Prof. Paolo Ricci Straordinario di Economia Aziendale Università degli Studi del Sannio – Benevento Principi contabili per gli Enti Locali e Principi Ipsas: un confronto impossibile in La Finanza Locale, n. 9, Maggioli Editore, Rimini, 2005 1. Introduzione L’introduzione dal 1° gennaio 2005 dei Principi contabili internazionali, oltre a costituire una importante iniziativa legislativa in tema di bilancio, atta a produrre rilevanti effetti sui sistemi contabili delle aziende italiane ed europee, rappresenta l’espressione di una rinnovata cultura, o per ora tendenza, a comunicare e ad elaborare l’informazione economica e finanziaria aziendale, in tutti i settori ed ambiti dell’economia. I mesi che hanno preceduto l’obbligo normativo e i mesi che hanno fatto seguito sono stati intensi per i contributi esemplificativi ed interpretativi che il mondo delle professioni e il mondo accademico hanno espresso. Il presente contributo intende cogliere, in una prospettiva che guarda al futuro senza pregiudizi, gli aspetti significativi che tale “rivoluzione contabile”, se estesa, potrebbe comportare per il settore pubblico, ed in particolare per gli enti locali, operando una prima analisi complessiva e d’insieme tra i principi contabili nazionali, emanati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, e i principi contabili internazionali per il settore pubblico (International Public Sector Accountign Standard – IPSAS), emessi dal Public Sector Committe (PSC) dell’IFAC (International Federation of Accountants). Occorre subito dire comunque che nessun confronto completo ed esaustivo è possibile operare essendo profondamente diverse le finalità, le strutture e i contenuti dei due corpus ma soprattutto essendo segnatamente diverse le premesse e gli oggetti della riflessione. Va anche opportunamente segnalato che stiamo vivendo, o dobbiamo “fare i conti”, con un elevato rischio da “overdose” da principi contabili. In questa direzione, proviamo a formulare un primo elenco dei documenti, dei principi o delle regole contabili, nazionali e internazionali, attualmente applicabili: a) Principi di redazione e criteri di valutazione civilistici; b) Principi dei dottori commercialisti e dei ragionieri; c) Principi dell’Organismo Italiano di Contabilità; d) Principi dell’Osservatorio per gli enti locali; e) Principi ministeriali per gli enti pubblici istituzionali; f) Principi IAS/IFRS; g) Principi IPSAS. Seppure riferibili a settori, e a volte comparti, differenti non sono affatto irrilevanti le aree di sovrapposizione e le fisiologiche ridondanze. E ciò senza contare le stesse norme istitutive dei singoli ordinamenti contabili e i regolamenti attuativi che stabiliscono, per i soggetti a cui sono rivolte, ulteriori riferimenti, regole di comportamento, principi interpretavi e applicativi. Ma procediamo con ordine, partendo da una brevissima disamina dei principi contabili per gli enti locali. 2. I principi contabili italiani per gli enti locali I documenti elaborati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali sono 4 e sono stati emessi tra il 2002 e il 2004. Essi sono così di seguito denominati: 1) Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali, 2) Programmazione e previsione del sistema di bilancio (principio n. 1), 3) Gestione nel sistema di bilancio (principio n. 2), 4) Il rendiconto degli enti locali (principio n. 3). L’Osservatorio, previsto dall’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, svolge la funzione di soggetto promotore dell’applicazione e della sperimentazione di nuovi principi e di nuovi modelli contabili in relazione alle norme previste dall’ordinamento contabile e finanziario contenuto nel D. Lgs. 267/2000. Il suo ruolo risulta essere molto delicato e i suoi documenti e le sue interpretazioni rappresentano importanti punti di riferimento per tutti gli operatori del settore. Il documento n. 1 “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali” costituisce un vero e proprio quadro sistematico (framework), contenendo in parte una esplicazione delle funzioni svolte dai principi ed in parte alcuni importanti postulati generali. In esso, infatti, sono contenute il quadro giuridico di riferimento, le funzioni dei principi contabili e i loro destinatari, le finalità assunte dal sistema di bilancio, i postulati fondamentali (dalla unità di bilancio, alla competenza economica). Esso consta complessivamente di 110 punti. Il