischio di credito
(UM65) in proporzione al tempo trascorso, rileva l’interesse sull’attività iscritta
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo e rileva eventuali perdite di realizzo
sull’attività iscritta. Come esempio di quest’ultimo, si supponga che nell’anno seguente
ci sia una svalutazione del credito sui finanziamenti sottostanti pari a UM300. L’entità
riduce l’attività rilevata di UM600 (UM300 relativi alla propria quota trattenuta e
UM300 relativi all’ulteriore coinvolgimento residuo derivante dalla subordinazione della
propria quota trattenuta per perdite su crediti) e riduce la propria passività rilevata di
UM300. Il risultato netto è un onere nell’avanzo o disavanzo di esercizio per
svalutazione crediti pari a UM300.
Acquisto o vendita standardizzato di un’attività finanziaria (paragrafo 40)
AG68.
Un acquisto o una vendita standardizzati (regular way) di attività
finanziarie è rilevato alla data di negoziazione o alla data di regolamento
come descritto ai paragrafi AG70 e AG71. Il criterio utilizzato è applicato
in modo uniforme a tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie
definite nel paragrafo 10. A tal fine le attività che sono possedute per la
negoziazione formano una categoria separata dalle attività designate al
fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
AG69.
Un contratto che richiede o permette un regolamento netto della
variazione del valore del contratto non è un contratto standardizzato.
1111
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Invece, tale contratto viene contabilizzato come un derivato nel periodo
tra la data di negoziazione e la data di regolamento.
AG70.
La data di negoziazione è la data in cui un’entità si impegna ad acquistare
o vendere un’attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si
riferisce: a) alla rilevazione di un’attività che deve essere ricevuta e alla
passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e b)
all’eliminazione di una attività venduta, alla rilevazione di eventuali utili o
perdite su dismissione e alla rilevazione di un credito nei confronti del
compratore per il pagamento alla data di negoziazione. Solitamente, gli
interessi sull’attività e sulla corrispondente passività non iniziano a
maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il
trasferimento.
AG71.
La data di regolamento è la data in cui un’attività è consegnata o ricevuta
da un’entità. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce a)
alla rilevazione di un’attività il giorno in cui è ricevuta dall’entità, e b)
all’eliminazione di un’attività e alla rilevazione di eventuali utili o perdite
su dismissione il giorno in cui è consegnata dall’entità. Quando viene
applicata la contabilizzazione alla data di regolamento, un’entità rileva
qualsiasi variazione di fair value dell’attività che deve essere ricevuta nel
periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento nello stesso
modo in cui contabilizza l’attività acquistata. In altre parole, la variazione
di valore non è rilevata per attività valutate al costo o al costo
ammortizzato: essa è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio per
attività classificate come attività finanziarie al fair value rilevato
nell’avanzo o disavanzo di esercizio, ed è rilevata in attivo
netto/patrimonio netto per attività classificate come disponibili per la
vendita.
Eliminazione contabile di una passività finanziaria (paragrafi 41-44)
AG72.
Una passività finanziaria (o parte di essa) è estinta quando il debitore:
a)
regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in
contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi, o
b)
è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la
passività (o parte di essa) dalla legge o dal creditore. (Se il debitore
ha dato una garanzia questa condizione può ancora essere
soddisfatta.)
AG73.
Se un emittente di uno strumento di debito riacquista tale strumento, il
debito è estinto anche se l’emittente è un operatore sul mercato (“market
maker”) di tale strumento o intende rivenderlo nel prossimo futuro.
AG74.
Un pagamento a terzi, inclusa una fiduciaria (trust), (talune volte
denominato “risoluzione di fatto”) di per sé non solleva il debitore dalla
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1112
sua obbligazione primaria nei confronti del creditore, in assenza di una
remissione legale.
AG75.
Se un debitore paga un terzo per assumersi un’obbligazione e notifica al
proprio creditore che terzi hanno assunto la sua obbligazione di debito, il
debitore non storna l’obbligazione di debito salvo che la condizione di cui
al paragrafo AG72 b) sia soddisfatta. Se il debitore paga un terzo per
assumersi un’obbligazione di debito e ottiene uno svincolo legale dal
proprio creditore, il debitore ha estinto il debito. Tuttavia, se il debitore
concorda di effettuare i pagamenti per il debito a un terzo o direttamente
al proprio creditore originale, il debitore rileva una nuova obbligazione di
debito verso il terzo.
AG76.
Se un terzo assume un’obbligazione di un’entità in cambio di un
corrispettivo nullo o simbolico, l’entità applica le disposizioni
sull’eliminazione contabile del presente Principio nonché i paragrafi da 84
a 87 dell’IPSAS 23.
AG77.
Talvolta i finanziatori rinunciano al diritto di riscuotere un debito dovuto
da un’entità del settore pubblico, per esempio, un’amministrazione
centrale può cancellare un finanziamento dovuto da un’amministrazione
locale. La remissione del debito costituirà una remissione legale del debito
che il beneficiario del prestito deve al finanziatore. Nel caso in cui le
obbligazioni di un’entità siano state soppresse nell’ambito di
un’operazione senza corrispettivo equivalente, essa applica le disposizioni
sull’eliminazione contabile del presente Principio nonché i paragrafi da 84
a 87 dell’IPSAS 23.
AG78.
Poiché una remissione legale, sia giuridica, sia operata da parte del
creditore, si concretizza nella eliminazione di una passività, l’entità può
rilevare una nuova passività se non sono state soddisfatte le condizioni
previste per l’eliminazione contenute nei paragrafi 17-39 in merito alle
attività finanziarie trasferite. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le
attività trasferite non sono stornate, e l’entità rileva una nuova passività
relativa alle attività trasferite.
AG79.
Per l’applicazione del paragrafo 42, i termini sono considerati
sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari
secondo i nuovi termini, inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di
qualsiasi commissione ricevuta e attualizzata utilizzando il tasso di
interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal
valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria
originaria. Se uno scambio di strumenti di debito o una modifica dei
termini è contabilizzato come una estinzione, tutti i costi o le commissioni
sostenuti sono rilevati come parte dell’utile o della perdita connesso
all’estinzione. Se lo scambio o la modifica non è contabilizzato come una
estinzione, tutti i costi o le commissioni sostenuti rettificano il valore
1113
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
contabile della passività e sono ammortizzati lungo il corso del restante
termine della passività modificata.
AG80.
In alcune circostanze, un creditore solleva un debitore dalla sua
obbligazione a effettuare pagamenti, ma il debitore si impegna a pagare se
la parte che si assume la responsabilità primaria non pagherà. In tal caso il
debitore:
a)
rileva una nuova passività finanziaria basandosi sul fair value della
sua obbligazione relativa alla garanzia, e
b)
rileva un utile o una perdita come differenza tra i) l’eventuale
corrispettivo pagato e ii) il valore contabile dell’originaria passività
finanziaria meno il fair value della nuova passività finanziaria.
Valutazione (paragrafi 45-86)
Operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi
AG81.
La rilevazione e la valutazione iniziali di attività e passività risultanti da
operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi sono
trattate nell’IPSAS 23. Le attività risultanti da operazioni senza
corrispettivo equivalente che generano proventi possono derivare da
accordi contrattuali e non contrattuali (vedere IPSAS 28 paragrafi AG20 e
AG21). Qualora tali attività derivino da accordi contrattuali e soddisfino
la definizione di strumento finanziario, esse sono:
a)
rilevate inizialmente in conformità all’IPSAS 23;
b)
valutate inizialmente:
i)
al fair value secondo i criteri di cui all'IPSAS 23, e
ii)
considerando i costi di transazione direttamente attribuibili
all’acquisizione dell’attività finanziaria in base al paragrafo
45 del presente Principio, che prevede che l’attività non sia
successivamente valutata al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio.
(Vedere i paragrafi da IE46 a IE50 allegati al presente Principio.)
Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie (paragrafo 45)
AG82.
Il fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione
iniziale è normalmente il prezzo di transazione (ossia il fair value del
corrispettivo dato o ricevuto, vedere anche il paragrafo AG108). Tuttavia,
se il corrispettivo è in parte dato o ricevuto per qualcos’altro rispetto allo
strumento finanziario, il fair value dello strumento finanziario è stimato
utilizzando una tecnica di valutazione (vedere paragrafi AG106-AG112).
Per esempio, il fair value di un finanziamento o credito a lungo termine
infruttifero può essere stimato come il valore attuale di tutti gli incassi
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1114
futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato
prevalente(i) per uno strumento similare (similare per valuta, scadenza,
tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un merito di credito similare.
Ulteriori importi concessi sono costi o una riduzione dei proventi, a meno
che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di
attività.
AG83.
Se un’entità eroga un finanziamento con un tasso di interesse al di fuori
dei prezzi di mercato (ad esempio 5 per cento quando il tasso di mercato
per finanziamenti similari è 8 per cento), e riceve un corrispettivo
anticipato a compensazione, l’entità rileva il finanziamento al proprio fair
value, ossia al netto del corrispettivo ricevuto. L’entità ammortizza
l’attualizzazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio del periodo
utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
Finanziamenti agevolati
AG84.
I finanziamenti agevolati sono concessi o ricevuti da un’entità a
condizioni inferiori a quelle di mercato. Tra gli esempi di finanziamenti
agevolati concessi dalle entità vi sono i finanziamenti a paesi in via di
sviluppo o a piccole attività agricole, i finanziamenti concessi per gli studi
universitari agli studenti considerati idonei, e i mutui sulla casa concessi a
famiglie a basso reddito. Le entità possono ricevere finanziamenti
agevolati, per esempio, da agenzie per lo sviluppo e da altri enti pubblici.
AG85.
La concessione o la ricezione di un finanziamento agevolato sono diversi
dalla remissione del debito dovuto a, o da, un'entità. Questa distinzione è
importante perché determina se le condizioni inferiori a quelle di mercato
sono state considerate al momento della misurazione o della valutazione
iniziali del finanziamento piuttosto che nella valutazione o
nell’eliminazione contabile successive.
AG86.
L’intenzione iniziale di un finanziamento agevolato è quello di fornire o
ricevere risorse a condizioni inferiori rispetto a quelle di mercato. La
remissione del debito risulta da finanziamenti inizialmente concessi o
ricevuti a condizioni di mercato qualora una delle parti abbia cambiato
intenzione in un momento successivo alla sua emissione o ricezione
iniziale. Per esempio, un’amministrazione pubblica può finanziare
un'entità senza scopo di lucro a condizione che il finanziamento sia
interamente rimborsato a condizioni di mercato. Tuttavia,
l’amministrazione pubblica può successivamente annullare parte del
finanziamento. In questo caso non si tratta di un finanziamento agevolato,
in quanto l'intenzione iniziale del finanziamento era di erogare credito a
un'entità a condizioni di mercato. L'entità tratterebbe il successivo
1115
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
annullamento del finanziamento come una remissione di debito e
applicherebbe le disposizioni sull’eliminazione contabile dell’IPSAS 29.
AG87.
Poiché i finanziamenti agevolati sono concessi o ricevuti a condizioni
inferiori a quelle di mercato, il prezzo dell’operazione alla rilevazione
iniziale del finanziamento può non essere il suo fair value. Al momento
della rilevazione iniziale, l’entità analizza quindi la sostanza del
finanziamento concesso o ricevuto nelle parti che lo compongono, e
contabilizza tali componenti applicando i principi di cui ai seguenti
paragrafi AG88 e AG89.
AG88.
L’entità valuta innanzitutto, applicando i principi di cui all'IPSAS 28 e i
paragrafi 42-58 dell’IPSAS 23, se la sostanza del finanziamento agevolato
è di fatto quella di un finanziamento, di un contributo, di un conferimento
dei soci o di una combinazione di questi. Se l’entità ha stabilito che
l’operazione, o parte di essa, è un finanziamento, essa valuta se il prezzo
dell’operazione rappresenta il fair value del finanziamento alla rilevazione
iniziale. L’entità determina il fair value del finanziamento applicando i
principi indicati nei paragrafi AG101–AG115. Qualora l’entità non riesca
a determinare il fair value facendo riferimento a un mercato attivo,
ricorrerà a una tecnica di valutazione. Usando una tecnica di valutazione,
sarebbe possibile determinare il fair value attualizzando tutti gli incassi
futuri con un tasso di interesse di mercato per un finanziamento similare
(vedere AG82).
AG89.
Qualsiasi differenza tra il fair value del finanziamento e il prezzo
dell’operazione (proventi del finanziamento) è trattata come segue:
a)
se il finanziamento è ricevuto da un’entità, la differenza viene
contabilizzata in conformità all'IPSAS 23;
b)
se il finanziamento è concesso da un’entità, la differenza è trattata
come un costo nell’avanzo o disavanzo di esercizio alla rilevazione
iniziale, tranne se il finanziamento è un’operazione con i soci in
quanto tali. Se il finanziamento è un’operazione con i soci in
quanto tali, per esempio, se un'entità controllante eroga un
finanziamento agevolato a un’entità controllata, la differenza può
rappresentare un conferimento di capitale, ossia una partecipazione
in un’entità e non un costo.
Esempi illustrativi sono riportati nel paragrafo IG54 dell’IPSAS 23 e
anche nei paragrafi IE40 e IE41 allegati al presente Principio.
AG90.
Dopo la rilevazione iniziale, l’entità successivamente valuta i
finanziamenti agevolati usando le categorie di strumenti finanziari definite
nel paragrafo 10.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1116
Operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi
AG91.
[Eliminato]
Valutazione delle garanzie finanziarie emesse attraverso un’operazione senza
corrispettivo equivalente
AG92.
Solo le garanzie finanziarie contrattuali (o le garanzie che nella sostanza
sono contrattuali) rientrano nell’ambito di applicazione del presente
Principio (vedere paragrafi AG3 e AG4 dell’IPSAS 28). Le garanzie non
contrattuali non rientrano nell’ambito di applicazione del presente
Principio in quanto non rispondono alla definizione di strumento
finanziario. Il presente Principio definisce i requisiti di rilevazione e
valutazione soltanto per le entità che emettono contratti di garanzia
finanziaria.
AG93.
Nel paragrafo 10, un “contratto di garanzia finanziaria” è definito come un
“contratto che prevede che l’emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al
fine di risarcire l’assicurato per una perdita subita a causa
dell’inadempienza da parte di un determinato debitore di un pagamento
dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali
originali o modificate di uno strumento di debito”. In base alle
disposizioni del presente Principio, i contratti di garanzia finanziaria,
come le altre attività e passività finanziarie, devono essere inizialmente
rilevati al fair value. I paragrafi 50–52 del presente Principio forniscono
indicazioni circa la determinazione del fair value e sono integrati dalla
Guida operativa, paragrafi AG101-AG115. La valutazione successiva dei
contratti di garanzia finanziaria è effettuata considerando il maggiore tra
l’ammontare determinato in conformità all’IPSAS 19 Accantonamenti,
passività e attività potenziali, e l’importo rilevato inizialmente meno, ove
applicabile, l’ammortamento complessivo rilevato in conformità
all’IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di scambio.
AG94.
Nel settore pubblico, le garanzie sono spesso fornite attraverso operazioni
senza corrispettivo equivalente, ossia a fronte di un corrispettivo nullo o
simbolico. Questo tipo di garanzia viene solitamente prestata per favorire
il conseguimento degli obiettivi economici e sociali dell’entità. Tali
obiettivi riguardano il sostegno di progetti infrastrutturali, il supporto a
società in momenti di difficoltà economica, la garanzia a fronte delle
emissioni di obbligazioni di entità appartenenti ad altri livelli
dell’amministrazione pubblica e i finanziamenti ai dipendenti per
l’acquisto di veicoli a motore da impiegare nello svolgimento delle
proprie attività lavorative. Nei casi in cui vi sia un corrispettivo per una
garanzia finanziaria, l’entità dovrebbe stabilire se tale corrispettivo risulta
da un’operazione di scambio e se rappresenta un fair value. Se il
corrispettivo rappresenta un fair value, le entità devono rilevare la
garanzia finanziaria per un valore pari all’importo del corrispettivo. La
1117
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
valutazione successiva deve essere effettuata considerando l’importo
maggiore tra l’ammontare determinato in conformità all’IPSAS 19 e
l'importo rilevato inizialmente meno, ove opportuno, l’ammortamento
complessivo rilevato in conformità all’IPSAS 9. Se l’entità stabilisce che
il corrispettivo non è un fair value, determina il valore contabile alla
rilevazione iniziale come se non fosse stato pagato alcun corrispettivo.
AG95.
Al momento della rilevazione iniziale, se non sono addebitate
commissioni o se il corrispettivo non è il fair value, l’entità valuta
innanzitutto se sono disponibili prezzi quotati in un mercato attivo per i
contratti di garanzia finanziaria direttamente equivalenti a quello stipulato.
Tra le evidenze di un mercato attivo vanno considerate le recenti
operazioni eseguite a normali condizioni di mercato tra parti consapevoli e
disponibili e il riferimento al fair value attuale di un’altra garanzia
finanziaria che sia sostanzialmente la stessa di quella fornita
dall’emittente a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico. Il fatto che un
contratto di garanzia finanziaria non preveda un corrispettivo che il
debitore deve versare all'emittente non costituisce, di per sé, la prova
definitiva dell’assenza di un mercato attivo. Le garanzie possono essere
rese disponibili da emittenti commerciali, ma un’entità del settore
pubblico può concordare di stipulare un contratto di garanzia finanziaria
per una serie di ragioni di carattere non commerciale. Per esempio, se un
debitore non può permettersi una tariffa commerciale, e la mancata
emissione di un contratto di garanzia finanziaria può mettere a rischio
l’avvio di un progetto per il conseguimento di uno degli obiettivi sociali o
politici dell'entità, esso può richiedere a un'entità del settore pubblico o a
un'amministrazione pubblica di emettere un contratto di garanzia
finanziaria.
AG96.
Se non è presente un mercato attivo per un contratto di garanzia
direttamente equivalente, l’entità valuta se è disponibile una tecnica di
valutazione diversa dall'osservazione di un mercato attivo e fornisce una
valutazione attendibile del fair value. Tale tecnica di valutazione può
basarsi su modelli matematici che tengono conto del rischio finanziario.
Per esempio, l’Amministrazione centrale W garantisce un’emissione di
obbligazioni del Comune X. Poiché il Comune X ha una garanzia
pubblica a sostegno della propria emissione di obbligazioni, le sue
obbligazioni hanno una cedola minore di quella che avrebbero se non
fossero assicurate da una garanzia pubblica. Questo perché la garanzia
riduce il profilo di rischio delle obbligazioni per gli investitori. Si
potrebbe determinare il compenso della garanzia usando lo spread
creditizio tra quello che sarebbe stato il tasso cedolare se l'emissione non
fosse stata garantita da una garanzia pubblica e il tasso con la garanzia in
essere. Se il fair value può essere ottenuto attraverso l’osservazione di un
mercato attivo o un’altra tecnica di valutazione, l’entità rileva la garanzia
finanziaria al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale-
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1118
finanziaria e rileva una spesa di importo equivalente nel prospetto del
risultato economico. Se si utilizza una tecnica di valutazione non basata
sull'osservazione di un mercato attivo, l’entità deve assicurarsi che
l’output dei modelli sia attendibile e comprensibile.
AG97.
Se non è possibile determinare attendibilmente il fair value tramite
l’osservazione diretta di un mercato attivo o tramite un’altra tecnica di
valutazione, l’entità è tenuta ad applicare i principi dell’IPSAS 19 al
contratto di garanzia finanziaria al momento della rilevazione iniziale.
L’entità valuta se è insorta un’obbligazione attuale a seguito di un evento
passato correlato a un contratto di garanzia finanziaria, se è probabile che
tale obbligazione attuale dia luogo a flussi finanziari in uscita in base alle
condizioni contrattuali, e se è possibile stimare attendibilmente i flussi
finanziari in uscita. È possibile che, alla rilevazione iniziale, risulti
un’obbligazione attuale correlata a un contratto di garanzia finanziaria se,
per esempio, l'entità sottoscrive un contratto di garanzia finanziaria per
garantire i finanziamenti a un gran numero di piccole imprese e, sulla base
dell’esperienza pregressa, è consapevole che una parte di tali imprese sarà
inadempiente.
Valutazione successiva di attività finanziarie (paragrafi 47 e 48)
AG98.
Se uno strumento finanziario che era precedentemente rilevato come
un’attività finanziaria è valutato al fair value e questo scende sotto zero, è
una passività finanziaria valutata secondo quanto previsto dal paragrafo
49.
AG99.
L’esempio riportato di seguito illustra la contabilizzazione dei costi
dell’operazione alla valutazione iniziale e successiva di un’attività
finanziaria disponibile per la vendita. Un’attività è acquistata per UM100
più una commissione d’acquisto di UM2. Inizialmente, l’attività è rilevata
a UM102. La data di chiusura dell'esercizio di riferimento è il giorno
seguente e a tale data il prezzo di mercato quotato per l’attività è UM100.
Se l’attività fosse venduta, sarebbe pagata una commissione di UM3. In
tale data, l’attività è valutata a UM100 (senza tenere conto della
potenziale commissione sulla vendita) e una perdita di UM2 viene rilevata
nell’attivo netto/patrimonio netto. Se l’attività finanziaria disponibile per
la vendita prevede pagamenti fissi o determinabili, i costi dell’operazione
sono ammortizzati nell’avanzo o disavanzo di esercizio utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo. Se l’attività finanziaria disponibile per la
vendita non prevede pagamenti fissi o determinabili, i costi
dell’operazione sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando
l’attività è stornata o subisce una riduzione di valore.
AG100.
Gli strumenti che sono classificati come finanziamenti e crediti sono
valutati al costo ammortizzato senza considerare l’intenzione dell’entità di
possederli sino alla scadenza.
1119
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value (paragrafi 50-52)
AG101.
Alla base della definizione di fair value vi è la presunzione che l’entità sia
in funzionamento e che non abbia alcuna intenzione o necessità di
liquidare, ridurre significativamente la portata delle proprie attività o
intraprendere un’operazione a condizioni sfavorevoli. Il fair value non è,
perciò, l’importo che l’entità riceverebbe o pagherebbe in una operazione
forzosa, in una liquidazione non volontaria o in una vendita sottocosto.
Tuttavia, il fair value riflette la qualità del credito dello strumento.
AG102.
Il presente Principio utilizza i termini “prezzo d’offerta” e “prezzo
richiesto” (a volte chiamato “prezzo d’offerta corrente”) nel contesto dei
prezzi di mercato quotati, e il termine “bid-ask spread” (scarto denarolettera) per includere soltanto le spese dell’operazione. Altre rettifiche per
arrivare al fair value (per esempio il rischio di credito della controparte)
non sono incluse nel termine “bid-ask spread” (scarto denaro-lettera).
Mercato attivo: Prezzo quotato
AG103.
Uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i
prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili tramite un
listino, operatore, intermediario, settore produttivo, agenzia di
determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi
rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono
regolarmente in normali contrattazioni. Il fair value è definito in termini di
un prezzo concordato tra un compratore e un venditore disponibili in una
normale contrattazione. L’obiettivo della determinazione del fair value
per uno strumento finanziario che è commercializzato in un mercato attivo
è di arrivare al prezzo al quale potrebbe avvenire un’operazione, alla data
di chiusura dell'esercizio di riferimento, avente ad oggetto tale strumento
(ossia senza modificare o riconfigurare lo strumento) nel mercato attivo
più vantaggioso a cui l’entità ha accesso immediato. Tuttavia, l’entità
rettifica il prezzo nel mercato più vantaggioso per riflettere eventuali
differenze nel rischio di credito della controparte tra strumenti trattati in
tale mercato e quello in fase di valutazione. Le quotazioni ufficiali
esistenti in un mercato attivo sono la prova migliore del fair value e,
quando queste sono presenti, sono utilizzate per valutare l’attività o la
passività finanziaria.
AG104.
Il prezzo di mercato quotato più appropriato per un’attività posseduta o
per una passività da emettere è solitamente il prezzo corrente offerto
dall’acquirente e, per un’attività da acquistare o per una passività
posseduta, il prezzo richiesto. Quando un’entità ha attività e passività con
rischi di mercato compensati, può utilizzare prezzi medi di mercato come
base per stabilire i fair value delle posizioni di rischio compensate e
applicare il prezzo offerto o richiesto alla posizione aperta netta, come
applicabile. Quando i prezzi offerti e richiesti non sono disponibili, il
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1120
prezzo dell’operazione più recente fornisce un’indicazione del fair value
corrente, purché, dalla data dell’operazione, non vi siano stati significativi
cambiamenti nelle circostanze economiche. Se dalla data dell’operazione
le condizioni sono cambiate (per esempio, si è verificata una variazione
nel tasso di interesse privo di rischio successivamente alla quotazione più
recente di un titolo obbligazionario di un’amministrazione pubblica), il
fair value riflette la variazione delle condizioni in riferimento ai prezzi o
tassi correnti per strumenti finanziari similari, come applicabile.
Analogamente, se l’entità può dimostrare che il prezzo dell’ultima
operazione non è il fair value (per esempio perché rifletteva l’importo che
un’entità riceverebbe o pagherebbe in un’operazione forzosa, in una
liquidazione non volontaria, o in una vendita sottocosto), tale prezzo è
rettificato. Il fair value di un portafoglio di strumenti finanziari è il
prodotto del numero di unità dello strumento con il prezzo di mercato
quotato. Se in un mercato attivo non esiste la quotazione ufficiale per uno
strumento finanziario nel suo complesso, ma esistono mercati attivi per le
sue componenti, il fair value è determinato sulla base dei prezzi di
mercato pertinenti delle sue componenti.
AG105.
Se un tasso (invece che un prezzo) è quotato in un mercato attivo, l’entità
utilizza tale tasso quotato sul mercato come riferimento nella tecnica di
valutazione per determinare il fair value. Se il tasso quotato sul mercato
non include il rischio di credito o altri fattori che coloro che partecipano al
mercato includerebbero nel valutare lo strumento, l’entità rettifica
considerando tali fattori.
Nessun mercato attivo: Tecnica di valutazione
AG106.
Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, un’entità
determina il fair value utilizzando una tecnica di valutazione. Le tecniche
di valutazione includono l’utilizzo di operazioni recenti eseguite a
condizioni normali di mercato tra parti consapevoli e disponibili, se a
disposizione, il riferimento al fair value corrente di un altro strumento che
è sostanzialmente lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e
modelli di prezzo delle opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione
utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un
prezzo allo strumento e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime
attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l’entità
utilizza tale tecnica.
AG107.
La finalità dell’utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale
prezzo avrebbe avuto l’operazione alla data di valutazione in un libero
scambio motivato da normali considerazioni operative. Il fair value è
stimato sulla base dei risultati di una tecnica di valutazione che fa il
massimo uso dei fattori di mercato e si affida il meno possibile a fattori
specifici dell’entità. Una tecnica di valutazione dovrebbe giungere a una
1121
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
stima realistica del fair value se a) riflette ragionevolmente come ci si
aspetta che il mercato stabilirebbe il prezzo dello strumento e b) i fattori
della tecnica di valutazione rappresentano ragionevolmente le aspettative
di mercato e le valutazioni dei fattori di rischio-rendimento inerenti allo
strumento finanziario.
AG108.
Quindi, una tecnica di valutazione a) incorpora tutti i fattori che i
partecipanti del mercato considererebbero nel fissare un prezzo e b) è
coerente con le metodologie economiche accettate utilizzate per
determinare il prezzo degli strumenti finanziari. Periodicamente, un’entità
calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando i
prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato nello stesso strumento
(ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basati su
qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile. Un’entità ottiene dati di
mercato in modo uniforme nello stesso mercato dove lo strumento era
stato originato o acquistato. La prova migliore del fair value di uno
strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale, in
un’operazione di scambio, è il prezzo di transazione (ossia il fair value del
corrispettivo pagato o ricevuto) salvo che il fair value di tale strumento sia
determinato mettendolo a confronto con altre operazioni correnti di
mercato osservabili nello stesso strumento (ossia senza variazione o
ristrutturazione dello strumento) o basato su una tecnica di valutazione le
cui variabili includono soltanto dati derivanti dai mercati osservabili.
AG109.
La valutazione successiva dell’attività o passività finanziaria e la
rilevazione successiva degli utili e delle perdite devono essere coerenti
con le disposizioni del presente Principio. L’applicazione del paragrafo
AG108 può non determinare un utile o una perdita rilevato al momento
della rilevazione iniziale di un’attività o passività finanziaria. In tale caso,
l’IPSAS 29 dispone che un utile o una perdita debba essere rilevato dopo
la rilevazione iniziale soltanto nella misura in cui esso deriva da un
cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori del mercato
considererebbero nel determinare un prezzo.
AG110.
L’iniziale acquisizione o emissione di un’attività finanziaria o
sostenimento di una passività finanziaria è un’operazione di mercato che
fornisce una base per la stima del fair value dello strumento finanziario. In
particolare, se lo strumento finanziario è uno strumento di debito (quale
un prestito), il fair value può essere determinato facendo riferimento alle
condizioni di mercato che esistevano al momento del suo acquisto o alla
data della sua emissione e alle condizioni correnti di mercato o ai tassi di
interesse correntemente applicati dall’entità o da altri per strumenti di
debito similari (ossia similare periodo rimanente alla scadenza, andamento
dei flussi finanziari, valuta, rischio di credito, garanzia e interesse). In
alternativa, se il rischio di credito del debitore e il relativo spread
creditizio non subiscono variazioni dopo l’emissione dello strumento di
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1122
debito, una stima del tasso di interesse corrente di mercato può essere
ottenuta utilizzando un tasso di interesse di riferimento che riflette una
qualità di credito migliore dello strumento di debito sottostante,
mantenendo lo spread creditizio costante, e rettificando per variazione il
tasso di interesse di riferimento dalla data di emissione. Se
dall’operazione di mercato più recente le condizioni sono cambiate, la
variazione corrispondente nel fair value dello strumento finanziario che
viene valutato è determinata facendo riferimento ai prezzi o tassi correnti
per strumenti finanziari similari, rettificati come appropriato, per eventuali
differenze rispetto allo strumento in fase di valutazione.
AG111.
La stessa informazione può non essere disponibile ad ogni data di
valutazione. Per esempio, alla data in cui un’entità chiede un prestito o
acquista uno strumento di debito che non è attivamente negoziato, l’entità
dispone di un prezzo dell’operazione che è anche un prezzo di mercato.
Tuttavia, alla data successiva di valutazione non potrà essere disponibile
nessuna nuova informazione su operazioni e, per quanto l’entità possa
determinare il livello generale dei tassi di interesse di mercato, può non
sapere quale livello di credito o quale altro rischio i partecipanti al
mercato considererebbero nel prezzare lo strumento in tale data. Un’entità
può non avere l’informativa relativa a operazioni recenti per determinare
lo spread creditizio appropriato da applicare sul tasso base di interesse da
utilizzare nella determinazione di un tasso di attualizzazione per il calcolo
del valore attuale. Sarebbe ragionevole assumere, in assenza di prova
contraria, che non sono avvenuti cambiamenti nello spread di interesse
che esisteva alla data in cui è stato emesso il prestito. Tuttavia ci si aspetta
che l’entità metta in atto ragionevole sforzi nel determinare se vi siano
prove di un cambiamento in relazione a tali fattori. Quando esiste la prova
di un cambiamento, l’entità considera gli effetti del cambiamento nel
determinare il fair value dello strumento finanziario.
AG112.
Nell’applicazione di un’analisi dei flussi finanziari attualizzati, un’entità
utilizza uno o più tassi di attualizzazione pari ai tassi prevalenti di
rendimento degli strumenti finanziari che presentano sostanzialmente le
medesime condizioni e caratteristiche, inclusi la qualità di credito dello
strumento, il residuo arco temporale per il quale è fissato il tasso di
interesse contrattuale, il residuo termine di rimborso del capitale e la
valuta in cui i pagamenti devono essere effettuati. I crediti e debiti a breve
termine sprovvisti di un tasso di interesse prestabilito possono essere
valutati al loro valore originale se l’effetto dell’attualizzazione è
irrilevante.
Assenza di mercati attivi: Strumenti rappresentativi di capitale
AG113.
Il fair value di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che
non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e dei
1123
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
correlati derivati che devono essere regolati con la consegna di uno
strumento non quotato rappresentativo di capitale (vedere paragrafi 48 c) e
49) è valutabile attendibilmente se a) la variabilità nella gamma delle
stime ragionevoli di fair value non è significativa per tale strumento o b)
le probabilità delle varie stime all’interno della gamma possono essere
valutate ragionevolmente e utilizzate nella stima del fair value.
AG114.
Vi sono molte situazioni in cui è probabile che non sia significativa la
variabilità nella gamma delle stime ragionevoli di fair value di
investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un
prezzo di mercato quotato e dei correlati derivati che devono essere
regolati con la consegna di tale strumento rappresentativo di capitale
(vedere paragrafi 48 c) e 49). Normalmente è possibile stimare il fair
value di un’attività finanziaria che l’entità ha acquistato da terzi. Tuttavia,
se la gamma di stime ragionevoli di fair value è significativa e le
probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente,
ad un’entità è precluso di valutare lo strumento al fair value.
Fattori delle tecniche di valutazione
AG115.
Una tecnica adeguata per la stima del fair value di un particolare
strumento finanziario comprenderà dati di mercato osservabili circa le
condizioni di mercato e altri fattori che probabilmente condizionano il fair
value dello strumento. Il fair value di uno strumento finanziario si baserà
su uno o alcuni dei seguenti fattori (l'elenco non è da considerarsi
esaustivo).
a)
Il valore temporale del denaro (ossia l’interesse al tasso base o
privo di rischio). I tassi base di interesse possono generalmente
derivare dai prezzi osservabili dei titoli di enti pubblici e sono
spesso citati in pubblicazioni finanziarie. Questi tassi tipicamente
variano a seconda delle date previste dei flussi finanziari proiettati
lungo una curva di rendimento dei tassi di interesse per diversi
orizzonti temporali. Per praticità, un’entità può usare, come tasso di
riferimento, un tasso di mercato generico prontamente osservabile e
ampiamente accettato, quale uno swap rate. (Se quello utilizzato
non è un tasso di interesse privo di rischio, la rettifica del rischio di
credito appropriata per quel particolare strumento finanziario è
determinata sulla base del suo rischio di credito in rapporto al
rischio di credito in questo tasso di riferimento.) In alcuni paesi, i
titoli di stato possono avere un rischio di credito significativo e
possono non fornire un tasso base di interesse di riferimento stabile
per strumenti denominati in tale valuta. Alcune entità in questi
paesi possono avere un maggior merito creditizio e un tasso di
finanziamento inferiore rispetto all’amministrazione centrale. In tal
caso, i tassi base di interesse possono essere determinati più
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1124
adeguatamente facendo riferimento ai tassi di interesse per i titoli
di società con miglior rating emessi nella valuta di tale
ordinamento giuridico.
b)
Rischio di credito. L’effetto sul fair value del rischio di credito
(ossia il premio sul tasso base di interesse per il rischio di credito)
può essere determinato dai prezzi di mercato osservabili per
strumenti negoziati di diversa qualità creditizia o da tassi di
interesse osservabili applicati dai finanziatori per finanziamenti con
diverso merito creditizio.
c)
Tassi di cambio di valuta estera. Esistono mercati valutari attivi per
la maggior parte delle valute, e i prezzi sono citati ogni giorno nelle
pubblicazioni finanziarie.
d)
Prezzi delle commodity. Vi sono prezzi di mercato osservabili per
molti beni.
e)
Prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Prezzi (ed indici di
prezzi) di strumenti rappresentativi di capitale negoziati sono
prontamente osservabili in alcuni mercati. Le tecniche che si
basano sul valore attuale possono essere utilizzate per stimare il
prezzo corrente di mercato di strumenti rappresentativi di capitale
per i quali non sussistono prezzi osservabili.
f)
Volatilità (ossia la dimensione delle variazioni future nel prezzo di
uno strumento finanziario o altro elemento). Misurazioni della
volatilità di elementi attivamente negoziati possono normalmente
essere stimate ragionevolmente sulla base di dati storici di mercato
o utilizzando la volatilità implicita nei prezzi correnti di mercato.
g)
Il rischio di rimborso anticipato e di riscatto. La tendenza attesa di
rimborso anticipato per attività finanziarie e di riscatto per passività
finanziarie possono essere stimate sulla base di dati storici. (Il fair
value di una passività finanziaria che può essere riscattata dalla
controparte non può essere inferiore al valore attuale dell’importo
di riscatto – vedere paragrafo 52).
h)
I costi di servizio di un’attività o di una passività finanziaria. I
costi di servizio possono essere stimati utilizzando confronti con i
costi correnti applicati da altri operatori di mercato. Se i costi di
servizio di un’attività o di una passività finanziaria sono
significativi e gli altri operatori del mercato si troverebbero a
sostenere costi simili, l’emittente dovrebbe tenerne conto nella
determinazione del fair value di tale attività o passività finanziaria.
È probabile che inizialmente il fair value di un diritto contrattuale a
compensi futuri sia pari ai costi di emissione corrisposti, a meno
1125
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
che i compensi futuri e i costi correlati non siano in linea con
situazioni comparabili sul mercato.
Utili e perdite (paragrafi 64-66)
AG116.
Un’entità applica l’IPSAS 4 alle attività e alle passività finanziarie che
sono elementi monetari secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 e sono
denominate in una valuta estera. Secondo l’IPSAS 4, qualsiasi utile o
perdita su cambi in valuta estera su attività e passività monetarie è
imputato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Un’eccezione è un
elemento monetario che è designato come uno strumento di copertura in
una copertura di un flusso finanziario (vedere paragrafi 106-112) o una
copertura di un investimento netto (vedere paragrafo 113). Ai fini della
rilevazione di utili e perdite su cambi secondo quanto previsto dall’IPSAS
4, un’attività finanziaria disponibile per la vendita, che è un elemento
monetario, è trattata come se fosse contabilizzata al costo ammortizzato
nella valuta estera. Di conseguenza, per tale attività finanziaria, le
differenze di cambio derivanti dalle variazioni nel costo ammortizzato
sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio e le altre variazioni del
valore contabile sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 64
b). Per attività finanziarie disponibili per la vendita che non sono elementi
monetari secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 (per esempio, strumenti
rappresentativi di capitale), l’utile o la perdita rilevato direttamente
nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto previsto dal paragrafo
64 b) include qualsiasi correlata differenza di cambio. Se sussiste una
relazione di copertura tra un’attività monetaria non derivata e una
passività monetaria non derivata, le variazioni nella componente in valuta
estera di tali strumenti finanziari sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di
esercizio.
Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie (paragrafi 67-79)
Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato (paragrafi 72-74)
AG117.
Una riduzione di valore di un’attività finanziaria iscritta al costo
ammortizzato è misurata utilizzando il tasso originario di interesse
effettivo dello strumento finanziario poiché l’attualizzazione al tasso di
interesse corrente di mercato imporrebbe, in effetti, la valutazione al fair
value per quelle attività che sono altrimenti valutate al costo
ammortizzato. Se le condizioni di un finanziamento, credito o
investimento posseduto sino alla scadenza sono rinegoziate o modificate a
causa delle difficoltà finanziarie del debitore o del finanziatore, una
riduzione di valore è misurata utilizzando il tasso originario di interesse
effettivo prima della modifica delle condizioni. I flussi finanziari relativi
ai crediti a breve termine non sono attualizzati se l’effetto
dell’attualizzazione è irrilevante. Se un finanziamento, un credito o un
investimento posseduto sino alla scadenza ha un tasso di interesse
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1126
variabile, il tasso di attualizzazione per valutare eventuali perdite per
riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 72 è il tasso
corrente (o i tassi correnti) di interesse effettivo determinato secondo
contratto. Come espediente pratico, un creditore può valutare le riduzioni
di valore di un’attività finanziaria riportata al costo ammortizzato sulla
base del fair value di uno strumento utilizzando un prezzo di mercato
osservabile. Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati
di un’attività finanziaria con pegno riflette i flussi finanziari che possono
risultare dal pignoramento meno i costi per l’ottenimento e la vendita del
pegno, a seconda se il pignoramento sia probabile o meno.
AG118.
Il processo per la stima della riduzione di valore considera tutte le
esposizioni di credito, non soltanto quelle di bassa qualità di credito. Per
esempio, se un’entità utilizza un sistema interno di valutazione del credito,
considera tutti i livelli di credito, non soltanto quelli che riflettono un serio
deterioramento del credito.
AG119.
Il processo per la stima di una perdita per riduzione di valore può risultare
in un importo singolo o in una gamma di possibili importi. Nel secondo
caso, l’entità rileva una perdita per riduzione di valore pari alla migliore
stima all’interno della gamma considerando tutte le informazioni
disponibili prima dell’approvazione del bilancio in merito alle condizioni
esistenti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento (il paragrafo 47
dell’IPSAS 19 contiene linee guida su come determinare la migliore stima
in una gamma di risultati possibili).
AG120.
Ai fini di una valutazione collettiva della riduzione di valore, le attività
finanziarie sono raggruppate sulla base di caratteristiche di rischio di
credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di
corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali
(per esempio, sulla base di una valutazione di rischio di credito o di un
processo di classificazione che considera il tipo di attività, il settore , la
posizione geografica, il tipo di garanzia, livello dello scaduto e altri fattori
rilevanti). Le caratteristiche scelte sono rilevanti per la stima di flussi
finanziari futuri per gruppi di tali attività in quanto indicano la capacità
dei debitori di pagare tutti gli importi dovuti secondo quanto previsto dalle
condizioni contrattuali delle attività oggetto di valutazione. Tuttavia, le
probabilità di perdita e altre statistiche di perdita differiscono a livello di
gruppo tra a) attività che sono state valutate singolarmente per riduzione
di valore e sono risultate non soggette a riduzione di valore e b) attività
che non sono state valutate singolarmente per riduzione di valore, con il
risultato che può essere richiesto un importo di riduzione di valore
diverso. Se un’entità non ha un gruppo di attività con caratteristiche di
rischio simili, non effettua l’ulteriore valutazione.
AG121.
Le perdite per riduzione di valore rilevate per un gruppo rappresentano un
passo intermedio in attesa dell’identificazione di perdite per riduzione di
1127
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
valore su attività individuali nel gruppo di attività finanziarie che sono
collettivamente valutate per riduzione di valore. Non appena è disponibile
l’informazione che identifica specificamente le perdite per riduzione di
valore su singole attività nel gruppo, tali attività sono rimosse dal gruppo.
AG122.
I flussi finanziari futuri in un gruppo di attività finanziarie che sono
collettivamente valutate per riduzione di valore sono stimati sulla base di
esperienze storiche di perdite per attività con caratteristiche di rischio di
credito simili a quelle del gruppo. Le entità che non hanno un’esperienza
specifica di perdita o esperienza insufficiente, utilizzano un’esperienza di
un gruppo simile per gruppi confrontabili di attività finanziarie.
L’esperienza storica di perdita è rettificata sulla base di dati osservabili
correnti per riflettere gli effetti delle condizioni correnti che non hanno
influenzato l’esercizio su cui si basa l’esperienza storica di perdita e per
eliminare gli effetti dovuti a condizioni dell’esercizio storico che non
esistono correntemente. Le stime delle variazioni nei flussi finanziari
futuri riflettono e sono direzionalmente consistenti con le variazioni dei
relativi dati osservabili di esercizio in esercizio (quali le variazioni nei
tassi di disoccupazione, i prezzi degli immobili, i prezzi delle commodity,
lo stato dei pagamenti o altri fattori che sono indicativi delle perdite
sostenute nel gruppo e della loro dimensione). La metodologia e gli
assunti utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri sono rivisti
regolarmente per ridurre eventuali differenze tra le perdite stimate e le
perdite effettive sostenute.
AG123.
Come esempio dell’applicazione del paragrafo AG122, un’entità può
determinare, sulla base dell’esperienza storica, che una delle cause
principali dell’inadempienza nei finanziamenti è la morte del debitore.
L’entità può osservare che il tasso di mortalità è invariato da un anno
all’altro. Tuttavia, è possibile che alcuni dei debitori nel gruppo di
finanziamenti di un’entità siano morti quell’anno, indicando che su tali
finanziamenti si è verificata una perdita per riduzione di valore , anche se,
alla fine dell’anno, l’entità non è ancora a conoscenza di chi siano gli
specifici debitori deceduti. Sarebbe appropriato che fosse rilevata una
perdita per riduzione di valore per queste perdite “sostenute, ma non
riportate”. Non sarebbe comunque appropriato rilevare una perdita per
riduzione di valore per decessi che sono previsti in un periodo futuro,
poiché l’evento di perdita necessario (il decesso del debitore) non è ancora
avvenuto.
AG124.
Quando si utilizzano tassi storici di perdita nella stima di flussi finanziari
futuri, è importante che l’informazione sui tassi storici di perdita si
applichi a gruppi che sono definiti in modo uniforme con i gruppi per i
quali i tassi storici di perdita sono stati osservati. Quindi, il metodo
utilizzato dovrebbe permettere a ogni gruppo di essere associato alle
informazioni sull’esperienza di perdita passata di gruppi di attività con
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1128
caratteristiche di rischio di credito simili e dati osservabili significativi che
riflettono le condizioni correnti.
AG125.
Gli approcci fondati su una formula, o su metodi statistici possono essere
utilizzati per determinare le perdite per riduzione di valore in un gruppo di
attività finanziarie (ad esempio per finanziamenti minori) purché siano
coerenti con le disposizioni dei paragrafi 72-74 e AG120-AG124.
Qualsiasi modello utilizzato incorporerebbe l’effetto del valore temporale
del denaro, considererebbe i flussi finanziari per tutta la vita residua di
un’attività (non soltanto per l’anno successivo), considererebbe l’età dei
finanziamenti all’interno del portafoglio e non darebbe origine a una
perdita per riduzione di valore al momento della rilevazione iniziale di
un’attività finanziaria.
Interessi attivi successivi alla rilevazione di una riduzione di valore
AG126.
Una volta che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie
simili sono stati svalutati come risultato di una perdita per riduzione di
valore, gli interessi attivi sono rilevati utilizzando il tasso di interesse
utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri al fine di valutare la
perdita per riduzione di valore.
Coperture (paragrafi 80-113)
Strumenti di copertura (paragrafi 81-86)
Strumenti che soddisfano le condizioni per la designazione (paragrafi 81 e 82)
AG127.
La perdita potenziale su una opzione che l’entità emette potrebbe essere
significativamente maggiore del valore dell’utile potenziale sull’elemento
coperto correlato. In altre parole, un’opzione emessa non è efficace nella
riduzione dell’esposizione all’avanzo o disavanzo di esercizio
sull’elemento coperto. Perciò, un’opzione emessa non soddisfa le
condizioni per essere qualificato come strumento di copertura, a meno che
non sia designata a compensazione di una opzione acquistata, inclusa
quella che è incorporata in un altro strumento finanziario (ad esempio una
opzione call usata per coprire una obbligazione convertibile). Al
contrario, una opzione acquistata presenta utili potenziali uguali o
maggiori delle perdite e perciò ha il potenziale per ridurre l’esposizione
all’avanzo o disavanzo di esercizio derivante dalle variazioni di fair value
o di flussi finanziari. Pertanto, può essere qualificata come strumento di
copertura.
AG128.
Un investimento posseduto sino alla scadenza iscritto al costo
ammortizzato può essere designato come strumento di copertura in una
copertura di un rischio di cambio.
AG129.
Un investimento in uno strumento non quotato rappresentativo di capitale
che non è iscritto al fair value perché il suo fair value non può essere
1129
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
valutato attendibilmente o un correlato derivato che deve essere regolato
con la consegna di tale strumento non quotato rappresentativo di capitale
(vedere paragrafi 48 c) e 49) non può essere designato come uno
strumento di copertura.
AG130.
Gli strumenti rappresentativi di capitale proprio di un’entità non sono
attività o passività finanziarie dell’entità e quindi non possono essere
indicati come strumenti di copertura.
Elementi coperti (paragrafi 87-94)
Elementi che soddisfano le condizioni per la designazione (paragrafi
87-89)
AG131.
Un impegno irrevocabile ad acquistare un’entità o un insieme integrato di
attività in un’aggregazione di entità non può essere un elemento coperto
tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di
copertura non possono essere specificatamente identificati e valutati.
Questi altri rischi sono rischi operativi generali.
AG132.
Una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto non può
costituire un elemento coperto in una copertura di fair value, poiché il
metodo del patrimonio netto rileva nell’avanzo o disavanzo di esercizio la
quota di pertinenza dell’investitore dell’avanzo o disavanzo di esercizio
della partecipata, piuttosto che le variazioni di fair value
dell’investimento. Per un motivo analogo, una partecipazione in un’entità
controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una
copertura di fair value, poiché il consolidamento comporta la rilevazione
nell’avanzo o disavanzo di esercizio dell’avanzo o disavanzo di esercizio
dell’entità controllata, piuttosto che le variazioni di fair value
dell’investimento. Una copertura di un investimento netto in una gestione
estera è diversa perché è una copertura di un’esposizione di valuta estera,
non una copertura di fair value della variazione di valore
dell’investimento.
AG133.
Il paragrafo 89 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio
di una operazione infragruppo programmata altamente probabile possa
qualificarsi come elemento coperto in un’operazione di copertura di flussi
finanziari, a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta
diversa dalla valuta funzionale dell’entità che effettua tale operazione e
che il rischio di cambio influisca sull’avanzo o disavanzo di esercizio
consolidato. A tale scopo, una entità può essere un’entità controllante,
un’entità controllata, una collegata, una joint venture o una filiale. Se il
rischio di cambio di un’operazione infragruppo programmata non
influisce sull’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato, l’operazione
non può qualificarsi come elemento coperto. Ciò si verifica normalmente
nel caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1130
componenti di uno stesso gruppo, a meno che non si tratti di
un’operazione con terzi correlati. Tuttavia, se il rischio di cambio di
un’operazione infragruppo programmata influisce sull’avanzo o disavanzo
di esercizio consolidato, l’operazione può qualificarsi come elemento
coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati
di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita
delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, una
vendita programmata di immobili, impianti e macchinari tra l’entità che li
ha fabbricati e l’entità che li utilizzerà nella sua attività, all’interno dello
stesso gruppo, può influire sull’avanzo o disavanzo di esercizio
consolidato. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, in quanto gli
impianti e i macchinari saranno ammortizzati dall’entità che li ha
acquistati e l’importo inizialmente rilevato per gli impianti e macchinari
può cambiare se l’operazione programmata infragruppo è denominata in
una valuta diversa dalla valuta funzionale dell’entità acquirente.
AG134.
Se una copertura di una operazione infragruppo programmata soddisfa le
condizioni per la contabilizzazione come operazione di copertura,
qualsiasi utile o perdita rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio
netto in conformità al paragrafo 106 a) deve essere riclassificato
nell’avanzo o disavanzo di esercizio nello stesso esercizio o negli stessi
esercizi in cui il rischio di cambio dell’operazione coperta influisce
sull’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato.
AG135
L’entità può designare tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair
value di un elemento coperto in una relazione di copertura. L’entità può
anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value
dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o
in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il valore intrinseco di una
opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le
stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore
temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto. Per
esempio, l'entità può designare la variabilità dei flussi finanziari futuri
derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di commodity
programmato. In tale situazione, sono designate unicamente le perdite di
flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello
specificato. Il rischio coperto non comprende il valore temporale di
un’opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente
dell'operazione programmata che incide sull’avanzo o disavanzo di
esercizio (paragrafo 96 b)).
1131
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti (paragrafi
90 e 91)
AG136.
Se una parte dei flussi finanziari di un’attività o passività finanziaria è
designata come elemento coperto, tale parte designata deve essere
inferiore ai flussi finanziari totali dell’attività o della passività. Per
esempio, nel caso di una passività il cui tasso di interesse effettivo è al di
sotto del tasso d’interesse di mercato, un’entità non può designare a) una
parte della passività equivalente all’importo capitale più gli interessi al
tasso d’interesse di mercato e b) una parte residua negativa. Tuttavia,
l’entità può designare tutti i flussi finanziari dell’intera attività o passività
finanziaria come elemento coperto e coprirli soltanto per un rischio
particolare (per esempio per cambiamenti che sono attribuibili a variazioni
del tasso di mercato). Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il
cui tasso di interesse effettivo è 100 punti base sotto il tasso di mercato,
un’entità può designare come elemento coperto l’intera passività (ossia
l’importo capitale più gli interessi al tasso di mercato meno 100 punti
base) e coprire la variazione del fair value o dei flussi finanziari
dell’intera passività che è attribuibile ai cambiamenti del tasso di mercato.
L’entità può inoltre scegliere un rapporto di copertura diverso da quello
uno a uno, per migliorare l’efficacia della copertura come descritto nel
paragrafo AG140.
AG137.
Inoltre, se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo
dopo la sua emissione e nel frattempo i tassi di interesse sono variati,
l’entità può designare una parte pari al tasso di riferimento che è maggiore
del tasso contrattuale corrisposto per quell’elemento. L’entità può fare ciò
a condizione che il tasso di riferimento sia inferiore al tasso di interesse
effettivo calcolato assumendo che l’entità abbia acquistato lo strumento il
giorno in cui ha designato per la prima volta l’elemento coperto. Per
esempio, si supponga che un’entità origini un’attività finanziaria a tasso
fisso di UM100 che ha un tasso di interesse effettivo del 6 per cento in un
periodo in cui il tasso di mercato è del 4 per cento. L’entità inizia a coprire
tale attività qualche tempo dopo, quando il tasso di mercato è salito all’8
per cento e il fair value dell’attività è sceso a UM90. L’entità calcola che
se avesse acquistato l’attività alla data in cui l’aveva designata per la
prima volta come elemento coperto al fair value di allora che era pari a
UM90, il rendimento effettivo sarebbe stato del 9,5 per cento. Poiché il
tasso di mercato è inferiore a questo rendimento effettivo, l’entità può
designare una parte del tasso di mercato dell’8 per cento che è costituito in
parte dai flussi finanziari di interesse contrattuale e in parte dalla
differenza tra il fair value (ossia UM90) e l’importo rimborsabile a
scadenza (ossia UM100).
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1132
AG138.
AG139.
Il paragrafo 90 consente a una entità di designare elementi coperti diversi
dalla variazione complessiva del fair value o dalla variabilità dei flussi
finanziari di uno strumento finanziario. Per esempio:
a)
tutti i flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere
designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del fair
value attribuibili ad alcuni rischi (ma non a tutti);
b)
alcuni flussi finanziari (ma non tutti) di uno strumento finanziario
possono essere designati relativamente a variazioni di flussi
finanziari o del fair value attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi
(questo significa che una parte dei flussi finanziari di uno
strumento finanziario può essere designata per variazioni
attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi).
Per essere qualificabili ai fini della contabilizzazione come operazioni di
copertura, i rischi designati e le parti devono essere componenti dello
strumento finanziario identificabili separatamente e le variazioni dei flussi
finanziari o del fair value dell’intero strumento finanziario derivanti da
variazioni delle parti e dei rischi designati devono poter essere valutate
attendibilmente. Per esempio:
a)
per uno strumento finanziario a tasso fisso coperto da variazioni del
fair value attribuibili a variazioni di un tasso di interesse senza
rischio o di riferimento, il tasso senza rischio o di riferimento è
normalmente considerato come una componente dello strumento
finanziario
identificabile
separatamente
e
valutabile
attendibilmente;
b)
l’inflazione non è identificabile separatamente né valutabile
attendibilmente e pertanto non può essere designata come un
rischio o una parte di uno strumento finanziario, a meno che non
vengano soddisfatti i requisiti di cui al punto c).
Una parte di inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un
titolo obbligazionario collegato all’inflazione rilevato (supponendo che
non vi siano i requisiti per la contabilizzazione separata di un derivato
incorporato) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente
purché altri flussi finanziari dello strumento non siano interessati da
quella parte di inflazione.
Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti
(paragrafo 92)
AG140.
Generalmente le variazioni di prezzo di una singola componente di
un’attività o passività non finanziaria non hanno un effetto prevedibile e
separatamente misurabile in termini di prezzo, che sia paragonabile, ad
esempio, all’effetto di una variazione dei tassi d’interesse di mercato sul
1133
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
prezzo di un titolo a reddito fisso. Quindi, un’attività o passività non
finanziaria è un elemento coperto soltanto nella sua totalità o per il rischio
di cambio. Se c’è una differenza tra le condizioni dello strumento di
copertura e l’elemento coperto (come nel caso di una copertura di un
acquisto programmato di petrolio greggio Brent utilizzando un contratto
forward per acquistare petrolio Light Sweet a condizioni altrimenti
simili), la relazione di copertura, tuttavia, può qualificarsi come una
relazione di copertura a condizione che tutte le condizioni del paragrafo
98 siano soddisfatte, incluso il fatto che si preveda che la copertura sia
altamente efficace. A tal fine, l’importo dello strumento di copertura può
essere maggiore o minore di quello dell’elemento coperto se questo
migliora l’efficacia della relazione di copertura. Per esempio, si potrebbe
effettuare un’analisi della regressione per stabilire una relazione statistica
tra l’elemento coperto (per es. un’operazione sul petrolio greggio Brent) e
lo strumento di copertura (per esempio un’operazione sul petrolio greggio
del tipo Light Sweet). Se sussiste una relazione statistica valida tra le due
variabili (ossia tra i prezzi unitari del petrolio greggio Brent e del petrolio
greggio del tipo Light Sweet), la pendenza della retta di regressione può
essere utilizzata per stabilire il rapporto di copertura che ottimizzerà
l’efficacia prevista. Per esempio, se la pendenza della retta di regressione
è 1,02, un rapporto di copertura basato su una quantità pari a 0,98 di
elementi coperti e 1,00 dello strumento di copertura ottimizza l’efficacia
prevista. Tuttavia, la relazione di copertura può determinare inefficacia
che è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio durante il periodo della
relazione di copertura.
Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti (paragrafi
93 e 94)
AG141.
Una copertura di una posizione netta complessiva (ad esempio il netto di
tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che
di uno specifico elemento coperto, non soddisfa le condizioni per la
contabilizzazione come operazione di copertura. Tuttavia, si può ottenere
quasi il medesimo effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio designando
come elemento coperto una parte degli elementi sottostanti. Per esempio,
se una banca ha UM100 di attività e UM90 di passività con rischi e
condizioni di natura simile e copre l’esposizione netta di UM10, può
indicare come elemento coperto UM10 di tali attività. Tale indicazione
può essere usata se tali attività e passività sono strumenti a tasso fisso, nel
qual caso si ha una copertura di fair value, o se sono entrambi strumenti a
tasso variabile, nel qual caso si ha una copertura di flusso finanziario.
Analogamente, se un’entità si è impegnata ad acquistare UM100 in valuta
estera e a vendere UM90 in valuta estera, può coprire l’importo netto di
UM10 acquisendo un derivato e designandolo come strumento di
copertura associato con UM10 dell’impegno di acquisto di UM100.
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1134
Contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi 95-113)
AG142.
Un esempio di una copertura di fair value è una copertura dell’esposizione
ai cambiamenti di fair value di uno strumento di debito a tasso fisso
dovuti ai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe
essere stata effettuata dall’emittente o dal possessore.
AG143.
Un esempio della copertura dei flussi finanziari è l’utilizzo di uno swap
per cambiare il debito a tasso variabile in un debito a tasso fisso (ossia una
copertura di un’operazione futura in cui i flussi finanziari futuri coperti
sono i futuri pagamenti di interesse).
AG144.
Una copertura di un impegno irrevocabile (per esempio una copertura di
una variazione dei prezzi del carburante relativi a un impegno contrattuale
non rilevato da una compagnia elettrica di acquistare carburante a un
prezzo fisso) è una copertura di un’esposizione a una variazione di fair
value. Di conseguenza, tale copertura è una copertura di fair value.
Tuttavia, secondo il paragrafo 97, una copertura di un rischio di cambio di
un impegno irrevocabile potrebbe in alternativa essere contabilizzato
come una copertura di un flusso finanziario.
Valutazione dell’efficacia della copertura
AG145.
Una copertura è considerata altamente efficace soltanto se entrambe le
seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
all’inizio della copertura e in periodi successivi, la copertura è
prevista essere altamente efficace nel realizzare una compensazione
nelle variazioni di fair value o dei flussi finanziari attribuibili al
rischio coperto durante il periodo per il quale la copertura è
designata. Tale aspettativa può essere dimostrata in diversi modi,
inclusi un confronto tra le precedenti variazioni di fair value o dei
flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili al
rischio coperto e le precedenti variazioni del fair value o dei flussi
finanziari dello strumento di copertura, o la dimostrazione di
un’alta correlazione statistica tra il fair value o i flussi finanziari
dell’elemento coperto e quelli dello strumento di copertura.
L’entità può scegliere un rapporto di copertura diverso da quello
uno a uno, per migliorare l’efficacia della copertura come descritto
nel paragrafo AG140;
b)
i risultati effettivi della copertura rientrano in una gamma dell’80125 per cento. Ad esempio, se i risultati effettivi sono tali che la
perdita sullo strumento di copertura è UM120 e l’utile sullo
strumento liquido è UM100, la compensazione può essere valutata
pari a 120/100, ossia 120 per cento, oppure 100/120, ossia 83 per
cento. In questo esempio, supponendo che la copertura soddisfi la
1135
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
condizione in a), l’entità concluderebbe che la copertura è stata
altamente efficace.
AG146.
L’efficacia è valutata, come minimo, al momento in cui l’entità redige il
suo bilancio annuale.
AG147.
Il presente Principio non specifica un unico criterio per la valutazione
dell’efficacia della copertura. Il criterio che l’entità adotta per valutare
l’efficacia della copertura dipende dalla strategia di gestione del rischio
adottata dalla direzione. Per esempio, se la strategia di gestione del rischio
dell’entità consiste nel rettificare periodicamente l’importo dello
strumento di copertura al fine di riflettere i cambiamenti della posizione
coperta, occorre che l’entità dimostri che si prevede che la copertura sia
altamente efficace soltanto fino a quando l’importo dello strumento di
copertura è successivamente rettificato. In alcune circostanze, l’entità
adotta metodi differenti per differenti tipologie di coperture. La
documentazione di un’entità sulla sua strategia di copertura include le sue
procedure per la valutazione dell’efficacia. Queste specificano se la
valutazione include tutti gli utili e le perdite su di uno strumento di
copertura o se il valore temporale dello strumento è escluso.
AG148.
Se un’entità copre meno del 100 per cento dell’esposizione di un
elemento, ad esempio l’85 per cento, deve designare l’elemento coperto
come 85 per cento dell’esposizione e deve misurare l’inefficacia sulla
base del cambiamento in tale esposizione designata dell’85 per cento.
Tuttavia, quando copre l’esposizione designata dell’85 per cento, l’entità
può utilizzare un rapporto di copertura diverso da quello uno a uno se ciò
migliora l’efficacia prevista della copertura, come spiegato nel paragrafo
AG140.
AG149.
Se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell’attività,
passività, impegno irrevocabile o operazione programmata altamente
probabile coperti sono le medesime, i cambiamenti di fair value e dei
flussi finanziari attribuibili al rischio coperto potrebbero compensarsi
completamente l’un l’altro, sia quando la copertura è stipulata sia
successivamente. Ad esempio, è verosimile che un interest rate swap sia
una copertura efficace se sia lo strumento di copertura sia l’elemento
coperto presentano eguali valori nozionali e di capitale, condizioni, date di
revisione del prezzo, date di incasso e di pagamento di interessi e di
capitale, e criteri per determinare i tassi di interesse. Inoltre, una copertura
di un acquisto programmato altamente probabile di una commodity con un
contratto forward è probabile sia altamente efficace se:
a)
il contratto forward riguarda l’acquisto della stessa quantità della
stessa commodity, allo stesso momento e nello stesso luogo
dell’acquisto programmato coperto;
b)
il fair value del contratto forward alla sottoscrizione è pari a zero, e
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1136
c)
il cambiamento nello sconto o nel premio sul contratto forward è
escluso dalla valutazione dell’efficacia ed è rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio, oppure il cambiamento dei flussi finanziari
attesi sull’operazione programmata altamente probabile è basato
sul prezzo forward della commodity.
AG150.
A volte lo strumento di copertura compensa soltanto parte del rischio
coperto. Per esempio, una copertura non sarebbe completamente efficace
se lo strumento di copertura e l’elemento coperto fossero denominati in
valute diverse che non si muovono in maniera abbinata. Inoltre, una
copertura del rischio del tasso di interesse che si ha usando un derivato
non sarebbe pienamente efficace se parte del cambiamento del fair value
del derivato fosse attribuibile al rischio di credito della controparte.
AG151.
Per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura, la copertura deve far
riferimento a un rischio specifico identificato e designato e non
semplicemente ai rischi operativi dell’entità e deve, in ultima analisi,
incidere sull’avanzo o disavanzo di esercizio dell’entità. La
contabilizzazione come operazione di copertura non si applica alla
copertura del rischio di obsolescenza di un’attività fisica o del rischio di
esproprio pubblico di un immobile; infatti, l’efficacia non può essere
valutata perché tali rischi non sono valutabili attendibilmente.
AG152.
Il paragrafo 83 a) permette a un’entità di separare il valore intrinseco e il
valore temporale di un contratto di opzione e di designare come strumento
di copertura solo la variazione del valore intrinseco del contratto di
opzione. Tale designazione può risultare in una relazione di copertura
perfettamente efficace nel compensare le variazioni dei flussi finanziari
attribuibili a un rischio unilaterale coperto di un’operazione programmata,
se le condizioni principali dell’operazione programmata e dello strumento
di copertura sono uguali.
AG153.
Se un’entità designa un’opzione acquistata nella sua interezza come lo
strumento di copertura di un rischio unilaterale derivante da
un’operazione programmata, la relazione di copertura non sarà
perfettamente efficace. Ciò in quanto il premio pagato per l’opzione
include il valore temporale e, come stabilito nel paragrafo AG135, un
rischio unilaterale designato non include il valore temporale di
un’opzione. Pertanto, in questa situazione non vi sarà compensazione tra i
flussi finanziari relativi al valore temporale del premio dell’opzione
pagato e il rischio coperto designato.
AG154.
Nel caso del rischio di tasso di interesse, l’efficacia della copertura può
essere valutata preparando un piano di scadenze per attività e passività
finanziarie che mostri l’esposizione netta al tasso di interesse per ogni
periodo di tempo, a patto che l’esposizione netta sia associata a un’attività
o passività specifica (o a un gruppo specifico di attività o passività o a una
1137
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
parte specifica di queste) che dà origine all’esposizione netta, e l’efficacia
della copertura sia valutata con riferimento a tale attività o passività.
AG155.
Nel valutare l’efficacia della copertura, l’entità generalmente considera il
valore temporale del denaro. Non è necessario che il tasso fisso di
interesse su di un elemento coperto corrisponda esattamente al tasso fisso
di interesse su di uno swap designato come copertura di fair value. Né
occorre che il tasso di interesse variabile su di un’attività o su di una
passività fruttifera di interessi sia lo stesso del tasso di interesse variabile
di uno swap designato come copertura di un flusso finanziario. Il fair
value di uno swap deriva dai suoi regolamenti netti. I tassi fissi e variabili
su di uno swap possono essere modificati senza incidere sul regolamento
netto se entrambi sono cambiati del medesimo importo.
AG156.
Se per un’entità non sono soddisfatti i criteri di efficacia della copertura,
l’entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura
dall’ultima data in cui è stato dimostrato che tali criteri erano soddisfatti.
Tuttavia, se l’entità identifica l’evento o il cambiamento delle circostanze
che ha portato la relazione di copertura a non soddisfare i criteri di
efficacia e dimostra che la copertura era efficace prima dell’evento o
cambiamento nelle circostanze verificatosi, l’entità interrompe la
contabilizzazione delle operazioni di copertura dalla data dell’evento o
cambiamento nelle circostanze.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value per una copertura
del portafoglio dal rischio di tasso di interesse
AG157.
In una copertura di fair value dell’esposizione al rischio di tasso di
interesse associato a un portafoglio di attività o passività finanziarie,
