IPSASB Principio contabile internazionale (IPSAS) 29 Strumenti finanziari – Rilevazione e valutazione Febbraio 2015 Exposure Draft October 2011 Comments due: February 29, 2012 International Public Sector Accounting Standards Board Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) 29 Strumenti finanziari – Rilevazione e valutazione TRADUZIONE A CURA DEL CNDCEC DAL TESTO ORIGINALE INGLESE PUBBLICATO DA IPSASB 1 Traduzione dall’inglese Eugenio Virguti Dottore Commercialista Supervisione della traduzione dall’inglese Mariarita Cafulli Ufficio traduzioni CNDCEC Elena Florimo Ufficio traduzioni CNDCEC Matteo Pozzoli Ricercatore CNDCEC Elisa Sartori Ricercatore IRDCEC Consiglieri CNDCEC Delegati Area Internazionale Giovanni Gerardo Parente Ugo Mario Pollice Il presente documento è stato pubblicato dall’International Federation of Accountants (IFAC). L’IFAC è un’organizzazione internazionale al servizio del pubblico interesse, la sua missione è quella di rafforzare la professione contabile in ogni parte del mondo e di contribuire allo sviluppo di economie internazionali forti mediante la definizione e la promozione di standard professionali di elevata qualità, favorendo la convergenza a livello internazionale su tali standard e contribuendo al dibattito sulle questioni di interesse pubblico nelle quali le competenze professionali sono maggiormente rilevanti. È possibile scaricare la pubblicazione in lingua inglese gratuitamente, esclusivamente per uso personale, sul sito dell’IPSASB www.ipsasb.org. International Public Sector Accounting Standards, Exposure Drafts, Consultation Papers, e altre pubblicazioni dell’IPSASB sono pubblicate dall’IFAC cui appartiene il copyright delle stesse. Il testo approvato di tutte le pubblicazioni dell’IFAC è quello pubblicato dall’IFAC nella versione originale inglese. IPSASB e IFAC declinano ogni responsabilità diretta o indiretta per le conseguenze derivanti dall’uso e dall’applicazione della presente pubblicazione, siano esse causate da negligenza o altro. I loghi IPSASB, ‘International Public Sector Accounting Standards Board’, ‘IPSASB’, ‘International Public Sector Accounting Standards’ ‘IPSAS’, i loghi IFAC, ‘International Federation of Accountants’, e ‘IFAC’ sono marchi registrati dell’IFAC. Copyright © giugno 2013 dell’International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati. È necessario il permesso di IFAC per riprodurre, custodire o trasmettere il presente documento, eccetto per quanto consentito dalla legge. A tal fine è possibile contattare: [email protected]. ISBN: 978-1-60815-151-6 1025 IPSAS 29 SETTORE PUBBLICO International Federation of Accountants® 529 Fifth Avenue, 6th Floor New York, New York 10017 USA Il presente principio “Strumenti finanziari - Rilevazione e valutazione” dell’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) è stato pubblicato in lingua inglese dall’International Federation of Accountants (IFAC) all’interno dell’Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements nel giugno 2013. È stato tradotto in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2014 e riprodotto con il permesso dell’IFAC. Il processo di traduzione dell’Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements è stato approvato dall’IFAC e la traduzione è stata svolta in conformità al “Policy Statement—Policy for Translating and Reproducing Standards Published by IFAC.” Il testo approvato dell’Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements è quello pubblicato dall’IFAC in lingua inglese. Testo in lingua inglese dell’IPSAS 29 “Financial Instruments: Recognition and Measurement” © 2013 International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati. Testo in lingua italiana dell’IPSAS 29 “Strumenti finanziari - Rilevazione e valutazione” © 2014 International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati. Titolo originale IPSAS 29: Financial Instruments: Recognition and MeasurementISBN 978-1-60815-151-6 IPSAS 29 1026 Riconoscimenti Il presente Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) è tratto principalmente dall’International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti finanziari - Rilevazione e valutazione, dall’Interpretazione n. 9 (IFRIC 9) Rideterminazione del valore dei derivati incorporati dell’International Financial Reporting Interpretations Committee e dall’Interpretazione n. 16 (IFRIC 16) Coperture dell’investimento netto in una gestione estera dell’IFRIC pubblicate dall’International Accounting Standards Board (IASB). Parti dello IAS 39, dell’IFRIC n. 9 e dell’IFRIC n. 16 sono riprodotte in questa pubblicazione dell’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) della International Federation of Accountants (IFAC) con il consenso dell’International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). Il testo approvato degli International Financial Reporting Standards (IFRS) è quello pubblicato dallo IASB in lingua inglese; le copie si possono ottenere direttamente presso l’IFRS Publications Department, primo piano, 30 Cannon Street, Londra EC4M 6XH, Regno Unito. E-mail: [email protected] Sito internet: www.ifrs.org Gli IFRS, gli IAS, le Exposure Draft e le altre pubblicazioni IASB sono protetti da diritti d’autore appartenenti alla IFRS Foundation. “IFRS”, “IAS”, “IASB”, “IFRS Foundation”, “International Accounting Standards” e “International Financial Reporting Standards” sono marchi registrati della IFRS Foundation e non possono essere utilizzati senza il consenso della IFRS Foundation. 1027 IPSAS 29 SETTORE PUBBLICO IPSAS 29 – STRUMENTI FINANZIARI: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE IPSAS 29 – STRUMENTI FINANZIARI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Storia dell’IPSAS La presente versione include i cambiamenti risultanti dagli IPSAS emessi fino al 15 gennaio 2012. L’IPSAS 29 Strumenti finanziari - Rilevazione e valutazione è stato pubblicato a gennaio 2010. Da allora, l’IPSAS 29 è stato modificato dai seguenti IPSAS: IPSAS 32 Accordi per servizi in concessione: Concedente (pubblicato a ottobre 2011) Miglioramenti agli IPSAS 2011 (pubblicato a ottobre 2011) Tabella dei paragrafi modificati nell’IPSAS 29 Paragrafo modificato Tipo di modifica Modificato da Introduzione Eliminato Miglioramenti agli IPSAS ottobre 2011 2 Modificato IPSAS 32 ottobre 2011 125A Nuovo IPSAS 32 ottobre 2011 IPSAS 29 1028 IPSAS 29 – STRUMENTI FINANZIARI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE SOMMARIO Paragrafo Finalità ........................................................................................................ 1 Ambito di applicazione ............................................................................... 2–8 Definizioni .................................................................................................. 9–10 Derivati incorporati ................................................................................. 11–15 Rilevazione ed eliminazione contabile ....................................................... 16–44 Rilevazione iniziale ............................................................................. 16 Eliminazione contabile di un’attività finanziaria ................................. 17–37 Trasferimenti che soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile26–30 Trasferimenti che non soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile 31 Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite ............................ 32–37 Tutti i trasferimenti ....................................................................... 38–39 Acquisti e vendite standardizzati di un’attività finanziaria .................. 40 Eliminazione contabile di una passività finanziaria ............................. 41–44 Valutazione ................................................................................................. 45–79 Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie ......................... 45–46 Valutazione successiva di attività finanziarie ...................................... 47–48 Valutazione successiva di passività finanziarie ................................... 49 Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value ...................... 50–52 Riclassificazioni ................................................................................... 53–63 Utili e perdite ................................................................................. 64–66 Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie ................ 67–79 Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato ........................ 72–74 Attività finanziarie iscritte al costo ............................................... 75 1029 IPSAS 29 SETTORE PUBBLICO Gennaio 2010 FINANCIAL INSTRUMENTS: RECOGNITION AND MEASUREMENT Attività finanziarie disponibili per la vendita ............................... 76–79 Coperture .................................................................................................... 80–113 Strumenti di copertura ......................................................................... 81–86 Strumenti di copertura qualificabili .............................................. 81–82 Designazione di strumenti di copertura ........................................ 83–86 Elementi coperti ................................................................................... 87–94 Elementi che soddisfano le condizioni per la designazione .......... 87–89 Designazione di elementi finanziari come elementi coperti ......... 90–91 Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti .. 92 Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti .......... 93–94 Contabilizzazione delle operazioni di copertura .................................. 95–113 Coperture di fair value ................................................................. 99–105 Coperture di flussi finanziari ........................................................ 106–112 Coperture di un investimento netto ............................................... 113 Disposizioni transitorie ............................................................................... 114–123 Data di entrata in vigore .............................................................................. 124–126 Appendice A: Guida operativa Appendice B: Rideterminazione del valore dei derivati incorporati Appendice C: Coperture di un investimento netto in una gestione estera Appendice D: Modifiche ad altri IPSAS Motivazioni per le conclusioni Guida applicativa Esempi illustrativi Confronto con lo IAS 39 IPSAS 29 1030 Il Principio contabile internazionale per il settore pubblico IPSAS 29 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione è illustrato nei paragrafi 1-126. Tutti i paragrafi hanno pari autorità. L’IPSAS 29 dovrebbe essere letto nel contesto della sua Finalità, delle Motivazioni per le conclusioni e della Prefazione ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico. L’IPSAS 3 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per la scelta e l’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche. Finalità 1. La finalità del presente Principio è stabilire i principi per la rilevazione e valutazione delle attività e passività finanziarie e di alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari. Per quanto riguarda la presentazione degli strumenti finanziari, le disposizioni sono contenute nell’IPSAS 28 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio. Per quanto riguarda invece la relativa informativa, le disposizioni sono contenute nell’IPSAS 30 Strumenti finanziari: Informazioni integrative. Ambito di applicazione 2. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutte le tipologie di strumenti finanziari, fatta eccezione per: a) le partecipazioni in entità controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell’IPSAS 6 Bilancio consolidato e separato, dell’IPSAS 7 Partecipazioni in società collegate o dell’IPSAS 8 Partecipazioni in joint venture. Tuttavia, le entità devono applicare il presente Principio a una partecipazione in un’entità controllata, collegata o joint venture che, in conformità a quanto previsto dall’IPSAS 6, dall’IPSAS 7 o dall’IPSAS 8, è contabilizzata secondo il presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio ai derivati su un’interessenza in un’entità controllata, collegata o joint venture, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale dell’entità di cui all’IPSAS 28; b)i diritti e le obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica l’IPSAS 13 Leasing. . Tuttavia: i) i crediti derivanti da contratti di leasing rilevati da un locatore sono soggetti alle disposizioni sull’eliminazione e sulla riduzione di valore contenute nel presente Principio (vedere 1031 IPSAS 29 SETTORE PUBBLICO FINANCIAL INSTRUMENTS: RECOGNITION AND MEASUREMENT STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE paragrafi 17-39, 67, 68, 72 e Appendice A, paragrafi AG51AG67 e AG117-AG126); ii) i debiti derivanti da contratti di leasing finanziario rilevati da un locatario sono soggetti alle disposizioni sull’eliminazione contenute nel presente Principio (vedere paragrafi 41-44 e Appendice A paragrafi AG72-AG80), e iii) i derivati che sono incorporati in leasing sono soggetti alle disposizioni sui derivati incorporati contenute nel presente Principio (vedere paragrafi 11-15 e Appendice A paragrafi AG40-AG46); c) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani di benefici per i dipendenti, ai quali si applica l’IPSAS 25 Benefici per i dipendenti; d)gli strumenti finanziari emessi dall’entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nell’IPSAS 28 (incluse le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 15 e 16 o dei paragrafi 17 e 18 dell’IPSAS 28. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi soddisfino l’eccezione di cui al precedente punto a). e) diritti e obbligazioni che sorgono ai sensi di: i) un contratto assicurativo, diversi dai diritti e dalle obbligazioni di un emittente che sorgono da un contratto assicurativo che risponde alla definizione di contratto di garanzia finanziaria del paragrafo 10, o ii) un contratto che rientra nell’ambito di applicazione del principio contabile nazionale o internazionale di riferimento che tratta i contratti assicurativi, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un contratto assicurativo se il derivato non costituisce esso stesso un contratto assicurativo (vedere i paragrafi 11-15 e l’Appendice A paragrafi AG40-AG46 del presente Principio). Un’entità deve applicare il presente Principio ai contratti di garanzia finanziaria, ma deve applicare il principio contabile nazionale o internazionale di riferimento che tratta i contratti assicurativi se l'emittente decide di applicare tale principio al momento della loro rilevazione e valutazione. Malgrado il punto i) di cui sopra, l’entità può applicare il presente Principio a contratti assicurativi che implichino il trasferimento di rischi finanziari; IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1032 f) qualsiasi contratto forward stipulato tra un acquirente e un venditore al fine di acquistare o vendere un’entità acquisita che in una data futura risulterà in un’aggregazione di entità. La durata del contratto forward non deve superare il periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le approvazioni richieste e condurre a termine l'operazione; g) impegni all’erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel paragrafo 4. Un emittente di impegni all’erogazione di finanziamenti deve applicare l’IPSAS 19 Accantonamenti, passività e attività potenziali agli impegni all’erogazione di finanziamenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio. Tuttavia, tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni sull’eliminazione del presente Principio (vedere paragrafi 17-44 e Appendice A paragrafi AG51-AG80); h) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica il principio nazionale o internazionale di riferimento che tratta i pagamenti basati su azioni, ad eccezione dei contratti rientranti nell’ambito applicativo dei paragrafi 4-6 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio; i) i diritti dell’entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività rilevata come accantonamento in conformità all’IPSAS 19, o per la quale ha rilevato un accantonamento in un periodo precedente, secondo quanto previsto dall’IPSAS 19; j) la rilevazione e la valutazione iniziali di diritti e obbligazioni risultanti da operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi, a cui si applica l’IPSAS 23 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti); k) diritti e obbligazioni derivanti da accordi per servizi in concessione a cui si applica l'IPSAS 32 Attività relative a servizi in concessione: Concedente; Tuttavia, le passività finanziarie rilevate da un concedente secondo il modello della passività finanziaria sono soggette alle disposizioni sull’eliminazione contenute nel presente Principio (vedere paragrafi 41-44 e Appendice A, paragrafi AG72AG80). 3. I seguenti impegni all’erogazione di finanziamenti rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio: a) impegni all’erogazione di finanziamenti che l’entità designa come passività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Un’entità che ha una prassi consolidata a vendere le 1033 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE attività che derivano dagli impegni all’erogazione di finanziamenti poco dopo l’erogazione, deve applicare il presente Principio a tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti della stessa categoria; b)impegni all’erogazione di finanziamenti che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide ovvero consegnando o emettendo un altro strumento finanziario. Questi impegni all’erogazione di finanziamenti sono dei derivati. Un impegno all’erogazione di finanziamenti non è considerato estinto semplicemente perché il finanziamento è ripagato a rate (per esempio, un mutuo ipotecario edilizio che è erogato a rate con l’avanzamento della costruzione); c) impegni all’erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. Il paragrafo 49 d) specifica la valutazione successiva delle passività generate da questi impegni all’erogazione di finanziamenti. 4. Il presente Principio deve essere applicato a quei contratti per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, ad eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per la ricezione o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall’entità. 5. Vi sono diversi modi in cui un contratto per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono: a) quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari; b)quando la possibilità di estinguere tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nei termini del contratto, ma l’entità ha una prassi a estinguere contratti simili tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con una controparte, sottoscrivendo contratti che si compensano o vendendo il contratto prima che ne sia esercitato o ne decada il diritto); c) quando, per simili contratti, l’entità ha una prassi a consegnare il sottostante e a venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore, e d)quando un elemento non finanziario che è l’oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1034 Un contratto a cui b) o c) sono applicabili, non sottoscritto al fine di ricevere o consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità rientra, conseguentemente, nell’ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 4 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino a essere posseduti per la ricezione o la consegna di un elemento non finanziario secondo quanto previsto dalle esigenze di acquisto, vendita, o uso e, conseguentemente, se rientrino nell’ambito di applicazione del presente Principio. 6. Un’opzione emessa per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere estinto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 5 a) o d) rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall’entità. 7. Il presente Principio si applica a tutte le entità del settore pubblico diverse dalle Imprese a controllo pubblico. 8. La Prefazione ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico pubblicata dall’IPSASB spiega che le Imprese a controllo pubblico (ICP) applicano gli IFRS pubblicati dallo IASB. La definizione di ICP è riportata nell’IPSAS 1 Presentazione del bilancio. Definizioni 9. I termini definiti nell’IPSAS 28 sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati nel paragrafo 9 dell’IPSAS 28. L’IPSAS 28 definisce i seguenti termini: strumento finanziario; attività finanziaria; passività finanziaria; strumento rappresentativo di capitale; e fornisce indicazioni per l’applicazione di tali definizioni. 10. I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati: Definizione di derivato Derivato (Derivative) - Uno strumento finanziario o altro contratto che rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio (vedere i paragrafi 2-6) con le tre seguenti caratteristiche: 1035 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di una commodity, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante); b)non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti dei fattori di mercato; c) è regolato a una data futura. Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari Attività o Passività finanziaria al fair value rilevato nell'avanzo o disavanzo di esercizio (Financial asset or financial liability at fair value through surplus or deficit) - Attività o passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni. a) È classificata come posseduta per negoziazione. Un’attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se: i) è acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve; ii) in sede di prima rilevazione è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo; iii) è un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura). b)Al momento della rilevazione iniziale viene designata dall’entità al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Una entità può utilizzare tale designazione soltanto nei casi consentiti dal paragrafo 13 o quando ciò consente di ottenere informazioni più significative perché: i) elimina o riduce significativamente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come “asimmetria contabile”) che altrimenti IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1036 risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse; ii) un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value, secondo una strategia di gestione del rischio o d’investimento documentata, e le informazioni relative al gruppo sono fornite internamente su tali basi al personale in posizioni chiave (secondo la definizione dello IPSAS 20 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), ad esempio il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato di una entità. Nell’IPSAS 30, i paragrafi 11-13 e AG4 stabiliscono che l’entità deve fornire informazioni integrative in merito alle attività e alle passività finanziarie designate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, e relativamente al modo in cui essa ha soddisfatto tali condizioni. Per quanto riguarda gli strumenti che possiedono i requisiti di cui al punto ii) sopra, tali informazioni integrative comprendono una descrizione generale di come la designazione al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio sia coerente con la strategia di gestione del rischio o d’investimento documentata dell’entità. Gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato su un mercato attivo e il cui fair value non può essere valutato in modo attendibile (vedere paragrafo 48 c) e i paragrafi AG113 e AG114 dell’Appendice A) non devono essere designati al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Si evidenzia che i paragrafi 50, 51 e 52 e i paragrafi AG101-AG115 dell’Appendice A, che prevedono le disposizioni per una valutazione attendibile del fair value di una attività o di una passività finanziaria, si applicano ugualmente a tutti gli elementi valutati al fair value, sia per designazione che diversamente, o il cui fair value è indicato. Gli investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un’entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza (vedere Appendice A paragrafi AG29-AG38) a eccezione di quelli: a) che l’entità designa al momento della rilevazione iniziale al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio; b)che l’entità designa come disponibili per la vendita, e c) che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti. Un’entità non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se ha, nel corso dell’esercizio corrente o dei due 1037 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE precedenti, venduto o riclassificato un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza prima della loro scadenza (non irrilevante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla scadenza), salvo le vendite o riclassificazioni che: a) siano così prossime alla scadenza o alla data dell’opzione dell’attività finanziaria (per esempio, meno di tre mesi prima della scadenza) che le oscillazioni del tasso di interesse del mercato non avrebbero un effetto significativo sul fair value dell’attività finanziaria; b)si verifichino dopo che l’entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell’attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati, o c) siano attribuibili a un evento isolato non sotto il controllo dell’entità, che non sia ricorrente e non potrebbe essere ragionevolmente previsto dall’entità. Finanziamenti e crediti (Loans and receivables) - Attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo ad eccezione di: a) quelli che l’entità intende vendere immediatamente o a breve, che devono essere classificati come posseduti per negoziazione, e quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio; b)quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa come disponibili per la vendita, o c) quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l’investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita. Un’interessenza acquisita in un complesso di attività che non sono finanziamenti o crediti (per esempio, un’interessenza in un fondo comune o in un fondo simile) non è un finanziamento o un credito. Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available-for-sale financial assets) - Attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la vendita o non sono classificate come a) finanziamenti e crediti, b) investimenti posseduti sino alla scadenza o c) attività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Definizione di contratto di garanzia finanziaria Contratto di garanzia finanziaria (Financial guarantee contract) Contratto che prevede che l’emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l’assicurato di una perdita subita per inadempienza di un determinato debitore al pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1038 base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito. Definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione Costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (Amortized cost of a financial asset or financial liability) - Il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. Criterio dell’interesse effettivo (Effective interest method) - Metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve, al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (vedere IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di scambio), i costi di transazione, e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l’entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari). Eliminazione contabile (Derecognition) - Cancellazione dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di un’entità di un’attività o passività finanziaria rilevata precedentemente. Acquisto o vendita standardizzato (Regular way purchase or sale ) Acquisto o vendita di un’attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell’attività entro un arco di tempo stabilito generalmente dal regolamento o da convenzioni del mercato interessato. 1039 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Costi di transazione (Transaction costs) - Costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria (vedere Appendice A paragrafo AG26). Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. Definizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura Impegno irrevocabile (Firm commitment) - Accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o a date future prestabilite. Operazione programmata (Forecast transaction)- Operazione futura programmata per la quale non vi è un impegno. Strumento di copertura (Hedging instrument) - Derivato designato o (limitatamente ad una operazione di copertura del rischio di variazioni nei tassi di cambio di una valuta estera) una designata attività o passività finanziaria non derivata il cui fair value o flussi finanziari ci si aspetta compensino le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto (i paragrafi 81-86 e l’Appendice A paragrafi AG127-AG130 sviluppano la definizione di uno strumento di copertura). Elemento coperto (Hedged item) - Attività, passività, impegno irrevocabile, operazione programmata altamente probabile o investimento netto in una gestione estera che a) espone l’entità al rischio di variazioni nel fair value o nei flussi finanziari futuri e b) è designato come coperto (i paragrafi 87-94 e l’Appendice A paragrafi AG131-AG141 sviluppano la definizione di elementi coperti). Efficacia della copertura (Hedge effectiveness)- - Livello a cui le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura (vedere Appendice A paragrafi AG145-AG156). I termini definiti in altri IPSAS sono utilizzati nel presente Principio con lo stesso significato loro attribuito negli altri Principi, e sono riportati nel Glossario dei Termini pubblicato separatamente. Derivati incorporati 11. Un derivato incorporato è una componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non-derivato – con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante. Un derivato incorporato determina una modifica di alcuni o tutti i flussi finanziari che altrimenti il contratto avrebbe richiesto, con riferimento a un prestabilito tasso di interesse, a un prezzo di uno strumento finanziario, a un prezzo di IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1040 commodity, a un tasso di cambio di una valuta estera, a un indice di prezzi o di tassi, al merito di credito (rating) o indice di credito o ad altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali. Un derivato che sia associato a uno strumento finanziario, ma sia contrattualmente trasferibile indipendentemente da quello strumento, o abbia una controparte diversa da quello strumento, non è un derivato incorporato, ma uno strumento finanziario separato. 12. Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato secondo il presente Principio se, e soltanto se: a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (vedere Appendice A paragrafi AG43 e AG46); b)uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato, e c) lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value con le variazioni del fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio (ossia un derivato che sia incorporato in una attività o passività finanziaria al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio non è separabile). Se un derivato incorporato è separato, il contratto primario deve essere contabilizzato secondo le disposizioni del presente Principio se questo è uno strumento finanziario, e in conformità agli altri Principi se non è uno strumento finanziario. Il presente Principio non disciplina se un derivato incorporato deve essere presentato separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. 13. Nonostante le indicazioni del paragrafo 12, se un contratto contiene uno o più derivati incorporati, una entità può designare l’intero contratto ibrido (combinato) come una attività o una passività finanziaria al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, a meno che: a) il(i) derivato(i) incorporato(i) non modifica(no) significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti dal contratto, o b)sia chiaro, con poca o nessuna analisi, al momento della prima valutazione di uno strumento ibrido similare (combinato), che la separazione del(i) derivato(i) incorporato(i) non è consentita, come nel caso di un’opzione di rimborso anticipato su un finanziamento che consente al prenditore di rimborsare anticipatamente il finanziamento per un valore pari approssimativamente al costo ammortizzato. 1041 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 14. Se un’entità è obbligata dal presente Principio a scindere un derivato incorporato dal suo contratto primario, ma non è in grado di valutare distintamente il derivato incorporato all’acquisizione o alla data di chiusura di un esercizio successivo, deve designare l’intero contratto ibrido (combinato) al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Analogamente, se l’entità non è in grado di valutare separatamente il derivato incorporato che dovrebbe essere separato al momento della riclassifica di un contratto ibrido (combinato) dalla categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, tale riclassifica non è consentita. In tali circostanze il contratto ibrido (combinato) resta classificato al fair value rilevato interamente nell’avanzo o disavanzo di esercizio nella sua interezza. 15. Se un’entità non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value di un derivato incorporato sulla base dei suoi termini e condizioni (per esempio, perché il derivato incorporato si basa su uno strumento rappresentativo di capitale non quotato), il fair value del derivato incorporato è la differenza tra il fair value dello strumento ibrido (combinato) e il fair value del contratto primario, se questi possono essere determinati secondo quanto previsto dal presente Principio. Se l’entità non è in grado di determinare il fair value del derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 14 e lo strumento ibrido (combinato) è designato al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Rilevazione ed eliminazione contabile Rilevazione iniziale 16. Un’entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria un’attività o una passività finanziaria quando, e solo quando, l’entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento. (Vedere paragrafo 40 con riferimento agli acquisti standardizzati di attività finanziarie.) Eliminazione contabile di un’attività finanziaria 17. Nei bilanci consolidati, i paragrafi 18-25 e l’Appendice A paragrafi AG49-AG67 sono applicati a livello consolidato. Quindi, un’entità prima consolida tutte le entità controllate in conformità all’IPSAS 6 e ai principi contabili nazionali o internazionali di riferimento, o all’Interpretazione che tratta il consolidamento delle entità a destinazione specifica, e poi applica i paragrafi 18-25 e l’Appendice A paragrafi AG49–AG67 al gruppo che ne deriva. 18. Prima di valutare se, e in quale misura, l’eliminazione è appropriata secondo i paragrafi 19-25, un’entità determina se quei paragrafi debbano essere applicati a una parte dell’attività finanziaria (o una parte di un IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1042 gruppo di attività finanziarie similari) o a un’attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie similari) nella sua totalità, come segue. a) I paragrafi 19-25 sono applicati a una parte di un’attività finanziaria (o una parte di un gruppo di attività finanziarie similari) se, e soltanto se, la parte presa in considerazione per l’eliminazione soddisfa una delle seguenti tre condizioni: i) la parte comprende soltanto flussi finanziari identificati specificamente da attività finanziarie (o da un gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, se un’entità sottoscrive uno strip su tasso di interesse per mezzo del quale la controparte ottiene il diritto ai flussi finanziari relativi agli interessi, ma non ai flussi finanziari relativi al capitale da uno strumento di debito, i paragrafi 19-25 si applicano ai flussi finanziari relativi all’interesse. ii) La parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale (pro rata) dei flussi finanziari da un’attività finanziaria (o da un gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, se un’entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento di tutti i flussi finanziari di uno strumento di debito, si applicano i paragrafi 19-25 al 90 per cento di tali flussi finanziari. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari a patto che l’entità cedente disponga di una quota interamente proporzionale. iii) La parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente da un’attività finanziaria (o da un gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, se un’entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento dei flussi finanziari relativi agli interessi derivanti da un’attività finanziaria, si applicano i paragrafi 19-25 al 90 per cento di tali flussi finanziari relativi a interessi. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente a patto che l’entità trasferente disponga di una quota interamente proporzionale. b)In tutti gli altri casi, i paragrafi 19-25 si applicano interamente all’attività finanziaria (o interamente al gruppo di attività finanziarie similari). c) Per esempio, se un’entità trasferisce i) i diritti al primo o all’ultimo 90 per cento dell’incasso di disponibilità liquide da un’attività 1043 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE finanziaria (o da un gruppo di attività finanziarie), o ii) i diritti al 90 per cento dei flussi finanziari da un gruppo di crediti, ma prevede una garanzia per compensare l’acquirente per qualsiasi perdita su crediti fino all’8 per cento dell’importo capitale del credito, i paragrafi 19-25 si applicano interamente all’attività finanziaria (o a un gruppo di attività finanziarie similari). Nei paragrafi 19-28, il termine “attività finanziaria” fa riferimento a una parte di un’attività finanziaria, (o a una parte di un gruppo di attività finanziarie similari) come identificato in a) sopra, ovvero, diversamente, a un’attività finanziaria (o ad un gruppo di attività finanziarie similari) nella sua interezza. 19. Un’entità deve eliminare un’attività finanziaria quando, e soltanto quando: a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie scadono o sono stati oggetto di rinuncia, o b)l’entità trasferisce l’attività finanziaria come illustrato nei paragrafi 20 e 21 e il trasferimento si qualifica per l’eliminazione secondo quanto previsto dal paragrafo 22. (Vedere paragrafo 40 per vendite standardizzate di attività finanziarie.) 20. Un’entità trasferisce un’attività finanziaria se e soltanto se: a) trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, o b)mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari in un accordo che soddisfa le condizioni nel paragrafo 21. 21. Quando un’entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un’attività finanziaria (la “attività originale”), ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a una o più entità (i “beneficiari finali”), l’entità tratta la transazione come un trasferimento di un’attività finanziaria se, e soltanto se, tutte le tre condizioni seguenti sono soddisfatte: a) l’entità non ha un’obbligazione a corrispondere importi ai beneficiari finali a meno che non incassi importi equivalenti dall’attività originale. Non violano questa condizione le anticipazioni a breve termine da parte dell’entità con il diritto al recupero totale dell’importo prestato più gli interessi rilevati secondo i tassi di mercato; IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1044 b)le condizioni del contratto di trasferimento impediscono all’entità di vendere o di impegnare le attività originali salvo quando queste sono a garanzia dell’obbligazione a corrispondere flussi finanziari ai beneficiari finali; c) l’entità ha una obbligazione a trasferire qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali senza un ritardo rilevante. Inoltre, l’entità non ha diritto a reinvestire tali flussi finanziari, se non per investimenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definito nell’IPSAS 2 Rendiconto finanziario) durante il breve periodo di regolamento dalla data di incasso alla data del dovuto pagamento ai beneficiari finali, e gli interessi attivi su tali investimenti vengono trasferiti ai beneficiari finali. 22. Quando un’entità trasferisce un’attività finanziaria (vedere paragrafo 20), deve valutare la misura in cui essa mantiene i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria dell’attività finanziaria. In questo caso: a) se l’entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dall’essere proprietaria dell’attività finanziaria, deve eliminare l’attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento; b)se l’entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria dell’attività finanziaria, deve continuare a rilevare l’attività finanziaria; c) se l’entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dall’essere proprietaria dell’attività finanziaria, deve determinare se ha mantenuto il controllo dell’attività finanziaria. In questo caso: i) se l’entità non ha mantenuto il controllo, deve eliminare l’attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel trasferimento; ii) se l’entità ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare l’attività finanziaria nella misura del coinvolgimento residuo nell’attività finanziaria (vedere paragrafo 32). 23. Il trasferimento dei rischi e dei benefici (vedere paragrafo 22) è valutato confrontando l’esposizione dell’entità, prima e dopo il trasferimento, con la variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti dell’attività trasferita. Un’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria di un’attività finanziaria se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell’attività finanziaria non cambia in modo significativo come risultato del 1045 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE trasferimento (per esempio perché l’entità ha venduto un’attività finanziaria soggetta a un accordo di riacquisto a un determinato prezzo o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore). Un’entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria di un’attività finanziaria se la sua esposizione a tale variabilità non è più significativa in relazione alla variabilità totale nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti associati all’attività finanziaria (per esempio perché l’entità ha venduto un’attività finanziaria soggetta solo a un’opzione di riacquisto al suo fair value al momento del riacquisto o ha trasferito una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari da una più ampia attività finanziaria in un accordo quale una subpartecipazione a un finanziamento che soddisfa le condizioni del paragrafo 21). 24. Spesso sarà evidente se l’entità ha trasferito o mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria e non ci sarà alcun bisogno di svolgere alcun calcolo. In altri casi, sarà necessario calcolare e confrontare l’esposizione dell’entità alla variabilità nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti prima e dopo il trasferimento. Il calcolo e il confronto vengono svolti utilizzando come tasso di sconto un adeguato tasso di interesse corrente di mercato. Viene presa in considerazione qualsiasi variabilità ragionevolmente possibile nei flussi finanziari netti dando maggior peso a quei risultati che è più probabile che si verifichino. 25. La circostanza che l’entità abbia mantenuto il controllo (vedere paragrafo 22 c) dell’attività trasferita dipende dall’abilità del cessionario di vendere l’attività. Se il cessionario è in grado di vendere l’attività nella sua interezza a una terza parte non correlata ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza il bisogno di imporre ulteriori restrizioni sul trasferimento, l’entità non ha mantenuto il controllo. In tutti gli altri casi, l’entità ha mantenuto il controllo. I trasferimenti che soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile (vedere paragrafo 22 a) e c) i)) 26. Se un’entità trasferisce un’attività finanziaria in un trasferimento che soddisfa le condizioni per l’eliminazione nella sua totalità e mantiene il diritto a rendere servizi all’attività finanziaria in cambio di un compenso, essa deve rilevare un’attività o una passività originata dal servizio per quel contratto di servizio. Se si ritiene che il compenso che deve essere ricevuto non remunererà l’entità in modo adeguato per lo svolgimento del servizio, una passività originata dall’obbligazione del servizio deve essere rilevata al suo fair value. Se si ritiene che il compenso che deve essere ricevuto costituisca una retribuzione adeguata per il servizio, un’attività originata dal servizio deve essere rilevata per il diritto di servizio a un importo determinato sulla base di una ripartizione del IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1046 valore contabile della più ampia attività finanziaria secondo quanto previsto dal paragrafo 29. 27. Se, come risultato di un trasferimento, un’attività finanziaria è eliminata nella sua totalità, ma ne consegue che l’entità ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, o una passività originata dal servizio, l’entità deve rilevare la nuova attività finanziaria, passività finanziaria o passività originata dal servizio al fair value. 28. Al momento dell’eliminazione di un’attività finanziaria nella sua totalità, la differenza tra: a) il valore contabile, e b)la somma tra i) il corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta) e ii) qualsiasi utile o perdita complessivo che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/ patrimonio netto (vedere paragrafo 64 b)) deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. 29. Se l’attività trasferita è parte di una più ampia attività finanziaria (per esempio quando un’entità trasferisce i flussi finanziari relativi agli interessi che sono parte di uno strumento di debito, vedere paragrafo 18 a)) e la parte trasferita soddisfa interamente le condizioni per l’eliminazione, il valore contabile precedente della più ampia attività finanziaria deve essere ripartito tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che è eliminata, sulla base dei relativi fair value di quelle parti alla data del trasferimento. A questo fine, un’attività di servizio mantenuta deve essere trattata come una parte che continua a essere rilevata. La differenza tra: a) il valore contabile attribuito alla parte eliminata e b)la somma i) del corrispettivo ricevuto per la parte eliminata (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta) e ii) di qualsiasi utile o perdita complessivo attribuito ad essa che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto (vedere paragrafo 64 b)); deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Un utile o perdita complessivo che è stato rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto è ripartito tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata, in base ai relativi fair value. 30. Quando un’entità ripartisce il valore contabile precedente di una più ampia attività finanziaria tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che è eliminata, è necessario determinare il fair value della parte che continua a essere rilevata. Quando un’entità ha una storia di vendita di parti simili alla parte che continua ad essere rilevata o esistono altre transazioni di mercato per 1047 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE tali parti, i prezzi recenti di effettive operazioni forniscono la stima migliore del suo fair value. Quando non sussistono prezzi quotati o operazioni di mercato recenti a sostegno del fair value della parte che continua a essere rilevata in un’operazione di scambio, la migliore stima del fair value è la differenza tra il fair value dell’attività finanziaria più ampia nel suo complesso e il corrispettivo ricevuto dal cessionario per la parte eliminata. Trasferimenti che non soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile (vedere paragrafo 22 b)) 31. Se un trasferimento non comporta un’eliminazione perché l’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria dell’attività trasferita, l’entità deve continuare a riconoscere l’attività trasferita nella sua totalità e deve riconoscere una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto. Negli esercizi successivi, l’entità deve rilevare qualsiasi provento dell’attività trasferita e qualsiasi onere sostenuto con la passività finanziaria. Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite (vedere paragrafo 22 c) ii)) 32. Se un’entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria di un’attività trasferita, e mantiene il controllo dell’attività trasferita, l’entità continua a rilevare l’attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo. La misura del coinvolgimento residuo dell’entità nell’attività trasferita corrisponde alla misura in cui essa si espone alle variazioni del valore dell’attività trasferita. Per esempio: a) quando il coinvolgimento residuo dell’entità è una garanzia sull’attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell’entità è il minore tra i) l’importo dell’attività e ii) l’importo massimo del corrispettivo ricevuto che l’entità potrebbe dover ripagare (“l’importo della garanzia”); b)quando il coinvolgimento residuo è un’opzione venduta o acquistata (o entrambe) sull’attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell’entità è l’importo dell’attività trasferita che l’entità può riacquistare. Tuttavia, in caso di un’opzione put emessa su un’attività che è valutata al fair value, la misura del coinvolgimento residuo dell’entità è limitata al minore tra il fair value dell’attività trasferita e il prezzo di esercizio dell’opzione (vedere paragrafo AG63); c) quando il coinvolgimento residuo dell’entità è un’opzione regolata in disponibilità liquide o termini simili sull’attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell’entità viene valutata nello stesso modo di quello che risulta da opzioni non regolate con disponibilità liquide come illustrato al punto b) sopra. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1048 33. Quando un’entità continua a rilevare un’attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, l’entità rileva anche una passività associata. Nonostante le altre disposizioni di valutazione contenute nel presente Principio, l’attività trasferita e la passività associata sono valutate su una base che riflette i diritti e le obbligazioni che l’entità ha mantenuto. La passività associata è valutata in modo tale che il valore contabile netto dell’attività trasferita e della passività associata è: a) il costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall’entità, se l’attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, o b)pari al fair value dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall’entità valutati su base autonoma, se l’attività trasferita è valutata al fair value. 34. L’entità deve continuare a rilevare qualsiasi provento derivante dall’attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo e deve rilevare qualsiasi onere sostenuto con la passività associata. 35. Al fine della valutazione successiva, le variazioni rilevate nel fair value dell’attività trasferita e della passività associata sono contabilizzate coerentemente l’una con l’altra secondo quanto previsto dal paragrafo 64, e non devono essere compensate. 36. Se il coinvolgimento residuo di un’entità interessa soltanto una parte di un’attività finanziaria (per es. quando un’entità mantiene un’opzione di riacquisto di parte di un’attività trasferita, o mantiene un’interessenza residua che non comporta sostanzialmente il mantenimento di tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria e l’entità mantiene il controllo), l’entità ripartisce il precedente valore contabile dell’attività finanziaria tra la parte che essa continua a rilevare a seguito del coinvolgimento residuo, e la parte che non rileva più sulla base dei relativi fair value alla data del trasferimento. A tal fine, si applicano le disposizioni del paragrafo 30. La differenza tra: a) il valore contabile attribuito alla parte che non è più rilevata, e b)la somma tra i) il corrispettivo ricevuto per la parte che non è più rilevata e ii) qualsiasi utile o perdita complessivo attribuito ad essa che è stato rilevato direttamente in attivo netto/patrimonio netto (vedere paragrafo 64 b) deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Un utile o perdita complessivo che è stato rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto è ripartito tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che non è più rilevata, in base ai relativi fair value. 1049 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 37. Se l’attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, l’opzione prevista nel presente Principio di designare una passività finanziaria come al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio non è applicabile alla passività associata. Tutti i trasferimenti 38. Se un’attività trasferita continua a essere rilevata, l’attività e la passività associate non devono essere compensate. Analogamente, l’entità non deve compensare proventi derivanti dall’attività trasferita con oneri sostenuti con la passività associata (vedere IPSAS 28 paragrafo 47). 39. Se un cedente fornisce una garanzia non in disponibilità liquide (quali strumenti di debito o rappresentativi di capitale) al cessionario, la contabilizzazione della garanzia da parte del cedente e del cessionario dipende dal fatto se il cessionario ha il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia e se il cedente è inadempiente. Il cedente e il cessionario devono contabilizzare la garanzia come segue: a) se il cessionario ha diritto, per contratto o per consuetudine, di vendere o impegnare nuovamente la garanzia, allora il cedente deve riclassificare tale attività nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria separatamente da altre attività (per es. come un’attività data in prestito, strumenti rappresentativi di capitali dati in pegno o credito riacquistato); b)se il cessionario vende la garanzia ricevuta in pegno, questo deve rilevare il corrispettivo di vendita e una passività misurata al fair value per la sua obbligazione a restituire la garanzia; c) se il cedente non adempie ai termini del contratto e non ha più diritto a riscattare la garanzia, questo deve eliminare la garanzia e il cessionario deve rilevare la garanzia come una sua attività misurata inizialmente al fair value o, se ha già venduto la garanzia, eliminare la propria obbligazione a restituire la garanzia; d)a eccezione di quanto disposto in c), il cedente deve continuare a riportare la garanzia come una sua attività, e il cessionario non deve rilevare la garanzia come un’attività. Acquisti e vendite standardizzati di un’attività finanziaria 40. Un acquisto o una vendita standardizzato di attività finanziarie deve essere rilevato ed eliminato, come applicabile, come contabilizzato alla data di negoziazione o alla data di regolamento (vedere Appendice A paragrafi AG68-AG71). Eliminazione contabile di una passività finanziaria IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1050 41. L’entità deve eliminare una passività finanziaria (o una parte di una passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimonialefinanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta – ovvero, quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, soppressa, cancellata oppure scaduta. 42. Uno scambio tra colui che acquista e colui che cede in prestito strumenti di debito con termini contrattuali sostanzialmente diversi, deve essere contabilizzato come un’estinzione della passività finanziaria originaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria. Analogamente una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa (che sia o meno attribuibile alla difficoltà finanziaria del debitore) deve essere contabilizzata come un’estinzione dell’originaria passività finanziaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria. 43. La differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria (o parte di una passività finanziaria) estinta o trasferita a un’altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Quando un’obbligazione è soppressa dal finanziatore o assunta da un terzo nell’ambito di un’operazione senza corrispettivo equivalente, l’entità applica l’IPSAS 23. 44. Se un’entità riacquista una parte di una passività finanziaria, l’entità deve suddividere il precedente valore contabile della passività finanziaria tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata in base ai relativi fair value alla data del riacquisto. La differenza tra a) il valore contabile attribuito alla parte stornata e b) il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, per la parte eliminata deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Valutazione Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie 45. Quando un’attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un’entità deve misurarla al suo fair value più, nel caso di un’attività o passività finanziaria non al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di attività o passività finanziarie. 46. Quando un’entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per un’attività che è successivamente valutata al costo o al costo ammortizzato, l’attività è rilevata inizialmente al suo fair value alla data di negoziazione (vedere Appendice A paragrafi AG68-AG71). 1051 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Valutazione successiva di attività finanziarie 47. Ai fini della valutazione di un’attività finanziaria successiva alla rilevazione iniziale, il presente Principio classifica le attività finanziarie nelle seguenti quattro categorie definite nel paragrafo 10: a) attività finanziarie valutate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio; b)investimenti posseduti sino alla scadenza; c) finanziamenti e crediti, e d)attività finanziarie disponibili per la vendita. Queste categorie si applicano alla valutazione e alla rilevazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio secondo il presente Principio. L’entità può utilizzare altre descrizioni per queste categorie o altre categorizzazioni nel presentare le informazioni in bilancio?. L’entità deve indicare nelle note l’informativa richiesta dall’IPSAS 30. 48. Dopo la rilevazione iniziale, l’entità deve valutare le attività finanziarie, inclusi i derivati che costituiscono attività, ai loro fair value, senza alcuna deduzione per i costi di transazione che possono essere sostenuti nella vendita o altra dismissione, eccezion fatta per le seguenti attività finanziarie: a) finanziamenti e crediti come definiti nel paragrafo 10, che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo; b)investimenti posseduti sino alla scadenza come definiti nel paragrafo 10, che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, e c) investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value non può essere misurato attendibilmente, e i derivati che vi sono correlati e che devono essere regolati con la consegna di tali strumenti rappresentativi di capitale non quotati, che devono essere valutati al costo (vedere Appendice A paragrafi AG113 e AG114). Le attività finanziarie che sono designate come elementi coperti sono soggette alla valutazione secondo quanto previsto dalle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura nei paragrafi 99-113. Tutte le attività finanziarie eccetto quelle valutate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio sono soggette a una verifica per riduzione di valore in conformità ai paragrafi 67-79 e all’Appendice A paragrafi AG117-AG126. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1052 Valutazione successiva di passività finanziarie 49. Dopo la rilevazione iniziale, un’entità deve valutare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, ad eccezione di: a) passività finanziarie valutate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono essere valutate al fair value eccetto un derivato che è una passività ed è correlato e deve essere regolato con la consegna di uno strumento non quotato rappresentativo di capitale il cui fair value non può essere valutato attendibilmente, che deve essere valutato al costo; b)passività finanziarie che si originano quando un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l’eliminazione o quando si applica l’approccio del coinvolgimento residuo. I paragrafi 31 e 33 si applicano alla valutazione di tali passività finanziarie; c) contratti di garanzia finanziaria definiti nel paragrafo 10. Dopo la rilevazione iniziale, l’emittente di un tale contratto deve (a meno che non si applichi il paragrafo 49 a) o b)) valutarlo al valore maggiore tra: i) l’importo determinato secondo l’IPSAS 19; e ii) l’importo rilevato inizialmente (vedere paragrafo 45) meno, ove applicabile, l’ammortamento accumulato rilevato in conformità all’IPSAS 9; d)impegni all’erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. Dopo la rilevazione iniziale, l’emittente di un tale impegno deve (a meno che non si applichi il paragrafo 49 a)) valutarlo al valore maggiore tra: i) l’importo determinato secondo l’IPSAS 19; e ii) l’importo rilevato inizialmente (vedere paragrafo 45) meno, ove applicabile, l’ammortamento accumulato rilevato in conformità all’IPSAS 9. Le passività finanziarie che sono designate come elementi coperti sono soggette alla valutazione in base alle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura contenute nei paragrafi 99-113. Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value 50. Nella determinazione del fair value di un’attività finanziaria o di una passività finanziaria al fine di applicare il presente Principio, l’IPSAS 28 1053 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE o l’IPSAS 30, un’entità deve applicare i paragrafi AG101-AG115 dell’Appendice A. 51. La migliore evidenza del fair value è l’esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo. Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, un’entità determina il fair value utilizzando una tecnica di valutazione. La finalità dell’utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l’operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni di carattere operativo. Le tecniche di valutazione includono l’utilizzo di recenti operazioni eseguite a condizioni normali di mercato tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il riferimento al fair value corrente di un altro strumento che è sostanzialmente lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un prezzo allo strumento e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l’entità utilizza tale tecnica. La tecnica di valutazione scelta utilizza al massimo i fattori di mercato mentre si affida il meno possibile a fattori specifici dell’entità. Essa incorpora tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nel fissare un prezzo ed è coerente con le metodologie economiche accettate per prezzare gli strumenti finanziari. Periodicamente, un’entità calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato nello stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basati su qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile. 52. Il fair value di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un deposito a vista), non è inferiore all’importo esigibile a richiesta, attualizzato a partire dalla prima data in cui ne potrebbe essere richiesto il pagamento. Riclassificazioni 53. Un'entità: a) non deve riclassificare un derivato dalla categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio mentre è posseduto o emesso; b) non deve riclassificare alcuno strumento finanziario dalla categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio se al momento della rilevazione iniziale è stato designato dall'entità al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio; c) se un'attività finanziaria non è più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve (sebbene l'attività finanziaria possa essere stata acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve), può riclassificare tale attività IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1054 finanziaria dalla categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio se sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 55 o 57. Un'entità non deve riclassificare alcuno strumento finanziario nella categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio dopo la rilevazione iniziale. 54. I seguenti cambiamenti di circostanze non sono riclassificazioni ai fini del paragrafo 53: a) un derivato che era in precedenza uno strumento di copertura designato ed efficace in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto non presenta più tali caratteristiche, e b) un derivato che diventa uno strumento di copertura designato ed efficace in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto. 55. Un'attività finanziaria alla quale si applica il paragrafo 53 c) (ad eccezione di un'attività finanziaria del tipo descritto al paragrafo 57) può essere riclassificata dalla categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio solo in rare circostanze. 56. Se un'entità riclassifica un'attività finanziaria dalla categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio conformemente al paragrafo 55, l'attività finanziaria deve essere riclassificata al suo fair value alla data della riclassificazione. L'utile o la perdita già rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio non devono essere ripristinati. Il fair value dell'attività finanziaria alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo o costo ammortizzato a seconda dei casi. 57. Un'attività finanziaria alla quale si applica il paragrafo 53 c) che avrebbe soddisfatto la definizione di finanziamenti e crediti (se l'attività finanziaria non avesse dovuto essere classificata come posseduta per la negoziazione alla rilevazione iniziale) può essere riclassificata dalla categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio se l'entità ha l'intenzione e la capacità di possedere l'attività finanziaria nel prevedibile futuro o fino a scadenza. 58. Un'attività finanziaria classificata come disponibile per la vendita che avrebbe soddisfatto la definizione di finanziamenti e crediti (se non fosse stata designata come disponibile per la vendita) può essere riclassificata dalla categoria "disponibile per la vendita" nella categoria "finanziamenti e crediti" se l'entità ha l'intenzione e la capacità di possedere l'attività finanziaria nel prevedibile futuro o fino a scadenza. 59. Se un'entità non riclassifica un'attività finanziaria nella categoria del fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio in conformità al paragrafo 57, o 1055 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE nella categoria disponibile per la vendita in conformità al paragrafo 58, essa deve riclassificare l'attività finanziaria al fair value alla data della riclassificazione. Per un'attività finanziaria riclassificata conformemente al paragrafo 57, l'utile o la perdita già rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio non devono essere ripristinati. Il fair value dell'attività finanziaria alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo o costo ammortizzato a seconda dei casi. Per un'attività finanziaria riclassificata dalla categoria "disponibile per la vendita" conformemente al paragrafo 58, l'utile o la perdita precedenti su tale attività che sono stati rilevati direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto conformemente al paragrafo 64 b) devono essere contabilizzati conformemente al paragrafo 63. 60. Se in seguito ad un cambiamento di volontà o capacità, non è più appropriato classificare un investimento come posseduto sino alla scadenza, esso deve essere riclassificato come disponibile per la vendita e rimisurato al fair value, e la differenza tra il suo valore contabile e il fair value deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 64 b). 61. Ogni qualvolta le vendite o le riclassificazioni di un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza non soddisfano alcuna delle condizioni di cui al paragrafo 10, qualsiasi investimento posseduto sino alla scadenza che residua deve essere riclassificato come disponibile per la vendita. Al momento di tali riclassificazioni, la differenza tra il loro valore contabile e il fair value deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 64 b). 62. Se una valutazione attendibile si rende disponibile per un’attività o una passività finanziaria per la quale tale valutazione non era precedentemente disponibile, e per l’attività o passività è richiesta la valutazione al fair value qualora sia disponibile una valutazione attendibile (vedere paragrafi 48 c) e 49), l’attività o passività deve essere rimisurata al fair value, e la differenza tra il suo valore contabile e il fair value deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 64. 63. Se, in seguito a un cambiamento di volontà o capacità di detenere l’attività sino alla scadenza o nelle rare circostanze in cui una valutazione attendibile del fair value non sia più disponibile (vedere paragrafi 48 c) e 49) o poiché sono trascorsi i “due esercizi precedenti” di cui al paragrafo 10, diviene appropriato iscrivere un’attività finanziaria o una passività finanziaria al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al fair value; il valore al fair value dell’attività o passività finanziaria contabilizzato a quella data diviene il suo nuovo costo o costo ammortizzato, come applicabile. Qualsiasi precedente utile o perdita su tale attività che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto in conformità alle disposizioni del paragrafo 64 b) deve essere contabilizzato come segue: IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1056 a) nel caso di un’attività finanziaria con una scadenza fissa, l’utile o la perdita deve essere ammortizzato nell’avanzo o disavanzo di esercizio lungo il corso della vita utile residua dell’investimento posseduto sino alla scadenza utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Qualsiasi differenza tra il nuovo costo ammortizzato e l’importo a scadenza deve inoltre essere ammortizzata lungo il corso della vita utile residua dell’attività finanziaria utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, in modo similare all’ammortamento di un premio e di uno sconto. Se l’attività finanziaria subisce successivamente una riduzione di valore, qualsiasi utile o perdita che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto è rilevato nell'avanzo o disavanzo di esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 76; b)nel caso di un’attività finanziaria che non ha una scadenza fissa, l’utile o la perdita deve essere rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto fin quando l’attività finanziaria non viene venduta o diversamente alienata, e allora sarà rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Se l’attività finanziaria subisce successivamente una riduzione di valore, qualsiasi utile o perdita che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto è rilevato nell'avanzo o disavanzo di esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 76. Utili e perdite 64. Un utile o una perdita derivante da una variazione di fair value di un’attività o di una passività finanziaria che non costituisce parte di una relazione di copertura (vedere paragrafi 99–113) deve essere rilevato come segue. a) Un utile o una perdita relativo a un’attività o passività finanziaria classificata al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio; b)un utile o una perdita su un’attività finanziaria disponibile per la vendita deve essere rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto attraverso il prospetto delle variazioni dell’attivo netto/patrimonio netto (vedere IPSAS 1), ad eccezione delle perdite per riduzione di valore (vedere paragrafi 76-79) e degli utili e perdite su cambi (vedere Appendice A paragrafo AG116), fino a quando l’attività finanziaria non è eliminata contabilmente, e quindi l’utile o la perdita complessivo precedentemente rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto sarà rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Tuttavia, l’interesse calcolato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo (vedere paragrafo 10) viene rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio (vedere IPSAS 9); i dividendi o le distribuzioni similari su uno 1057 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando sorge il diritto dell’entità a ricevere il pagamento (vedere IPSAS 9). 65. Per quanto riguarda le attività e passività finanziarie iscritte al costo ammortizzato (vedere paragrafi 48 e 49), un utile o una perdita è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando l’attività o la passività finanziaria è eliminata o quando ha subito una riduzione di valore, e attraverso l’ammortamento. Tuttavia, per le attività o passività finanziarie che sono elementi coperti (vedere i paragrafi 87-94 e Appendice A paragrafi AG131-AG141) la contabilizzazione dell’utile o della perdita deve avvenire in base ai paragrafi 99-113. 66. Se un’entità rileva le attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data del regolamento (vedere paragrafo 40 e Appendice A paragrafi AG68 e AG71), qualsiasi variazione di fair value dell’attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data della negoziazione e la data di regolamento non è rilevata per le attività iscritte al costo o al costo ammortizzato (ad eccezione delle perdite per riduzione di valore). Per le attività iscritte al fair value, tuttavia, la variazione di fair value deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio o nell’attivo netto/patrimonio netto, a seconda del trattamento più appropriato in conformità al paragrafo 64. Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie 67. L’entità deve valutare alla data di chiusura di ciascun esercizio se vi è qualche obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore. Se esiste una tale evidenza, l’entità deve applicare il paragrafo 72 (per le attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato), il paragrafo 75 (per le attività finanziarie iscritte al costo) o il paragrafo 76 (per le attività finanziarie disponibili per la vendita) per determinare l’importo di eventuali perdite per riduzione di valore. 68. Un’attività o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore e le perdite per riduzione di valore sono sostenute se, e soltanto se, vi è l’obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività (un “evento di perdita”) e tale evento (o eventi) di perdita ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell’attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie che possono essere stimati attendibilmente. Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la riduzione di valore. Invece è l’effetto combinato di diversi eventi che può avere causato la riduzione di valore. Le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate. L’obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività ha IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1058 subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono all’attenzione del possessore dell’attività in merito ai seguenti eventi di perdita: a) significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore; b)una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale; c) il finanziatore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; d)sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria; e) la scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; f) dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo, ivi inclusi: i) cambiamenti sfavorevoli nello stato dei pagamenti dei beneficiari nel gruppo (per esempio un numero maggiore di pagamenti in ritardo), o ii) condizioni economiche locali o nazionali che sono correlate alle inadempienze relative alle attività all’interno del gruppo (per esempio, un aumento del tasso di disoccupazione nell’area geografica dei beneficiari, una diminuzione dei prezzi del petrolio per attività date in prestito a produttori di petrolio, o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni del settore che ricadono sui beneficiari nel gruppo). 69. La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti finanziari dell’entità non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una riduzione di valore. Un declassamento nel merito di credito di un’entità non costituisce, di per sé, una evidenza di una riduzione di valore, sebbene ciò possa essere indicativo di una riduzione di valore se considerato congiuntamente ad altre informazioni disponibili. Una diminuzione di fair value dell’attività finanziaria al di sotto del suo costo o costo ammortizzato non è necessariamente indicazione di riduzione di valore (per esempio, una diminuzione di fair value di un investimento in uno strumento di debito che risulti da un aumento nel tasso di interesse privo di rischio). 70. In aggiunta ai tipi di evento nel paragrafo 68, l’obiettiva evidenza di riduzione di valore per un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale 1059 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE include informazioni circa importanti cambiamenti con un effetto avverso che si sono verificati nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui l’emittente opera, e indica che il costo dell’investimento in uno strumento rappresentativo di capitale può non essere recuperato. Una diminuzione significativa o prolungata di fair value di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è inoltre un’evidenza obiettiva di riduzione di valore. 71. In alcuni casi i dati osservabili necessari per valutare l’importo di una riduzione di valore su un’attività finanziaria possono essere limitati, o non più del tutto rilevanti, per le circostanze attuali. Per esempio, questo può succedere quando un beneficiario è in difficoltà finanziaria e ci sono pochi dati storici disponibili relativi a beneficiari similari. In tali casi, un’entità utilizza la sua esperienza valutativa nello stimare l’importo di eventuali perdite per riduzione di valore. Analogamente, un’entità utilizza la propria esperienza valutativa per adeguare i dati osservabili per un gruppo di attività finanziarie alle circostanze attuali (vedere paragrafo AG122). L’impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l’attendibilità. Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato 72. Se sussistono evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su finanziamenti e crediti o investimenti posseduti sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato, l’importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati (escludendo perdite su crediti futuri che non sono state sostenute) scontato al tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria (ossia il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale). Il valore contabile dell’attività deve essere ridotto direttamente o tramite l’uso di un accantonamento. L’importo della perdita deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. 73. Un’entità prima valuta se l’evidenza obiettiva della riduzione di valore esiste individualmente per attività finanziarie che sono individualmente significative, e individualmente o collettivamente per attività finanziarie che non sono significative individualmente (vedere paragrafo 68). Se un’entità determina che non esiste alcuna evidenza obiettiva di riduzione di valore per un’attività finanziaria valutata individualmente, sia essa significativa o meno, essa include le attività in un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche similari di rischio di credito e le valuta collettivamente per verificare se esiste una riduzione di valore. Le attività che sono valutate individualmente per riduzione di valore e per le quali una perdita per riduzione di valore è rilevata o continua ad essere rilevata, non sono incluse in una valutazione collettiva di riduzione di valore. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1060 74. Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e la diminuzione può essere oggettivamente collegata a un evento che si è verificato dopo che la riduzione di valore è stata rilevata (quale un miglioramento nella solvibilità finanziaria del debitore), la perdita per riduzione di valore rilevata precedentemente deve essere stornata direttamente o attraverso la rettifica dell’accantonamento. Il ripristino di valore non deve determinare, alla data in cui il valore originario dell’attività finanziaria è ripristinato, un valore contabile dell’attività finanziaria superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto alla data in cui la perdita per riduzione di valore viene stornata nel caso in cui la perdita per riduzione di valore non fosse stata rilevata. L’importo della perdita deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Attività finanziarie iscritte al costo 75. Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su uno strumento rappresentativo di capitale non quotato e che non è valutato al fair value perché il suo fair value non può essere valutato attendibilmente, o su un’attività derivata che è collegata a, e deve essere regolata con, la consegna di tale strumento non quotato rappresentativo di capitale, l’importo della perdita per riduzione di valore viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività finanziaria e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati e attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per un’attività finanziaria similare (vedere il paragrafo 48 c) e l’Appendice A, paragrafi AG113 e AG114). Tali perdite per riduzione di valore non devono essere ripristinate. Attività finanziarie disponibili per la vendita 76. Quando è stata rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto una riduzione di fair value di un’attività finanziaria disponibile per la vendita e sussistono evidenze obiettive che l’attività ha subito una riduzione di valore (vedere paragrafo 68), la perdita cumulativa che è stata rilevata direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto deve essere eliminata dall’attivo netto/patrimonio netto e rilevata nell'avanzo o disavanzo di esercizio anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata. 77. L’ammontare della perdita complessiva che viene riclassificata dall’attivo netto/patrimonio netto ed è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio conformemente al paragrafo 76, sarà pari alla differenza tra il costo di acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso della quota capitale e dell’ammortamento) e il fair value corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore di quell’attività finanziaria precedentemente rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. 1061 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 78. Le perdite per riduzione di valore rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio e relative a un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale classificato come disponibile per la vendita, non devono essere stornate con effetto rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. 79. Se, in un periodo successivo, il fair value di uno strumento di debito classificato come disponibile per la vendita aumenta e l’incremento può essere correlato oggettivamente a un evento che si verifica dopo che la perdita per riduzione di valore era stata rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio, la perdita per riduzione di valore deve essere eliminata, con l’importo stornato rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Coperture 80. Qualora esista una designata relazione di copertura tra uno strumento di copertura e un elemento coperto come descritto nei paragrafi 95-98 e nell’Appendice A, paragrafi AG142-AG144, la contabilizzazione dell’utile o perdita sullo strumento di copertura e sull’elemento coperto deve attenersi ai paragrafi 99-113. Strumenti di copertura Strumenti che soddisfano le condizioni per essere designate 81. Il presente Principio, ad eccezione dell’ipotesi di alcune opzioni vendute, non limita le circostanze in cui un derivato può essere designato come uno strumento di copertura, se sono soddisfatte le condizioni di copertura del paragrafo 98 (vedere Appendice A paragrafo AG127). Tuttavia, un’attività o una passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura solo per una copertura di un rischio di cambio in valuta estera. 82. Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto strumenti che riguardano una parte esterna all’entità che redige il bilancio (ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura. Sebbene singole entità di un gruppo o singole divisioni di una entità possano stipulare operazioni di copertura con altre entità del gruppo o altre divisioni dell’entità, tali operazioni infragruppo sono totalmente eliminate in sede di consolidamento. Quindi, tali operazioni di copertura non soddisfano le condizioni necessarie per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato del gruppo. Tuttavia, queste possono soddisfare le condizioni per essere contabilizzate come copertura nel bilancio individuale o bilancio separato di singole entità all’interno del gruppo, a patto che siano esterne alla singola entità cui si riferisce il bilancio. Designazione di strumenti di copertura IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1062 83. Solitamente esiste un’unica valutazione al fair value per uno strumento di copertura nel suo insieme e i fattori che causano variazioni di fair value sono interdipendenti. Perciò, una relazione di copertura è designata da un’entità per uno strumento di copertura nel suo insieme. Le sole eccezioni consentite sono: a) separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designare come strumento di copertura soltanto il cambiamento nel valore intrinseco di un’opzione ed escludere la variazione nel suo valore temporale, e b)separare l’elemento interesse e il prezzo a pronti di un contratto forward. Queste eccezioni sono consentite perché il valore intrinseco dell’opzione ed il premio sul contratto forward generalmente possono essere valutati distintamente. Una strategia di copertura dinamica che valuta sia il valore intrinseco sia quello temporale di un contratto di opzione può essere classificata come strumento di copertura. 84. Una proporzione dell’intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nozionale, può essere designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tuttavia, una relazione di copertura non può essere designata solo per una parte del periodo di tempo per cui uno strumento di copertura è in circolazione. 85. Un singolo strumento di copertura può essere designato come una copertura di più di un tipo di rischio, a condizione che a) i rischi coperti possano essere identificati chiaramente; b) l’efficacia della copertura possa essere dimostrata e c) sia possibile assicurare che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio. 86. Due o più derivati o loro proporzioni (o nel caso di una copertura di un rischio di valuta, due o più strumenti non derivati o loro proporzioni, o una combinazione di strumenti derivati e non derivati o loro proporzioni) possono essere visti in combinazione e unitamente designati come strumento di copertura incluso quando il(i) rischio(i) derivante(i) da alcuni derivati compensa(no) quelli derivanti da altri. Tuttavia, un collar su tasso di interesse o altro strumento derivato che abbini un’opzione emessa e un’opzione acquistata non si qualifica come uno strumento di copertura se esso è, in effetti, un’opzione venduta netta (ossia, per la quale viene ricevuto un premio netto). Analogamente, due o più strumenti (o loro proporzioni) possono essere designati come strumenti di copertura soltanto se nessuno di questi è un’opzione venduta o un’opzione venduta netta. Elementi coperti Elementi che soddisfano le condizioni per la designazione 87. Un elemento coperto può essere un’attività o una passività rilevata, un impegno irrevocabile non rilevato, un’operazione programmata altamente 1063 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE probabile o un investimento netto in una gestione estera. L’elemento coperto può essere a) una singola attività, passività, impegno irrevocabile, un’operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera, b) un gruppo di attività, passività, impegni irrevocabili, operazioni programmate altamente probabili o investimenti netti in gestioni estere con caratteristiche di rischio similari o c) in una copertura di un portafoglio di rischio di tasso di interesse soltanto, una parte del portafoglio di attività o passività finanziarie che condividono il rischio coperto. 88. A differenza dei finanziamenti e dei crediti, un investimento posseduto sino alla scadenza non può essere un elemento coperto in riferimento al rischio di tasso di interesse o al rischio di pagamento anticipato, perché la designazione di un investimento posseduto sino alla scadenza richiede l’intenzione di possedere l’investimento sino alla scadenza senza alcuna relazione alle variazioni del fair value o ai flussi finanziari di tale investimento attribuibili ai cambiamenti nei tassi di interesse. Tuttavia, un investimento posseduto sino alla scadenza può essere un elemento coperto con riferimento ai rischi derivanti da variazioni dei tassi di cambio delle valute estere e del rischio di credito. 89. Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all’entità possono essere designati come elementi coperti. Ne consegue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità nello stesso gruppo soltanto nei bilanci individuali o nei bilanci separati di quelle entità e non nei bilanci consolidati del gruppo. Come eccezione, il rischio di valuta estera di un elemento monetario infragruppo (per esempio, un debito/credito tra due entità controllate) può soddisfare le condizioni per essere contabilizzato come un elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un’esposizione agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati eliminati completamente in sede di consolidamento secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Secondo quanto previsto dall’IPSAS 4, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell’operazione di consolidamento quando l’elemento monetario viene negoziato tra due entità del gruppo che hanno diverse valute funzionali. Inoltre, il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile può soddisfare le condizioni per essere contabilizzato come un elemento coperto nel bilancio consolidato a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale della entità che effettua l’operazione e che il rischio di cambio abbia un effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato. Designazione di elementi finanziari come elementi coperti IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1064 90. Se l’elemento coperto è un’attività o una passività finanziaria, esso può essere un elemento coperto in riferimento ai rischi associati soltanto a una parte dei flussi finanziari o fair value (quali uno o più flussi finanziari contrattuali selezionati o parti di questi o una percentuale del fair value) a patto che si possa valutarne l’efficacia. Per esempio, una parte identificabile e separatamente valutabile dell’esposizione al tasso di interesse di un’attività o passività fruttifera di interessi può essere designata come il rischio coperto (quale un tasso di interesse privo di rischio o un tasso di interesse di riferimento come componente dell’esposizione totale al tasso di interesse di uno strumento finanziario coperto). 91. In un’operazione di copertura di fair value dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in tale copertura), la parte coperta può essere designata in termini di un importo in valuta (ossia un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come singola attività (o passività). Sebbene il portafoglio, ai fini della gestione del rischio, possa includere attività e passività, l’importo designato è un importo di attività o un importo di passività. La designazione di un importo netto che includa attività e passività non è consentita. L’entità può coprire una parte del rischio di tasso di interesse associato a questo importo designato. Per esempio, nel caso di una copertura di un portafoglio che contenga attività rimborsabili anticipatamente, l’entità può coprire la variazione di fair value che è attribuibile a un cambiamento nel tasso di interesse coperto sulla base delle date di revisione dei prezzi attese, invece che su quelle contrattuali. Quando la parte coperta si basa sulle date di revisione dei prezzi attese, l’effetto che i cambiamenti in un tasso di interesse coperto hanno su tali date attese di revisione dei prezzi, deve essere incluso nella determinazione della variazione di fair value dell’elemento coperto. Di conseguenza, se un portafoglio che contiene elementi rimborsabili anticipatamente è coperto con un derivato non rimborsabile anticipatamente, insorge l’inefficacia qualora siano riviste le date in cui ci si attende che gli elementi del portafoglio coperto siano rimborsabili anticipatamente, o le date dell’effettivo pagamento anticipato differiscano da quelle previste. Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti 92. Se l’elemento coperto è un’attività o una passività non finanziaria, esso deve essere designato come elemento coperto a) per i rischi di cambio o b) nel suo insieme per tutti i rischi , a causa della difficoltà di isolare e valutare la parte appropriata delle variazioni dei flussi finanziari o fair value attribuibile a specifici rischi, diversi dal rischio di cambio. Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti 93. Attività o passività similari devono essere aggregate e coperte come un gruppo, soltanto se le singole attività o le singole passività che compongono il gruppo condividono l’esposizione al rischio che è designato come coperto. 1065 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Inoltre, si suppone che la variazione di fair value attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo deve risultare approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva di fair value attribuibile al rischio coperto del gruppo di elementi. 94. Poiché un’entità accerta l’efficacia della copertura tramite la comparazione tra la variazione di fair value o di flussi finanziari di uno strumento di copertura (o di un gruppo di strumenti di copertura similari) e quella di un elemento coperto (o di un gruppo di elementi coperti similari), la comparazione di uno strumento di copertura con la posizione netta complessiva (per esempio, il risultato netto di tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che con uno specifico elemento coperto, non si qualifica come contabilizzazione di copertura. Contabilizzazione delle operazioni di copertura 95. La contabilizzazione delle operazioni di copertura rileva gli effetti di compensazione sull’avanzo o disavanzo di esercizio derivanti dalle variazioni di fair value dello strumento di copertura e dello strumento coperto. 96. Le relazioni di copertura sono di tre tipi: a) copertura di fair value: una copertura dell’esposizione alle variazioni di fair value di un’attività o passività rilevata o di un impegno irrevocabile non rilevato, o di una parte identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e che potrebbe influire sull’avanzo o disavanzo di esercizio; b)copertura di un flusso finanziario: una copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che i) è attribuibile a un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata (quali tutti o una parte dei pagamenti per interessi futuri su un debito a tasso variabile) o a un’operazione programmata altamente probabile e che ii) potrebbe influire sull’avanzo o disavanzo di esercizio; c) copertura di un investimento netto in una gestione estera come definito nell’IPSAS 4. 97. Una copertura del rischio di valuta estera di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come una copertura di fair value o come una copertura di flusso finanziario. 