documento n. 2 “Programmazione e previsione del sistema di bilancio” si occupa delle funzioni che sono a monte di ogni processo gestionale dell’ente locale. Il documento contiene: un quadro giuridico di riferimento, l’indicazione degli strumenti della programmazione (dalle decisive linee programmatiche al piano generale di sviluppo, dal bilancio al peg), il principio del coordinamento e della coerenza nel sistema di bilancio, l’analisi di tutti i documenti attraverso cui si esercitano le attività di programmazione (dalla programmazione di mandato al bilancio pluriennale). Esso consta di 43 punti. Il documento n. 3, ovvero il principio n. 2, “Gestione nel sistema di bilancio” fa riferimento all’insieme e alla pluralità di processi e di momenti tipici della gestione di un ente locale. Dopo una introduzione sul quadro giuridico di riferimento, il documento contiene le descrizioni dei fondamenti generali della gestione, l’indicazione dei criteri di rilevazione delle entrate e delle spese, nonché alcune esplicazioni concernenti: le attestazioni di copertura finanziaria, l’inammissibilità e l’improcedibilità delle deliberazioni, i debiti fuori bilancio e i registri o libri contabili raccomandati. Esso consta di complessivi 100 punti. Il documento n. 4, o principio contabile n. 3, denominato “Il rendiconto degli enti locali”, ha lo scopo di evidenziare il processo di “resa del conto” della gestione, sia nei suoi aspetti meramente contabili sia nei suoi aspetti valutativi. Esso, infatti, si compone: del consueto quadro giuridico di riferimento, che, come per tutti i documenti precedenti, illustra e aggiorna i legami normativi e i contesti entro cui il principio tende a muoversi, delle finalità del rendiconto e dei profili di responsabilità collegati ai suoi fondamenti, dei termini, dei principi e della struttura del rendiconto, dell’analisi dei risultati finanziari, economici e patrimoniali. Esso consta di 173 punti. Al di là di ogni considerazione di merito, i documenti dell’Osservatorio rappresentano un puntuale sistema di interpretazioni e di esplicazioni della disciplina contabile degli enti locali e allo stesso tempo costituiscono terreno fertile per lo sviluppo ulteriore della materia contabile per gli enti locali. 3. I principi contabili internazionali per il Settore pubblico I principi contabili internazionali per il settore pubblico sono emanati dal Public Sector Committee, il Comitato permanente del Consiglio dell’International Federation of Accountants1. Essi riguardano i sistemi contabili degli Stati nazionali, degli enti e delle aziende territoriali e locali con l’unica esclusione delle imprese a controllo pubblico, che per la loro natura per la loro forma giuridica sono già destinatarie dei principi contabili internazionali del settore privato (IAS/IFRS). Rispetto a questi ultimi, gli IPSAS appaiono una naturale derivazione: poche e probabilmente inutili per il settore pubblico italiano le specificazioni. Parlare quindi degli IPSAS, in buona sostanza, significa parlare degli IAS: è quindi su questi che occorre 1 L’IFAC è l’Associazione internazionale delle professioni contabili a cui vi aderiscono 146 organizzazioni professionali di 116 diverse nazioni. riflettere per comprenderne l’applicabilità in ambito pubblico. Il Comitato per la redazione dei principi contabili per le amministrazioni pubbliche ha emesso documenti a partire dall’anno 2000. Ad oggi risultano emessi 20 principi contabili internazionali. Essi vanno dalla presentazione del bilancio fino alle informazioni relative a terzi collegati. Ad ogni principio IPSAS è correlabile un principio IAS/IFRS. Non essendosi dotato di un proprio framework o quadro sistematico introduttivo, il PSC fa palese rinvio al framework degli IAS. Per brevità si elencano i principi, rinviando al paragrafo che segue un’analisi di quelli che si ritengono più significativi: IPSAS 1 – Presentazione del bilancio IPISAS 2 – Rendiconto finanziario IPSAS 3 – Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di criteri contabili IPSAS 4 – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere IPSAS 5 – Oneri finanziari IPSAS 6 – Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate IPSAS 7 – Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate IPSAS 8 – Informazioni contabili relativi alle partecipazioni in joint venture IPSAS 9 – Proventi derivanti dalle operazioni commerciali IPSAS 10 – Informazioni contabili