un’entità soddisfa le disposizioni del presente Principio se si conforma
alle procedure esposte in a)-i) e ai seguenti paragrafi AG158-AG175.
a)
All’interno del processo di gestione del proprio rischio, l’entità
identifica un portafoglio di elementi di cui desidera coprire il
rischio di tasso di interesse. Il portafoglio può includere soltanto
attività, soltanto passività, o entrambe. L’entità può identificare due
o più portafogli (ad esempio l’entità può raggruppare le proprie
attività disponibili per la vendita in un portafoglio separato), nel
qual caso applica le indicazioni di seguito riportate a ciascun
portafoglio separatamente.
b)
L’entità analizza il portafoglio in periodi di revisione dei prezzi
basati sulle date di revisione dei prezzi previste piuttosto che su
quelle contrattuali. L’analisi in periodi di revisione dei prezzi può
essere svolta in modi diversi, incluse la programmazione dei flussi
finanziari nei periodi in cui è previsto si verifichino o la
programmazione degli importi di capitale nozionale in tutti i
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1138
c)
periodi fino a quando si prevede che si verifichi la revisione dei
prezzi.
Sulla base di tale analisi, l’entità decide l’importo che desidera
coprire. L’entità individua come elemento coperto un importo di
attività o passività (ma non un importo netto) dal portafoglio
identificato pari all’importo che desidera designare come coperto.
d)
Questo importo inoltre determina la misura della percentuale
utilizzata per testare l’efficacia secondo quanto previsto dal
paragrafo AG169 b).
e)
L’entità individua il rischio di tasso di interesse che essa copre.
Questo rischio potrebbe essere una parte del rischio di tasso di
interesse in ognuno degli elementi nella posizione coperta, quale un
tasso di interesse di riferimento (per esempio, un tasso swap).
f)
L’entità individua uno o più strumenti di copertura per ogni
periodo di revisione dei prezzi.
g)
Sulla base di quanto individuato ai punti c)-e) sopra, l’entità
accerta, all’inizio e in periodi successivi, se si prevede che la
copertura sia altamente efficace durante il periodo per il quale la
copertura è stata designata.
h)
Periodicamente, l’entità misura la variazione del fair value
dell’elemento coperto (come indicato in c)) che è attribuibile al
rischio coperto (come indicato in d)), sulla base delle date di
revisione dei prezzi determinate in b). A condizione che si
determini effettivamente che la copertura sia stata altamente
efficace quando accertata utilizzando il metodo documentato
dall’entità per la valutazione dell’efficacia, l’entità rileva la
variazione nel fair value dell’elemento coperto come un utile o una
perdita nell’avanzo o disavanzo di esercizio e in una di due voci
distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
come descritto nel paragrafo 100. La variazione del fair value non
può essere attribuita a singole attività o passività.
i)
L’entità determina la variazione del fair value dello strumento, o
degli strumenti, di copertura (come indicato la punto e)) e la rileva
come utile o perdita nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Il fair
value dello strumento, o degli strumenti, di copertura è rilevato
come attività o passività nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria.
j)
Qualsiasi inefficacia sarà rilevata nell’avanzo o disavanzo di
esercizio come la differenza tra la variazione del fair value di cui al
punto g) e quella indicata al punto h) (l’efficacia è valutata in base
alle stesse considerazioni sulla rilevanza effettuate per altri IPSAS).
1139
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
AG158.
Il presente approccio è illustrato più dettagliatamente di seguito.
L’approccio deve essere applicato soltanto alla copertura di fair value
dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o
passività finanziarie.
AG159.
Il portafoglio identificato nel paragrafo AG157 a) potrebbe contenere
attività e passività. Alternativamente potrebbe essere un portafoglio che
contiene soltanto attività, o soltanto passività. Il portafoglio è utilizzato
per determinare l’importo delle attività o passività che l’entità desidera
coprire. Tuttavia, il portafoglio di per sé non è designato come l’elemento
coperto.
AG160.
Nell’applicazione del paragrafo AG157 b), l’entità determina la data
prevista di revisione dei prezzi di un elemento come la prima delle date in
cui tale elemento si prevede giunga a scadenza o subisca una revisione dei
prezzi in base ai tassi di mercato. Le date previste di revisione dei prezzi
sono stimate all’inizio della copertura e durante tutto il periodo della
copertura, sulla base dell’esperienza storica e di altre informazioni
disponibili, incluse le informazioni e le aspettative riguardanti i tassi di
pagamento anticipato, i tassi di interesse e l’interazione tra questi. Le
entità che non hanno una loro specifica esperienza o che hanno una
esperienza insufficiente, utilizzano l’esperienza di un gruppo simile per
strumenti finanziari comparabili. Queste stime sono riviste periodicamente
e aggiornate alla luce dell’esperienza. Nel caso di un elemento a tasso
fisso che è pagabile anticipatamente, la data prevista di revisione dei
prezzi è la data in cui si prevede sarà effettuato il pagamento anticipato
salvo che si rivedano i prezzi in base ai tassi di mercato a una data
precedente. Per un gruppo di elementi simili, l’analisi in periodi di tempo
che si basano sulle date previste per la revisione dei prezzi può diventare
una ripartizione di una percentuale del gruppo, piuttosto che di elementi
singoli, ad ogni periodo di tempo. Un’entità può applicare altre
metodologie per tali fini di ripartizione. Per esempio, può utilizzare un
moltiplicatore del tasso di pagamento anticipato per ripartire i
finanziamenti a periodi di tempo che si basano sulle date previste di
revisione dei prezzi. Tuttavia, la metodologia per tale ripartizione deve
soddisfare le procedure e gli obiettivi di gestione del rischio dell’entità.
AG161.
Come esempio della designazione illustrata nel paragrafo AG157 c), se in
un particolare periodo di revisione dei prezzi un’entità stima di avere
attività a tasso fisso pari a UM100 e passività a tasso fisso pari a UM80 e
decide di coprire tutta la posizione netta di UM20, indica come elemento
coperto attività pari a UM20 (una parte delle attività è designata poiché il
Principio permette a un’entità di designare qualsiasi importo delle
disponibili attività o passività qualificabili, ossia in questo esempio
qualunque importo di attività tra UM0 e UM100). La designazione è
espressa come “importo in valuta” (per esempio, un importo in dollari,
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1140
euro, sterline o rand) e non come attività individuali. Ne consegue che
tutte le attività (o passività) da cui l’importo coperto è preso – ossia tutte
le attività pari a UM100 nell’esempio di cui sopra – devono essere:
elementi il cui fair value varia in seguito alle variazioni del tasso di
interesse che è stato coperto, e
a)
AG162.
elementi che potrebbero soddisfare le condizioni per la
contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value se
sono state indicate come coperte individualmente. In particolare,
poiché il paragrafo 52 del Principio specifica che il fair value di
una passività finanziaria con una caratteristica di pagamento a
richiesta (quali depositi a vista e alcuni tipi di depositi a termine)
non è inferiore all’importo pagabile alla richiesta, attualizzato dalla
prima data in cui potrebbe essere richiesto di pagare l’importo, tale
elemento non può soddisfare le condizioni per la contabilizzazione
delle operazioni di copertura del fair value per qualsiasi periodo di
tempo che vada oltre il periodo più breve in cui il possessore può
esigere il pagamento. Nell’esempio riportato sopra, la posizione
coperta è un importo di attività. Quindi, tali passività non sono
parte dell’elemento coperto designato, ma sono utilizzate
dall’entità per determinare l’importo dell’attività che è designato
come coperto. Se la posizione che l’entità desiderava coprire era un
importo di passività, l’importo che rappresenta l’elemento
individuato coperto deve essere tratto da passività a tasso fisso
diverse dalle passività che si può richiedere all’entità di rimborsare
in un periodo di tempo precedente, e la misura della percentuale
utilizzata per accertare l’efficacia della copertura secondo quanto
previsto dal paragrafo AG169 b) sarebbe calcolata come una
percentuale di queste altre passività. Per esempio, si presuma che
un’entità, in un periodo di tempo di revisione particolare dei prezzi,
stimi di avere passività a tasso fisso pari a UM100, inclusi UM40
di depositi a vista e UM60 di passività senza una caratteristica di
esigibilità a richiesta e UM70 di attività a tasso fisso. Se l’entità
decide di coprire tutta la posizione netta di UM30, designa come
elemento coperto passività di UM30 o del 50 per cento (UM30 /
(UM100 - UM40) = 50 per cento) delle passività senza
caratteristica di esigibilità a richiesta.
L’entità inoltre soddisfa le altre disposizioni relative alla designazione e
alla documentazione esposte nel paragrafo 98 a). Per una copertura del
portafoglio dal rischio di tasso di interesse, questa designazione e questa
documentazione specificano la politica dell’entità per tutte le variabili che
sono utilizzate per identificare l’importo che è coperto e come è misurata
l’efficacia, incluso quanto segue:
1141
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
quali attività e passività sono da includere nel portafoglio di copertura e la
base da utilizzare per eliminarle dal portafoglio;
a)
come l’entità stima le date di revisione dei prezzi, incluso su quali
assunti di tasso di interesse si basano le stime delle percentuali di
pagamento anticipato e la base per modificare tali stime. Lo stesso
metodo è utilizzato per entrambe le stime iniziali fatte al momento
in cui l’attività o la passività sono incluse nel portafoglio coperto e
per qualsiasi revisione successiva di tali stime;
b)
il numero e la durata dei periodi di tempo di revisione dei prezzi;
c)
con quale frequenza l’entità verifica l’efficacia e quale dei due
metodi riportati nel paragrafo AG169 utilizzerà;
d)
la metodologia utilizzata dall’entità per determinare l’importo di
attività o passività che sono designate come elemento coperto e,
conseguentemente, la misura della percentuale utilizzata quando
l’entità verifica l’efficacia utilizzando il metodo descritto nel
paragrafo AG169 b);
e)
quando l’entità verifica l’efficacia utilizzando il metodo descritto
nel paragrafo AG169 b), se l’entità verificherà l’efficacia per ogni
periodo di tempo di revisione dei prezzi singolarmente,
cumulativamente per tutti i periodi di tempo, o utilizzando una
combinazione delle due modalità.
Le politiche specificate nella designazione e documentazione della
relazione di copertura devono soddisfare le procedure e gli obiettivi della
gestione del rischio dell’entità. I cambiamenti nelle politiche non devono
essere fatti arbitrariamente. Questi devono essere giustificati in base ai
cambiamenti delle condizioni di mercato e ad altri fattori e devono basarsi
sulle procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell’entità, ed
essere con questi coerenti.
AG163.
Lo strumento di copertura cui si fa riferimento nel paragrafo AG157 e)
può essere un derivato singolo o un portafoglio di derivati ognuno dei
quali contiene un’esposizione al rischio di tasso di interesse coperto
indicato nel paragrafo AG157 d). Tale portafoglio di derivati può
contenere posizioni di rischio che si compensano. Tuttavia, potrebbe non
includere opzioni vendute o opzioni vendute nette, perché il paragrafo 86
del Principio e il paragrafo AG127 non consentono che tali opzioni siano
designate come strumenti di copertura (eccetto quando un’opzione
venduta è designata a compensazione di un’opzione acquistata). Se lo
strumento di copertura copre l’importo designato nel paragrafo AG157 c)
per più di un periodo di tempo di revisione dei prezzi, esso è ripartito tra
tutti i periodi di tempo che copre. Tuttavia, tutto lo strumento di copertura
deve essere ripartito a quei periodi di revisione dei prezzi perché il
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1142
paragrafo 84 del Principio non consente che una relazione di copertura sia
designata soltanto per una parte del periodo di tempo durante il quale uno
strumento di copertura rimane in essere.
AG164.
Quando l’entità misura la variazione del fair value di un elemento
pagabile anticipatamente secondo quanto previsto dal paragrafo AG157
g), una variazione di tasso di interesse influisce sul fair value
dell’elemento pagato anticipatamente in due modi: influisce sul fair value
dei flussi finanziari contrattuali e sul fair value dell’opzione di pagamento
anticipato che è contenuta in un elemento pagabile anticipatamente. Il
paragrafo 90 del Principio permette che un’entità individui una parte di
un’attività o di una passività finanziaria, che condivide un’esposizione a
un rischio comune, come elemento coperto, a condizione che l’efficacia
possa essere misurata. Per elementi pagabili anticipatamente, il paragrafo
91 permette che a tal fine si individui l’elemento coperto in termini di
cambiamento del fair value attribuibile a cambiamenti del tasso di
interesse designato sulla base delle date di revisione dei prezzi previste, e
non di quelle contrattuali. Tuttavia, l’effetto che i cambiamenti del tasso
di interesse coperto hanno su tali date previste di revisione dei prezzi è da
considerarsi nella determinazione della variazione del fair value
dell’elemento coperto. Di conseguenza, se le date delle revisioni dei
prezzi previste sono modificate (per esempio riflettono un cambiamento
dei pagamenti anticipati previsti), o se le date effettive della revisione dei
prezzi differiscono da quelle previste, ne deriverà inefficacia come
descritto nel paragrafo AG169. Viceversa, cambiamenti in date previste di
revisione dei prezzi che a) derivano chiaramente da fattori diversi dai
cambiamenti del tasso di interesse coperto, b) non sono correlati a
cambiamenti del tasso di interesse coperto e c) possono essere
attendibilmente separati dai cambiamenti attribuibili al tasso di interesse
coperto (ad esempio, cambiamenti nelle percentuali di pagamento
anticipato che derivino chiaramente da un cambiamento nei fattori
demografici o nella normativa fiscale piuttosto che da cambiamenti nel
tasso di interesse) sono esclusi quando si determina il cambiamento in fair
value dell’elemento coperto, poiché non sono attribuibili al rischio
coperto. Qualora vi sia incertezza sul fattore che ha dato origine al
cambiamento nelle date di revisione dei prezzi previste o l’entità non sia
in grado di separare attendibilmente i cambiamenti che derivano dal tasso
di interesse coperto da quelli che derivano da altri fattori, si presume che il
cambiamento derivi da variazioni del tasso di interesse coperto.
AG165.
Il Principio non specifica le tecniche utilizzate per determinare l’importo a
cui si fa riferimento nel paragrafo AG157 g), ossia il cambiamento del fair
value dell’elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto. Se per
tale misurazione si utilizzano valutazioni statistiche o altre tecniche di
stima, la direzione deve prevedere che il risultato sia approssimativamente
vicino a quello che sarebbe stato ottenuto dalla valutazione di tutte le
1143
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
singole attività o passività che costituiscono l’elemento coperto. Non è
appropriato assumere che le variazioni del fair value dell’elemento
coperto siano pari ai cambiamenti del valore dello strumento di copertura.
AG166.
Il paragrafo 100 richiede che se l’elemento coperto per un particolare
periodo di tempo di revisione dei prezzi è un’attività, il cambiamento del
fair value è presentato in una voce distinta dell’attivo. Viceversa, se
l’elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei
prezzi è una passività, il cambiamento del valore è presentato in una voce
distinta del passivo. Queste sono le voci distinte a cui si fa riferimento nel
paragrafo AG157 g). Non è richiesta una attribuzione specifica a singole
attività (o passività).
AG167.
Il paragrafo AG157 i) indica che l’inefficacia insorge nella misura in cui il
cambiamento del fair value dell’elemento coperto che è attribuibile al
rischio coperto differisce dal cambiamento del fair value del derivato di
copertura. Tale differenza può derivare da una serie di ragioni, tra cui:
a)
le effettive date di revisione dei prezzi sono diverse da quelle
previste, o le date di revisione dei prezzi previste sono sottoposte a
modifica;
b)
elementi nel portafoglio coperto subiscono una riduzione di valore
o sono eliminati contabilmente;
c)
le date di pagamento dello strumento di copertura sono diverse da
quelle dell’elemento coperto, e
d)
altre cause (per esempio quando alcuni degli elementi coperti sono
caratterizzati da un interesse a un tasso inferiore a quello di
riferimento per cui sono indicati come coperti, e l’inefficacia che
ne deriva non è tale che il portafoglio come insieme non soddisfi le
condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura).
Tale inefficacia (applicando le stesse considerazioni sulla rilevanza
effettuate per altri IPSAS) deve essere identificata e rilevata nell’avanzo o
disavanzo di esercizio.
AG168.
Generalmente, l’efficacia della copertura migliorerà:
a)
se l’entità programma elementi con caratteristiche di prepagamento
diverse, in modo da considerare le differenze di comportamento nel
pagamento anticipato;
b)
quando il numero di elementi nel portafoglio è maggiore. Quando
soltanto pochi elementi sono contenuti nel portafoglio, è probabile
che si verifichi un’inefficacia relativamente notevole se uno degli
elementi presenta un pagamento prima o dopo rispetto a quando
previsto. Viceversa, quando il portafoglio contiene molti elementi,
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1144
il comportamento del pagamento anticipato può essere previsto più
accuratamente;
AG169.
AG170.
c)
se i periodi della revisione dei prezzi utilizzati sono più brevi (per
esempio un mese invece di tre). Periodi di tempo più brevi per la
revisione dei prezzi riducono l’effetto di eventuali diversità tra le
date di revisione dei prezzi e di pagamento (nel periodo di tempo di
revisione dei prezzi) dell’elemento coperto e quelle dello strumento
di copertura;
d)
all’aumentare della frequenza con cui l’importo dello strumento di
copertura è rettificato per riflettere i cambiamenti nell’elemento
coperto (per esempio a causa dei cambiamenti nelle previsioni di
pagamento anticipato).
Un’entità verifica l’efficacia periodicamente. Se le stime delle date di
revisione dei prezzi cambiano tra una data in cui un’entità verifica
l’efficacia e quella successiva, essa deve calcolare l’importo
dell’efficacia:
a)
come la differenza tra la variazione del fair value dello strumento
di copertura (vedere paragrafo AG157 h)) e il cambiamento del
valore dell’intero elemento coperto che è attribuibile ai
cambiamenti del tasso di interesse coperto (incluso l’effetto che le
variazioni del tasso di interesse coperto hanno sul fair value di
eventuali opzioni di pagamento anticipato incorporate), oppure
b)
utilizzando la approssimazione di seguito descritta. L’entità:
i)
calcola per ciascun periodo di tempo di revisione dei prezzi
la percentuale delle attività (o passività) che era coperta,
sulla base delle date di revisione dei prezzi stimate all’ultima
data in cui ha verificato l’efficacia;
ii)
applica questa percentuale alla stima rivista dell’importo in
tale periodo di tempo di revisione dei prezzi per calcolare
l’importo dell’elemento coperto basato sulla propria stima
rivista;
iii)
calcola il cambiamento del fair value della propria stima
rivista dell’elemento coperto che è attribuibile al rischio
coperto e lo presenta come illustrato nel paragrafo AG157
g);
iv)
rileva l’inefficacia pari alla differenza tra l’importo
determinato in iii) e la variazione del fair value dello
strumento di copertura (vedere paragrafo AG157 h)).
Quando si valuta l’efficacia, l’entità distingue le modifiche alle date
stimate di revisione dei prezzi di attività (o passività) esistenti rispetto alla
1145
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
determinazione di nuove attività (o passività), dato che soltanto le prime
danno origine all’inefficacia. Tutte le modifiche delle date previste di
revisione dei prezzi (diverse da quelle escluse secondo quanto previsto dal
paragrafo AG164), incluse eventuali ridistribuzioni di elementi esistenti
tra periodi di tempo, sono incluse quando si rivede l’importo stimato in un
periodo di tempo secondo quanto previsto dal paragrafo AG169 b) ii) e
quindi quando si valuta l’efficacia. Una volta che è stata rilevata
l’inefficacia come illustrato sopra, l’entità stabilisce una nuova stima delle
attività (o passività) totali in ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi,
incluse le nuove attività (o passività) che si sono originate dall’ultima
volta in cui si è verificata l’efficacia, e individua un nuovo importo come
elemento coperto e una nuova percentuale come percentuale coperta. Le
procedure illustrate nel paragrafo AG169 b) sono allora ripetute alla data
successiva in cui verifica l’efficacia.
AG171.
Elementi che erano originariamente programmati in un periodo di
revisione dei prezzi possono essere cancellati a causa dei pagamenti
anticipati rispetto a quanto previsto o della totale svalutazione dovuta a
una riduzione di valore o ad una vendita. Quando ciò si verifica, l’importo
della variazione di fair value incluso nella voce distinta di cui al paragrafo
AG157 g) che fa riferimento alla voce stornata deve essere eliminato dal
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e incluso nell’utile o
nella perdita che deriva dall’eliminazione dell’elemento. A questo scopo,
è necessario conoscere il(i) periodo(i) di tempo della revisione dei prezzi
in cui l’elemento eliminato era programmato poiché questo determina il(i)
periodo(i) di revisione dei prezzi da cui rimuoverlo e quindi l’importo da
rimuovere dalla voce distinta a cui si fa riferimento nel paragrafo AG157
g). Quando un elemento è eliminato, se si può determinare in quale
periodo di tempo era incluso, viene rimosso da tale periodo di tempo.
Diversamente, è rimosso dal periodo di tempo immediatamente
precedente se l’eliminazione risultava da pagamenti anticipati maggiori
del previsto ovvero ripartito tra tutti i periodi di tempo che contenevano
l’elemento eliminato su una base sistematica e razionale se l’elemento era
venduto o era soggetto a una riduzione di valore.
AG172.
Inoltre, qualsiasi ammontare relativo a un particolare periodo di tempo
che non è stato stornato allo scadere del periodo di tempo viene rilevato
nell’avanzo o disavanzo di esercizio di quel periodo (vedere paragrafo
100). Per esempio, si supponga che un’entità programmi elementi in tre
periodi di revisione dei prezzi. Alla precedente ridesignazione, la
variazione del fair value riportata nella singola voce nel prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria era un’attività di UM25. L’importo
rappresenta gli importi attribuibili ai periodi 1, 2 e 3 di UM7, UM8 e
UM10, rispettivamente. Alla ridesignazione successiva, le attività
attribuibili al periodo 1 sono state realizzate o riprogrammate in altri
periodi. Pertanto, UM7 viene eliminato dal prospetto della situazione
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
1146
patrimoniale-finanziaria e rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
UM8 e UM10 sono ora attribuibili rispettivamente ai periodi 1 e 2. Questi
periodi rimanenti sono quindi rettificati, come necessario, per variazioni
del fair value come descritto nel paragrafo AG157 g).
AG173.
Per esemplificare le disposizioni riportate nei due paragrafi precedenti, si
presuma che un’entità programmi le attività distribuendo una percentuale
del portafoglio in ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi. Si ipotizzi
inoltre che essa abbia programmato UM100 in ognuno dei primi due
periodi di tempo. Quando scade il primo periodo di tempo di revisione dei
prezzi, UM110 di attività sono stornati a causa di rimborsi previsti e non
previsti. In questo caso, tutto l’importo contenuto nella voce distinta di cui
al paragrafo AG157 g) che fa riferimento al primo periodo di tempo, sono
eliminati dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, più il 10
per cento dell’importo che fa riferimento al secondo periodo di tempo.
AG174.
Se l’importo coperto per un periodo di tempo di revisione dei prezzi è
ridotto senza che le attività (o passività) connesse siano stornate, l’importo
incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG157 g) che fa riferimento
alla riduzione deve essere ammortizzato secondo quanto previsto dal
paragrafo 104.
AG175.
Un’entità può voler applicare l’approccio esposto nei paragrafi AG157AG174 a una copertura di portafoglio che è stata precedentemente
contabilizzata come una copertura di flussi finanziari secondo quanto
previsto dall’IPSAS 29. Tale entità revocherà la precedente designazione
di una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dal paragrafo
112 d) e applicherà le disposizioni incluse in tale paragrafo. Essa inoltre
rideterminerà la copertura come una copertura di fair value e applicherà
prospetticamente il criterio esposto nei paragrafi AG157-AG174 a esercizi
successivi.
1147
IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Appendice B
Rideterminazione del valore dei derivati incorporati
La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IPSAS 29.
Introduzione
B1.
L’IPSAS 29, paragrafo 11, definisce un derivato incorporato come “una
componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un
contratto primario non-derivato – con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari
dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato
preso a sé stante”.
B2.
L’IPSAS 29, paragrafo 12, stabilisce che un derivato incorporato deve essere
separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato se, e
soltanto se:
B3.
B4.
a)
le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non
sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi
del contratto primario;
b)
uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato
incorporato soddisferebbe la definizione di derivato, e
c)
lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value con le
variazioni del fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio
(ossia un derivato che sia incorporato in una attività o passività
finanziaria al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio
non è separabile).
L’IPSAS 29 prevede che l’entità, nel momento in cui diventa parte di un
contratto, valuti se i derivati incorporati eventualmente contenuti nel contratto
debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati
secondo il Principio. La presente Appendice considera se:
a)
l’IPSAS 29 richieda che tale valutazione sia effettuata solo nel
momento in cui l’entità sottoscrive per la prima volta il contratto o
invece debba essere continuamente riconsiderata per tutta la durata del
contratto;
b)
un’entità che adotta gli IPSAS per la prima volta deve effettuare la
propria valutazione sulla base delle condizioni esistenti al momento in
cui essa ha sottoscritto per la prima volta il contratto o di quelle in uso
al momento in cui essa adotta il presente Principio per la prima volta.
La presente Appendice si applica a tutti i derivati incorporati che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'IPSAS 29, a eccezione dell’acquisizione di
IPSAS 29 APPENDIX B
1148
contratti con derivati incorporati in un’aggregazione di entità o della loro
possibile rivalutazione alla data di acquisizione.
Applicazione dell’IPSAS 29 alla rideterminazione del valore dei derivati
incorporati
B5.
L’entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal
contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa
diventa parte del contratto. La rideterminazione successiva è vietata, a meno
che non vi sia a) una variazione delle condizioni del contratto che modifichi
significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti in base
al contratto o b) una riclassificazione di un’attività finanziaria iscritta al fair
value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, nel qual caso è richiesta la
rideterminazione. L’entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia
significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri previsti
collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano
cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari
previsti in precedenza nel quadro del contratto.
B6.
La valutazione se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto
primario al momento della riclassificazione di un’attività finanziaria iscritta al
fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio secondo quanto
disposto dal paragrafo B5, dovrà essere effettuata sulla base delle circostanze
in essere al momento in cui l’entità è diventata una parte contraente per la
prima volta.
B7.
L’entità che adotta per la prima volta l’IPSAS 29 deve valutare se il derivato
incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come
derivato sulla base delle condizioni che esistevano alla data più recente tra la
data in cui è diventata parte del contratto e la data in cui è richiesta una
rivalutazione a norma del paragrafo B5.
1149
IPSAS 29 APPENDIX B
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Appendice C
Coperture di un investimento netto in una gestione estera
La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IPSAS 29.
Introduzione
C1.
Molte entità tenute alla redazione del bilancio possiedono investimenti in
gestioni estere (come definite nell’IPSAS 4, paragrafo 10). Tali gestioni estere
possono essere entità controllate, collegate, joint venture o filiali. L’IPSAS 4
dispone che l’entità determini la valuta funzionale di ciascuna delle proprie
gestioni estere come la valuta dell’ambiente economico prevalente di quella
gestione. Quando la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato
economico di una gestione estera vengono convertiti in una moneta di
presentazione, l’entità è tenuta a rilevare le differenze di cambio direttamente
nell’attivo netto/patrimonio netto fino a quando non dismette la gestione
estera.
C2.
La contabilizzazione delle operazioni di copertura dal rischio di cambio
derivante da un investimento netto in una gestione estera si applicherà solo se
le attività nette di quella gestione estera sono incluse nel bilancio. Questo si
verificherà nel caso di bilanci consolidati, nei bilanci in cui gli investimenti
partecipativi vengono contabilizzati applicando il metodo del patrimonio
netto, nei bilanci in cui le interessenze di partecipanti a joint venture vengono
consolidate applicando il metodo proporzionale. L’elemento coperto dal
rischio di cambio derivante dall’investimento netto in una gestione estera può
essere un ammontare delle attività nette uguale o minore del valore contabile
delle attività nette della gestione estera.
C3.
L’IPSAS 29 richiede la designazione di un elemento qualificabile per la
copertura e dei relativi strumenti qualificabili di copertura in una relazione di
contabilizzazione di copertura. Qualora esista una designata relazione di
copertura, in caso di copertura di un investimento netto, l’utile o la perdita
sullo strumento di copertura considerato come copertura efficace
dell’investimento
netto
viene
rilevato
direttamente
nell’attivo
netto/patrimonio netto ed è incluso nelle differenze di cambio derivanti dalla
conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato
economico della gestione estera.
C4.
La presente Appendice si applica a una entità che copre il rischio di cambio
derivante dai propri investimenti netti in gestioni estere e desidera adottare la
contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità all’IPSAS 29.
Non deve essere applicata per analogia ad altri tipi di contabilizzazione di
operazioni di copertura. La presente Appendice fa riferimento a tale entità
come entità controllante e al bilancio in cui sono incluse le attività nette di
IPSAS 29 APPENDIX B
1150
gestioni estere come bilancio consolidato. Tutti i riferimenti a un’entità
controllante si applicano parimenti a un’entità che detiene un investimento
netto in una gestione estera che sia una joint venture, una collegata o una
filiale.
C5.
La presente Appendice fornisce indicazioni in merito a quanto segue:
a)
l’identificazione dei rischi di cambio che si qualificano come rischio
coperto nella copertura di un investimento netto in una gestione estera,
dato che un’entità con molte gestioni estere può esser esposta a diversi
rischi di cambio. Essa tratta specificamente:
i)
se l’entità controllante può designare come rischio coperto solo
le differenze di cambio derivanti da una differenza tra le valute
funzionali dell’entità controllante stessa e la sua gestione estera,
o se può anche designare come rischio coperto le differenze di
cambio derivanti dalla differenza tra la moneta di presentazione
del bilancio consolidato dell’entità controllante e la valuta
funzionale della gestione estera, e
ii)
qualora l’entità controllante detenga la gestione estera
indirettamente, se il rischio coperto può includere solo le
differenze di cambio derivanti da differenze nelle valute
funzionali tra la gestione estera e la sua entità controllante
diretta, o se il rischio coperto può anche comprendere qualsiasi
differenza di cambio tra la valuta funzionale della gestione
estera e una qualsiasi delle entità controllanti intermedie o
l’entità capogruppo (ossia se il fatto che l’investimento netto
nella gestione estera è detenuto attraverso un’entità controllante
intermedia incide sul rischio economico della capogruppo);
b)chi, nell’ambito di un gruppo, può detenere lo strumento di copertura. La
presente appendice si occupa in particolare di quanto segue;:
i)
l’IPSAS 29 consente a un’entità di designare uno strumento
finanziario derivato o non derivato (oppure una combinazione di
strumenti finanziari derivati e non derivati) come strumenti di
copertura del rischio di cambio. La presente Appendice
considera se la natura dello strumento di copertura (derivato o
non derivato) o il metodo di consolidamento incide sulla
valutazione dell’efficacia della copertura;
ii)
la presente Appendice considera anche chi, nell'ambito di un
gruppo, può detenere strumenti di copertura che siano coperture
di un investimento netto in una gestione estera, che soddisfano
le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di
copertura, ossia se è possibile istituire una relazione che soddisfa
le condizioni per la contabilizzazione di operazioni di copertura
1151
IPSAS 29 APPENDICE C
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
soltanto nel caso in cui l’entità che copre il proprio investimento
netto sia una controparte dello strumento di copertura o se una
entità del gruppo, indipendentemente dalla propria valuta
funzionale, può detenere lo strumento di copertura;
c) il modo in cui un'entità deve determinare l’utile o la perdita iscritti
nell’attivo netto/patrimonio netto da rilevare direttamente nell’avanzo o
disavanzo di esercizio, sia per lo strumento di copertura, sia per lo
strumento coperto, in quanto l’IPSAS 4 e l’IPSAS 29 richiedono che
gli importi cumulativi rilevati direttamente in attivo netto/patrimonio
netto relativi sia alle differenze di cambio derivanti dalla conversione
della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della
gestione estera, sia all’utile o perdita sullo strumento di copertura
considerato come una copertura efficace dell’investimento netto, siano
rilevati direttamente nel momento in cui l’entità controllante dismette
la gestione estera. Essa tratta specificamente:
i)
quando una gestione estera oggetto di copertura viene dismessa,
quali importi dalla riserva di conversione di valuta estera
dell’entità controllante rispetto allo strumento di copertura e
rispetto a quella gestione estera dovrebbero essere rilevati
nell’avanzo o disavanzo di esercizio nel bilancio consolidato
dell’entità controllante, e
ii)
se il metodo di consolidamento incide sulla determinazione degli
importi da rilevare nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
Applicazione dell’IPSAS 29 alle coperture di un investimento netto in una
gestione estera
Natura del rischio coperto e ammontare dell’elemento coperto per cui può essere
designata una relazione di copertura
C6.
La contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata solo
alle differenze di cambio tra la valuta funzionale della gestione estera e la
valuta funzionale dell’entità controllante.
C7.
In un’operazione di copertura dei rischi di cambio derivanti da un
investimento netto in una gestione estera, l’elemento coperto può essere un
ammontare delle attività nette uguale o inferiore al valore contabile delle
attività nette della gestione estera nel bilancio consolidato dell’entità
controllante. Il valore contabile delle attività nette di una gestione estera che
può essere designato come elemento coperto nel bilancio consolidato di una
entità controllante dipende dall’eventualità che una entità controllante della
gestione estera, che sia di livello inferiore, abbia applicato la
contabilizzazione delle operazioni di copertura a tutte o a una parte delle
attività nette di quella gestione estera e che tale contabilizzazione sia stata
mantenuta nel bilancio consolidato dell’entità controllante.
IPSAS 29 APPENDICE C
1152
C8.
Il rischio coperto può essere designato come l’esposizione in valuta estera
derivante dalla differenza tra la valuta funzionale della gestione estera e la
valuta funzionale di una qualsiasi entità controllante (entità controllante
diretta, intermedia o capogruppo) di quella gestione estera. Il fatto che
l’investimento netto sia detenuto attraverso una entità controllante intermedia
non incide sulla natura del rischio economico derivante all’entità capogruppo
dall’esposizione in valuta estera.
C9.
Un’esposizione al rischio di cambio derivante da un investimento netto in una
gestione estera può presentare i requisiti per la contabilizzazione come
operazione di copertura una sola volta nel bilancio consolidato. Pertanto, se le
stesse attività nette di una gestione estera sono coperte da più entità
controllanti nell’ambito del gruppo (per esempio, nel caso di un’entità che sia
al contempo una controllante diretta e indiretta) per lo stesso rischio, solo una
relazione di copertura presenterà i requisiti per la contabilizzazione di
operazioni di copertura nel bilancio consolidato dell’entità capogruppo. Una
relazione di copertura designata da un’entità controllante nel proprio bilancio
consolidato non necessita di essere mantenuta da altra entità controllante di
livello superiore. Tuttavia, se non viene mantenuta dall’entità controllante di
livello superiore, la contabilizzazione delle operazioni di copertura applicata
dall’entità controllante di livello inferiore deve essere annullata prima che sia
rilevata la contabilizzazione delle operazioni di copertura da parte dell’entità
controllante di livello superiore.
Chi può detenere lo strumento di copertura
C10. Uno strumento derivato o non derivato (o una combinazione di strumenti
derivati e non derivati) può essere designato come strumento di copertura in
una copertura di un investimento netto in una gestione estera. Lo strumento
(gli strumenti) di copertura può (possono) essere detenuto(i) da una o più
entità nell’ambito del gruppo (a eccezione della stessa gestione estera oggetto
di copertura), purché vengano soddisfatte le disposizioni circa la
designazione, la documentazione e l’efficacia previste dall’IPSAS 29,
paragrafo 98, relative alla copertura di un investimento netto. In particolare, la
strategia di copertura del gruppo dovrebbe essere documentata chiaramente a
causa della possibilità di diverse designazioni a diversi livelli del gruppo.
C11. Ai fini della valutazione dell’efficacia, la variazione del valore dello
strumento di copertura rispetto al rischio di cambio viene calcolata facendo
riferimento alla valuta funzionale dell’entità controllante la cui valuta
funzionale viene utilizzata per misurare il rischio coperto, in conformità alla
documentazione richiesta per la contabilizzazione di operazioni di copertura.
A seconda di quale entità del gruppo detenga lo strumento di copertura, in
assenza di contabilizzazione di operazioni di copertura, la variazione totale del
valore potrebbe essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio,
direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto, o in entrambi. Tuttavia, la
1153
IPSAS 29 APPENDICE C
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
rilevazione della variazione di valore dello strumento di copertura nell’avanzo
o disavanzo di esercizio o direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto non
incide sulla valutazione dell’efficacia. Nell’ambito dell’applicazione della
contabilizzazione di operazioni di copertura, il totale della parte efficace della
variazione è inclusa direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto. Ai fini
della valutazione dell’efficacia è irrilevante se lo strumento di copertura sia
uno strumento derivato o non derivato, così come non incide il metodo di
consolidamento.
Dismissione di una gestione estera coperta
C12. Quando viene dismessa una gestione estera coperta, l’importo riclassificato
nell’avanzo o disavanzo di esercizio dalla riserva di conversione di valuta
estera nel bilancio consolidato dell’entità controllante riferito allo strumento
di copertura è l’importo che l’IPSAS 29, paragrafo 113, richiede di
identificare. Tale importo è l’utile, o la perdita, cumulato sullo strumento di
copertura considerato una copertura efficace.
C13. L’importo rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio al momento del
trasferimento dalla riserva di conversione di valuta estera nel bilancio
consolidato di un’entità controllante riferito all’investimento netto in quella
gestione estera in conformità all’IPSAS 4, paragrafo 57, è l’ammontare
incluso nella riserva di conversione di valuta estera di quella entità
controllante con riferimento a quella gestione estera. Nel bilancio consolidato
dell’entità capogruppo, il metodo di consolidamento non incide sul valore
netto complessivo rilevato nella riserva di conversione di valuta estera riferito
a tutte le gestioni estere. Tuttavia, l'applicazione del metodo di
consolidamento diretto o di quello graduale (step-by-step) da parte dell’entità
capogruppo può incidere sull’ammontare incluso nella propria riserva di
conversione di valuta estera relativo a una specifica gestione estera.
C14. Il metodo diretto è il metodo di consolidamento secondo cui il bilancio della
gestione estera è convertito direttamente nella valuta funzionale dell’entità
capogruppo. Il metodo graduale (step-by-step) è il metodo di consolidamento
secondo cui i bilanci della gestione estera sono dapprima convertiti nella
valuta funzionale delle entità controllanti intermedie e poi nella valuta
funzionale dell’entità capogruppo (oppure nella moneta di presentazione se
diversa).
C15. L’uso del metodo di consolidamento graduale può comportare la rilevazione
nell’avanzo o disavanzo di esercizio di un ammontare diverso da quello
utilizzato per determinare l’efficacia della copertura. Questa differenza può
essere eliminata determinando l’ammontare relativo a quella gestione estera
che sarebbe derivato se fosse stato applicato il metodo di consolidamento
diretto. L’IPSAS 4 non richiede questa rettifica. Tuttavia, è una scelta di
principio contabile che dovrebbe essere seguita in modo uniforme per tutti gli
investimenti netti.
IPSAS 29 APPENDICE C
1154
Esempio
C16. L’esempio che segue illustra l’applicazione dei paragrafi precedenti
utilizzando la struttura dell’entità descritta di seguito. In ogni caso, l’efficacia
delle relazioni di copertura descritte dovrebbe essere verificata in conformità
all’IPSAS 29, sebbene questa verifica non sia trattata nella presente
appendice. L’Entità Controllante D, in veste di entità capogruppo, presenta il
proprio bilancio consolidato nella propria valuta funzionale, l’euro (EUR).
Ciascuna entità controllata, ossia l’Entità Controllata A, l’Entità Controllata B
e l’Entità Controllata C, è controllata per intero. L’investimento netto di £500
milioni dell’Entità Controllante D nell’Entità Controllata B (valuta funzionale
lira sterlina (GBP)) comprende £159 milioni equivalenti all’investimento
netto dell’Entità Controllata B nell’Entità Controllata C per US$300 milioni
(valuta funzionale dollari USA - USD). In altri termini, le attività nette
dell’Entità Controllata B, escluso il proprio investimento nell’Entità
Controllata C, ammontano a £341 milioni.
Entità controllante y D
Valuta funzionale EUR
GBP500 milioni
JPY400.000 milioni
Entità controllata A
Valuta funzionale JPY
Entità controllata B
Valuta funzionale GBP
USD300
milioni
(equivalenti
GBP159
milioni )
Entità controllata C
Valuta funzionale USD
1155
IPSAS 29 APPENDICE C
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Natura del rischio coperto per il quale può essere designata una relazione di
copertura (paragrafi C6-C9)
C17. L’Entità Controllante D può coprire il proprio investimento netto in ciascuna
delle Entità Controllate A, B e C dal rischio di cambio tra le rispettive valute
funzionali (yen giapponese (JPY), lira sterlina e dollaro USA) e l’euro.
Inoltre, l’Entità Controllante D può coprire il rischio di cambio USD/GBP tra
le valute funzionali dell’Entità Controllata B e dell’Entità Controllata C. Nel
proprio bilancio consolidato, la Controllata B può coprire il proprio
investimento netto nella Controllata C dal rischio di cambio tra le rispettive
valute funzionali, ossia il dollaro USA e la lira sterlina. Negli esempi seguenti,
il rischio designato è il rischio di cambio a pronti, in quanto gli strumenti di
copertura non sono derivati. Se gli strumenti di copertura fossero contratti
forward, l’Entità Controllante D potrebbe designare il rischio di cambio a
termine.
Valore dell’elemento coperto per il quale può essere designata una relazione di
copertura (paragrafi C6–C9)
C18. L’Entità Controllante D desidera coprire il rischio di cambio derivante dal suo
investimento netto nell’Entità Controllata C. Si supponga che l’Entità
Controllata A abbia ottenuto un prestito di US$300 milioni Le attività nette
dell’Entità Controllata A all’inizio dell’esercizio sono pari a ¥400.000 milioni,
inclusi i fondi rivenienti dal finanziamento di terzi di US$300 milioni.
C19. L’elemento coperto può essere un ammontare di attività nette uguale o
inferiore al valore contabile dell’investimento netto dell’Entità Controllante D
nell’Entità Controllata C (US$300 milioni) nel proprio bilancio consolidato.
Nel proprio bilancio consolidato, l'Entità Controllante D può designare il
finanziamento di terzi di US$300 milioni nei confronti dell'Entità Controllata
A come una copertura del rischio di cambio a pronti EUR/USD legato al
proprio investimento netto nelle attività nette di US$300 milioni dell’Entità
Controllata C. In tal caso, sia la differenza di cambio EUR/USD sul
finanziamento di terzi di US$300 milioni all’Entità Controllata A, sia la
differenza di cambio EUR/USD sull’investimento netto nell'Entità Controllata
C sono incluse nella riserva di conversione di valuta estera del bilancio
consolidato dell’Entità Controllante D dopo l’applicazione della
contabilizzazione delle operazioni di copertura.
C20. In assenza di una contabilizzazione di operazioni di copertura, la differenza di
cambio USD/EUR totale sul finanziamento di terzi di US$300 milioni
nell’Entità Controllata A verrebbe rilevata nel bilancio consolidato dell’Entità
Controllante D nel modo seguente:
 la variazione del tasso di cambio a pronti USD/JPY, convertita in euro,
nell’avanzo o disavanzo di esercizio, e
IPSAS 29 APPENDICE C
1156
 la variazione del tasso di cambio a pronti JPY/EUR direttamente nell’attivo
netto/patrimonio netto.
In luogo della designazione di cui al paragrafo C19, l’Entità Controllante D
può designare, nel proprio bilancio consolidato, il finanziamento di terzi di
US$300 milioni all'Entità Controllata A come una copertura del rischio di
cambio a pronti GBP/USD tra l’Entità Controllata C e l’Entità Controllata B.
In tal caso, la differenza complessiva del cambio USD/EUR rispetto al
finanziamento di terzi di US$300 milioni all’Entità A verrebbe invece rilevata
nel bilancio consolidato dell’Entità Controllata D nel modo seguente:
 la variazione del tasso di cambio a pronti GBP/USD, nella riserva di
conversione di valuta estera relativamente all’Entità Controllata C;
 la variazione del tasso di cambio a pronti GBP/JPY, convertita in euro,
nell’avanzo o disavanzo di esercizio, e
 la variazione del tasso di cambio a pronti JPY/EUR, direttamente nell’attivo
netto/patrimonio netto.
C21. L’Entità Controllante D non può designare, nel proprio bilancio consolidato, il
finanziamento di terzi di US$300 milioni all’Entità Controllata A come una
copertura del rischio di cambio a pronti EUR/USD e del rischio di cambio a
pronti GBP/USD. Un unico strumento di copertura può coprire una sola volta
lo stesso rischio designato. L’Entità Controllata B non può applicare la
contabilizzazione di operazioni di copertura nel proprio bilancio consolidato
perché lo strumento di copertura è posseduto esternamente al gruppo che
comprende l’Entità Controllata B e l’Entità Controllata C.
Chi, nell’ambito di un gruppo, può detenere lo strumento di copertura (paragrafi
C10 e C11)?
C22. Come evidenziato nel paragrafo C20, in assenza di una contabilizzazione di
operazioni di copertura, nel bilancio consolidato dell’Entità Controllante D la
variazione totale di valore del finanziamento di terzi di US$300 milioni
all’Entità Controllata A rispetto al rischio di cambio, verrebbe registrata sia
nell’avanzo o disavanzo di esercizio (rischio di cambio a pronti USD/JPY),
sia direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto (rischio di cambio a pronti
EUR/JPY). Entrambi gli importi sono inclusi ai fini della valutazione
dell'efficacia della copertura designata nel paragrafo C19 perché la variazione
di valore sia dello strumento di copertura, sia dell’elemento coperto, vengono
calcolate facendo riferimento alla valuta funzionale euro dell’Entità
Controllante D a fronte della valuta funzionale dollaro USA dell’Entità
Controllata C, in conformità alla documentazione di copertura. Il metodo di
consolidamento (ossia metodo diretto o metodo graduale) non incide sulla
valutazione dell’efficacia della copertura.
1157
IPSAS 29 APPENDICE C
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Importi rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio all'atto della dismissione di una
gestione estera (paragrafi C12 e C13)
C23. Quando l’Entità Controllata C viene dismessa, gli importi rilevati nell’avanzo
o disavanzo di esercizio nel bilancio consolidato dell’Entità Controllante D al
momento del trasferimento dalla riserva di conversione di valuta estera
(FCTR – Foreign currency translation reserve) sono:
a) con riferimento al finanziamento di terzi di US$300 milioni all’Entità
Controllata A, l’importo che l’IPSAS 29 richiede di identificare, ossia
la variazione totale di valore rispetto al rischio di cambio rilevato
direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto come la parte efficace
della copertura, e
b)
con riferimento all’investimento netto di US$300 milioni nell’Entità
Controllata C, l’importo determinato dal metodo di consolidamento
dell'entità. Se l’Entità Controllante D adotta il metodo diretto, la sua
FCTR rispetto all’Entità Controllata C sarà determinata direttamente
dal tasso di cambio EUR/USD. Se l’Entità Controllante D adotta il
metodo graduale, la sua FCTR rispetto all’Entità Controllata C sarà
determinata dalla FCTR rilevata dall’Entità Controllata B a fronte del
tasso di cambio GBP/USD, convertito nella valuta funzionale
dell’Entità Controllante D utilizzando il tasso di cambio EUR/GBP.
L'adozione del metodo graduale di consolidamento da parte dell’Entità
Controllante D nei periodi precedenti non la obbliga, né le impedisce,
di stabilire che l'importo della FCTR da rilevare nell’avanzo o
disavanzo di esercizio quando dismette l’Entità Controllata C
corrisponda all’importo che sarebbe stato rilevato se avesse sempre
adottato il metodo diretto, a seconda dei propri principi contabili.
Copertura di più gestioni estere (paragrafi C7, C9 e C11)
C24. Gli esempi seguenti mostrano che nel bilancio consolidato dell’Entità
Controllante D, il rischio che può essere coperto è sempre il rischio tra la sua
valuta funzionale (euro) e le valute funzionali delle Entità Controllate B e C.
Indipendentemente dal modo in cui sono designate le coperture, gli importi
massimi che possono essere considerati come coperture efficaci da includere
nella riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato
dell’Entità Controllante D quando siano coperte entrambe le gestioni estere,
sono pari a US$300 milioni per il rischio di cambio EUR/USD e a £341
milioni per il rischio di cambio EUR/GBP. Altre variazioni di valore dovute a
variazioni dei tassi di cambio sono incluse nell’avanzo o disavanzo di
esercizio consolidato dell'Entità Controllante D. Ovviamente, per l’Entità
Controllante D sarebbe possibile designare US$300 milioni solo per
variazioni nel tasso di cambio a pronti USD/GBP o £500 milioni solo per
variazioni nel tasso di cambio a pronti GBP/EUR.
IPSAS 29 APPENDICE C
1158
L’Entità D possiede strumenti di copertura in USD e in GBP
C25. L’Entità Controllante D può voler coprire il rischio di cambio in relazione al
proprio investimento netto nell’Entità Controllata B così come quello relativo
all’Entità Controllata C. Si supponga che l’Entità Controllante D detenga
appropriati strumenti di copertura denominati in dollari USA e lire sterline che
potrebbe designare come coperture dei propri investimenti netti nelle Entità
Controllate B e C. Le designazioni che l’Entità Controllante D può fare nel
proprio bilancio consolidato comprendono anche, a titolo esemplificativo,
quanto segue:
a)
uno strumento di copertura di US$300 milioni designato come
copertura dell’investimento netto di US$300 milioni nell’Entità
Controllata C con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a
pronti (EUR/USD) tra Entità Controllante D ed Entità Controllata C e
uno strumento di copertura fino a £341 milioni designato come
copertura dell’investimento netto di £341 milioni nell’Entità
Controllata B con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a
pronti (EUR/GBP) tra Entità Controllante D ed Entità Controllata B;
b)
uno strumento di copertura di US$300 milioni designato come
copertura dell’investimento netto di US$300 milioni nell’Entità
Controllata C con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a
pronti (GBP/USD) tra Entità Controllata B ed Entità Controllata C e
uno strumento di copertura fino a £500 milioni designato come
copertura dell’investimento netto di £500 milioni nell’Entità
Controllata B con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a
pronti (EUR/GBP) tra Entità Controllante D ed Entità Controllata B.
C26. Il rischio EUR/USD derivante dall’investimento netto dell’Entità Controllante
D nell’Entità Controllata C è un rischio diverso dal rischio EUR/GBP
derivante dall’investimento netto dell’Entità Controllante D nell’Entità
Controllata B. Tuttavia, nel caso descritto nel paragrafo C25 a), attraverso la
designazione dello strumento di copertura in USD detenuto, l’Entità
Controllante D ha già coperto interamente il rischio di cambio EUR/USD
derivante dal proprio investimento netto nell’Entità Controllata C. Se l’Entità
Controllante D ha anche designato uno strumento detenuto in GBP come
copertura del proprio investimento netto di £500 milioni nell’Entità
Controllata B, £159 milioni di quell’investimento netto, che rappresentano
l’equivalente in GBP del proprio investimento netto in USD nell’Entità
Controllata C, sarebbero coperti due volte dal rischio di cambio GBP/EUR nel
bilancio consolidato dell’Entità Controllante D.
C27. Nel caso descritto nel paragrafo C25 b), se l’Entità Controllante D designa il
rischio coperto come l'esposizione al cambio a pronti (GBP/USD) tra l’Entità
Controllata B e l’Entità Controllata C, solo la parte GBP/USD della
variazione di valore del proprio strumento di copertura di US$300 milioni è
inclusa nella riserva di conversione di valuta estera dell’Entità Controllante D
1159
IPSAS 29 APPENDICE C
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
relativamente all’Entità Controllata C. Il resto della variazione (equivalente
alla variazione del tasso di cambio GBP/EUR su £159 milioni) è incluso
nell’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato dell’Entità Controllante D,
come indicato nel paragrafo C20. Poiché la designazione del rischio
USD/GBP tra le Entità Controllate B e C non comprende il rischio GBP/EUR,
l’Entità Controllante D è anche in grado di designare fino a £500 milioni del
proprio investimento netto nell’Entità Controllata B, il cui rischio è
rappresentato dall'esposizione al cambio a pronti (GBP/EUR) tra Entità
Controllante D ed Entità Controllata B.
L’Entità B detiene lo strumento di copertura in USD
C28. Si supponga che l’Entità Controllata B detenga un debito verso terzi pari a
US$300 milioni, e che i fondi siano stati trasferiti all’Entità Controllante D
attraverso un finanziamento infragruppo denominato in lire sterline. Poiché le
proprie attività e passività sono entrambe aumentate di £159 milioni, le
attività nette dell’Entità Controllata B restano invariate. L’Entità Controllata
B potrebbe designare nel proprio bilancio consolidato il debito verso terzi
come copertura del rischio GBP/USD del proprio investimento netto
nell’Entità Controllata C. L’Entità Controllante D potrebbe mantenere la
designazione dell’Entità Controllata B di quello strumento di copertura come
copertura del proprio investimento netto di US$300 milioni nell’Entità
Controllata C a fronte del rischio di cambio GBP/USD (vedere paragrafo C9)
e l’Entità Controllante D potrebbe designare lo strumento di copertura in GBP
in proprio possesso come copertura dell’intero investimento netto di £500
milioni nell’Entità Controllata B. La prima copertura, designata dall’Entità
Controllata B, verrebbe valutata facendo riferimento alla valuta funzionale
dell’Entità Controllata B (lira sterlina) e la seconda copertura, designata
dall’Entità Controllante D, verrebbe valutata facendo riferimento alla valuta
funzionale dell’Entità Controllante D (euro). In tal caso, nel bilancio
consolidato dell’Entità Controllante D, viene coperto dallo strumento di
copertura in USD solo il rischio relativo al cambio GBP/USD derivante
dall’investimento netto dell’Entità Controllante D nell’Entità Controllata C, e
non l’intero rischio relativo al cambio EUR/USD. Pertanto, l’intero rischio di
cambio EUR/GBP derivante dall’investimento netto di £500 milioni
dell’Entità Controllante D nell’Entità Controllata B può essere coperto nel
bilancio consolidato dell’Entità Controllante D.
C29. Tuttavia, si deve anche considerare la contabilizzazione del finanziamento di
£159 milioni che l’Entità Controllante D dovrà rimborsare all’Entità
Controllata B. Se il finanziamento all’Entità Controllante D non è considerato
parte del proprio investimento netto nell’Entità Controllata B perché non
soddisfa le condizioni dell’IPSAS 4 paragrafo 18, la differenza di cambio
GBP/EUR derivante dalla conversione verrebbe inclusa nell’avanzo o
disavanzo di esercizio consolidato dell’Entità Controllante D. Se il
finanziamento di £159 milioni dall’Entità Controllata B è considerato parte
IPSAS 29 APPENDICE C
1160
dell’investimento netto dell’Entità Controllante D, quell’investimento netto
sarebbe di soli £341 milioni e, di conseguenza, il valore che l’Entità
Controllante D potrebbe designare come elemento coperto per il rischio di
cambio GBP/EUR si ridurrebbe da £500 milioni a £341 milioni.
C30. Se l’Entità Controllante D ha eliminato contabilmente la relazione di
copertura designata dall’Entità Controllata B, l’Entità Controllante D potrebbe
designare il finanziamento di terzi di US$300 milioni detenuto dall’Entità
Controllata B come una copertura del proprio investimento netto di US$300
milioni nell’Entità Controllata C per il rischio di cambio EUR/USD e
designare lo strumento di copertura in GBP da essa detenuto come copertura
di un ammontare massimo di £341 milioni dell’investimento netto nell’Entità
Controllata B. In tal caso, l’efficacia di entrambe le coperture sarebbe
calcolata facendo riferimento alla valuta funzionale dell’Entità Controllante D
(euro). Di conseguenza, sia la variazione di valore del finanziamento in
USD/GBP detenuto dall’Entità Controllata B, sia la variazione di valore del
finanziamento in GBP/EUR dell’Entità Controllata B verso l’Entità
Controllante D (equivalente al cambio USD/EUR in totale) sarebbero incluse
nella riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato
dell’Entità Controllante D. Poiché l’Entità Controllante D ha già coperto
interamente il rischio di cambio EUR/USD derivante dal proprio investimento
netto nell’Entità Controllata C, può coprire il rischio di cambio EUR/GBP
solo fino a un ammontare massimo di £341 milioni del proprio investimento
netto nell’Entità Controllata B.
1161
IPSAS 29 APPENDICE C
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Appendice D
Modifiche ad altri IPSAS
I riferimenti ai “principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che
trattano la rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari” sono modificati
in “IPSAS 29 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione” nei seguenti
IPSAS:
a)
IPSAS 1 Presentazione del bilancio paragrafi 79, 82 e 101
b)
IPSAS 4 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere paragrafi 3 a),
4, 31 e 61 a)
c)
IPSAS 6 Bilancio consolidato e separato paragrafi 22, 52, 61 e IG8
d)
IPSAS 7 Partecipazioni in società collegate paragrafi 1, 2, 20, 21, 24, 25,
37, 38 e 39
e)
IPSAS 8 Partecipazioni in joint venture paragrafi 1, 2, 47, 48 e 58
f)
IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di scambio paragrafo 10 c)
g)
IPSAS 21 Riduzione di valore delle attività non generatrici di flussi
finanziari paragrafi 2 c) e 9
h)
IPSAS 26 Riduzione di valore delle attività generatrici di flussi finanziari
paragrafi 2 c) e 8
IPSAS 4 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.
Il paragrafo 5 è stato modificato come segue:
5.
Il presente Principio non si applica alla contabilizzazione delle operazioni di
copertura in valuta estera, inclusa la copertura di un investimento netto in
una gestione estera. Di conseguenza, le entità possono applicare i principi
contabili internazionali e nazionali di riferimento che trattano la
contabilizzazione di tali coperture. L’IPSAS 29 si applica alla
contabilizzazione delle operazioni di copertura.
IPSAS 6 Bilancio consolidato e separato
Il paragrafo 58 c) è stato modificato come segue:
58.
...
c)
Come strumenti finanziari. in conformità all’IPSAS 29.
IPSAS 29 APPENDICE D
1162
IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di scambio
Il paragrafo 10 nella sezione relativa alla prestazione di servizi della Guida
applicativa è stato modificato come segue:
Appendice
IG12.
Commissioni per servizi finanziari
La rilevazione dei proventi per commissioni per servizi finanziari dipende
dagli scopi per i quali le commissioni sono determinate e dai criteri di
contabilizzazione impiegati per qualsiasi strumento finanziario associato.
La descrizione delle commissioni per servizi finanziari può non essere
indicativa della natura e del contenuto dei servizi forniti. È necessario, a tal
fine, distinguere tra le commissioni che sono parte integrante del tasso di
interesse effettivo di uno strumento finanziario, le commissioni che sono
acquisite alla fornitura dei servizi e le commissioni che maturano con
l’esecuzione di una azione significativa.
a)
Commissioni che sono parte integrante del rendimento tasso di
interesse effettivo di uno strumento finanziario.
Tali commissioni sono, in genere, trattate come rettifica del
rendimento tasso di interesse effettivo. Tuttavia, quando lo strumento
finanziario è deve essere valutato al fair value successivamente alla
sua rilevazione iniziale e la variazione di fair value è rilevata
nell’avanzo o disavanzo di esercizio, al momento della rilevazione
iniziale dello strumento le commissioni sono rilevate come proventi.
i)
Commissioni di emissione ricevute dall’entità in relazione
alla creazione o all’acquisizione di una attività finanziaria
diversa da quella che nell’IPSAS 29 è classificata come
attività finanziaria “al fair value” rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio”’.
Tali commissioni possono comprendere un compenso per
attività quali la valutazione delle condizioni finanziarie del
debitore, la valutazione e la registrazione di garanzie, accordi
collaterali e altri accordi di garanzia, la negoziazione dei
termini dello strumento, la preparazione e l’elaborazione dei
documenti e il perfezionamento dell’operazione. Queste
commissioni sono parte integrante dell’emissione dello
strumento finanziario risultante e, insieme con i costi
dell'operazione (secondo la definizione dell’IPSAS 29), sono
differite e rilevate come rettifica del tasso di interesse
effettivo.
1163
IPSAS 29 APPENDICE D
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
ii)
Commissioni di impegno ricevute dall’entità per originare un
finanziamento quando l’impegno all’erogazione di un
finanziamento non rientra nell’ambito di applicazione
dell’IPSAS 29.
Se è probabile che l’entità stipulerà uno specifico accordo di
finanziamento e l’impegno all’erogazione di un finanziamento
non rientra nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 29, la
commissione di impegno ricevuta è considerata come un
compenso per l’attività svolta per l’acquisizione di uno
strumento finanziario e, insieme ai relativi costi
dell'operazione (secondo la definizione dell’IPSAS 29), è
differita e rilevata come rettifica del tasso di interesse
effettivo. Se l’impegno scade senza che l’entità eroghi il
finanziamento, la commissione è rilevata come provento alla
scadenza. Impegni all’erogazione di un finanziamento che
rientrano nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 29 sono
contabilizzati come derivati e valutati al fair value.
iii)
Commissioni di emissione ricevute al momento dell’emissione
di passività finanziarie misurate al costo ammortizzato
Tali commissioni costituiscono una parte integrante nel
generare un coinvolgimento con una passività finanziaria.
Quando una passività finanziaria non è classificata come “al
fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio”, le
commissioni di emissione percepite sono incluse, insieme ai
relativi costi dell’operazione (secondo la definizione
dell’IPSAS 29) sostenuti, nel valore contabile iniziale della
passività finanziaria e rilevate come una rettifica del tasso di
interesse effettivo. Un’entità distingue le commissioni e i costi
che rappresentano una parte integrante del tasso d’interesse
effettivo della passività finanziaria, dalle commissioni di
emissione e dai costi dell’operazione relativi al diritto di
offrire servizi, come nel caso dei servizi di gestione degli
investimenti.
b)
Commissioni acquisite in relazione alla fornitura dei servizi.
i)
Commissioni pagate per l’approntamento di un finanziamento
Le commissioni pagate da un’entità per l’approntamento di un
finanziamento sono rilevate come provento quando i servizi
sono resi. Se l’entità vende un finanziamento ma conserva
l’approntamento di quel finanziamento a una commissione
inferiore alla normale commissione applicata per tali servizi,
parte del prezzo di vendita del finanziamento viene differito e
rilevato come provento quando viene fornito l’approntamento;
IPSAS 29 APPENDICE D
1164
ii)
Commissioni di impegno per originare o acquistare un
finanziamento quando l’impegno all’erogazione di un
finanziamento non rientra nell’ambito di applicazione
dell’IPSAS 29.
Se è improbabile che uno specifico accordo di finanziamento
sarà sottoscritto e l’impegno all’erogazione di un
finanziamento non rientra nell’ambito di applicazione
dell’IPSAS 29, la commissione di impegno è rilevata come
provento, in proporzione al tempo trascorso, nel periodo
dell’impegno. Impegni all’erogazione di un finanziamento che
rientrano nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 29 sono
contabilizzati come derivati e valutati al fair value;
iii)
Corrispettivi di gestione degli investimenti
Le commissioni addebitate per la gestione degli investimenti
sono rilevate come proventi al momento della prestazione dei
servizi.
I costi marginali direttamente attribuibili alla conclusione di
un contratto di gestione degli investimenti sono rilevati come
attività se possono essere identificati separatamente e valutati
attendibilmente e se è probabile che saranno recuperati. Come
nell’IPSAS 29, un costo marginale è un costo che l’entità non
avrebbe sostenuto se non avesse concluso il contratto di
gestione degli investimenti. L’attività rappresenta il diritto
contrattuale dell’entità a ottenere benefici dal prestare servizi
di gestione degli investimenti, ed è ammortizzata a mano a
mano che l’entità rileva i relativi proventi. Se l’entità ha un
portafoglio di contratti di gestione degli investimenti, essa può
valutare la loro recuperabilità considerando l’intero
portafoglio.
Alcuni contratti relativi a servizi finanziari comportano sia
l’emissione di uno o più strumenti finanziari, sia la
prestazione di servizi di gestione degli investimenti. Un
esempio è dato da un contratto di risparmio mensile a lungo
termine collegato alla gestione di un gruppo di titoli
partecipativi. L’emittente di tale contratto distingue i costi
dell’operazione relativi all’emissione dello strumento
finanziario, dai costi necessari ad assicurarsi il diritto di
prestare servizi di gestione degli investimenti;
c)
Commissioni che maturano al momento dell’esecuzione di un’azione
significativa, che è molto più significativa di qualsiasi altra azione
1165
IPSAS 29 APPENDICE D
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Le commissioni sono rilevate come provento quando l’azione
significativa è stata completata, come negli esempi sotto esposti.
i)
Compensi per assegnazione di titoli azionari a un cliente
La commissione è rilevata come provento quando i titoli
azionari sono stati assegnati;
ii) Commissioni di collocamento per la concessione di un
finanziamento tra chi riceve e chi concede il prestito stesso
La commissione è rilevata come provento quando il
finanziamento è stato concesso;
iii)
Commissioni per prestiti sindacati
Una commissione di sindacato ricevuta da un’entità che
predisponga un finanziamento e che non conservi parte del
finanziamento per sé (o ne conservi una parte, come gli altri
partecipanti, allo stesso tasso di interesse effettivo per rischi
comparabili) rappresenta il corrispettivo per il servizio del
prestito sindacato. Tale commissione è rilevata come provento
quando è stato costituito il sindacato
IPSAS 29 APPENDICE D
1166
IPSAS 12 Rimanenze
Il paragrafo 2 b) è modificato come segue:
2.
...
b)
Strumenti finanziari (vedere IPSAS 28 Strumenti finanziari:
Esposizione nel bilancio e IPSAS 29 Strumenti finanziari:
Rilevazione e valutazione).
IPSAS 21 Riduzione di valore delle attività non generatrici di flussi finanziari
Il paragrafo 2 c) è modificato come segue:
2.
...
c)
Attività finanziarie incluse nell’ambito di applicazione
dell’IPSAS 15 “Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e
informazioni integrative” IPSAS 29 Strumenti finanziari:
Rilevazione e valutazione.
Il paragrafo 9 è modificato come segue:
9.
Il presente Principio non si applica alle attività finanziarie che rientrano
nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 15 IPSAS 28 Strumenti finanziari:
Esposizione nel bilancio. La riduzione di valore di tali attività sarà trattata
in tutti gli IPSAS sviluppati dall’IPSASB sulla base dello IAS 39
“Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione per trattare la rilevazione e
la valutazione degli strumenti finanziari è trattata nell’IPSAS 29.
IPSAS 23 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (imposte e
trasferimenti)
Il paragrafo 5 è modificato come segue:
5.
Il presente Principio tratta i proventi derivanti da operazioni senza
corrispettivo equivalente. I proventi derivanti da operazioni di scambio
sono trattati nell’IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di scambio.
Mentre i proventi percepiti dalle entità del settore pubblico derivano da
operazioni con e senza corrispettivo equivalente, la maggioranza dei
proventi delle amministrazioni pubbliche e delle altre entità del settore
pubblico deriva generalmente da operazioni senza corrispettivo equivalente,
quali:
a)
imposte, e
b)
trasferimenti (monetari o non monetari), tra cui contributi, condoni,
sanzioni, lasciti, donazioni, beni e servizi in natura e la quota parte
non di mercato dei finanziamenti agevolati ricevuti.
Il paragrafo 10 è modificato come segue:
1167
IPSAS 29 APPENDICE D
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
10.
Esiste un altro gruppo di operazioni senza corrispettivo equivalente in cui
l’entità può fornire un certo corrispettivo direttamente in cambio delle
risorse ricevute, ma tale corrispettivo non corrisponde al fair value delle
risorse ricevute. In tali casi, l’entità determina se sussiste una combinazione
di operazioni con e senza corrispettivo equivalente, rilevando separatamente
ogni singola componente. Per esempio, un’entità riceve un finanziamento di
UM 6 milioni da un organismo di sviluppo multilaterale. Nel contratto si
stabilisce che l’entità deve rimborsare il finanziamento ricevuto di UM 5
milioni in un periodo di 10 anni al tasso d’interesse del 5%, mentre i tassi di
mercato per prestiti analoghi sono pari all’11%. L’entità ha di fatto ricevuto
un contributo di UM1 milione (UM6 milioni ricevuti meno UM5 milioni da
restituire) e ha sottoscritto un finanziamento agevolato di UM5 milioni a un
tasso d’interesse di sei punti percentuali inferiore al tasso d’interesse di
mercato per un prestito analogo. Il contributo di UM 1 milione ricevuto,
così come la parte fuori mercato dei pagamenti per interessi come da
contratto, sono da considerare come operazioni senza corrispettivo
equivalente. Il capitale contrattuale e i pagamenti per interessi per la durata
del finanziamento sono da considerare come operazioni di scambio.
Il paragrafo 87 è modificato come segue:
87.
I proventi risultanti dal condono del debito sono valutati al valore contabile
del debito condonato fair value del debito condonato. Normalmente questo
sarà il valore contabile del debito condonato.
Dopo il paragrafo 105 sono inseriti un titolo e dei paragrafi aggiuntivi:
Finanziamenti agevolati
105A.
I finanziamenti agevolati sono finanziamenti ricevuti da un’entità a
condizioni inferiori a quelle di mercato. La quota parte del finanziamento da
rimborsare, comprensiva degli interessi, rappresenta un’operazione di
scambio e deve essere contabilizzata secondo le disposizioni dell’IPSAS 29
Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. L’entità deve valutare se le
differenze tra il prezzo dell’operazione (proventi dal finanziamento) e il fair
value del finanziamento alla rilevazione iniziale (vedere IPSAS 29)
debbano essere considerate come dei proventi generati da operazioni senza
corrispettivo equivalente da contabilizzare in conformità al presente
Principio.
105B.
Se un’entità stabilisce che la differenza tra il prezzo dell’operazione
(proventi dal finanziamento) e il fair value del finanziamento alla
rilevazione iniziale è un provento generato da operazioni senza corrispettivo
equivalente, rileva tale differenza come provento, tranne nei casi in cui
esista un’obbligazione attuale, per esempio, se le condizioni specifiche
imposte sulle attività trasferite dal destinatario comportano un’obbligazione
attuale. Se esiste un’obbligazione attuale, deve essere rilevata come
IPSAS 29 APPENDICE D
1168
passività. Quando l’entità estingue l’obbligazione attuale, la passività si
riduce e si rileva un provento di pari importo.
E’ stato inserito un sotto-paragrafo aggiuntivo dopo il paragrafo 106 c):
106.
….
cA)
l’ammontare delle passività rilevate a fronte di finanziamenti
agevolati soggetti a condizioni sulle attività trasferite;
1169
IPSAS 29 APPENDICE D
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Un paragrafo aggiuntivo è inserito dopo il paragrafo 124A:
124B
L’IPSAS 29 ha modificato i paragrafi 4, 10, 87 e 106 e ha inserito i
paragrafi 105A e 105B. L'entità deve applicare le modifiche a partire
dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva.
Se l’entità applica l’IPSAS 29 a partire da un esercizio antecedente il 1°
gennaio 2013, le modifiche devono essere applicate anche per
quell’esercizio precedente.
Nella Guida applicativa un ulteriore esempio è inserito dopo il paragrafo IG53:
Guida applicativa
Finanziamenti agevolati (paragrafi da 105A a 105B)
IG54.
L’entità riceve un finanziamento di UM 6 milioni da un organismo di
sviluppo multilaterale per costruire 10 scuole nei successivi 5 anni. Il
finanziamento è erogato alle seguenti condizioni:

UM 1 milione dell’intero finanziamento non deve essere
rimborsato, purché le scuole siano costruite;

CU5 milioni del finanziamento devono essere rimborsati con le
seguenti modalità:
Anno 1: nessun rimborso di capitale
Anno 2: rimborso del 10% del capitale
Anno 3: rimborso del 20% del capitale
Anno 4: rimborso del 30% del capitale
Anno 5: rimborso del 40% del capitale

gli interessi vengono corrisposti a un tasso del 5% annuo per
l’intera durata del finanziamento (si assuma il pagamento annuale
posticipato degli interessi); il tasso di interesse di mercato per un
prestito similare è del 10%;

se le scuole non sono state costruite, il finanziamento erogato deve
essere restituito al donatore (supponendo che il donatore disponga di
sistemi di monitoraggio efficaci e abbia già in passato richiesto la
restituzione dei fondi non spesi);

nel periodo coperto dal finanziamento, l'entità ha costruito le
seguenti scuole:
Anno 1: 1 scuola completata
Anno 2: 3 scuole completate
Anno 3: 5 scuole completate
IPSAS 29 APPENDICE D
1170
Anno 4: 10 scuole completate
1171
IPSAS 29 APPENDICE D
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Analisi:
L’entità ha, di fatto, ricevuto un contributo di UM 1 milione e un
finanziamento di UM 5 milioni (nota: l’entità dovrebbe considerare se la
sostanza di UM 1 milione è un conferimento della proprietà o un provento;
per le finalità di quest’esempio si supponga che UM 1 milione sia un
provento). L’entità ha ricevuto un ulteriore contributo di UM 784.550 (la
differenza tra i proventi del finanziamento di UM 5 milioni e il valore
attuale dei flussi finanziari contrattuali del finanziamento, attualizzati al
relativo tasso d’interesse di mercato del 10%).
Il contributo di UM 1 milione + UM 784.550 è contabilizzato in conformità
al presente Principio, mentre il finanziamento con i pagamenti per capitale e
interessi contrattuali è contabilizzato in conformità all'IPSAS 29.
1.
In sede di rilevazione iniziale, l’entità rileverà quanto segue:
Da
re
2.
Banca
Av
ere
Finanziamento
Av
ere
Passività
UM 6.000.000
UM 4.215.450
UM 1.784.550
Anno 1: l’entità rileverà quanto segue:
Da
re
Passività
Av
ere
UM 178.455
Proventi non commerciali
UM 178.455
(1/10 delle scuole costruito X UM 1.784.550)
(Nota: Le scritture contabili per il rimborso dell'interesse e dei ratei passivi di capitale e
interessi non sono riportate in quest'esempio, in quanto esso intende illustrare la
rilevazione dei proventi derivanti da finanziamenti agevolati. Esempi esaustivi sono
inclusi negli Esempi illustrativi dell’IPSAS 29).
3.
Anno 2: l’entità rileverà quanto segue (assumendo che l’entità successivamente
valuti il finanziamento agevolato al costo ammortizzato):
Da
re
Passività
Av
ere
UM 356.910
Proventi non commerciali
UM 356.910
3/10 di scuole costruite X UM 1.784.500 – UM 178.455 già rilevate)
4.
Da
re
Anno 3: l’entità rileverà quanto segue:
Passività
IPSAS 29 APPENDICE D
UM 356.910
1172
Av
ere
Proventi non commerciali
UM 356.910
(5/10 delle scuole costruito X UM 1.784.500 – UM 535.365 già rilevate)
5.
Anno 4: l’entità rileverà quanto segue:
Dare
Passività
Avere
UM 892.275
Proventi non commerciali
UM 892.275
(Tutte le scuole costruite, UM 1.784.550 – UM 892.275
Se il finanziamento agevolato è stato concesso senza condizioni, alla rilevazione iniziale
l’entità rileverebbe quanto segue:
Dare
Banca
UM 6.000.000
Avere
Finanziamento
UM 4.215.450
Avere
Proventi generati da
operazioni senza corrispettivo
equivalente
UM 1.784.550
IPSAS 26 Riduzione di valore delle attività generatrici di flussi finanziari
Il paragrafo 2 c) è modificato come segue:
c)
Attività finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 15
“Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative”
IPSAS 29 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione;
Il paragrafo 9 è modificato come segue:
9.
Il presente Principio non si applica alle attività finanziarie che rientrano
nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 15 IPSAS 28 Strumenti finanziari:
Esposizione nel bilancio. La riduzione di valore di tali attività sarà trattata
in tutti gli IPSAS sviluppati dall'IPSASB per trattare la rilevazione e la
valutazione degli strumenti finanziari è trattata nell’IPSAS 29.
1173
IPSAS 29 APPENDICE D
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Motivazioni per le conclusioni
Le presenti Motivazioni per le conclusioni sono allegate all’IPSAS 29, ma non ne
costituiscono parte integrante.
Introduzione
BC1.
Le presenti Motivazioni per le conclusioni riassumono le considerazioni
effettuate dall’IPSASB nel raggiungere le conclusioni contenute nell’IPSAS
29 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Poiché il presente
Principio si basa sullo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e
valutazione emesso dallo IASB, le Motivazioni per le conclusioni
analizzano soltanto quei casi in cui l'IPSAS 29 differisce dalle disposizioni
principali dello IAS 39.
BC2.
Il presente progetto sugli strumenti finanziari fa parte del programma di
convergenza dell’IPSASB che mira a far convergere gli IPSAS con gli
IFRS. Secondo l’IPSASB, vi sono altri aspetti degli strumenti finanziari,
comunque attinenti al settore pubblico, che non sono trattati nello IAS 39.
Essi saranno trattati nei futuri progetti dell’IPSASB. In particolare,
l’IPSASB è consapevole del fatto che saranno necessari progetti futuri per
trattare:

alcune operazioni intraprese dalle banche centrali, e

crediti e debiti risultanti da accordi che, nella sostanza, sono simili
agli strumenti finanziari, hanno i loro stessi effetti economici, ma
non sono di natura contrattuale.
BC3.
Nell’elaborare il presente Principio, l'IPSASB ha acconsentito a mantenere
inalterato il testo esistente dello IAS 39 laddove coerente con gli IPSAS
esistenti, e a trattare alcune tematiche specifiche del settore pubblico
all’interno dei documenti esplicativi aggiuntivi.
BC4.
Nel settembre 2007, lo IASB ha pubblicato le modifiche allo IAS 1
Presentazione del bilancio che introducevano nella presentazione del
bilancio il “conto economico complessivo”. Poiché l’IPSASB non ha
ancora esaminato il conto economico complessivo e alcune altre modifiche
proposte nello IAS 1, dette modifiche non sono state incluse nell’IPSAS 29.
Il testo dello IAS 39 pubblicato il 31 dicembre 2008, e alcune modifiche
apportate dallo IASB allo IAS 39 nell’aprile 2009 nell’ambito del progetto
di revisione (Improvement), sono stati inclusi nel testo dell’IPSAS 29.
Prendendo atto del fatto che l’IFRS 9 Strumenti finanziari è stato
pubblicato a novembre 2009, e che lo IASB ha previsto di apportare
ulteriori importanti modifiche allo IAS 39, l’IPSASB ha deciso di
considerare eventuali modifiche alle disposizioni dello IASB sugli
strumenti finanziari nell’ambito di un progetto futuro.
IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS
1174
Ambito di applicazione
BC5.
Le attività e le passività possono insorgere a seguito di operazioni
contrattuali senza corrispettivo equivalente che generano proventi. La
rilevazione e la valutazione iniziali di attività e passività derivanti da
operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi sono
trattate nell’IPSAS 23 Proventi da operazioni senza corrispettivo
equivalente (imposte e trasferimenti). L’IPSAS 23 non prevede
disposizioni, né indicazioni, per la successiva valutazione o eliminazione
contabile di tali attività e passività. L’IPSASB ha considerato l'interazione
tra il presente Principio e l’IPSAS 23 relativamente alle attività e passività
derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente che generano
proventi rispondenti alla definizione di attività e passività finanziarie.
BC6.
L’IPSASB ha convenuto che se un’attività acquisita in un’operazione senza
corrispettivo equivalente è un’attività finanziaria, un’entità:

rileva inizialmente l’attività applicando l’IPSAS 23, e

valuta inizialmente l’attività applicando l’IPSAS 23 e applica le
disposizioni del presente Principio per determinare il trattamento
appropriato da riservare ai costi di transazione sostenuti per acquisire
l’attività.
Poiché l’IPSAS 23 non stabilisce disposizioni sulla successiva valutazione o
eliminazione contabile delle attività acquisite in un'operazione senza
corrispettivo equivalente, il presente Principio si applica a tali attività se si
tratta di attività finanziarie.
BC7.
Per quanto attiene alle passività, l’IPSASB ha convenuto che le passività
derivanti da condizioni imposte a un trasferimento di risorse in conformità
all’IPSAS 23 siano rilevate e valutate inizialmente applicando tale IPSAS,
poiché al momento della rilevazione iniziale tali passività solitamente non
soddisfano la definizione di passività finanziaria (vedere IPSAS 28).
Successivamente alla rilevazione iniziale, se le circostanze indicano che la
passività è una passività finanziaria, l’entità deve valutare se la passività
rilevata in conformità all’IPSAS 23 deve essere eliminata e se pertanto va
rilevata una passività finanziaria secondo le disposizioni del presente
Principio.
BC8.
L’IPSASB ha convenuto che le altre passività derivanti da operazioni senza
corrispettivo equivalente che generano proventi, per esempio la restituzione
di risorse in base a una limitazione all'uso di un'attività, sono rilevate e
valutate in base al presente Principio se soddisfano la definizione di
passività finanziaria.
1175
IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Valutazione iniziale
BC9.
L’IPSASB ha riconosciuto che vi è un’interazione tra l’IPSAS 23 e il
presente Principio relativamente alle attività acquisite attraverso
un’operazione senza corrispettivo equivalente che soddisfa anche la
definizione di attività finanziaria. L’IPSAS 23 richiede che le attività
acquisite in un'operazione senza corrispettivo equivalente che genera
proventi siano valutate inizialmente al fair value. Il presente Principio
dispone che le attività finanziarie debbano essere inizialmente valutate al
fair value, aggiungendo i costi di transazione, se successivamente l'attività
non è valutata al fair value rilevato nell'avanzo o disavanzo di esercizio. I
due approcci valutativi sono nel complesso coerenti, a eccezione del
trattamento dei costi di transazione.
BC10.
L’IPSASB ha concluso che non sarebbe appropriato valutare le attività
finanziarie derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente in
maniera diversa da quelle derivanti da operazioni di scambio. Di
conseguenza, l’IPSASB ha convenuto che le attività acquisite in
un’operazione senza corrispettivo equivalente debbano essere inizialmente
rilevate al fair value applicando le disposizioni di cui all'IPSAS 23, ma
anche sul fatto che il presente Principio debba essere considerato nel caso in
cui si sostengono costi di transazione per acquisire l'attività.
Finanziamenti agevolati
BC11.
I finanziamenti agevolati possono essere concessi, ovvero ricevuti, da
un’entità. Tali finanziamenti pongono particolari problemi di carattere
contabile perché le condizioni per la loro erogazione non sono legate al
mercato. L’IPSASB ha quindi valutato come dovrebbe essere contabilizzata
la parte fuori mercato di un finanziamento agevolato. Nell’Exposure Draft
38 in consultazione pubblica, l’IPSASB ha proposto che un’entità
contabilizzi i finanziamenti agevolati analizzando la sostanza
dell'operazione nelle sue componenti e contabilizzando separatamente
ciascuna componente, e ha quindi stabilito che la parte fuori mercato di un
finanziamento agevolato debba essere contabilizzata nel seguente modo:

l'emittente di un finanziamento agevolato contabilizza la parte fuori
mercato del finanziamento come un costo nell'anno in cui questo è
erogato, e

il destinatario di un finanziamento agevolato contabilizza la parte
fuori mercato del finanziamento in conformità all'IPSAS 23.
BC12. Alcuni tra coloro che hanno commentato l’Exposure Draft 38 non
concordavano con il trattamento contabile proposto per i finanziamenti
agevolati perché ritengono che il fair value non sia un criterio di
valutazione appropriato, mentre altri non concordavano invece con il
IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS
1176
trattamento contabile proposto per la parte fuori mercato dei finanziamenti
agevolati, da rilevare come costo.
BC13.
Quelli contrari al fair value come criterio di valutazione hanno posto
difficoltà di carattere concettuale e pratico nella valutazione al fair value dei
finanziamenti agevolati. A livello concettuale, si osservava che alcuni
finanziamenti agevolati emessi da entità del settore pubblico possono non
essere disponibili in un regolare mercato a causa del profilo di rischio dei
beneficiari; si considerino, per esempio, i finanziamenti alle piccole imprese
o i finanziamenti erogati da amministrazioni pubbliche in qualità di
“prestatore di ultima istanza” (lender of last resort). Per quanto attiene ai
finanziamenti solitamente non disponibili in un regolare mercato, coloro
che hanno commentato l’Exposure Draft hanno sostenuto che, sebbene sia
possibile ottenere un fair value, questo non fornisce una rappresentazione
fedele dell'operazione. Secondo loro, poiché per tali operazioni non esiste
un regolare mercato, il prezzo dell’operazione al momento della valutazione
iniziale rappresenta il fair value del finanziamento. Quelli che hanno
esposto difficoltà di ordine pratico nella determinazione del fair value,
hanno osservato che, a causa di tali difficoltà, i fair value sono spesso
determinati utilizzando delle stime. Essi ritengono che l’uso di tali stime
renda le informazioni potenzialmente inattendibili. Al fine di superare
queste difficoltà di ordine pratico, hanno suggerito che, in alternativa al fair
value, si dovrebbe usare come criterio di valutazione il costo nominale o il
tasso pagato dal finanziatore.
BC14.
L’IPSASB ritiene che l’utilizzo del fair value consenta la più fedele
valutazione rappresentativa dell’elemento agevolativo di un finanziamento
agevolato. Inoltre, poiché i finanziamenti concessi a un tasso d’interesse
basso o nullo non riguardano esclusivamente il settore pubblico, l’IPSASB
non era convinto dell’esistenza di una motivazione specifica del settore
pubblico per derogare ai principi sul fair value dello IAS 39. Ha inoltre
osservato che l’IPSAS 30 richiede informazioni integrative specifiche sulla
valutazione degli strumenti finanziari, incluse le circostanze in cui siano
stati usati dati di mercato non osservabili. Di conseguenza, l’IPSASB ha
deciso di mantenere il fair value come criterio di valutazione dei
finanziamenti agevolati.
BC15.
Tra coloro che hanno commentato l’Exposure Draft, quelli che non erano
favorevoli alla rilevazione al costo della parte fuori mercato del
finanziamento agevolato hanno osservato che, poiché la parte fuori mercato
rappresenta un sussidio, può essere più appropriato rilevare inizialmente
un’attività e successivamente un costo, riducendo il valore dell’attività
come e quando le condizioni del sussidio saranno soddisfatte o in
proporzione al tempo trascorso. L’IPSASB, tuttavia, ha constatato che il
primo giorno l’erogazione iniziale del finanziamento risulta in un impegno
di risorse, sotto forma di finanziamento o di sussidio. L’IPSASB riteneva
1177
IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
che la rilevazione iniziale di tale sussidio come costo al momento della
rilevazione dell'operazione fornisse le informazioni più utili ai fini di una
maggiore trasparenza.
Garanzie finanziarie emesse attraverso un’operazione senza corrispettivo
equivalente
BC16.
L’IPSASB ha riconosciuto che, nel settore pubblico, i contratti di garanzia
finanziaria sono spesso emessi attraverso un’operazione senza corrispettivo
equivalente, ossia sono emessi a fronte di un corrispettivo nullo o nominale,
spesso per favorire ampi obiettivi di politiche sociali dell’emittente,
piuttosto che per finalità commerciali. Sebbene nel settore privato le entità
possano emettere garanzie al di sotto del fair value, non si tratta di una
prassi comune e le motivazioni sono di carattere commerciale, come nel
caso in cui un'entità controllante emette una garanzia in favore di un
beneficiario per conto di un’entità controllata. Nel settore pubblico
l’esposizione massima al rischio di credito di tali garanzie può essere
estremamente ampia. Generalmente, tali garanzie sono emesse perché non
esiste un mercato attivo e, in alcuni casi, sarebbe impossibile che la garanzia
fosse fornita da un emittente del settore privato a causa della massima
esposizione al rischio di credito. L’IPSASB ha considerato, per tali contratti
di garanzia finanziaria, l’approccio di valutazione sia in sede di rilevazione
iniziale, sia successivamente.
BC17.
Nei casi in cui il contratto di garanzia finanziaria sia stipulato a fronte di un
corrispettivo, l’IPSASB ha considerato se l’ammontare di tale corrispettivo
dovesse essere un fair value. La Guida operativa dello IAS 39 afferma che
“Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della
rilevazione iniziale è normalmente il prezzo di transazione.” Nel settore
pubblico, l’IPSASB ha considerato che in molti casi il prezzo
dell’operazione di un contratto di garanzia finanziaria non riflette il fair
value e che una rilevazione effettuata in base a tale valore rifletterebbe in
modo impreciso e fuorviante l’esposizione al rischio finanziario
dell’emittente. L’IPSASB ha concluso che nei casi in cui vi sia un
corrispettivo a fronte di una garanzia finanziaria, l’entità dovrebbe stabilire
se tale corrispettivo risulta da un’operazione di scambio e se quindi
rappresenta un fair value. Se il corrispettivo rappresenta un fair value,
l’IPSASB ha concluso che le entità dovrebbero rilevare la garanzia
finanziaria in base al valore del corrispettivo e che la successiva valutazione
dovrebbe essere al maggiore tra l’ammontare determinato in conformità
all'IPSAS 19 Accantonamenti, passività e attività potenziali, e l’importo
rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l’ammortamento complessivo
rilevato in conformità all’IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di
scambio. Nei casi in cui il prezzo dell’operazione non è al fair value, l'entità
deve determinare il valore al momento della rilevazione iniziale come se
non fosse stato pagato alcun corrispettivo.
IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS
1178
BC18.
BC19.
L’IPSASB ha quindi considerato l’approccio alla determinazione del valore
al momento della rilevazione iniziale per i contratti di garanzia finanziaria
emessi a fronte di un corrispettivo nullo o comunque diverso dal fair value.
L’IPSASB ha identificato una gerarchia di valutazione che potrebbe essere
utilizzata nella valutazione iniziale di un contratto di garanzia finanziaria
emesso a fronte di un corrispettivo nullo o diverso dal fair value:

l’entità valuta se il fair value del contratto di garanzia finanziaria può
essere determinato osservando un prezzo in un mercato attivo;

nel caso in cui non sia possibile determinare un prezzo in base a un
mercato attivo, l'entità utilizza una tecnica di valutazione, e

se non è possibile determinare il fair value per un contratto di
garanzia finanziaria, l’entità valuta un contratto di garanzia
finanziaria al momento della rilevazione iniziale e successivamente
in conformità all’IPSAS 19.
Vi possono essere dei casi in cui esiste un mercato attivo per contratti di
garanzia finanziaria equivalenti o similari a quello emesso. In tali
circostanze, bisogna stimare un fair value osservando quel mercato attivo.
Laddove non esista un mercato attivo, l’IPSASB ha considerato se un’entità
debba essere tenuta a passare immediatamente a un approccio basato
sull’IPSAS 19. L’IPSASB ha considerato che molte tecniche di valutazione
sono estremamente complesse e, come osservato nei paragrafi AG107 e
AG108, possono avere esiti diversi È opinabile se il costo per lo sviluppo di
tali tecniche sia superiore ai benefici che possono derivare agli utilizzatori
delle informazioni fornite. Un approccio basato sull’IPSAS 19 può fornire
una valutazione più attendibile e comprensibile dell’esposizione al rischio
di un emittente risultante dalla sottoscrizione di un contratto di garanzia
finanziaria. L’IPSASB ha inoltre riconosciuto che, qualora l’entità non
rilevi una passività in conformità all’IPSAS 19, essa deve fornire le
informazioni integrative richieste dall’IPSAS 19 per le passività potenziali,
a meno che la probabilità di un flusso di risorse in uscita sia remota. Le
informazioni fornite agli utilizzatori sull’esposizione al rischio legato ai
contratti di garanzia finanziaria a fronte di un corrispettivo nullo o
simbolico includono anche le informazioni sul rischio di credito di cui
all’IPSAS 30 Strumenti finanziari: Informazioni integrative. Al contrario,
l’IPSASB ha riconosciuto che attualmente ci sono degli IPSAS, come
l’IPSAS 25 Benefici per i dipendenti, che richiedono il coinvolgimento di
esperti, come gli attuari, per l’elaborazione tecniche di valutazione per loro
natura complesse. Nel complesso, l’IPSASB ha concluso che, in assenza di
un mercato attivo, alle entità dovrebbe essere consentito di adottare una
tecnica di valutazione non fondata su un mercato osservabile qualora esse
confidino nel fatto che tale tecnica fornisca un criterio attendibile e
comprensibile per determinare il fair value di un contratto di garanzia
finanziaria sottoscritto da un emittente in un’operazione senza corrispettivo
1179
IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
equivalente. Ciò riguarda, in particolare, le garanzie non standardizzate per
le quali siano disponibili dati limitati su inadempienze e rischio di credito.
IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS
1180
Guida applicativa
La presente Guida Applicativa è allegata all’IPSAS 29 ma non ne costituisce parte
integrante.
Sezione A: Ambito di applicazione
A.1
Prassi del regolamento netto: contratto forward per l’acquisto di una merce
L’entità XYZ sottoscrive un contratto forward a prezzo fisso per acquistare un
milione di litri di petrolio secondo quelle che sono le esigenze di utilizzo previste.
Il contratto consente a XYZ di farsi consegnare fisicamente il petrolio dopo
dodici mesi o di corrispondere o ricevere un regolamento netto in disponibilità
liquide, in base alla variazione di fair value del petrolio. Si contabilizza il
contratto come un derivato?
Sebbene tale contratto corrisponda alla definizione di derivato, non va
necessariamente contabilizzato come tale. Il contratto è uno strumento derivato in
quanto non esiste un investimento iniziale netto e il contratto è basato sul prezzo del
petrolio e deve essere regolato in data futura. Tuttavia, se XYZ intende regolare il
contratto accettando la consegna e non avendo una storia pregressa, per contratti
similari, di regolamento netto tramite disponibilità liquide o di accettazione della
consegna del petrolio con rivendita entro un breve periodo dalla consegna, al fine di
generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di
profitto dell’operatore, il contratto non è contabilizzato come un derivato secondo
quanto previsto dall’IPSAS 29. Esso va invece contabilizzato come un contratto
esecutivo.
A.2
Opzione put su un’attività non finanziaria
L’entità XYZ possiede un fabbricato ad uso ufficio. XYZ sottoscrive un’opzione
put con un investitore che consente a XYZ di vendere l’edificio all’investitore
per UM 150 milioni. Il valore corrente dell’edificio è di UM 175 milioni.
L’opzione scade tra cinque anni. Se esercitata, l’opzione può essere regolata
tramite consegna o in disponibilità liquide nette, a scelta di XYZ. Come fanno
XYZ e l’investitore a contabilizzare l’opzione?
La contabilizzazione di XYZ dipende dall’intenzione e dalla prassi precedentemente
utilizzata per il regolamento dall’entità XYZ. Sebbene il contratto corrisponda alla
definizione di derivato, XYZ non lo contabilizza come derivato se intende regolare il
contratto consegnando l’edificio e quindi esercitando la propria opzione e non esiste
una prassi precedente di regolamento netto (IPSAS 29, paragrafo 4 e IPSAS 29,
paragrafo AG22).
L’investitore, tuttavia, non può concludere che l’opzione era stata sottoscritta
per soddisfare le proprie esigenze attese di acquisto, vendita o utilizzo, in
quanto egli non ha la capacità di richiedere la consegna (IPSAS 29, paragrafo
6). Inoltre, l’opzione può essere regolata al netto in disponibilità liquide. Quindi,
l’investitore deve contabilizzare il contratto come un derivato.
1181
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Indipendentemente dalle prassi precedenti, l’intenzione dell’investitore non
determina se il regolamento avverrà per consegna o in disponibilità liquide.
L’investitore ha emesso un’opzione, e un’opzione venduta in cui il possessore ha
la facoltà di scegliere tra regolamento fisico o in disponibilità liquide nette non
potrà mai soddisfare le condizioni di consegna normali richieste per l’esenzione
dall’IPSAS 29, in quanto chi emette l’opzione non ha la capacità di richiedere la
consegna.
Tuttavia, il contratto non è contabilizzato come derivato se è un contratto forward
invece che un’opzione e se richiede una consegna fisica, e l’entità che redige il
bilancio non ha una prassi consolidata di regolamento netto in disponibilità liquide o
tramite consegna dell’edificio con rivendita di quest’ultimo entro un breve periodo di
tempo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni del prezzo a
breve termine o dal margine di profitto dell’operatore.
Sezione B: Definizioni
B.1
Definizione di derivato: esempi di derivati e sottostanti
Quali sono gli esempi di contratti derivati comuni e di sottostanti identificati?
L’IPSAS 29 definisce in questo modo un derivato:
Un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che rientra
nell’ambito di applicazione del presente Principio con le tre seguenti
caratteristiche:
a)
il suo valore varia in conseguenza della variazione di un determinato
tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di
cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o
altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria,
tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a
volte chiamato il sottostante);
b)
non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento
netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di
contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di
fattori di mercato;
è regolato a una data futura.
c)
Tipo di contratto
Variabile principale per il regolamento del
prezzo (variabile sottostante)
Interest rate swap
Tassi di interesse
Currency Swap (scambio di valute estere)
Tassi di cambio
Commodity swap
Prezzi delle commodity
Swap su strumenti rappresentativi di capitale
Prezzi degli strumenti rappresentativi di
capitale (strumenti rappresentativi di capitale
di un’altra entità)
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1182
Variabile principale per il regolamento del
prezzo (variabile sottostante)
Tipo di contratto
Swap su crediti
Merito creditizio, indice di credito o prezzo del
credito
Swap sul rendimento complessivo
Fair value totale dell’attività di riferimento e
tassi di interesse
Opzione su titoli di stato acquistata o venduta
(call o put)
Tassi di interesse
Opzione su valuta acquistata o venduta (call o
put)
Tassi di cambio
Opzione su commodity acquistata o venduta
(call o put)
Prezzi delle commodity
Opzione su azioni acquistata o venduta (call o
put)
Prezzi degli strumenti rappresentativi di
capitale (strumenti rappresentativi di capitale
di un’altra entità)
Future su tassi d’interesse correlati al debito
pubblico (future su titoli di stato)
Tassi di interesse
Future su valute
Tassi di cambio
Future su commodity
Prezzi delle commodity
Contratto forward su tassi d’interesse
correlato al debito pubblico (contratti forward
su titoli di stato)
Tassi di interesse
Contratto forward su cambi
Tassi di cambio
Contratto forward su commodity
Prezzi delle commodity
Contratto forward su strumenti rappresentativi
di capitale
Prezzi degli strumenti rappresentativi di
capitale (strumenti rappresentativi di capitale
di un’altra entità)
La lista di cui sopra fornisce esempi di contratti che normalmente sono classificati
come derivati secondo quanto previsto dall’IPSAS 29. La lista non è esaustiva.
Qualsiasi contratto che ha un sottostante potrebbe essere un derivato. Inoltre, anche
se uno strumento corrisponde alla definizione di contratto derivato, è possibile che si
applichino le disposizioni particolari dell’IPSAS 29: per esempio, se si tratta di un
derivato climatico (vedere IPSAS 29, paragrafo AG5), di un contratto per l’acquisto
o la vendita di un elemento non finanziario come una commodity (vedere IPSAS 29,
paragrafi 4 e AG22) o di un contratto regolato in azioni proprie di un’entità (vedere
IPSAS 28 paragrafi 25-e 29). Quindi, un’entità deve valutare il contratto per
determinare se sono presenti le altre caratteristiche di un derivato e se si applicano le
disposizioni particolari.
B.2
Definizione di derivato: regolamento in data futura, interest rate swap con
regolamento netto o lordo
Al fine di determinare se un interest rate swap è uno strumento finanziario
derivato secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, fa differenza se le parti si
1183
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
corrispondono gli interessi reciprocamente (regolamento lordo) o se regolano il
saldo netto?
No. La definizione di derivato non dipende dal regolamento lordo o netto.
Per esempio: un’entità ABC sottoscrive un interest rate swap con una controparte
(XYZ) per cui ABC corrisponde un tasso fisso dell’8 per cento e riceve un importo
variabile in base al LIBOR a tre mesi, rideterminato trimestralmente. Gli importi
fissi e variabili sono determinati sulla base di un importo nozionale di UM 100
milioni. ABC e XYZ non scambiano il capitale nozionale. ABC corrisponde o riceve
trimestralmente un importo in disponibilità liquide nette sulla base della differenza
tra l’8 per cento e il LIBOR a tre mesi. In alternativa, il regolamento può avvenire su
base lorda.
Il contratto soddisfa la definizione di derivato indipendentemente dal fatto che il
regolamento sia netto o lordo, in quanto il suo valore cambia in risposta ai
cambiamenti della variabile sottostante (LIBOR), non esiste un investimento netto
iniziale e i regolamenti avvengono a date future.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1184
B.3
Definizione di derivato: interest rate swap pagato anticipatamente
(obbligazione di pagamento a tasso fisso pagata anticipatamente all’inizio o
in un momento successivo)
Se una parte paga anticipatamente, all’inizio, la propria obbligazione in base a
un interest rate swap secondo cui paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile,
lo swap va considerato uno strumento finanziario derivato?
Sì.
Per esempio: l’entità S stipula con la controparte C un contratto di interest rate swap
a cinque anni per un importo nozionale di UM 100 milioni, in base al quale paga un
tasso fisso e riceve un tasso variabile. Il tasso di interesse della parte variabile dello
swap è rideterminato trimestralmente in base al LIBOR a tre mesi. Il tasso di
interesse della parte fissa dello swap è del 10 per cento annuo. L’entità S paga
anticipatamente la propria obbligazione a tasso fisso in base allo swap pagando un
controvalore di UM 50 milioni (UM 100 milioni × 10 per cento × 5 anni) all’inizio,
scontati utilizzando tassi di interesse di mercato, mantenendo il diritto a ricevere
pagamenti per interessi su UM 100 milioni rideterminati trimestralmente per tutta la
durata dello swap in base al LIBOR a tre mesi.
L’investimento netto iniziale nell’interest rate swap è significativamente inferiore
all’importo nozionale su cui saranno calcolati i pagamenti variabili in base alla parte
variabile dello swap. Il contratto richiede un investimento netto iniziale minore di
quanto sarebbe necessario per altri tipi di contratti che ci si attende rispondano in
maniera similare a cambiamenti dei fattori di mercato, quali un titolo obbligazionario
a tasso variabile. Quindi, il contratto soddisfa la disposizione dettata dall’IPSAS 29
per cui “non è richiesto alcun investimento netto iniziale o richiede un investimento
netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da
cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato”. Anche
se l’entità S non ha un’obbligazione a un risultato futuro, il regolamento definitivo
del contratto è a una data futura e il valore del contratto varia in risposta alle
variazioni dell’indice LIBOR. Di conseguenza, il contratto è considerato come un
contratto derivato.
La risposta cambierebbe se l’obbligazione di pagamento di un tasso fisso fosse
pagata anticipatamente in un momento successivo alla rilevazione iniziale?
Se la parte fissa è pagata anticipatamente durante il periodo, ciò sarebbe considerato
come un’estinzione del vecchio contratto di swap e la creazione di un nuovo
strumento da valutare secondo l’IPSAS 29.
B.4
Definizione di derivato: interest rate swap che paga anticipatamente un tasso
variabile e riceve un tasso fisso
Se una parte paga anticipatamente all’inizio del contratto o in un momento
successivo, la propria obbligazione in base a un interest rate swap per cui paga un
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IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
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tasso variabile e riceve un tasso fisso, lo swap va considerato come uno strumento
finanziario derivato?
No. Un interest rate swap che paga anticipatamente un tasso variabile e riceve un
tasso fisso non è un derivato se esso è estinto all’inizio e non è più un derivato se è
pagato anticipatamente dopo l’inizio perché esso assicura un rendimento
sull’importo (investito) pagato anticipatamente paragonabile a quello di uno
strumento di debito con flussi finanziari fissi. L’importo pagato anticipatamente non
rispetta il criterio di un derivato secondo cui non richiede “un investimento netto
iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe
richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a
cambiamenti dei fattori di mercato”.
Per esempio: l’entità S stipula con la controparte C un contratto di interest rate swap
a cinque anni per un importo nozionale di UM 100 milioni, in base al quale paga un
tasso variabile e riceve un tasso fisso. La parte variabile dello swap è rideterminata
trimestralmente in base al LIBOR a tre mesi. I pagamenti di tasso fisso in base allo
swap sono calcolati al 10 per cento moltiplicato per l’importo nozionale, ossia UM
10 milioni annui. L’entità S estingue anticipatamente la propria obbligazione relativa
alla parte variabile dello swap all’inizio, ai tassi di mercato correnti, mantenendo il
diritto a ricevere pagamenti a tasso fisso del 10 per cento su UM 100 milioni annui.
I flussi finanziari in entrata in base al contratto sono equivalenti a quelli di uno
strumento finanziario con un flusso di rendite fisse in quanto l’entità S sa che
riceverà UM 10 milioni annui per tutta la vita/durata del contratto di swap. Pertanto,
a parità di condizioni, l’investimento iniziale nel contratto dovrebbe essere pari a
quello di altri strumenti finanziari costituiti da rendite fisse. Quindi, l’investimento
netto iniziale nello swap che paga un tasso variabile e riceve un tasso fisso è pari
all’investimento richiesto in un contratto non derivato che ha una reazione similare
alle variazioni dei fattori di mercato. Per questo motivo, lo strumento non rispetta il
criterio dell’IPSAS 29 secondo cui non richiede “un investimento netto iniziale o
richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per
altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti dei
fattori di mercato”. Quindi, il contratto non è contabilizzato come un derivato
secondo l’IPSAS 29. Adempiendo l’obbligazione a corrispondere pagamenti a tasso
variabile, l’entità S di fatto eroga un prestito alla controparte C.
B.5
Definizione di derivato: compensazione tra finanziamenti
L’entità A eroga un finanziamento di durata quinquennale a tasso fisso a favore
dell’entità B, e simultaneamente B eroga un finanziamento a tasso variabile di
durata quinquennale dello stesso importo a favore di A. Non sussistono
trasferimenti di capitale all’inizio dei due finanziamenti, poiché A e B hanno un
accordo di compensazione. Si tratta di un derivato secondo quanto previsto
dall’IPSAS 29?
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1186
Sì. Questo contratto corrisponde alla definizione di derivato (ovvero, esiste una
variabile sottostante, non richiede un investimento netto iniziale o richiede un
investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di
contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti dei fattori di
mercato ed è regolato a data futura). L’effetto contrattuale dei finanziamenti è
equivalente a un contratto di interest rate swap senza investimento netto iniziale. Le
operazioni non individuabili come derivati sono aggregate e trattate come un
derivato quando le operazioni hanno come risultato, nella sostanza, un prodotto
derivato. Alcuni indicatori di tali operazioni potrebbero essere:

che esse siano sottoscritte contemporaneamente e che siano tra loro
correlate;

che abbiano la stessa controparte;