98. Una relazione di copertura soddisfa le condizioni per essere qualificata come operazione di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 99113 se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte. a) All’inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell’entità nella IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1066 gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l’identificazione dello strumento di copertura, l’elemento o l’operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l’entità valuterà l’efficacia dello strumento di copertura nel compensare l’esposizione alle variazioni di fair value o dei flussi finanziari dell’elemento coperto attribuibili al rischio coperto; b)ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace (vedere Appendice A paragrafi AG145-156) nel realizzare la compensazione delle variazioni di fair value o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente alla strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura; c) per le coperture di flussi finanziari, un’operazione programmata che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un’esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe in definitiva incidere sull’avanzo o disavanzo di esercizio; d)l’efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata, ossia è possibile valutare attendibilmente il fair value o i flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto, nonché il fair value dello strumento di copertura (vedere paragrafi 48 e 49 e Appendice A paragrafi AG113 e AG114 per indicazioni supplementari sulla determinazione del fair value); e) la copertura è valutata su base continuativa e si è determinato effettivamente che è stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata. Coperture di fair value 99. Se una copertura di fair value soddisfa le condizioni del paragrafo 98 nel corso dell’esercizio, deve essere contabilizzata come segue: a) l’utile o la perdita risultante dalla rivalutazione dello strumento di copertura al fair value (per uno strumento derivato di copertura) o il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 (per uno strumento non derivato di copertura) deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, e b)l’utile o la perdita sull’elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell’elemento coperto e deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Questa disposizione si applica anche se l’elemento coperto è invece valutato al costo. La rilevazione dell’utile o della perdita 1067 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE attribuibile al rischio coperto nell’avanzo o disavanzo di esercizio si applica anche se l’elemento coperto è un’attività finanziaria disponibile per la vendita. 100. Per una copertura di fair value dell’esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), la disposizione nel paragrafo 99 b) può essere soddisfatta presentando l’utile o la perdita attribuibile all’elemento coperto: a) in una singola voce distinta all’interno dell’attivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l’elemento coperto è un’attività, o b)in una singola voce distinta all’interno del passivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l’elemento coperto è una passività. Le voci distinte a cui si fa riferimento in a) e b) devono essere presentate immediatamente dopo le attività o passività finanziarie. Gli importi inclusi in queste voci devono essere rimossi dal prospetto della situazione patrimonialefinanziaria quando le attività o passività a cui fanno riferimento sono eliminate contabilmente. 101. Se sono coperti solo alcuni rischi particolari attribuibili a un elemento coperto, le variazioni rilevate nel fair value dell’elemento coperto non correlate alla copertura sono iscritte secondo le disposizioni del paragrafo 64. 102. Un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 99 se: a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato (a questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della strategia documentata di copertura dell’entità); b)la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 98, o c) l’entità revoca la designazione. 103. Qualsiasi rettifica derivante dal paragrafo 99 b) al valore contabile di uno strumento finanziario coperto per il quale è utilizzato il criterio dell’interesse effettivo (o, nel caso di una copertura del portafoglio del rischio di tassi di interesse, alla voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria descritta nel paragrafo 100) deve essere ammortizzata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. L’ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare non più tardi di quando l’elemento coperto cessa di essere rettificato per le variazioni del suo fair value attribuibili al rischio coperto. La rettifica si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data in cui ha inizio l’ammortamento. Tuttavia, se, nel caso della IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1068 copertura di fair value dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività finanziarie o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), l’ammortamento utilizzando un tasso di interesse effettivo ricalcolato non è fattibile, la rettifica deve essere ammortizzata utilizzando un metodo a quote costanti. La rettifica deve essere completamente ammortizzata alla scadenza dello strumento finanziario o, nel caso di copertura di un portafoglio dal rischio di tasso di interesse, alla scadenza del relativo periodo di revisione dei prezzi. 104. Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come un elemento coperto, la variazione complessiva successiva del fair value dell’impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto è rilevata come un’attività o una passività con l’utile o perdita corrispondente rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio (vedere paragrafo 99 b)). Anche le variazioni di fair value dello strumento di copertura sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio. 105. Quando un’entità sottoscrive un impegno irrevocabile ad acquistare un’attività o assumere una passività che è un elemento coperto in una copertura di fair value, il valore contabile iniziale dell’attività o passività che risulta dall’adempimento dell’impegno irrevocabile è rettificato per includere la variazione complessiva nel fair value dell’impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto che è stato rilevato nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria. Coperture di flussi finanziari 106. Se una copertura di flussi finanziari soddisfa le condizioni del paragrafo 98 nel corso dell’esercizio, essa deve essere contabilizzata come segue: a) la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace (vedere paragrafo 98) deve essere rilevata direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto attraverso il prospetto delle variazioni dell’attivo netto/patrimonio netto, e b)la parte inefficace dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. 107. Più specificatamente, la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata come segue: a) la componente separata dell’attivo netto/patrimonio netto associata all’elemento coperto è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti): i) l’utile o la perdita complessiva sullo strumento di copertura dall’inizio della copertura, e 1069 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE ii) la variazione complessiva nel fair value (al valore attuale) dei flussi finanziari futuri attesi sull’elemento coperto dall’inizio della copertura; b)l’eventuale utile o perdita residui sullo strumento di copertura o un componente designato di questo (che non è una copertura efficace) è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, e c) se la strategia documentata di gestione del rischio adottata da un’entità per una particolare relazione di copertura esclude dalla valutazione dell’efficacia della copertura una specifica componente dell’utile o della perdita o i flussi finanziari correlati dello strumento di copertura (vedere paragrafi 83, 84, e 98 a)), tale componente esclusa dell’utile o della perdita è rilevata in conformità alle disposizioni del paragrafo 64. 108. Se una copertura di un’operazione programmata successivamente comporta la rilevazione di un’attività o di una passività finanziaria, gli utili o le perdite associati che erano stati rilevati direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto stabilito dal paragrafo 106, devono essere riclassificati nello stesso periodo o negli stessi periodi nei quali i flussi finanziari coperti previsti incidono sull’avanzo o sul disavanzo di esercizio (come nei periodi in cui sono rilevati gli interessi attivi o passivi). Tuttavia, se l’entità prevede che una perdita, o una parte di essa, rilevata direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto non sarà recuperata in uno o più periodi futuri, deve riclassificare nell’avanzo o disavanzo di esercizio l’importo che prevede di non recuperare. 109. Se una copertura di un’operazione programmata comporta successivamente l’iscrizione di un’attività o una passività non finanziaria, o un’operazione programmata per un’attività o passività non finanziaria diventa un impegno irrevocabile per il quale si applica la contabilizzazione di copertura di fair value, allora l’entità deve applicare a) o b) riportati di seguito: a) riclassificare gli utili e le perdite associati che erano stati rilevati direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto stabilito dal paragrafo 106, nell'avanzo o disavanzo di esercizio dello stesso periodo o degli stessi periodi nei quali l’attività acquisita o la passività assunta incide sull’avanzo o sul disavanzo di esercizio (come nei periodi in cui l’ammortamento o le rimanenze sono rilevati come un costo). Tuttavia, se l’entità prevede che tutta la perdita, o una parte di essa, rilevata direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto non sarà recuperata in uno o più periodi futuri, deve riclassificare dall’attivo netto/patrimonio netto nell’avanzo o disavanzo di esercizio l’importo che prevede di non recuperare; IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1070 b)eliminare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto previsto dal paragrafo 106, e includerli nel costo iniziale o altro valore contabile dell’attività o della passività. 110. Un’entità deve adottare come suo principio contabile a) o b) del paragrafo 109 e applicarlo uniformemente a tutte le coperture a cui il paragrafo 109 fa riferimento. 111. Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate nei paragrafi 108 e 109, gli importi che erano stati rilevati direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto devono essere rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio dello stesso periodo o degli stessi periodi in cui i flussi finanziari attesi coperti incidono sull’avanzo o disavanzo di esercizio (per esempio, quando si verifica una vendita attesa). 112. In ciascuna delle seguenti circostanze un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi 106-111: a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato (a questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della strategia di copertura documentata dell’entità). In tal caso, l’utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace (vedere paragrafo 106 a)) deve restare separato nell’attivo netto/patrimonio netto sino a quando si verifica l’operazione programmata. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 108, 109 o 111; b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al paragrafo 98. In tal caso, l’utile o la perdita complessivi dello strumento di copertura che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace (vedere paragrafo 106 a)) deve restare rilevato separatamente nell’attivo netto/patrimonio netto sino a quando si verifica l’operazione attesa. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 108, 109 o 111; c) ci si attende che l’operazione programmata non debba più aver luogo, nel qual caso qualsiasi utile o perdita complessivo correlato sullo strumento di copertura che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto dall’esercizio in cui la copertura era efficace (vedere paragrafo 106 a) deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Si può prevedere che una operazione 1071 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE programmata si verifichi anche se non è più altamente probabile (vedere paragrafo 98 c); d) l’entità revoca la designazione. Per le coperture di una operazione programmata, l’utile o la perdita complessivi dello strumento di copertura che è stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace (vedere paragrafo 106 a)) deve restare rilevato separatamente nell’attivo netto/patrimonio netto sino a quando l’operazione programmata si verifica o ci si attende non debba più avere luogo. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 108, 109 o 111. Se non ci si attende più che l’operazione abbia luogo, l’utile o la perdita cumulativo che era stato rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto deve essere rilevato nell'avanzo o disavanzo di esercizio. Coperture di un investimento netto 113. Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come una parte dell’investimento netto (vedere IPSAS 4), devono essere contabilizzate in modo similare alle coperture di flussi finanziari: a) la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace (vedere paragrafo 98) deve essere rilevata direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto attraverso il prospetto delle variazioni dell’attivo netto/patrimonio netto (vedere IPSAS 1), e b)la parte non efficace deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è stata rilevata direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio conformemente ai paragrafi 56–57 dell’IPSAS 4 al momento della dismissione della gestione estera. Disposizioni transitorie 114. Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente a eccezione di quanto specificato nei paragrafi 115-123. Il saldo di apertura degli avanzi e disavanzi di gestione cumulativi per il primo esercizio precedente presentato a fini comparativi e tutti gli altri importi comparativi devono essere rettificati come se il presente Principio fosse sempre stato applicato salvo che non sia fattibile fare una rideterminazione. Qualora la rideterminazione non sia fattibile, l’entità deve fornire informazioni al IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1072 riguardo e indicare la misura in cui le informazioni erano state rideterminate. 115. All’atto della prima applicazione del presente Principio, una entità può designare una attività finanziaria come disponibile per la vendita, incluse quelle che possono essere state precedentemente rilevate. Per una qualsiasi di tali attività finanziarie, l’entità deve rilevare tutte le variazioni cumulative nel fair value in una componente distinta dell’attivo netto/patrimonio netto fino all’eliminazione contabile o alla riduzione di valore successivi, quando l’entità trasferirà tale utile o perdita cumulativo nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Per le attività finanziarie rilevate precedentemente, l’entità deve anche: a) rideterminare il valore dell’attività finanziaria utilizzando la nuova designazione nei bilanci comparativi, e b) indicare il fair value delle attività finanziarie alla data di designazione e la loro classificazione e il valore contabile nei bilanci precedenti. 116. All’atto della prima applicazione del presente Principio, una entità può designare una attività o una passività finanziaria, incluse quelle eventualmente rilevate in precedenza, al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio a condizione che soddisfino i criteri per la designazione di cui ai paragrafi 10, 13, 14, 15, 51, AG7–AG16, AG47 e AG48. Nel caso in cui l’entità abbia precedentemente rilevato attività e passività finanziarie, si applica quanto segue: a) nonostante il disposto del paragrafo 111, qualsiasi attività e passività finanziaria designata al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio in conformità al presente sottoparagrafo e che era stata precedentemente designata come elemento coperto nella contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value, deve essere riclassificata nel momento in cui è designata al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio; b) deve indicare il fair value di qualsiasi attività o passività finanziaria designata in conformità al sottoparagrafo a) alla data di designazione oltre alla classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente; c) deve riclassificare qualsiasi attività o passività finanziaria precedentemente designata al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio se non soddisfa le condizioni per tale designazione in conformità a questi paragrafi. Quando una attività o passività finanziaria è valutata al costo ammortizzato dopo la riclassificazione, la data di riclassificazione è assunta come data della sua rilevazione iniziale; 1073 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE d) deve indicare il fair value di qualsiasi attività o passività finanziaria riclassificata in conformità al sottoparagrafo c) alla data di riclassificazione e la nuova classificazione. 117. L’entità deve rideterminare i bilanci comparativi utilizzando le nuove designazioni ai sensi del paragrafo 116 a condizione che, nel caso di una attività finanziaria, di una passività finanziaria o di un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe, designati al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, tali elementi o gruppi soddisfino i criteri specificati nei paragrafi 10 b) i), 10 b) ii) o 13 all’inizio del periodo comparativo o, se acquisiti successivamente all’inizio del periodo comparativo, soddisfino i criteri specificati nei paragrafi 10 b) i), 10 b) ii) o 13 alla data della rilevazione iniziale. 118. A eccezione di quanto consentito dal paragrafo 119, un’entità deve applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile dei paragrafi 17-39 e dell’Appendice A paragrafi AG51-AG67 prospetticamente. Se un’entità ha eliminato contabilmente attività finanziarie secondo un diverso criterio contabile, quale risultato di un’operazione antecedente all’adozione del presente Principio e, in base al presente Principio, tali attività non avrebbero dovuto essere eliminate, l’entità non deve rilevarle. 119. Nonostante il disposto del paragrafo 118, un’entità può applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile dei paragrafi 17-39 e dell’Appendice A paragrafi AG51-AG67 retroattivamente da una data a sua scelta, a condizione che le informazioni necessarie per applicare il presente Principio alle attività e passività eliminate in seguito a operazioni passate fossero state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale di tali operazioni. 120. Nonostante il disposto del paragrafo 114, un’entità può applicare le disposizioni previste dall’ultima frase del paragrafo AG108 e dal paragrafo AG109 in uno dei seguenti modi: a) prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo l’adozione del presente Principio, o b) retroattivamente, da una data a sua scelta, a condizione che le informazioni necessarie per applicare il presente Principio alle attività e passività risultanti da operazioni passate siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale di tali operazioni. 121. Un’entità non deve rettificare il valore contabile di attività e passività non finanziarie per escludere gli utili e le perdite correlati alle coperture di flussi finanziari che erano stati inclusi nel valore contabile prima dell’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1074 prima volta. All’inizio dell’esercizio in cui si applica il presente Principio per la prima volta, qualsiasi importo rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto per una copertura di un impegno irrevocabile che, secondo quanto previsto dal presente Principio, è contabilizzata come una copertura di fair value, deve essere riclassificato come una attività o una passività, a eccezione di una copertura di un rischio di cambio su valuta estera che continua a essere trattata come una copertura di flussi finanziari. 122. Se un’entità ha designato come elemento coperto un’operazione programmata con terzi che a) è denominata nella valuta funzionale dell’entità che effettua l’operazione; b)determina un’esposizione che avrà un impatto sull’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato (ossia, è denominata in una valuta diversa dalla moneta di presentazione del gruppo), e c) avrebbe posseduto i requisiti per essere soggetta a una contabilizzazione di copertura se non fosse stata denominata nella valuta funzionale dell’entità che la effettua, allora può essere applicata una contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato dell’esercizio o degli esercizi antecedenti alla data di prima applicazione dell’ultima frase del paragrafo 89 e dei paragrafi AG133 e AG134. 123. Un’entità non deve necessariamente applicare il paragrafo AG134 alle informazioni comparative relative agli esercizi precedenti alla data di applicazione dell’ultima frase del paragrafo 89 e del paragrafo AG133. Data di entrata in vigore 124. Un’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Si consiglia una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2013, tale fatto deve essere indicato. 125. L’entità non deve applicare il presente Principio prima del 1° gennaio 2013, a meno che non applichi anche l’IPSAS 28 e l’IPSAS 30. 125A. Il paragrafo 2 è stato modificato dall’IPSAS 32 Accordi per servizi in concessione: Concedente (pubblicato a ottobre 2011). Un’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. Si consiglia una applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio antecedente al 1° gennaio 2014, deve indicare tale fatto e 1075 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE contemporaneamente applicare l’IPSAS 32, le modifiche ai paragrafi 6 e 42A dell’IPSAS 5, le modifiche ai paragrafi 25-27 e 85B dell’IPSAS 13, le modifiche ai paragrafi 5, 7 e 107C dell’IPSAS 17 e le modifiche ai paragrafi 6 e 132A dell’IPSAS 31. 126. Quando, ai fini del bilancio, un'entità adotta il principio della competenza economica definito dagli IPSAS successivamente a tale data di entrata in vigore, il presente Principio si applica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dalla data di adozione o da data successiva. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1076 Appendice A Guida operativa La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IPSAS 29. Ambito di applicazione (paragrafi 2-8) AG1. Il presente Principio non cambia le disposizioni relative ai piani di benefici per i dipendenti in conformità ai principi contabili nazionali o internazionali di riferimento che trattano la contabilizzazione e l’esposizione dei fondi pensione e accordi di royalty basati sul volume delle vendite o dei proventi da servizi che sono disciplinati dall’IPSAS 9. Partecipazioni in entità controllate, collegate e joint venture AG2. Talvolta, l’entità effettua quello che concepisce come un “investimento strategico” in strumenti rappresentativi di capitale emessi da un’altra entità, con l’intenzione di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo periodo con l’entità nella quale l’investimento è effettuato. L’entità che investe utilizza l’IPSAS 7 per determinare se il metodo di contabilizzazione del patrimonio netto sia appropriato per tale investimento. Analogamente, l’entità che investe utilizza l’IPSAS 8 per stabilire se per tale investimento sia più appropriata la contabilizzazione con il consolidamento proporzionale o con il metodo del patrimonio netto. Se né il metodo del patrimonio netto, né il consolidamento proporzionale risultano appropriati, l’entità applica il presente Principio per la contabilizzazione dell’investimento strategico. Contratti assicurativi AG3. Il presente Principio si applica alle attività e passività finanziarie degli assicuratori ad eccezione di diritti e obbligazioni esclusi ai sensi del paragrafo 2 e) in quanto derivanti da contratti assicurativi. Tuttavia, un’entità applica il presente Principio a: contratti di garanzia finanziaria, a eccezione del caso in cui l’emittente scelga di considerare tali contratti come contratti assicurativi secondo quanto stabilito dall'IPSAS 28, e derivati incorporati inclusi in contratti assicurativi. Un’entità può, ma non necessariamente deve, applicare il presente Principio ad altri contratti assicurativi che implichino il trasferimento di rischi finanziari. AG4. I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come una garanzia, una lettera di credito, un contratto di 1077 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE default del credito o un contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato (vedere paragrafo 2 e)): a) b) sebbene un contratto di garanzia finanziaria soddisfi la definizione di contratto assicurativo se il rischio trasferito è rilevante, l’emittente applica il presente Principio. Tuttavia, un’entità può scegliere, in alcune circostanze, di trattare i contratti di garanzia finanziaria come contratti assicurativi di strumenti finanziari applicando l’IPSAS 28. Se l’emittente ha precedentemente adottato un principio contabile che trattava i contratti di garanzia finanziaria come contratti assicurativi e ha adottato i criteri contabili relativi ai contratti assicurativi, essa può scegliere di applicare a tali contratti di garanzia finanziaria il presente Principio o i principi contabili nazionali o internazionali di riferimento che trattano i contratti assicurativi. Se si applica il presente Principio, il paragrafo 45 richiede all’emittente di rilevare un contratto di garanzia finanziaria inizialmente al fair value. Se il contratto di garanzia finanziaria era stato emesso nei confronti di un soggetto terzo in una transazione libera e autonoma, il suo fair value al momento dell’emissione sarà probabilmente uguale al premio ricevuto, a meno di evidenze contrarie. Successivamente, a meno che il contratto di garanzia finanziaria non sia stato designato al momento dell’emissione al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio o a meno che non si applichino i paragrafi 31-39 e AG62-AG67 (nel caso in cui il trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfi le condizioni per l’eliminazione contabile oppure si applichi l’approccio del coinvolgimento residuo), l’emittente lo valuta al maggiore tra: i) l’importo determinato secondo quanto previsto dall’IPSAS 19, e ii) l’importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l’ammortamento accumulato rilevato in conformità all’IPSAS 9 (vedere paragrafo 49 c)); alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione preliminare per il pagamento, che il possessore sia esposto all’inadempienza del debitore nell’effettuare i pagamenti relativi all’attività garantita alla scadenza e subisca una perdita conseguente. Un esempio di tale garanzia è rappresentato dai contratti che prevedono pagamenti in caso di variazioni del merito di credito (rating) o indice di credito prestabilito. Tali garanzie non rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la definizione del presente Principio, e non sono contratti assicurativi. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1078 Queste garanzie sono dei derivati e l’emittente applica il presente Principio; c) se un contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di merci, l’emittente applica l’IPSAS 9 nel determinare il momento in cui rilevare i proventi derivanti dalla garanzia e dalla vendita di merci. AG5. Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o fisiche. (Quelli basati su variabili climatiche sono a volte detti “derivati climatici”.) Se tali contratti non sono contratti assicurativi, rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio. Diritti e obbligazioni risultanti da operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi AG6. I diritti e le obbligazioni (attività e passività) possono derivare da operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi, per esempio, un’entità può ricevere disponibilità liquide da un organismo multilaterale per lo svolgimento di determinate attività. Se lo svolgimento di tali attività è soggetto a condizioni, si rilevano contemporaneamente un’attività e una passività. Se l’attività è un’attività finanziaria, essa è rilevata secondo le disposizioni dell’IPSAS 23 e valutata inizialmente in conformità all'IPSAS 23 e al presente Principio. Una passività rilevata inizialmente a seguito di condizioni applicate all’utilizzo di un’attività non rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio ed è trattata nell'IPSAS 23. Dopo la rilevazione iniziale, se le circostanze indicano che non è più appropriato rilevare una passività secondo l’IPSAS 23, l’entità valuta se rilevare una passività finanziaria in conformità al presente Principio Altre passività che possono derivare da operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi sono rilevate e valutate secondo il presente Principio se soddisfano la definizione di passività finanziaria di cui all’IPSAS 28. Definizioni (paragrafi 9 e 10) Designazione al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio AG7. Il paragrafo 10 del presente Principio permette a una entità di designare una attività finanziaria, una passività finanziaria o un gruppo di strumenti finanziari (attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe) al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, a condizione che questo consenta di ottenere informazioni più rilevanti. AG8. La decisione di una entità di designare una attività o una passività finanziaria al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio è simile alla scelta di principio contabile (sebbene, a differenza della scelta di principio contabile, non sia necessario applicarla uniformemente a tutte le operazioni similari). Quando un’entità ha tale possibilità di scelta, il 1079 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE paragrafo 17 b) dell’IPSAS 3 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori stabilisce che il principio contabile prescelto fornisca informazioni attendibili e più rilevanti in bilancio in merito agli effetti delle operazioni, di altri eventi e condizioni sulla situazione patrimoniale finanziaria, sull’andamento economico o sui flussi finanziari dell’entità. Nel caso della designazione al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, il paragrafo 10 indica le due circostanze in cui viene adempiuta la condizione che richiede informazioni più rilevanti. . Di conseguenza, per poter scegliere tale designazione in conformità al paragrafo 10, l’entità ha bisogno di dimostrare di rientrare in una delle due suddette circostanze (o in entrambe). Paragrafo 10 b) i): La designazione elimina o riduce significativamente la mancanza di uniformità di una valutazione o di una rilevazione che altrimenti ne deriverebbe AG9. Secondo l’IPSAS 29, la valutazione di una attività o passività finanziaria e la classificazione delle variazioni di valore rilevate sono determinate dalla classificazione dell’elemento e dal fatto che l’elemento sia o meno parte di una relazione di copertura designata. Tali disposizioni possono creare una mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione (talvolta definita “asimmetria contabile”) quando, per esempio, in assenza di una designazione al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, una attività finanziaria è classificata come disponibile per la vendita (con la maggior parte delle variazioni del fair value rilevate nell’attivo netto/patrimonio netto) e una passività che l’entità considera correlata è invece valutata al costo ammortizzato (con le variazioni del fair value non rilevate). In tali circostanze, un’entità può concludere che il proprio bilancio fornirebbe informazioni più rilevanti se sia l’attività che la passività fossero classificate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. AG10. Gli esempi seguenti illustrano le circostanze in cui tale condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un’entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 10 b) i). a) Un’entità ha delle passività i cui flussi finanziari sono contrattualmente basati sull’andamento economico di attività che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita. Per esempio, un assicuratore può avere delle passività contenenti un elemento di partecipazione discrezionale che riconosce dei benefici in base ai rendimenti degli investimenti realizzati e/o non realizzati di un determinato gruppo di attività dell’assicuratore. Se la valutazione di tali passività riflette i prezzi di mercato correnti, la classificazione di tali attività al fair value rilevato nell’avanzo o IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1080 disavanzo di esercizio implica che le variazioni del fair value delle attività finanziarie siano rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio nello stesso periodo delle relative variazioni di valore delle passività; b) una entità ha delle passività derivanti da contratti assicurativi la cui valutazione incorpora delle informazioni correnti e delle attività finanziarie che considera correlate, che sarebbero state altrimenti classificate come disponibili per la vendita o valutate al costo ammortizzato; c) una entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come un rischio di tasso d’interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del fair value che tendono a compensarsi. Tuttavia, soltanto alcuni degli strumenti sarebbero valutati al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio (ossia i derivati, o quelli classificati come posseduti per negoziazione). Potrebbe anche verificarsi che non siano soddisfatte le disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, ad esempio in quanto le disposizioni per l’efficacia di cui al paragrafo 98 non sono adempiute; d) una entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come un rischio di tasso di interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del fair value che tendono a compensarsi e l’entità non le qualifica come operazioni di contabilizzazione di copertura in quanto nessuno degli strumenti è un derivato. Inoltre, in assenza di contabilizzazione delle operazioni di copertura esiste una significativa mancanza di uniformità nella rilevazione degli utili e delle perdite. Per esempio: i) l’entità ha finanziato un portafoglio di attività a tasso fisso che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita con obbligazioni a tasso fisso le cui variazioni di fair value tendono a compensarsi. La rilevazione delle attività e delle obbligazioni al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio corregge la mancanza di uniformità che altrimenti deriverebbe dalla valutazione delle attività al fair value, con le variazioni rilevate nell’attivo netto/patrimonio netto, e delle obbligazioni al costo ammortizzato; ii) l’entità ha finanziato un gruppo specifico di finanziamenti attraverso l’emissione di obbligazioni negoziate le cui variazioni di fair value tendono a compensarsi. Se, inoltre, l’entità acquista e vende regolarmente le obbligazioni ma 1081 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE mai o raramente acquista e vende i finanziamenti, iscrivendo sia i finanziamenti, sia le obbligazioni al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, essa elimina la mancanza di uniformità tra i tempi di rilevazione degli utili e delle perdite che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di entrambi al costo ammortizzato e dalla rilevazione di un utile o di una perdita ogni qualvolta che l’obbligazione è riacquistata. AG11. Nei casi descritti al paragrafo precedente, la designazione al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, al momento della rilevazione iniziale, di attività e passività finanziarie non altrimenti valutate, può eliminare o ridurre significativamente la mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione e produrre informazioni più rilevanti. Ai fini pratici, l’entità non ha bisogno di negoziare contemporaneamente tutte le attività e passività dando origine a una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ciascuna operazione sia designata al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio al momento della rilevazione iniziale e, allo stesso tempo, ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino. AG12. Non sarebbe accettabile designare al fair value rilevato nell'avanzo o disavanzo di esercizio soltanto alcune delle attività e passività finanziarie che comportano una mancanza di uniformità, se così facendo non si eliminasse o riducesse significativamente la mancanza di uniformità e quindi non si ottenessero informazioni più rilevanti. Tuttavia, sarebbe accettabile designare soltanto alcune tra un certo numero di attività o passività finanziarie similari se ciò consentisse di ottenere una riduzione significativa (e possibilmente una riduzione maggiore di quella che si otterrebbe con altre designazioni consentite) della mancanza di uniformità. Per esempio, si ipotizzi che una entità abbia un certo numero di passività finanziarie similari che ammontano complessivamente a UM 1001 e un numero di attività finanziarie similari che ammontano complessivamente a UM 50 ma che sono valutate diversamente. L’entità può ridurre significativamente la mancanza di uniformità nella valutazione designando, al momento della rilevazione iniziale, tutte le attività ma soltanto alcune delle passività (per esempio, singole passività per un totale composto di UM 45) al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Tuttavia, poiché la designazione al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio può essere applicata soltanto a uno strumento finanziario nella sua interezza, l’entità in questo esempio deve 1 Nel presente Principio, gli importi monetari sono espressi in unità di moneta (UM). IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1082 designare una o più passività nella loro interezza. Essa non potrebbe designare una componente di una passività (per esempio, variazioni di valore attribuibili soltanto a un fattore di rischio, come le variazioni di un tasso di interesse di riferimento) o una quota parte (per esempio, una percentuale) di una passività. Paragrafo 10 b) ii): Un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe è gestito e il suo rendimento è valutato al fair value, in base a una strategia di gestione del rischio o d’investimento documentata AG13. Una entità può gestire e valutare l’andamento di un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambi, in modo tale che la valutazione di tale gruppo al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio consenta di ottenere informazioni più rilevanti. In questa circostanza, l’attenzione si concentra sul modo in cui l’entità gestisce e valuta l’andamento piuttosto che sulla natura dei suoi strumenti finanziari. AG14. Gli esempi seguenti illustrano le circostanze in cui tale condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un’entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 10 b) ii). a) L’entità è una società d’investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d’investimento o una entità analoga che si occupa di investimenti in attività finanziarie per trarre profitto dal loro rendimento complessivo sotto forma di interessi, dividendi o distribuzioni similari e variazioni del fair value. L’IPSAS 7 e l’IPSAS 8 consentono che tali investimenti siano esclusi dal proprio ambito di applicazione a condizione che essi siano valutati al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Una entità può applicare lo stesso principio contabile ad altri investimenti gestiti in base al rendimento complessivo ma sui quali non ha un’influenza sufficiente a farli rientrare nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 7 o dell’IPSAS 8; b) l’entità possiede attività e passività finanziarie che condividono uno o più rischi e tali rischi sono gestiti e valutati in base al fair value in conformità ad una politica documentata di gestione delle attività e delle passività. Un esempio potrebbe essere quello di una entità che abbia emesso dei “prodotti strutturati” contenenti più derivati incorporati e che gestisca i rischi risultanti in base al fair value utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati. Un esempio simile potrebbe essere una entità che concede finanziamenti a tasso di interesse fisso e gestisce il rischio di tasso 1083 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE di interesse di riferimento utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati; c) l’entità è un assicuratore che possiede un portafoglio di attività finanziarie, che gestisce in modo da massimizzarne il rendimento complessivo (ossia, interessi, dividendi o distribuzioni similari e variazioni di fair value) e ne valuta il risultato economico su tale base. Il portafoglio può essere posseduto a garanzia di specifiche passività, attivo netto/patrimonio netto o entrambi. Se il portafoglio è posseduto a garanzia di passività specifiche, la condizione di cui al paragrafo 10 b) ii) può essere soddisfatta per le attività a prescindere dal fatto che l’assicuratore gestisca e valuti anche le passività in base al fair value. La condizione del paragrafo 10 b) ii) può essere soddisfatta quando la finalità dell’assicuratore è quella di massimizzare il rendimento complessivo delle attività nel lungo periodo, anche se gli importi corrisposti ai possessori di contratti di partecipazione dipendono da altri fattori, quali l’ammontare degli utili realizzati nel breve periodo (per esempio un anno) o se sono soggetti alla discrezionalità dell’assicuratore. AG15. Come evidenziato in precedenza, questa condizione è basata sul modo in cui l’entità gestisce e valuta l’andamento del gruppo di strumenti finanziari in esame. Di conseguenza (a condizione che sia soddisfatto il requisito della designazione al momento della rilevazione iniziale), una entità che designa gli strumenti finanziari al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio in base a tale condizione, deve anche designare tutti gli altri strumenti finanziari idonei che sono gestiti e valutati insieme. AG16. La documentazione della strategia della entità non deve essere necessariamente esaustiva ma dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la conformità al paragrafo 10 b) ii). Tale documentazione non è richiesta per ogni singolo elemento, ma può essere presentata in base al portafoglio complessivo. Per esempio, se il sistema di gestione della “performance” di un’entità approvato dal personale in posizioni chiave dell’entità, dimostra chiaramente che il suo andamento è valutato in base al rendimento complessivo, non è richiesta altra documentazione per dimostrare la conformità al paragrafo 10 b) ii). Tasso di interesse effettivo AG17. In alcuni casi, le attività finanziarie sono acquisite con grossi sconti che riflettono le perdite sostenute su crediti. Le entità includono tali perdite su crediti nei flussi finanziari stimati nel calcolo del tasso di interesse effettivo. AG18. Quando si applica il criterio dell’interesse effettivo, un’entità generalmente ammortizza lungo la vita attesa dello strumento eventuali IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1084 commissioni, punti base corrisposti o ricevuti, costi sostenuti per l’operazione e altri premi o sconti inclusi nel calcolo del tasso di interesse effettivo. Tuttavia, si utilizza un periodo più breve se questo è il periodo a cui sono riferiti commissioni, punti base pagati o ricevuti, costi sostenuti per l’operazione, premi o sconti. Ciò potrà verificarsi quando la variabile a cui le commissioni, i punti base pagati o ricevuti, le spese sostenute per l’operazione, i premi o gli sconti sono riferiti subisce una variazione di prezzo in base ai tassi del mercato prima della scadenza attesa dello strumento. In tale caso, il periodo di ammortamento appropriato è il periodo sino alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per esempio, se un premio o uno sconto su uno strumento a tasso variabile riflette l’interesse che è maturato sullo strumento da quando l’interesse è stato pagato l’ultima volta, o le variazioni nei tassi di mercato da quando il tasso di interesse variabile è stato rideterminato ai tassi di mercato, questo sarà ammortizzato sino alla data successiva in cui il tasso di interesse variabile è rideterminato ai tassi di mercato. Questo avviene perché il premio o lo sconto fanno riferimento al periodo relativo sino alla data successiva di rideterminazione dell’interesse, poiché in tale data, la variabile a cui il premio o lo sconto fa riferimento (ossia i tassi di interesse) è rideterminata ai tassi di mercato. Se, tuttavia, il premio o lo sconto deriva da un cambiamento dello spread creditizio sul tasso variabile specificato nello strumento, o da altre variabili che non sono rideterminate ai tassi di mercato, il premio o lo sconto è ammortizzato lungo la vita attesa dello strumento. AG19. Per le attività e passività finanziarie a tasso variabile, i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e ciò altera il tasso di interesse effettivo. Se un’attività o una passività finanziaria a tasso variabile è rilevata inizialmente a un valore equivalente al capitale dovuto o da ricevere a scadenza, la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell’attività o passività. AG20. Se un’entità rivede le proprie stime di riscossioni o pagamenti, l’entità deve rettificare il valore contabile dell’attività o passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari stimati effettivi e rideterminati. L’entità ricalcola il valore contabile calcolando il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario o, laddove applicabile, al tasso d’interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 103. La rettifica è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio come provento o costo. Se un'attività finanziaria è riclassificata conformemente al paragrafo 55, 57 o 58 e l'entità aumenta successivamente le sue stime degli incassi futuri a seguito del loro maggiore grado di recuperabilità, l'effetto di tale aumento deve essere rilevato come rettifica del tasso di 1085 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE interesse effettivo dalla data del cambiamento della stima anziché come rettifica del valore contabile dell'attività alla data del cambiamento della stima. Derivati AG21. Esempi tipici di contratti derivati sono i future, i contratti forward, gli swap e le opzioni. Un derivato solitamente presenta un valore nominale, rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia, uno strumento derivato non richiede al possessore o all’emittente di investire o di ricevere il valore nominale alla stipula del contratto. Alternativamente, un derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o un pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente con una variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nozionale. Per esempio, un contratto può richiedere un pagamento fisso di UM1.000 2 se il tasso interbancario a sei mesi aumenta di 100 punti base. Tale contratto è un derivato anche se non è specificato un importo nozionale. AG22. La definizione di derivato nel presente Principio include contratti che sono regolati con la consegna dello strumento sottostante (ad esempio un contratto forward di acquisto di uno strumento di debito a tasso fisso). Un’entità può avere un contratto per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere regolato in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari (ad esempio un contratto per l’acquisto o la vendita di una commodity a un prezzo fisso in una data futura). Tale contratto rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio, a meno che esso sia stato sottoscritto e continui a essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo le indicazioni d’acquisto, vendita o uso previste dell’entità (vedere paragrafi 4-6). AG23. Una delle caratteristiche di un derivato è che richiede un investimento netto iniziale minore rispetto ad altri tipi di contratti dai quali ci si aspetta una analoga risposta alle variazioni dei fattori di mercato. Un contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all’investimento che sarebbe necessario per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l’opzione è collegata. Un currency swap che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari fair value soddisfa la definizione perché richiede un investimento netto iniziale pari a zero. 2 Nel presente Principio, gli importi monetari sono espressi in unità di moneta UM. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1086 AG24. Un acquisto o vendita standardizzato dà origine ad un impegno a pagare un prezzo fisso tra la data di negoziazione e la data di regolamento che soddisfa la definizione di derivato. Tuttavia, a causa della breve durata dell’impegno contrattuale non è rilevato come uno strumento derivato. Piuttosto, il presente Principio richiede un’apposita contabilizzazione per tali contratti standardizzati (vedere paragrafi 40 e AG68-AG71). AG25. La definizione di derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale. Queste includono un indice delle perdite da terremoti in una particolare regione e un indice delle temperature in una particolare città. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga una attività di tale parte contrattuale. Una variazione del fair value di un’attività non finanziaria è specifica del proprietario se il fair value riflette non soltanto le variazioni dei prezzi di mercato di tale attività (variabile finanziaria) ma anche la condizione della specifica attività non finanziaria posseduta (variabile non finanziaria). Per esempio, se una garanzia del valore residuo di una particolare automobile espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell’auto stessa, la variazione di tale valore residuo è specifica del proprietario dell’auto. Costi di transazione AG26. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che svolgono la funzione di agenti di commercio), consulenti, mediatori e operatori, le imposte previste da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e gli oneri di trasferimento. I costi di transazione non includono premi o sconti, costi di finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione. Attività e passività finanziarie possedute per negoziazione AG27. Generalmente la negoziazione riflette un’effettiva e frequente attività di acquisto e vendita e gli strumenti finanziari posseduti per negoziazione sono generalmente utilizzati al fine di generare un utile da fluttuazioni di prezzo a breve termine o dal margine di profitto dell’operatore. AG28. Le passività finanziarie possedute per negoziazione includono: a) passività derivative che non sono contabilizzate come strumenti di copertura; b) obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito da un venditore allo scoperto (ossia un’entità che vende attività finanziarie prese a prestito e non ancora possedute); c) passività finanziarie sostenute con l’intenzione di riacquistarle a breve termine (ossia uno strumento di debito quotato che 1087 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE l’emittente può riacquistare a breve termine a seconda delle variazioni del suo fair value), e d) passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati gestiti insieme e per i quali esistono evidenze di un recente andamento di profitti nel breve periodo. Il fatto che una passività sia utilizzata per finanziare attività di negoziazione non qualifica di per sé la passività come posseduta per negoziazione. Investimenti posseduti sino alla scadenza AG29. AG30. Un’entità non ha un manifesto interesse a possedere sino alla scadenza un investimento in un’attività finanziaria con una scadenza fissa se: a) l’entità intende possedere l’attività finanziaria per un periodo indefinito; b) l’entità è pronta a vendere l’attività finanziaria (a eccezione del caso in cui si verifichi una situazione non ricorrente e che non poteva essere ragionevolmente prevista dall’entità) a seguito di variazioni dei tassi di interesse o rischi di mercato, necessità di liquidità, variazioni nella disponibilità e nel rendimento di investimenti alternativi, variazioni nelle fonti e nei termini di finanziamento o variazioni nel rischio di cambio, o c) l’emittente ha il diritto di regolare l’attività finanziaria per un importo significativamente inferiore al suo costo ammortizzato. Uno strumento di debito con un tasso di interesse variabile può soddisfare le condizioni previste per essere qualificato come investimento posseduto sino alla scadenza. Gli strumenti rappresentativi di capitale non possono essere considerati un investimento posseduto sino alla scadenza perché non hanno una vita limitata nel tempo (come, per esempio, le azioni ordinarie) o perché gli importi che il possessore può ricevere possono variare in un modo non predeterminato (come, per esempio, opzioni, warrant e simili diritti su azioni). Con riferimento alla definizione di investimenti posseduti sino alla scadenza, i pagamenti fissi o determinabili e la scadenza fissa presuppongono l’esistenza di un accordo di natura contrattuale che definisca gli importi e le date in cui deve essere effettuato un pagamento al possessore, quali pagamenti di interessi e di capitale. Un rischio significativo di mancato pagamento non preclude la classificazione di un’attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se i pagamenti contrattuali sono fissati o determinabili e se altri criteri per tale classificazione sono soddisfatti. Se i termini di uno strumento di debito perpetuo richiedono pagamenti di interessi per un periodo IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1088 indefinito, lo strumento non può essere classificato come posseduto sino alla scadenza perché non c’è una data di scadenza. AG31. I criteri per classificare un investimento come posseduto sino alla scadenza sono soddisfatti per un’attività finanziaria che è redimibile dall’emittente se il possessore ha l’intenzione ed è in grado di possederla sino a quando è richiamata dall’emittente o sino alla scadenza e il possessore recupererà sostanzialmente tutto il suo valore contabile. L’opzione call dell’emittente, qualora esercitata, accelera semplicemente la scadenza dell’attività. Tuttavia, se l’attività finanziaria è redimibile secondo un criterio per cui il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto il suo valore contabile, l’attività finanziaria non può essere qualificata come un investimento posseduto sino alla scadenza. L’entità nel calcolare se il valore contabile è sostanzialmente recuperato considera qualsiasi premio pagato e qualsiasi costo dell’operazione capitalizzato. AG32. Un’attività finanziaria con opzione a vendere (ossia il possessore ha il diritto di richiedere che l’emittente ripaghi o riscatti l’attività finanziaria prima della scadenza) non può essere classificata come un investimento posseduto sino alla scadenza perché il pagamento del premio per un’opzione a vendere un’attività finanziaria non è coerente con l’espressione della volontà di possedere l’attività sino alla scadenza. AG33. Per la maggior parte delle attività finanziarie, il fair value è una misura più adeguata rispetto al costo ammortizzato. La classificazione “posseduta sino alla scadenza” rappresenta un’eccezione ed è utilizzabile solo se l’entità ha un’effettiva volontà e la capacità di mantenere l’investimento sino alla scadenza. Quando i comportamenti dell’entità hanno generato dubbi sull’intenzione e sulla capacità di possedere tali investimenti sino alla scadenza, il paragrafo 10 preclude l’uso dell’eccezione per un ragionevole periodo di tempo. AG34. Una “prospettiva disastrosa” che è soltanto remota, come una corsa al prelievo dei depositi di una banca o una situazione similare che coinvolga un assicuratore, non viene valutato da un’entità nel decidere se vi sia l’effettiva intenzione e capacità di possedere un investimento sino alla scadenza. AG35. Le vendite prima della scadenza potrebbero soddisfare la condizione del paragrafo 10 – e, perciò, non far sorgere dubbi sull’intenzione dell’entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza – se esse sono attribuibili a uno dei seguenti fattori: a) un significativo deterioramento dell’affidabilità di credito dell’emittente. Per esempio, una vendita a seguito di un declassamento del merito di credito da parte di un’agenzia di rating esterna non farebbe necessariamente sorgere dubbi sull’intenzione 1089 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE dell’entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza laddove il declassamento fornisca prove di un importante deterioramento dell’affidabilità di credito dell’emittente stimato in base al merito di credito al momento della rilevazione iniziale. Analogamente, se un’entità usa indici di rating interni per la valutazione delle esposizioni, le variazioni in quegli indici interni possono aiutare ad identificare gli emittenti per i quali si è verificato un deterioramento dell’affidabilità del credito, a condizione che l’approccio dell’entità per l’assegnazione degli indici interni e per le variazioni di tali indici fornisca una valutazione uniforme, affidabile e obiettiva della qualità del credito degli emittenti. Qualora vi sia prova che un’attività finanziaria ha subito una riduzione di valore (vedere paragrafi 67 e 68), il deterioramento dell’affidabilità del credito è spesso considerato significativo; b) una variazione nella normativa tributaria che elimina o riduce significativamente la condizione di esenzione dalle imposte degli interessi sugli investimenti posseduti sino alla scadenza (ma non una variazione nella normativa tributaria che modifica le aliquote fiscali marginali applicabili agli interessi attivi); c) un’importante aggregazione di entità o un’importante dismissione (quale può essere la vendita di un ramo aziendale) che necessita la vendita o il trasferimento di investimenti posseduti sino alla scadenza per mantenere l’esistente posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito dell’entità (sebbene l’aggregazione di entità di per sé sia un evento sotto il controllo dell’entità, le variazioni nel suo portafoglio di investimenti per mantenere una posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito possono essere consequenziali invece che previste con anticipo); d) una variazione nelle disposizioni normative o regolamentari che modifica significativamente ciò che costituisce un investimento consentito o il livello massimo di particolari tipi di investimento, situazioni queste che spingono l’entità a dismettere un investimento posseduto sino alla scadenza; e) un significativo incremento dei requisiti patrimoniali previsti per il settore dagli organi di vigilanza, che inducono l’entità a un ridimensionamento con la vendita degli investimenti posseduti sino alla scadenza; f) un aumento significativo nella ponderazione dei rischi degli investimenti posseduti sino alla scadenza ai fini dei requisiti patrimoniali di vigilanza. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1090 AG36. Un’entità non ha una dimostrata capacità di possedere sino alla scadenza un investimento in un’attività finanziaria con una scadenza fissa se: a) non ha risorse finanziarie disponibili per continuare a sostenere l’investimento sino alla scadenza, o b) è soggetta a una esistente restrizione legale o di altro tipo che potrebbe vanificare l’intenzione di possedere l’attività finanziaria sino alla scadenza. (Tuttavia, un’opzione call dell’emittente non vanifica necessariamente l’intenzione di un’entità di possedere un’attività finanziaria sino alla scadenza – vedere paragrafo AG31.) AG37. Circostanze diverse da quelle descritte nei paragrafi AG29-AG36 possono indicare che l’entità non ha l’effettiva intenzione o capacità di possedere un investimento sino alla scadenza. AG38. L’entità valuta la propria intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza i propri investimenti qualificati come posseduti sino alla scadenza non solo quando tali attività finanziarie sono inizialmente rilevate, ma anche alla data di chiusura di ogni esercizio successivo. Finanziamenti e crediti AG39. Qualsiasi attività finanziaria non derivata con pagamenti fissi o determinabili (inclusi finanziamenti attivi, crediti, investimenti in strumenti di debito e depositi presso banche) potrebbe potenzialmente soddisfare la definizione di finanziamenti e crediti. Tuttavia, un’attività finanziaria che è quotata in un mercato attivo (come uno strumento di debito quotato, vedere paragrafo AG103) non soddisfa le condizioni per la classificazione come finanziamento o credito. Le attività finanziarie che non soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti possono essere classificate come investimenti posseduti sino alla scadenza se soddisfano le condizioni per tale classificazione (vedere paragrafi 10 e AG29-AG38). Al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria che sarebbe altrimenti classificata come un finanziamento o un credito, un’entità può designarla come un’attività finanziaria al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, o disponibile per la vendita. Derivati incorporati (paragrafi 11-13) AG40. Se un contratto primario non ha una scadenza stabilita o predeterminata e rappresenta un’interessenza residua nell’attivo netto di un’entità, allora le sue caratteristiche e rischi economici sono quelli di uno strumento rappresentativo di capitale, e un derivato incorporato, per considerarsi strettamente correlato, dovrebbe avere le caratteristiche dell’attivo netto/patrimonio netto relative alla stessa entità. . Se il contratto primario non è uno strumento rappresentativo di capitale e soddisfa la definizione di strumento finanziario, allora le sue caratteristiche e rischi economici sono quelli di uno strumento di debito. 1091 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE AG41. Un derivato incorporato privo di opzioni (quale un contratto forward o swap incorporato) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni sostanziali stabilite o implicite, in modo che, alla rilevazione iniziale, abbia un fair value pari a zero. . Un derivato incorporato basato su opzioni (quali un’opzione incorporata put, call, cap, floor o swap) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite dell’elemento opzione. Il valore contabile iniziale dello strumento primario corrisponde all’importo residuo dopo la separazione del derivato incorporato. AG42. Generalmente, derivati incorporati multipli in uno strumento singolo sono trattati come un singolo derivato incorporato composto. Tuttavia, i derivati incorporati che sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale (vedere IPSAS 28) sono contabilizzati separatamente da quelli classificati come attività o passività. Inoltre, se uno strumento ha più di un derivato incorporato, e quei derivati si riferiscono a diverse esposizioni al rischio e sono prontamente separabili e indipendenti l’uno dall’altro, essi sono contabilizzati separatamente. AG43. Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al contratto primario (paragrafo 12 a)) nei seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano soddisfatte le condizioni del paragrafo 12 b) e c), un’entità contabilizza il derivato incorporato in maniera separata dal contratto primario. a) Un’opzione put incorporata in uno strumento che permette al possessore di richiedere all’emittente di riacquistare lo strumento per un importo di disponibilità liquide o altre attività che varia in base alla variazione del prezzo di uno strumento rappresentativo di capitale o di una commodity o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di debito primario. b) Un’opzione call incorporata in uno strumento rappresentativo di capitale che permette all’emittente di riacquistare tale strumento rappresentativo di capitale a un prezzo specificato non è strettamente correlata allo strumento primario rappresentativo di capitale nella prospettiva del possessore (dalla prospettiva dell’emittente, l’opzione call è uno strumento rappresentativo di capitale a condizione che soddisfi le condizioni per tale classificazione secondo quanto previsto dall’IPSAS 28, nel qual caso è esclusa dall’ambito di applicazione del presente Principio). c) Una opzione o una clausola automatica di estensione del termine rimanente sino alla data di scadenza di uno strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito a meno che non vi sia un allineamento congiunto del tasso approssimativo di interesse corrente di mercato al tempo dell’estensione. Se IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1092 un’entità emette uno strumento di debito e il possessore di tale strumento di debito emette un’opzione call a favore di terzi su tale strumento, l’emittente considera l’opzione call come un’estensione della data di scadenza dello strumento di debito a condizione che si possa richiedere all’emittente di partecipare o facilitare la rinegoziazione dello strumento di debito come conseguenza dell’aver esercitato l’opzione call. d) Interessi o quote capitale indicizzati allo strumento di capitale incorporati in uno strumento di debito o contratto assicurativo primario – tramite cui l’ammontare dell’interesse o della quota capitale è indicizzato al valore degli strumenti rappresentativi di capitale – non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili. e) Interessi o quote capitale indicizzati al valore della commodity incorporati in uno strumento di debito o contratto assicurativo primario – tramite cui l’ammontare dell’interesse o della quota capitale è indicizzato al prezzo di una merce (quale il petrolio) – non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi inerenti al contratto primario ed al derivato incorporato non sono simili. f) Una modalità di conversione in capitale incorporata in uno strumento di debito convertibile non è strettamente correlata allo strumento primario di debito dalla prospettiva del possessore dello strumento (dalla prospettiva dell’emittente, l’opzione di conversione in capitale è uno strumento rappresentativo di capitale, escluso dall’ambito di applicazione del presente Principio a condizione che soddisfi le condizioni per tale classificazione secondo quanto previsto dall’IPSAS 28). g) Un’opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito o assicurativo sottostante non è strettamente correlata al contratto sottostante, a meno che il prezzo di esercizio dell’opzione non sia approssimativamente uguale, a ogni singola data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito sottostante o al valore contabile del contratto assicurativo sottostante. Dal punto di vista dell’emittente di uno strumento di debito convertibile con un’opzione call o put incorporata, la valutazione secondo cui l’opzione call o put sia o meno strettamente correlata al contratto di debito sottostante è effettuata prima della separazione dell’elemento dell’attivo netto/patrimonio netto ai sensi dell’IPSAS 28. 1093 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE h) Derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento primario di debito e che permettono a una delle parti (il “beneficiario”) di trasferire il rischio di credito di un’attività di riferimento, che potrebbe non possedere, a un’altra parte (il “garante”) non sono strettamente correlati allo strumento primario di debito. Tali derivati su crediti permettono al garante di assumere il rischio di credito associato all’attività di riferimento senza possederla direttamente. AG44. Un esempio di strumento ibrido è uno strumento finanziario che dà al possessore un diritto a vendere lo strumento finanziario all’emittente in cambio di un importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie che varia sulla base delle variazioni nell’indice del valore dello strumento di capitale o della commodity che può aumentare o diminuire (“strumento con opzione a vendere”). A meno che l’emittente non indichi, al momento della rilevazione iniziale, lo strumento con opzione a vendere come una passività finanziaria al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, è necessario separare un derivato incorporato (ossia la quota capitale indicizzata) ai sensi del paragrafo 12, in quanto il contratto primario è uno strumento di debito secondo quanto previsto dal paragrafo AG40 e il pagamento della quota capitale indicizzata non è strettamente correlato allo strumento primario di debito secondo quanto previsto dal paragrafo AG43 a). Poiché il pagamento della quota capitale può aumentare e diminuire, il derivato incorporato è un derivato privo di opzione il cui valore è indicizzato alla variabile sottostante. AG45. Nel caso di uno strumento con opzione a vendere che può essere ceduto in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide pari alla quota proporzionale del valore dell’attività netta di un’entità (quali le quote di un fondo comune aperto o alcuni prodotti di investimento con quote indicizzate), l’effetto della separazione di un derivato incorporato e la contabilizzazione per ogni componente corrisponde alla valutazione dello strumento composto all’importo di rimborso, pagabile alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento se il possessore esercita il diritto di rivendere lo strumento all’emittente. AG46. Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi a seguire. In questi esempi, l’entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario. a) Un derivato incorporato, in cui il sottostante sia un tasso d’interesse o un indice su tassi d’interesse che può modificare l’importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di sottostante contratto di debito fruttifero o contratto assicurativo, è strettamente correlato al contratto sottostante tranne quando lo strumento combinato può essere estinto in modo tale che IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1094 l’assicurato non recuperi tutto l’investimento contabilizzato o quando il derivato incorporato può almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del contratto sottostante e risultare in un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato di un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto sottostante. b) Un contratto floor o cap su tassi d’interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto sottostante, se il cap è uguale o maggiore del tasso d’interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso d’interesse di mercato quando il contratto è emesso e il cap o il floor non ha un effetto leva (leverage) con riferimento al contratto sottostante. Analogamente, le disposizioni incluse in un contratto per l’acquisto o la vendita di un’attività (per esempio, una commodity) che prevedono un cap e un floor sul prezzo da corrispondere o ricevere per l’attività, sono strettamente correlate al contratto primario se entrambi, il cap e il floor, erano “out of the money” all’inizio e non hanno un effetto di leva (leverage). c) Un derivato incorporato su una valuta estera che fornisce un flusso di pagamenti di quote di capitale o di interessi che sono denominati in una valuta estera ed è incorporato in uno strumento primario di debito (per esempio un’obbligazione a duplice valuta) è strettamente correlato allo strumento primario di debito. Un tale derivato non è separato dallo strumento primario poiché l’IPSAS 4 richiede che gli utili e le perdite derivanti dalla conversione in valuta estera degli elementi monetari siano rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio. d) Un derivato su cambi incorporato in un contratto sottostante che sia un contratto assicurativo oppure non sia uno strumento finanziario (come un contratto per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cui il prezzo sia denominato in una valuta estera) è strettamente correlato al contratto sottostante se non ha un effetto leva, se non contiene un’opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute: i) la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante; ii) la valuta in cui è normalmente espresso il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato in operazioni commerciali internazionali (quali il dollaro USA per le operazioni sul petrolio greggio), o 1095 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE iii) una valuta comunemente utilizzata in contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari nell’ambiente economico in cui avviene l’operazione (per esempio una valuta relativamente stabile e liquida comunemente utilizzata in operazioni locali o nel commercio esterno). e) Una opzione a rimborsare anticipatamente incorporata in uno strip di soli interessi o sole quote capitale è strettamente correlata al contratto primario se il contratto primario i) inizialmente è stato prodotto dalla scissione del diritto a ricevere flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario che, per sua stessa natura, non includeva un derivato incorporato e ii) non contiene termini non presenti nell’originario contratto primario di debito. f) Un derivato incorporato in un contratto di leasing primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da i) un indice collegato all’inflazione quale l’indicizzazione dei pagamenti di leasing basato su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non sia “leveraged” e l’indice sia collegato all’inflazione propria dell’ambiente economico in cui l’entità opera), ii) canoni potenziali che dipendono dalle vendite connesse, o iii) canoni potenziali basati su tassi di interesse variabili. g) L’elemento valutativo in unità incorporato in uno strumento finanziario sottostante o in un contratto assicurativo sottostante è strettamente correlato allo strumento o al contratto sottostante se i pagamenti denominati in unità sono misurati ai valori correnti delle unità che riflettono i fair value delle attività del fondo. L’elemento valutativo in unità è una clausola contrattuale che richiede pagamenti denominati in unità di un fondo comune di investimento interno o esterno. h) Un derivato incorporato in un contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto assicurativo sottostante se il derivato incorporato e il contratto assicurativo sottostante sono talmente interdipendenti da impedire a un’entità di valutare il derivato incorporato separatamente (ossia, senza considerare il contratto sottostante). Strumenti che contengono derivati incorporati AG47. Quando una entità diventa parte di uno strumento ibrido (composto) che contiene uno o più derivati incorporati, il paragrafo 12 dispone che l’entità identifichi tale derivato incorporato, valuti se è necessario che sia separato dal contratto primario e per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al fair value al momento della rilevazione iniziale e IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1096 successivamente. Tali disposizioni possono essere più complesse, o dare luogo a valutazioni meno affidabili, rispetto alla valutazione dell’intero strumento al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Per tale ragione, il presente Principio consente di designare l’intero strumento al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. AG48. Tale designazione può essere utilizzata a prescindere dal fatto che il paragrafo 12 disponga, o proibisca, di separare i derivati incorporati dal contratto primario. Tuttavia, il paragrafo 13 non giustificherebbe la designazione dello strumento ibrido (composto) al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio nei casi illustrati nei paragrafi 12 a) e b), in quanto ciò non ridurrebbe la complessità, né aumenterebbe l’affidabilità. Rilevazione ed eliminazione contabile (paragrafi 16-44) Rilevazione iniziale (paragrafo 16) AG49. Come conseguenza del principio di cui al paragrafo 16, un’entità rileva tutti i diritti e le obbligazioni contrattuali relativi ai derivati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, rispettivamente come attività e passività, eccetto per i derivati che impediscono che un trasferimento di attività finanziarie sia contabilizzato come una vendita (vedere paragrafo AG64). Se un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l’eliminazione contabile, il cessionario non rileva l’attività trasferita come attività propria (vedere paragrafo AG65). AG50. Quelli che seguono sono esempi di applicazione del principio del paragrafo 16: a) i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività quando l’entità diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha un diritto legale a ricevere o un’obbligazione legale a pagare in disponibilità liquide; b) le attività da acquistare e le passività da sostenere come conseguenza di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi generalmente non sono rilevate fino a quando almeno una delle parti abbia fornito la propria prestazione secondo quanto previsto dal contratto. Per esempio, un’entità che riceve un ordine irrevocabile generalmente non rileva un’attività (e l’entità che trasmette l’ordine non rileva una passività) al momento dell’ordine ma, piuttosto, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi ordinati sono stati spediti, consegnati o resi. Se un impegno irrevocabile ad acquistare o a vendere elementi non finanziari rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio secondo quanto previsto dai paragrafi 4-6, il fair value netto è rilevato come un’attività o una passività alla data dell’impegno (vedere c) di 1097 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE seguito). Inoltre, se un impegno irrevocabile precedentemente non rilevato è designato come uno strumento coperto in una copertura del fair value, ogni variazione nel fair value netto attribuibile al rischio coperto è rilevata come un’attività o una passività dopo l’inizio della copertura (vedere paragrafi 104 e 105); c) un contratto forward che rientri nell’ambito di applicazione del presente Principio (vedere paragrafi 2-6) è rilevato come un’attività o una passività alla data dell’impegno, piuttosto che alla data in cui avviene il regolamento. Quando un’entità diventa una parte di un contratto forward, i fair value del diritto e dell’obbligazione sono spesso uguali, così che il fair value netto del contratto forward è pari a zero. Se il fair value netto del diritto e dell’obbligazione non è pari a zero, il contratto è rilevato come un’attività o una passività; d) i contratti di opzione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio (vedere paragrafi 2-6) sono rilevati come attività o passività quando il possessore o l’emittente diventa parte del contratto; e) le operazioni future programmate, indipendentemente dalla probabilità che abbiano luogo, non sono attività e passività perché l’entità non ha ancora stipulato il contratto. Eliminazione contabile di un’attività finanziaria (paragrafi 17-39) AG51. Il seguente diagramma di flusso illustra la valutazione di se e in quale misura un’attività finanziaria è stornata. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1098 Consolidare tutte le entità controllate (incluse eventuali entità a destinazione specifica-SPE) [paragrafo 17] Stabilire se i principi di eliminazione contabile di cui sotto sono applicati a una parte o all’intera attività (o gruppo di attività similari) [paragrafo 18] Sì I diritti ai flussi finanziari derivanti dall’attività sono scaduti o sono stati oggetto di rinuncia? [paragrafo 19 a)] Eliminare l’attività No L’entità ha trasferito i propri diritti di ricevere flussi finanziari dall’attività? [paragrafo 20 a)] No Sì L’entità ha assunto un’obbligazione a pagare flussi finanziari dall’attività che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 21? [paragrado20 b)] No Continuare a rilevare l’attività No Sì L’entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e benefici? [paragrafo 22 a)] Eliminare l’attività No Sì L’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici? [paragrafo 22 b)] Continuare a rilevare l’attività No No L’entità ha mantenuto il controllo dell’attività? [paragrafo 22 c)] Eliminare l’attività Sì Continuare a rilevare l’attività nella misura del coinvolgimento residuo dell’entità. 1099 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Accordi secondo i quali un’entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un’attività finanziaria, ma assume un obbligo contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari (paragrafo 20 b) AG52. La situazione descritta nel paragrafo 20 b) (quando un’entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari) si verifica, per esempio, se l’entità è un’entità a destinazione specifica (SPE, Special Purpose Entity) o un’amministrazione fiduciaria ed emette interessenze a beneficio degli investitori nelle attività finanziarie sottostanti che essa possiede, e fornisce assistenza per tali attività finanziarie. In questo caso, le attività finanziarie si qualificano per l’eliminazione se sono soddisfatte le condizioni nei paragrafi 21 e 22. AG53. Nell’applicare il paragrafo 21, l’entità potrebbe essere, per esempio, l’originatrice di un’attività finanziaria, oppure potrebbe essere un gruppo che include un’entità a destinazione specifica consolidata che ha acquistato l’attività finanziaria e passa i flussi finanziari a investitori terzi non correlati. Accertamento del trasferimento dei rischi e benefici derivanti dalla proprietà (paragrafo 22) AG54. AG55. Esempi di quando un’entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà sono: a) una vendita incondizionata di un’attività finanziaria; b) una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione di riacquisto dell’attività finanziaria al suo fair value al momento del riacquisto, e c) una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione put o call che è profondamente out of the money (ossia un’opzione che è così out of the money che è altamente improbabile che diventi in the money prima della scadenza). Esempi di quando un’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà sono: a) un’operazione di vendita e di riacquisto (retrocessione) dove il prezzo di riacquisto è un prezzo fisso o è rappresentato dal prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore; b) un accordo di prestito di titoli; c) la vendita di un’attività finanziaria insieme a un “total return swap” che trasferisca all’entità l’esposizione al rischio di mercato; IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1100 AG56. d) una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione put o call che è profondamente in the money (ossia un’opzione che è così in the money che è altamente improbabile diventi out of the money prima della scadenza), e e) una vendita di crediti a breve termine in cui l’entità garantisca al cessionario il rimborso delle perdite su crediti che è probabile si verifichino. Se un’entità stabilisce che a seguito del trasferimento, sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria dell’attività trasferita, non rileva nuovamente l’attività trasferita in un esercizio futuro, tranne laddove riacquisti l’attività trasferita in una nuova operazione. Accertamento del trasferimento del controllo AG57. Un’entità non ha mantenuto il controllo di un’attività trasferita se il cessionario è in grado di vendere l’attività trasferita. Un’entità ha mantenuto il controllo di un’attività trasferita se il cessionario non è in grado di vendere l’attività trasferita. Un cessionario è in grado di vendere l’attività trasferita se è negoziata in un mercato attivo poiché il cessionario potrebbe riacquistare l’attività trasferita sul mercato se necessita di rendere l’attività all’entità. Per esempio, un cessionario può essere in grado di vendere un’attività trasferita se l’attività trasferita è soggetta a un’opzione che permette all’entità di riacquistarla, ma il cessionario può ottenere prontamente l’attività trasferita sul mercato se l’opzione viene esercitata. Un cessionario non è in grado di vendere l’attività trasferita se l’entità mantiene tale opzione e il cessionario non può ottenere prontamente l’attività trasferita sul mercato se l’entità esercita la propria opzione. AG58. Il cessionario è in grado di vendere l’attività trasferita soltanto se può vendere l’attività trasferita nella sua totalità a terzi non collegati ed è in grado di farlo unilateralmente e senza l’imposizione di ulteriori restrizioni al trasferimento. La domanda chiave è che cosa è nella sostanza in grado di fare il cessionario, non di quali diritti contrattuali il cessionario goda in merito a ciò che può fare con l’attività trasferita o quali restrizioni contrattuali sussistono. In particolare: a) un diritto contrattuale di disporre dell’attività trasferita ha, nella pratica, poco effetto se non sussiste un mercato per l’attività trasferita, e b) la capacità di disporre dell’attività trasferita ha, nella pratica, poco effetto se non può essere esercitata liberamente. Per tale ragione: 1101 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE AG59. i) la capacità del cessionario di disporre dell’attività trasferita deve essere indipendente dalle azioni di altri (ossia deve essere una capacità unilaterale), e ii) il cessionario deve essere in grado di disporre dell’attività trasferita senza avere bisogno di applicare condizioni restrittive o “vincoli” al trasferimento (per esempio condizioni sulle modalità di assistenza di un’attività in prestito o un’opzione che dia al cessionario il diritto di riacquistare l’attività). Il fatto che sia improbabile che il cessionario venda l’attività trasferita non significa, di per sé, che il trasferente ne ha mantenuto il controllo. Tuttavia, se un’opzione o una garanzia put impedisce al cessionario di vendere l’attività trasferita, allora il trasferente ne ha mantenuto il controllo. Per esempio, un’opzione o una garanzia put può avere un valore tale da impedire al cessionario di vendere l’attività trasferita perché il cessionario in pratica non venderebbe a terzi l’attività trasferita senza applicare una opzione simile o altre condizioni restrittive. Invece il cessionario manterrebbe l’attività trasferita in modo da conseguire i pagamenti sulla base della garanzia o dell’opzione put. In queste circostanze il trasferente ha mantenuto il controllo dell’attività trasferita. Trasferimenti che soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile AG60. Un’entità può mantenere il diritto a una parte dei pagamenti di interessi sulle attività trasferite come corrispettivo del servizio di assistenza reso a tali attività. La parte dei pagamenti di interessi a cui l’entità rinuncerebbe al termine o al trasferimento del contratto di servizio è attribuita all’attività o passività originata dal servizio. La parte dei pagamenti degli interessi a cui l’entità non rinuncerebbe è un credito su un contratto strip per i soli interessi. Per esempio, se al termine o al trasferimento del contratto di servizio l’entità non rinunciasse ad alcun interesse, l’intero spread d’interesse sarebbe un credito su un contratto strip per i soli interessi. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 29, i fair value dell’attività originata dal servizio e del credito su di un contratto strip per i soli interessi sono utilizzati per ripartire il valore contabile del credito tra la parte dell’attività che è stornata e la parte che continua a essere rilevata. Se non esistono specifici corrispettivi per il servizio o non ci si attende che il corrispettivo da ricevere compensi adeguatamente l’entità per la gestione del servizio, è rilevata una passività al fair value per l’obbligo di servizio. AG61. Per stimare il fair value della parte che continua a essere rilevata e quello della parte che è stornata al fine di applicare il paragrafo 29, un’entità IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1102 applica le disposizioni per la valutazione del fair value di cui ai paragrafi 50-52 e ai paragrafi AG101-AG115 in aggiunta al paragrafo 30. Trasferimenti che non soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile AG62. Di seguito si riporta un’applicazione del principio esposto nel paragrafo 31. Se una garanzia fornita dall’entità per perdite per inadempienze sull’attività trasferita impedisce che un’attività trasferita sia stornata come conseguenza del fatto che l’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria dell’attività trasferita, l’attività trasferita continua a essere rilevata nella sua totalità e il corrispettivo ricevuto è rilevato come una passività. Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite AG63. Gli esempi seguenti illustrano come un’entità valuta un’attività trasferita e la passività associata secondo quanto previsto dal paragrafo 32. Tutte le attività a) Se una garanzia fornita da un’entità di rimborsare perdite per inadempienze su un’attività trasferita non consente che l’attività trasferita sia stornata nella misura del coinvolgimento residuo, l’attività trasferita alla data del trasferimento è valutata al minore tra i) il valore contabile dell’attività e ii) l’importo massimo del corrispettivo ricevuto nel trasferimento che si potrebbe richiedere all’entità di rimborsare (“l’importo della garanzia”). La passività associata è inizialmente valutata all’importo della garanzia più il fair value della garanzia (che è normalmente il corrispettivo ricevuto per la garanzia). Successivamente, il fair value iniziale della garanzia è imputato nell’avanzo o disavanzo di esercizio secondo un criterio temporale (vedere IPSAS 9) e il valore contabile dell’attività è ridotto per le perdite di valore. Attività valutate al costo ammortizzato b) Se un’obbligazione di un’opzione put emessa da un’entità o il diritto di opzione call posseduto da un’entità non consente che l’attività trasferita sia stornata e l’entità valuta l’attività trasferita al costo ammortizzato, la passività associata è valutata al proprio costo (ossia il corrispettivo ricevuto) rettificato per l’ammortamento di eventuali differenze tra tale costo e il costo ammortizzato dell’attività trasferita alla data di scadenza dell’opzione. Per esempio si supponga che il costo ammortizzato e il valore contabile dell’attività alla data del trasferimento sia pari a UM98 e che il corrispettivo ricevuto sia UM95. Il costo ammortizzato dell’attività alla data dell’esercizio dell’opzione sarà 1103 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE pari a UM100. Il valore contabile iniziale della passività associata è di UM95 e la differenza tra UM95 e UM100 è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Se si esercita l’opzione, qualsiasi differenza tra il valore contabile della passività associata e il prezzo di esercizio è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Attività valutate al fair value c) Se il diritto dell’opzione call mantenuto da un’entità non consente che l’attività trasferita sia stornata e l’entità valuta l’attività trasferita al fair value, l’attività continua a essere valutata al fair value. La passività associata è valutata i) al prezzo di esercizio dell’opzione detratto il valore temporale dell’opzione se l’opzione è in the money o at the money, o ii) al fair value dell’attività trasferita detratto il valore temporale dell’opzione se l’opzione è out of the money. La rettifica della valutazione della passività associata assicura che il valore contabile netto dell’attività e della passività associata corrisponda al fair value del diritto dell’opzione call. Per esempio, se il fair value dell’attività sottostante è UM80, il prezzo di esercizio dell’opzione è UM95 e il valore temporale dell’opzione è UM5, il valore contabile della passività associata è UM75 (UM80 – UM5) e il valore contabile dell’attività trasferita è UM80 (ossia il suo fair value). d) Se un’opzione put emessa da un’entità non consente che l’attività trasferita sia stornata e l’entità valuta l’attività trasferita al fair value, la passività associata è valutata al prezzo di esercizio dell’opzione più il valore temporale dell’opzione. La valutazione dell’attività al fair value è limitata al minore tra il fair value e il prezzo di esercizio dell’opzione poiché l’entità non ha diritto ad aumenti nel fair value dell’attività trasferita che eccedono il prezzo di esercizio dell’opzione. Questo assicura che il valore contabile netto dell’attività e della passività associata sia il fair value dell’obbligazione dell’opzione put. Per esempio, se il fair value dell’attività sottostante è UM120, il prezzo di esercizio dell’opzione è UM100 e il valore temporale dell’opzione è UM5, il valore contabile della passività associata è UM105 (UM100 + UM5) e il valore contabile dell’attività è UM100 (ossia il prezzo di esercizio dell’opzione). Se un collar nella forma di un’opzione call posseduta e un’opzione put emessa, impedisce a un’attività trasferita di essere stornata e l’entità valuta l’attività al fair value, essa continua a valutare l’attività al fair value. La passività associata è valutata in base i) alla somma del prezzo di esercizio dell’opzione call e del fair value dell’opzione put meno il valore IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1104 temporale dell’opzione call, se l’opzione call è in the money o at the money, o ii) alla somma del fair value dell’attività e del fair value dell’opzione put meno il valore temporale dell’opzione call se l’opzione call è out of the money. La rettifica della passività associata assicura che il valore contabile netto dell’attività e della passività associata corrisponda al fair value delle opzioni possedute e emesse dall’entità. Per esempio, si presuma che un’entità trasferisca un’attività finanziaria che è valutata al fair value mentre simultaneamente acquista un’opzione call con un prezzo di esercizio di UM120 ed emette un’opzione put con un prezzo di esercizio pari a UM80. Si presuma anche che il fair value dell’attività sia UM100 alla data del trasferimento. I valori temporali delle opzioni put e call sono pari rispettivamente a UM1 e UM5. In questo caso, l’entità rileva un’attività di UM100 (il fair value dell’attività) e una passività di UM96 [(UM100 + UM1) – UM5]. Ne risulta un’attività netta del valore di UM4 che è il fair value delle opzioni possedute e emesse dall’entità. Tutti i trasferimenti AG64. Nella misura in cui un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l’eliminazione contabile, i diritti o obbligazioni contrattuali del trasferente connessi al trasferimento non sono contabilizzati separatamente come derivati se la rilevazione di entrambi i derivati e l’attività trasferita, o la passività derivante dal trasferimento, comporterebbe la rilevazione degli stessi diritti o obbligazioni due volte. Per esempio, un’opzione call mantenuta dal trasferente può impedire che un trasferimento di attività finanziarie sia contabilizzato come una vendita. In tale caso, l’opzione call non è rilevata separatamente come un’attività derivata. AG65. Nella misura in cui un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfi le condizioni per l’eliminazione contabile, il cessionario di un’attività finanziaria non rileva l’attività trasferita come attività propria. Il cessionario storna la disponibilità liquida o altro corrispettivo pagato e rileva un credito verso il trasferente. Se il trasferente ha sia un diritto sia un’obbligazione a riacquistare il controllo dell’intera attività trasferita per un importo fisso (come in un contratto di riacquisto), il cessionario può contabilizzare il proprio credito come un finanziamento o un credito. Esempi AG66. Gli esempi di seguito illustrano l’applicazione dei principi di eliminazione contabile contenuti nel presente Principio. a) Accordi di riacquisto e prestito di titoli. Se un’attività finanziaria è ceduta con un accordo per il suo riacquisto a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore o se è presa in prestito con un accordo di restituzione al trasferente, non è stornata 1105 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietario. Se il cessionario ottiene il diritto a vendere o a impegnare l’attività, il trasferente riclassifica l’attività nel proprio prospetto della situazione patrimonialefinanziaria, per esempio, come un’attività data in prestito o un credito per il riacquisto. b) Accordi di riacquisto e prestito di titoli – attività che sono sostanzialmente le stesse. Se un’attività finanziaria è ceduta con un accordo per il riacquisto della stessa attività, o di un’attività che sia sostanzialmente la stessa, a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, ovvero se un’attività finanziaria è presa in prestito o mutuata con un accordo che prevede di restituire la stessa attività, o un’attività che sia sostanzialmente la stessa al trasferente, questa non è stornata poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietario. c) Accordi di riacquisto e prestito di titoli – diritto di sostituzione. Se un accordo di riacquisto a un prezzo stabilito o a un prezzo pari al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, o un’operazione similare di prestito di titoli, fornisce al cessionario il diritto di sostituire le attività che sono similari e di pari fair value all’attività trasferita alla data di riacquisto, l’attività venduta o data in prestito secondo un’operazione di riacquisto o di prestito di titoli non è stornata perché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dall’essere proprietario. d) Diritto di primo rifiuto al riacquisto al fair value. Se un’entità vende un’attività finanziaria e mantiene soltanto un diritto di primo rifiuto a riacquistare l’attività trasferita al fair value se il cessionario successivamente dovesse venderla, l’entità storna l’attività perché ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria. e) Operazione di vendita fittizia di titoli. Il riacquisto di un’attività finanziaria poco dopo che è stata venduta è a volte detto vendita fittizia di titoli. Tale riacquisto non impedisce l’eliminazione contabile se l’operazione originale soddisfaceva le condizioni per l’eliminazione. Tuttavia, se un accordo per la vendita di un’attività finanziaria è sottoscritto simultaneamente a un accordo per il riacquisto della stessa attività a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, allora l’attività non è eliminata. f) Le opzioni put e le opzioni call che sono profondamente in the money. Se un’attività finanziaria trasferita può essere richiamata IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1106 dal trasferente e l’opzione call è profondamente in the money, il trasferimento non comporta l’eliminazione perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietario. Analogamente, se l’attività finanziaria può essere restituita dal cessionario e l’opzione put è profondamente in the money, l’operazione non comporta l’eliminazione perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietario. g) Le opzioni put e le opzioni call che sono profondamente out of the money. Un’attività finanziaria che è trasferita soggetta soltanto a un’opzione put profondamente out of the money posseduta dal cessionario o a un’opzione call profondamente out of the money posseduta dal trasferente, è stornata. Ciò in quanto il trasferente ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietario. h) Le attività prontamente reperibili soggette a un’opzione call che non sono né profondamente in the money né profondamente out of the money. Se un’entità possiede un’opzione call su un’attività che è prontamente reperibile sul mercato e l’opzione non è né profondamente in the money, né profondamente out of the money, l’attività è stornata. Ciò in quanto l’entità i) non ha mantenuto né trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria, e ii) non ha mantenuto il controllo. Tuttavia, se l’attività non è prontamente reperibile sul mercato, l’eliminazione è esclusa nella misura dell’importo dell’attività che è soggetta all’opzione call poiché l’entità ha mantenuto il controllo dell’attività. i) Un’attività non prontamente reperibile soggetta a un’opzione put emessa da un’entità che non è né profondamente in the money né profondamente out of the money. Se un’entità trasferisce un’attività finanziaria che non è prontamente reperibile sul mercato e emette un’opzione put che non è profondamente out of the money, l’entità non mantiene né trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria a causa dell’opzione put emessa. L’entità mantiene il controllo dell’attività se l’opzione put ha un valore sufficiente ad evitare che il cessionario venda l’attività, nel qual caso l’attività continua ad essere rilevata nella misura del coinvolgimento residuo (vedere paragrafo AG64). L’entità trasferisce il controllo dell’attività se l’opzione put non ha un valore sufficiente ad evitare che il cessionario venda l’attività, nel qual caso l’attività viene eliminata. j) Le attività soggette all’opzione put o call al fair value o a un accordo di riacquisto forward. Un trasferimento di un’attività 1107 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE finanziaria che è soggetta soltanto a un’opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward che presenta un prezzo di esercizio o di riacquisto pari al fair value dell’attività finanziaria al momento del riacquisto comporta l’eliminazione come conseguenza del trasferimento sostanzialmente di tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà. k) Opzioni call o opzioni put regolate in disponibilità liquide. Un’entità valuta il trasferimento di un’attività finanziaria che è soggetta a un’opzione put o call o a un accordo di riacquisto a termine che sarà regolata al netto in disponibilità liquide per determinare se ha mantenuto o trasferito sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dall’essere proprietaria. Se un’entità non ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria dell’attività trasferita, determina se ha mantenuto il controllo dell’attività trasferita. Il fatto che l’opzione put o call o l’accordo di riacquisto forward sia regolato al netto in disponibilità liquide non significa automaticamente che l’entità ha trasferito il controllo (vedere paragrafi AG59 e le lettere g), h) e i) sopra). l) Disposizione di annullamento. Una disposizione di annullamento è un’opzione (call) ad acquistare incondizionata che dà a un’entità il diritto di riottenere le attività trasferite, con alcune limitazioni. Se tale opzione determina che l’entità non mantiene né trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria, impedisce l’eliminazione soltanto nella misura dell’importo soggetto al riacquisto (supponendo che il cessionario non possa vendere le attività). Per esempio, se il valore contabile e il corrispettivo derivante dal prestito delle attività sono pari a UM100.000 e ogni singolo prestito potrebbe essere richiamato, ma il valore complessivo dei prestiti che potrebbero essere richiamati potrebbe non superare UM10.000, UM90.000 dei prestiti soddisferebbero le condizioni per l’eliminazione. m) Richiamo delle attività. Un’entità che può essere un trasferente, che fornisce l’assistenza alle attività trasferite può detenere un’azione di richiamo generale delle attività cedute residuali qualora il valore delle attività in essere sia talmente ridotto da rendere onerosa la gestione in relazione ai proventi dell’assistenza. Se tale azione di richiamo generale determina che un’entità non mantenga né ceda sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria e il cessionario non può vendere le attività, ciò impedisce l’eliminazione soltanto nella misura dell’importo delle attività che sono soggette all’opzione call. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1108 n) Interessenze trattenute subordinate e garanzie di credito. Un’entità può fornire al cessionario un supporto creditizio subordinando alcune o tutte le proprie interessenze mantenute nell’attività ceduta. Alternativamente, un’entità può fornire al cessionario un supporto creditizio nella forma di una garanzia di credito che potrebbe essere illimitata o limitata a un importo specificato. Se l’entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività trasferita, l’attività continua a essere rilevata nella sua totalità. Se l’entità mantiene alcuni, ma sostanzialmente non tutti i rischi e i benefici derivanti dall’essere proprietaria e ha mantenuto il controllo, l’eliminazione è preclusa nella misura dell’importo di disponibilità liquide o di altre attività che l’entità potrebbe dover corrispondere. o) Total return swap. Un’entità può vendere un’attività finanziaria a un cessionario e sottoscrivere con questo un total return swap, per mezzo del quale tutti i flussi finanziari di pagamento di interessi derivanti dall’attività sottostante sono trasferiti all’entità in cambio di un pagamento fisso o a tasso variabile ed eventuali aumenti o diminuzioni del fair value dell’attività sottostante sono assorbiti dall’entità. In tale caso, l’eliminazione di tutta l’attività è proibita. p) Interest rate swap. Un’entità può trasferire a un cessionario un’attività finanziaria a tasso fisso e contrarre un interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile basato su un importo nozionale pari al valore capitale dell’attività finanziaria trasferita. L’interest rate swap non preclude l’eliminazione dell’attività trasferita se i pagamenti sullo swap non condizionano i pagamenti effettuati sull’attività trasferita. q) Amortising interest rate swap. Un’entità può trasferire a un cessionario un’attività finanziaria a tasso fisso che è liquidata nel tempo, e sottoscrivere un amortizing interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile su un importo nozionale. Se l’importo nozionale dello swap si ammortizza così da essere uguale all’importo capitale dell’attività finanziaria trasferita in essere in qualsiasi momento, lo swap generalmente comporterebbe per l’entità di mantenere il rischio sostanziale di pagamento anticipato, nel qual caso l’entità continua a rilevare tutte le attività cedute ovvero continua a rilevarle nella misura del proprio coinvolgimento residuo. Per contro, se l’ammortamento dell’importo nozionale dello swap non è correlato all’importo capitale in essere dell’attività trasferita, tale swap non comporterebbe per l’entità di mantenere il rischio di pagamento anticipato sull’attività. Quindi, non preclude l’eliminazione dell’attività trasferita se i pagamenti 1109 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE sullo swap non condizionano i pagamenti di interessi per l’attività trasferita e lo swap non comporta per l’entità di mantenere alcun altro rischio e beneficio significativo derivante dalla proprietà dell’attività trasferita. AG67. Questo paragrafo illustra l’applicazione dell’approccio del coinvolgimento residuo quando questo permane in una parte dell’attività finanziaria. Si supponga che un’entità abbia un portafoglio di finanziamenti prepagabili la cui cedola e tasso di interesse effettivo è il 10 per cento e il cui importo capitale e costo ammortizzato è UM10.000. L’entità conclude un’operazione in cui, in cambio di un pagamento di UM9.115, il cessionario ottiene il diritto a UM9.000 di eventuali riscossioni di capitale più l’interesse al 9,5 per cento su tale importo. L’entità mantiene il diritto a UM1.000 di eventuali riscossioni di capitale più il relativo interesse al 10 per cento, più lo spread dello 0,5 per cento sul restante UM9.000 del capitale. Le riscossioni di pagamenti anticipati sono ripartite tra l’entità e il cessionario proporzionalmente nel rapporto di 1:9, ma eventuali inadempienze sono dedotte dalla quota dell’entità di UM1.000 fino ad esaurimento della quota. Il fair value dei finanziamenti alla data dell’operazione è UM10.100 e il fair value stimato dello spread di 0,5 per cento è UM40. L’entità determina che ha trasferito alcuni significativi rischi e benefici derivanti dall’essere proprietaria (per esempio, il rischio di pagamento anticipato) ma ha anche mantenuto alcuni di questi (per la propria quota subordinata trattenuta) e ha mantenuto il controllo. Essa quindi applica l’approccio del coinvolgimento residuo. Per applicare il presente Principio, l’entità analizza l’operazione come a) un mantenimento di una quota trattenuta di UM1.000 del tutto proporzionale, più b) la subordinazione di tale quota trattenuta per ridurre il supporto creditizio del cessionario per perdite su crediti. L’entità calcola che UM9.090 (90 per cento × UM10.100) del corrispettivo ricevuto di UM9.115 rappresenta il corrispettivo del tutto proporzionale per un 90 per cento della quota. Ciò che rimane del corrispettivo ricevuto (UM25) rappresenta il corrispettivo ricevuto per il subordinamento della propria quota trattenuta per fornire supporto creditizio al cessionario per perdite su crediti. Inoltre, lo spread di 0,5 per cento rappresenta il corrispettivo ricevuto per il supporto creditizio . Di conseguenza, il corrispettivo totale ricevuto per il rischio di credito assunto è UM65 (UM25 + UM40). L’entità calcola l’utile o la perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari. Supponendo che i fair value della quota del 10 per cento trattenuta e del 90 per cento trasferita non sono disponibili alla data dell’operazione, l’entità ripartisce il valore contabile dell’attività secondo quanto previsto dal paragrafo 30: Fair value stimato Percentuale Valore contabile ripartito Quota trasferita 9.090 90% 9.000 Quota trattenuta 1.010 10% 1.000 Totale 10.100 10.000 L’entità calcola il proprio utile o perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari deducendo il valore contabile ripartito della quota trasferita dal corrispettivo ricevuto, ossia UM90 (UM9.090 – UM9.000). Il valore contabile della quota trattenuta dall’entità è UM1.000. Inoltre, l’entità rileva il coinvolgimento residuo che risulta dalla subordinazione della IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1110 quota trattenuta per perdite su crediti. Di conseguenza, essa rileva un’attività di UM1.000 (l’importo massimo di flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione), e una passività associata di UM1.065 (che è l’importo massimo dei flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione, ossia UM1.000 più il fair value della subordinazione di UM65). L’entità utilizza tutte le informazioni di cui sopra per contabilizzare l’operazione come segue: Dare Avere – 9.000 Attività rilevata per la subordinazione o la quota residuale 1.000 – Attività per il corrispettivo ricevuto nella forma di spread 40 – Avanzo o disavanzo di esercizio (utile sul trasferimento) – 90 Passività – 1.065 9.115 – 10.155 10.155 Attività originale Disponibilità liquide riscosse Totale Immediatamente dopo l’operazione, il valore contabile dell’attività è UM2.040 incluso UM1.000, che rappresenta il costo distribuito della quota trattenuta, e UM1.040, che rappresenta l’ulteriore coinvolgimento residuo dell’entità dalla subordinazione della propria quota trattenuta per perdite su crediti (che include la distribuzione dello spread di UM40). Negli esercizi successivi, l’entità rileva il corrispettivo ricevuto per il rischio di credito (UM65) in proporzione al tempo trascorso, rileva l’interesse sull’attività iscritta utilizzando il criterio dell’interesse effettivo e rileva eventuali perdite di realizzo sull’attività iscritta. Come esempio di quest’ultimo, si supponga che nell’anno seguente ci sia una svalutazione del credito sui finanziamenti sottostanti pari a UM300. L’entità riduce l’attività rilevata di UM600 (UM300 relativi alla propria quota trattenuta e UM300 relativi all’ulteriore coinvolgimento residuo derivante dalla subordinazione della propria quota trattenuta per perdite su crediti) e riduce la propria passività rilevata di UM300. Il risultato netto è un onere nell’avanzo o disavanzo di esercizio per svalutazione crediti pari a UM300. Acquisto o vendita standardizzato di un’attività finanziaria (paragrafo 40) AG68. Un acquisto o una vendita standardizzati (regular way) di attività finanziarie è rilevato alla data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi AG70 e AG71. Il criterio utilizzato è applicato in modo uniforme a tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie definite nel paragrafo 10. A tal fine le attività che sono possedute per la negoziazione formano una categoria separata dalle attività designate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. AG69. Un contratto che richiede o permette un regolamento netto della variazione del valore del contratto non è un contratto standardizzato. 1111 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Invece, tale contratto viene contabilizzato come un derivato nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento. AG70. La data di negoziazione è la data in cui un’entità si impegna ad acquistare o vendere un’attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce: a) alla rilevazione di un’attività che deve essere ricevuta e alla passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e b) all’eliminazione di una attività venduta, alla rilevazione di eventuali utili o perdite su dismissione e alla rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. Solitamente, gli interessi sull’attività e sulla corrispondente passività non iniziano a maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento. AG71. La data di regolamento è la data in cui un’attività è consegnata o ricevuta da un’entità. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce a) alla rilevazione di un’attività il giorno in cui è ricevuta dall’entità, e b) all’eliminazione di un’attività e alla rilevazione di eventuali utili o perdite su dismissione il giorno in cui è consegnata dall’entità. Quando viene applicata la contabilizzazione alla data di regolamento, un’entità rileva qualsiasi variazione di fair value dell’attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento nello stesso modo in cui contabilizza l’attività acquistata. In altre parole, la variazione di valore non è rilevata per attività valutate al costo o al costo ammortizzato: essa è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio per attività classificate come attività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, ed è rilevata in attivo netto/patrimonio netto per attività classificate come disponibili per la vendita. Eliminazione contabile di una passività finanziaria (paragrafi 41-44) AG72. Una passività finanziaria (o parte di essa) è estinta quando il debitore: a) regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi, o b) è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività (o parte di essa) dalla legge o dal creditore. (Se il debitore ha dato una garanzia questa condizione può ancora essere soddisfatta.) AG73. Se un emittente di uno strumento di debito riacquista tale strumento, il debito è estinto anche se l’emittente è un operatore sul mercato (“market maker”) di tale strumento o intende rivenderlo nel prossimo futuro. AG74. Un pagamento a terzi, inclusa una fiduciaria (trust), (talune volte denominato “risoluzione di fatto”) di per sé non solleva il debitore dalla IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1112 sua obbligazione primaria nei confronti del creditore, in assenza di una remissione legale. AG75. Se un debitore paga un terzo per assumersi un’obbligazione e notifica al proprio creditore che terzi hanno assunto la sua obbligazione di debito, il debitore non storna l’obbligazione di debito salvo che la condizione di cui al paragrafo AG72 b) sia soddisfatta. Se il debitore paga un terzo per assumersi un’obbligazione di debito e ottiene uno svincolo legale dal proprio creditore, il debitore ha estinto il debito. Tuttavia, se il debitore concorda di effettuare i pagamenti per il debito a un terzo o direttamente al proprio creditore originale, il debitore rileva una nuova obbligazione di debito verso il terzo. AG76. Se un terzo assume un’obbligazione di un’entità in cambio di un corrispettivo nullo o simbolico, l’entità applica le disposizioni sull’eliminazione contabile del presente Principio nonché i paragrafi da 84 a 87 dell’IPSAS 23. AG77. Talvolta i finanziatori rinunciano al diritto di riscuotere un debito dovuto da un’entità del settore pubblico, per esempio, un’amministrazione centrale può cancellare un finanziamento dovuto da un’amministrazione locale. La remissione del debito costituirà una remissione legale del debito che il beneficiario del prestito deve al finanziatore. Nel caso in cui le obbligazioni di un’entità siano state soppresse nell’ambito di un’operazione senza corrispettivo equivalente, essa applica le disposizioni sull’eliminazione contabile del presente Principio nonché i paragrafi da 84 a 87 dell’IPSAS 23. AG78. Poiché una remissione legale, sia giuridica, sia operata da parte del creditore, si concretizza nella eliminazione di una passività, l’entità può rilevare una nuova passività se non sono state soddisfatte le condizioni previste per l’eliminazione contenute nei paragrafi 17-39 in merito alle attività finanziarie trasferite. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le attività trasferite non sono stornate, e l’entità rileva una nuova passività relativa alle attività trasferite. AG79. Per l’applicazione del paragrafo 42, i termini sono considerati sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di qualsiasi commissione ricevuta e attualizzata utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. Se uno scambio di strumenti di debito o una modifica dei termini è contabilizzato come una estinzione, tutti i costi o le commissioni sostenuti sono rilevati come parte dell’utile o della perdita connesso all’estinzione. Se lo scambio o la modifica non è contabilizzato come una estinzione, tutti i costi o le commissioni sostenuti rettificano il valore 1113 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE contabile della passività e sono ammortizzati lungo il corso del restante termine della passività modificata. AG80. In alcune circostanze, un creditore solleva un debitore dalla sua obbligazione a effettuare pagamenti, ma il debitore si impegna a pagare se la parte che si assume la responsabilità primaria non pagherà. In tal caso il debitore: a) rileva una nuova passività finanziaria basandosi sul fair value della sua obbligazione relativa alla garanzia, e b) rileva un utile o una perdita come differenza tra i) l’eventuale corrispettivo pagato e ii) il valore contabile dell’originaria passività finanziaria meno il fair value della nuova passività finanziaria. Valutazione (paragrafi 45-86) Operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi AG81. La rilevazione e la valutazione iniziali di attività e passività risultanti da operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi sono trattate nell’IPSAS 23. Le attività risultanti da operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi possono derivare da accordi contrattuali e non contrattuali (vedere IPSAS 28 paragrafi AG20 e AG21). Qualora tali attività derivino da accordi contrattuali e soddisfino la definizione di strumento finanziario, esse sono: a) rilevate inizialmente in conformità all’IPSAS 23; b) valutate inizialmente: i) al fair value secondo i criteri di cui all'IPSAS 23, e ii) considerando i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione dell’attività finanziaria in base al paragrafo 45 del presente Principio, che prevede che l’attività non sia successivamente valutata al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. (Vedere i paragrafi da IE46 a IE50 allegati al presente Principio.) Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie (paragrafo 45) AG82. Il fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo di transazione (ossia il fair value del corrispettivo dato o ricevuto, vedere anche il paragrafo AG108). Tuttavia, se il corrispettivo è in parte dato o ricevuto per qualcos’altro rispetto allo strumento finanziario, il fair value dello strumento finanziario è stimato utilizzando una tecnica di valutazione (vedere paragrafi AG106-AG112). Per esempio, il fair value di un finanziamento o credito a lungo termine infruttifero può essere stimato come il valore attuale di tutti gli incassi IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1114 futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno strumento similare (similare per valuta, scadenza, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un merito di credito similare. Ulteriori importi concessi sono costi o una riduzione dei proventi, a meno che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di attività. AG83. Se un’entità eroga un finanziamento con un tasso di interesse al di fuori dei prezzi di mercato (ad esempio 5 per cento quando il tasso di mercato per finanziamenti similari è 8 per cento), e riceve un corrispettivo anticipato a compensazione, l’entità rileva il finanziamento al proprio fair value, ossia al netto del corrispettivo ricevuto. L’entità ammortizza l’attualizzazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio del periodo utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Finanziamenti agevolati AG84. I finanziamenti agevolati sono concessi o ricevuti da un’entità a condizioni inferiori a quelle di mercato. Tra gli esempi di finanziamenti agevolati concessi dalle entità vi sono i finanziamenti a paesi in via di sviluppo o a piccole attività agricole, i finanziamenti concessi per gli studi universitari agli studenti considerati idonei, e i mutui sulla casa concessi a famiglie a basso reddito. Le entità possono ricevere finanziamenti agevolati, per esempio, da agenzie per lo sviluppo e da altri enti pubblici. AG85. La concessione o la ricezione di un finanziamento agevolato sono diversi dalla remissione del debito dovuto a, o da, un'entità. Questa distinzione è importante perché determina se le condizioni inferiori a quelle di mercato sono state considerate al momento della misurazione o della valutazione iniziali del finanziamento piuttosto che nella valutazione o nell’eliminazione contabile successive. AG86. L’intenzione iniziale di un finanziamento agevolato è quello di fornire o ricevere risorse a condizioni inferiori rispetto a quelle di mercato. La remissione del debito risulta da finanziamenti inizialmente concessi o ricevuti a condizioni di mercato qualora una delle parti abbia cambiato intenzione in un momento successivo alla sua emissione o ricezione iniziale. Per esempio, un’amministrazione pubblica può finanziare un'entità senza scopo di lucro a condizione che il finanziamento sia interamente rimborsato a condizioni di mercato. Tuttavia, l’amministrazione pubblica può successivamente annullare parte del finanziamento. In questo caso non si tratta di un finanziamento agevolato, in quanto l'intenzione iniziale del finanziamento era di erogare credito a un'entità a condizioni di mercato. L'entità tratterebbe il successivo 1115 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE annullamento del finanziamento come una remissione di debito e applicherebbe le disposizioni sull’eliminazione contabile dell’IPSAS 29. AG87. Poiché i finanziamenti agevolati sono concessi o ricevuti a condizioni inferiori a quelle di mercato, il prezzo dell’operazione alla rilevazione iniziale del finanziamento può non essere il suo fair value. Al momento della rilevazione iniziale, l’entità analizza quindi la sostanza del finanziamento concesso o ricevuto nelle parti che lo compongono, e contabilizza tali componenti applicando i principi di cui ai seguenti paragrafi AG88 e AG89. AG88. L’entità valuta innanzitutto, applicando i principi di cui all'IPSAS 28 e i paragrafi 42-58 dell’IPSAS 23, se la sostanza del finanziamento agevolato è di fatto quella di un finanziamento, di un contributo, di un conferimento dei soci o di una combinazione di questi. Se l’entità ha stabilito che l’operazione, o parte di essa, è un finanziamento, essa valuta se il prezzo dell’operazione rappresenta il fair value del finanziamento alla rilevazione iniziale. L’entità determina il fair value del finanziamento applicando i principi indicati nei paragrafi AG101–AG115. Qualora l’entità non riesca a determinare il fair value facendo riferimento a un mercato attivo, ricorrerà a una tecnica di valutazione. Usando una tecnica di valutazione, sarebbe possibile determinare il fair value attualizzando tutti gli incassi futuri con un tasso di interesse di mercato per un finanziamento similare (vedere AG82). AG89. Qualsiasi differenza tra il fair value del finanziamento e il prezzo dell’operazione (proventi del finanziamento) è trattata come segue: a) se il finanziamento è ricevuto da un’entità, la differenza viene contabilizzata in conformità all'IPSAS 23; b) se il finanziamento è concesso da un’entità, la differenza è trattata come un costo nell’avanzo o disavanzo di esercizio alla rilevazione iniziale, tranne se il finanziamento è un’operazione con i soci in quanto tali. Se il finanziamento è un’operazione con i soci in quanto tali, per esempio, se un'entità controllante eroga un finanziamento agevolato a un’entità controllata, la differenza può rappresentare un conferimento di capitale, ossia una partecipazione in un’entità e non un costo. Esempi illustrativi sono riportati nel paragrafo IG54 dell’IPSAS 23 e anche nei paragrafi IE40 e IE41 allegati al presente Principio. AG90. Dopo la rilevazione iniziale, l’entità successivamente valuta i finanziamenti agevolati usando le categorie di strumenti finanziari definite nel paragrafo 10. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1116 Operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi AG91. [Eliminato] Valutazione delle garanzie finanziarie emesse attraverso un’operazione senza corrispettivo equivalente AG92. Solo le garanzie finanziarie contrattuali (o le garanzie che nella sostanza sono contrattuali) rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio (vedere paragrafi AG3 e AG4 dell’IPSAS 28). Le garanzie non contrattuali non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio in quanto non rispondono alla definizione di strumento finanziario. Il presente Principio definisce i requisiti di rilevazione e valutazione soltanto per le entità che emettono contratti di garanzia finanziaria. AG93. Nel paragrafo 10, un “contratto di garanzia finanziaria” è definito come un “contratto che prevede che l’emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l’assicurato per una perdita subita a causa dell’inadempienza da parte di un determinato debitore di un pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito”. In base alle disposizioni del presente Principio, i contratti di garanzia finanziaria, come le altre attività e passività finanziarie, devono essere inizialmente rilevati al fair value. I paragrafi 50–52 del presente Principio forniscono indicazioni circa la determinazione del fair value e sono integrati dalla Guida operativa, paragrafi AG101-AG115. La valutazione successiva dei contratti di garanzia finanziaria è effettuata considerando il maggiore tra l’ammontare determinato in conformità all’IPSAS 19 Accantonamenti, passività e attività potenziali, e l’importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l’ammortamento complessivo rilevato in conformità all’IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di scambio. AG94. Nel settore pubblico, le garanzie sono spesso fornite attraverso operazioni senza corrispettivo equivalente, ossia a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico. Questo tipo di garanzia viene solitamente prestata per favorire il conseguimento degli obiettivi economici e sociali dell’entità. Tali obiettivi riguardano il sostegno di progetti infrastrutturali, il supporto a società in momenti di difficoltà economica, la garanzia a fronte delle emissioni di obbligazioni di entità appartenenti ad altri livelli dell’amministrazione pubblica e i finanziamenti ai dipendenti per l’acquisto di veicoli a motore da impiegare nello svolgimento delle proprie attività lavorative. Nei casi in cui vi sia un corrispettivo per una garanzia finanziaria, l’entità dovrebbe stabilire se tale corrispettivo risulta da un’operazione di scambio e se rappresenta un fair value. Se il corrispettivo rappresenta un fair value, le entità devono rilevare la garanzia finanziaria per un valore pari all’importo del corrispettivo. La 1117 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE valutazione successiva deve essere effettuata considerando l’importo maggiore tra l’ammontare determinato in conformità all’IPSAS 19 e l'importo rilevato inizialmente meno, ove opportuno, l’ammortamento complessivo rilevato in conformità all’IPSAS 9. Se l’entità stabilisce che il corrispettivo non è un fair value, determina il valore contabile alla rilevazione iniziale come se non fosse stato pagato alcun corrispettivo. AG95. Al momento della rilevazione iniziale, se non sono addebitate commissioni o se il corrispettivo non è il fair value, l’entità valuta innanzitutto se sono disponibili prezzi quotati in un mercato attivo per i contratti di garanzia finanziaria direttamente equivalenti a quello stipulato. Tra le evidenze di un mercato attivo vanno considerate le recenti operazioni eseguite a normali condizioni di mercato tra parti consapevoli e disponibili e il riferimento al fair value attuale di un’altra garanzia finanziaria che sia sostanzialmente la stessa di quella fornita dall’emittente a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico. Il fatto che un contratto di garanzia finanziaria non preveda un corrispettivo che il debitore deve versare all'emittente non costituisce, di per sé, la prova definitiva dell’assenza di un mercato attivo. Le garanzie possono essere rese disponibili da emittenti commerciali, ma un’entità del settore pubblico può concordare di stipulare un contratto di garanzia finanziaria per una serie di ragioni di carattere non commerciale. Per esempio, se un debitore non può permettersi una tariffa commerciale, e la mancata emissione di un contratto di garanzia finanziaria può mettere a rischio l’avvio di un progetto per il conseguimento di uno degli obiettivi sociali o politici dell'entità, esso può richiedere a un'entità del settore pubblico o a un'amministrazione pubblica di emettere un contratto di garanzia finanziaria. AG96. Se non è presente un mercato attivo per un contratto di garanzia direttamente equivalente, l’entità valuta se è disponibile una tecnica di valutazione diversa dall'osservazione di un mercato attivo e fornisce una valutazione attendibile del fair value. Tale tecnica di valutazione può basarsi su modelli matematici che tengono conto del rischio finanziario. Per esempio, l’Amministrazione centrale W garantisce un’emissione di obbligazioni del Comune X. Poiché il Comune X ha una garanzia pubblica a sostegno della propria emissione di obbligazioni, le sue obbligazioni hanno una cedola minore di quella che avrebbero se non fossero assicurate da una garanzia pubblica. Questo perché la garanzia riduce il profilo di rischio delle obbligazioni per gli investitori. Si potrebbe determinare il compenso della garanzia usando lo spread creditizio tra quello che sarebbe stato il tasso cedolare se l'emissione non fosse stata garantita da una garanzia pubblica e il tasso con la garanzia in essere. Se il fair value può essere ottenuto attraverso l’osservazione di un mercato attivo o un’altra tecnica di valutazione, l’entità rileva la garanzia finanziaria al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale- IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1118 finanziaria e rileva una spesa di importo equivalente nel prospetto del risultato economico. Se si utilizza una tecnica di valutazione non basata sull'osservazione di un mercato attivo, l’entità deve assicurarsi che l’output dei modelli sia attendibile e comprensibile. AG97. Se non è possibile determinare attendibilmente il fair value tramite l’osservazione diretta di un mercato attivo o tramite un’altra tecnica di valutazione, l’entità è tenuta ad applicare i principi dell’IPSAS 19 al contratto di garanzia finanziaria al momento della rilevazione iniziale. L’entità valuta se è insorta un’obbligazione attuale a seguito di un evento passato correlato a un contratto di garanzia finanziaria, se è probabile che tale obbligazione attuale dia luogo a flussi finanziari in uscita in base alle condizioni contrattuali, e se è possibile stimare attendibilmente i flussi finanziari in uscita. È possibile che, alla rilevazione iniziale, risulti un’obbligazione attuale correlata a un contratto di garanzia finanziaria se, per esempio, l'entità sottoscrive un contratto di garanzia finanziaria per garantire i finanziamenti a un gran numero di piccole imprese e, sulla base dell’esperienza pregressa, è consapevole che una parte di tali imprese sarà inadempiente. Valutazione successiva di attività finanziarie (paragrafi 47 e 48) AG98. Se uno strumento finanziario che era precedentemente rilevato come un’attività finanziaria è valutato al fair value e questo scende sotto zero, è una passività finanziaria valutata secondo quanto previsto dal paragrafo 49. AG99. L’esempio riportato di seguito illustra la contabilizzazione dei costi dell’operazione alla valutazione iniziale e successiva di un’attività finanziaria disponibile per la vendita. Un’attività è acquistata per UM100 più una commissione d’acquisto di UM2. Inizialmente, l’attività è rilevata a UM102. La data di chiusura dell'esercizio di riferimento è il giorno seguente e a tale data il prezzo di mercato quotato per l’attività è UM100. Se l’attività fosse venduta, sarebbe pagata una commissione di UM3. In tale data, l’attività è valutata a UM100 (senza tenere conto della potenziale commissione sulla vendita) e una perdita di UM2 viene rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto. Se l’attività finanziaria disponibile per la vendita prevede pagamenti fissi o determinabili, i costi dell’operazione sono ammortizzati nell’avanzo o disavanzo di esercizio utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Se l’attività finanziaria disponibile per la vendita non prevede pagamenti fissi o determinabili, i costi dell’operazione sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando l’attività è stornata o subisce una riduzione di valore. AG100. Gli strumenti che sono classificati come finanziamenti e crediti sono valutati al costo ammortizzato senza considerare l’intenzione dell’entità di possederli sino alla scadenza. 1119 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value (paragrafi 50-52) AG101. Alla base della definizione di fair value vi è la presunzione che l’entità sia in funzionamento e che non abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre significativamente la portata delle proprie attività o intraprendere un’operazione a condizioni sfavorevoli. Il fair value non è, perciò, l’importo che l’entità riceverebbe o pagherebbe in una operazione forzosa, in una liquidazione non volontaria o in una vendita sottocosto. Tuttavia, il fair value riflette la qualità del credito dello strumento. AG102. Il presente Principio utilizza i termini “prezzo d’offerta” e “prezzo richiesto” (a volte chiamato “prezzo d’offerta corrente”) nel contesto dei prezzi di mercato quotati, e il termine “bid-ask spread” (scarto denarolettera) per includere soltanto le spese dell’operazione. Altre rettifiche per arrivare al fair value (per esempio il rischio di credito della controparte) non sono incluse nel termine “bid-ask spread” (scarto denaro-lettera). Mercato attivo: Prezzo quotato AG103. Uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili tramite un listino, operatore, intermediario, settore produttivo, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni. Il fair value è definito in termini di un prezzo concordato tra un compratore e un venditore disponibili in una normale contrattazione. L’obiettivo della determinazione del fair value per uno strumento finanziario che è commercializzato in un mercato attivo è di arrivare al prezzo al quale potrebbe avvenire un’operazione, alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, avente ad oggetto tale strumento (ossia senza modificare o riconfigurare lo strumento) nel mercato attivo più vantaggioso a cui l’entità ha accesso immediato. Tuttavia, l’entità rettifica il prezzo nel mercato più vantaggioso per riflettere eventuali differenze nel rischio di credito della controparte tra strumenti trattati in tale mercato e quello in fase di valutazione. Le quotazioni ufficiali esistenti in un mercato attivo sono la prova migliore del fair value e, quando queste sono presenti, sono utilizzate per valutare l’attività o la passività finanziaria. AG104. Il prezzo di mercato quotato più appropriato per un’attività posseduta o per una passività da emettere è solitamente il prezzo corrente offerto dall’acquirente e, per un’attività da acquistare o per una passività posseduta, il prezzo richiesto. Quando un’entità ha attività e passività con rischi di mercato compensati, può utilizzare prezzi medi di mercato come base per stabilire i fair value delle posizioni di rischio compensate e applicare il prezzo offerto o richiesto alla posizione aperta netta, come applicabile. Quando i prezzi offerti e richiesti non sono disponibili, il IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1120 prezzo dell’operazione più recente fornisce un’indicazione del fair value corrente, purché, dalla data dell’operazione, non vi siano stati significativi cambiamenti nelle circostanze economiche. Se dalla data dell’operazione le condizioni sono cambiate (per esempio, si è verificata una variazione nel tasso di interesse privo di rischio successivamente alla quotazione più recente di un titolo obbligazionario di un’amministrazione pubblica), il fair value riflette la variazione delle condizioni in riferimento ai prezzi o tassi correnti per strumenti finanziari similari, come applicabile. Analogamente, se l’entità può dimostrare che il prezzo dell’ultima operazione non è il fair value (per esempio perché rifletteva l’importo che un’entità riceverebbe o pagherebbe in un’operazione forzosa, in una liquidazione non volontaria, o in una vendita sottocosto), tale prezzo è rettificato. Il fair value di un portafoglio di strumenti finanziari è il prodotto del numero di unità dello strumento con il prezzo di mercato quotato. Se in un mercato attivo non esiste la quotazione ufficiale per uno strumento finanziario nel suo complesso, ma esistono mercati attivi per le sue componenti, il fair value è determinato sulla base dei prezzi di mercato pertinenti delle sue componenti. AG105. Se un tasso (invece che un prezzo) è quotato in un mercato attivo, l’entità utilizza tale tasso quotato sul mercato come riferimento nella tecnica di valutazione per determinare il fair value. Se il tasso quotato sul mercato non include il rischio di credito o altri fattori che coloro che partecipano al mercato includerebbero nel valutare lo strumento, l’entità rettifica considerando tali fattori. Nessun mercato attivo: Tecnica di valutazione AG106. Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, un’entità determina il fair value utilizzando una tecnica di valutazione. Le tecniche di valutazione includono l’utilizzo di operazioni recenti eseguite a condizioni normali di mercato tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il riferimento al fair value corrente di un altro strumento che è sostanzialmente lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un prezzo allo strumento e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l’entità utilizza tale tecnica. AG107. La finalità dell’utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l’operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni operative. Il fair value è stimato sulla base dei risultati di una tecnica di valutazione che fa il massimo uso dei fattori di mercato e si affida il meno possibile a fattori specifici dell’entità. Una tecnica di valutazione dovrebbe giungere a una 1121 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE stima realistica del fair value se a) riflette ragionevolmente come ci si aspetta che il mercato stabilirebbe il prezzo dello strumento e b) i fattori della tecnica di valutazione rappresentano ragionevolmente le aspettative di mercato e le valutazioni dei fattori di rischio-rendimento inerenti allo strumento finanziario. AG108. Quindi, una tecnica di valutazione a) incorpora tutti i fattori che i partecipanti del mercato considererebbero nel fissare un prezzo e b) è coerente con le metodologie economiche accettate utilizzate per determinare il prezzo degli strumenti finanziari. Periodicamente, un’entità calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando i prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato nello stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basati su qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile. Un’entità ottiene dati di mercato in modo uniforme nello stesso mercato dove lo strumento era stato originato o acquistato. La prova migliore del fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale, in un’operazione di scambio, è il prezzo di transazione (ossia il fair value del corrispettivo pagato o ricevuto) salvo che il fair value di tale strumento sia determinato mettendolo a confronto con altre operazioni correnti di mercato osservabili nello stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basato su una tecnica di valutazione le cui variabili includono soltanto dati derivanti dai mercati osservabili. AG109. La valutazione successiva dell’attività o passività finanziaria e la rilevazione successiva degli utili e delle perdite devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio. L’applicazione del paragrafo AG108 può non determinare un utile o una perdita rilevato al momento della rilevazione iniziale di un’attività o passività finanziaria. In tale caso, l’IPSAS 29 dispone che un utile o una perdita debba essere rilevato dopo la rilevazione iniziale soltanto nella misura in cui esso deriva da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori del mercato considererebbero nel determinare un prezzo. AG110. L’iniziale acquisizione o emissione di un’attività finanziaria o sostenimento di una passività finanziaria è un’operazione di mercato che fornisce una base per la stima del fair value dello strumento finanziario. In particolare, se lo strumento finanziario è uno strumento di debito (quale un prestito), il fair value può essere determinato facendo riferimento alle condizioni di mercato che esistevano al momento del suo acquisto o alla data della sua emissione e alle condizioni correnti di mercato o ai tassi di interesse correntemente applicati dall’entità o da altri per strumenti di debito similari (ossia similare periodo rimanente alla scadenza, andamento dei flussi finanziari, valuta, rischio di credito, garanzia e interesse). In alternativa, se il rischio di credito del debitore e il relativo spread creditizio non subiscono variazioni dopo l’emissione dello strumento di IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1122 debito, una stima del tasso di interesse corrente di mercato può essere ottenuta utilizzando un tasso di interesse di riferimento che riflette una qualità di credito migliore dello strumento di debito sottostante, mantenendo lo spread creditizio costante, e rettificando per variazione il tasso di interesse di riferimento dalla data di emissione. Se dall’operazione di mercato più recente le condizioni sono cambiate, la variazione corrispondente nel fair value dello strumento finanziario che viene valutato è determinata facendo riferimento ai prezzi o tassi correnti per strumenti finanziari similari, rettificati come appropriato, per eventuali differenze rispetto allo strumento in fase di valutazione. AG111. La stessa informazione può non essere disponibile ad ogni data di valutazione. Per esempio, alla data in cui un’entità chiede un prestito o acquista uno strumento di debito che non è attivamente negoziato, l’entità dispone di un prezzo dell’operazione che è anche un prezzo di mercato. Tuttavia, alla data successiva di valutazione non potrà essere disponibile nessuna nuova informazione su operazioni e, per quanto l’entità possa determinare il livello generale dei tassi di interesse di mercato, può non sapere quale livello di credito o quale altro rischio i partecipanti al mercato considererebbero nel prezzare lo strumento in tale data. Un’entità può non avere l’informativa relativa a operazioni recenti per determinare lo spread creditizio appropriato da applicare sul tasso base di interesse da utilizzare nella determinazione di un tasso di attualizzazione per il calcolo del valore attuale. Sarebbe ragionevole assumere, in assenza di prova contraria, che non sono avvenuti cambiamenti nello spread di interesse che esisteva alla data in cui è stato emesso il prestito. Tuttavia ci si aspetta che l’entità metta in atto ragionevole sforzi nel determinare se vi siano prove di un cambiamento in relazione a tali fattori. Quando esiste la prova di un cambiamento, l’entità considera gli effetti del cambiamento nel determinare il fair value dello strumento finanziario. AG112. Nell’applicazione di un’analisi dei flussi finanziari attualizzati, un’entità utilizza uno o più tassi di attualizzazione pari ai tassi prevalenti di rendimento degli strumenti finanziari che presentano sostanzialmente le medesime condizioni e caratteristiche, inclusi la qualità di credito dello strumento, il residuo arco temporale per il quale è fissato il tasso di interesse contrattuale, il residuo termine di rimborso del capitale e la valuta in cui i pagamenti devono essere effettuati. I crediti e debiti a breve termine sprovvisti di un tasso di interesse prestabilito possono essere valutati al loro valore originale se l’effetto dell’attualizzazione è irrilevante. Assenza di mercati attivi: Strumenti rappresentativi di capitale AG113. Il fair value di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e dei 1123 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE correlati derivati che devono essere regolati con la consegna di uno strumento non quotato rappresentativo di capitale (vedere paragrafi 48 c) e 49) è valutabile attendibilmente se a) la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli di fair value non è significativa per tale strumento o b) le probabilità delle varie stime all’interno della gamma possono essere valutate ragionevolmente e utilizzate nella stima del fair value. AG114. Vi sono molte situazioni in cui è probabile che non sia significativa la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli di fair value di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato e dei correlati derivati che devono essere regolati con la consegna di tale strumento rappresentativo di capitale (vedere paragrafi 48 c) e 49). Normalmente è possibile stimare il fair value di un’attività finanziaria che l’entità ha acquistato da terzi. Tuttavia, se la gamma di stime ragionevoli di fair value è significativa e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente, ad un’entità è precluso di valutare lo strumento al fair value. Fattori delle tecniche di valutazione AG115. Una tecnica adeguata per la stima del fair value di un particolare strumento finanziario comprenderà dati di mercato osservabili circa le condizioni di mercato e altri fattori che probabilmente condizionano il fair value dello strumento. Il fair value di uno strumento finanziario si baserà su uno o alcuni dei seguenti fattori (l'elenco non è da considerarsi esaustivo). a) Il valore temporale del denaro (ossia l’interesse al tasso base o privo di rischio). I tassi base di interesse possono generalmente derivare dai prezzi osservabili dei titoli di enti pubblici e sono spesso citati in pubblicazioni finanziarie. Questi tassi tipicamente variano a seconda delle date previste dei flussi finanziari proiettati lungo una curva di rendimento dei tassi di interesse per diversi orizzonti temporali. Per praticità, un’entità può usare, come tasso di riferimento, un tasso di mercato generico prontamente osservabile e ampiamente accettato, quale uno swap rate. (Se quello utilizzato non è un tasso di interesse privo di rischio, la rettifica del rischio di credito appropriata per quel particolare strumento finanziario è determinata sulla base del suo rischio di credito in rapporto al rischio di credito in questo tasso di riferimento.) In alcuni paesi, i titoli di stato possono avere un rischio di credito significativo e possono non fornire un tasso base di interesse di riferimento stabile per strumenti denominati in tale valuta. Alcune entità in questi paesi possono avere un maggior merito creditizio e un tasso di finanziamento inferiore rispetto all’amministrazione centrale. In tal caso, i tassi base di interesse possono essere determinati più IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1124 adeguatamente facendo riferimento ai tassi di interesse per i titoli di società con miglior rating emessi nella valuta di tale ordinamento giuridico. b) Rischio di credito. L’effetto sul fair value del rischio di credito (ossia il premio sul tasso base di interesse per il rischio di credito) può essere determinato dai prezzi di mercato osservabili per strumenti negoziati di diversa qualità creditizia o da tassi di interesse osservabili applicati dai finanziatori per finanziamenti con diverso merito creditizio. c) Tassi di cambio di valuta estera. Esistono mercati valutari attivi per la maggior parte delle valute, e i prezzi sono citati ogni giorno nelle pubblicazioni finanziarie. d) Prezzi delle commodity. Vi sono prezzi di mercato osservabili per molti beni. e) Prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Prezzi (ed indici di prezzi) di strumenti rappresentativi di capitale negoziati sono prontamente osservabili in alcuni mercati. Le tecniche che si basano sul valore attuale possono essere utilizzate per stimare il prezzo corrente di mercato di strumenti rappresentativi di capitale per i quali non sussistono prezzi osservabili. f) Volatilità (ossia la dimensione delle variazioni future nel prezzo di uno strumento finanziario o altro elemento). Misurazioni della volatilità di elementi attivamente negoziati possono normalmente essere stimate ragionevolmente sulla base di dati storici di mercato o utilizzando la volatilità implicita nei prezzi correnti di mercato. g) Il rischio di rimborso anticipato e di riscatto. La tendenza attesa di rimborso anticipato per attività finanziarie e di riscatto per passività finanziarie possono essere stimate sulla base di dati storici. (Il fair value di una passività finanziaria che può essere riscattata dalla controparte non può essere inferiore al valore attuale dell’importo di riscatto – vedere paragrafo 52). h) I costi di servizio di un’attività o di una passività finanziaria. I costi di servizio possono essere stimati utilizzando confronti con i costi correnti applicati da altri operatori di mercato. Se i costi di servizio di un’attività o di una passività finanziaria sono significativi e gli altri operatori del mercato si troverebbero a sostenere costi simili, l’emittente dovrebbe tenerne conto nella determinazione del fair value di tale attività o passività finanziaria. È probabile che inizialmente il fair value di un diritto contrattuale a compensi futuri sia pari ai costi di emissione corrisposti, a meno 1125 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE che i compensi futuri e i costi correlati non siano in linea con situazioni comparabili sul mercato. Utili e perdite (paragrafi 64-66) AG116. Un’entità applica l’IPSAS 4 alle attività e alle passività finanziarie che sono elementi monetari secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 e sono denominate in una valuta estera. Secondo l’IPSAS 4, qualsiasi utile o perdita su cambi in valuta estera su attività e passività monetarie è imputato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Un’eccezione è un elemento monetario che è designato come uno strumento di copertura in una copertura di un flusso finanziario (vedere paragrafi 106-112) o una copertura di un investimento netto (vedere paragrafo 113). Ai fini della rilevazione di utili e perdite su cambi secondo quanto previsto dall’IPSAS 4, un’attività finanziaria disponibile per la vendita, che è un elemento monetario, è trattata come se fosse contabilizzata al costo ammortizzato nella valuta estera. Di conseguenza, per tale attività finanziaria, le differenze di cambio derivanti dalle variazioni nel costo ammortizzato sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio e le altre variazioni del valore contabile sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 64 b). Per attività finanziarie disponibili per la vendita che non sono elementi monetari secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 (per esempio, strumenti rappresentativi di capitale), l’utile o la perdita rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto previsto dal paragrafo 64 b) include qualsiasi correlata differenza di cambio. Se sussiste una relazione di copertura tra un’attività monetaria non derivata e una passività monetaria non derivata, le variazioni nella componente in valuta estera di tali strumenti finanziari sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie (paragrafi 67-79) Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato (paragrafi 72-74) AG117. Una riduzione di valore di un’attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato è misurata utilizzando il tasso originario di interesse effettivo dello strumento finanziario poiché l’attualizzazione al tasso di interesse corrente di mercato imporrebbe, in effetti, la valutazione al fair value per quelle attività che sono altrimenti valutate al costo ammortizzato. Se le condizioni di un finanziamento, credito o investimento posseduto sino alla scadenza sono rinegoziate o modificate a causa delle difficoltà finanziarie del debitore o del finanziatore, una riduzione di valore è misurata utilizzando il tasso originario di interesse effettivo prima della modifica delle condizioni. I flussi finanziari relativi ai crediti a breve termine non sono attualizzati se l’effetto dell’attualizzazione è irrilevante. Se un finanziamento, un credito o un investimento posseduto sino alla scadenza ha un tasso di interesse IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1126 variabile, il tasso di attualizzazione per valutare eventuali perdite per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 72 è il tasso corrente (o i tassi correnti) di interesse effettivo determinato secondo contratto. Come espediente pratico, un creditore può valutare le riduzioni di valore di un’attività finanziaria riportata al costo ammortizzato sulla base del fair value di uno strumento utilizzando un prezzo di mercato osservabile. Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati di un’attività finanziaria con pegno riflette i flussi finanziari che possono risultare dal pignoramento meno i costi per l’ottenimento e la vendita del pegno, a seconda se il pignoramento sia probabile o meno. AG118. Il processo per la stima della riduzione di valore considera tutte le esposizioni di credito, non soltanto quelle di bassa qualità di credito. Per esempio, se un’entità utilizza un sistema interno di valutazione del credito, considera tutti i livelli di credito, non soltanto quelli che riflettono un serio deterioramento del credito. AG119. Il processo per la stima di una perdita per riduzione di valore può risultare in un importo singolo o in una gamma di possibili importi. Nel secondo caso, l’entità rileva una perdita per riduzione di valore pari alla migliore stima all’interno della gamma considerando tutte le informazioni disponibili prima dell’approvazione del bilancio in merito alle condizioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento (il paragrafo 47 dell’IPSAS 19 contiene linee guida su come determinare la migliore stima in una gamma di risultati possibili). AG120. Ai fini di una valutazione collettiva della riduzione di valore, le attività finanziarie sono raggruppate sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, sulla base di una valutazione di rischio di credito o di un processo di classificazione che considera il tipo di attività, il settore , la posizione geografica, il tipo di garanzia, livello dello scaduto e altri fattori rilevanti). Le caratteristiche scelte sono rilevanti per la stima di flussi finanziari futuri per gruppi di tali attività in quanto indicano la capacità dei debitori di pagare tutti gli importi dovuti secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle attività oggetto di valutazione. Tuttavia, le probabilità di perdita e altre statistiche di perdita differiscono a livello di gruppo tra a) attività che sono state valutate singolarmente per riduzione di valore e sono risultate non soggette a riduzione di valore e b) attività che non sono state valutate singolarmente per riduzione di valore, con il risultato che può essere richiesto un importo di riduzione di valore diverso. Se un’entità non ha un gruppo di attività con caratteristiche di rischio simili, non effettua l’ulteriore valutazione. AG121. Le perdite per riduzione di valore rilevate per un gruppo rappresentano un passo intermedio in attesa dell’identificazione di perdite per riduzione di 1127 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE valore su attività individuali nel gruppo di attività finanziarie che sono collettivamente valutate per riduzione di valore. Non appena è disponibile l’informazione che identifica specificamente le perdite per riduzione di valore su singole attività nel gruppo, tali attività sono rimosse dal gruppo. AG122. I flussi finanziari futuri in un gruppo di attività finanziarie che sono collettivamente valutate per riduzione di valore sono stimati sulla base di esperienze storiche di perdite per attività con caratteristiche di rischio di credito simili a quelle del gruppo. Le entità che non hanno un’esperienza specifica di perdita o esperienza insufficiente, utilizzano un’esperienza di un gruppo simile per gruppi confrontabili di attività finanziarie. L’esperienza storica di perdita è rettificata sulla base di dati osservabili correnti per riflettere gli effetti delle condizioni correnti che non hanno influenzato l’esercizio su cui si basa l’esperienza storica di perdita e per eliminare gli effetti dovuti a condizioni dell’esercizio storico che non esistono correntemente. Le stime delle variazioni nei flussi finanziari futuri riflettono e sono direzionalmente consistenti con le variazioni dei relativi dati osservabili di esercizio in esercizio (quali le variazioni nei tassi di disoccupazione, i prezzi degli immobili, i prezzi delle commodity, lo stato dei pagamenti o altri fattori che sono indicativi delle perdite sostenute nel gruppo e della loro dimensione). La metodologia e gli assunti utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri sono rivisti regolarmente per ridurre eventuali differenze tra le perdite stimate e le perdite effettive sostenute. AG123. Come esempio dell’applicazione del paragrafo AG122, un’entità può determinare, sulla base dell’esperienza storica, che una delle cause principali dell’inadempienza nei finanziamenti è la morte del debitore. L’entità può osservare che il tasso di mortalità è invariato da un anno all’altro. Tuttavia, è possibile che alcuni dei debitori nel gruppo di finanziamenti di un’entità siano morti quell’anno, indicando che su tali finanziamenti si è verificata una perdita per riduzione di valore , anche se, alla fine dell’anno, l’entità non è ancora a conoscenza di chi siano gli specifici debitori deceduti. Sarebbe appropriato che fosse rilevata una perdita per riduzione di valore per queste perdite “sostenute, ma non riportate”. Non sarebbe comunque appropriato rilevare una perdita per riduzione di valore per decessi che sono previsti in un periodo futuro, poiché l’evento di perdita necessario (il decesso del debitore) non è ancora avvenuto. AG124. Quando si utilizzano tassi storici di perdita nella stima di flussi finanziari futuri, è importante che l’informazione sui tassi storici di perdita si applichi a gruppi che sono definiti in modo uniforme con i gruppi per i quali i tassi storici di perdita sono stati osservati. Quindi, il metodo utilizzato dovrebbe permettere a ogni gruppo di essere associato alle informazioni sull’esperienza di perdita passata di gruppi di attività con IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1128 caratteristiche di rischio di credito simili e dati osservabili significativi che riflettono le condizioni correnti. AG125. Gli approcci fondati su una formula, o su metodi statistici possono essere utilizzati per determinare le perdite per riduzione di valore in un gruppo di attività finanziarie (ad esempio per finanziamenti minori) purché siano coerenti con le disposizioni dei paragrafi 72-74 e AG120-AG124. Qualsiasi modello utilizzato incorporerebbe l’effetto del valore temporale del denaro, considererebbe i flussi finanziari per tutta la vita residua di un’attività (non soltanto per l’anno successivo), considererebbe l’età dei finanziamenti all’interno del portafoglio e non darebbe origine a una perdita per riduzione di valore al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria. Interessi attivi successivi alla rilevazione di una riduzione di valore AG126. Una volta che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie simili sono stati svalutati come risultato di una perdita per riduzione di valore, gli interessi attivi sono rilevati utilizzando il tasso di interesse utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri al fine di valutare la perdita per riduzione di valore. Coperture (paragrafi 80-113) Strumenti di copertura (paragrafi 81-86) Strumenti che soddisfano le condizioni per la designazione (paragrafi 81 e 82) AG127. La perdita potenziale su una opzione che l’entità emette potrebbe essere significativamente maggiore del valore dell’utile potenziale sull’elemento coperto correlato. In altre parole, un’opzione emessa non è efficace nella riduzione dell’esposizione all’avanzo o disavanzo di esercizio sull’elemento coperto. Perciò, un’opzione emessa non soddisfa le condizioni per essere qualificato come strumento di copertura, a meno che non sia designata a compensazione di una opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario (ad esempio una opzione call usata per coprire una obbligazione convertibile). Al contrario, una opzione acquistata presenta utili potenziali uguali o maggiori delle perdite e perciò ha il potenziale per ridurre l’esposizione all’avanzo o disavanzo di esercizio derivante dalle variazioni di fair value o di flussi finanziari. Pertanto, può essere qualificata come strumento di copertura. AG128. Un investimento posseduto sino alla scadenza iscritto al costo ammortizzato può essere designato come strumento di copertura in una copertura di un rischio di cambio. AG129. Un investimento in uno strumento non quotato rappresentativo di capitale che non è iscritto al fair value perché il suo fair value non può essere 1129 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE valutato attendibilmente o un correlato derivato che deve essere regolato con la consegna di tale strumento non quotato rappresentativo di capitale (vedere paragrafi 48 c) e 49) non può essere designato come uno strumento di copertura. AG130. Gli strumenti rappresentativi di capitale proprio di un’entità non sono attività o passività finanziarie dell’entità e quindi non possono essere indicati come strumenti di copertura. Elementi coperti (paragrafi 87-94) Elementi che soddisfano le condizioni per la designazione (paragrafi 87-89) AG131. Un impegno irrevocabile ad acquistare un’entità o un insieme integrato di attività in un’aggregazione di entità non può essere un elemento coperto tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere specificatamente identificati e valutati. Questi altri rischi sono rischi operativi generali. AG132. Una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto non può costituire un elemento coperto in una copertura di fair value, poiché il metodo del patrimonio netto rileva nell’avanzo o disavanzo di esercizio la quota di pertinenza dell’investitore dell’avanzo o disavanzo di esercizio della partecipata, piuttosto che le variazioni di fair value dell’investimento. Per un motivo analogo, una partecipazione in un’entità controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura di fair value, poiché il consolidamento comporta la rilevazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio dell’avanzo o disavanzo di esercizio dell’entità controllata, piuttosto che le variazioni di fair value dell’investimento. Una copertura di un investimento netto in una gestione estera è diversa perché è una copertura di un’esposizione di valuta estera, non una copertura di fair value della variazione di valore dell’investimento. AG133. Il paragrafo 89 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile possa qualificarsi come elemento coperto in un’operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell’entità che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sull’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato. A tale scopo, una entità può essere un’entità controllante, un’entità controllata, una collegata, una joint venture o una filiale. Se il rischio di cambio di un’operazione infragruppo programmata non influisce sull’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato, l’operazione non può qualificarsi come elemento coperto. Ciò si verifica normalmente nel caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1130 componenti di uno stesso gruppo, a meno che non si tratti di un’operazione con terzi correlati. Tuttavia, se il rischio di cambio di un’operazione infragruppo programmata influisce sull’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato, l’operazione può qualificarsi come elemento coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, una vendita programmata di immobili, impianti e macchinari tra l’entità che li ha fabbricati e l’entità che li utilizzerà nella sua attività, all’interno dello stesso gruppo, può influire sull’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, in quanto gli impianti e i macchinari saranno ammortizzati dall’entità che li ha acquistati e l’importo inizialmente rilevato per gli impianti e macchinari può cambiare se l’operazione programmata infragruppo è denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell’entità acquirente. AG134. Se una copertura di una operazione infragruppo programmata soddisfa le condizioni per la contabilizzazione come operazione di copertura, qualsiasi utile o perdita rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto in conformità al paragrafo 106 a) deve essere riclassificato nell’avanzo o disavanzo di esercizio nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui il rischio di cambio dell’operazione coperta influisce sull’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato. AG135 L’entità può designare tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair value di un elemento coperto in una relazione di copertura. L’entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il valore intrinseco di una opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto. Per esempio, l'entità può designare la variabilità dei flussi finanziari futuri derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di commodity programmato. In tale situazione, sono designate unicamente le perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio coperto non comprende il valore temporale di un’opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente dell'operazione programmata che incide sull’avanzo o disavanzo di esercizio (paragrafo 96 b)). 1131 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Designazione di elementi finanziari come elementi coperti (paragrafi 90 e 91) AG136. Se una parte dei flussi finanziari di un’attività o passività finanziaria è designata come elemento coperto, tale parte designata deve essere inferiore ai flussi finanziari totali dell’attività o della passività. Per esempio, nel caso di una passività il cui tasso di interesse effettivo è al di sotto del tasso d’interesse di mercato, un’entità non può designare a) una parte della passività equivalente all’importo capitale più gli interessi al tasso d’interesse di mercato e b) una parte residua negativa. Tuttavia, l’entità può designare tutti i flussi finanziari dell’intera attività o passività finanziaria come elemento coperto e coprirli soltanto per un rischio particolare (per esempio per cambiamenti che sono attribuibili a variazioni del tasso di mercato). Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è 100 punti base sotto il tasso di mercato, un’entità può designare come elemento coperto l’intera passività (ossia l’importo capitale più gli interessi al tasso di mercato meno 100 punti base) e coprire la variazione del fair value o dei flussi finanziari dell’intera passività che è attribuibile ai cambiamenti del tasso di mercato. L’entità può inoltre scegliere un rapporto di copertura diverso da quello uno a uno, per migliorare l’efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG140. AG137. Inoltre, se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua emissione e nel frattempo i tassi di interesse sono variati, l’entità può designare una parte pari al tasso di riferimento che è maggiore del tasso contrattuale corrisposto per quell’elemento. L’entità può fare ciò a condizione che il tasso di riferimento sia inferiore al tasso di interesse effettivo calcolato assumendo che l’entità abbia acquistato lo strumento il giorno in cui ha designato per la prima volta l’elemento coperto. Per esempio, si supponga che un’entità origini un’attività finanziaria a tasso fisso di UM100 che ha un tasso di interesse effettivo del 6 per cento in un periodo in cui il tasso di mercato è del 4 per cento. L’entità inizia a coprire tale attività qualche tempo dopo, quando il tasso di mercato è salito all’8 per cento e il fair value dell’attività è sceso a UM90. L’entità calcola che se avesse acquistato l’attività alla data in cui l’aveva designata per la prima volta come elemento coperto al fair value di allora che era pari a UM90, il rendimento effettivo sarebbe stato del 9,5 per cento. Poiché il tasso di mercato è inferiore a questo rendimento effettivo, l’entità può designare una parte del tasso di mercato dell’8 per cento che è costituito in parte dai flussi finanziari di interesse contrattuale e in parte dalla differenza tra il fair value (ossia UM90) e l’importo rimborsabile a scadenza (ossia UM100). IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1132 AG138. AG139. Il paragrafo 90 consente a una entità di designare elementi coperti diversi dalla variazione complessiva del fair value o dalla variabilità dei flussi finanziari di uno strumento finanziario. Per esempio: a) tutti i flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del fair value attribuibili ad alcuni rischi (ma non a tutti); b) alcuni flussi finanziari (ma non tutti) di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del fair value attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi (questo significa che una parte dei flussi finanziari di uno strumento finanziario può essere designata per variazioni attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi). Per essere qualificabili ai fini della contabilizzazione come operazioni di copertura, i rischi designati e le parti devono essere componenti dello strumento finanziario identificabili separatamente e le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell’intero strumento finanziario derivanti da variazioni delle parti e dei rischi designati devono poter essere valutate attendibilmente. Per esempio: a) per uno strumento finanziario a tasso fisso coperto da variazioni del fair value attribuibili a variazioni di un tasso di interesse senza rischio o di riferimento, il tasso senza rischio o di riferimento è normalmente considerato come una componente dello strumento finanziario identificabile separatamente e valutabile attendibilmente; b) l’inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente e pertanto non può essere designata come un rischio o una parte di uno strumento finanziario, a meno che non vengano soddisfatti i requisiti di cui al punto c). Una parte di inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazionario collegato all’inflazione rilevato (supponendo che non vi siano i requisiti per la contabilizzazione separata di un derivato incorporato) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente purché altri flussi finanziari dello strumento non siano interessati da quella parte di inflazione. Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti (paragrafo 92) AG140. Generalmente le variazioni di prezzo di una singola componente di un’attività o passività non finanziaria non hanno un effetto prevedibile e separatamente misurabile in termini di prezzo, che sia paragonabile, ad esempio, all’effetto di una variazione dei tassi d’interesse di mercato sul 1133 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE prezzo di un titolo a reddito fisso. Quindi, un’attività o passività non finanziaria è un elemento coperto soltanto nella sua totalità o per il rischio di cambio. Se c’è una differenza tra le condizioni dello strumento di copertura e l’elemento coperto (come nel caso di una copertura di un acquisto programmato di petrolio greggio Brent utilizzando un contratto forward per acquistare petrolio Light Sweet a condizioni altrimenti simili), la relazione di copertura, tuttavia, può qualificarsi come una relazione di copertura a condizione che tutte le condizioni del paragrafo 98 siano soddisfatte, incluso il fatto che si preveda che la copertura sia altamente efficace. A tal fine, l’importo dello strumento di copertura può essere maggiore o minore di quello dell’elemento coperto se questo migliora l’efficacia della relazione di copertura. Per esempio, si potrebbe effettuare un’analisi della regressione per stabilire una relazione statistica tra l’elemento coperto (per es. un’operazione sul petrolio greggio Brent) e lo strumento di copertura (per esempio un’operazione sul petrolio greggio del tipo Light Sweet). Se sussiste una relazione statistica valida tra le due variabili (ossia tra i prezzi unitari del petrolio greggio Brent e del petrolio greggio del tipo Light Sweet), la pendenza della retta di regressione può essere utilizzata per stabilire il rapporto di copertura che ottimizzerà l’efficacia prevista. Per esempio, se la pendenza della retta di regressione è 1,02, un rapporto di copertura basato su una quantità pari a 0,98 di elementi coperti e 1,00 dello strumento di copertura ottimizza l’efficacia prevista. Tuttavia, la relazione di copertura può determinare inefficacia che è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio durante il periodo della relazione di copertura. Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti (paragrafi 93 e 94) AG141. Una copertura di una posizione netta complessiva (ad esempio il netto di tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che di uno specifico elemento coperto, non soddisfa le condizioni per la contabilizzazione come operazione di copertura. Tuttavia, si può ottenere quasi il medesimo effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio designando come elemento coperto una parte degli elementi sottostanti. Per esempio, se una banca ha UM100 di attività e UM90 di passività con rischi e condizioni di natura simile e copre l’esposizione netta di UM10, può indicare come elemento coperto UM10 di tali attività. Tale indicazione può essere usata se tali attività e passività sono strumenti a tasso fisso, nel qual caso si ha una copertura di fair value, o se sono entrambi strumenti a tasso variabile, nel qual caso si ha una copertura di flusso finanziario. Analogamente, se un’entità si è impegnata ad acquistare UM100 in valuta estera e a vendere UM90 in valuta estera, può coprire l’importo netto di UM10 acquisendo un derivato e designandolo come strumento di copertura associato con UM10 dell’impegno di acquisto di UM100. IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1134 Contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi 95-113) AG142. Un esempio di una copertura di fair value è una copertura dell’esposizione ai cambiamenti di fair value di uno strumento di debito a tasso fisso dovuti ai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe essere stata effettuata dall’emittente o dal possessore. AG143. Un esempio della copertura dei flussi finanziari è l’utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile in un debito a tasso fisso (ossia una copertura di un’operazione futura in cui i flussi finanziari futuri coperti sono i futuri pagamenti di interesse). AG144. Una copertura di un impegno irrevocabile (per esempio una copertura di una variazione dei prezzi del carburante relativi a un impegno contrattuale non rilevato da una compagnia elettrica di acquistare carburante a un prezzo fisso) è una copertura di un’esposizione a una variazione di fair value. Di conseguenza, tale copertura è una copertura di fair value. Tuttavia, secondo il paragrafo 97, una copertura di un rischio di cambio di un impegno irrevocabile potrebbe in alternativa essere contabilizzato come una copertura di un flusso finanziario. Valutazione dell’efficacia della copertura AG145. Una copertura è considerata altamente efficace soltanto se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) all’inizio della copertura e in periodi successivi, la copertura è prevista essere altamente efficace nel realizzare una compensazione nelle variazioni di fair value o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto durante il periodo per il quale la copertura è designata. Tale aspettativa può essere dimostrata in diversi modi, inclusi un confronto tra le precedenti variazioni di fair value o dei flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e le precedenti variazioni del fair value o dei flussi finanziari dello strumento di copertura, o la dimostrazione di un’alta correlazione statistica tra il fair value o i flussi finanziari dell’elemento coperto e quelli dello strumento di copertura. L’entità può scegliere un rapporto di copertura diverso da quello uno a uno, per migliorare l’efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG140; b) i risultati effettivi della copertura rientrano in una gamma dell’80125 per cento. Ad esempio, se i risultati effettivi sono tali che la perdita sullo strumento di copertura è UM120 e l’utile sullo strumento liquido è UM100, la compensazione può essere valutata pari a 120/100, ossia 120 per cento, oppure 100/120, ossia 83 per cento. In questo esempio, supponendo che la copertura soddisfi la 1135 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE condizione in a), l’entità concluderebbe che la copertura è stata altamente efficace. AG146. L’efficacia è valutata, come minimo, al momento in cui l’entità redige il suo bilancio annuale. AG147. Il presente Principio non specifica un unico criterio per la valutazione dell’efficacia della copertura. Il criterio che l’entità adotta per valutare l’efficacia della copertura dipende dalla strategia di gestione del rischio adottata dalla direzione. Per esempio, se la strategia di gestione del rischio dell’entità consiste nel rettificare periodicamente l’importo dello strumento di copertura al fine di riflettere i cambiamenti della posizione coperta, occorre che l’entità dimostri che si prevede che la copertura sia altamente efficace soltanto fino a quando l’importo dello strumento di copertura è successivamente rettificato. In alcune circostanze, l’entità adotta metodi differenti per differenti tipologie di coperture. La documentazione di un’entità sulla sua strategia di copertura include le sue procedure per la valutazione dell’efficacia. Queste specificano se la valutazione include tutti gli utili e le perdite su di uno strumento di copertura o se il valore temporale dello strumento è escluso. AG148. Se un’entità copre meno del 100 per cento dell’esposizione di un elemento, ad esempio l’85 per cento, deve designare l’elemento coperto come 85 per cento dell’esposizione e deve misurare l’inefficacia sulla base del cambiamento in tale esposizione designata dell’85 per cento. Tuttavia, quando copre l’esposizione designata dell’85 per cento, l’entità può utilizzare un rapporto di copertura diverso da quello uno a uno se ciò migliora l’efficacia prevista della copertura, come spiegato nel paragrafo AG140. AG149. Se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell’attività, passività, impegno irrevocabile o operazione programmata altamente probabile coperti sono le medesime, i cambiamenti di fair value e dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto potrebbero compensarsi completamente l’un l’altro, sia quando la copertura è stipulata sia successivamente. Ad esempio, è verosimile che un interest rate swap sia una copertura efficace se sia lo strumento di copertura sia l’elemento coperto presentano eguali valori nozionali e di capitale, condizioni, date di revisione del prezzo, date di incasso e di pagamento di interessi e di capitale, e criteri per determinare i tassi di interesse. Inoltre, una copertura di un acquisto programmato altamente probabile di una commodity con un contratto forward è probabile sia altamente efficace se: a) il contratto forward riguarda l’acquisto della stessa quantità della stessa commodity, allo stesso momento e nello stesso luogo dell’acquisto programmato coperto; b) il fair value del contratto forward alla sottoscrizione è pari a zero, e IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1136 c) il cambiamento nello sconto o nel premio sul contratto forward è escluso dalla valutazione dell’efficacia ed è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, oppure il cambiamento dei flussi finanziari attesi sull’operazione programmata altamente probabile è basato sul prezzo forward della commodity. AG150. A volte lo strumento di copertura compensa soltanto parte del rischio coperto. Per esempio, una copertura non sarebbe completamente efficace se lo strumento di copertura e l’elemento coperto fossero denominati in valute diverse che non si muovono in maniera abbinata. Inoltre, una copertura del rischio del tasso di interesse che si ha usando un derivato non sarebbe pienamente efficace se parte del cambiamento del fair value del derivato fosse attribuibile al rischio di credito della controparte. AG151. Per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura, la copertura deve far riferimento a un rischio specifico identificato e designato e non semplicemente ai rischi operativi dell’entità e deve, in ultima analisi, incidere sull’avanzo o disavanzo di esercizio dell’entità. La contabilizzazione come operazione di copertura non si applica alla copertura del rischio di obsolescenza di un’attività fisica o del rischio di esproprio pubblico di un immobile; infatti, l’efficacia non può essere valutata perché tali rischi non sono valutabili attendibilmente. AG152. Il paragrafo 83 a) permette a un’entità di separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e di designare come strumento di copertura solo la variazione del valore intrinseco del contratto di opzione. Tale designazione può risultare in una relazione di copertura perfettamente efficace nel compensare le variazioni dei flussi finanziari attribuibili a un rischio unilaterale coperto di un’operazione programmata, se le condizioni principali dell’operazione programmata e dello strumento di copertura sono uguali. AG153. Se un’entità designa un’opzione acquistata nella sua interezza come lo strumento di copertura di un rischio unilaterale derivante da un’operazione programmata, la relazione di copertura non sarà perfettamente efficace. Ciò in quanto il premio pagato per l’opzione include il valore temporale e, come stabilito nel paragrafo AG135, un rischio unilaterale designato non include il valore temporale di un’opzione. Pertanto, in questa situazione non vi sarà compensazione tra i flussi finanziari relativi al valore temporale del premio dell’opzione pagato e il rischio coperto designato. AG154. Nel caso del rischio di tasso di interesse, l’efficacia della copertura può essere valutata preparando un piano di scadenze per attività e passività finanziarie che mostri l’esposizione netta al tasso di interesse per ogni periodo di tempo, a patto che l’esposizione netta sia associata a un’attività o passività specifica (o a un gruppo specifico di attività o passività o a una 1137 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE parte specifica di queste) che dà origine all’esposizione netta, e l’efficacia della copertura sia valutata con riferimento a tale attività o passività. AG155. Nel valutare l’efficacia della copertura, l’entità generalmente considera il valore temporale del denaro. Non è necessario che il tasso fisso di interesse su di un elemento coperto corrisponda esattamente al tasso fisso di interesse su di uno swap designato come copertura di fair value. Né occorre che il tasso di interesse variabile su di un’attività o su di una passività fruttifera di interessi sia lo stesso del tasso di interesse variabile di uno swap designato come copertura di un flusso finanziario. Il fair value di uno swap deriva dai suoi regolamenti netti. I tassi fissi e variabili su di uno swap possono essere modificati senza incidere sul regolamento netto se entrambi sono cambiati del medesimo importo. AG156. Se per un’entità non sono soddisfatti i criteri di efficacia della copertura, l’entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dall’ultima data in cui è stato dimostrato che tali criteri erano soddisfatti. Tuttavia, se l’entità identifica l’evento o il cambiamento delle circostanze che ha portato la relazione di copertura a non soddisfare i criteri di efficacia e dimostra che la copertura era efficace prima dell’evento o cambiamento nelle circostanze verificatosi, l’entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dalla data dell’evento o cambiamento nelle circostanze. Contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse AG157. In una copertura di fair value dell’esposizione al rischio di tasso di interesse associato a un portafoglio di attività o passività finanziarie, un’entità soddisfa le disposizioni del presente Principio se si conforma alle procedure esposte in a)-i) e ai seguenti paragrafi AG158-AG175. a) All’interno del processo di gestione del proprio rischio, l’entità identifica un portafoglio di elementi di cui desidera coprire il rischio di tasso di interesse. Il portafoglio può includere soltanto attività, soltanto passività, o entrambe. L’entità può identificare due o più portafogli (ad esempio l’entità può raggruppare le proprie attività disponibili per la vendita in un portafoglio separato), nel qual caso applica le indicazioni di seguito riportate a ciascun portafoglio separatamente. b) L’entità analizza il portafoglio in periodi di revisione dei prezzi basati sulle date di revisione dei prezzi previste piuttosto che su quelle contrattuali. L’analisi in periodi di revisione dei prezzi può essere svolta in modi diversi, incluse la programmazione dei flussi finanziari nei periodi in cui è previsto si verifichino o la programmazione degli importi di capitale nozionale in tutti i IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1138 c) periodi fino a quando si prevede che si verifichi la revisione dei prezzi. Sulla base di tale analisi, l’entità decide l’importo che desidera coprire. L’entità individua come elemento coperto un importo di attività o passività (ma non un importo netto) dal portafoglio identificato pari all’importo che desidera designare come coperto. d) Questo importo inoltre determina la misura della percentuale utilizzata per testare l’efficacia secondo quanto previsto dal paragrafo AG169 b). e) L’entità individua il rischio di tasso di interesse che essa copre. Questo rischio potrebbe essere una parte del rischio di tasso di interesse in ognuno degli elementi nella posizione coperta, quale un tasso di interesse di riferimento (per esempio, un tasso swap). f) L’entità individua uno o più strumenti di copertura per ogni periodo di revisione dei prezzi. g) Sulla base di quanto individuato ai punti c)-e) sopra, l’entità accerta, all’inizio e in periodi successivi, se si prevede che la copertura sia altamente efficace durante il periodo per il quale la copertura è stata designata. h) Periodicamente, l’entità misura la variazione del fair value dell’elemento coperto (come indicato in c)) che è attribuibile al rischio coperto (come indicato in d)), sulla base delle date di revisione dei prezzi determinate in b). A condizione che si determini effettivamente che la copertura sia stata altamente efficace quando accertata utilizzando il metodo documentato dall’entità per la valutazione dell’efficacia, l’entità rileva la variazione nel fair value dell’elemento coperto come un utile o una perdita nell’avanzo o disavanzo di esercizio e in una di due voci distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come descritto nel paragrafo 100. La variazione del fair value non può essere attribuita a singole attività o passività. i) L’entità determina la variazione del fair value dello strumento, o degli strumenti, di copertura (come indicato la punto e)) e la rileva come utile o perdita nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Il fair value dello strumento, o degli strumenti, di copertura è rilevato come attività o passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. j) Qualsiasi inefficacia sarà rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio come la differenza tra la variazione del fair value di cui al punto g) e quella indicata al punto h) (l’efficacia è valutata in base alle stesse considerazioni sulla rilevanza effettuate per altri IPSAS). 