in economie iperinflazionate IPSAS 11 – Commesse a lungo termine IPISAS 12 – Rimanenze IPSAS 13 – Leasing IPSAS 14 – Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio IPSAS 15 – Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d’esercizio e informazione integrativa IPSAS 16 – Investimenti immobiliari IPSAS 17 – Immobili, impianti e macchinari IPSAS 18 – Presentazione di informazioni contabili per settori IPSAS 19 – Accantonamenti, passività e attività potenziali IPSAS 20 – Informazioni relative a terzi collegati 4. Considerazioni non conclusive : un confronto impossibile La prima cosa che occorre segnalare è che chiamiamo e chiameremo allo stesso modo (principi) due cose profondamente diverse: gli standard anglosassoni costituiscono delle vere e proprie regole di comportamento, analitiche prescrizioni su come valutare, iscrivere, presentare, in buona sostanza soluzioni operative a questioni pratiche; i principi italiani emessi dall’Osservatorio sono, in alcuni casi, considerazioni generali in grado di orientare ed influenzare, in altri casi, puntuali, ma neanche troppo, indicazioni di dettaglio, soprattutto desiderose di rappresentare un riferimento per l’applicabilità dei postulati generali. Da ciò ne discende, tendenzialmente, la immediata e agevole applicabilità degli standard, e la pregnante e feconda teorizzazione dei principi. Tali approcci dovrebbero essere il frutto di due diverse matrici giuridiche: i paesi di diritto civile2 disciplinano la materia contabile in modo puntuale, lasciando pochi e trascurabili spazi alla prassi o alla pratica professionale; i paesi di diritto comune3 non presentano una disciplina propria della materia contabile, e ricevono un contributo significativo dalle professioni e dagli operatori di settore. In verità una norma chiara, puntuale e ben curata dovrebbe evitare l’introduzione di principi generali e finalizzati ad orientare (a ciò dovrebbe bastare la norma), ma nonostante le origini i principi italiani tendono soprattutto a spiegare e ad interpretare. D’altro canto una norma generica, non scritta o non esistente dovrebbe spingere verso principi più ampi e meno rigorosamente pratici; ma ciò nel mondo anglosassone non avviene anzi si concepiscono regole da vero e proprio “manuale operativo”. Ma rimaniamo sul tema principale. Innanzitutto occorre individuare il terreno del confronto: il sistema contabile o di bilancio, i destinatari dell’informazione economico-finanziaria degli enti locali, i criteri fondamentali o postulati su cui orientare le scelte successive. In questa sede appare opportuno soffermarsi sui seguenti aspetti: - il sistema di contabilità e di bilancio adottato, - il criterio della competenza economica, - finalità e destinatari dell’informazione di bilancio, - il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, 2 O paesi di civil law. Il sistema giuridico è prevalentemente fondato sulla previsione (si legga pure diritto scritto). 3 O paesi di common law. Il sistema giuridico è prevalentemente fondato sul precedente (si legga pure giurisprudenza). - il principio della prudenza, - il criterio del fair value. I confronti, sufficientemente realizzabili, possono essere operati quasi esclusivamente tra il Documento n. 1 dell’Osservatorio e i Principi IPSAS. Infatti, i documenti successivi al primo risentono del quadro normativo ordinamentale di riferimento, fatta eccezione per alcuni aspetti che comunque costituiscono precisazioni, esplicazioni o applicazioni dei postulati generali contenuti nel documento d’apertura. 4.1 Il sistema di contabilità e bilancio adottato Per quanto concerne l’impianto contabile e di bilancio generale, i principi italiani, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento contabile, fanno riferimento ai fondamenti dei sistemi finanziari autorizzatori. Per gli IPSAS la scelta esclusiva della contabilità economico-patrimoniale permea tutto. Il documento di bilancio IPSAS si compone infatti di: Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Prospetto delle variazioni del patrimonio netto. In esso vengono evidenziate le finalità del documento e i suoi destinatari: essere utile al processo decisionale, poter individuare le responsabilità interne. Non vi è l’indicazione di una struttura rigida, ma solo la fissazione di un contenuto minimo obbligatorio. L’Osservatorio auspica un atteggiamento contabile più economico: “E’ pertanto necessario considerare la logica economica come prioritaria e predisporre una documentazione informativa supplementare di natura patrimoniale ed economica da allegare alla relazione previsionale e programmatica”. Lo stesso principio della competenza economica viene letto ed interpretato in funzione dei documenti e non del possibile sistema: “(…) è un postulato proprio della contabilità economica ed è pertanto riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale (…). E’essenziale il suo rispetto per la redazione del prospetto di conciliazione.”