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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO
Il Giudice di Pace di Marigliano, nella persona della dr.ssa Giuliana Lucia Bossone, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
esecutiva per legge nella causa iscritta al n. (…) R.G. dell’anno 2007, promossa da
X, Y, Z, cod. fisc. (…), quali eredi di W, deceduto in data (…), rappresentati e difesi dall’avv. (…),
elettivamente domiciliati in (…)
(parte attrice)
contro
T.I. s.p.a , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti (…)
elettivamente domiciliata in (….) presso l’avv.(….)
(convenuta)
avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni
Come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la T.I. s.p.a. per
sentirla condannare al risarcimento dei danni — patrimoniali e non - patiti a seguito dell’
inadempimento contrattuale della convenuta T.I. s.p.a., consistente nell’ errato inserimento dei dati
della loro utenza telefonica e nel mancato funzionamento del servizio ADSL, nella misura che sarà
ritenuta di giustizia, oltre le spese di giudizio con attribuzione.
Argomentava che mentre la residenza del nucleo familiare W è fissato a tutt’oggi in (…), alla via
(…), l’utenza telefonica degli istanti viene invece riportata nell’elenco telefonico di (…), alla via
(…).
In data (…) la T. propose agli istanti la installazione della linea ADSL free, proposta accettata dagli
attori. Contemporaneamente veniva disattivata la linea ISDN con ritiro della borchia, con il patto
che entro una settimana sarebbe stato consegnato il modem ADSL. Detto modem veniva
consegnato con notevole ritardo, in quanto spedito all’indirizzo errato come da elenco telefonico,
ma la linea non veniva mai attivata. Pertanto si rivolgeva alla intestata Giustizia al fine di ottenere il
ristoro dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa, vinte le spese di lite.
Alla fissata udienza si costituiva la società convenuta eccependo la inammissibilità della domanda
per assenza del tentativo obbligatorio di conciliazione, e, nel merito, chiedendo il rigetto della stessa
per infondatezza.
Precisate le conclusioni all’ udienza del (…) 2008, la causa veniva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa l’eccezione di improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione dal momento che gli istanti, come risulta dalla documentazione
prodotta, hanno esperito il tentativo di conciliazione presso il CORECOM della Campania.
Nulla quaestio, quindi, sulla proponibilità dell’azione.
Con riguardo al merito vanno disattese le eccezioni e deduzioni di controparte.
Dall’ esame degli atti viene in rilievo che la domanda attrice, per quanto di ragione, è meritevole di
positivo accoglimento per i motivi di fatto e di diritto di seguito indicati ed in aderenza ai principi di
equità. Al riguardo si deve tener conto dei dati obiettivi contenuti nella copiosa documentazione
prodotta da parte attrice, nonché dell’ assenza di elementi contrari provenienti da controparte, che si
è limitata ad una generica negazione dei fatti addotti, sia con riguardo alla mancata attivazione della
linea ADSL che al palese errore di inserimento dei dati dell’utenza telefonica di W nell’elenco di
M. e non del comune di (…), dove la famiglia ha la propria residenza e la propria dimora.
Quest’ultimo fatto si evince infatti, sulla scorta della documentazione — elenco Pagine Bianche esibito in originale da parte attrice in corso di causa.
Dall’osservazione dei fatti come sopra esposti viene in chiara evidenza la responsabilità per
l’inadempimento dell’ obbligazione contrattuale da parte della convenuta T.I. s.p.a. per illiceità del
comportamento della stessa nella gestione dei rapporti con il cliente nonché per la mancata
attivazione dei servizi richiesti. In tale ottica, applicando i principi inerenti al contratto di
somministrazione in essere tra l’utente e la T.I. s.p.a., la società di telecomunicazioni è tenuta al
risarcimento dei danni provocati alla parte attrice per effetto ed in conseguenza dell’inadempimento
come sopra rilevato.
Tale comportamento illecito, reiterato nel tempo, configura anche un abuso di una posizione
dominante e come tale integra la violazione del principio di buona fede che sottende ad ogni
rapporto contrattuale, con violazione dell’ art. 1175 c.c. nonché della legge n. 281/98 posta a tutela
del consumatore.
Per quanto si è detto, esaminata la richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice, si deve
osservare in linea preliminare che non è possibile dar luogo ad alcuna liquidazione del danno
patrimoniale in quanto nessun elemento probatorio è stato fornito, così da poter determinare l’entità
del danno subito.
In ordine, invece, alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivato agli attori in
conseguenza di quanto subito, con riflessi nella vita di relazione, si ritiene che la relativa domanda,
per quanto di ragione, sia da accogliere. Al riguardo, infatti, si deve considerare che i più recenti
orientamenti giurisprudenziali hanno aperto la strada alla risarcibilità dei danni non patrimoniali
derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona che, pur non avendo
una valutazione economica, possono condurre ad un pregiudizio nella quotidianità di un soggetto.
Passando al caso di specie,non vi è dubbio che alla parte attrice sia derivato un danno ingiusto in
conseguenza dell’inadempimento contrattuale della T.I. s.p.a. e del comportamento tenuto dalla
società che, dimostrando indifferenza ed insensibilità, non ha inteso offrire alcun riscontro ai vari
solleciti e richieste, determinando così nell’utente uno stato di disagio che ha inciso negativamente
per diverso tempo sulla qualità della vita dell’utente stesso.
Ciò posto, ai fini della liquidazione di tale danno, non provato in assenza di chiari elementi nel suo
preciso ammontare ma di certo nella sua esistenza, soccorre il principio di cui all’art.1226 c.c. In
forza del quale si ritiene equo stimare in € 500 il danno non patrimoniale subito, con conseguente
obbligo del risarcimento a carico della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice di pace di Marigliano Dr.ssa Giuliana Lucia Bossone, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da X, Y e da Z, nella qualità, nei confronti di T.I. s.p.a., così provvede:
1) accoglie la domanda e per l’ effetto condanna la T.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., al pagamento, in favore di X, Y e di Z, nella qualità di eredi di W della somma di € 500,00 a
titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda;
2) condanna, altresì, la T.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a provvedere al corretto
inserimento dei dati dell’utenza telefonica intestata a W all’indirizzo di (…);
3) condanna infine la T.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese
di lite che si liquidano in complessivi € 450,00, di cui 50,00 per spese, € 200,00 per diritti ed €
200,00 per onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Marigliano
Il Giudice di Pace
Dr.ssa Giuliana Lucia Bossone
Sentenza depositata il 02.02.2009
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