1139 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE AG158. Il presente approccio è illustrato più dettagliatamente di seguito. L’approccio deve essere applicato soltanto alla copertura di fair value dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie. AG159. Il portafoglio identificato nel paragrafo AG157 a) potrebbe contenere attività e passività. Alternativamente potrebbe essere un portafoglio che contiene soltanto attività, o soltanto passività. Il portafoglio è utilizzato per determinare l’importo delle attività o passività che l’entità desidera coprire. Tuttavia, il portafoglio di per sé non è designato come l’elemento coperto. AG160. Nell’applicazione del paragrafo AG157 b), l’entità determina la data prevista di revisione dei prezzi di un elemento come la prima delle date in cui tale elemento si prevede giunga a scadenza o subisca una revisione dei prezzi in base ai tassi di mercato. Le date previste di revisione dei prezzi sono stimate all’inizio della copertura e durante tutto il periodo della copertura, sulla base dell’esperienza storica e di altre informazioni disponibili, incluse le informazioni e le aspettative riguardanti i tassi di pagamento anticipato, i tassi di interesse e l’interazione tra questi. Le entità che non hanno una loro specifica esperienza o che hanno una esperienza insufficiente, utilizzano l’esperienza di un gruppo simile per strumenti finanziari comparabili. Queste stime sono riviste periodicamente e aggiornate alla luce dell’esperienza. Nel caso di un elemento a tasso fisso che è pagabile anticipatamente, la data prevista di revisione dei prezzi è la data in cui si prevede sarà effettuato il pagamento anticipato salvo che si rivedano i prezzi in base ai tassi di mercato a una data precedente. Per un gruppo di elementi simili, l’analisi in periodi di tempo che si basano sulle date previste per la revisione dei prezzi può diventare una ripartizione di una percentuale del gruppo, piuttosto che di elementi singoli, ad ogni periodo di tempo. Un’entità può applicare altre metodologie per tali fini di ripartizione. Per esempio, può utilizzare un moltiplicatore del tasso di pagamento anticipato per ripartire i finanziamenti a periodi di tempo che si basano sulle date previste di revisione dei prezzi. Tuttavia, la metodologia per tale ripartizione deve soddisfare le procedure e gli obiettivi di gestione del rischio dell’entità. AG161. Come esempio della designazione illustrata nel paragrafo AG157 c), se in un particolare periodo di revisione dei prezzi un’entità stima di avere attività a tasso fisso pari a UM100 e passività a tasso fisso pari a UM80 e decide di coprire tutta la posizione netta di UM20, indica come elemento coperto attività pari a UM20 (una parte delle attività è designata poiché il Principio permette a un’entità di designare qualsiasi importo delle disponibili attività o passività qualificabili, ossia in questo esempio qualunque importo di attività tra UM0 e UM100). La designazione è espressa come “importo in valuta” (per esempio, un importo in dollari, IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1140 euro, sterline o rand) e non come attività individuali. Ne consegue che tutte le attività (o passività) da cui l’importo coperto è preso – ossia tutte le attività pari a UM100 nell’esempio di cui sopra – devono essere: elementi il cui fair value varia in seguito alle variazioni del tasso di interesse che è stato coperto, e a) AG162. elementi che potrebbero soddisfare le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value se sono state indicate come coperte individualmente. In particolare, poiché il paragrafo 52 del Principio specifica che il fair value di una passività finanziaria con una caratteristica di pagamento a richiesta (quali depositi a vista e alcuni tipi di depositi a termine) non è inferiore all’importo pagabile alla richiesta, attualizzato dalla prima data in cui potrebbe essere richiesto di pagare l’importo, tale elemento non può soddisfare le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value per qualsiasi periodo di tempo che vada oltre il periodo più breve in cui il possessore può esigere il pagamento. Nell’esempio riportato sopra, la posizione coperta è un importo di attività. Quindi, tali passività non sono parte dell’elemento coperto designato, ma sono utilizzate dall’entità per determinare l’importo dell’attività che è designato come coperto. Se la posizione che l’entità desiderava coprire era un importo di passività, l’importo che rappresenta l’elemento individuato coperto deve essere tratto da passività a tasso fisso diverse dalle passività che si può richiedere all’entità di rimborsare in un periodo di tempo precedente, e la misura della percentuale utilizzata per accertare l’efficacia della copertura secondo quanto previsto dal paragrafo AG169 b) sarebbe calcolata come una percentuale di queste altre passività. Per esempio, si presuma che un’entità, in un periodo di tempo di revisione particolare dei prezzi, stimi di avere passività a tasso fisso pari a UM100, inclusi UM40 di depositi a vista e UM60 di passività senza una caratteristica di esigibilità a richiesta e UM70 di attività a tasso fisso. Se l’entità decide di coprire tutta la posizione netta di UM30, designa come elemento coperto passività di UM30 o del 50 per cento (UM30 / (UM100 - UM40) = 50 per cento) delle passività senza caratteristica di esigibilità a richiesta. L’entità inoltre soddisfa le altre disposizioni relative alla designazione e alla documentazione esposte nel paragrafo 98 a). Per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, questa designazione e questa documentazione specificano la politica dell’entità per tutte le variabili che sono utilizzate per identificare l’importo che è coperto e come è misurata l’efficacia, incluso quanto segue: 1141 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE quali attività e passività sono da includere nel portafoglio di copertura e la base da utilizzare per eliminarle dal portafoglio; a) come l’entità stima le date di revisione dei prezzi, incluso su quali assunti di tasso di interesse si basano le stime delle percentuali di pagamento anticipato e la base per modificare tali stime. Lo stesso metodo è utilizzato per entrambe le stime iniziali fatte al momento in cui l’attività o la passività sono incluse nel portafoglio coperto e per qualsiasi revisione successiva di tali stime; b) il numero e la durata dei periodi di tempo di revisione dei prezzi; c) con quale frequenza l’entità verifica l’efficacia e quale dei due metodi riportati nel paragrafo AG169 utilizzerà; d) la metodologia utilizzata dall’entità per determinare l’importo di attività o passività che sono designate come elemento coperto e, conseguentemente, la misura della percentuale utilizzata quando l’entità verifica l’efficacia utilizzando il metodo descritto nel paragrafo AG169 b); e) quando l’entità verifica l’efficacia utilizzando il metodo descritto nel paragrafo AG169 b), se l’entità verificherà l’efficacia per ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi singolarmente, cumulativamente per tutti i periodi di tempo, o utilizzando una combinazione delle due modalità. Le politiche specificate nella designazione e documentazione della relazione di copertura devono soddisfare le procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell’entità. I cambiamenti nelle politiche non devono essere fatti arbitrariamente. Questi devono essere giustificati in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato e ad altri fattori e devono basarsi sulle procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell’entità, ed essere con questi coerenti. AG163. Lo strumento di copertura cui si fa riferimento nel paragrafo AG157 e) può essere un derivato singolo o un portafoglio di derivati ognuno dei quali contiene un’esposizione al rischio di tasso di interesse coperto indicato nel paragrafo AG157 d). Tale portafoglio di derivati può contenere posizioni di rischio che si compensano. Tuttavia, potrebbe non includere opzioni vendute o opzioni vendute nette, perché il paragrafo 86 del Principio e il paragrafo AG127 non consentono che tali opzioni siano designate come strumenti di copertura (eccetto quando un’opzione venduta è designata a compensazione di un’opzione acquistata). Se lo strumento di copertura copre l’importo designato nel paragrafo AG157 c) per più di un periodo di tempo di revisione dei prezzi, esso è ripartito tra tutti i periodi di tempo che copre. Tuttavia, tutto lo strumento di copertura deve essere ripartito a quei periodi di revisione dei prezzi perché il IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1142 paragrafo 84 del Principio non consente che una relazione di copertura sia designata soltanto per una parte del periodo di tempo durante il quale uno strumento di copertura rimane in essere. AG164. Quando l’entità misura la variazione del fair value di un elemento pagabile anticipatamente secondo quanto previsto dal paragrafo AG157 g), una variazione di tasso di interesse influisce sul fair value dell’elemento pagato anticipatamente in due modi: influisce sul fair value dei flussi finanziari contrattuali e sul fair value dell’opzione di pagamento anticipato che è contenuta in un elemento pagabile anticipatamente. Il paragrafo 90 del Principio permette che un’entità individui una parte di un’attività o di una passività finanziaria, che condivide un’esposizione a un rischio comune, come elemento coperto, a condizione che l’efficacia possa essere misurata. Per elementi pagabili anticipatamente, il paragrafo 91 permette che a tal fine si individui l’elemento coperto in termini di cambiamento del fair value attribuibile a cambiamenti del tasso di interesse designato sulla base delle date di revisione dei prezzi previste, e non di quelle contrattuali. Tuttavia, l’effetto che i cambiamenti del tasso di interesse coperto hanno su tali date previste di revisione dei prezzi è da considerarsi nella determinazione della variazione del fair value dell’elemento coperto. Di conseguenza, se le date delle revisioni dei prezzi previste sono modificate (per esempio riflettono un cambiamento dei pagamenti anticipati previsti), o se le date effettive della revisione dei prezzi differiscono da quelle previste, ne deriverà inefficacia come descritto nel paragrafo AG169. Viceversa, cambiamenti in date previste di revisione dei prezzi che a) derivano chiaramente da fattori diversi dai cambiamenti del tasso di interesse coperto, b) non sono correlati a cambiamenti del tasso di interesse coperto e c) possono essere attendibilmente separati dai cambiamenti attribuibili al tasso di interesse coperto (ad esempio, cambiamenti nelle percentuali di pagamento anticipato che derivino chiaramente da un cambiamento nei fattori demografici o nella normativa fiscale piuttosto che da cambiamenti nel tasso di interesse) sono esclusi quando si determina il cambiamento in fair value dell’elemento coperto, poiché non sono attribuibili al rischio coperto. Qualora vi sia incertezza sul fattore che ha dato origine al cambiamento nelle date di revisione dei prezzi previste o l’entità non sia in grado di separare attendibilmente i cambiamenti che derivano dal tasso di interesse coperto da quelli che derivano da altri fattori, si presume che il cambiamento derivi da variazioni del tasso di interesse coperto. AG165. Il Principio non specifica le tecniche utilizzate per determinare l’importo a cui si fa riferimento nel paragrafo AG157 g), ossia il cambiamento del fair value dell’elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto. Se per tale misurazione si utilizzano valutazioni statistiche o altre tecniche di stima, la direzione deve prevedere che il risultato sia approssimativamente vicino a quello che sarebbe stato ottenuto dalla valutazione di tutte le 1143 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE singole attività o passività che costituiscono l’elemento coperto. Non è appropriato assumere che le variazioni del fair value dell’elemento coperto siano pari ai cambiamenti del valore dello strumento di copertura. AG166. Il paragrafo 100 richiede che se l’elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è un’attività, il cambiamento del fair value è presentato in una voce distinta dell’attivo. Viceversa, se l’elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è una passività, il cambiamento del valore è presentato in una voce distinta del passivo. Queste sono le voci distinte a cui si fa riferimento nel paragrafo AG157 g). Non è richiesta una attribuzione specifica a singole attività (o passività). AG167. Il paragrafo AG157 i) indica che l’inefficacia insorge nella misura in cui il cambiamento del fair value dell’elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto differisce dal cambiamento del fair value del derivato di copertura. Tale differenza può derivare da una serie di ragioni, tra cui: a) le effettive date di revisione dei prezzi sono diverse da quelle previste, o le date di revisione dei prezzi previste sono sottoposte a modifica; b) elementi nel portafoglio coperto subiscono una riduzione di valore o sono eliminati contabilmente; c) le date di pagamento dello strumento di copertura sono diverse da quelle dell’elemento coperto, e d) altre cause (per esempio quando alcuni degli elementi coperti sono caratterizzati da un interesse a un tasso inferiore a quello di riferimento per cui sono indicati come coperti, e l’inefficacia che ne deriva non è tale che il portafoglio come insieme non soddisfi le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura). Tale inefficacia (applicando le stesse considerazioni sulla rilevanza effettuate per altri IPSAS) deve essere identificata e rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. AG168. Generalmente, l’efficacia della copertura migliorerà: a) se l’entità programma elementi con caratteristiche di prepagamento diverse, in modo da considerare le differenze di comportamento nel pagamento anticipato; b) quando il numero di elementi nel portafoglio è maggiore. Quando soltanto pochi elementi sono contenuti nel portafoglio, è probabile che si verifichi un’inefficacia relativamente notevole se uno degli elementi presenta un pagamento prima o dopo rispetto a quando previsto. Viceversa, quando il portafoglio contiene molti elementi, IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1144 il comportamento del pagamento anticipato può essere previsto più accuratamente; AG169. AG170. c) se i periodi della revisione dei prezzi utilizzati sono più brevi (per esempio un mese invece di tre). Periodi di tempo più brevi per la revisione dei prezzi riducono l’effetto di eventuali diversità tra le date di revisione dei prezzi e di pagamento (nel periodo di tempo di revisione dei prezzi) dell’elemento coperto e quelle dello strumento di copertura; d) all’aumentare della frequenza con cui l’importo dello strumento di copertura è rettificato per riflettere i cambiamenti nell’elemento coperto (per esempio a causa dei cambiamenti nelle previsioni di pagamento anticipato). Un’entità verifica l’efficacia periodicamente. Se le stime delle date di revisione dei prezzi cambiano tra una data in cui un’entità verifica l’efficacia e quella successiva, essa deve calcolare l’importo dell’efficacia: a) come la differenza tra la variazione del fair value dello strumento di copertura (vedere paragrafo AG157 h)) e il cambiamento del valore dell’intero elemento coperto che è attribuibile ai cambiamenti del tasso di interesse coperto (incluso l’effetto che le variazioni del tasso di interesse coperto hanno sul fair value di eventuali opzioni di pagamento anticipato incorporate), oppure b) utilizzando la approssimazione di seguito descritta. L’entità: i) calcola per ciascun periodo di tempo di revisione dei prezzi la percentuale delle attività (o passività) che era coperta, sulla base delle date di revisione dei prezzi stimate all’ultima data in cui ha verificato l’efficacia; ii) applica questa percentuale alla stima rivista dell’importo in tale periodo di tempo di revisione dei prezzi per calcolare l’importo dell’elemento coperto basato sulla propria stima rivista; iii) calcola il cambiamento del fair value della propria stima rivista dell’elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto e lo presenta come illustrato nel paragrafo AG157 g); iv) rileva l’inefficacia pari alla differenza tra l’importo determinato in iii) e la variazione del fair value dello strumento di copertura (vedere paragrafo AG157 h)). Quando si valuta l’efficacia, l’entità distingue le modifiche alle date stimate di revisione dei prezzi di attività (o passività) esistenti rispetto alla 1145 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE determinazione di nuove attività (o passività), dato che soltanto le prime danno origine all’inefficacia. Tutte le modifiche delle date previste di revisione dei prezzi (diverse da quelle escluse secondo quanto previsto dal paragrafo AG164), incluse eventuali ridistribuzioni di elementi esistenti tra periodi di tempo, sono incluse quando si rivede l’importo stimato in un periodo di tempo secondo quanto previsto dal paragrafo AG169 b) ii) e quindi quando si valuta l’efficacia. Una volta che è stata rilevata l’inefficacia come illustrato sopra, l’entità stabilisce una nuova stima delle attività (o passività) totali in ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi, incluse le nuove attività (o passività) che si sono originate dall’ultima volta in cui si è verificata l’efficacia, e individua un nuovo importo come elemento coperto e una nuova percentuale come percentuale coperta. Le procedure illustrate nel paragrafo AG169 b) sono allora ripetute alla data successiva in cui verifica l’efficacia. AG171. Elementi che erano originariamente programmati in un periodo di revisione dei prezzi possono essere cancellati a causa dei pagamenti anticipati rispetto a quanto previsto o della totale svalutazione dovuta a una riduzione di valore o ad una vendita. Quando ciò si verifica, l’importo della variazione di fair value incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG157 g) che fa riferimento alla voce stornata deve essere eliminato dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e incluso nell’utile o nella perdita che deriva dall’eliminazione dell’elemento. A questo scopo, è necessario conoscere il(i) periodo(i) di tempo della revisione dei prezzi in cui l’elemento eliminato era programmato poiché questo determina il(i) periodo(i) di revisione dei prezzi da cui rimuoverlo e quindi l’importo da rimuovere dalla voce distinta a cui si fa riferimento nel paragrafo AG157 g). Quando un elemento è eliminato, se si può determinare in quale periodo di tempo era incluso, viene rimosso da tale periodo di tempo. Diversamente, è rimosso dal periodo di tempo immediatamente precedente se l’eliminazione risultava da pagamenti anticipati maggiori del previsto ovvero ripartito tra tutti i periodi di tempo che contenevano l’elemento eliminato su una base sistematica e razionale se l’elemento era venduto o era soggetto a una riduzione di valore. AG172. Inoltre, qualsiasi ammontare relativo a un particolare periodo di tempo che non è stato stornato allo scadere del periodo di tempo viene rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio di quel periodo (vedere paragrafo 100). Per esempio, si supponga che un’entità programmi elementi in tre periodi di revisione dei prezzi. Alla precedente ridesignazione, la variazione del fair value riportata nella singola voce nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria era un’attività di UM25. L’importo rappresenta gli importi attribuibili ai periodi 1, 2 e 3 di UM7, UM8 e UM10, rispettivamente. Alla ridesignazione successiva, le attività attribuibili al periodo 1 sono state realizzate o riprogrammate in altri periodi. Pertanto, UM7 viene eliminato dal prospetto della situazione IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA 1146 patrimoniale-finanziaria e rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. UM8 e UM10 sono ora attribuibili rispettivamente ai periodi 1 e 2. Questi periodi rimanenti sono quindi rettificati, come necessario, per variazioni del fair value come descritto nel paragrafo AG157 g). AG173. Per esemplificare le disposizioni riportate nei due paragrafi precedenti, si presuma che un’entità programmi le attività distribuendo una percentuale del portafoglio in ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi. Si ipotizzi inoltre che essa abbia programmato UM100 in ognuno dei primi due periodi di tempo. Quando scade il primo periodo di tempo di revisione dei prezzi, UM110 di attività sono stornati a causa di rimborsi previsti e non previsti. In questo caso, tutto l’importo contenuto nella voce distinta di cui al paragrafo AG157 g) che fa riferimento al primo periodo di tempo, sono eliminati dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, più il 10 per cento dell’importo che fa riferimento al secondo periodo di tempo. AG174. Se l’importo coperto per un periodo di tempo di revisione dei prezzi è ridotto senza che le attività (o passività) connesse siano stornate, l’importo incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG157 g) che fa riferimento alla riduzione deve essere ammortizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 104. AG175. Un’entità può voler applicare l’approccio esposto nei paragrafi AG157AG174 a una copertura di portafoglio che è stata precedentemente contabilizzata come una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dall’IPSAS 29. Tale entità revocherà la precedente designazione di una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dal paragrafo 112 d) e applicherà le disposizioni incluse in tale paragrafo. Essa inoltre rideterminerà la copertura come una copertura di fair value e applicherà prospetticamente il criterio esposto nei paragrafi AG157-AG174 a esercizi successivi. 1147 IPSAS 29 GUIDA OPERATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Appendice B Rideterminazione del valore dei derivati incorporati La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IPSAS 29. Introduzione B1. L’IPSAS 29, paragrafo 11, definisce un derivato incorporato come “una componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non-derivato – con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante”. B2. L’IPSAS 29, paragrafo 12, stabilisce che un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato se, e soltanto se: B3. B4. a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario; b) uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato, e c) lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value con le variazioni del fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio (ossia un derivato che sia incorporato in una attività o passività finanziaria al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio non è separabile). L’IPSAS 29 prevede che l’entità, nel momento in cui diventa parte di un contratto, valuti se i derivati incorporati eventualmente contenuti nel contratto debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati secondo il Principio. La presente Appendice considera se: a) l’IPSAS 29 richieda che tale valutazione sia effettuata solo nel momento in cui l’entità sottoscrive per la prima volta il contratto o invece debba essere continuamente riconsiderata per tutta la durata del contratto; b) un’entità che adotta gli IPSAS per la prima volta deve effettuare la propria valutazione sulla base delle condizioni esistenti al momento in cui essa ha sottoscritto per la prima volta il contratto o di quelle in uso al momento in cui essa adotta il presente Principio per la prima volta. La presente Appendice si applica a tutti i derivati incorporati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IPSAS 29, a eccezione dell’acquisizione di IPSAS 29 APPENDIX B 1148 contratti con derivati incorporati in un’aggregazione di entità o della loro possibile rivalutazione alla data di acquisizione. Applicazione dell’IPSAS 29 alla rideterminazione del valore dei derivati incorporati B5. L’entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. La rideterminazione successiva è vietata, a meno che non vi sia a) una variazione delle condizioni del contratto che modifichi significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti in base al contratto o b) una riclassificazione di un’attività finanziaria iscritta al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, nel qual caso è richiesta la rideterminazione. L’entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri previsti collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari previsti in precedenza nel quadro del contratto. B6. La valutazione se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario al momento della riclassificazione di un’attività finanziaria iscritta al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio secondo quanto disposto dal paragrafo B5, dovrà essere effettuata sulla base delle circostanze in essere al momento in cui l’entità è diventata una parte contraente per la prima volta. B7. L’entità che adotta per la prima volta l’IPSAS 29 deve valutare se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato sulla base delle condizioni che esistevano alla data più recente tra la data in cui è diventata parte del contratto e la data in cui è richiesta una rivalutazione a norma del paragrafo B5. 1149 IPSAS 29 APPENDIX B SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Appendice C Coperture di un investimento netto in una gestione estera La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IPSAS 29. Introduzione C1. Molte entità tenute alla redazione del bilancio possiedono investimenti in gestioni estere (come definite nell’IPSAS 4, paragrafo 10). Tali gestioni estere possono essere entità controllate, collegate, joint venture o filiali. L’IPSAS 4 dispone che l’entità determini la valuta funzionale di ciascuna delle proprie gestioni estere come la valuta dell’ambiente economico prevalente di quella gestione. Quando la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di una gestione estera vengono convertiti in una moneta di presentazione, l’entità è tenuta a rilevare le differenze di cambio direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto fino a quando non dismette la gestione estera. C2. La contabilizzazione delle operazioni di copertura dal rischio di cambio derivante da un investimento netto in una gestione estera si applicherà solo se le attività nette di quella gestione estera sono incluse nel bilancio. Questo si verificherà nel caso di bilanci consolidati, nei bilanci in cui gli investimenti partecipativi vengono contabilizzati applicando il metodo del patrimonio netto, nei bilanci in cui le interessenze di partecipanti a joint venture vengono consolidate applicando il metodo proporzionale. L’elemento coperto dal rischio di cambio derivante dall’investimento netto in una gestione estera può essere un ammontare delle attività nette uguale o minore del valore contabile delle attività nette della gestione estera. C3. L’IPSAS 29 richiede la designazione di un elemento qualificabile per la copertura e dei relativi strumenti qualificabili di copertura in una relazione di contabilizzazione di copertura. Qualora esista una designata relazione di copertura, in caso di copertura di un investimento netto, l’utile o la perdita sullo strumento di copertura considerato come copertura efficace dell’investimento netto viene rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto ed è incluso nelle differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della gestione estera. C4. La presente Appendice si applica a una entità che copre il rischio di cambio derivante dai propri investimenti netti in gestioni estere e desidera adottare la contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità all’IPSAS 29. Non deve essere applicata per analogia ad altri tipi di contabilizzazione di operazioni di copertura. La presente Appendice fa riferimento a tale entità come entità controllante e al bilancio in cui sono incluse le attività nette di IPSAS 29 APPENDIX B 1150 gestioni estere come bilancio consolidato. Tutti i riferimenti a un’entità controllante si applicano parimenti a un’entità che detiene un investimento netto in una gestione estera che sia una joint venture, una collegata o una filiale. C5. La presente Appendice fornisce indicazioni in merito a quanto segue: a) l’identificazione dei rischi di cambio che si qualificano come rischio coperto nella copertura di un investimento netto in una gestione estera, dato che un’entità con molte gestioni estere può esser esposta a diversi rischi di cambio. Essa tratta specificamente: i) se l’entità controllante può designare come rischio coperto solo le differenze di cambio derivanti da una differenza tra le valute funzionali dell’entità controllante stessa e la sua gestione estera, o se può anche designare come rischio coperto le differenze di cambio derivanti dalla differenza tra la moneta di presentazione del bilancio consolidato dell’entità controllante e la valuta funzionale della gestione estera, e ii) qualora l’entità controllante detenga la gestione estera indirettamente, se il rischio coperto può includere solo le differenze di cambio derivanti da differenze nelle valute funzionali tra la gestione estera e la sua entità controllante diretta, o se il rischio coperto può anche comprendere qualsiasi differenza di cambio tra la valuta funzionale della gestione estera e una qualsiasi delle entità controllanti intermedie o l’entità capogruppo (ossia se il fatto che l’investimento netto nella gestione estera è detenuto attraverso un’entità controllante intermedia incide sul rischio economico della capogruppo); b)chi, nell’ambito di un gruppo, può detenere lo strumento di copertura. La presente appendice si occupa in particolare di quanto segue;: i) l’IPSAS 29 consente a un’entità di designare uno strumento finanziario derivato o non derivato (oppure una combinazione di strumenti finanziari derivati e non derivati) come strumenti di copertura del rischio di cambio. La presente Appendice considera se la natura dello strumento di copertura (derivato o non derivato) o il metodo di consolidamento incide sulla valutazione dell’efficacia della copertura; ii) la presente Appendice considera anche chi, nell'ambito di un gruppo, può detenere strumenti di copertura che siano coperture di un investimento netto in una gestione estera, che soddisfano le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, ossia se è possibile istituire una relazione che soddisfa le condizioni per la contabilizzazione di operazioni di copertura 1151 IPSAS 29 APPENDICE C SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE soltanto nel caso in cui l’entità che copre il proprio investimento netto sia una controparte dello strumento di copertura o se una entità del gruppo, indipendentemente dalla propria valuta funzionale, può detenere lo strumento di copertura; c) il modo in cui un'entità deve determinare l’utile o la perdita iscritti nell’attivo netto/patrimonio netto da rilevare direttamente nell’avanzo o disavanzo di esercizio, sia per lo strumento di copertura, sia per lo strumento coperto, in quanto l’IPSAS 4 e l’IPSAS 29 richiedono che gli importi cumulativi rilevati direttamente in attivo netto/patrimonio netto relativi sia alle differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della gestione estera, sia all’utile o perdita sullo strumento di copertura considerato come una copertura efficace dell’investimento netto, siano rilevati direttamente nel momento in cui l’entità controllante dismette la gestione estera. Essa tratta specificamente: i) quando una gestione estera oggetto di copertura viene dismessa, quali importi dalla riserva di conversione di valuta estera dell’entità controllante rispetto allo strumento di copertura e rispetto a quella gestione estera dovrebbero essere rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio nel bilancio consolidato dell’entità controllante, e ii) se il metodo di consolidamento incide sulla determinazione degli importi da rilevare nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Applicazione dell’IPSAS 29 alle coperture di un investimento netto in una gestione estera Natura del rischio coperto e ammontare dell’elemento coperto per cui può essere designata una relazione di copertura C6. La contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata solo alle differenze di cambio tra la valuta funzionale della gestione estera e la valuta funzionale dell’entità controllante. C7. In un’operazione di copertura dei rischi di cambio derivanti da un investimento netto in una gestione estera, l’elemento coperto può essere un ammontare delle attività nette uguale o inferiore al valore contabile delle attività nette della gestione estera nel bilancio consolidato dell’entità controllante. Il valore contabile delle attività nette di una gestione estera che può essere designato come elemento coperto nel bilancio consolidato di una entità controllante dipende dall’eventualità che una entità controllante della gestione estera, che sia di livello inferiore, abbia applicato la contabilizzazione delle operazioni di copertura a tutte o a una parte delle attività nette di quella gestione estera e che tale contabilizzazione sia stata mantenuta nel bilancio consolidato dell’entità controllante. IPSAS 29 APPENDICE C 1152 C8. Il rischio coperto può essere designato come l’esposizione in valuta estera derivante dalla differenza tra la valuta funzionale della gestione estera e la valuta funzionale di una qualsiasi entità controllante (entità controllante diretta, intermedia o capogruppo) di quella gestione estera. Il fatto che l’investimento netto sia detenuto attraverso una entità controllante intermedia non incide sulla natura del rischio economico derivante all’entità capogruppo dall’esposizione in valuta estera. C9. Un’esposizione al rischio di cambio derivante da un investimento netto in una gestione estera può presentare i requisiti per la contabilizzazione come operazione di copertura una sola volta nel bilancio consolidato. Pertanto, se le stesse attività nette di una gestione estera sono coperte da più entità controllanti nell’ambito del gruppo (per esempio, nel caso di un’entità che sia al contempo una controllante diretta e indiretta) per lo stesso rischio, solo una relazione di copertura presenterà i requisiti per la contabilizzazione di operazioni di copertura nel bilancio consolidato dell’entità capogruppo. Una relazione di copertura designata da un’entità controllante nel proprio bilancio consolidato non necessita di essere mantenuta da altra entità controllante di livello superiore. Tuttavia, se non viene mantenuta dall’entità controllante di livello superiore, la contabilizzazione delle operazioni di copertura applicata dall’entità controllante di livello inferiore deve essere annullata prima che sia rilevata la contabilizzazione delle operazioni di copertura da parte dell’entità controllante di livello superiore. Chi può detenere lo strumento di copertura C10. Uno strumento derivato o non derivato (o una combinazione di strumenti derivati e non derivati) può essere designato come strumento di copertura in una copertura di un investimento netto in una gestione estera. Lo strumento (gli strumenti) di copertura può (possono) essere detenuto(i) da una o più entità nell’ambito del gruppo (a eccezione della stessa gestione estera oggetto di copertura), purché vengano soddisfatte le disposizioni circa la designazione, la documentazione e l’efficacia previste dall’IPSAS 29, paragrafo 98, relative alla copertura di un investimento netto. In particolare, la strategia di copertura del gruppo dovrebbe essere documentata chiaramente a causa della possibilità di diverse designazioni a diversi livelli del gruppo. C11. Ai fini della valutazione dell’efficacia, la variazione del valore dello strumento di copertura rispetto al rischio di cambio viene calcolata facendo riferimento alla valuta funzionale dell’entità controllante la cui valuta funzionale viene utilizzata per misurare il rischio coperto, in conformità alla documentazione richiesta per la contabilizzazione di operazioni di copertura. A seconda di quale entità del gruppo detenga lo strumento di copertura, in assenza di contabilizzazione di operazioni di copertura, la variazione totale del valore potrebbe essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio, direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto, o in entrambi. Tuttavia, la 1153 IPSAS 29 APPENDICE C SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE rilevazione della variazione di valore dello strumento di copertura nell’avanzo o disavanzo di esercizio o direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto non incide sulla valutazione dell’efficacia. Nell’ambito dell’applicazione della contabilizzazione di operazioni di copertura, il totale della parte efficace della variazione è inclusa direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto. Ai fini della valutazione dell’efficacia è irrilevante se lo strumento di copertura sia uno strumento derivato o non derivato, così come non incide il metodo di consolidamento. Dismissione di una gestione estera coperta C12. Quando viene dismessa una gestione estera coperta, l’importo riclassificato nell’avanzo o disavanzo di esercizio dalla riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato dell’entità controllante riferito allo strumento di copertura è l’importo che l’IPSAS 29, paragrafo 113, richiede di identificare. Tale importo è l’utile, o la perdita, cumulato sullo strumento di copertura considerato una copertura efficace. C13. L’importo rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio al momento del trasferimento dalla riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato di un’entità controllante riferito all’investimento netto in quella gestione estera in conformità all’IPSAS 4, paragrafo 57, è l’ammontare incluso nella riserva di conversione di valuta estera di quella entità controllante con riferimento a quella gestione estera. Nel bilancio consolidato dell’entità capogruppo, il metodo di consolidamento non incide sul valore netto complessivo rilevato nella riserva di conversione di valuta estera riferito a tutte le gestioni estere. Tuttavia, l'applicazione del metodo di consolidamento diretto o di quello graduale (step-by-step) da parte dell’entità capogruppo può incidere sull’ammontare incluso nella propria riserva di conversione di valuta estera relativo a una specifica gestione estera. C14. Il metodo diretto è il metodo di consolidamento secondo cui il bilancio della gestione estera è convertito direttamente nella valuta funzionale dell’entità capogruppo. Il metodo graduale (step-by-step) è il metodo di consolidamento secondo cui i bilanci della gestione estera sono dapprima convertiti nella valuta funzionale delle entità controllanti intermedie e poi nella valuta funzionale dell’entità capogruppo (oppure nella moneta di presentazione se diversa). C15. L’uso del metodo di consolidamento graduale può comportare la rilevazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio di un ammontare diverso da quello utilizzato per determinare l’efficacia della copertura. Questa differenza può essere eliminata determinando l’ammontare relativo a quella gestione estera che sarebbe derivato se fosse stato applicato il metodo di consolidamento diretto. L’IPSAS 4 non richiede questa rettifica. Tuttavia, è una scelta di principio contabile che dovrebbe essere seguita in modo uniforme per tutti gli investimenti netti. IPSAS 29 APPENDICE C 1154 Esempio C16. L’esempio che segue illustra l’applicazione dei paragrafi precedenti utilizzando la struttura dell’entità descritta di seguito. In ogni caso, l’efficacia delle relazioni di copertura descritte dovrebbe essere verificata in conformità all’IPSAS 29, sebbene questa verifica non sia trattata nella presente appendice. L’Entità Controllante D, in veste di entità capogruppo, presenta il proprio bilancio consolidato nella propria valuta funzionale, l’euro (EUR). Ciascuna entità controllata, ossia l’Entità Controllata A, l’Entità Controllata B e l’Entità Controllata C, è controllata per intero. L’investimento netto di £500 milioni dell’Entità Controllante D nell’Entità Controllata B (valuta funzionale lira sterlina (GBP)) comprende £159 milioni equivalenti all’investimento netto dell’Entità Controllata B nell’Entità Controllata C per US$300 milioni (valuta funzionale dollari USA - USD). In altri termini, le attività nette dell’Entità Controllata B, escluso il proprio investimento nell’Entità Controllata C, ammontano a £341 milioni. Entità controllante y D Valuta funzionale EUR GBP500 milioni JPY400.000 milioni Entità controllata A Valuta funzionale JPY Entità controllata B Valuta funzionale GBP USD300 milioni (equivalenti GBP159 milioni ) Entità controllata C Valuta funzionale USD 1155 IPSAS 29 APPENDICE C SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Natura del rischio coperto per il quale può essere designata una relazione di copertura (paragrafi C6-C9) C17. L’Entità Controllante D può coprire il proprio investimento netto in ciascuna delle Entità Controllate A, B e C dal rischio di cambio tra le rispettive valute funzionali (yen giapponese (JPY), lira sterlina e dollaro USA) e l’euro. Inoltre, l’Entità Controllante D può coprire il rischio di cambio USD/GBP tra le valute funzionali dell’Entità Controllata B e dell’Entità Controllata C. Nel proprio bilancio consolidato, la Controllata B può coprire il proprio investimento netto nella Controllata C dal rischio di cambio tra le rispettive valute funzionali, ossia il dollaro USA e la lira sterlina. Negli esempi seguenti, il rischio designato è il rischio di cambio a pronti, in quanto gli strumenti di copertura non sono derivati. Se gli strumenti di copertura fossero contratti forward, l’Entità Controllante D potrebbe designare il rischio di cambio a termine. Valore dell’elemento coperto per il quale può essere designata una relazione di copertura (paragrafi C6–C9) C18. L’Entità Controllante D desidera coprire il rischio di cambio derivante dal suo investimento netto nell’Entità Controllata C. Si supponga che l’Entità Controllata A abbia ottenuto un prestito di US$300 milioni Le attività nette dell’Entità Controllata A all’inizio dell’esercizio sono pari a ¥400.000 milioni, inclusi i fondi rivenienti dal finanziamento di terzi di US$300 milioni. C19. L’elemento coperto può essere un ammontare di attività nette uguale o inferiore al valore contabile dell’investimento netto dell’Entità Controllante D nell’Entità Controllata C (US$300 milioni) nel proprio bilancio consolidato. Nel proprio bilancio consolidato, l'Entità Controllante D può designare il finanziamento di terzi di US$300 milioni nei confronti dell'Entità Controllata A come una copertura del rischio di cambio a pronti EUR/USD legato al proprio investimento netto nelle attività nette di US$300 milioni dell’Entità Controllata C. In tal caso, sia la differenza di cambio EUR/USD sul finanziamento di terzi di US$300 milioni all’Entità Controllata A, sia la differenza di cambio EUR/USD sull’investimento netto nell'Entità Controllata C sono incluse nella riserva di conversione di valuta estera del bilancio consolidato dell’Entità Controllante D dopo l’applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura. C20. In assenza di una contabilizzazione di operazioni di copertura, la differenza di cambio USD/EUR totale sul finanziamento di terzi di US$300 milioni nell’Entità Controllata A verrebbe rilevata nel bilancio consolidato dell’Entità Controllante D nel modo seguente: la variazione del tasso di cambio a pronti USD/JPY, convertita in euro, nell’avanzo o disavanzo di esercizio, e IPSAS 29 APPENDICE C 1156 la variazione del tasso di cambio a pronti JPY/EUR direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto. In luogo della designazione di cui al paragrafo C19, l’Entità Controllante D può designare, nel proprio bilancio consolidato, il finanziamento di terzi di US$300 milioni all'Entità Controllata A come una copertura del rischio di cambio a pronti GBP/USD tra l’Entità Controllata C e l’Entità Controllata B. In tal caso, la differenza complessiva del cambio USD/EUR rispetto al finanziamento di terzi di US$300 milioni all’Entità A verrebbe invece rilevata nel bilancio consolidato dell’Entità Controllata D nel modo seguente: la variazione del tasso di cambio a pronti GBP/USD, nella riserva di conversione di valuta estera relativamente all’Entità Controllata C; la variazione del tasso di cambio a pronti GBP/JPY, convertita in euro, nell’avanzo o disavanzo di esercizio, e la variazione del tasso di cambio a pronti JPY/EUR, direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto. C21. L’Entità Controllante D non può designare, nel proprio bilancio consolidato, il finanziamento di terzi di US$300 milioni all’Entità Controllata A come una copertura del rischio di cambio a pronti EUR/USD e del rischio di cambio a pronti GBP/USD. Un unico strumento di copertura può coprire una sola volta lo stesso rischio designato. L’Entità Controllata B non può applicare la contabilizzazione di operazioni di copertura nel proprio bilancio consolidato perché lo strumento di copertura è posseduto esternamente al gruppo che comprende l’Entità Controllata B e l’Entità Controllata C. Chi, nell’ambito di un gruppo, può detenere lo strumento di copertura (paragrafi C10 e C11)? C22. Come evidenziato nel paragrafo C20, in assenza di una contabilizzazione di operazioni di copertura, nel bilancio consolidato dell’Entità Controllante D la variazione totale di valore del finanziamento di terzi di US$300 milioni all’Entità Controllata A rispetto al rischio di cambio, verrebbe registrata sia nell’avanzo o disavanzo di esercizio (rischio di cambio a pronti USD/JPY), sia direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto (rischio di cambio a pronti EUR/JPY). Entrambi gli importi sono inclusi ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura designata nel paragrafo C19 perché la variazione di valore sia dello strumento di copertura, sia dell’elemento coperto, vengono calcolate facendo riferimento alla valuta funzionale euro dell’Entità Controllante D a fronte della valuta funzionale dollaro USA dell’Entità Controllata C, in conformità alla documentazione di copertura. Il metodo di consolidamento (ossia metodo diretto o metodo graduale) non incide sulla valutazione dell’efficacia della copertura. 1157 IPSAS 29 APPENDICE C SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Importi rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio all'atto della dismissione di una gestione estera (paragrafi C12 e C13) C23. Quando l’Entità Controllata C viene dismessa, gli importi rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio nel bilancio consolidato dell’Entità Controllante D al momento del trasferimento dalla riserva di conversione di valuta estera (FCTR – Foreign currency translation reserve) sono: a) con riferimento al finanziamento di terzi di US$300 milioni all’Entità Controllata A, l’importo che l’IPSAS 29 richiede di identificare, ossia la variazione totale di valore rispetto al rischio di cambio rilevato direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto come la parte efficace della copertura, e b) con riferimento all’investimento netto di US$300 milioni nell’Entità Controllata C, l’importo determinato dal metodo di consolidamento dell'entità. Se l’Entità Controllante D adotta il metodo diretto, la sua FCTR rispetto all’Entità Controllata C sarà determinata direttamente dal tasso di cambio EUR/USD. Se l’Entità Controllante D adotta il metodo graduale, la sua FCTR rispetto all’Entità Controllata C sarà determinata dalla FCTR rilevata dall’Entità Controllata B a fronte del tasso di cambio GBP/USD, convertito nella valuta funzionale dell’Entità Controllante D utilizzando il tasso di cambio EUR/GBP. L'adozione del metodo graduale di consolidamento da parte dell’Entità Controllante D nei periodi precedenti non la obbliga, né le impedisce, di stabilire che l'importo della FCTR da rilevare nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando dismette l’Entità Controllata C corrisponda all’importo che sarebbe stato rilevato se avesse sempre adottato il metodo diretto, a seconda dei propri principi contabili. Copertura di più gestioni estere (paragrafi C7, C9 e C11) C24. Gli esempi seguenti mostrano che nel bilancio consolidato dell’Entità Controllante D, il rischio che può essere coperto è sempre il rischio tra la sua valuta funzionale (euro) e le valute funzionali delle Entità Controllate B e C. Indipendentemente dal modo in cui sono designate le coperture, gli importi massimi che possono essere considerati come coperture efficaci da includere nella riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato dell’Entità Controllante D quando siano coperte entrambe le gestioni estere, sono pari a US$300 milioni per il rischio di cambio EUR/USD e a £341 milioni per il rischio di cambio EUR/GBP. Altre variazioni di valore dovute a variazioni dei tassi di cambio sono incluse nell’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato dell'Entità Controllante D. Ovviamente, per l’Entità Controllante D sarebbe possibile designare US$300 milioni solo per variazioni nel tasso di cambio a pronti USD/GBP o £500 milioni solo per variazioni nel tasso di cambio a pronti GBP/EUR. IPSAS 29 APPENDICE C 1158 L’Entità D possiede strumenti di copertura in USD e in GBP C25. L’Entità Controllante D può voler coprire il rischio di cambio in relazione al proprio investimento netto nell’Entità Controllata B così come quello relativo all’Entità Controllata C. Si supponga che l’Entità Controllante D detenga appropriati strumenti di copertura denominati in dollari USA e lire sterline che potrebbe designare come coperture dei propri investimenti netti nelle Entità Controllate B e C. Le designazioni che l’Entità Controllante D può fare nel proprio bilancio consolidato comprendono anche, a titolo esemplificativo, quanto segue: a) uno strumento di copertura di US$300 milioni designato come copertura dell’investimento netto di US$300 milioni nell’Entità Controllata C con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (EUR/USD) tra Entità Controllante D ed Entità Controllata C e uno strumento di copertura fino a £341 milioni designato come copertura dell’investimento netto di £341 milioni nell’Entità Controllata B con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (EUR/GBP) tra Entità Controllante D ed Entità Controllata B; b) uno strumento di copertura di US$300 milioni designato come copertura dell’investimento netto di US$300 milioni nell’Entità Controllata C con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (GBP/USD) tra Entità Controllata B ed Entità Controllata C e uno strumento di copertura fino a £500 milioni designato come copertura dell’investimento netto di £500 milioni nell’Entità Controllata B con il rischio costituito dall’esposizione al cambio a pronti (EUR/GBP) tra Entità Controllante D ed Entità Controllata B. C26. Il rischio EUR/USD derivante dall’investimento netto dell’Entità Controllante D nell’Entità Controllata C è un rischio diverso dal rischio EUR/GBP derivante dall’investimento netto dell’Entità Controllante D nell’Entità Controllata B. Tuttavia, nel caso descritto nel paragrafo C25 a), attraverso la designazione dello strumento di copertura in USD detenuto, l’Entità Controllante D ha già coperto interamente il rischio di cambio EUR/USD derivante dal proprio investimento netto nell’Entità Controllata C. Se l’Entità Controllante D ha anche designato uno strumento detenuto in GBP come copertura del proprio investimento netto di £500 milioni nell’Entità Controllata B, £159 milioni di quell’investimento netto, che rappresentano l’equivalente in GBP del proprio investimento netto in USD nell’Entità Controllata C, sarebbero coperti due volte dal rischio di cambio GBP/EUR nel bilancio consolidato dell’Entità Controllante D. C27. Nel caso descritto nel paragrafo C25 b), se l’Entità Controllante D designa il rischio coperto come l'esposizione al cambio a pronti (GBP/USD) tra l’Entità Controllata B e l’Entità Controllata C, solo la parte GBP/USD della variazione di valore del proprio strumento di copertura di US$300 milioni è inclusa nella riserva di conversione di valuta estera dell’Entità Controllante D 1159 IPSAS 29 APPENDICE C SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE relativamente all’Entità Controllata C. Il resto della variazione (equivalente alla variazione del tasso di cambio GBP/EUR su £159 milioni) è incluso nell’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato dell’Entità Controllante D, come indicato nel paragrafo C20. Poiché la designazione del rischio USD/GBP tra le Entità Controllate B e C non comprende il rischio GBP/EUR, l’Entità Controllante D è anche in grado di designare fino a £500 milioni del proprio investimento netto nell’Entità Controllata B, il cui rischio è rappresentato dall'esposizione al cambio a pronti (GBP/EUR) tra Entità Controllante D ed Entità Controllata B. L’Entità B detiene lo strumento di copertura in USD C28. Si supponga che l’Entità Controllata B detenga un debito verso terzi pari a US$300 milioni, e che i fondi siano stati trasferiti all’Entità Controllante D attraverso un finanziamento infragruppo denominato in lire sterline. Poiché le proprie attività e passività sono entrambe aumentate di £159 milioni, le attività nette dell’Entità Controllata B restano invariate. L’Entità Controllata B potrebbe designare nel proprio bilancio consolidato il debito verso terzi come copertura del rischio GBP/USD del proprio investimento netto nell’Entità Controllata C. L’Entità Controllante D potrebbe mantenere la designazione dell’Entità Controllata B di quello strumento di copertura come copertura del proprio investimento netto di US$300 milioni nell’Entità Controllata C a fronte del rischio di cambio GBP/USD (vedere paragrafo C9) e l’Entità Controllante D potrebbe designare lo strumento di copertura in GBP in proprio possesso come copertura dell’intero investimento netto di £500 milioni nell’Entità Controllata B. La prima copertura, designata dall’Entità Controllata B, verrebbe valutata facendo riferimento alla valuta funzionale dell’Entità Controllata B (lira sterlina) e la seconda copertura, designata dall’Entità Controllante D, verrebbe valutata facendo riferimento alla valuta funzionale dell’Entità Controllante D (euro). In tal caso, nel bilancio consolidato dell’Entità Controllante D, viene coperto dallo strumento di copertura in USD solo il rischio relativo al cambio GBP/USD derivante dall’investimento netto dell’Entità Controllante D nell’Entità Controllata C, e non l’intero rischio relativo al cambio EUR/USD. Pertanto, l’intero rischio di cambio EUR/GBP derivante dall’investimento netto di £500 milioni dell’Entità Controllante D nell’Entità Controllata B può essere coperto nel bilancio consolidato dell’Entità Controllante D. C29. Tuttavia, si deve anche considerare la contabilizzazione del finanziamento di £159 milioni che l’Entità Controllante D dovrà rimborsare all’Entità Controllata B. Se il finanziamento all’Entità Controllante D non è considerato parte del proprio investimento netto nell’Entità Controllata B perché non soddisfa le condizioni dell’IPSAS 4 paragrafo 18, la differenza di cambio GBP/EUR derivante dalla conversione verrebbe inclusa nell’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato dell’Entità Controllante D. Se il finanziamento di £159 milioni dall’Entità Controllata B è considerato parte IPSAS 29 APPENDICE C 1160 dell’investimento netto dell’Entità Controllante D, quell’investimento netto sarebbe di soli £341 milioni e, di conseguenza, il valore che l’Entità Controllante D potrebbe designare come elemento coperto per il rischio di cambio GBP/EUR si ridurrebbe da £500 milioni a £341 milioni. C30. Se l’Entità Controllante D ha eliminato contabilmente la relazione di copertura designata dall’Entità Controllata B, l’Entità Controllante D potrebbe designare il finanziamento di terzi di US$300 milioni detenuto dall’Entità Controllata B come una copertura del proprio investimento netto di US$300 milioni nell’Entità Controllata C per il rischio di cambio EUR/USD e designare lo strumento di copertura in GBP da essa detenuto come copertura di un ammontare massimo di £341 milioni dell’investimento netto nell’Entità Controllata B. In tal caso, l’efficacia di entrambe le coperture sarebbe calcolata facendo riferimento alla valuta funzionale dell’Entità Controllante D (euro). Di conseguenza, sia la variazione di valore del finanziamento in USD/GBP detenuto dall’Entità Controllata B, sia la variazione di valore del finanziamento in GBP/EUR dell’Entità Controllata B verso l’Entità Controllante D (equivalente al cambio USD/EUR in totale) sarebbero incluse nella riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato dell’Entità Controllante D. Poiché l’Entità Controllante D ha già coperto interamente il rischio di cambio EUR/USD derivante dal proprio investimento netto nell’Entità Controllata C, può coprire il rischio di cambio EUR/GBP solo fino a un ammontare massimo di £341 milioni del proprio investimento netto nell’Entità Controllata B. 1161 IPSAS 29 APPENDICE C SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Appendice D Modifiche ad altri IPSAS I riferimenti ai “principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che trattano la rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari” sono modificati in “IPSAS 29 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione” nei seguenti IPSAS: a) IPSAS 1 Presentazione del bilancio paragrafi 79, 82 e 101 b) IPSAS 4 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere paragrafi 3 a), 4, 31 e 61 a) c) IPSAS 6 Bilancio consolidato e separato paragrafi 22, 52, 61 e IG8 d) IPSAS 7 Partecipazioni in società collegate paragrafi 1, 2, 20, 21, 24, 25, 37, 38 e 39 e) IPSAS 8 Partecipazioni in joint venture paragrafi 1, 2, 47, 48 e 58 f) IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di scambio paragrafo 10 c) g) IPSAS 21 Riduzione di valore delle attività non generatrici di flussi finanziari paragrafi 2 c) e 9 h) IPSAS 26 Riduzione di valore delle attività generatrici di flussi finanziari paragrafi 2 c) e 8 IPSAS 4 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Il paragrafo 5 è stato modificato come segue: 5. Il presente Principio non si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura in valuta estera, inclusa la copertura di un investimento netto in una gestione estera. Di conseguenza, le entità possono applicare i principi contabili internazionali e nazionali di riferimento che trattano la contabilizzazione di tali coperture. L’IPSAS 29 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura. IPSAS 6 Bilancio consolidato e separato Il paragrafo 58 c) è stato modificato come segue: 58. ... c) Come strumenti finanziari. in conformità all’IPSAS 29. IPSAS 29 APPENDICE D 1162 IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di scambio Il paragrafo 10 nella sezione relativa alla prestazione di servizi della Guida applicativa è stato modificato come segue: Appendice IG12. Commissioni per servizi finanziari La rilevazione dei proventi per commissioni per servizi finanziari dipende dagli scopi per i quali le commissioni sono determinate e dai criteri di contabilizzazione impiegati per qualsiasi strumento finanziario associato. La descrizione delle commissioni per servizi finanziari può non essere indicativa della natura e del contenuto dei servizi forniti. È necessario, a tal fine, distinguere tra le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario, le commissioni che sono acquisite alla fornitura dei servizi e le commissioni che maturano con l’esecuzione di una azione significativa. a) Commissioni che sono parte integrante del rendimento tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario. Tali commissioni sono, in genere, trattate come rettifica del rendimento tasso di interesse effettivo. Tuttavia, quando lo strumento finanziario è deve essere valutato al fair value successivamente alla sua rilevazione iniziale e la variazione di fair value è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio, al momento della rilevazione iniziale dello strumento le commissioni sono rilevate come proventi. i) Commissioni di emissione ricevute dall’entità in relazione alla creazione o all’acquisizione di una attività finanziaria diversa da quella che nell’IPSAS 29 è classificata come attività finanziaria “al fair value” rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio”’. Tali commissioni possono comprendere un compenso per attività quali la valutazione delle condizioni finanziarie del debitore, la valutazione e la registrazione di garanzie, accordi collaterali e altri accordi di garanzia, la negoziazione dei termini dello strumento, la preparazione e l’elaborazione dei documenti e il perfezionamento dell’operazione. Queste commissioni sono parte integrante dell’emissione dello strumento finanziario risultante e, insieme con i costi dell'operazione (secondo la definizione dell’IPSAS 29), sono differite e rilevate come rettifica del tasso di interesse effettivo. 1163 IPSAS 29 APPENDICE D SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE ii) Commissioni di impegno ricevute dall’entità per originare un finanziamento quando l’impegno all’erogazione di un finanziamento non rientra nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 29. Se è probabile che l’entità stipulerà uno specifico accordo di finanziamento e l’impegno all’erogazione di un finanziamento non rientra nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 29, la commissione di impegno ricevuta è considerata come un compenso per l’attività svolta per l’acquisizione di uno strumento finanziario e, insieme ai relativi costi dell'operazione (secondo la definizione dell’IPSAS 29), è differita e rilevata come rettifica del tasso di interesse effettivo. Se l’impegno scade senza che l’entità eroghi il finanziamento, la commissione è rilevata come provento alla scadenza. Impegni all’erogazione di un finanziamento che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 29 sono contabilizzati come derivati e valutati al fair value. iii) Commissioni di emissione ricevute al momento dell’emissione di passività finanziarie misurate al costo ammortizzato Tali commissioni costituiscono una parte integrante nel generare un coinvolgimento con una passività finanziaria. Quando una passività finanziaria non è classificata come “al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio”, le commissioni di emissione percepite sono incluse, insieme ai relativi costi dell’operazione (secondo la definizione dell’IPSAS 29) sostenuti, nel valore contabile iniziale della passività finanziaria e rilevate come una rettifica del tasso di interesse effettivo. Un’entità distingue le commissioni e i costi che rappresentano una parte integrante del tasso d’interesse effettivo della passività finanziaria, dalle commissioni di emissione e dai costi dell’operazione relativi al diritto di offrire servizi, come nel caso dei servizi di gestione degli investimenti. b) Commissioni acquisite in relazione alla fornitura dei servizi. i) Commissioni pagate per l’approntamento di un finanziamento Le commissioni pagate da un’entità per l’approntamento di un finanziamento sono rilevate come provento quando i servizi sono resi. Se l’entità vende un finanziamento ma conserva l’approntamento di quel finanziamento a una commissione inferiore alla normale commissione applicata per tali servizi, parte del prezzo di vendita del finanziamento viene differito e rilevato come provento quando viene fornito l’approntamento; IPSAS 29 APPENDICE D 1164 ii) Commissioni di impegno per originare o acquistare un finanziamento quando l’impegno all’erogazione di un finanziamento non rientra nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 29. Se è improbabile che uno specifico accordo di finanziamento sarà sottoscritto e l’impegno all’erogazione di un finanziamento non rientra nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 29, la commissione di impegno è rilevata come provento, in proporzione al tempo trascorso, nel periodo dell’impegno. Impegni all’erogazione di un finanziamento che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 29 sono contabilizzati come derivati e valutati al fair value; iii) Corrispettivi di gestione degli investimenti Le commissioni addebitate per la gestione degli investimenti sono rilevate come proventi al momento della prestazione dei servizi. I costi marginali direttamente attribuibili alla conclusione di un contratto di gestione degli investimenti sono rilevati come attività se possono essere identificati separatamente e valutati attendibilmente e se è probabile che saranno recuperati. Come nell’IPSAS 29, un costo marginale è un costo che l’entità non avrebbe sostenuto se non avesse concluso il contratto di gestione degli investimenti. L’attività rappresenta il diritto contrattuale dell’entità a ottenere benefici dal prestare servizi di gestione degli investimenti, ed è ammortizzata a mano a mano che l’entità rileva i relativi proventi. Se l’entità ha un portafoglio di contratti di gestione degli investimenti, essa può valutare la loro recuperabilità considerando l’intero portafoglio. Alcuni contratti relativi a servizi finanziari comportano sia l’emissione di uno o più strumenti finanziari, sia la prestazione di servizi di gestione degli investimenti. Un esempio è dato da un contratto di risparmio mensile a lungo termine collegato alla gestione di un gruppo di titoli partecipativi. L’emittente di tale contratto distingue i costi dell’operazione relativi all’emissione dello strumento finanziario, dai costi necessari ad assicurarsi il diritto di prestare servizi di gestione degli investimenti; c) Commissioni che maturano al momento dell’esecuzione di un’azione significativa, che è molto più significativa di qualsiasi altra azione 1165 IPSAS 29 APPENDICE D SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Le commissioni sono rilevate come provento quando l’azione significativa è stata completata, come negli esempi sotto esposti. i) Compensi per assegnazione di titoli azionari a un cliente La commissione è rilevata come provento quando i titoli azionari sono stati assegnati; ii) Commissioni di collocamento per la concessione di un finanziamento tra chi riceve e chi concede il prestito stesso La commissione è rilevata come provento quando il finanziamento è stato concesso; iii) Commissioni per prestiti sindacati Una commissione di sindacato ricevuta da un’entità che predisponga un finanziamento e che non conservi parte del finanziamento per sé (o ne conservi una parte, come gli altri partecipanti, allo stesso tasso di interesse effettivo per rischi comparabili) rappresenta il corrispettivo per il servizio del prestito sindacato. Tale commissione è rilevata come provento quando è stato costituito il sindacato IPSAS 29 APPENDICE D 1166 IPSAS 12 Rimanenze Il paragrafo 2 b) è modificato come segue: 2. ... b) Strumenti finanziari (vedere IPSAS 28 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e IPSAS 29 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). IPSAS 21 Riduzione di valore delle attività non generatrici di flussi finanziari Il paragrafo 2 c) è modificato come segue: 2. ... c) Attività finanziarie incluse nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 15 “Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative” IPSAS 29 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Il paragrafo 9 è modificato come segue: 9. Il presente Principio non si applica alle attività finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 15 IPSAS 28 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio. La riduzione di valore di tali attività sarà trattata in tutti gli IPSAS sviluppati dall’IPSASB sulla base dello IAS 39 “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione per trattare la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari è trattata nell’IPSAS 29. IPSAS 23 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti) Il paragrafo 5 è modificato come segue: 5. Il presente Principio tratta i proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente. I proventi derivanti da operazioni di scambio sono trattati nell’IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di scambio. Mentre i proventi percepiti dalle entità del settore pubblico derivano da operazioni con e senza corrispettivo equivalente, la maggioranza dei proventi delle amministrazioni pubbliche e delle altre entità del settore pubblico deriva generalmente da operazioni senza corrispettivo equivalente, quali: a) imposte, e b) trasferimenti (monetari o non monetari), tra cui contributi, condoni, sanzioni, lasciti, donazioni, beni e servizi in natura e la quota parte non di mercato dei finanziamenti agevolati ricevuti. Il paragrafo 10 è modificato come segue: 1167 IPSAS 29 APPENDICE D SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 10. Esiste un altro gruppo di operazioni senza corrispettivo equivalente in cui l’entità può fornire un certo corrispettivo direttamente in cambio delle risorse ricevute, ma tale corrispettivo non corrisponde al fair value delle risorse ricevute. In tali casi, l’entità determina se sussiste una combinazione di operazioni con e senza corrispettivo equivalente, rilevando separatamente ogni singola componente. Per esempio, un’entità riceve un finanziamento di UM 6 milioni da un organismo di sviluppo multilaterale. Nel contratto si stabilisce che l’entità deve rimborsare il finanziamento ricevuto di UM 5 milioni in un periodo di 10 anni al tasso d’interesse del 5%, mentre i tassi di mercato per prestiti analoghi sono pari all’11%. L’entità ha di fatto ricevuto un contributo di UM1 milione (UM6 milioni ricevuti meno UM5 milioni da restituire) e ha sottoscritto un finanziamento agevolato di UM5 milioni a un tasso d’interesse di sei punti percentuali inferiore al tasso d’interesse di mercato per un prestito analogo. Il contributo di UM 1 milione ricevuto, così come la parte fuori mercato dei pagamenti per interessi come da contratto, sono da considerare come operazioni senza corrispettivo equivalente. Il capitale contrattuale e i pagamenti per interessi per la durata del finanziamento sono da considerare come operazioni di scambio. Il paragrafo 87 è modificato come segue: 87. I proventi risultanti dal condono del debito sono valutati al valore contabile del debito condonato fair value del debito condonato. Normalmente questo sarà il valore contabile del debito condonato. Dopo il paragrafo 105 sono inseriti un titolo e dei paragrafi aggiuntivi: Finanziamenti agevolati 105A. I finanziamenti agevolati sono finanziamenti ricevuti da un’entità a condizioni inferiori a quelle di mercato. La quota parte del finanziamento da rimborsare, comprensiva degli interessi, rappresenta un’operazione di scambio e deve essere contabilizzata secondo le disposizioni dell’IPSAS 29 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. L’entità deve valutare se le differenze tra il prezzo dell’operazione (proventi dal finanziamento) e il fair value del finanziamento alla rilevazione iniziale (vedere IPSAS 29) debbano essere considerate come dei proventi generati da operazioni senza corrispettivo equivalente da contabilizzare in conformità al presente Principio. 105B. Se un’entità stabilisce che la differenza tra il prezzo dell’operazione (proventi dal finanziamento) e il fair value del finanziamento alla rilevazione iniziale è un provento generato da operazioni senza corrispettivo equivalente, rileva tale differenza come provento, tranne nei casi in cui esista un’obbligazione attuale, per esempio, se le condizioni specifiche imposte sulle attività trasferite dal destinatario comportano un’obbligazione attuale. Se esiste un’obbligazione attuale, deve essere rilevata come IPSAS 29 APPENDICE D 1168 passività. Quando l’entità estingue l’obbligazione attuale, la passività si riduce e si rileva un provento di pari importo. E’ stato inserito un sotto-paragrafo aggiuntivo dopo il paragrafo 106 c): 106. …. cA) l’ammontare delle passività rilevate a fronte di finanziamenti agevolati soggetti a condizioni sulle attività trasferite; 1169 IPSAS 29 APPENDICE D SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Un paragrafo aggiuntivo è inserito dopo il paragrafo 124A: 124B L’IPSAS 29 ha modificato i paragrafi 4, 10, 87 e 106 e ha inserito i paragrafi 105A e 105B. L'entità deve applicare le modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Se l’entità applica l’IPSAS 29 a partire da un esercizio antecedente il 1° gennaio 2013, le modifiche devono essere applicate anche per quell’esercizio precedente. Nella Guida applicativa un ulteriore esempio è inserito dopo il paragrafo IG53: Guida applicativa Finanziamenti agevolati (paragrafi da 105A a 105B) IG54. L’entità riceve un finanziamento di UM 6 milioni da un organismo di sviluppo multilaterale per costruire 10 scuole nei successivi 5 anni. Il finanziamento è erogato alle seguenti condizioni: UM 1 milione dell’intero finanziamento non deve essere rimborsato, purché le scuole siano costruite; CU5 milioni del finanziamento devono essere rimborsati con le seguenti modalità: Anno 1: nessun rimborso di capitale Anno 2: rimborso del 10% del capitale Anno 3: rimborso del 20% del capitale Anno 4: rimborso del 30% del capitale Anno 5: rimborso del 40% del capitale gli interessi vengono corrisposti a un tasso del 5% annuo per l’intera durata del finanziamento (si assuma il pagamento annuale posticipato degli interessi); il tasso di interesse di mercato per un prestito similare è del 10%; se le scuole non sono state costruite, il finanziamento erogato deve essere restituito al donatore (supponendo che il donatore disponga di sistemi di monitoraggio efficaci e abbia già in passato richiesto la restituzione dei fondi non spesi); nel periodo coperto dal finanziamento, l'entità ha costruito le seguenti scuole: Anno 1: 1 scuola completata Anno 2: 3 scuole completate Anno 3: 5 scuole completate IPSAS 29 APPENDICE D 1170 Anno 4: 10 scuole completate 1171 IPSAS 29 APPENDICE D SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Analisi: L’entità ha, di fatto, ricevuto un contributo di UM 1 milione e un finanziamento di UM 5 milioni (nota: l’entità dovrebbe considerare se la sostanza di UM 1 milione è un conferimento della proprietà o un provento; per le finalità di quest’esempio si supponga che UM 1 milione sia un provento). L’entità ha ricevuto un ulteriore contributo di UM 784.550 (la differenza tra i proventi del finanziamento di UM 5 milioni e il valore attuale dei flussi finanziari contrattuali del finanziamento, attualizzati al relativo tasso d’interesse di mercato del 10%). Il contributo di UM 1 milione + UM 784.550 è contabilizzato in conformità al presente Principio, mentre il finanziamento con i pagamenti per capitale e interessi contrattuali è contabilizzato in conformità all'IPSAS 29. 1. In sede di rilevazione iniziale, l’entità rileverà quanto segue: Da re 2. Banca Av ere Finanziamento Av ere Passività UM 6.000.000 UM 4.215.450 UM 1.784.550 Anno 1: l’entità rileverà quanto segue: Da re Passività Av ere UM 178.455 Proventi non commerciali UM 178.455 (1/10 delle scuole costruito X UM 1.784.550) (Nota: Le scritture contabili per il rimborso dell'interesse e dei ratei passivi di capitale e interessi non sono riportate in quest'esempio, in quanto esso intende illustrare la rilevazione dei proventi derivanti da finanziamenti agevolati. Esempi esaustivi sono inclusi negli Esempi illustrativi dell’IPSAS 29). 3. Anno 2: l’entità rileverà quanto segue (assumendo che l’entità successivamente valuti il finanziamento agevolato al costo ammortizzato): Da re Passività Av ere UM 356.910 Proventi non commerciali UM 356.910 3/10 di scuole costruite X UM 1.784.500 – UM 178.455 già rilevate) 4. Da re Anno 3: l’entità rileverà quanto segue: Passività IPSAS 29 APPENDICE D UM 356.910 1172 Av ere Proventi non commerciali UM 356.910 (5/10 delle scuole costruito X UM 1.784.500 – UM 535.365 già rilevate) 5. Anno 4: l’entità rileverà quanto segue: Dare Passività Avere UM 892.275 Proventi non commerciali UM 892.275 (Tutte le scuole costruite, UM 1.784.550 – UM 892.275 Se il finanziamento agevolato è stato concesso senza condizioni, alla rilevazione iniziale l’entità rileverebbe quanto segue: Dare Banca UM 6.000.000 Avere Finanziamento UM 4.215.450 Avere Proventi generati da operazioni senza corrispettivo equivalente UM 1.784.550 IPSAS 26 Riduzione di valore delle attività generatrici di flussi finanziari Il paragrafo 2 c) è modificato come segue: c) Attività finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 15 “Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative” IPSAS 29 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione; Il paragrafo 9 è modificato come segue: 9. Il presente Principio non si applica alle attività finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 15 IPSAS 28 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio. La riduzione di valore di tali attività sarà trattata in tutti gli IPSAS sviluppati dall'IPSASB per trattare la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari è trattata nell’IPSAS 29. 1173 IPSAS 29 APPENDICE D SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Motivazioni per le conclusioni Le presenti Motivazioni per le conclusioni sono allegate all’IPSAS 29, ma non ne costituiscono parte integrante. Introduzione BC1. Le presenti Motivazioni per le conclusioni riassumono le considerazioni effettuate dall’IPSASB nel raggiungere le conclusioni contenute nell’IPSAS 29 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Poiché il presente Principio si basa sullo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione emesso dallo IASB, le Motivazioni per le conclusioni analizzano soltanto quei casi in cui l'IPSAS 29 differisce dalle disposizioni principali dello IAS 39. BC2. Il presente progetto sugli strumenti finanziari fa parte del programma di convergenza dell’IPSASB che mira a far convergere gli IPSAS con gli IFRS. Secondo l’IPSASB, vi sono altri aspetti degli strumenti finanziari, comunque attinenti al settore pubblico, che non sono trattati nello IAS 39. Essi saranno trattati nei futuri progetti dell’IPSASB. In particolare, l’IPSASB è consapevole del fatto che saranno necessari progetti futuri per trattare: alcune operazioni intraprese dalle banche centrali, e crediti e debiti risultanti da accordi che, nella sostanza, sono simili agli strumenti finanziari, hanno i loro stessi effetti economici, ma non sono di natura contrattuale. BC3. Nell’elaborare il presente Principio, l'IPSASB ha acconsentito a mantenere inalterato il testo esistente dello IAS 39 laddove coerente con gli IPSAS esistenti, e a trattare alcune tematiche specifiche del settore pubblico all’interno dei documenti esplicativi aggiuntivi. BC4. Nel settembre 2007, lo IASB ha pubblicato le modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio che introducevano nella presentazione del bilancio il “conto economico complessivo”. Poiché l’IPSASB non ha ancora esaminato il conto economico complessivo e alcune altre modifiche proposte nello IAS 1, dette modifiche non sono state incluse nell’IPSAS 29. Il testo dello IAS 39 pubblicato il 31 dicembre 2008, e alcune modifiche apportate dallo IASB allo IAS 39 nell’aprile 2009 nell’ambito del progetto di revisione (Improvement), sono stati inclusi nel testo dell’IPSAS 29. Prendendo atto del fatto che l’IFRS 9 Strumenti finanziari è stato pubblicato a novembre 2009, e che lo IASB ha previsto di apportare ulteriori importanti modifiche allo IAS 39, l’IPSASB ha deciso di considerare eventuali modifiche alle disposizioni dello IASB sugli strumenti finanziari nell’ambito di un progetto futuro. IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS 1174 Ambito di applicazione BC5. Le attività e le passività possono insorgere a seguito di operazioni contrattuali senza corrispettivo equivalente che generano proventi. La rilevazione e la valutazione iniziali di attività e passività derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi sono trattate nell’IPSAS 23 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti). L’IPSAS 23 non prevede disposizioni, né indicazioni, per la successiva valutazione o eliminazione contabile di tali attività e passività. L’IPSASB ha considerato l'interazione tra il presente Principio e l’IPSAS 23 relativamente alle attività e passività derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi rispondenti alla definizione di attività e passività finanziarie. BC6. L’IPSASB ha convenuto che se un’attività acquisita in un’operazione senza corrispettivo equivalente è un’attività finanziaria, un’entità: rileva inizialmente l’attività applicando l’IPSAS 23, e valuta inizialmente l’attività applicando l’IPSAS 23 e applica le disposizioni del presente Principio per determinare il trattamento appropriato da riservare ai costi di transazione sostenuti per acquisire l’attività. Poiché l’IPSAS 23 non stabilisce disposizioni sulla successiva valutazione o eliminazione contabile delle attività acquisite in un'operazione senza corrispettivo equivalente, il presente Principio si applica a tali attività se si tratta di attività finanziarie. BC7. Per quanto attiene alle passività, l’IPSASB ha convenuto che le passività derivanti da condizioni imposte a un trasferimento di risorse in conformità all’IPSAS 23 siano rilevate e valutate inizialmente applicando tale IPSAS, poiché al momento della rilevazione iniziale tali passività solitamente non soddisfano la definizione di passività finanziaria (vedere IPSAS 28). Successivamente alla rilevazione iniziale, se le circostanze indicano che la passività è una passività finanziaria, l’entità deve valutare se la passività rilevata in conformità all’IPSAS 23 deve essere eliminata e se pertanto va rilevata una passività finanziaria secondo le disposizioni del presente Principio. BC8. L’IPSASB ha convenuto che le altre passività derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente che generano proventi, per esempio la restituzione di risorse in base a una limitazione all'uso di un'attività, sono rilevate e valutate in base al presente Principio se soddisfano la definizione di passività finanziaria. 1175 IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Valutazione iniziale BC9. L’IPSASB ha riconosciuto che vi è un’interazione tra l’IPSAS 23 e il presente Principio relativamente alle attività acquisite attraverso un’operazione senza corrispettivo equivalente che soddisfa anche la definizione di attività finanziaria. L’IPSAS 23 richiede che le attività acquisite in un'operazione senza corrispettivo equivalente che genera proventi siano valutate inizialmente al fair value. Il presente Principio dispone che le attività finanziarie debbano essere inizialmente valutate al fair value, aggiungendo i costi di transazione, se successivamente l'attività non è valutata al fair value rilevato nell'avanzo o disavanzo di esercizio. I due approcci valutativi sono nel complesso coerenti, a eccezione del trattamento dei costi di transazione. BC10. L’IPSASB ha concluso che non sarebbe appropriato valutare le attività finanziarie derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente in maniera diversa da quelle derivanti da operazioni di scambio. Di conseguenza, l’IPSASB ha convenuto che le attività acquisite in un’operazione senza corrispettivo equivalente debbano essere inizialmente rilevate al fair value applicando le disposizioni di cui all'IPSAS 23, ma anche sul fatto che il presente Principio debba essere considerato nel caso in cui si sostengono costi di transazione per acquisire l'attività. Finanziamenti agevolati BC11. I finanziamenti agevolati possono essere concessi, ovvero ricevuti, da un’entità. Tali finanziamenti pongono particolari problemi di carattere contabile perché le condizioni per la loro erogazione non sono legate al mercato. L’IPSASB ha quindi valutato come dovrebbe essere contabilizzata la parte fuori mercato di un finanziamento agevolato. Nell’Exposure Draft 38 in consultazione pubblica, l’IPSASB ha proposto che un’entità contabilizzi i finanziamenti agevolati analizzando la sostanza dell'operazione nelle sue componenti e contabilizzando separatamente ciascuna componente, e ha quindi stabilito che la parte fuori mercato di un finanziamento agevolato debba essere contabilizzata nel seguente modo: l'emittente di un finanziamento agevolato contabilizza la parte fuori mercato del finanziamento come un costo nell'anno in cui questo è erogato, e il destinatario di un finanziamento agevolato contabilizza la parte fuori mercato del finanziamento in conformità all'IPSAS 23. BC12. Alcuni tra coloro che hanno commentato l’Exposure Draft 38 non concordavano con il trattamento contabile proposto per i finanziamenti agevolati perché ritengono che il fair value non sia un criterio di valutazione appropriato, mentre altri non concordavano invece con il IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS 1176 trattamento contabile proposto per la parte fuori mercato dei finanziamenti agevolati, da rilevare come costo. BC13. Quelli contrari al fair value come criterio di valutazione hanno posto difficoltà di carattere concettuale e pratico nella valutazione al fair value dei finanziamenti agevolati. A livello concettuale, si osservava che alcuni finanziamenti agevolati emessi da entità del settore pubblico possono non essere disponibili in un regolare mercato a causa del profilo di rischio dei beneficiari; si considerino, per esempio, i finanziamenti alle piccole imprese o i finanziamenti erogati da amministrazioni pubbliche in qualità di “prestatore di ultima istanza” (lender of last resort). Per quanto attiene ai finanziamenti solitamente non disponibili in un regolare mercato, coloro che hanno commentato l’Exposure Draft hanno sostenuto che, sebbene sia possibile ottenere un fair value, questo non fornisce una rappresentazione fedele dell'operazione. Secondo loro, poiché per tali operazioni non esiste un regolare mercato, il prezzo dell’operazione al momento della valutazione iniziale rappresenta il fair value del finanziamento. Quelli che hanno esposto difficoltà di ordine pratico nella determinazione del fair value, hanno osservato che, a causa di tali difficoltà, i fair value sono spesso determinati utilizzando delle stime. Essi ritengono che l’uso di tali stime renda le informazioni potenzialmente inattendibili. Al fine di superare queste difficoltà di ordine pratico, hanno suggerito che, in alternativa al fair value, si dovrebbe usare come criterio di valutazione il costo nominale o il tasso pagato dal finanziatore. BC14. L’IPSASB ritiene che l’utilizzo del fair value consenta la più fedele valutazione rappresentativa dell’elemento agevolativo di un finanziamento agevolato. Inoltre, poiché i finanziamenti concessi a un tasso d’interesse basso o nullo non riguardano esclusivamente il settore pubblico, l’IPSASB non era convinto dell’esistenza di una motivazione specifica del settore pubblico per derogare ai principi sul fair value dello IAS 39. Ha inoltre osservato che l’IPSAS 30 richiede informazioni integrative specifiche sulla valutazione degli strumenti finanziari, incluse le circostanze in cui siano stati usati dati di mercato non osservabili. Di conseguenza, l’IPSASB ha deciso di mantenere il fair value come criterio di valutazione dei finanziamenti agevolati. BC15. Tra coloro che hanno commentato l’Exposure Draft, quelli che non erano favorevoli alla rilevazione al costo della parte fuori mercato del finanziamento agevolato hanno osservato che, poiché la parte fuori mercato rappresenta un sussidio, può essere più appropriato rilevare inizialmente un’attività e successivamente un costo, riducendo il valore dell’attività come e quando le condizioni del sussidio saranno soddisfatte o in proporzione al tempo trascorso. L’IPSASB, tuttavia, ha constatato che il primo giorno l’erogazione iniziale del finanziamento risulta in un impegno di risorse, sotto forma di finanziamento o di sussidio. L’IPSASB riteneva 1177 IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE che la rilevazione iniziale di tale sussidio come costo al momento della rilevazione dell'operazione fornisse le informazioni più utili ai fini di una maggiore trasparenza. Garanzie finanziarie emesse attraverso un’operazione senza corrispettivo equivalente BC16. L’IPSASB ha riconosciuto che, nel settore pubblico, i contratti di garanzia finanziaria sono spesso emessi attraverso un’operazione senza corrispettivo equivalente, ossia sono emessi a fronte di un corrispettivo nullo o nominale, spesso per favorire ampi obiettivi di politiche sociali dell’emittente, piuttosto che per finalità commerciali. Sebbene nel settore privato le entità possano emettere garanzie al di sotto del fair value, non si tratta di una prassi comune e le motivazioni sono di carattere commerciale, come nel caso in cui un'entità controllante emette una garanzia in favore di un beneficiario per conto di un’entità controllata. Nel settore pubblico l’esposizione massima al rischio di credito di tali garanzie può essere estremamente ampia. Generalmente, tali garanzie sono emesse perché non esiste un mercato attivo e, in alcuni casi, sarebbe impossibile che la garanzia fosse fornita da un emittente del settore privato a causa della massima esposizione al rischio di credito. L’IPSASB ha considerato, per tali contratti di garanzia finanziaria, l’approccio di valutazione sia in sede di rilevazione iniziale, sia successivamente. BC17. Nei casi in cui il contratto di garanzia finanziaria sia stipulato a fronte di un corrispettivo, l’IPSASB ha considerato se l’ammontare di tale corrispettivo dovesse essere un fair value. La Guida operativa dello IAS 39 afferma che “Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo di transazione.” Nel settore pubblico, l’IPSASB ha considerato che in molti casi il prezzo dell’operazione di un contratto di garanzia finanziaria non riflette il fair value e che una rilevazione effettuata in base a tale valore rifletterebbe in modo impreciso e fuorviante l’esposizione al rischio finanziario dell’emittente. L’IPSASB ha concluso che nei casi in cui vi sia un corrispettivo a fronte di una garanzia finanziaria, l’entità dovrebbe stabilire se tale corrispettivo risulta da un’operazione di scambio e se quindi rappresenta un fair value. Se il corrispettivo rappresenta un fair value, l’IPSASB ha concluso che le entità dovrebbero rilevare la garanzia finanziaria in base al valore del corrispettivo e che la successiva valutazione dovrebbe essere al maggiore tra l’ammontare determinato in conformità all'IPSAS 19 Accantonamenti, passività e attività potenziali, e l’importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l’ammortamento complessivo rilevato in conformità all’IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di scambio. Nei casi in cui il prezzo dell’operazione non è al fair value, l'entità deve determinare il valore al momento della rilevazione iniziale come se non fosse stato pagato alcun corrispettivo. IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS 1178 BC18. BC19. L’IPSASB ha quindi considerato l’approccio alla determinazione del valore al momento della rilevazione iniziale per i contratti di garanzia finanziaria emessi a fronte di un corrispettivo nullo o comunque diverso dal fair value. L’IPSASB ha identificato una gerarchia di valutazione che potrebbe essere utilizzata nella valutazione iniziale di un contratto di garanzia finanziaria emesso a fronte di un corrispettivo nullo o diverso dal fair value: l’entità valuta se il fair value del contratto di garanzia finanziaria può essere determinato osservando un prezzo in un mercato attivo; nel caso in cui non sia possibile determinare un prezzo in base a un mercato attivo, l'entità utilizza una tecnica di valutazione, e se non è possibile determinare il fair value per un contratto di garanzia finanziaria, l’entità valuta un contratto di garanzia finanziaria al momento della rilevazione iniziale e successivamente in conformità all’IPSAS 19. Vi possono essere dei casi in cui esiste un mercato attivo per contratti di garanzia finanziaria equivalenti o similari a quello emesso. In tali circostanze, bisogna stimare un fair value osservando quel mercato attivo. Laddove non esista un mercato attivo, l’IPSASB ha considerato se un’entità debba essere tenuta a passare immediatamente a un approccio basato sull’IPSAS 19. L’IPSASB ha considerato che molte tecniche di valutazione sono estremamente complesse e, come osservato nei paragrafi AG107 e AG108, possono avere esiti diversi È opinabile se il costo per lo sviluppo di tali tecniche sia superiore ai benefici che possono derivare agli utilizzatori delle informazioni fornite. Un approccio basato sull’IPSAS 19 può fornire una valutazione più attendibile e comprensibile dell’esposizione al rischio di un emittente risultante dalla sottoscrizione di un contratto di garanzia finanziaria. L’IPSASB ha inoltre riconosciuto che, qualora l’entità non rilevi una passività in conformità all’IPSAS 19, essa deve fornire le informazioni integrative richieste dall’IPSAS 19 per le passività potenziali, a meno che la probabilità di un flusso di risorse in uscita sia remota. Le informazioni fornite agli utilizzatori sull’esposizione al rischio legato ai contratti di garanzia finanziaria a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico includono anche le informazioni sul rischio di credito di cui all’IPSAS 30 Strumenti finanziari: Informazioni integrative. Al contrario, l’IPSASB ha riconosciuto che attualmente ci sono degli IPSAS, come l’IPSAS 25 Benefici per i dipendenti, che richiedono il coinvolgimento di esperti, come gli attuari, per l’elaborazione tecniche di valutazione per loro natura complesse. Nel complesso, l’IPSASB ha concluso che, in assenza di un mercato attivo, alle entità dovrebbe essere consentito di adottare una tecnica di valutazione non fondata su un mercato osservabile qualora esse confidino nel fatto che tale tecnica fornisca un criterio attendibile e comprensibile per determinare il fair value di un contratto di garanzia finanziaria sottoscritto da un emittente in un’operazione senza corrispettivo 1179 IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE equivalente. Ciò riguarda, in particolare, le garanzie non standardizzate per le quali siano disponibili dati limitati su inadempienze e rischio di credito. IPSAS 29 BASIS FOR CONCLUSIONS 1180 Guida applicativa La presente Guida Applicativa è allegata all’IPSAS 29 ma non ne costituisce parte integrante. Sezione A: Ambito di applicazione A.1 Prassi del regolamento netto: contratto forward per l’acquisto di una merce L’entità XYZ sottoscrive un contratto forward a prezzo fisso per acquistare un milione di litri di petrolio secondo quelle che sono le esigenze di utilizzo previste. Il contratto consente a XYZ di farsi consegnare fisicamente il petrolio dopo dodici mesi o di corrispondere o ricevere un regolamento netto in disponibilità liquide, in base alla variazione di fair value del petrolio. Si contabilizza il contratto come un derivato? Sebbene tale contratto corrisponda alla definizione di derivato, non va necessariamente contabilizzato come tale. Il contratto è uno strumento derivato in quanto non esiste un investimento iniziale netto e il contratto è basato sul prezzo del petrolio e deve essere regolato in data futura. Tuttavia, se XYZ intende regolare il contratto accettando la consegna e non avendo una storia pregressa, per contratti similari, di regolamento netto tramite disponibilità liquide o di accettazione della consegna del petrolio con rivendita entro un breve periodo dalla consegna, al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore, il contratto non è contabilizzato come un derivato secondo quanto previsto dall’IPSAS 29. Esso va invece contabilizzato come un contratto esecutivo. A.2 Opzione put su un’attività non finanziaria L’entità XYZ possiede un fabbricato ad uso ufficio. XYZ sottoscrive un’opzione put con un investitore che consente a XYZ di vendere l’edificio all’investitore per UM 150 milioni. Il valore corrente dell’edificio è di UM 175 milioni. L’opzione scade tra cinque anni. Se esercitata, l’opzione può essere regolata tramite consegna o in disponibilità liquide nette, a scelta di XYZ. Come fanno XYZ e l’investitore a contabilizzare l’opzione? La contabilizzazione di XYZ dipende dall’intenzione e dalla prassi precedentemente utilizzata per il regolamento dall’entità XYZ. Sebbene il contratto corrisponda alla definizione di derivato, XYZ non lo contabilizza come derivato se intende regolare il contratto consegnando l’edificio e quindi esercitando la propria opzione e non esiste una prassi precedente di regolamento netto (IPSAS 29, paragrafo 4 e IPSAS 29, paragrafo AG22). L’investitore, tuttavia, non può concludere che l’opzione era stata sottoscritta per soddisfare le proprie esigenze attese di acquisto, vendita o utilizzo, in quanto egli non ha la capacità di richiedere la consegna (IPSAS 29, paragrafo 6). Inoltre, l’opzione può essere regolata al netto in disponibilità liquide. Quindi, l’investitore deve contabilizzare il contratto come un derivato. 1181 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Indipendentemente dalle prassi precedenti, l’intenzione dell’investitore non determina se il regolamento avverrà per consegna o in disponibilità liquide. L’investitore ha emesso un’opzione, e un’opzione venduta in cui il possessore ha la facoltà di scegliere tra regolamento fisico o in disponibilità liquide nette non potrà mai soddisfare le condizioni di consegna normali richieste per l’esenzione dall’IPSAS 29, in quanto chi emette l’opzione non ha la capacità di richiedere la consegna. Tuttavia, il contratto non è contabilizzato come derivato se è un contratto forward invece che un’opzione e se richiede una consegna fisica, e l’entità che redige il bilancio non ha una prassi consolidata di regolamento netto in disponibilità liquide o tramite consegna dell’edificio con rivendita di quest’ultimo entro un breve periodo di tempo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni del prezzo a breve termine o dal margine di profitto dell’operatore. Sezione B: Definizioni B.1 Definizione di derivato: esempi di derivati e sottostanti Quali sono gli esempi di contratti derivati comuni e di sottostanti identificati? L’IPSAS 29 definisce in questo modo un derivato: Un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio con le tre seguenti caratteristiche: a) il suo valore varia in conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante); b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; è regolato a una data futura. c) Tipo di contratto Variabile principale per il regolamento del prezzo (variabile sottostante) Interest rate swap Tassi di interesse Currency Swap (scambio di valute estere) Tassi di cambio Commodity swap Prezzi delle commodity Swap su strumenti rappresentativi di capitale Prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale (strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità) IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1182 Variabile principale per il regolamento del prezzo (variabile sottostante) Tipo di contratto Swap su crediti Merito creditizio, indice di credito o prezzo del credito Swap sul rendimento complessivo Fair value totale dell’attività di riferimento e tassi di interesse Opzione su titoli di stato acquistata o venduta (call o put) Tassi di interesse Opzione su valuta acquistata o venduta (call o put) Tassi di cambio Opzione su commodity acquistata o venduta (call o put) Prezzi delle commodity Opzione su azioni acquistata o venduta (call o put) Prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale (strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità) Future su tassi d’interesse correlati al debito pubblico (future su titoli di stato) Tassi di interesse Future su valute Tassi di cambio Future su commodity Prezzi delle commodity Contratto forward su tassi d’interesse correlato al debito pubblico (contratti forward su titoli di stato) Tassi di interesse Contratto forward su cambi Tassi di cambio Contratto forward su commodity Prezzi delle commodity Contratto forward su strumenti rappresentativi di capitale Prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale (strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità) La lista di cui sopra fornisce esempi di contratti che normalmente sono classificati come derivati secondo quanto previsto dall’IPSAS 29. La lista non è esaustiva. Qualsiasi contratto che ha un sottostante potrebbe essere un derivato. Inoltre, anche se uno strumento corrisponde alla definizione di contratto derivato, è possibile che si applichino le disposizioni particolari dell’IPSAS 29: per esempio, se si tratta di un derivato climatico (vedere IPSAS 29, paragrafo AG5), di un contratto per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario come una commodity (vedere IPSAS 29, paragrafi 4 e AG22) o di un contratto regolato in azioni proprie di un’entità (vedere IPSAS 28 paragrafi 25-e 29). Quindi, un’entità deve valutare il contratto per determinare se sono presenti le altre caratteristiche di un derivato e se si applicano le disposizioni particolari. B.2 Definizione di derivato: regolamento in data futura, interest rate swap con regolamento netto o lordo Al fine di determinare se un interest rate swap è uno strumento finanziario derivato secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, fa differenza se le parti si 1183 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE corrispondono gli interessi reciprocamente (regolamento lordo) o se regolano il saldo netto? No. La definizione di derivato non dipende dal regolamento lordo o netto. Per esempio: un’entità ABC sottoscrive un interest rate swap con una controparte (XYZ) per cui ABC corrisponde un tasso fisso dell’8 per cento e riceve un importo variabile in base al LIBOR a tre mesi, rideterminato trimestralmente. Gli importi fissi e variabili sono determinati sulla base di un importo nozionale di UM 100 milioni. ABC e XYZ non scambiano il capitale nozionale. ABC corrisponde o riceve trimestralmente un importo in disponibilità liquide nette sulla base della differenza tra l’8 per cento e il LIBOR a tre mesi. In alternativa, il regolamento può avvenire su base lorda. Il contratto soddisfa la definizione di derivato indipendentemente dal fatto che il regolamento sia netto o lordo, in quanto il suo valore cambia in risposta ai cambiamenti della variabile sottostante (LIBOR), non esiste un investimento netto iniziale e i regolamenti avvengono a date future. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1184 B.3 Definizione di derivato: interest rate swap pagato anticipatamente (obbligazione di pagamento a tasso fisso pagata anticipatamente all’inizio o in un momento successivo) Se una parte paga anticipatamente, all’inizio, la propria obbligazione in base a un interest rate swap secondo cui paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile, lo swap va considerato uno strumento finanziario derivato? Sì. Per esempio: l’entità S stipula con la controparte C un contratto di interest rate swap a cinque anni per un importo nozionale di UM 100 milioni, in base al quale paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile. Il tasso di interesse della parte variabile dello swap è rideterminato trimestralmente in base al LIBOR a tre mesi. Il tasso di interesse della parte fissa dello swap è del 10 per cento annuo. L’entità S paga anticipatamente la propria obbligazione a tasso fisso in base allo swap pagando un controvalore di UM 50 milioni (UM 100 milioni × 10 per cento × 5 anni) all’inizio, scontati utilizzando tassi di interesse di mercato, mantenendo il diritto a ricevere pagamenti per interessi su UM 100 milioni rideterminati trimestralmente per tutta la durata dello swap in base al LIBOR a tre mesi. L’investimento netto iniziale nell’interest rate swap è significativamente inferiore all’importo nozionale su cui saranno calcolati i pagamenti variabili in base alla parte variabile dello swap. Il contratto richiede un investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe necessario per altri tipi di contratti che ci si attende rispondano in maniera similare a cambiamenti dei fattori di mercato, quali un titolo obbligazionario a tasso variabile. Quindi, il contratto soddisfa la disposizione dettata dall’IPSAS 29 per cui “non è richiesto alcun investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato”. Anche se l’entità S non ha un’obbligazione a un risultato futuro, il regolamento definitivo del contratto è a una data futura e il valore del contratto varia in risposta alle variazioni dell’indice LIBOR. Di conseguenza, il contratto è considerato come un contratto derivato. La risposta cambierebbe se l’obbligazione di pagamento di un tasso fisso fosse pagata anticipatamente in un momento successivo alla rilevazione iniziale? Se la parte fissa è pagata anticipatamente durante il periodo, ciò sarebbe considerato come un’estinzione del vecchio contratto di swap e la creazione di un nuovo strumento da valutare secondo l’IPSAS 29. B.4 Definizione di derivato: interest rate swap che paga anticipatamente un tasso variabile e riceve un tasso fisso Se una parte paga anticipatamente all’inizio del contratto o in un momento successivo, la propria obbligazione in base a un interest rate swap per cui paga un 1185 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE tasso variabile e riceve un tasso fisso, lo swap va considerato come uno strumento finanziario derivato? No. Un interest rate swap che paga anticipatamente un tasso variabile e riceve un tasso fisso non è un derivato se esso è estinto all’inizio e non è più un derivato se è pagato anticipatamente dopo l’inizio perché esso assicura un rendimento sull’importo (investito) pagato anticipatamente paragonabile a quello di uno strumento di debito con flussi finanziari fissi. L’importo pagato anticipatamente non rispetta il criterio di un derivato secondo cui non richiede “un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti dei fattori di mercato”. Per esempio: l’entità S stipula con la controparte C un contratto di interest rate swap a cinque anni per un importo nozionale di UM 100 milioni, in base al quale paga un tasso variabile e riceve un tasso fisso. La parte variabile dello swap è rideterminata trimestralmente in base al LIBOR a tre mesi. I pagamenti di tasso fisso in base allo swap sono calcolati al 10 per cento moltiplicato per l’importo nozionale, ossia UM 10 milioni annui. L’entità S estingue anticipatamente la propria obbligazione relativa alla parte variabile dello swap all’inizio, ai tassi di mercato correnti, mantenendo il diritto a ricevere pagamenti a tasso fisso del 10 per cento su UM 100 milioni annui. I flussi finanziari in entrata in base al contratto sono equivalenti a quelli di uno strumento finanziario con un flusso di rendite fisse in quanto l’entità S sa che riceverà UM 10 milioni annui per tutta la vita/durata del contratto di swap. Pertanto, a parità di condizioni, l’investimento iniziale nel contratto dovrebbe essere pari a quello di altri strumenti finanziari costituiti da rendite fisse. Quindi, l’investimento netto iniziale nello swap che paga un tasso variabile e riceve un tasso fisso è pari all’investimento richiesto in un contratto non derivato che ha una reazione similare alle variazioni dei fattori di mercato. Per questo motivo, lo strumento non rispetta il criterio dell’IPSAS 29 secondo cui non richiede “un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti dei fattori di mercato”. Quindi, il contratto non è contabilizzato come un derivato secondo l’IPSAS 29. Adempiendo l’obbligazione a corrispondere pagamenti a tasso variabile, l’entità S di fatto eroga un prestito alla controparte C. B.5 Definizione di derivato: compensazione tra finanziamenti L’entità A eroga un finanziamento di durata quinquennale a tasso fisso a favore dell’entità B, e simultaneamente B eroga un finanziamento a tasso variabile di durata quinquennale dello stesso importo a favore di A. Non sussistono trasferimenti di capitale all’inizio dei due finanziamenti, poiché A e B hanno un accordo di compensazione. Si tratta di un derivato secondo quanto previsto dall’IPSAS 29? IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1186 Sì. Questo contratto corrisponde alla definizione di derivato (ovvero, esiste una variabile sottostante, non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti dei fattori di mercato ed è regolato a data futura). L’effetto contrattuale dei finanziamenti è equivalente a un contratto di interest rate swap senza investimento netto iniziale. Le operazioni non individuabili come derivati sono aggregate e trattate come un derivato quando le operazioni hanno come risultato, nella sostanza, un prodotto derivato. Alcuni indicatori di tali operazioni potrebbero essere: che esse siano sottoscritte contemporaneamente e che siano tra loro correlate; che abbiano la stessa controparte; che si riferiscano allo stesso rischio, e che non sussista alcuna esigenza economica evidente o finalità commerciale sostanziale per strutturare separatamente le operazioni che non possa essere stata conseguita anche con una singola operazione. La stessa risposta sarebbe valida anche se le Entità A e B non avessero un accordo di compensazione, perché la definizione di uno strumento derivato nell’IPSAS 29, paragrafo10, non richiede un regolamento netto. B.6 Definizione di derivato: opzione che non si prevede sia esercitata La definizione di derivato contenuta nell’IPSAS 29, paragrafo 10, richiede che lo strumento “è regolato a una data futura”. Il criterio soddisfatto è anche se non si prevede di esercitare l’opzione, per esempio, perché è out of the money? Sì. Un’opzione è regolata al momento dell’esercizio o alla scadenza. Mantenere l’opzione fino alla scadenza è una forma di regolamento anche se non sussiste alcuno scambio aggiuntivo di corrispettivo. B.7 Definizione di derivato: contratto in valuta estera basato sul volume delle vendite L’entità sudafricana XYZ, la cui valuta funzionale è il rand del Sud Africa, vende energia elettrica al Mozambico denominata in dollari USA. XYZ sottoscrive un contratto con una banca di investimenti per convertire i dollari USA in rand a un tasso di cambio fisso. Il contratto stabilisce che XYZ debba corrispondere i rand in base ai volumi di vendita in Mozambico in cambio di dollari USA a un tasso di cambio fisso di 6,00. Questo contratto è un derivato? Sì. Il contratto ha due variabili sottostanti (il tasso di cambio estero e il volume delle vendite), non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quello richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile ai cambiamenti dei fattori di mercato e contiene una clausola in 1187 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE merito al regolamento). L’IPSAS 29 non esclude dal proprio ambito di applicazione derivati che si basano sul volume delle vendite. B.8 Definizione di derivato: contratto forward pagato anticipatamente Un’entità sottoscrive un contratto forward per l’acquisto di quote azionarie tra un anno al prezzo a termine. Essa paga anticipatamente all’inizio in base al prezzo corrente delle azioni. Il contratto forward è un derivato? No. Il contratto forward non ha i requisiti di un derivato per cui “non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti dei fattori di mercato”. Per esempio: l’entità XYZ sottoscrive un contratto forward per l’acquisto di un milione di azioni ordinarie T a un anno. Il prezzo attuale di mercato di T è di UM 50 per azione; il prezzo tra un anno di T è pari a UM 55 per azione. XYZ deve pagare anticipatamente il contratto forward all’inizio effettuando un pagamento di UM 50 milioni. L’investimento iniziale nel contratto forward di UM 50 milioni è inferiore all’importo nozionale applicato al sottostante, un milione di azioni al prezzo a termine di UM 55 per azione, ossia UM 55 milioni. Tuttavia, l’investimento netto iniziale si avvicina all’investimento che sarebbe richiesto per altri tipi di contratti che ci si aspetterebbe abbiano risposte simili a cambiamenti dei fattori del mercato perché le azioni di T potrebbero essere acquistate all’inizio per lo stesso prezzo di UM 50. Di conseguenza, il contratto forward rimborsato in anticipo non soddisfa il la condizione di investimento iniziale di uno strumento derivato. B.9 Definizione di derivato: investimento netto iniziale Molti strumenti derivati, quali i contratti future e le opzioni vendute negoziate in borsa, richiedono dei conti a margine. Il conto a margine è parte dell’investimento netto iniziale? No. Il conto a margine non è parte dell’investimento netto iniziale in uno strumento derivato. I conti a margine sono una forma di garanzia per la controparte o una cassa di compensazione e possono assumere la forma di disponibilità liquide o di altri tipi di attività, tipicamente attività liquide. I conti a margine sono attività distinte contabilizzate separatamente. B.10 Definizione di posseduto per negoziazione: portafoglio con una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo La definizione di attività o passività finanziaria posseduta per la negoziazione stabilisce che “un’attività o passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se essa è …parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo”. Che cos’è un “portafoglio” ai fini dell’applicazione di questa definizione? IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1188 Per quanto il termine “portafoglio” non sia esplicitamente definito nell’IPSAS 29, il contesto in cui è utilizzato suggerisce che un portafoglio è un gruppo di attività o passività finanziarie che sono gestite come parte di tale gruppo (IPSAS 29, paragrafo 10). Qualora vi sia evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo sugli strumenti finanziari inclusi in tale portafoglio, tali strumenti finanziari soddisfano le condizioni per essere posseduti per la negoziazione anche se il singolo strumento finanziario può in realtà essere posseduto per un periodo di tempo maggiore. B.11 Definizione strumenti finanziari posseduti per la negoziazione: bilanciamento di un portafoglio L’Entità A possiede un portafoglio di investimenti costituito da strumenti rappresentativi di capitale e di debito. Le linee guida documentate sulla gestione del portafoglio specificano che l’esposizione azionaria del portafoglio dovrebbe essere limitata ad una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento del valore totale del portafoglio. Il gestore del portafoglio è autorizzato a bilanciare il portafoglio nell’ambito delle linee guida previste acquistando e vendendo strumenti di debito e strumenti rappresentativi di capitale. È consentito all’Entità A di classificare gli strumenti come disponibili per la vendita? Dipende dalle intenzioni e dalla prassi consolidata dell’Entità A. Se il gestore del portafoglio è autorizzato ad acquistare e a vendere strumenti per bilanciare i rischi di un portafoglio, ma non sussiste l’intento di negoziare né una prassi consolidata di negoziazione per ottenere profitti a breve termine, gli strumenti possono essere classificati come disponibili per la vendita. Se il gestore del portafoglio acquista e vende attivamente strumenti per generare profitti a breve termine, gli strumenti finanziari in portafoglio sono classificati come posseduti per la negoziazione. B.12 Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: quota capitale collegata a un indice L’Entità A acquista un’obbligazione strutturata collegata a un indice azionario della durata di cinque anni con prezzo di emissione di UM 10 a un prezzo di mercato di UM 12 al momento dell’acquisto. L’obbligazione non prevede alcun pagamento di interessi prima della scadenza. Alla scadenza, l’obbligazione prevede il rimborso del prezzo originario di emissione di UM 10 più un rimborso aggiuntivo che dipende dal fatto che l’indice azionario specificato superi un determinato livello alla data di scadenza. Se l’indice azionario non supera o è pari al livello predeterminato non viene corrisposto alcun rimborso aggiuntivo. Se l’indice azionario supera il livello predeterminato, il rimborso aggiuntivo è pari al prodotto tra 1,15 e la differenza tra il livello dell’indice azionario alla scadenza e il livello dell’indice azionario al momento dell’emissione dell’obbligazione diviso per il livello dell’indice azionario al momento dell’emissione. L’Entità A ha l’oggettiva intenzione e capacità di possedere l’obbligazione sino alla scadenza. L’Entità A può classificare l’obbligazione come investimento posseduto sino alla scadenza? 1189 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Sì. L’obbligazione può essere classificata come investimento posseduto sino alla scadenza perché prevede un pagamento fisso di UM 10 e una scadenza fissa e l’entità ha l’oggettiva intenzione e capacità di possederla sino alla scadenza (IPSAS 29, paragrafo 10). Tuttavia, la caratteristica dell’indice azionario è un’opzione call non strettamente correlata allo strumento di debito primario, che deve essere separato come derivato incorporato secondo l’IPSAS 29, paragrafo 12. Il prezzo di acquisto di UM 12 è ripartito tra lo strumento di debito primario e il derivato incorporato. Per esempio, se il fair value dell’opzione incorporata è di UM 4, lo strumento di debito primario è valutato UM 8 al momento della rilevazione iniziale. In questo caso, lo sconto di UM 2 che è implicito nell’obbligazione primaria (quota capitale di UM 10 meno il valore contabile originario di UM 8) è ammortizzato nell’avanzo o disavanzo di esercizio per tutta la durata dell’obbligazione utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. B.13 Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: interessi collegati a un indice Può un’obbligazione con pagamento fisso alla scadenza e una data di scadenza fissa essere classificata come investimento posseduto sino alla scadenza se i pagamenti degli interessi dell’obbligazione sono collegati al prezzo di una merce, e l’entità ha l’oggettiva intenzione e capacità di possedere l’obbligazione sino alla scadenza? Sì. Tuttavia, i pagamenti degli interessi collegati alla merce determinano come risultato un derivato incorporato che è separato e contabilizzato come derivato al fair value (IPSAS 29, paragrafo 12). L’IPSAS 29, paragrafo 14, non è applicabile poiché dovrebbe essere semplice separare l’investimento nello strumento primario di debito (il pagamento fisso alla scadenza) dal derivato incorporato (i pagamenti di interessi legati all’indice). B.14 Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: vendita successiva a un declassamento del merito creditizio (“rating”) La vendita di un investimento posseduto sino alla scadenza, successiva a un declassamento del merito creditizio dell’emittente da parte di un’agenzia di rating, potrebbe far sorgere dubbi in merito all’intenzione dell’entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza? Non necessariamente. È probabile che un declassamento denoti un peggioramento del merito creditizio dell’emittente. L’IPSAS 29 specifica che una vendita dovuta a un deterioramento significativo del merito creditizio dell’emittente potrebbe soddisfare la condizione dell’IPSAS 29 e quindi non far sorgere dubbi circa l’intenzione dell’entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza. Tuttavia, il deterioramento della solvibilità deve essere significativo se confrontato con il merito creditizio al momento della rilevazione iniziale. Inoltre, il declassamento del merito creditizio non deve essere stato ragionevolmente previsto quando l’entità ha classificato l’investimento come posseduto sino alla scadenza per soddisfare le IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1190 condizioni dell’IPSAS 29. Un declassamento minimo del merito creditizio all’interno di una classe o da una classe di merito a quella immediatamente inferiore potrebbe spesso essere considerato come ragionevolmente previsto. Se il declassamento del merito creditizio insieme ad altre informazioni fornisce evidenze di una riduzione di valore, il deterioramento del merito creditizio sarà spesso considerato come significativo. B.15 Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: vendite consentite Le vendite di attività finanziarie possedute sino alla scadenza a causa di un cambiamento nella gestione potrebbero compromettere la classificazione di altre attività finanziarie come possedute sino alla scadenza? Sì. L’IPSAS 29, paragrafo AG35, non contempla il cambiamento nella gestione come uno dei casi in cui le vendite o i trasferimenti dalla voce “posseduti sino alla scadenza” non compromettono la classificazione come posseduti sino alla scadenza. Le vendite in risposta a tale cambiamento nella gestione, quindi, metterebbero in dubbio l’intenzione dell’entità di possedere investimenti sino alla scadenza. Per esempio: l’entità X detiene un portafoglio di attività finanziarie classificato come posseduto sino alla scadenza. Nell’esercizio in corso, su decisione dell’organo direttivo è stata sostituita la dirigenza apicale dell’entità. La nuova direzione desidera vendere una parte delle attività finanziarie possedute sino alla scadenza al fine di condurre una strategia di espansione prevista e approvata dall’organo direttivo. Per quanto il precedente team di direzione fosse stato in carica presso l’entità fin dall’inizio e sebbene l’entità X in passato non fosse mai stata sottoposta a un’importante ristrutturazione, la vendita tuttavia mette in dubbio l’intenzione dell’entità X di possedere sino alla scadenza le attività finanziarie residue. B.16 Definizione di investimenti posseduti sino alla scadenza: vendite in risposta a requisiti patrimoniali specifici dell’entità In alcuni paesi, gli organi di vigilanza delle banche o di altri settori possono stabilire requisiti patrimoniali specifici per una entità basati sulla valutazione del rischio di quella particolare entità. L’IPSAS 29, paragrafo AG35 e), indica che un’entità che vende investimenti classificati come posseduti sino alla scadenza in risposta a un incremento significativo imprevisto dei requisiti patrimoniali di settore da parte degli organi di vigilanza, può farlo ai sensi dell’IPSAS 29 senza necessariamente originare dubbi sull’intenzione dell’entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza. Le vendite di investimenti classificati come posseduti sino alla scadenza, dovute a un significativo incremento dei requisiti patrimoniali specifici per una entità imposti dagli organi di vigilanza (ossia, quei requisiti patrimoniali applicabili a una determinata entità e non all’intero settore), potrebbero dare origine a un tale dubbio? 1191 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Sì, tali vendite “contaminano” l’intenzione dell’entità di possedere le altre attività finanziarie sino alla scadenza, a meno che non si possa dimostrare che le vendite soddisfano la condizione dell’IPSAS 29, paragrafo 10, per cui sono conseguenti a un incremento dei requisiti patrimoniali, rappresentano un evento isolato al di fuori del controllo dell’entità, non ricorrente e che l’entità non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere. B.17 Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: garanzia ricevuta in pegno, accordi di riacquisto (repo) e contratti su prestiti di valori mobiliari Un’entità non può avere una capacità dimostrata di possedere sino alla scadenza un investimento se è soggetta a una restrizione che potrebbe vanificare l’intenzione di possedere l’attività finanziaria sino alla scadenza. Ciò significa che uno strumento di debito, dato in garanzia o trasferito a un terzo con un accordo di riacquisto o tramite un’operazione di prestito di valori mobiliari e che continua ad essere rilevato, non può essere classificato come investimento posseduto sino alla scadenza? No. L’intenzione e la capacità di un’entità di possedere strumenti di debito fino alla scadenza non è necessariamente limitata se tali strumenti sono stati dati in garanzia o sono soggetti a un accordo di riacquisto o di prestito titoli. Tuttavia, un’entità non ha l’oggettiva intenzione e la capacità di detenere gli strumenti di debito sino alla scadenza se non prevede di essere in grado di mantenere o recuperare l’accesso agli strumenti. B18. Definizione di attività finanziarie possedute sino alla scadenza: “tainting rule” In risposta ad offerte pubbliche non sollecitate, l’Entità A vende un importo rilevante di attività finanziarie classificate come possedute sino alla scadenza a condizioni economicamente favorevoli. L’Entità A non classifica alcuna attività finanziaria acquisita dopo la data della vendita come posseduta sino alla scadenza. Tuttavia, l’entità non riclassifica gli investimenti residui classificati come posseduti sino alla scadenza poiché afferma di essere ancora intenzionata a possederli sino alla scadenza. L’Entità A è conforme all’IPSAS 29? No. Ogniqualvolta una vendita o un trasferimento di un ammontare significativo di attività finanziarie classificate come possedute sino alla scadenza fa sì che le condizioni dell’IPSAS 29, paragrafo 10, e dell’IPSAS 29, paragrafo AG35, non siano soddisfatte, nessuno strumento dovrebbe essere classificato in tale categoria. Di conseguenza, eventuali attività residue possedute sino alla scadenza sono riclassificate come attività finanziarie disponibili per la vendita. La riclassifica è rilevata contabilmente nell’esercizio di riferimento in cui le vendite o i trasferimenti si sono verificati ed è contabilizzata come un cambiamento di classificazione secondo l’IPSAS 29, paragrafo 60. L’IPSAS 29, paragrafo 10, chiarisce che devono IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1192 trascorrere almeno due esercizi contabili completi prima che un’entità possa di nuovo classificare delle attività finanziarie come possedute sino alla scadenza. B.19 Definizione di investimenti posseduti sino alla scadenza: sottoclassificazione per applicare la “tainting rule” Può un’entità applicare le condizioni per la classificazione di attività possedute sino alla scadenza di cui all’IPSAS 29, paragrafo 10, separatamente a diverse categorie di attività finanziarie possedute sino alla scadenza, ad esempio, strumenti di debito denominati in dollari USA e strumenti di debito denominati in euro? No. La ‘clausola di penalizzazione’ (tainting rule) dell’IPSAS 29, paragrafo 10, è chiara. Se un’entità ha venduto o riclassificato un ammontare non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza, non può classificare le attività finanziarie come possedute sino alla scadenza. B.20 Definizione di investimenti posseduti sino alla scadenza: applicazione della “tainting rule” al consolidamento Un’entità può applicare le condizioni dell’IPSAS 29, paragrafo 10, separatamente alle attività finanziarie possedute sino alla scadenza detenute da diverse entità appartenenti a un gruppo se, per esempio, le diverse entità sono dislocate in paesi diversi con ambienti economici o contesti giuridici diversi? No. Se un’entità ha venduto o riclassificato un ammontare non irrilevante di investimenti classificati come posseduti sino alla scadenza nel bilancio consolidato, non può classificare le attività finanziarie come possedute sino alla scadenza nel bilancio consolidato, a meno che non siano soddisfatte le condizioni dell’IPSAS 29, paragrafo 10. B.21 Definizione di finanziamenti e crediti: strumento rappresentativo di capitale Il possessore di uno strumento rappresentativo di capitale quale un’azione privilegiata, con pagamenti fissi o determinabili, può classificare tale strumento alla voce finanziamenti e crediti? Sì. Se uno strumento rappresentativo di capitale non derivato, con pagamenti fissi o determinabili e non quotato su un mercato attivo, sarà registrato come una passività dall’emittente, esso potrebbe essere classificato sotto la voce finanziamenti e crediti dal possessore, posto che la definizione sia altrimenti soddisfatta. L’IPSAS 27, paragrafi 13 e 27, forniscono una guida alla classificazione di uno strumento finanziario come passività o come strumento rappresentativo di capitale dal punto di vista dell’emittente di uno strumento finanziario. Se uno strumento soddisfa la definizione di strumento rappresentativo di capitale secondo l’IPSAS 28, esso non può essere classificato dal possessore come finanziamenti e crediti. 1193 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE B.22 Definizione di finanziamenti e crediti: depositi di banche presso altre banche Le banche effettuano depositi a termine presso una banca centrale o presso altre banche. Il titolo di deposito è a volte negoziabile, a volte no. Anche se negoziabile, la banca depositaria può essere intenzionata a venderlo oppure non esserlo. Tale deposito rientrerà tra i finanziamenti e crediti secondo l’IPSAS 29, paragrafo 10? Tale deposito risponde alla definizione di finanziamenti e crediti, indipendentemente dal fatto che il titolo di deposito sia negoziabile, a meno che la banca depositaria non intenda vendere lo strumento immediatamente o nel breve termine, caso in cui il deposito verrebbe classificato come un’attività finanziaria posseduta per negoziazione. B.23 Definizione di costo ammortizzato: strumenti di debito perpetuo con tasso fisso o variabile basato su tassi di mercato A volte le entità acquistano o emettono strumenti di debito per i quali è richiesta la valutazione al costo ammortizzato e rispetto al quale l’emittente non ha alcuna obbligazione a ripagare la quota capitale. L’interesse può essere corrisposto a tasso fisso o a tasso variabile. La differenza tra l’importo iniziale corrisposto o ricevuto e zero (“l’importo a scadenza”) potrebbe essere ammortizzata immediatamente al momento della rilevazione iniziale al fine di determinare il costo ammortizzato se il tasso di interesse è fisso o se è specificato come un tasso variabile basato su tassi di mercato? No. Poiché non ci sono rimborsi di capitale, non c’è alcun ammortamento della differenza tra l’importo iniziale e l’importo a scadenza se il tasso di interesse è fisso o se è specificato come un tasso variabile basato su tassi di mercato. Poiché i pagamenti di interessi sono fissi o basati su tassi di mercato e saranno corrisposti in perpetuo, il costo ammortizzato (il valore attuale del flusso di pagamenti futuri in disponibilità liquide scontati al tasso di interesse effettivo) è pari alla quota capitale in ciascun periodo (IPSAS 29, paragrafo 10). B.24 Definizione di costo ammortizzato: strumenti di debito perpetuo con tasso di interesse decrescente Se il tasso di interesse pattuito su uno strumento di debito irredimibile diminuisce nel tempo, il costo ammortizzato sarà pari alla quota capitale in ogni periodo? No. Da un punto di vista economico, alcuni o tutti i pagamenti per interessi sono considerati rimborsi di quota capitale. Per esempio, il tasso di interesse può essere pattuito al 16 per cento per i primi dieci anni e allo zero per cento nei periodi successivi. In tal caso, l’importo iniziale è ammortizzato a zero durante i primi dieci anni utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, in quanto una parte dei pagamenti per interessi rappresenta rimborsi di quota capitale. Il costo ammortizzato è pari a zero dopo dieci anni perché il valore attuale del flusso di pagamenti di disponibilità IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1194 liquide future in periodi successivi è zero (non sussistono ulteriori pagamenti in disponibilità liquide, né come quota capitale, né come interessi nei periodi successivi). B.25 Esempio di calcolo del costo ammortizzato: attività finanziaria Le attività finanziarie che sono escluse dalla valutazione al fair value e hanno una scadenza fissa dovrebbero essere valutate al costo ammortizzato. Come viene calcolato il costo ammortizzato? Secondo l’IPSAS 29, il costo ammortizzato è calcolato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Il tasso di interesse effettivo inerente a uno strumento finanziario è il tasso che sconta esattamente i flussi finanziari stimati associati allo strumento finanziario per tutta la vita attesa dello strumento o, ove appropriato, per un periodo più breve al valore contabile netto al momento della rilevazione iniziale. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione, e tutti gli altri premi o sconti direttamente attribuibili. L’esempio che segue illustra come il costo ammortizzato è calcolato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. L’Entità A acquista uno strumento di debito a 5 anni dalla scadenza per il suo fair value di UM 1.000 (inclusi i costi di transazione). Lo strumento ha una quota capitale di UM 1.250 e corrisponde un interesse fisso del 4,7 per cento che è pagato annualmente (UM 1.250 × 4,7 per cento = UM 59 per anno). Il contratto inoltre specifica che il debitore ha un’opzione di rimborso anticipato dello strumento e non verrà applicata alcuna penale per il rimborso anticipato. All’inizio, l’entità prevede che il debitore non rimborserà lo strumento. È possibile dimostrare che, per ripartire gli interessi ricevuti e lo sconto iniziale sulla vita dello strumento di debito a un tasso costante basato sul valore contabile, essi devono essere accantonati al tasso del 10 per cento annuo. La tabella di seguito riportata fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari dello strumento di debito in ogni periodo di riferimento. Anno a) (b = a × 10%) c) (d = a + b – c) Costo ammortizzato all’inizio dell’anno Interessi attivi Flussi finanziari Costo ammortizzato alla fine dell’anno 20X0 1.000 100 59 1.041 20X1 1.041 104 59 1.086 20X2 1.086 109 59 1.136 20X3 1.136 113 59 1.190 20X4 1.190 119 1.250 + 59 – Il primo giorno del 20X2 l’entità rivede la propria stima dei flussi finanziari. Ora prevede che il 50 per cento del capitale sarà rimborsato alla fine del 20X2 e il 1195 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE rimanente 50 per cento alla fine del 20X4. In conformità all’IPSAS 29, paragrafo AG20, si rettifica il saldo di apertura dello strumento di debito nel 20X2. L’importo rettificato è calcolato attualizzando l’importo che l’entità prevede di ricevere nel 20X2 e negli anni a seguire utilizzando il tasso di interesse effettivo originario (10 per cento). Ciò comporta che il nuovo saldo di apertura del 20X2 è di UM 1.138. La rettifica di UM 52 (UM 1.138 – UM 1.086) è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio nel 20X2. La tabella di seguito riportata fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari rettificati a seguito della modifica della stima. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1196 Anno a) (b = a × 10%) c) (d = a + b – c) Costo ammortizzato all’inizio dell’anno Interessi attivi Flussi finanziari Costo ammortizzato alla fine dell’anno 20X0 1.000 100 59 1.041 20X1 1.041 104 59 1.086 20X2 1.086 + 52 114 625 + 59 568 20X3 568 57 30 595 20X4 595 60 625 + 30 – Se lo strumento di debito subisce una riduzione di valore, per esempio alla fine del 20X3, la perdita per riduzione di valore è calcolata come la differenza tra il valore contabile (UM 595) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati scontati al tasso di interesse effettivo originario (10 per cento). B.26 Esempio di calcolo del costo ammortizzato: strumenti di debito con pagamenti di interesse a scalare Le entità a volte acquistano o emettono strumenti di debito con un tasso di interesse predeterminato che aumenta o diminuisce progressivamente (“interesse a scalare”) durante la vita dello strumento di debito. Se uno strumento di debito con interessi a scalare e nessun derivato incorporato è emesso a UM 1.250 e ha un importo a scadenza di UM 1.250, il costo ammortizzato sarebbe pari a UM 1.250 in ogni periodo di riferimento per tutta la durata dello strumento di debito? No. Per quanto non ci sia differenza tra l’importo iniziale e l’importo a scadenza, un’entità utilizza il criterio dell’interesse effettivo per ripartire i pagamenti per interessi sulla durata dello strumento di debito per ottenere un tasso costante sul valore contabile (IPSAS 29, paragrafo 10). L’esempio di seguito riportato illustra come il costo ammortizzato sia calcolato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo per uno strumento con un tasso di interesse predeterminato che aumenta o diminuisce durante la vita dello strumento di debito (“interesse a scalare”). Il 1 gennaio 2000, l’Entità A emette uno strumento di debito a un prezzo pari a UM 1.250. La quota capitale è UM 1.250 e lo strumento di debito è rimborsabile al 31 dicembre 2004. Il tasso d’interesse è specificato nell’accordo di finanziamento in percentuale del capitale come segue: 6,0 per cento nel 2000 (UM 75), 8,0 per cento nel 2001 (UM 100), 10,0 per cento nel 2002 (UM 125), 12,0 per cento nel 2003 (UM 150) e 16,4 per cento nel 2004 (UM 205). In questo caso, il tasso di interesse che attualizza esattamente il flusso di pagamenti futuri in disponibilità liquide fino a scadenza è il 10 per cento. Quindi, i pagamenti per interessi in disponibilità liquide 1197 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE sono riallocati per la durata dello strumento di debito al fine di determinare il costo ammortizzato in ciascun esercizio. In ciascun esercizio, il costo ammortizzato all’inizio del periodo è moltiplicato per il tasso di interesse effettivo del 10 per cento e aggiunto al costo ammortizzato. Eventuali pagamenti in disponibilità liquide sono dedotti dal numero che ne deriva. Di conseguenza, il costo ammortizzato in ogni periodo è come segue: Anno a) (b = a × 10%) c) (d = a + b – c) Costo ammortizzato all’inizio dell’anno Interessi attivi Flussi finanziari Costo ammortizzato alla fine dell’anno 20X0 1.250 125 75 1.300 20X1 1.300 130 100 1.330 20X2 1.330 133 125 1.338 20X3 1.338 134 150 1.322 20X4 1.322 133 1.250 + 205 – B.27 Contratti standardizzati: mancanza di un mercato regolamentato Un contratto di acquisto di un’attività finanziaria può essere un contratto standardizzato se non c’è un mercato regolamentato in cui negoziare tale contratto? Sì. L’IPSAS 29, paragrafo 10, fa riferimento alle condizioni che richiedono la consegna dell’attività entro un arco di tempo stabilito generalmente dal regolamento o da convenzioni del mercato interessato. Il mercato, nell’accezione dell’IPSAS 29, paragrafo 10, non è limitato alla borsa valori ufficiale o a un mercato over-thecounter organizzato. Piuttosto, esso denota l’ambiente in cui l’attività finanziaria è abitualmente scambiata. Un arco temporale accettabile sarebbe il periodo ragionevolmente e abitualmente richiesto affinché le parti completino l’operazione e preparino e firmino i documenti conclusivi. Per esempio, un mercato per l’emissione privata di strumenti finanziari può essere considerato un mercato. B.28 Contratti standardizzati: contratto forward L’Entità ABC sottoscrive un contratto forward per l’acquisto di un milione di azioni ordinarie di M a due mesi al prezzo di UM 10 per azione. Il contratto non è un contratto negoziato in una borsa valori. Il contratto stabilisce che ABC accetti la consegna fisica delle azioni e corrisponda alla controparte UM 10 milioni in disponibilità liquide. Le azioni di M sono negoziate in un mercato pubblico attivo a una media di 100.000 azioni al giorno. La consegna standard è di tre giorni. Il contratto forward è considerato come un contratto standardizzato? IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1198 No. Il contratto deve essere contabilizzato come derivato perché non è regolato nel modo stabilito dal regolamento o dalle convenzioni del mercato interessato. B.29 Contratti standardizzati: quali sono le clausole di adempimento solitamente applicate? Se gli strumenti finanziari di un’entità sono negoziati su più di un mercato attivo, e le clausole di adempimento differiscono tra i vari mercati attivi, quali clausole si applicano nel valutare se un contratto per l’acquisto di tali strumenti finanziari è un contratto standardizzato? Le clausole che si applicano sono quelle del mercato in cui avviene effettivamente l’acquisto. Per esempio: l’Entità XYZ acquista un milione di azioni dell’Entità ABC su una borsa valori statunitense, per esempio, tramite un intermediario. La data di regolamento del contratto è di sei giorni lavorativi. Gli scambi azionari sulle borse valori statunitensi sono solitamente regolati dopo tre giorni lavorativi. Poiché la negoziazione è regolata dopo sei giorni lavorativi, non soddisfa i termini per l’esenzione come contratto standardizzato. Tuttavia, se XYZ avesse effettuato la stessa operazione su una borsa valori estera che prevede un periodo di regolamento di sei giorni lavorativi, il contratto rientrerebbe nei termini per l’esenzione come contratto standardizzato. B.30 Contratti standardizzati: acquisto di azioni attraverso un’opzione call L’Entità A acquista un’opzione call su un mercato regolamentato che le consente di acquistare 100 azioni dell’Entità XYZ in un qualsiasi momento dei tre mesi successivi a un prezzo di UM 100 per azione. Se l’Entità A esercita l’opzione, ha 14 giorni per regolare l’operazione secondo il regolamento o la convenzione vigente nel mercato delle opzioni. Le azioni di XYZ sono negoziate su un mercato regolamentato attivo che richiede il regolamento dell’operazione dopo tre giorni. L’acquisto di azioni avvenuto tramite l’esercizio dell’opzione è da considerarsi un acquisto di azioni standardizzato? Sì. Il regolamento di un’opzione è determinato dalla regolamentazione o dalla convenzione nel mercato delle opzioni, per cui all’atto dell’esercizio dell’opzione questa non è più contabilizzata come derivato in quanto il regolamento per consegna delle azioni entro 14 giorni è un’operazione standardizzata. B.31 Rilevazione ed eliminazione contabile di passività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data di negoziazione o alla data di regolamento L’IPSAS 29 ha regole speciali circa la rilevazione contabile ed eliminazione contabile di attività finanziarie utilizzando la data di negoziazione o data di regolamento. Queste regole si applicano alle operazioni in strumenti finanziari che sono classificati come passività finanziarie, quali le operazioni in passività rappresentate da depositi e passività per negoziazione? 1199 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE No. L’IPSAS 29 non contiene alcun requisito specifico sulla contabilizzazione alla data di negoziazione e di regolamento nel caso di operazioni in strumenti finanziari che sono classificati come passività finanziarie. Si applicano quindi i requisiti generali per la rilevazione ed eliminazione contabile dell’IPSAS 29, paragrafo 18, e IPSAS 29, paragrafo 41. L’IPSAS 29, paragrafo 16, afferma che le passività finanziarie sono rilevate alla data in cui l’entità “diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento”. Tali contratti generalmente non sono rilevati a meno che una della parti non abbia adempiuto o a meno che il contratto non sia un contratto derivato non esente dall’ambito di applicazione dell’IPSAS 29. L’IPSAS 29, paragrafo 41, specifica che le passività finanziarie sono eliminate soltanto quando sono estinte, ossia quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o cancellata oppure scaduta. Sezione C: Derivati incorporati C.1 Derivati incorporati: separazione di uno strumento primario di debito Se è stabilito che un derivato incorporato diverso da un’opzione debba essere separato da uno strumento primario di debito, come sono identificate le condizioni dello strumento primario di debito e del derivato incorporato? Per esempio, lo strumento primario di debito sarà uno strumento a tasso fisso, uno strumento a tasso variabile o uno zero coupon? Le condizioni dello strumento primario di debito riflettono le condizioni sostanziali stabilite o implicite dello strumento ibrido. In assenza di condizioni implicite o dichiarate, l’entità esprime il proprio giudizio in merito alle condizioni. Tuttavia, un’entità può non identificare una componente non specificata o può non stabilire le condizioni dello strumento primario di debito in un modo che comporterebbe la separazione di un derivato incorporato che non è ancora chiaramente presente nello strumento ibrido, ossia non può creare un flusso finanziario che non esiste. Per esempio, se uno strumento di debito a cinque anni paga interessi fissi annui pari a UM 40.000 e rimborsa un capitale a scadenza di UM 1.000.000 moltiplicato per la variazione di un indice azionario, non sarebbe appropriato individuare in tale strumento un contratto primario a tasso variabile e un contratto di swap azionario incorporato con la parte a tasso variabile a compensazione invece di identificare un contratto primario a tasso fisso. In tale esempio, il contratto primario è uno strumento di debito a tasso fisso che paga UM 40.000 annualmente perché nello strumento ibrido non esistono flussi finanziari per interessi a tasso variabile. Inoltre, le condizioni di un derivato incorporato diverso da un’opzione, come un contratto forward o uno swap, devono essere determinate in modo che il derivato incorporato comporti un fair value pari a zero all’inizio dello strumento ibrido. Se fosse permesso separare derivati incorporati diversi da un’opzione ad altre condizioni, un singolo strumento ibrido potrebbe essere scomposto in una varietà infinita di combinazioni di strumenti primari di debito e derivati incorporati, per esempio, separando derivati incorporati con condizioni che creano un effetto di leva, asimmetria o altro tipo di esposizione al rischio non ancora presente nello strumento IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1200 ibrido. Quindi, non è appropriato separare un derivato incorporato diverso da un’opzione a condizioni che comportano un fair value diverso da zero all’inizio dello strumento ibrido. La determinazione delle condizioni di un derivato incorporato si basa sulle condizioni esistenti quando lo strumento finanziario era stato emesso. C.2 Derivati incorporati: separazione di un’opzione incorporata La risposta alla domanda C.1 indica che le condizioni di un derivato incorporato diverso da un’opzione dovrebbero essere determinate in modo da comportare che il derivato incorporato abbia un fair value pari a zero al momento della rilevazione iniziale di uno strumento ibrido. Quando un derivato incorporato basato su un’opzione viene separato, le condizioni dell’opzione incorporata devono essere determinate in modo tale che il derivato incorporato abbia o un fair value pari a zero o un valore intrinseco pari a zero (cioè, deve essere at the money) all’inizio dello strumento ibrido? No. Il comportamento economico di uno strumento ibrido con un derivato incorporato basato su opzione dipende in maniera critica dal prezzo di esercizio (o tasso di esercizio) specificato come caratteristica dell’opzione insita nello strumento ibrido, come illustrato di seguito. Quindi, la separazione di un derivato incorporato basato su un’opzione, (tra cui qualsiasi caratteristica incorporata in uno strumento ibrido del tipo put, call, cap, floor, opzioni su cap, floor e swap) dovrebbe essere basata sulle condizioni stabilite della caratteristica dell’opzione documentate nello strumento ibrido. Di conseguenza, il derivato incorporato non avrebbe necessariamente un fair value o valore intrinseco pari a zero al momento della rilevazione iniziale dello strumento ibrido. Se si richiedesse a un’entità di identificare le condizioni di un derivato incorporato basato su un’opzione al fine di ottenere un fair value del derivato incorporato pari a zero, il prezzo di esercizio (o tasso di esercizio) dovrebbe generalmente essere determinato in modo che l’opzione sia infinitamente out of the money. Ciò comporterebbe una probabilità pari a zero che l’opzione sia esercitata. Tuttavia, poiché la probabilità di esercizio dell’elemento opzione in uno strumento ibrido generalmente non è zero, non sarebbe coerente con il probabile comportamento economico dello strumento ibrido assumere un fair value iniziale pari a zero. Analogamente, se si richiedesse a un’entità di identificare le condizioni di un derivato incorporato basato su opzioni così da ottenere un valore intrinseco del derivato incorporato pari a zero, si dovrebbe assumere che il prezzo di esercizio (o tasso di esercizio) sia pari al prezzo (o tasso) della variabile sottostante al momento della rilevazione iniziale dello strumento ibrido. In questo caso, il fair value dell’opzione consisterebbe soltanto nel valore temporale. Tuttavia, tale assunto non sarebbe coerente con il probabile comportamento economico dello strumento ibrido, inclusa la probabilità che l’elemento di opzione sia esercitato, tranne laddove il prezzo di esercizio concordato fosse effettivamente pari al prezzo (o tasso) della variabile sottostante al momento della rilevazione iniziale dello strumento ibrido. 1201 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE La natura economica di un derivato incorporato basato su un’opzione è fondamentalmente diversa da quella di un derivato incorporato basato su un contratto forward (inclusi contratti forward e swap), perché le condizioni di un contratto forward sono tali per cui un pagamento basato sulla differenza tra il prezzo del sottostante e il prezzo del contratto forward avverrà a una data specificata, mentre le condizioni di un’opzione sono tali per cui il pagamento basato sulla differenza tra il prezzo del sottostante e il prezzo di esercizio dell’opzione può o meno verificarsi a seconda della relazione esistente tra il prezzo di esercizio concordato e il prezzo del sottostante a una data specificata o in date future. Pertanto, rettificare il prezzo di esercizio di un derivato incorporato basato su un’opzione altera la natura dello strumento ibrido. D’altra parte, se le condizioni di un derivato incorporato diverso da un’opzione incluso in uno strumento primario di debito fossero determinate in modo da comportare un fair value di importo diverso da zero all’inizio dello strumento ibrido, tale importo rappresenterà essenzialmente un finanziamento ricevuto o erogato. Di conseguenza, come indicato nella risposta alla Domanda C.1, non è appropriato separare un derivato diverso da un’opzione incorporato in uno strumento primario di debito a condizioni che comportino un fair value diverso da zero al momento della rilevazione iniziale dello strumento ibrido. C.3 Derivati incorporati: contabilizzazione di un’obbligazione convertibile Qual è il trattamento contabile di un investimento in un’obbligazione (attività finanziaria) che è convertibile in strumenti rappresentativi di capitale dell’entità emittente o altra entità prima della scadenza? Un investimento in un’obbligazione convertibile prima della scadenza generalmente non può essere classificato come posseduto sino alla scadenza perché ciò non sarebbe coerente con il pagamento relativo all’elemento di conversione, ossia con il diritto alla conversione in strumenti rappresentativi di capitale prima della scadenza. Un investimento in un’obbligazione convertibile può essere classificato come un’attività finanziaria disponibile per la vendita a condizione che non sia acquistato a fini di negoziazione. L’opzione di conversione in azioni è un derivato incorporato. Se l’obbligazione è classificata come disponibile per la vendita (ossia le variazioni di fair value sono rilevate nell’attivo netto/patrimonio netto fino a quando l’obbligazione non è venduta), l’opzione di conversione in strumenti rappresentativi di capitale (il derivato incorporato) deve essere separata. L’importo corrisposto per l’obbligazione è suddiviso tra lo strumento di debito senza l’opzione di conversione e l’opzione di conversione in azioni. Le variazioni di fair value dell’opzione di conversione in strumenti rappresentativi di capitale sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio, a meno che l’opzione non sia parte di una relazione di copertura di flussi finanziari. Se l’obbligazione convertibile è valutata al fair value e le variazioni di fair value sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio, non è consentita la separazione del derivato incorporato dall’obbligazione primaria. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1202 C.4 Derivati incorporati: partecipazione al capitale di rischio In alcuni casi, i contratti stipulati dalle entità “venture capital” che erogano prestiti subordinati stabiliscono che, se e quando il debitore quota le proprie azioni in una borsa valori, l’entità “venture capital” è autorizzata a ricevere azioni dell’entità debitrice a titolo gratuito o a un prezzo molto basso (una partecipazione al capitale di rischio, talvolta detto equity kicker) in aggiunta agli interessi e al rimborso del capitale. In conseguenza della partecipazione al capitale di rischio, gli interessi sul prestito subordinato sono inferiori a quelli altrimenti applicabili. Assumendo che il prestito subordinato non sia valutato al fair value con le variazioni di fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafo 12 c)), la partecipazione al capitale di rischio soddisfa la definizione di derivato incorporato anche se è subordinata alla futura quotazione in borsa del debitore? Sì. Le caratteristiche economiche e i rischi di un rendimento azionario non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi di uno strumento primario di debito (IPSAS 29, paragrafo 12 a)). La partecipazione al capitale di rischio soddisfa la definizione di derivato in quanto ha un valore che varia in conseguenza del cambiamento del prezzo delle azioni del debitore, non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato, ed è regolata a una data futura (IPSAS 29, paragrafo 12 b) e IPSAS 29, paragrafo 10 a)). La partecipazione al capitale di rischio soddisfa la definizione di derivato anche se il diritto a ricevere azioni è subordinato alla futura quotazione in borsa del debitore. L’IPSAS 29, paragrafo AG21, statuisce che un derivato potrebbe prevedere un pagamento non collegato a un valore nozionale, in conseguenza di un evento futuro. Una partecipazione al capitale di rischio è simile a un tale derivato, eccetto che non dà diritto a un pagamento prestabilito, ma a un diritto di opzione se l’evento futuro si verifica. C.5 Derivati incorporati: identificazione di strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale come contratti primari L’Entità A acquista un strumento di “debito” quinquennale emesso dall’Entità B con un valore capitale di UM 1 milione indicizzato al corso delle azioni dell’Entità C. Alla scadenza, l’Entità A riceverà dall’Entità B il valore capitale, più oppure meno la variazione del fair value di 10.000 azioni dell’Entità C. Il prezzo corrente dell'azione è UM 110. Non viene effettuato alcun pagamento separato per interessi dall’Entità B. Il prezzo di acquisto è di UM 1 milione. L’Entità A classifica lo strumento di debito come disponibile per la vendita. L’Entità A conclude che lo strumento è uno strumento ibrido con un derivato incorporato a causa della quota capitale indicizzata all’azione dell’entità C. Ai fini della separazione di un derivato incorporato, il contratto primario è uno strumento rappresentativo di capitale o di debito? 1203 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Il contratto primario è uno strumento di debito perché lo strumento ibrido ha una scadenza stabilita, ossia non soddisfa la definizione di strumento rappresentativo di capitale (IPSAS 28, paragrafo 9, e IPSAS 28, paragrafo 14). È contabilizzato come uno strumento di debito zero coupon. Quindi, nel contabilizzare uno strumento primario, l’Entità A imputa l’interesse su UM 1 milione ai cinque anni utilizzando il tasso di interesse di mercato applicabile al momento della rilevazione iniziale. Il derivato incorporato diverso da un’opzione è separato in modo da avere un fair value iniziale pari a zero (vedere Domanda C.1.). C.6 Derivati incorporati: Strumenti sintetici L’Entità A acquisisce uno strumento di debito a tasso variabile a cinque anni emesso dall’Entità B. Allo stesso tempo, sottoscrive un interest rate swap con l’Entità C in cui paga a tasso variabile e riceve a tasso fisso. L’Entità A considera la combinazione dello strumento di debito e dello swap come uno strumento sintetico a tasso fisso e classifica lo strumento come investimento posseduto sino alla scadenza, poiché ha l’oggettiva intenzione e la capacità di possederlo sino alla scadenza L’Entità A sostiene che la contabilizzazione separata dello swap non è appropriata poiché l’IPSAS 29, paragrafo AG46 a), dispone che un derivato incorporato sia classificato insieme al proprio strumento primario se il derivato è collegato a un tasso di interesse che può cambiare l’importo per interessi che sarebbe altrimenti pagato o ricevuto sul contratto primario di debito. L’analisi dell’entità è corretta? No. Gli strumenti derivati incorporati sono termini e condizioni contrattuali inclusi nei contratti primari non derivati. Generalmente non è appropriato trattare due o più strumenti finanziari separati come uno strumento singolo combinato (contabilizzazione di uno “strumento sintetico”) ai fini dell’applicazione dell’IPSAS 29. Ciascuno strumento finanziario ha le proprie clausole contrattuali e condizioni e ognuno può essere trasferito o regolato separatamente. Pertanto, lo strumento di debito e lo swap sono classificati separatamente. Le operazioni qui descritte differiscono dalle operazioni discusse nella domanda B.5, che non avevano altra sostanza ad eccezione dell’interest rate swap che ne deriva. C.7 Derivati incorporati: contratti di acquisto e di vendita in strumenti in valuta estera Un contratto di fornitura prevede il pagamento in una valuta diversa a) dalla valuta funzionale di entrambe le parti del contratto, b) dalla valuta in cui il prodotto è regolarmente denominato nelle operazioni commerciali in tutto il mondo e c) dalla valuta comunemente utilizzata nei contratti per l’acquisto o la vendita di beni non finanziari nell’ambiente economico in cui l’operazione ha luogo. In questo caso, esiste un derivato incorporato che dovrebbe essere separato ai sensi dell’IPSAS 29? Sì. Per esempio: un’entità norvegese accetta di vendere petrolio a un’entità in Francia. Il contratto petrolifero è denominato in franchi svizzeri, anche se i contratti IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1204 petroliferi sono regolarmente denominati in dollari USA nelle operazioni commerciali di tutto il mondo, e la corona norvegese è comunemente utilizzata nei contratti per l’acquisto o la vendita di beni non finanziari in Norvegia. Nessuna delle due entità svolge attività importanti in franchi svizzeri. In questo caso, l’entità norvegese considera il contratto di fornitura come un contratto primario con un contratto forward su valuta estera incorporato per l’acquisto di franchi svizzeri. L’entità francese considera il contratto di fornitura come un contratto primario con un contratto forward su valuta estera incorporato per vendere franchi svizzeri. Ciascuna entità include le variazioni di fair value sul contratto forward su valuta nell’avanzo o disavanzo di esercizio, a meno che l’entità che redige il bilancio non lo designi come uno strumento di copertura di flussi finanziari, se appropriato. C.8 Derivati incorporati in valuta estera: disposizione relativa a una valuta estera non correlata L’Entità A, la cui valuta di misurazione degli elementi nel proprio bilancio è l’euro (la sua valuta funzionale), sottoscrive un contratto con l’Entità B, la cui valuta funzionale è la corona norvegese, per l’acquisto di petrolio tra sei mesi al prezzo di 1.000 dollari USA. Il contratto petrolifero primario non rientra nell’ambito di applicazione dell’IPSAS 29 perché è stato sottoscritto e continua ad essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità (IPSAS 29, paragrafi 4 e AG22). Il contratto petrolifero comprende una disposizione con effetto leva su una valuta estera che statuisce che le parti, oltre alla fornitura e al pagamento del petrolio, scambieranno un importo pari alla fluttuazione del tasso di cambio tra dollaro USA e corona norvegese applicato a un importo nozionale di 100.000 dollari USA. Secondo l’IPSAS 29, paragrafo12, questo derivato incorporato (la disposizione con effetto leva su valuta estera) è considerato strettamente legato al contratto petrolifero primario? No, la disposizione con effetto leva su valuta estera è da considerarsi distinta dal contratto petrolifero primario perché non è strettamente legata a quest’ultimo (IPSAS 29, paragrafo AG46 d). La disposizione di pagamento di 1.000 dollari USA secondo il contratto petrolifero primario può essere considerata come un derivato su valuta estera in quanto il dollaro USA non è la valuta funzionale né dell’Entità A, né dell’Entità B. Questo derivato su valuta estera non dovrebbe essere separato in quanto è conforme all’IPSAS 29, paragrafo AG45 d) secondo cui un contratto di petrolio greggio che prevede un pagamento in dollari USA non deve essere considerato un contratto primario associato a un derivato su valuta estera. La disposizione con effetto leva su valuta estera che stabilisce che le parti si scambieranno un importo pari alla fluttuazione del tasso di cambio tra dollaro USA e corona norvegese applicato a un importo nozionale di 100.000 dollari USA è in aggiunta al pagamento richiesto per l’operazione petrolifera. Non è correlata al 1205 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE contratto petrolifero primario ed è quindi da esso separata e contabilizzata come un derivato incorporato in base all’IPSAS 29, paragrafo 12. C.9 Derivati incorporati in valuta estera: valuta di commercio internazionale L’IPSAS 29, paragrafo AG46 d) fa riferimento alla valuta in cui è normalmente espresso il prezzo dei beni o servizi correlati nelle operazioni commerciali nel mondo. Potrebbe essere questa una valuta utilizzata per un certo prodotto o servizio nelle operazioni commerciali della zona di una delle parti sostanziali del contratto? No. La valuta in cui è normalmente espresso il prezzo dei beni o servizi correlati nelle operazioni commerciali nel mondo è soltanto una valuta utilizzata per operazioni similari in tutto il mondo e non soltanto in una certa area geografica. Per esempio, se le operazioni transnazionali sul gas naturale in America del Nord sono normalmente espresse in dollari USA, e tali operazioni sono normalmente espresse in euro in Europa, né il dollaro USA, né l’euro sono una valuta in cui i beni o i servizi sono normalmente espressi nelle operazioni commerciali nel mondo. C.10 Derivati incorporati: il possessore ha la facoltà ma non l’obbligo di regolare senza recuperare sostanzialmente tutti gli investimenti contabilizzati Se le condizioni di uno strumento combinato consentono, ma non richiedono, che il possessore regoli lo strumento combinato in un modo che comporti che non tutto l’investimento contabilizzato sia sostanzialmente recuperato e che l’emittente non abbia tale diritto (per esempio, uno strumento di debito che può essere oggetto di un’opzione put), il contratto soddisfa la condizione dell’IPSAS 29, paragrafo AG46 a), per cui il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto l’investimento contabilizzato? No. La condizione secondo la quale “il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto l’investimento contabilizzato”, non è soddisfatta se le condizioni dello strumento combinato consentono, ma non richiedono, che l’investitore regoli lo strumento combinato in modo tale che non sia possibile recuperare sostanzialmente tutto l’investimento contabilizzato e che l’emittente non abbia tale diritto. Di conseguenza, un contratto primario fruttifero con un derivato su tassi d’interesse incorporato con tali condizioni è considerato strettamente correlato al contratto primario. La condizione per cui “il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto l’investimento contabilizzato” si applica a situazioni in cui il possessore può essere costretto ad accettare il regolamento per un importo tale da impedire al possessore di recuperare sostanzialmente tutto l’investimento contabilizzato. C.11 Derivati incorporati: determinazione attendibile del fair value Nel caso in cui un derivato incorporato che deve essere separato non possa essere valutato attendibilmente perché sarà regolato con uno strumento IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1206 rappresentativo di capitale non quotato, il cui fair value non può essere valutato attendibilmente, il derivato incorporato è valutato al costo? No. In questo caso, l’intero contratto combinato è trattato come uno strumento finanziario posseduto per negoziazione (IPSAS 29, paragrafo 14). Se il fair value dello strumento combinato può essere valutato attendibilmente, il contratto combinato è valutato al fair value. L’entità potrebbe concludere, tuttavia, che la componente azionaria dello strumento combinato può essere sufficientemente significativa da precludere l’ottenimento di una stima attendibile dell’intero strumento. In tal caso, lo strumento combinato è valutato al costo meno la riduzione di valore. Sezione D: Rilevazione ed eliminazione contabile D.1 Rilevazione iniziale D.1.1 Rilevazione: garanzie in disponibilità liquide L’Entità B trasferisce disponibilità liquide all’Entità A come garanzia a fronte di un’altra operazione con l’entità A (per esempio, un’operazione di prestito di titoli). Le disponibilità liquide non sono legalmente distinte dalle attività dell’Entità A. L’Entità A dovrebbe rilevare la garanzia in disponibilità liquide che ha ricevuto come attività? Sì. Il realizzo finale di un’attività finanziaria consiste nella conversione in disponibilità liquide e quindi non è necessaria alcuna trasformazione ulteriore prima che i benefici economici delle disponibilità liquide trasferite dall’Entità B possano essere realizzati dall’Entità A. Pertanto, l’Entità A rileva le disponibilità liquide come un’attività e rileva un debito verso l’Entità B tra le passività, mentre l’Entità B elimina contabilmente le disponibilità liquide e rileva un credito dall’Entità A D.2 Acquisto o vendita standardizzato di un’attività finanziaria D.2.1 Data di negoziazione e data di regolamento: importi da registrare per un acquisto Come sono applicati i criteri contabili della data di negoziazione e di regolamento del Principio applicato all’acquisto di un’attività finanziaria? L’esempio seguente illustra l’applicazione dei criteri contabili della data di negoziazione e di regolamento del Principio nel caso di acquisto di un’attività finanziaria. In data 29 dicembre 20X1, un’entità si impegna ad acquistare un’attività finanziaria al prezzo di UM 1.000, valore che rappresenta il fair value alla data in cui è sorto l’impegno (data di negoziazione). I costi di transazione sono irrilevanti. In data 31 dicembre 20X1 (data di chiusura dell’esercizio) e in data 4 gennaio 20X2 (data di regolamento) il fair value dell’attività è rispettivamente di UM 1.002 e UM 1.003. I valori dell’attività che devono essere iscritti dipenderanno dalla classificazione e dalla contabilizzazione alla data di negoziazione o di regolamento, come mostrato nei due prospetti che seguono. 1207 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Contabilizzazione alla data di regolamento Saldi Investimenti posseduti sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato Attività disponibili per la vendita rivalutate al fair value con variazioni dell’attivo netto/patrimonio netto Attività al fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio rivalutate al fair value con variazioni nell’avanzo o disavanzo di esercizio 29 dicembre 20X1 Attività finanziaria – – – Passività finanziaria – – – Crediti – 2 2 Attività finanziaria – – – Passività finanziaria – – – Attivo netto/patrimonio netto (rettifiche di fair value) – (2) – Avanzo o disavanzo di esercizio accumulato (rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio) – – (2) – – – 31 dicembre 20X1 4 gennaio 20X2 Crediti Attività finanziaria 1,000 1,003 1,003 Passività finanziaria – – – Attivo netto/patrimonio netto (rettifiche di fair value ) – (3) – Avanzo o disavanzo di esercizio accumulato (rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio) – – (3) IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1208 Contabilizzazione alla data di negoziazione Saldi Investimenti posseduti sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato Attività disponibili per la vendita rivalutate al fair value con variazioni dell’attivo netto/patrimonio netto Attività al fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio rivalutate al fair value con variazioni nell’avanzo o disavanzo di esercizio 29 dicembre 20X1 Attività finanziaria 1.000 1.000 1.000 (1.000) (1.000) (1.000) – – – 1.000 1.002 1.002 (1.000) (1.000) (1.000) Attivo netto/patrimonio netto (rettifiche di fair value) – (2) – Avanzo o disavanzo di esercizio accumulato (rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio) – – (2) – – – 1.000 1.003 1.003 Passività finanziaria 31 dicembre 20X1 Crediti Attività finanziaria Passività finanziaria 4 gennaio 20X2 Crediti Attività finanziaria Passività finanziaria – – – Attivo netto/patrimonio netto (rettifiche di fair value) – (3) – Avanzo o disavanzo di esercizio accumulato (rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio) – – (3) 1209 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE D.2.2 Confronto tra data di negoziazione e data di regolamento: importi da contabilizzare in una vendita Come sono applicati i criteri contabili della data di negoziazione e di regolamento del Principio applicato alla vendita di un’attività finanziaria? L’esempio seguente illustra l’applicazione dei criteri contabili della data di negoziazione e di regolamento del Principio nel caso di vendita di un’attività finanziaria. Il 29 dicembre 20X2 (data di negoziazione) un’entità sottoscrive un contratto di vendita di un’attività finanziaria al suo fair value attuale di UM 1.010. L’attività era stata acquistata un anno prima per UM 1.000 e il costo ammortizzato è UM 1.000. Al 31 dicembre 20X2 (chiusura di esercizio), il fair value dell’attività è UM 1.012. Il 4 gennaio 20X3 (data di regolamento), il fair value è pari a UM 1.013. Gli importi da registrare dipenderanno da come l’attività è classificata e se la data di negoziazione o data di regolamento è utilizzata come mostrato nelle due tabelle di seguito riportate (non si è tenuto conto degli eventuali interessi maturati). Una variazione del fair value di un’attività finanziaria che è venduta in base a un contratto standardizzato non è registrata nel bilancio tra la data di negoziazione e la data di regolamento anche se l’entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento perché il diritto del venditore alle variazioni di fair value decade alla data di negoziazione. Contabilizzazione alla data di regolamento Saldi Investimenti posseduti sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato Attività disponibili per la vendita rivalutate al fair value con variazioni dell’attivo netto/patrimonio netto Attività al fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio rivalutate al fair value con variazioni nell’avanzo o disavanzo di esercizio 29 dicembre 20X2 – – – 1.000 1.010 1.010 Attivo netto/patrimonio netto (rettifiche di fair value) – 10 – Avanzo o disavanzo di esercizio accumulato (rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio) – – 10 – – – 1.000 1.010 1.010 Attivo netto/patrimonio netto (rettifiche di fair value) – 10 – IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1210 Crediti Attività finanziaria 31 dicembre 20X2 Crediti Attività finanziaria Contabilizzazione alla data di regolamento Saldi Avanzo o disavanzo di esercizio accumulato (rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio) Investimenti posseduti sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato Attività disponibili per la vendita rivalutate al fair value con variazioni dell’attivo netto/patrimonio netto Attività al fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio rivalutate al fair value con variazioni nell’avanzo o disavanzo di esercizio – – 10 – – – 10 10 10 4 gennaio 20X3 Attivo netto/patrimonio netto (rettifiche di fair value) Avanzo o disavanzo di esercizio accumulato (rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio) 1211 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Contabilizzazione alla data di negoziazione Saldi Investimenti posseduti sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato Attività disponibili per la vendita rivalutate al fair value con variazioni dell’attivo netto/patrimonio netto Attività al fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio rivalutate al fair value con variazioni nell’avanzo o disavanzo di esercizio 29 dicembre 20X2 Crediti 1.010 1.010 1.010 Attività finanziaria – – – Patrimonio netto (rettifiche di fair value) – – – 10 10 10 1.010 1.010 1.010 Attività finanziaria – – – Attivo netto/patrimonio netto (rettifiche di fair value) – – – 10 10 10 – – – 10 10 10 Avanzo o disavanzo di esercizio accumulato (rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio) 31 dicembre 20X2 Crediti Avanzo o disavanzo di esercizio accumulato (rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio) 4 gennaio 20X3 Attivo netto/patrimonio netto (rettifiche di fair value) Avanzo o disavanzo di esercizio accumulato (rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio) IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1212 D.2.3 Contabilizzazione alla data di regolamento: scambio di attività non generatrici di flussi finanziari Se un’entità rileva le vendite di attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data di regolamento, la variazione di fair value di un’attività finanziaria da ricevere in cambio di un’attività finanziaria venduta non rappresentata da disponibilità liquide potrebbe essere rilevata conformemente all’IPSAS 29, paragrafo 66? Dipende. Qualsiasi variazione di fair value di un’attività finanziaria da ricevere dovrebbe essere contabilizzata secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 66, se l’entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per quella categoria di attività finanziarie. Tuttavia, se l’entità classifica l’attività finanziaria da ricevere in una categoria per la quale si applica la contabilizzazione alla data di negoziazione, l’attività da ricevere è rilevata alla data di negoziazione come descritto nell’IPSAS 29, paragrafo AG70. In tal caso, l’entità rileva una passività per un ammontare pari al valore contabile dell’attività finanziaria da consegnare alla data di regolamento. Per esempio: il 29 dicembre 20X2 (data di negoziazione) l’Entità A sottoscrive un contratto per la vendita del titolo di credito A, contabilizzato al costo ammortizzato, in cambio dell’obbligazione B, che sarà classificata come posseduta per negoziazione e valutata al fair value. Entrambe le attività hanno un fair value di UM 1.010 alla data del 29 dicembre, mentre il costo ammortizzato del titolo di credito A è di UM 1.000. L’Entità A utilizza la contabilizzazione alla data di regolamento per finanziamenti e crediti e la contabilizzazione alla data di negoziazione per le attività possedute per negoziazione. Al 31 dicembre 20X2 (chiusura di esercizio), il fair value del titolo di credito A è di UM 1.012 e il fair value dell’obbligazione B è di UM 1.009. Il 4 gennaio 20X3, il fair value del titolo di credito A è di UM 1.013 e il fair value dell’obbligazione B è di UM 1.007. Si effettuano le seguenti scritture contabili: 29 dicembre 20X2 Dare Obbligazione B UM 1.010 Avere Debito UM 1.010 31 dicembre 20X2 Dare Perdita su negoziazione UM 1 Avere Obbligazione B UM 1 4 gennaio 20X3 Dare Debito Dare Perdita su negoziazione UM 1.010 UM 2 Avere Titolo di credito A UM 1.000 Avere Obbligazione B UM 2 Avere Utile da realizzo UM 10 1213 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Sezione E: Valutazione E.1 Valutazione iniziale di attività e passività finanziarie E.1.1 Valutazione iniziale: Costi di transazione I costi di transazione dovrebbero essere inclusi nella valutazione iniziale delle attività e passività finanziarie diverse da quelle al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Come dovrebbe essere applicata questa disposizione nella pratica? Per le attività finanziarie, i costi marginali che sono direttamente attribuibili all’acquisizione dell’attività, per esempio gli onorari e le commissioni, sono aggiunti all’importo originariamente rilevato. Per le passività finanziarie, i costi direttamente connessi all’emissione di un titolo di debito sono dedotti dall’importo del debito originariamente rilevato. Per gli strumenti finanziari che sono valutati al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, i costi di transazione non sono aggiunti alla valutazione del fair value al momento della rilevazione iniziale. Per gli strumenti finanziari che sono rilevati al costo ammortizzato, come gli investimenti posseduti sino alla scadenza, i finanziamenti e i crediti nonché le passività finanziarie che non sono rilevate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, i costi di transazione sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo e, in effetti, ammortizzati nell’avanzo o disavanzo di esercizio nel corso della vita dello strumento. Per le attività finanziarie disponibili per la vendita, i costi di transazione sono rilevati nelle altre attività nette/nel patrimonio netto come parte di una variazione del fair value alla rivalutazione successiva. Se un’attività finanziaria disponibile per la vendita prevede pagamenti fissi o determinabili e non ha una vita indefinita, i costi di transazione sono ammortizzati nell’avanzo o disavanzo di esercizio utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Se un’attività finanziaria disponibile per la vendita non prevede pagamenti fissi o determinabili, e ha una vita indefinita, i costi di transazione sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando l’attività è eliminata contabilmente o subisce una riduzione di valore. I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all’atto del trasferimento o della dismissione di uno strumento finanziario non sono inclusi nella valutazione dello strumento finanziario. E.2 Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value E.2.1 Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value per i fondi comuni di investimento L’IPSAS 29, paragrafo AG104, afferma che il prezzo di offerta corrente è normalmente il prezzo appropriato da utilizzare nella valutazione del fair value di un’attività posseduta. Le regole applicabili ad alcuni fondi comuni di investimento dispongono che i valori dell’attivo netto siano riportati agli investitori sulla base dei prezzi medi di mercato. In queste circostanze, sarebbe IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1214 appropriato per un fondo comune di investimento valutare le proprie attività sulla base dei prezzi medi di mercato? No. L’esistenza di normative che richiedono una valutazione diversa per fini specifici non giustifica una deviazione dalla disposizione generale dell’IPSAS 29, paragrafo AG104, di utilizzare il prezzo corrente di offerta in assenza di una posizione corrispondente tra le passività. Un fondo comune di investimento valuta nel proprio bilancio le proprie attività ai prezzi di offerta correnti. Nel riportare il valore dell’attivo netto agli investitori, un fondo di investimento può voler fornire una riconciliazione tra i fair value rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e i prezzi utilizzati per il calcolo del valore dell’attivo netto. E.2.2 Valutazione al fair value: una partecipazione rilevante L’Entità A possiede il 15 per cento del capitale sociale dell’Entità B. Le azioni sono negoziate pubblicamente su un mercato attivo. Il prezzo quotato corrente è pari a UM 100. Il volume di negoziazioni giornaliero è pari allo 0,1 per cento delle azioni in circolazione. Poiché l’Entità A ritiene che il fair value delle azioni dell’Entità B che essa possiede, se venduto in blocco, sia maggiore del prezzo di mercato quotato, l’Entità A ottiene diverse stime indipendenti del prezzo che otterrebbe se vendesse la propria partecipazione. Queste stime indicano che l’Entità A sarebbe in grado di ottenere un prezzo pari a UM 105, ossia un premio del 5 per cento al di sopra del prezzo quotato. Quale cifra dovrebbe utilizzare l’Entità A per la valutazione della partecipazione al fair value? Secondo l’IPSAS 29, paragrafo AG103, la quotazione di un prezzo pubblicato in un mercato attivo è la migliore stima del fair value. Pertanto, l’Entità A utilizza la quotazione del prezzo pubblicato (UM 100). L’Entità A non può deviare dal prezzo di mercato quotato soltanto perché le stime indipendenti indicano che l’Entità A otterrebbe un prezzo maggiore (o minore) vendendo la partecipazione in blocco. E.3 Utili e perdite E.3.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: scambio di azioni L’Entità A possiede un piccolo numero di azioni dell’Entità B. Le azioni sono classificate come disponibili per la vendita. Alla data del 20 dicembre 20X0, il fair value delle azioni è di UM 120 e l’utile complessivo rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto è di UM 20. Lo stesso giorno, l’Entità B è acquisita dall’Entità C. Di conseguenza, l’Entità A riceve azioni dell’Entità C in cambio di quelle dell’Entità B di pari fair value che già possedeva. In base all’IPSAS 29, paragrafo 64 b), l'Entità A dovrebbe riclassificare nell’avanzo o disavanzo di esercizio l’utile complessivo di UM20 rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto? Sì. L’operazione si qualifica per l’eliminazione contabile secondo l’IPSAS 29. L’IPSAS 29, paragrafo 64 b), prevede che la perdita o l’utile complessivo su un’attività finanziaria disponibile per la vendita che è stato rilevato nell’attivo 1215 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE netto/patrimonio netto sia rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando l’attività è eliminata contabilmente. Nello scambio di azioni, l’Entità A dismette le azioni dell’entità B di cui era in possesso e riceve le azioni dell’Entità C. E.3.2 IPSAS 29 e IPSAS 4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: separazione della componente valuta Per un’attività finanziaria monetaria disponibile per la vendita, l’entità rileva nell’avanzo o disavanzo di esercizio le variazioni del valore contabile relative a fluttuazioni dei tassi di cambio, secondo quanto previsto dall’IPSAS 4, paragrafo 27 a) e dall’IPSAS 4, paragrafo, 32, e le altre variazioni del valore contabile nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto previsto dall'IPSAS 29. Come viene determinato l’utile o la perdita complessivo rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto? È la differenza tra il costo ammortizzato (rettificato per le eventuali riduzioni di valore) e il fair value dell’attività finanziaria monetaria disponibile per la vendita nella valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio. Ai fini dell’applicazione dell’IPSAS 4, paragrafo 32, l’attività è trattata come un’attività valutata al costo ammortizzato nella valuta estera. Per esempio: al 31 dicembre 20X1 l’Entità A acquista un’obbligazione denominata in valuta estera (VE) per un valore pari al suo fair value di VE 1.000. L’obbligazione ha ancora cinque anni alla scadenza e una quota capitale pari a VE 1.250, un tasso d’interesse fisso del 4,7 per cento corrisposto annualmente (VE 1.250 × 4,7 per cento = VE 59 all’anno) e un tasso di interesse effettivo del 10 per cento. L’Entità A classifica l’obbligazione come disponibile per la vendita, e quindi rileva gli utili e le perdite nell’attivo netto/patrimonio netto. La valuta funzionale dell’entità è la sua valuta locale (VL). Il tasso di cambio tra VL e VE è pari a 1,5 e il valore contabile dell’obbligazione è di VL 1.500 (= VE 1.000 × 1,5). Dare Obbligazione VL 1.500 Avere Disponibilità liquide VL 1.500 Al 31 dicembre 20X2, la valuta estera si è apprezzata e il tasso di cambio tra VL e VE è passato da 1,5 a 2. Il fair value dell’obbligazione è pari a VE 1.060 e quindi il valore contabile è di VL 2.120 (=VE 1.060 × 2). Il costo ammortizzato è di VE 1.041 (= VL 2.082). In questo caso, la perdita o l’utile complessivo da rilevare e accumulare nell’attivo netto/patrimonio netto è la differenza tra il fair value e il costo ammortizzato al 31 dicembre 20X2, ossia VL 38 (= VL 2.120 – VL 2.082). Gli interessi ricevuti sull’obbligazione al 31 dicembre 20X2 sono pari a VE 59 (= VL 118). Gli interessi attivi determinati secondo il criterio dell’interesse effettivo sono pari a VE 100 (= 1.000 × 10 per cento). Il tasso di cambio medio tra VL e VE è stato di 1,75. Ai fini della questione in esame, si assume che l’utilizzo del tasso di cambio medio rappresenti un’approssimazione attendibile dei tassi a pronti applicabili per gli accantonamenti degli interessi attivi in corso d’anno (IPSAS 4, paragrafo 25). Pertanto, gli interessi attivi rilevati sono pari a VL 175 (= VE 100 × IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1216 1,75) inclusa la quota di competenza dello sconto iniziale di VL 72 (= [VE 100 – VE 59] × 1,75). Di conseguenza, la differenza di cambio sull’obbligazione che è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio è di VL 510 (=VL 2.082 – VL 1.500 – VL 72). Inoltre, si rileva un utile su cambi relativo agli interessi da ricevere per l’anno pari a VL 15 (= VE 59 × [2,00 – 1,75]). Dare Obbligazione VL 620 Dare Disponibilità liquide VL 118 Avere Interessi attivi VL 175 Avere Utile su cambi VL 525 Avere Variazione del fair value nell’attivo netto/patrimonio netto VL 38 Al 31 dicembre 20X3, la valuta estera si è ulteriormente apprezzata e il tasso di cambio tra VL e VE è salito a 2,50. Il fair value dell’obbligazione è di VE 1.070 e quindi il valore contabile è pari a VL 2.675 (= VE 1.070 × 2,50). Il costo ammortizzato è di VE 1.086 (= VL 2.715). La perdita o l’utile complessivo da accumulare nell’attivo netto/patrimonio netto è dato dalla differenza tra il fair value e il costo ammortizzato al 31 dicembre 20X3, ossia meno VL 40 (= VL 2.675 – VL 2.715). Va dunque effettuato un addebito nell’attivo netto/patrimonio netto pari alla variazione della differenza durante il 20X3 di VL 78 (= VL 40 + VL 38). Gli interessi ricevuti sull’obbligazione al 31 dicembre 20X3 sono pari a VE 59 (= VL 148). Gli interessi attivi determinati secondo il criterio dell’interesse effettivo sono pari a VE 104 (= VE 1.041 × 10 per cento). Il tasso di cambio medio tra VL e VE è stato di 2,25. Ai fini della questione in esame, si assume che l’utilizzo del tasso di cambio medio rappresenti un’approssimazione attendibile dei tassi a pronti applicabili per gli accantonamenti degli interessi attivi in corso d’anno (IPSAS 4.25). Pertanto, gli interessi attivi rilevati sono pari a VL 234 (= VE 104 × 2,25) inclusa la quota di competenza dello sconto iniziale di VL 101 (= [VE 104 – VE 59] × 2,25). Di conseguenza, la differenza di cambio sull’obbligazione che è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio è di VL 532 (= VL 2.715 – VL 2.082 – VL 101). Inoltre, si rileva un utile su cambi relativo agli interessi da ricevere per l’anno pari a VL 15 (= VE 59 × [2,50 – 2,25]). 1217 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Dare Obbligazione LC555 Dare Disponibilità liquide LC148 Dare Variazione del fair value nell’attivo netto/patrimonio netto E.3.3 LC78 Avere Interessi attivi LC234 Avere Utile su cambi LC547 IPSAS 29 e IPSAS 4 Differenze di cambio derivanti dalla conversione di entità estere: attivo netto/patrimonio netto o avanzo/disavanzo di gestione? I paragrafi 37 e 57 dell’IPSAS 4 stabiliscono che tutte le differenze di cambio derivanti dalla conversione del bilancio di una gestione estera dovrebbero essere rilevate nell’attivo netto/patrimonio netto fino alla dismissione dell’investimento netto. Questo includerebbe le differenze di cambio derivanti dagli strumenti finanziari rilevati al fair value, che includerebbe entrambe le attività finanziarie classificate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio e le attività finanziarie disponibili per la vendita. L’IPSAS 29, paragrafo 64, dispone che le variazioni del fair value delle attività finanziarie classificate al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio dovrebbero essere iscritte nell’avanzo o disavanzo di esercizio e le variazioni del fair value degli investimenti disponibili per la vendita dovrebbero essere rilevate nell’attivo netto/patrimonio netto. Se la gestione estera è un’entità controllata il cui bilancio è consolidato con quello dell’entità controllante, come si applicano l’IPSAS 29, paragrafo 64, e l’IPSAS 4, paragrafo 44 nel bilancio consolidato? L’IPSAS 29 si applica nella contabilizzazione di strumenti finanziari nel bilancio di una gestione estera e l’IPSAS 4 si applica nella conversione del bilancio di una gestione estera ai fini dell’integrazione in quello dell’entità che redige il bilancio. Per esempio: l’Entità A è domiciliata nel Paese X e la sua valuta funzionale e di presentazione è la valuta locale del Paese X (LCX). A ha un’entità controllata estera (Entità B) nel paese Y la cui valuta funzionale è la valuta locale del paese Y (LCY). B è proprietaria di uno strumento di debito, che è posseduto per negoziazione e quindi rilevato al fair value secondo l’IPSAS 29. Nel bilancio di B per l’anno 20X0, il fair value e valore contabile dello strumento di debito è di LCY100 nella valuta locale del Paese Y. Nel bilancio consolidato di A, l’attività è convertita nella valuta locale del Paese X al tasso di cambio a pronti applicabile alla data di chiusura dell’esercizio (2,00). Quindi, il valore contabile è di LCX 200 (= LCY 100 × 2,00) nel bilancio consolidato. Alla fine dell’anno 20X1, il fair value dello strumento di debito è aumentato a LCY 110 nella valuta locale del Paese Y. B rileva l’attività di negoziazione per un valore IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1218 di LCY 110 nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e rileva un utile da fair value per LCY 10 nel suo avanzo o disavanzo di esercizio. Nel corso dell’anno, il tasso di cambio a pronti è aumentato da 2,00 a 3,00 determinando un incremento del fair value dello strumento da LCX 200 a LCX 330 (= LCY 110 × 3,00) nella valuta del Paese X. Pertanto, l’Entità A rileva l’attività di negoziazione a LCX 330 nel suo bilancio consolidato. L’Entità A converte le altre componenti di conto economico complessivo di B “ai tassi di cambio alle date delle operazioni” (IPSAS 4.44(b)). Poiché l’utile da fair value è aumentato durante l’anno, A utilizza il tasso medio come un’approssimazione pratica ([3,00 + 2,00]/2 = 2,50, secondo quanto previsto dall’IPSAS 425). Pertanto, mentre il fair value dell’attività di negoziazione è aumentato di LCX 130 (= LCX 330 – LCX 200), l’Entità A rileva soltanto LCX 25 (= LCY 10 × 2,5) di questo aumento nell’avanzo o disavanzo di esercizio consolidato per conformità con l’IPSAS 4.44 b). La differenza di cambio che ne deriva, ossia l’incremento residuo di fair value dello strumento di debito (LCX 130 – LCX 25 = LCX 105), è accumulata nell’attivo netto/patrimonio netto fino alla dismissione dell’investimento netto nella gestione estera secondo quanto previsto dall’IPSAS 4, paragrafo 57. E.3.4 IPSAS 29 e IPSAS 4: interazione tra IPSAS 29 e IPSAS 4 L’IPSAS 29 contiene delle disposizioni circa la valutazione delle attività e delle passività finanziarie e la rilevazione degli utili e delle perdite da rivalutazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio. L’IPSAS 4 contiene delle regole sulla rendicontazione degli elementi in valuta estera e sulla rilevazione delle differenze di cambio nell’avanzo o disavanzo di esercizio. In quale ordine bisogna applicare l’IPSAS 4 e l’IPSAS 29? Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria Generalmente, la valutazione di un’attività o passività finanziaria al fair value, al costo o al costo ammortizzato, è determinata prima nella valuta estera in cui l’elemento è denominato secondo quanto previsto dall’IPSAS 29. Successivamente, l’importo in valuta estera è convertito nella valuta funzionale utilizzando il tasso di chiusura o un tasso storico in conformità all’IPSAS 4 (IPSAS 29, paragrafo AG116). Per esempio, se un’attività finanziaria monetaria (quale uno strumento di debito) è valutata al costo ammortizzato secondo l’IPSAS 29, il costo ammortizzato è calcolato nella valuta di denominazione di quell’attività finanziaria. Pertanto, l’importo in valuta estera è rilevato nel bilancio dell’entità utilizzando il tasso di chiusura (IPSAS 4, paragrafo 27). Ciò si applica indipendentemente dal fatto che un elemento monetario sia valutato al costo, al costo ammortizzato o al fair value nella valuta estera (IPSAS 4, paragrafo 28). Un’attività finanziaria non monetaria (quale un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale) è convertita utilizzando il tasso di chiusura se è rilevata al fair value nella valuta estera (IPSAS 4, paragrafo 27 c)) e a un tasso storico se non è valutata al fair value secondo l’IPSAS 1219 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 29, in quanto il suo fair value non può essere valutato attendibilmente (IPSAS 4, paragrafo 27b) e IPSAS 29, paragrafo 48). Eccezionalmente, se l’attività o passività finanziaria è designata come elemento coperto in una copertura di fair value a fronte di un’esposizione a variazioni nei tassi di cambio secondo le disposizioni dell’IPSAS 29, l’elemento coperto è rivalutato per tener conto delle variazioni nei tassi di cambio anche se sarebbe stato altrimenti rilevato utilizzando un tasso storico secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 (IPSAS 29, paragrafo 99), ossia l’importo in valuta estera è rilevato utilizzando il tasso di chiusura. Questa eccezione si applica a elementi non monetari che sono rilevati in termini di costo storico nella valuta estera e sono coperti contro l’esposizione a tassi di cambio (IPSAS 4, paragrafo 27 b)). Avanzo o disavanzo di esercizio La rilevazione di una variazione del valore contabile di un’attività o passività finanziaria nell’avanzo o disavanzo di esercizio dipende da diversi fattori: può derivare da una differenza di cambio o da altra variazione del valore contabile, da un elemento monetario (per esempio, la maggioranza degli strumenti di debito) o da un elemento non monetario (come la maggior parte degli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale), può dipendere dal fatto che l’attività o la passività associata sia designata come una copertura di flussi finanziari a fronte di un’esposizione alle variazioni dei tassi di cambio e dal fatto che essa sia il risultato della conversione del bilancio di una gestione estera. La questione della rilevazione delle variazioni del valore contabile di un’attività o passività finanziaria posseduta da una gestione estera è trattata in una domanda specifica (vedere Domanda E.3.3). Qualsiasi differenza di cambio derivante dalla rilevazione di un elemento monetario a un tasso diverso da quello a cui era stato inizialmente rilevato durante l’esercizio, o rilevato in bilanci precedenti, è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio o nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto previsto dall’IPSAS 4 (IPSAS 29, paragrafo AG116, IPSAS 4, paragrafi 32 e 37), a meno che l’elemento monetario non sia designato come una copertura di flussi finanziari di una operazione programmata in valuta estera ritenuta altamente probabile, nel qual caso si applicano le disposizioni per la rilevazione degli utili e delle perdite sulle coperture di flussi finanziari contenute nell’IPSAS 29 (IPSAS 29, paragrafo 106). Le differenze derivanti dalla rilevazione di un elemento monetario per un importo in valuta estera diverso da quello a cui era stato precedentemente rilevato sono contabilizzate in modo similare, poiché tutte le variazioni del valore contabile relative ai movimenti in valuta estera dovrebbero essere trattate uniformemente. Tutte le altre variazioni di un elemento monetario nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sono rilevante nell'avanzo o disavanzo di esercizio o nell’attivo netto/patrimonio netto, in conformità all'IPSAS 29. Per esempio, sebbene un’entità rilevi nell’attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 29, paragrafo 64 b)) gli utili e le perdite sulle attività finanziarie monetarie disponibili per la vendita, essa rileva comunque nell’avanzo o IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1220 disavanzo di esercizio (IPSAS 4, paragrafo 27 a)) le variazioni del valore contabile relative a cambiamenti nei tassi di cambio. Qualsiasi variazione del valore contabile di un elemento non monetario è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio o nell’attivo netto/patrimonio netto secondo quanto previsto dall'IPSAS 29 (IPSAS 29, paragrafo AG116). Per esempio, nel caso di attività finanziarie disponibili per la vendita, la variazione complessiva del valore contabile, incluso l’effetto di variazioni dei tassi di cambio, è riportata nell’attivo netto/patrimonio netto. Se l’elemento non monetario è designato come una copertura di flussi finanziari di un impegno irrevocabile non rilevato o come una programmata operazione in valuta estera ritenuta altamente probabile, si applicano le disposizioni per la rilevazione di utili e perdite sulle coperture di flussi finanziari di cui all’IPSAS 29 (IPSAS 29, paragrafo 106). Quando una parte della variazione del valore contabile è rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto e un’altra parte è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio, come ad esempio nel caso in cui il costo ammortizzato di un’obbligazione in valuta estera classificata come disponibile per la vendita è aumentato nella valuta estera (determinando un utile rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio) ma il suo fair value è diminuito nella valuta funzionale (comportando una perdita rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto), un’entità non può compensare queste due componenti al fine di determinare gli utili o le perdite che dovrebbero essere rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio o in attivo netto/patrimonio netto. E.4 Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie E.4.1 Evidenza oggettiva della riduzione di valore L’IPSAS 29 richiede che un’entità sia in grado di identificare un singolo, distinto evento pregresso determinante per concludere che si sia probabilmente verificata una perdita per riduzione di valore di un’attività finanziaria? No. L’IPSAS 29, paragrafo 68, afferma che “Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la riduzione di valore. Invece è l’effetto combinato di diversi eventi che può avere causato la riduzione di valore.” Inoltre, l’IPSAS 29, paragrafo 69, afferma che “un declassamento nel merito di credito di un’entità non costituisce, di per sé, una evidenza di una riduzione di valore, sebbene ciò possa essere indicativo di una riduzione di valore se considerato congiuntamente ad altre informazioni disponibili”. Altri fattori che un’entità considera nel determinare se dispone di una obiettiva evidenza che sia stata sostenuta una perdita per riduzione di valore includono le informazioni sulla liquidità dei debitori o degli emittenti, la solvibilità e le esposizioni al rischio finanziario e commerciale, i livelli e le tendenze nei tassi di insolvenza per attività finanziarie similari, le tendenze e le condizioni economiche locali e nazionali e il fair value delle garanzie collaterali. Questi e altri fattori possono, individualmente o nel loro insieme, fornire un numero 1221 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE sufficiente di evidenze obiettive del verificarsi di una perdita per riduzione di valore di un’attività finanziaria o di un gruppo di attività finanziarie. E.4.2 Riduzione di valore: perdite future L’IPSAS 29 consente la rilevazione di una perdita per riduzione di valore attraverso la costituzione di un fondo per perdite future quando si concede un finanziamento? Per esempio, se l’Entità A presta UM 1.000 al cliente B, può rilevare una perdita per riduzione di valore immediata di UM 10, se, in base all’esperienza storica, prevede che l’1 per cento della quota capitale dei finanziamenti concessi non sarà recuperato? No. L’IPSAS 29, paragrafo 45, prevede che un’attività finanziaria sia inizialmente valutata al fair value. Per un’attività di finanziamento, il fair value è l’importo in disponibilità liquide prestato, rettificato per eventuali compensi e costi (a meno che una parte dell’importo finanziato non sia una compensazione per altri diritti o privilegi dichiarati o impliciti). Inoltre, l’IPSAS 29, paragrafo 67, dispone che una perdita per riduzione di valore sia rilevata soltanto se esiste un’obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito ad un evento passato verificatosi successivamente alla rilevazione iniziale. Di conseguenza, non è coerente con l’IPSAS 29, paragrafi 45 e 67, ridurre il valore contabile di un’attività di finanziamento al momento della rilevazione iniziale attraverso la rilevazione di una perdita per riduzione di valore immediata. E.4.3 Determinazione della riduzione di valore: quota capitale e interessi A causa delle difficoltà finanziarie del cliente B, l’Entità A è preoccupata che il cliente B non sia in grado di rispettare puntualmente tutti i pagamenti, per quota capitale e interessi, dovuti su un finanziamento. L’entità negozia una ristrutturazione del finanziamento. L’Entità A prevede che il cliente B sarà in grado di adempiere alle proprie obbligazioni secondo le condizioni del finanziamento ristrutturato. L’Entità A rileverà una perdita per riduzione di valore se le condizioni ristrutturate appartengono a uno dei casi esposti di seguito? a) Il cliente B rimborserà l’intera quota capitale del finanziamento cinque anni dopo la data di scadenza originaria, senza pagare gli interessi dovuti in base alle condizioni originarie. b) Il cliente B rimborserà l’intera quota capitale del finanziamento alla data di scadenza originariamente pattuita, senza pagare gli interessi dovuti in base alle condizioni originarie. c) Il cliente B rimborserà l’intera quota capitale del finanziamento originario alla data di scadenza originariamente pattuita pagando interessi soltanto a un tasso di interesse inferiore a quello pattuito nel finanziamento originario. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1222 d) Il cliente B rimborserà l’intera quota capitale del finanziamento originario cinque anni dopo la data di scadenza originaria e pagherà tutti gli interessi maturati durante il periodo del finanziamento originario, ma senza corrispondere ulteriori interessi per l’estensione del periodo. e) Il cliente B rimborserà l’intera quota capitale del finanziamento originario cinque anni dopo la data di scadenza originaria e pagherà tutti gli interessi, inclusi quelli per la durata originaria del finanziamento e per l’estensione del periodo. L’IPSAS 29, paragrafo 67, indica che si è verificata una perdita per riduzione di valore se esiste una obiettiva evidenza della riduzione di valore. L’ammontare della perdita per riduzione di valore per un finanziamento valutato al costo ammortizzato è pari alla differenza tra il valore contabile del finanziamento e il valore attuale dei pagamenti futuri per quota capitale e interessi scontati al tasso di interesse effettivo originale del finanziamento. Nei casi compresi tra a) e d) sopra riportati, il valore attuale dei pagamenti futuri per quota capitale e interessi scontati al tasso di interesse effettivo originale del finanziamento sarà inferiore al valore contabile del finanziamento. Pertanto, in tali casi viene rilevata una perdita per riduzione di valore. Nel caso e), anche se i tempi dei pagamenti sono cambiati, il finanziatore riceverà interessi sugli interessi, e il valore attuale dei pagamenti futuri per quota capitale e interessi scontati al tasso di interesse effettivo originale del finanziamento sarà pari al valore contabile del finanziamento. Pertanto non si è verificata alcuna perdita per riduzione di valore. Tuttavia, questa fattispecie è improbabile date le difficoltà finanziarie del cliente B. E.4.4 Determinazione della riduzione di valore: copertura di fair value Un finanziamento con pagamenti per interessi a tasso fisso è coperto contro l’esposizione al rischio di tasso di interesse per mezzo di un interest rate swap che paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile. La relazione di copertura si qualifica per una contabilizzazione di copertura di fair value ed è rilevata come una copertura di fair value. Quindi, il valore contabile del finanziamento comprende una rettifica per le variazioni di fair value attribuibili alle oscillazioni dei tassi di interesse. La verifica di una riduzione di valore del finanziamento dovrebbe tener conto della rettifica del fair value dovuta al rischio di tasso di interesse? Sì. Il tasso d’interesse effettivo originario del finanziamento prima della copertura diventa irrilevante una volta che il valore contabile del finanziamento è rettificato per eventuali variazioni del fair value attribuibili alle oscillazioni dei tassi d’interesse. Pertanto, il tasso d’interesse effettivo originale e il costo ammortizzato del finanziamento sono rettificati per tener conto delle variazioni di fair value rilevate. Il tasso di interesse effettivo rettificato è calcolato utilizzando il valore contabile rettificato del finanziamento. 1223 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Una perdita per riduzione di valore sul finanziamento coperto è calcolata come la differenza tra il suo valore contabile dopo la rettifica per le variazioni di fair value attribuibili al rischio soggetto a copertura e i flussi finanziari futuri stimati del finanziamento scontati al tasso d’interesse effettivo rettificato. Quando un finanziamento è incluso in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse, l’entità dovrebbe imputare in modo sistematico e razionale la variazione del fair value del portafoglio coperto ai finanziamenti (o gruppi di finanziamenti similari) verificati per riduzione di valore. E.4.5 Riduzione di valore: matrice degli accantonamenti Un’entità calcola una riduzione di valore della parte non cartolarizzata di finanziamenti e crediti sulla base di una matrice degli accantonamenti che determina dei tassi di accantonamento fissi in base al numero di giorni per cui un finanziamento è stato classificato come insoluto (zero per cento se meno di 90 giorni, 20 per cento se tra 90 e 180 giorni, 50 per cento se tra 181 e 365 giorni e 100 per cento se oltre 365 giorni). I risultati possono essere considerati appropriati ai fini del calcolo della perdita per riduzione di valore su finanziamenti e crediti secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 72? Non necessariamente. L’IPSAS 29, paragrafo 72, dispone che le riduzioni di valore o le perdite su crediti siano calcolate come la differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati attualizzati al tasso d’interesse effettivo originale dello strumento finanziario. E.4.6 Riduzione di valore: perdite eccedenti L’IPSAS 39 consente a un’entità di rilevare perdite per riduzione di valore o perdite su crediti in eccesso delle perdite per riduzione di valore determinate sulla base di evidenze obiettive di una riduzione di valore di attività finanziarie individuali o di gruppi di attività finanziarie similari identificati? No. L’IPSAS 29 non permette che un’entità rilevi perdite per riduzione di valore o perdite su crediti in aggiunta a quelle che possono essere attribuite ad attività finanziarie identificate individualmente o gruppi identificati di attività finanziarie con caratteristiche similari di rischio di credito (IPSAS 29, paragrafo73) sulla base di una evidenza obiettiva dell’esistenza di riduzione di valore di tali attività (IPSAS 29, paragrafo67). Gli importi che un’entità può desiderare mettere da parte per ulteriori possibili riduzioni di valore di attività finanziarie, come le riserve che non possono essere supportate da un’obiettiva evidenza di una riduzione di valore, non sono rilevate come riduzione di valore o perdite su crediti secondo l’IPSAS 29. Tuttavia, se un’entità determina che non esiste alcuna evidenza obiettiva di riduzione di valore per un’attività finanziaria valutata individualmente, sia essa rilevante o meno, essa deve includere l’attività in un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche similari di rischio di credito (IPSAS 29, paragrafo73). IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1224 E.4.7 Rilevazione di una riduzione di valore di un portafoglio L’IPSAS 29, paragrafo 72, dispone che la riduzione di valore sia rilevata per attività finanziarie rilevate al costo ammortizzato. L’IPSAS 29, paragrafo 73 stabilisce che la riduzione di valore può essere valutata e rilevata individualmente o collettivamente per un gruppo di attività finanziarie similari. Se un’attività del gruppo ha subito una riduzione di valore, ma il fair value di un’altra attività del gruppo è al di sopra del suo costo ammortizzato, l’IPSAS 29 consente di non rilevare la riduzione di valore della prima attività? No. Se un’entità sa che l’attività finanziaria individuale rilevata al costo ammortizzato ha subito una riduzione di valore, l’IPSAS 29, paragrafo 72, prevede che la riduzione di valore di tale attività debba essere rilevata. Esso statuisce: “l’importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (escludendo perdite su crediti future che non sono state sostenute) scontato al tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria” (il corsivo è stato aggiunto). La valutazione collettiva della riduzione di valore secondo l’IPSAS 29, paragrafo73, può essere applicata a gruppi di piccoli saldi attivi e alle attività finanziarie valutate individualmente e che non hanno subito una riduzione di valore quando vi sia indicazione di una riduzione di valore in un gruppo di attività similari e la riduzione di valore non possa essere identificata per un’attività individuale appartenente a tale gruppo. E.4.8 Riduzione di valore: rilevazione di garanzia collaterale Se un’attività finanziaria che ha subito una riduzione di valore è assistita da una garanzia collaterale che non soddisfa i criteri per la rilevazione come attività in altri Principi, la garanzia è rilevata come un’attività separata dall’attività finanziaria che ha subito una riduzione di valore? No. La valutazione dell’attività finanziaria che ha subito una riduzione di valore riflette il fair value della garanzia. La garanzia non è rilevata come attività separata dall’attività finanziaria che ha subito una riduzione di valore, a meno che non soddisfi i criteri di rilevazione di un’attività in un altro Principio. E.4.9 Riduzione di valore di attività finanziarie non monetarie disponibili per la vendita Se un’attività finanziaria non monetaria, come uno strumento rappresentativo di capitale, valutata al fair value con utili e perdite rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto subisce una riduzione di valore, la perdita netta complessiva iscritta nell’attivo netto/patrimonio netto, incluse le eventuali parti attribuibili a variazioni della valuta estera, dovrebbe essere riclassificata dall’attivo netto/patrimonio netto all’avanzo o disavanzo di esercizio come una rettifica da riclassificazione? 1225 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Sì. L’IPSAS 29, paragrafo 76, stabilisce che quando una riduzione di fair value di un’attività finanziaria disponibile per la vendita è stata rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto e sussistono evidenze obiettive che l’attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita cumulativa netta che è stata rilevata in attivo netto/patrimonio netto dovrebbe essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata. Una qualsiasi parte della perdita netta cumulativa attribuibile alle variazioni della valuta estera su tale attività che era stata rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto è anche rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Qualsiasi perdita successiva, inclusa una qualsiasi parte attribuibile a variazioni di valuta estera, deve essere rilevata anche nell’avanzo o disavanzo di esercizio fino a quando l’attività non è eliminata contabilmente. E.4.10 Riduzione di valore: se la riserva di patrimonio netto disponibile per la vendita può essere negativa L’IPSAS 29 dispone che gli utili e le perdite derivanti da variazioni del fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita siano rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto. Se il fair value complessivo di tali attività è inferiore al loro valore contabile, la perdita netta complessiva che è stata rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto dovrebbe essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio? Non necessariamente. Il criterio rilevante non è se il fair value complessivo è inferiore al valore contabile, ma se sussiste una obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività abbia subito una riduzione di valore. Un’entità valuta, alla data di chiusura di ciascun esercizio, se sussiste una qualsiasi obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività possa avere subito una riduzione di valore, secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, paragrafi 68–70. L’IPSAS 29, paragrafo 69, afferma che “un declassamento nel merito di credito di un’entità non costituisce, di per sé, una evidenza di una riduzione di valore, sebbene ciò possa essere indicativo di una riduzione di valore se considerato congiuntamente ad altre informazioni disponibili”. Inoltre, una diminuzione di fair value dell’attività finanziaria al di sotto del suo costo o costo ammortizzato non è necessariamente indicazione di riduzione di valore (per esempio, una diminuzione di fair value di un investimento in uno strumento di debito che risulti da un aumento nel tasso di interesse base privo di rischio). Sezione F: coperture F.1 Strumenti di copertura F.1.1 Copertura dell’esposizione alle variazioni di fair value di un titolo obbligazionario denominato in una valuta estera L’Entità J, la cui valuta funzionale è lo yen giapponese, ha emesso un’obbligazione a tasso fisso a cinque anni per un valore di 5 milioni di dollari USA. Inoltre, essa possiede un’obbligazione del valore di 5 milioni di dollari USA a tasso fisso della durata di cinque anni che ha classificato come IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1226 disponibile per la vendita. L’Entità J può designare la propria passività in dollari USA come strumento di copertura in una copertura di fair value dell’intera esposizione alle variazioni di fair value della propria obbligazione in dollari USA? No. L’IPSAS 29, paragrafo 81, permette che un non derivato sia utilizzato come strumento di copertura solo per una copertura di un rischio di cambio in valuta estera. L’obbligazione dell’Entità J ha un’esposizione al fair value dovuta a variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio e al rischio di credito. In alternativa, la passività in dollari USA può essere designata come una copertura di fair value o di un flusso finanziario della componente in valuta estera dell’obbligazione? Sì. Tuttavia, la contabilizzazione delle operazioni di copertura non è necessaria perché il costo ammortizzato dello strumento di copertura e l’elemento coperto sono entrambi rivalutati utilizzando i tassi di chiusura. Indipendentemente dal fatto che l’Entità J designi la relazione come una copertura di un flusso finanziario o come una copertura di fair value, l’effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio è identico. Qualsiasi utile o perdita sullo strumento di copertura non derivato designato come copertura di un flusso finanziario è rilevato immediatamente nell’avanzo o disavanzo di esercizio, in contropartita alla rilevazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio della variazione del tasso a pronti sull’elemento coperto, come previsto dall’IPSAS 4. F.1.2 Copertura con un’attività o passività finanziaria non derivata La valuta funzionale dell’Entità J è lo yen giapponese. Essa ha emesso uno strumento di debito a tasso fisso con pagamenti di interessi semestrali, scadenza a due anni e quota capitale dovuta alla scadenza pari a 5 milioni di dollari USA. L’entità ha inoltre sottoscritto un impegno, che scade tra due anni, a vendere lo strumento di debito al prezzo fisso di 5 milioni di dollari USA, non contabilizzato come un derivato perché soddisfa i criteri di esenzione per le normali vendite di cui al paragrafo 4. L’Entità J può designare la sua passività in dollari USA come copertura di fair value dell’intera esposizione al fair value dell’impegno a vendere a prezzo fisso sottoscritto e qualificarsi per una contabilizzazione delle operazioni di copertura? No. L’IPSAS 29, paragrafo 81, permette che un’attività o una passività non derivata sia utilizzata come strumento di copertura soltanto per una copertura di un rischio di cambio in valuta estera. In alternativa, l’Entità J può designare la propria passività in dollari USA come copertura di un flusso finanziario dell’esposizione al rischio di cambio in valuta estera associata all’incasso futuro di dollari USA relativi all’impegno di vendita a prezzo fisso? 1227 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Sì. L’IPSAS 29 consente la designazione di un’attività o passività non derivata come strumento di copertura sia in una copertura di flusso finanziario, sia in una copertura di fair value dell’esposizione alle variazioni dei tassi di cambio di un impegno irrevocabile (IPSAS 29, paragrafo 97). Qualsiasi utile o perdita sullo strumento di copertura non derivato rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto nell’esercizio precedente la futura vendita è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio al momento della vendita (IPSAS 29, paragrafo 106). In alternativa, l’Entità J può designare l’impegno alla vendita, piuttosto che l’elemento coperto, come strumento di copertura? No. Soltanto uno strumento derivato o un’attività o passività finanziaria non derivata possono essere designati come strumento di copertura nella copertura di un rischio di cambio in valuta estera. Un impegno irrevocabile non può essere designato come strumento di copertura. Tuttavia, se la componente in valuta estera dell’impegno di vendita deve essere separata come un derivato incorporato secondo l’IPSAS 29, paragrafi 12 e AG46 d), potrebbe essere designata come strumento di copertura in una copertura dell’esposizione a variazioni del fair value dell’importo a scadenza del debito attribuibile al rischio di cambio in valuta estera. F.1.3 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: utilizzo di opzioni vendute in strumenti di copertura composti Domanda a) – L’IPSAS 29, paragrafo AG127, preclude l’utilizzo di un collar su tassi di interesse o altro strumento derivato che associa una componente di opzione venduta e una componente di opzione acquistata come strumento di copertura? Dipende. Un collar su tassi d’interesse o altro strumento derivato che comprende un’opzione venduta non può essere designato come strumento di copertura se è un’opzione venduta netta, in quanto l’IPSAS 29, paragrafo AG127, esclude l’utilizzo di un’opzione venduta come strumento di copertura, a meno che sia designata a compensazione di un’opzione acquistata. Tuttavia, un collar su tassi d’interesse o un altro strumento derivato che include un’opzione venduta può essere designato come strumento di copertura se la combinazione è un’opzione acquistata netta o un collar a costo zero. Domanda b) – Quali fattori indicano che un collar su tassi d’interesse o un altro strumento derivato che associa una componente di opzione venduta con una componente di opzione acquistata non sia un’opzione venduta netta? I seguenti fattori, considerati nel loro complesso, suggeriscono che un collar su tassi d’interesse o altro strumento derivato che include un’opzione venduta non è un’opzione venduta netta. a) Non viene ricevuto alcun premio netto, né all’inizio, né nel corso della vita della combinazione di opzioni. La caratteristica distintiva di un’opzione IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1228 venduta è il ricevimento di un premio per compensare l’emittente del rischio assunto. b) Ad eccezione dei prezzi di esercizio, le clausole e le condizioni principali della componente relativa all’opzione venduta e della componente relativa all’opzione acquistata sono le stesse (tra cui la variabile o le variabili sottostanti, la denominazione della valuta e la data di scadenza). Inoltre, l’importo nozionale della componente dell’opzione venduta non è maggiore dell’importo nozionale della componente relativa all’opzione acquistata. F.1.4 Coperture interne Alcune entità utilizzano contratti derivati interni (coperture interne) per trasferire le esposizioni al rischio tra diverse entità all’interno di un gruppo o tra divisioni all’interno di una singola entità giuridica. L’IPSAS 29, paragrafo 82, vieta la contabilizzazione di copertura in tali casi? Sì, se i contratti derivati sono interni all’entità per la quale si redige il bilancio. L’IPSAS 29 non specifica come un’entità debba gestire il proprio rischio. Tuttavia, esso statuisce che le operazioni di copertura interne non si qualificano per una contabilizzazione di copertura. Questo si applica sia a) alle operazioni di copertura infragruppo nel bilancio consolidato, sia b) alle operazioni di copertura tra le divisioni dell’entità nel bilancio individuale o separato di un’entità giuridica. I principi per la preparazione del bilancio consolidato dell’IPSAS 6, paragrafo 49, dispongono che “Saldi, operazioni, proventi e costi infragruppo devono essere integralmente eliminati”. D’altra parte, un’operazione di copertura infragruppo può essere designata come una copertura nel bilancio individuale o separato di una singola entità, se l’operazione è un’operazione esterna rispetto al gruppo. Inoltre, se il contratto interno è compensato con una controparte esterna, esso può essere considerato come lo strumento di copertura e la relazione di copertura può qualificarsi per una contabilizzazione come operazione di copertura. Quanto segue riassume l’applicazione dell’IPSAS 29 alle operazioni di copertura interne. L’IPSAS 29 non impedisce a un’entità di utilizzare contratti derivati interni ai fini della gestione del rischio e non esclude che i derivati interni siano accumulati a livello di tesoreria o in altre collocazioni a livello centrale, in modo che il rischio possa essere gestito per tutta l’entità o a qualche livello più alto dell’entità giuridica o della divisione distinta. I contratti derivati interni tra due entità separate all’interno di un gruppo possono soddisfare le condizioni per la contabilizzazione di copertura da parte di quelle entità nel bilancio individuale o separato, anche se i contratti interni non sono compensati da contratti derivati con una controparte esterna al gruppo. 1229 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE I contratti derivati interni tra due divisioni separate all’interno della stessa entità giuridica possono qualificarsi per una contabilizzazione di copertura nel bilancio individuale o separato di tale entità giuridica soltanto se tali contratti sono compensati da contratti derivati con una controparte esterna rispetto all’entità giuridica. I contratti derivati interni tra divisioni distinte all’interno dello stessa entità giuridica e tra entità distinte all’interno di un gruppo possono soddisfare le caratteristiche per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato soltanto se i contratti interni sono compensati da contratti derivati con una controparte esterna al gruppo. Se i contratti derivati interni non sono compensati da contratti di derivati con controparti esterne, l’utilizzo della contabilizzazione di copertura da parte di singole entità e divisioni appartenenti a un gruppo che utilizzano contratti interni deve essere stornato all’atto del consolidamento. Per esempio: la divisione tesoreria dell’Entità A sottoscrive un interest rate swap interno con un’altra divisione della stessa entità. Il fine è quello di coprire l’esposizione al rischio di tasso d’interesse di un finanziamento (o gruppo di finanziamenti similari) nel portafoglio finanziamenti. In base al contratto di swap, la divisione tesoreria corrisponde pagamenti per interessi a tasso fisso all’ufficio negoziazione e riceve in cambio dei pagamenti per interessi a tasso variabile. Se uno strumento di copertura non è acquisito da una controparte esterna, l’IPSAS 29 non consente una contabilizzazione di copertura per l’operazione di copertura effettuata dalla tesoreria e dalle altre divisioni. L’IPSAS 29, paragrafo 82, indica che soltanto i derivati che interessano una controparte esterna all’entità possono essere designati come strumenti di copertura e, inoltre, che qualsiasi utile o perdita sulle operazioni infragruppo o fra singole entità dovrebbe essere eliminato all’atto del consolidamento. Pertanto, le operazioni tra divisioni diverse all’interno dell’Entità A non si qualificano per una contabilizzazione di copertura nel bilancio dell’Entità A. Analogamente, le operazioni tra diverse entità infragruppo non si qualificano per una contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato. Tuttavia, se in aggiunta allo swap interno nell’esempio di cui sopra la divisione negoziazione sottoscrive un interest rate swap o altro contratto con una controparte esterna che compensa l’esposizione coperta nello swap interno, la contabilizzazione di copertura è concessa in base all’IPSAS 29. Ai fini dell’IPSAS 29 l’elemento coperto è il finanziamento (o gruppo di finanziamenti similari) nella divisione banca e lo strumento di copertura è l’interest rate swap esterno o altro contratto. La divisione negoziazione può aggregare diversi swap interni o parti di essi che non si compensano tra loro e sottoscrivere con terzi un unico contratto derivato che compensa l’esposizione complessiva. Secondo l’IPSAS 29, tali operazioni di copertura esterna possono qualificarsi per una contabilizzazione di copertura a condizione che gli elementi coperti della divisione tesoreria siano identificati e siano soddisfatte le altre condizioni per la contabilizzazione di copertura. Si dovrebbe IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1230 notare, tuttavia, che l’IPSAS 29, paragrafo 88, non consente una contabilizzazione di copertura per gli investimenti posseduti sino alla scadenza se il rischio coperto è l’esposizione alle variazioni dei tassi d’interesse. F.1.5 Compensazione di contratti derivati interni utilizzati per la gestione del rischio di tasso d’interesse Se una funzione di tesoreria centrale sottoscrive contratti derivati interni con entità controllate e con diverse divisioni all’interno del gruppo per gestire il rischio di tassi d’interesse in modo centralizzato, tali contratti possono qualificarsi per una contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato se, prima di eliminare il rischio, i contratti interni sono prima compensati tra loro e soltanto l’esposizione netta è compensata sul mercato con contratti derivati esterni? No. Un contratto interno designato come copertura a livello di entità controllata o da una divisione, comporta la rilevazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio delle variazioni di fair value dell’elemento coperto (una copertura di fair value) oppure la rilevazione nell’attivo netto/patrimonio netto delle variazioni di fair value del derivato interno (copertura di un flusso finanziario). Non ci sono basi per modificare l’attributo di valutazione dell’elemento coperto in una copertura di fair value a meno che l’esposizione non sia compensata con un derivato esterno. Non ci sono neanche le basi per rilevare l’utile o la perdita sul derivato interno nell’attivo netto/patrimonio netto per una entità e rilevarlo nell’avanzo o disavanzo di esercizio da parte dell’altra entità, a meno che esso non sia compensato con un derivato esterno. Nei casi in cui due o più derivati interni siano utilizzati per gestire il rischio di tasso d’interesse su attività o passività a livello di entità controllata o di divisione e tali derivati interni sono compensati a livello di tesoreria centrale, l’effetto di designare i derivati interni come strumenti di copertura è che le esposizioni degli strumenti non derivati coperti a livello di entità controllata o di divisione sarebbero utilizzati per compensarsi reciprocamente all’atto del consolidamento. Di conseguenza, poiché l’IPSAS 29, paragrafo 81, non consente di designare strumenti non derivati come strumenti di copertura, a eccezione delle esposizioni in valuta estera, i risultati della contabilizzazione di copertura derivanti dall’utilizzo dei derivati interni a livello di entità controllata o di divisione che non sono eliminati con controparti esterne, devono essere stornati all’atto del consolidamento. Si noti, tuttavia, che non ci saranno conseguenze sull’avanzo o disavanzo di esercizio e sull’attivo netto/patrimonio netto dallo storno dell’effetto della contabilizzazione di copertura all’atto del consolidamento per i derivati interni che si compensano reciprocamente a livello di consolidamento, se essi sono utilizzati nello stesso tipo di relazione di copertura a livello di entità controllata o di divisione e, nel caso di coperture di flussi finanziari, se gli elementi coperti incidono sull’avanzo o disavanzo di esercizio nello stesso periodo. Così come i derivati interni si compensano a livello di tesoreria centrale, allo stesso modo il loro utilizzo come coperture di fair value da parte di due entità separate o divisioni all’interno del 1231 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE gruppo risulterà nella compensazione degli importi di fair value rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio, e il loro utilizzo come coperture di flussi finanziari da parte di due entità separate o divisioni all’interno del gruppo comporterà anche che gli importi di fair value saranno compensati reciprocamente nell’attivo netto/patrimonio netto. Tuttavia, può esservi un impatto su singole voci del prospetto delle variazioni delle poste dell’attivo netto/patrimonio netto e del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato, per esempio quando i derivati interni che coprono attività (o passività) in una copertura di fair value sono compensati da derivati interni utilizzati come copertura di fair value di altre attività (o passività) che sono rilevate in una voce distinta del prospetto della situazione patrimonialefinanziaria o del prospetto delle variazioni delle poste dell’attivo netto/patrimonio netto. Inoltre, nella misura in cui uno dei contratti interni è utilizzato come copertura di un flusso finanziario e l’altro è utilizzato in una copertura di fair value, gli utili e le perdite rilevati non si compenserebbero, in quanto l’utile (o la perdita) sul derivato interno utilizzato come copertura di fair value sarebbe rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio e la perdita (o l’utile) corrispondente sul derivato interno utilizzato come copertura di un flusso finanziario, sarebbe rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto. La domanda F.1.4 descrive l’applicazione dell’IPSAS 29 alle operazioni di copertura interne. F.1.6 Compensazione di contratti derivati interni utilizzati per la gestione del rischio di cambio Se una funzione di tesoreria centrale sottoscrive contratti derivati interni con entità controllate e con diverse divisioni all’interno del gruppo per gestire il rischio di cambio in modo centralizzato, tali contratti possono essere utilizzati come base per l’identificazione di operazioni esterne che si qualificano per essere contabilizzate come operazioni di copertura nel bilancio consolidato se, prima di eliminare il rischio, i contratti interni sono prima compensati tra loro e soltanto l’esposizione netta è compensata sottoscrivendo un contratto derivato con una parte esterna? Dipende. L’IPSAS 6 Bilancio consolidato e separato dispone che tutte le operazioni interne siano eliminate nel bilancio consolidato. Come stabilito nell’IPSAS 29, paragrafo 82, le operazioni di copertura interna non soddisfano le condizioni necessarie per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato del gruppo. Quindi, se un’entità desidera ottenere una contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato, deve designare una relazione di copertura tra uno strumento di copertura esterno e un elemento coperto che soddisfino certi requisiti. Come argomentato nella domanda F.1.5, l’impatto contabile di due o più derivati interni che sono utilizzati per gestire il rischio di tasso d’interesse a livello di entità controllata o di divisione e sono compensati a livello di tesoreria centrale è che le esposizioni coperte da strumenti non derivati a tali livelli sarebbero utilizzate per compensarsi reciprocamente al momento del consolidamento. Non esiste alcun IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1232 effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio o sull’attivo netto/patrimonio netto se a) i derivati interni sono utilizzati nello stesso tipo di relazione di copertura (ossia coperture di fair value o di un flusso finanziario) e b) nel caso delle coperture di un flusso finanziario, qualsiasi utile o perdita su derivati inizialmente rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio nello(gli) stesso(i) periodo(i). Quando queste due condizioni sono soddisfatte, gli utili e le perdite sui derivati interni che sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio o nell’attivo netto/patrimonio netto si compenseranno all’atto del consolidamento, con il risultato che l’avanzo o disavanzo di esercizio e l’attivo netto/patrimonio netto saranno uguali a quelli che si sarebbero verificati se i derivati fossero stati eliminati. Tuttavia, può esserci un effetto su voci singole, sia del prospetto delle variazioni delle poste dell’attivo netto/patrimonio netto consolidato, sia del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato, che dovrebbe essere eliminato. Inoltre, si verifica un effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio e sull’attivo netto/patrimonio netto se una parte dei derivati interni compensativi è utilizzata nelle coperture di flussi finanziari, mentre altri sono utilizzati nelle coperture di fair value. Esiste inoltre un effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio e sull’attivo netto/patrimonio netto per quei derivati interni compensativi che sono utilizzati nelle coperture di flussi finanziari se gli utili e le perdite sui derivati che sono inizialmente rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio in esercizi diversi (in quanto gli elementi coperti incidono sull’avanzo o disavanzo di esercizio in periodi diversi). Per quanto riguarda il rischio di cambio, premesso che i derivati interni rappresentano il trasferimento del rischio di cambio su attività o passività finanziarie sottostanti non derivate, la contabilizzazione di copertura può essere applicata perché l’IPSAS 29, paragrafo 81, consente a un’attività o passività finanziaria non derivata di essere designata come uno strumento di copertura ai fini della contabilizzazione di copertura per una copertura del rischio di cambio. Di conseguenza, in questo caso i contratti derivati interni possono essere utilizzati come base per identificare le operazioni esterne che soddisfano le condizioni per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato anche se sono reciprocamente compensate. Tuttavia, nel caso del bilancio consolidato, è necessario designare la relazione di copertura in modo che interessi soltanto operazioni esterne. Inoltre, l’entità non può applicare la contabilizzazione di copertura nella misura in cui due o più derivati interni che si compensano rappresentano il trasferimento del rischio di cambio su operazioni programmate sottostanti o su impegni irrevocabili non rilevati. Questo perché un impegno irrevocabile non rilevato o un’operazione programmata non soddisfa le condizioni come strumento di copertura secondo l’IPSAS 29. Di conseguenza, in questo caso i derivati interni non possono essere utilizzati come base per identificare le operazioni esterne che soddisfano le condizioni per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato. Ne risulta che qualsiasi perdita o utile cumulato su un derivato interno che sia stato incluso nel valore contabile iniziale di un’attività o passività (rettifica della base) o rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto, dovrebbe essere stornato al momento del 1233 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE consolidamento se non può essere dimostrato che il derivato interno compensativo rappresentava il trasferimento di un rischio di cambio su un’attività o passività finanziaria a uno strumento di copertura esterno. F.1.7 Derivati interni: esempi di applicazione della Domanda F.1.6 In ciascun caso, VE = valuta estera, VL = valuta locale (che è la valuta funzionale dell’entità), e CT = centro di tesoreria. Caso 1: compensazione di coperture di fair value L’entità controllata A dispone di crediti commerciali pari a VE 100, pagabili a 60 giorni, che copre utilizzando un contratto forward con CT. L’entità controllata B dispone di debiti commerciali pari a VE 50, pagabili anch’essi a 60 giorni, che copre utilizzando un contratto forward con CT. CT compensa i due derivati interni e sottoscrive un contratto forward esterno netto per pagare VE 50 e ricevere VL tra 60 giorni. Alla fine del mese 1, VE si deprezza rispetto a VL. A sostiene una perdita su cambi pari a VL 10 sui crediti, compensata da un utile di VL 10 sul contratto forward con CT. B ha un utile su cambi pari a VL 5 sui debiti, compensato da una perdita di VL 10 sul contratto forward con CT. CT registra una perdita pari a VL 10 sul contratto forward interno con A, un utile di VL 5 sul contratto forward interno con B, e un utile di VL 5 sul contratto forward esterno. Alla fine del mese 1, nel bilancio individuale o separato di A, B e CT si effettuano le scritture contabili seguenti. Le scritture contabili riguardanti operazioni o fatti all'interno del gruppo sono evidenziate in corsivo. Scritture contabili di A Dare Perdite su cambi VL 10 Avere Crediti Dare VL 10 Contratto interno CT VL10 Avere Utile interno CT VL 10 Scritture contabili di B Dare Debiti VL 5 Avere Utile su cambi Dare VL 5 Perdita interna CT VL 5 Avere Contratto interno CT VL 5 Scritture contabili di TC Dare Dare Perdita interna A Avere Contratto interno A VL 10 Contratto interno B VL 5 VL 10 Avere Utile interno B IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA VL 5 1234 Dare Contratto forward esterno VL 5 Avere Utile su cambi VL 5 A e B potrebbero entrambe applicare la contabilizzazione di copertura nei loro bilanci individuali, a condizione che tutti i requisiti dell’IPSAS 29 siano soddisfatti. Tuttavia, in questo caso, non è necessaria alcuna contabilizzazione di copertura perché gli utili e le perdite sui derivati interni e gli utili e le perdite sui crediti e debiti coperti che li compensano sono rilevati immediatamente nell’avanzo o disavanzo di esercizio di A e B senza una contabilizzazione delle operazioni di copertura. Nel bilancio consolidato, le operazioni su derivati interni sono eliminate. In termini economici, il debito di B copre FC 50 dei crediti di A. Il contratto forward esterno di CT copre il rimanente VE 50 del credito di A. La contabilizzazione di copertura non è necessaria nel bilancio consolidato, perché gli elementi monetari sono valutati ai tassi di cambio a pronti, in base all’IPSAS 4, indipendentemente dal fatto che si applichi una contabilizzazione delle operazioni di copertura. I saldi netti prima e dopo l’eliminazione delle registrazioni contabili relative ai derivati interni sono gli stessi, come esposto di seguito. Di conseguenza, non c’è alcun bisogno di effettuare ulteriori scritture contabili per soddisfare le condizioni dell’IPSAS 29. Debito Credito Crediti – VL 10 Debiti VL 5 – Contratto forward esterno VL 5 – Utili e perdite – – Contratti interni – – Caso 2: compensazione di coperture di flussi finanziari Per ampliare l’esempio, A dispone anche di proventi futuri altamente probabili per VE 200, su cui prevede di ricevere disponibilità liquide entro 90 giorni. B ha spese future altamente probabili per VE 500 (affitto degli uffici), anch’essi pagabili entro 90 giorni. A e B sottoscrivono contratti forward separati con CT per coprire queste esposizioni e CT sottoscrive un contratto forward esterno per ricevere VE 300 dopo 90 giorni. Come nel caso precedente, VE si deprezza alla fine del mese 1. A sostiene una “perdita” di VL 20 sui suoi proventi attesi perché il valore in VL di questi proventi diminuisce. Questo è compensato da un “utile” di VL 20 sul contratto forward stipulato con CT. B ottiene un “utile” di VL 50 sui costi pubblicitari previsti perché il valore in VL della spesa si riduce. Questo è compensato da una “perdita” di VL 20 sull’operazione con CT. 1235 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE CT ottiene un “utile” pari a VL 50 sull’operazione interna con B, sostiene una “perdita” di VL 20 sull’operazione interna con A e sostiene una perdita pari a VL 30 sul contratto forward esterno. A e B completano la documentazione necessaria, le coperture sono efficaci, ed entrambe A e B si qualificano per una contabilizzazione delle operazioni di copertura nei loro bilanci individuali. A rileva l’utile di VL 20 sull'operazione su derivati interni nell’attivo netto/patrimonio netto e B rileva la perdita di VL 50 nell’attivo netto/patrimonio netto. CT non chiede la contabilizzazione delle operazioni di copertura, ma valuta le posizioni su derivati interni ed esterni al fair value, con una posizione netta pari a zero in quanto si compensano integralmente. Alla fine del mese 1, nel bilancio individuale o separato di A, B e TC si effettuano le registrazioni contabili seguenti. Le registrazioni riguardanti operazioni o fatti all'interno del gruppo sono evidenziate in corsivo. Scritture contabili di A Dare Contratto interno CT VL 20 Avere Attivo netto/patrimonio netto VL 20 Scritture contabili di B Dare Attivo netto/patrimonio netto VL 50 Avere Contratto interno CT VL 50 Scritture contabili di CT Dare Perdita interna A VL 20 Avere Contratto interno Avere A Dare VL 20 Contratto interno B VL 50 Avere Utile interno B Dare VL50 Perdite su cambi VL 30 Avere Contratto forward esterno VL 30 Per il bilancio consolidato, il contratto forward esterno di CT su VE 300 è designato, all’inizio del mese 1, come uno strumento di copertura dei primi VE 300 di spese future altamente probabili di B. L’IPSAS 29 dispone che nel bilancio consolidato alla fine del mese 1, gli effetti contabili delle operazioni con derivati interni debbano essere eliminati. Tuttavia, i saldi netti prima e dopo l’eliminazione delle registrazioni contabili relative ai derivati interni sono gli stessi, come esposto di seguito. Di conseguenza, non c’è alcun bisogno di effettuare ulteriori scritture contabili per soddisfare le condizioni dell’IPSAS 29. Contratto forward esterno Attivo netto/patrimonio netto IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1236 Debito Credito – VL 30 VL 30 – Utili e perdite – – Contratti interni – – Caso 3: compensazione di coperture di fair value e di flussi finanziari Si assuma che le esposizioni e le operazioni con derivati interni siano le stesse dei casi 1 e 2. Tuttavia, invece di sottoscrivere due derivati esterni per coprire separatamente le esposizioni di fair value e dei flussi finanziari, CT sottoscrive un unico derivato netto esterno per ricevere VE 250 in cambio di VL tra 90 giorni. CT dispone di quattro derivati interni, due che scadono tra 60 giorni e due che scadono tra 90 giorni. Questi sono compensati da un derivato esterno netto che scade tra 90 giorni. Il differenziale di tasso d’interesse tra VE e VL è minimo, e quindi si prevede che l’inefficacia derivante dal disallineamento delle scadenze abbia un effetto minimo sull’avanzo o disavanzo di esercizio di CT. Come nei casi 1 e 2, A e B applicano la contabilizzazione di copertura alle coperture dei loro flussi finanziari e CT valuta i suoi derivati al fair value. A rileva l’utile di VL 20 sull'operazione del derivato interno nell’attivo netto/patrimonio netto e B rileva la perdita di VL 50 nell’attivo netto/patrimonio netto. Alla fine del mese 1, nel bilancio individuale o separato di A, B e CT si effettuano le registrazioni contabili seguenti. Le scritture riguardanti operazioni o fatti all'interno del gruppo sono evidenziate in corsivo. Scritture contabili di A Dare Perdite su cambi VL 10 Avere Crediti Dare LVL 10 Contratto interno CT VL 10 Avere Utile interno CT Dare VL 10 Contratto interno CT VL 20 Avere Attivo netto/patrimonio netto VL 20 Scritture contabili di B Dare Debiti VL 5 Avere Utile su cambi Dare VL 5 Perdita interna CT VL 5 Avere Contratto interno CT Dare VL 5 Attivo netto/patrimonio netto VL 50 Avere Contratto interno CT VL 50 Scritture contabili di TC Dare Perdita interna A VL 10 Avere Contratto interno A Dare VL 10 Perdita interna A VL 20 1237 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Avere Contratto interno A Dare VL 20 Contratto interno B VL 5 Avere Utile interno B Dare VL 5 Contratto interno B VL 50 Avere Utile interno B Dare VL 50 Perdite su cambi VL 25 Avere Contratto forward esterno IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA VL 25 1238 TOTALE (per i derivati interni) A B Totale VL VL CT Avanzo o disavanzo di esercizio (coperture di fair value) 10 (5) 5 Attivo netto/patrimonio netto (coperture di flussi finanziari) 20 (50) (30) Totale 30 (55) (25) Associando questi importi con le operazioni esterne (ossia quelle non evidenziate in corsivo nella tabella sopra) si ottengono i saldi netti totali prima dell’eliminazione dei derivati interni, secondo lo schema seguente: Debito Credito Crediti – VL 10 Debiti VL 5 – – VL 25 VL 30 – Utili e perdite – – Contratti interni – – Contratto forward Attivo netto/patrimonio netto Per i bilanci consolidati, all’inizio del mese 1 si effettuano le designazioni seguenti: il debito di VE 50 di B è designato come una copertura dei primi VE 50 di ricavi futuri altamente probabili di A. Quindi, alla fine del mese 1, nel bilancio consolidato si effettueranno le seguenti registrazioni contabili: Dare Debiti VL 5; Avere Attivo netto/patrimonio netto VL 5; il credito di VE 100 di A è designato come una copertura dei primi VE 100 di costi futuri altamente probabili di B. Quindi, alla fine del mese 1, nel bilancio consolidato si effettueranno le seguenti scritture contabili: Dare Attivo netto/patrimonio netto VL 10; Avere Crediti VL 10, e il contratto forward esterno di VE 250 di CT è designato come una copertura dei successivi VE 250 di costi futuri altamente probabili di B. Quindi, alla fine del mese 1, nel bilancio consolidato si effettueranno le seguenti scritture contabili: Dare Attivo netto/patrimonio netto VL 25; Avere Contratto forward esterno VL 25. L’IPSAS 29 dispone che nel bilancio consolidato alla fine del mese 1, gli effetti contabili delle operazioni con derivati interni debbano essere eliminati. Tuttavia, i saldi netti totali prima e dopo l’eliminazione delle scritture contabili relative ai derivati interni sono gli stessi, come esposto di seguito. Di conseguenza, non c’è alcun bisogno di effettuare ulteriori scritture contabili per soddisfare le condizioni dell’IPSAS 29. 1239 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Debito Credito Crediti – VL 10 Debiti VL 5 – – VL 25 VL 30 – Utili e perdite – – Contratti interni – – Contratto forward Attivo netto/patrimonio netto Caso 4: compensazione delle coperture di fair value e flussi finanziari con rettifica del valore contabile delle rimanenze Si assumano operazioni similari a quelle esposte nel caso 3, ad eccezione del fatto che il flusso finanziario in uscita previsto per VE 500 di B faccia riferimento all’acquisto di rimanenze che saranno consegnate tra 60 giorni. Si assuma inoltre che l’entità applichi la politica della variazione della base per gli elementi non finanziari coperti previsti. Alla fine del mese 2, non ci sono ulteriori variazioni dei tassi di cambio o dei fair value (valori equi). In tale data, le rimanenze sono consegnate e la perdita di VL 50 sul derivato interno di B, rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto nel mese 1, è rettificata a fronte del valore contabile delle rimanenze di B. L’utile di VL 20 del derivato interno di A è rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto come già in precedenza. Nel bilancio consolidato, c’è ora un disallineamento rispetto al risultato che sarebbe stato ottenuto “smontando” e ridesignando le coperture. Il derivato esterno (VE 250) e una percentuale del credito (VE 50) compensano VE 300 relativi all’acquisto previsto di rimanenze. Esiste una copertura naturale tra gli VE 200 residui di flussi finanziari in uscita previsti di B e i flussi finanziari in entrata previsti di VE 200 di A. Questa relazione non si qualifica per la contabilizzazione di copertura secondo l’IPSAS 29 e questa volta c’è soltanto una compensazione parziale tra gli utili e le perdite sui derivati interni che coprono questi importi. Alla fine dei mesi 1 e 2, le seguenti scritture contabili sono riportate nel bilancio individuale o separato di A, B e TC. Le scritture contabili riguardanti operazioni o fatti all'interno del gruppo sono evidenziate in corsivo. Scritture contabili di A (tutte alla fine del mese 1) Dare Perdite su cambi VL 10 Avere Crediti Dare VL 10 Contratto interno CT VL 10 Avere Utile interno CT Dare VL 10 Contratto interno CT VL 20 Avere Attivo netto/patrimonio netto IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1240 VL 20 Scritture contabili di B Alla fine del mese 1: Dare Debiti VL 5 Avere Utile su cambi Dare VL 5 Perdita interna CT VL 5 Avere Contratto interno CT Dare VL 5 Attivo netto/patrimonio netto VL 50 Avere Contratto interno CT VL 50 Alla fine del mese 2: Dare Rimanenze VL 50 Avere Attivo netto/patrimonio netto VL 50 Scritture contabili di CT (tutte alla fine del mese 1) Dare Perdita interna A VL 10 Avere Contratto interno A Dare VL 10 Perdita interna A VL 20 Avere Contratto interno A Dare VL 20 Contratto interno B VL 5 Avere Utile interno B Dare VL 5 Contratto interno B VL 50 Avere Utile interno B Dare VL 50 Perdite su cambi VL 25 Avere Contratti forward VL 25 TOTALE (per i derivati interni) A VL B VL Totale CT Avanzo o disavanzo di esercizio (coperture di fair value) 10 (5) 5 Attivo netto/patrimonio netto (coperture di flussi finanziari) 20 – 20 – (50) (50) 30 (55) (25) Variazione della base (rimanenze) Totale Associando questi importi con le operazioni esterne (ossia quelle non evidenziate in corsivo nella tabella sopra) si ottengono i saldi netti totali prima dell’eliminazione dei derivati interni, secondo lo schema seguente: 1241 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Debito Credito Crediti – VL 10 Debiti VL 5 – Contratto forward – VL 25 Attivo netto/patrimonio netto – VL 20 VL 50 – Utili e perdite – – Contratti interni – – Variazione della base (rimanenze) Per i bilanci consolidati, all’inizio del mese 1 si effettuano le designazioni seguenti: il debito di VE 50 di B è designato come una copertura dei primi VE 50 di proventi futuri altamente probabili di A. Quindi, alla fine del mese 1, nel bilancio consolidato si effettuerà la seguente scrittura contabile: Dare Debiti VL 5; Avere Attivo netto/patrimonio netto VL 5; il credito di VE 100 di A è designato come una copertura dei primi VE 100 di costi futuri altamente probabili di B. Quindi, alla fine del mese 1, nel bilancio consolidato si effettueranno le seguenti scritture contabili: Dare Attivo netto/patrimonio netto VL 10; Avere Crediti VL 10; e alla fine del mese 2, Dare Rimanenze VL 10; Avere Attivo netto/patrimonio netto VL 10. il contratto forward esterno di VE 250 di CT è designato come una copertura dei successivi VE 250 di costi futuri altamente probabili di B. Quindi, alla fine del mese 1, nel bilancio consolidato si effettuerà la seguente scrittura contabile: Dare Attivo netto/patrimonio netto VL 25; Avere Contratto forward esterno VL 25; e alla fine del mese 2, Dare Rimanenze VL 25; Avere Attivo netto/patrimonio netto VL 25. I saldi netti totali dopo l’eliminazione delle scritture contabili relative ai derivati interni sono i seguenti: Debito Credito Crediti – VL 10 Debiti VL 5 – Contratto forward – VL 25 Attivo netto/patrimonio netto – VL 5 VL 35 – Utili e perdite – – Contratti interni – – Variazione della base (rimanenze) IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1242 Questi saldi netti totali sono diversi da quelli che sarebbero rilevati se i derivati interni non fossero stati eliminati, e sono questi saldi netti che l’IPSAS 29 richiede siano inclusi nel bilancio consolidato. Le scritture contabili necessarie per rettificare i saldi netti totali prima dell’eliminazione dei derivati interni sono le seguenti: a) riclassificare VL 15 della perdita sul derivato interno di B compreso tra le rimanenze per riflettere che VE 150 dell’acquisto programmato di rimanenze non è coperto da uno strumento esterno (né il contratto forward esterno di VE 250 in CT né il debito esterno di VE 100 in A); b) riclassificare l’utile di VL 15 sul derivato interno di A per riflettere che i proventi programmati di VE 150 a cui si riferisce non sono coperti da uno strumento esterno. L’effetto netto di queste due rettifiche è il seguente: Dare Attivo netto/patrimonio netto VL 15 Avere Rimanenze F.1.8 VL 15 Combinazione di opzioni vendute e acquistate Nella maggior parte dei casi, l’IPSAS 29, paragrafo AG127, proibisce l’utilizzo di opzioni vendute come strumenti di copertura. Se una combinazione di un’opzione venduta e di un’opzione acquistata (come un collar su tassi d’interesse) è negoziata come uno strumento unico con una controparte, un’entità può dividere lo strumento derivato nelle sue componenti di opzione venduta e acquistata e designare la componente di opzione acquistata come uno strumento di copertura? No. L’IPSAS 29, paragrafo 83, specifica che una relazione di copertura è designata da un’entità per uno strumento di copertura nel suo insieme. Le sole eccezioni consentite sono la suddivisione tra valore temporale e valore intrinseco di un’opzione e la suddivisione dell’elemento interessi e del prezzo a pronti su un contratto forward. La domanda F.1.3 tratta la questione di se e quando una combinazione di opzioni è considerata come un’opzione venduta. F.1.9 Strategia di copertura delta-neutral L’IPSAS 29 consente a un’entità di applicare la contabilizzazione di copertura ad una strategia di copertura delta-neutral e ad altre strategie dinamiche di copertura secondo cui la quantità di strumenti di copertura è costantemente rettificata per assicurare un tasso di copertura desiderato, per esempio, per ottenere una posizione delta-neutral insensibile alle variazioni di fair value dell’elemento coperto? Sì. L’IPSAS 29, paragrafo 83, stabilisce che “una strategia di copertura dinamica che valuta sia il valore intrinseco sia quello temporale di un contratto di opzione può essere classificata come strumento di copertura”. Per esempio, una strategia di assicurazione di un portafoglio che cerca di assicurare che il fair value dell’elemento 1243 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE coperto non scenda al di sotto di un certo livello, pur consentendone un incremento, può qualificarsi per una contabilizzazione di copertura. Al fine di qualificarsi per una contabilizzazione di copertura, l’entità deve documentare come intende verificare e aggiornare la copertura e valutarne l’efficacia, come ritiene di essere in grado di seguire adeguatamente tutte le cessazioni e le ridesignazioni dello strumento di copertura, e come intende dimostrare che tutti gli altri criteri per la contabilizzazione delle operazioni di copertura dell’IPSAS 29, paragrafo 98, sono soddisfatti. Inoltre, deve essere in grado di dimostrare l’aspettativa che la copertura sia altamente efficace per un determinato breve lasso di tempo, durante il quale non ci si attende che la copertura sia rettificata. F.1.10 Strumento di copertura: opzione put out of the money L’Entità A possiede un investimento in un’azione dell’Entità B, che ha classificato come disponibile per la vendita. Per garantirsi una protezione parziale a fronte delle diminuzioni di prezzo dell’azione dell’Entità B, l’Entità A acquista un’opzione put su un’azione dell’Entità B e designa la variazione del valore intrinseco dell’opzione put come strumento di copertura in una copertura di fair value delle variazioni di fair value dell’azione dell’Entità B in suo possesso. L’opzione put dà all’Entità A il diritto di vendere una azione dell’Entità B a un prezzo di esercizio di UM 90. All’inizio della relazione di copertura, il prezzo quotato dell’azione è pari a UM 100. Poiché l’opzione put dà all’Entità A il diritto di vendere l’azione a un prezzo di UM 90, l’opzione put dovrebbe normalmente essere pienamente efficace nel compensare le diminuzioni di prezzo al di sotto di UM 90 sulla base del valore intrinseco. Le variazioni di prezzo superiori a UM 90 non sono coperte. In questo caso, le variazioni di fair value dell’azione dell’Entità B per prezzi al di sopra di UM 90 sono da considerare come un’inefficacia della copertura secondo l’IPSAS 29, paragrafo 98, e rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio ai sensi dell’IPSAS 29, paragrafo 99? No. L’IPSAS 29, paragrafo 83, consente all’Entità A di designare le variazioni del valore intrinseco dell’opzione come uno strumento di copertura. Le variazioni di valore intrinseco dell’opzione forniscono una protezione contro il rischio di una variabilità del fair value di un’azione dell’Entità B inferiore o pari al prezzo di esercizio dell’opzione put di UM 90. Per variazioni di prezzo al di sopra di UM 90, l’opzione è out of the money e non ha alcun valore intrinseco. Di conseguenza, gli utili e le perdite su una azione dell’Entità B per prezzi al di sopra di UM 90 non sono attribuibili al rischio coperto ai fini della valutazione dell’efficacia della copertura e della rilevazione degli utili e delle perdite sull’elemento coperto. Pertanto, l’Entità A riporta le variazioni di fair value dell’azione nell’attivo netto/patrimonio netto se associate a variazioni del prezzo al di sopra di UM 90 (IPSAS 29, paragrafi 64 e 101). Le variazioni di fair value dell’azione associate a diminuzioni di prezzo al di sotto di UM 90 fanno parte della copertura di fair value designata e sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio secondo quanto IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1244 previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 99 b). Assumendo che la copertura sia efficace, tali variazioni sono compensate dalle variazioni del valore intrinseco dell’opzione put, che sono a loro volta rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafo 99 a)). Le variazioni del valore temporale dell’opzione put sono escluse dalla relazione di copertura designata e sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio secondo l’IPSAS 29, paragrafo 65 a). F.1.11 Strumento di copertura: proporzione dei flussi finanziari di uno strumento in disponibilità liquide Nel caso del rischio di cambio, un’attività finanziaria non derivata o una passività finanziaria non derivata può potenzialmente qualificarsi come strumento di copertura. Un’entità può trattare i flussi finanziari, per i periodi specifici durante i quali un’attività o una passività finanziaria indicata come strumento di copertura rimane in circolazione, come una proporzione dello strumento di copertura secondo l’IPSAS 29, paragrafo 84, ed escludere gli altri flussi finanziari dalla relazione di copertura designata? No. L’IPSAS 29, paragrafo 84, indica che una relazione di copertura non può essere designata solo per una parte del periodo in cui uno strumento di copertura è in circolazione. Per esempio, i flussi finanziari dei primi tre anni di un finanziamento decennale denominato in una valuta estera non possono qualificarsi come strumento di copertura in una copertura di flussi finanziari dei primi tre anni di proventi nella stessa valuta estera. D’altra parte, un’attività o passività finanziaria non derivata denominata in una valuta estera può potenzialmente qualificarsi come uno strumento di copertura in una copertura del rischio di cambio associata a un elemento coperto caratterizzato da una vita residua alla scadenza che è uguale o maggiore della scadenza residua dello strumento di copertura (vedere Domanda F.2.17). F.1.12 Coperture di diversi tipi di rischio Domanda a) – Normalmente si designa una relazione di copertura tra un intero strumento di copertura e un elemento coperto così che esiste un’unica valutazione del fair value per lo strumento di copertura. Questa procedura impedisce di designare un singolo strumento finanziario come strumento di copertura in una copertura di un flusso finanziario e in una copertura di fair value simultaneamente? No. Per esempio, le entità solitamente utilizzano una combinazione di interest rate swap e currency swap per convertire una posizione a tasso variabile in una valuta estera in una posizione a tasso fisso nella valuta funzionale. L’IPSAS 29, paragrafo 85, consente che lo swap sia designato separatamente come una copertura di fair value del rischio valuta e come una copertura di un flusso finanziario del rischio di tasso d’interesse a patto che siano soddisfatte le condizioni dell’IPSAS 29, paragrafo 85. Domanda b) – Se un unico strumento finanziario è uno strumento di copertura in due coperture diverse, è necessaria un’informativa specifica? 1245 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE L’IPSAS 30, paragrafo 25, richiede un’informativa distinta per le coperture designate di fair value, di flussi finanziari e per le coperture di un investimento netto in una gestione estera. Lo strumento in questione sarebbe riportato nell’informativa dell’IPSAS 30, paragrafo 25, separatamente per ciascun tipo di copertura. F.1.13 Strumento di copertura: contratto forward su cambi in doppia valuta estera La valuta funzionale dell’Entità A è lo yen giapponese. L’Entità A ha una passività in dollari USA a cinque anni a tasso variabile e un titolo di credito denominato in sterline britanniche a dieci anni a tasso fisso. Gli importi per quota capitale dell’attività e della passività sono gli stessi all’atto della conversione in yen giapponesi. L’Entità A sottoscrive un unico contratto forward in valuta estera per coprire la propria esposizione in valuta estera su entrambi gli strumenti, in base al quale riceve dollari USA e paga sterline britanniche alla fine dei cinque anni. Se l’Entità A designa il contratto forward su cambi come uno strumento di copertura in una copertura di flussi finanziari a fronte dell’esposizione in valuta estera sui rimborsi per quota capitale di entrambi gli strumenti, può qualificarsi per la contabilizzazione di copertura? Sì. L’IPSAS 29, paragrafo 85, consente di designare un unico strumento di copertura come una copertura di diversi tipi di rischio se sono soddisfatte tre condizioni. In questo esempio, lo strumento di copertura derivato soddisfa tutte queste condizioni, come riportato di seguito. a) I rischi coperti possono essere identificati chiaramente. I rischi sono le esposizioni alle variazioni dei tassi di cambio rispettivamente tra dollari USA e yen, e tra yen e sterline. b) L’efficacia della copertura può essere dimostrata. Per il finanziamento in sterline britanniche, l’efficacia è misurata come il grado di compensazione tra il fair value della quota capitale da rimborsare in sterline britanniche e il fair value del pagamento in sterline britanniche sul contratto forward su cambi. Per la passività in dollari USA, l’efficacia è misurata come il grado di compensazione tra il fair value della quota capitale da rimborsare in dollari USA e l’incasso in dollari USA relativo al contratto forward su cambi. Sebbene il credito abbia una durata decennale e il contratto forward lo protegga soltanto per i primi cinque anni, la contabilizzazione di copertura è consentita soltanto per una parte dell’esposizione, come descritto nella Domanda F.2.17. c) È possibile assicurare che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e posizioni di rischio diverse. Le esposizioni coperte sono identificate come le quote capitali relative alla passività e al titolo di credito nella loro rispettiva valuta di denominazione. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1246 F.1.14 Swap concorrenti compensati e utilizzo di uno di essi come strumento di copertura L’Entità A sottoscrive un interest rate swap e lo designa come una copertura dell’esposizione del fair value associato a un debito a tasso fisso. La copertura di fair value soddisfa i criteri stabiliti dall’IPSAS 29 per la contabilizzazione di copertura. Allo stesso tempo, l’Entità A sottoscrive un secondo interest rate swap con la stessa controparte dello swap, le cui condizioni compensano integralmente il primo interest rate swap. L’Entità A deve considerare i due swap come un unico contratto e non può dunque applicare la contabilizzazione di copertura del fair value al primo swap? Dipende. L’IPSAS 29 è basato sulle operazioni. Se il secondo swap non era stato sottoscritto in considerazione del primo swap o se esiste una finalità commerciale sostanziale per strutturare le operazioni separatamente, allora gli swap non devono essere considerati come un’unica unità. Per esempio, alcune entità hanno una politica in base alla quale una tesoreria centralizzata (che è un'entità controllata in un gruppo) sottoscrive contratti derivati con terzi per conto di altre controllate nell’ambito dell’organizzazione per coprire le esposizioni al rischio di tasso d’interesse delle entità controllate. Anche la tesoreria sottoscrive contratti derivati interni con tali entità controllate al fine di monitorare le coperture all’interno dell’organizzazione. Poiché la tesoreria sottoscrive anche contratti derivati come parte delle sue attività di negoziazione, o poiché può desiderare di ribilanciare il rischio del suo portafoglio complessivo, può sottoscrivere un contratto derivato con la medesima terza parte nello stesso giorno lavorativo sostanzialmente alle stesse condizioni di un contratto sottoscritto come strumento di copertura per conto di un’altra entità controllata. In tal caso, esiste una valida finalità commerciale per sottoscrivere ciascun contratto. Bisogna usare il proprio giudizio nel determinare se esiste una finalità commerciale sostanziale per strutturare le operazioni separatamente. Per esempio, se l’unico fine è di ottenere un trattamento contabile al fair value per il debito, allora non esiste una finalità commerciale sostanziale. F.2 Elementi coperti F.2.1 Se un derivato può essere designato come elemento coperto L’IPSAS 29 consente di designare uno strumento derivato (sia esso un derivato singolo o un derivato incorporato rilevato separatamente) come un elemento coperto individualmente o come parte di un gruppo coperto in una copertura di fair value o di un flusso finanziario designando, per esempio, un contratto forward su tassi di interesse (FRA - Forward Rate Agreement) che riceve a tasso fisso e paga a tasso variabile come una copertura di flussi finanziari di un FRA che riceve a tasso variabile e paga a tasso fisso? 1247 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE No. Gli strumenti derivati sono sempre posseduti per negoziazione e valutati al fair value con gli utili e le perdite rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio, a meno che non siano strumenti di copertura designati ed efficaci (IPSAS 29, paragrafo 10). Come eccezione, l’IPSAS 29, paragrafo AG127, consente la designazione di un’opzione acquistata come elemento coperto in una copertura di fair value. F.2.2 Copertura di flussi finanziari: emissione programmata di un debito a tasso fisso È consentita la contabilità di copertura per una copertura di una emissione programmata di un debito a tasso fisso? Sì. Questa sarebbe una copertura di flussi finanziari di un’operazione programmata altamente probabile che influisce sull’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafo 96) a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell’IPSAS 29, paragrafo 98. Per esempio: l’Entità R emette periodicamente nuove obbligazioni per rifinanziare le obbligazioni in scadenza, fornire capitale di funzionamento e per vari altri fini. Quando l’Entità R decide di emettere obbligazioni, può coprirsi dal rischio di variazioni dei tassi d’interesse a lungo termine dalla data in cui decide di emettere le obbligazioni alla data in cui le obbligazioni sono emesse. Se i tassi di interesse a lungo termine aumentano, l’obbligazione sarà emessa a un tasso maggiore o con uno sconto superiore o un premio inferiore a quello originariamente previsto. Il tasso più alto corrisposto o la diminuzione del ricavato è normalmente compensato dall’utile sulla copertura. Se i tassi di interesse a lungo termine diminuiscono, l’obbligazione sarà emessa a un tasso minore o con un premio superiore o uno sconto inferiore a quello originariamente previsto. Il tasso minore corrisposto o l’aumento del ricavato è normalmente compensato dalla perdita sulla copertura. Per esempio, nell’agosto del 2000 l’Entità R decise di emettere a gennaio 2001 UM 200 milioni di obbligazioni della durata di sette anni. L’Entità R svolse degli studi sulla correlazione storica e appurò che un titolo di stato settennale fosse adeguatamente correlato con le obbligazioni che l’Entità R si aspettava di emettere, assumendo un tasso di copertura pari a 0,93 contratti futures per unità di debito. Pertanto, l’Entità R coprì l’emissione programmata di obbligazioni vendendo (allo scoperto) UM 186 milioni di future su titoli di stato settennali. Da agosto 2000 a gennaio 2001 i tassi di interesse aumentarono. Le posizioni corte su future furono chiuse a gennaio 2001, data in cui le obbligazioni furono emesse, e il risultato fu un utile di UM 1,2 milioni che avrebbe compensato i pagamenti più alti corrisposti per interessi sulle obbligazioni e, quindi, avrebbe avuto un’influenza sull’avanzo o disavanzo di esercizio per tutta la durata delle obbligazioni. La copertura si qualifica come una copertura di un flusso finanziario dal rischio di tassi d’interesse sull’emissione programmata del debito. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1248 F.2.3 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangible) Il trattamento della contabilizzazione di copertura è consentito per una copertura di fair value del valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangible)? Dipende dal fatto se il valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangible) è generato internamente o se è acquisito (per esempio come parte di una aggregazione di entità). Il valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangibles) generati internamente non è rilevato come attività immateriale secondo quanto previsto dall’IPSAS 31 Attività immateriali. Siccome non è rilevato, non può essere designato come un elemento coperto. Se il valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangibles) è acquisito insieme a un portafoglio di depositi correlato, il valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangibles) deve essere rilevato separatamente come un’attività immateriale (o come parte del portafoglio di depositi acquisito) se soddisfa i criteri di rilevazione dell’IPSAS 31. Un’attività rilevata come valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangibles) potrebbe essere designata come elemento coperto, ma soltanto se soddisfa le condizioni del paragrafo 98, inclusa quella del paragrafo 98 d), secondo cui l’efficacia della copertura deve poter essere valutata attendibilmente. Poiché è spesso difficile valutare attendibilmente il fair value di un’attività rappresentata dal valore intangibile dei depositi strutturali (core deposit intangibles) se non al momento della rilevazione iniziale, è improbabile che la disposizione del paragrafo 98 d) sia soddisfatta. F.2.4 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: copertura di flussi reddituali futuri in valuta estera La contabilizzazione di copertura è consentita per un finanziamento in valuta a copertura di un flusso di proventi attesi, ma non contrattuali in valuta estera? Sì, se i proventi sono altamente probabili. Secondo l’IPSAS 29, paragrafo 96 b), una copertura di una vendita programmata può qualificarsi come copertura di un flusso finanziario. Per esempio, un’entità che possiede e gestisce una strada transfrontaliera a pagamento può utilizzare modelli sofisticati basati sull’esperienza e sui dati economici per prevedere i proventi futuri nelle diverse valute. Se è in grado di dimostrare che i proventi programmati per un periodo di tempo futuro in una valuta particolare sono “altamente probabili”, come previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 98, essa può designare un finanziamento in valuta come una copertura di un flusso finanziario del flusso di proventi futuri. La parte dell’utile o della perdita sul prestito considerata essere una copertura efficace è rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto fino a quando non si percepiscono proventi. 1249 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE È improbabile che un’entità possa prevedere attendibilmente il 100 per cento dei proventi di un anno futuro. D’altra parte, è possibile che una parte dei proventi previsti, normalmente quelli attesi a breve termine, risponda al requisito di “altamente probabile”. F.2.5 Coperture di flussi finanziari: copertura all in one Se uno strumento derivato è previsto essere regolato al lordo mediante la consegna dell’attività sottostante in cambio del pagamento di un prezzo fisso, può lo strumento derivato essere designato come strumento di copertura in una copertura di un flusso finanziario di quel regolamento al lordo assumendo che le altre condizioni per una contabilizzazione di copertura di un flusso finanziario siano soddisfatte? Sì. Uno strumento derivato che sarà regolato al lordo può essere designato come lo strumento di copertura in una copertura di flussi finanziari relativi alla variabilità del corrispettivo da pagare o da ricevere nell’operazione futura che si verificherà all’atto del regolamento al lordo del contratto derivato stesso, in quanto senza il derivato vi sarebbe un’esposizione alla variabilità nel prezzo d’acquisto o di vendita. Questo si applica a tutti i contratti a prezzo fisso che sono contabilizzati come derivati secondo l’IPSAS 29. Per esempio, se un’entità sottoscrive un contratto a prezzo fisso per la vendita di una commodity e tale contratto è contabilizzato come un derivato secondo l’IPSAS 29 (per esempio, perché l’entità ha una prassi di regolare tali contratti al netto in disponibilità liquide o accettando la consegna del sottostante e vendendolo entro un breve periodo dopo la consegna, al fine di generare un profitto dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore), l’entità può designare il contratto a prezzo fisso come una copertura del flusso finanziario relativo alla variabilità del corrispettivo da ricevere all’atto della vendita dell’attività (un’operazione futura) anche se il contratto a prezzo fisso è il contratto in base al quale l’attività sarà venduta. Inoltre, se un’entità sottoscrive un contratto forward per acquistare uno strumento di debito che sarà regolato mediante consegna, ma il contratto forward è un derivato perché il suo termine eccede il periodo di consegna standard sul mercato, l’entità può designare il contratto forward come una copertura del flusso finanziario relativo alla variabilità del corrispettivo da pagare per l’acquisto di uno strumento di debito (un’operazione futura), anche se il derivato è il contratto in base al quale lo strumento di debito sarà acquistato. F.2.6 Relazioni di copertura: rischio a livello di entità Un’entità ha un’attività e una passività a tasso fisso, ciascuna con la stessa quota capitale. In base alle condizioni degli strumenti, i pagamenti per interessi sull’attività e sulla passività si verificano nello stesso periodo e il flusso finanziario netto è sempre positivo perché il tasso di interesse sull’attività è maggiore del tasso di interesse sulla passività. L’entità sottoscrive un interest rate swap per cui riceve un tasso variabile e paga un tasso fisso su un importo IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1250 nominale pari alla quota capitale dell’attività e designa l’interest rate swap come una copertura di fair value dell’attività a tasso fisso. Il rapporto di copertura soddisfa le condizioni per la contabilizzazione di copertura anche se l’effetto dell’interest rate swap a livello di entità è quello di generare un’esposizione alle variazioni dei tassi di interesse che in precedenza non esisteva? Sì. L’IPSAS 29 non prevede una riduzione del rischio a livello di entità come condizione per la contabilizzazione di copertura. L’esposizione è valutata in base alla singola operazione e, in questa fattispecie, l’attività coperta ha un’esposizione di fair value agli aumenti dei tassi di interesse che è compensata dall’interest rate swap. F.2.7 Copertura di flussi finanziari: operazione programmata relativa all’attivo netto/patrimonio netto di un’entità Un’operazione programmata su strumenti rappresentativi di capitale propri dell’entità, i pagamenti programmati di dividendi o i pagamenti similari alla proprietà possono essere designati come elemento coperto in una copertura di un flusso finanziario? No. Per qualificarsi come elemento coperto, l’operazione programmata deve esporre l’entità a un rischio particolare che può influenzare l’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafo 96). La classificazione degli strumenti finanziari come passività o patrimonio netto generalmente fornisce la base per determinare se le operazioni o altri pagamenti relativi a tali strumenti sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio secondo l’IPSAS 28. Per esempio, le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere addebitate dall’emittente direttamente nell’attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 28, paragrafo 40). Pertanto, tali distribuzioni non possono essere designate come un elemento coperto. Tuttavia, un dividendo dichiarato, o una distribuzione similare, che non è stato ancora pagato ed è rilevato come una passività finanziaria può qualificarsi come un elemento coperto, per esempio, dal rischio di cambio, se è denominato in una valuta estera. F.2.8 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: rischio che un’operazione non si verifichi L’IPSAS 29 consente a un’entità di applicare la contabilizzazione di copertura a una copertura del rischio che un’operazione non si verifichi comportando, per esempio, dei proventi per l’entità inferiori a quelli attesi? No. Il rischio che un’operazione non si verifichi è un rischio operativo generico che non si qualifica come elemento coperto. La contabilizzazione di copertura è consentita soltanto per rischi associati ad attività e passività rilevate, a impegni irrevocabili, a operazioni programmate altamente probabili e ad investimenti netti in gestioni estere (IPSAS 29, paragrafo 96). 1251 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE F.2.9 Investimenti posseduti sino alla scadenza: copertura di pagamenti a tasso variabile Un’entità può designare un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile come una copertura di un flusso finanziario di un investimento posseduto sino alla scadenza a tasso variabile? No. La designazione di uno swap come copertura di un flusso finanziario relativo a pagamenti per interessi a tasso variabile sull’investimento in uno strumento di debito non è coerente con la designazione di un investimento su uno strumento di debito come posseduto sino alla scadenza. L’IPSAS 29, paragrafo 88, stabilisce che un investimento posseduto sino alla scadenza non può essere un elemento coperto in riferimento al rischio di tasso di interesse o al rischio di rimborso anticipato “perché la designazione di un investimento posseduto sino alla scadenza richiede l’intenzione di possedere l’investimento sino alla scadenza senza alcuna relazione alle variazioni del fair value o ai flussi finanziari di tale investimento attribuibili ai cambiamenti nei tassi di interesse”. F.2.10 Elementi coperti: acquisto di investimenti posseduti sino alla scadenza Un’entità programma l’acquisto di un’attività finanziaria che intende classificare come posseduta sino alla scadenza quando l’operazione programmata si verifica. Essa sottoscrive un contratto derivato con l’intenzione di bloccare il tasso di interesse corrente e designa il derivato come copertura dell’acquisto programmato dell’attività finanziaria. La relazione di copertura può qualificarsi per la contabilizzazione come operazione di copertura di un flusso finanziario anche se l’attività sarà classificata come investimento posseduto sino alla scadenza? Sì. In riferimento al rischio di tasso di interesse, l’IPSAS 29 vieta la contabilizzazione di copertura per attività finanziarie che sono classificate come possedute sino alla scadenza (IPSAS 29, paragrafo 88). Tuttavia, anche se l’entità intende classificare l’attività come posseduta sino alla scadenza, lo strumento non è classificato come tale fino a quando l’operazione non si verifica. F.2.11 Coperture di flussi finanziari: reinvestimento di fondi ottenuti da investimenti posseduti sino alla scadenza Un’entità possiede un’attività a tasso variabile che ha classificato come posseduta sino alla scadenza. Essa sottoscrive un contratto derivato con l’intenzione di bloccare il tasso di interesse corrente sul reinvestimento dei flussi finanziari a tasso variabile, e designa il derivato come una copertura di un flusso finanziario relativa agli incassi futuri programmati per interessi su strumenti di debito derivanti dal reinvestimento dei fondi per interessi sull’attività posseduta sino alla scadenza. Assumendo che siano soddisfatti gli altri criteri per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, la relazione di copertura può qualificarsi per la contabilizzazione di copertura di flussi IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1252 finanziari anche se i fondi per interessi che sono reinvestiti derivano da un’attività che è classificata come posseduta sino alla scadenza? Sì. L’IPSAS 29, l’operazione 88, afferma che un investimento posseduto sino alla scadenza non può essere un elemento coperto con riferimento al rischio di tasso di interesse. La domanda F.2.8 specifica che ciò è valido non soltanto per le coperture di fair value, ossia le coperture dell’esposizione al rischio di tasso di interesse del fair value associato agli investimenti posseduti sino alla scadenza che pagano interessi fissi, ma anche per le coperture di flussi finanziari, ossia coperture dell’esposizione al rischio di tasso di interesse di un flusso finanziario associato ad investimenti posseduti sino alla scadenza che pagano interessi variabili ai tassi di mercato correnti. Tuttavia, nella fattispecie, il derivato è designato come una compensazione dell’esposizione al rischio del flusso finanziario associato alle entrate programmate per interessi futuri su strumenti di debito risultanti dal reinvestimento programmato di flussi finanziari a tasso variabile sugli investimenti posseduti sino alla scadenza. La fonte dei fondi di cui è programmato il reinvestimento non è rilevante nel determinare se il rischio di reinvestimento può essere coperto. Di conseguenza, la designazione del derivato come una copertura di un flusso finanziario è consentita. Questa risposta si applica anche a una copertura dell’esposizione al rischio di flussi finanziari associati alle entrate programmate per interessi futuri su strumenti di debito risultanti dal reinvestimento delle entrate da interessi su un’attività a tasso fisso classificata come posseduta sino alla scadenza. F.2.12 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: attività finanziaria rimborsabile anticipatamente Se l’emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente un’attività finanziaria, l’investitore può designare i flussi finanziari dopo la data di rimborso anticipato come parte dell’elemento coperto? I flussi finanziari successivi alla data del rimborso anticipato possono essere designati come l’elemento coperto nella misura in cui è possibile dimostrare che sono “altamente probabili” (IPSAS 29, l’operazione 98). Per esempio, i flussi finanziari successivi alla data del rimborso anticipato possono qualificarsi come altamente probabili se risultano da un gruppo o da un insieme di attività similari (per esempio, mutui ipotecari) per i quali è possibile stimare i rimborsi anticipati con un alto grado di precisione o se l’opzione di rimborso anticipato è significativamente out of the money. Inoltre, i flussi finanziari successivi alla data di rimborso anticipato possono essere designati come l’elemento coperto se nello strumento di copertura esiste un’opzione comparabile. F.2.13 Copertura di fair value rischio che potrebbe incidere sull’avanzo o disavanzo di esercizio La contabilizzazione di copertura del fair value è consentita per l’esposizione al rischio di tasso di interesse in finanziamenti a tasso fisso che sono classificati come finanziamenti e crediti? 1253 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Sì. Secondo l’IPSAS 29, i finanziamenti e i crediti sono iscritti al costo ammortizzato. Molte entità possiedono gran parte dei loro finanziamenti e crediti sino alla scadenza. Quindi, le variazioni del fair value di tali finanziamenti e crediti che sono dovute a variazioni dei tassi di interesse di mercato non influenzeranno l’avanzo o disavanzo di esercizio. L’IPSAS 29, paragrafo 96, specifica che una copertura del fair value è una copertura dell’esposizione alle variazioni del fair value che è attribuibile a un rischio particolare e che può influenzare l’avanzo o il disavanzo di gestione. Quindi, può sembrare che l’IPSAS 29, paragrafo 96, escluda la contabilizzazione della copertura del fair value per i finanziamenti e i crediti. Tuttavia, dall’IPSAS 29, paragrafo 88, deriva che i finanziamenti e i crediti possono essere elementi coperti in riferimento al rischio di tasso di interesse poiché non sono designati come investimenti posseduti sino alla scadenza. L’entità potrebbe venderli e le variazioni di fair value avrebbero un impatto sull’avanzo o disavanzo di esercizio. Pertanto, la contabilizzazione di copertura del fair value è consentita per i finanziamenti e i crediti. F.2.14 Operazioni di copertura infragruppo e infraentità Un’entità australiana, la cui valuta funzionale è il dollaro australiano, ha programmato acquisti in yen giapponesi che sono altamente probabili. L’entità australiana è interamente controllata da un’entità svizzera, che redige il bilancio consolidato (che comprende la controllata australiana) in franchi svizzeri. L’entità controllante svizzera sottoscrive un contratto forward per coprire la fluttuazione dello yen rispetto al dollaro australiano. Tale copertura può qualificarsi per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato, oppure l’entità controllata australiana che ha l’esposizione in valuta estera deve essere una controparte nell’operazione di copertura? La copertura può qualificarsi per la contabilizzazione di copertura purché siano soddisfatti i criteri di contabilizzazione delle operazioni di copertura dell’IPSAS 29. Poiché l’entità australiana non aveva coperto il rischio di cambio su valuta estera associato agli acquisti previsti in yen, gli effetti delle variazioni del tasso di cambio tra dollaro australiano e yen influenzeranno l’avanzo o il disavanzo di gestione dell’entità australiana e, quindi, influenzeranno anche l’avanzo o il disavanzo di gestione consolidato. L’IPSAS 29 non prevede che l’unità operativa esposta al rischio coperto debba essere una controparte nello strumento di copertura. F.2.15 Contratti interni: unico derivato esterno di compensazione Un’entità utilizza ciò che descrive come contratti derivati interni per documentare il trasferimento di responsabilità per le esposizioni al rischio di tasso di interesse dalle singole divisioni a una funzione di tesoreria centrale. La funzione di tesoreria centrale aggrega i contratti derivati interni e sottoscrive un unico contratto derivato esterno che compensa i contratti derivati interni su una base netta. Per esempio, se la funzione di tesoreria centrale ha sottoscritto tre interest rate swap interni che pagano un tasso variabile e ricevono un tasso fisso per eliminare il rischio legato all’esposizione relativa ai flussi finanziari per IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1254 interessi su passività a tasso variabile in altre divisioni e un interest rate swap interno che paga a tasso fisso e riceve a tasso variabile per eliminare il rischio legato all’esposizione ai flussi finanziari per interessi su attività a tasso variabile in un’altra divisione, sottoscriverebbe un interest rate swap con una controparte esterna che compensa esattamente i quattro swap interni. Assumendo che siano soddisfatti i criteri per la contabilizzazione di copertura, l’unico derivato esterno di compensazione si qualifica come strumento di copertura nella copertura di una parte degli elementi sottostanti su base lorda nel bilancio dell’entità? Sì, ma soltanto nella misura in cui il derivato esterno è designato come una compensazione dei flussi finanziari in entrata o dei flussi finanziari in uscita su base lorda. L’IPSAS 29, paragrafo 94, indica che una copertura di una posizione netta complessiva non si qualifica come una contabilizzazione di copertura. Tuttavia, essa non consente di designare una parte degli elementi sottostanti come una posizione coperta su base lorda. Pertanto, anche se il fine di sottoscrivere un derivato esterno era quello di compensare contratti derivati interni su base netta, la contabilizzazione di copertura è consentita se la relazione di copertura è definita e documentata come una copertura di una parte dei flussi finanziari in entrata sottostanti o dei flussi finanziari in uscita su base lorda. Un’entità segue l’approccio esposto nell’IPSAS 29, paragrafi 94 e AG141, per designare una parte dei flussi finanziari sottostanti come posizione coperta. F.2.16 Contratti interni: contratti derivati esterni soggetti a regolamento netto Problema a) – Un’entità utilizza contratti derivati interni per trasferire le esposizioni al rischio di tasso di interesse dalle singole divisioni a una funzione di tesoreria centrale. Per ciascun contratto derivato interno, la funzione di tesoreria centrale sottoscrive un contratto derivato con una singola controparte esterna per compensare il contratto derivato interno. Per esempio, se la funzione di tesoreria centrale avesse sottoscritto un interest rate swap per cui riceve un tasso del 5% fisso e paga un tasso di interesse LIBOR con un’altra divisione che ha sottoscritto un contratto interno con la tesoreria centrale per coprire l’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari per interessi su un finanziamento a tasso LIBOR, la tesoreria centrale sottoscriverebbe un interest rate swap in cui riceve il tasso di interesse LIBOR e paga il 5 per cento fisso, sullo stesso nozionale con la controparte esterna. Per quanto ogni contratto derivato esterno sia formalmente documentato come un contratto separato, è regolato soltanto il netto di tutti i pagamenti sui contratti derivati esterni, in quanto esiste un accordo di compensazione con la controparte esterna. Assumendo che siano soddisfatti gli altri criteri di contabilizzazione di copertura, i singoli contratti derivati esterni, come il suddetto interest rate swap che riceve il tasso LIBOR e paga il 5 per cento fisso, possono essere designati come strumenti di copertura delle esposizioni lorde del sottostante, quali l’esposizione alle variazioni dei pagamenti per interessi a tasso variabile sul 1255 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE finanziamento che paga il tasso LIBOR di cui sopra, anche se i derivati esterni sono regolati su base netta? Generalmente sì. I contratti derivati esterni che sono legalmente contratti distinti e hanno una valida finalità commerciale, come quella di eliminare le esposizioni al rischio su una base lorda, si qualificano come strumenti di copertura anche se tali contratti esterni sono regolati su una base netta con la stessa controparte esterna, a condizione che i criteri di contabilizzazione delle operazioni di copertura dell’IPSAS 29 siano soddisfatti. Vedere inoltre la Domanda F.1.13. Problema b) – La tesoreria osserva che sottoscrivendo contratti di compensazione esterna e includendoli nel portafoglio centralizzato, non è più in grado di valutare le esposizioni su base netta. La tesoreria intende gestire il portafoglio di derivati esterni di compensazione separatamente da altre esposizioni dell’entità. Pertanto, essa sottoscrive un altro derivato singolo per compensare il rischio del portafoglio. I singoli contratti derivati esterni in portafoglio possono essere ancora designati come strumenti di copertura di esposizioni lorde sottostanti anche se un singolo derivato esterno è utilizzato per compensare integralmente l’esposizione di mercato creata attraverso la sottoscrizione di contratti esterni? Generalmente sì. Il fine di strutturare i contratti derivati esterni in questo modo è coerente con gli obiettivi e le strategie di gestione del rischio dell’entità. Come indicato in precedenza, i contratti derivati esterni che sono legalmente contratti separati e hanno una finalità valida si qualificano come strumenti di copertura. Inoltre, la risposta alla Domanda F.1.13 specifica che la contabilizzazione di copertura non è preclusa semplicemente perché l’entità ha sottoscritto un contratto swap che rispecchia esattamente le condizioni di un altro contratto swap con la stessa controparte se sussiste una finalità valida per strutturare le operazioni separatamente. F.2.17 Copertura a termine parziale L’IPSAS 29, paragrafo 84, indica che una relazione di copertura non può essere designata solo per una parte del periodo di tempo per cui uno strumento di copertura rimane in circolazione. È consentito designare un derivato come copertura soltanto per una parte del periodo di tempo rispetto alla scadenza di un elemento coperto? Sì. Uno strumento finanziario può essere un elemento coperto soltanto per una parte dei suoi flussi finanziari o del suo fair value, se l’efficacia può essere valutata e gli altri criteri di contabilizzazione di copertura sono soddisfatti. Per esempio: l’Entità A acquista un titolo di stato a un tasso fisso del 10 per cento con vita residua di dieci anni. L’Entità A classifica il titolo come disponibile per la vendita. Per coprirsi dall’esposizione al fair value sul titolo associata al valore attuale dei pagamenti per interessi fino all’anno 5, l’Entità A acquista un contratto swap a cinque anni che paga a un tasso fisso e riceve a un tasso variabile. Lo swap può essere designato come una copertura dell’esposizione del fair value dei pagamenti IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1256 per interessi su un titolo di un ente pubblico fino al quinto anno e la variazione di valore della quota capitale dovuta alla scadenza nella misura in cui è interessata dalle variazioni della curva dei rendimenti relativa ai cinque anni del contratto swap. F.2.18 Strumento di copertura: contratto di interest rate swap multivaluta La valuta funzionale dell’Entità A è lo yen giapponese. L’Entità A ha una passività in dollari USA a tasso variabile a cinque anni e un titolo di credito denominato in sterline britanniche a tasso fisso a dieci anni. L’Entità A intende coprire l’esposizione in valuta estera sulle proprie attività e passività e l’esposizione del fair value al tasso di interesse sul titolo di credito e sottoscrive un interest rate swap multivaluta equivalente per cui riceve dollari USA a tasso variabile e paga sterline britanniche a tasso fisso e scambia i dollari con le sterline allo scadere dei cinque anni. L’Entità A può designare lo swap come uno strumento di copertura in una copertura di fair value per coprire il rischio di cambio su valuta estera e il rischio di tasso di interesse, sebbene per l’Entità A sia la sterlina, sia il dollaro USA siano valute estere ? Sì. L’IPSAS 29, paragrafo 90, consente la contabilizzazione di copertura per componenti di rischio, se è possibile valutare l’efficacia. Inoltre, l’IPSAS 29, paragrafo 85, consente di designare uno strumento di copertura singolo come una copertura di più tipi di rischio se i rischi possono essere identificati chiaramente, l’efficacia può essere dimostrata ed è possibile assicurare che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio. Pertanto, il contratto swap può essere designato come uno strumento di copertura in una copertura di fair value del titolo di credito denominato in sterline britanniche contro l’esposizione alle variazioni del fair value associate alle fluttuazioni dei tassi di interesse del Regno Unito per il periodo iniziale di cinque anni e del tasso di cambio tra sterline e dollari USA. Il contratto swap è valutato al fair value con variazioni del fair value rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Il valore contabile del credito è rettificato per le variazioni del fair value determinate dalle variazioni nei tassi di interesse britannici per la parte relativa ai primi cinque anni della curva dei rendimenti. I crediti e i debiti sono rivalutati utilizzando i tassi di cambio a pronti secondo l’IPSAS 4 e le variazioni dei loro valori contabili sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio. F.2.19 Elementi coperti: copertura del rischio di cambio di azioni negoziate su mercati L’Entità A acquista azioni dell’Entità B su una borsa valori estera a un valore pari al loro fair value di 1.000 in valuta estera (VE). Essa classifica le azioni come disponibili per la vendita. Per proteggersi dall’esposizione alle variazioni del tasso di cambio estero associate alle azioni, sottoscrive un contratto forward per vendere VE 750. L’Entità A intende rinnovare il contratto di cambio forward fino a quando detiene il possesso delle azioni. Assumendo che siano soddisfatti gli altri criteri per una contabilizzazione di copertura, il contratto di 1257 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE cambio forward può qualificarsi come una copertura del rischio di cambio estero associato alle azioni? Sì, ma soltanto se esiste un’esposizione chiara e identificabile alle variazioni dei tassi di cambio. Pertanto, la contabilizzazione di copertura è consentita se a) lo strumento rappresentativo di capitale non è negoziato su una borsa valori (o su un altro mercato regolamentato) dove le negoziazioni sono denominate nella stessa valuta della valuta funzionale dell’entità A e b) i dividendi dell’Entità A non sono denominati in tale valuta. Quindi, se un’azione è negoziata in diverse valute e una di tali valute è la valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio, non è consentita la contabilizzazione di copertura della componente di valuta estera del prezzo dell’azione. In tal caso, il contratto di cambio forward potrebbe essere designato come uno strumento di copertura in una copertura del rischio di cambio estero associato alla parte di fair value delle azioni fino al controvalore di VE 750 in valuta estera? Sì. L’IPSAS 29 consente di designare una parte del flusso finanziario o del fair value di un’attività finanziaria come elemento coperto se è possibile valutare l’efficacia (IPSAS 29, paragrafo 90). Quindi, l’Entità A può designare il contratto di cambio forward come una copertura del rischio di cambio associato soltanto con una parte del fair value delle azioni in valuta estera. Potrebbe essere designato sia come una copertura di fair value dell’esposizione in cambi di VE 750 associata alle azioni, sia come una copertura di un flusso finanziario di una vendita programmata delle azioni, a condizione che i tempi della vendita siano identificati. Qualsiasi variabilità del fair value delle azioni in valuta estera non influenzerebbe la valutazione dell’efficacia della copertura a meno che il fair value delle azioni in valuta estera non scenda al di sotto di VE 750. F.2.20 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: indice azionario Un’entità può acquistare un portafoglio di azioni per replicare un indice azionario e un’opzione put sull’indice per proteggersi dalle perdite di fair value. L’IPSAS 29 consente di designare l’opzione put sull’indice azionario come uno strumento di copertura in una copertura del portafoglio di azioni? No. Se degli strumenti finanziari similari sono aggregati e coperti come un unico gruppo, l’IPSAS 29, paragrafo 93, stabilisce che la variazione di fair value attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo deve risultare approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva di fair value attribuibile al rischio coperto del gruppo. In tale situazione, la variazione del fair value attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo (prezzi delle singole azioni) non è attesa essere approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva di fair value attribuibile al rischio coperto del gruppo. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1258 F.2.21 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: compensazione delle attività e delle passività Una entità può raggruppare insieme attività e passività finanziarie al fine di determinare l’esposizione netta di flussi finanziari da sottoporre a copertura ai fini di una contabilizzazione di copertura? La strategia di copertura di un’entità e le procedure di gestione del rischio possono determinare il rischio di flussi finanziari su una base netta, ma l’IPSAS 29, paragrafo 94, non consente di designare un’esposizione netta ai flussi finanziari come elemento coperto ai fini di una contabilizzazione di copertura. L’IPSAS 29, paragrafo AG141, fornisce un esempio di come un’entità può determinare il proprio rischio su una base netta (con attività e passività similari raggruppate insieme) e quindi qualificarsi per la contabilizzazione di copertura effettuando una copertura su base lorda. F.3 Contabilizzazione delle operazioni di copertura F.3.1 Copertura di un flusso finanziario: flussi finanziari a tasso di interesse fisso Un’entità emette uno strumento di debito a tasso fisso e sottoscrive un interest rate swap che paga un tasso variabile e riceve un tasso fisso per compensare l’esposizione al rischio di tasso di interesse associata ad uno strumento di debito. L’entità può designare lo swap come una copertura di un flusso finanziario dei flussi finanziari futuri in uscita associati con lo strumento di debito? No. L’IPSAS 29, paragrafo 96 b), afferma che una copertura di flussi finanziari è “una copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari”. In questo caso, lo strumento di debito emesso non dà origine ad alcuna esposizione alla variabilità dei flussi finanziari poiché i pagamenti di interessi sono fissi. L’entità può designare lo swap come una copertura di fair value dello strumento di debito, ma non può designare lo swap come una copertura di un flusso finanziario per i flussi finanziari in uscita futuri dello strumento di debito. F.3.2 Copertura di un flusso finanziario: reinvestimento di flussi finanziari a tasso di interesse fisso Un’entità gestisce il rischio di tasso di interesse su base netta. Il primo gennaio 2001, essa prevede per il primo trimestre del 2002 flussi finanziari complessivi in entrata per UM 100 su attività a tasso fisso e flussi finanziari complessivi in uscita per UM 90 su passività a tasso fisso. Ai fini della gestione del rischio, essa utilizza un contratto forward su tassi di interesse in base al quale paga a tasso fisso e riceve a tasso variabile, onde coprire il flusso finanziario netto in entrata previsto di UM 10. L’entità designa come elemento coperto i primi UM 10 di flussi finanziari in entrata su attività a tasso fisso nel primo trimestre del 2002. L’entità può designare il contratto forward su tassi di interesse in cui paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile come una copertura di un flusso 1259 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE finanziario dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari nel primo trimestre del 2002 associata alle attività a tasso fisso? No. Il contratto forward sui tassi di interesse non si qualifica come una copertura di flussi finanziari relativa ai flussi finanziari derivanti dalle attività a tasso fisso perché queste ultime non hanno un’esposizione ai flussi finanziari. L’entità potrebbe tuttavia designare il contratto forward sui tassi di interesse come una copertura del fair value esistente prima dei pagamenti di flussi finanziari. In alcuni casi, l’entità potrebbe anche coprire l’esposizione ai tassi d’interesse associata al reinvestimento programmato di quota capitale e interessi che riceve dalle attività a tasso fisso (vedere Domanda F.6.2). Tuttavia, in questo esempio, il contratto forward sui tassi di interesse non si qualifica per la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari poiché esso aumenta, invece di ridurre, la variabilità dei flussi finanziari per interessi derivanti dal reinvestimento dei flussi finanziari per interessi (per esempio, se i tassi di mercato aumentano, si verificherà un flusso finanziario in entrata dal contratto forward sui tassi di interesse e un aumento nei flussi finanziari in entrata attesi per interessi derivante dal reinvestimento dei flussi finanziari in entrata per interessi sulle attività a tasso fisso). Tuttavia, potenzialmente potrebbe qualificarsi come una copertura di flussi finanziari di una parte del rifinanziamento dei flussi finanziari in uscita su base lorda. F.3.3 Copertura del rischio di cambio L’Entità A ha una passività in valuta estera pagabile tra sei mesi e desidera coprire l’importo pagabile al regolamento dalle fluttuazioni della valuta estera. A tal fine sottoscrive un contratto forward per l’acquisto della valuta estera tra sei mesi. La copertura dovrebbe essere trattata come: a) una copertura del fair value della passività in valuta estera con utili e perdite sulla rivalutazione della passività e sul contratto forward rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio a fine esercizio, o b) una copertura di un flusso finanziario per l’importo da regolare in futuro con gli utili e le perdite sulla rivalutazione del contratto forward rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto? L’IPSAS 29 non esclude nessuno di questi due metodi. Se la copertura è trattata come una copertura del fair value, l’utile o la perdita dalla rivalutazione del fair value dello strumento di copertura e l’utile o la perdita dalla rivalutazione del fair value dell’elemento coperto, per il rischio coperto, sono rilevati immediatamente nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Se la copertura è trattata come una copertura di flussi finanziari con l’utile o la perdita dalla rivalutazione del contratto forward rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto, tale ammontare è rilevato nell'avanzo o disavanzo di esercizio nello(gli) stesso(i) esercizio(i) in cui l’elemento coperto (la passività) influenza l’avanzo o il disavanzo di gestione, ossia quando la passività è rivalutata per tener conto delle variazioni nei tassi di cambio. Quindi, se la copertura è efficace, l’utile o la perdita sul derivato è iscritto nell’avanzo o disavanzo di IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1260 esercizio negli stessi esercizi in cui la passività è rivalutata, non quando avviene il pagamento. Vedere Domanda F.3.4. F.3.4 Copertura di flussi finanziari in valuta estera Un’entità esporta un prodotto a un prezzo denominato in una valuta estera. Alla data della vendita, l’entità ottiene un credito per il prezzo di vendita pagabile a 90 giorni e sottoscrive un contratto forward a 90 giorni nella stessa valuta del credito per coprire la propria esposizione in valuta estera. Secondo l’IPSAS 4, la vendita è registrata al tasso a pronti alla data della vendita e il credito è rideterminato durante il periodo di 90 giorni per tener conto delle variazioni dei tassi di cambio, e la differenza è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 4, paragrafi 27 e 32). Se il contratto in valuta estera è designato come uno strumento di copertura, l’entità può scegliere di designare il contratto in valuta estera come una copertura di fair value dell’esposizione in valuta estera del credito oppure di designarlo come una copertura dei flussi finanziari relativi all’incasso del credito? Sì. Se l’entità designa il contratto in valuta estera come una copertura di fair value, l’utile o la perdita dalla rivalutazione del contratto forward su cambi al fair value è rilevato immediatamente nell’avanzo o disavanzo di esercizio e anche l’utile o la perdita sulla rivalutazione del credito è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Se l’entità designa il contratto in valuta estera come una copertura di flussi finanziari del rischio di cambio associato all’incasso del credito, la parte dell’utile o della perdita che è determinata essere una copertura efficace è rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto, e la parte inefficace nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafo 106). L’ammontare rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio nello(gli) stesso(i) esercizio(i) in cui le variazioni nella valutazione del credito influenzano l'avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafo 111). 1261 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE F.3.5 Copertura di fair value: strumento di debito a tasso variabile L’IPSAS 29 consente a un’entità di designare una parte dell’esposizione al rischio di uno strumento di debito a tasso variabile come un elemento di copertura in una copertura del fair value? Sì. Uno strumento di debito a tasso variabile può avere un’esposizione alle variazioni del proprio fair value dovuta al rischio di credito. Esso può inoltre avere un’esposizione alle variazioni del suo fair value dovuta alle oscillazioni dei tassi d’interesse di mercato nei periodi tra cui è rideterminato il tasso di interesse variabile sullo strumento di debito. Per esempio, se lo strumento di debito prevede che i pagamenti per interessi annuali siano rideterminati ai tassi di mercato su base annua, una parte dello strumento di debito ha un’esposizione alle variazioni del fair value nel corso dell’anno. F.3.6 Copertura di fair value: Rimanenze L’IPSAS 29, paragrafo 96 a), stabilisce che una copertura del fair value è “una copertura dell’esposizione alle variazioni di fair value di un’attività o passività rilevata … che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare l’avanzo o disavanzo di esercizio”. Un’entità può designare le rimanenze, ad esempio una rimanenza di petrolio, come l’elemento coperto in una copertura di fair value dell’esposizione alle variazioni di prezzo delle rimanenze, quali il prezzo del petrolio, anche se le rimanenze sono valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo secondo quanto previsto dall’IPSAS 12 Rimanenze? Sì. Le rimanenze possono essere coperte per variazioni del fair value dovute ai cambiamenti nel prezzo del petrolio perché la variazione di fair value delle rimanenze influenzerà l’avanzo o disavanzo di esercizio quando le rimanenze sono vendute o il valore contabile è stato svalutato. Il valore contabile rettificato diventa la base di costo ai fini dell’applicazione della verifica relativa al minore tra il costo e il valore netto di realizzo stabilita dall’IPSAS 12. Lo strumento di copertura utilizzato in una copertura di fair value delle rimanenze può alternativamente qualificarsi come una copertura di flussi finanziari relativi alla vendita futura delle rimanenze. F.3.7 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: operazione programmata Per le coperture di flussi finanziari, un’operazione programmata che è soggetta a una copertura deve essere “altamente probabile”. Come si dovrebbe interpretare il termine “altamente probabile”? Il termine “altamente probabile” indica una probabilità di verificarsi molto più alta del termine “più verosimile che non”. Una valutazione della probabilità che un’operazione programmata si verifichi non si basa esclusivamente sulle intenzioni della direzione perché le intenzioni non sono verificabili. La probabilità di IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1262 un’operazione dovrebbe essere supportata da fatti osservabili e circostanze attendibili. Nel valutare la probabilità che un’operazione abbia luogo, un’entità deve considerare le seguenti circostanze: a) la frequenza di operazioni passate similari; b) l’abilità finanziaria e operativa dell’entità nello svolgere l’operazione; c) gli impegni sostanziali di risorse dedicate a una particolare attività (per esempio, l’attuazione di progetti di infrastrutture specifici); d) la misura della perdita o interruzione delle attività che potrebbe risultare se l’operazione non si verifica; e) la probabilità che le operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse possano essere utilizzate per raggiungere lo stesso scopo (per esempio, un’entità che intende raccogliere disponibilità liquide può avere diversi modi per farlo, dal finanziamento a breve termine di una banca a un’offerta di strumenti di debito), e f) il piano operativo dell’entità. Il periodo di tempo fino a quando un’operazione programmata è attesa verificarsi è a sua volta un fattore nella determinazione della probabilità. A parità di altre circostanze, più un’operazione programmata è distante nel tempo, minore è la probabilità che l’operazione sia considerata altamente probabile e maggiore è l’evidenza necessaria per poter sostenere che essa è altamente probabile. Per esempio, il verificarsi di un’operazione programmata tra cinque anni può essere meno probabile del verificarsi di un’operazione programmata tra un anno. Tuttavia, i pagamenti per interessi previsti per i prossimi vent’anni su uno strumento di debito a tasso variabile sarebbero generalmente altamente probabili se supportati da un’obbligazione contrattuale esistente. Inoltre, a parità di ogni altra circostanza, maggiore è la quantità fisica o il valore futuro di un’operazione programmata in proporzione alle operazioni dell’entità della stessa natura, minore è la probabilità che l’operazione sia considerata altrettanto altamente probabile e maggiore è l’evidenza necessaria per sostenere l’affermazione per cui essa è da considerare altamente probabile. Per esempio, generalmente sarebbero necessarie meno evidenze per sostenere vendite programmate di 100.000 unità nel mese successivo rispetto a 950.000 unità nello stesso mese se le vendite recenti sono state in media di 950.000 unità al mese per gli ultimi tre mesi. Una storia pregressa di designazioni di coperture di operazioni programmate seguite dalla successiva determinazione che tali operazioni programmate non sono più attese verificarsi, chiamerebbe in questione sia la capacità di un’entità di prevedere accuratamente le operazioni programmate, sia l’opportunità di utilizzare in futuro la contabilizzazione di copertura per operazioni programmate similari. 1263 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE F.3.8 Designazione retroattiva delle coperture L’IPSAS 29 consente a un’entità di designare retroattivamente la relazione di copertura? No. La designazione della relazione di copertura ha effetto prospetticamente dalla data in cui tutti i criteri per la contabilizzazione di copertura dell’IPSAS 29, paragrafo 98, sono soddisfatti. In particolare, la contabilizzazione di copertura può essere applicata soltanto a partire dalla data in cui l’entità ha completato la documentazione necessaria della relazione di copertura, inclusi l’identificazione dello strumento di copertura, il relativo elemento o l’operazione coperto, la natura del rischio oggetto di copertura, e come l’entità valuterà l’efficacia della copertura. F.3.9 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: designazione all’inizio della copertura L’IPSAS 29 consente a un’entità di designare e formalmente documentare un contratto derivato come uno strumento di copertura dopo avere sottoscritto un contratto derivato? Sì, prospetticamente. Ai fini della contabilizzazione di copertura, l’IPSAS 29 dispone che uno strumento di copertura sia designato e formalmente documentato come tale dall’inizio della relazione di copertura (IPSAS 29, paragrafo 98); in altri termini non è consentito designare retroattivamente una relazione di copertura. Inoltre, esso preclude di designare una relazione di copertura soltanto per una parte del periodo di tempo per cui lo strumento di copertura rimane in circolazione (IPSAS 29, paragrafo 84). Tuttavia, esso non prevede che lo strumento di copertura sia acquisito all’inizio della relazione di copertura. F.3.10 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: identificazione di una operazione programmata di copertura Può un’operazione programmata essere identificata come l’acquisto o la vendita delle ultime 15.000 unità di un prodotto in un periodo specifico o come una percentuale di acquisti e vendite durante un periodo specifico? No. L’operazione programmata coperta deve essere identificata e documentata con specificità sufficiente in modo che quando l’operazione si verifica, sia chiaro se si tratta o meno dell’operazione coperta. Quindi, un’operazione programmata può essere identificata come la vendita delle prime 15.000 unità di un prodotto specifico in un periodo di tre mesi specificato, ma non potrebbe essere identificata come la vendita delle ultime 15.000 unità di tale prodotto in un periodo di tre mesi perché le ultime 15.000 unità non possono essere identificate quando sono vendute. Per la stessa ragione, un’operazione programmata non può essere specificata esclusivamente come una percentuale di vendite o di acquisti in un periodo. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1264 F.3.11 Copertura di un flusso finanziario: documentazione della tempistica dell’operazione programmata In caso di copertura di un’operazione programmata, la documentazione della relazione di copertura che è richiesta all’inizio della copertura dovrebbe identificare la data, o il periodo di tempo, in cui ci si attende che l’operazione programmata abbia luogo? Sì. Per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura, la copertura deve far riferimento a un rischio specifico identificato e designato (IPSAS 29, paragrafo AG151) e deve essere possibile valutare la sua efficacia attendibilmente (IPSAS 29, paragrafo 98 d)). Inoltre, l’operazione programmata coperta deve essere altamente probabile (IPSAS 29, paragrafo 98 c)). Per soddisfare questi criteri, un’entità non è tenuta a prevedere e documentare la data precisa in cui ci si attende che un’operazione programmata abbia luogo. Tuttavia, bisogna identificare e documentare il periodo di tempo durante il quale ci si attende che l’operazione programmata abbia luogo entro un lasso di tempo ragionevolmente specifico e generalmente limitato rispetto alla data più probabile, come base per valutare l’efficacia della copertura. Per stabilire che la copertura sarà altamente efficace secondo le disposizioni dell’IPSAS 29, paragrafo 98 d), è necessario assicurarsi che le variazioni di fair value dei flussi finanziari attesi siano compensate dalle variazioni di fair value dello strumento di copertura e questa verifica può essere soddisfatta soltanto se i tempi dei flussi finanziari sono contigui. Se non ci si attende più che l’operazione programmata si verifichi, la contabilizzazione di copertura cessa secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 112 c). F.4 Efficacia della copertura F.4.1 Copertura al netto delle imposte La copertura è spesso effettuata al netto delle imposte. L’efficacia della copertura è valutata al netto delle imposte? L’IPSAS 29 consente, ma non richiede, una valutazione dell’efficacia della copertura al netto delle imposte. Se la copertura è effettuata al netto delle imposte, essa è designata come tale all’inizio, in quanto parte della documentazione formale della relazione e della strategia di copertura. F.4.2 Efficacia della copertura: valutazione complessiva L’IPSAS 29, paragrafo 98 b), dispone che la copertura sia prevista come altamente efficace. L’efficacia della copertura attesa dovrebbe essere valutata separatamente per ciascun esercizio o cumulativamente per tutta la durata della relazione di copertura? L’efficacia della copertura attesa può essere valutata su una base cumulativa se la copertura è stata così designata e tale condizione è incorporata nell’appropriata documentazione formale relativa alla copertura. Quindi anche se una copertura non è attesa essere altamente efficace in un particolare esercizio, la contabilizzazione di 1265 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE copertura non è preclusa se ci si attende che l’efficacia rimanga sufficientemente alta per tutta la durata della relazione di copertura. Tuttavia, qualsiasi inefficacia deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando si verifica. Per esempio: un’entità designa un interest rate swap al tasso LIBOR come copertura di un finanziamento il cui tasso d’interesse è un tasso basato sul Regno Unito maggiorato di un certo margine. Il tasso del Regno Unito varia, forse, una volta ogni trimestre o anche meno, con incrementi di 25-50 punti base, mentre il LIBOR varia quotidianamente. In un periodo di 1-2 anni, la copertura è attesa essere quasi perfetta. Tuttavia, ci saranno trimestri in cui il tasso d’interesse del Regno Unito non varia affatto, mentre il LIBOR avrà subito variazioni significative. Ciò non precluderebbe necessariamente una contabilizzazione di copertura. F.4.3 Efficacia della copertura: rischio di credito della controparte Un’entità deve considerare la probabilità di inadempienza della controparte dello strumento di copertura nel valutare l’efficacia della copertura? Sì. Un’entità non può ignorare se sarà in grado di incassare tutti gli importi dovuti secondo le disposizioni contrattuali dello strumento di copertura. Nel valutare l’efficacia, sia all’inizio della copertura, sia su base continuativa, l’entità considera il rischio che la controparte dello strumento di copertura sia inadempiente rispetto a qualsiasi pagamento contrattuale dovuto all’entità. Un’entità non sarebbe in grado di concludere che la relazione di copertura, nella copertura di un flusso finanziario, sia attesa essere altamente efficace nell’ottenimento dei flussi finanziari compensativi, se diventa probabile l’inadempimento di una controparte. Di conseguenza, la contabilizzazione di copertura verrebbe cessata. In una copertura di fair value, se c’è un cambiamento nel merito creditizio della controparte, il fair value dello strumento di copertura subirà una variazione, che influisce sulla determinazione dell’efficacia della relazione di copertura e sulla sua capacità di qualificarsi per una contabilizzazione di copertura su base continuativa. F.4.4 Efficacia della copertura: verifiche dell'efficacia Come bisogna valutare l’efficacia della copertura al fine di soddisfare le condizioni per la contabilizzazione di copertura sia inizialmente, sia su base continuativa? L’IPSAS 29 non fornisce indicazioni specifiche in merito a come effettuare le verifiche di efficacia. L’IPSAS 29 specifica che una copertura è normalmente considerata altamente efficace soltanto se a) all’inizio e in periodi successivi, la copertura è prevista essere altamente efficace nel realizzare una compensazione nelle variazioni di fair value o nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto durante il periodo per il quale la copertura è designata, e b) i risultati effettivi rientrano in una gamma dell’80-125 per cento. L’IPSAS 29, paragrafo AG145, afferma inoltre che l’aspettativa di cui al punto a) può essere dimostrata in diversi modi. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1266 L’appropriatezza di un determinato criterio di valutazione dell’efficacia della copertura dipenderà dalla natura del rischio coperto e dal tipo di strumento di copertura utilizzato. Il criterio di valutazione dell’efficacia deve essere ragionevole e conforme ad altre coperture similari a meno non siano esplicitamente giustificati criteri diversi. All’inizio della copertura un’entità deve documentare come ne sarà valutata l’efficacia e deve quindi applicare tale verifica di efficacia in modo uniforme per la durata della copertura. Possono essere utilizzate diverse tecniche matematiche per valutare l’efficacia della copertura, inclusa l’analisi dei quozienti, ossia un confronto tra gli utili e le perdite della copertura con gli utili e le perdite relative all’elemento coperto in un determinato momento, e tecniche di valutazione statistica come le analisi di regressione. Se si utilizza l’analisi di regressione, le politiche documentate dell’entità per la valutazione dell’efficacia devono specificare come saranno valutati i risultati della regressione. F.4.5 Efficacia della copertura: compensazione inferiore al 100 per cento Se una copertura di un flusso finanziario è considerata altamente efficace perché il rischio effettivo compensato rientra nella gamma di scostamento della compensazione consentita dell’80-125 per cento, l’utile o la perdita sulla parte inefficace della copertura è rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto? No. L’IPSAS 29, paragrafo 106 a), indica che soltanto la parte efficace è rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto. L’IPSAS 29, paragrafo 106 b), dispone che la parte inefficace sia rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. F.4.6 Assunti di copertura perfettamente efficace Se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell’intera attività o passività coperta o dell’operazione programmata coperta sono le stesse, un’entità può assumere che l’efficacia della copertura sia perfetta senza verificarne ulteriormente l’efficacia? No. L’IPSAS 29, paragrafo 98 e), stabilisce che un’entità deve valutare l’efficacia della copertura in base a un criterio di continuità. Non può assumere la piena efficacia della copertura anche se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell’elemento coperto sono le stesse, poiché l’inefficacia della copertura può risultare da altri attributi, quali la liquidità degli strumenti o il loro rischio di credito (IPSAS 29, paragrafo AG150). Può, tuttavia, designare soltanto la copertura di alcuni dei rischi dell’esposizione complessiva, migliorando quindi l’efficacia della relazione di copertura. Per esempio, nella copertura del fair value di uno strumento di debito, se lo strumento di copertura derivato ha un rischio di credito equivalente alla classe di rating AA, l’entità può designare una copertura soltanto per il rischio relativo alle oscillazioni dei tassi d’interesse per la parte con rating AA, nel cui caso le variazioni nello spread creditizio generalmente non incideranno sull’efficacia della copertura. 1267 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE F.5 Coperture di flussi finanziari F.5.1 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: attività monetaria non derivata o passività monetaria non derivata utilizzata come strumento di copertura Se un’entità designa un’attività monetaria non derivata come una copertura di flussi finanziari in valuta estera a copertura del rimborso del capitale di una passività monetaria non derivata, le differenze di cambio sull’elemento coperto devono essere rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 4, paragrafo 32) e le differenze di cambio sullo strumento di copertura nell’attivo netto/patrimonio netto fino al rimborso della passività (IPSAS 29, paragrafo 106)? No. Le differenze di cambio sull’attività e sulla passività monetaria sono entrambe rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio nel periodo in cui si verificano (IPSAS 4, paragrafo 32). L’IPSAS 29, paragrafo AG116, specifica che se sussiste una relazione di copertura tra un’attività monetaria non derivata e una passività monetaria non derivata, le variazioni di fair value di tali strumenti finanziari sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio. F.5.2 Coperture di flussi finanziari: risultato di uno strumento di copertura (1) L’Entità A ha una passività a tasso variabile di UM 1.000 in scadenza tra cinque anni. Essa sottoscrive un interest rate swap che riceve un tasso variabile e paga un tasso fisso della durata di cinque anni nella stessa valuta e alle stesse condizioni principali della passività, al fine di coprire l’esposizione ai flussi finanziari di interesse variabili sulla passività a tasso variabile, attribuibile al rischio di tasso di interesse. All’inizio, il fair value dello swap è pari a zero. Successivamente, si verifica un aumento di UM 49 del fair value dello swap. Questo aumento consiste in una variazione di UM 50 derivante da un aumento nei tassi di interesse di mercato e in una diminuzione di UM 1 derivante da un aumento nel rischio di credito della controparte dello swap. Non c’è una variazione del fair value della passività a tasso variabile, ma il fair value (valore attuale) dei flussi finanziari futuri necessari per compensare l’esposizione ai flussi finanziari variabili per gli interessi sulla passività aumenta di UM 50. Assumendo che l’Entità A determini che la copertura è ancora altamente efficace, sussiste un’inefficacia che deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio? No. Una copertura del rischio di tasso di interesse non è pienamente efficace se parte del cambiamento del fair value del derivato è attribuibile al rischio di credito della controparte (IPSAS 29, paragrafo AG150). Tuttavia, poiché l’Entità A determina che la relazione di copertura è ancora altamente efficace, rileva la parte efficace della variazione di fair value dello swap, cioè la variazione netta di fair value di UM 49, nell’attivo netto/patrimonio netto. Non vi è addebito nell’avanzo o disavanzo di IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1268 esercizio per le variazioni di fair value dello swap attribuibili al deterioramento della qualità del credito della controparte dello swap, perché la variazione complessiva del valore attuale dei flussi finanziari futuri necessari per compensare l’esposizione ai flussi finanziari di interesse variabili sull’elemento coperto, ossia UM 50, supera la variazione complessiva del valore dello strumento di copertura, ossia UM 49. Dare Swap UM 49 Avere Attivo netto/patrimonio netto UM 49 Se l’Entità A conclude che la copertura non è più altamente efficace, interrompe la contabilizzazione di copertura prospetticamente, a partire dalla data in cui la copertura ha cessato di essere altamente efficace secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 112. Cambierebbe la risposta se il fair value dello swap invece aumentasse a UM 51 di cui UM 50 risultanti dall’aumento dei tassi di interesse di mercato e UM 1 da una diminuzione del rischio di credito della controparte dello swap? Sì. In questo caso c’è un accredito nell’avanzo o disavanzo di esercizio di UM 1 per la variazione di fair value dello swap attribuibile al miglioramento della qualità del credito della controparte dello swap. Questo accade perché la variazione complessiva del valore dello strumento di copertura, ossia UM 51, supera la variazione cumulativa del valore attuale dei flussi finanziari futuri necessari per compensare l’esposizione ai flussi finanziari di interesse variabili sull’elemento coperto, ossia UM 50. La differenza di UM 1 rappresenta l’inefficacia in eccesso attribuibile allo strumento di copertura derivato, lo swap, ed è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Dare Swap UM 51 Avere Attivo netto/patrimonio netto UM 50 Avere Avanzo o disavanzo di esercizio F.5.3 UM 1 Coperture di flussi finanziari: risultato di uno strumento di copertura (2) Il 30 settembre 20X1, l’Entità A copre le vendite di 24 barili di petrolio previsti per il 1° marzo 20X2 sottoscrivendo un contratto forward a breve termine su 24 barili di petrolio. Il contratto prevede il regolamento netto in disponibilità liquide determinato come la differenza tra il prezzo a pronti futuro del petrolio quotato su una determinata borsa merci e UM 1.000. L’Entità A prevede di vendere il petrolio su un mercato locale diverso. L’Entità A determina che il contratto forward è una copertura efficace della vendita prevista e che le altre condizioni per la contabilizzazione di copertura sono soddisfatte. Verifica l’efficacia della copertura confrontando l’intera variazione del fair value del contratto forward con la variazione del fair value dei flussi finanziari in entrata attesi. Al 31 dicembre, il prezzo a pronti del petrolio è aumentato sia sul mercato locale, sia sulla borsa merci. L’aumento del prezzo sul mercato locale supera l’aumento registrato sulla borsa merci. Di conseguenza, il valore attuale dei flussi finanziari in entrata attesi dalla 1269 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE vendita sul mercato locale è di UM 1.100. Il fair value del contratto forward dell’Entità A è negativo per UM 80. Assumendo che l’Entità A determini che la copertura è ancora altamente efficace, sussiste un’inefficacia che deve essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio? No. In una copertura di un flusso finanziario, l’inefficacia non è rilevata in bilancio se la variazione cumulativa nel fair value dei flussi finanziari coperti supera la variazione complessiva del valore dello strumento di copertura. In questo caso, la variazione complessiva del fair value del contratto forward è di UM 80, mentre il fair value della variazione complessiva dei flussi finanziari attesi sull’elemento coperto è di UM 100. Poiché il fair value della variazione complessiva dei flussi finanziari futuri attesi sull’elemento coperto dall’inizio della copertura supera la variazione complessiva di fair value dello strumento di copertura (in termini assoluti), nessuna parte dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafo 106 b)). Poiché l’Entità A determina che la relazione di copertura è ancora altamente efficace, essa addebita l’intera variazione del fair value del contratto forward (UM 80) nell’attivo netto/patrimonio netto. Dare Attivo netto/patrimonio netto Avere Contratti forward UM 80 UM 80 Se l’Entità A conclude che la copertura non è più altamente efficace, interrompe la contabilizzazione di copertura prospetticamente, a partire dalla data in cui la copertura cessa di essere altamente efficace secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, paragrafo 112. F.5.4 Coperture di flussi finanziari: un’operazione programmata si verifica prima del periodo specificato Un’entità designa un derivato come uno strumento di copertura in una copertura di un flusso finanziario di una operazione programmata, come una vendita programmata di una commodity . La relazione di copertura soddisfa tutte le condizioni per la contabilizzazione di copertura, incluso il requisito relativo all’identificazione e alla documentazione in merito al periodo in cui ci si attende che l’operazione si verifichi entro un lasso di tempo ragionevolmente specifico e limitato (vedere Domanda F.2.17). Se, in un periodo successivo, ci si attende che l’operazione programmata si verifichi in un periodo precedente rispetto a quanto originariamente previsto, può l’entità concludere che questa operazione è la stessa di quella che era designata come coperta? Sì. La variazione nei tempi dell’operazione programmata non influisce sulla validità della designazione. Tuttavia, essa può condizionare la valutazione dell’efficacia della relazione di copertura. Inoltre, per continuare a qualificarsi come strumento di copertura , lo strumento di copertura dovrebbe essere designato come tale per tutta la sua vita residua(vedere IPSAS 29, paragrafo 84, e Domanda F.2.17). IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1270 F.5.5 Coperture di flussi finanziari: valutazione dell’efficacia di una copertura di un’operazione programmata in uno strumento di debito Un investimento programmato in un’attività fruttifera o un’emissione programmata di una passività onerosa crea un’esposizione dei flussi finanziari alle variazioni dei tassi d’interesse perché i pagamenti relativi agli interessi saranno basati sul tasso di mercato esistente quando si verifica l’operazione programmata. La finalità della copertura di un flusso finanziario dell’esposizione alle variazioni del tasso di interesse è quella di compensare gli effetti delle variazioni future dei tassi di interesse in modo da ottenere un unico tasso fisso, di solito il tasso che esisteva all’inizio della copertura che corrisponde alle condizioni e ai tempi dell’operazione programmata. Durante il periodo della copertura, non è possibile determinare quale sarà il tasso di interesse di mercato per l’operazione programmata al momento in cui la copertura è terminata o quando l’operazione programmata si verifica. In questo caso, come si determina e si valuta l’efficacia della copertura? Durante questo periodo, l’efficacia può essere valutata sulla base delle variazioni dei tassi di interesse tra la data di designazione e la data intermedia di valutazione dell’efficacia. I tassi di interesse utilizzati per effettuare questa valutazione sono i tassi di interesse che corrispondono alle condizioni e all’occorrenza dell’operazione programmata che esistevano all’inizio della copertura e che esistono alla data di valutazione come evidenziato dalla struttura a termine dei tassi d’interesse. Generalmente non sarà sufficiente confrontare semplicemente i flussi finanziari dell’elemento coperto con i flussi finanziari generati dallo strumento di copertura derivato a mano a mano che sono corrisposti o ricevuti, poiché tale approccio ignora le aspettative dell’entità in merito alla possibilità che i flussi finanziari siano compensati in periodi successivi e che ci sia una conseguente inefficacia. La discussione che segue illustra il meccanismo per determinare la copertura di un flusso finanziario e valutarne l’efficacia. A fini esemplificativi, si assuma che un’entità preveda di emettere fra tre mesi uno strumento di debito di UM 100.000 a un anno. Lo strumento pagherà interessi trimestralmente e rimborserà il capitale alla scadenza. L’entità è esposta agli aumenti del tasso di interesse e determina una copertura dei flussi finanziari di interesse del debito sottoscrivendo un contratto interest rate swap del tipo a inizio differito (forward starting). Lo swap ha scadenza di un anno e inizierà fra tre mesi per coincidere con la tempistica dell’emissione dello strumento di debito programmata. L’entità corrisponderà un tasso fisso e riceverà un tasso variabile; l’entità designa come rischio coperto la componente di interessi basata sul tasso LIBOR nell’emissione programmata del debito. Curva dei rendimenti La curva dei rendimenti fornisce le basi per calcolare i flussi finanziari futuri e il fair value di tali flussi finanziari all’inizio e nel corso della relazione di 1271 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE copertura. È basata sui rendimenti di mercato attuali applicabili ad obbligazioni di riferimento negoziate sul mercato. I rendimenti di mercato sono convertiti in tassi di interesse a pronti (“tassi a pronti” o “tassi zero coupon”) eliminando l’effetto del pagamento delle cedole sul rendimento di mercato. I tassi a pronti sono utilizzati per attualizzare i flussi finanziari futuri, come i pagamenti di capitale e interessi, calcolandone il fair value. I tassi a pronti sono anche utilizzati per calcolare i tassi a termine che sono a loro volta utilizzati per calcolare i flussi finanziari futuri stimati e variabili. La relazione tra i tassi a pronti e i tassi a termine relativi a un periodo è illustrata dalla seguente formula: Relazione tassi a pronti-a termine (1 + SR t ) t –1 F= (1 + SR t–1) t–1 dove F = tasso a termine (%) SR = tasso a pronti (%) t = periodo di tempo (per esempio 1, 2, 3, 4, 5) Inoltre, ai fini della presente esemplificazione, si assuma che all’inizio della copertura la struttura a termine dei tassi di interesse trimestrali utilizzando la capitalizzazione trimestrale sia la seguente. Curva dei rendimenti all’inizio – (inizio del periodo 1) Periodi a termine 1 2 3 4 5 Tassi a pronti 3,75% 4,50% 5,50% 6,00% 6,25% Tassi a termine 3,75% 5,25% 7,51% 7,50% 7,25% I tassi a termine per un periodo sono calcolati sulla base dei tassi a pronti per le scadenze applicabili. Per esempio, il tasso a termine attuale per il Periodo 2 calcolato utilizzando la formula di cui sopra è pari a [1,0450 2 / 1,0375] - 1 = 5,25 per cento. Il tasso a termine attuale a un periodo per il Periodo 2 è diverso dal tasso a pronti attuale per il Periodo 2, poiché il tasso a pronti è un tasso di interesse dall’inizio del Periodo 1 (a pronti) alla fine del Periodo 2, mentre il tasso a termine è un tasso di interesse che va dall’inizio del Periodo 2 alla fine del Periodo 2. Elemento coperto In questo esempio, l’entità prevede di emettere fra tre mesi uno strumento di debito a un anno di UM 100.000 con pagamenti di interesse trimestrali. L’entità è esposta agli aumenti dei tassi di interesse e vorrebbe eliminare l’effetto sui flussi finanziari delle variazioni dei tassi di interesse che possono verificarsi prima che abbia luogo l’operazione programmata. Se tale rischio è eliminato, l’entità otterrà un tasso di interesse sull’emissione dello strumento di debito che è pari al tasso cedolare a termine a un anno attualmente disponibile sul mercato fra tre mesi. Tale tasso IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1272 cedolare a termine, che è diverso dal semplice tasso a termine (a pronti), è del 6,86 per cento, calcolato in base alla struttura a termine dei tassi di interesse esposta in precedenza. È il tasso di interesse di mercato che esiste all’inizio della copertura, date le condizioni dello strumento di debito programmato. Ciò comporta un fair value dello strumento di debito quotato alla pari al momento dell’emissione. All’inizio della relazione di copertura, i flussi finanziari attesi dello strumento di debito possono essere calcolati sulla base della struttura esistente dei tassi di interesse. A tal fine, si assume che i tassi di interesse non cambino e che il debito sarebbe emesso al 6,86 per cento all’inizio del Periodo 2. In questo caso, i flussi finanziari e il fair value dello strumento di debito all’inizio del Periodo 2 sarebbero i seguenti. Emissione di un debito a tasso fisso Inizio del periodo 2 – Nessuna variazione dei tassi (tassi a pronti basati sui tassi a termine) Totale Periodi a termine originari 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Tassi a pronti 5,25% 6,38% 6,75% 6,88 % Tassi a termine 5,25% 7,51% 7,50% 7,25 % UM UM UM UM 1.716 1.716 Periodi rimanenti UM Flussi finanziari: Interessi fissi del 6,86% 1.716 1.716 100.0 00 Capitale Fair value: Interessi 6.592 Capitale 93.408 Totale 1.694 1.663 1.632 1.603 93.408(a ) 100.000 (a) UM 100.000 / (1 + [0,0688 / 4])4 Poiché si assume che i tassi di interesse non cambino, il fair value degli importi relativi a capitale e interessi è uguale al valore alla pari dell’operazione programmata. Gli importi del fair value sono calcolati sulla base dei tassi a pronti che esistono all’inizio della copertura per tutti i periodi applicabili in cui i flussi finanziari si verificherebbero nel caso in cui il debito fosse stato emesso alla data dell’operazione programmata. Essi riflettono l’effetto dell’attualizzazione di tali flussi finanziari sulla base dei periodi che rimarranno successivamente all’emissione dello strumento di debito. Per esempio, il tasso a pronti del 6,38 per cento è utilizzato per attualizzare il flusso finanziario per interessi pagabile nel Periodo 3, ma è 1273 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE attualizzato soltanto per due periodi, in quanto si verificherà due periodi dopo l’operazione programmata. I tassi di interesse a termine sono gli stessi evidenziati in precedenza in quanto si assume che non ci siano variazioni dei tassi di interesse. I tassi a pronti sono diversi ma non sono realmente cambiati. Essi rappresentano i tassi a pronti relativi a un periodo a termine e sono basati sui tassi a termine applicabili. Strumento di copertura La finalità della copertura è di ottenere un tasso di interesse complessivo sull’operazione programmata e sullo strumento di copertura pari al 6,86 per cento, che è il tasso di mercato all’inizio della copertura per i periodi che vanno dal Periodo 2 al Periodo 5. Questa finalità è conseguita sottoscrivendo un contratto di interest rate swap del tipo a inizio differito (forward starting), a un tasso fisso del 6,86 per cento. Sulla base della struttura dei tassi di interesse a termine esistente all’inizio della copertura, l’interest rate swap avrà tale tasso. All’inizio della copertura, il fair value dei pagamenti a tasso fisso sull’interest rate swap sarà pari al fair value dei pagamenti a tasso variabile, determinando un fair value dell’interest rate swap pari a zero. I flussi finanziari attesi dell’interest rate swap e i relativi importi del fair value sono riportati di seguito: Interest rate swap Totale Periodi a termine originari 1 2 3 4 5 1 2 3 4 UM UM UM UM Interesse fisso del 6,86% 1.716 1.716 1.716 1.716 Interesse variabile previsto 1.313 1.877 1.876 1.813 Previsioni in base ai tassi a termine 5,25% 7,51% 7,50% 7,25% (403) 161 160 97 5,25% 6,38% 6,75% 6,88% Periodi rimanenti UM Flussi finanziari: Interessi netti Fair value : Tasso attualizzazione (a pronti) di Interessi fissi 6.592 1.694 1.663 1.632 1.603 Interessi previsti 6.592 1.296 1.819 1.784 1.693 variabili IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1274 SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Interest rate swap Totale Fair value dell’interest rate swap 0 (398) 156 152 90 All’inizio della copertura, il tasso fisso sullo swap a termine è pari al tasso fisso che l’entità riceverebbe se potesse emettere lo strumento di debito fra tre mesi alle condizioni che esistono oggi. Valutazione dell’efficacia della copertura Se i tassi di interesse variano nel periodo in cui la copertura è in essere, l’efficacia della copertura può essere valutata in modi diversi. Si assuma che i tassi di interesse cambino immediatamente prima che il debito sia emesso all’inizio del Periodo 2. Curva dei rendimenti - I tassi aumentano di 200 punti base Periodi a termine 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Tassi a pronti 5,75% 6,50% 7,50% 8,00% Tassi a termine 5,75% 7,25% 9,51% 9,50% Periodi rimanenti In base al nuovo scenario dei tassi di interesse, il fair value dell’interest rate swap che riceve a tasso variabile e paga il 6,86 per cento a tasso fisso, che era stato designato come uno strumento di copertura, sarebbe il seguente. Fair value dell’interest rate swap Totale Periodi termine originari a 1 2 3 4 5 1 2 3 4 UM UM UM UM Interesse fisso del 6,86% 1.716 1.716 1.716 1.716 Interessi variabili previsti 1.438 1.813 2.377 2.376 5,25% 7,25% 9,51% 9,50% Periodi rimanenti UM UM Flussi finanziari: Previsioni in base ai nuovi tassi a termine 1275 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Fair value dell’interest rate swap Totale Interessi netti (279) 97 661 660 5,75% 6,50% 7,50% 8,00% Fair value: Nuovo tasso di attualizzazione (a pronti) Interesse fisso 6.562 1.692 1.662 1.623 1.585 Interesse variabile previsto 7.615 1.417 1.755 2.248 2.195 Fair value degli interessi netti 1.053 (275) 93 625 610 Per calcolare l’efficacia della copertura, è necessario determinare la variazione del valore attuale dei flussi finanziari o del valore dell’operazione programmata coperta. Esistono almeno due metodi per effettuare questa valutazione. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1276 SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Metodo A Calcolo della variazione di fair value del debito Totale Periodi a termine originari 1 Periodi rimanenti UM 2 3 4 5 1 2 3 4 UM UM UM UM 1.716 1.716 1.716 Flussi finanziari: Interesse fisso del 6,86% Capitale 1.716 100.000 Fair value: Nuovo tasso di attualizzazione (a pronti) Interesse 6.562 Capitale 92.385 Totale 98.947 Fair value all’inizio Differenza di fair value (a) 5,75% 6,50% 1.692 1.662 7,50% 8,00% 1.623 1.585 92.385(a) 100.000 (1.053) UM 100.000 / (1 + [0,08 / 4])4 In base al metodo A, si effettua un calcolo del fair value, fondato sul nuovo scenario dei tassi di interesse, dei debiti con tassi di interesse uguali al tasso cedolare che esisteva all’inizio della relazione di copertura (6,86 per cento). Questo fair value è confrontato con il fair value atteso dall’inizio del Periodo 2 che era stato calcolato sulla base della struttura a termine dei tassi di interesse esistente all’inizio della relazione di copertura, come illustrato in precedenza, per determinare le variazioni del fair value. Si noti che la differenza tra la variazione del fair value dello swap e la variazione del fair value atteso del debito in questo esempio si compensano perfettamente, in quanto le condizioni dello swap e dell’operazione programmata coincidono esattamente. Metodo B Calcolo della variazione di fair value dei flussi finanziari Totale Periodi a termine originali 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Tasso di mercato all’inizio 6,86% 6,86% 6,86% 6,86% Tasso a termine attuale 5,75% 7,25% 9,51% 9,50% Differenza di tasso 1,11% (0,39%) (2,64%) (2,64%) UM 279 (UM 97) (UM 661) (UM 660) Periodi rimanenti Differenza di flussi finanziari 1277 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Metodo B Calcolo della variazione di fair value dei flussi finanziari Totale (capitale x tasso) Tasso di attualizzazione (a pronti) 5,75% Fair value della differenza (UM 1.053) 6,50% 7,50% 8,00% UM 275 (UM 93) (UM 625) (UM 610) Secondo il metodo B, il valore attuale della variazione dei flussi finanziari è calcolato sulla base della differenza tra i tassi di interesse a termine per i periodi applicabili alla data di valutazione dell’efficacia e il tasso di interesse che sarebbe stato ottenuto se il debito fosse stato emesso al tasso di mercato esistente all’inizio della copertura. Quest’ultimo è il tasso cedolare a termine a un anno fra tre mesi. Il valore attuale della variazione dei flussi finanziari è calcolato sulla base dei tassi a pronti attuali esistenti alla data di valutazione dell’efficacia per i periodi applicabili in cui ci si attende che i flussi finanziari si verifichino. Questo metodo potrebbe anche essere definito come il metodo dello “swap teorico” (o metodo del “derivato ipotetico”) perché il confronto è tra il tasso fisso coperto sul debito e il tasso variabile attuale, che equivale a confrontare i flussi finanziari sulla parte fissa e sulla parte variabile di un interest rate swap. Come evidenziato in precedenza, la differenza tra le variazioni del fair value dello swap e il cambiamento nel valore attuale dei flussi finanziari in questo esempio si compensano esattamente, in quanto le condizioni coincidono. Altre considerazioni Esiste un ulteriore calcolo che dovrebbe essere effettuato per determinare l’inefficacia, prima della data prevista, dell’operazione programmata, che non è stato considerato ai fini della presente illustrazione. La differenza di fair value è stata determinata, in ciascuno degli esempi, a partire dalla data attesa dell’operazione programmata immediatamente prima dell’operazione programmata, ossia all’inizio del Periodo 2. Se la valutazione dell’efficacia della copertura è fatta prima che l’operazione programmata si verifichi, la differenza dovrebbe essere attualizzata alla data corrente per calcolare l’importo a consuntivo dell’inefficacia. Per esempio, se la data di valutazione cadesse un mese dopo che è stata stabilita la relazione di copertura e l’operazione programmata è ora attesa verificarsi tra due mesi, per calcolare il fair value effettivo l’importo dovrebbe essere attualizzato per i due mesi rimanenti prima che l’operazione programmata sia attesa verificarsi. Questo passaggio non sarebbe necessario negli esempi illustrati in precedenza in quanto non sussisteva alcuna inefficacia. Pertanto, l’ulteriore attualizzazione degli importi, che si sarebbero compensati integralmente, non avrebbe cambiato il risultato. Secondo il metodo B, l’inefficacia è calcolata sulla base della differenza tra i tassi di interesse cedolari a termine per i periodi applicabili alla data di valutazione dell’efficacia e il tasso di interesse che sarebbe stato ottenuto se il debito fosse stato IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1278 emesso al tasso di mercato esistente all’inizio della copertura. Determinare la variazione dei flussi finanziari in base alla differenza tra i tassi di interesse a termine esistenti all’inizio della copertura e i tassi a termine esistenti alla data di valutazione dell’efficacia, non è appropriato se l’obiettivo della copertura è di stabilire un unico tasso fisso per una serie di pagamenti di interessi programmati. Questa finalità è soddisfatta coprendo le esposizioni con un interest rate swap come illustrato nell’esempio precedente. Il tasso di interesse fisso sullo swap è un tasso di interesse misto composto da tassi a termine per tutta la vita del contratto di swap. A meno che la curva dei rendimenti non sia piatta, il confronto tra le esposizioni ai tassi di interesse a termine nel corso della vita dello swap e il tasso fisso sullo swap determinerà flussi finanziari differenti i cui fair value sono uguali soltanto all’inizio della relazione di copertura. Questa differenza è illustrata nella tabella seguente. Totale Periodi a termine originari 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Tasso a termine all’inizio 5,25% 7,51% 7,50% 7,25% Tasso a termine attuale 5,75% 7,25% 9,51% 9,50% Differenza di tasso (0,50%) 0,26% (2,00%) (2,25%) Differenza di flussi finanziari (capitale x tasso) (UM 125) UM 64 (UM 501) (UM 563) 5,75% 6,50% 7,50% 8,00% (UM 123) UM 62 (UM 474) (UM 520) Periodi rimanenti Tasso di attualizzazione (a pronti) Fair value della differenza (UM 1.055) Fair value dell’interest rate swap Inefficacia UM 1.053 (UM 2) Se la finalità della copertura è quella di ottenere i tassi a termine che esistevano all’inizio della copertura, l’interest rate swap è inefficace perché lo swap ha un unico tasso cedolare fisso misto che non compensa una serie di tassi di interesse a termine diversi. Tuttavia, se l’obiettivo della copertura è quello di ottenere il tasso cedolare a termine esistente all’inizio della copertura, lo swap è efficace, e il confronto basato sulla differenza tra i tassi di interesse a termine fa presumere l’esistenza di inefficacia quando invece potrebbe non esservene. Il calcolo dell’inefficacia basato sulla differenza tra i tassi di interesse a termine esistenti all’inizio della copertura e i tassi a termine esistenti alla data di valutazione dell’efficacia sarebbe una valutazione appropriata dell’inefficacia se la finalità della copertura fosse quella di bloccare quei tassi di interesse a termine. In tal caso, lo strumento di copertura appropriato sarebbe rappresentato da una serie di contratti forward ciascuno dei quali con scadenza alla data di ricalcolo del prezzo corrispondente alla data delle operazioni programmate. 1279 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Si deve inoltre notare che sarebbe inappropriato confrontare soltanto i flussi finanziari variabili sull’interest rate swap con i flussi finanziari nel debito che sarebbero generati dai tassi di interesse a termine. Tale metodologia ha l’effetto di valutare l’inefficacia soltanto su una parte del derivato e l’IPSAS 29 non consente la suddivisione di un derivato ai fini della valutazione dell’efficacia in questa situazione (IPSAS 29, paragrafo 83). Si rileva, tuttavia, che se il tasso di interesse fisso sull’interest rate swap è pari al tasso fisso che sarebbe stato ottenuto sul debito all’inizio, non ci sarebbe inefficacia assumendo che non ci siano differenze nei termini e che non ci siano cambiamenti nel rischio di credito o che questo non sia designato nella relazione di copertura. F.5.6 Coperture di flussi finanziari: impegno irrevocabile ad acquistare immobili, impianti e macchinari in una valuta estera L’Entità A ha la valuta locale (VL) come propria valuta funzionale e come moneta di presentazione. Il 30 giugno 20X1, sottoscrive un contratto forward su cambi per ricevere 100.000 in valuta estera (VE) e consegnare 109.600 in valuta locale (VL) al 30 giugno 20X2 a un costo iniziale e a un fair value pari a zero. L’entità designa il contratto forward su cambi come uno strumento di copertura in una copertura di un flusso finanziario di un impegno irrevocabile ad acquistare parti di ricambio per la sua rete di distribuzione di energia elettrica al 31 marzo 20X2 e il conseguente debito di VE 100.000 da saldare il 30 giugno 20X2. Tutte le condizioni dell’IPSAS 29 per una contabilizzazione di copertura sono soddisfatte. Come indicato nella tabella seguente, il tasso di cambio a pronti tra VL e VE al 30 giugno 20X1 è di 1,072, mentre il tasso di cambio a termine a dodici mesi tra VL e VE è pari a 1,096. Al 31 dicembre 20X1, il tasso di cambio a pronti tra VL e VE è di 1,080, mentre il tasso di cambio a termine a sei mesi è di 1,092. Al 31 marzo 20X2, il tasso di cambio a pronti è di 1,074, mentre il tasso di cambio a termine a sei mesi è pari a 1,076. Al 30 giugno 20X2, il tasso di cambio a pronti tra VL e VE è di 1,072. La curva dei rendimenti applicabile nella valuta locale è piatta al 6 per cento annuo per tutto il periodo. Il fair value del contratto a termine su cambi è negativo per VL 388 al 31 dicembre 20X1 {([1,092 × 100.000] – 109.600)/1,06(6/12)}, negativo per VL 1.971 al 31 marzo 20X2 {([1,076 × 100.000] – 109.600)/1,06(3/12)}, e negativo per VL 2.400 al 30 giugno 20X2 {1,072 × 100.000 – 109.600}. Tassi di cambio a pronti Tasso forward al 30 giugno 20X2 30 Giugno 20X1 1.072 1.096 – 31 dicembre 20X1 1.080 1.092 (388) 31 Marzo 20X2 1.074 1.076 (1.971) 30 Giugno 20X2 1.072 – (2.400) Data Fair value del contratto forward Domanda a) – Qual è la contabilizzazione di queste operazioni se la relazione di copertura è designata a fronte delle variazioni di fair value del contratto forward IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1280 su cambi e i principi contabili dell’entità consistono nell’applicare la variazione della base alle attività non finanziarie che risultano dalle operazioni programmate coperte? Le scritture contabili sono le seguenti. 30 Giugno 20X1 Dare Contratti forward LC 0 Avere Disponibilità liquide LC 0 Per registrare il contratto forward su cambi al suo importo iniziale di zero (IPSAS 29, paragrafo 45). Ci si attende che la copertura sia pienamente efficace perché le condizioni principali del contratto forward su cambi e il contratto di acquisto e la valutazione dell’efficacia della copertura si basano sul prezzo a termine (IPSAS 29, paragrafo AG149). 31 dicembre 20X1 Dare Attivo netto/patrimonio netto VL 388 Avere Passività a termine VL 388 Per registrare la variazione di fair value del contratto forward su cambi tra il 30 giugno 20X1 e il 31 dicembre 20X1, ossia VL 388 – 0 = VL 388, nell’attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 29, paragrafo, 106). La copertura è pienamente efficace perché la perdita relativa al contratto forward su cambi (VL388) compensa esattamente la variazione dei flussi finanziari associati al contratto di acquisto basato sul prezzo a termine [(VL 388) = {([1,092 × 100.000] – 109.600) / 1,06(6/12)} – {([1,096 × 100.000] – 109.600) / 1,06}]. 31 Marzo 20X2 Dare Attivo netto/patrimonio netto VL 1.583 Avere Passività a termine VL 1.583 Per registrare la variazione di fair value del contratto forward su cambi tra il 1 gennaio 20X2 e il 31 marzo 20X2, ossia VL 1.971 – VL 388 = LC 1.583, nell’attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 29, paragrafo 106). La copertura è pienamente efficace perché la perdita sul contratto forward su cambi (VL 1.583) compensa esattamente la variazione dei flussi finanziari associata al contratto di acquisto basato sul prezzo a termine [(VL 1.583) = {([1,076 × 100.000] – 109.600)/1,06(3/12)} – {([1,092 × 100.000] – 109.600) / 1,06(6/12)}]. Dare Immobili. impianti e macchinari (prezzo d’acquisto) VL 107.400 Dare Immobili. impianti e macchinari (perdita di copertura) VL 1.971 Avere Attivo netto/patrimonio netto Avere Debito VL 1.971 VL 107.400 Per rilevare l’acquisto di parti di ricambio al tasso di cambio a pronti (1,074 × VE 100.000) ed eliminare la perdita cumulativa sul contratto forward su cambi che è stato rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto (VL 1.971) e includerlo nella valutazione iniziale delle parti di ricambio acquistate. Di conseguenza, la valutazione iniziale delle parti di ricambio è di VL 109.371, data dalla somma del corrispettivo d’acquisto di VL 107.400 e della perdita di copertura di VL 1.971. 30 Giugno 20X2 1281 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Dare Debito LC 107.400 Avere Disponibilità liquide LC 107.200 Avere Avanzo o disavanzo di esercizio LC 200 Per registrare il regolamento del debito al tasso di cambio a pronti (VE 100.000 × 1,072 = 107.200) e l’utile su cambi associato di VC 200 (VL 107.400 – VC 107.200). IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1282 Dare Avanzo o disavanzo di esercizio LC 429 Avere Passività a termine LC 429 Per registrare la perdita sul contratto forward su cambi tra il 1° aprile 20X2 e il 30 giugno 20X2 (ossia VC 2.400 – VL 1.971 = VL 429) nell’avanzo o disavanzo di esercizio. La copertura è considerata pienamente efficace perché la perdita sul contratto forward su cambi (VL 429) compensa esattamente la variazione del fair value del debito basato sul prezzo a termine [(VL 429) = {([1,072 × 100.000] – 109.600 – {([1,076 × 100.000] – 109.600)/1,06(3/12)}]. Dare Passività a termine VL 2.400 Avere Disponibilità liquide VL 2.400 Per registrare il regolamento al netto del contratto forward su cambi. Domanda b) – Qual è il tipo di contabilizzazione per queste operazioni se la relazione di copertura è invece designata a fronte delle variazioni dell’elemento a pronti del contratto forward su cambi e l’elemento interesse è invece escluso dalla relazione di copertura designata (IPSAS 29, paragrafo 83)? Le scritture contabili sono le seguenti. 30 Giugno 20X1 Dare Contratti forward VL 0 Avere Disponibilità liquide VL 0 Per registrare il contratto forward su cambi al suo importo iniziale di zero (IPSAS 29, paragrafo 45). La copertura è attesa essere pienamente efficace perché le condizioni principali del contratto forward su cambi e del contratto di acquisto sono le medesime e il cambiamento nel premio o nello sconto sul contratto forward è escluso dalla valutazione dell’efficacia (IPSAS 29, paragrafo AG149). 31 dicembre 20X1 Dare Avanzo o disavanzo di esercizio (elemento interesse) VL 1.165 Avere Attivo netto/patrimonio netto (elemento a pronti) VL 777 Avere Passività a termine VL 388 Per registrare la variazione di fair value del contratto forward su cambi tra il 30 giugno 20X1 e il 31 dicembre 20X1, ossia VL 388 – 0 = VL 388. La variazione del valore attuale del regolamento a pronti del contratto forward su cambi determina un utile di VL 777 ({([1,080 × 100.000] – 107.200)/1,06(6/12)} – {([1,072 × 100.000] – 107.200)/1,06}), che è rilevato in attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 29, paragrafo 106). La variazione dell’elemento interesse del contratto forward su cambi (la variazione residua del fair value) determina una perdita di VL 1.165 (388 + 777), che è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafi 83 e 64 a)). La copertura è pienamente efficace perché l’utile nell’elemento a pronti del contratto forward (VL 777) compensa esattamente la variazione del prezzo di acquisto calcolato sui tassi a pronti [(VL 777) = {([1,080 × 100.000] – 107.200)/1,06(6/12)} – {([1,072 × 100.000] – 107.200)/1,06}). 1283 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1284 SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 31 Marzo 20X2 Dare Attivo netto/patrimonio netto (elemento a pronti) Dare Avanzo o disavanzo di esercizio (elemento interesse) VL 580 VL 1.003 Avere Passività a termine VL 1.583 Per registrare la variazione di fair value del contratto forward su cambi tra il 1 gennaio 20X2 e il 31 marzo 20X2, ossia VL 1.971 – VC 388 = VL 1.583. La variazione del valore attuale del regolamento a pronti del contratto forward su cambi determina una perdita di VL 580 ({([1,074 × 100.000] – 107.200)/1,06(3/12)} – {([1,080 × 100.000] – 107.200)/1,06(6/12)}), che è rilevata in attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 29, paragrafo 106 a)). La variazione dell’elemento interesse del contratto forward su cambi (la variazione residua del fair value) determina una perdita di VL 1.003 (VL 1.583 – VL 580), che è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafi 83 e 64 a)). La copertura è pienamente efficace perché la perdita nell’elemento a pronti del contratto forward (VL 580) compensa esattamente la variazione del prezzo di acquisto calcolato sui tassi a pronti [(580) = {([1,074 × 100.000] – 107.200)/1,06(3/12)} – {([1,080 × 100.000] – 107.200)/1,06(6/12)}]. Dare Dare Immobili. impianti e macchinari (prezzo d’acquisto) Attivo netto/patrimonio netto VL107.400 VL 197 Avere Immobili. impianti e macchinari (utile di copertura) VL 197 Avere Debito VL 107.400 Per registrare l’acquisto della carta al tasso a pronti (1,074 × VE 100.000) ed eliminare l’utile complessivo sull’elemento a pronti del contratto forward su cambi che è stato rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto (VL 777 – VL 580 = VL 197) e includerlo nella valutazione iniziale della carta acquistata. Di conseguenza, la valutazione iniziale della carta acquistata è di VL 107.203, data dalla differenza tra il corrispettivo di acquisto della carta di VL 107.400 e un utile da copertura di VL 197. 30 Giugno 20X2 Dare Debito VL 107.400 Avere Disponibilità liquide VL 107.200 Avere Avanzo o disavanzo di esercizio LC 200 Per registrare il regolamento del debito al tasso a pronti (VE 100.000 × 1,072 = VL 107.200) e l’utile su cambi associato pari a VL 200 (– [1,072 – 1,074] × VE 100.000). 1285 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Dare Avanzo o disavanzo di esercizio (elemento a pronti) VL 197 Dare Avanzo o disavanzo di esercizio (elemento interesse) VL 232 Avere Passività a termine VL 429 Per registrare la variazione di fair value del contratto forward su cambi tra il 1° aprile 20X2 e il 30 giugno 20X2 (ossia VL 2.400 – VL 1.971 = VL 429). La variazione del valore attuale del regolamento a pronti del contratto forward su cambi comporta una perdita di VL 197 ([1,072 × 100.000] – 107.200 – {([1,074 × 100.000] – 107.200)/1,06(3/12)}), che è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. La variazione dell’elemento interesse del contratto forward su cambi (la variazione residua del fair value) comporta una perdita di VL 232 (VL 429 – VL 197), che è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. La copertura è pienamente efficace perché la perdita nell’elemento a pronti del contratto forward (VL 197) compensa esattamente la variazione del valore attuale del regolamento a pronti del debito [(VL 197) = {([1,072 × 100.000] – 107.200) – {([1,074 × 100.000] – 107.200)/1,06(3/12)}). Dare Passività a termine VL 2.400 Avere Disponibilità liquide VL 2.400 Per registrare il regolamento al netto del contratto forward su cambi. La tabella seguente fornisce una sintesi delle componenti della variazione del fair value dello strumento di copertura per la durata della relazione di copertura. Essa spiega che il modo in cui è designata una relazione di copertura influisce sulla sua contabilizzazione successiva, sulla valutazione dell’efficacia della copertura e sulla rilevazione degli utili e delle perdite. Esercizio chiuso a: Variazione del regolament o a pronti Fair value Fair value della della variazione Variazione variazione del del del regolament regolament regolament o a pronti o a termine o a termine Fair value della variazione dell’eleme nto interesse VL VL VL VL VL – – – – – 800 777 (400) (388) (1.165) Marzo 20X2 (600) (580) (1.600) (1.583) (1.003) Giugno 20X2 (200) (197) (400) (429) (232) – – (2.400) (2.400) (2.400) Giugno 20X1 Dicembre 20X1 Totale IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1286 F.6 Coperture: Altri problemi F.6.1 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: gestione del rischio di tasso d’interesse in entità quali i dipartimenti delle finanze Le entità come i dipartimenti delle finanze spesso gestiscono la loro esposizione al rischio di tasso di interesse su una base netta per tutte le proprie attività o per parti di esse. Esse sono dotate di sistemi per raccogliere le informazioni cruciali di tutta l’entità relative ad attività finanziarie, passività finanziarie e agli impegni a termine, tra cui gli impegni all’erogazione di finanziamenti. Queste informazioni sono utilizzate per stimare e raggruppare i flussi finanziari e per programmare gli stessi flussi finanziari stimati nei periodi futuri di pertinenza in cui sono attesi gli esborsi o gli incassi. I sistemi generano delle stime di flussi finanziari basati sulle condizioni contrattuali degli strumenti e su altri fattori, incluse le stime dei rimborsi anticipati e delle inadempienze. Ai fini della gestione del rischio, molte entità utilizzano contratti derivati per compensare tutta l’esposizione al rischio di tasso di interesse, o una parte di essa, su base netta. Se un’entità gestisce il rischio di tasso di interesse su base netta, le sue attività possono potenzialmente qualificarsi per la contabilizzazione di copertura secondo l’IPSAS 29? Sì. Tuttavia, per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura, lo strumento di copertura derivato che copre la posizione netta ai fini della gestione del rischio deve essere designato ai fini contabili come una copertura di una posizione lorda relativa ad attività, passività, flussi finanziari in entrata previsti o flussi finanziari in uscita previsti che danno origine a un’esposizione netta (IPSAS 29, paragrafi 94, AG141 e AG154). Non è possibile designare una posizione netta come un elemento coperto secondo l’IPSAS 29 a causa dell’impossibilità di associare gli utili e le perdite da copertura con un elemento specifico coperto e, quindi, di determinare obiettivamente il periodo in cui tali utili e perdite devono essere rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio. La copertura di un’esposizione netta al rischio di tasso di interesse può essere spesso definita e documentata per soddisfare i criteri necessari a qualificarsi per una contabilizzazione di copertura di cui all’IPSAS 29, paragrafo 98, se la finalità dell’attività è quella di compensare un’esposizione a un rischio specifico, identificato e designato, che in ultima analisi incide sull’avanzo o disavanzo di esercizio dell’entità (IPSAS 29, paragrafo AG153) e l’entità designa e documenta la propria esposizione al rischio di tasso di interesse su base lorda. Inoltre, per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura, i sistemi informativi devono catturare informazioni sufficienti relative ad importi e tempistica dei flussi finanziari e all’efficacia delle attività di gestione del rischio nel conseguimento dell’obiettivo. 1287 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE I fattori che un’entità deve considerare ai fini della contabilizzazione di copertura se gestisce il rischio di tasso di interesse su base netta sono trattati nella Domanda F.6.2. F.6.2 Considerazioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura quando il rischio di tasso d’interesse è gestito su base netta Se un’entità gestisce la propria esposizione al rischio di tasso di interesse su base netta, quali sono i problemi che deve considerare nel definire e documentare le attività di gestione del rischio di tasso di interesse per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura e nello stabilire e contabilizzare la relazione di copertura? Nelle Domande da a) ad l) esposte di seguito sono trattate le questioni principali. Innanzitutto, le domande a) e b) trattano della designazione di derivati utilizzati nelle attività di gestione del rischio di tasso di interesse come coperture del fair value o coperture di flussi finanziari. Come notato, i criteri per la contabilizzazione di copertura e le conseguenze contabili differiscono a seconda che si tratti di coperture di fair value o di coperture di flussi finanziari. Poiché può essere più facile attuare una contabilizzazione di copertura se i derivati utilizzati nelle attività di gestione del rischio di tasso di interesse sono designati come strumenti di copertura di flussi finanziari, le Domande comprese tra c) e l) analizzano diversi aspetti della contabilizzazione delle coperture di flussi finanziari. Le Domande comprese tra c) ed f) considerano l’applicazione dei criteri per la contabilizzazione di copertura per le coperture dei flussi finanziari dell’IPSAS 29 e le Domande g) e h) si occupano del trattamento contabile richiesto. Infine, le Domande comprese tra i) e l) si occupano altre questioni specifiche relative alla contabilizzazione delle coperture di flussi finanziari. Domanda a) – Un derivato che è utilizzato per la gestione del rischio di tasso di interesse su base netta può essere designato secondo l’IPSAS 29 come uno strumento di copertura in una copertura di fair value o in una copertura di flussi finanziari di un’esposizione lorda? Secondo l’IPSAS 29 sono possibili entrambi i tipi di designazione.. Un’entità può designare il derivato utilizzato nelle attività di gestione del rischio di tasso di interesse sia come una copertura di fair value delle attività, passività e impegni irrevocabili, sia come una copertura di un flusso finanziario di operazioni programmate, come il reinvestimento anticipato di flussi finanziari in entrata, il rifinanziamento o il rinnovo anticipato di una passività finanziaria, e le conseguenze in termini di flussi finanziari della ridefinizione dei tassi di interesse di un’attività o di una passività. In termini economici, non ha importanza se lo strumento derivato è considerato come una copertura di fair value o come una copertura di un flusso finanziario. In entrambi i casi il derivato ha lo stesso effetto economico di ridurre l’esposizione netta. Per IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1288 esempio, un interest rate swap che paga un tasso variabile e riceve un tasso fisso può essere considerato una copertura di un flusso finanziario di un’attività a tasso variabile o una copertura di fair value di una passività a tasso fisso. Da entrambi i punti di vista, il fair value o i flussi finanziari dell’interest rate swap compensano l’esposizione alle variazioni del tasso di interesse. Tuttavia, le conseguenze contabili differiscono a seconda che il derivato sia designato come una copertura del fair value o come una copertura di un flusso finanziario, come indicato nella Domanda b). Per esempio: un dipartimento delle finanze ha le seguenti attività e passività con scadenza a due anni. Interesse variabile UM Attività Passività Netto Interesse fisso UM 60 100 (100) (60) (40) 40 L’entità sottoscrive uno swap della durata di due anni con un capitale nozionale di UM 40 per ricevere un tasso di interesse variabile e pagare un tasso di interesse fisso per coprire l’esposizione netta. Come indicato sopra, questo swap può essere considerato e designato come una copertura del fair value di UM 40 di attività a tasso fisso o come una copertura dei flussi finanziari di UM 40 di passività a tasso variabile. Domanda b) – Quali sono le considerazioni cruciali nel decidere se un derivato che è utilizzato per la gestione del rischio di tasso di interesse su base netta dovrebbe essere designato come uno strumento di copertura in una copertura di fair value o come una copertura di flussi finanziari di un’esposizione lorda? Le considerazioni cruciali includono la valutazione dell’efficacia della copertura in presenza del rischio di rimborso anticipato e la capacità dei sistemi informativi di attribuire le variazioni del fair value o dei flussi finanziari degli strumenti di copertura alle variazioni del fair value o dei flussi finanziari, rispettivamente, degli elementi coperti, come indicato di seguito. Ai fini contabili, la designazione di un derivato come copertura di un’esposizione di fair value o di flussi finanziari è importante in quanto sia i requisiti per qualificarsi come una contabilizzazione di copertura, sia la rilevazione degli utili e delle perdite da copertura per queste categorie sono diversi. È spesso più semplice dimostrare un’efficacia elevata per la copertura di un flusso finanziario che per una copertura di fair value. Effetti dei rimborsi anticipati Il rischio di rimborso anticipato inerente a molti strumenti finanziari incide sul fair value di uno strumento e sulla tempistica dei suoi flussi finanziari e ha un impatto 1289 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE rispettivamente sulla verifica di efficacia, nel caso delle coperture di fair value, e sulla verifica della probabilità elevata nel caso delle coperture di flussi finanziari. L’efficacia è spesso più difficile da conseguire per le coperture di fair value che per le coperture di flussi finanziari quando lo strumento coperto è soggetto al rischio di rimborso anticipato. Affinché una copertura di fair value si qualifichi per la contabilizzazione di copertura, le variazioni del fair value dello strumento di copertura derivato devono essere altamente efficaci nel compensare le variazioni del fair value dell’elemento coperto (IPSAS 29, paragrafo 98 b). Questa verifica può essere difficile da soddisfare se, per esempio, lo strumento di copertura derivato è un contratto forward che ha una durata fissa e le attività finanziarie coperte sono soggette al rimborso anticipato da parte del debitore. Inoltre può essere difficile concludere che, per un portafoglio di attività a tasso fisso soggette a rimborso anticipato, ci si aspetta che le variazioni del fair value per ogni elemento distinto del gruppo siano approssimativamente proporzionate alle variazioni complessive del fair value attribuibili al rischio coperto del gruppo. Anche se il rischio coperto è un tasso di interesse di riferimento, per essere in grado di concludere che le variazioni del fair value saranno proporzionali per ciascun elemento del portafoglio, può essere necessario disaggregare il portafoglio di attività in categorie basate sulla durata, sulla cedola, sul credito, sul tipo di finanziamento e su altre caratteristiche. In termini economici, uno strumento derivato a termine potrebbe essere utilizzato per coprire le attività che sono soggette a rimborso anticipato ma sarebbe efficace soltanto per piccole oscillazioni dei tassi di interesse. È possibile effettuare una stima ragionevole dei rimborsi anticipati in un determinato scenario di tassi di interesse e la posizione derivata può essere rettificata al variare dello scenario dei tassi di interesse. Se la strategia di gestione del rischio di un’entità consiste nel rettificare periodicamente l’importo dello strumento di copertura al fine di riflettere i cambiamenti della posizione coperta, l’entità deve dimostrare che la copertura prevede di essere altamente efficace soltanto per il periodo fino a quando l’importo dello strumento di copertura è successivamente rettificato. Tuttavia, per tale periodo, l’aspettativa di efficacia deve essere basata sulle esposizioni di fair value esistenti e sulle potenziali oscillazioni dei tassi di interesse senza considerare le future rettifiche su tali posizioni. Inoltre, l’esposizione del fair value attribuibile al rischio di rimborso anticipato può essere generalmente coperta con opzioni. Affinché una copertura di flussi finanziari si qualifichi per una contabilizzazione di copertura, i flussi finanziari previsti, incluso il reinvestimento dei flussi finanziari in entrata o il rifinanziamento dei flussi finanziari in uscita, devono essere altamente probabili (IPSAS 29, paragrafo 98 c)) e la copertura attesa deve essere altamente efficace nel conseguire le variazioni compensative nei flussi finanziari dell’elemento coperto e dello strumento di copertura (IPSAS 29, paragrafo 98 b)). I rimborsi anticipati influiscono sui tempi dei flussi finanziari e, quindi, sulla probabilità che l’operazione programmata si verifichi. Se la copertura è stabilita ai fini della gestione del rischio su base netta, un’entità può avere livelli sufficienti di flussi finanziari altamente probabili su base lorda per sostenere una designazione a fini contabili delle IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1290 operazioni programmate associate a una parte dei flussi finanziari lordi come elemento coperto. In questo caso, la parte relativa ai flussi finanziari lordi designati come coperti può essere scelta per un importo uguale a quello dei flussi finanziari netti che sono coperti ai fini della gestione del rischio. Considerazioni sui sistemi La contabilizzazione delle coperture di fair value differisce da quella per le coperture di flussi finanziari. È solitamente più facile utilizzare i sistemi informativi esistenti per gestire e seguire le coperture di flussi finanziari di quanto non lo sia per le coperture di fair value. In base alla contabilizzazione di copertura del fair value, le attività o passività che sono designate come coperte sono rivalutate per quelle variazioni del fair value, durante il periodo di copertura, che sono attribuibili al rischio coperto. Tali variazioni rettificano il valore contabile degli elementi coperti e, nel caso di attività e passività sensibili ai tassi di interesse, possono determinare una rettifica del tasso di interesse effettivo dell’elemento coperto (IPSAS 29, paragrafo 99). Come conseguenza delle attività di copertura del fair value, le variazioni del fair value devono essere attribuite alle attività o passività che sono coperte perché l’entità sia in grado di ricalcolare il loro tasso d’interesse effettivo, determinare l’ammortamento successivo della rettifica del fair value nell’avanzo o disavanzo di esercizio e determinare l’ammontare che deve essere rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando le attività sono vendute o le passività estinte (IPSAS 29, paragrafi 99 e 103). Per soddisfare i requisiti per la contabilizzazione di copertura del fair value sarà generalmente necessario stabilire un sistema per seguire le variazioni del fair value attribuibili al rischio coperto, associare tali variazioni ai singoli elementi coperti, ricalcolare il tasso di interesse effettivo degli elementi coperti e ammortizzare le variazioni nell’avanzo o disavanzo di esercizio per tutta la vita del rispettivo elemento coperto. Secondo la contabilizzazione delle operazioni di copertura di un flusso finanziario, i flussi finanziari relativi a operazioni programmate designate come coperte riflettono le variazioni dei tassi di interesse. La rettifica per le variazioni del fair value di uno strumento derivato di copertura è inizialmente rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 29, paragrafo 105). Per soddisfare i requisiti per la contabilizzazione di copertura di un flusso finanziario, è necessario determinare quando devono essere rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto (IPSAS 29, paragrafi 111 e 112) gli utili e le perdite complessivi derivanti dalle variazioni del fair value di uno strumento di copertura. Nel caso delle coperture di flussi finanziari, non è necessario creare un sistema separato per effettuare questa determinazione. Il sistema utilizzato per determinare la misura dell’esposizione netta fornisce la base per la programmazione delle variazioni dei flussi finanziari del derivato e della rilevazione di tali variazioni nell’avanzo o disavanzo di esercizio. I tempi di rilevazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio possono essere predeterminati quando la copertura è associata all’esposizione alle variazioni dei 1291 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE flussi finanziari. Le operazioni programmate sotto copertura possono essere associate a una quota capitale specifica in determinati esercizi futuri, composta dal reinvestimento di attività a tasso variabile e di flussi finanziari in entrata o dal rifinanziamento di passività a tasso variabile e flussi finanziari in uscita, ciascuno dei quali crea un’esposizione di flussi finanziari alle variazioni dei tassi di interesse. Gli importi di capitale specifici in determinati esercizi futuri sono pari all’importo nozionale degli strumenti derivati di copertura e sono coperti soltanto per il periodo che corrisponde alla rideterminazione del prezzo o alla scadenza degli strumenti derivati di copertura per cui le variazioni dei flussi finanziari derivanti dalle variazioni dei tassi di interesse combaciano con quelle dello strumento derivato di copertura. L’IPSAS 29, paragrafo, 111 specifica che gli importi rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto devono essere rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio nello stesso periodo o periodi in cui l’elemento coperto ha un effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio. Domanda c) – Se una relazione di copertura è designata come una copertura di flussi finanziari relativa alle variazioni dei flussi finanziari derivanti dalle variazioni del tasso di interesse, che cosa dovrebbe includere la documentazione formale richiesta dall’IPSAS 29, paragrafo 98 a)? La documentazione formale dovrebbe comprendere quanto segue. La relazione di copertura – La programmazione della scadenza dei flussi finanziari utilizzati ai fini della gestione del rischio per determinare le esposizioni a disallineamenti dei flussi finanziari su base netta costituirebbe una parte della documentazione formale della relazione di copertura. La finalità e la strategia di gestione del rischio dell’entità nell’effettuare la copertura – La finalità e la strategia complessiva di gestione del rischio dell’entità nella copertura delle esposizioni al rischio di tasso di interesse costituirebbe una parte della documentazione formale relativa alla finalità e alla strategia della copertura. Il tipo di copertura – La copertura è documentata come una copertura di un flusso finanziario. L’elemento coperto – L’elemento coperto è documentato come un gruppo di operazioni programmate (flussi finanziari di interessi) che sono attesi verificarsi con un alto livello di probabilità negli esercizi futuri specificati, per esempio programmati su base mensile. L’elemento coperto può includere i flussi finanziari di interessi che derivano dal reinvestimento di flussi finanziari in entrata, inclusa la rideterminazione dei tassi di interesse sulle attività, o dal rifinanziamento di flussi finanziari in uscita, inclusa la rideterminazione di tassi di interesse su passività e i rinnovi di passività finanziarie. Come indicato nella Domanda e), le operazioni programmate soddisfano la verifica di probabilità se ci sono livelli sufficienti di flussi finanziari altamente probabili nei periodi futuri specificati, tali da racchiudere gli importi designati come coperti su base lorda. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1292 Il rischio coperto – Il rischio designato come coperto è documentato come parte dell’esposizione complessiva alle variazioni di un tasso di interesse specifico di mercato, spesso il tasso di interesse privo di rischio o un tasso interbancario lettera, comune a tutti gli elementi nel gruppo. Per aiutare ad assicurare che la verifica di efficacia della copertura sia soddisfatta all’inizio della copertura e successivamente, la parte coperta del rischio di tasso di interesse designata potrebbe essere documentata come basata sulla stessa curva dei rendimenti dello strumento derivato di copertura. Lo strumento di copertura – Ogni strumento derivato di copertura è documentato come una copertura di importi specifici in periodi futuri specifici corrispondenti alle operazioni programmate che si verificano nei periodi futuri specificati designati come coperti. Il metodo di valutazione dell’efficacia – La verifica dell’efficacia è documentata valutando il confronto tra le variazioni dei flussi finanziari dei derivati attribuiti agli esercizi di pertinenza in cui sono designati come copertura e le variazioni dei flussi finanziari delle operazioni programmate come coperte. La valutazione delle variazioni dei flussi finanziari si basa sulle curve dei rendimenti di pertinenza dei derivati e degli elementi coperti. Domanda d) – Se la relazione di copertura è designata come una copertura di un flusso finanziario, come può un’entità soddisfare il requisito relativo all’aspettativa di efficacia elevata nel riuscire a compensare le variazioni di cui all’IPSAS 29, paragrafo 98 b)? Un’entità può dimostrare un’aspettativa di efficacia elevata preparando un’analisi che dimostri l’alta correlazione storica e futura attesa tra il rischio di tasso di interesse designato come coperto e il rischio di tasso di interesse dello strumento di copertura. La documentazione esistente sul rapporto di copertura utilizzato nello stabilire i contratti derivati può anche servire per dimostrare un’aspettativa di efficacia. Domanda e) – Se la relazione di copertura è designata come una copertura di flussi finanziari, come può un’entità dimostrare l’alta probabilità che le operazioni programmate si verifichino, come richiesto dall’IPSAS 29, paragrafo 98 c)? Un’entità può fare questo predisponendo un programma di scadenza dei flussi finanziari che dimostri l’esistenza di sufficienti livelli lordi aggregati di flussi finanziari attesi, inclusi gli effetti della rideterminazione dei tassi di interesse su attività o passività, per stabilire che le operazioni programmate che sono designate come coperte hanno un’elevata probabilità di verificarsi. Tale programma deve essere supportato dalle intenzioni dichiarate della direzione e da una prassi consolidata di reinvestimento dei flussi finanziari in entrata e di rifinanziamento dei flussi finanziari in uscita. 