. Sulla questione gli IPSAS sono in contabilità economica a tutto tondo. Il riferimento iniziale al documento di bilancio può da solo chiarire la posizione dei principi contabili internazionali. 4.2 Finalità e destinatari dell’informazione di bilancio Sul punto occorre segnalare la puntualità e il rigore con cui i principi contabili nazionali trattano la questione. Utilizzatori/destinatari e finalità sono illustrate con grande chiarezza. Cittadini, Consiglieri ed amministratori, Organo di controllo ed altri enti pubblici, Dipendenti, Finanziatori, Fornitori ed altri creditori sono indicati come categorie a cui l’informazione economico-finanziaria dell’ente locale è rivolta. Che tutte le categorie proposte possano essere soddisfatte pienamente, per le loro tante e diverse esigenze informative, non è certo. Ma è sicuramente apprezzabile il tentativo di fare chiarezza. Le finalità, perfettamente in sintonia con le categorie di stakeholder individuati, sono riconducibili a tre diversi livelli: il livello politico-amministrativo, il livello economico-finanziario, il livello informativo tout-court. Il framework IAS, o “quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio”, non può dirsi altrettanto esaustivo sul tema, almeno per ciò che concerne l’estensione al settore pubblico e le finalità generali. Del resto, allontanandosi completamente dalle particolari esigenze degli enti pubblici, incorona “top stakeholder” o “stakeholder privilegiato” l’investitore con la seguente motivazione: “Poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio all’impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio”. Assunto poco condivisibile e del tutto incompatibile con il vero soggetto economico di un ente pubblico o specificamente dell’ente locale: il cittadino/utente/contribuente/elettore. 4.3 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è presente in ambedue i modelli. Per i principi contabili, infatti, il rendiconto deve fornire una “informativa che sia attendibile in modo tale che rifletta la sostanza economica degli eventi e delle operazioni e non meramente la forma legale”. Lo stesso vale per gli IPSAS. Secondo tale principio l’aspetto di osservazione da privilegiare, per rilevare un evento amministrativo, è quello della sua sostanza economico-finanziaria; la forma giuridica che comunque, esprimendo la causa dell’evento, costituisce un aspetto importante passa in secondo piano. Per un ente locale valgono, tutto sommato, le stesse note riflessioni operate per le imprese private in tema; si pensi alle operazioni di leasing ad esempio. Occorre però dire che in un sistema di contabilità assolutamente finanziaria non è possibile disgiungere la forma dalla sostanza: la forma è sostanza. L’evento si presenta nella “confezione giuridica” che gli è propria e da cui derivano e deriveranno una serie di effetti non solo contabili. E’ proprio la forma che, attribuendo forza giuridica ed efficacia all’evento, determina le conseguenze economiche e finanziarie rilevanti. Si pensi, ad esempio, al diffusissimo fenomeno dei debiti fuori bilancio o delle passività o oneri latenti4, che per poter entrare nel sistema finanziario e contabile dell’ente richiedono un formale riconoscimento senza il quale non è possibile accertare l’obbligazione, individuare il creditore, individuare e perseguire responsabilità. Un’applicazione sic et simpliciter del principio dovrebbe portare in bilancio i debiti contratti senza alcuno riguardo per la procedura di spesa, senza alcuna valutazione di responsabilità e di possibili azioni risarcitorie, e soprattutto alimentando insidiose ed imprevedibili pretese di terzi. E’ proprio la forma a determinare la sostanza. Si pensi ancora a molte economie di bilancio o operazioni superate, sotto un profilo giuridico-formale, ma sostanzialmente in essere, che dovrebbero permanere nel sistema di bilancio. Lo stesso può