che si riferiscano allo stesso rischio, e

che non sussista alcuna esigenza economica evidente o finalità
commerciale sostanziale per strutturare separatamente le operazioni che non
possa essere stata conseguita anche con una singola operazione.
La stessa risposta sarebbe valida anche se le Entità A e B non avessero un accordo di
compensazione, perché la definizione di uno strumento derivato nell’IPSAS 29,
paragrafo10, non richiede un regolamento netto.
B.6
Definizione di derivato: opzione che non si prevede sia esercitata
La definizione di derivato contenuta nell’IPSAS 29, paragrafo 10, richiede che
lo strumento “è regolato a una data futura”. Il criterio soddisfatto è anche se
non si prevede di esercitare l’opzione, per esempio, perché è out of the money?
Sì. Un’opzione è regolata al momento dell’esercizio o alla scadenza. Mantenere
l’opzione fino alla scadenza è una forma di regolamento anche se non sussiste alcuno
scambio aggiuntivo di corrispettivo.
B.7
Definizione di derivato: contratto in valuta estera basato sul volume delle
vendite
L’entità sudafricana XYZ, la cui valuta funzionale è il rand del Sud Africa,
vende energia elettrica al Mozambico denominata in dollari USA. XYZ
sottoscrive un contratto con una banca di investimenti per convertire i dollari
USA in rand a un tasso di cambio fisso. Il contratto stabilisce che XYZ debba
corrispondere i rand in base ai volumi di vendita in Mozambico in cambio di
dollari USA a un tasso di cambio fisso di 6,00. Questo contratto è un derivato?
Sì. Il contratto ha due variabili sottostanti (il tasso di cambio estero e il volume delle
vendite), non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto
iniziale minore di quello richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe
una risposta simile ai cambiamenti dei fattori di mercato e contiene una clausola in
1187
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
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STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
merito al regolamento). L’IPSAS 29 non esclude dal proprio ambito di applicazione
derivati che si basano sul volume delle vendite.
B.8
Definizione di derivato: contratto forward pagato anticipatamente
Un’entità sottoscrive un contratto forward per l’acquisto di quote azionarie tra
un anno al prezzo a termine. Essa paga anticipatamente all’inizio in base al
prezzo corrente delle azioni. Il contratto forward è un derivato?
No. Il contratto forward non ha i requisiti di un derivato per cui “non richiede un
investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di
quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una
risposta simile a cambiamenti dei fattori di mercato”.
Per esempio: l’entità XYZ sottoscrive un contratto forward per l’acquisto di un
milione di azioni ordinarie T a un anno. Il prezzo attuale di mercato di T è di UM 50
per azione; il prezzo tra un anno di T è pari a UM 55 per azione. XYZ deve pagare
anticipatamente il contratto forward all’inizio effettuando un pagamento di UM 50
milioni. L’investimento iniziale nel contratto forward di UM 50 milioni è inferiore
all’importo nozionale applicato al sottostante, un milione di azioni al prezzo a
termine di UM 55 per azione, ossia UM 55 milioni. Tuttavia, l’investimento netto
iniziale si avvicina all’investimento che sarebbe richiesto per altri tipi di contratti che
ci si aspetterebbe abbiano risposte simili a cambiamenti dei fattori del mercato
perché le azioni di T potrebbero essere acquistate all’inizio per lo stesso prezzo di
UM 50. Di conseguenza, il contratto forward rimborsato in anticipo non soddisfa il
la condizione di investimento iniziale di uno strumento derivato.
B.9
Definizione di derivato: investimento netto iniziale
Molti strumenti derivati, quali i contratti future e le opzioni vendute negoziate
in borsa, richiedono dei conti a margine. Il conto a margine è parte
dell’investimento netto iniziale?
No. Il conto a margine non è parte dell’investimento netto iniziale in uno strumento
derivato. I conti a margine sono una forma di garanzia per la controparte o una cassa
di compensazione e possono assumere la forma di disponibilità liquide o di altri tipi
di attività, tipicamente attività liquide. I conti a margine sono attività distinte
contabilizzate separatamente.
B.10 Definizione di posseduto per negoziazione: portafoglio con una recente ed
effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo
La definizione di attività o passività finanziaria posseduta per la negoziazione
stabilisce che “un’attività o passività finanziaria è classificata come posseduta
per negoziazione se essa è …parte di un portafoglio di strumenti finanziari
identificati che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed
effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo”. Che
cos’è un “portafoglio” ai fini dell’applicazione di questa definizione?
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1188
Per quanto il termine “portafoglio” non sia esplicitamente definito nell’IPSAS 29, il
contesto in cui è utilizzato suggerisce che un portafoglio è un gruppo di attività o
passività finanziarie che sono gestite come parte di tale gruppo (IPSAS 29, paragrafo
10). Qualora vi sia evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta
all’ottenimento di un profitto nel breve periodo sugli strumenti finanziari inclusi in
tale portafoglio, tali strumenti finanziari soddisfano le condizioni per essere
posseduti per la negoziazione anche se il singolo strumento finanziario può in realtà
essere posseduto per un periodo di tempo maggiore.
B.11 Definizione strumenti finanziari posseduti per la negoziazione: bilanciamento
di un portafoglio
L’Entità A possiede un portafoglio di investimenti costituito da strumenti
rappresentativi di capitale e di debito. Le linee guida documentate sulla gestione
del portafoglio specificano che l’esposizione azionaria del portafoglio dovrebbe
essere limitata ad una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento del valore
totale del portafoglio. Il gestore del portafoglio è autorizzato a bilanciare il
portafoglio nell’ambito delle linee guida previste acquistando e vendendo
strumenti di debito e strumenti rappresentativi di capitale. È consentito
all’Entità A di classificare gli strumenti come disponibili per la vendita?
Dipende dalle intenzioni e dalla prassi consolidata dell’Entità A. Se il gestore del
portafoglio è autorizzato ad acquistare e a vendere strumenti per bilanciare i rischi di
un portafoglio, ma non sussiste l’intento di negoziare né una prassi consolidata di
negoziazione per ottenere profitti a breve termine, gli strumenti possono essere
classificati come disponibili per la vendita. Se il gestore del portafoglio acquista e
vende attivamente strumenti per generare profitti a breve termine, gli strumenti
finanziari in portafoglio sono classificati come posseduti per la negoziazione.
B.12 Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: quota
capitale collegata a un indice
L’Entità A acquista un’obbligazione strutturata collegata a un indice azionario
della durata di cinque anni con prezzo di emissione di UM 10 a un prezzo di
mercato di UM 12 al momento dell’acquisto. L’obbligazione non prevede alcun
pagamento di interessi prima della scadenza. Alla scadenza, l’obbligazione
prevede il rimborso del prezzo originario di emissione di UM 10 più un
rimborso aggiuntivo che dipende dal fatto che l’indice azionario specificato
superi un determinato livello alla data di scadenza. Se l’indice azionario non
supera o è pari al livello predeterminato non viene corrisposto alcun rimborso
aggiuntivo. Se l’indice azionario supera il livello predeterminato, il rimborso
aggiuntivo è pari al prodotto tra 1,15 e la differenza tra il livello dell’indice
azionario alla scadenza e il livello dell’indice azionario al momento
dell’emissione dell’obbligazione diviso per il livello dell’indice azionario al
momento dell’emissione. L’Entità A ha l’oggettiva intenzione e capacità di
possedere l’obbligazione sino alla scadenza. L’Entità A può classificare
l’obbligazione come investimento posseduto sino alla scadenza?
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IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
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Sì. L’obbligazione può essere classificata come investimento posseduto sino alla
scadenza perché prevede un pagamento fisso di UM 10 e una scadenza fissa e
l’entità ha l’oggettiva intenzione e capacità di possederla sino alla scadenza (IPSAS
29, paragrafo 10). Tuttavia, la caratteristica dell’indice azionario è un’opzione call
non strettamente correlata allo strumento di debito primario, che deve essere separato
come derivato incorporato secondo l’IPSAS 29, paragrafo 12. Il prezzo di acquisto di
UM 12 è ripartito tra lo strumento di debito primario e il derivato incorporato. Per
esempio, se il fair value dell’opzione incorporata è di UM 4, lo strumento di debito
primario è valutato UM 8 al momento della rilevazione iniziale. In questo caso, lo
sconto di UM 2 che è implicito nell’obbligazione primaria (quota capitale di UM 10
meno il valore contabile originario di UM 8) è ammortizzato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio per tutta la durata dell’obbligazione utilizzando il criterio
dell’interesse effettivo.
B.13 Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: interessi
collegati a un indice
Può un’obbligazione con pagamento fisso alla scadenza e una data di scadenza
fissa essere classificata come investimento posseduto sino alla scadenza se i
pagamenti degli interessi dell’obbligazione sono collegati al prezzo di una
merce, e l’entità ha l’oggettiva intenzione e capacità di possedere l’obbligazione
sino alla scadenza?
Sì. Tuttavia, i pagamenti degli interessi collegati alla merce determinano come
risultato un derivato incorporato che è separato e contabilizzato come derivato al fair
value (IPSAS 29, paragrafo 12). L’IPSAS 29, paragrafo 14, non è applicabile poiché
dovrebbe essere semplice separare l’investimento nello strumento primario di debito
(il pagamento fisso alla scadenza) dal derivato incorporato (i pagamenti di interessi
legati all’indice).
B.14 Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: vendita
successiva a un declassamento del merito creditizio (“rating”)
La vendita di un investimento posseduto sino alla scadenza, successiva a un
declassamento del merito creditizio dell’emittente da parte di un’agenzia di
rating, potrebbe far sorgere dubbi in merito all’intenzione dell’entità di
possedere altri investimenti sino alla scadenza?
Non necessariamente. È probabile che un declassamento denoti un peggioramento
del merito creditizio dell’emittente. L’IPSAS 29 specifica che una vendita dovuta a
un deterioramento significativo del merito creditizio dell’emittente potrebbe
soddisfare la condizione dell’IPSAS 29 e quindi non far sorgere dubbi circa
l’intenzione dell’entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza. Tuttavia, il
deterioramento della solvibilità deve essere significativo se confrontato con il merito
creditizio al momento della rilevazione iniziale. Inoltre, il declassamento del merito
creditizio non deve essere stato ragionevolmente previsto quando l’entità ha
classificato l’investimento come posseduto sino alla scadenza per soddisfare le
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1190
condizioni dell’IPSAS 29. Un declassamento minimo del merito creditizio
all’interno di una classe o da una classe di merito a quella immediatamente inferiore
potrebbe spesso essere considerato come ragionevolmente previsto. Se il
declassamento del merito creditizio insieme ad altre informazioni fornisce evidenze
di una riduzione di valore, il deterioramento del merito creditizio sarà spesso
considerato come significativo.
B.15 Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: vendite
consentite
Le vendite di attività finanziarie possedute sino alla scadenza a causa di un
cambiamento nella gestione potrebbero compromettere la classificazione di
altre attività finanziarie come possedute sino alla scadenza?
Sì. L’IPSAS 29, paragrafo AG35, non contempla il cambiamento nella gestione
come uno dei casi in cui le vendite o i trasferimenti dalla voce “posseduti sino alla
scadenza” non compromettono la classificazione come posseduti sino alla scadenza.
Le vendite in risposta a tale cambiamento nella gestione, quindi, metterebbero in
dubbio l’intenzione dell’entità di possedere investimenti sino alla scadenza.
Per esempio: l’entità X detiene un portafoglio di attività finanziarie classificato come
posseduto sino alla scadenza. Nell’esercizio in corso, su decisione dell’organo
direttivo è stata sostituita la dirigenza apicale dell’entità. La nuova direzione desidera
vendere una parte delle attività finanziarie possedute sino alla scadenza al fine di
condurre una strategia di espansione prevista e approvata dall’organo direttivo. Per
quanto il precedente team di direzione fosse stato in carica presso l’entità fin
dall’inizio e sebbene l’entità X in passato non fosse mai stata sottoposta a
un’importante ristrutturazione, la vendita tuttavia mette in dubbio l’intenzione
dell’entità X di possedere sino alla scadenza le attività finanziarie residue.
B.16 Definizione di investimenti posseduti sino alla scadenza: vendite in risposta a
requisiti patrimoniali specifici dell’entità
In alcuni paesi, gli organi di vigilanza delle banche o di altri settori possono
stabilire requisiti patrimoniali specifici per una entità basati sulla valutazione
del rischio di quella particolare entità. L’IPSAS 29, paragrafo AG35 e), indica
che un’entità che vende investimenti classificati come posseduti sino alla
scadenza in risposta a un incremento significativo imprevisto dei requisiti
patrimoniali di settore da parte degli organi di vigilanza, può farlo ai sensi
dell’IPSAS 29 senza necessariamente originare dubbi sull’intenzione dell’entità
di possedere altri investimenti sino alla scadenza. Le vendite di investimenti
classificati come posseduti sino alla scadenza, dovute a un significativo
incremento dei requisiti patrimoniali specifici per una entità imposti dagli
organi di vigilanza (ossia, quei requisiti patrimoniali applicabili a una
determinata entità e non all’intero settore), potrebbero dare origine a un tale
dubbio?
1191
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
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Sì, tali vendite “contaminano” l’intenzione dell’entità di possedere le altre attività
finanziarie sino alla scadenza, a meno che non si possa dimostrare che le vendite
soddisfano la condizione dell’IPSAS 29, paragrafo 10, per cui sono conseguenti a un
incremento dei requisiti patrimoniali, rappresentano un evento isolato al di fuori del
controllo dell’entità, non ricorrente e che l’entità non avrebbe potuto
ragionevolmente prevedere.
B.17 Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: garanzia
ricevuta in pegno, accordi di riacquisto (repo) e contratti su prestiti di valori
mobiliari
Un’entità non può avere una capacità dimostrata di possedere sino alla
scadenza un investimento se è soggetta a una restrizione che potrebbe vanificare
l’intenzione di possedere l’attività finanziaria sino alla scadenza. Ciò significa
che uno strumento di debito, dato in garanzia o trasferito a un terzo con un
accordo di riacquisto o tramite un’operazione di prestito di valori mobiliari e
che continua ad essere rilevato, non può essere classificato come investimento
posseduto sino alla scadenza?
No. L’intenzione e la capacità di un’entità di possedere strumenti di debito fino alla
scadenza non è necessariamente limitata se tali strumenti sono stati dati in garanzia o
sono soggetti a un accordo di riacquisto o di prestito titoli. Tuttavia, un’entità non ha
l’oggettiva intenzione e la capacità di detenere gli strumenti di debito sino alla
scadenza se non prevede di essere in grado di mantenere o recuperare l’accesso agli
strumenti.
B18. Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: “tainting
rule”
In risposta ad offerte pubbliche non sollecitate, l’Entità A vende un importo
rilevante di attività finanziarie classificate come possedute sino alla scadenza a
condizioni economicamente favorevoli. L’Entità A non classifica alcuna attività
finanziaria acquisita dopo la data della vendita come posseduta sino alla
scadenza. Tuttavia, l’entità non riclassifica gli investimenti residui classificati
come posseduti sino alla scadenza poiché afferma di essere ancora intenzionata
a possederli sino alla scadenza. L’Entità A è conforme all’IPSAS 29?
No. Ogniqualvolta una vendita o un trasferimento di un ammontare significativo di
attività finanziarie classificate come possedute sino alla scadenza fa sì che le
condizioni dell’IPSAS 29, paragrafo 10, e dell’IPSAS 29, paragrafo AG35, non
siano soddisfatte, nessuno strumento dovrebbe essere classificato in tale categoria.
Di conseguenza, eventuali attività residue possedute sino alla scadenza sono
riclassificate come attività finanziarie disponibili per la vendita. La riclassifica è
rilevata contabilmente nell’esercizio di riferimento in cui le vendite o i trasferimenti
si sono verificati ed è contabilizzata come un cambiamento di classificazione
secondo l’IPSAS 29, paragrafo 60. L’IPSAS 29, paragrafo 10, chiarisce che devono
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1192
trascorrere almeno due esercizi contabili completi prima che un’entità possa di
nuovo classificare delle attività finanziarie come possedute sino alla scadenza.
B.19 Definizione di investimenti posseduti sino alla scadenza: sottoclassificazione
per applicare la “tainting rule”
Può un’entità applicare le condizioni per la classificazione di attività possedute
sino alla scadenza di cui all’IPSAS 29, paragrafo 10, separatamente a diverse
categorie di attività finanziarie possedute sino alla scadenza, ad esempio,
strumenti di debito denominati in dollari USA e strumenti di debito denominati
in euro?
No. La ‘clausola di penalizzazione’ (tainting rule) dell’IPSAS 29, paragrafo 10, è
chiara. Se un’entità ha venduto o riclassificato un ammontare non irrilevante di
investimenti posseduti sino alla scadenza, non può classificare le attività finanziarie
come possedute sino alla scadenza.
B.20 Definizione di investimenti posseduti sino alla scadenza: applicazione della
“tainting rule” al consolidamento
Un’entità può applicare le condizioni dell’IPSAS 29, paragrafo 10,
separatamente alle attività finanziarie possedute sino alla scadenza detenute da
diverse entità appartenenti a un gruppo se, per esempio, le diverse entità sono
dislocate in paesi diversi con ambienti economici o contesti giuridici diversi?
No. Se un’entità ha venduto o riclassificato un ammontare non irrilevante di
investimenti classificati come posseduti sino alla scadenza nel bilancio consolidato,
non può classificare le attività finanziarie come possedute sino alla scadenza nel
bilancio consolidato, a meno che non siano soddisfatte le condizioni dell’IPSAS 29,
paragrafo 10.
B.21 Definizione di finanziamenti e crediti: strumento rappresentativo di capitale
Il possessore di uno strumento rappresentativo di capitale quale un’azione
privilegiata, con pagamenti fissi o determinabili, può classificare tale strumento
alla voce finanziamenti e crediti?
Sì. Se uno strumento rappresentativo di capitale non derivato, con pagamenti fissi o
determinabili e non quotato su un mercato attivo, sarà registrato come una passività
dall’emittente, esso potrebbe essere classificato sotto la voce finanziamenti e crediti
dal possessore, posto che la definizione sia altrimenti soddisfatta. L’IPSAS 27,
paragrafi 13 e 27, forniscono una guida alla classificazione di uno strumento
finanziario come passività o come strumento rappresentativo di capitale dal punto di
vista dell’emittente di uno strumento finanziario. Se uno strumento soddisfa la
definizione di strumento rappresentativo di capitale secondo l’IPSAS 28, esso non
può essere classificato dal possessore come finanziamenti e crediti.
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IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
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B.22 Definizione di finanziamenti e crediti: depositi di banche presso altre banche
Le banche effettuano depositi a termine presso una banca centrale o presso
altre banche. Il titolo di deposito è a volte negoziabile, a volte no. Anche se
negoziabile, la banca depositaria può essere intenzionata a venderlo oppure non
esserlo. Tale deposito rientrerà tra i finanziamenti e crediti secondo l’IPSAS 29,
paragrafo 10?
Tale deposito risponde alla definizione di finanziamenti e crediti, indipendentemente
dal fatto che il titolo di deposito sia negoziabile, a meno che la banca depositaria non
intenda vendere lo strumento immediatamente o nel breve termine, caso in cui il
deposito verrebbe classificato come un’attività finanziaria posseduta per
negoziazione.
B.23 Definizione di costo ammortizzato: strumenti di debito perpetuo con tasso
fisso o variabile basato su tassi di mercato
A volte le entità acquistano o emettono strumenti di debito per i quali è richiesta
la valutazione al costo ammortizzato e rispetto al quale l’emittente non ha
alcuna obbligazione a ripagare la quota capitale. L’interesse può essere
corrisposto a tasso fisso o a tasso variabile. La differenza tra l’importo iniziale
corrisposto o ricevuto e zero (“l’importo a scadenza”) potrebbe essere
ammortizzata immediatamente al momento della rilevazione iniziale al fine di
determinare il costo ammortizzato se il tasso di interesse è fisso o se è specificato
come un tasso variabile basato su tassi di mercato?
No. Poiché non ci sono rimborsi di capitale, non c’è alcun ammortamento della
differenza tra l’importo iniziale e l’importo a scadenza se il tasso di interesse è fisso
o se è specificato come un tasso variabile basato su tassi di mercato. Poiché i
pagamenti di interessi sono fissi o basati su tassi di mercato e saranno corrisposti in
perpetuo, il costo ammortizzato (il valore attuale del flusso di pagamenti futuri in
disponibilità liquide scontati al tasso di interesse effettivo) è pari alla quota capitale
in ciascun periodo (IPSAS 29, paragrafo 10).
B.24 Definizione di costo ammortizzato: strumenti di debito perpetuo con tasso di
interesse decrescente
Se il tasso di interesse pattuito su uno strumento di debito irredimibile
diminuisce nel tempo, il costo ammortizzato sarà pari alla quota capitale in ogni
periodo?
No. Da un punto di vista economico, alcuni o tutti i pagamenti per interessi sono
considerati rimborsi di quota capitale. Per esempio, il tasso di interesse può essere
pattuito al 16 per cento per i primi dieci anni e allo zero per cento nei periodi
successivi. In tal caso, l’importo iniziale è ammortizzato a zero durante i primi dieci
anni utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, in quanto una parte dei pagamenti
per interessi rappresenta rimborsi di quota capitale. Il costo ammortizzato è pari a
zero dopo dieci anni perché il valore attuale del flusso di pagamenti di disponibilità
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1194
liquide future in periodi successivi è zero (non sussistono ulteriori pagamenti in
disponibilità liquide, né come quota capitale, né come interessi nei periodi
successivi).
B.25 Esempio di calcolo del costo ammortizzato: attività finanziaria
Le attività finanziarie che sono escluse dalla valutazione al fair value e hanno
una scadenza fissa dovrebbero essere valutate al costo ammortizzato. Come
viene calcolato il costo ammortizzato?
Secondo l’IPSAS 29, il costo ammortizzato è calcolato utilizzando il criterio
dell’interesse effettivo. Il tasso di interesse effettivo inerente a uno strumento
finanziario è il tasso che sconta esattamente i flussi finanziari stimati associati allo
strumento finanziario per tutta la vita attesa dello strumento o, ove appropriato, per
un periodo più breve al valore contabile netto al momento della rilevazione iniziale.
Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti che sono parte
integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione, e tutti gli altri premi o
sconti direttamente attribuibili.
L’esempio che segue illustra come il costo ammortizzato è calcolato utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo. L’Entità A acquista uno strumento di debito a 5 anni
dalla scadenza per il suo fair value di UM 1.000 (inclusi i costi di transazione). Lo
strumento ha una quota capitale di UM 1.250 e corrisponde un interesse fisso del 4,7
per cento che è pagato annualmente (UM 1.250 × 4,7 per cento = UM 59 per anno).
Il contratto inoltre specifica che il debitore ha un’opzione di rimborso anticipato
dello strumento e non verrà applicata alcuna penale per il rimborso anticipato.
All’inizio, l’entità prevede che il debitore non rimborserà lo strumento.
È possibile dimostrare che, per ripartire gli interessi ricevuti e lo sconto iniziale sulla
vita dello strumento di debito a un tasso costante basato sul valore contabile, essi
devono essere accantonati al tasso del 10 per cento annuo. La tabella di seguito
riportata fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i
flussi finanziari dello strumento di debito in ogni periodo di riferimento.
Anno
a) (b = a × 10%)
c)
(d = a + b – c)
Costo
ammortizzato
all’inizio dell’anno
Interessi
attivi
Flussi
finanziari
Costo
ammortizzato alla
fine dell’anno
20X0
1.000
100
59
1.041
20X1
1.041
104
59
1.086
20X2
1.086
109
59
1.136
20X3
1.136
113
59
1.190
20X4
1.190
119
1.250 + 59
–
Il primo giorno del 20X2 l’entità rivede la propria stima dei flussi finanziari. Ora
prevede che il 50 per cento del capitale sarà rimborsato alla fine del 20X2 e il
1195
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
rimanente 50 per cento alla fine del 20X4. In conformità all’IPSAS 29, paragrafo
AG20, si rettifica il saldo di apertura dello strumento di debito nel 20X2. L’importo
rettificato è calcolato attualizzando l’importo che l’entità prevede di ricevere nel
20X2 e negli anni a seguire utilizzando il tasso di interesse effettivo originario (10
per cento). Ciò comporta che il nuovo saldo di apertura del 20X2 è di UM 1.138. La
rettifica di UM 52 (UM 1.138 – UM 1.086) è rilevata nell’avanzo o disavanzo di
esercizio nel 20X2. La tabella di seguito riportata fornisce informazioni circa il costo
ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari rettificati a seguito della
modifica della stima.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1196
Anno
a) (b = a × 10%)
c)
(d = a + b – c)
Costo
ammortizzato
all’inizio dell’anno
Interessi
attivi
Flussi
finanziari
Costo
ammortizzato alla
fine dell’anno
20X0
1.000
100
59
1.041
20X1
1.041
104
59
1.086
20X2
1.086 + 52
114
625 + 59
568
20X3
568
57
30
595
20X4
595
60
625 + 30
–
Se lo strumento di debito subisce una riduzione di valore, per esempio alla fine del
20X3, la perdita per riduzione di valore è calcolata come la differenza tra il valore
contabile (UM 595) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati scontati al
tasso di interesse effettivo originario (10 per cento).
B.26 Esempio di calcolo del costo ammortizzato: strumenti di debito con
pagamenti di interesse a scalare
Le entità a volte acquistano o emettono strumenti di debito con un tasso di
interesse predeterminato che aumenta o diminuisce progressivamente
(“interesse a scalare”) durante la vita dello strumento di debito. Se uno
strumento di debito con interessi a scalare e nessun derivato incorporato è
emesso a UM 1.250 e ha un importo a scadenza di UM 1.250, il costo
ammortizzato sarebbe pari a UM 1.250 in ogni periodo di riferimento per tutta
la durata dello strumento di debito?
No. Per quanto non ci sia differenza tra l’importo iniziale e l’importo a scadenza,
un’entità utilizza il criterio dell’interesse effettivo per ripartire i pagamenti per
interessi sulla durata dello strumento di debito per ottenere un tasso costante sul
valore contabile (IPSAS 29, paragrafo 10).
L’esempio di seguito riportato illustra come il costo ammortizzato sia calcolato
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo per uno strumento con un tasso di
interesse predeterminato che aumenta o diminuisce durante la vita dello strumento di
debito (“interesse a scalare”).
Il 1 gennaio 2000, l’Entità A emette uno strumento di debito a un prezzo pari a UM
1.250. La quota capitale è UM 1.250 e lo strumento di debito è rimborsabile al 31
dicembre 2004. Il tasso d’interesse è specificato nell’accordo di finanziamento in
percentuale del capitale come segue: 6,0 per cento nel 2000 (UM 75), 8,0 per cento
nel 2001 (UM 100), 10,0 per cento nel 2002 (UM 125), 12,0 per cento nel 2003 (UM
150) e 16,4 per cento nel 2004 (UM 205). In questo caso, il tasso di interesse che
attualizza esattamente il flusso di pagamenti futuri in disponibilità liquide fino a
scadenza è il 10 per cento. Quindi, i pagamenti per interessi in disponibilità liquide
1197
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
sono riallocati per la durata dello strumento di debito al fine di determinare il costo
ammortizzato in ciascun esercizio. In ciascun esercizio, il costo ammortizzato
all’inizio del periodo è moltiplicato per il tasso di interesse effettivo del 10 per cento
e aggiunto al costo ammortizzato. Eventuali pagamenti in disponibilità liquide sono
dedotti dal numero che ne deriva. Di conseguenza, il costo ammortizzato in ogni
periodo è come segue:
Anno
a) (b = a × 10%)
c)
(d = a + b – c)
Costo
ammortizzato
all’inizio dell’anno
Interessi
attivi
Flussi
finanziari
Costo
ammortizzato alla
fine dell’anno
20X0
1.250
125
75
1.300
20X1
1.300
130
100
1.330
20X2
1.330
133
125
1.338
20X3
1.338
134
150
1.322
20X4
1.322
133
1.250 + 205
–
B.27 Contratti standardizzati: mancanza di un mercato regolamentato
Un contratto di acquisto di un’attività finanziaria può essere un contratto
standardizzato se non c’è un mercato regolamentato in cui negoziare tale
contratto?
Sì. L’IPSAS 29, paragrafo 10, fa riferimento alle condizioni che richiedono la
consegna dell’attività entro un arco di tempo stabilito generalmente dal regolamento
o da convenzioni del mercato interessato. Il mercato, nell’accezione dell’IPSAS 29,
paragrafo 10, non è limitato alla borsa valori ufficiale o a un mercato over-thecounter organizzato. Piuttosto, esso denota l’ambiente in cui l’attività finanziaria è
abitualmente scambiata. Un arco temporale accettabile sarebbe il periodo
ragionevolmente e abitualmente richiesto affinché le parti completino l’operazione e
preparino e firmino i documenti conclusivi.
Per esempio, un mercato per l’emissione privata di strumenti finanziari può essere
considerato un mercato.
B.28 Contratti standardizzati: contratto forward
L’Entità ABC sottoscrive un contratto forward per l’acquisto di un milione di
azioni ordinarie di M a due mesi al prezzo di UM 10 per azione. Il contratto non
è un contratto negoziato in una borsa valori. Il contratto stabilisce che ABC
accetti la consegna fisica delle azioni e corrisponda alla controparte UM 10
milioni in disponibilità liquide. Le azioni di M sono negoziate in un mercato
pubblico attivo a una media di 100.000 azioni al giorno. La consegna standard è
di tre giorni. Il contratto forward è considerato come un contratto
standardizzato?
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1198
No. Il contratto deve essere contabilizzato come derivato perché non è regolato nel
modo stabilito dal regolamento o dalle convenzioni del mercato interessato.
B.29 Contratti standardizzati: quali sono le clausole di adempimento solitamente
applicate?
Se gli strumenti finanziari di un’entità sono negoziati su più di un mercato
attivo, e le clausole di adempimento differiscono tra i vari mercati attivi, quali
clausole si applicano nel valutare se un contratto per l’acquisto di tali strumenti
finanziari è un contratto standardizzato?
Le clausole che si applicano sono quelle del mercato in cui avviene effettivamente
l’acquisto.
Per esempio: l’Entità XYZ acquista un milione di azioni dell’Entità ABC su una
borsa valori statunitense, per esempio, tramite un intermediario. La data di
regolamento del contratto è di sei giorni lavorativi. Gli scambi azionari sulle borse
valori statunitensi sono solitamente regolati dopo tre giorni lavorativi. Poiché la
negoziazione è regolata dopo sei giorni lavorativi, non soddisfa i termini per
l’esenzione come contratto standardizzato.
Tuttavia, se XYZ avesse effettuato la stessa operazione su una borsa valori estera che
prevede un periodo di regolamento di sei giorni lavorativi, il contratto rientrerebbe
nei termini per l’esenzione come contratto standardizzato.
B.30 Contratti standardizzati: acquisto di azioni attraverso un’opzione call
L’Entità A acquista un’opzione call su un mercato regolamentato che le
consente di acquistare 100 azioni dell’Entità XYZ in un qualsiasi momento dei
tre mesi successivi a un prezzo di UM 100 per azione. Se l’Entità A esercita
l’opzione, ha 14 giorni per regolare l’operazione secondo il regolamento o la
convenzione vigente nel mercato delle opzioni. Le azioni di XYZ sono negoziate
su un mercato regolamentato attivo che richiede il regolamento dell’operazione
dopo tre giorni. L’acquisto di azioni avvenuto tramite l’esercizio dell’opzione è
da considerarsi un acquisto di azioni standardizzato?
Sì. Il regolamento di un’opzione è determinato dalla regolamentazione o dalla
convenzione nel mercato delle opzioni, per cui all’atto dell’esercizio dell’opzione
questa non è più contabilizzata come derivato in quanto il regolamento per consegna
delle azioni entro 14 giorni è un’operazione standardizzata.
B.31 Rilevazione ed eliminazione contabile di passività finanziarie utilizzando la
contabilizzazione alla data di negoziazione o alla data di regolamento
L’IPSAS 29 ha regole speciali circa la rilevazione contabile ed eliminazione
contabile di attività finanziarie utilizzando la data di negoziazione o data di
regolamento. Queste regole si applicano alle operazioni in strumenti finanziari
che sono classificati come passività finanziarie, quali le operazioni in passività
rappresentate da depositi e passività per negoziazione?
1199
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
No. L’IPSAS 29 non contiene alcun requisito specifico sulla contabilizzazione alla
data di negoziazione e di regolamento nel caso di operazioni in strumenti finanziari
che sono classificati come passività finanziarie. Si applicano quindi i requisiti
generali per la rilevazione ed eliminazione contabile dell’IPSAS 29, paragrafo 18, e
IPSAS 29, paragrafo 41. L’IPSAS 29, paragrafo 16, afferma che le passività
finanziarie sono rilevate alla data in cui l’entità “diviene parte nelle clausole
contrattuali dello strumento”. Tali contratti generalmente non sono rilevati a meno
che una della parti non abbia adempiuto o a meno che il contratto non sia un
contratto derivato non esente dall’ambito di applicazione dell’IPSAS 29. L’IPSAS
29, paragrafo 41, specifica che le passività finanziarie sono eliminate soltanto
quando sono estinte, ossia quando l’obbligazione specificata nel contratto è
adempiuta o cancellata oppure scaduta.
Sezione C: Derivati incorporati
C.1
Derivati incorporati: separazione di uno strumento primario di debito
Se è stabilito che un derivato incorporato diverso da un’opzione debba essere
separato da uno strumento primario di debito, come sono identificate le
condizioni dello strumento primario di debito e del derivato incorporato? Per
esempio, lo strumento primario di debito sarà uno strumento a tasso fisso, uno
strumento a tasso variabile o uno zero coupon?
Le condizioni dello strumento primario di debito riflettono le condizioni sostanziali
stabilite o implicite dello strumento ibrido. In assenza di condizioni implicite o
dichiarate, l’entità esprime il proprio giudizio in merito alle condizioni. Tuttavia,
un’entità può non identificare una componente non specificata o può non stabilire le
condizioni dello strumento primario di debito in un modo che comporterebbe la
separazione di un derivato incorporato che non è ancora chiaramente presente nello
strumento ibrido, ossia non può creare un flusso finanziario che non esiste. Per
esempio, se uno strumento di debito a cinque anni paga interessi fissi annui pari a
UM 40.000 e rimborsa un capitale a scadenza di UM 1.000.000 moltiplicato per la
variazione di un indice azionario, non sarebbe appropriato individuare in tale
strumento un contratto primario a tasso variabile e un contratto di swap azionario
incorporato con la parte a tasso variabile a compensazione invece di identificare un
contratto primario a tasso fisso. In tale esempio, il contratto primario è uno strumento
di debito a tasso fisso che paga UM 40.000 annualmente perché nello strumento
ibrido non esistono flussi finanziari per interessi a tasso variabile.
Inoltre, le condizioni di un derivato incorporato diverso da un’opzione, come un
contratto forward o uno swap, devono essere determinate in modo che il derivato
incorporato comporti un fair value pari a zero all’inizio dello strumento ibrido. Se
fosse permesso separare derivati incorporati diversi da un’opzione ad altre
condizioni, un singolo strumento ibrido potrebbe essere scomposto in una varietà
infinita di combinazioni di strumenti primari di debito e derivati incorporati, per
esempio, separando derivati incorporati con condizioni che creano un effetto di leva,
asimmetria o altro tipo di esposizione al rischio non ancora presente nello strumento
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1200
ibrido. Quindi, non è appropriato separare un derivato incorporato diverso da
un’opzione a condizioni che comportano un fair value diverso da zero all’inizio dello
strumento ibrido. La determinazione delle condizioni di un derivato incorporato si
basa sulle condizioni esistenti quando lo strumento finanziario era stato emesso.
C.2
Derivati incorporati: separazione di un’opzione incorporata
La risposta alla domanda C.1 indica che le condizioni di un derivato
incorporato diverso da un’opzione dovrebbero essere determinate in modo da
comportare che il derivato incorporato abbia un fair value pari a zero al
momento della rilevazione iniziale di uno strumento ibrido. Quando un derivato
incorporato basato su un’opzione viene separato, le condizioni dell’opzione
incorporata devono essere determinate in modo tale che il derivato incorporato
abbia o un fair value pari a zero o un valore intrinseco pari a zero (cioè, deve
essere at the money) all’inizio dello strumento ibrido?
No. Il comportamento economico di uno strumento ibrido con un derivato
incorporato basato su opzione dipende in maniera critica dal prezzo di esercizio (o
tasso di esercizio) specificato come caratteristica dell’opzione insita nello strumento
ibrido, come illustrato di seguito. Quindi, la separazione di un derivato incorporato
basato su un’opzione, (tra cui qualsiasi caratteristica incorporata in uno strumento
ibrido del tipo put, call, cap, floor, opzioni su cap, floor e swap) dovrebbe essere
basata sulle condizioni stabilite della caratteristica dell’opzione documentate nello
strumento ibrido. Di conseguenza, il derivato incorporato non avrebbe
necessariamente un fair value o valore intrinseco pari a zero al momento della
rilevazione iniziale dello strumento ibrido.
Se si richiedesse a un’entità di identificare le condizioni di un derivato incorporato
basato su un’opzione al fine di ottenere un fair value del derivato incorporato pari a
zero, il prezzo di esercizio (o tasso di esercizio) dovrebbe generalmente essere
determinato in modo che l’opzione sia infinitamente out of the money. Ciò
comporterebbe una probabilità pari a zero che l’opzione sia esercitata. Tuttavia,
poiché la probabilità di esercizio dell’elemento opzione in uno strumento ibrido
generalmente non è zero, non sarebbe coerente con il probabile comportamento
economico dello strumento ibrido assumere un fair value iniziale pari a zero.
Analogamente, se si richiedesse a un’entità di identificare le condizioni di un
derivato incorporato basato su opzioni così da ottenere un valore intrinseco del
derivato incorporato pari a zero, si dovrebbe assumere che il prezzo di esercizio (o
tasso di esercizio) sia pari al prezzo (o tasso) della variabile sottostante al momento
della rilevazione iniziale dello strumento ibrido. In questo caso, il fair value
dell’opzione consisterebbe soltanto nel valore temporale. Tuttavia, tale assunto non
sarebbe coerente con il probabile comportamento economico dello strumento ibrido,
inclusa la probabilità che l’elemento di opzione sia esercitato, tranne laddove il
prezzo di esercizio concordato fosse effettivamente pari al prezzo (o tasso) della
variabile sottostante al momento della rilevazione iniziale dello strumento ibrido.
1201
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
La natura economica di un derivato incorporato basato su un’opzione è
fondamentalmente diversa da quella di un derivato incorporato basato su un contratto
forward (inclusi contratti forward e swap), perché le condizioni di un contratto
forward sono tali per cui un pagamento basato sulla differenza tra il prezzo del
sottostante e il prezzo del contratto forward avverrà a una data specificata, mentre le
condizioni di un’opzione sono tali per cui il pagamento basato sulla differenza tra il
prezzo del sottostante e il prezzo di esercizio dell’opzione può o meno verificarsi a
seconda della relazione esistente tra il prezzo di esercizio concordato e il prezzo del
sottostante a una data specificata o in date future. Pertanto, rettificare il prezzo di
esercizio di un derivato incorporato basato su un’opzione altera la natura dello
strumento ibrido. D’altra parte, se le condizioni di un derivato incorporato diverso da
un’opzione incluso in uno strumento primario di debito fossero determinate in modo
da comportare un fair value di importo diverso da zero all’inizio dello strumento
ibrido, tale importo rappresenterà essenzialmente un finanziamento ricevuto o
erogato. Di conseguenza, come indicato nella risposta alla Domanda C.1, non è
appropriato separare un derivato diverso da un’opzione incorporato in uno strumento
primario di debito a condizioni che comportino un fair value diverso da zero al
momento della rilevazione iniziale dello strumento ibrido.
C.3
Derivati incorporati: contabilizzazione di un’obbligazione convertibile
Qual è il trattamento contabile di un investimento in un’obbligazione (attività
finanziaria) che è convertibile in strumenti rappresentativi di capitale
dell’entità emittente o altra entità prima della scadenza?
Un investimento in un’obbligazione convertibile prima della scadenza generalmente
non può essere classificato come posseduto sino alla scadenza perché ciò non
sarebbe coerente con il pagamento relativo all’elemento di conversione, ossia con il
diritto alla conversione in strumenti rappresentativi di capitale prima della scadenza.
Un investimento in un’obbligazione convertibile può essere classificato come
un’attività finanziaria disponibile per la vendita a condizione che non sia acquistato a
fini di negoziazione. L’opzione di conversione in azioni è un derivato incorporato.
Se l’obbligazione è classificata come disponibile per la vendita (ossia le variazioni di
fair value sono rilevate nell’attivo netto/patrimonio netto fino a quando
l’obbligazione non è venduta), l’opzione di conversione in strumenti rappresentativi
di capitale (il derivato incorporato) deve essere separata. L’importo corrisposto per
l’obbligazione è suddiviso tra lo strumento di debito senza l’opzione di conversione
e l’opzione di conversione in azioni. Le variazioni di fair value dell’opzione di
conversione in strumenti rappresentativi di capitale sono rilevate nell’avanzo o
disavanzo di esercizio, a meno che l’opzione non sia parte di una relazione di
copertura di flussi finanziari.
Se l’obbligazione convertibile è valutata al fair value e le variazioni di fair value
sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio, non è consentita la separazione
del derivato incorporato dall’obbligazione primaria.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1202
C.4
Derivati incorporati: partecipazione al capitale di rischio
In alcuni casi, i contratti stipulati dalle entità “venture capital” che erogano
prestiti subordinati stabiliscono che, se e quando il debitore quota le proprie
azioni in una borsa valori, l’entità “venture capital” è autorizzata a ricevere
azioni dell’entità debitrice a titolo gratuito o a un prezzo molto basso (una
partecipazione al capitale di rischio, talvolta detto equity kicker) in aggiunta agli
interessi e al rimborso del capitale. In conseguenza della partecipazione al
capitale di rischio, gli interessi sul prestito subordinato sono inferiori a quelli
altrimenti applicabili. Assumendo che il prestito subordinato non sia valutato al
fair value con le variazioni di fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di
esercizio (IPSAS 29, paragrafo 12 c)), la partecipazione al capitale di rischio
soddisfa la definizione di derivato incorporato anche se è subordinata alla
futura quotazione in borsa del debitore?
Sì. Le caratteristiche economiche e i rischi di un rendimento azionario non sono
strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi di uno strumento
primario di debito (IPSAS 29, paragrafo 12 a)). La partecipazione al capitale di
rischio soddisfa la definizione di derivato in quanto ha un valore che varia in
conseguenza del cambiamento del prezzo delle azioni del debitore, non richiede un
investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di
quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta
simile a cambiamenti di fattori di mercato, ed è regolata a una data futura (IPSAS 29,
paragrafo 12 b) e IPSAS 29, paragrafo 10 a)). La partecipazione al capitale di rischio
soddisfa la definizione di derivato anche se il diritto a ricevere azioni è subordinato
alla futura quotazione in borsa del debitore. L’IPSAS 29, paragrafo AG21, statuisce
che un derivato potrebbe prevedere un pagamento non collegato a un valore
nozionale, in conseguenza di un evento futuro. Una partecipazione al capitale di
rischio è simile a un tale derivato, eccetto che non dà diritto a un pagamento
prestabilito, ma a un diritto di opzione se l’evento futuro si verifica.
C.5
Derivati incorporati: identificazione di strumenti di debito o strumenti
rappresentativi di capitale come contratti primari
L’Entità A acquista un strumento di “debito” quinquennale emesso dall’Entità
B con un valore capitale di UM 1 milione indicizzato al corso delle azioni
dell’Entità C. Alla scadenza, l’Entità A riceverà dall’Entità B il valore capitale,
più oppure meno la variazione del fair value di 10.000 azioni dell’Entità C. Il
prezzo corrente dell'azione è UM 110. Non viene effettuato alcun pagamento
separato per interessi dall’Entità B. Il prezzo di acquisto è di UM 1 milione.
L’Entità A classifica lo strumento di debito come disponibile per la vendita.
L’Entità A conclude che lo strumento è uno strumento ibrido con un derivato
incorporato a causa della quota capitale indicizzata all’azione dell’entità C. Ai
fini della separazione di un derivato incorporato, il contratto primario è uno
strumento rappresentativo di capitale o di debito?
1203
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Il contratto primario è uno strumento di debito perché lo strumento ibrido ha una
scadenza stabilita, ossia non soddisfa la definizione di strumento rappresentativo di
capitale (IPSAS 28, paragrafo 9, e IPSAS 28, paragrafo 14). È contabilizzato come
uno strumento di debito zero coupon. Quindi, nel contabilizzare uno strumento
primario, l’Entità A imputa l’interesse su UM 1 milione ai cinque anni utilizzando il
tasso di interesse di mercato applicabile al momento della rilevazione iniziale. Il
derivato incorporato diverso da un’opzione è separato in modo da avere un fair value
iniziale pari a zero (vedere Domanda C.1.).
C.6
Derivati incorporati: Strumenti sintetici
L’Entità A acquisisce uno strumento di debito a tasso variabile a cinque anni
emesso dall’Entità B. Allo stesso tempo, sottoscrive un interest rate swap con
l’Entità C in cui paga a tasso variabile e riceve a tasso fisso. L’Entità A
considera la combinazione dello strumento di debito e dello swap come uno
strumento sintetico a tasso fisso e classifica lo strumento come investimento
posseduto sino alla scadenza, poiché ha l’oggettiva intenzione e la capacità di
possederlo sino alla scadenza L’Entità A sostiene che la contabilizzazione
separata dello swap non è appropriata poiché l’IPSAS 29, paragrafo AG46 a),
dispone che un derivato incorporato sia classificato insieme al proprio
strumento primario se il derivato è collegato a un tasso di interesse che può
cambiare l’importo per interessi che sarebbe altrimenti pagato o ricevuto sul
contratto primario di debito. L’analisi dell’entità è corretta?
No. Gli strumenti derivati incorporati sono termini e condizioni contrattuali inclusi
nei contratti primari non derivati. Generalmente non è appropriato trattare due o più
strumenti finanziari separati come uno strumento singolo combinato
(contabilizzazione di uno “strumento sintetico”) ai fini dell’applicazione dell’IPSAS
29. Ciascuno strumento finanziario ha le proprie clausole contrattuali e condizioni e
ognuno può essere trasferito o regolato separatamente. Pertanto, lo strumento di
debito e lo swap sono classificati separatamente. Le operazioni qui descritte
differiscono dalle operazioni discusse nella domanda B.5, che non avevano altra
sostanza ad eccezione dell’interest rate swap che ne deriva.
C.7
Derivati incorporati: contratti di acquisto e di vendita in strumenti in valuta
estera
Un contratto di fornitura prevede il pagamento in una valuta diversa a) dalla
valuta funzionale di entrambe le parti del contratto, b) dalla valuta in cui il
prodotto è regolarmente denominato nelle operazioni commerciali in tutto il
mondo e c) dalla valuta comunemente utilizzata nei contratti per l’acquisto o la
vendita di beni non finanziari nell’ambiente economico in cui l’operazione ha
luogo. In questo caso, esiste un derivato incorporato che dovrebbe essere
separato ai sensi dell’IPSAS 29?
Sì. Per esempio: un’entità norvegese accetta di vendere petrolio a un’entità in
Francia. Il contratto petrolifero è denominato in franchi svizzeri, anche se i contratti
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1204
petroliferi sono regolarmente denominati in dollari USA nelle operazioni
commerciali di tutto il mondo, e la corona norvegese è comunemente utilizzata nei
contratti per l’acquisto o la vendita di beni non finanziari in Norvegia. Nessuna delle
due entità svolge attività importanti in franchi svizzeri. In questo caso, l’entità
norvegese considera il contratto di fornitura come un contratto primario con un
contratto forward su valuta estera incorporato per l’acquisto di franchi svizzeri.
L’entità francese considera il contratto di fornitura come un contratto primario con
un contratto forward su valuta estera incorporato per vendere franchi svizzeri.
Ciascuna entità include le variazioni di fair value sul contratto forward su valuta
nell’avanzo o disavanzo di esercizio, a meno che l’entità che redige il bilancio non lo
designi come uno strumento di copertura di flussi finanziari, se appropriato.
C.8
Derivati incorporati in valuta estera: disposizione relativa a una valuta estera
non correlata
L’Entità A, la cui valuta di misurazione degli elementi nel proprio bilancio è
l’euro (la sua valuta funzionale), sottoscrive un contratto con l’Entità B, la cui
valuta funzionale è la corona norvegese, per l’acquisto di petrolio tra sei mesi al
prezzo di 1.000 dollari USA. Il contratto petrolifero primario non rientra
nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 29 perché è stato sottoscritto e continua
ad essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo le
esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità (IPSAS 29, paragrafi 4 e
AG22). Il contratto petrolifero comprende una disposizione con effetto leva su
una valuta estera che statuisce che le parti, oltre alla fornitura e al pagamento
del petrolio, scambieranno un importo pari alla fluttuazione del tasso di cambio
tra dollaro USA e corona norvegese applicato a un importo nozionale di 100.000
dollari USA. Secondo l’IPSAS 29, paragrafo12, questo derivato incorporato (la
disposizione con effetto leva su valuta estera) è considerato strettamente legato
al contratto petrolifero primario?
No, la disposizione con effetto leva su valuta estera è da considerarsi distinta dal
contratto petrolifero primario perché non è strettamente legata a quest’ultimo (IPSAS
29, paragrafo AG46 d).
La disposizione di pagamento di 1.000 dollari USA secondo il contratto petrolifero
primario può essere considerata come un derivato su valuta estera in quanto il dollaro
USA non è la valuta funzionale né dell’Entità A, né dell’Entità B. Questo derivato su
valuta estera non dovrebbe essere separato in quanto è conforme all’IPSAS 29,
paragrafo AG45 d) secondo cui un contratto di petrolio greggio che prevede un
pagamento in dollari USA non deve essere considerato un contratto primario
associato a un derivato su valuta estera.
La disposizione con effetto leva su valuta estera che stabilisce che le parti si
scambieranno un importo pari alla fluttuazione del tasso di cambio tra dollaro USA e
corona norvegese applicato a un importo nozionale di 100.000 dollari USA è in
aggiunta al pagamento richiesto per l’operazione petrolifera. Non è correlata al
1205
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
contratto petrolifero primario ed è quindi da esso separata e contabilizzata come un
derivato incorporato in base all’IPSAS 29, paragrafo 12.
C.9
Derivati incorporati in valuta estera: valuta di commercio internazionale
L’IPSAS 29, paragrafo AG46 d) fa riferimento alla valuta in cui è normalmente
espresso il prezzo dei beni o servizi correlati nelle operazioni commerciali nel
mondo. Potrebbe essere questa una valuta utilizzata per un certo prodotto o
servizio nelle operazioni commerciali della zona di una delle parti sostanziali del
contratto?
No. La valuta in cui è normalmente espresso il prezzo dei beni o servizi correlati
nelle operazioni commerciali nel mondo è soltanto una valuta utilizzata per
operazioni similari in tutto il mondo e non soltanto in una certa area geografica.
Per esempio, se le operazioni transnazionali sul gas naturale in America del
Nord sono normalmente espresse in dollari USA, e tali operazioni sono
normalmente espresse in euro in Europa, né il dollaro USA, né l’euro sono una
valuta in cui i beni o i servizi sono normalmente espressi nelle operazioni
commerciali nel mondo.
C.10 Derivati incorporati: il possessore ha la facoltà ma non l’obbligo di regolare
senza recuperare sostanzialmente tutti gli investimenti contabilizzati
Se le condizioni di uno strumento combinato consentono, ma non richiedono,
che il possessore regoli lo strumento combinato in un modo che comporti che
non tutto l’investimento contabilizzato sia sostanzialmente recuperato e che
l’emittente non abbia tale diritto (per esempio, uno strumento di debito che può
essere oggetto di un’opzione put), il contratto soddisfa la condizione dell’IPSAS
29, paragrafo AG46 a), per cui il possessore non recupererebbe sostanzialmente
tutto l’investimento contabilizzato?
No. La condizione secondo la quale “il possessore non recupererebbe
sostanzialmente tutto l’investimento contabilizzato”, non è soddisfatta se le
condizioni dello strumento combinato consentono, ma non richiedono, che
l’investitore regoli lo strumento combinato in modo tale che non sia possibile
recuperare sostanzialmente tutto l’investimento contabilizzato e che l’emittente non
abbia tale diritto. Di conseguenza, un contratto primario fruttifero con un derivato su
tassi d’interesse incorporato con tali condizioni è considerato strettamente correlato
al contratto primario. La condizione per cui “il possessore non recupererebbe
sostanzialmente tutto l’investimento contabilizzato” si applica a situazioni in cui il
possessore può essere costretto ad accettare il regolamento per un importo tale da
impedire al possessore di recuperare sostanzialmente tutto l’investimento
contabilizzato.
C.11 Derivati incorporati: determinazione attendibile del fair value
Nel caso in cui un derivato incorporato che deve essere separato non possa
essere valutato attendibilmente perché sarà regolato con uno strumento
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1206
rappresentativo di capitale non quotato, il cui fair value non può essere valutato
attendibilmente, il derivato incorporato è valutato al costo?
No. In questo caso, l’intero contratto combinato è trattato come uno strumento
finanziario posseduto per negoziazione (IPSAS 29, paragrafo 14). Se il fair value
dello strumento combinato può essere valutato attendibilmente, il contratto
combinato è valutato al fair value. L’entità potrebbe concludere, tuttavia, che la
componente azionaria dello strumento combinato può essere sufficientemente
significativa da precludere l’ottenimento di una stima attendibile dell’intero
strumento. In tal caso, lo strumento combinato è valutato al costo meno la riduzione
di valore.
Sezione D: Rilevazione ed eliminazione contabile
D.1
Rilevazione iniziale
D.1.1
Rilevazione: garanzie in disponibilità liquide
L’Entità B trasferisce disponibilità liquide all’Entità A come garanzia a fronte
di un’altra operazione con l’entità A (per esempio, un’operazione di prestito di
titoli). Le disponibilità liquide non sono legalmente distinte dalle attività
dell’Entità A. L’Entità A dovrebbe rilevare la garanzia in disponibilità liquide
che ha ricevuto come attività?
Sì. Il realizzo finale di un’attività finanziaria consiste nella conversione in
disponibilità liquide e quindi non è necessaria alcuna trasformazione ulteriore prima
che i benefici economici delle disponibilità liquide trasferite dall’Entità B possano
essere realizzati dall’Entità A. Pertanto, l’Entità A rileva le disponibilità liquide
come un’attività e rileva un debito verso l’Entità B tra le passività, mentre l’Entità B
elimina contabilmente le disponibilità liquide e rileva un credito dall’Entità A
D.2
Acquisto o vendita standardizzato di un’attività finanziaria
D.2.1
Data di negoziazione e data di regolamento: importi da
registrare per un acquisto
Come sono applicati i criteri contabili della data di negoziazione e di
regolamento del Principio applicato all’acquisto di un’attività finanziaria?
L’esempio seguente illustra l’applicazione dei criteri contabili della data di
negoziazione e di regolamento del Principio nel caso di acquisto di un’attività
finanziaria. In data 29 dicembre 20X1, un’entità si impegna ad acquistare un’attività
finanziaria al prezzo di UM 1.000, valore che rappresenta il fair value alla data in cui
è sorto l’impegno (data di negoziazione). I costi di transazione sono irrilevanti. In
data 31 dicembre 20X1 (data di chiusura dell’esercizio) e in data 4 gennaio 20X2
(data di regolamento) il fair value dell’attività è rispettivamente di UM 1.002 e UM
1.003. I valori dell’attività che devono essere iscritti dipenderanno dalla
classificazione e dalla contabilizzazione alla data di negoziazione o di regolamento,
come mostrato nei due prospetti che seguono.
1207
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Contabilizzazione alla data di regolamento
Saldi
Investimenti
posseduti sino alla
scadenza iscritti
al costo
ammortizzato
Attività
disponibili per la
vendita rivalutate
al fair value con
variazioni
dell’attivo
netto/patrimonio
netto
Attività al fair
value rilevate
nell’avanzo o
disavanzo di
esercizio
rivalutate al fair
value con
variazioni
nell’avanzo o
disavanzo di
esercizio
29 dicembre 20X1
Attività finanziaria
–
–
–
Passività finanziaria
–
–
–
Crediti
–
2
2
Attività finanziaria
–
–
–
Passività finanziaria
–
–
–
Attivo netto/patrimonio netto
(rettifiche di fair value)
–
(2)
–
Avanzo o disavanzo di
esercizio accumulato
(rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio)
–
–
(2)
–
–
–
31 dicembre 20X1
4 gennaio 20X2
Crediti
Attività finanziaria
1,000
1,003
1,003
Passività finanziaria
–
–
–
Attivo netto/patrimonio netto
(rettifiche di fair value )
–
(3)
–
Avanzo o disavanzo di
esercizio accumulato
(rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio)
–
–
(3)
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1208
Contabilizzazione alla data di negoziazione
Saldi
Investimenti
posseduti sino alla
scadenza iscritti
al costo
ammortizzato
Attività
disponibili per la
vendita rivalutate
al fair value con
variazioni
dell’attivo
netto/patrimonio
netto
Attività al fair
value rilevate
nell’avanzo o
disavanzo di
esercizio
rivalutate al fair
value con
variazioni
nell’avanzo o
disavanzo di
esercizio
29 dicembre 20X1
Attività finanziaria
1.000
1.000
1.000
(1.000)
(1.000)
(1.000)
–
–
–
1.000
1.002
1.002
(1.000)
(1.000)
(1.000)
Attivo netto/patrimonio netto
(rettifiche di fair value)
–
(2)
–
Avanzo o disavanzo di
esercizio accumulato
(rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio)
–
–
(2)
–
–
–
1.000
1.003
1.003
Passività finanziaria
31 dicembre 20X1
Crediti
Attività finanziaria
Passività finanziaria
4 gennaio 20X2
Crediti
Attività finanziaria
Passività finanziaria
–
–
–
Attivo netto/patrimonio netto
(rettifiche di fair value)
–
(3)
–
Avanzo o disavanzo di
esercizio accumulato
(rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio)
–
–
(3)
1209
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
D.2.2
Confronto tra data di negoziazione e data di regolamento:
importi da contabilizzare in una vendita
Come sono applicati i criteri contabili della data di negoziazione e di
regolamento del Principio applicato alla vendita di un’attività finanziaria?
L’esempio seguente illustra l’applicazione dei criteri contabili della data di
negoziazione e di regolamento del Principio nel caso di vendita di un’attività
finanziaria. Il 29 dicembre 20X2 (data di negoziazione) un’entità sottoscrive un
contratto di vendita di un’attività finanziaria al suo fair value attuale di UM 1.010.
L’attività era stata acquistata un anno prima per UM 1.000 e il costo ammortizzato è
UM 1.000. Al 31 dicembre 20X2 (chiusura di esercizio), il fair value dell’attività è
UM 1.012. Il 4 gennaio 20X3 (data di regolamento), il fair value è pari a UM 1.013.
Gli importi da registrare dipenderanno da come l’attività è classificata e se la data di
negoziazione o data di regolamento è utilizzata come mostrato nelle due tabelle di
seguito riportate (non si è tenuto conto degli eventuali interessi maturati).
Una variazione del fair value di un’attività finanziaria che è venduta in base a un
contratto standardizzato non è registrata nel bilancio tra la data di negoziazione e la
data di regolamento anche se l’entità applica la contabilizzazione alla data di
regolamento perché il diritto del venditore alle variazioni di fair value decade alla
data di negoziazione.
Contabilizzazione alla data di regolamento
Saldi
Investimenti
posseduti sino alla
scadenza iscritti al
costo ammortizzato
Attività disponibili
per la vendita
rivalutate al fair
value con variazioni
dell’attivo
netto/patrimonio
netto
Attività al fair value
rilevate nell’avanzo o
disavanzo di esercizio
rivalutate al fair
value con variazioni
nell’avanzo o
disavanzo di esercizio
29 dicembre 20X2
–
–
–
1.000
1.010
1.010
Attivo netto/patrimonio netto
(rettifiche di fair value)
–
10
–
Avanzo o disavanzo di
esercizio accumulato
(rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio)
–
–
10
–
–
–
1.000
1.010
1.010
Attivo netto/patrimonio netto
(rettifiche di fair value)
–
10
–
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1210
Crediti
Attività finanziaria
31 dicembre 20X2
Crediti
Attività finanziaria
Contabilizzazione alla data di regolamento
Saldi
Avanzo o disavanzo di
esercizio accumulato
(rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio)
Investimenti
posseduti sino alla
scadenza iscritti al
costo ammortizzato
Attività disponibili
per la vendita
rivalutate al fair
value con variazioni
dell’attivo
netto/patrimonio
netto
Attività al fair value
rilevate nell’avanzo o
disavanzo di esercizio
rivalutate al fair
value con variazioni
nell’avanzo o
disavanzo di esercizio
–
–
10
–
–
–
10
10
10
4 gennaio 20X3
Attivo netto/patrimonio netto
(rettifiche di fair value)
Avanzo o disavanzo di
esercizio accumulato
(rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio)
1211
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Contabilizzazione alla data di negoziazione
Saldi
Investimenti
posseduti sino alla
scadenza iscritti
al costo
ammortizzato
Attività
disponibili per la
vendita rivalutate
al fair value con
variazioni
dell’attivo
netto/patrimonio
netto
Attività al fair
value rilevate
nell’avanzo o
disavanzo di
esercizio
rivalutate al fair
value con
variazioni
nell’avanzo o
disavanzo di
esercizio
29 dicembre 20X2
Crediti
1.010
1.010
1.010
Attività finanziaria
–
–
–
Patrimonio netto (rettifiche
di fair value)
–
–
–
10
10
10
1.010
1.010
1.010
Attività finanziaria
–
–
–
Attivo netto/patrimonio netto
(rettifiche di fair value)
–
–
–
10
10
10
–
–
–
10
10
10
Avanzo o disavanzo di
esercizio accumulato
(rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio)
31 dicembre 20X2
Crediti
Avanzo o disavanzo di
esercizio accumulato
(rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio)
4 gennaio 20X3
Attivo netto/patrimonio netto
(rettifiche di fair value)
Avanzo o disavanzo di
esercizio accumulato
(rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio)
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1212
D.2.3
Contabilizzazione alla data di regolamento: scambio di attività
non generatrici di flussi finanziari
Se un’entità rileva le vendite di attività finanziarie utilizzando la
contabilizzazione alla data di regolamento, la variazione di fair value di
un’attività finanziaria da ricevere in cambio di un’attività finanziaria venduta
non rappresentata da disponibilità liquide potrebbe essere rilevata
conformemente all’IPSAS 29, paragrafo 66?
Dipende. Qualsiasi variazione di fair value di un’attività finanziaria da ricevere
dovrebbe essere contabilizzata secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 66,
se l’entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per quella categoria
di attività finanziarie. Tuttavia, se l’entità classifica l’attività finanziaria da ricevere
in una categoria per la quale si applica la contabilizzazione alla data di negoziazione,
l’attività da ricevere è rilevata alla data di negoziazione come descritto nell’IPSAS
29, paragrafo AG70. In tal caso, l’entità rileva una passività per un ammontare pari
al valore contabile dell’attività finanziaria da consegnare alla data di regolamento.
Per esempio: il 29 dicembre 20X2 (data di negoziazione) l’Entità A sottoscrive un
contratto per la vendita del titolo di credito A, contabilizzato al costo ammortizzato,
in cambio dell’obbligazione B, che sarà classificata come posseduta per
negoziazione e valutata al fair value. Entrambe le attività hanno un fair value di UM
1.010 alla data del 29 dicembre, mentre il costo ammortizzato del titolo di credito A
è di UM 1.000. L’Entità A utilizza la contabilizzazione alla data di regolamento per
finanziamenti e crediti e la contabilizzazione alla data di negoziazione per le attività
possedute per negoziazione. Al 31 dicembre 20X2 (chiusura di esercizio), il fair
value del titolo di credito A è di UM 1.012 e il fair value dell’obbligazione B è di
UM 1.009. Il 4 gennaio 20X3, il fair value del titolo di credito A è di UM 1.013 e il
fair value dell’obbligazione B è di UM 1.007. Si effettuano le seguenti scritture
contabili:
29 dicembre 20X2
Dare
Obbligazione B
UM 1.010
Avere Debito
UM 1.010
31 dicembre 20X2
Dare
Perdita su negoziazione
UM 1
Avere Obbligazione B
UM 1
4 gennaio 20X3
Dare
Debito
Dare
Perdita su negoziazione
UM 1.010
UM 2
Avere Titolo di credito A
UM 1.000
Avere Obbligazione B
UM 2
Avere Utile da realizzo
UM 10
1213
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Sezione E: Valutazione
E.1
Valutazione iniziale di attività e passività finanziarie
E.1.1
Valutazione iniziale: Costi di transazione
I costi di transazione dovrebbero essere inclusi nella valutazione iniziale delle
attività e passività finanziarie diverse da quelle al fair value rilevato nell’avanzo
o disavanzo di esercizio. Come dovrebbe essere applicata questa disposizione
nella pratica?
Per le attività finanziarie, i costi marginali che sono direttamente attribuibili
all’acquisizione dell’attività, per esempio gli onorari e le commissioni, sono aggiunti
all’importo originariamente rilevato. Per le passività finanziarie, i costi direttamente
connessi all’emissione di un titolo di debito sono dedotti dall’importo del debito
originariamente rilevato. Per gli strumenti finanziari che sono valutati al fair value
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, i costi di transazione non sono aggiunti
alla valutazione del fair value al momento della rilevazione iniziale.
Per gli strumenti finanziari che sono rilevati al costo ammortizzato, come gli
investimenti posseduti sino alla scadenza, i finanziamenti e i crediti nonché le
passività finanziarie che non sono rilevate al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio, i costi di transazione sono inclusi nel calcolo del costo
ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo e, in effetti, ammortizzati
nell’avanzo o disavanzo di esercizio nel corso della vita dello strumento.
Per le attività finanziarie disponibili per la vendita, i costi di transazione sono rilevati
nelle altre attività nette/nel patrimonio netto come parte di una variazione del fair
value alla rivalutazione successiva. Se un’attività finanziaria disponibile per la
vendita prevede pagamenti fissi o determinabili e non ha una vita indefinita, i costi di
transazione sono ammortizzati nell’avanzo o disavanzo di esercizio utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo. Se un’attività finanziaria disponibile per la vendita
non prevede pagamenti fissi o determinabili, e ha una vita indefinita, i costi di
transazione sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando l’attività è
eliminata contabilmente o subisce una riduzione di valore.
I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all’atto del trasferimento
o della dismissione di uno strumento finanziario non sono inclusi nella valutazione
dello strumento finanziario.
E.2
Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value
E.2.1
Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value per i fondi
comuni di investimento
L’IPSAS 29, paragrafo AG104, afferma che il prezzo di offerta corrente è
normalmente il prezzo appropriato da utilizzare nella valutazione del fair value
di un’attività posseduta. Le regole applicabili ad alcuni fondi comuni di
investimento dispongono che i valori dell’attivo netto siano riportati agli
investitori sulla base dei prezzi medi di mercato. In queste circostanze, sarebbe
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1214
appropriato per un fondo comune di investimento valutare le proprie attività
sulla base dei prezzi medi di mercato?
No. L’esistenza di normative che richiedono una valutazione diversa per fini
specifici non giustifica una deviazione dalla disposizione generale dell’IPSAS 29,
paragrafo AG104, di utilizzare il prezzo corrente di offerta in assenza di una
posizione corrispondente tra le passività. Un fondo comune di investimento valuta
nel proprio bilancio le proprie attività ai prezzi di offerta correnti. Nel riportare il
valore dell’attivo netto agli investitori, un fondo di investimento può voler fornire
una riconciliazione tra i fair value rilevati nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria e i prezzi utilizzati per il calcolo del valore dell’attivo netto.
E.2.2
Valutazione al fair value: una partecipazione rilevante
L’Entità A possiede il 15 per cento del capitale sociale dell’Entità B. Le azioni
sono negoziate pubblicamente su un mercato attivo. Il prezzo quotato corrente è
pari a UM 100. Il volume di negoziazioni giornaliero è pari allo 0,1 per cento
delle azioni in circolazione. Poiché l’Entità A ritiene che il fair value delle azioni
dell’Entità B che essa possiede, se venduto in blocco, sia maggiore del prezzo di
mercato quotato, l’Entità A ottiene diverse stime indipendenti del prezzo che
otterrebbe se vendesse la propria partecipazione. Queste stime indicano che
l’Entità A sarebbe in grado di ottenere un prezzo pari a UM 105, ossia un
premio del 5 per cento al di sopra del prezzo quotato. Quale cifra dovrebbe
utilizzare l’Entità A per la valutazione della partecipazione al fair value?
Secondo l’IPSAS 29, paragrafo AG103, la quotazione di un prezzo pubblicato in un
mercato attivo è la migliore stima del fair value. Pertanto, l’Entità A utilizza la
quotazione del prezzo pubblicato (UM 100). L’Entità A non può deviare dal prezzo
di mercato quotato soltanto perché le stime indipendenti indicano che l’Entità A
otterrebbe un prezzo maggiore (o minore) vendendo la partecipazione in blocco.
E.3
Utili e perdite
E.3.1
Attività finanziarie disponibili per la vendita: scambio di azioni
L’Entità A possiede un piccolo numero di azioni dell’Entità B. Le azioni sono
classificate come disponibili per la vendita. Alla data del 20 dicembre 20X0, il
fair value delle azioni è di UM 120 e l’utile complessivo rilevato nell’attivo
netto/patrimonio netto è di UM 20. Lo stesso giorno, l’Entità B è acquisita
dall’Entità C. Di conseguenza, l’Entità A riceve azioni dell’Entità C in cambio
di quelle dell’Entità B di pari fair value che già possedeva. In base all’IPSAS 29,
paragrafo 64 b), l'Entità A dovrebbe riclassificare nell’avanzo o disavanzo di
esercizio l’utile complessivo di UM20 rilevato nell’attivo netto/patrimonio
netto?
Sì. L’operazione si qualifica per l’eliminazione contabile secondo l’IPSAS 29.
L’IPSAS 29, paragrafo 64 b), prevede che la perdita o l’utile complessivo su
un’attività finanziaria disponibile per la vendita che è stato rilevato nell’attivo
1215
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
netto/patrimonio netto sia rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando
l’attività è eliminata contabilmente. Nello scambio di azioni, l’Entità A dismette le
azioni dell’entità B di cui era in possesso e riceve le azioni dell’Entità C.
E.3.2
IPSAS 29 e IPSAS 4 Attività finanziarie disponibili per la
vendita: separazione della componente valuta
Per un’attività finanziaria monetaria disponibile per la vendita, l’entità rileva
nell’avanzo o disavanzo di esercizio le variazioni del valore contabile relative a
fluttuazioni dei tassi di cambio, secondo quanto previsto dall’IPSAS 4,
paragrafo 27 a) e dall’IPSAS 4, paragrafo, 32, e le altre variazioni del valore
contabile nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto previsto dall'IPSAS
29. Come viene determinato l’utile o la perdita complessivo rilevato nell’attivo
netto/patrimonio netto?
È la differenza tra il costo ammortizzato (rettificato per le eventuali riduzioni di
valore) e il fair value dell’attività finanziaria monetaria disponibile per la vendita
nella valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio. Ai fini dell’applicazione
dell’IPSAS 4, paragrafo 32, l’attività è trattata come un’attività valutata al costo
ammortizzato nella valuta estera.
Per esempio: al 31 dicembre 20X1 l’Entità A acquista un’obbligazione denominata
in valuta estera (VE) per un valore pari al suo fair value di VE 1.000. L’obbligazione
ha ancora cinque anni alla scadenza e una quota capitale pari a VE 1.250, un tasso
d’interesse fisso del 4,7 per cento corrisposto annualmente (VE 1.250 × 4,7 per cento
= VE 59 all’anno) e un tasso di interesse effettivo del 10 per cento. L’Entità A
classifica l’obbligazione come disponibile per la vendita, e quindi rileva gli utili e le
perdite nell’attivo netto/patrimonio netto. La valuta funzionale dell’entità è la sua
valuta locale (VL). Il tasso di cambio tra VL e VE è pari a 1,5 e il valore contabile
dell’obbligazione è di VL 1.500 (= VE 1.000 × 1,5).
Dare
Obbligazione
VL 1.500
Avere Disponibilità liquide
VL 1.500
Al 31 dicembre 20X2, la valuta estera si è apprezzata e il tasso di cambio tra VL e
VE è passato da 1,5 a 2. Il fair value dell’obbligazione è pari a VE 1.060 e quindi il
valore contabile è di VL 2.120 (=VE 1.060 × 2). Il costo ammortizzato è di VE 1.041
(= VL 2.082). In questo caso, la perdita o l’utile complessivo da rilevare e
accumulare nell’attivo netto/patrimonio netto è la differenza tra il fair value e il costo
ammortizzato al 31 dicembre 20X2, ossia VL 38 (= VL 2.120 – VL 2.082).
Gli interessi ricevuti sull’obbligazione al 31 dicembre 20X2 sono pari a VE 59 (=
VL 118). Gli interessi attivi determinati secondo il criterio dell’interesse effettivo
sono pari a VE 100 (= 1.000 × 10 per cento). Il tasso di cambio medio tra VL e VE è
stato di 1,75. Ai fini della questione in esame, si assume che l’utilizzo del tasso di
cambio medio rappresenti un’approssimazione attendibile dei tassi a pronti
applicabili per gli accantonamenti degli interessi attivi in corso d’anno (IPSAS 4,
paragrafo 25). Pertanto, gli interessi attivi rilevati sono pari a VL 175 (= VE 100 ×
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1216
1,75) inclusa la quota di competenza dello sconto iniziale di VL 72 (= [VE 100 – VE
59] × 1,75). Di conseguenza, la differenza di cambio sull’obbligazione che è rilevata
nell’avanzo o disavanzo di esercizio è di VL 510 (=VL 2.082 – VL 1.500 – VL 72).
Inoltre, si rileva un utile su cambi relativo agli interessi da ricevere per l’anno pari a
VL 15 (= VE 59 × [2,00 – 1,75]).
Dare
Obbligazione
VL 620
Dare
Disponibilità liquide
VL 118
Avere Interessi attivi
VL 175
Avere Utile su cambi
VL 525
Avere Variazione del fair value nell’attivo
netto/patrimonio netto
VL 38
Al 31 dicembre 20X3, la valuta estera si è ulteriormente apprezzata e il tasso di
cambio tra VL e VE è salito a 2,50. Il fair value dell’obbligazione è di VE 1.070 e
quindi il valore contabile è pari a VL 2.675 (= VE 1.070 × 2,50). Il costo
ammortizzato è di VE 1.086 (= VL 2.715). La perdita o l’utile complessivo da
accumulare nell’attivo netto/patrimonio netto è dato dalla differenza tra il fair value
e il costo ammortizzato al 31 dicembre 20X3, ossia meno VL 40 (= VL 2.675 – VL
2.715). Va dunque effettuato un addebito nell’attivo netto/patrimonio netto pari alla
variazione della differenza durante il 20X3 di VL 78 (= VL 40 + VL 38).
Gli interessi ricevuti sull’obbligazione al 31 dicembre 20X3 sono pari a VE 59 (=
VL 148). Gli interessi attivi determinati secondo il criterio dell’interesse effettivo
sono pari a VE 104 (= VE 1.041 × 10 per cento). Il tasso di cambio medio tra VL e
VE è stato di 2,25. Ai fini della questione in esame, si assume che l’utilizzo del tasso
di cambio medio rappresenti un’approssimazione attendibile dei tassi a pronti
applicabili per gli accantonamenti degli interessi attivi in corso d’anno (IPSAS 4.25).
Pertanto, gli interessi attivi rilevati sono pari a VL 234 (= VE 104 × 2,25) inclusa la
quota di competenza dello sconto iniziale di VL 101 (= [VE 104 – VE 59] × 2,25).
Di conseguenza, la differenza di cambio sull’obbligazione che è rilevata nell’avanzo
o disavanzo di esercizio è di VL 532 (= VL 2.715 – VL 2.082 – VL 101). Inoltre, si
rileva un utile su cambi relativo agli interessi da ricevere per l’anno pari a VL 15 (=
VE 59 × [2,50 – 2,25]).
1217
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Dare
Obbligazione
LC555
Dare
Disponibilità liquide
LC148
Dare
Variazione del fair value nell’attivo
netto/patrimonio netto
E.3.3
LC78
Avere Interessi attivi
LC234
Avere Utile su cambi
LC547
IPSAS 29 e IPSAS 4 Differenze di cambio derivanti dalla
conversione di entità estere: attivo netto/patrimonio netto o
avanzo/disavanzo di gestione?
I paragrafi 37 e 57 dell’IPSAS 4 stabiliscono che tutte le differenze di cambio
derivanti dalla conversione del bilancio di una gestione estera dovrebbero essere
rilevate nell’attivo netto/patrimonio netto fino alla dismissione dell’investimento
netto. Questo includerebbe le differenze di cambio derivanti dagli strumenti
finanziari rilevati al fair value, che includerebbe entrambe le attività finanziarie
classificate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio e le attività
finanziarie disponibili per la vendita.
L’IPSAS 29, paragrafo 64, dispone che le variazioni del fair value delle attività
finanziarie classificate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio
dovrebbero essere iscritte nell’avanzo o disavanzo di esercizio e le variazioni del
fair value degli investimenti disponibili per la vendita dovrebbero essere rilevate
nell’attivo netto/patrimonio netto.
Se la gestione estera è un’entità controllata il cui bilancio è consolidato con
quello dell’entità controllante, come si applicano l’IPSAS 29, paragrafo 64, e
l’IPSAS 4, paragrafo 44 nel bilancio consolidato?
L’IPSAS 29 si applica nella contabilizzazione di strumenti finanziari nel bilancio di
una gestione estera e l’IPSAS 4 si applica nella conversione del bilancio di una
gestione estera ai fini dell’integrazione in quello dell’entità che redige il bilancio.
Per esempio: l’Entità A è domiciliata nel Paese X e la sua valuta funzionale e di
presentazione è la valuta locale del Paese X (LCX). A ha un’entità controllata estera
(Entità B) nel paese Y la cui valuta funzionale è la valuta locale del paese Y (LCY).
B è proprietaria di uno strumento di debito, che è posseduto per negoziazione e
quindi rilevato al fair value secondo l’IPSAS 29.
Nel bilancio di B per l’anno 20X0, il fair value e valore contabile dello strumento di
debito è di LCY100 nella valuta locale del Paese Y. Nel bilancio consolidato di A,
l’attività è convertita nella valuta locale del Paese X al tasso di cambio a pronti
applicabile alla data di chiusura dell’esercizio (2,00). Quindi, il valore contabile è di
LCX 200 (= LCY 100 × 2,00) nel bilancio consolidato.
Alla fine dell’anno 20X1, il fair value dello strumento di debito è aumentato a LCY
110 nella valuta locale del Paese Y. B rileva l’attività di negoziazione per un valore
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1218
di LCY 110 nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e rileva un
utile da fair value per LCY 10 nel suo avanzo o disavanzo di esercizio. Nel corso
dell’anno, il tasso di cambio a pronti è aumentato da 2,00 a 3,00 determinando un
incremento del fair value dello strumento da LCX 200 a LCX 330 (= LCY 110 ×
3,00) nella valuta del Paese X. Pertanto, l’Entità A rileva l’attività di negoziazione a
LCX 330 nel suo bilancio consolidato.
L’Entità A converte le altre componenti di conto economico complessivo di B “ai
tassi di cambio alle date delle operazioni” (IPSAS 4.44(b)). Poiché l’utile da fair
value è aumentato durante l’anno, A utilizza il tasso medio come
un’approssimazione pratica ([3,00 + 2,00]/2 = 2,50, secondo quanto previsto
dall’IPSAS 425). Pertanto, mentre il fair value dell’attività di negoziazione è
aumentato di LCX 130 (= LCX 330 – LCX 200), l’Entità A rileva soltanto LCX 25
(= LCY 10 × 2,5) di questo aumento nell’avanzo o disavanzo di esercizio
consolidato per conformità con l’IPSAS 4.44 b). La differenza di cambio che ne
deriva, ossia l’incremento residuo di fair value dello strumento di debito (LCX 130 –
LCX 25 = LCX 105), è accumulata nell’attivo netto/patrimonio netto fino alla
dismissione dell’investimento netto nella gestione estera secondo quanto previsto
dall’IPSAS 4, paragrafo 57.
E.3.4
IPSAS 29 e IPSAS 4: interazione tra IPSAS 29 e IPSAS 4
L’IPSAS 29 contiene delle disposizioni circa la valutazione delle attività e delle
passività finanziarie e la rilevazione degli utili e delle perdite da rivalutazione
nell’avanzo o disavanzo di esercizio. L’IPSAS 4 contiene delle regole sulla
rendicontazione degli elementi in valuta estera e sulla rilevazione delle
differenze di cambio nell’avanzo o disavanzo di esercizio. In quale ordine
bisogna applicare l’IPSAS 4 e l’IPSAS 29?
Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria
Generalmente, la valutazione di un’attività o passività finanziaria al fair value, al
costo o al costo ammortizzato, è determinata prima nella valuta estera in cui
l’elemento è denominato secondo quanto previsto dall’IPSAS 29. Successivamente,
l’importo in valuta estera è convertito nella valuta funzionale utilizzando il tasso di
chiusura o un tasso storico in conformità all’IPSAS 4 (IPSAS 29, paragrafo AG116).
Per esempio, se un’attività finanziaria monetaria (quale uno strumento di debito) è
valutata al costo ammortizzato secondo l’IPSAS 29, il costo ammortizzato è
calcolato nella valuta di denominazione di quell’attività finanziaria. Pertanto,
l’importo in valuta estera è rilevato nel bilancio dell’entità utilizzando il tasso di
chiusura (IPSAS 4, paragrafo 27). Ciò si applica indipendentemente dal fatto che un
elemento monetario sia valutato al costo, al costo ammortizzato o al fair value nella
valuta estera (IPSAS 4, paragrafo 28). Un’attività finanziaria non monetaria (quale
un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale) è convertita
utilizzando il tasso di chiusura se è rilevata al fair value nella valuta estera (IPSAS 4,
paragrafo 27 c)) e a un tasso storico se non è valutata al fair value secondo l’IPSAS
1219
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
29, in quanto il suo fair value non può essere valutato attendibilmente (IPSAS 4,
paragrafo 27b) e IPSAS 29, paragrafo 48).
Eccezionalmente, se l’attività o passività finanziaria è designata come elemento
coperto in una copertura di fair value a fronte di un’esposizione a variazioni nei tassi
di cambio secondo le disposizioni dell’IPSAS 29, l’elemento coperto è rivalutato per
tener conto delle variazioni nei tassi di cambio anche se sarebbe stato altrimenti
rilevato utilizzando un tasso storico secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 (IPSAS
29, paragrafo 99), ossia l’importo in valuta estera è rilevato utilizzando il tasso di
chiusura. Questa eccezione si applica a elementi non monetari che sono rilevati in
termini di costo storico nella valuta estera e sono coperti contro l’esposizione a tassi
di cambio (IPSAS 4, paragrafo 27 b)).
Avanzo o disavanzo di esercizio
La rilevazione di una variazione del valore contabile di un’attività o passività
finanziaria nell’avanzo o disavanzo di esercizio dipende da diversi fattori: può
derivare da una differenza di cambio o da altra variazione del valore contabile, da un
elemento monetario (per esempio, la maggioranza degli strumenti di debito) o da un
elemento non monetario (come la maggior parte degli investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale), può dipendere dal fatto che l’attività o la passività
associata sia designata come una copertura di flussi finanziari a fronte di
un’esposizione alle variazioni dei tassi di cambio e dal fatto che essa sia il risultato
della conversione del bilancio di una gestione estera. La questione della rilevazione
delle variazioni del valore contabile di un’attività o passività finanziaria posseduta da
una gestione estera è trattata in una domanda specifica (vedere Domanda E.3.3).
Qualsiasi differenza di cambio derivante dalla rilevazione di un elemento monetario
a un tasso diverso da quello a cui era stato inizialmente rilevato durante l’esercizio, o
rilevato in bilanci precedenti, è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio o
nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 (IPSAS 29,
paragrafo AG116, IPSAS 4, paragrafi 32 e 37), a meno che l’elemento monetario
non sia designato come una copertura di flussi finanziari di una operazione
programmata in valuta estera ritenuta altamente probabile, nel qual caso si applicano
le disposizioni per la rilevazione degli utili e delle perdite sulle coperture di flussi
finanziari contenute nell’IPSAS 29 (IPSAS 29, paragrafo 106). Le differenze
derivanti dalla rilevazione di un elemento monetario per un importo in valuta estera
diverso da quello a cui era stato precedentemente rilevato sono contabilizzate in
modo similare, poiché tutte le variazioni del valore contabile relative ai movimenti in
valuta estera dovrebbero essere trattate uniformemente. Tutte le altre variazioni di un
elemento monetario nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sono
rilevante nell'avanzo o disavanzo di esercizio o nell’attivo netto/patrimonio netto, in
conformità all'IPSAS 29. Per esempio, sebbene un’entità rilevi nell’attivo
netto/patrimonio netto (IPSAS 29, paragrafo 64 b)) gli utili e le perdite sulle attività
finanziarie monetarie disponibili per la vendita, essa rileva comunque nell’avanzo o
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1220
disavanzo di esercizio (IPSAS 4, paragrafo 27 a)) le variazioni del valore contabile
relative a cambiamenti nei tassi di cambio.
Qualsiasi variazione del valore contabile di un elemento non monetario è rilevata
nell’avanzo o disavanzo di esercizio o nell’attivo netto/patrimonio netto secondo
quanto previsto dall'IPSAS 29 (IPSAS 29, paragrafo AG116). Per esempio, nel caso
di attività finanziarie disponibili per la vendita, la variazione complessiva del valore
contabile, incluso l’effetto di variazioni dei tassi di cambio, è riportata nell’attivo
netto/patrimonio netto. Se l’elemento non monetario è designato come una copertura
di flussi finanziari di un impegno irrevocabile non rilevato o come una programmata
operazione in valuta estera ritenuta altamente probabile, si applicano le disposizioni
per la rilevazione di utili e perdite sulle coperture di flussi finanziari di cui all’IPSAS
29 (IPSAS 29, paragrafo 106).
Quando una parte della variazione del valore contabile è rilevata nell’attivo
netto/patrimonio netto e un’altra parte è rilevata nell’avanzo o disavanzo di
esercizio, come ad esempio nel caso in cui il costo ammortizzato di
un’obbligazione in valuta estera classificata come disponibile per la vendita è
aumentato nella valuta estera (determinando un utile rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio) ma il suo fair value è diminuito nella valuta funzionale
(comportando una perdita rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto), un’entità
non può compensare queste due componenti al fine di determinare gli utili o le
perdite che dovrebbero essere rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio o in
attivo netto/patrimonio netto.
E.4
Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie
E.4.1
Evidenza oggettiva della riduzione di valore
L’IPSAS 29 richiede che un’entità sia in grado di identificare un singolo,
distinto evento pregresso determinante per concludere che si sia probabilmente
verificata una perdita per riduzione di valore di un’attività finanziaria?
No. L’IPSAS 29, paragrafo 68, afferma che “Può non essere possibile individuare un
singolo evento separato che ha causato la riduzione di valore. Invece è l’effetto
combinato di diversi eventi che può avere causato la riduzione di valore.” Inoltre,
l’IPSAS 29, paragrafo 69, afferma che “un declassamento nel merito di credito di
un’entità non costituisce, di per sé, una evidenza di una riduzione di valore, sebbene
ciò possa essere indicativo di una riduzione di valore se considerato congiuntamente
ad altre informazioni disponibili”. Altri fattori che un’entità considera nel
determinare se dispone di una obiettiva evidenza che sia stata sostenuta una perdita
per riduzione di valore includono le informazioni sulla liquidità dei debitori o degli
emittenti, la solvibilità e le esposizioni al rischio finanziario e commerciale, i livelli e
le tendenze nei tassi di insolvenza per attività finanziarie similari, le tendenze e le
condizioni economiche locali e nazionali e il fair value delle garanzie collaterali.
Questi e altri fattori possono, individualmente o nel loro insieme, fornire un numero
1221
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
sufficiente di evidenze obiettive del verificarsi di una perdita per riduzione di valore
di un’attività finanziaria o di un gruppo di attività finanziarie.
E.4.2
Riduzione di valore: perdite future
L’IPSAS 29 consente la rilevazione di una perdita per riduzione di valore
attraverso la costituzione di un fondo per perdite future quando si concede un
finanziamento? Per esempio, se l’Entità A presta UM 1.000 al cliente B, può
rilevare una perdita per riduzione di valore immediata di UM 10, se, in base
all’esperienza storica, prevede che l’1 per cento della quota capitale dei
finanziamenti concessi non sarà recuperato?
No. L’IPSAS 29, paragrafo 45, prevede che un’attività finanziaria sia inizialmente
valutata al fair value. Per un’attività di finanziamento, il fair value è l’importo in
disponibilità liquide prestato, rettificato per eventuali compensi e costi (a meno che
una parte dell’importo finanziato non sia una compensazione per altri diritti o
privilegi dichiarati o impliciti). Inoltre, l’IPSAS 29, paragrafo 67, dispone che una
perdita per riduzione di valore sia rilevata soltanto se esiste un’obiettiva evidenza di
una riduzione di valore in seguito ad un evento passato verificatosi successivamente
alla rilevazione iniziale. Di conseguenza, non è coerente con l’IPSAS 29, paragrafi
45 e 67, ridurre il valore contabile di un’attività di finanziamento al momento della
rilevazione iniziale attraverso la rilevazione di una perdita per riduzione di valore
immediata.
E.4.3
Determinazione della riduzione di valore: quota capitale e
interessi
A causa delle difficoltà finanziarie del cliente B, l’Entità A è preoccupata che il
cliente B non sia in grado di rispettare puntualmente tutti i pagamenti, per
quota capitale e interessi, dovuti su un finanziamento. L’entità negozia una
ristrutturazione del finanziamento. L’Entità A prevede che il cliente B sarà in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni secondo le condizioni del
finanziamento ristrutturato. L’Entità A rileverà una perdita per riduzione di
valore se le condizioni ristrutturate appartengono a uno dei casi esposti di
seguito?
a)
Il cliente B rimborserà l’intera quota capitale del finanziamento cinque
anni dopo la data di scadenza originaria, senza pagare gli interessi dovuti
in base alle condizioni originarie.
b)
Il cliente B rimborserà l’intera quota capitale del finanziamento alla data
di scadenza originariamente pattuita, senza pagare gli interessi dovuti in
base alle condizioni originarie.
c)
Il cliente B rimborserà l’intera quota capitale del finanziamento
originario alla data di scadenza originariamente pattuita pagando
interessi soltanto a un tasso di interesse inferiore a quello pattuito nel
finanziamento originario.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1222
d)
Il cliente B rimborserà l’intera quota capitale del finanziamento
originario cinque anni dopo la data di scadenza originaria e pagherà tutti
gli interessi maturati durante il periodo del finanziamento originario, ma
senza corrispondere ulteriori interessi per l’estensione del periodo.
e)
Il cliente B rimborserà l’intera quota capitale del finanziamento
originario cinque anni dopo la data di scadenza originaria e pagherà tutti
gli interessi, inclusi quelli per la durata originaria del finanziamento e per
l’estensione del periodo.
L’IPSAS 29, paragrafo 67, indica che si è verificata una perdita per riduzione di
valore se esiste una obiettiva evidenza della riduzione di valore. L’ammontare della
perdita per riduzione di valore per un finanziamento valutato al costo ammortizzato è
pari alla differenza tra il valore contabile del finanziamento e il valore attuale dei
pagamenti futuri per quota capitale e interessi scontati al tasso di interesse effettivo
originale del finanziamento. Nei casi compresi tra a) e d) sopra riportati, il valore
attuale dei pagamenti futuri per quota capitale e interessi scontati al tasso di interesse
effettivo originale del finanziamento sarà inferiore al valore contabile del
finanziamento. Pertanto, in tali casi viene rilevata una perdita per riduzione di valore.
Nel caso e), anche se i tempi dei pagamenti sono cambiati, il finanziatore
riceverà interessi sugli interessi, e il valore attuale dei pagamenti futuri per
quota capitale e interessi scontati al tasso di interesse effettivo originale del
finanziamento sarà pari al valore contabile del finanziamento. Pertanto non si è
verificata alcuna perdita per riduzione di valore. Tuttavia, questa fattispecie è
improbabile date le difficoltà finanziarie del cliente B.
E.4.4
Determinazione della riduzione di valore: copertura di fair value
Un finanziamento con pagamenti per interessi a tasso fisso è coperto contro
l’esposizione al rischio di tasso di interesse per mezzo di un interest rate swap
che paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile. La relazione di copertura si
qualifica per una contabilizzazione di copertura di fair value ed è rilevata come
una copertura di fair value. Quindi, il valore contabile del finanziamento
comprende una rettifica per le variazioni di fair value attribuibili alle
oscillazioni dei tassi di interesse. La verifica di una riduzione di valore del
finanziamento dovrebbe tener conto della rettifica del fair value dovuta al
rischio di tasso di interesse?
Sì. Il tasso d’interesse effettivo originario del finanziamento prima della copertura
diventa irrilevante una volta che il valore contabile del finanziamento è rettificato per
eventuali variazioni del fair value attribuibili alle oscillazioni dei tassi d’interesse.
Pertanto, il tasso d’interesse effettivo originale e il costo ammortizzato del
finanziamento sono rettificati per tener conto delle variazioni di fair value rilevate. Il
tasso di interesse effettivo rettificato è calcolato utilizzando il valore contabile
rettificato del finanziamento.
1223
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Una perdita per riduzione di valore sul finanziamento coperto è calcolata come la
differenza tra il suo valore contabile dopo la rettifica per le variazioni di fair value
attribuibili al rischio soggetto a copertura e i flussi finanziari futuri stimati del
finanziamento scontati al tasso d’interesse effettivo rettificato. Quando un
finanziamento è incluso in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di
interesse, l’entità dovrebbe imputare in modo sistematico e razionale la variazione
del fair value del portafoglio coperto ai finanziamenti (o gruppi di finanziamenti
similari) verificati per riduzione di valore.
E.4.5
Riduzione di valore: matrice degli accantonamenti
Un’entità calcola una riduzione di valore della parte non cartolarizzata di
finanziamenti e crediti sulla base di una matrice degli accantonamenti che
determina dei tassi di accantonamento fissi in base al numero di giorni per cui
un finanziamento è stato classificato come insoluto (zero per cento se meno di 90
giorni, 20 per cento se tra 90 e 180 giorni, 50 per cento se tra 181 e 365 giorni e
100 per cento se oltre 365 giorni). I risultati possono essere considerati
appropriati ai fini del calcolo della perdita per riduzione di valore su
finanziamenti e crediti secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 72?
Non necessariamente. L’IPSAS 29, paragrafo 72, dispone che le riduzioni di valore o
le perdite su crediti siano calcolate come la differenza tra il valore contabile
dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati attualizzati al tasso
d’interesse effettivo originale dello strumento finanziario.
E.4.6
Riduzione di valore: perdite eccedenti
L’IPSAS 39 consente a un’entità di rilevare perdite per riduzione di valore o
perdite su crediti in eccesso delle perdite per riduzione di valore determinate
sulla base di evidenze obiettive di una riduzione di valore di attività finanziarie
individuali o di gruppi di attività finanziarie similari identificati?
No. L’IPSAS 29 non permette che un’entità rilevi perdite per riduzione di valore o
perdite su crediti in aggiunta a quelle che possono essere attribuite ad attività
finanziarie identificate individualmente o gruppi identificati di attività finanziarie
con caratteristiche similari di rischio di credito (IPSAS 29, paragrafo73) sulla base di
una evidenza obiettiva dell’esistenza di riduzione di valore di tali attività (IPSAS 29,
paragrafo67). Gli importi che un’entità può desiderare mettere da parte per ulteriori
possibili riduzioni di valore di attività finanziarie, come le riserve che non possono
essere supportate da un’obiettiva evidenza di una riduzione di valore, non sono
rilevate come riduzione di valore o perdite su crediti secondo l’IPSAS 29. Tuttavia,
se un’entità determina che non esiste alcuna evidenza obiettiva di riduzione di valore
per un’attività finanziaria valutata individualmente, sia essa rilevante o meno, essa
deve includere l’attività in un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche
similari di rischio di credito (IPSAS 29, paragrafo73).
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1224
E.4.7
Rilevazione di una riduzione di valore di un portafoglio
L’IPSAS 29, paragrafo 72, dispone che la riduzione di valore sia rilevata per
attività finanziarie rilevate al costo ammortizzato. L’IPSAS 29, paragrafo 73
stabilisce che la riduzione di valore può essere valutata e rilevata
individualmente o collettivamente per un gruppo di attività finanziarie similari.
Se un’attività del gruppo ha subito una riduzione di valore, ma il fair value di
un’altra attività del gruppo è al di sopra del suo costo ammortizzato, l’IPSAS 29
consente di non rilevare la riduzione di valore della prima attività?
No. Se un’entità sa che l’attività finanziaria individuale rilevata al costo
ammortizzato ha subito una riduzione di valore, l’IPSAS 29, paragrafo 72, prevede
che la riduzione di valore di tale attività debba essere rilevata. Esso statuisce:
“l’importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile
dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (escludendo perdite
su crediti future che non sono state sostenute) scontato al tasso di interesse effettivo
originale dell’attività finanziaria” (il corsivo è stato aggiunto). La valutazione
collettiva della riduzione di valore secondo l’IPSAS 29, paragrafo73, può essere
applicata a gruppi di piccoli saldi attivi e alle attività finanziarie valutate
individualmente e che non hanno subito una riduzione di valore quando vi sia
indicazione di una riduzione di valore in un gruppo di attività similari e la riduzione
di valore non possa essere identificata per un’attività individuale appartenente a tale
gruppo.
E.4.8
Riduzione di valore: rilevazione di garanzia collaterale
Se un’attività finanziaria che ha subito una riduzione di valore è assistita da una
garanzia collaterale che non soddisfa i criteri per la rilevazione come attività in
altri Principi, la garanzia è rilevata come un’attività separata dall’attività
finanziaria che ha subito una riduzione di valore?
No. La valutazione dell’attività finanziaria che ha subito una riduzione di valore
riflette il fair value della garanzia. La garanzia non è rilevata come attività separata
dall’attività finanziaria che ha subito una riduzione di valore, a meno che non
soddisfi i criteri di rilevazione di un’attività in un altro Principio.
E.4.9
Riduzione di valore di attività finanziarie non monetarie
disponibili per la vendita
Se un’attività finanziaria non monetaria, come uno strumento rappresentativo
di capitale, valutata al fair value con utili e perdite rilevati nell’attivo
netto/patrimonio netto subisce una riduzione di valore, la perdita netta
complessiva iscritta nell’attivo netto/patrimonio netto, incluse le eventuali parti
attribuibili a variazioni della valuta estera, dovrebbe essere riclassificata
dall’attivo netto/patrimonio netto all’avanzo o disavanzo di esercizio come una
rettifica da riclassificazione?
1225
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Sì. L’IPSAS 29, paragrafo 76, stabilisce che quando una riduzione di fair value di
un’attività finanziaria disponibile per la vendita è stata rilevata nell’attivo
netto/patrimonio netto e sussistono evidenze obiettive che l’attività abbia subito una
riduzione di valore, la perdita cumulativa netta che è stata rilevata in attivo
netto/patrimonio netto dovrebbe essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio
anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata. Una qualsiasi parte della perdita
netta cumulativa attribuibile alle variazioni della valuta estera su tale attività che era
stata rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto è anche rilevata nell’avanzo o
disavanzo di esercizio. Qualsiasi perdita successiva, inclusa una qualsiasi parte
attribuibile a variazioni di valuta estera, deve essere rilevata anche nell’avanzo o
disavanzo di esercizio fino a quando l’attività non è eliminata contabilmente.
E.4.10 Riduzione di valore: se la riserva di patrimonio netto disponibile
per la vendita può essere negativa
L’IPSAS 29 dispone che gli utili e le perdite derivanti da variazioni del fair
value delle attività finanziarie disponibili per la vendita siano rilevati nell’attivo
netto/patrimonio netto. Se il fair value complessivo di tali attività è inferiore al
loro valore contabile, la perdita netta complessiva che è stata rilevata nell’attivo
netto/patrimonio netto dovrebbe essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di
esercizio?
Non necessariamente. Il criterio rilevante non è se il fair value complessivo è
inferiore al valore contabile, ma se sussiste una obiettiva evidenza che un’attività
finanziaria o un gruppo di attività abbia subito una riduzione di valore. Un’entità
valuta, alla data di chiusura di ciascun esercizio, se sussiste una qualsiasi obiettiva
evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività possa avere subito una
riduzione di valore, secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, paragrafi 68–70.
L’IPSAS 29, paragrafo 69, afferma che “un declassamento nel merito di credito di
un’entità non costituisce, di per sé, una evidenza di una riduzione di valore, sebbene
ciò possa essere indicativo di una riduzione di valore se considerato congiuntamente
ad altre informazioni disponibili”. Inoltre, una diminuzione di fair value dell’attività
finanziaria al di sotto del suo costo o costo ammortizzato non è necessariamente
indicazione di riduzione di valore (per esempio, una diminuzione di fair value di un
investimento in uno strumento di debito che risulti da un aumento nel tasso di
interesse base privo di rischio).
Sezione F: coperture
F.1
Strumenti di copertura
F.1.1
Copertura dell’esposizione alle variazioni di fair value di un
titolo obbligazionario denominato in una valuta estera
L’Entità J, la cui valuta funzionale è lo yen giapponese, ha emesso
un’obbligazione a tasso fisso a cinque anni per un valore di 5 milioni di dollari
USA. Inoltre, essa possiede un’obbligazione del valore di 5 milioni di dollari
USA a tasso fisso della durata di cinque anni che ha classificato come
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1226
disponibile per la vendita. L’Entità J può designare la propria passività in
dollari USA come strumento di copertura in una copertura di fair value
dell’intera esposizione alle variazioni di fair value della propria obbligazione in
dollari USA?
No. L’IPSAS 29, paragrafo 81, permette che un non derivato sia utilizzato come
strumento di copertura solo per una copertura di un rischio di cambio in valuta
estera. L’obbligazione dell’Entità J ha un’esposizione al fair value dovuta a
variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio e al rischio di credito.
In alternativa, la passività in dollari USA può essere designata come una
copertura di fair value o di un flusso finanziario della componente in valuta
estera dell’obbligazione?
Sì. Tuttavia, la contabilizzazione delle operazioni di copertura non è necessaria
perché il costo ammortizzato dello strumento di copertura e l’elemento coperto
sono entrambi rivalutati utilizzando i tassi di chiusura. Indipendentemente dal
fatto che l’Entità J designi la relazione come una copertura di un flusso
finanziario o come una copertura di fair value, l’effetto sull’avanzo o disavanzo
di esercizio è identico. Qualsiasi utile o perdita sullo strumento di copertura non
derivato designato come copertura di un flusso finanziario è rilevato
immediatamente nell’avanzo o disavanzo di esercizio, in contropartita alla
rilevazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio della variazione del tasso a
pronti sull’elemento coperto, come previsto dall’IPSAS 4.
F.1.2
Copertura con un’attività o passività finanziaria non derivata
La valuta funzionale dell’Entità J è lo yen giapponese. Essa ha emesso uno
strumento di debito a tasso fisso con pagamenti di interessi semestrali, scadenza
a due anni e quota capitale dovuta alla scadenza pari a 5 milioni di dollari USA.
L’entità ha inoltre sottoscritto un impegno, che scade tra due anni, a vendere lo
strumento di debito al prezzo fisso di 5 milioni di dollari USA, non
contabilizzato come un derivato perché soddisfa i criteri di esenzione per le
normali vendite di cui al paragrafo 4. L’Entità J può designare la sua passività
in dollari USA come copertura di fair value dell’intera esposizione al fair value
dell’impegno a vendere a prezzo fisso sottoscritto e qualificarsi per una
contabilizzazione delle operazioni di copertura?
No. L’IPSAS 29, paragrafo 81, permette che un’attività o una passività non derivata
sia utilizzata come strumento di copertura soltanto per una copertura di un rischio di
cambio in valuta estera.
In alternativa, l’Entità J può designare la propria passività in dollari USA come
copertura di un flusso finanziario dell’esposizione al rischio di cambio in valuta
estera associata all’incasso futuro di dollari USA relativi all’impegno di vendita
a prezzo fisso?
1227
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Sì. L’IPSAS 29 consente la designazione di un’attività o passività non derivata come
strumento di copertura sia in una copertura di flusso finanziario, sia in una copertura
di fair value dell’esposizione alle variazioni dei tassi di cambio di un impegno
irrevocabile (IPSAS 29, paragrafo 97). Qualsiasi utile o perdita sullo strumento di
copertura non derivato rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto nell’esercizio
precedente la futura vendita è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio al
momento della vendita (IPSAS 29, paragrafo 106).
In alternativa, l’Entità J può designare l’impegno alla vendita, piuttosto che
l’elemento coperto, come strumento di copertura?
No. Soltanto uno strumento derivato o un’attività o passività finanziaria non derivata
possono essere designati come strumento di copertura nella copertura di un rischio di
cambio in valuta estera. Un impegno irrevocabile non può essere designato come
strumento di copertura. Tuttavia, se la componente in valuta estera dell’impegno di
vendita deve essere separata come un derivato incorporato secondo l’IPSAS 29,
paragrafi 12 e AG46 d), potrebbe essere designata come strumento di copertura in
una copertura dell’esposizione a variazioni del fair value dell’importo a scadenza del
debito attribuibile al rischio di cambio in valuta estera.
F.1.3
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: utilizzo di
opzioni vendute in strumenti di copertura composti
Domanda a) – L’IPSAS 29, paragrafo AG127, preclude l’utilizzo di un collar su
tassi di interesse o altro strumento derivato che associa una componente di
opzione venduta e una componente di opzione acquistata come strumento di
copertura?
Dipende. Un collar su tassi d’interesse o altro strumento derivato che comprende
un’opzione venduta non può essere designato come strumento di copertura se è
un’opzione venduta netta, in quanto l’IPSAS 29, paragrafo AG127, esclude l’utilizzo
di un’opzione venduta come strumento di copertura, a meno che sia designata a
compensazione di un’opzione acquistata. Tuttavia, un collar su tassi d’interesse o un
altro strumento derivato che include un’opzione venduta può essere designato come
strumento di copertura se la combinazione è un’opzione acquistata netta o un collar a
costo zero.
Domanda b) – Quali fattori indicano che un collar su tassi d’interesse o un altro
strumento derivato che associa una componente di opzione venduta con una
componente di opzione acquistata non sia un’opzione venduta netta?
I seguenti fattori, considerati nel loro complesso, suggeriscono che un collar su tassi
d’interesse o altro strumento derivato che include un’opzione venduta non è
un’opzione venduta netta.
a)
Non viene ricevuto alcun premio netto, né all’inizio, né nel corso della vita
della combinazione di opzioni. La caratteristica distintiva di un’opzione
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1228
venduta è il ricevimento di un premio per compensare l’emittente del rischio
assunto.
b)
Ad eccezione dei prezzi di esercizio, le clausole e le condizioni principali
della componente relativa all’opzione venduta e della componente relativa
all’opzione acquistata sono le stesse (tra cui la variabile o le variabili
sottostanti, la denominazione della valuta e la data di scadenza). Inoltre,
l’importo nozionale della componente dell’opzione venduta non è maggiore
dell’importo nozionale della componente relativa all’opzione acquistata.
F.1.4
Coperture interne
Alcune entità utilizzano contratti derivati interni (coperture interne) per
trasferire le esposizioni al rischio tra diverse entità all’interno di un gruppo o
tra divisioni all’interno di una singola entità giuridica. L’IPSAS 29, paragrafo
82, vieta la contabilizzazione di copertura in tali casi?
Sì, se i contratti derivati sono interni all’entità per la quale si redige il bilancio.
L’IPSAS 29 non specifica come un’entità debba gestire il proprio rischio. Tuttavia,
esso statuisce che le operazioni di copertura interne non si qualificano per una
contabilizzazione di copertura. Questo si applica sia a) alle operazioni di copertura
infragruppo nel bilancio consolidato, sia b) alle operazioni di copertura tra le
divisioni dell’entità nel bilancio individuale o separato di un’entità giuridica. I
principi per la preparazione del bilancio consolidato dell’IPSAS 6, paragrafo 49,
dispongono che “Saldi, operazioni, proventi e costi infragruppo devono essere
integralmente eliminati”.
D’altra parte, un’operazione di copertura infragruppo può essere designata come una
copertura nel bilancio individuale o separato di una singola entità, se l’operazione è
un’operazione esterna rispetto al gruppo. Inoltre, se il contratto interno è compensato
con una controparte esterna, esso può essere considerato come lo strumento di
copertura e la relazione di copertura può qualificarsi per una contabilizzazione come
operazione di copertura.
Quanto segue riassume l’applicazione dell’IPSAS 29 alle operazioni di
copertura interne.

