Testo completo della sentenza n. 796 del 11/04/2006

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Concorrenza e pubblicità – Concorrenza: limiti – Ex dipendenti di emittente televisiva – Programma per altra emittente – Mancanza della qualità di imprenditori – Assenza di patti limitativi con la ex datrice – Forma societaria assunta
– Concorrenza sleale – Esclusione – Concorrenza e pubblicità – Concorrenza sleale: imitazione servile – Imitazione
di programmi televisivi – Evidenza contrapposta di “rotocalco” e di “telegiornale” – Diversità estrinseca delle categorie
televisive – Privativa su accadimenti e aree geografiche determinati – Esclusione – Diversità intrinseca dei prodotti –
Rif.Leg.artt.2249,2598 cc; art.75 RD 773/31;
Sentenza n. 796/2006
Pronunziata il 20.11.2005
Depositata l’11.04.2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Il Giudice dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 853/2001 R.G.
promossa da:
TELEALFA S.R.L. con sede in Modena, in persona del legale rappresentante amministratore unico V.T., con domicilio eletto in Modena, Via San Giovanni del Cantone 12,
nello studio dell'avv. Stefano Simonazzi, rappresentante e difensore nel presente giudizio
in virtù di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione
attrice
contro:
BETA VIDEOPRODUZIONI S.N.C. Con sede in Modena, nonché contro i soci della
stessa V.G. e M.Z.; tutti con domicilio eletto in Modena, Via Costa 19/D, nello studio
degli avv.ti Stefano Salardi e Paolo Pernice, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta a margine della comparsa di risposta
convenuta
Oggetto:
“Risarcimento danni”
CONCLUSIONI
Di parte attrice:
Contrariis reiectis, dichiarare tenuti e condannare la società Beta Videoproduzioni in per-
sona del soci V.G. e M.Z., nonché gli stessi personalmente a risarcire alla s.r.l. TeleAlfa il
danno provocato attraverso gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. da liquidare in
corso di causa o equitativamente.
Con vittoria di spese diritti ad onorari.
Di parte convenuta:
Contrariis reiectis, nel merito, accertarsi la piena liceltà sul piano della concorrenza dell'at-
tività svolta da Beta snc e rigettarsi tutte le domande proposte dalla società attrice.
Con vittoria di spese diritti ed onorari nonché iva cap e rimborso spese generali ex art. 15
tariffa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2001 la società TeleAlfa s.r.l. conveniva in
giudizio la società Beta Videoproduzioni s.n.c. nonché i soci illimitatamente responsabili
V.G. e M.Z. assumendo che questi ultimi, dopo aver lavorato presso TeleAlfa quali operatori televisivi addetti alla produzione del programma "TG Appennino", si sono dimessi
iniziando poi un'attività in diretta concorrenza con TeleAlfa rendendosi anche responsabili di atti di concorrenza sleale consistiti nella realizzazione di un programma, trasmesso
dall'emittente TRC, denominato "Sette giorni in Appennino", che costituisce servile imitazione di quello prodotto da essa attrice. L'attrice assumeva inoltre che i sig.ri V.G. e
M.Z. si avvalevano della collaborazione della giornalista Miriam Accardo, già collaboratrice di TeleAlfa e dell'agente pubblicitario Walter Bressan, che operava in precedenza la
raccolta della pubblicità per essa attrice. Infine l'attrice imputava ai convenuti di operare
in modo illegittimo stante la mancata iscrizione della società nel registro di cui all'art. 75
del TULPS.
In data 22.5.2001 si costituivano in giudizio sia la società che i due soci convenuti eccependo innanzitutto di non svolgere attività di emittenza bensì di realizzazione di prodotti
televisivi. Eccepivano inoltre che il programma da essi realizzato è del tutto diverso da
quello pretesamente imitato, per natura, argomento, tipologia, format, modalità e tempi
di messa in onda. Dichiaravano infine di produrre autorizzazione ai sensi del TULPS
nonostante la totale irrilevanza della questione nel presente giudizio.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 3.12.2002 veniva assunto l'interrogatorio formale del convenuti.
All'udienza del 18.2.2003 venivano assunte prove per testimoni. La causa passava quindi
in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza del 22.6.2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, nota emittente locale, individua un atto di concorrenza nel fatto che due
suoi ex dipendenti producono un programma televisivo - diffuso dalla emittente locale
concorrente nota col nome di TRC - che costituirebbe “imitazione servile” del proprio
programma intitolato “TG Appennino”.
La prima questione che sembra logico porre, è la diversa natura di attività imprenditoriale sussistente tra le parti.
È noto, infatti, che "Presupposto della configurabilità di un atto di concorrenza sleale è
la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, e la conseguente idoneità della condotta di uno del concorrenti ad arrecare pregiudizio all'altro, pur
in assenza di un danno attuale. Ad integrare astrattamente tale situazione è sufficiente il
contemporaneo esercizio, da parte di più imprenditori, di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune. (Cassazione civile, sez. I, 15 febbraio 1999, n. 1259 Soc. Rizzoli R.C.S. ed. c. Soc. Il Giornale
di Sicilia ed. poligrafica, Giust. civ. Mass. 1999, 345; Corriere giuridico 1999, 1118 nota
(Sanzo); Danno e resp. 1999, 885 nota (Ronco); Riv. dir. ind. 1999, II, 177 nota (Giudici);
Giur. it. 1999, 2094).