1293 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Per esempio, un’entità può prevedere flussi finanziari in entrata lordi complessivi di UM 100 e flussi finanziari in uscita lordi complessivi di UM 90 in un particolare periodo di tempo nel prossimo futuro. In questo caso, essa può voler designare il reinvestimento programmato di flussi finanziari in entrata lordi di UM 10 come l’elemento coperto in un periodo di tempo futuro. Se sono specificati contrattualmente più di UM 10 di flussi finanziari in entrata programmati e hanno un rischio di credito basso, l’entità ha evidenze significative a sostegno dell’affermazione secondo cui i flussi finanziari in entrata lordi di UM 10 hanno una probabilità elevata di verificarsi e di confermare la designazione come elemento coperto del reinvestimento programmato di tali flussi finanziari per una certa parte del periodo di reinvestimento. Una probabilità elevata che le operazioni programmate si verifichino può anche essere dimostrata in altre circostanze. Domanda f) – Se la relazione di copertura è designata come una copertura di flussi finanziari, come può un’entità valutare e misurare l’efficacia secondo l’IPSAS 29, paragrafo 98 d) ed e)? L’efficacia deve essere valutata, come minimo, nel momento in cui l’entità redige il bilancio annuale o intermedio. Tuttavia, un’entità può desiderare di valutarla più frequentemente su una base periodica specificata, alla fine di ogni mese o in un altro periodo contabile di riferimento pertinente. È inoltre valutata quando le posizioni in derivati designate come strumenti di copertura sono modificate, o le coperture sono cessate, per assicurare che la rilevazione nell’avanzo o disavanzo di esercizio delle variazioni degli importi di fair value relativi ad attività e passività, e la rilevazione delle variazioni del fair value degli strumenti derivati designati come coperture di flussi finanziari, siano appropriate. Le variazioni dei flussi finanziari del derivato sono calcolate e ripartite sui periodi di pertinenza in cui il derivato è designato come una copertura e sono confrontati con i calcoli delle variazioni dei flussi finanziari delle operazioni programmate. I calcoli si basano sulle curve dei rendimenti applicabili agli elementi coperti e agli strumenti derivati di copertura, oltre che sui tassi di interesse applicabili per i periodi specifici oggetto di copertura. Il programma utilizzato per determinare l’efficacia potrebbe essere mantenuto e utilizzato come base per determinare il periodo in cui gli utili e le perdite da copertura rilevati inizialmente nell’attivo netto/patrimonio netto sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Domanda g) – Se la relazione di copertura è designata come una copertura di flussi finanziari, come fa un’entità a contabilizzare la copertura? La copertura è contabilizzata come una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’IPSAS 29, paragrafo 106 e 111, come di seguito riportate: IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1294 a) la parte degli utili e delle perdite sui derivati di copertura determinata risultare da coperture efficaci è rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto ogniqualvolta si valuta l’efficacia, e b) la parte inefficace degli utili e delle perdite derivanti da derivati di copertura è rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio. L’IPSAS 29, paragrafo 111, specifica che gli importi rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto devono essere rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio nello stesso periodo o periodi in cui l’elemento coperto ha un effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio. Di conseguenza, quando si verificano operazioni programmate, gli importi precedentemente rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Per esempio, se un interest rate swap è designato come uno strumento di copertura di una serie di flussi finanziari programmati, le variazioni dei flussi finanziari dello swap sono rimosse dall’attivo netto/patrimonio netto e rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio nei periodi in cui i flussi finanziari programmati e i flussi finanziari dello swap si compensano reciprocamente. Domanda h) – Se la relazione di copertura è designata come una copertura di flussi finanziari, qual è il trattamento contabile degli eventuali utili e perdite cumulativi netti rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto se lo strumento di copertura è estinto in anticipo, i criteri per la contabilizzazione di copertura non sono più soddisfatti o le operazioni di copertura programmate non sono più attese verificarsi? Se lo strumento di copertura è estinto anticipatamente o la copertura non soddisfa più i criteri per qualificarsi come contabilizzazione di copertura, per esempio, se le operazioni programmate non sono più altamente probabili, l’utile, o perdita, complessivo netto rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto, rimane nell’attivo netto/patrimonio netto sino a quando l’operazione programmata si verifica (IPSAS 29, paragrafo 112 a) e b)). Se si prevede che le operazioni programmate coperte non debbano più verificarsi, l’utile, o la perdita, complessivo netto è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafo 112 c)). Domanda i) – L’IPSAS 29, paragrafo 84, stabilisce che una relazione di copertura non può essere designata solo per una parte del periodo temporale in cui lo strumento di copertura è in circolazione. Se la relazione di copertura è designata come una copertura di flussi finanziari, e la copertura successivamente non supera la verifica di efficacia elevata, l’IPSAS 29, paragrafo 84, proibisce la ridesignazione di uno strumento di copertura? No. L’IPSAS 29, paragrafo 84, indica che uno strumento derivato non può essere designato come uno strumento di copertura soltanto per una parte del periodo di tempo residuo prima della scadenza. L’IPSAS 29, paragrafo 84, non fa riferimento al periodo originale dello strumento derivato fino alla scadenza. In caso di mancata efficacia della copertura, la parte inefficace dell’utile o della perdita sullo strumento 1295 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE derivato è rilevata immediatamente nell’avanzo o disavanzo di esercizio (IPSAS 29, paragrafo 106 b)) e la contabilizzazione di copertura, basata sulla designazione precedente della relazione di copertura, non può continuare (IPSAS 29, paragrafo 112). In tal caso, lo strumento derivato può essere ridesignato prospetticamente come uno strumento di copertura in una nuova relazione di copertura a condizione che questa relazione di copertura soddisfi le condizioni necessarie. Lo strumento derivato deve essere ridesignato come copertura per l’intero periodo di tempo in cui esso rimane in circolazione. Domanda j) – Per le coperture di flussi finanziari, se un derivato è utilizzato per gestire un’esposizione netta al rischio di tasso di interesse e il derivato è designato come una copertura di flussi finanziari dei flussi finanziari di interessi previsti o di una parte di essi su base lorda, il verificarsi dell’operazione programmata coperta dà origine a un’attività o a una passività che comporterà che una parte degli utili e perdite da copertura che erano rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto rimanga nell’attivo netto/patrimonio netto? No. Nella relazione di copertura descritta nella Domanda c) di cui sopra, l’elemento coperto è un gruppo di operazioni programmate consistenti in flussi finanziari di interessi in periodi futuri specificati. Le operazioni programmate coperte non risultano nella rilevazione di attività o passività e l’effetto delle variazioni del tasso di interesse designate come coperte è rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio nel periodo in cui le operazioni programmate si verificano. Sebbene questo non sia rilevante per i tipi di coperture qui descritti, se invece il derivato è designato come una copertura di un acquisto programmato di un’attività finanziaria o di un’emissione di una passività finanziaria, gli utili o le perdite associati che erano stati rilevati in attivo netto/patrimonio netto sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio nello stesso periodo o negli stessi periodi in cui l’attività acquisita o la passività sostenuta ha un effetto sull’avanzo o disavanzo di esercizio (come ad esempio nei periodi in cui si rilevano gli interessi passivi). Tuttavia, se l’entità prevede che in un qualsiasi momento una perdita netta rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto, o parte di essa, non sarà recuperata in uno o più esercizi futuri, deve riclassificare nell’avanzo o disavanzo di esercizio l’importo che non prevede di recuperare. Domanda k) – Nella risposta alla Domanda c) di cui sopra era stato indicato che l’elemento coperto designato era una parte di un’esposizione di un flusso finanziario. L’IPSAS 29 consente di designare una parte di un’esposizione di un flusso finanziario come un elemento coperto? Sì. L’IPSAS 29 non tratta specificatamente della copertura di una parte di un’esposizione di un flusso finanziario per una operazione programmata. Tuttavia, l’IPSAS 29, paragrafo 90, specifica che un’attività o una passività finanziaria può essere un elemento coperto in riferimento ai rischi associati solo ad una parte dei suoi flussi finanziari o del suo fair value, se ne può essere valutata l’efficacia. La capacità di coprire una parte di un’esposizione di flussi finanziari rivenienti dalla IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1296 rideterminazione dei tassi di interesse per attività e passività, suggerisce che anche una parte di un’esposizione di flussi finanziari rivenienti dal reinvestimento programmato di flussi finanziari in entrata o dal rifinanziamento o rinnovo di passività finanziarie può essere coperta. La base per determinare se una parte di un’esposizione possa qualificarsi come elemento coperto è costituita dalla capacità di valutarne l’efficacia. Ciò è anche avvalorato dall’IPSAS 29, paragrafo 92, che specifica che un’attività o una passività non finanziaria può essere coperta soltanto nel suo insieme o per il rischio di cambio, ma non per una parte di altri rischi, a causa della difficoltà di isolare e valutare la parte appropriata delle variazioni di flussi finanziari o delle variazioni di fair value attribuibile a un rischio specifico. Di conseguenza, assumendo che l’efficacia possa essere valutata, una parte dell’esposizione del flusso finanziario delle operazioni programmate associate, per esempio, alla rideterminazione dei tassi di interesse per un’attività o passività a tasso variabile, può essere designata come un elemento coperto. Domanda l) – Nella risposta alla Domanda c) precedente era indicato che l’elemento coperto è documentato come un gruppo di operazioni programmate. Poiché queste operazioni avranno diverse condizioni quando si verificano, incluse le esposizioni creditizie, le scadenze e le caratteristiche di opzione, come può un’entità soddisfare le verifiche previste dall’IPSAS 29, paragrafi 87 e 93, che prevedono che il gruppo coperto abbia caratteristiche di rischio similari? L’IPSAS 29, paragrafo 87, detta le regole per la copertura di un gruppo di attività, passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate con caratteristiche di rischio similari. L’IPSAS 29, paragrafo 93, fornisce ulteriori indicazioni e specifica che la copertura di portafoglio è consentita se vengono soddisfatte le due condizioni seguenti: i singoli elementi del portafoglio condividono lo stesso rischio per il quale sono designati, e la variazione di fair value attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo dovrà essere approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva di fair value. Quando un’entità associa uno strumento derivato di copertura con un’esposizione lorda, l’elemento coperto è tipicamente un gruppo di operazioni programmate. Nel caso di coperture di esposizioni di flussi finanziari relative a un gruppo di operazioni programmate, l’esposizione complessiva delle operazioni programmate e le attività o passività il cui prezzo è rideterminato possono avere rischi molto diversi. L’esposizione derivante da operazioni programmate può differire a seconda delle condizioni attese in quanto riguardano le esposizioni creditizie, le scadenze, le opzioni e le altre caratteristiche. Sebbene le esposizioni al rischio complessivo possano essere diverse per i singoli elementi del gruppo, un rischio specifico inerente a ciascuno degli elementi del gruppo può essere designato come coperto. Gli elementi nel portafoglio non hanno necessariamente la stessa esposizione complessiva al rischio, a condizione che condividano lo stesso rischio per cui sono designati come coperti. Un rischio comune tipicamente condiviso da un portafoglio di strumenti finanziari è l’esposizione alle variazioni del tasso di interesse privo di 1297 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE rischio o di quello di riferimento o alle variazioni di un tasso specificato che ha un’esposizione creditizia uguale a quella dello strumento con il più alto merito creditizio nel portafoglio (ossia, lo strumento con il rischio di credito più basso). Se gli strumenti che sono raggruppati in un portafoglio hanno esposizioni di credito diverse, possono essere coperti come gruppo per una parte dell’esposizione. Il rischio che hanno in comune che è designato come coperto è l’esposizione alle variazioni del tasso di interesse dello strumento con il più alto merito di credito nel portafoglio. Questo assicura che la variazione di fair value attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo risulti approssimativamente proporzionale al cambiamento complessivo di fair value attribuibile al rischio coperto del gruppo. È probabile che ci sarà dell’inefficacia se lo strumento di copertura ha una qualità di credito inferiore alla qualità di credito dello strumento coperto con merito di credito più alto, poiché una relazione di copertura è designata per uno strumento di copertura nella sua totalità (IPSAS 29, paragrafo 83). Per esempio, se un portafoglio di attività consiste in attività con merito di credito A, BB e B, e i tassi di mercato attuali per queste attività sono pari al LIBOR+20 punti base, al LIBOR+40 punti base e al LIBOR+60 punti base, rispettivamente, un’entità può utilizzare uno swap che paga un tasso di interesse fisso e per il quale effettua pagamenti per interessi variabili basati sul LIBOR al fine di coprire l’esposizione ai tassi di interesse variabili. Se il LIBOR è designato come il rischio coperto, lo spread creditizio superiore al LIBOR sugli elementi coperti è escluso dalla relazione di copertura designata e dalla valutazione dell’efficacia della copertura. F.6.3 Esempio illustrativo dell’applicazione dell’approccio nella Domanda F.6.2 Il fine di questo esempio è quello di illustrare il processo per determinare, seguire e rettificare le posizioni di copertura e per qualificarsi per la contabilizzazione di copertura di un flusso finanziario nell’applicare l’approccio alla contabilizzazione di copertura descritto nella Domanda F.6.2 se l’entità gestisce il proprio rischio di tasso di interesse a livello di entità. A tal fine, questo esempio identifica una metodologia che consente di utilizzare la contabilizzazione di copertura e approfitta dei sistemi di gestione del rischio esistenti in modo da evitare cambiamenti non necessari e contabilizzazioni e controlli inutili. L’approccio illustrato è solo uno dei molteplici processi di gestione del rischio che potrebbero essere adottati e che potrebbero qualificarsi per una contabilizzazione di copertura. Il suo utilizzo non intende suggerire che non potrebbero o dovrebbero essere utilizzate altre alternative. L’approccio illustrato potrebbe inoltre essere applicato in altre circostanze (come nel caso delle coperture di flussi finanziari); per esempio, a copertura del rinnovo di finanziamenti su carta commerciale. Identificare, valutare e ridurre le esposizioni dei flussi finanziari La discussione e le illustrazioni che seguono si concentrano sulle attività di gestione del rischio di un’entità, quali ad esempio un dipartimento delle finanze, che gestisce IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1298 il proprio rischio di tasso di interesse analizzando i flussi finanziari attesi in una determinata valuta a livello di entità. L’analisi dei flussi finanziari rappresenta la base per identificare il rischio di tasso di interesse dell’entità, sottoscrivendo operazioni di copertura per gestire il rischio, valutando l’efficacia delle attività di gestione del rischio e qualificandosi e applicando la contabilizzazione di copertura di un flusso finanziario. Gli esempi seguenti partono dall’assunto che l’entità abbia i seguenti flussi finanziari netti futuri attesi e le seguenti posizioni di copertura in una valuta specifica, che consistono in interest rate swap, all’inizio del periodo X0. I flussi finanziari illustrati sono attesi verificarsi alla fine del periodo e, quindi, creano un’esposizione di flussi finanziari di interesse nel periodo successivo come conseguenza del reinvestimento o della rideterminazione del prezzo dei flussi finanziari in entrata o del rifinanziamento o della rideterminazione del prezzo dei flussi finanziari in uscita. Gli esempi partono dall’assunto che l’entità abbia un programma continuativo di gestione del rischio di tasso di interesse. Il Prospetto I evidenzia i flussi finanziari attesi e le posizioni di copertura che esistevano all’inizio del periodo X0. È stato inserito qui per fornire un punto di inizio nell’analisi. Fornisce una base per considerare le coperture esistenti in connessione con la valutazione che si verifica all’inizio del periodo X1. Prospetto I Fine dell’esercizio: Flussi finanziari attesi e posizioni di copertura Periodo trimestrale (unità) X0 UM Flussi finanziari netti attesi X1 UM X2 UM X3 UM X4 UM X5 UM n UM 1.100 1.500 1.200 1.400 1.500 x.xxx Interest rate swap esistenti: Riceve fisso, paga variabile (importi nozionali) 2.000 2.000 2.000 1.200 1.200 1.200 x.xxx Paga fisso, riceve variabile (importi nozionali) (1.000) (1.000) (1.000) (500) (500) (500) x.xxx 100 500 500 700 800 x.xxx Esposizione netta dopo gli swap in circolazione La tabella illustra cinque periodi trimestrali. L’analisi effettiva coprirebbe un periodo di diversi anni, rappresentati dalla notazione “…n”. Un’entità che gestisce il proprio rischio di tasso di interesse a livello di entità rivaluta periodicamente le proprie esposizioni di flussi finanziari. La frequenza della valutazione dipende dalla politica di gestione del rischio dell’entità. Ai fini del presente esempio, l’entità rivaluta le proprie esposizioni ai flussi finanziari alla fine del Periodo X0. La prima fase del processo consiste nella generazione delle esposizioni dei flussi finanziari netti programmati delle attività 1299 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE fruttifere e delle passività onerose esistenti, incluso il rinnovo delle attività e passività a breve termine. La tabella II di seguito illustra la programmazione delle esposizioni di flussi finanziari netti. Una tecnica comune per valutare l’esposizione ai tassi di interesse ai fini della gestione del rischio è una gap analisi sulla sensibilità ai tassi di interesse che evidenzia il divario tra le attività e le passività sensibili al tasso di interesse su intervalli temporali diversi. Tale analisi potrebbe essere utilizzata come un punto di inizio nell’identificare le esposizioni dei flussi finanziari al rischio di tasso di interesse ai fini della contabilizzazione di copertura. Prospetto II Esposizioni programmate dei flussi finanziari netti e delle rideterminazioni di prezzo Periodo trimestrale (unità) Note X1 UM X2 UM X3 UM X4 UM X5 UM n UM ESPOSIZIONI RELATIVE A FLUSSI FINANZIARI IN ENTRATA E RIDETERMINAZIONI DEL PREZZO – da attività Pagamenti di capitale e interessi: Tasso fisso a lungo termine (1) 2.400 3.000 3.000 1.000 1.200 x.xxx (1)(2) 1.575 1.579 1.582 1.586 1.591 x.xxx Pagamenti di capitale – tasso variabile (1) 2.000 1.000 – 500 500 x.xxx Interesse stimato – tasso variabile (2) 125 110 105 114 118 x.xxx 6.100 5.689 4.687 3.200 3.409 x.xxx A breve termine (rinnovo) Flussi finanziari in entrata attesi totali Saldi relativi ad attività a tasso variabile (3) 8.000 7.000 7.000 6.500 6.000 x.xxx Flussi finanziari in entrata e rideterminazione dei prezzi (4) 14.100 12.689 11.687 9.700 9.409 x.xxx ESPOSIZIONI RELATIVE A FLUSSI FINANZIARI IN USCITA E RIDETERMINAZIONI DEL PREZZO – da passività Pagamenti di capitale e interessi: Tasso fisso a lungo termine (1) 2.100 400 500 500 301 x.xxx (1)(2) 735 737 738 740 742 x.xxx Pagamenti di capitale – tasso variabile (1) – – 2.000 – 1.000 x.xxx Interesse stimato – (2) 100 110 120 98 109 x.xxx A breve termine (rinnovo) IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1300 Prospetto II Esposizioni programmate dei flussi finanziari netti e delle rideterminazioni di prezzo tasso variabile Flussi finanziari in uscita attesi totali 2.935 1.247 3.358 1.338 2.152 x.xxx Saldi relativi a passività a tasso variabile (3) 8.000 8.000 6.000 6.000 5.000 x.xxx Flussi finanziari in uscita e rideterminazione dei prezzi (4) 10.935 9.247 9.358 7.338 7.152 x.xxx (5) 3.165 3.442 2.329 2.362 2.257 x.xxx ESPOSIZIONI NETTE 1301 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Prospetto II Esposizioni programmate dei flussi finanziari netti e delle rideterminazioni di prezzo 1. I flussi finanziari sono stimati utilizzando le condizioni contrattuali e gli assunti basati sulle intenzioni della direzione e sui fattori di mercato. Si assume che le attività e le passività a breve termine continueranno a essere rinnovate nei periodi successivi. Gli assunti sui rimborsi anticipati, sulle inadempienze e sul prelevamento dei depositi si basano su dati storici e di mercato. Si assume che i flussi in entrata e in uscita per capitale e interessi saranno rispettivamente reinvestiti e rifinanziati, alla fine di ogni esercizio ai tassi di interesse di mercato correnti di allora e condivideranno il rischio di tasso di interesse a cui sono esposti. 2. I tassi di interesse a termine ottenuti dal Prospetto VI sono utilizzati per prevedere pagamenti di interesse su strumenti finanziari a tasso variabile e sui rinnovi attesi di attività e passività a breve termine. Tutti i flussi finanziari attesi sono associati a periodi di tempo specifici (3 , 6 , 9 e 12 mesi) in cui sono attesi verificarsi. Per completezza, i flussi finanziari di interesse derivanti da reinvestimenti, rifinanziamenti e rideterminazioni di prezzo sono inclusi nella tabella ed evidenziati al lordo anche se soltanto il margine netto può effettivamente essere reinvestito. Alcune entità possono scegliere di ignorare i flussi finanziari di interesse previsti ai fini della gestione del rischio perché possono essere utilizzati per assorbire i costi operativi, e qualsiasi importo residuale non sarebbe sufficientemente significativo da avere un impatto sulle decisioni in merito alla gestione del rischio. 3. La previsione dei flussi finanziari è rettificata per includere i saldi attivi e passivi a tasso variabile in ciascun periodo in cui i prezzi delle attività e passività a tasso variabile sono rideterminati. Le quote capitale di queste attività e passività non sono effettivamente corrisposte e, quindi, non generano un flusso finanziario. Tuttavia, poiché l’interesse è calcolato sulle quote capitale per ogni periodo in base al tasso di interesse di mercato corrente del momento, tali quote capitale espongono l’entità allo stesso rischio di tasso di interesse, come se fossero flussi finanziari reinvestiti o rifinanziati. 4. Il flusso finanziario programmato e le esposizioni alle rideterminazioni dei prezzi identificate in ciascun periodo rappresentano le quote capitale dei flussi finanziari in entrata che saranno reinvestiti o il cui prezzo sarà rideterminato e i flussi finanziari in uscita che saranno rifinanziati o il cui prezzo sarà rideterminato ai tassi di interesse di mercato in vigore al momento in cui tali operazioni programmate si verificano. 5. Il flusso finanziario netto e l’esposizione alla rideterminazione del prezzo è la differenza tra le esposizioni ai flussi finanziari in entrata e alle rideterminazioni di prezzo delle attività e le esposizioni ai flussi finanziari in uscita e alle rideterminazioni di prezzo delle passività. Nell’esempio, l’entità è esposta a diminuzioni dei tassi di interesse perché l’esposizione da attività supera l’esposizione da passività e la differenza (ovverossia l’importo netto) sarà reinvestita o il suo prezzo rideterminato al tasso di mercato corrente e non esiste alcun rifinanziamento o rideterminazione del prezzo per compensare i flussi finanziari in uscita. Si noti che alcune entità considerano una parte dei propri depositi a vista non onerosi come economicamente equivalenti a debiti a lungo termine. Tuttavia, questi depositi non creano un’esposizione dei flussi finanziari ai tassi di interesse e sarebbero quindi esclusi da questa analisi ai fini contabili. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1302 Il Prospetto II Esposizioni programmate dei flussi finanziari netti e delle rideterminazioni di prezzo intende rappresentare soltanto un punto di partenza nel valutare l’esposizione dei flussi finanziari ai tassi di interesse e nel rettificare le posizioni di copertura. L’analisi completa include posizioni di copertura in circolazione ed è illustrata nel Prospetto III Analisi delle esposizioni nette attese e delle posizioni di copertura. Essa confronta le esposizioni dei flussi finanziari netti previsti per ciascun periodo (sviluppate nel Prospetto II) con le posizioni di copertura esistenti (ottenute dal Prospetto I), e fornisce una base per considerare se si dovrebbe effettuare la rettifica della relazione di copertura. Prospetto lll Analisi delle esposizioni nette attese e delle posizioni di copertura X1 UM X2 UM X3 UM X4 UM X5 UM …n UM 3.165 3.442 2.329 2.362 2.257 x.xxx 2.000 2.000 1.200 1.200 1.200 x.xxx (1.000) (1.000) (500) (500) (500) x.xxx 2.165 2.442 1.629 1.662 1.557 x.xxx Operazioni per rettificare le posizioni di copertura esistenti: 2.000 2.000 2.000 Swap 1 che riceve fisso e paga variabile (importo nozionale, 10 anni) 2.000 2.000 x.xxx (1.000) (1.000) (1.000) x.xxx Periodo trimestrale (unità) Flusso finanziario netto ed esposizioni alle rideterminazioni di prezzo (Prospetto II) Swap preesistenti in circolazione: Riceve fisso, paga variabile (importi nozionali) Paga fisso, riceve variabile (importi nozionali) Esposizione netta dopo swap preesistenti Swap 2 che riceve variabile, paga fisso (importo nozionale, 3 anni) Swap …X Esposizione non coperta di un flusso finanziario e rideterminazione del prezzo x.xxx 165 442 629 662 557 x.xxx Gli importi nozionali degli interest rate swap che sono in circolazione alla data dell’analisi sono inclusi in ognuno dei periodi in cui gli interest rate swap sono in circolazione per illustrare l’impatto degli interest rate swap in circolazione sulle esposizioni dei flussi finanziari identificati. Gli importi nozionali degli interest rate swap in circolazione sono inclusi in ogni periodo perché l’interesse è calcolato sugli importi nozionali in ciascun periodo, e il prezzo dei componenti a tasso variabile degli swap in circolazione è rideterminato al tasso di mercato corrente su base trimestrale. Gli importi nozionali creano un’esposizione ai tassi di interesse che è in parte analoga ai saldi degli importi di capitale delle attività e passività a tasso variabile. L’esposizione che residua dopo aver considerato le posizioni esistenti viene poi valutata per determinare la misura in cui sono necessarie le rettifiche delle posizioni 1303 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE di copertura esistenti. La parte finale del Prospetto III mostra l’inizio del Periodo X1 attraverso l’utilizzo delle operazioni di interest rate swap per ridurre ulteriormente le esposizioni nette entro i livelli di tolleranza stabiliti dalle politiche di gestione del rischio dell’entità. Si noti che nell’illustrazione, l’esposizione del flusso finanziario non è interamente eliminata. Molte entità non eliminano completamente il rischio ma lo riducono entro un limite tollerabile. Diversi tipi di strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per gestire l’esposizione del flusso finanziario al rischio di tasso di interesse identificato nel prospetto dei flussi finanziari netti previsti (Prospetto II). Tuttavia, a fini esemplificativi, si assume che gli interest rate swap siano utilizzati per tutte le attività di copertura. Si assuma inoltre che nei periodi in cui gli interest rate swap dovrebbero essere ridotti, piuttosto che estinguere alcune delle posizioni in interest rate swap, si aggiunge al portafoglio un nuovo swap con le caratteristiche di rendimento opposte. Nell’illustrazione del Prospetto III precedente, lo swap 1, uno swap che riceve a tasso fisso e paga a tasso variabile, è utilizzato per ridurre l’esposizione netta nei periodi X1 e X2. Poiché si tratta di uno swap a 10 anni, esso riduce anche le esposizioni identificate in altri periodi futuri non evidenziati. Tuttavia, esso ha l’effetto di creare una posizione iper-coperta nei periodi da X3 a X5. Lo swap 2, un interest rate swap del tipo a inizio differito (forward starting) che riceve a tasso variabile e paga a tasso fisso, è utilizzato per ridurre l’importo nozionale degli interest rate swap che pagano a tasso variabile e ricevono a tasso fisso nei periodi compresi tra X3 e X5 e quindi riducono le posizioni iper-coperte. Si noti inoltre che in molte situazioni non è necessaria alcuna rettifica, o soltanto un’unica rettifica della posizione di copertura esistente, per riportare l’esposizione entro un limite accettabile. Tuttavia, quando la politica di gestione del rischio dell’entità stabilisce una tolleranza al rischio molto bassa, sarebbe necessario un numero maggiore di rettifiche alle posizioni di copertura nel periodo programmato per ridurre ulteriormente qualsiasi rischio residuale. Nella misura in cui alcuni interest rate swap compensano completamente altri interest rate swap che sono stati sottoscritti a fini di copertura, non è necessario includerli in una relazione di copertura designata ai fini della contabilizzazione di copertura. Queste posizioni compensative possono essere combinate, revocate come strumenti di copertura, se necessario, e riclassificate a fini contabili dal portafoglio di copertura al portafoglio di negoziazione. Questa procedura limita la misura in cui gli swap lordi devono continuare a essere designati e controllati in una relazione di copertura ai fini contabili. Ai fini della presente esemplificazione si assume che UM 500 degli swap che pagano un tasso fisso e ricevono un tasso variabile compensano completamente UM 500 degli swap che ricevono un tasso fisso e pagano un tasso variabile all’inizio del periodo X1 e per i Periodi da X1 a X5, e sono revocati come strumenti di copertura e riclassificati nel portafoglio di negoziazione. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1304 Dopo avere considerato tali posizioni compensative, le posizioni lorde residuali di interest rate swap del Prospetto III sono illustrate nel Prospetto IV seguente. Prospetto IV Interest rate swap designati come coperture X1 UM X2 UM X3 UM X4 UM X5 UM …n UM Riceve fisso, paga variabile (importi nozionali) 3.500 3.500 2.700 2.700 2.700 x.xxx Paga fisso, riceve variabile (importi nozionali) (500) (500) (1.000) (1.000) (1.000) x.xxx Posizioni nette in swap in circolazione 3.000 3.000 1.700 1.700 1.700 x.xxx Periodo trimestrale (unità) A fini esemplificativi, si assuma che lo swap 2, sottoscritto all’inizio del periodo X1, compensi solo parzialmente un altro swap contabilizzato come una copertura e quindi continua ad essere designato come uno strumento di copertura. Considerazioni sulla contabilizzazione di copertura Illustrazione della designazione della relazione di copertura La discussione e le illustrazioni esposte sinora si sono concentrate principalmente su considerazioni economiche e di gestione del rischio relative all’identificazione del rischio in periodi futuri e alla rettifica di tale rischio utilizzando gli interest rate swap. Queste attività costituiscono la base per la designazione di una relazione di copertura a fini contabili. Gli esempi dell’IPSAS 29 si concentrano principalmente sulle relazioni di copertura che riguardano un elemento coperto e uno strumento di copertura singoli, ma sono state poco trattate, e vi sono poche indicazioni in merito alle relazioni di copertura di un portafoglio per coperture di flussi finanziari nei casi in cui il rischio è gestito a livello centrale. Nell’illustrazione, i principi generali sono applicati alle relazioni di copertura riguardanti una componente del rischio in un portafoglio che ha rischi multipli da operazioni o posizioni multiple. Sebbene una designazione sia necessaria per ottenere una contabilizzazione di copertura, il modo in cui la designazione è descritta condiziona anche la misura in cui la relazione di copertura è giudicata essere efficace ai fini contabili e la misura in cui sarà necessario modificare il sistema esistente per la gestione del rischio dell’entità per seguire le attività di copertura ai fini contabili. Di conseguenza, un’entità può voler designare una relazione di copertura in modo da evitare modifiche dei sistemi non necessarie utilizzando le informazioni già generate dal sistema di gestione del rischio e da evitare altresì contabilizzazioni e controlli inutili. Nel designare le relazioni di copertura, l’entità può anche considerare la misura in cui l’inefficacia è attesa essere rilevata ai fini contabili secondo designazioni alternative. 1305 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE La designazione della relazione di copertura ha bisogno di specificare diversi argomenti. Questi sono illustrati e discussi in questa sede dal punto di vista della copertura del rischio di tasso di interesse associato ai flussi finanziari in entrata, ma le indicazioni possono anche essere applicate alla copertura del rischio associato ai flussi finanziari in uscita. È abbastanza ovvio che soltanto una parte delle esposizioni lorde relative ai flussi finanziari in entrata è coperta dagli interest rate swap. Il Prospetto V La relazione di copertura generica illustra la designazione della parte delle esposizioni lorde al rischio di reinvestimento identificate nel Prospetto II come coperte dagli interest rate swap. Prospetto V La relazione di copertura generica Periodo trimestrale (unità) Esposizione alla rideterminazione di prezzo dei flussi finanziari in entrata (Prospetto II) Swap che ricevono fisso, pagano variabile (Prospetto IV) Percentuale di esposizione coperta X1 UM X2 UM X3 UM X4 UM X5 UM …n UM 14.100 12.689 11.687 9.700 9.409 x.xxx 3.500 3.500 2.700 2.700 2.700 x.xxx 24,8% 27,6% 23,1% 27,8% 28,7% xx,x% La percentuale di esposizione coperta è calcolata come il rapporto dell’importo nozionale degli swap in circolazione che ricevono a tasso fisso e pagano a tasso variabile, diviso per l’esposizione lorda. Si noti che nel Prospetto V ci sono livelli sufficienti di reinvestimenti programmati in ciascun periodo per compensare un importo maggiore di quello nozionale degli swap che ricevono a tasso fisso e pagano a tasso variabile e soddisfare dunque il requisito contabile secondo cui la operazione programmata deve essere altamente probabile. Non è altrettanto ovvio, tuttavia, come gli interest rate swap siano specificamente correlati ai rischi di interesse dei flussi finanziari designati come coperti e come gli interest rate swap siano efficaci nel ridurre tale rischio. La designazione più specifica è illustrata nel Prospetto VI La relazione di copertura specifica riportata di seguito. Essa rappresenta un modo significativo per individuare la più complicata designazione descrittiva della copertura concentrando l’attenzione sulla finalità della copertura per eliminare la variabilità dei flussi finanziari associata alle future variazioni dei tassi di interesse e ottenere un tasso di interesse pari al tasso fisso inerente alla struttura a termine dei tassi di interesse esistente all’inizio della copertura. L’interesse atteso dal reinvestimento dei flussi finanziari in entrata e le rideterminazioni di prezzo delle attività è calcolato moltiplicando gli importi lordi delle esposizioni per il tasso a termine del periodo. Per esempio, l’esposizione lorda per l’esercizio X2 di UM 14.100 è moltiplicata per il tasso a termine degli esercizi X2-X5 del 5,50 per cento, 6,00 per cento, 6,50 per cento e 7,25 per cento, rispettivamente, per calcolare gli interessi attesi per quei periodi trimestrali basati sulla struttura a termine dei tassi di interesse. L’interesse coperto atteso è calcolato IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1306 moltiplicando gli interessi attesi del trimestre di pertinenza per la percentuale di esposizione coperta. Prospetto VI La relazione di copertura specifica Struttura a termine dei tassi di interesse Periodo trimestrale Tassi a pronti (a) Tassi a termine X1 X2 X3 X4 X5 …n 5,00% 5,25% 5,50% 5,75% 6,05% x,xx% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,25% x,xx% Importi relativi a esposizioni dei flussi finanziari e interessi attesi Periodo di ridetermin azione del prezzo Tempo per prevedere l’operazion e Interessi attesi Esposizi oni lorde UM UM UM UM UM → 194 212 229 256 190 206 230 xxx 190 212 xxx 176 xxx 2 3 mesi 14.100 3 6 mesi 12.689 4 9 mesi 11.687 5 12 mesi 9.700 6 15 mesi 9.409 xxx Percentuale coperta (Prospetto V) nel periodo precedente Interessi attesi coperti (a) UM 24.8% 27.6% 23.1% 27.8% xx,x% 48 52 44 49 xx I tassi di interesse a termine sono calcolati in base ai tassi di interesse a pronti e arrotondati ai fini della presentazione. I calcoli che sono basati sui tassi di interesse a termine sono effettuati sulla base del tasso a termine effettivo calcolato e poi arrotondato ai fini della presentazione. Non importa se l’importo lordo esposto è reinvestito in un debito a tasso fisso a lungo termine o in un debito a tasso variabile, o in un debito a breve termine rinnovato alla scadenza in ogni periodo successivo. L’esposizione alle variazioni del tasso di interesse a termine è la stessa. Per esempio, se UM 14.100 sono reinvestiti a un tasso fisso all’inizio del Periodo X2 per sei mesi, saranno reinvestiti a un tasso del 5,75 per cento. Gli interessi attesi si basano sui tassi di interesse a termine per il Periodo X2 del 5,50 per cento e per il Periodo X3 del 6,00 per cento, pari a un tasso misto del 5,75 per cento (1,055 × 1,060) 0,5 che è il tasso a pronti del Periodo X2 per i successivi sei mesi. Tuttavia, soltanto l’interesse atteso dal reinvestimento dei flussi finanziari in entrata o la rideterminazione del prezzo dell’importo lordo per il primo periodo trimestrale successivo all’operazione programmata è designato come soggetto a copertura. Gli interessi attesi coperti sono rappresentati dalle celle ombreggiate. L’esposizione per i periodi successivi non è coperta. Nell’esempio, la parte dell’esposizione ai tassi di interesse coperta è pari al tasso a termine del 5,50 per cento per il Periodo X2. Per valutare l’efficacia della copertura e calcolare l’inefficacia effettiva su base continuativa, l’entità può utilizzare le informazioni sui flussi finanziari di interesse in entrata coperti del Prospetto VI e confrontarle con le stime aggiornate dei flussi 1307 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE finanziari di interesse in entrata attesi (per esempio, in una tabella simile al Prospetto II). Nella misura in cui i flussi finanziari in entrata attesi superano i flussi finanziari di interesse in entrata coperti, l’entità può confrontare la variazione complessiva del fair value dei flussi finanziari in entrata coperti con la variazione complessiva del fair value dello strumento di copertura per calcolare la reale efficacia della copertura. Se i flussi finanziari di interesse in entrata attesi sono insufficienti, ci sarà inefficacia. Essa si misura confrontando la variazione complessiva del fair value dei flussi finanziari di interesse attesi, nella misura in cui essi sono inferiori ai flussi finanziari coperti, con la variazione complessiva del fair value dello strumento di copertura. Descrizione della designazione della relazione di copertura Come menzionato in precedenza, ci sono vari argomenti che dovrebbero essere specificati nella designazione della relazione di copertura, che rendono complessa la descrizione della designazione, ma che sono necessari per limitare l’inefficacia da rilevare ai fini contabili e per evitare modifiche non necessarie dei sistemi e contabilizzazione inutili. L’esempio seguente descrive la designazione in modo più completo e identifica aspetti aggiuntivi della designazione non evidenti dall’esposizione precedente. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1308 Esempio di designazione Finalità della copertura La finalità della copertura è quella di eliminare il rischio delle fluttuazioni dei tassi di interesse nel periodo della copertura, che è pari alla vita dell’interest rate swap, e in effetti di ottenere un tasso di interesse fisso, durante questo periodo, che sia pari al tasso di interesse fisso sull’interest rate swap. Tipo di copertura Copertura di un flusso finanziario. Strumento di copertura Si designano come strumenti di copertura swap che ricevono un tasso fisso e pagano un tasso variabile. Essi coprono l’esposizione dei flussi finanziari dal rischio di tasso di interesse. Ogni rideterminazione del prezzo dello swap copre per un periodo di tre mesi i flussi finanziari di interessi in entrata rivenienti: dal reinvestimento previsto o dalla rideterminazione del prezzo delle quote capitale esposte nel Prospetto V; dagli investimenti o dalle rideterminazioni di prezzo non correlati che si verificano dopo le date di rideterminazione dei prezzi sullo swap durante la sua vita e che coinvolgono diversi debitori o creditori. L’elemento coperto – Generale L’elemento coperto è una parte dei flussi finanziari di interesse lordi in entrata che risulteranno dal reinvestimento o dalla rideterminazione del prezzo dei flussi finanziari identificati nel Prospetto V e che sono attesi verificarsi nei periodi evidenziati in tale prospetto. La parte di flusso finanziario di interesse in entrata che è coperto ha tre componenti: la componente capitale che dà origine al flusso finanziario di interessi in entrata e al periodo in cui si verifica; la componente di tasso di interesse, e la componente temporale o il periodo coperto dalla copertura. L’elemento coperto – La componente capitale La parte dei flussi finanziari di interesse in entrata che è coperta è l’importo che deriva dalla prima parte delle quote capitale reinvestite o di cui si ridetermina il prezzo in ciascun periodo: ciò è uguale alla somma degli importi nozionali degli interest rate swap che ricevono a tasso fisso e pagano a tasso variabile che sono designati come strumenti di copertura e che sono in circolazione nel periodo del reinvestimento o della rideterminazione del prezzo, e ciò corrisponde alle prime quote capitale delle esposizioni di flusso finanziario che sono investite o delle quali si ridetermina il prezzo alla data della rideterminazione del prezzo degli interest rate swap o in date successive. L’elemento coperto – La componente tasso di interesse La parte di variazione del tasso di interesse che viene coperto è la variazione nella: componente di credito del tasso di interesse che viene pagato sulla quota capitale investita o della quale si ridetermina il prezzo, che è pari al rischio di credito inerente all’interest rate swap. È questa parte del tasso di interesse sull’investimento che è pari al tasso di riferimento degli interessi dell’interest rate swap, come il LIBOR, e componente della curva dei rendimenti dei tassi di interesse che è pari al periodo di rideterminazione del prezzo sull’interest rate swap designato come strumento di copertura. 1309 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Esempio di designazione L’elemento coperto – Il periodo coperto Il periodo dell’esposizione alle variazioni del tasso di interesse sulla parte delle esposizioni del flusso finanziario coperta è: il periodo dalla data di designazione alla data di rideterminazione del prezzo dell’interest rate swap che ricade nel periodo trimestrale, ma non prima, in cui si verifica l’operazione programmata, e i suoi effetti per il periodo successivo al verificarsi delle operazioni programmate in misura pari all’intervallo di rideterminazione del prezzo dell’interest rate swap. È importante riconoscere che gli swap non sono una copertura del rischio del flusso finanziario per un unico investimento per tutta la sua vita. Gli swap sono designati come copertura del rischio di flusso finanziario da diversi investimenti di quote capitale e rideterminazioni dei prezzi di capitale che sono effettuati in ogni periodo di rideterminazione del prezzo degli swap per tutta la loro durata. Gli swap coprono soltanto gli accantonamenti di interessi che si verificano nel primo periodo successivo al reinvestimento. Essi coprono l’impatto del flusso finanziario derivante da una variazione dei tassi di interesse che si verifica fino alla rideterminazione del prezzo dello swap. L’esposizione alle variazioni dei tassi per il periodo compreso tra la rideterminazione del prezzo dello swap, e la data del reinvestimento coperto dei flussi finanziari in entrata o della rideterminazione del prezzo delle attività a tasso variabile, non è coperta. Quando si ridetermina il prezzo dello swap, il tasso di interesse sullo swap è fisso fino alla prossima data di rideterminazione del prezzo e si determina l’accantonamento dell’importo relativo al regolamento netto dello swap. Qualsiasi variazione dei tassi di interesse che incide sull’importo dei flussi finanziari di interesse in entrata dopo tale data non è più coperta ai fini contabili. Obiettivi di designazione Considerazioni sui sistemi Molti dei requisiti di controllo e contabili sono eliminati designando ciascuna rideterminazione del prezzo di un interest rate swap come copertura del rischio del flusso finanziario derivante dai reinvestimenti previsti di flussi finanziari in entrata e dalla rideterminazione dei prezzi di attività a tasso variabile solo per una parte della durata delle attività correlate. Sarebbero necessari molti controlli e molte registrazioni contabili se gli swap fossero invece designati come copertura del rischio di un flusso finanziario da investimenti di quote capitale previsti e da rideterminazioni dei prezzi di attività a tasso variabile per l’intera durata di tali attività. Questo tipo di designazione evita di dover controllare gli utili e le perdite rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto dopo che le operazioni programmate si sono verificate (IPSAS 29, paragrafi 108 e 109) perché la parte del rischio dei flussi finanziari coperta è quella parte che sarà rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio nel periodo immediatamente successivo alle operazioni programmate che IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1310 corrisponde ai regolamenti periodici in disponibilità liquide nette dello swap. Se la copertura consistesse nel coprire l’intera vita delle attività acquisite, sarebbe necessario associare un interest rate swap specifico con l’attività acquisita. Se un’operazione programmata è l’acquisizione di uno strumento a tasso fisso, il fair value dello swap che ha coperto tale operazione sarebbe rilevato nell'avanzo o disavanzo di esercizio per rettificare gli interessi attivi sull’attività quando questi sono rilevati. Lo swap dovrebbe allora essere estinto o ridesignato in un’altra relazione di copertura. Se un’operazione programmata è l’acquisizione di un’attività a tasso variabile, lo swap continuerebbe nella relazione di copertura, ma dovrebbe essere ricondotto all’attività acquisita in modo che eventuali importi di fair value sullo swap rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto possano essere rilevati nell'avanzo o disavanzo di esercizio al momento della successiva vendita dell’attività. Esso evita inoltre la necessità di associare qualsiasi parte del fair value degli swap rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto con attività a tasso variabile. Di conseguenza, non c’è nessuna parte del fair value dello swap che sia rilevata nell’attivo netto/patrimonio netto che debba essere rilevata nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando si verifica un’operazione programmata o all’atto della vendita di un’attività a tasso variabile. Questo tipo di designazione consente inoltre di essere flessibili nel decidere come reinvestire i flussi finanziari quando questi si verificano. Poiché il rischio coperto è relativo soltanto a un periodo singolo che corrisponde al periodo di rideterminazione del prezzo dell’interest rate swap designato come strumento di copertura, alla data di designazione non è necessario determinare se i flussi finanziari saranno reinvestiti in attività a tasso fisso o a tasso variabile o specificare la vita dell’attività da acquisire alla data della designazione. Considerazioni sull’efficacia L’inefficacia è ridotta notevolmente designando come soggetta a copertura una parte specifica dell’esposizione dei flussi finanziari. L’inefficacia dovuta alle differenze di credito tra l’interest rate swap e il flusso finanziario coperto previsto è eliminata designando il rischio del flusso finanziario coperto come il rischio attribuibile alle variazioni dei tassi di interesse che corrispondono ai tassi inerenti allo swap, come la curva dei tassi relativi alla classe di merito creditizio AA. Questo tipo di designazione impedisce che le variazioni derivanti da cambiamenti negli spread creditizi siano considerate come inefficacia. L’inefficacia dovuta alle differenze di durata tra l’interest rate swap e il flusso finanziario programmato coperto è eliminata designando il rischio di tasso di interesse coperto come il rischio relativo alle variazioni della parte della curva dei rendimenti corrispondente al periodo in cui i prezzi della parte a tasso variabile dell’interest rate swap sono rideterminati. 1311 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE L’inefficacia dovuta alle variazioni di tasso di interesse che si verificano tra la data di rideterminazione del prezzo dell’interest rate swap e la data delle operazioni programmate è eliminata semplicemente evitando la copertura per quel periodo di tempo. Il periodo che va dalla rivalutazione dello swap al momento in cui si verifica l’operazione programmata, nel periodo immediatamente successivo alla rideterminazione del prezzo dello swap, è lasciato non coperto. Pertanto, la differenza di date non comporta inefficacia. Considerazioni contabili La capacità di qualificarsi per la contabilizzazione di copertura utilizzando il metodo qui descritto, si fonda sulle disposizioni dell’IPSAS 29 e sulle loro interpretazioni. Alcune di esse sono descritte nella risposta alla Domanda F.6.2. Considerazioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura quando il rischio di tasso d’interesse è gestito su base netta. Di seguito si riportano alcune altre disposizioni e interpretazioni di supporto. Copertura di una parte dell’esposizione al rischio La capacità di identificare e coprire soltanto una parte dell’esposizione al rischio di un flusso finanziario derivante dal reinvestimento di flussi finanziari o dalla rideterminazione del prezzo di strumenti a tasso variabile è trattata nell’IPSAS 29, paragrafo 90, e interpretata nelle risposte alle Domande F.6.2. punto k) e F.2.17 Copertura a termine parziale. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1312 Copertura di rischi multipli con uno strumento singolo La capacità di designare un unico interest rate swap come copertura dell’esposizione ai tassi di interesse dei flussi finanziari derivanti da vari reinvestimenti di flussi finanziari in entrata o rideterminazioni del prezzo di attività a tasso variabile che si verificano durante la vita dello swap è trattata nell’IPSAS 29, paragrafo 85, e interpretata nella risposta alla Domanda F.1.12 Coperture di diversi tipi di rischio. Copertura di rischi similari in un portafoglio La capacità di specificare l’operazione programmata soggetta a copertura come una parte dell’esposizione dei flussi finanziari ai tassi di interesse per una parte della durata dell’investimento che dà origine al pagamento di interessi senza specificare, alla data di designazione, la vita attesa dello strumento e se esso paga un tasso fisso o variabile, è trattata nella risposta alla Domanda F.6.2 punto 1), che specifica che gli elementi nel portafoglio non devono avere necessariamente la stessa esposizione complessiva al rischio, a condizione che essi condividano lo stesso rischio per il quale sono designati come coperti. Cessazioni delle coperture La capacità di revocare una copertura sull’operazione programmata (l’esposizione dei flussi finanziari su un investimento o su una rideterminazione del prezzo che si verificherà dopo la data di rideterminazione del prezzo dello swap) è trattata nell’IPSAS 29, paragrafo 112, che fornisce indicazioni sulle cessazioni delle coperture. Sebbene una parte dell’operazione programmata non sia più coperta, l’interest rate swap non è revocato, e continua a essere uno strumento di copertura per le operazioni residue della serie di operazioni che non si sono verificate. Per esempio, si assuma che un interest rate swap con una vita residua di un anno sia stato designato a copertura di una serie di tre reinvestimenti trimestrali di flussi finanziari. Il successivo reinvestimento programmato di flussi finanziari si verifica fra tre mesi. Quando il prezzo dell’interest rate swap è rideterminato dopo tre mesi al tasso variabile corrente del momento, il tasso fisso e quello variabile sull’interest rate swap saranno noti e non forniranno più la protezione di una copertura nei successivi tre mesi. Se l’operazione programmata successiva si verifica solo dopo tre mesi e dieci giorni, il periodo di dieci giorni che rimane dopo la rideterminazione del prezzo dell’interest rate swap non è coperto. F.6.4 Contabilizzazione delle operazioni di copertura: premio o sconto sul contratto forward su cambi Un contratto forward su cambi è designato come uno strumento di copertura, per esempio, in una copertura di un investimento netto in una gestione estera. È consentito ammortizzare lo sconto o il premio sul contratto forward su cambi nell’avanzo o disavanzo di esercizio per la durata del contratto? 1313 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE No. L’IPSAS 29 non consente di ammortizzare nell'avanzo o disavanzo di esercizio il premio o lo sconto su un contratto forward su cambi. I derivati sono sempre valutati al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. L’utile o la perdita riveniente da una variazione del fair value del contratto forward su cambi è sempre rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, a meno che il contratto forward su cambi non sia stato designato ed efficace come strumento di copertura in una copertura di flussi finanziari o in una copertura di un investimento netto in una gestione estera, nel cui caso la parte efficace dell’utile o della perdita è rilevata in attivo netto/patrimonio netto. In questa circostanza, gli importi rilevati nell’attivo netto/patrimonio netto sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio quando si verificano i flussi finanziari futuri coperti o all’atto della dismissione dell’investimento netto, a seconda di quale sia più appropriato. Secondo l’IPSAS 29, paragrafo 84 b), l’elemento interesse (valore temporale) del fair value di un contratto forward può essere escluso dalla relazione di copertura designata. In tal caso, le variazioni nella parte relativa all’elemento interesse del fair value del contratto forward su cambi sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio. F.6.5 IPSAS 29 e IPSAS 4 Copertura del fair value di un’attività valutata al costo Se la vendita futura di una nave, rilevata al costo storico, è coperta contro l’esposizione al rischio di cambio per mezzo di un indebitamento in valuta estera, l’IPSAS 29 prevede che la nave sia rivalutata per tener conto delle variazioni del tasso di cambio anche se la valutazione dell’attività è basata sul costo storico? No. In una copertura del fair value l’elemento coperto è rivalutato. Tuttavia, un indebitamento in valuta estera non può essere classificato come una copertura di fair value di una nave, poiché una nave non contiene alcun rischio di cambio valutabile separatamente. Se le condizioni della contabilizzazione di copertura nell’IPSAS 29, paragrafo 98, sono soddisfatte, l’indebitamento in valuta estera può essere classificato come una copertura di flussi finanziari in una vendita programmata in quella valuta estera. In una copertura di un flusso finanziario, l’elemento coperto non è rivalutato. Sezione G: Altro G.1 Informativa sulle variazioni di fair value L’IPSAS 29 dispone che le attività finanziarie classificate come disponibili per la vendita e le attività e passività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, siano rivalutate al fair value. A meno che un’attività o una passività finanziaria non sia designata come uno strumento di copertura di flussi finanziari, le variazioni di fair value delle attività e passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio, e le variazioni del fair value per le attività disponibili per la vendita sono rilevate nell’attivo netto/patrimonio netto. Quali informazioni integrative IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1314 sono necessarie in merito agli importi delle variazioni di fair value in un determinato esercizio? L’IPSAS 30, paragrafo 23, dispone che siano fornite informazioni integrative in merito ad elementi di proventi, costi, utili e perdite. Questa disposizione sulle informazioni integrative riguarda elementi di proventi, costi, utili e perdite che derivano dalla rivalutazione del fair value. Pertanto, un’entità fornisce informazioni integrative in merito alle variazioni di fair value, distinguendo tra variazioni che sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio e variazioni che sono rilevate nell’attivo netto/patrimonio netto. Bisogna fornire un’ulteriore suddivisione in merito a variazioni che fanno riferimento: a) ad attività finanziarie disponibili per la vendita, indicando separatamente l’ammontare dell'utile o della perdita rilevato nell’attivo netto/patrimonio netto nel corso dell'esercizio e l'ammontare rilevato nell'avanzo o disavanzo di esercizio per il periodo; b) alle attività o passività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, mostrando separatamente tali variazioni di fair value su attività o passività finanziarie i) designate come tali al momento della rilevazione iniziale e ii) classificate come possedute per negoziazione secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, e c) agli strumenti di copertura. L’IPSAS 30 non richiede né proibisce che siano fornite informazioni integrative sulle componenti della variazione del fair value alla stessa maniera in cui gli elementi sono classificati ai fini interni. Per esempio, un’entità può scegliere di indicare separatamente le variazioni del fair value di quei derivati che, secondo quanto previsto dall’IPSAS 29, classifica come posseduti per negoziazione, ma che l’entità classifica come parte delle attività di gestione del rischio esterni al portafoglio di negoziazione. Inoltre, l’IPSAS 30, paragrafo 10, richiede informazioni integrative in merito ai valori contabili di attività o passività finanziarie al fair value rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio, evidenziando separatamente: i) quelle designate come tali all’atto della rilevazione iniziale e ii) quelle possedute per negoziazione in conformità all’IPSAS 29. G.2 IPSAS 29 e IPSAS 2 Contabilizzazione di copertura: rendiconto finanziario Come dovrebbero essere classificati nel rendiconto finanziario i flussi finanziari derivanti da strumenti di copertura? I flussi finanziari derivanti da strumenti di copertura sono classificati come attività operative, di investimento o di finanziamento, sulla base della classificazione dei flussi finanziari derivanti dall’elemento coperto. Mentre la terminologia dell’IPSAS 2 non è stata aggiornata per riflettere l’IPSAS 29, la classificazione nel rendiconto finanziario dei flussi finanziari derivanti da strumenti di copertura dovrebbe essere 1315 IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE coerente con la classificazione di questi strumenti come strumenti di copertura secondo l’IPSAS 29. IPSAS 29 GUIDA APPLICATIVA 1316 Esempi illustrativi Questi esempi sono allegati all’IPSAS 29, ma non ne costituiscono parte integrante. Copertura del rischio di tasso di interesse per un portafoglio di attività e passività IE1. Il 1 gennaio 20X1, l’Entità A individua un portafoglio comprendente attività e passività su cui intende effettuare coperture del rischio di tasso d’interesse. Le passività includono depositi a vista che il depositante può ritirare in un qualsiasi momento senza preavviso. Ai fini della gestione del rischio, l’entità considera tali elementi in portafoglio come elementi a tasso fisso. IE2. Ai fini della gestione del rischio, l’Entità A analizza le attività e le passività in portafoglio in base ai periodi di revisione dei prezzi considerando le date attese di rideterminazione dei tassi. L’entità adotta periodi mensili e programma le voci per i prossimi cinque anni (ossia, considera 60 periodi mensili distinti).3 Le attività in portafoglio sono attività redimibili che l’Entità A suddivide in periodi temporali in base alle date attese di rimborso, attribuendo a ciascun periodo temporale le attività in misura percentuale piuttosto che per singole voci. Il portafoglio comprende anche depositi a vista che l’entità si aspetta di rimborsare, su tutto il portafoglio, in un periodo compreso tra un mese e cinque anni e che, ai fini della gestione del rischio, sono programmati in intervalli temporali con lo stesso criterio. Sulla base della presente analisi, l’Entità A identifica l’importo che desidera coprire in ciascun periodo. IE3. Questo esempio riguarda soltanto il periodo di revisione dei tassi con scadenza a tre mesi, ossia il periodo con scadenza 31 marzo 20X1 (una procedura similare sarebbe applicata per ciascuno degli altri 59 periodi). In questo periodo, l’Entità A ha programmato attività per UM 100 milioni e passività per UM 80 milioni. Tutte le passività sono rimborsabili a vista. L’Entità A decide, ai fini della gestione del rischio, di coprire la posizione netta di UM 20 milioni e di stipulare di conseguenza un contratto swap su tassi d’interesse4 il 1 gennaio 20X1, con cui paga un tasso fisso e riceve il London Interbank Offered Rate (LIBOR), con capitale nozionale pari a UM IE4. 3 4 In questo esempio, i flussi finanziari relativi alla quota capitale sono stati programmati in periodi temporali mentre i flussi finanziari per interessi sono stati considerati nel calcolo della variazione del fair value dell'elemento coperto. Sono possibili altri criteri di programmazione delle attività e delle passività. Inoltre, in questo esempio, sono state considerate ridefinizioni dei tassi su base mensile. Una entità può adottare intervalli temporali inferiori o superiori. L’esempio utilizza uno swap come strumento di copertura. Un’entità può adottare un contratto a termine su tassi d’interesse o altri derivati come strumenti di copertura. 1317 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 20 milioni e vita fissa di tre mesi.IE5. considera i seguenti assunti semplificativi: Questo esempio a) la cedola della parte fissa dello swap è di importo uguale alla cedola fissa dell’attività; b) la cedola della parte fissa del contratto di swap diventa rimborsabile nelle stesse date in cui vengono corrisposti gli interessi dell’attività, e c) il tasso d’interesse della parte variabile è il tasso LIBOR overnight. Di conseguenza, tutta la variazione del fair value del contratto di swap è dovuta soltanto alla parte fissa in quanto la parte variabile non è esposta a variazioni del fair value a causa dei cambiamenti nei tassi d’interesse. Nei casi in cui tali assunti semplificativi non sussistono, si determinerà una maggiore inefficacia. (L’inefficacia derivante da a) potrebbe essere eliminata designando come elemento coperto una parte dei flussi finanziari dell’attività che siano equivalenti alla parte fissa dello swap). IE6. Si assume anche che l’Entità A ne verifichi l’efficacia su base mensile. IE7. Il fair value di un’attività equivalente non rimborsabile di UM 20 milioni, ignorando le variazioni di valore non attribuibili alle fluttuazioni dei tassi d’interesse, in momenti diversi nel corso del periodo di copertura è il seguente: 1 gennaio 20X1 Fair value (attività) (UM) IE8. 20.000.000 31 gennaio 20X1 20.047.408 1 febbraio 20X1 20.047.408 28 febbraio 20X1 20.023.795 31 marzo 20X1 Zero Il fair value dello swap in momenti diversi del periodo di copertura è il seguente. 1 gennaio 20X1 Fair value (passività) (UM) Zero 31 gennaio 20X1 1 febbraio 20X1 (47.408) (47.408) 28 febbraio 31 marzo 20X1 20X1 (23.795) Zero Trattamento contabile IE9. Il 1 gennaio 20X1, l’Entità A individua come elemento da coprire un importo di UM 20 milioni di attività nel periodo di tre mesi. Definisce inoltre come rischio coperto la variazione del valore dell’elemento coperto (ossia, i UM 20 milioni di attività) attribuibile alle variazioni del LIBOR. È inoltre conforme agli altri requisiti di designazione descritti nei paragrafi 98 d) e AG162 del Principio. IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 1318 IE10. L’Entità A designa come strumento di copertura il contratto swap su tassi d’interesse descritto nel paragrafo IE4. Fine del mese 1 (31 gennaio 20X1) IE11. Il 31 gennaio 20X1 (alla fine del mese 1), quando l’Entità A verifica l’efficacia della copertura, il LIBOR è diminuito. In base all’esperienza storica dei rimborsi, l’Entità A stima che i rimborsi, in conseguenza di tale evento, si verificheranno prima di quanto precedentemente stimato. Ne consegue che viene ricalcolato l’importo delle attività programmate in questo periodo di tempo (ad esclusione delle nuove attività originate nel corso del mese) in UM 96 milioni. IE12. Il fair value del contratto di swap su tassi d’interesse designato, con capitale nozionale di UM 20 milioni, è di (UM 47.408)5 (lo swap è una passività). IE13. L’Entità A calcola la variazione di fair value dell’elemento coperto, considerando il cambiamento nei rimborsi stimati, nel modo seguente. IE14. a) In primo luogo, calcola la percentuale della stima iniziale delle attività che è stata coperta nel periodo considerato. Tale percentuale è del 20 per cento (UM 20 milioni ÷ UM 100 milioni). b) Poi applica questa percentuale (20 per cento) alla stima rivista dell’importo in tale periodo di tempo (UM 96 milioni) per calcolare l’importo dell’elemento coperto basato sulla propria stima rivista. Il valore risultante è pari a UM 19,2 milioni. c) Infine, calcola la variazione di fair value di questa stima rivista dell’elemento coperto (UM 19,2 milioni) che è attribuibile alla variazione del tasso LIBOR. L’importo risultante è di UM 45.511 (UM 47.4086 × (UM 19,2 milioni ÷ UM 20 milioni)). L’Entità A effettua le seguenti registrazioni contabili relative a questo periodo: Dare Disponibilità liquide UM 172.097 Avere Avanzo o disavanzo di esercizio (interessi attivi) UM 172.097 Per rilevare gli interessi ricevuti sull’importo coperto (UM 19,2 milioni). Dare Avanzo o disavanzo di esercizio (interessi passivi) UM 179.268 Avere Avanzo o disavanzo di esercizio (interessi attivi) 5 6 UM 179.268 Vedere paragrafo IE8. ossia, UM 20.047.408 – UM 20.000.000, vedere paragrafo IE7. 1319 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Avere Disponibilità liquide Zero Per rilevare gli interessi percepiti e corrisposti sul contratto di swap designato come strumento di copertura. Dare Avanzo o disavanzo di esercizio (perdita) UM 47.408 Avere Passività derivata UM 47.408 Per rilevare la variazione del fair value del contratto di swap. Dare Voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria Avere Avanzo o disavanzo di esercizio (utile) UM 45.511 UM 45.511 Per rilevare la variazione del fair value dell’importo coperto. Il risultato netto sull’avanzo o disavanzo di esercizio (ad esclusione degli interessi attivi e passivi) consiste nella rilevazione di una perdita pari a UM 1.897. Ciò rappresenta un’inefficacia nel rapporto di copertura dovuta al cambiamento nelle date di rimborso stimate. Inizio del mese 2 IE15. IE16. Il 1 febbraio 20X1 l’Entità A vende una quota parte delle attività nei vari periodi di tempo. L’Entità A calcola di aver venduto l’8 1/3 per cento dell’intero portafoglio di attività. Poiché le attività sono state ripartite per periodi temporali in base a percentuali dell’attività (piuttosto che su base analitica) per ciascun periodo, l’Entità A decide di non poter determinare per quale periodo di tempo specifico le attività vendute erano state programmate. Pertanto adotta una base di ripartizione sistematica e razionale. In base al fatto di aver venduto una selezione rappresentativa delle attività in portafoglio, l’Entità A ripartisce la vendita proporzionalmente su tutti i periodi. IE17. Su tale base, l’Entità A calcola di aver venduto l’8 1/3 per cento delle attività ripartite su un periodo di tre mesi, ossia UM 8 milioni (8 1/3 per cento di UM 96 milioni). I proventi percepiti ammontano a UM 8.018.400, pari al fair value delle attività.7 Al momento dell’eliminazione delle attività, l’Entità A rimuove anche la voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che rappresenta la variazione del fair value delle attività coperte ora dismesse. Questo rappresenta l’8 1/3 per cento del saldo totale della voce pari a UM 45.511, ossia UM 3.793. IE18. L’Entità A effettua le seguenti scritture contabili al fine di rilevare la vendita dell’attività e lo storno di una parte del saldo della voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. 7 L’importo realizzato dalla vendita dell’attività rappresenta il fair value di un’attività redimibile, che è inferiore al fair value dell'attività equivalente non redimibile illustrata nel paragrafo IE7. IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 1320 Dare Disponibilità liquide Avere CU8.018.400 UM 8.000.000 Attività Avere Voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria UM 3.793 Avere Avanzo o disavanzo di esercizio (utile) UM 14.607 Per rilevare la vendita dell’attività al fair value e per rilevare una plusvalenza. Poiché il cambiamento nell’importo delle attività non è attribuibile a una variazione del tasso d’interesse coperto, non c’è inefficacia. IE19. L’Entità A possiede UM 88 milioni di attività e UM 80 milioni di passività in questo periodo. Pertanto, l’importo netto che l’Entità A intende coprire è ora di UM 8 milioni e, di conseguenza, definisce in UM 8 milioni l’importo da coprire. IE20. L’Entità A decide di rettificare lo strumento di copertura designando soltanto una quota parte dello swap originario come strumento di copertura. Di conseguenza, definisce come strumento di copertura UM 8 milioni ovvero il 40 per cento del capitale nozionale del contratto di swap originario con vita residua di due mesi e un fair value pari a UM 18.963.8 Tale decisione è anche conforme agli altri requisiti di designazione specificati nei paragrafi 98 a) e AG162 del Principio. I UM 12 milioni di capitale nozionale del contratto di swap non più classificati come strumento di copertura vengono designati come posseduti per negoziazione, e le variazioni del fair value vengono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio, o vengono designati come strumento di copertura e inclusi in una copertura diversa.9 Dal 1 febbraio 20X1 e dopo aver contabilizzato la vendita delle attività, la voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è pari a UM 41.718 (UM 45.511 – UM 3.793), che rappresenta la variazione cumulata del fair value pari a UM 17,610 milioni di attività. Tuttavia, al 1 febbraio 20X1, l’Entità A ha coperto soltanto UM 8 milioni di attività con una variazione cumulata del fair value pari a UM 18.963.11 Il saldo residuo della voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di UM 22.75512 fa riferimento a un ammontare di attività che l’Entità A IE21. 8 9 10 11 12 UM 47.408 × 40 per cento. L'entità potrebbe invece sottoscrivere un contratto di swap di compensazione con un nozionale di UM 12 milioni per rettificare la propria posizione, e designare come strumento di copertura tutti i UM 20 milioni dello swap esistente e l'intero ammontare di UM 12 milioni del nuovo contratto di swap di compensazione stipulato. UM 19,2 milioni – (8⅓ × CU 19,2 milioni). UM 41.718 x (CU 8 milioni x UM 17,6 milioni). UM 41.718 – UM 18.963. 1321 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE possiede ancora ma non sottopone più a copertura. Di conseguenza, l’Entità A ammortizza tale importo nell’arco della vita residua del periodo di tempo considerato, ossia ammortizza UM 22.755 in due mesi.IE22. L’Entità A decide che non è fattibile adottare un metodo di ammortamento basato su un rendimento effettivo ricalcolato e pertanto adotta il metodo a quote costanti. Fine del mese 2 (28 febbraio 20X1) IE23. Il 28 febbraio 20X1, nel momento in cui l’Entità A effettua la successiva verifica di efficacia, il LIBOR è rimasto invariato. L’Entità A non rivede le aspettative di rimborso. Il fair value del contratto di swap su tassi d’interesse designato, con capitale nozionale di UM 8 milioni è di (UM 9.518)13 (lo swap è una passività). Inoltre, l’Entità A calcola il fair value di UM 8 milioni di attività coperte al 28 febbraio 20X1 in un valore pari a UM 8.009.51814. IE24. L’Entità A effettua le seguenti registrazioni contabili relative alla copertura in questo periodo: Da re Disponibilità liquide Av ere UM 71.707 Avanzo o disavanzo di esercizio (interessi attivi) UM 71.707 Per rilevare gli interessi ricevuti sull’importo coperto (UM 8 milioni). Da re Avanzo o disavanzo di esercizio (interessi passivi) Av ere Av ere UM 71.707 Avanzo o disavanzo di esercizio (interesse attivo) UM 62.115 Disponibilità liquide UM 9.592 Per rilevare gli interessi percepiti e corrisposti su quella parte del contratto di swap designata come strumento di copertura (UM 8 milioni). Da Passività derivata UM 9.445 re Av ere Avanzo o disavanzo di esercizio (utile) UM 9.445 Per rilevare la variazione del fair value su quella parte dello swap designata come strumento di copertura (UM 8 milioni) (UM 9.518 – UM 18.963). Dare Avanzo o disavanzo di esercizio (perdita) Avere Voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria UM 9.445 UM 9.445 Per rilevare la variazione del fair value dell’importo coperto (UM 8.009.518 – UM 13 14 UM 23.795 [vedere paragrafo IE8] x (UM 8 milioni/UM 20 milioni) UM 20.023.795 [vedere paragrafo IE7] x (UM 8 milioni/UM 20 milioni) IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 1322 8.018.963). IE25. L’effetto netto sull’avanzo o disavanzo di esercizio (ad esclusione degli interessi attivi e passivi) è nullo, a riconferma del fatto che la copertura è pienamente efficace. IE26. L’Entità A effettua la seguente registrazione contabile al fine di ammortizzare il saldo della voce distinta di stato patrimoniale per questo periodo: Dare Avanzo o disavanzo di esercizio (perdita) Avere UM 11.378 Voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria CU11.378 a) Per rilevare la quota di ammortamento del periodo. (a) UM 22.755 ÷ 2 Fine del mese 3 IE27. Nel corso del terzo mese non ci sono altri cambiamenti nell’importo delle attività o delle passività nel periodo dei tre mesi. Il 31 marzo 20X1 le attività e il contratto di swap giungono a scadenza e tutti i saldi sono rilevati nell’avanzo o disavanzo di esercizio. IE28. L’Entità A effettua le seguenti registrazioni contabili relative a questo periodo: Da re UM 8.071.707 Disponibilità liquide Av ere Attività (prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria) Av ere Avanzo o disavanzo di esercizio (interessi attivi) UM 8.000.000 UM 71.707 Per rilevare gli interessi e la liquidità percepiti alla scadenza dell’importo coperto (UM 8 milioni). Da re Avanzo o disavanzo di esercizio (interessi passivi) Av ere Avanzo o disavanzo di esercizio (interessi attivi) Av ere Disponibilità liquide UM 71.707 UM 62.115 UM 9.592 Per rilevare gli interessi percepiti e corrisposti su quella parte del contratto di swap designata come strumento di copertura (UM 8 milioni). 1323 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Da re Passività derivata Av ere UM 9.518 Avanzo o disavanzo di esercizio (utile) UM 9.518 Per rilevare la scadenza di quella parte di swap designata come strumento di copertura (UM 8 milioni). Dare Avanzo o disavanzo di esercizio (utile) Avere UM 9.518 Voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria UM 9.518 Per stornare il saldo residuo della voce alla scadenza del periodo. IE29. L’effetto netto sull’avanzo o disavanzo di esercizio (ad esclusione degli interessi attivi e passivi) è nullo, a riconferma del fatto che la copertura è pienamente efficace. IE30. L’Entità A effettua la seguente registrazione contabile al fine di ammortizzare il saldo della voce distinta di stato patrimoniale per questo periodo: Dare Avanzo o disavanzo di esercizio (perdita) UM 11.377 UM 11,377(a) Avere Per rilevare la quota di ammortamento del periodo. a) UM 22.755 ÷ 2 Riepilogo IE31. Le tabelle che seguono riepilogano: a) le variazioni del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria; b) il fair value del derivato; c) l’impatto sull’avanzo o disavanzo di esercizio della copertura per l’intero periodo di copertura di tre mesi, e d) gli interessi attivi e passivi relativi all’importo designato come coperto. IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 1324 Descrizione Importo dell’attività coperta a) 1 gennaio 20X1 UM 31 gennaio 20X1 UM 1 febbraio 20X1 UM 28 febbraio 20X1 UM 31 marzo 20X1 UM 20.000.000 19.200.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Variazioni della voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria Riporto a nuovo: Saldo da ammortizzare Zero Zero Zero 22.755 11.377 Saldo residuo Zero Zero 45.511 18.963 9.518 Meno: rettifica sulla vendita di attività Zero Zero (3.793) Zero Zero Rettifica per la variazione del fair value dell’attività coperta Zero 45.511 Zero (9.445) (9.518) Ammortamenti Zero Zero Zero (11.378) (11.377) Saldo da ammortizzare Zero Zero 22.755 11.377 Zero Saldo residuo Zero 45.511 18.963 9.518 Zero UM 20.000.000 Zero 47.408 – UM 12.000.000 Zero – 28.445 UM 8.000.000 Zero – 18.963 9.518 Zero Totale Zero 47.408 47.408 9.518 Zero Portato a nuovo: b) c) Il fair value del derivato. – – Non più designato come strumento di copertura. Effetto della copertura sull’avanzo o disavanzo di esercizio Cambiamento nella voce distinta: attività Zero 45.511 N.a. (9.445) (9.518) Variazione del fair value del derivato Zero (47.408) N.a. 9.445 9.518 Effetto netto Zero (1.897) N.a. Zero Zero Ammortamenti Zero Zero N.a. (11.378) (11.377) Inoltre, si rileva un utile dalla vendita di attività pari a UM 14.607 al 1 febbraio 20X1. d) Interessi attivi e passivi relativi all’importo designato come coperto Interessi attivi – sull’attività Zero 172,097 N.a. 71,707 71,707 – sullo swap Zero 179.268 N.a. 62.115 62.115 1325 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Descrizione 1 gennaio 20X1 UM 31 gennaio 20X1 UM 1 febbraio 20X1 UM 28 febbraio 20X1 UM 31 marzo 20X1 UM Zero (179.268) N.a. (71.707) (71.707) Interessi passivi – sullo swap Dismissione di una gestione estera IE32. Questo esempio illustra l’applicazione dei paragrafi C12 e C13 dell’Appendice C in relazione all’ammontare rilevato nell’avanzo o disavanzo di esercizio al momento della dismissione di una gestione estera. Premessa IE33. L’esempio assume che sia in essere la struttura di gruppo illustrata nella guida operativa e che l’Entità D abbia utilizzato un finanziamento in USD nell’Entità A per coprire il rischio di cambio EUR/USD dell’investimento netto nell’Entità C nel proprio bilancio consolidato. L’Entità D adotta il metodo di consolidamento graduale. Si supponga che la copertura sia pienamente efficace e che la variazione totale accumulata in USD/EUR del valore dello strumento di copertura prima della dismissione dell’Entità C sia di € 24 milioni (utile). Ciò corrisponde esattamente alla riduzione di valore dell’investimento netto nell’Entità C, se rilevato a fronte della valuta funzionale dell’Entità D (euro). IE34. Se viene adottato il metodo di consolidamento diretto, nel bilancio consolidato dell’Entità D, la riduzione di valore dell’investimento netto dell’Entità D nell’Entità C pari a € 24 milioni si rifletterebbe interamente nella riserva di conversione di valuta estera relativa all’Entità C. Tuttavia, poiché l’Entità D adotta il metodo graduale, la riduzione di valore dell’investimento netto nell’Entità C di € 24 milioni si rifletterebbe sia nella riserva di conversione di valuta estera dell’Entità B, relativa all’Entità C, sia nella riserva di conversione di valuta estera dell’Entità D, relativa all’Entità B. IE35. Il metodo di consolidamento è ininfluente sull’ammontare complessivo rilevato nella riserva di conversione di valuta estera rispetto alle Entità B e C. Si supponga che, adottando il metodo di consolidamento diretto, le riserve di conversione di valuta estera per le Entità B e C nel bilancio consolidato dell’Entità D comprendano rispettivamente un utile di € 62 milioni e una perdita di € 24 milioni; adottando il metodo di consolidamento graduale, gli importi risulteranno pari rispettivamente a un utile di € 49 milioni e a una perdita di € 11 milioni. Riclassificazione IE36. In caso di dismissione dell’investimento nell’Entità C, l’IPSAS 29 dispone che l’utile totale di € 24 milioni sullo strumento di copertura sia rilevato IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 1326 nell’avanzo o disavanzo di esercizio. Adottando il metodo graduale, l’ammontare da rilevare nell’avanzo o disavanzo di esercizio rispetto all’investimento netto nell’Entità C sarebbe rappresentato soltanto da una perdita di € 11 milioni. L’Entità D potrebbe rettificare le riserve di conversione di valuta estera delle Entità B e C di € 13 milioni, così da far corrispondere gli importi riclassificati relativi allo strumento di copertura e all’investimento netto a quelli risultanti in caso di adozione del metodo di consolidamento diretto, se ciò fosse in linea con i principi contabili adottati. Un’entità che non ha coperto il proprio investimento netto potrebbe attuare la stessa riclassificazione. 1327 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Ricezione di un finanziamento agevolato IE37. Un ente locale riceve un finanziamento del valore di UM 5 milioni da un organismo di sviluppo internazionale per costruire cliniche per l’assistenza sanitaria di base in un periodo di 5 anni. Il contratto stabilisce che il finanziamento deve essere rimborsato nell'arco di 5 anni nel modo seguente: Anno 1: non sono previsti rimborsi di capitale Anno 2: 10% del capitale Anno 3: 20% del capitale Anno 4: 30% del capitale Anno 5: 40% del capitale Gli interessi sono corrisposti in ciascun anno posticipatamente, al tasso del 5% annuo sul saldo in essere del finanziamento. Il tasso di interesse di mercato per un prestito analogo è del 10%. IE38. L’entità ha ricevuto un mutuo agevolato di UM 5 milioni, che sarà restituito al 5% al di sotto del tasso interesse di mercato corrente. La differenza tra i proventi del finanziamento e il valore attuale dei pagamenti contrattuali in base ai termini e alle condizioni del contratto di finanziamento, attualizzata al tasso di interesse di mercato correlato, è rilevata come un provento non commerciale. IE39. Le scritture contabili relative al finanziamento agevolato sono le seguenti: 1. Alla rilevazione iniziale, l’entità rileva quanto segue (assumendo che l’entità successivamente valuti il finanziamento agevolato al costo ammortizzato): Da re Banca 5.000.000 Av ere Finanziamento (vedere Tabella 2 seguente) Av ere Passività o provento non commerciale 4.215.450 784.550 Rilevazione della ricezione del mutuo al fair value L’IPSAS 23 è considerato ai fini della rilevazione di una passività o di un provento per la parte fuori mercato del finanziamento. L’esempio 26 di tale Principio fornisce le scritture contabili per la rilevazione e la valutazione della parte fuori mercato del finanziamento che si ritiene sia un provento non commerciale. 2. Anno 1: l’entità rileva quanto segue: Da re Interessi (vedere Tabella 3 seguente) Av ere Finanziamento IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 421.545 421.545 1328 Rilevazione dell’interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo (UM 4.215.450 × 10%) Da re Finanziamento (vedere Tabella 1 seguente) Av ere 250.000 Banca 250.000 Rilevazione dell'interesse pagato sul saldo in essere (UM 5 milioni × 5%) 1329 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 3. Anno 2: l’entità rileva quanto segue: Da re Interessi Av ere 438.700 Finanziamento 438.700 Rilevazione degli interessi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo (UM 4.386.995 × 10%) Da re Finanziamento Av ere 750.000 Banca 750.000 Rilevazione degli interessi pagati sul saldo in essere (UM 5 milioni × 5% + UM 500.000 capitale rimborsato) 4. Anno 3: l’entità rileva quanto segue: Da re Interessi Av ere 407.569 Finanziamento 407.569 Rilevazione dell’interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo (UM 4.075.695 × 10%) Da re Finanziamento Av ere 1.225.000 Banca 1.225.000 Rilevazione dell'interesse pagato sul saldo in essere (UM 4,5 milioni × 5% + UM 1 milione capitale rimborsato) 5. Anno 4: l’entità rileva quanto segue: Da re Interessi Av ere 325.826 Finanziamento 325.826 Rilevazione dell’interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo (UM 3.258.264 × 10%) Da re Finanziamento Av ere 1.675.000 Banca 1.675.000 Rilevazione dell'interesse pagato sul saldo in essere (UM 3,5 milioni × 5% + UM 1,5 milioni capitale rimborsato) IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 1330 6. Anno 5: l’entità rileva quanto segue: Da re Interessi Av ere 190.909 Finanziamento 190.909 Rilevazione dell’interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo (UM 1.909.091 × 10%) Da re Finanziamento Av ere 2.100.000 Banca 2.100.000 Rilevazione dell'interesse pagato sul saldo in essere (UM 2 milioni × 5% + UM 2 milioni capitale rimborsato) 1331 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Calcoli: Tabella 1: Piano di ammortamento (applicando rimborsi contrattuali al 5% di interesse) Anno 0 UM Anno 1 UM Anno 2 UM Anno 3 UM Anno 4 UM Anno 5 UM Capitale 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,500,000 3,500,000 2,000,000 Interessi – 250,000 250,000 225,000 175,000 100,000 Pagamenti – (250,000) (750,000) (1,225,000) (1,675,000) (2,100,000) 5,000,000 5,000,000 4,500,000 3,500,000 2,000,000 – Saldo Tabella 2: Attualizzazione di flussi finanziari contrattuali (basata sul tasso di mercato del 10%) Anno 1 UM Anno 2 UM Anno 3 UM Anno 4 UM Anno 5 UM 5.000.000 4.500.000 3.500.000 2.000.000 – Debiti per interessi passivi 250.000 250.000 225.000 175.000 100.000 Pagamenti totali (capitale e interessi) 250.000 750.000 1.225.000 1.675.000 2.100.000 Valore attuale dei pagamenti 227.272 619.835 920.360 1.144.048 1.303.935 Saldo capitale Totale valore attuale dei pagamenti 4.215.450 Corrispettivi ricevuti 5.000.000 Meno: valore attuale dei flussi in uscita (fair value del finanziamento alla rilevazione iniziale) 4.215.450 Parte fuori mercato del finanziamento da rilevare come provento non commerciale 784.550 Tabella 3: Calcolo del saldo del finanziamento e dell’interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo Anno 1 UM Anno 2 UM Anno 3 UM Anno 4 UM Anno 5 UM 4.215.450 4.386.995 4.075.695 3.258.264 1.909.091 Accantonamento di interesse 421.545 438.700 407.569 325.827 190.909 Pagamenti di interesse e di capitale 250.000 750.000 1.225.000 1.675.000 2.100.000 4.386.995 4.075.695 3.258.264 1.909.091 – Capitale Saldo Pagamento di un finanziamento agevolato IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 1332 IE40. Nell’ambito degli incentivi volti a favorire l'istruzione universitaria, il Ministero dell’Istruzione offre un finanziamento a basso tasso d’interesse per gli studenti in possesso dei requisiti necessari, a condizioni di rimborso flessibili. IE41. All’inizio dell’esercizio fiscale, il Ministero ha anticipato UM 250 milioni a diversi studenti, ai seguenti termini e condizioni: il capitale è rimborsato nel seguente modo: Anno da 1 a 3: non sono previsti rimborsi di capitale Anno 4: rimborso del 30% del capitale Anno 5: rimborso del 30% del capitale Anno 6: rimborso del 40% del capitale; IE42. l’interesse è calcolato nella misura del 6% sul saldo in essere del finanziamento ed è pagato ogni anno posticipatamente; si supponga che il tasso di interesse di mercato per un finanziamento analogo sia dell’11,5%. Le scritture contabili relative al finanziamento agevolato sono le seguenti (assumendo che l’entità successivamente valuti il finanziamento agevolato al costo ammortizzato): 1. In sede di rilevazione iniziale, l’entità rileva quanto segue: Da re Finanziamento Da re Costo Av ere 2. 199.345.480 50.654.520 Banca 250.000.000 Anno 1: l’entità rileva quanto segue: Da re Finanziamento Av ere 22.924.730 Interessi attivi 22.924.730 Accantonamento di interessi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 199.345.480 × 11,5% Da re Banca Av ere 15.000.000 Finanziamento 15.000.000 Pagamento di interessi di UM 250 milioni × 6% 3. Anno 2: l’entità rileva quanto segue: 1333 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Da re Finanziamento Av ere 23.836.074 Interessi attivi 23.836.074 Accantonamento di interessi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 207.270.210 × 11,5% Da re Banca Av ere 15.000.000 Finanziamento 15,000,000 Pagamento di interessi di UM 250 milioni × 6% IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 1334 4. Anno 3: l’entità rileva quanto segue: Da re Finanziamento Av ere 24.852.223 Interessi attivi 24.852.223 Accantonamento di interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 216.106.284 × 11,5% Da re Banca Av ere 5. 15.000.000 Finanziamento 15.000.000 Anno 4: l’entità rileva quanto segue: Da re Finanziamento Av ere 25.985.228 Interessi attivi 25.985.228 Accantonamento di interesse utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 225.958.228 × 11,5% Da re Banca Av ere 90.000.000 Finanziamento 90.000.000 Pagamento di interesse di UM 250 milioni X 6% + UM 75 milioni capitale rimborsato 6. Anno 5: l’entità rileva quanto segue: Da re Finanziamento Av ere 18.623.530 Interessi attivi 18.623.530 Accantonamento di interessi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 161.943.735 × 11,5% Da re Banca Av ere 85.500.000 Finanziamento 85.500.000 Pagamento di interesse di UM 175 milioni X 6% + UM 75 milioni capitale rimborsato 7. Da re Anno 6: l’entità rileva quanto segue: Finanziamento 10.932.735 1335 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Av ere Interessi attivi 10.932.735 Accantonamento di interessi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo UM 95.067.265 × 11,5% Da re Banca Av ere 106.000.000 Finanziamento 106.000.000 Rilevazione di capitale rimborsato IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 1336 Calcoli Tabella 1: Piano di ammortamento (applicando rimborsi contrattuali al 6% di interesse) Anno 0 UM’00 0 Anno 1 UM’00 0 Anno 2 UM’00 0 Anno 3 UM’00 0 Anno 4 UM’00 0 Anno 5 UM’00 0 Anno 6 UM’00 0 Capitale 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Interessi – 15.000 15.000 15.000 15.000 10.500 6.000 Pagamenti – 15.000 15.000 15.000 90.000 85.500 106.000 250.000 250.000 250.000 250.000 175.000 100.000 – Saldo Tabella 2: Attualizzazione di flussi finanziari contrattuali (basata sul tasso di mercato del 11,5%) Anno 1 UM’000 Anno 2 UM’000 Anno 3 UM’000 Anno 4 UM’000 Anno 5 UM’000 Anno 6 UM’000 250.000 250.000 250.000 175.000 100.000 – Debiti per interessi passivi 15.000 15.000 15.000 15.000 10.500 6.000 Pagamenti totali (capitale e interessi) 15.000 15.000 15.000 90.000 85.500 106.000 13.452.915 12.065.394 10.820.981 58.229.497 49.612.576 55.164.117 Saldo capitale Valore attuale dei pagamenti Totale valore attuale dei pagamenti 199.345.480 Corrispettivi pagati 250.000.000 Meno: valore attuale dei flussi in uscita (fair value del finanziamento alla rilevazione iniziale) Parte fuori mercato del finanziamento da rilevare come provento non commerciale 50.654.520 199.345.480 Tabella 3: Calcolo del saldo del finanziamento e degli interessi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo Anno 1 UM Anno 2 UM Anno 3 UM Anno 4 UM Anno 5 UM Anno 6 CU 199.345.480 207.270.210 216.106.284 225.958.228 161.943.735 95.067.265 Accantonam ento di interessi 22.924.730 23.836.074 24.852.223 25.985.228 18.623.530 10.932.735 Pagamenti di interesse e di capitale 15.000.000 15.000.000 15.000.000 90.000.000 85.500.000 106.000.000 Capitale 1337 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Saldo 207.270.210 216.106.284 225.958.228 161.943.735 95.067.265 – Contratto di garanzia finanziaria fornito a fronte di un corrispettivo simbolico IE43. L’Entità C è un importante produttore di veicoli a motore nell’Ordinamento giuridico A. Il 1° gennaio 201V, l’Amministrazione pubblica A (l’emittente) sottoscrive un contratto di garanzia finanziaria con l’Entità B (la beneficiaria) che prevede il risarcimento all’Entità B degli effetti finanziari dell’inadempienza dell’Entità C (il debitore) relativamente a un finanziamento a 30 anni di 50 milioni di unità di moneta (UM) da restituire in due rate da 25 milioni di UM nel 201X e nel 204Z. L’Entità C versa un corrispettivo simbolico di UM 30.000 all’Amministrazione pubblica A. Prima di avviare la trattativa con l’Amministrazione pubblica A, l’Entità C aveva chiesto ad altre entità di emettere la garanzia, ma nessuna di queste era pronta a farlo. Non vi sono esempi recenti di contratti di garanzia finanziaria nel settore della produzione di veicoli a motore dell'economia dell'Ordinamento giuridico A o dei vicini Ordinamenti giuridici D ed E. L’Amministrazione pubblica A conclude di non poter utilizzare una tecnica di valutazione, in quanto non ne risulterebbe una valutazione attendibile del fair value. Quindi, l'Amministrazione pubblica A decide di valutare il contratto di garanzia finanziaria in conformità all'IPSAS 19. IE44. Il 31 dicembre 201V, avendo riesaminato la posizione finanziaria e il risultato economico dell'Entità C, l'Amministrazione pubblica A stabilisce che non vi sono obbligazioni attuali verso l’Entità B relativamente al contratto di garanzia finanziaria. L’Amministrazione pubblica A non rileva una passività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. L’Amministrazione pubblica A fornisce le informative sul fair value e sul rischio di credito di cui all’IPSAS 30 Strumenti finanziari: Informazioni integrative relativamente al contratto di garanzia finanziaria. Essa dichiara anche una passività potenziale di 50 milioni di UM in conformità all’IPSAS 19. Nel prospetto del risultato economico, l’Amministrazione pubblica A rileva un provento di UM 1.000 relativamente al corrispettivo simbolico dovuto dall'Entità C. IE45. Nel 201Z, il settore della produzione meccanica ha subito un'ulteriore recessione, che ha interessato l’Entità C. L’Entità C sta cercando di evitare il fallimento ed è inadempiente per quanto riguarda il primo rimborso di capitale, pur avendo adempiuto agli obblighi relativi ai pagamenti degli interessi. L’Amministrazione pubblica A stabilisce che è improbabile che l’Entità C possa riprendersi, ma sono in corso trattative con un potenziale acquirente (Entità D) che ristrutturerà l’Entità C. L’Entità D ha dichiarato che si assumerà la responsabilità del pagamento della rata finale del finanziamento in essere con l’Entità B, ma non di quella iniziale. L’Amministrazione pubblica A rileva un costo e una passività per UM 25 milioni e indica una passività potenziale di UM 25 milioni. IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 1338 Interazione tra le disposizioni sulla valutazione dell'IPSAS 23 e dell’IPSAS 29 Premessa IE46. Il 1° gennaio 20X8, una persona fisica dona delle azioni dell’entità X, quotata su una borsa valori, all’entità del settore pubblico A. A tale data, le azioni dell’Entità X presentano un fair value di UM 1.000.000. Al 31 dicembre 20X8, il fair value delle azioni è di UM 900.000. L’accordo prevede che l'Entità A si accolli le spese per far trasferire le azioni a suo nome. Tali spese ammontano a UM 10.000. IE47. L’Entità X quotata in borsa fornisce al pubblico infrastrutture per le telecomunicazioni e servizi correlati. Nel corso del 20X9, la nuova tecnologia introdotta nel settore delle telecomunicazioni ha reso pressoché obsolete le infrastrutture e le apparecchiature usate dall’Entità X. Ciò ha determinato un calo permanente del valore di borsa dell'Entità X. L’ammontare della perdita per riduzione di valore al 31 dicembre 20X9 è pari a UM 700.000. La politica dell’Entità A è quella di contabilizzare gli investimenti azionari come un’attività finanziaria disponibile per la vendita Si assuma che l’accordo sia un accordo contrattuale, che dalla donazione non derivino obbligazioni attuali e che l’esercizio di riferimento dell’entità si chiuda al 31 dicembre 20X8. Analisi IE48. Visto che l’Entità A ha ricevuto le azioni a titolo di donazione, essa applica l’IPSAS 23 per rilevare inizialmente le azioni acquisite e i relativi proventi non commerciali. Tuttavia, poiché l'Entità A ha acquisito un'attività finanziaria, essa prende in considerazione le disposizioni sulla valutazione iniziali dell'IPSAS 23 e dell’IPSAS 29. IE49. L’IPSAS 23 richiede che le attività acquisite attraverso un’operazione senza corrispettivo equivalente siano inizialmente rilevate al fair value, mentre l’IPSAS 29 stabilisce che le attività finanziarie siano inizialmente valutate al fair value e che, a seconda della classificazione, i costi di transazione possano essere inclusi o meno. Visto che la politica dell’entità è di contabilizzare gli investimenti azionari come attività finanziarie disponibili per la vendita, i costi di transazione di UM 10.000 si aggiungono al valore delle azioni di UM 1.000.000 al momento della rilevazione iniziale. IE50. L’IPSAS 29 tratta la valutazione e l’eliminazione contabile successive delle azioni. L’entità classifica gli investimenti azionari come attività finanziarie disponibili per la vendita, il che significa che le azioni sono valutate al fair value e che le successive variazioni nel fair value sono rilevate nell’attivo netto/patrimonio netto. Le perdite per riduzione di valore, tuttavia, sono rilevate nell’avanzo o disavanzo di esercizio del periodo in cui si verificano. 1339 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Le scritture contabili alla data di acquisizione iniziale e alla data di riferimento del bilancio sono le seguenti: 1. Acquisizione di azioni attraverso donazione Da re 2. Attività finanziaria disponibile per la vendita (investimento nell’Entità X) Av ere Proventi non commerciali Av ere Banca (costi di trasferimento pagati) 1.000.000 10.000 Valutazione successiva al 31 dicembre 20X8 Da re Attivo netto/patrimonio netto (rettifiche di fair value dell’investimento) Av ere 3. 1.010.000 110.000 Attività finanziaria disponibile per la vendita (investimento nell’Entità X) 110.000 Valutazione successiva al 31 dicembre 20X9 Da re Perdita per riduzione di valore (avanzo o disavanzo di esercizio) Av ere Attività finanziaria disponibile per la vendita IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI 1340 700.000 700.000 Confronto con lo IAS 39 L’IPSAS 29 Strumenti finanziari Rilevazione e valutazione è tratto principalmente dallo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (incluse le modifiche fino al 31 dicembre 2008, nonché le modifiche apportate dallo IASB allo IAS 39 nell’ambito dei Miglioramenti agli IFRS dell’aprile 2009). Le principali differenze tra l'IPSAS 29 e lo IAS 39 sono le seguenti: l’IPSAS 29 contiene una guida operativa integrativa che tratta i finanziamenti agevolati e i contratti di garanzia finanziaria stipulati a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico. Lo IAS 39 non tratta tali aree tematiche. In alcuni casi, l’IPSAS 29 utilizza una terminologia diversa rispetto allo IAS 39. Gli esempi più significativi riguardano l'uso dei termini “prospetto del risultato economico” e “attivo netto/patrimonio netto”. I termini equivalenti dello IAS 39 sono “prospetto di conto economico complessivo o conto economico separato (se presentato)” e “patrimonio netto.” L’IPSAS 29 non distingue tra “proventi” e “reddito.” Lo IAS 39 distingue tra “ricavi” e “reddito,” e la voce “reddito” ha un'accezione più ampia del termine “ricavi”. I principi tratti dall’IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati e dall’IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera sono stati inclusi come appendici autorevoli all’IPSAS 29. Lo IASB emette gli IFRIC come documenti separati 1341 IPSAS 29 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI - RILEVAZIONE E VALUTAZIONE IPSAS 29 COMPARISON WITH IAS 39 1342