L’IPSAS 29 non impedisce a un’entità di utilizzare contratti derivati interni ai
fini della gestione del rischio e non esclude che i derivati interni siano
accumulati a livello di tesoreria o in altre collocazioni a livello centrale, in
modo che il rischio possa essere gestito per tutta l’entità o a qualche livello
più alto dell’entità giuridica o della divisione distinta.

I contratti derivati interni tra due entità separate all’interno di un gruppo
possono soddisfare le condizioni per la contabilizzazione di copertura da parte
di quelle entità nel bilancio individuale o separato, anche se i contratti interni
non sono compensati da contratti derivati con una controparte esterna al
gruppo.
1229
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

I contratti derivati interni tra due divisioni separate all’interno della stessa
entità giuridica possono qualificarsi per una contabilizzazione di copertura nel
bilancio individuale o separato di tale entità giuridica soltanto se tali contratti
sono compensati da contratti derivati con una controparte esterna rispetto
all’entità giuridica.

I contratti derivati interni tra divisioni distinte all’interno dello stessa entità
giuridica e tra entità distinte all’interno di un gruppo possono soddisfare le
caratteristiche per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato
soltanto se i contratti interni sono compensati da contratti derivati con una
controparte esterna al gruppo.

Se i contratti derivati interni non sono compensati da contratti di derivati con
controparti esterne, l’utilizzo della contabilizzazione di copertura da parte di
singole entità e divisioni appartenenti a un gruppo che utilizzano contratti
interni deve essere stornato all’atto del consolidamento.
Per esempio: la divisione tesoreria dell’Entità A sottoscrive un interest rate swap
interno con un’altra divisione della stessa entità. Il fine è quello di coprire
l’esposizione al rischio di tasso d’interesse di un finanziamento (o gruppo di
finanziamenti similari) nel portafoglio finanziamenti. In base al contratto di swap, la
divisione tesoreria corrisponde pagamenti per interessi a tasso fisso all’ufficio
negoziazione e riceve in cambio dei pagamenti per interessi a tasso variabile.
Se uno strumento di copertura non è acquisito da una controparte esterna, l’IPSAS
29 non consente una contabilizzazione di copertura per l’operazione di copertura
effettuata dalla tesoreria e dalle altre divisioni. L’IPSAS 29, paragrafo 82, indica che
soltanto i derivati che interessano una controparte esterna all’entità possono essere
designati come strumenti di copertura e, inoltre, che qualsiasi utile o perdita sulle
operazioni infragruppo o fra singole entità dovrebbe essere eliminato all’atto del
consolidamento. Pertanto, le operazioni tra divisioni diverse all’interno dell’Entità A
non si qualificano per una contabilizzazione di copertura nel bilancio dell’Entità A.
Analogamente, le operazioni tra diverse entità infragruppo non si qualificano per una
contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato.
Tuttavia, se in aggiunta allo swap interno nell’esempio di cui sopra la divisione
negoziazione sottoscrive un interest rate swap o altro contratto con una controparte
esterna che compensa l’esposizione coperta nello swap interno, la contabilizzazione
di copertura è concessa in base all’IPSAS 29. Ai fini dell’IPSAS 29 l’elemento
coperto è il finanziamento (o gruppo di finanziamenti similari) nella divisione banca
e lo strumento di copertura è l’interest rate swap esterno o altro contratto.
La divisione negoziazione può aggregare diversi swap interni o parti di essi che non
si compensano tra loro e sottoscrivere con terzi un unico contratto derivato che
compensa l’esposizione complessiva. Secondo l’IPSAS 29, tali operazioni di
copertura esterna possono qualificarsi per una contabilizzazione di copertura a
condizione che gli elementi coperti della divisione tesoreria siano identificati e siano
soddisfatte le altre condizioni per la contabilizzazione di copertura. Si dovrebbe
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1230
notare, tuttavia, che l’IPSAS 29, paragrafo 88, non consente una contabilizzazione di
copertura per gli investimenti posseduti sino alla scadenza se il rischio coperto è
l’esposizione alle variazioni dei tassi d’interesse.
F.1.5
Compensazione di contratti derivati interni utilizzati per la
gestione del rischio di tasso d’interesse
Se una funzione di tesoreria centrale sottoscrive contratti derivati interni con
entità controllate e con diverse divisioni all’interno del gruppo per gestire il
rischio di tassi d’interesse in modo centralizzato, tali contratti possono
qualificarsi per una contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato se,
prima di eliminare il rischio, i contratti interni sono prima compensati tra loro e
soltanto l’esposizione netta è compensata sul mercato con contratti derivati
esterni?
No. Un contratto interno designato come copertura a livello di entità controllata o da
una divisione, comporta la rilevazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio delle
variazioni di fair value dell’elemento coperto (una copertura di fair value) oppure la
rilevazione nell’attivo netto/patrimonio netto delle variazioni di fair value del
derivato interno (copertura di un flusso finanziario). Non ci sono basi per modificare
l’attributo di valutazione dell’elemento coperto in una copertura di fair value a meno
che l’esposizione non sia compensata con un derivato esterno. Non ci sono neanche
le basi per rilevare l’utile o la perdita sul derivato interno nell’attivo netto/patrimonio
netto per una entità e rilevarlo nell’avanzo o disavanzo di esercizio da parte dell’altra
entità, a meno che esso non sia compensato con un derivato esterno. Nei casi in cui
due o più derivati interni siano utilizzati per gestire il rischio di tasso d’interesse su
attività o passività a livello di entità controllata o di divisione e tali derivati interni
sono compensati a livello di tesoreria centrale, l’effetto di designare i derivati interni
come strumenti di copertura è che le esposizioni degli strumenti non derivati coperti
a livello di entità controllata o di divisione sarebbero utilizzati per compensarsi
reciprocamente all’atto del consolidamento. Di conseguenza, poiché l’IPSAS 29,
paragrafo 81, non consente di designare strumenti non derivati come strumenti di
copertura, a eccezione delle esposizioni in valuta estera, i risultati della
contabilizzazione di copertura derivanti dall’utilizzo dei derivati interni a livello di
entità controllata o di divisione che non sono eliminati con controparti esterne,
devono essere stornati all’atto del consolidamento.
Si noti, tuttavia, che non ci saranno conseguenze sull’avanzo o disavanzo di esercizio
e sull’attivo netto/patrimonio netto dallo storno dell’effetto della contabilizzazione di
copertura all’atto del consolidamento per i derivati interni che si compensano
reciprocamente a livello di consolidamento, se essi sono utilizzati nello stesso tipo di
relazione di copertura a livello di entità controllata o di divisione e, nel caso di
coperture di flussi finanziari, se gli elementi coperti incidono sull’avanzo o
disavanzo di esercizio nello stesso periodo. Così come i derivati interni si
compensano a livello di tesoreria centrale, allo stesso modo il loro utilizzo come
coperture di fair value da parte di due entità separate o divisioni all’interno del
1231
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
gruppo risulterà nella compensazione degli importi di fair value rilevati nell’avanzo
o disavanzo di esercizio, e il loro utilizzo come coperture di flussi finanziari da parte
di due entità separate o divisioni all’interno del gruppo comporterà anche che gli
importi di fair value saranno compensati reciprocamente nell’attivo netto/patrimonio
netto. Tuttavia, può esservi un impatto su singole voci del prospetto delle variazioni
delle poste dell’attivo netto/patrimonio netto e del prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria consolidato, per esempio quando i derivati interni che
coprono attività (o passività) in una copertura di fair value sono compensati da
derivati interni utilizzati come copertura di fair value di altre attività (o passività) che
sono rilevate in una voce distinta del prospetto della situazione patrimonialefinanziaria o del prospetto delle variazioni delle poste dell’attivo netto/patrimonio
netto. Inoltre, nella misura in cui uno dei contratti interni è utilizzato come copertura
di un flusso finanziario e l’altro è utilizzato in una copertura di fair value, gli utili e
le perdite rilevati non si compenserebbero, in quanto l’utile (o la perdita) sul derivato
interno utilizzato come copertura di fair value sarebbe rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio e la perdita (o l’utile) corrispondente sul derivato interno
utilizzato come copertura di un flusso finanziario, sarebbe rilevata nell’attivo
netto/patrimonio netto.
La domanda F.1.4 descrive l’applicazione dell’IPSAS 29 alle operazioni di copertura
interne.
F.1.6
Compensazione di contratti derivati interni utilizzati per la
gestione del rischio di cambio
Se una funzione di tesoreria centrale sottoscrive contratti derivati interni con
entità controllate e con diverse divisioni all’interno del gruppo per gestire il
rischio di cambio in modo centralizzato, tali contratti possono essere utilizzati
come base per l’identificazione di operazioni esterne che si qualificano per
essere contabilizzate come operazioni di copertura nel bilancio consolidato se,
prima di eliminare il rischio, i contratti interni sono prima compensati tra loro e
soltanto l’esposizione netta è compensata sottoscrivendo un contratto derivato
con una parte esterna?
Dipende. L’IPSAS 6 Bilancio consolidato e separato dispone che tutte le operazioni
interne siano eliminate nel bilancio consolidato. Come stabilito nell’IPSAS 29,
paragrafo 82, le operazioni di copertura interna non soddisfano le condizioni
necessarie per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato del gruppo.
Quindi, se un’entità desidera ottenere una contabilizzazione di copertura nel bilancio
consolidato, deve designare una relazione di copertura tra uno strumento di copertura
esterno e un elemento coperto che soddisfino certi requisiti.
Come argomentato nella domanda F.1.5, l’impatto contabile di due o più derivati
interni che sono utilizzati per gestire il rischio di tasso d’interesse a livello di entità
controllata o di divisione e sono compensati a livello di tesoreria centrale è che le
esposizioni coperte da strumenti non derivati a tali livelli sarebbero utilizzate per
compensarsi reciprocamente al momento del consolidamento. Non esiste alcun
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1232
effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio o sull’attivo netto/patrimonio netto se a) i
derivati interni sono utilizzati nello stesso tipo di relazione di copertura (ossia
coperture di fair value o di un flusso finanziario) e b) nel caso delle coperture di un
flusso finanziario, qualsiasi utile o perdita su derivati inizialmente rilevato nell’attivo
netto/patrimonio netto è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio nello(gli)
stesso(i) periodo(i). Quando queste due condizioni sono soddisfatte, gli utili e le
perdite sui derivati interni che sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio o
nell’attivo netto/patrimonio netto si compenseranno all’atto del consolidamento, con
il risultato che l’avanzo o disavanzo di esercizio e l’attivo netto/patrimonio netto
saranno uguali a quelli che si sarebbero verificati se i derivati fossero stati eliminati.
Tuttavia, può esserci un effetto su voci singole, sia del prospetto delle variazioni
delle poste dell’attivo netto/patrimonio netto consolidato, sia del prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria consolidato, che dovrebbe essere eliminato.
Inoltre, si verifica un effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio e sull’attivo
netto/patrimonio netto se una parte dei derivati interni compensativi è utilizzata nelle
coperture di flussi finanziari, mentre altri sono utilizzati nelle coperture di fair value.
Esiste inoltre un effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio e sull’attivo
netto/patrimonio netto per quei derivati interni compensativi che sono utilizzati nelle
coperture di flussi finanziari se gli utili e le perdite sui derivati che sono inizialmente
rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di
esercizio in esercizi diversi (in quanto gli elementi coperti incidono sull’avanzo o
disavanzo di esercizio in periodi diversi).
Per quanto riguarda il rischio di cambio, premesso che i derivati interni
rappresentano il trasferimento del rischio di cambio su attività o passività finanziarie
sottostanti non derivate, la contabilizzazione di copertura può essere applicata perché
l’IPSAS 29, paragrafo 81, consente a un’attività o passività finanziaria non derivata
di essere designata come uno strumento di copertura ai fini della contabilizzazione di
copertura per una copertura del rischio di cambio. Di conseguenza, in questo caso i
contratti derivati interni possono essere utilizzati come base per identificare le
operazioni esterne che soddisfano le condizioni per la contabilizzazione di copertura
nel bilancio consolidato anche se sono reciprocamente compensate. Tuttavia, nel
caso del bilancio consolidato, è necessario designare la relazione di copertura in
modo che interessi soltanto operazioni esterne.
Inoltre, l’entità non può applicare la contabilizzazione di copertura nella misura in
cui due o più derivati interni che si compensano rappresentano il trasferimento del
rischio di cambio su operazioni programmate sottostanti o su impegni irrevocabili
non rilevati. Questo perché un impegno irrevocabile non rilevato o un’operazione
programmata non soddisfa le condizioni come strumento di copertura secondo
l’IPSAS 29. Di conseguenza, in questo caso i derivati interni non possono essere
utilizzati come base per identificare le operazioni esterne che soddisfano le
condizioni per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato. Ne risulta
che qualsiasi perdita o utile cumulato su un derivato interno che sia stato incluso nel
valore contabile iniziale di un’attività o passività (rettifica della base) o rilevato
nell’attivo netto/patrimonio netto, dovrebbe essere stornato al momento del
1233
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
consolidamento se non può essere dimostrato che il derivato interno compensativo
rappresentava il trasferimento di un rischio di cambio su un’attività o passività
finanziaria a uno strumento di copertura esterno.
F.1.7
Derivati interni: esempi di applicazione della Domanda F.1.6
In ciascun caso, VE = valuta estera, VL = valuta locale (che è la valuta funzionale
dell’entità), e CT = centro di tesoreria.
Caso 1: compensazione di coperture di fair value
L’entità controllata A dispone di crediti commerciali pari a VE 100, pagabili a 60
giorni, che copre utilizzando un contratto forward con CT. L’entità controllata B
dispone di debiti commerciali pari a VE 50, pagabili anch’essi a 60 giorni, che copre
utilizzando un contratto forward con CT.
CT compensa i due derivati interni e sottoscrive un contratto forward esterno netto
per pagare VE 50 e ricevere VL tra 60 giorni.
Alla fine del mese 1, VE si deprezza rispetto a VL. A sostiene una perdita su cambi
pari a VL 10 sui crediti, compensata da un utile di VL 10 sul contratto forward con
CT. B ha un utile su cambi pari a VL 5 sui debiti, compensato da una perdita di VL
10 sul contratto forward con CT. CT registra una perdita pari a VL 10 sul contratto
forward interno con A, un utile di VL 5 sul contratto forward interno con B, e un
utile di VL 5 sul contratto forward esterno.
Alla fine del mese 1, nel bilancio individuale o separato di A, B e CT si effettuano le
scritture contabili seguenti. Le scritture contabili riguardanti operazioni o fatti
all'interno del gruppo sono evidenziate in corsivo.
Scritture contabili di A
Dare
Perdite su cambi
VL 10
Avere Crediti
Dare
VL 10
Contratto interno CT
VL10
Avere Utile interno CT
VL 10
Scritture contabili di B
Dare
Debiti
VL 5
Avere Utile su cambi
Dare
VL 5
Perdita interna CT
VL 5
Avere Contratto interno CT
VL 5
Scritture contabili di TC
Dare
Dare
Perdita interna A
Avere Contratto interno A
VL 10
Contratto interno B
VL 5
VL 10
Avere Utile interno B
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
VL 5
1234
Dare
Contratto forward esterno
VL 5
Avere Utile su cambi
VL 5
A e B potrebbero entrambe applicare la contabilizzazione di copertura nei loro
bilanci individuali, a condizione che tutti i requisiti dell’IPSAS 29 siano soddisfatti.
Tuttavia, in questo caso, non è necessaria alcuna contabilizzazione di copertura
perché gli utili e le perdite sui derivati interni e gli utili e le perdite sui crediti e debiti
coperti che li compensano sono rilevati immediatamente nell’avanzo o disavanzo di
esercizio di A e B senza una contabilizzazione delle operazioni di copertura.
Nel bilancio consolidato, le operazioni su derivati interni sono eliminate. In termini
economici, il debito di B copre FC 50 dei crediti di A. Il contratto forward esterno di
CT copre il rimanente VE 50 del credito di A. La contabilizzazione di copertura non
è necessaria nel bilancio consolidato, perché gli elementi monetari sono valutati ai
tassi di cambio a pronti, in base all’IPSAS 4, indipendentemente dal fatto che si
applichi una contabilizzazione delle operazioni di copertura.
I saldi netti prima e dopo l’eliminazione delle registrazioni contabili relative ai
derivati interni sono gli stessi, come esposto di seguito. Di conseguenza, non c’è
alcun bisogno di effettuare ulteriori scritture contabili per soddisfare le condizioni
dell’IPSAS 29.
Debito
Credito
Crediti
–
VL 10
Debiti
VL 5
–
Contratto forward esterno
VL 5
–
Utili e perdite
–
–
Contratti interni
–
–
Caso 2: compensazione di coperture di flussi finanziari
Per ampliare l’esempio, A dispone anche di proventi futuri altamente probabili per
VE 200, su cui prevede di ricevere disponibilità liquide entro 90 giorni. B ha spese
future altamente probabili per VE 500 (affitto degli uffici), anch’essi pagabili entro
90 giorni. A e B sottoscrivono contratti forward separati con CT per coprire queste
esposizioni e CT sottoscrive un contratto forward esterno per ricevere VE 300 dopo
90 giorni.
Come nel caso precedente, VE si deprezza alla fine del mese 1. A sostiene una
“perdita” di VL 20 sui suoi proventi attesi perché il valore in VL di questi proventi
diminuisce. Questo è compensato da un “utile” di VL 20 sul contratto forward
stipulato con CT.
B ottiene un “utile” di VL 50 sui costi pubblicitari previsti perché il valore in VL
della spesa si riduce. Questo è compensato da una “perdita” di VL 20 sull’operazione
con CT.
1235
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
CT ottiene un “utile” pari a VL 50 sull’operazione interna con B, sostiene una
“perdita” di VL 20 sull’operazione interna con A e sostiene una perdita pari a VL 30
sul contratto forward esterno.
A e B completano la documentazione necessaria, le coperture sono efficaci, ed
entrambe A e B si qualificano per una contabilizzazione delle operazioni di copertura
nei loro bilanci individuali. A rileva l’utile di VL 20 sull'operazione su derivati
interni nell’attivo netto/patrimonio netto e B rileva la perdita di VL 50 nell’attivo
netto/patrimonio netto. CT non chiede la contabilizzazione delle operazioni di
copertura, ma valuta le posizioni su derivati interni ed esterni al fair value, con una
posizione netta pari a zero in quanto si compensano integralmente.
Alla fine del mese 1, nel bilancio individuale o separato di A, B e TC si effettuano le
registrazioni contabili seguenti. Le registrazioni riguardanti operazioni o fatti
all'interno del gruppo sono evidenziate in corsivo.
Scritture contabili di A
Dare
Contratto interno CT
VL 20
Avere Attivo netto/patrimonio netto
VL 20
Scritture contabili di B
Dare
Attivo netto/patrimonio netto
VL 50
Avere Contratto interno CT
VL 50
Scritture contabili di CT
Dare
Perdita interna A
VL 20
Avere Contratto interno Avere A
Dare
VL 20
Contratto interno B
VL 50
Avere Utile interno B
Dare
VL50
Perdite su cambi
VL 30
Avere Contratto forward esterno
VL 30
Per il bilancio consolidato, il contratto forward esterno di CT su VE 300 è designato,
all’inizio del mese 1, come uno strumento di copertura dei primi VE 300 di spese
future altamente probabili di B. L’IPSAS 29 dispone che nel bilancio consolidato
alla fine del mese 1, gli effetti contabili delle operazioni con derivati interni debbano
essere eliminati.
Tuttavia, i saldi netti prima e dopo l’eliminazione delle registrazioni contabili
relative ai derivati interni sono gli stessi, come esposto di seguito. Di conseguenza,
non c’è alcun bisogno di effettuare ulteriori scritture contabili per soddisfare le
condizioni dell’IPSAS 29.
Contratto forward esterno
Attivo netto/patrimonio netto
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1236
Debito
Credito
–
VL 30
VL 30
–
Utili e perdite
–
–
Contratti interni
–
–
Caso 3: compensazione di coperture di fair value e di flussi finanziari
Si assuma che le esposizioni e le operazioni con derivati interni siano le stesse dei
casi 1 e 2. Tuttavia, invece di sottoscrivere due derivati esterni per coprire
separatamente le esposizioni di fair value e dei flussi finanziari, CT sottoscrive un
unico derivato netto esterno per ricevere VE 250 in cambio di VL tra 90 giorni.
CT dispone di quattro derivati interni, due che scadono tra 60 giorni e due che
scadono tra 90 giorni. Questi sono compensati da un derivato esterno netto che scade
tra 90 giorni. Il differenziale di tasso d’interesse tra VE e VL è minimo, e quindi si
prevede che l’inefficacia derivante dal disallineamento delle scadenze abbia un
effetto minimo sull’avanzo o disavanzo di esercizio di CT.
Come nei casi 1 e 2, A e B applicano la contabilizzazione di copertura alle coperture
dei loro flussi finanziari e CT valuta i suoi derivati al fair value. A rileva l’utile di
VL 20 sull'operazione del derivato interno nell’attivo netto/patrimonio netto e B
rileva la perdita di VL 50 nell’attivo netto/patrimonio netto.
Alla fine del mese 1, nel bilancio individuale o separato di A, B e CT si effettuano le
registrazioni contabili seguenti. Le scritture riguardanti operazioni o fatti all'interno
del gruppo sono evidenziate in corsivo.
Scritture contabili di A
Dare
Perdite su cambi
VL 10
Avere Crediti
Dare
LVL 10
Contratto interno CT
VL 10
Avere Utile interno CT
Dare
VL 10
Contratto interno CT
VL 20
Avere Attivo netto/patrimonio netto
VL 20
Scritture contabili di B
Dare
Debiti
VL 5
Avere Utile su cambi
Dare
VL 5
Perdita interna CT
VL 5
Avere Contratto interno CT
Dare
VL 5
Attivo netto/patrimonio netto
VL 50
Avere Contratto interno CT
VL 50
Scritture contabili di TC
Dare
Perdita interna A
VL 10
Avere Contratto interno A
Dare
VL 10
Perdita interna A
VL 20
1237
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Avere Contratto interno A
Dare
VL 20
Contratto interno B
VL 5
Avere Utile interno B
Dare
VL 5
Contratto interno B
VL 50
Avere Utile interno B
Dare
VL 50
Perdite su cambi
VL 25
Avere Contratto forward esterno
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
VL 25
1238
TOTALE (per i derivati interni)
A
B
Totale
VL
VL
CT
Avanzo o disavanzo di esercizio (coperture di fair
value)
10
(5)
5
Attivo netto/patrimonio netto (coperture di flussi
finanziari)
20
(50)
(30)
Totale
30
(55)
(25)
Associando questi importi con le operazioni esterne (ossia quelle non evidenziate in
corsivo nella tabella sopra) si ottengono i saldi netti totali prima dell’eliminazione
dei derivati interni, secondo lo schema seguente:
Debito
Credito
Crediti
–
VL 10
Debiti
VL 5
–
–
VL 25
VL 30
–
Utili e perdite
–
–
Contratti interni
–
–
Contratto forward
Attivo netto/patrimonio netto
Per i bilanci consolidati, all’inizio del mese 1 si effettuano le designazioni seguenti:

il debito di VE 50 di B è designato come una copertura dei primi VE 50 di
ricavi futuri altamente probabili di A. Quindi, alla fine del mese 1, nel
bilancio consolidato si effettueranno le seguenti registrazioni contabili: Dare
Debiti VL 5; Avere Attivo netto/patrimonio netto VL 5;

il credito di VE 100 di A è designato come una copertura dei primi VE 100 di
costi futuri altamente probabili di B. Quindi, alla fine del mese 1, nel bilancio
consolidato si effettueranno le seguenti scritture contabili: Dare Attivo
netto/patrimonio netto VL 10; Avere Crediti VL 10, e

il contratto forward esterno di VE 250 di CT è designato come una copertura
dei successivi VE 250 di costi futuri altamente probabili di B. Quindi, alla
fine del mese 1, nel bilancio consolidato si effettueranno le seguenti scritture
contabili: Dare Attivo netto/patrimonio netto VL 25; Avere Contratto forward
esterno VL 25.
L’IPSAS 29 dispone che nel bilancio consolidato alla fine del mese 1, gli effetti
contabili delle operazioni con derivati interni debbano essere eliminati.
Tuttavia, i saldi netti totali prima e dopo l’eliminazione delle scritture contabili
relative ai derivati interni sono gli stessi, come esposto di seguito. Di conseguenza,
non c’è alcun bisogno di effettuare ulteriori scritture contabili per soddisfare le
condizioni dell’IPSAS 29.
1239
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Debito
Credito
Crediti
–
VL 10
Debiti
VL 5
–
–
VL 25
VL 30
–
Utili e perdite
–
–
Contratti interni
–
–
Contratto forward
Attivo netto/patrimonio netto
Caso 4: compensazione delle coperture di fair value e flussi finanziari con
rettifica del valore contabile delle rimanenze
Si assumano operazioni similari a quelle esposte nel caso 3, ad eccezione del fatto
che il flusso finanziario in uscita previsto per VE 500 di B faccia riferimento
all’acquisto di rimanenze che saranno consegnate tra 60 giorni. Si assuma inoltre che
l’entità applichi la politica della variazione della base per gli elementi non finanziari
coperti previsti. Alla fine del mese 2, non ci sono ulteriori variazioni dei tassi di
cambio o dei fair value (valori equi). In tale data, le rimanenze sono consegnate e la
perdita di VL 50 sul derivato interno di B, rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto
nel mese 1, è rettificata a fronte del valore contabile delle rimanenze di B. L’utile di
VL 20 del derivato interno di A è rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto come già
in precedenza.
Nel bilancio consolidato, c’è ora un disallineamento rispetto al risultato che sarebbe
stato ottenuto “smontando” e ridesignando le coperture. Il derivato esterno (VE 250)
e una percentuale del credito (VE 50) compensano VE 300 relativi all’acquisto
previsto di rimanenze. Esiste una copertura naturale tra gli VE 200 residui di flussi
finanziari in uscita previsti di B e i flussi finanziari in entrata previsti di VE 200 di
A. Questa relazione non si qualifica per la contabilizzazione di copertura secondo
l’IPSAS 29 e questa volta c’è soltanto una compensazione parziale tra gli utili e le
perdite sui derivati interni che coprono questi importi.
Alla fine dei mesi 1 e 2, le seguenti scritture contabili sono riportate nel bilancio
individuale o separato di A, B e TC. Le scritture contabili riguardanti operazioni o
fatti all'interno del gruppo sono evidenziate in corsivo.
Scritture contabili di A (tutte alla fine del mese 1)
Dare
Perdite su cambi
VL 10
Avere Crediti
Dare
VL 10
Contratto interno CT
VL 10
Avere Utile interno CT
Dare
VL 10
Contratto interno CT
VL 20
Avere Attivo netto/patrimonio netto
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1240
VL 20
Scritture contabili di B
Alla fine del mese 1:
Dare
Debiti
VL 5
Avere Utile su cambi
Dare
VL 5
Perdita interna CT
VL 5
Avere Contratto interno CT
Dare
VL 5
Attivo netto/patrimonio netto
VL 50
Avere Contratto interno CT
VL 50
Alla fine del mese 2:
Dare
Rimanenze
VL 50
Avere Attivo netto/patrimonio netto
VL 50
Scritture contabili di CT (tutte alla fine del mese 1)
Dare
Perdita interna A
VL 10
Avere Contratto interno A
Dare
VL 10
Perdita interna A
VL 20
Avere Contratto interno A
Dare
VL 20
Contratto interno B
VL 5
Avere Utile interno B
Dare
VL 5
Contratto interno B
VL 50
Avere Utile interno B
Dare
VL 50
Perdite su cambi
VL 25
Avere Contratti forward
VL 25
TOTALE (per i derivati interni)
A
VL
B
VL
Totale
CT
Avanzo o disavanzo di esercizio (coperture di fair
value)
10
(5)
5
Attivo netto/patrimonio netto (coperture di flussi
finanziari)
20
–
20
–
(50)
(50)
30
(55)
(25)
Variazione della base (rimanenze)
Totale
Associando questi importi con le operazioni esterne (ossia quelle non evidenziate in
corsivo nella tabella sopra) si ottengono i saldi netti totali prima dell’eliminazione
dei derivati interni, secondo lo schema seguente:
1241
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Debito
Credito
Crediti
–
VL 10
Debiti
VL 5
–
Contratto forward
–
VL 25
Attivo netto/patrimonio netto
–
VL 20
VL 50
–
Utili e perdite
–
–
Contratti interni
–
–
Variazione della base (rimanenze)
Per i bilanci consolidati, all’inizio del mese 1 si effettuano le designazioni seguenti:

il debito di VE 50 di B è designato come una copertura dei primi VE 50 di
proventi futuri altamente probabili di A. Quindi, alla fine del mese 1, nel
bilancio consolidato si effettuerà la seguente scrittura contabile: Dare Debiti
VL 5; Avere Attivo netto/patrimonio netto VL 5;

il credito di VE 100 di A è designato come una copertura dei primi VE 100 di
costi futuri altamente probabili di B. Quindi, alla fine del mese 1, nel bilancio
consolidato si effettueranno le seguenti scritture contabili: Dare Attivo
netto/patrimonio netto VL 10; Avere Crediti VL 10; e alla fine del mese 2,
Dare Rimanenze VL 10; Avere Attivo netto/patrimonio netto VL 10.