Sembra evidente che le due attività imprenditoriali siano diverse e il rapporto di pregiudizio alla concorrenza avrebbe semmai potuto porsi tra TeleAlfa e TRC. Sul punto,
quindi, l'eccezione mossa da parte convenuta appare in tutto fondata.
Ma anche volendo sorvolare sulle argomentazioni ora avanzate, deve osservarsi che l'asserita imitazione servile non risulta provata. La videocassetta allegata al fascicolo contiene soltanto le immagini del programma asseritamente “servile”; manca invece il programma asseritamente imitato. Un giudizio relativo all'imitazione servile comporta, si
crede, l'esame sinottico dei prodotti.
Non sembra in ogni caso contestata l'affermazione, avanzata da parte convenuta, che il
programma da essa realizzato abbia un contenuto assai diverso da quello dell'attrice, il
primo, con cadenza settimanale, riguardando notizie, curiosità, cultura, attualità sport inerenti la località dell'Appennino, il secondo invece con frequenza quotidiana avente le
caratteristiche di telegiornale. Sul punto parte attrice, nella memoria 10.12.2001, si limita
ad osservare che "non appare rilevante che essi appartengano a categorie televisive diverse, a parte il fatto che un telegiornale comunque si occupa non solo di cronaca, ma anche
di informazione, attualità, cultura, sport e curiosità". Dunque parte attrice ammette che
sono diverse le categorie televisive, ma sembra poi ritenere che addirittura il contenuto
del programma televisivo dovesse essere diverso al fine di distinguere i due “prodotti”.
Una tale concezione sembra francamente erronea, poiché giunge a negare la possibilità,
per due emittenti televisive, di trasmettere, al limite, le stesse informazioni con la stessa
periodicità, mentre la realtà che è sotto gli occhi di tutti, è, com'è noto, assai diversa. Nel
caso di specie, il contenuto comune dei due programmi riguarderebbe la raccolta di noti-
zie dalla realtà dell'Appennino Tosco-Emiliano, ma allora sembra evidente che nessuno
possa vantare privative di sorta su un'area geografica.
Il capitolato di prova orale dell'attrice (memoria 20.4.2002 avv. Simonazzi) appare poi diretto a provare che la convenuta realizza un “programma identico nell'effetto dissolvente
della sigla iniziale e la stessa impaginazione grafica” (capp. 9-10). Sul punto è stato sentito il teste Maurizio Vandelli, ex dipendente di TeleAlfa, il quale ha risposto che "noi ogni
anno cambiavamo il tipo di grafica del TG Appennino" e quindi ha aggiunto che “la sigla
di Beta era completamente diversa a quella di TeleAlfa”. Per ciò che riguarda l'effetto
dissolvenza il teste ha riferito poi che "vi sono strumenti atti a farlo, basta comprarli,
cioè un computer e un mixer video".
Dunque nemmeno la realizzazione grafica sarebbe identica o costituirebbe imitazione
servile.
Parte attrice ha poi prospettato un'ipotesi di concorrenza sleale per la circostanza che i
due soci della società convenuta erano dipendenti di TeleAlfa, ma è pacifico che l'attività
svolta in proprio dagli ex dipendenti è iniziata dopo che era cessato il rapporto di lavoro
e non risulta, d'altra parte, provata l'esistenza di alcun patto di non concorrenza.
Infine parte attrice ha adombrato un'ipotesi di concorrenza sleale costituita dall'asserita
violazione dell'art. 2249 c.c. I convenuti avrebbero costituito una società semplice e il risparmio ottenuto negli oneri relativi alla costituzione e alla gestione, a differenza delle
società di capitali, consentirebbe ad essi di proporre gli stessi beni e servizi offerti sul
mercato da TeleAlfa a prezzi assai inferiori.
L'assunto attoreo appare del tutto infondato.
Si è già visto sopra che le due imprese non svolgono la stessa attività. Non è contestata
l'affermazione della difesa di parte convenuta che questa società non è un'emittente televisiva, ma ha come propri clienti emittenti televisive. Quindi, per paradosso, si potrebbe
sostenere che l'attrice potrebbe addirittura avvantaggiarsi delle prestazioni fornite dalla
convenuta rinunciando ad assumere personale dipendente e commissionando a questa
servizi informativi.
In definitiva, la domanda attorea non può che essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
Definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
- respinge la domanda proposta con atto di citazione notificato in data 8.3.2001 dalla società TeleAlfa s.r.l. contro la società Beta Videoproduzioni s.n.c. nonché contro i soci illimitatamente responsabili V.G. e M.Z.;
- condanna la società TeleAlfa s.r.l. a rifondere alla società Beta Videoproduzioni s.n.c.
nonché ai soci illimitatamente responsabili V.G. e M.Z. le spese del presente procedimento, che liquida in € 221,47 per anticipazioni non imponibili, € 1.500,00 per diritti, €
2.500,00 per onorario, € 500,00 per rimborso spese generali, oltre iva e c.a.p.
Modena, 20 novembre 2005
Il Giudice
ROBERTO CIGARINI
Depositato in Cancelleria l’11 aprile 2006
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