osservarsi anche sul versante delle entrate. Far prevalere la sostanza sulla forma potrebbe significare non accertabile e quindi non iscrivibile tra i crediti posizioni giuridiche attive nei confronti di soggetti ritenuti nella sostanza non più raggiungibili; ma ciò entrerebbe in contrasto con il noto principio della “irrinunciabilità dell’entrata”. Il principio naturalmente potrebbe essere considerato anche 4 Sopravvalutazioni e sottovalutazioni degli elementi patrimoniali, contenimenti e gonfiamenti degli stanziamenti. come “prova del nove” di alcune operazioni o eventi amministrativi di dubbia interpretazione: l’analisi e il confronto tra forma legale assunta e la sostanza economico-finanziaria rappresentata, in caso di difformità, dovrebbe rendere interpretabile l’accaduto lasciando prevalere la sostanza. 4.4 Il principio della prudenza Non viene interpretato in relazione ai destinatari dell’informazione, non tende alla neutralità anglosassone piuttosto alla veridicità legale o se si preferisce al rispetto delle condizioni di effettività della gestione. Per quanto concerne la prudenza occorre subito precisare che i due corpus contemplano, anche se con finalità diverse, il principio. Per i principi contabili nazionali la sua osservanza non deve degenerare in arbitri né avere incidenza sulla realtà degli eventi, ma il riferimento è comunque alla ricerca di una particolare difesa dell’integrità del patrimonio e di tutela dei terzi. Per i principi contabili internazionali “l’esercizio della prudenza non consente, per esempio, la creazione di riserve occulte o accantonamenti eccessivi, la sottostima deliberata di attività o ricavi o la sovrastima deliberata di passività o costi, poiché il bilancio non sarebbe neutrale e, quindi, non avrebbe la caratteristica dell’attendibilità”. Così abbiamo due concetti di prudenza diversi: prudenza per la tutela e prudenza per la neutralità. Dando uno sguardo alle modalità con cui si realizza il risultato economico in ambito pubblico, ed in particolare in un ente locale, tutti gli accertamenti di entrata già vivono in una maniera poco avvertita la prudenza a tutela dei terzi: esigenze di quadratura di bilancio spingono l’ente locale a guardare con più “ottimismo” le gestioni future, a ritenere già acquisiti contributi da altri enti pubblici per le proprie iniziative indipendentemente dal materiale concreto completamento del ciclo economico a cui appartengono. 4.5 Il criterio del fair value Il criterio in parola è fuori dal campo delle proposte considerate dai principi contabili nazionali. Non essendo un criterio contemplato, il confronto che ne deriva tra i due modelli è esattamente quello che può svolgersi per qualunque altra azienda. Tra l’altro l’applicazione del criterio di valutazione al fair value comporta la misurazione di un reddito potenziale rispetto ad una configurazione di reddito prodotto. Per i principi contabili nazionali, infatti, l’osservazione sui risultati della gestione si concentra su quelli di natura finanziaria. I risultati finanziari, di amministrazione, di competenza e di cassa, sono infatti esaminati puntualmente dai principi nazionali anche se i profili contabili o della misurazione prevalgono in maniera assoluta sul significato gestionale che essi possono e debbono assumere. Non sono presenti riflessioni sulle relazioni tra i risultati finanziari né vengono esposte interpretazioni delle misure che i risultati possono esprimere. Aspetto osservato Sistema di contabilità e bilancio adottato Principi Osservatorio Finanziario, autorizzatorio Principi IPSAS Economico-patrimoniale Sistema conciliatorio Prevalenza della sostanza sulla forma Si Si Riflettere la sostanza del eventi e non meramente la loro forma legale Principio della prudenza Criterio della competenza economica Finalità del bilancio A tutela dei terzi anche se Per la neutralità e quindi la senza pregiudizio alla verità attendibilità dei valori Si Si Ma riferibile solo ai documenti Riferibile a tutto l’impianto Politico - amministrativa Per la Responsabilità Economico - finanziaria Informativa per la decisione Informativa per la decisione Destinatari del bilancio Criterio fair value Stakeholder politici Investitori Stakeholder sociali Decisori Stakeholder economici Stakeholder esterni No Si Criterio del costo con obbligo di riesame Configurazione di reddito Prodotto Potenziale Risultati finanziari Approccio contabile formale Non presenti