il contratto forward esterno di VE 250 di CT è designato come una copertura
dei successivi VE 250 di costi futuri altamente probabili di B. Quindi, alla
fine del mese 1, nel bilancio consolidato si effettuerà la seguente scrittura
contabile: Dare Attivo netto/patrimonio netto VL 25; Avere Contratto forward
esterno VL 25; e alla fine del mese 2, Dare Rimanenze VL 25; Avere Attivo
netto/patrimonio netto VL 25.
I saldi netti totali dopo l’eliminazione delle scritture contabili relative ai derivati
interni sono i seguenti:
Debito
Credito
Crediti
–
VL 10
Debiti
VL 5
–
Contratto forward
–
VL 25
Attivo netto/patrimonio netto
–
VL 5
VL 35
–
Utili e perdite
–
–
Contratti interni
–
–
Variazione della base (rimanenze)
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1242
Questi saldi netti totali sono diversi da quelli che sarebbero rilevati se i derivati
interni non fossero stati eliminati, e sono questi saldi netti che l’IPSAS 29 richiede
siano inclusi nel bilancio consolidato. Le scritture contabili necessarie per rettificare
i saldi netti totali prima dell’eliminazione dei derivati interni sono le seguenti:
a)
riclassificare VL 15 della perdita sul derivato interno di B compreso tra le
rimanenze per riflettere che VE 150 dell’acquisto programmato di rimanenze
non è coperto da uno strumento esterno (né il contratto forward esterno di VE
250 in CT né il debito esterno di VE 100 in A);
b)
riclassificare l’utile di VL 15 sul derivato interno di A per riflettere che i
proventi programmati di VE 150 a cui si riferisce non sono coperti da uno
strumento esterno.
L’effetto netto di queste due rettifiche è il seguente:
Dare
Attivo netto/patrimonio netto
VL 15
Avere Rimanenze
F.1.8
VL 15
Combinazione di opzioni vendute e acquistate
Nella maggior parte dei casi, l’IPSAS 29, paragrafo AG127, proibisce l’utilizzo
di opzioni vendute come strumenti di copertura. Se una combinazione di
un’opzione venduta e di un’opzione acquistata (come un collar su tassi
d’interesse) è negoziata come uno strumento unico con una controparte,
un’entità può dividere lo strumento derivato nelle sue componenti di opzione
venduta e acquistata e designare la componente di opzione acquistata come uno
strumento di copertura?
No. L’IPSAS 29, paragrafo 83, specifica che una relazione di copertura è designata
da un’entità per uno strumento di copertura nel suo insieme. Le sole eccezioni
consentite sono la suddivisione tra valore temporale e valore intrinseco di un’opzione
e la suddivisione dell’elemento interessi e del prezzo a pronti su un contratto
forward. La domanda F.1.3 tratta la questione di se e quando una combinazione di
opzioni è considerata come un’opzione venduta.
F.1.9
Strategia di copertura delta-neutral
L’IPSAS 29 consente a un’entità di applicare la contabilizzazione di copertura
ad una strategia di copertura delta-neutral e ad altre strategie dinamiche di
copertura secondo cui la quantità di strumenti di copertura è costantemente
rettificata per assicurare un tasso di copertura desiderato, per esempio, per
ottenere una posizione delta-neutral insensibile alle variazioni di fair value
dell’elemento coperto?
Sì. L’IPSAS 29, paragrafo 83, stabilisce che “una strategia di copertura dinamica che
valuta sia il valore intrinseco sia quello temporale di un contratto di opzione può
essere classificata come strumento di copertura”. Per esempio, una strategia di
assicurazione di un portafoglio che cerca di assicurare che il fair value dell’elemento
1243
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
coperto non scenda al di sotto di un certo livello, pur consentendone un incremento,
può qualificarsi per una contabilizzazione di copertura.
Al fine di qualificarsi per una contabilizzazione di copertura, l’entità deve
documentare come intende verificare e aggiornare la copertura e valutarne
l’efficacia, come ritiene di essere in grado di seguire adeguatamente tutte le
cessazioni e le ridesignazioni dello strumento di copertura, e come intende
dimostrare che tutti gli altri criteri per la contabilizzazione delle operazioni di
copertura dell’IPSAS 29, paragrafo 98, sono soddisfatti. Inoltre, deve essere in grado
di dimostrare l’aspettativa che la copertura sia altamente efficace per un determinato
breve lasso di tempo, durante il quale non ci si attende che la copertura sia rettificata.
F.1.10
Strumento di copertura: opzione put out of the money
L’Entità A possiede un investimento in un’azione dell’Entità B, che ha
classificato come disponibile per la vendita. Per garantirsi una protezione
parziale a fronte delle diminuzioni di prezzo dell’azione dell’Entità B, l’Entità A
acquista un’opzione put su un’azione dell’Entità B e designa la variazione del
valore intrinseco dell’opzione put come strumento di copertura in una
copertura di fair value delle variazioni di fair value dell’azione dell’Entità B in
suo possesso. L’opzione put dà all’Entità A il diritto di vendere una azione
dell’Entità B a un prezzo di esercizio di UM 90. All’inizio della relazione di
copertura, il prezzo quotato dell’azione è pari a UM 100. Poiché l’opzione put
dà all’Entità A il diritto di vendere l’azione a un prezzo di UM 90, l’opzione put
dovrebbe normalmente essere pienamente efficace nel compensare le
diminuzioni di prezzo al di sotto di UM 90 sulla base del valore intrinseco. Le
variazioni di prezzo superiori a UM 90 non sono coperte. In questo caso, le
variazioni di fair value dell’azione dell’Entità B per prezzi al di sopra di UM 90
sono da considerare come un’inefficacia della copertura secondo l’IPSAS 29,
paragrafo 98, e rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio ai sensi dell’IPSAS
29, paragrafo 99?
No. L’IPSAS 29, paragrafo 83, consente all’Entità A di designare le variazioni del
valore intrinseco dell’opzione come uno strumento di copertura. Le variazioni di
valore intrinseco dell’opzione forniscono una protezione contro il rischio di una
variabilità del fair value di un’azione dell’Entità B inferiore o pari al prezzo di
esercizio dell’opzione put di UM 90. Per variazioni di prezzo al di sopra di UM 90,
l’opzione è out of the money e non ha alcun valore intrinseco. Di conseguenza, gli
utili e le perdite su una azione dell’Entità B per prezzi al di sopra di UM 90 non sono
attribuibili al rischio coperto ai fini della valutazione dell’efficacia della copertura e
della rilevazione degli utili e delle perdite sull’elemento coperto.
Pertanto, l’Entità A riporta le variazioni di fair value dell’azione nell’attivo
netto/patrimonio netto se associate a variazioni del prezzo al di sopra di UM 90
(IPSAS 29, paragrafi 64 e 101). Le variazioni di fair value dell’azione associate a
diminuzioni di prezzo al di sotto di UM 90 fanno parte della copertura di fair value
designata e sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio secondo quanto
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1244
previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 99 b). Assumendo che la copertura sia efficace,
tali variazioni sono compensate dalle variazioni del valore intrinseco dell’opzione
put, che sono a loro volta rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29,
paragrafo 99 a)). Le variazioni del valore temporale dell’opzione put sono escluse
dalla relazione di copertura designata e sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di
esercizio secondo l’IPSAS 29, paragrafo 65 a).
F.1.11
Strumento di copertura: proporzione dei flussi finanziari di uno
strumento in disponibilità liquide
Nel caso del rischio di cambio, un’attività finanziaria non derivata o una
passività finanziaria non derivata può potenzialmente qualificarsi come
strumento di copertura. Un’entità può trattare i flussi finanziari, per i periodi
specifici durante i quali un’attività o una passività finanziaria indicata come
strumento di copertura rimane in circolazione, come una proporzione dello
strumento di copertura secondo l’IPSAS 29, paragrafo 84, ed escludere gli altri
flussi finanziari dalla relazione di copertura designata?
No. L’IPSAS 29, paragrafo 84, indica che una relazione di copertura non può essere
designata solo per una parte del periodo in cui uno strumento di copertura è in
circolazione. Per esempio, i flussi finanziari dei primi tre anni di un finanziamento
decennale denominato in una valuta estera non possono qualificarsi come strumento
di copertura in una copertura di flussi finanziari dei primi tre anni di proventi nella
stessa valuta estera. D’altra parte, un’attività o passività finanziaria non derivata
denominata in una valuta estera può potenzialmente qualificarsi come uno strumento
di copertura in una copertura del rischio di cambio associata a un elemento coperto
caratterizzato da una vita residua alla scadenza che è uguale o maggiore della
scadenza residua dello strumento di copertura (vedere Domanda F.2.17).
F.1.12
Coperture di diversi tipi di rischio
Domanda a) – Normalmente si designa una relazione di copertura tra un intero
strumento di copertura e un elemento coperto così che esiste un’unica
valutazione del fair value per lo strumento di copertura. Questa procedura
impedisce di designare un singolo strumento finanziario come strumento di
copertura in una copertura di un flusso finanziario e in una copertura di fair
value simultaneamente?
No. Per esempio, le entità solitamente utilizzano una combinazione di interest rate
swap e currency swap per convertire una posizione a tasso variabile in una valuta
estera in una posizione a tasso fisso nella valuta funzionale. L’IPSAS 29, paragrafo
85, consente che lo swap sia designato separatamente come una copertura di fair
value del rischio valuta e come una copertura di un flusso finanziario del rischio di
tasso d’interesse a patto che siano soddisfatte le condizioni dell’IPSAS 29, paragrafo
85.
Domanda b) – Se un unico strumento finanziario è uno strumento di copertura
in due coperture diverse, è necessaria un’informativa specifica?
1245
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
L’IPSAS 30, paragrafo 25, richiede un’informativa distinta per le coperture
designate di fair value, di flussi finanziari e per le coperture di un investimento netto
in una gestione estera. Lo strumento in questione sarebbe riportato nell’informativa
dell’IPSAS 30, paragrafo 25, separatamente per ciascun tipo di copertura.
F.1.13
Strumento di copertura: contratto forward su cambi in doppia
valuta estera
La valuta funzionale dell’Entità A è lo yen giapponese. L’Entità A ha una
passività in dollari USA a cinque anni a tasso variabile e un titolo di credito
denominato in sterline britanniche a dieci anni a tasso fisso. Gli importi per
quota capitale dell’attività e della passività sono gli stessi all’atto della
conversione in yen giapponesi. L’Entità A sottoscrive un unico contratto
forward in valuta estera per coprire la propria esposizione in valuta estera su
entrambi gli strumenti, in base al quale riceve dollari USA e paga sterline
britanniche alla fine dei cinque anni. Se l’Entità A designa il contratto forward
su cambi come uno strumento di copertura in una copertura di flussi finanziari
a fronte dell’esposizione in valuta estera sui rimborsi per quota capitale di
entrambi gli strumenti, può qualificarsi per la contabilizzazione di copertura?
Sì. L’IPSAS 29, paragrafo 85, consente di designare un unico strumento di copertura
come una copertura di diversi tipi di rischio se sono soddisfatte tre condizioni. In
questo esempio, lo strumento di copertura derivato soddisfa tutte queste condizioni,
come riportato di seguito.
a)
I rischi coperti possono essere identificati chiaramente. I rischi sono le
esposizioni alle variazioni dei tassi di cambio rispettivamente tra dollari USA
e yen, e tra yen e sterline.
b)
L’efficacia della copertura può essere dimostrata. Per il finanziamento in
sterline britanniche, l’efficacia è misurata come il grado di compensazione tra
il fair value della quota capitale da rimborsare in sterline britanniche e il fair
value del pagamento in sterline britanniche sul contratto forward su cambi.
Per la passività in dollari USA, l’efficacia è misurata come il grado di
compensazione tra il fair value della quota capitale da rimborsare in dollari
USA e l’incasso in dollari USA relativo al contratto forward su cambi.
Sebbene il credito abbia una durata decennale e il contratto forward lo
protegga soltanto per i primi cinque anni, la contabilizzazione di copertura è
consentita soltanto per una parte dell’esposizione, come descritto nella
Domanda F.2.17.
c)
È possibile assicurare che ci sia una designazione specifica dello strumento di
copertura e posizioni di rischio diverse. Le esposizioni coperte sono
identificate come le quote capitali relative alla passività e al titolo di credito
nella loro rispettiva valuta di denominazione.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1246
F.1.14
Swap concorrenti compensati e utilizzo di uno di essi come
strumento di copertura
L’Entità A sottoscrive un interest rate swap e lo designa come una copertura
dell’esposizione del fair value associato a un debito a tasso fisso. La copertura di
fair value soddisfa i criteri stabiliti dall’IPSAS 29 per la contabilizzazione di
copertura. Allo stesso tempo, l’Entità A sottoscrive un secondo interest rate swap
con la stessa controparte dello swap, le cui condizioni compensano
integralmente il primo interest rate swap. L’Entità A deve considerare i due
swap come un unico contratto e non può dunque applicare la contabilizzazione
di copertura del fair value al primo swap?
Dipende. L’IPSAS 29 è basato sulle operazioni. Se il secondo swap non era stato
sottoscritto in considerazione del primo swap o se esiste una finalità commerciale
sostanziale per strutturare le operazioni separatamente, allora gli swap non devono
essere considerati come un’unica unità.
Per esempio, alcune entità hanno una politica in base alla quale una tesoreria
centralizzata (che è un'entità controllata in un gruppo) sottoscrive contratti derivati
con terzi per conto di altre controllate nell’ambito dell’organizzazione per coprire le
esposizioni al rischio di tasso d’interesse delle entità controllate. Anche la tesoreria
sottoscrive contratti derivati interni con tali entità controllate al fine di monitorare le
coperture all’interno dell’organizzazione. Poiché la tesoreria sottoscrive anche
contratti derivati come parte delle sue attività di negoziazione, o poiché può
desiderare di ribilanciare il rischio del suo portafoglio complessivo, può sottoscrivere
un contratto derivato con la medesima terza parte nello stesso giorno lavorativo
sostanzialmente alle stesse condizioni di un contratto sottoscritto come strumento di
copertura per conto di un’altra entità controllata. In tal caso, esiste una valida finalità
commerciale per sottoscrivere ciascun contratto.
Bisogna usare il proprio giudizio nel determinare se esiste una finalità commerciale
sostanziale per strutturare le operazioni separatamente. Per esempio, se l’unico fine è
di ottenere un trattamento contabile al fair value per il debito, allora non esiste una
finalità commerciale sostanziale.
F.2
Elementi coperti
F.2.1
Se un derivato può essere designato come elemento coperto
L’IPSAS 29 consente di designare uno strumento derivato (sia esso un derivato
singolo o un derivato incorporato rilevato separatamente) come un elemento
coperto individualmente o come parte di un gruppo coperto in una copertura di
fair value o di un flusso finanziario designando, per esempio, un contratto
forward su tassi di interesse (FRA - Forward Rate Agreement) che riceve a tasso
fisso e paga a tasso variabile come una copertura di flussi finanziari di un FRA
che riceve a tasso variabile e paga a tasso fisso?
1247
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
No. Gli strumenti derivati sono sempre posseduti per negoziazione e valutati al fair
value con gli utili e le perdite rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio, a meno
che non siano strumenti di copertura designati ed efficaci (IPSAS 29, paragrafo 10).
Come eccezione, l’IPSAS 29, paragrafo AG127, consente la designazione di
un’opzione acquistata come elemento coperto in una copertura di fair value.
F.2.2
Copertura di flussi finanziari: emissione programmata di un
debito a tasso fisso
È consentita la contabilità di copertura per una copertura di una emissione
programmata di un debito a tasso fisso?
Sì. Questa sarebbe una copertura di flussi finanziari di un’operazione programmata
altamente probabile che influisce sull’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29,
paragrafo 96) a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell’IPSAS 29, paragrafo
98.
Per esempio: l’Entità R emette periodicamente nuove obbligazioni per rifinanziare le
obbligazioni in scadenza, fornire capitale di funzionamento e per vari altri fini.
Quando l’Entità R decide di emettere obbligazioni, può coprirsi dal rischio di
variazioni dei tassi d’interesse a lungo termine dalla data in cui decide di emettere le
obbligazioni alla data in cui le obbligazioni sono emesse. Se i tassi di interesse a
lungo termine aumentano, l’obbligazione sarà emessa a un tasso maggiore o con uno
sconto superiore o un premio inferiore a quello originariamente previsto. Il tasso più
alto corrisposto o la diminuzione del ricavato è normalmente compensato dall’utile
sulla copertura. Se i tassi di interesse a lungo termine diminuiscono, l’obbligazione
sarà emessa a un tasso minore o con un premio superiore o uno sconto inferiore a
quello originariamente previsto. Il tasso minore corrisposto o l’aumento del ricavato
è normalmente compensato dalla perdita sulla copertura.
Per esempio, nell’agosto del 2000 l’Entità R decise di emettere a gennaio 2001 UM
200 milioni di obbligazioni della durata di sette anni. L’Entità R svolse degli studi
sulla correlazione storica e appurò che un titolo di stato settennale fosse
adeguatamente correlato con le obbligazioni che l’Entità R si aspettava di emettere,
assumendo un tasso di copertura pari a 0,93 contratti futures per unità di debito.
Pertanto, l’Entità R coprì l’emissione programmata di obbligazioni vendendo (allo
scoperto) UM 186 milioni di future su titoli di stato settennali. Da agosto 2000 a
gennaio 2001 i tassi di interesse aumentarono. Le posizioni corte su future furono
chiuse a gennaio 2001, data in cui le obbligazioni furono emesse, e il risultato fu un
utile di UM 1,2 milioni che avrebbe compensato i pagamenti più alti corrisposti per
interessi sulle obbligazioni e, quindi, avrebbe avuto un’influenza sull’avanzo o
disavanzo di esercizio per tutta la durata delle obbligazioni. La copertura si qualifica
come una copertura di un flusso finanziario dal rischio di tassi d’interesse
sull’emissione programmata del debito.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1248
F.2.3
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: valore
intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangible)
Il trattamento della contabilizzazione di copertura è consentito per una
copertura di fair value del valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit
intangible)?
Dipende dal fatto se il valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit
intangible) è generato internamente o se è acquisito (per esempio come parte di una
aggregazione di entità).
Il valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangibles) generati
internamente non è rilevato come attività immateriale secondo quanto previsto
dall’IPSAS 31 Attività immateriali. Siccome non è rilevato, non può essere designato
come un elemento coperto.
Se il valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangibles) è acquisito
insieme a un portafoglio di depositi correlato, il valore intangibile dei depositi
strutturali (core deposit intangibles) deve essere rilevato separatamente come
un’attività immateriale (o come parte del portafoglio di depositi acquisito) se
soddisfa i criteri di rilevazione dell’IPSAS 31. Un’attività rilevata come valore
intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangibles) potrebbe essere
designata come elemento coperto, ma soltanto se soddisfa le condizioni del paragrafo
98, inclusa quella del paragrafo 98 d), secondo cui l’efficacia della copertura deve
poter essere valutata attendibilmente. Poiché è spesso difficile valutare
attendibilmente il fair value di un’attività rappresentata dal valore intangibile dei
depositi strutturali (core deposit intangibles) se non al momento della rilevazione
iniziale, è improbabile che la disposizione del paragrafo 98 d) sia soddisfatta.
F.2.4
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: copertura di
flussi reddituali futuri in valuta estera
La contabilizzazione di copertura è consentita per un finanziamento in valuta a
copertura di un flusso di proventi attesi, ma non contrattuali in valuta estera?
Sì, se i proventi sono altamente probabili. Secondo l’IPSAS 29, paragrafo 96 b), una
copertura di una vendita programmata può qualificarsi come copertura di un flusso
finanziario. Per esempio, un’entità che possiede e gestisce una strada transfrontaliera
a pagamento può utilizzare modelli sofisticati basati sull’esperienza e sui dati
economici per prevedere i proventi futuri nelle diverse valute. Se è in grado di
dimostrare che i proventi programmati per un periodo di tempo futuro in una valuta
particolare sono “altamente probabili”, come previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 98,
essa può designare un finanziamento in valuta come una copertura di un flusso
finanziario del flusso di proventi futuri. La parte dell’utile o della perdita sul prestito
considerata essere una copertura efficace è rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto
fino a quando non si percepiscono proventi.
1249
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
È improbabile che un’entità possa prevedere attendibilmente il 100 per cento dei
proventi di un anno futuro. D’altra parte, è possibile che una parte dei proventi
previsti, normalmente quelli attesi a breve termine, risponda al requisito di
“altamente probabile”.
F.2.5
Coperture di flussi finanziari: copertura all in one
Se uno strumento derivato è previsto essere regolato al lordo mediante la
consegna dell’attività sottostante in cambio del pagamento di un prezzo fisso,
può lo strumento derivato essere designato come strumento di copertura in una
copertura di un flusso finanziario di quel regolamento al lordo assumendo che
le altre condizioni per una contabilizzazione di copertura di un flusso
finanziario siano soddisfatte?
Sì. Uno strumento derivato che sarà regolato al lordo può essere designato come lo
strumento di copertura in una copertura di flussi finanziari relativi alla variabilità del
corrispettivo da pagare o da ricevere nell’operazione futura che si verificherà all’atto
del regolamento al lordo del contratto derivato stesso, in quanto senza il derivato vi
sarebbe un’esposizione alla variabilità nel prezzo d’acquisto o di vendita. Questo si
applica a tutti i contratti a prezzo fisso che sono contabilizzati come derivati secondo
l’IPSAS 29.
Per esempio, se un’entità sottoscrive un contratto a prezzo fisso per la vendita di una
commodity e tale contratto è contabilizzato come un derivato secondo l’IPSAS 29
(per esempio, perché l’entità ha una prassi di regolare tali contratti al netto in
disponibilità liquide o accettando la consegna del sottostante e vendendolo entro un
breve periodo dopo la consegna, al fine di generare un profitto dalle fluttuazioni a
breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore), l’entità può
designare il contratto a prezzo fisso come una copertura del flusso finanziario
relativo alla variabilità del corrispettivo da ricevere all’atto della vendita dell’attività
(un’operazione futura) anche se il contratto a prezzo fisso è il contratto in base al
quale l’attività sarà venduta. Inoltre, se un’entità sottoscrive un contratto forward per
acquistare uno strumento di debito che sarà regolato mediante consegna, ma il
contratto forward è un derivato perché il suo termine eccede il periodo di consegna
standard sul mercato, l’entità può designare il contratto forward come una copertura
del flusso finanziario relativo alla variabilità del corrispettivo da pagare per
l’acquisto di uno strumento di debito (un’operazione futura), anche se il derivato è il
contratto in base al quale lo strumento di debito sarà acquistato.
F.2.6
Relazioni di copertura: rischio a livello di entità
Un’entità ha un’attività e una passività a tasso fisso, ciascuna con la stessa
quota capitale. In base alle condizioni degli strumenti, i pagamenti per interessi
sull’attività e sulla passività si verificano nello stesso periodo e il flusso
finanziario netto è sempre positivo perché il tasso di interesse sull’attività è
maggiore del tasso di interesse sulla passività. L’entità sottoscrive un interest
rate swap per cui riceve un tasso variabile e paga un tasso fisso su un importo
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1250
nominale pari alla quota capitale dell’attività e designa l’interest rate swap come
una copertura di fair value dell’attività a tasso fisso. Il rapporto di copertura
soddisfa le condizioni per la contabilizzazione di copertura anche se l’effetto
dell’interest rate swap a livello di entità è quello di generare un’esposizione alle
variazioni dei tassi di interesse che in precedenza non esisteva?
Sì. L’IPSAS 29 non prevede una riduzione del rischio a livello di entità come
condizione per la contabilizzazione di copertura. L’esposizione è valutata in base alla
singola operazione e, in questa fattispecie, l’attività coperta ha un’esposizione di fair
value agli aumenti dei tassi di interesse che è compensata dall’interest rate swap.
F.2.7
Copertura di flussi finanziari: operazione programmata relativa
all’attivo netto/patrimonio netto di un’entità
Un’operazione programmata su strumenti rappresentativi di capitale propri
dell’entità, i pagamenti programmati di dividendi o i pagamenti similari alla
proprietà possono essere designati come elemento coperto in una copertura di
un flusso finanziario?
No. Per qualificarsi come elemento coperto, l’operazione programmata deve esporre
l’entità a un rischio particolare che può influenzare l’avanzo o disavanzo di esercizio
(IPSAS 29, paragrafo 96). La classificazione degli strumenti finanziari come
passività o patrimonio netto generalmente fornisce la base per determinare se le
operazioni o altri pagamenti relativi a tali strumenti sono rilevati nell’avanzo o
disavanzo di esercizio secondo l’IPSAS 28. Per esempio, le distribuzioni ai
possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere addebitate
dall’emittente direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 28, paragrafo
40). Pertanto, tali distribuzioni non possono essere designate come un elemento
coperto. Tuttavia, un dividendo dichiarato, o una distribuzione similare, che non è
stato ancora pagato ed è rilevato come una passività finanziaria può qualificarsi
come un elemento coperto, per esempio, dal rischio di cambio, se è denominato in
una valuta estera.
F.2.8
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: rischio che
un’operazione non si verifichi
L’IPSAS 29 consente a un’entità di applicare la contabilizzazione di copertura a
una copertura del rischio che un’operazione non si verifichi comportando, per
esempio, dei proventi per l’entità inferiori a quelli attesi?
No. Il rischio che un’operazione non si verifichi è un rischio operativo generico che
non si qualifica come elemento coperto. La contabilizzazione di copertura è
consentita soltanto per rischi associati ad attività e passività rilevate, a impegni
irrevocabili, a operazioni programmate altamente probabili e ad investimenti netti in
gestioni estere (IPSAS 29, paragrafo 96).
1251
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
F.2.9
Investimenti posseduti sino alla scadenza: copertura di
pagamenti a tasso variabile
Un’entità può designare un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un
tasso variabile come una copertura di un flusso finanziario di un investimento
posseduto sino alla scadenza a tasso variabile?
No. La designazione di uno swap come copertura di un flusso finanziario relativo a
pagamenti per interessi a tasso variabile sull’investimento in uno strumento di debito
non è coerente con la designazione di un investimento su uno strumento di debito
come posseduto sino alla scadenza. L’IPSAS 29, paragrafo 88, stabilisce che un
investimento posseduto sino alla scadenza non può essere un elemento coperto in
riferimento al rischio di tasso di interesse o al rischio di rimborso anticipato “perché
la designazione di un investimento posseduto sino alla scadenza richiede l’intenzione
di possedere l’investimento sino alla scadenza senza alcuna relazione alle variazioni
del fair value o ai flussi finanziari di tale investimento attribuibili ai cambiamenti nei
tassi di interesse”.
F.2.10
Elementi coperti: acquisto di investimenti posseduti sino alla
scadenza
Un’entità programma l’acquisto di un’attività finanziaria che intende
classificare come posseduta sino alla scadenza quando l’operazione
programmata si verifica. Essa sottoscrive un contratto derivato con l’intenzione
di bloccare il tasso di interesse corrente e designa il derivato come copertura
dell’acquisto programmato dell’attività finanziaria. La relazione di copertura
può qualificarsi per la contabilizzazione come operazione di copertura di un
flusso finanziario anche se l’attività sarà classificata come investimento
posseduto sino alla scadenza?
Sì. In riferimento al rischio di tasso di interesse, l’IPSAS 29 vieta la
contabilizzazione di copertura per attività finanziarie che sono classificate come
possedute sino alla scadenza (IPSAS 29, paragrafo 88). Tuttavia, anche se l’entità
intende classificare l’attività come posseduta sino alla scadenza, lo strumento non è
classificato come tale fino a quando l’operazione non si verifica.
F.2.11
Coperture di flussi finanziari: reinvestimento di fondi ottenuti da
investimenti posseduti sino alla scadenza
Un’entità possiede un’attività a tasso variabile che ha classificato come
posseduta sino alla scadenza. Essa sottoscrive un contratto derivato con
l’intenzione di bloccare il tasso di interesse corrente sul reinvestimento dei flussi
finanziari a tasso variabile, e designa il derivato come una copertura di un
flusso finanziario relativa agli incassi futuri programmati per interessi su
strumenti di debito derivanti dal reinvestimento dei fondi per interessi
sull’attività posseduta sino alla scadenza. Assumendo che siano soddisfatti gli
altri criteri per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, la relazione di
copertura può qualificarsi per la contabilizzazione di copertura di flussi
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1252
finanziari anche se i fondi per interessi che sono reinvestiti derivano da
un’attività che è classificata come posseduta sino alla scadenza?
Sì. L’IPSAS 29, l’operazione 88, afferma che un investimento posseduto sino alla
scadenza non può essere un elemento coperto con riferimento al rischio di tasso di
interesse. La domanda F.2.8 specifica che ciò è valido non soltanto per le coperture
di fair value, ossia le coperture dell’esposizione al rischio di tasso di interesse del
fair value associato agli investimenti posseduti sino alla scadenza che pagano
interessi fissi, ma anche per le coperture di flussi finanziari, ossia coperture
dell’esposizione al rischio di tasso di interesse di un flusso finanziario associato ad
investimenti posseduti sino alla scadenza che pagano interessi variabili ai tassi di
mercato correnti. Tuttavia, nella fattispecie, il derivato è designato come una
compensazione dell’esposizione al rischio del flusso finanziario associato alle entrate
programmate per interessi futuri su strumenti di debito risultanti dal reinvestimento
programmato di flussi finanziari a tasso variabile sugli investimenti posseduti sino
alla scadenza. La fonte dei fondi di cui è programmato il reinvestimento non è
rilevante nel determinare se il rischio di reinvestimento può essere coperto. Di
conseguenza, la designazione del derivato come una copertura di un flusso
finanziario è consentita. Questa risposta si applica anche a una copertura
dell’esposizione al rischio di flussi finanziari associati alle entrate programmate per
interessi futuri su strumenti di debito risultanti dal reinvestimento delle entrate da
interessi su un’attività a tasso fisso classificata come posseduta sino alla scadenza.
F.2.12
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: attività
finanziaria rimborsabile anticipatamente
Se l’emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente un’attività finanziaria,
l’investitore può designare i flussi finanziari dopo la data di rimborso anticipato
come parte dell’elemento coperto?
I flussi finanziari successivi alla data del rimborso anticipato possono essere
designati come l’elemento coperto nella misura in cui è possibile dimostrare che
sono “altamente probabili” (IPSAS 29, l’operazione 98). Per esempio, i flussi
finanziari successivi alla data del rimborso anticipato possono qualificarsi come
altamente probabili se risultano da un gruppo o da un insieme di attività similari (per
esempio, mutui ipotecari) per i quali è possibile stimare i rimborsi anticipati con un
alto grado di precisione o se l’opzione di rimborso anticipato è significativamente
out of the money. Inoltre, i flussi finanziari successivi alla data di rimborso anticipato
possono essere designati come l’elemento coperto se nello strumento di copertura
esiste un’opzione comparabile.
F.2.13
Copertura di fair value rischio che potrebbe incidere sull’avanzo
o disavanzo di esercizio
La contabilizzazione di copertura del fair value è consentita per l’esposizione al
rischio di tasso di interesse in finanziamenti a tasso fisso che sono classificati
come finanziamenti e crediti?
1253
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Sì. Secondo l’IPSAS 29, i finanziamenti e i crediti sono iscritti al costo
ammortizzato. Molte entità possiedono gran parte dei loro finanziamenti e crediti
sino alla scadenza. Quindi, le variazioni del fair value di tali finanziamenti e crediti
che sono dovute a variazioni dei tassi di interesse di mercato non influenzeranno
l’avanzo o disavanzo di esercizio. L’IPSAS 29, paragrafo 96, specifica che una
copertura del fair value è una copertura dell’esposizione alle variazioni del fair value
che è attribuibile a un rischio particolare e che può influenzare l’avanzo o il
disavanzo di gestione. Quindi, può sembrare che l’IPSAS 29, paragrafo 96, escluda
la contabilizzazione della copertura del fair value per i finanziamenti e i crediti.
Tuttavia, dall’IPSAS 29, paragrafo 88, deriva che i finanziamenti e i crediti possono
essere elementi coperti in riferimento al rischio di tasso di interesse poiché non sono
designati come investimenti posseduti sino alla scadenza. L’entità potrebbe venderli
e le variazioni di fair value avrebbero un impatto sull’avanzo o disavanzo di
esercizio. Pertanto, la contabilizzazione di copertura del fair value è consentita per i
finanziamenti e i crediti.
F.2.14
Operazioni di copertura infragruppo e infraentità
Un’entità australiana, la cui valuta funzionale è il dollaro australiano, ha
programmato acquisti in yen giapponesi che sono altamente probabili. L’entità
australiana è interamente controllata da un’entità svizzera, che redige il
bilancio consolidato (che comprende la controllata australiana) in franchi
svizzeri. L’entità controllante svizzera sottoscrive un contratto forward per
coprire la fluttuazione dello yen rispetto al dollaro australiano. Tale copertura
può qualificarsi per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato,
oppure l’entità controllata australiana che ha l’esposizione in valuta estera deve
essere una controparte nell’operazione di copertura?
La copertura può qualificarsi per la contabilizzazione di copertura purché siano
soddisfatti i criteri di contabilizzazione delle operazioni di copertura dell’IPSAS 29.
Poiché l’entità australiana non aveva coperto il rischio di cambio su valuta estera
associato agli acquisti previsti in yen, gli effetti delle variazioni del tasso di cambio
tra dollaro australiano e yen influenzeranno l’avanzo o il disavanzo di gestione
dell’entità australiana e, quindi, influenzeranno anche l’avanzo o il disavanzo di
gestione consolidato. L’IPSAS 29 non prevede che l’unità operativa esposta al
rischio coperto debba essere una controparte nello strumento di copertura.
F.2.15
Contratti interni: unico derivato esterno di compensazione
Un’entità utilizza ciò che descrive come contratti derivati interni per
documentare il trasferimento di responsabilità per le esposizioni al rischio di
tasso di interesse dalle singole divisioni a una funzione di tesoreria centrale. La
funzione di tesoreria centrale aggrega i contratti derivati interni e sottoscrive un
unico contratto derivato esterno che compensa i contratti derivati interni su una
base netta. Per esempio, se la funzione di tesoreria centrale ha sottoscritto tre
interest rate swap interni che pagano un tasso variabile e ricevono un tasso fisso
per eliminare il rischio legato all’esposizione relativa ai flussi finanziari per
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1254
interessi su passività a tasso variabile in altre divisioni e un interest rate swap
interno che paga a tasso fisso e riceve a tasso variabile per eliminare il rischio
legato all’esposizione ai flussi finanziari per interessi su attività a tasso variabile
in un’altra divisione, sottoscriverebbe un interest rate swap con una controparte
esterna che compensa esattamente i quattro swap interni. Assumendo che siano
soddisfatti i criteri per la contabilizzazione di copertura, l’unico derivato
esterno di compensazione si qualifica come strumento di copertura nella
copertura di una parte degli elementi sottostanti su base lorda nel bilancio
dell’entità?
Sì, ma soltanto nella misura in cui il derivato esterno è designato come una
compensazione dei flussi finanziari in entrata o dei flussi finanziari in uscita su base
lorda. L’IPSAS 29, paragrafo 94, indica che una copertura di una posizione netta
complessiva non si qualifica come una contabilizzazione di copertura. Tuttavia, essa
non consente di designare una parte degli elementi sottostanti come una posizione
coperta su base lorda. Pertanto, anche se il fine di sottoscrivere un derivato esterno
era quello di compensare contratti derivati interni su base netta, la contabilizzazione
di copertura è consentita se la relazione di copertura è definita e documentata come
una copertura di una parte dei flussi finanziari in entrata sottostanti o dei flussi
finanziari in uscita su base lorda. Un’entità segue l’approccio esposto nell’IPSAS 29,
paragrafi 94 e AG141, per designare una parte dei flussi finanziari sottostanti come
posizione coperta.
F.2.16
Contratti interni: contratti derivati esterni soggetti a
regolamento netto
Problema a) – Un’entità utilizza contratti derivati interni per trasferire le
esposizioni al rischio di tasso di interesse dalle singole divisioni a una funzione
di tesoreria centrale. Per ciascun contratto derivato interno, la funzione di
tesoreria centrale sottoscrive un contratto derivato con una singola controparte
esterna per compensare il contratto derivato interno. Per esempio, se la
funzione di tesoreria centrale avesse sottoscritto un interest rate swap per cui
riceve un tasso del 5% fisso e paga un tasso di interesse LIBOR con un’altra
divisione che ha sottoscritto un contratto interno con la tesoreria centrale per
coprire l’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari per interessi su un
finanziamento a tasso LIBOR, la tesoreria centrale sottoscriverebbe un interest
rate swap in cui riceve il tasso di interesse LIBOR e paga il 5 per cento fisso,
sullo stesso nozionale con la controparte esterna. Per quanto ogni contratto
derivato esterno sia formalmente documentato come un contratto separato, è
regolato soltanto il netto di tutti i pagamenti sui contratti derivati esterni, in
quanto esiste un accordo di compensazione con la controparte esterna.
Assumendo che siano soddisfatti gli altri criteri di contabilizzazione di
copertura, i singoli contratti derivati esterni, come il suddetto interest rate swap
che riceve il tasso LIBOR e paga il 5 per cento fisso, possono essere designati
come strumenti di copertura delle esposizioni lorde del sottostante, quali
l’esposizione alle variazioni dei pagamenti per interessi a tasso variabile sul
1255
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
finanziamento che paga il tasso LIBOR di cui sopra, anche se i derivati esterni
sono regolati su base netta?
Generalmente sì. I contratti derivati esterni che sono legalmente contratti distinti e
hanno una valida finalità commerciale, come quella di eliminare le esposizioni al
rischio su una base lorda, si qualificano come strumenti di copertura anche se tali
contratti esterni sono regolati su una base netta con la stessa controparte esterna, a
condizione che i criteri di contabilizzazione delle operazioni di copertura dell’IPSAS
29 siano soddisfatti. Vedere inoltre la Domanda F.1.13.
Problema b) – La tesoreria osserva che sottoscrivendo contratti di
compensazione esterna e includendoli nel portafoglio centralizzato, non è più in
grado di valutare le esposizioni su base netta. La tesoreria intende gestire il
portafoglio di derivati esterni di compensazione separatamente da altre
esposizioni dell’entità. Pertanto, essa sottoscrive un altro derivato singolo per
compensare il rischio del portafoglio. I singoli contratti derivati esterni in
portafoglio possono essere ancora designati come strumenti di copertura di
esposizioni lorde sottostanti anche se un singolo derivato esterno è utilizzato per
compensare integralmente l’esposizione di mercato creata attraverso la
sottoscrizione di contratti esterni?
Generalmente sì. Il fine di strutturare i contratti derivati esterni in questo modo è
coerente con gli obiettivi e le strategie di gestione del rischio dell’entità. Come
indicato in precedenza, i contratti derivati esterni che sono legalmente contratti
separati e hanno una finalità valida si qualificano come strumenti di copertura.
Inoltre, la risposta alla Domanda F.1.13 specifica che la contabilizzazione di
copertura non è preclusa semplicemente perché l’entità ha sottoscritto un contratto
swap che rispecchia esattamente le condizioni di un altro contratto swap con la stessa
controparte se sussiste una finalità valida per strutturare le operazioni separatamente.
F.2.17
Copertura a termine parziale
L’IPSAS 29, paragrafo 84, indica che una relazione di copertura non può essere
designata solo per una parte del periodo di tempo per cui uno strumento di
copertura rimane in circolazione. È consentito designare un derivato come
copertura soltanto per una parte del periodo di tempo rispetto alla scadenza di
un elemento coperto?
Sì. Uno strumento finanziario può essere un elemento coperto soltanto per una parte
dei suoi flussi finanziari o del suo fair value, se l’efficacia può essere valutata e gli
altri criteri di contabilizzazione di copertura sono soddisfatti.
Per esempio: l’Entità A acquista un titolo di stato a un tasso fisso del 10 per cento
con vita residua di dieci anni. L’Entità A classifica il titolo come disponibile per la
vendita. Per coprirsi dall’esposizione al fair value sul titolo associata al valore attuale
dei pagamenti per interessi fino all’anno 5, l’Entità A acquista un contratto swap a
cinque anni che paga a un tasso fisso e riceve a un tasso variabile. Lo swap può
essere designato come una copertura dell’esposizione del fair value dei pagamenti
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1256
per interessi su un titolo di un ente pubblico fino al quinto anno e la variazione di
valore della quota capitale dovuta alla scadenza nella misura in cui è interessata dalle
variazioni della curva dei rendimenti relativa ai cinque anni del contratto swap.
F.2.18
Strumento di copertura: contratto di interest rate swap
multivaluta
La valuta funzionale dell’Entità A è lo yen giapponese. L’Entità A ha una
passività in dollari USA a tasso variabile a cinque anni e un titolo di credito
denominato in sterline britanniche a tasso fisso a dieci anni. L’Entità A intende
coprire l’esposizione in valuta estera sulle proprie attività e passività e
l’esposizione del fair value al tasso di interesse sul titolo di credito e sottoscrive
un interest rate swap multivaluta equivalente per cui riceve dollari USA a tasso
variabile e paga sterline britanniche a tasso fisso e scambia i dollari con le
sterline allo scadere dei cinque anni. L’Entità A può designare lo swap come
uno strumento di copertura in una copertura di fair value per coprire il rischio
di cambio su valuta estera e il rischio di tasso di interesse, sebbene per l’Entità
A sia la sterlina, sia il dollaro USA siano valute estere ?
Sì. L’IPSAS 29, paragrafo 90, consente la contabilizzazione di copertura per
componenti di rischio, se è possibile valutare l’efficacia. Inoltre, l’IPSAS 29,
paragrafo 85, consente di designare uno strumento di copertura singolo come una
copertura di più tipi di rischio se i rischi possono essere identificati chiaramente,
l’efficacia può essere dimostrata ed è possibile assicurare che ci sia una designazione
specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio. Pertanto, il
contratto swap può essere designato come uno strumento di copertura in una
copertura di fair value del titolo di credito denominato in sterline britanniche contro
l’esposizione alle variazioni del fair value associate alle fluttuazioni dei tassi di
interesse del Regno Unito per il periodo iniziale di cinque anni e del tasso di cambio
tra sterline e dollari USA. Il contratto swap è valutato al fair value con variazioni del
fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Il valore contabile del credito
è rettificato per le variazioni del fair value determinate dalle variazioni nei tassi di
interesse britannici per la parte relativa ai primi cinque anni della curva dei
rendimenti. I crediti e i debiti sono rivalutati utilizzando i tassi di cambio a pronti
secondo l’IPSAS 4 e le variazioni dei loro valori contabili sono rilevate nell’avanzo
o disavanzo di esercizio.
F.2.19
Elementi coperti: copertura del rischio di cambio di azioni
negoziate su mercati
L’Entità A acquista azioni dell’Entità B su una borsa valori estera a un valore
pari al loro fair value di 1.000 in valuta estera (VE). Essa classifica le azioni
come disponibili per la vendita. Per proteggersi dall’esposizione alle variazioni
del tasso di cambio estero associate alle azioni, sottoscrive un contratto forward
per vendere VE 750. L’Entità A intende rinnovare il contratto di cambio
forward fino a quando detiene il possesso delle azioni. Assumendo che siano
soddisfatti gli altri criteri per una contabilizzazione di copertura, il contratto di
1257
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
cambio forward può qualificarsi come una copertura del rischio di cambio
estero associato alle azioni?
Sì, ma soltanto se esiste un’esposizione chiara e identificabile alle variazioni dei tassi
di cambio. Pertanto, la contabilizzazione di copertura è consentita se a) lo strumento
rappresentativo di capitale non è negoziato su una borsa valori (o su un altro mercato
regolamentato) dove le negoziazioni sono denominate nella stessa valuta della valuta
funzionale dell’entità A e b) i dividendi dell’Entità A non sono denominati in tale
valuta. Quindi, se un’azione è negoziata in diverse valute e una di tali valute è la
valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio, non è consentita la
contabilizzazione di copertura della componente di valuta estera del prezzo
dell’azione.
In tal caso, il contratto di cambio forward potrebbe essere designato come uno
strumento di copertura in una copertura del rischio di cambio estero associato
alla parte di fair value delle azioni fino al controvalore di VE 750 in valuta
estera?
Sì. L’IPSAS 29 consente di designare una parte del flusso finanziario o del fair value
di un’attività finanziaria come elemento coperto se è possibile valutare l’efficacia
(IPSAS 29, paragrafo 90). Quindi, l’Entità A può designare il contratto di cambio
forward come una copertura del rischio di cambio associato soltanto con una parte
del fair value delle azioni in valuta estera. Potrebbe essere designato sia come una
copertura di fair value dell’esposizione in cambi di VE 750 associata alle azioni, sia
come una copertura di un flusso finanziario di una vendita programmata delle azioni,
a condizione che i tempi della vendita siano identificati. Qualsiasi variabilità del fair
value delle azioni in valuta estera non influenzerebbe la valutazione dell’efficacia
della copertura a meno che il fair value delle azioni in valuta estera non scenda al di
sotto di VE 750.
F.2.20 Contabilizzazione delle operazioni di copertura:
indice azionario
Un’entità può acquistare un portafoglio di azioni per replicare un indice
azionario e un’opzione put sull’indice per proteggersi dalle perdite di fair value.
L’IPSAS 29 consente di designare l’opzione put sull’indice azionario come uno
strumento di copertura in una copertura del portafoglio di azioni?
No. Se degli strumenti finanziari similari sono aggregati e coperti come un unico
gruppo, l’IPSAS 29, paragrafo 93, stabilisce che la variazione di fair value
attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo deve risultare
approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva di fair value
attribuibile al rischio coperto del gruppo. In tale situazione, la variazione del fair
value attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo (prezzi
delle singole azioni) non è attesa essere approssimativamente proporzionale alla
variazione complessiva di fair value attribuibile al rischio coperto del gruppo.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1258
F.2.21
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: compensazione
delle attività e delle passività
Una entità può raggruppare insieme attività e passività finanziarie al fine di
determinare l’esposizione netta di flussi finanziari da sottoporre a copertura ai
fini di una contabilizzazione di copertura?
La strategia di copertura di un’entità e le procedure di gestione del rischio possono
determinare il rischio di flussi finanziari su una base netta, ma l’IPSAS 29, paragrafo
94, non consente di designare un’esposizione netta ai flussi finanziari come elemento
coperto ai fini di una contabilizzazione di copertura. L’IPSAS 29, paragrafo AG141,
fornisce un esempio di come un’entità può determinare il proprio rischio su una base
netta (con attività e passività similari raggruppate insieme) e quindi qualificarsi per
la contabilizzazione di copertura effettuando una copertura su base lorda.
F.3
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
F.3.1
Copertura di un flusso finanziario: flussi finanziari a tasso di
interesse fisso
Un’entità emette uno strumento di debito a tasso fisso e sottoscrive un interest
rate swap che paga un tasso variabile e riceve un tasso fisso per compensare
l’esposizione al rischio di tasso di interesse associata ad uno strumento di debito.
L’entità può designare lo swap come una copertura di un flusso finanziario dei
flussi finanziari futuri in uscita associati con lo strumento di debito?
No. L’IPSAS 29, paragrafo 96 b), afferma che una copertura di flussi finanziari è
“una copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari”. In questo caso,
lo strumento di debito emesso non dà origine ad alcuna esposizione alla variabilità
dei flussi finanziari poiché i pagamenti di interessi sono fissi. L’entità può designare
lo swap come una copertura di fair value dello strumento di debito, ma non può
designare lo swap come una copertura di un flusso finanziario per i flussi finanziari
in uscita futuri dello strumento di debito.
F.3.2
Copertura di un flusso finanziario: reinvestimento di flussi
finanziari a tasso di interesse fisso
Un’entità gestisce il rischio di tasso di interesse su base netta. Il primo gennaio
2001, essa prevede per il primo trimestre del 2002 flussi finanziari complessivi
in entrata per UM 100 su attività a tasso fisso e flussi finanziari complessivi in
uscita per UM 90 su passività a tasso fisso. Ai fini della gestione del rischio, essa
utilizza un contratto forward su tassi di interesse in base al quale paga a tasso
fisso e riceve a tasso variabile, onde coprire il flusso finanziario netto in entrata
previsto di UM 10. L’entità designa come elemento coperto i primi UM 10 di
flussi finanziari in entrata su attività a tasso fisso nel primo trimestre del 2002.
L’entità può designare il contratto forward su tassi di interesse in cui paga un
tasso fisso e riceve un tasso variabile come una copertura di un flusso
1259
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
finanziario dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari nel primo
trimestre del 2002 associata alle attività a tasso fisso?
No. Il contratto forward sui tassi di interesse non si qualifica come una copertura di
flussi finanziari relativa ai flussi finanziari derivanti dalle attività a tasso fisso perché
queste ultime non hanno un’esposizione ai flussi finanziari. L’entità potrebbe tuttavia
designare il contratto forward sui tassi di interesse come una copertura del fair value
esistente prima dei pagamenti di flussi finanziari.
In alcuni casi, l’entità potrebbe anche coprire l’esposizione ai tassi d’interesse
associata al reinvestimento programmato di quota capitale e interessi che riceve dalle
attività a tasso fisso (vedere Domanda F.6.2). Tuttavia, in questo esempio, il
contratto forward sui tassi di interesse non si qualifica per la contabilizzazione di
copertura di flussi finanziari poiché esso aumenta, invece di ridurre, la variabilità dei
flussi finanziari per interessi derivanti dal reinvestimento dei flussi finanziari per
interessi (per esempio, se i tassi di mercato aumentano, si verificherà un flusso
finanziario in entrata dal contratto forward sui tassi di interesse e un aumento nei
flussi finanziari in entrata attesi per interessi derivante dal reinvestimento dei flussi
finanziari in entrata per interessi sulle attività a tasso fisso). Tuttavia, potenzialmente
potrebbe qualificarsi come una copertura di flussi finanziari di una parte del
rifinanziamento dei flussi finanziari in uscita su base lorda.
F.3.3
Copertura del rischio di cambio
L’Entità A ha una passività in valuta estera pagabile tra sei mesi e desidera
coprire l’importo pagabile al regolamento dalle fluttuazioni della valuta estera.
A tal fine sottoscrive un contratto forward per l’acquisto della valuta estera tra
sei mesi. La copertura dovrebbe essere trattata come:
a)
una copertura del fair value della passività in valuta estera con utili e
perdite sulla rivalutazione della passività e sul contratto forward rilevati
nell’avanzo o disavanzo di esercizio a fine esercizio, o
b)
una copertura di un flusso finanziario per l’importo da regolare in futuro
con gli utili e le perdite sulla rivalutazione del contratto forward rilevati
nell’attivo netto/patrimonio netto?
L’IPSAS 29 non esclude nessuno di questi due metodi. Se la copertura è trattata
come una copertura del fair value, l’utile o la perdita dalla rivalutazione del fair
value dello strumento di copertura e l’utile o la perdita dalla rivalutazione del fair
value dell’elemento coperto, per il rischio coperto, sono rilevati immediatamente
nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Se la copertura è trattata come una copertura di
flussi finanziari con l’utile o la perdita dalla rivalutazione del contratto forward
rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto, tale ammontare è rilevato nell'avanzo o
disavanzo di esercizio nello(gli) stesso(i) esercizio(i) in cui l’elemento coperto (la
passività) influenza l’avanzo o il disavanzo di gestione, ossia quando la passività è
rivalutata per tener conto delle variazioni nei tassi di cambio. Quindi, se la copertura
è efficace, l’utile o la perdita sul derivato è iscritto nell’avanzo o disavanzo di
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1260
esercizio negli stessi esercizi in cui la passività è rivalutata, non quando avviene il
pagamento. Vedere Domanda F.3.4.
F.3.4
Copertura di flussi finanziari in valuta estera
Un’entità esporta un prodotto a un prezzo denominato in una valuta estera.
Alla data della vendita, l’entità ottiene un credito per il prezzo di vendita
pagabile a 90 giorni e sottoscrive un contratto forward a 90 giorni nella stessa
valuta del credito per coprire la propria esposizione in valuta estera.
Secondo l’IPSAS 4, la vendita è registrata al tasso a pronti alla data della
vendita e il credito è rideterminato durante il periodo di 90 giorni per tener
conto delle variazioni dei tassi di cambio, e la differenza è rilevata nell’avanzo o
disavanzo di esercizio (IPSAS 4, paragrafi 27 e 32).
Se il contratto in valuta estera è designato come uno strumento di copertura,
l’entità può scegliere di designare il contratto in valuta estera come una
copertura di fair value dell’esposizione in valuta estera del credito oppure di
designarlo come una copertura dei flussi finanziari relativi all’incasso del
credito?
Sì. Se l’entità designa il contratto in valuta estera come una copertura di fair value,
l’utile o la perdita dalla rivalutazione del contratto forward su cambi al fair value è
rilevato immediatamente nell’avanzo o disavanzo di esercizio e anche l’utile o la
perdita sulla rivalutazione del credito è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
Se l’entità designa il contratto in valuta estera come una copertura di flussi finanziari
del rischio di cambio associato all’incasso del credito, la parte dell’utile o della
perdita che è determinata essere una copertura efficace è rilevata nell’attivo
netto/patrimonio netto, e la parte inefficace nell’avanzo o disavanzo di esercizio
(IPSAS 29, paragrafo 106). L’ammontare rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto è
rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio nello(gli) stesso(i) esercizio(i) in cui le
variazioni nella valutazione del credito influenzano l'avanzo o disavanzo di esercizio
(IPSAS 29, paragrafo 111).
1261
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
F.3.5
Copertura di fair value: strumento di debito a tasso variabile
L’IPSAS 29 consente a un’entità di designare una parte dell’esposizione al
rischio di uno strumento di debito a tasso variabile come un elemento di
copertura in una copertura del fair value?
Sì. Uno strumento di debito a tasso variabile può avere un’esposizione alle variazioni
del proprio fair value dovuta al rischio di credito. Esso può inoltre avere
un’esposizione alle variazioni del suo fair value dovuta alle oscillazioni dei tassi
d’interesse di mercato nei periodi tra cui è rideterminato il tasso di interesse variabile
sullo strumento di debito. Per esempio, se lo strumento di debito prevede che i
pagamenti per interessi annuali siano rideterminati ai tassi di mercato su base annua,
una parte dello strumento di debito ha un’esposizione alle variazioni del fair value
nel corso dell’anno.
F.3.6
Copertura di fair value: Rimanenze
L’IPSAS 29, paragrafo 96 a), stabilisce che una copertura del fair value è “una
copertura dell’esposizione alle variazioni di fair value di un’attività o passività
rilevata … che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare
l’avanzo o disavanzo di esercizio”. Un’entità può designare le rimanenze, ad
esempio una rimanenza di petrolio, come l’elemento coperto in una copertura di
fair value dell’esposizione alle variazioni di prezzo delle rimanenze, quali il
prezzo del petrolio, anche se le rimanenze sono valutate al minore tra il costo e
il valore netto di realizzo secondo quanto previsto dall’IPSAS 12 Rimanenze?
Sì. Le rimanenze possono essere coperte per variazioni del fair value dovute ai
cambiamenti nel prezzo del petrolio perché la variazione di fair value delle
rimanenze influenzerà l’avanzo o disavanzo di esercizio quando le rimanenze sono
vendute o il valore contabile è stato svalutato. Il valore contabile rettificato diventa la
base di costo ai fini dell’applicazione della verifica relativa al minore tra il costo e il
valore netto di realizzo stabilita dall’IPSAS 12. Lo strumento di copertura utilizzato
in una copertura di fair value delle rimanenze può alternativamente qualificarsi come
una copertura di flussi finanziari relativi alla vendita futura delle rimanenze.
F.3.7
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: operazione
programmata
Per le coperture di flussi finanziari, un’operazione programmata che è soggetta
a una copertura deve essere “altamente probabile”. Come si dovrebbe
interpretare il termine “altamente probabile”?
Il termine “altamente probabile” indica una probabilità di verificarsi molto più alta
del termine “più verosimile che non”. Una valutazione della probabilità che
un’operazione programmata si verifichi non si basa esclusivamente sulle intenzioni
della direzione perché le intenzioni non sono verificabili. La probabilità di
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1262
un’operazione dovrebbe essere supportata da fatti osservabili e circostanze
attendibili.
Nel valutare la probabilità che un’operazione abbia luogo, un’entità deve considerare
le seguenti circostanze:
a)
la frequenza di operazioni passate similari;
b)
l’abilità finanziaria e operativa dell’entità nello svolgere l’operazione;
c)
gli impegni sostanziali di risorse dedicate a una particolare attività (per
esempio, l’attuazione di progetti di infrastrutture specifici);
d)
la misura della perdita o interruzione delle attività che potrebbe risultare se
l’operazione non si verifica;
e)
la probabilità che le operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse
possano essere utilizzate per raggiungere lo stesso scopo (per esempio,
un’entità che intende raccogliere disponibilità liquide può avere diversi modi
per farlo, dal finanziamento a breve termine di una banca a un’offerta di
strumenti di debito), e
f)
il piano operativo dell’entità.
Il periodo di tempo fino a quando un’operazione programmata è attesa verificarsi è a
sua volta un fattore nella determinazione della probabilità. A parità di altre
circostanze, più un’operazione programmata è distante nel tempo, minore è la
probabilità che l’operazione sia considerata altamente probabile e maggiore è
l’evidenza necessaria per poter sostenere che essa è altamente probabile.
Per esempio, il verificarsi di un’operazione programmata tra cinque anni può essere
meno probabile del verificarsi di un’operazione programmata tra un anno. Tuttavia, i
pagamenti per interessi previsti per i prossimi vent’anni su uno strumento di debito a
tasso variabile sarebbero generalmente altamente probabili se supportati da
un’obbligazione contrattuale esistente.
Inoltre, a parità di ogni altra circostanza, maggiore è la quantità fisica o il valore
futuro di un’operazione programmata in proporzione alle operazioni dell’entità della
stessa natura, minore è la probabilità che l’operazione sia considerata altrettanto
altamente probabile e maggiore è l’evidenza necessaria per sostenere l’affermazione
per cui essa è da considerare altamente probabile. Per esempio, generalmente
sarebbero necessarie meno evidenze per sostenere vendite programmate di 100.000
unità nel mese successivo rispetto a 950.000 unità nello stesso mese se le vendite
recenti sono state in media di 950.000 unità al mese per gli ultimi tre mesi.
Una storia pregressa di designazioni di coperture di operazioni programmate seguite
dalla successiva determinazione che tali operazioni programmate non sono più attese
verificarsi, chiamerebbe in questione sia la capacità di un’entità di prevedere
accuratamente le operazioni programmate, sia l’opportunità di utilizzare in futuro la
contabilizzazione di copertura per operazioni programmate similari.
1263
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
F.3.8
Designazione retroattiva delle coperture
L’IPSAS 29 consente a un’entità di designare retroattivamente la relazione di
copertura?
No. La designazione della relazione di copertura ha effetto prospetticamente dalla
data in cui tutti i criteri per la contabilizzazione di copertura dell’IPSAS 29,
paragrafo 98, sono soddisfatti. In particolare, la contabilizzazione di copertura può
essere applicata soltanto a partire dalla data in cui l’entità ha completato la
documentazione necessaria della relazione di copertura, inclusi l’identificazione
dello strumento di copertura, il relativo elemento o l’operazione coperto, la natura
del rischio oggetto di copertura, e come l’entità valuterà l’efficacia della copertura.
F.3.9
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: designazione
all’inizio della copertura
L’IPSAS 29 consente a un’entità di designare e formalmente documentare un
contratto derivato come uno strumento di copertura dopo avere sottoscritto un
contratto derivato?
Sì, prospetticamente. Ai fini della contabilizzazione di copertura, l’IPSAS 29
dispone che uno strumento di copertura sia designato e formalmente documentato
come tale dall’inizio della relazione di copertura (IPSAS 29, paragrafo 98); in altri
termini non è consentito designare retroattivamente una relazione di copertura.
Inoltre, esso preclude di designare una relazione di copertura soltanto per una parte
del periodo di tempo per cui lo strumento di copertura rimane in circolazione (IPSAS
29, paragrafo 84). Tuttavia, esso non prevede che lo strumento di copertura sia
acquisito all’inizio della relazione di copertura.
F.3.10
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: identificazione
di una operazione programmata di copertura
Può un’operazione programmata essere identificata come l’acquisto o la vendita
delle ultime 15.000 unità di un prodotto in un periodo specifico o come una
percentuale di acquisti e vendite durante un periodo specifico?
No. L’operazione programmata coperta deve essere identificata e documentata con
specificità sufficiente in modo che quando l’operazione si verifica, sia chiaro se si
tratta o meno dell’operazione coperta. Quindi, un’operazione programmata può
essere identificata come la vendita delle prime 15.000 unità di un prodotto specifico
in un periodo di tre mesi specificato, ma non potrebbe essere identificata come la
vendita delle ultime 15.000 unità di tale prodotto in un periodo di tre mesi perché le
ultime 15.000 unità non possono essere identificate quando sono vendute. Per la
stessa ragione, un’operazione programmata non può essere specificata
esclusivamente come una percentuale di vendite o di acquisti in un periodo.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1264
F.3.11
Copertura di un flusso finanziario: documentazione della
tempistica dell’operazione programmata
In caso di copertura di un’operazione programmata, la documentazione della
relazione di copertura che è richiesta all’inizio della copertura dovrebbe
identificare la data, o il periodo di tempo, in cui ci si attende che l’operazione
programmata abbia luogo?
Sì. Per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura, la copertura deve far
riferimento a un rischio specifico identificato e designato (IPSAS 29, paragrafo
AG151) e deve essere possibile valutare la sua efficacia attendibilmente (IPSAS 29,
paragrafo 98 d)). Inoltre, l’operazione programmata coperta deve essere altamente
probabile (IPSAS 29, paragrafo 98 c)). Per soddisfare questi criteri, un’entità non è
tenuta a prevedere e documentare la data precisa in cui ci si attende che
un’operazione programmata abbia luogo. Tuttavia, bisogna identificare e
documentare il periodo di tempo durante il quale ci si attende che l’operazione
programmata abbia luogo entro un lasso di tempo ragionevolmente specifico e
generalmente limitato rispetto alla data più probabile, come base per valutare
l’efficacia della copertura. Per stabilire che la copertura sarà altamente efficace
secondo le disposizioni dell’IPSAS 29, paragrafo 98 d), è necessario assicurarsi che
le variazioni di fair value dei flussi finanziari attesi siano compensate dalle
variazioni di fair value dello strumento di copertura e questa verifica può essere
soddisfatta soltanto se i tempi dei flussi finanziari sono contigui. Se non ci si attende
più che l’operazione programmata si verifichi, la contabilizzazione di copertura cessa
secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 112 c).
F.4
Efficacia della copertura
F.4.1
Copertura al netto delle imposte
La copertura è spesso effettuata al netto delle imposte. L’efficacia della
copertura è valutata al netto delle imposte?
L’IPSAS 29 consente, ma non richiede, una valutazione dell’efficacia della copertura
al netto delle imposte. Se la copertura è effettuata al netto delle imposte, essa è
designata come tale all’inizio, in quanto parte della documentazione formale della
relazione e della strategia di copertura.
F.4.2
Efficacia della copertura: valutazione complessiva
L’IPSAS 29, paragrafo 98 b), dispone che la copertura sia prevista come
altamente efficace. L’efficacia della copertura attesa dovrebbe essere valutata
separatamente per ciascun esercizio o cumulativamente per tutta la durata della
relazione di copertura?
L’efficacia della copertura attesa può essere valutata su una base cumulativa se la
copertura è stata così designata e tale condizione è incorporata nell’appropriata
documentazione formale relativa alla copertura. Quindi anche se una copertura non è
attesa essere altamente efficace in un particolare esercizio, la contabilizzazione di
1265
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
copertura non è preclusa se ci si attende che l’efficacia rimanga sufficientemente alta
per tutta la durata della relazione di copertura. Tuttavia, qualsiasi inefficacia deve
essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando si verifica.
Per esempio: un’entità designa un interest rate swap al tasso LIBOR come copertura
di un finanziamento il cui tasso d’interesse è un tasso basato sul Regno Unito
maggiorato di un certo margine. Il tasso del Regno Unito varia, forse, una volta ogni
trimestre o anche meno, con incrementi di 25-50 punti base, mentre il LIBOR varia
quotidianamente. In un periodo di 1-2 anni, la copertura è attesa essere quasi
perfetta. Tuttavia, ci saranno trimestri in cui il tasso d’interesse del Regno Unito non
varia affatto, mentre il LIBOR avrà subito variazioni significative. Ciò non
precluderebbe necessariamente una contabilizzazione di copertura.
F.4.3
Efficacia della copertura: rischio di credito della controparte
Un’entità deve considerare la probabilità di inadempienza della controparte
dello strumento di copertura nel valutare l’efficacia della copertura?
Sì. Un’entità non può ignorare se sarà in grado di incassare tutti gli importi dovuti
secondo le disposizioni contrattuali dello strumento di copertura. Nel valutare
l’efficacia, sia all’inizio della copertura, sia su base continuativa, l’entità considera il
rischio che la controparte dello strumento di copertura sia inadempiente rispetto a
qualsiasi pagamento contrattuale dovuto all’entità. Un’entità non sarebbe in grado di
concludere che la relazione di copertura, nella copertura di un flusso finanziario, sia
attesa essere altamente efficace nell’ottenimento dei flussi finanziari compensativi,
se diventa probabile l’inadempimento di una controparte. Di conseguenza, la
contabilizzazione di copertura verrebbe cessata. In una copertura di fair value, se c’è
un cambiamento nel merito creditizio della controparte, il fair value dello strumento
di copertura subirà una variazione, che influisce sulla determinazione dell’efficacia
della relazione di copertura e sulla sua capacità di qualificarsi per una
contabilizzazione di copertura su base continuativa.
F.4.4
Efficacia della copertura: verifiche dell'efficacia
Come bisogna valutare l’efficacia della copertura al fine di soddisfare le
condizioni per la contabilizzazione di copertura sia inizialmente, sia su base
continuativa?
L’IPSAS 29 non fornisce indicazioni specifiche in merito a come effettuare le
verifiche di efficacia. L’IPSAS 29 specifica che una copertura è normalmente
considerata altamente efficace soltanto se a) all’inizio e in periodi successivi, la
copertura è prevista essere altamente efficace nel realizzare una compensazione nelle
variazioni di fair value o nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto durante il
periodo per il quale la copertura è designata, e b) i risultati effettivi rientrano in una
gamma dell’80-125 per cento. L’IPSAS 29, paragrafo AG145, afferma inoltre che
l’aspettativa di cui al punto a) può essere dimostrata in diversi modi.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1266
L’appropriatezza di un determinato criterio di valutazione dell’efficacia della
copertura dipenderà dalla natura del rischio coperto e dal tipo di strumento di
copertura utilizzato. Il criterio di valutazione dell’efficacia deve essere ragionevole e
conforme ad altre coperture similari a meno non siano esplicitamente giustificati
criteri diversi. All’inizio della copertura un’entità deve documentare come ne sarà
valutata l’efficacia e deve quindi applicare tale verifica di efficacia in modo
uniforme per la durata della copertura.
Possono essere utilizzate diverse tecniche matematiche per valutare l’efficacia della
copertura, inclusa l’analisi dei quozienti, ossia un confronto tra gli utili e le perdite
della copertura con gli utili e le perdite relative all’elemento coperto in un
determinato momento, e tecniche di valutazione statistica come le analisi di
regressione. Se si utilizza l’analisi di regressione, le politiche documentate dell’entità
per la valutazione dell’efficacia devono specificare come saranno valutati i risultati
della regressione.
F.4.5
Efficacia della copertura: compensazione inferiore al 100 per
cento
Se una copertura di un flusso finanziario è considerata altamente efficace
perché il rischio effettivo compensato rientra nella gamma di scostamento della
compensazione consentita dell’80-125 per cento, l’utile o la perdita sulla parte
inefficace della copertura è rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto?
No. L’IPSAS 29, paragrafo 106 a), indica che soltanto la parte efficace è rilevata
nell’attivo netto/patrimonio netto. L’IPSAS 29, paragrafo 106 b), dispone che la
parte inefficace sia rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
F.4.6
Assunti di copertura perfettamente efficace
Se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell’intera attività o
passività coperta o dell’operazione programmata coperta sono le stesse,
un’entità può assumere che l’efficacia della copertura sia perfetta senza
verificarne ulteriormente l’efficacia?
No. L’IPSAS 29, paragrafo 98 e), stabilisce che un’entità deve valutare l’efficacia
della copertura in base a un criterio di continuità. Non può assumere la piena
efficacia della copertura anche se le condizioni principali dello strumento di
copertura e dell’elemento coperto sono le stesse, poiché l’inefficacia della copertura
può risultare da altri attributi, quali la liquidità degli strumenti o il loro rischio di
credito (IPSAS 29, paragrafo AG150). Può, tuttavia, designare soltanto la copertura
di alcuni dei rischi dell’esposizione complessiva, migliorando quindi l’efficacia della
relazione di copertura. Per esempio, nella copertura del fair value di uno strumento
di debito, se lo strumento di copertura derivato ha un rischio di credito equivalente
alla classe di rating AA, l’entità può designare una copertura soltanto per il rischio
relativo alle oscillazioni dei tassi d’interesse per la parte con rating AA, nel cui caso
le variazioni nello spread creditizio generalmente non incideranno sull’efficacia
della copertura.
1267
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
F.5
Coperture di flussi finanziari
F.5.1
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: attività
monetaria non derivata o passività monetaria non derivata
utilizzata come strumento di copertura
Se un’entità designa un’attività monetaria non derivata come una copertura di
flussi finanziari in valuta estera a copertura del rimborso del capitale di una
passività monetaria non derivata, le differenze di cambio sull’elemento coperto
devono essere rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 4, paragrafo
32) e le differenze di cambio sullo strumento di copertura nell’attivo
netto/patrimonio netto fino al rimborso della passività (IPSAS 29, paragrafo
106)?
No. Le differenze di cambio sull’attività e sulla passività monetaria sono entrambe
rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio nel periodo in cui si verificano (IPSAS
4, paragrafo 32). L’IPSAS 29, paragrafo AG116, specifica che se sussiste una
relazione di copertura tra un’attività monetaria non derivata e una passività
monetaria non derivata, le variazioni di fair value di tali strumenti finanziari sono
rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
F.5.2
Coperture di flussi finanziari: risultato di uno strumento di
copertura (1)
L’Entità A ha una passività a tasso variabile di UM 1.000 in scadenza tra cinque
anni. Essa sottoscrive un interest rate swap che riceve un tasso variabile e paga
un tasso fisso della durata di cinque anni nella stessa valuta e alle stesse
condizioni principali della passività, al fine di coprire l’esposizione ai flussi
finanziari di interesse variabili sulla passività a tasso variabile, attribuibile al
rischio di tasso di interesse. All’inizio, il fair value dello swap è pari a zero.
Successivamente, si verifica un aumento di UM 49 del fair value dello swap.
Questo aumento consiste in una variazione di UM 50 derivante da un aumento
nei tassi di interesse di mercato e in una diminuzione di UM 1 derivante da un
aumento nel rischio di credito della controparte dello swap. Non c’è una
variazione del fair value della passività a tasso variabile, ma il fair value (valore
attuale) dei flussi finanziari futuri necessari per compensare l’esposizione ai
flussi finanziari variabili per gli interessi sulla passività aumenta di UM 50.
Assumendo che l’Entità A determini che la copertura è ancora altamente
efficace, sussiste un’inefficacia che deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo
di esercizio?
No. Una copertura del rischio di tasso di interesse non è pienamente efficace se parte
del cambiamento del fair value del derivato è attribuibile al rischio di credito della
controparte (IPSAS 29, paragrafo AG150). Tuttavia, poiché l’Entità A determina che
la relazione di copertura è ancora altamente efficace, rileva la parte efficace della
variazione di fair value dello swap, cioè la variazione netta di fair value di UM 49,
nell’attivo netto/patrimonio netto. Non vi è addebito nell’avanzo o disavanzo di
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1268
esercizio per le variazioni di fair value dello swap attribuibili al deterioramento della
qualità del credito della controparte dello swap, perché la variazione complessiva del
valore attuale dei flussi finanziari futuri necessari per compensare l’esposizione ai
flussi finanziari di interesse variabili sull’elemento coperto, ossia UM 50, supera la
variazione complessiva del valore dello strumento di copertura, ossia UM 49.
Dare
Swap
UM 49
Avere Attivo netto/patrimonio netto
UM 49
Se l’Entità A conclude che la copertura non è più altamente efficace, interrompe la
contabilizzazione di copertura prospetticamente, a partire dalla data in cui la
copertura ha cessato di essere altamente efficace secondo quanto previsto dall’IPSAS
29, paragrafo 112.
Cambierebbe la risposta se il fair value dello swap invece aumentasse a UM 51
di cui UM 50 risultanti dall’aumento dei tassi di interesse di mercato e UM 1 da
una diminuzione del rischio di credito della controparte dello swap?
Sì. In questo caso c’è un accredito nell’avanzo o disavanzo di esercizio di UM 1 per
la variazione di fair value dello swap attribuibile al miglioramento della qualità del
credito della controparte dello swap. Questo accade perché la variazione complessiva
del valore dello strumento di copertura, ossia UM 51, supera la variazione
cumulativa del valore attuale dei flussi finanziari futuri necessari per compensare
l’esposizione ai flussi finanziari di interesse variabili sull’elemento coperto, ossia
UM 50. La differenza di UM 1 rappresenta l’inefficacia in eccesso attribuibile allo
strumento di copertura derivato, lo swap, ed è rilevata nell’avanzo o disavanzo di
esercizio.
Dare
Swap
UM 51
Avere Attivo netto/patrimonio netto
UM 50
Avere Avanzo o disavanzo di esercizio
F.5.3
UM 1
Coperture di flussi finanziari: risultato di uno strumento di
copertura (2)
Il 30 settembre 20X1, l’Entità A copre le vendite di 24 barili di petrolio previsti per il
1° marzo 20X2 sottoscrivendo un contratto forward a breve termine su 24 barili di
petrolio. Il contratto prevede il regolamento netto in disponibilità liquide determinato
come la differenza tra il prezzo a pronti futuro del petrolio quotato su una
determinata borsa merci e UM 1.000. L’Entità A prevede di vendere il petrolio su un
mercato locale diverso. L’Entità A determina che il contratto forward è una
copertura efficace della vendita prevista e che le altre condizioni per la
contabilizzazione di copertura sono soddisfatte. Verifica l’efficacia della copertura
confrontando l’intera variazione del fair value del contratto forward con la
variazione del fair value dei flussi finanziari in entrata attesi. Al 31 dicembre, il
prezzo a pronti del petrolio è aumentato sia sul mercato locale, sia sulla borsa merci.
L’aumento del prezzo sul mercato locale supera l’aumento registrato sulla borsa
merci. Di conseguenza, il valore attuale dei flussi finanziari in entrata attesi dalla
1269
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
vendita sul mercato locale è di UM 1.100. Il fair value del contratto forward
dell’Entità A è negativo per UM 80. Assumendo che l’Entità A determini che la
copertura è ancora altamente efficace, sussiste un’inefficacia che deve essere rilevata
nell’avanzo o disavanzo di esercizio?
No. In una copertura di un flusso finanziario, l’inefficacia non è rilevata in
bilancio se la variazione cumulativa nel fair value dei flussi finanziari coperti
supera la variazione complessiva del valore dello strumento di copertura. In
questo caso, la variazione complessiva del fair value del contratto forward è di
UM 80, mentre il fair value della variazione complessiva dei flussi finanziari
attesi sull’elemento coperto è di UM 100. Poiché il fair value della variazione
complessiva dei flussi finanziari futuri attesi sull’elemento coperto dall’inizio
della copertura supera la variazione complessiva di fair value dello strumento di
copertura (in termini assoluti), nessuna parte dell’utile o della perdita sullo
strumento di copertura è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS
29, paragrafo 106 b)). Poiché l’Entità A determina che la relazione di copertura
è ancora altamente efficace, essa addebita l’intera variazione del fair value del
contratto forward (UM 80) nell’attivo netto/patrimonio netto.
Dare
Attivo netto/patrimonio netto
Avere Contratti forward
UM 80
UM 80
Se l’Entità A conclude che la copertura non è più altamente efficace, interrompe la
contabilizzazione di copertura prospetticamente, a partire dalla data in cui la
copertura cessa di essere altamente efficace secondo quanto previsto dall’IPSAS 29,
paragrafo 112.
F.5.4
Coperture di flussi finanziari: un’operazione programmata si
verifica prima del periodo specificato
Un’entità designa un derivato come uno strumento di copertura in una
copertura di un flusso finanziario di una operazione programmata, come una
vendita programmata di una commodity . La relazione di copertura soddisfa
tutte le condizioni per la contabilizzazione di copertura, incluso il requisito
relativo all’identificazione e alla documentazione in merito al periodo in cui ci si
attende che l’operazione si verifichi entro un lasso di tempo ragionevolmente
specifico e limitato (vedere Domanda F.2.17). Se, in un periodo successivo, ci si
attende che l’operazione programmata si verifichi in un periodo precedente
rispetto a quanto originariamente previsto, può l’entità concludere che questa
operazione è la stessa di quella che era designata come coperta?
Sì. La variazione nei tempi dell’operazione programmata non influisce sulla validità
della designazione. Tuttavia, essa può condizionare la valutazione dell’efficacia della
relazione di copertura. Inoltre, per continuare a qualificarsi come strumento di
copertura , lo strumento di copertura dovrebbe essere designato come tale per tutta
la sua vita residua(vedere IPSAS 29, paragrafo 84, e Domanda F.2.17).
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1270
F.5.5
Coperture di flussi finanziari: valutazione dell’efficacia di una
copertura di un’operazione programmata in uno strumento di
debito
Un investimento programmato in un’attività fruttifera o un’emissione
programmata di una passività onerosa crea un’esposizione dei flussi finanziari
alle variazioni dei tassi d’interesse perché i pagamenti relativi agli interessi
saranno basati sul tasso di mercato esistente quando si verifica l’operazione
programmata. La finalità della copertura di un flusso finanziario
dell’esposizione alle variazioni del tasso di interesse è quella di compensare gli
effetti delle variazioni future dei tassi di interesse in modo da ottenere un unico
tasso fisso, di solito il tasso che esisteva all’inizio della copertura che
corrisponde alle condizioni e ai tempi dell’operazione programmata. Durante il
periodo della copertura, non è possibile determinare quale sarà il tasso di
interesse di mercato per l’operazione programmata al momento in cui la
copertura è terminata o quando l’operazione programmata si verifica. In questo
caso, come si determina e si valuta l’efficacia della copertura?
Durante questo periodo, l’efficacia può essere valutata sulla base delle variazioni dei
tassi di interesse tra la data di designazione e la data intermedia di valutazione
dell’efficacia. I tassi di interesse utilizzati per effettuare questa valutazione sono i
tassi di interesse che corrispondono alle condizioni e all’occorrenza dell’operazione
programmata che esistevano all’inizio della copertura e che esistono alla data di
valutazione come evidenziato dalla struttura a termine dei tassi d’interesse.
Generalmente non sarà sufficiente confrontare semplicemente i flussi finanziari
dell’elemento coperto con i flussi finanziari generati dallo strumento di copertura
derivato a mano a mano che sono corrisposti o ricevuti, poiché tale approccio ignora
le aspettative dell’entità in merito alla possibilità che i flussi finanziari siano
compensati in periodi successivi e che ci sia una conseguente inefficacia.
La discussione che segue illustra il meccanismo per determinare la copertura di un
flusso finanziario e valutarne l’efficacia. A fini esemplificativi, si assuma che
un’entità preveda di emettere fra tre mesi uno strumento di debito di UM 100.000 a
un anno. Lo strumento pagherà interessi trimestralmente e rimborserà il capitale alla
scadenza. L’entità è esposta agli aumenti del tasso di interesse e determina una
copertura dei flussi finanziari di interesse del debito sottoscrivendo un contratto
interest rate swap del tipo a inizio differito (forward starting). Lo swap ha scadenza
di un anno e inizierà fra tre mesi per coincidere con la tempistica dell’emissione
dello strumento di debito programmata. L’entità corrisponderà un tasso fisso e
riceverà un tasso variabile; l’entità designa come rischio coperto la componente di
interessi basata sul tasso LIBOR nell’emissione programmata del debito.
Curva dei rendimenti
La curva dei rendimenti fornisce le basi per calcolare i flussi finanziari futuri e
il fair value di tali flussi finanziari all’inizio e nel corso della relazione di
1271
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
copertura. È basata sui rendimenti di mercato attuali applicabili ad
obbligazioni di riferimento negoziate sul mercato. I rendimenti di mercato sono
convertiti in tassi di interesse a pronti (“tassi a pronti” o “tassi zero coupon”)
eliminando l’effetto del pagamento delle cedole sul rendimento di mercato. I
tassi a pronti sono utilizzati per attualizzare i flussi finanziari futuri, come i
pagamenti di capitale e interessi, calcolandone il fair value. I tassi a pronti sono
anche utilizzati per calcolare i tassi a termine che sono a loro volta utilizzati per
calcolare i flussi finanziari futuri stimati e variabili. La relazione tra i tassi a
pronti e i tassi a termine relativi a un periodo è illustrata dalla seguente
formula:
Relazione tassi a pronti-a termine
(1 + SR t ) t
–1
F=
(1 + SR t–1) t–1
dove
F = tasso a termine (%)
SR = tasso a pronti (%)
t = periodo di tempo (per esempio 1, 2, 3, 4, 5)
Inoltre, ai fini della presente esemplificazione, si assuma che all’inizio della
copertura la struttura a termine dei tassi di interesse trimestrali utilizzando la
capitalizzazione trimestrale sia la seguente.
Curva dei rendimenti all’inizio – (inizio del periodo 1)
Periodi a termine
1
2
3
4
5
Tassi a pronti
3,75%
4,50%
5,50%
6,00%
6,25%
Tassi a termine
3,75%
5,25%
7,51%
7,50%
7,25%
I tassi a termine per un periodo sono calcolati sulla base dei tassi a pronti per le
scadenze applicabili. Per esempio, il tasso a termine attuale per il Periodo 2 calcolato
utilizzando la formula di cui sopra è pari a [1,0450 2 / 1,0375] - 1 = 5,25 per cento. Il
tasso a termine attuale a un periodo per il Periodo 2 è diverso dal tasso a pronti
attuale per il Periodo 2, poiché il tasso a pronti è un tasso di interesse dall’inizio del
Periodo 1 (a pronti) alla fine del Periodo 2, mentre il tasso a termine è un tasso di
interesse che va dall’inizio del Periodo 2 alla fine del Periodo 2.
Elemento coperto
In questo esempio, l’entità prevede di emettere fra tre mesi uno strumento di debito a
un anno di UM 100.000 con pagamenti di interesse trimestrali. L’entità è esposta agli
aumenti dei tassi di interesse e vorrebbe eliminare l’effetto sui flussi finanziari delle
variazioni dei tassi di interesse che possono verificarsi prima che abbia luogo
l’operazione programmata. Se tale rischio è eliminato, l’entità otterrà un tasso di
interesse sull’emissione dello strumento di debito che è pari al tasso cedolare a
termine a un anno attualmente disponibile sul mercato fra tre mesi. Tale tasso
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1272
cedolare a termine, che è diverso dal semplice tasso a termine (a pronti), è del 6,86
per cento, calcolato in base alla struttura a termine dei tassi di interesse esposta in
precedenza. È il tasso di interesse di mercato che esiste all’inizio della copertura,
date le condizioni dello strumento di debito programmato. Ciò comporta un fair
value dello strumento di debito quotato alla pari al momento dell’emissione.
All’inizio della relazione di copertura, i flussi finanziari attesi dello strumento di
debito possono essere calcolati sulla base della struttura esistente dei tassi di
interesse. A tal fine, si assume che i tassi di interesse non cambino e che il debito
sarebbe emesso al 6,86 per cento all’inizio del Periodo 2. In questo caso, i flussi
finanziari e il fair value dello strumento di debito all’inizio del Periodo 2 sarebbero i
seguenti.
Emissione di un debito a tasso fisso
Inizio del periodo 2 – Nessuna variazione dei tassi (tassi a pronti basati sui tassi a termine)
Totale
Periodi a termine originari
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Tassi a pronti
5,25%
6,38%
6,75%
6,88
%
Tassi a termine
5,25%
7,51%
7,50%
7,25
%
UM
UM
UM
UM
1.716
1.716
Periodi rimanenti
UM
Flussi finanziari:
Interessi fissi del 6,86%
1.716 1.716
100.0
00
Capitale
Fair value:
Interessi
6.592
Capitale
93.408
Totale
1.694
1.663
1.632 1.603
93.408(a
)
100.000
(a) UM 100.000 / (1 + [0,0688 / 4])4
Poiché si assume che i tassi di interesse non cambino, il fair value degli importi
relativi a capitale e interessi è uguale al valore alla pari dell’operazione
programmata. Gli importi del fair value sono calcolati sulla base dei tassi a pronti
che esistono all’inizio della copertura per tutti i periodi applicabili in cui i flussi
finanziari si verificherebbero nel caso in cui il debito fosse stato emesso alla data
dell’operazione programmata. Essi riflettono l’effetto dell’attualizzazione di tali
flussi finanziari sulla base dei periodi che rimarranno successivamente all’emissione
dello strumento di debito. Per esempio, il tasso a pronti del 6,38 per cento è utilizzato
per attualizzare il flusso finanziario per interessi pagabile nel Periodo 3, ma è
1273
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
attualizzato soltanto per due periodi, in quanto si verificherà due periodi dopo
l’operazione programmata.
I tassi di interesse a termine sono gli stessi evidenziati in precedenza in quanto si
assume che non ci siano variazioni dei tassi di interesse. I tassi a pronti sono diversi
ma non sono realmente cambiati. Essi rappresentano i tassi a pronti relativi a un
periodo a termine e sono basati sui tassi a termine applicabili.
Strumento di copertura
La finalità della copertura è di ottenere un tasso di interesse complessivo
sull’operazione programmata e sullo strumento di copertura pari al 6,86 per cento,
che è il tasso di mercato all’inizio della copertura per i periodi che vanno dal Periodo
2 al Periodo 5. Questa finalità è conseguita sottoscrivendo un contratto di interest
rate swap del tipo a inizio differito (forward starting), a un tasso fisso del 6,86 per
cento. Sulla base della struttura dei tassi di interesse a termine esistente all’inizio
della copertura, l’interest rate swap avrà tale tasso. All’inizio della copertura, il fair
value dei pagamenti a tasso fisso sull’interest rate swap sarà pari al fair value dei
pagamenti a tasso variabile, determinando un fair value dell’interest rate swap pari a
zero. I flussi finanziari attesi dell’interest rate swap e i relativi importi del fair value
sono riportati di seguito:
Interest rate swap
Totale
Periodi a termine
originari
1
2
3
4
5
1
2
3
4
UM
UM
UM
UM
Interesse fisso del
6,86%
1.716
1.716
1.716
1.716
Interesse variabile
previsto
1.313
1.877
1.876
1.813
Previsioni in base
ai tassi a termine
5,25%
7,51%
7,50%
7,25%
(403)
161
160
97
5,25%
6,38%
6,75%
6,88%
Periodi rimanenti
UM
Flussi finanziari:
Interessi netti
Fair value :
Tasso
attualizzazione
(a pronti)
di
Interessi fissi
6.592
1.694
1.663
1.632
1.603
Interessi
previsti
6.592
1.296
1.819
1.784
1.693
variabili
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1274
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Interest rate swap
Totale
Fair
value
dell’interest rate
swap
0
(398)
156
152
90
All’inizio della copertura, il tasso fisso sullo swap a termine è pari al tasso fisso che
l’entità riceverebbe se potesse emettere lo strumento di debito fra tre mesi alle
condizioni che esistono oggi.
Valutazione dell’efficacia della copertura
Se i tassi di interesse variano nel periodo in cui la copertura è in essere, l’efficacia
della copertura può essere valutata in modi diversi.
Si assuma che i tassi di interesse cambino immediatamente prima che il debito sia
emesso all’inizio del Periodo 2.
Curva dei rendimenti - I tassi aumentano di 200 punti base
Periodi a termine
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Tassi a pronti
5,75%
6,50%
7,50%
8,00%
Tassi a termine
5,75%
7,25%
9,51%
9,50%
Periodi rimanenti
In base al nuovo scenario dei tassi di interesse, il fair value dell’interest rate swap
che riceve a tasso variabile e paga il 6,86 per cento a tasso fisso, che era stato
designato come uno strumento di copertura, sarebbe il seguente.
Fair value dell’interest rate swap
Totale
Periodi
termine
originari
a
1
2
3
4
5
1
2
3
4
UM
UM
UM
UM
Interesse fisso
del 6,86%
1.716
1.716
1.716
1.716
Interessi
variabili
previsti
1.438
1.813
2.377
2.376
5,25%
7,25%
9,51%
9,50%
Periodi
rimanenti
UM
UM
Flussi
finanziari:
Previsioni in
base ai nuovi
tassi a termine
1275
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Fair value dell’interest rate swap
Totale
Interessi netti
(279)
97
661
660
5,75%
6,50%
7,50%
8,00%
Fair value:
Nuovo tasso di
attualizzazione
(a pronti)
Interesse fisso
6.562
1.692
1.662
1.623
1.585
Interesse
variabile
previsto
7.615
1.417
1.755
2.248
2.195
Fair
value
degli interessi
netti
1.053
(275)
93
625
610
Per calcolare l’efficacia della copertura, è necessario determinare la variazione del
valore attuale dei flussi finanziari o del valore dell’operazione programmata coperta.
Esistono almeno due metodi per effettuare questa valutazione.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1276
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Metodo A Calcolo della variazione di fair value del debito
Totale
Periodi a termine originari
1
Periodi rimanenti
UM
2
3
4
5
1
2
3
4
UM
UM
UM
UM
1.716
1.716
1.716
Flussi finanziari:
Interesse fisso del 6,86%
Capitale
1.716
100.000
Fair value:
Nuovo
tasso
di
attualizzazione (a pronti)
Interesse
6.562
Capitale
92.385
Totale
98.947
Fair value all’inizio
Differenza di fair value
(a)
5,75%
6,50%
1.692
1.662
7,50% 8,00%
1.623
1.585
92.385(a)
100.000
(1.053)
UM 100.000 / (1 + [0,08 / 4])4
In base al metodo A, si effettua un calcolo del fair value, fondato sul nuovo scenario
dei tassi di interesse, dei debiti con tassi di interesse uguali al tasso cedolare che
esisteva all’inizio della relazione di copertura (6,86 per cento). Questo fair value è
confrontato con il fair value atteso dall’inizio del Periodo 2 che era stato calcolato
sulla base della struttura a termine dei tassi di interesse esistente all’inizio della
relazione di copertura, come illustrato in precedenza, per determinare le variazioni
del fair value. Si noti che la differenza tra la variazione del fair value dello swap e la
variazione del fair value atteso del debito in questo esempio si compensano
perfettamente, in quanto le condizioni dello swap e dell’operazione programmata
coincidono esattamente.
Metodo B Calcolo della variazione di fair value dei flussi finanziari
Totale
Periodi a termine originali
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Tasso di mercato all’inizio
6,86%
6,86%
6,86%
6,86%
Tasso a termine attuale
5,75%
7,25%
9,51%
9,50%
Differenza di tasso
1,11%
(0,39%)
(2,64%)
(2,64%)
UM 279 (UM 97)
(UM
661)
(UM
660)
Periodi rimanenti
Differenza di flussi
finanziari
1277
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Metodo B Calcolo della variazione di fair value dei flussi finanziari
Totale
(capitale x tasso)
Tasso di attualizzazione
(a pronti)
5,75%
Fair value della differenza (UM 1.053)
6,50%
7,50%
8,00%
UM 275 (UM 93)
(UM
625)
(UM
610)
Secondo il metodo B, il valore attuale della variazione dei flussi finanziari è
calcolato sulla base della differenza tra i tassi di interesse a termine per i periodi
applicabili alla data di valutazione dell’efficacia e il tasso di interesse che sarebbe
stato ottenuto se il debito fosse stato emesso al tasso di mercato esistente all’inizio
della copertura. Quest’ultimo è il tasso cedolare a termine a un anno fra tre mesi. Il
valore attuale della variazione dei flussi finanziari è calcolato sulla base dei tassi a
pronti attuali esistenti alla data di valutazione dell’efficacia per i periodi applicabili
in cui ci si attende che i flussi finanziari si verifichino. Questo metodo potrebbe
anche essere definito come il metodo dello “swap teorico” (o metodo del “derivato
ipotetico”) perché il confronto è tra il tasso fisso coperto sul debito e il tasso
variabile attuale, che equivale a confrontare i flussi finanziari sulla parte fissa e sulla
parte variabile di un interest rate swap.
Come evidenziato in precedenza, la differenza tra le variazioni del fair value dello
swap e il cambiamento nel valore attuale dei flussi finanziari in questo esempio si
compensano esattamente, in quanto le condizioni coincidono.
Altre considerazioni
Esiste un ulteriore calcolo che dovrebbe essere effettuato per determinare
l’inefficacia, prima della data prevista, dell’operazione programmata, che non è stato
considerato ai fini della presente illustrazione. La differenza di fair value è stata
determinata, in ciascuno degli esempi, a partire dalla data attesa dell’operazione
programmata immediatamente prima dell’operazione programmata, ossia all’inizio
del Periodo 2. Se la valutazione dell’efficacia della copertura è fatta prima che
l’operazione programmata si verifichi, la differenza dovrebbe essere attualizzata alla
data corrente per calcolare l’importo a consuntivo dell’inefficacia. Per esempio, se la
data di valutazione cadesse un mese dopo che è stata stabilita la relazione di
copertura e l’operazione programmata è ora attesa verificarsi tra due mesi, per
calcolare il fair value effettivo l’importo dovrebbe essere attualizzato per i due mesi
rimanenti prima che l’operazione programmata sia attesa verificarsi. Questo
passaggio non sarebbe necessario negli esempi illustrati in precedenza in quanto non
sussisteva alcuna inefficacia. Pertanto, l’ulteriore attualizzazione degli importi, che si
sarebbero compensati integralmente, non avrebbe cambiato il risultato.
Secondo il metodo B, l’inefficacia è calcolata sulla base della differenza tra i tassi di
interesse cedolari a termine per i periodi applicabili alla data di valutazione
dell’efficacia e il tasso di interesse che sarebbe stato ottenuto se il debito fosse stato
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1278
emesso al tasso di mercato esistente all’inizio della copertura. Determinare la
variazione dei flussi finanziari in base alla differenza tra i tassi di interesse a termine
esistenti all’inizio della copertura e i tassi a termine esistenti alla data di valutazione
dell’efficacia, non è appropriato se l’obiettivo della copertura è di stabilire un unico
tasso fisso per una serie di pagamenti di interessi programmati. Questa finalità è
soddisfatta coprendo le esposizioni con un interest rate swap come illustrato
nell’esempio precedente. Il tasso di interesse fisso sullo swap è un tasso di interesse
misto composto da tassi a termine per tutta la vita del contratto di swap. A meno che
la curva dei rendimenti non sia piatta, il confronto tra le esposizioni ai tassi di
interesse a termine nel corso della vita dello swap e il tasso fisso sullo swap
determinerà flussi finanziari differenti i cui fair value sono uguali soltanto all’inizio
della relazione di copertura. Questa differenza è illustrata nella tabella seguente.
Totale
Periodi a termine originari
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Tasso a termine all’inizio
5,25%
7,51%
7,50%
7,25%
Tasso a termine attuale
5,75%
7,25%
9,51%
9,50%
Differenza di tasso
(0,50%)
0,26%
(2,00%)
(2,25%)
Differenza di flussi
finanziari
(capitale x tasso)
(UM
125)
UM 64
(UM
501)
(UM
563)
5,75%
6,50%
7,50%
8,00%
(UM
123)
UM 62
(UM
474)
(UM
520)
Periodi rimanenti
Tasso di attualizzazione
(a pronti)
Fair value della differenza (UM 1.055)
Fair value dell’interest
rate swap
Inefficacia
UM 1.053
(UM 2)
Se la finalità della copertura è quella di ottenere i tassi a termine che esistevano
all’inizio della copertura, l’interest rate swap è inefficace perché lo swap ha un unico
tasso cedolare fisso misto che non compensa una serie di tassi di interesse a termine
diversi. Tuttavia, se l’obiettivo della copertura è quello di ottenere il tasso cedolare a
termine esistente all’inizio della copertura, lo swap è efficace, e il confronto basato
sulla differenza tra i tassi di interesse a termine fa presumere l’esistenza di
inefficacia quando invece potrebbe non esservene. Il calcolo dell’inefficacia basato
sulla differenza tra i tassi di interesse a termine esistenti all’inizio della copertura e i
tassi a termine esistenti alla data di valutazione dell’efficacia sarebbe una valutazione
appropriata dell’inefficacia se la finalità della copertura fosse quella di bloccare quei
tassi di interesse a termine. In tal caso, lo strumento di copertura appropriato sarebbe
rappresentato da una serie di contratti forward ciascuno dei quali con scadenza alla
data di ricalcolo del prezzo corrispondente alla data delle operazioni programmate.
1279
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Si deve inoltre notare che sarebbe inappropriato confrontare soltanto i flussi
finanziari variabili sull’interest rate swap con i flussi finanziari nel debito che
sarebbero generati dai tassi di interesse a termine. Tale metodologia ha l’effetto di
valutare l’inefficacia soltanto su una parte del derivato e l’IPSAS 29 non consente la
suddivisione di un derivato ai fini della valutazione dell’efficacia in questa situazione
(IPSAS 29, paragrafo 83). Si rileva, tuttavia, che se il tasso di interesse fisso
sull’interest rate swap è pari al tasso fisso che sarebbe stato ottenuto sul debito
all’inizio, non ci sarebbe inefficacia assumendo che non ci siano differenze nei
termini e che non ci siano cambiamenti nel rischio di credito o che questo non sia
designato nella relazione di copertura.
F.5.6
Coperture di flussi finanziari: impegno irrevocabile ad
acquistare immobili, impianti e macchinari in una valuta estera
L’Entità A ha la valuta locale (VL) come propria valuta funzionale e come
moneta di presentazione. Il 30 giugno 20X1, sottoscrive un contratto forward su
cambi per ricevere 100.000 in valuta estera (VE) e consegnare 109.600 in valuta
locale (VL) al 30 giugno 20X2 a un costo iniziale e a un fair value pari a zero.
L’entità designa il contratto forward su cambi come uno strumento di copertura
in una copertura di un flusso finanziario di un impegno irrevocabile ad
acquistare parti di ricambio per la sua rete di distribuzione di energia elettrica
al 31 marzo 20X2 e il conseguente debito di VE 100.000 da saldare il 30 giugno
20X2. Tutte le condizioni dell’IPSAS 29 per una contabilizzazione di copertura
sono soddisfatte.
Come indicato nella tabella seguente, il tasso di cambio a pronti tra VL e VE al 30
giugno 20X1 è di 1,072, mentre il tasso di cambio a termine a dodici mesi tra VL e
VE è pari a 1,096. Al 31 dicembre 20X1, il tasso di cambio a pronti tra VL e VE è di
1,080, mentre il tasso di cambio a termine a sei mesi è di 1,092. Al 31 marzo 20X2,
il tasso di cambio a pronti è di 1,074, mentre il tasso di cambio a termine a sei mesi è
pari a 1,076. Al 30 giugno 20X2, il tasso di cambio a pronti tra VL e VE è di 1,072.
La curva dei rendimenti applicabile nella valuta locale è piatta al 6 per cento annuo
per tutto il periodo. Il fair value del contratto a termine su cambi è negativo per VL
388 al 31 dicembre 20X1 {([1,092 × 100.000] – 109.600)/1,06(6/12)}, negativo per VL
1.971 al 31 marzo 20X2 {([1,076 × 100.000] – 109.600)/1,06(3/12)}, e negativo per
VL 2.400 al 30 giugno 20X2 {1,072 × 100.000 – 109.600}.
Tassi di cambio a
pronti
Tasso forward al 30
giugno 20X2
30 Giugno 20X1
1.072
1.096
–
31 dicembre 20X1
1.080
1.092
(388)
31 Marzo 20X2
1.074
1.076
(1.971)
30 Giugno 20X2
1.072
–
(2.400)
Data
Fair value del
contratto forward
Domanda a) – Qual è la contabilizzazione di queste operazioni se la relazione di
copertura è designata a fronte delle variazioni di fair value del contratto forward
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1280
su cambi e i principi contabili dell’entità consistono nell’applicare la variazione
della base alle attività non finanziarie che risultano dalle operazioni
programmate coperte?
Le scritture contabili sono le seguenti.
30 Giugno 20X1
Dare
Contratti forward
LC 0
Avere Disponibilità liquide
LC 0
Per registrare il contratto forward su cambi al suo importo iniziale di zero (IPSAS 29, paragrafo
45). Ci si attende che la copertura sia pienamente efficace perché le condizioni principali del
contratto forward su cambi e il contratto di acquisto e la valutazione dell’efficacia della
copertura si basano sul prezzo a termine (IPSAS 29, paragrafo AG149).
31 dicembre 20X1
Dare
Attivo netto/patrimonio netto
VL 388
Avere Passività a termine
VL 388
Per registrare la variazione di fair value del contratto forward su cambi tra il 30 giugno 20X1 e
il 31 dicembre 20X1, ossia VL 388 – 0 = VL 388, nell’attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 29,
paragrafo, 106). La copertura è pienamente efficace perché la perdita relativa al contratto
forward su cambi (VL388) compensa esattamente la variazione dei flussi finanziari associati al
contratto di acquisto basato sul prezzo a termine [(VL 388) = {([1,092 × 100.000] – 109.600) /
1,06(6/12)} – {([1,096 × 100.000] – 109.600) / 1,06}].
31 Marzo 20X2
Dare
Attivo netto/patrimonio netto
VL 1.583
Avere Passività a termine
VL 1.583
Per registrare la variazione di fair value del contratto forward su cambi tra il 1 gennaio 20X2 e
il 31 marzo 20X2, ossia VL 1.971 – VL 388 = LC 1.583, nell’attivo netto/patrimonio netto
(IPSAS 29, paragrafo 106). La copertura è pienamente efficace perché la perdita sul contratto
forward su cambi (VL 1.583) compensa esattamente la variazione dei flussi finanziari associata
al contratto di acquisto basato sul prezzo a termine [(VL 1.583) = {([1,076 × 100.000] –
109.600)/1,06(3/12)} – {([1,092 × 100.000] – 109.600) / 1,06(6/12)}].
Dare
Immobili. impianti e macchinari
(prezzo d’acquisto)
VL 107.400
Dare
Immobili. impianti e macchinari
(perdita di copertura)
VL 1.971
Avere Attivo netto/patrimonio netto
Avere Debito
VL 1.971
VL 107.400
Per rilevare l’acquisto di parti di ricambio al tasso di cambio a pronti (1,074 × VE 100.000) ed
eliminare la perdita cumulativa sul contratto forward su cambi che è stato rilevato nell’attivo
netto/patrimonio netto (VL 1.971) e includerlo nella valutazione iniziale delle parti di ricambio
acquistate. Di conseguenza, la valutazione iniziale delle parti di ricambio è di VL 109.371, data
dalla somma del corrispettivo d’acquisto di VL 107.400 e della perdita di copertura di VL 1.971.
30 Giugno 20X2
1281
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Dare
Debito
LC 107.400
Avere Disponibilità liquide
LC 107.200
Avere Avanzo o disavanzo di esercizio
LC 200
Per registrare il regolamento del debito al tasso di cambio a pronti (VE 100.000 × 1,072 =
107.200) e l’utile su cambi associato di VC 200 (VL 107.400 – VC 107.200).
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1282
Dare
Avanzo o disavanzo di esercizio
LC 429
Avere Passività a termine
LC 429
Per registrare la perdita sul contratto forward su cambi tra il 1° aprile 20X2 e il 30 giugno 20X2
(ossia VC 2.400 – VL 1.971 = VL 429) nell’avanzo o disavanzo di esercizio. La copertura è
considerata pienamente efficace perché la perdita sul contratto forward su cambi (VL 429)
compensa esattamente la variazione del fair value del debito basato sul prezzo a termine [(VL
429) = {([1,072 × 100.000] – 109.600 – {([1,076 × 100.000] – 109.600)/1,06(3/12)}].
Dare
Passività a termine
VL 2.400
Avere Disponibilità liquide
VL 2.400
Per registrare il regolamento al netto del contratto forward su cambi.
Domanda b) – Qual è il tipo di contabilizzazione per queste operazioni se la
relazione di copertura è invece designata a fronte delle variazioni dell’elemento
a pronti del contratto forward su cambi e l’elemento interesse è invece escluso
dalla relazione di copertura designata (IPSAS 29, paragrafo 83)?
Le scritture contabili sono le seguenti.
30 Giugno 20X1
Dare
Contratti forward
VL 0
Avere Disponibilità liquide
VL 0
Per registrare il contratto forward su cambi al suo importo iniziale di zero (IPSAS 29, paragrafo
45). La copertura è attesa essere pienamente efficace perché le condizioni principali del
contratto forward su cambi e del contratto di acquisto sono le medesime e il cambiamento nel
premio o nello sconto sul contratto forward è escluso dalla valutazione dell’efficacia (IPSAS 29,
paragrafo AG149).
31 dicembre 20X1
Dare
Avanzo o disavanzo di esercizio
(elemento interesse)
VL 1.165
Avere Attivo netto/patrimonio netto
(elemento a pronti)
VL 777
Avere Passività a termine
VL 388
Per registrare la variazione di fair value del contratto forward su cambi tra il 30 giugno 20X1 e
il 31 dicembre 20X1, ossia VL 388 – 0 = VL 388. La variazione del valore attuale del
regolamento a pronti del contratto forward su cambi determina un utile di VL 777 ({([1,080 ×
100.000] – 107.200)/1,06(6/12)} – {([1,072 × 100.000] – 107.200)/1,06}), che è rilevato in attivo
netto/patrimonio netto (IPSAS 29, paragrafo 106). La variazione dell’elemento interesse del
contratto forward su cambi (la variazione residua del fair value) determina una perdita di VL
1.165 (388 + 777), che è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafi 83 e
64 a)). La copertura è pienamente efficace perché l’utile nell’elemento a pronti del contratto
forward (VL 777) compensa esattamente la variazione del prezzo di acquisto calcolato sui tassi a
pronti [(VL 777) = {([1,080 × 100.000] – 107.200)/1,06(6/12)} – {([1,072 × 100.000] –
107.200)/1,06}).
1283
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1284
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
31 Marzo 20X2
Dare
Attivo netto/patrimonio netto
(elemento a pronti)
Dare
Avanzo o disavanzo di esercizio
(elemento interesse)
VL 580
VL 1.003
Avere Passività a termine
VL 1.583
Per registrare la variazione di fair value del contratto forward su cambi tra il 1 gennaio 20X2 e
il 31 marzo 20X2, ossia VL 1.971 – VC 388 = VL 1.583. La variazione del valore attuale del
regolamento a pronti del contratto forward su cambi determina una perdita di VL 580 ({([1,074
× 100.000] – 107.200)/1,06(3/12)} – {([1,080 × 100.000] – 107.200)/1,06(6/12)}), che è rilevata
in attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 29, paragrafo 106 a)). La variazione dell’elemento
interesse del contratto forward su cambi (la variazione residua del fair value) determina una
perdita di VL 1.003 (VL 1.583 – VL 580), che è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio
(IPSAS 29, paragrafi 83 e 64 a)). La copertura è pienamente efficace perché la perdita
nell’elemento a pronti del contratto forward (VL 580) compensa esattamente la variazione del
prezzo di acquisto calcolato sui tassi a pronti [(580) = {([1,074 × 100.000] –
107.200)/1,06(3/12)} – {([1,080 × 100.000] – 107.200)/1,06(6/12)}].
Dare
Dare
Immobili. impianti e macchinari
(prezzo d’acquisto)
Attivo netto/patrimonio netto
VL107.400
VL 197
Avere Immobili. impianti e macchinari (utile
di copertura)
VL 197
Avere Debito
VL 107.400
Per registrare l’acquisto della carta al tasso a pronti (1,074 × VE 100.000) ed eliminare l’utile
complessivo sull’elemento a pronti del contratto forward su cambi che è stato rilevato nell’attivo
netto/patrimonio netto (VL 777 – VL 580 = VL 197) e includerlo nella valutazione iniziale della
carta acquistata. Di conseguenza, la valutazione iniziale della carta acquistata è di VL 107.203,
data dalla differenza tra il corrispettivo di acquisto della carta di VL 107.400 e un utile da
copertura di VL 197.
30 Giugno 20X2
Dare
Debito
VL 107.400
Avere Disponibilità liquide
VL 107.200
Avere Avanzo o disavanzo di esercizio
LC 200
Per registrare il regolamento del debito al tasso a pronti (VE 100.000 × 1,072 = VL 107.200) e
l’utile su cambi associato pari a VL 200 (– [1,072 – 1,074] × VE 100.000).
1285
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Dare
Avanzo o disavanzo di esercizio
(elemento a pronti)
VL 197
Dare
Avanzo o disavanzo di esercizio
(elemento interesse)
VL 232
Avere Passività a termine
VL 429
Per registrare la variazione di fair value del contratto forward su cambi tra il 1° aprile 20X2 e il
30 giugno 20X2 (ossia VL 2.400 – VL 1.971 = VL 429). La variazione del valore attuale del
regolamento a pronti del contratto forward su cambi comporta una perdita di VL 197 ([1,072 ×
100.000] – 107.200 – {([1,074 × 100.000] – 107.200)/1,06(3/12)}), che è rilevata nell’avanzo o
disavanzo di esercizio. La variazione dell’elemento interesse del contratto forward su cambi (la
variazione residua del fair value) comporta una perdita di VL 232 (VL 429 – VL 197), che è
rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. La copertura è pienamente efficace perché la
perdita nell’elemento a pronti del contratto forward (VL 197) compensa esattamente la
variazione del valore attuale del regolamento a pronti del debito [(VL 197) = {([1,072 ×
100.000] – 107.200) – {([1,074 × 100.000] – 107.200)/1,06(3/12)}).
Dare
Passività a termine
VL 2.400
Avere Disponibilità liquide
VL 2.400
Per registrare il regolamento al netto del contratto forward su cambi.
La tabella seguente fornisce una sintesi delle componenti della variazione del fair
value dello strumento di copertura per la durata della relazione di copertura. Essa
spiega che il modo in cui è designata una relazione di copertura influisce sulla sua
contabilizzazione successiva, sulla valutazione dell’efficacia della copertura e sulla
rilevazione degli utili e delle perdite.
Esercizio chiuso a:
Variazione
del
regolament
o a pronti
Fair value
Fair value
della
della
variazione Variazione variazione
del
del
del
regolament regolament regolament
o a pronti o a termine o a termine
Fair value
della
variazione
dell’eleme
nto
interesse
VL
VL
VL
VL
VL
–
–
–
–
–
800
777
(400)
(388)
(1.165)
Marzo 20X2
(600)
(580)
(1.600)
(1.583)
(1.003)
Giugno 20X2
(200)
(197)
(400)
(429)
(232)
–
–
(2.400)
(2.400)
(2.400)
Giugno 20X1
Dicembre 20X1
Totale
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1286
F.6
Coperture: Altri problemi
F.6.1
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: gestione del
rischio di tasso d’interesse in entità quali i dipartimenti delle
finanze
Le entità come i dipartimenti delle finanze spesso gestiscono la loro esposizione
al rischio di tasso di interesse su una base netta per tutte le proprie attività o per
parti di esse. Esse sono dotate di sistemi per raccogliere le informazioni cruciali
di tutta l’entità relative ad attività finanziarie, passività finanziarie e agli
impegni a termine, tra cui gli impegni all’erogazione di finanziamenti. Queste
informazioni sono utilizzate per stimare e raggruppare i flussi finanziari e per
programmare gli stessi flussi finanziari stimati nei periodi futuri di pertinenza
in cui sono attesi gli esborsi o gli incassi. I sistemi generano delle stime di flussi
finanziari basati sulle condizioni contrattuali degli strumenti e su altri fattori,
incluse le stime dei rimborsi anticipati e delle inadempienze. Ai fini della
gestione del rischio, molte entità utilizzano contratti derivati per compensare
tutta l’esposizione al rischio di tasso di interesse, o una parte di essa, su base
netta.
Se un’entità gestisce il rischio di tasso di interesse su base netta, le sue attività
possono potenzialmente qualificarsi per la contabilizzazione di copertura
secondo l’IPSAS 29?
Sì. Tuttavia, per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura, lo strumento di
copertura derivato che copre la posizione netta ai fini della gestione del rischio deve
essere designato ai fini contabili come una copertura di una posizione lorda relativa
ad attività, passività, flussi finanziari in entrata previsti o flussi finanziari in uscita
previsti che danno origine a un’esposizione netta (IPSAS 29, paragrafi 94, AG141 e
AG154). Non è possibile designare una posizione netta come un elemento coperto
secondo l’IPSAS 29 a causa dell’impossibilità di associare gli utili e le perdite da
copertura con un elemento specifico coperto e, quindi, di determinare obiettivamente
il periodo in cui tali utili e perdite devono essere rilevati nell’avanzo o disavanzo di
esercizio.
La copertura di un’esposizione netta al rischio di tasso di interesse può essere spesso
definita e documentata per soddisfare i criteri necessari a qualificarsi per una
contabilizzazione di copertura di cui all’IPSAS 29, paragrafo 98, se la finalità
dell’attività è quella di compensare un’esposizione a un rischio specifico, identificato
e designato, che in ultima analisi incide sull’avanzo o disavanzo di esercizio
dell’entità (IPSAS 29, paragrafo AG153) e l’entità designa e documenta la propria
esposizione al rischio di tasso di interesse su base lorda. Inoltre, per qualificarsi per
la contabilizzazione di copertura, i sistemi informativi devono catturare informazioni
sufficienti relative ad importi e tempistica dei flussi finanziari e all’efficacia delle
attività di gestione del rischio nel conseguimento dell’obiettivo.
1287
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
I fattori che un’entità deve considerare ai fini della contabilizzazione di copertura se
gestisce il rischio di tasso di interesse su base netta sono trattati nella Domanda
F.6.2.
F.6.2
Considerazioni sulla contabilizzazione delle operazioni di
copertura quando il rischio di tasso d’interesse è gestito su base
netta
Se un’entità gestisce la propria esposizione al rischio di tasso di interesse su base
netta, quali sono i problemi che deve considerare nel definire e documentare le
attività di gestione del rischio di tasso di interesse per qualificarsi per la
contabilizzazione di copertura e nello stabilire e contabilizzare la relazione di
copertura?
Nelle Domande da a) ad l) esposte di seguito sono trattate le questioni principali.
Innanzitutto, le domande a) e b) trattano della designazione di derivati utilizzati nelle
attività di gestione del rischio di tasso di interesse come coperture del fair value o
coperture di flussi finanziari. Come notato, i criteri per la contabilizzazione di
copertura e le conseguenze contabili differiscono a seconda che si tratti di coperture
di fair value o di coperture di flussi finanziari. Poiché può essere più facile attuare
una contabilizzazione di copertura se i derivati utilizzati nelle attività di gestione del
rischio di tasso di interesse sono designati come strumenti di copertura di flussi
finanziari, le Domande comprese tra c) e l) analizzano diversi aspetti della
contabilizzazione delle coperture di flussi finanziari. Le Domande comprese tra c) ed
f) considerano l’applicazione dei criteri per la contabilizzazione di copertura per le
coperture dei flussi finanziari dell’IPSAS 29 e le Domande g) e h) si occupano del
trattamento contabile richiesto. Infine, le Domande comprese tra i) e l) si occupano
altre questioni specifiche relative alla contabilizzazione delle coperture di flussi
finanziari.
Domanda a) – Un derivato che è utilizzato per la gestione del rischio di tasso di
interesse su base netta può essere designato secondo l’IPSAS 29 come uno
strumento di copertura in una copertura di fair value o in una copertura di
flussi finanziari di un’esposizione lorda?
Secondo l’IPSAS 29 sono possibili entrambi i tipi di designazione.. Un’entità può
designare il derivato utilizzato nelle attività di gestione del rischio di tasso di
interesse sia come una copertura di fair value delle attività, passività e impegni
irrevocabili, sia come una copertura di un flusso finanziario di operazioni
programmate, come il reinvestimento anticipato di flussi finanziari in entrata, il
rifinanziamento o il rinnovo anticipato di una passività finanziaria, e le conseguenze
in termini di flussi finanziari della ridefinizione dei tassi di interesse di un’attività o
di una passività.
In termini economici, non ha importanza se lo strumento derivato è considerato come
una copertura di fair value o come una copertura di un flusso finanziario. In entrambi
i casi il derivato ha lo stesso effetto economico di ridurre l’esposizione netta. Per
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1288
esempio, un interest rate swap che paga un tasso variabile e riceve un tasso fisso può
essere considerato una copertura di un flusso finanziario di un’attività a tasso
variabile o una copertura di fair value di una passività a tasso fisso. Da entrambi i
punti di vista, il fair value o i flussi finanziari dell’interest rate swap compensano
l’esposizione alle variazioni del tasso di interesse. Tuttavia, le conseguenze contabili
differiscono a seconda che il derivato sia designato come una copertura del fair value
o come una copertura di un flusso finanziario, come indicato nella Domanda b).
Per esempio: un dipartimento delle finanze ha le seguenti attività e passività con
scadenza a due anni.
Interesse
variabile
UM
Attività
Passività
Netto
Interesse fisso
UM
60
100
(100)
(60)
(40)
40
L’entità sottoscrive uno swap della durata di due anni con un capitale nozionale di
UM 40 per ricevere un tasso di interesse variabile e pagare un tasso di interesse fisso
per coprire l’esposizione netta. Come indicato sopra, questo swap può essere
considerato e designato come una copertura del fair value di UM 40 di attività a
tasso fisso o come una copertura dei flussi finanziari di UM 40 di passività a tasso
variabile.
Domanda b) – Quali sono le considerazioni cruciali nel decidere se un derivato
che è utilizzato per la gestione del rischio di tasso di interesse su base netta
dovrebbe essere designato come uno strumento di copertura in una copertura di
fair value o come una copertura di flussi finanziari di un’esposizione lorda?
Le considerazioni cruciali includono la valutazione dell’efficacia della copertura in
presenza del rischio di rimborso anticipato e la capacità dei sistemi informativi di
attribuire le variazioni del fair value o dei flussi finanziari degli strumenti di
copertura alle variazioni del fair value o dei flussi finanziari, rispettivamente, degli
elementi coperti, come indicato di seguito.
Ai fini contabili, la designazione di un derivato come copertura di un’esposizione di
fair value o di flussi finanziari è importante in quanto sia i requisiti per qualificarsi
come una contabilizzazione di copertura, sia la rilevazione degli utili e delle perdite
da copertura per queste categorie sono diversi. È spesso più semplice dimostrare
un’efficacia elevata per la copertura di un flusso finanziario che per una copertura di
fair value.
Effetti dei rimborsi anticipati
Il rischio di rimborso anticipato inerente a molti strumenti finanziari incide sul fair
value di uno strumento e sulla tempistica dei suoi flussi finanziari e ha un impatto
1289
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rispettivamente sulla verifica di efficacia, nel caso delle coperture di fair value, e
sulla verifica della probabilità elevata nel caso delle coperture di flussi finanziari.
L’efficacia è spesso più difficile da conseguire per le coperture di fair value che per
le coperture di flussi finanziari quando lo strumento coperto è soggetto al rischio di
rimborso anticipato. Affinché una copertura di fair value si qualifichi per la
contabilizzazione di copertura, le variazioni del fair value dello strumento di
copertura derivato devono essere altamente efficaci nel compensare le variazioni del
fair value dell’elemento coperto (IPSAS 29, paragrafo 98 b). Questa verifica può
essere difficile da soddisfare se, per esempio, lo strumento di copertura derivato è un
contratto forward che ha una durata fissa e le attività finanziarie coperte sono
soggette al rimborso anticipato da parte del debitore. Inoltre può essere difficile
concludere che, per un portafoglio di attività a tasso fisso soggette a rimborso
anticipato, ci si aspetta che le variazioni del fair value per ogni elemento distinto del
gruppo siano approssimativamente proporzionate alle variazioni complessive del fair
value attribuibili al rischio coperto del gruppo. Anche se il rischio coperto è un tasso
di interesse di riferimento, per essere in grado di concludere che le variazioni del fair
value saranno proporzionali per ciascun elemento del portafoglio, può essere
necessario disaggregare il portafoglio di attività in categorie basate sulla durata, sulla
cedola, sul credito, sul tipo di finanziamento e su altre caratteristiche.
In termini economici, uno strumento derivato a termine potrebbe essere utilizzato per
coprire le attività che sono soggette a rimborso anticipato ma sarebbe efficace
soltanto per piccole oscillazioni dei tassi di interesse. È possibile effettuare una stima
ragionevole dei rimborsi anticipati in un determinato scenario di tassi di interesse e la
posizione derivata può essere rettificata al variare dello scenario dei tassi di interesse.
Se la strategia di gestione del rischio di un’entità consiste nel rettificare
periodicamente l’importo dello strumento di copertura al fine di riflettere i
cambiamenti della posizione coperta, l’entità deve dimostrare che la copertura
prevede di essere altamente efficace soltanto per il periodo fino a quando l’importo
dello strumento di copertura è successivamente rettificato. Tuttavia, per tale periodo,
l’aspettativa di efficacia deve essere basata sulle esposizioni di fair value esistenti e
sulle potenziali oscillazioni dei tassi di interesse senza considerare le future rettifiche
su tali posizioni. Inoltre, l’esposizione del fair value attribuibile al rischio di
rimborso anticipato può essere generalmente coperta con opzioni.
Affinché una copertura di flussi finanziari si qualifichi per una contabilizzazione di
copertura, i flussi finanziari previsti, incluso il reinvestimento dei flussi finanziari in
entrata o il rifinanziamento dei flussi finanziari in uscita, devono essere altamente
probabili (IPSAS 29, paragrafo 98 c)) e la copertura attesa deve essere altamente
efficace nel conseguire le variazioni compensative nei flussi finanziari dell’elemento
coperto e dello strumento di copertura (IPSAS 29, paragrafo 98 b)). I rimborsi
anticipati influiscono sui tempi dei flussi finanziari e, quindi, sulla probabilità che
l’operazione programmata si verifichi. Se la copertura è stabilita ai fini della gestione
del rischio su base netta, un’entità può avere livelli sufficienti di flussi finanziari
altamente probabili su base lorda per sostenere una designazione a fini contabili delle
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1290
operazioni programmate associate a una parte dei flussi finanziari lordi come
elemento coperto. In questo caso, la parte relativa ai flussi finanziari lordi designati
come coperti può essere scelta per un importo uguale a quello dei flussi finanziari
netti che sono coperti ai fini della gestione del rischio.
Considerazioni sui sistemi
La contabilizzazione delle coperture di fair value differisce da quella per le coperture
di flussi finanziari. È solitamente più facile utilizzare i sistemi informativi esistenti
per gestire e seguire le coperture di flussi finanziari di quanto non lo sia per le
coperture di fair value.
In base alla contabilizzazione di copertura del fair value, le attività o passività che
sono designate come coperte sono rivalutate per quelle variazioni del fair value,
durante il periodo di copertura, che sono attribuibili al rischio coperto. Tali
variazioni rettificano il valore contabile degli elementi coperti e, nel caso di attività e
passività sensibili ai tassi di interesse, possono determinare una rettifica del tasso di
interesse effettivo dell’elemento coperto (IPSAS 29, paragrafo 99). Come
conseguenza delle attività di copertura del fair value, le variazioni del fair value
devono essere attribuite alle attività o passività che sono coperte perché l’entità sia in
grado di ricalcolare il loro tasso d’interesse effettivo, determinare l’ammortamento
successivo della rettifica del fair value nell’avanzo o disavanzo di esercizio e
determinare l’ammontare che deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di
esercizio quando le attività sono vendute o le passività estinte (IPSAS 29, paragrafi
99 e 103). Per soddisfare i requisiti per la contabilizzazione di copertura del fair
value sarà generalmente necessario stabilire un sistema per seguire le variazioni del
fair value attribuibili al rischio coperto, associare tali variazioni ai singoli elementi
coperti, ricalcolare il tasso di interesse effettivo degli elementi coperti e
ammortizzare le variazioni nell’avanzo o disavanzo di esercizio per tutta la vita del
rispettivo elemento coperto.
Secondo la contabilizzazione delle operazioni di copertura di un flusso finanziario, i
flussi finanziari relativi a operazioni programmate designate come coperte riflettono
le variazioni dei tassi di interesse. La rettifica per le variazioni del fair value di uno
strumento derivato di copertura è inizialmente rilevata nell’attivo netto/patrimonio
netto (IPSAS 29, paragrafo 105). Per soddisfare i requisiti per la contabilizzazione di
copertura di un flusso finanziario, è necessario determinare quando devono essere
rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 29, paragrafi 111 e 112) gli utili e
le perdite complessivi derivanti dalle variazioni del fair value di uno strumento di
copertura. Nel caso delle coperture di flussi finanziari, non è necessario creare un
sistema separato per effettuare questa determinazione. Il sistema utilizzato per
determinare la misura dell’esposizione netta fornisce la base per la programmazione
delle variazioni dei flussi finanziari del derivato e della rilevazione di tali variazioni
nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
I tempi di rilevazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio possono essere
predeterminati quando la copertura è associata all’esposizione alle variazioni dei
1291
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
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flussi finanziari. Le operazioni programmate sotto copertura possono essere associate
a una quota capitale specifica in determinati esercizi futuri, composta dal
reinvestimento di attività a tasso variabile e di flussi finanziari in entrata o dal
rifinanziamento di passività a tasso variabile e flussi finanziari in uscita, ciascuno dei
quali crea un’esposizione di flussi finanziari alle variazioni dei tassi di interesse. Gli
importi di capitale specifici in determinati esercizi futuri sono pari all’importo
nozionale degli strumenti derivati di copertura e sono coperti soltanto per il periodo
che corrisponde alla rideterminazione del prezzo o alla scadenza degli strumenti
derivati di copertura per cui le variazioni dei flussi finanziari derivanti dalle
variazioni dei tassi di interesse combaciano con quelle dello strumento derivato di
copertura. L’IPSAS 29, paragrafo, 111 specifica che gli importi rilevati nell’attivo
netto/patrimonio netto devono essere rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio
nello stesso periodo o periodi in cui l’elemento coperto ha un effetto sull’avanzo o
disavanzo di esercizio.
Domanda c) – Se una relazione di copertura è designata come una copertura di
flussi finanziari relativa alle variazioni dei flussi finanziari derivanti dalle
variazioni del tasso di interesse, che cosa dovrebbe includere la documentazione
formale richiesta dall’IPSAS 29, paragrafo 98 a)?
La documentazione formale dovrebbe comprendere quanto segue.
La relazione di copertura – La programmazione della scadenza dei flussi finanziari
utilizzati ai fini della gestione del rischio per determinare le esposizioni a
disallineamenti dei flussi finanziari su base netta costituirebbe una parte della
documentazione formale della relazione di copertura.
La finalità e la strategia di gestione del rischio dell’entità nell’effettuare la copertura
– La finalità e la strategia complessiva di gestione del rischio dell’entità nella
copertura delle esposizioni al rischio di tasso di interesse costituirebbe una parte
della documentazione formale relativa alla finalità e alla strategia della copertura.
Il tipo di copertura – La copertura è documentata come una copertura di un flusso
finanziario.
L’elemento coperto – L’elemento coperto è documentato come un gruppo di
operazioni programmate (flussi finanziari di interessi) che sono attesi verificarsi con
un alto livello di probabilità negli esercizi futuri specificati, per esempio
programmati su base mensile. L’elemento coperto può includere i flussi finanziari di
interessi che derivano dal reinvestimento di flussi finanziari in entrata, inclusa la
rideterminazione dei tassi di interesse sulle attività, o dal rifinanziamento di flussi
finanziari in uscita, inclusa la rideterminazione di tassi di interesse su passività e i
rinnovi di passività finanziarie. Come indicato nella Domanda e), le operazioni
programmate soddisfano la verifica di probabilità se ci sono livelli sufficienti di
flussi finanziari altamente probabili nei periodi futuri specificati, tali da racchiudere
gli importi designati come coperti su base lorda.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
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Il rischio coperto – Il rischio designato come coperto è documentato come parte
dell’esposizione complessiva alle variazioni di un tasso di interesse specifico di
mercato, spesso il tasso di interesse privo di rischio o un tasso interbancario lettera,
comune a tutti gli elementi nel gruppo. Per aiutare ad assicurare che la verifica di
efficacia della copertura sia soddisfatta all’inizio della copertura e successivamente,
la parte coperta del rischio di tasso di interesse designata potrebbe essere
documentata come basata sulla stessa curva dei rendimenti dello strumento derivato
di copertura.
Lo strumento di copertura – Ogni strumento derivato di copertura è documentato
come una copertura di importi specifici in periodi futuri specifici corrispondenti alle
operazioni programmate che si verificano nei periodi futuri specificati designati
come coperti.
Il metodo di valutazione dell’efficacia – La verifica dell’efficacia è documentata
valutando il confronto tra le variazioni dei flussi finanziari dei derivati attribuiti agli
esercizi di pertinenza in cui sono designati come copertura e le variazioni dei flussi
finanziari delle operazioni programmate come coperte. La valutazione delle
variazioni dei flussi finanziari si basa sulle curve dei rendimenti di pertinenza dei
derivati e degli elementi coperti.
Domanda d) – Se la relazione di copertura è designata come una copertura di
un flusso finanziario, come può un’entità soddisfare il requisito relativo
all’aspettativa di efficacia elevata nel riuscire a compensare le variazioni di cui
all’IPSAS 29, paragrafo 98 b)?
Un’entità può dimostrare un’aspettativa di efficacia elevata preparando un’analisi
che dimostri l’alta correlazione storica e futura attesa tra il rischio di tasso di
interesse designato come coperto e il rischio di tasso di interesse dello strumento di
copertura. La documentazione esistente sul rapporto di copertura utilizzato nello
stabilire i contratti derivati può anche servire per dimostrare un’aspettativa di
efficacia.
Domanda e) – Se la relazione di copertura è designata come una copertura di
flussi finanziari, come può un’entità dimostrare l’alta probabilità che le
operazioni programmate si verifichino, come richiesto dall’IPSAS 29, paragrafo
98 c)?
Un’entità può fare questo predisponendo un programma di scadenza dei flussi
finanziari che dimostri l’esistenza di sufficienti livelli lordi aggregati di flussi
finanziari attesi, inclusi gli effetti della rideterminazione dei tassi di interesse su
attività o passività, per stabilire che le operazioni programmate che sono designate
come coperte hanno un’elevata probabilità di verificarsi. Tale programma deve
essere supportato dalle intenzioni dichiarate della direzione e da una prassi
consolidata di reinvestimento dei flussi finanziari in entrata e di rifinanziamento dei
flussi finanziari in uscita.
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Per esempio, un’entità può prevedere flussi finanziari in entrata lordi complessivi di
UM 100 e flussi finanziari in uscita lordi complessivi di UM 90 in un particolare
periodo di tempo nel prossimo futuro. In questo caso, essa può voler designare il
reinvestimento programmato di flussi finanziari in entrata lordi di UM 10 come
l’elemento coperto in un periodo di tempo futuro. Se sono specificati
contrattualmente più di UM 10 di flussi finanziari in entrata programmati e hanno un
rischio di credito basso, l’entità ha evidenze significative a sostegno
dell’affermazione secondo cui i flussi finanziari in entrata lordi di UM 10 hanno una
probabilità elevata di verificarsi e di confermare la designazione come elemento
coperto del reinvestimento programmato di tali flussi finanziari per una certa parte
del periodo di reinvestimento. Una probabilità elevata che le operazioni
programmate si verifichino può anche essere dimostrata in altre circostanze.
Domanda f) – Se la relazione di copertura è designata come una copertura di
flussi finanziari, come può un’entità valutare e misurare l’efficacia secondo
l’IPSAS 29, paragrafo 98 d) ed e)?
L’efficacia deve essere valutata, come minimo, nel momento in cui l’entità redige il
bilancio annuale o intermedio. Tuttavia, un’entità può desiderare di valutarla più
frequentemente su una base periodica specificata, alla fine di ogni mese o in un altro
periodo contabile di riferimento pertinente. È inoltre valutata quando le posizioni in
derivati designate come strumenti di copertura sono modificate, o le coperture sono
cessate, per assicurare che la rilevazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio delle
variazioni degli importi di fair value relativi ad attività e passività, e la rilevazione
delle variazioni del fair value degli strumenti derivati designati come coperture di
flussi finanziari, siano appropriate.
Le variazioni dei flussi finanziari del derivato sono calcolate e ripartite sui periodi di
pertinenza in cui il derivato è designato come una copertura e sono confrontati con i
calcoli delle variazioni dei flussi finanziari delle operazioni programmate. I calcoli si
basano sulle curve dei rendimenti applicabili agli elementi coperti e agli strumenti
derivati di copertura, oltre che sui tassi di interesse applicabili per i periodi specifici
oggetto di copertura.
Il programma utilizzato per determinare l’efficacia potrebbe essere mantenuto e
utilizzato come base per determinare il periodo in cui gli utili e le perdite da
copertura rilevati inizialmente nell’attivo netto/patrimonio netto sono rilevati
nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
Domanda g) – Se la relazione di copertura è designata come una copertura di
flussi finanziari, come fa un’entità a contabilizzare la copertura?
La copertura è contabilizzata come una copertura di flussi finanziari secondo quanto
previsto dalle disposizioni dell’IPSAS 29, paragrafo 106 e 111, come di seguito
riportate:
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1294
a)
la parte degli utili e delle perdite sui derivati di copertura determinata risultare
da coperture efficaci è rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto ogniqualvolta
si valuta l’efficacia, e
b)
la parte inefficace degli utili e delle perdite derivanti da derivati di copertura è
rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
L’IPSAS 29, paragrafo 111, specifica che gli importi rilevati nell’attivo
netto/patrimonio netto devono essere rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio
nello stesso periodo o periodi in cui l’elemento coperto ha un effetto sull’avanzo o
disavanzo di esercizio. Di conseguenza, quando si verificano operazioni
programmate, gli importi precedentemente rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto
sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Per esempio, se un interest rate
swap è designato come uno strumento di copertura di una serie di flussi finanziari
programmati, le variazioni dei flussi finanziari dello swap sono rimosse dall’attivo
netto/patrimonio netto e rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio nei periodi in
cui i flussi finanziari programmati e i flussi finanziari dello swap si compensano
reciprocamente.
Domanda h) – Se la relazione di copertura è designata come una copertura di
flussi finanziari, qual è il trattamento contabile degli eventuali utili e perdite
cumulativi netti rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto se lo strumento di
copertura è estinto in anticipo, i criteri per la contabilizzazione di copertura non
sono più soddisfatti o le operazioni di copertura programmate non sono più
attese verificarsi?
Se lo strumento di copertura è estinto anticipatamente o la copertura non soddisfa più
i criteri per qualificarsi come contabilizzazione di copertura, per esempio, se le
operazioni programmate non sono più altamente probabili, l’utile, o perdita,
complessivo netto rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto, rimane nell’attivo
netto/patrimonio netto sino a quando l’operazione programmata si verifica (IPSAS
29, paragrafo 112 a) e b)). Se si prevede che le operazioni programmate coperte non
debbano più verificarsi, l’utile, o la perdita, complessivo netto è rilevato nell’avanzo
o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafo 112 c)).
Domanda i) – L’IPSAS 29, paragrafo 84, stabilisce che una relazione di
copertura non può essere designata solo per una parte del periodo temporale in
cui lo strumento di copertura è in circolazione. Se la relazione di copertura è
designata come una copertura di flussi finanziari, e la copertura
successivamente non supera la verifica di efficacia elevata, l’IPSAS 29,
paragrafo 84, proibisce la ridesignazione di uno strumento di copertura?
No. L’IPSAS 29, paragrafo 84, indica che uno strumento derivato non può essere
designato come uno strumento di copertura soltanto per una parte del periodo di
tempo residuo prima della scadenza. L’IPSAS 29, paragrafo 84, non fa riferimento al
periodo originale dello strumento derivato fino alla scadenza. In caso di mancata
efficacia della copertura, la parte inefficace dell’utile o della perdita sullo strumento
1295
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
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derivato è rilevata immediatamente nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29,
paragrafo 106 b)) e la contabilizzazione di copertura, basata sulla designazione
precedente della relazione di copertura, non può continuare (IPSAS 29, paragrafo
112). In tal caso, lo strumento derivato può essere ridesignato prospetticamente come
uno strumento di copertura in una nuova relazione di copertura a condizione che
questa relazione di copertura soddisfi le condizioni necessarie. Lo strumento derivato
deve essere ridesignato come copertura per l’intero periodo di tempo in cui esso
rimane in circolazione.
Domanda j) – Per le coperture di flussi finanziari, se un derivato è utilizzato per
gestire un’esposizione netta al rischio di tasso di interesse e il derivato è
designato come una copertura di flussi finanziari dei flussi finanziari di interessi
previsti o di una parte di essi su base lorda, il verificarsi dell’operazione
programmata coperta dà origine a un’attività o a una passività che comporterà
che una parte degli utili e perdite da copertura che erano rilevati nell’attivo
netto/patrimonio netto rimanga nell’attivo netto/patrimonio netto?
No. Nella relazione di copertura descritta nella Domanda c) di cui sopra, l’elemento
coperto è un gruppo di operazioni programmate consistenti in flussi finanziari di
interessi in periodi futuri specificati. Le operazioni programmate coperte non
risultano nella rilevazione di attività o passività e l’effetto delle variazioni del tasso
di interesse designate come coperte è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio
nel periodo in cui le operazioni programmate si verificano. Sebbene questo non sia
rilevante per i tipi di coperture qui descritti, se invece il derivato è designato come
una copertura di un acquisto programmato di un’attività finanziaria o di
un’emissione di una passività finanziaria, gli utili o le perdite associati che erano
stati rilevati in attivo netto/patrimonio netto sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di
esercizio nello stesso periodo o negli stessi periodi in cui l’attività acquisita o la
passività sostenuta ha un effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio (come ad
esempio nei periodi in cui si rilevano gli interessi passivi). Tuttavia, se l’entità
prevede che in un qualsiasi momento una perdita netta rilevata nell’attivo
netto/patrimonio netto, o parte di essa, non sarà recuperata in uno o più esercizi
futuri, deve riclassificare nell’avanzo o disavanzo di esercizio l’importo che non
prevede di recuperare.
Domanda k) – Nella risposta alla Domanda c) di cui sopra era stato indicato che
l’elemento coperto designato era una parte di un’esposizione di un flusso
finanziario. L’IPSAS 29 consente di designare una parte di un’esposizione di un
flusso finanziario come un elemento coperto?
Sì. L’IPSAS 29 non tratta specificatamente della copertura di una parte di
un’esposizione di un flusso finanziario per una operazione programmata. Tuttavia,
l’IPSAS 29, paragrafo 90, specifica che un’attività o una passività finanziaria può
essere un elemento coperto in riferimento ai rischi associati solo ad una parte dei
suoi flussi finanziari o del suo fair value, se ne può essere valutata l’efficacia. La
capacità di coprire una parte di un’esposizione di flussi finanziari rivenienti dalla
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1296
rideterminazione dei tassi di interesse per attività e passività, suggerisce che anche
una parte di un’esposizione di flussi finanziari rivenienti dal reinvestimento
programmato di flussi finanziari in entrata o dal rifinanziamento o rinnovo di
passività finanziarie può essere coperta. La base per determinare se una parte di
un’esposizione possa qualificarsi come elemento coperto è costituita dalla capacità di
valutarne l’efficacia. Ciò è anche avvalorato dall’IPSAS 29, paragrafo 92, che
specifica che un’attività o una passività non finanziaria può essere coperta soltanto
nel suo insieme o per il rischio di cambio, ma non per una parte di altri rischi, a
causa della difficoltà di isolare e valutare la parte appropriata delle variazioni di
flussi finanziari o delle variazioni di fair value attribuibile a un rischio specifico. Di
conseguenza, assumendo che l’efficacia possa essere valutata, una parte
dell’esposizione del flusso finanziario delle operazioni programmate associate, per
esempio, alla rideterminazione dei tassi di interesse per un’attività o passività a tasso
variabile, può essere designata come un elemento coperto.
Domanda l) – Nella risposta alla Domanda c) precedente era indicato che
l’elemento coperto è documentato come un gruppo di operazioni programmate.
Poiché queste operazioni avranno diverse condizioni quando si verificano,
incluse le esposizioni creditizie, le scadenze e le caratteristiche di opzione, come
può un’entità soddisfare le verifiche previste dall’IPSAS 29, paragrafi 87 e 93,
che prevedono che il gruppo coperto abbia caratteristiche di rischio similari?
L’IPSAS 29, paragrafo 87, detta le regole per la copertura di un gruppo di attività,
passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate con caratteristiche di
rischio similari. L’IPSAS 29, paragrafo 93, fornisce ulteriori indicazioni e specifica
che la copertura di portafoglio è consentita se vengono soddisfatte le due condizioni
seguenti: i singoli elementi del portafoglio condividono lo stesso rischio per il quale
sono designati, e la variazione di fair value attribuibile al rischio coperto di ciascun
singolo elemento del gruppo dovrà essere approssimativamente proporzionale alla
variazione complessiva di fair value.
Quando un’entità associa uno strumento derivato di copertura con un’esposizione
lorda, l’elemento coperto è tipicamente un gruppo di operazioni programmate. Nel
caso di coperture di esposizioni di flussi finanziari relative a un gruppo di operazioni
programmate, l’esposizione complessiva delle operazioni programmate e le attività o
passività il cui prezzo è rideterminato possono avere rischi molto diversi.
L’esposizione derivante da operazioni programmate può differire a seconda delle
condizioni attese in quanto riguardano le esposizioni creditizie, le scadenze, le
opzioni e le altre caratteristiche. Sebbene le esposizioni al rischio complessivo
possano essere diverse per i singoli elementi del gruppo, un rischio specifico inerente
a ciascuno degli elementi del gruppo può essere designato come coperto.
Gli elementi nel portafoglio non hanno necessariamente la stessa esposizione
complessiva al rischio, a condizione che condividano lo stesso rischio per cui sono
designati come coperti. Un rischio comune tipicamente condiviso da un portafoglio
di strumenti finanziari è l’esposizione alle variazioni del tasso di interesse privo di
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IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
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rischio o di quello di riferimento o alle variazioni di un tasso specificato che ha
un’esposizione creditizia uguale a quella dello strumento con il più alto merito
creditizio nel portafoglio (ossia, lo strumento con il rischio di credito più basso). Se
gli strumenti che sono raggruppati in un portafoglio hanno esposizioni di credito
diverse, possono essere coperti come gruppo per una parte dell’esposizione. Il rischio
che hanno in comune che è designato come coperto è l’esposizione alle variazioni
del tasso di interesse dello strumento con il più alto merito di credito nel portafoglio.
Questo assicura che la variazione di fair value attribuibile al rischio coperto di
ciascun singolo elemento del gruppo risulti approssimativamente proporzionale al
cambiamento complessivo di fair value attribuibile al rischio coperto del gruppo. È
probabile che ci sarà dell’inefficacia se lo strumento di copertura ha una qualità di
credito inferiore alla qualità di credito dello strumento coperto con merito di credito
più alto, poiché una relazione di copertura è designata per uno strumento di copertura
nella sua totalità (IPSAS 29, paragrafo 83). Per esempio, se un portafoglio di attività
consiste in attività con merito di credito A, BB e B, e i tassi di mercato attuali per
queste attività sono pari al LIBOR+20 punti base, al LIBOR+40 punti base e al
LIBOR+60 punti base, rispettivamente, un’entità può utilizzare uno swap che paga
un tasso di interesse fisso e per il quale effettua pagamenti per interessi variabili
basati sul LIBOR al fine di coprire l’esposizione ai tassi di interesse variabili. Se il
LIBOR è designato come il rischio coperto, lo spread creditizio superiore al LIBOR
sugli elementi coperti è escluso dalla relazione di copertura designata e dalla
valutazione dell’efficacia della copertura.
F.6.3
Esempio illustrativo dell’applicazione dell’approccio nella
Domanda F.6.2
Il fine di questo esempio è quello di illustrare il processo per determinare,
seguire e rettificare le posizioni di copertura e per qualificarsi per la
contabilizzazione di copertura di un flusso finanziario nell’applicare l’approccio
alla contabilizzazione di copertura descritto nella Domanda F.6.2 se l’entità
gestisce il proprio rischio di tasso di interesse a livello di entità. A tal fine,
questo esempio identifica una metodologia che consente di utilizzare la
contabilizzazione di copertura e approfitta dei sistemi di gestione del rischio
esistenti in modo da evitare cambiamenti non necessari e contabilizzazioni e
controlli inutili.
L’approccio illustrato è solo uno dei molteplici processi di gestione del rischio che
potrebbero essere adottati e che potrebbero qualificarsi per una contabilizzazione di
copertura. Il suo utilizzo non intende suggerire che non potrebbero o dovrebbero
essere utilizzate altre alternative. L’approccio illustrato potrebbe inoltre essere
applicato in altre circostanze (come nel caso delle coperture di flussi finanziari); per
esempio, a copertura del rinnovo di finanziamenti su carta commerciale.
Identificare, valutare e ridurre le esposizioni dei flussi finanziari
La discussione e le illustrazioni che seguono si concentrano sulle attività di gestione
del rischio di un’entità, quali ad esempio un dipartimento delle finanze, che gestisce
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1298
il proprio rischio di tasso di interesse analizzando i flussi finanziari attesi in una
determinata valuta a livello di entità. L’analisi dei flussi finanziari rappresenta la
base per identificare il rischio di tasso di interesse dell’entità, sottoscrivendo
operazioni di copertura per gestire il rischio, valutando l’efficacia delle attività di
gestione del rischio e qualificandosi e applicando la contabilizzazione di copertura di
un flusso finanziario.
Gli esempi seguenti partono dall’assunto che l’entità abbia i seguenti flussi finanziari
netti futuri attesi e le seguenti posizioni di copertura in una valuta specifica, che
consistono in interest rate swap, all’inizio del periodo X0. I flussi finanziari illustrati
sono attesi verificarsi alla fine del periodo e, quindi, creano un’esposizione di flussi
finanziari di interesse nel periodo successivo come conseguenza del reinvestimento o
della rideterminazione del prezzo dei flussi finanziari in entrata o del rifinanziamento
o della rideterminazione del prezzo dei flussi finanziari in uscita.
Gli esempi partono dall’assunto che l’entità abbia un programma continuativo di
gestione del rischio di tasso di interesse. Il Prospetto I evidenzia i flussi finanziari
attesi e le posizioni di copertura che esistevano all’inizio del periodo X0. È stato
inserito qui per fornire un punto di inizio nell’analisi. Fornisce una base per
considerare le coperture esistenti in connessione con la valutazione che si verifica
all’inizio del periodo X1.
Prospetto I Fine dell’esercizio: Flussi finanziari attesi e posizioni di copertura
Periodo trimestrale
(unità)
X0
UM
Flussi finanziari netti
attesi
X1
UM
X2
UM
X3
UM
X4
UM
X5
UM
n
UM
1.100
1.500
1.200
1.400
1.500
x.xxx
Interest rate swap
esistenti:
Riceve fisso, paga
variabile (importi
nozionali)
2.000
2.000
2.000
1.200
1.200
1.200
x.xxx
Paga fisso, riceve
variabile (importi
nozionali)
(1.000)
(1.000)
(1.000)
(500)
(500)
(500)
x.xxx
100
500
500
700
800
x.xxx
Esposizione netta
dopo gli swap in
circolazione
La tabella illustra cinque periodi trimestrali. L’analisi effettiva coprirebbe un periodo
di diversi anni, rappresentati dalla notazione “…n”. Un’entità che gestisce il proprio
rischio di tasso di interesse a livello di entità rivaluta periodicamente le proprie
esposizioni di flussi finanziari. La frequenza della valutazione dipende dalla politica
di gestione del rischio dell’entità.
Ai fini del presente esempio, l’entità rivaluta le proprie esposizioni ai flussi
finanziari alla fine del Periodo X0. La prima fase del processo consiste nella
generazione delle esposizioni dei flussi finanziari netti programmati delle attività
1299
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
fruttifere e delle passività onerose esistenti, incluso il rinnovo delle attività e
passività a breve termine. La tabella II di seguito illustra la programmazione delle
esposizioni di flussi finanziari netti. Una tecnica comune per valutare l’esposizione
ai tassi di interesse ai fini della gestione del rischio è una gap analisi sulla sensibilità
ai tassi di interesse che evidenzia il divario tra le attività e le passività sensibili al
tasso di interesse su intervalli temporali diversi. Tale analisi potrebbe essere
utilizzata come un punto di inizio nell’identificare le esposizioni dei flussi finanziari
al rischio di tasso di interesse ai fini della contabilizzazione di copertura.
Prospetto II Esposizioni programmate dei flussi finanziari netti e delle
rideterminazioni di prezzo
Periodo trimestrale
(unità)
Note
X1
UM
X2
UM
X3
UM
X4
UM
X5
UM
n
UM
ESPOSIZIONI RELATIVE A FLUSSI FINANZIARI IN ENTRATA E
RIDETERMINAZIONI DEL PREZZO – da attività
Pagamenti di capitale
e interessi:
Tasso fisso a lungo
termine
(1)
2.400
3.000
3.000
1.000
1.200
x.xxx
(1)(2)
1.575
1.579
1.582
1.586
1.591
x.xxx
Pagamenti di capitale
– tasso variabile
(1)
2.000
1.000
–
500
500
x.xxx
Interesse stimato –
tasso variabile
(2)
125
110
105
114
118
x.xxx
6.100
5.689
4.687
3.200
3.409
x.xxx
A breve termine
(rinnovo)
Flussi finanziari in
entrata attesi totali
Saldi relativi ad
attività a tasso
variabile
(3)
8.000
7.000
7.000
6.500
6.000
x.xxx
Flussi finanziari in
entrata e
rideterminazione dei
prezzi
(4)
14.100
12.689
11.687
9.700
9.409
x.xxx
ESPOSIZIONI RELATIVE A FLUSSI FINANZIARI IN USCITA E
RIDETERMINAZIONI DEL PREZZO – da passività
Pagamenti di capitale
e interessi:
Tasso fisso a lungo
termine
(1)
2.100
400
500
500
301
x.xxx
(1)(2)
735
737
738
740
742
x.xxx
Pagamenti di capitale
– tasso variabile
(1)
–
–
2.000
–
1.000
x.xxx
Interesse stimato –
(2)
100
110
120
98
109
x.xxx
A breve termine
(rinnovo)
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1300
Prospetto II Esposizioni programmate dei flussi finanziari netti e delle
rideterminazioni di prezzo
tasso variabile
Flussi finanziari in
uscita attesi totali
2.935
1.247
3.358
1.338
2.152
x.xxx
Saldi relativi a
passività a tasso
variabile
(3)
8.000
8.000
6.000
6.000
5.000
x.xxx
Flussi finanziari in
uscita e
rideterminazione dei
prezzi
(4)
10.935
9.247
9.358
7.338
7.152
x.xxx
(5)
3.165
3.442
2.329
2.362
2.257
x.xxx
ESPOSIZIONI
NETTE
1301
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Prospetto II Esposizioni programmate dei flussi finanziari netti e delle rideterminazioni
di prezzo
1.
I flussi finanziari sono stimati utilizzando le condizioni contrattuali e gli assunti
basati sulle intenzioni della direzione e sui fattori di mercato. Si assume che le
attività e le passività a breve termine continueranno a essere rinnovate nei periodi
successivi. Gli assunti sui rimborsi anticipati, sulle inadempienze e sul prelevamento
dei depositi si basano su dati storici e di mercato. Si assume che i flussi in entrata e
in uscita per capitale e interessi saranno rispettivamente reinvestiti e rifinanziati, alla
fine di ogni esercizio ai tassi di interesse di mercato correnti di allora e
condivideranno il rischio di tasso di interesse a cui sono esposti.
2.
I tassi di interesse a termine ottenuti dal Prospetto VI sono utilizzati per prevedere
pagamenti di interesse su strumenti finanziari a tasso variabile e sui rinnovi attesi di
attività e passività a breve termine. Tutti i flussi finanziari attesi sono associati a
periodi di tempo specifici (3 , 6 , 9 e 12 mesi) in cui sono attesi verificarsi. Per
completezza, i flussi finanziari di interesse derivanti da reinvestimenti,
rifinanziamenti e rideterminazioni di prezzo sono inclusi nella tabella ed evidenziati
al lordo anche se soltanto il margine netto può effettivamente essere reinvestito.
Alcune entità possono scegliere di ignorare i flussi finanziari di interesse previsti ai
fini della gestione del rischio perché possono essere utilizzati per assorbire i costi
operativi, e qualsiasi importo residuale non sarebbe sufficientemente significativo da
avere un impatto sulle decisioni in merito alla gestione del rischio.
3.
La previsione dei flussi finanziari è rettificata per includere i saldi attivi e passivi a
tasso variabile in ciascun periodo in cui i prezzi delle attività e passività a tasso
variabile sono rideterminati. Le quote capitale di queste attività e passività non sono
effettivamente corrisposte e, quindi, non generano un flusso finanziario. Tuttavia,
poiché l’interesse è calcolato sulle quote capitale per ogni periodo in base al tasso di
interesse di mercato corrente del momento, tali quote capitale espongono l’entità
allo stesso rischio di tasso di interesse, come se fossero flussi finanziari reinvestiti o
rifinanziati.
4.
Il flusso finanziario programmato e le esposizioni alle rideterminazioni dei prezzi
identificate in ciascun periodo rappresentano le quote capitale dei flussi finanziari in
entrata che saranno reinvestiti o il cui prezzo sarà rideterminato e i flussi finanziari
in uscita che saranno rifinanziati o il cui prezzo sarà rideterminato ai tassi di
interesse di mercato in vigore al momento in cui tali operazioni programmate si
verificano.
5.
Il flusso finanziario netto e l’esposizione alla rideterminazione del prezzo è la
differenza tra le esposizioni ai flussi finanziari in entrata e alle rideterminazioni di
prezzo delle attività e le esposizioni ai flussi finanziari in uscita e alle
rideterminazioni di prezzo delle passività. Nell’esempio, l’entità è esposta a
diminuzioni dei tassi di interesse perché l’esposizione da attività supera
l’esposizione da passività e la differenza (ovverossia l’importo netto) sarà reinvestita
o il suo prezzo rideterminato al tasso di mercato corrente e non esiste alcun
rifinanziamento o rideterminazione del prezzo per compensare i flussi finanziari in
uscita.
Si noti che alcune entità considerano una parte dei propri depositi a vista non onerosi
come economicamente equivalenti a debiti a lungo termine. Tuttavia, questi depositi
non creano un’esposizione dei flussi finanziari ai tassi di interesse e sarebbero quindi
esclusi da questa analisi ai fini contabili.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1302
Il Prospetto II Esposizioni programmate dei flussi finanziari netti e delle
rideterminazioni di prezzo intende rappresentare soltanto un punto di partenza nel
valutare l’esposizione dei flussi finanziari ai tassi di interesse e nel rettificare le
posizioni di copertura. L’analisi completa include posizioni di copertura in
circolazione ed è illustrata nel Prospetto III Analisi delle esposizioni nette attese e
delle posizioni di copertura. Essa confronta le esposizioni dei flussi finanziari netti
previsti per ciascun periodo (sviluppate nel Prospetto II) con le posizioni di copertura
esistenti (ottenute dal Prospetto I), e fornisce una base per considerare se si dovrebbe
effettuare la rettifica della relazione di copertura.
Prospetto lll Analisi delle esposizioni nette attese e delle posizioni di copertura
X1
UM
X2
UM
X3
UM
X4
UM
X5
UM
…n
UM
3.165
3.442
2.329
2.362
2.257
x.xxx
2.000
2.000
1.200
1.200
1.200
x.xxx
(1.000)
(1.000)
(500)
(500)
(500)
x.xxx
2.165
2.442
1.629
1.662
1.557
x.xxx
Operazioni per rettificare le posizioni di copertura esistenti:
2.000
2.000
2.000
Swap 1 che riceve fisso e paga
variabile (importo nozionale, 10
anni)
2.000
2.000
x.xxx
(1.000)
(1.000)
(1.000)
x.xxx
Periodo trimestrale
(unità)
Flusso finanziario netto ed
esposizioni alle rideterminazioni
di prezzo (Prospetto II)
Swap preesistenti in circolazione:
Riceve fisso, paga variabile
(importi nozionali)
Paga fisso, riceve variabile
(importi nozionali)
Esposizione netta dopo swap
preesistenti
Swap 2 che riceve variabile, paga
fisso (importo nozionale, 3 anni)
Swap …X
Esposizione non coperta di un
flusso finanziario e
rideterminazione del prezzo
x.xxx
165
442
629
662
557
x.xxx
Gli importi nozionali degli interest rate swap che sono in circolazione alla data
dell’analisi sono inclusi in ognuno dei periodi in cui gli interest rate swap sono in
circolazione per illustrare l’impatto degli interest rate swap in circolazione sulle
esposizioni dei flussi finanziari identificati. Gli importi nozionali degli interest rate
swap in circolazione sono inclusi in ogni periodo perché l’interesse è calcolato sugli
importi nozionali in ciascun periodo, e il prezzo dei componenti a tasso variabile
degli swap in circolazione è rideterminato al tasso di mercato corrente su base
trimestrale. Gli importi nozionali creano un’esposizione ai tassi di interesse che è in
parte analoga ai saldi degli importi di capitale delle attività e passività a tasso
variabile.
L’esposizione che residua dopo aver considerato le posizioni esistenti viene poi
valutata per determinare la misura in cui sono necessarie le rettifiche delle posizioni
1303
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
di copertura esistenti. La parte finale del Prospetto III mostra l’inizio del Periodo X1
attraverso l’utilizzo delle operazioni di interest rate swap per ridurre ulteriormente le
esposizioni nette entro i livelli di tolleranza stabiliti dalle politiche di gestione del
rischio dell’entità.
Si noti che nell’illustrazione, l’esposizione del flusso finanziario non è interamente
eliminata. Molte entità non eliminano completamente il rischio ma lo riducono entro
un limite tollerabile.
Diversi tipi di strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per gestire l’esposizione
del flusso finanziario al rischio di tasso di interesse identificato nel prospetto dei
flussi finanziari netti previsti (Prospetto II). Tuttavia, a fini esemplificativi, si assume
che gli interest rate swap siano utilizzati per tutte le attività di copertura. Si assuma
inoltre che nei periodi in cui gli interest rate swap dovrebbero essere ridotti,
piuttosto che estinguere alcune delle posizioni in interest rate swap, si aggiunge al
portafoglio un nuovo swap con le caratteristiche di rendimento opposte.
Nell’illustrazione del Prospetto III precedente, lo swap 1, uno swap che riceve a
tasso fisso e paga a tasso variabile, è utilizzato per ridurre l’esposizione netta nei
periodi X1 e X2. Poiché si tratta di uno swap a 10 anni, esso riduce anche le
esposizioni identificate in altri periodi futuri non evidenziati. Tuttavia, esso ha
l’effetto di creare una posizione iper-coperta nei periodi da X3 a X5. Lo swap 2, un
interest rate swap del tipo a inizio differito (forward starting) che riceve a tasso
variabile e paga a tasso fisso, è utilizzato per ridurre l’importo nozionale degli
interest rate swap che pagano a tasso variabile e ricevono a tasso fisso nei periodi
compresi tra X3 e X5 e quindi riducono le posizioni iper-coperte.
Si noti inoltre che in molte situazioni non è necessaria alcuna rettifica, o soltanto
un’unica rettifica della posizione di copertura esistente, per riportare l’esposizione
entro un limite accettabile. Tuttavia, quando la politica di gestione del rischio
dell’entità stabilisce una tolleranza al rischio molto bassa, sarebbe necessario un
numero maggiore di rettifiche alle posizioni di copertura nel periodo programmato
per ridurre ulteriormente qualsiasi rischio residuale.
Nella misura in cui alcuni interest rate swap compensano completamente altri
interest rate swap che sono stati sottoscritti a fini di copertura, non è necessario
includerli in una relazione di copertura designata ai fini della contabilizzazione di
copertura. Queste posizioni compensative possono essere combinate, revocate come
strumenti di copertura, se necessario, e riclassificate a fini contabili dal portafoglio di
copertura al portafoglio di negoziazione. Questa procedura limita la misura in cui gli
swap lordi devono continuare a essere designati e controllati in una relazione di
copertura ai fini contabili. Ai fini della presente esemplificazione si assume che UM
500 degli swap che pagano un tasso fisso e ricevono un tasso variabile compensano
completamente UM 500 degli swap che ricevono un tasso fisso e pagano un tasso
variabile all’inizio del periodo X1 e per i Periodi da X1 a X5, e sono revocati come
strumenti di copertura e riclassificati nel portafoglio di negoziazione.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1304
Dopo avere considerato tali posizioni compensative, le posizioni lorde residuali di
interest rate swap del Prospetto III sono illustrate nel Prospetto IV seguente.
Prospetto IV Interest rate swap designati come coperture
X1
UM
X2
UM
X3
UM
X4
UM
X5
UM
…n
UM
Riceve fisso, paga
variabile (importi
nozionali)
3.500
3.500
2.700
2.700
2.700
x.xxx
Paga fisso, riceve
variabile (importi
nozionali)
(500)
(500)
(1.000)
(1.000)
(1.000)
x.xxx
Posizioni nette in swap in
circolazione
3.000
3.000
1.700
1.700
1.700
x.xxx
Periodo trimestrale
(unità)
A fini esemplificativi, si assuma che lo swap 2, sottoscritto all’inizio del periodo X1,
compensi solo parzialmente un altro swap contabilizzato come una copertura e
quindi continua ad essere designato come uno strumento di copertura.
Considerazioni sulla contabilizzazione di copertura
Illustrazione della designazione della relazione di copertura
La discussione e le illustrazioni esposte sinora si sono concentrate principalmente su
considerazioni economiche e di gestione del rischio relative all’identificazione del
rischio in periodi futuri e alla rettifica di tale rischio utilizzando gli interest rate
swap. Queste attività costituiscono la base per la designazione di una relazione di
copertura a fini contabili.
Gli esempi dell’IPSAS 29 si concentrano principalmente sulle relazioni di copertura
che riguardano un elemento coperto e uno strumento di copertura singoli, ma sono
state poco trattate, e vi sono poche indicazioni in merito alle relazioni di copertura di
un portafoglio per coperture di flussi finanziari nei casi in cui il rischio è gestito a
livello centrale. Nell’illustrazione, i principi generali sono applicati alle relazioni di
copertura riguardanti una componente del rischio in un portafoglio che ha rischi
multipli da operazioni o posizioni multiple.
Sebbene una designazione sia necessaria per ottenere una contabilizzazione di
copertura, il modo in cui la designazione è descritta condiziona anche la misura in
cui la relazione di copertura è giudicata essere efficace ai fini contabili e la misura in
cui sarà necessario modificare il sistema esistente per la gestione del rischio
dell’entità per seguire le attività di copertura ai fini contabili. Di conseguenza,
un’entità può voler designare una relazione di copertura in modo da evitare
modifiche dei sistemi non necessarie utilizzando le informazioni già generate dal
sistema di gestione del rischio e da evitare altresì contabilizzazioni e controlli inutili.
Nel designare le relazioni di copertura, l’entità può anche considerare la misura in
cui l’inefficacia è attesa essere rilevata ai fini contabili secondo designazioni
alternative.
1305
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
La designazione della relazione di copertura ha bisogno di specificare diversi
argomenti. Questi sono illustrati e discussi in questa sede dal punto di vista della
copertura del rischio di tasso di interesse associato ai flussi finanziari in entrata, ma
le indicazioni possono anche essere applicate alla copertura del rischio associato ai
flussi finanziari in uscita. È abbastanza ovvio che soltanto una parte delle esposizioni
lorde relative ai flussi finanziari in entrata è coperta dagli interest rate swap. Il
Prospetto V La relazione di copertura generica illustra la designazione della parte
delle esposizioni lorde al rischio di reinvestimento identificate nel Prospetto II come
coperte dagli interest rate swap.
Prospetto V La relazione di copertura generica
Periodo trimestrale
(unità)
Esposizione alla rideterminazione
di prezzo dei flussi finanziari in
entrata (Prospetto II)
Swap che ricevono fisso, pagano
variabile (Prospetto IV)
Percentuale di esposizione coperta
X1
UM
X2
UM
X3
UM
X4
UM
X5
UM
…n
UM
14.100
12.689
11.687
9.700
9.409
x.xxx
3.500
3.500
2.700
2.700
2.700
x.xxx
24,8%
27,6%
23,1%
27,8%
28,7%
xx,x%
La percentuale di esposizione coperta è calcolata come il rapporto dell’importo
nozionale degli swap in circolazione che ricevono a tasso fisso e pagano a tasso
variabile, diviso per l’esposizione lorda. Si noti che nel Prospetto V ci sono livelli
sufficienti di reinvestimenti programmati in ciascun periodo per compensare un
importo maggiore di quello nozionale degli swap che ricevono a tasso fisso e pagano
a tasso variabile e soddisfare dunque il requisito contabile secondo cui la operazione
programmata deve essere altamente probabile.
Non è altrettanto ovvio, tuttavia, come gli interest rate swap siano specificamente
correlati ai rischi di interesse dei flussi finanziari designati come coperti e come gli
interest rate swap siano efficaci nel ridurre tale rischio. La designazione più
specifica è illustrata nel Prospetto VI La relazione di copertura specifica riportata di
seguito. Essa rappresenta un modo significativo per individuare la più complicata
designazione descrittiva della copertura concentrando l’attenzione sulla finalità della
copertura per eliminare la variabilità dei flussi finanziari associata alle future
variazioni dei tassi di interesse e ottenere un tasso di interesse pari al tasso fisso
inerente alla struttura a termine dei tassi di interesse esistente all’inizio della
copertura.
L’interesse atteso dal reinvestimento dei flussi finanziari in entrata e le
rideterminazioni di prezzo delle attività è calcolato moltiplicando gli importi lordi
delle esposizioni per il tasso a termine del periodo. Per esempio, l’esposizione lorda
per l’esercizio X2 di UM 14.100 è moltiplicata per il tasso a termine degli esercizi
X2-X5 del 5,50 per cento, 6,00 per cento, 6,50 per cento e 7,25 per cento,
rispettivamente, per calcolare gli interessi attesi per quei periodi trimestrali basati
sulla struttura a termine dei tassi di interesse. L’interesse coperto atteso è calcolato
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1306
moltiplicando gli interessi attesi del trimestre di pertinenza per la percentuale di
esposizione coperta.
Prospetto VI La relazione di copertura specifica
Struttura a termine dei tassi di interesse
Periodo trimestrale
Tassi a pronti
(a)
Tassi a termine
X1
X2
X3
X4
X5
…n
5,00%
5,25%
5,50%
5,75%
6,05%
x,xx%
5,00%
5,50%
6,00%
6,50%
7,25%
x,xx%
Importi relativi a esposizioni dei flussi finanziari e interessi attesi
Periodo di
ridetermin
azione del
prezzo
Tempo per
prevedere
l’operazion
e
Interessi attesi
Esposizi
oni
lorde
UM
UM
UM
UM
UM
→
194
212
229
256
190
206
230
xxx
190
212
xxx
176
xxx
2
3 mesi
14.100
3
6 mesi
12.689
4
9 mesi
11.687
5
12 mesi
9.700
6
15 mesi
9.409
xxx
Percentuale coperta (Prospetto V)
nel periodo precedente
Interessi attesi coperti
(a)
UM
24.8%
27.6%
23.1%
27.8%
xx,x%
48
52
44
49
xx
I tassi di interesse a termine sono calcolati in base ai tassi di interesse a pronti e arrotondati ai fini della presentazione. I
calcoli che sono basati sui tassi di interesse a termine sono effettuati sulla base del tasso a termine effettivo calcolato e poi
arrotondato ai fini della presentazione.
Non importa se l’importo lordo esposto è reinvestito in un debito a tasso fisso a
lungo termine o in un debito a tasso variabile, o in un debito a breve termine
rinnovato alla scadenza in ogni periodo successivo. L’esposizione alle variazioni del
tasso di interesse a termine è la stessa. Per esempio, se UM 14.100 sono reinvestiti a
un tasso fisso all’inizio del Periodo X2 per sei mesi, saranno reinvestiti a un tasso del
5,75 per cento. Gli interessi attesi si basano sui tassi di interesse a termine per il
Periodo X2 del 5,50 per cento e per il Periodo X3 del 6,00 per cento, pari a un tasso
misto del 5,75 per cento (1,055 × 1,060) 0,5 che è il tasso a pronti del Periodo X2 per i
successivi sei mesi.
Tuttavia, soltanto l’interesse atteso dal reinvestimento dei flussi finanziari in entrata
o la rideterminazione del prezzo dell’importo lordo per il primo periodo trimestrale
successivo all’operazione programmata è designato come soggetto a copertura. Gli
interessi attesi coperti sono rappresentati dalle celle ombreggiate. L’esposizione per i
periodi successivi non è coperta. Nell’esempio, la parte dell’esposizione ai tassi di
interesse coperta è pari al tasso a termine del 5,50 per cento per il Periodo X2. Per
valutare l’efficacia della copertura e calcolare l’inefficacia effettiva su base
continuativa, l’entità può utilizzare le informazioni sui flussi finanziari di interesse in
entrata coperti del Prospetto VI e confrontarle con le stime aggiornate dei flussi
1307
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
finanziari di interesse in entrata attesi (per esempio, in una tabella simile al Prospetto
II). Nella misura in cui i flussi finanziari in entrata attesi superano i flussi finanziari
di interesse in entrata coperti, l’entità può confrontare la variazione complessiva del
fair value dei flussi finanziari in entrata coperti con la variazione complessiva del
fair value dello strumento di copertura per calcolare la reale efficacia della copertura.
Se i flussi finanziari di interesse in entrata attesi sono insufficienti, ci sarà inefficacia.
Essa si misura confrontando la variazione complessiva del fair value dei flussi
finanziari di interesse attesi, nella misura in cui essi sono inferiori ai flussi finanziari
coperti, con la variazione complessiva del fair value dello strumento di copertura.
Descrizione della designazione della relazione di copertura
Come menzionato in precedenza, ci sono vari argomenti che dovrebbero essere
specificati nella designazione della relazione di copertura, che rendono complessa la
descrizione della designazione, ma che sono necessari per limitare l’inefficacia da
rilevare ai fini contabili e per evitare modifiche non necessarie dei sistemi e
contabilizzazione inutili. L’esempio seguente descrive la designazione in modo più
completo e identifica aspetti aggiuntivi della designazione non evidenti
dall’esposizione precedente.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1308
Esempio di designazione
Finalità della copertura
La finalità della copertura è quella di eliminare il rischio delle fluttuazioni dei tassi di interesse nel
periodo della copertura, che è pari alla vita dell’interest rate swap, e in effetti di ottenere un tasso di
interesse fisso, durante questo periodo, che sia pari al tasso di interesse fisso sull’interest rate swap.
Tipo di copertura
Copertura di un flusso finanziario.
Strumento di copertura
Si designano come strumenti di copertura swap che ricevono un tasso fisso e pagano un tasso variabile.
Essi coprono l’esposizione dei flussi finanziari dal rischio di tasso di interesse.
Ogni rideterminazione del prezzo dello swap copre per un periodo di tre mesi i flussi finanziari di interessi in
entrata rivenienti:


dal reinvestimento previsto o dalla rideterminazione del prezzo delle quote capitale esposte
nel Prospetto V;
dagli investimenti o dalle rideterminazioni di prezzo non correlati che si verificano dopo le
date di rideterminazione dei prezzi sullo swap durante la sua vita e che coinvolgono diversi debitori o
creditori.
L’elemento coperto – Generale
L’elemento coperto è una parte dei flussi finanziari di interesse lordi in entrata che risulteranno dal
reinvestimento o dalla rideterminazione del prezzo dei flussi finanziari identificati nel Prospetto V e che
sono attesi verificarsi nei periodi evidenziati in tale prospetto. La parte di flusso finanziario di interesse
in entrata che è coperto ha tre componenti:



la componente capitale che dà origine al flusso finanziario di interessi in entrata e al periodo
in cui si verifica;
la componente di tasso di interesse, e
la componente temporale o il periodo coperto dalla copertura.
L’elemento coperto – La componente capitale
La parte dei flussi finanziari di interesse in entrata che è coperta è l’importo che deriva dalla prima parte
delle quote capitale reinvestite o di cui si ridetermina il prezzo in ciascun periodo:


ciò è uguale alla somma degli importi nozionali degli interest rate swap che ricevono a
tasso fisso e pagano a tasso variabile che sono designati come strumenti di copertura e che sono in
circolazione nel periodo del reinvestimento o della rideterminazione del prezzo, e
ciò corrisponde alle prime quote capitale delle esposizioni di flusso finanziario che sono
investite o delle quali si ridetermina il prezzo alla data della rideterminazione del prezzo degli interest
rate swap o in date successive.
L’elemento coperto – La componente tasso di interesse
La parte di variazione del tasso di interesse che viene coperto è la variazione nella:


componente di credito del tasso di interesse che viene pagato sulla quota capitale investita o
della quale si ridetermina il prezzo, che è pari al rischio di credito inerente all’interest rate swap. È
questa parte del tasso di interesse sull’investimento che è pari al tasso di riferimento degli interessi
dell’interest rate swap, come il LIBOR, e
componente della curva dei rendimenti dei tassi di interesse che è pari al periodo di
rideterminazione del prezzo sull’interest rate swap designato come strumento di copertura.
1309
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Esempio di designazione
L’elemento coperto – Il periodo coperto
Il periodo dell’esposizione alle variazioni del tasso di interesse sulla parte delle esposizioni del flusso
finanziario coperta è:


il periodo dalla data di designazione alla data di rideterminazione del prezzo dell’interest
rate swap che ricade nel periodo trimestrale, ma non prima, in cui si verifica l’operazione programmata,
e
i suoi effetti per il periodo successivo al verificarsi delle operazioni programmate in misura
pari all’intervallo di rideterminazione del prezzo dell’interest rate swap.
È importante riconoscere che gli swap non sono una copertura del rischio del flusso
finanziario per un unico investimento per tutta la sua vita. Gli swap sono designati
come copertura del rischio di flusso finanziario da diversi investimenti di quote
capitale e rideterminazioni dei prezzi di capitale che sono effettuati in ogni periodo
di rideterminazione del prezzo degli swap per tutta la loro durata. Gli swap coprono
soltanto gli accantonamenti di interessi che si verificano nel primo periodo
successivo al reinvestimento. Essi coprono l’impatto del flusso finanziario derivante
da una variazione dei tassi di interesse che si verifica fino alla rideterminazione del
prezzo dello swap. L’esposizione alle variazioni dei tassi per il periodo compreso tra
la rideterminazione del prezzo dello swap, e la data del reinvestimento coperto dei
flussi finanziari in entrata o della rideterminazione del prezzo delle attività a tasso
variabile, non è coperta. Quando si ridetermina il prezzo dello swap, il tasso di
interesse sullo swap è fisso fino alla prossima data di rideterminazione del prezzo e
si determina l’accantonamento dell’importo relativo al regolamento netto dello swap.
Qualsiasi variazione dei tassi di interesse che incide sull’importo dei flussi finanziari
di interesse in entrata dopo tale data non è più coperta ai fini contabili.
Obiettivi di designazione
Considerazioni sui sistemi
Molti dei requisiti di controllo e contabili sono eliminati designando ciascuna
rideterminazione del prezzo di un interest rate swap come copertura del rischio del
flusso finanziario derivante dai reinvestimenti previsti di flussi finanziari in entrata e
dalla rideterminazione dei prezzi di attività a tasso variabile solo per una parte della
durata delle attività correlate. Sarebbero necessari molti controlli e molte
registrazioni contabili se gli swap fossero invece designati come copertura del rischio
di un flusso finanziario da investimenti di quote capitale previsti e da
rideterminazioni dei prezzi di attività a tasso variabile per l’intera durata di tali
attività.
Questo tipo di designazione evita di dover controllare gli utili e le perdite rilevati
nell’attivo netto/patrimonio netto dopo che le operazioni programmate si sono
verificate (IPSAS 29, paragrafi 108 e 109) perché la parte del rischio dei flussi
finanziari coperta è quella parte che sarà rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio
nel periodo immediatamente successivo alle operazioni programmate che
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1310
corrisponde ai regolamenti periodici in disponibilità liquide nette dello swap. Se la
copertura consistesse nel coprire l’intera vita delle attività acquisite, sarebbe
necessario associare un interest rate swap specifico con l’attività acquisita. Se
un’operazione programmata è l’acquisizione di uno strumento a tasso fisso, il fair
value dello swap che ha coperto tale operazione sarebbe rilevato nell'avanzo o
disavanzo di esercizio per rettificare gli interessi attivi sull’attività quando questi
sono rilevati. Lo swap dovrebbe allora essere estinto o ridesignato in un’altra
relazione di copertura. Se un’operazione programmata è l’acquisizione di un’attività
a tasso variabile, lo swap continuerebbe nella relazione di copertura, ma dovrebbe
essere ricondotto all’attività acquisita in modo che eventuali importi di fair value
sullo swap rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto possano essere rilevati
nell'avanzo o disavanzo di esercizio al momento della successiva vendita
dell’attività.
Esso evita inoltre la necessità di associare qualsiasi parte del fair value degli swap
rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto con attività a tasso variabile. Di
conseguenza, non c’è nessuna parte del fair value dello swap che sia rilevata
nell’attivo netto/patrimonio netto che debba essere rilevata nell’avanzo o disavanzo
di esercizio quando si verifica un’operazione programmata o all’atto della vendita di
un’attività a tasso variabile.
Questo tipo di designazione consente inoltre di essere flessibili nel decidere come
reinvestire i flussi finanziari quando questi si verificano. Poiché il rischio coperto è
relativo soltanto a un periodo singolo che corrisponde al periodo di rideterminazione
del prezzo dell’interest rate swap designato come strumento di copertura, alla data di
designazione non è necessario determinare se i flussi finanziari saranno reinvestiti in
attività a tasso fisso o a tasso variabile o specificare la vita dell’attività da acquisire
alla data della designazione.
Considerazioni sull’efficacia
L’inefficacia è ridotta notevolmente designando come soggetta a copertura una parte
specifica dell’esposizione dei flussi finanziari.

L’inefficacia dovuta alle differenze di credito tra l’interest rate swap e il
flusso finanziario coperto previsto è eliminata designando il rischio del flusso
finanziario coperto come il rischio attribuibile alle variazioni dei tassi di
interesse che corrispondono ai tassi inerenti allo swap, come la curva dei tassi
relativi alla classe di merito creditizio AA. Questo tipo di designazione
impedisce che le variazioni derivanti da cambiamenti negli spread creditizi
siano considerate come inefficacia.

L’inefficacia dovuta alle differenze di durata tra l’interest rate swap e il flusso
finanziario programmato coperto è eliminata designando il rischio di tasso di
interesse coperto come il rischio relativo alle variazioni della parte della curva
dei rendimenti corrispondente al periodo in cui i prezzi della parte a tasso
variabile dell’interest rate swap sono rideterminati.
1311
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

L’inefficacia dovuta alle variazioni di tasso di interesse che si verificano tra la
data di rideterminazione del prezzo dell’interest rate swap e la data delle
operazioni programmate è eliminata semplicemente evitando la copertura per
quel periodo di tempo. Il periodo che va dalla rivalutazione dello swap al
momento in cui si verifica l’operazione programmata, nel periodo
immediatamente successivo alla rideterminazione del prezzo dello swap, è
lasciato non coperto. Pertanto, la differenza di date non comporta inefficacia.
Considerazioni contabili
La capacità di qualificarsi per la contabilizzazione di copertura utilizzando il metodo
qui descritto, si fonda sulle disposizioni dell’IPSAS 29 e sulle loro interpretazioni.
Alcune di esse sono descritte nella risposta alla Domanda F.6.2. Considerazioni sulla
contabilizzazione delle operazioni di copertura quando il rischio di tasso d’interesse
è gestito su base netta. Di seguito si riportano alcune altre disposizioni e
interpretazioni di supporto.
Copertura di una parte dell’esposizione al rischio
La capacità di identificare e coprire soltanto una parte dell’esposizione al rischio di
un flusso finanziario derivante dal reinvestimento di flussi finanziari o dalla
rideterminazione del prezzo di strumenti a tasso variabile è trattata nell’IPSAS 29,
paragrafo 90, e interpretata nelle risposte alle Domande F.6.2. punto k) e F.2.17
Copertura a termine parziale.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1312
Copertura di rischi multipli con uno strumento singolo
La capacità di designare un unico interest rate swap come copertura dell’esposizione
ai tassi di interesse dei flussi finanziari derivanti da vari reinvestimenti di flussi
finanziari in entrata o rideterminazioni del prezzo di attività a tasso variabile che si
verificano durante la vita dello swap è trattata nell’IPSAS 29, paragrafo 85, e
interpretata nella risposta alla Domanda F.1.12 Coperture di diversi tipi di rischio.
Copertura di rischi similari in un portafoglio
La capacità di specificare l’operazione programmata soggetta a copertura come una
parte dell’esposizione dei flussi finanziari ai tassi di interesse per una parte della
durata dell’investimento che dà origine al pagamento di interessi senza specificare,
alla data di designazione, la vita attesa dello strumento e se esso paga un tasso fisso o
variabile, è trattata nella risposta alla Domanda F.6.2 punto 1), che specifica che gli
elementi nel portafoglio non devono avere necessariamente la stessa esposizione
complessiva al rischio, a condizione che essi condividano lo stesso rischio per il
quale sono designati come coperti.
Cessazioni delle coperture
La capacità di revocare una copertura sull’operazione programmata (l’esposizione
dei flussi finanziari su un investimento o su una rideterminazione del prezzo che si
verificherà dopo la data di rideterminazione del prezzo dello swap) è trattata
nell’IPSAS 29, paragrafo 112, che fornisce indicazioni sulle cessazioni delle
coperture. Sebbene una parte dell’operazione programmata non sia più coperta,
l’interest rate swap non è revocato, e continua a essere uno strumento di copertura
per le operazioni residue della serie di operazioni che non si sono verificate. Per
esempio, si assuma che un interest rate swap con una vita residua di un anno sia
stato designato a copertura di una serie di tre reinvestimenti trimestrali di flussi
finanziari. Il successivo reinvestimento programmato di flussi finanziari si verifica
fra tre mesi. Quando il prezzo dell’interest rate swap è rideterminato dopo tre mesi al
tasso variabile corrente del momento, il tasso fisso e quello variabile sull’interest
rate swap saranno noti e non forniranno più la protezione di una copertura nei
successivi tre mesi. Se l’operazione programmata successiva si verifica solo dopo tre
mesi e dieci giorni, il periodo di dieci giorni che rimane dopo la rideterminazione del
prezzo dell’interest rate swap non è coperto.
F.6.4
Contabilizzazione delle operazioni di copertura: premio o sconto
sul contratto forward su cambi
Un contratto forward su cambi è designato come uno strumento di copertura,
per esempio, in una copertura di un investimento netto in una gestione estera. È
consentito ammortizzare lo sconto o il premio sul contratto forward su cambi
nell’avanzo o disavanzo di esercizio per la durata del contratto?
1313
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
No. L’IPSAS 29 non consente di ammortizzare nell'avanzo o disavanzo di esercizio
il premio o lo sconto su un contratto forward su cambi. I derivati sono sempre
valutati al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. L’utile o
la perdita riveniente da una variazione del fair value del contratto forward su cambi è
sempre rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, a meno che il contratto forward
su cambi non sia stato designato ed efficace come strumento di copertura in una
copertura di flussi finanziari o in una copertura di un investimento netto in una
gestione estera, nel cui caso la parte efficace dell’utile o della perdita è rilevata in
attivo netto/patrimonio netto. In questa circostanza, gli importi rilevati nell’attivo
netto/patrimonio netto sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando si
verificano i flussi finanziari futuri coperti o all’atto della dismissione
dell’investimento netto, a seconda di quale sia più appropriato. Secondo l’IPSAS 29,
paragrafo 84 b), l’elemento interesse (valore temporale) del fair value di un contratto
forward può essere escluso dalla relazione di copertura designata. In tal caso, le
variazioni nella parte relativa all’elemento interesse del fair value del contratto
forward su cambi sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
F.6.5
IPSAS 29 e IPSAS 4 Copertura del fair value di un’attività
valutata al costo
Se la vendita futura di una nave, rilevata al costo storico, è coperta contro
l’esposizione al rischio di cambio per mezzo di un indebitamento in valuta
estera, l’IPSAS 29 prevede che la nave sia rivalutata per tener conto delle
variazioni del tasso di cambio anche se la valutazione dell’attività è basata sul
costo storico?
No. In una copertura del fair value l’elemento coperto è rivalutato. Tuttavia, un
indebitamento in valuta estera non può essere classificato come una copertura di fair
value di una nave, poiché una nave non contiene alcun rischio di cambio valutabile
separatamente. Se le condizioni della contabilizzazione di copertura nell’IPSAS 29,
paragrafo 98, sono soddisfatte, l’indebitamento in valuta estera può essere
classificato come una copertura di flussi finanziari in una vendita programmata in
quella valuta estera. In una copertura di un flusso finanziario, l’elemento coperto non
è rivalutato.
Sezione G: Altro
G.1
Informativa sulle variazioni di fair value
L’IPSAS 29 dispone che le attività finanziarie classificate come disponibili per
la vendita e le attività e passività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio, siano rivalutate al fair value. A meno che un’attività o
una passività finanziaria non sia designata come uno strumento di copertura di
flussi finanziari, le variazioni di fair value delle attività e passività finanziarie al
fair value rilevato a conto economico sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di
esercizio, e le variazioni del fair value per le attività disponibili per la vendita
sono rilevate nell’attivo netto/patrimonio netto. Quali informazioni integrative
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1314
sono necessarie in merito agli importi delle variazioni di fair value in un
determinato esercizio?
L’IPSAS 30, paragrafo 23, dispone che siano fornite informazioni integrative in
merito ad elementi di proventi, costi, utili e perdite. Questa disposizione sulle
informazioni integrative riguarda elementi di proventi, costi, utili e perdite che
derivano dalla rivalutazione del fair value. Pertanto, un’entità fornisce informazioni
integrative in merito alle variazioni di fair value, distinguendo tra variazioni che
sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio e variazioni che sono rilevate
nell’attivo netto/patrimonio netto. Bisogna fornire un’ulteriore suddivisione in merito
a variazioni che fanno riferimento:
a)
ad attività finanziarie disponibili per la vendita, indicando separatamente
l’ammontare dell'utile o della perdita rilevato nell’attivo netto/patrimonio
netto nel corso dell'esercizio e l'ammontare rilevato nell'avanzo o disavanzo di
esercizio per il periodo;
b)
alle attività o passività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio, mostrando separatamente tali variazioni di fair value
su attività o passività finanziarie i) designate come tali al momento della
rilevazione iniziale e ii) classificate come possedute per negoziazione secondo
quanto previsto dall’IPSAS 29, e
c)
agli strumenti di copertura.
L’IPSAS 30 non richiede né proibisce che siano fornite informazioni integrative
sulle componenti della variazione del fair value alla stessa maniera in cui gli
elementi sono classificati ai fini interni. Per esempio, un’entità può scegliere di
indicare separatamente le variazioni del fair value di quei derivati che, secondo
quanto previsto dall’IPSAS 29, classifica come posseduti per negoziazione, ma che
l’entità classifica come parte delle attività di gestione del rischio esterni al
portafoglio di negoziazione.
Inoltre, l’IPSAS 30, paragrafo 10, richiede informazioni integrative in merito ai
valori contabili di attività o passività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio, evidenziando separatamente: i) quelle designate come tali
all’atto della rilevazione iniziale e ii) quelle possedute per negoziazione in
conformità all’IPSAS 29.
G.2
IPSAS 29 e IPSAS 2 Contabilizzazione di copertura: rendiconto finanziario
Come dovrebbero essere classificati nel rendiconto finanziario i flussi finanziari
derivanti da strumenti di copertura?
I flussi finanziari derivanti da strumenti di copertura sono classificati come attività
operative, di investimento o di finanziamento, sulla base della classificazione dei
flussi finanziari derivanti dall’elemento coperto. Mentre la terminologia dell’IPSAS
2 non è stata aggiornata per riflettere l’IPSAS 29, la classificazione nel rendiconto
finanziario dei flussi finanziari derivanti da strumenti di copertura dovrebbe essere
1315
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
coerente con la classificazione di questi strumenti come strumenti di copertura
secondo l’IPSAS 29.
IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA
1316
Esempi illustrativi
Questi esempi sono allegati all’IPSAS 29, ma non ne costituiscono parte integrante.
Copertura del rischio di tasso di interesse per un portafoglio di attività e
passività
IE1.
Il 1 gennaio 20X1, l’Entità A individua un portafoglio comprendente
attività e passività su cui intende effettuare coperture del rischio di tasso
d’interesse. Le passività includono depositi a vista che il depositante può
ritirare in un qualsiasi momento senza preavviso. Ai fini della gestione del
rischio, l’entità considera tali elementi in portafoglio come elementi a tasso
fisso.
IE2.
Ai fini della gestione del rischio, l’Entità A analizza le attività e le passività
in portafoglio in base ai periodi di revisione dei prezzi considerando le date
attese di rideterminazione dei tassi. L’entità adotta periodi mensili e
programma le voci per i prossimi cinque anni (ossia, considera 60 periodi
mensili distinti).3 Le attività in portafoglio sono attività redimibili che
l’Entità A suddivide in periodi temporali in base alle date attese di
rimborso, attribuendo a ciascun periodo temporale le attività in misura
percentuale piuttosto che per singole voci. Il portafoglio comprende anche
depositi a vista che l’entità si aspetta di rimborsare, su tutto il portafoglio, in
un periodo compreso tra un mese e cinque anni e che, ai fini della gestione
del rischio, sono programmati in intervalli temporali con lo stesso criterio.
Sulla base della presente analisi, l’Entità A identifica l’importo che desidera
coprire in ciascun periodo.
IE3.
Questo esempio riguarda soltanto il periodo di revisione dei tassi con
scadenza a tre mesi, ossia il periodo con scadenza 31 marzo 20X1 (una
procedura similare sarebbe applicata per ciascuno degli altri 59 periodi). In
questo periodo, l’Entità A ha programmato attività per UM 100 milioni e
passività per UM 80 milioni. Tutte le passività sono rimborsabili a vista.
L’Entità A decide, ai fini della gestione del rischio, di coprire la posizione
netta di UM 20 milioni e di stipulare di conseguenza un contratto swap su
tassi d’interesse4 il 1 gennaio 20X1, con cui paga un tasso fisso e riceve il
London Interbank Offered Rate (LIBOR), con capitale nozionale pari a UM
IE4.
3
4
In questo esempio, i flussi finanziari relativi alla quota capitale sono stati
programmati in periodi temporali mentre i flussi finanziari per interessi sono
stati considerati nel calcolo della variazione del fair value dell'elemento coperto.
Sono possibili altri criteri di programmazione delle attività e delle passività.
Inoltre, in questo esempio, sono state considerate ridefinizioni dei tassi su base
mensile. Una entità può adottare intervalli temporali inferiori o superiori.
L’esempio utilizza uno swap come strumento di copertura. Un’entità può
adottare un contratto a termine su tassi d’interesse o altri derivati come strumenti
di copertura.
1317
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
20 milioni e vita fissa di tre mesi.IE5.
considera i seguenti assunti semplificativi:
Questo
esempio
a)
la cedola della parte fissa dello swap è di importo uguale alla cedola
fissa dell’attività;
b)
la cedola della parte fissa del contratto di swap diventa rimborsabile
nelle stesse date in cui vengono corrisposti gli interessi dell’attività, e
c)
il tasso d’interesse della parte variabile è il tasso LIBOR overnight.
Di conseguenza, tutta la variazione del fair value del contratto di
swap è dovuta soltanto alla parte fissa in quanto la parte variabile
non è esposta a variazioni del fair value a causa dei cambiamenti nei
tassi d’interesse.
Nei casi in cui tali assunti semplificativi non sussistono, si determinerà una
maggiore inefficacia. (L’inefficacia derivante da a) potrebbe essere
eliminata designando come elemento coperto una parte dei flussi finanziari
dell’attività che siano equivalenti alla parte fissa dello swap).
IE6.
Si assume anche che l’Entità A ne verifichi l’efficacia su base mensile.
IE7.
Il fair value di un’attività equivalente non rimborsabile di UM 20 milioni,
ignorando le variazioni di valore non attribuibili alle fluttuazioni dei tassi
d’interesse, in momenti diversi nel corso del periodo di copertura è il
seguente:
1 gennaio
20X1
Fair value
(attività)
(UM)
IE8.
20.000.000
31 gennaio
20X1
20.047.408
1 febbraio
20X1
20.047.408
28 febbraio
20X1
20.023.795
31 marzo
20X1
Zero
Il fair value dello swap in momenti diversi del periodo di copertura è il
seguente.
1 gennaio
20X1
Fair value
(passività)
(UM)
Zero
31 gennaio
20X1
1 febbraio
20X1
(47.408)
(47.408)
28 febbraio
31 marzo 20X1
20X1
(23.795)
Zero
Trattamento contabile
IE9.
Il 1 gennaio 20X1, l’Entità A individua come elemento da coprire un
importo di UM 20 milioni di attività nel periodo di tre mesi. Definisce
inoltre come rischio coperto la variazione del valore dell’elemento coperto
(ossia, i UM 20 milioni di attività) attribuibile alle variazioni del LIBOR. È
inoltre conforme agli altri requisiti di designazione descritti nei paragrafi 98
d) e AG162 del Principio.
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
1318
IE10.
L’Entità A designa come strumento di copertura il contratto swap su tassi
d’interesse descritto nel paragrafo IE4.
Fine del mese 1 (31 gennaio 20X1)
IE11.
Il 31 gennaio 20X1 (alla fine del mese 1), quando l’Entità A verifica
l’efficacia della copertura, il LIBOR è diminuito. In base all’esperienza
storica dei rimborsi, l’Entità A stima che i rimborsi, in conseguenza di tale
evento, si verificheranno prima di quanto precedentemente stimato. Ne
consegue che viene ricalcolato l’importo delle attività programmate in
questo periodo di tempo (ad esclusione delle nuove attività originate nel
corso del mese) in UM 96 milioni.
IE12.
Il fair value del contratto di swap su tassi d’interesse designato, con capitale
nozionale di UM 20 milioni, è di (UM 47.408)5 (lo swap è una passività).
IE13.
L’Entità A calcola la variazione di fair value dell’elemento coperto,
considerando il cambiamento nei rimborsi stimati, nel modo seguente.
IE14.
a)
In primo luogo, calcola la percentuale della stima iniziale delle
attività che è stata coperta nel periodo considerato. Tale percentuale è
del 20 per cento (UM 20 milioni ÷ UM 100 milioni).
b)
Poi applica questa percentuale (20 per cento) alla stima rivista
dell’importo in tale periodo di tempo (UM 96 milioni) per calcolare
l’importo dell’elemento coperto basato sulla propria stima rivista. Il
valore risultante è pari a UM 19,2 milioni.
c)
Infine, calcola la variazione di fair value di questa stima rivista
dell’elemento coperto (UM 19,2 milioni) che è attribuibile alla
variazione del tasso LIBOR. L’importo risultante è di UM 45.511
(UM 47.4086 × (UM 19,2 milioni ÷ UM 20 milioni)).
L’Entità A effettua le seguenti registrazioni contabili relative a questo
periodo:
Dare
Disponibilità liquide
UM 172.097
Avere Avanzo o disavanzo di esercizio (interessi
attivi)
UM 172.097
Per rilevare gli interessi ricevuti sull’importo coperto (UM 19,2 milioni).
Dare
Avanzo o disavanzo di esercizio (interessi
passivi)
UM 179.268
Avere Avanzo o disavanzo di esercizio (interessi
attivi)
5
6
UM 179.268
Vedere paragrafo IE8.
ossia, UM 20.047.408 – UM 20.000.000, vedere paragrafo IE7.
1319
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Avere Disponibilità liquide
Zero
Per rilevare gli interessi percepiti e corrisposti sul contratto di swap designato come
strumento di copertura.
Dare
Avanzo o disavanzo di esercizio (perdita)
UM 47.408
Avere Passività derivata
UM 47.408
Per rilevare la variazione del fair value del contratto di swap.
Dare
Voce distinta del prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria
Avere Avanzo o disavanzo di esercizio (utile)
UM 45.511
UM 45.511
Per rilevare la variazione del fair value dell’importo coperto.
Il risultato netto sull’avanzo o disavanzo di esercizio (ad esclusione degli
interessi attivi e passivi) consiste nella rilevazione di una perdita pari a UM
1.897. Ciò rappresenta un’inefficacia nel rapporto di copertura dovuta al
cambiamento nelle date di rimborso stimate.
Inizio del mese 2
IE15.
IE16.
Il 1 febbraio 20X1 l’Entità A vende una quota parte delle attività nei vari
periodi di tempo. L’Entità A calcola di aver venduto l’8 1/3 per cento
dell’intero portafoglio di attività. Poiché le attività sono state ripartite per
periodi temporali in base a percentuali dell’attività (piuttosto che su base
analitica) per ciascun periodo, l’Entità A decide di non poter determinare
per quale periodo di tempo specifico le attività vendute erano state
programmate. Pertanto adotta una base di ripartizione sistematica e
razionale. In base al fatto di aver venduto una selezione rappresentativa
delle attività in portafoglio, l’Entità A ripartisce la vendita
proporzionalmente su tutti i periodi.
IE17.
Su tale base, l’Entità A calcola di aver venduto l’8 1/3 per cento delle attività
ripartite su un periodo di tre mesi, ossia UM 8 milioni (8 1/3 per cento di
UM 96 milioni). I proventi percepiti ammontano a UM 8.018.400, pari al
fair value delle attività.7 Al momento dell’eliminazione delle attività,
l’Entità A rimuove anche la voce distinta del prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria che rappresenta la variazione del fair value delle
attività coperte ora dismesse. Questo rappresenta l’8 1/3 per cento del saldo
totale della voce pari a UM 45.511, ossia UM 3.793.
IE18.
L’Entità A effettua le seguenti scritture contabili al fine di rilevare la
vendita dell’attività e lo storno di una parte del saldo della voce distinta del
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
7
L’importo realizzato dalla vendita dell’attività rappresenta il fair value di
un’attività redimibile, che è inferiore al fair value dell'attività equivalente non
redimibile illustrata nel paragrafo IE7.
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
1320
Dare
Disponibilità liquide
Avere
CU8.018.400
UM
8.000.000
Attività
Avere Voce distinta del prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria
UM 3.793
Avere Avanzo o disavanzo di esercizio (utile)
UM 14.607
Per rilevare la vendita dell’attività al fair value e per rilevare una plusvalenza.
Poiché il cambiamento nell’importo delle attività non è attribuibile a una
variazione del tasso d’interesse coperto, non c’è inefficacia.
IE19.
L’Entità A possiede UM 88 milioni di attività e UM 80 milioni di passività
in questo periodo. Pertanto, l’importo netto che l’Entità A intende coprire è
ora di UM 8 milioni e, di conseguenza, definisce in UM 8 milioni l’importo
da coprire.
IE20.
L’Entità A decide di rettificare lo strumento di copertura designando
soltanto una quota parte dello swap originario come strumento di copertura.
Di conseguenza, definisce come strumento di copertura UM 8 milioni
ovvero il 40 per cento del capitale nozionale del contratto di swap originario
con vita residua di due mesi e un fair value pari a UM 18.963.8 Tale
decisione è anche conforme agli altri requisiti di designazione specificati nei
paragrafi 98 a) e AG162 del Principio. I UM 12 milioni di capitale
nozionale del contratto di swap non più classificati come strumento di
copertura vengono designati come posseduti per negoziazione, e le
variazioni del fair value vengono rilevate nell’avanzo o disavanzo di
esercizio, o vengono designati come strumento di copertura e inclusi in una
copertura diversa.9
Dal 1 febbraio 20X1 e dopo aver contabilizzato la vendita delle attività, la
voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è pari a
UM 41.718 (UM 45.511 – UM 3.793), che rappresenta la variazione
cumulata del fair value pari a UM 17,610 milioni di attività. Tuttavia, al 1
febbraio 20X1, l’Entità A ha coperto soltanto UM 8 milioni di attività con
una variazione cumulata del fair value pari a UM 18.963.11 Il saldo residuo
della voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di
UM 22.75512 fa riferimento a un ammontare di attività che l’Entità A
IE21.
8
9
10
11
12
UM 47.408 × 40 per cento.
L'entità potrebbe invece sottoscrivere un contratto di swap di compensazione
con un nozionale di UM 12 milioni per rettificare la propria posizione, e
designare come strumento di copertura tutti i UM 20 milioni dello swap
esistente e l'intero ammontare di UM 12 milioni del nuovo contratto di swap di
compensazione stipulato.
UM 19,2 milioni – (8⅓ × CU 19,2 milioni).
UM 41.718 x (CU 8 milioni x UM 17,6 milioni).
UM 41.718 – UM 18.963.
1321
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
possiede ancora ma non sottopone più a copertura. Di conseguenza, l’Entità
A ammortizza tale importo nell’arco della vita residua del periodo di tempo
considerato, ossia ammortizza UM 22.755 in due mesi.IE22. L’Entità A
decide che non è fattibile adottare un metodo di ammortamento basato su un
rendimento effettivo ricalcolato e pertanto adotta il metodo a quote costanti.
Fine del mese 2 (28 febbraio 20X1)
IE23.
Il 28 febbraio 20X1, nel momento in cui l’Entità A effettua la successiva
verifica di efficacia, il LIBOR è rimasto invariato. L’Entità A non rivede le
aspettative di rimborso. Il fair value del contratto di swap su tassi
d’interesse designato, con capitale nozionale di UM 8 milioni è di (UM
9.518)13 (lo swap è una passività). Inoltre, l’Entità A calcola il fair value di
UM 8 milioni di attività coperte al 28 febbraio 20X1 in un valore pari a UM
8.009.51814.
IE24.
L’Entità A effettua le seguenti registrazioni contabili relative alla copertura
in questo periodo:
Da
re
Disponibilità liquide
Av
ere
UM 71.707
Avanzo o disavanzo di esercizio
(interessi attivi)
UM 71.707
Per rilevare gli interessi ricevuti sull’importo coperto (UM 8 milioni).
Da
re
Avanzo o disavanzo di esercizio
(interessi passivi)
Av
ere
Av
ere
UM 71.707
Avanzo o disavanzo di esercizio
(interesse attivo)
UM 62.115
Disponibilità liquide
UM 9.592
Per rilevare gli interessi percepiti e corrisposti su quella parte del contratto di swap
designata come strumento di copertura (UM 8 milioni).
Da
Passività derivata
UM 9.445
re
Av
ere
Avanzo o disavanzo di esercizio (utile)
UM 9.445
Per rilevare la variazione del fair value su quella parte dello swap designata come strumento
di copertura (UM 8 milioni) (UM 9.518 – UM 18.963).
Dare
Avanzo o disavanzo di esercizio
(perdita)
Avere
Voce distinta del prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria
UM 9.445
UM 9.445
Per rilevare la variazione del fair value dell’importo coperto (UM 8.009.518 – UM
13
14
UM 23.795 [vedere paragrafo IE8] x (UM 8 milioni/UM 20 milioni)
UM 20.023.795 [vedere paragrafo IE7] x (UM 8 milioni/UM 20 milioni)
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
1322
8.018.963).
IE25.
L’effetto netto sull’avanzo o disavanzo di esercizio (ad esclusione degli
interessi attivi e passivi) è nullo, a riconferma del fatto che la copertura è
pienamente efficace.
IE26.
L’Entità A effettua la seguente registrazione contabile al fine di
ammortizzare il saldo della voce distinta di stato patrimoniale per questo
periodo:
Dare
Avanzo o disavanzo di esercizio
(perdita)
Avere
UM 11.378
Voce distinta del prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria
CU11.378 a)
Per rilevare la quota di ammortamento del periodo.
(a) UM 22.755 ÷ 2
Fine del mese 3
IE27.
Nel corso del terzo mese non ci sono altri cambiamenti nell’importo delle
attività o delle passività nel periodo dei tre mesi. Il 31 marzo 20X1 le
attività e il contratto di swap giungono a scadenza e tutti i saldi sono rilevati
nell’avanzo o disavanzo di esercizio.
IE28.
L’Entità A effettua le seguenti registrazioni contabili relative a questo
periodo:
Da
re
UM
8.071.707
Disponibilità liquide
Av
ere
Attività (prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria)
Av
ere
Avanzo o disavanzo di esercizio
(interessi attivi)
UM
8.000.000
UM 71.707
Per rilevare gli interessi e la liquidità percepiti alla scadenza dell’importo coperto (UM 8
milioni).
Da
re
Avanzo o disavanzo di esercizio
(interessi passivi)
Av
ere
Avanzo o disavanzo di esercizio
(interessi attivi)
Av
ere
Disponibilità liquide
UM 71.707
UM 62.115
UM 9.592
Per rilevare gli interessi percepiti e corrisposti su quella parte del contratto di swap
designata come strumento di copertura (UM 8 milioni).
1323
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Da
re
Passività derivata
Av
ere
UM 9.518
Avanzo o disavanzo di esercizio (utile)
UM 9.518
Per rilevare la scadenza di quella parte di swap designata come strumento di copertura (UM
8 milioni).
Dare
Avanzo o disavanzo di esercizio
(utile)
Avere
UM 9.518
Voce distinta del prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria
UM 9.518
Per stornare il saldo residuo della voce alla scadenza del periodo.
IE29.
L’effetto netto sull’avanzo o disavanzo di esercizio (ad esclusione degli
interessi attivi e passivi) è nullo, a riconferma del fatto che la copertura è
pienamente efficace.
IE30.
L’Entità A effettua la seguente registrazione contabile al fine di
ammortizzare il saldo della voce distinta di stato patrimoniale per questo
periodo:
Dare
Avanzo o disavanzo di esercizio
(perdita)
UM 11.377
UM 11,377(a)
Avere
Per rilevare la quota di ammortamento del periodo.
a)
UM 22.755 ÷ 2
Riepilogo
IE31.
Le tabelle che seguono riepilogano:
a)
le variazioni del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria;
b)
il fair value del derivato;
c)
l’impatto sull’avanzo o disavanzo di esercizio della copertura per
l’intero periodo di copertura di tre mesi, e
d)
gli interessi attivi e passivi relativi all’importo designato come
coperto.
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
1324
Descrizione
Importo dell’attività
coperta
a)
1 gennaio
20X1
UM
31 gennaio
20X1
UM
1 febbraio
20X1
UM
28 febbraio
20X1
UM
31 marzo
20X1
UM
20.000.000
19.200.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
Variazioni della voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
Riporto a nuovo:
Saldo da
ammortizzare
Zero
Zero
Zero
22.755
11.377
Saldo residuo
Zero
Zero
45.511
18.963
9.518
Meno: rettifica sulla
vendita di attività
Zero
Zero
(3.793)
Zero
Zero
Rettifica per la
variazione del fair value
dell’attività coperta
Zero
45.511
Zero
(9.445)
(9.518)
Ammortamenti
Zero
Zero
Zero
(11.378)
(11.377)
Saldo da
ammortizzare
Zero
Zero
22.755
11.377
Zero
Saldo residuo
Zero
45.511
18.963
9.518
Zero
UM 20.000.000
Zero
47.408
–
UM 12.000.000
Zero
–
28.445
UM 8.000.000
Zero
–
18.963
9.518
Zero
Totale
Zero
47.408
47.408
9.518
Zero
Portato a nuovo:
b)
c)
Il fair value del derivato.
–
–
Non più designato come
strumento di copertura.
Effetto della copertura sull’avanzo o disavanzo di esercizio
Cambiamento nella voce
distinta: attività
Zero
45.511
N.a.
(9.445)
(9.518)
Variazione del fair value
del derivato
Zero
(47.408)
N.a.
9.445
9.518
Effetto netto
Zero
(1.897)
N.a.
Zero
Zero
Ammortamenti
Zero
Zero
N.a.
(11.378)
(11.377)
Inoltre, si rileva un utile dalla vendita di attività pari a UM 14.607 al 1 febbraio 20X1.
d)
Interessi attivi e passivi relativi all’importo designato come coperto
Interessi attivi
– sull’attività
Zero
172,097
N.a.
71,707
71,707
– sullo swap
Zero
179.268
N.a.
62.115
62.115
1325
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Descrizione
1 gennaio
20X1
UM
31 gennaio
20X1
UM
1 febbraio
20X1
UM
28 febbraio
20X1
UM
31 marzo
20X1
UM
Zero
(179.268)
N.a.
(71.707)
(71.707)
Interessi passivi
– sullo swap
Dismissione di una gestione estera
IE32.
Questo esempio illustra l’applicazione dei paragrafi C12 e C13
dell’Appendice C in relazione all’ammontare rilevato nell’avanzo o
disavanzo di esercizio al momento della dismissione di una gestione estera.
Premessa
IE33.
L’esempio assume che sia in essere la struttura di gruppo illustrata nella
guida operativa e che l’Entità D abbia utilizzato un finanziamento in USD
nell’Entità A per coprire il rischio di cambio EUR/USD dell’investimento
netto nell’Entità C nel proprio bilancio consolidato. L’Entità D adotta il
metodo di consolidamento graduale. Si supponga che la copertura sia
pienamente efficace e che la variazione totale accumulata in USD/EUR del
valore dello strumento di copertura prima della dismissione dell’Entità C sia
di € 24 milioni (utile). Ciò corrisponde esattamente alla riduzione di valore
dell’investimento netto nell’Entità C, se rilevato a fronte della valuta
funzionale dell’Entità D (euro).
IE34.
Se viene adottato il metodo di consolidamento diretto, nel bilancio
consolidato dell’Entità D, la riduzione di valore dell’investimento netto
dell’Entità D nell’Entità C pari a € 24 milioni si rifletterebbe interamente
nella riserva di conversione di valuta estera relativa all’Entità C. Tuttavia,
poiché l’Entità D adotta il metodo graduale, la riduzione di valore
dell’investimento netto nell’Entità C di € 24 milioni si rifletterebbe sia nella
riserva di conversione di valuta estera dell’Entità B, relativa all’Entità C, sia
nella riserva di conversione di valuta estera dell’Entità D, relativa all’Entità
B.
IE35.
Il metodo di consolidamento è ininfluente sull’ammontare complessivo
rilevato nella riserva di conversione di valuta estera rispetto alle Entità B e
C. Si supponga che, adottando il metodo di consolidamento diretto, le
riserve di conversione di valuta estera per le Entità B e C nel bilancio
consolidato dell’Entità D comprendano rispettivamente un utile di € 62
milioni e una perdita di € 24 milioni; adottando il metodo di
consolidamento graduale, gli importi risulteranno pari rispettivamente a un
utile di € 49 milioni e a una perdita di € 11 milioni.
Riclassificazione
IE36.
In caso di dismissione dell’investimento nell’Entità C, l’IPSAS 29 dispone
che l’utile totale di € 24 milioni sullo strumento di copertura sia rilevato
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
1326
nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Adottando il metodo graduale,
l’ammontare da rilevare nell’avanzo o disavanzo di esercizio rispetto
all’investimento netto nell’Entità C sarebbe rappresentato soltanto da una
perdita di € 11 milioni. L’Entità D potrebbe rettificare le riserve di
conversione di valuta estera delle Entità B e C di € 13 milioni, così da far
corrispondere gli importi riclassificati relativi allo strumento di copertura e
all’investimento netto a quelli risultanti in caso di adozione del metodo di
consolidamento diretto, se ciò fosse in linea con i principi contabili adottati.
Un’entità che non ha coperto il proprio investimento netto potrebbe attuare
la stessa riclassificazione.
1327
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Ricezione di un finanziamento agevolato
IE37.
Un ente locale riceve un finanziamento del valore di UM 5 milioni da un
organismo di sviluppo internazionale per costruire cliniche per l’assistenza
sanitaria di base in un periodo di 5 anni. Il contratto stabilisce che il
finanziamento deve essere rimborsato nell'arco di 5 anni nel modo seguente:
Anno 1: non sono previsti rimborsi di capitale
Anno 2: 10% del capitale
Anno 3: 20% del capitale
Anno 4: 30% del capitale
Anno 5: 40% del capitale
Gli interessi sono corrisposti in ciascun anno posticipatamente, al tasso del
5% annuo sul saldo in essere del finanziamento. Il tasso di interesse di
mercato per un prestito analogo è del 10%.
IE38.
L’entità ha ricevuto un mutuo agevolato di UM 5 milioni, che sarà restituito
al 5% al di sotto del tasso interesse di mercato corrente. La differenza tra i
proventi del finanziamento e il valore attuale dei pagamenti contrattuali in
base ai termini e alle condizioni del contratto di finanziamento, attualizzata
al tasso di interesse di mercato correlato, è rilevata come un provento non
commerciale.
IE39.
Le scritture contabili relative al finanziamento agevolato sono le seguenti:
1.
Alla rilevazione iniziale, l’entità rileva quanto segue (assumendo che l’entità
successivamente valuti il finanziamento agevolato al costo ammortizzato):
Da
re
Banca
5.000.000
Av
ere
Finanziamento (vedere Tabella 2
seguente)
Av
ere
Passività o provento non commerciale
4.215.450
784.550
Rilevazione della ricezione del mutuo al fair value
L’IPSAS 23 è considerato ai fini della rilevazione di una passività o di un provento per la
parte fuori mercato del finanziamento. L’esempio 26 di tale Principio fornisce le scritture
contabili per la rilevazione e la valutazione della parte fuori mercato del finanziamento che
si ritiene sia un provento non commerciale.
2.
Anno 1: l’entità rileva quanto segue:
Da
re
Interessi (vedere Tabella 3 seguente)
Av
ere
Finanziamento
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
421.545
421.545
1328
Rilevazione dell’interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo (UM 4.215.450 ×
10%)
Da
re
Finanziamento (vedere Tabella 1
seguente)
Av
ere
250.000
Banca
250.000
Rilevazione dell'interesse pagato sul saldo in essere (UM 5 milioni × 5%)
1329
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
3.
Anno 2: l’entità rileva quanto segue:
Da
re
Interessi
Av
ere
438.700
Finanziamento
438.700
Rilevazione degli interessi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo (UM 4.386.995 ×
10%)
Da
re
Finanziamento
Av
ere
750.000
Banca
750.000
Rilevazione degli interessi pagati sul saldo in essere (UM 5 milioni × 5% + UM 500.000
capitale rimborsato)
4.
Anno 3: l’entità rileva quanto segue:
Da
re
Interessi
Av
ere
407.569
Finanziamento
407.569
Rilevazione dell’interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo (UM 4.075.695 ×
10%)
Da
re
Finanziamento
Av
ere
1.225.000
Banca
1.225.000
Rilevazione dell'interesse pagato sul saldo in essere (UM 4,5 milioni × 5% + UM 1 milione
capitale rimborsato)
5.
Anno 4: l’entità rileva quanto segue:
Da
re
Interessi
Av
ere
325.826
Finanziamento
325.826
Rilevazione dell’interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo (UM 3.258.264 ×
10%)
Da
re
Finanziamento
Av
ere
1.675.000
Banca
1.675.000
Rilevazione dell'interesse pagato sul saldo in essere (UM 3,5 milioni × 5% + UM 1,5 milioni
capitale rimborsato)
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
1330
6.
Anno 5: l’entità rileva quanto segue:
Da
re
Interessi
Av
ere
190.909
Finanziamento
190.909
Rilevazione dell’interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo (UM 1.909.091 ×
10%)
Da
re
Finanziamento
Av
ere
2.100.000
Banca
2.100.000
Rilevazione dell'interesse pagato sul saldo in essere (UM 2 milioni × 5% + UM 2 milioni
capitale rimborsato)
1331
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Calcoli:
Tabella 1: Piano di ammortamento (applicando rimborsi contrattuali al 5% di
interesse)
Anno 0
UM
Anno 1
UM
Anno 2
UM
Anno 3
UM
Anno 4
UM
Anno 5
UM
Capitale
5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,500,000
3,500,000
2,000,000
Interessi
–
250,000
250,000
225,000
175,000
100,000
Pagamenti
–
(250,000)
(750,000)
(1,225,000)
(1,675,000)
(2,100,000)
5,000,000
5,000,000
4,500,000
3,500,000
2,000,000
–
Saldo
Tabella 2: Attualizzazione di flussi finanziari contrattuali (basata sul tasso di
mercato del 10%)
Anno 1
UM
Anno 2
UM
Anno 3
UM
Anno 4
UM
Anno 5
UM
5.000.000
4.500.000
3.500.000
2.000.000
–
Debiti per interessi passivi
250.000
250.000
225.000
175.000
100.000
Pagamenti totali (capitale e
interessi)
250.000
750.000
1.225.000
1.675.000
2.100.000
Valore attuale dei pagamenti
227.272
619.835
920.360
1.144.048
1.303.935
Saldo capitale
Totale valore attuale dei
pagamenti
4.215.450
Corrispettivi ricevuti
5.000.000
Meno: valore attuale dei flussi in uscita (fair value del finanziamento alla rilevazione
iniziale)
4.215.450
Parte fuori mercato del finanziamento da rilevare come provento non commerciale
784.550
Tabella 3: Calcolo del saldo del finanziamento e dell’interesse utilizzando il
metodo dell’interesse effettivo
Anno 1
UM
Anno 2
UM
Anno 3
UM
Anno 4
UM
Anno 5
UM
4.215.450
4.386.995
4.075.695
3.258.264
1.909.091
Accantonamento di interesse
421.545
438.700
407.569
325.827
190.909
Pagamenti di interesse e di
capitale
250.000
750.000
1.225.000
1.675.000
2.100.000
4.386.995
4.075.695
3.258.264
1.909.091
–
Capitale
Saldo
Pagamento di un finanziamento agevolato
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
1332
IE40.
Nell’ambito degli incentivi volti a favorire l'istruzione universitaria, il
Ministero dell’Istruzione offre un finanziamento a basso tasso d’interesse
per gli studenti in possesso dei requisiti necessari, a condizioni di rimborso
flessibili.
IE41.
All’inizio dell’esercizio fiscale, il Ministero ha anticipato UM 250 milioni a
diversi studenti, ai seguenti termini e condizioni:

il capitale è rimborsato nel seguente modo:
Anno da 1 a 3: non sono previsti rimborsi di capitale
Anno 4: rimborso del 30% del capitale
Anno 5: rimborso del 30% del capitale
Anno 6: rimborso del 40% del capitale;

IE42.
l’interesse è calcolato nella misura del 6% sul saldo in essere del
finanziamento ed è pagato ogni anno posticipatamente; si supponga
che il tasso di interesse di mercato per un finanziamento analogo sia
dell’11,5%.
Le scritture contabili relative al finanziamento agevolato sono le seguenti
(assumendo che l’entità successivamente valuti il finanziamento agevolato
al costo ammortizzato):
1.
In sede di rilevazione iniziale, l’entità rileva quanto segue:
Da
re
Finanziamento
Da
re
Costo
Av
ere
2.
199.345.480
50.654.520
Banca
250.000.000
Anno 1: l’entità rileva quanto segue:
Da
re
Finanziamento
Av
ere
22.924.730
Interessi attivi
22.924.730
Accantonamento di interessi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 199.345.480 ×
11,5%
Da
re
Banca
Av
ere
15.000.000
Finanziamento
15.000.000
Pagamento di interessi di UM 250 milioni × 6%
3.
Anno 2: l’entità rileva quanto segue:
1333
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Da
re
Finanziamento
Av
ere
23.836.074
Interessi attivi
23.836.074
Accantonamento di interessi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 207.270.210 ×
11,5%
Da
re
Banca
Av
ere
15.000.000
Finanziamento
15,000,000
Pagamento di interessi di UM 250 milioni × 6%
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
1334
4.
Anno 3: l’entità rileva quanto segue:
Da
re
Finanziamento
Av
ere
24.852.223
Interessi attivi
24.852.223
Accantonamento di interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 216.106.284 ×
11,5%
Da
re
Banca
Av
ere
5.
15.000.000
Finanziamento
15.000.000
Anno 4: l’entità rileva quanto segue:
Da
re
Finanziamento
Av
ere
25.985.228
Interessi attivi
25.985.228
Accantonamento di interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 225.958.228 ×
11,5%
Da
re
Banca
Av
ere
90.000.000
Finanziamento
90.000.000
Pagamento di interesse di UM 250 milioni X 6% + UM 75 milioni capitale rimborsato
6.
Anno 5: l’entità rileva quanto segue:
Da
re
Finanziamento
Av
ere
18.623.530
Interessi attivi
18.623.530
Accantonamento di interessi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 161.943.735 ×
11,5%
Da
re
Banca
Av
ere
85.500.000
Finanziamento
85.500.000
Pagamento di interesse di UM 175 milioni X 6% + UM 75 milioni capitale rimborsato
7.
Da
re
Anno 6: l’entità rileva quanto segue:
Finanziamento
10.932.735
1335
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Av
ere
Interessi attivi
10.932.735
Accantonamento di interessi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 95.067.265 ×
11,5%
Da
re
Banca
Av
ere
106.000.000
Finanziamento
106.000.000
Rilevazione di capitale rimborsato
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
1336
Calcoli
Tabella 1: Piano di ammortamento (applicando rimborsi contrattuali al 6% di
interesse)
Anno 0
UM’00
0
Anno 1
UM’00
0
Anno 2
UM’00
0
Anno 3
UM’00
0
Anno 4
UM’00
0
Anno 5
UM’00
0
Anno 6
UM’00
0
Capitale
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
Interessi
–
15.000
15.000
15.000
15.000
10.500
6.000
Pagamenti
–
15.000
15.000
15.000
90.000
85.500
106.000
250.000
250.000
250.000
250.000
175.000
100.000
–
Saldo
Tabella 2: Attualizzazione di flussi finanziari contrattuali (basata sul tasso di
mercato del 11,5%)
Anno 1
UM’000
Anno 2
UM’000
Anno 3
UM’000
Anno 4
UM’000
Anno 5
UM’000
Anno 6
UM’000
250.000
250.000
250.000
175.000
100.000
–
Debiti per
interessi passivi
15.000
15.000
15.000
15.000
10.500
6.000
Pagamenti totali
(capitale e
interessi)
15.000
15.000
15.000
90.000
85.500
106.000
13.452.915
12.065.394
10.820.981
58.229.497
49.612.576
55.164.117
Saldo capitale
Valore attuale
dei pagamenti
Totale valore attuale dei pagamenti
199.345.480
Corrispettivi pagati
250.000.000
Meno: valore attuale dei flussi in uscita (fair value del finanziamento alla rilevazione
iniziale)
Parte fuori mercato del finanziamento da rilevare come provento non commerciale
50.654.520
199.345.480
Tabella 3: Calcolo del saldo del finanziamento e degli interessi utilizzando il
metodo dell’interesse effettivo
Anno 1
UM
Anno 2
UM
Anno 3
UM
Anno 4
UM
Anno 5
UM
Anno 6
CU
199.345.480
207.270.210
216.106.284
225.958.228
161.943.735
95.067.265
Accantonam
ento di
interessi
22.924.730
23.836.074
24.852.223
25.985.228
18.623.530
10.932.735
Pagamenti
di interesse
e di capitale
15.000.000
15.000.000
15.000.000
90.000.000
85.500.000
106.000.000
Capitale
1337
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Saldo
207.270.210
216.106.284
225.958.228
161.943.735
95.067.265
–
Contratto di garanzia finanziaria fornito a fronte di un corrispettivo simbolico
IE43.
L’Entità C è un importante produttore di veicoli a motore nell’Ordinamento
giuridico A. Il 1° gennaio 201V, l’Amministrazione pubblica A
(l’emittente) sottoscrive un contratto di garanzia finanziaria con l’Entità B
(la beneficiaria) che prevede il risarcimento all’Entità B degli effetti
finanziari dell’inadempienza dell’Entità C (il debitore) relativamente a un
finanziamento a 30 anni di 50 milioni di unità di moneta (UM) da restituire
in due rate da 25 milioni di UM nel 201X e nel 204Z. L’Entità C versa un
corrispettivo simbolico di UM 30.000 all’Amministrazione pubblica A.
Prima di avviare la trattativa con l’Amministrazione pubblica A, l’Entità C
aveva chiesto ad altre entità di emettere la garanzia, ma nessuna di queste
era pronta a farlo. Non vi sono esempi recenti di contratti di garanzia
finanziaria nel settore della produzione di veicoli a motore dell'economia
dell'Ordinamento giuridico A o dei vicini Ordinamenti giuridici D ed E.
L’Amministrazione pubblica A conclude di non poter utilizzare una tecnica
di valutazione, in quanto non ne risulterebbe una valutazione attendibile del
fair value. Quindi, l'Amministrazione pubblica A decide di valutare il
contratto di garanzia finanziaria in conformità all'IPSAS 19.
IE44.
Il 31 dicembre 201V, avendo riesaminato la posizione finanziaria e il
risultato economico dell'Entità C, l'Amministrazione pubblica A stabilisce
che non vi sono obbligazioni attuali verso l’Entità B relativamente al
contratto di garanzia finanziaria. L’Amministrazione pubblica A non rileva
una passività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
L’Amministrazione pubblica A fornisce le informative sul fair value e sul
rischio di credito di cui all’IPSAS 30 Strumenti finanziari: Informazioni
integrative relativamente al contratto di garanzia finanziaria. Essa dichiara
anche una passività potenziale di 50 milioni di UM in conformità all’IPSAS
19. Nel prospetto del risultato economico, l’Amministrazione pubblica A
rileva un provento di UM 1.000 relativamente al corrispettivo simbolico
dovuto dall'Entità C.
IE45.
Nel 201Z, il settore della produzione meccanica ha subito un'ulteriore
recessione, che ha interessato l’Entità C. L’Entità C sta cercando di evitare
il fallimento ed è inadempiente per quanto riguarda il primo rimborso di
capitale, pur avendo adempiuto agli obblighi relativi ai pagamenti degli
interessi. L’Amministrazione pubblica A stabilisce che è improbabile che
l’Entità C possa riprendersi, ma sono in corso trattative con un potenziale
acquirente (Entità D) che ristrutturerà l’Entità C. L’Entità D ha dichiarato
che si assumerà la responsabilità del pagamento della rata finale del
finanziamento in essere con l’Entità B, ma non di quella iniziale.
L’Amministrazione pubblica A rileva un costo e una passività per UM 25
milioni e indica una passività potenziale di UM 25 milioni.
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
1338
Interazione tra le disposizioni sulla valutazione dell'IPSAS 23 e dell’IPSAS 29
Premessa
IE46.
Il 1° gennaio 20X8, una persona fisica dona delle azioni dell’entità X,
quotata su una borsa valori, all’entità del settore pubblico A. A tale data, le
azioni dell’Entità X presentano un fair value di UM 1.000.000. Al 31
dicembre 20X8, il fair value delle azioni è di UM 900.000. L’accordo
prevede che l'Entità A si accolli le spese per far trasferire le azioni a suo
nome. Tali spese ammontano a UM 10.000.
IE47.
L’Entità X quotata in borsa fornisce al pubblico infrastrutture per le
telecomunicazioni e servizi correlati. Nel corso del 20X9, la nuova
tecnologia introdotta nel settore delle telecomunicazioni ha reso pressoché
obsolete le infrastrutture e le apparecchiature usate dall’Entità X. Ciò ha
determinato un calo permanente del valore di borsa dell'Entità X.
L’ammontare della perdita per riduzione di valore al 31 dicembre 20X9 è
pari a UM 700.000. La politica dell’Entità A è quella di contabilizzare gli
investimenti azionari come un’attività finanziaria disponibile per la vendita
Si assuma che l’accordo sia un accordo contrattuale, che dalla donazione
non derivino obbligazioni attuali e che l’esercizio di riferimento dell’entità
si chiuda al 31 dicembre 20X8.
Analisi
IE48.
Visto che l’Entità A ha ricevuto le azioni a titolo di donazione, essa applica
l’IPSAS 23 per rilevare inizialmente le azioni acquisite e i relativi proventi
non commerciali. Tuttavia, poiché l'Entità A ha acquisito un'attività
finanziaria, essa prende in considerazione le disposizioni sulla valutazione
iniziali dell'IPSAS 23 e dell’IPSAS 29.
IE49.
L’IPSAS 23 richiede che le attività acquisite attraverso un’operazione senza
corrispettivo equivalente siano inizialmente rilevate al fair value, mentre
l’IPSAS 29 stabilisce che le attività finanziarie siano inizialmente valutate
al fair value e che, a seconda della classificazione, i costi di transazione
possano essere inclusi o meno. Visto che la politica dell’entità è di
contabilizzare gli investimenti azionari come attività finanziarie disponibili
per la vendita, i costi di transazione di UM 10.000 si aggiungono al valore
delle azioni di UM 1.000.000 al momento della rilevazione iniziale.
IE50.
L’IPSAS 29 tratta la valutazione e l’eliminazione contabile successive delle
azioni. L’entità classifica gli investimenti azionari come attività finanziarie
disponibili per la vendita, il che significa che le azioni sono valutate al fair
value e che le successive variazioni nel fair value sono rilevate nell’attivo
netto/patrimonio netto. Le perdite per riduzione di valore, tuttavia, sono
rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio del periodo in cui si verificano.
1339
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Le scritture contabili alla data di acquisizione iniziale e alla data di
riferimento del bilancio sono le seguenti:
1.
Acquisizione di azioni attraverso donazione
Da
re
2.
Attività finanziaria disponibile per la
vendita (investimento nell’Entità X)
Av
ere
Proventi non commerciali
Av
ere
Banca (costi di trasferimento pagati)
1.000.000
10.000
Valutazione successiva al 31 dicembre 20X8
Da
re
Attivo netto/patrimonio netto (rettifiche
di fair value dell’investimento)
Av
ere
3.
1.010.000
110.000
Attività finanziaria disponibile per la
vendita (investimento nell’Entità X)
110.000
Valutazione successiva al 31 dicembre 20X9
Da
re
Perdita per riduzione di valore (avanzo o
disavanzo di esercizio)
Av
ere
Attività finanziaria disponibile per la
vendita
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
1340
700.000
700.000
Confronto con lo IAS 39
L’IPSAS 29 Strumenti finanziari Rilevazione e valutazione è tratto
principalmente dallo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
(incluse le modifiche fino al 31 dicembre 2008, nonché le modifiche apportate
dallo IASB allo IAS 39 nell’ambito dei Miglioramenti agli IFRS dell’aprile 2009).
Le principali differenze tra l'IPSAS 29 e lo IAS 39 sono le seguenti:

l’IPSAS 29 contiene una guida operativa integrativa che tratta i
finanziamenti agevolati e i contratti di garanzia finanziaria stipulati a fronte
di un corrispettivo nullo o simbolico. Lo IAS 39 non tratta tali aree
tematiche.

In alcuni casi, l’IPSAS 29 utilizza una terminologia diversa rispetto allo
IAS 39. Gli esempi più significativi riguardano l'uso dei termini “prospetto
del risultato economico” e “attivo netto/patrimonio netto”. I termini
equivalenti dello IAS 39 sono “prospetto di conto economico complessivo o
conto economico separato (se presentato)” e “patrimonio netto.”

L’IPSAS 29 non distingue tra “proventi” e “reddito.” Lo IAS 39 distingue
tra “ricavi” e “reddito,” e la voce “reddito” ha un'accezione più ampia del
termine “ricavi”.

I principi tratti dall’IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati
incorporati e dall’IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una
gestione estera sono stati inclusi come appendici autorevoli all’IPSAS 29.
Lo IASB emette gli IFRIC come documenti separati
1341
IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI
SETTORE PUBBLICO
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
IPSAS 29 COMPARISON WITH IAS 39
1342
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